Codice dei Contratti Pubblici - concorrenze · Appalti per le Imprese e-Book, 18 giugno 2019 CODICE...

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Codice dei Contratti Pubblici Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. AC & Appalti per le Imprese Coordinamento Avv. Dario Capotorto VINTI & ASSOCIATI AVVOCATI Samuel Bardelloni Dario Capotorto Annotato con i riferimenti: ai comunicati e alle delibere dell’ANAC ai decreti ministeriali attuativi alle norme complementari rilevanti alle norme transitorie del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 In appendice: le nuove tabelle illustrative delle soglie di anomalia aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. “sblocca cantieri” convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55

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  • Codice dei Contratti Pubblici

    Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.aggiornato al D.L. Semplificazioni e alla Legge di Bilancio 2019

    AC&Appalti per le ImpreseCoordinamento Avv. Dario CapotortoVINTI & ASSOCIATI AVVOCATI

    Samuel Bardelloni Dario Capotorto

    · Annotato con i provvedimenti attuativi dell’ANAC e dei Ministeri competenti e con le norme complementari

    · Con i riferimenti alle norme ancora vigenti del regolamento attuativo (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)Annotato con i riferimenti:

    • ai comunicati e alle delibere dell’ANAC

    • ai decreti ministeriali attuativi

    • alle norme complementari rilevanti

    • alle norme transitorie del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

    In appendice: le nuove tabelle illustrative delle soglie di anomalia

    aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. “sblocca cantieri” convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55

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    EAN 88.916.2366.9

  • Samuel Bardelloni Dario Capotorto

    Codice dei Contratti

    Pubblici Il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. “sblocca cantieri” convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 (in G.U. n. 140 del 17 giugno 2019)

    Annotato con i riferimenti:

    ai comunicati e alle delibere dell’ANAC (aggiornate alle Linee Guida n. 14/2019 recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato” e alla delibera 15 maggio 2019 n. 417, di aggiornamento delle Linee Guida n. 1)

    alle norme complementari rilevanti (aggiornate alla L. 14 giugno 2019 n. 55 - “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”)

    ai decreti ministeriali attuativi (aggiornati al d.P.C.M. 10 maggio 2018 n. 76 - Modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico)

    ai prezzari regionali e alle tabelle del costo medio orario del lavoro (aggiornate al D.M. del 17 aprile 2019)

    alle norme transitorie ancora vigenti del regolamento attuativo (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

    In appendice, le nuove tabelle illustrative della soglia di anomalia

  • Appalti per le Imprese

    e-Book, 18 giugno 2019 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

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    Legenda:

    Testo in grassetto nero: introdotto dal c.d. decreto c.d. “cor-rettivo” n. 56/2017, a decorrere dal 20 maggio 2017; Testo in grassetto dell’art. 211: introdotto dall’art. 52-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017 n. 96, a decorrere dal 24 giugno 2017; Testo in grassetto degli artt. 113 co. 5-bis, 113-bis e 177: introdotto dalla L. 27 dicembre 2017 n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; Testo in grassetto dell’art. 80, co. 5, lettere c), c-bis) e c-ter): introdotto dall’art. 5 del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con L. 11 febbraio 2019 n. 12, a decorrere dal 15 dicembre 2018; Testo in grassetto dell’art. 113-bis: introdotto dalla L. 3 maggio 2019, n. 37, a decorrere dal 26 maggio 2019; [Testo barrato nero]: abrogato dal decreto c.d. “correttivo” n. 56/2017 e da altre norme sopravvenute; Testo in grassetto verde: introdotto dagli artt. 1 e 2 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, c.d. “sblocca cantieri”, convertito dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019; [Testo barrato verde]: abrogato dagli artt. 1 o 2 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, c.d. “sblocca cantieri”, convertito dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019; Testo evidenziato: disposizioni sospese dal citato decreto “sblocca cantieri”; Testo corsivo rosso: note del redattore; Abbreviazioni degli atti attuativi:

    C.AgID Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale;

    D.CdC Delibera della Corte dei Conti;

    DM Decreto ministeriale (o interministeriale);

    dPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

    LG Linee guida ANAC;

    LGdgue Linee guida ministeriali per la compilazione del modello DGUE.

    Scarica gli aggiornamenti di questo codice dal nostro sito: www.appaltiecontratti.it/imprese

    Per informazioni, commenti o suggerimenti, si prega di contat-tare l’Autore: Avv. Samuel Bardelloni, Via Emilia n. 88 - (00187) Roma - Tel. 06 42 00 741 - [email protected]

    I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riprodu-zione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Le riproduzioni diverse da quelle per uso non personale, ovvero, a titolo esemplificativo, commer-ciale, economico o professionale, potranno avvenire solo a se-guito di specifica autorizzazione dell’Autore. Le informazioni e valutazioni contenute nel presente documento non sono da con-siderarsi un parere legale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici in ordine alle singole fattispecie. L’ela-borazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non potrà comportare specifiche responsabilità per eventuali er-rori o inesattezze.

  • Appalti per le Imprese

    VINTI & ASSOCIATI AVVOCATI e-Book, 18 giugno 2019

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    Prefazione

    A distanza di oltre tre anni dalla emanazione del nuovo codice dei contratti pubblici, la disciplina normativa dell’evidenza pubblica si è contraddistinta per i numerosi elementi di criticità che hanno frequentemente indotto il legislatore a porre rimedio alle diverse problematiche emerse in sede applicativa.

    Fin dalla sua nascita il d.lgs. n. 50/2016 ha rinviato, per la definizione della sua disciplina attuativa, alla successiva emanazione di altri atti di natura differente (c.d. soft law), tra cui in particolare le linee guida dell’ANAC e svariati decreti ministeriali. Complessivamente, si tratta di oltre 60 atti di attuazione ed esecuzione ricompresi in varie tipologie, originariamente destinati a sostituire il precedente regolamento di cui al d.P.R. n. 207/2010.

    Con la conversione in legge del decreto “sblocca cantieri”, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali”, oltre a prevedere una serie di disposizioni finalizzate a sospendere in via temporanea l’applicazione di talune norme del codice, il legislatore ha anche programmato, per il prossimo futuro, l’adozione di un nuovo regolamento di attuazione e di esecuzione del codice medesimo.

    Fino all’adozione di tale regolamento, i decreti ministeriali attuativi e le norme di soft law sono destinate a rima-nere ancora in vigore, rendendo indubbiamente più arduo il lavoro di ricostruzione del complesso di previsioni che gravitano attorno ai singoli istituti.

