COMUNE DI PORTICO DI CASERTA - Dipartimento Finanze · 2015. 2. 25. · n.296. 10. In caso di...

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1 COMUNE DI PORTICO DI CASERTA PROVINCIA DI CASERTA Allegato delib. C.C. n. ____ del ___.0__.2014 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

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    COMUNE DI PORTICO DI CASERTA PROVINCIA DI CASERTA

    Allegato delib. C.C. n. ____ del ___.0__.2014

    REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

    DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE

    (I.U.C.)

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    INDICE GENERALE

    Sezione I – DISPOSIZIONI GENERALI I.U.C.

    (disciplina generale)

    (Imposta Unica Comunale)

    Sezione II – IMU

    Regolamento componente

    (Imposta Unica Municipale)

    Sezione III – TASI

    Regolamento componente

    (Tributo sui servizi indivisibili)

    Sezione IV – TARI

    Regolamento componente

    (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

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    Sezione I “IUC”

    Regolamento componente IMU

    Imposta Unica Comunale

    Art. 1 - Oggetto del Regolamento pag. 4

    Art. 2 - Funzionario responsabile del tributo pag. 4

    Art. 3 - Riscossione pag. 4

    Art. 4 - Dichiarazione pag. 4

    Art. 5 - Versamenti pag. 5

    Art. 6 - Ravvedimento pag. 5

    Art. 7 - Accertamento pag. 6

    Art. 8 - Rimborsi pag. 8

    Art. 9 - Calcolo degli interessi pag. 8

    Art. 10 - Abrogazioni e norme di rinvio pag. 8

    Art. 11 - Entrata in vigore pag. 9

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    SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

    Art. 1. Oggetto del Regolamento

    1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 15

    dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” istituita con

    l’art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014).

    2. L’imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e

    collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi

    comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta

    dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,

    che si articola, a sua volta, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore

    che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del

    servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico esclusivamente dell'utilizzatore dell'immobile.

    Art. 2.– Funzionario responsabile del tributo

    1. Il Sindaco designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di

    ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a

    tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

    2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile

    può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di

    gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

    assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno

    sette giorni.

    Art. 3. – Riscossione

    La IUC è applicata e riscossa dal Comune e/o dal soggetto affidatario del servizio di gestione, per

    tutte le sue componenti IMU – TASI – TARI, tenuto conto della riserva a favore dello Stato del

    gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato

    ad aliquota standard dello 0,76%

    Art. 4. – Dichiarazione

    1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30

    giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle

    aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.

    2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino

    modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la

    dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute

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    le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la

    numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità

    immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il

    numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente

    3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai

    fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre

    1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

    4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la

    presentazione della dichiarazione dell’IMU.

    5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in

    quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU.

    Art. 5. – Versamenti

    1. Salvo quanto più dettagliatamente esplicitato nel presente regolamento con riferimento a ogni

    singolo tributo in cui si riparte la I.U.C. nel caso l’importo da versare quale acconto risultasse

    inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il

    saldo immediatamente successivo.

    Art. 6. – Ravvedimento

    1. Ai sensi dell’art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:

    ad integrazione della disciplina prevista all’art. 13, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 18 dicembre

    1997, n. 472 che ammette l' applicabilità dell' istituto del ravvedimento operoso perché la

    regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul

    pagamento del tributo, avvenga entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a

    saldo, nel caso in cui la sanzione non sia ancora stata contestata e comunque non siano iniziati

    accessi, ispezioni verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o gli

    altri soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza, in caso di mancato versamento dell’

    imposta, il contribuente può, ai sensi dell’art. 22 del predetto Regolamento, usufruire dell’ istituto

    del ravvedimento operoso, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello

    dell’omissione o dell’errore, con il pagamento dell’ imposta omessa, parzialmente o totalmente,

    degli interessi legali giornalieri, decorrenti dalla data entro cui il pagamento doveva essere

    effettuato e il giorno effettivo dello stesso, e rispettivamente di una sanzione pari:

    allo 0,2% giornaliero nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso

    viene eseguito entro 14 giorni dalla data della sua commissione;

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    ad un decimo del minimo (3,00%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto,

    se esso viene eseguito oltre i 14 giorni ma nel termine di trenta giorni dalla data della sua

    commissione;

    ad un ottavo del minimo (3,75 %) nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla

    determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle

    omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il

    termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata

    commessa la violazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica;

    3. ad un decimo (3,00%) del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della

    comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a

    novanta giorni.

    2) Il ravvedimento del contribuente, nel caso di omissione o di errore non incidenti sulla

    determinazione e sul pagamento del tributo, esclude l’applicazione della sanzione.

    Art. 7. – Accertamento

    1. Fatto salvo il principio che la Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con

    propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte

    dell’Ufficio tributi, in caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla

    dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

    2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al

    200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

    3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del

    tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

    4. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3 D.Lgs. 504/1992, ai fini dell’esercizio dell’attività di

    accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere

    atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di

    carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. In caso di mancata, incompleta o

    infedele risposta al questionario di cui all’articolo 2, c. 2 entro il termine di sessanta giorni dalla

    notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

    5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la

    proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se

    dovuto, della sanzione e degli interessi.

    6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica

    degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno

    successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere

    effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante

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    raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera

    fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il

    contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

    7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l’istituto

    dell’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L’accertamento può essere quindi

    definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

    8. Ai sensi dell’art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non

    applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla

    data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine,

    l’attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto

    dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta

    scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è

    applicabile quanto previsto dal precedente art. 6.a) del presente regolamento.

