Codigo Civil de Italia de 1942-Actualizado Al 06-07-2011

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(c) Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados. Copia exclusivamente para uso personal. Se prohibe su distribucin o reproduccin. Codice Civile ltima modificacin 06/07/2011 Codici Nacional Publicado en: GU Fecha de ltima Modificacin: 06/07/2011 Id. vLex: VLEX-41302168 http://vlex.com/vid/codice-civile-41302168 Texto CAPO I Delle fonti del diritto CAPO II Dell’applicazione della legge in generale LIBRO PRIMODelle persone e della famiglia TITOLO I Delle persone fisiche TITOLO II Delle persone giuridiche CAPO I Disposizioni generali CAPO II Delle associazioni e delle fondazioni CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati TITOLO III Del domicilio e della residenza TITOLO IV Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta CAPO I Dell’assenza CAPO II Della dichiarazione di morte presunta CAPO III Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l’esistenza o di cui stata dichiarata la morte presunta TITOLO V Della parentela e dell’affinit TITOLO VI Del matrimonio CAPO I Della promessa di matrimonio CAPO II Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato CAPO III Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile SEZIONE I Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio SEZIONE II Delle formalit preliminari del matrimonio SEZIONE III Delle opposizioni al matrimonio SEZIONE IV Della Celebrazione del matrimonio SEZIONE V Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nella Versin generada por el usuario Universidad De Via Del Mar Pgina 1/684 5 de Abr 17:39

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codigo civil italiano 1942

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  • (c) Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.Copia exclusivamente para uso personal. Se prohibe su distribucin o reproduccin.

    Codice Civileltima modificacin 06/07/2011

    CodiciNacionalPublicado en: GUFecha de ltima Modificacin: 06/07/2011

    Id. vLex: VLEX-41302168http://vlex.com/vid/codice-civile-41302168

    Texto

    CAPO I Delle fonti del dirittoCAPO II Dell'applicazione della legge in generaleLIBRO PRIMODelle persone e della famigliaTITOLO I Delle persone fisicheTITOLO II Delle persone giuridicheCAPO I Disposizioni generaliCAPO II Delle associazioni e delle fondazioniCAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitatiTITOLO III Del domicilio e della residenzaTITOLO IV Dell'assenza e della dichiarazione di morte presuntaCAPO I Dell'assenzaCAPO II Della dichiarazione di morte presuntaCAPO III Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignoral'esistenza o di cui stata dichiarata la morte presuntaTITOLO V Della parentela e dell'affinitTITOLO VI Del matrimonioCAPO I Della promessa di matrimonioCAPO II Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e delmatrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello StatoCAPO III Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civileSEZIONE I Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonioSEZIONE II Delle formalit preliminari del matrimonioSEZIONE III Delle opposizioni al matrimonioSEZIONE IV Della Celebrazione del matrimonioSEZIONE V Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nella

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  • RepubblicaSEZIONE VI Della nullit del matrimonioSEZIONE VII Delle prove della celebrazione del matrimonioSEZIONE VIII Disposizioni penaliCAPO IV Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonioCAPO V Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugiCAPO VI Del regime patrimoniale della famigliaSEZIONE I Disposizioni generaliSEZIONE II Del fondo patrimonialeSEZIONE III Della comunione legaleSEZIONE IV Della comunione convenzionaleSEZIONE V Del regime di separazione dei beniSEZIONE VI Dell'impresa familiareTITOLO VII Della filiazioneCAPO I Della filiazione legittimaSEZIONE I Dello stato di figlio legittimoSEZIONE II Delle prove della filiazione legittimaSEZIONE III Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e direclamo di legittimitCAPO II Della filiazione naturale e della legittimazioneSEZIONE I Della filiazione naturaleSEZIONE II Della legittimazione dei figli naturaliTITOLO VIII Dell'adozione di persone maggiori di etCAPO I Dell'adozione di persone maggiori di et e dei suoi effetti.CAPO II Delle forme dell'adozione di persone di maggiore etCAPO III Dell'adozione specialeTITOLO IX Della potest dei genitoriTITOLO IX -BIS Ordini di protezione contro gli abusi familiariTITOLO X Della tutela e dell'emancipazioneCAPO I Della tutela dei minoriSEZIONE I Del giudice tutelareSEZIONE II Del tutore e del protutoreSEZIONE III Dell'esercizio della tutelaSEZIONE IV Della cessazione del tutore dall'ufficioSEZIONE V Del rendimento del conto finaleCAPO II Dell'emancipazioneTITOLO XI Dell'affiliazione e dell'affidamentoTITOLO XII Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte diautonomiaCAPO I Dell'amministrazione di sostegnoCAPO cos premesso dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.CAPO II Della interdizione, della inabilitazione e della incapacit naturaleTITOLO XIII Degli alimentiTITOLO XIV Degli atti dello stato civileLIBRO SECONDODelle successioniTITOLO I Disposizioni generali sulle successioniCAPO I Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredita'

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  • CAPO II Della capacit di succedereCAPO III Dell'indegnitCAPO IV Della rappresentazioneCAPO V Dell'accettazione dell'ereditSEZIONE I Disposizioni generaliSEZIONE II Del beneficio d'inventarioCAPO VI Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'eredeCAPO VII Della rinunzia all'ereditCAPO VIII Dell'eredit giacenteCAPO IX Della petizione di ereditCAPO X Dei legittimariSEZIONE I Dei diritti riservati ai legittimariSEZIONE II Della reintegrazione della quota riservata ai legittimariTITOLO II Delle successioni legittimeCAPO I Della successione dei parentiCAPO II Della successione del coniugeCAPO III Della successione dello StatoTITOLO III Delle successioni testamentarieCAPO I Disposizioni generaliCAPO II Della capacit di disporre per testamentoCAPO III Della capacit di ricevere per testamentoCAPO IV Della forma dei testamentiSEZIONE I Dei testamenti ordinariSEZIONE II Dei testamenti specialiSEZIONE III Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segretiCAPO V Dell'istituzione di erede e dei legatiSEZIONE I Disposizioni generaliSEZIONE II Delle disposizioni condizionali, a termine e modaliSEZIONE III Dei legatiSEZIONE IV Del diritto di accrescimentoSEZIONE V Della revocazione delle disposizioni testamentarieCAPO VI Delle sostituzioniSEZIONE I Della sostituzione ordinariaSEZIONE II Della sostituzione fedecommissariaCAPO VII Degli esecutori testamentariTITOLO IV Della divisioneCAPO I Disposizioni generaliCAPO II Della collazioneCAPO III Del pagamento dei debitiCAPO IV Degli effetti della divisione e della garanzia delle quoteCAPO V Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisioneCAPO V -bis Del patto di famigliaCAPO (da art. 768-bis ad art. 768-octies) inserito dalla Legge 14 febbraio 2006, n.55.TITOLO V Delle donazioniCAPO I Disposizioni generaliCAPO II Della capacit di disporre e di ricevere per donazione

