COMUNE DI TREVISO · elaborazione curata dal settore pianificazione territoriale urbanistica...

21
ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA SERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 1 COMUNE DI TREVISO _____________________ SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA SERVIZIO. 49 - PIANI E PROGETTI PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (Legge 18 aprile 1962, n. 167) REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Approvazione deliberazione di C.C. n° 24703/47 del 9.04.2003 Prima revisione deliberazione di C.C. n° 65916/76 del 22.09.2003 Seconda revisione deliberazione di C.C. n° 83476/98 del 28.11.2003 Terza revisione deliberazione di C.C. n° 0092/05/DCC del 24.10.2005 Quarta revisione deliberazione di C.C. n° 0038/07/DCC del 29.05.2007 Quinta revisione deliberazione di C.C. n° 0048/09/DCC del 30.09.2009 Sesta revisione deliberazione di C.C. n° 0009/12/DCC del 28.03.2012 Settima revisione deliberazione di C.C. n° 0051/12/DCC del 26.09.2012

Transcript of COMUNE DI TREVISO · elaborazione curata dal settore pianificazione territoriale urbanistica...

ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 1

COMUNE DI TREVISO_____________________

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO. 49 - PIANI E PROGETTI

PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE(Legge 18 aprile 1962, n. 167)

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONEDEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Approvazione deliberazione di C.C. n° 24703/47 del 9.04.2003

Prima revisione deliberazione di C.C. n° 65916/76 del 22.09.2003

Seconda revisione deliberazione di C.C. n° 83476/98 del 28.11.2003

Terza revisione deliberazione di C.C. n° 0092/05/DCC del 24.10.2005

Quarta revisione deliberazione di C.C. n° 0038/07/DCC del 29.05.2007

Quinta revisione deliberazione di C.C. n° 0048/09/DCC del 30.09.2009

Sesta revisione deliberazione di C.C. n° 0009/12/DCC del 28.03.2012

Settima revisione deliberazione di C.C. n° 0051/12/DCC del 26.09.2012

ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 2

INDICE

CAPO I ....................................................................................................................................................................3AMBITO DI APPLICAZIONE .........................................................................................................................................3Articolo 1. Oggetto..................................................................................................................................................3Articolo 2. Individuazione delle aree........................................................................................................................3Articolo 3. Definizioni.............................................................................................................................................3

CAPO II...................................................................................................................................................................4PROCEDIMENTI .........................................................................................................................................................4Articolo 4. Approvazione del bando.........................................................................................................................4Articolo 5. Contenuti del bando. ..............................................................................................................................4Articolo 6. Pubblicità del bando...............................................................................................................................4Articolo 7. Istanze di assegnazione. .........................................................................................................................5Articolo 8. Requisiti oggettivi. .................................................................................................................................5Articolo 9. Fasi del procedimento di assegnazione. ..................................................................................................5Articolo 10. Formulazione ed Approvazione della graduatoria..................................................................................5Articolo 11. Adesione dei prenotatari, Acconto/cauzione e Decadenza. ....................................................................5Articolo 12. Costituzione del Consorzio o dell’Associazione Temporanea d’Imprese................................................6Articolo 13 Assegnazione e stipula della convenzione..............................................................................................6Articolo 14. Frazionamento delle aree, opere di urbanizzazione e progetto edilizio. ..................................................7Articolo 14 bis. Variante ai sensi dell’art. 34 L. 22.10.1971, n. 865. .........................................................................7Articolo 15. Versamento del corrispettivo e polizza fidejussoria. ..............................................................................7

CAPO III .................................................................................................................................................................8CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI AREE E ALLOGGI ....................................................................................................8Articolo 16. Criteri per l’assegnazione delle aree......................................................................................................8Articolo 17. Criteri per l’assegnazione degli alloggi. ................................................................................................8Articolo 17 bis. Trasformazione, fusione e scissione della società cessionaria/concessionaria. ..................................9

CAPO IV ...............................................................................................................................................................10CORRISPETTIVI........................................................................................................................................................10Articolo 18. Prezzo per l'assegnazione delle aree. Conguaglio. ...............................................................................10Articolo 18 bis. Opere di urbanizzazione. Conguaglio. ...........................................................................................10Articolo 19. Determinazione del prezzo di vendita degli alloggi. ............................................................................10Articolo 20. Documenti. ........................................................................................................................................11Articolo 21. Determinazione del prezzo di locazione degli alloggi. .........................................................................12Articolo 22. Criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della costituzione del diritto disuperficie. .............................................................................................................................................................12Articolo 23. Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e liberazione dai vincoli convenzionali inaree in proprietà. ...................................................................................................................................................13

CAPO V.................................................................................................................................................................13MODALITÀ DI INTERVENTO .....................................................................................................................................13Articolo 24. Opere di urbanizzazione. ....................................................................................................................13Articolo 25. Statuto del Consorzio per l’urbanizzazione. ........................................................................................14Articolo 25 bis. Associazione temporanea d’Imprese per l’urbanizzazione (A.T.I.).................................................14Articolo 26. Progettazione e direzione dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione...............................................14Articolo 27. Esecuzione delle opere di urbanizzazione. ..........................................................................................15Articolo 28. Contabilità e collaudo delle opere di urbanizzazione. ..........................................................................15Articolo 29. Oneri conseguenti del cessionario/concessionario. ..............................................................................16Articolo 30. Progettazione degli alloggi. ................................................................................................................16Articolo 31. Realizzazione degli alloggi.................................................................................................................16Articolo 32. Parcheggi pertinenziali. ......................................................................................................................18

CAPO VI ...............................................................................................................................................................18SANZIONI................................................................................................................................................................ 18Articolo 33. Sanzioni.............................................................................................................................................18Articolo 34. Decadenza dalla cessione/concessione. ...............................................................................................18Articolo 35. Sanzioni pecuniarie. ...........................................................................................................................20

CAPO VII ..............................................................................................................................................................20DISPOSIZIONI FINALI ...............................................................................................................................................20Articolo 36. Entrata in vigore................................................................................................................................. 20Articolo 37. Allegati. .............................................................................................................................................20

ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 3

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1. Oggetto.1. Il presente regolamento disciplina : i criteri e le procedure per la concessione del diritto disuperficie e per il trasferimento del diritto di proprietà sulle aree comprese nel Piano di EdiliziaEconomica e Popolare (P.E.E.P.).

Articolo 2. Individuazione delle aree.1. Le aree residenziali da concedere in diritto di superficie o da trasferire in proprietà in attuazionedel P.E.E.P. sono individuate dai Programmi Pluriennali di Attuazione (P.P.A.) del P.E.E.P. per ilperiodo di validità dello stesso. Con decisione del Consiglio Comunale, in presenza difinanziamenti pubblici, possono essere concesse in diritto di superficie aree P.E.E.P. nonindividuate nel P.P.A.

Articolo 3. Definizioni.Ai fini del presente regolamento si intende per:1. “Macrolotto” : l’area identificata dalle N.T.A. del P.E.E.P. con una doppia numerazione e conla denominazione della località di ubicazione. Il macrolotto deve essere inteso unitariamente edimensionato da apposite tabelle riportate nelle tavole planivolumetriche in scala 1:500 dellostrumento approvato e successive varianti poste in essere ai sensi dell’articolo 34 della L. n. 865 del22.10.1971.2. “Consorzio/Associazione Temporanea d’Imprese(A.T.I) P.E.E.P.”: il raggruppamento deisoggetti assegnatari definiti dalla legislazione vigente, identificati dall’Amministrazione Comunaleper la realizzazione delle opere di urbanizzazione;3. "Edilizia sovvenzionata": Edilizia realizzata a totale carico o con il concorso o contributo delloStato e della Regione, delle Province o dei Comuni, mediante la quale vengono assegnati gli alloggia canone sociale a seguito di appositi bandi;4. "Edilizia agevolata": Edilizia realizzata con il contributo dello Stato o Regione in contointeressi o capitale assegnato a soggetti fruitori quali Enti pubblici e organismi di diritto pubblico,Imprese o Cooperative; gli alloggi realizzati potranno essere assegnati in locazione permanente oceduti in proprietà rispettando i massimali dei prezzi di cessione o dei canoni di locazione stabilitidall’ente erogatore del finanziamento;5. "Edilizia convenzionata": Edilizia che viene attuata a totale carico di enti, cooperative edimprese costruttrici i quali stipulano la convenzione con il Comune per avere da questi particolariagevolazioni, impegnandosi a loro volta a rispettare prezzi di cessione e canoni di locazioneconcordati con il Comune;6. "Enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare": Glienti pubblici e gli organismi di diritto pubblico come definiti dalla legge vigente ed operanti nelsettore dell'edilizia economica e popolare;7. "Cooperativa edilizia a proprietà indivisa": cooperative che hanno come oggetto socialel'acquisto o la costruzione di case destinate a restare di proprietà della cooperativa e a essereassegnate ai soci in godimento o in uso. La cooperativa, amministrata dal consiglio diamministrazione, eletto dai soci, dopo l'acquisto e l'edificazione delle case, resta proprietaria dellestesse e ne cura la gestione e la manutenzione, ponendo a carico dei soci assegnatari i costi e glioneri della gestione e della manutenzione, nonché un canone corrispettivo del godimento;

ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 4

8. "Cooperativa edilizia a proprietà divisa": cooperative che nello statuto sociale prevedono, dopola costruzione, l'assegnazione ai soci della proprietà individuale dell'alloggio. All'attodell'assegnazione, l'edificio eretto dalla cooperativa, che costituisce la proprietà sociale, vienefrazionato e la relativa proprietà viene trasferita ai singoli soci, i quali si costituiscono incondominio;9. "Proprietari espropriati/espropriandi" (ai fini della preferenza all'assegnazione)": in attuazionedi quanto espressamente previsto dall’art. 35 comma 11 della L. n. 865 del 22.10. 1971 e dall’art. 7comma 4 della L. n. 136 del 30.04.1999, costituiscono proprietari espropriati i soggetti che sianoproprietari del 100% dell'area oggetto di esproprio alla data dell'adozione da parte del Comunedello strumento urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmidi edilizia economica e popolare; a tal fine il titolo di proprietà deve essere costituito da attopubblico o da scrittura privata autenticata e registrato e trascritto;10. “Imprese di costruzione e loro consorzi”: imprese iscritte nel Registro delle Imprese presso lacompetente C.C.I.A.A operanti nel settore delle costruzioni edili, comprese anche le “Societàedilizie” a prevalente capitale pubblico aventi come scopo istituzionale la realizzazione diprogrammi di intervento di edilizia economico popolare;

CAPO II

PROCEDIMENTI

Sezione I: Procedure di invito.

Articolo 4. Approvazione del bando.1. La Giunta Comunale, sentita la competente Commissione consiliare, approva i bandi diassegnazione delle aree P.E.E.P.2. La Giunta Comunale può modificare i requisiti di ammissibilità, nel caso in cui sia necessarioidentificare determinate categorie di soggetti a seguito dell’emanazione di specifici bandi statali e/oregionali di finanziamento ovvero in presenza di altre particolari condizioni.3. Nelle stesse ipotesi previste dal comma 2, la Giunta Comunale può recepire le indicazioni diorgani superiori competenti.

Articolo 5. Contenuti del bando.1. I bandi di assegnazione delle aree P.E.E.P. si riferiscono a singoli “macrolotti”, così comeindividuati nel planivolumetrico del P.E.E.P.2. I bandi individuano le categorie degli assegnatari, dettano le prescrizioni per la presentazionedelle domande, indicano gli elementi qualificativi dell'intervento, stabiliscono gli obblighi deisoggetti che presentano domanda di assegnazione e forniscono eventuali ulteriori dati utili.

Articolo 6. Pubblicità del bando.1. I bandi di assegnazione delle aree P.E.E.P. sono pubblicati per almeno 30 giorni consecutiviall’Albo Pretorio del Comune.2. Ulteriori forme di pubblicità dei bandi, quali pubblicazione su uno o più quotidiani locali, opubblicazione nel sito internet del Comune, possono essere di volta in volta decise al fine diconsentirne la massima diffusione possibile.

ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 5

Articolo 7. Istanze di assegnazione.1. Le istanze di assegnazione delle aree P.E.E.P. devono essere presentate su apposito modulo alprotocollo generale del Comune entro il termine fissato dal bando. Devono essere presentateesclusivamente dalle categorie dei soggetti ammesse a partecipare previste dal bando stesso.2. Il possesso dei requisiti viene attestato dal richiedente, con autocertificazione, ai sensi e per glieffetti del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, secondo lo schema di istanza allegato al bando stesso.

Articolo 8. Requisiti oggettivi.1. Compete al Bando di evidenza pubblica la definizione dei requisiti che dovranno essereposseduti dai soggetti che presenteranno formale istanza di assegnazione delle aree.

Sezione II: Procedimento di assegnazione.

Articolo 9. Fasi del procedimento di assegnazione.1. Il procedimento di assegnazione delle aree PE.E.P. avviene secondo le seguenti fasi:

a) Esame delle istanze;b) Formulazione ed approvazione della graduatoria;c) Adesione dei prenotatari, acconto/cauzione, decadenza;d) Costituzione del Consorzio ovvero dell’Associazione Temporanea d’Imprese (in caso di

realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico del consorzio dei soggetti assegnatari);e) Assegnazione e stipula della convenzione;f) Frazionamento delle aree, opere di urbanizzazione e progetto edilizio;g) Versamento del corrispettivo e polizza fidejussoria.

Articolo 10. Formulazione ed Approvazione della graduatoria.1. Una volta completata l’attività istruttoria sulle domande pervenute, si procederàall’approvazione, con atto amministrativo, della graduatoria relativa alle categorie degli assegnatariche rimarrà valida sino al completo scorrimento della stessa.2. In caso di due o più soggetti risultati a parità di punteggio nella graduatoria, si procederà alsorteggio al quale saranno convocati i soggetti interessati. La procedura di sorteggio è effettuata daun’apposita commissione nominata dalla Giunta comunale e presieduta dal Dirigente del Settorecompetente. Gli esiti del sorteggio sono resi noti con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.3. Nel caso di avvenuta pronuncia di decadenza di cui all’art. 34 del regolamento nei confronti diun soggetto cessionario/concessionario, l’Amministrazione Comunale procederà ad assegnarel’area ad un nuovo soggetto, avente i requisiti previsti per l’assegnazione di aree per larealizzazione di interventi di edilizia convenzionata, attraverso lo scorrimento della graduatoriamedesima.4. Laddove si fosse esaurita la graduatoria, nell’impossibilità di individuare un nuovo soggettol’Amministrazione Comunale procederà a dare avvio ad una procedura di Bando di evidenzapubblica nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento.

Articolo 11. Adesione dei prenotatari, Acconto/cauzione e Decadenza.1. La graduatoria approvata sarà comunicata ai soggetti interessati, con raccomandata A.R., i qualientro 30 giorni dal ricevimento della stessa, dovranno sottoscrivere il verbale di accettazione dellearee. Il Comune nei successivi 30 gg., comunica ai prenotatari la riserva dell’area.

ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 6

2. Entro 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della comunicazione di riserva dell’area, salvoproroga concessa “una tantum” in considerazione di particolari e motivate ragioni, i prenotataricorrispondono al Comune a titolo di acconto/cauzione una somma pari al 20% del costo dell’areanuda, calcolato in via provvisoria sulla base del prezzo di cessione individuato nella deliberazionedi Consiglio Comunale approvata annualmente ai sensi dell’articolo 14 D.L. 28.02.1983, n. 55,convertito con modificazioni dalla L. 26.04.1983, n. 131.3. La mancata sottoscrizione del verbale e/o il mancato pagamento dell’acconto/cauzione entro iltermine fissato determina la decadenza di diritto del prenotatario dall’assegnazione dell’area e lacancellazione dello stesso dalla graduatoria di assegnazione delle aree.

Articolo 12. Costituzione del Consorzio o dell’Associazione Temporanea d’Imprese.1. La realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nei singoli macrolotti dovrà rispettare idisposti del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.2. Qualora l’Amministrazione Comunale decida di identificare quale stazione appaltante ilsoggetto privato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, entro 60 giorni dalla data diricevimento della comunicazione di intervenuta approvazione della deliberazione di ConsiglioComunale, con cui risultano effettuate le assegnazioni di tutte le superfici fondiarie compresenell’ambito di uno stesso macrolotto P.E.E.P., gli assegnatari devono costituirsi in Consorzioobbligatorio ovvero in Associazione Temporanea d’Impresa per realizzare dette opere.3. Tale soggetto, in qualità di stazione appaltante, curerà l’esecuzione delle opere a scomputototale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 16,comma 2, D.P.R. n. 380 del 06.06.2001, e dell’art. 28, comma 5, L. n. 1150 del 17.08.1942, nelrispetto delle norme del Codice disciplinanti le procedure concorsuali, per l’affidamento in appaltodei corrispondenti lavori ad un’impresa qualificata ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163 del12.04.2006.4. Gli assegnatari decadono dall'assegnazione qualora non provvedano, entro i termini stabiliti allacostituzione o adesione al Consorzio ovvero all’Associazione Temporanea d’Imprese. In tal caso ilComune tratterrà la somma versata a titolo di acconto/cauzione, fatte salve eventuali richiestemotivate di proroga.

