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CENTRO STUDI AMMINI STRATIVI periodico di dottrina giurisprudenza e legislazione I trimestre 2013 Poste Italiane Spedizione in abbonamento postale 70% D.C.B. Torino N. 1 - Anno 2013 Corso Giacomo Matteotti n. 0 10121 Torino

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CENTROS T U D IA M M I N ISTRATIVI

periodico di dottrinagiurisprudenzae legislazione

I trimestre 2013

Poste ItalianeSpedizione in abbonamento postale 70%D.C.B. TorinoN. 1 - Anno 2013

Corso Giacomo Matteotti n. 010121 Torino

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CSA

Centro Studi Amministrativi

Associazione scientifico-culturale, senza fini di lucro, operante dal 1983, è composta dadocenti universitari, magistrati, liberi professionisti, studiosi, dipendenti pubblici.

Agenzia Formativa, certificata UNI EN ISO 9001:2008

Pubblica la rivista periodica di dottrina, giurisprudenza e legislazione “Quaderni

Amministrativi”.

Scopi del Centro

Promuovere e curare la trattazione e l'approfondimento di problemi culturali, economici,fiscali, amministrativi ed urbanistici degli operatori pubblici e privati con convegni, congressi, seminari, conferenze e corsi.

Fornisce, con la propria struttura operativa, servizi di assistenza e consulenza in materia tecnica, amministrativa, finanziaria, fiscale, urbanistica ed edilizia.

Attua corsi – con propria Agenzia Formativa – per la formazione ed aggiornamento del personale e per le varie categorie professionali validi per i concorsi .

L'obiettivo del CSA è quello di elaborare e diffondere specifiche conoscenze nel settore della P.A. in generale, degli EE.LL., ASL ed Aziende Pubbliche e, in particolare, promuovereun cambiamento della cultura degli operatori che dirigono, ai vari livelli di responsabilità, gli Enti Pubblici.

web: www.csa-torino.it

E-mail: [email protected]

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CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI

Attività

- Consulenza ed assistenza legale, su ogni materia, con pool di avvocati ed esperti altamentequalificati., divisi in vari Comitati Scientifici e strutturati per materie.

- Agenzia Formativa – certificata UNI EN ISO 9001:2000 – per corsi di formazione per:Amministratori , Consiglieri e Dipendenti, in orari concordati, presso le sedi degli Enti, indiscipline giuridico-amministrative, contabili e tecniche, con team di professionisti altamentequalificati che quotidianamente trattano le varie materie degli Enti.

- Promuove convegni, congressi, seminari e conferenze per operatori pubblici e privati.

- Compilazione completa, su modulistica ufficiale, delle pratiche di pensione e liquidazione.Consulenza e contenzioso in campo pensionistico con professionisti specializzati.

- È possibile associarsi al Centro con un contributo annuo di € 100,00 beneficiando, sulle ini-ziative della riduzione del 20%, con diritto a soluzione di quesiti e ricezione gratuita della rivi-sta “Quaderni Amministrativi”

- Pubblicazione su “Quaderni Amministrativi” del bilancio, con l’invio gratuito della rivista ela pubblicazione sul web al sito del CSA. La collaborazione alla rivista, è aperta a tutti.

- Comitato tecnico-scientifico assistenza e consulenza nel quadro dell'europrogettazione (le varie fasi del progetto, procedure, criteri di valutazione, le norme amministrative e conta-bili da osservare, la rendicontazione) secondo i requisiti comunitari

Su Internet al proprio sito: www.csa-torino.it sono riportate tutte le informazioni sull’organizzazione e le iniziative programmate.

Eventuali ulteriori notizie possono essere richieste alla Segreteria del CentroTel. 011.9421712 oppure fax 011.5150630

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QUADERNI AMMINISTRATIVI

Periodico di dottrina, giurisprudenza e legislazione del Centro Studi Amministrativi di Torino

Direttore Responsabile: Dr. Vittorio Boianelli

COMITATO SCIENTIFICO:Avv. Monica BOIANELLI – Prof. Franco GABOARDI – Avv. Giovanni MONTACCINI

COLLABORATORIDott. Giuseppe AMELIO - Prefetto di Novara; Dr. Domenico PIZZALA - Direttore finanziario della Cittàdi Torino; Dr. avv. Giancarlo ASTEGIANO - Magistrato della Corte dei Conti - Torino; Prof. DarioCASALINI, Docente Diritto Europeo appalti pubblici - Università di Torino; Dott. ssa Roberta VIGOTTI -Magistrato Consiglio di Stato - Roma; Dott. Francesco DURASTANTE - Dirigente Dipartimento Fiscalità -Ministero Economia e Finanze - Roma; Dott. Mario PISCHEDDA - Magistrato - Corte dei Conti - Torino;Avv. Monica BOIANELLI - Libero Professionista esperta diritto amministrativo - TO; D.ssa Paola FORNARI - Collaboratrice amm.va - Università Milano - Bicocca - Dr. Giuseppe DE PASCALE giàDirettore settore Formazione - Regione Piemonte - TO; Dott. Paola MALANETTO - Magistrato TARPiemonte; Dott. Franco MEISTRO già Resp. Area Amm.va Comune di Bergeggi (SV); Dott. RichardGOSO - Magistrato TAR Liguria - Genova; Dr. Francesco PITERÀ - già Segretario Generale Città diGenova; Prof. Mario REY - Docente Scienze delle Finanze e Diritto Finanziario Università di Torino; Prof. Luigi PUDDU - Ordinario Ragioneria Pubblica - Università Torino; Dott. Sergio Camillo SORTINO -Direttore Generale - Comune di Forte dei Marmi (LU); Dr. Carlo SELVAGGIO - Direttore Sezione Enti Locali Corte dei Conti - Roma; Prof. Avv. Sergio VINCIGUERRA - Preside Facoltà Giurisprudenza -Ordinario di Diritto Penale dell’Università di Torino; Prof. Ugo REPPUCCI - Cons. Capo Corte dei Conti di Torino a r.; Dott. Pio TUCCI - Giudice Tribunale di Torino; Dr. Umberto REALFONZO - Magistrato TAR- Lazio; Avv. Paolo LOTTI - Magistrato Consiglio di Stato - Roma; Prof. Franco GABOARDI - Docente diDiritto Amministrativo e di Contabilità Pubblica - Università di Torino; Prof. Giuseppe DI CLAUDIO -Direttore Mare Nostrum - Madrid; Ing. Franco FIORIO PLA- già Direttore Servizi Tecnici LL.PP. - Comunedi Torino; D.ssa Alessandra OLESSINA - Magistrato Corte dei Conti - Torino; Prof. Paolo VINÇON -Docente Semiologia - Università Torino; Avv. Matteo BARBERO - Professore a contratto di diritto e finanza pubblica presso il Politecnico di Torino – IIa Facoltà di Architettura - Direzione Programmazione e Statistica - Settore Programmazione - Regione Piemonte; Prof. Federico FONTANA - Docente diRagioneria Generale, Analisi e Contabilità dei Costi e Reporting presso la Facoltà di Economia di Genova*; Dott. Giovanni MODESTI - Docente incaricato presso l'Università «G.D'Annunzio» - Pescara;Prof. Daniele TRABUCCO - Università Studi Padova; Prof. Bruno DIGIACOMO RUSSO - Docente DirittoCostituzionale - Università Studi Bicocca - Milano; Avv. Giovanni MONTACCINI - Esperto Diritto TributarioEnti Locali - Roma; Dott. Roberto DEL FIACCO - Esperto Diritto Tributario e Giurisinfomatica - Roma; Dott. Alessandro NAPOLI - Magistrato Corte dei Conti - Milano; Avv. Onofrio DECANDIA - Prefettura diTorino - Avv. Dario IMMORDINO - Dottore di Ricerca, Università Palermo; Dott. Francesco ROMANO -Ricercatore dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informa-zione giuridica del CNR - Firenze

Direzione – Redazione – Amministrazione

Centro Studi Amministrativi10121 Torino – C.so Giacomo Matteotti n. 0 – tel. 011.534054 – fax 011.5150630E-mail: [email protected] - Posta certificata: [email protected] - Web: www.csa-torino.it

Abbonamento annuo alla rivista euro 75,00 da versarsi sul c/c postale n. 22587109 intestato a C.S.A. –Corso Giacomo Matteotti n. 0 – 10121 TorinoRegistrazione Tribunale di Torino n. 3324/83 del 13-9-1983Registrazione Editori Prefettura di Torino n. 838/83Iscrizione ROC n. 548

Stampa: Daniele Meriano - [email protected]

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INDICE

La sussidiarietà economica................................................pag.3 Prof. Bruno Di Giacomo Russo ((Docente di diritto costituzionale Università Milano Bicocca – Presidente Aevv Energie)

Profili di responsabilità amministrativa e contabile del medico generalista per eccesso di prescrizioni, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti..................................................................pag.16

di Pescara. Docente Incaricato Diritto del Lavoro e di Elementi Dott. Giovanni Modesti - Referente Privacy presso la AUSL

di Diritto Pubblico Università “G. D’Annunzio” – Facoltà di Medicina e Chirurgia di Chieti-Pescara.

Referendum abrogativo del 12 e 13 giugno del 2011. Criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato. Parere del Consiglio di Stato su richiesta della Autorità per l'Energia ed il Gas.

