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CITTÀ DI PIOVE DI SACCO PROVINCIA DI PADOVA PROGETTO: VARIANTE n.36 AL PIANO REGOLATORE GENERALE (Ai sensi del punto “l” comma 4 dell’articolo 50 della Legge Regionale n.61 del 27 giugno 1985) OGGETTO: ELABORATI DI VARIANTE ELABORATO: REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE PROGETTISTI ARCH. LEONARDO MINOZZI – RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO GEOM. OTTAVIO AGGIO - UFFICIO URBANISTICA ARCH. IVANO RONCA - UFFICIO URBANISTICA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 49 DEL 28 GIUGNO 2005

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CITTÀ DI PIOVE DI SACCO PROVINCIA DI PADOVA

PROGETTO:

VARIANTE n.36 AL PIANO REGOLATORE GENERALE (Ai sensi del punto “l” comma 4 dell’articolo 50 della Legge Regionale n.61 del 27 giugno 1985)

OGGETTO:

ELABORATI DI VARIANTE

ELABORATO:

REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE

PROGETTISTI

ARCH. LEONARDO MINOZZI – RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO

GEOM. OTTAVIO AGGIO - UFFICIO URBANISTICA

ARCH. IVANO RONCA - UFFICIO URBANISTICA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 49 DEL 28 GIUGNO 2005

Norme Piano di Decoro delle facciate

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Titolo III° REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE

Art.30 Contenuti del regolamento Art.31 Elementi costitutivi del regolamento tende

protezioni solari e insegne Art.32 Applicazione del regolamento Art.33 Protezioni solari Art.34 Tettoie fisse Art.35 Insegne di esercizio Art.36 Targhe Art.37 Bacheche Art.38 Procedura per il rilascio delle autorizzazioni Art.39 Istruttoria della richiesta di autorizzazione Art.40 Rilascio dell’autorizzazione Art.41 Diniego Art.42 Validità e rinnovo dell’autorizzazione Art.43 Interventi di sostituzione e modifica Art.44 Obblighi del titolare dell’autorizzazione Art.45 Targhetta di identificazione Art.46 Decadenza dell’autorizzazione Art.47 Sanzioni amministrative Art.48 Sanzione accessoria Art.49 Adeguamento dei manufatti esistenti

all’entrata in vigore del regolamento Art.50 Deroghe Art.51 Disposizioni transitorie

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Art.30 Contenuti del Regolamento

Il presente regolamento contiene le disposizioni normative per l’installazione di Protezioni solari, Insegne di esercizio, Targhe, Bacheche.

Art.31 Elementi costitutivi del Regolamento protezioni solari-insegne

Gli elaborati del “Piano di decoro delle facciate del centro storico” che costituiscono riferimento per la lettura delle presenti norme, sono i seguenti : Tav.8 “Abaco tipologico protezioni solari e insegne esistenti” Tav.11 “Caratteri percettivi del centro storico” Tav.12 “Definizione delle unità minime di decoro” Tav.13 “Criteri di intervento”

Fanno parte integrante del presente regolamento inoltre i seguenti allegati grafici: Allegato A “Ubicazione protezioni solari” Allegato B “Tettoie fisse” Allegato C “Ubicazione insegne” Allegato D “Ubicazione targhe” Per gli edifici storico testimoniali si dovrà tener conto delle disposizioni contenute nelle Schede B del PRG vigente, in particolare per quanto riguarda la tipologia del vincolo, il grado di protezione e la definizione del “Tracciato regolatore di facciata”. Per edifici non vincolati, il “tracciato regolatore di facciata” è rappresentato dall’allineamento verticale e orizzontale delle forometrie.

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Art.32 Applicazione del regolamento

Le norme del presente regolamento si applicano all’interno della Z.T.O A (centro Storico) così come individuata nella cartografia e normativa del vigente Piano Regolatore Generale, e disciplinano l’installazione, la sostituzione e la modifica di: § Protezioni solari § Tettoie fisse § Insegne di esercizio § Targhe § Bacheche

