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COM456 - (02/13) 5 Contratto di Assicurazione Danni Casa Sempre Salva Copertina fascicolo informativo - Mod. 12521 - Ed. 02/2013 - pag 1/1 Il presente Fascicolo informativo, contenente: - Nota informativa, comprensiva del glossario. - Condizioni di assicurazione. - Modulo di proposta, ove previsto deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Europ Assistance Italia S.p.A.

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Contratto di Assicurazione Danni

Casa Sempre Salva

Copertina fascicolo informativo - Mod. 12521 - Ed. 02/2013 - pag 1/1

Il presente Fascicolo informativo, contenente:- Nota informativa, comprensiva del glossario.- Condizioni di assicurazione.- Modulo di proposta, ove previsto

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Europ Assistance Italia S.p.A.

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NOTA INFORMATIVAContratto di Assicurazione Danni - Casa Sempre Salva

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’I.S.V.A.P., ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazio-ne dello stesso (ora IVASS).Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE1. INFORMAZIONI GENERALIa) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali;b) sede legale: Milano - Piazza Trento, 8 - 20135 - Italia;c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41, sito internet: www.europassistance.it, e-mail [email protected];d) l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e

dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell’Albo delle Impre-se di Assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONIIl patrimonio netto ammonta ad Euro 41.765.922,00, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa altotale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 29.765.922,00.L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 110,2%: tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibilepari ad Euro 41.697.000,00 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 37.851.000,00.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.Avvertenza: La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata da una delle parti all’altra almeno sessanta giorni prima della datadi scadenza della Polizza. Si rinvia all’art. 14 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONIIl contratto è destinato all’Assicurazione dei rischi relativi al fabbricato.Il Contraente troverà le garanzie non modificabili, previste nella seguente Sezione: Sezione I - Assicurazione Incendio del Fabbricato - vedi artt. 17 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenze: Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che pos-sono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.

Le principali limitazioni sono riportate negli articoli di seguito indicati:Sezione I - Assicurazione Incendio del Fabbricato - artt. 25 e 26.

Le principali esclusioni sono riportate in un apposito articolo denominato “Esclusioni”:Sezione I - Assicurazione Incendio del Fabbricato - art. 20.Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista in ciascuna Sezione può prevedere specifiche esclusioni.

Ai sensi dell’art. 1901 C.C., è prevista una condizione di sospensione della garanzia per mancato o tardivo pagamento del premio. Si veda l’art. 3 delleCondizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto di Assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - dei massimali.Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:Sezione I - Assicurazione Incendio del Fabbricato - art. 18.

Il contratto di Assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi delle franchigie.Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:Sezione I - Assicurazione Incendio del Fabbricato - art. 18.

GLOSSARIO

Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Assicurazione Il contratto di assicurazione.

ContraenteLa persona fisica, residente in Italia, che sottoscrive per sè o a favore di terzi la Polizza di Assicurazione in Italia e ne assume i relativi oneri.

Europ Assistance L’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.

Franchigia L’importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.

GaranziaL’Assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

Indennizzo La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale Il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.

Modulo di Polizza Il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

Polizza Il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance ed il Contraente/Assicurato.

Premio La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell’assicurazione.

Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

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Esempio di franchigia:se la franchigia assoluta pattuita è di € 500,00:• i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti;• i sinistri superiori a € 500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 500,00 (nei limiti dei massimali previsti).

4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀAvvertenze: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero com-portare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del Codice Civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con doloo colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui). Si rinvia agli art. 1 e 23 delleCondizioni di Assicurazione.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIOAvvertenze: L’Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, anche a penadi decadenza, ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. Si rinvia agli artt. 4, 5e 23 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il caso in cui venga posto sotto copertura unFabbricato non corrispondente alle caratteristiche indicate in Polizza.

6. PREMIIl premio viene determinato su base annuale. Il Contraente potrà scegliere se corrispondere alla Compagnia il premio di Polizza con frazionamentomensile o con frazionamento annuale. Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi: • addebito su carta di credito, valido per acquisto in filiale e tramite internet; • R.I.D. - Autorizzazione permanente di addebito in c/c, valido solo per l’acquisto in filiale.

7. RIVALSEAvvertenze: Nella Sezioni: I - Assicurazione Incendio del Fabbricato, Europ Assistance rinuncia al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codi-ce Civile verso i terzi responsabili del danno. Si rinvia all’art. 24 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

8. DIRITTO DI RECESSOAvvertenze: Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'Assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a ter-mini di Polizza, e fino al 60° giorno dall’erogazione della garanzia o dal rifiuto a prestarla, dandone comunicazione all’altra parte con preavviso di 30 giorni. Si rinvia all’art. 15 delle Condizioni di Assicurazione.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTOI diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 delCodice Civile. Avvertenze: Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del Codice Civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avvi-so del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicu-ratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTOLa legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. REGIME FISCALEIl contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZOAvvertenze: Per la Sezione I - Assicurazione Incendio del Fabbricato, l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificar-si dell’evento previsto in Polizza che determina la richiesta di indennizzo; l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro tre giorni da quando ne ha avutoconoscenza.Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:Sezione I - Assicurazione Incendio del Fabbricato - artt. 21, 28, 31, 33, 34, 35 e 36.Gli Assicurati potrebbero sostenere spese relative alla stima del danno. Si rimanda all’art. 29 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti didettaglio.