    9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si

    applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006,

    n.296.

    10. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione,

    l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del

    codice civile.

    11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che

    sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni

    normative vigenti.

    12. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 10 D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, ai

    sensi dell’ art. 20 del vigente Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, non si

    procede all’accertamento, qualora l’ammontare dovuto, sanzioni amministrative e interessi legali

    esclusi, non superi l’importo di €. 5,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo l' ipotesi in

    cui specifiche sezioni del presente Regolamento non prevedano importi differenti. Tale previsione

    non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad

    un medesimo tributo.

    13. L’Ente può infine richiedere, agli Uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei

    confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

    14. Ai sensi dell’articolo 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all’Imposta Unica Comunale si applica

    l’istituto dell’accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti

    dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.

    Art. 8. – Rimborsi

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    1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può

    richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal

    giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla

    restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il

    diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull’istanza di rimborso, il

    Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.

    2. L’istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo

    stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella

    misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

    3. E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso

    in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune

    diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del

    Comune soggetto attivo del tributo.

    4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall’assenza del presupposto

    d’imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data

    di presentazione della relativa istanza.

    5. Ai sensi dell’art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’imposta per la quale il

    Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo

    della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi

    contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento

    di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d’imposta successivo allo stesso; nella richiesta

    stessa deve essere indicato l’importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di

    compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori

    interessi.

    6. In ogni caso non si fa luogo a rimborso se l' importo da restituire sia inferiore ad €. 5,00.

    Art. 9. – Calcolo degli interessi

    1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27

    dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun

    anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

    Art. 10. – Abrogazioni e norme di rinvio

    1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato da

    ultimo con deliberazione consiliare n. 08 in data 02 ottobre 2012 e il precedente regolamento

    recante la disciplina TARSU.

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    2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell’art. 1

    comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. è soppressa l’applicazione della TARES.

    Per quest’ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo

    svolgimento dell’attività di accertamento dell’entrata relativa alle annualità pregresse.

    3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

    Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e

    successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di

    smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e

    regolamentari vigenti in materia.

    4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti e per l’assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali

    non pericolosi si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni provinciali e

    comunali in materia.

    Art. 11. – Entrata in vigore

    1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2014 in deroga

    all’articolo 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in osservanza della disposizione

    contenuta nell’articolo 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’articolo 27,

    comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

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    Sezione II “IMU”

    Regolamento componente IMU Imposta Municipale propria

    Art. 1 - Oggetto pag. 11

    Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta pag. 11

    Art. 3 - Presupposto dell’imposta pag. 12

    Art. 4 - Soggetto attivo pag. 12

    Art. 5 - Soggetti passivi pag. 12

    Art. 6 - Base imponibile pag. 13

    Art. 7 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili pag. 16

    Art. 8 - Esenzioni pag. 16

    Art. 9 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali pag. 18

    Art. 10 - Abitazione principale pag. 18

    Art. 11 - Pertinenze dell’abitazione principale pag. 19

    Art. 12 - Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili pag. 19

    Art. 13 - Fabbricati di interesse storico – artistico pag. 20

    Art. 14 - Determinazione dell’imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero

    a nuova costruzione pag. 21

    Art. 15 - Aliquota ridotta pag. 21

    Art. 16 - Definizione dei fabbricati strumentali all’attività agricola pag. 22

    Art. 17 - Dichiarazioni pag. 22

    Art. 18 - Termini di versamento pag. 23

    Art. 19 - Modalità di versamento pag. 23

    Art. 20 - Rimborsi pag. 24

    Art. 21 - Mancato accatastamento degli immobili pag. 24

    Art. 22 - Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune pag. 25

    Art. 23 - Sanzioni ed interessi pag. 25

    Art. 24 - Contenzioso pag. 25

    Art. 25 - Dichiarazione sostitutiva pag. 26

    Art. 26 - Normativa di rinvio pag. 26

    Art. 27 - Entrata in vigore pag. 26

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    Sezione II IMU

    Art. 1. – Oggetto

    1. La presente sezione disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, introdotta

    dall’articolo 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni,

    nel Comune di Portico di Caserta, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli

    117 e 119 della Costituzione e dall’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997.

    Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

    2. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e

    regolamentare riguardante l’IMU, con la legge 27 dicembre 2013, n.147 che stabilisce l’istituzione

    dell’Imposta Unica Comunale IUC dal 1° gennaio 2014, con particolare riferimento alle disposizioni

    introdotte dall’art. 1 commi 707 – 721.

    Il presente regolamento tiene conto di quanto stabilito:

    - Dal D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i., ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate,;

    - Dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;

    - Dal D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64;

    - Dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013,

    n.85;

    - Dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.

    124;

    - Dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2012 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio

    2014 n. 5 e per le disposizioni applicabili a far data dal 1° gennaio 2014 dal D.L. n. 16 del 6

    marzo 2014 convertito con modificazioni della legge 2 maggio 2014 n. 68.

    Art. 2. – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta

    1. Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate con deliberazioni dell’organo competente,

    come individuato dall’articolo 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto

    dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di

    previsione per l’anno di riferimento.

    2. Ai sensi dell’articolo 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, a partire dal

    2013 la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di

    pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n.

    360 ed i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, a condizione che la

    pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno al quale la delibera si riferisce. In caso di

    mancata pubblicazione entro il termine di cui sopra, le aliquote e le detrazioni deliberate

    precedentemente si intendono prorogate di anno in anno, salvo diverse disposizioni di legge

    vigenti in materia in ciascun anno di imposta.

