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ECL ED PARTE II-III REVB VB/05 PAG.1

La conformità legislativa nel settore edile La conformità legislativa nel settore edile

Parte II - CONFORMITA’ ALLE NORME EDILIZIE LA CONFORMITA’ DEL CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE

(c.d. CANTIERE EDILE E DI GENIO CIVILE)

ASPETTO RUMORE

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La conformità legislativa nel settore edile La conformità legislativa nel settore edile

Parte II - CONFORMITA’ ALLE NORME EDILIZIE LA CONFORMITA’ DEL CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE

(c.d. CANTIERE EDILE E DI GENIO CIVILE)

RUMORE

IL RUMORE DEVE ESSERE VALUTATO CON RIFERIMENTO ALLE DUE FATTISPECIE :

A) SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

B) CLIMA ACUSTICO AMBIENTALE (INQUINAMENTO ACUSTICO)

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La conformità legislativa nel settore edile La conformità legislativa nel settore edile

Parte II - CONFORMITA’ ALLE NORME EDILIZIE LA CONFORMITA’ DEL CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE

(c.d. CANTIERE EDILE E DI GENIO CIVILE)

RISCHIO RUMORE

(A) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI AL RISCHIO RUMORE NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

• D.LGS. 277/91 (CAPO IV – protezione dei lavoratori , all.VI criteri di misuraz.)•Circ.n°23 del 18.5.93 Regione Emilia-Romagna – Ass. Sanità•Circ.n°3 del 12.1.95 Regione Emilia-Romagna – Ass. Sanità•D.lgs. 626/94 (titolo IV) •D.lgs. 475/92 •D.M. 2 maggio 2001 (individuazione ed uso DPI) •Norma UNI EN 458 (1995) •Norma UNI EN 457 (1995)

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La conformità legislativa nel settore edile La conformità legislativa nel settore edile

Parte II - CONFORMITA’ ALLE NORME EDILIZIE LA CONFORMITA’ DEL CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE

(c.d. CANTIERE EDILE E DI GENIO CIVILE)

RISCHIO RUMORE

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI AL RISCHIO RUMORE NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

• D.LGS. 277/91

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RUMORE)

IN SINTESI : Processo tecnico di conoscenza finalizzato alla riduzione ed al controllo dei rischi mediante l’adozione di misure tecniche , organizzative e procedurali , l’effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici , nonché la costante ed adeguata formazione ed informazione degli addetti

MISURE DI MIGLIORAMENTO => UNI EN ISO 11690

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(c.d. CANTIERE EDILE E DI GENIO CIVILE)

RISCHIO RUMORE

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI AL RISCHIO RUMORE NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

• D.LGS. 277/91

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RUMORE)

Il d.lgs. Prevede la possibilità di effettuare la valutazione senza misurazioni (effettuate secondo l’allegato VI ) qualora si possa ritenere (IL DATORE DI LAVORO) “fondatamente” che i livelli di esposizione personale al rumore Lep non superino gli 80 dB(A)

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(c.d. CANTIERE EDILE E DI GENIO CIVILE) RISCHIO RUMORE

IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RUMORE)

E’ il documento , disponibile in cantiere , che sintetizza le considerazioni che possono escludere la esposizione Lep superiore a 80 dB (A) .

Esso è accompagnato dal lay-out di cantiere ed è redatto sulla base di :

•Valutazioni estemporanee•Risultati di precedenti valutazioni •Specifiche acustiche dei macchinari •Confronti con situazioni analoghe •Dati di letteratura (banca dati INSAI e CPT Torino , Padova)•Manifesta assenza di fonti di rumore

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(c.d. CANTIERE EDILE E DI GENIO CIVILE) RISCHIO RUMORE

IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RUMORE)

E’ accompagnato da una RELAZIONE TECNICA del Tecnico Competente in Acustica nei casi di presunta Lep > 80

Esso è sempre accompagnato , in cantiere , da

A) FOGLIO DEGLI AGGIORNAMENTI B) REGISTRO EX ART.49 ( Lep > 90)

