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COMUNE DI
SESTO SAN GIOVANNI
PROGETTO URBANISTICO GENERALE ORIGINARIO
Via P.P. Rubens 29, 16158 Genova - ItalyRENZO PIANO BUILDING WORKSHOPRPBW
Viale Elvezia 18 20154 Milano
CAPUTO PARTNERSHIP
IN COLLABORAZIONE CON
AREE EX FALCK E SCALO FERROVIARIO
PROPOSTA VARIANTE AL PII VIGENTE
(ALLO STATO VIGENTE PER EFFETTO DELL'INTERVENUTA STIPULA, IN DATA 3.8.2016,
DELLA CORRELATA CONVENZIONE URBANISTICA - REP. N. 77879, RACC. N. 22725)
CONSULENTI
PROPONENTE
Sede legale: Piazza E. Duse, 2 - 20122 Milano
Unità locale: V.le Italia, 572 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Unità locale: V.le Italia, 572 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
R.E.D. & CO S.R.L.
Via Fabio Filzi, 27- 20124 Milano
URBANISTICA:
Titolo:
Codice elaborato:
Tavola:
Nome file:
Fase del processo: VARIANTE PII
Livello Progettazione: - Revisione : 2
Redazione: MS
7.06
7.06_VA2-SSGX-MS-MM-R-003-2
VA2-SSGX-MS-MM-R-003-2
PROPOSTA DI VARIANTE ALLE NORME TECNICHE
DI ATTUAZIONE (NTA) DELLA VARIANTE AL PII
AGOSTO 2019
MANAGEMENT COMPANY
Sede legale: Via Valtellina, 15/17 - 20159 Milano
Comune di Sesto San Giovanni Proposta di variante alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della variante al PII “Aree ex Falck e
Scalo Ferroviario” Norme Tecniche di Attuazione
7.06 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Sommario
Art. 1 ‐ Ambito del Programma Integrato di Intervento (PII) e successiva Variante .............................................. 3
Art. 2 ‐ Definizioni e abbreviazioni ......................................................................................................................... 5
Art. 3 ‐ Destinazioni d'uso ....................................................................................................................................... 9
Art. 4 ‐ Insediamenti in previsione ....................................................................................................................... 13
Art. 6 ‐ Unità di Coordinamento Progettuale e Unità Minime di Intervento ‐ Approvazione della progettazione
unitaria complessiva delle UCP ............................................................................................................................ 23
Art. 7 ‐ Sistema delle garanzie .............................................................................................................................. 31
Art. 7 bis: Facoltà di attuazione alternativa dei c.d. comparti "satellite" ............................................................ 34
Art. 8 ‐ Individuazione degli elementi tipologici prescrittivi e di indirizzo del PII: componenti planivolumetriche
ed architettoniche ................................................................................................................................................ 39
Art. 9 ‐ Individuazione elementi tipologici e prescrittivi e di indirizzo (segue): componenti dimensionali e
funzionali ‐ Sistema delle opere pubbliche e delle aree in cessione, asservimento, vincolo d'uso. .................... 43
Art. 10 ‐ Individuazione elementi tipologici prescrittivi e di indirizzo (segue): componenti tipologiche della
destinazione commerciale. ................................................................................................................................... 44
Art. 11 ‐ Regole tecniche. ..................................................................................................................................... 51
Art. 12 ‐ Indicazioni in materia di parcheggi ......................................................................................................... 52
Art. 13 ‐ Parco Urbano. ......................................................................................................................................... 54
Art. 14 ‐ Beni storico ‐ documentali ...................................................................................................................... 58
Art. 15 ‐ Varianti di PII. ......................................................................................................................................... 62
Art 16 ‐ Retrocessione aree .................................................................................................................................. 64
Art. 17 ‐ Norma di prevalenza e di chiusura. ........................................................................................................ 64
Allegati:
Tabella A – Computo della SLP Tabella
B – Dotazioni di Standard Tabella C –
Destinazioni funzionali
Allegato D – Metodologia, criteri, e procedure per il riconoscimento della premialità “Qualità energetica
Allegato E - Allegato Procedurale
Allegato F - Attuazione dei comparti oggetto di attuazione alternativa (c.d. “Comparti Satellite”), di cui
all’art. 7-bis delle NTA annesse alla variante di PII vigente. Elaborati da porre a corredo del Masterplan
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Art. 1 - Ambito del Programma Integrato di Intervento (PII) e successiva Variante
1. Le presenti disposizioni regolano l'attuazione degli interventi infrastrutturali, urbanizzativi ed
urbanistico - edilizi, per funzioni private, pubbliche, per attrezzature di interesse generale e per
servizi, previsti dal PII relativo agli ambiti di trasformazione strategica "ATs1" (Aree Ex Falck) e
"ATs2" (Aree Ex Scalo ferroviario e nuova stazione), come individuati dal PGT del Comune
di Sesto San Giovanni, e successive varianti.
2. Il presente strumento di programmazione negoziata (variante al PII 2016) comprende, altresì,
le aree di prevista localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", di cui all'Accordo di
Programma, promosso con DGRL n. IX/3666 del 2.7.2012, approvato con DGRL n. X/498 del
25.7.2013, nonché ratificato con delibera C.C. n. 48 del 30.7.2013 e definitivamente approvato con
Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 7819 del 21.8.2013 (in BURL SI n. 35 del 26.8.2013),
cui si rinvia per la disciplina di tali aree e per le modalità di realizzazione e gestione dei relativi
insediamenti.
In correlazione alle previsioni del predetto Accordo di Programma, la variante al il PII contempla
le opere, gli interventi e le misure, preordinate ad assicurare l'ottimale funzionalità del nuovo polo
ospedaliero, nonché l'armonico ed equilibrato coordinamento tra quest'ultimo e gli insediamenti
dedotti nella suddetta variante al medesimo Programma Integrato di Intervento, riconoscendo
nella "Città della Salute e della Ricerca" una polarità di eccellenza di a valenza strategica e
territoriale.
3. L'Ambito oggetto della variante al PII è individuato nella Tavola n. 1.02 su base catastale e
nella Tavola 1.04 su base fotogrammetrica. L'estensione complessiva rilevata dell'Ambito oggetto
della variante al PII è pari a mq. 1.433.299, ivi incluse le aree afferenti la "Città della Salute e
della Ricerca", da considerarsi, in ogni caso, ai fini del computo della capacità edificatoria spettante
alla variante al PII medesima.
4. La perimetrazione dell'ATs2 non coincide con la delimitazione del PGT per effetto degli
adeguamenti inerenti le necessità operative della rete ferroviaria (posizionamento della stazione,
identificazione dei binari da dismettere), che producono l'esclusione di aree per mq. 12.530, e
l'inclusione di aree per mq. 2.176, con conseguente riduzione della St complessiva (cfr. Tavola
1.04).
5. Il perimetro dell'Ambito ATs2 comprende aree - per mq. 9.273 - con destinazione ad impianti
ferroviari confermati, non inclusi nella superficie concorrente a generare capacità edificatorie, in
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conformità al PGT vigente. Altre aree concernono, per mq. 87.546, impianti ferroviari di prevista
dismissione, nonché, per mq. 5.667, superfici destinate a piazza pubblica, inclusi nel computo della
superficie che genera capacità edificatorie, unitamente alle aree (mq. 19.810) di proprietà del
Comune di Sesto San Giovanni comprese nell’Ambito ATs2.
6. La variante al Il PII prevede, inoltre, interventi infrastrutturali che interessano aree esterne
(individuate nella Tavola 1.03 su base fotogrammetrica e nella Tavola 2d.01 su base catastale).
7. La capacità edificatoria dell'Ambito territoriale complessivamente oggetto della variante al PII
è computata, previa esclusione della superficie la cui destinazione è confermata a servizio degli
impianti ferroviari, mediante la somma degli addendi ottenuti applicando i seguenti parametri:
a) applicazione all'intera St dei due ambiti dell'indice territoriale pari a 0,5 mq/mq;
b) capacità edificatoria ulteriore pari a mq. 79.974 di SLP in ragione della prevista messa in
sicurezza ovvero rifunzionalizzazione degli edifici localizzati nell'Ambito ATs1, di "riconosciuto
valore storico e testimonianza documentale della città delle fabbriche";
c) mq. 1.755 di SLP nell'ATs1, derivanti dalla pregressa convenzione, sottoscritta in data
22.10.2003, tra Immobiliare Cascina Rubina s.r.l. (dante causa di Milanosesto S.p.A.) e il
Comune di Sesto San Giovanni (atto a rogito Notaio Paolini di Milano, Rep. n. 120.231, Racc.
n. 11.399), avente ad oggetto la cessione gratuita al Comune di aree per mq. 3.520;
d) ulteriore capacità edificatoria fino al 15% della SLP di cui alle precedenti lettere a), b) e c) in
ragione del riconoscimento dei rilevanti benefici pubblici;
e) ulteriore capacità edificatoria fino al 15% della SLP di cui alle precedenti lettere a), b) e c) in
ragione dell'adesione alle politiche energetiche del Comune, da applicare secondo le modalità
indicate nell’Allegato D alle NTA della variante al di PII, e relativo "Disciplinare applicativo".
8. A fronte della capacità edificatoria massima ammissibile di cui al comma precedente,
determinata in conformità al vigente PGT, e pari a mq. 1.016.700 (al netto delle capacità edificatorie
pertinenti alle aree di proprietà del Comune di Sesto San Giovanni), la variante al il PII prevede
la realizzazione di SLP private per mq. 1.002.764.
9. La capacità edificatoria massima ammissibile e le SLP di progetto sono riportate nella Tabella
A, annessa alle presenti NTA, recante, altresì, individuazione dei soggetti tra cui è ripartita la
titolarità delle suddette capacità edificatorie. Le superfici delle aree in cessione e/o eventualmente
da asservire all'uso pubblico, secondo quanto previsto all'art 6 comma 16, sono riportate nella
Tabella B allegata. Il valore e la dimensione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
degli standard qualitativi e dei servizi costruiti sono riassunti nella Relazione Tecnica generale
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(documento 7.01).
Art. 2 - Definizioni e abbreviazioni
1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nella variante al PII, si applicano le seguenti
definizioni.
Variante al Programma Integrato di Intervento (PII)
Programma Integrato di Intervento concernente gli Ambiti ATs1 e ATs2 del vigente PGT
del Comune di Sesto San Giovanni, per tale intendendosi lo strumento attuativo approvato con
delibera G.C. n. 142 del 30.4.2012, così come modificato con variante approvata con delibera G.C.
n. 80 del 23.3.2016.
Accordo di Programma "Città della Salute e della Ricerca"
Accordo di Programma, promosso con DGRL n. IX/3666 del 2.7.2012, approvato con DGRL n.
X/498 del 25.7.2013, nonché ratificato con delibera C.C. n. 48 del 30.7.2013 e definitivamente
approvato con Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 7819 del 21.8.2013 (in BURL SI n. 35
del 26.8.2013), finalizzato alla localizzazione ed alla realizzazione, a valere su quota parte delle
aree comprese nel PII e nella successiva variante, della "Città della Salute e della Ricerca".
Accordo di Programma finalizzato alla "Riqualificazione territoriale ed ambientale delle aree
dismesse dagli ex stabilimenti Falck site nel Comune di Sesto San Giovanni", e successivi "Atto
Integrativo" ed "Atto di Modifica"
Accordo di Programma, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4102
del 14.5.2012, così come novellato dal successivo "Atto Integrativo", approvato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 301 del 18.12.2015 (in BURL, Serie Ordinaria, n. 52
del 21.12.2015) e dal conseguente "Atto Modificativo", approvato con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 92 del 3.8.2018 (in BURL, Serie Ordinaria, n. 33 del 13.8.2018),
finalizzato ad assicurare l'ottimale, sollecita, coordinata ed efficiente attuazione delle
previsioni di riqualificazione e di rigenerazione urbanistica, territoriale ed ambientale
contenute nella variante al PII, nonché a promuovere gli effetti di area vasta correlati alla
localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", con particolare (ma non esclusivo)
riferimento all'incentivazione nella localizzazione di ulteriori eccellenze - pubbliche e/o
private - nel campo dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo, della ricerca, anche medica
e scientifica, da attuarsi anche mediante ricorso alle politiche ed alle azioni in materia di
competitività ed occupazione previste dalla LR 19.2.2014, n. 11 e s.m.i..
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Ambito
Porzione del territorio comunale oggetto del PII e della successiva variante, corrispondente agli
ambiti ATs1 e ATs2 di PGT vigente.
Aree della "Città della Salute e della Ricerca"
Porzione dell'Ambito della variante al PII, destinato alla localizzazione e realizzazione della "Città
della Salute e della Ricerca", individuata nella Tavola 1.01 - Perimetro di PII - Ambiti di
trasformazione ATs1 e ATs2 di PGT vigente - con individuazione delle Proprietà e disciplinata
dall'Accordo di Programma "Città della Salute e della Ricerca".
Unità di Coordinamento Progettuale (UCP)
Porzione dell'Ambito graficamente individuata nella Tavola 4c.04 con apposita perimetrazione,
nella quale sono localizzati interventi edilizi (pubblici e privati) e opere infrastrutturali
(urbanizzazione primaria e secondaria e altre opere pubbliche), oggetto di unitario progetto
urbanistico.
Unità Minima di Intervento (UMI)
Articolazione della UCP - individuata in via definitiva in sede di presentazione della progettazione
unitaria complessiva dell'UCP - che sviluppa la pianificazione dettagliata degli interventi edilizi
(pubblici, di interesse pubblico o generale, e privati) e delle opere infrastrutturali, oggetto di
richiesta di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo previsto dalla vigente legislazione,
comprensive delle opere urbanizzative il cui completamento concorre alla formazione della
certificato di abitabilità/agibilità degli edifici o insediamenti pubblici e privati.
Ciascuna UMI può essere composta da più edifici articolati in unità immobiliari.
Comparti "satellite"
Aree non comprese nei comparti Unione, Concordia e Triangolo, come definite al successivo art.
7-bis, con previsione di facoltà di attuazione alternativa, secondo le modalità ivi disciplinate.
Fase
Articolazione programmatica costituente elemento essenziale della Convenzione, comprendente
interventi sia pubblici, di interesse pubblico o generale, nonché privati, pianificati in plurime UCP.
La Fase costituisce stralcio funzionale di attuazione del PII e della successiva variante. La
programmazione in Fasi assicura l'organizzazione delle attività esecutive degli interventi pubblici
e privati, garantisce il coordinamento attuativo, nonché l'ordinato e progressivo insediamento delle
funzioni urbane. In deroga alla definizione che precede, la Fase 0 prevede solo la realizzazione di
opere pubbliche.
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Opere di Fase
Opere pubbliche, di interesse pubblico e generale la cui progettazione costituisce condizione per la
formazione di titoli edilizi riferiti agli edifici compresi nelle UCP appartenenti alla medesima Fase.
Opere di Unità
Opere pubbliche, di interesse pubblico e generale, mediante le quali è garantito il corretto
ed ordinato insediamento delle funzioni al servizio, anche non esclusivo, degli insediamenti
pubblici e privati compresi nelle singole Unità di Coordinamento Progettuale.
Opere di Urbanizzazione
Opere pubbliche rientranti nelle tipologie elencate dall'art. 44, commi 3 e 4, della LR n. 12/2005 e
s.m.i, computate a compensazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi
dell'art. 46 della LR Lombardia n. 12/2005 e s.m.i..
Servizi costruiti
Opere ed interventi concorrenti, ai sensi dell'art. 6 delle NTA del Piano dei Servizi, a costituire la
dotazione di standard della variante al PII.
Standard qualitativi
Opere ed interventi concorrenti, ai sensi del Documento di Piano, al riconoscimento della premialità
connessa ai "benefici pubblici".
Progettazione Unitaria Complessiva
Progetto planivolumetrico, esteso a una o più UCP, avente i contenuti di cui al successivo art. 6.
Masterplan
Progetto urbanistico riferito alle aree oggetto di attuazione alternativa e/o di rimodulazione
quantitativa e/o funzionale, avente i contenuti di cui al successivo art. 7 bis.
Destinazioni d'uso
Insieme delle funzioni di interesse privato ammissibili nella variante al PII, articolate secondo la
classificazione adottata nel successivo art. 3.
Zonizzazione
Individuazione di aree destinate a funzioni pubbliche, di interesse pubblico e/o generale.
L’esatta perimetrazione di tali aree è suscettibile di modeste variazioni, nelle fasi attuative, nel
rispetto della superficie complessiva individuata, limitatamente alle loro reciproche relazioni
spaziali.
Ambito di localizzazione
Superfici con destinazioni pubbliche, di interesse pubblico e/o generale (ad esempio, piazze,
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parcheggi) la cui individuazione è suscettibile di variazione, al fine di assicurare la più efficace
connessione con le funzioni servite.
Funzioni pubbliche
Categorie di servizi pubblici, di interesse pubblico o generale al cui insediamento sono destinati
una o più aree o immobili.
Convenzione
Convenzione attuativa il cui schema è approvato unitamente agli atti del PII e successive varianti.
La sua stipulazione condiziona l'esecuzione degli interventi previsti dal PII e successive varianti.
Ove occorra, si intende:
per "Convenzione di PII" l'atto sottoscritto in data 8.1.2013, Rep. n. 194457, Racc. n. 30318
Notaio Severini di Milano;
per "Convenzione di variante al di PII", lo schema approvato unitamente alla variante al di
PII, di cui all'atto sottoscritto in data 3.8.2016, Rep. n. 77879, Racc. n. 22725, Notaio
Calafiori di Milano.
Atto modificativo ed integrativo della Convenzione
Atto di modifica e di integrazione delle previsioni contenute nella Convenzione urbanistica
stipulata in data 3.8.2016 (Rep. n. 77879, Racc. n. 22725), ed eventuali, ulteriori successive
modifiche ed integrazioni, sottoscritto in data ____________, Rep. n. ___________, Racc. n.
________, Notaio _________ di Milano.
Case Alte
Si intende un edificio di altezza non inferiore a ml. 40 e non superiore a quella ammissibile secondo
le normative di settore, ivi comprese le vigenti disposizioni del Codice della Navigazione e dei
correlati Regolamenti di attuazione, fatte salve eventuali deroghe concesse dagli Enti competenti.
Il basamento di detti edifici, non abitabile ad eccezione degli alloggi di servizio allo stabile, ha
un'altezza minima tra suolo e intradosso del primo piano abitabile non inferiore a 8 mt e un rapporto
tra la superficie occupata dal basamento, comprensiva di eventuali receptions e alloggi di servizio,
e la proiezione a terra della superficie del piano tipo non superiore al 50%.
Edilizia convenzionata
Edifici di edilizia residenziale soggetti alle disposizioni degli artt. 17 e 18 del DPR 380/2001 e
s.m.i., secondo la convenzione - tipo allegata alla " convenzione di Variante al PII".
Edilizia sociale
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Edifici di edilizia residenziale non concorrenti al computo della SLP a norma di quanto
disposto dall'art. 9 della LR 12/2005 e s.m.i., nonché dall'art. 3 delle NTA del vigente Piano
dei Servizi. Per essa trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui alla LR 8.6.2016, n. 16
e successivo Regolamento Regionale 4.8.2017, n. 4.
Attuatore
Soggetto che assume, nei confronti del Comune, ed anche a seguito dell'eventuale cessione della
proprietà di singole porzioni dell'Ambito, la responsabilità ed il compito dell'attuazione
complessiva della variante al PII, nelle componenti pubbliche e private e secondo le modalità
previste dal Programma. Tale soggetto è individuato in Milanosesto S.p.A. o in soggetto cui
successivamente venga ceduta tale qualificazione.
Comune
Comune di Sesto San Giovanni. Ove necessario e non sia altrimenti prescritto dalla legge, sono
individuati gli organi interni competenti all'adozione degli atti.
Altri soggetti interessati dalla variante al PII
Proprietari delle aree dell'Ambito diversi dall'Attuatore e dal Comune, non titolari di SLP private.
2. Negli articoli che seguono sono inoltre utilizzate le seguenti abbreviazioni:
a) St: Superficie Territoriale;
b) SLP: Superficie Lorda di Pavimento;
c) PGT: Piano di Governo del Territorio;
d) PdR: Piano delle Regole;
e) PdS: Piano dei Servizi;
f) NTA: Norme Tecniche di Attuazione;
g) CdSR: Città della Salute e della Ricerca.
Art. 3 - Destinazioni d'uso
1. In conformità al Documento di Piano del vigente PGT, nell'Ambito è ammessa la realizzazione
di un mix funzionale per destinazioni private articolato in:
40% SLP minima residenziale;
40% SLP minima per produzione di beni e servizi.
2. Il rimanente 20% di SLP rappresenta la flessibilità funzionale ascrivibile a favore di una delle
due precedenti funzioni principali, ovvero a funzioni complementari e/o compatibili.
