Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota...

28
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052 SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.figcpuglia.it Stagione Sportiva 2011/2012 Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 6 DEL 27 LUGLIO 2011) Oggetto: D.L. n. 98/2011 convertito dalla L.15 luglio 2011, n. 111 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” – cd. Manovra Economica 2011” “E' stata pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011, la legge n. 111 del 15 luglio 2011 di conversione del D.L. 6 luglio 2011 n., 98. Si riportano, di seguito, le principali disposizioni che possono interessare i destinatari della presente Circolare. ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma l-bis all'art. 16, D.Lgs. n. 446/97, sono state stabilite nuove aliquote IRAP nei confronti delle banche e degli altri enti finanziari, delle imprese di assicurazione nonché delle società di capitali che esercitano attività di impresa concessionaria diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori. Queste le nuove aliquote applicabili a decorrere dal periodo d'imposta in corso al6lugli02011 (data di entrata in vigore della legge n. 111120 Il), fermo restando il potere delle Regioni di modificare le aliquote stesse (ad es., in molte regioni, quali Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, le aliquote sono del 5,57% per le banche e del 6,82% per le imprese di assicurazione): - aliquota del 4,20% nei confronti di società di capitali che esercitano attività di impresa concessionaria diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori; - aliquota del 4,65% nei confronti delle banche e degli altri enti e società finanziari; - aliquota del 5,90% nei confronti delle imprese di assicurazione.

Transcript of Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota...

Page 1: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIOLEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 6 DEL 27 LUGLIO 2011) Oggetto: D.L. n. 98/2011 convertito dalla L.15 luglio 2011, n. 111 recante “Disposizioni urgenti per lastabilizzazione finanziaria” – cd. Manovra Economica 2011”

“E' stata pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011, la legge n. 111 del 15 luglio 2011 di conversione delD.L. 6 luglio 2011 n., 98.

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni che possono interessare i destinatari della presente Circolare.

ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie)

Con l'introduzione del comma l-bis all'art. 16, D.Lgs. n. 446/97, sono state stabilite nuove aliquote IRAP neiconfronti delle banche e degli altri enti finanziari, delle imprese di assicurazione nonché delle società di capitaliche esercitano attività di impresa concessionaria diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade etrafori.Queste le nuove aliquote applicabili a decorrere dal periodo d'imposta in corso al6lugli02011 (data di entrata invigore della legge n. 111120 Il), fermo restando il potere delle Regioni di modificare le aliquote stesse (ad es.,in molte regioni, quali Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana,Umbria e Veneto, le aliquote sono del 5,57% per le banche e del 6,82% per le imprese di assicurazione):

- aliquota del 4,20% nei confronti di società di capitali che esercitano attività di impresa concessionaria diverseda quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;- aliquota del 4,65% nei confronti delle banche e degli altri enti e società finanziari;- aliquota del 5,90% nei confronti delle imprese di assicurazione.

Page 2: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 2 di 28

ART. 23, comma 8 (ritenuta sui lavori agevolabili)

È stata stabilita, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 6 luglio 2011, lariduzione dal 10 al 4% delle ritenute a titolo di acconto operate dalle banche e poste sugli accreditamenti dibonifici disposti dai contribuenti, in relazione alle spese per beneficiare di deduzioni e detrazioni (bonus del36% per le ristrutturazioni edilizie e del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico).

ART. 23, comma 9 (riporto delle perdite)

E' stata modificata, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 6 luglio 2011, la normativacontenuta nell'art. 84 del TUIR, commi 1 e 2, sull'utilizzo delle perdite conseguite dalle imprese assoggettate all'IRES.Le perdite conseguite nei singoli periodi d'imposta potranno essere così utilizzate :- Perdite conseguite nei primi tre esercizi d'imposta: riporto illimitato ed utilizzo nel limite del reddito imponibile;- Perdite conseguite dal quarto periodo d'imposta in poi: le perdite diventano illimitatamente riportabili, mal'utilizzo delle stesse non può eccedere l’80% del reddito.Circa la decorrenza della disposizione, è da ritenere che per le perdite maturate fino al 2010 si applicano levecchie regole che, invece, dovrebbero essere applicabili alle perdite maturate nel 2011.

ART. 23, commi 17-20 (nuove regole per la definizione ed i pagamenti rateali)

E' cancellato l'obbligo di prestare, in caso di definizioni superiori a 50.000 euro, effettuate a partire dal 7 lugliou.s., una garanzia mediante fideiussione. E', però, prevista una sanzione del 60% in caso di mancatopagamento di una sola rata successiva alla prima.

ART. 23, commi 22 e 23 ( partite IVA inattive)

E' prevista la revoca d'ufficio delle Partite IVA che risultano inattive da più di tre anni. Per effettodell'introduzione del nuovo comma 15-quinquies all'art. 35, DPR n. 633/72, la revoca d'ufficio della Partita IVAviene effettuata qualora, per 3 anni consecutivi, il soggetto interessato:- non abbia esercitato l'attività d'impresa o di lavoro autonomo;ovvero- non abbia presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato.E' stata introdotta la possibilità, per chi non ha tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione diattività, di sanare la violazione versando, entro il 4 ottobre 2011, la sanzione ridotta ad € 129, sempre che laviolazione non sia già stata contestata dall' Amministrazione Finanziaria.

ART. 23, comma 28 (studi di settore)

Sono state introdotte, a far tempo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 6 luglio 2011, misurevolte a razionalizzare gli studi di settore.In particolare :- gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 31 dicembre "del periodo d'imposta nel qualeentrano in vigore"; eventuali integrazioni devono essere pubblicate in G.U. entro il 31 marzo "del periodod'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore";- sono state inasprite le conseguenze legate all'omessa presentazione (o all'infedeltà) del modello dei datirilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Per la mancata presentazione (anche a seguito dispecifico invito da patte dell'Agenzia delle Entrate), scatta automaticamente la sanzione massima di 2.065 euro(non è più possibile applicare quella minima di 258 euro);- potrà essere effettuato accertamento induttivo anche nelle ipotesi in cui vi sia l'omessa o infedele indicazionedei dati, così come in caso di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore nonsussistenti. In tali casi la procedura di accertamento induttivo è possibile solo qualora l'errore di compilazioneabbia determinato uno scostamento significativo del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (conseguente allacorretta applicazione degli studi di settore), superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomodichiarato;- nei casi di omessa presentazione del modello degli studi di settore, la sanzione (minima e massima) èaumentata del 50%.