E RIFERIMENTI ALLE ATTREZZATURE (FONOMETRO) UTILIZZATE , CON LAY-OUT DEL CANTIERE E PIANTA (IN SCALA 1:100 ALMENO) DEI PUNTI DI RILIEVO

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(c.d. CANTIERE EDILE E DI GENIO CIVILE) RISCHIO RUMORE

IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RUMORE) (specifiche per i misuratori - fonometri)

Norma CEI EN 60651 (1982) “ Misuratori di livello sonoro(fonometri). (Classificazione CEI: 29-1. Conforme allo standard IEC651:1979)”; Norma � CEI EN 61252 (1996) “ Elettroacustica - Specifiche deimisuratori individuali di esposizione sonora. (Classificazione CEI: 29-25.Conforme allo standard IEC 1252:1993-06)”; Norma � CEI EN 61260 (1997) “ Filtri di bande di ottava e di frazioni diottava. (Classificazione CEI: 29-32. Conforme allo standardIEC 1260:1995-08 che ha sostituito lo standard IEC 225:1966)”; Norma � CEI EN 60804 (1999) “ Fonometri integratori mediatori.(Classificazione CEI: 29-10. Conforme allo standard IEC 804:1985;IEC 804/A1:1989)”; Norma � CEI EN 60942 (1999) “ Elettroacustica - Calibratori acustici.(Classificazione CEI: 29-14. Conforme allo standard IEC60942:1997-11)”;

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(c.d. CANTIERE EDILE E DI GENIO CIVILE) RISCHIO RUMORE

IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RUMORE)

E’ accompagnato da una RELAZIONE TECNICA del Tecnico Competente in Acustica nei casi di presunta Lep > 80

La relazione tecnica deve contenere :

a) Tabella con i punti di misura e relativi Laeq e Lpiccco e l’errore casuale

b) Tabella di calcolo del Lep per ciascun operatore c) Elenco dei lavoratori con la classe di rischio associata (80-85 , 85-90 , >90 , >140 picco)

(*)

d) Pianta del cantiere con le aree di lavoro con Laeq>90 e Lpicco>140 e) Lay-out con indicazione delle sorgenti di rumore con Laeq >85

(*) Con obblighi di comunicazione ai sensi art.45 D.lgs.277/91

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(c.d. CANTIERE EDILE E DI GENIO CIVILE) RISCHIO RUMORE

IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RUMORE)

E’ elemento fondamentale del P.O.S. secondo il D.lgs.494/96

Per avere LEP > 80 dB(A) Livello di rumore tipico di cantiere edile :

30 minuti a 92 dB(A) saldatori, uso di mazze con scalpelliper lavori edili, trattori non cabinati ...

15 minuti a 95 dB(A) avvitadadi, smerigliatrici di testa,seghe circolari per taglio metalli , carpenterie ...

8 minuti a 98 dB(A) smerigliatrici angolari a disco, martellidemolitori, taglio jolly ceramici...

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(c.d. CANTIERE EDILE E DI GENIO CIVILE) RISCHIO RUMORE

VALORI CARATTERISTICI ACCETTATI DAGLI ORGANI DI CONTROLLO

Muratore, operaio comune Lep,d

76,5

Gruista

76,5

Autogruista

82,9 (CPT)

81 (ASL RM-B)

Escavatorista

82,7 (CPT)

81,4 (ASL RM-B)

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(c.d. CANTIERE EDILE E DI GENIO CIVILE) RISCHIO RUMORE

IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RUMORE)

In seguito al recepimento della Direttiva 89/392/CEE (DPR 459/96), ogninuovo utensile, macchina, apparecchiatura posta in commercio dopo il

21/09/96 deve essere accompagnato da specifiche informazioni acustiche:

il � livello di pressione sonora ponderato A (LpA ) nei posti di lavoro sequesto supera i 70 dB(A); invece, se tale livello è inferiore o pari a

70 dB(A) basta precisare il non superamento di tale soglia; il � valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C

nei posti di lavoro se questa supera i 130 dB(C); il � livello della potenza acustica emesso dalla macchina se il livello dipressione sonora ponderato A nei posti di lavoro supera gli 85 dB(A).

