Collegamento Negoziale e «Considerazione Unitaria Della Fattispecie»

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    Dottrina e Dottrine

    Giurisprudenza Italiana, 10 / 2005

    COLLEGAMENTO NEGOZIALE E CONSIDERAZIONE UNITARIA DELLA FATTISPECIE

    Laura Sempi

    Riferimenti

    Cassazione Civile Sentenza 28-07-2004 (12-05-2004) n. 14244

    Sommario: I. Caso concreto. - II. Il collegamento negoziale: problemi di inquadramento edindividuazione. - III. Il collegamento negoziale: le conseguenze giuridiche. - IV. Conclusioni.

    I. Caso concreto.

    Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione tornata a pronunciarsi sullannoso tema delcollegamento negoziale[1]. In questione erano un contratto di affitto di azienda agraria ed un contrattopreliminare di cessione di quote sociali.

    Col primo, la societ Alfa aveva concesso in affitto a Beta, per la durata di tre anni, terreni e fabbricatidietro corresponsione di un canone annuo pari a 200 milioni di lire. Col secondo, invece, Alfa si eraimpegnata a cedere una quota del patrimonio sociale rappresentata dai medesimi terreni oggetto delcontratto di affitto, provvedendo per immediatamente alla relativa consegna.

    Risulta evidente, allora, la finalit perseguita seppur implicitamente dalle parti: effettuare iltrasferimento dei suddetti fondi da Alfa in capo a Beta, imputando la somma da versare a titolo dicanone sul prezzo della compravendita.

    Di questo avviso era stato anche il Tribunale che Beta aveva adito allo scopo di veder dichiarata lanullit di alcune clausole del primo contratto, assumendo che fossero in contrasto con la normativa inmateria di affitto di azienda agraria (L. 3 maggio 1982, n. 203).

    Il Tribunale di Grosseto in prima istanza aveva, infatti, affermato che con i due contratti tra lorocollegati le parti avevano inteso perseguire quegli effetti che nella prassi discendono dal preliminaredi vendita con consegna anticipata del bene, dissimulando in realt un contratto di compravendita.

    A medesime conclusioni era giunta la Corte dappello di Firenze, pur seguendo un percorso logico egiuridico parzialmente differente. Pur non ravvisando gli estremi di una simulazione tra le parti, la Corteaveva escluso la nullit delle clausole del contratto di affitto, muovendo dalla constatazione che dalcontratto di affitto derivava un rapporto di natura non finale, ma strumentale rispetto ad un negozio dicompravendita, risultante dalla combinazione dei due negozi (affitto di azienda e cessione di quote) fraloro collegati per concorde volere delle parti.

    Nel pronunciarsi sul ricorso presentato da Beta, soccombente in primo e in secondo grado, laCassazione, inevitabilmente, ha dovuto esprimersi tra laltro circa natura e conseguenze giuridichedel collegamento negoziale ravvisato tra i due contratti citati dal giudice di merito.

    La sentenza in esame ci offre, dunque, lo spunto per una riflessione intorno a questa figura[2] che devela sua genesi a dottrina e giurisprudenza: fino a non molti anni fa, infatti, del collegamento tra contrattinon si rinveniva traccia nel quadro codicistico e legislativo.

    II. Il collegamento negoziale: problemi di inquadramento ed individuazione.

    Solo a partire dagli anni Novanta, con lingresso della disciplina comunitaria in materia di contratti con iconsumatori, si provveduto ad inserire una previsione esplicita dei contratti collegati[3], dapprima inmateria di clausole vessatorie (art. 1469 bis e segg. c. c.)[4] e, in un secondo momento, nellambitodella disciplina della multipropriet (D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427)[5]. Cos, per un verso, si considerata lesigenza di valutare la vessatoriet di una singola clausola alla luce anche dei contratticollegati al contratto in questione (art. 1469 ter c. c.)[6]; per altro verso, il legislatore haespressamente riconosciuto lesistenza del collegamento negoziale tra il contratto di multipropriet e ilcontratto di mutuo o di finanziamento, qualora questo sia diretto proprio allacquisto di ununitimmobiliare a tempo parziale, con la conseguenza che ove lacquirente eserciti il diritto di recesso dalcontratto di multipropriet, il contratto di finanziamento si risolve ipso jure (art. 8 D. Lgs. 427/1998)[7].

    Nonostante i citati interventi normativi, manca ancora nel panorama legislativo italiano una compiutadefinizione di questa figura: soccorrono dunque gli interventi della dottrina e le numerose pronuncegiurisprudenziali in materia.

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    Se la dottrina ha parlato genericamente di nesso di interdipendenza tra pi negozi rilevante per ildiritto, descrivendo il fenomeno in tutta la sua ampiezza[8], la Suprema Corte si pi spesso riferita alconcetto di meccanismo mediante il quale le parti perseguono un risultato economico unitario ecomplesso ... attraverso una pluralit coordinata di contratti[9], con ci definendo il fenomeno giuridiconella sua manifestazione volontaria e tralasciando lipotesi del collegamento necessario[10], ove il nessodiscende direttamente dalla previsione della legge ovvero dalla natura e dalla efficacia dei negozi,indipendentemente da una volont implicita o esplicita delle parti[11].

