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COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PROGETTO URBANISTICO GENERALE ORIGINARIO Via P.P. Rubens 29, 16158 Genova - Italy RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP RPBW Viale Elvezia 18 20154 Milano CAPUTO PARTNERSHIP I N COLLABORAZ I ONE CON AREE EX FALCK E SCALO FERROVIARIO PROPOSTA VARIANTE AL PII VIGENTE (ALLO STATO VIGENTE PER EFFETTO DELL'INTERVENUTA STIPULA, IN DATA 3.8.2016, DELLA CORRELATA CONVENZIONE URBANISTICA - REP. N. 77879, RACC. N. 22725) CONSULENTI PROPONENTE Sede legale: Piazza E. Duse, 2 - 20122 Milano Unità locale: V.le Italia, 572 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) Unità locale: V.le Italia, 572 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) R.E.D. & CO S.R.L. Via Fabio Filzi, 27 - 20124 M i l ano URBAN I ST I CA: Titolo: Codice elaborato: Tavola: Nome file: Fase del processo: VARIANTE PII Livello Progettazione: - Revisione : 2 Redazione: MS 7.06 7.06_VA2-SSGX-MS-MM-R-003-2 VA2-SSGX-MS-MM-R-003-2 PROPOSTA DI VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA) DELLA VARIANTE AL PII AGOSTO 2019 MANAGEMENT COMPANY Sede legale: Via Valtellina, 15/17 - 20159 Milano

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COMUNE DI

SESTO SAN GIOVANNI

PROGETTO URBANISTICO GENERALE ORIGINARIO

Via P.P. Rubens 29, 16158 Genova - ItalyRENZO PIANO BUILDING WORKSHOPRPBW

Viale Elvezia 18 20154 Milano

CAPUTO PARTNERSHIP

IN COLLABORAZIONE CON

AREE EX FALCK E SCALO FERROVIARIO

PROPOSTA VARIANTE AL PII VIGENTE

(ALLO STATO VIGENTE PER EFFETTO DELL'INTERVENUTA STIPULA, IN DATA 3.8.2016,

DELLA CORRELATA CONVENZIONE URBANISTICA - REP. N. 77879, RACC. N. 22725)

CONSULENTI

PROPONENTE

Sede legale: Piazza E. Duse, 2 - 20122 Milano

Unità locale: V.le Italia, 572 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Unità locale: V.le Italia, 572 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

R.E.D. & CO S.R.L.

Via Fabio Filzi, 27- 20124 Milano

URBANISTICA:

Titolo:

Codice elaborato:

Tavola:

Nome file:

Fase del processo: VARIANTE PII

Livello Progettazione: - Revisione : 2

Redazione: MS

7.06

7.06_VA2-SSGX-MS-MM-R-003-2

VA2-SSGX-MS-MM-R-003-2

PROPOSTA DI VARIANTE ALLE NORME TECNICHE

DI ATTUAZIONE (NTA) DELLA VARIANTE AL PII

AGOSTO 2019

MANAGEMENT COMPANY

Sede legale: Via Valtellina, 15/17 - 20159 Milano

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Comune di Sesto San Giovanni Proposta di variante alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della variante al PII “Aree ex Falck e

Scalo Ferroviario” Norme Tecniche di Attuazione

 7.06 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Sommario 

Art. 1 ‐ Ambito del Programma Integrato di Intervento (PII) e successiva Variante .............................................. 3 

Art. 2 ‐ Definizioni e abbreviazioni ......................................................................................................................... 5 

Art. 3 ‐ Destinazioni d'uso ....................................................................................................................................... 9 

Art. 4 ‐ Insediamenti in previsione ....................................................................................................................... 13 

Art. 6 ‐ Unità di Coordinamento Progettuale e Unità Minime di Intervento ‐ Approvazione della progettazione 

unitaria complessiva delle UCP ............................................................................................................................ 23 

Art. 7 ‐ Sistema delle garanzie .............................................................................................................................. 31 

Art. 7 bis: Facoltà di attuazione alternativa dei c.d. comparti "satellite" ............................................................ 34 

Art. 8 ‐ Individuazione degli elementi tipologici prescrittivi e di indirizzo del PII: componenti planivolumetriche 

ed architettoniche ................................................................................................................................................ 39 

Art. 9 ‐ Individuazione elementi tipologici e prescrittivi e di indirizzo (segue): componenti dimensionali e 

funzionali ‐ Sistema delle opere pubbliche e delle aree in cessione, asservimento, vincolo d'uso. .................... 43 

Art. 10 ‐ Individuazione elementi tipologici prescrittivi e di indirizzo (segue): componenti tipologiche della 

destinazione commerciale. ................................................................................................................................... 44 

Art. 11 ‐ Regole tecniche. ..................................................................................................................................... 51 

Art. 12 ‐ Indicazioni in materia di parcheggi ......................................................................................................... 52 

Art. 13 ‐ Parco Urbano. ......................................................................................................................................... 54 

Art. 14 ‐ Beni storico ‐ documentali ...................................................................................................................... 58 

Art. 15 ‐ Varianti di PII. ......................................................................................................................................... 62 

Art 16 ‐ Retrocessione aree .................................................................................................................................. 64 

Art. 17 ‐ Norma di prevalenza e di chiusura. ........................................................................................................ 64 

 

Allegati: 

Tabella A – Computo della SLP Tabella

B – Dotazioni di Standard Tabella C –

Destinazioni funzionali

Allegato D – Metodologia, criteri, e procedure per il riconoscimento della premialità “Qualità energetica

Allegato E - Allegato Procedurale

Allegato F - Attuazione dei comparti oggetto di attuazione alternativa (c.d. “Comparti Satellite”), di cui

all’art. 7-bis delle NTA annesse alla variante di PII vigente. Elaborati da porre a corredo del Masterplan

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Comune di Sesto San Giovanni Proposta di variante alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della variante al PII “Aree ex Falck

e Scalo Ferroviario” Norme Tecniche di Attuazione

 

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Aggiornamento Giugno Aprile 2019 Dicembre Luglio 2016 

Art. 1 - Ambito del Programma Integrato di Intervento (PII) e successiva Variante

1. Le presenti disposizioni regolano l'attuazione degli interventi infrastrutturali, urbanizzativi ed

urbanistico - edilizi, per funzioni private, pubbliche, per attrezzature di interesse generale e per

servizi, previsti dal PII relativo agli ambiti di trasformazione strategica "ATs1" (Aree Ex Falck) e

"ATs2" (Aree Ex Scalo ferroviario e nuova stazione), come individuati dal PGT del Comune

di Sesto San Giovanni, e successive varianti. 

2. Il presente strumento di programmazione negoziata (variante al PII 2016) comprende, altresì,

le aree di prevista localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", di cui all'Accordo di

Programma, promosso con DGRL n. IX/3666 del 2.7.2012, approvato con DGRL n. X/498 del

25.7.2013, nonché ratificato con delibera C.C. n. 48 del 30.7.2013 e definitivamente approvato con

Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 7819 del 21.8.2013 (in BURL SI n. 35 del 26.8.2013),

cui si rinvia per la disciplina di tali aree e per le modalità di realizzazione e gestione dei relativi

insediamenti.

In correlazione alle previsioni del predetto Accordo di Programma, la variante al il PII contempla

le opere, gli interventi e le misure, preordinate ad assicurare l'ottimale funzionalità del nuovo polo

ospedaliero, nonché l'armonico ed equilibrato coordinamento tra quest'ultimo e gli insediamenti

dedotti nella suddetta variante al medesimo Programma Integrato di Intervento, riconoscendo

nella "Città della Salute e della Ricerca" una polarità di eccellenza di a valenza strategica e

territoriale.

3. L'Ambito oggetto della variante al PII è individuato nella Tavola n. 1.02 su base catastale e

nella Tavola 1.04 su base fotogrammetrica. L'estensione complessiva rilevata dell'Ambito oggetto

della variante al PII è pari a mq. 1.433.299, ivi incluse le aree afferenti la "Città della Salute e

della Ricerca", da considerarsi, in ogni caso, ai fini del computo della capacità edificatoria spettante

alla variante al PII medesima.  

4. La perimetrazione dell'ATs2 non coincide con la delimitazione del PGT per effetto degli

adeguamenti inerenti le necessità operative della rete ferroviaria (posizionamento della stazione,

identificazione dei binari da dismettere), che producono l'esclusione di aree per mq. 12.530, e

l'inclusione di aree per mq. 2.176, con conseguente riduzione della St complessiva (cfr. Tavola

1.04). 

5. Il perimetro dell'Ambito ATs2 comprende aree - per mq. 9.273 - con destinazione ad impianti

ferroviari confermati, non inclusi nella superficie concorrente a generare capacità edificatorie, in

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Aggiornamento Giugno Aprile 2019 Dicembre Luglio 2016 

conformità al PGT vigente. Altre aree concernono, per mq. 87.546, impianti ferroviari di prevista

dismissione, nonché, per mq. 5.667, superfici destinate a piazza pubblica, inclusi nel computo della

superficie che genera capacità edificatorie, unitamente alle aree (mq. 19.810) di proprietà del

Comune di Sesto San Giovanni comprese nell’Ambito ATs2. 

6. La variante al Il PII prevede, inoltre, interventi infrastrutturali che interessano aree esterne

(individuate nella Tavola 1.03 su base fotogrammetrica e nella Tavola 2d.01 su base catastale). 

7. La capacità edificatoria dell'Ambito territoriale complessivamente oggetto della variante al PII

è computata, previa esclusione della superficie la cui destinazione è confermata a servizio degli

impianti ferroviari, mediante la somma degli addendi ottenuti applicando i seguenti parametri: 

a) applicazione all'intera St dei due ambiti dell'indice territoriale pari a 0,5 mq/mq;

b) capacità edificatoria ulteriore pari a mq. 79.974 di SLP in ragione della prevista messa in

sicurezza ovvero rifunzionalizzazione degli edifici localizzati nell'Ambito ATs1, di "riconosciuto

valore storico e testimonianza documentale della città delle fabbriche"; 

c) mq. 1.755 di SLP nell'ATs1, derivanti dalla pregressa convenzione, sottoscritta in data

22.10.2003, tra Immobiliare Cascina Rubina s.r.l. (dante causa di Milanosesto S.p.A.) e il

Comune di Sesto San Giovanni (atto a rogito Notaio Paolini di Milano, Rep. n. 120.231, Racc.

n. 11.399), avente ad oggetto la cessione gratuita al Comune di aree per mq. 3.520; 

d) ulteriore capacità edificatoria fino al 15% della SLP di cui alle precedenti lettere a), b) e c) in

ragione del riconoscimento dei rilevanti benefici pubblici; 

e) ulteriore capacità edificatoria fino al 15% della SLP di cui alle precedenti lettere a), b) e c) in

ragione dell'adesione alle politiche energetiche del Comune, da applicare secondo le modalità

indicate nell’Allegato D alle NTA della variante al di PII, e relativo "Disciplinare applicativo". 

8. A fronte della capacità edificatoria massima ammissibile di cui al comma precedente,

determinata in conformità al vigente PGT, e pari a mq. 1.016.700 (al netto delle capacità edificatorie

pertinenti alle aree di proprietà del Comune di Sesto San Giovanni), la variante al il PII prevede

la realizzazione di SLP private per mq. 1.002.764.

9. La capacità edificatoria massima ammissibile e le SLP di progetto sono riportate nella Tabella

A, annessa alle presenti NTA, recante, altresì, individuazione dei soggetti tra cui è ripartita la

titolarità delle suddette capacità edificatorie. Le superfici delle aree in cessione e/o eventualmente

da asservire all'uso pubblico, secondo quanto previsto all'art 6 comma 16, sono riportate nella

Tabella B allegata. Il valore e la dimensione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,

degli standard qualitativi e dei servizi costruiti sono riassunti nella Relazione Tecnica generale

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(documento 7.01). 

Art. 2 - Definizioni e abbreviazioni

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nella variante al PII, si applicano le seguenti

definizioni. 

Variante al Programma Integrato di Intervento (PII)

Programma Integrato di Intervento concernente gli Ambiti ATs1 e ATs2 del vigente PGT

del Comune di Sesto San Giovanni, per tale intendendosi lo strumento attuativo approvato con

delibera G.C. n. 142 del 30.4.2012, così come modificato con variante approvata con delibera G.C.

n. 80 del 23.3.2016. 

Accordo di Programma "Città della Salute e della Ricerca"

Accordo di Programma, promosso con DGRL n. IX/3666 del 2.7.2012, approvato con DGRL n.

X/498 del 25.7.2013, nonché ratificato con delibera C.C. n. 48 del 30.7.2013 e definitivamente

approvato con Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 7819 del 21.8.2013 (in BURL SI n. 35

del 26.8.2013), finalizzato alla localizzazione ed alla realizzazione, a valere su quota parte delle

aree comprese nel PII e nella successiva variante, della "Città della Salute e della Ricerca".

Accordo di Programma finalizzato alla "Riqualificazione territoriale ed ambientale delle aree

dismesse dagli ex stabilimenti Falck site nel Comune di Sesto San Giovanni", e successivi "Atto

Integrativo" ed "Atto di Modifica"

Accordo di Programma, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4102

del 14.5.2012, così come novellato dal successivo "Atto Integrativo", approvato con Decreto

del Presidente della Giunta Regionale n. 301 del 18.12.2015 (in BURL, Serie Ordinaria, n. 52

del 21.12.2015) e dal conseguente "Atto Modificativo", approvato con Decreto del Presidente

della Giunta Regionale n. 92 del 3.8.2018 (in BURL, Serie Ordinaria, n. 33 del 13.8.2018),

finalizzato ad assicurare l'ottimale, sollecita, coordinata ed efficiente attuazione delle

previsioni di riqualificazione e di rigenerazione urbanistica, territoriale ed ambientale

contenute nella variante al PII, nonché a promuovere gli effetti di area vasta correlati alla

localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", con particolare (ma non esclusivo)

riferimento all'incentivazione nella localizzazione di ulteriori eccellenze - pubbliche e/o

private - nel campo dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo, della ricerca, anche medica

e scientifica, da attuarsi anche mediante ricorso alle politiche ed alle azioni in materia di

competitività ed occupazione previste dalla LR 19.2.2014, n. 11 e s.m.i..

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Aggiornamento Giugno Aprile 2019 Dicembre Luglio 2016 

Ambito

Porzione del territorio comunale oggetto del PII e della successiva variante, corrispondente agli

ambiti ATs1 e ATs2 di PGT vigente. 

Aree della "Città della Salute e della Ricerca"

Porzione dell'Ambito della variante al PII, destinato alla localizzazione e realizzazione della "Città

della Salute e della Ricerca", individuata nella Tavola 1.01 - Perimetro di PII - Ambiti di

trasformazione ATs1 e ATs2 di PGT vigente - con individuazione delle Proprietà e disciplinata

dall'Accordo di Programma "Città della Salute e della Ricerca".

Unità di Coordinamento Progettuale (UCP)

Porzione dell'Ambito graficamente individuata nella Tavola 4c.04 con apposita perimetrazione,

nella quale sono localizzati interventi edilizi (pubblici e privati) e opere infrastrutturali

(urbanizzazione primaria e secondaria e altre opere pubbliche), oggetto di unitario progetto

urbanistico. 

Unità Minima di Intervento (UMI)

Articolazione della UCP - individuata in via definitiva in sede di presentazione della progettazione

unitaria complessiva dell'UCP - che sviluppa la pianificazione dettagliata degli interventi edilizi

(pubblici, di interesse pubblico o generale, e privati) e delle opere infrastrutturali, oggetto di

richiesta di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo previsto dalla vigente legislazione,

comprensive delle opere urbanizzative il cui completamento concorre alla formazione della

certificato di abitabilità/agibilità degli edifici o insediamenti pubblici e privati. 

Ciascuna UMI può essere composta da più edifici articolati in unità immobiliari. 

Comparti "satellite"

Aree non comprese nei comparti Unione, Concordia e Triangolo, come definite al successivo art.

7-bis, con previsione di facoltà di attuazione alternativa, secondo le modalità ivi disciplinate. 

Fase

Articolazione programmatica costituente elemento essenziale della Convenzione, comprendente

interventi sia pubblici, di interesse pubblico o generale, nonché privati, pianificati in plurime UCP.

La Fase costituisce stralcio funzionale di attuazione del PII e della successiva variante. La

programmazione in Fasi assicura l'organizzazione delle attività esecutive degli interventi pubblici

e privati, garantisce il coordinamento attuativo, nonché l'ordinato e progressivo insediamento delle

funzioni urbane. In deroga alla definizione che precede, la Fase 0 prevede solo la realizzazione di

opere pubbliche. 

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Aggiornamento Giugno Aprile 2019 Dicembre Luglio 2016 

Opere di Fase

Opere pubbliche, di interesse pubblico e generale la cui progettazione costituisce condizione per la

formazione di titoli edilizi riferiti agli edifici compresi nelle UCP appartenenti alla medesima Fase. 

Opere di Unità

Opere pubbliche, di interesse pubblico e generale, mediante le quali è garantito il corretto

ed ordinato insediamento delle funzioni al servizio, anche non esclusivo, degli insediamenti

pubblici e privati compresi nelle singole Unità di Coordinamento Progettuale. 

Opere di Urbanizzazione

Opere pubbliche rientranti nelle tipologie elencate dall'art. 44, commi 3 e 4, della LR n. 12/2005 e

s.m.i, computate a compensazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi

dell'art. 46 della LR Lombardia n. 12/2005 e s.m.i.. 

Servizi costruiti

Opere ed interventi concorrenti, ai sensi dell'art. 6 delle NTA del Piano dei Servizi, a costituire la

dotazione di standard della variante al PII. 

Standard qualitativi

Opere ed interventi concorrenti, ai sensi del Documento di Piano, al riconoscimento della premialità

connessa ai "benefici pubblici". 

Progettazione Unitaria Complessiva

Progetto planivolumetrico, esteso a una o più UCP, avente i contenuti di cui al successivo art. 6.

Masterplan

Progetto urbanistico riferito alle aree oggetto di attuazione alternativa e/o di rimodulazione

quantitativa e/o funzionale, avente i contenuti di cui al successivo art. 7 bis. 

Destinazioni d'uso

Insieme delle funzioni di interesse privato ammissibili nella variante al PII, articolate secondo la

classificazione adottata nel successivo art. 3. 

Zonizzazione 

Individuazione di aree destinate a funzioni pubbliche, di interesse pubblico e/o generale.

L’esatta perimetrazione di tali aree è suscettibile di modeste variazioni, nelle fasi attuative, nel

rispetto della superficie complessiva individuata, limitatamente alle loro reciproche relazioni

spaziali.

Ambito di localizzazione

Superfici con destinazioni pubbliche, di interesse pubblico e/o generale (ad esempio, piazze,

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Aggiornamento Giugno Aprile 2019 Dicembre Luglio 2016 

parcheggi) la cui individuazione è suscettibile di variazione, al fine di assicurare la più efficace

connessione con le funzioni servite. 

Funzioni pubbliche

Categorie di servizi pubblici, di interesse pubblico o generale al cui insediamento sono destinati

una o più aree o immobili. 

Convenzione

Convenzione attuativa il cui schema è approvato unitamente agli atti del PII e successive varianti.

La sua stipulazione condiziona l'esecuzione degli interventi previsti dal PII e successive varianti.

Ove occorra, si intende: 

per "Convenzione di PII" l'atto sottoscritto in data 8.1.2013, Rep. n. 194457, Racc. n. 30318

Notaio Severini di Milano;

per "Convenzione di variante al di PII", lo schema approvato unitamente alla variante al di

PII, di cui all'atto sottoscritto in data 3.8.2016, Rep. n. 77879, Racc. n. 22725, Notaio

Calafiori di Milano.

Atto modificativo ed integrativo della Convenzione

Atto di modifica e di integrazione delle previsioni contenute nella Convenzione urbanistica

stipulata in data 3.8.2016 (Rep. n. 77879, Racc. n. 22725), ed eventuali, ulteriori successive

modifiche ed integrazioni, sottoscritto in data ____________, Rep. n. ___________, Racc. n.

________, Notaio _________ di Milano.

Case Alte

Si intende un edificio di altezza non inferiore a ml. 40 e non superiore a quella ammissibile secondo

le normative di settore, ivi comprese le vigenti disposizioni del Codice della Navigazione e dei

correlati Regolamenti di attuazione, fatte salve eventuali deroghe concesse dagli Enti competenti.

Il basamento di detti edifici, non abitabile ad eccezione degli alloggi di servizio allo stabile, ha

un'altezza minima tra suolo e intradosso del primo piano abitabile non inferiore a 8 mt e un rapporto

tra la superficie occupata dal basamento, comprensiva di eventuali receptions e alloggi di servizio,

e la proiezione a terra della superficie del piano tipo non superiore al 50%. 

Edilizia convenzionata 

Edifici di edilizia residenziale soggetti alle disposizioni degli artt. 17 e 18 del DPR 380/2001 e

s.m.i., secondo la convenzione - tipo allegata alla " convenzione di Variante al PII".

Edilizia sociale

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Edifici di edilizia residenziale non concorrenti al computo della SLP a norma di quanto

disposto dall'art. 9 della LR 12/2005 e s.m.i., nonché dall'art. 3 delle NTA del vigente Piano

dei Servizi. Per essa trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui alla LR 8.6.2016, n. 16

e successivo Regolamento Regionale 4.8.2017, n. 4. 

