CIRCOLARE DEL LAVORO · 2017-03-17 · in materia d'incentivi all’occupazione stabiliti dal Jobs...

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In evidenza: - Enasarco: versamento del contributo Firr 2016

- Incentivo occupazione giovani

- Malattia professionale: valutazione della perizia medico-legale

- Bonus Sud e condizioni di fruizione

- ANF e assegno di maternità: gli importi 2017

- Bonus assunzioni Sud: istruzioni per i datori agricoli

- Bonus assunzioni giovani: istruzioni per i datori agricoli

- Pensioni 2017: i nuovi requisiti

CIRCOLARE DEL LAVORO

n. 11 del 18/03/2017

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QUESTA SETTIMANA SU FISCAL FOCUS

QUESTA SETTIMANA SUL QUOTIDIANO FISCAL FOCUS… ............................................... 3

PRASSI E GIURISPRUDENZA DELLA SETTIMANA............................................................ 4

INPRATICA LAVORO ....................................................................................................... 5 ENASARCO: VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO FIRR 2016 6

FOCUS LAVORO .............................................................................................................. 8 INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI 9

STUDIO LAVORO ........................................................................................................... 11 ENASARCO: VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO FIRR 2016 12 GESTIONE DIPENDENTE INIDONEO ALLA DONAZIONE DI SANGUE 14

GIUSTIZIA & LAVORO .................................................................................................... 15 MALATTIA PROFESSIONALE: VALUTAZIONE DELLA PERIZIA MEDICO-LEGALE 16

CASI LAVORO ............................................................................................................... 17 APE AZIENDALE 18 BONUS SUD E CONDIZIONI DI FRUIZIONE 20

LAVORO & PREVIDENZA ............................................................................................... 21 ANF E ASSEGNO DI MATERNITÀ: GLI IMPORTI 2017 22 DELOCALIZZAZIONE CALL CENTER: LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 23 BONUS ASSUNZIONI SUD: ISTRUZIONI PER I DATORI AGRICOLI 24 BONUS ASSUNZIONI GIOVANI: ISTRUZIONI PER I DATORI AGRICOLI 25 PENSIONI 2017: I NUOVI REQUISITI 26

FLASH LAVORO ............................................................................................................ 27 TFR DI FEBBRAIO: FISSATO IL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE 28

L’AGENDA DEL PROFESSIONISTA & CCNL DELLA SETTIMANA ..................................... 31 CCNL – DIRIGENTI AGENZIE MARITTIME ED AREE 32 SCADENZE DAL 20.03.2017 AL 25.03.2017 33

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Questa settimana sul Quotidiano Fiscal Focus… lunedì 13 marzo 2017

LAVORI USURANTI: A FINE MESE LA COMUNICAZIONE DOMESTICI: A FINE MESE LA CERTIFICAZIONE DEI REDDITI CABOTAGGIO: ONLINE LA COMUNICAZIONE DI DISTACCO

martedì 14 marzo 2017

SISMA: VIA LIBERA ALL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ/PATERNITÀ OCCUPAZIONE GIOVANI: OCCHIO AGLI OBBLIGHI DI

ASSUNZIONE PREESISTENTI ADDIZIONALE FONDI DI SOLIDARIETÀ: LA PROCEDURA RACE SI

EVOLVE

mercoledì 15 febbraio 2017

BONUS GIOVANI: FRUIBILE ANCHE OLTRE “DE MINIMIS” ENASARCO: ULTIMATUM PER IL VERSAMENTO FIRR 2016 BONUS SUD: CONGUAGLIO ENTRO FEBBRAIO 2019

giovedì 16 marzo 2017

BONUS SUD E OCCUPAZIONE GIOVANI: ONLINE I MODULI DI DOMANDA

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: ENTRO IL 31/3 IL RIMBORSO DELL’INDENNITÀ DI MALATTIA

TFR: ADEGUATO IL COEFFICIENTE DI FEBBRAIO IN BASE ALL’INDICE ISTAT

venerdì 17 marzo 2017

INPS: POSSIBILE RINUNCIARE ALLA TOTALIZZAZIONE IN LUOGO DEL CUMULO GRATUITO

OPZIONE DONNA: ESTESO IL REGIME SPERIMENTALE VITTIME AMIANTO: DOMANDE ENTRO IL 31/3

sabato 18 marzo 2017

EX INPDAI: AGGIORNATA LA CONTRIBUZIONE 2017 PREMIO ALLA NASCITA: CHIARIMENTI DALL’INPS BONUS SUD: ESONERO CONTRIBUTIVO SUBORDINATO AL “DE

MINIMIS”

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PRASSI E GIURISPRUDENZA

DELLA SETTIMANA…

Prassi e giurisprudenza della settimana INPS, Circolare n. 59 del 15 marzo 2017

Operatività delle Direzioni di coordinamento metropolitano e delle Direzioni regionali nella fase sperimentale – attivazione procedura di interpello per il reperimento delle risorse.

