COMUNE DI TARANTO -...

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COMUNE DI TARANTO SEGRETERIA GENERALE Corso di formazione “anticorruzione” per il personale dirigente e non 2016-2017 (D.G.C. n. 7/2016 - determinazione Dir. RR.UU. N. 378/2016)

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▪ COMUNE DI TARANTO

▪ SEGRETERIA GENERALE

▪ Corso di formazione “anticorruzione” per il personale dirigente e non

▪ 2016-2017

▪ (D.G.C. n. 7/2016 - determinazione Dir. RR.UU. N. 378/2016)

Programma del corso

▪ 1° Giornata - Introduzione – Anticorruzione e Trasparenza – 2° metà sett. 2016

▪ 2° Giornata - Il procedimento amm.vo – 1° metà di ottobre 2016

▪ 3° Giornata - I servizi pubblici locali – 2° metà di ottobre 2016

▪ 4° Giornata - Accesso e riservatezza – 1° metà di novembre 2016

▪ 5° Giornata – Riservatezza e privacy – 2° metà di novembre 2016

▪ 6° Giornata – Contrattualistica pubblica – 1° parte – 1° metà di dicembre 2016

▪ 7° Giornata - Contrattualistica pubblica – 2° parte – 2° metà di gennaio 2017

▪ 8° Giornata - Organizzazione e gestione del personale – 1° metà di febbraio 2017

▪ 9° Giornata – Codice comportamento e profili disciplinari – 2° metà 2017

▪ 10° Giornata - Profili di resp. Penale nella PA – marzo 2017

Inquadramento storico, principi, finalità e linee-guida

della legge n. 190/2012 : dalla prevenzione alla repressione

dei fenomeni corruttiviComune di Taranto – Segreteria generale – 15 settembre 2016

RELATORE:

Dott. Eugenio De Carlo

Segretario Generale del Comune di Taranto

La definizione di corruzione/1

Dal latino rumpere, che significa rompere, disgregare. Questa definizione implica, perciò,

che qualcosa, con l‟atto della corruzione, viene rotto e questo qualcosa può essere

rappresentato da un codice di regole morali o più specificamente da regole e leggi

amministrative

Indica l'alterazione grave di un sistema o di un corpo, che si decompone.

Nell'ambito morale equivale a depravazione, immoralità, azioni contrarie al dovere.

Nella sfera politica è la deviazione del potere dalle proprie giuste finalità, nel perseguire

obiettivi e utilità particolari o privati, invece che il bene comune e la pubblica utilità.

La maggior parte delle persone sa riconoscere fenomeni di corruzione quando li vede,

ma il problema è che persone differenti vedono la corruzione in modo differente.

La definizione di corruzione – differenza dallaconcussione /2

Il modo più comune di definire la corruzione è quello di “un abuso del pubblico ufficio per un

guadagno privato” (Bardhan, 1997). [“the use of public office for private gains” ] oppure “vendita

da parte di un pubblico ufficiale di proprietà pubbliche per ottenere un guadagno privato [“the

sale by government officials of government property for personal gain”] (Shleifer e Vishny, 1993).

La corruzione, in diritto indica, in senso generico, la condotta propria del p.u. che riceve, per sé o

per altri, denaro od altre utilità che non gli sono dovute.

Nella corruzione in senso generico il p.u. o l„incaricato di pubblico servizio percepiscono l'utilità

in seguito ad un accordo con il privato, viceversa, nella concussione il p.u. sfrutta la propria

posizione di supremazia o potere per costringere o comunque indurre il privato a corrispondere o

promettere denaro od altre utilità. Le due fattispecie criminose sono, pertanto, l'una l'opposto

dell'altra. La giurisprudenza si è a questo proposito interrogata sul criterio che consenta di

stabilire quando la dazione è frutto di accordo (corruzione) e quando invece è frutto di costrizione

o induzione (concussione).

La corruzione è categoria generale, descrittiva dei seguenti reati: Codice Penale - TITOLO II - DEI

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CAPO I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro

la pubblica amministrazione art. 318 e seg. come modificati dalla legge 6 novembre 2012, n.

La corruzione è un fenomeno che ha semprecaratterizzato tutte le civiltà, anche le più antiche

Dalle civiltà mesopotamiche, dove la reciprocità tra il dono interessato ed il favore richiestoera una consuetudine consolidata, all‟Atene di Pericle o alla Roma di Cicerone, dove latangente era un costume formalmente condannato benché ampiamente diffuso, all‟Europadella Riforma luterana, cruciale nella fondazione di un‟etica anticorrutiva, all‟irrisoltaquestione morale dei giorni nostri.

Ad esempio, Seneca (filosofo e politico - 4 a.C./ 65 d.C.) parlava di “Corruzione piaga di ognitempo : “Erras, mi Lucili, si existimas nostri saeculi esse vitium luxuriam et neglegentiamboni moris et alia quae obiecit suis quisque temporibus: hominum sunt ista, non temporum.Nulla aetas vacavit a culpa; et si aestimare licentiam cuiusque saeculi incipias, pudet dicere,numquam apertius quam coram Catone peccatum est…”

“Hai torto, Lucilio mio, se attribuisci solo al nostro secolo la dissolutezza, l'indifferenza allamoralità, e gli altri vizi che ognuno rimprovera alla propria epoca: sono colpe degli uomini,non dei tempi. Non c'è nessuna età innocente e se tu vuoi passare in rassegna secolo persecolo la sfrenatezza, vedrai - rincresce dirlo - che la depravazione più spudorata ci fu proprioquando visse Catone…”

Corruzione piaga di ogni tempo”

La corruzione dilagava anche ai tempi dell‟antica Roma.

Nessuno poteva credere che il denaro abbia giocato un ruolo determinante nel processo che vedeva

accusato Patrizio Clodio di adulterio; lo aveva commesso con la moglie di Cesare e aveva violato i riti

religiosi di un sacrificio che, dicono, si celebrasse a favore del popolo, e nel quale tutti gli uomini

venivano allontanati dallo spazio sacro in maniera tassativa. Eppure i giudici furono comprati e, cosa

ancor più abbietta di questo patto, fu preteso per giunta lo stupro di matrone e di nobili giovani. Il

delitto fu meno grave dell'assoluzione: l'accusato di adulterio dispensò adulterî e fu sicuro della sua

salvezza solo dopo aver reso i giudici identici a se stesso. E questo avvenne nel processo in cui, per

non dir altro, uno dei testimoni era Catone.

(Epistulae morales ad Lucilium – Seneca - Traduzione di Paragrafo 97, Libro 16)

“Corruzione male antico e senza confini geografici”

▪ Vedasi :

-Parlamento europeo il 6.6.2011, in G.U.E.N. C 190/2 del 30.6. 2011;

-Corte dei Conti – Relazione inaugurale anno giudiziario 2012;

La Commissione europea stima che la corruzione costi alla economia della U.E. 120 miliardi di euro l’anno, ovvero l’1% del PIL della UE e poco meno del bilancio dell’Unione.

“ L‟Italia e “Tangentopoli” degli anni novanta :IL PIZZO DALLA CULLA ALLA TOMBA”

“… favori, doni e mazzette sono la norma. Un tempo l’illegalità era concentrata nel

settore edilizio, tra licenze, piani di lottizzazione e cambiamenti di destinazione. Poi ha

guadagnato terreno: sono comparsi il pizzo per esistere (per ottenere certificati di

residenza e permessi di soggiorno), il pizzo sulla cittadinanza (per saltare il servizio

militare e favorire il voto di scambio), il pizzo per un tetto (in vista dell’assegnazione di

case popolari o dell’imminenza dello sfratto), il pizzo per un titolo (dagli esami di

maturità a quelli universitari), il pizzo per lavorare (assunzioni per concorso,

autorizzazioni all’esercizio di attività commerciali e licenze per i liberi professionisti), il

pizzo per sopravvivere (pensioni e farmaci salvavita) e infine il pizzo per riposare in

pace (trovare un posto al camposanto è sempre più arduo)”.

[Cazzola (1992) “L’Italia del pizzo: fenomenologia della tangente quotidiana”. Einaudi,

Torino]

redazione de Il Fatto Quotidiano del 14 marzo 2012

Ocse: “L‟Italia non cresce? Colpa della corruzione”. Pil peggiore tra i paesi del G20

L‟Italia non cresce perché è afflitta dalla corruzione. Ed è “essenziale” una “lotta”

contro questo fenomeno che “produce un costo in termini di competitività”.

Pier Carlo Padoan, capo economista e vicedirettore generale dell‟Ocse, ha puntato il

dito contro i fattori che impediscono l‟aumento del pil nel corso di un‟audizione in

commissione Bilancio.

Da IL Sole 24 ore – Italia & Mondo | 23 marzo 2012

La corruzione in Italia? Vale come il Pil della Croazia (76.ma economia del mondo)

La corruzione italiana succhia alle casse pubbliche 60 miliardi di euro ogni anno. "Se fosse unPaese a sé, sarebbe la 76.ma economia del mondo" scrive sul Washington Post il blogger MaxFisher.La somma di 60 miliardi di euro, stimata dalla Corte dei Conti e dal Governo, corrisponde acirca 78,8 miliardi di dollari, puntualizza il blog, citando alcune statistiche per mettere le cifrenel loro contesto. Le perdite dovute alla corruzione italiana – si legge - sono più ampiedell'economia della Serbia, che con 78,7 miliardi di dollari (dati Fmi) si colloca al 76.mo postonella classifica mondiale. "Questa nuova economia sarebbe grossomodo equivalente al Pil dellaCroazia", fa notare il blogger.Fisher gira il coltello nella piaga lasciando intendere che senza corruzione agli italianipotrebbero essere risparmiate tante manovre finanziarie: "Nel 2011 il governo italiano ha speso1,112 trilioni di dollari e ha incassato 1,025 trilioni, un divario che potrebbe colmare quasiinteramente recuperando le perdite per corruzione stimate per quell'anno".

di Elisa Fazzino con un articolo di Donatella Stasio - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/emtfT

da Il Sole 24 Ore - Commenti e Inchieste | 25 settembre 2012

Corruzione zavorra del Pil/1

Uno dei vizi più gravi di governi e parlamenti è legiferare spesso sull'onda dell'emotività. Non si può dire

lo stesso sulla corruzione. Anzi. Che cos'altro deve ancora accadere per approvare una legge? Non c'è

bisogno di essere particolarmente virtuosi per capire che è tempo di muoversi, in fretta e bene. Che non

possiamo più permetterci il costo economico ed etico del malaffare, che da vent'anni dilaga di fronte agli

occhi increduli di di cittadini e imprese. Che l'Italia non rialzerà la testa finché economia e politica

rimarranno ostaggio di un sistema corruttivo inossidabile tanto quanto la mancanza della volontà

concreta di aggredirlo. Nei mesi scorsi, su questo giornale abbiamo documentato i costi della corruzione

e riportato analisi e testimonianze di economisti, anche internazionali, e di magistrati.

Per la Banca mondiale, un'efficace lotta alla corruzione produrrebbe un aumento del reddito superiore al

2,4%; le imprese crescerebbero del 3% annuo in più; la corruzione frena gli investimenti esteri perché

rappresenta una tassa del 20%.

da Il Sole 24 ore - commenti e inchiesere del 25 settembre 2012

Corruzione zavorra del Pil/2

Per Transparency international, ogni grado di aumento del livello della corruzione riduce del 16% gli investimenti stranieri

diretti.