13. RECLAMIEventuali reclami nei confronti dell’impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltratiper iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento, 8 - 20135 - Milano, telefax n. 02.58.47.71.28, indirizzo e-mail: [email protected] l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni,potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax06.42.133.745 o 06.42.133.353.I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;c) breve descrizione del motivo di lamentela;d) copia del reclamo presentato all’impresa di Assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).

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Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria o di esperire il procedimento di mediazione, avanti un Organismo che - abilitato a norma di leggea svolgere la mediazione ed istituito presso il Tribunale e/o i Consigli degli Ordini Professionali e/o la Camera di Commercio - abbia sede nella mede-sima provincia della parte richiedente la mediazione stessa, come regolato dall’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

14. ARBITRATOPer la Sezione I - Assicurazione Incendio del Fabbricato, in merito alla procedura per la valutazione del danno, in caso di disaccordo circa la valuta-zione del danno, è previsto il ricorso ad un collegio peritale. Si rinvia all’art. 29 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria o di esperire il procedimento di mediazione, avanti un Organismo che - abilitato anorma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il Tribunale e/o i Consigli degli Ordini Professionali e/o la Camera di Commercio - abbiasede nella medesima provincia della parte richiedente la mediazione stessa, come regolato dall’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

INFORMATIVA NELL’IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO Il presente contratto di Assicurazione proposto è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero “contratto che viene concluso traConsumatore e fornitore [Europ Assistance Italia S.p.A.] impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del con-tratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.Ai sensi dell’art. 67-quater del D. Lgs. 206/05 (Codice del Consumo) si informa che:Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152)avente sede legale in Italia, Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.Il contratto di Assicurazione proposto è descritto nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premioda corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto Modulo di Polizza allegato.Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermorestando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a:Europ Assistance Italia S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa.

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

I rappresentanti legali

Paolo FrapicciniValerio Chiaronzi

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DEFINIZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

SEZIONE I - ASSICURAZIONE INCENDIO DEL FABBRICATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

COME CONTATTARE EUROP ASSISTANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

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DEFINIZIONIASSICURATO il soggetto il cui interesse è protet-to dall’Assicurazione.ASSICURAZIONE il contratto di Assicurazione.CONTRAENTE la persona fisica, residente in Ita-lia, che sottoscrive per sé o a favore di terzi laPolizza di Assicurazione in Italia e che ne assu-me i relativi oneri. EUROP ASSISTANCE l’Impresa assicuratrice, cioèEurop Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 -20135 Milano - Impresa autorizzata all’eserciziodelle assicurazioni, con decreto del Ministerodell’Industria del Commercio e dell’Artigianaton. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficialedel 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione Idell’Albo delle Imprese di Assicurazione e riassi-curazione al n. 1.00108 - Società appartenenteal Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppiassicurativi - Società soggetta alla direzione e alcoordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. FRANCHIGIA l’importo fisso prestabilito, cherimane comunque a carico dell’Assicurato perciascun sinistro.GARANZIA l’Assicurazione per la quale, in casodi sinistro, Europ Assistance procede al ricono-scimento dell’indennizzo e per la quale siastato pagato il relativo premio.INDENNIZZO la somma dovuta da Europ Assi-stance in caso di sinistro. MASSIMALE il massimo impegno indennita-rio/risarcitorio di Europ Assistance.MODULO DI POLIZZA il documento sottoscrittodal Contraente e da Europ Assistance, cheidentifica Europ Assistance, il Contraente el’Assicurato e che contiene i dati relativi allaPolizza formandone parte integrante.POLIZZA il documento contrattuale che disci-plina i rapporti fra Europ Assistance e il Con-traente/Assicurato.PREMIO la somma dovuta dal Contraente adEurop Assistance a fronte della stipulazionedell’Assicurazione.RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro.SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per ilquale è prestata la garanzia assicurativa.STRUTTURA ORGANIZZATIVA la struttura di EuropAssistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135Milano, costituita da responsabili, personale(medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi(centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tuttii giorni dell’anno o entro i diversi limiti previstidal contratto, che provvede al contatto telefonicocon l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazionedelle prestazioni di assistenza previste in Polizza.

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze delContraente o dell’Assicurato relative a circo-stanze che influiscono sulla valutazione delrischio, possono comportare la perdita totaleo parziale del diritto alle garanzie assicurati-ve nonché la stessa cessazione dell’Assicura-zione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato deve comunicare periscritto a Europ Assistance l’esistenza e la suc-cessiva stipulazione di altre assicurazioni da luisottoscritte aventi le medesime caratteristichedella presente con Compagnie diverse daEurop Assistance. In caso di sinistro vale quan-to disposto dall’art. 1910 C.C.

Art. 3. - PAGAMENTO DEL PREMIO

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 delgiorno di conclusione del contratto, salvo buonfine del pagamento. Se alle scadenze conve-nute il Contraente non paga i premi o le ratedi premio successivi, l’Assicurazione restasospesa dalle ore 24.00 del quindicesimogiorno dopo quello della scadenza del paga-mento e riprende vigore dalle ore 24.00 delgiorno del pagamento medesimo.In caso di inadempimento del Contraente, ilcontratto è risolto di diritto se la Compagnianel termine di sei mesi dal giorno in cui il pre-mio o la rata sono scaduti, non agisce per lariscossione, fermo il diritto di Europ Assistan-ce di esigere il pagamento del premio relativoal periodo di Assicurazione in corso e dellespese sostenute, ai sensi dell’art.1901 C.C. I premi devono essere pagati a Europ Assistance.