INPS, Circolare n. 60 del 16 marzo 2017 Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio.

INPS, Circolare n. 61 del 15 marzo 2017 Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di Bilancio 2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21-12-2016. Integrazione del contenuto della circolare n. 39 del 27 febbraio 2017.

INPS, Circolare n. 62 del 15 marzo 2017 Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. Assegno straordinario di accompagnamento alla pensione di cui al decreto interministeriale n. 96077 del 1° giugno 2016. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

INPS, Messaggio n. 1133 del 13 marzo 2017 Fondo di integrazione salariale (FIS) – Chiarimenti sui termini di presentazione delle domande di assegno di solidarietà.

INPS, Messaggio n. 1134 del 13 marzo 2017 Valutazione della maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di previdenza e quiescenza dei dirigenti civili dell’amministrazione penitenziaria

INPS, Messaggio n. 1171 del 15 marzo 2017 Circolari n. 40 del 28 febbraio 2017 e n. 41 del 1° marzo 2017. Rilascio dei moduli di comunicazione on-line per la fruizione dell’incentivo “Occupazione Giovani” e dell’incentivo “Occupazione SUD”.

INPS, Messaggio n. 1182 del 15 marzo 2017 Articolo 1, commi 222 e 223 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”– Regime sperimentale donna

INPS, Comunicato stampa del 16 marzo 2017 Cumulo assicurativo

INAIL, Circolare n. 13 del 15 marzo 2017 Prestazioni agli eredi di malati di mesotelioma non professionale deceduti nel corso dell’anno 2016.

Fondazione Studi CdL, Circolare n. 3 del 17 marzo 2017 Bonus occupazionale Sud, istruzioni operative

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InPratica Lavoro

Focus Lavoro

Studio Lavoro

Giustizia & Lavoro

Casi Lavoro

Lavoro & Previdenza

Flash lavoro L’agenda del Professionista

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InPratica n. x del xx.xx.2017

Enasarco: versamento del contributo Firr 2016

A cura di Daniele Bonaddio

Adempimenti in vista per le aziende preponenti che hanno alle proprie dipendenze agenti e rappresentanti di commercio. Infatti, il 31 marzo 2017 scade l’ultimo giorno utile per il versamento annuale del contributo Firr 2016 (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto). Tale fondo è gestito dalla Fondazione Enasarco, la quale obbliga le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. Vediamo dunque nel dettaglio quali sono gli adempimenti da porre in essere per il corretto versamento dell’obbligo contributivo.

Tavola sinottica

ADEMPIMENTO Entro il 31 marzo 2017, le aziende preponenti che hanno alle proprie dipendenze agenti e rappresentanti di commercio sono tenuti a versare il contributo FIRR 2016.

IL FIRR

Il Firr (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) consiste in un accantonamento annuale, da parte delle ditte preponenti, di una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. Le quote così accantonate, verranno poi liquidate dalla Fondazione Enasarco direttamente all’agente o alla Società di agenzia all’atto della cessazione del rapporto.

IL CONTRIBUTO

L’importo del contributo, a carico della ditta preponente, viene calcolato tenendo conto: dell’importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente; della tipologia del mandato e del numero di mesi di durata del mandato.

ALIQUOTE FIRR

Le aliquote FIRR, che si distinguano tra monomandatari e plurimandatari, sono attualmente stabilite nelle misure del 4%, 2% e 1%, a seconda dell’importo delle provvigioni.

MODALITÀ DI CALCOLO FIRR

Il contributo FIRR si calcola in modo analogo al meccanismo dei scaglioni dell’IRPEF (v. esempio).

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CONTRIBUTO MINIMO ANNUO

Il contributo minimo annuo viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). Dal 1° gennaio 2017, esso è pari a 418 euro per i plurimandatari e 836 euro per i monomandatari.

CONTRIBUTO MASSIMO ANNUO

I massimali provvigionali annui, su cui calcolare il contributo, sono pari a 25.000 euro per i plurimandatari e 37.500 euro per i monomandatari.

