CITTA DI CASTELLAMMARE DI STABIA Seduta del11.10.2011 N ... · 3) Carrillo Antonio x 19) Vozza...

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... CITTA DI CASTELLAMMARE DI STABIA (Provincia di Napoli) COPIA REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE. Seduta del11.10.2011 N. OGGETTO: sentenza n.196/11-R.G. n.851/05-cron.396-Riconoscimento de bito fuori bilancio ex art.194, comma l, lett. a) del D.L.gvo n.267/2000. L'anno duemilaundici, addì undici, del mese di ottobre, in Castellammare di Stabia, nella Sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello Statuto Comunale, e giusta convocazione prot.42553 in data 06.10.2011 si è riunito in seduta ordinaria pubblica, ed in I convocazione, il Consiglio Comunale sotto la presidenza dell'ing. Cimmino Gaetano e con l'assistenza del Segretario Generale dott. Vincenzo Lissa. ores. ass. pres. ass Sindaco Bobbio Luigi x 16) Esposito Aldo x l) Cimmino Gaetano x 17) Napoli Catello x 2) Scevola Anna x 18) Amodio Michele x 3) Carrillo Antonio x 19) Vozza Salvatore x 4) D' Apuzzo Mario x 20) lovino Francesco x 5) Cascone Ciro x 21) Pannullo Antonio x 6) Mercatelli Giuseppe x 22)De lulio Massimiliano x 7) Alfano Antonio x 23) Russo Salvatore x 8) Ungaro Vincenzo . x 24) Zingone Alessandro x 9) Cuomo Domenico x 25) Ciliberto Maria Rita x 10) Gargiulo Catello x 26) Esposito Fr. Saverio x 11) Costagliola Michele x 27) Federico Antonio x 12) Pane Umberto x 28) Apuzzo Maurizio x 13) Melisse Eduardo x 29) Corrado Nicola x 14) Maiello Annamaria x 30) Sicignano Antonio x 15) Esposito Lorenzo x In complesso n.25 consiglieri presenti e n.6 consiglieri assenti.

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... CITTA DI CASTELLAMMARE DI STABIA

(Provincia di Napoli) COPIA REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE. Seduta del11.10.2011 N. ~ ~

OGGETTO: sentenza n.196/11-R.G. n.851/05-cron.396-Riconoscimento de bito fuori bilancio ex art.194, comma l, lett. a) del D.L.gvo n.267/2000.

L'anno duemilaundici, addì undici, del mese di ottobre, in Castellammare di Stabia, nella Sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello Statuto Comunale, e giusta convocazione prot.42553 in data 06.10.2011 si è riunito in seduta ordinaria pubblica, ed in I convocazione, il Consiglio Comunale sotto la presidenza dell'ing. Cimmino Gaetano e con l'assistenza del Segretario Generale dott. Vincenzo Lissa.

ores. ass. pres. ass

Sindaco Bobbio Luigi x 16) Esposito Aldo x l) Cimmino Gaetano x 17) Napoli Catello x

2) Scevola Anna x 18) Amodio Michele x

3) Carrillo Antonio x 19) Vozza Salvatore x 4) D' Apuzzo Mario x 20) lovino Francesco x 5) Cascone Ciro x 21) Pannullo Antonio x 6) Mercatelli Giuseppe x 22)De lulio Massimiliano x 7) Alfano Antonio x 23) Russo Salvatore x 8) Ungaro Vincenzo . x 24) Zingone Alessandro x 9) Cuomo Domenico x 25) Ciliberto Maria Rita x 10) Gargiulo Catello x 26) Esposito Fr. Saverio x 11) Costagliola Michele x 27) Federico Antonio x 12) Pane Umberto x 28) Apuzzo Maurizio x

13) Melisse Eduardo x 29) Corrado Nicola x

14) Maiello Annamaria x 30) Sicignano Antonio x

15) Esposito Lorenzo x In complesso n.25 consiglieri presenti e n.6 consiglieri assenti.

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. -. CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

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Piazza Giovanni XXlll. n. 13 -telefono 081.3900301 -fax 0813900303 -e.mail: [email protected]. i t

Ufficio Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE RESPONSABILE DEL SETTORE: DR A. VECCH/ONE

OGGETTO: SENTENZA N. 196/11 -R. G. N. 851/05- CRON. 396 -RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

EX ART. 194, COMMA], LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Si premettono i fatti all'origine della citazione per danni della Sovemec s.r.l. da parte del Comune, culminata con la Sentenza n. 196/11 - R.G. n.851/05- Cron. 396, resa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Castellammare di Stabia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Ernesto Attanasio, con il rigetto della domanda del riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni in favore dell'Ente con contestuale condanna alla rifusione delle spese di giudizio.

Come è ben noto, gli atti di accertamento delle infrazioni alle norme del CdS elevati dal personale della Polizia Municipale, ancor prima del loro affidamento per la notifica a Poste Italiane, a cui la legge 890/82 e la correlata giurisprudenza (Sentenza Corte di Cassazione, Sez. I Civile n. 20440 del 21/09/2006) riserva tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione, necessitano di una serie di lavorazioni nonché della loro stampa su modelli meccanografici dotati di determinati requisiti, tra cui codice a barra e formato, compatibili con le caratteristiche dei sistemi meccanici utilizzati da Poste Italiane per le spedizioni.