Art. 4. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunica-zione scritta a Europ Assistance di ogni aggrava-mento del rischio. Gli aggravamenti di rischionon noti o non accettati da Europ Assistancepossono comportare la perdita totale o par-ziale del diritto alle garanzie assicurative,nonché la stessa cessazione dell’assicurazione,ai sensi dell’art. 1898 C.C.

Art. 5. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assi-stance è tenuta a ridurre il premio, o la rata dipremio, successivo alla comunicazione delContraente/Assicurato, ai sensi dell’art. 1897C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6. - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazionesono a carico del Contraente.

Art. 7. - TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dal contratto di Assi-curazione si prescrive entro due anni dalgiorno in cui si è verificato il fatto su cui ildiritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 C.C.

Art. 8. - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO, GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tuttele controversie relative alla Polizza sono sog-gette alla giurisdizione italiana.In caso di disaccordo tra l’Assicurato e/o ilContraente con Europ Assistance, relativamen-te all’esecuzione della Polizza/Contratto, cia-scuna parte potrà esperire il procedimento dimediazione, avanti un Organismo che - abili-tato a norma di legge a svolgere la mediazio-

ne ed istituito presso il Tribunale e/o i Con-sigli degli Ordini Professionali e/o la Came-ra di Commercio - abbia sede nella medesi-ma provincia della parte richiedente lamediazione stessa.

Art. 9. - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE -FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente rego-lato, valgono le norme di legge. La forma delcontratto è quella scritta, ogni modifica ovariazione deve avere la medesima forma edeve essere sottoscritta dalle parti. Le even-tuali modifiche dell’Assicurazione devonoessere provate per iscritto.

Art. 10. - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONIALTERNATIVE

Qualora l’Assicurato non usufruisca di una opiù garanzie assicurative, Europ Assistancenon è tenuta a fornire Prestazioni/Indenniz-zi alternativi di alcun genere a titolo di com-pensazione.

Art. 11. - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrispostiin Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute inPaesi non appartenenti all’Unione Europea oappartenenti alla stessa ma che non abbianoadottato l’Euro come valuta, il rimborso verràcalcolato al cambio rilevato dalla Banca Cen-trale Europea relativo al giorno in cui l’Assicu-rato ha sostenuto le spese.

Art. 12. - ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anti-cipata del contratto per cessazione del rischioe negli altri casi di recesso o risoluzione antici-pata o annullamento previsti agli Artt. “Dichia-razioni relative alle circostanze del rischio” e“Aggravamento del rischio”, spetta ad EuropAssistance l’intero ammontare del premio rela-tivo al periodo di Assicurazione in corso almomento in cui si è verificata la causa che haprovocato la risoluzione, ai sensi degli artt.1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.

Art. 13. - DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE

L’Assicurazione nei confronti di ogni Assicura-to, salvo buon fine del pagamento, decorredalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulodi Polizza e scade alle ore 24.00 del giornoindicato sul Modulo stesso. Europ Assistance si impegna a fornire per tuttoil periodo di validità della presente Polizza legaranzie riportate sul Modulo di Polizza.

Art. 14. - RINNOVO DELL’ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delleparti all’altra tramite lettera raccomandataA.R. inviata almeno sessanta giorni primadella scadenza, la Polizza si rinnova tacita-mente di un anno e così successivamente dianno in anno. Si informa che il premio di rinnovo verràaddebitato sullo stesso strumento di paga-mento utilizzato per la prima annualità.

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Art. 15. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dallaerogazione della garanzia o dal rifiuto a pre-starla, il Contraente o Europ Assistance pos-sono recedere dall'Assicurazione con preavvi-so di 30 giorni, dandone comunicazioneall’altra parte mediante lettera raccomandata.In caso di recesso Europ Assistance, entro 15giorni dalla data di efficacia del recesso, rim-borsa la parte di premio, al netto dell'imposta,relativa al periodo di rischio non corso.La riscossione o il pagamento dei premivenuti a scadenza dopo la denuncia del sini-stro o qualunque altro atto del Contraente odi Europ Assistance non potranno essereinterpretati come rinuncia delle parti avalersi della facoltà di recesso.

Art. 16. - ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Europ Assistance ha sempre il diritto di visita-re i beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo difornirle tutte le occorrenti indicazioni ed infor-mazioni.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE INCENDIODEL FABBRICATO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

ESPLOSIONE sviluppo di gas o vapori ad altatemperatura e pressione, dovuto a reazione chi-mica che si autopropaga con elevata velocità.FABBRICATO il complesso delle opere edilicostituito dai locali - occupanti un interoimmobile o parte di esso - adibiti a civile abita-zione con eventuale ufficio e/o studio profes-sionale intercomunicante, di proprietà e/ocondotto in locazione dall’Assicurato o da per-sona facente parte del nucleo famigliare convi-vente. Sono compresi: fissi, infissi ed opere difondazione od interrate; impianti in genere,fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, atitolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igie-nici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento,di condizionamento d’aria), ascensori, monta-carichi, scale mobili; tutte le finiture e gliabbellimenti propri di un edificio civile desti-nato ad abitazione; installazioni fisse esterne ingenere (quali, a titolo esemplificativo: recinzio-ni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campied attrezzature sportive e da gioco), antenne,nonché le dipendenze (quali cantina, box, cen-trale termica e simili) anche in corpo separato.Nel caso di Assicurazione di porzione di unimmobile, si intende compresa la rispettivaquota di proprietà comune.FORMA DI ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLU-TO forma di Assicurazione in base alla qualel’indennizzo avviene sino alla concorrenzadella somma assicurata, senza l’applicazionedella regola proporzionale prevista dall’artico-lo 1907 del Codice Civile.INCENDIO combustione, con fiamma, di cosemateriali al di fuori di appropriato focolareche può autoestendersi e propagarsi.RISARCIMENTO la somma corrisposta da EuropAssistance al terzo danneggiato in caso di sini-stro.