Restituzione all'utente della maggiorazione della tariffa riferita alla remunerazione per l'investimento..............................................pag.25 Avv. Monica Boianelli - Libero professionista - Responsabile Comitato Scientifico CSA

Autorità Vigilanza Contratti Pubblici Determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013 Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice........................................................................................pag.34

D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la la legge di conversione 8.11.2012,

n.189 recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute.»........pag.40 Pubblicazione bilanci .....................................................................pag.87 Comune di Avezzano - Comune di Chieti - Comune di Ferrara -

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia Comune di Olbia - Comune di Parma - Provincia di Siena -Comune di Forlì - Comune di Giovinazzo - Comune di Modugno -

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La sussidiarietà economica Bruno Di Giacomo Russo (Docente di diritto costituzionale Università Milano Bicocca – Presidente Aevv Energie) Sommario: 1. Il principio di concorrenza ed il mercato. – 2. La Costituzione economica e la sussidiarietà. – 3. Il principio di concorrenza tra Stato e Regioni. – 4. La sussidiarietà orizzontale e la Pubblica Amministrazione. – 5. La concorrenza pubblica. – 6. Concorrenza, sussidiarietà e uguaglianza. – 7. Conclusioni. 1. Il principio di concorrenza ed il mercato. La Comunità economica europea nasce nel 1957 con il compito di promuovere, istituendo il mercato comune, il graduale riavvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, lo sviluppo armonioso delle attività economiche, l’espansione continua ed equilibrata, la stabilità accresciuta, il miglioramento del tenore di vita, e la più stretta e pacifica relazione tra gli Stati. All’interno del mercato comune, l’azione della Comunità mira alla creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata. Il Trattato istitutivo fissa la disciplina per la tutela della concorrenza, rimasta sostanzialmente invariata anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht. Il controllo comunitario ha il compito di prevenire, controllare, vigilare e sanzionare le figure di illecito concorrenziale, e, in tal ambito, la Corte di Giustizia svolge un ruolo significativo nella qualificazione delle figure di illecito concorrenziale, contribuendo a delineare gli aspetti sostanziali del diritto antitrust comunitario. Con il Trattato di Roma la concorrenza è oggetto di una politica comunitaria, e con il Trattato di Maastricht del 1992 la concorrenza viene assunta a principio informatore dell’ordinamento comunitario. Con il Trattato di Amsterdam del 1996 sull’Unione Europea, si conferma il panorama di obiettivi e valori che costituiscono il sistema di coesione sociale comunitario: lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche; la crescita sostenibile e non inflazionistica; l’elevato grado di convergenti risultati economici; l’elevato livello di protezione ambientale, di occupazione, e di protezione sociale; la qualità di vita; la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri.

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In questo contesto il mercato risulta ancora lo strumento privilegiato attraverso cui perseguire tali obiettivi. Rispetto alla versione originale del Trattato assumono rilevanza nuove azioni comuni: il coordinamento delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione, l’istruzione e la formazione di qualità, un elevato livello di protezione della salute, il rafforzamento della protezione dei consumatori. In termini di analisi strutturale, la disciplina comunitaria della concorrenza privilegia i controlli sul mercato rispetto ai controlli sulla singola impresa. La prospettiva della tutela del mercato non è, infatti, la medesima di quella della tutela dell’iniziativa privata, in quanto più ampia. Nella concezione comunitaria, però, la tutela del mercato non implica, affatto, un liberismo privo di freni perché la disciplina della concorrenza è strumentale e non assoluta. La visione comunitaria dell’intervento pubblico nell’economia si fonda sul concetto di economia sociale di mercato costituendo un’alternativa tanto al tradizionale liberismo quanto al dirigismo centralista. L’ordinamento comunitario non rinnega una disciplina della concorrenza orientata alla tutela di altri valori fondamentali. A tale scopo, la Corte di giustizia ridimensiona l’assolutezza del valore della concorrenza, compiendo un bilanciamento anche con altri valori, tra cui la politica sociale, lo sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche, l’elevato livello di occupazione/protezione sociale. Nell’ordinamento comunitario la concorrenza è tutelata in quanto tale, e nell’ordinamento italiano la tutela della libertà di concorrenza incontra maggiori limiti, corrispondenti a interessi costituzionalmente garantiti. 2. La Costituzione economica e la sussidiarietà. La Costituzione economica è l’insieme delle norme contenute nella Costituzione che disciplina i diritti nella sfera economica e le regole dell’intervento pubblico nell’economia. Tra i principali diritti, la Costituzione economica disciplina il diritto di proprietà, ossia il diritto di godere in modo esclusivo di un determinato bene, di cederlo o di ricavarne tutte le possibili utilità, e la libertà di iniziativa economica, ossia la libertà di organizzare i mezzi con cui produrre beni o servizi da vendere sul mercato.

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La Costituzione economia, oltre a garantire ai singoli la tutela di una determinata sfera di autonomia, punta allo sviluppo di un sistema misto nel quale l’iniziativa economica privata e l’intervento economico pubblico concorrono rispettosamente al perseguimento delle proprie finalità. La Costituzione prevede e disciplina tutta una serie di istituti, attraverso i quali prende corpo, in questo settore, l’impegno dei pubblici poteri a ridurre le disuguaglianza, di ordine economico e sociale, esistenti di fatto tra i cittadini. Il riparto dei poteri decisionali per realizzare questo disegno di economia mista ruota intorno all’istituto della riserva di legge, perché spetta al Legislatore le scelte di carattere generale nell’economia al fine di evitare possibili abusi dello Stato. Con la riforma del Titolo V Cost., il principio di sussidiarietà orizzontale, all’art. 118, co. 4, Cost., inteso criterio per un’attività statale recessiva rispetto alla libertà di iniziativa economica privata, diviene un principio caratterizzante la Costituzione economica. La nozione di sussidiarietà riguardo alle libertà economiche si riferisce ad un’articolazione della forma di Stato, caratterizzata dalla recessività dell’intervento pubblico in economia, a fronte del riconoscimento di una competenza generale e, in qualche modo, prioritaria, del privato. Tracce di sussidiarietà sono invero rinvenibili nella Costituzione economica. Infatti, è utile prendere le mosse dall’art. 39 Cost., che affida all’autonomia dei privati funzioni di regolazione dei rapporti di lavoro. Ancora più significativo appare l’art. 43 Cost., del quale è possibile avanzare una lettura in chiave di sussidiarietà, in quanto si prevede che le imprese o categorie di imprese produttrici di servizi pubblici essenziali possano essere nazionalizzate per motivi di interesse generale. Il presupposto è che i servizi pubblici siano prodotti dalle imprese nell’ambito di un mercato, mentre l’intervento pubblico è da considerarsi ammesso solo nell’ipotesi in cui il mercato stesso si riveli inadeguato. In questo senso, nell’art. 41 Cost. è stato letto – soprattutto per effetto del diritto comunitario – , “che lo Stato e gli enti pubblici possono bensì intervenire nel mercato, ma solo se manchi o sia insufficiente l’iniziativa privata ovvero sussistano validi motivi d’utilità sociale.” La libertà costituzionale di iniziativa economica privata è determinata dalla confluenza, negli obiettivi e nei risultati dell’azione economica dei privati,

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di due situazioni di interesse, quello individuale del privato e quello generale della comunità. L’iniziativa economica del privato può venire perseguita in vista di un fine, che trascende la sfera di interessi del soggetto, che agisce, e sia indirizzato alla realizzazione di interessi che coinvolgono la generalità. Non si tratta dunque di un fatto nuovo. La circostanza che la Costituzione menzioni, tra questi settori suscettibili di riserva statale facoltativa, quello dei servizi pubblici essenziali, riprova la vastità dell’apertura all’iniziativa economica privata a settori anche primari dell’interesse generale, fino a coinvolgere i servizi pubblici essenziali. L’art. 41, co. 1, Cost., in cui si afferma che “l’iniziativa economica privata è libera” viene interpretato, da talune impostazioni liberiste, quale garanzia costituzionale alla libera iniziativa economica a favore dei privati, alla libera concorrenza ed alla sussidiarietà economica, quale atteggiamento recessivo dello Stato dall’economia, salva la necessità di un intervento sussidiario. Questo in nome della teoria del lassez faire, che nutre fiducia nella capacità, endogena al sistema di mercato, di un’equilibrata allocazione dei fattori della produzione. Si ricorda però che già da tempo la teoria del liberalismo classico non fu accolta, oltre che dai fatti, sia da Keynes che da Croce, il quale ha sostenuto che, nonostante le contingenze, le ragioni della libertà non coincidono con il liberismo economico. Tali teorie liberiste danno un’interpretazione restrittiva della nozione di utilità sociale, di cui all’art. 41, co. 2, Cost., a vantaggio della libertà del singolo. Questa libertà viene addirittura considerata una libertà della persona, un diritto dell’uomo ex art. 2 Cost., presentando, dunque, una “incompatibilità logica nel riconoscimento di un diritto come libertà e la sua funzionalizzazione”. Se da una parte vi è chi riconosce la “contraddittorietà” della norma derivante dalla necessità di contemperare una libertà con l’apposizione alla stessa dei limiti di cui al co. 2 e 3, dall’altra vi è chi ritiene che l’art. 41 Cost. sia fornito di intrinseca identità sulla base del rispetto della “triade libertà, sicurezza e dignità umana, in una visione che pone al centro del sistema giuridico i valori della persona umana in quanto tale.” Al di là delle pregnanti questioni sul riconoscimento diretto o indiretto all’art. 41 Cost. della libertà di iniziativa economica, della libertà di concorrenza, dell’autonomia contrattuale, della tenuta della Costituzione economica di