Articolo 13 Assegnazione e stipula della convenzione.1. Il Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla corresponsione dell’acconto/cauzione da parte ditutti i prenotatari di cui all’articolo 11 comma 2, delibera l'assegnazione dell’area, che può ancheavvenire sulla scorta di elementi identificativi catastali e di consistenza provvisori.2. I singoli assegnatari, entro il termine massimo di 90 giorni dall’intervenuta approvazione delfrazionamento da parte dell’Agenzia del Territorio, eseguito a carico del Consorzio/A.T.I., devonostipulare con il Comune apposita convenzione di cessione/concessione delle aree.3. Qualora l’area venga urbanizzata direttamente dal Comune e frazionata a cura dell’Entemedesimo con spese a carico degli assegnatari, questi sono tenuti a stipulare la convenzione per lacessione/concessione dell’area assegnata entro il termine massimo di 45 giorni dalla data diricevimento della comunicazione della delibera di assegnazione dell’area, da parte del serviziocompetente, con la quale viene inoltre trasmesso lo schema di convenzione, salvo proroga concessa“una tantum” in considerazione di particolari e motivate ragioni di ulteriori 30 giorni. Seguirà lanota, da parte del Servizio Contratti, con la quale si chiede all'assegnatario di fornire ladocumentazione per la stipula, l’individuazione del notaio rogante nonché copia dello schema dicontratto. Contestualmente alla stipula della convenzione il singolo assegnatario deve prestare alComune, a garanzia degli adempimenti previsti dalla convenzione, una polizza di importo pari al20% del prezzo del corrispettivo di cessione dell’area.

ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 7

4. La mancata presentazione dell'assegnatario alla stipula della convenzione comporta ladecadenza dell'assegnazione e l'incameramento dell’acconto/cauzione, salva la facoltàdell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.5. La cessione dell’area da parte del Comune al singolo assegnatario avviene sotto la condizionerisolutiva ex art. 1357 c.c.

Articolo 14. Frazionamento delle aree, opere di urbanizzazione e progetto edilizio.1. Nella ipotesi in cui la realizzazione delle opere di urbanizzazione non sia a carico dell’A.C., ilfrazionamento dei lotti edificabili deve essere presentato al Comune da un tecnico professionistaincaricato dal Consorzio/A.T.I. con spese a carico dello stesso, entro 90 giorni dalla comunicazionedella deliberazione del Consiglio Comunale di cui al comma 1 dell’art. 13 e deve essere approvatodall'Agenzia del Territorio prima della stipula della convenzione di cui al comma 2 dell’art. 13.2. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula delle convenzioni relative allacessione/concessione delle aree ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ove previste.3. Rispettivamente il cessionario/concessionario o il Consorzio/ A.T.I. costituito ai sensi dell’art.12 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, entro 120 giorni dalla stipula delleconvenzioni di cessione/concessione dell'area devono presentare le istanze di permesso di costruireper la realizzazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, redatte in conformità agli allegatiD/1, D/2, O, oltre al quadro riepilogativo generale di cui all’art. 20.

Articolo 14 bis. Variante ai sensi dell’art. 34 L. 22.10.1971, n. 865.1. Ove la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area non venga eseguita direttamentedall’Amministrazione Comunale bensì sia stata demandata ai soggetti assegnatari riuniti inConsorzio/A.T.I., in applicazione di quanto stabilito all’articolo 6 delle vigenti N.T.A. del P.E.E.P.il Consorzio/A.T.I. può redigere una proposta di variante, ai sensi dell’art. 34 della L. n. 865 del22.10.1971, predisposta in conformità all’Allegato F. Il conseguente frazionamento redatto secondole disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 14 dovrà essere presentato conformemente alnuovo disegno urbanistico entro 30 giorni dalla comunicazione della Deliberazione del ConsiglioComunale di approvazione della variante urbanistica.

Articolo 15. Versamento del corrispettivo e polizza fidejussoria.1. Il versamento del prezzo di cessione o concessione, detratto l’importo corrisposto a titolo diacconto/cauzione, deve essere effettuato contestualmente alla stipula della convenzione dicessione/concessione dell’area.2. Il corrispettivo della cessione o concessione è determinato applicando i prezzi unitari fissatidalla deliberazione del Consiglio Comunale approvata annualmente ai sensi dell’art. 14 della L. n.131 del 26.04.1983.3. Al momento della stipula della convenzione per la cessione/concessione dell’area il soggettoassegnatario presterà al Comune, a garanzia dell’intervento costruttivo una polizza fidejussoria diimporto pari al 20% del valore determinato al punto che precede. Detta polizza verrà svincolatasolamente al rilascio del certificato di agibilità dell’intervento costruttivo.

ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 8

CAPO III

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI AREE E ALLOGGI

Articolo 16. Criteri per l’assegnazione delle aree.1. I soggetti individuati dal bando per l’assegnazione delle aree P.E.E.P. all’atto della stipula dellaconvenzione per la cessione o la concessione, a mezzo di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R.n .445 del 28.12.2000, devono dichiarare il permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione albando, secondo il modello Allegato "P".

Articolo 17. Criteri per l’assegnazione degli alloggi.1. Il cessionario/concessionario deve rendere noto al pubblico mediante adeguate forme dipubblicità il programma costruttivo, le caratteristiche degli alloggi ed i prezzi di vendita, nellospecifico macrolotto del P.E.E.P.1.bis. E’ consentito al concessionario/cessionario di avvalersi di soggetti terzi al fine di perseguirei fini di cui al punto che precede, purché risultino palesi i contenuti dell’intervento costruttivo e iprezzi stabiliti dalla convenzione stipulata ai sensi dell’art. 35, L. n. 865 del 27.10.1971, edall’articolo 19 del regolamento. A tale adempimento è riconosciuto un incremento del valore delprezzo di vendita, di cui all’art. 19 lettera g, laddove il soggetto ne darà comunicazione all’A.C.L’inosservanza del presente punto comporta l’ applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI delregolamento.2. Gli alloggi, le autorimesse pertinenziali ed i posti auto che il concessionario realizza sull'areaceduta in superficie o in proprietà sono trasferiti a soggetti in possesso dei seguenti requisiti previstidalla legislazione nazionale e regionale vigente :

a) avere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea (ai sensi delD.P.C.M. 28.10.1988) oppure cittadinanza di un altro Stato accompagnata dal possesso deirequisiti previsti dal D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, ovvero essere titolare di carta di soggiornooppure essere regolarmente soggiornante e iscritto nelle liste di collocamento o con unaregolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

b) avere la residenza anagrafica o l’attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune diTreviso o in Provincia di Treviso;

c) che nessun altro componente del nucleo familiare sia proprietario o usufruttuario di un altroalloggio secondo le disposizioni di cui alla legge regionale nr.10/96, adeguato al nucleofamiliare, nell’ambito nazionale;

d) non aver ceduto l'alloggio in precedenza acquisito in proprietà o con patto di futura venditae realizzato su area del PEEP del Comune di Treviso, se non decorsi 5 (cinque) annidall’ultimo acquisto;

I requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere posseduti dall'acquirente e daicomponenti il proprio nucleo familiare.

3. Possono essere assegnatari degli alloggi realizzandi dal cessionario/concessionario anche lecategorie di seguito elencate semprechè gli interessati dichiarino di voler costituire un nuovonucleo familiare ed abbiano i requisiti di cui al comma 2:

a) persone singole purché maggiorenni;b) soggetti comunque conviventi;c) nubendi.

4. I requisiti devono essere posseduti:

ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 9

a) per gli assegnatari delle cooperative edilizie di abitazione al momento dell'atto definitivo diassegnazione;

b) per gli acquirenti da imprese di costruzione o loro consorzi, alla data di stipula dell'atto dicompravendita.