Art.33 Protezioni solari

1. (definizione) Si definisce protezione solare quel manufatto retraibile sostenuto da intelaiatura priva di supporti al terreno, posto a protezione di vetrine, finestre e ingressi. 2. (tipologie ammesse) All’interno del centro storico sono ammesse esclusivamente le protezioni solari di seguito elencate e presenti nell’allegato A del presente regolamento: § Protezione solare retraibile a capottina o a

compasso tav.8 – sez.1 lettera: e; § Protezione solare retraibile verticale tav.8 – sez.1

lettera: d; § Protezione solare retraibile a bracci estensibili

tav.8 – sez.1 lettera: f; 3. (materiali e colori) Le protezioni solari devono avere caratteristiche tali da inserirsi correttamente nello spazio urbano con particolare riferimento all’edificio dove sono collocate. Le intelaiature devono essere realizzate e collocate con materiali facilmente removibili aventi caratteristiche costruttive di leggerezza e solidità nonché di conservazione tali ad evitare la formazione di ruggine. Le coperture dovranno essere realizzate esclusivamente in tessuto. Il colore delle coperture, al piano terra, deve appartenere alla stessa Gamma cromatica di quello dell’edificio nel rispetto di quanto stabilito nel “piano del colore”. Ai piani superiori deve essere conforme a

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quanto stabilito per gli infissi nel predetto “piano del colore”.

4. (ubicazione) Le protezioni solari all’interno centro storico, salvo specifiche disposizioni per gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, devono avere i caratteri dimensionali ed essere posizionate sull’edificio esclusivamente secondo le norme di seguito enunciate nonché gli schemi e le indicazioni contenute nell’allegato A:

a) Non devono in nessun modo ostacolare la visibilità della segnaletica stradale e le altre indicazioni di pubblica utilità; inoltre non devono interferire con gli impianti di illuminazione pubblica.

b) Devono preferibilmente essere collocate immediatamente sopra il foro vetrina, sempre nel rispetto del “tracciato regolatore di facciata”, previo eventuale adeguamento del foro stesso.

c) E’ vietata la collocazione di protezioni solari su strade prive di marciapiede e sugli ingressi abitativi ad esclusione delle protezioni solari ubicate ai piani superiori con le modalità di cui al successivo punto e);

d) Su edifici porticati è vietata la collocazione di protezioni solari al piano terra esterne al foro del portico (tipo c, tipo e);

e) Ai piani superiori degli edifici potranno essere collocate esclusivamente protezioni solari retraibilii verticali (tipo e), interne al foro finestra e/o foro porta, realizzate con i materiali e i colori di cui al punto 3.;

f) Lo sporto non può superare i due terzi della larghezza del marciapiede, in ogni caso non può essere superiore a m 1,50;

g) La protezione solare non deve creare ostacolo al passaggio dei pedoni; in ogni caso l’altezza minima dalla pavimentazione, intesa come punto inferiore del manufatto, deve essere uguale o superiore a m 2,20;

h) Negli orari e nei periodi di chiusura (notturni e ferie) la protezione solare deve rimanere chiusa. 5. (accorgimenti) Il sistema di apertura e chiusura della protezione solare può essere di tipo automatico

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o manuale (asta con gancio); qualora si opti per la modalità manuale, l’asta, al termine del suo utilizzo, dovrà essere riposta e custodita all’interno dei locali interessati. La protezione solare deve essere munita di un dispositivo di fine corsa atto a garantire il rispetto delle misure stabilite al punto 4. lett. f) e g). In assenza di un riparo naturale (poggiolo, cornicione, ecc..), la protezione solare, in posizione di chiusura, deve essere collocata sotto un riparo realizzato con i materiali e i colori di cui al punto 4. avente la sporgenza massima di cm 40. 6. (pubblicità) L’indicazione del nome della ditta con l’eventuale logo, realizzati con caratteri e/o simboli stampati o applicati, non rifrangenti, è ammessa solamente sulla estremità inferiore della protezione solare, all’interno dello spazio delimitato dalla lunghezza frontale della stessa per un’altezza massima di cm 25. 7. (manutenzione) Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a mantenere l’opera in buono stato con l’obbligo di adempiere ad ogni prescrizione impartita dall’Amministrazione comunale. Lo stesso, secondo le modalità di cui al vigente regolamento comunale COSAP, è inoltre tenuto ad eseguire annualmente nel periodo primavera/estate il lavaggio del manufatto.

Art. 34 Tettoie fisse

1. (definizione) Si definisce tettoia fissa quel manufatto a sbalzo sostenuto da intelaiatura ancorata alla muratura, priva di supporti al terreno, posto a protezione di vetrine e ingressi in alternativa alle protezioni solari di cui al precedente articolo. 2. (tipologie ammesse) All’interno del centro storico sono ammesse esclusivamente le tettoie fisse con struttura metallica e tamponamenti in vetro antisfondamento come indicato nell’allegato B del presente regolamento;

3. (ubicazione e manutenzione) valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 33 comma 4 lett. a), b), c), d), f) e comma 7.

