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CITTÀ DI MORBEGNO PROVINCIA DI SONDRIO 54 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. Oggi VENTOTTO del mese di SETTEMBRE dell’anno DUEMILANOVE, alle ore 20:30, su invito del Sindaco contenente l’ordine del giorno dell’argomento da trattare in adunanza straordinaria, come previsto dall’art.11 dello Statuto comunale, si è riunito il Consiglio comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri: PRESENTE ASSENTE RAPELLA ALBA == D’AGATA CLAUDIO == BONGIO FRANCESCO == CIAPPONI STEFANO == PANIGA MASSIMILIANO == ANGELINI GIULIO == MANTEGAZZA MONICA == MONTI MAURO == MARCHINI FRANCO == MUCCIO ORESTE == OREGGIONI MATTEO == CAVALLI DANIELA == RAPELLA ALESSANDRO == PINCIROLI CRISTINA == MARRA SALVATORE == RUGGERI ANDREA == ROVEDATTI ANGELO == PAROLINI TIZIANA == MARCHESINI ENRICO == LEALI MAURIZIO == SANTI MASSIMO == TOTALI 19 2 E’ presente l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale Vanini Gianpiero, ai sensi dell’art.11, 4° comma, dello Statuto. Partecipa il Segretario comunale DOTT. MARTINO DELLA TORRE

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CITTÀ DI MORBEGNO PROVINCIA DI SONDRIO

N° 54

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. Oggi VENTOTTO del mese di SETTEMBRE dell’anno DUEMILANOVE, alle ore 20:30, su invito del Sindaco contenente l’ordine del giorno dell’argomento da trattare in adunanza straordinaria, come previsto dall’art.11 dello Statuto comunale, si è riunito il Consiglio comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri:

PRESENTE ASSENTE RAPELLA ALBA Sì == D’AGATA CLAUDIO Sì == BONGIO FRANCESCO Sì == CIAPPONI STEFANO == Sì PANIGA MASSIMILIANO Sì == ANGELINI GIULIO Sì == MANTEGAZZA MONICA Sì == MONTI MAURO Sì == MARCHINI FRANCO Sì == MUCCIO ORESTE Sì == OREGGIONI MATTEO Sì == CAVALLI DANIELA Sì == RAPELLA ALESSANDRO Sì == PINCIROLI CRISTINA Sì == MARRA SALVATORE Sì == RUGGERI ANDREA Sì == ROVEDATTI ANGELO Sì == PAROLINI TIZIANA Sì == MARCHESINI ENRICO == Sì LEALI MAURIZIO Sì == SANTI MASSIMO Sì == TOTALI 19 2

E’ presente l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale Vanini Gianpiero, ai sensi dell’art.11, 4° comma, dello Statuto. Partecipa il Segretario comunale DOTT. MARTINO DELLA TORRE

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Il Sig. Sindaco Presidente, constatata la legalità dell’adunanza per aver adempiuto a tutte le formalità previste dallo Statuto (art. 11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a trattare la pratica segnata all’ordine del giorno. ================================================================

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che o con la Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30 la Regione Lombardia ha disciplinato

ex novo l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. o con deliberazione della Giunta Regionale n. 8/6495 del 23 gennaio 2008 sono stati

approvati gli indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30;

o che a seguito dell’emanazione dei suddetti indirizzi il Comune di Morbegno ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in data 29.09.2008 il “Regolamento di individuazione dei criteri comunali per il rilascio di autorizzazioni relative all’attività di somministrazione di alimenti e bevande”;

DATO ATTO che il predetto regolamento comunale ha tenuto conto che:

o all’epoca era pendente al Consiglio di Stato la decisione di merito sulla sentenza del TAR della Lombardia n. 6259/2007 che aveva annullato l’ordinanza del Comune di Milano con la quale venivano approvati parametri limitativi all’apertura di nuove attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

o che da tale decisione sarebbe derivata l’applicabilità o meno della completa liberalizzazione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e che, pertanto, i criteri comunale approvati con il predetto regolamento avrebbero avuto efficacia sino alla conclusione del contenzioso in questione (rif. art. 9, comma 1 regolamento comunale).

o che con la Sentenza n. 2808 - pubblicata in data 5 maggio 2009 - il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dal Comune di Milano contro la decisione del TAR sopra indicata;

CONSIDERATO che con la predetta sentenza il Consiglio di Stato, in sintesi, afferma che i criteri limitativi di ordine quantitativo basati sul calcolo di quote di mercato predefinite, con collegamento ad esse del numero massimo di esercizi autorizzabili, si pongono in contrasto con il libero gioco della concorrenza. RITENUTO tuttavia che dalla lettura della predetta sentenza del Consiglio di Stato le limitazioni all’apertura di nuovi esercizi risultano ammesse, purché l’esigenza di interventi limitativi sia collegabile alla tutela di valori di rango equivalente al principio della libera iniziativa economica, posto che questa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana. RITENUTO che da quanto sopra si ha la conferma che la programmazione del settore è comunque possibile con riferimento a parametri funzionali a garantire ai cittadini la sostenibilità dei nuovi insediamenti di pubblici esercizi, ed in particolare in relazione a fattori quali il rumore, il traffico, l’alcolismo, le esigenze generali di pubblica sicurezza e l’utilità pubblica;

