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Colpo di Stato a San Marino. Il processo del 1958 ai 'golpisti' ed il parere accusatorio di Antonio Amorth* ALDO BARDUSCO 1. Un episodio poco conosciuto dell' epoca della guerra fredda, e della stagione stori- ca del primo disgelo nei rapporti tra le Potenze internazionali dell' Ovest atlanti- co" e dell'"Est sovietico", & la crisi politica di San Marino del 1957. Crisi politica che poco manc6 non sfociasse in un conflitto aperto con l'Italia. I giornali italiani (e numerosi giornali europei) diedero all'epoca grande evidenza allavicenda. Cre- diamo possa far piacere a molti di coloro che intorno alla metA degli anni cinquanta erano ragazzi, o giovani studenti universi- tari - e che oggi hanno ormai i capelli bian- chi - ricordarne i tratti ed i momenti piP drammatici. Le cose andarono pi o meno come cercheremo di raccontare. Dalle elezioni politiche del 1955 nella Repubblica di San Marino era emerso una Camera rappresentativa- il Consiglio Gran- de e Generate - composto da 23 consiglieri del PDCS (Partito democratico cristiano sanmarinese); 19 del PCS (Partito comuni- sta sanmarinese); 2 del PSDS (Partito socialdemocratico sanmarinese). La com- GIORNALE DI STORIA COSTITUZIONALE fl. 16 / II seiestre 2008 posizione politica del consiglio Grande e Generale consentiva ai gruppi politici comunista e socialista di godervi di una maggioranza sufficiente per conservare il governo (che gi teneva in pugno da dieci anni), insediando nel ruolo di Capitani Reggenti due propri esponenti. Si formd quindi nel 1955 un governo basato su una maggioranza consiliare socialcomunista - pari a 35 voti, rispetto ai t6 dell'opposizio- ne - del tutto similmente a quello che era avvenuto nella precedente legislatura, in cui il governo era stato sostenuto dalla coali- zione .fra Partito comunista sanmarinese e Partito socialista sanmarinese. Nel 1956 si ebbero i fatti di Ungheria, ciod a Budapest scoppid una rivolta popo- * Uno speciale ringraziamento al prof. Augusto Barbe- ra, ordinario di Diritto costituzionale nell'Universita di Bologna, e membro del Consiglio di Giustizia costituziona- le di San Marino, che ha ritrovato negli archivi della Repub- blica il parere steso da Antonio Amorth nel 1958, e che lo ha messo con grande cortesia a disposizione dell'autore, antico allievo diAnorth. 197

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Colpo di Stato a San Marino. Il processodel 1958 ai 'golpisti' ed il parereaccusatorio di Antonio Amorth*

ALDO BARDUSCO

1. Un episodio poco conosciuto dell' epocadella guerra fredda, e della stagione stori-ca del primo disgelo nei rapporti tra lePotenze internazionali dell' Ovest atlanti-co" e dell'"Est sovietico", & la crisi politicadi San Marino del 1957. Crisi politica chepoco manc6 non sfociasse in un conflittoaperto con l'Italia. I giornali italiani (enumerosi giornali europei) diederoall'epoca grande evidenza allavicenda. Cre-diamo possa far piacere a molti di coloroche intorno alla metA degli anni cinquantaerano ragazzi, o giovani studenti universi-tari - e che oggi hanno ormai i capelli bian-chi - ricordarne i tratti ed i momenti piPdrammatici. Le cose andarono pi o menocome cercheremo di raccontare.

Dalle elezioni politiche del 1955 nellaRepubblica di San Marino era emerso unaCamera rappresentativa- il Consiglio Gran-de e Generate - composto da 23 consiglieridel PDCS (Partito democratico cristianosanmarinese); 19 del PCS (Partito comuni-sta sanmarinese); 2 del PSDS (Partitosocialdemocratico sanmarinese). La com-

GIORNALE DI STORIA COSTITUZIONALE fl. 16 / II seiestre 2008

posizione politica del consiglio Grande eGenerale consentiva ai gruppi politicicomunista e socialista di godervi di unamaggioranza sufficiente per conservare ilgoverno (che gi teneva in pugno da diecianni), insediando nel ruolo di CapitaniReggenti due propri esponenti. Si formdquindi nel 1955 un governo basato su una

maggioranza consiliare socialcomunista -pari a 35 voti, rispetto ai t6 dell'opposizio-ne - del tutto similmente a quello che eraavvenuto nella precedente legislatura, in cuiil governo era stato sostenuto dalla coali-zione .fra Partito comunista sanmarinese ePartito socialista sanmarinese.