    Il testo che abbiamo predisposto offre un ausilio alla faticosa attività di ricognizione delle varie previsioni cogenti e di soft law che tutti gli operatori del settore sono chiamati a osservare, evidenziando, nelle annotazioni in calce a ciascun articolo del codice, quali siano le disposizioni sospese e quali gli atti attuativi già adottati dalle varie autorità competenti, nonché i comunicati interpretativi dell’ANAC, i riferimenti alle norme complementari e tran-sitorie ancora vigenti, e le pronunce rilevanti della Corte di giustizia UE e della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

    Si tratta di un lavoro che abbiamo avviato contestualmente all’approvazione del primo correttivo (d.lgs. n. 19 aprile 2017, n. 56) mediante la pubblicazione mensile degli aggiornamenti del codice in formato e-Book. Il suc-cesso dell’iniziativa, testimoniata dalle migliaia di richieste di download e dai tanti riscontri positivi, ci ha inco-raggiato a proseguire con questa faticosa e incessante attività di ricognizione degli interventi legislativi e di rego-lazione.

    Vi invitiamo quindi a consultare la nostra pagina web www.appaltiecontratti.it/imprese per scaricare i successivi aggiornamenti del testo. Buona lettura! Roma, 18 giugno 2019

    Gli Autori

  • Appalti per le Imprese

    e-Book, 18 giugno 2019 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

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    Codice dei contratti pubblici

  • Appalti per le Imprese Indice

    VINTI & ASSOCIATI AVVOCATI e-Book, 18 giugno 2019

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    PARTE I

    AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI

    TITOLO I

    PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

    Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione DM Art. 2. Competenze legislative di Stato, regioni e

    province autonome Art. 3. Definizioni

    TITOLO II CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE

    DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE

    Art. 4. Principi relativi all’affidamento di con-tratti pubblici esclusi

    Art. 5. Principi comuni in materia di esclusioni per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico

    Art. 6. Appalti e concessioni aggiudicati a una joint venture o a un ente aggiudicatore fa-cente parte di una joint venture

    Art. 7. Appalti e concessioni aggiudicati a un’im-presa collegata

    Art. 8. Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

    Art. 9. Contratti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

    Art. 10. Contratti nel settore dell’acqua, dell’ener-gia, dei trasporti e dei servizi postali

    Art. 11. Appalti aggiudicati da particolari enti ag-giudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili desti-nati alla produzione di energia

    Art. 12. Esclusioni specifiche nel settore idrico Art. 13. Appalti nei settori speciali aggiudicati a

    scopo di rivendita o di locazione a terzi Art. 14. Appalti e concorsi di progettazione aggiu-

    dicati o organizzati per fini diversi dal per-seguimento di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo

    Art. 15. Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche

    Art. 16. Contratti e concorsi di progettazione ag-giudicati o organizzati in base a norme in-ternazionali

    Art. 17. Esclusioni specifiche per contratti di ap-palto e concessione di servizi LG12

    Art. 17-bis. Altri appalti esclusi Art. 18. Esclusioni specifiche per contratti di con-

    cessioni Art. 19. Contratti di sponsorizzazione Art. 20. Opera pubblica realizzata a spese del pri-

    vato

    TITOLO III PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE

    E PROGETTAZIONE

    Art. 21. Programma delle acquisizioni delle sta-zioni appaltanti DM

    Art. 22. Trasparenza nella partecipazione di porta-tori di interessi e dibattito pubblico dPCM

    Art. 23. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi LG1 / DM

    Art. 24. Progettazione interna e esterna alle ammi-nistrazioni aggiudicatrici in materia di la-vori pubblici LG1 / DM

    Art. 25. Verifica preventiva dell’interesse archeo-logico

    Art. 26. Verifica preventiva della progettazione Art. 27. Procedure di approvazione dei progetti re-

    lativi ai lavori

    TITOLO IV MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

    PRINCIPI COMUNI

    Art. 28. Contratti misti di appalto Art. 29. Principi in materia di trasparenza Art. 30. Principi per l’aggiudicazione e l’esecu-

    zione di appalti e concessioni Art. 31. Ruolo e funzioni del responsabile del pro-

    cedimento negli appalti e nelle concessioni LG3

    Art. 32. Fasi delle procedure di affidamento Art. 33. Controlli sugli atti delle procedure di affi-

    damento Art. 34. Criteri di sostenibilità energetica e ambien-

    tale DM

    PARTE II

    CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

    TITOLO I

    RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA

    Art. 35. Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di

    calcolo del valore stimato degli appalti Art. 36. Contratti sotto soglia LG4

    TITOLO II

    QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

    Art. 37. Aggregazioni e Centralizzazione delle

    Committenze Art. 38. Qualificazione delle stazioni appaltanti e

    centrali di committenza Art. 39. Attività di committenza ausiliarie Art. 40. Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione

    elettronici nello svolgimento di procedure

  • Indice Appalti per le Imprese

    e-Book, 18 giugno 2019 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

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    di aggiudicazione Art. 41. Misure di semplificazione delle procedure

    di gara svolte da centrali di committenza Art. 42. Conflitto di interesse Art. 43. Appalti che coinvolgono amministrazioni

    aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi

    TITOLO III

    PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

    CAPO I - MODALITÀ COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

    SEZIONE I - DISPOSIZIONI COMUNI

    Art. 44. Digitalizzazione delle procedure Art. 45. Operatori economici Art. 46. Operatori economici per l’affidamento dei

    servizi di architettura e ingegneria) LG1 Art. 47. Requisiti per la partecipazione dei consorzi

    alle gare Art. 48. Raggruppamenti temporanei e consorzi or-

    dinari di operatori economici Art. 49. Condizioni relative all’AAP e ad altri ac-

    cordi internazionali Art. 50. Clausole sociali del bando di gara e degli

    avvisi LG13 Art. 51. Suddivisione in lotti Art. 52. Regole applicabili alle comunicazioni Art. 53. Accesso agli atti e riservatezza

    SEZIONE II - TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI

    Art. 54. Accordi quadro Art. 55. Sistemi dinamici di acquisizione Art. 56. Aste elettroniche Art. 57. Cataloghi elettronici Art. 58. Procedure svolte attraverso piattaforme te-

    lematiche di negoziazione C.AgID

    CAPO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI

    Art. 59. Scelta delle procedure e oggetto del con-

    tratto Art. 60. Procedura aperta Art. 61. Procedura ristretta Art. 62. Procedura competitiva con negoziazione Art. 63. Uso della procedura negoziata senza pre-

    via pubblicazione di un bando di gara LG8

    Art. 64. Dialogo competitivo Art. 65. Partenariato per l’innovazione

    CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI

    SEZIONE I - BANDI E AVVISI

    Art. 66. Consultazioni preliminari di mercato

    LG14 Art. 67. Partecipazione precedente di candidati od

    offerenti LG14 Art. 68. Specifiche tecniche Art. 69. Etichettature Art. 70. Avvisi di preinformazione Art. 71. Bandi di gara Art. 72. Redazione e modalità di pubblicazione dei

    bandi e degli avvisi Art. 73. Pubblicazione a livello nazionale DM Art. 74. Disponibilità elettronica dei documenti di

