Comune di Centola - Direttive per rateizzazione dei tributi locali dovuti (ICI, TARSU)

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Certifico io sottoscritto segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

Comune di CENTOLA

G. C. N.

09

Data

12.01.2012

________________ all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il segretario comunale (F.to Dott. Arturo De Francescantonio)

Oggetto: Accertamenti tributi comunali –ICI, TARSU- da parte soc. SOGET SPA. - Direttive per rateizzazione delle somme dovute, definizione casi particolari con la non applicazione di sanzioni ed interessi, e varie.

Copia Nr. Reg. pubblicazioni

VERBALE di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladodici addì 12 del mese di Gennaio alle ore 14,30 nella sala delle adunanze del comune suddetto, si è riunita la giunta comunale con l'intervento delle seguenti persone:

Cognome e nome Presente Assente

SPERANZA ROMANO X

NATALE NICOLA PASQUALE X

NATALE GIUSEPPE X

DAMIANO ANTONIETTA X

PROFICE GIUSEPPE X

E con la partecipazione del segretario capo Dott. Arturo De Francescantonio .

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sindaco Dr. Romano Speranza dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

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Comune di Centola-Delibera di GC n. 09 del 12.1.2012

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OGGETTO:Accertamenti tributi comunali –ICI, TARSU- da parte soc. SOGET SPA.- Direttive per rateizzazione delle somme dovute, definizione casi particolari con la non applicazione di sanzioni ed interessi, e varie.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO -che è in corso, da parte della SOGET Spa, l’attività di accertamento per i tributi ICI, TARSU;

-che, a seguito degli accertamenti effettuati dalla detta società affidataria del servizio, sono stati notificati ai cittadini i relativi atti di accertamento per il pagamento degli importi accertati;

PRESO ATTO che da parte di numerosi contribuenti:

-pervengono richieste di rateizzazione degli importi accertati, anche in considerazione della difficile situazione economica odierna;

-viene evidenziato che ai fini ICI molte RC sono state variate dall’UTE-Agenzia del Territorio senza inviare alcuna comunicazione agli interessati i quali, in buona fede, hanno continuato a pagare in base alla vecchia RC;

-viene altresì rappresentato che ai fini TARSU il Comune ha effettuato in precedenza degli accertamenti in base ai quali gli interessati hanno provveduto al pagamento della tassa. Dai nuovi rilievi effettuati dalla soc. SOGET SpA è stata rilevata una superficie maggiore pur non essendovi state nuove costruzioni o ampliamenti;

RITENUTO consentire ai cittadini di rateizzare la corresponsione degli importi accertati e, ad evitare un sicuro contenzioso, per le RC variate senza comunicazioni agli interessati e per le differenze di superficie accertate rispetto a precedenti rilievi effettuati dallo stesso comune, consentire il pagamento della sola tassa senza sanzioni ed interessi;

VISTO che l’attuale classificazione delle categorie tassabili di cui all’art. 9 del vigente regolamento TARSU non inquadra con chiarezza alcuni casi (ad esempio la classe VIII, ecc.) per cui è necessario apportare alla stessa alcune integrazioni e modifiche soprattutto interpretative, e di conseguenza fissare gli importi da corrispondere a valere per l’anno 2012, tanto ad evitare un possibile contenzioso per gli accertamenti in corso, anche alla luce di precedenti contenziosi;

CONSIDERATA l’urgenza di dare direttive in merito al fine di consentire alla SOGET di predisporre la definizione degli accertamenti, in attesa di approvazione delle modifiche al Regolamento TARSU da parte del Consiglio comunale, come da convocazione già predisposta;

RITENUTO -poter concedere ai contribuenti, destinatari degli avvisi di accertamento, la possibilità di rateizzare gli importi dovuti, in base all’entità degli importi oggetto dell’avviso di accertamento;

-opportuno la non applicazione di sanzioni ed interessi nei casi di variazione RC non notificate agli interessati e per differenze di superficie come innanzi precisati;

-apportare integrazioni e modifiche interpretative all’attuale classificazione delle categorie tassabili di cui all’art. 9 del vigente regolamento TARSU, ed alla vigente tariffa;

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RITENUTO opportuno che la classificazione delle categorie così come integrata e la tariffa con i relativi valori, venga applicata anche per gli accertamenti in corso già notificati e da notificare, per dovuta equità;

VISTO l’art. 26 del DLgs n.46 del 26.02.1999 e smi; VISTO l’art. 19 del DPR n.602 del 29.09.1973 e smi; VISTO il DLgs n. 507 del 15.11.1993 e smi; VISTO il DLgs n. 504-1992 e smi; VISTA la legge 27.12.2002 n. 289 e smi; VISTO il vigente Regolamento Generale delle Entrate;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del DLgs 267/2000 dai responsabili dei servizi interessati;