Nel 1956 si ebbero i fatti di Ungheria,

ciod a Budapest scoppid una rivolta popo-

* Uno speciale ringraziamento al prof. Augusto Barbe-

ra, ordinario di Diritto costituzionale nell'Universita di

Bologna, e membro del Consiglio di Giustizia costituziona-

le di San Marino, che ha ritrovato negli archivi della Repub-

blica il parere steso da Antonio Amorth nel 1958, e che lo

ha messo con grande cortesia a disposizione dell'autore,

antico allievo diAnorth.

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lare contro il regime comunista unghereseasservito all'U R S S. Dopo poche settima-ne segul la reazione del blocco sovietico. IIPatto di Varsavia invase con i propri eser-citi l'Ungheria, e schiaccid la rivolta nelsangue. II partito comunista di Ungheria fulacerato da divisioni interne ed il sistema digoverno comunista interno entrd in crisi. Ilprimo ministro ungherese Imre Nagy preseposizione nel senso di una politica di auto-nomia rispetto all' URSS; la popolazioneungherese di Budapest e di altre cittA scesein piazza contro il regime di sudditanzapolitica verso l'Unione sovietica. Mal'Unione sovietica (al governo si era inse-diato da pochi anni Nikita Krusciov) pro-mosse e guidb con intransigenza l'occupa-zione dell'Ungheria mettendosi alla testadegli eserciti del patto di Varsavia. E larivolta popolare degli ungheresi (autunno1956) contro i militari russi ed i loro allea-ti comunisti fu - come si diceva - brutal-mente repressa nel sangue. Imre Nagyvenne prima arrestato e poi fucilato. Que-sti eventi ebbero una grande eco in tutto ilmondo. Fra l'altro nel febbraio i 9 5 7 i socia-listi italiani - guidati da Pietro Nenni -compirono una scelta storica decidendo,nel Congresso di Venezia, di sciogliere ilpatto (c.d. patto di unit4 d'azione) che lilegava da anni al Partito comunista italiano(diretto da Togliatti), e di intraprendere unpercorso politico svincolato dai comunisti.

2. A San Marino nel marzo 1957 Alvaro

Casali, consigliere e Segretario del Partitosocialista, fu espulso, unitamente ad altri 4suoi colleghi (Consiglieri del piccolo Par-lamento sanmarinese) dal partito sociali-sta di San Marino per particolari dichiara-

zioni (una presa di posizione pubblica)pesantemente ostili al partito comunista.I cinque si staccarono - una volta espulsidalla maggioranza governativa comunistae socialista- costituendo un gruppo a s6: ilPartito socialista indipendente sanmari-nese; e si allearono con l'opposizione. Sicred in Consiglio una situazione instabiledi 3o consiglieri contro 3o. La "maggio-ranza" che sosteneva il Governo si trovavaa dipendere dalla presenza in aula dei Con-siglieri - sempre assidui e sempre vigili -che la costituivano. II Governo dei Capita-ni reggenti eletti nel 1955 comunque nonsi dimise.

Venne infine il momento in cui il Con-siglio Grande doveva essere convocato dallaReggenza per il semestre 1o ottobre 1957 -

i0 aprile 1958, cosi come previsto dallaCostituzione sanmarinese. Infatti gli Sta-tuti di San Marino impongono che si pro-ceda ogni due anni alla elezione dei Capi-tani Reggenti, e quindi la convocazione delConsiglio era un passaggio obbligato; pertale seduta non a stabilita un quorum mini-mo di partecipanti; la seduta valida qua-lunque sia il numero dei presenti.