Page 3: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 3 di 28

ART. 23, commi 29 e 30 (irrogazione delle sanzioni)

- Qualora l'Ufficio ricalcoli, ritenendo corrette le osservazioni del contribuente entro i 60 giorni previsti perl'impugnazione dell'atto, le sanzioni, queste potranno essere ridotte ad 1/3 del loro importo.- Tali disposizioni si applicano agli atti notificati dopo il 6 luglio 2011 nonché a quelli notificati prima di tale dataper i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;E' stata prorogata al 1° ottobre 2011 la decorrenza della disposizione che prevede l'esecutivitàdell'avviso di accertamento. Ciò, anche a seguito della disposizione recata dall'atto 7, comma 2, punto n),punto 3) della L. n. 106 del 12 luglio 2011, che ha convertito il D.L. n. 70 del 13 maggio, che ha sospeso per180 giorni l'esecuzione forzata dei nuovi accertamenti.A tale riguardo, va rilevato che gli accertamenti emessi dalla predetta data del 1° ottobre p.v., purché relativi aperiodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, saranno immediatamente esecutivi; in mancanza di pagamento,decorsi i termini per la proposizione del ricorso, la riscossione delle somme è affidata agli agenti dellariscossione.In presenza di ricorso si deve provvedere al pagamento del 30% della maggiore imposta accertata, altrimenti lasomma verrà iscritta a ruolo. Decorsi 30 giorni dal termine per la presentazione del ricorso e in mancanza delpagamento, l'importo viene inviato all'agente della riscossione per l'esecuzione forzata che, però, è sospesa per180 giorni dalla data in cui il carico è stato affidato agli agenti stessi. Il ricorrente può ottenere la sospensionegiudiziale con istanza di sospensione della riscossione al giudice tributario il quale deve decidere entro 180giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

ART. 23, comma 31 (sanzioni per ritardato versamento)

E' stata modificata l'attuale disposizione che sanziona i pagamenti effettuati in ritardo, estendendo a tutti iversamenti (in acconto, periodici, a conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione) ladisposizione che prevede la riduzione della sanzione in caso di "lieve ritardo" (fino a 15 giorni) dei versamenti.Pertanto, in caso di ravvedimento la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti diimposta, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La sanzione applicabile del 30 % che si riduce al 3 % incaso di ravvedimento, breve (ossia 30 giorni dall’omesso versamento) é ulteriormente ridotta a un quindicesimoper ciascun giorno di ritardo.

ART. 23, comma 41 (spesometro)

In ordine all'obbligo di comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore ad € 3.000/3.600 al lordo diIVA, è stata prevista l'esclusione dalla comunicazione delle operazioni eseguite nei confronti di privati se ilpagamento dei corrispettivi avviene tramite carta di credito, debito o prepagata.L'obbligo di comunicazione risulta essere a carico degli operatori finanziari che hanno emesso la carta dipagamento.

ART. 23, comma 47 (ammortamento beni)

E' previsto che, in attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta 2013, verrà adottato unregolamento di delegificazione in materia di regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali,ispirato a criteri di semplificazione. Il regolamento dovrà individuare le attività ammortizzabili singolarmente inbase alla vita utile e a quote costanti e a quelle attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota diammortamento unica.

Art. 27 (regime fiscale delle nuove iniziative dell'imprenditoria giovanile)

E' introdotto un particolare regime fiscale di vantaggio, per le cd. "nuove iniziative", al fine di favorire lacostituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro, che ricalca gliattuali regimi delle nuove iniziative di cui all'art. 13, Legge n. 388/2000 e dei minimi di cui all'art. 1, commi da 96a 117, Legge n. 244/2007.A decorrere dal 1° gennaio 2012, alle persone fisiche che avviano una nuova attività d'impresa, arte oprofessione o l'hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007, è applicabile l'attuale regime dei minimi.

Page 4: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 4 di 28

Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, ma nonoltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.L'Irpef e le relative addizionali regionale e comunale sono sostituite da un'imposta del 5%.La disposizione è applicabile a condizione che:- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, altra attività artistica, professionale o d'impresa,anche in forma associata o familiare;- l'attività non costituisca mera prosecuzione di altra già svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo(tranne il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio dell'arte o professione);- in caso di prosecuzione di un'attività d'impresa svolta da altro soggetto, i ricavi realizzati nell'anno precedentenon siano superiori a 30.000 euro;

ART. 39, Commi 9-11 (mini-liti, accordo preventivo, reclamo, mediazione)

Per gli accertamenti emessi dal 1° aprile 2012 dall'Agenzia delle entrate di valore fino a 20.000 euro, vienestabilito che dovrà essere presentato, da chi intende proporre ricorso, preventivo reclamo contenente unaproposta di mediazione. Il reclamo va prodotto alla Direzione Provinciale o alla Direzione Regionale che haemanato l'atto.Le Direzioni provvedono, attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoriadegli atti reclamabili, ad analizzare il reclamo.La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso avverso l'atto contestato. Sia ilcontribuente che l'Agenzia delle entrate possono effettuare una proposta di mediazione della controversia.Decorsi 90 giorni, il reclamo, se non è stato accolto o non si è conclusa la mediazione, produce gli effetti delricorso. l termini per la costituzione in giudizio del ricorrente scadono a 30 giorni dalla proposizione del ricorso.In caso di giudizio la parte soccombente è condannata a rimborsare, oltre alle spese di giudizio, una sommapari al 50% delle medesime a titolo di rimborso delle spese del procedimento sul reclamo di mediazione.

ART. 39, comma 12 (chiusura delle liti fiscali pendenti di importo non superiore a 20.000 euro)

Al fine di ridurre il numero delle liti pendenti, è prevista la possibilità di definizione delle liti pendentialla data del 1° maggio 2011, per le quali l'ente impositore è l'Agenzia delle entrate, di importo nonsuperiore a Euro 20.000.E' da ritenere che la definizione è applicabile soltanto in presenza di ricorso notificato alla data del 1° maggio2011 e che il limite di 20.000 euro va considerato sulla base del tributo accertato o contestato con esclusionedi interessi e sanzioni. E' necessario attendere i chiarimenti dell'amministrazione per individuare se il limite èriferibile a ciascun tributo o all'ammontare complessivo di tutti i tributi risultanti dall'atto impositivo.Questo il costo della definizione:Valore della lite fino a Euro 2.000: 150 euroValore della lite superiore a 2.000 euro:10% del valore della lite in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronunciagiurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione;50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionaleresa dalla data di presentazione della domanda di definizione30% del valore della lite se non vi è stata ancora alcuna pronuncia da parte dei giudici alla data dipresentazione della domanda di definizione.Gli importi vanno versati entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione, mentre la domanda di definizione vapresentata entro il 31 marzo 2012. Le liti fiscali pendenti sono sospese fino al 30 giugno 2012, cosÌ come itermini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni ecc.Le modalità di versamento e presentazione della domanda di definizione saranno individuate dall'Agenzia delleEntrate mediante specifici provvedimenti.

Page 5: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 5 di 28

ART 40, commi 1 ter e quater (taglio delle agevolazioni)

I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale sono ridotti del 5% per l'anno 2013 e del 20% a decorreredall'anno 2014.Il taglio riguarda una serie di agevolazioni fiscali quali, ad esempio, gli sgravi per il lavoro dipendente e per lepensioni, le detrazioni per i figli a carico, per le spese sanitarie e di istruzione, per le spese per gli asili nido,nonché quelle a favore degli studenti universitari.Per i casi in cui la disposizione non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decretidel Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della norma conriferimento ai singoli regimi interessati.La disposizione in commento non verrà applicata, qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottatiprovvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materiasociale nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che sisovrappongono alle prestazioni assistenziali

Si invitano le delegazioni Provinciali e Distrettuali a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie societàaffiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 43/A DEL 4 AGOSTO 2011)

Il Presidente Federale

− preso atto delle disposizioni contenute nell’art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento inderoga dei giovani calciatori;

− ritenuto opportuno stabilire, nell’ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore

tutela dell’attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagionesportiva 2011/2012

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2011/2012, la concessione della deroga prevista dall’art. 40, comma 3 bis, delleN.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delleseguenti condizioni:

− Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad unmassimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad unmassimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di I Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad unmassimo di 6 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di II Divisione potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad unmassimo di 4 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Page 6: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 6 di 28

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire aigiovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l’alloggio, l’educazione scolastica, iltempo libero, la loro formazione e quant’altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumerannoil ruolo di garanti dell’osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigentelegislazione, in materia diaffidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato peril venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull’andamento e sull’evolversi delle varie situazioniattraverso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore nonosservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli sarannodemandati sempre al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.

− Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assolutaeccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una solastagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per leSocietà professionistiche.Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall’art. 40, comma3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioniassolutamente straordinarie, motivate e documentate.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A DEL 4 AGOSTO 2011)

Il Presidente Federale

− visto lo Statuto federale, approvato dall’assemblea straordinaria della F.I.G.C. del 20 giugno 2011 (all. A);

− vista la lettera del Segretario Generale del CONI in data 2 agosto 2011, con la quale è stato comunicato chela Giunta Nazionale del CONI, nella seduta del 21 luglio 2011, ha approvato il nuovo Statuto federale;

p u b b l i c a

il nuovo Statuto federale secondo il testo allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Page 7: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 7 di 28

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A DEL 4 AGOSTO 2011)

Il Consiglio Federale

− Ritenuto opportuno modificare l’art. 85 delle NOIF secondo il testo allegato sub A); − Visto l’art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di modificare l’art. 85 delle NOIF secondo il testo allegato sub A)

VECCHIO TESTO

TITOLO VI. N.O.I.F.- SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI ECONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLE

SOCIETÀ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE

Art. 85Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.

A) Adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A

OMISSIS

VI. Emolumenti1. Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo lemodalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giornidalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gliemolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore ditesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo concontratti ratificati.I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzobonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società almomento della iscrizione al Campionato.Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul contocorrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratoriaddetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

VII. Ritenute e contributiLe società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre,devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e leprocedure stabilite dalla FIGC, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef,dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumentidovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati,dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare pressola Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dellerate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le societàdevono documentare, altresì, l’avvenuta regolarizzazione degli stessi; incaso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. ladocumentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzial competente organo.Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamentetramite il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizioneal Campionato.La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascuntrimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto pagamento da partedella società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusuradel predetto trimestre.

OMISSIS

NUOVO TESTO

TITOLO VI. N.O.I.F.- SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI ECONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLE

SOCIETÀ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE

Art. 85Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.

A) Adempimenti delle società partecipanti al Campionato di SerieA

OMISSIS

VI. Emolumenti1. Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo lemodalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giornidalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gliemolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore ditesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo concontratti ratificati.I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzobonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dallasocietà al momento della iscrizione al Campionato.Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul contocorrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratoriaddetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

VII. Ritenute e contributiLe società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre,devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e leprocedure stabilite dalla FIGC, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, deicontributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti,sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti ecollaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare pressola Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dellerate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le societàdevono documentare, altresì, l’avvenuta regolarizzazione degli stessi; incaso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. ladocumentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzial competente organo.Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamentetramite i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento dellaiscrizione al Campionato.La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascuntrimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto pagamento da partedella società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusuradel predetto trimestre.

OMISSIS

Page 8: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 8 di 28

B) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B

OMISSIS

VI. Emolumenti1. Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo lemodalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giornidalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gliemolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore ditesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo concontratti ratificati.I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzobonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società almomento della iscrizione al Campionato.Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul contocorrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratoriaddetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

OMISSIS

VII. Ritenute e contributiLe società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre,devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e leprocedure stabilite dalla FIGC, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef,dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumentidovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati,dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare pressola Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dellerate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le societàdevono documentare, altresì, l’avvenuta regolarizzazione degli stessi; incaso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. ladocumentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzial competente organo.Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamentetramite il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizioneal Campionato.La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascuntrimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto pagamento da partedella società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusuradel predetto trimestre.

OMISSIS

C) adempimenti delle società della Lega Italiana CalcioProfessionistico

OMISSIS

IV. Emolumenti1.Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo lemodalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giornidalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gliemolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati,lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contrattiratificati.I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzobonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società almomento della iscrizione al Campionato.Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul contocorrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratoriaddetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

V. Ritenute e contributiLe società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre,devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e leprocedure stabilite dalla FIGC, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef,dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumentidovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati,dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare pressola Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle

B) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B

OMISSIS

VI. Emolumenti1. Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo lemodalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giornidalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gliemolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore ditesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo concontratti ratificati.I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzobonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dallasocietà al momento della iscrizione al Campionato.Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul contocorrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratoriaddetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

OMISSIS

VII. Ritenute e contributiLe società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre,devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e leprocedure stabilite dalla FIGC, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, deicontributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti,sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti ecollaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare pressola Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dellerate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le societàdevono documentare, altresì, l’avvenuta regolarizzazione degli stessi; incaso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. ladocumentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzial competente organo.Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamentetramite i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento dellaiscrizione al Campionato.La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascuntrimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto pagamento da partedella società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusuradel predetto trimestre.

OMISSIS

C) adempimenti delle società della Lega Italiana CalcioProfessionistico

OMISSIS

IV. Emolumenti1.Le società devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo lemodalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro quarantacinque giornidalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gliemolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati,lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contrattiratificati.I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzobonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dallasocietà al momento della iscrizione al Campionato.Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul contocorrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratoriaddetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

V. Ritenute e contributiLe società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre,devono documentare alla FIGC- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e leprocedure stabilite dalla FIGC, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, deicontributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti,sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti ecollaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.In caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare pressola Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle

Page 9: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 9 di 28

rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le societàdevono documentare, altresì, l’avvenuta regolarizzazione degli stessi; incaso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. ladocumentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzial competente organo.Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamentetramite il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizioneal Campionato.La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascuntrimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto pagamento da partedella società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusuradel predetto trimestre.

OMISSIS

rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le societàdevono documentare, altresì, l’avvenuta regolarizzazione degli stessi; incaso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. ladocumentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzial competente organo.Le ritenute Irpef e i contributi Enpals devono essere versati esclusivamentetramite i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento dellaiscrizione al Campionato.La Lega competente, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascuntrimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l’avvenuto pagamento da partedella società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti sino alla chiusuradel predetto trimestre.

OMISSIS

1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 50/A DEL 4 AGOSTO 2011)

Il Consiglio Federale

- viste le proposte del Presidente Federale;

- visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale,

d e l i b e r a

di nominare i Giudici Sportivi territoriali e le Commissioni disciplinari territoriali come da elenco allegato sub A).

OMISSIS

COMITATO REGIONALE PUGLIA

Giudice Sportivo: ANGELO MARIA ROMANO

Sostituti Giudice Sportivo ANTONIO MIANI LUCIO LEMMAMARIO PINTO PIERGIOVANNI TRAVERSANICOLA D’ECCLESIS PIETRO CAMPANELLIENNIO ABRUSCI PIETRO CARROZZINI (N.N.)

Commissione Disciplinare:

Presidente: ANGELO LO VECCHIO MUSTI

Vice Presidente: GIANCARLO DE PEPPO

Componenti: GIULIO CESARE LO VECCHIO MUSTI GIUSEPPE CIARLI CONTEGIACOMO LATTANZI FRANCESCO CIRIOLO NNICOLA FERDINANDO PERSICO FILIPPO MOSCHETTIGIOACCHINO GHIRO COSIMO GUAGLIANONECHRISTIAN CIRO RUTIGLIANO (N.N.) RAFFAELE LANDINETTI (N.N.)

