Circolare mensile di Marzo 2020 · NOVITÀ REGIME FORFETTARIO • Con la risoluzione 11.02.2020, n....

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Luigi Pompanin Dimai Paola Ricci Alberto Rossolini Alessandro Sbaiz Luca Manfren Andy Moretto Pagina 1 di 28 Circolare mensile di Marzo 2020 IN EVIDENZA Notizie in sintesi Pag. 2 APPROFONDIMENTI Compensazione orizzontale del credito Iva Pag. 4 Divieto di compensazione in presenza di debiti erariali Pag. 5 Rimborso Iva annuale Pag. 6 Certificazione degli utili corrisposti nel 2019 Pag. 7 STRUMENTI OPERATIVI Scadenze e adempimenti di bilancio Pag. 8 Tipologie di bilancio per le società di capitali Pag. 9 Bilancio in forma abbreviata Pag. 10 Check-list per visto di conformità ai fini Iva Pag. 12 Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2020 Pag. 14 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Scadenze fiscali 2020 Pag. 15 Tassa annuale libri sociali Pag. 17 Codici di esclusione da Iva nella fattura elettronica Pag. 18 NON SOLO IMPRESA Obblighi dei committenti negli appalti Pag. 19 Certificato di regolarità fiscale negli appalti Pag. 20 Aliquote contributive 2020 Gestione Separata Inps Pag. 21 Dichiarazione contributi Inps ridotti per regime forfettario Pag. 22 AGEVOLAZIONI Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Pag. 24 Credito d’imposta 2020 Ricerca e Sviluppo Pag. 26 SCADENZARIO Principali adempimenti mese di marzo 2020 Pag. 27

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Luigi Pompanin Dimai Paola Ricci Alberto Rossolini Alessandro Sbaiz Luca Manfren

Andy Moretto

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Circolare mensile di Marzo 2020

IN EVIDENZA • Notizie in sintesi Pag. 2

APPROFONDIMENTI

• Compensazione orizzontale del credito Iva Pag. 4

• Divieto di compensazione in presenza di debiti erariali Pag. 5

• Rimborso Iva annuale Pag. 6

• Certificazione degli utili corrisposti nel 2019 Pag. 7

STRUMENTI OPERATIVI

• Scadenze e adempimenti di bilancio Pag. 8

• Tipologie di bilancio per le società di capitali Pag. 9

• Bilancio in forma abbreviata Pag. 10

• Check-list per visto di conformità ai fini Iva Pag. 12

• Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2020

Pag. 14

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

• Scadenze fiscali 2020 Pag. 15

• Tassa annuale libri sociali Pag. 17

• Codici di esclusione da Iva nella fattura elettronica Pag. 18

NON SOLO IMPRESA

• Obblighi dei committenti negli appalti Pag. 19

• Certificato di regolarità fiscale negli appalti Pag. 20

• Aliquote contributive 2020 Gestione Separata Inps Pag. 21

• Dichiarazione contributi Inps ridotti per regime forfettario Pag. 22

AGEVOLAZIONI • Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Pag. 24

• Credito d’imposta 2020 Ricerca e Sviluppo Pag. 26

SCADENZARIO • Principali adempimenti mese di marzo 2020 Pag. 27

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IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA

DEI CORRISPETTIVI

• La circolare dell’Agenzia delle Entrate 21.02.2020 n. 3/E ha chiarito che il documento commerciale deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se precedenti; l’Iva relativa all’operazione rimane dovuta in base al momento in cui si realizza l’esigibilità ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972. Nel caso di emissione al momento della consegna dei beni senza il pagamento del corrispettivo, il documento commerciale deve contenere la dicitura “corrispettivo non riscosso”; all’atto del pagamento, non è necessaria l’emissione di un ulteriore documento.

MANCATO INVIO DEI CORRISPETTIVI

TELEMATICI DEL 2° SEMESTRE 2019

• L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 6/E/2020, ha chiarito che è possibile evitare il versamento di eventuali sanzioni per il mancato invio dei dati dei corrispettivi telematici relativi al 2° semestre 2019, se la trasmissione avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva, ossia il 30.04.2020.

STAMPA CARTACEA DELLA FATTURA

ELETTRONICA SU RICHIESTA

• La Guardia di Finanza, in occasione di Telefisco 2020, ha affermato che i contribuenti, a richiesta

dei verificatori, devono rendere disponibili i documenti informatici (esempio: e-fatture) in forma cartacea nella sede del contribuente, ovvero nel luogo di conservazione delle scritture contabili.

DECORRENZA NOVITÀ REGIME FORFETTARIO

• Con la risoluzione 11.02.2020, n. 7/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle modifiche apportate al regime forfettario dalla L. 160/2019. In particolare, il documento conferma l’effetto immediato delle novità, specificando che i contribuenti che nel 2019 hanno superato i nuovi limiti devono uscire dal regime agevolato già dal 1.01.2020.

MORATORIA FINO AL 30.04.2020

PER RITENUTE SUGLI APPALTI

• L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 12.02.2020, n. 1 che prevede una moratoria fino al 30.04.2020 sulle sanzioni in tema di ritenute sugli appalti (art. 4 D.L. 124/2019).

• In pratica, qualora nei primi mesi di applicazione della norma l’appaltatore abbia effettuato un versamento corretto delle ritenute fiscali, ma non abbia utilizzato per ciascun committente deleghe distinte, come previsto dalla legge, al committente non sarà contestata nessuna delle sanzioni previste dalla legge.

COMUNICAZIONE DELLE SPESE

ESEGUITE SU PARTI COMUNI

CONDOMINIALI

• Entro il 28.02.2020 è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle spese detraibili eseguite nel 2019 su parti comuni condominiali.

• Pertanto, gli amministratori di condominio devono comunicare i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

DELEGA E PROCURA TELEMATICA PER PROFESSIONISTI

• L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che da marzo 2020 diventerà operativo il nuovo servizio che consente ai professionisti di precaricare le deleghe e le procure rilasciate dai propri clienti, consentendo così l’eliminazione della forma cartacea. I documenti avranno validità di 4 anni e consentiranno, se esplicitato, di sub delegare i propri collaboratori di studio.

IVA CORSI PER CONSEGUIMENTO

PATENTE A

• Il Ministro dell’Economia, in una interrogazione parlamentare, ha precisato che dal 1.01.2020 i corsi per il conseguimento delle patenti A, come le patenti B e C1, sono soggetti a Iva con aliquota del 22%, in quanto costituiscono un insegnamento di tipo specialistico non riconducibile nell’ambito della formazione professionale.

AFFIDABILITÀ FISCALE E VISTO DI CONFORMITÀ

• I contribuenti che sono risultati “affidabili” nel 2018 e che hanno ottenuto un “voto” Isa almeno pari a 8, possono evitare di apporre il visto di conformità o prestare una garanzia in relazione al credito annuale Iva 2019 e a quelli trimestrali del 2020, sempre che le compensazioni e le richieste di rimborso siano inferiori a € 50.000,00.

• Considerata l'evidente impossibilità di correlare i benefici per il 2018 ai livelli di affidabilità fiscale per il medesimo periodo (a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione di dichiarazione annuale Iva, modelli TR e dichiarazione dei redditi), è stato stabilito che il contribuente “virtuoso” nel 2018 possa godere dei benefici in relazione al credito annuale maturato nel 2019 e a quelli trimestrali maturati nel 2020.

DICHIARAZIONE IMU ENTRO IL TERMINE

DEL 30.06

• La legge di Bilancio 2020 ha unificato Imu e Tasi. In particolare, per la nuova Imu cambiano i termini per presentare le dichiarazioni ed è previsto il ritorno al precedente termine di presentazione del 30.06 dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni.

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Notizie in sintesi (segue)

ACCERTAMENTO LEGITTIMO SUI

CONTI CORRENTI COINTESTATI

• È legittimo l’accertamento bancario fondato sulle movimentazioni dei conti correnti cointestati.

BREXIT

• Il 29.01.2020 il Parlamento Europeo ha ratificato il testo dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit).

• Come confermato con comunicato dall’Agenzia Dogane e Monopoli, fino al termine del 2020 il Regno Unito continuerà a essere parte del territorio UE ai fini doganali e quindi le operazioni (attive e passive) tra operatori economici unionali relative ai beni costituiranno cessioni/acquisti intracomunitari, con mantenimento dell'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.

• Solo a partire dal 1.01.2021, salvo diverso accordo, il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea.

VALUTE VIRTUALI NEL QUADRO RW

• Le valute virtuali possono rientrare nel campo del quadro RW ed essere tassate attraverso l’inserimento nel predetto quadro. La soluzione ha un fondamento solido nella legge italiana, a partire dal recepimento della Quarta e della Quinta direttiva antiriciclaggio (D. Lgs. 90/2017 e D. Lgs. 125/2019).