In prossimitA della riunione del Consi-glio del 19 settembre Attilio Giannini, con-sigliere del Partito comunista sanmarinese,lascid la maggioranza e passb all'opposizio-ne, dandone annuncio alla Reggenza. LaReggenza poco dopo ricevette le lettere didimissione dal Consiglio di 34 consiglieridel Partito socialista e del Partito comuni-sta sanmarinesi. Questi partiti avevanofatto sottoscrivere a tutti i loro candidati (almomento dell'accettazione della candida-tura per le elezioni del '955, delle lettere di"dimissioni in bianco"; e fra le 34 letteredi dimissioni presentate alla Reggenzac'erano anche quelle dei 5 consiglieri socia-

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listi passati dalla maggioranza all'opposi-zione e che non avevano certo pitP intenzio-ne di dimettersi. Sulla base delle 34 lette-re di dimissioni la Reggenza sciolse il Con-siglio e preannuncid la convocazione deiComizi elettorali per il rinnovo del Consi-glio stesso. Per cui la seduta del 19 settem-bre, giA convocata per 1'elezione dei nuoviCapitani Reggenti (il Governo di San Mari-no) per il semestre 1.10.1957-1- 4 .1958 non

ebbe luogo. Con la forza pubblica la Reg-genza impedi ai 31 consiglieri costituenti lanuova maggioranza di raggiungere la Saladel Consiglio (all'interno del Palazzo Pub-blico di San Marino), per votare nell' ele-zione dei nuovi Capitani Reggenti; i qualisarebbero stati espressione, appunto, dellanuova maggioranza.

La nuova maggioranza era costituita datre partiti, oltre all'indipendente AttilioGiannini: il Partito democratico cristiano;il Partito socialdemocratico ed il Partitosocialista indipendente. II 3o settembrequesta stessa maggioranza diede vita ad ungoverno provvisorio che si insedid in loca-lith "Rovereta"; un promontorio sanmari-nese aggettante sul territorio italiano sulversante di Rimini. Come sede il nuovoGoverno assunse un capannone industria-le, che venne occupato ed adibito a sedeprovvisoria. I governi italiano ed america-no notificarono subito il riconoscimentodel governo sanmarinese sostenuto dallanuova maggioranza.. Anzi: il Governo ita-liano, presieduto dal democristiano Zoli,fece di piP: invi6 alcune centinaia di cara-binieri a "proteggere" - minacciosamenteaccampati su suolo italiano, ma sul perime-tro del promontorio di Rovereta - l'inse-diamento del nuovo governo sanmarinese.

L'1i ottobre 1957 ivecchi Capitani Reg-

genti espressi dalla maggioranza socialco-

munista cedettero ed abbandonarono ilPalazzo Pubblico. Ivi si install il 14 ottobresuccessivo il c.d. "governo provvisorio" diSan Marino. Quindi il Consiglio Grande siriuni, e procedette all'elezione dei nuoviCapitani Reggenti, con scadenza al 1o apri-le 1958.

3. Il 14 novembre 1957 fu nominato uno

speciale Collegio di Giudici Sindacatori(due giudici assistiti da due "testi") alloscopo di sindacare l'operato della Reggen-za svolta dai due Capitani Reggenti che sierano dimessil'ii ottobre. I Giudici richie-sero, cosi come consentito dallo StatutoSanmarinese, il parere di un Consulenteneutrale. Si trattava di un caso assoluta-mente nuovo. Un caso difficile e comples-so sul piano giuridico-costituzionale; epoliticamente imbarazzante al contempo.Il Consulente prescelto fuAntonio Amorth,professore di Diritto aninistrativo nell' Uni-versit4 di Modena, ma anche prestigioso erispettato docente di diritto costituziona-le. Va anche spiegato che Amorth- cattoli-co molto legato a Giuseppe Dossetti- dallametA degli anni cinquanta si occupava sem-pre meno di politica. L'istruttoria ed ildibattimento si prolungarono, poi sinoall'inizio della primavera del 1958. 11 pare-

re fu completato da Amorth in Modena il26 marzo 1958 (in Italia si era alla vigiliadelle elezioni politiche per la terza legisla-tura).