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fronte all’ordinamento comunitario, tematiche di grande interesse non si può certo arrivare al punto di interpretare tale dettato costituzionale quale mezzo per aggredire il mercato (senza tutela per i consumatori e per i lavoratori), in nome di una sussidiarietà, che nel caso nell’articolo in questione non si rinviene. Di conseguenza, l’art. 41, co. 3, si porrebbe ora in netto contrasto con il principio di concorrenza: perché l’attività economica pubblica e privata possa, infatti, essere coordinata ed indirizzata a fini sociali attraverso programmi e controlli pubblici determinati dalla legge occorrere derogare alla concorrenza, anzi, sostanzialmente prescinderne. L’art. 41, comma 3 non sarebbe, quindi, più utilizzabile. Altri hanno ritenuto, tuttavia, che la disciplina antitrust, lungi dall’essere posta a tutela dell’iniziativa economica privata – dunque attuazione dell’art. 41, co. 1 – si ponga come limite alla stessa iniziativa, ricollegandosi piuttosto all’art. 41, co. 3, vale a dire al valore dell’utilità sociale, in quanto “limiti, oneri, condizioni, divieti che incidono sull’esercizio di una libertà preesistente […] non possono considerarsi posti ‘a garanzia’ della libertà medesima ma solo ‘a garanzia’ di valori che la sovrastano”, ed anzitutto la “utilità sociale, alla quale può ricondursi anche la tutela del mercato”. Il Costituente, nel sancire la libertà di iniziativa economica, decide di arricchirla di un contenuto sociale, richiamando “l’utilità sociale”, quale limite dell’attività di iniziativa economica, salvaguardando la libertà e la dignità umana. Pertanto, alla base della Costituzione italiana non può certo riscontrarsi una rigida tutela della libertà di mercato, ma piuttosto un principio tendenzialmente solidaristico. In tal senso, l’esito di tale ambivalente interpretazione porta all’affermazione di un modello di “economia mista”, considerato espressivo del “modello economico della democrazia sociale”. Nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell’art. 41 i pubblici poteri rinvengono “l’armamentario” del governo dell’economia, i valori e gli strumenti da raccordare con il progetto costituzionale di trasformazione sociale espresso nell’art. 3, dove vi trova un esplicito riferimento alla nozione di dignità sociale.

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3. Il principio di concorrenza tra Stato e Regioni. Con la legge cost. n. 3/2001, il principio di concorrenza trova formale ed esplicito recepimento all’art. 117 Cost., co. 2, lett. e), determinando un nuovo quadro e nuovo assetto ripartito delle competenze tra Stato e Regioni in materia di intervento nell’economia. La nuova formulazione dell’art. 117 ha per oggetto l’individuazione delle competenze residue dello Stato, quale criterio di ridefinizione del riparto funzionale tra Stato e Regioni: il principio della tutela della concorrenza è così annoverato tra le materie di esclusiva competenza statale. La nozione di tutela della concorrenza ricomprende i rapporti concorrenziali sul mercato e non esclude interventi promozionali dello Stato. Solo in tale quadro è mantenuta allo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall’ordinamento comunitario – fra i quali gli aiuti de minimis –, purché siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull’equilibrio economico generale. Le competenze legislative regionali, concorrenti o residuali, che a vario titolo possono incidere direttamente o indirettamente sulla concorrenza, devono, invece, limitarsi a regolare gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale, tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale, in ossequio dell’art. 120, co. 1, Cost. Le Regioni, dopo il 2001, possono prevedere, anche, regimi più garantistici di tutela della concorrenza, rimanendo saldi i compiti dello Stato. L’estensibile competenza regionale nelle materie economiche prefigura l’intreccio delle competenze ai vari livelli di governo, comportando la correlata esigenza di elaborare efficaci strumenti di integrazione. In questa fase di transizione, la Corte costituzionale contribuisce a ridimensionare l’esclusività delle materie, ed utilizza strumentalmente le materie trasversali per mantenere unitarietà al sistema. Il principio di concorrenza si è dimostrato in questa chiave particolarmente efficace, in quanto potenzialmente in grado di fungere da principio unificante dell’intera disciplina dell’intervento pubblico nell’economia.

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Oltre la ripartizione delle competenze legislative, nella prospettiva dello Stato verticale, il principio di sussidiarietà verticale trova la massima espansione possibile nel rapporto tra di diversi livelli di governo della Repubblica, in quanto le esigenze dei cittadini devono essere soddisfatte, in via prioritaria, dal Comune, quale più vicine ad essi, e, solo in via sussidiaria, da quelle più lontane, nel caso in cui le prime non siano in grado di provvedere. 4. La sussidiarietà orizzontale e la Pubblica Amministrazione. Il principio della sussidiarietà orizzontale ha due accezioni. La prima, negativa, comporta che lo Stato non debba impedire agli individui, o alle formazioni sociali, e agli enti substatali di compiere attività, sia quando rispondano all’interesse particolare, che quando realizzino l’interesse generale. La seconda, positiva, comporta che l’autorità pubblica ha il compito di incentivare, di sostenere e, da ultimo, se necessario, di supplire i soggetti, privati o pubblici, incapaci. Secondo il paradigma costituzionale della sussidiarietà orizzontale, l’Amministrazione è legittimata ad occupare spazi di mercato, che altrimenti rimarrebbero aperti all’iniziativa privata, solo se si dimostra che l’intervento pubblico sia più efficiente o efficace a realizzare obiettivi di interesse generale, ovvero, in caso di assenza di imprese private disponibili ad assumersi l’obbligo di svolgere determinate attività di interesse generale, o nell’ipotesi che nessun terzo possa raggiungere lo scopo pubblico, assicurando la qualità e la continuità dei servizi offerti. Il ragionamento è che la sussidiarietà orizzontale va utilizzata per segnare il limite dell’autorità, limite derivante dal riconoscimento dell’autonoma iniziativa del privato. Nel senso che non deve semplicemente distribuire potestà al livello inferiore (funzione tipica di una sorta di sussidiarietà ottriata, simile allo schema del decentramento amministrativo), ma deve riconoscere e favorire quanto il livello privato è in grado di garantire, gestire e realizzare da sé. La sussidiarietà orizzontale non può rappresentare la mera applicazione di logiche di privatizzazione. Lo Stato è responsabile e garante della concretizzazione dell’interesse generale. Ma non ne è il solo attore. La società civile concorre alla realizzazione dei compiti d’interesse generale attraverso le proprie azioni.

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La Corte costituzionale, con l’ord. n. 157/2001, afferma che “rientra in una scelta discrezionale del Legislatore consentire che talune funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati che abbiano una particolare investitura da parte della pubblica Amministrazione, in relazione al servizio svolto”. La concreta novità apportata dal principio di sussidiarietà orizzontale attiene proprio all’aver introdotto la possibilità di prevedere, tramite legge, nuovi strumenti giuridici per una diversa modalità di svolgimento di “attività di interesse generale”. Sicché, essendo questo il contenuto essenziale del principio, esso dovrà trovare una positivizzazione concreta tanto a livello nazionale, quanto a livello regionale e locale, al fine di consentirne l’esplicarsi dell’ “autonoma iniziativa” svolgente “attività di interesse generale”. Pare scontato, infatti, che tale obbligo debba essere assolto non solo attraverso atti amministrativi, ma principalmente attraverso leggi, in virtù del principio di legalità. Alla luce di tali considerazioni sembra opportuno chiedersi quali conseguenze possano farsi derivare dalla previsione dell’art. 118, co. 4, Cost., e come possa il Legislatore favorire secondo la sussidiarietà orizzontale l’ “autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati”. Il principio di sussidiarietà orizzontale è un segno intangibile del profondo cambiamento in atto, conducendo al superamento dell’endiadi fra Amministrazione e interesse generale, da una parte, e società civile e interessi privati, dall’altra. La sussidiarietà orizzontale costruisce un sistema di alleanze per l’interesse generale fra i cittadini e l’Amministrazione, perché non comporta per i soggetti pubblici né la possibilità di sottrarsi ai loro compiti istituzionali, né la prerogativa di sottrarre a priori spazzi all’azione del privato. Il principio di sussidiarietà orizzontale tende a realizzare la libertà dei cittadini di agire, in modo condiviso con l’Amministrazione pubblica, per il miglioramento della comunità, nel rispetto del principio di legalità. Il partenariato istituzionale ed economico-sociale va considerato come un modello operativo di sussidiarietà orizzontale. Il partenariato considera l’esigenza evolutiva di lasciare ai privati la libertà di auto-organizzarsi in maniera competitiva e, dunque, supera la