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RAVVISATA quindi l’opportunità di approvare criteri di programmazione volti a consentire l’insediamento di nuove attività o il trasferimento di esercizi esistenti solamente in presenza di reali elementi di qualificazione dell’offerta di servizio, quali la disponibilità di parcheggi privati, la vicinanza a parcheggi di uso pubblico, la vicinanza a centri di attrattività quali scuole, impianti sportivi, centri culturali, case di cura ecc., l’adeguata distanza da altri esercizi al fine di favorire la tutela della quiete pubblica e disincentivare fenomeni di inquinamento acustico ed ambientale, nonché il recupero di edifici con caratteristiche architettoniche o storiche di particolare rilevanza. VISTA l’allegata bozza del nuovo “Regolamento di individuazione dei criteri comunali per il rilascio di autorizzazioni relative all’attività di somministrazione di alimenti e bevande”; DATO ATTO che detta bozza è stata esaminata dalla commissione comunale consultiva per la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella seduta del 16 settembre 2009; SENTITA la competente commissione consiliare; UDITI i seguenti interventi: Monti: Questo nuovo Regolamento è una conseguenza di alcune sentenze che sono uscite, prima da parte del T.A.R. poi del Consiglio di Stato nella primavera di quest’anno, proprio conseguenze di istanze presentate da cittadini contro il rifiuto del rilascio di autorizzazioni, per esempio da parte del Comune di Milano. Il cittadino si è opposto presentando al T.A.R. una richiesta di intervento, il T.A.R. ha dato parere favorevole all’istanza presentata dal cittadino, a sua volta il Comune di Milano ha poi ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del T.A.R. ma anche il Consiglio di Stato ha dato ragione al cittadino che aveva fatto richiesta di autorizzazione. Ragione per cui, in questo caso, dopo anni e anni in cui ci si è mossi tutti in un certo senso, arriva una sentenza del Consiglio di Stato che smentisce tutto quello che è stato fatto per tanti anni precedentemente. Di conseguenza anche noi come Comune di Morbegno abbiamo dovuto adeguare il nostro Regolamento, che eravamo andati ad approvare in Consiglio Comunale nel settembre dello scorso anno, a queste nuove esigenze, facendo riferimento al Regolamento che la Regione ha instaurato dall’inizio dello scorso anno e in base al quale sono previsti alcuni criteri per regolamentare il rilascio di autorizzazioni. Abbiamo preso di conseguenza quel Regolamento, condiviso da Unione Commercio, Rappresentanti di categoria, Sindacati, Unione Consumatori, eravamo andati ad approvare lo scorso anno e lo abbiamo adeguato alle nuove esigenze, cercando di mettere, nel limite del possibile, dei paletti per prevedere l’eventuale richiesta e quindi il rilascio di nuove autorizzazioni. Come ben sapete le zone di Morbegno erano divise in tre: c’era la zona 1 che dallo scorso anno era la parte a sud della Ferrovia, la zona 2 era quella a nord e c’era poi la zona 3 e 4 che si riferiva alle frazioni. Abbiamo pensato con questo Regolamento di prendere in esame soltanto la zona 1 e 2, la 3 e la 4 sono state escluse, ritenendo libere le domande da presentare per la zone 3 e 4. Nel Regolamento che abbiamo presentato ci siamo accorti che nella tabella dei punteggi, è l’art.8, è ancora prevista la distanza dall’esercizio analogo più vicino attivo nella zona 3 e 4. Questa parte deve essere cancellata perché nella zona 3 e 4 non è più previsto, quindi rimangono le distanze dall’esercizio analogo soltanto nella zona 1 e 2. Come criteri abbiamo ritenuto che fossero validi, ci siamo confrontati anche questa volta comunque prima di adottare questo Regolamento con le associazioni di cui ho fatto l’elenco prima, i criteri che avevamo adottato allora, vale a dire la disponibilità di parcheggi privati da poter mettere a disposizione dell’esercizio, la vicinanza con parcheggi pubblici, e qui vale il numero di parcheggi pubblici come quantità di parcheggi disponibili, questo dà

