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Anno XIII numero 3-4 bimestrale - dicembre 2017 www.cimop.it Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - 70% - S.1/Ba. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB Roma COME CAMBIA LA PROFESSIONE MEDICA DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE GELLI-BIANCO LUCI ED OMBRE DEL NUOVO SISTEMA DI RESPONSABILITÀ. QUANTO RISCHIANO I MEDICI. HA ANCORA SENSO OGGI PARLARE DI SINDACATO? FOCUS PAG. 16

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Anno XIII numero 3-4 bimestrale - dicembre 2017

www.cimop.it

Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonam

ento postale - 70% - S.1/Ba. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, com

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COME CAMBIA LA PROFESSIONE MEDICA DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE GELLI-BIANCOLUCI ED OMBRE DEL NUOVO SISTEMA DI RESPONSABILITÀ. QUANTO RISCHIANO I MEDICI.

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L’ESECUTIVO NAZIONALE CIMOP

PRESIDENTE NaZIONaLEDott. FauSTo caMPanozzIVia Cardinale Mimmi, 15-a70124 BaRITel. 06 5004063email: [email protected]

SEGRETaRIO NaZIONaLEDott.ssa caRMela de RangoVia Val di Fassa, 2025123 BRESCIaemail:[email protected]. 368 393779

V. SEGRETaRIO NORD ITaLIaDott. anTonio occhioniVia San Pancrazio, 33 - 50026FirenzeTel. 328.3328604email:[email protected]

V. SEGRETaRIO CENTRO ITaLIaDott. STeFano neRiVia Cesare Pavese, 360 - ROMatel. 338 2634975email: [email protected]

V. SEGRETaRIO SUD ITaLIaPieTRo oTToManoPiazza Carlo III, 4280100 NapoliTel. 335 6010045email:[email protected]

SEGRETaRIO aMMINISTRaTIVODott. luca PuTignanoVia Principe amedeo, 770121 BaRITel. 06 5004063email: [email protected]

Sezione MaRcheSegretario: dott. RoSSella FoRTunaVia Traversa Loreto, 1 – 62020 CaLDaROLa (MC)Tel. 335 326348 - E-mail: [email protected]

Sezione lazioSegretario Regionale: dott. STeFano neRiVia Cesare Pavese, 360 - 00153 ROMaTel. 338/2634975 – E-mail: [email protected]

Sezione aBRuzzoSegretario Regionale: dott. FRanceSco FalzaniVia L. Polacchi 48 – 65132 PESCaRaTel. 348 3518660 – E-mail: [email protected]

Sezione MoliSeSegretario Regionale: dott.ssa d’angelo MichelaVia Colonia Giulia, 360 – 86079 – VENaFRO (IS)Tel. 349 6480156 – E-mail: [email protected]

Sezione caMPaniaSegretario Regionale: dott. PieTRo oTToManoVia P. Giannone, 33/a – 80141 NaPOLITel. 081 294488 – E-mail: [email protected]

Sezione PugliaSegretario Regionale: dott. Michele VenTuRoVia P. amedeo 7 – 70122 BaRI - E-mail: [email protected]

Sezione calaBRiaCoordinatore pro tempore Dr. MohaMMad alkilaniVia Trabocchetto I n.44 - 89126 REGGIO CaLaBRIa0965895318 Cell. 335422376 - E-mail: [email protected]

Sezione SiciliaSegretario Regionale: Dr. MuSolino giuSePPeVia S. Sebastiano 19 98122 MESSINa (ME)Cell. 347/4689610 – E-mail: [email protected]

Sezione SaRdegnaSegretario Protempore: dott. giuSePPe Pilovia Principessa Maria 56 - 07100 SaSSaRI tel. 338.6606343

L’ORGANIZZAZIONE REGIONALE CIMOP Nominativi, indirizzi e numeri telefonici dei Segretari regionali della CIMOP, ai quali i medici interessati possono fare riferimento:

Sezione PieMonTeSegretario Regionale: dott. RiccaRdo iulianic/o ospedale Cottolengo, 9 – 10126 TORINOTel. 348 5247010 – E-mail: [email protected]

Sezione liguRiaCoordinamento pro tempore Segretario Regionale Piemontedott. RiccaRdo iulianic/o ospedale Cottolengo, 9 – 10126 TORINOTel. 348 5247010 – E-mail: [email protected]

Sezione loMBaRdiaSegr. Reg.: dott.caRMela de RangoVia Val di Fassa, 20 – 25123 BRESCIaTel. 368 3937798 – E-mail: [email protected]

Sezione VeneToSegretario Regionale: dott. anTonio MaeSTRiVia Martiri di Libertà, 299 - 30030 FaVaRO VENETO (VE)Tel. 06.5004063 – E-mail: [email protected]

Sezione FRiuli Venezia giuliaSegretario Regionale: Dr. PieR gioVanni Bianchipresso Reparto Chirurgia - Casa di Cura San GiorgioVia Gemelli 10 PORDENONE - Tel 0434 519410

Sezione eMilia RoMagnaSegretario Regionale: dott. FaBio caMMiVia Don Conti, 6/429015 CaSTEL SaN GIOVaNNI (PC)Tel. 3355620367 – E-mail: [email protected]

Sezione ToScanaSegretario Regionale: dott.anTonio occhioniVia San Pancrazio, 33 - 50026 FirenzeTel. 328.3328604E-mail: [email protected]

Sezione uMBRiaSegretario regionale: dott. dino Biaginivia Pieve di Campo, 65 – 06087 PONTE S. GIOVaNNI (PG)Tel. 340.0659533 – E-mail: [email protected]

CIMOP – SEDE NAZIONALE: VIA CESARE PAVESE, 360 – 00144 ROMA – TEL. 06.500.40.63; FAX 06.502.21.90

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L’EDITORIALE

Cari Colleghi,in questo numero Notiziario vogliamo porre l’attenzione su due questionidi particolare rilevanza: la Responsabilità professionale, dopo l’avviodella legge Gelli/Bianco e l’andamento delle trattative sul rinnovo delCcnl nazionale.RESPONSABILITÀ PROFESSIONALESul tema della Responsabilità Professionale ricordiamo che il 17 marzo2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 8 marzo 2017, n. 24,

in vigore dall’aprile 2017, recante“Disposizioni in materia di sicurezza dellecure e della persona assistita, nonché inmateria di responsabilità professionale degliesercenti le professioni sanitarie”. CIMOP,nell’ambito dell’attività formativa ha volutoattivare su tale argomento un corso fad “Lenuove disposizioni di legge sulla responsabi-lità medica: cosa c’è da sapere” organizzatodalla Segreteria Nazionale e che ho curatopersonalmente, quale responsabile scientifi-co, e il cui contenuto è stato redatto dall’Avv.Maria Nefeli Gribaudi del foro di Milano,

esperta in materia e docente in corsi ECM. Il corso è gratuito, conferisce10,5 crediti ECM. Tutti i dettagli, e le modalità di partecipazione, li trova-te nell’ultima di copertina del Notiziario e sul nostro sito cimop.it.Sempre sul tema della responsabilità professionale, la Sezione CimopCalabria ha organizzato un importante evento residenziale a ReggioCalabria, grazie all’impegno del Segretario regionale, MohamedAlkilani. Anche di esso ci occupiamo in maniera diffusa nella secondaparte di questo Notiziario con interventi, relazioni, tabelle, ecc. RINNOVO DEL CCNLPremetto che Cimop è l’unico sindacato che siede al tavolo delle trattativeper il rinnovo del ccnl della sanità privata, così come avvenuto anche inpassato. Volendo fare la cronistoria di due anni e mezzo di trattative,devo dirvi che da gennaio 2016 fino a giugno 2017 Cimop si è inizialmentevista costretta a trattare con le due Associazioni datoriali, AIOP e ARIS,su due tavoli separati per volontà di queste due organizzazioni. Nel mesedi luglio 2017, finalmente, AIOP e ARIS hanno unito i due tavoli di con-trattazione e nel mese di agosto è giunta alla sede CIMOP la prima piat-taforma condivisa da entrambe le associazioni datoriali.Era dal 2005 che CIMOP attendeva che le due associazioni datoriali tro-vassero una intesa per una trattativa unitaria, e CIMOP ha accolto posi-tivamente questo evento. Nel gennaio 2018 FdG ha nuovamente aderitoad ARIS e possiamo quindi dire che abbiamo al tavolo di trattative tuttigli interlocutori che rappresentano la nostra controparte. Rimando allepagine interne al Notiziario per gli aspetti tecnici e giuridici della piat-taforma. Voglio inviare un messaggio a tutti i nostri rappresentanti sin-dacali aziendali del territorio italiano. Siamo a conoscenza di pressioniche ricevete dalle aziende, e anche dai medici stessi, perché acconsentanoalla richiesta aziendale di ridurre il riposo tra un turno e l’altro di lavoro

(segue a pagina 15)

Il Contratto UnicoStrada in salitama non molliamo

Carmela De RangoSegretario nazionale Cimop

Organo ufficiale d’informazionedella Confederazione Italiana Medici

Ospedalità PrivataPeriodico bimestraleDirettore editoriale: Carmela De Rango

Direttore responsabile:Roberto Violante

Comitato Editoriale: Carmela De Rango, Fausto Campanozzi,

Luca Putignano, Roberto ViolanteEditore:

Confederazione Italiana Medici OspedalitàPrivata (C.I.M.O.P.) via C. Pavese, 360 - Roma

Redazione:via C. Pavese, 360 - Roma

Progetto grafico e desk:Società Editrice Nicholausvia Dante 277/a 70122 Bari

tel-fax 080 5275879 [email protected]

Tipografia:Grafisystem snc, via dei Gladioli n.6 - Z.I.

70026 Modugno - Bari

Registrazione Trib. di Roman. 531/2001 del 4/12/2001

Iscritto al Roc in data 05/11/2013 con numero 23964

In tipografia: 13 dicembre 2017

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LA STORIA DI UN CONTRATTO MAI APPLICATO. L’ASSORDANTESILENZIO DI ARIS DOPO LA LETTERA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE.INTERVISTA CON NERI (CIMOP LAZIO): “LE STRUTTURE RELIGIOSE DEVONO AVERE NEL LORO DNA UNA CONSAPEVOLEZZA DIVERSA”

LA QUESTIONE LAZIO

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“Una realtà associativa se non riesce ad applicare ai propri dipendentiun contratto collettivo nazionale, oltre a favorire un danno oggettivo,perde anche il proprio peso specifico istituzionale”. Così Stefano Neri,Segretario Cimop Lazio che scompone e analizza la contingenza rela-tiva all'accordo ponte firmato nell'aprile 2009, e che ancora oggi nonviene applicato.Partiamo dall'inizio: cosa succede in Lazio?

di Francesco De Palo

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LA QUESTIONE LAZIO

La situazione contrattuale deimedici del Lazio è ferma aprima del 2009. In quell’anno,infatti, venne firmato un accor-do ponte-economico con leassociazioni datoriali in sedenazionale che prevedeva unaumento salariale del 7,5%. LeCase di Cura afferenti all’Aiophanno elargito ai dipendentimedici solo il 50% di tale accor-do, mentre per le StruttureSanitarie aderenti all’Aris lasituazione è a dir poco scanda-losa, in quanto nulla è stato ero-gato nel corso di questi lunghianni.

Dopo nove anni quali lemaggiori criticità?Il punto è anche ancora ogginon si riesce a comprendere leragioni per cui permane questavolontà ostativa nel non volervenire incontro alle esigenze di

tutti i medici che operano nelleStrutture Aris. Eppure propriol’Aris in questi nove anni, purgodendo di fatto di una condizionedi maggior favore nei confrontidelle altre Associazioni datoriali,non avendo rispettato l’accordoponte-economico nel Lazio, nonha perso l’accreditamento dellestrutture, anzi le stesse continua-no ad operare quotidianamentemantenendo e consolidando i pro-pri introiti anche grazie all’appor-to fondamentale dei medici cheogni giorno prestano la propriaopera nelle strutture stesse.