IL VERSAMENTO Il versamento in questione va effettuato annualmente non prima del 1° e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

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Focus Lavoro n. 11 del 14.03.2017

È stata pubblicata lo scorso 1 marzo la Circolare INPS n. 40 con cui prende il via la piena operatività del cd. “Bonus occupazione giovani”: nel documento di prassi l’Istituto chiarisce i requisiti e le condizioni che legittimano la spettanza dell’agevolazione nonché la procedura di richiesta del beneficio. La misura riguarda tutti i datori di lavoro anche non imprenditori, che assumono giovani dai 16 ai 29 anni di età, non inseriti in un percorso di studio o formazione. Lo sgravio si applica a tutto il territorio nazionale, con la sola eccezione delle assunzioni effettuate nella Provincia Autonoma di Bolzano. Requisiti e condizioni per la spettanza

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alla sussistenza, in capo al datore di lavoro, di una serie di requisiti:

• regolarità contributiva; • osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; • rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali

nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

• applicazione dei principi generali in materia d'incentivi all’occupazione stabiliti dal Jobs Act.

In applicazione di tali principi generali, è possibile affermare che l’incentivo non spetta se: - l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente per legge o contrattuale; - l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla

riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Il Ministero del Lavoro ha recentemente chiarito che il diritto di precedenza spetta solo a condizione che il lavoratore abbia manifestato per iscritto, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali), la propria volontà ad essere riassunto;

- presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, riferite a lavoratori inquadrati nel medesimo livello con cui si vuole inquadrare il giovane neoassunto;

- l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il soggetto che assume ovvero in caso di sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

Incentivo occupazione giovani

Una nuova opportunità per i NEET: a quali condizioni?

A cura di Debhorah Di Rosa

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L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita della frazione d’incentivo corrispondente al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

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Studio lavoro n. 21 del 15.03.2017

Ai gentili Clienti Loro sedi

Enasarco: versamento del contributo Firr 2016

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che il 31 marzo 2017 scade l’ultimo giorno utile per il versamento annuale del contributo Firr 2016 (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto). L’adempimento è rivolto a tutte le aziende preponenti che hanno alle proprie dipendenze degli agenti, i quali dovranno accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi.

Premessa

In vista dell’imminente scadenza del contributo Firr 2016, Le illustriamo un attento riepilogo sulle varie peculiarità da tener in considerazione per il suo corretto versamento.

Le aliquote

È nostra cura informarla che l’aliquota da applicare ai fini della determinazione del contributo varia in base alla tipologia del mandato come indicato nelle tabelle di seguito riportate.

MONOMANDATARI Percentuale Provvigioni

4% Fino a € 12.400 annui 2% Tra € 12.400,01 e € 18.600 annui 1% Oltre € 18.600,01 annui

PLURIMANDATARI Percentuale Provvigioni

4% Fino a € 6.200 annui 2% Tra € 6.200,01 e € 9.300 annui 1% Oltre € 9.300,01 annui

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OSSERVA - Sono computabili agli effetti dell’indennità di risoluzione del rapporto anche le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese.

Distinti saluti

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Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro

interesse……

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Studio lavoro n. 22 del 15.03.2017

Ai gentili Clienti Loro sedi

Gestione dipendente inidoneo alla donazione di sangue

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa al corrente che, i dipendenti i quali si assentano dal lavoro, al fine di attestare la propria inidoneità alla donazione del sangue e di emocomponenti, hanno diritto alla corresponsione della normale retribuzione “limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure”.

A tal fine, il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro il certificato medico attestante: i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento di riconoscimento dal quale sono

stati rilevati; la mancata donazione; la motivazione; il giorno e l’ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale.

Tali documenti dovranno essere conservati dall’azienda per un periodo di 10 anni.

Premessa

Il Decreto Interministeriale 18 novembre 2015 ha disciplinato le modalità di erogazione del contributo previsto, dall’art. 8, comma 2, della Legge n. 219/2005, al fine di garantire la retribuzione dei lavoratori dipendenti in caso d’inidoneità alla donazione di sangue limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure.

NOTA BENE - Ai sensi dell’art. 3 del Decreto 18 novembre 2015, l’attuazione della disposizione in oggetto è finanziata mediante il contributo previsto dall’art. 8, comma 2 della Legge 219/2005, stanziato sul capitolo di spesa n. 4389, denominato “Somme occorrenti a garantire la retribuzione ai donatori di sangue ed emocomponenti lavoratori dipendenti dichiarati inidonei alla donazione”, dello stato di previsione del Ministero della Salute. Tale contributo è annualmente erogato all’INPS per l’attuazione del disposto normativo e delle attività ad essa connesse.