Amorth consulente apre il suo parerecon la premessa di essere stato richiesto dalCollegio dei Sindacatori della Repubblicadi pronunciarsi sull'attendibilitA e consi-stenza giuridica delle accuse mosse controgli ex Capitani Reggenti da alcuni cittadini

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sanmarinesi con quattro ricorsi - accuseribadite dal Procuratore fiscale ai sensidelle Leggi Statutarie di San Marino (rub.XIX). II parere viene elaborato da Amorthalla luce di una documentazione completasul caso: i ricorsi accusatori dei cittadinidenuncianti; la requisitoria del Procurato-re Fiscale; la memoria difensiva presenta-ta dagli accusati; la documentazione ordi-nata per istruttoria dal Collegio dei Sinda-catori. Soprattutto Antonio Amorth mettein chiaro una premessa: egli considera suodovere quello di <contenere ilparere entrol'ambito dei fatti e delle accuse che risulta-no dagli atti citati>. Circa i fatti egli sog-giunge che <non si rivela discordanza tragli accusati e gli accusatori quanto aglieventi che ebbero a costituirli, pur notan-do che non sempre vi una loro esposizio-ne distinta dalla formulazione delle accusee delle ripulse alle contestazioni>.

I fatti su cui Amorth impernia la suaanalisi e le relative valutazioni si possono

sintetizzare - con le parole stesse del pare-re da lui formulato - come segue.

1)1 colpo di grazia alla coalizione dimaggioranza comunista-socialista (chesosteneva i vecchi Reggenti) venne infertonella mattinata del i9 settembre 1957,quando il consigliere Attilio Giannini, cheapparteneva quale indipendente al gruppocomunista, dopo avere annunciato dilasciare questo gruppo, dichiarava formal-mente alla Reggenza che avrebbe aderitoalla nuova maggioranza consiliare, compo-sta dai gruppi democristiano, socialistademocratico e socialista indipendente.

2) Tale dichiarazione veniva presentataalla Reggenza insieme alla comunicazione(sottoscritta ai rispettivi Consiglieri) che si

era costituita una nuova maggioranza con-siliare, implicitamente affermandosi chead essa sarebbe spettato il governo dellaRepubblica e che da essa innanzi tuttosarebbero stati tratti i nuovi Capitani Reg-genti da eleggersi tra poche ore.

3) Nella mattinata di quella famosa gior-nata si era avuto qualche sentore di mano-vre per parte del gruppo comunista-socia-lista, dopo che era stata comunicata la for-mazione della nuova maggioranza. Per que-sto un gruppo di consiglieri della nuovamaggioranza aveva ritenuto prudente otte-nere un colloquio coi Capitani Reggenti,che avevano dato le piu ampie rassicurazio-ni circa lo svolgimento della seduta pome-ridiana del Consiglio; mentre verosimil-mente si stava giA stampando nel frattem-po il comunicato con l'ordinanza di scio-glimento.

4) 11 nuovo Gruppo consiliare di mag-gioranza si recava al Palazzo pubblico perpartecipare alla seduta indetta per le ore 15del 19 settembre, ma si trovava il portonesbarrato e presidiato dalla forza; e qualcheConsigliere che tentava di penetrare nelPalazzo <per via traversa>, ne venivarespinto. I Capitani reggenti prendendoatto di una serie di dimissioni dal Consi-glio Grande, risultanti da lettere sottoscrit-te da un certo numero di Consiglieri (tracui loro stessi come Capitani), avevanodisposto con ordinanza lo scioglimento delConsiglio, in vista di nuove elezioni.

5) 11 Gruppo consiliare della nuova mag-gioranza - convinto dell'arbitrarieti edincostituzionalith di tali misure e dell'or-dinanza che aveva disposto lo scioglimen-to del Consiglio Grande - <assumeva i

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provvedimenti del caso> istituendo unGoverno provvisorio che riparava in unaparte del territorio della Repubblica (lasopra citata localitA Rovereta).

6) Nel frattempo la vecchia Reggenzadisponeva la istituzione di una miliziavolontaria (entiti del tutto nuova a SanMarino) <allo scopo di salvaguardare For-dine pubblico e l'incolumitA dei cittadini ,mentre si erano convocati i comizi eletto-rali per il giorno 3 novembre 1957.