• Così ha stabilito il TAR Lazio, con la sentenza 1077/2020, che conferma l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate; pertanto, l’impiego delle criptovalute è rilevante dal punto di vista fiscale qualora generi “materia imponibile”.

SOCIETÀ DI COMODO

E USUFRUTTO GRATUITO

• L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ai quesiti durante Telefisco 2020, ha precisato che, ai fini del test di operatività per la disciplina delle società di comodo, non devono essere compresi gli immobili concessi in usufrutto gratuito (non essendo idonei a produrre reddito per la società nuda proprietaria), ma solo quelli concessi a titolo oneroso.

NUOVI PAESI BLACK LIST

• È stata aggiornata la lista dei Paesi non cooperativi ai fini fiscali (black list) e, oltre agli 8 Stati già inclusi (Samoa Americane, Fiji, Guam, Samoa, Oman, Trinidad e Tobago, Vanuatu, Isole Vergini americane), sono stati aggiunti Panama, Palau, Seychelles e Isole Cayman.

• Oltre a tale lista figura anche una “lista grigia” di Stati ancora sotto esame, che devono modificare i loro sistemi fiscali entro un certo periodo per non essere inclusi nella black list. Tra queste è stata inserita la Turchia, oltre ad Anguilla, Botswana, Santa Lucia, Australia, Marocco, Bosnia-Erzegovina, Namibia, Giordania, Eswatini, Maldive, Mongolia e Thailandia.

ADEMPIMENTI INAIL

• Entro il 2.03.2020 (il 29.02 è sabato) dovrà essere inoltrata la domanda di riduzione del tasso di

tariffa per prevenzione, relativa all’anno 2020 e presentate le dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2019, ai fini dell’autoliquidazione Inail 2019-2020.

LAVORO AGILE E MISURE PER L’EMERGENZA CORONA VIRUS

• Con D.P.C.M. 23.02.2020, attuativo del D.L. 6/2020 e in vigore dal medesimo giorno, è stata disposta la liberalizzazione del lavoro agile, stabilendone la sua applicabilità in via automatica a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali.

• Il lavoro agile è una modalità di svolgimento del lavoro solo in parte nei locali aziendali e con i vincoli di orario massimo di legge e contrattazione collettiva; consente l’utilizzo degli strumenti tecnologici messi a disposizione dall’imprenditore per l’attività lavorativa e si svolge in assenza di una postazione fissa.

• La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha fornito un approfondimento sulla gestione delle assenze dei lavoratori per lavoro agile.

RIPRODUZIONE, DETENZIONE E

UTILIZZO DI SOFTWARE SENZA

LICENZA

• Il Tribunale di Roma ha ritenuto legittimo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nel caso di riproduzione, detenzione e utilizzo non autorizzato di software di proprietà altrui senza avere stipulato un contratto di licenza, poiché si tratta di un illecito civile e penale.

• Al contrario, non può essere richiesto il risarcimento del danno per la violazione dei marchi, essendo assorbito dalla condotta illecita generata dall’impiego dei software illecitamente duplicati, né il risarcimento per concorrenza sleale.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

A DISTANZA PER I REVISORI

• La Ragioneria dello Stato, con la circolare n. 3/2020, ha fornito chiarimenti in merito alla formazione obbligatoria per gli iscritti al registro dei revisori legali.

• Non essendo previste esenzioni in caso, ad esempio, di maternità, malattia grave o in relazione all’età, alla condizione psicofisica o in assenza di incarichi, è stata data la possibilità di seguire esclusivamente formazione a distanza.

ECONOMIA VERDE E BILANCIO DI

SOSTENIBILITÀ

• Il D. Lgs. 254/2016 ha reso obbligatorio il bilancio di sostenibilità per società quotate, banche e assicurazioni. Questi enti devono allegare al tradizionale bilancio anche un report non finanziario (Dnf, dichiarazione non finanziaria) con le loro scelte Esg (environmental, social and governance) che ispirano l’azienda e le azioni intraprese in tema di Csr (corporate social responsability).

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APPROFONDIMENTO

Compensazione orizzontale del credito Iva

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l’apposizione del visto di conformità, a € 5.000. Pertanto, le compensazioni oriz-zontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, possono essere effettuate dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Solo le compen-sazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. Per i titolari di partita Iva è obbligatorio utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo del credito compensato. Per il rimborso del credito Iva, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le start up innovative vige il limite più elevato di € 50.000.

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

• Annuale

• Infrannuale

Importi annui

fino a € 5.000,00

La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal 1° giorno del pe-riodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva2.

Esempi

• Il credito Iva 2019 può essere compensato dal 1.01.2020.

• Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2019 può essere compensato dal 1.05.2020 (termine di presentazione del modello Iva TR è il 30.04.2020).

Importi annui superiori

a € 5.000,001

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Esempio Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2020 è compensabile dal 10.05.2020 (con presentazione del modello Iva TR il 30.04.2020).

È richiesta l’apposizione del visto di conformità, relativamente alla dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappre-sentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.

Modalità

Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate tutti i soggetti (con e senza partita Iva) che intendono effet-tuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva (indipendentemente dal superamento della soglia di € 5.000 annui).

Note

• Per le società non operative, comprese le società che dichiarano perdite fiscali per 5 periodi d’imposta consecutivi, o che sono in perdita per 4 periodi e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel 5° periodo, è previsto il divieto di compensare il credito che emerge dalla dichia-razione relativa all’anno in cui la società è qualificata come di comodo.

• La società in perdita sistematica nel quinquennio 2014-2018 non potrà compensare il credito Iva dell’anno 2019, in quanto di comodo dal 2019.

• L’importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel modello F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a € 700.000,00 (limite elevato a € 1.000.000 per i subappaltatori edili che nell’anno precedente abbiano realizzato un volume di affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in subappalto).

1. Elevato a € 50.000 per le start up innovative. 2. Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva

TR trimestrale da cui emerge.

Tavola n. 1 Esempi di compensazione orizzontale del credito Iva annuale

Importo credito Iva anno 2019

Limiti alla compensazione

Presentazione preventiva

dichiaraz. Iva

Visto di conformità

Utilizzo F24 telematico

Agenzia Entrate

Possibilità di compensazione

1° caso € 4.000 Nessuno

Inferiore a € 5.000

No No

Obbligatorio

Dal 1.01.2020

2° caso € 15.000

€ 3.000

Utilizzo 16.01.2020

Nessuno

Inferiore a € 5.000

No No Dal 1.01.2020

€ 1.000

Utilizzo 16.02.2020

Nessuno

Progressivo € 4.000 inferiore a € 5.000

No No Dal 1.01.2020

€ 11.000

Utilizzo 16.05.2020

Progressivo € 15.000 superiore a € 5.000

Entro il 30.04.2020

Sì1

Superiore a € 5.000

Dal 10.05.20202

Note

1. Se la dichiarazione non è già stata presentata con visto di conformità occorre inviare una dichiarazione integrativa entro il mese precedente la compensazione.

2. Trasmissione del modello F24 dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione Iva.

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Divieto di compensazione in presenza di debiti erariali

Dal 1.01.2011 vige il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel modello F24 in pre-senza di imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00, per le quali sia scaduto il termine di paga-mento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni orizzontali. È consentito il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il codice tributo RUOL, da utilizzare nel modello F24 Accise, indicando la Provincia dell’ambito di competenza dell’Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare.

LIMITAZIONE ALLA

COMPENSAZIONE DEI CREDITI

ERARIALI

Diritti iscritti

a ruolo

Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00.

Per le quali sia scaduto il ter-mine di pagamento.

Vincolo

Il contribuente deve assolvere, preventivamente, l’intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pa-gamento, unitamente con i rela-tivi accessori.

Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.

Crediti erariali

interessati

• Il divieto di compensazione opera in merito a: - imposte dirette (Irpef, Ires); - Irap; - addizionali alle imposte dirette; - Iva; - altre imposte indirette (es.: imposta di registro).

Compensazione

orizzontale

Il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi di compensazione “orizzon-tale” o “esterna”, che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.

IMPORTO LIMITE

DI € 1.500,00

Limite

di € 1.500,00

Il limite è costituito dall’ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, compresi an-che i relativi accessori.

In essere al momento del versa-mento.

Più cartelle Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento.

Pagamento

parziale

In caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della de-lega modello F24.

Modalità

di verifica della posizione

• Riscontro con le cartelle notificate ai contribuenti interessati.

• Accesso dal sito di Equitalia S.p.a. al proprio Estratto conto Equi-talia, ossia all’elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento rela-tivi al proprio codice fiscale/partita Iva.

• Presso gli sportelli degli agenti della riscossione.

Sanzione per inosservanza

del divieto

In presenza di debito erariale scaduto di im-porto superiore a € 1.500,00, al contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali si applica la sanzione del 50% dell’importo dei de-biti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pa-gamento.