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Art.35 Insegne di esercizio

1. (classificazione) L’ insegna di esercizio da ubicare all’interno del centro storico consiste in una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce. Può essere luminosa solo per luce diretta. Le diverse tipologie di insegne attualmente presenti all’interno del centro storico, sono contenute nella Tav.8, Sez.2, (schede 1/2/3/4) del “Piano di decoro delle facciate del centro storico”. 2. (forma e materiali) Sono ammesse esclusivamente insegne di esercizio a forma regolare, realizzate con unico pannello in materiale metallico, plastico o plexiglas avente lo spessore massimo di mm 20 o in alternativa mediante tecniche pittoriche direttamente a muro. Eventuali altre forme saranno valutate dall’ufficio competente. 3. (illuminazione) L’eventuale illuminazione dell’insegna potrà avvenire solamente mediante l’utilizzo di appositi proiettori, con relativi accessori, adeguatamente posizionati. Le insegne non possono avere luce né intermittente né d’intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento. 4. (ubicazione) All’interno del centro storico è ammessa la collocazione di una sola insegna di esercizio per singola attività la quale deve essere posizionata solo sull’edificio nel quale ha sede od opera la ditta nel rispetto delle norme e degli schemi contenuti nell’allegato C. Casi particolari non riconducibili a quanto previsto dall’allegato C saranno valutati dall’ufficio competente previa presentazione di un progetto dettagliato. 5. (casi particolari) Alle attività che per una specifica disposizione di legge sono obbligate ad esporre un’insegna (farmacie, monopoli dello stato, medici, veterinari ecc..), in deroga alle presenti norme, si applicano le disposizioni ad esse riferite nel rispetto della norma di cui all’art. 23 comma 1° del vigente C.d.S.. 6. (deroghe) ) E’ possibile derogare alle norme del presente articolo solo per le insegne relative ad enti

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dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, enti religiosi. 7. (manutenzione) Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a mantenere l’opera in buono stato con l’obbligo di adempiere ad ogni prescrizione impartita da questa Amministrazione comunale.

Art.36 Targhe

1. (definizione) Si definisce targa quel manufatto privo di illuminazione posto in corrispondenza dell’accesso dell’immobile in cui si esercita una attività produttiva, professionale, artistica, sociale, sanitaria o di carattere pubblico. 2. (materiali e colori) I materiali ammessi sono: ottone, rame, bronzo e plexiglas. I colori impiegati per le diciture ed eventuali simboli devono avere tonalità sobrie e non essere rifrangenti. 3. (forma e dimensione) La forma deve essere rettangolare con dimensione massima espressa in cm: 30 (base) x 20. 4. (ubicazione) L’altezza minima di installazione, nel rispetto del “tracciato regolatore di facciata”, riferita al piano pedonale, è di m 1,20. In presenza di più attività riconducibili ad un unico accesso, l’apposizione delle targhe deve avvenire in modo allineato e progressivo verticale con una plancia componibile “a binario” come indicato nell’allegato D, fino all’altezza massima del foro porta che in ogni caso non dovrà superare l’altezza di m 2,50. Qualora lo spazio a disposizione risulti insufficiente ad ospitare le targhe, le altezze dei manufatti dovranno essere uniformemente ridotte. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, in caso di plancia componibile, tutte le targhe dovranno essere realizzate con il medesimo materiale. 5. (attività sanitarie) le disposizioni contenute nel presente articolo valgono anche per le targhe professionali concernenti attività sanitarie di cui alla vigente normativa: legge 175/92 e succ. modifiche, Decr. Ministero della Sanità 657/1994, il regolamento sulla pubblicità dei veterinari approvato dal consiglio nazionale il 07.05.1995.

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6. (manutenzione) Il titolare dell’autorizzazione è tenuto alla corretta manutenzione dell’opera con l’obbligo di ottemperare alle eventuali prescrizioni impartite dall’Amministrazione. 7. (deroghe) E’ possibile derogare alle norme del presente articolo solo per le targhe relative ad enti dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, enti religiosi.