Orbene, al fine di procedere con l'acquisizione della fornitura dei predetti modelli meccanografici, comunemente detti "autoimbustanti", con Determina Dirigenziale n. 56 del giorno 23/07/2004 ed in osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, all'epoca dei fatti vigente, il Corpo di Polizia Municipale indisse una trattativa privata p l uri ma per la fornitura di n. 10.000 autoimbustanti personalizzati, con servizio di Traking & Tracing per la sovrastampa del codice a barre a modulo continuo e relativo bollettino postale TD 451,

All'esito della suddetta procedura, giusta verbale di gara prot. n. 6741 del 28/09/2004, Determina di affidamento n. 66 del 28/09/2004 e comunicazione di aggiudicazione/ordinativo prot. n. 6744 del 28/09/2004, l'esecuzione della fornitura di n. 10.000 autoimbustanti veniva affidata al costo unitario di € 0,2479 escluso I.V.A alla società So.ve.mec s.r.l. con sede in Nola alla via Boscofangone.

Ciò posto, ai fini dell'esecuzione del contratto di appalto, l'affidataria sottopose al test di idoneità, con esito negativo, la prova di stampa degli autoimbustanti che la stessa affidataria predispose, tanto si legge in sentenza, sulla scorta della campionatura all'uopo fornita dall'Ufficio Gestione Attività Contravenzionali del Corpo di Polizia Municipale.

Considerato che l'inidoneità dei moduli di prova predisposti dalla ditta Sovemec s.r.l., ovvero il mancato superamento dei test di compatibilità determinarono l'impossibilità dell'affidatraia di portare a compimento gli adempimenti contrattuali, il Corpo di Polizia Municipale fu costretto ad affidare a Poste Italiane, oltre che la gestione del servizio integrato delle contravvenzioni, anche la fornitura degli autoimbustanti in argomento, ciò con maggiori costi, precisamente al prezzo unitario di € 3,42 esente I.V.A., e come servizio integrativo della Convenzione SIN - CONSIP all'epoca vigente; giusta Delibera Commissariale n. 68 del 12/11/2004 e connessa Determina Dirigenziale n. 86 del 24/11/2004.

Resta chiaro che tale affidamento fu praticato per scongiurare la prescrizione di n. 6.339 preavvisi di violazione al C.d.S., da notificarsi entri i termini all'epoca stabiliti in giorni ISO e, quindi, per evitare un danno emergente dalla mancata notifica di atti quantificato in € 227.000,00.

In ragione dei maggiori costi sostenuti per l'acquisizione della fornitura di autoimbustanti da Poste Italiane e del danno derivante dalla mancata riscossione di sanzioni amministrative per un ammontare di € 227.000,00, l'Ufficio Legale dell'Ente, ritenendo la responsabilità della ditta SOVEMEC s.r.l. in ordine al

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mancato adempimento dell'obbligo della fornitura, visto che in seguito all'inidoneità del prodotto realizzato, desumibile dall'esito della verifica negativa espletata da Poste Italiane s.p.a., non aveva provveduto all'adozione di ogni atto necessario al rispetto degli obblighi contrattuali con il Comune, citò in giudizio il còntraente inadempiente, SOVEMEC s.r.l.

Con la Sentenza n. 96/11 - R.G. n.85l/05 - Cron. 396, il Giudicante ha rigettato la domanda di parte attorea; le motivazioni di tale rigetto risiedono nei seguenti motivi, di cui si legge in sentenza:

:.- con la nota datata 03.09.2004, il Comune non rappresentò l'urgenza con cui la fornitura doveva essere eseguita e né tantomeno poteva ritenersi intrinsecamente urgente la realizzazione di supporti cartacei per il solo fatto di essere destinata alla notificazione di atti soggetti a breve termine perentorio, tanto è che il fornitore, secondo diligenza professionale ed anche secondo gli usi, ex art. Il 83. comma l 2° periodo del c. c,. è tenuto ad evadere gli ordini secondo la normale priorità cronologica;

:.- il modello da prodursi da parte del fornitore fu fornito dal Corpo di Polizia Municipale in uno con la nota datata 03.09.2004;

:.- il quantitativo di verbali da notificarsi versava in un fase di empasse sin dalla data del luglio 2004 e che, oramai perenti alla fine dell'anno 2004, risalivano in buona parte a data antecedente a quella dell'affidamento della fornitura, rimanendo con ciò esclusa l'insussistenza di nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso per i verbali per i quali il termine decadenziale scadeva prima dell'aggiudicazione, oltre che una mera ipotesi per i verbali successivi a tale data di aggiudicazione.

Di conseguenza, la decisione giudiziaria in esame, con la condanna alla rifusione delle spese di lite che di seguito si specificano, notificata all'Ente con formula esecutiva il giorno 20 giugno 2011, va ottemperata entro il termine di gg. 120 prescritto a carico degli EE.PP., precisamente entro il giorno 18 ottobre 2011, in tal modo evitando ulteriore gravame che potrebbe essere originato dall'attivazione di procedure esecutive; l'avvio della presente istruttoria è già stato comunicato al creditore con nota prot. n. 0034441/XI del giorno 08.08.2011.

Di seguito si specifica la condanna ope iudicis del Comune al pagamento delle spese di lite in favore di SOVEMEC s.r.l., con attribuzione in favore degli avvocati difensori Alberto Serpico Jr. ed Alberto Serpico Sr. del Foro di Cuneo, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Francesco Maddaloni in Piano di Sorrento al C.so Italia n. 24/B:

a. € 3.928,00 per diritti ed € 8.000,00 per onorari come da sentenza, a cui aggiungere € 516,00 per diritti successivi al deposito della sentenza, € 2.911,90 per I.V.A. al 20%, € 559,98 per C.P.A. a14%, € 1.555,50 per rimborso forfetario al 12,5% ex art. 14 delle tariffe forensi ed € 300,00 da prevedersi in misura forfetaria per eventuali errori e/o omissioni commessi in fase di elaborazione dei conteggi, per un ammontare di € 17. 771,38;

Oltre a tale importo, occorre prevedere anche gli oneri per la tassazione della pronuncia giudiziaria che, in questa sede, si stimano ammontare al 3% del valore della causa, quindi in € 360,00, atteso che il titolo esecutivo de quo non risulta ancora essere stato registrato nell'apposita sezione del portale dell'Agenzia dell'Entrata competente per territorio.