Fino a concor-renza dell’am-montare indebi-tamente com-pensato.

ESEMPIO DI UTILIZZO DEL CREDITO ERARIALE IN COMPENSAZIONE DEL DEBITO ISCRITTO A RUOLO SCADUTO

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Rimborso Iva annuale

Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. È pari a € 30.000 l’importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia. Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell’organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non “a rischio”. Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni e quella di € 30.000, prevista per i rimborsi.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Quadro VX Consente la richiesta di rimborso del credito Iva mediante la presentazione della dichiarazione annuale.

Termini La dichiarazione Iva 2020 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2020 e il 30.04.2020.

IPOTESI DI RIMBORSO

Cessazione di attività. Importi anche inferiori

a € 2.582,28

Minore eccedenza detraibile del triennio.

Aliquota media acquisti superiore a quella delle operazioni effettuate.

Importo minimo € 2.582,28

Il rimborso può essere richiesto anche per una sola parte della diffe-renza dell’Iva a credito.

Operazioni non imponibili superiori al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.

Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche.

Operazioni non soggette all’imposta.

Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi di-rettamente.

Se l’eccedenza detraibile è superiore a € 2.582,28, il rimborso compete anche se è richiesto per un importo inferiore.

Esempio n. 1 Effettuazione in prevalenza di operazioni non soggette all’imposta

Dati

Credito Iva 2019 risultante dal modello Iva 2020. € 50.000

Trasporti per conto di committenti italiani imponibili Iva. € 100.000

Trasporti per conto di committenti Ue fuori campo Iva ex art. 7-ter. € 300.000

Verifica Prevalenza delle operazioni fuori campo Iva (300.000,00 : 400.000,00). 75%

Diritto al credito

• È possibile chiedere il rimborso del credito Iva.

• Poiché l’importo del credito è superiore a € 30.000,00 la dichiarazione Iva deve contenere il visto di conformità (ovvero sottoscrizione dell’organo di controllo) e l’attestazione delle condizioni patrimoniali e di versamento dei con-tributi, con consegna del documento di identità al soggetto che provvede all’invio della dichiarazione Iva (in alterna-tiva il contribuente può prestare garanzia).

• Nel caso di assenza di uno dei requisiti patrimoniali e/o versamento dei contributi è necessaria la prestazione della garanzia. La società inoltre non è di comodo.

RIMBORSO IVA IMPORTI INFERIORI A € 2.582,28

ESEMPI DI COMPILAZIONE

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Certificazione degli utili corrisposti nel 2019

Con provvedimento 15.01.2019 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per l’attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1.01.2018, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. Nello schema di certificazione è stata recepita l’equiparazione del trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata, con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1.01.2018, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, che prevede una omogenea tassazione a titolo di imposta. Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione sia deliberata nel periodo compreso tra il 1.01.2018 ed il 31.12.2022 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni. Le istruzioni sono state recentemente aggiornate per recepire le novità del D.L. 124/2019, ai sensi del quale, dal 25.12.2019, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. La certificazione degli utili corrisposti nel 2019 deve essere rilasciata entro il 31.03.2020. I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

OGGETTO DELLA

CERTIFICAZIONE

Utili derivanti dalla partecipa-zione in soggetti Ires, residenti o non residenti, in qualunque forma corrisposti.

Sono esclusi gli utili corrisposti a soggetti residenti assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitu-tiva.

Proventi derivanti da titoli e stru-menti finanziari assimilati alle azioni [art. 44, c. 2, lett. a) Tuir].

• Titoli e strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita to-talmente dalla partecipazione ai risultati economici.

• Partecipazioni in società non residenti, se la relativa remune-razione è stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito di impresa.

Proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza [art. 44, c. 1, lett. f) Tuir] con apporto di capitale, ovvero di capitale e opere o servizi.

Interessi riqualificati come utili ai sensi dell’art. 98 Tuir (in vigore fino al 31.12.2007).

PRINCIPALI DATI

DA INSERIRE

• Numero delle azioni o quote ed eventuale percentuale di possesso (in caso di contitolarità).

• Dividendo unitario senza alcun troncamento e dividendo complessivo lordo, suddiviso tra l’am-montare corrisposto con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007, con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e sino all’esercizio in corso al 31.12.2016 e con utili prodotti in data successiva.

• Ritenute operate o imposta sostitutiva applicata.

• Eventuali imposte estere.

• Dividendi relativi a distribuzioni di utili e riserve formatisi nei periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza fiscale, che non concorrono a formare il reddito dei soci.

• Dati dei proventi e delle ritenute relativi a: - titoli e strumenti finanziari, di cui all’art. 44, c. 2, lett. a) Tuir; - contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, di cui all’art. 44, c. 1, lett. f) Tuir, con

l’apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi.

Tavola Tassazione dei dividendi erogati da società residente a persona fisica per partecipazione

qualificata

Anno di formazione dell’utile Delibera di distribuzione Tassazione Certificazione utili

Fino al 2007 Fino al 2022 Imponibile il 40,00% Sì

Dal 2023 Ritenuta 26% sul 100% No

Dal 2008 al 2016 Fino al 2022 Imponibile il 49,72% Sì

Dal 2023 Ritenuta 26% sul 100% No

Nel 2017 Fino al 2022 Imponibile il 58,14% Sì

Dal 2023 Ritenuta 26% sul 100% No

Dal 2018 Dal 2018 Ritenuta 26% sul 100% No

ESEMPIO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA A UTILI CORRISPOSTI A PERSONA FISICA IN RELAZIONE A PARTECIPAZIONI

QUALIFICATE (CON UTILI FORMATI NEL 2017)

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STRUMENTI OPERATIVI

Scadenze e adempimenti di bilancio

Il Codice Civile detta le regole da seguire per l’approvazione del bilancio di esercizio delle società di capitali. Si riportano le principali scadenze connesse al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio.

Società di capitali con collegio sindacale

Adempimenti Scadenze indicative

Termini

Ordinari

Particolari esigenze relative

a struttura e oggetto sociale

Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori.

Almeno 30 giorni prima dell’as-semblea.

30.03.2020 29.05.2020

Deposito del bilancio e relazione del collegio sindacale presso la sede so-ciale.

Almeno 15 giorni prima dell’as-semblea.

14.04.2020 13.06.2020

Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell’assemblea.1

Entro 8 giorni precedenti l’adu-nanza.

21.04.2020 20.06.2020

Assemblea per l’approvazione del bi-lancio.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Entro 180 giorni se prorogato

29.04.2020 28.06.2020

Deposito (telematico) del bilancio2 presso il Registro delle Imprese.

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio.

29.05.2020 28.07.2020

Società di capitali senza collegio sindacale

Adempimenti Scadenze indicative

Termini

Ordinari

Particolari esigenze relative

a struttura e oggetto sociale

Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori e deposito del bilancio presso la sede sociale.

Almeno 15 giorni prima dell’as-semblea.

14.04.2020 13.06.2020

Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell’assemblea.1

Entro 8 giorni precedenti l’adu-nanza.

21.04.2020 20.06.2020

Assemblea per l’approvazione del bi-lancio.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Entro 180 giorni se prorogato.

29.04.2020 28.06.2020

Deposito (telematico) del bilancio2 presso il Registro delle Imprese.

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio.

29.05.2020 28.07.2020

Note

1. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell’adunanza e dell'elenco delle materie da trattare; è opportuno che rechi le indicazioni per l'eventuale seconda convocazione. Per le S.r.l. la deliberazione è altresì adottata quando a essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti, o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.

2. Invio telematico del bilancio al Registro delle Imprese, unitamente a: - verbale dell'assemblea che approva il bilancio; - relazione sulla gestione (se obbligatoria); - relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile (se presente). La delibera di distribuzione di utili ai soci deve essere preventivamente assoggettata a registrazione, entro 20 giorni dalla delibera stessa.

• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato, di diritto, al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).

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Tipologie di bilancio per le società di capitali

Si presenta uno schema sintetico inerente gli adempimenti obbligatori relativi alle tipologie di bilancio presenti per le società di capitali.

Denominazione sociale Beta S.r.l.

Dati di bilancio 2019 2018

Volume ricavi 8.900.000,00 7.900.000,00

Totale attivo 4.200.000,00 4.000.000,00

Dipendenti 20 19

Adempimenti Bilancio per micro impresa1

Bilancio abbreviato2

Bilancio ordinario3

Possibilità di capitalizzare spese di ricerca e costi di pubblicità.

No No No

Presenza area straordinaria conto economico.

No No No

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Sì Sì Sì

Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di copertura) al fair value.

No Sì Sì

Valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato.

No No Sì

Presenza conti d’ordine. No No No

Note

Requisiti dimensionali* Documenti che compongono

il bilancio

1. Bilancio per micro impresa

• Volume ricavi • Totale attivo • Dipendenti

≤ ≤ ≤

350.000 175.000 5

• Stato patrimoniale (con integrazioni)** • Conto economico

2.

