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Circolare - Notiziario n. 4 27 aprile 2017 ISSN 2465-3543 Centro Studi Castelli Pagina 1 di 28 Centro Studi Castelli IN EVIDENZA Notizie in sintesi Pag. 2 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Comunicazione liquidazioni periodiche Iva Pag. 4 Rimborso infrannuale Iva Pag. 5 Rinvio dell’approvazione del bilancio Pag. 6 Perdite e riduzione del capitale Pag. 7 Mancata presentazione del Mod. F24 a saldo zero Pag. 8 APPROFONDIMENTI Spese veterinarie Pag. 9 Spese per la frequenza di asilo nido Pag. 10 Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede Pag. 11 Spese per attività sportive praticate dai ragazzi Pag. 12 Spese per l’intermediazione immobiliare Pag. 13 Detrazione per spese funebri Pag. 14 Oneri deducibili per previdenza complementare Pag. 15 1BSTRUMENTI 2BOPERATIVI Raccolta della documentazione per Redditi 2017 Pag. 16 Contributi previdenziali deducibili dal reddito Pag. 18 NON SOLO IMPRESA Differimento del pagamento dei contributi per ferie collettive Pag. 19 Codice LEI di identificazione univoco Pag. 20 Tassi di usura Pag. 21 AGEVOLAZIONI Erogazioni liberali a popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari Pag. 22 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado Pag. 23 Erogazioni alla scuola (School Bonus) Pag. 24 Credito d’imposta per videosorveglianza Pag. 25 Finanziamento per acquisto di macchinari nuovi (Sabatini-ter) Pag. 26 SCADENZARIO Principali adempimenti mese di maggio 2017 Pag. 27 Scarica la Circolare Notiziario in formato Word Visiona le condizioni d’uso della Circolare Notiziario EDITORE E PROPRIETARIO: Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33 C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN Partita Iva: 01392340202 Registro Imprese di Mantova n. 01392340202 Capitale sociale 10.400 interamente versato SITO WEB: www.ratio.it E-MAIL: [email protected] DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli VICE DIRETTORE: Stefano Zanon CONSIGLIO DI REDAZIONE: Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Laura Nardi, Donatella Olivari, Alessandro Pratesi, Luca Reina, Roberto Stanghellini, Stefano Zanon COMITATO DI ESPERTI: O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall’Oca, F. Donato, A. Grassotti, A. Magnani, P. Meneghetti, D. Pernigotti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE: Mensile, vendita esclusiva per abbonamento. DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail. SERVIZIO ABBONAMENTI: Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51 lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30 L’Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi. Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clien- ti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - [email protected] I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L’informativa completa è disponibile all’indirizzo http://www.ratio.it/docs/informativa_centro_studi_castelli.pdf.

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27 aprile 2017 ISSN 2465-3543

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IN EVIDENZA Notizie in sintesi Pag. 2

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva Pag. 4

Rimborso infrannuale Iva Pag. 5

Rinvio dell’approvazione del bilancio Pag. 6

Perdite e riduzione del capitale Pag. 7

Mancata presentazione del Mod. F24 a saldo zero Pag. 8

APPROFONDIMENTI

Spese veterinarie Pag. 9

Spese per la frequenza di asilo nido Pag. 10

Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede Pag. 11

Spese per attività sportive praticate dai ragazzi Pag. 12

Spese per l’intermediazione immobiliare Pag. 13

Detrazione per spese funebri Pag. 14

Oneri deducibili per previdenza complementare Pag. 15

0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B1BSTRUMENTI 1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B2BOPERATIVI

Raccolta della documentazione per Redditi 2017 Pag. 16

Contributi previdenziali deducibili dal reddito Pag. 18

NON SOLO IMPRESA

Differimento del pagamento dei contributi per ferie collettive Pag. 19

Codice LEI di identificazione univoco Pag. 20

Tassi di usura Pag. 21

AGEVOLAZIONI

Erogazioni liberali a popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari

Pag. 22

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine

e grado Pag. 23

Erogazioni alla scuola (School Bonus) Pag. 24

Credito d’imposta per videosorveglianza Pag. 25

Finanziamento per acquisto di macchinari nuovi (Sabatini-ter) Pag. 26

SCADENZARIO Principali adempimenti mese di maggio 2017 Pag. 27

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27 aprile 2017

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IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

VISTO DI CONFORMITÀ SUL MODELLO 730

Il soggetto che appone il visto di conformità è tenuto a effettuare gli ordinari controlli seguendo la procedura prevista dall’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973: quindi, è necessario controllare che l’importo dei redditi indicati nella dichiarazione, nonché delle ritenute subite, corrisponda a quanto riportato nelle certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2016.

Non vi sono, invece, obblighi di controllo in relazione ai redditi che non siano certificati da parte del contribuente, né chi appone il visto è tenuto a verificare la correttezza sostanziale delle certificazioni che gli vengono consegnate in originale.

NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI

VIA PEC

A partire dal 1.07.2017 gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere notificati via Pec: dalla ricezione nella casella di posta decorreranno i termini sia di adesione sia di impugnazione.

Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate avranno a disposizione due tentativi: se l’invio della e-mail risulterà respinta a causa della saturazione della casella, sarà pubblicato un avviso sul sito Infocamere.

È importante ricordare che la sottoscrizione dell’atto risulta comunque necessaria, a pena di nullità, poiché occorre seguire le regole, tuttora in vigore, che impongono la sottoscrizione autografa.

INVIO TELEMATICO DEI DATI DEI

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti per i soggetti che vendono beni ed erogano servizi mediante vending machine. In particolare, i distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e “gratta e vinci” sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi. Nell’ipotesi di distributori automatici misti, con prodotti soggetti a obblighi di trasmissione telematica diversi in quanto sottostanti a regimi impositivi diversificati, i rivenditori devono comunicare i corrispettivi dei soli beni non esclusi dall’obbligo di trasmissione.

MARCA DA BOLLO PER I DOCUMENTI RILASCIATI DALLE

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La marca da bollo per i documenti rilasciati dalle pubbliche amministrazioni entra nell’era digitale: i cittadini potranno pagarla direttamente online, con addebito in conto, carta di debito o prepagata attraverso i servizi di pagamento del Sistema pagoPA. È infatti operativo il servizio @e.bollo, sviluppato dall’Agenzia delle Entrate con la collaborazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che consente, tramite il Sistema pagoPA, di versare l’imposta di bollo con modalità telematiche sulle richieste trasmesse alle pubbliche amministrazioni e relativi atti.

Il servizio è disponibile in sperimentazione per alcuni Comuni della Lombardia (Legnano, Monza, Pavia, Rho e Voghera) e del Veneto (Treviso e Vicenza). Successivamente sarà esteso ai 750 Comuni - tra gli oltre 3400 che si avvalgono della piattaforma - accreditati al servizio pagoPA. Il servizio riguarderà progressivamente altre amministrazioni e coinvolgerà presto altri istituti che potranno erogare servizi di pagamento ai propri clienti.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI RETTIFICATA

La Commissione tributaria provinciale di Lodi ha affermato che è sempre possibile per il contribuente rettificare la dichiarazione dei redditi, anche se viziata da errori od omissioni, secondo i tempi concessi dall’art. 43 D.P.R. n. 600/1973. Inoltre, sussiste il diritto di vedersi riconosciuto il maggior credito generatosi in conseguenza all’inserimento dei dati rettificati nel modello dichiarativo.

AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la nuova guida dedicata alle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”. In particolare, il documento chiarisce che il contribuente titolare di un immobile acquisito a tale titolo può avvalersi comunque del beneficio fiscale a condizione che la precedente “prima casa” posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.

Si consiglia, inoltre, di reperire il maggior numero di informazioni in merito alla situazione catastale dell’immobile, anche mediante i servizi messi a disposizione dall’Agenzia stessa.

VOLUNTARY DISCLOSURE E CARTE

DI SOGGIORNO

L’Agenzia delle Entrate sta iniziando a inviare richieste in Svizzera, Montecarlo e altri Paesi ai fini della voluntary disclosure per individuare i contribuenti che, negli ultimi anni, hanno ottenuto permessi di soggiorno senza avere dichiarato nulla all’anagrafe italiana.