Di chi le responsabilità?La definizione dell’accordo ponte-economico è stato più volte ogget-to di sollecito proprio dalla

Cimop-Lazio, affinchè fosserodefiniti i tempi d’erogazione degliaumenti salariali. Ma dopo alcuniincontri avuti con il Presidentedell’Aris- Lazio non si è giunti adad una soluzione: questa potevaessere una valida ragione, nei pri-missimi anni, in quando la mag-gior parte delle Case di Curaappartenenti all’Aris aveva lanecessità anche di sostituire il

Stefano Neri, segretarioregionale Cimop Lazio.Sotto e a destra, il testosottoscritto dalle parti

sociali relativo all’accor-do-ponte tra Aris e Cimop

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management di tali strutture, ma non sicomprende perché ad oggi, dopo nove anni, per-manga lo status quo nonostante questo processo si èconcluso: evidentemente non c’è la volontà politicadi chiudere questo accordo.

E'una posizione fuori dal comune?Decisamente sì, perché credo che strutture religiosedebbano avere nel loro dna una consapevolezzadiversa. Mi chiedo che credibilità possa avere l'Arisin questo momento nella Regione Lazio verso i pro-pri dipendenti se non è riuscito ad applicare un con-tratto collettivo nazionale firmato nel 2009, per poiproporsi di firmarne un altro. Che garanzia hannooggi i medici affinché un eventuale secondo contrat-

to venga ad essere applicato? Sono nove anni che siattende l'applicazione del primo. E' questo il quesitoche mi pongono svariati colleghi quando visito lestrutture.

Cosa cambia da oggi nella percezionedell'Aris?Un'associazione è tale anche e soprattutto se rispet-ta gli accordi. In caso contrario viene meno la ragio-ne stessa della realtà associativa. Secondo noi ilmancato rispetto dell’accordo ponte-economicoparte integrante del contratto collettivo nazionale,costituisce una grave carenza, non solo oggettiva maanche di credibilità istituzionale.

twitter@CimopItalia

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LA LETTERA DI DE RANGO A PADRE BEBBER

Carmela De Rango non ci sta piùe non ha più margini di attesa suuna questione che dura da noveanni. Si è questo il tempo tra-scorso dalla firma dell’accordoponte economico con ARISdisapplicato totalmente da ARISLazio. Numerosi gli incontripromossi da CIMOP Lazio,numerose le promesse ma nulladi fatto. E’ questo un problemache riguarda tutto il sindacato eche il segretario De Rango havoluto inserire nel suo program-ma all’inizio del suo mandato. E’ così che, coinvolgendo il veroprotagonista che per anni hacondotto numerose battaglie inmerito, il segretario Cimop Lazio, StefanoNeri, De Rango ha attivato un tavolo di tratta-tive parallelo al tavolo nazionale dove eranopresenti contemporaneamente la segreterianazionale e regionale di Cimop, De Rango eNeri, il presidente ARIS Lazio; MicheleBellomo, e il capo delegazione Nazionale ARIS,l’avv. Giovanni Costantino. Le trattative sono andate avanti e si era anchetrovato un accordo, accordo che avevavisto Cimop, ancora una volta, protagonistanel capire le difficoltà della sanità Lazio e avevaaccettato un ulteriore sacrifici sempre a caricodei medici. L’obiettivo era quello di porre fine a questaannosa questione e applicare, finalmente, itabellari concordati con la stessa ARIS nel

2009. Questo accordo avrebbedovuto essere operativo dalluglio 2017, ma così non èstato!!! Numerose le sollecita-zioni da parte di entrambe lesegreterie Cimop, nazionali eregionali, ma senza successo.Bellomo, verbalmente dichiara-va che la firma l’avrebbe messadopo aver firmato con i nonmedici. Non importa aver trova-to un accordo, peraltro moltovantaggioso per ARIS, ma imedici subivano una ulterioreMortificazione!!!! PRIMA INON MEDICI E POI VOI, così siesprimeva il Presidente di ARISLazio, Michele Bellomo.

E’ per questo motivo che De Rango ha deciso diinviare una nota dettagliata al presidente ARISche pubblichiamo integralmente. La nota,inviata in data 11 novembre 2017, chiudevadefinendo dei tempi per l’accettazione dell’ac-cordo che finalmente avrebbe chiuso la verten-za ARIS LAZIO.Novembre, 11 dicembre, 11 gennaio....NESSU-NA RISPOSTA. “Bisogna constatare - spiega Carmela DeRango - che probabilmente sia il presidentenazionale, Padre Virgilio Bebber che ilPresidente regionale, dott. Michele Bellomo,non vogliono chiudere questa faccenda e nonvogliono applicare un contratto da loro stessisottoscritto. La cosa che fa sorridere è un talecomportamento da parte di un’associazione

UN SILENZIO CHE FA MALE DOPO NOVE ANNIORA LA CIMOP PASSA AI FATTI: VIA AI RICORSI

Padre Virginio Bebber

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con alti principi etici. Mi chiedo ma forse saràopportuno rendere edotto il PAPA! Forse PapaFrancesco dovrebbe conoscere come si com-porta l’Associazione datoriale Religiosa. Sono questi i comportamenti etici!!! Non so,lascio ad ognuno di voi le conclusioni....Ora Cimop passa ai fatti - conclude De Rango -e tutto ciò che veniva dichiarato nella nota sarà

messo in pratica, dallo stato di agitazione all’a-pertura di contenziosi atti a far rispettare ilcontratto. Cimop va fino in fondo e non siferma più. Vedremo cosa diranno i giudici suquesta faccenda”.

Di seguito, il testo integrale della lettera del24/11/2017 inviata al presidente Aris PadreVirginio Bebber.

LA LETTERA: PAG. 1

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LA LETTERA: PAG. 2

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LA LETTERA: PAG. 3

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LA LETTERA: PAG. 4

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LA QUESTIONE LAZIO

LA LETTERA: PAG. 5

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LA QUESTIONE LAZIO

E DOPO 4 MESI DI ASSORDANTE MUTISMO DA PARTE DI ARISLA CIMOP TORNA A SCRIVERE: ECCO LA LETTERA DI FEBBRAIO

L’ULTIMO SOLLECITO

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EDITORIALE

dalle 9 ore, previste dal nostro Ccnl (si ricorda che lanormativa europea e italiana ne prevede addirittura11), a 6 ore. Siamo anche a conoscenza che le associa-zioni datoriali sostengono che possono essere effet-tuate deroghe a livello aziendale. Voglio ricordare atutti i colleghi sindacalisti Cimop che il nostro statutoprevede che gli accordi decentrati debbono essere sot-toposti alla specifica approvazione dai consigli regio-nali e/o nazionali per la loro validità. Cimop in meri-to a questo argomento non autorizza accordi decen-trati con deroghe alle 9 ore, già inferiore rispetto alle11 ore di riposo previste dalla legge 66 del 2003.Invitiamo, pertanto, tutti i sindacalisti pressati dalleaziende a non sottoscrivere con la sigla Cimop accor-di in deroga che poi non verrebbero approvati in sedenazionale e regionale, e che pertanto non risultereb-bero validi a livello aziendale. I nostri rappresentantisono delle RSM e non delle RSU, ergo non hannoautonomia gestionale ma devono rapportarsi con gliorgani centrali del sindacato. Questa posizione èanche dettata dal momento particolare di trattativein essere che potrebbero essere disturbate o condizio-nate da accordi aziendali non estendibili in altrerealtà. Rivolgo un invito anche alle associazioni dato-riali di portare al tavolo nazionale le esigenze perife-riche in modo da trovare una soluzione condivisa euguale per tutti.Stiamo lavorando su un contratto unitario e applica-bile in tutte le regioni e tale deve rimanere: un CcnlUGUALE PER TUTTI sul territorio nazionale.Lasciamo al livello aziendale gli eventuali accordisulle integrazioni economiche.LA POLIZZA PER COLPA GRAVESempre in tema di Responsabilità professionale,Cimop ha cercato sul mercato polizze assicurative damettere a disposizione dei medici a prezzi concordatoutili ad assolvere quanto previsto dalla Gelli. Cimop siè attivata con vari Broker e abbiamo ricevuto diverseproposte che sono state valutate nel corso dell’ultimoConsiglio Direttivo Nazionale (CDN). Il CDN ha valu-tato come utile alle esigenze dei medici la polizza pre-sentata da Ecclesia GEAS Sanità Srl, nella figura delproprio Amministratore Delegato, Dott.ssa PaolaBuonopane, nostra ospite nel convegno di ReggioCalabria. La Ecclesia GEAS Sanità Srl si è confronta-ta con Cimop per capire le esigenze dei medici cheoperano nella sanità privata, e ha messo a punto, incollaborazione con i Lloyd’s of London, una

Convenzione assicurativa dedicata calata sulle nostreesigenze. L’assicurazione tutela i medici dalle azionipreviste nell’articolo 9 della Legge Gelli-Bianco conmassimali adeguati alla normativa vigente e garanti-sce la responsabilità del suddetto personale (anchederivante da colpa lieve) in ipotesi di interventi diprimo soccorso per dovere deontologico con un mas-simale di € 1.000.000,00.Il premio annuo lordo – comprensivo di imposte, peri medici del settore Privato è pari a € 256Per le modalità di attivazione della Polizza colpagrave, il singolo medico, connettendosi al seguentelink, http://www.ecclesiageas.iusrl.it potrà accedereal portale dedicato del broker ECCLESIA GEAS SANI-TA - CONVENZIONE COLPA GRAVE PERSONALESANITARIO DI STRUTTURA PRIVATA, e potrà visio-nare Il fascicolo informativo completo delle condizio-ni di assicurazione, compilare il modulo di adesione eperfezionare l’acquisto della propria polizza assicura-tiva".“QUESTIONE LAZIO”Voglio infine fare un cenno a quella che ormai chiamo“questione Lazio”. In questo notiziario abbiamo datoampio spazio al disagio dei colleghi del Lazio in quotaARIS ai quali non è stato applicato l’accordo economi-co del 2009 e sono rimasti fermi alla retribuzione del2005. Come avrete modo di leggere, la segreterianazionale ha preso una posizione forte a supporto deldisagio dei Colleghi. Noi siamo pronti a sostenere leiniziative che saranno decise dalla segreteria regio-nale Cimop Lazio, anche aprendo un contenzioso con-tro ARIS Lazio che da troppi anni continua a sostene-re che non ci sono le condizioni per riconoscere gliaumenti contrattuali, da loro stessi sottoscritti, ailoro medici. Noi ci siamo resi disponibili a trovaredelle soluzioni condivise ed abbiamo attivato tavoli dicontrattazione dedicati. La soluzione era stata trova-ta e avevamo anche accettato una mediazione chepotessero andare incontro alle difficoltà aziendalima, devo dire con grande rammarico, il presidente diARIS Lazio, dr. Michele Bellomo, supportato dalPresidente nazionale Aris, Padre Virginio Bebber,non hanno saputo cogliere questa opportunità e, dopouna prima fase di intesa, ci hanno ripensato e hannoritrattato. Cimop si vedrà quindi costretta a prenderele sue decisioni in merito!

Carmela De Rango(segretario nazionale Cimop)

da pagina 3

CIMOP LAVORA PER UN CONTRATTO UGUALE PER TUTTI

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La CIMOP ha bisogno di voi e vi chiedo di partecipare attiva-mente alla vita del sindacato, proponendovi come protagonisti

del cambiamento e non come semplici spettatori, perché soltantocosì potrete essere gli artefici del vostro futuro, come è accaduto

per quella generazione di cui mi onoro di far parte.

“ “

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Ho iniziato la mia attività professionale all’i-nizio degli anni ottanta con tanto entusia-smo e tanta speranza per il mio futuro di

medico. L’accesso alla scuola di Specializzazione inMedicina Interna, all’epoca non retribuita, miriempiva di orgoglio ma non mi permetteva diacquisire l’autonomia economica, condizionenecessaria per recidere il cordone ombelicale delladipendenza dalla mia famiglia di origine. Da

pochi anni, dal 1978 per la precisione, conl’avvento della Legge n. 833 istitutiva

del Servizio Sanitario Nazionale, lestrutture sanitarie private sia

laiche che religiose aveva-no l’opportunità, a fronte

del possesso di alcuni requi-siti previsti dalla normativa,

di convenzionarsi con laRegione di appartenenza.

