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COMUNE DI PARETE PROVINCIA DI CASERTA AREA TECNICA pag. 1 / 27 art. 1 - Applicazione del piano art. 2 - Norme generali art. 3 - Descrizione degli indici urbanistici art. 4 - Applicazione degli indici urbanistici art. 5 - Destinazione d'uso art. 6 - Modalità di attuazione del piano art. 7 - L'intervento urbanistico preventivo art. 8 - Intervento edilizio diretto art. 9 - Cambiamento di destinazione d'uso art. 10 - Opere di urbanizzazione art. 11 - Utilizzazione degli indici e composizione del lotto art. 12 - Zone destinate alla viabilità art. 13 - Spazi di sosta e manovra art. 14 - Distanze e distacchi nelle varie zone art. 15 - Fasce di rispetto art. 16 - Divisione del territorio in zone omogenee art. 17 - Zone residenziali art. 18 - Zona omogenea del nucleo storico- ambientale (A) art. 19 - Zona omogenea di integrazione (B1) art. 20 - Zona omogenea del P.d.Z. vigente (B2) art. 21 - Zona omogenea dei piani di lottizzazione attuati (B3) art. 22 - Zone omogenee dei piani di lottizzazione recente (C4, C10, C11) art. 23 - Zone omogenee di espansione urbana (C1, C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9, C12) art. 24 - Zona omogenea industriale (D1) art. 25 - Zona omogenea artigianale (D2) art. 26 - Zona omogenea commerciale (D3) art. 27 - Zona omogenea per servizi terziari (D4) art. 28 - Zona omogenea agricola di pregio (E) art. 29 - Zona per impianti tecnologici irrigui (F1) art. 30 - Zona cimiteriale (F2) art. 31 - Zone sportive private ad uso collettivo (G1) art. 32 - Zone religioso- assistenziale (G2) art. 33 - Aree per l'istruzione (fino all'obbligo) art. 34 - Aree per attrezzature di interesse comune art. 35 - Aree per il verde pubblico attrezzato art. 36 - Aree per i parcheggi pubblici art. 37 - Aree di determinazione delle attrezzature standards art. 38 - Spazi di sosta e parcheggi art. 39 - Servizi igienici art. 40 - Allineamento degli edifici esistenti art. 41 - Deroghe art. 42 - Ampliamenti e soprelevazioni art. 43 - Norme di salvaguardia art. 44 - Prescrizioni dell’Autorità di Bacino art. 45 - Lotti interclusi

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art. 1 - Applicazione del piano

art. 2 - Norme generali

art. 3 - Descrizione degli indici urbanistici

art. 4 - Applicazione degli indici urbanistici

art. 5 - Destinazione d'uso

art. 6 - Modalità di attuazione del piano

art. 7 - L'intervento urbanistico preventivo

art. 8 - Intervento edilizio diretto

art. 9 - Cambiamento di destinazione d'uso

art. 10 - Opere di urbanizzazione

art. 11 - Utilizzazione degli indici e composizione del lotto

art. 12 - Zone destinate alla viabilità

art. 13 - Spazi di sosta e manovra

art. 14 - Distanze e distacchi nelle varie zone

art. 15 - Fasce di rispetto

art. 16 - Divisione del territorio in zone omogenee

art. 17 - Zone residenziali

art. 18 - Zona omogenea del nucleo storico- ambientale (A)

art. 19 - Zona omogenea di integrazione (B1)

art. 20 - Zona omogenea del P.d.Z. vigente (B2)

art. 21 - Zona omogenea dei piani di lottizzazione attuati (B3)

art. 22 - Zone omogenee dei piani di lottizzazione recente (C4, C10, C11)

art. 23 - Zone omogenee di espansione urbana (C1, C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9, C12)

art. 24 - Zona omogenea industriale (D1)

art. 25 - Zona omogenea artigianale (D2)

art. 26 - Zona omogenea commerciale (D3)

art. 27 - Zona omogenea per servizi terziari (D4)

art. 28 - Zona omogenea agricola di pregio (E)

art. 29 - Zona per impianti tecnologici irrigui (F1)

art. 30 - Zona cimiteriale (F2)

art. 31 - Zone sportive private ad uso collettivo (G1)

art. 32 - Zone religioso- assistenziale (G2)

art. 33 - Aree per l'istruzione (fino all'obbligo)

art. 34 - Aree per attrezzature di interesse comune

art. 35 - Aree per il verde pubblico attrezzato

art. 36 - Aree per i parcheggi pubblici

art. 37 - Aree di determinazione delle attrezzature standards

art. 38 - Spazi di sosta e parcheggi

art. 39 - Servizi igienici

art. 40 - Allineamento degli edifici esistenti

art. 41 - Deroghe

art. 42 - Ampliamenti e soprelevazioni

art. 43 - Norme di salvaguardia

art. 44 - Prescrizioni dell’Autorità di Bacino

art. 45 - Lotti interclusi

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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

GENERALITA'

ART. 1 - Applicazione del piano

Ai sensi della Legge 17 Agosto 1942 n.1150, e successive modifiche e integrazioni, nonchè

ai sensi della Legislazione urbanistica della Regione Campania, le trasformazioni urbanistiche del

territorio comunale vengono regolate dai grafici del progetto e dalle presenti norme che

costituiscono parte integrante del Piano Regolatore Generale.

Esse disciplinano:

- gli interventi edilizi diretti;

- gli interventi urbanistici preventivi (piani di recupero; piani di zona per 'edilizia economica e

popolare; lottizzazioni convenzionate; piani di insediamento produttivo);

- la destinazione d'uso delle aree;

- i limiti dell'intervento nelle zone territoriali omogenee;

- i tipi edilizi propri di ciascuna zona.

Tali norme sono sintetizzate nella "tabella riepilogativa" allegata, che ha valore sinottico e di

integrazione della normativa.

ART. 2 - Norme generali

Gli edifici esistenti alla data di adozione del piano in contrasto con i tipi edilizi e le

destinazioni d'uso previsti nel P.R.G., potranno subire trasformazioni soltanto per essere adeguati

alle presenti norme.

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CAPO II

INDICI URBANISTICI E DESTINAZIONI D'USO

ART. 3 - Descrizione degli indici urbanistici

L'edificazione e l'urbanizzazione, nel territorio comunale, sono regolate dai seguenti indici:

S.T. SUPERFICIE TERRITORIALE (mq)

Per superficie territoriale si intende un'area non inferiore alla superficie minima di intervento

riportata nella zonizzazione di piano o assegnata agli interventi urbanistici preventivi e comprende

le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria.

La superficie territoriale va misurata al netto delle aree destinate alla viabilità perimetrale alla

zona esistente o prevista dal P.R.G.

S.F. SUPERFICIE FONDIARIA (mq)

Per superficie fondiaria si intende quella parte di area che risulta dalla superficie territoriale,

deducendo le superfici per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, comunque, tutte le

superfici a destinazione e proprietà pubblica.

La superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti dimensionati secondo la minima unita' di

intervento diretto.

S.P.1 SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (mq)

Comprende le aree destinate alla viabilità, spazi di sosta e parcheggi ed aree di verde

primario.

S.P.2 SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (mq)

Comprende le aree per l'istruzione, per le attrezzature di interesse comune e per gli spazi di

verde pubblico attrezzato (escluso il primario).

I.T. INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE (mc/mq)

L'indice di fabbricabilità territoriale esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni

mq di superficie territoriale.

I.F. INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA (mc/mq)

L'indice di fabbricabilità fondiaria esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni mq

di superficie fondiaria.

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R.C. RAPPORTO DI COPERTURA (mc/mq)

Il rapporto di copertura esprime l'aliquota massima della superficie fondiaria impegnata dalla

superficie coperta .

S.M. SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO (mq)

Area minima richiesta dalle norme delle diverse zone per gli interventi sia preventivi che

diretti o predeterminata graficamente dalle tavole di piano come unità urbanistica per gli interventi

preventivi.

V.M. VOLUME EDIFICABILE MASSIMO (mc)

Volume massimo del singolo corpo di fabbrica previsto dalle norme delle diverse zone per

gli interventi diretti.

Risultano poi definiti come da R.E.

N.P. NUMERO DEI PIANI (n°)

H. ALTEZZA DEL FABBRICATO (m)

S.C. SUPERFICIE COPERTA (mq)

V. VOLUME (mc)

S.U. SUPERFICIE UTILE (mq)

D.C. DISTANZA DAI CONFINI

D.E. DISTANZA DAGLI EDIFICI

S.I. SPAZI INTERNI

P.P. PARCHEGGIO PRIVATO

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ART. 4 - Applicazione degli indici urbanistici

L'indice di fabbricabilità territoriale (IT) si applica nei casi ove e' richiesto l'intervento

urbanistico preventivo ai sensi delle presenti norme.

L'indice di fabbricabilità fondiaria (IF) si applica per l'edificazione nei singoli lotti, sia nel

caso di attuazione di strumenti urbanistici preventivi approvati, sia nel caso di interventi diretti.

ART. 5 - Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso delle singole zone omogenee sono indicate in tabella secondo la

simbologia seguente :

1. AA Annessi agricoli

2. AP Attrezzature private

3. AS Attrezzature per lo spettacolo e lo svago

4. CD Attrezzature commerciali per la piccola distribuzione

5. CI Commercio all'ingrosso

6. CL Cliniche

7. G Garages privati di uso pubblico

8. I Impianti industriali

9. LA Laboratori artigiani

10. LD Laboratori e depositi sussidiari alle attività commerciali

11. PE Pubblici esercizi

12. R Residenze

13. RA Residenze agricole

14. SM Attrezzature commerciali per la grande distribuzione

15. SP Attrezzature sportive private di uso pubblico

16. TR Attrezzature turistico ricettive a rotazione d'uso

17. U Uffici privati, studi professionali.

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TITOLO II

ATTUAZIONE DEL PIANO

CAPO I

ATTUAZIONE DEL PIANO

ART. 6 - Modalità di attuazione del piano

Il P.R.G. si attua in due modi: intervento urbanistico preventivo ed intervento diretto.

L'intervento urbanistico preventivo e' richiesto nelle zone residenziali di interesse storico

ambientale, in quelle residenziali di nuovo impianto sia pubbliche che private, nonché in quelle

industriali, artigianali e commerciali di progetto.

In tutte le altre zone il piano si attua mediante l'intervento edilizio diretto.

ART. 7 - L'intervento urbanistico preventivo

Nelle zone a intervento urbanistico preventivo la presentazione di un progetto edilizio e'

subordinata alla preventiva approvazione dei progetti urbanistici in dettaglio, consistenti in Piani di

Recupero (PdR), Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP), Piani di Lottizzazione

Convenzionata (LC) e Piani di Insediamento Produttivo (PIP), aventi valore e contenuto tecnico di

piani particolareggiati e riferiti ad una intera zona individuata nelle tavole del presente PRG o ad

una superficie minima di intervento, fissata nelle norme delle varie zone.

I piani urbanistici preventivi devono rispettare le destinazioni funzionali, gli indici edilizi ed

urbanistici e tutte le prescrizioni previste per le rispettive zone.

Detti piani oltre a rispettare le dimensioni imposte dalla normativa devono comprendere tutti

i suoli, delimitati da confini di zone omogenee e da strade esistenti e/o di progetto.

Nei piani di lottizzazione dovranno essere indicate le destinazioni d'uso e l'indice di

fabbricabilità fondiaria di ogni lotto, in modo che la cubatura complessiva non risulti superiore a

quella risultante dalla applicazione degli indici territoriali alla superficie totale della intera zona

lottizzata.

L'edificazione, nelle zone per le quali vi e' l'obbligo della lottizzazione, e' ammessa solo ad

avvenuta stipula della relativa convenzione.

L'area interessata dalla lottizzazione non può in alcun caso essere inferiore alla estensione

minima indicata.

I proprietari dovranno cedere al Comune le quote di aree per le opere di urbanizzazione

primaria e secondaria a parziale scomputo della quota di contributo, di cui all'art.3 della Legge

n.10/1977,relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione.

ART. 8 - Intervento edilizio diretto

Nelle zone in cui e' previsto questo intervento, l'edificazione dei singoli lotti e' consentita

dietro rilascio della concessione edilizia, con le modalità e con gli oneri di cui alla Legge 10/'77 e

rispettando gli indici e le destinazioni d'uso previsti nella presente normativa di attuazione.

Il rilascio della concessione e' comunque subordinata alla esistenza delle necessarie opere di

urbanizzazione primaria, nonché alla cessione gratuita, a scomputo degli oneri di concessione, delle

aree di uso pubblico eventualmente comprese nel lotto.

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ART. 9 - Cambiamento di destinazione d'uso

Le destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati devono essere indicate nei progetti di

intervento edilizio diretto con riferimento agli articoli precedenti ed alle norme per ciascuna zona e

qualsiasi cambiamento di esse, se previsto dalle norme, dovrà essere subordinato al rilascio della

concessione edilizia di variante.

Inoltre il tipo di intervento previsto deve essere riferito alle definizioni di cui alle tabelle

parametriche regionali per la determinazione degli oneri di urbanizzazione.

ART. 10 - Opere di urbanizzazione

Sono opere di urbanizzazione primaria:

le strade, la fognatura, la rete idrica e quella di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, la

pubblica illuminazione, gli spazi di sosta e parcheggio pubblico ed il verde primario.

Sono opere di urbanizzazione secondaria:

a) opere per la pubblica istruzione, attrezzature di interesse comune (attrezzature pubbliche

culturali, sociali, religiose, ecc.), il verde attrezzato a parco, gioco e sport;

b) opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi (collettori fognari e condotte di adduzione

idrica, linee elettriche, gas, ecc.).