    Come sottolinea la sentenza in esame, il collegamento volontario altro non che unespressionedellautonomia negoziale delle parti[12], le quali, per dare un assetto pi compiuto ai propri interessi,adottano lo strumento del collegamento negoziale, caratterizzato dal fatto che le vicende di un contrattosi ripercuotono sullaltro, condizionandone validit ed efficacia[13].

    Circoscrivendo la nostra indagine allipotesi che qui viene in considerazione, ossia il collegamentovolontario, il primo problema che si pone da un punto di vista strettamente logico risulta esserelindividuazione del collegamento stesso.

    Accertata preliminarmente lesistenza di una pluralit di negozi (presupposto evidentementeindefettibile per poter riscontrare il nesso de quo)[14], si rende necessario determinare quali siano glielementi in presenza dei quali si possa ragionevolmente parlare di collegamento negoziale.

    Correttamente[15], questi sono stati identificati nellintenzione dei contraenti di coordinare i negozi,orientandoli verso uno scopo comune (elemento soggettivo), da un lato, e nel nesso economico eteleologico sussistente tra i negozi (elemento obiettivo), dallaltro. Non sufficiente, infatti, la presenzadi uno solo di essi, dal momento che solo congiuntamente i due elementi possono determinare ilcollegamento[16]: non potr darsi, per definizione, un collegamento in presenza di due contratti fra loroindipendenti, cos come, per contro, non possibile un nesso che prescinda dalla volont, sia pureimplicita, dei contraenti. Nella sentenza in esame, la Cassazione torna ad affermare quanto gi statuitoin numerose altre pronunce[17], sottolineando che lelemento soggettivo consiste nel comune intentopratico delle parti (che pu essere manifestato sia in forma espressa che in forma tacita) di volere nonsolo leffetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essiper la realizzazione di un fine ulteriore. La Suprema Corte dimostra, cos, di aver definitivamenteabbandonato vecchi orientamenti, secondo i quali in passato aveva attribuito preminenza ora alluno oraallaltro elemento[18]. Risulta pacifica, invece, la irrilevanza di alcuni dati di natura meramente formale,quali la contestualit delle dichiarazioni negoziali, la unicit del documento contrattuale o anche laidentit delle parti formali. Il fatto che i contratti siano stati stipulati da soggetti formalmente diversi,come ricorda in questa occasione il Giudice di legittimit[19], circostanza irrilevante, che non vale adescludere la ricorrenza di un nesso di interdipendenza[20]. La Corte ha in questo modo superato, inquanto manifestamente infondato, uno dei rilievi avanzati dal ricorrente, in relazione alla noncoincidenza dei soggetti che avevano firmato i contratti di affitto di azienda e del preliminare dicompravendita.

    Resta da domandarsi in cosa possa consistere il fine ulteriore cui talora ed ancora una volta inquesta occasione fa generico cenno la giurisprudenza come elemento sintomatico del nesso tradistinti negozi: alla luce di alcune pronunce della Cassazione, questo pu essere identificato nelrisultato che trascende la funzione dei singoli negozi ... produttivi di effetti giuridici ulteriori che noncoincidono con quelli dei negozi singolarmente considerati[21] o, meglio, nellunico regolamento deireciproci interessi[22] o, infine, nella finalit complessiva che ... rende inscindibile lassetto economicocostituito dai diversi contratti[23]. Si tratta di verificare, in altri termini e pi precisamente, se, oltrealle finalit proprie di ciascuno dei contratti conclusi, sussista una finalit complessiva, consistente inun assetto economico globale e inscindibile che le parti hanno voluto e che va rispettato in ossequio alloro potere di autonomia[24].

    Questo tipo di indagine e, in generale, lindividuazione del collegamento di natura volontaria compitodelicato che spetta al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimit, se non nellipotesi incui la motivazione sia affetta da vizi logici o giuridici[25].

    In particolare, dovr essere prestata speciale attenzione nel valutare se il collegamento tra i distintinegozi non celi in realt un intento fraudolento: infatti risaputo che due contratti, di per sperfettamente leciti, possono dalle parti essere collegati e coordinati al fine di eludere lapplicazione dinorme imperative di legge[26].

    Nel caso di specie, il Giudice non ha ritenuto che i contratti fossero stati funzionalmente collegati dalleparti allo scopo di aggirare la normativa relativa ai contratti agrari, ma che fossero semplicemente

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    diretti a realizzare unipotesi di compravendita, valutata come pienamente lecita.

