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Chiarimenti interpretativi I collaboratori nell’impresafamiliare Raffaele Covino - Avvocato e Funzionario della Dpl di Modena (*) Gli organi di vigilanza ispetti- va si trovano, spesso, ad af- frontare questioni di regolarita ` legate all’attivita ` delle imprese familiari, che nel tessuto eco- nomico del nostro Paese, han- nounospazionotevoleeposi- tivo. Il Legislatore, anche di recen- te, ha varato provvedimenti finalizzatiafavorirel’occupa- zione in tali strutture attraver- so rapporti ‘‘particolari’’, co- me il lavoro occasionale ed accessorio, previsti dagli arti- coli 70 e ss. del D.Lgs n. 276/2003,ipotizzatiperleim- prese familiari del commer- cio, del turismo e dei servizi con un limite reddituale ele- vato dagli ordinari 5.000 euro l’annoa10.000,conl’obbligo della contribuzione analoga a quella dei lavoratori subordi- nanti. Del resto l’attenzione del Par- lamento si era manifestata gia ` in passato con un altro prov- vedimentonormativo,siapure di portata limitata: ci si riferi- sce all’art. 21, comma 6º, del- la legge n. 326/2003, laddove si afferma che un artigiano puo ` essere sostituito per un massimo di 90 giorni da un parente entro il terzo grado, anche se studente, senza che con cio ` si configuri alcuna prestazione lavorativa (subor- dinata ed autonoma), essendo tale attivita ` riconducibile a quelle che esulano dal merca- to del lavoro, come ad esem- pio, le attivita ` previste in agri- coltura dall’art. 74 del D.Lgs. n. 276/2003 rese dai parenti entro il quarto grado (modifi- ca introdotta dalla legge n. 33/2009). L’analisi che segue, lungi dal- l’essere esaustiva dell’ampia tematica, cerchera ` di focaliz- zare (e risolvere) le questioni piu ` importanti concernenti l’impresa familiare anche alla luce di quanto nel corso del- l’attivita ` di vigilanza si viene a conoscere e ad ‘‘interpreta- re’’. Collaboratori artigiani e commercianti coadiutori Per quanto concerne il novero dei soggetti che possono esse- re iscritti quali collaboratori familiari in imprese artigiane, necessita fare riferimento al- l’art. 2 della legge n. 463/ 1959. Siprecisacheicoadiuvantiar- tigiani vanno conteggiati ai fi- ni del computo della manodo- pera in forza nell’impresa arti- giana (1). Originariamente potevano es- sereassicuratiilconiuge,ifra- telli o sorelle del titolare, gli ascendenti,ifigliedequiparati e i nipoti in linea diretta. La Corte costituzionale ha pe- ro ` dichiarato l’illegittimita ` co- stituzionale dell’art. 2, secon- do comma, della legge n. 463/1959 nella parte in cui non considera familiari tutti i parenti entro il terzo grado, nonche ´ gli affini entro il se- condo grado (2). Differentemente, la normativa, da cui deriva l’individuazione dei soggetti che possono esse- reiscritticomecollaboratoriin imprese commerciali, e ` l’art. 2 della legge n. 613/1966 che, anche in seguito ad interpreta- zioni intervenute attraverso pronunce di costituzionalita `, prevede l’assicurabilita ` di tutti i parenti e affini entro il terzo grado (3). L’eta ` minima per l’iscrizione, sia per i coadiuvanti artigiani sia per i commercianti coadiu- tori, e ` fissata al compimento del 15º anno di eta `.Atalpro- posito, e a parere dello scri- vente, tale limite d’eta ` resta fermo al compimento del 15º annod’eta `nonostantelaporta- ta innovativa dei chiarimenti intervenuti con il D.M. 22 agosto 2007, n. 139, del Mini- stro dell’Istruzione e con una nota del Ministero del lavoro, datata 20 luglio 2007 che han- no previsto l’innalzamento dell’eta ` minima di ammissione al lavoro al 16º anno, previa espletamento di dieci anni d’i- struzione obbligatoria, posto che l’art. 2 della legge. n. 977/1967 non si applica agli adolescenti addetti a lavori oc- casionali o di breve durata concernenti: servizi domestici in ambito familiare; le prestazioni di lavoro non nocivo, ne ´ pregiudizievole, ne ´ pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare (4). E ` infine richiesto, quale pre- supposto - condizione essen- ziale per entrambe le figure dicollaborazione,chelaparte- cipazione nell’impresa fami- liare avvenga con carattere di abitualita ` e prevalenza. Di seguito si riporta uno sche- ma attraverso cui poter rico- struire il grado di parentela che lega un titolare/imprendi- tore di azienda, o anche socio di un’impresa, ai propri fami- Note: (1) Art. 2, legge n. 860/1956 e art. 4, legge n. 443/1985. (2) Sentenza Corte costituzionale n. 485/1992 e n. 170/1994. (3) Sentenza Corte costituzionale n. 170 del 5 maggio 1994 - circ. 6 giugno 1994 n. 174. (4) Eufranio Massi, Il lavoro dei minori che hanno abbandonato la scuola, Lavoro e Previdenza. 121 DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 3/2010 Approfondimenti