ART. 11 - Utilizzazione degli indici e composizione del lotto

L'utilizzazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale, corrispondenti ad una

determinata superficie fondiaria e territoriale, esclude una richiesta successiva di altre concessione

di costruzione su dette superfici, salvo il caso di ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi

frazionamento o passaggio di proprietà . Tali superfici devono essere vincolate in tal senso

trascrivendo il vincolo nei modi e forme di legge.

L'area di intervento può essere costituita anche da più proprietà finitime, nel qual caso il

rilascio della concessione edilizia sarà subordinata alla stipula tra i proprietari interessati di apposita

convenzione da trascrivere alla conservatoria immobiliare.

Detto ultimo obbligo si riferisce al caso di progetti che prevedono l'asservimento di aree non

direttamente interessate dalla concessione.

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TITOLO III

ZONIZZAZIONE

CAPO I

SPAZI DI USO E DI INTERESSE PUBBLICO

ART. 12 - Zone destinate alla viabilità

Le zone destinate alla viabilità comprendono le strade e i nodi stradali.

L'indicazione grafica di tali zone ha valore di massima fino alla redazione del progetto

dell'opera.

Le strade che formano oggetto delle previsioni del piano (nuovo impianto, ampliamento,

rettifica, ecc.), prescindono dalle attuali caratteristiche e dimensioni, sono classificate come segue:

a) strade di allacciamento (extra-urbane) con funzione di distribuzione del traffico delle strade

intercomunali e di raccolta di quello delle strade di quartiere; sono accessibili attraverso immissioni

da strade secondarie e di quartiere e sono classificate del tipo D ai sensi del D.M. 1.4.68 ai fini del

rispetto stradale;

b) strade di quartiere (urbane) con funzione di collegamento tra zone urbane e di servizio diretto

agli insediamenti urbani; sono accessibili anche dai lotti con obbligo di precedenza;

Nella zona agricola la distanza minima delle costruzioni dal ciglio stradale della viabilità

poderale e' di m 5.0; per le strade comunali classificate di interesse locale con apposita delibera tale

distanza sarà di m 10.00.

Il limite della fascia di rispetto equivale al limite di edificabilità.

Le strade esistenti ricadenti nel territorio comunale, non specificatamente indicate nelle

tavole di piano, sono classificate secondo l'art. 3 del D.M. dell'1.4.68.

Le caratteristiche progettuali delle strade sono rispettivamente:

a) di allacciamento: due corsie carrabili m 3.75; banchine laterali m 1.50;

b) di quartiere: due corsie carrabili m 3.25; una corsia di sosta m 2,50 (salvo dimostrata

impossibilità di realizzazione); due marciapiedi pedonali m 1.50 .

Nell'attuazione del P.R.G. dovranno essere modificate e soppresse le caratteristiche carrabili

esistenti che risultino difformi dalle presenti norme e dalle indicazioni grafiche del P.R.G..

ART. 13 - Spazi di sosta e manovra

Oltre agli spazi per parcheggio pubblico indicati quali opere di urbanizzazione primaria del

piano, vanno previsti gli spazi necessari per la sosta, manovra ed accesso degli autoveicoli .

ART. 14 - Distanze e distacchi nelle varie zone

Per tutte le aree ricadenti nel territorio comunale, esterne al perimetro delle zone residenziali,

produttive e di interesse collettivo, le distanze da assumere nelle nuove edificazioni dai cigli delle

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strade esistenti e di progetto, per le quali non sono indicate fasce di rispetto, sono fissate secondo le

norme previste dagli artt.4 e 5 del D.M. 1.4.68.

Nelle aree di espansione la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non deve

essere inferiore a m 10.00; in particolari situazioni di impianto urbanistico questa può essere ridotta

a m. 6.00; per le restanti strade vale la norma di cui all'art.9 D.M. 2.4.68 n.1444.

Nel caso in cui i lotti edificatori siano posti a confine di aree destinate ad ospitare funzioni di

uso pubblico, i distacchi dai confini e dai fabbricati vanno computati in base alle norme specifiche

delle singole zone, misurando le distanze a partire dalla proiezione orizzontale degli eventuali

aggetti dei fabbricati o dal filo di essi, in mancanza di aggetti.

Al riguardo si precisa che il limite di zona, per attrezzature di uso pubblico equivale a

confine, indipendentemente dall'effettiva realizzazione dell'opera.

ART. 15 - Fasce di rispetto

Nelle fasce di rispetto stradale e' vietata ogni nuova costruzione o l'ampliamento di quelle

esistenti.

E' consentito a titolo precario e mediante apposita convenzione, la costruzione di stazioni di

rifornimento per autoveicoli che non potranno essere collocati ad una distanza reciproca minore di

m. 300.

L'arretramento dei corpi di fabbrica dal filo stradale non modifica la destinazione di zona

dell'area compresa nella fascia di rispetto nei cui confronti sono applicabili gli indici urbanistici che

regolamentano la zona stessa.

Per le costruzioni esistenti sono consentite esclusivamente operazioni di manutenzione

ordinaria e straordinaria e di adeguamento igienico - funzionale.

I soli edifici rurali possono essere ristrutturati con incremento volumetrico del 10%

esclusivamente per esigenze connesse alla conduzione del fondo1, ma gli ampliamenti dovranno

realizzarsi sul lato opposto della infrastruttura da salvaguardare.

Sono ammesse destinazioni a percorsi pedonali e ciclabili, sistemazione a verde,

conservazione delle coltivazioni agricole e parcheggi.

La fascia di rispetto cimiteriale, assoggetta le aree in essa comprese all'assoluta inedificabilità

di nuove costruzioni di qualsiasi genere. E' tuttavia consentita la manutenzione ordinaria e

straordinaria degli edifici esistenti.

Nella fascia di rispetto cimiteriale e' ammessa la realizzazione di strade, parcheggi e verde

attrezzato.

L'inedificabilità all'interno del perimetro della fascia di rispetto non modifica la destinazione

di zona dall'area in essa compresa, nei cui confronti sono applicabili gli indici urbanistici che

regolamentano la zona stessa. L'ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale è riportata nella

apposita tavola grafica di progetto secondo le dimensioni rispettivamente di m 200 e m 100 dal

confine dell'area di relativa pertinenza. E' da ritenersi provvisoriamente valida quella corrispondente

ai m 200 fino alla approvazione da parte dei competenti organi tutori della richiesta di deroga fino

al limite di m 100 che l'Amministrazione intende deliberare.