Distinti saluti

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Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro

interesse……

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Giustizia & Lavoro n. xx del xx.0x.2017

Nel giudizio volto ad accertare se la malattia del lavoratore sia stata effettivamente contratta a causa delle lavorazioni rischiose, il giudice può aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio senza essere tenuto a motivare esplicitamente l'adesione. Se però le affermazioni contenute nell’elaborato peritale siano oggetto, nell’impostazione difensiva della parte, di critiche precise e circostanziate, idonee, se fondate, a condurre a conclusioni diverse da quelle indicate nella consulenza tecnica, allora non adempie all’obbligo di motivazione il giudice che, per confutare le suddette critiche, si limita a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente. È quanto ha recentemente chiarito la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dagli eredi di un lavoratore del settore petrolchimico deceduto a causa di un tumore alla laringe. Premessa

Nel giudizio volto ad accertare se la malattia del lavoratore sia stata effettivamente contratta a causa delle lavorazioni rischiose, il giudice può aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio senza essere tenuto a motivare esplicitamente l'adesione. Se però le affermazioni contenute nell’elaborato peritale siano oggetto, nell’impostazione difensiva della parte, di critiche precise e circostanziate, idonee, se fondate, a condurre a conclusioni diverse da quelle indicate nella consulenza tecnica, allora non adempie all’obbligo di motivazione il giudice che, per confutare le suddette critiche, si limita a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente. È quanto ha chiarito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 5704 del 7/03/2017.

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Malattia professionale: valutazione della perizia medico-legale

Il giudice non può limitarsi ad aderire alle conclusioni del perito

A cura di Paola Mauro

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Casi Lavoro n. 19 del 17.03.2017

APE Aziendale

Il costo per il datore di lavoro

A cura del Centro Studi Fiscal Focus

Domanda

Sono un datore di lavoro; ad uno dei miei dipendenti mancano 2 anni e 8 mesi per maturare il diritto alla pensione. Nel caso di richiesta di APE Aziendale quanto dovrei versare a titolo di contributo se la retribuzione lorda annua del dipendente ammonta a € 48.000,00? Quali sono i termini di versamento e a quali sanzioni mi espongo nel caso in cui non versi i contributi previsti o non rispetti tali termini?

Risposta

L'articolo 1 commi da 172 della Legge di Bilancio, nell'ambito del cosiddetto “Pacchetto Previdenza”, introduce e disciplina l'APe Aziendale, applicabile in particolar modo nei casi di ristrutturazione aziendale. Il versamento della somma necessaria per garantire la pensione al personale in uscita sarà interamente a carico dell'impresa; il riferimento di partenza è l'ammontare dell'ultimo stipendio percepito dal lavoratore. L'APe Aziendale riguarderà una significativa percentuale della pensione mensile (tra il 90% e il 95% della pensione in relazione al periodo di anticipo). Resta la facoltà di concordare, tra lavoratore e datore di lavoro, la modalità ai fini dell'erogazione di una percentuale del trattamento pensionistico più bassa al fine di ridurre le rate (a carico del lavoratore) e contenere i costi (a carico dell'azienda). Come per i casi di APe Volontaria e di APe Social, trattasi di provvedimenti di natura sperimentale il cui accesso è previsto dal 01.05.2017 al 31.12.2018.

Per quanto concerne i termini di versamento, i contributi dovranno essere versati dal datore di lavoro, in un'unica soluzione, in occasione della scadenza della 1º mensilità di AP. In caso di omesso o di ritardato versamento al datore di lavoro sarà applicata la sanzione nella misura del 5,5% annuo, giusto quanto previsto all'articolo 116, comma 8, lettera a) della Legge n. 388/2000 per il mancato versamento dei contributi previdenziali obbligatori.

Con riferimento al caso di specie, il lavoratore: uscirà con 2 anni e 8 mesi di anticipo;

la retribuzione lorda annua è di € 48.000,00;

i contributi che il datore di lavoro deve versare ammontano al 33% (ovvero quota pari alla contribuzione volontaria per ciascun anno di anticipo).