SCOPPIO/IMPLOSIONE il repentino dirompersi ocedere di contenitori e tubazioni per eccessoo difetto di pressione.VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO per valore anuovo o di rimpiazzo si intende:- per il fabbricato, la spesa necessaria per l’in-

tegrale costruzione a nuovo di tutto il fabbri-cato assicurato, escludendo soltanto il valoredell’area.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 17. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurato:- il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assi-

curazione.

Art. 18. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE

1. IncendioEurop Assistance si obbliga a indennizzare i dannimateriali e diretti causati al fabbricato posto incopertura e nei limiti di Euro 150.000,00 persinistro ed anno assicurativo da:- incendio;- fulmine;- esplosione;- scoppio;- implosione;- caduta di aeromobili e di altri corpi volanti

anche non pilotati, loro parti o cose da essitrasportate diverse dagli ordigni esplosivi;

- onda sonica provocata da aeromobili e simili;- caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;- urto di veicoli stradali o di natanti non appar-

tenenti e non in uso al Contraente o all’Assi-curato, in transito sulla pubblica via o su corsid’acqua;

- sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata oanormale produzione o distribuzione di energiaelettrica, termica o idraulica, mancato o anor-male funzionamento di apparecchiature elet-troniche, di impianti di riscaldamento o di con-dizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi,purché conseguenti agli eventi di cui sopra, cheabbiano colpito i beni assicurati oppure entiposti nell’ambito di 20 metri da essi;

- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improv-viso ed accidentale verificatosi negli impiantiper la produzione di calore facenti parte deibeni stessi, purché detti impianti siano colle-gati mediante adeguate condutture ed appro-priati camini;

- caduta di ascensori e montacarichi;- guasti cagionati per ordine dell’Autorità o cau-

sati dall’Assicurato o da terzi per impedire oarrestare l’incendio o altro evento assicurato;

- eventi sociopolitici (scioperi, sommosse,tumulti, terrorismo - sabotaggio);

- eventi atmosferici (azione diretta ed imme-diata di pioggia, grandine, vento e cose daessi trascinate, quando la violenza che carat-terizza tali eventi sia riscontrabile su una plu-ralità di enti, assicurati o non).

2. Danni d’acquaEurop Assistance si obbliga a indennizzare idanni materiali e diretti, nei limiti di Euro150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo,causati al fabbricato posto in copertura da

spargimento d’acqua a seguito di rottura acci-dentale di impianti idrici, di riscaldamento(compresi quelli autonomi), di condizionamen-to, igienici o di altri impianti tecnici sia delfabbricato che dell’attività in esso esercitata,nonché da rigurgito e traboccamento di fogna-ture, escluse quelle pubbliche, da trabocca-mento dovuto all’intasamento di gronde e plu-viali causato da grandine e neve, nonché idanni imputabili alla responsabilità dei vicini.

3. Fenomeno elettricoEurop Assistance si obbliga a indennizzare idanni causati al fabbricato posto in coperturada fenomeno elettrico che, per effetto di cor-renti, scariche o altri fenomeni elettrici daqualsiasi motivo occasionati, ivi compresi l’a-zione del fulmine, danneggi:- i macchinari, gli impianti, i motori, i circuiti elet-

trici ed elettronici di pertinenza del fabbricato. La presente garanzia è prestata fino alla con-correnza di Euro 5.000,00 per sinistro e peranno assicurativo.Franchigia:Ogni indennizzo verrà effettuato previadeduzione di un importo fisso e assoluto diEuro 150,00 per sinistro che resta a caricodell’assicurato.

4. Sovraccarico neveEurop Assistance si obbliga a indennizzare idanni, nei limiti di Euro 150.000,00 per sini-stro ed anno assicurativo, causati al fabbrica-to posto in copertura da sovraccarico di nevecon conseguente crollo totale o parziale deltetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie ofabbricati aperti su più lati.Sono esclusi dall’Assicurazione i danni causati:a) da valanghe e slavine;b) a fabbricati in costruzione o in corso di

rifacimento (a meno che detto rifacimen-to sia ininfluente ai fini della presentegaranzia) o comunque non conformi allevigenti norme relative ai sovraccarichi dineve e al loro contenuto;

c) a lucernari, vetrate e serramenti in genere,nonché all’impermeabilizzazione, a menoche il loro danneggiamento sia causato dacrollo totale o parziale del tetto o dellepareti a seguito del sovraccarico di neve.

5. GeloEurop Assistance si obbliga a indennizzare idanni, nei limiti di Euro 150.000,00 per sini-stro ed anno assicurativo, causati al fabbrica-to posto in copertura da fuoriuscita d’acqua inseguito a rottura di condutture del fabbricatoconseguente a gelo.Sono esclusi i danni:a) da fuoriuscita d’acqua da condutture instal-

late all’esterno del fabbricato o interrate;b) ai locali sprovvisti di impianti di riscalda-

mento oppure con impianto non in fun-zione da oltre 48 ore consecutive primadel sinistro.