Attuatore

Soggetto che assume, nei confronti del Comune, ed anche a seguito dell'eventuale cessione della

proprietà di singole porzioni dell'Ambito, la responsabilità ed il compito dell'attuazione

complessiva della variante al PII, nelle componenti pubbliche e private e secondo le modalità

previste dal Programma. Tale soggetto è individuato in Milanosesto S.p.A. o in soggetto cui

successivamente venga ceduta tale qualificazione. 

Comune 

Comune di Sesto San Giovanni. Ove necessario e non sia altrimenti prescritto dalla legge, sono

individuati gli organi interni competenti all'adozione degli atti. 

Altri soggetti interessati dalla variante al PII

Proprietari delle aree dell'Ambito diversi dall'Attuatore e dal Comune, non titolari di SLP private.

2. Negli articoli che seguono sono inoltre utilizzate le seguenti abbreviazioni:

a) St: Superficie Territoriale;

b) SLP: Superficie Lorda di Pavimento;

c) PGT: Piano di Governo del Territorio;

d) PdR: Piano delle Regole;

e) PdS: Piano dei Servizi;

f) NTA: Norme Tecniche di Attuazione;

g) CdSR: Città della Salute e della Ricerca.

Art. 3 - Destinazioni d'uso

1. In conformità al Documento di Piano del vigente PGT, nell'Ambito è ammessa la realizzazione

di un mix funzionale per destinazioni private articolato in: 

40% SLP minima residenziale;

40% SLP minima per produzione di beni e servizi.

2. Il rimanente 20% di SLP rappresenta la flessibilità funzionale ascrivibile a favore di una delle

due precedenti funzioni principali, ovvero a funzioni complementari e/o compatibili. 

3. Per "produttivo di beni e servizi" si intendono tutte le funzioni non classificabili nella funzione

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"Residenza" (indicata come categoria A), ovvero le categorie: 

B) Attività ricettive; 

C) Attività produttive;

D) Attività commerciali;

E) Attività terziarie.

4. Nell'Ambito sono, pertanto, insediabili, quali funzioni private, le destinazioni d'uso di cui all'art.

4.3.1 delle NTA del vigente PdR, con le precisazioni di seguito riportate. E' esclusa la sola industria

classificata in prima classe dal DM 5 settembre 1994, nonché, in prossimità della residenza, tutte

le tipologie produttive con questa non compatibili. 

5. La destinazione principale a residenza (lettera A dell'art. 4.3.1 delle NTA del PdR citato) si

articola nelle seguenti tipologie: a) Edilizia residenziale libera; b) Edilizia residenziale

convenzionata. 

6. La tipologia dell'edilizia sociale costituisce declinazione della destinazione a servizi, in

conformità ai disposti dell'art. 9 della LR 12/2005 e s.m.i., nonché dell'art. 3 delle NTA del vigente

Piano dei Servizi. Per essa trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui alla LR 8.6.2016,

n. 16 e successivo Regolamento Regionale 4.8.2017, n. 4. Fatto salvo il reperimento della

dotazione minima di edilizia sociale normativamente prevista, è possibile - previo accordo con

gli Enti - destinare ad altre funzioni ed attività di interesse pubblico e generale quote di

edilizia sociale previste nella variante al PII.

7. Nell'Ambito, la destinazione ad attività ricettive (lettera B dell'art. 4.3.1 delle NTA del vigente

PdR dettata per la città consolidata), non include gli usi "case per studenti" e "collegi", da ritenersi

compresi nella destinazione a servizi ove siano asserviti o convenzionati con enti pubblici o istituti

di istruzione parificati, in applicazione anche delle disposizioni di cui all'art. 35 della LR

8.6.2016, n. 16 e successivo Regolamento Regionale 4.8.2017, n. 4. Nel caso in cui le "case per

studenti" e/o i "collegi" non formino oggetto di convenzionamento nei termini di cui sopra,

la relativa capacità edificatoria è computata nella SLP a destinazione residenziale. 

8. La sola categoria "commercio al dettaglio" (categoria D.1 di cui all'art. 4.3.1 delle NTA del Piano

delle Regole) è soggetta nel solo ambito ATs1, al limite dimensionale di mq. 100.000 di SLP. Detta

SLP può accogliere tutte le tipologie distributive ammissibili ex art. 4 D.Lgs. n. 114/1998 e dalla

vigente normativa regionale di disciplina del settore commerciale, nel rispetto, per quanto

concerne il solo ambito ATs1, delle seguenti articolazioni, derivanti dalle previsioni contenute nel

Documento di Piano di PGT vigente, così come modificato per effetto dell'Accordo di Programma

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Comune di Sesto San Giovanni Proposta di variante alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della variante al PII “Aree ex Falck

e Scalo Ferroviario” Norme Tecniche di Attuazione

 

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Aggiornamento Giugno Aprile 2019 Dicembre Luglio 2016 

definitivamente approvato con DPGRL n. 7819 del 21.8.2013, di seguito riportate:  

"a) un valore massimo di mq. 75.000 di SLP attivabile secondo i formati distributivi previsti dal

paragrafo 4.2.1 della DGRL n. VIII/5054 del 4.7.2007 e s.m.i.; 

b) un valore massimo di mq. 15.000 di SLP attivabile secondo i formati distributivi previsti dal

paragrafo 4.2.1 della DGRL n. VIII/5054 del 4.7.2007 e s.m.i., la cui localizzazione sarà da

valutare in sede di pianificazione attuativa;

c) un valore minimo di mq. 10.000 di SLP per esercizi di vicinato e medie strutture di vendita

comprese tra 251 e 500 mq di superficie di vendita.

A valere sulle SLP di cui ai precedenti punti a) e b) è ammesso un massimo di mq. 5.000 di

superficie di vendita per settore merceologico alimentare.

La localizzazione della SLP di cui alla precedente lettera a) sarà da valutare in sede di

pianificazione attuativa garantendo la migliore accessibilità dalla viabilità primaria, assicurando

la non interferenza con la CdSR e riutilizzando e adattando preferibilmente gli edifici già esistenti,

minimizzando così l'uso del suolo destinato a nuove edificazioni. Andrà verificata in tal senso la

sostenibilità e compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'edificio denominato T5, in sede di

procedure di Valutazione Ambientale Strategica del PII e di Valutazione di Impatto Ambientale". 

Si precisa che il richiamo alla DGRL n. VIII/5054 del 4.7.2007 e s.m.i. si intende oggi riferito alla

DGRL n. X/1193 del 20.12.2013 e s.m.i., che reca la disciplina, a livello regionale, delle grandi

strutture di vendita organizzate in forma unitaria.

9. Resta fermo che, in conformità al Documento di Piano, a valere sulla SLP a destinazione

per produzione di beni e servizi derivante dall'ambito ATs2 è ammessa l'attivazione di esercizi di

vicinato e medie strutture di vendita in via aggiuntiva a quanto sopra indicato per l'ambito ATs1. 

10. Alle superfici commerciali si applicano i criteri prescrittivi, le prescrizioni morfologiche e le

indicazioni preferenziali di cui al successivo art. 10. 

11. Le funzioni di cui alle categorie D2 ("Pubblici esercizi svago, centri di attività per il

benessere fisico") e D3 ("Attività di commercio all'ingrosso") dell'art. 4.3.1 delle NTA del Piano

delle Regole, sono ammesse, senza prescrizioni dimensionali, nei limiti della SLP per "produzione

di beni e servizi" e nel rispetto delle regolamentazioni comunali di settore. 

12. L'allocazione di impianti di distributore di carburante e per il rifornimento di veicoli elettrici

deve ritenersi compatibile con le destinazioni d'uso di cui al presente articolo, relativamente alle

aree comprese nelle fasce di rispetto della viabilità, esistenti o in previsione. Ferma restando la

verifica dell'insussistenza di condizioni di pregiudizio alla sicurezza della circolazione, ovvero di

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e Scalo Ferroviario” Norme Tecniche di Attuazione

 

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Aggiornamento Giugno Aprile 2019 Dicembre Luglio 2016 

compromissione dell'ambiente o dell'estetica cittadina, l'apertura di nuovi impianti è consentita

nei casi di cui all'art. 32 delle NTA del Piano delle Regole, ovvero qualora prevista da

aggiornamenti della programmazione di settore, assunta ai sensi e per gli effetti degli artt. 81 e ss

della LR 6/2010 e s.m.i.. 

13. E' ammessa, in via aggiuntiva alle destinazioni private di cui ai punti precedenti, la destinazione

a servizi, che comprende, oltre alle attrezzature e servizi di proprietà pubblica, altresì quelli privati

di interesse generale - accreditati, asserviti o convenzionati - in conformità al vigente Piano dei

Servizi, con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti funzioni: edilizia

sociale, social housing e co-housing, parcheggi privati, laboratori di ricerca, mense, sedi

universitarie e attrezzature per l'istruzione (comprese scuole private e parificate, asili nido e nidi

aziendali, laboratori ed hub di trasferimento tecnologico), case per studenti e collegi,

attrezzature socio-assistenziali, attrezzature socio-sanitarie, ospedaliere e/o IRCSS

(indipendentemente dal regime di tariffazione del servizio sanitario), mercato coperto, uffici

di interesse pubblico, attrezzature sportive e ricreative, incubatori di impresa, strutture di

eccellenza. 

14. Gli edifici e strutture aventi destinazione a servizio, ai sensi del comma precedente, non

concorrono al computo della SLP in rapporto alla capacità edificatoria massima ammissibile, a

condizione che: 

a) l'asservimento abbia carattere perpetuo, o l'accreditamento, ovvero il convenzionamento, abbiano

una durata non inferiore a venti anni, fatta salva la previsione di termini diversi per particolari

tipologie di servizi; 

b) siano previste le penalità da applicare nel caso di violazione degli obblighi di servizio pubblico;

c) sia preliminarmente verificata la sussistenza delle dotazioni di aree e di servizi nella misura

necessaria a rispondere ai maggiori o ulteriori fabbisogni generati. 

15. Fermo quanto previsto ai precedenti commi da 1 a 3, le modifiche di destinazioni d'uso sono

regolate dagli artt. 51 e 52 della LR n. 12/2005 e s.m.i.. 

16. E' ammessa su aree destinate a servizi la realizzazione di strutture e di impianti antincendio,

anche al servizio degli insediamenti privati, qualora all'interno degli spazi privati ci sia

l'impossibilità, dimostrata, di allocare dette strutture e impianti, e qualora questi siano di limitata

estensione (con esclusione cioè delle vasche di accumulo e reintegro, delle centrali di pompaggio,

impianti di ricambio dell'aria e di altri impianti similari). Se ammesso, tali manufatti dovranno

comunque essere realizzati in modo tale da limitare il più possibile l'impatto verso le funzioni

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Aggiornamento Giugno Aprile 2019 Dicembre Luglio 2016 

pubbliche. 

Art. 4 - Insediamenti in previsione

1. La SLP totale complessivamente prevista dalla variante al PII per le funzioni private

insediabili, è pari a mq. 1.002.764 (al netto delle SLP di spettanza del Comune di Sesto San

Giovanni ed al netto della riduzione operata in attuazione dell’Accordo ex art. 11, L. 241/90,

stipulato in data 8.1.2013). 

2. Il riconoscimento delle SLP corrispondenti all'incentivo "qualità energetica" (pari a massimo

mq. 115.703,496 al netto della riduzione ai sensi dell’Accordo ex art. 11, L. 241/90) è subordinato

all'osservanza delle metodologie e all'applicazione dei parametri di cui all'Allegato D alle presenti

NTA, ed annesso "Disciplinare Applicativo". 

Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, dovranno essere comunque garantite prestazioni

maggiori dei minimi derivanti dalle normative vigenti. 

3. Ai fini dell'approvazione dei progetti edilizi, la SLP è da computarsi con le esclusioni di seguito

elencate: 

porticati e pilotis: aperti e anche chiusi con vetrate, purché, in quest'ultimo caso, asserviti

all'uso pubblico; non concorrono al computo della SLP le gallerie, le piazze ed i percorsi coperti

e chiusi, anche con vetrate, solo se asserviti in perpetuo all'uso pubblico; 

balconi, terrazze, logge, serre bioclimatiche non climatizzate ed androni passanti; 

cantine e locali destinati alla installazione di impianti tecnologici (di riscaldamento e

condizionamento, cabine elettriche, locali macchine, vani degli ascensori ed eventuali spazi

filtro-fumi, ecc.); 

soppalchi, se totalmente aperti sul lato maggiore, per una superficie massima pari al 30% della

superficie netta del locale su cui si affacciano;

locali aventi altezze tali da non potersi considerare abitabili o agibili, e superfici adibite a

parcheggi o box e spazi di manovra;

per i soli edifici aventi oltre due piani fuori terra e costituiti da più di quattro alloggi: spazi

destinati a deposito, compresi i relativi spazi di accesso, fino ad un massimo del 4% della SLP

totale, e comunque non superiore a mq. 40 complessivi per ciascun edificio. L’edificio è

costituito dalle unità immobiliari afferenti ad un unico corpo scala; 

elementi di facciata degli edifici, quali cappotti termici, pareti ventilate e tutti gli accorgimenti

tecnici finalizzati esclusivamente al risparmio energetico, nei limiti e con l'osservanza delle

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disposizioni previste dalla legislazione vigente. Tale previsione non trova applicazione

relativamente ed esclusivamente con riferimento alle capacità edificatorie derivanti

dall’applicazione degli incentivi di qualità energetica, di cui al vigente PGT, ivi incluse le

superfici aggiuntive ottenute per effetto della messa in sicurezza, restauro o rifunzionalizzazione

degli edifici di valore storico documentale. 

4. Nel contesto degli edifici a destinazione commerciale per grande struttura di vendita saranno

individuati, in sede di Progettazione Unitaria Complessiva, quali degli eventuali spazi di

aggregazione e di fruizione previsti non concorrono al computo della SLP previo assenso

dell'Amministrazione comunale al loro asservimento perpetuo all'uso pubblico (prevedendosi per i

suddetti spazi la possibilità - in seno a specifico Regolamento d'uso, il cui schema è da annettersi

in sede di Progettazione Unitaria Complessiva ai sensi del successivo art. 6 - di disciplinare gli

orari di apertura e di chiusura al pubblico dei suddetti spazi, per finalità di guardiania, di custodia

e di tutela dell'ordine pubblico, nonché le forme di tutela dell'interesse dell'Amministrazione

comunale connesso all'asservimento all'uso). In ogni caso - ed in applicazione di quanto disposto

dal paragrafo 2, comma 3, secondo alinea della DGRL n. X/1193 del 20.12.2013 e s.m.i. - al fine

di determinare la dotazione di standard di cui all'art. 150, comma 5, della LR 6/2010 e s.m.i., nella

SLP non vengono computate le aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili,

ascensori, nastri trasportatori). Sono inoltre escluse dal computo le aree di sosta dedicate al

movimento merci.

5. Ai corpi scala è assegnata, ai fini del calcolo della SLP, una dimensione pari a mq. 18 per ogni

piano fuori terra, indipendentemente dal fatto che siano di superficie minore o maggiore. Detta

disposizione non si applica agli edifici destinati a medie o grandi strutture di vendita. 

6. La SLP di cui al comma 1 è realizzabile nel contesto dell'intero Ambito, indipendentemente

dall'inerenza alla superficie territoriale dell'ambito ATs1 ovvero dell'ambito ATs2. 

7. L'attuazione della SLP (mq. 59.758 al netto della quota parte di SLP ridotta ai sensi dell’Accordo

ex art. 11 L 241/99) generata dall'ambito ATs2 è subordinata alla preventiva ed effettiva

realizzazione della stazione ferroviaria a scavalco, in conformità alle disposizioni del PGT vigente,

nonché all'effettiva dismissione degli impianti ferroviari non oggetto di conferma. A tale scopo, in

ragione della facoltà di utilizzo indifferenziato di cui al precedente comma 6, fino all'avvio

dei lavori di costruzione della nuova stazione, sono vincolate - con riferimento al conseguimento

rilascio dell'agibilità - le seguenti superfici: 

UCP 9B (parte): SLP categoria A mq. 22.335; SLP altre categorie mq. 2.392; 

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UCP 9C: SLP categoria A mq. 31.558; SLP altre categorie mq. 3.469. 

8. La SLP di cui al precedente comma 1 è destinata agli usi di cui all'art. 3, nel rispetto delle

flessibilità tra funzioni ivi specificata, comunque nell'osservanza del mix funzionale di seguito

articolato: 

Residenza: 60% max (di tale percentuale almeno il 20% a residenza convenzionata); 

Produzione di beni e servizi: 40% min. 

9. L'osservanza del mix funzionale di cui sopra è verificata a livello di complessivo Ambito,

indipendentemente dall'articolazione funzionale delle singole UCP o UMI. 

10. All'interno delle attrezzature di interesse pubblico o generale, ed in particolare nella stazione

ferroviaria a scavalco, potranno essere previste strutture complementari, quali commercio, ristoro,

servizi e simili. Le superfici per tali funzioni complementari sono escluse dal computo della SLP

di cui al precedente comma 1. Il rapporto di complementarietà relativo al servizio ferroviario è

dimostrato: 

a) dalla riferibilità delle funzioni agli utenti desunta anche dall'organizzazione degli orari di

servizio;

b) dalla non alienabilità della proprietà delle superfici destinate a funzioni complementari;

c) dalla continuità delle superfici e dall’accessibilità condivisa agli spazi comuni;

d) dall'osservanza del limite per cui la superficie destinata a funzioni complementari non potrà

eccedere il 25% della superficie destinata a servizio ferroviario.

11. Relativamente alla "Città della Salute e della Ricerca", il dimensionamento e la tipologia di

eventuali spazi riservati ad attività complementari sono disciplinati nell'Accordo di Programma.

12. Relativamente ad altri servizi di interesse pubblico e generale a funzione principale

sanitaria/ospedaliera, sono ammesse funzioni complementari quali esercizi commerciali e

servizi alla persona (a titolo di esempio commercio al dettaglio, attività di somministrazione al

pubblico di alimenti e bevande ed attività paracommerciali, attività ricreative) connesse e di

servizio alla funzione principale nel limite massimo del 3% della Superficie Lorda massima

della funzione principale, nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 7 delle NTA del Piano dei

Servizi del PGT vigente.

 

Art. 5 - Programmazione attuativa (Fasi)

1. La variante al Il PII, perseguendo la graduale, organica, coordinata ed ordinata realizzazione di

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opere pubbliche, di interesse pubblico e generale, nonché private, nella salvaguardia del principio di

adeguata flessibilità, programma l'esecuzione degli interventi nelle seguenti fasi, definite anche in

coerenza con le esigenze realizzative della "Città della Salute e della Ricerca":

Fase 0 

Opere di Fase 

Svincolo Tangenziale e relativi sottoservizi (F), Raddoppio Viale Edison (E); 

Fase 1 

Opere di Fase 

a) Scuola secondaria di primo grado in Treno Laminatoio (UCP 2F *) Interventi di

manutenzione straordinaria degli edifici scolastici - Lotto 1, da individuarsi da parte

della Giunta Comunale tra quelli esistenti; il valore degli interventi di cui al Lotto 1 è

puntualmente definito nell'Atto modificativo ed integrativo della vigente convenzione

urbanistica, unitamente alla regolamentazione dei termini e delle modalità di

progettazione e di realizzazione di dette opere; T3 - Pagoda (UCP 2A);

b) Barriera Antirumore su Via Acciaierie (UCP SC); Rotatoria Vulcano (M3); Asilo nido

(UCP 1A);

c) Parco Urbano "Unione" (UCP 1A e 1G); Parcheggio di superficie n. 1 (UCP SC);

Parcheggio interrato (UCP 1A); Stazione (UCP SA); Sottopasso ferroviario (UCP 1A-SA);

Sistemazione Viale Gramsci (X); Prolungamento Via Acciaierie (UCP SC-1A-1E);

Rotatoria Via Trento - Acciaierie (UCP SC); Rotatoria Via G. D'Arco - Via Acciaierie (A);

Riqualificazione Via Mazzini (N). 

UCP Funzioni private: 

1A; 1D; 1E; 1F; 4A.

Fase 2 

Opere di Fase 

Parco Urbano (UCP 7A e 3D); Rotatoria Edison/T5 (D); Scuola Infanzia e Secondaria

Concordia (UCP 9A *); Interventi di manutenzione straordinaria degli edifici

scolastici - Lotto 2, da individuarsi da parte della Giunta Comunale tra quelli esistenti;

il valore degli interventi di cui al Lotto 2 è puntualmente definito nell'Atto modificativo

ed integrativo della vigente convenzione urbanistica, unitamente alla

regolamentazione dei termini e delle modalità di progettazione e di realizzazione di

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dette opere; Verde pubblico (UCP 6A);

UCP Funzioni private: 

2E; 2G; 7B; 7C; 9B; 9C; 9D. 

Fase 3 

Opere di Fase 

Parco Urbano (UCP 2C e 2D); Sistemazione superficiale Viale Italia e relativi sottoservizi

(UCP B2, B3, B4, B6);  

UCP Funzioni private

UCP 3A; 8A; 8B; 10C; 10D.

Fase 4 

Opere di Fase 

Parco Urbano (UCP 3C e 7D); PLIS (UCP 6D); Passerella Ecologica (S); Edilizia

Residenziale Sociale (UCP 11A); Poliambulatorio (UCP 10A); Edilizia

sociosanitaria/RSA (UCP 10A); Asilo nido convenzionato (UCP 10A); Asilo nido

convenzionato (UCP 11B). 