Tutto quanto premesso e considerato, essendo il caso di specie sussumibile nell'ambito di applicazione del comma l, lett. a) dell'art. 194 del D.Lgs. n. 26712000, in quanto trattasi di stato debitorio che si impone ex se in base al comando imperativo, ex art. 474 e 475 c.p.c., intrinseco in ogni provvedimento giudiziario, e quindi non sussistendo alcun margine di valutazione discrezionale sul riconoscimento di legittimità, si propone:

l. attesa l'esecutività della sentenza de qua, onde evitare ulteriori aggravi di spesa derivanti dall'attivazione di eventuali atti di precetto tendenti all'esecuzione forzata, di riconoscere, quale debito fuori bilancio, l'importo complessivo di € 18.131.38 il tutto risultante dall'allegato prospetto;

2. salvo l'effettivo a liquidarsi alla data dell'effettivo soddisfo e con riserva di ripetizione delle somme versate in caso di prevalenza del Comune in un eventuale ricorso in appello nella competenza dell'Avvocatura municipale, di impegnare la somma di € 18.131.38 imputando la spesa sul Capitolo n. 1986/3 del Bilancio 2011;

3. ai fini del riconoscimento della legittimità dello stato debitorio de quo, di trasmettere la presente proposta all'Organo Consiliare, con contestuale richiesta di conferimento dell'immediata esecutività, ex comma 4, art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000; Sede, lì 08.08.20 Il.

Lo Specialista di Vigilanza P .0. (Ten. A. Mercuri

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• CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Piazza Giovanni XXlll, n. 13 ~ telefono 081.390030 l - fax 0813900303 -

e.mail: [email protected]·di-stabia.napoli.it

Ufficio Affari Generali

Prot. n. 0034441/XI del 08/08/2011

Egr. Avvocato Serpico Alberto Jr Serpico Alberto Sr

Via Roma n. 62 Cuneo

T el. 0171697566- Fax 0171697566 Celi. 3356802692

P.E.C. [email protected]

e, p.c. All'Avvocatura Municipale SEDE

Oggetto: Sentenza n. 196111 -R. G. n. 851105- Cron. 396- Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma l, lett. a) del D.Lgs. n. 26712000.

Con riferimento alla Sentenza in epigrafe specificata, resa dal Tribunale di Torre Annunziata, si invita

a prendere atto che è in itinere la procedura di ottemperanza attraverso procedimento amministrativo di

riconoscimento della legittimità dell'afferente debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1), lett. a), D.Lgs

26712000, di competenza del Consiglio Comunale.

Pertanto, nel rappresentare Loro che gli importi relativi alle spettanze professionali di cui

all'allegato prospetto, dovuti in favore di SOVEMEC s.r.l., quantificati in ossequio a quanto disposto dal

giudice adito, saranno liquidati ad avvenuta definizione di detto procedimento, invitiamo a non inviare e/o

procedere con la notifica di ulteriori atti tendenti all'espropriazione forzata che, oltre a provocare danni

economici all'Ente, determinerebbero la necessità di rivedere gli importi posti a base del provvedimento,

con sommo aggravamento e ritardo di espletamento del procedimento in corso.

Giova precisare che gli oneri per la registrazione della sentenza rimangono a carico dell'Ente.

Onde favorire il futuro pagamento, voglia far pervenire i dati del beneficiario (SOVEMEC s.r.l.), in

particolare gli estremi bancari della società strumentali alla disposizione di liquidazione a mezzo bonifico,

ciò ai fini della tracciabilità dei pagamenti.

Infine, si resta in attesa di conoscere il Suo indirizzo di posta elettronica certificata, trasmettendo

quello del Comune: [email protected], a cui potrà far pervenire informazioni e/o documenti

inerenti al procedimento. ~

Lo Specialista di Vigilanza P .0. (Ten. Alfonso Mercuri . . ~

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Sentenza n. 196/2011 -R. G. n. 851105- Cron. n. 359

8 Spese non imponibili liquidate in

A Diritti ed onorari (come da sentenza) c sentenza (Cass. 6793/87 -7156/87)

€ 11.928,00 €0,00

Posizione archivio f 65,00- Costituzione in giudizio € 16,00 - Consultzione con il cliente € 65,00- Esame scritture controparte € 32,00-Disamina € 16,00- Esame dispositivo ,. sentenza f l 6,00- Esame dispositivo sentenza ~· € 16,00 - Esame testo integrale sentenza €

.,. ~(; D 65,00- Formazione fascicolo € 16,00- E

Corrispondenza informativa € 65,00- # Notificazione della sentenza € 16,00- Esame ,,..::;. relata di notifica f 45,00- richiesta copie atti in Cancelleria € 32,00 ( € 16 x 2) -Accesso C3 agli uffici € 16,00- Ritiro atto € 16,00- Diritto di collazione per dattilografia € 19,00, per un tntnfp di l" H n nn

€ 516,00

F C.P.A. al4% ~(A+ D+ E)* 21100) G I.V.A. al 20% dato da (A+ D+ E+ F)