1 Aggiunte del CTR

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CAPO II

ZONE OMOGENEE

ART. 16 - Divisione del territorio in zone omogenee

Il territorio comunale e' diviso in zone, come risulta dalle Tavole grafiche del P.R.G.,

secondo la seguente classificazione:

1) Zone residenziali

- zone di interesse storico-ambientale (A)

- zone di integrazione (B)

- zone di espansione (C)

2) Zone per attività produttive

- zone per insediamenti industriali, artigianali, commerciali e terziari (D)

3) Zone agricole

- zona agricola di pregio (E)

4) Zone di interesse generale

- zone per attrezzature urbane (F)

5) Zone a destinazione speciale

- zone sportive private di uso collettivo (G)

- zone private assistenziali e religiose (G)

Per le zonizzazioni indicate in tavole a diversa scala, fa sempre testo la tavola a scala

maggiore.

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CAPO III

ZONE RESIDENZIALI

ART. 17 - Zone residenziali

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente a funzioni abitative. Sono esclusi:

depositi, magazzini di merce all'ingrosso, industrie, laboratori per l'artigianato con macchinari che

producono rumore o odore molesto, stalle, porcilaie, scuderie, pollai e ogni altra attività che risulti

in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Sono ammesse stazioni di servizio nel rispetto delle specifiche normative di settore 2e

officine di riparazione per autoveicoli, purché sia garantita una superficie di parcheggio privato pari

ad almeno 5 volte la superficie utile dell'officina e comunque non inferiore a mq. 60.00. Sono

ammesse altresì attività terziarie.

Nelle norme che seguono, la dove non vengono riportate specifiche ed esplicite indicazioni

integrative, la tipologia degli interventi ammessi zona per zona (manutenzione ordinaria,

manutenzione straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione

urbanistica), e' definita ai sensi dell'art. 31 della Legge 457/78.

Ai sensi della stessa Legge 457/78 vanno intese quali zone di degrado del patrimonio edilizio

esistente quelle ricadenti all'interno della zona omogenea nel seguito definita A.

In tutte le zone residenziali e' concessa per gli edifici da demolire ai fini della creazione di

nuove strade o per determinare allargamenti e allineamenti stradali, la ricostruzione con incremento

volumetrico del 20% del preesistente relativo alla parte di edificio demolito strettamente

necessario all’allargamento stradale 2 , in aggiunta a quanto comunque previsto dall'indice di

fabbricabilità fondiario, con possibilità di deroghe relativamente al rapporto di copertura ed alle

altezze vigenti in zona.

ART. 18 - Zona omogenea del nucleo storico-ambientale (A)

La zona individuata quale nucleo originario dell'abitato, da salvaguardare nella sua tessitura

insediativa, e' oggetto di interventi attuativi sia preventivi che diretti, anche con possibilità di

modificazione di destinazione d'uso ed incremento di superficie utile.

La classificazione degli edifici con caratteristiche di rilievo storico-artistico verrà operata dal

Consiglio Comunale su proposta di una commissione di nomina consiliare costituita da tre

componenti esperti del settore.

Per gli edifici storico-artistici e' in ogni caso imposto il restauro conservativo.

L'intervento preventivo, individuato nei piani di recupero di iniziativa pubblica e privata, ai

sensi della Legge 457/78, deve essere esteso almeno a parti significative di un intero isolato.

La tipologia di intervento dei piani di recupero e' quella della ristrutturazione urbanistica, da

attuare nel rispetto dei tracciati viari e degli allineamenti su questi, e con possibilità di incremento

delle cubature degli edifici non superiore al 20% del preesistente.

Gli interventi isolati, non inclusi nei piani di recupero, si attuano mediante concessione

diretta .

2 Aggiunta dal CTR

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Sono ammesse operazioni di ristrutturazione edilizia all'interno delle sagome

planovolumetriche preesistenti, abbattimenti e ricostruzioni a parità di volume 2 bis

, accorpamenti di

volumi senza alterazione delle altezze originarie.

Se dalla ristrutturazione edilizia o da quella urbanistica dovesse risultare un aumento della

superficie utile, tale aumento non potrà avere destinazione residenziale.

E' d'obbligo il rispetto delle caratteristiche costruttive o di decoro tipiche dell'ambito urbano.

Gli aggetti mai superiori ad 1/10 della larghezza della strada non possono eccedere i 40 cm.

Non sono consentite, in assenza di piano di recupero, nuove costruzioni sulle aree libere che,

pertanto, restano vincolate a verde privato.

Nella zona l'Amministrazione, in aggiunta a quelli già indicati nelle Tavole grafiche di Piano,

ha la facoltà di individuare piani di recupero di iniziativa pubblica (fermo restando in via

preliminare la possibilità di attuazione da parte dei privati).

Tali ulteriori piani di recupero di iniziativa pubblica saranno individuati in fase di gestione

del Piano Regolatore; per il P.d.R. indicato nelle tavole grafiche e per quelli da individuarsi in fase

di gestione, e sino alla loro approvazione, all'interno delle rispettive aree saranno consentite

esclusivamente, in via transitoria, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli

immobili.

ART. 19 - Zona omogenea di integrazione (B1)

La zona di più recente edificazione e pressoché satura, sarà oggetto di limitati interventi di

ristrutturazione dell'esistente e di completamento .

Il Piano si attua mediante concessione diretta .

Le aree libere potranno accogliere nuovi edifici utilizzando l'indice di fabbricabilità fondiario

di 1,6 mc/mq3, perché la superficie di intervento sia superiore a mq 300 .

L'indice fondiario potrà essere applicato anche per le aree cedute gratuitamente al Comune

per determinare nuovi allineamenti stradali o nuove attrezzature pubbliche.

Sono ammesse altresì ristrutturazioni edilizie nei limiti dell'indice di fabbricabilità fondiario

della zona nonché nel limite della cubatura residenziale esistente se riconosciuta legittimamente

realizzata 3 bis

, o con incremento della cubatura preesistente nella misura massima del 20% nel caso

di modifica della destinazione d'uso del livello terraneo da residenziale a commerciale o a garage

privato a condizione che , in relazione alle superfici a destinazione commerciale e/o terziaria,

siano individuate le aree da destinare ad attrezzature di uso pubblico(parcheggi e/o verde), ai

sensi del punto 2 dell’art. 5 del D.M. 1444/68, anche su aree prossime al lotto di intervento.4

ART. 20 - Zona omogenea del P.d.Z. vigente (B2)

Tale zona, assoggettata a vigente piano di zona per l'edilizia economica e popolare, risulta in

avanzata fase di attuazione.

Nel rispetto dell'indice di fabbricabilità territoriale di detto piano esecutivo vigente, si

prescrive per la zona una variante distributiva, tanto per intervenute rettifiche del perimetro di zona,

quanto per riassetto delle attrezzature pubbliche.