UCP Funzioni Private:

10A; 10B; 11A; 11B.

Le Opere di cui alla Fase 1 lettera a) e alle Fasi 2, 3 e 4 dovranno essere realizzate secondo le

tempistiche definite dal cronoprogramma allegato alla Convenzione; quelle di cui alla lettera b)

della Fase 1 dovranno essere realizzate secondo tempistiche coerenti con i tempi di realizzazione e

di entrata in esercizio della "Città della Salute e della Ricerca"; quelle di cui alla Fase 0 e alla lettera

c) della Fase 1 dovranno essere realizzate entro gli stessi termini, oppure, se antecedenti, entro

quelli stabiliti nel cronoprogramma allegato alla Convenzione.

E', altresì, prevista la realizzazione - in attuazione ed in conformità ai disposti di cui all'art.

10.3 punto iii) dell'Accordo di Programma "Città della Salute e della Ricerca" - di Asilo nido

privato in parte convenzionato - quanto a tariffe e modalità di gestione - in UCP 1A, che potrà

essere localizzato in appositi spazi da reperirsi anche nel contesto di edifici privati. La

definizione, d'intesa con il Comune, delle tariffe da applicarsi per l'erogazione del servizio

oggetto di convenzionamento dovrà essere coerente con quanto previsto dal sopra citato art.

10.3, punto iii) dell'Accordo di Programma "Città della Salute e della Ricerca", nel rispetto,

comunque, dei principi di sostenibilità economica dell’intervento.

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La realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli esistenti edifici scolastici

(Lotti 1 e 2) è effettuata dal Soggetto privato attuatore, previa predisposizione ed e

approvazione, da parte dell'Amministrazione comunale, dei correlati progetti di fattibilità

tecnica ed economica entro il termine di 60 giorni dalla data della stipula dell'Atto

modificativo ed integrativo della vigente Convenzione urbanistica. Qualora il Comune non

dovesse ottemperare alle suddette attività nei termini di cui sopra, il Soggetto privato

attuatore potrà comunque dar corso al deposito del/i titolo/i edilizio/i abilitativo/i,

conseguirne il relativo rilascio, nonché procedere alla realizzazione degli interventi privati

concernenti la Fase di rispettivo riferimento.

2. Le Opere di Fase qui di seguito elencate potranno essere modificate senza alterazione del quadro

generale dei costi, anche su iniziativa del soggetto privato attuatore, e comunque con assenso del

Comune, mediante modifica della convenzione, senza che ciò abbia a costituire variante al PII:

- T3 Pagoda (UCP 2A);

- Edilizia socio-sanitaria/RSA (UCP 10A);

- Poliambulatorio (UCP 10A).

Possono, altresì, formare oggetto di modificazioni e/o variazioni - alle condizioni di cui sopra, ed

in correlazione alle successive fasi di sviluppo degli interventi - le seguenti Opere di Fase, di cui

alla precedente lettera b):

- Barriera antirumore su Via Acciaierie (UCP SC);

- Rotatoria Vulcano (M3).

Ulteriormente, le Opere di Fase previste nei c.d. "Comparti satellite" potranno formare oggetto di

modificazioni e/o variazioni ai sensi del presente comma, secondo quanto previsto al successivo

art. 7-bis. 

3. Al fine, peraltro, di assicurare la corretta funzionalità ed entrata in esercizio della "Città della

Salute e della Ricerca", il soggetto privato attuatore si impegna - relativamente ai seguenti edifici

storico/documentali: Treno Laminatoio, T3-Pagoda, OMEC, Camino Fumi e vasche "Pompei"

Unione - ad effettuare gli interventi di messa in sicurezza, secondo le modalità di cui all'art. 14,

comma 2 delle presenti NTA.

4. Nell'ambito di ciascuna Fase individuata nella Tavola 4c.04 devono essere realizzate tutte

le opere previste nelle UCP per la parte ricompresa nelle singole Fasi, ancorché non elencate nel

precedente comma. Ugualmente nell'ambito delle singole Fasi, devono essere progettati e realizzati

tutti i sottoservizi e gli impianti a servizio degli insediamenti pubblici e privati. 

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Aggiornamento Giugno Aprile 2019 Dicembre Luglio 2016 

5. Ciascuna Fase, fermo quanto previsto per la Fase 0, comprende:

plurime Unità di Coordinamento Progettuale, costituite, a loro volta, da articolazioni

pianificatorie composte da edifici per funzioni private e dalle opere di urbanizzazione

ad essi serventi; 

plurime Opere di Fase, ovvero opere pubbliche, di interesse pubblico e/o generale,

non serventi esclusivamente singole UCP, la cui attuazione è prevista per assicurare le

finalità di coordinamento esecutivo di cui al comma 1. 

6. La qualificazione di un’opera quale Opera di Fase, rispondendo a finalità programmatiche, ne

lascia immutata la qualificazione, a fini urbanistici, a titolo di opera di urbanizzazione, servizio

costruito, standard qualitativo, anche agli effetti delle modalità realizzative previste dalla

variante al PII. Gli interventi previsti in ciascuna Fase sono realizzati nei tempi programmati nel

cronoprogramma allegato alla Convenzione. Le modifiche al cronoprogramma costituiscono

variazione della Convenzione, ma non sono considerate variante al PII, e non richiedono

l'espletamento della procedura di approvazione di cui agli artt. 92 e 14 della LR 12/2005 e s.m.i..

Il cronoprogramma allegato alla Convenzione è ulteriormente dettagliato in sede di deposito della

progettazione delle Opere di Fase e della Progettazioni Unitaria Complessiva delle Unità di

Coordinamento Progettuale, al fine di consentire la valutazione del coordinato avanzamento

delle opere per servizi pubblici e delle opere destinate a funzioni private. 

7. La Fase 0, non comprendente alcuna UCP, include Opere di Fase la cui attuazione è da

considerarsi servente l'intero Ambito della variante al di PII. In conformità a quanto disposto dal

successivo comma 8, terzo alinea, è fatta comunque salva la possibilità di presentazione contestuale

dei progetti delle Opere di Fase 0 e dei progetti delle Opere di Fase 1, da presentarsi in tempo utile

per assicurare il rispetto dei tempi di avvio dei lavori previsti nel cronoprogramma allegato alla

Convenzione. 

La procedura di approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica preliminari o

preliminari/definitivi di Fase 0 si conclude, ordinariamente, entro 50 giorni dal deposito del

relativo progetto, al netto del tempo occorrente al soggetto attuatore per l'aggiornamento degli

elaborati decorrente dalla data di richiesta del Comune fino alla data del relativo deposito da parte

del medesimo attuatore. In casi di particolare complessità, inerenti l'acquisizione di pareri o di

assensi di Enti terzi, essenziali per l'approvazione del progetto, il termine di durata della procedura

può essere elevato fino ad un massimo di 90 giorni, esclusivamente a seguito di determinazione

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motivata del Comune da assumersi entro 20 giorni dal deposito del progetto. La realizzazione delle

opere di cui alla Fase 0 è eseguita nei termini indicati nel cronoprogramma. 

8. Per le Fasi successive alla Fase 0, al fine di procedere alla relativa attuazione, l'Attuatore deposita

il progetto delle pertinenti Opere di Fase. 

La procedura di approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica preliminari o

preliminari/definitivi di Fase 1 e delle Fasi successive, si conclude, ordinariamente, entro 50

giorni dal deposito del progetto, al netto del tempo occorrente al soggetto attuatore per

l'aggiornamento degli elaborati decorrente dalla data di richiesta del Comune fino alla data del

relativo deposito da parte del medesimo soggetto attuatore. In casi di particolare complessità,

inerenti l'acquisizione di pareri o assensi di Enti terzi, essenziali per l'approvazione del progetto,

il termine di durata della procedura può essere elevato fino ad un massimo di 90 giorni,

esclusivamente a seguito di determinazione motivata del Comune da assumersi entro 20 giorni

dal deposito del progetto. I progetti sono depositati in tempo utile per assicurare il rispetto dei

tempi di esecuzione previsti nel cronoprogramma allegato alla Convenzione. 

E' fatta salva la possibilità di presentazione contestuale dei progetti delle Opere di Fase 0 e dei

progetti delle Opere di Fase 1. Scaduti i termini ordinari (50 giorni) di approvazione dei progetti di

fattibilità tecnica ed economica preliminari o preliminari/definitivi delle Opere di Fase 0, di

Fase 1 e in ogni caso della Fase cui si riferisce la Progettazione Unitaria Complessiva che si intende

presentare, è possibile depositare presentare la proposta di Progettazione Unitaria Complessiva

riferita ad una o più UCP. In alternativa, il soggetto attuatore potrà depositare presentare la

proposta di Progettazione Unitaria Complessiva di UCP contestualmente al deposito delle

eventuali integrazioni richieste in sede di Conferenza dei Servizi, ovvero ad intervenuta conclusione

della Conferenza di Servizi qualora la stessa non determini obbligo di integrazione.

Esclusivamente in relazione alla SLP destinata ad "attività industriale ed artigianale" (P), nelle UCP

1E e 11A, ne è consentita l'attuazione anche precedentemente all'approvazione dei progetti delle

Opere di Fase, ferma restando la contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione correlate.

9. In fase esecutiva possono essere concesse proroghe dei termini di attivazione, ovvero di

conclusione dei lavori, sulla base di motivate richieste riferite alla particolare complessità della

progettazione, ovvero per difficoltà intervenute in sede di esecuzione, non previste e non prevedibili

con l'ordinaria perizia e diligenza, ovvero ancora in correlazione ad eventuali dilazione nelle

tempistiche approvative da parte degli Enti competenti dei progetti operativi di bonifica, o a

rinvenimenti ex ante non prevedibili.

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Analogamente, potranno essere concesse proroghe delle tempistiche di realizzazione degli

interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, da definirsi con il Soggetto

Attuatore in sede di approvazione dei relativi progetti di fattibilità tecnica ed economica,

ovvero in correlazione all'effettiva messa a disposizione, da parte del Comune, delle relative

strutture (fatta comunque salva, in questi ultimi casi, la possibilità di conseguimento della

agibilità degli interventi privati, che deve essere quindi intesa come comunque conseguibile).

10. La nuova stazione ferroviaria a scavalco, compresa in Fase 1, fermi restando i termini di

deposito del progetto, è realizzata secondo tempistiche coerenti con i tempi di realizzazione e di

entrata in esercizio della Città della Salute e della Ricerca e con le modalità concordate con i

responsabili della gestione degli impianti e del servizio ferroviario, nonché in conformità all'art. 3,

comma 5, secondo alinea della Convenzione. L'utilizzazione dei diritti edificatori attribuiti

all'ATs2 è subordinata, quanto al conseguimento dell'agibilità dei suddetti diritti edificatori,

all'intervenuta realizzazione della nuova stazione; relativamente all'apprestamento di detta opera

- e fatta salva l'applicazione del comma 13 del presente articolo - sussiste la garanzia di cui al

successivo art. 7, comma 6, delle presenti NTA. 

11. Per le Fasi 1 e 2, relativamente alle Opere di Fase indicate con la sigla (*), si dà atto che

trattasi di opere (servizi scolastici e culturali) la cui progettazione sarà elaborata con

l'adozione di pratiche partecipative concordate con il Comune, come definite nell'Allegato E

alle presenti NTA. Le attività di consultazione devono essere avviate immediatamente dopo

la data di previsto inizio della Fase cui le opere pertengono e le relative opere comunque

concluse nei tempi previsti dal cronoprogramma allegato alla Convenzione. 

11. La consegna della garanzia fideiussoria delle Opere di Fase costituisce condizione di efficacia

dell'approvazione della Progettazione unitaria della prima UCP della stessa fase.

12. Oltre a quanto stabilito al successivo art. 6, comma 21 ter, costituisce condizione per il

conseguimento dell'agibilità/abitabilità degli edifici compresi nelle UCP afferenti ciascuna Fase,

ad esclusione della SLP destinata ad “attività industriale ed artigianale” (P) ubicata nelle UCP 1E

e 11A, il collaudo delle seguenti Opere di Fase, ovvero di Unità: 

Fase 1 

Scuola Secondaria di 1° grado in Treno Laminatoio (UCP 2F), Sottopasso ferroviario;

Parcheggio interrato (UCP 1A); interventi di manutenzione straordinaria degli edifici

scolastici esistenti - Lotto 1, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 9, ultimo

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alinea; Piazza UCP1A e viabilità Diagonale (Opere di Unità);  

Fase 2 

Scuola Infanzia e Secondaria in Concordia (UCP 9A) Interventi di manutenzione

straordinaria degli edifici scolastici esistenti - Lotto 2, fatto salvo quanto previsto al

precedente comma 9, ultimo alinea;

Fase 3 

Sistemazione superficiale Viale Italia (UCP B6); 

Fase 4 

Poliambulatorio (UCP 10A).

13. Relativamente al comparto Triangolo la progettazione unitaria complessiva dell'UCP è

preordinata - così come già previsto dagli elaborati della variante di PII - a consentire la riduzione

delle altezze di prevista ubicazione nella medesima Unità di Coordinamento Progettuale e a

garantire una migliore integrazione degli interventi con il tessuto urbano limitrofo esistente,

perseguita mediante la traslazione di quota parte delle relative capacità edificatorie a valere

sull'UCP 5A; in sede di Progettazione Unitaria Complessiva potrà quindi ulteriormente essere

prevista la traslazione ovvero la riarticolazione funzionale di quota parte delle relative capacità

edificatorie a valere sull’UCP 5A; l'agibilità dei fabbricati è conseguita precedentemente al

collaudo delle Opere di Fase 1, fermo restando il collaudo delle Opere di Unità pertinenti l'UCP

interessata. 

14. L'attuatore può proporre la modifica del cronoprogramma con l'anticipata esecuzione delle Fasi.

Il Comune si pronuncia sulla richiesta con provvedimento espresso entro 30 giorni dalla

presentazione della proposta. Ove il Comune non si pronunci nei termini, la proposta si intende

accolta. La modifica del cronoprogramma costituisce variazione alla Convenzione. 

Resta ferma la facoltà di anticipazione alla Fase 1 delle UCP 7B, 7C e 9D e, ove occorra, delle UCP

9C, 9B e 2G, fermo restando l'esperimento delle procedure di rito per la coerenziazione

dell'autorizzazione commerciale riferita alle UCP 7B, 7C e 9D, come previsto dal successivo art.

10, comma 6, nei casi e alle condizioni ivi stabilite.

Relativamente alle sole UCP recanti, al proprio interno, esclusivamente la previsione di interventi

pubblici o di interesse generale è sempre ammessa la possibilità di anticipare la relativa attuazione,

indipendentemente dalla specifica Fase di appartenenza, senza necessità di apportare modifiche al

cronoprogramma. Analogamente, è sempre ammessa la possibilità di anticipare la

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progettazione ovvero la realizzazione di Opere di Unità, ovvero di Opere di Fase previste

all'interno di una o più Unità di Coordinamento Progettuale, anche senza attivazione della

correlata UCP.

15. Lo scostamento dai tempi previsti dal cronoprogramma, purché non riconducibile alla volontà

o ad inadempimenti dell'Attuatore, determinato dall'andamento dei lavori di bonifica, da ritardi

di altre Amministrazioni, da contenziosi relativi alle procedure di affidamento dell'esecuzione delle

opere pubbliche, ovvero da ritardi nell'acquisizione di aree di proprietà di terzi, è qualificato come

causa di forza maggiore. 

16. Il soggetto attuatore potrà procedere per esigenze igienico-sanitarie, ambientali e legate alla

sicurezza - in osservanza delle disposizioni al momento vigenti in materia di titoli edilizi abilitativi

- alla demolizione di strutture, manufatti ed edifici presenti all'interno dell'ambito della variante al

di PII, non classificati ex art. 22 delle NTA del Piano delle Regole, quali beni storico-documentali,

senza che ciò abbia a comportare l'attivazione della Fase di appartenenza dell'UCP interessata

dall'intervento. Parimenti, ed in conformità a quanto disposto dalle NTA del Piano delle Regole, è

sempre ammessa la facoltà di dar corso, senza attivazione della relativa Fase, a interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico e tecnologico, e/o di risanamento

conservativo degli immobili esistenti, ivi compresi quelli classificati come beni storico-documentali

ai sensi dell'art. 22 delle NTA del Piano delle Regole. E', altresì, ammessa la realizzazione di

recinzioni e di manufatti provvisionali e precari, temporanei e di cantiere.

17. Oltre alle Opere di Fase contemplate nel presente articolo, è prevista, altresì, la

realizzazione, nel contesto delle aree ricomprese nel perimetro della variante al PII, di nuovo

Commissariato di Pubblica Sicurezza, secondo la localizzazione che verrà definita da specifico

Accordo tra gli Enti competenti. Detta Opera pubblica formerà oggetto di approntamento e

di imputazione, quanto ai relativi costi, nei termini meglio precisati dall'Atto Modificativo ed

Integrativo della vigente Convenzione urbanistica.  

Art. 6 - Unità di Coordinamento Progettuale e Unità Minime di Intervento - Approvazione della

progettazione unitaria complessiva delle UCP

1. La variante al Il PII individua le Unità di Coordinamento Progettuale perimetrate nelle Tavole

4c.04 e 4c.06.

2. Nella Tabiella allegata sub C, le destinazioni d'uso private sono codificate con lettere "R", ovvero

"P". Detti codici alfabetici definiscono la destinazione principale prevalente della UCP nei termini

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che seguono: 

R = destinazione d'uso prevalente residenza;

P = destinazione d'uso prevalente produzione di beni e servizi.

3. L'osservanza della funzione prevalente è garantita, a livello di singola UCP, con la destinazione

alla funzione prevalente di almeno il 51% 60% della SLP dedotta nella Progettazione Unitaria

Complessiva di UCP di cui ai successivi commi,  

4. In deroga a quanto disposto al comma precedente, l'UCP 1A non è caratterizzata da funzione

prevalente, ferma restando la realizzazione di mq. 25.000 di SLP con funzione residenziale, nonchè

l'apprestamento di un asilo nido privato in parte convenzionato per almeno 40 utenti, di possibile

allocazione anche nel contesto di edifici a destinazione privata.

Relativamente all'UCP 9C, in sede di Progettazione Unitaria Complessiva potrà essere

valutata la possibilità che la stessa non sia caratterizzata da alcuna funzione prevalente.

5. Relativamente alle UCP ove è prevista edilizia convenzionata, costituisce elemento essenziale il

reperimento delle quote minime, di seguito indicate, di SLP da destinare a tale uso, calcolate sulla

SLP a funzione residenziale dedotta nella progettazione unitaria: 

UCP 4A > 30% 

UCP 10B > 10% 

UCP 1A > 20%. 

6. Le variazioni dimensionali delle UCP ove è prevista la realizzazione di edilizia convenzionata

devono comunque assicurare il rispetto della quota minima del 20% sul totale dell'edilizia

residenziale prevista nell'Ambito. 

7. Le UCP possono essere, a loro volta, articolate in Unità Minime di Intervento (UMI).

Gli elaborati della variante al di PII recano l'individuazione di UMI, da ritenersi indicativa e non

prescrittiva. L'individuazione puntuale delle UMI è rimessa alla fase di Progettazione Unitaria

Complessiva di cui ai successivi commi. 

8. L'attuatore è abilitato, relativamente ad ogni UCP a dar corso al deposito, per l'approvazione,

della Progettazione Unitaria Complessiva di UCP nei termini stabiliti all'art. 5, comma 8, e

secondo le procedure indicate nel presente articolo. 

L'approvazione dei progetti (di livello minimo pari a quello di fattibilità tecnica ed economica

al preliminare) delle Opere di Fase 0 e della Fase in cui ricadono le UCP oggetto della

Progettazione Unitaria Complessiva presentata, di cui all'art. 5, comma 8, è condizione per

l'approvazione della Progettazione Unitaria Complessiva stessa. 

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9. L'Attuatore deposita, per ciascuna Unità di Coordinamento Progettuale, gli elaborati

costituenti la Progettazione Unitaria Complessiva, unitamente a schema di atto d'obbligo recante

l'assunzione degli impegni realizzativi relativi alle Opere di Unità coerenti con le previsioni del

cronoprogramma allegato alla Convenzione, nonché l'individuazione delle aree in cessione e/o

delle eventuali proposte di aree da asservire all'uso pubblico. Ove siano previste opere o

attrezzature private di uso pubblico o di interesse generale, l'Attuatore deposita anche una proposta

di convenzione/regolamento d'uso destinata a disciplinare le modalità d'uso ed i rapporti con il

Comune. 

Ove siano previste proposte di asservimento ad uso pubblico, in luogo della cessione, l'attuatore

deposita anche uno schema di atto di asservimento destinato a disciplinare le modalità d'uso e i

rapporti con il Comune, ivi compresi gli oneri di manutenzione.

10. In sede di Progettazione Unitaria Complessiva dovrà essere dedotta capacità edificatoria

compresa tra il 70% ed il 130% della SLP assegnata a ciascuna UCP dalla variante al PII. 

11. E' sempre ammessa la presentazione di Progettazione Unitaria Complessiva riferita a più Unità

di Coordinamento Progettuale. 