    gara Art. 75. Inviti ai candidati Art. 76. Informazione dei candidati e degli offe-

    renti

    SEZIONE II - SELEZIONE DELLE OFFERTE

    Art. 77. Commissione giudicatrice DM Art. 78. Albo dei componenti delle commissioni

    giudicatrici LG5 Art. 79. Fissazione di termini Art. 80. Motivi di esclusione LG6 Art. 81. Documentazione di gara Art. 82. Rapporti di prova, certificazione e altri

    mezzi di prova Art. 83. Criteri di selezione e soccorso istruttorio Art. 84. Sistema unico di qualificazione degli ese-

    cutori di lavori pubblici Art. 85. Documento di gara unico europeo

    LGdgue Art. 86. Mezzi di prova Art. 87. Certificazione delle qualità Art. 88. Registro on line dei certificati (e-Certis) Art. 89. Avvalimento Art. 90. Elenchi ufficiali di operatori economici ri-

    conosciuti e certificazioni Art. 91. Riduzione del numero di candidati altri-

    menti qualificati da invitare a partecipare Art. 92. Riduzione del numero di offerte e solu-

    zioni Art. 93. Garanzie per la partecipazione alla proce-

    dura DM

    TITOLO IV AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI

    Art. 94. Principi generali in materia di selezione Art. 95. Criteri di aggiudicazione dell’appalto

    LG2 / DM Art. 96. Costi del ciclo di vita Art. 97. Offerte anormalmente basse Art. 98. Avvisi relativi agli appalti aggiudicati Art. 99. Relazioni uniche sulle procedure di aggiu-

    dicazione degli appalti

  • Appalti per le Imprese Indice

    VINTI & ASSOCIATI AVVOCATI e-Book, 18 giugno 2019

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    TITOLO V - ESECUZIONE

    Art. 100. Requisiti di esecuzione dell’appalto Art. 101. Soggetti delle stazioni appaltanti Art. 102. Collaudo Art. 103. Garanzie definitive DM Art. 104. Garanzie per l’esecuzione di lavori di par-

    ticolare valore DM Art. 105. Subappalto Art. 106. Modifica di contratti durante il periodo di

    efficacia Art. 107. Sospensione Art. 108. Risoluzione Art. 109. Recesso Art. 110. Procedure di affidamento in caso di falli-

    mento dell’esecutore o risoluzione del con-tratto e misure straordinarie di gestione

    Art. 111. Controllo tecnico, contabile e amministra-tivo DM

    Art. 112. Appalti e concessioni riservati Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche Art. 113-bis. Termini di pagamento. Clausole penali.

    TITOLO VI REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO

    CAPO I - APPALTI NEI SETTORI SPECIALI

    SEZIONE I - DISPOSIZIONI APPLICABILI

    E AMBITO

    Art. 114. Norme applicabili e ambito soggettivo Art. 115. Gas ed energia termica Art. 116. Elettricità Art. 117. Acqua Art. 118. Servizi di trasporto Art. 119. Porti e aeroporti Art. 120. Servizi postali Art. 121. Estrazione di gas e prospezione o estra-

    zione di carbone o di altri combustibili so-lidi

    SEZIONE II - PROCEDURE DI SCELTA

    DEL CONTRAENTE

    Art. 122. Norme applicabili Art. 123. Scelta delle procedure Art. 124. Procedura negoziata con previa indizione

    di gara Art. 125. Uso della procedura negoziata senza pre-

    via indizione di gara LG8 Art. 126. Comunicazione delle specifiche tecniche Art. 127. Pubblicità e avviso periodico indicativo Art. 128. Avvisi sull’esistenza di un sistema di qua-

    lificazione Art. 129. Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti

    aggiudicati Art. 130. Redazione e modalità di pubblicazione dei

    bandi e degli avvisi Art. 131. Inviti ai candidati Art. 132. Informazioni a coloro che hanno chiesto

    una qualificazione, ai candidati e agli offe-renti

    SEZIONE III - SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

    E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE

    Art. 133. Principi generali per la selezione dei parte-cipanti

    Art. 134. Sistemi di qualificazione Art. 135. Criteri di selezione qualitativa e avvali-

    mento Art. 136. Applicabilità dei motivi di esclusione e dei

    criteri di selezione dei settori ordinari ai si-stemi di qualificazione

    Art. 137. Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi

    Art. 138. Relazioni con Paesi terzi in materia di la-vori, servizi e forniture

    Art. 139. Relazioni uniche sulle procedure di aggiu-dicazione degli appalti

    SEZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CONCORSI DI PROGETTAZIONE E NORME SU ESECUZIONE

    Art. 140. Norme applicabili ai servizi sociali e ad al-

    tri servizi specifici dei settori speciali LG12

    Art. 141. Norme applicabili ai concorsi di progetta-zione e di idee nei settori speciali

    CAPO II - APPALTI DI SERVIZI SOCIALI

    E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI

    Art. 142. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi LG12

    Art. 143. Appalti riservati per determinati servizi Art. 144. Servizi di ristorazione DM

    CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

    Art. 145. Disciplina comune applicabile ai contratti

    nel settore dei beni culturali Art. 146. Qualificazione DM Art. 147. Livelli e contenuti della progettazione

    DM Art. 148. Affidamento dei contratti DM Art. 149. Varianti Art. 150. Collaudo DM Art. 151. Sponsorizzazioni e forme speciali di parte-

    nariato

    CAPO IV - CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE

    Art. 152. Ambito di applicazione Art. 153. Bandi e avvisi Art. 154. Organizzazione dei concorsi di progetta-

    zione e selezione dei partecipanti Art. 155. Commissione giudicatrice per i concorsi

    di progettazione Art. 156. Concorso di idee

  • Indice Appalti per le Imprese

    e-Book, 18 giugno 2019 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

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    Art. 157. Altri incarichi di progettazione e connessi LG1

    CAPO V - SERVIZI RICERCA E SVILUPPO

    Art. 158. Servizi di ricerca e sviluppo

    CAPO VI - APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI

    SEZIONE I - DIFESA E SICUREZZA

    Art. 159. Difesa e sicurezza Art. 160. Contratti misti concernenti aspetti di difesa

    e sicurezza Art. 161. Contratti e concorsi di progettazione ag-

    giudicati o organizzati in base a norme in-ternazionali

    Art. 162. Contratti secretati D.CdC Art. 163. Procedure in caso di somma urgenza e di

    protezione civile

    PARTE III

    CONTRATTI DI CONCESSIONE

    TITOLO I PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE

    CAPO I - PRINCIPI GENERALI

    Art. 164. Oggetto e ambito di applicazione Art. 165. Rischio ed equilibrio economico-finanzia-

    rio nelle concessioni Art. 166. Principio di libera amministrazione delle

    autorità pubbliche Art. 167. Metodi di calcolo del valore stimato delle

    concessioni Art. 168. Durata delle concessioni Art. 169. Contratti misti di concessioni