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  • CAPO III Della forma e degli effetti della donazioneCAPO IV Della revocazione delle donazioniLIBRO TERZODella proprietTITOLO I Dei beniCAPO I Dei beni in generaleSEZIONE I Dei beni nell'ordine corporativoSEZIONE II Dei beni immobili e mobiliSEZIONE III Dei fruttiCAPO II Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiasticiTITOLO II Della proprietCAPO I Disposizioni generaliCAPO II Della propriet fondiariaSEZIONE I Disposizioni generaliSEZIONE III Della bonifica integraleSEZIONE IV Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluvialiSEZIONE V Della propriet ediliziaSEZIONE VI Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi esiepi interposti tra i fondiSEZIONE VII Delle luci e delle veduteSEZIONE VIII Dello stillicidioSEZIONE IX Delle acqueCAPO III Dei modi di acquisto della proprietSEZIONE I Dell'occupazione e dell'invenzioneSEZIONE II Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistioneCAPO IV Delle azioni a difesa della proprietTITOLO III Della superficieTITOLO IV Dell'enfiteusiTITOLO V Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazioneCAPO I Dell'usufruttoSEZIONE I Disposizioni generaliSEZIONE II Dei diritti nascenti dall'usufruttoSEZIONE III Degli obblighi nascenti dall'usufruttoSEZIONE IV Estinzione e modificazioni dell'usufruttoCAPO II Dell'uso e dell'abitazioneTITOLO VI Delle servit predialiCAPO I Disposizioni generaliCAPO II Delle servit coattiveSEZIONE I Dell'acquedotto e dello scarico coattivoSEZIONE II Dell'appoggio e dell'infissione di chiusaSEZIONE III Della somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondoSEZIONE IV Del passaggio coattivoSEZIONE V Dell'elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di linee telefericheCAPO III Delle servit volontarieCAPO IV Delle servit acquistate per usucapione e per destinazione del padre difamigliaCAPO V Dell'esercizio delle servitCAPO VI Dell'estinzione delle servit

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  • CAPO VII Delle azioni a difesa delle servitCAPO VIII Di alcune servit in materia di acqueSEZIONE I Della servit di presa o di derivazione di acquaSEZIONE II Della servit degli scoli e degli avanzi di acquaTITOLO VII Della comunioneCAPO I Della comunione in generaleCAPO II Del condominio negli edificiTITOLO VIII Del possessoCAPO I Disposizioni generaliCAPO II Degli effetti del possessoSEZIONE I Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosaSEZIONE II Del possesso di buona fede di beni mobiliSEZIONE III Dell'usucapioneCAPO III Delle azioni a difesa del possessoTITOLO IX Della denunzia di nuova opera e di danno temutoLIBRO QUARTODelle obbligazioniTITOLO I Delle obbligazioni in generaleCAPO I Disposizioni preliminariCAPO II Dell'adempimento delle obbligazioniSEZIONE I Dell'adempimento in generaleSEZIONE II Del pagamento con surrogazioneSEZIONE III Della mora del creditoreCAPO III Dell'inadempimento delle obbligazioniCAPO IV Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dell'adempimentoSEZIONE I Della novazioneSEZIONE II Della remissioneSEZIONE III Della compensazioneSEZIONE IV Della confusioneSEZIONE V Dell'impossibilit sopravvenuta per causa non imputabile al debitoreCAPO V Della cessione dei creditiCAPO VI Della delegazione, dell'espromissione e dell'accolloCAPO VII Di alcune specie di obbligazioniSEZIONE I Delle obbligazioni pecuniarieSEZIONE II Delle obbligazioni alternativeSEZIONE III Delle obbligazioni in solidoSEZIONE IV Delle obbligazioni divisibili e indivisibiliTITOLO II Dei contratti in generaleCAPO I Disposizioni preliminariCAPO II Dei requisiti del contrattoSEZIONE I Dell'accordo delle partiSEZIONE II Della causa del contrattoSEZIONE III Dell'oggetto del contrattoSEZIONE IV Della forma del contrattoCAPO III Della condizione nel contrattoCAPO IV Dell'interpretazione del contrattoCAPO V Degli effetti del contrattoSEZIONE I Disposizioni generali.

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  • SEZIONE II Della clausola penale e della caparraCAPO VI Della rappresentanzaCAPO VII Del contratto per persona da nominareCAPO VIII Della cessione del contrattoCAPO IX Del contratto a favore di terziCAPO X Della simulazioneCAPO XI Della nullit del contrattoCAPO XII Dell'annullabilit del contrattoSEZIONE I Dell'incapacitSEZIONE II Dei vizi del consensoSEZIONE III Dell'azione di annullamentoCAPO XIII Della rescissione del contrattoCAPO XIV Della risoluzione del contrattoSEZIONE I Della risoluzione per inadempimentoSEZIONE II Dell'impossibilit sopravvenutaSEZIONE III Dell'eccessiva onerositCAPO XI Vbis Dei contratti del consumatoreTITOLO III Dei singoli contrattiCAPO I Della venditaSEZIONE I Disposizioni generaliSEZIONE II Della vendita di cose mobiliSEZIONE III Della vendita di cose immobiliSEZIONE IV Della vendita di ereditCAPO II Del riportoCAPO III Della permutaCAPO IV Del contratto estimatorioCAPO V Della somministrazioneCAPO VI Della locazioneSEZIONE I Disposizioni generaliSEZIONE II Della locazione di fondi urbaniSEZIONE III Dell'affittoCAPO VII Dell'appaltoCAPO VIII Del trasportoSEZIONE I Disposizioni generaliSEZIONE II Del trasporto di personeSEZIONE III Del trasporto di coseCAPO IX Del mandatoSEZIONE I Disposizioni generaliSEZIONE II Della commissioneSEZIONE III Della spedizioneCAPO X Del contratto di agenziaCAPO XI Della mediazioneCAPO XII Del depositoSEZIONE I Del deposito in generaleSEZIONE II Del deposito in albergoSEZIONE III Del deposito nei magazzini generaliCAPO XIII Del sequestro convenzionale

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  • CAPO XIV Del comodatoCAPO XV Del mutuoCAPO XVI Del conto correnteCAPO XVII Dei contratti bancariSEZIONE I Dei depositi bancariSEZIONE II Del servizio bancario delle cassette di sicurezzaSEZIONE III Dell'apertura di credito bancarioSEZIONE IV Dell'anticipazione bancariaSEZIONE V Delle operazioni bancarie in conto correnteSEZIONE VI Dello sconto bancarioCAPO XVII I Della rendita perpetuaCAPO XIX Della rendita vitaliziaCAPO XX Dell'assicurazioneSEZIONE I Disposizioni generaliSEZIONE II Dell'assicurazione contro i danniSEZIONE III Dell'assicurazione sulla vitaSEZIONE IV Della riassicurazioneSEZIONE V Disposizioni finaliCAPO XXI Del giuoco e della scommessaCAPO XXII Della fideiussioneSEZIONE I Disposizioni generaliSEZIONE II Dei rapporti tra creditore e fideiussoreSEZIONE III Dei rapporti tra fideiussore e debitore principaleSEZIONE IV Dei rapporti tra pi fideiussoriSEZIONE V Dell'estinzione della fideiussioneCAPO XXII I Del mandato di creditoCAPO XXIV Dell'anticresiCAPO XXV Della transazioneCAPO XXVI Della cessione dei beni ai creditoriTITOLO IV Delle promesse unilateraliTITOLO V Dei titoli di creditoCAPO I Disposizioni generaliCAPO II Dei titoli al portatoreCAPO III Dei titoli all'ordineCAPO IV Dei titoli nominativiTITOLO VI Della gestione di affariTITOLO VII Del pagamento dell'indebitoTITOLO VIII Dell'arricchimento senza causaTITOLO IX Dei fatti illecitiLIBRO QUINTODel lavoroTITOLO I Della disciplina delle attivit professionaliCAPO I Disposizioni generaliCAPO II Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettiviCAPO III Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparateTITOLO II Del lavoro nell'impresaCAPO I Dell'impresa in generaleSEZIONE I Dell'imprenditore