6. Spese di ricerca e riparazione per i dannida spargimento d'acqua

In caso di danno da spargimento d’acqua,indennizzabile a termine di Polizza, Europ Assi-

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stance rimborsa, fino alla concorrenza di Euro1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo:a) le spese sostenute per ricercare, riparare o

sostituire le condutture (compresi relativiraccordi) non interrate, ma collocate neimuri e nei pavimenti, nelle quali la rotturaaccidentale si è verificata;

b) le spese necessariamente sostenute al punto a)per demolire e ripristinare parti dell’abita-zione.

Franchigia:Ogni indennizzo verrà effettuato previadeduzione di un importo fisso e assoluto diEuro 150,00 per sinistro che resta a caricodell’assicurato.

7. Spese di ricerca e riparazione fuoriuscitagas

Europ Assistance, in caso di dispersione di gasrelativa agli impianti di distribuzione di com-petenza dell’Assicurato e posti al servizio delfabbricato assicurato, accertata dall’Azienda didistribuzione e comportante da parte dell’A-zienda stessa il blocco dell’erogazione, inden-nizza:a) le spese sostenute per riparare o sostituire le

tubazioni e relativi raccordi che hanno datoorigine alla dispersione di gas;

b) le spese necessarie sostenute per la demoli-zione o il ripristino di parti del fabbricatoassicurato per effettuare le riparazioni e lesostituzioni di cui al precedente comma.

Sono escluse tutte le spese, diverse da quellesopra elencate, necessarie per rendere con-formi alle normative vigenti gli impianti alservizio del fabbricato.Per ogni sinistro ed anno assicurativo il paga-mento dell’indennizzo verrà effettuato sino allaconcorrenza di Euro 1.500,00.Franchigia:Ogni indennizzo verrà effettuato previadeduzione di un importo fisso e assoluto diEuro 150,00 per sinistro che resta a caricodell’assicurato.

8. Ricorso terziEurop Assistance tiene indenne l’Assicurato,fino alla concorrenza del massimale di Euro250.000,00, di quanto egli sia tenuto a pagarequale civilmente responsabile ai sensi di legge,per danni materiali diretti cagionati alle cosedi terzi, se derivanti da incendio, esplosione oscoppio, indennizzabili a termini di Polizza.L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti dainterruzioni o sospensioni, totali o parziali, del-l’utilizzo di beni, nonché di attività industriali,commerciali, artigianali, agricole o di servizi,entro il massimale stabilito e sino alla concor-renza del 10% del massimale stesso.Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:a) a cose che l’Assicurato abbia in consegna,

custodia o detenga a qualsiasi titolo;b) di qualsiasi natura, conseguenti ad inqui-

namento dell’acqua, dell’aria e del suolo.Non sono considerati terzi:- il coniuge e il convivente more uxorio;- i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché

qualsiasi altro parente e affine, salvo che nonfacciano parte di nuclei familiari separati esiano abitanti in unità immobiliari distinte.

Il Contraente o l’Assicurato deve immediata-mente informare Europ Assistance delle pro-cedure civili e penali promosse contro di luifornendo tutti i documenti e le prove utilialla difesa e Europ Assistance avrà facoltà diassumere la direzione della causa e la difesadell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi daqualunque transazione o riconoscimentodella propria responsabilità senza il consensodi Europ Assistance. Quanto alle spese giudi-ziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.

9. SpeseSono compresi nella garanzia, a seguito di sini-stro indennizzabile a termini della presentePolizza, i rimborsi per:a) spese di rimozione, ricollocamento e deposi-

to presso terzi del contenuto, nel caso in cuila sua rimozione fosse indispensabile pereseguire le riparazioni ai locali del fabbrica-to occupato dall’Assicurato, resesi necessariea seguito di un sinistro indennizzabile a ter-mini della presente Polizza, sino alla concor-renza di Euro 5.000,00 per sinistro;

b) spese di rifacimento materiale dei docu-menti della famiglia, fino alla concorrenzadi Euro 2.500,00 per sinistro;

c) spese di demolizione e sgombero dei resi-duati del sinistro e di trasporto al più vicinoscarico,fino alla concorrenza del 10% del-l’ammontare dell’indennizzo liquidato;

d) spese di pernottamento in alberghi, pensio-ni e simili o in altra abitazione, sostenutedall’Assicurato e/o dai suoi familiari convi-venti, nel caso in cui i locali del fabbricatoadibito ad abitazione principale dello stes-so, colpiti da sinistro indennizzabile a ter-mini della presente Polizza, siano resi obiet-tivamente inagibili, fino alla concorrenza diEuro 50,00 giornaliere per persona, con ilmassimo annuo di Euro 2.500,00 per l’in-tero nucleo familiare;

e) pigioni che l’Assicurato non potesse perce-pire per i locali del fabbricato regolarmenteaffittati/locati e rimasti danneggiati. Ciòper il tempo necessario al loro ripristino,non oltre il limite di un anno, con massima-le annuo di Euro 2.500,00;

f) spese per il rimpiazzo del combustibile(nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso difuoriuscita conseguente a rottura acciden-tale di impianti di riscaldamento o di condi-zionamento al servizio del fabbricato o diparte di esso, fino alla concorrenza di Euro2.500,00 per sinistro.

Art. 19. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L’Assicurazione è prestata per il fabbricato,indicato sul Modulo di Polizza, ubicato in Italia.