2 bis

sostituito dal CC (vedi parere tecnico approvato con delibera adozione) originariamente “..superficie residenziale” 3 Come modificato dal CTR (originariamente 1,8 mc/mq)

3 bis Aggiunto dal CC (vedi parere tecnico approvato con delibera adozione) 4 Periodo aggiunto dal CTR

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ART. 21 - Zona omogenea dei piani di lottizzazione attuati (B3)

Tale zona, è compiutamente regolamenta all'interno del confine di pertinenza delle

lottizzazioni convenzionate in gran parte già attuate, dai vigenti strumenti urbanistici esecutivi ai

quali nei limiti temporali di vigenza 5 va fatto espresso riferimento per qualsivoglia intervento

ricadente al loro interno.

ART. 22 - Zone omogenee dei piani di lottizzazione recente (C4, C10, C11)

Tali zone, assoggettate a piani di lottizzazione convenzionata vigenti, sono regolamentate dai

rispettivi piani urbanistici esecutivi, ai quali nei limiti temporali di vigenza 5 va fatto espresso

riferimento per qualsivoglia intervento all'interno dei rispettivi confini.

ART. 23 - Zone omogenee di espansione urbana

(C1, C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9, C12)

Comprendono le zone di espansione residenziale, integrate dalle destinazioni d'uso

normalmente presenti in connessione a questa .

I piani si attuano mediante intervento urbanistico preventivo di iniziativa privata.

Il rilascio delle concessioni edilizie e l'edificazione dei singoli lotti sono subordinati

all'approvazione preventiva dei piani di lottizzazione, estesi ad una superficie di almeno 10.000 mq

o ad una intera zona omogenea, nel caso questa risulti di dimensioni inferiori a quella sopra

indicata, ed alla stipula della relativa convenzione .

E' espressamente previsto, in caso di difficoltà di attivazione delle lottizzazioni da parte dei

privati, il ricorso da parte dell'Amministrazione a lottizzazioni di Ufficio .

In tal caso la gestione del piano esecutivo da parte dei privati potrà avvenire, su richiesta

degli stessi, per ambiti isolati di dimensioni non inferiori alla metà della lottizzazione stessa,

assicurando all'interno dell'ambito la cessione di tutte le superfici destinate ad urbanizzazioni

primarie (compresa la loro realizzazione) e secondarie, e versando, a garanzia della realizzabilità

della residua quota di urbanizzazioni, il corrispettivo economico del costo di esproprio di esse.

Se entro il termine di tre anni dall’entrata in vigore del P.R.G. non saranno state presente

richieste di lottizzazione, il Comune potrà comunque intervenire con lottizzazioni di Ufficio.

Le singole lottizzazioni dovranno essere individuate e perimetrate evitando reliquati di

superfici al loro esterno, ovvero assicurando che le superfici non impegnate da esse possano a

loro volta determinare ulteriori unità minime di intervento urbanistico preventivo .

L'indice di fabbricabilità territoriale, esteso alle singole lottizzazioni nella loro interezza e'

stabilito in 0,85 mc/mq.6

La volumetria consentita dall'indice territoriale deve intendersi riferita alle sole cubature

private, con esclusione di quelle relative alle attrezzature pubbliche .

5 Aggiunta dal CTR 6 Come modificato dal CTR (originariamente 1,0 mc/mq.)

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Gli eventuali edifici preesistenti all'interno della lottizzazione vanno computati nel volume

massimo ammissibile determinato applicando l'indice di fabbricabilità territoriale; sono comunque

suscettibili di ristrutturazione a parità di volume o di incremento volumetrico in relazione

all'edificabilità totale della lottizzazione .

Ai fini della determinazione della partecipazione di ogni lottizzazione alla creazione degli

spazi pubblici da destinare a standards urbanistici, la quota di superficie territoriale da cedere

gratuitamente all'Amministrazione e' determinata nella percentuale del 18%7, al netto degli spazi di

circolazione e sosta .

Le superfici delle attrezzature pubbliche per standards devono essere accorpate per

dimensioni di almeno 1.000 mq .

La ripartizione della superficie complessiva tra le diverse tipologie di attrezzature pubbliche

va operata per ciascuna lottizzazione nel virtuale rispetto di quella generale di normativa, ai fini

della determinazione degli oneri di convenzione .

In concreto e' comunque fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di variare, in fase

esecutiva e sempre nell'ambito di quelle pubbliche, alcune delle dette destinazioni .

7 Come modificato dal CTR (originariamente 15%)

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CAPO IV

ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

ART. 24 - Zona omogenea industriale (D1)

La zona e' destinata ad ospitare edifici ed attrezzature per attività industriali.

E' consentita, inoltre, la installazione di uffici, laboratori, magazzini, depositi, rimesse,

attrezzature sociali al servizio degli addetti e connessi all'attività produttiva, nonché l'edificazione di

abitazioni 8 per il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti con il limite di

un alloggio per ciascuna azienda ed una cubatura residenziale massima di 400 mc.

In tale zona sono vietati gli insediamenti per industrie nocive di qualsiasi genere e natura.

Non sono consentiti scarichi di fogne senza preventiva depurazione secondo le disposizioni

che saranno impartite di volta in volta dall'Ufficio Sanitario in relazione alla natura delle acque

stesse, tenuto conto della legge e dei regolamenti igienici sanitari vigenti.

Il piano si attua mediante intervento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica, ai sensi

della legge 865/71 (Piano di insediamento produttivo) esteso ad una superficie minima di intervento

di 20.000 mq, . fatta eccezione per lotti singoli oggetto di osservazioni approvate unitamente al

piano 8 bis

con rapporto di copertura territoriale di mq/mq 0,50 8 ter

Nella valutazione del richiamato rapporto di copertura vengono considerate le sole superfici

produttive, ed escluse le superfici con destinazione residenziale.

Il P.I.P. dovrà riservare a spazi pubblici (escluse le sedi viarie) una superficie non inferiore al

10% di quella totale. Le parti dei fabbricati non realizzate con capannoni non dovranno eccedere il

piano terra e il primo piano.

Il lotto minimo industriale non dovrà essere minore ai mq 2.000 .

I parcheggi inerenti la costruzione vanno previsti secondo la tabella A allegata.

ART. 25 - Zona omogenea artigianale (D2)

La zona comprende le aree per l'espansione delle iniziative economiche ed imprenditoriali di

carattere artigiano, commerciale all'ingrosso e simili.

Il piano si attua attraverso lottizzazioni convenzionate estese ad una superficie di almeno

10.000 mq. fatta eccezione per lotti singoli oggetto di osservazioni approvate unitamente al piano 8 bis

Nella zona è ammessa, oltre alle destinazioni d'uso artigianali e commerciali, l'edificazione di

residenze come specificato nel sesto9 comma.

La volumetria privata complessiva realizzabile non eccederà l'indice territoriale di 1.2

mc/mq.

I lottizzanti a parziale scomputo della quota di contributo di cui all'art.3 Legge 10/77,

dovranno cedere gratuitamente al Comune, oltre alle aree necessarie alla realizzazione della

viabilità locale, una superficie pari a non meno del 10% dell'area lottizzata, da destinare ad

attrezzature pubbliche.