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  • SEZIONE II Dei collaboratori dell'imprenditoreSEZIONE III Del rapporto di lavoroSEZIONE IV Del tirocinioCAPO II Dell'impresa agricolaSEZIONE I Disposizioni generaliSEZIONE II Della mezzadriaSEZIONE III Della colonia parziariaSEZIONE IV Della soccidaSEZIONE V Disposizione finaleCAPO III Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazioneSEZIONE I Del registro delle impreseSEZIONE II Dell'obbligo di registrazioneSEZIONE III Disposizioni particolari per le imprese commercialiTITOLO III Del lavoro autonomoCAPO I Disposizioni generaliCAPO II Delle professioni intellettualiTITOLO IV Del lavoro subordinato in particolari rapportiCAPO I Disposizioni generaliCAPO II Del lavoro domesticoTITOLO V Delle societCAPO I Disposizioni generaliCAPO II Della societ sempliceSEZIONE I Disposizioni generaliSEZIONE II Dei rapporti tra i sociSEZIONE III Dei rapporti con i terziSEZIONE IV Dello scioglimento della societSEZIONE V Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socioCAPO III Della societ in nome collettivoCAPO IV Della societ in accomandita sempliceCAPO V Societ per azioniSEZIONE I Disposizioni generaliSEZIONE II Della costituzione per pubblica sottoscrizioneSEZIONE III Dei promotori e dei soci fondatoriSEZIONE III -BIS Dei patti parasocialiSEZIONE IV Dei conferimentiSEZIONE V Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativiSEZIONE VI Dell'assembleaSEZIONE VI -BIS Dell'amministrazione e del controlloSEZIONE VII Delle obbligazioniSEZIONE VIII Dei libri socialiSEZIONE IX Del bilancioSEZIONE X Delle modificazioni dello statutoSEZIONE XI Dei patrimoni destinati ad uno specifico affareSEZIONE XIII Delle societ con partecipazione dello Stato o di enti pubbliciSEZIONE XIV Delle societ di interesse nazionaleCAPO VI Della societ in accomandita per azioniCAPO VII Della societ a responsabilit limitata

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  • SEZIONE I Disposizioni generaliSEZIONE II Dei conferimenti e delle quoteSEZIONE III Dell'amministrazione della societ e dei controlliSEZIONE IV Delle decisioni dei sociSEZIONE V Delle modificazioni dell'atto costitutivoCAPO VIII Scioglimento e liquidazione delle societ di capitaliCAPO IX Direzione e coordinamento di societCAPO X Della trasformazione, della fusione e della scissioneSEZIONE I Della trasformazioneSEZIONE II Della fusione delle societSEZIONE III Della scissione delle societCAPO XI Delle societ costituite all'esteroTITOLO VI Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratriciCAPO I Delle societ cooperativeSEZIONE I Disposizioni generali. Cooperative a mutualit prevalenteSEZIONE II Della costituzioneSEZIONE III Delle quote e delle azioniSEZIONE IV Degli organi socialiSEZIONE V Delle modificazioni dell'atto costitutivoSEZIONE VI Dei controlliCAPO II Delle mutue assicuratriciTITOLO VII Dell'associazione in partecipazioneTITOLO VIII Dell'aziendaCAPO I Disposizioni generaliCAPO II Della ditta e dell'insegnaCAPO III Del marchioTITOLO IX Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industrialiCAPO I Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artisticheCAPO II Del diritto di brevetto per invenzioni industrialiCAPO III Del diritto di brevetto per modelli di utilit e di registrazione per disegni emodelliTITOLO X Della disciplina della concorrenza e dei consorziCAPO I Della disciplina della concorrenzaSEZIONE I Disposizioni generaliSEZIONE II Della concorrenza slealeCAPO II Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambiSEZIONE I Disposizioni generaliSEZIONE II Dei consorzi con attivit esternaSEZIONE II BIS Articolo 2615-ter. Societ consortili.SEZIONE III Dei consorzi obbligatoriSEZIONE IV Dei controlli dell'autorit governativaTITOLO XI Disposizioni penali in materia di societ e consorziCAPO I Delle falsitCAPO II Degli illeciti commessi dagli amministratoriCAPO III Degli illeciti commessi mediante omissioneCAPO IV Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezzapatrimoniali

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  • LIBRO SESTODella tutela dei dirittiTITOLO I Della trascrizioneCAPO I Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobiliCAPO II Della pubblicit dei registri immobiliari e della responsabilit deiconservatoriCAPO III Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobiliSEZIONE I Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agliautoveicoliSEZIONE II Della trascrizione relativamente ad altri beni mobiliTITOLO II Delle proveCAPO I Disposizioni generaliCAPO II Della prova documentaleSEZIONE I Dell'atto pubblicoSEZIONE II Della scrittura privataSEZIONE III Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazioneSEZIONE IV Delle riproduzioni meccanicheSEZIONE V Delle taglie o tacche di contrassegnoSEZIONE VI Delle copie degli attiSEZIONE VII Degli atti di ricognizione o di rinnovazioneCAPO III Della prova testimonialeCAPO IV Delle presunzioniCAPO V Della confessioneCAPO VI Del giuramentoTITOLO III Della responsabilit patrimoniale, delle cause di prelazione e dellaconservazione della garanzia patrimonialeCAPO I Disposizioni generaliCAPO II Dei privilegiSEZIONE I Disposizioni generaliSEZIONE II Dei privilegi sui mobiliSEZIONE III Dei privilegi sopra gli immobiliSEZIONE IV Dell'ordine dei privilegiCAPO III Del pegnoSEZIONE I Disposizioni generaliSEZIONE II Del pegno dei beni mobiliSEZIONE III Del pegno di crediti e di altri dirittiCAPO IV Delle ipotecheSEZIONE I Disposizioni generaliSEZIONE II Dell'ipoteca legaleSEZIONE III Dell'ipoteca giudizialeSEZIONE IV Dell'ipoteca volontariaSEZIONE V Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipotecheSEZIONE VI Dell'ordine delle ipotecheSEZIONE VII Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirenteSEZIONE VIII Degli effetti dell'ipoteca rispetto al terzo datoreSEZIONE IX Della riduzione delle ipotecheSEZIONE X Dell'estinzione delle ipotecheSEZIONE XI Della cancellazione dell'iscrizione

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  • SEZIONE XII Del modo di liberare i beni dalle ipotecheSEZIONE XIII Della rinunzia e dell'astensione del creditore nell'espropriazioneforzataCAPO V Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimonialeSEZIONE I Dell'azione surrogatoriaSEZIONE II Dell'azione revocatoriaSEZIONE III Del sequestro conservativoTITOLO IV Della tutela giurisdizionale dei dirittiCAPO I Disposizioni generaliCAPO II Dell'esecuzione forzataSEZIONE I Dell'espropriazioneSEZIONE II Dell'esecuzione forzata in forma specificaTITOLO V Della prescrizione e della decadenzaCAPO I Della prescrizioneSEZIONE I Disposizioni generaliSEZIONE II Della sospensione della prescrizioneSEZIONE III Dell'interruzione della prescrizioneSEZIONE IV Del termine della prescrizioneCAPO II Della decadenza

    CAPO IDelle fonti del diritto

    ARTICOLO 1. INDICAZIONE DELLE FONTI.Sono fonti del diritto:

    1) le leggi;

    2) i regolamenti;

    3)

    Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

    4) gli usi.