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(c.d. CANTIERE EDILE E DI GENIO CIVILE) RISCHIO RUMORE

IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (RUMORE)

E’ elemento fondamentale del P.O.S. secondo il D.lgs.494/96

Pertanto

è essenziale la presa visione

del

Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa

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(c.d. CANTIERE EDILE E DI GENIO CIVILE) RISCHIO RUMORE

Alcune sentenze (Cassazione ) relative al rischio RUMORE ai sensi del D.lgs. 277/91

per i cantieri edili

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(c.d. CANTIERE EDILE E DI GENIO CIVILE)

RISCHIO RUMORE (gravità dell’omessa valutazione)

… nel punire l’omessa valutazione del rischio da rumore gli art.40 e 50 del D.lgs.277/91 contemplano un reato

permanente che si consuma fino a quando il datore di lavoro non provveda ad effettuare tale valutazione

[Cassazione penale sez.III 17 novembre 1995 , n°349][Cassazione penale sez.III 5 novembre 1996]

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(c.d. CANTIERE EDILE E DI GENIO CIVILE) RUMORE

(B) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO - 1 -

IL CANTIERE EDILE PUO’ IMPATTARE SUL “CLIMA ACUSTICO” DEL TERRITORIO

•DPCM 1 marzo 1991 Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno •L.447/95 Legge quadro sull’inquinamento acustico •DPCM 14 novembre 1997 determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore •DM 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico •Legislazione regionale •Classificazione (Zonizzazione) acustica comunale e Piani di risanamento acustico • DPCM 5 dicembre 1997

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(c.d. CANTIERE EDILE E DI GENIO CIVILE) RUMORE

(B) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO – 2 -

IL CANTIERE EDILE PUO’ IMPATTARE SUL “CLIMA ACUSTICO” DEL TERRITORIO

•Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002: relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.•Direttiva europea sul rumore ambientale: proposta COM(2000) 468 definitivo - 2000/0194(COD), presentata dalla Commissione nel luglio 2000•Normativa nazionale•Circolare 6 settembre 2004: Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita' dei valori limite differenziali. •DPR 30 marzo 2004, nº142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione del'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare

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(c.d. CANTIERE EDILE E DI GENIO CIVILE) RUMORE

(B) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO

IL CANTIERE EDILE DEVE CONTENERE IL RUMORE ENTROI LIMITI DI EMISSIONE ED IMMISSIONE PREVISTI DALLA LEGGE 447/1995

Il Codice penale (art. 659 c.p.) punisce chiunque disturbi l’occupazione ed il riposo delle persone con pene differenti per il privato , l’attività professionale o

il mestiere

Inoltre (art. 844 c.c.) … il proprietario di un fondo non può impedire immissioni di fumo,….rumori , scuotimenti , se non superano la normale tollerabilità , avuto

riguardo alla condizione dei luoghi

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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DPCM 14 NOVEMBRE 1997

•CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. •CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali •CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

 

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La conformità legislativa nel settore edile La conformità legislativa nel settore edile

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

DPCM 14 NOVEMBRE 1997

•CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

•CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

•CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

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La conformità legislativa nel settore edile La conformità legislativa nel settore edile

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

DPCM 14 NOVEMBRE 1997

DEFINIZIONI

•Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità  della sorgente stessa;

•Valori limite assoluti di immissione: il valore massimo di rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti;

•Valori di qualità : i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro.