    III. Il collegamento negoziale: le conseguenze giuridiche.

    Una volta accertata la sussistenza del nesso tra pi negozi, diviene essenziale individuare quali siano leconseguenze che ne discendano sul piano giuridico.

    comune laffermazione per cui le patologie di uno dei negozi si ripercuotono sugli altri ad essocollegati. Si parla in proposito di effetto a catena, effetto domino oppure effetto di rimbalzo[27]:espressioni che pi o meno efficacemente tentano di rappresentare in modo icastico la stessa idea,ossia linfluenza che le vicende di un negozio possono esercitare sulla validit ed efficacia di quelliconnessi[28]. La giurisprudenza ha spesso richiamato la regola espressa col brocardo simul stabunt,simul cadent, per cui il vizio di un negozio si trasmette meccanicamente agli altri. Lautomatismo dellaregola menzionata[29] non , tuttavia, esente da critiche[30], poich non sempre e necessariamente lepatologie si trasmettono ai contratti collegati: si aderisce dunque alla tesi di chi ritiene che il principiosimul stabunt, simul cadent non debba trovare applicazione generalizzata ed acritica, dovendosi averriguardo allinteresse delle parti e al ruolo che la clausola viziata o il contratto viziato aveva allinternodel complessivo assetto di reciproci interessi, come determinato e disciplinato dai contratti collegati fraloro[31].

    Nel caso che ci occupa, lo schema del collegamento negoziale non produce la caducazione del contrattoconnesso a quello di affitto di azienda che si assumeva nullo, bens vale ad escludere la nullit diquestultimo, poich, proprio in virt dellintima relazione che lega i due contratti, laffitto di azienda sottratto alla disciplina dei contratti agrari, di cui alla L. 3 maggio 1982, n. 203, ed assoggettato ad unadiversa disciplina.

    Nellaffermare ci, la Cassazione non ha fatto altro che confermare quanto accertato in linea di fatto dalgiudice di merito, il quale, attenendosi ad una lettura dei contratti che fosse la pi vicina possibile allacomune intenzione delle parti in gioco, aveva attribuito al contratto di affitto una funzione meramentestrumentale alla formazione di una diversa fattispecie negoziale di natura evidentemente atipica[32],non riconducibile allaffitto a conduttore coltivatore diretto.

    Questo ci induce a soffermarci su un altro aspetto relativo alle conseguenze giuridiche che ilcollegamento negoziale produce. Sul piano operativo, infatti, gli effetti del collegamento tra contrattinon si esauriscono qui. Si ritiene, infatti, che anche linterpretazione abbia a risentire del collegamentonegoziale: altro interpretare un singolo contratto, altro leggerlo, sapendo che esso collegatogiuridicamente ad un diverso contratto[33].

    Il nostro codice, nel fornire i canoni ermeneutici agli artt. 1362 e segg. c. c., ha mancato di prevedereespressamente lipotesi dei contratti collegati, limitandosi a dettare il criterio dellinterpretazionecomplessiva di cui allart. 1363 c. c., applicabile, tuttavia, solo allinterno del singolo contratto:pertanto, attenendosi al principio cos fissato, la clausola pu essere interpretata solo per mezzo dellealtre clausole che si trovino nel medesimo contratto. Il dato normativo non consente, a meno diforzature, di estendere il citato criterio oltre i confini del regolamento contrattuale cui la clausolaappartiene.

    Nondimeno, si tratta di soluzione del tutto insoddisfacente: una interpretazione che consideri il contrattocome un dato isolato, scisso dallaltro o dagli altri contratti ad esso connessi[34], ignora il realeintento delle parti, finendo col ricostruire un significato logico-giuridico che non aderente alla realt.

    Come anticipato, con la novella in materia di clausole vessatorie[35], il legislatore ha per la prima voltastabilito che, al fine di accertarne la vessatoriet, la clausola debba essere letta anche alla luce delleclausole presenti nei contratti collegati, gettando le basi solide, poich appunto normative per unainterpretazione unitaria della complessiva fattispecie negoziale[36].

    da ritenere, insieme ad altri Autori[37], che il principio cos introdotto sia dotato di una valenzagenerale[38], poich solo a condizione di ricorrere a questo criterio ermeneutico, sar possibile valutarei contratti in unottica che miri al dato sostanziale, superando inutili formalismi ed andando adavvicinare la realt giuridica a quella socio-economica[39]. Pare, pertanto, condivisibile lopinionesecondo la quale la nuova norma interpretativa va ad integrare la regola di diritto fissata dallart. 1363c. c.

    Appare dunque estremamente appropriato il passaggio nella sentenza in epigrafe, ove la Cassazione,riprendendo precedenti pronunce, statuisce che lesistenza di un collegamento funzionale tra pi negozine impone una considerazione complessiva, avendo riguardo allinteresse unitario perseguito dalle partiattraverso linsieme dei contratti stipulati[40]. Alla luce di ci, diviene opportuno o, meglio, necessarioper linterprete guardare allinsieme dei rapporti nascenti dai vari negozi collegati come parti di ununica

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    fattispecie.