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Notizie in sintesi (segue)

PAGAMENTI E DETRAZIONI

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente alle agevolazioni fiscali legate al recupero del patrimonio edilizio o alla riqualificazione energetica, prevedendo che il bonifico possa ritenersi valido anche se non riporta tutti i dati richiesti, sempre che il beneficiario rilasci un’apposita dichiarazione e non si possa ripetere il pagamento.

Anche il pagamento collegato all’acquisto di un box auto può avvenire prima del preliminare o del rogito, a condizione che uno dei due atti sia stipulato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi del cessionario.

In tema di bonus mobili è stato inoltre chiarito che non è necessario il bonifico parlante.

ISCRIZIONI AL 5 PER MILLE

Con un comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, dal 3.04.2017, sono aperte le iscrizioni degli enti al 5 per mille mediante i canali telematici, con cui presentare l’apposita istanza. Gli enti regolarmente iscritti sono esonerati dall’onere di ripresentare ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del contributo e la dichiarazione sostitutiva di notorietà. La scadenza del termine per la presentazione dell’istanza è l’8.05.2017.

INTERESSI DI MORA

L’Agenzia delle Entrate ha fissato nella misura del 3,50% il tasso di interesse annuo relativo alle somme versate in ritardo, a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Il nuovo valore, ridotto rispetto al precedente 4,13%, sarà in vigore dal 15.05.2017.

ACCESSO ALLA CIGO

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps ha ridotto la documentazione da produrre in caso di richieste di Cigo. Per esempio, in caso di eventi metereologici, l’azienda potrà fare riferimento ai dati in possesso della Pubblica Amministrazione.

Sono stati indicati, inoltre, i principi in base ai quali individuare le causali per le quali è possibile chiedere la Cigo.

Infine, per ridurre il contenzioso, le sedi dell’Inps, prima di rigettare una domanda per carenza di elementi valutativi, dovranno procedere a esperire la procedura del supplemento di istruttoria.

RESPONSABILITÀ SOCIO

ACCOMANDANTE

La Cassazione ha affermato che il socio accomandante, se compie atti di amministrazione ed esercita poteri gestori in virtù di una procura institoria ampia, può essere dichiarato personalmente fallito in estensione, unitamente alla società in accomandita semplice, nonostante l’astratta limitazione di responsabilità.

NORME ANTICORRUZIONE

Dal 14.04.2017 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 38/2017, che estende il reato di corruzione tra privati a tutti i manager delle società e non solo a coloro che hanno formalmente incarichi di amministrazione e controllo.

Inoltre, è stato riformulato il reato di corruzione tra privati e istituito il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati. Di conseguenza, le società dovranno adeguare i propri modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001.

POLIZZA ASSICURATIVA

PROFESSIONISTI

Il CNDCEC ha affermato che l’obbligo assicurativo in capo ai professionisti è strettamente legato all’esercizio della professione e, pertanto, sussiste solo qualora lo stesso assuma incarichi direttamente dalla clientela.

I dipendenti di studio non sono, quindi, tenuti alla stipula dell’assicurazione. In tal caso, la polizza stipulata dal titolare dello studio deve estendersi anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

CASSE DOTTORI COMMERCIALISTI

E RAGIONIERI COMMERCIALISTI

La Cassa dei dottori commercialisti prevede, per gli iscritti aventi un’età inferiore a 35 anni, la non applicazione dei minimi contributivi per i primi 3 anni di iscrizione. Inoltre, la cassa prevede, dal 2015, un mese aggiuntivo di maternità per le iscritte.

La Cassa dei ragionieri e dei periti commerciali riconosce la riduzione facoltativa dei contributi a coloro che iniziano la professione prima del compimento dei 38 anni.

BONUS ASILI NIDO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 17.02.2017, con cui è data attuazione alla L. n. 232/2016 in merito al bonus di € 1.000 per il pagamento degli asili nido o per l’assistenza di bambini gravemente malati. Il bonus è erogato dall’Inps mensilmente, fino a concorrenza dell’importo massimo, sulla base della presentazione di specifica istanza.

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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva

Nel nuovo modello previsto per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta. Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. Il modello relativo al 1° trimestre deve essere presentato entro il 31.05.2017. La Comunicazione relativa al 2° trime-stre è presentata entro il 18.09.2017, mentre quelle relative al 3° e 4° trimestre, rispettivamente, entro il 30.11.2017 e il 28.02.2018. L’obbligo di invio sussiste anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, purché, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i sog-getti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effet-tuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Esempio Compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva

Dati

• Società con liquidazione Iva trimestrale. • Credito Iva 2016: € 3.000.

1° trimestre 2017

Operazioni attive Importo Iva esigibile VP4

Vendita merce 100.000,00 22.000,00

Cessione autovettura (detrazione Iva 40%) 10.000,00 880,00

Totali 110.000,00 22.880,00

Operazioni passive Importo Iva detratta VP5

Acquisto merce 50.000,00 11.000,00

Acquisto computer 1.500,00 330,00

Acquisto cellulare (Iva detraibile 50%) 500,00 55,00

Totali 52.000,00 11.385,00

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Rimborso infrannuale Iva

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni, nonché le specifiche tecniche, relative alla compilazione del modello Iva TR, per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. Tali modifiche si sono rese necessarie per tenere conto dell’innalzamento a € 30.000 dell’importo dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza appos izione del visto di conformi-tà di cui al D.L. 193/2016, nonché degli ulteriori casi di esonero dalla prestazione della garanzia, richiesta per i rimborsi Iva superiori a € 30.000 da parte di soggetti non “a rischio”. In particolare, sono esonerati i soggetti che si avvalgono del cd. programma di assistenza, previsto dall’art. 4, c. 1 D. Lgs. n. 127/2015, realizzato dall’Agenzia delle Entrate per gli esercenti arti e professioni e per le imprese in contabilità semplificata, nonché quelli che hanno aderito al regime collaborativo, ex artt. 3 e seguenti del D. Lgs. n. 128/2015. Il modello Iva TR potrà essere utilizzato per la richiesta di rimborso, o per l’utilizzo in compensazione, del credito Iva del 1° trimestre 2017, purché sia trasmesso telematicamente entro il 2.05.2017.

ALIQUOTA MEDIA

Se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sul-le operazioni attive, maggiorata del 10% (nel trimestre di riferimento).

Nel calcolo dell’aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni) sia le cessioni di beni ammortizzabili. Le spese generali devono essere comprese tra gli acquisti e nel calcolo dell’aliquota media occorre tenere conto della 2ª cifra decimale.

OPERAZIONI NON

IMPONIBILI

Effettuazione (nel trimestre di riferimento) di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tut-te le operazioni effettuate nello stesso periodo.

Tra le operazioni effettuate rientrano anche le operazioni extra-territoriali (ossia “fuori campo Iva” per carenza del requisito della territorialità) ex artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali vige l’obbligo di emissione della fattura.

ACQUISTO DI BENI

AMMORTIZZABILI

Limitatamente all’imposta per acquisti di beni strumentali ammortizzabili, relativi al trimestre.

Qualora nel trimestre gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili siano superiori ai 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini Iva.

Può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l’imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre (con esclusione dei beni in leasing).

OPERAZIONI NON SOGGETTE

Effettuazione (in un trimestre), nei confronti di soggetti passivi esteri, di specifiche2 operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nel periodo.

L’ammontare complessivo delle operazioni effettuate deve tenere conto anche delle operazioni extra-territoriali.

SOGGETTI NON RESIDENTI

In presenza delle condizioni di cui all’art. 17, c. 2 del D.P.R. 633/1972 (soggetti passivi non residenti identificati in Italia), anche in assenza degli altri presupposti.

GARANZIE

Per importi superiori

a € 30.0003

Deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito.

Polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.

Garanzie prestate da consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (per le P.M.I).

Garanzia prestata da società capogruppo.

Esonero imprese virtuose

Per importi superiori a € 30.0003 i rimborsi sono eseguibili senza prestazione della ga-ranzia, presentando l’istanza munita di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà atte-stante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali1.

Le imprese “a rischio” sono escluse da tale alternativa e, quindi, devono sempre prestare la garanzia per importi superiori a € 30.000.