Pertanto si aprivano delle nuoveopportunità di lavoro per i giovani

medici, della qualcosa anch’io approfittai,cominciando a lavorare come medico di guardiafestiva e notturna in una casa di cura della miacittà, rigorosamente con contratto di lavoro a “par-tita IVA”. Quell’attività e quelle guardie rappresen-tarono una palestra insostituibile per la mia profes-sione perché, per la prima volta da quando mi erolaureato, mi trovavo da solo, di fronte ai mieipazienti, a dover prendere delle decisioni impor-tanti per la loro salute e ad assumermi delle respon-sabilità, cosa che non accadeva nelle lunghe giorna-

te di frequenza della scuola di specializzazione.Benché quell’attività non fosse ben vista nell’am-biente universitario, giorno dopo giorno cominciò aradicarsi in me la convinzione che avrei potutoesercitare la professione di medico dignitosamentee con passione anche in una Casa di Cura ben gesti-ta e organizzata, e non necessariamente nella strut-tura universitaria, alla quale la maggior parte di noigiovani anelava, o nell’ospedale pubblico. Nel 1983,a trent’anni suonati, si presentò l’opportunità diessere assunto con contratto a tempo indetermina-to come assistente a tempo definito in una Casa diCura moderna e con tecnologie all’avanguardia. Lascelta era difficile, perché significava dire addio alsogno di una, seppur difficile, carriera universita-ria, ma aveva come rovescio della medaglia l’ago-gnata autonomia economica e la prospettiva dicostruire una propria famiglia. La scelta fu fatta,accettai l’incarico. Col passare dei mesi quella con-vinzione divenne certezza, così come fui certo che ilmio futuro, la mai professione, la mia dignità di

Fausto CampanozziPresidente nazionale Cimop

LA RIFLESSIONE

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lavoratore e professionistasarebbero dipesi solo e soltantoda me e dall’impegno che viavrei profuso. Con un gruppodi colleghi, giovani quanto me,prendemmo contatti con laCIMOP, costituita da pochianni, ed in particolare con ilSegretario Nazionale BrunoMusio, che ci offrì la possibilitàdi costituire la sezione pugliesedel sindacato. Da allora, affian-co alla passione per la mia pro-fessione di medico, ho coltivatoil sacro fuoco della passioneper il sindacato che, a pochianni dalla pensione, non mi haancora abbandonato.Perché questo lungo preambo-lo? Solo per raccontarvi una storia? Una vicendapersonale?Nulla di tutto questo, solo per portare ai giovani col-leghi, che non sanno che cos’è un sindacato e spessomi chiedono a cosa serve un sindacato, l’esperienzanon soltanto personale ma di una generazione dimedici che ha creduto, con impegno e con passione,che nel nostro settore si potesse esercitare la profes-sione di medico con la stessa dignità dei colleghi delpubblico, lottando contro il luogo comune che all’e-poca ci voleva come “medici di serie B”, o come ebbia dire in un fortunato editoriale di alcuni anni fa“Figli di un Dio minore”, spesso guardati dall’altoverso il basso dai medici del pubblico (che però nondisdegnavano di fare la loro attività privata neinostri reparti e ambulatori, quando questo era anco-ra consentito), che rivendicavano la propria supre-mazia in virtù dell’accesso all’Ospedale per mezzo diun “regolare” concorso pubblico, quasi sempredimenticando quali erano le modalità che li avevanoportati a vincere tale concorso, a tutti ormai note eche per ovvie ragioni intendo sottacere. La nostra èstata una generazione che ha contribuito non poco acambiare l’immagine dell’ospedalità privata e deimedici che in essa lavorano, modificando l’atteggia-

mento dei colleghi pubblici edell’utenza verso di essa, e con-quistando una dignità professio-nale che prima non era ricono-sciuta. Una generazione di medi-ci che si è confrontata, ancheduramente, con i datori di lavoroai tavoli della contrattazionenazionale per ottenere condizio-ni di lavoro e retribuzioni digni-tose, a volte riuscendoci, altrevolte no, ma sempre ispirandosinella lotta ai principi di giustiziasociale e al forte senso di appar-tenenza alla categoria, ai valoridi universalità e di solidarietàdel nostro S.S.N., una generazio-ne di medici che si è impegnata,e si impegna, quotidianamente

per raggiungere l’obbiettivo di equiparazione giuri-dica con i colleghi ospedalieri pubblici.Consentitemi alcune brevi riflessioni sulla crisi chevive l’associazionismo sindacale nella nostra società,paradossalmente in un periodo in cui i diritti deilavoratori vengono negati e sacrificati sull’altare del-l’economia.Ma “se il sindacato non è altro che un’associazionedi lavoratori, costituita dai membri di una categoriaprofessionale, che operano insieme, al fine di tutela-re i propri diritti, come mai oggi le nuove generazio-ni fanno sempre più fatica, non tanto ad aderire adessi, quanto a partecipare attivamente alla loro vitae a proporsi come protagonisti di una nuova stagio-ne di rivendicazioni?”. Purtroppo oggi, spesso siassocia il “sindacato” a qualcosa di negativo e i sin-dacalisti sono spesso visti come persone che badanoai propri interessi illudendo i lavoratori. Questo talvolta può accadere, ma in generale credoche non sia così, e sicuramente non è così nel nostrosindacato, che è un’organizzazione atipica costituitada medici che lavorano in un comparto estrema-mente definito, qual è quello dell’Ospedalità Privata,che svolgono normalmente e quotidianamente lapropria attività lavorativa nelle strutture dalle quali

LA RIFLESSIONE

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LA RIFLESSIONE

dipendono, ma mettono anche la propria passionesindacale al servizio della collettività che li ha elettisacrificando qualcosa a se stessi e alle proprie fami-glie. A volte mi chiedo se è immaginabile una societàmoderna senza la presenza dei sindacati e dellerivendicazioni a favore dei lavoratori, in un giocodelle parti che provi a trovare i giusti equilibri fra laforza contrattuale del datore di lavoro e la debolezzache avrebbe il singolo lavoratore in un rapporto spe-requato diretto fra di essi, non mediato. Non a caso,la nostra Costituzione ha previstoall’art. 39 la libertà di costitui-re le Associazioni Sindacali, ela libertà per i lavoratori di sce-gliere se aderirvi o meno. Seripercorriamo la storia moder-na del nostro Paese ci rendiamoconto che, in pochi decenni, nelsecolo scorso, grazie alla presen-za e alle lotte del sindacato, lecondizioni dei lavoratori sononotevolmente migliorate e tantecose che oggi ci appaiono scontate(le ferie retribuite, la malattiaretribuita, l’assistenza in caso diinfortunio sul lavoro, ecc.) sonofrutto di dure lotte sindacali. Anche la CIMOP, nel suo piccolo, come già detto, hacontribuito a migliorare la qualità del lavoro deimedici nelle strutture private e a dare dignità adessi, attraverso il costante ed instancabile pressingsulle Istituzioni, il continuo e non sempre facile con-fronto con le associazioni datoriali di categoria, lapresenza costante e qualificata, non esente dal con-fronto, al fianco delle associazioni sindacali medicherappresentative di altre realtà, a difesa dei valoriespressi dal nostro SSN.L’introduzione malaugurata di alcune riforme nelmondo del lavoro (legge Fornero, Job Act, ecc.), cheavevano a fondamento la ripresa dell’economianazionale, come ho già avuto modo di affermare inaltre occasioni e in altre sedi, a mio avviso ha altera-to profondamente ed iniquamente quel labile equili-

brio di forza, faticosamente raggiunto, fra datori dilavoro e lavoratori, indebolendo ulteriormente lafunzione di mediazione del sindacato, nonché la suaimmagine. La conferma di quanto ho appena affermato la staavendo la nostra delegazione, capeggiata dal nostroSegretario Nazionale Carmela De Rango, al tavolodelle trattative con AIOP e ARIS per il rinnovo delcontratto di lavoro, congelato ormai da troppi anni.E’ una trattativa difficile, resa ancora più complicata

dalla attuale situazione socio-politica del paese, che comunqueè finalizzata ad introdurreimportanti novità contrattuali,di cui si parlerà ampiamente inun’altra parte di questo numerodi Notiziario.La CIMOP ha bisogno di giova-ni colleghi che, abbracciandola passione per il sindacato, siaffianchino alla attuale diri-genza per maturare quellaindispensabile esperienza cheli possa portare a rappresen-tare il futuro della nostrasigla.

Come sindacato abbiamo fatto dasempre la scelta editoriale, ancorché onerosa, dirivolgerci a tutti i medici dell’Ospedalità Privata enon soltanto agli iscritti al sindacato, permettendo aNotiziario di giungere nelle loro case, per garantirea tutti il diritto dell’informazione. Approfitto di questa occasione per rivolgere a tutti ilettori un appello accorato: “Sappiate che la CIMOP ha bisogno di voi e che mifa molto piacere se aderite con la vostra iscrizione,ma soprattutto vi chiedo di partecipare attivamen-te alla vita del sindacato, proponendovi come pro-tagonisti del cambiamento e non come semplicispettatori, perché soltanto così potrete essere gliartefici del vostro futuro, come è accaduto per quel-la generazione di cui mi onoro di far parte.”

Fausto CampanozziPresidente Nazionale

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LA LEGGE GELLI-BIANCO

IL CONTO LO PAGANO SOLO I MEDICIDELL’OSPEDALITÀ PRIVATA?COSA È CAMBIATO AD UN ANNO DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLANUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI“SICUREZZA DELLE CURE” E “RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE”? LA PAROLA A GIURISTI, OPERATORI, SINDACALISTI, ESPERTI.

La Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli Bianco) porta nel cuore unobiettivo raggiungibile ed uno altamente ambizioso. Il primo siconcretizza nel diritto alla sicurezza delle cure, riempiendo di

contenuti il nostro sempre attuale articolo 32 della Costituzione; ilsecondo, meno esplicito, mira al rientro delle Compagnie Assicurativesul mercato fortemente compromesso delle polizze di responsabilitàcivile in ambito sanitario, noto a tutti come mercato assicurativo med-mal (medical malpractice). Le coperture assicurative del rischio in sanità hanno affrontato nume-rose crisi essenzialmente legate ad una multifattorialità sintetizzabile

Rientro o fugadal mercato?Tania Aida CaputoResp. Affari societari e legaliPoliambulanza Brescia

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con i seguenti elementi: l’andamento ondivago egradualmente peggiorativo della giurisprudenza inmateria di responsabilità sanitaria; l’estensione delperimetro soggettivo dei professionisti coinvolti nelcontenzioso; l’incremento delle voci risarcibili e deirelativi importi; il passaggio dalla formule lossoccurrance alle formule claims made (con conse-guenti problematiche di corretta gestione delledenunce di sinistro); il fallimento di Compagnie diAssicurazioni operative in Italia; la crescente com-

plessità tecnica e scientifica del settore sanitario. Le statistiche oggi disponibili confermano quantogià percepito negli scorsi anni: il costo dei risarci-menti risulta nel complesso superiore al valore deipremi incassati (con la sola eccezione dei rischi lega-ti agli esercenti la professione sanitaria), qualifican-do questo settore come altamente rischioso, scarsa-mente remunerativo e certamente troppo complessoper una gestione non specializzata o non integrataalla realtà specifica della sanità.