5. E' vietata l'assegnazione di più alloggi alla stessa persona o a più membri conviventi della stessafamiglia. Le richieste plurime di assegnazione presentate della stessa persona o da membri dellostesso nucleo familiare sono nulle.6. Nel caso in cui gli assegnatari siano nubendi e/o futuri conviventi il requisito di cui alla letterab) del comma 2 è sufficiente che sussista per uno solo dei componenti del nuovo nucleo familiare.7. Sia nel caso di persone singole che nel caso dei due nubendi e/o futuri conviventi i requisiti dicui alla lettera c) del comma 2 devono essere possedute dalle singole persone senza riferimentoalcuno al nucleo familiare di provenienza.8. E' fatto obbligo per tutti gli assegnatari degli alloggi realizzati dal cessionario/concessionario diprendere possesso ed abitare effettivamente l'alloggio entro 6 (sei) mesi dalla data di consegnadell'alloggio stesso, pena la risoluzione dei relativi atti di cessione. Spetta al Comune l’attività divigilanza al riguardo.9. Nel caso di alloggi realizzati da cooperative edilizie che beneficiano, in tutto o in parte, difinanziamenti previsti da specifiche leggi statali o regionali, il limite di reddito per il nucleofamiliare è stabilito dalla legge che ha promosso il finanziamento.10. E' fatto obbligo al cessionario/concessionario di trasmettere ai competenti uffici del Comune latabella delle quote millesimali, al momento della richiesta del certificato di agibilità, con l'elencodefinitivo degli acquirenti/assegnatari degli alloggi, di cui all’allegato Q, entro e non oltre 30(trenta) giorni dal rogito, al fine di consentire al Comune le verifiche di competenza. Inoltre è fattoobbligo al cessionario/concessionario di integrare ai competenti uffici del Comune i nominatividelle assegnazioni successive e/o eventuali variazioni.11. Il presente articolo si applica anche alle alienazioni successive alla prima.

Articolo 17 bis. Trasformazione, fusione e scissione della società cessionaria/concessionaria.1. La trasformazione della società cessionaria/concessionaria effettuata ai sensi degli articoli 2498 eseguenti c.c. deve essere comunicata all’Amministrazione comunale entro e non oltre 60 (sessanta)giorni decorrenti dall’efficacia dell’atto di trasformazione, che ne prende atto con formaleprovvedimento dirigenziale.2. La società cessionaria/concessionaria, nel caso in cui intenda effettuare operazioni di fusione disocietà, regolate dagli articoli 2501 e seguenti c.c., ovvero di scissione di società, disciplinate dagliarticoli 2506 e seguenti c.c., deve ottenere la preventiva autorizzazione da partedell’Amministrazione comunale.3. L’Amministrazione comunale, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, adeguatamente motivata,accoglie ovvero nega l’autorizzazione, nel caso in cui l’operazione costituisca uno strumento pereludere le disposizioni del bando di assegnazione delle aree P.E.E.P. e/o quelle pubblicistichedisciplinanti la materia.4. In caso di fusione di una società cooperativa la nuova società costituita ovvero la societàincorporante deve, a pena di decadenza, avere la medesima forma di società cooperativa.5. In caso di assegnazione di aree ad imprese di costruzioni, l’impresa non potrà, a pena didecadenza, effettuare operazioni di fusione di società, regolate dagli articoli 2501 e seguenti c.c.,ovvero di scissione di società, disciplinate dagli articoli 2506 e seguenti c.c., che determinino lacreazione di una persona giuridica avente la forma di società cooperativa.6. In caso di scissione di una società cooperativa la società cooperativa beneficiaria deve, a pena didecadenza, mantenere un numero di soci prenotatari della società cooperativa scissa almeno parialla percentuale indicata all’articolo 34, lettera j), del presente regolamento.

ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 10

CAPO IV

CORRISPETTIVI

Articolo 18. Prezzo per l'assegnazione delle aree. Conguaglio.1. Ogni anno il Consiglio Comunale con deliberazione approvata ai sensi dell'articolo 14 L. n. 131del 26.04.1983, individua le aree che potranno essere cedute in proprietà o concesse in diritto disuperficie e quantifica il prezzo/corrispettivo della cessione/concessione.2. I prezzi, determinati con le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono soggetti aconguaglio una volta conclusi il procedimento di espropriazione, e di cessione/concessione dei lottiedificabili ricompresi all’interno delle aree P.E.E.P. ed inseriti nell’ambito del ProgrammaPluriennale di Attuazione.3. L’eventuale conguaglio sul prezzo di cessione/concessione delle aree edificabili di cui alcomma che precede, sarà ottenuto come differenza tra la totalità del corrispettivo ricavato dallacessione/concessione al momento della stipula delle convezioni medesime, e i costi effettivamentesostenuti dall’A.C. per l’acquisizione delle aree in edificazione facenti parte del ProgrammaPluriennale di Attuazione. Il valore così risultante verrà distribuito nella totalità delle aree distinteper tipologia (A e B), tra quelle in diritto di proprietà e superficie.4. Una volta conclusa la verifica contabile il servizio competente provvederà a comunicare amezzo raccomandata A.R., secondo le modalità e nei termini di legge, l’importo calcolato ai singolicessionari/concessionari, i quali dovranno corrispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimentodella richiesta notificata.5. In caso di decadenza/estinzione/fallimento del soggetto di cui sopra rispondono in viasecondaria i singoli assegnatari degli alloggi in solido per la quota della singola area convenzionata.

Articolo 18 bis. Opere di urbanizzazione. Conguaglio.1. Ogni anno il Consiglio Comunale con deliberazione approvata ai sensi dell'art. 14 L. n. 131 del26.04.1983, individua in via preventiva l’incidenza del costo delle opere di urbanizzazione riferitoalla volumetria complessiva in realizzazione per le aree che potranno essere cedute in proprietà oconcesse in diritto di superficie.2. I costi determinati con le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono soggetti aconguaglio una volta conclusa la realizzazione, emesso il certificato di collaudo da parte delComune. Il conguaglio sarà riferito al costo sostenuto per la realizzazione delle opere diurbanizzazione delle aree facenti parte del Programma Pluriennale di Attuazione in corso divalidità.3. Qualora il costo accertato delle opere di urbanizzazione, direttamente eseguite dal Consorzioovvero A.T.I, risulti inferiore alla quota per opere di urbanizzazione primaria stabilito dalladeliberazione consiliare di cui al comma 1, dovrà essere corrisposto al Comune il relativoconguaglio; in caso contrario nulla sarà dovuto da parte del Comune.4. Una volta conclusa la verifica contabile ed emesso il certificato di collaudo, il serviziocompetente provvederà a notificare secondo le modalità e nei termini di legge l’importo calcolato aisingoli cessionari/concessionari.

Articolo 19. Determinazione del prezzo di vendita degli alloggi.1. Il prezzo di vendita degli alloggi è determinato secondo la seguente formula matematica:

Puv= [(ctb x coeff) + ∑add]

ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 11

Pm= Puv x Sc

dovePuv = prezzo unitario di venditaCtb = costo teorico baseCoeff = coefficienti moltiplicativiadd = addendiSc = superficie complessivaPm = Prezzo massimo immobile

2. Il costo di costruzione teorico base è pari a €. 788,63= al mq. (base gennaio 2003), determinatoai sensi della L.R. n. 42 del 09.09.1999. Tale valore dovrà essere adeguato annualmente sulla basedella variazione dei costi di costruzione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica.3. I coefficienti moltiplicativi (coeff.) derivano dalla tabella 1 dell'allegato C previsto dall'articolo1, comma 1, lett. c) della L.R. n. 42 del 09.09.1999.3. Gli addendi (add) sono:

a) l’incidenza del costo delle aree;b) l’incidenza delle opere e degli oneri di urbanizzazione;c) gli oneri relativi alle spese per progettazione, direzione e collaudo dei lavori, nella misura

dell’8% del costo di costruzione aggiornato;d) le spese generali, comprendenti anche le spese notarili e le spese per le pratiche catastali,

nella misura massima del 13% sulla sommatoria fra il costo teorico base (ctb) di cui alcomma 2 e gli addendi di cui alle lettere a) e b);

e) gli oneri finanziari, ove previsti e documentati, nella misura del tasso variabile Euribor conscadenza 12 mesi, rilevato dalla federazione bancaria europea e riferito alla data di inizio deilavori, aumentato di un punto e calcolato sulla sommatoria fra il costo teorico base (ctb) dicui al comma 2 e gli addendi di cui alle lettere a), b), e d), per un periodo pari alla durata deilavori e comunque non superiore a quello della durata del permesso di costruire;

f) l’utile di costruzione nella misura massima del 10% calcolato sulla sommatoria fra il costoteorico base (ctb) di cui al comma 2 e gli addendi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

g) spese promozionali pari al 5% sulla sommatoria fra il costo teorico base (ctb) di cui alcomma 2 e gli addendi di cui alle lettere a), b), c), d) , e) ed f).