    CAPO II - GARANZIE PROCEDURALI

    Art. 170. Requisiti tecnici e funzionali Art. 171. Garanzie procedurali nei criteri di aggiudi-

    cazione Art. 172. Selezione e valutazione qualitativa dei

    candidati Art. 173. Criteri di aggiudicazione

    CAPO III - ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

    Art. 174. Subappalto Art. 175. Modifica di contratti durante il periodo di

    efficacia Art. 176. Cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione

    per inadempimento e subentro Art. 177. Affidamenti dei concessionari LG11 Art. 178. Norme in materia di concessioni autostra-

    dali e particolare regime transitorio

    PARTE IV

    PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE

    ED ALTRE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

    Art. 179. Disciplina comune applicabile

    TITOLO I PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

    Art. 180. Partenariato pubblico e privato Art. 181. Procedure di affidamento LG9 Art. 182. Finanziamento del progetto Art. 183. Finanza di progetto Art. 184. Società di progetto Art. 185. Emissione di obbligazioni e di titoli di de-

    bito da parte delle società di progetto Art. 186. Privilegio sui crediti Art. 187. Locazione finanziaria di opere pubbliche o

    di pubblica utilità Art. 188. Contratto di disponibilità Art. 189. Interventi di sussidiarietà orizzontale Art. 190. Baratto amministrativo Art. 191. Cessione di immobili in cambio di opere

    TITOLO II IN HOUSE

    Art. 192. Regime speciale degli affidamenti in house

    LG7 Art. 193. Società pubblica di progetto

    TITOLO III

    CONTRAENTE GENERALE

    Art. 194. Affidamento a contraente generale Art. 195. Procedure di aggiudicazione del con-

    traente generale Art. 196. Controlli sull’esecuzione e collaudo DM Art. 197. Sistema di qualificazione del contraente

    generale Art. 198. Norme di partecipazione alla gara del con-

    traente generale Art. 199. Gestione del sistema di qualificazione del

    contraente generale

    PARTE V

    INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI

    Art. 200. Disposizioni generali Art. 201. Strumenti di pianificazione e programma-

    zione Art. 202. Finanziamento e riprogrammazione delle

    risorse per le infrastrutture prioritarie Art. 203. Monitoraggio delle infrastrutture e degli

    insediamenti prioritari

  • Appalti per le Imprese Indice

    VINTI & ASSOCIATI AVVOCATI e-Book, 18 giugno 2019

    9

    PARTE VI

    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

    TITOLO I CONTENZIOSO

    CAPO I - RICORSI GIURISDIZIONALI

    Art. 204. Ricorsi giurisdizionali

    CAPO II - RIMEDI ALTERNATIVI

    ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

    Art. 205. Accordo bonario per i lavori Art. 206. Accordo bonario per i servizi e le forniture Art. 207. [Collegio consultivo tecnico] Art. 208. Transazione Art. 209. Arbitrato DM Art. 210. Camera arbitrale, albo degli arbitri ed

    elenco dei segretari Art. 211. Pareri di precontenzioso dell’ANAC

    TITOLO II

    GOVERNANCE

    Art. 212. Indirizzo e coordinamento dPCM Art. 213. Autorità Nazionale Anticorruzione Art. 214. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

    e Struttura tecnica di missione Art. 215. Consiglio superiore dei lavori pubblici

    TITOLO III

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

    Art. 216. Disposizioni transitorie e di coordina-

    mento Art. 217. Abrogazioni Art. 218. Aggiornamenti Art. 219. Clausola di invarianza finanziari Art. 220. Entrata in vigore

  • Indice Appalti per le Imprese

    e-Book, 18 giugno 2019 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

    10

    Allegati

    Allegato I Elenco delle attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettera ii) n. 1)

    Allegato II Attività svolte dagli enti aggiudica-tori di cui all’articolo 164, comma 1

    Allegato III Autorità governative centrali

    Allegato IV Elenco degli organismi e delle cate-gorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari

    Allegato V Caratteristiche relative alla pubblica-zione

    Allegato VI Elenco degli atti giuridici dell’Unione

    Allegato VII Termini per l’adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 8

    Allegato VIII Elenco dei prodotti per appalti aggiu-dicati dalle amministrazioni aggiudi-catrici nel settore della difesa

    Allegato IX Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144

    Allegato X Elenco delle convenzioni internazio-nali in materia sociale e ambientale

    Allegato XI Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di parte-cipazione, delle domande di qualifi-cazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi

    Allegato XII Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione alle aste elettroniche relative agli appalti nei settori ordinari e speciali

    Allegato XIII Definizione di talune specifiche tec-niche

    Allegato XIV Informazioni che devono figurare ne-gli avvisi e nei bandi nei settori ordi-nari e speciali

    Allegato XV Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo com-petitivo o a confermare interesse, pre-visti per i settori ordinari e per i set-tori speciali

    Allegato XVI Registri di cui all’articolo 83

    Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione

    Allegato XVIII Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 96, comma 3

    Allegato XIX Informazioni che devono figurare ne-gli avvisi di concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152

    Allegato XX Informazioni che devono figurare ne-gli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152

    Allegato XXI Informazioni da inserire nei bandi di concessione

    Allegato XXII Informazioni da inserire negli avvisi di preinformazione concernenti le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici

    Allegato XXIII Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni

    Allegato XXIV Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni con-cernenti servizi sociali e altri servizi specifici

    Allegato XXV Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche di una concessione in vigenza della stessa

  • Appalti per le Imprese Art. 1

    VINTI & ASSOCIATI AVVOCATI e-Book, 18 giugno 2019

    11

    IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

    DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 – Codice dei contratti pubblici (in G.U.R.I. 19 aprile 2016, n. 91, s.o. n. 10; comunicato in G.U.R.I. 15 luglio 2016, n. 164) (*)

    (*) Rubrica così sostituita dall’art. 1, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, “Di-sposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G.U.R.I. 5 maggio 2017, n. 103, s.o. n. 22/L).

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTO l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.

