Cessione azienda e responsabilità per debiti del cedente

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una strana sentenza che forse confonde il debito con il contratto. Tribunale Milano. Sentenza 12673.

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indice

ARGOMENTO SLIDE

Cronologia dei fatti 3-4

Osservazioni del tribunale di Milano 5-6

Mie osservazioni conclusive 7-8

Note 9-10-11

Link al video:

http://www.youtube.com/watch?v=51ybtNWCgpg&feature=youtu.be

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CRONOLOGIA DEI FATTI 1. La parte attrice è creditrice verso una sas per una sovvenzione cambiaria

da x euro;

2. La sas è inadempiente verso la parte attrice e non rimborsa tutto il prestito

ricevuto (prestito finalizzato espressamente al rafforzamento dell’attività

commerciale della s.a.s. – un bar);

3. Il 30 Settembre 2009 la sas cede la sua azienda ad una ditta individuale

(convenuta nel procedimento) che la parte attrice ha citato in giudizio in

quanto la ritiene responsabile in solido con la s.a.s. cedente l’azienda, ai

sensi degli artt.2558 -2560 c.c.

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CRONOLOGIA DEI FATTI 4. La ditta convenuta contesta l’applicabilità dell’art.2560 c.c. [nota 1] perchè

il debito non emergeva dalla contabilità della sas cedente, in regime

semplificato, dato che le fatture relative al prestito della parte attrice erano

annotate solo in un registro Iva;

5. La convenuta contesta anche l’applicabilità dell’art.2558 c.c. [nota 2]

perchè la cessione d’azienda non configura un subentro contrattuale ma

una successione nel debito e perchè l’art.6 del contratto di cessione di

azienda aveva comunque escluso la successione dell’acquirente nei debiti

aziendali.

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OSSERVAZIONI DEL TRIBUNALE

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appare piuttosto l'art. 2558 cod. civ. -secondo cui "se non è pattuito

diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per

l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale"- la norma

di cui far governo nel caso in esame;

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L’art. 2560 c.c. si applica solo ai debiti liquidi ed esigibili e non a quelli che

potrebbero sorgere a seguito di posizioni contrattuali non ancora esaurite,

come nel caso in questione. La responsabilità della ditta acquirente è invece

di natura contrattuale e ne segue le norme;

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OSSERVAZIONI DEL TRIBUNALE

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Nel contratto di cessione di azienda è stato pattuita l’esclusione

dell’acquirente dal subentro nei debiti e crediti aziendali, ma non è stata

riprodotta una clausola similare per quanto riguarda il subentro nei contratti

aziendali, per i quali nulla è stato scritto;

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Pertanto la convenuta dovrà rifondere l’attrice per le cambiali insolute, gli

interessi e le spese legali, in quanto subentrata nel contratto in corso, che

vede scoperte le obbligazioni della cedente l’azienda.

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MIE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Per poter comprendere bene la portata e le motivazioni della sentenza inquestione, occorre distinguere tra DEBITI e CONTRATTI, in quanto entrambi sonoelementi passivi o potenzialmente passivi per chi acquista l’azienda. Solo che iDEBITI sono somme dovute, certe, liquide ed esigibili; i CONTRATTI invece nonsono debiti ma obbligazioni in cui ciascuna parte si obbliga ad una azione versol’altra. La prima fornisce un bene o un servizio, la seconda il pagamento di unprezzo. Il DEBITO in un contratto, sorge in quel momento: quando la prima hafornito e l’altra parte deve pagare. Nel caso in questione, la ditta che ha ricevuto ilprestito cambiario non ha onorato il suo debito se non in parte ed ha cedutol’azienda nel momento in cui doveva ancora terminare il rimborso. La dittaacquirente l’azienda contesta appunto il fatto che in quel momento il contrattofosse in corso e ritiene quindi di trovarsi di fronte ad un DEBITO. E siccome nelcontratto di cessione d’azienda sono stati esclusi i debiti da ogni subentrodell’acquirente......ecco nascere la contestazione. Personalmente, ritengo chel’acquirente dell’azienda abbia ragione. E lo spiego nella slide seguente.

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MIE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Se esaminiamo la dinamica tipica delle obbligazioni contrattuali (vedi art.1173 c.c.e segg), la cronologia è sempre la seguente (semplificando al massimo), trannenei casi di somministrazione:1. Il fornitore del bene o del servizio si obbliga ad effettuare la sua prestazione in

cambio di un corrispettivo in denaro;2. Il cliente ha solo l’obbligo di pagare il corrispettivo – nei termini convenuti – dal

momento in cui il fornitore adempie la sua prestazione;3. Il fornitore adempie;4. Il cliente da quel momento ha un DEBITO verso di lui5. Il contratto è concluso (salvo contestazioni sulla prestazione del fornitore) e il

DEBITO è liquido ed esigibile.Se l’acquirente dell’azienda subentra prima del punto 3, entra in un CONTRATTOed acquisisce il diritto di ricevere la prestazione; se subentra dal punto 3 in poi,salvo contestazioni sull’esatto adempimento del fornitore, subentra in un DEBITO.Salvo che i debiti non siano stati espressamente esclusi dal passaggio d’azienda.Come – appunto – nel caso in questione.

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NOTE

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NOTA N.1

Art.2560 Codice Civile

2560. Debiti relativi all'azienda ceduta.L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori .

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NOTA N.2

Art.2558 Codice Civile

2558. Successione nei contratti.Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.

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