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contrapposizione tra approccio statalista e liberista, in cui l’intervento statale e il meccanismo del mercato sono considerati come alternative antitetiche, nel perseguire lo svolgimento di attività di interesse generale. Il principale scopo di tale modello è quello di rendere finalmente sinergiche la dimensione privata (l’“autonoma iniziativa”) e la dimensione pubblica (il “favoriscono”), raggiungendo il traguardo di una concezione moderna e competitiva del mercato degli interventi pubblici. In tal senso di particolare interesse è l’intervento pubblico nella sfera sociale, tra cui l’istruzione, la sanità; l’assistenza e previdenza sociale. Anche in questo ambito, beninteso, i soggetti privati, soprattutto il c.d. privato sociale, svolgono un ruolo utile nell’interesse della comunità, ma in un rapporto di coamministrazione rispetto alle azioni di interesse generale. Trattandosi di valori, espressioni di diritti fondamentali, quali l’istruzione, la salute, l’assistenza e la sicurezza sociale, non riducibili a beni meramente materiali, l’Amministrazione pubblica deve, comunque, indirizzare, programmare e gestire, nelle forme più efficienti ed efficaci, le funzioni ed i servizi del Welfare State. 5. La concorrenza pubblica. Il cammino parallelo che hanno a lungo percorso la disciplina della libertà di iniziativa economica, nell’ordinamento interno, e quella della tutela del mercato, nell’ordinamento comunitario, si è, ad un certo punto, venuto ad incrociare, soprattutto nel settore della concorrenza pubblica. La libertà d’iniziativa economica non contiene, in sé, il principio di concorrenza, essendo una figura, per così dire, verticale che “indica sfere di azione, protette contro lo Stato”. La concorrenza è, invece, una figura orizzontale che indica rapporti tra imprenditori, cioè tra i soggetti che esercitano la libertà d’iniziativa economica. Nell’ordinamento, pertanto, si realizza una sintesi originale di libera iniziativa economica e progresso sociale. Lo Stato, in questo nuovo quadro di relazioni, è forte ma neutrale ed è chiamato a svolgere un ruolo di garante dei meccanismi di mercato. Appare evidente che nella concezione comunitaria il mercato non è un valore in sé ma è uno strumento per pervenire ad una integrazione che obliteri i confini nazionali. In particolare, l’affidamento in house providing ricomprende il caso in cui la Pubblica Amministrazione, derogando al principio generale dell’evidenza pubblica, in luogo di procedere all’affidamento all’esterno di determinate

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prestazioni, provvede in proprio, e cioè all’interno, all’esecuzione delle stesse attribuendo il servizio ad altra società partecipata mediante l’affidamento diretto senza gara. Negli affidamenti in house non vi è il coinvolgimento degli operatori economici nell’esercizio dell’attività amministrativa, per cui le regole sulla concorrenza, applicabili agli appalti pubblici e agli affidamenti dei pubblici servizi a terzi, non vengono in rilievo. È un modello organizzativo in cui l’Amministrazione provvede da sé al perseguimento degli interessi pubblici, in virtù del potere di auto-organizzazione e del più generale principio comunitario di autonomia istituzionale. La decisione tra gara pubblica e affidamento in house è preceduto da una valutazione degli scopi pubblici da perseguire e delle modalità organizzative, tenuto conto dei tempi necessari, delle risorse umane e finanziarie da impiegare e del livello qualitativo delle prestazioni in base ai principi di economicità e di ottimizzazione dell’azione amministrativa (c.d. “Best Value”). Il sistema degli affidamenti in house si pone in contrasto con i principi comunitari a tutela della concorrenza e del mercato e a presidio della garanzia di massima trasparenza in materia di affidamento e stipulazione di contratti pubblici, nonché con i principi e le norme dell’ordinamento nazionale in tema di imparzialità, trasparenza, efficienza, e efficacia dell’azione amministrativa. Il criterio della prevalenza dell’attività, svolta con l’ente che detiene la società, non ha destato particolari problemi né in giurisprudenza, né tantomeno in dottrina. L’Amministrazione pubblica condiziona la concorrenza, in quanto soggetto che, per mezzo di proprie imprese, presta servizi e produce beni in un regime particolare, e in quanto operatore che detiene una quota di domanda di beni e servizi assai rilevanti. L’Amministrazione costituisce un soggetto economico potenzialmente assai pericoloso nei confronti di una corretta concorrenza e del rispetto della parità degli operatori interessati. La ratio si coglie agevolmente se si considera come le regole della concorrenza risulterebbero violate nel caso di affidamento diretto di un pubblico servizio ad un’impresa, che opera a tutti gli effetti sul mercato,

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posto che tale impresa verrebbe favorita rispetto alle altre imprese che vi operano senza godere di affidamenti diretti, alterando la par condicio tra imprese concorrenti. Non è, invece, così quando si tratta di organismi che non stanno sul mercato o che vi stanno in posizione del tutto trascurabile, quali, appunto, sono quelli che operano esclusivamente o quasi esclusivamente a favore degli Enti pubblici che li controllano. Tali premesse suggeriscono che il requisito della prevalenza dell’attività deve essere valutato sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo e quindi deve essere parametrato al fatturato realizzato. La prevalenza dell’attività deve essere significativa, in quanto non è una minima prevalenza che può indurre a far ritenere che la società opera quasi esclusivamente con l’ente (o gli enti) che la controlla. La legge, inoltre, non indica la misura della prevalenza dell’attività per cui spetta all’interprete individuarla tenendo presente la ratio della norma e facendo riferimento, ove possibile, a disposizioni che regolano casi analoghi. In definitiva, la concorrenza pubblica, quale disciplina della concorrenza tra il pubblico e il privato, che non può prescindere dalla sussidiarietà orizzontale, in definitiva, è un valore costituzionale di tipo non solo quantitativo ma anche qualitativo, indispensabile per ogni Stato membro dell’Unione europea. 6. Concorrenza, sussidiarietà e uguaglianza. Rispetto ai principi sottesi il nostro ordinamento costituzionale, è agevole cogliere la rilevanza dei temi trattati e la necessità di un loro ulteriore approfondimento in termini più generali. Il punto di partenza è l’introduzione nell’ordinamento nazionale di una disciplina per la tutela della concorrenza di matrice comunitaria, che inserisce la disciplina dell’impresa in un contesto di mercato. L’ordinamento italiano, il cui percorso è assai simile a quello dell’ordinamento francese, abbandona la tradizione di dirigismo economico, sull’onda del diritto comunitario. A supporto di ciò, la formulazione dell’art. 41 Cost. è in grado di ospitare anche questa aggiornata visione della Costituzione economica, tanto che formule migliori e più precise del testo dell’art. 41Cost. pur auspicabili non sono indispensabili. Il mercato, infatti, per quanto originariamente considerato come un disvalore, grazie all’introduzione dei principi comunitari di competizione e

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concorrenza viene assorbito anche all’interno della Costituzione scritta nella sua valenza positiva di promotore dell’efficienza economica ed organizzativa. Pur in un mutato contesto di riferimenti economico-istituzionali, mantiene la sua validità la lettura della struttura dell’art. 41 Cost. che attribuisce pari dignità all’iniziativa economica privata, da una parte, ed alla vigilanza pubblica dall’altra; una vigilanza ora rinnovata nei soggetti, incisiva e capace di orientare a fini di utilità sociale, rimanendo all’esterno dei meccanismi di funzionamento del mercato. L’antitrust rappresenta l’incrocio obbligato per il diritto e l’economia, nell’ambito di sistemi di valori. L’ordinamento giuridico si fonda sul principio di concorrenza come moderna versione dell’uguaglianza di opportunità, mantenendo un equilibrio, nelle sue applicazioni economiche, tra le istanze libertarie ed egualitarie. In tal senso, la pregiuridicità del mercato e la sua razionalità allocativa non devono, infatti, offuscarne i limiti ed i fallimenti. L’intervento regolatorio correttivo che si persegue con la tutela della concorrenza impone un profondo innovamento, ma allo stesso tempo rischia – se non orientato da un sistema coeso di principi e valori – di definire un effettivo sistema discriminatorio. Il principio di concorrenza è, infatti, essenzialmente neutro e consente di costruire modelli di economia e società fortemente differenziati. La fondamentale imparzialità della concorrenza, quale strumento, comporta una qualificazione e specificazione che emerge, sempre più, dal conflitto con altri valori e principi e dall’andamento delle composizioni che di tale conflitto verranno date in sede politica e giurisdizionale. Lo Stato, dunque, ha il compito di determinare un nuovo e stabile equilibrio delle ragioni della libera iniziativa economica e di quelle della coesione sociale, secondo modelli corretti, allo scopo di creare un sistema amministrativo imparziale. 7. Conclusioni. La sussidiarietà riguarda le istituzioni, la società e il mercato. La sussidiarietà riguarda lo sviluppo, nel senso dell’innovazione e dell’economia. Perciò, la sussidiarietà e lo sviluppo sono da coniugare al fine di avere più innovazione in economia.

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In sintesi, la sussidiarietà nella sua valenza orizzontale equivale al liberalismo sociale che a sua volta implica delle comunità coese, dove la libertà dei singoli operatori si coniuga con la responsabilità economico-sociale. La sussidiarietà economica appartiene all’ordinamento comunitario ed in particolare al livello più elevato, quello del Trattato istitutivo. Vengono in rilievo le norme sulla libertà di concorrenza tra operatori economici, quelle che sanciscono la piena equiparazione, in nome della concorrenza, tra imprese pubbliche e private. Dalla ratio di queste disposizioni si può desumere il principio di sussidiarietà economica, che trova applicazione, anche, in caso di privatizzazioni, di divieto di aiuti di Stato e della deregulation dei servizi pubblici. Anche se, comunque con la sussidiarietà economia, quale combinazione dell’art. 41 e 118 Cost. , non si può certo arrivare al punto di aggredire il mercato, senza tutela per i consumatori e i lavoratori, poiché il Costituente, nel sancire la libertà di iniziativa economica e la sussidiarietà orizzontale, decide di introdurre un contenuto sociale, richiamando “l’utilità sociale”, quale limite per la salvaguardia della libertà e della dignità umana, e l’“attività di interesse generale” quale circoscrizione dell’applicazione del principio di preferenza del privato. La sussidiarietà economica è un modello di organizzazione economica e sociale, che tiene conto del ruolo della società civile e delle istituzioni, quali coamministratori nell’economia del nostro tempo, nell’ambito del processo di costruzione dell’Europa e nell’ambito delle trasformazioni dell’economia internazionale.