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un punteggio differente. Rimane poi anche il criterio di attività di pubblico interesse vicino a questi esercizi pubblici, anche questo consente di ottenere un determinato punteggio, e poi un punteggio particolare è dato nel caso in cui ci sia il recupero di edifici di interesse storico, architettonico rilevante nel centro storico di Morbegno. Abbiamo escluso il restauro conservativo perché questo andava a comprendere ormai quasi tutti gli edifici nella zona 1 di Morbegno, ragione per cui non abbiamo ritenuto, a differenza del Regolamento di prima, di andare ad inserire questo criterio. Abbiamo poi differenziato i punteggi necessari per poter avere il diritto a chiedere l’autorizzazione per la zona 1 e la zona 2, nella zona 1 sarà necessario arrivare ad un punteggio minimo di 5 punti, nella zona 2 saranno sufficienti i tre punti come punteggio, mentre abbiamo escluso completamente le frazioni nelle quali sono presenti al momento soltanto due esercizi pubblici, ragione per cui non vediamo come si possa pensare di andare a mettere dei veti su eventuali domande che vengono portate avanti. I criteri che abbiamo adottato sono più di buon senso che non di altro, anche perché è un po’ quello che la Regione pretende dalle Amministrazioni: valutare secondo il loro punto di vista la necessità della presenza di esercizi pubblici in determinate zone del proprio Comune e quindi decidere su come comportarsi. Sono dei criteri che, tanto per essere chiari, non sono vincolanti per il cittadino, noi ci atteniamo a questi, è un criterio che è stato condiviso da tutti, anche perché stiamo parlando di attività che per essere avviate necessitano di un impegno di capitali non indifferente, sia le attività di somministrazione di bevande e soprattutto di alimenti richiede un impegno notevole di capitali. Prendiamo per buoni anche i pareri che le associazioni di categoria, l’Unione commercianti e la Camera di Commercio danno in questo momento su quello che è l’andamento generale di questi tipi di attività, ragione per cui il nostro potrà essere più che altro un parere volto magari a disincentivare delle attività che possono iniziare in momenti difficili e che magari, dato l’impegno di capitali necessario, ben difficilmente possono portare ad un risultato positivo della gestione. Se invece dovessimo andare a leggere la sentenza del Consiglio di Stato questa fa riferimento semplicemente alla domanda e all’offerta del mercato, ragione per cui chiunque può ritenersi libero di intraprendere l’attività nel caso in cui lo ritenesse. Noi abbiamo ritenuto comunque di dotare il nostro Comune di questi criteri, altro da aggiungere in merito non avrei. Abbiamo messo ancora in evidenza, come era nel Regolamento precedente, la prevenzione del consumo di alcolici da parte dei minori e riteniamo che su questo cerchiamo di operare in maniera molto attenta. Sul rilascio delle autorizzazioni non ci sono particolari richieste al momento per cui non ci troviamo a dover far fronte ad un numero di richieste elevato. Al momento presso i nostri uffici mi pare ci sia una o due domande in tutto, però abbiamo pensato di andare ad adottare i criteri per far seguito a quello fatto lo scorso anno e per adeguarci a quelli che sono un po’ le indicazioni che vengono sia dallo Stato che dalla Regione. Rovedatti: Chiedo al mio capo-gruppo se mi è concesso di tornare ad un anno fa, e anticipo anche la mia dichiarazione di voto che sarà quella di non partecipare a questa votazione. Voglio concedermi una domanda e mi rivolgo più che altro ai presenti di allora, al sig. Sindaco, al Vice Sindaco nonché all’Assessore del tema, ora Assessore Cavalli, ora Assessore Bongio, sig. Angelini e Assessore Pinciroli, che allora non votava e questa sera può votare. E’ assente il neo Assessore Ciapponi ed era presente anche il Segretario. Allora si è votato a favore di quelle famose licenze e io chiedo ai tecnici se ora con gli attuali paletti sarebbero rilasciabili quelle licenze che sono state emanate allora. In un primo tempo Morbegno non aveva nessuna chance di apertura la stessa Commissione e quattro mesi dopo la stessa Commissione, appellandosi ad una Città in enorme espansione, si è poi deciso di allargare lo spazio e dare possibilità a nuovi esercizi. Questa è la prima domanda: se adesso ci sarebbero più possibilità di aprire quel tipo di esercizi che sono stati aperti allora.