3. Per "produttivo di beni e servizi" si intendono tutte le funzioni non classificabili nella funzione
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"Residenza" (indicata come categoria A), ovvero le categorie:
B) Attività ricettive;
C) Attività produttive;
D) Attività commerciali;
E) Attività terziarie.
4. Nell'Ambito sono, pertanto, insediabili, quali funzioni private, le destinazioni d'uso di cui all'art.
4.3.1 delle NTA del vigente PdR, con le precisazioni di seguito riportate. E' esclusa la sola industria
classificata in prima classe dal DM 5 settembre 1994, nonché, in prossimità della residenza, tutte
le tipologie produttive con questa non compatibili.
5. La destinazione principale a residenza (lettera A dell'art. 4.3.1 delle NTA del PdR citato) si
articola nelle seguenti tipologie: a) Edilizia residenziale libera; b) Edilizia residenziale
convenzionata.
6. La tipologia dell'edilizia sociale costituisce declinazione della destinazione a servizi, in
conformità ai disposti dell'art. 9 della LR 12/2005 e s.m.i., nonché dell'art. 3 delle NTA del vigente
Piano dei Servizi. Per essa trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui alla LR 8.6.2016,
n. 16 e successivo Regolamento Regionale 4.8.2017, n. 4. Fatto salvo il reperimento della
dotazione minima di edilizia sociale normativamente prevista, è possibile - previo accordo con
gli Enti - destinare ad altre funzioni ed attività di interesse pubblico e generale quote di
edilizia sociale previste nella variante al PII.
7. Nell'Ambito, la destinazione ad attività ricettive (lettera B dell'art. 4.3.1 delle NTA del vigente
PdR dettata per la città consolidata), non include gli usi "case per studenti" e "collegi", da ritenersi
compresi nella destinazione a servizi ove siano asserviti o convenzionati con enti pubblici o istituti
di istruzione parificati, in applicazione anche delle disposizioni di cui all'art. 35 della LR
8.6.2016, n. 16 e successivo Regolamento Regionale 4.8.2017, n. 4. Nel caso in cui le "case per
studenti" e/o i "collegi" non formino oggetto di convenzionamento nei termini di cui sopra,
la relativa capacità edificatoria è computata nella SLP a destinazione residenziale.
8. La sola categoria "commercio al dettaglio" (categoria D.1 di cui all'art. 4.3.1 delle NTA del Piano
delle Regole) è soggetta nel solo ambito ATs1, al limite dimensionale di mq. 100.000 di SLP. Detta
SLP può accogliere tutte le tipologie distributive ammissibili ex art. 4 D.Lgs. n. 114/1998 e dalla
vigente normativa regionale di disciplina del settore commerciale, nel rispetto, per quanto
concerne il solo ambito ATs1, delle seguenti articolazioni, derivanti dalle previsioni contenute nel
Documento di Piano di PGT vigente, così come modificato per effetto dell'Accordo di Programma
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definitivamente approvato con DPGRL n. 7819 del 21.8.2013, di seguito riportate:
"a) un valore massimo di mq. 75.000 di SLP attivabile secondo i formati distributivi previsti dal
paragrafo 4.2.1 della DGRL n. VIII/5054 del 4.7.2007 e s.m.i.;
b) un valore massimo di mq. 15.000 di SLP attivabile secondo i formati distributivi previsti dal
paragrafo 4.2.1 della DGRL n. VIII/5054 del 4.7.2007 e s.m.i., la cui localizzazione sarà da
valutare in sede di pianificazione attuativa;
c) un valore minimo di mq. 10.000 di SLP per esercizi di vicinato e medie strutture di vendita
comprese tra 251 e 500 mq di superficie di vendita.
A valere sulle SLP di cui ai precedenti punti a) e b) è ammesso un massimo di mq. 5.000 di
superficie di vendita per settore merceologico alimentare.
La localizzazione della SLP di cui alla precedente lettera a) sarà da valutare in sede di
pianificazione attuativa garantendo la migliore accessibilità dalla viabilità primaria, assicurando
la non interferenza con la CdSR e riutilizzando e adattando preferibilmente gli edifici già esistenti,
minimizzando così l'uso del suolo destinato a nuove edificazioni. Andrà verificata in tal senso la
sostenibilità e compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'edificio denominato T5, in sede di
procedure di Valutazione Ambientale Strategica del PII e di Valutazione di Impatto Ambientale".
Si precisa che il richiamo alla DGRL n. VIII/5054 del 4.7.2007 e s.m.i. si intende oggi riferito alla
DGRL n. X/1193 del 20.12.2013 e s.m.i., che reca la disciplina, a livello regionale, delle grandi
strutture di vendita organizzate in forma unitaria.
9. Resta fermo che, in conformità al Documento di Piano, a valere sulla SLP a destinazione
per produzione di beni e servizi derivante dall'ambito ATs2 è ammessa l'attivazione di esercizi di
vicinato e medie strutture di vendita in via aggiuntiva a quanto sopra indicato per l'ambito ATs1.
10. Alle superfici commerciali si applicano i criteri prescrittivi, le prescrizioni morfologiche e le
indicazioni preferenziali di cui al successivo art. 10.
11. Le funzioni di cui alle categorie D2 ("Pubblici esercizi svago, centri di attività per il
benessere fisico") e D3 ("Attività di commercio all'ingrosso") dell'art. 4.3.1 delle NTA del Piano
delle Regole, sono ammesse, senza prescrizioni dimensionali, nei limiti della SLP per "produzione
di beni e servizi" e nel rispetto delle regolamentazioni comunali di settore.
12. L'allocazione di impianti di distributore di carburante e per il rifornimento di veicoli elettrici
deve ritenersi compatibile con le destinazioni d'uso di cui al presente articolo, relativamente alle
aree comprese nelle fasce di rispetto della viabilità, esistenti o in previsione. Ferma restando la
verifica dell'insussistenza di condizioni di pregiudizio alla sicurezza della circolazione, ovvero di
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compromissione dell'ambiente o dell'estetica cittadina, l'apertura di nuovi impianti è consentita
nei casi di cui all'art. 32 delle NTA del Piano delle Regole, ovvero qualora prevista da
aggiornamenti della programmazione di settore, assunta ai sensi e per gli effetti degli artt. 81 e ss
della LR 6/2010 e s.m.i..
13. E' ammessa, in via aggiuntiva alle destinazioni private di cui ai punti precedenti, la destinazione
a servizi, che comprende, oltre alle attrezzature e servizi di proprietà pubblica, altresì quelli privati
di interesse generale - accreditati, asserviti o convenzionati - in conformità al vigente Piano dei
Servizi, con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti funzioni: edilizia
sociale, social housing e co-housing, parcheggi privati, laboratori di ricerca, mense, sedi
universitarie e attrezzature per l'istruzione (comprese scuole private e parificate, asili nido e nidi
aziendali, laboratori ed hub di trasferimento tecnologico), case per studenti e collegi,
attrezzature socio-assistenziali, attrezzature socio-sanitarie, ospedaliere e/o IRCSS
(indipendentemente dal regime di tariffazione del servizio sanitario), mercato coperto, uffici
di interesse pubblico, attrezzature sportive e ricreative, incubatori di impresa, strutture di
eccellenza.
14. Gli edifici e strutture aventi destinazione a servizio, ai sensi del comma precedente, non
concorrono al computo della SLP in rapporto alla capacità edificatoria massima ammissibile, a
condizione che:
a) l'asservimento abbia carattere perpetuo, o l'accreditamento, ovvero il convenzionamento, abbiano
una durata non inferiore a venti anni, fatta salva la previsione di termini diversi per particolari
tipologie di servizi;
b) siano previste le penalità da applicare nel caso di violazione degli obblighi di servizio pubblico;
c) sia preliminarmente verificata la sussistenza delle dotazioni di aree e di servizi nella misura
necessaria a rispondere ai maggiori o ulteriori fabbisogni generati.
15. Fermo quanto previsto ai precedenti commi da 1 a 3, le modifiche di destinazioni d'uso sono
regolate dagli artt. 51 e 52 della LR n. 12/2005 e s.m.i..
16. E' ammessa su aree destinate a servizi la realizzazione di strutture e di impianti antincendio,
anche al servizio degli insediamenti privati, qualora all'interno degli spazi privati ci sia
l'impossibilità, dimostrata, di allocare dette strutture e impianti, e qualora questi siano di limitata
estensione (con esclusione cioè delle vasche di accumulo e reintegro, delle centrali di pompaggio,
impianti di ricambio dell'aria e di altri impianti similari). Se ammesso, tali manufatti dovranno
comunque essere realizzati in modo tale da limitare il più possibile l'impatto verso le funzioni
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pubbliche.
Art. 4 - Insediamenti in previsione
1. La SLP totale complessivamente prevista dalla variante al PII per le funzioni private
insediabili, è pari a mq. 1.002.764 (al netto delle SLP di spettanza del Comune di Sesto San
Giovanni ed al netto della riduzione operata in attuazione dell’Accordo ex art. 11, L. 241/90,
stipulato in data 8.1.2013).
2. Il riconoscimento delle SLP corrispondenti all'incentivo "qualità energetica" (pari a massimo
mq. 115.703,496 al netto della riduzione ai sensi dell’Accordo ex art. 11, L. 241/90) è subordinato
all'osservanza delle metodologie e all'applicazione dei parametri di cui all'Allegato D alle presenti
NTA, ed annesso "Disciplinare Applicativo".
Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, dovranno essere comunque garantite prestazioni
maggiori dei minimi derivanti dalle normative vigenti.
3. Ai fini dell'approvazione dei progetti edilizi, la SLP è da computarsi con le esclusioni di seguito
elencate:
porticati e pilotis: aperti e anche chiusi con vetrate, purché, in quest'ultimo caso, asserviti
all'uso pubblico; non concorrono al computo della SLP le gallerie, le piazze ed i percorsi coperti
e chiusi, anche con vetrate, solo se asserviti in perpetuo all'uso pubblico;
balconi, terrazze, logge, serre bioclimatiche non climatizzate ed androni passanti;
cantine e locali destinati alla installazione di impianti tecnologici (di riscaldamento e
condizionamento, cabine elettriche, locali macchine, vani degli ascensori ed eventuali spazi
filtro-fumi, ecc.);
soppalchi, se totalmente aperti sul lato maggiore, per una superficie massima pari al 30% della
superficie netta del locale su cui si affacciano;
locali aventi altezze tali da non potersi considerare abitabili o agibili, e superfici adibite a
parcheggi o box e spazi di manovra;
per i soli edifici aventi oltre due piani fuori terra e costituiti da più di quattro alloggi: spazi
destinati a deposito, compresi i relativi spazi di accesso, fino ad un massimo del 4% della SLP
totale, e comunque non superiore a mq. 40 complessivi per ciascun edificio. L’edificio è
costituito dalle unità immobiliari afferenti ad un unico corpo scala;
elementi di facciata degli edifici, quali cappotti termici, pareti ventilate e tutti gli accorgimenti
tecnici finalizzati esclusivamente al risparmio energetico, nei limiti e con l'osservanza delle
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disposizioni previste dalla legislazione vigente. Tale previsione non trova applicazione
relativamente ed esclusivamente con riferimento alle capacità edificatorie derivanti
dall’applicazione degli incentivi di qualità energetica, di cui al vigente PGT, ivi incluse le
superfici aggiuntive ottenute per effetto della messa in sicurezza, restauro o rifunzionalizzazione
degli edifici di valore storico documentale.
4. Nel contesto degli edifici a destinazione commerciale per grande struttura di vendita saranno
individuati, in sede di Progettazione Unitaria Complessiva, quali degli eventuali spazi di
aggregazione e di fruizione previsti non concorrono al computo della SLP previo assenso
dell'Amministrazione comunale al loro asservimento perpetuo all'uso pubblico (prevedendosi per i
suddetti spazi la possibilità - in seno a specifico Regolamento d'uso, il cui schema è da annettersi
in sede di Progettazione Unitaria Complessiva ai sensi del successivo art. 6 - di disciplinare gli
orari di apertura e di chiusura al pubblico dei suddetti spazi, per finalità di guardiania, di custodia
e di tutela dell'ordine pubblico, nonché le forme di tutela dell'interesse dell'Amministrazione
comunale connesso all'asservimento all'uso). In ogni caso - ed in applicazione di quanto disposto
dal paragrafo 2, comma 3, secondo alinea della DGRL n. X/1193 del 20.12.2013 e s.m.i. - al fine
di determinare la dotazione di standard di cui all'art. 150, comma 5, della LR 6/2010 e s.m.i., nella
SLP non vengono computate le aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili,
ascensori, nastri trasportatori). Sono inoltre escluse dal computo le aree di sosta dedicate al
movimento merci.
5. Ai corpi scala è assegnata, ai fini del calcolo della SLP, una dimensione pari a mq. 18 per ogni
piano fuori terra, indipendentemente dal fatto che siano di superficie minore o maggiore. Detta
disposizione non si applica agli edifici destinati a medie o grandi strutture di vendita.
6. La SLP di cui al comma 1 è realizzabile nel contesto dell'intero Ambito, indipendentemente
dall'inerenza alla superficie territoriale dell'ambito ATs1 ovvero dell'ambito ATs2.
7. L'attuazione della SLP (mq. 59.758 al netto della quota parte di SLP ridotta ai sensi dell’Accordo
ex art. 11 L 241/99) generata dall'ambito ATs2 è subordinata alla preventiva ed effettiva
realizzazione della stazione ferroviaria a scavalco, in conformità alle disposizioni del PGT vigente,
nonché all'effettiva dismissione degli impianti ferroviari non oggetto di conferma. A tale scopo, in
ragione della facoltà di utilizzo indifferenziato di cui al precedente comma 6, fino all'avvio
dei lavori di costruzione della nuova stazione, sono vincolate - con riferimento al conseguimento
rilascio dell'agibilità - le seguenti superfici:
UCP 9B (parte): SLP categoria A mq. 22.335; SLP altre categorie mq. 2.392;
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UCP 9C: SLP categoria A mq. 31.558; SLP altre categorie mq. 3.469.
8. La SLP di cui al precedente comma 1 è destinata agli usi di cui all'art. 3, nel rispetto delle
flessibilità tra funzioni ivi specificata, comunque nell'osservanza del mix funzionale di seguito
articolato:
Residenza: 60% max (di tale percentuale almeno il 20% a residenza convenzionata);
Produzione di beni e servizi: 40% min.
9. L'osservanza del mix funzionale di cui sopra è verificata a livello di complessivo Ambito,
indipendentemente dall'articolazione funzionale delle singole UCP o UMI.
10. All'interno delle attrezzature di interesse pubblico o generale, ed in particolare nella stazione
ferroviaria a scavalco, potranno essere previste strutture complementari, quali commercio, ristoro,
servizi e simili. Le superfici per tali funzioni complementari sono escluse dal computo della SLP
di cui al precedente comma 1. Il rapporto di complementarietà relativo al servizio ferroviario è
dimostrato:
a) dalla riferibilità delle funzioni agli utenti desunta anche dall'organizzazione degli orari di
servizio;
b) dalla non alienabilità della proprietà delle superfici destinate a funzioni complementari;
c) dalla continuità delle superfici e dall’accessibilità condivisa agli spazi comuni;
d) dall'osservanza del limite per cui la superficie destinata a funzioni complementari non potrà
eccedere il 25% della superficie destinata a servizio ferroviario.
11. Relativamente alla "Città della Salute e della Ricerca", il dimensionamento e la tipologia di
eventuali spazi riservati ad attività complementari sono disciplinati nell'Accordo di Programma.
12. Relativamente ad altri servizi di interesse pubblico e generale a funzione principale
sanitaria/ospedaliera, sono ammesse funzioni complementari quali esercizi commerciali e
servizi alla persona (a titolo di esempio commercio al dettaglio, attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande ed attività paracommerciali, attività ricreative) connesse e di
servizio alla funzione principale nel limite massimo del 3% della Superficie Lorda massima
della funzione principale, nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 7 delle NTA del Piano dei
Servizi del PGT vigente.
Art. 5 - Programmazione attuativa (Fasi)
1. La variante al Il PII, perseguendo la graduale, organica, coordinata ed ordinata realizzazione di
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opere pubbliche, di interesse pubblico e generale, nonché private, nella salvaguardia del principio di
adeguata flessibilità, programma l'esecuzione degli interventi nelle seguenti fasi, definite anche in
coerenza con le esigenze realizzative della "Città della Salute e della Ricerca":
Fase 0
Opere di Fase
Svincolo Tangenziale e relativi sottoservizi (F), Raddoppio Viale Edison (E);
Fase 1
Opere di Fase
a) Scuola secondaria di primo grado in Treno Laminatoio (UCP 2F *) Interventi di
manutenzione straordinaria degli edifici scolastici - Lotto 1, da individuarsi da parte
della Giunta Comunale tra quelli esistenti; il valore degli interventi di cui al Lotto 1 è
puntualmente definito nell'Atto modificativo ed integrativo della vigente convenzione
urbanistica, unitamente alla regolamentazione dei termini e delle modalità di
progettazione e di realizzazione di dette opere; T3 - Pagoda (UCP 2A);
b) Barriera Antirumore su Via Acciaierie (UCP SC); Rotatoria Vulcano (M3); Asilo nido
(UCP 1A);
c) Parco Urbano "Unione" (UCP 1A e 1G); Parcheggio di superficie n. 1 (UCP SC);
Parcheggio interrato (UCP 1A); Stazione (UCP SA); Sottopasso ferroviario (UCP 1A-SA);
Sistemazione Viale Gramsci (X); Prolungamento Via Acciaierie (UCP SC-1A-1E);
Rotatoria Via Trento - Acciaierie (UCP SC); Rotatoria Via G. D'Arco - Via Acciaierie (A);
Riqualificazione Via Mazzini (N).
UCP Funzioni private:
1A; 1D; 1E; 1F; 4A.
Fase 2
Opere di Fase
Parco Urbano (UCP 7A e 3D); Rotatoria Edison/T5 (D); Scuola Infanzia e Secondaria
Concordia (UCP 9A *); Interventi di manutenzione straordinaria degli edifici
scolastici - Lotto 2, da individuarsi da parte della Giunta Comunale tra quelli esistenti;
il valore degli interventi di cui al Lotto 2 è puntualmente definito nell'Atto modificativo
ed integrativo della vigente convenzione urbanistica, unitamente alla
regolamentazione dei termini e delle modalità di progettazione e di realizzazione di
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dette opere; Verde pubblico (UCP 6A);
UCP Funzioni private:
2E; 2G; 7B; 7C; 9B; 9C; 9D.
Fase 3
Opere di Fase
Parco Urbano (UCP 2C e 2D); Sistemazione superficiale Viale Italia e relativi sottoservizi
(UCP B2, B3, B4, B6);
UCP Funzioni private
UCP 3A; 8A; 8B; 10C; 10D.
Fase 4
Opere di Fase
Parco Urbano (UCP 3C e 7D); PLIS (UCP 6D); Passerella Ecologica (S); Edilizia
Residenziale Sociale (UCP 11A); Poliambulatorio (UCP 10A); Edilizia
sociosanitaria/RSA (UCP 10A); Asilo nido convenzionato (UCP 10A); Asilo nido
convenzionato (UCP 11B).
UCP Funzioni Private:
10A; 10B; 11A; 11B.
Le Opere di cui alla Fase 1 lettera a) e alle Fasi 2, 3 e 4 dovranno essere realizzate secondo le
tempistiche definite dal cronoprogramma allegato alla Convenzione; quelle di cui alla lettera b)
della Fase 1 dovranno essere realizzate secondo tempistiche coerenti con i tempi di realizzazione e
di entrata in esercizio della "Città della Salute e della Ricerca"; quelle di cui alla Fase 0 e alla lettera
c) della Fase 1 dovranno essere realizzate entro gli stessi termini, oppure, se antecedenti, entro
quelli stabiliti nel cronoprogramma allegato alla Convenzione.
E', altresì, prevista la realizzazione - in attuazione ed in conformità ai disposti di cui all'art.
10.3 punto iii) dell'Accordo di Programma "Città della Salute e della Ricerca" - di Asilo nido
privato in parte convenzionato - quanto a tariffe e modalità di gestione - in UCP 1A, che potrà
essere localizzato in appositi spazi da reperirsi anche nel contesto di edifici privati. La
definizione, d'intesa con il Comune, delle tariffe da applicarsi per l'erogazione del servizio
oggetto di convenzionamento dovrà essere coerente con quanto previsto dal sopra citato art.
10.3, punto iii) dell'Accordo di Programma "Città della Salute e della Ricerca", nel rispetto,
comunque, dei principi di sostenibilità economica dell’intervento.