DELEGAZIONE PROVINCIALE Dl BARI

Giudice Sportivo: ANTONIO DELLE FOGLIE

Sostituti Giudice Sportivo: GIOVANNI VINCENTI GIUSEPPE POMES

Page 10: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 10 di 28

DELEGAZIONE PROVINCIALE Dl BRINDISI

Giudice Sportivo: RINO LEGGIERO

Sostituti Giudice Sportivo MAURIZIO PILIEGO GABRIELE MARRACRISTIANO DITONNO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

Giudice Sportivo: LORENZO TAGGIO

Sostituti Giudice Sportivo: BENEDETTO RANIERI FABIO MARSEGLIA (N.N.)

DELEGAZIONE PROVINCIALE Dl LECCE

Giudice Sportivo: ENNIO ELIA

Sostituti Giudice Sportivo: MARCO ALBA (N.N.)

DELEGAZIONE PROVINCIALE Dl TARANTO

Giudice Sportivo: GIOVANNI PISSACROIA

Sostituti Giudice Sportivo CLAUDIO PETRONE STEFANO VENERITO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE

Giudice Sportivo: ALFONSO PARENTE STEFANIZZI

Sostituto Giudice Sportivo SALVATORE ABBADESSA

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TRANI

Giudice Sportivo: NICOLA DI CORRADO

Sostituto Giudice Sportivo: STEFANO CORALLO

OMISSIS

Page 11: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 11 di 28

1.6. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 58/A DELL’8 AGOSTO 2011)

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LEGARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIAORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il Presidente Federale

• Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare dellefasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali dellaL.N.D, relativi alla stagione sportiva 2011/2012, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali edalla Commissione Disciplinare territoriale;

• ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare

provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi; • visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

• che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di GiustiziaSportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con leseguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

• i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di

gara; • gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b),del Codice di

Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovrannopervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;

• il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

• gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso ledecisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o esseredepositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazionedel Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio –sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa.L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L’eventuale controparte– ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso lasede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione delreclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata delladiscussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Societàinteressate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intendeconosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presenteprovvedimento.

Page 12: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 12 di 28

1.7. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 59/A DELL’8 AGOSTO 2011)

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LEGARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI 2011/2012

Il Presidente Federale

• Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini procedurali per iprocedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D. ed alla Corte di Giustizia Federalerelativi alle gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2011/2012;

• ravvisata l’esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi

dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultatodelle gare;

• visto l’art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di GiustiziaSportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con leseguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

• i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti il giornosuccessivo alla disputa della giornata di gara;

• gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di

Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predettotermine, di copia alla controparte;

• il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo; • gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte di

Giustizia Federale, con procedura d’urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall’art. 37 comma 7C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stessogiorno della riunione;

• l’introduzione dei reclami, l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti

ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax edovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

• per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme

contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

Page 13: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 13 di 28

1.8. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 60/A DELL’8 AGOSTO 2011)

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LEGARE DELLA FASE FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ORGANIZZATADALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Il Presidente Federale,

• preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviare i termini per i procedimenti dinanzi alGiudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle garedella fase nazionale del Campionato Juniores Regionale – stagione sportiva 2011/2012;

• Ravvisata l’esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi

dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultatodelle gare;

• Visto l’art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

• che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di GiustiziaSportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguitoindicati:

• i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della

giornata di gara; • gli eventuali reclami a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di

Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore11,00 del giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara; le eventuali controdeduzionidovranno pervenire entro le ore 13,00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni delGiudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;

• gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono

essere proposti e pervenire alla Corte di Giustizia Federale, eventualmente costituita in loco, in una con lerelative motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; leeventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di GiustiziaFederale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte di GiustiziaFederale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

• L’introduzione dei reclami, l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni dovranno avvenire attraverso

deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalitàpreviste dal Codice di giustizia sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva edovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le normecontenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

Page 14: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 14 di 28

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 12 DEL 29 LUGLIO 2011)

Oggetto: Iscrizione al REA – Repertorio delle notizie Economiche Amministrative

Si ricorda alle associazioni sportive affiliate alla L.N.D. che con il decreto interministeriale 21 aprile 2011 è statofissato in 30 euro l’importo del diritto annuale dovuto, a decorrere dall’anno 2011 dai soggetti iscritti al REA –Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative – tenuto presso le Camere di Commercio - che fino al 31dicembre scorso non erano tenuti ad alcun versamento.Si ricorda, ancora, che l’obbligo di iscrizione al REA riguarda i soggetti – enti non commerciali – per i quali nonsussistono i presupposti per l’iscrizione nel registro delle imprese.Trattasi, in particolare, tra l’altro, delle associazioni, come quelle sportive dilettantistiche, che pur esercitandoun’attività economica commerciale, non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’impresa.I soggetti non ancora iscritti potranno richiedere l’iscrizione utilizzando l’apposito modello, scaricabile viainternet,”Denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di associazione o ente”.I soggetti non ancora iscritti, dopo aver provveduto ad effettuare l’iscrizione, devono versare il diritto annuale di€ 30, in unica soluzione, con il Mod. F 24. Il termine previsto per il versamento era quello del 16 giugno o del 16luglio con la maggiorazione dello 0,40%.Per il mancato rispetto dei suddetti termini di versamento, si ritiene possibile ricorrere all’istituto del “ravvedimento operoso”.Per la compilazione del Mod. F 24, nella sezione “contribuente” va indicato il codice fiscale e non la partitaIVA della associazione.Inoltre, va compilata, come segue, la sezione “ICI ed altri tributi locali”:-nel codice ente apporre la sigla dellaprovincia della Camera di Commercio cui il versamento è destinato;-nel codice tributo, indicare il codice 3850;-nell’anno di riferimento, indicare l’anno 2011;-nell’importo a debito, indicare l’importo di € 30,00In caso di ravvedimento operoso per il tardivo versamento, occorre indicare nello stesso Modello F 24:-nel codice tributo, il codice 3851 per interessi pari all’1,5% del tributo, calcolati a partire dal 16 giugno 2011:-nel codice tributo, il codice 3852 per la sanzione dovuta per il ravvedimento operoso, pari al 3,75% del tributodovuto (€ 30) in quanto il versamento è fatto oltre i 30 giorni dalla scadenza (30 giugno) per il pagamento.