Art.37 Bacheche

1. (definizione) Si definisce bacheca quella struttura rettangolare con frontale trasparente apribile, installata a muro e destinata alla diffusione di messaggi di tipo non commerciale, relativi ad enti od associazioni. 2. (materiali) La struttura deve essere realizzata in legno scuro trattato atto a garantirne la durata nel tempo. Per il frontale trasparente possono essere impiegati il plexiglas, il vetro antisfondamento od altro materiale comunque conforme alla normativa vigente in materia di antinfortunistica. 3. (ubicazione) Nei sottoportici le bacheche andranno installate esclusivamente sulle pareti interne del portico, escludendo il posizionamento sui pilastri, mentre, in assenza di portici, l’ubicazione dovrà avvenire all’interno degli spazi definiti dal “tracciato regolatore di facciata”. In entrambi i casi l’altezza di installazione (punto inferiore della bacheca), riferita al piano pedonale è di m 1,20. Qualora il “tracciato regolatore di facciata” consenta l’installazione di due o più bacheche, queste dovranno avere le stesse dimensioni, colore e struttura nonché essere affiancate ed allineate per non compromettere la lettura del disegno unitario. 4. (dimensioni) E’ consentita l’installazione di una sola bacheca per ogni ente od associazione le cui dimensioni dovranno essere larghezza massima consentita: 100 cm; spessore massimo consentito: 5 cm; lo sviluppo verticale della bacheca può raggiungere l’altezza massima del foro porta, finestra

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o vetrina più vicino che in ogni caso non deve superare l’altezza di m 2,50. 5. (manutenzione) Il titolare dell’autorizzazione è tenuto alla corretta manutenzione dell’opera con l’obbligo di ottemperare alle eventuali prescrizioni impartite dall’Amministrazione. 6. (deroghe) E’ possibile derogare alle norme del presente articolo solo per le bacheche relative ad enti dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, enti religiosi.

Art. 38 Procedura per il rilascio di autorizza-zioni

1. (presentazione della domanda) La richiesta di autorizzazione amministrativa per l’installazione dei manufatti elencati nel presente regolamento comprensiva, se dovuta, anche della richiesta di concessione/autorizzazione prevista dall’art. 4 del Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, da compilarsi su apposito modulo, deve essere presentata al Comando di Polizia Locale, in carta resa legale nella misura stabilita dalle leggi fiscali. 2. (atti da allegare) Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) un’autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche con quale si attesti che il manufatto che si intende collocare e i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione delle persone e dei veicoli, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

b) un bozzetto colorato e quotato del manufatto, controfirmato dal richiedente;

c) descrizione dei materiali e dei colori impiegati redatta su carta semplice intestata della ditta esecutrice ed installatrice;

d) due fotografie a colori risalenti a non più di 10 giorni antecedenti alla data di presentazione della richiesta, che evidenzino rispettivamente il punto

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di ubicazione del manufatto e l’intero edificio interessato;

e) una planimetria in scala, opportunamente quotata, indicante le misure di ubicazione e le distanze dai punti di illuminazione pubblica, dai segnali stradali e mezzi pubblicitari più prossimi (prima o dopo) (solo per protezioni solari e insegne);

f) nulla osta del proprietario dell’immobile o dell’amministratore condominiale o dichiarazione di essere proprietari dell’immobile (autocertificazione);

g) per i mezzi pubblicitari luminosi - dichiarazione della ditta installatrice comprovante l’installazione a regola d’arte dell’impianto elettrico.

3. La domanda per l’installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata con le modalità previste dalla Legge 05.02.1992, n. 175 come modificata dalla Legge 26.02.1999, n. 42 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del Ministero della Sanità 16.09.1994, n. 657. 4. (domanda per mezzi pubblicitari a carattere sanitario) Le attività professionali interessate, in aggiunta alla domanda di autorizzazione trasmessa direttamente dall’Ordine dei Medici (targhe e insegne), dovranno presentare la seguente documentazione: a) una fotografia a colori risalente a non più di 10 giorni antecedenti alla data di presentazione della richiesta, che evidenzi il punto di ubicazione del mezzo pubblicitario; b) un bozzetto quotato e colorato del mezzo pubblicitario, controfirmato dal richiedente e dal proprietario dell’immobile o dell’area di installazione; c) (solo per le insegne) una planimetria in scala con l’esatta indicazione della posizione del mezzo pubblicitario dell’ubicazione di marciapiedi, della larghezza della sede viaria, della distanza dello stesso dalla carreggiata e dalle intersezioni, della distanza dei mezzi pubblicitari più prossimi (prima e dopo); d) il modello di presentazione, corredato della documentazione sopra elencata è esente dalla marca da bollo.