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La realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli esistenti edifici scolastici
(Lotti 1 e 2) è effettuata dal Soggetto privato attuatore, previa predisposizione ed e
approvazione, da parte dell'Amministrazione comunale, dei correlati progetti di fattibilità
tecnica ed economica entro il termine di 60 giorni dalla data della stipula dell'Atto
modificativo ed integrativo della vigente Convenzione urbanistica. Qualora il Comune non
dovesse ottemperare alle suddette attività nei termini di cui sopra, il Soggetto privato
attuatore potrà comunque dar corso al deposito del/i titolo/i edilizio/i abilitativo/i,
conseguirne il relativo rilascio, nonché procedere alla realizzazione degli interventi privati
concernenti la Fase di rispettivo riferimento.
2. Le Opere di Fase qui di seguito elencate potranno essere modificate senza alterazione del quadro
generale dei costi, anche su iniziativa del soggetto privato attuatore, e comunque con assenso del
Comune, mediante modifica della convenzione, senza che ciò abbia a costituire variante al PII:
- T3 Pagoda (UCP 2A);
- Edilizia socio-sanitaria/RSA (UCP 10A);
- Poliambulatorio (UCP 10A).
Possono, altresì, formare oggetto di modificazioni e/o variazioni - alle condizioni di cui sopra, ed
in correlazione alle successive fasi di sviluppo degli interventi - le seguenti Opere di Fase, di cui
alla precedente lettera b):
- Barriera antirumore su Via Acciaierie (UCP SC);
- Rotatoria Vulcano (M3).
Ulteriormente, le Opere di Fase previste nei c.d. "Comparti satellite" potranno formare oggetto di
modificazioni e/o variazioni ai sensi del presente comma, secondo quanto previsto al successivo
art. 7-bis.
3. Al fine, peraltro, di assicurare la corretta funzionalità ed entrata in esercizio della "Città della
Salute e della Ricerca", il soggetto privato attuatore si impegna - relativamente ai seguenti edifici
storico/documentali: Treno Laminatoio, T3-Pagoda, OMEC, Camino Fumi e vasche "Pompei"
Unione - ad effettuare gli interventi di messa in sicurezza, secondo le modalità di cui all'art. 14,
comma 2 delle presenti NTA.
4. Nell'ambito di ciascuna Fase individuata nella Tavola 4c.04 devono essere realizzate tutte
le opere previste nelle UCP per la parte ricompresa nelle singole Fasi, ancorché non elencate nel
precedente comma. Ugualmente nell'ambito delle singole Fasi, devono essere progettati e realizzati
tutti i sottoservizi e gli impianti a servizio degli insediamenti pubblici e privati.
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5. Ciascuna Fase, fermo quanto previsto per la Fase 0, comprende:
plurime Unità di Coordinamento Progettuale, costituite, a loro volta, da articolazioni
pianificatorie composte da edifici per funzioni private e dalle opere di urbanizzazione
ad essi serventi;
plurime Opere di Fase, ovvero opere pubbliche, di interesse pubblico e/o generale,
non serventi esclusivamente singole UCP, la cui attuazione è prevista per assicurare le
finalità di coordinamento esecutivo di cui al comma 1.
6. La qualificazione di un’opera quale Opera di Fase, rispondendo a finalità programmatiche, ne
lascia immutata la qualificazione, a fini urbanistici, a titolo di opera di urbanizzazione, servizio
costruito, standard qualitativo, anche agli effetti delle modalità realizzative previste dalla
variante al PII. Gli interventi previsti in ciascuna Fase sono realizzati nei tempi programmati nel
cronoprogramma allegato alla Convenzione. Le modifiche al cronoprogramma costituiscono
variazione della Convenzione, ma non sono considerate variante al PII, e non richiedono
l'espletamento della procedura di approvazione di cui agli artt. 92 e 14 della LR 12/2005 e s.m.i..
Il cronoprogramma allegato alla Convenzione è ulteriormente dettagliato in sede di deposito della
progettazione delle Opere di Fase e della Progettazioni Unitaria Complessiva delle Unità di
Coordinamento Progettuale, al fine di consentire la valutazione del coordinato avanzamento
delle opere per servizi pubblici e delle opere destinate a funzioni private.
7. La Fase 0, non comprendente alcuna UCP, include Opere di Fase la cui attuazione è da
considerarsi servente l'intero Ambito della variante al di PII. In conformità a quanto disposto dal
successivo comma 8, terzo alinea, è fatta comunque salva la possibilità di presentazione contestuale
dei progetti delle Opere di Fase 0 e dei progetti delle Opere di Fase 1, da presentarsi in tempo utile
per assicurare il rispetto dei tempi di avvio dei lavori previsti nel cronoprogramma allegato alla
Convenzione.
La procedura di approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica preliminari o
preliminari/definitivi di Fase 0 si conclude, ordinariamente, entro 50 giorni dal deposito del
relativo progetto, al netto del tempo occorrente al soggetto attuatore per l'aggiornamento degli
elaborati decorrente dalla data di richiesta del Comune fino alla data del relativo deposito da parte
del medesimo attuatore. In casi di particolare complessità, inerenti l'acquisizione di pareri o di
assensi di Enti terzi, essenziali per l'approvazione del progetto, il termine di durata della procedura
può essere elevato fino ad un massimo di 90 giorni, esclusivamente a seguito di determinazione
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motivata del Comune da assumersi entro 20 giorni dal deposito del progetto. La realizzazione delle
opere di cui alla Fase 0 è eseguita nei termini indicati nel cronoprogramma.
8. Per le Fasi successive alla Fase 0, al fine di procedere alla relativa attuazione, l'Attuatore deposita
il progetto delle pertinenti Opere di Fase.
La procedura di approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica preliminari o
preliminari/definitivi di Fase 1 e delle Fasi successive, si conclude, ordinariamente, entro 50
giorni dal deposito del progetto, al netto del tempo occorrente al soggetto attuatore per
l'aggiornamento degli elaborati decorrente dalla data di richiesta del Comune fino alla data del
relativo deposito da parte del medesimo soggetto attuatore. In casi di particolare complessità,
inerenti l'acquisizione di pareri o assensi di Enti terzi, essenziali per l'approvazione del progetto,
il termine di durata della procedura può essere elevato fino ad un massimo di 90 giorni,
esclusivamente a seguito di determinazione motivata del Comune da assumersi entro 20 giorni
dal deposito del progetto. I progetti sono depositati in tempo utile per assicurare il rispetto dei
tempi di esecuzione previsti nel cronoprogramma allegato alla Convenzione.
E' fatta salva la possibilità di presentazione contestuale dei progetti delle Opere di Fase 0 e dei
progetti delle Opere di Fase 1. Scaduti i termini ordinari (50 giorni) di approvazione dei progetti di
fattibilità tecnica ed economica preliminari o preliminari/definitivi delle Opere di Fase 0, di
Fase 1 e in ogni caso della Fase cui si riferisce la Progettazione Unitaria Complessiva che si intende
presentare, è possibile depositare presentare la proposta di Progettazione Unitaria Complessiva
riferita ad una o più UCP. In alternativa, il soggetto attuatore potrà depositare presentare la
proposta di Progettazione Unitaria Complessiva di UCP contestualmente al deposito delle
eventuali integrazioni richieste in sede di Conferenza dei Servizi, ovvero ad intervenuta conclusione
della Conferenza di Servizi qualora la stessa non determini obbligo di integrazione.
Esclusivamente in relazione alla SLP destinata ad "attività industriale ed artigianale" (P), nelle UCP
1E e 11A, ne è consentita l'attuazione anche precedentemente all'approvazione dei progetti delle
Opere di Fase, ferma restando la contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione correlate.
9. In fase esecutiva possono essere concesse proroghe dei termini di attivazione, ovvero di
conclusione dei lavori, sulla base di motivate richieste riferite alla particolare complessità della
progettazione, ovvero per difficoltà intervenute in sede di esecuzione, non previste e non prevedibili
con l'ordinaria perizia e diligenza, ovvero ancora in correlazione ad eventuali dilazione nelle
tempistiche approvative da parte degli Enti competenti dei progetti operativi di bonifica, o a
rinvenimenti ex ante non prevedibili.
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Analogamente, potranno essere concesse proroghe delle tempistiche di realizzazione degli
interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, da definirsi con il Soggetto
Attuatore in sede di approvazione dei relativi progetti di fattibilità tecnica ed economica,
ovvero in correlazione all'effettiva messa a disposizione, da parte del Comune, delle relative
strutture (fatta comunque salva, in questi ultimi casi, la possibilità di conseguimento della
agibilità degli interventi privati, che deve essere quindi intesa come comunque conseguibile).
10. La nuova stazione ferroviaria a scavalco, compresa in Fase 1, fermi restando i termini di
deposito del progetto, è realizzata secondo tempistiche coerenti con i tempi di realizzazione e di
entrata in esercizio della Città della Salute e della Ricerca e con le modalità concordate con i
responsabili della gestione degli impianti e del servizio ferroviario, nonché in conformità all'art. 3,
comma 5, secondo alinea della Convenzione. L'utilizzazione dei diritti edificatori attribuiti
all'ATs2 è subordinata, quanto al conseguimento dell'agibilità dei suddetti diritti edificatori,
all'intervenuta realizzazione della nuova stazione; relativamente all'apprestamento di detta opera
- e fatta salva l'applicazione del comma 13 del presente articolo - sussiste la garanzia di cui al
successivo art. 7, comma 6, delle presenti NTA.
11. Per le Fasi 1 e 2, relativamente alle Opere di Fase indicate con la sigla (*), si dà atto che
trattasi di opere (servizi scolastici e culturali) la cui progettazione sarà elaborata con
l'adozione di pratiche partecipative concordate con il Comune, come definite nell'Allegato E
alle presenti NTA. Le attività di consultazione devono essere avviate immediatamente dopo
la data di previsto inizio della Fase cui le opere pertengono e le relative opere comunque
concluse nei tempi previsti dal cronoprogramma allegato alla Convenzione.
11. La consegna della garanzia fideiussoria delle Opere di Fase costituisce condizione di efficacia
dell'approvazione della Progettazione unitaria della prima UCP della stessa fase.
12. Oltre a quanto stabilito al successivo art. 6, comma 21 ter, costituisce condizione per il
conseguimento dell'agibilità/abitabilità degli edifici compresi nelle UCP afferenti ciascuna Fase,
ad esclusione della SLP destinata ad “attività industriale ed artigianale” (P) ubicata nelle UCP 1E
e 11A, il collaudo delle seguenti Opere di Fase, ovvero di Unità:
Fase 1
Scuola Secondaria di 1° grado in Treno Laminatoio (UCP 2F), Sottopasso ferroviario;
Parcheggio interrato (UCP 1A); interventi di manutenzione straordinaria degli edifici
scolastici esistenti - Lotto 1, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 9, ultimo
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alinea; Piazza UCP1A e viabilità Diagonale (Opere di Unità);
Fase 2
Scuola Infanzia e Secondaria in Concordia (UCP 9A) Interventi di manutenzione
straordinaria degli edifici scolastici esistenti - Lotto 2, fatto salvo quanto previsto al
precedente comma 9, ultimo alinea;
Fase 3
Sistemazione superficiale Viale Italia (UCP B6);
Fase 4
Poliambulatorio (UCP 10A).
13. Relativamente al comparto Triangolo la progettazione unitaria complessiva dell'UCP è
preordinata - così come già previsto dagli elaborati della variante di PII - a consentire la riduzione
delle altezze di prevista ubicazione nella medesima Unità di Coordinamento Progettuale e a
garantire una migliore integrazione degli interventi con il tessuto urbano limitrofo esistente,
perseguita mediante la traslazione di quota parte delle relative capacità edificatorie a valere
sull'UCP 5A; in sede di Progettazione Unitaria Complessiva potrà quindi ulteriormente essere
prevista la traslazione ovvero la riarticolazione funzionale di quota parte delle relative capacità
edificatorie a valere sull’UCP 5A; l'agibilità dei fabbricati è conseguita precedentemente al
collaudo delle Opere di Fase 1, fermo restando il collaudo delle Opere di Unità pertinenti l'UCP
interessata.
14. L'attuatore può proporre la modifica del cronoprogramma con l'anticipata esecuzione delle Fasi.
Il Comune si pronuncia sulla richiesta con provvedimento espresso entro 30 giorni dalla
presentazione della proposta. Ove il Comune non si pronunci nei termini, la proposta si intende
accolta. La modifica del cronoprogramma costituisce variazione alla Convenzione.
Resta ferma la facoltà di anticipazione alla Fase 1 delle UCP 7B, 7C e 9D e, ove occorra, delle UCP
9C, 9B e 2G, fermo restando l'esperimento delle procedure di rito per la coerenziazione
dell'autorizzazione commerciale riferita alle UCP 7B, 7C e 9D, come previsto dal successivo art.
10, comma 6, nei casi e alle condizioni ivi stabilite.
Relativamente alle sole UCP recanti, al proprio interno, esclusivamente la previsione di interventi
pubblici o di interesse generale è sempre ammessa la possibilità di anticipare la relativa attuazione,
indipendentemente dalla specifica Fase di appartenenza, senza necessità di apportare modifiche al
cronoprogramma. Analogamente, è sempre ammessa la possibilità di anticipare la
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progettazione ovvero la realizzazione di Opere di Unità, ovvero di Opere di Fase previste
all'interno di una o più Unità di Coordinamento Progettuale, anche senza attivazione della
correlata UCP.
15. Lo scostamento dai tempi previsti dal cronoprogramma, purché non riconducibile alla volontà
o ad inadempimenti dell'Attuatore, determinato dall'andamento dei lavori di bonifica, da ritardi
di altre Amministrazioni, da contenziosi relativi alle procedure di affidamento dell'esecuzione delle
opere pubbliche, ovvero da ritardi nell'acquisizione di aree di proprietà di terzi, è qualificato come
causa di forza maggiore.
16. Il soggetto attuatore potrà procedere per esigenze igienico-sanitarie, ambientali e legate alla
sicurezza - in osservanza delle disposizioni al momento vigenti in materia di titoli edilizi abilitativi
- alla demolizione di strutture, manufatti ed edifici presenti all'interno dell'ambito della variante al
di PII, non classificati ex art. 22 delle NTA del Piano delle Regole, quali beni storico-documentali,
senza che ciò abbia a comportare l'attivazione della Fase di appartenenza dell'UCP interessata
dall'intervento. Parimenti, ed in conformità a quanto disposto dalle NTA del Piano delle Regole, è
sempre ammessa la facoltà di dar corso, senza attivazione della relativa Fase, a interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento igienico e tecnologico, e/o di risanamento
conservativo degli immobili esistenti, ivi compresi quelli classificati come beni storico-documentali
ai sensi dell'art. 22 delle NTA del Piano delle Regole. E', altresì, ammessa la realizzazione di
recinzioni e di manufatti provvisionali e precari, temporanei e di cantiere.
17. Oltre alle Opere di Fase contemplate nel presente articolo, è prevista, altresì, la
realizzazione, nel contesto delle aree ricomprese nel perimetro della variante al PII, di nuovo
Commissariato di Pubblica Sicurezza, secondo la localizzazione che verrà definita da specifico
Accordo tra gli Enti competenti. Detta Opera pubblica formerà oggetto di approntamento e
di imputazione, quanto ai relativi costi, nei termini meglio precisati dall'Atto Modificativo ed
Integrativo della vigente Convenzione urbanistica.
Art. 6 - Unità di Coordinamento Progettuale e Unità Minime di Intervento - Approvazione della
progettazione unitaria complessiva delle UCP
1. La variante al Il PII individua le Unità di Coordinamento Progettuale perimetrate nelle Tavole
4c.04 e 4c.06.
2. Nella Tabiella allegata sub C, le destinazioni d'uso private sono codificate con lettere "R", ovvero
"P". Detti codici alfabetici definiscono la destinazione principale prevalente della UCP nei termini
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che seguono:
R = destinazione d'uso prevalente residenza;
P = destinazione d'uso prevalente produzione di beni e servizi.
3. L'osservanza della funzione prevalente è garantita, a livello di singola UCP, con la destinazione
alla funzione prevalente di almeno il 51% 60% della SLP dedotta nella Progettazione Unitaria
Complessiva di UCP di cui ai successivi commi,
4. In deroga a quanto disposto al comma precedente, l'UCP 1A non è caratterizzata da funzione
prevalente, ferma restando la realizzazione di mq. 25.000 di SLP con funzione residenziale, nonchè
l'apprestamento di un asilo nido privato in parte convenzionato per almeno 40 utenti, di possibile
allocazione anche nel contesto di edifici a destinazione privata.
Relativamente all'UCP 9C, in sede di Progettazione Unitaria Complessiva potrà essere
valutata la possibilità che la stessa non sia caratterizzata da alcuna funzione prevalente.
5. Relativamente alle UCP ove è prevista edilizia convenzionata, costituisce elemento essenziale il
reperimento delle quote minime, di seguito indicate, di SLP da destinare a tale uso, calcolate sulla
SLP a funzione residenziale dedotta nella progettazione unitaria:
UCP 4A > 30%
UCP 10B > 10%
UCP 1A > 20%.
6. Le variazioni dimensionali delle UCP ove è prevista la realizzazione di edilizia convenzionata
devono comunque assicurare il rispetto della quota minima del 20% sul totale dell'edilizia
residenziale prevista nell'Ambito.
7. Le UCP possono essere, a loro volta, articolate in Unità Minime di Intervento (UMI).
Gli elaborati della variante al di PII recano l'individuazione di UMI, da ritenersi indicativa e non
prescrittiva. L'individuazione puntuale delle UMI è rimessa alla fase di Progettazione Unitaria
Complessiva di cui ai successivi commi.
8. L'attuatore è abilitato, relativamente ad ogni UCP a dar corso al deposito, per l'approvazione,
della Progettazione Unitaria Complessiva di UCP nei termini stabiliti all'art. 5, comma 8, e
secondo le procedure indicate nel presente articolo.
L'approvazione dei progetti (di livello minimo pari a quello di fattibilità tecnica ed economica
al preliminare) delle Opere di Fase 0 e della Fase in cui ricadono le UCP oggetto della
Progettazione Unitaria Complessiva presentata, di cui all'art. 5, comma 8, è condizione per
l'approvazione della Progettazione Unitaria Complessiva stessa.
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9. L'Attuatore deposita, per ciascuna Unità di Coordinamento Progettuale, gli elaborati
costituenti la Progettazione Unitaria Complessiva, unitamente a schema di atto d'obbligo recante
l'assunzione degli impegni realizzativi relativi alle Opere di Unità coerenti con le previsioni del
cronoprogramma allegato alla Convenzione, nonché l'individuazione delle aree in cessione e/o
delle eventuali proposte di aree da asservire all'uso pubblico. Ove siano previste opere o
attrezzature private di uso pubblico o di interesse generale, l'Attuatore deposita anche una proposta
di convenzione/regolamento d'uso destinata a disciplinare le modalità d'uso ed i rapporti con il
Comune.
Ove siano previste proposte di asservimento ad uso pubblico, in luogo della cessione, l'attuatore
deposita anche uno schema di atto di asservimento destinato a disciplinare le modalità d'uso e i
rapporti con il Comune, ivi compresi gli oneri di manutenzione.
10. In sede di Progettazione Unitaria Complessiva dovrà essere dedotta capacità edificatoria
compresa tra il 70% ed il 130% della SLP assegnata a ciascuna UCP dalla variante al PII.
11. E' sempre ammessa la presentazione di Progettazione Unitaria Complessiva riferita a più Unità
di Coordinamento Progettuale.
12. La progettazione unitaria complessiva di UCP è composta dai seguenti elaborati:
a) progetto planivolumetrico (1:1.000) degli insediamenti privati e pubblici, di uso pubblico
e generale, contenente anche le eventuali modifiche delle previsioni aventi ad oggetto le
opere di urbanizzazione primaria, secondaria e delle altre opere pubbliche rese necessarie in
ragione delle risultanze del maggior dettaglio progettuale, ovvero connesse alla variazione
del dimensionamento delle UCP, entro i limiti ammessi dal precedente comma 10; le
planimetrie saranno riportate su base aerofotogrammetrica aggiornata e georeferenziata
rispetto a quanto alla base dell’elaborazione della variante al PII;
b) tabella quantitativa comparativa dei dati relativi a pesi insediativi, destinazioni d'uso e
relative categorie da insediare, aree e superfici destinate ad opere di urbanizzazione;
c) tabella di assegnazione della premialità relativamente al bonus “qualità energetica”, da
computarsi secondo le modalità indicate nell'Allegato D delle presenti NTA e relativo
"Disciplinare applicativo";
d) analisi di dettaglio dell'adeguatezza delle superfici destinate alla sosta, a servizio delle opere
pubbliche o private di interesse generale;
e) elaborati contenenti la puntuale indicazione planimetrica delle aree interessate da opere di
urbanizzazione, di altre opere pubbliche o private di interesse generale, oggetto di cessione
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gratuita o di asservimento ad uso pubblico;
f) individuazione definitiva delle aree in cessione e/o eventuali proposte di individuazione di
aree da asservire all'uso pubblico, comprensive di schema di atto di asservimento, e
progettazione preliminare delle attrezzature e delle opere conferite a titolo di servizi costruiti
qualora si tratti di Opere di Unità;
g) progetto di fattibilità tecnica ed economica progettazione preliminare delle Opere di
Unità di cui al successivo comma 14;
h) titolo di proprietà delle aree oggetto della progettazione riferite, ove proposte, alle singole
UMI costituenti la UCP;
i) verifica viabilistica di compatibilità, recante lo sviluppo, alla fase di dettaglio propria della
Progettazione Unitaria Complessiva, degli studi viabilistici annessi alla variante al PII,
comprensiva delle analisi della viabilità in fase di cantiere;
j) schema di atto unilaterale d'obbligo;
k) schema di convenzione/regolamento d'uso riferito ai rapporti tra Comune e Soggetto
Attuatore e agli usi delle attrezzature ed opere private di uso pubblico o di interesse generale,
con annesso schema di regolamento d'uso, ove necessario;
l) tavola comparativa delle previsioni dell'UCP e delle previsioni della variante al PII,
che evidenzi il rispetto dei limiti di flessibilità dimensionale, di cui al precedente comma
10.