Si invitano le delegazioni Provinciali e Distrettuali a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie societàaffiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 13 DELL’1 AGOSTO 2011)Oggetto: Copertura della Polizza RCT/O, stipulata fra la LND e l’INASSITALIA – Polizza 330/00073975

Pervengono alla LND, con notevole frequenza, segnalazioni da parte di Società che si vedono respinte dalleAmministrazioni Comunali del rispettivo territorio, con la motivazione che la polizza indicata in oggetto nonsarebbe idonea alla tutela del caso, la possibilità di utilizzo degli impianti sportivi.A tale riguardo, giova chiarire che il contratto relativo alla Responsabilità Civile verso terzi (RCT), stipulatodalla Lega Nazionale Dilettanti, garantisce da tutti i rischi le Società della L.N.D, le quali sono assicurate conpolizza ‘Responsabilità Civile verso terzi (RCT)', che si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questisia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danniinvolontaramente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, con massimali che superano 5milioni di euro, verificatosi in relazione anche ai rischi di seguito riportati:

Page 15: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 15 di 28

- i rischi derivanti dalla proprietà, uso; esercizio e conduzione degli impianti, le installazioni, le attrezzature etutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate;- i rischi derivanti dalla manutenzione e riparazione dei fabbricati e degli impianti sporti vi; - i rischi derivantiall'Assicurato dall’organizzazione di Tornei.Tale polizza può essere presentata alla competente Amministrazione Comunale al fine di potersi vedereaccordare l' uso e/o la gestione degli impianti sportivi idonei allo svolgimento delle finalità associative.Si ricorda, infine, che è sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la coperturaassicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (non del SettoreGiovanile e Scolastico). Tale servizio è disponibile dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle ore 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

2.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 52 DEL 10 AGOSTO 2011)

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti

- vista la propria delibera del 20 Giugno 2011 in merito alla modifica delle norme in materia di rapporti traSocietà dilettantistiche e allenatori;

- visto il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2011, con il quale, al punto 14), si rimandava ad unapposito Comunicato Ufficiale la pubblicazione delle disposizioni riguardanti la regolamentazione dei rapportitra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la stagione sportiva 2011-2012;

- ritenuto che, in attesa del riordino complessivo della materia secondo le indicazioni di cui alla richiamatadelibera del 20 giugno 2011, occorre provvedere a disciplinare in via transitoria, per la stagione 2011-2012, irapporti di tesseramento delle Società dilettantistiche con i loro allenatori

DELIBERAI rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la stagione 2011 – 2012 sono regolati come segue :

E’ fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, diPromozione, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, diaffidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.In deroga all’art. 40, del Regolamento della L.N.D., in attesa del complessivo riordino della materia, iltesseramento di allenatori abilitati dal Settore Tecnico iscritti nei ruoli ufficiali dei tecnici e’facoltativo per le Società partecipanti ai Campionati di Prima e di Seconda Categoria e per le squadrepartecipanti ai Campionati Regionali Juniores.

Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguirel’abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello.

Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che,promosse al Campionato di Serie “B” di Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermarel’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva.

La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti successivo alla conferma dell’Allenatore chesia indetto dal Comitato Regionale nel cui territorio ha sede la Società, e per il quale l’Allenatore è tenuto apresentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso. AlleSocietà che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 maschile èfatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ediscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

E’ fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale di affidare la conduzione dellasquadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Page 16: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 16 di 28

E’ fatto obbligo alle Società Nazionali che partecipano al Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque diaffidare la conduzione della squadra a un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali deitecnici.

E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitatoavente la funzione di allenatore “squadre minori”.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Societàinteressate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficialidei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

Gli Allenatori che vengono esonerati prima dell’inizio del Campionato di competenza possono tesserarsi conaltra Società nella stessa Stagione Sportiva.

Fino al riordino complessivo della materia, sono vietati premi di tesseramento in favore degliAllenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2011/2012.

Gli accordi economici relativi ai meri rimborsi delle spese formalizzati fra le Società appartenenti allaLega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori e concordati fra gli stessi nel rispetto della vigentenormativa fiscale, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente seriguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essereeffettuato, a cura dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta ditesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta ditesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

In caso di completa gratuità della conduzione tecnica, le parti dovranno darne atto con la sottoscrizione diun’apposita dichiarazione da depositarsi, a cura della Società o dell’allenatore interessato, entro il termine digiorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnata dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico.La Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al SettoreTecnico della F.I.G.C., previa verifica della regolarità della dichiarazione di gratuità della conduzione tecnicaovvero dell’accordo sul rimborso delle spese allegati alla richiesta di tesseramento.

Per gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non èobbligatorio il deposito degli accordi sulla gratuità o sul rimborso delle spese della conduzione tecnica, fermerestando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia;le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito delladocumentazione di cui sopra all’atto dell’iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i ventigiorni precedenti all’inizio dello stesso.

Gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivereaccordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e allaapprovazione del modello di accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi accordi economici, chedovranno essere depositati presso i competenti Comitati o Divisioni, non potranno inderogabilmente superare ilmassimale lordo annuale di Euro 25.822,00 - che potrà essere corrisposto in un massimo di dieci rate - edovranno essere depositati a cura dell’allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta ditesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta ditesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

In caso di contestazioni relative agli accordi relativi ai rimborsi spese, per gli Allenatori Dilettanti, ed agli accordieconomici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitralepresso la Lega Nazionale Dilettanti.

Page 17: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 17 di 28

3. ATTIVITA’ DEL COMITATO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALEDILETTANTI

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.1. DATE INIZIO ATTIVITÀ UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2011 - 2012

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 12 Agosto 2011, ha deliberato ledate di inizio dell’attività ufficiale della stagione sportiva 2011 - 2012:

• COPPA ITALIA – FASE REGIONALE

ECCELLENZA Domenica 28 Agosto 2011

PROMOZIONE Domenica 11 Settembre 2011

• COPPA PUGLIA

1a e 2a CATEGORIA Domenica 11 Settembre 2011

• CAMPIONAT0 REGIONALE - ECCELLENZA

Domenica 4 Settembre 2011

• CAMPIONATI REGIONALI PROMOZIONE - 1a e 2a CATEGORIA

Domenica 18 Settembre 2011

• CAMPIONATI REGIONALI - ALLIEVI - GIOVANISSIMI

Domenica 2 Ottobre 2011

Page 18: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 18 di 28

3.1.2. INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 29 Luglio 2011 ha stabilito i seguenti indennizzi permancato incasso a seguito di rinuncia:

− ECCELLENZA € 400,00− PROMOZIONE € 200,00− PRIMA CATEGORIA € 150,00− SECONDA CATEGORIA € 100,00− TERZA CATEGORIA € 75,00− CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE € 75,00− CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE € 75,00− JUNIORES (Regionale e Provinciale) € 50,00− CALCIO A CINQUE FEMMINILE € 50,00

3.1.3. ISTITUZIONE FONDO RECUPERO GARE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 29 Luglio 2011 ha deliberato di istituire, anche per la corrente stagionesportiva, il “Fondo Recupero gare". Tale Fondo ha lo scopo di intervenire per rimborsare le Società ospitate inoccasione di recupero di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo entro il primo tempo regolamentare. IlFondo è costituito dal contributo di € 40,00 (Quaranta/00) delle Società dipendenti dal Comitato RegionalePuglia.Detto importo sarà addebitato sul conto contabile di ogni Società a cura dell'Ufficio Amministrativo del ComitatoRegionale.Pertanto, al verificarsi di tale evento alla Società ospitata sarà corrisposta, mediante accredito sul conto, lasomma di € 1,00 (Uno/00) per ogni chilometro percorso, quale rimborso spese di viaggio.