Nuovi

esoneri

Non è richiesta la prestazione di garanzia per i soggetti che aderiscono al “regime collabora-tivo” (codice 4, campo 3, rigo TD8) o al “programma di assistenza” (codice 5, campo 3, rigo TD8).

Note

1. Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40%; la consi-

stenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata.

L’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili.

Non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamenta-ti, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale.

Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. 2.

Lavorazioni relative a beni mobili materiali, trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi creditizi/finanziari/assicurativi resi a soggetti extra UE o relativi a beni da esportare.

3. L’innalzamento della soglia da € 15.000 a € 30.000 opera anche sui rimborsi in corso di esecuzione al 3.12.2016.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE QUADRI TA – TB – TC – TD (COMPILABILE)

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Rinvio dell’approvazione del bilancio

L’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’atto costitutivo può stabilire un termine maggiore non superiore, in ogni caso, a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Secondo gli orienta-menti espressi dal Notariato del Triveneto, la previsione statutaria del maggior termine per la convocazione dell’assemblea avente all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del Codice Civile può anche non prevedere specificatamente le particolari esi-genze relative alla struttura e all’oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che do-vranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall’art. 2428 Codice Civile. Il CNDEC ritiene che la prima adozione dei nuovi principi con-tabili nazionali può essere una causa per il rinvio dell’approvazione del bilancio 2016 da parte dell’assemblea dei soci, qua lora lo statuto sociale preveda tale facoltà.

Tavola n. 1 Verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione

L'anno .................. il giorno ............. del mese di ......................, alle ore ................., si è riunito il Consiglio di Amministrazione della So-cietà ".....................................................", presso la sede sociale in ….................................., Via ............................., n. ........, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bi-lancio chiuso al ......................, dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art. .......... dello statuto sociale;

2. varie ed eventuali. Sono presenti i Signori:

• ……………………………………………………………………….. (Consiglieri);

• ……………………………………………………………..………… (Sindaci effettivi). A norma di statuto assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione il Sig. ………………, il quale, accer-tata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, dichiara la seduta validamente costituita. I presenti invitano a fungere da segretario della seduta il Sig. …………………………., che accetta.

1. Utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bi-lancio, dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art. ..…… dello statuto sociale.

Il Presidente propone ai presenti l'esigenza di ricorrere alla possibilità, concessa dall'art. ..... dello statuto sociale, di fruire del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio, in presenza di particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società; in particolare, il Presidente fa presente che ………........................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Dopo un'ampia discussione e sulla base delle motivazioni esposte dal Presidente, il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. ...... dello statuto sociale, approva all'unanimità la decisione di avvalersi del maggior termine concesso dallo statuto per la presentazione dei dati di bilancio relativi all'esercizio ................. e delibera che la relativa assemblea sia convocata entro il …….............. del corrente anno.

- omissis -

Tavola n. 2 Termini di approvazione del bilancio e versamento delle imposte

Società Condizioni Approvazione

bilancio Deposito bilancio

Versamento imposte (saldo e 1° acconto)

Modello Reddito e dichiaraz. Irap

Non redige il bilancio consolidato

Non esistono particolari esigenze legate a struttura e oggetto

Entro il 30.04 (possibile seconda convocazione entro 30 gg.)

Entro 30 giorni dalla data di effettiva approvazione

Entro il 30.06 (o entro 30.074 con maggiorazione 0,40%)

Entro il 30.091-2

Esistono particolari esigenze legate a struttura e oggetto

Entro il mese di maggio Entro il 30.06 (o entro il 30.074 con maggiorazione 0,40%)

Entro il 29.063 (possibile seconda convocazione entro 30 gg.)

Entro il 31.07 (o entro 30.08 con maggiorazione 0,40%)

Redige il bilancio consolidato

In ogni caso

Entro il mese di maggio Entro il 30.06 (o entro il 30.074 con maggiorazione 0,40%)

Entro il 29.063 (possibile seconda convocazione entro 30 gg.)

Entro il 31.07 (o entro 30.08 con maggiorazione 0,40%)

Note

1. 2.10.2017. 2. Per i soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice Civile, relati-

vamente al periodo d’imposta nel quale sono dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015, il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap è prorogato di 15 giorni al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdot-te dal D. Lgs. n. 139/2015, e relative disposizioni di coordinamento fiscale.

3. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del temine stesso.

4. 31.07.2017.

FAC SIMILE VERBALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINSTRAZIONE (COMPILABILE)

2017 20 marzo 16:00 Alfa S.r.l. Mantova Goito 11

31.12.2016

Rossi Mario, Bianchi Antonio, Verdi Luigi Neri Piero, Marrone Marco, Viola Stefano

Rossi Mario

Bianchi Antonio

2016 28 giugno

13

13 13

13

nel 2016 è stato completato il progetto di ristrutturazione della rete informatica aziendale e di centralizzazione dei dati. La complessità della struttura amministrativa della società, che si articola su ben 5 distinte unità produttive, richiede, quindi, la convocazione

dell’assemblea di approvazione del bilancio nel maggiore termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, al fine

di consentire le necessarie verifiche sui dati delle singole unità produttive.

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27 aprile 2017

Centro Studi Castelli

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Perdite e riduzione del capitale

Il D.L. n. 76/2013, a fronte dell’eliminazione dall’ordinamento normativo delle S.r.l. a capitale ridotto, ha previsto la possibilità per tutte le società a responsabilità limitata di determinare l’ammontare del capitale in misura inferiore a € 10.000, pari almeno a € 1, con conferimenti esclusivamente in denaro. In tale ipotesi sorge, per la società, l’obbligo, che permane fino a quando le riserve e il capitale non abbiano raggiunto l’ammontare di € 10.000, di accantonare una somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bi-lancio pari almeno a 1/5 degli stessi. La riserva può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite con obbligo di sua reintegrazione, ove essa sia diminuita.

PERDITA SUPERIORE A 1/3 DEL CAPITALE1

CAPITALE NON DIMINUITO

SOTTO IL LIMITE LEGALE

Convocazione dell’assemblea

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea dei soci per gli op-portuni provvedimenti.

Prima assemblea

All’assemblea deve essere sottopo-sta una relazione degli amministra-tori sulla situazione patrimoniale del-la società, con le osservazioni, nei casi previsti, del collegio sindacale o del revisore.

Se l’atto costitutivo non prevede diver-samente, copia della relazione e delle os-servazioni deve essere depositata nella sede della società almeno 8 giorni prima dell’assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista.

Seconda assemblea

Se entro l’esercizio successivo la perdita non è diminuita a meno di 1/3, deve esse-re convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza, gli amministratori e i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che sia disposta la ridu-zione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede mediante decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori.

RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DI SOTTO DEL MINIMO

LEGALE

Convocazione dell’assemblea

• Se, per la perdita di oltre 1/3 del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea per deliberare alternativamente: - la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una ci-

fra non inferiore al detto minimo; - la trasformazione della società; - la liquidazione della società, in conseguenza dello scioglimento.

PERDITA NON SUPERIORE A 1/3 DEL CAPITALE

RIDUZIONE FACOLTATIVA

Si ha riduzione facoltativa quando le perdite risultano inferiori a 1/3 del capitale sociale.

Nota1

Il Consiglio notarile di Milano, con la massima n. 122/2011, ha chiarito che la presenza di perdite superiori a 1/3 del capitale (e delle riserve), anche tale da ridurre il capitale a un importo inferiore al minimo legale, non impedisce l’assunzione di una delibera di aumento del capitale che sia in grado di ridurre le perdite a un ammontare inferiore al terzo del capitale e di r icon-durre il capitale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo legale.

Esempio Copertura delle perdite precedenti – Scritture per le società di capitali

Situazione patrimoniale

al 31.12

Capitale sociale € 10.000,00 Versamenti soci a copertura perdite € 8.500,00

Riserva legale € 300,00 Perdite d’esercizio € - 10.000,00

Riserva facoltativa € 1.200,00

30.04.n+1

P A VI P A VIII Versamenti soci a copertura perdite a Perdite a nuovo 8.500,00 Utilizzo versamenti soci per copertura perdite.

30.04.n+1

P A VIII Diversi a Perdite a nuovo 1.500,00

P A VI Riserva facoltativa 1.200,00 P A IV Riserva legale 300,00

Utilizzo riserve per copertura perdite.