13. La progettazione unitaria complessiva dovrà essere definita:
a) nelle componenti tipologiche e di destinazione d'uso dei singoli edifici (piano terreno/piani
superiori), con indicazione delle sagome di ingombro, anche in sottosuolo, delle altezze
e del numero di piani entro e fuori terra;
b) nell'individuazione degli accessi;
c) nella individuazione dei parcheggi pubblici o di uso pubblico, delle aree in cessione o
in asservimento da destinare a verde, nonché - qualora previste - da destinarsi a giardini
pubblici, piazze, percorsi di uso pubblico, strade, ecc.;
d) nell'individuazione delle Unità Minime di Intervento.
14. La progettazione unitaria complessiva è completata dai progetti di fattibilità tecnica ed
economica dalla progettazione preliminare di tutte le Opere di Unità relative alle UCP oggetto
della progettazione unitaria stessa e, per le opere assoggettate al regime ex D. Lgs. n. 50/2016
163/2006 ai sensi dell'art. 16 della Convenzione (ovvero ai sensi delle disposizioni legislative e/o
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normative successivamente intervenute), dalla verifica di cui al medesimo D.Lgs. 50/2016
163/2006 e al DPR 207/2010 (qualora e se prevista dalle disposizioni legislative e normative
successivamente intervenute). A tale progettazione sono allegati computi estimativi, redatti sulla
scorta del Bollettino Ufficiale della CCIAA (ovvero, per le opere non incluse nel Bollettino, sulla
base del Prezziario delle Opere Edili del Comune la Provincia di Milano, ovvero, per le voci di
costo non presenti nei predetti Bollettini, sulle base di analisi di prezzo fondate su listini ufficiali
di mercato, ovvero ancora sulla base Prezziario regionale delle opere pubbliche, fatta salva la
possibilità di applicazione - relativamente a progetti già approvati, depositati e/o in corso di
approvazione alla data di definitiva approvazione della variante alle NTA della variante al
PII - dei bollettini/prezziari già utilizzati), con applicazione dello sconto del 10%. Gli oneri di
sicurezza (calcolati nella misura del 3% del valore dell'opera) e le spese di progettazione e di
verifica, queste ultime calcolate applicando il parametro forfetario del 9,5% sul valore delle
opere, concorrono a determinare il valore delle opere ai fini dello scomputo dagli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, ed ai fini della determinazione dei servizi costruiti e degli
standard qualitativi.
15. Lo schema di atto d'obbligo deve soddisfare i seguenti contenuti minimi:
a) impegno alla cessione gratuita, e/o eventuale proposta di asservimento all'uso pubblico,
soggetta a valutazione secondo quanto previsto al successivo comma 16, a favore del
Comune, entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di approvazione
della Progettazione Unitaria Complessiva della UCP, delle aree individuate negli elaborati
di cui al punto e) del precedente comma 12 quali sede di viabilità, ovvero percorsi pubblici,
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dotazioni di standard;
b) impegno alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, delle opere
costituenti dotazione di standard (compresi i servizi costruiti) e degli standard qualitativi
previsti dalla Progettazione Unitaria Complessiva entro i tempi programmati dal
cronoprogramma allegato alla Convenzione, ovvero variato secondo i contenuti di
successivi accordi;
c) individuazione delle aree a standard da cedere e/o delle eventuali proposte di aree da
asservire all'uso pubblico, soggette a valutazione secondo quanto previsto al successivo
comma 16, a carico di altre UCP ove in quella oggetto di intervento non sia soddisfatta la
dotazione prevista nella variante al PII in proporzione al carico insediativo progettato;
d) determinazione degli oneri tabellari dovuti in rapporto alle SLP comprese nella UCP e
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definizione del relativo scomputo in relazione alle opere di cui al precedente punto b);
e) determinazione delle garanzie fideiussorie eventualmente da produrre secondo le previsioni
di cui al successivo art. 7.
16. Il Comune approva la Progettazione Unitaria Complessiva con provvedimento espresso,
prescrivendo le modifiche e le integrazioni eventualmente necessarie per adeguare l'UCP alle
previsioni della variante al PII e valutando l'opportunità di eventuali proposte di asservimento
all'uso pubblico di aree da destinare a servizi in alternativa alla loro cessione, nonché le modifiche
e le integrazioni da introdurre nella progettazione delle opere pubbliche, nell'atto unilaterale
d'obbligo e nei regolamenti d'uso, finalizzate ad assicurare la completezza e regolarità degli
elaborati, nonché l'adeguatezza funzionale e la coerenza architettonica delle opere.
L'approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica della progettazione preliminare
di tutte le Opere di Unità delle UCP interviene con la medesima deliberazione di approvazione della
Progettazione Unitaria Complessiva delle UCP di cui fanno parte le Opere di Unità stesse. Ove
l'approvazione non intervenga entro i 90 giorni successivi alla presentazione, la proposta si
intenderà approvata. Al netto delle tempistiche inerenti la necessità di espletamento di
eventuali sub-procedimenti nei casi normativamente previsti, il predetto termine potrà essere
interrotto una sola volta per richieste di chiarimenti e di integrazioni documentali entro 15 giorni
dalla presentazione della proposta. Il termine decorre nuovamente dal giorno di presentazione della
documentazione integrativa o modificativa. Durante la fase istruttoria della Progettazione Unitaria
Complessiva, può essere depositato da parte del Soggetto Attuatore il progetto
definitivo/esecutivo delle Opere di Fase della fase in cui ricadono le UCP oggetto della
Progettazione Unitaria Complessiva in istruttoria.
16 bis. Con le stesse modalità indicate al comma precedente, sono approvate le eventuali varianti
di cui all'art. 15, comma 2, delle presenti NTA.
16 ter. In sede di approvazione della Progettazione Unitaria Complessiva il Comune valuterà
in quali casi sarà possibile procedere all'attuazione degli interventi mediante conseguimento
di Permesso di Costruire (PdC), ovvero mediante SCIA.
17. Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione della Progettazione
Unitaria Complessiva, l'Attuatore deposita l'atto unilaterale d'obbligo integrato con il recepimento
delle modifiche richieste. Detto documento, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, registrato e trascritto nei pubblici registri immobiliari, è sottoscritto dall'Attuatore e dai
proprietari delle aree comprese nel perimetro della UCP. Contestualmente al deposito dell'atto
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unilaterale d'obbligo, l'Attuatore deposita le garanzie fideiussorie, riferite, nel caso della
Progettazione unitaria della prima UCP, alle Opere di Fase 0 e di Fase 1 e, per le UCP relative alle
fasi successive, riferite alle opere della Fase di appartenenza, nonché delle relative Opere di Unità,
ove necessario integrando quelle già prodotte, in base alle disposizioni di cui al successivo art. 7.
Entro i successivi 30 giorni è stipulato l'atto pubblico di cessione delle aree individuate alla lettera
e) del precedente comma 12, con rinvio degli effetti del trasferimento alla stipula di un successivo
atto di puntuale identificazione catastale. In mancanza, restano sospesi i termini di procedibilità dei
procedimenti edilizi e di efficacia dei titoli edilizi relativi alle UCP della Progettazione Unitaria
Complessiva approvata.
17 bis. Costituisce condizione per l'efficacia della deliberazione di approvazione della
Progettazione unitaria complessiva delle UCP di ciascuna fase il deposito delle garanzie fideiussorie
secondo i criteri e negli importi di cui al successivo art. 7.
18. Costituisce condizione per la presentazione delle domande preordinate al rilascio dei titoli
edilizi e degli atti abilitanti la realizzazione degli edifici compresi in una UMI - nella misura
consentita in ragione del valore delle fideiussioni, determinata secondo i criteri sanciti dal
successivo art. 7 - l'efficacia delle deliberazione di approvazione della Progettazione unitaria
complessiva della UCP a cui appartiene la UMI, il deposito dell'atto d'obbligo e, ove occorra, delle
garanzie fideiussorie, nonché il deposito del progetto definitivo/esecutivo delle Opere di Unità della
UMI stessa, ovvero l'avvio (anche con lettere di invito, in caso di procedura ristretta o di
prequalifica) della procedura per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed
esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 59, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (c.d.
appalto integrato complesso).
19. Le UMI possono essere oggetto di uno o più titoli edilizi abilitativi. A tal fine, si rinvia a
quanto disposto al precedente comma 16-ter.
20. I singoli interventi compresi nella Progettazione Unitaria Complessiva, ovvero - a scelta
dell'Attuatore - nelle singole UMI, sono assentibili mediante DIA o Permesso di Costruire, ovvero
altro equipollente titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa vigente, nei termini meglio
precisati al precedente comma 16-ter.
21. Relativamente alle opere assoggettate al regime ex D.Lgs. n. 50/2016 163/2006 e s.m.i. ai sensi
dell'art. 16 della vigente Convenzione urbanistica, l'Attuatore deposita i progetti definitivi o
definitivi/esecutivi, completi degli elaborati necessari per indire le procedure di selezione
dell'appaltatore, secondo quanto previsto dal sopra richiamato Decreto Legislativo, dall'art. 32,
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comma 1, lettera g) e dall'art. 122, comma 8, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ove applicabile.
L'espletamento degli incombenti di approvazione dei progetti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016
163/2006 e relative norme regolamentari può costituire, nei termini previsti in Convenzione
urbanistica della variante al di PII, titolo edilizio che abilita alla realizzazione delle opere.
21 bis. Fatto salvo quanto disposto al precedente art. 5, comma 1, ultimo alinea relativamente
agli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, il rilascio dei titoli edilizi
relativi agli interventi privati è condizionato all’approvazione del progetto definitivo (qualora sia il
livello che andrà in gara per l'esecuzione delle opere) o definitivo/esecutivo delle Opere di Unità
della UMI a cui si riferiscono i titoli edilizi, e all’approvazione del progetto definitivo (qualora sia
il livello che andrà in gara per l'esecuzione delle opere) o definitivo/esecutivo delle Opere di Fase,
ad eccezione del caso in cui sia stato precedentemente avviato il procedimento di messo a gara
del il relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica delle Opere di Fase e delle Opere di
Unità, per l'affidamento congiunto della progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi
dell'art. 59, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (appalto integrato complesso) preliminare. Nel caso
di DIA o SCIA, l’approvazione dei progetti definitivi delle di Opere di Fase e di Unità di cui al
presente comma, ovvero l'avvio delle procedure di affidamento congiunto della progettazione
e per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 59, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (appalto integrato
complesso) , è condizione per la presentazione dell’istanza.
21 ter. L'agibilità degli edifici privati oggetto di intervento è condizionata all’esecuzione e al
collaudo, o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, delle Opere di Unità della UMI in
cui sono compresi gli edifici stessi, oltreché al completamento - delle Opere di Fase elencate all’art.
5 comma 13 delle presenti NTA, ad eccezione, per queste ultime, delle fattispecie di cui al
precedente art. 5, comma 13-bis, nonché di quelle di cui al successivo articolo 7-bis, per le quali
valgono le previsioni ivi riportate.
22. In fase attuativa possono essere approvate, con il rilascio o la formazione dei titoli edilizi, senza
necessità di preventiva approvazione di variante alla variante aldi PII, modificazioni
planivolumetriche che, oltre a non contrastare con la vigente disciplina di PGT, rispondano alle
caratteristiche quantitative e qualitative di cui all'art. 14, comma 12, LR 12/2005 e s.m.i..
23. Le facoltà di modifica di cui ai commi precedenti sono esercitabili nei limiti e con le modalità
previste dai successivi artt. 8, 9, 10.
24. L'esercizio delle facoltà di flessibilità previste ai commi 3, 4, 5, 6 e 10 dal presente articolo non
costituisce variante di PII, e non richiede, pertanto, l'espletamento di procedura di Valutazione
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Ambientale Strategica o di relativa verifica di assoggettamento.
Art. 7 - Sistema delle garanzie
1. La presente norma disciplina le modalità operative delle prestazioni delle garanzie a corredo
dell'esecuzione degli interventi pubblici e di interesse pubblico.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che l'Attuatore ha consegnato, alla sottoscrizione della
Convenzione di PII originario vigente, fideiussione - avente le caratteristiche convenzionalmente
stabilite - per l'importo di € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00), costituente garanzia di base, la
cui efficacia deve perdurare, nell'ammontare stabilito, fintantoché il PII (e la successiva variante
vigente) preveda Opere residue di Fase e d'Unità di eguale valore, per poi ridursi
proporzionalmente, fino alla completa estinzione, coincidente con l'ultimazione delle predette
opere. Di tale garanzia non si tiene conto ai fini dei computi di cui ai commi successivi. Si dà atto
che detta garanzia è stata corrisposta all'atto della sottoscrizione della Convenzione vigente.
3. Parimenti, si dà atto che all'atto della sottoscrizione della Convenzione di variante, l'Attuatore
ha consegnato, ad integrazione della garanzia base di cui al comma precedente, ulteriore garanzia,
avente le medesime caratteristiche, per l'importo di € 10.000.000 (Euro diecimilioni/00), a garanzia
dei danni tutti che il Comune sia tenuto a risarcire per effetto di inadempimenti della Convenzione
di variante imputabili a Milanosesto S.p.A. (già Sesto Immobiliare S.p.A.). La garanzia ha avrà
efficacia triennale, decorrente dalla stipulazione della convenzione di variante (e, quindi, fino alla
data del 3.8.2019), rinviandosi, per quel che concerne la possibilità di rinnovo di detta polizza
oltre tale termine, a quanto specificamente disposto dalla convenzione urbanistica e nel
successivo Atto Modificativo ed Integrativo. Sono ammesse progressive riduzioni, nei termini
indicati dalla Convenzione di variante.
4. Con riferimento a ciascuna Fase, e quale condizione di efficacia dell'approvazione della
Progettazione Unitaria Complessiva della prima UCP della Fase, l'Attuatore, dopo l'approvazione
da parte della Giunta Comunale del progetto di fattibilità tecnica ed economica preliminare
delle Opere di Fase, consegna garanzie fideiussorie pari al valore più elevato tra quello totale delle
Opere di Fase (escluse le opere di cui al comma successivo) e la quota di 1/3 del valore complessivo
delle Opere tutte (di Fase ovvero di Unità) comprese nella Fase medesima.
5. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, nel computo del valore complessivo delle opere
di Fase non si tiene conto:
delle Opere di Fase inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria degli esistenti
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edifici scolastici la cui progettazione è soggetta a termine differito (Opere indicate
con * delle Fasi 1 e 2 – art. 5, comma 1 e comma 11);
delle Opere di Fase da realizzare con ricorso all'istituto della finanza di progetto o della
concessione di costruzione e gestione.
Tali opere sono comunque comprese nel computo del valore totale delle Opere di Fase e di Unità,
sul quale calcolare la quota di 1/3.
6. L'Opera corrispondente alla nuova stazione a scavalco è esclusa dalla base di calcolo da utilizzare
per la determinazione del valore della garanzia, poiché la sua costruzione condiziona per intero
l'attuazione della SLP attribuita all'ambito ATs2. Resta fermo, peraltro, che la garanzia fideiussoria
di cui al comma 2 del presente articolo è estesa anche all'adempimento di detta opera, con le
seguenti precisazioni:
a) la garanzia non potrà essere escussa a prima richiesta, bensì qualora la mancata o ritardata
realizzazione della stazione sia riconducibile alla volontà o ad inadempimenti del Soggetto
Attuatore, escluse, pertanto, le cause di forza maggiore, determinate, dall'andamento dei lavori di
bonifica, da ritardi di altre Amministrazioni, da contenziosi relativi alle procedure di affidamento
dell'esecuzione delle opere pubbliche, ovvero da ritardi nell'acquisizione di aree di proprietà di
terzi;
b) la garanzia acquisterà efficacia dalla data di approvazione da parte dell'Ente competente del
progetto definitivo della Città della Salute e della Ricerca;
c) la garanzia potrà essere escussa a partire dai 36 mesi antecedenti la data di prevista entrata in
esercizio della Città della Salute e della Ricerca, secondo le tempistiche definite dal relativo
cronoprogramma e sue successive modificazioni, qualora entro tale termine il soggetto attuatore
non abbia dato adempimento a quanto previsto dal cronoprogramma relativo alla realizzazione della
stazione ferroviaria, e sempreché non ricorrano le fattispecie previste alla precedente lettera a);
d) a seguito dell'escussione della fideiussione, il Comune potrà richiedere che sia ripristinata la
garanzia di cui al comma 2, in applicazione della medesima disposizione.
7. Il deposito delle garanzie di cui ai precedenti commi costituisce condizione di efficacia della
deliberazione di dell'approvazione della Progettazione Unitaria Complessiva per la
presentazione delle domande preordinate al rilascio dei titoli edilizi e degli atti abilitanti la
realizzazione degli edifici compresi in una UMI.
8. A seguito dell'emanazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle
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Opere (di Fase ovvero di Unità), anche effettuato mediante procedure di collaudo di stralci
funzionali, le garanzie prestate per Opere collaudate - fatta salva la quota a copertura di eventuali
interventi correttivi o di completamento richiesti dal collaudatore - possono restare nella
disponibilità del Comune, quale garanzia di realizzazione di ulteriori Opere di Fase o di Unità, ove
ne residuino da realizzare, e sempreché, in virtù del principio stabilito al successivo comma 11,
l'Attuatore intenda richiedere il rilascio di ulteriori titoli edilizi per opere private. Nel caso in cui
l'Attuatore rinunci a richiedere nuovi titoli, ovvero, pur a fronte della richiesta di nuovi titoli,
l'ammontare della garanzia prestata, in applicazione del criterio proporzionale di cui al comma 11
risulti comunque maggiore della SLP sviluppabile, la medesima garanzia sarà proporzionalmente
ridotta.
9. Il computo del valore da garantire è determinato escludendo sempre dalla base di calcolo il valore
delle opere già collaudate, ovvero oggetto di certificato di regolare esecuzione.
10. In sede di Progettazione Unitaria Complessiva di UCP si verifica l'eventuale necessità di
integrazione delle garanzie già in essere in relazione:
a) ad eventuali maggiori costi di Opere di Unità, ovvero di Opere di Fase a progettazione
differita, che modifichino il valore minimo da garantire;
b) ad eventuali necessità di conseguire l'attuabilità di SLP per usi privati in misura
proporzionalmente superiore ai valori in quel momento garantiti, secondo quanto disposto
ai commi successivi. In tali casi, le garanzie integrative sono consegnate unitamente all'atto
d'obbligo sottoscritto, relativo all'attuazione dell'UCP.
11. Ai fini dell'attuazione della variante al PII, l'Attuatore è abilitato a richiedere titoli edilizi per
usi privati, aventi ad oggetto SLP di dimensionamento proporzionalmente pari al valore
complessivo delle opere in allora oggetto di garanzia, ovvero già in allora realizzate e collaudate.
Per il computo di detto rapporto proporzionale si applica il coefficiente di € 231,00 - indicizzato
con l'indice FOI a partire dal secondo anno successivo a quello di stipula della Convenzione -
per ogni metro quadrato di SLP, corrispondente al rapporto tra il valore delle opere pubbliche e di
interesse pubblico previste dalla variante al PII (al netto dei soli servizi costruiti) e la complessiva
SLP di Ambito.
12. E' in facoltà dell'Attuatore, in ogni momento, incrementare i valori garantiti allo scopo di
conseguire l'autorizzabilità di SLP ulteriori.