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Art. 39 Istruttoria della richiesta di autorizza-zione

1. (inoltro) La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata, direttamente o a mezzo posta, al Comando di Polizia Locale per l’istruttoria e la definizione della stessa. 2. (integrazioni) Ove la domanda risulti incompleta per mancanza di uno o più documenti richiesti dall’art. 38 o qualora dall’esame del suo contenuto risulti qualche difformità rispetto alle norme che disciplinano l’installazione del manufatto, l’ufficio competente entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, invia all’interessato, mediante mezzo più idoneo (fax, raccomandata a.r., ecc...). apposita richiesta di integrazione o modifica. Gli atti richiesti devono essere integrati entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Durante detto periodo la pratica s’intende sospesa. 3. (acquisizione dati) L’ufficio preposto, accertata la completezza della richiesta, effettua un sopralluogo nel punto interessato ed acquisisce eventuali pareri tecnici, qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 40 Rilascio dell’autorizzazione

Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta il responsabile dell’ufficio competente, acquisiti tutti i dati necessari, rilascia l’autorizzazione richiesta la quale deve essere ritirata dall’avente diritto entro i successivi 30 giorni. L’autorizzazione si intende sempre rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.

Art. 41 Diniego

Il responsabile del servizio accertata l’inosservanza della norma di cui all’art. 39 ovvero delle norme di cui al presente regolamento rilascia diniego scritto motivato.

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Art. 42 Validità e rinnovo dell’autorizzazione

1. (durata) L’autorizzazione all’installazione dei manufatti disciplinati dal presente regolamento ha validità per un periodo di 5 anni; 2. (rinnovo) L’autorizzazione s’intende rinnovata con scadenza ciclica di 5 anni mediante comunicazione in carta semplice da parte del titolare da inoltrare almeno 60 gg prima della scadenza naturale e nella quale si dichiari il perdurare dei dati fiscali e la conformità del fabbricato alle schede “B” del Piano Regolatore Generale; 3. (subingresso) In caso di subingresso che non comporti alcuna variazione del manufatto, ai fini tributari, il nuovo titolare è tenuto a richiedere all’ufficio competente il rilascio di nuova autorizzazione, allegando l’attestazione di conformità di cui al comma 2. Qualora il subingresso comporti l’esigenza di modificare il manufatto, l’interessato deve procedere secondo quanto stabilito dall’art. 38.

Art. 43 Interventi di sostituzione e modifica

In caso di danneggiamento, la sostituzione totale o parziale di ogni singolo elemento che riproduca lo stato originario, è consentita previa comunicazione scritta in carta semplice all’ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione. Ogni altro tipo di modifica del manufatto comporta l’inoltro di apposita richiesta di cui all'art. 38.

Art. 44 Obblighi del titolare dell’autorizzazione

1. (norma generale) L’installazione del manufatto deve avvenire entro 60 giorni dal ritiro dell’autorizzazione. Oltre ad osservare gli obblighi

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enunciati negli articoli interessati, il titolare di autorizzazione è tenuto ad adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dall’Amministrazione al momento del rilascio dell’autorizzazione o successivamente, per intervenute o motivate esigenze di interesse pubblico; Per i mezzi pubblicitari si applica inoltre la norma di cui all'art. 54 del Regolamento di esec. del C.d.S..

Art. 45 Targhetta di identificazione

1. (norma generale) Ad esclusione delle targhe, i manufatti di cui al presente regolamento devono essere muniti di apposita targhetta con scritte indelebili, installata in posizione facilmente accessibile e indicante i seguenti dati: il nome dell’Amministrazione rilasciante; numero dell’autorizzazione; La targhetta deve essere sostituita in caso di rinnovo o rilascio di nuova autorizzazione di cui all’art. 42 comma 3.

Art. 46 Decadenza dell’autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell’autorizzazione:

− la morte dell’intestatario dell’autorizzazione; − la cessione dell’attività; − l’annullamento o la revoca dell’autorizzazione

all’esercizio dell’attività; − la mancata osservanza delle condizioni alle

quali fu subordinata l’autorizzazione; − il mancato ritiro dell’autorizzazione entro 30

giorni dalla data di comunicazione; − la mancata installazione del manufatto entro 60

giorni dal rilascio dell’autorizzazione.