    ARTICOLO 2. LEGGI.La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di leggesono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.

    ARTICOLO 3. REGOLAMENTI.Il potere regolamentare del Governo disciplinato da leggi di carattere costituzionale.

    Il potere regolamentare di altre autorit esercitato nei limiti delle rispettivecompetenze, in conformit delle leggi particolari.

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  • ARTICOLO 4. LIMITI DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE.I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

    I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmenodettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

    ARTICOLO 5. NORME CORPORATIVE.Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

    ARTICOLO 6. FORMAZIONE ED EFFICACIA DELLE NORME CORPORATIVE.Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

    ARTICOLO 7. LIMITI DELLA DISCIPLINA CORPORATIVA.Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

    ARTICOLO 8. USI.Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo inquanto sono da essi richiamati.

    Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dairegolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.

    Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

    ARTICOLO 9. RACCOLTE DI USI.Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ci autorizzati sipresumono esistenti fino a prova contraria.

    CAPO IIDell'applicazione della legge in generale

    ARTICOLO 10. INIZIO DELL'OBBLIGATORIET DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo aquello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

    Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello dellapubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.

    Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

    ARTICOLO 11. EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO.La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

    I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriorealla pubblicazione, purch non preceda quella della stipulazione.

    ARTICOLO 12. INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE.Nell'applicare la legge non si pu ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese

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  • dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzionedel legislatore.

    Se una controversia non pu essere decisa con una precisa disposizione, si hariguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il casorimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridicodello Stato.

    ARTICOLO 13. ESCLUSIONE DELL'APPLICAZIONE ANALOGICA DELLE NORMECORPORATIVE.Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

    ARTICOLO 14. APPLICAZIONE DELLE LEGGI PENALI ED ECCEZIONALI.Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non siapplicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

    ARTICOLO 15. ABROGAZIONE DELLE LEGGI.Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa dellegislatore, o per incompatibilit tra le nuove disposizioni e le precedenti o perch lanuova legge regola l'intera materia gi regolata dalla legge anteriore.

    ARTICOLO 16. TRATTAMENTO DELLO STRANIERO.Lo straniero ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione direciprocit e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.

    Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.

    ARTICOLO 17. LEGGE REGOLATRICE DELLO STATO E DELLA CAPACIT DELLE PERSONEE DEI RAPPORTI DI FAMIGLIA.Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.

    ARTICOLO 18. LEGGE REGOLATRICE DEI RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI.Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.

    ARTICOLO 19. LEGGE REGOLATRICE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI.Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.

    ARTICOLO 20. LEGGE REGOLATRICE DEI RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI.Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.

    ARTICOLO 21. LEGGE REGOLATRICE DELLA TUTELA.Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.

    ARTICOLO 22. LEGGE REGOLATRICE DEL POSSESSO, DELLA PROPRIET E DEGLI ALTRIDIRITTI SULLE COSE.Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.

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  • ARTICOLO 23. LEGGE REGOLATRICE DELLE SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE.Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.

    ARTICOLO 24. LEGGE REGOLATRICE DELLE DONAZIONI.Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.

    ARTICOLO 25. LEGGE REGOLATRICE DELLE OBBLIGAZIONI.Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.

    ARTICOLO 26. LEGGE REGOLATRICE DELLA FORMA DEGLI ATTI.Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.

    ARTICOLO 27. LEGGE REGOLATRICE DEL PROCESSO.Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.

    ARTICOLO 28. EFFICACIA DELLE LEGGI PENALI E DI POLIZIA.Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.

    ARTICOLO 29. APOLIDI.Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.

    ARTICOLO 30. RINVIO AD ALTRA LEGGE.Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.

    ARTICOLO 31. LIMITI DERIVANTI DALL'ORDINE PUBBLICO E DAL BUON COSTUME.Articolo abrogato dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.

    LIBRO PRIMODellepersone e della famiglia

    TITOLO IDelle persone fisiche

    ARTICOLO 1. CAPACIT GIURIDICA.La capacit giuridica si acquista dal momento della nascita.

    I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento dellanascita.

    Le limitazioni alla capacit giuridica derivanti dall'appartenenza a daterminate razzesono stabilite da leggi speciali.

    Comma abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

    ARTICOLO 2. MAGGIORE ET. CAPACIT DI AGIRE.La maggiore et fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore et siacquista la capacit di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una etdiversa.

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  • Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'et inferiore in materia di capacit aprestare il proprio lavoro. In tal caso il minore abilitato all'esercizio dei diritti e delleazioni che dipendono dal contratto di lavoro.

    ARTICOLO 3. CAPACIT IN MATERIA DI LAVORO.Articolo abrogato dalla Legge 8 marzo 1975, n. 39.

    ARTICOLO 4. COMMORIENZA.Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra enon consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stessomomento.

    ARTICOLO 5. ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PROPRIO CORPO.Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino unadiminuzione permanente della integrit fisica, o quando siano altrimenti contrari allalegge, all'ordine pubblico o al buon costume.

    ARTICOLO 6. DIRITTO AL NOME.Ogni persona ha diritto al nome che le per legge attribuito.

    Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

    Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e conle formalit dalla legge indicati.

    ARTICOLO 7. TUTELA DEL DIRITTO AL NOME.La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possarisentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, pu chiederegiudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

    L'autorit giudiziaria pu ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o pi giornali.

    ARTICOLO 8. TUTELA DEL NOME PER RAGIONI FAMILIARI.Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione pu essere promossa anche da chi,pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela delnome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

    ARTICOLO 9. TUTELA DELLO PSEUDONIMO.Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza delnome, pu essere tutelato ai sensi dell'articolo 7.

    ARTICOLO 10. ABUSO DELL'IMMAGINE ALTRUI.Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stataesposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione dalla leggeconsentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa odei detti congiunti, l'autorit giudiziaria, su richiesta dell'interessato, pu disporre checessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

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  • TITOLO IIDelle persone giuridiche

    CAPO IDisposizioni generali

    ARTICOLO 11. PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE.Le province e i comuni, nonch gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche,godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

    ARTICOLO 12. PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

    ARTICOLO 13. SOCIET.Le societ sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.

    CAPO IIDelle associazioni e delle fondazioni

    ARTICOLO 14. ATTO COSTITUTIVO.Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

    La fondazione pu essere disposta anche con testamento.

    ARTICOLO 15. REVOCA DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE.L'atto di fondazione pu essere revocato dal fondatore fino a quando non siaintervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attivitdell'opera da lui disposta.

    La facolt di revoca non si trasmette agli eredi.

    ARTICOLO 16. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. MODIFICAZIONI.L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente,l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonch le normesull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasidi associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loroammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalit di erogazione dellerendite.

    L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative allaestinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anchequelle relative alla loro trasformazione.

    Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvatedall'autorit governativa nelle forme indicate nell'articolo 12.

    Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

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  • ARTICOLO 17. ACQUISTO DI IMMOBILI E ACCETTAZIONE DI DONAZIONI, EREDIT ELEGATI.Articolo abrogato dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127.

    ARTICOLO 18. RESPONSABILIT DEGLI AMMINISTRATORI.Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. per esente da responsabilit quello degli amministratori il quale non abbiapartecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizioneche l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

    ARTICOLO 19. LIMITAZIONI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA.Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicatonell'articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi neerano a conoscenza.