CON VOTI unanimi resi in forma palese:

DELIBERA 1) -DI ACCORDARE ai contribuenti, oggetto dell’attività di accertamento ICI,TARSU, che ne facciano istanza, le seguenti rateizzazioni

Fino ad € 300,00 6 rate mensili di pari importo solo per categorie svantaggiate (disoccupati, titolari di sola pensione inf. ad € 1.000 mensili, soggetti privi di reddito)

da € 300,01 ad € 1.000,00 8 rate mensili di pari importo

da € 1000,01 ad € 2.000,00 10 rate mensili di pari importo

da € 2000,01 ad € 3.000,00 15 rate mensili di pari importo

da € 3.000, 01 ad € 10.000,00 20 rate mensile di pari importo

da € 10.000,01 in poi massimo 36 rate e previo presentazione di polizza fideiussoria a garanzia dell’importo da pagare

2) -DI RICONOSCERE non dovuti sanzioni ed interessi nei soli seguenti casi:

variazioni delle RC effettuate dall’UTE/Agenzia del Territorio senza notifica diretta agli interessati, i quali, in buona fede, hanno continuato a pagare in base alla vecchia RC. A tal fine sarà necessario che il contribuente in sede di definizione della pratica rilasci apposita dichiarazione da cui risulti la mancata notifica della variazione della RC da parte dell’UTE/Agenzia del Territorio;

accertamento maggiori superficie tassabili rispetto a precedenti rilievi effettuati dal comune, senza che vi siano state nuove costruzioni o ampliamenti;

3) -DI INTEGRARE la classificazione delle categorie tassabili di cui all’art. 9 del vigente regolamento TARSU, come segue:

CAT. Sub DESCRIZIONE I Locali ed aree adibite ad uso abitazioni private. I a aree di pertinenza od accessorie di civili abitazioni utilizzate per uso non abitativo, adibite

(a titolo esemplificativo) ad esclusivo: garage, deposito suppellettili-materiali ed oggetti vari di uso domestico, legnaia, cantina, e simili. Portici aperti almeno su 2 lati;

II Locali ed aree adibiti ad esercizi commerciali e negozi di vendita al pubblico. II a aree di pertinenza od accessorie dei locali ed aree di cui alla cat. II utilizzate (a titolo

esemplificativo) ad esclusivo deposito/stoccaggio non operativo e non accessibile al pubblico, senza movimentazione e/o manutenzioni –riparazioni- manipolazioni – confezionamento – assemblaggio ed operazioni similari, di merci, prodotti e materiali.

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II b locali utilizzati esclusivamente per l’esposizione di beni e prodotti in genere senza attività diretta di vendita.

III Stabilimenti ed edifici industriali, teatri, cinema, alberghi, residence, motel, trattorie, ristoranti, night, discoteche, bar, gelaterie, pasticcerie, PP.EE. in genere ed attività similari.

a Attività ricettive extralberghiere (diverse da campings e villaggi turistici) quali, a titolo esemplificativo, Bad & Breakfast, country house, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, agriturismi (per le sole superfici destinate ad alloggio), ostelli per la gioventù, e simili.

IV Locali destinati ad uffici pubblici o privati, studi professionali, ambulatori e simili.

IV a Istituti bancari.

V Collegi, convitti, pensionati, case di cura e simili.

VI Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche, scuole pubbliche e private.

VII Locali ed Aree coperte adibite a campeggi, villaggi turistici, e più in genere ricreative-turistiche, distributori di carburanti – stabilimenti balneari.

VII a Aree scoperte dei campeggi-villaggio turistico adibite a piazzole x tende o roulottes

VII b Aree ricreative, sportive, di intrattenimento e simili annesse a strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere quali pertinenze, non rientranti nelle esclusioni della tassa ai sensi dell’art. 5 del Regolamento.

VII c aree scoperte di distributori carburanti.

VII d aree scoperte, compreso quelle demaniali in concessione degli stabilimenti balneari.

VII e aree demaniali assegnate ad esercenti attività di noleggio attrezzature balneari su spiagge libere attrezzate.

VIII Altre aree scoperte ad uso private ove possono prodursi rifiuti.