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Art. 47 Sanzioni amministrative

1. Chiunque installa targhe, bacheche e protezioni solari prive di pubblicità in assenza dell’autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 500,00. Chiunque installa il manufatto in modo difforme dall’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00. 2. Dall’installazione abusiva consegue la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell’opera nelle modalità stabilite dall’art. 48 del presente regolamento. Tale procedura si applica anche nel caso di installazioni difformi dall’autorizzazione non regolarizzate entro 10 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. Si applicano le disposizioni previste dalla Legge 689/81. 3. Per le violazioni relative a mezzi pubblicitari si applicano le sanzioni stabilite dall’art. 23 del vigente C.d.S.. 4. Chiunque non osserva le altre disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art. 48 Sanzione accessoria

1. (norma generale) Per le violazioni di cui all’art. 47 comma 1 per le quali consegue la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del manufatto, l’autore, a proprie spese ha l’obbligo di provvedere alla rimozione del manufatto entro 20 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale unito all’ordinanza di rimozione. In caso di inadempienza l’Amministrazione provvede, entro il decimo giorno della scadenza dell’ordinanza, alla rimozione d’ufficio e alla custodia del manufatto presso un deposito comunale. Il materiale rimosso coattivamente viene conservato per 30 giorni consecutivi dalla data di rimozione;

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entro detto periodo il soggetto interessato può ritirarlo previo pagamento di tutte le spese sostenute dall’Amministrazione, da effettuarsi presso l’ufficio che ha disposto la rimozione. Scaduto il termine di cui al comma 3 l’Amministrazione è tenuta comunque ad avviare la procedura di riscossione coattiva delle somme dovute. Nei confronti dell’interessato l’Amministrazione è tenuta comunque ad avviare la procedura di riscossione coattiva delle somme dovute.

Art. 49 Adeguamento dei manufatti esistenti all’entrata in vigore del regolamento

1. I manufatti disciplinati dal presente regolamento, ad esclusione delle protezioni solari ricadenti in area privata ma visibili dalla pubblica via, installati sulla base di autorizzazioni in essere all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento, devono essere adeguati entro cinque (5) anni dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell’autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso di eventuali somme anticipate per la residua durata dell’autorizzazione non sfruttata (COSAP, imposta di pubblicità ecc...). Qualora l’autorizzazione scada prima del suddetto termine, il rinnovo della stessa è subordinato all’adeguamento entro il termine di tempo residuo secondo le modalità enunciate negli articoli precedenti. 2. (mezzi pubblicitari) per i mezzi pubblicitari si applica la norma di cui all'art. 58 del Regolamento di esecuzione del C.d.S..

Art. 50 Deroghe

Soluzioni progettuali diverse da quelle previste nel presente regolamento sono ammesse esclusivamente in presenza di un progetto unitario per via o per parte funzionale di essa (compresa tra due strade laterali);

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tale progetto, presentato da tutti gli aventi titolo e da realizzarsi simultaneamente, potrà essere redatto anche in collaborazione con il Settore Territorio del Comune e dovrà ottenere l’approvazione della Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale Integrata.

Art. 51 Disposizioni transitorie

Le norme contenute nel presente regolamento annullano e sostituiscono le pari norme contenute nel vigente regolamento comunale sulla pubblicità e arredo urbano limitatamente alla parte riguardante la Zona A (centro storico).

Art. 33TITOLO III

REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE

Ubicazione protezioni solari

Protezioni solari ammesse

ABACO PROTEZIONI SOLARI all. A

1

Tipologia:

Tenda in Stoffa o materiale plastico

1

Rullo avvolgibile tenda

Tenda in Stoffa o materiale plastico

Protezione avvolgibile in metallo

TENDA AVVOLGIBILE VERTICALE

INTERNA AL PORTICOPosizione:

Prospetto Sezione Esempio fotografico

Tipologia: TENDA AVVOLGIBILE A CAPOTTINA

ESTERNA AL FORO VETRINAPosizione:

Prospetto Sezione Esempio fotografico

Tipologia: TENDA A CADUTA O A BRACCI

AL PT. ESTERNA AL VETRINAPosizione:

Prospetto Sezione Esempio fotografico

Tenda in Stoffa o materiale plastico

Protezione avvolgibile in metallo

d

e

f

REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE / allegato A

Ubicazione protezioni solari

TITOLO III

Protezione solare verticale avvolgibile esterna al foro del portico

Protezione solare a capottina avvolgibile esterna al portico, su portici ad arco ribassato o tutto sesto

Protezione solare con forma, dimensioni e materiali non consoni all'edificio

2

Non è consentita l'installazione

di protezioni solari a capottina

su edifici con portico.

Non è consentita

l'installazione di protezioni

solari verticali al Piano terra,

su edifici con portico

1

Non è consentita l'installazione

di protezioni solari o capottine

con forme estranee alle

caratteristiche compositive

dell'edificio.