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Però la mia impressione, e la pongo sempre come punto interrogativo, sia ben chiaro, non come mio pensiero, è che si passa da un Regolamento interno o ad un intervento esterno imposto? Questa è il dubbio che ho: si passa da un Regolamento interno, che è stato approvato in questa sede all’unanimità meno me, ad uno esterno imposto dalla Regione Lombardia o da qualcun altro ? Sono qui per chiarirmi, io per primo. Monti: Rispetto al bando di un anno fa circa devo dire che allora avevamo fatto questo Regolamento appunto perché dovevamo fare un bando per rilasciare cinque licenze. Attualmente, se avessimo avuto ancora le stesse domande, con questo Regolamento di licenze ne avremmo dovute rilasciare otto, perché otto di quelle domande avrebbero avuto i requisiti per ottenere la licenza. Allora ne abbiamo date due nella zona 1, due nella zona 2 e una nelle frazioni, le domande presentate con il bando erano dieci, otto avrebbero raggiunto i requisiti. Questa è la prima. Su quello che è invece il Regolamento non c’è nessuno che ci ha imposto oggi di andare a modificarlo e quindi adottare un nuovo Regolamento, è una scelta esclusivamente nostra, proprio facendo seguito, come ho detto, ad una sentenza del Consiglio di Stato uscita in primavera, maggio 2009. In seguito a questa sentenza, che ha avvalorato la prima sentenza del T.A.R., abbiamo ritenuto di andare a dotarci di un regolamento, però non eravamo obbligati a farlo, per intenderci. Rovedatti: Grazie Ass. Monti, sei stato molto chiaro. In effetti la mia tesi si avvale, l’anno scorso è stato fatto un regolamento interno a selezione. Però mi metto nei panni di quei poveri che per colpa di una legge, che sicuramente non è locale, qualche anno fa hanno dovuto comprare una licenza magari a 40 o 50 milioni e adesso si ritrovano un po’ tutto libero, mi metto un po’ nelle loro condizioni. Però adesso c’è una Commissione che decide e se le cose devono procedere in questa direzione questa sera si andrà a votare un regolamento che sicuramente è molto diverso da quello dell’anno scorso, su questo non c’è ombra di dubbio, da quello che ho capito questa sera. Sindaco: Credo che sicuramente dobbiamo prendere atto dell’evoluzione dei tempi dove il principio della libera concorrenza viene recepito sempre più da ogni istanza di legge e anche dalle sentenze del Tribunale, anche perché ormai con l’ingresso in Europa il principio della libera concorrenza è un principio generale. Quindi se per anni il nostro commercio è stato in qualche modo per alcuni settori in parte contingentato e quindi abbiamo assistito a tutto il sistema delle licenze, questo è un fatto superato, ma non dal Comune di Morbegno, dall’evoluzione generale nazionale ed europea direi. Chiedo scusa se ho interrotto altri interventi, non so se Ruggeri voleva intervenire. Ruggeri: Non vorremmo essere troppo prolissi, in quanto già in Commissione abbiamo avuto un piacevole scambio di opinioni sull’argomento, rimane il fatto che consideriamo la ricezione della linea generale, che ha già spiegato il Sig. Sindaco come il Vice Sindaco Monti, di questo concetto di libera concorrenza come alquanto paradossale nella situazione contingente attuale e noi dobbiamo pensare a questo regime di libera concorrenza applicato sul territorio di Morbegno. Quindi il compito è abbastanza infausto, per quello che possiamo vedere noi, da parte dell’Amministrazione perché si trova nella necessità, pur contingentando con dei micro paletti che possano evitare eventuali ricorso al T.A.R., deve, tra virgolette, concedere questa libera concorrenza facendo in modo che più persone possano accedere alla possibilità di avere una licenza e apertura di nuove attività. Il problema è che in un periodo di crisi i soldi che girano sono sempre gli stessi, per essere chiari, e quindi c’è il rischio, l’avevamo già detto in Commissione, che poi qualcuno debba chiudere. Prima si apre, si fanno investimenti e poi si chiude perché i soldi sono sempre quelli, cioè è paradossale che da quello che potrebbe essere definito il centro–destra arrivi una critica ad una normativa che sostanzia la libera concorrenza, come dice Angelini

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voluto dal centro-sinistra con il Decreto Bersani, cioè è abbastanza paradossale in sé e non vorrei, per quanto poi sarò chiamato a deliberare, trovarmi nelle condizioni di dover affrontare nella pratica l’applicazione di una normativa che a livello razionale è corretta ma trasportata nei tempi attuali diventa anche pericolosa. Per cui queste sono le considerazioni a carattere generale che abbiamo fatto, oltre ad altre già sottolineate da parte dell’Assessore. Ci soffermiamo solo su questo, sperando che non si ingeneri poi una situazione che invece di andare verso l’incentivazione della libertà economica, dell’investimento e della ripresa economica, possa generare invece problemi da un punto di vista lavorativo a chi già opera sul territorio di Morbegno. Un’ultima considerazione era relativa invece a quella che io avevo definito in Commissione la cosiddetta “professionalità”, ovvero purtroppo non c’è la possibilità di andare a intervenire sulla professionalità delle singole attività esistenti o che possono andare ad esistere sul territorio, questo non riguarda solo il Comune di Morbegno, ma riguarda in chiave generale tutta la categoria di cui stiamo parlando. Quindi diventa importante il controllo nei confronti dei minori, come è stato giustamente sottolineato dall’art.15, rimane importante il controllo di quelli che sono gli schiamazzi notturni e non mi dilungo specialmente nei confronti dei nuovi, su quello di cui abbiamo già discusso nel corso della precedente Amministrazione. Un’ultima considerazione: rimane il fatto che allo stato attuale questo tipo di parametri, secondo noi, può favorire in particolar modo la zona del S.Antonio in cui vi è l’Ospedale, e qui sta l’ultima paradossalità dell’applicazione della normativa nazionale. Rovedatti: Sono anch’io d’accordo con quello che ha detto il Sindaco che sicuramente l’Europa ha condizionato tutto il mercato a vasto raggio, però io rimango a livello locale che l’anno scorso sono state le differenze che hanno fatto la differenza, di questo questa sera ne ho avuto la prova. Sindaco: Questo dimostra anche la difficoltà di amministrare in situazioni in continua evoluzione. Questa sera ci siamo scontrati per due volte consecutive su atti presi in maniera consapevole e legittima poi rivisti o smentiti o contraddetti. Sicuramente diventa difficile per l’amministratore e per il cittadino programmare a lungo termine se dietro ci sono questi aspetti di legge che sono a volte piuttosto a sabbie mobili. Mi pare che il dibattito si sia concluso quindi invito per le dichiarazioni di voto. Lascia la sala il Cons. Rovedatti. Marra: Dichiariamo la nostra astensione. Rapella Alessandro: Confermiamo il voto favorevole. VISTI:

• la L.R. 24 dicembre 2003 n. 30 • la D.G.R. n. 8/6495 del 23 gennaio 2008 • l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; • il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49, comma 1, del

T.U.E.L. (D. Lgs. n°267/2000); Con voti favorevoli n°13, contrari n°0, astenuti n° 5 (Marra, Ruggeri, Parolini, Santi, Leali), espressi per alzata di mano dai n°18 Consiglieri pr esenti e votanti, mentre l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale Gianpiero Vanini non partecipa alla votazione ai sensi dell’art.11, 4° comma, del vigente Statuto co munale:

DELIBERA

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1. Di approvare il “Regolamento di individuazione dei criteri comunali per il rilascio di autorizzazioni relative all’attività di somministrazione di alimenti e bevande”, come da allegato che si intende parte integrante ed essenziale della presente deliberazione.

********************** Si dà atto che rientra in sala il Cons. Rovedatti.

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CITTÀ DI MORBEGNO

PROVINCIA DI SONDRIO

REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DI

AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 54 DEL 28 settembre 2009

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Articolo 1 Normativa di riferimento

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) ;

- dall’allegato A alla D.G.R. Lombardia 8/6495 del 23 gennaio 2008 “Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003” ;

- dal T.U. leggi di P.S. 18.06.1931, R.D n. 773, e successive modificazioni per quanto compatibile con la legislazione speciale regionale e nazionale;

- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato tenendo conto anche delle circolari interpretative emanate dalla Regione Lombardia Direzione Commercio,Fiere e Mercati in data 02 aprile 2004, e 30 luglio 2004, nonché della raccolta di risposte ufficiali fornite dalla stessa Direzione Commercio in risposta ai quesiti formulati dai comuni in tema di applicazione della legge regionale n° 30.

Il presente documento tiene inoltre conto della Legge 4 agosto 2006 n° 248 di conversione con modifiche del Decreto Legge 4 luglio 2006 n° 22 3 in riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Articolo 2 Validità del regolamento

Il presente regolamento ed i relativi criteri di individuazione hanno validità quadriennale, tuttavia ai sensi della legge regionale n° 30/2003, in relazione all’interesse dei consumatori e all’efficienza delle attività di somministrazione, possono essere modificati in qualunque momento prima della scadenza con le medesime procedure previste per l’approvazione . I presenti indirizzi comunali sono deliberati dal Consiglio comunale ai sensi dell’art.9 comma 2 della legge regionale n° 30/2003.

Articolo 3 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni regolamentari si applicano per il rilascio delle seguenti autorizzazioni concernenti l’apertura, il trasferim ento di sede e il subingresso nella titolarità degli esercizi di somministrazione al pu bblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche d i qualsiasi gradazione.

Nel rispetto della DGR n° 8/6919 del 2 aprile 2008, possono essere iniziate a seguito di presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività p roduttiva ad efficacia immediata le seguenti attività di somministrazione:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente, ma in modo complementare, ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi ed altri esercizi similari. In aggiunta ai criteri distintivi del pubblico spettacolo individuati dalla giurisprudenza della Cassazione penale, l’attività di

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trattenimento pubblico si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione e la somministrazione sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell’attività di trattenimento. L’attività di somministrazione può essere effettuat a esclusivamente nelle ore in cui sono aperti gli impianti sportivi e nelle ore in cui viene svolta l’attività di trattenimento pubblico, autori zzato ai sensi dell’articolo 68 del T.U.L.P.S . In tali casi la so mministrazione si può protrarre per non oltre 1 ora dal termine del tratt enimento o manifestazione.

b) negli esercizi collocati all’interno delle aree di servizio di distribuzione carburanti posti sulle strade extraurbane, urbane, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico.

c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;

d) presso il domicilio del consumatore; e) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all’art. 12 della L.R. 30/2003; f) nelle attività svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali, da

ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, case di riposo, caserme;

g) relativamente alle attività collocate all’interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Articolo 4 Autorizzazione all’apertura e/o trasferimento di un pubblico esercizio

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura o il trasferimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata al protocollo del comune; l’eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella domanda devono essere indicati:

a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale partita IVA, le generalità del legale rappresentante;

b) Certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/ 2003;

c) Ubicazione dell’esercizio, intendendo per tale l’indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio;

d) Superficie di somministrazione e di servizio; qualora l’attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività;

Alla richiesta di autorizzazione per l’apertura o il trasferimento devono essere allegati :

1) planimetria dei locali in scala non inferiore 1:100 con l’indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all’attività di somministrazione in mq. sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie dello stato di fatto o di progetto dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell’esercizio ai sensi del DM n° 564/1992;

2) certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;

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3) Il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge, o la relativa istanza da inoltrare al comando provinciale competente tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia;

4) la documentazione di previsione di impatto acustico; 5) la notifica igienico sanitaria ai fini della registrazione, per l’inoltro alla competente

ASL; 6) la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende

esercitare; 7) eventuale ulteriore documentazione prevista dal bando di cui al successivo art. 9

limitatamente alle nuove autorizzazioni rilasciabili in seguito all’approvazione del presente documento.

