Mazzette da segnalazione - Chiarimenti

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MOD.23 ~~d/~~ff~~3k-~~~ Segreteria Area 1 teL 0461/204485-204453 - fax 0461/204429 e-mali "refetto."re'- [email protected] E-MAlI. Prot. n. 2011/1867/_~3:~__jArea I Trento, 30 marzo 2011 Ai Signori Sindad dei Comuni della Provincia di Trento LORO SEDI Al Signor Presidente della Comunità Valsugana e Tesino . BORGOVALSUGANA Al Signor Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro RIVA DELGARDA Al Signor Presidente della Comunità di Primiero TONADICO e, p.c. Al Signor Questore di TRENTO Al Responsabile "Progetto per l'Attuazione della Riforma Istituzionale" della Provincia Autonoma di TRENTO Fax 0461/495473 OGGETTO: Chiarimenti in ordine alle modalità di espletamento del servizio da parte degli operatori della Polizia Locale ed alla dotazione delle "mazzette da segnalazione" . Per opportuna notizia e quanto di competenza, si porta a conoscenza delle SS.LL. l'orientamento del Ministero dell'Interno in ordine alle modalità di espletamento del servizio, con particolare riferimento a quello" notturno", da parte degli operatori della Polizia Locale, nonché della possibilità di dotare gli stessi, delle c.d. "mazzette da segnalazione". p:\A - AREA l\AGENTIDI P.s\ClRCOLARlAI SlNDACl\mazzettedi segnalazione chiarimenti da parte minintemo.doc pago l ---

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~~d/~~ff~~3k-~~~Segreteria Area 1

teL 0461/204485-204453 - fax 0461/204429e-mali "refetto."re'- [email protected]

E-MAlI.

Prot. n. 2011/1867/_~3:~__jArea ITrento, 30 marzo 2011

Ai Signori Sindaddei Comuni della Provincia di TrentoLOROSEDI

Al Signor Presidentedella Comunità Valsugana e Tesino .BORGOVALSUGANA

Al Signor Presidentedella Comunità Alto Garda e LedroRIVADELGARDA

Al Signor Presidentedella Comunità di PrimieroTONADICO

e, p.c.Al Signor Questore

di TRENTO

Al Responsabile"Progetto per l'Attuazionedella Riforma Istituzionale"della Provincia Autonomadi TRENTO Fax 0461/495473

OGGETTO: Chiarimenti in ordine alle modalità di espletamento del servizio da partedegli operatori della Polizia Locale ed alla dotazione delle "mazzette dasegnalazione" .

Per opportuna notizia e quanto di competenza, si porta a conoscenza

delle SS.LL. l'orientamento del Ministero dell'Interno in ordine alle modalità di

espletamento del servizio, con particolare riferimento a quello" notturno", da parte degli

operatori della Polizia Locale, nonché della possibilità di dotare gli stessi, delle c.d.

"mazzette da segnalazione".

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tel. 0461/204485-204453 - fax 0461/[email protected]

Al riguardo, nel premettere che il D.M. n. 145 del 1987 detta i principi di

carattere generale concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti

alla polizia municipale, stabilendo le tipologie ed il numero delle armi in dotazione,

dispone ex artt. 2 e 20, che siano poi i Comuni a definire, con propri regolamenti, le

modalità dello svolgimento di detti servizi.

Si ritiene, in particolare, che nella materia di cui trattasi, il citato art. 20

abbia una funzione suppletiva ed integrativa, dovendo colmare la lacuna conseguente

solo alla mancata approvazione del Regolamento da parte dell'Amministrazione

comunale, owero le ipotesi in cui le norme regolamentari non indichino quali servizi

debbano essere svolti armati.

Da ciò consegue che se l'Amministrazione ha escluso la dotazione

dell'arma per il proprio personale di polizia locale, non possono venire in rilievo le

indicazioni di cui all'art. 20, comma 2, del D.M.citato.

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione comunale abbia deciso di dotare il

personale di armi, troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 4 del D.M.rubricato

"tipo delle anni in dotazione".