L'Fmi ci ha ricordato che la corruzione «danneggia la crescita economica attraverso diversi canali, perché scoraggia gli

investimenti, riduce la qualità dei servizi e abbassa le entrate fiscali» (Kenneth Kang), inoltre «aumenta l'ingiustizia sociale e

la povertà e riduce anche la progressività del livello di tassazione, la misura e l'efficienza della spesa sociale, la formazione

di capitale umano, perpetuando una distribuzione ineguale della proprietà e un accesso ineguale all'educazione» (Carlo

Cottarelli).

Non c'è aspetto della nostra vita che non sia falsato dalla corruzione che incide sulla governance, cioè «sull'insieme di

situazioni e istituzioni che dovrebbero portare più trasparenza e più libertà economica» (Miria Pigato, Banca Mondiale).

La risposta politica non è all'altezza di questa emergenza nazionale. Le parole non vogliono tradursi in azioni.

Donatella Stasio - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/MxQUE

Da La repubblica, 27 dicembre 2012

Il peso della corruzione sul Pil italiano

…Ripresa vuol dire aumento del Pil. Ma nel Pil c' è anche il

costo della corruzione (lievitazione appalti pubblici), … I

politici non precisano cosa deve aumentare del Pil:

vogliamo continuare come prima della crisi? Le due

questioni più urgenti da affrontare siano l' illegalità

diffusa e il rispetto dell' ambiente, temi che non vedo

trattati con la dovuta importanza nei programmi elettorali

per le prossime elezioni.

Da Il fatto quotidiano 5 febbraio 2013

Corte dei conti: “Corruzione sistemica pregiudica l‟economia nazionale”

La corruzione sistemica pregiudica l‟economia

nazionale, oltre alla legittimazione stessa delle

pubbliche amministrazioni e al prestigio,

l‟imparzialità e il buon andamento della pubblica

amministrazione. L‟allarme è stato lanciato dal

presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino,

nella relazione all‟inaugurazione dell‟anno

giudiziario.

dal Corriere della Sera – Economia, 16 febbraio 2013

L'allarme della Corte dei Conti: «In Italia dilagano corruzione, illegalità e malaffare » INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2013

MILANO - Illegalità, corruzione e malaffare sono

«fenomeni ancora notevolmente presenti nel

Paese e le cui dimensioni, presumibilmente, sono

di gran lunga superiori a quelle che vengono,

spesso faticosamente alla luce». L'amara

considerazione è del presidente della corte dei

Conti, Luigi Giampaolino, in occasione

dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Rapporto corruzione 2015, Transparency: “Italia penultima in Unione europea e 61esima al mondo”

▪ L'annuale classifica conferma la pessima reputazione del nostro Paese sul fronte delle tangenti. Tra i 28 membri dell'Unione fa peggio solo la Bulgaria, mentre ci battono in trasparenza anche Romania e Grecia. Vince la Danimarca, ultime Somalia e Corea del Nord.

▪ “Secondo i dati dell‟indice 2015, che riflettono l‟opinione anche di potenziali investitori esteri, negli ultimi 24 mesi l‟Italia è rimasta ferma al palo, sorpassata –tra i paesi dell‟Ue – persino da quelli considerati molto corrotti come Grecia e Romania. Segno che, nonostante gli interventi normativi degli ultimi anni (la legge Severino in primis) e l‟impegno profuso dall‟Autorità nazionale anticorruzioneguidata da Raffaele Cantone, la nostra cattiva reputazione continua a godere nel mondo di ottima salute”.

▪ (Il Fatto Quotidiano, 27 gennaio 2016)

Da riparteilfurturo.it del 19. febbraio 2013

I numeri della corruzione/1

Oltre a inquinare la vita politica e sociale, penalizzando i meriti e i talenti,

la corruzione aumenta la sfiducia degli investitori stranieri nel nostro

sistema-Paese e diminuisce, di conseguenza, l‟afflusso di capitali

dall‟estero.

Facendoci perdere importanti opportunità di sviluppo e lavoro,

specialmente per i giovani che per primi potrebbero trovare impiego nei

nuovi business, la corruzione è da considerarsi una delle cause principali

della disoccupazione giovanile.

Oltre ai costi intrinseci, i famosi “60 miliardi di euro all‟anno” stimati dalla

Corte dei Conti, la corruzione impedisce che si sviluppi un altro elemento

necessario, insieme al capitale, alla crescita della produttività di un

Paese: le idee. In un Paese in cui vengono preferite le idee e le persone

“sbagliate” perché “raccomandate”, le idee e le persone “giuste” non

trovano spazio e lo cercano piuttosto all‟estero.

da riparte ilfuturo.it del 19 febbraio 2013

I numeri della corruzione/2

Come dice Greg Ip, uno dei più grandi giornalisti economici al mondo: “gli investitori devono

sapere che se investono oggi, negli anni a venire essi potranno goderne dei frutti. Ciò richiede

leggi trasparenti, tribunali imparziali, e il diritto di proprietà. … Per esempio, il governo Svedese

spende più della metà del PIL nazionale, mentre il governo messicano spende solo un quarto

del suo PIL. Ma il governo svedese è efficiente ed onesto mentre quello messicano è

inefficiente e pervaso dalla corruzione. Ecco una delle ragioni per cui la Svezia è ricca e il

Messico è povero”.

Anche una recente ricerca di Ernst & Young, una fra le più importanti società di consulenza al

mondo, ha provato che il secondo fattore che conta nella scelta, da parte di un manager, della

località in cui basare le attività di un‟impresa è la “stability and transparency of political, legal

and regulatory environment”. In altre parole, il c.d. “rule of law”.

La corruzione è la negazione più alta del rule of law, che penalizza l‟afflusso di capitali,

impedisce la crescita economica e diminuisce le opportunità di lavoro.

I dati lo confermano (Eurostat + CPI Transparency International): in media, dove c‟è maggior

corruzione c‟è maggiore disoccupazione giovanile.

L‟allarme della Corte dei Conti : il presente come il passato /3

▪ Roma 2016 – inaugurazione anno giudiziario - il pg: “Corruzione, superato livello di guardia”

▪ Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, Giovanni Salvi, durante la sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016 ha lanciato un allarme sulla corruzione: "Per la sua intensità e pervasività, investe ormai tutti i settori della collettività". continua su: http://roma.fanpage.it/inaugurazione-anno-giudiziario-2016-roma-il-pg-corruzione-superato-livello-di-guardia/http://roma.fanpage.it/

L‟INELUDIBILE ESIGENZA DI UNINTERVENTO LEGISLATIVO

Le preoccupazioni per l'integrità pubblica e la corruzione sono alla base della mancanza di

fiducia nei confronti della pubblica amministrazione.

La Corte dei conti ha posto in evidenza come la corruzione sia divenuta da “fenomeno

burocratico/pulviscolare, fenomeno politico– amministrativo-sistemico” (v. inaugurazione anno

giudiziario 2013).

La Corte ha evidenziato che “La risposta, pertanto, non può essere di soli puntuali, limitati,

interventi - circoscritti, per di più, su singole norme del codice penale - ma la risposta deve

essere articolata ed anch’essa sistemica.”.

“In effetti, la corruzione sistemica, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della

pubblica amministrazione, pregiudica, da un lato, la legittimazione stessa delle pubbliche

amministrazioni, e, dall’altro (…) l’economia della Nazione”.

Proprio in questa ottica, l‟approvazione della recente legge n. 190 del 2012 rappresenta per il

nostro Paese l‟occasione per introdurre nuove misure e migliorare quelle esistenti con un‟azione

coordinata per l‟attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più

in generale, dell‟illegalità all‟interno della pubblica amministrazione.

L‟URGENZA DI UNA NUOVA LEGGEANTICORRUZIONE

▪ L'esigenza di una normativa in tema traeva il suopresupposto dagli allarmanti studi compiuti dall'UE edall'OCSE in materia di corruzione che stimavano uncosto per lo Stato di 60 miliardi l'anno, pari al 3,8% delPIL (con una media UE dell'1%) e dal rapporto, datato2011

▪ in cui l'Italia figurava come il terzo paese OCS piùcorrotto, con un punteggio CPI (Corruption PerceptionIndex) pari a 6.1 subito dopo Messico e Grecia (DA “LASTAMPA” DEL 24.3.2012)

TUTTO CAMBIA, MA NULLA CAMBIA

▪ 12/12/2014 IL TEMPO.IT ROMANZO CAPITALE - MALA ROMA RENDE 630 MILIONI – AUDIZIONE PROCURATORE PIGNATONE : AROMA CI SONO PIU‟ MAFIE.

▪ Il «Mondo di mezzo» in dieci anni si è mangiato ben 10 miliardi di euro di pil l‟anno, 100 miliardicomplessivi. Soldi che la corruzione ha utilizzato per affondare le radici, estendere i tentacoli, con undanno importante per il sistema imprenditoriale oltre che per il sistema Paese. Gli investimentiesteri fuggono mentre le imprese sono oppresse dall‟aumento del costo degli appalti. E a farne lespese sono soprattutto quelle piccole che più facilmente cadono nella rete della malavita perchè indifficoltà economiche. Da uno studio di Unimpresa sui costi dell‟illegalità emerge che la corruzione inItalia diminuisce gli investimenti esteri del 16% e fa aumentare del 20% il costo complessivo degliappalti. La corruzione inoltre agisce sulle aziende come una cappa mefitica impedendone losviluppo. Il risultato è che crescono in media del 25% in meno rispetto alle concorrenti che operanoin un'area di legalità. In particolare le piccole e medie imprese perdono competitività e hanno tassidi crescita delle vendite di oltre il 40% inferiore rispetto a quelle grandi. Questi dati secondo ilpresidente dell'associazione, Paolo Longobardi, sono un grido d‟allarme, un faro su un‟emergenzache non può essere più trascurata.

▪ «Le indagini di questi giorni sulla città di Roma, ma anche quelle meno recenti sul Mose a Venezia esu Expo 2015 , rendono urgente un intervento serio da parte del governo e del Parlamento perridurre i costi dell'illegalità che gravano sulle imprese italiane» afferma Longobardi che ora aspettaal varco il Consiglio dei ministri di oggi con le annunciate misure anti corruzione. «Speriamo siadavvero la volta buona».

LA CORRUZIONE CONTINUA A DILAGARE

▪ Corruzione: Mose, Expo, Mafia Capitale : il 2014 anno del …

▪ www.ilfattoquotidiano.it › Giustizia & Impunità

▪ 30 dic. 2014 - Corruzione, Mose Expo eMafia Capitale: il 2014 anno dei grandiscandali. di F. Q. ... Il "classico" di grandi operee imprenditori a Venezia, il ritorno diTangentopoli a Milano e la "quinta mafia"a Roma. ....

“È un film visto e rivisto quello della politica costretta a inseguire le inchieste dellamagistratura quando si tratta di corruzione. Né gli annunci di nuove e più dure misure dicontrasto né gli interventi effettivamente adottati, sono riusciti infatti a mettere finora unvero argine a un fenomeno che, secondo alcune stime (anche se è impossibilequantificare esattamente il danno), costerebbe all'Italia 60 miliardi di euro l'anno. Unavolta superato lo choc iniziale provocato dalla notizia di un nuovo scandalo, le grandipromesse maturate nel clima di indignazione collettiva vengono mano a manoridimensionate, dimenticate e nel migliore dei casi, anche per colpa dei veti incrociati cheincontrano in Parlamento, rimandate. Fino, ovviamente, al momento di ritirarle di nuovofuori di fronte a nuovi arresti, nuovi indagati, nuove tangenti.