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Chiarimenti interpretativi

I collaboratorinell’impresa familiareRaffaele Covino - Avvocato e Funzionario della Dpl di Modena (*)

Gli organi di vigilanza ispetti-va si trovano, spesso, ad af-frontare questioni di regolaritalegate all’attivita delle impresefamiliari, che nel tessuto eco-nomico del nostro Paese, han-no uno spazio notevole e posi-tivo.Il Legislatore, anche di recen-te, ha varato provvedimentifinalizzati a favorire l’occupa-zione in tali strutture attraver-so rapporti ‘‘particolari’’, co-me il lavoro occasionale edaccessorio, previsti dagli arti-coli 70 e ss. del D.Lgs n.276/2003, ipotizzati per le im-prese familiari del commer-cio, del turismo e dei servizicon un limite reddituale ele-vato dagli ordinari 5.000 eurol’anno a 10.000, con l’obbligodella contribuzione analoga aquella dei lavoratori subordi-nanti.Del resto l’attenzione del Par-lamento si era manifestata giain passato con un altro prov-vedimento normativo, sia puredi portata limitata: ci si riferi-sce all’art. 21, comma 6º, del-la legge n. 326/2003, laddovesi afferma che un artigianopuo essere sostituito per unmassimo di 90 giorni da unparente entro il terzo grado,anche se studente, senza checon cio si configuri alcunaprestazione lavorativa (subor-dinata ed autonoma), essendotale attivita riconducibile aquelle che esulano dal merca-to del lavoro, come ad esem-pio, le attivita previste in agri-coltura dall’art. 74 del D.Lgs.n. 276/2003 rese dai parentientro il quarto grado (modifi-ca introdotta dalla legge n.33/2009).L’analisi che segue, lungi dal-l’essere esaustiva dell’ampiatematica, cerchera di focaliz-zare (e risolvere) le questioni

piu importanti concernentil’impresa familiare anche allaluce di quanto nel corso del-l’attivita di vigilanza si vienea conoscere e ad ‘‘interpreta-re’’.

Collaboratoriartigianie commercianticoadiutori

Per quanto concerne il noverodei soggetti che possono esse-re iscritti quali collaboratorifamiliari in imprese artigiane,necessita fare riferimento al-l’art. 2 della legge n. 463/1959.Si precisa che i coadiuvanti ar-tigiani vanno conteggiati ai fi-ni del computo della manodo-pera in forza nell’impresa arti-giana (1).Originariamente potevano es-sere assicurati il coniuge, i fra-telli o sorelle del titolare, gliascendenti, i figli ed equiparatie i nipoti in linea diretta.La Corte costituzionale ha pe-ro dichiarato l’illegittimita co-stituzionale dell’art. 2, secon-do comma, della legge n.463/1959 nella parte in cuinon considera familiari tutti iparenti entro il terzo grado,nonche gli affini entro il se-condo grado (2).Differentemente, la normativa,da cui deriva l’individuazionedei soggetti che possono esse-re iscritti come collaboratori inimprese commerciali, e l’art. 2della legge n. 613/1966 che,anche in seguito ad interpreta-zioni intervenute attraversopronunce di costituzionalita,prevede l’assicurabilita di tuttii parenti e affini entro il terzogrado (3).L’eta minima per l’iscrizione,sia per i coadiuvanti artigiani