La documentazione di cui ai punti precedenti può essere presentata al comune anche dopo il rilascio dell’autorizzazione ma in ogni caso obbligatoriamente prima dell’inizio dell’attività, che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall’articolo 9 comma 8 della L.R n° 30/2003 .

Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: fotocopia del contratto di affitto/locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico, o scrittura privata autenticata, purché registrata. All’atto della presentazione della richiesta di autorizzazione il competente ufficio rilascerà al richiedente una ricevuta contenente l’indicazione dell’ufficio competente, l’oggetto del procedimento, la persona responsabile del procedimento e l’ufficio nel quale si potrà prendere visione degli atti. L’autorizzazione al trasferimento di sede all’interno della stessa zona delle attività di somministrazione di alimenti e bevande rilasciate anteriormente all’approvazione del presente regolamento costituisce atto dovuto per il Comune. Copia dell’avvio del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione viene esposta all’albo pretorio del Comune, per la durata di quindici giorni.

Articolo 5 Superficie dei pubblici esercizi di somministrazion e ed eventuale ampliamento

Non è stabilito alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. L’ampliamento dell’esercizio di somministrazione, deve essere comunicato al comune e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Contestualmente alla comunicazione dovrà essere presentata all’ASL competente per il tramite dell’ufficio comunale competente, la notifica ai sensi del regolamento CE n° 852/2004 e della legge regionale n° 1/2007 e n° 8/2 007 necessaria per l’idoneità igienico-sanitaria relativamente al locale oggetto di ampliamento.

Nella comunicazione effettuata al comune, il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d’uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n 564/1992. Il Comune provvederà ad aggiornare l’autorizzazione a seguito dell’ampliamento.

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Articolo 6 Cessazione dell’attività

Il titolare che cessa l’attività di somministrazione deve trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l’autorizzazione stessa. Analogamente in caso di subingresso, il titolare dell’autorizzazione o il subentrante nell’autorizzazione di cui si chiede la reintestazione dovrà far pervenire all’ufficio competente del Comune l’autorizzazione originariamente rilasciata entro 30 giorni dalla conclusione dell’atto di cessione o affitto d’azienda.

Articolo 7 Criteri comunali ed individuazione del territorio d i riferimento

L’Amministrazione comunale di MORBEGNO, ai fini del presente regolamento, per favorire una equilibrata dislocazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande allo scopo di valorizzare il territorio nel suo complesso, provvede limitatamente al capoluogo, con esclusione quindi delle frazioni, alla individuazione delle seguenti zone: ZONA 1, a sud della linea ferroviaria; ZONA 2, a nord della linea ferroviaria; Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, all’interno delle predette zone, l’insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande è sempre ammesso qualora l’esercizio sia in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 8. Nelle frazioni il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al rispetto delle formalità e al possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4. Articolo 8 Criteri di programmazione e limitazioni all’eserciz io dell’attività di somministrazione

poste nell’interesse generale per le zone 1 e 2 L’insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero il loro trasferimento sia da una zona all’altra che all’interno della stessa zona, sarà ritenuto ammissibile e quindi verrà rilasciata la relativa autorizzazione comunale, qualora l’esercizio per la quale viene inoltrata l’istanza di autorizzazione, in relazione ai requisiti sottoriportati, ottenga la seguente valutazione minima: PER LA ZONA 1: punti 5 PER LA ZONA 2: punti 3 I requisiti qualitativi previsti per le ZONE 1 e 2 di cui al precedente articolo 7 sono i seguenti: a)- disponibilità di parcheggi privati aggiuntivi rispetto allo standard obbligatorio già assicurato in relazione alla destinazione commerciale dei locali; b)- minore distanza da parcheggi pubblici; c)- minore distanza da centri di attrazione di persone;

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d)- maggiore distanza da esercizi di somministrazione di alimenti e bevande attivi alla data di presentazione della domanda e)- recupero di locali aventi caratteristiche architettoniche di particolare rilevanza; Le distanze si misurano rispetto alla percorso pubblico pedonale più breve. I punteggi per i singoli requisiti sono indicati ne lla tabella più avanti riportata . I parcheggi e i centri di attrazione valutabili ai fini del presente regolamento sono quelli riportati in un apposito elenco approvato dal responsabile dell’ufficio comunale competente al rilascio dell’autorizzazione e soggetto ad aggiornamento periodico. Sia per la minore distanza da parcheggi pubblici che per la minore distanza dai centri di attrazione, viene assegnato il punteggio corrispondente al caso più favorevole al richiedente l’autorizzazione1. Per quanto riguarda il punteggio riferito al recupero di locali aventi caratteristiche architettoniche di particolare rilevanza il riferimento alla tipologia di recupero è al Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 8 maggio 2009, in corso di pubblicazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 21 (norma transitoria). Non è consentita l’apertura di nuovi pubblici esercizi, né trasferimenti di quelli esistenti, all’interno delle zone per le quali il vigente strumento urbanistico ne esclude l’insediamento. TABELLA PUNTEGGI REQUISITI

fino al 100%

> 50% ; < 100%

sino al 50%

disponibilità parcheggi extra standard

punti 2 1,5 1

minore distanza da parcheggi pubblici (entro 100 mt)