    ARTICOLO 20. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI.L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una voltal'anno per l'approvazione del bilancio.

    L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessit oquando ne fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Inquest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione puessere ordinata dal presidente del tribunale.

    ARTICOLO 21. DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza dialmeno la met degli associati. In seconda convocazione la deliberazione validaqualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione delbilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilit gli amministratori non hannovoto.

    Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non altrimenti disposto,occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole dellamaggioranza dei presenti.

    Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimoniooccorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

    ARTICOLO 22. AZIONI DI RESPONSABILIT CONTRO GLI AMMINISTRATORI.Le azioni di responsabilit contro gli amministratori delle associazioni per fatti da lorocompiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori odai liquidatori.

    ARTICOLO 23. ANNULLAMENTO E SOSPENSIONE DELLE DELIBERAZIONI.Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statutopossono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato odel pubblico ministero.

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  • L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buonafede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

    Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratoridell'associazione, pu sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione,l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto disospensione deve essere motivato ed notificato agli amministratori.

    L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume puessere sospesa anche dall'autorit governativa.

    ARTICOLO 24. RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI.La qualit di associato non trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentitadall'atto costitutivo o dallo statuto.

    L'associato pu sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farneparte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicataper iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchsia fatta almeno tre mesi prima.

    L'esclusione d'un associato non pu essere deliberata dall'assemblea che per gravimotivi; l'associato pu ricorrere all'autorit giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cuigli stata notificata la deliberazione.

    Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbianocessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, nhanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

    ARTICOLO 25. CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLE FONDAZIONI.L'autorit governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione dellefondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o deirappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possonoattuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, ledeliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico oal buon costume; pu sciogliere l'amministrazione e nominare un commissariostraordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformit dello statuto odello scopo della fondazione o della legge.

    L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buonafede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

    Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilit devonoessere autorizzate dall'autorit governativa e sono esercitate dal commissariostraordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

    ARTICOLO 26. COORDINAMENTO DI ATTIVIT E UNIFICAZIONE DI AMMINISTRAZIONE.

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  • L'autorit governativa pu disporre il coordinamento dell'attivit di pi fondazioniovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto possibile, lavolont del fondatore.

    ARTICOLO 27. ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA.Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridicasi estingue quando lo scopo stato raggiunto o divenuto impossibile.

    Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

    L'estinzione dichiarata dall'autorit governativa, su istanza di qualunque interessatoo anche d'ufficio.

    Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

    ARTICOLO 28. TRASFORMAZIONE DELLE FONDAZIONI.Quando lo scopo esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilit, o il patrimonio divenuto insufficiente, l'autorit governativa, anzich dichiarare estinta la fondazione,pu provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontdel fondatore.

    La trasformazione non ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sonoconsiderati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica edi devoluzione dei beni a terze persone.

    Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicanoalle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o pi famiglie determinate.

    ARTICOLO 29. DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI.Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena stato lorocomunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o ilprovvedimento con cui l'autorit, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimentodell'associazione, o appena stata adottata dall'assemblea la deliberazione discioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto,assumono responsabilit personale e solidale.

    ARTICOLO 30. LIQUIDAZIONE.Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimentodell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme diattuazione del codice.

    ARTICOLO 31. DEVOLUZIONE DEI BENI.I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devolutiin conformit dell'atto costitutivo o dello statuto.

    Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autoritgovernativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di

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  • associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito loscioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autoritgovernativa.

    I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possonochiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dallachiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ci che hanno ricevuto.

    ARTICOLO 32. DEVOLUZIONE DEI BENI CON DESTINAZIONE PARTICOLARE.Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati olasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autoritgovernativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche chehanno fini analoghi.

    ARTICOLO 33. REGISTRAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE.Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

    ARTICOLO 34. REGISTRAZIONE DI ATTI.Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

    ARTICOLO 35. DISPOSIZIONE PENALE.Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli33 e 34, nel termine e secondo le modalit stabiliti dalle norme di attuazione delcodice, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una sommada . 10 a . 516.

    Articolo cos modificato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

    CAPO IIIDelle associazioni non riconosciute e dei comitati

    ARTICOLO 36. ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NONRICONOSCIUTE.L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute comepersone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

    Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali,secondo questi accordi, conferita la presidenza o la direzione.

    ARTICOLO 37. FONDO COMUNE.I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono ilfondo comune dell'associazione.

    Finch questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondocomune, n pretenderne la quota in caso di recesso.

    ARTICOLO 38. OBBLIGAZIONI.Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi

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  • possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondonoanche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per contodell'associazione.

    ARTICOLO 39. COMITATI.I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche,monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalledisposizioni seguenti, salvo quanto stabilito nelle leggi speciali.

    ARTICOLO 40. RESPONSABILIT DEGLI ORGANIZZATORI.Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabilipersonalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazioneallo scopo annunziato.

    ARTICOLO 41. RESPONSABILIT DEI COMPONENTI. RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalit giuridica, i suoi componentirispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittorisono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

    Il comitato pu stare in giudizio nella persona del presidente.

    ARTICOLO 42. DIVERSA DESTINAZIONE DEI FONDI.Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia pi attuabile, o,raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorit governativa stabilisce ladevoluzione dei beni, se questa non stata disciplinata al momento della costituzione.

    TITOLO IIIDel domicilio e della residenza

    ARTICOLO 43. DOMICILIO E RESIDENZA.Il domicilio di una persona nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale deisuoi affari e interessi.

    La residenza nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

    ARTICOLO 44. TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA E DEL DOMICILIO.Il trasferimento della residenza non pu essere opposto ai terzi di buona fede, se non stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.

    Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferiscequesta altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio,se non si fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui stato denunciato iltrasferimento della residenza.

    ARTICOLO 45. DOMICILIO DEI CONIUGI, DEL MINORE E DELL'INTERDETTO.Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sedeprincipale dei propri affari o interessi.

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  • La Corte Costituzionale con sentenza 14 luglio 1976, n. 171 ha dichiarato l'illegittimitcostituzionale del presente comma nella parte in cui in caso di separazione di fatto deiconiugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione prevedeche la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmenteil domicilio del marito.

    Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se igenitori sono separati o il loro matrimonio stato annullato o sciolto o ne sono cessatigli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio delgenitore con il quale convive.

    L'interdetto ha il domicilio del tutore.

    ARTICOLO 46. SEDE DELLE PERSONE GIURIDICHE.Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per lepersone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui stabilita la loro sede.

    Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della personagiuridica anche quest'ultima.

    ARTICOLO 47. ELEZIONE DI DOMICILIO.Si pu eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.

    Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

    TITOLO IVDell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

    CAPO IDell'assenza

    ARTICOLO 48. CURATORE DELLO SCOMPARSO.Quando una persona non pi comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio odell'ultima sua residenza e non se ne hanno pi notizie, il tribunale dell'ultimodomicilio o dell'ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successorilegittimi o del pubblico ministero, pu nominare un curatore che rappresenti, lapersona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni odivisioni in cui sia interessata, e pu dare gli altri provvedimenti necessari allaconservazione del patrimonio dello scomparso.

    Se vi un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi unprocuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non pu fare.

    ARTICOLO 49. DICHIARAZIONE DI ASSENZA.Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimie chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendentidalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articoloprecedente, che ne sia dichiarata l'assenza.