Page 19: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 19 di 28

3.1.4. GARE AMICHEVOLI

Le Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti, che intendono disputare gareamichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale, che provvederà a disporre ladesignazione dell'Arbitro, ed eventualmente dei Guardalinee Ufficiali, tramite il Comitato Regionale Arbitri.L'autorizzazione alla disputa delle gare amichevoli dovrà essere richiesta dalle società, per iscritto e conrelativa tassa, almeno cinque giorni prima della data di effettuazione della gara stessa. Tanto per consentire alCRA la designazione dell'Arbitro, con la necessaria tempestività.Si riporta, qui di seguito, l'importo delle tasse da versare per le gare amichevoli con:

− Società Lega Professionisti (Serie A e B) € 150,00− Società di Lega Nazionale Serie C € 100,00− Società Interregionale - Eccellenza € 55,00− Società Dilettanti di Promozione € 40,00− Società Dilettanti di Prima Categoria € 30,00− Società Dilettanti di Seconda Categoria € 20,00− Società Dilettanti di Terza Categoria € 15,00

Nel caso siano impegnate Società di categorie diverse, la tassa gara amichevole da corrispondere è quelladella categoria superiore.Le Società di Terza Categoria potranno chiedere l'autorizzazione per la disputa delle gare amichevolidirettamente alle Delegazioni Provinciali di appartenenza, nel rispetto del suddetto termine (5 gg. prima).Le relative spese arbitrali sono a carico della Società richiedente.Si raccomandano vivamente le Società di chiedere preventivamente a questo Comitato Regionale o allaDelegazione Provinciale interessata la relativa autorizzazione, pena il deferimento agli Organi Disciplinaricompetenti.

3.1.5. TASSE APPROVAZIONE TORNEI

A) FEDERALI

I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Pugliavengono approvati:

− dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente allaLega Nazionale Dilettanti;

− dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi dellaLega Nazionale Dilettanti, ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;

− dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere internazionale;-dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre Leghe, (le relative richieste devono pervenire per iltramite della Lega).

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei a carattere nazionale ed internazionale devonoessere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio previsto per i Torneimedesimi. Per gli altri Tornei le richieste di approvazione devono essere avanzate almeno 20 gg. prima.L'approvazione dei regolamenti dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del ComitatoRegionale Puglia e delle competenti Delegazioni Provinciali.

Page 20: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 20 di 28

B) RICREATIVI

I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Pugliavengono approvati:

− dal Comitato Regionale Puglia se sono a carattere Regionale;− dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere nazionale o

internazionale.

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei ricreativi a carattere nazionale ed internazionaledebbono essere avanzati dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio previsto per i Torneimedesimi, per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere avanzate almeno 20 gg. prima.L'approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del ComitatoRegionale Puglia e delle Competenti Delegazioni Provinciali.Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla osta rilasciato dallerispettive Società.Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società ad informaredi quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a Tornei non autorizzati.Si ricorda, altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi federali nonpossono essere ammessi al beneficio del risarcimento.All'atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell'iniziodel Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici i depositi e le tasse di seguito riportate:

PER IL CALCIO A UNDICI

− Tassa Approvazione € 100,00− Tassa Affiliazione (per Società) € 10,00− Tassa Gare (per Società) € 25,00− Deposito cauzionale (per Società) € 55,00− Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare− Cartellino € 6,00

PER IL CALCIO A CINQUE

− Tassa Approvazione Regolamento € 55,00− Tassa Affiliazione (per Società) € 10,00− Tassa Gare (per Società) € 25,00− Deposito cauzionale (per Società) € 55,00− Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare− Cartellino € 6,00

Page 21: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 21 di 28

3.1.6. DIRITTO PRELIEVO COATTIVO

In ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 26 punto 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, ilConsiglio Direttivo del C.R. Puglia, nella riunione del 29 Luglio 2011, ha fissato nella misura del 5% le speseper incasso coattivo a carico delle Società inadempienti.

3.1.7. TASSA OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE O ENTIPRIVATI

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 29 Luglio 2011, hadeliberato di fissare in Euro 200,00 (duecento) l’importo che l‘Ente Pubblico o Privato dovrà versare alComitato per l’omologazione del proprio impianto sportivo.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. AUTORIZZAZIONE SPONSORS STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

Si autorizzano le sottoindicate Società ad apporre sulle maglie dei propri calciatori i relativi marchipubblicitari fermo restando che la superficie degli stessi non superi (anche nel caso di utilizzazione di piùsponsor) da parte di una stessa Società complessivamente i 200 centimetri quadrati secondo quanto stabilitodalla Lega Nazionale Dilettanti.

Società Sponsor

A.S.D. ATLETICO TRICASE ALARMSERVICE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - TRICASEERASOLARE INTERNATIONALVILLA ZAIRA “TENUTA FRANITE”

A.S.D. NORBA CONVERSANO IMPORT EXPORT SUN FRUIT - CONVERSANO

Page 22: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 22 di 28

3.2.2. LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA', ALLE GARE DEI

CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA

PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012.Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la

deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione deicalciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) eCoppa Puglia, stagione sportiva 2011/2012.

"Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 13giugno 2011, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicati Ufficiali N. 80 del18/12/2009 e n. 110 del 17/2/2010 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, datempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi perl'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità hadeliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'eta'.La L.N.D. con nota del 23 giugno 2011 ha espresso il proprio nulla osta alla regolarità della proposta formulatadal Comitato Regionale Puglia L.N.D..

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2011/2012, le Società partecipanti ai CampionatiRegionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASEREGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi disostituzioni successive:

ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1993 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATODAL 1° GENNAIO 1994 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualorasiano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal1° Gennaio 1993 e 1° Gennaio 1994.Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con lasanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DICOMPETENZA E COPPA PUGLIA

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi disostituzioni successive:

ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1991 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualorasiano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal1° Gennaio 1991.Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con lasanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

Page 23: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 23 di 28

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3a CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi disostituzioni successive:

ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1990 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualorasiano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal1° Gennaio 1990.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con lasanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA 1 1993 1 1994PROMOZIONE 1 1993 1 1994COPPA ITALIA (Fase Regionale) 1 1993 1 1994PRIMA CATEGORIA 3 1991SECONDA CATEGORIA 3 1991TERZA CATEGORIA 3 1990COPPA PUGLIA 3 1991

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendereparte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1a - 2a categoria, Campionato Provincialedi 3a categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcunalimitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagionesportiva 2011/2012 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizionipreviste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

I SIGNORI DELEGATI DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI SONO PREGATI DIRIPORTARE QUANTO INNANZI SUI PROPRI COMUNICATI UFFICIALI.

Page 24: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 24 di 28

3.2.3. CONTATTI TELEFONICI COMITATO REGIONALE PUGLIA

Al fine di permettere una migliore comunicazione tra le società e gli uffici di questo Comitato Regionale, siriporta, qui di seguito l’elenco dei numeri telefonici diretti.

LEGA NAZIONALE DILETTANTICOMITATO REGIONALE PUGLIA

CENTRALINO 080/5699011 FAX080/5648960

LEGA NAZIONALE DILETTANTIDELEGAZIONE PROVINCIALE BARI

FAX 0805640752

IV PIANO II PIANO

Presidente TISCI Vito 5699021 Delegato ALTIERI Vittorio 5699031

Segretario MANCINI Diletta 5699007 Programmazione MORISCO Vito 5699030Responsabile Amministrativo

Segreteria Presidenza ZINGARELLI Rosangela 5699021 Tesseramento RINALDI Vincenzo 5699029

Attività Agonistica LND TONDO Antonella 5699008 Attività di base MORISCO Vito 5699030

Amministrazione ZINGARELLI Rosangela 5699004

Sportello Unico-Tess.plast.