sia per i commercianti coadiu-tori, e fissata al compimentodel 15º anno di eta. A tal pro-posito, e a parere dello scri-vente, tale limite d’eta restafermo al compimento del 15ºanno d’eta nonostante la porta-ta innovativa dei chiarimentiintervenuti con il D.M. 22agosto 2007, n. 139, del Mini-stro dell’Istruzione e con unanota del Ministero del lavoro,datata 20 luglio 2007 che han-no previsto l’innalzamentodell’eta minima di ammissioneal lavoro al 16º anno, previaespletamento di dieci anni d’i-struzione obbligatoria, postoche l’art. 2 della legge. n.977/1967 non si applica agliadolescenti addetti a lavori oc-casionali o di breve durataconcernenti:� servizi domestici in ambitofamiliare;� le prestazioni di lavoro nonnocivo, ne pregiudizievole, nepericoloso, nelle imprese aconduzione familiare (4).E infine richiesto, quale pre-supposto - condizione essen-ziale per entrambe le figuredi collaborazione, che la parte-cipazione nell’impresa fami-liare avvenga con carattere diabitualita e prevalenza.Di seguito si riporta uno sche-ma attraverso cui poter rico-struire il grado di parentelache lega un titolare/imprendi-tore di azienda, o anche sociodi un’impresa, ai propri fami-

Note:

(1) Art. 2, legge n. 860/1956 e art. 4, legge n.443/1985.

(2) Sentenza Corte costituzionale n. 485/1992 en. 170/1994.

(3) Sentenza Corte costituzionale n. 170 del 5maggio 1994 - circ. 6 giugno 1994 n. 174.

(4) Eufranio Massi, Il lavoro dei minori che hannoabbandonato la scuola, Lavoro e Previdenza.

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liari (parenti, intesi in linea ret-ta e collaterale, e affini).Vedi riquadro a pie pagina.

Impresa familiare

Definizione

La disciplina dell’impresa fa-miliare e contenuta nell’art.230 bis c.c., come introdottodalla legge n. 151/1975 sullariforma del diritto di famiglia.La disposizione normativa inesame chiarisce quali sono icollaboratori familiari del tito-lare-imprenditore con i quali epossibile costruire un’impresafamiliare. Sono tali: il coniuge,i parenti (intesi in linea retta ecollaterale) entro il terzo gra-do, gli affini entro il secondogrado.Per essere considerati collabo-ratori familiari dell’impresa, ifamiliari devono partecipareall’attivita della stessa in ma-niera continua, anche se nonesclusiva, e prevalente.Pertanto, l’attivita saltuarianon e sufficiente, anche senon e necessario che l’attivitafamiliare costituisca la sola at-tivita: e sufficiente che si rileviprincipale.La disciplina civilistica inmateria, di cui all’art. 230

bis c.c., prevede che l’attivitadebba essere prestata in «mo-do continuativo», anche se ladisciplina fiscale aggiunge ilrequisito della prevalenza (5).Cio significa che l’attivita dicollaboratore nell’impresa fa-miliare deve prevalere suqualsiasi altra attivita lavora-tiva.La norma, inoltre, disponeche, «salvo quando sia confi-gurabile un diverso rapporto»(ad es. rapporto di lavoro su-bordinato, collaborazionecoordinata e continuativa, na-tura societaria), la partecipa-zione all’impresa familiare dadiritto al mantenimento secon-do la condizione patrimonialedella famiglia ed alla parteci-pazione agli utili ed ai beni ac-quistati con essi, nonche agliincrementi dell’azienda, anchein ordine all’avviamento (art.230 bis, comma 1, c.c.) in rela-zione alla quantita e qualitadel lavoro svolto.La gestione ordinaria competeall’imprenditore. Le decisioniconcernenti l’impiego degliutili e degli incrementi devonoessere adottate a maggioranzadai familiari compartecipi;analogamente dicasi per le de-cisioni inerenti la gestionestraordinaria, agli indirizzi

produttivi, alla cessazione del-l’impresa.Il diritto alla partecipazionedell’impresa e intrasferibile,salvo che il trasferimento av-venga, con il consenso di tuttii compartecipi, a favore di unfamiliare che ha titolo a parte-cipare all’impresa. In caso didivisione ereditaria, o di tra-sferimento dell’azienda, i fa-miliari hanno diritto di prela-zione.L’impresa familiare si estin-gue in seguito alla morte del-l’imprenditore, al venir menodella pluralita dei familiari,alla deliberazione della mag-gioranza dei partecipanti; al-tre cause d’estinzione sono ilfallimento e l’impossibilitadi prosecuzione dell’attivi-ta (6).Si precisa, tuttavia, che l’im-presa familiare rimane comun-que sempre un’impresa indivi-duale, ove le decisioni sonoprese dall’imprenditore che ri-mane anche l’unico che assu-me il rischio derivante dall’e-sercizio dell’impresa.