Bilancio abbreviato (piccole Imprese)

• Volume ricavi • Totale attivo • Dipendenti

≤ ≤ ≤

8.800.000 4.400.000 50

• Stato patrimoniale • Conto economico • Nota integrativa

3.

Bilancio ordinario (grandi imprese)

• Volume ricavi • Totale attivo • Dipendenti

> > >

8.800.000 4.400.000 50

• Stato patrimoniale • Conto economico • Nota integrativa • Relazione sulla gestione • Rendiconto finanziario

* 2 su 3 di tali parametri non devono essere superati per 2 esercizi consecutivi per accedere alle semplifi-cazioni previste per microimprese e piccole imprese.

** Per l’esonero dalla nota integrativa devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale le informa-zioni su impegni, garanzie, passività potenziali e compensi ad amministratori e sindaci. Per l’esonero dalla relazione sulla gestione è necessario un maggior dettaglio in merito ai rapporti con le imprese sottoposte al controllo della controllante.

CHECK LIST TIPOLOGIE BILANCIO PER SOCIETÀ DI CAPITALI (COMPILABILE)

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Bilancio in forma abbreviata

Il D. Lgs. 139/2015 ha modificato le disposizioni che regolano la forma e il contenuto del bilancio in forma abbreviata di cui all’art. 2435-bis C.C., con effetto sui bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1.01.2016. Per contro, i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata non hanno subìto variazioni. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto previsto dall’art. 2426 C.C., possono iscri-vere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, anziché adot-tare il criterio del costo ammortizzato. Ai soggetti che redigono il bilancio abbreviato si applica il principio di derivazione rafforzata (ad esclusione delle micro imprese). Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui tali soggetti decidano di applicare comunque il criterio del costo ammortizzato, tale scelta assume rilevanza anche ai fini fiscali.

SOGGETTI Società di capitali che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.

Che nel 1° esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi non hanno superato 2 dei 3 limiti previsti dalla legge (a prescindere dalla tipologia di limite).

DOCUMENTI

Stato

patrimoniale

• Devono essere indicate solo le voci con: - lettere maiuscole; - numeri romani.

• Sono possibili alcuni raggruppamenti.

Conto

economico Alcune voci possono essere raggruppate

Nota

integrativa

• Fermo restando le indicazioni richieste dall’art. 2423, cc. 3 e 4, art. 2423-ter, cc. 2 e 5, art. 2424, c. 2, art. 2426, c. 1, nn. 4) e 6), la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste: - dall’art. 2427, c. 1, nn. 1), 2), 6) [per quest’ultimo limitatamente ai soli

debiti senza indicazione della ripartizione geografica]; - dall’art. 2427, c. 1, nn. 8), 9), 13), 15) [per quest’ultimo anche omet-

tendo la ripartizione per categoria]; - dall’art. 2427, c. 1, nn. 16), 22-bis), 22-ter) [per quest’ultimo anche

omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici];

- dall’art. 2427, c. 1, nn. 22-quater), 22-sexies) [per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bi-lancio consolidato];

- dall’art. 2427-bis, c. 1, n. 1).

Rendiconto finanziario

Esonero dall’obbligo (in vigore dal 1.01.2016).

Relazione gestione

Esonero Purché le voci di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 2428 C.C. siano indicate in nota integrativa.

LIMITI DA NON

SUPERARE

Descrizione Valori di bilancio

Totale attivo stato patrimoniale € 4.400.000,00

Totale ricavi delle vendite e prestazioni € 8.800.000,00

N. dipendenti occupati in media nell’esercizio 50

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Bilancio in forma abbreviata (segue)

STATO PATRIMONIALE

Semplificazione Voci interessate

Comprende solo le voci che, nell’art. 2424 Codice Civile, sono contras-segnate con lettere maiuscole e con numeri romani.

Tutte le voci

Le voci A) e D) dell’attivo possono essere comprese nella voce CII. Crediti verso i soci

e ratei e risconti

Dalle voci dell’attivo BI (“Immobilizzazioni Immateriali”) e BII (“Immobiliz-zazioni Materiali”) non devono più essere detratti, in forma esplicita, gli ammortamenti e le svalutazioni (dal 1.01.2016).

Immobilizzazioni

La voce E del passivo può essere compresa nella voce D. Ratei e risconti

Nelle voci CII dell’attivo (“Crediti”) e D) del passivo (“Debiti”) devono es-sere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio suc-cessivo.

Crediti e debiti

Come per i bilanci ordinari, sono eliminati i conti d’ordine. L’informativa relativa a impegni, garanzie e passività potenziali deve essere fornita nella nota integrativa (dal 1.01.2016).

Conti d’ordine

CONTO ECONOMICO

Voci raggruppabili Voci interessate

Voci A2 e A3 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semi-lavorati e finiti e variazione dei lavori in corso su ordinazione.

Voci B9(c), B9(d), B9(e) Costi per il personale per TFR, trattamento di quiescenza e simili, altri costi.

Voci B10(a), B10(b), B10(c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali e svalutazioni delle immobilizzazioni.

Voci C16(b) e C16(c) Proventi finanziari derivanti da titoli iscritti nell’attivo circolante o nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni.

• Voci D18(a), D18(b), D18(c) • Voci D19(a), D19(b), D19(c)

Rivalutazioni e svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni fi-nanziarie che non costituiscono partecipazioni, titoli iscritti nell’at-tivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Voci D18(d) e D19(d) Strumenti finanziari derivati (dal 1.01.2016).

Voci E20 e E21 Sono eliminate le voci relative ai proventi e oneri straordinari (come per i bilanci ordinari dal 1.01.2016).

BILANCI DAL 2016

Dal 1.01.2016, gli obblighi in tema di bilancio saranno diversificati in base a 3 tipologie di imprese.

Tipologie Requisiti dimensionali1 Documenti che compongono il bilancio

Micro imprese • Attivo ≤ € 175.000 • Ricavi ≤ € 350.000 • Dipendenti ≤ 5 unità

• Stato patrimoniale (con integrazioni)2 • Conto economico

Piccole imprese • Attivo ≤ € 4.400.000 • Ricavi ≤ € 8.800.000 • Dipendenti ≤ 50 unità

• Stato patrimoniale • Conto economico • Nota integrativa

Esonero da rendiconto finanziario

Non piccole imprese

• Attivo > € 4.400.000 • Ricavi > € 8.800.000 • Dipendenti > 50 unità

• Stato patrimoniale • Conto economico • Nota integrativa • Relazione sulla gestione • Rendiconto finanziario

Note

1. 2 su 3 di tali parametri non devono essere superati per 2 esercizi consecutivi per accedere alle semplificazioni previste per microimprese e piccole imprese.

2. Devono essere riportate, in calce allo stato patrimoniale, le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e rapporti con amministratori. È necessario un maggior dettaglio in merito ai rapporti con le imprese sottoposte al controllo della controllante nello stato patrimoniale.

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Check-list per visto di conformità ai fini Iva

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a € 5.000 annui hanno l’obbligo di richie-dere l’apposizione del visto di conformità [art. 35, c. 1, lett. a) D. Lgs. 241/1997], relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti. La richiesta di rimborsi per importi superiori a € 30.000 può richiedere l’apposizione del visto di conformità in alternativa alla prestazione della garanzia in capo ai soggetti non “a rischio”. L’apposizione del visto è unica e ha effetto sia per la compensazione sia per il rimborso.

Esempio Visto di conformità per credito Iva

Studio

Contribuente .......................... P. Iva ................................................... Codice attività …………………..………….

Start-up

Controllo codice attività Sì No

Documentazione contabile Il codice attività corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile?

Attività prevalente Il codice attività corrisponde a quello riferito all’attività prevalente in base al volume d’affari?

Tenuta e conservazione delle scritture contabili

Tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva

Direttamente dal professionista.

Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggio-ranza assoluta del capitale sociale (sotto il controllo e la responsabilità del pro-fessionista).

Direttamente dal contribuente (sotto il controllo e la responsabilità del profes-sionista).

Da Caf imprese.

Da società di servizi di associazione di categoria.

Da soggetto non abilitato ad apporre il Visto di conformità.

Registri regolarmente tenuti Sì No

Le scritture contabili obbligatorie ai fini Iva sono tenute e conservate regolarmente

Registro fatture emesse.

Registro corrispettivi.

Registro acquisti.

Corrispondenza con dati indicati in dichiarazione Sì No

I dati esposti nella dichiarazione corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva?

Il credito Iva 2018 riportato nel 2019 coincide con l’ammontare risultante dalla dichiarazione Iva relativa a tale anno, regolarmente presentata in via telematica?

