Collaboratore scolastico Dal Mansionario al Piano delle ... · funzionamento della scuola che lo...

27
Collaboratore scolastico Dal Mansionario al Piano delle attività Collaboratore scolastico!

Transcript of Collaboratore scolastico Dal Mansionario al Piano delle ... · funzionamento della scuola che lo...

Collaboratore scolastico

Dal Mansionario al Piano delle attività

Collaboratore

scolastico!

Un po’ di storia….

bidèllo

s.m. (f. -a) [sec. XIV; latino medievale bidellus, risalente al francone

*bidil, messo giudiziario, *bidal «messaggero»; cfr. ted. mod. Büttel

«sergente», ingl. beadle «messaggero»].

Qualunque agente di servizio nelle scuole; per estensione,

inserviente presso un ufficio pubblico.

§ L'istituzione risale al periodo medievale ed è contemporanea alla

costituzione delle prime università, essendo le mansioni dei bidelli

limitate all'ambito universitario.

Essi erano eletti ogni anno e retribuiti con una colletta a cui dovevano

partecipare tutti gli studenti. Funzioni particolari erano affidate al

bidello generale, come la distribuzione dei testi e l'azione di

intermediario fra corpo accademico e studenti.

REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1923, N° 1054 Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali (G.U. 2 Giugno 1923 n. 129)

Capo IX - Del personale di segreteria, degli assistenti, dei macchinisti e bidelli.

Art. 100.-

Il personale di servizio dei licei-ginnasi è a carico dello Stato, quello degli istituti

magistrali, dei licei femminili e delle scuole complementari a carico dei comuni, quello dei

licei scientifici e degli istituti tecnici a carico delle province. ………

Art. 101.-

Il personale di servizio a carico dello Stato è costituito dai bidelli, i quali attendono alla

completa pulizia e alla custodia dei locali e adempiono a qualunque altro incarico loro

affidato dai presidi. …. Il regolamento stabilirà le modalità per la loro nomina e il loro licenziamento e le punizioni cui sono

soggetti.

Art. 102.-

Ogni liceo-ginnasio, istituto magistrale ed istituto tecnico ha un numero di bidelli, variabile

a seconda della popolazione scolastica, da due a sei; ogni liceo o ginnasio isolato o scuola

complementare un numero di bidelli, variabile, a seconda della popolazione scolastica, da

uno a quattro.

Il numero complessivo dei posti di bidello sarà ogni anno stabilito con decreto del Ministro

dell'istruzione d'accordo con quello delle finanze.

Il regio decreto del 6 maggio 1923, n. 1054 precisa le incombenze del bidello negli

istituti d'istruzione media:

pulizia e custodia dei locali ed esecuzione degli incarichi affidatigli dal preside;

- nelle scuole elementari e negli istituti magistrali la retribuzione dei bidelli compete

al comune;

- negli istituti tecnici e nei licei scientifici è a carico della provincia;

- i bidelli dei licei-ginnasi e delle scuole medie, delle università e degli istituti

superiori appartengono ad appositi ruoli e sono a carico dello Stato (decreti

legge 7 maggio 1948, n. 1172 e n. 1221);

- i bidelli degli istituti d'istruzione artistica sono invece chiamati custodi e fanno

parte essi pure di speciali ruoli statali.

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1221Norme concernenti gli aiutanti tecnici e il personale di servizio degli istituti di istruzione media,

classica, scientifica e magistrale.

Del personale di servizio.Art. 6.

Il personale di servizio dei licei ginnasi e delle scuole medie è a carico dello Stato, quello degli

istituti magistrali a carico dei Comuni, quello dei licei scientifici a carico delle Province. …….

Il personale di servizio a carico dello Stato é costituito dai bidelli capi e dai bidelli.

Ogni scuola ed ogni istituto ha un bidello capo.

Art. 8.

In aggiunta al personale di cui al precedente articolo ed al fine di assicurare i servizi inerenti

all'educazione fisica, agli istituti che siano forniti di palestra sono assegnati un bidello fino a

21 classi, due a partire da 22 classi.

Art. 9.

I posti di bidello negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, il cui personale é

a carico dello Stato, si conferiscono in seguito a concorso per titoli.

Al concorso sono ammesse anche le donne, alle quali é riservata una percentuale dei posti che

sarà di volta in volta determinata nei relativi bandi, in rapporto alla distribuzione delle classi miste e

femminili.

Il titolo di studio richiesto é la licenza di scuola elementare.

Art. 12.

Il personale di servizio degli istituti d'istruzione media dipende dal capo d'istituto.