▪ Negli ultimi 12 mesi lo stesso identico copione si è ripetuto almeno quattro volte. Tantisono stati infatti gli scandali che hanno terremotato il mondo politico e imprenditorialepiù di altri: Mose, Expo, Mafia Capitale e adesso Tav e altre grandi opere tra cui di nuovol'Expo. E pensare che solo pochi giorni fa, prima che l'ultima inchiesta della Procura diFirenze lo smentisse, il premier Matteo Renzi aveva ottimisticamente profetizzato che“l'epoca degli scandali" sarebbe "finita”.

▪ Panorma.it del 18 mar 2015

CORRUZIONE: SE LA POLITICA ARRIVA SEMPRE IN RITARDO

L‟allarme della Corte dei Conti : il presente come il passato /1

▪ La corruzione un fenomeno che incide “direttamente sulla finanza pubblica”. E anche se poco piùdi un anno fa il governo Monti ha varato la nuova legge coltivata dall‟allora Guardasigilli PaolaSeverino, il presidente torna a chiedere “norme organiche, chiare e semplici”, che eliminano“margini di incertezza e ambiguità”.

▪ (Presidente Raffale Squitieri: discorso per l‟inaugurazione dell‟anno 2014)

▪ “Crisi economica e corruzione procedono di pari passo, in un circolo vizioso, nel quale l'una ècausa ed effetto dell'altra", ha detto Squitieri durante il suo intervento all'inaugurazione dell'annogiudiziario. L'illegalità, ha aggiunto, ha "effetti devastanti" sull'attività di impresa e quindi sullacrescita.”

▪ "il pericolo più serio per la collettività è una rassegnata assuefazione al malaffare, visto come unmale senza rimedi". "Non possiamo permettere che questo accada“.

▪ (Presidente Raffale Squitieri: discorso per l‟inaugurazione dell‟anno 2015)

L‟allarme della Corte dei Conti : il presente come il passato /2

▪ Milano 2016 – inaugurazione anno giudizirio: l'allarme della Corte dei conti: "La corruzione è una malattia epidemica"

▪ Il procuratore generale Antonio Caruso nella sua relazione non fa giri di parole: "I più recenti episodi corruttivi di deprecabile gravità - dice riferendosi all'inchiesta sulle tangenti che ha portato in carcere anche il referente della sanità lombarda -alimentano ancor più la percezione che la corruzione sia talmente diffusa e ramificata nel territorio, da costituire una 'malattia infettiva epidemica', che ostacola sensibilmente la crescita della società civile. Il vero costo della corruzione è il danno all'economia nazionale.

▪ Da qui, il necessario controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti degli atti delle amministrazioni pubbliche.

L‟allarme della Corte dei Conti : il presente come il passato /3

▪ Roma 2016 – inaugurazione anno giudiziario - il pg: “Corruzione, superato livello di guardia”

▪ Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, Giovanni Salvi, durante la sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016 ha lanciato un allarme sulla corruzione: "Per la sua intensità e pervasività, investe ormai tutti i settori della collettività". continua su: http://roma.fanpage.it/inaugurazione-anno-giudiziario-2016-roma-il-pg-corruzione-superato-livello-di-guardia/http://roma.fanpage.it/

L‟ITER DELLA LEGGE “SEVERINO”

▪ L'iter di approvazione della legge fu lungo e travagliato:

▪ 1 marzo 2010 - Il Consiglio dei ministri (Governo Berlusconi) vara il ddl anticorruzione su proposta del Ministro della Giustizia Angelino Alfano;

▪ 15 giugno 2011 - Il Senato approva il disegno di legge con 145 sì, 119 no e 3 astenuti;

▪ 14 giugno 2012 - La Camera approva, modificandolo, il disegno di legge con 354 sì, 25 no e 102 astenuti;

▪ 17 ottobre 2012 - Il Senato approva, modificandolo ulteriormente, il disegno di legge con 256 sì, 7 no e 4 astenuti;

▪ 31 ottobre 2012 - La Camera approva in via definitiva il disegno di legge con 480 sì, 19 no e 25 astenuti;

▪ 6 novembre 2012 - Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano firma la legge;

Legge 6 novembre 2012, n. 190

Con l‟approvazione della l. n. 190 del 2012,

l‟ordinamento italiano si è orientato, nel

contrasto alla corruzione, verso un sistema di

prevenzione che si articola, a livello nazionale,

con l‟adozione del P.N.A. e, a livello di ciascuna

amministrazione, mediante l‟adozione di Piani di

Prevenzione Triennali e gli aggiornamenti

annuali.

(v. Le linee – guida approvate dal Governo in

data 12.3.2013, a cui dovrà conformasi la

Funzione Pubblica).

Disposizioni per la prevenzione e larepressione della corruzione edell'illegalità nella pubblicaamministrazione

GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA

▪ 1) attività di programmazione e pianificazione attraverso ilPiano Triennale di Prevenzione della Corruzione, P.T.P.C., chesintetizza i risultati dello studio prognostico e suggerisce lebest practice che devono applicarsi onde prevenire il verificarsidi comportamenti corruttivi in senso lato.

▪ 2) rinsaldare il rapporto fra cittadini e P.A. rafforzando gliistituti di trasparenza e di controllo democratico.

Legge 190/2012

▪ Le disposizioni si applicano a tutte le amministrazioni di cui all‟art. 1, c.2, del d.lgs. n. 165/2001, ossia:

▪ le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogniordine e grado e le istituzioni educative;

▪ le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

▪ le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi eassociazioni;

▪ le istituzioni universitarie;

▪ gli Istituti autonomi case popolari;

▪ le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loroassociazioni;

▪ tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, leamministrazioni;

▪ le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

▪ l‟Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubblicheamministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999,nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

Ambito di applicazione

▪ Il comportamento corruttivo deve intendersi qualsivogliacondotta che, a prescindere dalla sua rilevanza penale,evidenzi:

un “malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso aifini privati delle funzioni attribuite

ovvero

l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia chetale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livellodi tentativo”.

(v. Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero per laSemplificazione nella Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013)

▪ La scelta di promuovere un approccio che va oltre la nozionepenale di corruzione è stata, invero, condivisa dalla Corte deiConti (v. relazione di apertura dell‟anno giudiziario 2013).

La nozione ampia di corruzione nella legge 190/2012

La LEGGE N. 190/2012 –contenuti fondamentali(prevenzione e repressione)

SINTESI DEI CONTENUTI DELLA LEGGE N. 190/2012.

La legge c.d. anticorruzione nella sua composizione

sistematica può agevolmente suddividersi in due

parti:

1. l‟una avente ad oggetto disposizioni che mirano a

prevenire il fenomeno corruttivo ab origine (MISURE

PREVENTIVE);

2. l‟altra avente ad oggetto disposizioni che prevedono

misure repressive applicabili ad illecito già

consumato.

(Le novità di maggio rilievo secondo l‟Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – pubblicazione n. 2/2012)

- l‟istituzione di una nuova Autorità Nazionale Anticorruzione, con

compiti di controllo e indagine sulla pubblica amministrazione;

- la previsione di responsabili per la lotta contro la corruzione in tutti

gli enti pubblici, inclusi quelli locali; per questi ultimi è anche

stabilita una rotazione delle cariche nei settori più a rischio;

- maggiore chiarezza e trasparenza dell‟attività delle

amministrazioni pubbliche e precisazioni per quanto riguarda gli

appalti e gli incarichi in società controllate dalle PP.AA.;

- inasprimento delle pene per i reati coinvolti e nuova definizione di

alcuni reati, tra cui la concussione, oltre alla creazione di uno nuovo,

previsto dalle normative europee: il “traffico di influenze”;

- incentivi e garanzie per i dipendenti pubblici che denuncino episodi

di corruzione.

(Dalle schede di analisi dell‟Ufficio studi del Consiglio nazionale forense n. 2/2012)

L‟intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività

delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare

l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla

corruzione già ratificati dal nostro Paese (come la Convezione ONU di Merida e la

Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo).

E' stato altresì tenuto conto, come pure illustrato nella relazione di

accompagnamento alla legge 190, delle raccomandazioni formulate all'Italia dai

gruppi di lavoro in seno all'OCSE e al Consiglio d'Europa che monitorano la conformità

agli standards internazionali della normativa

interna di contrasto alla corruzione.

Legge n. 190/2012

▪ Sistema organico di prevenzione erepressione della corruzione

▪ Misure amministrative di prevenzione del fenomeno

1. Piano Nazionale Anticorruzione( DFP)

2. Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione da parte di :

Pubbliche Amministrazioni ex. Art 1 comma 2 D.Lgs 165/2001 AA Indipendenti, Enti PubbliciEconomici, Enti di Diritto Privato in controlloPubblicoSocietà Controllate

Strategia nazionale anticorruzione

La legge n. 190/2012

▪ Obiettivi principali della strategia di prevenzione:

▪ 1 Ridurre le opportunità che simanifestino casi di corruzione

▪ 2 Aumentare la capacità discoprire casi di corruzione

▪ 3 Creare un contesto sfavorevolealla corruzione

La strategia nazionale/1

La legge n. 190/2012

▪ Azioni e strumenti:

1. Adozione dei PTPC

2. • Adempimenti di trasparenza

3. • Codici di comportamento

4. • Rotazione del personale nelle aree di rischio

5. • Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

6. • Svolgimento di incarichi

7. • Discipline specifiche per commissioni di concorso

8. • Disciplina del whistleblowing

9. • Formazione e sensibilizzazione

10. • Monitoraggio della percezione del fenomeno e del valore dell‟integrità

La strategia nazionale/2

La legge n. 190/2012

▪ IL PIANO TRIENNALEANTICORRUZIONE

▪ Strumento attraverso il qualel’amministrazione sistematizza e descrive un«processo» - articolato in fasi tra lorocollegate concettualmente e temporalmente– finalizzato a formulare una strategia diprevenzione del fenomeno corruttivo.

▪ AZIONI PONDERATE E COERENTI TRA LORO

1. analisi del rischio

2. stima del rischio

3. trattamento del rischioLa strategia a livello decentrato

LA LEGGE 190/2012 LE MISURE PREVENTIVE/1

LE MISURE PREVENTIVE.

Dal punto di vista delle misure atte a prevenire il fenomeno

corruttivo, ogni amministrazione ha l'obbligo di adottare e

aggiornare i propri piani anticorruzione.

Viene previsto che debba essere individuato un responsabile

della corruzione che ha l'obbligo, assumendosene la

responsabilità, di predisporre il piano anticorruzione e

individuare le aree esposte

a rischio di corruzione, il livello di esposizione e i

meccanismi di prevenzione, verificando l'attuazione del

piano e, di intesa con il dirigente competente, la rotazione

degli incarichi negli uffici

in cui il rischio è più elevato.

Il responsabile della prevenzione della corruzione dovrà

essere un dirigente di prima fascia, e negli enti locali, di

norma, il segretario comunale o provinciale.

Il Prefetto potrà fornire, ai fini della predisposizione del

piano di prevenzione della corruzione negli enti locali,

supporto tecnico e informativo.

LA LEGGE N. 190/2012 LE MISURE PREVENTIVE/2

LE MISURE PREVENTIVE.