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  • ARTICOLO 50. IMMISSIONE NEL POSSESSO TEMPORANEO DEI BENI.Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza dichiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti diultima volont dell'assente, se vi sono.

    Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nelgiorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandarel'immissione nel possesso temporaneo dei beni.

    I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla mortedell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questidiritti.

    Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazionipossono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che sitratti delle obbligazioni alimentari previste dall'articolo 434.

    Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o laliberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella sommadeterminata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale pu stabilirealtre cautele, avuto riguardo alla qualit delle persone e alla loro parentela conl'assente.

    ARTICOLO 51. ASSEGNO ALIMENTARE A FAVORE DEL CONIUGE DELL'ASSENTE.Il coniuge dell'assente, oltre ci che gli spetta per effetto del regime patrimoniale deiconiugi e per titolo di successione, pu ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, unassegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entit delpatrimonio dell'assente.

    ARTICOLO 52. EFFETTI DELLA IMMISSIONE NEL POSSESSO TEMPORANEO.L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dallaformazione dell'inventario dei beni.

    Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione deibeni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite deibeni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.

    ARTICOLO 53. GODIMENTO DEI BENI.Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beniritengono a loro profitto la totalit delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente ilterzo delle rendite.

    ARTICOLO 54. LIMITI ALLA DISPONIBILIT DEI BENI.Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni nonpossono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessit o utilitevidente riconosciuta dal tribunale.

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  • Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle sommericavate.

    ARTICOLO 55. IMMISSIONE DI ALTRI NEL POSSESSO TEMPORANEO.Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risalel'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore,pu escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti senon dal giorno della domanda giudiziale.

    ARTICOLO 56. RITORNO DELL'ASSENTE O PROVA DELLA SUA ESISTENZA.Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o provata l'esistenza di lui,cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione diprovvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'articolo 48.

    I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della lorocostituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, egli atti compiuti ai sensi dell'articolo 54 restano irrevocabili.

    Se l'assenza stata volontaria e non giustificata, l'assente perde il diritto di farsirestituire le rendite riservategli dalla norma dell'articolo 53.

    ARTICOLO 57. PROVA DELLA MORTE DELL'ASSENTE.Se durante il possesso temporaneo provata la morte dell'assente, la successione siapre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari.

    Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articoloprecedente.

    CAPO IIDella dichiarazione di morte presunta

    ARTICOLO 58. DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DELL'ASSENTE.Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente iltribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di talunadelle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, pu con sentenza dichiararepresunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.

    In nessun caso la sentenza pu essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dalraggiungimento della maggiore et dell'assente.

    Pu essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione diassenza.

    ARTICOLO 59. TERMINE PER LA RINNOVAZIONE DELLA ISTANZA.L'istanza, quando stata rigettata, non pu essere riproposta prima che siano decorsialmeno due anni.

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  • ARTICOLO 60. ALTRI CASI DI DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, pu essere dichiarata la morte presunta neicasi seguenti:

    1) quando alcuno scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia neicorpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si comunque trovato presente, senzache si abbiano pi notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore deltrattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sonocessate le ostilit;

    2) quando alcuno stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato ocomunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata invigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cuisono cessate le ostilit, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigoredel trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilit;

    3) quando alcuno scomparso per un infortunio e non si hanno pi notizie di lui, dopodue anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non conosciuto, dopo due anni dallafine del mese o, se neppure il mese conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio avvenuto.

    ARTICOLO 61. DATA DELLA MORTE PRESUNTA.Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina ilgiorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica onell'infortunio, e nel caso indicato dal numero 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.

    Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla finedel giorno indicato.

    ARTICOLO 62. CONDIZIONI E FORME DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 pu esseredomandata quando non si potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla leggeper la compilazione dell'atto di morte.

    Questa dichiarazione pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblicoministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50.

    Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di mortepresunta, pu dichiarare l'assenza dello scomparso.

    ARTICOLO 63. EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DELL'ASSENTE.Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 58, coloro che ottennerol'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successoripossono disporre liberamente dei beni.

    Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazionetemporanea dalle obbligazioni di cui all'articolo 50 conseguono l'esercizio definitivo

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  • dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.

    Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'articolo50.

    In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

    ARTICOLO 64. IMMISSIONE NEL POSSESSO E INVENTARIO.Se non v' stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi dirittoindicati nei capoversi dell'articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno eserciziodei diritti loro spettanti, quando diventata eseguibile la sentenza menzionatanell'articolo 58.

    Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni.

    Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effettodella dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60.

    ARTICOLO 65. NUOVO MATRIMONIO DEL CONIUGE.Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge pucontrarre nuovo matrimonio.

    ARTICOLO 66. PROVA DELL'ESISTENZA DELLA PERSONA DI CUI STATA DICHIARATA LAMORTE PRESUNTA.La persona di cui stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne provatal'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire ilprezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia statoinvestito.

    Essa ha altres diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerateestinte ai sensi del secondo comma dell'articolo 63.

    Se provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questoarticolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari.Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerateestinte ai sensi del secondo comma dell'articolo 63 per il tempo anteriore alla datadella morte.

    Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.

    ARTICOLO 67. DICHIARAZIONE DI ESISTENZA O ACCERTAMENTO DELLA MORTE.La dichiarazione di esistenza della persona di cui stata dichiarata la morte presuntae l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblicoministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono partinel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

    ARTICOLO 68. NULLIT DEL NUOVO MATRIMONIO.

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  • Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 nullo, qualora la persona della qualefu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.

    Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.

    La nullit non pu essere pronunziata nel caso in cui accertata la morte, anche seavvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

    CAPO IIIDelle ragioni eventuali che competono alla persona di cui siignora l'esistenza o di cui stata dichiarata la morte presunta

    ARTICOLO 69. DIRITTI SPETTANTI ALLA PERSONA DI CUI SI IGNORA L'ESISTENZA.Nessuno ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignoral'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto nato.

    ARTICOLO 70. SUCCESSIONE ALLA QUALE SAREBBE CHIAMATA LA PERSONA DI CUI SIIGNORA L'ESISTENZA.Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte unapersona di cui s'ignora l'esistenza, la successione devoluta a coloro ai quali sarebbespettata in mancanza della detta persona salvo il diritto di rappresentazione.

    Coloro ai quali devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventariodei beni, e devono dare cauzione.

    ARTICOLO 71. ESTINZIONE DEI DIRITTI SPETTANTI ALLA PERSONA DI CUI SI IGNORAL'ESISTENZA.Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredit n glialtri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventicausa, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.

    La restituzione dei frutti non dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.

    ARTICOLO 72. SUCCESSIONE A CUI SAREBBE CHIAMATA LA PERSONA DELLA QUALE STATA DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA.Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte unapersona di cui stata dichiarata la morte presunta, coloro ai quali, in sua mancanza, devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni.

    ARTICOLO 73. ESTINZIONE DEI DIRITTI SPETTANTI ALLA PERSONA DI CUI STATADICHIARATA LA MORTE PRESUNTA.Se la persona di cui stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne provatal'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventicausa possono esercitare la petizione di eredit e far valere ogni altro diritto, ma nonpossono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetereche il prezzo di quelli alienati, quando ancora dovuto, o i beni nei quali esso statoinvestito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.

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  • Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 71.