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Pertanto:

l'importo complessivo dei contributi che il datore di lavoro dovrà versare, con riferimento al periodo di uscita anticipata sarà così determinato:

(€ 48.000 * 2) + (€ 48.000 : 12 x 8) = € 128.000,00 (montante)

€ 128.000,00 * 33% = € 42.240,00

Come abbiamo detto, dovranno essere versati in un'unica soluzione alla scadenza della prima mensilità dell'APe Aziendale. Per completezza d’informazioni ricordiamo che trattandosi di intervento sperimentale, è prevista un’attività di verifica e di monitoraggio in merito al “gradimento”, alle risorse necessarie, pertanto l'articolo 1 comma 193 della Legge di Bilancio stabilisce che “il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui ai commi da 166 a 186 e da 188 a 192 (quindi anche con riferimento all'APe Aziendale) e formula proposte in ordine alla sua eventuale prosecuzione”.

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Casi Lavoro n. 20 del 17.03.2017

Bonus Sud e condizioni di fruizione

A cura del Centro Studi Fiscal Focus

Domanda

Si chiede se un lavoratore di 27 anni a tempo determinato, occupato fino al 31 dicembre 2016, possa essere ora assunto a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro e godere dell’esonero contributivo “Bonus Sud”.

Risposta

Presa visione del quesito esposto, si afferma innanzitutto che i requisiti per godere dell’agevolazione contributiva per le aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno sono fissate con il Decreto Direttoriale n. 367 del 16 novembre 2016. In particolare l’articolo 2, co. 3 del predetto decreto stabilisce che, fatte salve le ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro.

Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condizione, va da sé che lo sgravio è escluso anche se il lavoratore abbia avuto, negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro con una società controllata dal nuovo datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o comunque facente capo, anche per interposta persona, allo stesso

soggetto. Quindi, dalla lettura del dettato normativo è possibile affermare che attualmente il datore di lavoro non potrà godere dell’agevolazione contributiva in relazione al lavoratore in questione. Oltre tutto, per i lavoratori con almeno 25 anni di età, al momento dell’assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, e non avere rapporto con lo stesso datore di lavoro nei sei mesi precedente l’assunzione, devono risultare privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013.

Al riguardo, si specifica che è privo d’impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale

minimo escluso da imposizione. La nozione d’impiego regolarmente retribuito deve essere, quindi, riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo).

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Lavoro & Previdenza n. 50 del 13.03.2017

ANF e assegno di maternità: gli importi 2017

L’assegno al nucleo familiare rimane invariato per il 2017, nella misura di 141,30 euro mensili

A cura di Daniele Bonaddio

L’INPS, con la Circolare n. 55 dell’8 marzo 2017, ha comunicato gli importi delle prestazioni sociali (assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concesso dai Comuni) e i nuovi limiti di reddito applicabili per le domande riferite all’anno 2016, ma presentate successivamente al 1° gennaio 2017. A tal proposito, particolare rilevanza assume la disposizione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 287, secondo la quale “[…] la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”. Quindi, considerato che tale variazione per il periodo “gennaio 2015 – dicembre 2015” ed il periodo “gennaio 2016 – dicembre 2016” è risultato nella misura del -0,1%, per quest’anno si applicano gli stessi importi dello scorso anno. Ergo, i cittadini che presentano - dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 - una domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni (anno di competenza 2016) spetterà un assegno mensile di 141,30 euro. Per averne diritto è necessario possedere un ISEE, per l’anno 2016, non superiore a 8.555,99 euro. Per quanto riguarda, invece, i soggetti che presentano la domanda di assegno di maternità, successivamente al 1° gennaio 2017, per figli nati precedentemente a tale data, spetta un assegno complessivo di 1.694,45 euro (pari a 338,89 euro per cinque mensilità). In quest’ultimo caso, il valore ISEE da tenere in considerazione per le nascite, gli affidamenti e le adozioni senza affidamento avvenuti nel 2016, è pari a 16.954,95 euro. È bene precisare sin da ora, che gli importi menzionati si riferiscono a un nucleo familiare standard (composto cioè da cinque persone, di cui almeno tre minorenni). Mentre per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza stabilita dal D.Lgs. n. 109/1998.

Premessa

A seguito della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo (FOI), fissata nella misura del -0,1% (tra il periodo gennaio 2015 – dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016 – dicembre 2016), e considerato che la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1 co. 287 ha disposto che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI) non può essere inferiore a zero, si confermano gli stessi importi delle prestazioni in trattazione già applicati nell’anno 2016 (INPS, Circolare n. 46/2016).