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    3) Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune tiene conto anche delle condizioni e vincoli

    stabiliti dal comma 677 art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., e di altre eventuali

    disposizioni normative comunque applicabili.

    Art. 3. – Presupposto dell’imposta

    1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti

    dall’articolo 2 D.Lgs. 504/1992, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi

    l’abitazione principale per le unità immobiliari ascritte in classe A1 A8 e A9, e le relative pertinenze

    e gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

    2. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si

    è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno

    quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma

    obbligazione tributaria.

    3. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta previste dalla normativa vigente o dal

    presente regolamento.

    4. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione

    di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all’effettiva

    consistenza dell’immobile, ove sussistano i presupposti per l ’imponibilità, il proprietario o titolare di

    diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in

    attesa dell’iscrizione dello stesso a Catasto ed a versare la relativa imposta.

    5. Il Comune verifica nei termini di legge la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente

    con il valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva consistenza e destinazione

    d’uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente dovuta,

    con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile

    al contribuente.

    Art. 4. – Soggetto attivo

    1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie

    insista sul territorio comunale, mentre rimane riservata allo Stato una quota di imposta pari

    all'importo calcolato applicando l’aliquota del 7,6 per mille alla base imponibile degli immobili

    accatastati quali D, secondo le vigenti disposizioni di legge.

    2. Il versamento della quota di imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal

    contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

    Art. 5. – Soggetti passivi

  • 13

    1) Sono soggetti passivi dell’imposta quelli così come individuati dall’art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992,

    n.504 e s.m.i. ovvero:

    ― il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, con le

    eccezioni previste dalla legge;

    ― il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree

    edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;

    ― il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

    ― il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,

    concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario o soggetto passivo dell’imposta dal

    momento previsto dalla disciplina vigente;

    ― il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento giudiziario di

    separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in

    quanto titolare di un diritto di abitazione sulla casa coniugale e sulle relative pertinenze e di

    conseguenza soggetto passivo d’imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi

    intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi

    opponibili al Comune.

    Art. 6. – Base imponibile

    A) FABBRICATI ISCRITTI A CATASTO

    1) Ai sensi dell’articolo 13, comma 4 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile

    dei fabbricati iscritti in Catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare delle

    rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per

    cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48 L. 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

    ― 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,

    con esclusione della categoria catastale A/10;

    ― 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

    ― 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

    ― 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

    ― 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con eccezione dei D/5.

    ― 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

    2) In caso di variazione della rendita catastale in corso d’anno, la determinazione dell’imposta deve

    intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se

    la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita

    sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

    3) Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo dog.fa ai sensi del D.M. 701/1994

    decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata

  • 14

    dall’Ufficio del Territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del

    contribuente.

    B) FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D, NON ISCRITTI IN CATASTO

    4) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti

    da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui

    all’articolo 5, comma 3 D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all’anno in cui i fabbricati stessi

    sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall’ammontare, al lordo

    delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di

    formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia

    e delle Finanze. Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla

    rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della

    rendita all’Ufficio del Territorio, con conseguente rideterminazione dell’imposta dovuta per tutto il

    periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a

    versare l’imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.

    5) In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura doc.fa, di

    cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della

    rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita

    proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato

    a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

    C) TERRENI AGRICOLI

    6) Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito

    dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25

    per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51 della L.662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

    7) Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e

    dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

    8) I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui

    all’articolo 1 D.Lgs. 99/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti nella previdenza

    agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta, anche con riferimento alla quota

    erariale, limitatamente alla parte di valore eccedente €. 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

    a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €. 6.000,00 e

    fino ad € 15.500,00;

    b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino ad €

    25.500,00;

    c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino ad €

    32.000,00.

  • 15

    9) Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale iscritto nella

    previdenza agricola possieda e conduca più terreni in diversi Comuni, le riduzioni dovranno essere

    calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni e rapportate sia al

    periodo dell’anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, sia alla quota di possesso.

    10) L’agevolazione deve essere applicata per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla

    corrispondente porzione di proprietà sussistente in capo al soggetto passivo che coltivi

    direttamente il fondo, per cui, nell’ipotesi in cui il terreno agricolo posseduto e condotto da più

    soggetti passivi, il beneficio fiscale spetterà a ognuno di essi, proporzionalmente alla relativa quota

    di proprietà dell’immobile.

    11) Ove i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l’agevolazione dovrà invece

    applicarsi soltanto a favore di coloro che possiedano i requisiti richiesti dalla norma.

    12) L’agevolazione compete anche a favore dei soggetti, coltivatori diretti o imprenditori agricoli

    professionali iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla

    quale abbiano concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che,

    in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

    D) AREE FABBRICABILI

    13) Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del

    Piano di Governo del Territorio adottato dal Comune, indipendentemente dall’adozione di strumenti

    attuativi del medesimo, anche nel caso in cui detta area sia all’interno del centro storico.

    14) Nel caso di utilizzazione di qualsivoglia area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia

    soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli

    strumenti urbanistici.

    15) Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un’area prevista

    come edificabile dal Piano di Governo del territorio possa essere considerata come pertinenza di

    un fabbricato soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella

    catastale su cui insiste il fabbricato stesso.

    16) L’eventuale variazione catastale a seguito della quale l’area edificabile venga fusa o graffata

    con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina

    quindi alcun diritto al rimborso dell’imposta versata su tale area.

    17) Ai sensi dell’articolo 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una

    determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al

    proprietario, al fine del corretto adempimento dell’obbligo impositivo.