    400; VISTA la direttiva 2014/23/UE del Parlamento euro-

    peo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudi-cazione dei contratti di concessione;

    VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

    VISTA la direttiva 2014/25/UE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle proce-dure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’ac-qua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

    VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla for-mazione e all’attuazione della normativa e delle politi-che dell’Unione europea;

    VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante: “Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei tra-sporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici rela-tivi a lavori, servizi e forniture”;

    VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163, recante: “Codice dei contratti pubblici relativi a la-vori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

    CONSIDERATO che la citata legge delega n. 11 del 2016 statuisce che il decreto di recepimento, oltre a di-sporre l’abrogazione del codice di cui al decreto legi-slativo 12 aprile 2006, n. 163, del regolamento di attua-zione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni incompati-bili, preveda opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali per assicurare, in ogni caso, l’ordi-nata transizione tra la previgente disciplina e la nuova,

    al fine di evitare incertezze interpretative ed applica-tive;

    CONSIDERATO, altresì, che la citata legge delega ha dato al Governo la possibilità di scegliere se adottare entro il 18 aprile 2016 il decreto legislativo per il rece-pimento delle predette direttive e entro il 31 luglio 2016 il decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente, oppure di adottare, entro il mede-simo termine del 18 aprile 2016, un unico decreto;

    VALUTATA l’opportunità di procedere all’adozione di un unico decreto che assicuri il corretto recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e, contestualmente, introduca immediatamente nell’or-dinamento un sistema di regolazione nella materia degli appalti di lavori, forniture e servizi, coerente, semplifi-cato, unitario, trasparente ed armonizzato alla disci-plina europea;

    RITENUTO, pertanto, di procedere alla emanazione di un unico decreto legislativo che sostituisce ed abroga le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n.163 del 2006 nonché quelle di cui al citato decreto del Pre-sidente della Repubblica n. 207 del 2010;

    VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 2016, con il quale il Presidente del Consi-glio dei ministri, dott. Matteo Renzi, è stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero dello sviluppo eco-nomico;

    VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2016;

    ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

    UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016;

    ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repub-blica;

    VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2016;

    SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo eco-nomico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della coo-perazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze e della difesa;

    EMANA

    il seguente decreto legislativo:

  • Art. 1 Appalti per le Imprese

    e-Book, 18 giugno 2019 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

    12

    PARTE I

    AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI

    Titolo I Principi generali e disposizioni comuni

    Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione. DM

    1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

    2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, all’aggiudicazione dei seguenti contratti:

    a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 mi-lione di euro, sovvenzionati direttamente in misura su-periore al 50 per cento da amministrazioni aggiudica-trici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:

    1) lavori di genio civile di cui all’allegato I; 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti

    sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scola-stici e universitari (A) e edifici destinati a funzioni pub-bliche;

    b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 sovvenzionati direttamente in mi-sura superiore al 50 per cento da amministrazioni ag-

    (A) In materia si veda anche la circolare del MIUR n. 1711 del 28 gennaio 2019, recante “Istruzioni di carattere gene-rali relative alla applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) - Quaderno n. 1 e Ap-pendice”. Si tratta di linee guida o istruzioni operative che contengono raccomandazioni di comportamento elaborate con lo scopo di supportare e orientare le istituzioni scolastiche nell’ideazione strategica, nell’affidamento e nell’esecuzione di contratti pubblici di lavori, oltre che di servizi e forniture. Il quaderno, dopo una prefazione e il quadro normativo di ri-ferimento, illustra nella prima parte le diverse fasi in cui si articola la procedura di affidamento, ivi comprese le verifiche preliminari in ordine all’obbligo di acquisto centralizzato. Nella seconda parte, invece, il documento si concentra sulla fase di esecuzione del contratto. A corredo delle linee guida, nell’Appendice, sono infine messi a disposizione una serie di format utili per lo svolgimento delle procedure di affida-mento. Il Quaderno n. 1 e l’Appendice sono disponibili presso il se-guente link: https://www.miur.gov.it/-/istruzioni-di-carattere-generale-relative-all-applicazione-del-codice-dei-contratti-pubblici-decreto-legislativo-50-del-2016

    (B) A mente del quale la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta all’amministrazione comu-nale all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richie-sta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può ob-bligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (nel rispetto degli artt. 1, co. 2, lett. e) e 36, commi 3 e 4, del

    giudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un ap-palto di lavori di cui alla lettera a);

    c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;

    d) lavori pubblici affidati dai concessionari di ser-vizi, quando essi sono strettamente strumentali alla ge-stione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice;

    e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro ti-tolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecu-zione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del per-messo, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-tari in materia edilizia) (B), e dell’articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbani-stica)(C), ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L’amministrazione che rilascia il per-messo di costruire o altro titolo abilitativo, può preve-dere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il titolo presenti all’amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, al-legando lo schema del relativo contratto di appalto. L’amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall’articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di of-ferta, sono la progettazione esecutiva e l’esecuzione di

    presente codice) con le modalità e le garanzie stabilite all’am-ministrazione comunale, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile della amministra-zione medesima.

    (C) Secondo cui: “5. L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula

    di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:

    1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate all’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbaniz-zazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;

    2) l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri rela-tivi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottiz-zazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in propor-zione all’entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

    3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l’esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;

    4) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione”.

    Sulla materia in questione si vedano inoltre le Linee Guida n. 4 dell’ANAC e il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato n. 2942 del 24 dicembre 2018, illustrato anche alla nota di cui al successivo art. 36 co. 4.

  • Appalti per le Imprese Art. 2

    VINTI & ASSOCIATI AVVOCATI e-Book, 18 giugno 2019

    13

    lavori. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.

    3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In rela-zione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle società con capitale pubblico anche non maggiori-tario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipa-zione pubblica. Alle medesime società e agli enti ag-giudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell’articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle re-lative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pub-blici, 70 e 113; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

    4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assi-curano il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovven-zionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.

    5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle di-sposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto pre-visto dalle eventuali leggi che prevedono le sovven-zioni, il 50 per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l’avvenuto affidamento dell’appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente co-dice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.

    6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:

    (A) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, cfr. il D.M. 2 novembre 2017 n. 192 - “Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero”, pubblicato in G.U.R.I. n. 296 del 20 dicembre 2017. In vigore dal 4 gennaio 2018. Tale decreto ha abrogato le disposizioni di cui agli artt. da 343 a 356 (Contratti eseguiti all’estero) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - “Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”.

    (B) Con riferimento alla Provincia Autonoma di Bolzano, cfr. il “Vademecum in tema di contratti pubblici di interesse provinciale”, approvato con delibera della Giunta provinciale del 16 gennaio 2018, n. 23, per l’applicazione della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16, recante “Disposizioni sugli appalti pub-blici”, della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina

    a) che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei con-tratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della di-rettiva 2009/81/CE);

    b) ai quali il d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell’articolo 6 del medesimo decreto.

    7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previo accordo con l’ANAC, di-rettive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall’Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Resta ferma l’applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all’adozione delle direttive generali di cui al pre-sente comma, si applica l’articolo 216, comma 26. (A)

    8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell’aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) [adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento euro-peo e del Consiglio] di cui all’articolo 3, comma 1, lettera tttt).(1)

    (1) Comma così modificato dall’art. 2, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

    Art. 2 Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome.

    1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell’esercizio della competenza legisla-tiva esclusiva statale in materia di tutela della concor-renza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto.