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Mancata presentazione del mod. F24 a saldo zero

Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi indicati nel modello F24, tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito com-pensato, quello necessario all’azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni, poiché il saldo finale del modello non può essere mai negativo. Chi opera una compensazione deve sempre presentare il modello F24, anche con un saldo pari a zero: tale modello permette, infatti, a tutti gli Enti di venire a conoscenza dei versamenti e delle compensazioni operate e consente all’Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno. Per regolarizzare la mancata presentazione del modello F24 con saldo zero è necessario:

presentare il modello F24 omesso;

versare una sanzione ridotta, variabile a seconda del ritardo. Con la risoluzione n. 36/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono gli importi da versare a titolo di san-zioni ridotte, in base al momento di effettuazione del ravvedimento operoso.

Violazioni

Termine del ravvedimento

Sanzioni ridotte

Edittale Misura

OMESSA PRESENTAZIONE

DEL MODELLO F24 CON SALDO

ZERO

Si applica la sanzione pari a € 100,00, ridotta a € 50,00 se il ritardo non è su-periore a 5 giorni lavorativi.

Non è possibile l’applicazione della causa esimente della violazione meramente formale

(art. 6, c. 5-bis D. Lgs. n. 472/1997), poichè la violazione, secondo la Circ. Ag. Entrate 19.06.2002, n. 54/E, arreca pregiudizio all’azione di controllo.

TARDIVA PRESENTAZIONE

DEL MODELLO F24

Ravvedimento operoso

Entro 5 giorni lavorativi dalla violazione. Sanzione ridotta di € 5,56 (1/9 di € 50,00).

Entro 90 giorni lavorativi dalla violazione. Sanzione ridotta di € 11,11 (1/9 di € 100,00).

Entro 1 anno dalla violazione. Sanzione ridotta di € 12,50 (1/8 di € 100,00).

Entro 2 anni dall’accertamento. Sanzione ridotta di € 14,29 (1/7 di € 100,00).

Entro il termine di accertamento. Sanzione ridotta di € 16,67 (1/6 di € 100,00).

Dopo la constatazione della violazione. Sanzione ridotta di € 20,00 (1/5 di € 100,00).

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA SANZIONE

Esporre nella “Sezione Erario” del

modello F24.

Codice Tributo 8911

Rateazione 0000

Anno

di riferimento

Indicare l’anno in cui

è stata commessa la

violazione.

ESEMPI COMPILAZIONE MODELLO F24

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27 aprile 2017

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APPROFONDIMENTI

Spese veterinarie

Per le spese veterinarie spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% delle spese medesime, calcolata nel limite massimo di € 387,34 con un abbattimento di € 129,11. La detrazione spetta: - al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale; - per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. La detrazione, quindi, non spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla ripro-duzione o al consumo alimentare né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA

La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico vete-rinario, gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, non-ché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.

Anche per le spese sostenute per medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario.

È necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati.

In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizza-zione in commercio del farmaco stesso.

La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al si-stema tessera sanitaria.

Non rileva il luogo dove sono stati acquistati detti medicinali; infatti, la detrazione spetta per l’acquisto di farmaci certificati da scontrino parlante anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal Ministero della Salute (come per la vendita di farmaci generici nei supermercati).

La detrazione spetta anche per l’acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione me-dica, effettuato on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia Autonoma o da altre autorità competenti, indi-viduate dalla legislazione di Regioni o Province Autonome.

Esclusioni

Le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compa-gnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti ap-partenenti all’area alimentare.

LIMITE DI DETRAIBILITÀ

La detrazione massima spettante è pari a € 258 x 19% = € 49,02, arrotondato a € 49.

Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione indipendentemente dal numero di animali posseduti.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario.

Scontrini parlanti per l’acquisto dei medicinali.

Autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuto a scopo di compa-gnia o per la pratica sportiva.

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Spese per la frequenza di asilo nido

Per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido spetta una detrazio-ne dall’imposta lorda pari al 19% delle predette spese. Si considerano asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bam-bini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. È possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate ad asili nido sia pubblici sia privati. Le bambine e i bambini per i quali compete l’agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano l’asilo. In appli-cazione del principio di cassa la detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono.

SPESE DETRAIBILI

Rientrano anche le spese sostenute per: - la frequenza delle cosiddette “sezioni primavera” che assolvono alla medesima

funzione degli asili nido; - il servizio fornito nella Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi della legge provin-

ciale n. 8/1996 dagli assistenti domiciliari definiti “Tagesmutter” (c.d. “mamma di giorno”).

Negli altri casi è necessario verificare, di volta in volta, l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, non-ché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e carat-teristiche strutturali.

LIMITE DI DETRAIBILITÀ

L’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a € 632 per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno so-stenuto.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indica-te nella CU 2017 (punti da 701 a 706) con il codice 33.

La detrazione spetta, comunque, sulla parte di spesa non rimborsata.

DOCUMENTAZIONE DA

CONSERVARE

Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o a uno solo dei genitori, è co-munque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori.

Documenti

Fattura.

Bollettino bancario o postale.

Ricevuta o quietanza di pagamento.

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27 aprile 2017

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Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede

Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19%, dei canoni derivanti dai contratti di locazione, stipulati o rinno-vati ai sensi della L. 9.12.1998, n. 431, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciu-ti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti, per un importo non superiore a € 2.633. Gli studenti devono essere iscritti a un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una Provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i cano-ni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi del-la normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

ISTITUTI UNIVERSITARI

Tipo di facoltà

Ai fini della detrazione non rileva il tipo di facoltà o corso universi-tario frequentato né la natura pubblica o privata dell’Università.

Istituti inclusi

La detrazione per canoni di locazione, nonché per quelli relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento spetta anche agli iscritti: - agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.); - ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212/2005 presso

i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

DETRAZIONE

Limiti

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta pari a € 2.633.

La detrazione non spetta per il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di lo-cazione e per i costi di intermediazione.

Contratti di ospitalità

Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio in-clude, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, pre-stazioni come la pulizia della camera e i pasti.

Queste ultime spese non risultano, invece, detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai ca-noni locazione, se autonomamente addebitate dall’istituto.

Cointestazione

Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato tra più soggetti, l’importo della detrazione deve essere rapportato alla percentuale di titolarità del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della de-trazione stessa.

Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, c. 2 Tuir, la detrazione compete a tale soggetto sempre entro i limiti sopra esposti.

L’importo di € 2.633 costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente, anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio.

DOCUMENTAZIONE DA

CONSERVARE

Copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della L. n. 431/1998 o con-tratto di ospitalità o assegnazione in godimento.

Quietanze di pagamento.

Autocertificazione di essere studente universitario e di rispettare i requisiti previsti dalla legge.

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Spese per attività sportive praticate dai ragazzi

La detrazione spetta, nella misura del 19%, delle spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni. Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta. Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2016, la detrazione spetta an-che per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell’età. La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il D.M. 28.03.2007.

LIMITI DI DETRAIBILITÀ

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a € 210 per il con-tribuente, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio, il minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all’usufrutto legale dei geni-tori) e per ogni soggetto fiscalmente a carico.

La detrazione è calcolata su un ammon-tare massimo di spesa pari a € 210 per ogni soggetto fiscalmente a carico.

Detto importo deve essere inteso quale limite massimo, riferito alla spesa com-plessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della prati-ca sportiva dei figli.

REQUISITI DELLE STRUTTURE

SPORTIVE

Per associazioni sportive si intendono le società e le associazioni di cui all’art. 90, cc. 17 e ss. L. n. 289/2002, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.

Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica spor-tiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati: - destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non,

compresi gli impianti polisportivi; - gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche,

sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

Strutture escluse

La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso: - le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva di-

lettantistica”, quali quelle che non hanno ottenuto il riconosci-mento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;

- le società di capitali di cui alla L. n. 91/1981 (sport professionisti-co);

- le associazioni non sportive (ad esempio associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Alternativamente: - bollettino bancario o postale; - fattura ricevuta o quietanza di pagamento.

Tali documenti devono contenere i seguenti elementi: - la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona

fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale, del percettore (asso-ciazioni sportive, palestre, ecc.);

- la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento ecc.); - l’attività sportiva esercitata; - l’importo pagato; - i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fi-

scale del soggetto che effettua il versamento.