    18) La mancata o irregolare comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area può determinare,

    ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale

    intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta,

    ai sensi dell’articolo 10, comma 2 L. 212/2000.

  • 16

    Art. 7. – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

    1) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come

    stabilito dall’articolo 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al

    fine di agevolare il versamento dell’imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo

    svolgimento dell’attività di accertamento da parte dell’Ufficio tributi, la Giunta comunale può

    individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di

    specifica perizia effettuata dall’Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora

    avvalendosi dei valori determinati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio.

    2) Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili,

    che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile,

    l’imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del

    Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore

    attribuibile alle aree edificabili possedute.

    3) Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l’imposta sia stata versata

    sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

    4) Qualora tuttavia il Comune, sulla base degli atti di compravendita o di dichiarazioni di

    successione, verifichi un valore dichiarato superiore a quello ricavabile dall’applicazione dei valori

    medi di mercato, attribuiti periodicamente, ai sensi del precedente comma 1°, in sede

    d’accertamento d’imposta, terrà conto esclusivamente del valore dichiarato del soggetto passivo

    nei predetti atti.

    Art. 8. – Esenzioni

    1) Sono esenti dal versamento dell’Imposta Municipale Propria gli immobili indicati dall’articolo 9,

    comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

    a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle

    Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non

    soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale,destinati esclusivamente ai compiti

    istituzionali;

    b) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;

    c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n.

    601 e successive modificazioni;

    d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni

    degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;

    e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato

    Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;

  • 17

    f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista

    l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi

    esecutivi in Italia;

    g) A decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 6

    dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.204 e s.m.,

    relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L.

    201/2011;

    h) A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti

    e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non

    siano in ogni caso locati;

    i) L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle

    pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

    per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10

    dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

    n. 214;

    l) L’imposta municipale propria non si applica, altresì:

    - Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa adibite ad

    abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

    - Ai fabbricati di civili abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro

    per le Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Solidarietà Sociale, il Ministro delle

    Politiche per la Famiglia e il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive del 22 aprile

    2008, pubblicate nella gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

    - Alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,

    annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

    - A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità

    immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente

    appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello

    dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo

    nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma1, del D.Lgs. 19

    maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono

    richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

    m) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre

    1986 n. 917 (T.U.I.R.), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di

    attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,

    nonché delle attività di cui all’articolo 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli

    stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore.

  • 18

    2) Nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare dovesse presentare un’utilizzazione mista, l’esenzione

    troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non

    commerciale.

    Art. 9. – Immobili utilizzati da Enti non commerciali

    1) Sono esenti dall’Imposta Municipale Propria gli immobili utilizzati da Enti non commerciali di cui

    all’articolo 73, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22

    dicembre 1986 n. 917 (O.N.L.U.S.). L’esenzione compete esclusivamente per gli immobili che

    siano utilizzati e posseduti dall’Ente non commerciale.

    2) L’agevolazione sopra indicata determina peraltro l’esenzione con esclusivo riferimento alla

    quota d’imposta di competenza comunale, rimanendo comunque dovuta la quota d’imposta

    riservata allo Stato.

    Art. 10. – Abitazione principale

    1) Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,

    come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano

    abitualmente e risiedono anagraficamente.

    2) Nel caso in cui per l'abitazione principale sia previsto legislativamente il pagamento dall’imposta

    (A/1 –A/8 – A/9), dal dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

    passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €

    200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità

    immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a

    ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

    3) L' agevolazioni sopra descritta è rapportata al periodo dell’anno durante il quale permane la

    destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale. A tal fine il mese iniziale o quello finale

    si computano solo qualora le condizioni richieste si siano verificate e protratte per più di quindici

    giorni.

    4) Costituisce allo stesso modo abitazione principale, ai fini dell’ esenzione dell' imposta,

    l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha

    acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a

    condizione che la stessa non risulti locata.

    5) Costituiscono allo stesso modo abitazioni principali, ai fini dell' esenzione:

    a) gli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale

    dei soci assegnatari;

    b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non

    residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

  • 19

    c) è unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,

    posseduto , e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle

    Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del

    fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1c D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal

    personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della

    dimora abituale e della residenza anagrafica.

    d) Immobili regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o da altri Enti

    di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, avente le stesse finalità degli IACP.

    Art. 11. – Pertinenze dell’abitazione principale

    1) Si intendono quali pertinenze dell’abitazione e come tali esenti dal tributo, fatto salvo i casi

    residuali, gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un’ unità

    pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto

    unitamente all’unità ad uso abitativo.

    2) L’agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di

    godimento dell’abitazione principale e della pertinenza e che quest’ultima sia durevolmente ed

    esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

    3) Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità

    immobiliari distinte e separate.

    4) Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all’applicazione dell’aliquota degli immobili a

    destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia

    trovato totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale e le pertinenze per cui sia

    stata prevista l’equiparazione all’abitazione principale.

    Art. 12. – Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

    La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati:

    - Dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno

    durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio

    Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla

    dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione

    sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

    rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L’inagibilità o l’inabitabilità di un immobile

    consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e

    straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento

    conservativo, ai sensi dell’art.3, comma1, lett. a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001. N.380, ovvero

    che siano riconosciuti tali con provvedimento dell’Autorità Sanitaria locale. Si ritengono

  • 20

    inabitabili o inagibili i fabbricati che,di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico

    sopravvenuto (ad esempio fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidoneo all’uso cui

    sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone.