4. La superficie complessiva è calcolata secondo i parametri definiti dal D.M. LL.PP. 05.08.1994.5. Il costo di costruzione teorico base di cui al comma 2, è soggetto all’atto della vendita deglialloggi, alla rivalutazione in base alle variazioni dell'indice nazionale I.S.T.A.T. di variazione deicosti di costruzione.6. Il prezzo di vendita di cui al comma 1 non comprende gli oneri di seguito elencati che,debitamente documentati, il concessionario/cessionario pone ad esclusivo carico degli acquirentidegli alloggi senza necessità di preventiva autorizzazione:

a) contributi di allacciamenti agli Enti erogatori di servizi.

Articolo 20. Documenti.1. Contestualmente all’istanza di permesso di costruire per l’esecuzione dei fabbricati, ilcessionario/concessionario deve presentare al Comune:

a) un quadro riepilogativo generale contenente il numero di unità abitative costruibili, delleautorimesse pertinenziali (nel numero massimo di uno per alloggio) e dei posti auto darealizzare (con indicate le Superfici Complessive, Superfici Utili, Superfici non residenziali,altezza virtuale, ecc. di cui all’art. 43 della L. n. 457 del 05.08.1978,) e le loro caratteristiche;

ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 12

b) Lo schema di determinazione del prezzo di vendita alloggi preventivo secondo l'Allegato O.2. Il quadro riepilogativo deve essere redatto conformemente ai parametri tecnici di cui all’AllegatoD/2, che definisce a livello indicativo le caratteristiche dell’alloggio.3. Contestualmente alla richiesta di rilascio del certificato di agibilità, da avanzare successivamenteall'approvazione del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione, ilcessionario/concessionario presenta:a) un quadro riepilogativo finale, da cui devono risultare i nominativi dei singoli acquirenti o dei

soci assegnatari, le superfici di vendita, il prezzo unitario, il costo di eventuali migliorie, ilrispetto del prezzo di vendita, corredato dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti dicui all’articolo 17, sulla base dei quali il Comune provvede ai relativi controlli. Il quadroriepilogativo deve contenere il consenso alla trattazione dei dati sensibili, di cui al D.Lgs n. 196del 30.06.2003, il rispetto dei requisiti, i parametri di cui sopra, e le modalità di calcolo.

b) una tabella di riparto millesimale riferita al sedime dell’intero lotto in caso di condominio o alsedime delle parti comuni negli altri casi (Allegato Q). Tale schema dovrà essere allegato agliatti di vendita delle singole unità immobiliari costituendone parte integrante;

c) Lo schema di determinazione del prezzo di vendita alloggi a consuntivo secondo l'Allegato O,(fatte salve le rivalutazioni, in base alle variazioni dell'indice nazionale ISTAT, all'atto dellavendita), oltre alle spese aggiuntive, documentate, di cui all’ art. 19, comma 6.

4. Il Comune al momento della trasmissione del quadro riepilogativo finale di cui al comma 2 siesprime sull’esercizio del diritto di prelazione di cui all’articolo 4 della L.R. n. 42 del 09.09.1999,fatte salve le diverse determinazioni dell’organo competente.5. Il rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune presuppone la verifica delladocumentazione di cui ai punti che precedono.

Articolo 21. Determinazione del prezzo di locazione degli alloggi.1. Il prezzo di locazione annuo degli alloggi non può essere superiore al 4,5% del prezzo divendita dell’alloggio stesso rivalutato.1.bis. Gli alloggi possono essere locati esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti di cuiall’art. 17 del presente R.A. P.E.E.P.2. La stipula dei contratti di locazione deve avvenire nel rispetto dell’articolo 2, comma 3, della L.n. 431 del 09.12.1998,.

Articolo 22. Criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo dellacostituzione del diritto di superficie.1. La concessione del diritto di superficie ha la durata di 99 anni a decorrere dalla sottoscrizionedella convenzione di concessione dell’area e può essere rinnovata fino ad un massimo di altri 99anni purché ne venga fatta richiesta almeno un anno prima della scadenza e non si siano verificateviolazioni degli obblighi assunti.2. Il corrispettivo, in caso di rinnovo, è determinato in relazione all’edificabilità, come quota partedel valore delle aree comprese nella zona contermine calcolato secondo i criteri previsti dalladisciplina vigente al momento, nonché del costo di costruzione dei lavori di ricostruzione eammodernamento delle opere di urbanizzazione, eventualmente effettuate dal Comune e dellarealizzazione di altre opere che fossero eventualmente necessarie al momento della scadenza dellaconcessione.3. Scaduto il termine di concessione del diritto, compreso l’eventuale rinnovo, il diritto disuperficie si estingue a favore del Comune di Treviso che diviene automaticamente proprietariodelle costruzioni insistenti sul terreno eseguite dal concessionario e dai suoi aventi causa.

ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 13

Articolo 23. Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e liberazione daivincoli convenzionali in aree in proprietà.1. I proprietari di alloggi edificati in aree P.E.E.P, già in diritto di superficie, possono chiedere alComune, se decorsi 5 anni dalla data di acquisto, di trasformare il diritto di superficie in diritto diproprietà ed eliminare tutti i vincoli che gravano sull’alloggio per effetto della Convenzione a suotempo stipulata, previo pagamento di un corrispettivo agevolato calcolato al momento delladomanda secondo le disciplina vigente in materia.In seguito alla trasformazione suddetta possono alienare la proprietà a chiunque, al prezzo dimercato, in alternativa al rispetto delle condizioni indicate dal presente regolamento e alleconvenzioni per la cessione/concessione delle aree del P.E.E.P. La domanda farà necessariamenteriferimento alla documentazione presentata dal cessionario/concessionario al momento del rilasciodel certificato di agibilità secondo la disciplina prevista dall'articolo 20 del regolamento. (AllegatoQ).2. I soggetti che hanno acquistato l’alloggio a seguito di situazioni giuridiche diverse da quelle peratto tra vivi (inter vivos) possono chiedere la trasformazione del diritto di superficie in diritto diproprietà ed eliminare tutti i vincoli che gravano sull’alloggio per effetto della Convenzione a suotempo stipulata solo se decorsi cinque (5) anni dalla data in cui è avvenuto il possessodell’immobile al dante causa.

CAPO V

MODALITÀ DI INTERVENTO

Sezione I: Opere di urbanizzazione.

Articolo 24. Opere di urbanizzazione.1. La realizzazione del programma edificatorio prevista nell'ambito del macrolotto P.E.E.P. èsubordinata alla esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie a fornire completa funzionalitàal macrolotto medesimo.1 bis La realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nei singoli macrolotti dovrà rispettarei disposti del D.Lgs. n. 163 de 12.04.2006 e di cui all’art. 12 del regolamento.2. Qualora l’Amministrazione Comunale decida di identificare quale stazione appaltante ilsoggetto privato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, i cessionari/concessionari del“macrolotto” devono costituire un Consorzio/A.T.I., per la realizzazione delle opere diurbanizzazione nel macrolotto.2 bis . In conformità a quanto disposto dagli artt. 32, comma 1, lett. g) e 122, comma 8, del D.Lgs.n. 163 del 12. 04.2006, il Consorzio/A.T.I., titolare del permesso di costruire per la realizzazionedelle opere di urbanizzazione, è tenuto ad assolvere ai compiti di stazione appaltante, ai sensidell’art. 3, comma 33, del citato Codice.2 ter. Il Consorzio/A.T.I., entro 120 (centoventi) giorni, fatta salva la possibilità di proroga pergravi e giustificati motivi, dalla data di stipula di tutte le convenzioni relative allacessione/concessione delle aree, o comunque dalla comunicazione dell’approvazione della varianterelativa (art. 34, L. n. 865 del 22.10.1971) dovrà presentare la richiesta del Permesso di costruireper la realizzazione delle opere di urbanizzazione.2 quater. Tale soggetto, in qualità di stazione appaltante, curerà l’esecuzione delle opere ascomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, ai sensidell’art. 16, comma 2, D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e dell’art. 28, comma 5, della L. n. 1150 del17.08.1942, nel rispetto delle norme del Codice disciplinanti le procedure concorsuali, per

ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 14

l’affidamento in appalto dei corrispondenti lavori ad un’impresa qualificata ai sensi dell’art. 40 delD.Lgs n. 163 del 12.04.2006.3. Il costo di esecuzione delle opere di urbanizzazione, così come certificato all’atto del collaudo,è ripartito in quota parte tra i singoli consorziati in proporzione alla massima volumetria edificabiledi ciascun lotto.4. Nell’ipotesi di cui al comma 2, i cessionari/concessionari usufruiscono dello scomputo dellaquota di contributi per oneri di urbanizzazione primaria con riferimento alla quota proporzionale dicui al comma 3, a fronte della esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria.5. Nel caso in cui siano stati assegnati tutti i lotti del macrolotto e sia stata verificata l'ipotesi didecadenza di uno o più soggetti disciplinata dal presente regolamento, il Consorzio/A.T.I èobbligato a completare le opere di urbanizzazione. L’Amministrazione Comunale, ad avvenutaapprovazione del collaudo e presa in consegna delle opere di urbanizzazione, ed a seguito di nuovaassegnazione del lotto ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dal bando, provvederà acomunicare al medesimo, le somme da corrispondere al Consorzio/A.T.I., che saranno oggetto dirivalutazione.

Articolo 25. Statuto del Consorzio per l’urbanizzazione.1. Lo statuto del Consorzio di cui all’articolo 12 deve contenere le seguenti clausole:

a) Finalità. Scopo del Consorzio è la realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle areedestinate a macrolotto P.E.E.P., di cui i soggetti risultino assegnatari. Nel caso in cui ilConsorzio/A.T.I sia identificato dall’Amministrazione Comunale quale stazione appaltante,lo stesso deve individuare, con le procedure di cui al D.Lgs n. 163 del 12.04.2006, ilsoggetto privato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

b) Soggetti. Fanno parte del consorzio esclusivamente i soggetti che hanno avuto inassegnazione aree appartenenti allo specifico macrolotto P.E.E.P., che ai sensi del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 costituiranno stazione appaltante;

c) Durata. Il Consorzio rimane in carica fino all'avvenuta approvazione del collaudo delleopere di urbanizzazione e allo svincolo delle polizze fideiussorie previste dalle convenzioni;

d) Quote di partecipazione. La partecipazione dei soggetti appartenenti al consorzio èdeterminata in misura proporzionale alla volumetria edificabile del singolo lotto assegnato;

e) Esecuzione delle opere di urbanizzazione. L’esecuzione delle opere di urbanizzazioneavviene a seguito di esperimento della gara di evidenza pubblica da parte del Consorzio.

Articolo 25 bis. Associazione temporanea d’Imprese per l’urbanizzazione (A.T.I.).1. In alternativa alla costituzione del Consorzio, obbligatorio per la realizzazione delle opere diurbanizzazione, i soggetti risultanti assegnatari di aree P.E.E.P. in forza di bandi già emanati opartecipanti ad assegnazioni di aree P.E.E.P. successive all'entrata in vigore del presenteRegolamento, possono costituirsi in Associazione Temporanea d’Imprese (A.T.I.).2. All’A.T.I. si applicano le norme fissate dal D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.3. In ogni caso è obbligatoria la redazione e la sottoscrizione, da parte di tutti i soggetti cheintendono associarsi, dell’impegno alla costituzione dell’A.T.I., con l’indicazione dell'impresa allaquale sarà conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza, qualificata come capogruppomandataria, da produrre all’Amministrazione comunale.4. I soggetti che intendono costituirsi in A.T.I. presentano al Comune copia conforme del modulodi cui all’Allegato N con sottoscrizione autenticata.

Articolo 26. Progettazione e direzione dei lavori inerenti le opere di urbanizzazione.1. Nel caso in cui le opere di urbanizzazione sono realizzate dal Consorzio/A.T.I. ad essi competela progettazione definitiva delle opere di urbanizzazione. La progettazione esecutiva e l’esecuzione

ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 15

dei lavori, nonché la direzione dei lavori, dovranno essere eseguite, a seguito di esperimento di garadi evidenza pubblica, dalla ditta aggiudicataria secondo le modalità di cui all’art. 90 e seguenti delD.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.1 bis. Il Consorzio/A.T.I. e la ditta aggiudicataria dovranno sottoscrivere un contratto contenente lerispettive obbligazioni e depositarne copia presso l’Amministrazione Comunale.2. Prima del formale affidamento degli incarichi di cui al comma 1, i nominativi del Direttore deiLavori, il Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza e Responsabile unico delProcedimento, dovranno essere trasmessi al Comune entro 30 giorni prima della comunicazione diinizio lavori, ai fini della verifica circa l’esistenza di eventuali motivi e/o cause ostative quali, atitolo meramente esemplificativo, l’incompatibilità professionale, l’avere vertenze in corso conl’Amministrazione comunale.

Articolo 27. Esecuzione delle opere di urbanizzazione.1. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione avviene previo esperimento di gara di evidenzapubblica ed in conformità al D.Lgs. n. 163 del 12.04.20062. Le opere di urbanizzazione sono realizzate in conformità al progetto esecutivo che sarà oggettodi validazione.3. Il collaudatore tecnico – amministrativo delle opere di urbanizzazione sarà nominato in corsod’opera secondo le modalità di cui all’art. 28.4. In caso di ritardo nell’inizio o di mancata ultimazione dei lavori rispetto alle scadenze fissatedal permesso di costruire, il Comune, previa diffida notificata con raccomandata A/R alConsorzio/A.T.I. e trascorsi 60 giorni dal suo ricevimento, provvederà direttamente all’esecuzionedei lavori stessi.5. In caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento di ciascuna delle obbligazioni stabilitenella convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, il Comune è autorizzato adisporre dell’intera garanzia costituita in sede di stipula della convenzione stessa, nel modo piùampio con esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo.

Articolo 28. Contabilità e collaudo delle opere di urbanizzazione.1. Il direttore dei lavori deve curare la tenuta della documentazione contabile costituita da: librettidelle misure, registro di contabilità, stati d'avanzamento lavori e conto finale.2. Il direttore dei lavori ha il compito di controllare l’esecuzione dei lavori e la loro conformità alprogetto, in conformità al DPR n. 554 del 21.12.1999, e secondo quanto potranno stabilire nuovenorme successive alla disposizione sopra citata.3. Nel caso in cui il Consorzio/A.T.I. costituisca stazione appaltante, in analogia con quantoavviene per la realizzazione di opere pubbliche, ed in ottemperanza alla convenzione stipulata, ilSettore competente, provvederà a nominare il collaudatore in corso d’opera. Il collaudatoretecnico–amministrativo delle opere di urbanizzazione, è nominato dal Comune nei modi e nelleforme di cui al D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.4. Il collaudatore provvederà alla rendicontazione delle spese complessive sostenute dalConsorzio/A.T.I. per l’esecuzione dell’intervento.5. Le opere di urbanizzazione, eseguite secondo il progetto esecutivo approvato, saranno prese incarico dal Comune, attraverso apposito verbale, una volta approvato il certificato di collaudotecnico–amministrativo dei lavori e la revisione contabile dell’intervento.6. A conclusione dei lavori, ed entro 120 giorni dalla data di approvazione del certificato dicollaudo da parte della Giunta Comunale o decorso il termine di due anni dalla data di emissione,mediante stesura di verbale di presa in carico, le opere di urbanizzazione, eseguite su aree deldemanio comunale, saranno prese in carico dal Comune.

ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 16

7. A tal fine, il Consorzio/A.T.I. fornisce al Comune i necessari tipi di frazionamento al CatastoTerreni approvati dall'Agenzia del Territorio di Treviso e i rilievi particolareggiati delle opere diurbanizzazione eseguite.8. Il certificato di collaudo dovrà essere emesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente inmateria di lavori pubblici.