Le protezioni solari ammesse

sono esclusivamente quelle

indicate all'art.39 del

regolamento protezioni solari e

insegne, da posizionare

sull'edificio secondo le

indicazioni riportate all'art.41

3

Art. 33

Edifici con portico

Edifici con portico

Protezioni solari con forme

particolari

Protezione solare con dimensione eccessiva in relazione ai fori vetrina o all'altezza dell'edificio

Protezione solare non allineata con il foro vetrina

Protezione solare unica su fori vetrina indipendenti

6

Non può essere collocata una

protezione solare unica su più

fori vetrina indipendenti.

4

La dimensione della

protezione solare deve

essere proporzionata alle

dimensioni dell'edificio.

Deve essere posizionata nel

rispetto dei caratteri

compositivi della facciata

con particolare riguardo al

ritmo delle forature.

Per edifici storico testimoniali

si fa riferimento al Tracciato

regolatore indicato nelle

schede B

La protezione solare deve

essere collocata nel

rispetto del tracciato

regolatore di facciata.

In particolare la

protezione solare deve

essere allineata con il foro

vetrina di riferimento.

5

Nel caso di fori finestra,al

piano terra, di ridotte

dimensioni, adibiti a vetrina è

consentita la collocazione

esclusivamente di protezioni

solari verticali, interne al foro

della finestra.

Per le finestre ad altri piani si

veda quanto riportato nelle

norme

Caratteri dimensionali

Ubicazione sulla facciata

Fori vetrina indipendenti

TITOLO III

Art. 33

REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE / allegato A

Ubicazione protezioni solari

Protezioni solari collocate sullo stesso edificio ed aventi: dimensioni, colori e materiali diversi

Protezioni solari con materiali, forma, colorie dimensioni diverse collocate suedifici aventi caratteri architettoniciomogenei

Protezione solare collocata su edifici con trattamenti particolari al piano terra

9

Nel caso di edifici con

trattamenti o decorazioni

particolari al piano terra

(bugnato, fregi,

decorazioni lapidee), le

protezioni solari devono

essere collocate

esclusivamente all'interno

del foro vetrina.

7

Sullo stesso edificio devono

essere collocate protezioni

solari con caratteri omogenei,

in particolare dovranno essere:

- allineate , nel caso di

posizionamento esterno al foro

vetrina

- omogenee nel colore e nei

materiali e compatibili con il

colore di facciata

- appartenere alla stessa

tipologia

Nel caso di"sequenza

unitaria di edifici" ( così

come individuati nella

tav.13 del "Piano di

decoro delle facciate") le

protezioni solari dovranno

presentare nella

morfologia e collocazione

caratteri uniformi, in

particolare valgono le

disposizioni di cui al

precedente punto 7

8

Protezioni solari sullo stesso

edificio

Protezioni solari su fronti

omogenei

Edifici con decori al p.t.

TITOLO III

Art. 33

REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE / allegato A

Ubicazione protezioni solari

Protezione solare unica su più fori vetrina indipendenti

Protezione solare unica su più fori vetrina appartenenti ad un unico negozio ma localizzate su due edifici diversi

10

E' consentito l'uso di

protezioni solari uniche su

più fori vetrina, soltanto

nel caso di fori vetrina

bipartiti o tripartiti, che

mostrino nel rivestimento

esterno un trattamento

tale da uniformarli.

Nel caso di fori vetrina

appartenenti ad un unico

esercizio ma collocate su

edifici diversi, le protezioni

solari dovranno rispettare

il carattere dell'edificio di

riferimento.

Potranno essere uguali

soltanto se i due edifici

presentano caratteri

architettonici omogenei.

11

Protezione solare su più fori

vetrina

Vetrine appartenenti allo stesso

esercizio su edifici diversi

TITOLO III

Art. 33

REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE / allegato A

Ubicazione protezioni solari

Art.34TITOLO III

REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE

Art.34TITOLO III

Tettoie Fisse _ schemi grafici

REGOLAMENTO TENDE E INSEGNE

Struttura di sostegno e copertura

Sostegni

Sistema degli ancoraggi al muro

REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE TITOLO IIIArt. 35

Non è ammessa la

collocazione di insegne

esterne al portico; la

collocazione è consentita

esclusivamente all'interno

del portico nel rispetto

delle norme di cui ai punti

4 e 6 e 12 2° periodo.

Ubicazione delle insegne

Non è consentita

l'installazione di insegne

all'interno degli archi di

portico

3

Non è consentita

l'installazione di insegne a

piani diversi dal piano

terreno su qualsiasi

edificio.