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LA LEGGE GELLI-BIANCO

La risposta del mondo sanitario alla fuga delleCompagnie di Assicurazioni è stata – sin dal 2009 –molto chiara: possiamo accentrare e migliorare lagestione del rischio clinico incidendo positivamentesulla riduzione dei sinistri e quindi sul contenzioso.Aumenta quindi il ricorso ai sistemi di ritenzione delrischio (comunemente e atecnicamente definita“autoassicurazione”), tanto nel settore pubblicoquanto nel settore privato. I sistemi,spesso misti e quindi condivisi con leCompagnie, dovevano portare al ripo-polamento assicurativo del mercato,garantendo un periodo di “sopravvi-venza” necessario per trovare una pro-fessionalità e conoscenza della gestio-ne del contenzioso, sino ad allora dele-gata (o meglio rimbalzata) alleCompagnie. Le Strutture però hannoscoperto il fascino della gestione delsinistro, si sono riappropriate di unadelicata parte del lavoro sanitario ehanno iniziato a costruire percorsi vir-tuosi di miglioramento e di gestionedel rischio che non intendono, oggi,abbandonare. Anzi, crescono semprepiù momenti di piena condivisione tra l’area ammi-nistrativa/legale e l’area clinica/medico-legale, congrande crescita culturale e professionale per tutti glioperatori che, quotidianamente, si dedicano allagestione del rischio clinico e del contenzioso.In questo limbo di comprensione reciproca di com-petenze e necessità, le Strutture e le Compagnie ini-ziavano a conoscersi realmente, a collaborare fatti-vamente, a crescere e migliorare i propri rapporti emetodi di dialogo, specie per i sinistri di maggiorerilievo. Su questo sistema si è innestata la Legge n.24/2017, apprezzabile esempio di una normativacomplessiva e volutamente non lasciata al dirittovivente ma creata, studiata, discussa per essere unalegge per tutti coloro che operano nella sanità.Chapeau a chi ha finalmente pensato di trovare untavolo comune di confronto e di dialogo ma l’assen-za ad oggi dei decreti attuativi, in particolare dei trerelativi alle coperture assicurative, rende il mercatoancora più in stallo rispetto a 2016. I rinnovi delle

polizze esistenti tardano ad arrivare, le offerte assi-curative sono quasi impossibili da ottenere, i testi dipolizza vengono modificati ma senza una reale com-prensione dei futuri impatti dei decreti attuativi. Edi questo non possiamo dare colpa alle CompagnieAssicurative, abituate a comprendere il rischio nelsuo complesso prima di procedere ad una quotazio-ne specifica e quindi ad una contrattualizzazione.

Le recenti pubblicazioni statistichedel settore assicurativo confermanola carenza di player assicurativi, tantoper le Strutture quanto per gliEsercenti la professione sanitaria. Siconfermano anche nuovi bandi digara andati deserti o mancate quota-zioni del rischio. Le conseguenze visi-bili a tutti sono chiare: il mercato è inattesa dei chiarimenti necessari perpoter valutare il rientro nel mercato.Ma questo rientro, sarà davvero effet-tivo oppure le novità introdotte dallalegge - prima fra tutte l’azione direttae le conseguenti eccezioni opponibilial danneggiato – non consentirannouna serena acquisizione di nuovi

clienti?Ciò che temiamo è l’imposizione di un sistema nonrealistico e non attuabile nel nuovo contesto med-mal. I sistemi più evoluti ci dimostrano come l’at-tuale crisi del settore assicurativo abbia in realtàscatenato un percorso evolutivo necessario e profi-cuo. Ci dimostrano anche che la gestione direttaaiuta a comprendere gli errori, a condividerli, avalutarli e a non ripeterli. Perché quindi non prendere atto di un sistema cheprima forzatamente e ora volutamente vuole appro-priarsi del rischio clinico nel suo complesso? Perchénon concepire un sistema misto dove ciascuno, perle proprie competenze e forze, possa partecipareattivamente alla gestione del contenzioso e delle sueconseguenze? Chi meglio del “governatore delrischio” può incidere sulla riduzione del contenzio-so? In fondo, ciò che vogliamo tutti come cittadini-pazienti, non è il miglioramento del nostro sistemasanitario e quindi della sicurezza delle cure?

Tania aida caputo

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LA LEGGE GELLI-BIANCO

TUTTI GLI ADEMPIMENTI, ARTICOLO PER ARTICOLO

Il 14 dicembre nella Casa di Cura SanGiorgio di Pordenone si è tenuta un' inte-ressante riunione sulla legge Gelli-Biancopromossa dalla Responsabile Legale dellaStruttura, avv. anna Baldo. Relatore è statoil Prof. lodovico Marazzi, DocenteUniversitario del Dipartimento di Scienzedell' Economia e della Gestione aziendaledell' Università Cattolica del Sacro Cuore diMilano.La CIMOP era presente con Massimo neri,Coordinatore della RSM aziendale nonchèVice Segretario Regionale FVG.Il Relatore dopo aver illustrato il lungo iterparlamentare di questa legge ne ha analiz-zato i singoli articoli evidenziando gli ele-menti determinanti dubbi e certezze.Riguardo l'articolo 1 il Prof. Marazzi hafatto notare ai presenti che alla sicurezzadelle cure ed alla prevenzione del rischio concorre tutto ilpersonale (a cui nella legge viene attibuito il termine di "eser-cente di professione sanitaria") così come risulta evidenteche nel testo si faccia riferimento a tutte le Strutture Sanitariee Sociosanitarie sia Pubbliche che Private: tutto ciò mostra l'inequivocabile volontà da parte dei legislatori di promuovereuna legge che sia valida per tutte le Strutture e per tutto ilPersonale che eroghino prestazioni sanitarie in Italia.L'articolo 2 si sofferma sulla figura del Difensore Civico esoprattutto sul Centro per la Gestione del Rischio sanitario ela sicurezza del Paziente che dovrà raccogliere i dati regionaliper poi trasmetterli all' Osservatorio Nazionale le cui funzionisono meglio descritte nell'articolo 3 della legge.L'articolo 4 fa riferimento alla trasparenza dei dati.Nella discussione che è seguita all' illustrazione dei primi arti-coli è emerso chiaro l' intento del legislatore di monitorare equantificare il rischio anche per poter produrre dati sui qualiSocietà di assicurazione, sempre meno propense a farsi cari-co del problema, possano lavorare per proporre copertureadeguate.L' esame dell'articolo 5 si è incentrato sulle Linee Guida a cuigli esercenti le professioni sanitarie si devono attenere. Esseavranno valore solo dopo la pubblicazione sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità e comunque è ben evidente chenon potranno mai coprire tutto lo scibile ed essere aggiornatein tempo reale così come è chiaro che la frase "salve le speci-ficità del caso" potrà servire per eventuali discordanze proce-durali.L'articolo 6 introduce nel codice penale un nuovo articolo (il590-sexies) che disciplina la responsabilità colposa per morteo lesioni personali in ambito sanitario e, al tempo stesso,abroga il comma 1 dell' articolo 3 della legge Balduzzi.La discussione sull'articolo 7 si è sviluppata sulla definizione

di responsabilità contrattuale e di responsabi-lità extracontrattuale. Si è passati all’articolo8 che riguarda l' obbligo del tentativo di con-ciliazione. L'articolo 9 disciplina l' azione dirivalsa da parte della struttura sanitaria neiconfronti dell' esercente la professione sani-taria in caso di condanna per dolo o colpagrave e ne quantifica l' entità economica persingolo evento.Ma certamente l'articolo 10 è quello che evi-denzia le ricadute più pratiche stabilendochiaramente che ogni struttura sanitaria(pubblica o privata) ha l' obbligo di avere un'assicurazione o di adottare un' analoga misu-ra per la responsabilità contrattuale versoterzi e verso i prestatori d' opera anche perdanni cagionati dal personale, nonchè un'assicurazione (o analoga misura) per lacopertura della responsabilità extracontrat-

tuale verso terzi per attività svolte dai singoli esercenti le pro-fessioni sanitarie.a fronte di questo onere per le strutture, l'articolo 10 deter-mina l'obbligo per i medici di stipulare idonee polizze assicu-rative. Il comma 2 impone l' obbligo di copertura assicurativaper la responsabilità civile per chi esercita un' attività liberoprofessionale "pura". E' stato però sottolineato che tuttequeste norme sono comunque vincolate all' emanazione di 3decreti attuativi, al momento, non ancora prodotti.L'articolo 11 ha permesso al nostro Rappresentante Sindacaledi evidenziare i difetti della stragrande maggioranza dellepolizze attualmente esistenti in ambito sanitario basate quasitutte su clausole di tipo claim' s made (recentemente boccia-te anche dalla Corte di Cassazione) e su stratagemmi assicu-rativi che fanno si che le Polizze sulla ResponsabilitàProfessionale risultino spesso "ombrelli chiusi quando inveceservirebbe che si aprissero per riparare l' assicurato".L'articolo 12 prevede la possibilità per il danneggiato di un'azione diretta nei confronti dell' assicurazione della strutturasanitaria e dell' esercente la professione sanitaria.Marazzi ha evindenziato come l'articolo 13 ponga dei seriproblemi di attuabilità quando impone alla struttura sanitariao sociosanitaria il termine di 10 giorni per notificare all' eser-cente la professione sanitaria l' istaurarsi del giudizio basatosulla sua responsabilità, pena la non ammissibilità dell' azionedi rivalsa nei suoi confronti.L'articolo 14 invece istituisce un Fondo di garanzia per i danniderivati da responsabilità sanitaria. Infine è stato analizzatol'articolo 15 che prevede che nei procedimenti civili e penalial consulente tecnico (Medico Legale) vengano affiancati unoo più specialisti della disciplina oggetto del procedimentocosa che ovviamente meglio tutela l' esercente la professionesanitaria.

lodovico Marazzi

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“E' una visione di sistema che va promossa: ed èquesta la valenza della legge Gelli”.Così Francesco Venneri (foto a destra), AuditorRegione Toscana (Qualità - Accreditamento eRischio Clinico) e Componente della CommissioneTecnica Rischio Clinico del Ministero della Salute,affida al Notiziario Cimop un'ampia e articolatariflessione sul rischio clinico alla luce della LeggeGelli-Bianco. Si tratta di una delle figure più espertein rischio clinico in Italia, prossimamente sarà unconsulente dell'Organizzazione Mondiale dellaSanità (OMS) e di Joint Commission International(JCI).

Quale il rischio clinico alla luce della LeggeGelli-Bianco?Con la legge Gelli-Bianco, nota anche come legge inmateria di sicurezza delle cure e della responsabilitàprofessionale degli operatori sanitari, il rischio clini-co ha avuto una valorizzazione molto forte nell'am-bito della sanità, sia pubblica che accreditata.

Quale il valore aggiunto?Ha fatto sì che le organizzazioni sanitarie avesseroun orientamento formale alla sicurezza delle cure, intema di analisi degli eventi avversi che accadono, aifini di imparare dall'errore, con una finalità di divul-

gazione e implementazione di quelle che sono lebuone pratiche clinico-assistenziali, senza dimenti-care la consapevolezza circa le diciassette raccoman-dazioni ministeriali, nate dall'analisi di eventi-senti-nella accaduti in passato. Per cui la Legge Gelli-Bianco non fa altro che strutturare la gestione delrischio clinico ma non tenendola come un meroobbligo burocratico e amministrativo, bensì gli dàuna certa enfasi in termine di ricaduta pratica.

Quali gli obiettivi centrati dal legislatore?Finalmente si fanno parlare gli operatori sanitaridegli errori che commettono (anche se le definireicriticità incontrate), delle criticità organizzative

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LA LEGGE GELLI-BIANCO

“Rischio clinico?Visione di sistemache va promossa”di Francesco De Palo

PARLA L’ESPERTO FRANCESCO VENNERI (OMS E JOINT COMMISSION INTERNATIONAL)

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“Il nostro auspicio è che la nuovagovernance della Fnomceo guidatadal barese Filippo anelli (foto) possalavorare con il giusto piglio e con ilsupporto di tutte le realtà in campoper affrontare i temi pregnanti dellacategoria, a cominciare dalla leggeBianco-Gelli sulla responsabilità deimedici”.Così il Segretario Nazionale dellaCimop, carmela de Rango, rivolge ilbuon lavoro alla maggioranza dianelli che le urne hanno decretatocome vincente in questa tornataelettorale. “Dei tredici componentimedici – aggiunge – ben nove sono ‘new entry’ rispet-to alla precedente gestione: un punto di partenzaincoraggiante che si somma ai quattro componentiOdontoiatri già eletti (Raffaele iandolo, gianluigid’agostino, Brunello Pollifrone, alessandro nisio) dicui tre sono anch’essi ex novo. Rappresenta la chiara

volontà di cambiamento in una pro-fessione che necessita di nuovestrategie alla luce delle sfide che ciapprestiamo a combattere. Il riferi-mento alla Gelli-Bianco, quindi, èproprio teso a stimolare la catego-ria su un tema assolutamente pre-gnante per il presente ma soprat-tutto per il futuro dei colleghi.L‘esigenza di armonizzare nuoveforme giuridiche con le trasforma-zioni della professione mi auguropossa avere la capacità di metteresempre al centro della propria azio-ne il paziente e il medico, con diritti

e doveri, al fine di non mortificare nessuna delle figu-re strategiche per l’approvigionamento del diritto allasalute. Nella consapevolezza – conclude – che laCimop non farà mai mancare il suo impegno e lacostante disponibilità al dibattito per ottenere queirisultati che la categoria chiede”.