> 100 posti

da 81 a 100 posti

da 61 a 80 posti

da 41 a 60 posti

fino a 40 posti

punti 2,5 2 1,5 1 0,8

minore distanza da parcheggi pubblici (entro 200 mt)

> 100 posti

da 81 a 100 posti

da 61 a 80 posti

da 41 a 60 posti

fino a 40 posti

punti 2 1,5 1 0,8 0,5

minore distanza da parcheggi pubblici (entro 300 mt)

> 100 posti

da 81 a 100 posti

da 61 a 80 posti

da 41 a 60 posti

fino a 40 posti

punti 1,5 1 0,8 0,5 0,2 minore distanza da centri di attrazione (entro 100 mt)

> = 5 centri

da 3 a 4 centri

da 1 a 3 centri

punti 2,5 2 1,5

minore distanza da centri di attrazione (entro 200 mt)

> = 5 centri

da 3 a 4 centri

da 1 a 3 centri

1 nel senso che per lo stesso requisito (p.es. distanza dai parcheggi) viene calcolato il punteggio più favorevole fra le tre ipotesi previste (entro 100 mt, entro 200mt, entro 300 mt)

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punti 2 1,5 1

minore distanza da centri di attrazione (entro 300 mt)

> = 5 centri

da 3 a 4 centri

da 1 a 3 centri

punti 0,8 0,4 0,2 distanza dall'esercizio analogo più vicino e attivo (ZONA 1)

oltre 100 mt

< 100 ; > = 50

mt < 50 mt

punti 2 1,5 1 distanza dall'esercizio analogo più vicino e attivo (ZONA 2)

oltre 300 mt

< 300 ; > = 150

mt < 50 mt

punti 2 1,5 1 recupero di locali caratt. arch. di particolare rilevanza; tipologia di intervento richiesto

Restauro

punti 2

Articolo 9

Distanze fra esercizi e prescrizioni per attività a prevalente apertura serale Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi. Per le attività con prevalente apertura serale, abbinate ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all’aperto, allo scopo di evitare potenziali problematiche di disturbo alla quiete pubblica sono previste specifiche disposizioni nell’ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione. L’orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi al solo scopo complementare di intrattenimento della clientela, potrà essere differenziato nella predetta Ordinanza del Sindaco, anche in riferimento all’interno ed esterno del pubblico esercizio.

Articolo 10

Impatto acustico ed Ambientale

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n° 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico relativamente ai casi previsti dall’art. 5 della D.G.R n° 7/8313 del 08.03.2002. Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 no vembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A .

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Nell’ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici potranno essere individuate apposite limitazioni, qualora il pubblico esercizio volesse svolgere anche attività di intrattenimento.

Articolo 11 Rilascio dell’autorizzazione

L’autorizzazione è rilasciata con l’osservanza della presente disciplina, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti. L’autorizzazione abilita inoltre all’effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all’interno che all’esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l’uso di televisioni, radio-stereo- cd, karaoke, musica dal vivo, con esclusione di balli e/o danze, e a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria, complementare rispetto all’attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, aventi carattere di accompagnamento e compagnia e che non sussista anche uno soltanto dei seguenti elementi:

a) allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati; b) pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni; c) l’intrattenimento è garantito attraverso la prestazione di più di due persone; d) la pubblicizzazione dell’intrattenimento avvenga attraverso le pubbliche affissioni.

Gli intrattenimenti non conformi a quanto previsto dal comma precedente sono soggetti all’autorizzazione di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. Al fine di consentire gli opportuni controlli, gli intrattenimenti di cui al terzo comma del presente articolo potranno essere svolti solo previa comunicazione scritta da presentare a cura del titolare dell’esercizio al competente ufficio comunale almeno 10 giorni prima. In ogni caso l’attività di somministrazione di alim enti e bevande all’interno del territorio comunale dovrà essere esercitata nel ris petto delle prescrizioni generali della legge regionale n° 30/2003 e specificatamente nel rispetto delle seguenti condizioni :

a) il richiedente deve essere in possesso dei requi siti di cui all’art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003;

b) devono essere rispettate le disposizioni e/o v incoli di legge in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e polizia locale, nonché eventuali altri limiti imposti dal presente regolamento.

Articolo 12 Diniego dell’autorizzazione

Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all’interessato entro 30 giorni dalla data presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune. Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

Articolo 13

Revoca dell’autorizzazione

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La revoca dell’autorizzazione è regolata dalla Legge Regionale n° 30/2003 e dal T.U.L.P.S approvato con Regio Decreto n° 773/1931.