    Costituiscono indice della situazione di inagibilità o inabitabilità ai soli fini tributari la sussistenza di

    una o più delle seguenti caratteristiche:

    - Strutture orizzontali, solai e tetto compreso, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose

    o persone con potenziale rischio di crollo;

    - Strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo

    a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

    - Edifici per i quali è stata emessa Ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a

    cose o persone.

    2) Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che

    siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l’imposta deve ritenersi dovuta

    nell’importo ridotto al 50% di quello risultante dall’applicazione della rendita catastale, per tutto il

    periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell’aliquota ordinaria

    introdotta dal Comune.

    3) Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche:

    - mancanza della copertura;

    - mancanza dei serramenti;

    - mancanza delle scale di accesso;

    - mancanza dell’impianto elettrico, idrico, sanitario.

    4) Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell’allacciamento

    elettrico ed idrico.

    5) La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve

    essere dichiarata dal proprietario entro sessanta giorni. L’Ufficio tecnico comunale accerterà e

    verificherà quanto dichiarato entro i sessanta giorni successivi al deposito della dichiarazione al

    protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni

    predette o rigettando motivatamente la richiesta.

    6) Le riduzioni di cui al presente articolo sono soggette all’obbligo dichiarativo. La dichiarazione,

    supportato da idonea documentazione a comprova dei requisiti, dovrà essere resa con le modalità

    e nei termini previsti dal presente regolamento.

    7) Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di

    inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di

    variazione.

    Art. 13. – Fabbricati di interesse storico – artistico

  • 21

    1) La base imponibile è ridotta del 50%, per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui

    all’articolo 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d’uso.

    2) Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa

    primaria o dal presente regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

    Art. 14. – Determinazione dell’imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova

    costruzione

    1) In caso di utilizzo edificatorio dell’area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione,

    ovvero, se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è

    data dal solo valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera.

    2) In caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero su fabbricati precedentemente

    dichiarati ai fini I.C.I. o Imposta Municipale Propria, la base imponibile può essere determinata, in

    alternativa al valore dell’area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita

    all’immobile prima dell’esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino

    alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al

    momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato, ovvero

    sull’area fabbricabile se autonomamente oggetto d’imposta, facilmente determinabile.

    3) In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in Catasto che abbia formato

    oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti alla ultimazione di tali

    opere ovvero all’utilizzo di fatto dell’immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del

    valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.

    4) I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono

    assoggettati all’imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della

    residua superficie dell’area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini

    impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato

    risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed

    autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

    Art. 15. – Aliquota ridotta

    Con apposita deliberazione di Consiglio comunale può essere approvata l’applicazione di aliquote

    ridotte per le seguenti casistiche:

    a) per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall’articolo 43 del

    D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.);

    b) per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (I.R.E.S.);

    c) per gli immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato, ovvero in uso

    gratuito a terzi. In relazione a tale ultima categoria di immobili, nella deliberazione di definizione

  • 22

    delle aliquote potranno essere previste aliquote differenziate a seconda del tipo di contratto di

    locazione stipulato, proporzionalmente più favorevoli ai contribuenti a fronte della rinuncia da parte

    del locatore soggetto passivo d’imposta a percepire canoni di locazione più elevati.

    Art. 16. – Definizione dei fabbricati strumentali all’attività agricola

    1) Costituiscono immobili rurali strumentali all’attività agricola, ai sensi dell’ art 9, comma 3bis della

    L. 133/94 e s. i. e m., e come tali esenti dall' imposta, i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano

    attività agricola non in modo occasionale, bensì nell’ambito di una attività di impresa, a prescindere

    dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conduttore dell’immobile

    sia in grado di provare l’esistenza di un volume d’affari, seppur minimo, derivante dallo

    svolgimento di tale attività.

    2) A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all’articolo 39

    D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell’articolo 2135 codice civile, l’attività d’impresa diretta alla

    coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli,

    all’allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla

    custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l’attività

    agrituristica.

    3) Gli immobili ad uso abitativo posseduti da imprenditore agricolo sono da considerare immobili a

    destinazione ordinaria, imponibili con l’aliquota ordinaria deliberata dal Comune, ad eccezione

    dell’abitazione principale dell’imprenditore agricolo, sulla quale vige il regime di esenzione

    Art. 17. – Dichiarazioni

    1) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a

    quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini

    della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’art.9,

    comma6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi

    sempre che non si verificano modificazione dei dati e gli elementi dichiarati cui consegua un

    diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì, disciplinati i casi in cui

    deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’art. 37, comma 55, del

    D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dell’art. 1, comma 104

    della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale

    sugli immobili in quanto compatibili.

    2) I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione solo nel caso in cui gli

    elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure

    telematiche previste dall’art.3bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, per la registrazione di atti

  • 23

    relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all’iscrizione e all’annotazione nei registri immobiliari

    nonché alla voltura catastale.

    3) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il

    commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina devono presentare al

    Comune una dichiarazione attestante l’avvio della procedura.

    Art. 18. – Termini di versamento

    1) I versamenti ordinari d’imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale forma di

    riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità, se prevista dalla

    legislazione vigente, di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale.

    2) L’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere versata in due

    rate di pari importo, a intervallo semestrale, nei termini previsti per legge, ovvero in un’unica

    soluzione da corrispondere entro la scadenza per il pagamento della prima rata, non oltre il 16

    giugno di ciascun anno.

