Variante Urbanistica

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Relazione Illustrativa Adeguamenti Normativi Elaborati Grafici Il Sindaco Il Responsabile U.T.C. Il Segretario PROGETTISTA: ing. Mario Garbino Elaborazione dati e realizzazione grafica “Studio Garbino” largo Parolini, 131 – Bassano del Grappa (VI) tel. 0424521137 - fax 0424521037 – e mail: [email protected]

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Variante urbanistica per collocazione monumento e pista motocros

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Relazione Illustrativa

Adeguamenti Normativi

Elaborati Grafici

Il Sindaco Il Responsabile U.T.C. Il Segretario

PROGETTISTA:

ing. Mario Garbino

Elaborazione dati e realizzazione grafica “Studio Garbino” largo Parolini, 131 – Bassano del Grappa (VI) tel. 0424521137 - fax 0424521037 – e mail: [email protected]

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COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV)

Variante parziale al P.R.G. n. 1/2011

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COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Variante parziale al P.R.G. n. 1/2011 art. 50, comma 4, L.R. 27.06.1985 n. 61

1. Introduzione

Il Comune di Borso del Grappa è dotato di Piano Regolatore Generale

approvato con D.G.R.V. n. 4462 in data 27.07.1990 e successivamente

modificato.

La presente Variante, redatta ai sensi del 4° comma dell’art. 50 della

L.R. 61/’85, propone l’individuazione di una nuova zona F per “attrezzature di

interesse comune” in corrispondenza dell’incrocio tra via Piave e via Martiri del

Grappa ed una modifica delle modalità di utilizzazione della zona F n. 94b

individuata dal P.R.G. vigente ad est dell’abitato di Cassanego, ai confini con il

Comune di Crespano del Grappa.

2. La Variante al P.R.G. n.1/2011

2.1 Modifica n. 1

Nel dare attuazione alle previsioni del Piano Regolatore Generale

vigente per la Z.T.O. C3.2 situata in prossimità del centro storico di Borso, a

nord di via Piave, l’Amministrazione comunale ha predisposto d’intesa con le

ditte interessate uno specifico Piano Particolareggiato denominato “Area ex

scuole elementari del Capoluogo e limitrofe” con l’obiettivo di riorganizzare e

riqualificare sia dal punto di vista urbanistico che architettonico ed ambientale

tale importante ambito.

E proprio al fine di assicurare una funzionale organizzazione delle aree

scoperte di pertinenza del nuovo complesso, prevalentemente destinate alla

sosta degli autoveicoli, nella fase di attuazione degli interventi progettati si è

ravvisata l’opportunità di spostare su altra area il monumento ai caduti “sacello

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del Grappa” originariamente collocato lungo via Piave, in corrispondenza del

confine ovest dell’ambito di intervento, e ricadente all’interno del comparto n.

1 del Piano Particolareggiato.

In tal senso la ditta proprietaria degli immobili ha avanzato

all’Amministrazione la richiesta per trasferire il Sacello sull’area adiacente, in

proprietà della medesima ditta, situata a ridosso dell’incrocio con via Martiri del

Grappa. Tale soluzione oltre ad assicurare una migliore e più funzionale

organizzazione degli spazi a parcheggio previsti nell’ambito del comparto n. 1

del citato Piano Particolareggiato consentirebbe nel contempo una dignitosa e

certamente più consona sistemazione del monumento.

Rilevato tuttavia che l’area in oggetto, pur essendo indicata come zona

a parcheggio negli elaborati in scala 1 : 5000 del P.R.G. vigente, viene invece

ricompresa genericamente nella tavole in scala 1 : 2000 tra la viabilità (l’area

risulta infatti “bianca” al pari della viabilità circostante) si rende necessario

procedere alla redazione di una specifica Variante al P.R.G. per assicurare la

piena conformità all’intervento programmato.

Alla luce di quanto sopra esposto si propone pertanto di riclassificare

l’area in oggetto come “area per attrezzature di interesse comune” F n. 20

(“monumenti”), espressamente destinata alla ricollocazione del monumento ai

caduti così come evidenziato nelle allegate planimetrie. Al fine di illustrare la

soluzione progettata si allega inoltre, a titolo puramente indicativo, una

proposta di organizzazione dell’area che potrà tuttavia essere opportunamente

aggiornata e/o modificata d’intesa con l’Amministrazione Comunale in sede di

definizione del relativo progetto esecutivo.

2.2 Modifica n. 2

Il P.R.G. vigente nella tav.13.1b in scala 1: 5000 classifica come “aree

attrezzate a parco, gioco e sport” un’area comunale di circa 15.500 mq situata

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ai confini con il Comune di Crespano del Grappa, a sud est dell’abitato di

Cassanego, destinandola a “pista da motocross”.