I bidelli hanno l'obbligo di attendere alla pulizia ed alla custodia dei locali e di

adempiere a qualunque altro incarico inerente al servizio scolastico, che venga loro

affidato dal preside.

I bidelli capi sono preposti alla sorveglianza dei subalterni in servizio nell'istituto, nei

limiti e con i poteri che a detto personale saranno conferiti dal preside. Essi inoltre

sono a disposizione del capo di istituto per tutte quelle altre mansioni, inerenti al

funzionamento della scuola che lo stesso capo di istituto, intende loro affidare.

L'orario di detto personale é fissato dai preside secondo le esigenze del servizio

scolastico, e non può superare le otto ore giornaliere.

Sulla ripartizione del lavoro e dell'orario il preside sentirà il parere del Consiglio di

presidenza.

Nei giorni festivi e nel periodo delle vacanze il preside può disporre che il personale

subalterno addetto all'istituto attenda al servizio per turno, e potrà concedere al

personale medesimo, compatibilmente con le esigenze del servizio, un congedo non

superiore ad un mese.

Uno dei subalterni prescelto dal preside, quando l'edificio scolastico abbia locali

disponibili, deve alloggiare nella scuola ed ha mansioni di custode.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 420 Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne,

elementari, secondarie ed artistiche.

Art. 1.

Classificazione delle carriere

Le carriere del personale non insegnante della scuola …… sono le seguenti:1) carriera di concetto di segreteria;

2) carriera delle assistenti delle scuole materne;

3) carriere esecutive;

4) carriere del personale ausiliario.

Art. 2.

Ruoli delle carriere del personale non docente

Le carriere del personale ausiliario comprendono i seguenti ruoli provinciali:

1) ruolo dei bidelli;2) ruolo dei guardarobieri;

3) ruolo dei custodi dei convitti e degli educandati;

4) ruolo degli aiutanti cuochi;

5) ruolo degli aiutanti guardarobieri;

6) ruolo degli accudienti di convitto.

Art. 3.

Qualifiche

I ruoli di cui al precedente art. 2 comprendono le qualifiche indicate nell'unita tabella A.

Art. 7.

Mansioni del personale ausiliario

I bidelli provvedono alla quotidiana pulizia delle aule, delle palestre e degli altri locali

cui sono assegnati disimpegnano il servizio di vigilanza nei locali della scuola;

vigilano sugli alunni affidati in casi di particolare necessità alla loro sorveglianza;

disimpegnano mansioni di manovra di ascensori o montacarichi;

adempiono agli altri incarichi di carattere materiale inerenti al servizio, compreso il

trasporto delle suppellettili scolastiche all'interno dell'istituto, e, purché provvisti delle

apposite patenti, a mansioni di conduzione di autoveicoli.

Essi possono essere adibiti a mansioni di guardiania e custodia dei locali, nel rispetto

dell'orario e degli obblighi di servizio, assicurando in ogni caso l'apertura e la chiusura

dei locali stessi.

La legge 11.07.1980, n. 312 ha previsto le qualifiche funzionali, ma le altre

qualifiche corrispondenti agli attuali profili professionali hanno continuato a esistere

fino al 1985, quando il D.P.R. 07.03. 1985, n. 588 ha introdotto per la prima volta

i profili professionali.

I profili professionali, oltre che individuare analiticamente le singole mansioni,

indicano anche la posizione funzionale e il grado di responsabilità ed autonomia

da attribuire a ogni specifica figura professionale.

Il D.P.R. 07.03.1985, n. 588 ha mutato la denominazione del personale non docente,

definendolo personale amministrativo, tecnico e ausiliario A.T.A.) operante nelle

seguenti aree funzionali:area funzionale dei servizi generali

area funzionale dei servizi tecnici

area funzionale dei servizi ausiliari

Secondo le indicazioni del D.P.R. 588/85 l’area funzionale dei servizi generali

ausiliari è costituita dal profilo professionale dell’ausiliario, che accorpa i tre

preesistenti ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti di convitto.

Quindi, in precedenza e fino al 1985 si distingueva tra:

- carriere (di concetto, esecutiva, ausiliaria) a loro volta articolate in

qualifiche / ruoli (segretari, applicati, bidelli)

- la legge 11.07.1980, n. 312 ha previsto le qualifiche funzionali

- per la prima volta, con il D.P.R. 07.03.1985, n. 588, sono stati introdotti i profili

professionali.

Questi ultimi, al pari delle vecchie qualifiche, individuano analiticamente le singole

mansioni e nel contempo, a differenza, individuano anche la posizione funzionale e il

grado di responsabilità e di autonomia che ogni singola figura professionale riveste.