    3) L’importo minimo dovuto ai fini dell’Imposta Municipale Propria è pari ad €. 12,00, come stabilito

    dall’ art. 20 del vigente Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate Comunali. Se

    l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto

    può essere versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.

    4) Ai sensi dell’articolo 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con

    arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi,ovvero per

    eccesso se superiore a tale importo.

    5) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune

    diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell’errore entro due anni al

    Comune soggetto attivo dell’imposta.

    6) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il

    commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata

    dell’intera procedura concorsuale. Tale versamento deve essere effettuato entri il termine di tre

    mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

    Art. 19. – Modalità di versamento

    1) L’imposta è dovuta autonomamente dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla

    quota e dai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari

    corrisponde un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso è protratto per

    almeno 15 giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell’atto di

    compravendita, se esso viene fatto da 1° al 15 del mese l’obbligo, per quel mese, è in capo

    all’acquirente; se, invece viene fatto dal 16 al 31 del mese l’obbligo è in capo al cedente.

  • 24

    2) Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sugli immobili oggetto d’imposizione il

    versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l’intero ammontare dell’imposta dovuta ha

    piena efficacia liberatoria per gli altri proprietario o contitolari a condizione che siano comunicati al

    Comune i nominativo dei soggetti interessati.

    3) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto fino

    al 31 dicembre dell’anno di decesso purché l’imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi

    rispondono in solido dell’obbligazione tributaria il cui presupposto si è verificato anteriormente alla

    morte del dante causa.

    4) La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti

    anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

    5) Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni

    devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di

    possesso.

    Art. 20. – Rimborsi

    1) Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 8, nell’ipotesi di cui all’articolo 74 L.

    342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall’Ufficio del Territorio derivi a favore del

    contribuente un credito d’imposta in relazione all’Imposta Municipale Propria versata sulla base di

    rendita presunta, il Comune provvede a restituire, la maggiore imposta versata unitamente agli

    interessi legali.

    2) Il contribuente può richiedere al Comune o al concessionario del servizio al quale è stata

    versata l’imposta per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non

    dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato

    definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si da luogo al rimborso di i8mporti inferiori

    al versamento minimo di €. 12,00.

    Art. 21. – Mancato accatastamento degli immobili

    1) Nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’esistenza di unità immobiliari non iscritte in Catasto, ovvero

    che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità

    immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a

    sollecitare il soggetto passivo d’imposta, a presentare il relativo accatastamento, dandone

    contestualmente formale comunicazione all’Ufficio del Territorio, ai sensi dell’articolo 1, commi

    336–337 L. 311/2004 e dell’articolo 3, comma 58 della L. 662/1996.

    2) Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel

    termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all’applicazione della

  • 25

    sanzione massima di cui all’articolo 14, comma 3 del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni

    ed integrazioni.

    Art. 22. – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

    1) In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento,

    ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di

    Imposta Municipale Propria viene effettuata dal Comune mediante procedura di esecuzione forzata

    ovvero, se ancora ammesso dalla vigente legislazione, mediante ruolo.

    2) Nel caso di accertamento, attività di esclusiva competenza comunale, riguardante più annualità

    di imposta qualora l’importo complessivo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi:

    - sia superiore a €. 200,00 e fino ad €. 1.000,00, su richiesta del contribuente lo stesso può

    essere rateizzato fino ad OTTO RATE MENSILI, con applicazione degli interessi al tasso

    legale vigente;

    - sia superiore a €. 1.000,00 e fino ad €. 5.000,00, su richiesta del contribuente lo stesso può

    essere rateizzato fino ad OTTO RATE TRIMESTRALI, con applicazione degli interessi al

    tasso legale vigente;

    - sia superiore a €. 5.000,00, su richiesta del contribuente lo stesso può essere rateizzato fino

    ad DIECI RATE TRIMESTRALI, con applicazione degli interessi al tasso legale vigente;

    Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di accertamento, il debitore decade dal

    beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza

    della rata non adempiuta.

    Art. 23. – Sanzioni ed interessi

    Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni del

    Regolamento generale delle entrate e delle seguenti norme:

    - Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.;

    - Artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.;

    - Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre

    2011, n. 214 e s,m.i.

    Art. 24. – Contenzioso

    1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che

    respinge l’istanza di rimborso, piò essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al

    D.Lgs. 546/1992 e s.m.i.

  • 26

    2. L’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso

    sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall’art. 9, commi 6 e 7, del D.Lgs. 14

    marzo 2011, n. 23.

    Art. 25. – Dichiarazione sostitutiva

    1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., è data la possibilità al funzionario responsabile

    o al concessionario del servizio di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o

    qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

    2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la

    indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

    Art. 26. – Normativa di rinvio

    1) Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni dell’articolo 13 D.L.

    201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto

    compatibili, nelle parti ancora in vigore, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e

    successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali, in particolare dalle

    disposizioni della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e dei regolamenti comunali in materia

    tributaria.

    2) Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme

    vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, si applica la normativa sopraordinata.

    Art. 27. – Entrata in vigore

    1) Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

    2) A decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamenti e tariffarie relative alle

    entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle

    finanze, Dip. Delle finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, D.Lgs. 446/1197, e

    comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del

    bilancio di previsione.