Il responsabile della prevenzione può essere chiamato a rispondere per

danno erariale e per danno all'immagine della pubblica amministrazione

in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione in cui opera, di

un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato.

Le amministrazioni, inoltre, sono obbligate a pubblicare sui propri siti

istituzionali anche i bilanci e i conti consuntivi, oltre i costi di

realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi.

Legge 6 novembre 2012, n. 190

Il P.N.A. :

il primo piano è stato predisposto dal Dipartimento della

funzione pubblica, «anche secondo linee di indirizzo adottate

dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

è poi approvato dalla Commissione indipendente per la

Valutazione, l‟Integrità e la Trasparenza, C.I.V.I.T..

rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le

strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della

corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale;

non si configura come un‟attività compiuta, con un termine di

completamento finale, bensì come un insieme di strumenti

finalizzati alla prevenzione che vengono via via affinati,

modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla

loro applicazione.

La legge 190 disciplina, da un lato, il contenuto dei Piani,

dall‟altro, i rapporti tra il P.N.A. e i Piani Triennali di Prevenzione

della corruzione, da adottarsi da parte delle varie PPAA.

Il PNA - obiettivi e finalità

Le misure preventive – la rotazione del personale/1

▪ Nell‟ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare ilconsolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti allapermanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L‟alternanza riduce il rischio che undipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazionisempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente ingrado di attivare dinamiche inadeguate.

▪ In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale,accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. In tale direzione va anche l‟esperienza delsettore privato dove, a fronte di un mondo del lavoro sempre più flessibile e di rapido cambiamento delle competenzerichieste, il livello di professionalità si fonda non tanto o, non solo, sulle capacità acquisite e dimostrate, ma anche suquelle potenziali e future.

▪ Inquadramento normativo: rotazione ordinaria e straordinaria

▪ La rotazione del personale all‟interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di corruzione è stataintrodotta come misura di prevenzione della corruzione dall‟art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012..

▪ L‟istituto della rotazione era stato già previsto dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego,dall‟art. 16, co. 1, lett. l-quater) (lettera aggiunta dalll‟art.1 co. 25 DL 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n.135/2012), sia pure come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi.

Le misure preventive – la rotazione del personale/2

▪ Rotazione ordinaria

▪ La rotazione ordinaria del personale è espressamente richiamata nelle Linee guida adottate dal Comitato interministeriale, istituito con d.p.c.m. 16 gennaio 2013, come misura da valorizzare nella predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione. L‟art. 1, co. 4, lett. e) della l. 190/2012, dispone che spetta all‟ANAC definire i criteri che le amministrazioni devono seguire per ass icurare la rotazione dei

▪ dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

▪ Per quanto concerne l‟individuazione specifica di quali siano i dipendenti pubblici interessati dalla misura, la lettura sistematica delle disposizioni normative, (co. 4, lett. e), e co. 5, lett. b) dell‟art. 1 della l. 190/2012), tenuto anche conto della finalità sostanziale della misura e dello scopo della norma e, peraltro, in continuità con le indicazioni già fornite nel PNA 2013, inducono a ritenere che l‟ambito soggettivo sia riferito a tutti i pubblici dipendenti.

▪ Rotazione del personale dirigenziale

▪ Per quanto riguarda i dirigenti la rotazione ordinaria è opportuno venga programmata e sia prevista nell‟ambito dell‟atto generale approvato dall‟organo di indirizzo politico, contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali che devono essere chiari e oggettivi.

▪ Essendo la rotazione una misura che ha effetti su tutta l‟organizzazione di un‟amministrazione, progressivamente la rotazione dovrebbe essere applicata anche a quei dirigenti che non operano nelle aree a rischio. Ciò tra l‟altro sarebbe funzionale anche a evitare che nelle aree di rischio ruotino sempre gli stessi dirigenti. La mancata attuazione della rotazione deve essere congruamente motivata da parte del soggetto tenuto all‟attuazione della misura.

▪ Rotazione del personale non dirigenziale

▪ La rotazione ordinaria del personale non dirigenziale può essere effettuata o all‟interno dello stesso ufficio o tra uffici d iversi nell‟ambito della stessa amministrazione. La rotazione è applicabile anche ai titolari di posizione organizzativa, nei casi in cui nell‟amministrazione il personale dirigenziale sia carente o del tutto assente.

▪ Può essere citato, quale esempio di best practice, quello messo in atto da un Comune del nord Italia che ha favorito la rotazione tra i propri funzionari, attraverso una procedura di interpello per individuare candidature a ricoprire ruoli di posizione organizzativa e alta professionalità, nonché prevedendo la non rinnovabilità dello stesso incarico per quanto riguarda i titolari delle posizioni organizzative9.

Le misure preventive – la rotazione del personale/3

▪ Rotazione nell’ambito dello stesso ufficio

▪ Il personale potrebbe essere fatto ruotare nello stesso ufficio periodicamente, con la rotazione c.d. “funzionale”, ossia con un‟organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidati ai dipendenti. Ciò può avvenire, ad esempio, facendo ruotare periodicamente i responsabili dei procedimenti o delle relative istruttorie; applicando anche la rotazione dei funzionari che facciano parte di commissioni interne all‟ufficio o all‟amministrazione. Ancora, a titolo esemplificativo, nel caso di uffici a diretto contatto con il pubblico che hanno anche competenze di back office, si potrebbe prevedere l‟alternanza di chi opera a diretto contatto con il pubblico, in alcuni

▪ In particolare nelle «Linee guida per l’assegnazione degli incarichi di Posizione Organizzativa e di Alta Professionalità» del Comune viene specificato che «l’aspettativa dell’Ente nella modalità di assegnazione degli incarichi è che lo stesso incarico non sia rinnovato per più di una volta, per due finalità: da un lato favorire la rotazione, che oltre ai benefici in punto anticorruzione, ha dei vantaggi sul piano della contaminazione organizzativa e scambio di esperienze interne (se una PO è valida ed è stata confermata già una volta nella stessa posizione, può fare bene anche in una posizione affine); dall’altro mette in moto l’organizzazione e offre ciclicamente opportunità di crescita e sviluppo per chi ne ha le capacità e ha voglia di misurarsi con sfide importanti».

▪uffici (es. Soprintendenze) potrebbe essere opportuno modificare periodicamente l‟ambito delle competenze territoriali affidate a ciascun funzionario.

▪ Rotazione nella stessa amministrazione tra uffici diversi

▪ Nell‟ambito della programmazione della rotazione, può essere prevista una rotazione funzionale tra uffici diversi. La durata di permanenza nell‟ufficio deve essere prefissata da ciascuna amministrazione secondo criteri di ragionevolezza, tenuto conto anche delle esigenze organizzative.

▪ In altro modo, nelle strutture complesse o con articolazioni territoriali, la rotazione può avere carattere di “rotazione territoriale”, nel rispetto delle garanzie accordate dalla legge in caso di spostamenti di questo tipo. Sull‟argomento l‟ANAC è intervenuta evidenziando come la rotazione territoriale possa essere scelta dall‟amministrazione ove la stessa sia più funzionale all‟attività di prevenzione e non si ponga in contrasto con il buon andamento e la continuità dell‟attività amministrativa, a condizione che i criteri di rotazione siano previsti nel PTPC o nei successivi atti attuativi e le scelte effettuate siano congruamente motivate10.

Le misure di prevenzione

▪ Anche al fine di garantire maggioreflessibilità e corretto funzionamentodegli uffici, la disposizione stabilisce ilsuperamento del vincolo di esclusivitàper i dirigenti dell'avvocatura civica edella polizia municipale, e dell‟obbligo dirotazione degli incarichi dirigenzialiprevisto dal la legge n.190/2012 (c.d.legge anticorruzione), laddove ladimensione dell'ente risultiincompatibile con tale misura.

Art. 1 comma 221 L. 208/2015

Legge n. 190/2012

Le linee guida contenute nel P.N.A. Mmrano a ndurre le pubbliche amministrazioni ad articolare il

proprio Piano Triennale almeno intorno ad alcuni contenuti essenziali, a partire da quelli predeterminati

dalla legge n. 190 ossia l‟individuazione, tra le attività di competenza dell‟amministrazione, di quelle più

esposte al rischio di corruzione, a partire dalle attività che la legge n. 190 già considera come tali :

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente nell‟affidamento di lavori, forniture e servizi;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari;

d) concorsi e prove selettive per l‟assunzione del personale.

Il Piano impone il coinvolgimento dei dirigenti e di tutto il personale delle amministrazioni addetto alle

aree a più elevato rischio nell‟attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di

monitoraggio per l‟implementazione del Piano.

DUNQUE, NON PUO‟ ESSERE UN PIANO CALATO DALL‟ALTO O IMPOSTO MA PARTECIPATO E CONDIVISO.

Il P.N.A. dovrà consentire un‟attuazione flessibile e differenziata delle linee guida da parte delle

pubbliche amministrazioni. A tal fine, il Piano dovrà distinguere le indicazioni ad applicazione

generalizzata e le indicazioni rimesse alla discrezionale valutazione delle amministrazioni destinatarie.

Il P.N.A. impone a tutte le amministrazioni la rilevazione delle misure adottate o in intinere per ciascuno

dei punti, rimettendo alle amministrazioni un adeguato margine di flessibilità quanto all‟individuazione

delle effettive misure di contrasto.

Il termine Iniziale per l‟adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione era il 31 marzo

2013., mentre gli aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il PNA : obiettivi e finalità. Il piano triennale attuativo e le integrazioni annuali.

I provvedimenti del Comune di Taranto

Il Comune di Taranto, in relazione al citato quadro giuridico

di riferimento, ha provveduto nel tempo ad approvare e

pubblicare sul sito on line comunale

www.comune.taranto.it – Sezione Amministrazione

Trasparente, i seguenti documenti:

-Primo Piano anticorruzione L. 190/2012

D.G.C. n. 33/2013-

-Codice di comportamento dei dipendenti

D.G.C. n. 204/2013

-Piano anticorruzione e programma triennale per l‟integrità

e la trasparenza per il triennio 2014/12016

D.G.C. n. 47/2014

-Regolamento sul sistema dei controlli interni

D.C.C. n. 13/2013 modificato con D.C.C. n. 240 del

30.11.2015

-Aggiornamento del piano anticorruzione per il triennio

2015/2017

D.G.C. n. 4/2015

-Disciplina delle procedure ai sensi dell‟att. 18, comma 3,

del D.lgs. n. 39/2013, in caso di nullità degli incarichi

conferiti per cause d‟inconferibilità

D.G.C. n. 76/2015

-Disciplina sull‟anagrafe patrimoniale degli amministratori e

dei titolari d‟incarichi politici

D.C.C. n. 59/2015

-Individuazione delle procedure ai sensi dell'art.18, comma

3, D. Lgs. n.39/2013, in caso di nullità degli incarichi

conferiti per la sussistenza di cause d'inconferibilità

D.G.C. n. 76/.2015-

-Aggiornamento del piano anticorruzione per il triennio

2016/2018

D.G.C. n. 7/2016

La legge 190/2012

▪ Sezione 1 –

▪ Obiettivi strategici ed azioni previste

▪ per il triennio 2013-2016

▪ • Sezione 2

▪ strategia di prevenzione a livello di

▪ ciascuna amministrazione, misure obbligatorie

▪ • Sezione 3

▪ indicazioni per la comunicazione dei dati e

▪ delle informazioni al DFPArticolazione del PNA/1

La legge n.190/2012

▪ I CONTENUTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA EL‟INTEGRITÀ DEVONO ESSERE COLLEGATI AGLI ALTRI DOCUMENTI DIPROGRAMMAZIONE STRATEGICA.