12. La progettazione unitaria complessiva di UCP è composta dai seguenti elaborati: 

a) progetto planivolumetrico (1:1.000) degli insediamenti privati e pubblici, di uso pubblico

e generale, contenente anche le eventuali modifiche delle previsioni aventi ad oggetto le

opere di urbanizzazione primaria, secondaria e delle altre opere pubbliche rese necessarie in

ragione delle risultanze del maggior dettaglio progettuale, ovvero connesse alla variazione

del dimensionamento delle UCP, entro i limiti ammessi dal precedente comma 10; le

planimetrie saranno riportate su base aerofotogrammetrica aggiornata e georeferenziata

rispetto a quanto alla base dell’elaborazione della variante al PII; 

b) tabella quantitativa comparativa dei dati relativi a pesi insediativi, destinazioni d'uso e

relative categorie da insediare, aree e superfici destinate ad opere di urbanizzazione; 

c) tabella di assegnazione della premialità relativamente al bonus “qualità energetica”, da

computarsi secondo le modalità indicate nell'Allegato D delle presenti NTA e relativo

"Disciplinare applicativo"; 

d) analisi di dettaglio dell'adeguatezza delle superfici destinate alla sosta, a servizio delle opere

pubbliche o private di interesse generale; 

e) elaborati contenenti la puntuale indicazione planimetrica delle aree interessate da opere di

urbanizzazione, di altre opere pubbliche o private di interesse generale, oggetto di cessione

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gratuita o di asservimento ad uso pubblico; 

f) individuazione definitiva delle aree in cessione e/o eventuali proposte di individuazione di

aree da asservire all'uso pubblico, comprensive di schema di atto di asservimento, e

progettazione preliminare delle attrezzature e delle opere conferite a titolo di servizi costruiti

qualora si tratti di Opere di Unità; 

g) progetto di fattibilità tecnica ed economica progettazione preliminare delle Opere di

Unità di cui al successivo comma 14; 

h) titolo di proprietà delle aree oggetto della progettazione riferite, ove proposte, alle singole

UMI costituenti la UCP;

i) verifica viabilistica di compatibilità, recante lo sviluppo, alla fase di dettaglio propria della

Progettazione Unitaria Complessiva, degli studi viabilistici annessi alla variante al PII,

comprensiva delle analisi della viabilità in fase di cantiere;

j) schema di atto unilaterale d'obbligo;

k) schema di convenzione/regolamento d'uso riferito ai rapporti tra Comune e Soggetto

Attuatore e agli usi delle attrezzature ed opere private di uso pubblico o di interesse generale,

con annesso schema di regolamento d'uso, ove necessario;

l) tavola comparativa delle previsioni dell'UCP e delle previsioni della variante al PII,

che evidenzi il rispetto dei limiti di flessibilità dimensionale, di cui al precedente comma

10. 

13. La progettazione unitaria complessiva dovrà essere definita:

a) nelle componenti tipologiche e di destinazione d'uso dei singoli edifici (piano terreno/piani

superiori), con indicazione delle sagome di ingombro, anche in sottosuolo, delle altezze

e del numero di piani entro e fuori terra; 

b) nell'individuazione degli accessi; 

c) nella individuazione dei parcheggi pubblici o di uso pubblico, delle aree in cessione o

in asservimento da destinare a verde, nonché - qualora previste - da destinarsi a giardini

pubblici, piazze, percorsi di uso pubblico, strade, ecc.; 

d) nell'individuazione delle Unità Minime di Intervento. 

14. La progettazione unitaria complessiva è completata dai progetti di fattibilità tecnica ed

economica dalla progettazione preliminare di tutte le Opere di Unità relative alle UCP oggetto

della progettazione unitaria stessa e, per le opere assoggettate al regime ex D. Lgs. n. 50/2016

163/2006 ai sensi dell'art. 16 della Convenzione (ovvero ai sensi delle disposizioni legislative e/o

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normative successivamente intervenute), dalla verifica di cui al medesimo D.Lgs. 50/2016

163/2006 e al DPR 207/2010 (qualora e se prevista dalle disposizioni legislative e normative

successivamente intervenute). A tale progettazione sono allegati computi estimativi, redatti sulla

scorta del Bollettino Ufficiale della CCIAA (ovvero, per le opere non incluse nel Bollettino, sulla

base del Prezziario delle Opere Edili del Comune la Provincia di Milano, ovvero, per le voci di

costo non presenti nei predetti Bollettini, sulle base di analisi di prezzo fondate su listini ufficiali

di mercato, ovvero ancora sulla base Prezziario regionale delle opere pubbliche, fatta salva la

possibilità di applicazione - relativamente a progetti già approvati, depositati e/o in corso di

approvazione alla data di definitiva approvazione della variante alle NTA della variante al

PII - dei bollettini/prezziari già utilizzati), con applicazione dello sconto del 10%. Gli oneri di

sicurezza (calcolati nella misura del 3% del valore dell'opera) e le spese di progettazione e di

verifica, queste ultime calcolate applicando il parametro forfetario del 9,5% sul valore delle

opere, concorrono a determinare il valore delle opere ai fini dello scomputo dagli oneri di

urbanizzazione primaria e secondaria, ed ai fini della determinazione dei servizi costruiti e degli

standard qualitativi. 

15. Lo schema di atto d'obbligo deve soddisfare i seguenti contenuti minimi:

a) impegno alla cessione gratuita, e/o eventuale proposta di asservimento all'uso pubblico,

soggetta a valutazione secondo quanto previsto al successivo comma 16, a favore del

Comune, entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di approvazione

della Progettazione Unitaria Complessiva della UCP, delle aree individuate negli elaborati

di cui al punto e) del precedente comma 12 quali sede di viabilità, ovvero percorsi pubblici,

opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dotazioni di standard; 

b) impegno alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, delle opere

costituenti dotazione di standard (compresi i servizi costruiti) e degli standard qualitativi

previsti dalla Progettazione Unitaria Complessiva entro i tempi programmati dal

cronoprogramma allegato alla Convenzione, ovvero variato secondo i contenuti di

successivi accordi; 

c) individuazione delle aree a standard da cedere e/o delle eventuali proposte di aree da

asservire all'uso pubblico, soggette a valutazione secondo quanto previsto al successivo

comma 16, a carico di altre UCP ove in quella oggetto di intervento non sia soddisfatta la

dotazione prevista nella variante al PII in proporzione al carico insediativo progettato; 

d) determinazione degli oneri tabellari dovuti in rapporto alle SLP comprese nella UCP e

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definizione del relativo scomputo in relazione alle opere di cui al precedente punto b); 

e) determinazione delle garanzie fideiussorie eventualmente da produrre secondo le previsioni

di cui al successivo art. 7. 

16. Il Comune approva la Progettazione Unitaria Complessiva con provvedimento espresso,

prescrivendo le modifiche e le integrazioni eventualmente necessarie per adeguare l'UCP alle

previsioni della variante al PII e valutando l'opportunità di eventuali proposte di asservimento

all'uso pubblico di aree da destinare a servizi in alternativa alla loro cessione, nonché le modifiche

e le integrazioni da introdurre nella progettazione delle opere pubbliche, nell'atto unilaterale

d'obbligo e nei regolamenti d'uso, finalizzate ad assicurare la completezza e regolarità degli

elaborati, nonché l'adeguatezza funzionale e la coerenza architettonica delle opere. 

L'approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica della progettazione preliminare

di tutte le Opere di Unità delle UCP interviene con la medesima deliberazione di approvazione della

Progettazione Unitaria Complessiva delle UCP di cui fanno parte le Opere di Unità stesse. Ove

l'approvazione non intervenga entro i 90 giorni successivi alla presentazione, la proposta si

intenderà approvata. Al netto delle tempistiche inerenti la necessità di espletamento di

eventuali sub-procedimenti nei casi normativamente previsti, il predetto termine potrà essere

interrotto una sola volta per richieste di chiarimenti e di integrazioni documentali entro 15 giorni

dalla presentazione della proposta. Il termine decorre nuovamente dal giorno di presentazione della

documentazione integrativa o modificativa. Durante la fase istruttoria della Progettazione Unitaria

Complessiva, può essere depositato da parte del Soggetto Attuatore il progetto

definitivo/esecutivo delle Opere di Fase della fase in cui ricadono le UCP oggetto della

Progettazione Unitaria Complessiva in istruttoria. 

16 bis. Con le stesse modalità indicate al comma precedente, sono approvate le eventuali varianti

di cui all'art. 15, comma 2, delle presenti NTA.

16 ter. In sede di approvazione della Progettazione Unitaria Complessiva il Comune valuterà

in quali casi sarà possibile procedere all'attuazione degli interventi mediante conseguimento

di Permesso di Costruire (PdC), ovvero mediante SCIA. 

17. Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione della Progettazione

Unitaria Complessiva, l'Attuatore deposita l'atto unilaterale d'obbligo integrato con il recepimento

delle modifiche richieste. Detto documento, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata

autenticata, registrato e trascritto nei pubblici registri immobiliari, è sottoscritto dall'Attuatore e dai

proprietari delle aree comprese nel perimetro della UCP. Contestualmente al deposito dell'atto

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unilaterale d'obbligo, l'Attuatore deposita le garanzie fideiussorie, riferite, nel caso della

Progettazione unitaria della prima UCP, alle Opere di Fase 0 e di Fase 1 e, per le UCP relative alle

fasi successive, riferite alle opere della Fase di appartenenza, nonché delle relative Opere di Unità,

ove necessario integrando quelle già prodotte, in base alle disposizioni di cui al successivo art. 7.

Entro i successivi 30 giorni è stipulato l'atto pubblico di cessione delle aree individuate alla lettera

e) del precedente comma 12, con rinvio degli effetti del trasferimento alla stipula di un successivo

atto di puntuale identificazione catastale. In mancanza, restano sospesi i termini di procedibilità dei

procedimenti edilizi e di efficacia dei titoli edilizi relativi alle UCP della Progettazione Unitaria

Complessiva approvata.

17 bis. Costituisce condizione per l'efficacia della deliberazione di approvazione della

Progettazione unitaria complessiva delle UCP di ciascuna fase il deposito delle garanzie fideiussorie

secondo i criteri e negli importi di cui al successivo art. 7. 

18. Costituisce condizione per la presentazione delle domande preordinate al rilascio dei titoli

edilizi e degli atti abilitanti la realizzazione degli edifici compresi in una UMI - nella misura

consentita in ragione del valore delle fideiussioni, determinata secondo i criteri sanciti dal

successivo art. 7 - l'efficacia delle deliberazione di approvazione della Progettazione unitaria

complessiva della UCP a cui appartiene la UMI, il deposito dell'atto d'obbligo e, ove occorra, delle

garanzie fideiussorie, nonché il deposito del progetto definitivo/esecutivo delle Opere di Unità della

UMI stessa, ovvero l'avvio (anche con lettere di invito, in caso di procedura ristretta o di

prequalifica) della procedura per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed

esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 59, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (c.d.

appalto integrato complesso). 

19. Le UMI possono essere oggetto di uno o più titoli edilizi abilitativi. A tal fine, si rinvia a

quanto disposto al precedente comma 16-ter.

20. I singoli interventi compresi nella Progettazione Unitaria Complessiva, ovvero - a scelta

dell'Attuatore - nelle singole UMI, sono assentibili mediante DIA o Permesso di Costruire, ovvero

altro equipollente titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa vigente, nei termini meglio

precisati al precedente comma 16-ter.

21. Relativamente alle opere assoggettate al regime ex D.Lgs. n. 50/2016 163/2006 e s.m.i. ai sensi

dell'art. 16 della vigente Convenzione urbanistica, l'Attuatore deposita i progetti definitivi o

definitivi/esecutivi, completi degli elaborati necessari per indire le procedure di selezione

dell'appaltatore, secondo quanto previsto dal sopra richiamato Decreto Legislativo, dall'art. 32,

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e Scalo Ferroviario” Norme Tecniche di Attuazione

 

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comma 1, lettera g) e dall'art. 122, comma 8, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ove applicabile.

L'espletamento degli incombenti di approvazione dei progetti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016

163/2006 e relative norme regolamentari può costituire, nei termini previsti in Convenzione

urbanistica della variante al di PII, titolo edilizio che abilita alla realizzazione delle opere.  

21 bis. Fatto salvo quanto disposto al precedente art. 5, comma 1, ultimo alinea relativamente

agli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, il rilascio dei titoli edilizi

relativi agli interventi privati è condizionato all’approvazione del progetto definitivo (qualora sia il

livello che andrà in gara per l'esecuzione delle opere) o definitivo/esecutivo delle Opere di Unità

della UMI a cui si riferiscono i titoli edilizi, e all’approvazione del progetto definitivo (qualora sia

il livello che andrà in gara per l'esecuzione delle opere) o definitivo/esecutivo delle Opere di Fase,

ad eccezione del caso in cui sia stato precedentemente avviato il procedimento di messo a gara

del il relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica delle Opere di Fase e delle Opere di

Unità, per l'affidamento congiunto della progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi

dell'art. 59, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (appalto integrato complesso) preliminare. Nel caso

di DIA o SCIA, l’approvazione dei progetti definitivi delle di Opere di Fase e di Unità di cui al

presente comma, ovvero l'avvio delle procedure di affidamento congiunto della progettazione

e per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 59, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (appalto integrato

complesso) , è condizione per la presentazione dell’istanza. 

21 ter. L'agibilità degli edifici privati oggetto di intervento è condizionata all’esecuzione e al

collaudo, o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, delle Opere di Unità della UMI in

cui sono compresi gli edifici stessi, oltreché al completamento - delle Opere di Fase elencate all’art.

5 comma 13 delle presenti NTA, ad eccezione, per queste ultime, delle fattispecie di cui al

precedente art. 5, comma 13-bis, nonché di quelle di cui al successivo articolo 7-bis, per le quali

valgono le previsioni ivi riportate. 

22. In fase attuativa possono essere approvate, con il rilascio o la formazione dei titoli edilizi, senza

necessità di preventiva approvazione di variante alla variante aldi PII, modificazioni

planivolumetriche che, oltre a non contrastare con la vigente disciplina di PGT, rispondano alle

caratteristiche quantitative e qualitative di cui all'art. 14, comma 12, LR 12/2005 e s.m.i..

23. Le facoltà di modifica di cui ai commi precedenti sono esercitabili nei limiti e con le modalità

previste dai successivi artt. 8, 9, 10.

24. L'esercizio delle facoltà di flessibilità previste ai commi 3, 4, 5, 6 e 10 dal presente articolo non

costituisce variante di PII, e non richiede, pertanto, l'espletamento di procedura di Valutazione

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Ambientale Strategica o di relativa verifica di assoggettamento. 

Art. 7 - Sistema delle garanzie

1. La presente norma disciplina le modalità operative delle prestazioni delle garanzie a corredo

dell'esecuzione degli interventi pubblici e di interesse pubblico. 

2. Le parti si danno reciprocamente atto che l'Attuatore ha consegnato, alla sottoscrizione della

Convenzione di PII originario vigente, fideiussione - avente le caratteristiche convenzionalmente

stabilite - per l'importo di € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00), costituente garanzia di base, la

cui efficacia deve perdurare, nell'ammontare stabilito, fintantoché il PII (e la successiva variante

vigente) preveda Opere residue di Fase e d'Unità di eguale valore, per poi ridursi

proporzionalmente, fino alla completa estinzione, coincidente con l'ultimazione delle predette

opere. Di tale garanzia non si tiene conto ai fini dei computi di cui ai commi successivi. Si dà atto

che detta garanzia è stata corrisposta all'atto della sottoscrizione della Convenzione vigente. 

3. Parimenti, si dà atto che all'atto della sottoscrizione della Convenzione di variante, l'Attuatore

ha consegnato, ad integrazione della garanzia base di cui al comma precedente, ulteriore garanzia,

avente le medesime caratteristiche, per l'importo di € 10.000.000 (Euro diecimilioni/00), a garanzia

dei danni tutti che il Comune sia tenuto a risarcire per effetto di inadempimenti della Convenzione

di variante imputabili a Milanosesto S.p.A. (già Sesto Immobiliare S.p.A.). La garanzia ha avrà

efficacia triennale, decorrente dalla stipulazione della convenzione di variante (e, quindi, fino alla

data del 3.8.2019), rinviandosi, per quel che concerne la possibilità di rinnovo di detta polizza

oltre tale termine, a quanto specificamente disposto dalla convenzione urbanistica e nel

successivo Atto Modificativo ed Integrativo. Sono ammesse progressive riduzioni, nei termini

indicati dalla Convenzione di variante. 

4. Con riferimento a ciascuna Fase, e quale condizione di efficacia dell'approvazione della

Progettazione Unitaria Complessiva della prima UCP della Fase, l'Attuatore, dopo l'approvazione

da parte della Giunta Comunale del progetto di fattibilità tecnica ed economica preliminare

delle Opere di Fase, consegna garanzie fideiussorie pari al valore più elevato tra quello totale delle

Opere di Fase (escluse le opere di cui al comma successivo) e la quota di 1/3 del valore complessivo

delle Opere tutte (di Fase ovvero di Unità) comprese nella Fase medesima. 

5. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, nel computo del valore complessivo delle opere

di Fase non si tiene conto: 

delle Opere di Fase inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria degli esistenti

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edifici scolastici la cui progettazione è soggetta a termine differito (Opere indicate

con * delle Fasi 1 e 2 – art. 5, comma 1 e comma 11);

delle Opere di Fase da realizzare con ricorso all'istituto della finanza di progetto o della

concessione di costruzione e gestione. 

Tali opere sono comunque comprese nel computo del valore totale delle Opere di Fase e di Unità,

sul quale calcolare la quota di 1/3. 

6. L'Opera corrispondente alla nuova stazione a scavalco è esclusa dalla base di calcolo da utilizzare

per la determinazione del valore della garanzia, poiché la sua costruzione condiziona per intero

l'attuazione della SLP attribuita all'ambito ATs2. Resta fermo, peraltro, che la garanzia fideiussoria

di cui al comma 2 del presente articolo è estesa anche all'adempimento di detta opera, con le

seguenti precisazioni: 

a) la garanzia non potrà essere escussa a prima richiesta, bensì qualora la mancata o ritardata

realizzazione della stazione sia riconducibile alla volontà o ad inadempimenti del Soggetto

Attuatore, escluse, pertanto, le cause di forza maggiore, determinate, dall'andamento dei lavori di

bonifica, da ritardi di altre Amministrazioni, da contenziosi relativi alle procedure di affidamento

dell'esecuzione delle opere pubbliche, ovvero da ritardi nell'acquisizione di aree di proprietà di

terzi;

b) la garanzia acquisterà efficacia dalla data di approvazione da parte dell'Ente competente del

progetto definitivo della Città della Salute e della Ricerca;

c) la garanzia potrà essere escussa a partire dai 36 mesi antecedenti la data di prevista entrata in

esercizio della Città della Salute e della Ricerca, secondo le tempistiche definite dal relativo

cronoprogramma e sue successive modificazioni, qualora entro tale termine il soggetto attuatore

non abbia dato adempimento a quanto previsto dal cronoprogramma relativo alla realizzazione della

stazione ferroviaria, e sempreché non ricorrano le fattispecie previste alla precedente lettera a);

d) a seguito dell'escussione della fideiussione, il Comune potrà richiedere che sia ripristinata la

garanzia di cui al comma 2, in applicazione della medesima disposizione. 

7. Il deposito delle garanzie di cui ai precedenti commi costituisce condizione di efficacia della

deliberazione di dell'approvazione della Progettazione Unitaria Complessiva per la

presentazione delle domande preordinate al rilascio dei titoli edilizi e degli atti abilitanti la

realizzazione degli edifici compresi in una UMI. 

8. A seguito dell'emanazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle

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Aggiornamento Giugno Aprile 2019 Dicembre Luglio 2016 

Opere (di Fase ovvero di Unità), anche effettuato mediante procedure di collaudo di stralci

funzionali, le garanzie prestate per Opere collaudate - fatta salva la quota a copertura di eventuali

interventi correttivi o di completamento richiesti dal collaudatore - possono restare nella

disponibilità del Comune, quale garanzia di realizzazione di ulteriori Opere di Fase o di Unità, ove

ne residuino da realizzare, e sempreché, in virtù del principio stabilito al successivo comma 11,

l'Attuatore intenda richiedere il rilascio di ulteriori titoli edilizi per opere private. Nel caso in cui

l'Attuatore rinunci a richiedere nuovi titoli, ovvero, pur a fronte della richiesta di nuovi titoli,

l'ammontare della garanzia prestata, in applicazione del criterio proporzionale di cui al comma 11

risulti comunque maggiore della SLP sviluppabile, la medesima garanzia sarà proporzionalmente

ridotta. 

9. Il computo del valore da garantire è determinato escludendo sempre dalla base di calcolo il valore

delle opere già collaudate, ovvero oggetto di certificato di regolare esecuzione. 

10. In sede di Progettazione Unitaria Complessiva di UCP si verifica l'eventuale necessità di

integrazione delle garanzie già in essere in relazione: 

a) ad eventuali maggiori costi di Opere di Unità, ovvero di Opere di Fase a progettazione

differita, che modifichino il valore minimo da garantire; 

b) ad eventuali necessità di conseguire l'attuabilità di SLP per usi privati in misura

proporzionalmente superiore ai valori in quel momento garantiti, secondo quanto disposto

ai commi successivi. In tali casi, le garanzie integrative sono consegnate unitamente all'atto

d'obbligo sottoscritto, relativo all'attuazione dell'UCP. 

