Comunicazione unica per la nascita dell'impresa

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1 Informativa Malcesine, 28 settembre 2009 Comunicazione unica per la nascita dell’impresa - Disciplina, decorrenza e regime transitorio INDICE 1 Premessa .................................................................................................................................... 2 2 Soggetti interessati ................................................................................................................... 2 3 Efficacia della comunicazione unica ....................................................................................... 2 4 Presentazione della comunicazione unica.............................................................................. 3 5 Indicazione o attribuzione di un indirizzo di posta elettronica certificata ........................... 3 6 Controlli sulla comunicazione unica presentata e invio della ricevuta ............................... 3 7 Invio della comunicazione unica agli altri enti interessati .................................................... 3 8 Comunicazioni degli enti interessati ....................................................................................... 3 9 Correzioni o integrazioni della comunicazione unica............................................................ 4 10 Mancato funzionamento dei dispositivi informatici .............................................................. 4 11 Decorrenza e regime transitorio .............................................................................................. 4

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Comunicazione unica per la nascita dell'impresa

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Informativa Malcesine, 28 settembre 2009

Comunicazione unica per la nascita dell’impresa - Disciplina, decorrenza e regime transitorio

INDICE

1 Premessa .................................................................................................................................... 2

2 Soggetti interessati ................................................................................................................... 2

3 Efficacia della comunicazione unica ....................................................................................... 2

4 Presentazione della comunicazione unica.............................................................................. 3

5 Indicazione o attribuzione di un indirizzo di posta elettronica certificata........................... 3

6 Controlli sulla comunicazione unica presentata e invio della ricevuta ............................... 3

7 Invio della comunicazione unica agli altri enti interessati .................................................... 3

8 Comunicazioni degli enti interessati ....................................................................................... 3

9 Correzioni o integrazioni della comunicazione unica............................................................ 4

10 Mancato funzionamento dei dispositivi informatici .............................................................. 4

11 Decorrenza e regime transitorio .............................................................................................. 4

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1 PREMESSA

L’art. 9 del DL 31.1.2007 n. 7, convertito nella L. 2.4.2007 n. 40, ha stabilito che, ai fini dell’avvio di un’attività d’impresa, il soggetto interessato presenta all’ufficio del Registro delle imprese una comunicazione unica valida ai fini:

• dell’iscrizione al Registro delle imprese; • fiscali, previdenziali e assistenziali.

La procedura della comunicazione unica si applica anche in caso di modifiche o di cessazione dell’attività d’impresa.

Con il DPCM 6.5.2009 sono state emanate le disposizioni attuative della suddetta comunicazione unica.

L’art. 23 co. 13 del DL 1.7.2009 n. 78, convertito nella L. 3.8.2009 n. 102 (c.d. “manovra d’estate”), ha stabilito la nuova decorrenza della disciplina in esame.

Infine, l’art. 10 co. 2 - 3 della L. 23.7.2009 n. 99 (c.d. “legge sviluppo”) ha esteso l’applicazione della comunicazione unica agli adempimenti relativi all’albo delle società cooperative.

2 SOGGETTI INTERESSATI

La procedura della comunicazione unica riguarda tutte le tipologie di imprese iscrivibili al Registro delle imprese. Il Ministero dello Sviluppo economico, con il parere 4.11.2008 n. 42276, ha invece escluso dalla procedura della comunicazione unica i soggetti iscrivibili solo al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), ad esempio associazioni, fondazioni, enti pubblici non economici, ecc.

3 EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE UNICA

Gli adempimenti assolti tramite la comunicazione unica sono: • la dichiarazione di inizio attività, di variazione dati o di cessazione attività ai fini IVA, ai sensi

dell’art. 35 del DPR 633/72; • la domanda di iscrizione di nuove imprese, di modifica e di cessazione nel Registro delle

imprese e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), con esclusione dell’adempimento del deposito del bilancio;

• la domanda di iscrizione, variazione e cessazione dell’impresa ai fini INAIL; • la domanda di iscrizione, variazione e cessazione al Registro delle imprese con effetto per

l’INPS, relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali; • la domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS; • la variazione dei dati d’impresa con dipendenti ai fini INPS, in relazione a:

– attività esercitata; – cessazione attività; – modifica della denominazione dell’impresa individuale; – modifica della ragione sociale; – riattivazione attività; – sospensione attività; – modifica della sede legale; – modifica della sede operativa;

• la domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS; • la domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell’albo delle

imprese artigiane; • la domanda di iscrizione o cancellazione dall’albo delle società cooperative.