“LA SINERGIA SARÀ IL JOLLY DI DOMANI”IL BUON LAVORO DI CIMOP A FILIPPO ANELLI (FNOMCEO)

incontrate come i carichi di lavoro, delle analisi pro-spettiche sull'utilizzazione delle risorse, valorizzan-do le evidenze scientifiche che si traducono in realirisparmi sui risarcimenti e sugli eventi avversi. In unmomento molto critico potrebbe essere questa l'oc-casione per investire così sull'immagine della sanità.

In quale ottica vede la legge Gelli?La Gelli-Bianco finalmente riconosce nel sistema lasegnalazione spontanea di eventi avversi, gli studi didocumenti che l'analisi del rischio clinico utilizzaper gli eventi avversi, e poterli utilizzare in un ambi-to di confidenzialità, di riservatezza, prediligendo lacultura della non colpevolizzazione. E da qui,costruire i cosiddetti piani di miglioramento per lasicurezza e le cure. Personalmente vedo la leggeGelli in quest'ottica, anche se c'è qualcuno che lainquadra come una tutela del medico nei confrontidel cittadino-utente-paziente che, quando commetteun qualcosa per cui il paziente si sente danneggiato,va in soccorso del medico: posso assicurare che nonè così.

Il cittadino è meglio tutelato?

Sì, perché ha una risposta organizzativa aziendaleimmediata, a fronte di una gestione completamentea carico della compagnia assicurativa come accadevain passato. Tra l'altro introduce, come negli inciden-ti stradali, una tutela nei confronti del cittadinocreando quel fondo di garanzia che protegge quegliutenti che magari, dopo il fallimento della compa-gnia, si trovano scoperti. La legge riconosce all'ope-ratore sanitario la possibilità di avere un rapportoextracontrattuale con l'utente. E offre a 360 gradidelle risposte ai professionisti, alle aziende, al citta-dino, al sistema.

Come migliorarla?Il mio personale auspicio è che quanto prima si fac-ciano i decreti attuativi, perché non si possonoattendere anni. Che ci sia una criticità organizzativaè materia assodata: la gestione del rischio clinicoesiste, tanto nel pubblico quanto nel privato, maoccorre un concorso di sforzi del legislatore accantoal direttore sanitario, amministrativo e accanto aiprofessionisti. E' una visione di sistema che va pro-mossa: ed è questa la valenza della legge Gelli.

twitter@CimopItalia

LA LEGGE GELLI-BIANCO

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LA LEGGE GELLI-BIANCO

Un impegno, quello del contratto.Una promessa, relativa alla colla-borazione per un obiettivo comu-ne. E una proposta, quella rac-chiusa nello slogan “liberalapro-fessione”.Sono i tre punti programmaticidel dott. Guido Quici, neo presi-dente di Cimo, il sindacato dimedici, veterinari e odontoiatrifondato nel 1947. Già VicePresidente vicario di Cimo, consi-gliere d’amministrazionedell’Onaosi e Direttore della unitàcomplessa di epidemiologiadell’Azienda Rummo diBenevento, Quici è stato elettoall’unanimità nel corso del XXXICongresso nazionale Cimo aFirenze e in questa conversazionecon il Notiziario Cimop illustraquali saranno i capisaldi del suomandato e le possibili convergen-ze con altre sigle sindacali.

Quali i nuovi indirizzi pro-grammatici di Cimo, le prio-rità e le linee guida?Abbiamo un problema immediatoche verte sul rinnovo del contrattoin un momento di scarsità dirisorse: abbiamo un mandato,ovvero se le condizioni economi-

che e giuridiche sono quelle pre-sentate dal governo, allora non cisiederemo al tavolo. Proverò araggiungere il 51% con le altreorganizzazioni sindacali, perinviare un segnale immediato:auspicando che anche altri abbia-no la nostra stessa visione. Ilsecondo aspetto riguarda il preca-riato: ad oggi ci sono circa 10milamedici specialisti che non riesco-no ad entrare nel SSN attraverso iconcorsi, anche per colpa delblocco del turn over. Abbiamoanche 26mila specializzandi chenon entrano perché non hannoancora la branca specialistica.

Prossimamente 75mila mediciandranno in pensione...Un paradosso tutto italiano, dove

da un lato moltissimi colleghiusciranno dalla scena professio-nale e per tanti altri non mancanole difficoltà di ingresso nel siste-ma stesso. Un aspetto che defini-rei molto importante. La nostraidea è quella di creare un doppiocanale: una parte continuerà adentrare presso la branca speciali-stica ed un'altra grazie ad unacerta riserva di posti in sede con-corsuale per medici non speciali-stici. Una volta entrati per areafunzionale, hanno dinanzi al sé unpercorso in aree pubbliche: iltutto al fine di dare una opportu-nità a chi non riesce ad accederenelle scuola di specializzazione.

Circa gli standard ospedalie-ri, invece?Qui si gioca una partita importan-te. Sul punto siamo convocati inConferenza Stato-Regioni e aspet-tiamo risposte in merito al docu-mento che abbiamo presentato.L'applicazione del dl 70 è rilevan-te ma a condizione che non si gio-chi, come al solito, al ribasso ten-tando di ridurre sempre di più ilpersonale medico all'interno dellestrutture sanitarie.

Con quali finalità?Vige sempre più la salvaguardia di

L’autonomia dei medici?Non si tocca, ma prima ilcontratto (e meno scartoffie)di Francesco De Palo

Guido Quici

GUIDO QUICI, NEOPRESIDENTE CIMO, APRE ALLE PROPOSTE DELLA CIMOP

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modelli organizzativi per l'intensità di cura che,prevedendo una forte assistenza infermieristica inpresenza di medici specialistici, vanno a erogaredelle prestazioni specifiche. Ma, in prospettiva, daun lato si tenderà a risparmiare perché il costo delmedico è sempre più elevato rispetto agli altri, edall'altro entra in gioco il rapporto dello stessomedico con le altre professioni sanitarie.

Da cosa dipende?Se si considera che nel settore sanitario vi sonocirca 44 tipologie professionali, è chiaro che piùfigure gravitano attorno ad un'attività, più diventadifficile andare a definirne i livelli di responsabilità.In un comma delle Legge Finanziaria di qualcheanno fa, dove veniva aperta una sorta di autostradaper la professione sanitaria, si attribuivano deicompiti che poi alla fine sfiorano l'attività dei medi-ci. Per cui noi rivendichiamosicuramente l'assoluta auto-nomia della professionemedica. E'un punto di svolta:certo il medico dovrà lavora-re assieme agli altri secondoil principio della multi disci-plinarietà, ma in ogni casorivestendo un ruolo centrale.

Al congresso di Firenze dello scorso settem-bre che l'ha eletta ai vertici della Cimo halanciato alcune pillole riformatrici sotto loslogan “liberalaprofessione”.E'un'idea che ho avuto partendo da una riflessionesulla contingenza: il medico oggi durante la propriaattività si trova ingessato difronte a mille rivoliburocratici che tolgono tempo alla professione.Inoltre toglie al medico quello spazio necessario alleattività proprie. Non dimentichiamo che in passatoc'era il medico condotto, quello di medicina genera-le, oggi ci sono non solo le specialità ma finanche esuper specialità: ovvero un percorso professionaliz-zato molto accentuato che si somma alla iper buro-cratizzazione. In questo scenario gravita il medico,che io definisco ad orolgeria in quanto ha menotempo a disposizione per poter fare l'esame oggetti-vo e l'anamnesi, perché impegnato nella schedaospedaliera, nelle prescrizioni, nel consenso infor-mato, nella modulistica che è presente, diversifica-ta, in tutte le strutture.

Liste d'attesa e processi organizzativi: come

conciliarli con questo quadro?Contribuiscono ad allontanare sempre di più ilmedico dal paziente. Per cui penso che il primodovrebbe tornare ad essere più libero, per impedireche quel rapporto fiduciario con il secondo continuia sfibrarsi. Come Cimo abbiamo realizzato un'inda-gine che ci ha rivelato come nel 60% dei casi il rap-porto tra medico e paziente è buono; viceversa quel-lo tra medico e amministrazione è di diffidenzanell'80% dei casi.

Cosa pensa della battaglia che Cimop staportando avanti sull'equiparazione dei titolidi carriera tra medici che lavorano nellasanità privata accreditata col SSN e quelliche lavorano nel pubblico?Non ho alcuna preclusione a riguardo né c'è unacontrapposizione. Parto dal presupposto che il cit-

tadino deve essere libero direcarsi in una strutturapubblica o privata ed averela migliore cura possibile. Ilmedico deve fare diagnosi eterapia, di conseguenzaritengo che la figura delmedico sia sempre la stes-sa, indipendentemente sesia convenzionato o meno.

Quale la posizione di Cimo rispetto ad APM?Cosa cambia?Se si rilancia Apm, Cimo e Cimop potrebbero tran-quillamente collaborare, individuando un minimocomun denominatore tra le due organizzazioni sin-dacali. Perché non fare lo stesso percorso? Da partenostra la massima apertura e disponibilità.

La soddisfa la Legge Gelli?Credo sia prematuro esprimere giudizi, anche seper fortuna dopo dieci anni si è messo mano ad untesto che, nel tempo, molte forze politiche evavanotentato di ravvivare ma senza riuscirvi. Il primorisultato è quello di essere arrivati ad una legge.Questo percorso poi credo sarà meglio definito daidecreti delegati che non sono ancora usciti. Il van-taggio che comunque vedo è quello del dimezza-mento della prescrizione, dell'investimento nell'o-nere della prova, della diminuzione del numero dicontenziosi, dell'obbligo di assicurarsi. Restano inpiedi il nodo assicurativo e la discriminante tra unmedico condannato per imperizia o negligenza.

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“Da due anni battiamo sul tasto dellaresponsabilità medica, si tratta di untema che abbiamo sviluppato anche in

altre sedi per via di quella territorialità che il sinda-cato vuole assicurare alla propria azione divulgativa.Anche perché con 21 regioni diverse siamo in pre-senza anche di 21 sanità diverse, 21 orientamenti:per cui è importante capire su singoli territori qualisono le problematiche e quali le leggi regionali. È laragione per cui proprio sulla responsabilità abbiamopromosso un corso Fad”.Così Carmela De Rango, Segretario NazionaleCimop in apertura dell’interessante seminario pro-mosso dalla stessa Cimop a Reggio Calabria lo scor-so 14 settembre. È stato un momento di analisi,costruttiva e fortemente analitica - in un’ottica tec-

“Da 2 anni al lavoro suresponsabilità medica”

IL SEMINARIO DI REGGIO CALABRIA

Un momento di analisi, costruttiva efortemente analitica - in un’otticatecnica, legale e professionale - perandare a fondo nella materia e comprendere al meglio pregi e difettidella nuova legge sulla responsabilitàmedica.

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nica, legale e professionale - per andare a fondonella materia e comprendere al meglio pregi e difettidella nuova legge sulla responsabilità medica. Ai saluti e all’introduzione del Presidente dellaCimop, Fausto Campanozzi e del SegretarioNazionale, hanno poi fatto seguito interventi diprimo piano volti a fare luce sul dispositivo, comequello di Francesco Maria Blasi, presidentedell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria.L’inquadramento giuridico della Legge Gelli è statocurato dal Domenico Chindemi, Magistrato dellaSuprema Corte di Cassazione.L’avv. Felice Domenico Retez nel suo interventosi è occupato di analizzare la legge nella prospettivadel diritto, ovvero toccando i profili prettamentegiuridici.