H *20/100

€559,98 € 2.911.90

1 Totale da impegnare dato da (A + B + C +D+ E+ F+G)

L Netto a pagare dato da (l - H )

€ 17.471,38 € 14.671,48

Base lmp. I.V.A € 14.559,48 Base l m p. Rit. Ace. € 13.999,50

I.V.A. € 2.911,90 Rit. Acconto € 2.799,90

C.P.A. € 559,98 Voci non imponibili €0,00

Spese successive non imponibili non liquidat in sentenza (€ 15,00) (cfr. Cass. cit. oltrech · C.d.S. nrr. 5725/01 -1171101- 2490/01)

€0,00

Rimb. Forf. 12,5% (Ex art. 16 LP) dato da (A

+ D) x 12,5/100 (Cass. Nrr. 11654/02 10416/03)

€ 1.555,50

Ritenuta d'acconto al 20% calcolat~ sull'lmoonibile dato (A+ D+ El *201100

€ 2.799,90

Lo SPECIALISTA DI VIGlll>NZA

Alfonso Mercu ·

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• • CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Piazza Giovanni XXIII, n. 13- telefono 081.3900301 -fax 0813900303-

e. mai 1: poi iziamunici pale@comune. castellammare~di-stabia.napol i. i t

Ufficio • Affari Generali

Allegato alla Delibera avente ad oggetto: SENTENZA N. 196/11 - R.G. N. 851105 - CRON. 396 -RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EXART.l94, COMMA l, LETT. A) DELD.LGS. N. 267/2000.

Ouantificazione spettanze professionali

La quantificazione delle spese di giudizio da riconoscersi ali' Avvocato di controparte, operata in ragione del requisito di determinatezza dei titoli esecutivi, si è basata sulla applicazione delle prescrizioni della Tariffa Forense, all'oggi ancora applicabile in sede di liquidazione giudiziale delle competenze legali, alla luce dei criteri e dei parametri in merito interpretati e stabiliti dalla Giurisprudenza in materia, nonché sul riconoscimento di ulteriori diritti corrispondenti ad attività praticate successivamente al deposito della sentenza riscontrate nel corso dell'analisi della pronuncia in esame.

Il valore della causa è stabilito in € 11.928,00, a titolo di diritti ed onorari liquidati in sentenza, a cui si aggiungono le competenze da attività successive alla sentenza riconosciute in applicazione dei principi giurisprudenziali attestatisi come maggioritari, (vedi Cass. n. 6793 del20.08.1987 e n. 7156 del 01.09.1987), secondo l'analisi operata, debbono trovare riconoscimento i seguenti ulteriori diritti anch'essi successivi alla decisone giudiziaria, così stabiliti per la 5° categoria (fascia fino a € 25.900,00 delle tariffe forensi): (Posizione archivio € 65,00- Costituzione in giudizio € 16.00- Consultzione con il cliente € 65,00- Esame scritture controparte € 32,00 -Disamina € 16,00- Esame dispositivo sentenza € 16,00- Esame dispositivo sentenza € 16,00 - Esame testo integrale sentenza € 65,00 - Formazione fascicolo € 16,00 -Corrispondenza in(òrmativa € 65,00- Notificazione della sentenza € 16,00- Esame relata di notifica € 45,00- richiesta copie atti in Cancelleria € 32,00 ( € 16 x 2)- Accesso agli uffici € 16,00- Ritiro atto € 16,00- Diritto di collazione per dattilografia € 19.00, per un totale di € 516,001.

Per quanto concerne, invece, il riconoscimento del rimborso forfetario delle spese generali, ai sensi della vigente legge professionale ex art. 12 DM n. 127 DM 08.04.2004, si è ritenuto di fare applicazione dell'interpretazione prevalsa, ed attestatasi come maggioritaria nella Giurisprudenza, secondo la quale il rimborso spese forfettario è dovuto e, quindi, andrà aggiunto indipendentemente dalla menzione in dispositivo e liquidato indipendentemente da espressa domanda, poiché trattasi di credito che consegue per legge e del quale la misura è determinata per legge (v. Cass. n 11654 del 03.08.2002 e Cass. n. 10416 Sez. I del 02. 07.2003).

Parimenti trovano riconoscimento, anche in assenza di espressa menzione nel dispositivo di sentenza, gli ulteriori accessori quali IV A e contributo CP A.

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REPUBBLICA ITALIANA ,' 1." l~ :·t l ~.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata ::!_1;. ..;.:. ..• r·· ·\,, "::.::o~t

Se~ionc distaccata di Castellammare di Stabia • o 6/1/ oj _ ~O_t}!2 in c.omposizin1W monncratica in persona del Giudice doti. Ernesto Anastasio.

ha promnKiato la s.:~~~~nt.: le(Jl'•··~lo ·; --~f~~~ SENTENZA -·--·-------

ndla GHisa civile iscritta al n. 851/05 R.G.A.C .• avente ad <>gl,!clt" ~I!TTO 1 :.• .. .,,

·wsponsabilitù contralluale... riservata in decisione alla udienza di. ~~'A. ~~-"- •. _,;.;.;

pr.:n~<vion.: dl'llc conclusilllli del 06/07/2009 con a~scgnazionc dci termini .. -~-~·· -~ --..