Articolo 14 Divieto di somministrazione di superalcolici

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume E’ VIETATA negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive e musicali all’aperto.

Articolo 15 Prevenzione del consumo degli alcolici fra i giovan i

Alla scopo di dare ulteriore rilievo alla problematica, viene ribadito quanto stabilito dall’articolo 698 del Codice Penale circa il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica ai minori di anni sedici. E’ fatto obbligo al gestore di esporre apposito avviso contenente l’indicazione di tale divieto. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: - la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata; - le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. La presente disposizione non si applica ai locali che svolgono gli intrattenimenti con le limitazioni di cui al precedente articolo 11, comma 3.

Articolo 16 Subingresso nell’attività di un pubblico esercizio

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all’avente causa dell’autorizzazione relativa all’esercizio stesso, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003.

L’effettivo trasferimento è comprovato da: a) atto pubblico; b) scrittura privata con firme autenticate.

Nel caso di subingresso per atto tra vivi, l’attività di somministrazione potrà proseguire da parte del subentrante dopo avere presentato al comune specifica comunicazione contenente la prova dell’effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti di cui all’art. 5 e

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6 della legge regionale 20.12.2003 n° 30; il subing resso così regolarmente comunicato, determina la reintestazione dell’autorizzazione nei confronti del subentrante. Nel caso di subingresso per causa di morte, se l’azienda commerciale fa parte dell’asse ereditario chi subentra può continuare l’attività del dante causa - anche se non in possesso del requisito professionale di cui all’art. 6 della l.r. n.° 30/2003 - per un anno dalla data di apertura della successione, chiedendo la reintestazione dell’autorizzazione. Tale termine può essere prorogabile, previa specifica e motivata richiesta, per un periodo massimo di ulteriori 180 gg qualora il ritardo non risulti imputabile all’interessato.

Articolo 17 Orari dei pubblici esercizi di somministrazione

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 18

Installazione di videogiochi nei pubblici esercizi

L’installazione di videogiochi all’interno dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è regolata dalla Legge. E’ VIETATA l’installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell’art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi:

a) in tutte le aree poste all’esterno degli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS R.D n° 773/1931

b) nelle attività di somministrazione svolte all’interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.

Articolo 19

Requisiti di sorvegliabilità dei pubblici esercizi

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564. La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell’inizio dell’attività oppure anche successivamente: in questo secondo caso purchè all’atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività dovrà comunque essere garantita la sorvegliabilità da parte degli organi di vigilanza del pubblico esercizio di somministrazione .

Art. 20 – Disposizioni finali

Le disposizioni normative richiamate nel contesto del presente documento si intendono automaticamente adeguate sulla base della normativa che entrerà in vigore nel corso della sua validità. Per quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili nel tempo. Con l’entrata in vigore del presente atto si intende abrogato ogni atto precedente adottato in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

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Art. 21 – Norma transitoria

Nelle more della pubblicazione sul BURL del Piano di Governo del Territorio, in luogo della tipologia di intervento edilizio ammessa relativamente all’immobile ove è previsto l’insediamento dell’esercizio pubblico, vengono valutati i seguenti requisiti riconducibili al Piano Regolatore Generale:

recupero di locali caratt. arch. di

particolare rilevanza; tipologia di intervento

richiesto

Intervento di

Recupero “A”

punti 2

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NORMATIVA RICHIAMATA DAL REGOLAMENTO L.R. 24 dicembre 2003, n. 30. Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza D.M. 17 dicembre 1992, n. 564. Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande D.G.R. 23 gennaio 2008 n. 8/6495 Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (l.r. n. 30/2003) L.R. 2 febbraio 2007 n. 1 Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia D.G.R. 2 aprile 2008 n. 8/6919 Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 art, 5 – semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l’avvio di attività economiche - 2° provvedimento L. 26 ottobre 1995, n. 447. Legge quadro sull'inquinamento acustico D.P.C.M. 14 novembre 1997. Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. L.R. 10 agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico". D.G.R. 8 marzo 2002 _ n. 7/8313 L. n. 447/1995 «L. quadro sull'inquinamento acustico» e l.r. 10 agosto 2001, n. 13 «Norme in materia di inquinamento acustico». Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico» L.R. 2 aprile 2007 n. 8 Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari L.R. 21 marzo 2000 n. 15 Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche L. 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi L. 4 agosto 2006, n. 248.

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Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398 Approvazione del testo definitivo del Codice penale L. 2 Ottobre 2007, n. 160 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. D.M. 30 luglio 2008 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza della circolazione.

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Deliberazione C.C. n°54 del 28.9.2009 Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Alba Rapella

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Claudio D’Agata f.to Martino Della Torre Si dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 02.10.2009 per rimanervi affissa 15 gg. consecutivi. Morbegno, lì 02.10.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Martino Della Torre

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

� per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.

� per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. n°267/2000).

Morbegno, ………… IL SEGRETARIO COMUNALE

………………………………………..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì 02.10.2009 IL SEGRETARIO COMUNALE

................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pubblicata all’Albo Pretorio il 02.10.2009 Reg. N° ..............

IL MESSO COMUNALE

_________________________