In seguito Pietro Tarzia, medico legale, nel suointervento si è chiesto chi è la società che controllal’ente che emana queste linee guida accreditate. “È ilcane che si morde la coda, perché in ogni caso serveche ci sia qualcuno al di sopra che convalidi lineeguida e raccomandazioni”.Sono ancora molti i punti della legge a non esserechiari, ha concluso Mohammad Alkilani, coordi-natore calabrese della Cimop e organizzatore delseminario.Paola Buonopane, responsabile dell’attività diintermediazione di Geas-Sanità, ha svolto una esau-stiva relazione sulle novità introdotte dalla nuovalegge, che per i suoi contenuti tecnici e divulgativiriteniamo utile pubblicare integralmente, a benefi-cio di tutti i nostri associati.

LA LEGGE GELLI-BIANCO

Alcuni dei relatori intervenuti al seminario di Reggio Calabria

L’ORDINE DEIMEDICI: C’ÈFIDUCIA PERIL FUTURO

IL SEMINARIO DI REGGIO CALABRIA

FRANCESCO MARIA BIASIPRES. ORDINE DEI MEDICI R. CALABRIASiamo fiduciosi che la legge Gelli mettale cose a posto, quantomeno diminui-scano le moltissime denunce a 360gradi portate avanti senza alcun fon-damento. Troppo spesso avvocati affa-risti sono andati a spingere i cittadini aportare avanti azioni legali improprie,quindi si costringe il medico a mettere

in piedi azioni difensive e anche unamedicina difensiva, oppure a difender-si senza avere alcuna colpa. Purtroppogli ordini professionali hanno avutomolto poco da dire in merito, mi augu-ro che in futuro siano più coinvoltianche in frangenti delicati, come un'e-ventuale camera di consiglio tra giudicie medici.

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Il primo aprile 2017 è entrata in vigore la Legge 8marzo 2017 nr. 24 “Disposizioni in materia di sicu-rezza delle cure e della persona assistita, nonché inmateria di responsabilità professionale degli eser-centi le professioni sanitarie”.Finalmente il legislatore ha inteso intervenire nel“mare magnum” della responsabilità in ambito sani-tario, unificando e finalizzando una lunga serie didisegni di legge che erano fermi da anni in parla-mento.IL REGIME PREVIGENTE.Il settore, nell’ultimo ventennio, aveva subito unaevoluzione preoccupante. Sul finire degli ’90, il con-cetto di responsabilità da “contatto sociale” (deriva-to dal diritto Tedesco) ha iniziato a farsi strada nellagiurisprudenza italiana per poi essere “consacrato”in una serie di pronunce di Cassazione a SezioniUnite. Dalla teoria del contatto sociale discende lanatura contrattuale della responsabilità del medicoe della struttura nei confronti del paziente, con leconseguenze in termini di:- onere della prova: il paziente si limita ad allega-re l’inadempimento. Medico e struttura devono for-nire la prova della causa, a loro non imputabile, cheha determinato l’inadempimento;- prescrizione decennale: il termine di prescri-zione tipicamente applicabile alle obbligazioni con-trattuali.In applicazione della nozione di “contatto sociale” lastruttura sanitaria, nel rapporto esterno con il dan-neggiato, risponde sempre in solido (art. 1228 cc“Responsabilità per fatto degli ausiliari”) con i sani-tari. Ciò, a prescindere dal rapporto (di naturasubordinata/libero-professionale) corrente con ilpersonale.Ferma la responsabilità solidale nei confronti del

paziente, la giurisprudenza maggioritaria avevaammesso che la struttura, gravata da responsabilità“indiretta” (quindi senza coinvolgimento di carenzestrutturali e/o organizzative della struttura medesi-ma), esercitasse, nel medesimo giudizio instauratodal danneggiato, un’azione di rivalsa/regresso neiconfronti dei sanitari al cui comportamento eraascrivibile la causazione dei danni.La sostanziale equiparazione del Medico e dellaStruttura Sanitaria (pubblica o privata) in termini diresponsabilità nei confronti del paziente, nel regimepre-legge Gelli, ha “scatenato” una acuta conflittua-lità tra l’ente sanitario e gli stessi soggetti che opera-vano presso quest’ultimo, con inevitabili ripercus-sioni negative sulla attività quotidiana del persona-le.L’applicazione al rapporto di spedalità della respon-sabilità contrattuale, con le conseguenze in tema dionere della prova e prescrizione decennale, ha por-tato all’apposizione della clausola claims made aicontratti del settore, al progressivo abbandono delmercato specifico da parte di molti assicuratorinazionali tradizionalmente operanti e, all’aumentodei premi sia per le polizze delle strutture sanitariesia per le polizze personali dei medici.Con riferimento agli enti sanitari, sia nel pubblico,che nel privato, si sono diffusi fenomeni di “NONassicurazione” totale o parziale del rischio.

Come cambia la polizza RcLuci e ombredi Paola BuonopaneResp. intermediazione Geas Sanità

LA RADIOGRAFIA DELLA NUOVA NORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE

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GLI OBIETTIVI DELLA LEGGE GELLI - BIANCOLa Legge nr. 24 del 2017 ha due obiettivi dichiara-ti:- alleggerire la mole del contenzioso medico legale,che ha causato un aumento sostanziale del costodelle assicurazioni per professionisti e strutturesanitarie;- contenere il fenomeno della c.d. medicina difensi-va con conseguente utilizzo spropositato di risorsepubbliche.Probabilmente, tali problematiche, non troverannouna soluzione nella riforma, che, tuttavia, contieneaspetti innovativi rilevanti. Per raggiungere gliobiettivi, la legge riorganizza l’intero ambito delleresponsabilità e i compiti che riguardano l’erogazio-ne delle cure con:� l’assegnazione alle strutture sanitarie pubbliche eprivate, quali imprese organizzate, del ruolo di coor-dinatore e controllore del rischio d’impresa e digestore e garante delle eventuali conseguenze dan-nose derivanti dall’attività;� Il rafforzamento del principio costituzionale deldiritto alla salute del cittadino attraverso la stradaprivilegiata dell’azione diretta e del doppio binario;� la forte attività preventiva attraverso il RiskManagement con percorsi formativi (componenteprofessionale e disciplinare);� la tutela e solidità del sistema attraverso unamaggior trasparenza dei dati e coperture o “analo-ghe misure” e, sicurezza per i pazienti;

�l’assicurare una maggior serenità

agli esercenti la professione sanitaria depurando ilrapporto medico / paziente da ogni aspetto genera-tore di conflittualità.IL NUOVO REGIME.L’aspetto più rilevante e positivo della normativaemerge da un’analisi sistematica del provvedimento.Con una serie di disposizioni vengono assegnati alleaziende sanitarie pubbliche e private ruoli e compe-tenze, che in precedenza non erano per nulla sconta-ti. L’ente sanitario pubblico e/o privato, che in pas-sato si occupava dell’organizzazione logistico- alber-ghiera - rimanendo in secondo piano rispetto all’e-sercente l’ars medica - e che attualmente, in terminidi responsabilità verso i pazienti, risponde in tutto eper tutto di quello che accade al suo interno diventa,con la riforma, l’attore principale in termini di ero-gazione delle prestazioni sanitare, gestione dellaprevenzione, controllo e coordinamento del rischioclinico, e delle misure per garantire i terzi da even-tuali errori, che si riconoscono, per certi versi fisio-logici, in riferimento a tutte le attività complesse.

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L’INTERPELLO SUGLIORARI? TANTO

TUONÒ CHE PIOVVE...Sul notiziario dicembre 2016, a pag. 10 avevamopubblicato una serie di interpelli sulla questione“orario di lavoro” a decorrere dal 2015 che ciMoPaveva inviato al Ministero del lavoro. Finalmente,dopo l'ennesimo sollecito (luglio 2017), il Ministeroha risposto, ma non direttamente a cimop, ma adaRiS (anche aRiS aveva inviato un analogo interpel-lo un anno dopo rispetto al nostro), mettendo inconoscenza ciMoP. non sono necessari commenti, lasciamo ai lettori leconclusioni sulle modalità adottate dal Ministero eanche sui contenuti della risposta.

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L’ente sanitario pubblico e privato diventa a tutti glieffetti “impresa”, che dirige, coordina e controlla l’u-tilizzo appropriato delle risorse umane, strutturali,tecnologiche e organizzative, anche mediante l'insie-me di tutte le attività finalizzate alla prevenzione ealla gestione del rischio connesso all'erogazione diprestazioni sanitarie. Il tutto, nel superiore interessedel diritto (di rango costituzionale) alla salute, com-prendente la sicurezza delle cure (art. 1 della Legge).Sempre in quest’ottica, deve inserirsi la nuova defi-nizione di “esercente la professione sanitaria”.Tutte le risorse umane che, coordinate dall’entesanitario, partecipano alla erogazione delle presta-zioni sanitarie assumono una posizione giuridicaanaloga.A mio parere sotto questa luce devono essere lette levarie disposizioni dettate dalla recente normativa:• L’obbligo per le strutture sanitarie pubbliche e pri-vate di svolgere una adeguata attività di prevenzionedel rischio clinico (originariamente inserito nel DdL,è stato poi stralciato e approvato già con la Legge diStabilità 2016. La 24/2017). La Legge Gelli-Biancostruttura tale attività di risk management in unsistema integrato in ambito aziendale (art. 2), regio-nale, con la previsione dei centri regionali per lagestione del rischio sanitario e la sicurezza delpaziente (art. 2) e nazionale, con l’istituzionedell’Osservatorio nazionale delle buone pratichesulla sicurezza nella sanità (art. 3).

• La “subordinazione” degli esercenti le professionisanitarie alla potestà di indirizzo e coordinamentodell’Ente che si esprime anche nell’obbligo, di tuttoil personale di concorrere alle attività di gestione eprevenzione del rischio (art. 1);• L’articolo 15 della Legge, che intervenendo ancora,sulle disposizioni vigenti, oltre ad estendere le qua-lifiche professionali necessarie a svolgere l’attività dirisk manager, detta un precetto fondamentale perrafforzare tale attività, statuendo che “i verbali e gliatti conseguenti all’attività di gestione del rischioclinico non possono essere acquisiti o utilizzati nel-l'ambito di procedimenti giudiziari”.• L’art. 4 della Legge che prevede che le prestazionisanitarie erogate dalle strutture pubbliche e privatesiano soggette all’obbligo di trasparenza, nel rispettodel codice in materia di protezione dei dati persona-li, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. La direzione sanitaria della struttura pubblica oprivata, entro sette giorni dalla presentazione dellarichiesta da parte degli interessati aventi diritto, for-nisce la documentazione sanitaria disponibile relati-va al paziente, preferibilmente in formato elettroni-co. Eventuali integrazioni (ad esempio esami istolo-gici disponibili in fase successiva, etc.) sono fornite,in ogni caso, entro il termine massimo di trenta gior-ni dalla presentazione della suddetta richiesta.• L’obbligo per le strutture di rendere disponibili,mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i