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ordinari <gi••rni (l() l· 20) per il deposito di comparse conclusionali c memorie-

di r•·plica. c 'crtcntl! i O Gl U 2011

TRA . u (A(..S" ····'•' -~ ·-·---......... .J

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!( Comuu1• di ( 'astcllammare di Stabia. in persona del Dirigente dd Sctl<•r.: I),L

Pc.-im<• (<~\ :111. ~~~ his Statuto comunale). mpprescntato c dili.·so dagli ''"·''

munidpali l >ormlangclo Cancelmo c Sergio Siracusa e con gli stessi cl. te do m. t•'

l'l<'"'' r.'\1 n>catnm municipale in Cimare di Stabia alla via R. Rajola n. 44: ··~

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SO.VI•:.MI-:C. S.r.l .. in persona del L.R.P.T., rappresentata c dilcsa daf'li ~:<X t /\\\.ti :\lhcrtu Scrpi<.:o .lr. cd Alberto Serpico Sr. del Foro di CmwP ... d

d.:lli\amcnh: dmni<.:iliata prl!sso lo studio dell'Avv. Francesco Maddaloni in

l'iano di Sorn·nto al wrsn Italia n. 24/b:

Connnu1:1

r. _ç-:r'" ~ ~·-·"'-~ .• .. ..

CONCLUSIONI

l procuratori ùdlc pm1i hanno definitivamente ra~scgnato le propnc

condusioni all'udienza del 617/2009 (v. il relativo verbale nonchl! il IÌJ!,dio

che vi è allegato).

IU<;tONIIN l'ATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Ì'. opp<'rtunn pn.:metterc che le modalità redazionali della presente sentenza si 1' ~

conlimnanu a qucll .. : esigenze di semplificazione (già proprie del modello

ù.:cisoriu ex att. 281 scxics c.p.c .. secondo l'insegnamento giurisprud.:nt.ialc:

l"ass .. Se1. Il. 11.1.2006 n. 216) che il legislatore ha di recente elevato. per

cosi dire. a ""canone stilistico"' della motivazione della sentenza civile (cfr.

arti. 132. co. 2. n. 4 c.p.c. e 118. co. l, disp. att. c.p.c .. come moditicati dalla

1 .. l !1.6.2009 n. 69. in vigore dal 4.7.2009 cd applicabili anche ai ~iudi/i

pemknti in primo grado a quella data. giusta la nom1a transitoria ex art. :'R.

cn. 2. ùdla medesima L. 69/2009). Pertanto, non si procede alla disamin:~

ddln svolgimento del processo se non nei limiti dello stretto necessario ai lini

ddl"inquadrmnento della fattispecie. c comunque ci si attiene a uno stile

stringa!<'. motivando in termini di "succinta esposizione dei fatti rilevanti

della causa c delle ragioni della decisione, anche con riferimento a precedenti

eonliwmi"' (art. 118. co. l. cit .. nuovo testo. ove è degno di nota l'aggetti'"

"'succinta"'. in passato riferito alla motivazione delle sole ordinanze).

Con rituale citazione a comparire davanti a questo Tribunale. il Comune di

l"astcllammarl' di Stabia conveniva in giudizio la So. Ve. Mcc. S.r.l. dcdu~cndo

d1<: questa non aveva adempiuto l'obbligazione contrattuale di timtire

diecimila vt~rhali "autoimbustanti''. In particolare, la So.Ve.Mec .. nonostantr

l'inidoncitù del prodotto reali72l!lo, desumibile dall'esito negativo dl'lla

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1 ,·ril ica 1 .:spktata da l'oste Italiane S.p.A.) di funzionalità dci codici a harrl'

1n1pn:"i sl1lk hust.:. n<ln avrct>he provveduto "a/l'ado=itm'' di ogni """

,,.,.""'triti al rispetlo degli ohh/ighi contrattuali con il Comune··. Secondo la

prnsp.:ttazinnc attorea. dall'inadempimento di tale obbligazione saret>h.:m

<kril at.: cnnscgul.!llZe dannose di non poco momento, quali l'impossit>ilitù di

notili.:ar.: nei tcnnin(6.33<1 preavvisi di violazioni al codice della strada. la

twnlit;l <kll'in.:assn dcÌI.: rclativ.: sanzioni pecuniarie (l'Ente alh:ga. a 4u.:st"

tituln. un danno emergente di ben 227.000 euro) e la necessità di rivolgersi ad

allru lùrnitnrc .: di affrontare perciò maggiori costi per la ltlmituru in parola

lin rdarionc a 4ucst'altra causale. il Comune in citazione chiede -- s.:nza

quantilil-arln- di essere risarcito della "differenza per eccessotm il pre==o di

. /~ aggi11rlinci"'"' delh1 jèlrnitura alla .wdetà com•enllla e '/Ili' Ilo di

~ aggiudindone alla l'oste 1/uliane S.p.A .. cui il Comune ha .fcllto urgmf•·

rit'lll'.\11" .1eguit11 dell'inadempimento del convenuto").

l.a convenuta si dilè:ndc deducendo una corposa serie di circostanz.:. talu1w

ddk 4uali meritano di essere evidenziate perchc dotate di cflica~ia

assnrh.:nh::

l) il l'omunc non aveva rappresentato in alcun modo l'urg<:nz.a

dd l' adcmpimcnto;

~) il Comune aveva allegato alla invita/io ad cl{fi!rendum dd 3.9.04 un

moddlo della modulistica da realizzarsi. al quale la convenuta si ,·ra

kddmentc attenuta anche nell'allestimento del campinnc d:1

soUoporr<: al test di Poste Italiane;

-~) l'inll'ITU/.ionc delle attività di verbali nazione per indisponibilita <ki

modl'lli cartacei autoimhustanti risaliva al 17 luglio 2004. ci<>~ a elica

3 (-_.;. -~

.,~-&--"