Art. 20. - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:• dolo del Contraente o dell’Assicurato;• movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche,

maremoti;• inondazioni, allagamenti, penetrazione di

acqua marina, frane, smottamenti;• atti di guerra, invasione, occupazione

militare, insurrezione, rivoluzione, confi-sca o requisizione;

• trasmutazione del nucleo dell’atomo, ra-diazioni.

Relativamente al fabbricato le garanzie nonsono operanti per i seguenti danni:• causati da gelo (salvo quanto previsto

all’Art. “Gelo”), umidità, stillicidio, mancatao insufficiente manutenzione, ad eccezionedei casi incendio, esplosione e scoppio;

• causati da pioggia, grandine e vento limitata-mente ai danni subiti da camini, pannellisolari, insegne, antenne, cavi aerei, tende dasole e simili installazioni esterne; sono altre-sì esclusi i danni subiti da fabbricati in legno,plastica e/o aperti da uno o più lati o incom-pleti nelle chiusure o nei serramenti, subitidagli enti posti all’aperto, alberi e cespugli,coltivazioni floreali ed agricole in genere;

• causati da precipitazioni atmosfericheall’interno del fabbricato, eccetto quelledeterminate da lesioni provocate al tetto,alle pareti o ai serramenti dalla violenzadegli eventi atmosferici indicati;

• smarrimento o sottrazione delle cose assi-curate avvenuto in occasione degli eventiper i quali è prestata l’assicurazione;

• conseguenti a mancata o anormale produ-zione o distribuzione di freddo o a fuoriu-scita di fluido frigorigeno, anche se cau-sati da eventi garantiti dal presente con-tratto;

• alla macchina o all’impianto nel quale sisia verificato uno scoppio o un’implosionese l’evento è determinato da usura, corro-sione o difetti di materiale;

• imbrattamento delle pareti esterne al fab-bricato.

Art. 21. - OBBLIGHI DELL’ASSICURATOIN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l’Assicurato deve:a) fare quanto gli è possibile per contenere o

limitare il danno e per salvare le cose assi-curate;

b) darne avviso ad Europ Assistance entro tregiorni da quando ne ha avuto conoscenzaai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, con-tattando la Struttura Organizzativa alNumero Verde 800.06.97.02, oppure alnumero 02.58.24.56.47, attivi 24 ore su 24.Oppure, effettuando una denuncia tramite ilportale https://sinistrionline.europassi-stance.it (oppure accedendo direttamente alsito www.europassistance.it sezione sinistri);

c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgeredenuncia scritta all’Autorità competente,precisando le circostanze dell’evento e l’im-porto approssimativo del danno;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistroper un periodo di almeno trenta giorni dalladata del sinistro;

e) predisporre un elenco dei danni subiti conriferimento alla qualità, quantità e valore dellecose perdute o danneggiate, mettendocomunque a disposizione i suoi registri, conti,fatture o qualsiasi altro documento che possaessere richiesto da Europ Assistance o daiPeriti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L’Assicurato è tenuto ad inviare entro il termi-ne di 10 (dieci) giorni dal contatto con laStruttura Organizzativa tutta la documenta-

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zione utile alla gestione della pratica diretta-mente ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piaz-za Trento, 8 -20135 Milano - Ufficio Liquida-zione Sinistri.L’inadempimento degli obblighi relativi alladenuncia del sinistro può comportare la per-dita del diritto all’indennizzo, ai sensi del-l’art. 1915 del C.C.

Art. 22. - COLPA GRAVE

A deroga dell’articolo 1900 del Codice Civile,sono indennizzati anche i danni determinati dacolpa grave dell’Assicurato.

Art. 23. - BUONA FEDE

A parziale deroga dell’art. “Dichiarazioni relati-ve alle circostanze del rischio”, l’omissione daparte del Contraente della dichiarazione di unacircostanza eventualmente aggravante ilrischio, così come le inesatte e/o incompletedichiarazioni all’atto della stipulazione dellapresente Polizza o durante il corso della stessa,non pregiudica il diritto al risarcimento deidanni, sempreché tali omissioni o inesattedichiarazioni siano avvenute in buona fede enon siano frutto di dolo.Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo dicorrispondere a Europ Assistance il maggiorpremio proporzionale al maggior rischio chene deriva, con decorrenza dal momento in cuila circostanza aggravante si è manifestata.

Art. 24. - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia all’azione di rivalsa(art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell’As-sicurato eventualmente responsabili del danno,salvo il caso di dolo, purché l’Assicurato, a suavolta, non eserciti l’azione verso il responsabilestesso.

Art. 25. - USO DEL FABBRICATO

L’Assicurazione è prestata alla condizione che ilfabbricato sia adibito per non meno di due terzidella superficie complessiva dei piani, compresiquelli sotterranei ed escluso il sottotetto, adabitazioni civili, uffici e studi professionali.

Art. 26. - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L’Assicurazione è prestata a condizione che ilfabbricato, di cui fanno parte i locali assicuratisia costruito in materiale incombustibile. Tutta-via i solai e la struttura portante del tetto pos-sono essere in materiale combustibile e nellepareti esterne e nel manto di copertura posso-no esistere materiali combustibili per non oltreun decimo delle loro singole superfici. Ove que-sti materiali combustibili fossero costituiti damaterie plastiche non espanse né alveolari, talelimite deve intendersi elevato ad un terzo.È consentito non considerare:- le caratteristiche costruttive di una sola por-

zione di fabbricato la cui area coperta nonsuperi un decimo dell’area coperta dal fab-bricato stesso;

- i materiali combustibili impiegati per l’imper-meabilizzazione o rivestimento, se aderenti astrutture continue in laterizio, cemento arma-

to o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti daogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm,da materiali incombustibili, purché non usatiper strutture portanti;

- i soppalchi costruiti con materiali combusti-bili.