11. Ai fini dell'attuazione della variante al PII, l'Attuatore è abilitato a richiedere titoli edilizi per

usi privati, aventi ad oggetto SLP di dimensionamento proporzionalmente pari al valore

complessivo delle opere in allora oggetto di garanzia, ovvero già in allora realizzate e collaudate.

Per il computo di detto rapporto proporzionale si applica il coefficiente di € 231,00 - indicizzato

con l'indice FOI a partire dal secondo anno successivo a quello di stipula della Convenzione -

per ogni metro quadrato di SLP, corrispondente al rapporto tra il valore delle opere pubbliche e di

interesse pubblico previste dalla variante al PII (al netto dei soli servizi costruiti) e la complessiva

SLP di Ambito. 

12. E' in facoltà dell'Attuatore, in ogni momento, incrementare i valori garantiti allo scopo di

conseguire l'autorizzabilità di SLP ulteriori.

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Art. 7 bis: Facoltà di attuazione alternativa dei c.d. comparti "satellite"

1. La presente norma, in deroga ai disposti dei precedenti artt. 5, 6 e 7, nonché di quelli di cui al

successivo art. 9, disciplina le modalità attuative disponibili, in via alternativa a quanto stabilito

dagli articoli citati, per i comparti c.d. "satellite", costituiti dalle aree non comprese negli ambiti

nei comparti Unione e Concordia (articolazioni principali delle aree ex Falck allo stato di fatto).

Agli effetti della presente norma, i comparti "satellite" sono qui di seguito elencati, unitamente alle

seguenti UCP in essi comprese (tra parentesi, la Fase cui le UCP pertengono, in base all'art. 5):

TRAI: UCP 8A - 8B (Fase 3);

Transider: UCP 11A - 11B (Fase 4);

Vittoria A: UCP 10A - 10 B (Fase 4);

Vittoria B: UCP 10C - 10D (Fase 3).

2. In merito, il presente articolo persegue l'obiettivo di ampliare le condizioni disponibili per

l'articolazione del Programma Integrato di Intervento, onde implementarne le potenzialità di

attivazione e più sollecita attuazione, anche in considerazione dell'elevato novero di opere

pubbliche e di interesse pubblico comprese nella Fase 0 e nella Fase 1, ed altresì tenuto conto

dell'anticipazione dei tempi di attuazione di parte di tali opere conseguente all'insediamento della

"Città della Salute e della Ricerca".

A tali finalità, fermi restando i disposti degli articoli precedenti, il presente articolo definisce le

modalità atte a consentire al soggetto attuatore l'esercizio della facoltà di attuazione alternativa,

rispetto all'ordinamento delle Fasi di cui all'art. 5, delle capacità insediative afferenti i comparti

"satellite".

In tal caso, si applicano i criteri alternativi di coordinamento previsti in questa sede.

Costituisce, comunque, principio inderogabile che nessun intervento può essere attuato in assenza

di preventiva approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica preliminari o

preliminari/definitivi delle Opere di Fase 0 e della Fase 1.

3. Relativamente alle singole UCP dei comparti "satellite" di cui al comma 1, il soggetto attuatore

può, in via alternativa a quanto disposto ai precedenti articoli 5, 6 e 7, procedere all'esercizio di una

o più delle seguenti facoltà:

a) facoltà di attivazione anticipata: attivazione di una o più UCP comprese nei comparti “satellite”,

ovvero di uno o più comparti "satellite", in via anticipata rispetto alla Fase cui essi appartengono,

e, quindi:

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- con facoltà di conseguire i titoli edilizi per l'attuazione delle UCP e delle correlate SLP private

indipendentemente dall'approvazione delle Opere di Fase previste per la Fase di appartenenza;

- con facoltà di conseguire la agibilità/abitabilità degli edifici privati indipendentemente dal

completamento delle Opere di Fase previste per la Fase di appartenenza, sempreché risulti

rispettato lo specifico cronoprogramma delle opere previsto dal Masterplan; 

b) facoltà di rimodulazione dimensionale: attuazione delle capacità edificatorie in misura inferiore

al 70% (fino al 50%), ovvero superiore al 130% (fino al 150%), delle SLP assegnate, in base al

PII, alle UCP; 

c) facoltà di rimodulazione funzionale: modificazione della funzione prevalente attribuita dalla

variante al PII alle relative UCP. 

Le facoltà di cui alle precedenti lettere b) e c) sono esercitabili nel caso in cui l’attuazione alternativa

sia funzionale all’allocazione di destinazioni ed attività non residenziali, ancorché nel comparto

"Satellite" o nelle UCP per cui siano esercitate le predette facoltà vengano insediate anche funzioni

residenziali, purché in misura non prevalente.

L'esercizio della facoltà di attivazione anticipata di cui alla precedente lettera a) è esperibile anche

relativamente alla destinazione d'uso residenziale subordinatamente al rispetto delle seguenti

condizioni.

Fermo restando il dimensionamento complessivo di edilizia sociale (a canone moderato e/o

concordato) già previsto dalla variante al PII, i comparti o le UCP oggetto di attivazione anticipata

devono prevedere la correlata realizzazione di una SLP di edilizia sociale (a canone moderato e/o

concordato) in misura non inferiore al 7,5% dell'edilizia residenziale libera di prevista

anticipazione, ovvero pari a quella già prevista dalla variante al PII, se superiore, fatta salva

l'ipotesi in cui sia già stata completamente realizzata l'intera quota di SLP di edilizia sociale prevista

dalla medesima variante al PII medesimo.

4. Al fine dell’attivazione dei suddetti comparti satellite in alternativa a quanto ordinariamente

disposto dagli articoli 5, 6, 7, 9 (commi 2 e 3) delle presenti NTA, il soggetto attuatore presenta

all’Amministrazione comunale specifico Masterplan, riferito al comparto ed alle UCP oggetto di

attuazione alternativa ed alle altre aree della variante al PII interessate, che dovrà contenere: 

a) l’individuazione del comparto e delle UCP oggetto di attivazione anticipata e/o di rimodulazione

dimensionale e funzionale (nell’esercizio in tutto o in parte delle facoltà di cui al precedente

comma 3 lettere a), b), c). In caso di prevista realizzazione di SLP in misura maggiore o minore

di quella assegnata ad una UCP, il Masterplan dovrà, altresì, contenere l'individuazione delle

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altre UCP, anche non comprese nel medesimo comparto "satellite", ma coinvolte dalla

rimodulazione, da cui la maggiore SLP è sottratta, ovvero presso le quali la minore SLP è ubicata.

Analoga individuazione dovrà essere operata con riferimento alle dotazioni di servizi pubblici e

di interesse pubblico e generale; 

b) il progetto planivolumetrico degli interventi oggetto di attuazione alternativa. In particolare, il

Masterplan dovrà contenere il progetto planivolumetrico delle aree oggetto di attivazione

anticipata e/o di rimodulazione dimensionale e funzionale, definito nelle sue componenti

tipologiche, di destinazione e di funzioni, con indicazione delle sagome di ingombro e delle

altezze degli edifici; 

c) l’aggiornamento dei dati urbanistici di progetto;

d) l'individuazione delle Opere di Unità e delle Opere della fase di appartenenza specificamente

correlate alla SLP di cui è prevista l'anticipazione o la rimodulazione, delle quali il Masterplan

preveda eventualmente la realizzazione, assistita da correlata garanzia, da assolversi mediante

estensione delle fideiussioni di cui all'art. 7; 

e) la quantificazione economica della quota parte di Opere della fase di appartenenza da garantirsi

mediante estensione delle fideiussioni di cui all'art. 7, in correlazione alla SLP oggetto di

attivazione anticipata o di rimodulazione, detratto il valore delle opere di Fase di cui al

precedente punto d);

f) la dimostrazione della sostenibilità della SLP e delle funzioni previste nel comparto satellite

oggetto di attivazione e nelle UCP in esso comprese, anche in coerenza con quanto emerso in

sede di VIA relativa alla variante al di PII, sotto i seguenti profili:

- sostenibilità territoriale: i) le urbanizzazioni primarie devono essere adeguate agli

insediamenti previsti nelle UCP del comparto; ii) fermo restando, anche agli effetti di cui al

successivo art. 15, comma 1, lettera a) delle presenti NTA, che la complessiva dotazione di

aree e di attrezzature per servizi è assicurata ed assolta a livello di complessiva variante al

PII, deve essere garantita una dotazione di aree per servizi pubblici e attrezzature di interesse

pubblico o generale idonea ad assicurare l'armonico ed equilibrato sviluppo delle destinazioni

di prevista allocazione in sito e, in caso di attivazione anticipata funzionale all'allocazione

della destinazione residenziale, dovrà essere garantita la sostenibilità degli insediamenti in

progetto con riferimento alle dotazioni inerenti il sistema dei servizi pubblici e di interesse

pubblico o generale, in rapporto ai fabbisogni effettivamente indotti dai pesi insediativi

residenziali oggetto di anticipazione, tenuto conto anche delle aree cedute e di quelle di cui

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con atto d'obbligo è stata prevista la cessione, e dei servizi già realizzati o in corso di

realizzazione.

Le finalità di cui sopra potranno essere assicurate anche mediante rilocalizzazione, all’interno

del comparto, di aree e superfici a servizi (diverse da quelle destinate a Parco Urbano) già

previste negli ambiti e comparti della variante al PII, ovvero mediante l’anticipata

realizzazione di servizi (comprese le aree destinate a Parco Urbano) all’esterno della UCP o

del comparto oggetto di attuazione alternativa ma a questi connessi. Qualora le specifiche

funzioni insediate dovessero comportare, rispetto a quanto già assicurato dalla variante al

PII, una variazione, in incremento, della dotazione di standard, il Masterplan dovrà

provvedere alla correlativa quantificazione, individuazione e localizzazione; analogamente,

nel caso in cui la variazione del fabbisogno di standard sia in diminuzione, la dotazione di

aree e superfici a servizi sarà conseguentemente rideterminata. 

- sostenibilità dal punto di vista ambientale e del sistema della mobilità. In particolare,

dovranno essere prodotti appositi elaborati tecnici che dimostrino sotto il profilo

dell’accessibilità viabilistica la compatibilità degli interventi dedotti nel Masterplan, nonché

l’insussistenza di significativi effetti negativi sull’ambiente;  

g) la dimostrazione che lo stato di attuazione delle Fasi e delle UCP già avviate sia idoneo ad

assicurare continuità nello sviluppo della Città pubblica e delle funzioni private;

h) la dimostrazione – in caso di traslazione di capacità edificatorie e di variazioni del mix funzionale

– della concreta possibilità di allocare le SLP non attuate nel comparto oggetto di attivazione

alternativa in altre UCP;

i) l’aggiornamento del quadro economico.

5. In ogni caso, la realizzazione dell’UCP del comparto è subordinata, agli effetti dell'art. 6, comma

21-bis (rilascio titoli edilizi): 

alla approvazione dei progetti delle Opere di Fase pertinenti le Fasi 0 e 1;

alla approvazione dei progetti delle Opere di Fase dell'ultima Fase in cui l'attuazione della

variante al PII si trova all'atto dell'esercizio di tale facoltà; 

alla approvazione dei progetti delle opere di cui al precedente comma 4, lettera d).

Resta peraltro fermo che, qualora un'ulteriore UCP di un comparto ancora da attivare pertenga ad

una Fase (Fase 3 o Fase 4) in cui sia compreso altro comparto già precedentemente attivato in via

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di anticipazione, si dovrà allora dare luogo alla realizzazione di tutte le Opere della Fase di

appartenenza, in base ai principi generali dell'art. 5.

Relativamente alle opere di Fase di cui al precedente art. 5, comma 2, delle presenti NTA, e nei

limiti di quanto ivi stabilito, il Masterplan ne potrà prevedere - in correlazione alle destinazioni

oggetto di rimodulazione dimensionale o funzionale, e ferma restando l'invarianza del quadro

economico in rapporto alla SLP sviluppata - la modifica e/o variazione, senza che ciò abbia a

costituire variante al PII. 

6. E' condizione per il conseguimento dell’agibilità degli edifici realizzati con facoltà di attuazione

alternativa il collaudo delle opere di cui al comma 4, lettera d).

7. Al Masterplan dovranno essere allegati i documenti di cui all'Allegato F, che può essere

modificato con Determina Dirigenziale, purché la modifica non determini aggravio per il Soggetto

Attuatore. 

8. Il Comune valuta e verifica le risultanze della documentazione prodotta dal soggetto attuatore

unitamente al Masterplan, con specifico riferimento a: 

compatibilità del progetto di attuazione alternativa del comparto con le prescrizioni a cui la

stessa è subordinata secondo la disciplina delle presenti NTA e, in particolare, del presente

articolo;

sostenibilità della SLP e delle funzioni previste nel comparto satellite oggetto di attivazione e

nelle UCP in esso comprese, rispetto:

- agli obblighi di realizzazione delle opere di cui al comma 4, lettera d) e alle garanzie di cui al

comma 4, lettere d) ed e);

- ai profili di sostenibilità (territoriale, funzionale e ambientale) di cui al comma 4, lett. f);

- alla possibilità di allocazione della SLP e delle funzioni non insediate nel comparto in altre

UCP della variante al PII.

9. Il termine massimo previsto per l'approvazione del Masterplan è di novanta giorni e può essere

interrotto una sola volta per richieste di chiarimenti e di integrazioni documentali entro 15 giorni

dalla presentazione del Masterplan. L’approvazione, inoltre, deve intervenire con provvedimento

espresso, da assumersi da parte della Giunta comunale. 

10. Ad intervenuta approvazione del Masterplan, il soggetto attuatore potrà richiedere

l’approvazione della Progettazione Unitaria Complessiva delle UCP, secondo le procedure indicate

al precedente art. 6, commi 9 – 18, precisandosi che eventuali variazioni incidenti sulle facoltà di

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rimodulazione funzionale e dimensionale di cui al presente articolo, ovvero riguardanti le eventuali

Opere di fase di cui al comma 4, lettera d), dovranno essere oggetto di nuova approvazione del

Masterplan, da rendersi nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 9, fatti salvi i

seguenti casi: 

a) le variazioni funzionali e/o dimensionali siano contenute entro il 5% di quelle approvate in sede

di Masterplan e non siano superati i parametri massimi e minimi di cui al comma 3, lettere b) e c)

del presente articolo;

b) le variazioni comportino l'esercizio delle sole flessibilità ordinarie di cui all'art. 6, con rinuncia,

pertanto, all'esercizio di attuazione alternativa di cui al comma 3, lettera b) e c). 

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, il Masterplan dovrà essere rimodulato alla

luce delle variazioni dimensionali e funzionali consentite, contestualmente all'approvazione della

progettazione unitaria delle UCP. 

11. Relativamente ai soli comparti oggetto di attuazione alternativa disciplinati dal presente articolo,

l'Amministrazione comunale può sospendere il rilascio/perfezionamento dei titoli edilizi abilitativi

se relativamente alle opere di Fase (delle Fasi già attivate) ed alle Opere di urbanizzazione delle

UCP già approvate non risultino osservati i termini di cui rispettivamente al cronoprogramma - fatto

salvo quanto disposto dal precedente art. 5, comma 4 e comma 13 delle presenti NTA - e all'atto di

approvazione dell'UCP.

12. L’esercizio delle facoltà di attuazione alternativa prevista dal presente articolo non costituisce

variante di PII, e non richiede, pertanto, espletamento di procedura di valutazione ambientale

strategica (VAS) o di relativa verifica di assoggettamento. 

Art. 8 - Individuazione degli elementi tipologici prescrittivi e di indirizzo del PII: componenti

planivolumetriche ed architettoniche

1. L'attuazione degli interventi segue le prescrizioni riportate nella Tavola 4c.05, costituente, ai

sensi dell'art. 14, comma 12, LR 12/2005 e s.m.i., elaborato di identificazione degli elementi

tipologici di impostazione della variante al PII, da applicare secondo le prescrizioni dei seguenti

commi. 

2. Costituiscono elementi prescrittivi:

a) individuazione della maglia stradale fondamentale di progetto evidenziata nella Tavola

4c.05, vincolante quanto alle connessioni individuate, fermo restando il carattere non

prescrittivo del tracciato, costituita da: 

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1) Diagonale/Traversa;

2) Via Acciaierie e altra viabilità rappresentata con apposito simbolo grafico;

b) Previsione del sottopasso ferroviario. Se necessario, è consentita la modifica dell'asse

viabilistico dello stesso ove ciò risulti indispensabile in ragione di nuovi elementi di analisi

e valutazione acquisiti o emergenti in sede di progettazione definitiva o esecutiva

dell'opera. Le caratteristiche del sottopasso devono essere tali da assicurare il passaggio

in sicurezza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico su gomma; 

c) " Zonizzazione" e "Funzioni" (secondo le definizioni di cui al precedente art. 2) delle

seguenti aree per opere pubbliche o di uso pubblico, individuate nella Tavola 4c.05: 

1) Parco Urbano, precisandosi che è facoltà del Comune consentire - senza che ciò

costituisca variante allo strumento di programmazione negoziata - modifiche

alla perimetrazione del Parco Urbano medesimo, che dovrà comunque

assicurare unitamente alla superficie della Città della Salute e della Ricerca

l'estensione di 45 ettari prevista dal PGT vigente nella Variante al PII approvata

con DGC n. 80 del 23.3.2016;

2) Aree per Attrezzature scolastiche; 

23) Area per Oratorio;

34) Aree a verde, ovvero aree per piazze e percorsi (correlati al nuovo assetto viabilistico

che dovrà tener conto del definitivo assetto dell'insediamento commerciale previa

effettuazione di adeguati approfondimenti relativi alle potenziali ricadute ambientali)

da definire in fase attuativa, ricadenti all’interno delle UCP 6A, 6B e 6C, ferma

restando la facoltà di flessibilità del 30% in rapporto alle correlate superfici

territoriali e perimetrazioni, fatto salvo quanto disposto al successivo Art. 10, comma

3.

d) "Zonizzazione" delle seguenti aree per opere pubbliche o uso pubblico, individuate

nella Tavola 4c.05: 

1) Porzione area "Treno Laminatoio";  

2) Area "Bliss"; 

3) Area "Vittoria B"; 

4) Area per RSA;

e) "Ambiti di localizzazione" e "funzioni" (secondo le definizioni di cui al precedente art.

2) delle seguenti aree per opere pubbliche e/o di uso pubblico, individuate nella Tavola

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4c.05, fermo restando il carattere non prescrittivo della correlata perimetrazione: 

1) Parcheggio di superficie P1 lungo via Acciaierie (da localizzarsi - relativamente

alla parte non assolta ai sensi del successivo punto 4 - entro m. 500 dall'ingresso

della "Città della Salute e della Ricerca");

2) Parcheggio di superficie P5 nei pressi del Bliss;

3) Parcheggio di superficie P11 nei pressi del Treno Laminatoio; 

4) Parcheggio interrato nell’UCP 1A (da localizzarsi, relativamente a quelli funzionali

alla "Città della Salute e della Ricerca" entro m. 500 dall'ingresso della struttura

sanitaria);

f) Asse di continuità tra PLIS e Parco Urbano, da garantire attraverso fascia di verde

attrezzato, di larghezza non inferiore a m. 40 da cedersi e/o asservire ad uso pubblico, come

individuato nella Tavola 4c.05, fermo restando il carattere non prescrittivo dell'ampiezza

del tracciato della passerella; 

g) Assi ciclopedonali come individuati con tracciati non vincolanti, nella Tavola 4c.05,

costituenti le principali linee di connessione ciclopedonale che dovranno essere previste

nel progetto del Parco Urbano, fermo restando che costituisce elemento prescrittivo la

realizzazione dei collegamenti, mentre è indicativa l'individuazione dei percorsi; 

h) Direttrici principali dello spazio pubblico negli ambienti urbani come individuate nella

Tavola 4c.05: previsione di aree di cessione o di cessione con diritto di superficie in

sottosuolo, ovvero in asservimento perpetuo ad uso pubblico, da destinare a spazi pubblici

di larghezza non inferiore a 15 mt che costituiscono l'ossatura del sistema lineare degli spazi

pubblici su cui si attestano gli isolati privati, per una mobilità prevalentemente pedonale e

ciclabile. Tali direttrici devono garantire una continuità nei percorsi ciclabili e pedonali di

accesso alle attività insediate. 