' due mesi c mezzo prima dell'aggiudicazione. cnsiedté appale·

rag.innevok· il Juhhio sulla sussistenza del nesso di causalilù Ira

r 1pnh:lica inadempienza della So.Ve.Mec. S.r.l. e il danno htmenlalo

dal t"omuno.· ("anche un adempimento esa/lo della pmpria presla::io/1<'

do /1<11'1<' dc{la So. l'c. Me<'. S.r.l. non sarehhc savilo a snmgiurarc il

tln orso del tcr{ine di 1511 giorni per la notifica d~/ I'C!rhale Jli'Cl'i.llo

dal <'tu/in· c/ella.l·trada". pag. 14 della comparsa di costituzione).

i\d avviso d"l giudicante. tali deduzioni difensive sono fondate cd impongono

il rigelto della domanda attorca.

l'd in vero. la circostanza suh l) i: documentata: l'invita/io ad o{fi-reudum

inviala d;d Comune alla So.Ve.Mec in data 3.9.04 non taceva parnb --dcll'urgcn/a. ne puù rilcnl·rsi intrinsecamente urgente la realizza7.inne di

suppnrli carlacci sol perché destinati a una notiticazionc soggetta a hrcvc

lc'ntlinc pc•n:ntoriu. lnlàtti. lo stampatore non è tenuto a sap.:rc se il

cummilh:nh: ahhia già c'Saurito le scorte della modulistica, se l'Ente appaltanh:

ahhia "accumulato dell'arretrato'' nel settore di attività al quale qudla

modulistica è funzionale. ecc.: se tali contingenze non sono rese note ;JI

dd>iturc. ossia (nella concretezza della vicenda) allo stampatorc. qm~sli c

tcnulu · sc·cnndu diligenza professionale. ma anche secondo gli usi. cfr. ari.

lllU. c·nmma l. 2" periodo. c.c. - a evadere gli ordini secondo la nonnak

prinrità (;fOnologica. Non si può quindi pretendere che So.Ve.Mcc. trattasse

l'ordine d.:i diccimila verhali autoimbustanti con priorità assoluta. alla stregua

di un'inlcrprdazionc astratta ed assolutizzante del canone "qrwd .1·ine tfic

dL"hetur. ,\'latim dehetur".

()uanln Hlla circostanza sub 2). l'onere della prova. ricadente sul dchitnrc

'l> .. ~. ,.,tt;· .· . ' ;-"" ·-i r.;,. . . .'

1:. .~: \ " : ~ ;.,.-

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. ,

ddla presta1.ione rimasta - in lesi - inadempiuta. deve ritenersi soddisfall~>

alla lu~~ del principio di prova scrilla (v. il modello coslilUt:nh: il documento

n. 7 tklla produzione di parte convenuta, che essa parte assume essere stato

messo a sua dispu~i1.ionc dal Comune come specimen: cfr .. altresì. il

documento n. 2 detta produzione medesima, ossia la già cit. il11"itmio od •

of/crendum. laddml essa menziona. appunto, il "modello") c delle pro\ e

te,timoniali. ll:nuto cdnto anche del fallo che t'allore non ha spo:cilicamenll·

,·nnte>tato tali allegazioni dopo il tempestivo deposito detta comparsa di

l:o~l i lU:tit HH.:.

t .a circostmu.a su h ~è pienamente provata, in modo assolutamente lineare. dal

documento n. t 8 detta produzione di parte convenuta, alla cui lellura si rinvia

4 per csigetve di brevità. In estrema sintesi. è la stt.'Ssa Polizia Munit·ipak· .l

stahÌL''L' a dare· allo. con trasparenza. detta impas.n• in cui versava l.t

notilic;vionc dci vcrl'>ati di contestazione de quihu.\· lin dal 17 luglio 2004. Il

dato sali.:ntL'. in tjucsto documento risalente al 27 dicembre 2004. l:

rappr~sentato dal numero dci verbali da archiviare in autotutda per

l'l·n:n1.iom: dci termini di notifica: ·esso è pari a 6339, e questo numero tro\asi

trascrillo in cita;r.ionc. sembrerebbe al fine di giustilicarc l'ekntta

quantilieazione del t!llmcntato danno da mancato incasso dette sanwmt

p..:..:uniari..: prc,·istc datta disciplina della circolazione stradale. Fbhcnc. i 6l3'1

\Whali non notilicati a partire dal t 7 luglio 2004 e ormai perenti verso la fin~.·

di quell'anno sol:~rc non possono non risalire. in buona parte. a data ant.:rinll·

all'al,!),!ittdica;inn..: della fòmitura atta So.Ve.Mcc .. di guisa che la sussistc·tv.a

dd n..:ssn causale· tnt inadempimento ed evento dannoso -- il cui ouw

,,..,haucli },!t'a\a pur s.:mprc su chi invoca il risarcimento del danno· risulta

s ~;:;~

•• esclusa per i verbali per i quali il termine d1.-cadcnzialc swdcv;~ pnma

dcll"aggiudi.::ll.ion~ m~dcsima c. comunque. resta una mcra ipotesi r•·r '

',·rbali successi\ i.

Il conu:gnn della debitrice deve perciò andare esente da censuro.:. sia pcr.:h.'

essa si alh:nnc all'inadeguato modello predisposto dalla committenza. sia

perché pcrlino un immediato adempimento (peraltro incsigibilc) delle prete"· 1f !li

di adeguamento allo· standard postale. avanzate dal Comune u lavori gi<~

avanzali tcomc i testimoni hanno ritcrito), non avrebbe potuto salvag:uard:uv

la tcmp,·stivitù. onnai già compromessa. della notitica di buona parll' dci

vcrbali tf,· q11ihus agitllr (per non dire dell'elevato rischio di in~olvcn1.a dci

eontwncntori. nel contesto socio-economico locale).

l.c spese seguono la soccombenza e perciò devono essere postc a carko

ddi'Fntc. h:m:ndo conto della nota spese predisposta dalla dilcsa di part<·

Cl'IWcnuta.