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Art. 7 bis: Facoltà di attuazione alternativa dei c.d. comparti "satellite"
1. La presente norma, in deroga ai disposti dei precedenti artt. 5, 6 e 7, nonché di quelli di cui al
successivo art. 9, disciplina le modalità attuative disponibili, in via alternativa a quanto stabilito
dagli articoli citati, per i comparti c.d. "satellite", costituiti dalle aree non comprese negli ambiti
nei comparti Unione e Concordia (articolazioni principali delle aree ex Falck allo stato di fatto).
Agli effetti della presente norma, i comparti "satellite" sono qui di seguito elencati, unitamente alle
seguenti UCP in essi comprese (tra parentesi, la Fase cui le UCP pertengono, in base all'art. 5):
TRAI: UCP 8A - 8B (Fase 3);
Transider: UCP 11A - 11B (Fase 4);
Vittoria A: UCP 10A - 10 B (Fase 4);
Vittoria B: UCP 10C - 10D (Fase 3).
2. In merito, il presente articolo persegue l'obiettivo di ampliare le condizioni disponibili per
l'articolazione del Programma Integrato di Intervento, onde implementarne le potenzialità di
attivazione e più sollecita attuazione, anche in considerazione dell'elevato novero di opere
pubbliche e di interesse pubblico comprese nella Fase 0 e nella Fase 1, ed altresì tenuto conto
dell'anticipazione dei tempi di attuazione di parte di tali opere conseguente all'insediamento della
"Città della Salute e della Ricerca".
A tali finalità, fermi restando i disposti degli articoli precedenti, il presente articolo definisce le
modalità atte a consentire al soggetto attuatore l'esercizio della facoltà di attuazione alternativa,
rispetto all'ordinamento delle Fasi di cui all'art. 5, delle capacità insediative afferenti i comparti
"satellite".
In tal caso, si applicano i criteri alternativi di coordinamento previsti in questa sede.
Costituisce, comunque, principio inderogabile che nessun intervento può essere attuato in assenza
di preventiva approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica preliminari o
preliminari/definitivi delle Opere di Fase 0 e della Fase 1.
3. Relativamente alle singole UCP dei comparti "satellite" di cui al comma 1, il soggetto attuatore
può, in via alternativa a quanto disposto ai precedenti articoli 5, 6 e 7, procedere all'esercizio di una
o più delle seguenti facoltà:
a) facoltà di attivazione anticipata: attivazione di una o più UCP comprese nei comparti “satellite”,
ovvero di uno o più comparti "satellite", in via anticipata rispetto alla Fase cui essi appartengono,
e, quindi:
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- con facoltà di conseguire i titoli edilizi per l'attuazione delle UCP e delle correlate SLP private
indipendentemente dall'approvazione delle Opere di Fase previste per la Fase di appartenenza;
- con facoltà di conseguire la agibilità/abitabilità degli edifici privati indipendentemente dal
completamento delle Opere di Fase previste per la Fase di appartenenza, sempreché risulti
rispettato lo specifico cronoprogramma delle opere previsto dal Masterplan;
b) facoltà di rimodulazione dimensionale: attuazione delle capacità edificatorie in misura inferiore
al 70% (fino al 50%), ovvero superiore al 130% (fino al 150%), delle SLP assegnate, in base al
PII, alle UCP;
c) facoltà di rimodulazione funzionale: modificazione della funzione prevalente attribuita dalla
variante al PII alle relative UCP.
Le facoltà di cui alle precedenti lettere b) e c) sono esercitabili nel caso in cui l’attuazione alternativa
sia funzionale all’allocazione di destinazioni ed attività non residenziali, ancorché nel comparto
"Satellite" o nelle UCP per cui siano esercitate le predette facoltà vengano insediate anche funzioni
residenziali, purché in misura non prevalente.
L'esercizio della facoltà di attivazione anticipata di cui alla precedente lettera a) è esperibile anche
relativamente alla destinazione d'uso residenziale subordinatamente al rispetto delle seguenti
condizioni.
Fermo restando il dimensionamento complessivo di edilizia sociale (a canone moderato e/o
concordato) già previsto dalla variante al PII, i comparti o le UCP oggetto di attivazione anticipata
devono prevedere la correlata realizzazione di una SLP di edilizia sociale (a canone moderato e/o
concordato) in misura non inferiore al 7,5% dell'edilizia residenziale libera di prevista
anticipazione, ovvero pari a quella già prevista dalla variante al PII, se superiore, fatta salva
l'ipotesi in cui sia già stata completamente realizzata l'intera quota di SLP di edilizia sociale prevista
dalla medesima variante al PII medesimo.
4. Al fine dell’attivazione dei suddetti comparti satellite in alternativa a quanto ordinariamente
disposto dagli articoli 5, 6, 7, 9 (commi 2 e 3) delle presenti NTA, il soggetto attuatore presenta
all’Amministrazione comunale specifico Masterplan, riferito al comparto ed alle UCP oggetto di
attuazione alternativa ed alle altre aree della variante al PII interessate, che dovrà contenere:
a) l’individuazione del comparto e delle UCP oggetto di attivazione anticipata e/o di rimodulazione
dimensionale e funzionale (nell’esercizio in tutto o in parte delle facoltà di cui al precedente
comma 3 lettere a), b), c). In caso di prevista realizzazione di SLP in misura maggiore o minore
di quella assegnata ad una UCP, il Masterplan dovrà, altresì, contenere l'individuazione delle
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altre UCP, anche non comprese nel medesimo comparto "satellite", ma coinvolte dalla
rimodulazione, da cui la maggiore SLP è sottratta, ovvero presso le quali la minore SLP è ubicata.
Analoga individuazione dovrà essere operata con riferimento alle dotazioni di servizi pubblici e
di interesse pubblico e generale;
b) il progetto planivolumetrico degli interventi oggetto di attuazione alternativa. In particolare, il
Masterplan dovrà contenere il progetto planivolumetrico delle aree oggetto di attivazione
anticipata e/o di rimodulazione dimensionale e funzionale, definito nelle sue componenti
tipologiche, di destinazione e di funzioni, con indicazione delle sagome di ingombro e delle
altezze degli edifici;
c) l’aggiornamento dei dati urbanistici di progetto;
d) l'individuazione delle Opere di Unità e delle Opere della fase di appartenenza specificamente
correlate alla SLP di cui è prevista l'anticipazione o la rimodulazione, delle quali il Masterplan
preveda eventualmente la realizzazione, assistita da correlata garanzia, da assolversi mediante
estensione delle fideiussioni di cui all'art. 7;
e) la quantificazione economica della quota parte di Opere della fase di appartenenza da garantirsi
mediante estensione delle fideiussioni di cui all'art. 7, in correlazione alla SLP oggetto di
attivazione anticipata o di rimodulazione, detratto il valore delle opere di Fase di cui al
precedente punto d);
f) la dimostrazione della sostenibilità della SLP e delle funzioni previste nel comparto satellite
oggetto di attivazione e nelle UCP in esso comprese, anche in coerenza con quanto emerso in
sede di VIA relativa alla variante al di PII, sotto i seguenti profili:
- sostenibilità territoriale: i) le urbanizzazioni primarie devono essere adeguate agli
insediamenti previsti nelle UCP del comparto; ii) fermo restando, anche agli effetti di cui al
successivo art. 15, comma 1, lettera a) delle presenti NTA, che la complessiva dotazione di
aree e di attrezzature per servizi è assicurata ed assolta a livello di complessiva variante al
PII, deve essere garantita una dotazione di aree per servizi pubblici e attrezzature di interesse
pubblico o generale idonea ad assicurare l'armonico ed equilibrato sviluppo delle destinazioni
di prevista allocazione in sito e, in caso di attivazione anticipata funzionale all'allocazione
della destinazione residenziale, dovrà essere garantita la sostenibilità degli insediamenti in
progetto con riferimento alle dotazioni inerenti il sistema dei servizi pubblici e di interesse
pubblico o generale, in rapporto ai fabbisogni effettivamente indotti dai pesi insediativi
residenziali oggetto di anticipazione, tenuto conto anche delle aree cedute e di quelle di cui
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con atto d'obbligo è stata prevista la cessione, e dei servizi già realizzati o in corso di
realizzazione.
Le finalità di cui sopra potranno essere assicurate anche mediante rilocalizzazione, all’interno
del comparto, di aree e superfici a servizi (diverse da quelle destinate a Parco Urbano) già
previste negli ambiti e comparti della variante al PII, ovvero mediante l’anticipata
realizzazione di servizi (comprese le aree destinate a Parco Urbano) all’esterno della UCP o
del comparto oggetto di attuazione alternativa ma a questi connessi. Qualora le specifiche
funzioni insediate dovessero comportare, rispetto a quanto già assicurato dalla variante al
PII, una variazione, in incremento, della dotazione di standard, il Masterplan dovrà
provvedere alla correlativa quantificazione, individuazione e localizzazione; analogamente,
nel caso in cui la variazione del fabbisogno di standard sia in diminuzione, la dotazione di
aree e superfici a servizi sarà conseguentemente rideterminata.
- sostenibilità dal punto di vista ambientale e del sistema della mobilità. In particolare,
dovranno essere prodotti appositi elaborati tecnici che dimostrino sotto il profilo
dell’accessibilità viabilistica la compatibilità degli interventi dedotti nel Masterplan, nonché
l’insussistenza di significativi effetti negativi sull’ambiente;
g) la dimostrazione che lo stato di attuazione delle Fasi e delle UCP già avviate sia idoneo ad
assicurare continuità nello sviluppo della Città pubblica e delle funzioni private;
h) la dimostrazione – in caso di traslazione di capacità edificatorie e di variazioni del mix funzionale
– della concreta possibilità di allocare le SLP non attuate nel comparto oggetto di attivazione
alternativa in altre UCP;
i) l’aggiornamento del quadro economico.
5. In ogni caso, la realizzazione dell’UCP del comparto è subordinata, agli effetti dell'art. 6, comma
21-bis (rilascio titoli edilizi):
alla approvazione dei progetti delle Opere di Fase pertinenti le Fasi 0 e 1;
alla approvazione dei progetti delle Opere di Fase dell'ultima Fase in cui l'attuazione della
variante al PII si trova all'atto dell'esercizio di tale facoltà;
alla approvazione dei progetti delle opere di cui al precedente comma 4, lettera d).
Resta peraltro fermo che, qualora un'ulteriore UCP di un comparto ancora da attivare pertenga ad
una Fase (Fase 3 o Fase 4) in cui sia compreso altro comparto già precedentemente attivato in via
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di anticipazione, si dovrà allora dare luogo alla realizzazione di tutte le Opere della Fase di
appartenenza, in base ai principi generali dell'art. 5.
Relativamente alle opere di Fase di cui al precedente art. 5, comma 2, delle presenti NTA, e nei
limiti di quanto ivi stabilito, il Masterplan ne potrà prevedere - in correlazione alle destinazioni
oggetto di rimodulazione dimensionale o funzionale, e ferma restando l'invarianza del quadro
economico in rapporto alla SLP sviluppata - la modifica e/o variazione, senza che ciò abbia a
costituire variante al PII.
6. E' condizione per il conseguimento dell’agibilità degli edifici realizzati con facoltà di attuazione
alternativa il collaudo delle opere di cui al comma 4, lettera d).
7. Al Masterplan dovranno essere allegati i documenti di cui all'Allegato F, che può essere
modificato con Determina Dirigenziale, purché la modifica non determini aggravio per il Soggetto
Attuatore.
8. Il Comune valuta e verifica le risultanze della documentazione prodotta dal soggetto attuatore
unitamente al Masterplan, con specifico riferimento a:
compatibilità del progetto di attuazione alternativa del comparto con le prescrizioni a cui la
stessa è subordinata secondo la disciplina delle presenti NTA e, in particolare, del presente
articolo;
sostenibilità della SLP e delle funzioni previste nel comparto satellite oggetto di attivazione e
nelle UCP in esso comprese, rispetto:
- agli obblighi di realizzazione delle opere di cui al comma 4, lettera d) e alle garanzie di cui al
comma 4, lettere d) ed e);
- ai profili di sostenibilità (territoriale, funzionale e ambientale) di cui al comma 4, lett. f);
- alla possibilità di allocazione della SLP e delle funzioni non insediate nel comparto in altre
UCP della variante al PII.
9. Il termine massimo previsto per l'approvazione del Masterplan è di novanta giorni e può essere
interrotto una sola volta per richieste di chiarimenti e di integrazioni documentali entro 15 giorni
dalla presentazione del Masterplan. L’approvazione, inoltre, deve intervenire con provvedimento
espresso, da assumersi da parte della Giunta comunale.
10. Ad intervenuta approvazione del Masterplan, il soggetto attuatore potrà richiedere
l’approvazione della Progettazione Unitaria Complessiva delle UCP, secondo le procedure indicate
al precedente art. 6, commi 9 – 18, precisandosi che eventuali variazioni incidenti sulle facoltà di
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rimodulazione funzionale e dimensionale di cui al presente articolo, ovvero riguardanti le eventuali
Opere di fase di cui al comma 4, lettera d), dovranno essere oggetto di nuova approvazione del
Masterplan, da rendersi nei termini e con le modalità di cui al precedente comma 9, fatti salvi i
seguenti casi:
a) le variazioni funzionali e/o dimensionali siano contenute entro il 5% di quelle approvate in sede
di Masterplan e non siano superati i parametri massimi e minimi di cui al comma 3, lettere b) e c)
del presente articolo;
b) le variazioni comportino l'esercizio delle sole flessibilità ordinarie di cui all'art. 6, con rinuncia,
pertanto, all'esercizio di attuazione alternativa di cui al comma 3, lettera b) e c).
Nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, il Masterplan dovrà essere rimodulato alla
luce delle variazioni dimensionali e funzionali consentite, contestualmente all'approvazione della
progettazione unitaria delle UCP.
11. Relativamente ai soli comparti oggetto di attuazione alternativa disciplinati dal presente articolo,
l'Amministrazione comunale può sospendere il rilascio/perfezionamento dei titoli edilizi abilitativi
se relativamente alle opere di Fase (delle Fasi già attivate) ed alle Opere di urbanizzazione delle
UCP già approvate non risultino osservati i termini di cui rispettivamente al cronoprogramma - fatto
salvo quanto disposto dal precedente art. 5, comma 4 e comma 13 delle presenti NTA - e all'atto di
approvazione dell'UCP.
12. L’esercizio delle facoltà di attuazione alternativa prevista dal presente articolo non costituisce
variante di PII, e non richiede, pertanto, espletamento di procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS) o di relativa verifica di assoggettamento.
Art. 8 - Individuazione degli elementi tipologici prescrittivi e di indirizzo del PII: componenti
planivolumetriche ed architettoniche
1. L'attuazione degli interventi segue le prescrizioni riportate nella Tavola 4c.05, costituente, ai
sensi dell'art. 14, comma 12, LR 12/2005 e s.m.i., elaborato di identificazione degli elementi
tipologici di impostazione della variante al PII, da applicare secondo le prescrizioni dei seguenti
commi.
2. Costituiscono elementi prescrittivi:
a) individuazione della maglia stradale fondamentale di progetto evidenziata nella Tavola
4c.05, vincolante quanto alle connessioni individuate, fermo restando il carattere non
prescrittivo del tracciato, costituita da:
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1) Diagonale/Traversa;
2) Via Acciaierie e altra viabilità rappresentata con apposito simbolo grafico;
b) Previsione del sottopasso ferroviario. Se necessario, è consentita la modifica dell'asse
viabilistico dello stesso ove ciò risulti indispensabile in ragione di nuovi elementi di analisi
e valutazione acquisiti o emergenti in sede di progettazione definitiva o esecutiva
dell'opera. Le caratteristiche del sottopasso devono essere tali da assicurare il passaggio
in sicurezza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico su gomma;
c) " Zonizzazione" e "Funzioni" (secondo le definizioni di cui al precedente art. 2) delle
seguenti aree per opere pubbliche o di uso pubblico, individuate nella Tavola 4c.05:
1) Parco Urbano, precisandosi che è facoltà del Comune consentire - senza che ciò
costituisca variante allo strumento di programmazione negoziata - modifiche
alla perimetrazione del Parco Urbano medesimo, che dovrà comunque
assicurare unitamente alla superficie della Città della Salute e della Ricerca
l'estensione di 45 ettari prevista dal PGT vigente nella Variante al PII approvata
con DGC n. 80 del 23.3.2016;
2) Aree per Attrezzature scolastiche;
23) Area per Oratorio;
34) Aree a verde, ovvero aree per piazze e percorsi (correlati al nuovo assetto viabilistico
che dovrà tener conto del definitivo assetto dell'insediamento commerciale previa
effettuazione di adeguati approfondimenti relativi alle potenziali ricadute ambientali)
da definire in fase attuativa, ricadenti all’interno delle UCP 6A, 6B e 6C, ferma
restando la facoltà di flessibilità del 30% in rapporto alle correlate superfici
territoriali e perimetrazioni, fatto salvo quanto disposto al successivo Art. 10, comma
3.
d) "Zonizzazione" delle seguenti aree per opere pubbliche o uso pubblico, individuate
nella Tavola 4c.05:
1) Porzione area "Treno Laminatoio";
2) Area "Bliss";
3) Area "Vittoria B";
4) Area per RSA;
e) "Ambiti di localizzazione" e "funzioni" (secondo le definizioni di cui al precedente art.
2) delle seguenti aree per opere pubbliche e/o di uso pubblico, individuate nella Tavola
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4c.05, fermo restando il carattere non prescrittivo della correlata perimetrazione:
1) Parcheggio di superficie P1 lungo via Acciaierie (da localizzarsi - relativamente
alla parte non assolta ai sensi del successivo punto 4 - entro m. 500 dall'ingresso
della "Città della Salute e della Ricerca");
2) Parcheggio di superficie P5 nei pressi del Bliss;
3) Parcheggio di superficie P11 nei pressi del Treno Laminatoio;
4) Parcheggio interrato nell’UCP 1A (da localizzarsi, relativamente a quelli funzionali
alla "Città della Salute e della Ricerca" entro m. 500 dall'ingresso della struttura
sanitaria);
f) Asse di continuità tra PLIS e Parco Urbano, da garantire attraverso fascia di verde
attrezzato, di larghezza non inferiore a m. 40 da cedersi e/o asservire ad uso pubblico, come
individuato nella Tavola 4c.05, fermo restando il carattere non prescrittivo dell'ampiezza
del tracciato della passerella;
g) Assi ciclopedonali come individuati con tracciati non vincolanti, nella Tavola 4c.05,
costituenti le principali linee di connessione ciclopedonale che dovranno essere previste
nel progetto del Parco Urbano, fermo restando che costituisce elemento prescrittivo la
realizzazione dei collegamenti, mentre è indicativa l'individuazione dei percorsi;
h) Direttrici principali dello spazio pubblico negli ambienti urbani come individuate nella
Tavola 4c.05: previsione di aree di cessione o di cessione con diritto di superficie in
sottosuolo, ovvero in asservimento perpetuo ad uso pubblico, da destinare a spazi pubblici
di larghezza non inferiore a 15 mt che costituiscono l'ossatura del sistema lineare degli spazi
pubblici su cui si attestano gli isolati privati, per una mobilità prevalentemente pedonale e
ciclabile. Tali direttrici devono garantire una continuità nei percorsi ciclabili e pedonali di
accesso alle attività insediate.
Ad esclusione delle UCP 9C e 9D, lungo tali assi gli edifici dovranno essere prospicienti
allo spazio pubblico e preferibilmente caratterizzati da un basamento di altezza non
superiore a 10,00 mt, arretrato rispetto al filo della facciata ai piani superiori, che crei un
sistema continuo di porticati. E' fatto comunque obbligo di garantire uniformità dei fronti
contigui. Nel caso siano previsti, i porticati dovranno avere preferibilmente una profondità
non inferiore a m. 2,50.
h-bis)Direttrici di continuità con quelle principali di cui alla lettera h), come individuate alla
Tavola 4c.05: previsione di aree e/o superfici in asservimento ad uso pubblico, all'occorrenza
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anche coperte, di larghezza non inferiore a m. 10 (ad esclusione delle superfici relative alla
stazione a ponte, di scale, rampe, nastri trasportatori e collegamenti verticali, e della
direttrice di continuità tra il Plis e il Parco Urbano, per le quali è ammessa una larghezza
inferiore a m. 10), finalizzate ad assicurare la connessione pedonale e la permeabilità con la
città, il cui tracciato - non vincolante quanto a localizzazione, ma relativamente alla matrice
origine-destinazione - sarà definito nel dettaglio in sede di progettazione unitaria della/e
UCP;
i) "Case Alte": gli insediamenti privati nelle UCP 1D e 2E devono rispondere ai requisiti
tipologici definiti all'art. 2 come 'Case Alte', fatte salve eventuali ottimizzazioni ed
implementazioni apportabili in fase attuativa. In ogni caso, non potrà essere superata
l'altezza massima consentita in base ai vigenti disposti del Codice della Navigazione e dei
correlati Regolamenti di attuazione, fatte salve eventuali deroghe concesse dagli Enti
competenti;
j) Altri edifici: l'altezza massima degli edifici diversi dalle Case Alte dovrà essere pari
a quanto prescritto dalla Tavola 4c.05, con possibilità di variazione del 25%. E' facoltà
dell'Amministrazione comunale assentire altezze maggiori, previa acquisizione di
parere da parte della Commissione Paesaggio. In ogni caso, non potrà essere superata
l'altezza massima consentita in base ai vigenti disposti del Codice della Navigazione e dei
correlati Regolamenti di attuazione, fatte salve eventuali deroghe concesse dagli Enti
competenti; tale facoltà di variazione è incrementata, oltre alla percentuale del 25% di cui
sopra, fino ad un massimo di 15 piani esclusivamente per i comparti ad attuazione
alternativa, disciplinati al precedente art. 7-bis delle presenti NTA, ed è comunque facoltà
dell'Amministrazione comunale assentire altezze maggiori, previa acquisizione di
parere da parte della Commissione Paesaggio: in tali casi, il Masterplan di cui al
succitato art. 7-bis sarà sottoposto alla valutazione dell'Osservatorio ambientale, istituito
con Decreto Regionale n. 1279 del 21.2.2012;
l) “Piazze” – spazi di aggregazione di valenza primaria (identificate con pallino blu nella
Tavola 4c.05);
m) Criteri di edificazione nell’UCP 4A: nella fascia indicata nell’elaborato 4c.05 non è
ammesso incremento dell’altezza degli edifici prevista nella variante al progetto di PII.