Ad esclusione delle UCP 9C e 9D, lungo tali assi gli edifici dovranno essere prospicienti

allo spazio pubblico e preferibilmente caratterizzati da un basamento di altezza non

superiore a 10,00 mt, arretrato rispetto al filo della facciata ai piani superiori, che crei un

sistema continuo di porticati. E' fatto comunque obbligo di garantire uniformità dei fronti

contigui. Nel caso siano previsti, i porticati dovranno avere preferibilmente una profondità

non inferiore a m. 2,50. 

h-bis)Direttrici di continuità con quelle principali di cui alla lettera h), come individuate alla

Tavola 4c.05: previsione di aree e/o superfici in asservimento ad uso pubblico, all'occorrenza

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anche coperte, di larghezza non inferiore a m. 10 (ad esclusione delle superfici relative alla

stazione a ponte, di scale, rampe, nastri trasportatori e collegamenti verticali, e della

direttrice di continuità tra il Plis e il Parco Urbano, per le quali è ammessa una larghezza

inferiore a m. 10), finalizzate ad assicurare la connessione pedonale e la permeabilità con la

città, il cui tracciato - non vincolante quanto a localizzazione, ma relativamente alla matrice

origine-destinazione - sarà definito nel dettaglio in sede di progettazione unitaria della/e

UCP; 

i) "Case Alte": gli insediamenti privati nelle UCP 1D e 2E devono rispondere ai requisiti

tipologici definiti all'art. 2 come 'Case Alte', fatte salve eventuali ottimizzazioni ed

implementazioni apportabili in fase attuativa. In ogni caso, non potrà essere superata

l'altezza massima consentita in base ai vigenti disposti del Codice della Navigazione e dei

correlati Regolamenti di attuazione, fatte salve eventuali deroghe concesse dagli Enti

competenti; 

j) Altri edifici: l'altezza massima degli edifici diversi dalle Case Alte dovrà essere pari

a quanto prescritto dalla Tavola 4c.05, con possibilità di variazione del 25%. E' facoltà

dell'Amministrazione comunale assentire altezze maggiori, previa acquisizione di

parere da parte della Commissione Paesaggio. In ogni caso, non potrà essere superata

l'altezza massima consentita in base ai vigenti disposti del Codice della Navigazione e dei

correlati Regolamenti di attuazione, fatte salve eventuali deroghe concesse dagli Enti

competenti; tale facoltà di variazione è incrementata, oltre alla percentuale del 25% di cui

sopra, fino ad un massimo di 15 piani esclusivamente per i comparti ad attuazione

alternativa, disciplinati al precedente art. 7-bis delle presenti NTA, ed è comunque facoltà

dell'Amministrazione comunale assentire altezze maggiori, previa acquisizione di

parere da parte della Commissione Paesaggio: in tali casi, il Masterplan di cui al

succitato art. 7-bis sarà sottoposto alla valutazione dell'Osservatorio ambientale, istituito

con Decreto Regionale n. 1279 del 21.2.2012; 

l) “Piazze” – spazi di aggregazione di valenza primaria (identificate con pallino blu nella

Tavola 4c.05); 

m) Criteri di edificazione nell’UCP 4A: nella fascia indicata nell’elaborato 4c.05 non è

ammesso incremento dell’altezza degli edifici prevista nella variante al progetto di PII.

3. Costituiscono elementi tipologici di indirizzo non vincolante tutti quelli non elencati al comma

precedente e, in particolare, i seguenti componenti: 

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Sagoma degli edifici; 

“Piazze” – spazi di aggregazione di valenza secondaria (identificate in pallino rosso nella

Tavola 4c.05);

Direttrici secondarie dello spazio pubblico dell’ambiente urbano: elementi di ricucitura -

visiva e funzionale - tra gli spazi pubblici della città consolidata e il parco e di definizione

dei nuovi isolati;

aree di localizzazione degli edifici e degli impianti non elencati al precedente comma 2; 

fascia di verde con presenza di alberature, inedificabile in soprasuolo, di larghezza minima

di 30 metri dal ciglio di Viale Edison.

4. Gli elementi tipologici prescrittivi di cui al comma 2 possono essere modificati con variante

espressa al PII. 

5. La modificazione degli elementi tipologici di indirizzo di cui al comma 3 è ammessa, in sede di

rilascio del titolo edilizio per gli interventi compresi nelle UCP ovvero nelle UMI ove non sia

esplicitamente resa vincolante in sede di approvazione dei detti strumenti di pianificazione

attuativa di secondo livello. In tale caso, la variazione è ammessa con le procedure di approvazione

previste per le UCP o per le UMI. 

Art. 9 - Individuazione elementi tipologici e prescrittivi e di indirizzo (segue): componenti

dimensionali e funzionali - Sistema delle opere pubbliche e delle aree in cessione, asservimento,

vincolo d'uso.

1. Nei successivi commi sono individuati gli ulteriori elementi determinanti le caratteristiche

tipologiche del PII incidenti sull'assetto funzionale e sul dimensionamento delle UCP. 

2. Costituisce elemento tipologico della variante al PII il dimensionamento, in termini di SLP e St,

delle singole UCP, fatta salva una quota di oscillazione pari al 30%. Conseguentemente, la SLP e

St assegnate a ciascuna UCP potranno essere modificate, in sede di approvazione della

progettazione unitaria delle UCP, entro la percentuale massima, in aumento ovvero in riduzione,

del 30% a svantaggio ovvero a favore di altre UCP, senza che ciò costituisca variante essenziale di

PII. Sono fatte salve le facoltà previste al precedente art. 7-bis. 

3. Costituisce, altresì, elemento tipologico la funzione prevalente assegnata a ciascuna UCP nei

termini previsti al precedente art. 6. Conseguentemente, nell'osservanza di tali limiti, è ammessa,

in fase attuativa, la modifica delle destinazioni d'uso della SLP compresa in ciascuna UCP, fatte

comunque salve le facoltà previste al precedente art. 7 bis. 

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4. Costituiscono elementi di impostazione delle Opere di Unità l'individuazione della tipologia e il

dimensionamento. E', pertanto, ammessa, in fase attuativa e senza necessità di variante, con

l'assenso del Comune, la modifica della localizzazione delle opere ovvero della loro tipologia, per

l'adeguamento alle esigenze progettuali ravvisate alla scala di maggior dettaglio. Sono pure

ammesse le modifiche delle modalità esecutive, finalizzate a recepire normative sopravvenute,

ovvero a ottimizzare il livello di qualità del servizio. 

5. L'estensione delle aree e superfici in cessione, asservimento, vincolo d'uso per servizi e

attrezzature di interesse pubblico o generale, può essere ridotta, nel contesto delle UCP, a

condizione che si provveda contestualmente all'individuazione di una quantità equivalente di aree

in altre UCP e all'assunzione dell'impegno alla loro cessione, asservimento, vincolo d'uso nel

contesto dell'atto d'obbligo relativo alla UCP nella quale si verifica la riduzione. Per quanto

concerne le opere di urbanizzazione primaria, l'estensione delle aree in cessione o in asservimento

sarà individuata, in fase attuativa, in coerenza alle previsioni dei relativi progetti. 

6. L'asservimento o vincolo d'uso delle aree o superfici è disposto con l'atto d'obbligo per

l'attuazione dell'UCP in cui le aree o superfici sono incluse. Ove necessario, con successivo atto si

procede alla puntuale individuazione dell'estensione spaziale dei vincoli e degli asservimenti. 

Art. 10 - Individuazione elementi tipologici prescrittivi e di indirizzo (segue): componenti

tipologiche della destinazione commerciale.

1. In conformità al PGT vigente (come variato per effetto dello "Accordo di Programma"), la

variante al il PII declina la SLP commerciale afferente l'ambito ATs1 e relativa alle

destinazioni funzionali di cui alla categoria D.1 dell'art. 4.3.1 delle NTA del PdR, nei termini che

seguono: 

a) mq. 75.000, per grande struttura di vendita, articolata - ai sensi del paragrafo 2, lettera f),

della DGRL n. X/1193 del 30.12.2013 e s.m.i. - nella tipologia della "struttura di vendita

organizzata in forma unitaria - centro commerciale multifunzionale", da ubicarsi nell'UCP

7B, ed ivi preferibilmente nell'edificio di interesse storico - documentale T5, nonché

esclusivamente nelle UCP 7C e 9D. In ogni caso, non potrà essere utilizzata alcuna norma

relativa alle flessibilità per localizzare in altre UCP, diverse da quelle di cui sopra, la SLP

commerciale di cui alla presente lettera a), fatta salva la possibilità di allocare una

percentuale non superiore al 20% di detta SLP anche a valere sulle UCP 9B, 9C e 2G –

fermo restando l'esperimento delle procedure di rito per la coerenziazione

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dell'autorizzazione commerciale riferita alle UCP 7B, 7C e 9D – a condizione che tale

possibilità sia finalizzata ad assicurare la massima caratterizzazione urbana

dell'insediamento commerciale, nel rispetto delle regole morfologiche di cui al successivo

comma 4, punto2. Resta ferma l'applicabilità delle ordinarie flessibilità di cui all'art. 6,

comma 10, e all'art. 9, comma 2, anche per la localizzazione nelle UCP 7B, 7C e 9D della

SLP commerciale di cui alle successive lettere b) e c).

Si precisa che la UCP 7C, ancorché priva - a livello di variante al PII - di capacità

edificatoria propria, può essere interessata dall'allocazione, nei termini di cui sopra, di SLP

a destinazione commerciale e per funzioni connesse e compatibili nell'ambito della

categoria di "produzione di beni e servizi"; 

b) mq. 15.000, per strutture singole, ovvero articolate nei formati distributivi previsti dal

paragrafo 2, lettera f), della DGRL n. X/1193 del 30.12.2013 e s.m.i.; qualora la suddetta

SLP sia allocata nelle UCP 9C, 9B e 2G l'insediamento, che potrà anche essere articolato -

dal punto di vista della tipologia distributiva - in grande struttura di vendita organizzata in

forma unitaria (secondo le definizioni di cui al paragrafo 2, lettera f, della DGRL n. X/1193

del 20.12.2013 e s.m.i.), dovrà essere connotato da una marcata caratterizzazione

polifunzionale ed urbana, secondo le prescrizioni di cui al successivo comma 3;

c) mq. 10.000, per esercizi di vicinato e di media struttura < mq. 500. 

Si precisa che la SLP delle funzioni complementari e connesse non concorre al computo dei limiti

dimensionali di cui alle precedenti lettere a), b) e c), che devono intendersi riferiti esclusivamente

alla destinazione d'uso di "commercio al dettaglio", così come definita dall'art. 4.3.1, punto D.1

delle NTA del Piano delle Regole.

2. Resta ferma, anche per le UCP indicate al comma precedente, e nei limiti ivi stabiliti, la facoltà

di modificazione funzionale di cui al precedente art. 9, comma 3, nonché l'applicazione delle

ordinarie regole di flessibilità di cui al precedente art. 6. 

Esclusivamente all'interno delle UCP 7B, 7C e 9D è, altresì ammesso - nel rispetto dei limiti

stabiliti al precedente comma, e relativamente alle funzioni insediabili nelle predette UCP - il

ricorso alla facoltà di rimodulazione dimensionale di cui al precedente art. 7-bis, comma 3, lettera

b) delle presenti NTA. 

3. La localizzazione della SLP commerciale di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1,

nonché delle funzioni complementari, compatibili e connesse è soggetta al rispetto dei seguenti

criteri prescrittivi:

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la SLP commerciale di cui al comma 1, lettera a), potrà essere, altresì, allocata nelle UCP 7C

e 9D, nei limiti di cui alla medesima lett. a) (ferme restando le facoltà di cui al comma 2), a

condizione che sia rifunzionalizzato l'edifico storico - documentale T5, e siano valorizzate le

Vasche "Pompei” Concordia in modo che ne sia garantita la visibilità e la fruizione, anche

parziale; alle medesime condizioni, una percentuale massima del 20% della SLP commerciale

di cui al comma 1, lettera a), potrà altresì essere allocata nelle UCP 9B, 9C e 2G, fermo

restando l'esperimento delle procedure di rito per la coerenziazione dell'autorizzazione

commerciale riferita alle UCP 7B, 7C e 9D e subordinatamente al rispetto delle regole

morfologiche di cui al successivo comma 4, punto 2; 

fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13, comma 5-bis, in ogni caso, nelle UCP

6A, 6B e 6C non potrà essere allocata alcuna SLP di qualunque destinazione, fatta salva la

possibilità di autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale di strutture per la

somministrazione di alimenti e bevande e di attività commerciali, sportive e ricreative,

comunque compatibilmente con la destinazione a verde dell'area;

4. La progettazione dovrà avere cura di osservare quanto stabilito nel Decreto di esclusione della

variante aldi PII da Valutazione Ambientale Strategica, uniformandosi alle presenti norme:

1. è consentita la realizzazione di manufatti fuori terra in corrispondenza dei fronti dell'edificio

T5 solo se è garantita la riconoscibilità e leggibilità dell'architettura dell'edificio T5, con

particolare riferimento ai prospetti, e la valorizzazione della sua struttura. In corrispondenza

di Viale Edison i manufatti addossati al prospetto non potranno comunque avere una

estensione superiore al 75% della lunghezza del medesimo; 

2. l'eventuale allocazione della SLP commerciale di cui al comma 1, (anche unitamente alla

SLP per funzioni complementari, compatibili e connesse), nelle UCP 9C, 9B e 2G dovrà

avvenire mediante la realizzazione di plurimi edifici integrati, coordinati e connessi con la

Città e, quindi, con la restante gamma di destinazioni (terziarie, residenziali, ricettive e per

altre funzioni di produzione di beni e servizi) delle quali la variante al il PII prevede

l'attivazione. Tali insediamenti saranno pertanto organizzati secondo moduli compositivi

idonei ad assicurare l'integrazione e l'effettiva complementarietà tra funzioni, da inquadrarsi

in un corretto sistema di relazioni idonee ad un contesto urbano; 

3. al fine di assicurare il carattere urbano dell'insediamento commerciale (inteso come il

complesso delle SLP commerciali di cui al comma 1, lett. a) e b), oltre che delle funzioni

complementari, compatibili e connesse), dovrà essere garantita la permeabilità e lo scambio

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tra la città (con particolare riguardo al tessuto limitrofo esistente) e l'insediamento

commerciale, anche mediante un sistema continuo di spazi pubblici e/o asserviti all'uso

pubblico idonei a mettere in relazione le diverse attività insediate con la Città ed il Parco

Urbano, con particolare riferimento agli elementi tipologici prescrittivi di cui all'art. 8 delle

presenti NTA ed alla Tav. 4c05. Nel caso di esercizio della facoltà di allocare una quota

massima del 20% della SLP commerciale di cui al comma 1, lettera a), a valere sulle UCP

9B, 9C e 2G, la medesima SLP dovrà essere posta al piano terra, ovvero al piano ammezzato

o primo di edifici a destinazione prevalentemente residenziale, ovvero terziaria o ricettiva,

con articolazione delle correlate superfici di vendita, oggetto di autorizzazione unitaria, in

esercizi di vicinato, medie strutture, ovvero singole grandi strutture, queste ultime con

superficie di vendita massima pari a mq. 3.500.  

4. al fine di promuovere la corretta integrazione, anche fruitiva, tra il Parco Urbano ed il nuovo

insediamento commerciale (inteso come il complesso delle SLP commerciali di cui al comma

1, lett. a) e b), oltre che delle funzioni complementari, compatibili e connesse), la relativa

progettazione dovrà prevedere l'assunzione di idonei accorgimenti, finalizzati ad assicurare

la permeabilità e lo scambio tra la componente biotica del nuovo Parco Urbano e quella

dell'ecosistema del Fiume Lambro, garantendo, in particolare, la realizzazione di percorsi e

di spazi di fruizione e di aggregazione, preordinati anche ad assicurare la continuità tra il

sistema delle connessioni del Parco Urbano, la rete delle strutture ciclo-pedonali e le aree del

PLIS della Media Valle del Lambro; 

5. il progetto degli insediamenti delle UCP 7B, 9B, 9C, 9D, 2G e 7C - fermo restando quanto

attestato dal Decreto di compatibilità ambientale emesso a conclusione della procedura di

VIA della variante al di PII e di quello emesso in sede di procedura di verifica di

assoggettabilità a VIA della Progettazione Unitaria Complessiva delle UCP del

Comparto Concordia, anche relativamente all'individuazione del sistema degli accessi da

Viale Edison - dovrà comunque essere accompagnato da specifici studi di approfondimento

circa la sostenibilità del sistema della mobilità pubblica e privata e della sosta, anche con

riferimento alla allocazione della SLP con funzioni diverse da quella commerciale.

5. La realizzazione degli insediamenti commerciali si dovrà, altresì, uniformare alle seguenti

indicazioni preferenziali:

a) è da privilegiarsi l'apprestamento di adeguati spazi di aggregazione, articolati in coerenza

formale con la rete dei percorsi pedonali;

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b) si dovrà ricercare la predisposizione - anche a valere sull'asse di continuità di cui al precedente

art. 8, comma 2, lettera f) - di un attraversamento ciclopedonale, volto ad assicurare la

connessione tra il sistema dei percorsi del Parco, la passerella ecologica ed il PLIS Media

Valle del Lambro;

c) si dovrà prevedere, sul fronte prospiciente Viale Edison, la piantumazione di una fascia di

verde di adeguata profondità e con presenza di alberature, funzionale a far percepire la

struttura storica monumentale del T5 quale caposaldo del grande Parco Urbano;

e) dovrà essere reperita all'interno dell'UCP 7B, e prioritariamente anche all'interno della fascia

di verde di cui alla precedente lettera d), una superficie minima a verde (piantumato o

attrezzato) pari a mq. 28.000;

f) le eventuali recinzioni sono da realizzarsi con elementi non opachi, per garantire visibilità e

continuità degli spazi verdi, possibilmente con disegno coordinato.

6. L'attuazione delle UCP 7B, 7C e 9D e, ove occorra, delle UCP 9C, 9B e 2G, qualora deputate

all'allocazione, in tutto o in parte, di SLP commerciale, è prevista in Fase 2, fatta salva la facoltà di

anticipazione alla Fase 1, in relazione a motivate esigenze di tempestività dell'attivazione

dell'autorizzazione commerciale, anche agli effetti dell'art. 22 del D. Lgs. n. 114/98.

In caso di esercizio di tali facoltà, sono comunque da realizzare contestualmente alle UCP in

oggetto, le seguenti opere:

a) rotonda Viale Edison (D)

b) rampe Viale Edison (W);

c) aree a verde pubblico (UCP 6A).

7. Nel caso in cui la SLP di cui al punto b) del precedente comma 1 sia articolata, in tutto o in

parte, in singole medie strutture di vendita, non ricomprese nella tipologia distributiva della

"struttura di vendita organizzata in forma unitaria", i diversi esercizi saranno allocati

preferibilmente al piede, ovvero al piano ammezzato, degli edifici aventi prevalente funzione

residenziale, direzionale, terziaria, nel contesto, ove possibile, di prospetti fronte strada di tipo

porticato. 

In caso di ricorrenza della fattispecie di cui al presente comma, il principio di contestualità tra

procedure autorizzatorie commerciali e procedure urbanistiche è applicato (anche in rapporto alle

disposizioni della DGR n. 5.12.2007, n. 6024) con riferimento alla procedura di approvazione delle

UCP: nel contesto della progettazione di queste ultime sono presentate le connesse istanze di

autorizzazione commerciale di media struttura di vendita, da rilasciarsi contestualmente ai titoli

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edilizi.

In tale ultimo caso, in sede di progettazione delle UCP, inoltre, sono da effettuarsi, a livello di

dettaglio, le verifiche di compatibilità localizzativa di cui al par. 3 della DGR n. 6024/2007. A tale

finalità, la progettazione delle UCP, e relativa sua valutazione, assume a presupposto i dati e le

valutazioni già acquisiti nella procedura di VIA del PII, e della successiva variante, nonché quelli

correlati alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA della Progettazione Unitaria

Complessiva delle UCP del Comparto Concordia. Il soggetto attuatore espleta gli

approfondimenti del caso qualora la progettazione delle UCP recanti SLP commerciali si discosti

significativamente (in attuazione delle facoltà di flessibilità consentite dalle NTA della variante

di PII) dalle previsioni del PII e successiva variante, ovvero da quelle contenute nella

Progettazione Unitaria Complessiva delle UCP del Comparto Concordia già oggetto di

positivo provvedimento di esclusione da VIA, nel caso in cui queste producano significativi

effetti negativi sull'ambiente, ai sensi di quanto disposto dalla LR 5/2010.

E' fatto salvo l'utilizzo delle SLP in oggetto in correlazione a superfici di vendita già autorizzate ai

sensi e per gli effetti dell'art. 9 D. Lgs. n. 114/98.

8. L'immobile di interesse storico - documentale "OMEC" è adibito, in parte (mq. 1.111), a

destinazione commerciale per esercizi al dettaglio (compresa nella SLP di cui al precedente comma

1, lettera b) e/o somministrazione di alimenti e, in parte (mq. 1.733), a funzioni ed attività

espositive, ricreative, ovvero legate alla divulgazione ed alla sperimentazione in materia di

Circular Economy e di sostenibilità ambientale, ovvero ancora a spazi formativi, culturali,

aggregativi, o per la formazione, la ricerca e per il trasferimento tecnologico, oggetto di

possibile convenzionamento con l'Amministrazione comunale, nel qual caso gli spazi

destinati a tali funzioni non generano SLP.

Fatto salvo quanto disposto al precedente art. 8, comma 2, lettera c), punto 1), è facoltà del

Comune valutare ed assentire - previa acquisizione di parere favorevole da parte della

Commissione Paesaggio - progetti di rifunzionalizzazione dell'OMEC recanti anche la

previsione di ampliamenti rispetto all'attuale consistenza del manufatto necessari per

assicurare la corretta funzionalità delle destinazioni di prevista allocazione in sito.

è asservito, a favore del Comune, ad uso pubblico per l'esercizio di attività di vendita, ai

sensi degli artt. 27 e ss. D.Lgs. 114/98. Il progetto di articolazione degli stalli è redatto

dall'Attuatore, nel contesto del progetto della UCP di appartenenza dell'edificio, tenendo

conto delle esigenze di preservazione delle caratteristiche architettoniche e testimoniali

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dell'immobile. Il medesimo Attuatore propone al Comune l'articolazione merceologica degli

stalli, improntata a criteri di eccellenza qualitativa ed attenzione alle produzioni peculiari,

artigianali e di nicchia, nonché particolarmente indirizzata al settore dell'alimentare, con

specifica attenzione ai prodotti biologici, del territorio e di filiera locale, anche tramite

accordi con le organizzazioni dei coltivatori. 