    IV. Conclusioni.

    Nel caso in esame, la Corte di cassazione ha ritenuto che dallaccertamento dellintima combinazionenegoziale discende la non applicabilit della normativa sui contratti agrari (L. 3 maggio 1982, n. 203),con conseguente rigetto di tutti i motivi proposti dal ricorrente.

    Con questa sentenza, la Cassazione conferma lindirizzo predominante in materia di contratti collegati,in particolare, nellindividuare gli elementi che costituiscono il collegamento negoziale: non si tratta,dunque, di una sentenza innovativa, ma ha il pregio di segnare il punto di arrivo cui addivenuta lagiurisprudenza a riguardo. Quel che semmai pu essere criticato il riferimento tralatizio e generico alfine ulteriore perseguito dalle parti, quale nota caratteristica del collegamento volontario, laddovesarebbe stata preferibile, come sopra accennato, una definizione pi compiuta, sullesempio di altrepronunce della stessa Corte.

    Interessa qui sottolineare, ancora una volta, come opportunamente la Suprema Corte abbia inteso icontratti connessi ed i rapporti nascenti dagli stessi, come parti di una fattispecie unitaria, mediante unalettura complessiva dellassetto scelto dai contraenti.

    Note:[1] Il dibattito aperto in dottrina da diversi decenni, i primi contributi risalgono, infatti, a pi disessantanni fa: cfr. Giorgianni, Negozi giuridici collegati, in Riv. It. Sc. Giur., 1937, 334; Grassetti,Negozio collegato, negozio illegale e ripetibilit del pagamento, in Temi, 1951, 154; Vellani, In tema dinegozi collegati, in Giur. compl. Cass. Civ., 1951, III, 923; Venditti, Appunti in tema di negozi collegati,in Giust. Civ., 1954, I, 259; Gasperoni, Collegamento e connessione tra negozi, in Riv. Dir. Comm.,1955, I, 357; Di Sabato, Unit e pluralit di negozi (contributo alla dottrina del collegamento negoziale),in Riv. Dir. Civ., 1959, I, 412; Senofonte, In tema di negozi collegati, in Dir. Giur., 1960, 273; Di Nanni,Collegamento negoziale e funzione complessa, in Riv. Dir. Comm., 1977, 279. Nella letteratura stranierasi segnala Enneccerus-Lehmann, Recht der Schuldverhltnisse, Tbingen, 1958, 394. Tra i contributi pirecenti, invece: Schizzerotto, Il collegamento negoziale, Napoli, 1983; Ferrando, Recenti orientamenti intema di collegamento negoziale, in Nuova Giur. Civ., 1997, II, 233; Rappazzo, I contratti collegati,Milano, 1998; Colombo, Operazioni economiche e collegamento negoziale, Padova, 1999; G. Lener,Profili del collegamento negoziale, Milano, 1999.[2] Tralasceremo, pertanto, in questa sede, gli altri aspetti che nella pronuncia della Suprema Cortevengono in evidenza.[3] Gi nel 1993, allinterno del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 1settembre 1993, n. 385), come misura a tutela dei consumatori nei contratti di credito al consumo, siera previsto che, in caso di inadempimento da parte del fornitore di beni e servizi, il consumatore cheabbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti delcredito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore lesclusiva per laconcessione di credito ai clienti del fornitore (art. 125, 4 comma).[4] Per un commento della novella: vedi, tra gli altri, Alpa, Lincidenza della nuova disciplina delleclausole vessatorie nei contratti dei consumatori sul diritto comune, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1997,237; Roppo, La nuova disciplina delle clausole vessatorie: spunti critici, in Europa e dir. priv., 1998, 65;Cesaro (a cura di), Clausole vessatorie e contratto del consumatore, Padova, 2001; Castronovo, Profilidella disciplina nuova delle clausole c.d. vessatorie cio abusive, in Europa e dir. priv., 1998, 5; Sgroi,Clausole duso, clausole vessatorie e clausole abusive, in Giust. Civ., 2001, II, 115; Alpa-Patti, Leclausole vessatorie nei contratti con i consumatori, Milano, 1997; Faillace, La novella sulle clausolevessatorie a un anno dallentrata in vigore, in Gazz. Giur., 1997, fasc. 6, 2; Lapertosa, Lagiurisprudenza tra passato e futuro dopo lavvento della nuova disciplina sulle clausole vessatorie, inForo It., 1997, V, 357; G. Lener, Clausole vessatorie e tutela inibitoria cautelare: brevi riflessioni (notaa sent. Trib. Palermo, 5 settembre 1997, Assoc. consumatori e ambiente c. Soc. Siremar; Trib. Roma, 2agosto 1997, Assoc. consumatori e ambiente c. Coni), in Foro It., 1997, I, 3009; Maneschi, La difesadel consumatore delle clausole vessatorie, Milano, 1997; Romagnoli, Clausole vessatorie e contrattidimpresa, Padova, 1997; Ruffolo, Clausole vessatorie e abusive, Milano, 1997; Alcaro, Linefficaciadelle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, in Vita Notar., 1996, 1119; Capobianco, Lanuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori (art. 1469 bis-1469 sexiesc.c.), ibidem, 1142; Di Marzio, Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, inGiust. Civ., 1996, II, 513; Morello, Clausole vessatorie, clausole abusive: le linee di fondo di una nuovadisciplina, in Notariato, 1996, 287; Orestano, Linefficacia delle clausole vessatorie: contratti deiconsumatori e condizioni generali, in Riv. critica dir. privato, 1996, 501.[5] Il D. Lgs. 427/1998 ha recepito la direttiva comunitaria 94/47/CE concernente la tuteladellacquirente per taluni aspetti dei contratti relativi allacquisizione di un diritto di godimento a tempo