In definitiva, alle Resrloni è demandata, in virtù dell'art. 6, comma 2,

punto 5 della legge n. 65/86 (legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) la

disciplina delle caratteristiche, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai

Corpi o ai Servizi di polizia municipale; allo Stato è demandata, ai sensi del D.M.

145/87 - norma di rango regolamentare cui va riconosciuta natura di fonte normativa

secondaria - la materia dell'armamento ed al Comune la piena discrezionalità nel

disporre o meno, attraverso i propri regolamenti, l'armamento delle polizie locali.

Negli ultimi anni, tuttavia, evidenzia il Ministero dell'Interno, alcune

Regioni sono intervenute normativamente con leggi di riordino della disciplina della

polizia locale, vedasi la Lombardia che con legge 14 aprile 2003, n. 4, concernente

"Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza

urbana" ha previsto, all'art. 18, che "gli operatori di polizia locale, oltre alle anni per la

difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale,

quali lo spray irritante privo di effetti lesivi pennanenti e il bastone estensibile".

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reI. 0461/204485-204453 - fax 0461/[email protected]

In proposito, il citato Dicastero è dell'avviso che la materia in esame sia di

competenza esclusiva della legge statale, in virtù dell'art. 117 della Costituzione, letto d)

difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; letto h) ordine

pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale.

In tal senso si è anche pronunciata di recente la Corte Costituzionale con

sento 167 del 2010 sul giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi l e 4,

della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 29 aprile 2009 e sento n. 35 del 2011 sul

giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2, lettere c) e q) e 4 della legge

Regione Basilicata 29 dicembre 2009, n. 4l.Alla luce di tali considerazioni, parere contrario è stato espresso in ordine

all'utilizzo di oggetti definiti "manganello" o "sfollagente" trattandosi di armi il cui

porto è espressamente vietato dalla legge (art. 4 L. 110/1976), salvo particolari deroghe

in favore di determinate categorie di soggetti, fra le quali non figurano, peraltro, gli

appartenenti alla polizia municipale.

Analoghe considerazioni debbono svolgersi in relazione alla c.d.

"mazzetta di segnalazione o bastone distanziatore" che, ove avente le medesime

caratteristiche del "manganello" o "sfollagente", va ritenuta arma propria.

Corre l'obbligo, in proposito, di sottolineare come, in considerazione dei

numerosi compiti cui sono chiamati gli operatori di polizia locale, il Ministero

dell'Interno ha ammesso da tempo l'adozione di quegli strumenti che sono stati

riconosciuti, in virtù delle caratteristiche tecniche possedute e per i materiali utilizzati

(sentito il parere della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi cui

deve essere inviato un prototipo per l'esame) come "non idonei ad arrecare offese alla

persona".

Giova tuttavia precisare che nella quasi totalità dei casi, salvo rare

eccezioni, (prototipi forniti dalla Polizia locale dei Comuni di Torino e di Bologna), gli

strumenti in parola sono stati ritenuti armi proprie.

Identiche considerazioni valgono anche per i prodotti antiaggressione, in

grado di erogare sostanze irritanti a base di O.c. (Oleoresin Capsicum) che rientrano, a

parere del citato Dicastero, nel generale concetto di arma propria di cui all'art. 30 del

T.D.L.P.S.e 585, punto l, c.P..

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teL 0461/204485-204453 - fax 0461/[email protected]

Anche in tal caso, ad eccezione di quattro prodotti per i quali, ai sensi

dell'art. 2, comma 3, della legge 18 settembre 1975, n. 1l0, è stata riconosciuta la "non

attitudine a recare offesa" alla persona, il predetto organo consultivo si è espresso

negativamente.

Si rappresenta, inoltre che, con riferimento ai prodotti contenenti la

sostanza denominata "capsicum", è in via di approvazione il Regolamento che

consentirà la liberalizzazione della vendita degli spray per difesa personale, in

attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 32, della legge 3;0luglio 2009, n. 94.

TM

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