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La conformità legislativa nel settore edile La conformità legislativa nel settore edile

Parte II - CONFORMITA’ ALLE NORME EDILIZIE LA CONFORMITA’ DEL CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE

(c.d. CANTIERE EDILE E DI GENIO CIVILE) RUMORE

(B) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO

Casi applicativi di normativa regionale in tema di inquinamento acustico da cantiere edile o lavori di genio civile

EMILIA ROMAGNA

Autorizzazione (licenza acustica) al Comune (20 gg. prima dell’inizio dei lavori ) Fasce orarie rigide per l’utilizzo di macchine da cantiereLimite massimo per il rumore

65 dB(A) ristrutturazione e manutenzione 70 dB(A) cantiere edile in genere

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Parte II - CONFORMITA’ ALLE NORME EDILIZIE LA CONFORMITA’ DEL CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE

(c.d. CANTIERE EDILE E DI GENIO CIVILE) RISCHIO RUMORE

(B) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO

Casi applicativi di normativa regionale in tema di inquinamento acustico da cantiere edile o lavori di genio civile

PUGLIA

Decreto Regionale di individuazione delle attività soggette alla limitazione (no obbligo di licenza acustica ma rispetto rigido della normativa regionale – sanzioni irrogate da ASL / ARPA – Provincia – Polizia Municipale) Fasce orarie rigide per l’utilizzo di macchine da cantiereLimite massimo per il rumore

70 dB(A) cantiere edile in genere (sia opere interne che lavori in esterno)

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La conformità legislativa nel settore edile La conformità legislativa nel settore edile

Parte II - CONFORMITA’ ALLE NORME EDILIZIE LA CONFORMITA’ DEL CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE

(c.d. CANTIERE EDILE E DI GENIO CIVILE) RISCHIO RUMORE

(B) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO

Casi applicativi di normativa regionale in tema di inquinamento acustico da cantiere edile o lavori di genio civile

TOSCANA

Legge regionale 89/98 Fasce orarie per l’utilizzo di macchine da cantierePoteri sostitutivi della Regione sui Comuni inadempienti

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La conformità legislativa nel settore edile La conformità legislativa nel settore edile

Parte III - GESTIONE DEI RIFIUTI

•Corte di Cassazione con Cass. Sez. III, •sent. n. 4957 del 21 aprile 2000, Rigotti e altri, rv. 215943•Il proprietario dell’immobile committente o l’intestatario della concessione edilizia ……, devono essere considerati produttori dei rifiuti derivanti dall’abbattimento del precedente fabbricato: pertanto, si considera produttore, in relazione a quanto previsto al primo comma lettera b) dell’articolo 6 del D.L.vo n. 22/1997 chi, persona fisica o giuridica, con la sua attività, materiale o giuridica, abbia prodotto i rifiuti. Il proprietario di un immobile non cessa di averne la materiale disponibilità per averne pattuiti in appalto la ristrutturazione o la ricostruzione, giacché incombe sempre, in capo allo stesso, un obbligo di vigilanza e controllo in virtù della responsabilità propria del custode ex articolo 2051 c.c. Pertanto, a norma dell’art. 10 del D.L.vo n. 22 del 5 febbraio 1997, la posizione di garanzia e l’obbligo di attivarsi per impedire l’evento, nonché gli adempimenti necessari per andare esenti da responsabilità discendono da tale dettato normativo, specifico della disciplina dei rifiuti. Il produttore e detentore di rifiuti sono i soggetti penalmente responsabili dello smaltimento dei rifiuti. Pertanto, non è ammissibile il trasferimento, per via contrattuale, della propria posizione di garanzia ad altro soggetto egualmente obbligato per la stessa tutela. Il direttore dei lavori, in tema di smaltimento dei rifiuti, non assume posizioni di garanzia né ha doveri di controllo, giacché altri sono i suoi compiti

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Parte III - GESTIONE DEI RIFIUTI

•Corte di Cassazione PenaleSez. III, 21 aprile 2003, n. 15165 (ud. 28 gennaio 2003).Pres. Toriello – Est. Onorato – P.M. Danesi (diff.) – Ric. Capecchi.