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Profili di responsabilità amministrativa e contabile del

medico generalista per eccesso di prescrizioni, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti.

Dott. Giovanni Modesti1

La cornice normativa La prescrizione medica consiste nell’autorizzazione, redatta per iscritto, dal medico affinché venga effettuata la consegna al paziente del medicinale da parte del farmacista, il quale è tenuto ad effettuare uno scrutinio circa la sua conformità alla legge. La compilazione di una ricetta medica deve avvenire: secondo “scienza e coscienza”, il che comporta un richiamo al rispetto dei criteri scientifici accreditati, di cui il medico deve avere conoscenza; nel rispetto delle norme di settore e attenendosi alle limitazioni e alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, attraverso schede tecniche. Le conseguenze negative di una non corretta prescrizione di farmaci sono riconducibili, esclusivamente, al medico di medicina generalista (d’ora in avanti: M.m.g.), in quanto prescrivere farmaci secondo i criteri di economicità e di riduzione degi sprechi, di appropriatezza e di efficacia dell’intervento terapeutico, nel vigente quadro normativo, è compito esclusivo del M.m.g.2 Tale principio, ribadito da numerose pronunce della Corte di Conti, deve essere tenuto a mente nel caso in cui si voglia valutare la correttezza della condotta del M.m.g. nella fase legata alla prescrizione dei farmaci. (Cfr. Corte conti, sez. reg. Lombardia, 14.6.2011, n. 374. la sentenza è stata letta su RAGIUSAN n. 338/339/340 del 2012.)

1 L’Autore, referente Privacy presso la AUSL di Pescara, è Docente Incaricato di: Diritto del Lavoro al Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico e di Elementi di Diritto Pubblico al Corso di Laurea in Igiene Dentale; presso la Università “G.D’Annunzio” – Facoltà di Medicina e Chirurgia di Chieti-Pescara.

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Si parla, quindi, di responsabilità personale del medico che, in base alla propria preparazione scientifica , è in grado di determinare la propria attività, indipendentemente dai controlli, che vengono svolti ex post e sono eseguiti dalla Azienda sanitaria di appartenenza e dall’invio da parte della stessa, dei conseguenti report prescrittivi. La materia inerente i limiti alle prescrizioni di medicinali è disciplinata dalle seguenti norme: l’art. 1, c. 4, d.l. del 20.6.1996, n. 323, convertito in l. dell’8.8.1996, n. 425, secondo cui “il medico è tenuto a rimborsare al Servizio sanitario nazionale il farmaco indebitamente prescritto”; nello stesso comma è previsto, a carico delle aziende ospedaliere e delle asl, l’obbligo di curare l’informazione e l’aggiornamento del medico prescrittore nonché quello di svolgere i controlli obbligatori, basati su appositi registri o altri idonei strumenti necessari ad assicurare che la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale (d’ora in avanti; S.S.N.) sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco e che gli appositi moduli del S.S.N. non siano utilizzabili per medicinali non ammessi a rimborso. Se a fronte di un controllo svolto dall’Asl emerge che il M.m.g. abbi aprescritto un medicinale senza osservare le condizioni e le limitazioni citate, l’asl, dopo avere chiesto al medico prescrittore le ragioni della mancata osservanza, se ritiene insoddisfacenti le motivazioni addotte, informa del fatto l’ordine al quale il sanitario è iscritto, oltre al Ministero della salute, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Il M.m.g. è tenuto a rimborsare al S.S.N. il farmaco indebitamente prescritto. Va, poi, fatta menzione dell’art. 3, l. dell’8.4.1998, n. 94, secondo la quale “il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste nell’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità”. Tra le norme di settore va citato, anche, l’accordo collettivo nazionale reso esecutivo con il d.p.r. del 28.7.2000, n, 270, che all’art. 15-bis, c. 1, definisce il M.m.g. come colui che, tra l’altro, “assicura l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla azienda per l’erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza …”, ricerca

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“la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse disponibili mediante adozione dei principi di qualità e di medicina basati sulle evidenze scientifiche”. Detta norma attribuisce al medico prescrittore la interpretazione di un ruolo, non di mero esecutore, ma di attore partecipe nel contribuire a mantenere in equilibrio il sistema sanità nel suo complesso, e per tale ragione afferma che il medico deve concorrere ad assicurare l’appropriatezza nellutilizzo delle risorse messe a disposizione dell’azienda per l’erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza ed in attesa della definizione di linee guida consensuali. In tale ottica, il M.m.g. è tenuto a ricercare la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse disponibili mediante l’adozione di principi di qualità e di medicina basata sulle essenze scientifiche. Di conseguenza, egli deve agire tenendo a mente i principi di efficacia e di appropriatezza degli interventi in base ai quali le risorse devono essere indirizzate verso le prestazioni la cui efficacia è riconosciuta secondo le evidenze scientifiche e verso i soggetti che maggiormente ne possono trarre benefici. All’art. 36 precisa che “la prescrizione dei medicinali avviene, per qualità e per quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale…”. Anche tale norma procedimentalizza i controlli a carico delle aziende sanitarie nei riguardi dei medici prescrittori stabilendo che nel caso di comportamenti non conformi – debitamente accertati ed in presenza di un contraddittorio - questi vanno censurati. Anche il Codice di Deontologia medica ribadisce una responsabilità professionale diretta del medico nell’attività di prescrizione di una terapia farmacologia e, a tale proposito, l’art. 13 dispone il divieto di adottare o diffondere terapie e presidi diagnostici non provati scientificamente e da documentazione di natura clinica e scientifica.

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La natura giuridica del rapporto tra il Medico di medicina convenzionata e la Azienda sanitaria

Il titolo su cui si fonda il rapporto giuridico di servizio con la P.A. del medico di base è costituito dalla stipula della convenzione con la singola Azienda sanitaria, che ha una durata triennale, in conformità agli accordi collettivi nazionali tra Governo, Regioni, A.n.c.i. e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tale convenzione, pur avendo natura privatistica di rapporto di prestazione d’opera professionale svolta con carattere di parasubordinazione (ciò a significare che, limitatamente agli aspetti connessi al rapporto derivante dalla prestazione di lavoro, eventuali controversie sono di competenza del giudice ordinario), comportano nel contempo l’inserimento funzionale del medico nell’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) con riferimento alle attività di natura pubblicistica quali l’accertamento del diritto degli assistiti alle prestazioni sanitarie, il rilascio di certificazioni sanitarie e, per quanto interessa in questa sede, per la compilazione delle prescrizioni farmaceutiche il cui onere è posto a carico del bilancio dello Stato, attraverso il Fondo sanitario nazionale. Di conseguenza, il medico in regime di convenzione, si trova in una posizione, ai fini della legittimazione passiva, equiparabile ai dipendenti dell’Azienda sanitaria che è un ente strumentale della Regione ed è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. (Cfr. Cass. sez. un. n. 9957 del 13.11.1996 e n. 813 del 22.11.1999.) Tale situazione fa si che “vengono in gioco interessi costituzionalmente protetti, che ne devono guidare l’esercizio: da un lato, la tutela della salute degli assistiti e, dall’altro, il contenimento della spesa farmaceutica nelle risorse finanziarie disponibili dal servizio nazionale. Pertanto, l’attività prescrittiva non solo deve tendere al miglioramento delle condizioni di salute dell’assistito (secondo i principi di appropriatezza del farmaco e di efficacia dell’intervento in relazione alla patologia diagnosticata), ma deve anche evitare un consumo farmacologico inadeguato, incongruo o sproporzionato, in funzione di criteri di economicità e di riduzione degli sprechi. Le modalità con cui deve essere esercitata dai medici di base l’attività prescrittiva di medicinali nell’ambito del Servizio sanitario nazionale trova una dettagliata regolamentazione, proprio per assicurare che la discrezionalità tecnica del medico – con riferimento alla scelta e alla indicazione della terapia farmacologia, nonché ai tempi, alle dosi e alle

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modalità di somministrazione del farmaco – non sia illimitata”. (Cfr. Cass. pen., n. 13315/2011) Gli estremi del danno da iperprescrizione