9. Per l'individuazione degli assegnatari, il Comune adotta (ai sensi dell'art. 28, comma 16,

del D.Lgs. 114/98) criteri selettivi idonei ad assicurare un'adeguata qualità dell'offerta,

inserendo nelle relative concessioni degli stalli prescrizioni idonee a perseguire, in accordo

con l'Attuatore, l'elevato livello qualitativo dell'insediamento, nonché l'integrazione della

componente pubblica e privata di vendita. La manutenzione, custodia e amministrazione

della superficie asservita a mercato pubblico è assicurata dall'Attuatore, al quale

competerà il rimborso delle spese sostenute. Il riparto delle spese è calcolato applicando

le norme che regolano i condomini immobiliari. 

All'Attuatore compete, per un periodo di vent'anni dalla data di apertura al pubblico della

struttura, anche un canone annuo per l'asservimento a mercato pubblico, pari a 6,5% dei

costi tutti di recupero dell'immobile, riferito esclusivamente alla superficie asservita,

comprensivo anche degli oneri di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione. 

Il canone e il rimborso delle spese di manutenzione, custodia e amministrazione sono

corrisposti dai concessionari direttamente all'Attuatore in ragione della superficie dei

rispettivi stalli. 

Il canone è aggiornato, a partire dal secondo anno successivo all'attivazione del mercato, in

misura corrispondente al 75% della variazione dell'indice FOI accertato dall'ISTAT. 

Resta esclusa la corresponsione all'Attuatore di remunerazione di alcun altro tipo per

l'uso degli spazi da parte dei concessionari degli stalli. 

10. La selezione dei soggetti utilizzatori degli stalli dovrà essere effettuata, sulla scorta dei

sopra menzionati criteri, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di agibilità

dell'edificio storico - documentale OMEC a mercato coperto. Qualora il numero dei soggetti

selezionati quali utilizzatori degli stalli sia insufficiente a garantire il rimborso dei costi e

delle spese sopra indicate, l'Attuatore può chiedere la riduzione delle superfici asservite a

mercato pubblico. Ove il Comune non intenda accogliere la richiesta è tenuto a rinnovare le

procedure di selezione entro i successivi 90 giorni. La procedura di selezione deve concludersi

entro i successivi 60 giorni. Il Comune è tenuto ad acconsentire alla richiesta di riduzione

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delle superfici asservite a mercato pubblico se al termine della nuova procedura non tutti

gli stalli risultino assegnati. 

Art. 11 - Regole tecniche.

1. Ai fini dell'attuazione della variante al PII, ove non diversamente disposto da specifiche

ed inderogabili normative di settore, si osservano le seguenti regole tecniche, costituenti norma

speciale vigente esclusivamente per l'ambito di PII: 

a) recinzioni: al fine di garantire la piena fruibilità del verde in prossimità del Parco Urbano,

gli edifici ivi collocati saranno privi di recinzione. Su proposta dell'Attuatore, il Comune

può autorizzare l'esecuzione di recinzioni ove ciò sia richiesto da preminenti necessità di

mantenimento e salvaguardia della pubblica sicurezza; 

b) profondità dei corpi di fabbrica: per le nuove costruzioni previste dalla variante al PII è

consentita una profondità dei locali maggiore di quanto previsto dalle vigenti normative se

derogabili, purché sia proporzionalmente incrementato il rapporto aeroilluminante minimo,

ovvero vengano assunte soluzioni equivalenti allo scopo; 

c) riscontro dell'aria: all'interno delle nuove costruzioni destinate a residenza deve essere

garantito il doppio riscontro d'aria solo per alloggi con superficie superiore a 80 mq/SLP; 

d) aerazione dei servizi igienici: all'interno delle nuove costruzioni destinate a residenza per

la sola tipologia delle "Case Alte" potranno essere previsti, indipendentemente dal numero

dei vani che compongono l'unità immobiliare, alloggi dotati esclusivamente di servizi

igienici ad aerazione artificiale. 

2. In materia di distanze si applicano le seguenti disposizioni: 

a) distanza tra edifici interni al perimetro della variante al PII: non sono previste distanze

minime, fatte salve le disposizioni del Codice Civile; 

b) distanza tra gli edifici interni ed esterni al perimetro della variante al PII: è definita quale

parametro DE che rappresenta la lunghezza del segmento minimo congiungente i fabbricati.

Tra le nuove costruzioni previste dalla variante al PII e gli edifici esterni all'Ambito, per la

distanza DE dovrà essere rispettata la normativa vigente nel Comune in materia di verifiche

delle distanze e dei fronteggiamenti tra pareti finestrate. Tra le nuove costruzioni previste

dalla variante al PII e gli edifici pubblici esistenti sono consentite distanze inferiori; 

c) distanza tra pareti finestrate: è definita quale parametro DPF che rappresenta la distanza tra

le pareti finestrate di edifici limitrofi, da osservarsi anche quando una sola delle pareti

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frontistanti è finestrata. Non si considerano finestrate le pareti con aperture che non

rappresentino viste "vedute", così come definite ai sensi del Codice Civile, in quanto

destinate unicamente all'aerazione dei servizi igienici, di locali tecnici e di vani scala. Non

si considera fronteggiante l'edificio che contrappone alla parete finestrata di altro edificio lo

spigolo del fabbricato. Per le nuove costruzioni previste dalla variante al PII è consentita

una distanza minima DPF tra pareti finestrate pari mt. 10, purché sia incrementato il

rapporto aeroilluminante fino ad 1/5; 

d) distanza dalle strade: é definita, quale parametro DS, ai sensi della normativa vigente del

Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, dandosi applicazione ai disposti

dell'art. 28 del Regolamento di attuazione approvato con DPR n. 495/1992 per le distanze

all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico

generale. Il Comune, nei casi consentiti dal citato art. 28, DPR n. 495/1002, può, in sede di

approvazione della Progettazione Unitaria Complessiva di cui all'art. 6, concedere deroghe

alle distanze, anche in rapporto a strade esterne all'Ambito della variante al di PII, in

relazione all'esigenza di imprimere carattere fortemente urbano ai nuovi quartieri in

realizzazione; 

e) previsione e mantenimento della distanza minima di un metro tra gli estradossi delle

strutture interrate e la quota di calpestio. 

3. Relativamente al computo della SLP, si applica quanto disposto al precedente art. 4, comma 3. 

4. Alle proprietà superficiarie private in sottosuolo, ancorché sottostanti ad aree di proprietà

pubblica, non si applica il regolamento PUGSS approvato con deliberazione C.C. n. 20 in

data 25.2.1997, ma le specifiche prescrizioni impartite dal Comune in sede di approvazione dei

progetti, anche al fine di salvaguardare la sicurezza e la continuità dei servizi sulle aree in superficie.

5. Al fine di assicurare il rispetto dei disposti del Regolamento Regionale n. 7 del 23.11.2017

sull'invarianza idraulica, è facoltà del Comune concedere la realizzazione, in tutto o in parte,

nel sottosuolo di aree destinate a funzioni pubbliche, ovvero nel sottosuolo di superfici con

destinazioni pubblici e/o di interesse pubblico e/o generale, sistemi disperdenti, anche al

servizio di edifici e di strutture private nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di allocare

detti impianti nel sottosuolo di aree private. 

Art. 12 - Indicazioni in materia di parcheggi

1. Per quanto concerne le dotazioni di parcheggi pertinenziali, la variante al il PII si conforma ai

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vigenti disposti dell'art. 41 sexies L. n. 1150/1942 (come modificato dalla L. 122/89) e della LR

12/2005 e s.m.i (artt. 66 - 69), non ricorrendo l'applicazione della diversa normativa dettata dal

Piano delle Regole per gli ambiti del tessuto consolidato. 

2. Relativamente, in particolare, alla SLP a destinazione residenziale, la variante al il PII assicura

in sottosuolo il reperimento di parcheggi privati pertinenziali in quantità corrispondenti a quanto

richiesto dalla citata normativa. Le maggiori dotazioni rese disponibili dalla variante al PII sono

assegnate prioritariamente ai residenti negli edifici previsti dalla variante al PII e sono liberamente

cedibili per le quantità non richieste dai medesimi residenti ai sensi dell'art. 9 della L. 122/89 e

s.m.i.. 

3. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, e ogni altro onere generato dalla

presenza in sottosuolo delle costruzioni destinate a parcheggi pertinenziali competono all'Attuatore.

Analogamente, l'Attuatore assume gli oneri di cui sopra per le strutture in superficie, incidenti su

area pubblica, serventi i parcheggi pertinenziali, anche se ubicati nel sottosuolo di area fondiaria. 

4. Le dotazioni di standard per parcheggi pubblici sono stimate in ragione del fabbisogno calcolato

a valere sul complessivo Ambito della variante al di PII. Le dotazioni stimate dalla variante al

PII sono sottoposte ad ulteriore e più approfondita analisi in ragione delle effettive esigenze di

parcamento generate dai servizi pubblici, di interesse pubblico o generale, secondo i contenuti

definiti in sede di progettazione delle Opere di Fase e di ciascuna UCP. 

5. Alle SLP a destinazione non residenziale si applicano le disposizioni delle NTA del Piano dei

Servizi vigenti al momento dell'adozione della variante al PII. 

In particolare, alle SLP a destinazione commerciale afferenti grande struttura di vendita

organizzata in forma unitaria, si applicano i parametri dotazionali previsti dalla LR n. 6/2010 e

s.m.i.. In relazione alla SLP commerciale di cui al precedente art. 10, comma 1, lett. b), qualora, in

sede di approvazione della progettazione unitaria delle UCP di appartenenza, si abbia ad accertare

la ricorrenza - in tutto o in parte - dei presupposti per la tipologia della grande struttura di vendita

organizzata in forma unitaria (secondo la definizione e le tipologie distributive di cui al paragrafo

2, lettera f, della DGRL n. X/1193 del 20.12.2013 e s.m.i.), le dotazioni di standard devono essere

ricalcolate, in incremento, in applicazione del parametro del 200% della SLP, di cui almeno la metà

a parcheggi pubblici o di uso pubblico. 

6. Le aree e le superfici costituenti standard a parcheggio possono essere reperite sia a raso che in

struttura pluripiano, fuori terra o interrata, anche al di sotto di aree destinate a servizi e di prevista

cessione e/o asservimento all'uso pubblico. 

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7. Ove ritenuto opportuno per assicurare l'unitaria conduzione dei parcheggi pubblici e privati

contenuti negli stessi edifici in sottosuolo, il Comune può affidare all'Attuatore la manutenzione,

pulizia, custodia e amministrazione anche dei parcheggi pubblici. Ove il Comune non ritenga

di farsi direttamente carico delle prestazioni e delle spese di cui al precedente periodo affidandone

a terzi l'esecuzione, il rimborso può essere assicurato mediante la previsione di tariffe per l'uso degli

stalli a favore dell'Attuatore. In ogni caso, rientra nella competenza esclusiva del Comune la

definizione delle modalità, della durata e delle condizioni per l'affidamento, nonché la disciplina

dell'uso degli stalli e dell'eventuale riscossione della tariffa. 

8. I parcheggi di cui al precedente comma 7 dovranno essere mantenuti alla libera fruizione

collettiva, con possibilità di chiusura - se autorizzata dal Comune - per i periodi notturno e festivo,

allo scopo di preservare l'ordine e la sicurezza pubblica e prevenire usi impropri o illeciti. 

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle strutture a parcheggio interrate

presenti nelle UCP 1A, 1F, 7B, 9D, 10C, 10D, 11B, ovvero a quelle che verranno puntualmente

individuate in sede di Progettazione Unitaria Complessiva, in quanto caratterizzate dalla

compresenza, allo stesso livello o a livelli differenti, di parcheggi in cessione a titolo di standard

urbanistici e di parcheggi pertinenziali. 

10. In fase di approvazione delle UCP e fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, è ammessa

la modifica, non costituente variante al PII, dell'individuazione delle zone destinate a parcheggio,

anche con riferimento, per le strutture interrate, alla posizione ed estensione in sottosuolo, nonché

alla qualificazione di tali strutture quali parcheggi pubblici ovvero privati. 

11. Relativamente ai parcheggi pubblici interrati in UCP 1A, identificati con la codifica 01A.a negli

elaborati 4a.03a, 4a.03b e 4a.03c, e ai parcheggi pubblici fuori terra ubicati in UCP SC, si dà atto

che trattasi di strutture al servizio prioritario degli utenti della "Città della Salute e della Ricerca".

Art. 13 - Parco Urbano.

1. Si definisce Parco Urbano l'insieme delle aree contigue destinate a verde, di cui all'art. 5, comma

4, delle NTA del Piano dei Servizi, localizzate negli ex stabilimenti Unione e Concordia. 

La progettazione e la realizzazione del Parco Urbano seguono la disciplina dettata per le Opere di

Fase. 

2. Si dà atto che quota parte delle aree comprese nel Parco Urbano - corrispondenti ai sedimi di

localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", in estensione complessiva pari a mq.

205.000 - sono state già oggetto di cessione gratuita a favore del Comune, intervenuta (in data

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8.1.2013) all'atto della stipula della Convenzione (Rep. n. 194457, Racc. n. 30318) di PII

originario, relativamente a quelle a tal fine indicate dall'art. 9, commi 2 e 4 della Convenzione

medesima. 

3. Al fine, peraltro, di dare attuazione a quanto disposto dal vigente PGT, si dà atto che, in sede di

stipula (intervenuta in data 3.8.2016) della Convenzione urbanistica annessa alla variante al

PII (Rep. n. 77879, Racc. n. 22725), il soggetto privato attuatore ha ceduto, cede gratuitamente,

contestualmente alla stipula della convenzione e con effetti reali differiti ai sensi dell'art. 9 della

suddetta Convenzione, del presente comma, a favore del Comune di Sesto San Giovanni, che ha

accettato accetta, i restanti sedimi del Parco Urbano, in estensione pari a mq. 245.000,00, così

come individuati nella planimetria allegata alla suddetta Convenzione sub. doc. H, che il soggetto

attuatore ha dichiarato dichiara liberi da ipoteca e da qualsiasi altro gravame. 

In considerazione della necessità di eseguire, sulle medesime aree, gli interventi di bonifica dei

suoli e di apprestamento dei previsti interventi di sistemazione e di approntamento del verde le parti

hanno ivi convenuto convengono che l’efficacia reale della cessione sia differita alla data di

emanazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione - anche per stralci funzionali e/o

esecutivi - delle opere di realizzazione del Parco Urbano, secondo l’articolazione temporale della

correlata esecuzione prevista dal cronoprogramma e, comunque, non oltre la data di scadenza del

termine di validità della convenzione, come stabilito all’art. 23, comma 2 della suddetta

Convenzione. Pertanto, alle predette date le residue aree del Parco Urbano si trasferiranno

automaticamente alla proprietà del Comune, senza necessità di alcun ulteriore atto di assenso o

prestazione o atto esecutivo da parte del soggetto attuatore. Resta inteso che il soggetto attuatore

non potrà in alcun caso gravare di oneri (garanzie reali, obbligazioni, ecc.) le predette aree, con la

conseguenza che qualsiasi atto posto in essere dal soggetto attuatore in violazione di detto obbligo

è da intendersi privo di effetti nei confronti del Comune.

In conformità a quanto disposto dal precedente art. 8, comma 2, lett. c), punto 1, si precisa

che è facoltà del Comune consentire - in fase attuativa e senza che ciò costituisca variante allo

strumento di programmazione negoziata - la modifica della perimetrazione delle aree a Parco

Urbano, che dovrà comunque assicurare unitamente alla superficie della Città della Salute e

della Ricerca l'invarianza della relativa l’estensione di 45 ettari prevista dal PGT vigente.

complessiva rispetto alla dimensione prevista dalla Variante al PII approvata con DGC n. 80

del 23.3.2016. 

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Ai frazionamenti catastali delle aree oggetto di cessione si procederà entro sessanta giorni

precedenti la scadenza del termine di produzione dell’efficacia reale, a cura della parte più diligente,

con oneri in ogni caso a carico del soggetto attuatore, fermo restando che tale adempimento non

condiziona la produzione dell’effetto reale alla scadenza indicata.

Il termine di produzione dell’effetto reale è:

modificabile, per volontà delle parti, nell’ambito di novazioni, a qualsiasi titolo effettuate,

della presente convenzione;

anticipato, con effetto automatico ed istantaneamente contestuale, senza necessità di ulteriore

assenso o prestazione da parte del soggetto attuatore, al verificarsi di uno dei seguenti

presupposti:

a) inadempimento da parte del soggetto attuatore dell’obbligo di realizzazione del Parco

Urbano secondo l’articolazione temporale stabilita dal cronoprogramma, accertato con

atto di messa in mora da parte del Comune, con preavviso non inferiore a 120 giorni, e

successivo, mancato rispetto del termine di cui sopra, e ciò sempreché non sussistano

obiettive ragioni che giustifichino il mancato adempimento. Sono comunque fatte salve

le modifiche e gli aggiornamenti del cronoprogramma approvati ai sensi dell'art. 5,

comma 6, delle presenti NTA ; 

b) contestazione da parte del Comune della violazione dell’obbligo per il soggetto attuatore

di non gravare di oneri di qualunque natura le dette aree;

c) ammissione del soggetto attuatore ad una procedura di cui alla Legge Fallimentare vigente

(con l’esclusione delle procedure di cui all’art. 67 - Piano di Risanamento, all’art. 161,

comma 6, con concordato in continuità, e art 182 bis - Piano di ristrutturazione omologato

dal tribunale competente). In tali casi, la produzione dell'effetto reale si esplica con

riferimento alle aree a Parco Urbano concernenti le Fasi di cui al precedente art. 5 già

attivate, ovvero rispetto alle porzioni delle aree a Parco Urbano di cui sia stata

eventualmente prescritta la anticipata realizzazione in sede di approvazione di UCP di

comparto oggetto di attuazione alternativa, ai sensi dell'art. 7-bis. Relativamente alle

fattispecie di cui sopra il Comune è abilitato ad escutere le garanzie fideiussorie inerenti

gli interventi di realizzazione delle porzioni del Parco Urbano prestate dal soggetto

attuatore in sede di approvazione della/e UCP, al fine di procedere alla realizzazione di

tali porzioni del Parco Urbano. 

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Il soggetto attuatore assume a proprio carico gli oneri manutentivi del Parco Urbano per un periodo

massimo di un anno dall'intervenuto perfezionamento - anche per stralci funzionali e/o esecutivi -

della relativa cessione.

4. All'interno del Parco Urbano possono essere inseriti unicamente servizi ed attrezzature pubbliche,

di uso pubblico o di interesse generale, anche private, quali attrezzature destinate al corretto

funzionamento e gestione delle aree verdi, ovvero destinate allo svago, al tempo libero, ad attività

sportive ed alla cultura, le attrezzature tecnologiche correlate alle funzioni di cui sopra e di cui al

successivo art. 14. E' altresì ammessa la realizzazione di infrastrutture viabilistiche pubbliche o

private, da valutarsi in sede di UCP, solo se interrate. Le infrastrutture viabilistiche realizzate in

sottosuolo di aree a verde o a parco dovranno garantire un franco tra la soletta e la quota di calpestio

sufficiente a garantire la piantumazione di alberi di alto fusto e la continuità biotica delle specie

vegetali ed animali, laddove previsto dalle connessioni ecologiche. In attuazione di quanto

previsto dall'art. 21, comma 2 della Convenzione urbanistica annessa alla variante al PII, per

quel che concerne il collegamento tra la stazione ferroviaria e metropolitana e le aree del c.d.

"Comparto Concordia", è ammessa la possibilità di prevederne la realizzazione mediante

percorso a raso, da localizzarsi in adiacenza al tracciato della viabilità Diagonale,

precisandosi che sedimi interessati da detto collegamento - non concorrenti al computo

dell'estensione complessiva del Parco Urbano - dovranno comunque essere approntati con

modalità tali da assicurare il corretto inserimento dell'infrastruttura nel contesto territoriale

e paesistico di riferimento.

5. La variante al Il PII reca, quale proprio allegato, il progetto paesaggistico del Parco Urbano e

delle altre aree verdi, che descrive gli interventi di apprestamento delle predette aree nella massima

latitudine possibile, compresi, quindi, elementi di ottimizzazione la cui effettiva attuabilità sarà

verificata in fase attuativa, in coerenza con i principi di sostenibilità finanziaria e di flessibilità

che la variante al il PII fa propri.

5 bis. Il Comune ha la facoltà di concedere in uso - previo espletamento delle procedure di

evidenza pubblica secondo le modalità previste dalla normativa - la gestione delle aree del

Parco Urbano e delle aree a verde a standard previste nei Comparti Unione e Concordia

anche al fine di renderne sostenibili gli oneri manutentivi. In tali casi, Amministrazione

comunale potrà prevedere - in coerenza con quanto previsto dalle NTA del Piano dei Servizi

del PGT vigente, in particolare all'art. 7, comma 3, a valere su dette aree - la realizzazione di

strutture private a destinazione sportiva, ludico-ricreativa, per spettacoli ed eventi, per

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somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 

6. Si dà atto che, a seguito dell'Accordo di Programma per la "Città della Salute e della Ricerca", e

connessa variante al PGT, quota parte delle aree del Parco urbano è destinata alla localizzazione

dell'omonimo polo ospedaliero, restando comunque funzionali agli obiettivi di riqualificazione e

ricomposizione propri della previsione del Parco.

7. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del vigente Piano dei Servizi, la dotazione di aree per attrezzature

pubbliche e di uso pubblico per l'Ambito della variante al di PII, infatti, si raggiunge sommando

alle superfici relative ai carichi insediativi, l’ulteriore dotazione delle aree relative alla realizzazione

del parco urbano e alle attrezzature di eccellenza previste dall’Accordo di Programma,

complessivamente per un’estensione non inferiore a 45 ha, considerando, invece, aggiuntive le aree

comprese nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro, per

un’estensione non inferiore a 6,5 ha.

Art. 14 - Beni storico - documentali

1. La variante al Il PII individua - con classificazione tratta dal Documento di Piano del vigente

PGT, nonché coerentemente con i disposti dell'art. 22 delle NTA del Piano delle Regole, come

variati per effetto dell'Accordo di Programma "Città della Salute e della Ricerca" - i seguenti beni

storico - documentali: 

b22 Torre Piezometrica Unione

b23 Torre Piezometrica Concordia

b24 OMEC

b25 T3 Pagoda

b26 Reparto T5

b27 Portineria Concordia "Esedra" 

b28 Cabina di controllo carri merci (Cabina controllo treni) 

b29 Bliss

b30 Reparto trafileria (rettifica filiere) Stabilimento Vittoria A 

b31 Portineria stabilimento Vittoria A 

b32 Centrale termoelettrica

b33 Laminatoio (Treno Laminatoio) 

b34 Vasche "Pompei" Unione

b35 Vasche "Pompei" Concordia

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e Scalo Ferroviario” Norme Tecniche di Attuazione

 

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Aggiornamento Giugno Aprile 2019 Dicembre Luglio 2016 

b36 Camino Fumi. 

2. Tutti gli edifici sono sottoposti ad interventi di completa messa in sicurezza, statica, e di

visitabilità, da non intendersi come apertura indifferenziata al pubblico, nonché di tutela passiva da

intrusioni mediante apposite e decorose recinzioni. I progetti di messa in sicurezza sono

preventivamente sottoposti al Comune anche ai fini del controllo dell'adeguatezza degli interventi

con le esigenze di tutela del valore storico - documentale. La conclusione dei lavori è comprovata

- anche agli effetti del recupero di SLP correlativamente ammesso dal PGT vigente - da

perizia statica sottoscritta da professionista abilitato, e conseguente collaudo tecnico riferito alle

condizioni necessarie per assicurare la visitabilità. 

3. La Convenzione regola la cessione al Comune dei seguenti immobili ai fini della loro

rifunzionalizzazione a usi di interesse pubblico:

Torre Piezometrica Unione; 

Torre Piezometrica Concordia; 

T3 Pagoda; 

Cabina controllo carri merci; 

Bliss; 

Laminatoio (Treno Laminatoio); 

Vasche “Pompei” Unione; 

Vasche “Pompei” Concordia; 

Camino Fumi; 

Reparto trafileria (rettifica filiere) Stabilimento Vittoria A. 

Si dà atto che i seguenti edifici hanno già formato oggetto di cessione al Comune, con la

“Convenzione vigente”, annessa al PII originario:

Torre Piezometrica Unione;

Vasche “Pompei” Unione;

Camino Fumi.

Relativamente a detti edifici, compresi nell’ambito dello “Accordo di Programma” per la

realizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", ferma restando l’esecuzione, a cura del

soggetto attuatore, degli interventi di messa in sicurezza, la destinazione d’uso finale sarà definita

ed attuata a cura degli Enti contraenti lo “Accordo di Programma”, e secondo le procedure ivi

previste, proponendosi di avvalersi della destinazione a elemento di arredo del Parco Urbano, da

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Comune di Sesto San Giovanni Proposta di variante alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della variante al PII “Aree ex Falck

e Scalo Ferroviario” Norme Tecniche di Attuazione

 

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Aggiornamento Giugno Aprile 2019 Dicembre Luglio 2016 

adibirsi anche a mostre ed esposizioni temporanee 

4. A valere su parte degli edifici di cui al comma precedente, la variante al il PII prevede la

realizzazione di opere di urbanizzazione, ovvero di opere costituenti standard qualitativo ovvero

servizi costruiti, da definirsi con riferimento al Treno Laminatoio.  

realizzazione di spazio per eventi e manifestazioni pubbliche e/o di interesse pubblico

e generale scuola di secondaria di primo grado, a valere sul Treno Laminatoio (opera

di urbanizzazione secondaria). 

Si precisa che la cessione al Comune dei manufatti costituenti le Vasche “Pompei Concordia” o

l'eventuale asservimento all'uso pubblico secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 16, potrà

essere anche parziale. 

5. Su altra parte degli edifici di cui al comma 2, la variante al il PII (per alcune opere costituenti

standard qualitativo) prevede il riuso per funzioni di interesse pubblico, realizzabili tramite il

ricorso all'istituto della finanza di progetto, ovvero concessione di costruzione e gestione, con

riferimento a: 

realizzazione di Residenza Sociosanitaria (RSA) a valere sull'edificio Rettifica Filiere

Stabilimento Vittoria A. 

6. Per i restanti edifici in prevista cessione al Comune, la variante al il PII, nel prevedere la messa

in sicurezza, reca le seguenti proposte di rifunzionalizzazione: 

Vasche “Pompei” Concordia e Unione, T3 Pagoda, Torri Piezometriche Concordia ed Unione:

elementi di arredo del Parco Urbano - Mostre ed esposizioni temporanee. Per quel che concerne,

in particolare, le Vasche Pompei Concordia, la rifunzionalizzazione potrà essere attuata anche

mediante copertura delle stesse, a condizione che ne sia assicurata la visibilità e la fruizione,

anche parziale. 

Assicurate le condizioni di visitabilità e di fruizione, anche parziali, di cui sopra, i sedimi delle

vasche “Pompei Concordia” potranno essere utilizzati, in tutto o in parte, anche per l'allocazione

di fontane e specchi d'acqua, in coerenza con la disciplina sovraordinata e di settore in materia di

beni culturali. 

7. Per quanto esposto ai commi precedenti, i seguenti immobili, tra quelli elencati al comma 1,

restano in proprietà privata: 

OMEC; 

T5;  

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Portineria Concordia "Esedra"; 

Portineria Stabilimento Vittoria A; 

Centrale Termoelettrica. 

8. Relativamente agli immobili di cui al comma 7, oltre la messa in sicurezza, si prevede la

rifunzionalizzazione, a cura e spese dell'Attuatore, a servizi di interesse generale, con riferimento

a: 

realizzazione di scuola privata parificata a valere sulla Centrale Termoelettrica, ovvero di

centro di formazione, anche universitaria; 

asservimento ad uso pubblico per la realizzazione degli interventi per hub di

trasferimento tecnologico o per strutture di studio e di sperimentazione della Circular

Economy, di mercato coperto su area pubblica in a valere su parte della struttura

OMEC, altra parte essendo destinata a riuso per funzioni commerciali di integrazione,

ovvero per altre funzioni ed attività di produzione di beni e servizi.

E' comunque fatta salva la possibilità per il soggetto attuatore di prevedere, in fase attuativa,

l'allocazione, a valere sugli immobili di cui sopra, di altri e diversi servizi di interesse pubblico

e generale. 

9. Per i residui immobili di proprietà privata, si prevede la rifunzionalizzazione per usi di interesse

privato, con riferimento a: 

rifunzionalizzazione a destinazione direzionale della Portineria Stabilimento Vittoria A; 

rifunzionalizzazione a destinazione terziario - direzionale dell'edificio Portineria

Concordia Esedra, che ha già formato oggetto di completo recupero per tale funzione; 

rifunzionalizzazione a destinazione commerciale e per altre funzioni di produzione di

beni e servizi, integrata con il mercato coperto, ubicato nel medesimo immobile, per

parte dell'edificio OMEC; 

rifunzionalizzazione a destinazione commerciale e funzioni complementari e compatibili

di produzione di beni e servizi, per l'edificio T5. 

Si precisa che, relativamente agli interventi di rifunzionalizzazione degli edifici storico-

documentale trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 3.3, lettera b) dell'Allegato al

DDUO n. 2456 dell'8.3.2017, qualora sia valutato dalla Commissione comunale per il

paesaggio che l'intervento edilizio, al fine del rispetto delle prescrizioni regionali in materia

di efficienza energetica, implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e/o del loro

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aspetto, sotto il profilo storico, artistico e architettonico.

10. Le modifiche di destinazione d'uso degli edifici non ceduti al Comune sono regolati dall'art. 3,

comma 15. 

11. E', in ogni caso, confermata la possibilità di insediare, all’interno dei beni storico - documentali,

tutte le funzioni di cui al precedente art. 3, punti B - E, con esclusione della sola residenza. Tale

ultima destinazione è comunque ammessa per i fabbricati già a suo tempo utilizzati per scopo

abitativo, ancorché avente carattere accessorio alle funzioni produttive a suo tempo insediate. 

12. Si precisa che le superfici degli edifici oggetto di interventi di messa in sicurezza, ai fini del

riconoscimento delle capacità edificatorie complessive di cui al precedente art. 4, sono state

determinate secondo i seguenti criteri: 

assunzione delle superfici del piano terra e dei piani ulteriori, ove esistenti; 

assunzione del 60% delle superfici dei piani interrati e dei sottotetti; 

inclusione della struttura della Vasca “ Pompei” Concordia, secondo il perimetro

individuato nel vigente PGT (in luogo che nel dossier comunale per la candidatura Unesco),

fermo restando che la valutazione sulla messa in sicurezza del manufatto, intera o parziale,

sarà da effettuarsi in seguito ad approfondimenti progettuali in sede di progettazione unitaria

di UCP, in ogni caso in coerenza con il PGT e la disciplina sovraordinata e di settore in

materia di beni culturali, qualora applicabile; 

esclusione del Piano Terra delle Torri Piezometriche Unione e Concordia e parte della

Portineria Stabilimento Vittoria A.

La SLP oggetto di recupero, in base ai suddetti criteri, è pari a mq. 79.974. 

13. La variante al Il PII prevede interventi di riuso, per funzioni pubbliche e di interesse

generale, per ulteriori immobili esistenti, non compresi nell'elenco di cui all'art. 22 delle NTA del

Piano delle Regole: 

asilo nido pubblico, da realizzarsi con ricorso all'istituto della finanza di progetto, ovvero

mediante ricorso all'istituto della concessione di costruzione e gestione in ulteriore edificio

(non di interesse storico - documentale), adiacente la Centrale Termoelettrica; 

cessione al Comune di esistente Scuola dell'Infanzia ex Montessori. 

Art. 15 - Varianti di PII.

1. Costituiscono varianti essenziali comportanti, per l'approvazione, l'espletamento della medesima

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Aggiornamento Giugno Aprile 2019 Dicembre Luglio 2016 

procedura seguita per l'approvazione del PII originario e della vigente variante al PII, le seguenti: 

a) modifiche comportanti la riduzione delle dotazioni di standard, rispetto a quelle previste

dal PII. Non costituisce variante essenziale, ferma la necessità di assenso del Comune con

conseguente adeguamento della Convenzione, la modifica delle modalità di reperimento

della predetta dotazione tra le diverse previste dallo strumento di programmazione

negoziata PII (cessione ovvero asservimento; gestione pubblica ovvero privata in regime

di vincolo d'uso). Non costituisce, inoltre, variante essenziale la modifica della tipologia di

standard prevista per aree a tale finalità indicate dal PII, salvo quanto disposto dall'art. 8,

comma 2; 

b) modifiche incidenti su elementi costituenti caratteristiche tipologiche dello strumento

attuativo, come definiti ai precedenti artt. 8, 9 e 10. 

2. Le seguenti varianti non essenziali allo strumento di programmazione negoziata di PII sono

assentite dal Comune, con l'approvazione della progettazione unitaria della UCP, ovvero,

esclusivamente per le opere indicate alla lett. c), con l'approvazione dei relativi progetti: 

a) varianti incidenti sull'articolazione delle UMI; 

b) traslazione di capacità edificatorie tra diverse UCP, nei limiti consentiti dall'art. 9 nonché

art. 7 bis; modifiche di destinazione d'uso, tra quelle ammesse nell'Ambito della variante

al di PII, della SLP a funzioni private, ferma restando l'osservanza: 

del mix funzionale di cui all'art. 4, comma 8; 

del limite dimensionale dettato, per le destinazioni commerciali di categoria

D1 (commercio al dettaglio), dall'art. 3, comma 8; 

della destinazione d'uso prevalente delle UCP come indicate agli artt. 6 e 9, ferme

restando le previsioni dell'art. 7 bis; 

c) modifiche della localizzazione delle aree indicate dalla variante al PII aventi destinazione

ad infrastrutture, opere di urbanizzazione, dotazioni di standard, ovvero modifiche della

specifica destinazione di interesse pubblico prevista, nei limiti indicati dall'art. 9 ed escluse

le opere individuate dall'art. 8, comma 2; 

d) modifiche delle tipologie e modalità realizzative delle opere di urbanizzazione, nei limiti

indicati dall'art. 9; 

e) aumento delle superfici destinate a servizi, di cui all'art. 3, commi 13 e 14; 

f) modifiche delle destinazioni indicate per la rifunzionalizzazione dei beni storico -

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Comune di Sesto San Giovanni Proposta di variante alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della variante al PII “Aree ex Falck

e Scalo Ferroviario” Norme Tecniche di Attuazione

 

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Aggiornamento Giugno Aprile 2019 Dicembre Luglio 2016 

documentali non ceduti al Comune in vista del pieno ed ottimale conseguimento della loro

completa riacquisizione utilizzativa, anche tenuto conto dell'evoluzione delle esigenze

generali da soddisfare, ovvero del successivo appalesarsi di potenzialità di riutilizzo

migliorative; 

g) modifica della localizzazione delle superfici di vendita, nel rispetto dei parametri

dimensionali di cui all'art. 3 e delle caratteristiche tipologiche di cui all'art. 10, nonché delle

SLP destinate ad altre attività di produzione di beni e servizi correlate agli

insediamenti commerciali di grande struttura di vendita; 

h) rettifiche ed aggiornamenti, catastali e cartografici (in particolare: modifiche derivanti da

trasposizione delle planimetrie della variante al PII su base aerofotogrammetrica

aggiornata e georeferenziata).

3. Le modifiche non essenziali degli elementi costituenti le caratteristiche tipologiche dello

strumento attuativo sono autorizzate con il rilascio del titolo edilizio. 

4. Con variante non essenziale allo strumento di programmazione negoziata PII è altresì

consentito modificare la Convenzione nella parte in cui disciplina il conferimento delle aree o

superfici relativamente alle alternative ipotesi della cessione ovvero dell'asservimento, ovvero dei

"servizi costruiti". 

Art 16 - Retrocessione aree

1. La retrocessione della proprietà di aree cedute dall’attuatore al comune resa necessaria da

variazioni progettuali non richiede il preventivo svincolo dal regime di indisponibilità. 

Art. 17 - Norma di prevalenza e di chiusura.

1. In caso di discordanza tra i diversi elaborati della variante al di PII, prevalgono le NTA

sulle Tavole della variante al di PII e sulla Convenzione, prevale la Convenzione sulle Tavole. 

2. I richiami contenuti nel presente atto a provvedimenti normativi di rango nazionale e/o

regionale si intendono dinamicamente riferiti a quelli che, nell'arco temporale di vigenza della

variante al PII, avranno ad essere approvati e vigenti, salvo casi di ultrattività previsti nel presente

provvedimento e non in contrasto con l'ordinamento. 

 

 

 

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Comune di Sesto San Giovanni

Proposta di Variante alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della variante al PII “Aree ex Falck e Scalo Ferroviario”

Norme Tecniche di Attuazione – Tabella B

Tabella B - DOTAZIONE DI STANDARD (rif. Elab. 7.03)

FABBISOGNO AREE PER SERVIZI PUBBLICI E ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE GENERATO DALLA FUNZIONE PRIVATE PREVISTE NELLA VARIANTE DI PII 1.240.890 mq

di cui:

Dotazione minima di aree e superfici per servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico o generale generato dalle funzioni private previste (RIF.Tabella 4) 725.890

Ulteriore dotazione di aree funzionali alla realizzazione del Parco Urbano e delle attrezzature di eccellenza di cui all’Accordo di Programma definitivamente approvato con DPGL n. 7819 del 21.8.2013

450.000

Aree comprese nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro 65.000

SEDIME AREE PER SERVIZI PUBBLICI E ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE

PARCO URBANO E AdP 450.000 mq

AREE COMPRESE NEL PLIS MEDIA VALLE LAMBRO 66.540 mq

AREE A VERDE 115.702 mq

AREE A VERDE CON DIRITTO DI SUPERIFICE PERPETUO PER LO SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO 32.066 mq

AREE INSERITE NELLA MEDIA VALLE LAMBRO 31.803 mq

AREE PER PIAZZE E PERCORSI 20.876 mq

AREE PER PIAZZE E PERCORSI CON DIRITTO DI SUPERIFICE PERPETUO PER LO SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO 16.741 mq

AREE PER PLESSI SCOLASTICI 39.616 mq

di cui:Scuola dell'Infanzia ex Montessori 7.719 mq

Scuola dell'Infanzia ed Secondaria - Concordia: 15.913 mq

Scuola Secondaria di Primo Grado Treno Laminatoio: 15.984 mq

AREE PER ATTREZZATURE DI SERVIZI ALLA PERSONA 11.577 mq

di cui:Sede per le Associazioni - Cabina Controllo carri merci 99 mq

Centro Anziani + Associazione (5.A.2.1 sotto ERP) mq

RSA - Rettifica filiere stabilimento Vittoria APoliambulatorioServizi religiosi 2.130 mq

AREE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 16.514 mq

AREE PER ALTRE ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE 26.959 mq

di cui:T3 Pagoda 12.783 mq

Biblioteca - BLISS 10.817 mq

Università/Università per la terza età (a PT ERP) mq

Centro polivalente annesso alla scuola del Treno Laminatoio 3.359 mq

AREE PER PARCHEGGI DI SUPERFICIE 45.699 mq

ARRE PER PARCHEGGI DI PROSSIMITA' 15.652 mq

TOTALE 1 889.745 mq

SUPERFICI SERVIZI PUBBLICI E ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE

PARCHEGGI PLURIPIANO INTERRATI 142.644 mq

TOTALE 2 142.644 mq

9.348 mq

Luglio 2019 2016

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Comune di Sesto San Giovanni

Proposta di Variante alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della variante al PII “Aree ex Falck e Scalo Ferroviario”

Norme Tecniche di Attuazione – Tabella B

Tabella B (continua) - DOTAZIONE DI STANDARD

SERVIZI COSTRUITI Valore opere incluse spese tecniche di progetto

Superficie equivalente considerando il valore di

240 Euro/mq

QUADRO GENERALE DEI COSTI VARIANTE PII VIGENTE

Area in cessione a verde e spazi pubblici - Altro (1) 1.507.101€ 6.280 mq

Aree a verde - Passerella per corridoio ecologico 2.315.107€ 9.646 mq

"Boschetto Cantore" 418.308€ 1.743 mq

Parcheggi di prossimità interni all'ambito (2) 899.380€ 3.747 mq

Parcheggi di prossimità esterni all'ambito (2) 1.828.564€ 7.619 mq

QUADRO GENERALE DEI COSTI OPERE ALLO STATO ATTUATIVO

OPERE DI UNITA' CONCORDIAOU.01 35.392€ 147 mq

OU.02 116.960€ 487 mq

OU.03 3.332.096€ 13.884 mq

OU.04 1.803€ 8 mq

OU.06 1.121.377€ 4.672 mq

OPERE DI FASE P.01A - Ring Nord 21.601.362€ 90.006 mq

P.02 - Viabilità Unione 115.803€ 483 mq

P.03 - Parco Unione (UCP 1A, 1G, UCP 2C - anticipo 2C1, UCP 2D - anticipo 2D1, UCP 2A, T3 - Pagoda) 5.550.120€ 23.126 mq

P.09 - Parco Condordia (UCP 3D, UCP 3C - anticipo 3C1, UCP 7A, UCP 7D - anticipo 7D1, 6A) 4.651.660€ 19.382 mq

AREE VERDI RIPARAMETRATE PER RIVISITAZIONE PARCO URBANO Area in cessione a verde e spazi pubblici - 1F 82.211€ 343 mq

Area in cessione a verde e spazi pubblici - 6B 1.404.429€ 5.852 mq

Area in cessione a verde e spazi pubblici - 6C 603.300€ 2.514 mq

Parco Urbano - UCP 2C (escluso 2C1) 1.612.355€ 6.718 mq

Parco Urbano - UCP 2D (escluso 2D1) 595.569€ 2.482 mq

Parco Urbano - UCP 3A 32.192€ 134 mq

Parco Urbano - UCP 3C (escluso 3C1) 953.112€ 3.971 mq

Parco Urbano - UCP 6B 967.862€ 4.033 mq

Parco Urbano - UCP 7D (escluso 7D1) 400.639€ 1.669 mq

TOTALE 3 50.146.703 mq 208.945 mq

TOTALE 1 + 2 + 3 1.241.334 mq

DOTAZIONE STANDARD 1.241.334 mq > 1.240.890 mq

Luglio 2019 2016