8 Come modificato dal CTR (originariamente ..abitazioni per il titolare e per il……)

8 bis aggiunta al Consiglio Comunale con la deliberazione n. 14 del 15/07/2004

8 ter modificato dal CC (vedi parere approvato con delibera adozione) “ .. originariamente 0,20”

8 bis aggiunta al Consiglio Comunale con la deliberazione n. 14 del 15/07/2004 9 Come modificato dal CTR (originariamente … ultimo comma)

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E' ammessa l'edificazione di una abitazione per il personale di custodia 8, con il limite di un

solo alloggio per ciascuna azienda, purché la cubatura residenziale non ecceda i 400 mc, né il 25%

della cubatura totale dell'impianto.

E' espressamente previsto, in caso di difficoltà di attivazione delle lottizzazioni da

parte dei privati, il ricorso da parte dell'Amministrazione a lottizzazioni di Ufficio .

In tal caso la gestione del piano esecutivo da parte dei privati potrà avvenire per ambiti isolati

di dimensioni non inferiori alla meta della lottizzazione stessa, assicurando all'interno dell'ambito la

cessione di tutte le superfici destinate ad urbanizzazioni primarie (compresa la loro realizzazione) e

secondarie, e versando, a garanzia della realizzabilità della residua quota di urbanizzazioni, il

corrispettivo economico del costo di esproprio di esse .

ART. 26 - Zona omogenea commerciale (D3)

La zona comprende le aree per l'espansione delle iniziative economiche ed imprenditoriali di

carattere commerciale e di servizi privati terziari .

Il piano si attua mediante piano di insediamento produttivo ai sensi della legge 865/'71 per le

aree di proprietà pubblica, esteso all'intera estensione di queste, e mediante lottizzazione

convenzionata per le restanti aree .

Le lottizzazioni dovranno conseguire una dimensione minima di intervento di almeno 10.000

mq . fatta eccezione per lotti singoli oggetto di osservazioni approvate unitamente al piano 8 bis

.

In tutti i piani urbanistici esecutivi sia di iniziativa pubblica (P.I.P.) che privata (L.C.)

andranno riservate spazi per ospitare attrezzature pubbliche nella misura non inferiore al a quelle

stabilite dal D.M. 1444/68 art. 5 comma 1 – punto 2, incrementate della eventuale ulteriore quota prevista ai sensi della L.R. 1/2000

10 . Non sono ammesse destinazioni residenziali; sono consentite

destinazioni commerciali all'ingrosso, commerciali per la grande distribuzione, attrezzature private,

attrezzature private ricettiva a rotazione d'uso, pubblici esercizi, attrezzature complementari al

turismo e simili.

L'indice di fabbricabilità territoriale non dovrà eccedere 1,4 mc/mq .

Per gli interventi a destinazione turistico – ricettiva le norme di piano sono integrate dalla

prescrizioni di cui alla L.R. 16/2000. 11

ART. 27 - Zona omogenea per servizi terziari (D4)

La zona, caratterizzata da attività private di servizio, potrà ospitare attrezzature private per lo

spettacolo e lo svago, commerciali sia di dettaglio specializzato che di grande distribuzione, garages

privati di uso pubblico, studi professionali, istituti di credito, sale esposizione, pubblici esercizi,

attrezzature turistico ricettive a rotazione d'uso e simili .

Il piano si attua mediante lottizzazione convenzionata estesa all'intera zona, applicando un

indice di fabbricabilità territoriale di 1,6 mc/mq .

La quantità di spazi da riservare ad attrezzature pubbliche standards, limitate alle tipologie

del verde attrezzato e parcheggi, da cedere gratuitamente all'Amministrazione a scomputo degli

oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, sarà pari a quanto stabilito dal D.M. 144/68 art. 5

comma 1 – punto 2, eventualmente incrementate della ulteriore quota prevista ai sensi della L.R.

1/2000. 12

8 bis

aggiunta al Consiglio Comunale con la deliberazione n. 14 del 15/07/2004 10

Aggiunto dal CTR (originariamente .. 15%) 11 Comma aggiunto dal CTR 12

Aggiunto del CTR (originariamente .. 20% della superficie territoriale)

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CAPO V

ZONE AGRICOLE

ART. 28 - Zona omogenea agricola di pregio (E)

Tale zona e' destinata all'esercizio delle attività agricole dirette e connesse con l'agricoltura.

Sono consentite abitazioni rurali e annessi agricoli quali serre, stalle, silos, magazzini,

depositi e locali per la conservazione e la lavorazione artigianale dei prodotti agricoli. Il piano si

attua a mezzo di concessione edilizia diretta.

L'indice di fabbricabilità fondiaria, di 0.05 mc/mq per le aree interessate da colture pregiate

(sulla base della carta dell’uso del suolo, ovvero da dimostrare con le modalità previste dalla L.R.

14/82 e s.m.i. Direttive – Titolo II – punto 1.8, ovvero di 0,03 mc/mq per le aree agricole interessate da colture ordinarie

13 per l'edilizia ad uso abitativo, ai sensi della Legge Regionale

14/82 può essere concesso ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia o

proprietari concedenti, aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere,

considerati imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della Legge 153/'75.

Non sono consentiti in ogni caso volumi residenziali superiori ai 500 mc. Per la realizzazione

degli annessi agricoli necessari alla conduzione del fondo è ammesso un indice di fabbricabilità

fondiario integrativo di 0.10 mc/mq.

Ai fini del computo delle cubature si farà riferimento al piano di calpestio del primo livello

fuori terra, sempre che l'eventuale seminterrato non acceda per altezza dal piano di campagna di m.

1.50.

Il lotto minimo di intervento deve avere la superficie di mq 10.000.

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito

l'accorpamento di lotti di terreno non contigui, siti anche in Comuni diversi, a condizione che

sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di

identificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale

depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Sono ammessi gli ampliamenti di cui alla L.R. 41/84 entro i limiti volumetrici consentiti per la

specifica zona agricola.

Fermi restando gli indici di edificabilità sono consentiti gli interventi di conversione ad uso

agrituristico , da eseguirsi nel rispetto delle indicazioni contenute nella L.R. 41/84 e della legge

730/85, autorizzabili a condizione che il titolare abbia i requisiti e sia iscritto nell’elenco di cui

alla citata L.R. 41/84.14

13 Aggiunto del CTR 14

Periodi aggiunti dal CTR

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CAPO VI

ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE

ART. 29 - Zona per impianti tecnologici irrigui (F1)

In tale zona il piano si attua per intervento edilizio diretto secondo le esigenze di

manutenzione o di ristrutturazione dell'impianto esistente .

ART. 30 - Zona cimiteriale (F2)

In tali zona sono consentite costruzioni per servizi cimiteriali, tombe e cappelle private. La

costruzione di tombe e cappelle private è disciplinata da apposito regolamento.