3. Costituiscono elementi tipologici di indirizzo non vincolante tutti quelli non elencati al comma
precedente e, in particolare, i seguenti componenti:
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Sagoma degli edifici;
“Piazze” – spazi di aggregazione di valenza secondaria (identificate in pallino rosso nella
Tavola 4c.05);
Direttrici secondarie dello spazio pubblico dell’ambiente urbano: elementi di ricucitura -
visiva e funzionale - tra gli spazi pubblici della città consolidata e il parco e di definizione
dei nuovi isolati;
aree di localizzazione degli edifici e degli impianti non elencati al precedente comma 2;
fascia di verde con presenza di alberature, inedificabile in soprasuolo, di larghezza minima
di 30 metri dal ciglio di Viale Edison.
4. Gli elementi tipologici prescrittivi di cui al comma 2 possono essere modificati con variante
espressa al PII.
5. La modificazione degli elementi tipologici di indirizzo di cui al comma 3 è ammessa, in sede di
rilascio del titolo edilizio per gli interventi compresi nelle UCP ovvero nelle UMI ove non sia
esplicitamente resa vincolante in sede di approvazione dei detti strumenti di pianificazione
attuativa di secondo livello. In tale caso, la variazione è ammessa con le procedure di approvazione
previste per le UCP o per le UMI.
Art. 9 - Individuazione elementi tipologici e prescrittivi e di indirizzo (segue): componenti
dimensionali e funzionali - Sistema delle opere pubbliche e delle aree in cessione, asservimento,
vincolo d'uso.
1. Nei successivi commi sono individuati gli ulteriori elementi determinanti le caratteristiche
tipologiche del PII incidenti sull'assetto funzionale e sul dimensionamento delle UCP.
2. Costituisce elemento tipologico della variante al PII il dimensionamento, in termini di SLP e St,
delle singole UCP, fatta salva una quota di oscillazione pari al 30%. Conseguentemente, la SLP e
St assegnate a ciascuna UCP potranno essere modificate, in sede di approvazione della
progettazione unitaria delle UCP, entro la percentuale massima, in aumento ovvero in riduzione,
del 30% a svantaggio ovvero a favore di altre UCP, senza che ciò costituisca variante essenziale di
PII. Sono fatte salve le facoltà previste al precedente art. 7-bis.
3. Costituisce, altresì, elemento tipologico la funzione prevalente assegnata a ciascuna UCP nei
termini previsti al precedente art. 6. Conseguentemente, nell'osservanza di tali limiti, è ammessa,
in fase attuativa, la modifica delle destinazioni d'uso della SLP compresa in ciascuna UCP, fatte
comunque salve le facoltà previste al precedente art. 7 bis.
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4. Costituiscono elementi di impostazione delle Opere di Unità l'individuazione della tipologia e il
dimensionamento. E', pertanto, ammessa, in fase attuativa e senza necessità di variante, con
l'assenso del Comune, la modifica della localizzazione delle opere ovvero della loro tipologia, per
l'adeguamento alle esigenze progettuali ravvisate alla scala di maggior dettaglio. Sono pure
ammesse le modifiche delle modalità esecutive, finalizzate a recepire normative sopravvenute,
ovvero a ottimizzare il livello di qualità del servizio.
5. L'estensione delle aree e superfici in cessione, asservimento, vincolo d'uso per servizi e
attrezzature di interesse pubblico o generale, può essere ridotta, nel contesto delle UCP, a
condizione che si provveda contestualmente all'individuazione di una quantità equivalente di aree
in altre UCP e all'assunzione dell'impegno alla loro cessione, asservimento, vincolo d'uso nel
contesto dell'atto d'obbligo relativo alla UCP nella quale si verifica la riduzione. Per quanto
concerne le opere di urbanizzazione primaria, l'estensione delle aree in cessione o in asservimento
sarà individuata, in fase attuativa, in coerenza alle previsioni dei relativi progetti.
6. L'asservimento o vincolo d'uso delle aree o superfici è disposto con l'atto d'obbligo per
l'attuazione dell'UCP in cui le aree o superfici sono incluse. Ove necessario, con successivo atto si
procede alla puntuale individuazione dell'estensione spaziale dei vincoli e degli asservimenti.
Art. 10 - Individuazione elementi tipologici prescrittivi e di indirizzo (segue): componenti
tipologiche della destinazione commerciale.
1. In conformità al PGT vigente (come variato per effetto dello "Accordo di Programma"), la
variante al il PII declina la SLP commerciale afferente l'ambito ATs1 e relativa alle
destinazioni funzionali di cui alla categoria D.1 dell'art. 4.3.1 delle NTA del PdR, nei termini che
seguono:
a) mq. 75.000, per grande struttura di vendita, articolata - ai sensi del paragrafo 2, lettera f),
della DGRL n. X/1193 del 30.12.2013 e s.m.i. - nella tipologia della "struttura di vendita
organizzata in forma unitaria - centro commerciale multifunzionale", da ubicarsi nell'UCP
7B, ed ivi preferibilmente nell'edificio di interesse storico - documentale T5, nonché
esclusivamente nelle UCP 7C e 9D. In ogni caso, non potrà essere utilizzata alcuna norma
relativa alle flessibilità per localizzare in altre UCP, diverse da quelle di cui sopra, la SLP
commerciale di cui alla presente lettera a), fatta salva la possibilità di allocare una
percentuale non superiore al 20% di detta SLP anche a valere sulle UCP 9B, 9C e 2G –
fermo restando l'esperimento delle procedure di rito per la coerenziazione
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dell'autorizzazione commerciale riferita alle UCP 7B, 7C e 9D – a condizione che tale
possibilità sia finalizzata ad assicurare la massima caratterizzazione urbana
dell'insediamento commerciale, nel rispetto delle regole morfologiche di cui al successivo
comma 4, punto2. Resta ferma l'applicabilità delle ordinarie flessibilità di cui all'art. 6,
comma 10, e all'art. 9, comma 2, anche per la localizzazione nelle UCP 7B, 7C e 9D della
SLP commerciale di cui alle successive lettere b) e c).
Si precisa che la UCP 7C, ancorché priva - a livello di variante al PII - di capacità
edificatoria propria, può essere interessata dall'allocazione, nei termini di cui sopra, di SLP
a destinazione commerciale e per funzioni connesse e compatibili nell'ambito della
categoria di "produzione di beni e servizi";
b) mq. 15.000, per strutture singole, ovvero articolate nei formati distributivi previsti dal
paragrafo 2, lettera f), della DGRL n. X/1193 del 30.12.2013 e s.m.i.; qualora la suddetta
SLP sia allocata nelle UCP 9C, 9B e 2G l'insediamento, che potrà anche essere articolato -
dal punto di vista della tipologia distributiva - in grande struttura di vendita organizzata in
forma unitaria (secondo le definizioni di cui al paragrafo 2, lettera f, della DGRL n. X/1193
del 20.12.2013 e s.m.i.), dovrà essere connotato da una marcata caratterizzazione
polifunzionale ed urbana, secondo le prescrizioni di cui al successivo comma 3;
c) mq. 10.000, per esercizi di vicinato e di media struttura < mq. 500.
Si precisa che la SLP delle funzioni complementari e connesse non concorre al computo dei limiti
dimensionali di cui alle precedenti lettere a), b) e c), che devono intendersi riferiti esclusivamente
alla destinazione d'uso di "commercio al dettaglio", così come definita dall'art. 4.3.1, punto D.1
delle NTA del Piano delle Regole.
2. Resta ferma, anche per le UCP indicate al comma precedente, e nei limiti ivi stabiliti, la facoltà
di modificazione funzionale di cui al precedente art. 9, comma 3, nonché l'applicazione delle
ordinarie regole di flessibilità di cui al precedente art. 6.
Esclusivamente all'interno delle UCP 7B, 7C e 9D è, altresì ammesso - nel rispetto dei limiti
stabiliti al precedente comma, e relativamente alle funzioni insediabili nelle predette UCP - il
ricorso alla facoltà di rimodulazione dimensionale di cui al precedente art. 7-bis, comma 3, lettera
b) delle presenti NTA.
3. La localizzazione della SLP commerciale di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1,
nonché delle funzioni complementari, compatibili e connesse è soggetta al rispetto dei seguenti
criteri prescrittivi:
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la SLP commerciale di cui al comma 1, lettera a), potrà essere, altresì, allocata nelle UCP 7C
e 9D, nei limiti di cui alla medesima lett. a) (ferme restando le facoltà di cui al comma 2), a
condizione che sia rifunzionalizzato l'edifico storico - documentale T5, e siano valorizzate le
Vasche "Pompei” Concordia in modo che ne sia garantita la visibilità e la fruizione, anche
parziale; alle medesime condizioni, una percentuale massima del 20% della SLP commerciale
di cui al comma 1, lettera a), potrà altresì essere allocata nelle UCP 9B, 9C e 2G, fermo
restando l'esperimento delle procedure di rito per la coerenziazione dell'autorizzazione
commerciale riferita alle UCP 7B, 7C e 9D e subordinatamente al rispetto delle regole
morfologiche di cui al successivo comma 4, punto 2;
fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13, comma 5-bis, in ogni caso, nelle UCP
6A, 6B e 6C non potrà essere allocata alcuna SLP di qualunque destinazione, fatta salva la
possibilità di autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale di strutture per la
somministrazione di alimenti e bevande e di attività commerciali, sportive e ricreative,
comunque compatibilmente con la destinazione a verde dell'area;
4. La progettazione dovrà avere cura di osservare quanto stabilito nel Decreto di esclusione della
variante aldi PII da Valutazione Ambientale Strategica, uniformandosi alle presenti norme:
1. è consentita la realizzazione di manufatti fuori terra in corrispondenza dei fronti dell'edificio
T5 solo se è garantita la riconoscibilità e leggibilità dell'architettura dell'edificio T5, con
particolare riferimento ai prospetti, e la valorizzazione della sua struttura. In corrispondenza
di Viale Edison i manufatti addossati al prospetto non potranno comunque avere una
estensione superiore al 75% della lunghezza del medesimo;
2. l'eventuale allocazione della SLP commerciale di cui al comma 1, (anche unitamente alla
SLP per funzioni complementari, compatibili e connesse), nelle UCP 9C, 9B e 2G dovrà
avvenire mediante la realizzazione di plurimi edifici integrati, coordinati e connessi con la
Città e, quindi, con la restante gamma di destinazioni (terziarie, residenziali, ricettive e per
altre funzioni di produzione di beni e servizi) delle quali la variante al il PII prevede
l'attivazione. Tali insediamenti saranno pertanto organizzati secondo moduli compositivi
idonei ad assicurare l'integrazione e l'effettiva complementarietà tra funzioni, da inquadrarsi
in un corretto sistema di relazioni idonee ad un contesto urbano;
3. al fine di assicurare il carattere urbano dell'insediamento commerciale (inteso come il
complesso delle SLP commerciali di cui al comma 1, lett. a) e b), oltre che delle funzioni
complementari, compatibili e connesse), dovrà essere garantita la permeabilità e lo scambio
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tra la città (con particolare riguardo al tessuto limitrofo esistente) e l'insediamento
commerciale, anche mediante un sistema continuo di spazi pubblici e/o asserviti all'uso
pubblico idonei a mettere in relazione le diverse attività insediate con la Città ed il Parco
Urbano, con particolare riferimento agli elementi tipologici prescrittivi di cui all'art. 8 delle
presenti NTA ed alla Tav. 4c05. Nel caso di esercizio della facoltà di allocare una quota
massima del 20% della SLP commerciale di cui al comma 1, lettera a), a valere sulle UCP
9B, 9C e 2G, la medesima SLP dovrà essere posta al piano terra, ovvero al piano ammezzato
o primo di edifici a destinazione prevalentemente residenziale, ovvero terziaria o ricettiva,
con articolazione delle correlate superfici di vendita, oggetto di autorizzazione unitaria, in
esercizi di vicinato, medie strutture, ovvero singole grandi strutture, queste ultime con
superficie di vendita massima pari a mq. 3.500.
4. al fine di promuovere la corretta integrazione, anche fruitiva, tra il Parco Urbano ed il nuovo
insediamento commerciale (inteso come il complesso delle SLP commerciali di cui al comma
1, lett. a) e b), oltre che delle funzioni complementari, compatibili e connesse), la relativa
progettazione dovrà prevedere l'assunzione di idonei accorgimenti, finalizzati ad assicurare
la permeabilità e lo scambio tra la componente biotica del nuovo Parco Urbano e quella
dell'ecosistema del Fiume Lambro, garantendo, in particolare, la realizzazione di percorsi e
di spazi di fruizione e di aggregazione, preordinati anche ad assicurare la continuità tra il
sistema delle connessioni del Parco Urbano, la rete delle strutture ciclo-pedonali e le aree del
PLIS della Media Valle del Lambro;
5. il progetto degli insediamenti delle UCP 7B, 9B, 9C, 9D, 2G e 7C - fermo restando quanto
attestato dal Decreto di compatibilità ambientale emesso a conclusione della procedura di
VIA della variante al di PII e di quello emesso in sede di procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA della Progettazione Unitaria Complessiva delle UCP del
Comparto Concordia, anche relativamente all'individuazione del sistema degli accessi da
Viale Edison - dovrà comunque essere accompagnato da specifici studi di approfondimento
circa la sostenibilità del sistema della mobilità pubblica e privata e della sosta, anche con
riferimento alla allocazione della SLP con funzioni diverse da quella commerciale.
5. La realizzazione degli insediamenti commerciali si dovrà, altresì, uniformare alle seguenti
indicazioni preferenziali:
a) è da privilegiarsi l'apprestamento di adeguati spazi di aggregazione, articolati in coerenza
formale con la rete dei percorsi pedonali;
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b) si dovrà ricercare la predisposizione - anche a valere sull'asse di continuità di cui al precedente
art. 8, comma 2, lettera f) - di un attraversamento ciclopedonale, volto ad assicurare la
connessione tra il sistema dei percorsi del Parco, la passerella ecologica ed il PLIS Media
Valle del Lambro;
c) si dovrà prevedere, sul fronte prospiciente Viale Edison, la piantumazione di una fascia di
verde di adeguata profondità e con presenza di alberature, funzionale a far percepire la
struttura storica monumentale del T5 quale caposaldo del grande Parco Urbano;
e) dovrà essere reperita all'interno dell'UCP 7B, e prioritariamente anche all'interno della fascia
di verde di cui alla precedente lettera d), una superficie minima a verde (piantumato o
attrezzato) pari a mq. 28.000;
f) le eventuali recinzioni sono da realizzarsi con elementi non opachi, per garantire visibilità e
continuità degli spazi verdi, possibilmente con disegno coordinato.
6. L'attuazione delle UCP 7B, 7C e 9D e, ove occorra, delle UCP 9C, 9B e 2G, qualora deputate
all'allocazione, in tutto o in parte, di SLP commerciale, è prevista in Fase 2, fatta salva la facoltà di
anticipazione alla Fase 1, in relazione a motivate esigenze di tempestività dell'attivazione
dell'autorizzazione commerciale, anche agli effetti dell'art. 22 del D. Lgs. n. 114/98.
In caso di esercizio di tali facoltà, sono comunque da realizzare contestualmente alle UCP in
oggetto, le seguenti opere:
a) rotonda Viale Edison (D)
b) rampe Viale Edison (W);
c) aree a verde pubblico (UCP 6A).
7. Nel caso in cui la SLP di cui al punto b) del precedente comma 1 sia articolata, in tutto o in
parte, in singole medie strutture di vendita, non ricomprese nella tipologia distributiva della
"struttura di vendita organizzata in forma unitaria", i diversi esercizi saranno allocati
preferibilmente al piede, ovvero al piano ammezzato, degli edifici aventi prevalente funzione
residenziale, direzionale, terziaria, nel contesto, ove possibile, di prospetti fronte strada di tipo
porticato.
In caso di ricorrenza della fattispecie di cui al presente comma, il principio di contestualità tra
procedure autorizzatorie commerciali e procedure urbanistiche è applicato (anche in rapporto alle
disposizioni della DGR n. 5.12.2007, n. 6024) con riferimento alla procedura di approvazione delle
UCP: nel contesto della progettazione di queste ultime sono presentate le connesse istanze di
autorizzazione commerciale di media struttura di vendita, da rilasciarsi contestualmente ai titoli
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edilizi.
In tale ultimo caso, in sede di progettazione delle UCP, inoltre, sono da effettuarsi, a livello di
dettaglio, le verifiche di compatibilità localizzativa di cui al par. 3 della DGR n. 6024/2007. A tale
finalità, la progettazione delle UCP, e relativa sua valutazione, assume a presupposto i dati e le
valutazioni già acquisiti nella procedura di VIA del PII, e della successiva variante, nonché quelli
correlati alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA della Progettazione Unitaria
Complessiva delle UCP del Comparto Concordia. Il soggetto attuatore espleta gli
approfondimenti del caso qualora la progettazione delle UCP recanti SLP commerciali si discosti
significativamente (in attuazione delle facoltà di flessibilità consentite dalle NTA della variante
di PII) dalle previsioni del PII e successiva variante, ovvero da quelle contenute nella
Progettazione Unitaria Complessiva delle UCP del Comparto Concordia già oggetto di
positivo provvedimento di esclusione da VIA, nel caso in cui queste producano significativi
effetti negativi sull'ambiente, ai sensi di quanto disposto dalla LR 5/2010.
E' fatto salvo l'utilizzo delle SLP in oggetto in correlazione a superfici di vendita già autorizzate ai
sensi e per gli effetti dell'art. 9 D. Lgs. n. 114/98.
8. L'immobile di interesse storico - documentale "OMEC" è adibito, in parte (mq. 1.111), a
destinazione commerciale per esercizi al dettaglio (compresa nella SLP di cui al precedente comma
1, lettera b) e/o somministrazione di alimenti e, in parte (mq. 1.733), a funzioni ed attività
espositive, ricreative, ovvero legate alla divulgazione ed alla sperimentazione in materia di
Circular Economy e di sostenibilità ambientale, ovvero ancora a spazi formativi, culturali,
aggregativi, o per la formazione, la ricerca e per il trasferimento tecnologico, oggetto di
possibile convenzionamento con l'Amministrazione comunale, nel qual caso gli spazi
destinati a tali funzioni non generano SLP.
Fatto salvo quanto disposto al precedente art. 8, comma 2, lettera c), punto 1), è facoltà del
Comune valutare ed assentire - previa acquisizione di parere favorevole da parte della
Commissione Paesaggio - progetti di rifunzionalizzazione dell'OMEC recanti anche la
previsione di ampliamenti rispetto all'attuale consistenza del manufatto necessari per
assicurare la corretta funzionalità delle destinazioni di prevista allocazione in sito.
è asservito, a favore del Comune, ad uso pubblico per l'esercizio di attività di vendita, ai
sensi degli artt. 27 e ss. D.Lgs. 114/98. Il progetto di articolazione degli stalli è redatto
dall'Attuatore, nel contesto del progetto della UCP di appartenenza dell'edificio, tenendo
conto delle esigenze di preservazione delle caratteristiche architettoniche e testimoniali
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dell'immobile. Il medesimo Attuatore propone al Comune l'articolazione merceologica degli
stalli, improntata a criteri di eccellenza qualitativa ed attenzione alle produzioni peculiari,
artigianali e di nicchia, nonché particolarmente indirizzata al settore dell'alimentare, con
specifica attenzione ai prodotti biologici, del territorio e di filiera locale, anche tramite
accordi con le organizzazioni dei coltivatori.