I suddetti profili sono stati

- modificati con il CCNL 04.08.1995

- sono stati nuovamente rielaborati nel CCNL 26.05.1999

- e nel Ccnl 15.03.2001

- e successivamente da una legge finanziaria, la legge 289/2002

che all’art. 35 co. 3, ha sancito alcune mansioni specifiche dei collaboratori scolastici;

- ulteriore intervento in ordine cronologico è il CCNL 24.07.2003

- tali profili, da ultimo modificati con il summenzionato CCNL 2003 sono stati

confermati nell’ultimo CCNL del 29.11.2007

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

1995 – 1997 DEL 04.08.1995

Con questo 1^ Ccnl sono state confermate le aree di operatività del personale A.T.A. e

con la tabella allegata all’art. 51, sono stati definiti i profili professionali.

In particolare i profili dell’ex D.P.R. 588/85 vengono modificati in quelli previsti dal nuovo

Ccnl 04.08.1995 , secondo le seguenti corrispondenze:

Area funzionale dei servizi generali e ausiliari:

ausiliario viene sostituito con collaboratore scolastico;

aiuto cuoco e guardarobiere vengono modificati in collaboratore scolastico tecnico;

viene istituito il profilo del collaboratore scolastico tecnico alle aziende agrarie.

Sezione III - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Art. 49 - Area e funzioni

1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di

istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici,...assolve alle

funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza

connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, anche in rapporto di collaborazione

con i capi di istituto e con il personale docente.

2. Il personale di cui al comma precedente, è collocato nella distinta area del

personale A.T.A., che si articola …… nell’area funzionale dei servizi generali.

Art. 51 - Profili professionali

1. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale ATA sono individuate dal

presente articolo. Le corrispondenze tra i profili professionali previsti dal DPR n. 588 del

1985 e quelli contemplati dal presente CCNL sono stabilite dall’allegata Tabella I. I

servizi prestati nei profili professionali di cui al DPR n. 588 del 1985 sono considerati a

tutti gli effetti come resi nei corrispondenti profili di cui al presente CCNL.

Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne

che per i requisiti culturali che sono individuati dall’allegata Tabella II.

2. In attesa delle norme di attuazione sull’autonomia scolastica, i profili professionali del

personale ATA e le relative qualifiche funzionali sono determinati come di seguito

specificato.

Le dotazioni organiche dei nuovi profili, in attesa della rideterminazione da operarsi ai

sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 29 del 1993, sono provvisoriamente costituite dalle

dotazioni dei profili previgenti, sulla base della Tabella di equiparazione allegata.

IV/1: Profilo: Collaboratore scolasticoEsegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del

proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non

specialistica.

È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e

del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l’uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di

vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

In particolare svolge le seguenti mansioni:

- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, anche in occasione di

momentanea assenza degli insegnanti;

- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad

altre sedi anche non scolastiche;

- custodia e sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche

ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre

connesse al funzionamento della scuola;

- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l’ausilio di

mezzi meccanici;

- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nelle

istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi

di mensa e cucina;

- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni didattiche comportino l’uso della

cucina e della sala bar;

- servizi esterni inerenti la qualifica.

Può, infine, svolgere:

- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio, e simili;

- attività di supporto all’attività amministrativa e alla attività didattica nonché ai servizi di mensa;

- assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi ausilio materiale nell’accesso dalle aree

esterne alle strutture scolastiche, all’interno di tali strutture e nell’uscita da esse, nell’uso dei servizi igienici

e nella cura dell’igiene personale;

- compiti di centralista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purché provvisto di apposita

patente, di manovratore di montacarichi e ascensori.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

NORMATIVO 1998 – 2001 ECONOMICO 1998 – 1999 del 26.09.1999

Tabella A - Profili professionali

1.I profili professionali del personale ATA sono individuati dalla presente tabella secondo quanto

previsto dall'art.32.

A/2: Profilo: Collaboratore scolastico

Si vedano i compiti della tabella IV/1 del CCNL 1995 con le seguenti modifiche:

- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche

ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e

delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni,

semiconvittori e convittori;

- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;

- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:

- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture

scolastiche e nell'uscita da esse.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

BIENNIO ECONOMICO 2000 – 2001 DEL 15.03.2001

ART. 9 - Qualifiche del personale ATA

1. I profili professionali del personale ATA, in attesa di un loro riassetto complessivo con

l’obiettivo del costante adeguamento alle esigenze della scuola dell’autonomia, sono

modificati come previsto nell’allegata tabella D.