La riforma del c.d. “Riccometro” (disciplinato dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) ha stabilito che le nuove soglie di reddito da tenere conto per determinare la spettanza di una prestazione sociale, non si riferiscono più all’ISE bensì all’ISEE.

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Lavoro & Previdenza n. 51 del 14.03.2017

Delocalizzazione call center: le modalità di comunicazione

La sanzione amministrativa pecuniaria è pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva

A cura del Centro Studi Fiscal Focus

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota protocollo n. 1328 dell’1 marzo 2017, ha fornito i primi chiarimenti e modalità operative in merito agli obblighi comunicazionali nei confronti delle P.A., qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l’attività di call center in un Paese che non è membro dell’Unione europea. In particolare, è stato precisato che il modulo telematico con cui effettuare la comunicazione sarà accessibile, sui siti www.lavoro.gov.it e www.ispettorato.gov.it, agli utenti registrati al portale Cliclavoro a partire dal 28 marzo prossimo. Fino a tale data, gli operatori economici dovranno utilizzare l'allegato alla nota operativa in commento (in formato excel) e inviarlo alla casella di posta [email protected]. La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista in caso di omessa o tardiva comunicazione, è pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva.

Premessa

Gli operatori economici che decidano di localizzare l’attività di call center in un Paese non membro dell’UE, devono comunicarlo entro 30 giorni prima del trasferimento, mediante il modello in formato excel “UNI_Deloc_Call_Center”, e inviarlo all’indirizzo “[email protected]”. Dal 28 marzo 2017, invece, bisogna utilizzare il modello telematico che sarà reso disponibile sui siti del MLPS e INL.

La sanzione amministrativa pecuniaria è pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva.

A darne notizia è il Ministero del Lavoro con la Nota n. 1328/2017.

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Lavoro & Previdenza n. 52 del 15.03.2017

Bonus assunzioni Sud: istruzioni per i datori agricoli

A cura del Centro Studi Fiscal Focus

Come specificato dalla Circolare INPS n. 41 dell’1 marzo 2017, che fornisce le istruzioni operative in favore dei datori di lavoro per l’applicazione dell’”Incentivo occupazione SUD” del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche attive per l’Occupazione” (PON SPAO), di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016, l’agevolazione riguarda tutti i datori di lavoro del settore privato, e quindi anche quelli del settore agricolo che assumono “senza esservi tenuti” operai a tempo determinato (OTD) o operai a tempo indeterminato (OTI). Vediamo dunque nel dettaglio quali sono le modalità con le quali i datori di lavoro in questione devono operare, che si differenziano naturalmente dai datori che utilizzano il flusso UniEmens.

Premessa

L’”Incentivo occupazione SUD”, disciplinato dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016, ha introdotto un esonero contributivo per tutti i datori di lavoro del settore privato, e quindi anche quelli del settore agricolo che assumono “senza esservi tenuti” operai a tempo determinato (OTD) o operai a tempo indeterminato (OTI) nelle aree del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna).

A differenza dello scorso anno con l’esonero biennale, il Decreto Direttoriale non individua alcun limite di risorse disponibili per tale settore (se non quelle generali di 530.000.000 euro), mettendo entrambe le categorie datoriali (agricoli e non) sullo stesso piano. Tuttavia, i datori di lavoro agricoli dovranno operare in maniera differente rispetto ai

datori che utilizzano l’UniEmens. Vediamo quindi nel dettaglio come valorizzare il sistema DMAG.

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Lavoro & Previdenza n. 53 del 16.03.2017

Bonus assunzioni giovani: istruzioni per i datori agricoli

A cura del Centro Studi Fiscal Focus

Come specificato dalla Circolare INPS n. 40 del 28 marzo 2017, che fornisce le istruzioni operative in favore dei datori di lavoro per l’applicazione dell’”Incentivo Occupazione Giovani” del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”) di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394 del 2 dicembre 2016, l’agevolazione riguarda tutti i datori di lavoro del settore privato, e quindi anche quelli del settore agricolo che assumono “senza esservi tenuti” operai a tempo determinato (OTD) o operai a tempo indeterminato (OTI). Vediamo dunque nel dettaglio quali sono le modalità con le quali i datori di lavoro in questione devono operare, che si differenziano naturalmente dai datori che utilizzano il flusso UniEmens.