Note:

(5) D.P.R. n. 917/1986, articolo 5, comma 4.

(6) Lineamenti di Diritto Privato a cura di MarioBessone, G. Giappichelli Editore, Torino, 2000.

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In caso d’insolvenza dell’im-presa, l’unico soggetto passi-bile di fallimento rimane l’im-prenditore. Questa conclusio-ne e rilevata dal fatto che la di-sposizione di legge prevedeuna partecipazione agli utilidei familiari, ma non una par-tecipazione alle perdite.Questo vuol dire che nei con-fronti dei terzi, l’impresa fami-liare rimane un’impresa indi-viduale e la sua disciplina hasoprattutto come finalita quel-la di garantire ai familiari,che prestano il loro lavoro nel-l’impresa o nella famiglia, lapossibilita di intervenire nellescelte aziendali in caso di si-tuazioni di straordinaria ammi-nistrazione, legate a momentiparticolari della vita dell’im-presa che si ripercuotono spes-so anche sulla vita della fami-glia.A tal proposito e opportuno di-stinguere l’impresa familiaredall’impresa coniugale, dettaanche cogestita. Quest’ultimae, infatti, un’azienda condottada entrambi i coniugi, i qualiassumono ambedue la qualifi-ca d’imprenditori, prendonoinsieme le decisioni inerentil’impresa e partecipano nellastessa misura agli utili e alleperdite dell’azienda, e quindi,sono entrambi passibili di fal-limento (7).Da ultimo, si precisa che lanorma non menziona il convi-vente «more uxorio».A tal proposito, si segnala ilcontrasto giurisprudenziale,tuttora in corso, posto che par-te della giurisprudenza ha ope-rato un’apertura della normavolta a inquadrare ed estende-re alla famiglia di fatto, qualeformazione sociale atipica a ri-levanza costituzionale ex art 2Cost., il rapporto di comunio-ne tacita familiare come deli-neata dall’art. 230 bis c.c. (8).Altri orientamenti giurispru-denziali di legittimita esclu-dono, invece, che si possa co-stituire un’impresa familiarein riferimento alla cosiddetta«famiglia di fatto», posto chel’applicabilita della disciplinain materia di impresa familia-re e l’esistenza di una fami-glia legittima e, pertanto,l’art. 230 bis c.c non e appli-

cabile al caso di mera convi-venza (9).Parte della dottrina escludel’estensione dell’art. 230 bisc.c. al convivente «more uxo-rio» facendo leva sul dato let-terale che emerge dalla nor-ma (10). Altra parte della dot-trina ne ha escluso l’estensibi-lita argomentandola non tantosul dato formale, quanto alleconseguenze logico giuridicheche una siffatta apertura com-porterebbe (11).Lo scrivente, in conformita auna lettura parallela della nor-mativa codicistica e fiscale, ri-tiene di aderire al secondoorientamento giurisprudenzia-le, e cioe quello che escludela convivenza «more uxorio»,posto che i combinati dellenorme richiamate prevedonoche l’impresa familiare si co-stituisce con atto pubblico ocon scrittura privata autentica-ta da cui emerge con certezzail legame di parentela. Infattil’art. 5, comma 4, lett. a) delD.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (Approvazione del testounico delle imposte sui reddi-ti), afferma che «i familiaripartecipanti all’impresa risulti-no nominativamente, con l’in-dicazione del rapporto di pa-rentela o di affinita con l’im-prenditore, da atto pubblico oda scrittura privata autenticataanteriore all’inizio del periododi imposta, recante la sotto-scrizione dell’imprenditore edei familiari partecipanti».