    3) A decorrere dall’anno d’imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle

    detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviate

    esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita

    sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione del sito informatico di cui

    all’art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e s.m. I Comuni sono, altresì, tenuti

    ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere secondo le indicazioni

    stabilite da Ministero dell’economia e delle finanze – Dip. Delle finanze, sentita l’Associazione

    nazionale dei Comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data

  • 27

    di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione

    degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 28

    ottobre di ciascun anno d’imposta. A tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l’invio entro il 21

    ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano gli

    atti adottati nell’anno precedente

  • 28

    Sezione III “TASI”

    Regolamento componente IMU

    Tributo sui servizi indivisibili

    Art. 1 – Oggetto della TASI pag. 26

    Art. 2 - Presupposto del tributo pag. 26

    Art. 3 - Esclusioni pag. 26

    Art. 4 - Soggetto attivo pag. 26

    Art. 5 - Soggetti passivi pag. 26

    Art. 6 - Base imponibile pag. 27

    Art. 7 – Aliquote pag. 27

    Art. 8 - Detrazioni – Riduzioni - Esenzioni pag. 27

    Art. 9 - Modalità e strumenti di versamento pag. 28

    Art. 10 - Invio dei modelli di pagamento pag. 29

    Art. 11 - Importi minimi e rimborsi pag. 29

    Art. 12 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili pag. 29

    Art. 13 - Dichiarazioni pag. 30

    Art. 14 - Definizione di fabbricati pag. 30

    Art. 15 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale pag. 30

    Art. 16 - Area fabbricabile pag. 30

    Art. 17 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili pag. 30

    Art. 18 - Decorrenza pag. 30

    Art. 19 - Entrata in vigore pag. 30

  • 29

    Sezione III – TASI

    Art. 1. Oggetto della TASI

    1. La presente sezione disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al

    servizio indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” in attuazione

    dell’art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge

    di stabilità 2014) e s.m.i.

    Art. 2. – Presupposto del tributo

    1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati,

    ivi compresa l'abitazione principale, nonché di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta

    municipale propria ad eccezione dei terreni agricoli, salvo diversa disposizione di legge per questi

    ultimi.

    Art. 3. – Esclusioni

    Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

    Art. 4. – Soggetto attivo

    Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente,

    la superficie degli immobili. E’ soggetto attivo anche per le superfici degli immobili ricadenti nella

    località “Musicile”.

    Art. 5. – Soggetti passivi

    1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui

    precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido

    all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

    2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso

    anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,

    usufrutto, uso, abitazione e superficie.

    3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i

    servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i

    locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi,

    gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso

    esclusivo.

    4. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale

    sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione

    tributaria.

  • 30

    5. L’occupante versa la TASI nella misura ricompresa tra il 10% e il 30% dell’ammontare

    complessivo, secondo quanto stabilito annualmente dal Comune nell' apposita deliberazione di

    determinazione delle aliquote, misura calcolata applicando l’aliquota di cui al successivo art. 7 La

    restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

    6. L’occupante non proprietario dell’immobile, in assenza di dichiarazione, si identifica ai fini TASI

    con il soggetto passivo titolare dell’obbligazione tributaria riferita all’occupazione del medesimo

    immobile nascente dall’applicazione della TARI, oppure con il titolare del contratto di locazione o di

    comodato d’uso dell’immobile o con il titolare del contratto di somministrazione idrica e/o di

    fornitura energetica relativa all’immobile medesimo.

    7. Il proprietario dell’immobile assoggettato a TASI adibito ad abitazione principale o pertinenza

    dell’abitazione, versa la TASI per intero in ragione della percentuale di possesso dell’immobile

    applicando alla relativa base imponibile l’aliquota prevista per la categoria di appartenenza

    dell’immobile.

    Art. 6 – Base imponibile

    1. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” di

    cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

    dicembre 2011, n. 214 e s.m. e dal presente regolamento comunale.

    Art. 7. – Aliquote

    1. L’aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell’1 per mille. Il Comune può provvedere alla

    determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del

    Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di

    riferimento, potendo altresì ridurre l' aliquota fino al suo azzeramento.

    2. Limitatamente all'anno 2014, nella determinazione delle aliquote, il Comune può superare, per

    un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, il limite stabilito dal vincolo in

    base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non

    sarebbe potuta essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31

    dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie

    di immobile, (2,5 per mille per l' abitazione principale e 1 per mille per i fabbricati rurali).

    3.Il predetto aumento, tuttavia, deve essere esclusivamente finalizzato al finanziamento, per le

    abitazioni principali e per le unità immobiliari a queste equiparate, di detrazioni di imposta o di altre

    misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con

    riferimento all' IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

    Art. 8. – Detrazioni – Riduzioni - Esenzioni

  • 31

    1. Con la deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, il Comune

    può stabilire l’applicazione di detrazioni d’imposta o altre minute, relativamente alle abitazioni

    principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre

    2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del

    comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), ricorrendo anche,

    se necessario, per il 2014 al superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo stesso

    comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille

    2. Con la deliberazione di Consiglio comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può

    stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679, art. 1, della legge

    147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., nei seguenti casi:

    a) abitazioni con unico occupante;

    b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

    c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non

    continuativo ma ricorrente;

    d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno,

    all’estero;

    3. Il Consiglio comunale stabilisce annualmente l’importo che può essere portato in detrazione

    dall’imposta fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma

    1), oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2) restando nella facoltà del

    Consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere

    detrazioni, riduzioni o esenzioni.

    4. Sono esenti dal tributo TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti,

    nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità mondane, dai

    Consorzi fra detti Enti ove non soppressi, dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati

    esclusivamente ai compiti istituzionali.

    5. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’art. 7, comma1, lett. b), c), d) e),f) ed i) del D.Lgs.

    30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell’applicazione della lett. i) resta ferma l’applicazione delle

    disposizioni di cui all’art. 91bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.