4. Antonio Amorth enuncia fin dall'inizio lasua posizione. <A mio avviso le gravi accu-se rivolte contro gli ex Capitani ReggentiGiordano Giacobini e Primo Marani sonoin buona parte fondate; inaccettabili,inconsistenti e talora assurde quasi tutte leargomentazioni difensive; dimostrabile ladolosa perpetrazione di un "attentato" allaCostituzione>. La base di tutto il ragiona-mento di Amorth che il Consiglio Grandee Generale (l'Assemblea rappresentativa)non pub venire costituzionalmente sciolto.Meno che mai pub ammettersi che siano iCapitani Reggenti ad essere titolari delpotere di scioglimento. Manca nell'ordina-mento costituzionale sanmarinese un orga-no corrispondente al Capo dello Stato che &,per regola, titolare quanto meno formale diquesto potere. Del resto - osserva l'Autoredel parere - riferimenti di diritto compa-rato a sistemi di governo analoghi a quellodella Repubblica di San Marino, come ades. al governo direttoriale della Svizzera,confermano che anche in essi difetta unpotere di scioglimento dell'assembleasovrana.

Al rinnovo totale del Consiglio si deve

andare quando per dimissioni o altra causastraordinaria esso venisse a perdere la metApin uno dei suoi membri. Ma non basta lapresentazione delle lettere di dimissioni daparte della meti dei Consiglieri, piP uno;per dichiararsi realizzata l'ipotesi di rinno-vo necessario. Per essere efficaci (Amorthscrive <<efficienti>) le dimissioni debbonoessere prima accettate - a' sensi di Regola-mento consiliare - dal Consiglio. <E sismentisce cosi l'assurda tesi difensiva perla quale appena fatte valere le dimissioni ilConsiglio avrebbe cessato di esistere; giac-ch6 il Consiglio regolarissimamente ecostituzionalmente sussisteva, sino a quan-do i suoi consiglieri non erano stati dichia-rati dimissionari . Il parere si sviluppa,quindi, in un crescendo di critiche e cen-sure alla condotta dei vecchi Capitani Reg-genti.

Nella parte centrale del suo parereAntonio Amorth prende una posizionemolto dura, anche se argomentata con ser-rata logica giuridica. Egli sottolinea conimpeto (usando una certa enfasi) che ilricorso alla forza per impedire l'adunanzadel Consiglio a un indice dellavolonti dolo-sa di coloro che ne avevano disposto lo scio-glimento. <VolontA dolosa nel disporre loscioglimento del Consiglio Grande e Gene-rale, attentandone alla sovraniti; volontAdolosa nel proibire con la forza ai consi-glieri l'accesso alla sede del Consiglio perimpedire l'elezione dei nuovi Capitani Reg-genti; in entrambi i provvedimenti unavolonti dolosa falsata anche nella sua fina-litA ultima - prosegue enfaticamente loscritto - quella di conservare la Reggenzaal gruppo comunista- socialista, nonostan-te i mutati rapporti tra maggioranza eminoranza... Se infatti si fosse potuto leal-mente invocare un valido e legale motivo

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per quella straordinaria misura, lo si sareb-be proclamato senza timore di cautelarsicoll'uso della forza, avendo per s6 il dirit-to; ma il vero che gli ex Capitani Reggen-ti dovevano conoscere benissimo altredisposizioni legislative, che essi si sono

rifiutati di applicare>.

Quali altre disposizioni? Almeno duenorme statutarie che il parere richiama for-malmente.

A) Quella che fa obbligo di provvederealla elezione dei Capitani Reggenti entro laseconda decade dei mesi di marzo e di set-tembre; B) quella che - in rapporto allanecessaria continuith della carica reggen-ziale - e insieme alla breviti della sua dura-ta - dichiaravalida l'adunanza del Consiglioper la elezione dei nuovi Capitani Reggen-ti <qualunque sia il numero dei Consiglie-ri intervenuti .

5. Gli argomenti difensivi dei due Capita-ni Reggenti imputati nel processo sembra-vano piuttosto fragili, ed Amorth punta ildito, nel suo scritto, sulla debolezza dellaloro posizione. I due Capitani Reggentiimputati cercavano di difendersi con Far-gomento che la vecchia Reggenza nonintendeva disporre uno scioglimento delConsiglio vero e proprio; ma che si eralimitata a <constatarlo>, volta che il Con-siglio Grande risultava depauperato perdimissioni della metA pin uno dei suoicomponenti. Ed a questo <accertamento>la Reggenza sarebbe stata obbligata; doven-dosi tener conto che il Consiglio Grande,privato di piu della metA dei suoi compo-nenti, sarebbe divenuto incapace di deli-berare. Ed anche volendo riconoscerecome erronea l'applicazione delle dispo-

sizioni statutarie e costituzionali, ad essasarebbe mancata la volontarietA (penal-mente <il dolo>). Gli ex Capitani Reggen-ti avevano operato in base all'opinione chelo scioglimento del Consiglio dovesseeffettuarsi come era disposto ai sensi dellaLegge elettorale. Conclusivamente essirivendicavano la correttezza costituziona-le del loro operato perch avevano stabili-to di indire, ed avevano indetto neifatti, icomizi elettorali. La consultazione elettora-le sarebbe stata la via dritta che avrebbe risol-to ogni dubbio e troncato ognipolemica.