Costituzione,volonta e forma

Ai fini civilistici, vale a dire al-lo scopo di conseguire il rico-noscimento dei diritti di cui al-l’art. 230-bis c.c., la normanon detta condizioni di formaparticolare. Al riguardo la Cor-te di Cassazione ha stabilitoche la costituzione dell’impre-sa familiare non e automatica,ma deve pur sempre sussistereuna manifestazione di volonta,espressa o tacita, da parte deifamiliari interessati, quindi an-che attraverso comportamenticoncludenti (facta concluden-tia) cioe fatti volontari, daiquali si possa desumere l’esi-

stenza della fattispecie, seppurnella comunione siano presentibeni immobili (12). In tal sen-so non e richiesto necessaria-mente un atto negoziale, neuno specifico atto di conferi-mento di beni, essendo suffi-ciente lo svolgimento di un’at-tivita lavorativa in comune laquale e di per se idonea aesprimere la volonta negoziale.La forma scritta - la quale, an-che se non obbligatoria ai finicivilistici, e pur sempre consi-gliabile per definire in modochiaro la sfera dei reciproci di-ritti e doveri - e invece neces-saria ai fini dell’applicazionedelle disposizioni fiscali; aquesto fine non e sufficienteche l’atto costitutivo sia redat-to in forma scritta e che con-tenga la previsione delle con-dizioni e dei limiti di parteci-

Note:

(7) Sito internet: www.marchigianionline.it.

(8) Sentenza Cass. n. 5632 del 15 marzo 2006«l’attivita lavorativa e di assistenza svolta all’inter-no di un contesto familiare in favore del convi-vente di fatto trova abitualmente la sua causanei vincoli di solidarieta ed affettivita esistenti,che di regola sono alternativi ai vincoli tipici diun rapporto a prestazioni corrispettive, qual e ilrapporto di lavoro subordinato, mentre talvoltae possibile inquadrare il rapporto stesso nell’ipo-tesi dell’impresa familiare, applicabile anche allafamiglia di fatto in quanto essa costituisce una for-mazione sociale atipica a rilevanza costituzionaleex art. 2»; conforme anche Cass., sez. lavoro,15 marzo 2003 n. 5632; Cass., sez. lav., 4 gennaio1995, n. 70; Cass., sez. lav., 19 dicembre 1994, n.10927;. Trib. Torino 24 novembre 1990, n.36492.

(9) Cass. 2 maggio 1994 n. 4203; Cass. 29 no-vembre 2004 n. 22405 «e infondata la questionedi legittimita costituzionale dell’art. 230 bis c.c.nella parte in cui esclude dall’ambito dei soggettitutelati il convivente more uxorio, posto che ele-mento saliente dell’impresa familiare e la famiglialegittima, individuata nei piu stretti congiunti, eche un’equiparazione fra coniuge e conviventesi pone in contrasto con la circostanza che il ma-trimonio determina a carico dei coniugi conse-guenze perenni ed ineludibili (quali il dovere dimantenimento o di alimenti al coniuge, che per-siste anche dopo il divorzio), mentre la conviven-za e una situazione di fatto caratterizzata dallaprecarieta e dalla revocabilita unilaterale ad nu-tum».

(10) Trabucchi, Natura legge famiglia, in Riv. dir.civ., 1977, I, 21.

(11) Colussi, voce Impresa Familiare, in Novis, Di-gesto it., p. 70.

(12) Cass. 12 marzo 1984, n. 1696.

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pazione e d’imputazione neiconfronti dei familiari, ma eanche necessario che tale attorivesta la forma dell’atto pub-blico o della scrittura privataautenticata da cui risulti il no-me di tutti i collaboratori, fir-mato da questi ultimi e dal-l’imprenditore (13).Pertanto, la costituzione diun’impresa familiare legalmen-te riconosciuta, cosı come po-trebbe essere interpretata la cir-colare Inps n. 76 del 26 maggio2009 per l’ipotesi di lavoro oc-casionale di tipo accessorionell’ambito dell’impresa fami-liare (14), postula che avvengacon atto pubblico o scritturaprivata autenticata anteriore al-l’inizio del periodo d’imposta,recante la sottoscrizione del-l’imprenditore e dei familiari.Cio posto, per chi volesse co-stituire un’impresa familiarein Italia, ma abbia contrattomatrimonio all’estero (casod’italiani o stranieri sposatisiall’estero), la formazione diun’impresa familiare necessitail riconoscimento del matrimo-nio in Italia seguendo le formepreviste dai D.P.R. n. 200/1967 e D.P.R. n. 396/2000.Dall’atto pubblico dovra, inol-tre, risultare l’attivita esercitatadal titolare, gli estremi dei fa-miliari collaboratori, noncheil relativo grado di parentelae la quota di partecipazioneagli utili, che e proporzionalealla quantita e qualita del lavo-ro prestato.E necessario inoltre:� la denuncia all’Ufficio unicodelle entrate entro 30 giornidall’inizio dell’attivita;� l’iscrizione nel registro delleimprese presso la Camera dicommercio della provincia incui l’impresa ha sede legale.La legge fiscale impone, infi-ne, che gli utili vadano comun-que per il 51% all’imprendito-re titolare dell’impresa, e peril restante 49% suddiviso tra icollaboratori familiari (15).