A questo punto occorre operare una distinzione tra la iperprescrizione in senso ampio e quella in senso stretto: la prima si verifica nel caso in cui emerga una disparità prescrittiva, in relazione allo stesso farmaco, tra un determinato medico e la generalità dei colleghi medici, e ad avviso del Consiglio di Stato, sez. V. n. 1310/1995, può dare luogo a una forma di responsabilità; circa la seconda tipologia di iperprescrittività si darà conto nel seguente paragrafo. Trattasi di una tipologia dannosa che si colloca concettualmente in quella più ampia concezione ontologica di danno che si concretizza nello sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità predeterminate in quanto ritenute dal legislatore essere quelle idonee a realizzare l’interesse pubblico ad un impiego efficiente ed efficace delle stesse. I Giudici dei conti hanno parlato di “disutilitas” della spesa originata dalla violazione delle condizioni normative alle quali è vincolato l’impiego dei mezzi finanziari destinati al servizio sanitario. Per avere un quadro completo della problematica sottesa alla corretta prescrizione di farmaci occorre avere a mente gli artt. 32, 81 e 97 della Costituzione: l’art. 32 sancisce valore costituzionale alla salute; l’art. 81 attribuisce pari dignità costituzionale all’equilibrio finanziario del pubblico bilancio e l’art. 97 parla di efficienza, economicità, efficacia dell’azione amministrativa nel settore della sanità. Sulla materia è intervenuto il Consiglio di Stato per il quale in capo al medico prescrittore sussiste sia l’obbligo di attenersi alle modalità sancite dall’accordo collettivo, ossia l’obbligo di non superare la prescrizione di tre pezzi per ciascuna ricetta, sia la sindacabilità delle scelte terapeutiche e sanitarie del medico, ragion per cui viene a concretarsi un’ipotesi di danno da iperprescrizione farmacologia nel caso di “frequente scostamento, più o meno giustificato, tra le scelte del medico e quelle della generalità degli altri sanitari, laddove l’interessato non sia in grado di dare la dimostrazione plausibile dell’eventuale particolarità delle patologie da lui trattate”. (Cfr. Cos. Stato, sez. V, n. 1310/1995)

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Nel caso in cui la prescrizione del M.m.g. scaturisca da una indicazione terapeutica da parte di uno specialista, il medico prescrittore si fa carico delle responsabilità derivanti dalla compilazione della ricetta. Il danno da iperprescrizione si compone di due voci: a) danno da iperprescrizione in senso stretto, che scaturisce dalla verifica delle ricette e dei percorsi diagnostici dei pazienti; questa ipotesi si verifica nel caso in cui il farmaco venga prescritto in quantità maggiori rispetto alle indicazioni presenti nelle schede ministeriali, oltre alle, eventuali, note del C.U.F. (Commissione Unica del Farmaco), oggi A.I.FA.; b) danno da disservizio, consistente nelle spese aggiuntive sostenute dall’azienda sanitaria per il ripristino dell’efficienza della struttura organizzativa. Con riferimento alla prima voce (danno da iperprescrizione in senso stretto), la valutazione del comportamento del medico comporta la necessità di un approfondimento paziente per paziente dell’attività prescrittivi del M.m.g. coinvolto nel procedimento, proprio perché l’attività prescrittiva è influenzata da una serie di fattori, riconducibili alla patologia, alla storia clinica e alle caratteristiche fisiche e psicologiche del singolo paziente, oltre chè dall’approccio terapeutico e dalla eventuale disponibilità di nuove molecole farmacologiche e/o di nuove indicazioni al trattamento delle patologie in questione. Quando l’esborso subito dal pubblico erario derivi dalla prescrizione di medicinali senza l’osservanza delle prescrizioni contenute nelle note illustrative, esso assume il connotato di danno pubblico, in quanto il legislatore ha voluto con tali note individuare un meccanismo diretto a creare le condizioni perché la spesa pubblica farmaceutica possa, a monte, essere destinata a soddisfare il requisito del beneficio terapeutico e dunque utile per il singolo, salvaguardando, però, i limiti di spesa imposti dall’esigenza di equilibrio del bilancio pubblico. La violazione di norme di legge (in tema di prescrizione di limiti alle prescrizioni di medicinali), deve essere provata caso per caso per dimostrare la sussistenza di una responsabilità amministrativo-contabile del M.m.g., dovendosi accertare, in concreto, l’irragionevolezza della condotta tenuta dal medesimo e, in caso positivo, verificare che essa sia connotata da colpa grave. I Giudici contabili hanno, a tale proposito, più volte affermato la loro sindacabilità delle scelte terapeutiche effettuate dal M.m.g., che sono

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riconducibili alla cosiddetta discrezionalità tecnica coinvolgendo stime e valutazioni su materie caratterizzate da regole e prescrizioni tecnico-scientifiche di carattere oggettivo. (Cfr. Corte conti, sez. I, 12.3.2009, n. 158. Corte conti, sez. reg. Trentino-Alto Adige, 8.4.2009, n. 32.) Nell’ambito di tale attività valutativa, ai fini del positivo accertamento della responsabilità, il discrimine tra prescrittività appropriata ed iperscrittività dei farmaci è costituito dalla ragionevolezza della scelta operata dal M.m.g. caso per caso. Il danno da disservizio

Tale fattispecie attiene all’attività di verifica compiuta dalla Azienda sanitaria che è resa necessaria dalla rilevata esistenza di alcune prescrizioni non immediatamente riferibili ai criteri sanciti dalle note dell’A.I.FA. e dalle schede tecniche dei farmaci vigenti all’epoca della prescrizione. Tale tipologia di danno è correlata al minor risultato conseguito dall’apparato organizzativo, a seguito di un’omessa o carente prestazione lavorativa del dipendente, con conseguente danno in termini di efficacia, economicità dell’azione amministrativa. I Giudici dei conti hanno, attraverso una lunga serie di pronunce, configurato la esistenza del danno da disservizio in tutti i casi in cui il comportamento illecito del dipendente abbia deviato o comunque compromesso i processi organizzativi e funzionali dell’ente ed abbia pertanto distolto energie dal perseguimento dei fini istituzionali, determinando una riduzione dell’efficienza dell’azione amministrativa. (Cfr. Corte conti, sez. reg. Veneto, 20.5.2005, n. 866 e n. 623 del 27.6.2006.) E’, altresì, necessario che il danno da disservizio venga provato nel suo effettivo ammontare, in modo da evitare di giungere ad una pronuncia di condanna per la sola violazione degli obblighi di servizio, indipendentemente dall’elemento dell’ulteriore perdita patrimoniale. Il danno da disservizio è fonte di responsabilità patrimoniale solo quando venga raggiunta la prova certa che il perseguimento di fini diversi da quelli tipici dell’attività posta in essere abbia comportato il dispendio di risorse umane e di mezzi strumentali pubblici.

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Ciò a significare che, affinché si verifichi tale danno, è necessario che nelle casse dell’ente danneggiato si sia verificata una perdita patrimoniale concreta, non essendo invece ammissibili mere presunzioni di procurato danno, fondate in via esclusiva su ipotesi astratte di minor rendimento. (Cfr. Corte conti, sez. reg. Sicilia, 14.2.2002. n. 92.) Le tecniche di quantificazione del danno

Una delle tecniche di quantificazione del danno prende a riferimento il totale della spesa posta a carico del S.S.N.dai medici iper prescrittori – così come richiesta dal sistema di monitoraggio della spesa farmaceutica, adottato dalle singole Asl – dividendo tale somma per il numero di assistiti (numero dei pazienti che risultano formalmente in carico al medico), in modo da ottenere la rispettiva spesa per assistibile effettivamente addebitata al S.S.N., parametro messo a confronto con la media di tutti gli atti sanitari nel territorio, allo scopo di ottenere, per differenza, la quota di rimborso in eccedenza addebitabile all’Asl per assistibile. La media utilizzata quale parametro di riferimento per valutare l’iper prescrittività non è la media aritmetica pura, ma una media maggiorata con il meccanismo della “deviazione standard” (si tratta di una grandezza che indica la media degli scarti, ovvero di quanto una certa misura differisce dalla media del campione di riferimento). Una tecnica per la quantificazione del danno è quella che tiene conto della deviazione standard con riferimento alla popolazione pesata dell’Asl e del medico prescrittore, basata sul confronto fra il valore dato dalla somma del doppio della deviazione standard con la spesa pro capite per popolazione pesata dell’Asl con quello della spesa pro capite per popolazione pesata del medico. La doppia deviazione standard permette di considerare un ambito di variabilità dei valori di spesa che tiene conto anche dei molteplici fattori terapeutici che influiscono sulla prescrizione ed inoltre che la cosiddetta pesatura della popolazione consente di valutare la circostanza che la erogazione dei farmaci cresce anzitutto con l’aumentare dell’età dei pazienti. Nel caso in cui il medico prescrittore abbia un numero di pazienti anziani superiore alla media degli altri medici, il numero di pazienti pesati è maggiore del dato reale.

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Di conseguenza, la congiunta applicazione di entrambi i fattori di correzione al metodo della media pura e semplice appare di per se assolutamente prudenziale per calcolare lo scostamento della spesa media pro capite del singolo medico rispetto a quella media tenuto conto che si considerano i valori di scostamento che eccedono il valore ottenuto dalla media pesata maggiorata della doppia deviazione standard. Ad avviso della giurisprudenza dei Giudici contabili, resta irrisolto il problema di stabilire, al fine di accertare il danno nella sua ontologica esistenza se ed in che misura lo scostamento della spesa pro capite sostenuta dal medico sia o meno molto al di sopra del valore della media aumentata della doppia deviazione standard, in quanto la determinazione di tale entità resta un dato soggettivo ed arbitrario, non risultante, quindi, da un procedimento matematico-statistico.