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CAPO VII

ZONE A DESTINAZIONE SPECIALE

ART. 31 - Zone sportive private ad uso collettivo (G1)

Le attrezzature per gli eventuali adeguamenti funzionali dei servizi sportivi privati di uso

collettivo esistenti, comportanti modifiche ed ampliamenti, sono oggetto di definizioni progettuali

che dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione ai fini della stipula di

convenzioni che garantiscono le condizioni dell'uso collettivo.

Il piano si attua a mezzo di concessione diretta estesa ad una intera zona.

Sono ammesse le sole volumetrie necessarie all'esercizio delle attività sportive connesse,

nella misura di un incremento percentuale del 10% di quelle preesistenti entro i limiti di cubatura

corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria 0.20 mc/mq.

ART. 32 - Zone religioso-assistenziale (G2)

Per gli edifici presenti in tali zone con funzioni assistenziali e religiose e di istruzione

privata, va conservata l'attuale destinazione.

Sono consentite operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione

edilizia.

Dette operazioni, rispondenti a criteri di adeguamento funzionale, dovranno essere

inquadrate in progetti unitari con possibilità di incremento delle superfici utili nella misura del 20%

delle preesistenti .

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CAPO VIII

SPAZI PUBBLICI E PRIVATI

ART.33 - Aree per l'istruzione (fino all'obbligo)

In tali aree il piano si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici:

SM : pari alle norme specifiche di edilizia scolastica per ciascun

tipo di attrezzatura.

RC = 0.40 mq/mq

DE = H con minimo assoluto do m 10.00

DC = H/2 con minimo assoluto di m 5.00

PP : come da tabella A allegata.

ART. 34 - Aree per attrezzature di interesse comune

In tali aree il piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici:

SM : pari alle norme specifiche per ciascun tipo di attrezzatura

RC = 0.60 mq/mq

DE = H con minimo assoluto di m 10.00

DC = H/2 con minimo assoluto di m 5.00

PP : come da tabella A allegata

Costruzioni destinate ad attrezzature di interesse collettivo possono anche essere eseguite e

gestite da privati (fermo restando la proprietà pubblica delle aree) mediante concessioni

temporanee, con l'obbligo di asservirle ad uso pubblico regolamentato e di sistemare a giardino le

aree di pertinenza alle costruzioni stesse.

ART. 35 - Aree per il verde pubblico attrezzato

Nelle aree destinate al gioco dei ragazzi, alla sosta dei pedoni ed alla rete di viabilità

pedonale di connessione tra residenze e attrezzature di uso pubblico sono ammesse solo opere di

arredo urbano minime, e strutture provvisorie ed amovibile, attrezzature per il gioco e la sosta,

chioschi e rivendite aventi caratteristiche semipermanenti e con limite volumetrico massimo di mc

20.00.

Nelle aree destinate a verde pubblico sportivo è consentita esclusivamente la realizzazione

dei relativi impianti, corredati da volumi sussidiari con indice fondiario non superiore a 0.10

mc/mq.

Tali attrezzature possono anche essere eseguite e gestite da privati mediante concessioni

temporanee con l'obbligo di asservirle ad uso pubblico regolamentato.

Il verde ornamentale eventualmente esistente dovrà essere conservato. In tali aree il piano si

attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici:

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IF = 0.10 mc/mq

DE = H

DC = 10.OO m

PP = come da tabella A allegata.

ART. 36 - Aree per i parcheggi pubblici

I parcheggi pubblici, previsti per ciascuna zona, secondo la ubicazione e/o il

dimensionamento di piano, dovranno essere costituiti da aree separate dagli spazi di circolazione e

sosta e da questi accessibili attraverso appositi varchi nei marciapiedi pedonali e nelle cordonature

e recinzioni perimetrali.

Nelle aree di parcheggio è consentita la piantumazione di essenze ombrelliformi a condizione

che l'interasse tra le piante sia multiplo degli spazi di ingombro previsti per le autovetture .

ART. 37 - Aree di determinazione delle attrezzature standards

Dette aree individuano la collocazione delle nuove attrezzature pubbliche standards all'interno

della zona omogenea B1 .

In tali aree i privati hanno l'obbligo della cessione gratuita della metà della superficie dei lotti

per la realizzazione appunto delle attrezzature pubbliche standards, a scomputo degli oneri delle

urbanizzazioni, restando titolari della facoltà edificatoria da attuarsi sulla residua aliquota del fondo

stesso.

L'indice di fabbricabilità fondiaria, applicabile all’intero lotto originario, e tutte le restanti norme

sono quelle della zona B1 .

In tal senso la facoltà edificatoria e' subordinata alla cessione gratuita delle aree per standards,

cessione da formalizzare con apposito atto convenzionale.

(comma eliminato) vedi nota 15

Per gli ambiti di zona a determinazione standards aventi dimensioni inferiore a 1000 mq

l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di rinunciare all’acquisizione delle aree che

dovrebbero essere cedute gratuitamente da parte dei privati, richiedendo, in sostituzione, la

monetizzazione del valore delle superfici.

Per gli ambiti di zona di dimensioni superiori a mq. 1000 i proprietari (o, in loro vece

l’Amministrazione Comunale) , potranno redigere un piano di dettaglio per l’utilizzazione delle

aree, esteso all’intero ambito o/a sub-ambiti di almeno mq. 4000 individuando :

a) i lotti a destinazione residenziale (entro il limite del 50% della superficie) ;

b) la quota non inferiore al 35%, da destinare esclusivamente ad infrastrutture ed

attrezzature pubbliche nonché i parametri per la monetizzazione relativa alla ulteriore

quota residua, fino al raggiungimento del rimanente 50%. Tale piano, approvato con

provvedimento della G.M. diverrà operativo previa stipula di una specifica convenzione.16

L'amministrazione ha comunque anche la facoltà di intervenire con esproprio per pubblica utilità

dell'intera area in caso di inerzia del privato, qualunque sia la dimensione del lotto .

15 Eliminato dal CTR il seguente comma (I lotti proprietari la cui dimensione alla data della Delibera di C.C. n. 39 del

2.7.’98 era inferiore ai mq 600, non risultano assoggettati all’onere della cessione gratuita dell’area per attrezzature

pubbliche e risultano equiparati a tutti gli effetti ai lotti ricadenti in zona B1 ) . 16

Periodi aggiunti dal CTR in sostituzione dei commi 6 e 7 che di seguito si riportano (L'Amministrazione ha la facoltà

per i lotti di dimensioni comprese tra i mq 600 ed i mq 1.000 di rinunciare alla cessione dell'area da parte del privato,

richiedendo in sostituzione la monetizzazione della superficie che si sarebbe dovuta cedere . Tale facoltà non e'

applicabile per lotti di dimensioni eccedenti i mq 1.000.)