Iscrivibilitadel collaboratorenel caso di societa

La figura del Collaboratore fa-miliare trova applicazione an-

che nel caso in cui l’impresaartigiana riveste carattere so-cietario.In particolare e possibile di-stinguere fra:1) societa in nome collettivo:in tale caso e possibile l’iscri-zione del collaboratore fami-liare del socio artigiano lavo-ratore;2) societa in accomandita sem-plice: in tale situazione e pos-sibile l’iscrizione del collabo-ratore familiare, parente o affi-ne, del socio accomandatariolavoratore;3) societa a responsabilita li-mitata: in tale circostanza la fi-gura del collaboratore familia-re trova applicazione solo nelcaso in cui la Srl riveste carat-tere unipersonale.

Adempimentiper l’iscrizionedel collaboratore

L’avvio di una collaborazionefamiliare non implica la comu-nicazione preventiva d’assun-zione al competente Centroper l’impiego, attraverso laprocedura prevista per le Co-municazioni obbligatorie tele-matiche, prescritta per la costi-tuzione di altre tipologie dirapporti di lavoro (subordinatie non), dall’art. 9 bis, c. 1 e2, della legge n. 28 novembre1996 n. 608 con modificazionidi cui alla legge 27 dicembre2006, n. 296 art. 1180 (Leggefinanziaria 2007).Cio e stato ribadito, altresı,nella nota del Ministero del la-voro e della previdenza socialedel 14 febbraio 2007, dove,essendo stata ritenuta la colla-borazione familiare «un’attivi-ta lavorativa di tipo autonomoesercitata in forma imprendito-riale», e stata totalmente esclu-sa dall’ambito di applicazionedella specifica disciplina (16).Il legislatore ha comunqueprevisto una forma di comuni-cazione, semplificata, attraver-so l’obbligo di denuncia pre-ventiva all’Inail, quindi primadell’inizio dell’attivita lavora-tiva da inviarsi a mezzo fax oin via telematica, ai sensi del-l’articolo 23 del D.P.R. n.1124/1965, novellato dall’arti-

colo 39, comma 8, del D.L. n.112/2008, nella quale va indi-cato, nominativamente, ancheil trattamento retributivo oveprevisto.Si precisa che l’omessa comu-nicazione preventiva all’Inailcompetente comporta, per gliorgani di vigilanza in sede diaccesso ispettivo, che il colla-boratore familiare sia conside-rato ‘‘in nero’’ e, pertanto, lostesso concorra nel computoai fini della sospensione del-l’attivita lavorativa (art. 14,comma 3 e 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dalD.Lgs. n. 106/2009). Inoltre,saranno applicabili al datoredi lavoro/familiare tutte le san-zioni connesse al «lavoro ne-ro», ivi compresa la maxisan-zione (art. 3, c. 3, D.L. n. 12/2002 convertito con modif. inlegge n. 73/2002, come modi-ficato dall’art. 36-bis, comma7, D.L. n. 223/2006, converti-to con modif. nella legge n.248/2006).Per cio che attiene l’iscrizionedei dati dei collaboratori fami-liari nel Libro unico del lavo-ro, conformemente a quantoprevisto dalla circolare n. 20del 21 agosto 2008 del Mini-stero del lavoro, questi non so-no piu oggetto di registrazio-ne (17).Ne consegue, pertanto, chenon rientrano nel novero deidatori di lavoro obbligati allatenuta del Libro unico del la-voro, fra gli altri, anche:� l’impresa familiare per il la-voro, con o senza retribuzione,del coniuge, dei figli e deglialtri parenti e affini, che nel-l’impresa prestino attivita ma-nuale o non manuale (salvoche non siano dipendenti, col-laboratori o associati in parte-cipazione con apporto lavora-tivo);

Note:

(13) D.P.R. n. 917/1986, articolo 5, comma 4,lett. a).