Pur essendo stata per anni utilizzata a tale scopo, l’Amministrazione comunale

stante la particolare localizzazione dell’area a ridosso della Valle delle Molle,

all’interno di un contesto di sicuro valore ambientale oltre che paesaggistico,

intende avviare un complessivo progetto di riqualificazione e valorizzazione del

sito come spazio ricreativo – sportivo da attrezzare per l’utilizzo delle mountain

bike, la sosta ed il pic nic vietando espressamente l’utilizzo di veicoli

motorizzati.

Anticipando in tal senso le indicazioni del Piano di Assetto del Territorio

in via di ultimazione, l’Amministrazione vuole così ribadire la volontà di tutelare

le valenze ambientale, storiche e paesaggistiche del territorio compreso tra i

nuclei storici di Cassanego, Sant’Eulalia e la gherla di Cespano proponendo nel

contempo il riutilizzo a fini sportivi, ma anche turistici, del sito in oggetto

mediante la realizzazione, in collaborazione con i gruppi e le associazioni

sportive, di appositi circuiti dedicati alla mountain bike, sia a livello ricreativo

che agonistico, e dotati delle necessarie attrezzature di supporto (aree a

parcheggio e pic nic, servizi igienici, chiosco di ristoro, assistenza tecnica,…).

Ferma restando la classificazione come “area attrezzata a parco, gioco e

sport” si propone pertanto di modificare la specifica voce di repertorio

sostituendo il numero “94 bis – pista da motocross” con il nuovo numero “95 –

spazi ricreativi per il gioco e lo sport” ed integrando il 3) punto dell’art. 31

della Norme Tecniche di Attuazione con l’aggiunta del seguente paragrafo:

All’interno della zona F95 è ammessa la realizzazione di appositi circuiti

dedicati alla mountain bike, sia a livello ricreativo che agonistico, e delle

necessarie attrezzature di supporto (aree a parcheggio e pic nic, servizi

igienici, chiosco di ristoro, assistenza tecnica,…). E’ espressamente vietato

l’utilizzo di mezzi motorizzati.

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3. Ammissibilità della Variante

Come si è avuto modo di evidenziare le modifiche proposte dalla

presente Variante sia per quanto riguarda la zonizzazione che l’apparato

normativo non prevedono alcun incremento delle possibilità edificatorie

ammesse dal vigente P.R.G. nelle singole zone né alcuna riduzione delle

superfici a servizi e/o comunque variazioni che comportino conseguenze sul

dimensionamento del Piano.

Per quanto riguarda infatti la modifica n. 1 la Variante prevede un

incremento della dotazione di aree per attrezzature di interesse comune di 380

mq mentre nel caso della modifica n. 2, ferma restando la destinazione

pubblica della zona (aree attrezzate a parco , gioco e sport), la Variante si

limita a disciplinarne diversamente l’utilizzo in rapporto al contesto ambientale

ed agli obiettivi dell’Amministrazione.

Considerato pertanto che il 1° comma dell’art. 48 della L.R. n. 11/2004

consente ai Comuni la possibilità di adottare - fino all’approvazione del P.A.T. –

le varianti allo strumento urbanistico generale vigente disciplinate dall’articolo

50, commi da 4 a 8 e 16, della L.R. n. 61/’85 e rilevato che il 4° comma

dell’art. 50 della L.R. n. 61/’85 consente ai Comuni di approvare direttamente

con la procedura abbreviata le Varianti che prevedono tra l’altro proprio:

- "l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche, con superficie inferiore

ai 10.000 mq., di cui al D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 come

modificato dall'articolo 25" ( punto 4, lettera h);

- “le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio,

con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità

di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni

d’uso e delle modalità di attuazione” (punto 4, lettera l).

appare evidente come la Variante proposta risulta compatibile con le

disposizioni e gli indirizzi regionali.

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Del resto la stessa Circolare Regionale n. 6 del 23 giugno 1998 per

quanto riguarda l’individuazione di nuove zone a servizi precisa unicamente

che "si tratta in via esclusiva delle aree per opere di urbanizzazione primaria e

secondaria di cui all'art. 25 della L.R. n. 61/'85 e che non è in ogni caso

possibile incrementare la superficie autorizzabile attraverso l'approvazione di

Varianti successive", mentre per quanto concerne la modifica alle N.T.A. ed al

R.E. la medesima Circolare precisa che tali modifiche non possono interessare

“le quantità e modalità di attuazione degli interventi edilizi previsti dal P.R.G.

Le esclusioni sono relative ai volumi, alle superfici coperte, alle altezze, alle

superfici utili, alle destinazioni d’uso, etc.” ribadendo che “non sono

introducibili nuove definizioni, o nuove specificazioni che determinino un

diverso uso delle aree, comportino conseguenze sul dimensionamento del

piano”.

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Modifica n. 1

Elaborati Grafici

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Modifica n. 2

Elaborati Grafici

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INDICE

1. INTRODUZIONE ........................................................................................... 1

2. LA VARIANTE AL P.R.G. N.1/2011.................................................................. 1

2.1 Modifica n. 1 ...................................................................................... 1

2.2 Modifica n. 2 ..................................................................................... 2

3. AMMISSIBILITÀ DELLA VARIANTE ...................................................................... 3

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