Tabella D

Profili ATA modificati ai sensi dell'art.36, comma 5, del CCNL 26.5.1999

A/2: Profilo: Collaboratore scolastico

Si vedano i compiti della tabella A/2 del CCNL 1999 con le seguenti modifiche:

Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del

lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi, le attività di

ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per

le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola

materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in SO n. 240 alla GU 31 dicembre 2002, n. 305)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Legge Finanziaria 2003

Articolo 35

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la

sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante

la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.

4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del

comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II,

del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive

modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 2003 DEL 24.07.2003

CAPO V - PERSONALE ATA

ART. 44 - AREA ATA E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO (art.30 del CCNL 26-5-1999)

ART. 46 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA.

(art.51 del CCNL 4-8-1995 ed art.31 del CCNL 26-5-1999)

1. I profili professionali del personale ATA sono individuati dall’allegata tabella A. Le modalità di

accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne per i requisiti culturali, che

sono individuati dall'allegata tabella B.

2. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni

organizzative, è articolato in cinque aree comprendenti ciascuno uno o più profili professionali; la

corrispondenza tra aree e profili è individuata nella successiva tabella C.

3. Il personale appartenente al profilo di “guardarobiere” è collocato nel medesimo profilo dell’area B,

con il corrispondente trattamento economico.

ART. 47 - COMPITI DEL PERSONALE ATA (art.32 del CCNL 26-5-1999)

1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;

b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali,

comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare

responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come

descritto dal piano delle attività.

TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA (introdotta dal CCNL 4-8-1995 e modificata dal CCNL 26-5-1999)

1.L’unità dei servizi amministrativi è costituita dalle professionalità articolate nei profili di

AREA

del personale ATA individuati dalla presente tabella.

Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne

che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.

Area A

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta

esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che

richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con

compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la

ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di

vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il

pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di

collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap

nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse,

nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con

riferimento alle attività previste dall'art. 47.

Il CCNL del 29.11.2007 disciplina in modo specifico lo stato giuridico del personale ata

(amministrativo, tecnico e ausiliario), nel Capo V, dall’art. 44 all’art. 62. Altre disposizioni si

possono trovare i n relazione alle norme disciplinari contenute negli articoli dal 92 al 97.

Ai sensi del 1° comma dell’art. 44 del Ccnl, per personale ata si intende “Il personale

amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e

secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e

scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali,

operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in

rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.”

Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui all’art. 21

della legge n. 59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze

gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale

dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei

servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei servizi generali e amministrativi.

Nello specifico, l’art. 47 del Ccnl 2006-2009, precisa che i compiti del personale ata sono

costituiti:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;

b) da incarichi specifici attribuiti dal dirigente scolastico che, nell’ambito dei profili

professionali di appartenenza comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e lo

svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio e sono funzionali alla

realizzazione del piano dell’offerta formativa.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro 2006 – 2009 si basa

- sul rafforzamento del modello organizzativo dell’unità dei servizi ata nella scuola

dell’autonomia;

- sulla revisione dell’ordinamento dei lavoratori ata per la loro valorizzazione

- sul potenziamento della contrattazione d’istituto.

I nuovi profili professionali erano stati creati per valorizzare le specificità del singolo

lavoratore ata.

La sua presenza qualificata doveva, e dovrebbe, essere essenziale nella costruzione del

Piano dell’offerta formativa della scuola dell’autonomia.

L’evoluzione della società e, con essa, della scuola, nel frattempo divenuta scuola

dell’autonomia, ha comportato cambiamenti normativi.

La figura, il ruolo e la professionalità del “bidello”, che ha caratterizzato da sempre

l’organizzazione scolastica italiana, hanno avuto un reale riconoscimento solo a seguito

della riforma scolastica che ha introdotto la contrattualizzazione del pubblico impiego e,

in particolar modo, con la contrattazione di comparto.

Con essi anche il profilo di collaboratore scolastico ha dovuto essere “aggiornato” e

meglio specificato dai vari contratti collettivi succedutisi da circa un ventennio, soprattutto

per quanto concerne l’accoglienza, la cura della persona e l’assistenza agli alunni

disabili.

Quindi, dalla vetusta figura professionale, quella di bidello, adibita essenzialmente alla

pulizia e custodia dei locali e alla mera sorveglianza si è passati a quella nuova, di

collaboratore scolastico, con un ruolo sociale sicuramente più ampio e di maggiore

responsabilità.