Articolo 29. Oneri conseguenti del cessionario/concessionario.1. Rimangono a totale carico del cessionario/concessionario le seguenti spese:

a) gli oneri derivanti dalla progettazione esecutiva e della direzione dei lavori delle opere diurbanizzazione primaria;

b) l'onere di tutti gli allacciamenti ai pubblici servizi, con rifusione degli oneri derivanti perl'eventuale occupazione di suolo pubblico;

c) gli oneri derivanti dal collaudo delle opere;d) le spese per il frazionamento delle aree identificate dal progetto planivolumetrico;e) la spese tecniche relative alla progettazione della variante ai sensi dell’articolo 34 della L. n.

865 del 22.10.1971, qualora necessaria;f) ogni altro onere ivi compreso quello dell'eventuale frazionamento derivante

dall'approvazione della variante ai sensi articolo 34 della L. n. 865 del 22.10.1971, seprevista e di cui all'Allegato F.

Sezione II: Caratteristiche costruttive degli alloggi.

Articolo 30. Progettazione degli alloggi.1. La realizzazione degli interventi edificatori all'interno delle aree residenziali del P.E.E.P. deveessere finalizzata allo sfruttamento dell’indice di utilizzo fondiario massimo.1bis. Entro 120 giorni dalla data di stipula delle convenzioni relative alla cessione/concessionedelle aree, o comunque dalla comunicazione dell’approvazione della variante relativa (art. 34, L. n.865 del 27.10.1971,) gli assegnatari dovranno presentare la richiesta del permesso di costruire perla realizzazione degli edifici.2. Il permesso di costruire viene rilasciato nel rispetto del P.E.E.P.vigente, del presenteRegolamento, delle Norme Tecniche di Attuazione del PEEP, del Regolamento Edilizio Comunalee delle disposizioni legislative vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.3. Le costruzioni devono essere realizzate conformemente al permesso di costruire rilasciato e alpresente regolamento.4. Eventuali varianti dovranno essere approvate in base alla normativa vigente. Nel caso in cui talivarianti comportassero modifiche alla superficie convenzionale degli alloggi, dovrà essere rivisto ilquadro riepilogativo di cui all’articolo 20 comma 3, supportato da dichiarazione di conformità acura del cessionario/concessionario. L'assenza di tale certificazione comporta l'inapplicabilità delnuovo prezzo ed eventualmente la sospensione dei lavori.

Articolo 31. Realizzazione degli alloggi.1. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono stabiliti dall’articolo 15 del D.P.R n. 380 del06.06.2001.2. Per le opere non ultimate i cessionari/concessionari devono presentare istanza di permesso dicostruire per ultimazione lavori, senza che questo comporti la modifica dei prezzi così comedefiniti dall’articolo 19.

ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 17

3. Il Comune può eseguire in qualsiasi momento ispezioni o visite di controllo, risultanti daapposito verbale, al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettualioriginarie, ovvero a quelle di eventuali varianti, nonché di verificare la corrispondenza dellecaratteristiche costruttive indicate nella descrizione tecnica analitica facente parte del progettoconcessionato.4. Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato all'approvazione del certificato di collaudodelle opere di urbanizzazione funzionali all'area di intervento ed è rilasciato ai sensi del D.P.R. n.380 del 06.06.2001.5. L'accertamento dell'inosservanza ai disposti contenuti nel permesso di costruire o delleprescrizioni di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione eventuale di quanto previsto dalD.P.R. n. 380 del 06.06.2001, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 33, 34 e 35.6. Il progetto dell’organismo edilizio deve essere accompagnato da un apposito capitolatodescrittivo delle opere per fabbricati residenziali i cui elementi minimi sono descritti nell’AllegatoD/2.7. Gli alloggi non devono avere superficie utile (S.U.) superiore a mq. 95,00 calcolata secondoquanto previsto dall’articolo 16, L. n 457 del 05.08.1978, e dall'articolo 6 del D.M. LL.PP.05.08.1994, e devono possedere le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 43 L. n 457 del5.08.1978, e modifiche ed integrazioni.7bis. Ai fini della individuazione delle caratteristiche tecniche degli alloggi per quanto concerne ilcalcolo della S.U. oltre alle esclusioni previste dall’articolo 5 punto 2) delle Norme Tecniche diAttuazione vigenti del P.E.E.P., dal computo della stessa vanno escluse anche le superfici di:- terrazze, balconi o logge, androni di ingresso condominiali;- portici/loggiati di pertinenza delle singole unità immobiliari quando corrispondono alla

proiezione di poggioli e logge delle singole unità immobiliari dei piani soprastanti;- locali per autoclavi e per contatori;- locali per deposito di attrezzature per la pulizia e la manutenzione del condominio;- spazi di manovra e corridoi coperti o interrati per l’accesso alle autorimesse, ecc.;- vani scala e ascensori con i relativi locali tecnici di servizio;- il portico condominiale qualora sia fruibile da tutta la collettività in quanto accessibile da spazi

pubblici;- serre solari finalizzate al risparmio energetico, che non determinino la creazione di nuovi locali

d’abitazione e non consentano la presenza continuativa di persone e che non eccedano il 10%della superficie utile lorda (S.U.L.) dell’unità immobiliare a cui servono.

- gli sbalzi coperti, tranne quelli in cui vi sia un prolungamento del solaio interno o piattaforma,tale da costituire prolungamento dell’appartamento, chiuso da muratura o comunque daqualsiasi altro materiale, così da creare un vano accessorio all’appartamento stesso.

Lo sbalzo coperto, qualora si tratti di un prolungamento del solaio interno sostenuto da pilastri, seassimilato a portico privato va computato nella superficie utile (S.U.).Le autorimesse private concorrono al calcolo della S.U., diversamente dagli spazi di manovra e daicorridoi coperti o interrati che danno accesso alle stesse. I corridoi interni di un condominio cosicome i vani delle scale interne ad una unità abitativa vanno a far parte della S.U.Gli elementi esclusi dal calcolo della S.U. vanno comunque compresi nel calcolo della superficienon residenziale (S.n.r.).8. Il cessionario/concessionario non può apportare modifiche alle parti comuni che comportinomaggiori oneri a carico degli assegnatari.9. Il cessionario/concessionario può apportare a richiesta degli acquirenti migliorie specificheall'interno delle singole unità immobiliari realizzande per le seguenti categorie di lavori:

a) opere murarie;b) impianto elettrico;c) impianto di riscaldamento/condizionamento;d) apparecchi sanitari e rubinetterie;e) pavimenti e rivestimenti;

ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 18

f) portoncino d'ingresso e serramenti.10. Il valore delle suddette migliorie specifiche non potrà comunque eccedere complessivamente il5% dei prezzi finali di assegnazione di ogni singolo alloggio così come definibili in base allaconvenzione stipulata.11. Il direttore dei lavori deve rilasciare al Comune, prima della consegna delle singole unitàimmobiliari agli assegnatari, apposita certificazione che attesti le migliorie specificheeffettivamente eseguite su richiesta degli assegnatari stessi ed il loro valore economico di cuiall’art. 19 del Regolamento.

Articolo 32. Parcheggi pertinenziali.1. I posti auto, così come previsti dal permesso di costruire per l'esecuzione dei fabbricati, nelrispetto delle quantità stabilite dalle norme del P.E.E.P. e dalla vigente normativa in materia diedilizia residenziale, costituiscono pertinenza delle relative unità abitative.2. I posti auto devono essere assegnati dal cessionario/concessionario esclusivamente agliassegnatari degli alloggi realizzandi e non possono essere assegnati separatamente dall'alloggiostesso. Tale obbligo vige anche per le cessioni successive alla prima assegnazione. Prima delrilascio del permesso di costruire il cessionario/concessionario presenta una dichiarazione con laquale si impegna a costituire un “vincolo pertinenziale” contestualmente all’atto di trasferimentodell’alloggio.3. I posti auto eccedenti quelli di pertinenza dei singoli alloggi possono essere ceduti agliassegnatari di un alloggio realizzato nell'area assegnata, a condizione che, alla fine, gli stessi nonrisultino proprietari di più di 2 (due) posti auto oltre all’autorimessa di pertinenza dell'alloggioassegnato.4. Tutte le aree compravendute rimangono vincolate alle destinazioni e modalità di utilizzazioneindicate nel presente regolamento e nella relativa convenzione.5. Al fine di determinare la superficie da destinare a spazi per parcheggi privati ai sensi dell’art. 2della L. n. 122 del 24.03.1989, il volume deve essere calcolato ai sensi dell’art. 5 primo comma,delle N.T.A. del P.E.E.P..