9. Per l'individuazione degli assegnatari, il Comune adotta (ai sensi dell'art. 28, comma 16,
del D.Lgs. 114/98) criteri selettivi idonei ad assicurare un'adeguata qualità dell'offerta,
inserendo nelle relative concessioni degli stalli prescrizioni idonee a perseguire, in accordo
con l'Attuatore, l'elevato livello qualitativo dell'insediamento, nonché l'integrazione della
componente pubblica e privata di vendita. La manutenzione, custodia e amministrazione
della superficie asservita a mercato pubblico è assicurata dall'Attuatore, al quale
competerà il rimborso delle spese sostenute. Il riparto delle spese è calcolato applicando
le norme che regolano i condomini immobiliari.
All'Attuatore compete, per un periodo di vent'anni dalla data di apertura al pubblico della
struttura, anche un canone annuo per l'asservimento a mercato pubblico, pari a 6,5% dei
costi tutti di recupero dell'immobile, riferito esclusivamente alla superficie asservita,
comprensivo anche degli oneri di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione.
Il canone e il rimborso delle spese di manutenzione, custodia e amministrazione sono
corrisposti dai concessionari direttamente all'Attuatore in ragione della superficie dei
rispettivi stalli.
Il canone è aggiornato, a partire dal secondo anno successivo all'attivazione del mercato, in
misura corrispondente al 75% della variazione dell'indice FOI accertato dall'ISTAT.
Resta esclusa la corresponsione all'Attuatore di remunerazione di alcun altro tipo per
l'uso degli spazi da parte dei concessionari degli stalli.
10. La selezione dei soggetti utilizzatori degli stalli dovrà essere effettuata, sulla scorta dei
sopra menzionati criteri, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di agibilità
dell'edificio storico - documentale OMEC a mercato coperto. Qualora il numero dei soggetti
selezionati quali utilizzatori degli stalli sia insufficiente a garantire il rimborso dei costi e
delle spese sopra indicate, l'Attuatore può chiedere la riduzione delle superfici asservite a
mercato pubblico. Ove il Comune non intenda accogliere la richiesta è tenuto a rinnovare le
procedure di selezione entro i successivi 90 giorni. La procedura di selezione deve concludersi
entro i successivi 60 giorni. Il Comune è tenuto ad acconsentire alla richiesta di riduzione
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delle superfici asservite a mercato pubblico se al termine della nuova procedura non tutti
gli stalli risultino assegnati.
Art. 11 - Regole tecniche.
1. Ai fini dell'attuazione della variante al PII, ove non diversamente disposto da specifiche
ed inderogabili normative di settore, si osservano le seguenti regole tecniche, costituenti norma
speciale vigente esclusivamente per l'ambito di PII:
a) recinzioni: al fine di garantire la piena fruibilità del verde in prossimità del Parco Urbano,
gli edifici ivi collocati saranno privi di recinzione. Su proposta dell'Attuatore, il Comune
può autorizzare l'esecuzione di recinzioni ove ciò sia richiesto da preminenti necessità di
mantenimento e salvaguardia della pubblica sicurezza;
b) profondità dei corpi di fabbrica: per le nuove costruzioni previste dalla variante al PII è
consentita una profondità dei locali maggiore di quanto previsto dalle vigenti normative se
derogabili, purché sia proporzionalmente incrementato il rapporto aeroilluminante minimo,
ovvero vengano assunte soluzioni equivalenti allo scopo;
c) riscontro dell'aria: all'interno delle nuove costruzioni destinate a residenza deve essere
garantito il doppio riscontro d'aria solo per alloggi con superficie superiore a 80 mq/SLP;
d) aerazione dei servizi igienici: all'interno delle nuove costruzioni destinate a residenza per
la sola tipologia delle "Case Alte" potranno essere previsti, indipendentemente dal numero
dei vani che compongono l'unità immobiliare, alloggi dotati esclusivamente di servizi
igienici ad aerazione artificiale.
2. In materia di distanze si applicano le seguenti disposizioni:
a) distanza tra edifici interni al perimetro della variante al PII: non sono previste distanze
minime, fatte salve le disposizioni del Codice Civile;
b) distanza tra gli edifici interni ed esterni al perimetro della variante al PII: è definita quale
parametro DE che rappresenta la lunghezza del segmento minimo congiungente i fabbricati.
Tra le nuove costruzioni previste dalla variante al PII e gli edifici esterni all'Ambito, per la
distanza DE dovrà essere rispettata la normativa vigente nel Comune in materia di verifiche
delle distanze e dei fronteggiamenti tra pareti finestrate. Tra le nuove costruzioni previste
dalla variante al PII e gli edifici pubblici esistenti sono consentite distanze inferiori;
c) distanza tra pareti finestrate: è definita quale parametro DPF che rappresenta la distanza tra
le pareti finestrate di edifici limitrofi, da osservarsi anche quando una sola delle pareti
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frontistanti è finestrata. Non si considerano finestrate le pareti con aperture che non
rappresentino viste "vedute", così come definite ai sensi del Codice Civile, in quanto
destinate unicamente all'aerazione dei servizi igienici, di locali tecnici e di vani scala. Non
si considera fronteggiante l'edificio che contrappone alla parete finestrata di altro edificio lo
spigolo del fabbricato. Per le nuove costruzioni previste dalla variante al PII è consentita
una distanza minima DPF tra pareti finestrate pari mt. 10, purché sia incrementato il
rapporto aeroilluminante fino ad 1/5;
d) distanza dalle strade: é definita, quale parametro DS, ai sensi della normativa vigente del
Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, dandosi applicazione ai disposti
dell'art. 28 del Regolamento di attuazione approvato con DPR n. 495/1992 per le distanze
all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico
generale. Il Comune, nei casi consentiti dal citato art. 28, DPR n. 495/1002, può, in sede di
approvazione della Progettazione Unitaria Complessiva di cui all'art. 6, concedere deroghe
alle distanze, anche in rapporto a strade esterne all'Ambito della variante al di PII, in
relazione all'esigenza di imprimere carattere fortemente urbano ai nuovi quartieri in
realizzazione;
e) previsione e mantenimento della distanza minima di un metro tra gli estradossi delle
strutture interrate e la quota di calpestio.
3. Relativamente al computo della SLP, si applica quanto disposto al precedente art. 4, comma 3.
4. Alle proprietà superficiarie private in sottosuolo, ancorché sottostanti ad aree di proprietà
pubblica, non si applica il regolamento PUGSS approvato con deliberazione C.C. n. 20 in
data 25.2.1997, ma le specifiche prescrizioni impartite dal Comune in sede di approvazione dei
progetti, anche al fine di salvaguardare la sicurezza e la continuità dei servizi sulle aree in superficie.
5. Al fine di assicurare il rispetto dei disposti del Regolamento Regionale n. 7 del 23.11.2017
sull'invarianza idraulica, è facoltà del Comune concedere la realizzazione, in tutto o in parte,
nel sottosuolo di aree destinate a funzioni pubbliche, ovvero nel sottosuolo di superfici con
destinazioni pubblici e/o di interesse pubblico e/o generale, sistemi disperdenti, anche al
servizio di edifici e di strutture private nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di allocare
detti impianti nel sottosuolo di aree private.
Art. 12 - Indicazioni in materia di parcheggi
1. Per quanto concerne le dotazioni di parcheggi pertinenziali, la variante al il PII si conforma ai
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vigenti disposti dell'art. 41 sexies L. n. 1150/1942 (come modificato dalla L. 122/89) e della LR
12/2005 e s.m.i (artt. 66 - 69), non ricorrendo l'applicazione della diversa normativa dettata dal
Piano delle Regole per gli ambiti del tessuto consolidato.
2. Relativamente, in particolare, alla SLP a destinazione residenziale, la variante al il PII assicura
in sottosuolo il reperimento di parcheggi privati pertinenziali in quantità corrispondenti a quanto
richiesto dalla citata normativa. Le maggiori dotazioni rese disponibili dalla variante al PII sono
assegnate prioritariamente ai residenti negli edifici previsti dalla variante al PII e sono liberamente
cedibili per le quantità non richieste dai medesimi residenti ai sensi dell'art. 9 della L. 122/89 e
s.m.i..
3. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, e ogni altro onere generato dalla
presenza in sottosuolo delle costruzioni destinate a parcheggi pertinenziali competono all'Attuatore.
Analogamente, l'Attuatore assume gli oneri di cui sopra per le strutture in superficie, incidenti su
area pubblica, serventi i parcheggi pertinenziali, anche se ubicati nel sottosuolo di area fondiaria.
4. Le dotazioni di standard per parcheggi pubblici sono stimate in ragione del fabbisogno calcolato
a valere sul complessivo Ambito della variante al di PII. Le dotazioni stimate dalla variante al
PII sono sottoposte ad ulteriore e più approfondita analisi in ragione delle effettive esigenze di
parcamento generate dai servizi pubblici, di interesse pubblico o generale, secondo i contenuti
definiti in sede di progettazione delle Opere di Fase e di ciascuna UCP.
5. Alle SLP a destinazione non residenziale si applicano le disposizioni delle NTA del Piano dei
Servizi vigenti al momento dell'adozione della variante al PII.
In particolare, alle SLP a destinazione commerciale afferenti grande struttura di vendita
organizzata in forma unitaria, si applicano i parametri dotazionali previsti dalla LR n. 6/2010 e
s.m.i.. In relazione alla SLP commerciale di cui al precedente art. 10, comma 1, lett. b), qualora, in
sede di approvazione della progettazione unitaria delle UCP di appartenenza, si abbia ad accertare
la ricorrenza - in tutto o in parte - dei presupposti per la tipologia della grande struttura di vendita
organizzata in forma unitaria (secondo la definizione e le tipologie distributive di cui al paragrafo
2, lettera f, della DGRL n. X/1193 del 20.12.2013 e s.m.i.), le dotazioni di standard devono essere
ricalcolate, in incremento, in applicazione del parametro del 200% della SLP, di cui almeno la metà
a parcheggi pubblici o di uso pubblico.
6. Le aree e le superfici costituenti standard a parcheggio possono essere reperite sia a raso che in
struttura pluripiano, fuori terra o interrata, anche al di sotto di aree destinate a servizi e di prevista
cessione e/o asservimento all'uso pubblico.
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7. Ove ritenuto opportuno per assicurare l'unitaria conduzione dei parcheggi pubblici e privati
contenuti negli stessi edifici in sottosuolo, il Comune può affidare all'Attuatore la manutenzione,
pulizia, custodia e amministrazione anche dei parcheggi pubblici. Ove il Comune non ritenga
di farsi direttamente carico delle prestazioni e delle spese di cui al precedente periodo affidandone
a terzi l'esecuzione, il rimborso può essere assicurato mediante la previsione di tariffe per l'uso degli
stalli a favore dell'Attuatore. In ogni caso, rientra nella competenza esclusiva del Comune la
definizione delle modalità, della durata e delle condizioni per l'affidamento, nonché la disciplina
dell'uso degli stalli e dell'eventuale riscossione della tariffa.
8. I parcheggi di cui al precedente comma 7 dovranno essere mantenuti alla libera fruizione
collettiva, con possibilità di chiusura - se autorizzata dal Comune - per i periodi notturno e festivo,
allo scopo di preservare l'ordine e la sicurezza pubblica e prevenire usi impropri o illeciti.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle strutture a parcheggio interrate
presenti nelle UCP 1A, 1F, 7B, 9D, 10C, 10D, 11B, ovvero a quelle che verranno puntualmente
individuate in sede di Progettazione Unitaria Complessiva, in quanto caratterizzate dalla
compresenza, allo stesso livello o a livelli differenti, di parcheggi in cessione a titolo di standard
urbanistici e di parcheggi pertinenziali.
10. In fase di approvazione delle UCP e fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, è ammessa
la modifica, non costituente variante al PII, dell'individuazione delle zone destinate a parcheggio,
anche con riferimento, per le strutture interrate, alla posizione ed estensione in sottosuolo, nonché
alla qualificazione di tali strutture quali parcheggi pubblici ovvero privati.
11. Relativamente ai parcheggi pubblici interrati in UCP 1A, identificati con la codifica 01A.a negli
elaborati 4a.03a, 4a.03b e 4a.03c, e ai parcheggi pubblici fuori terra ubicati in UCP SC, si dà atto
che trattasi di strutture al servizio prioritario degli utenti della "Città della Salute e della Ricerca".
Art. 13 - Parco Urbano.
1. Si definisce Parco Urbano l'insieme delle aree contigue destinate a verde, di cui all'art. 5, comma
4, delle NTA del Piano dei Servizi, localizzate negli ex stabilimenti Unione e Concordia.
La progettazione e la realizzazione del Parco Urbano seguono la disciplina dettata per le Opere di
Fase.
2. Si dà atto che quota parte delle aree comprese nel Parco Urbano - corrispondenti ai sedimi di
localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", in estensione complessiva pari a mq.
205.000 - sono state già oggetto di cessione gratuita a favore del Comune, intervenuta (in data
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8.1.2013) all'atto della stipula della Convenzione (Rep. n. 194457, Racc. n. 30318) di PII
originario, relativamente a quelle a tal fine indicate dall'art. 9, commi 2 e 4 della Convenzione
medesima.
3. Al fine, peraltro, di dare attuazione a quanto disposto dal vigente PGT, si dà atto che, in sede di
stipula (intervenuta in data 3.8.2016) della Convenzione urbanistica annessa alla variante al
PII (Rep. n. 77879, Racc. n. 22725), il soggetto privato attuatore ha ceduto, cede gratuitamente,
contestualmente alla stipula della convenzione e con effetti reali differiti ai sensi dell'art. 9 della
suddetta Convenzione, del presente comma, a favore del Comune di Sesto San Giovanni, che ha
accettato accetta, i restanti sedimi del Parco Urbano, in estensione pari a mq. 245.000,00, così
come individuati nella planimetria allegata alla suddetta Convenzione sub. doc. H, che il soggetto
attuatore ha dichiarato dichiara liberi da ipoteca e da qualsiasi altro gravame.
In considerazione della necessità di eseguire, sulle medesime aree, gli interventi di bonifica dei
suoli e di apprestamento dei previsti interventi di sistemazione e di approntamento del verde le parti
hanno ivi convenuto convengono che l’efficacia reale della cessione sia differita alla data di
emanazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione - anche per stralci funzionali e/o
esecutivi - delle opere di realizzazione del Parco Urbano, secondo l’articolazione temporale della
correlata esecuzione prevista dal cronoprogramma e, comunque, non oltre la data di scadenza del
termine di validità della convenzione, come stabilito all’art. 23, comma 2 della suddetta
Convenzione. Pertanto, alle predette date le residue aree del Parco Urbano si trasferiranno
automaticamente alla proprietà del Comune, senza necessità di alcun ulteriore atto di assenso o
prestazione o atto esecutivo da parte del soggetto attuatore. Resta inteso che il soggetto attuatore
non potrà in alcun caso gravare di oneri (garanzie reali, obbligazioni, ecc.) le predette aree, con la
conseguenza che qualsiasi atto posto in essere dal soggetto attuatore in violazione di detto obbligo
è da intendersi privo di effetti nei confronti del Comune.
In conformità a quanto disposto dal precedente art. 8, comma 2, lett. c), punto 1, si precisa
che è facoltà del Comune consentire - in fase attuativa e senza che ciò costituisca variante allo
strumento di programmazione negoziata - la modifica della perimetrazione delle aree a Parco
Urbano, che dovrà comunque assicurare unitamente alla superficie della Città della Salute e
della Ricerca l'invarianza della relativa l’estensione di 45 ettari prevista dal PGT vigente.
complessiva rispetto alla dimensione prevista dalla Variante al PII approvata con DGC n. 80
del 23.3.2016.
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Ai frazionamenti catastali delle aree oggetto di cessione si procederà entro sessanta giorni
precedenti la scadenza del termine di produzione dell’efficacia reale, a cura della parte più diligente,
con oneri in ogni caso a carico del soggetto attuatore, fermo restando che tale adempimento non
condiziona la produzione dell’effetto reale alla scadenza indicata.
Il termine di produzione dell’effetto reale è:
modificabile, per volontà delle parti, nell’ambito di novazioni, a qualsiasi titolo effettuate,
della presente convenzione;
anticipato, con effetto automatico ed istantaneamente contestuale, senza necessità di ulteriore
assenso o prestazione da parte del soggetto attuatore, al verificarsi di uno dei seguenti
presupposti:
a) inadempimento da parte del soggetto attuatore dell’obbligo di realizzazione del Parco
Urbano secondo l’articolazione temporale stabilita dal cronoprogramma, accertato con
atto di messa in mora da parte del Comune, con preavviso non inferiore a 120 giorni, e
successivo, mancato rispetto del termine di cui sopra, e ciò sempreché non sussistano
obiettive ragioni che giustifichino il mancato adempimento. Sono comunque fatte salve
le modifiche e gli aggiornamenti del cronoprogramma approvati ai sensi dell'art. 5,
comma 6, delle presenti NTA ;
b) contestazione da parte del Comune della violazione dell’obbligo per il soggetto attuatore
di non gravare di oneri di qualunque natura le dette aree;
c) ammissione del soggetto attuatore ad una procedura di cui alla Legge Fallimentare vigente
(con l’esclusione delle procedure di cui all’art. 67 - Piano di Risanamento, all’art. 161,
comma 6, con concordato in continuità, e art 182 bis - Piano di ristrutturazione omologato
dal tribunale competente). In tali casi, la produzione dell'effetto reale si esplica con
riferimento alle aree a Parco Urbano concernenti le Fasi di cui al precedente art. 5 già
attivate, ovvero rispetto alle porzioni delle aree a Parco Urbano di cui sia stata
eventualmente prescritta la anticipata realizzazione in sede di approvazione di UCP di
comparto oggetto di attuazione alternativa, ai sensi dell'art. 7-bis. Relativamente alle
fattispecie di cui sopra il Comune è abilitato ad escutere le garanzie fideiussorie inerenti
gli interventi di realizzazione delle porzioni del Parco Urbano prestate dal soggetto
attuatore in sede di approvazione della/e UCP, al fine di procedere alla realizzazione di
tali porzioni del Parco Urbano.
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Il soggetto attuatore assume a proprio carico gli oneri manutentivi del Parco Urbano per un periodo
massimo di un anno dall'intervenuto perfezionamento - anche per stralci funzionali e/o esecutivi -
della relativa cessione.
4. All'interno del Parco Urbano possono essere inseriti unicamente servizi ed attrezzature pubbliche,
di uso pubblico o di interesse generale, anche private, quali attrezzature destinate al corretto
funzionamento e gestione delle aree verdi, ovvero destinate allo svago, al tempo libero, ad attività
sportive ed alla cultura, le attrezzature tecnologiche correlate alle funzioni di cui sopra e di cui al
successivo art. 14. E' altresì ammessa la realizzazione di infrastrutture viabilistiche pubbliche o
private, da valutarsi in sede di UCP, solo se interrate. Le infrastrutture viabilistiche realizzate in
sottosuolo di aree a verde o a parco dovranno garantire un franco tra la soletta e la quota di calpestio
sufficiente a garantire la piantumazione di alberi di alto fusto e la continuità biotica delle specie
vegetali ed animali, laddove previsto dalle connessioni ecologiche. In attuazione di quanto
previsto dall'art. 21, comma 2 della Convenzione urbanistica annessa alla variante al PII, per
quel che concerne il collegamento tra la stazione ferroviaria e metropolitana e le aree del c.d.
"Comparto Concordia", è ammessa la possibilità di prevederne la realizzazione mediante
percorso a raso, da localizzarsi in adiacenza al tracciato della viabilità Diagonale,
precisandosi che sedimi interessati da detto collegamento - non concorrenti al computo
dell'estensione complessiva del Parco Urbano - dovranno comunque essere approntati con
modalità tali da assicurare il corretto inserimento dell'infrastruttura nel contesto territoriale
e paesistico di riferimento.
5. La variante al Il PII reca, quale proprio allegato, il progetto paesaggistico del Parco Urbano e
delle altre aree verdi, che descrive gli interventi di apprestamento delle predette aree nella massima
latitudine possibile, compresi, quindi, elementi di ottimizzazione la cui effettiva attuabilità sarà
verificata in fase attuativa, in coerenza con i principi di sostenibilità finanziaria e di flessibilità
che la variante al il PII fa propri.