    2. Le regioni a statuto ordinario esercitano le pro-prie funzioni nelle materie di competenza [ragionale] regionale ai sensi dell’articolo 117 della Costitu-zione.(1)

    3. Le regioni a statuto speciale e le province auto-nome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legi-slazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione. (B)

    del procedimento amministrativo” e della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di conta-bilità della Provincia Autonoma di Bolzano”.

    Con riferimento alla Provincia Autonoma di Trento, cfr. la L.P. 9 marzo 2016 n. 2, recante “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di conces-sione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: di-sciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni pro-vinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”, pubblicata nel B.U. n. 11 del 15 marzo 2016.

  • Art. 3 Appalti per le Imprese

    e-Book, 18 giugno 2019 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

    14

    (1) Parola così sostituita dall’art. 3, co. 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che con-ferma la modifica già apportata con comunicato in G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

    Art. 3 Definizioni.

    1. Ai fini del presente codice si intende per: a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministra-

    zioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; (A) gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

    b) «autorità governative centrali», le amministra-zioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;

    c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono au-torità governative centrali;

    d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organi-smo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassa-tivo è contenuto nell’allegato IV:

    1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

    2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggiorita-

    rio dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui or-gano d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è desi-gnata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da al-tri organismi di diritto pubblico;

    e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:

    1) parte II del presente codice, gli enti che: 1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese

    pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli ar-ticoli da 115 a 121;

    1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente;

    2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all’allegato II ed aggiudicano

    Da ultimo, v. anche l’Informativa [PAT/RFP328-07/03/2019-0154405] recante: “Legge provinciale variazione di bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli eser-cizi finanziari 2019-2010” Legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1 – Modificazioni all’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici”.

    Con riferimento alla Regione Sardegna, si veda la L.R. 13 marzo 2018 n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. Pubblicata sul B.U.R. Sardegna P. I-II 15 marzo 2018, n. 14. In vigore dal 14 aprile 2018.

    Con riferimento alla Regione Sicilia, si veda la L.R. 12 luglio 2011 n. 12, come da ultimo modificata e integrata dalla L.R.

    una concessione per lo svolgimento di una di tali atti-vità, quali:

    2.1. le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le asso-ciazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi-tuiti da uno o più di tali soggetti;

    2.2. le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;

    2.3. gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell’esercizio di una o più delle attività di cui all’allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti spe-ciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;

    f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti IV e V, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citate parti IV e V;

    g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati te-nuti all’osservanza delle disposizioni del presente co-dice;

    h) «joint venture», l’associazione tra due o più enti, finalizzata all’attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commer-ciale o finanziaria;

    i) «centrale di committenza», un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;

    l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:

    1) l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

    2) l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di ac-cordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

    m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

    1) infrastrutture tecniche che consentano alle sta-zioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di con-cludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

    2) consulenza sullo svolgimento o sulla progetta-zione delle procedure di appalto;

    3) preparazione delle procedure di appalto in nome

    26 gennaio 2017 n. 1, recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA”. Pubblicata sulla G.U.R.S. n. 5 del 3 febbraio 2017. In vigore dal 4 febbraio 2017.

    (A) Cfr. anche il Comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2017, secondo cui “gli Ordini Professionali hanno na-tura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell’organismo di diritto pubblico. Secondo l’Autorità, pertanto, tale natura giu-ridica permette di ricondurre gli stessi nell’ambito di applica-zione del d.lgs. n. 50/2016, ai fini dell’affidamento dei con-tratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.

  • Appalti per le Imprese Art. 3

    VINTI & ASSOCIATI AVVOCATI e-Book, 18 giugno 2019

    15

    e per conto della stazione appaltante interessata; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per

    conto della stazione appaltante interessata; n) «soggetto aggregatore», le centrali di commit-

    tenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia so-ciale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; (A)

    o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiu-dicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);(B)

    p) «operatore economico», una persona fisica o giu-ridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali per-sone o enti, compresa qualsiasi associazione tempora-nea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o

    (A) Stabilisce l’art. 9, co. 1 del d.l. n. 66/2014 che nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all’art. 33-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifica-zioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costi-tuita ai sensi dell’art. 1, co. 455, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Da ultimo, cfr. altresì la Deliberazione ANAC 17 gennaio 2018 n. 31 che riporta il seguente elenco dei soggetti aggre-gatori di cui all’art. 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66: 1) Consip S.p.a.; 2) per la Regione Abruzzo: Stazione Unica Appaltante

    Abruzzo; 3) per la Regione Basilicata: Stazione Unica Appaltante Ba-

    silicata; 4) per la Regione Calabria: Stazione Unica Appaltante Ca-

    labria; 5) per la Regione Campania: So.Re.Sa. S.p.a.; 6) per la Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale In-

    tercent-ER; 7) per la Regione Friuli Venezia Giulia: Centrale Unica di

    Committenza – Soggetto Aggregatore Regionale; 8) per la Regione Lazio: Direzione Centrale acquisti della

    Regione Lazio; 9) per la Regione Liguria: Stazione Unica Appaltante Ligu-

    ria; 10) per la Regione Lombardia: ARCA S.p.a.; 11) per la Regione Marche: Stazione Unica Appaltante Mar-

    che; 12) per la Regione Molise: Servizio regionale Centrale Unica

    di Committenza del Molise; 13) per la Regione Piemonte: SCR – Società di Committenza

    Regione Piemonte S.p.a.; 14) per la Regione Puglia: InnovaPuglia S.p.a.; 15) per la Regione Sardegna: Servizio della Centrale regio-

    nale di committenza; 16) per la Regione Sicilia: Centrale Unica di Committenza re-

    gionale; 17) per la Regione Toscana: Regione Toscana - Dir. Gen. Or-

    ganizzazione - Settore Contratti; 18) per la Regione Umbria: CRAS – Centrale Regionale per

    gli Acquisti in Sanità;

    opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; q) «concessionario», un operatore economico cui è

    stata affidata o aggiudicata una concessione; r) «promotore», un operatore economico che parte-

    cipa ad un partenariato pubblico privato; s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un

    organismo pubblico o privato che offre servizi di sup-porto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di committenza da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

    t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, di-rettamente o indirettamente, un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, di-rettamente o indirettamente, riguardo all’impresa, al-ternativamente o cumulativamente:

    1) detengono la maggioranza del capitale sotto-scritto;

    19) per la Regione Valle d’Aosta: IN.VA. S.p.a.; 20) per la Regione Veneto: UOC - CRAV di Azienda Zero; 21) per la Provincia Autonoma di Bolzano: Agenzia per i pro-

    cedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

    22) per la Provincia Autonoma di Trento: Agenzia provin-ciale per gli appalti e contratti;

    23) Provincia di Vicenza; 24) Provincia di Brescia; 25) Città metropolitana di Bologna; 26) Città metropolitana di Genova; 27) Città metropolitana di Milano, 28) Città metropolitana di Napoli; 29) Città metropolitana di Roma capitale; 30) Città metropolitana di Torino; 31) Città metropolitana di Catania; 32) Città metropolitana di Firenze.

    Per un riepilogo completo delle vigenti disposizioni in ma-teria di centralizzazione degli acquisti e contenimento della spesa, aggiornato alla c.d. Legge di bilancio 2019, si veda la nota di cui al successivo art. 37, co. 1 del presente codice.

    (B) Sul punto, v. anche l’art. 4, co. 3, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32 - c.d. “sblocca cantieri” (convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, a decorrere dal 18 giugno 2019), a mente del quale: “Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad as-sumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di preven-zione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’apparte-nenza all’Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consi-stenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli an-che con la sola presenza di due rappresentanti della re-gione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento”.

  • Art. 3 Appalti per le Imprese

    e-Book, 18 giugno 2019 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

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    2) controllano la maggioranza dei voti cui danno di-ritto le azioni emesse dall’impresa;

    3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigi-lanza dell’impresa;

    u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costi-tuito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno speci-fico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;

    v) «consorzio», i consorzi previsti dall’ordina-mento, con o senza personalità giuridica;

    z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudi-catore a norma degli articoli 25 e seguenti del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni (Attua-zione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consoli-dati, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69). Nel caso di enti cui non si applica il pre-detto decreto legislativo, per «impresa collegata» si in-tende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:

    1) su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, diret-tamente o indirettamente, un’influenza dominante; op-pure che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore;

    2) che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ov-vero di norme interne;

    aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non supe-riore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; (A)

    bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza pre-via pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione o ad una procedura per l’aggiudicazione di una concessione;

    cc) «offerente», l’operatore economico che ha pre-sentato un’offerta;

    dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisi-zione di servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;

    (A) Per ulteriori chiarimenti in merito alle PMI si rinvia alla pubblicazione della Commissione UE “Guida dell’utente

    ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pub-blici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul va-lore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all’ar-ticolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;

    ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all’articolo 35;

    gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettri-cità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del pre-sente codice, in cui operano le amministrazioni aggiu-dicatrici;

    hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, tra-sporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice;

    ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, sti-pulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecu-zione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

    ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

    1) l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I;

    2) l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera;

    3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’ammini-strazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla pro-gettazione dell’opera;

    mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

    nn) «lavori» di cui all’allegato I, le attività di costru-zione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbani-stica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

    oo) «lavori complessi», i lavori che superano la so-glia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da parti-colare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logi-stiche o particolari problematiche geotecniche, idrauli-che, geologiche e ambientali;

    oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la cate-goria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara (1);

    oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la ca-tegoria di lavori, individuata dalla stazione appal-tante nei documenti di gara, tra quelli non apparte-nenti alla categoria prevalente e comunque di im-

    alla definizione di PMI”, disponibile presso il seguente link: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attach-ments/1/translations/it/renditions/native

  • Appalti per le Imprese Art. 3

    VINTI & ASSOCIATI AVVOCATI e-Book, 18 giugno 2019

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    porto superiore al 10 per cento dell’importo com-plessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo su-periore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle ca-tegorie di cui all’articolo 89, comma 11; (1) (c.d. SIOS o superspecialistiche) (A)

    oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo re-stando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate-ria edilizia), e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), le opere di riparazione, rinnovamento e sosti-tuzione necessarie per eliminare il degrado dei ma-nufatti e delle relative pertinenze, al fine di conser-varne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della con-sistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;(1)

    oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Pre-sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli im-pianti e le opere connesse all’uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante de-grado dovuto alla perdita di caratteristiche struttu-rali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche struttu-rali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzio-nalità;(1) (B)

    pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

    qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di ap-palto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale

    (A) Con riferimento alle categorie di cui all’art. 89, co. 11 (c.d. SIOS o superspecialistiche), per le quali: a) non è am-messo l’avvalimento qualora il loro valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori; b) l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere e non può essere suddiviso senza ragioni obiettive (ex art. 105, co. 5), cfr. l’elenco di cui all’art. 2 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 - “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole con-tenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecu-zione”, pubblicato in G.U.R.I. n. 3 del 4 gennaio 2017. In vi-gore dal 19 gennaio 2017.

    (B) In materia di lavori di manutenzione, v. l’art. 1, co. 6, del D.L. n. 32/2019, c.d. “sblocca cantieri”, convertito con

    la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicu-rarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendente-mente dalla realizzazione delle altre parti;

    rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pub-blici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-cembre 2011, n. 214, nonché di cui al decreto del Mi-nistero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96;

    ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);

    tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

    uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di lavori ov-vero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecu-tiva e l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori eco-nomici riconoscendo a titolo di corrispettivo unica-mente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assun-zione in capo al concessionario del rischio operativo le-gato alla gestione delle opere;(2)

    vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori eco-nomici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) ricono-scendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto ac-compagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla ge-stione dei servizi;

    zz) «rischio operativo», il rischio legato alla ge-stione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o

    modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, secondo cui: “Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manuten-zione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli inter-venti di manutenzione straordinaria che prevedono il rin-novo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle proce-dure di scelta del contraente previste dal decreto legisla-tivo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordina-mento con l’individuazione analitica dei costi della sicu-rezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei pre-detti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e ap-provazione del progetto esecutivo”.

  • Art. 3 Appalti per le Imprese

    e-Book, 18 giugno 2019 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

    18

    sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito [al conces-sionario] all’operatore economico. Si considera che [il concessionario] l’operatore economico assuma il ri-schio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l’insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero de-gli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la ge-stione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita [al concessionario] all’operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita [dal concessiona-rio] dall’operatore economico non sia puramente no-minale o trascurabile;(3)

    aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ri-tardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli stan-dard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera;

    bbb) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le pre-stazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;

    ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai di-versi volumi di domanda del servizio che il concessio-nario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla man-canza di utenza e quindi di flussi di cassa;

    ddd) «concorsi di progettazione», le procedure in-tese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell’ar-chitettura, dell’ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urba-

    (A) Per uno schema di contratto standard di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pub-bliche in PPP, corredato anche da un’ampia relazione illu-strativa, che si propone di guidare il lettore nella compren-sione delle singole clausole, consentendogli di coglierne la ra-tio, anche grazie al supporto dei focus di approfondimento e di numerosi esempi, si rinvia alla documentazione pubblicata dal Gruppo di lavoro interistituzionale sul PPP coordinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza pubblica) il 21 settembre 2018 (http://www.mef.gov.it/focus/article_0035.html). Lo schema di contratto, redatto in coerenza con le disposizioni del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle indicazioni fornite da Eurostat per la contabilizzazione fuori bilancio delle operazioni di partena-riato pubblico privato (v. decisione dell’11 febbraio 2004, SEC2010, Manuale sul disavanzo e sul debito pubblico, Re-golamento UE n. 549/2013, Guida EPEC/Eurostat 2016), è stato sottoposto alla consultazione pubblica fino al 20 ottobre 2018.