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    parziale di beni immobili. Sullargomento, cfr. commenti della dottrina in materia: Florit, Lamultipropriet. Direttiva comunitaria n. 94/47/CE e D. Lg. 9 novembre 1998, n. 427, Torino, 2002; DiRosa, Propriet e contratto. Saggio sulla multipropriet, Milano, 2002; Munari, Problemi giuridici dellanuova disciplina della multipropriet, Padova, 1999; De Marzo, Lambito applicativo della nuovadisciplina, in Corriere Giur., 1999, 17; De Nova-Gruggioli-Leo, La multipropriet, Milano, 1999, 7;Smorto, La multipropriet e la tutela dei consumatori, in Eur. e dir. priv., 1999, 279; Morello, Diritti digodimento a tempo parziale su immobili, in Contratti, 1999, 1, 58.[6] La norma citata riveste fondamentale importanza in quanto costituisce il primo esplicitoriconoscimento positivo del fenomeno giuridico del collegamento negoziale. Inoltre, secondo alcuniAutori, lingresso di questo nuovo principio potrebbe avere ulteriori ricadute, andando ad influire sulsettore del contratto in generale: cfr. Ferrando, Recenti orientamenti in tema di collegamento negoziale,cit., 248; Rappazzo, op. cit., 55 e G. Lener, La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti deiconsumatori, in 2 Cardozo Electronic Law Bulletin, 14, 1996, inwww.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Lener-1996/93-13aS.htm. Sul punto, ci soffermeremo piavanti (vedi infra, sub nota 37).[7] Prevedendo che Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base adun accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dallacquirente per il pagamento del prezzo o di unaparte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora lacquirente abbiaesercitato il diritto di recesso ai sensi dellarticolo 5, lart. 8 ha il chiaro scopo di tutelare lacquirente,sollevandolo dagli oneri derivanti dal contratto di mutuo, divenuto ormai inutile a seguito del recesso dalcontratto di multipropriet. La disposizione stata definita appropriata da parte della dottrina proprioperch, in linea di principio, garantisce allacquirente una tutela pi completa (Ceccacci, Il contratto dimultipropriet e la tutela dellacquirente, in Diritto e pratica delle societ, 3, 1999). Qualcuno, tuttavia,ha correttamente sollevato il problema della prova dellaccordo tra il venditore ed il terzo che abbiaconcesso credito, dal momento che il decreto nulla specifica a riguardo e, pertanto, lacquirente potrincontrare grosse difficolt a dimostrare laccordo intercorso solo verbalmente: Parrotta, Fideiussionesolo sugli immobili in costruzione: cos il cliente convive ancora con il rischio, in Guida al Dir., 1, 1999,19.[8] Cfr. R. Scognamiglio, voce Collegamento negoziale, in Enc. Dir., VII, Milano, 1960, 375; Bianca,Diritto civile, 3. Il contratto, Milano, 2000, 481.[9] Cfr. Cass., 18 luglio 2003, n. 11240, in Mass., 2003; Id., 28 giugno 2001, n. 8844, in Giur. It.,2002, 1618; 27 aprile 1995, n. 4645, in Giust. Civ., 1996, I, 1093.[10] Sono chiari esempi di negozi collegati necessariamente i subcontratti (subappalto, subaffitto,submandato, ecc.), il contratto normativo, il contratto tipo, la revoca, il contratto preliminare, i negozidi accertamento, di garanzia, di ratifica, di convalida.[11] La giurisprudenza pi di frequente chiamata a pronunciarsi circa lesistenza del collegamentovolontario, che pi facilmente pu essere revocata in dubbio, fondandosi su di una volont spessoimplicita delle parti, laddove, in tema di collegamento necessario, residuano eventuali margini di dubbioriguardo agli effetti che ne conseguano. Del resto, in dottrina diversi sono gli autori che, in ragione dellepeculiarit che contraddistinguono il collegamento necessario, lo escludono dalla categoria delcollegamento negoziale: Giorgianni, op. cit., 329, Niccol, op. cit., 1477. Rappazzo, op. cit., 27,sottolinea come collegamento necessario e collegamento volontario abbiano in comune soltanto glieffetti, appartenendo a momenti ontologicamente distinti. Anche per chi ritiene il collegamentonecessario rientrante nel genus collegamento negoziale, quella tra collegamento volontario enecessario rappresenta comunque la summa divisio: G. Lener, Profili del collegamento negoziale, cit.,Milano, 1999, 5; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, 1, Torino, 754.[12] Cfr. Ferrando, I contratti collegati, in Giur. sistematica di dir. civile e comm., fondata da W. Bigiavi,Torino, 587; G. Lener, Profili del collegamento negoziale, cit., Milano, 1999, 9; Perrotti, op. cit., 1131;Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Diritto civile, 1, Torino, 754; Rappazzo, op. cit., 10. Inparticolare, questultimo ricorda come anche in questo frangente lautonomia contrattuale dei privatiincontra i limiti della non contrariet a norme imperative, dellordine pubblico, del buon costume,nonch della meritevolezza di tutela da parte dellordinamento giuridico ex art. 1322 c. c. Tra lepronunce del Giudice di legittimit, v. Cass., 21 dicembre 1999, n. 14372, in Foro Pad., 2000, I, 334;Id., 27 aprile 1995, n. 4645, cit.; Id., 6 settembre 1991, n. 9388, in Mass. Giust. Civ., 1991, 9, 1298;Id., 4 maggio 1989, n. 2065, ivi, 1989, fasc. 5; Id., 11 marzo 1987, n. 2524, in Foro It., 1987, I, 2415.[13] Il condizionamento pu non essere reciproco, ben potendo accadere che soltanto uno dei contrattisia subordinato allaltro, sotto i profili della validit ed efficacia: cfr., per tutte, Cass., 11 giugno 2001,n. 7852, in Mass. Giust. Civ., 2001, 1165.[14] Ove sorgano dubbi in merito alla pluralit dei contratti, soccorre il criterio distintivo tra contratto