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Spese per l’intermediazione immobiliare

Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19%, dei compensi comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a € 1.000 per ciascuna annualità. La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa purché il relativo importo sia ind icato nell’atto di cessione dell’immobile.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata a Iva, le parti hanno l’obbligo di rende-re apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modali-tà di pagamento del corrispettivo.

Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare: - se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titola-

re, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rap-presentante che ha operato per la stessa società;

- il codice fiscale o la partita Iva; - il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commer-

cio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappre-sentante o mediatore che ha operato per la stessa società;

- l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

BENEFICIARI DELLA

DETRAZIONE

Considerato l’esplicito riferimento della legge all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della

detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare.

La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a ca-rico.

LIMITI DI DETRAIBILITÀ

La detrazione si applica su un importo non superiore a € 1.000 e si esaurisce in un unico perio-

do di imposta.

Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, calcolata nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà anche se la fattura è intestata a un solo comproprietario.

ACQUISTO NON ANDATO A BUON FINE

Se l’immobile non può più essere utilizzato come abitazione principale, poiché, ad esempio, non è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita, la detrazione non spetta in relazione alle provvigioni pagate all’intermediario immobiliare.

In tal caso, infatti, non si verifica la condizione prevista dalla legge che l’immobile venga adibito ad abitazione principale.

SPESE SOSTENUTE IN SEDE DI

CONTRATTO PRELIMINARE

Se, a seguito della stipula del preliminare di vendita, è pagato all’Agenzia immobiliare il compenso dell’intermediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi rela-tiva all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti regolarmen-te registrato.

Tuttavia, essendo il beneficio subordinato all’acquisto dell’abitazione principale, se il contribuente non giunge alla stipula del contratto definitivo, dovrà restituire la detrazione fruita assoggettando a tassazione separata l’importo interessato.

La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione immobiliare siano sostenute in data antecedente la stipula del preliminare, purché la provvigione sia pagata nell’anno di stipulazione del contratto stesso; di conseguenza per fruire della detrazione il contri-buente deve essere in possesso del preliminare di vendita registrato.

DOCUMENTAZIONE DA

CONSERVARE

Fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare.

La detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall’intermediario im-mobiliare è intestata ad un soggetto non proprietario.

Nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l’immobile è in comproprietà, è necessario integrarla.

Se la fattura è intestata al proprietario dell’immobile e a un altro sog-getto non proprietario, è necessario che in fattura sia specificato (o in-tegrato) che l’onere è stato sostenuto solo dal proprietario.

Preliminare registrato.

Atto di compravendita da cui risultino i requisiti previsti dalla L. n. 296/2006.

Autocertificazione che l’immobile è destinato ad abitazione principale.

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27 aprile 2017

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Detrazione per spese funebri

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di per-sone a prescindere dal vincolo di parentela.

TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA

Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono, pertanto, escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuen-te in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte.

Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.

LIMITI DI DETRAIBILITÀ

La detrazione compete nel limite massimo di spesa di € 1.550. Tale limite non è riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura, affin-ché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento.

Documenti

Esempi

Fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al funerale: - fattura dell’agenzia di pompe funebri; - fattura del fiorista, se la spesa è fatturata a parte; - ricevuta di versamento effettuata al Comune per i diritti cimite-

riali; - fatture relative agli annunci funebri.

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27 aprile 2017

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Oneri deducibili per previdenza complementare

Fra gli oneri deducibili dal reddito complessivo sono ricompresi i contributi versati alle forme pensionistiche complementa-ri, alle condizioni e nei limiti previsti. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite si tiene conto an-che delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza. Sono, pertanto, deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) ed i contributi e premi versati alle forme pensioni-stiche individuali. La deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia sti-pulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

CRITERI DI DEDUCIBLITÀ

Limite

Il limite di deducibilità è ordinariamente di € 5.164,57 e, in linea generale, è riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal contribuente, nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico.

In caso di versamenti di contributi di importo inferiore al predetto limite, l’ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riporta-to in avanti e utilizzato nei periodi di imposta successivi.

Redditi

Le condizioni e i limiti di deducibilità sono applicabili a tutti i contribuenti, compresi coloro che producono redditi diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Lavoro dipendente

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, il datore di lavoro trattiene l’importo a carico del dipendente, riconoscendo l’esclusione di tali somme dalla forma-zione del reddito di lavoro dipendente su cui applicare le ritenute alla fonte e ne dà indicazione dettagliata nella CU.

Per consentire al soggetto che presta l’assistenza fiscale di determina-re la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve attestare a quale forma pensionistica risulta iscritto.

Nel caso in cui abbia aderito a più di un fondo pensione versando con-tributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

Contributo non dedotto

Il contribuente che in dichiarazione dei redditi non ha dedotto, in tutto o in parte, i contributi versati comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versa-mento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazio-ne, l’importo non dedotto.

CONTRIBUTI VERSATI DA

LAVORATORI DI PRIMA

OCCUPAZIONE

I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1.01.2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di € 5.164,57.

Se tali lavoratori, nei primi 5 anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al limite di € 5.164,57, possono beneficia-re di un limite di deduzione più elevato per i 20 anni successivi al 5° anno di partecipazione.

In particolare, tali soggetti possono dedurre i contributi eccedenti il limite massimo di € 5.164,57, fino a un ammontare pari alla differenza tra l’importo di € 25.822,85 (€ 5.164,57 x 5 anni) e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni e, comunque, nel limite di € 2.582,29 annui.

Il plafond accumulato dai lavoratori di prima occupazione nei primi 5 anni può essere utiliz-zato ogni volta che si effettua un versamento di contributi eccedenti di € 5.164,57: - a decorrere dal 6° anno; - entro il limite complessivo annuo di € 7.746,86.

CASI PARTICOLARI

DOCUMENTAZIONE

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STRUMENTI OPERATIVI

Raccolta della documentazione per Redditi 2017

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello Redditi per l’anno 2016.

17B17BDocumentazione per la dichiarazione dei redditi 2016 - Mod. Redditi 2017 18B18BSig. 19B19BRossi Mario

Variazioni dati anagrafici (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, ecc.). Sì No

Variazioni di terreni e/o fabbricati intervenute successivamente al 31.12.2015 o, comunque, previste entro il 16.06.2017:

Sì No

- acquisti (abitazione principale: Sì No); Sì No

- vendite (abitazione principale: Sì No); Sì No

- locazioni (compresa copia del contratto); Sì No

- altro: ............................................................... Sì No

Acquisto/costruzione di immobili abitativi dati in locazione, entro 6 mesi dall’acquisto/fine costruzione, con contratti di almeno 8 anni.

Sì No

Canoni di locazione. Sì No

Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili. Sì No

Attività di natura patrimoniale detenute all'estero (immobili, opere d’arte, gioielli, ecc.). Sì No

Attività di natura finanziaria detenute all’estero (redditi di capitale, attività finanziarie in genere, ecc.). Sì No

Certificazioni redditi 2016 (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative, indennità Inail, gettoni presenza, ecc.).

Sì No

Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per: Sì No

- prestazioni occasionali; Sì No

- provvigioni; Sì No

- redditi di lavoro autonomo; Sì No

- diritti d’autore; Sì No

- associazione in partecipazione; Sì No

- redditi di impresa; Sì No

- redditi di partecipazione; Sì No

- altro: ...................................................................... Sì No

Altri redditi: Sì No

- affitti attivi; Sì No

- provvigioni; Sì No

- dividendi su azioni; Sì No

- indennità di disoccupazione o di mobilità; Sì No

- plusvalenze da cessioni di quote; Sì No

- altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel quin-quennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):

Sì No

............................................................................................................................ Sì No

Redditi d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti direttamente o per trasparenza. Sì No

Contributi previdenziali ed assistenziali:

- contributi obbligatori (Inps gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.); Sì No

- contributi previdenziali volontari; Sì No

- contributi per colf e baby-sitter; Sì No

- contributi per previdenza complementare; Sì No

- contributi per fondi integrativi SSN; Sì No

- Inail casalinghe; Sì No

- altro: .............................................. Sì No

Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza in-fermieristica.

Spese per acquisto di medicinali (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).