Ammontare del credito Iva 2018 utilizzato in compensazione “orizzontale” nel modello F24.

€ ...............................................................

Tale importo corrisponde a quanto indicato nel modello Iva 2020?

Credito Iva 2019 risultante dal modello Iva 2020. € ...............................................................

Verifica della formazione del credito Iva Sì No

Prevalenza di operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.

Presenza di operazioni non imponibili.

Presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili.

Presenza di operazioni non soggette a imposta.

Presenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

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Check-list per visto di conformità ai fini Iva

Esempio (segue) Visto di conformità per credito Iva

Verifica della documentazione Sì No

Credito Iva dell’anno

Maggiore o uguale al volume d’affari

Verifica integrale della corrispondenza tra documentazione e scritture contabili (di tutti i documenti dell’anno).

Minore del volume d’affari.

Verifica dei documenti di acquisto con Iva superiore al 10% del totale Iva detratta1 (deve esserne conservata copia, unitamente alla check-list del controllo svolto).

Credito Iva anni precedenti

Ai fini del computo dell’ammontare del credito si deve tenere conto anche dell’eventuale credito prove-niente dall’eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso, né utilizzata in compen-sazione.

Il controllo del credito dei periodi precedenti si limita alla verifica dell’esposizione del credito nella di-chiarazione presentata.

Totale importo Iva Importo complessivo dell’Iva detratta: € .................. (come risulta dalla dichiarazione Iva)

x 10% = € ..........................

Nota1 Se, per esempio, l’ammontare complessivo Iva detratta è € 100.000, devono essere controllate tutte le fatture con Iva superiore a € 10.000.

Controlli successivi (consigliati da Cndcec) Risposte Importi Osservazioni

Il soggetto è esportatore abituale?

Il soggetto è una società non operativa?

Contabilità Iva manuale o meccanografica?

I registri risultano regolarmente tenuti in base alla normativa vigente e sono formalmente conformi ad essa?

Se i registri sono meccanografici la stampa è già stata fatta in versione defi-nitiva?

Le liquidazioni risultano stampate/trascritte?

Per le liquidazioni a debito, sono stati verificati i relativi modelli F24 di versa-mento?

In presenza di credito Iva anno precedente, sono stati controllati gli eventuali utilizzi in compensazione orizzontale?

Gli imponibili del quadro VE corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota?

Risultano corretti gli importi dell’iva a debito applicando a ciascun importo imponibile l’aliquota Iva corrispondente?

Gli imponibili del quadro VF corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota?

Risultano corretti gli importi dell’iva a credito applicando a ciascun importo imponibile l’aliquota Iva corrispondente?

In presenza di regimi o metodi particolari (esempio: pro-rata) di determina-zione dell’Iva ammessa in detrazione, risultano formalmente corretti i relativi calcoli?

Gli importi riportati nelle comunicazioni delle liquidazioni Iva corrispondono alle relative liquidazioni periodiche riportate sui registri?

Gli importi della sezione prima del quadro VL risultano correttamente riportati, con particolare riferimento al credito risultante dall’anno precedente ancora utilizzabile?

Controllo finale Sì No

Tutti i controlli e le verifiche hanno dato esito positivo.

Data .............................................. Firma professionista abilitato .................................................................

CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ PER CREDITO IVA (COMPILABILE)

VERIFICA FATTURE EMESSE (COMPILABILE)

VERIFICA FATTURE ACQUISTI (COMPILABILE)

VERIFICA LIQUIDAZIONI PERIODICHE (COMPILABILE)

CHECK LIST INTERNA PER RIMBORSO IVA (COMPILABILE)

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Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni

e redditi diversi 2020

Si propone una check list utile per la raccolta dei dati inerenti la stesura della Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2020.

Certificazione Scadenza

Dividendi 31.03

Ritenute interessi attivi (esempio: finanziamenti soci fruttiferi)

31.03

Certificazione Unica

Ordinaria 9.03 (Trasmissione all’Agenzia Entrate)1-2

Sintetica 31.03 (Consegna al percipiente)

Lavoro autonomo – Raccolta dati

Copia fatture professionisti

Copia fatture intermediari di commercio

Copia fatture minimi e forfettari

Copia degli F24

Compilazione registro compensi a terzi

Brogliaccio compensi a terzi – Anno ……………………

Percipiente Mario Rossi

Nato a Milano (MI) il 1.02.1960

Codice fiscale RSSMRA60B01F205S P. Iva 01410480541

Anno Caus. Data

pagam. Onorari Iva Rimborsi Totale

Impon. Irpef

Rit. acconto

Totale pagato

Tot. non

pagato

2019

Provvi-

gioni

novembre

10.12 2.082,14 458,07 2.540,21 1.041,07 239,45 2.222,16 318,05

Totale

Distinta versamento ritenute

Distinta versamento ritenute

Data versamento 16.01.2020 Riferimenti F24

Percipiente Numero fattura

Data fattura

Codice tributo

Mese pagamento

Importo ritenuta acconto

Importo pagato

Mario Rossi 21 29.11.2019 1040 Dicembre 239,45 239,45

Totale 239,45

Note

1. Il 7.03.2020 cade di sabato. 2. Per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione pre-

compilata (Mod. 730), il termine di trasmissione all’Agenzia delle Entrate è fissato al 31.10 analogamente a quanto previsto per il Mod. 770.

CHECK LIST CERTIFICAZIONE UNICA LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI 2020 (COMPILABILE)

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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Scadenze fiscali 2020

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

Periodo di riferimento Scadenza Proroga Spunta

Versamento mensile IVA,

ritenute, contributi

Gennaio 2020 17.02.2020

Febbraio 2020 16.03.2020

Marzo 2020 16.04.2020

Aprile 2020 18.05.2020

Maggio 2020 16.06.2020

Giugno 2020 16.07.2020

Luglio 2020 20.08.2020

Agosto 2020 16.09.2020

Settembre 2020 16.10.2020

Ottobre 2020 16.11.2020

Novembre 2020 16.12.2020

Dicembre 2020 18.01.2021

Versamento trimestrale

IVA, contributi fissi Inps artigiani

e commercianti

1° trimestre 2020 16.05.2020

2° trimestre 2020 20.08.2020

3° trimestre 2020 18.11.2020

4° trimestre 2020

IVA solo soggetti trimestrali speciali

16.02.2021

Richiesta di rimborso-compensazione IVA

infrannuale – Mod. TR

1° trimestre 2020 30.04.2020

2° trimestre 2020 31.07.2020

3° trimestre 2020 2.11.2020

Elenchi Intrastat

Gennaio 2020 25.02.2020

Febbraio 2020 25.03.2020

Marzo 2020 1° trimestre 2020 27.04.2020

Aprile 2020 25.05.2020

Maggio 2020 25.06.2020

Giugno 2020 2° trimestre 2020 27.07.2020

Luglio 2020 25.08.2020

Agosto 2020 25.09.2020

Settembre 2020 3° trimestre 2020 26.10.2020

Ottobre 2020 25.11.2020

Novembre 2020 28.12.2020

Dicembre 2020 4° trimestre 2020 25.01.2021

Esterometro e comunicazione liquidazioni Iva

Esterometro 2020

Gennaio 2020

30.04.2020

Febbraio 2020

Marzo 2020

Aprile 2020

31.07.2020

Maggio 2020

Giugno 2020

Luglio 2020

2.11.2020

Agosto 2020

Settembre 2020

Ottobre 2020

1.02.2021

Novembre 2020

Dicembre 2020

Comunicazione liquidazioni Iva 2020

1° trimestre 2020 1.06.2020

2° trimestre 2020 16.09.2020

3° trimestre 2020 30.11.2020

4° trimestre 2020 1.03.2021

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Scadenze fiscali 2020 (segue)

Periodo di riferimento Scadenza Proroga Spunta

Comunicazioni spese sistema

tessera sanitaria

Farmacie/parafarmacie/ strutture sanitarie pubbliche-private/medici/odontoiatri/psicologi/ ostetriche/infermieri/ottici/tecnici di radiologia medica

31.01.2020

Spese veterinarie 28.02.2020

Presentazione dichiarazioni

annuali

Invio telematico Mod. Iva/2020 30.04.2020

Invio telematico CU/2020 9.03.2020 Consegna al percettore entro il 31.03.2020

Invio telematico Mod. 730/2020 23.07.2020

Invio telematico Mod. Redditi e Irap 30.11.2020

Invio telematico Mod. 770/2020 2.11.2020

Versamenti relativi a Redditi - Irap - Iva

Saldo annuale Iva 2019 16.03.2020

È possibile il differi-mento al termine di ver-samento delle imposte dirette con maggiora-zione dello 0,40% per mese.

• Saldo 2019 e 1° acconto 2020 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive

• Diritto C.C.I.A.A.