▪ L‟art. 44 del d.lgs. n. 33/2013 ribadisce la necessità di uncoordinamento tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per latrasparenza e l‟integrità e quelli indicati nel Piano della performance.

▪ Il principio era già stato espresso dall‟A.N.AC. con delibera n. 6/2013, §3.1, lett. b), secondo cui è necessario un coordinamento fra gli ambitirelativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misurecontenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l‟integritàdiventino obiettivi da inserire nel Piano della performance.

▪ Il Programma, infatti, deve indicare le iniziative previste per garantire unadeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo dellacultura dell‟integrità in quanto “definisce le misure, i modi e le iniziativevolti all‟attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dallanormativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte adassicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cuiall‟articolo 43, comma 3”. D.lgs. n.33/2013

▪ Dette misure e iniziative devono peraltro essere collegate con quellepreviste dal Piano di prevenzione della corruzione, secondo quantodisposto dall‟art. 10, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013.

Il collegamento del Pianoanticorruzione e per l‟integritàcollegato alla programmazionestrategica

La legge n. 190/2012

▪ La legge n.190/2012 - sviluppando il collegamentofunzionale, già delineato dal d.lgs. n.150/2009, traperformance, trasparenza, intesa come strumento diaccountability ed il controllo diffuso e integrità ai fini dellaprevenzione della corruzione - definisce nuovi strumentifinalizzati a prevenire o sanzionare fatti, situazioni ecomportamenti sintomatici di fenomeni corruttivi.

▪ Il piano di prevenzione della corruzione deve garantire lamassima integrazione col piano delle performance,soprattutto riguardo alla pubblicazione delle informazioniprodotte dal ciclo di gestione della performance; nel pianodella performance, di conseguenza, dovrà farsi esplicitaprevisione degli specifici obiettivi in tema di trasparenza.

COLLEGAMENTI CON IL PIANO DIPREVENZIONE E IL PIANO DELIA PERFORMANCE

I nuovi piani anticorruzione alla luce delle recenti novità/1

▪ Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (di seguito PNA) è il primo predisposto e adottato dall‟Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), ai sensi dell‟art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all‟Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

▪ Il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente :

▪ - decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

▪ decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici. Innovazioni rilevanti deriveranno anche dai decreti delegati in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, dai decreti sulla dirigenza pubblica e dal nuovo Testo Unico sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni

Deliberazione ANAC 3.8.3016, n. 831

I nuovi piani anticorruzione alla luce delle recenti novità/2

▪ In piena aderenza agli obiettivi fissati dalla l. 190/2012 il PNA ha il compito di promuovere, presso le amministrazioni pubbliche (e presso i soggetti di diritto privato in controllo pubblico), l‟adozione di misure di prevenzione della corruzione.

▪ Misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all‟azione di interessi particolari volti all‟improprio condizionamento delle decisioni pubbliche.

▪ Misure di prevenzione soggettiva che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall‟ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa.

▪ L‟individuazione di tali misure spetta alle singole amministrazioni, perché solo esse sono in grado di conoscere la propria condizione organizzativa, la situazione dei propri funzionari, il contesto esterno nel quale si trovano ad operare.

▪ Il PNA, dunque, deve guidare le amministrazioni nel percorso che conduce necessariamente all‟adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione della corruzione, senza imporre soluzioni uniformi, che finirebbero per calarsi in modo innaturale nelle diverse realtà organizzative compromettendone l‟efficacia preventiva dei fenomeni di corruzione.

Deliberazione ANAC 3.8.2016, n. 831

Le novità in tema di trasparenza

▪ Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano

▪ -il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA

▪ la definitiva delimitazione dell‟ambito soggettivo di applicazione della disciplina

▪ la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni

▪ La revisione del nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

d.lgs. N. 97/2016

Il principio di trasparenza (art. 1 DLGS33/2013)

▪ E, ancora, «essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politicie sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di unaamministrazione aperta, al servizio del cittadino» (art. 1 co. 2).

▪ Costituisce «livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini ditrasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione dicoordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale elocale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione».

▪ L‟applicazione si impone, quindi, alle regioni e agli enti locali a norma delle menzionate disposizionicostituzionali.

▪ Il principio è attuato mediante una articolata serie di disposizioni che individuano :

-le modalità di pubblicazione

-gli atti da pubblicarsi

-le misure organizzative per garantire la pubblicazione (es. piano triennale della

trasparenza, individuazione del responsabile della trasparenza ecc.).

L‟accesso civico nel d.lgs. n. 33 del 2013/1

▪ L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni dipubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiederei medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

▪ La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto allalegittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e vapresentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata allapubblicazione, che si pronuncia sulla stessa.

▪ L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito deldocumento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente alrichiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando ilcollegamento ipertestuale a quanto richiesto.

▪ Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispettodella normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativocollegamento ipertestuale

L‟accesso civico nel d.lgs. n. 33 del 2013/2▪ Il d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 sulla trasparenza della P.A., decreto emanato in

attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, dellalegge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione), ha introdotto l‟accessocivico che va tenuto distinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cuidisciplina è contenuta nella l. 241/1990, ed è differente rispetto all‟accessotradizionale (cfr. capo V della l. 241/1990 e FAQ n. 2.6 e n. 2.7 pubblicate sul sitodell‟Autorità in materia di trasparenza).

▪ Il Piano Nazionale Anticorruzione considera l‟accesso civico uno degli strumenti diperseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa ai fini della prevenzionedella corruzione e per l‟efficienza e l‟efficacia dell‟azione amministrativa

▪ La Delibera ANAC n. 50/2013 prevede che nel Programma triennale per latrasparenza e l‟integrità siano indicate anche le “misure per assicurare l‟efficaciadell‟istituto dell‟accesso civico”.

Accesso tradizionale e accesso civico -differenze

▪ L‟accesso tradizionale (di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990) richiede uno specifico interesse per latutela delle proprie posizioni giuridiche (è basato, quindi, sul bisogno di conoscere il contenuto dideterminati atti: need to know);

▪ l‟accesso cd. civico, invece, spetta a “chiunque” in relazione alle informazioni che devono esserepubblicate a norma delle descritte disposizioni e rispetto alle quali il cittadino ha un incondizionatodiritto alla conoscenza (right to know).

▪ Con la circolare n. 2 del 19 luglio 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica si è soffermato, tral‟altro, sull‟istituto di diritto di accesso civico, precisando che che l'accesso civico amplia i confinitracciati dalla legge n. 241 del 1990, ma non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss.della citata legge 241, che si distingue dal primo:

▪ sia per ratio, essendo uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da partedi soggetti che sono portatori di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad unasituazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22,comma 1, lett. b) della l. n. 241 del 1990);

▪ sia per modalità di esercizio, mediante la visione o l'estrazione di copia di documentiamministrativi).

SUL RAPPORTO TRA DIRITTO DI ACCESSO CIVICO DI CUI AL D.LGS. N. 33/2013 E SUL DIRITTO DI ACCESO A NORMA DELLA LEGGE N. 24/90 (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, SENTENZA N. 5155 DEL 20.11.2013)

▪ Le nuove disposizioni sul cosiddetto accesso civico, contenute nel d.lgs. 14 marzo 2013,n. 33 disciplinano situazioni non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentonol‟accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

▪ L‟art.5 del d.lgs. n. 33/2013 : afferma il principio in favore di cittadini, associazioni eimprese della più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l‟organizzazione el‟attività delle pubbliche amministrazioni;

▪ L‟accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge7 agosto 1990, n. 241 riguarda solo i soggetti che abbiano un interesse diretto, concretoed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata aldocumento al quale è chiesto l‟accesso, per cui, in funzione di tale interesse, la domandadi accesso deve essere opportunamente motivata. Pur costituendo l‟accesso aidocumenti amministrativi un "principio generale dell‟attività amministrativa, al fine difavorire la partecipazione e di assicurarne l‟imparzialità e la trasparenza", non sonolegittime le domande di accesso avanzate facendo riferimento a generiche ragionidifensive, che comunque comportano un controllo generalizzato sull‟operato della P.A..

Obblighi di trasparenza: la disciplina transitoria (TAR Campania, sent. n. 1793/2016)

▪ Il TAR Campania, con sentenza n.1793 del 13 aprile 2016, ha affermato che è retroattivala disciplina inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni daparte delle pubbliche amministrazioni introdotta dal D.lgs. n.33 del 2013. Il principiogiuridico da seguire, è che gli atti che dispiegano ancora i propri effetti sono dapubblicare secondo le modalità e la durata previste dalle prescrizioni dell'art. 8, comma3, del predetto decreto legislativo.

▪ In pratica si parla di cinque anni, decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quelloda cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicatiproducano i loro effetti. I giudici amministrativi infine hanno accostato la tematica degliobblighi della p.a. trasparente con il profilo dell'accesso tradizionale di cui alla legge241/1990, che continua ad operare con i propri diversi presupposti e disciplina, ma lacircostanza che un soggetto possa essere titolare di una posizione differenziata tale daessere tutelata con tale tipologia di accesso, non impedisce certo al medesimo soggettodi avvalersi dell'accesso civico, qualora ne ricorrano i presupposti.

L‟accesso civico/1 - ie modifiche introdotte dal d.lgs. N. 97/2016

▪ L‟articolo 6 introduce un diritto di accesso civico più ampio di quello contenuto nell‟articolo 5 del D.Lgs. n 33/2013, che richiama quello tipico degliordinamenti giuridici dell‟area anglosassone, il Freedom of Information Act (FOIA), un sistema generale di pubblicità che assicura a tutti un ampio accessoalle informazioni detenute dalle autorità pubbliche, ad esclusione di un elenco tassativo di atti sottoposti a regime di riservatezza.

▪ Il nuovo diritto di informazione è disciplinato dal nuovo comma 2 dell‟articolo 5, che sancisce il diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenutidalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con il limite del rispetto degli interessi pubblici e privati“giuridicamente rilevanti” (specificati successivamente nel nuovo art. 5-bis). La disposizione precisa che lo scopo dell‟esercizio del diritto risiede sia nelcontrollo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull‟utilizzo delle risorse pubbliche, sia nella promozione della partecipazione al dibattitopubblico. Viene confermato che l‟esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva e che non richiedemotivazione.

▪ La norma in esame cambia anche il soggetto destinatario della richiesta. Attualmente le istanze vanno presentate al responsabile della trasparenzadell‟amministrazione obbligata alla pubblicazione. Nella nuova formulazione si prevede che le istanze siano presentate, in alternativa:

▪ all‟ufficio che detiene i dati richiesti;

▪ all‟ufficio relazioni con il pubblico (URP);

▪ ad altro ufficio indicato dall‟amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;

▪ al responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza nel caso in cui l‟istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto dipubblicazione obbligatoria.

▪ Altra novità riguarda l‟espressa previsione della possibilità di trasmissione dell‟istanza per via telematica, secondo le modalità ordinarie previste dal codicedell‟amministrazione digitale.

L‟accesso civico/2 – le mofiche introdotte dal d.lgs. N. 97/2016

▪ E‟ introdotto un rimborso del costo sostenuto dall‟amministrazione per il rilascio dei dati, in formato cartaceo o digitale.