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Restituzione all'utente della maggiorazione della tariffa dell'acqua riferita alla remunerazione per l'investimento. Avv. Monica Boianelli - Libero professionista Responsabile Comitato Scientifico CSA

Importante e significativo parere emesso dal Consiglio di Stato circa l’illegittimità dell'applicazione sulle bollette per consumo dell'acqua, della maggiorazione del 7% e conseguente pagamento del capitale investito, applicato dagli Enti (gestori) del servizio idrico – in modo del tutto arbitrario ed in spregio del referendum del 12 e 13 giugno 2011 (criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato). In sintesi, l'inapplicabilità del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento per il servizio idrico integrato. L'Autorità per l'energia, il 23 ottobre 2012, aveva richiesto un parere il Consiglio di Stato circa il decorso temporale delle funzioni di regolazione tariffaria del servizio idrico. La richiesta di parere era conseguente ai divergenti pareri sulla titolarità dell'Autorità ad intervenire in periodi antecedenti il trasferimento delle funzioni di regolazione del settore. Il Consiglio di Stato, sez. II, con parere 25 gennaio 2013 n. 267 - ha fugato ogni dubbio precisando che "il D.M. 1° agosto 1996, limitatamente alla parte in cui considera il criterio dell'adeguatezza della remunerazione dell'investimento, ha avuto applicazione nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011 in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011. Di tanto l'Autorità - fermo il rispetto del complessivo ed articolato quadro normativo che, sul piano nazionale ed europeo, regolamenta i criteri di calcolo della tariffa, in specie imponendo che si assicuri la copertura dei costi - terrà conto, nell'esercizio dei poteri riconosciuti alla stessa e nello svolgimento dei conseguenti ed autonomi apprezzamenti tecnici, in sede di adozione dei nuovi provvedimenti tariffari”. A seguito e per effetto di tale parere l’Autorità dell’energia ha approvato un documento finalizzato a rimodulare i criteri di calcolo stabilendo, nel contempo, per la restituzione agli utenti delle quote percepite indebitamente nel periodo dal 21 luglio al 31 dicembre 2011.

Gli Enti gestori del servizio idrico, a seguito della delibera dell'Autorità, assunta dopo il positivo parere del Consiglio di Stato, devono

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ora procedere d'ufficio per il rimborso agli utenti di quanto è stato indebitamente riscosso per il periodo 21 luglio/31 dicembre 2011, probabilmente in contanti, senza possibilità di compensazione in bolletta. Diversamente occorrerà produrre istanza di rimborso.

Per l'anno 2012 e seguenti il compito di stabilire le nuove tariffe tenendo conto del referendum, è stato attribuito all'Autorità per l'energia.

. L’Autorità quindi nello svolgimento dei conseguenti ed autonomi apprezzamenti tecnici e nel il rispetto del quadro normativo nazionale ed europeo, in sede di adozione dei nuovi provvedimenti tariffari, regolamenterà i criteri di calcolo della tariffa, stabilendo altresì, nell’esercizio dei poteri ad essa riconosciuti, che si assicuri la copertura dei costi, come voluto dal legislatore.

Consiglio di Stato Sezione II

Sentenza 25 gennaio 2013, n. 267 OGGETTO:Autorità per l'energia elettrica e il gas. Richiesta di parere in merito agli effetti del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno del 2011, relativo ai criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato;

LA SEZIONE Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0033500 in data 23/10/2012 con la quale l’Autorità per l'energia elettrica e il gas ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Roberto Garofoli;

Premesso Con nota in data 23 ottobre 2012 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (d'ora in avanti Autorità) ha chiesto al Consiglio di Stato parere in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria che l'art. 21, comma 19, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con l. 22 dicembre 2011, n. 214, ha assegnato alla stessa Autorità nel settore dei servizi idrici. Anche al fino di meglio chiarire la portata del quesito sottoposto al Consiglio di Stato è necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento. Come osservato, l'art. 21, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con l. 22 dicembre 2011, n. 214, disposta al comma 13 la soppressione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ha assegnato

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le relative funzioni all'Autorità (comma 19), precisando che le stesse"vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481". Prima che il richiamato art. 21, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, intervenisse ad investire l'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, l'art. l0, comma 14, lett. d), del d. l. 13 maggio 2011, n. 70, conv., con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, istitutivo della richiamata Agenzia, aveva assegnato a tale organismo, tra le altre, la funzione di "predispo[ rre] il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio 'chi inquina paga". Ancora, l'art. 2, comma 12, lett e), l. n. 481/95 - il cui ambito di applicazione è stato esteso al settore dei servizi idrici per effetto del richiamato art. 21, comma 19, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201- prevede che l'Autorità "stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (..), nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma l dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio". Con specifico riferimento ai criteri da seguire nella determinazione della tariffa, l'art. 154, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prevedeva, prima del referendum popolare svoltosi in data 12 e 13 giugno 2011, che "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurala la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

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secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo".

Gli esiti della richiamata consultazione referendaria sono stati proclamati con il d.P.R. 18 luglio 2011, n. 116, che ha determinato l'abrogazione parziale dell'art. 154, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a far data dal 21 luglio 2011; nella odierna formulazione, la citata disposizione prevede quindi che "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed e' determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo".

L'art. 154, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è stato pertanto abrogato nella parte in cui prevedeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa per il servizio idrico integrato, "l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito". Giova sin d'ora osservare che il comma 2 del medesimo art. 154 demandava l'attuazione di tali criteri tariffari ad un apposito decreto ministeriale (sino ad oggi non emanato), disponendo che: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua".

L'art. 170, comma 3, lett. l), del medesimo d. lgs. n. 152/2006, stabilisce infine che "fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 154, comma 2, continua ad applicarsi il D.M. 1° agosto 1996".

Da ultimo, l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 prevede che l'Autorità "definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e

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industriali, per i vari settori di impiego (..)" e "predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori".

Ebbene, l'Autorità, sulla base del descritto quadro normativo, ha avviato il procedimento per l'esercizio del potere tariffario assegnatole in materia di servizi idrici ed in specie per l'adozione del provvedimento tariffario transitorio a valere dal 1° gennaio 2012 ma con effetto sulle tariffe degli utenti finali a decorrere dal 1° gennaio 2013: provvedimento da applicarsi nelle more dell'adozione del metodo definitivo.

Con il quesito in oggetto l'Autorità chiede quindi se già a far data dal 21 luglio 2011 -ossia dalla data in cui ha avuto effetto l'intervenuta abrogazione referendaria dell'art. 154, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevedeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa per il servizio idrico integrato, "l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito"- debba attendere all'adeguamento della componente remunerativa degli investimenti riconosciuti ai gestori, con espunzione dalla tariffa, quindi, a partire dalla data suindicata, della parte relativa all"adeguata remunerazione del capitale investito".

La questione - che l'Autorità prospetta in considerazione delle posizioni divergenti al riguardo emerse nel corso delle consultazioni pubbliche avviate in vista dell'adozione del provvedimento tariffario- presenta profili di problematicità perché se è vero -come rilevato- che a far data dal 21 luglio 2011 è stato abrogato l'art. 154, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevedeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa per il servizio idrico integrato, il criterio dell"adeguatezzadella remunerazione del capitale investito", è anche vero che quello stesso criterio è contemplato dal D.M. 1° agosto 1996, di cui l'art. 170, comma 3, lett. l), d. lgs. n. 152/2006, dispone l'ultrattività fino all'emanazione del decreto (non adottato) al quale il citato art. 154, comma 2, del medesimo d. lgs. n. 152/2006, rinvia per l'attuazione dei criteri tariffari indicati al comma 1 dello stesso art. 154. Con il quesito l'Autorità chiede, pertanto, se per effetto della parziale abrogazione per via referendaria dei criteri di cui all'art. 154, comma 1, d.

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lgs. 3 aprile 2006, n. 152, debba ritenersi che sia stato ipso iure parzialmente abrogato in modo implicito anche il D.M. 1° agosto 1996 nella parte in cui prevede la remunerazione del capitale investito, "o se invece l'art. 170, comma 3, lett. l), non inciso dal referendum, determini la vigenza del D.M. 1° agosto 1996 fino all'adozione del nuovo metodo tariffario da parte dell'Autorità, da emanarsi sulla base dei criteri stabiliti dall'art 154, comma 1, d.lgs. 152/06, come modificati dal d.P.R. n. 116/11, dall'art. 10, comma 14, lett. d), del d.l. n. 70111, dall'art. 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, oltre che, ovviamente, nel rispetto delle previsioni del Diritto dell'Unione europea".

Considerato

Con il quesito formulato l'Autorità, "premesso che l'art. 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha sancito che i poteri di regolazione e controllo che l'Autorità può esercitare nel settore dei servizi idrici sono tutti quelli attribuiti all'Autorità (..) dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 e fermo restando che l'Autorità si atterrà scrupolosamente, nell'emanazione dei propri provvedimenti, a quanto disposto dal d.P.R. n. 116/11", chiede "se - alla stregua del quadro normativo come sopra ricostruito - l'Autorità debba tener conto, nell'ambito del richiamato provvedimento tariffario transitorio, anche del torno temporale, precedente al trasferimento ad essa delle funzioni di regolazione e controllo del settore, intercorrente tra il 21 luglio 2011 e il 31 dicembre 2011, chiarendo in particolare in quale rapporto si pongano l'abrogazione referendaria dell'art. 154, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, determinatasi con effetto dal 21 luglio 2011 ai sensi del d.P.R. n. 116/11, e la disposizione di cui all'art. 170, comma 3, lett. I) del medesimo D. lgs. n. 152/06".

Ad avviso della Sezione assume rilievo decisivo, in sede di soluzione della questione interpretativa prospettata, la esatta determinazione della portata da riconoscere all’effetto abrogante prodottosi in conseguenza del referendum del 12 e 13 giugno 2011, i cui esiti sono stati proclamati con il d.P.R. 18 luglio 2011, n. 116.