(14) Inps, circolare n. 76 del 29 maggio 2009.

(15) D.P.R. n. 917/1986, articolo 5, comma 4.

(16) Min. lav., nota 14 febbraio 2007, prot. 13/Segr/00004746.

(17) Circolare n. 20 del 21 agosto 2008 del Mi-nistero del lavoro e della previdenza sociale.

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� i titolari di aziende indivi-duali artigiane che non occu-pano lavoratori dipendenti,collaboratori o associati in par-tecipazione, ma operano colsolo lavoro del titolare o avva-lendosi esclusivamente di socio familiari coadiuvanti (18).La competenza in merito allecontroversie sui diritti patri-moniali vantati da un compo-nente dell’impresa familiare,appartiene al Giudice del lavo-ro, in quanto verte nell’ipotesiprevista dall’art. 409, n. 3,c.p.c., previo esperimento deltentativo obbligatorio di conci-liazione presso la Commissio-ne provinciale del lavoro isti-tuita in ciascuna Direzioneprovinciale del lavoro.Cio in quanto, la domanda ediretta a far valere diritti patri-moniali riconosciuti al familia-re per la collaborazione all’im-presa stessa (19).

Aspetti contributivie riscossione

Dal 1º gennaio 2004 le do-mande d’iscrizione presentatealla Cciaa, ai sensi della leggedi conversione n. 326/2003, daparte d’imprese artigiane e diquelle esercenti attivita com-merciale di cui all’art. 2, com-ma 202 e ss. della legge n.662/1996, hanno effetto, sussi-

stendo i presupposti di legge,anche ai fini dell’iscrizioneagli enti previdenziali e al pa-gamento dei contributi e premidovuti. Infatti, attraverso lastruttura informatica Unionca-mere, le Cciaa trasmettonoagli enti previdenziali le risul-tanze delle nuove iscrizioni,nonche cancellazioni e/o va-riazioni intervenute relative aisoggetti tenuti all’obbligo con-tributivo; cio comporta anchel’esonero da parte dei soggettiinteressati di presentare appo-sita domanda agli enti previ-denziali.Entro 30 giorni dalla trasmis-sione dei dati da parte dellaCciaa, gli enti previdenzialinotificano agli interessati l’av-venuta iscrizione, eventualivariazioni e/o cancellazioni.I contributi fino al 31 dicem-bre 1980 erano riscossi con lecartelle esattoriali, dall’1 gen-naio 1981 sono versati conbollettini di conto corrente po-stale che l’Inps invia diretta-mente al domicilio degli inte-ressati e il cui versamento eeseguito in quattro rate sca-denti il 16 maggio, 16 agostoe 16 novembre dell’anno incorso e il 16 febbraio dell’an-no successivo a quello d’im-posizione.L’importo dei contributi daversare si calcola in base alreddito d’impresa che e costi-

tuito dalla totalita dei redditid’impresa denunciati ai fini Ir-pef per l’anno al quale i contri-buti si riferiscono. Poiche none possibile conoscere in antici-po quali sono i redditi che sa-ranno prodotti nel corso del-l’anno, il versamento va fattosulla base dei redditi d’impre-sa dichiarati l’anno preceden-te.Poi, l’anno successivo, andraeseguito un versamento a con-guaglio tra gli importi versatiin acconto e quelli da versarein base al reddito effettiva-mente prodotto.Particolari forme di agevola-zioni, consistenti nella riduzio-ne del contributo dovuto, sonopreviste a favore dei giovanicollaboratori familiari di etainferiore al 21º anno d’eta eper i lavoratori autonomi, giapensionati presso le rispettivegestioni Inps e con piu di 65anni.

Note:

(18) Pierluigi Rausei, Libro Unico del Lavoro: obbli-ghi e sanzioni, Centro Studi Attivita ispettiva delMinistero del lavoro, della salute e della politichesociali.

(19) Cass. civ. 25 maggio 1991 n. 5973; Cass. civ.23 novembre 1984 n. 6069; Cass. civ. 9 aprile1983 n. 2537; Cass. civ. 16 dicembre 1982 n.6969.

125DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 3/2010

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