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4 PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE UNICA La comunicazione unica è presentata all’ufficio del Registro delle imprese di competenza:

• sulla base del modello approvato con il DM 2.11.2007; • dal soggetto interessato o da un suo delegato (es. professionista, dotato di firma digitale); • in via telematica, tramite il sito Internet individuato dalla Camera di commercio; • oppure mediante supporto informatico, firmato digitalmente e consegnato direttamente agli

sportelli camerali.

5 INDICAZIONE O ATTRIBUZIONE DI UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Ove posseduta, nel modello di comunicazione unica deve essere indicata la casella di posta elettronica certificata dell’impresa (PEC), ai fini dell’invio degli esiti delle domande, delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo al procedimento. Si ricorda che il sistema della PEC consente di attribuire efficacia giuridica ai messaggi inviati o ricevuti, analogamente all’invio di una raccomandata postale con avviso di ricevimento. Qualora l’impresa non disponga di una casella PEC:

• lo deve dichiarare nella comunicazione unica; • la Camera di commercio provvede ad assegnare gratuitamente una casella PEC.

6 CONTROLLI SULLA COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA E INVIO DELLA RICEVUTA In seguito al ricevimento della comunicazione unica, il sistema informatico del Registro delle im-prese provvede:

• a verificare le credenziali di accesso al servizio telematico e la validità delle firme digitali ap-poste;

• ad effettuare una serie di controlli sulla correttezza dei dati dichiarati; • in caso di esito positivo dei suddetti controlli:

– a protocollare la comunicazione ricevuta; – a rilasciare la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione.

La ricevuta di presentazione della comunicazione unica: • viene inviata alla casella PEC dell’impresa e all’indirizzo di posta elettronica dell’eventuale

persona delegata che ha inviato la comunicazione; • costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti

di legge.

7 INVIO DELLA COMUNICAZIONE UNICA AGLI ALTRI ENTI INTERESSATI L’ufficio del Registro delle imprese trasmette in via telematica la comunicazione unica, per gli adempimenti di competenza:

• all’Agenzia delle Entrate; • all’INPS; • all’INAIL; • alle Commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero agli uffici preposti alla tenuta dell’albo

delle imprese artigiane; • al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali; • all’albo delle società cooperative, tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico.

8 COMUNICAZIONI DEGLI ENTI INTERESSATI In caso di inizio attività, l’ufficio del Registro delle imprese invia alla casella PEC dell’impresa richiedente anche il codice fiscale e/o la partita IVA attribuiti dall’Agenzia delle Entrate.

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Le altre Amministrazioni interessate (es. INPS e INAIL) comunicano, alla casella PEC dell’im-presa, gli esiti delle registrazioni nei propri archivi.

9 CORREZIONI O INTEGRAZIONI DELLA COMUNICAZIONE UNICA

Qualora la comunicazione unica richieda correzioni o integrazioni, viene inviata una richiesta di modifica:

• alla casella PEC dell’impresa; • all’indirizzo di posta elettronica dell’eventuale persona delegata che ha inviato la comunica-

zione.

10 MANCATO FUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI INFORMATICI

In caso di mancato funzionamento degli strumenti ovvero dei dispositivi informatici dell’ufficio del Registro delle imprese necessari alla ricezione della comunicazione unica, per un periodo superiore alle tre ore consecutive, avuto riguardo all’orario ed ai giorni di apertura al pubblico dell’ufficio, il richiedente:

• è autorizzato a presentare la comunicazione unica in formato cartaceo, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, attestante i motivi di mancato funzionamento;

• è comunque tenuto, entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ufficio del Registro delle imprese del venir meno della causa che ha generato l’impedimento, a sostituire la comunicazione cartacea con l’ordinaria comunicazione in via telematica o su supporto informatico.

11 DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO

La disciplina relativa alla comunicazione unica si applica a decorrere dall’1.10.2009 (art. 9 co. 8 del DL 7/2007 convertito nella L. 40/2007, come modificato dal DL 78/2009 convertito nella L. 102/2009). Tuttavia, l’art. 9 co. 9 del suddetto DL 7/2007 prevede un periodo transitorio di sei mesi durante il quale l’utilizzo della procedura di comunicazione unica è facoltativo. Pertanto:

• fino al 31.3.2010, le imprese possono ancora: – presentare alle Amministrazioni competenti, singolarmente considerate, le denunce e le

domande nel rispetto della normativa previgente; – avvalersi delle procedure “unificate” adottate in via sperimentale da alcune Camere di

Commercio; • a decorrere dall’1.4.2010, la procedura della comunicazione unica diventerà obbligatoria e

sostituirà le precedenti modalità.