VIII a aree scoperte non operative destinate al solo rimessaggio di auto, roulottes, caravan, barche, ecc. senza movimentazione e/o manutenzioni/riparazioni di tali mezzi, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

VIII b aree scoperte non operative destinate alla sola esposizione di macchinari, attrezzi, autoveicoli, imbarcazioni e simili, senza movimentazioni;

VIII c aree scoperte destinate a parcheggio pubblico a pagamento;

VIII d aree scoperte destinate a parcheggi, anche gratuiti, di attività commerciali di vendita o di PP.EE.;

e la conseguente tariffa TARSU, con importi annui a mq. espressi in Euro, come segue

CAT. Sub 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 I 1,22 1,22 1,46 1,72 1.86 1,86 1,86I a 0,38 0,38 0,45 0,55 0,60 0,60 0,60II 3,41 3,41 4,09 4,82 5,21 5.21 5.21II a 1.52 1.52 1.80 2.20 2.40 2.40 2.40II b 1.52 1.52 1.80 2.20 2.40 2.40 2.40III 4,73 4,73 5,68 6,69 7,23 7,23 7,23III a 2.28 2.28 2.70 3.30 3.60 3.60 3.60IV 4,73 4,73 5,68 6,69 7,23 7,23 7,23IV a 12,27 12,27 14.72 17,33 18,73 18,73 18,73V 4,73 4,73 5,68 6,69 7,23 7,23 7,23

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VI 4,73 4,73 5,68 6,69 7,23 7,23 7,23VII 4,73 4,73 5,68 6,69 7,23 7,23 7,23VII a 1,88 1,88 2,26 2,66 2,87 2,87 2,87VII b 1,00 1,00 1,20 1,48 1,60 1,60 1,60VII c 4,73 4,73 5,68 6,69 7,23 7,23 7,23VII d 1,50 1,50 1,80 2.12 2,40 2.40 2.40VII e 0,76 0,76 0,90 1,10 1,20 1,20 1,20VIII ---------- ----------VIII a 1,00 1,00 1,20 1,48 1,60 1,60 1,60VIII b 0,50 0,50 0,60 0,74 1,60 1,60 1,60VIII c 1,00 1,00 1,20 1,48 1,60 1,60 1,60VIII d 1,00 1,00 1,20 1,48 1,60 1,60 1,60

Tanto a valere come proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; 4) -DI PRECISARE che:

a) Per il contribuente che fa istanza e paga la prima rata entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, per l’importo oggetto di rateizzazione sarà considerata la sanzione ridotta come per legge;

b) In caso di omesso pagamento della prima rata alla scadenza prevista, ovvero successivamente di tre delle successive rate alle scadenze previste, il contribuente decadrà da ogni beneficio e si procederà alla riscossione coattiva dell’importo accertato detratte le somme già versate;

c) La classificazione delle categorie tassabili e la tariffa TARSU, come innanzi integrate, stante anche la natura interpretativa delle stesse e soprattutto per le voci non previste in precedenza, vanno tenute presenti e quindi applicabili anche per gli accertamenti in corso, già notificati ma non ancora definiti e/o ancora da notificare. Tanto ad evitare sia un sicuro contenzioso che sarebbe certamente molto dispendioso per l’Ente, sia per non gravare i contribuenti di un tributo sproporzionato in termini di equità e sia per evitare che i pagamenti della tassa vengano notevolmente rinviati nel tempo a seguito dei ricorsi, vanificando così i presupposti alla base degli accertamenti;

d) Per gli atti accertamenti ICI-TARSU già notificati entro il 31.12.2011 consentire di presentare istanza di adesione con sospensione di gg. 30 del termine per produrre eventuale ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale;

5) -DI DARE ATTO che sugli importi di pagamento relativi alle dilazioni concesse sarà applicato il tasso di interesse legale; 6) -DI TRASMETTERE la presente delibera alla società SOGET SpA per gli adempimenti conseguenti relativi alla gestione delle istanze prodotte o che verranno prodotte dai contribuenti allo sportello SOGET o in comune, sia di rateizzazione, sia di non applicazione sanzioni ed interessi nei casi innanzi previsti, sia di applicazione della classificazione delle categorie così come integrata e della tariffa con i relativi valori, anche per gli accertamenti già notificati e da notificare, il tutto in applicazione quindi di quanto innanzi deliberato e di quanto andrà a deliberare il Consiglio comunale; 7) -DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione all’unanimità, immediatamente esecutiva, ai sensi del DLgs n.267/2000 e smi.

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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Dott. Romano Speranza) (F.to Dott. Arturo De Francescantonio)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 - comma 1 - decreto legislativo n° 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi ________________________ prot. n. _____________________ giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 - comma 1 - decreto legislativo n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Dott. Arturo De Francescantonio)

COMUNICAZIONE AL PREFETTO

(135 - comma 2 -decreto legislativo n° 267/2000).

Il presente verbale viene inviato oggi___________________________ giorno di pubblicazione al Prefetto di Salerno - prot. n._______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134 decreto legislativo n° 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. art.134 decreto legislativo n° 267/2000.

lì _________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo Dalla sede Municipale

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Arturo De Francescantonio