Sì No

Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico affetti da patologie esenti (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto).

Sì No

Spese mediche e di assistenza a disabili. Sì No

Spese veterinarie (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun animale). Sì No

Quietanze interessi passivi:

- su mutui ipotecari relativi all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale; Sì No

- su mutui contratti per costruzione o interventi di manutenzione/ristrutturazione immobili adibiti ad abita-zione principale;

Sì No

- su mutui agrari e per altri casi (prestiti o mutui agrari, acquisto di altri immobili ante 1993, recupero edilizio nel 1997).

Sì No

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Raccolta della documentazione per Redditi 2017 (segue)

Spese di intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale. Sì No

Quietanze assicurazioni vita e infortuni, anche relative a familiari a carico. Sì No

Spese funebri. Sì No

Spese per rette di frequenza agli asili nido. Sì No

Spese per istruzione universitaria. Sì No

Spese per istruzione da scuole dell’infanzia e secondarie. Sì No

Spese per addetti all’assistenza di persone non autosufficienti. Sì No

Spese per pratica sportiva di ragazzi. Sì No

Spese per i mezzi necessari per deambulazione, veicoli e sussidi informativa per disabili. Sì No

Spese di interpretariato per soggetti sordi. Sì No

Spese di acquisto e mantenimento cani-guida per soggetti non vedenti. Sì No

Spese per conciliazione controversie civili/commerciali. Sì No

Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche e religiose, enti di ricerca scientifica, fondazioni, Onlus, associazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc. (pagamento con mez-zi tracciabili).

Sì No

Spese sostenute nel 2016 per:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione 50% (manutenzioni, ristruttura-zioni, interventi antisismici, acquisto e assegnazione di immobili parte di edifici strutturati);

Sì No

- acquisto di mobili ed elettrodomestici relativi a immobili ristrutturati con detrazione del 50%; Sì No

- acquisto mobili “giovani coppie”; Sì No

- interventi di risparmio energetico con detrazione 65% (riqualificazione energetica, involucro di edifici, installazione pannelli solari, impianti di climatizzazione invernali).

Sì No

Canoni di locazione pagati da:

- lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro; Sì No

- studenti universitari fuori sede; Sì No

- inquilini con immobili adibiti ad abitazione principale, o per contratti stipulati con regime con-venzionale.

Sì No

Assegni periodici corrisposti al coniuge (con esclusione della quota di mantenimento relativa ai figli).

Sì No

Documentazione relativa a oneri diversi da quelli sopra indicati: Sì No

- ................................................................................................................................ Sì No

- ................................................................................................................................ Sì No

- ................................................................................................................................ Sì No

Scelta pagamento imposte (i pagamenti al 30.07.2017 saranno maggiorati dello 0,40%). 30

giugno 2017

30 luglio 2017

Rateizzazione imposte (indicare il numero delle rate). 5

Sì No

Il sottoscritto dichiara di aver consegnato allo Studio ……………………….. la documentazione sopra descritta e di non possederne altra utile al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2016, nonchè di aver preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

28.04.2017 Giulio Verdi Mario Rossi Data Firma Ricevente Firma Cliente

CHECK LIST DOCUMENTAZIONE REDDITI 2017 (COMPILABILE)

Giulio Verdi

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27 aprile 2017

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Contributi previdenziali deducibili dal reddito

I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante, pre-via indicazione nel quadro RP. È possibile dedurre, inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativ i. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

9B9BEsempio Prospetto riepilogativo dei contributi previdenziali pagati nell’anno (a uso interno)

PROSPETTO CONTRIBUTI DI PENSIONE PAGATI NELL’ANNO 2016

Rossi Mario

Categoria

Attività professionale Artigianato

Commercio Agricoltura

Estremi del versamento

Quota pagata

Quota deducibile

titolare

Quota deducibile

collaboratore

Quota deducibile

.......................

Quota deducibile

.........................

Versamento del 16.02.2016

€ 882,27 € 882,27 € € €

Versamento del 16.05.2016

€ 899,76 € 899,76 € € €

Versamento del 6.07.2016 1° acconto

€ 2.879,88 € 2.879,88 € € €

Versamento del 22.08.2016

€ 899,76 € 899,76 € € €

Versamento del 16.11.2016

€ 899,76 € 899,76 € € €

Versamento del 30.11.2016 2° acconto

€ 2.879,88 € 2.879,88 € € €

Versamento del .....................

€ € € € €

Versamento del .....................

€ € € € €

Totale contributi pagati nell’anno

€ 9.341,31 € 9.341,31 € € €

Nota Le somme pagate, ad esempio, a titolo di quote sindacali o di sanzioni su eventuali condoni non sono deducibili.

CHECK LIST PROSPETTO CONTRIBUTI DI PENSIONE IVS (COMPILABILE)

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27 aprile 2017

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Pagina 19 di 28 Centro Studi Castelli

NON SOLO IMPRESA

Differimento del pagamento dei contributi

per ferie collettive

Entro il 31.05.2017 le aziende che intendono sospendere l’attività, a causa delle ferie collettive, possono trasmette-re all’Inps l’istanza di differimento degli adempimenti contributivi in relazione sia al versamento dei contributi, sia alla presentazione della denuncia UniEmens. In particolare, il termine di versamento dei contributi è spostato al 16 del mese successivo a quello per il quale si chiede il differimento, con il pagamento dei relativi interessi. La situazione di effettiva chiusura denunciata può essere oggetto di indagine da parte dell’Inps e, in caso di mancato riscontro con quanto indicato dall’azienda, l’Istituto previdenziale emette provvedimento di annullamento dell’autorizzazione, con applicazione delle relative sanzioni amministrative e civili per le aziende inadempienti. Tali accertamenti possono riguardare anche l’effettiva durata del periodo di chiusura dell’azienda. La domanda di autorizzazione al differimento deve essere presentata esclusivamente in via telematica, tramite il cassetto previdenziale - istanze on line - invio nuova istanza - codice 445.

VERSAMENTO DEI

CONTRIBUTI

Normale scadenza

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce.

Differimento

L’azienda può chiedere, per il periodo di ferie collettive, il differimen-to degli adempimenti contributivi, per impossibilità di effettuazione materiale del versamento.

Condizione Le ferie devono essere collettive e determi-nare la chiusura totale dell’azienda, con so-spensione dell’attività lavorativa.

Versamento

• Il nuovo termine massimo per il versamen-to coincide con la scadenza relativa al mese immediatamente successivo a quel-lo per il quale si chiede il differimento.

• Sulla somma versata si devono corrispon-dere gli interessi di differimento.

DENUNCIA UNIEMENS

• L’autorizzazione al differimento riguarda anche la presentazione della denuncia UniE-mens.

• Pertanto, l’UniEmens sarà presentato entro il termine differito. • Gli interessi di differimento devono essere esposti nella “Denuncia aziendale”, negli ele-

menti “AltrePartiteADebito”, “CausaleADebito” Cod. D100.

DOMANDA DI

DIFFERIMENTO

Presentazione

telematica

Richiesta al Comitato Provinciale

dell’Inps

Entro il 31.05 dell’anno in cui si intende pro-cedere al differimento.

Rifiuto Ricorso al Consiglio di amministrazione dell’Inps.

Autorizzazione

• Il beneficio del differimento può essere attribuito: - una sola volta nell’anno; - per gli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie sono

state fruite in un periodo posto a cavallo di 2 mesi.

Se l’azienda fissa il periodo di ferie collettive a cavallo tra 2 mesi potrà fruire del differimento per un solo mese.

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27 aprile 2017

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Codice LEI di identificazione univoco

Nel 2011 il G-20, ossia il forum dei capi di Stato e di Governo che affrontano le questioni più rilevanti per le econo-mie globali, diedero mandato al Financial Stability Board di coordinare i lavori per la creazione di un sistema di iden-tificazione univoco e globale al fine di promuovere una maggiore trasparenza dei mercati finanziari.

INFORMAZIONI SUL CODICE

L’identificativo della persona giuridica (LEI) è un codice alfanumerico composto da 20 cifre, che si basa sullo standard ISO 17442 definito dall’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO).