Attività Agonistica Giovanile

LATERZA

SCHIRONE

Chiara

Alessandro

5699011

5699002

UFFICIO COORDINATORE FEDERALE REGIONALEATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA

Collaboratore MITOLA Domenico 5699001FAX 080/5690771

Campi Sportivi ROTONDO Gaetano 5699013 I PIANO

Coordinatore QUARTO Antonello 5699040III PIANO

Ufficio Internet LUCIDI Sergio 5699020 Amministrazione-Segreteria

BISCOZZIGIANFRATE

MarilenaPiero

56990415699042

Affari Generali GIALLUISI Giuseppe 5699018corsi allenatori, rappresentative, corrispondenza Attività Scolastica 5699042tesseramento allenatori - anagrafe società

Ufficio Tesseramento MANGIERI Francesca 5699016 Attività di Base 5699042MINCIELI Nicola 5699017

Segr. Tecnica - Agonistica ROSSIELLO Antonio 5699015 UFFIONALEcoppa Italia, coppa puglia, affiliazioni, fusioni

Delegazione Calcio a 5 CARONE Angelo 5699014ATTOLICO Sebastiano 5699014LA SORSA Michele 5699014

Delegazione CalcioFemminile

TRAVERSA Luigi 5699010

Page 25: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 25 di 28

4. ATTIVITA’ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

4.1. AUTORIZZAZIONE RADUNO

Si autorizza la Società A.S.D. ACADEMY RUVO di Ruvo di Puglia (BA) a poter effettuare un raduno selettivoper i giovani calciatori nati negli anni 1994 - 1995 - 1996 - 1997 per Lunedì 29 Agosto 2011, alle ore 16.30,presso il Campo Sportivo Comunale di Ruvo di Puglia (BA).

DIRIGENTI RESPONSABILI:

A.S.D. ACADEMY RUVO Sig. Michele MORAMARCO (346.1584184)Sig. Marco FabianoSig. Gian Marco Pontrelli

5. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, presieduta dall’Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con lapartecipazione dell’Avv. Giuseppe Ciarli CONTE e del Rag. Giacomo LATTANZI (componenti), nella riunionedel 31 luglio 2011 ha adottato i seguenti provvedimenti:

ORDINANZA

della COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PUGLIA

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale della FIGC con atto del 12/7/2011 (prot. n.288/978pf10-11/AMma) neiconfronti di:

Meyer Carlos De Camargo Junior, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la ASD San Paolo Bari, perrispondere della violazione di cui all’art.7 c.1 c.g.s. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza peravere incontrato il dirigente della ASD Fasano, Vito Morisco, il giorno 27 gennaio 2011, al fine di alterare ilrisultato della gara in questione, così come descritto nella parte motiva;

- il sig. Morisco Vito, dirigente della A.S. Fasano Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art.7 commi1 per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver accettato di incontrare ilcalciatore De Camargo il giorno 27 gennaio 2011 in Bari e per aver tentato di ottenere che il medesimoalterasse, previo corrispettivo, con il proprio comportamento in campo il risultato della gara in questione avantaggio della A.S. Fasano;

- la società AS Fasano Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 e dell’art.7comma 4 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato;

- la società ASD San Paolo Bari a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 CGS inconseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato.

FATTO

Page 26: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 26 di 28

Con nota del 4/2/2011 il Presidente del Comitato Regionale Puglia, trasmetteva alla Procura Federale dellaFIGC, l’originale dell’esposto inviatogli dal Presidente della ASD San Paolo Bari, relativo alla condotta deldirigente dell’A.S. Fasano Calcio, sig. Morisco Vito, volta ad ottenere dal calciatore dell’ASD San Paolo Bari,sig. Junior De Camargo, un vantaggio costituito dal procurare un calcio di rigore ai danni della propria squadra,durante la gara tra le due società prevista per il 30/1/2011, valevole per il campionato di Eccellenza Pugliese.

Disposte ed espletate le relative indagini è emerso:

-che nel pomeriggio del giovedì 27 gennaio 2011 il calciatore De Camargo aveva incontrato in via Argiro a Bariil dirigente della AS Fasano, sig. Morisco Vito (come espressamente confermato anche da quest’ultimo) e chein tale incontro si era parlato della possibilità che il De Camargo favorisse la vittoria della AS Fasano,nell’incontro che si sarebbe svolto la successiva domenica del 30/1/2011. Secondo la versione del dirigentecitato era stato il calciatore che aveva prospettato tale eventualità in cambio di un compenso di €5.000,00;proposta che il dirigente su menzionato, secondo la sua prospettazione, aveva finto di accettare promettendo€500,00 di acconto;

-che secondo quanto riferito dal dirigente della ASD San Paolo Bari, sig. Diomede Saverio, il De Camargo siera lamentato nel gennaio 2011, di essere creditore nei confronti della società AS Fasano Calcio per rimborsispese a lui dovuti e non versatigli, di avergli chiesto di intercedere presso qualche dirigente della AS Fasanoper recuperare quanto a lui spettante. Intervento che il dirigente Diomede ha affermato di avere effettuatocontattando il D.S. Morisco della A.S. Fasano;

-che dalla trascrizione della registrazione relativa all’incontro tra il De Camargo e il Morisco, risulterebbe chel’interlocutore del calciatore avrebbe promesso: “allora sabato ti do un acconto di cinquecento euro, poi se faiin un certo modo lunedi ti do mille euro”; e che, dopo lo scambio di alcune battute il De Camargo avrebbepronunciato la frase: “io per quella cifra non ti faccio, Vito ti dico subito….però avete già risparmiatodiciottomila Euro”. Avrebbe quindi replicato il dirigente Morisco “allora ti diamo trremila Euro, non rompere icoglioni”. A tale frase il calciatore avrebbe ribattendo: “su Vito parla con il padrone”;

-che il calciatore De Camargo (secondo quanto dichiarato dal presidente della A.S. San Paolo) avrebbemanifestato la volontà di abbandonare la squadra e anche l’Italia già dal 23 gennaio 2011, senza prendereparte alla gara in discussione, così come in effetti avvenuto;

-che dalle indagini esperite risulta che era stato lo stesso calciatore a consegnare il divd registrato alPresidente Adriano Favia dicendosi “disgustato del calcio italiano”;

-che dalla registrazione emergerebbe una serrata e colorita trattativa concernente l’entità del compenso che ilsig. Vito Morisco avrebbe riconosciuto al De Camargo;tutto ciò premesso, la Procura Federale:ritenuto che sia il calciatore De Camargo sia il dirigente Morisco, abbiano posto in essere atti diretti adalterare lo svolgimento e il risultato della gara e, comunque a creare un vantaggio in classifica in favore dellaSoc.Fasano e che gli stessi costituiscono gravi violazioni dell’art.7 comma 1 CGS;

- ritenuto che le violazioni contestate si perfezionino indipendentemente dalla consumazione dell’evento allequali sono finalizzate trattandosi di condotte a consumazione anticipata;

-ritenuto che la ASD San Paolo Bari debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4comma 2 CGS per la violazione ascrivibile al suo tesserato;

-ritenuto che la società AS Fasano Calcio debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensidell’art.4 comma 2 e dell’art.7 comma 4 CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato;deferiva a questa Commissione le parti innanzi citate per rispondere delle violazioni e degli addebiti loromossi;

Page 27: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 27 di 28

-Verificata la regolarità delle contestazioni, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia disponeva, conracc. del 14/07/2011 la convocazione dei deferiti dinanzi a sé per l’udienza del 28/7/2011 alla qualecomparivano:

- per la Procura Federale l’Avv. Paolo Mormanno

- il Sig. Vito Morisco assistito dall’Avv. Giampaolo Calò;

- il Sig. Marco di Bari, presidente dell’ASD San Paolo, assistito dall’Avv. Michele Sorgente.