▪ L‟articolo 5-bis individua gli interessi pubblici e gli interessi privati a tutela dei quali è necessario rifiutare la richiesta di accesso civico.

▪ Gli interessi pubblici sono quelli relativi a sicurezza pubblica e ordine pubblico; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive.

▪ Gli interessi privati sono i seguenti: protezione dei dati personali; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d‟autore e i segreti commerciali.

▪ Inoltre, è escluso il diritto di accesso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l‟accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti,

▪ L‟articolo 5-ter disciplina l‟accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche dagli enti che compongono il Sistema statistico nazionale, rimettendo al Comitato di indirizzo e coordinamento dell‟informazione statistica (Comstat) l‟adozione di linee guida che fissano le modalità attuative della disposizione.

▪ Attualmente l‟ordinamento italiano prevede due modalità di accesso agli atti delle p.a. In base alla legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990), possono chiedere di accedere agli atti delle p.a. i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l‟accesso. Sono accessibili tutti i documenti detenuti dalle p.a. (ad eccezione di quelli secretati) che concernono un‟attività di pubblico interesse (art. 22 e seguenti). Il decreto legislativo n. 33/2013 ha poi introdotto una nuova modalità di accesso, l‟accesso civico, ossia il diritto di chiunque, anche di chi non ha un interesse diretto, di prendere visione di documenti per i quali la legge stabilisce un preciso obbligo di pubblicazione in capo ad una amministrazione pubblica. Il diritto di accesso civico può essere fatto valere, ovviamente, in caso di mancata pubblicazione dell‟atto in questione.

“Soldi pubblici”

▪ L‟articolo 5 introduce l‟articolo 4-bis che istituisce un nuovosito internet, senza aggravio per le finanze pubbliche,denominato “Soldi pubblici” per favorire la trasparenzanell‟utilizzo delle risorse pubbliche al fine di migliorare lacomprensione sui dati della spesa delle pubblicheamministrazioni. Il sito, gestito dall‟Agenzia per l‟Italiadigitale d‟intesa con il Ministero dell‟economia e dellefinanze, deve consentire l‟accesso e la consultazione dei datidei pagamenti delle pubbliche amministrazioni in relazionealla tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni chel‟hanno effettuata e all‟ambito temporale di riferimento.

▪ Inoltre, si prevede che ciascuna amministrazione pubblichisul proprio sito (nella sezione Amministrazione trasparente”di cui all‟articolo 9, comma 1) i dati dei propri pagamentiindicando anche i soggetti destinatari dei pagamenti.

Una novità recata dal d.lgs. N. 97/2016

Il responsabile anticorruzione

▪ Al fine di rendere la programmazione il più possibile coerente con lepeculiarità delle singole amministrazioni, la L. 190/2012 (art. 1 comma 7) haprevisto che l‟organo politico di ciascuna amministrazione nomini unfunzionario (di norma un dirigente stabile di prima fascia) che assuma il ruolodi Responsabile della prevenzione della corruzione.

▪ Le funzioni attribuite dalla L. 190/2012 al responsabile sono molto articolate:

▪ -elaborazione della proposta di P.T.P.C. che deve essere adottato dall‟organo diindirizzo politico di ciascuna amministrazione ed inviato entro il 31 gennaio diogni anno al Dipartimento della Funzione Pubblica; (dal DL 90/2014,all‟ANAC)

▪ -organizzazione e vigilanza sulle attività svolte dai dipendenti nelle aree arischio, monitoraggio sull‟efficace attuazione del P.T.P.C. e consequenzialeelaborazione di eventuali proposte di modifica dello stesso;

▪ -verifica della rotazione degli incarichi negli uffici e sul rispetto delle norme inmateria di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi stessi;

▪ individuazione di iniziative per l‟erogazione al personale di attività formativasui temi dell‟etica e della legalità.

▪ A tali compiti, spesso, si aggiungono quelli prescritti dalle norme in materia diobblighi di trasparenza introdotti con il D. Lgs. 150/2009. Di norma, infatti, ilfunzionario R.P.C. assumerà anche il ruolo di Responsabile della Trasparenzaai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

LE FUNZIONI : dalla proposta al controllo, passando attraverso la formazione e la trasparenza

Legge 190/2012 – alcune FAQ ANAC sul resp. Anticorruzione

▪ Il responsabile per la prevenzione della corruzione deve essere necessariamente un dirigente di prima fascia

▪ Il responsabile per la prevenzione della corruzione, sulla base del dettato normativo, è individuato “di norma” e, dunque,

preferibilmente, tra dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio.

▪ In presenza di determinate circostanze, l‟incarico di responsabile della prevenzione della corruzione può essere

esercitato da un funzionario cui siano affidati incarichi di natura dirigenziale ex art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

▪ In presenza di determinate circostanze, previa adeguata motivazione, l‟incarico di responsabile della prevenzione della

corruzione può essere esercitato da un funzionario cui siano affidati incarichi di natura dirigenziale.

▪ Il responsabile della prevenzione della corruzione non può, di regola, rivestire il ruolo di responsabile dell‟ufficio per i

procedimenti disciplinari.

▪ Il responsabile della prevenzione della corruzione non può rivestire il ruolo di responsabile dell‟ufficio per i procedimenti

disciplinari, versandosi in tale ipotesi in una situazione di potenziale conflitto di interessi, con la sola eccezione prevista,

per gli enti di piccole dimensioni, dall‟Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 24 luglio 2014, per l‟attuazione

dell‟art. 1, commi 60 e 61 della l. n. 190/2012.

▪ Il responsabile della prevenzione della corruzione, di regola, è unico e coincide con quello della trasparenza.

▪ Tuttavia, in particolare nelle amministrazioni con organizzazione complessa, possono essere individuati referenti per la

trasparenza in strutture interne all‟amministrazione, anche territoriali. Le modalità di coordinamento tra il Responsabile

della trasparenza e i referenti vanno indicate nel Programma triennale.

La legge n. 190/2012 – le aree a rischio

▪ Aree di rischio individuate dal PNA comuni a tutte le Amministrazioni - AREEOBBLIGATORIE (ART. 1 COMMA 16 l. 19072012)

▪ autorizzazione o concessione

▪ scelta del contraente per l‟affidamento di lavori forniture e servizi anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e Forniture di cui al d.lgs. N. 163 del 2006

▪ concessione ed erogazione di sovvenzioni contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

▪ • concorsi e prove selettive per l‟assunzione del personale eprogressioni di carriera di cui all‟art. 24d.lgs. 150/2009

La legge n. 190/2012

Aree di rischio specifico per ciascuna amministrazione

AREE ULTERIORI

▪ Fattori ambientali

▪ Fattori organizzativi

▪ Fattori occasionali

La aree a rischio ulteriori

Il conflitto d‟interesse/1

▪ L‟istituto dell‟incompatibilità procedimentale è disciplinata dall‟art. 6 bis della legge

n.241/1990 in base al quale “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni

situazione di conflitto, anche potenziale.”

▪ La citata disposizione codifica un principio immanente nel vigente ordinamento, come

evidenziato in modo assai pregnante dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, da ultimo con la

sentenza 13 novembre 2012, n.19704, laddove affermano che sussiste un obbligo

generalizzato di astensione sussiste per il solo fatto della presenza di un "interesse proprio o di

un prossimo congiunto", mentre non occorre che l'interesse sia finalizzato "a conseguire un

ingiusto vantaggio patrimoniale o a farlo conseguire ad altri, o a cagionare un danno ingiusto

ad altri".

▪ In particolare, la Suprema Corte ha affermato che : “…l'omessa illegittima astensione possa

realizzarsi non solo in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, ma in tutte

le altre situazioni in cui possa profilarsi un conflitto che scaturisca da un interesse diverso da

quello proprio o di un prossimo congiunto. Solo in questa ipotesi è necessario che detto obbligo

di astensione (…), derivi da specifiche norme legislative o da regolamenti”.

▪ Invero, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, il conflitto di interesse è la

situazione in cui viene a trovarsi un soggetto nel momento in cui deve occuparsi ratione

muneris di una questione nella quale ha, potenzialmente, un interesse personale (v. T.A.R.

Puglia Lecce Sez. II, 2 maggio 2006, n. 2411).

▪ Il conflitto di interessi, è bene sottolinearlo, riguarda situazioni di pericolo potenziale, atteso

che, laddove venga accertata, in conseguenza della situazione di conflitto di interessi,

un'alterazione del corso normale dell'attività amministrativa, il funzionario pubblico sarà

chiamato a rispondere del proprio operato in sede penale (per abuso d'ufficio, per turbativa

d'asta, e così via). Il conflitto di interessi, quindi, non è un evento ma è una situazione dovuta a

circostanze che possono favorire o aumentare il rischio che gli interessi primari (interessi

pubblici) possano essere sacrificati in favore di interessi secondari (interessi privati).

Disciplina normativa e indirizzi giurisprudenziali

Il conflitto d‟interesse/2

▪ Esemplificativamente, si può citare l‟art. 78 TUEL, che sancisce l‟obbligo di astensione degli

amministratori in ordine all‟approvazione di atti riguardanti interessi propri o di loro parenti o

affini sino al quarto grado, mentre l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti

normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una

correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi

dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. (in giurisprudenza v. tra le molte

T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 2 maggio 2006, n. 2411; T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, 30 maggio

2005, n. 953; TA.R. Lombardia Milano Sez. I, 17 aprile 2007, n. 1793; T.A.R. Puglia Lecce Sez.

II Sent., 24 dicembre 2007, n. 4447 ecc.).

▪ Pertanto, costituisce, orientamento granitico della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons.

Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 693) quello secondo cui, anche in applicazione delle

previsioni di cui all‟art. 78 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'amministratore pubblico (e in

generale il dipendente pubblico) deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla

votazione nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto del

provvedimento e specifici interessi suoi o di parenti o affini fino al quarto grado, a nulla

rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno

un concreto pregiudizio per la p.a..

▪ Ulteriori ipotesi costituenti dovere di astensione si rinvengono nell‟art. 51 c.p.c., e

precisamente nei casi in cui si è convivente o commensale abituale; vi è grave inimicizia o

rapporti di credito o debito; è stato dato consiglio o prestato assistenza alla parte; si è tutore,

curatore, procuratore, agente o datore di lavoro della parte ecc..

Disciplina normativa e indirizzi giurisprudenziali

Il conflitto d‟interesse/3

▪ L‟obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - in quantofinalizzato ad assicurare la serenità della scelta amministrativadiscrezionale - costituisce regola di carattere generale che nonammette deroghe ed eccezioni.

▪ E‟ questo il principio di diritto recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza n. 1668 del 2 maggio 2016, a proposito dell‟appello avverso una deliberazione universitaria di annullamento in autotutela concernente una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato.

▪ Il dovere di astensione che ricorre ogni qualvolta sussiste una correlazione diretta ed immediata fra la posizione del singolo componente dell‟organo collegiale e l'oggetto della deliberazione, pur quando la votazione non potrebbe avere altro apprezzabile esito e quand'anche la scelta fosse in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 26 maggio 2003 , n. 2826).

L‟EVOLUZIONE PIU‟ RECENTE

La legge 190/2012

▪ Non è un caso che la legge 190/2012 si riferisca alla rotazione più volte.

▪ All‟articolo 1 comma 4, lettera e), nel quale si assegna al Dipartimento della Funzionepubblica il compito di definire criteri generali per assicurare la rotazione dei dirigentinei settori particolarmente esposti alla corruzione.