È associato a informazioni di riferimento chiave che permettono di identificare, in modo chiaro e univoco, le persone giuridiche che prendono parte a transazioni finanziarie. In-fatti, alla base del codice LEI vi sono 3 principi chiave: - uno standard globale; - a ogni persona giuridica è assegnato un singolo identificativo univoco; - il supporto di una elevata qualità dei dati.

Dati minimi

Tale standard specifica i dati di riferimento minimi che devono es-sere forniti per ogni codice, ossia: - il nome della persona giuridica così come presente nei registri uf-

ficiale; - la sede legale della persona giuridica; - il Paese di costituzione; - i codici per la rappresentazione dei nomi dei Paesi e le loro sud-

divisioni; - la data della prima assegnazione del codice LEI, la data

dell’ultimo aggiornamento delle informazioni associate al codice LEI e la data di scadenza, se applicabile.

Inoltre, la persona giuridica e l’organizzazione che emette i codici possono concordare la registrazione di ulteriori informazioni.

Significato della

numerazione

I caratteri 1-4 corrispondono all’identificativo dell’unità operativa locale.

I caratteri 5-18 corrispondono all’identificativo dell’entità ai sensi delle politiche di attribuzione solide, trasparenti e affidabili.

I caratteri 19-20 sono due cifre di controllo così come previste dallo standard ISO 17442.

BENEFICI PER

SOCIETÀ

Mediante il codice LEI una società potrà ottenere: - una migliore gestione del rischio; - una maggiore efficienza operativa; - un calcolo delle esposizioni più accurato; - una semplificazione delle segnalazioni normative; - per ogni processo commerciale ci saranno controparti verificate; - l’identificazione univoca delle controparti in tutto il mondo.

COME OTTENERE IL CODICE

Per ottenere un identificativo della persona giuridica è sufficiente contattare un partner

commerciale dall’elenco delle organizzazioni: in Italia corrispondente con l’Unione Ita-liana per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

In seguito, si dovrà compilare un form, contenente i dati richiesti già anticipati, dopo aver accettato le condizioni generali di utilizzo.

Infine, occorre firmare digitalmente la richiesta mediante il dispositivo apposito, oppure procedere con la richiesta tramite delega.

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27 aprile 2017

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Tassi di usura

Il Ministero dell’Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull’usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra il 1.04.2017 e il 31.06.2017.

Categorie di operazioni Classi di importo in unità di euro

Tassi medi

Tassi soglia

Aperture di credito in conto corrente Fino a € 5.000,00 11,37 18,2125

Oltre € 5.000,00 9,09 15,3625

Scoperti senza affidamento Fino a € 1.500,00 17,12 25,1200

Oltre € 1.500,00 15,36 23,2000

Anticipi e sconti commerciali

Fino a € 5.000,00 7,32 13,1500

Da € 5.000,00 a € 100.000,00 5,52 10,9000

Oltre € 100.000,00 3,58 8,4750

Factoring Fino a € 50.000,00 4,84 10,0500

Oltre € 50.000,00 2,86 7,5750

Crediti personali 10,37 16,9625

Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese

10,27 16,8375

Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione

Fino € 15.000,00 11,58 18,4750

Oltre € 15.000,00 9,42 15,7750

Leasing autoveicoli e aeronavali Fino a € 25.000,00 7,60 13,5000

Oltre € 25.000,00 6,54 12,1750

Leasing immobiliare A tasso fisso 4,36 9,4500

A tasso variabile 3,24 8,0500

Leasing strumentale Fino € 25.000,00 8,01 14,0125

Oltre € 25.000,00 4,19 9,2375

Credito finalizzato all’acquisto rateale

9,87 16,3375

Credito revolving Fino € 10.000,00 16,30 24,3000

Oltre € 10.000,00 11,79 18,7375

Finanziamenti rateali con carte di credito 13,08 20,3500

Mutui con garanzia ipotecaria A tasso fisso 2,65 7,3125

A tasso variabile 2,47 7,0875

Avvertenza Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si ag-

giunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.

La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

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27 aprile 2017

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AGEVOLAZIONI

Erogazioni liberali a popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni col-pite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in Stati esteri, effettuati tramite versamenti a favore dei seguenti soggetti identificati con il D.P.C.M. 20.06.2000: - ONLUS, di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997; - organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro; - fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura pri-

vata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da tali calamità;

- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; - associazioni sindacali di categoria.

LIMITI DI DETRAIBILITÀ

La detrazione è calcolata su un importo non superiore a € 2.065,83.

Per la verifica del limite di spesa occorre tenere conto anche: - dell’importo indicato nel codice 41 nei righi E8-E10; - delle spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 20.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento tracciati (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una Onlus.

In questo caso il sostituto d’imposta assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all’erogazione.

DOCUMENTAZIONE DA

CONSERVARE

Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario.

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il benefi-ciario.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017).

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Circolare – Notiziario n. 4/2017

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Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici

di ogni ordine e grado

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle erogazioni liberali effettuate a favore: - degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia statali che paritari senza scopo di lucro che appartengono al si-

stema nazionale di istruzione di cui alla L. n. 62/2000; - delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università. Rientrano tra le erogazioni liberali per le quali spetta la detrazione quelle non deliberate dagli organi scolastici e fi-nalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria nonché all’ampliamento dell’offerta forma-tiva. La detrazione non spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nell’interesse del familiare fiscalmente a carico.

LIMITI DI DETRAIBILITÀ

Non essendo previsto per le erogazioni liberali alcun limite massimo la detrazione è calcolata sull’intero importo erogato.

La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, c. 1, lett. e-bis) del Tuir per le spese di frequenza scolastica. L’incumulabilità è riferita al singolo alun-no.

Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione per le spese di frequenza scolastica non può fruire anche di quella in esame. Il con-tribuente con due figli, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spe-se di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D. Lgs. n. 241/1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario.

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il bene-ficiario.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare, ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, occorre la ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utiliz-zata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017).

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Erogazioni alla scuola (School Bonus)

L’art. 1, cc. da 145 a 150 L. n. 107/2015, così come modificata dall’art. 1, c. 231 L. n. 208/2015, ha previsto a partire dal 2016 un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di tutti gli istituti del sistema na-zionale di istruzione, per particolari finalità.

FINALITÀ Realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di

quelle esistenti.

Sostegno a interventi che migliorino l‘occupabilità degli studenti.

CREDITO D’IMPOSTA

Il credito è pari al: - 65% delle erogazioni effettuate negli anni 2016 e 2017; - 50% delle erogazioni effettuate nell’anno 2018.

Il credito d‘imposta, riconosciuto alle persone fisiche, nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d‘impresa, non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

Spetta a condizione che le somme siano versate all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, appartenente al capo XIII dell’entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.

MODALITÀ EROGAZIONE

Le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuati in favore delle scuole paritarie, devono essere effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili.

LIMITE Le spese sono ammesse al credito d‘imposta nel limite dell‘importo massimo di € 100.000 per ciascun periodo d‘imposta.

RIPARTIZIONE Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

La parte della quota annuale non utilizzata (rigo150 del Modello 730-3/2017) è frui-bile negli anni seguenti ed è riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi.

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Credito d’imposta per videosorveglianza

L’art. 1, c. 982 L. n. 208/2015 ha previsto un credito d’imposta per le spese sostenute da persone fisiche non nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o d’impresa, ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza digi-tale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di at-tività criminali. Il credito d’imposta è determinato applicando la percentuale del 100%, all’importo delle spese indica-te nell’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, dal 20.02 al 20.03.2017, tramite l’apposito soft-ware. Nell’istanza i soggetti interessati dovevano riportare il proprio codice fiscale, quello del fornitore del bene o del servizio, il numero, la data e l’importo delle fatture (Iva compresa), specificando se si tratta di immobile adibito pro-miscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente.

CREDITO D’IMPOSTA

Condizioni Il credito d’imposta spetta a condizione che le spese per videosor-veglianza siano state sostenute in relazione a immobili non uti-lizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Spese

promiscue

Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta è ridotto del 50%.

Fruizione

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 (rigo CR17) ed è compensabile a decorrere dal 30.03.2017, presentando il mo-dello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione del codice tributo 6874.

In alternativa, le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito in diminuzione delle imposte dovute in base alla propria dichiarazione dei red-diti.

L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato po-trà essere fruito nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale.