Amorth perd si butta alle spalle tutte legiustificazioni e tutti gli argomenti difensi-vi degli avversari (di quelli che egli perce-pisce come avversari). La sua indignazionee la sua severitA per la " proditoria" con-dotta dei vecchi Capitani Reggenti appaio-no drastiche e intransigenti. Il suo scrittodismette la veste del parere freddo edobiettivo per assumere i toni di una requi-sitoria penale; ed in qualche modo politica.<Gli che la veriti si fa strada - diceAmorth nel suo scritto - e toglie ogni cre-dibilith anche alla affermazione pietisticadell'errore involontario nel disporre loscioglimento del Consiglio. Le disposizio-ni legislative sopraccitate erano necessa-riamente pifi che note e prive di ogni equi-vociti; evidente che esse sono state disin-voltamente pretermesse - per correreall'incostituzionale scioglimento del Con-siglio -, volendo gli ex Capitani Reggentievitare con tutti i mezzi la elezione dei nuoviCapitani Reggenti>.

<Essi sapevano che se avessero sottopostoat Consiglio le lettere di dimissioni dei Consi-glieri, che si erano distaccati dal gruppo con-siliare socialista, it Consiglio le avrebbe respin-te; anzi probabilmente neanche avrebbe

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accettato di prenderle in considerazione,rifacendosi at dibattito gia avvenuto net giugmo1957, che si era conchiuso con il preciso rifiu-

to di dimettersi daparte del dr. Alvaro Casa-li, e con lui dei suoi amici. Di cio a conferma -prosegue l'accusatore -per un verso l' ingan-nevole comportamento nei confronti dei Capidei gruppi consiliari; per un altro verso it ricor-so allaforza, per impedire la rianione del Con-siglio nellapropria sede>.

L'attacco legale di Amorth accusatoreconverge verso il punto penalmente focale.<II grave misfatto costituzionale sopra ana-lizzato, i cui estremi oggettivi e soggettivi sonoindubitabili - si legge a pag. 14 del parere -costituisce a mio avviso il capo di accusa fon-damentale nei confronti degli ex CapitaniReggenti. Altre imputazioni, di cui parolanei ricorsi e nella requisitoria del Procurato-re Fiscale sono pure fondate, ma per unversoappaiono consequenziali al suddetto misfat-to, per un altro possono consentire qualcheattenuante in ordine all'elemento volitivo>.

6. L'ultima imputazione elevata contro gliex Capitani Reggenti nel processo di SanMarino quella appunto, di avere dispostol'istituzione di una milizia volontaria, e diavere con quest'iniziativa «tentato di susci-tare una guerra civile>. Amorth prende inesame anche questa accusa, ma la maneg-gia con molta cautela. <E fortemente pre-suribile - egli rileva - che tale milizia fossedestinata alla difesa dei partiti comunista esocialista; avesse cio& una finalitA partigia-na e, diffondendo quanto meno un'atmo-sfera di timore tra i cittadini, agevolassebrutalmente la prevaricazione della mino-ranza consigliare; e che quindi le ragioni

addotte per la sua istituzione "a tutela del-'ordine pubblico" sia pur dopo l'instaura-

zione di un governo provvisorio in altraparte del territorio della Repubblica, nonfossero che una lustra>.

L'Autore considera, tuttavia, che talgenere di imputazione sarebbe fondata pitPsotto il riflesso di un'inadempienza all'im-pegno, avvalorato da giuramento, di ado-prarsi per <conservare sempre la Repub-blica alla pace e alla concordia dei cittadi-ni>; che non come preparativo di una guer-ra civile. <Mancano... allo stato degli attielementi univocamente probatori al riguar-do; e soprattutto non & documentato che difatto questa milizia abbia provocato violen-ze o disposti apprestamenti per operazionidi forza. E di cib mi sembra sia da tenerconto nel valutare il comportamento degliex Capitani Reggenti>.