La funzione primaria di collaborazione che il bidello, ormai divenuto collaboratore

scolastico, deve svolgere si esplica nelle seguenti attività:

assistenza e vigilanza immediatamente prima dell’ingresso degli alunni nell’istituzione

scolastica, assistenza e vigilanza degli alunni in aggiunta al docente, a mensa o per brevi

sostituzioni dello stesso; front-office e vigilanza all’ingresso dell’istituzione scolastica;

opere di piccola manutenzione; collaborazione con il personale di segreteria per la

trasmissione e divulgazione di comunicati e altre incombenze; assistenza e vigilanza

degli alunni in determinate fasi della giornata e della vita scolastica, cambio ora,

ricreazione, spostamento degli alunni dalla classe ad altro locale o area della scuola, in

particolare quando le conseguenze di una cattiva vigilanza potrebbero esporre la scuola

a rischi.

L’integrazione delle persone con disabilità è un impegno sempre più diffuso nella

scuola. (secondo i principi di solidarietà, accoglienza, rispetto delle differenze).

Se l’integrazione scolastica prevede interventi di assistenza, la composizione del gruppo

di lavoro deve allargarsi alle figure professionali che operano con l’alunno, fra queste vi è

anche il collaboratore scolastico che rientra in quella di assistente base, cioè di una

figura fornita dalla scuola, con compiti di aiuto agli alunni negli spostamenti e nella cura

della persona, etc.

E’ indubbio che l’evoluzione della figura del collaboratore scolastico è in linea con i mutati

bisogni della popolazione.

Dalla mera attività di custodia di circa 40/50 anni fa ai più complessi bisogni, anche di

natura assistenziale, che si verificano, a seguito della sempre più numerosa presenza di

studenti con disabilità, un tempo praticamente assente.

L’evoluzione dei bisogni sociali si è tradotta in una produzione legislativa (si veda legge

104/92) che ha riconosciuto e regolamentato il diritto all’assistenza, e nella fattispecie

scolastica, il diritto all’educazione e all’istruzione di bambini con disabilità.

Ciò ha comportato che il bambino deve essere assistito anche nel contesto scolastico.

Alimentazione, vestizione, igiene personale, etc. sono tutte attribuzioni legate al

soddisfacimento dei bisogni naturali della persona che rientrano nel concetto di

assistenza e, precisamente, in quella di base non qualificata.

Questa può essere realizzata, secondo l’organizzazione del lavoro, dalle figure che

hanno compiti di assistenza e che ruotano intorno all’alunno con disabilità come il

collaboratore scolastico.

La differenza tra assistenza di base che può essere svolta da chiunque e quella

qualificata, solo da sanitari professionali, dipende dalla complessità delle azioni da porre

in essere.

In materia di igiene, l’attività del collaboratore scolastico è correlata ai bisogni fisiologici

degli alunni. L’intervento che può essere richiesto al collaboratore è proprio come quello

che viene posto in essere in ambito familiare e non richiede, generalmente l’intervento di

una figura qualificata.

Per quanto riguarda la somministrazione di farmaci per patologie acute o croniche il

profilo di collaboratore non fa alcun richiamo.

Il Ministero, però, ha definito quali siano gli interventi finalizzati durante l'orario scolastico.

La valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non

sanitario competono ai medici di base.

I criteri generali per la somministrazione indispensabile in orario scolastico da parte di

personale non sanitario dipendono:

- dall’assoluta necessità del farmaco;

- dall'indispensabilità della somministrazione dello stesso in orario scolastico;

- la mancanza di discrezionalità tecnica da parte di chi deve somministralo;

- la possibilità che la somministrazione venga effettuata da parte di personale non

sanitario, quindi non in possesso di cognizioni specialistiche.

Sicurezza e collaboratori scolastici

La Sicurezza sul luogo di lavoro è strettamente connessa con l’organizzazione del lavoro;

si tratta di quella sicurezza che incide direttamente nel lavoro quotidiano di ogni

lavoratore, in cui chi lavora deve concorrere a realizzare sia la propria che quella degli

altri e, perciò, deve essere messo in condizione di farlo.

I collaboratori scolastici sono i lavoratori che meglio di chiunque altro conoscono i luoghi

della scuola, il comportamento degli studenti e delle altre componenti scolastiche quando

si muovono al di fuori di aule, laboratori e uffici e sono anche i primi che si relazionano

con l’utenza esterna.

Quindi, per quanto concerne la Sicurezza, il termine “vigilanza” comprende:

- la verifica che non vi siano ingombri avanti le vie/uscite di sicurezza;

- la verifica che non vi siano manomissione nei dispositivi di protezione dei locali;

- la verifica della data di ricarica degli estintori.

Il collaboratore scolastico vive in prima persona la permanenza degli studenti nella

scuola quando non sono impegnati nelle attività didattiche e, pertanto, con la sua attività

di “vigilanza” e “controllo” svolge nei confronti degli alunni una funzione educativa.