    6. Qualora siano stabiliti modificazioni normative ai commi 677 e 679 dell’art. 1 della legge 14 del

    27.12.2013 che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 – 2, oppure alle

    modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed

    esenzioni TASI, il Consiglio comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni,

    riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

    Art. 9. – Modalità e strumenti di versamento

  • 32

    1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è

    protratto il possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso,

    l’occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.

    2. Il versamento del tributo è effettuato, per l’anno di riferimento, in due rate, la prima con

    scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.

    3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

    4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni

    dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di

    conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al precitato art. 17, se compatibili.

    5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo

    dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o

    uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

    Art. 10. – Invio dei modelli di pagamento

    1. Il Comune provvede, di norma, all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per

    il versamento della TASI.

    2. Nell’impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione per il versamento

    del tributo TASI, lo stesso dovrà comunque essere versato dal contribuente entri i termini di

    scadenza stabiliti dal presente regolamento.

    3. Le modalità di versamento di cui al comma 2 non saranno applicabili qualora in contrasto con

    specifica disposizione normativa.

    Art. 11. – Importi minimi e rimborsi

    1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, è

    inferiore o uguale a €. 5,00.

    2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l’importo complessivamente

    dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 5,00, esclusa l’ipotesi di ripetuta

    violazione degli obblighi di versamento del tributo.

    3. Il contribuente può richiedere al Comune ovvero al Concessionario del servizio al quale è stata

    versata l’imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di anni cinque dal

    giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla

    restituzione.

    4. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al

    comma 1.

    Art. 12. – Indicazione analitica dei servizi indivisibili

  • 33

    1. Con la deliberazione di Consiglio comunale che determina le aliquote TASI saranno determinati

    annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno d tali servizi saranno

    indicati i costi alla cui copertura la TASI è diretta.

    Art. 13. – Dichiarazioni

    Ai fini della dichiarazione si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della

    dichiarazione dell’IMU.

    Art.14. – Definizione di fabbricati

    1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al catasto edilizio urbano con l’attribuzione di

    autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che seconda la normativa catastale

    deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita catastale.

    2. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne

    costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del

    fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità

    immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle,

    scuderie, rimesse ed autorimesse), e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di

    un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto

    unitamente all’unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario

    dell’abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie

    C/2 - C/6 – C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nelle dichiarazioni ICI – IMU –

    TASI originaria, il contribuente ha l’obbligo in sede di prima applicazione e per avere diritto al

    beneficio di produrre al Comune apposita autocertificazione con gli estremi catastali della

    pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere

    al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

    3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all’imposta a far tempo dalla data

    di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifiche il suo

    utilizzo se antecedente tale data.

    4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto ad imposta sulla base delle disposizioni

    contenute nel successivo art. 15.

    Art. 15. – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

    Per abitazione principale si intende l’immobile così come definito ai fini dell’IMU.

    Art. 16. – Area fabbricabile

    Per area fabbricabile si intende l’area come definita ai fini dell’IMU.

  • 34

    Art. 17. – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

    Il valore delle aree fabbricabili è quello definito ai fini dell’IMU.

    Art. 18. – Decorrenza

    La decorrenza è quella individuata ai fini dell’IMU

    Art. 19. – Entrata in vigore

    1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

    2. A decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate

    tributarie dell’Ente locale devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dip.

    Delle finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, D.Lgs. 446/1197, e comunque entro 30

    giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

  • 35

    Sezione IV “TARI”

    Regolamento componente IMU

    Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

    Art. 1 – Oggetto del Regolamento pag. 36

    Art. 2 - Istituzione della TARI pag. 36

    Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti pag. 36

    Art. 4 - Applicazione della Tassa pag. 37

    Art. 5 - Presupposto oggettivo e decorrenza temporale della tassa pag. 37

    Art. 6 - Soggetto attivo del tributo pag. 38

    Art. 7 – Soggetti passivi del tributo pag. 38

    Art. 8 - Commisurazione della tassa e computo delle superfici tassabili pag. 38

    Art. 9 - Locali ed aree non tassabili pag. 39

    Art. 10 - Detassazione per produzione di rifiuti speciali pag. 40

    Art. 11 - Criteri di determinazione della TARI pag. 40

    Art. 12 - Articolazione della tariffa pag. 41

    Art. 13 - Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuzione pag. 41

    Art. 14 - Classificazione delle categorie e sottocategorie di locali ed aree

    con omogenea potenzialità di produzione rifiuti pag. 42

    Art. 15 - Tariffe per particolari condizioni d’uso pag. 43

    Art. 16 - Tassa giornaliera di smaltimento pag. 44

    Art. 17 - Tributo provinciale pag. 44

    Art. 18 - Obbligo di dichiarazione pag. 45

    Art. 19 - Poteri del Comune pag. 46

    Art. 20 - Accertamento pag. 47

    Art. 21 - Sanzioni pag. 47

    Art. 22 - Riscossione pag. 48

    Art. 23 - Interessi pag. 48

    Art. 24 - Rimborsi pag. 49

    Art. 25 - Somme di modesto ammontare pag. 49

    Art. 26 - Contenzioso pag. 49

    Art. 27 - Entrata in vigore e abrogazione pag. 49

    Art. 29 - Clausola di adeguamento pag. 50

    Art. 29 - Disposizioni transitorie pag. 50

  • 36

    Sezione IV - TARI

    Art. 1. – Oggetto del Regolamento

    1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al

    servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” in

    attuazione dell’art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del

    27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.

    Art. 2 – Istituzione della TARI

    Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di que