Diversa è invece l’ipotesi di violazioni della normativa sui rifiuti, eventualmente commesse dalla ditta assuntrice dei lavori edili. A questo riguardo non è ravvisabile alcuna fonte giuridica (legge, atto amministrativo o contratto) che fondi un dovere del committente di garantire l’esatta osservanza della anzidetta normativa da parte dell’assuntore dei lavori. (In questo senso non sembra condivisibile l’applicazione che dell’art. 40 cpv. c.p. ha fatto Cass. Sez. III, sent. n. 4957 del 21 gennaio 2000, Rigotti e altri, rv. 215943).

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Parte III - GESTIONE DEI RIFIUTI •Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale •Sentenza 25 giugno – 2 ottobre 2003 n. 37508 •(Presidente Toriello, Relatore Postiglione; Pm - difforme – Iacoviello; Ricorrente Papa

Certamente esiste una differenza con i materiali di demolizione degli edifici, ossia con i cosiddetti inerti. Tale differenza non comporta una ontologica diversità, posto che il riutilizzo di rocce e terre di scavo può avvenire – a certe condizioni – anche se esista una contaminazione. •Nel caso concreto, i detriti di demolizione non contengono materiali disomogenei significativi sicché alla luce dell’art.14 L. 178/2002 e dell’indirizzo comunitario sopracitato, si può pervenire allo stesso risultato di cui alla L. 443/2001, escludendo la natura di rifiuto, secondo un criterio non astratto di valutazione. Manca la prova di un reale pericolo per l’ambiente ed il riutilizzo è avvenuto secondo i principi enunciati.

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Parte III - GESTIONE DEI RIFIUTI

Per "stimolare" il mercato ad abbandonare la prassi dello smaltimento in discarica di categoria 2 A

SI E’ INTRODOTTA LA DISCIPLINA DEL RECUPERO DI RIFIUTI INERTI

I rifiuti da demolizione, per essere riutilizzati, devono essere trattati in appositi impianti di frantumazione, selezione e classificazione. La possibilità di ottenere materie prime seconde da questi rifiuti è, infatti, prevista dal D.M. 5 febbraio 1998, che al punto 7.1.3 dell’allegato 1- suballegato 1- per quanto riguarda le attività di recupero prevede: "….fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata….".

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Parte III - GESTIONE DEI RIFIUTI

AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALL’ATTIVITA’ EDILE - 1 -

(c.d. rifiuti da C&D) Costruzione di rilevati e sottofondi stradali

ai sensi degli Artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, l’attività di recupero e quindi il conferimento di rifiuti presso il sito/cantiere non può avere inizio prima di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione stessa, salvo diversa disposizione delle autorità competenti.

Per ciascun cantiere deve essere tenuto un registro di carico e scarico ai sensi dell’Art. 12 del D.Lgs. 22/97 corredato dai formulari di trasporto (ex Art. 15 del D.Lgs. 22/97) che, secondo i termini di Legge, costituiscono parte integrante del registro stesso.

La presa in carico sul registro deve avvenire entro le 24 ore successive al conferimento di ciascun carico

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Parte III - GESTIONE DEI RIFIUTI

AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALL’ATTIVITA’ EDILE - 2 -

(c.d. rifiuti da C&D)

Costruzione di rilevati e sottofondi stradali

Obbligatoriamente devono essere allegati i certificati analitici e test di cessione relativi alle partite di rifiuti impiegate.

I registri devono essere presenti presso il cantiere durante i periodi d'attività di questo o durante il periodo entro cui l’attività cantieristica prevede l’apporto di rifiuti e devono essere in ogni caso prontamente ostensibili in caso di controllo

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Parte III - GESTIONE DEI RIFIUTI

GESTIONE RIFIUTI PROVENIENTI DALL’ATTIVITA’ EDILE(c.d. rifiuti da C&D)

ESEMPIO DI CICLO DEL RIFIUTO SECONDO d.LGS.22/97 E D.M. 05.02.98

rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traversee traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purche' privi di amianto

Provenienza: attivita' di demolizione,frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attivita' di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento

Attivita' di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006 [R5]; Rif. D.M. 05.02.98

CER 170101 170102 170103 170107 170802 170904