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Statuti regionali REGIONE LOMBARDIA Nicola D’Amico Cristina D’Amico CITTADINANZA E COSTITUZIONE on line SINTESI E COMMENTO IL TESTO UFFICIALE

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Statuti regionali

REGIONE LOMBARDIA

Nicola D’AmicoCristina D’Amico

CITTADINANZA E COSTITUZIONEon line

SINTESI E COMMENTO

IL TESTO UFFICIALE

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REGIONE LOMBARDIA

STATUTO VIGENTE(Il nuovo Statuto d'Autonomia della Lombardia è invigore dal 1° settembre 2008. Sostituisce la versioneprecedente che risale al 1971). › La Regione Lombardia è costituita dalle comunitàdella popolazione e dai territori delle province di Mi-lano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lec-co, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Son-drio, Varese. Capoluogo della Regione è Milano, lacui funzione di città metropolitana è disciplinata dal-la legge.

SINTESI

Lo Statuto della Regione Lombardia

afferma solennemente i principi

fondamentali ai quali, ispirandosi alla

Costituzione della Repubblica,

la Regione si uniformerà. La Regione:

› riconosce la persona umana come fondamento del-la comunità regionale e ispira ogni propria azione alrispetto e alla promozione dei diritti fondamentali del-l’uomo;› promuove la libertà dei singoli e delle comunità,favorisce il soddisfacimento dei legittimi bisogni diognuno e opera per il superamento delle discrimi-nazioni e delle disuguaglianze civili, economiche esociali;› garantisce la partecipazione dei singoli cittadini, del-le formazioni sociali ed economiche e degli enti lo-cali all’organizzazione politica, economica e sociale;› favorisce il diritto alla vita in ogni sua fase;› tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costitu-zione, con adeguate politiche sociali, economiche efiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla fun-zione educativa e alla cura delle persone anziane;› sostiene il lavoro, in tutte le sue forme e modalità,come espressione della persona; opera perché il di-ritto al lavoro si realizzi in condizioni di stabilità, si-curezza, equa retribuzione, mansioni adeguate al li-vello di studio, di competenza e di esperienzapossedute;› riconosce nella Chiesa cattolica e nelle altre confes-sioni religiose, riconosciute dall’ordinamento, formazio-

ni sociali in cui si svolge la personalità dell’individuoe orienta la sua azione alla cooperazione con queste,per la promozione della dignità umana e il bene del-la comunità regionale;› promuove le condizioni per rendere effettiva la li-bertà religiosa, di pensiero, di parola, di insegna-mento, di educazione, di ricerca, nonché l’accesso aimezzi di comunicazione;› persegue, sulla base delle sue tradizioni cristiane e ci-vili, il riconoscimento e la valorizzazione delle identitàstoriche, culturali e linguistiche presenti sul territorio;› promuove le iniziative necessarie a rendere effetti-ve la collaborazione e l’integrazione tra le Regioni pa-dano-alpine;› promuove, nel rispetto delle diverse culture, etniee religioni, politiche di piena integrazione nella so-cietà lombarda degli stranieri residenti, in osservanzadelle norme statali e comunitarie;› riconosce l’impresa, nelle sue diverse forme, comefondamento, insieme al lavoro, del sistema econo-mico e produttivo lombardo e come strumento dellapromozione dello sviluppo territoriale; ne agevolal’attività in costante rapporto con le organizzazioniimprenditoriali e sindacali; promuove la responsabi-lità sociale delle imprese;› riconosce il valore e la funzione sociale della coope-razione a carattere di mutualità e senza fini di lucro eadotta le misure idonee a promuoverne lo sviluppo;› tutela l’ambiente e preserva le risorse naturali, pro-tegge la biodiversità e promuove il rispetto per gli ani-mali, cura la salubrità dell’aria e dell’acqua, assicurail carattere pubblico dell’acqua, anche a garanzia del-le generazioni future;› tutela il paesaggio e valorizza il patrimonio naturale,monumentale, storico, artistico e culturale della Lombardia;› garantisce la tutela del principio di libera concor-renza e promuove la difesa dei diritti del cittadinoconsumatore;› promuove le iniziative necessarie a rendere effetti-vo il diritto alla sicurezza dei cittadini;promuove azioni per rendere effettivi i diritti dellepersone in condizioni di disabilità;› promuove politiche volte a garantire il pluralismo el’imparzialità dell’informazione;› promuove e sviluppa le condizioni per attivare ul-teriori forme di autonomia;› incentiva l’attenzione per i comuni di piccole di-mensioni o situati nelle zone montane o economica-mente svantaggiate.

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Lombardia, nel proprio Statuto, si orienta verso la piùprofonda interpretazione in difesa della vita (ART.1: “LaRegione riconosce la persona umana come fondamen-to della comunità regionale e ispira ogni azione al ri-conoscimento e al rispetto della sua dignità mediantela tutela e la promozione dei diritti fondamentali e ina-lienabili dell’uomo”. In particolare, nell’ambito dellesue competenze, la Regione: a) attua tutte le azioni po-sitive a favore del diritto alla vita in ogni sua fase…”.› La gente lombarda è famosa per la sua concretez-za, la sua costanza e la sua razionalità. Queste virtù,insieme a un forte spirito di intraprendenza, le han-no procurato un benessere mediamente superiore aquello goduto nelle altre regioni italiane. Si comprendecome la Lombardia, del resto sempre bisognosa di ma-nodopera, abbia sempre attirato nel proprio territoriocentinaia di migliaia di persone in cerca di lavoro, dimaggiore benessere e di prospettive di un futuro mi-gliore per i propri figli. Per questo anche le autoritàpubbliche hanno posto sempre in primo piano con-creti programmi per favorire e soddisfare – come as-sicura lo Statuto – i legittimi bisogni del popolo. Que-sta sensibilità si rivela anche nella allusione alla pro-tezione del lavoro.› Lo Statuto della Regione Lombardia è chiaramen-te molto attento ai valori cristiani ed è molto prudentenell’evitare di interpretare la Costituzione oltre alle in-tenzioni da essa letteralmente espresse. E’ per que-sto che, nel promettere la massima tutela della fami-glia, lo Statuto lombardo tutela la famiglia “come ri-conosciuta dalla Costituzione”, ovviamente lasciando allepiù alte Magistrature dello Stato il compito di deci-dere se la Costituzione possa essere interpretata in sen-so più estensivo, fino a racchiudere nel concetto difamiglia quello di altre forme di unione personale (cop-pie non legate dal matrimonio, ma non per questomeno responsabili verso i figli e, quindi, degne di pro-tezione nello assolvimento, da parte del genitore re-sponsabile, dei propri compiti). › La stessa prudenza dello Statuto della Regione Lom-bardia si riflette nella espressione di tutela e difesa del-la libertà della Chiesa cattolica, ma anche delle “altre con-fessioni religiose”, purché “riconosciute dall’ordinamen-to”. Ebbene, tutti sappiamo che la Costituzione del-la Repubblica italiana non fa discriminazione tra re-ligioni “riconosciute” o “non riconosciute” dalla legge.Né impone ad alcun rito religioso di stabilire Inteseo Concordati con lo Stato italiano. Ne consegue chequesta frase prudenziale va letta come “confessioni re-

COMMENTO

Lo Statuto della Regione Lombardia

afferma solennemente i principi

fondamentali ai quali, ispirandosi alla

Costituzione della Repubblica, la

Regione si uniformerà.

› Non staremo qui a soffermarci su quei propositi, beneespressi e ribaditi nello Statuto della Regione Lom-bardia e che discendono da espliciti principi e nor-me della Costituzione della Repubblica. Ci riferire-mo, piuttosto, a quei richiami che certamente la Co-stituzione apprezza e suggerisce, ma che qui godonodi una chiara e manifesta attenzione. Per esempio, il testo originale della Costituzione,studiato nei mesi che vanno dall’autunno del 1946alla fine del 1947, non poteva certamente prevede-re l’allungamento rilevante della vita umana e il conse-guente sviluppo della scienza in materia di manipolazio-ne del corpo umano. Da allora si è cominciato con i provvidenziali tra-pianti del cuore e via via di altri organi; si è svilup-pato enormemente l’orizzonte della chirurgia in ge-nere e si sono moltiplicati i farmaci che consentonoil superamento di malattie prima considerate irre-versibili. E così via. E fin qui non ci sono stati problemi; tutt’altro. Ma la scienza è andata oltre. E’ riuscita ad assicurarela permanenza in vita, quale che fosse la qualità di que-sta vita, delle persone prive di conoscenza apparente.Per adeguare la Costituzione a questi nuovi proble-mi, sarebbe stato necessario modificare quella partecosì delicata de testo costituita dai suoi “Principi fon-damentali”. Ma per fare questo si sarebbe dovuto ri-correre a un preciso e univoco sentire del popolo ita-liano in questa materia (non solo espressione di unamaggioranza politica temporanea). Un sentire co-mune che non si è finora manifestato. Di conseguenza, alcune Regioni hanno solo espres-so nei loro Statuti, come ha fatto la Lombardia, l’in-teresse vigile a partecipare alla futura, speriamo,prossima, formazione di questo sentire, che consen-ta la promulgazione di leggi chiare e condivise. Una cosa è certa ed è che la Costituzione della Re-pubblica considera sacra la vita umana e la Regione

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ligiose che non contrastino con l'ordinamento giuridicoitaliano”, (Cost.,art. 8), cioè che non ledano le leggisulla vita, sulla salute e sull’ordine pubblico. › L’attualità dello Statuto della Regione Lombardia simanifesta anche nella presa di coscienza dell’invec-chiamento della popolazione, quando parla di prote-zione da dedicare alle persone anziane; che – come loStatuto stesso afferma - non costruiscono un peso, mauna ricchezza della società, solo che si pensi al ruo-lo di aiuto che esse svolgono nei confronti della fa-miglie giovani (statistiche Istat del luglio 2009 rive-lano che esistono quattro “nonni” potenziali per ognibambino italiano), persone che hanno ricevuto un ri-conoscimento specifico dal Papa Benedetto XVI in unasua allocuzione del 26 luglio dello stesso anno). › La Repubblica italiana è uno Stato unitario, ma cheesalta le specificità delle singole Regioni italiane, comeattesta il Titolo V della Costituzione. Ma questo sen-timento è particolarmente sentito storicamente inLombardia, per cui è logico e naturale che lo Statu-to impegni la Regione a una attiva tutela della iden-tità storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio. › Da segnalare, infine, anche l’attenzione per la dife-sa degli animali.

Organi della RegioneSono organi della Regione› il Consiglio regionale› la Giunta› il Presidente della Giunta

› Il Consiglio regionale, composto da 80 consiglieri,è eletto a suffragio universale. La legge garantisce larappresentanza in Consiglio di tutti i territori pro-vinciali. In caso di scioglimento anticipato, le elezionisono indette entro tre mesi.› La Giunta regionale provvede all’attuazione del pro-gramma di governo; dà esecuzione alle deliberazionidel Consiglio regionale; esercita l’attività di alta am-ministrazione per gli affari di interesse regionale; pre-dispone annualmente il bilancio preventivo, il contoconsuntivo e ogni altro atto di programmazione fi-nanziaria; nomina e designa i rappresentanti della Re-gione in enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipen-denti dalla Regione o a partecipazione regionale; am-ministra il demanio e il patrimonio della Regione neilimiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale.› Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio uni-versale e diretto contestualmente all’elezione del Con-

siglio regionale. Il Presidente della Giunta rappresen-ta la Regione; dirige la politica generale della Giuntae ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i re-golamenti della Regione; indice i referendum previstidallo Statuto; dirige le funzioni amministrative delegatedallo Stato alla Regione; ha l’iniziativa delle leggi e diogni altro atto di competenza del Consiglio; nomina erevoca i componenti della Giunta regionale. Il Presi-dente può nominare fino a quattro sottosegretari.

La partecipazione democraticasi realizza attraverso:› la consultazione, nell’ambito delle rispettive compe-tenze, delle rappresentanze degli interessi sui testi nor-mativi e sugli atti di programmazione, con particola-re riguardo ai provvedimenti che comportano effettieconomici;› il potere di proporre leggi, che (oltre che a ciascun con-sigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale,a ciascun Consiglio provinciale) appartiene anche aicittadini (quando si siano riuniti in almeno cinque-mila elettori per firmare la proposta) ai Consigli co-munali (in numero non inferiore a cinque o con po-polazione complessiva di almeno venticinquemila elet-tori) e al Consiglio delle autonomie locali;› il diritto di petizione: le persone che risiedono in Lom-bardia possono rivolgere, singolarmente o in forma as-sociata, petizioni al Consiglio regionale per richiedernel’intervento su questioni di interesse generale;› il Referendum abrogativo: è indetto referendum po-polare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale,di una legge regionale, di un regolamento regionaleo di un atto generale della Regione, quando la rela-tiva richiesta rechi le firme autenticate di almeno 300mila elettori del Consiglio regionale, o sia propostada almeno quattro Consigli provinciali o cinqueConsigli comunali che rappresentino almeno un de-cimo della popolazione della Regione, o centocin-quanta Consigli comunali quale che sia il numero diabitanti da essi rappresentati (la proposta sottopostaa referendum è approvata se al voto partecipano al-meno due quinti del corpo elettorale ed è raggiuntala maggioranza dei voti validamente espressi);› il Referendum consultivo: il Consiglio regionale, a mag-gioranza dei due terzi dei componenti, può indire re-ferendum consultivi su questioni di interesse regio-nale o su provvedimenti interessanti popolazioni de-terminate;› il Referendum territoriale: sono sottoposte a refe-

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rendum consultivo delle popolazioni interessate le pro-poste di legge regionale concernenti l’istituzione, nel-l’ambito del territorio della Regione, di nuovi comu-ni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denomi-nazioni comunali;› il Consiglio delle autonomie locali: il Consiglio delle au-tonomie locali è costituito da un numero di compo-nenti non superiore a 45, in rappresentanza degli entilocali e delle loro organizzazioni maggiormente rap-presentative. Esprime parere obbligatorio sui progettidi legge che disciplinano il Consiglio delle autonomielocali; sul progetto di legge di bilancio e sul proget-

to di legge di coordinamento della finanza locale; suiprogetti di legge che conferiscono in via generale aglienti locali funzioni amministrative.In caso di parere negativo sui progetti di legge il Con-siglio regionale può non tenerne conto se così deci-de la maggioranza dei componenti.Il Consiglio delle autonomie locali – come detto so-pra - esercita l’iniziativa legislativa, nei modi stabili-ti dalla legge.Il Consiglio delle autonomie locali elegge fra i suoicomponenti il Presidente e l’ufficio dipresidenza.

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STAT

UTO

STATUTO DELLA REGIONE LOMBARDIATITOLO IPRINCIPI GENERALIArt. 1 La Regione LombardiaArt. 2 Elementi qualificativi della RegioneArt. 3 SussidiarietàArt. 4 Autonomie territorialiArt. 5 Autonomie funzionali e socialiArt. 6 Rapporti internazionali e comunitariArt. 7 Solidarietà interregionaleArt. 8 PartecipazioneArt. 9 Pubblicità e trasparenzaArt. 10 Ricerca e innovazioneArt. 11 Uguaglianza fra uomini e donne. Pari opportunità

TITOLO IIORGANI DELLA REGIONE

Capo I Il Consiglio regionaleArt. 12 Consiglio regionaleArt. 13 Consigliere regionaleArt. 14 Funzioni del Consiglio regionaleArt. 15 Presidente del Consiglio regionaleArt. 16 Ufficio di presidenzaArt. 17 Gruppi consiliariArt. 18 Commissioni consiliariArt. 19 Commissioni d’inchiestaArt. 20 Indagini conoscitiveArt. 21 Programmazione dei lavoriArt. 22 Autonomia del Consiglio regionaleArt. 23 Audizione dei rappresentanti degli enti

Capo IIIl Presidente della Regione e la Giunta regionale

SEZIONE IIL PRESIDENTE DELLA REGIONEArt. 24 Elezione del Presidente della RegioneArt. 25 Funzioni del Presidente della RegioneArt. 26 Mozione di sfiducia

SEZIONE IILA GIUNTA REGIONALEArt. 27 Giunta regionaleArt. 28 Funzioni della Giunta regionaleArt. 29 Censura verso uno o più assessori

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REGIONE LOMBARDIA

7 *Capo IIIProrogaArt. 30 Proroga delle funzioni

TITOLO IIIATTIVITÀ NORMATIVA DELLA REGIONE

Capo IFonti e potestà normativaArt. 31 Legge regionale statutariaArt. 32 Potestà legislativa e regolamentare della RegioneArt. 33 Regolamento generale del Consiglio regionale

Capo IIProcedimento legislativo ordinarioArt. 34 Iniziativa delle leggi regionaliArt. 35 Fasi del procedimento legislativoArt. 36 Partecipazione al procedimento legislativoArt. 37 Promulgazione e pubblicazione

Capo IIIProcedimenti legislativi specialiArt. 38 Legge regionale di iniziativa degli enti localiArt. 39 Legge regionale comunitariaArt. 40 Legge per il riordino normativo

Capo IVProcedimento di approvazione dei regolamentiArt. 41 Regolamenti delegatiArt. 42 Regolamenti regionaliArt. 43 Emanazione ed entrata in vigore dei regolamenti della Regione

Capo VQualità, controllo e valutazioneArt. 44 Qualità e impatto della normazioneArt. 45 Comitato paritetico di controllo e valutazione

TITOLO IVAMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 46 Principi generali dell’azione amministrativaArt. 47 Organismi di studio e di ricercaArt. 48 Enti del sistema regionaleArt. 49 Ordinamento degli uffici regionali

TITOLO VPARTECIPAZIONE E STRUTTURE DELLA SUSSIDIARIETÀ

Art. 50 Iniziativa legislativa popolare. Diritto di petizione

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STAT

UTO

Art. 51 Referendum abrogativoArt. 52 Referendum consultivoArt. 53 Referendum territorialeArt. 54 Consiglio delle autonomie locali

TITOLO VIFINANZA E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA REGIONE

Art. 55 Autonomia finanziaria della Regione e partecipazione alla perequazione nazionaleArt. 56 Programmazione regionaleArt. 57 Provvedimenti finanziariArt. 58 Controlli

TITOLO VIIORGANI DI GARANZIA

Art. 59 Commissione garante dello StatutoArt. 60 Funzioni della Commissione garante dello StatutoArt. 61 Difensore regionaleArt. 62 Comitato regionale per le comunicazioniArt. 63 Consiglio per le pari opportunità

TITOLO VIIIAPPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 64 Procedimento di approvazione dello Statuto

TITOLO IXDISPOSIZIONI FINALI

Art. 65 Entrata in vigore

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c) sostiene il lavoro, in tutte le sue forme e mo-dalità, come espressione della persona; operaperché il diritto al lavoro si realizzi in condizionidi stabilità, sicurezza, equa retribuzione, man-sioni adeguate al livello di studio, di competen-za e di esperienza possedute;d) riconosce nella Chiesa cattolica e nelle altreconfessioni religiose, riconosciute dall’ordina-mento, formazioni sociali in cui si svolge la perso-nalità dell’individuo e orienta la sua azione allacooperazione con queste, per la promozione delladignità umana e il bene della comunità regionale;e) promuove le condizioni per rendere effettiva lalibertà religiosa, di pensiero, di parola, di inse-gnamento, di educazione, di ricerca, nonché l’ac-cesso ai mezzi di comunicazione;f) persegue, sulla base delle sue tradizioni cri-stiane e civili, il riconoscimento e la valorizza-zione delle identità storiche, culturali e lingui-stiche presenti sul territorio;g) promuove le iniziative necessarie a rendere ef-fettive la collaborazione e l’integrazione tra le Re-gioni padano-alpine;h) promuove, nel rispetto delle diverse culture,etnie e religioni, politiche di piena integrazionenella società lombarda degli stranieri residenti,in osservanza delle norme statali e comunitarie;i) riconosce l’impresa, nelle sue diverse forme,come fondamento, insieme al lavoro, del siste-ma economico e produttivo lombardo e comestrumento della promozione dello sviluppo terri-toriale; ne agevola l’attività in costante rapportocon le organizzazioni imprenditoriali e sindacali;promuove la responsabilità sociale delle imprese;j) riconosce il valore e la funzione sociale dellacooperazione a carattere di mutualità e senza fi-ni di lucro e adotta le misure idonee a promuo-verne lo sviluppo;k) tutela l’ambiente e preserva le risorse natura-li, protegge la biodiversità e promuove il rispettoper gli animali, cura la salubrità dell’aria e del-l’acqua, assicura il carattere pubblico dell’acqua,anche a garanzia delle generazioni future;l) tutela il paesaggio e valorizza il patrimonio na-turale, monumentale, storico, artistico e cultu-rale della Lombardia;m) garantisce la tutela del principio di libera con-correnza e promuove la difesa dei diritti del cit-tadino consumatore;

TITOLO IPRINCIPI GENERALI

Art. 1 La Regione Lombardia1. La Lombardia è Regione autonoma della Re-

pubblica italiana in armonia con la Costituzionee secondo i principi dello Statuto. Esprime e pro-muove in modo unitario gli interessi delle co-munità che insistono sul suo territorio, nel ri-spetto dei principi dello stato di diritto,democratico e sociale.

2. La Lombardia è costituita dai territori delle pro-vince di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lec-co, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pa-via, Sondrio, Varese e dei comuni in esse compresi.

3. Capoluogo della Regione è Milano, la cui fun-zione di città metropolitana è disciplinata dallalegge.

4. La Regione ha festa, bandiera, stemma e gonfa-lone propri stabiliti con legge regionale.

Art. 2 Elementi qualificativi della Regione1. La Regione riconosce la persona umana come

fondamento della comunità regionale e ispiraogni azione al riconoscimento e al rispetto dellasua dignità mediante la tutela e la promozionedei diritti fondamentali e inalienabili dell’uomo.

2. La Regione promuove la libertà dei singoli e del-le comunità, il soddisfacimento delle aspirazionie dei bisogni materiali e spirituali, individuali ecollettivi, e opera per il superamento delle di-scriminazioni e delle disuguaglianze civili, eco-nomiche e sociali.

3. La Regione esprime l’autonomo governo dellacomunità lombarda. Garantisce la partecipazio-ne dei singoli cittadini, delle formazioni socialied economiche e degli enti locali all’organizza-zione politica, economica e sociale della Regio-ne, per rendere effettivi l’esercizio dei diritti el’adempimento dei doveri.

4. In particolare, nell’ambito delle sue competen-ze, la Regione:a) attua tutte le azioni positive a favore del dirit-to alla vita in ogni sua fase;b) tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Co-stituzione, con adeguate politiche sociali, eco-nomiche e fiscali, avendo particolare riguardo aifigli, alla funzione educativa e alla cura delle per-sone anziane;

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REGIONE LOMBARDIA*degli enti locali in ordine alle funzioni loro con-ferite dalla Regione.

Art. 5 Autonomie funzionali e sociali1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle

autonomie funzionali come soggetti esponenzia-li di comunità aggregate intorno a interessi pub-blici di rilevanza regionale e coordina la sua azio-ne legislativa e amministrativa con le attività daqueste svolte sul territorio.

2. La Regione riconosce e garantisce le autonomiesociali come espressione del naturale processodi aggregazione delle persone e assicura la loropartecipazione alla formazione degli indirizzi ge-nerali della politica regionale.

Art. 6 Rapporti internazionali e comunitari1. La Regione, nell'ambito delle sue attribuzioni e

nei limiti consentiti dalla Costituzione, svilupparapporti internazionali con Stati esteri, con altrisoggetti di diritto internazionale pubblico ed en-ti territoriali interni ad altro Stato; promuove l’af-fermazione del principio di sussidiarietà e rico-nosce il principio di autodeterminazione deipopoli previsto dalla Carta delle Nazioni Unite.

2. La Regione concorre al processo di integrazioneeuropea e si impegna a favorire, in collaborazio-ne con le altre Regioni europee, la piena realiz-zazione dei principi dell’autonomia, dell’autogo-verno e delle identità regionali anche nell’ambitodell’Unione europea.

3. La Regione Lombardia partecipa, nel rispetto del-la Costituzione e dell’ordinamento comunitario, allaformazione delle politiche dell’Unione europea.

4. La Regione sostiene, sia nell’ambito dei pro-grammi comunitari che nelle altre forme am-messe dalla Costituzione, la cooperazione tran-sfrontaliera e interterritoriale europea e nefavorisce lo sviluppo, nell’interesse della comu-nità regionale e delle sue attività politiche, eco-nomiche, sociali e culturali.

5. La Regione sostiene e valorizza le comunità deilombardi nel mondo.

Art. 7 Solidarietà interregionale1. La Regione, compatibilmente con le sue finalità

primarie e nel rispetto degli interessi essenziali deipropri cittadini, concorre al superamento deglisquilibri territoriali, economici, sociali e culturali

n) promuove le iniziative necessarie a rendere ef-fettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini;o) promuove azioni per rendere effettivi i dirittidelle persone in condizioni di disabilità;p) promuove politiche volte a garantire il plura-lismo e l’imparzialità dell’informazione.

5. La Regione promuove e sviluppa le condizioniper attivare ulteriori forme di autonomia legisla-tiva, organizzativa, finanziaria e tributaria secon-do quanto stabilito dalla Costituzione.

Art. 3 Sussidiarietà1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle

autonomie locali e funzionali e ispira la sua azio-ne legislativa e amministrativa al principio di sus-sidiarietà.

2. La Regione, in attuazione del principio di sussi-diarietà orizzontale, riconosce e favorisce l’auto-noma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,delle famiglie, delle formazioni e delle istituzio-ni sociali, delle associazioni e degli enti civili ereligiosi, garantendo il loro apporto nella pro-grammazione e nella realizzazione dei diversi in-terventi e servizi pubblici, con le modalità stabi-lite dalla legge regionale.

3. La Regione pone a fondamento della propria at-tività di governo il principio della leale collabo-razione con lo Stato, con gli enti locali e con leautonomie funzionali e sociali.

Art. 4 Autonomie territoriali1. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidia-

rietà, differenziazione e adeguatezza, esercitaesclusivamente le funzioni amministrative cherichiedono un esercizio unitario.

2. Con legge regionale è conferita ai comuni, alleprovince e alla città metropolitana ogni funzio-ne di interesse locale, salvo il conferimento diulteriori funzioni.

3. La Regione, anche attraverso la valorizzazione del-le comunità montane, incentiva e disciplina l’eser-cizio in forma associata delle funzioni di più enti,e in particolare dei comuni di piccole dimensionie di quelli situati nelle zone montane o economi-camente svantaggiate; riconosce la specificità deiterritori montani e prevede politiche di interven-to al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo.

4. La legge regionale disciplina l'esercizio dei pote-ri sostitutivi in caso di inattività o inadempienza

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esistenti nelle varie aree del Paese e all'afferma-zione delle loro rispettive autonomie, in osservan-za dei principi di responsabilità e trasparenza.

Art. 8 Partecipazione1. La Regione:

a) promuove la partecipazione dei cittadini, sin-goli o associati, e il partenariato con le forze so-ciali ed economiche per la formazione delle po-litiche e per l’esercizio delle funzioni legislative eamministrative;b) favorisce la più ampia diffusione tra i cittadi-ni dei risultati delle sue attività legislative e am-ministrative, utilizzando adeguate risorse infor-mative e tecnologiche.

2. Il Consiglio regionale e la Giunta, nell’ambitodelle rispettive competenze, consultano le rap-presentanze degli interessi sui testi normativi esugli atti di programmazione, con particolare ri-guardo ai provvedimenti che comportano effettieconomici.

3. La Regione promuove processi partecipativi va-lorizzando le iniziative autonome, quelle dei sog-getti sociali organizzati e quelle delle competen-ze diffuse nella comunità regionale.

Art. 9 Pubblicità e trasparenza1. La Regione assume i principi di pubblicità e tra-

sparenza come metodo della propria azione legi-slativa e amministrativa e come strumento perconsentire l’effettiva partecipazione dei cittadinialla attività della Regione e alla formazione del-le politiche regionali.

2. La legge regionale promuove la semplificazioneamministrativa e disciplina le forme e le condi-zioni della partecipazione e dell’accesso dei cit-tadini, singoli e associati, ai procedimenti e agliatti, anche attraverso il più ampio ricorso alle tec-nologie informatiche.

Art. 10 Ricerca e innovazione1. La Regione riconosce il ruolo centrale e trainan-

te della ricerca scientifica e dell’innovazione peril conseguimento dei propri obiettivi in tutte lesfere della vita economica e sociale e opera pervalorizzarne il potenziale, in collaborazione e dia-logo con le università, i centri di ricerca, le co-munità tecnico-scientifiche e professionali.

2. La Regione valorizza, promuove e incentiva l'in-

novazione tecnica, scientifica e produttiva, gli in-vestimenti e le iniziative nel campo della ricercadi base e applicata, nonché quanto necessario alraggiungimento di risultati di eccellenza in taliambiti, ivi compresi gli aspetti attinenti la for-mazione delle decisioni e la loro divulgazione.

3. La Regione predispone procedure e strumentiidonei ad adattare i suoi procedimenti all’eserci-zio responsabile del suo potere decisionale inmateria di innovazione tecnico-scientifica.

Art. 11 Uguaglianza fra uomini e donne.Pari opportunità1. La Regione riconosce, valorizza e garantisce le

pari opportunità tra uomini e donne in ogni cam-po, adottando programmi, leggi, azioni positive einiziative atte a garantire e promuovere la demo-crazia paritaria nella vita sociale, culturale, eco-nomica e politica.

2. Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresen-tanza di donne e uomini negli organi elettivi, lalegge regionale promuove condizioni di parità perl’accesso alle cariche elettive, ai sensi degli arti-coli 51 e 117, settimo comma, della Costituzione.

TITOLO IIORGANI DELLA REGIONE

Capo IIl Consiglio regionale

Art. 12 Consiglio regionale1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta con-

siglieri, fatti salvi gli effetti dell’applicazione del-la legge elettorale.

2. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio univer-sale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elet-torali dei comuni della Lombardia.

3. Il sistema di elezione, le cause di ineleggibilità,di incompatibilità e di decadenza dei consiglierisono stabiliti con legge regionale, approvata amaggioranza dei componenti del Consiglio, in ar-monia con la Costituzione e nei limiti dei prin-cipi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.La legge garantisce la rappresentanza in Consi-glio di tutti i territori provinciali.

4. In caso di scioglimento anticipato, le elezioni so-no indette entro tre mesi, secondo quanto stabi-lito dalla legge elettorale.

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STAT

UTO*

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REGIONE LOMBARDIA

Art. 13 Consigliere regionale1. Il consigliere regionale rappresenta la comunità

regionale ed esercita le sue funzioni senza vin-colo di mandato.

2. Il consigliere regionale non può essere chiamatoa rispondere delle opinioni espresse e dei voti da-ti nell’esercizio delle sue funzioni.

3. I consiglieri entrano nell'esercizio delle funzioniall’atto della proclamazione.

4. Alla convalida dell'elezione dei consiglieri prov-vede il Consiglio regionale sulla base di una re-lazione della Giunta delle elezioni, eletta nellaprima seduta del Consiglio secondo le normestabilite dal regolamento generale.

5. I consiglieri, secondo le procedure stabilite dal re-golamento generale, hanno diritto di esercitarel’iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di compe-tenza del Consiglio, di formulare interrogazioni, in-terpellanze e mozioni, di ottenere direttamente da-gli uffici regionali, da istituzioni, enti, aziende o agen-zie regionali, dalle società e fondazioni partecipatedalla Regione, informazioni e copia di atti e docu-menti utili all’esercizio del loro mandato, sui qualisono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

6. Il regolamento generale disciplina l’obbligo di rispostaimmediata alle interrogazioni, nonché il diritto deiconsiglieri ad ottenere risposte in tempi certi alle in-terrogazioni e alle interpellanze presentate.

7. Ai consiglieri sono corrisposte le indennità sta-bilite dalla legge regionale.

Art. 14 Funzioni del Consiglio regionale1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legi-

slativa attribuita dalla Costituzione alla Regione,concorre alla determinazione dell’indirizzo poli-tico regionale ed esplica le funzioni di controllosull’attività della Giunta, nonché ogni altra fun-zione conferitagli da norme costituzionali, statu-tarie e da leggi dello Stato e della Regione.

2. Il Consiglio esercita altresì la funzione di con-trollo sull’attuazione delle leggi e di valutazionedegli effetti delle politiche regionali.

3. Spetta al Consiglio in particolare:a) approvare il regolamento generale e il regola-mento contabile del Consiglio;b) formulare proposte di legge alle Camere edesprimere i pareri relativi alle modifiche territo-riali previsti dalla Costituzione;c) istituire nuovi comuni e modificare le loro cir-

coscrizioni e denominazioni con legge, sentite lepopolazioni interessate;d) eleggere i delegati della Regione per l’elezionedel Presidente della Repubblica;e) deliberare la richiesta di referendum abrogati-vo e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli75 e 138 della Costituzione;f) approvare il programma regionale di sviluppo,il bilancio di previsione annuale e pluriennale eil conto consuntivo della Regione, proposti dalPresidente della Regione;g) deliberare in merito all’iniziativa e alla con-clusione dell’intesa con lo Stato di cui all’artico-lo 116, terzo comma, della Costituzione;h) deliberare, su proposta del Presidente della Re-gione, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale e territoriale della Regione e i relativi pianisettoriali e intersettoriali aventi carattere pluriennale;i) dettare con legge le norme di carattere genera-le inerenti alla garanzia dei diritti civili e sociali;j) istituire e modificare con legge i tributi e le im-poste regionali, nonché ogni altra prestazionepersonale e patrimoniale;k) definire i procedimenti per la consultazionecontinuativa, da parte del Consiglio, di associa-zioni, categorie e parti sociali;l) istituire con legge enti, anche economici, di-pendenti dalla Regione, aziende, autorità ammi-nistrative e agenzie regionali;m) dettare le norme generali per la partecipazionedella Regione ad associazioni, fondazioni e socie-tà, anche a carattere consortile, ovvero per la pro-mozione della costituzione di tali enti, determinandole competenze della Giunta e del Consiglio;n) ratificare con legge le intese della Regione conaltre Regioni, nonché, nel rispetto delle leggi del-lo Stato, gli accordi con Stati e le intese con en-ti territoriali interni ad altri Stati;o) approvare i regolamenti ai sensi del Titolo III,Capo IV;p) deliberare le designazioni e le nomine negli or-gani di revisione di enti, aziende, agenzie e altri sog-getti dipendenti dalla Regione o a partecipazioneregionale, nonché le designazioni e le nomine deirappresentanti del Consiglio nei casi espressamenteprevisti dallo Statuto e dalla legge;q) valutare la rispondenza dell’attività del Presi-dente della Regione e della Giunta, nonché de-gli enti di cui all’articolo 48, agli obiettivi della

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REGIONE LOMBARDIA

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Art. 18 Commissioni consiliari1. Il Consiglio regionale istituisce commissioni per-

manenti composte in relazione alla consistenzanumerica dei gruppi consiliari, secondo le mo-dalità stabilite nel regolamento generale.

2. Le commissioni consiliari permanenti esercitanole funzioni consultiva, referente, redigente e de-liberante secondo le modalità previste dal rego-lamento generale.

3. Possono anche essere costituite commissionispeciali.

4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza,le commissioni esercitano la vigilanza e il controllosull’attuazione delle deliberazioni consiliari e deipiani e programmi regionali, sull'amministrazio-ne regionale, sulla gestione del bilancio e del pa-trimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni con-ferite agli enti locali, sul funzionamento degli entidi cui all’articolo 48, riferendone al Consiglio pe-riodicamente; a tal fine possono acquisire atti edocumenti e convocare i titolari degli uffici.

5. Il regolamento generale disciplina l’obbligo degliassessori ad intervenire alle sedute delle com-missioni consiliari, se richiesti.

6. Le commissioni possono procedere ad audizionidei soggetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8, secon-do le modalità previste dal regolamento generale.

Art. 19 Commissioni d’inchiesta1. Possono essere istituite commissioni d’inchiesta

su materie di interesse regionale.2. Le commissioni d’inchiesta sono istituite dal-

l’Ufficio di presidenza su richiesta motivata di unterzo dei componenti del Consiglio regionale.

3. La presidenza delle commissioni d’inchiesta spet-ta a un consigliere di minoranza eletto a maggio-ranza assoluta dei componenti delle commissioni.

Art. 20 Indagini conoscitive1. Le commissioni svolgono indagini conoscitive di-

rette ad acquisire notizie e documenti di inte-resse per l’attività del Consiglio regionale e, a talfine, procedono all’audizione e alla consultazio-ne di tutti i soggetti che possono fornire elementiutili all’attività di indagine.

Art. 21 Programmazione dei lavori1. L’attività del Consiglio regionale e delle com-

missioni è organizzata secondo il metodo della

programmazione economica, sociale e territoria-le, ai principi di trasparenza, imparzialità ed eco-nomicità, e ai propri atti d’indirizzo politico.

Art. 15 Presidente del Consiglio regionale1. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a

scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi deicomponenti del Consiglio nelle prime tre vota-zioni; dalla quarta votazione é sufficiente la mag-gioranza assoluta.

2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale;lo convoca, lo presiede e ne dirige i lavori; pro-gramma le attività del Consiglio unitamente al-l’Ufficio di presidenza e alla Conferenza deipresidenti dei gruppi consiliari; rappresenta ilConsiglio in giudizio per gli atti rientranti nel-l’autonomia del Consiglio; mantiene i rapporticon i gruppi consiliari ed esercita le altre fun-zioni previste dallo Statuto e dal regolamentogenerale.

Art. 16 Ufficio di presidenza1. L’Ufficio di presidenza è composto dal Presidente

del Consiglio regionale, da due Vice Presidenti eda due Segretari eletti dal Consiglio a scrutiniosegreto e con voto limitato in modo che siano rap-presentate le minoranze. Le modalità di elezionesono disciplinate dal regolamento generale.

2. L’Ufficio di presidenza, costituito nella prima se-duta del Consiglio regionale, esercita le proprie fun-zioni fino alla prima seduta del nuovo Consiglio.

3. L'Ufficio di presidenza garantisce e tutela le pre-rogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispettodei diritti delle minoranze, assegna ai gruppi con-siliari i mezzi necessari per l’espletamento delleloro funzioni ed esercita le altre funzioni previstedallo Statuto e dal regolamento generale.

Art. 17 Gruppi consiliari1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo

le norme del regolamento generale.2. Il regolamento generale stabilisce la consistenza

numerica minima dei gruppi consiliari. I consi-glieri che non aderiscono ad alcun gruppo fannoparte del gruppo misto.

3. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consi-liari collabora con il Presidente del Consiglio re-gionale e l’Ufficio di presidenza per l’organizza-zione delle attività e dei lavori consiliari.

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universale e diretto contestualmente all’elezionedel Consiglio regionale secondo le modalità sta-bilite dalla legge elettorale.

2. Il Presidente è componente del Consiglio regio-nale. Dalla data di proclamazione del Presiden-te cessano la Giunta regionale e il Presidente incarica.

Art. 25 Funzioni del Presidente della Regione1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regio-

ne; dirige la politica generale della Giunta e ne èresponsabile.

2. Il Presidente promulga le leggi ed emana i rego-lamenti della Regione; indice i referendum previstidallo Statuto; dirige le funzioni amministrative de-legate dallo Stato alla Regione, conformandosi alleistruzioni del Governo della Repubblica; esercitale altre funzioni che gli sono attribuite dalla Co-stituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

3. Il Presidente ha diritto di esercitare, secondo leprocedure stabilite dal regolamento generale,l’iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di com-petenza del Consiglio.

4. Il Presidente nomina e revoca i componenti del-la Giunta regionale, e tra essi il Vice Presidente,i quali sono responsabili nei confronti del Presi-dente. I componenti della Giunta possono esse-re nominati anche al di fuori del Consiglio re-gionale tra i cittadini in possesso dei requisiti dieleggibilità e di compatibilità alla carica di con-sigliere regionale.

5. Il Presidente può nominare fino a quattro sotto-segretari per farsi coadiuvare nello svolgimentodei compiti inerenti al mandato. I sottosegretaripartecipano alle sedute della Giunta, pur non fa-cendone parte. La legge regionale ne fissa le in-dennità.

6. All’inizio della legislatura il Presidente nomina icomponenti della Giunta entro dieci giorni dallasua proclamazione, dandone comunicazione alConsiglio regionale entro quarantotto ore.

7. Dalla data di proclamazione e fino alla nomina deicomponenti della Giunta, il Presidente esercitaanche le funzioni di competenza della Giunta.

8. Entro quindici giorni dalla formazione dellaGiunta il Presidente illustra al Consiglio regio-nale il programma di governo per la legislatura; iconsiglieri regionali possono intervenire nelle for-me previste dal regolamento generale.

programmazione, sulla base delle norme del re-golamento generale.

2. Nella programmazione dei lavori del Consigliosono periodicamente inseriti i progetti di leggedi iniziativa popolare, sottoposti obbligatoria-mente al voto del Consiglio.

3. Speciali sedute o sessioni del Consiglio sono de-dicate all’esame di argomenti di rilevante inte-resse generale.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatti sal-vi i casi previsti dal regolamento generale.

Art. 22 Autonomia del Consiglio regionale1. A garanzia delle sue funzioni il Consiglio regiona-

le ha autonomia di bilancio, amministrativa, con-tabile, patrimoniale, funzionale e organizzativa.

2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di previsio-ne, le relative variazioni e il conto consuntivo secondole procedure previste dal regolamento contabile.

3. Il personale, appartenente al ruolo organico con-siliare, garantisce l’assistenza tecnica all’eserci-zio delle funzioni del Consiglio e dei singoli con-siglieri regionali.

4. Il Consiglio regionale istituisce, con legge regio-nale, appositi uffici e organismi di studio e di ri-cerca che collaborano direttamente con i singo-li consiglieri e con i gruppi consiliari al fine digarantire l’efficiente ed efficace svolgimento del-la loro attività, nonché di assicurare l’effettiva in-dipendenza e autonomia del mandato.

Art. 23 Audizione dei rappresentanti deglienti1. La legge regionale stabilisce per quali nomine di

cui all’articolo 28, comma 1, lettera h), il sogget-to nominato è chiamato, entro trenta giorni, dal-la commissione consiliare competente per illustrareil proprio curriculum e per esporre gli obiettivi ele linee d’azione relativi all’incarico ricevuto.

Capo IIIl Presidente della Regione e la Giunta regionale

SEZIONE IPRESIDENTE DELLA REGIONE

Art. 24 Elezione del Presidente della Regione1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio

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STAT

UTO

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REGIONE LOMBARDIA

*9. Le funzioni del Presidente della Regione, nei ca-

si di impedimento temporaneo e di assenza, so-no esercitate dal Vice Presidente.

10. Il voto contrario del Consiglio regionale su unaproposta del Presidente o della Giunta non com-porta obbligo di dimissioni.

11. Il Presidente cessa dalle sue funzioni nei casiprevisti dalla Costituzione.

Art. 26 Mozione di sfiducia1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia

nei confronti del Presidente della Regione me-diante mozione motivata, sottoscritta da almenoun quinto dei componenti e approvata per ap-pello nominale a maggioranza assoluta. La mo-zione deve essere messa in discussione non pri-ma di tre giorni e non oltre venti dallapresentazione.

2. L’approvazione della mozione di sfiducia com-porta le dimissioni della Giunta e lo scioglimen-to del Consiglio regionale.

SEZIONE IILA GIUNTA REGIONALE

Art. 27 Giunta regionale1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo della

Regione; è composta dal Presidente e da un nu-mero massimo di sedici assessori.

2. La Giunta esercita le sue funzioni in forma colle-giale nel rispetto del proprio regolamento interno.

3. Le indennità del Presidente e degli assessori so-no stabilite con legge regionale.

Art. 28 Funzioni della Giunta regionale1. La Giunta regionale:

a) provvede all’attuazione del programma di go-verno;b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglioregionale;c) esercita la potestà regolamentare nei casi econ i limiti previsti nel Titolo III;d) esercita l’attività di alta amministrazione pergli affari di interesse regionale;e) predispone annualmente il bilancio preventi-vo, il conto consuntivo e ogni altro atto di pro-grammazione finanziaria;f) regola l’esercizio della propria attività interna;g) delibera i giudizi di legittimità costituzionale e

i conflitti di attribuzione, dandone comunicazio-ne al Consiglio regionale e al Consiglio delle au-tonomie locali; delibera in merito alle liti attive epassive, con facoltà di attribuzione alla dirigenza;h) nomina e designa i rappresentanti della Re-gione in enti, aziende, agenzie e altri soggetti di-pendenti dalla Regione o a partecipazione regio-nale, compresi quelli in organi di sorveglianzanelle società con sistema duale, fermo restandoquanto previsto dall’articolo 14, comma 3, lette-ra p). Le modalità con le quali sono scelti i rap-presentanti della minoranza, quando ne sia pre-vista la presenza, sono stabilite dal regolamentogenerale del Consiglio. Le nomine e le designa-zioni sono comunicate al Consiglio regionale;i) vigila sull’attività dei soggetti di cui all’articolo 48;j) approva i piani e i programmi non di compe-tenza del Consiglio;k) amministra il demanio e il patrimonio dellaRegione nei limiti e nei modi stabiliti dalla leggeregionale;l) esercita le altre attribuzioni ad essa demanda-te dallo Statuto o dalle leggi e adotta ogni altroprovvedimento per il quale la legge assegni, invia generale, la competenza alla Regione.

Art. 29 Censura verso uno o più assessori1. Il Consiglio regionale esprime la censura nei

confronti di uno o più assessori mediante mo-zione motivata, sottoscritta da almeno un quin-to dei consiglieri regionali e approvata per ap-pello nominale a maggioranza dei componenti.

2. La mozione non può essere messa in discussio-ne prima di tre giorni dalla sua presentazione.

3. A seguito dell'approvazione di una mozione dicensura, il Presidente della Regione riferisce alConsiglio regionale sulle decisioni di competenza.

Capo IIIProroga

Art. 30 Proroga delle funzioni1. Al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 126,

primo comma, della Costituzione, nel caso discioglimento anticipato del Consiglio regionale:a) le funzioni del Consiglio regionale sono pro-rogate fino alla prima seduta del nuovo Consi-glio regionale, limitatamente agli adempimentiurgenti e indifferibili;

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4. Il regolamento generale è pubblicato nel Bollet-tino Ufficiale della Regione ed entra in vigore ilquindicesimo giorno successivo, salvo che siastabilito un termine diverso.

Capo IIProcedimento legislativo ordinario

Art. 34 Iniziativa delle leggi regionali1. L’iniziativa delle leggi regionali appartiene a cia-

scun consigliere regionale, al Presidente dellaGiunta regionale, al Consiglio delle autonomielocali, ad almeno cinquemila elettori, a ciascunconsiglio provinciale e ai Consigli comunali innumero non inferiore a cinque o con popolazionecomplessiva di almeno venticinquemila elettori.

2. L'iniziativa è esercitata mediante presentazioneal Presidente del Consiglio regionale di testi re-datti in articoli e corredati da una relazione illu-strativa.

3. I consiglieri regionali, nella stesura dei testi, siavvalgono degli uffici preposti istituiti presso ilConsiglio regionale.

Art. 35 Fasi del procedimento legislativo1. Il procedimento legislativo ordinario consiste

nell’esame istruttorio del progetto di legge daparte delle competenti commissioni consiliari,nella discussione generale in Consiglio, nel votoarticolo per articolo e nella votazione finale.

2. La dichiarazione d’urgenza di un progetto di leg-ge, deliberata dal Consiglio regionale a maggio-ranza dei componenti, secondo le disposizionidel regolamento generale, non comporta l’omis-sione di alcuna delle fasi stabilite dal comma 1.

Art. 36 Partecipazione al procedimento legislativo1. La Regione promuove, nella formazione e attua-

zione delle leggi, la partecipazione degli enti lo-cali e delle forze sociali ed economiche.

2. Il regolamento generale stabilisce le modalitàcon le quali ciascuna commissione è tenuta adinformare dei progetti di legge ad essa assegnatigli enti e le associazioni individuati dal suo uffi-cio di presidenza, secondo criteri fissati nellostesso regolamento generale, nonché le modali-tà della loro audizione.

3. Le osservazioni e le proposte pervenute sono esa-

b) le funzioni del Presidente e della Giunta re-gionale sono prorogate fino alla proclamazionedel nuovo Presidente della Regione, limitata-mente all’ordinaria amministrazione e agli atti in-differibili;c) le funzioni del Presidente della Regione, in casodi impedimento permanente, morte, dimissioni vo-lontarie, sono esercitate dal Vice Presidente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b),si applicano anche nel caso di elezioni conse-guenti alla scadenza naturale della legislatura.

TITOLO IIIATTIVITÀ NORMATIVA DELLA REGIONE

Capo IFonti e potestà normativa

Art. 31 Legge regionale statutaria1. Lo Statuto è approvato, secondo le procedure di

cui all’articolo 64, con legge regionale statutariache assume numerazione autonoma rispetto aquella delle leggi regionali.

Art. 32 Potestà legislativa e regolamentaredella Regione1. L’esercizio della potestà legislativa spetta al Con-

siglio regionale e non può essere delegato.2. I regolamenti delegati dallo Stato alla Regione

sono deliberati dal Consiglio regionale ai sensidell’articolo 41.

3. I regolamenti regionali sono adottati ai sensi del-l’articolo 42.

4. I regolamenti della Regione devono sempre fareespresso riferimento alla fonte da cui discendono.

Art. 33 Regolamento generale del Consiglioregionale1. Spetta al regolamento generale la disciplina del-

l’organizzazione, del funzionamento e dei proce-dimenti del Consiglio regionale.

2. Il regolamento generale disciplina le attività delConsiglio regionale nel rispetto delle prerogativedelle minoranze, avendo particolare riguardo al-la programmazione dei lavori consiliari.

3. Il regolamento generale è approvato dal Consi-glio regionale a maggioranza dei componenti nel-la votazione finale.

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STAT

UTO

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REGIONE LOMBARDIA

17 *minate dalla commissione. Il mancato accogli-mento deve essere motivato.

Art. 37 Promulgazione e pubblicazione1. La legge regionale è promulgata dal Presidente del-

la Regione entro quindici giorni dalla sua approva-zione con le formule previste da legge regionale.

2. La legge regionale è pubblicata entro cinquegiorni dalla promulgazione ed entra in vigore ilquindicesimo giorno successivo, salvo che la leg-ge stessa stabilisca un termine diverso.

Capo IIIProcedimenti legislativi speciali

Art. 38 Legge regionale di iniziativa deglienti locali1. Qualora su una proposta di iniziativa di Consigli

comunali e provinciali che rappresentino la mag-gioranza degli elettori non sia stata presa alcunadecisione entro sei mesi dalla presentazione, laproposta stessa è sottoposta nella prima sedutaall’esame del Consiglio regionale nel testo deiproponenti e su di essa il Consiglio delibera conprecedenza su ogni altro argomento.

Art. 39 Legge regionale comunitaria1. La Regione adegua il proprio ordinamento a

quello comunitario anche attraverso apposita leg-ge regionale, con la quale si provvede a dare di-retta attuazione alla normativa comunitaria. Lalegge dispone inoltre che all’attuazione si possaprovvedere nell’ambito dei principi da essa de-terminati con regolamenti regionali, indicandoaltresì gli atti normativi comunitari da attuare pervia amministrativa.

2. La legge regionale comunitaria dispone in via di-retta qualora l’adempimento agli obblighi comu-nitari comporti nuove spese o minori entrate,l’individuazione di sanzioni amministrative ol’istituzione di nuovi organi amministrativi.

3. Il progetto di legge regionale comunitaria è pre-sentato annualmente dal Presidente della Re-gione. Esso è approvato dal Consiglio nell’ambi-to di una sessione dei lavori a ciò espressamenteriservata secondo le disposizioni del regolamen-to generale che garantiscono la piena informa-zione del Consiglio regionale e il suo direttocoinvolgimento nella procedura.

4. Eguale e diretto coinvolgimento del Consiglio re-gionale è assicurato con riguardo alla definizionedella posizione della Regione nella formazionedegli atti comunitari e statali di adeguamento aldiritto comunitario.

5. Qualora l’adeguamento ad atti normativi o a sen-tenze degli organi giurisdizionali comunitari deb-ba avvenire entro una scadenza anteriore alla da-ta presunta di entrata in vigore della leggecomunitaria regionale, gli atti normativi regiona-li conseguenti all’iniziativa del Presidente dellaRegione sono approvati secondo le modalità sta-bilite dal regolamento generale.

6. Ai processi di adeguamento e di attuazione del-la normativa comunitaria partecipano le autono-mie territoriali.

Art. 40 Legge per il riordino normativo1. Il Consiglio regionale può disporre il riordino di

una materia determinata, individuando gli attinormativi da coordinare e stabilendo i principi ei criteri direttivi del riordino, nonché il termineentro il quale il Presidente della Regione è te-nuto a presentare una proposta di legge redattain articoli.

2. La proposta di legge è trasmessa alla commis-sione competente ed è approvata dal Consiglioregionale, dopo la discussione generale, con lasola votazione finale.

Capo IVProcedimento di approvazione dei regolamenti

Art. 41 Regolamenti delegati1. L’esame e l’approvazione dei regolamenti dele-

gati dallo Stato spettano al Consiglio regionalesecondo le disposizioni del regolamento genera-le, che può anche deferirli alla commissione con-siliare competente; resta in ogni caso l’obbligoper il Consiglio di esprimersi sui regolamenti de-legati con la votazione finale.

2. Per l’iniziativa dei regolamenti delegati si appli-cano le disposizioni di cui all’articolo 34.

3. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei com-ponenti, può attribuire alla Giunta regionale l’ap-provazione dei regolamenti delegati; la Giuntaprovvede, previo parere obbligatorio della com-missione consiliare competente.

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Art. 42 Regolamenti regionali1. Sono approvati dalla Giunta regionale, previo pa-

rere obbligatorio della commissione consiliarecompetente da rendersi nel termine di sessantagiorni, trascorso il quale il parere si intende fa-vorevole, i regolamenti regionali:a) di esecuzione e di attuazione di leggi regionali;b) di delegificazione, previa legge di autorizzazionedel Consiglio regionale, che stabilisce i principi e lenorme generali che regolano la materia e disponel’abrogazione delle disposizioni di legge con effettodalla data di entrata in vigore del regolamento;c) attuativi ed esecutivi di atti normativi comu-nitari, salvo che la legge attribuisca al Consigliola relativa competenza.

Art. 43 Emanazione ed entrata in vigore deiregolamenti della Regione1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della

Regione che vi provvede entro cinque giorni dal-la loro approvazione, con le formule previste dal-la legge regionale.

2. I regolamenti entrano in vigore il giorno succes-sivo alla loro pubblicazione, salvo che il regola-mento stesso stabilisca un termine maggiore.

Capo VQualità, controllo e valutazione

Art. 44 Qualità e impatto della normazione1. I testi normativi sono improntati alla chiarezza, alla

semplicità e al rispetto della qualità della normazione.2. La legge regionale stabilisce i casi nei quali i te-

sti normativi sono accompagnati da una relazio-ne sull’analisi tecnico-normativa del testo e sul-l’impatto della regolazione proposta, da trasmet-tere al Comitato di cui all’articolo 45.

Art. 45 Comitato paritetico di controllo e valutazione1. Il Consiglio regionale istituisce, in attuazione

dell’articolo 14, comma 2, secondo le norme delregolamento generale, un Comitato nel quale igruppi consiliari di maggioranza e minoranza so-no rappresentati in modo paritetico.

2. Il Comitato propone, d’intesa con le commissio-ni consiliari, l’inserimento nei testi di legge diclausole valutative, nonché l’effettuazione dimissioni valutative.

TITOLO IVAMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 46 Principi generali dell’azione amministrativa1. L’amministrazione regionale opera sulla base del

principio di legalità, in virtù dei poteri conferitidalle leggi e dallo Statuto.

2. La Regione impronta l’attività amministrativa aiprincipi di imparzialità, buon andamento, tra-sparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

3. La Regione promuove la semplificazione orga-nizzativa e procedimentale eliminando duplica-zioni e sovrapposizioni.

4. La programmazione è il metodo dell’attività re-gionale e ne determina gli obiettivi annuali e plu-riennali, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’or-dinamento statale e comunitario.

5. È assicurato il contraddittorio degli interessatialla formazione dei provvedimenti ed è previstal’individuazione del responsabile della correttez-za e della celerità del procedimento, la cui con-clusione è garantita entro un termine certo. Lalegge regionale predispone strumenti di tuteladei cittadini per i casi di omissione o ritardo nel-l’adozione dei provvedimenti richiesti.

6. Nell’ordinamento dei servizi che dipendono dal-la Regione è assicurata la libertà di scelta del cit-tadino a parità di condizioni di accesso nel casodei servizi essenziali.

Art. 47 Organismi di studio e di ricerca1. L’amministrazione regionale cura la raccolta e la

elaborazione dei dati e delle informazioni utili al-l’esercizio delle attività di governo e amministra-zione della Regione. Mette a disposizione delConsiglio regionale e dei singoli consiglieri, neimodi e nelle forme stabilite dalla legge regiona-le, dati e informazioni necessari all’esercizio del-le funzioni loro riservate dallo Statuto.

2. Il Consiglio e la Giunta si avvalgono a tal fine an-che di organismi autonomi a partecipazione re-gionale per le ricerche e la raccolta dei dati ne-cessari all’esercizio delle rispettive funzioni e allaformazione degli atti di programmazione.

Art. 48 Enti del sistema regionale1. Le funzioni amministrative riservate alla Regio-

ne possono essere esercitate anche tramite enti

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STAT

UTO

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dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi,istituiti e ordinati con legge regionale e sottopo-sti al controllo e alla vigilanza della Regione. Adessi sono destinate le risorse organizzative edeconomiche per le proprie attività, svolte con di-rezione e responsabilità autonome nell’ambitodegli indirizzi assegnati.

2. I bilanci degli enti di cui al comma 1 sono sot-toposti al Consiglio regionale nei termini, nelleforme e con gli effetti stabiliti dalla legge regio-nale di contabilità.

3. I soggetti di cui al comma 1 informano periodi-camente il Consiglio regionale dell’attività svol-ta e dello stato di attuazione degli indirizzi stabi-liti dal documento di programmazione economi-co-finanziaria regionale, secondo quanto stabili-to dalla legge che individua le modalità con cuila Giunta trasmette al Consiglio un documentoche illustra in modo aggregato i dati contabili aconsuntivo degli enti del sistema regionale.

Art. 49 Ordinamento degli uffici regionali1. La legge stabilisce i principi dell’ordinamento de-

gli uffici regionali. I dipendenti della Regione so-no inquadrati in due ruoli distinti, facenti caporispettivamente al Consiglio regionale e allaGiunta regionale.

2. È applicato il principio della distinzione tra icompiti di indirizzo degli organi di direzione po-litica e i compiti di gestione amministrativa deidirigenti.

3. La legge disciplina l’esercizio delle funzioni deidirigenti, i requisiti professionali necessari, lemodalità per il conferimento e la revoca degli in-carichi, nonché le responsabilità per i risultatidella gestione.

TITOLO VPARTECIPAZIONE E STRUTTUREDELLA SUSSIDIARIETÀ

Art. 50 Iniziativa legislativa popolare. Diritto di petizione1. La legge regionale disciplina l’iniziativa popolare

per la formazione delle leggi, in conformità al-l’articolo 34.

2. Non è ammessa l’iniziativa popolare in materiastatutaria, elettorale, finanziaria, tributaria, di bi-lancio, di ratifica di accordi con Stati esteri e di

intese con enti territoriali interni ad altro Stato ocon altre Regioni.

3. Sull’ammissibilità delle proposte decide la Com-missione garante dello Statuto.

4. Le persone che risiedono in Lombardia possonorivolgere, singolarmente o in forma associata, pe-tizioni al Consiglio regionale per richiederne l’in-tervento su questioni di interesse generale.

Art. 51 Referendum abrogativo1. È indetto referendum popolare per deliberare

l’abrogazione, totale o parziale, di una legge re-gionale, di un regolamento regionale o di un attogenerale della Regione, quando la relativa richiestarechi le firme autenticate di almeno trecentomi-la elettori del Consiglio regionale, o sia propostada almeno quattro consigli provinciali o cinqueConsigli comunali che rappresentino almeno undecimo della popolazione della Regione, o cen-tocinquanta Consigli comunali quale che sia il nu-mero di abitanti da essi rappresentati.

2. Hanno diritto di partecipare al referendum glielettori del Consiglio regionale.

3. Non è ammesso il referendum per l’abrogazionedi disposizioni riguardanti le materie di cui al-l’articolo 50, comma 2.

4. Non è ammesso referendum per l'abrogazionedei regolamenti in materia di legislazione esclu-siva dello Stato, delegati ai sensi dell’articolo117, sesto comma, della Costituzione.

5. Sull’ammissibilità del referendum decide laCommissione garante dello Statuto secondo lemodalità previste dalla legge.

6. La proposta sottoposta a referendum è approva-ta se al voto partecipano almeno due quinti delcorpo elettorale ed è raggiunta la maggioranza deivoti validamente espressi.

7. In caso di esito sfavorevole non può proporsi ri-chiesta di referendum per l'abrogazione dellamedesima legge, del medesimo regolamento e at-to generale della Regione, prima che siano tra-scorsi cinque anni.

8. La legge regionale disciplina le modalità di at-tuazione del referendum abrogativo.

Art. 52 Referendum consultivo1. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei due ter-

zi dei componenti, può deliberare l’indizione direferendum consultivi su questioni di interesse

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costituzionale di cui all’articolo 127, secondocomma, della Costituzione.

7. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l’ini-ziativa legislativa, nei modi stabiliti dalla legge,relativamente al conferimento delle funzioni am-ministrative agli enti locali.

8. Il Consiglio delle autonomie locali si riunisce incomposizione integrata da un massimo di quin-dici rappresentanti delle autonomie funzionali esociali, per esprimere parere sullo Statuto, sulprogramma regionale di sviluppo e i suoi aggior-namenti, sui piani e programmi relativi all’inno-vazione economica e tecnologica, all’internazio-nalizzazione e alla competitività. Su tali atti ilConsiglio regionale e la Giunta possono disco-starsi dal parere con motivazione espressa in re-lazione ai rilievi formulati.

9. Nel periodo intercorrente tra l’approvazione delconto consuntivo e l’approvazione del bilancio diprevisione della Regione, il Consiglio delle auto-nomie locali si riunisce in una sessione di lavoroin composizione integrata per l’esame, l’analisi ela valutazione delle politiche regionali di cui alcomma 8.

10. Il Consiglio delle autonomie locali elegge fra i suoicomponenti il Presidente e l’ufficio di presidenza.

TITOLO VIFINANZA E PROGRAMMAZIONEECONOMICA DELLA REGIONE

Art. 55 Autonomia finanziaria della Regione e partecipazione alla perequazione nazionale1 La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e

di spesa. Stabilisce e applica tributi ed entratepropri, in armonia con la Costituzione e secon-do i principi di coordinamento della finanza pub-blica e del sistema tributario, in vista delle pro-prie necessità e alla luce del migliore interessedella comunità lombarda. Dispone di comparte-cipazioni al gettito di tributi erariali riferibile alproprio territorio.

2. La Regione utilizza le risorse di cui al comma 1al fine di finanziare le funzioni pubbliche ad es-sa attribuite, fatto salvo il principio del necessa-rio e tempestivo trasferimento, da parte delloStato, dei beni e delle risorse necessarie perl’esercizio di nuove attribuzioni.

regionale, o su provvedimenti interessanti popo-lazioni determinate.

2. La legge regionale determina le modalità di at-tuazione del referendum consultivo.

Art. 53 Referendum territoriale1. Sono sottoposte a referendum consultivo delle

popolazioni interessate le proposte di legge re-gionale concernenti l’istituzione, nell’ambito delterritorio della Regione, di nuovi comuni e i mu-tamenti delle circoscrizioni e delle denomina-zioni comunali ai sensi dell’articolo 133 della Co-stituzione.

Art. 54 Consiglio delle autonomie locali1. Il Consiglio delle autonomie locali è costituito

da un numero di componenti non superiore aquarantacinque, in rappresentanza degli enti lo-cali e delle loro organizzazioni maggiormente rap-presentative, secondo i principi della rappresen-tatività territoriale e della equilibrata presenzadei comuni in base alla consistenza demografi-ca. Il Consiglio dura in carica per l’intera legi-slatura regionale. La composizione, l’organizza-zione e il funzionamento del Consiglio sonodisciplinati dalla legge.

2. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo lemodalità e nei termini stabiliti dalla legge, espri-me parere obbligatorio:a) sui progetti di legge che disciplinano il Consi-glio delle autonomie locali;b) sul progetto di legge di bilancio e sul progettodi legge di coordinamento della finanza locale;c) sui progetti di legge che conferiscono in viagenerale agli enti locali funzioni amministrative.

3. Qualora il parere non sia espresso nei terministabiliti, si intende favorevole.

4. In caso di parere negativo sui progetti di legge ilConsiglio regionale può discostarsi a maggioran-za dei componenti.

5. La legge può individuare ulteriori provvedimen-ti di carattere generale per i quali sia previsto unprevio parere obbligatorio da parte del Consigliodelle autonomie locali.

6. Il Consiglio delle autonomie locali può, infor-mandone il Consiglio regionale, segnalare allaGiunta eventuali lesioni dell'autonomia locale daparte di leggi e regolamenti dello Stato, anche alfine della proposizione del giudizio di legittimità

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STAT

UTO

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3. La Regione concorre al fondo perequativo na-zionale per la realizzazione degli obbiettivi di so-lidarietà interregionale nel rispetto della Costi-tuzione e secondo i principi fondamentali dellalegge statale.

4. La Regione provvede inoltre a recepire e appli-care i principi delle disposizioni legislative stata-li in favore del cittadino contribuente.

Art. 56 Programmazione regionale1. La Regione, attraverso gli strumenti della pro-

grammazione economica e finanziaria, definiscegli obiettivi per gli interventi e determina i pro-grammi, i progetti e le azioni secondo le modali-tà stabilite dalla legge.

2. La Regione realizza la programmazione econo-mica e finanziaria attraverso il bilancio di previ-sione pluriennale e annuale, nonché attraversogli strumenti previsti dalla legge regionale di con-tabilità.

3. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo allaRegione confluiscono senza vincolo di destina-zione nel bilancio regionale secondo le modalitàdisciplinate dalla legge

4. La Regione può ricorrere all’indebitamento con-traendo mutui, emettendo obbligazioni e facendoricorso ad altre forme di raccolta finanziaria, so-lo per finanziare spese d’investimento, nei limitie con le modalità stabilite dalla legge regionale.

Art. 57 Provvedimenti finanziari1. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio plu-

riennale predisposti secondo le disposizioni del-la legge regionale di contabilità, in coerenza congli elementi e gli obiettivi contenuti nei docu-menti di programmazione finanziaria, sono ap-provati dal Consiglio regionale in sessioni di bi-lancio disciplinate dal regolamento generale.

2. Nelle sessioni di bilancio sono ugualmente deli-berati dal Consiglio la legge finanziaria, il contoconsuntivo, la legge di assestamento e gli altriprovvedimenti stabiliti dalla legge regionale dicontabilità.

3. Con la legge di approvazione del bilancio nonpossono essere istituiti nuovi tributi e stabilitenuove spese.

4. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.Il bilancio di previsione annuale e quello plu-riennale, per un periodo minimo di tre anni e

massimo di cinque, sono deliberati dalla Giuntaentro il trenta settembre dell’anno precedente eapprovati entro il trentuno dicembre dal Consi-glio regionale.

5. L’esercizio provvisorio del bilancio può essere au-torizzato con legge per periodi complessivamen-te non superiori a quattro mesi.

Art. 58 Controlli1. La legge regionale determina modalità, strumenti

e procedure per il controllo, al fine di garantire lalegittimità, la regolarità e la correttezza dell’azio-ne amministrativa e di verificarne l’efficienza,l’efficacia, la trasparenza e l’economicità.

TITOLO VIIORGANI DI GARANZIA

Art. 59 Commissione garante dello Statuto1. La Commissione garante dello Statuto è organo

regionale autonomo e indipendente di valutazio-ne della conformità dell’attività regionale alloStatuto.

2. È formata da cinque componenti, di cui quattroeletti dal Consiglio regionale e uno dal Consigliodelle autonomie locali con la maggioranza deidue terzi dei rispettivi componenti nelle primetre votazioni; dalla quarta votazione è sufficien-te la maggioranza assoluta.

3. La legge istitutiva, approvata a maggioranza as-soluta dei componenti del Consiglio regionale,determina i requisiti per l’accesso all’incarico, lemodalità e i limiti di esercizio delle funzioni, lecause di ineleggibilità e incompatibilità, il trat-tamento economico, assicurando l’effettiva au-tonomia e indipendenza dei componenti dellaCommissione.

4. I commissari restano in carica per sei anni decor-renti dalla data di nomina e non sono rieleggibili.

Art. 60 Funzioni della Commissione garante dello Statuto1. La Commissione garante dello Statuto:

a) presenta al Consiglio regionale una relazionesui progetti di legge in materia statutaria;b) si pronuncia sulla compatibilità statutaria del-la proposta di regolamento generale del Consiglio;c) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri pre-visti dallo Statuto e dalla legge in materia di ini-

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soggetti che vi hanno interesse e riferisce perio-dicamente sulla sua attività al Consiglio e allaGiunta regionale.

7. La legge, approvata a maggioranza dei compo-nenti del Consiglio regionale, determina i limitie le modalità dell’esercizio delle funzioni, i re-quisiti per l’accesso all’incarico, le cause di ine-leggibilità e incompatibilità, il trattamento eco-nomico del Difensore, assicurandone l’effettivaautonomia e indipendenza.

Art. 62 Comitato regionale per le comunicazioni1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, or-

gano regionale indipendente di garanzia, svolgefunzioni di governo, di controllo e di consulenzain materia di comunicazioni, secondo le disposi-zioni della legge statale e della legge regionaleapprovata a maggioranza dei componenti delConsiglio regionale.

Art. 63 Consiglio per le pari opportunità1. È istituito presso il Consiglio regionale un orga-

nismo autonomo denominato Consiglio per lepari opportunità.

2. La composizione e le funzioni del Consiglio perle pari opportunità sono stabilite dalla legge re-gionale.

3. Il Consiglio per le pari opportunità effettua la va-lutazione dell’applicazione delle norme antidi-scriminatorie e degli strumenti di programma-zione e legislazione generale e settoriale perverificare l’attuazione del principio di parità eopera per la diffusione della cultura della paritàin Lombardia.

TITOLO VIIIAPPROVAZIONE E REVISIONEDELLO STATUTO

Art. 64 Procedimento di approvazione dello Statuto1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consi-

glio regionale con legge regionale statutaria, aisensi dell’articolo 123 della Costituzione.

2. In seconda deliberazione il Consiglio regionalepassa alla votazione finale, a maggioranza asso-luta, del progetto di legge statutaria senza pro-cedere alla discussione degli articoli; non sono

ziativa popolare e di referendum;d) esprime parere, con le modalità e nei terministabiliti dalla legge, sulla conformità allo Statutodei progetti di legge su richiesta della Giunta, diun terzo dei componenti del Consiglio regionaleo della commissione consiliare competente, ov-vero della maggioranza del Consiglio delle auto-nomie locali;e) esprime parere, su richiesta della Giunta, inordine alla impugnazione avanti la Corte costi-tuzionale di atti dello Stato o di altra Regione cheviolino attribuzioni costituzionalmente garantite;f) esprime parere sull’interpretazione dello Statuto,anche in relazione ad eventuali conflitti di com-petenza tra gli organi della Regione, su richiestadel Presidente della Regione, della Giunta o di unterzo dei componenti del Consiglio regionale;g) esprime pareri su ulteriori materie ad essa as-segnate dalla legge.

2. Il Consiglio regionale può discostarsi dal pareredi cui alla lettera d) a maggioranza assoluta deicomponenti.

Art. 61 Difensore regionale1. Il Difensore regionale è organo indipendente del-

la Regione.2. Il Difensore regionale:

a) tutela i diritti e gli interessi dei cittadini singolie associati all’interno dei procedimenti regiona-li, verificando e promuovendo la conoscenza, latrasparenza, la legalità, il buon andamento e l’im-parzialità;b) svolge funzioni di tutela dei detenuti, dei con-tribuenti, dei pensionati, dei consumatori e degliutenti;c) esercita le altre funzioni previste dalla legge.

3. Il Difensore adempie alle sue funzioni garanten-do la tutela non giurisdizionale dei diritti e degliinteressi e svolgendo attività di mediazione.

4. Il Difensore è scelto tra soggetti con esperienzanei campi del diritto, dell’economia e dell’orga-nizzazione pubblica, ed è eletto con voto segretodal Consiglio regionale con la maggioranza deidue terzi dei componenti nelle prime tre vota-zioni; dalla quarta votazione è sufficiente la mag-gioranza assoluta.

5. Il Difensore dura in carica sei anni e non é rie-leggibile.

6. Il Difensore interviene d’ufficio o su richiesta dei

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STAT

UTO

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ammessi emendamenti.3. Lo Statuto, a seguito della seconda deliberazio-

ne del Consiglio regionale, è pubblicato nel Bol-lettino Ufficiale della Regione ai fini della de-correnza dei termini di cui all'articolo 123,secondo e terzo comma, della Costituzione.

4. Lo Statuto è sottoposto a referendum qualora,entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al comma3, ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elet-tori del Consiglio regionale o un quinto deicomponenti del Consiglio. Lo Statuto sottoposto areferendum è promulgato e pubblicato se appro-vato dalla maggioranza dei voti validamenteespressi.

5. La legge regionale definisce le procedure perl'espletamento del procedimento referendario e lerelative formule di promulgazione e pubblicazione.

6. Lo Statuto è pubblicato entro cinque giorni dal-la promulgazione ed entra in vigore il giorno suc-cessivo alla sua pubblicazione.

TITOLO IXDISPOSIZIONI FINALI

Art. 65 Entrata in vigore1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno succes-

sivo a quello di pubblicazione della legge regionalestatutaria nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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