LIMITE DI DETRAIBILITÀ

Il credito d‘imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi per oggetto le medesime spese.

Considerato che la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per rea-lizzare gli interventi sugli immobili e non riguarda anche il contratto stipulato con un istituto di vigilanza, è possibile fruire del credito d’imposta per le spese sostenute per la stipula di tale contratto e, contemporaneamente, della detrazione del 50% delle spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza purché siano oggetto di auto-noma fatturazione.

DOCUMENTAZIONE DA

CONSERVARE

Istanza inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 20.03.2017 e relativa ricevuta di avvenuta ricezione.

Fattura di acquisto del bene o servizio.

Autocertificazione che attesti che l’immobile è utilizzato esclusivamente per l’uso per-sonale o familiare e che per le stesse spese non si fruisce di altre agevolazioni fiscali.

Eventuale modello F24 per eventuali compensazioni già effettuate.

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Finanziamento per acquisto di macchinari nuovi (Sabatini-ter)

L’art. 2 D.L. n. 69/2013 ha previsto la concessione, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. Sulla materia è intervenuta la L. 232/2016 che: - proroga fino al 31.12.2018 il termine per la concessione dei finanziamenti di banche e intermediari finanziari; - rifinanzia la misura per complessivi 560 milioni; - introduce una riserva, pari al 20% dello stanziamento totale, finalizzata alla concessione di finanziamenti per l’acquisto

da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tec-nologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;

- prevede, per gli investimenti di cui al punto precedente, una maggiorazione del contributo pari al 30% rispetto a quanto previsto per gli investimenti ordinari.

Pertanto, con decreto direttoriale Mise 22.12.2016, si è provveduto alla riapertura, a partire dal 2.01.2017, dei termini per la pre-sentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. Con la circolare Mise n. 14036/2017 sono state fornite le istruzioni ne-cessarie alla corretta attuazione degli interventi, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per beneficiare delle agevolazioni. Le disposizioni si applicano a tutte le domande: pertanto, sia a quelle relative agli investimenti ordinari, sia a quelle relative agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamen-to e pesatura dei rifiuti, presentate dal 1.03.2017.

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

Domanda

Domanda di agevolazione, redatta dal legale rappresentante dell’impresa pro-

ponente o da un suo procuratore.1

A corredo della richiesta di finanziamento, domanda di accesso al contributo.

Allegati

da presentare

Nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell’impresa, copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura.

Nel caso in cui l’impresa sia associata/collegata, prospetto recante i dati per il cal-colo della dimensione d’impresa, secondo quanto previsto nel D.M. 18.04.2005, redatto utilizzando il “Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali” disponi-bile nella sezione “beni strumentali (nuova sabatini)” del sito www.mise.gov.it.

Nel caso in cui il contributo sia superiore a € 150.000, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antima-fia rese dai soggetti sottoposti a verifica, utilizzando i modelli disponibili nella se-zione “beni strumentali (nuova sabatini)” del sito www.mise.gov.it.

Moduli La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente i moduli disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito Internet www.mise.gov.it.

PRESENTAZIONE

Decorrenza La domanda può essere presentata dal 1.03.2017.

Modalità

La domanda di agevolazione, da utilizzare anche per la richiesta di finanziamento, deve essere presentata: - in bollo, tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca; - in formato elettronico; - sottoscritta mediante firma digitale dal legale rappresentante unitamente

all’ulteriore documentazione eventualmente necessaria; - esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi delle

banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione.

La data di apposizione della firma digitale sul modulo di domanda deve essere pre-cedente o contestuale alla data della PEC che certifica la trasmissione della do-manda di accesso alle agevolazioni alle banche/intermediari finanziari.

Destinatari

L’elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione, di volta in

volta aggiornato, è pubblicato nei siti Internet del Ministero www.mise.gov.it e di ABI www.abi.it.

L’elenco delle banche/intermediari finanziari che abbiano sottoscritto un Contrat-to di Finanziamento Quadro, ai sensi della convenzione, è pubblicato sul sito In-

ternet di CDP www.cdp.it, di volta in volta aggiornato.

Nota1 All’atto della presentazione della domanda non devono essere presentati preventivi né fatture o altri titoli di spesa.

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SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di maggio 2017

Scad. 2017 Tributo Contributo 1BDescrizione

Martedì 2 maggio

Imposte dirette

Mod. 730 e Redditi precompilati - Dal 2.05.2017 il contribuente può accettare, modificare e inviare il Mod. 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate, direttamente tramite l’applicazione web. Dalla medesima data il contribuente può modificare e inviare il mod. Redditi precompilato direttamen-te all’Agenzia delle Entrate.

Lavoratori impatriati

Opzione - I lavoratori dipendenti, rientrati in Italia entro il 31.12.2015, possono optare entro il 2.05.2017, in modo irrevocabile, per il nuovo regime fiscale di cui all’art. 16 del D. Lgs. 147/2015, che prevede una riduzione della base imponibile ai fini Irpef del 30% per l’anno di imposta 2016 e del 50% a decorrere dal periodo di imposta 2017 e per i tre periodi successivi (Provv. Ag. Entrate n. 64188/2017).

Lunedì 8 maggio

5 per mille Iscrizione - Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, che si iscrivono per la prima volta nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille, devono effettuare, entro oggi, l’iscrizione telema-tica utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Lunedì 15 maggio

Iva

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annota-te, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura en-tro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. n. 228/2012).

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. n. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Martedì 16 maggio

Imposte dirette

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri reddi-ti di capitale. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. n. 232/2016).

Iva

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquida-zione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’Iva relati-va al 1° trimestre 2017 mediante il modello F24.

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affi-dano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di aprile 2017, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2017.

Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2016 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

Imposta sugli intrattenimenti

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Imposta sulle transazioni finanziarie

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazio-ni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso mi-nimo per il 2017.

Inail Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2016 e all’acconto 2017, devono effettuare il versamento della 2ª rata.

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Principali adempimenti mese di maggio 2017 (segue)

Scad. 2017 Tributo Contributo 1BDescrizione

Sabato 20 maggio

Enasarco Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al tri-mestre gennaio-marzo 2017.

Conai Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.

Lunedì 22 maggio

5 per mille Correzione di errori - Termine per la correzione di eventuali errori negli elenchi del 5 per mille 2017.

Giovedì 25 maggio

Iva

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli ac-quisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Il D.L. 193/2016 aveva soppresso, dal 1.01.2017 le comunicazioni Intrastat per gli acquisti intracomu-nitari di beni e per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea. La L. 27.02.2017, n. 19, di conversione del D.L. 30.12.2016, n. 244, ha ripristi-nato fino al 31.12.2017 gli obblighi di comunicazione relativi agli elenchi Intrastat per gli acquisti intra-comunitari di beni e servizi.

Martedì 30 maggio

Bilancio Invio telematico - Termine ultimo per la trasmissione telematica al Registro delle Imprese del bilan-cio approvato il 30.04.2017, con i relativi allegati. Entro tale termine deve essere trasmesso l’elenco soci per le S.p.a., le S.a.p.a. e le società consortili per azioni.

Imposta di registro

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di loca-zione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in as-senza di opzione per il regime della cedolare secca.

Mercoledì 31 maggio

Iva

Comunicazione liquidazioni periodiche Iva - Termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del 1° trimestre 2017 (D.L. n. 193/2016).

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettua-te a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svol-te nel mese.

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Estromissione agevolata

Opzione - L’imprenditore individuale che, alla data del 31.10.2016, possedeva beni immobili strumenta-li, può, entro il 31.05.2017, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effet-to dal periodo di imposta in corso alla data del 1.01.2017, mediante il pagamento di un’imposta sostitu-tiva dell’Irpef e dell’Irap nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto (art. 1, c. 565 e 566 L. n. 232/2016).

Libro unico Del lavoro

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

Inps

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contri-buzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all’Inps del differimento della scadenza dei contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.

Fasi Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 2° trime-stre 2017 per i dirigenti in servizio.

Tasse automobilistiche

Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco autovettu-re acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2017 da parte delle concessio-narie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso (modalità da verificare in base alla Regione di appartenenza).

Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2017.

Nota

• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). • L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettua-

ti il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale suc-

cessivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e

delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].