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    [14] Ove sorgano dubbi in merito alla pluralit dei contratti, soccorre il criterio distintivo tra contrattounico e contratto collegato che la giurisprudenza ha identificato nella pluralit degli interessi perseguiti.Inoltre, i contratti collegati sono caratterizzati dallavere ciascuno la propria causa autonoma, adifferenza del contratto misto (in cui si realizza una fusione delle cause) e del contratto complesso(avente causa unica). Cfr. Cass., 18 luglio 2003, n. 11240, cit.; Id., 28 giugno 2001, n. 8844, cit.; Id.,1999, n. 14372, cit. Nardi, Collegamento negoziale: funzionale od occasionale?, in Giur. It., 2002,1619, sub nota 8, riporta il dibattito dottrinale sviluppatosi sul punto.[15] Colombo, op. cit., 249; Nardi, op. cit., 1618.[16] Tuttavia, vi chi attribuisce rilevanza decisiva ad uno solo dei due elementi sopra indicati. Cos,parte della dottrina fa leva sullelemento oggettivo della funzione economico-sociale dei negozieventualmente collegati: Scognamiglio, op. cit., 376; Giorgianni, op. cit., 281. Opinione meno recente quella per cui centrale la volont dei contraenti di collegare (teoria soggettiva) sostenuta da Ascarelli,Il negozio indiretto e le societ commerciali, in Studi per Vivante, I, 37.[17] Cass., 23 giugno 2003, n. 9970, in Gius, 2003, 24, 2776; Id., 16 maggio 2003, n. 7640, ibidem,20, 2262; Id., 23 aprile 2001, n. 5966, in Contratti, 2001, 1126; Id., 27 gennaio 1997, n. 827, in ForoIt., 1997, I, 1142; Id., 4 settembre 1996, n. 8070, Mass. Giust. Civ., 1996, 1255; Id., 20 novembre1992, n. 12401, in Foro It., 1993, I, 1506; nonch la sentenza successiva a quella in esame, Cass., 17dicembre 2004, n. 23470, in Guida al Dir., 4, 2005, 73.[18] In alcune pronunce, invero abbastanza risalenti, ha alternativamente affermato lesclusiva rilevanzadellelemento soggettivo (Cass., 5 agosto 1982, n. 4401, in Mass. Giust. Civ., 1982, 1601) edellelemento oggettivo (Cass., 11 marzo 1981, n. 1389, in Mass. Giust. Civ., 1981, 543).[19] V. anche: Cass., 14 maggio 2003, n. 7457, Gius, 2003, 20, 2309; Id., 20 luglio 1999, n. 7740, inMass. Giust. Civ., 1999, 1674; Id., 2 giugno 1994, n. 5337, ivi, 1994, fasc. 6.[20] questo il caso del cosiddetto mutuo di scopo, una forma di finanziamento finalizzato assai diffusonella prassi e oggetto di diverse pronunce del Giudice di legittimit, in base alla quale un soggettoconsegna una somma di denaro al mutuatario in funzione dellacquisto da parte di questultimo di undeterminato bene (ipotesi frequente soprattutto nel settore del commercio di autoveicoli). Qui le partidei due contratti, indubbiamente e intimamente connessi, sono tre e non coincidono, essendo sololacquirente-mutuatario parte in entrambe le fattispecie negoziali: cfr. la gi citata Cass., 23 aprile2001, n. 5966, in Contratti, 2001, 1126, nonch Id., 1994, n. 474, in Giur. It., 1994, I, 1.