Art. 27. - FORMA DELL’ASSICURAZIONE

L’Assicurazione è prestata:- a “primo rischio assoluto”, ovvero senza appli-

care la regola proporzionale di cui all’art.1907del Codice Civile.

Art. 28. - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSIASSICURATORI

In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avvi-so a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richie-dere a ciascuno di essi l’indennizzo dovutosecondo il rispettivo contratto autonomamenteconsiderato. Qualora la somma di tali inden-nizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovu-to dall’assicuratore insolvente - superi l’am-montare del danno, Europ Assistance è tenutaa pagare soltanto la sua quota proporzionale inragione dell’indennizzo calcolato secondo ilproprio contratto, esclusa comunque ogniobbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 29. - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONEDEL DANNO

L’ammontare del danno è concordato dalle Par-ti direttamente oppure, a richiesta di una diesse, mediante Periti nominati uno da EuropAssistance e uno dal Contraente con appositoatto unico. I due Periti devono nominarne unterzo quando si verifichi disaccordo fra loro edanche prima su richiesta di uno di essi. Il terzoPerito interviene soltanto in caso di disaccordoe le decisioni sui punti controversi sono presea maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà difarsi assistere e coadiuvare da altre persone, lequali potranno intervenire nelle operazioniperitali, senza però avere alcun voto deliberati-vo. Se una delle Parti non provvede allanomina del proprio Perito o se i Periti non siaccordano sulla nomina del terzo, tali nomi-ne, anche su istanza di una sola delle Parti,sono demandate al Presidente del Tribunalenella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.Ciascuna delle Parti sostiene le spese delproprio Perito; quelle del terzo sono riparti-te a metà.Resta salva comunque la possibilità per l’As-sicurato di adire l’Autorità Giudiziaria.

Art. 30. - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:a) indagare su circostanze, natura, causa e

modalità del sinistro;b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle

dichiarazioni risultanti dagli atti contrat-tuali e riferire se al momento del sinistroesistevano circostanze che avevano aggrava-to il rischio e non erano state comunicate,nonché verificare se il Contraente o l’Assi-curato ha adempiuto a quanto previstoall’art. “Obblighi dell’Assicurato in caso disinistro”;

c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantitàdelle cose assicurate, determinando il valo-

re che le cose medesime avevano al momen-to del sinistro secondo i criteri di valutazio-ne previsti dall’Art. “Valore delle cose assi-curate e determinazione del danno”;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione deldanno in conformità alle disposizioni con-trattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretatidai Periti concordi oppure dalla maggioranza,nel caso di perizia collegiale, devono essereraccolti in apposito verbale (con allegate lestime dettagliate) da redigersi in doppio esem-plare, uno per ognuna delle Parti. I risultatidelle valutazioni di cui ai punti c) e d) sonoobbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo,errore, violenza o violazione dei patti con-trattuali, impregiudicata in ogni caso la pos-sibilità di adire l’Autorità Giudiziaria relati-vamente all’indennizzabilità dei danni. Laperizia collegiale è valida anche se un Perito sirifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essereattestato dagli altri Periti nel verbale definitivodi perizia. I Periti sono dispensati dall’osser-vanza di ogni formalità.

Art. 31. - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguitaseparatamente per ogni ente assicurato ed ilsuo ammontare si determina:a) per il Fabbricato: escludendo il valore del-

l’area stimando la spesa necessaria per rico-struire a nuovo le parti distrutte con analo-ghe od equivalenti caratteristiche costrutti-ve, e per riparare quelle soltanto danneggia-te, e deducendo da tale risultato il valore deirecuperi, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservi-bili al momento del sinistro, così come perquelli non rimpiazzabili o non sostituibili,l’Assicurazione è prestata unicamente per illoro valore allo “stato d’uso”; ovvero al nettodi un deprezzamento stabilito in relazione algrado di vetustà, allo stato di conservazione,al modo di costruzione, all’ubicazione, alladestinazione, all’uso ed a ogni altra circostan-za concomitante. L’Assicurato acquista il dirit-to all’intero indennizzo purché proceda allaricostruzione del fabbricato nello stessoluogo o in altra località, entro due anni per ilfabbricato dalla data dell’atto di liquidazioneamichevole o del verbale definitivo di perizia,sempreché non ne derivi aggravio per EuropAssistance. Finché ciò non avviene EuropAssistance limita l’indennizzo al valore dellecose al “momento del sinistro” come in prece-denza specificato. Europ Assistance procede-rà al pagamento della differenza tra i due cri-teri di indennizzo a presentazione di fatture oin base agli stadi di esecuzione dei lavoridocumentati dall’Assicurato. Dagli indennizziottenuti come sopra vanno detratte eventualifranchigie e scoperti stabiliti in Polizza. Lespese di demolizione e sgombero dei residuidel sinistro devono essere tenute separatedalle stime di cui sopra.

Art. 32. - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolo-samente l’ammontare del danno, dichiara

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distrutte o perdute cose che non esistevano almomento dei sinistro, occulta, sottrae o mano-mette cose salvate, adopera a giustificazionemezzi o documenti menzogneri o fraudolenti,altera dolosamente le tracce, gli indizi materia-li ed i residui del sinistro o facilita il progressodi questo, perde il diritto all’indennizzo.