30.06.2020

oppure

30.07.2020 + magg. 0,40%

2° acconto 2020 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva

30.11.2020

Versamento acconto Iva 2020 28.12.2020

Imposta sostitutiva rivalutazione TFR

Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2019)

17.02.2020

Versamento acconto imposta sostitutiva 2020 rivalutazione TFR

16.12.2020

Altri adempimenti

Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari)

28.02.2020

Versamento tassa annuale libri sociali 16.03.2020

Versamento 2ª/3ª rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2019 e al 1.01.2018

30.06.2020

Redazione e asseverazione perizia + versamento imposta sostitutiva (1ª rata) rivalutaz. terreni e partecipazioni al 1.01.2020

Imposta di bollo su documenti

informatici

Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche

30.04.2020

Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche

1° trimestre 2020 20.04.2020

1° semestre 2020 (importo complessivo inferiore a € 1.000)

16.06.2020

2° trimestre 2020 20.07.2020

3° trimestre 2020 20.10.2020

2° semestre 2020 (importo complessivo inferiore a € 1.000)

16.12.2020

4° trimestre 2020 20.01.2021

IMU e Tasi

Versamento acconto 2020 16.06.2020

Dichiarazione variazioni 2019 30.06.2020

Versamento saldo 2020 16.12.2020

Versamento IVS

4° trimestre 2019 (fissi) 17.02.2020

1° trimestre 2020 (fissi) 18.05.2020

1° acconto 2020 (eccedenti minimale) 30.06.2020

1° acconto 2020 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale)

30.07.2020

2° trimestre 2020 (fissi) 20.08.2020

3° trimestre 2020 (fissi) 16.11.2020

2° acconto 2020 (eccedenti minimale) 30.11.2020

CHECK LIST SCADENZE FISCALI 2020 (COMPILABILE)

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Tassa annuale libri sociali

Entro il 16.03.2020 le società di capitali devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfettaria, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche.

SOGGETTI INTERESSATI

Società

di capitali

• S.r.l. • S.p.a. • S.a.p.a.

Altri soggetti obbligati

• Società di capitali in liquidazione ordinaria. • Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l’obbligo di te-

nuta dei libri (con esclusione delle società fallite): - concordato preventivo; - liquidazione coatta amministrativa; - amministrazione straordinaria.

• Società consortili. • Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti.

Soggetti esonerati

• Società cooperative. • Società di mutua assicurazione. • Consorzi che non hanno la forma di società consortile.

Società di capitali dichiarate

fallite

• Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle scritture contabili previste dall'art. 2214 Codice Civile, bensì a quelle previste dalla legge fallimentare. La norma dispone che sono vidimate dal giudice de-legato "senza spese".

• Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministe-riale, l’ipotesi di esonero dal pagamento della tassa an-nuale forfetaria di concessione governativa.

IMPORTO

Misura forfettaria

Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l’anno.

Capitale sociale/Fondo di dotazione al 1.01.2020

Fino a € 516.456,90

€ 309,87

Oltre € 516.456,90

€ 516,46

VERSAMENTO

Mod. F24 -

sezione Erario

Codice tributo 7085

Entro il 16.03.2020

Periodo di riferimento

2020

Compensazione

• L’importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. • In ogni caso, deve essere presentato il mod. F24, anche se a zero.

3BEsempio Scrittura contabile per pagamento tassa annuale libri sociali

• Versamento effettuato da società di capitali 16.03

E B 14 P C IV 1 Imposte e tasse dell’esercizio a Banca c/c 309,87

Pagamento tassa annuale forfetaria per società con capitale sociale non superiore a € 516.456,90.

Nota bene La tassa è deducibile nell’anno in cui è pagata.

ESEMPIO COMPILAZIONE MODELLO DI PAGAMENTO UNICO UNIFICATO

PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINO PER SOCIETÀ COSTITUITE DOPO IL 1.01.2020

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Codici di esclusione da Iva nella fattura elettronica

Si riepilogano i titoli di non applicazione Iva da indicare nella fattura elettronica.

Codici operazioni Tipologie di operazioni (fatturate)

N1 (Escluse art. 15)

Operazione escluse art. 15 D.P.R. 633/1972 (interessi di mora, anticipazioni in nome e per conto della controparte, penalità, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, ecc.).

N2 (Non soggette)

• Operazioni fuori campo art. 1 D.P.R. 633/1972.

• Operazioni fuori campo art. 2 D.P.R. 633/1972.

Operazioni fuori campo, artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 (ad esempio: servizi generici resi a soggetto extra-UE).

Assosoftware, a seguito del confronto con l’Agenzia delle Entrate, conferma che i servizi generici resi a soggetti pas-sivi UE - diversamente da quelli nei con-fronti di soggetti extra-UE - dovrebbero essere riportati con natura N6.

• Operazioni fuori campo art. 13, c. 3, lett. c) D.P.R 633/1972 (ad esempio: in parte fuori campo Iva per le cessioni di autovetture aziendali usate).

• Operazioni fuori campo art. 26-bis L. 196/1997 (interinali).

• Acquisti da soggetti minimi/forfettari.

• Acquisti con Iva non esposta in fattura art. 74, c. 1 [ad esempio: acquisto di quotidiani, giornali ex art. 74, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (ris. Ag. Entrate n. 87/E/2017, risposta n. 6)], come le schede telefoniche prepagate o i generi di monopolio.

• Prestazioni di servizi, non soggette per carenza del requisito di territorialità, come, ad esem-pio: - art. 7-ter D.P.R. 633/1972; - art. 7-quater, c. 1, lett. a) e c) D.P.R. 633/1972.

N3 (Non imponibili)

• Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972 (esportazioni).

• Operazioni non imponibili art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (esportatori abituali).

• Operazioni non imponibili art. 9 D.P.R. 633/1972 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali).

• Operazioni non imponibili art. 41 e 42 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE di beni).

• Operazioni non imponibili art. 58 D.L. 331/1993 (triangolazioni nazionali).

N4 (Esenti)

• Operazioni esenti art. 10 D.P.R. 633/1972 (esempio: prestazioni sanitarie, ecc.).

• Acquisti di beni intracomunitari, se esenti (art. 42 D.L. 331/1993).

N5 (Regime

del margine, Iva non esposta)

Operazioni soggette al regime del margine (fattura emessa ai sensi dell’art. 36 D.L. 41/1995).

Se sono esportazioni, invece, il codice è N3.

• Fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter D.P.R. 633/1972).

• Operazioni con Iva non esposta in fattura [esempio: fattura emessa ai sensi dell’art. 74, c. 1, lett. c) - cessione di giornali, quotidiani - Iva assolta dall’editore: circ. Ag. Entrate n. 1/E/2017, par. 1].

N6 [Inversione contabile

(reverse charge)]

Cessioni/acquisti di beni in Italia soggette a reverse charge interno [rottami, pallet usati, edilizia, ipotesi di cui all’art. 17, c. 6, lett. a-ter), ecc.].

• Acquisti intra-UE di beni e servizi.

• Prestazioni di servizi generiche rice-vute da soggetti extra-UE.

N7 (Iva assolta

in altro Stato Ue)

Prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radio-diffusione ed elettronici (utilizzo del Moss).

Anche se esonerato dall’obbligo se emette la fattura riportando l’aliquota e l’imposta dello Stato UE nel quale si trova il consumatore finale riporta nel campo “Natura” il valore “N7”.

Art. 40, cc. 3 e 4, e art. 41 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE a distanza di beni a privati oltre soglia).

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NON SOLO IMPRESA

Obblighi dei committenti negli appalti

Il D.L. 124/2019 introduce specifici obblighi a carico delle imprese che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo. A seguito della pubblicazione della circolare n. 1/E/2020 si interviene nuovamente sull’ar-gomento evidenziando i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

AMBITO APPLICATIVO

Espressa finalità dell’obbligo di comunicazione dei dati è consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese appaltatrici o affidatarie e dalle imprese subappaltatrici.

• Il committente assolverà il suo obbligo di riscontro dopo aver verificato:

- che la retribuzione oraria corri-sposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal la-voratore;

In particolare, ancorché il riscontro debba basarsi su elementi cartolari (ad esempio, sulla verifica della corrispondenza tra le deleghe di versa-mento e la documentazione fornita), lo stesso dovrà essere accompa-gnato da una valutazione finalizzata a verificare, tra l’altro, la coerenza tra l’ammontare delle retribuzioni e gli elementi pubblicamente disponibili (come nel caso di contratti collettivi), l’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente.

- che le ritenute fiscali per cia-scun lavoratore non siano mani-festamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retri-buzione corrisposta;

In caso di ritenute fiscali manifestamente incongrue rispetto alla retribu-zione imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle. Per esi-genze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno manifesta-mente incongrue allorché siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali.

- che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna pos-

sibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti matu-rati in qualità di sostituti d’imposta.

Il committente non è tenuto a verifi-care la spettanza e la congruità dei crediti utilizzati in compensazione.