    In materia, cfr. anche la Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, Linee Guida n. 9, recante “Monitoraggio delle amministra-zioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”, pubblicate in G.U.R.I. n. 92 del 20 aprile 2018. In vigore dal 5 maggio 2018.

    (B) Secondo cui: “Al fine di consentire la stima dell’impatto sull’indebitamento netto e sul debito pubblico delle opera-zioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche

    nistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geolo-gica, del verde urbano e del paesaggio forestale agro-nomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idrau-lici e dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;

    eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’inve-stimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore. (A) Fatti salvi gli obblighi di co-municazione previsti dall’articolo 44, comma 1-bis, (B) del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposi-zioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat;(4)

    fff) «equilibrio economico e finanziario», la con-temporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare

    amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla de-cisione Eurostat dell’11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all’Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni re-lative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un’apposita circolare da emanarsi d’intesa con l’Istituto na-zionale di statistica (…)”. A tal proposito, cfr. la circolare 27 marzo 2009, recante “Criteri per la comunicazione di infor-mazioni relative al partenariato pubblico-privato ai sensi dell’articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31”, pubblicata in G.U.R.I n. 84 del 10 aprile 2009. I criteri definiti nella citata decisione Eurostat 2004 devono essere integrati e aggiornati con quanto previsto dal nuovo Si-stema Europeo dei Conti nazionali e regionali (“SEC2010”) definito nel Regolamento UE n. 549/2013, il quale, a partire dal settembre 2014, ha sostituito il SEC95 precedentemente in vigore. Per quanto riguarda la contabilizzazione pubblica delle operazioni di PPP e il conseguente impatto su deficit e debito pubblico – come evidenziato anche nelle Linee Guida n. 9 dell’ANAC – si applicano le decisioni Eurostat contenute nel Manual on Government Deficit and Debt – Implemen-tation of ESA 2010 di Eurostat (ed. 2016), paragrafo VI.4, e s.m.i. Su tali aspetti si rinvia anche alla pubblicazione “A guide to statistical treatment of PPPs” realizzata (nel set-tembre 2016) dall’EPEC - European PPP Expertise Center (centro di studi creato dalla BEI) e dalla Commissione Euro-pea in piena cooperazione con Eurostat. La pubblicazione è disponibile presso il seguente link: http://ec.europa.eu/euro-stat/documents/1015035/7204121/epec-eurostat-statistical-guide-en.pdf

  • Appalti per le Imprese Art. 3

    VINTI & ASSOCIATI AVVOCATI e-Book, 18 giugno 2019

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    valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di gene-rare un livello di redditività adeguato per il capitale in-vestito; per sostenibilità finanziaria si intende la capa-cità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

    ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità», il contratto avente ad oggetto la pre-stazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori;

    hhh) «contratto di disponibilità», il contratto me-diante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell’af-fidatario, la costruzione e la messa a disposizione a fa-vore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pub-blico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l’onere assunto a proprio ri-schio dall’affidatario di assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell’opera, nel ri-spetto dei parametri di funzionalità previsti dal con-tratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche soprav-venuti;

    iii) «accordo quadro», l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in par-ticolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

    lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un’au-torità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubbli-cata compatibile con i Trattati, avente l’effetto di riser-vare a un unico operatore economico l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

    mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un’autorità competente mediante una disposizione legi-slativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l’effetto di riservare a due o più operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

    nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall’allegato V;

    ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determi-nare elementi dell’appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l’avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l’avviso periodico indicativo o gli avvisi sull’esistenza (A) In materia, v. la delibera ANAC n. 114 del 13 febbraio 2019 - Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clau-sole sociali”, pubblicata in G.U.R.I. n. 50 del 28 febbraio 2019 (in vigore dal 15 marzo 2019). Inoltre, v. anche i chiarimenti di cui al Comunicato del Presi-dente ANAC del 29 maggio 2019, secondo cui: “Le previ-sioni di cui ai paragrafi 3.4 e 3.5 delle Linee guida n. 13 sono da intendersi riferite alla fase di adesione della singola ammi-nistrazione alla convenzione o all’accordo quadro stipulato dalla centrale di committenza. Pertanto, ciascuna amministra-

    di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali pro-poste, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli ob-blighi generalmente applicabili e gli eventuali docu-menti complementari;

    ppp) «documento di concessione», qualsiasi docu-mento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o de-terminare gli elementi della concessione o della proce-dura, compresi il bando di concessione, i requisiti tec-nici e funzionali, le condizioni proposte per la conces-sione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli ob-blighi generalmente applicabili e gli eventuali docu-menti complementari;

    qqq) «clausole sociali», disposizioni che impon-gono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come con-dizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevo-lazioni finanziarie; (A)

    rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l’affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l’affidamento di con-corsi di progettazione e di concorsi di idee;

    sss) «procedure aperte», le procedure di affida-mento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta;

    ttt) «procedure ristrette», le procedure di affida-mento alle quali ogni operatore economico può chie-dere di partecipare e in cui possono presentare un’of-ferta soltanto gli operatori economici invitati dalle sta-zioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice;

    uuu) «procedure negoziate», le procedure di affida-mento in cui le stazioni appaltanti consultano gli opera-tori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto;

    vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affi-damento nella quale la stazione appaltante avvia un dia-logo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candi-dati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico può chiedere di parteci-pare a tale procedura;

    zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che con-sentono lo svolgimento delle procedure di cui al pre-sente codice;

    zione in sede di emissione dell’ordinativo per il singolo con-tratto fornisce all’affidatario della convenzione o dell’ac-cordo quadro le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e sulla base di tali dati l’aggiudicatario presenta all’amministrazione richiedente il piano di compatibilità. Le indicazioni di cui al paragrafo 3.4 delle Linee guida n. 13 sono da ritenersi prevalenti rispetto a quelle di cui al para-grafo 24 del Bando tipo n. 1 e al paragrafo 25 del Bando tipo n. 2. (…)”.

  • Art. 3 Appalti per le Imprese

    e-Book, 18 giugno 2019 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

    20

    aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un pro-cesso di acquisizione interamente elettronico, per ac-quisti di uso corrente, le cui caratteristiche general-mente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;

    bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di ac-quisto e di negoziazione che consente acquisti telema-tici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

    cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisi-zione che non richiedono apertura del confronto com-petitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

    1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 (A) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (c.d. Legge finan-ziaria 2000), stipulate, ai sensi della normativa vigente, da Consip s.p.a. e dai soggetti aggregatori; (B)

    2) gli accordi quadro stipulati da centrali di commit-tenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

    3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

    dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di ac-quisizione che richiedono apertura del confronto com-petitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

    1) gli accordi quadro stipulati da centrali di commit-

    (A) Art. 26 - Acquisto di beni e servizi.

    “1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della program-mazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di soc