[21] Cass., 9 aprile 1983, n. 2520, in Foro It., 1983, I, 1900; Id., 23 giugno 2003, n. 9970, cit.; Id., 23aprile 2001, n. 5966, cit.; Id., 4 settembre 1996, n. 8070, cit.; Id., 20 novembre 1992, n. 12401, cit.;Id., 10 giugno 1991, n. 6567, in Mass. Giust. Civ., 1991, fasc. 6; Id., 18 gennaio 1988, n. 321, in Giust.Civ., 1988, I, 1214. critico nei confronti di questa impostazione Lener, Profili del collegamentonegoziale, cit., 67 e segg., secondo il quale il fine ulteriore non requisito dotato di valenza generale,poich caratterizzerebbe soltanto il collegamento di tipo bilaterale. Per Clarizia, Collegamento negozialee vicende della propriet. Due profili di locazione finanziaria, Rimini, 1982, 25 e segg., il risultatocomplessivo in cui si identifica il suddetto fine ulteriore privo di rilevanza giuridica, poich attiene alprofilo squisitamente economico. Tale teoria stata da ultimo respinta dalla Corte di legittimit, la qualeha esplicitamente affermato che lo scopo ulteriore perseguito dalle parti assume una propriaautonomia anche dal punto di vista causale: Cass., 17 dicembre 2004, n. 23470, cit.[22] Cass., 18 luglio 2003, n. 11240, cit.; Id., 12 dicembre 1995, n. 12733, in Mass. Giust. Civ., 1995,2014 e segg.; Id., 27 aprile 1995, n. 4645, cit.[23] Cass., 28 giugno 2001, n. 8844, cit.[24] Cass., 27 gennaio 1997, n. 827, cit., che precisa come sia indispensabile lintento diretto in talsenso di tutte le parti contraenti, non essendo sufficiente che quel fine sia perseguito da una sola delleparti allinsaputa e senza la partecipazione dellaltra. La sentenza citata appare, tra le varie, una diquelle che pi compiutamente definisce la finalit ulteriore atta a contraddistinguere il fenomeno delcollegamento negoziale.[25] Si tratta di principio ripetutamente ribadito dalla Corte di cassazione: ex pluribus, Id., 18 luglio2003, n. 11240, cit.; Id., 4 agosto 2000, n. 10264, in Fall., 2001, 973; Id., 4 maggio 1989, n. 2065, inMass. Giust. Civ., 1989, fasc. 5; Id., 18 gennaio 1988, n. 321, cit.; Id., 25 luglio 1984, n. 4350, in Riv.Notar., 1985, 162; Id., 9 aprile 1983, n. 2520, cit.; Id., 15 febbraio 1980, n. 1126, in Mass. Giust. Civ.,1980, fasc. 2.[26] Messineo, voce Contratto collegato, in Enc. Dir., X, Milano, 1962, 53; Rappazzo, op. cit., 156.Esempio tipico rappresentato dalla vendita a scopo di garanzia che ben pu nascondere un pattocommissorio, vietato ex art. 2744 c. c.