Non comparivano, benché regolarmente convocati:

- il calciatore MEYER Carlo de Camargo

- e la Soc. Calcio Fasano;

In via preliminare, l’Avv. Calò faceva rilevare che l’avviso di convocazione, sarebbe pervenuto al Sig. VitoMorisco, in data 22/07/2011 e che pertanto quest’ultimo era stato posto nella impossibilità di prendere visionedegli atti del processo e di predisporre una memoria difensiva.Previa dichiarazione espressa di rinuncia (da parte del Sig. Morisco Vito, presente all’udienza succitata), allaeccezione di irregolarità della convocazione, sollevata dal suo difensore Avv. Calò; sull’accordo di tutte la partiinnanzi costituite, la C. Disciplinare differiva in prosieguo, l’udienza di comparizione delle medesime suddetteparti all’01/08/2011 ore 17,30 autorizzando il Sig. Morisco Vito ed i suoi difensori a depositare e far pervenirealla Commissione Disciplinare una Memoria Difensiva entro le ore 10,30 dell’01/08/2011, utilizzando il mezzodella posta elettronica per l’invio del testo relativo, facendone pervenire copia all’Avv. Paolo Mormando dellaProcura Federale ed alla Commissione Disciplinare.

All’udienza del 01.08.2011, in prosecuzione della precedente del 28.07.2011, sono comparsi, per la ProcuraFederale l’avv. Paolo Mormando, e il sig. Vito Morisco, assistito dagli avv.ti Chiacchio e Calò; è altresì presentel’avv. Michele Sorgente per la società A.S.D. San Paolo Bari. Nessun’altro è comparso.Si da atto che è pervenuta tempestivamente la memoria difensiva del sig. Vito Morisco redatta dagli avv.tiChiacchio e Calò, che la Procura Federale dichiara di aver ricevuto.Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, prende la parola l’avv. Paolo Mormando per la ProcuraFederale, il quale, dopo ampia discussione, così conclude: affermarsi la responsabilità dei deferiti e comminarsile seguenti sanzioni: a) al calciatore Meyer Carlos De Camargo junior la squalifica per anni tre; b) per il sig. VitoMorisco, la inibizione per anni tre; c) per la società A.S. Fasano Calcio, sette punti di penalizzazione dascontarsi nella stagione sportiva 2011/2012; d) per la società A.S.D. San Paolo Bari, ammenda di euro mille.

Prende la parola l’avv. Chiacchio, il quale chiede che in via preliminare e pregiudiziale, il Collegio si pronuncisulla eccezione preliminare e pregiudiziale di cui alla memoria del 31.07.2011, facendo presente che, inparticolare, nel procedimento esiste evidente carenza probatoria sulla provenienza e nella consegna del dvdche costituisce l’unico elemento di accusa a carico del sig. Morisco. Il calciatore De Camargo non è statoneppure ascoltato dall’organo investigativo federale per cui nessuno ha confermato che il dvd sia stato da luiconsegnato al presidente della ASD San Paolo Bari. Ad avviso della difesa del sig. Morisco, il procedimentodeve essere interrotto con trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché venga chiarita la decisivacircostanza innanzi citata. Per le altre eccezioni, si riporta alla memoria già prodotta.

Prende la parola l’avv. Michele Sorgente, per la ASD San Paolo Bari, il quale richiama l’attenzione del Collegiosulla sostanziale irregolarità del presente processo nella carenza, sia in fase inquirente che nella presente fasedibattimentale, della presenza del calciatore De Camargo, dal momento che la necessità della sua versione,sull’accadimento dei fatti, è importante e necessaria per un regolare svolgimento del processo; aggiunge poiche il dvd e la trascrizione dei suoi contenuti, non sono in alcun modo opponibili né utilizzabili in danno dellaASD San Paolo Bari, essendo detti atti istruttori stati acquisiti senza alcun contraddittorio.

Page 28: Comunicato Ufficiale N° 6 del 12 Agosto 2011 - figcpuglia.it · ART. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie) Con l'introduzione del comma

Comunicato Ufficiale n. 6 pag. 28 di 28

Prende la parola l’avv. Mormando, il quale si oppone alle eccezioni sollevate dall’incolpato Morisco Vito, tramiteil difensore di fiducia, oltre a quelle sollevate dall’avv. Sorgente, e chiede che si prosegua nel processo e,quindi, si pervenga alla sua fase conclusiva dal momento che risultano acquisti agli atti tutti gli elementinecessari per poter scendere alla valutazione del merito, ritenendo del tutto superata sia il dvd che la mancataaudizione del calciatore De Camargo.

Prende la parola l’avv. Chiacchio, il quale insiste nelle proprie eccezioni, facendo rilevare che la mancataaudizione del De Camargo è la parte più importante dell’intero processo e la carenza del suo interrogatoriopregiudica totalmente il corretto svolgimento del processo, tanto da non consentire la valutazione del merito.

Il Collegio si riserva di decidere in camera di consiglio.

Il Collegio,valutati tutti gli elementi relativi alle eccezioni preliminari e pregiudiziali come innanzi sollevate dalle partiinteressate, rigetta le eccezioni riservandosi di darne adeguata motivazione con il provvedimento finale edispone che si prosegua nel dibattimento dando nuovamente la parola all’avv. Mormando, il quale si riporta aquanto già rappresentato e concluso innanzi, che richiama integralmente.

Prende la parola l’avv. Chiacchio, il quale, dopo ampia discussione, si riporta alle conclusioni rassegnate con lamemoria del 31.07.2011 depositata.

Prende la parola l’avv. Sorgente, il quale, dopo ampia discussione, così conclude: chiede che, ove vi fosse unapunizione per la ASD San Paolo, essa fosse determinata nel minimo possibile, a partire dall’ammenda, e finoalla simbolica somma di un euro.L’avv. Mormando replica brevemente e si riporta alle richieste già formulate in precedenza.

In replica, l’avv. Chiacchio insiste nella richiesta innanzi enunciata.

L’avv. Sorgente insiste nelle conclusioni già rassegnate.

La Commissione Disciplinare si riserva di decidere in camera di consiglio.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminati gli atti ufficiali,

rilevato che del tutto irregolari si appalesano le convocazioni della AS Fasano Calcio e del calciatore sig. DeCamargo, ai sensi dell’art. 41 punto 3 del codice di giustizia sportiva, considerato che dagli avvisi di ricevimentopervenuti con ritardo a questa Commissione Disciplinare, risulta che la società AS Calcio Fasano ha ricevutol’avviso di convocazione solo in data 20.07.2011, mentre è del tutto ignota la data in cui il calciatore DeCamargo ha ricevuto l’avviso di convocazione;

ritenuto pertanto necessario il differimento della celebrazione del processo ad altra data, previaregolarizzazione delle convocazioni irregolari innanzi citate,

disponeil differimento delle comparizioni delle parti per la celebrazione del giudizio di cui al deferimento innanzirichiamato per il giorno 12 settembre 2011 alle ore 16,30, previa rinnovazione della convocazione alla societàAS Calcio Fasano ed al calciatore sig. De Camargo, nell’ultimo suo domicilio noto, invitando le parti costituite aprendere atto e a ricomparire per tale data per effetto della comunicazione sul comunicato ufficiale.

Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 12/8/2011.

IL SEGRETARIODiletta Mancini

IL PRESIDENTEVito Tisci