P.Q.M. Il l"rihunak di rorrc Annunziata.. &.'Zionc distaccata di Castellammare di Stahia. in

cnmposiziunc monocratica cd in persona del dott. Emcstn Anaslasi<>.

dclinitivamcntc pronunciando sulla calLc;a iscritta al n. 851/2(XJ5 IUi.A.C..

diS<1IIcsa ogni conlrru·ia u diversa domanda, islan7.a ed eccezione. così pmvn:dc:

Rigcll;~ la domanda:

Condanna il Comune di Castellammare di Stabia. in pcrsonu del

I..R.I'.T .. a rilondcrc le spese di lite alla SO.VE.MEC. S.r.l.. con

allribuzion•· in tàvorc dci difensori. e liquida le spese stesse in curo

.l.'J:!!UlO ·pcr diritti/ed f 8.000,00 per onorari). oltre IV A. C.P.A. ,_.

rimhorst~spcsc gcnhali ex art. 14 della tariffa.

l\.. fl.lt''Z.\1 dr. s.

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di ~~U8 tèbbraio 2011. n.~R§IG

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o TRlBUNALE DI TORRE ANNUNZIA T A

SEZIONE DISTACCATA DI CASTELLAMMARE DI STABIA ----. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE [IRE 4irNÌ1i,: . . • . ~i diamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di ~Stnetter in esecuzic.f\e il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza. e a · tutt' i ufficiali dél-la forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente •11 : . sti. t:; /l.

<:cara • rilascia a richiesta dell'Avv. l' LQu Co-, (r) ~efdJnu-t ·. procuratore~"& (l~~ sensi della sentenza n. 522/02 della Corte Costituzionale ai

lti· ~o-li tini dell'esecuzi9ne fo~ta. :-:::..._~~tellammare di Stabia . .l3 '.)(o ' 1/ le. \'. ~---,. '(

. t• ,: jJ<

· _ iif1\E;'!~pia c~foi., 'all'originale · · Il funzion io gi diziario

Dott.ssa laiì usso

.•

.,. ·~

..

SI NOTIFICHI L'ANTESCRITTA SENTENZA A:

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA IN PERSONA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE DECIMO (EX ART. 58 BIS STATUTO COMUNALE) E DEL SINDACO P.T. RAPPRESENTATO E DIFESO DAGLI AGLI AWOCATI MUNICPALI DONATANGELO CANCELMO E SERGIO SIRACUSA ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATO PRESSO L'AWOCATURA MUNICIPALE IN CASTELLAMMARE DI STABIA VIA R. RAJOLA, N. 44

{

~·, ,_ .'\

\ .·· \ --· \ N. E. P.f.)

// ....___..:, /

~

:'"

THIBUNALE DI TORRE ANNU"ILIA lA

Sezione distaccata di CASTELLAMMARE DI STABIA

A richiesta come 111 atto. io sot1C9Crillo U"FIGIALE GIUDIZIARIO • ac!detto al suintestoto ufficio ho notllicato copie deil'amescritto otto

-~~ ~~G .... ~-~ ~~--~p-~acWI.:t-~l~ JIA~ ··---~\..;)\A (.A.(..,- Cv....~ . •. >±?LlriiA

~ r~:~.·. ·-· 'l -, •. _._ - :-lr·~~) n:;~

• IL DIRIGENTE DEL CORPO DI POLIZA MUNICIPALE

LETTA la relazione istruttoria che precede di cui prende atto e ne fa proprio il contenuto; . PRESO ATTO della Sentenza n. 196/11 - R.G. n.851/05- Cron. 396;

VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali, ed in particolare l'art 194, comma l, lett. a) e l'art. 107.

D.Lgs 267/2000.

LETTO gli artt. 474 e 475 del c.p.c,;

Previa assunzione dell'impegno di spesa per € 18.131.38#, da imputarsi al Cap. 1986/3 del Bilancio

2011, ed apposizione del prescritto visto di regolarità contabile, ex art. 151 del D.Lgs n. 267/2000, in

competenza del Dirigente del Settore Economico Finanziario,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

di inviare al Consiglio Comunale la presente proposta di provvedimento al fine di:

o prendere atto e di approvare la relazione istruttoria di cui in premessa, parte integrante e sostanziale

della presente provvedimento;

• prendere atto dell'esecutività del provvedimento giudiziario in esame e, quindi, dell'insussistenza di

margini di valutazione discrezionale sul riconoscimento di legittimità del relativo stato debitorio, ex

art. 194 comma l, lett. a) del D.Lgs. n. 26712000, in ogni caso da approvarsi con riserva di

ripetizione delle somme versate in caso di prevalenza del Comune nell'eventuale ricorso in appello

da parte dell'Avvocatura municipale;

• riconoscere, quale debito fuori bilancio, l'importo complessivo di € 18.131,38 composto da:

b. € 3.928,00 per diritti ed € 8.000,00 per onorari come da sentenza, a cui aggiungere € 516,00

per diritti successivi al deposito della sentenza, € 2.911,90 per I.V.A. al 20%, € 559,98 per

C.P.A. al4%, € 1.555,50 per rimborso forfetario al 12,5% ex art. 14 delle tariffe forensi ed €

300,00 da prevedersi in misura forfetaria per eventuali errori e/o omissioni commessi in fase

di elaborazione dei conteggi, per un ammontare di € 17. 771,38;

c. € 360,00 per la registrazione della pronuncia giudiziaria presso l'Agenzia delle Entrate

competente per territorio;

• di demandare al Dirigente proponente la presente proposta l'adozione di tutti gli atti consequenziali

e connessi;

• di conferire al presente provvedimento l'immediata esecutività, ex comma 4, art. 134 del D. Lgs. n.