▪ All‟articolo 1, comma 5, lettera b), ai sensi del quale le pubbliche amministrazionicentrali definiscono e trasmettono alla F.P. procedure appropriate per selezionare eformare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, idipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione,prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. T

▪ All‟articolo 1, comma 10, lettera b), della legge 190 del 2012 poi il responsabile dellaprevenzione procede alla verifica, d‟intesa con il dirigente competente, dell‟effettivarotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cuiambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

▪ Ma la rotazione, già dalla riforma Brunetta, il d.lgs. 150/2009, è stata consideratacome strumento fondamentale di trasparenza e contrasto alla corruzione.

▪ Infatti è stata inserita come una delle misure gestionali proprie dei dirigenti: l‟articolo16, comma 1, lett. l-quater), del d.lgs. 165/2001 prevede che dirigenti, conprovvedimento motivato, facciano ruotare il personale coinvolto in procedimenti penalio disciplinari per condotte di natura corruttiva.

▪ Tuttavia, la rotazione dei dirigenti e del personale presenta non indifferenti profili didelicatezza e complessità, dal momento che si pone in chiaro conflitto con l‟altrettantoimportante principio di continuità dell‟azione amministrativa, che implica lavalorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti in certi ambiti e settori diattività.

La rotazione degli incarichi/1

La legge 190/2012

▪ Inoltre può costituire forte ostacolo alla rotazione anche la dimensionedegli uffici e la quantità dei dipendenti operanti.

▪ La rotazione è oggettivamente più semplice laddove le risorse sianomaggiori.

▪ Il Piano nazionale anticorruzione, però, ricorda che lo strumento dellarotazione non deve essere visto come una misura da applicareacriticamente ed in modo generalizzato a tutte le posizioni lavorative.Infatti, detta misura di prevenzione del rischio di corruzione impone alcunipassaggi preliminari.

▪ In primo luogo, occorre identificare in via preventiva gli uffici e servizi chesvolgono attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Èprevalentemente in questi ambiti che la rotazione degli incarichi deveessere utilizzata come strumento tipico anticorruzione. Ovviamente, anchein settori non identificati a priori è possibile avvalersene ricorrendone ipresupposti, ma come “misura” operativa e da programmare col pianotriennale va connessa all‟identificazione delle aree a maggior rischio.

▪ Occorre, poi, individuare in via preventiva anche le modalità di attuazionedella rotazione in modo da contemperare le esigenze dettate dalla leggecon quelle dirette a garantire il buon andamento dell‟amministrazione.,tenuto conto della dimensione della struttura, variabile fondamentaledella misura della rotazione.

▪ Il piano triennale, allora, dovrà contenere criteri generali, anche fissando itempi della rotazione.

La rotazione degli incarichi/2

La legge 190/2012

▪ I recenti indirizzi dell‟ANAC in materia di rotazione del personale

▪ La delibera ANAC n. 13 del 4 febbraio 2015, concernente la valutazione dei

provvedimenti in materia di rotazione del personale all‟interno del Corpo di Polizia di

Roma Capitale, ha costituito ora l‟occasione per l‟ANAC per formulare i seguenti

importanti orientamenti in tema di rotazione del personale nelle amministrazioni

pubbliche che si aggiungono alle prescrizioni del Piano nazionale:

▪ la rotazione è rimessa alla autonoma determinazione delle amministrazioni, che in

tal modo potranno adeguare la misura alla concreta situazione dell‟organizzazione

dei propri uffici;

▪ la rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l‟esigenza di assicurare il buon

andamento e la continuità dell‟azione amministrativa e di garantire la qualità delle

competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche,

con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Pertanto non si deve

dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze

professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto

tecnico;

▪ la rotazione incontra dei limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti individuali

dei dipendenti soggetti alla misura e ai diritti sindacali. Le misure di rotazione devono

contemperare quindi le esigenze di tutela oggettiva dell‟amministrazione (il suo

prestigio, la sua imparzialità, la sua funzionalità) con tali diritti;

▪ i criteri di rotazione devono essere previsti nei PTPC e nei successivi atti attuativi e i

provvedimenti di trasferimento devono essere adeguatamente motivati;

▪ sui criteri generali di rotazione deve essere data informazione alle organizzazioni

sindacali. Tale informazione consente alle organizzazioni sindacali di presentare

proprie osservazione e proposte, ma non apre alcuna fase di negoziazione in materia.

La rotazione degli incarichi/3

La legge 190/2012

▪ TAR Marche, 23 maggio 2013, n. 370

▪ Nella sentenza si sostiene la tesi in base alla qualel‟applicazione pratica del principio di rotazione non puòconsentire di destinare dirigenti in possesso di specificheabilitazioni professionali a dirigere settori in cui taliprofessionalità non possono emergere in alcun modo e, perconverso, porre a capo dei settori tecnici dirigenti in possesso dilauree afferenti le discipline umanistiche. In questo senso,afferma, si realizza un evidente depauperamento delle risorseumane di cui l‟ente dispone.

▪ La sentenza si chiude con una affermazione netta e tranchant :“la rotazione non è sostanzialmente praticabile nei Comuni(ENTI) di più ridotte dimensioni, nei quali solitamente sonopresenti in organico solo un ragioniere (il quale deveevidentemente essere posto a capo del settore finanziario) e untecnico diplomato o laureato (il quale si deve occupare deisettori LL.PP., protezione civile, urbanistica, etc.)”.

▪ Il TAR Marche, dunque, nega in radice l‟applicabilità del criteriodella rotazione negli enti di minori dimensioni, utilizzando quelparametro del buon senso che supplisce a imposizioni di unlegislatore che sovente dimentica che la p.a. in Italia non ècomposta solo da Ministeri .

La rotazione degli incarichi/4

La tutela del whistleblower(“il soffiatore nel fischietto”)

▪ Fra le novità più significative introdotte con la L. 190/2012 merita approfondimento ladisciplina di cui all‟art. 1, comma 51, che ha aggiunto al D. Lgs. 165/2001 l‟art. 54 bis,rubricato “Tutela del dipendente che segnala illeciti”.

▪ La disciplina di questo istituto trova il proprio antecedente in altri ordinamenti, ed inparticolare nei sistemi di common law..

▪ In Italia, prima della introduzione della L. 190/2012, non esisteva alcuna protezione specificaper coloro i quali denunciassero comportamenti corruttivi.

▪ A fronte di questo silenzio normativo peraltro la giurisprudenza si era orientata a ritenere chela denuncia del dipendente, operata nel rispetto della verità dei fatti e della continenza dellaforma espositiva, non potesse integrare una violazione del dovere di fedeltà;conseguentemente si ritenevano privi di legittimità provvedimenti disciplinari adottati daldatore di lavoro nei confronti

▪ del denunciante.

▪ Con la nuova disposizione introdotta dalla L. 190/2012 in materia di tutela del whistleblower illegislatore – inserendo la norma nel testo unico del pubblico impiego – ha scelto di limitare ladisciplina al settore del lavoro pubblico escludendo il settore privato, in palese controtendenzarispetto alle indicazioni rinvenibili nelle Convenzioni internazionali .

▪ Coerentemente con la nozione ampia di corruzione accolta dalla Legge 190/2012, l‟art. 54 bisestende la tutela al dipendente che denuncia “condotte illecite di cui sia venuto a conoscenzain ragione del rapporto di lavoro”. Nel novero delle “condotte illecite” rientrano non soltantofatti e comportamenti che assumono rilevanza penale ma anche tutte le irregolarità contabilied amministrative.

▪ La denuncia é sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto1990, n. 241, e successive modificazioni

La segnalazione anonima degli illeciti/1

La tutela del whistleblower

▪ L‟ANAC ha emanato una Direttive (determina n. 6 del 28.4.2015) perl'espletamento della procedura per la presentazione e la gestione dellesegnalazioni di illeciti da parte di dipendenti comunali (c.d.whistleblower) che gli enti devono recepire.

▪ L'ANAC, in forza del potere di indirizzo sulle misure di prevenzione dellacorruzione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni,conferitole dal comma 15 dell'art. 19 del d.l. 90/2014, al fine diincoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui venganoa conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, agarantirne un'efficace tutela, si prefigge di fornire:

▪ le procedure per la tutela della riservatezza dell'identità sia dei propridipendenti che segnalano condotte illecite sia dei dipendenti di altreamministrazioni che inviano all'ANAC una segnalazione;

▪ indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazionidevono approntare per tutelare la riservatezza dell'identità deidipendenti che segnalano condotte illecite;

Le predette Linee guida propongono un modello procedurale per lagestione delle segnalazioni che tiene conto dell'esigenza di tutelare lariservatezza del dipendente che le invia, da adattare sulla base delleesigenze organizzative di ogni ente.

La segnalazione degli illeciti/2

whistleblowing

▪ La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è stataintrodotta nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione dellacorruzione, imponendo peraltro alle amministrazioni di individuareuna procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare lesegnalazioni da parte del dipendente. Quale misura di prevenzionedella corruzione, il whistleblowing deve trovare posto e disciplina inogni PTPC. A tal proposito è visto con favore da parte di questaAutorità l‟inserimento di misure che vadano nella prospettiva diriforma dell‟istituto di seguito elencate.

▪ Per colmare le lacune della norma e indirizzare le amministrazioni nell‟utilizzo di tale strumento di prevenzione della corruzione l‟Autorità - ANAC ha adottato la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» da ritenersi integralmente qui recepita.

▪ Si sottolinea la necessità che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia “in buona fede”: la segnalazione è effettuata nell‟interesse dell‟integrità della pubblica amministrazione; l‟istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l‟etica e l‟integrità nella pubblica amministrazione.

Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015.

LE MODIFICHE DI NATURA PENALE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 190/2012

ASPETTI GENERALI

In merito alle misure repressive, la legge prevede

modifiche al codice penale:

1. aumenta il minimo sanzionatorio della reclusione per

il reato di peculato;

2. ridefinisce il reato di concussione, introducendo la

fattispecie di concussione per induzione e limitando la

concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale;

3. distingue la corruzione propria, relativa al

compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio,

dalla corruzione impropria;

4. punisce la corruzione tra privati con la reclusione da

uno a tre anni;

5. introduce la nuova fattispecie delittuosa del traffico

di influenze illecite, prevedendo una pena da uno a tre

anni di reclusione.

LE MODIFICHE SUL VERSANTE REPRESSIVO/1

Il delitto di concussione e quello di “indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità”.

▪ Le modifiche introdotte hanno come obiettivo una migliore definizione delle condotte ora previste

dall'art. 317 del codice penale in modo tale da dosimetrarne il diverso disvalore.

▪ Si interviene pertanto sull'art. 317 c.p. per limitarlo alla sola ipotesi in cui la condotta concessiva

abbia determinato un effetto costrittivo nei confronti del privato da parte del pubblico ufficiale che,

in virtù dei suoi poteri autoritativi, è in grado di determinare il cd. metus publicae potestatis.

▪ La pena minima, in questo caso, è aumentata dagli attuali 4 anni a 6, rimanendo invariata la

misura massima (12 anni).

▪ Le condotte di induzione oggi previste dall'art. 317 c.p. sono confluite in una fattispecie denominata

“Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità” (319 quater c.p.).