5 bis. Il Comune ha la facoltà di concedere in uso - previo espletamento delle procedure di
evidenza pubblica secondo le modalità previste dalla normativa - la gestione delle aree del
Parco Urbano e delle aree a verde a standard previste nei Comparti Unione e Concordia
anche al fine di renderne sostenibili gli oneri manutentivi. In tali casi, Amministrazione
comunale potrà prevedere - in coerenza con quanto previsto dalle NTA del Piano dei Servizi
del PGT vigente, in particolare all'art. 7, comma 3, a valere su dette aree - la realizzazione di
strutture private a destinazione sportiva, ludico-ricreativa, per spettacoli ed eventi, per
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somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
6. Si dà atto che, a seguito dell'Accordo di Programma per la "Città della Salute e della Ricerca", e
connessa variante al PGT, quota parte delle aree del Parco urbano è destinata alla localizzazione
dell'omonimo polo ospedaliero, restando comunque funzionali agli obiettivi di riqualificazione e
ricomposizione propri della previsione del Parco.
7. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del vigente Piano dei Servizi, la dotazione di aree per attrezzature
pubbliche e di uso pubblico per l'Ambito della variante al di PII, infatti, si raggiunge sommando
alle superfici relative ai carichi insediativi, l’ulteriore dotazione delle aree relative alla realizzazione
del parco urbano e alle attrezzature di eccellenza previste dall’Accordo di Programma,
complessivamente per un’estensione non inferiore a 45 ha, considerando, invece, aggiuntive le aree
comprese nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro, per
un’estensione non inferiore a 6,5 ha.
Art. 14 - Beni storico - documentali
1. La variante al Il PII individua - con classificazione tratta dal Documento di Piano del vigente
PGT, nonché coerentemente con i disposti dell'art. 22 delle NTA del Piano delle Regole, come
variati per effetto dell'Accordo di Programma "Città della Salute e della Ricerca" - i seguenti beni
storico - documentali:
b22 Torre Piezometrica Unione
b23 Torre Piezometrica Concordia
b24 OMEC
b25 T3 Pagoda
b26 Reparto T5
b27 Portineria Concordia "Esedra"
b28 Cabina di controllo carri merci (Cabina controllo treni)
b29 Bliss
b30 Reparto trafileria (rettifica filiere) Stabilimento Vittoria A
b31 Portineria stabilimento Vittoria A
b32 Centrale termoelettrica
b33 Laminatoio (Treno Laminatoio)
b34 Vasche "Pompei" Unione
b35 Vasche "Pompei" Concordia
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b36 Camino Fumi.
2. Tutti gli edifici sono sottoposti ad interventi di completa messa in sicurezza, statica, e di
visitabilità, da non intendersi come apertura indifferenziata al pubblico, nonché di tutela passiva da
intrusioni mediante apposite e decorose recinzioni. I progetti di messa in sicurezza sono
preventivamente sottoposti al Comune anche ai fini del controllo dell'adeguatezza degli interventi
con le esigenze di tutela del valore storico - documentale. La conclusione dei lavori è comprovata
- anche agli effetti del recupero di SLP correlativamente ammesso dal PGT vigente - da
perizia statica sottoscritta da professionista abilitato, e conseguente collaudo tecnico riferito alle
condizioni necessarie per assicurare la visitabilità.
3. La Convenzione regola la cessione al Comune dei seguenti immobili ai fini della loro
rifunzionalizzazione a usi di interesse pubblico:
Torre Piezometrica Unione;
Torre Piezometrica Concordia;
T3 Pagoda;
Cabina controllo carri merci;
Bliss;
Laminatoio (Treno Laminatoio);
Vasche “Pompei” Unione;
Vasche “Pompei” Concordia;
Camino Fumi;
Reparto trafileria (rettifica filiere) Stabilimento Vittoria A.
Si dà atto che i seguenti edifici hanno già formato oggetto di cessione al Comune, con la
“Convenzione vigente”, annessa al PII originario:
Torre Piezometrica Unione;
Vasche “Pompei” Unione;
Camino Fumi.
Relativamente a detti edifici, compresi nell’ambito dello “Accordo di Programma” per la
realizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", ferma restando l’esecuzione, a cura del
soggetto attuatore, degli interventi di messa in sicurezza, la destinazione d’uso finale sarà definita
ed attuata a cura degli Enti contraenti lo “Accordo di Programma”, e secondo le procedure ivi
previste, proponendosi di avvalersi della destinazione a elemento di arredo del Parco Urbano, da
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adibirsi anche a mostre ed esposizioni temporanee
4. A valere su parte degli edifici di cui al comma precedente, la variante al il PII prevede la
realizzazione di opere di urbanizzazione, ovvero di opere costituenti standard qualitativo ovvero
servizi costruiti, da definirsi con riferimento al Treno Laminatoio.
realizzazione di spazio per eventi e manifestazioni pubbliche e/o di interesse pubblico
e generale scuola di secondaria di primo grado, a valere sul Treno Laminatoio (opera
di urbanizzazione secondaria).
Si precisa che la cessione al Comune dei manufatti costituenti le Vasche “Pompei Concordia” o
l'eventuale asservimento all'uso pubblico secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 16, potrà
essere anche parziale.
5. Su altra parte degli edifici di cui al comma 2, la variante al il PII (per alcune opere costituenti
standard qualitativo) prevede il riuso per funzioni di interesse pubblico, realizzabili tramite il
ricorso all'istituto della finanza di progetto, ovvero concessione di costruzione e gestione, con
riferimento a:
realizzazione di Residenza Sociosanitaria (RSA) a valere sull'edificio Rettifica Filiere
Stabilimento Vittoria A.
6. Per i restanti edifici in prevista cessione al Comune, la variante al il PII, nel prevedere la messa
in sicurezza, reca le seguenti proposte di rifunzionalizzazione:
Vasche “Pompei” Concordia e Unione, T3 Pagoda, Torri Piezometriche Concordia ed Unione:
elementi di arredo del Parco Urbano - Mostre ed esposizioni temporanee. Per quel che concerne,
in particolare, le Vasche Pompei Concordia, la rifunzionalizzazione potrà essere attuata anche
mediante copertura delle stesse, a condizione che ne sia assicurata la visibilità e la fruizione,
anche parziale.
Assicurate le condizioni di visitabilità e di fruizione, anche parziali, di cui sopra, i sedimi delle
vasche “Pompei Concordia” potranno essere utilizzati, in tutto o in parte, anche per l'allocazione
di fontane e specchi d'acqua, in coerenza con la disciplina sovraordinata e di settore in materia di
beni culturali.
7. Per quanto esposto ai commi precedenti, i seguenti immobili, tra quelli elencati al comma 1,
restano in proprietà privata:
OMEC;
T5;
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Portineria Concordia "Esedra";
Portineria Stabilimento Vittoria A;
Centrale Termoelettrica.
8. Relativamente agli immobili di cui al comma 7, oltre la messa in sicurezza, si prevede la
rifunzionalizzazione, a cura e spese dell'Attuatore, a servizi di interesse generale, con riferimento
a:
realizzazione di scuola privata parificata a valere sulla Centrale Termoelettrica, ovvero di
centro di formazione, anche universitaria;
asservimento ad uso pubblico per la realizzazione degli interventi per hub di
trasferimento tecnologico o per strutture di studio e di sperimentazione della Circular
Economy, di mercato coperto su area pubblica in a valere su parte della struttura
OMEC, altra parte essendo destinata a riuso per funzioni commerciali di integrazione,
ovvero per altre funzioni ed attività di produzione di beni e servizi.
E' comunque fatta salva la possibilità per il soggetto attuatore di prevedere, in fase attuativa,
l'allocazione, a valere sugli immobili di cui sopra, di altri e diversi servizi di interesse pubblico
e generale.
9. Per i residui immobili di proprietà privata, si prevede la rifunzionalizzazione per usi di interesse
privato, con riferimento a:
rifunzionalizzazione a destinazione direzionale della Portineria Stabilimento Vittoria A;
rifunzionalizzazione a destinazione terziario - direzionale dell'edificio Portineria
Concordia Esedra, che ha già formato oggetto di completo recupero per tale funzione;
rifunzionalizzazione a destinazione commerciale e per altre funzioni di produzione di
beni e servizi, integrata con il mercato coperto, ubicato nel medesimo immobile, per
parte dell'edificio OMEC;
rifunzionalizzazione a destinazione commerciale e funzioni complementari e compatibili
di produzione di beni e servizi, per l'edificio T5.
Si precisa che, relativamente agli interventi di rifunzionalizzazione degli edifici storico-
documentale trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 3.3, lettera b) dell'Allegato al
DDUO n. 2456 dell'8.3.2017, qualora sia valutato dalla Commissione comunale per il
paesaggio che l'intervento edilizio, al fine del rispetto delle prescrizioni regionali in materia
di efficienza energetica, implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e/o del loro
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aspetto, sotto il profilo storico, artistico e architettonico.
10. Le modifiche di destinazione d'uso degli edifici non ceduti al Comune sono regolati dall'art. 3,
comma 15.
11. E', in ogni caso, confermata la possibilità di insediare, all’interno dei beni storico - documentali,
tutte le funzioni di cui al precedente art. 3, punti B - E, con esclusione della sola residenza. Tale
ultima destinazione è comunque ammessa per i fabbricati già a suo tempo utilizzati per scopo
abitativo, ancorché avente carattere accessorio alle funzioni produttive a suo tempo insediate.
12. Si precisa che le superfici degli edifici oggetto di interventi di messa in sicurezza, ai fini del
riconoscimento delle capacità edificatorie complessive di cui al precedente art. 4, sono state
determinate secondo i seguenti criteri:
assunzione delle superfici del piano terra e dei piani ulteriori, ove esistenti;
assunzione del 60% delle superfici dei piani interrati e dei sottotetti;
inclusione della struttura della Vasca “ Pompei” Concordia, secondo il perimetro
individuato nel vigente PGT (in luogo che nel dossier comunale per la candidatura Unesco),
fermo restando che la valutazione sulla messa in sicurezza del manufatto, intera o parziale,
sarà da effettuarsi in seguito ad approfondimenti progettuali in sede di progettazione unitaria
di UCP, in ogni caso in coerenza con il PGT e la disciplina sovraordinata e di settore in
materia di beni culturali, qualora applicabile;
esclusione del Piano Terra delle Torri Piezometriche Unione e Concordia e parte della
Portineria Stabilimento Vittoria A.
La SLP oggetto di recupero, in base ai suddetti criteri, è pari a mq. 79.974.
13. La variante al Il PII prevede interventi di riuso, per funzioni pubbliche e di interesse
generale, per ulteriori immobili esistenti, non compresi nell'elenco di cui all'art. 22 delle NTA del
Piano delle Regole:
asilo nido pubblico, da realizzarsi con ricorso all'istituto della finanza di progetto, ovvero
mediante ricorso all'istituto della concessione di costruzione e gestione in ulteriore edificio
(non di interesse storico - documentale), adiacente la Centrale Termoelettrica;
cessione al Comune di esistente Scuola dell'Infanzia ex Montessori.
Art. 15 - Varianti di PII.
1. Costituiscono varianti essenziali comportanti, per l'approvazione, l'espletamento della medesima
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procedura seguita per l'approvazione del PII originario e della vigente variante al PII, le seguenti:
a) modifiche comportanti la riduzione delle dotazioni di standard, rispetto a quelle previste
dal PII. Non costituisce variante essenziale, ferma la necessità di assenso del Comune con
conseguente adeguamento della Convenzione, la modifica delle modalità di reperimento
della predetta dotazione tra le diverse previste dallo strumento di programmazione
negoziata PII (cessione ovvero asservimento; gestione pubblica ovvero privata in regime
di vincolo d'uso). Non costituisce, inoltre, variante essenziale la modifica della tipologia di
standard prevista per aree a tale finalità indicate dal PII, salvo quanto disposto dall'art. 8,
comma 2;
b) modifiche incidenti su elementi costituenti caratteristiche tipologiche dello strumento
attuativo, come definiti ai precedenti artt. 8, 9 e 10.
2. Le seguenti varianti non essenziali allo strumento di programmazione negoziata di PII sono
assentite dal Comune, con l'approvazione della progettazione unitaria della UCP, ovvero,
esclusivamente per le opere indicate alla lett. c), con l'approvazione dei relativi progetti:
a) varianti incidenti sull'articolazione delle UMI;
b) traslazione di capacità edificatorie tra diverse UCP, nei limiti consentiti dall'art. 9 nonché
art. 7 bis; modifiche di destinazione d'uso, tra quelle ammesse nell'Ambito della variante
al di PII, della SLP a funzioni private, ferma restando l'osservanza:
del mix funzionale di cui all'art. 4, comma 8;
del limite dimensionale dettato, per le destinazioni commerciali di categoria
D1 (commercio al dettaglio), dall'art. 3, comma 8;
della destinazione d'uso prevalente delle UCP come indicate agli artt. 6 e 9, ferme
restando le previsioni dell'art. 7 bis;
c) modifiche della localizzazione delle aree indicate dalla variante al PII aventi destinazione
ad infrastrutture, opere di urbanizzazione, dotazioni di standard, ovvero modifiche della
specifica destinazione di interesse pubblico prevista, nei limiti indicati dall'art. 9 ed escluse
le opere individuate dall'art. 8, comma 2;
d) modifiche delle tipologie e modalità realizzative delle opere di urbanizzazione, nei limiti
indicati dall'art. 9;
e) aumento delle superfici destinate a servizi, di cui all'art. 3, commi 13 e 14;
f) modifiche delle destinazioni indicate per la rifunzionalizzazione dei beni storico -
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documentali non ceduti al Comune in vista del pieno ed ottimale conseguimento della loro
completa riacquisizione utilizzativa, anche tenuto conto dell'evoluzione delle esigenze
generali da soddisfare, ovvero del successivo appalesarsi di potenzialità di riutilizzo
migliorative;
g) modifica della localizzazione delle superfici di vendita, nel rispetto dei parametri
dimensionali di cui all'art. 3 e delle caratteristiche tipologiche di cui all'art. 10, nonché delle
SLP destinate ad altre attività di produzione di beni e servizi correlate agli
insediamenti commerciali di grande struttura di vendita;
h) rettifiche ed aggiornamenti, catastali e cartografici (in particolare: modifiche derivanti da
trasposizione delle planimetrie della variante al PII su base aerofotogrammetrica
aggiornata e georeferenziata).
3. Le modifiche non essenziali degli elementi costituenti le caratteristiche tipologiche dello
strumento attuativo sono autorizzate con il rilascio del titolo edilizio.
4. Con variante non essenziale allo strumento di programmazione negoziata PII è altresì
consentito modificare la Convenzione nella parte in cui disciplina il conferimento delle aree o
superfici relativamente alle alternative ipotesi della cessione ovvero dell'asservimento, ovvero dei
"servizi costruiti".
Art 16 - Retrocessione aree
1. La retrocessione della proprietà di aree cedute dall’attuatore al comune resa necessaria da
variazioni progettuali non richiede il preventivo svincolo dal regime di indisponibilità.
Art. 17 - Norma di prevalenza e di chiusura.
1. In caso di discordanza tra i diversi elaborati della variante al di PII, prevalgono le NTA
sulle Tavole della variante al di PII e sulla Convenzione, prevale la Convenzione sulle Tavole.
2. I richiami contenuti nel presente atto a provvedimenti normativi di rango nazionale e/o
regionale si intendono dinamicamente riferiti a quelli che, nell'arco temporale di vigenza della
variante al PII, avranno ad essere approvati e vigenti, salvo casi di ultrattività previsti nel presente
provvedimento e non in contrasto con l'ordinamento.
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Norme Tecniche di Attuazione – Tabella B
Tabella B - DOTAZIONE DI STANDARD (rif. Elab. 7.03)
FABBISOGNO AREE PER SERVIZI PUBBLICI E ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE GENERATO DALLA FUNZIONE PRIVATE PREVISTE NELLA VARIANTE DI PII 1.240.890 mq
di cui:
Dotazione minima di aree e superfici per servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico o generale generato dalle funzioni private previste (RIF.Tabella 4) 725.890
Ulteriore dotazione di aree funzionali alla realizzazione del Parco Urbano e delle attrezzature di eccellenza di cui all’Accordo di Programma definitivamente approvato con DPGL n. 7819 del 21.8.2013
450.000
Aree comprese nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Media Valle del Lambro 65.000
SEDIME AREE PER SERVIZI PUBBLICI E ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE
PARCO URBANO E AdP 450.000 mq
AREE COMPRESE NEL PLIS MEDIA VALLE LAMBRO 66.540 mq
AREE A VERDE 115.702 mq
AREE A VERDE CON DIRITTO DI SUPERIFICE PERPETUO PER LO SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO 32.066 mq
AREE INSERITE NELLA MEDIA VALLE LAMBRO 31.803 mq
AREE PER PIAZZE E PERCORSI 20.876 mq
AREE PER PIAZZE E PERCORSI CON DIRITTO DI SUPERIFICE PERPETUO PER LO SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO 16.741 mq
AREE PER PLESSI SCOLASTICI 39.616 mq
di cui:Scuola dell'Infanzia ex Montessori 7.719 mq
Scuola dell'Infanzia ed Secondaria - Concordia: 15.913 mq
Scuola Secondaria di Primo Grado Treno Laminatoio: 15.984 mq
AREE PER ATTREZZATURE DI SERVIZI ALLA PERSONA 11.577 mq
di cui:Sede per le Associazioni - Cabina Controllo carri merci 99 mq
Centro Anziani + Associazione (5.A.2.1 sotto ERP) mq
RSA - Rettifica filiere stabilimento Vittoria APoliambulatorioServizi religiosi 2.130 mq
AREE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 16.514 mq
AREE PER ALTRE ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE 26.959 mq
di cui:T3 Pagoda 12.783 mq
Biblioteca - BLISS 10.817 mq
Università/Università per la terza età (a PT ERP) mq
Centro polivalente annesso alla scuola del Treno Laminatoio 3.359 mq
AREE PER PARCHEGGI DI SUPERFICIE 45.699 mq
ARRE PER PARCHEGGI DI PROSSIMITA' 15.652 mq
TOTALE 1 889.745 mq
SUPERFICI SERVIZI PUBBLICI E ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE
PARCHEGGI PLURIPIANO INTERRATI 142.644 mq
TOTALE 2 142.644 mq
9.348 mq
Luglio 2019 2016
Comune di Sesto San Giovanni
Proposta di Variante alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della variante al PII “Aree ex Falck e Scalo Ferroviario”
Norme Tecniche di Attuazione – Tabella B
Tabella B (continua) - DOTAZIONE DI STANDARD
SERVIZI COSTRUITI Valore opere incluse spese tecniche di progetto
Superficie equivalente considerando il valore di
240 Euro/mq
QUADRO GENERALE DEI COSTI VARIANTE PII VIGENTE
Area in cessione a verde e spazi pubblici - Altro (1) 1.507.101€ 6.280 mq
Aree a verde - Passerella per corridoio ecologico 2.315.107€ 9.646 mq
"Boschetto Cantore" 418.308€ 1.743 mq
Parcheggi di prossimità interni all'ambito (2) 899.380€ 3.747 mq
Parcheggi di prossimità esterni all'ambito (2) 1.828.564€ 7.619 mq
QUADRO GENERALE DEI COSTI OPERE ALLO STATO ATTUATIVO
OPERE DI UNITA' CONCORDIAOU.01 35.392€ 147 mq
OU.02 116.960€ 487 mq
OU.03 3.332.096€ 13.884 mq
OU.04 1.803€ 8 mq
OU.06 1.121.377€ 4.672 mq
OPERE DI FASE P.01A - Ring Nord 21.601.362€ 90.006 mq
P.02 - Viabilità Unione 115.803€ 483 mq
P.03 - Parco Unione (UCP 1A, 1G, UCP 2C - anticipo 2C1, UCP 2D - anticipo 2D1, UCP 2A, T3 - Pagoda) 5.550.120€ 23.126 mq
P.09 - Parco Condordia (UCP 3D, UCP 3C - anticipo 3C1, UCP 7A, UCP 7D - anticipo 7D1, 6A) 4.651.660€ 19.382 mq
AREE VERDI RIPARAMETRATE PER RIVISITAZIONE PARCO URBANO Area in cessione a verde e spazi pubblici - 1F 82.211€ 343 mq
Area in cessione a verde e spazi pubblici - 6B 1.404.429€ 5.852 mq
Area in cessione a verde e spazi pubblici - 6C 603.300€ 2.514 mq
Parco Urbano - UCP 2C (escluso 2C1) 1.612.355€ 6.718 mq
Parco Urbano - UCP 2D (escluso 2D1) 595.569€ 2.482 mq
Parco Urbano - UCP 3A 32.192€ 134 mq
Parco Urbano - UCP 3C (escluso 3C1) 953.112€ 3.971 mq
Parco Urbano - UCP 6B 967.862€ 4.033 mq
Parco Urbano - UCP 7D (escluso 7D1) 400.639€ 1.669 mq
TOTALE 3 50.146.703 mq 208.945 mq
TOTALE 1 + 2 + 3 1.241.334 mq
DOTAZIONE STANDARD 1.241.334 mq > 1.240.890 mq
Luglio 2019 2016