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dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimoquinquennio, verificatisi nell’ambito dell’eserciziodella funzione di monitoraggio, prevenzione egestione del rischio sanitario (art. 4) e (all’emana-zione della normativa secondaria) l’obbligo di pub-blicare sui propri siti internet i dati relativi allegaranzie assicurative, ovvero alle “analoghe misure”vigenti (art. 10).• L’obbligo, al comma 5, dell’Art. 2, che inserisce lalettera d-bis all’articolo 1, comma 539, della legge 28dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità).. a caricodelle strutture di predisporre e pubblicare sul pro-prio sito internet una relazione annuale consuntivasugli eventi avversi verificatisi all’interno della strut-tura sanitaria, sulle cause che hanno prodotto l’e-vento avverso e sulle conseguenti iniziative messe inatto. Detta relazione è da pubblicare nel sito internetdella struttura sanitaria. La registrazione nel corsodell’anno degli eventi avversi, che consentirannoalla struttura la redazione della relazione annuale,sarà a cura del personale sanitario.LA RESPONSABILITÀ CIVILE E L’AZIONE DI RIVALSALa Legge 24/2017 (recependo gli spunti della magi-stratura milanese) istituisce il c.d. “doppio bina-rio” di responsabilità. Nell’art. 7 viene” formalizza-to”, con norma espressa, l’orientamento giurispru-

denziale ormai consolidato che prevede la responsa-bilità solidale dell’ente sanitario ex artt. 1218 e 1228codice civile (quindi responsabilità contrattuale) perle condotte dolose e colpose degli esercenti la pro-fessione sanitaria di cui si avvalga a qualunque tito-lo, anche se scelti dal paziente. Dalla natura contrat-tuale di tale responsabilità deriva la prescrizionedecennale e, nell’ambito del processo civile, l’onereprobatorio di dimostrare di non aver potuto adem-piere la propria obbligazione per una causa nonimputabile. La responsabilità dell’esercente la pro-fessione sanitaria è invece espressamente ricondottaalla responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.in base al quale qualunque fatto doloso o colposoche cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga coluiche ha commesso il fatto a risarcire il danno). Leconseguenze di tale inquadramento consistononell’applicazione della prescrizione quinquennale enel diverso regime in riferimento all’onus probandisecondo cui è colui che agisce per ottenere il risarci-mento che ha l'onere di provare non solo il pregiudi-zio subito, ma anche la riconducibilità di esso alcomportamento del convenuto (nesso causale) non-ché, che detta condotta lesiva sia connotata, sotto ilprofilo dell'elemento soggettivo, dal dolo o comun-que almeno dalla colpa del danneggiante. L’espressa

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connotazione normativa della responsabilità aquilia-na e/o extracontrattuale non si applica agli esercentile professioni sanitarie che agiscano nell’esecuzionedi un rapporto contrattuale corrente con il paziente.L’identificazione di tale fattispecie non sarà sempreagevole e costituirà una criticità in sede di applica-zione della nuova normativa. Le disposizioni dell’art.7 sono espressamente qualificate come imperative.Ciò determina l’inderogabilità delle medesime, lequali non potranno essere modificate e/o disapplica-te dalle parti.L’istituzione del “doppio binario” si coordina con l’a-zione di rivalsa/regresso prevista dal successivo art.9 della Legge. La disposizione prevede la consistentelimitazione dell’azione di rivalsa esercitabile dallastruttura privata, ovvero dalla magistratura contabi-le nei confronti dei sanitari. Infatti l’azione di rivalsanei confronti dell’esercente la professione sanitariapuò essere esercitata solo in caso di dolo o colpagrave.Inoltre se l’esercente la professione sanitaria non èstato parte del giudizio o della procedura stragiudi-ziale di risarcimento del danno (e tale evenienza pre-sumibilmente costituirà la regola, alla luce della

“posizione processualmente più comoda” per ilpaziente attore), l’azione di rivalsa nei confronti diquest’ultimo potrà essere esercitata soltanto succes-sivamente al risarcimento avvenuto sulla base dititolo giudiziale o stragiudiziale e deve essere propo-sta, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenu-to pagamento.La Legge determina altresì un “tetto” economicomassimo alla rivalsa.Comparto pubblico: azione della Corte dei Contie/o surroga 1916 c.c. da parte dell’assicuratore del-l’ente è quantitativamente limitata a 3 anni dellaretribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale.La magistratura contabile, nella quantificazione deldanno erariale, dovrà altresì tener conto delle situa-zioni di fatto di particolare difficoltà, anche di naturaorganizzativa, della struttura sanitaria o sociosanita-ria pubblica, in cui l'esercente la professione sanita-ria ha operato. La norma prevede altresì, in caso dicondanna, il “blocco” della progressione di carrieradell’esercente.Comparto privato: azione di rivalsa della struttu-ra e/o surroga 1916 c.c. da parte dell’assicuratoredella struttura è quantitativamente limitata a 3 anni

CAMPANOZZI: “LA NORMATIVA ERA NECESSARIA”FAUSTO CAMPANOZZI, PRESIDENTE CIMOPLa Legge Gelli era un’esigenza avvertita certamente datutta la categoria, anche se non soltanto da essa, bensìdall’intero sistema delle cure.Diciamo che non penalizza né pre-mia, ma riporta in equilibrio un rap-porto fondamentale, ovvero quellotra medico e paziente che nel corsodegli ultimi anni è andato deterio-randosi, anche per influenze ester-ne. Era quindi necessario che vifosse una normativa che interrom-pesse quella spirale rappresentatadal contenzioso e dalla medicinadifensiva. Con la legge Gelli, proba-bilmente, buona parte di quel con-tenzioso viene risolto, anche se nonmancano luci e ombre. Soltanto con i decreti attuativifiniranno col dirimersi quei nodi che ancora sono sultavolo del legislatore. Personalmente provengo daun’esperienza nel mio ordine professionale durata

dodici anni, anche nell’esecutivo, che è stata esaltan-te. L’utilità degli ordini oggi è messa in discussione per-ché, in una professione e in un sistema molto com-

plesso come quello attuale dove siconvive con le nuove tecnologie,l’ordine continua ad avere solo edesclusivamente una funzione dianagrafica dei propri iscritti e diesercizio, anche se parziale, sullaloro disciplina. a mio avviso,andrebbero rivisti gli ordiniampliandone il relativo potere chepossono esercitare nell’ambitodella professione. Ho inoltre gran-di perplessità che i nuovi Lea pos-sano omogeneizzare la sanità nelnostro Paese, perché purtroppo la

sanità italiana va a due marce: quella del nord e quelladel sud. E non saranno certamente i nuovi Lea a risol-vere questo problema.

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IL SEMINARIO DI REGGIO CALABRIA

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del reddito professionale, ivi compresa la retribuzio-ne lordaIL SISTEMA ASSICURATIVOL’Art. 10 della Legge prevede per le strutture sanita-rie e sociosanitarie pubbliche e private l’obbligo distipulare coperture assicurative per la responsabilitàcivile verso terzi e per la responsabilità civile versoprestatori d’opera anche per danni cagionati dal per-sonale a qualunque titolo operante presso le struttu-re sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private.L’obbligo di stipulare polizze assicurative per lacopertura della responsabilità civile personale versoterzi degli esercenti le professioni sanitarie ferma lafacoltà di rivalsa/”regresso”; prevedendo che lagaranzia sulla responsabilità personale non si appli-chi agli esercenti che prestino la loro opera all’inter-no della struttura in regime libero-professionaleovvero che si avvalgano della struttura stessa nell’a-dempimento della propria obbligazione contrattualeassunta con il paziente.Ai suddetti obblighi di assicurazione si potrà altresìovviare (art. 10) apprestando “analoghe misure”.Prevedendo tale alternativa il legislatore ha ricono-sciuto le soluzioni (ritenzione del rischio, “autoassi-

curazione”) che negli ultimi anni hanno adottato lestrutture sanitarie (anche interi sistemi sanitariregionali) per contrastare l’aumento dei premi assi-curativi. In ossequio all’aggettivo “analoghe” pre-scelto dal legislatore, le misure alternative all’assicu-razione dovranno costituire un adeguato livello digaranzia (per il paziente e per i sanitari che lavoranoin struttura) analogo a quello prestato dalla compa-gnia con la polizza assicurativa, prevedendo l’accan-tonamento reale di riserve economiche parametrateal rischio e all’entità potenziale dei singoli eventiaccaduti.Sempre a norma dell’art. 10.2, è confermato, per l'e-sercente la professione sanitaria che svolga la pro-pria attività al di fuori di una delle strutture sanita-rie o che presti la sua opera all'interno della stessa inregime libero-professionale ovvero che si avvalgadella stessa nell'adempimento della propria obbliga-zione contrattuale assunta con il paziente, l’obbligodi assicurazione, in virtù della normativa vigente(Balduzzi).Inoltre al fine di garantire efficacia alle azioni dirivalsa e di surroga assicurativa ciascun esercente laprofessione sanitaria operante a qualunque titolo in

ALKILANI: “ALCUNI ASPETTI ANCORA NON CHIARI”MOHAMMAD ALKILANI COORD. CIMOP CALABRIALa legge Gelli presenta molti punti niente affatto chia-ri. Per la parte civilistica sembrerebbe ci siano dei van-taggi per i medici, mentre sul versante penale le cosesono più complicate. Per il medicoospedaliero la responsabilità, dunque,diventa extragiudiziale con l’oneredella prova che teoricamente è posta acarico del paziente che deve dimostra-re di aver ricevuto un danno, con unmiglioramento alla voce prescrizioneche viene dimezzata da dieci anni acinque. Resta però un’ombra: la pre-scrizione parte da quando un pazientesi accorge di aver subito un danno.E’un fatto che l’80% delle denuncesono ingiustificate: a volte sono speculative, altrenascono per un rapporto non chiaro con l’ azienda.Uno dei maggiori problemi della sanità nasce dallariforma della Costituzione, che ha demandato lagestione di quella materia alle singole regioni. In que-

sto modo il Servizio Sanitario Nazionale non è più tale,ma viene moltiplicato per quante sono le regioni italia-ne: si crea quindi un quadro negativissimo perché idiritti ad esempio di un calabrese non son uguali a

quelli di un lombardo. Teoricamentetutti i cittadini sono uguali e dovrebbe-ro avere lo stesso trattamento, gli stes-si diritti e gli stessi doveri: cosa cheoggi non accade, anche se era stataprevista dal referendum dello scorsoanno poi bocciato dagli italiani. Miauguro che il legislatore se ne rendaprontamente conto.Infine vorrei sottolineare che, fino adoggi, l’ospedalità privata ha svolto unruolo significativo: ha vicariato alle

carenze presenti nel pubblico, soprattutto per quantoconcerne le liste di attesa. Ma in realtà ancora non c’èuna vera parità: cosa che dovremmo riuscire a realiz-zare dal punto di vista normativo e di personale.

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IL SEMINARIO DI REGGIO CALABRIA

LA LEGGE GELLI-BIANCO

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strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o pri-vate provvede alla stipula, con oneri a proprio cari-co, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpagrave (Art. 10.3).Un’ombra rimane nella interpretazione delle figureprofessionali da individuare nell’Art. 10.2.I requisiti minimi delle polizze e delle “analoghemisure” saranno indicate nella successiva normativaattuativa che dovrebbe essere emanata entro il cor-rente anno. Tuttavia il legislatore è già, in parteintervenuto, (art. 11) delineando i contorni dellegaranzie assicurative. Il testo approvato costituisceil primo esplicito riconoscimento normativo dellaclausola claims made. Il legislatore ha senz’altrotenuto conto delle recenti pronunce di legittimitàche hanno valutato la clausola ”a richiesta fatta”

sotto il profilo della sua meritevolezza, prevedendouna garanzia pregressa decennale.Per le polizze degli esercenti le professioni sanitarie,oltre alla pregressa decennale, è prevista una garan-zia postuma decennale per il caso di cessazione defi-nitiva dell’attività professionale, anche in favoredegli eredi. La garanzia postuma dovrà garantireanche i fatti accaduti nel periodo di pregressa.Esercenti la professione sanitaria dipendenti• La responsabilità civile personale (colpa lieve) ditali soggetti dovrà essere assicurata a cura e spesedella struttura sanitaria pubblica e privata;• I medesimi, a propria cura e spese, dovrannodotarsi di polizza c.d. “colpa grave”; nel settore pub-bligo questo obbligo era già esistente, ma, non lo eranel settore privato.