    TITOLO VDella parentela e dell'affinit

    ARTICOLO 74. PARENTELA.La parentela il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

    ARTICOLO 75. LINEE DELLA PARENTELA.Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in lineacollaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

    ARTICOLO 76. COMPUTO DEI GRADI.Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lostipite.

    Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno deiparenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, semprerestando escluso lo stipite.

    ARTICOLO 77. LIMITE DELLA PARENTELA.La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcunieffetti specialmente determinati.

    ARTICOLO 78. AFFINIT.L'affinit il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

    Nella linea e nel grado in cui taluno parente d'uno dei due coniugi, egli affinedell'altro coniuge.

    L'affinit non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvoche per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio dichiaratonullo, salvi gli effetti di cui all'articolo 87, n. 4.

    TITOLO VIDel matrimonio

    CAPO IDella promessa di matrimonio

    ARTICOLO 79. EFFETTI.La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo n ad eseguire ci che si fosseconvenuto per il caso di non adempimento.

    ARTICOLO 80. RESTITUZIONE DEI DONI.Il promittente pu domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa dimatrimonio, se questo non stato contratto.

    La domanda non proponibile dopo un anno dal giorno in cui s' avuto il rifiuto di

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  • celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

    ARTICOLO 81. RISARCIMENTO DEI DANNI.La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scritturaprivata da una persona maggiore di et o dal minore ammesso a contrarre matrimonioa norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga ilpromittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionatoall'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quellapromessa. Il danno risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazionicorrispondono alla condizione delle parti.

    Lo stesso risarcimento dovuto dal promittente che con la propria colpa ha datogiusto motivo al rifiuto dell'altro.

    La domanda non proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare ilmatrimonio.

    CAPO IIDel matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico edel matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

    ARTICOLO 82. MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DI CULTO CATTOLICO.Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico regolato inconformit del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

    ARTICOLO 83. MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSINELLO STATO.Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato regolatodalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto stabilito nella legge specialeconcernente tale matrimonio.

    CAPO IIIDel matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile

    SEZIONE IDelle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

    ARTICOLO 84. ET.I minori di et non possono contrarre matrimonio.

    Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturit psico-fisica e lafondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, pucon decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimoniochi abbia compiuto i sedici anni.

    Il decreto comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o al tutore.

    Contro il decreto pu essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, neltermine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

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  • La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera diconsiglio.

    Il decreto acquista efficacia quando decorso il termine previsto nel quarto comma,senza che sia stato proposto reclamo.

    ARTICOLO 85. INTERDIZIONE PER INFERMIT DI MENTE.Non pu contrarre matrimonio l'interdetto per infermit di mente.

    Se l'istanza di interdizione soltanto promossa, il pubblico ministero pu chiedere chesi sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non pu averluogo finch la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

    Cfr. Tribunale di Trieste, sentenza 28 settembre 2007.

    ARTICOLO 86. LIBERT DI STATO.Non pu contrarre matrimonio chi vincolato da un matrimonio precedente.

    ARTICOLO 87. PARENTELA, AFFINIT, ADOZIONE E AFFILIAZIONE.Non possono contrarre matrimonio fra loro:

    1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

    2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

    3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

    4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinit deriva damatrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale stata pronunziata la cessazionedegli effetti civili;

    5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

    6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

    7) i figli adottivi della stessa persona;

    8) l'adottato e i figli dell'adottante;

    9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

    I divieti contenuti ai numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione.

    I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende dafiliazione naturale.

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  • Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio,sentito il pubblico ministero, pu autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione puessere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinit deriva da unmatrimonio dichiarato nullo.

    Il decreto notificato agli interessati e al pubblico ministero.

    Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

    ARTICOLO 88. DELITTO.Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una statacondannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

    Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende lacelebrazione del matrimonio fino a quando non pronunziata sentenza diproscioglimento.

    ARTICOLO 89. DIVIETO TEMPORANEO DI NUOVE NOZZE.Non pu contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dalloscioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedentematrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione deglieffetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3,numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui ilmatrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di unodei coniugi.

    Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero,pu autorizzare il matrimonio quando inequivocabilmente escluso lo stato digravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non haconvissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamentoo la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni deicommi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.

    Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza terminata.

    ARTICOLO 90. ASSISTENZA DEL MINORE.Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se lecircostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazionedelle convenzioni matrimoniali.

    ARTICOLO 91. DIVERSIT DI RAZZA O DI NAZIONALITArticolo abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

    ARTICOLO 92. MATRIMONIO DEL RE IMPERATORE E DEI PRINCIPI REALI.Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della CostituzioneItaliana.

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  • SEZIONE IIDelle formalit preliminari del matrimonio

    ARTICOLO 93. PUBBLICAZIONE.La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a curadell'ufficiale dello stato civile.

    La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dovesi indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza deglisposi, se essi siano maggiori o minori di et, nonch il luogo dove intendono celebrareil matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e cognome dellamadre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione.

    Comma abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

    ARTICOLO 94. LUOGO DELLA PUBBLICAZIONE.La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune doveuno degli sposi ha la residenza ed fatta nei comuni di residenza degli sposi.

    Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comunedella precedente residenza.

    Comma abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

    L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agliufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devonotrasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguitapubblicazione.

    Comma abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

    ARTICOLO 95. DURATA DELLA PUBBLICAZIONE.Articolo abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

    ARTICOLO 96. RICHIESTA DELLA PUBBLICAZIONE.La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che neha da essi ricevuto speciale incarico.

    ARTICOLO 97. DOCUMENTI PER LA PUBBLICAZIONE.Articolo abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

    ARTICOLO 98. RIFIUTO DELLA PUBBLICAZIONE.L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilasciaun certificato coi motivi del rifiuto.

    Contro il rifiuto dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentitoil pubblico ministero.

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  • ARTICOLO 99. TERMINE PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.Il matrimonio non pu essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta lapubblicazione.

    Se il matrimonio non celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione siconsidera come non avvenuta.

    ARTICOLO 100. RIDUZIONE DEL TERMINE E OMISSIONE DELLA PUBBLICAZIONE.Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso incamera di consiglio, sentito il pubblico ministero, pu ridurre, per gravi motivi, iltermine della pubblicazione. In quel caso la riduzione del termine dichiarata nellapubblicazione.

    Pu anche autorizzare, con le stesse modalit, per cause gravissime, l'omissione dellapubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propriaresponsabilit che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89si oppone al matrimonio.

    Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli eammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravit dellepossibili conseguenze.

    Quando stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per essereammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello statocivile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'articolo 97.

    Comma abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

    ARTICOLO 101. MATRIMONIO IN IMMINENTE PERICOLO DI VITA.Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile delluogo pu procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senzal'assenso al matrimonio, se questo richiesto, purch gli sposi prima giurino che nonesistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.

    L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui haaccertato l'imminente pericolo di vita.

    SEZIONE IIIDelle opposizioni al matrimonio

    ARTICOLO 102. PERSONE CHE POSSONO FARE OPPOSIZIONE.I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo gradopossono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che ostialla sua celebrazione.

    Se uno degli sposi soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione competeanche al tutore o al curatore.

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  • Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarreun altro matrimonio.

    Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto diopposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti delprecedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale ilmatrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

    Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta unimpedimento o se gli consta l'infermit di mente di uno degli sposi, nei confronti delquale, a causa dell'et, non possa essere promossa l'interdizione.