2

1

Insegna posizionata all'interno del foro del portico

Insegna collocata a piani diversi dal piano terreno

Insegna a pannello o lettere singole posizionata sopra archi di portico

Edifici con portico

Insegna interna al portico

Insegna a piani diversi dal pt

TITOLO III

Art. 35

REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE

Insegna sopra cornici o marcapiano

4

L'insegna a pannello non deve

essere collocata su elementi

decorativi e formali che

caratterizzano e qualificano la

facciata dell'edificio, quali:

marcapiano,cornici,

marcadavanzale, fregi.

5

le insegne devono sempre

essere collocate

all'interno degli spazi

definiti dal tracciato

regolatore di facciata.

In particolare l'insegna

deve:

- rispettare l'allineamento

dei fori vetrina

-essere collocata al di

sotto della linea

marcapiano, se presente.

Insegna non relazionata alle dimensioni del foro vetrina

Ubicazione delle insegne

Dimensioni e allineamento

Insegna su decorazioni

TITOLO III

Art. 35

Insegna non relazionata alle dimensioni del foro vetrina

la dimensione dell'insegna a

pannello deve essere

relazionata ai rapporti

compositivi della facciata.

L'altezza dell'insegna non deve

superare i 2 3 dello spazio

compreso tra la linea

marcapiano e il bordo superiore

del foro vetrina (23 di a).

In caso di assenza del

marcapiano si faccia

riferimento alla linea

dell'intradosso del primo solaio.

6

a

Dimensioni e allineamento

REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE

AB A B C D

AB

A B C D A B C D A B C D

baabaa

Insegna di dimensioni eccessive collocata tra fori vetrina

Insegna unica su più fori vetrina appartenenti ad un unico esercizio commerciale

Insegne con forme e dimensioni diverse su fronti edilizi con caratteristiche architettoniche omogenee

Nel caso di insegna collocata

tra due fori vetrina, le

dimensioni massime consentite

sono di cm 50 x 50. L'altezza

minima dal piano pedonale è di

m 1,20.

L'insegna, realizzata

esclusivamente in plexiglas,

deve essere collocata ad

almeno 10 cm dalla cornice.

L'insegna a pannello non

può coprire più di un foro

vetrina, anche nel caso di

esercizi commerciali che

utilizzano più vetrine.

9

Su facciate appartenenti ad

edifici diversi ma aventi

caratteristiche architettoniche

omogenee, le insegne devono

presentare caratteri uniformi in

relazione a:

- tipologia del pannello

- altezza da terra

8

7

Ubicazione delle insegne

m 1,20 min.

Insegna tra due fori vetrina

Insegne e fori vetrina

Insegne su fronti omogenei

TITOLO III

Art. 35

REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE

Insegne con forme e dimensioni diverse sullo stesso fronte edilizio

Insegna unica su fronti edilizi diversi

Insegna su decorazioni o finiture particolari di facciata

10

11

Non è ammessa l'insegna

unica su fori vetrina

appartenenti allo stesso

esercizio ma collocati su

edifici diversi.

Sullo stesso edificio

devono essere collocate

insegne aventi caratteri

formali uniformi

Non è ammessa la

collocazione di insegne su

superfici che presentano

trattamenti e decorazioni

particolari al piano terra ,

es: Intonaco Bugnato,

rivestimenti lapidei e simili.

In tali casi l'insegna potrà

essere collocata

esclusivamente all'interno

del foro vetrina per una

altezza massima di cm 30.

12

Ubicazione delle insegne

Insegne sullo stesso fronte

Insegne su fronti diversi

Edifici con decorazioni al pt

TITOLO III

Art. 35

h max. cm 30

REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE

A B C D E F G H I L M N O

Insegna collocata sopra il foro vetrina o la sua cornice

13

Le insegne a pannello non

devono essere collocate

sopra la cornice del foro

vetrina.

Ubicazione delle insegne

Insegne su cornice

TITOLO III

Art. 35

Per ogni singola attività non è ammessa la presenza contemporanea di insegne e protezioni solari sullo stesso edificio.

14Copresenza di protezioni solari e insegne

REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE

Art. 36TITOLO III

REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE

1

le targhe devono avere

forma rettangolare e

dimensioni massime di cm

30 x 20. L'altezza minima

di installazione è di m 1,20.

In presenza di più attività

su un unico accesso

l'apposizione delle targhe

deve avvenire in modo

allineato e progressivo.

Targhe di diverse dimensioni e non allineate tra loro

REGOLAMENTO PROTEZIONI SOLARI E INSEGNE

Ubicazione delle targhe

Dimensioni e allineamento

TITOLO III

Art. 36

min. 1,20 m