Quali le conclusioni ? Amorth a moltodeciso e duro; anche se egli tiene sempre aribadire che suo compito & ricavare le con-clusioni da ragionamenti di stretto ordinegiuridico. In sintesi gli ex Capitani Reggen-ti sono imputabili:

A) di grave attentato alla Costituzioneavendo disposto nel settembre 195710 scio-

glimento del Consiglio Grande e Generale,assemblea sovrana della Repubblica di S.Marino, allo scopo di impedire la elezionedi nuovi Capitani Reggenti;

B) di avere disposto misure pericoloseper la concordia dei cittadini di San Mari-no, con violazione del giuramento reggen-ziale.

7. Per quanto concerne le sanzioni appli-cabili ai colpevoli dell'attentato alla costi-

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tuzione sanmarinese Antonio Amorthappare cauto. Egli accenna alla possibilitA disottoporre i responsabili del grave reato adun procedimento penale (art. 2o8 del Codi-ce penale), ma subito glissa. La questione apoliticamente delicata, e giuridicamentecomplessa, perche nella legislazione di SanMarino non si trovano misure punitivedeterminate e preordinate alla fattispecie.Senza addentrarsi in discorsi teorici o indisquisizioni dommatiche sulla discrezio-nalith del potere punitivo penale, egli passaal Collegio dei Sindacatori una "carta" leg-gera ma tagliente. <A mio sommesso avvi-so si potrebbero colpire i suddetti ex Capi-tani reggenti con la pena della totale e per-petua perdita dei diritti politici, attualmen-te e in futuro spettanti ai cittadini sanma-rinesi; e quindi attualmente del diritto diessere elettore e di quello di essere eletto edi quello di ricoprire qualsiasi pubblicoufficio, e a qualsiasi titolo (per elezione,impiego o altra forma di preposizione).Potrebbe anche considerarsi proporziona-ta ai misfatti imputati la misura di un lorotemporaneo allontanamento dal territoriodella Repubblica>.

La proposta di Amorth, quindi, a che iGiudici infliggano ai colpevoli del criminepolitico una sanzione severa, ma tutto con-siderato non troppo persecutoria, salva lacuriosa proposta di riesumare una penadell'antichitA greca, com'era l'ostracismo.Non sappiamo fino a che punto Amorthavesse saggiato il polso dei politici insedia-ti nel governo di San Marino, prima diassumere le sue conclusioni. Certo il coin-volgimento in un caso politicamente sca-

broso - e anche umanamente inquietante -gli deve avere procurato qualche scrupolodi coscienza e non poco imbarazzo. Tant'&vero che di questa consulenza (che si rive-

16 infine decisiva per la sentenza dei Giu-dici sanmarinesi) negli anni successivi eglinon parl6 mai con nessuno dei suoi colla-boratori ed assistenti. Con nessuno - alme-no - di coloro che gli furono vicini per tantianni nella vita accademica di Milano; quel-la Milano dove egli era tornato a vivere nel1960, non pitP di due anni dopo la vicendadi San Marino; e dove egli rimase sino allamorte.

Antonio Amorth - coscienzioso comeera tipico del suo carattere - aggiunge allafine del parere una considerazione. Consi-derazione che pub - forse - essere stataapprezzata dai committenti del parere per-ch6 potenzialmente utile a mettere in guar-dia i dirigenti (presumibilmente di estra-zione comunista o socialista) degli appara-ti pubblici della Repubblica. Amorth sotto-linea dunque nelle ultime righe che unaesigenza di totale giustizia, conforme aquanto disposto dalla Rub. XIX delle Leggistatutarie, porterebbe a valutare la responsa-bilitd di coloro che in posti di alto ufficioprov-videro quanto meno a consentire alla esecu-zione dei misfatti addebitati. Una simileaccusa potrebbe in ispecie avere riguardoal fatto che tali alti funzionari, all'atto del-l'assunzione dei loro uffici, prestarono giu-ramento di osservanza delle leggi dellaRepubblica. <Ma sulla opportunitA, comesulle modalitA di tale eventuale giudizio,non tocca a me pronunciare>.