SOSPENSIONE DEI

PAGAMENTI

• Ricadono in capo al committente originario o appaltatore specifici obblighi qualora entro i 5 giorni lavorativi suc-cessivi alla scadenza del versamento: - sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subap-

paltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le infor-mazioni relative ai lavoratori impiegati;

- risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

• Il committente deve: - sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria fino a concor-

renza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;

- darne comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

La sospensione del pagamento è effettuata finché perdura l’inadempimento riscontrato dal committente.

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Certificato di regolarità fiscale negli appalti

I soggetti di cui all’art. 23, c. 1 Tuir residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affida-mento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, dal 1.01.2020 devono richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizi. Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subap-paltatrici trasmettono al committente le deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, impiegati nel mese prece-dente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi, con il dettaglio di specifici dati. I nuovi obblighi non si applicano se le imprese appaltatrici o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza di specifici requisiti.

REQUISITI

Esistenza

in vita da almeno 3 anni2

La verifica fa riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, proce-dendo a ritroso di 3 anni.

Regolarità

degli obblighi dichiarativi2

Deve essere certificato che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi nell’ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.

Versamenti in conto fiscale

non inferiori al 10% dei ricavi

e compensi2

• Per effettuare il confronto tra versamenti registrati in conto fiscale e ricavi e com-pensi percepiti sono considerati i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiara-zioni presentate nell’ultimo triennio.

• Deve essere verificato che il totale dei versamenti in conto fiscale registrati nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio non sia inferiore al 10% del totale complessivo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

Assenza

debiti non soddisfatti3

• Rilevano le iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

• Le disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

• Pertanto, rilevano esclusivamente i debiti riferiti a imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi.

• La sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.

CERTIFICATO

Emissione1

• Il certificato è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale.

• Competente all’emissione del certificato per i grandi contribuenti è la Direzione regionale, che già provvede al rilascio di altre certificazioni, quali la certificazione dei carichi pendenti, dell’esistenza di contestazioni in caso di cessione d’azienda, o attestante l’iscrizione all’Anagrafe Tributaria al fine di poter fruire delle agevola-zioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Durata La certificazione ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

Imposizione La certificazione è esente da imposta di bollo e dai tributi speciali considerato che la sua emissione è determinata da un obbligo di legge.

Note

1. L’impresa può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione. L’Agente della riscossione fornisce riscontro all’ufficio sulla consistenza dei carichi e relativi dettagli, secondo tempi e modalità definiti d’intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato.

2. I requisiti di cui alla lett. a) sono verificati sulla base dei dati presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria. 3. I requisiti di cui alla lett. b) sono verificati sulla base dei dati trasmessi dall’Agenzia Entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia S.p.a.

CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI (COMPILABILE)

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Aliquote contributive 2020 Gestione Separata Inps

L’art. 2, c. 57 della L. 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, di cui all’art. 2, c. 26 della L. 335/1995, l’aliquota contributiva e di computo è elevata dall’anno 2018 al 33%. Sono inoltre in vigore per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita Iva, l’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%; l’aliquota pari allo 0,50% utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera; l’aliquota dello 0,22%, disposta dall’art. 7 del D.M. 12.07.2007. Dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva, è stabilita in misura pari al 25%. Non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, a titolo di tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Le aliquote per il 2020 sono state confermate nei valori già in essere per il 2019, con aumento del solo massimale. Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto dell’art. 51, c. 1 Tuir, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno successivo si consi-derano percepite nel periodo d’imposta precedente.

Categorie interessate Massimale

2020 IVS

Aliquota aggiuntiva

Totale aliquota

Collaboratori e figure

assimilate

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligato-ria.

Fino a € 103.055,00

24,00% --- 24,00%

Non assicurati presso altre forme pen-sionistiche obbligatorie senza la contri-buzione aggiuntiva DIS-COLL (vendi-tore porta a porta, associati in parteci-pazione, componenti di commissioni e collegi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica)1.

33,00%

0,72% 33,72%

Non assicurati presso altre forme pen-sionistiche obbligatorie con la contri-buzione aggiuntiva DIS-COLL (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione, sindaci e re-visori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuri-dica)1.

0,72%

(+) 0,51%

34,23%

Liberi professionisti

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligato-ria.

Fino a € 103.055,00

24,00% --- 24,00%

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

25,00% 0,72% 25,72%

VERSAMENTO

Collaboratori

L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corre-sponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e mo-dello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

Professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l’onere contribu-tivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2019 al 30.06.2020, 1° e 2° acconto 2020 al 30.06 e 30.11.2020).

Nota1

• Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori è riferito a prestazioni effettuate entro il 31.12.2018 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2019 (24% per i titolari di pen-sione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la Dis-coll; 34,23% per chi è anche obbligato ad aliquota Dis-coll).

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Dichiarazione contributi Inps ridotti per regime forfettario

Il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali. Su tale reddito, in sostituzione del regime contri-butivo ordinario, è possibile applicare la contribuzione ridotta del 35% (sul minimale e sull’eccedenza) fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata (i mesi da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata). I soggetti esercenti attività d’impresa presentano, pertanto, entro il termine di decadenza del 28.02 dall’anno per il quale intendano fruire del regime, la dichiarazione telematica. Al fine di informare la clientela e tenere traccia della scelta effettuata, si forniscono due esempi di dichiarazione da far sottoscrivere.

Esempio n. 1 Fac simile dichiarazione inizio attività di impresa con opzione regime Inps agevolato

…………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………

Raccomandata a mano Spett. ……………………………………

…………………………………………… ……………………………………………

OGGETTO: inizio attività di impresa con opzione per regime Inps agevolato per soggetti in regime forfettario con sconto contributivo del 35%. Io sottoscritto …………………………, nato a …………………… il ……………… e residente a …………………, in via ………………………………….., codice fiscale……………………………………………………………………,

comunico e dichiaro quanto segue.

• In sede di inizio attività intendo optare per il regime contributivo Inps agevolato per i soggetti che iniziano un’attività in regime forfettario agevolato. Questo comporterà il versamento dei contributi che deriveranno dal calcolo di una riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito sia all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale. Sono a conoscenza che nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, sarà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale. Ove sia effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%. Questo potrà comportare l’accredito di un numero proporzionale di mesi inferiori all’intera annualità e quindi avere riflessi negativi in termini pensionistici, rispetto al versamento dei contributi nella misura ordinaria.

• Sono a conoscenza che l’uscita dal regime agevolato Inps si potrà verificare in caso del venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio oppure di scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato. Intendo dunque aderire al regime contributivo agevolato, fino a quando non comunicherò una diversa intenzione; in tal caso sono a conoscenza che il versamento dei contributi pieni avverrà a partire dall’anno successivo alla data di comunicazione all’Inps della revoca del regime contributivo agevolato.

• Esonero, pertanto, codesto studio professionale da qualsiasi responsabilità al riguardo.

In fede. ………………………………………….. …………………………………………..

(Luogo e data) (Firma)

FAC SIMILE DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ DI IMPRESA CON OPZIONE REGIME INPS AGEVOLATO (COMPILABILE)

Mario Rossi

Via Mazzini, 32

25100 Brescia (BS)

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Dichiarazione contributi Inps ridotti regime forfettario

(segue)

Esempio n. 2 Fac simile dichiarazione inizio attività di impresa senza opzione regime Inps agevolato

…………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………

Raccomandata a mano Spett. ……………………………………

…………………………………………… ……………………………………………

OGGETTO: inizio attività di impresa senza opzione per regime Inps agevolato per soggetti in regime forfettario con sconto contributivo del 35%. Io sottoscritto …………………………, nato a …………………… il ……………… e residente a …………………, in via ………………………………….., codice fiscale……………………………………………………………………,

comunico e dichiaro quanto segue.

• In sede di inizio attività, non intendo optare per il regime contributivo Inps agevolato per i soggetti che iniziano una attività in regime forfettario agevolato.

• Questo comporterà il versamento dei contributi ordinari, senza il calcolo di una riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale.

• Sono a conoscenza che la rinunzia, qui effettuata, a tale tipo di agevolazione non potrà più consentire, in futuro, la scelta per il versamento in misura ridotta dei contributi Inps.

• Esonero, pertanto, codesto studio professionale da qualsiasi responsabilità al riguardo.

In fede. ………………………………………….. …………………………………………..

(Luogo e data) (Firma)

FAC SIMILE DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ DI IMPRESA SENZA OPZIONE REGIME INPS AGEVOLATO (COMPILABILE)

Mario Rossi

Via Mazzini, 32

25100 Brescia (BS)

Mario Rossi Brescia Brescia

Mazzini, 32

Brescia, 4.02.2020 Mario Rossi

16.01.1988

RSS MRA 88A16 B157V

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AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

È stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale. In pratica il nuovo credito d’imposta sostituisce, dal 2020, le vecchie agevolazioni del super ammortamento e dell’iper ammortamento.