26712000;

• . •

CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Giovanni XXIII, n. 13 - telefono 081.390030 l - fax 0813900303 -e.mail: [email protected]

Ufficio Affari Generali

OGGETTO: SENTENZA N. 196/11 - R.G. N. 851105- CRON. 396 -RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI

BILANCIO EX ART. 194, COMMA l, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

II Responsabile del Servizio esprime, ai sensi del D.Lgs. 267/00, Art. 49, Comma l, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla proposta: FA V O REVO LE, fatto salvo l'acquisizione del prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sede, oSjPgj/i?lt Il Responsabile del Servizio

z#P

II Responsabile del Settore Corpo di Polizia Municipale conferma il parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta espresso dal Responsabile del Servizio.

Sede, oJ/j /J\\11

'==

Il Dirigente del Settore Ragioneria esprime, ai sensi del D.Lgs. 267/00, Art. 151, Comma l, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla proposta:

---------'in data _____ _ II Dirigente Sett. Ragioneria

Si attesta la relativa copertura finanziaria della spesa come riportata nell'allegato prospetto dell'Ufficio Ragioneria.

Sede, ______ _ II Dirigente Sett. Ragioneria

~

!

CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA Provincia di Napoli

I Commissione- Finanze

(Finanze- Programmazione economico-finanziaria- Patrimonio- Aziende Partecipate- Affari legali- Macchina comunale)

Pro t. n. 54 del 26/09/20 Il

Presidenza del Consiglio Comunale

OGGETTO: Trasmissione nota approvazione debito fuori bilancio

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica l'avvenuta approvazione nella seduta del26 settembre 2011 verbale n. 169 del debito fuori bilancio:

l. Sentenza n.J96/11- R. G. n.851105- Cron.396- Riconoscimento debito fuori

bilancio ex art. 194 ,comma], lett.A) del D. Lgs n.267/2000;

Il Segretario della I Commissione ( sa0fofi Colucci )

\

... • ~

CERTIFIC~TO DI IMPEGNO

C~STELLAMMARE DI STABIA

Esercizio EPF T F

2011 2011

Numero Data

933 17/08/2011

Proposta Provvedimento Esecutivita'

PI cc

s I Cap. Art. Cod.Mec.

1986 3 1010208

17/08/2011

Sentenza n.196/11 R.G. 851/05 cron.396 Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma1, lett. A) del D.Lgs. 267/2000.

Soggetto

Importo 18.131,38

Settore Economico-finanziario l'istruttore

Previsione

Impegnato

Differenza

1986 3 l 2011

Debiti fuori bilancio finanziati con Cap.767 - 794 - 2220/1 E

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile Q!, slinsf del· rart. 49 c. l TUEL (D 2000 n. 267).

(t-~Wf

500.000,00

110.861,37

389.138,63

... Relaziona l'Assessore Canna vale, poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente sottopone ai voti del Consiglio il presente provvedimento. Il tutto come risulta dal resoconto letterale agli atti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

LETTA la proposta di deliberazione a firma del Dirigente del Corpo di Polizia Municipale, Dr. A.

V ecchione, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;

VISTO il vigente Testo unico degli Enti Locali ed in particolare l'art. 194 c. l, lett. a);

LETTO gli artt. 474 e 475 del c.p.c

PRESO ATTO • dei pareri di regolarità tecnica e contabile, allegati alla presente determinazione, per

costituirne parte integrante e sostanziale;

• della Sentenza n. 196/11- R.G. 851/05- Cron. 396;

con 25 voti favorevoli, espressi per appello nominale,

DELffiERA

l. di approvare la relazione istruttoria riportata in premessa, parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento;

2. per l'effetto, ai sensi dell'art. 194 c. l lett. a) del D.Lgs. 267/2000, salvo l'effettivo a

liquidarsi e con riserva di ripetizione delle somme versate in caso di prevalenza del Comune

nell'eventuale ricorso in appello, nella competenza de li' Avvocatura municipale, di

riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 18.131,38#

originato dalla Sentenza n. 196/11- R.G. 851/05- Cron. 396;

3. di demandare al Dirigente del Corpo di Polizia Municipale l'adozione di tutti gli atti

consequenziali e connessi, compresa ogni determinazione da assumersi in caso di positivo

esito del ricorso in appello avverso la cennata decisione giudiziaria assunta dal giudice

prime cure;

Con successiva e medesima votazione unanime, il presente provvedimento viene dichiarato

immediatamente eseguibile, ex comma 4, art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE f.to Ing. Gaetano Cimmino

, .... - .

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Vincenzo Lissa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on - line di questo Comune, come attestato dal responsabile dell'Ufficio Albo Pretorio on - line, con inizio dalla data odierna e per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l24 del D.Lgs.l8 agosto 2000, n. 267

F.to IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ALBO PRETORI O ON LINE Sig. Colaps Raffaele

D Si dà atto che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

D Si dà atto che la stessa diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.l34, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Vincenzo Lissa

Il presente provvedimento viene assegnato a :

IL SEGRETARIO GENERALE

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