CAPO VI

SANZIONI

Articolo 33. Sanzioni.1. La violazione o l'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dalcessionario/concessionario, comporta l’applicazione, oltre alle sanzioni penali ed amministrativepreviste in altre leggi o regolamenti, delle seguenti sanzioni:

a) la decadenza dalla cessione/concessione nelle ipotesi di cui all’articolo 34;b) l'applicazione di una sanzione pecuniaria nei limiti e nelle ipotesi di cui all’articolo 35.

Articolo 34. Decadenza dalla cessione/concessione.1. Il cessionario/concessionario decade dalla cessione/concessione nei seguenti casi:

a) mancata presentazione del cessionario/concessionario alla stipula della convenzione dicessione/concessione;

ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 19

b) cessione non autorizzata dell’area non edificata o parzialmente edificata e violazione delleprescrizioni contenute nella convenzione e delle disposizioni contenute nell’articolo 17 bisdel regolamento;

c) cessione o locazione di alloggi a soggetti non aventi i requisiti. La decadenza in tal casoriguarderà solo gli alloggi irregolarmente ceduti o locati;

d) cessione dell’alloggio nei 5 anni dal primo acquisto senza la prescritta autorizzazione o asoggetti non aventi i requisiti. La decadenza in tal caso riguarderà solo gli alloggiirregolarmente ceduti;

e) mancata presentazione, entro i termini fissati ed eventualmente prorogati, della domanda peril rilascio del permesso di costruire per alloggi e opere di urbanizzazione;

f) decadenza del permesso di costruire;g) modifica degli scopi istituzionali dell’assegnatario o dei presupposti per l’assegnazione

dell’area P.E.E.P.;h) compimento di atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e

sociali per le quali l’insediamento residenziale è stato realizzato, anche a mezzo dialterazione dei prezzi di vendita/locazione fuori dai casi contrattualmente previsti;

i) scioglimento o fallimento o sottoposizione ad altra procedura concorsuale dell’assegnatarioprima dell'integrale realizzazione dell'edificazione e urbanizzazione;

j) mancata comunicazione al Comune della sostituzione, nelle cooperative edilizie, di oltre il50% dei soci assegnatari;

k) sostituzione, nelle cooperative edilizie, dei soci che al momento del bando erano in possessodei requisiti comportanti attribuzione di punteggio per l’assegnazione dell’area allacooperativa medesima con soci privi di tali requisiti;

l) retrocessione dell’area comunicata da parte del soggetto cessionario/concessionario;m) mancata costituzione o adesione alla costituzione o adesione al Consorzio/Associazione

Temporanea d’Imprese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.n) ottenimento da parte dell’istituto mutuante, in sede di prima erogazione, di una somma di

denaro superiore al corrispettivo pagato per il trasferimento in proprietà dell’area,incrementata fino al 50 %;

o) ottenimento da parte dell’istituto mutuante, in sede di successive erogazioni, di ulteriorisomme superiori al massimo del 30% della somma algebrica del corrispettivo pagato per iltrasferimento in proprietà dell’area ed il valore effettivo delle opere edili già realizzate.

2. La decadenza dalla cessione/concessione dell'area è pronunciata dall’Amministrazioneattraverso provvedimento, previa diffida ad adempiere con contemporanea prefissione del termineentro il quale il cessionario/concessionario può presentare le proprie osservazioni.3. La pronuncia della decadenza dalla cessione/concessione comporta lo scioglimento di diritto, exarticolo 1456 c.c., del contratto di cessione/concessione in proprietà/diritto di superficie, sia tra leparti che nei confronti di terzi con effetto sin dal tempo della sua conclusione; conseguentemente siverificherà l’inefficacia nei confronti del Comune dell’eventuale ipoteca volontaria iscritta - infavore della banca mutuante - sull’immobile ceduto in proprietà e/o concesso in diritto di superficiealla ditta dall’Ente e/o delle eventuali altre iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli sullo stesso.4. In caso di area non edificata, pronunciata la decadenza, il Comune, solo dopo aver ottenuto laformale reintestazione in proprio favore dell’area, restituirà a chi ne ha titolo il corrispettivo versatodalla ditta per la cessione dell’area, decurtato del 20%, a titolo di penale, ex art. 1382 c.c. perl’inadempimento nelle ipotesi di cui al comma 1, eventualmente aumentato delle spese sostenuteper l’urbanizzazione.5. In caso di area parzialmente o totalmente edificata o di alloggi ultimati, il Comune, solo dopoaver assegnato l’area ad un nuovo soggetto, con le modalità di cui all’articolo 10 punto 3, verserà achi ne ha titolo solo ed esclusivamente quanto corrisposto dal nuovo assegnatario dedottol’importo di cui al precedente comma e le eventuali spese di perizia sostenute dal Comune.

ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 20

6. La determinazione del valore dell’area parzialmente/totalmente edificata di cui al punto 5 cheprecede verrà effettuata sulla base di una perizia giurata redatta da un dipendente pubblico(Dirigente o funzionario) o, nel caso in cui ciò non sia possibile per carenze specifiche diprofessionalità, da un professionista incaricato.

Articolo 35. Sanzioni pecuniarie.1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi statali e regionali vigenti, allaviolazione del presente regolamento, dei suoi allegati come ed in quanto modificati ed integratidalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Bando di assegnazione e fatti salvi gli autonomiprocedimenti e provvedimenti nei casi di decadenza, si applicano per ogni alloggio o unitàimmobiliare le sanzioni previste dall'art. 7-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comeintrodotto ed integrato dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'articolo 1 quater delD.L. 31 marzo 2003, n. 50, inserito in sede di conversione dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, conle seguenti graduazioni per ogni alloggio:

a) ritardo fino a 90 giorni rispetto ai termini di ultimazione degli edifici e delle opere diurbanizzazione previsti, da € 100,00 a € 500,00;

b) mancato rispetto dei termini tutti fissati dal presente regolamento, da € 100,00 a € 500,00;c) inosservanza dei capitolati, da € 200,00 a € 500,00;d) fatte salve le migliorie concordate, l’applicazione prezzi di vendita/locazione al mq.

superiori a quanto convenzionato, il triplo della differenza tra prezzo applicato e quelloconvenzionato;

2. Nel caso di locazione di alloggi ad un canone superiore a quello massimo determinato secondo icriteri indicati nell’articolo 21, il locatore, oltre alla applicazione della sanzione amministrativafissata al punto 1 comma d che precede, deve restituire quanto percepito in eccedenza.3. Nel caso di vendita di alloggi ad prezzo superiore a quello determinato secondo i criteri indicatinell’articolo 19, il venditore, oltre alla applicazione della sanzione amministrativa fissata al punto 1comma d che precede, deve restituire quanto percepito in eccedenza.4. Per quanto non previsto ai precedenti commi si applica in quanto compatibile la legge 24novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36. Entrata in vigore.1. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.2. Il regolamento si applica a tutte le assegnazioni di aree P.E.E.P. successive alla sua entrata invigore, ivi comprese quelle dipendenti da bandi già emanati e per i quali la procedura è ancora incorso.

Articolo 37. Allegati.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento gli allegati di seguito elencati:Allegato A: Schema tipo di convenzione per la cessione in diritto di proprietà di aree

residenziali;Allegato B: Schema tipo di convenzione per la concessione in diritto di superficie di aree

residenziali;Allegato C: Schema tipo di convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;

ELABORAZIONE CURATA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICASERVIZIO 4 9 - PIANI E PROGETTI TERRITORIALI 21

Allegato D/1: Documentazione a corredo dell'istanza di permesso di costruire per la realizzazionedegli edifici;

Allegato D/2: “ “ “: Capitolato descrittivo fabbricati;Allegato E/1: Documentazione a corredo dell'istanza di permesso di costruire per la realizzazione

delle opere di urbanizzazione;Allegato F: Documentazione a corredo della Variante ex articolo 34 L. 865/1971;Allegato N: Modello di dichiarazione per la costituzione della Associazione Temporanea

d’Impresa;Allegato O: Schema determinazione Prezzo di vendita alloggi;Allegato P: Dichiarazione sostitutiva atto notorietà resa da Assegnatari PEEP;Allegato Q: Tabella di ripartizione millesimale

2. La modifica e/o l’aggiornamento degli allegati avviene con deliberazione della GiuntaComunale, senza che questo comporti modifica del presente regolamento.