LA LEGGE GELLI-BIANCO

DOMENICO CHINDEMI, CORTE DI CASSAZIONEallo stato attuale, sulla Legge Gelli ci sono più ombre cheluci. Le intenzioni del legislatore erano ottime, purtroppola realizzazione pratica nella stesura della legge lasciamolti dubbi soprattutto con riferimento ai profili diresponsabilità, sia civile che penale. In effetti la nuovalegge è ancora più restrittiva rispetto alla precedenteBalduzzi che, sotto il profilo penale, èpiù favorevole, mentre sotto quellocivile esistono moltissimi dubbi conriferimento alla responsabilità extra-contrattuale del medico. Inoltre lalegge non dice quando entrerà il vigorela normativa circa questa nuova naturadel rapporto.Il punto non è tanto se la legge penaliz-zi il medico o favorisca le compagnieassicurative, quanto piuttosto il fattoche questa legge involontariamenteaggrava la situazione penale del medico. Prevede infattil’assicurazione obbligatoria da parte delle strutture, manon l’obbligo a contrarre, ovvero le assicurazioni sonolibere o meno di muoversi nel mercato assicurativo. Percui ci sarà una situazione a macchia di leopardo, con lapresenza di strutture che saranno assicurate e altre chenon lo saranno. Naturalmente ciò penalizza il medico, inquanto con la nuova legge egli dovrebbe assicurarsi sol-tanto con riferimento alla colpa grave, ma se la strutturanon fosse assicurata allora sorgerebbe un altro problema

relativo alla colpa lieve per evitare di andare incontro adulteriori profili. Trattandosi di un’assicurazione obbliga-toria il paziente può chiamare a rispondere indifferente-mente sia la struttura che il medico.In definitiva si tratta di una legge che non soddisfa nessu-no: né il medico, né gli assicuratori, né il paziente, né gliavvocati che effettivamente non sanno come instaurare

tale azione di responsabilità.Quando era in discussione la preceden-te norma, la Balduzzi, si auspicava unariforma e quindi una nuova normativa:se la riforma però dovesse avere i risul-tati della legge Gelli, in proporzione,beh credo che quest’ultima sarebbe dapreferire anche se resta insoddisfacen-te, senza dimenticare che alcunenorme sono entrate in vigore mentrealtre no in quanto attendono i decretidelegati di cui non si ha ancor contezza

temporale.Credo che tutta la legge Gelli dovrebbe essere rivista ex

novo: basterebbero pochi articoli per raggiungere i giustiobiettivi. E’ la stesura quella che lascia molto a desidera-re, in quanto il legislatore ha dimostrato di non essereall’altezza della situazione e di non conoscere alcuni fon-damentali in materia assicurativa, come la differenza trarivalsa, surroga o regresso. Questo non va bene, perchési cita la rivalsa nei casi in cui si è in presenza di regresso.

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IL MAGISTRATO CHINDEMI: ARTICOLI DA RISCRIVERE

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Esercenti la professione sanitaria- che svolgano la propria attività al di fuori di unadelle strutture sanitarie- che prestino la propria opera all'interno di struttu-ra sanitaria pubblica o privata in regime libero-pro-fessionale- che si avvalgano di struttura sanitaria pubblica oprivata nell'adempimento della propria obbligazio-ne contrattuale assunta con il paziente.La responsabilità civile personale di tali soggettidovrà essere assicurata a cura e spese dei medesimicon polizze di Responsabilità Civile Professionale di1°Rischio, comprendenti le fattispecie di colpagrave. Importante: dal momento che le polizze delpersonale sanitario copriranno i fatti accaduti nelperiodo pregresso, stabilito in 10 anni, è consigliabi-le, in base alla posizione lavorativa passata, control-lare le coperture assicurative operanti sui fatti acca-duti quando la posizione lavorativa era diversa. Es :un medico che oggi ha un rapporto di lavoro comedipendente ma che ha modificato la sua posizionelavorativa nel corso dei dieci anni, da un rapportolibero professionale, dovrà assicurarsi che i fattiaccaduti nel corso della sua attività libero professio-nale trovino copertura, sulla base di una garanziapostuma in relazione all’attività cessata o mediante

accordi specifici sul contratto che dovrà obbligato-riamente stipulare. Fermo restando la necessità diattendere gli esiti dei provvedimenti attuativi, si fafatica a rintracciare nel provvedimento elementi chepossano favorire una diversa posizione del mercatoassicurativo per le polizze del personale sanitario(salvo che per i prodotti di “colpa grave”), anche sela legge introduce elementi di positività, ci sono daconsiderare gli altri elementi:- l’azione diretta (art. 12) del paziente nei confrontidell’Assicuratore della struttura e del Libero profes-sionista;- l’entità delle garanzie pregresse e postume da pre-stare;- gli oneri per il costituendo “Fondo di Garanzia”addossati agli Assicuratori (art. 14);- le sanzioni dell’IVASS in caso di immotivata for-mulazione dell’offerta di risarcimento (art. 8);costituiscono, tutti, elementi di valutazione negativaper il rischio, in attesa della applicazione dell’inden-nizzo tabellare e del rafforzamento dell’attività dirisk management (i cui effetti peraltro non potrannointerferire se non a lungo termine). Discorso a partedeve farsi per le garanzie di colpa grave che vicever-sa potranno scontare una evidente diminuzione delrischio, sia in termini quantitativi che qualitativi.

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IL LEGALE RETEZ: IL MEDICO IN BALIA DI SE STESSO

IL SEMINARIO DI REGGIO CALABRIA

FELICE DOMENICO RETEZ, AVVOCATOLa legge Gelli è un intervento normativo ancora tutto dadecifrare, soprattutto per quelle che saranno le normati-ve di attuazione che ancora difettano e per i richiami chesono stati compiuti a organismi che allo stato non sonooperativi. Sicché, in pratica, abbiamo una legge moncache sembra voler dare un qualche certezza che però almomento non esiste.In linea di massima la legge tenderebbe, in un certosenso, a tutelare il medico e contestualmente a non mor-tificare le aspettative sanitarie del paziente, addossandoalle strutture il maggior carico di responsabilità. Ma intutto questo, sarà utile valutare il contesto: il medicoopera all'interno di una struttura che dovrebbe offrirglidelle garanzie, ma allo stato, ad esempio per via dei rap-porti assicurativi, il medico è lasciato solo a se stesso. aproposito degli obblighi assicurativi vorrei segnalare l'ar-ticolo 11 della legge Gelli: con il sistema attuale il sinistrosi intende come la richiesta risarcitoria, sicché avrò

copertura se la richiesta risarcitoria interverrà nel perio-do di vigenza della polizza e a condizione che il sinistrocui si riferisce rientri nel periodo di retroattività, cosid-detto, che ordinariamente può estendersi anche fino a10 anni. adesso, quindi, la legge sembra indicare questi parame-tri. Ma interviene anche su quell'aspetto critico legatoagli anni in cui il medico sarà andato in pensione: all'art.11 la legge Gelli-Bianco prevede che obbligatoriamentequeste polizze prevedano un periodo di ultra attivitàdecennale.Circa i profili penali, è oggettivamente difficile confidareda parte del presunto danneggiato in una condanna insede penale a carico del medico preteso responsabiledell'evento. Intanto i tempi degli accertamenti sono taliper cui spesso questi processi, nelle ipotesi in cui prose-guono oltre la fase istruttoria, si imbattono nella prescri-zione e finiscono con un'estinzione, che lascia spazio intalune ipotesi al risarcimento del danno.

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RINNOVO CCNL

La delegazione Cimop composta dalla sottoscritta inqualità di Segretario Nazionale e capo delegazione edai delegati Renarto Biscetti di Roma, GiuseppeBongiovanni di Firenze, Lino De Sanctis diRoma, Riccardo Iuliani di Torino, GiuseppeMusolino di Messina, Cinzia Piacentini diBrescia e Augusto Rivellini di Napoli, è semprestata supportata dalla presenza dell’avv. MarioBerruti che ha garantito, unitamente all’avv.Andrea Sterli, la scrittura di un testo chiaro senzadubbi intrepretativi, che sono presenti nell’articola-to in essere, eliminando quelle norme che oggivanno lette a sfavore dei medici. In concreto la Piattaforma propone un impianto conla trasformazione del contratto vigente, di tipoimpiegatizio (con l’inquadramento in assistente,aiuto, aiuto dirigente e primario), con l’introduzionedel rapporto di natura dirigenziale. Secondo questonuovo modello, il personale medico dipendenteviene inquadrato in posizione dirigenziale, e i medicisaranno collocati in un unico livello, con affidamen-to di incarichi professionali in relazione alle diverseresponsabilità. L’affidamento di un incarico costi-tuisce espressione di sviluppo professionale cui deveconseguire una specifica valorizzazione economica,nel limite temporale della funzione assegnata.TIPOLOGIE DI INCARICHILe tipologie di incarico conferibili dall’Ente ai diri-genti medici sono le seguenti:a. incarico di direzione di struttura complessa; tra

essi è ricompreso l’incarico di direttore di diparti-mento;

b. incarico di direzione di struttura semplice;c. incarico di alta specializzazione;d. incarico di natura professionale, per dirigenti

con più di cinque anni di servizio nella stessa azien-da o ente;e. incarico professionale, per dirigenti con meno di

cinque anni di servizio nella stessa azienda o ente.Per struttura complessa si intende l’UnitàOperativa, Servizio, Area o Divisione, individuatadall’azienda o ente, dotata di risorse professionali etecniche finalizzate ad assolvere le funzioni operati-ve attribuite. Per struttura semplice si intende una strutturaorganizzativa o una articolazione funzionale internaalla struttura complessa, caratterizzata da autono-mia funzionale o clinica; quando la struttura sempli-ce afferisce direttamente al direttore del diparti-mento e non è incardinata all’interno di una struttu-ra complessa, si definisce “struttura semplice avalenza dipartimentale”.Per incarico di alta specializzazione si intendeil riconoscimento di alte competenze gestionali-organizzative o tecnico-professionali, finalizzate allacura di specifiche patologie e alla gestione di meto-diche diagnostiche e terapeutiche, che richiedonouna competenza specifico-funzionale nella discipli-na di appartenenza; Per incarico professionale si intende quello che

Un nuovo modellosu base dirigenziale

LA PIATTAFORMA DI LAVORO

di Carmela De RangoSegretario nazionale Cimop

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ha rilevanza all’interno della struttura e richiedeuna competenza funzionale di base nella disciplinadi appartenenza.AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALINella previsione di questo articolato gli incarichisono conferiti dall’azienda con atto scritto ad inte-grazione del contratto individuale. Gli incarichi sono conferibili a termine ed hannouna durata da tre a cinque anni con facoltà di rinno-vo. L’assegnazione degli incarichi non modifica lemodalità di cessazione del rapporto di lavoro percompimento del limite massimo di età pensionabile.In tali casi la durata dell’incarico viene correlata alraggiungimento del predetto limite.Il conferimento dell’incarico dirigenziale deve esse-re formalmente definito con atto scritto individuale,debitamente sottoscritto tra le parti in conformitàalle vigenti disposizioni di legge in materia di rap-porto di diritto privato, e deve contenere i seguentielementi:- oggetto e tipologia dell’incarico,- decorrenza e durata dell’incarico,- obiettivi, metodi e tempi delle verifiche, - trattamento economico.Il dirigente è direttamente responsabile, in relazio-

ne agli obiettivi dellastruttura ed agli incari-chi assegnati, dell’effi-cienza della gestione,mentre agli organi didirezione dell’azienda oente competono la defi-nizione degli obiettivi edei programmi daattuare, compresa laverifica sulla rispon-denza dei risultati dellagestione amministrati-va alle direttive genera-li impartite.In fase di prima appli-cazione, detti incarichi

avranno la durata di tre anni.Contemporaneamente all’impianto dirigenziale, èstato adeguato il resto dell’articolato, ovvero la sferadi applicazione, le norme e i documenti per l’assun-zione, il periodo di prova, i doveri del personalemedico, e le caratteristiche del rapporto di lavoro.La discussione sull’art. 14 del ccnl in vigore. Su talearticolo è nato un forte dibattito con le contropartisoprattutto relativamente alla possibilità di svolgerela Libera professione in regime extra moenia, chenella previsione dell’attuale testo è sottoposta alimiti che rendono difficile la sua esplicazione, e chele controparti vogliono mantenere subordinata aduna espressa verifica unilaterale (da parte dell’a-zienda) di incompatibilità e di presenza di un possi-bile conflitto di interesse.Quanto sopra descritto è ciò che al momento è sultavolo. La parte economica non è stata ancora trat-tata e sappiamo bene che sarà la parte più difficiledella trattativa e che concluderà la stessa. Alla fine,tutto l’articolato dovrà necessariamente trovare unasoddisfazione economica che vada a compensare laflessibilità inserita nel testo. Vi terremo informati sullo stato di avanzamento deilavori.

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