Premessa

L’”Incentivo Occupazione Giovani”, disciplinato dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394 del 2 dicembre 2016, ha introdotto un esonero contributivo per tutti i datori di lavoro del settore privato, e quindi anche quelli del settore agricolo che assumono “senza esservi tenuti” operai a tempo determinato (OTD) o operai a tempo indeterminato (OTI), registrati al programma Garanzia Giovani. Tuttavia, i datori di lavoro agricoli dovranno operare in maniera differente rispetto ai datori che utilizzano l’UniEmens. Vediamo quindi nel dettaglio come valorizzare il sistema DMAG.

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Lavoro & Previdenza n. 54 del 17.03.2017

Pensioni 2017: i nuovi requisiti

Invariati i requisiti per accedere ai trattamenti pensionistici rispetto allo scorso anno

A cura del Centro Studi Fiscal Focus

Per l’anno 2017, restano invariati i requisiti di accesso per accedere ai trattamenti pensionistici rispetto allo scorso anno. Infatti, per collocarsi a riposo con la pensione di vecchiaia serviranno, oltre ai 20 anni di contributi, ben 67 anni e 7 mesi di età per i lavoratori/lavoratrici del settore pubblico. Mentre le lavoratrici dipendenti dovranno aspettare 2 anni in meno (65 anni e 7 mesi). Per quanto riguarda invece la pensione anticipata, serviranno – come lo scorso anno - 42 anni e 10 mesi di contributi. Requisito, questo che si abbassa di un anno per le donne (41 anni e 10 mesi).

Premessa

Il D.L. (Lavoro-Economia) del 16 dicembre 2014 ha certificato lo slittamento dei requisiti per collocarsi a riposo. Tale decreto, in particolare, ha disposto che:

“A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del Decreto-Legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla Legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità”.

Per l’anno 2017, risultano confermate tali variazioni senza alcuna modifica ulteriore nei requisiti anagrafici o contributivi per l’accesso ai trattamenti previdenziali che riepiloghiamo brevemente di seguito.

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REQUSITI PENSIONISTICI

4 mesi di contributi in più per la pensione anticipata;

4 mesi di età anagrafica in più per la pensione di vecchiaia;

0,3 unità in più per la pensione con il sistema delle c.d. “quote”.

Dal 1° gennaio 2016

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Lavoro & Previdenza

Flash lavoro L’agenda del Professionista

& CCNL della settimana

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Flash Lavoro n. 5 del 16.03.2017

TFR di febbraio: fissato il coefficiente di rivalutazione

A cura del Centro Studi Fiscal Focus

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha comunicato che l’indice ISTAT del costo della vita per il mese di febbraio, con esclusione del prezzo dei tabacchi lavorati, è pari a 101. Di conseguenza, per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2017 e il 14 marzo 2017, il coefficiente di rivalutazione della quota accantonata a titolo di trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2016, è pari a 0,773430.

Il TFR

Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) viene calcolato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, sia per il caso di cessazione dei rapporti di lavoro che per i conteggi da operare in sede di chiusura del bilancio annuale o infrannuale.

Rivalutazione del TFR

Come recita l’art. 2120 del C.c. al quarto e al quinto comma, il Fondo TFR alimentato dagli accantonamenti annuali deve essere rivalutato, al 31 dicembre di ogni anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro se antecedente alla fine dell’anno, di un importo derivante da un tasso di rivalutazione costituito:

da un coefficiente fisso pari a 1,5%; dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Rapporto che nasce in

corso d’anno

Con il comma 5 dell’art. 2120 del Codice civile viene disposto che qualora un rapporto di lavoro dovesse iniziare e cessare nel corso dello stesso anno solare, la quota del TFR accantonata non viene rivalutata.

L’art. 2120 del Codice Civile stabilisce che, alla fine di ogni anno la quota TFR accantonata va rivalutata.

La rivalutazione si applica al fondo risultante al 31 dicembre dell’anno precedente e non anche alla quota accantonata nel corrente anno.

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Rapporto che si estingue in corso d’anno

Nel caso in cui un rapporto di lavoro già esistente alla fine dell’anno precedente termini nel corso dell’anno, la quota accantonata al 31 dicembre dell’anno precedente, in questo caso 31 dicembre 2016, viene rivalutata con il coefficiente determinato sull’indice ISTAT risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro, la cui parte fissa (il coefficiente fisso 1,5%) viene riproporzionata in dodicesimi al periodo lavorato.

Rapporto che si estingue

nel corso del mese

Qualora il rapporto di lavoro dovesse cessare nel corso del mese, c’è da precisare che:

se il rapporto cessa entro giorno 14 del mese, si tiene conto del coefficiente di rivalutazione del mese precedente;

se il rapporto cessa da giorno 15 in poi (giorno 15 compreso), si considera il coefficiente di rivalutazione del mese di effettiva cessazione.