    ARTICOLO 103. ATTO DI OPPOSIZIONE.L'atto di opposizione deve dichiarare la qualit che attribuisce all'opponente il dirittodi farla, le cause dell'opposizione, e contenere la elezione di domicilio nel comunedove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

    L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficiale dellostato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.

    Comma abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

    ARTICOLO 104. EFFETTI DELL'OPPOSIZIONE.L'opposizione fatta da chi ne ha facolt, per causa ammessa dalla legge, sospende lacelebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossal'opposizione.

    Comma abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

    Se l'opposizione respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblicoministero, pu essere condannato al risarcimento dei danni.

    ARTICOLO 105. MATRIMONIO DEL RE IMPERATORE E DEI PRINCIPI REALI.Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della CostituzioneItaliana.

    SEZIONE IVDella Celebrazione del matrimonio

    ARTICOLO 106. LUOGO DELLA CELEBRAZIONE.Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davantiall'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

    ARTICOLO 107. FORMA DELLA CELEBRAZIONE.Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di duetestimoni, anche se parenti, d lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceveda ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si

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  • vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che essesono unite in matrimonio.

    L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

    ARTICOLO 108. INAPPONIBILIT DI TERMINI E CONDIZIONI.La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non puessere sottoposta n a termine n a condizione.

    Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile nonpu procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ci nonostante il matrimonio celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

    ARTICOLO 109. CELEBRAZIONE IN UN COMUNE DIVERSO.Quando vi necessit o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diversoda quello indicato nell'articolo 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il terminestabilito nel primo comma dell'articolo 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogodove il matrimonio si deve celebrare.

    La richiesta menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giornosuccessivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fucelebrato, invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fattala richiesta.

    ARTICOLO 110. CELEBRAZIONE FUORI DELLA CASA COMUNALE.Se uno degli sposi, per infermit o per altro impedimento giustificato all'ufficio dellostato civile, nell'impossibilit di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferiscecol segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattrotestimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo 107.

    ARTICOLO 111. CELEBRAZIONE PER PROCURA.I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forzearmate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

    La celebrazione del matrimonio per procura pu anche farsi se uno degli sposi risiedeall'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizionerisiede l'altro sposo. L'autorizzazione concessa con decreto non impugnabile emessoin camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

    La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio sideve contrarre.

    La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delleforze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

    Il matrimonio non pu essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni daquello in cui la procura stata rilasciata.

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  • La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina glieffetti della revoca della procura ignorata dall'altro coniuge al momento dellacelebrazione.

    ARTICOLO 112. RIFIUTO DELLA CELEBRAZIONE.L'ufficiale dello stato civile non pu rifiutare la celebrazione del matrimonio se non peruna causa ammessa dalla legge.

    Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.

    Contro il rifiuto dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentitoil pubblico ministero.

    ARTICOLO 113. MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A UN APPARENTE UFFICIALE DELLOSTATO CIVILE.Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia statocelebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualit di ufficiale dello statocivile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, almomento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva talequalit.

    ARTICOLO 114. MATRIMONIO DEL RE IMPERATORE E DEI PRINCIPI REALI.Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della CostituzioneItaliana.

    SEZIONE VDel matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranierinella Repubblica

    ARTICOLO 115. MATRIMONIO DEL CITTADINO ALL'ESTERO.Il cittadino soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo,anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

    La pubblicazione deve anche farsi nella Repubblica a norma degli articoli 93, 94 e 95.Se il cittadino non risiede nella Repubblica, la pubblicazione si fa nel comunedell'ultimo domicilio.

    Comma abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

    ARTICOLO 116. MATRIMONIO DELLO STRANIERO NELLA REPUBBLICALo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentareall'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorit competente del propriopaese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui sottoposto nulla osta almatrimonio.

    Anche lo straniero tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86,87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.

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  • Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare lapubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

    SEZIONE VIDella nullit del matrimonio

    ARTICOLO 117. MATRIMONIO CONTRATTO CON VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 84, 86, 87E 88.Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 pu essere impugnatodai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro cheabbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

    Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 pu essere impugnato daiconiugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione diannullamento pu essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dalraggiungimento della maggiore et. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblicoministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbiaraggiunto la maggiore et ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ognicaso sia accertata la volont del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

    Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non pu essere impugnato finchdura l'assenza.

    Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto commadell'articolo 87, il matrimonio non pu essere impugnato dopo un anno dallacelebrazione.

    La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso dinullit del matrimonio previsto dall'articolo 68.

    ARTICOLO 118. DIFETTO DI ET.Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

    ARTICOLO 119. INTERDIZIONE.Il matrimonio di chi stato interdetto per infermit di mente pu essere impugnatodal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimose, al tempo del matrimonio, vi era gi sentenza di interdizione passata in giudicato,ovvero se la interdizione stata pronunziata posteriormente ma l'infermit esisteva altempo del matrimonio. Pu essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anchedalla persona che era interdetta.

    L'azione non pu essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi statacoabitazione per un anno.

    ARTICOLO 120. INCAPACIT DI INTENDERE O DI VOLERE.Il matrimonio pu essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque noninterdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque

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  • causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

    L'azione non pu essere proposta se vi stata coabitazione per un anno dopo che ilconiuge incapace ha recuperato la pienezza delle facolt mentali.

    ARTICOLO 121. MANCANZA DI ASSENSO.Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

    ARTICOLO 122. VIOLENZA ED ERRORE.Il matrimonio pu essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso statoestorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravit derivante dacause esterne allo sposo.

    Il matrimonio pu altres essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso stato dato per effetto di errore sull'identit della persona o di errore essenziale suqualit personali dell'altro coniuge.

    L'errore sulle qualit personali essenziale qualora, tenute presenti le condizionidell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se leavesse esattamente conosciute e purch l'errore riguardi:

    1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale,tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;

    2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione noninferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima dellacelebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non pu essere proposta primache la sentenza sia divenuta irrevocabile;

    3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;

    4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti laprostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non puessere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;

    5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore,purch vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza stataportata a termine.

    L'azione non pu essere proposta se vi stata coabitazione per un anno dopo chesiano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia statoscoperto l'errore.

    ARTICOLO 123. SIMULAZIONE.Il matrimonio pu essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbianoconvenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da essodiscendenti.

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  • L'azione non pu essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonioovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamentealla celebrazione medesima.

    ARTICOLO 124. VINCOLO DI PRECEDENTE MATRIMONIO.Il coniuge pu in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge; se sioppone la nullit del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamentegiudicata.

    ARTICOLO 125. AZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO.L'azione di nullit non pu essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte diuno dei coniugi.

    ARTICOLO 126. SEPARAZIONE DEI CONIUGI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO.Quando proposta domanda di nullit del matrimonio, il tribunale pu, su istanza diuno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; puordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

    ARTICOLO 127. INTRASMISSIBILIT DELL'AZIONE.L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando ilgiudizio gi pendente alla morte dell'attore.

    ARTICOLO 128. MATRIMONIO PUTATIVO.Se il matrimonio dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, infavore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullit, quando i coniugi stessilo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso stato estorto conviolenza o determinato da timore di eccezionale gravit derivante da cause esterneagli sposi.

    Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepitidurante il matrimonio dichiarato nullo, nonch rispetto ai figli nati prima delmatrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullit.

    Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, glieffetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

    Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha glieffetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvoche la