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CITTÀ DI PIOVE DI SACCO PROVINCIA DI PADOVA
PROGETTO:
VARIANTE n.36 AL PIANO REGOLATORE GENERALE (Ai sensi del punto “l” comma 4 dell’articolo 50 della Legge Regionale n.61 del 27 giugno 1985)
OGGETTO:
ELABORATI DI VARIANTE
ELABORATO:
REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE
PROGETTISTI
ARCH. LEONARDO MINOZZI – RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO
GEOM. OTTAVIO AGGIO - UFFICIO URBANISTICA
ARCH. IVANO RONCA - UFFICIO URBANISTICA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 49 DEL 28 GIUGNO 2005
Norme Piano di Decoro delle facciate
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Titolo III° REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE
Art.30 Contenuti del regolamento Art.31 Elementi costitutivi del regolamento tende
protezioni solari e insegne Art.32 Applicazione del regolamento Art.33 Protezioni solari Art.34 Tettoie fisse Art.35 Insegne di esercizio Art.36 Targhe Art.37 Bacheche Art.38 Procedura per il rilascio delle autorizzazioni Art.39 Istruttoria della richiesta di autorizzazione Art.40 Rilascio dell’autorizzazione Art.41 Diniego Art.42 Validità e rinnovo dell’autorizzazione Art.43 Interventi di sostituzione e modifica Art.44 Obblighi del titolare dell’autorizzazione Art.45 Targhetta di identificazione Art.46 Decadenza dell’autorizzazione Art.47 Sanzioni amministrative Art.48 Sanzione accessoria Art.49 Adeguamento dei manufatti esistenti
all’entrata in vigore del regolamento Art.50 Deroghe Art.51 Disposizioni transitorie
Norme Piano di Decoro delle facciate
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Art.30 Contenuti del Regolamento
Il presente regolamento contiene le disposizioni normative per l’installazione di Protezioni solari, Insegne di esercizio, Targhe, Bacheche.
Art.31 Elementi costitutivi del Regolamento protezioni solari-insegne
Gli elaborati del “Piano di decoro delle facciate del centro storico” che costituiscono riferimento per la lettura delle presenti norme, sono i seguenti : Tav.8 “Abaco tipologico protezioni solari e insegne esistenti” Tav.11 “Caratteri percettivi del centro storico” Tav.12 “Definizione delle unità minime di decoro” Tav.13 “Criteri di intervento”
Fanno parte integrante del presente regolamento inoltre i seguenti allegati grafici: Allegato A “Ubicazione protezioni solari” Allegato B “Tettoie fisse” Allegato C “Ubicazione insegne” Allegato D “Ubicazione targhe” Per gli edifici storico testimoniali si dovrà tener conto delle disposizioni contenute nelle Schede B del PRG vigente, in particolare per quanto riguarda la tipologia del vincolo, il grado di protezione e la definizione del “Tracciato regolatore di facciata”. Per edifici non vincolati, il “tracciato regolatore di facciata” è rappresentato dall’allineamento verticale e orizzontale delle forometrie.
Norme Piano di Decoro delle facciate
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Art.32 Applicazione del regolamento
Le norme del presente regolamento si applicano all’interno della Z.T.O A (centro Storico) così come individuata nella cartografia e normativa del vigente Piano Regolatore Generale, e disciplinano l’installazione, la sostituzione e la modifica di: § Protezioni solari § Tettoie fisse § Insegne di esercizio § Targhe § Bacheche
Art.33 Protezioni solari
1. (definizione) Si definisce protezione solare quel manufatto retraibile sostenuto da intelaiatura priva di supporti al terreno, posto a protezione di vetrine, finestre e ingressi. 2. (tipologie ammesse) All’interno del centro storico sono ammesse esclusivamente le protezioni solari di seguito elencate e presenti nell’allegato A del presente regolamento: § Protezione solare retraibile a capottina o a
compasso tav.8 – sez.1 lettera: e; § Protezione solare retraibile verticale tav.8 – sez.1
lettera: d; § Protezione solare retraibile a bracci estensibili
tav.8 – sez.1 lettera: f; 3. (materiali e colori) Le protezioni solari devono avere caratteristiche tali da inserirsi correttamente nello spazio urbano con particolare riferimento all’edificio dove sono collocate. Le intelaiature devono essere realizzate e collocate con materiali facilmente removibili aventi caratteristiche costruttive di leggerezza e solidità nonché di conservazione tali ad evitare la formazione di ruggine. Le coperture dovranno essere realizzate esclusivamente in tessuto. Il colore delle coperture, al piano terra, deve appartenere alla stessa Gamma cromatica di quello dell’edificio nel rispetto di quanto stabilito nel “piano del colore”. Ai piani superiori deve essere conforme a
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quanto stabilito per gli infissi nel predetto “piano del colore”.
4. (ubicazione) Le protezioni solari all’interno centro storico, salvo specifiche disposizioni per gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, devono avere i caratteri dimensionali ed essere posizionate sull’edificio esclusivamente secondo le norme di seguito enunciate nonché gli schemi e le indicazioni contenute nell’allegato A:
a) Non devono in nessun modo ostacolare la visibilità della segnaletica stradale e le altre indicazioni di pubblica utilità; inoltre non devono interferire con gli impianti di illuminazione pubblica.
b) Devono preferibilmente essere collocate immediatamente sopra il foro vetrina, sempre nel rispetto del “tracciato regolatore di facciata”, previo eventuale adeguamento del foro stesso.
c) E’ vietata la collocazione di protezioni solari su strade prive di marciapiede e sugli ingressi abitativi ad esclusione delle protezioni solari ubicate ai piani superiori con le modalità di cui al successivo punto e);
d) Su edifici porticati è vietata la collocazione di protezioni solari al piano terra esterne al foro del portico (tipo c, tipo e);
e) Ai piani superiori degli edifici potranno essere collocate esclusivamente protezioni solari retraibilii verticali (tipo e), interne al foro finestra e/o foro porta, realizzate con i materiali e i colori di cui al punto 3.;
f) Lo sporto non può superare i due terzi della larghezza del marciapiede, in ogni caso non può essere superiore a m 1,50;
g) La protezione solare non deve creare ostacolo al passaggio dei pedoni; in ogni caso l’altezza minima dalla pavimentazione, intesa come punto inferiore del manufatto, deve essere uguale o superiore a m 2,20;
h) Negli orari e nei periodi di chiusura (notturni e ferie) la protezione solare deve rimanere chiusa. 5. (accorgimenti) Il sistema di apertura e chiusura della protezione solare può essere di tipo automatico
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o manuale (asta con gancio); qualora si opti per la modalità manuale, l’asta, al termine del suo utilizzo, dovrà essere riposta e custodita all’interno dei locali interessati. La protezione solare deve essere munita di un dispositivo di fine corsa atto a garantire il rispetto delle misure stabilite al punto 4. lett. f) e g). In assenza di un riparo naturale (poggiolo, cornicione, ecc..), la protezione solare, in posizione di chiusura, deve essere collocata sotto un riparo realizzato con i materiali e i colori di cui al punto 4. avente la sporgenza massima di cm 40. 6. (pubblicità) L’indicazione del nome della ditta con l’eventuale logo, realizzati con caratteri e/o simboli stampati o applicati, non rifrangenti, è ammessa solamente sulla estremità inferiore della protezione solare, all’interno dello spazio delimitato dalla lunghezza frontale della stessa per un’altezza massima di cm 25. 7. (manutenzione) Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a mantenere l’opera in buono stato con l’obbligo di adempiere ad ogni prescrizione impartita dall’Amministrazione comunale. Lo stesso, secondo le modalità di cui al vigente regolamento comunale COSAP, è inoltre tenuto ad eseguire annualmente nel periodo primavera/estate il lavaggio del manufatto.
Art. 34 Tettoie fisse
1. (definizione) Si definisce tettoia fissa quel manufatto a sbalzo sostenuto da intelaiatura ancorata alla muratura, priva di supporti al terreno, posto a protezione di vetrine e ingressi in alternativa alle protezioni solari di cui al precedente articolo. 2. (tipologie ammesse) All’interno del centro storico sono ammesse esclusivamente le tettoie fisse con struttura metallica e tamponamenti in vetro antisfondamento come indicato nell’allegato B del presente regolamento;
3. (ubicazione e manutenzione) valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 33 comma 4 lett. a), b), c), d), f) e comma 7.
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Art.35 Insegne di esercizio
1. (classificazione) L’ insegna di esercizio da ubicare all’interno del centro storico consiste in una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce. Può essere luminosa solo per luce diretta. Le diverse tipologie di insegne attualmente presenti all’interno del centro storico, sono contenute nella Tav.8, Sez.2, (schede 1/2/3/4) del “Piano di decoro delle facciate del centro storico”. 2. (forma e materiali) Sono ammesse esclusivamente insegne di esercizio a forma regolare, realizzate con unico pannello in materiale metallico, plastico o plexiglas avente lo spessore massimo di mm 20 o in alternativa mediante tecniche pittoriche direttamente a muro. Eventuali altre forme saranno valutate dall’ufficio competente. 3. (illuminazione) L’eventuale illuminazione dell’insegna potrà avvenire solamente mediante l’utilizzo di appositi proiettori, con relativi accessori, adeguatamente posizionati. Le insegne non possono avere luce né intermittente né d’intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento. 4. (ubicazione) All’interno del centro storico è ammessa la collocazione di una sola insegna di esercizio per singola attività la quale deve essere posizionata solo sull’edificio nel quale ha sede od opera la ditta nel rispetto delle norme e degli schemi contenuti nell’allegato C. Casi particolari non riconducibili a quanto previsto dall’allegato C saranno valutati dall’ufficio competente previa presentazione di un progetto dettagliato. 5. (casi particolari) Alle attività che per una specifica disposizione di legge sono obbligate ad esporre un’insegna (farmacie, monopoli dello stato, medici, veterinari ecc..), in deroga alle presenti norme, si applicano le disposizioni ad esse riferite nel rispetto della norma di cui all’art. 23 comma 1° del vigente C.d.S.. 6. (deroghe) ) E’ possibile derogare alle norme del presente articolo solo per le insegne relative ad enti
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dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, enti religiosi. 7. (manutenzione) Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a mantenere l’opera in buono stato con l’obbligo di adempiere ad ogni prescrizione impartita da questa Amministrazione comunale.
Art.36 Targhe
1. (definizione) Si definisce targa quel manufatto privo di illuminazione posto in corrispondenza dell’accesso dell’immobile in cui si esercita una attività produttiva, professionale, artistica, sociale, sanitaria o di carattere pubblico. 2. (materiali e colori) I materiali ammessi sono: ottone, rame, bronzo e plexiglas. I colori impiegati per le diciture ed eventuali simboli devono avere tonalità sobrie e non essere rifrangenti. 3. (forma e dimensione) La forma deve essere rettangolare con dimensione massima espressa in cm: 30 (base) x 20. 4. (ubicazione) L’altezza minima di installazione, nel rispetto del “tracciato regolatore di facciata”, riferita al piano pedonale, è di m 1,20. In presenza di più attività riconducibili ad un unico accesso, l’apposizione delle targhe deve avvenire in modo allineato e progressivo verticale con una plancia componibile “a binario” come indicato nell’allegato D, fino all’altezza massima del foro porta che in ogni caso non dovrà superare l’altezza di m 2,50. Qualora lo spazio a disposizione risulti insufficiente ad ospitare le targhe, le altezze dei manufatti dovranno essere uniformemente ridotte. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, in caso di plancia componibile, tutte le targhe dovranno essere realizzate con il medesimo materiale. 5. (attività sanitarie) le disposizioni contenute nel presente articolo valgono anche per le targhe professionali concernenti attività sanitarie di cui alla vigente normativa: legge 175/92 e succ. modifiche, Decr. Ministero della Sanità 657/1994, il regolamento sulla pubblicità dei veterinari approvato dal consiglio nazionale il 07.05.1995.
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6. (manutenzione) Il titolare dell’autorizzazione è tenuto alla corretta manutenzione dell’opera con l’obbligo di ottemperare alle eventuali prescrizioni impartite dall’Amministrazione. 7. (deroghe) E’ possibile derogare alle norme del presente articolo solo per le targhe relative ad enti dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, enti religiosi.
Art.37 Bacheche
1. (definizione) Si definisce bacheca quella struttura rettangolare con frontale trasparente apribile, installata a muro e destinata alla diffusione di messaggi di tipo non commerciale, relativi ad enti od associazioni. 2. (materiali) La struttura deve essere realizzata in legno scuro trattato atto a garantirne la durata nel tempo. Per il frontale trasparente possono essere impiegati il plexiglas, il vetro antisfondamento od altro materiale comunque conforme alla normativa vigente in materia di antinfortunistica. 3. (ubicazione) Nei sottoportici le bacheche andranno installate esclusivamente sulle pareti interne del portico, escludendo il posizionamento sui pilastri, mentre, in assenza di portici, l’ubicazione dovrà avvenire all’interno degli spazi definiti dal “tracciato regolatore di facciata”. In entrambi i casi l’altezza di installazione (punto inferiore della bacheca), riferita al piano pedonale è di m 1,20. Qualora il “tracciato regolatore di facciata” consenta l’installazione di due o più bacheche, queste dovranno avere le stesse dimensioni, colore e struttura nonché essere affiancate ed allineate per non compromettere la lettura del disegno unitario. 4. (dimensioni) E’ consentita l’installazione di una sola bacheca per ogni ente od associazione le cui dimensioni dovranno essere larghezza massima consentita: 100 cm; spessore massimo consentito: 5 cm; lo sviluppo verticale della bacheca può raggiungere l’altezza massima del foro porta, finestra
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o vetrina più vicino che in ogni caso non deve superare l’altezza di m 2,50. 5. (manutenzione) Il titolare dell’autorizzazione è tenuto alla corretta manutenzione dell’opera con l’obbligo di ottemperare alle eventuali prescrizioni impartite dall’Amministrazione. 6. (deroghe) E’ possibile derogare alle norme del presente articolo solo per le bacheche relative ad enti dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, enti religiosi.
Art. 38 Procedura per il rilascio di autorizza-zioni
1. (presentazione della domanda) La richiesta di autorizzazione amministrativa per l’installazione dei manufatti elencati nel presente regolamento comprensiva, se dovuta, anche della richiesta di concessione/autorizzazione prevista dall’art. 4 del Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, da compilarsi su apposito modulo, deve essere presentata al Comando di Polizia Locale, in carta resa legale nella misura stabilita dalle leggi fiscali. 2. (atti da allegare) Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) un’autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche con quale si attesti che il manufatto che si intende collocare e i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione delle persone e dei veicoli, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
b) un bozzetto colorato e quotato del manufatto, controfirmato dal richiedente;
c) descrizione dei materiali e dei colori impiegati redatta su carta semplice intestata della ditta esecutrice ed installatrice;
d) due fotografie a colori risalenti a non più di 10 giorni antecedenti alla data di presentazione della richiesta, che evidenzino rispettivamente il punto
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di ubicazione del manufatto e l’intero edificio interessato;
e) una planimetria in scala, opportunamente quotata, indicante le misure di ubicazione e le distanze dai punti di illuminazione pubblica, dai segnali stradali e mezzi pubblicitari più prossimi (prima o dopo) (solo per protezioni solari e insegne);
f) nulla osta del proprietario dell’immobile o dell’amministratore condominiale o dichiarazione di essere proprietari dell’immobile (autocertificazione);
g) per i mezzi pubblicitari luminosi - dichiarazione della ditta installatrice comprovante l’installazione a regola d’arte dell’impianto elettrico.
3. La domanda per l’installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata con le modalità previste dalla Legge 05.02.1992, n. 175 come modificata dalla Legge 26.02.1999, n. 42 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del Ministero della Sanità 16.09.1994, n. 657. 4. (domanda per mezzi pubblicitari a carattere sanitario) Le attività professionali interessate, in aggiunta alla domanda di autorizzazione trasmessa direttamente dall’Ordine dei Medici (targhe e insegne), dovranno presentare la seguente documentazione: a) una fotografia a colori risalente a non più di 10 giorni antecedenti alla data di presentazione della richiesta, che evidenzi il punto di ubicazione del mezzo pubblicitario; b) un bozzetto quotato e colorato del mezzo pubblicitario, controfirmato dal richiedente e dal proprietario dell’immobile o dell’area di installazione; c) (solo per le insegne) una planimetria in scala con l’esatta indicazione della posizione del mezzo pubblicitario dell’ubicazione di marciapiedi, della larghezza della sede viaria, della distanza dello stesso dalla carreggiata e dalle intersezioni, della distanza dei mezzi pubblicitari più prossimi (prima e dopo); d) il modello di presentazione, corredato della documentazione sopra elencata è esente dalla marca da bollo.
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Art. 39 Istruttoria della richiesta di autorizza-zione
1. (inoltro) La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata, direttamente o a mezzo posta, al Comando di Polizia Locale per l’istruttoria e la definizione della stessa. 2. (integrazioni) Ove la domanda risulti incompleta per mancanza di uno o più documenti richiesti dall’art. 38 o qualora dall’esame del suo contenuto risulti qualche difformità rispetto alle norme che disciplinano l’installazione del manufatto, l’ufficio competente entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, invia all’interessato, mediante mezzo più idoneo (fax, raccomandata a.r., ecc...). apposita richiesta di integrazione o modifica. Gli atti richiesti devono essere integrati entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Durante detto periodo la pratica s’intende sospesa. 3. (acquisizione dati) L’ufficio preposto, accertata la completezza della richiesta, effettua un sopralluogo nel punto interessato ed acquisisce eventuali pareri tecnici, qualora ne ravvisi la necessità.
Art. 40 Rilascio dell’autorizzazione
Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta il responsabile dell’ufficio competente, acquisiti tutti i dati necessari, rilascia l’autorizzazione richiesta la quale deve essere ritirata dall’avente diritto entro i successivi 30 giorni. L’autorizzazione si intende sempre rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.
Art. 41 Diniego
Il responsabile del servizio accertata l’inosservanza della norma di cui all’art. 39 ovvero delle norme di cui al presente regolamento rilascia diniego scritto motivato.
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Art. 42 Validità e rinnovo dell’autorizzazione
1. (durata) L’autorizzazione all’installazione dei manufatti disciplinati dal presente regolamento ha validità per un periodo di 5 anni; 2. (rinnovo) L’autorizzazione s’intende rinnovata con scadenza ciclica di 5 anni mediante comunicazione in carta semplice da parte del titolare da inoltrare almeno 60 gg prima della scadenza naturale e nella quale si dichiari il perdurare dei dati fiscali e la conformità del fabbricato alle schede “B” del Piano Regolatore Generale; 3. (subingresso) In caso di subingresso che non comporti alcuna variazione del manufatto, ai fini tributari, il nuovo titolare è tenuto a richiedere all’ufficio competente il rilascio di nuova autorizzazione, allegando l’attestazione di conformità di cui al comma 2. Qualora il subingresso comporti l’esigenza di modificare il manufatto, l’interessato deve procedere secondo quanto stabilito dall’art. 38.
Art. 43 Interventi di sostituzione e modifica
In caso di danneggiamento, la sostituzione totale o parziale di ogni singolo elemento che riproduca lo stato originario, è consentita previa comunicazione scritta in carta semplice all’ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione. Ogni altro tipo di modifica del manufatto comporta l’inoltro di apposita richiesta di cui all'art. 38.
Art. 44 Obblighi del titolare dell’autorizzazione
1. (norma generale) L’installazione del manufatto deve avvenire entro 60 giorni dal ritiro dell’autorizzazione. Oltre ad osservare gli obblighi
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enunciati negli articoli interessati, il titolare di autorizzazione è tenuto ad adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dall’Amministrazione al momento del rilascio dell’autorizzazione o successivamente, per intervenute o motivate esigenze di interesse pubblico; Per i mezzi pubblicitari si applica inoltre la norma di cui all'art. 54 del Regolamento di esec. del C.d.S..
Art. 45 Targhetta di identificazione
1. (norma generale) Ad esclusione delle targhe, i manufatti di cui al presente regolamento devono essere muniti di apposita targhetta con scritte indelebili, installata in posizione facilmente accessibile e indicante i seguenti dati: il nome dell’Amministrazione rilasciante; numero dell’autorizzazione; La targhetta deve essere sostituita in caso di rinnovo o rilascio di nuova autorizzazione di cui all’art. 42 comma 3.
Art. 46 Decadenza dell’autorizzazione
1. Costituiscono cause di decadenza dell’autorizzazione:
− la morte dell’intestatario dell’autorizzazione; − la cessione dell’attività; − l’annullamento o la revoca dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività; − la mancata osservanza delle condizioni alle
quali fu subordinata l’autorizzazione; − il mancato ritiro dell’autorizzazione entro 30
giorni dalla data di comunicazione; − la mancata installazione del manufatto entro 60
giorni dal rilascio dell’autorizzazione.
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Art. 47 Sanzioni amministrative
1. Chiunque installa targhe, bacheche e protezioni solari prive di pubblicità in assenza dell’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 500,00. Chiunque installa il manufatto in modo difforme dall’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00. 2. Dall’installazione abusiva consegue la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell’opera nelle modalità stabilite dall’art. 48 del presente regolamento. Tale procedura si applica anche nel caso di installazioni difformi dall’autorizzazione non regolarizzate entro 10 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. Si applicano le disposizioni previste dalla Legge 689/81. 3. Per le violazioni relative a mezzi pubblicitari si applicano le sanzioni stabilite dall’art. 23 del vigente C.d.S.. 4. Chiunque non osserva le altre disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.
Art. 48 Sanzione accessoria
1. (norma generale) Per le violazioni di cui all’art. 47 comma 1 per le quali consegue la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del manufatto, l’autore, a proprie spese ha l’obbligo di provvedere alla rimozione del manufatto entro 20 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale unito all’ordinanza di rimozione. In caso di inadempienza l’Amministrazione provvede, entro il decimo giorno della scadenza dell’ordinanza, alla rimozione d’ufficio e alla custodia del manufatto presso un deposito comunale. Il materiale rimosso coattivamente viene conservato per 30 giorni consecutivi dalla data di rimozione;
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entro detto periodo il soggetto interessato può ritirarlo previo pagamento di tutte le spese sostenute dall’Amministrazione, da effettuarsi presso l’ufficio che ha disposto la rimozione. Scaduto il termine di cui al comma 3 l’Amministrazione è tenuta comunque ad avviare la procedura di riscossione coattiva delle somme dovute. Nei confronti dell’interessato l’Amministrazione è tenuta comunque ad avviare la procedura di riscossione coattiva delle somme dovute.
Art. 49 Adeguamento dei manufatti esistenti all’entrata in vigore del regolamento
1. I manufatti disciplinati dal presente regolamento, ad esclusione delle protezioni solari ricadenti in area privata ma visibili dalla pubblica via, installati sulla base di autorizzazioni in essere all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento, devono essere adeguati entro cinque (5) anni dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell’autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso di eventuali somme anticipate per la residua durata dell’autorizzazione non sfruttata (COSAP, imposta di pubblicità ecc...). Qualora l’autorizzazione scada prima del suddetto termine, il rinnovo della stessa è subordinato all’adeguamento entro il termine di tempo residuo secondo le modalità enunciate negli articoli precedenti. 2. (mezzi pubblicitari) per i mezzi pubblicitari si applica la norma di cui all'art. 58 del Regolamento di esecuzione del C.d.S..
Art. 50 Deroghe
Soluzioni progettuali diverse da quelle previste nel presente regolamento sono ammesse esclusivamente in presenza di un progetto unitario per via o per parte funzionale di essa (compresa tra due strade laterali);
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tale progetto, presentato da tutti gli aventi titolo e da realizzarsi simultaneamente, potrà essere redatto anche in collaborazione con il Settore Territorio del Comune e dovrà ottenere l’approvazione della Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale Integrata.
Art. 51 Disposizioni transitorie
Le norme contenute nel presente regolamento annullano e sostituiscono le pari norme contenute nel vigente regolamento comunale sulla pubblicità e arredo urbano limitatamente alla parte riguardante la Zona A (centro storico).
Protezioni solari ammesse
ABACO PROTEZIONI SOLARI all. A
1
Tipologia:
Tenda in Stoffa o materiale plastico
1
Rullo avvolgibile tenda
Tenda in Stoffa o materiale plastico
Protezione avvolgibile in metallo
TENDA AVVOLGIBILE VERTICALE
INTERNA AL PORTICOPosizione:
Prospetto Sezione Esempio fotografico
Tipologia: TENDA AVVOLGIBILE A CAPOTTINA
ESTERNA AL FORO VETRINAPosizione:
Prospetto Sezione Esempio fotografico
Tipologia: TENDA A CADUTA O A BRACCI
AL PT. ESTERNA AL VETRINAPosizione:
Prospetto Sezione Esempio fotografico
Tenda in Stoffa o materiale plastico
Protezione avvolgibile in metallo
d
e
f
REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE / allegato A
Ubicazione protezioni solari
TITOLO III
Protezione solare verticale avvolgibile esterna al foro del portico
Protezione solare a capottina avvolgibile esterna al portico, su portici ad arco ribassato o tutto sesto
Protezione solare con forma, dimensioni e materiali non consoni all'edificio
2
Non è consentita l'installazione
di protezioni solari a capottina
su edifici con portico.
Non è consentita
l'installazione di protezioni
solari verticali al Piano terra,
su edifici con portico
1
Non è consentita l'installazione
di protezioni solari o capottine
con forme estranee alle
caratteristiche compositive
dell'edificio.
Le protezioni solari ammesse
sono esclusivamente quelle
indicate all'art.39 del
regolamento protezioni solari e
insegne, da posizionare
sull'edificio secondo le
indicazioni riportate all'art.41
3
Art. 33
Edifici con portico
Edifici con portico
Protezioni solari con forme
particolari
Protezione solare con dimensione eccessiva in relazione ai fori vetrina o all'altezza dell'edificio
Protezione solare non allineata con il foro vetrina
Protezione solare unica su fori vetrina indipendenti
6
Non può essere collocata una
protezione solare unica su più
fori vetrina indipendenti.
4
La dimensione della
protezione solare deve
essere proporzionata alle
dimensioni dell'edificio.
Deve essere posizionata nel
rispetto dei caratteri
compositivi della facciata
con particolare riguardo al
ritmo delle forature.
Per edifici storico testimoniali
si fa riferimento al Tracciato
regolatore indicato nelle
schede B
La protezione solare deve
essere collocata nel
rispetto del tracciato
regolatore di facciata.
In particolare la
protezione solare deve
essere allineata con il foro
vetrina di riferimento.
5
Nel caso di fori finestra,al
piano terra, di ridotte
dimensioni, adibiti a vetrina è
consentita la collocazione
esclusivamente di protezioni
solari verticali, interne al foro
della finestra.
Per le finestre ad altri piani si
veda quanto riportato nelle
norme
Caratteri dimensionali
Ubicazione sulla facciata
Fori vetrina indipendenti
TITOLO III
Art. 33
REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE / allegato A
Ubicazione protezioni solari
Protezioni solari collocate sullo stesso edificio ed aventi: dimensioni, colori e materiali diversi
Protezioni solari con materiali, forma, colorie dimensioni diverse collocate suedifici aventi caratteri architettoniciomogenei
Protezione solare collocata su edifici con trattamenti particolari al piano terra
9
Nel caso di edifici con
trattamenti o decorazioni
particolari al piano terra
(bugnato, fregi,
decorazioni lapidee), le
protezioni solari devono
essere collocate
esclusivamente all'interno
del foro vetrina.
7
Sullo stesso edificio devono
essere collocate protezioni
solari con caratteri omogenei,
in particolare dovranno essere:
- allineate , nel caso di
posizionamento esterno al foro
vetrina
- omogenee nel colore e nei
materiali e compatibili con il
colore di facciata
- appartenere alla stessa
tipologia
Nel caso di"sequenza
unitaria di edifici" ( così
come individuati nella
tav.13 del "Piano di
decoro delle facciate") le
protezioni solari dovranno
presentare nella
morfologia e collocazione
caratteri uniformi, in
particolare valgono le
disposizioni di cui al
precedente punto 7
8
Protezioni solari sullo stesso
edificio
Protezioni solari su fronti
omogenei
Edifici con decori al p.t.
TITOLO III
Art. 33
REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE / allegato A
Ubicazione protezioni solari
Protezione solare unica su più fori vetrina indipendenti
Protezione solare unica su più fori vetrina appartenenti ad un unico negozio ma localizzate su due edifici diversi
10
E' consentito l'uso di
protezioni solari uniche su
più fori vetrina, soltanto
nel caso di fori vetrina
bipartiti o tripartiti, che
mostrino nel rivestimento
esterno un trattamento
tale da uniformarli.
Nel caso di fori vetrina
appartenenti ad un unico
esercizio ma collocate su
edifici diversi, le protezioni
solari dovranno rispettare
il carattere dell'edificio di
riferimento.
Potranno essere uguali
soltanto se i due edifici
presentano caratteri
architettonici omogenei.
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Protezione solare su più fori
vetrina
Vetrine appartenenti allo stesso
esercizio su edifici diversi
TITOLO III
Art. 33
REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE / allegato A
Ubicazione protezioni solari
Art.34TITOLO III
Tettoie Fisse _ schemi grafici
REGOLAMENTO TENDE E INSEGNE
Struttura di sostegno e copertura
Sostegni
Sistema degli ancoraggi al muro
Non è ammessa la
collocazione di insegne
esterne al portico; la
collocazione è consentita
esclusivamente all'interno
del portico nel rispetto
delle norme di cui ai punti
4 e 6 e 12 2° periodo.
Ubicazione delle insegne
Non è consentita
l'installazione di insegne
all'interno degli archi di
portico
3
Non è consentita
l'installazione di insegne a
piani diversi dal piano
terreno su qualsiasi
edificio.
2
1
Insegna posizionata all'interno del foro del portico
Insegna collocata a piani diversi dal piano terreno
Insegna a pannello o lettere singole posizionata sopra archi di portico
Edifici con portico
Insegna interna al portico
Insegna a piani diversi dal pt
TITOLO III
Art. 35
REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE
Insegna sopra cornici o marcapiano
4
L'insegna a pannello non deve
essere collocata su elementi
decorativi e formali che
caratterizzano e qualificano la
facciata dell'edificio, quali:
marcapiano,cornici,
marcadavanzale, fregi.
5
le insegne devono sempre
essere collocate
all'interno degli spazi
definiti dal tracciato
regolatore di facciata.
In particolare l'insegna
deve:
- rispettare l'allineamento
dei fori vetrina
-essere collocata al di
sotto della linea
marcapiano, se presente.
Insegna non relazionata alle dimensioni del foro vetrina
Ubicazione delle insegne
Dimensioni e allineamento
Insegna su decorazioni
TITOLO III
Art. 35
Insegna non relazionata alle dimensioni del foro vetrina
la dimensione dell'insegna a
pannello deve essere
relazionata ai rapporti
compositivi della facciata.
L'altezza dell'insegna non deve
superare i 2 3 dello spazio
compreso tra la linea
marcapiano e il bordo superiore
del foro vetrina (23 di a).
In caso di assenza del
marcapiano si faccia
riferimento alla linea
dell'intradosso del primo solaio.
6
a
Dimensioni e allineamento
REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE
AB A B C D
AB
A B C D A B C D A B C D
baabaa
Insegna di dimensioni eccessive collocata tra fori vetrina
Insegna unica su più fori vetrina appartenenti ad un unico esercizio commerciale
Insegne con forme e dimensioni diverse su fronti edilizi con caratteristiche architettoniche omogenee
Nel caso di insegna collocata
tra due fori vetrina, le
dimensioni massime consentite
sono di cm 50 x 50. L'altezza
minima dal piano pedonale è di
m 1,20.
L'insegna, realizzata
esclusivamente in plexiglas,
deve essere collocata ad
almeno 10 cm dalla cornice.
L'insegna a pannello non
può coprire più di un foro
vetrina, anche nel caso di
esercizi commerciali che
utilizzano più vetrine.
9
Su facciate appartenenti ad
edifici diversi ma aventi
caratteristiche architettoniche
omogenee, le insegne devono
presentare caratteri uniformi in
relazione a:
- tipologia del pannello
- altezza da terra
8
7
Ubicazione delle insegne
m 1,20 min.
Insegna tra due fori vetrina
Insegne e fori vetrina
Insegne su fronti omogenei
TITOLO III
Art. 35
REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE
Insegne con forme e dimensioni diverse sullo stesso fronte edilizio
Insegna unica su fronti edilizi diversi
Insegna su decorazioni o finiture particolari di facciata
10
11
Non è ammessa l'insegna
unica su fori vetrina
appartenenti allo stesso
esercizio ma collocati su
edifici diversi.
Sullo stesso edificio
devono essere collocate
insegne aventi caratteri
formali uniformi
Non è ammessa la
collocazione di insegne su
superfici che presentano
trattamenti e decorazioni
particolari al piano terra ,
es: Intonaco Bugnato,
rivestimenti lapidei e simili.
In tali casi l'insegna potrà
essere collocata
esclusivamente all'interno
del foro vetrina per una
altezza massima di cm 30.
12
Ubicazione delle insegne
Insegne sullo stesso fronte
Insegne su fronti diversi
Edifici con decorazioni al pt
TITOLO III
Art. 35
h max. cm 30
REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE
A B C D E F G H I L M N O
Insegna collocata sopra il foro vetrina o la sua cornice
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Le insegne a pannello non
devono essere collocate
sopra la cornice del foro
vetrina.
Ubicazione delle insegne
Insegne su cornice
TITOLO III
Art. 35
Per ogni singola attività non è ammessa la presenza contemporanea di insegne e protezioni solari sullo stesso edificio.
14Copresenza di protezioni solari e insegne
REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE
1
le targhe devono avere
forma rettangolare e
dimensioni massime di cm
30 x 20. L'altezza minima
di installazione è di m 1,20.
In presenza di più attività
su un unico accesso
l'apposizione delle targhe
deve avvenire in modo
allineato e progressivo.
Targhe di diverse dimensioni e non allineate tra loro
REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE
Ubicazione delle targhe
Dimensioni e allineamento
TITOLO III
Art. 36
min. 1,20 m