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Le aree dei quali i privati proporranno la cessione dovranno avere caratteristiche di utilizzabilità

quali standards, sia per conformazione planimetrica che per accessibilità dalla viabilità pubblica .

ART. 38 - Spazi di sosta e parcheggi

Gli spazi di sosta e parcheggi privati vanno previsti per ogni intervento e secondo le destinazioni

d'uso degli edifici nelle quantità specificate nella tabella A allegata.

Qualsiasi trasformazione della destinazione d'uso di insediamenti esistenti alla data di adozione

del PRG implica l'adeguamento alla tabella A delle relative aree di parcheggio privato.

Tali aree potranno essere ricavate nelle costruzioni stesse, in aree esterne di pertinenza

all'edificio oppure promiscuamente ed anche su aree che non facciano parte del lotto, purché

asservite all'edificio, per vincolo permanente di destinazione a parcheggio con dichiarazione

impegnativa da esibire a cura del proprietario, ed in un raggio di accessibilità pedonale non

eccedente i m 200.

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TITOLO IV

DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39 - Servizi igienici

Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del piano è consentito un incremento di volume

non superiore a mc 50 per ciascuna unità immobiliare, destinato alla realizzazione di impianti e

servizi delle abitazioni se questi risultano inesistenti o insufficienti.

Tale norma è applicabile a condizione che siano rispettati i relativi indici DE e DC.

ART. 40 - Allineamento degli edifici esistenti

Gli edifici da realizzare su lotti aventi già edificati entrambi i confini che delimitano quello

sulla via pubblica, possono rispettare l'allineamento determinato dalla congiungente il filo dei

fabbricati esistenti sui confini del lotto, anche se la congiungente risulti a distanza inferiore a quella

minima prescritta dalle norme in rapporto alla larghezza della sede stradale.

Tale norma è applicabile solo nelle zone A e B.

ART. 41 - Deroghe

Interventi singolari ed esigenze specifiche nella realizzazione di strutture edilizie possono dar

luogo in tutte le zone omogenee individuate dal PRG, a richiesta e concessioni di deroghe alla

normativa localmente vigente, previa adeguata giustificazione degli istanti ad apposite vidimazioni

degli organi tutori nei limiti stabiliti dall’art. 41 quater della legge 1150/42 e secondo le procedure

previste dall’art. 3 della legge 1357/55 e relativi circolari ministeriali esplicative (518/63 ;

3210/67 ; 25.M/70).17

17

Periodo aggiunto dal CTR

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CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 42 - Ampliamenti e soprelevazioni

Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del presente PRG , non compresi nella zona A 18

, è consentito l'ampliamento della superficie utile esistente nella misura del 20%, sempre che

l'altezza risultante non superi quella consentita dalla norma di zona e si rispettino le distanze dai

fabbricati e dai confini relativi.

Gli eventuali incrementi volumetrici dovranno essere contenuti entro il limite del 10% del

preesistente e dovranno essere giustificati da esigenze di adeguamento igienico – funzionale e/o

abitativo.19

Tale norma e applicabile per una sola volta e non oltre il termine di anni 3 dalla data di

approvazione del P.R.G.

ART. 43 - Norme di salvaguardia

Dalla data di adozione del presente piano e fino alla entrata in vigore dello stesso, valgono le

norme di salvaguardia che impongono il rispetto delle prescrizioni più restrittive tra quelle del

precedente Programma di Fabbricazione e il nuovo Piano Regolatore Generale in itinere.

ART. 44 20 - Prescrizioni dell’Autorità di Bacino

Per le aree a rischio idraulico moderato si fa riferimento a quanto previsto dalla revisione

delle Misure di salvaguardia pubblicate sul BURC n., 50 del 20/10/2000 ed eventuali successive

integrazioni e modifiche.

In fase di progettazione esecutiva si dovrà fare particolare attenzione alle caratteristiche

geologiche e stratigrafiche del sottosuolo con particolare attenzione alle zone di nuova

espansione attesa la presenza di cavità sotterranee nelle aree già urbanizzate.

18

Aggiunta CTR 19 Periodo aggiunto dal CTR 20

Articolo aggiunto CTR

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ART. 4521

- Lotti interclusi

Per i lotti interclusi è possibile il rilascio della concessione diretta.

Si definisce lotto intercluso quello che rispetta una delle seguenti condizioni :

• chiuso da tre lati da costruzioni legittimamente realizzate o condonate ;

• chiuso da due lati da costruzioni legittimamente realizzate o condonate e sugli altri due lati da

strade pubbliche acquisite al patrimonio comunale ;

• chiuso da due lati da costruzioni legittimamente realizzate o condonate e sugli altri due lati da

esistenti strade private ma di uso pubblico ed il richiedente si impegna ad urbanizzare con le

modalità descritte in seguito :

in ogni caso il lotto intercluso deve essere dotato di tutte le urbanizzazioni primarie ovvero

deve esserci una convenzione con la quale il richiedente il permesso di costruire si impegni a

realizzarle a proprie cure e spese a scomputo dei soli oneri di urbanizzazione.

Il progetto dell’intervento edilizio teso al rilascio del permesso di costruire deve contenere il

progetto esecutivo delle urbanizzazioni primarie relative al lotto ma dimensionate in relazione al

comparto minimo lottizzabile (vedi art. 23) del quale il lotto fa parte.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo si intendono per urbanizzazione primaria la rete

stradale, fognaria, idrica e di pubblica illuminazione.

La presente definizione ed il rilascio della concessione diretta si applica unicamente a quei

lotti che sono interclusi alla data della deliberazione che introduce tale norma e non a quelli che

assumeranno tale caratteristica in futuro.

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Articolo aggiunto dal Consiglio con la deliberazione n. 14 del 15/07/2004

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TABELLA A

SPAZI MINIMI PER PARCHEGGIO PRIVATO DA RISERVARE NELLA AREA DI

PERTINENZA DI EDIFICI ED ATTREZZATURE

Destinazione d'uso degli edifici Superfici di parcheggio

- residenziale 1 mq ogni 10 mc di V

- residenziale turistico a rota- mq 80 ogni 100 mq di SU

zione d'uso con minimo di 8 mq/posto

letto

- supermercati e centri di ven- 150 ogni 100 mq di SU

dita

- commercio di piccola distribu- 100 ogni 100 mq di SU

zione

- magazzini di deposito 30 ogni 100 mq di SU

- cliniche private 50 ogni 100 mq di SU

- ristoranti, bar, ecc. mq 100 ogni 100 mq di SU

- teatri, cinematografi, luoghi mq 10 ogni posto di capa-

di svago, impianti sportivi cità dell'impianto

- impianti industriali e arti- mq 40 ogni 100 mq di SU

gianali

- uffici e studi professionali mq 80 ogni 100 mq di SU

- scuole dell'obbligo mq 50 per aula

- scuole superiori mq 40 per aula

- ambulatori, uffici pubblici, mq 50 ogni 100 mq di SU

attrezzature di interesse comune

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