Art. 33. - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Per la forma a “Primo Rischio”, in caso di sinistro,le somme assicurate ed i relativi limiti di inden-nizzo si intendono ridotti, con effetto dalla datadell’atto di liquidazione del sinistro e fino allascadenza del periodo di Assicurazione in corso,di un importo uguale a quello indennizzabile.Europ Assistance, su richiesta del Contraente,può concedere il reintegro delle somme origina-riamente assicurate; in tal caso il Contraente stes-so si impegna a versare il relativo rateo di premio,entro 30 giorni dall’emissione dell’appendice.

Art. 34. - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTIDALLA POLIZZA

La presente Polizza è stipulata dal Contraente innome proprio e nell’interesse di chi spetta. Incaso di sinistro sarà cura esclusivamente del Con-traente compiere gli atti necessari all’accerta-mento ed alla determinazione definitiva deidanni, che sono vincolanti anche per l’Assicura-

to, restando esclusa ogni sua facoltà di impugna-tiva. L’indennizzo liquidato a termini di Polizzadeve essere pagato all’Assicurato oppure al Con-traente con il consenso dell’Assicurato stesso.

Art. 35. - ANTICIPO DELL’INDENNIZZO

Il Contraente/Assicurato ha diritto di ottene-re prima della liquidazione del sinistro ilpagamento di un acconto pari al 50% dell’im-porto minimo che dovrebbe essere pagato inbase alle risultanze acquisite, a condizioneche non siano sorte contestazioni sull’inden-nizzabilità del sinistro stesso e che la previsio-ne dell’indennizzo complessivo sia pari adalmeno Euro 25.000,00.Il pagamento dell’anticipo verrà effettuatodopo 90 giorni dalla data di denuncia del sini-stro, sempreché siano trascorsi almeno 30giorni dalla richiesta dell’anticipo.La determinazione dell’acconto dovrà essereeffettuata come se la condizione “valore anuovo” non esistesse.Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’inden-nità suddetta il Contraente potrà ottenere sulsupplemento di indennità un solo anticipo cheverrà determinato in relazione allo stato deilavori al momento della richiesta.Resta in ogni caso impregiudicata ogni valuta-zione e decisione circa la definitiva liquidazio-ne dell’indennizzo.

Art. 36. - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO

Il Pagamento dell’indennizzo è eseguito daEurop Assistance, entro trenta giorni dalla datadell’atto di liquidazione amichevole o del ver-bale di perizia definitivo o di sentenza passatain giudicato, sempreché non sia stata fattaopposizione e si sia verificata la titolarità del-l’interesse assicurato. Se è stato aperto un pro-cedimento penale sulla causa del sinistro, ilpagamento sarà effettuato qualora dal procedi-mento stesso risulti che non ricorre alcuno deicasi previsti dall’art. “Esclusioni” della presen-te sezione.

Art. 37. - CAMBIO DOMICILIO - TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI

Qualora la dimora abituale o quella saltuariavengano trasferite, la garanzia è operante,durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo chein quello nuovo, per i sette giorni successivialla comunicazione di trasferimento ad EuropAssistance, sempreché la nuova dimora sia ubi-cata nell’ambito territoriale previsto dallaPolizza.Trascorso tale periodo la garanzia è operantesolamente per il fabbricato sito al nuovo indi-rizzo fermo quanto disposto dall’art. “Aggrava-mento del rischio”.

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COME CONTATTARE EUROP ASSISTANCE

In caso di necessità la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato di Europ Assistanceè a sua completa disposizione, pronto ad intervenire e ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipodi problema oltre che ad autorizzare eventuali spese, ai seguenti numeri:

dall’Italia: 800.069.702

dall’Italia e dall’estero: +39.02.58.24.56.47

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa.Si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:

- tipo di intervento richiesto;

- nome e cognome;

- numero della Polizza;

- indirizzo del luogo in cui si trova;

- recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppu-re un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato ea tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo con-tattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così comeindicato nell'Informativa al Trattamento dei dati personali ricevuta.

Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall’Italia il Numero Verde 800-069.743 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalleore 8.00 alle ore 20.00.

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INFORMATIVA ALL’ASSICURATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALIAi sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:1. i Suoi dati personali comuni e sensibili (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o

automatizzati, per finalità riguardanti: a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pub-

blici; c. in presenza di Suo consenso, informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assistance in Italia anche per tramite di

telefono, sms e e-mail; rilevazione del grado di soddisfazione e ricerche di mercato;2. il trattamento dei Dati è:

a. necessario per l’esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);c. facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e promozione commerciale, rilevazione del grado di soddisfazione della quali-

tà dei servizi e ricerche di mercato (1.c);3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:

a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbliga-zioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all’Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed ela-borazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali; soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di ser-vizi strumentali o necessari alla finalità di informazione e promozione commerciale e rilevazione della qualità dei servizi;

b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali lacomunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;

c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’Estero per il rag-giungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di Assicurazione per la distribuzione del rischio, società del Gruppo Generali perattività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosidetta “catena assicurativa” quali a titoloesemplificativo agenti e subagenti;

d. in presenza di Suo consenso, alle Società Europ Assistance in Italia che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per lo svol-gimento di attività di informazione e promozione commerciale anche per tramite di telefono, sms e e-mail;

e. Compass S.p.A.Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.I Dati non sono soggetti a diffusione.4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art.

7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazio-ne della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - esempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione [email protected].

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