Viste le accuse presentate contro gli exReggenti e preso atto delle attestazioni giu-rate, il Collegio dei Sindacatori ascoltb infi-ne la requisitoria del Procuratore del Fisco.Tale requisitoria si concludeva con larichiesta di «una giusta ed esemplare sen-tenza di condanna degli ex Reggenti Gior-dano Giacobini e Primo Marani>.

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Bardusco

8. II parere reso da Antonio Amorth scrit-to a macchina su di una carta intestata doveil nome del giurista & preceduto dal solotitolo di avvocato. A conferma del fatto chel'Autore intendeva tenere ben distinta lasua posizione di professore universitario daquesto tipo di incarico professionale. Iltesto del dattiloscritto (17 facciate) nitidoe chiaro; ma punteggiato da numerose pic-cole correzioni di pugno di Amorth stesso.Esso porta la data del 26 marzo; ed & firma-to in ogni singola pagina. Due giorni dopola consegna, il 28 marzo 1958, fu pronun-ciata la sentenza nella sede del PubblicoPalazzo.

I Giudici sostanzialmente fecero pro-prie le motivazioni esposte da AntonioAmorth come Consulente del Collegio;senza mai citarlo, naturalmente. Essidichiararono gli ex Capitani Reggentiresponsabili di una serie di gravi illeciti.Illeciti che, se fossero stati previsti da unCodice, si sarebbero potuti qualificarecome reati. In particolare la sentenza rico-nobbe gli ex Capitani colpevoli:

- di avere tentato con atti e provvedi-menti arbitrari di sciogliere il ConsiglioGrande e Generale; unico organo sovranodella Repubblica, sovrapponendosi ad esso.In particolare di avere compiuto detto ten-tativo facendo abusivamente valere 34 let-tere di dimissioni di consiglieri firmate inbianco, quattro delle quali legittimamentegi revocate; senza che il Consiglio nel suoambito potesse prenderne atto e pronun-ciarsi.

- di avere impedito 1' elezione dei nuoviCapitani reggenti, vietando il i9 settembre

1957 con la forza 1' accesso all' aula consi-

hare ai Consiglieri nel legittimo eserciziodel loro mandato, a seduta regolarmenteconvocata;

- di avere mancato al giuramento chefaceva loro obbligo preciso di conservare lapace e la concordia fra i cittadini, e di man-tenersi al di sopra delle contese di parte;

- di essersi autoprorogati i poteri di reg-genza oltre il limite invalicabile del seme-stre, e di avere presentato (non in sede con-siliare ma) a se stessi le lettere contenentidichiarazioni di dimissioni di membri delConsiglio, privando le loro qualifiche diReggenti del requisito fondamentale che al'essere consiglieri, contrariamente allospirito degli Statuti, compromettendo fon-damentalmente e conservando poi in modoabnorme le prerogative reggenziali.

9. La condanna fu precisamente quella cheAmorth aveva suggerito. Gli ex Reggentifurono condannati alla perdita perpetua deidiritti politici (attuali e futuri) spettanti aicittadini sanmarinesi, e quindi del dirittodi essere elettori ed eleggibili, nonch6 deldiritto di ricoprire qualsiasi pubblico uffi-cio in seguito ad elezione. Non venne loroapplicata, perd, la misura dell'ostracismo.Cio non furono costretti all'esilio.

La sentenza porta quattro firme. Leprime due sono firme di Giudici sindaca-tori; le altre due (in successione alleprime) sono quelle di due Giudici " testi".La copia conforme a noi giunta autenti-cata dal Segretario di Stato. Non sappiamose i Giudici fossero uomini di legge; n6 seessi possedessero una laurea in giurispru-denza; almeno. Lo svolgimento dellavicenda e l'andamento del processo ci per-mettono di esprimere, cinquant'annidopo, qualche dubbio. San Marino,infondo, era una Repubblica illustre, ma pursempre un Paese molto piccolo; e poco svi-

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Ricerche

luppato a quel tempo. I titoli di istruzioneuniversitaria non erano diffusi, all'epoca,quanto lo sono oggi. Ma cid non ci scanda-lizza. Giustizia fu fatta. N6 fu - si pu 6 dire- solo giustizia politica. Sappiarno, infine,che i condannati dopo alcuni anni ottenne-ro la riabilitazione. E dunque lunga vita aSan Marino!

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