Il calcolo

Per la determinazione del coefficiente di rivalutazione del TFR o delle anticipazioni, va preso in considerazione l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall’ISTAT (in questo caso si fa riferimento a quello senza tabacchi lavorati).

Si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell'anno precedente e il mese in cui si effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza, a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,5). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del TFR.

Rapporto di lavoro che si costituisce e cessa nel corso dello stesso anno

La quota del TFR accantonata non viene rivalutata

Cessazione rapporto di lavoro nel corso dell’anno

Rivalutazione della quota accantonata al 31/12 dell’anno precedente con il coefficiente determinato sull’indice ISTAT, risultante nel mese

di cessazione del rapporto.

Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

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Supponiamo la cessazione di un rapporto di lavoro il 16 febbraio 2017 In questo caso - data la regola, se il rapporto cessa da giorno 15 in poi, si tiene conto del coefficiente di rivalutazione del mese di effettiva cessazione - dobbiamo pertanto calcolare il coefficiente di rivalutazione del mese di febbraio. Procediamo quindi con i calcoli:

75% della differenza percentuale rispetto al mese di dicembre 2016

0,697906

75% della differenza percentuale sopra riportata

0,0697906 x 75%= 0,05234295

Quota fissa 1,5: 12 x 2 = 0,250 COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE (somma tra il 75% e il tasso fisso)

0,773430

Pertanto il coefficiente di febbraio 2017 (15 febbraio – 14 marzo) è pari a 0,773430. Nella tabella che segue riportiamo gli indici da dicembre 2016 ad oggi:

MESE CESSAZIONE DEL

RAPPORTO DAL AL

INDICE ISTAT

(Prezzi al consumo)

TFR RIVAL.

DICEMBRE 2016 15.12.2016 14.01.2017 100,3 1,7953

GENNAIO 15.01.2017 14.02.2017 100,6 0,349327

FEBBRAIO 15.02.2017 14.03.2017 101 0,773430

MARZO 15.03.2017 14.04.2017

APRILE 15.04.2017 14.05.2017

MAGGIO 15.05.2017 14.06.2017

GIUGNO 15.06.2017 14.07.2017

LUGLIO 15.07.2017 14.08.2017

AGOSTO 15.08.2017 14.09.2017

SETTEMBRE 15.09.2017 14.10.2017

OTTOBRE 15.10.2017 14.11.2017

NOVEMBRE 15.11.2017 14.12.2017

DICEMBRE 15.12.2017 14.01.2018

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Rinnovi e ipotesi di accordo della Contrattazione Collettiva Nazionale del Lavoro

CCNL – Dirigenti Agenzie marittime ed aree

PARTI STIPULANTI

Federagenti con Manageritalia.

AMBITO SOGGETTIVO

Dirigenti di agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi.

DECORRENZA E DURATA

L’accordo decorre dal 1° gennaio 2015 e scadrà il 31 dicembre 2018.

Con l'accordo del 13 febbraio 2017 Federagenti con Manageritalia hanno rinnovato il CCNL per i dirigenti di agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi. L’accordo decorre dal 1° gennaio 2015 e scadrà il 31 dicembre 2018.

ACCORDO IN SINTESI

NOVITÀ

Retribuzione minima di ingresso: non può essere inferiore a € 3.500,00 mensili. Ai dirigenti compete un aumento sulla retribuzione mensile di fatto, a titolo di superminimo contrattuale, pari a: euro 80,00 mensili dal 1° marzo 2017; euro 110,00 mensili dal 1° gennaio 2018 e euro160,00 mensili dal 1° dicembre 2018. Sono stati elevati: i contributi al FASDAC a carico azienda a favore dei dirigenti pensionati per la malattia ed i contributi al Fondo Mario Negri a carico azienda.

DA RICORDARE

L'accordo prevede un aumento sulla retribuzione mensile di fatto, a titolo di superminimo contrattuale, dal 1° marzo 2017, dal 1° gennaio 2018 e dal 1° dicembre 2018.

Di seguito si allega l’accordo del contratto.

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“Accordo del 13 febbraio 2017”

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L’agenda del professionista

Scadenze dal 20.03.2017 al 25.03.2017 LUNEDÌ

20 MARZO

FASC - Versamento contributi

FPI - Denuncia e versamento contributi

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