AMBITO APPLICATIVO

Soggettivo

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese1 residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicu-rezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempi-mento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Oggettivo

• Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, salvo specifiche eccezioni elencate.

• Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B annesso alla L. 232/2016.

Temporale

• Il nuovo credito d’imposta si applica agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato effettuati: - a decorrere dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2020,

ovvero - entro il 30.06.2021, a condizione che entro la data del 31.12.2020 il relativo or-

dine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nota1 Il credito d’imposta si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e profes-sioni, ad esclusione degli investimenti in beni strumentali di cui all’allegato A e B L. 232/2016 [investimenti Industria 4.0 (ex iper am-mortamento)]. Sembrano inclusi anche i soggetti forfetari.

Misura del credito d’imposta

Beni acquistati Importo

investimento Nuovo credito

d’imposta Quote annuali

di fruizione Utilizzo

Industria 4.0

• Ex iper ammor-tamento: - 170% fino a

€ 2,5 milioni; - 100% fino a

€ 10 milioni; - 50% fino a

€ 20 milioni.

Materiali

All. A L. 232/2016

Fino a € 2,5 milioni 40% 5

Dall’anno successivo a entrata in funzione o di interconnessione.

Oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni

20%

Oltre € 10 milioni - -

Immateriali

All. B L. 232/2016

Fino a € 700.000 15% 3

Oltre € 700.000 - -

Altri beni materiali

• Ex super ammortamento: - 30% fino a € 2,5 milioni.

Fino a € 2 milioni 6% 5 Dall’anno successivo a entrata in funzione. Oltre € 2 milioni - -

COMUNICAZIONE AL MISE

Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le in-formazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero.

Con apposito decreto sono stabiliti il mo-dello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a cia-scun periodo d’imposta agevolabile.

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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (segue)

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Documenti

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione ido-nea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Indicazione

in fattura

• A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni normative (acquisto ai sensi dell’art. 1, cc. 184-197 L. 160/2019).

• Sulla base del tracciato della fattura elettronica, l’inserimento delle informazioni richieste potrebbe far parte della sezione 2.2 (dati beni e servizi). In particolare, potrebbero essere uti-lizzati i seguenti campi, per i quali si riportano le indicazioni del tracciato record: - 2.2.1.4 descrizione (natura e qualità dell’oggetto della

cessione/prestazione); - 2.2.1.16 altri dati gestionali (blocco che consente di in-

serire, con riferimento ad una linea di dettaglio, diverse tipologie di informazioni utili ai fini amministrativi, gestio-nali, ecc.).

Perizia tecnica per beni

Industria 4.0

In relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato A e B annesso alla L. 232/2016, le imprese sono, inoltre, tenute a pro-durre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di confor-mità rilasciato da un ente di certificazione accredi-tato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristi-che tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unita-rio di acquisizione non superiore a € 300.000, l’onere documentale può essere adempiuto attra-verso una autodichiara-zione resa dal legale rappresentante.

ASPETTI CONTABILI

Il credito d’imposta può essere considerato un con-tributo in conto impianti, in quanto la condizione della sua fruizione è l’acquisizione del bene stru-mentale.

L’importo può essere imputato nella voce A.5 del conto economico e riscontato in base alla durata del processo di ammorta-mento del bene (metodo indiretto).

Esempio Scritture contabili

1.01

P D 7 Diversi a Fornitori 244.000,00 P B II 2 Impianti e macchinari specifici 200.000,00 P C II 5-bis Iva c/acquisti 44.000,00

Acquisto macchinario strumentale nuovo Industria 4.0.

1.03

P C II 5-bis E A 5 Crediti per contributi a

Contributi in c/impianti non imponibile

80.000,00

Rilevato credito d’imposta 40% per acquisto bene strumentale nuovo Industria 4.0 a seguito interconnessione processo produttivo.

31.12

E B 10 b P B II 2 Amm.to impianti e macchinari specifici

a F.do amm.to impianti e macchinari specifici

20.000,00

Ammortamento del macchinario nuovo nella misura del 10%.

31.12

E A 5 P E Contributi in c/impianti non imponibile

a Risconti passivi

72.000,00

Risconto del 90% del contributo, per acquisto bene strumentale nuovo.

ASPETTI OPERATIVI

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Credito d’imposta 2020 Ricerca e Sviluppo

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecolo-gica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di seguito specificate. La nuova disposizione si sostituisce a quella del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 D.L. 145/2015.

AMBITO APPLICATIVO

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese (compresi soggetti in regime forfettario) residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di deter-minazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta la fruizione del beneficio spettante è comunque subordi-nata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

• Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

• Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (in genere 2020).

MISURA DEL

CREDITO D’IMPOSTA

Attività di ricerca fondamentale, ri-cerca industriale e sviluppo speri-mentale in campo scientifico o tec-nologico.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contri-buti a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di € 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di pe-riodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produ-zione nuovi o sostanzialmente mi-gliorati.

Il credito d’imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di € 1,5 milioni, raggua-gliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Attività di design e ideazione estetica.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei con-tributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di € 1,5 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di pro-dotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di inno-vazione digitale 4.0.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della rela-tiva base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissi-bili, nel limite massimo di € 1,5 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

OBBLIGHI

Le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Mise.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corri-spondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da appo-sita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

• Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.

• Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappre-sentante legale dell’impresa.

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SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di marzo 2020

Scad. 2020 Tributo Contributo 1BDescrizione

Domenica 1 marzo

Imposta1 di registro

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dall’1.02.2020, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Agenzia Entrate

Servizi telematici - Dal 1.03.2020 sarà disponibile il nuovo servizio telematico mediante il quale gli in-termediari potranno gestire le procure e le deleghe ricevute dai clienti, senza necessità di presentare apposita delega cartacea. In questa prima fase il servizio riguarderà la rappresentanza del cliente limita-tamente a servizi basici.

Lunedì 2 marzo

Pace fiscale Errori formali - Termine di versamento della 2° rata degli importi dovuti a seguito della sanatoria degli errori formali.

Sabato1 7 marzo

Sostituti d’impo-sta

Certificazione Unica 2020 - Termine di invio all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, della certifi-cazione unica (modello ordinario). L’inoltro all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2020 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

Assistenza fiscale

Ricezione dei dati mod. 730-4: Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2020 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico in caso di variazione dell’intermediario (Circ. Ag. Entrate 3/E/2019).

Domenica 8 marzo

Spese sanitarie

Mod. 730 precompilato - Termine entro il quale il contribuente può presentare opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata, mediante il sito web del Sistema Tessera Sanitaria.

Domenica 15 marzo

Iva

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla regi-strazione della fattura originaria (L. 228/2012).

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’at-tività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Lunedì 16 marzo

Imposte dirette

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese pre-cedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versa-mento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle loca-zioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).

Iva

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito.

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di febbraio 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2020.

Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’Iva a debito emer-gente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Imposta sugli intrattenimenti

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Imposta sulle transazioni finanziarie

Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).

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Principali adempimenti mese di marzo 2020 (segue)

Scad. 2020 Tributo Contributo 1BDescrizione

Lunedì 16 marzo

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, com-presa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.

Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versa-mento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese prece-dente.

Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2019.

Tassa concessioni governative

Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.

Venerdì 20 marzo

Conai Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia men-sile riferita al mese precedente.

Mercoledì 25 marzo

Iva

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. A partire dalle operazioni effettuate nel 2018, sono aboliti i modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, e i modelli mensili hanno esclusivamente valenza statistica. Sono stati modi-ficati, inoltre, i limiti per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi acquisti con perio-dicità mensile, che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi (Provv. Ag. Entrate 25.09.2017, n. 190499).

Lunedì 30

marzo

Imposta di registro

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Bilancio Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 30.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.

Martedì 31 marzo

Sostituto d’imposta

Certificazione unica - Termine di consegna ai percipienti della Certificazione unica 2020 da parte dei sostituti d’imposta (art. 7-quater, cc. 14, 15 D.L. 193/2016).

Certificazione utili societari

Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certifica-zione relativa agli utili corrisposti nel 2019.

Iva

Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2019, me-diante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps.

Libro unico del lavoro

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

Firr Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contri-buto annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l’Enasarco, mediante versamento telematico.

Enti associativi

Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2019 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.

Erogazioni liberali alla cultura

Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell’anno 2019 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].

Pace fiscale Saldo e stralcio - Termine di versamento della 2ª rata per i soggetti che hanno aderito al “saldo e stralcio”.

Enti locali Bilanci preventivi - Termine di approvazione dei bilanci di previsione 2020-2022 degli enti locali (D.M. 13.12.2019).

Nota1

• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).

• L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.

• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).

• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, com-prese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].