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    [27] Cass., 28 giugno 2001, n. 8844, in Giur. It., 2002, 1618, con nota di Nardi.[28] Le vicende che possono influire sulla vita del contratto collegato spaziano dai vizi di nullit eannullabilit alle ipotesi di risoluzione e rescissione. Va da s che ove si tratti di collegamento cd.unilaterale, gli effetti si comunicano in modo univoco, ovvero soltanto da un negozio nei confronti diquello collegato.[29] Innumerevoli le sentenze che, direttamente o indirettamente, si rifanno a detto principio: cfr. Cass.,11 giugno 2001, n. 7852, in Mass. Giust. Civ., 2001, 1165; Id., 6 settembre 1991, n. 9388, ivi, 1991,fasc. 9; Id., 5 luglio 1991, n. 7415, ibidem, 1991, fasc. 7; Id., 18 gennaio 1988, n. 321; Id., 30 maggio1987, n. 4822, in Giust. Civ., 1987, I, 2883; Id., 17 novembre 1983, n. 6864; Id., 21 ottobre 1981, n.5503, in Mass. Giust. Civ., 1981, fasc. 10; Id., 2 luglio 1981, n. 4291, ibidem, fasc. 7; Id., 15 febbraio1980, n. 1126, ibidem, 1980, fasc. 2; Id., 12 febbraio 1980, n. 1007; Id., 25 giugno 1979, n. 3551, inRep. Foro It., 1979, v. 263; Id., 7 aprile 1979, n. 1993, in Mass. Giust. Civ., 1979, fasc. 4. Bisognaper dare atto di come, talvolta e pi di recente, la giurisprudenza abbia preferito descrivere leconseguenze giuridiche del collegamento negoziale, riferendosi a vicende di un contratto che possonoripercuotersi sugli altri, non gi debbono: Cass., 28 giugno 2001, n. 8844, cit.; Id., 25 agosto 1998,n. 8410, in Mass. Giust. Civ., 1998, 1763.[30] Cfr., Rappazzo, op. cit., 129, che definisce lorientamento della giurisprudenza sul puntooggettivamente riduttiva. Perrotti, Compravendita e mutuo di scopo: unipotesi di collegamentonegoziale, in Contratti, 2001, 1131, stigmatizza la mera applicazione del principio simul stabunt, simulcadent, ove sia svincolata da una nozione allargata di corrispettivit delle prestazioni risultanti dai varicontratti collegati.[31] Invero, a queste conclusioni si giunti seguendo percorsi differenti, se non antitetici: vi chi hainvocato lapplicazione analogica/estensiva dellart. 1419 c. c. in tema di nullit parziale, alla luce dellaquale il contratto collegato verrebbe caducato solo ove risultasse che i contraenti non avrebberoconcluso i vari contratti collegati senza il contratto affetto da vizi. Vi chi, per contro, richiama ilprincipio utile per inutile vitiatur, per cui alla invalidit di un negozio farebbe seguito linutilit non gi lainvalidit del contratto collegato: Schizzerotto, op. cit., 196; Di Nanni, op. cit., 331; nonch, da ultimo,Nardi, op. cit., 1620.[32] Una vendita particolare si legge nella sentenza di appello nel passo citato allinterno dellasentenza in esame. In realt negli stralci riportati emerge anche che con la stipulazione dellaffitto diazienda e della cessione di quote, le parti avevano inteso dar vita, oltre che a due contratti intimamentecollegati tra loro, ad un contratto unico a causa mista. Trattasi di un riferimento fuorviante che,mescolando le carte in tavola, finisce per ingenerare confusione tra le distinte ipotesi di contrattocollegato e contratto misto. Avrebbe qui giovato una puntualizzazione da parte della Cassazione ondefugare ogni dubbio, invece che una mera ripetizione delle parole del giudice di merito.[33] Gi Castiglia, Negozi collegati in funzione di scambio, in Riv. Dir. Civ., 1979, II, 398, avevaprospettato lopportunit di adottare un canone di interpretazione complessiva con riferimento aicontratti collegati.[34] Perrotti, op.cit., 1133, ha utilizzato lefficace espressione di lettura atomistica, come esempio diprospettiva limitata e limitante, da superare in favore di una considerazione complessiva delloperazionecommerciale e giuridica posta in essere dai contraenti.[35] Vedi supra, sub nota n. 6.[36] In tal modo, il legislatore ha anche recepito un indirizzo giurisprudenziale e dottrinale consolidato,che estende la rilevanza del collegamento negoziale agli aspetti fisiologici oltre che a quelli patologici,gi tradizionalmente interessati dal fenomeno in esame: Colombo, op. cit., 265.[37] Cfr. Rappazzo, op. cit., 56 e G. Lener, La nuova disciplina delle clausole vessatorie, cit., par. 12.Secondo Lener, il criterio sancito dallart. 1469 ter c. c. rappresenta un principio interpretativoglobale, idoneo ad operare anche al di fuori della circoscritta provincia dei contratti col consumatore.Invero, Lener giunge a questa conclusione, muovendo dallidea che sia errato considerare ilconsumatore quale contraente debole e che, quindi, la disciplina dei contratti col consumatore nonstabilisca uno statuto speciale insuscettibile di applicazione analogica. Anche Ferrando, op. cit., 248,si era interrogata circa la possibile portata espansiva della normativa di cui alla legge n. 52/1996,avvertendone in particolare lesigenza ai fini di una pi compiuta valutazione dellequilibrio contrattuale.[38] Tuttavia, Colombo, op. cit., 268, evidenzia come una interpretazione sistematica dei contratticollegati debba essere ancorata non gi allart. 1469 ter c. c., quanto al pi generale principiodellautonomia privata.

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    [39] Lener, La nuova disciplina delle clausole vessatorie, cit., par. 12; Rappazzo, op. cit., 54.[40] Cass., 12 dicembre 1995, n. 12733, in Mass. Giust. Civ., 1995, fasc. 12. Ma cfr. anche Cass., 28luglio 2000, n. 9944, in Mass. Giust. Civ., 2000, 1651, ove si richiama espressamente il collegamentonegoziale tra gli elementi su cui fondare laccertamento della comune intenzione delle parti ex artt.1362 e segg. c. c. per una corretta qualificazione giuridica della fattispecie in questione.

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