▪ In questo caso i soggetti attivi sono tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio

e la punibilità, oltre che per costoro (da un minimo di tre a un massimo di otto anni) è prevista

anche per il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione,

mantiene un margine di scelta criminale che giustifica una, sia pur limitata, pena (fino a tre anni).

LE MODIFICHE SUL VERSANTE REPRESSIVO/2

I delitti di corruzione e “corruzione per l'esercizio della funzione”.

▪ In merito ai delitti di corruzione la disciplina codicistica non è stata alterata nel suo impianto

originario.

▪ Gli interventi normativi riguardano la sostituzione dell'attuale art. 318 c.p. relativo alla corruzione

per atto conforme ai doveri d'ufficio con la nuova fattispecie di “Corruzione per l'esercizio della

funzione” (pena da un minimo di 1 a un massimo di 5 anni) in grado di offrire copertura normativa

sia alle ipotesi sopra menzionate, sia ai casi di corruzione relativa all'esercizio della funzione.

▪ Si prevedono poi aumenti di pena per i reati di “Corruzione in atti giudiziari” (la pena prevista per

l'ipotesi base passa da tre-otto anni a quattro-dieci, mentre per la forma aggravata di cui al secondo

comma dell'art. 319 ter si aumenta la pena minima da quattro a cinque anni), di “corruzione

propria” (da quattro a otto anni rispetto agli attuali due-cinque), di “peculato” (la pena minima passa

da tre a quattro) e di abuso di ufficio (dagli attuali sei mesi-tre anni si passa da uno a quattro anni).

LE MODIFICHE SUL VERSANTE REPRESSIVO/3

IL “TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE” E LA “CORRUZIONE TRA PRIVATI”.

▪ È stato introdotto il delitto di “Traffico di influenze illecite” previsto dall'art. 346 bis

c.p. (punito da uno a tre anni di reclusione). Si intende così realizzare una tutela

anticipata dei beni del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica

amministrazione, andando a sanzionare comportamenti eventualmente posti in

essere prima che l'accordo corruttivo si perfezioni. - ANTICIPAZIONE DELLA

REAZIONE DEL SISTEMA PENALE

▪ La previsione contempla, in aderenza alle indicazioni sovranazionali, la punibilità

tanto di chi si fa dare o promettere denaro o altra utilità, quanto di chi versa o

promette con riferimento ad un atto contrario ai doveri dell'ufficio o all'omissione o al

ritardo di un atto dell'ufficio.

IL TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITECassazione

Penale, Sez. VI, 11 dicembre 2014 (ud. 28 novembre 2014), n. 51688

▪ La Cassazione ha preso posizione in ordine al rapporto tra millantato credito (art. 346 c.p.) e traffico di influenze illecite

(art. 346-bis c.p.) a seguito dell‟entrata in vigore della legge 190/2012.

▪ Ne deriva che i fatti commessi prima dell‟entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, nei quali il soggetto attivo ha

ottenuto la promessa o dazione del denaro vantando un‟influenza sul pubblico ufficiale effettivamente esistente, che

pacificamente ricadevano sotto la previsione dell‟art. 346 c.p., devono ora essere ricondotti nella nuova fattispecie

descritta dall‟art. 346 bis c.p., che, comminando una pena inferiore, ha realizzato un caso di successione di leggi penali

regolato dall‟art. 2 c.p., comma 4, con applicazione della norma più favorevole al reo.

▪ Si tratta – scrivono i giudici – di un risultato paradossale determinato da una riforma presentata all‟insegna del

rafforzamento della repressione dei reati contro la pubblica amministrazione che ha prodotto, almeno in questo caso,

l‟esito contrario. Invero, mentre l‟art. 346 c.p., comma 1, stabilisce la pena della reclusione da uno a cinque anni, l‟art.

346 bis c.p., commina la reclusione da uno a tre anni, ossia una pena il cui massimo edittale, nel caso di affermazione

della responsabilità penale, comporta l‟irrogazione di una sanzione meno severa e, quanto agli effetti sulla disciplina

cautelare, preclude l‟applicazione di qualsivoglia misura coercitiva.

▪ Questo, dunque, il principio di diritto affermato dalla Corte con la pronuncia in annotazione.

▪ Le condotte di colui che, vantando un’influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra

utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, condotte

finora qualificate come reato di millantato credito ai sensi dell’art. 346 c.p., commi 1 e 2, devono, dopo l’entrata in

vigore della L. n. 190 del 2012, in forza del rapporto di continuità tra norma generale e norma speciale, rifluire sotto la

previsione dell’art. 346 bis c.p., che punisce il fatto con pena più mite.

Le misure repressive/4

▪ La strategia di contrasto al fenomeno corruttivo, inoltre, viene completata attraverso un

tangibile rafforzamento dell'attuale previsione penale avente ad oggetto dazioni illecite nel

settore privato.

▪ L'obiettivo è stato perseguito e realizzato attraverso le riscrittura dell'attuale art. 2635 c.c.

"Corruzione tra privati" (pena da uno a tre anni di reclusione). Le modifiche incidono anzitutto

sui soggetti attivi: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei

documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, coloro che sono sottoposti alla direzione o

vigilanza di questi ultimi. Il delitto è procedibile d'ufficio nel caso in cui vi sia una distorsione

della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi e si prevede la riferibilità della dazione o

promessa di denaro o altra utilità non solo ai soggetti attivi ma anche a terzi.

▪ L‟art. 2635 c.c. viene inserito tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del

d.lgs. 231 del 2001, avuto riguardo alla condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità, il

quale ben potrà agire nell'interesse dell'ente di appartenenza.

L‟art. 2635 cod. civ.

▪ «Art. 2635 (corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori,i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e iliquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri,compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi difedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni.

▪ Si applica la pena della reclusione fino a 1 anno e 6 mesi se il fatto è commesso da chi èsottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

▪ Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma èpunito con le pene ivi previste.

▪ Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati inmercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misurarilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazionefinanziaria, di cui al decreto legislativo 58/1998, e successive modificazioni.

▪ Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione dellaconcorrenza nella acquisizione di beni o servizi.»

LE MODIFICHE SUL VERSANTE REPRESSIVO/4

Le pene accessorie e la confisca.

▪ In merito alle pene accessorie è stato ritoccato l'art. 317 bis c.p. nella parte in cui èstato ampliato il catalogo delle ipotesi di reato, alla cui condanna conseguel'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

▪ Alla indicazione dei delitti di peculato e concussione oggi contemplati nella norma,si affiancano anche le figure di corruzione propria e in atti giudiziari.

▪ Per ciò che concerne la confisca è stato modificato l'art. 322 ter nella parte in cuicon riferimento alla confisca per equivalente, in relazione a fattispecie diverse dallacorruzione attiva richiamata nel secondo comma dell'art. 322 ter, si fa ancheriferimento al solo prezzo e non anche al profitto. Tale modifica rende la disciplinainterna compatibile con il diritto dell'Unione Europea.

I decreti attuativi della legge 190/2012

1- Decreto legislativo 235/2012 - "Testo unico delle disposizioni in materia diincandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti asentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, in attuazione della delega di cui all'articolo 1,comma 63 della legge 190/2012.

2- Testo unico della Trasparenza(d.lgs n. 33/2013) Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione diinformazioni da parte delle pubbliche amministrazioni(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

3- Decreto Incompatibilità/inconferibilità incarichi (d.lgs. n. 39/2013) Decreto legislativo 8aprile 2013, n. 39 -Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichipresso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a normadell‟‟art.1 commi 49 e 50 L. 190/2012 (G.U. n. 92 del 19 aprile 2013)

4- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr n. 62/2013) Regolamento recantecodice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 deldecretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104) (GU Serie Generale n.129 del 4-6-2013)

Il principio di trasparenza (art. 1 DLGS 33/2013)

▪ Trasparenza quale presidio della legalità dell‟azione amministrativa, argine aifenomeni di spreco delle risorse pubbliche, quando non corruttivi, nonché volano diefficienza.

▪ In quest‟ottica a trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioniconcernenti:

a) l'organizzazione

b) l'attività delle pubbliche amministrazioni

allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioniistituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

▪ Inoltre, «concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali dieguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienzanell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione».

Sintesi modifiche Codice penale/1▪ La pena per il peculato (articolo 314 c.p.), che prima andava da 3 a 10 anni di reclusione, va ora da 4 a 10 anni di

reclusione.

▪ L'articolo 317 c.p. (concussione) è riscritto in modo che riguardi solo la concussione per costrizione e non più la

concussione per induzione[3]. È inoltre previsto che sia punibile solo il pubblico ufficiale e non più l'incaricato di pubblico

servizio che commette il reato del nuovo articolo. La pena per la concussione, che prima andava da 4 a 12 anni di

reclusione, va ora da 6 a 12 anni di reclusione. Il nuovo articolo 317 recità quindi così:

▪ «Art. 317 (concussione) - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a

promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 6 a 12 anni»

▪ Le disposizioni dell'articolo 317-bis c.p. (pene accessorie), che prima riguardavano solo i reati di peculato e concussione,

sono estesi anche ai reati di corruzione propria e corruzione in atti giudiziari.

▪ Il reato di "corruzione per atti d'ufficio" (articolo 318 c.p.) è sostituito dal reato di "corruzione per l‟esercizio della

funzione", punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Il nuovo articolo 318 recita quindi così:

▪ «Art. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione) - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi

poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la

reclusione da 1 a 5 anni»

▪ La pena per la corruzione propria (articolo 319 c.p.) , che prima andava da 2 a 5 anni di reclusione, va ora da 4 a 8 anni di

reclusione.

▪ La pena per la corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter c.p.), che prima andava da 3 a 8 anni di reclusione, va ora da 4

a 10 anni di reclusione.

▪ È costituito il nuovo articolo 319-quater c.p., che regola la concussione per induzione (sottratta all'articolo 317 c.p.), che è

trasformata nel nuovo reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità", punito con la reclusione da 3 a 8 anni.

L'articolo 319-quater recita quindi così:

Sintesi modifiche Codice penale/2

▪ «Art. 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico

servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito

con la reclusione da 3 a 8 anni.

▪ Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a 3 anni»

▪ Viene riscritto l'articolo 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). Il nuovo articolo recita quindi così:

▪ «Art. 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). - Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico

servizio.

▪ In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.»

▪ Viene riscritto l'articolo 322 c.p. (istigazione alla corruzione). Il nuovo articolo recita quindi così:

▪ «Art. 322 (istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico

servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma

dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a

ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla

pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

▪ La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra

utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

▪ La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od

altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.»

Sintesi modifiche Codice Penale/3▪ Viene modificato l'articolo 322-bis c.p (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli

organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), in modo che riguardi anche il

nuovo articolo 319-quater.

▪ Viene lievemente modificato l'articolo 322-ter c.p.(confisca) di modo che riguardi, oltre al prezzo, anche il profitto del reato.

▪ La pena per l'abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.), che prima andava da 6 mesi a 3 anni di reclusione, va ora da 1 a 4 anni di

reclusione.

▪ Viene lievemente modificato l'articolo 323-bis c.p.(circostanza attenuante), di modo che riguardi anche il nuovo articolo

319-quater.

▪ È costituito il nuovo articolo 346-bis c.p., che punisce il nuovo reato di "traffico di influenze illecite". Il nuovo articolo recita

quindi così:

▪ «Art. 346-bis (traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter,

sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o

promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il

pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto

contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

▪ La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

▪ La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio

patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

▪ Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

▪ Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.»