Come ricostruito, l'abrogazione referendaria è intervenuta sulla disposizione (art. 154, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) che, statuita la natura di corrispettivo della tariffa del servizio idrico integrato, prevede i criteri — tra i quali quello "abrogato" della adeguata remunerazione del capitale investito — per la determinazione della tariffa, la cui attuazione era demandata al decreto ministeriale cui rinvia il successivo comma 2 dello stesso art. 154.

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Come posto in rilievo, peraltro, per effetto della mancata adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 154, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha continuato a trovare applicazione, in forza di quanto disposto dalla norma transitoria dettata dall'art. 170 dello stesso d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , il decreto ministeriale 1° agosto 1996, recante il "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato" . Tale provvedimento, emanato in attuazione della normativa-quadro all'epoca vigente (art. 13, l. 5 gennaio 1994, n. 36), prevede espressamente che la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato sia costituita, in uno ad altre componenti, dalla "remunerazione del capitale investito".

Ebbene, la Sezione ritiene che per effetto del referendum svoltosi in data 12 e 13 giugno 2011, i cui esiti sono stati proclamati con il d.P.R. 18 luglio 2011, n. 116, in vigore a far data dal 21 luglio 2011, è stato espunto dall'ordinamento il frammento normativo -incluso nell'art. 154, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152- che indicava, quale parametro di cui tener conto in sede di determinazione della tariffa per il servizio idrico integrato, quello della "adeguatezza della remunerazione del capitale investito": criterio, tuttavia, già previsto, come osservato, dall'art. 13, l. 5 gennaio 1994, n. 36 (abrogato dall'art. 175, comma 1, lett. u), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), che, nel fissare i parametri per la determinazione della tariffa, quale corrispettivo del servizio idrico integrato, rinviava ad un decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, l'elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento.

E’ necessario, allora, chiarire in che termini l’intervenuta abrogazione referendaria dell’art. 154, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alla parte in cui lo stesso aveva riguardo al parametro della "adeguatezza della remunerazione del capitale investito", abbia inciso sul riferimento che allo stesso parametro era contenuto nel D.M. 1° agosto 1996.

Anticipando le conclusioni, la Sezione ritiene che l'applicazione fatta dello stesso decreto 1° agosto 1996 a far data dal giorno (21 luglio 2011) in cui il referendum del 12 e 13 giugno del 2011 ha prodotto effetti non sia stata coerente -nei limiti in cui quel decreto contemplava e applicava, per la determinazione della tariffa, il criterio della adeguata remunerazione del capitale investito- con il quadro normativo risultante dalla consultazione referendaria.

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Tanto non già in conseguenza -è utile precisarlo- di una estensione degli effetti propri del referendum del 2011 all’art. 170, comma 3, lett. l), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, laddove stabilisce che "fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 154, comma 2, continua ad applicarsi il D.M. 1° agosto 1996": si tratta di un’estensione che va invero certo esclusa, quella disposizione non essendo in alcun modo stata coinvolta dalla consultazione referendaria e dai relativi esiti.

Al risultato interpretativo illustrato la Sezione ritiene debba pervenirsi sul rilievo per cui gli effetti propri del referendum del 2011 non possono non essersi estesi al D.M. 1° agosto 1996 (cui il richiamato art. 170 rinvia), nella parte in cui lo stesso richiamava ed applicava il criterio della "adeguatezza della remunerazione del capitale investito". Giova, al riguardo, considerare che, come ritenuto in dottrina, al referendum abrogativo è stata riconosciuta una sorta di valenza espansiva rispetto alle disposizioni legislative non coinvolte in maniera espressa dal quesito referendario, ma comunque incompatibili con la volontà manifestata dagli elettori; malgrado la l. 25 maggio 1970, n. 352, nulla disponga in merito, deve infatti ritenersi che il positivo esito referendario incida anche su tali ulteriori norme.

In altri termini, l’abrogazione espressa dichiarata in esito all’accoglimento della domanda referendaria può produrre effetti con riguardo a quelle discipline legislative che, ancorché non oggetto del quesito, siano tuttavia strettamente connesse ad esso in quanto recanti norme contrastanti con la volontà abrogativa popolare.

Si è al cospetto in casi siffatti, con maggiore precisione, più che di un'abrogazione tacita conseguente, di una sopravvenuta inapplicabilità o inoperatività di disposizioni legislative collegate a quelle oggetto del quesito.

Spunti in tal senso si rinvengono anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale laddove è stato sostenuto che “l’eventuale esito positivo dell’iniziativa referendaria ... determina in modo automatico l’inoperatività” anche di “altre norme che si ricollegano, sul piano degli effetti pratici, a quelle oggetto del quesito” (sentenza 12 gennaio 1995, n. 3) o che, eliminata mediante referendum la possibilità di emettere certi provvedimenti a cui è collegato un onere tributario, “non può non discendere anche l’eliminazione dei relativi oneri, che verrebbero meno in ogni caso, ossia anche se non

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espressamente compresi nella richiesta di referendum” (sentenza 2 febbraio 1990, n. 63).

Si tratta, del resto, di esito interpretativo che pare alla Sezione in linea con quanto sostenuto dalla Corte costituzionale nel dichiarare ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 154, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

La Corte, invero, con sentenza 26 gennaio 2011, 26, nel sostenere che "il quesito, benché formulato con la cosiddetta tecnica del ritaglio, presenta ... i necessari caratteri della chiarezza, coerenza ed omogeneità", ha evidenziato come sotteso al quesito fosse "chiaramente, la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell'acqua”, concludendo con la constatazione per cui “il quesito incorpora l'evidenza del fine intrinseco all'atto abrogativo, cioè la puntuale ratio che lo ispira (…), in quanto dall'inciso proposto per l'abrogazione è dato trarre con evidenza «una matrice razionalmente unitaria” (…). Alla stregua delle esposte considerazioni, il D.M. 1° agosto 1996, limitatamente alla parte in cui considera il criterio dell’adeguatezza della remunerazione dell’investimento, ha avuto applicazione nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011 in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011. Di tanto l’Autorità -fermo il rispetto del complessivo ed articolato quadro normativo che, sul piano nazionale ed europeo, regolamenta i criteri di calcolo della tariffa, in specie imponendo che si assicuri la copertura dei costi- terrà conto, nell’esercizio dei poteri riconosciuti alla stessa e nello svolgimento dei conseguenti ed autonomi apprezzamenti tecnici, in sede di adozione dei nuovi provvedimenti tariffari.

P.Q.M. La Sezione esprime il parere nei termini di cui in motivazione. L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE Roberto Garofoli Alessandro Pajno

IL SEGRETARIO Tiziana Tomassini

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Determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013 Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice Premessa 1. Ambito oggettivo di applicazione 2. Forma del contratto 3. La modalità elettronica Premessa Sono pervenute a questa Autorità diverse segnalazioni che lamentano la sussistenza di incertezze applicative in relazione all’art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (nel seguito, Codice), nel testo novellato dall’art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 (cd. decreto sviluppo bis). Il citato art. 6, comma 3, vigente a far data dal 1° gennaio 2013 (cfr. art. 6, comma 4, decreto crescita), dispone che «il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata». Vale osservare che, prima delle modifiche, l’art. 11 prevedeva, quali forme di stipula del contratto, l’atto pubblico notarile, la forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, la scrittura privata, nonché la «forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante». La ratio della novella è agevolmente rinvenibile nell’intento di estendere al settore dei contratti pubblici, soggetti alla disciplina del Codice, l’utilizzo delle modalità elettroniche di stipulazione in linea con le misure di informatizzazione pubblica e progressiva dematerializzazione dei procedimenti amministrativi adottate nel più ampio quadro dell’Agenda Digitale. Tuttavia, l’applicazione delle nuove disposizioni non è scevra da criticità riguardanti l’ambito di applicazione oggettivo della norma e l’individuazione delle diverse opzioni percorribili dalle stazioni appaltanti con particolare riguardo all’esatta estensione dell’obbligo di ricorso alle modalità elettroniche. In attesa di un pur auspicabile chiarimento normativo, l’Autorità, al fine di evitare difficoltà per le stazioni appaltanti nella gestione di una fase cruciale per il perfezionamento dell’iter procedimentale ed in

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considerazione della sanzione di nullità prevista dalla norma in esame, ritiene opportuno adottare il presente atto di determinazione che offre alcune prime indicazioni a carattere interpretativo. 1. Ambito oggettivo di applicazione Al fine di individuare l’ambito oggettivo di applicazione della novella legislativa, occorre rammentare che la disciplina generale della forma dei contratti pubblici è contenuta nella legge generale di contabilità dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440), agli articoli 16, 17 e 18. Ad avviso dell’Autorità, tali disposizioni non rientrano tra quelle abrogate dall’entrata in vigore del Codice (cfr. art. 256) né possono ritenersi tacitamente o implicitamente abrogate, sicché, mentre i pertinenti articoli del regio decreto, in quanto norme generali, disegnano un sistema applicabile a tutti i contratti pubblici, l’art. 11, quale norma speciale, in quanto riferita all’ambito oggettivo di applicazione del Codice, si limita ad elencare tutte le possibili forme del contratto di appalto. Tali considerazioni valgono anche nel mutato quadro legislativo, dovendosi ulteriormente ritenere che l’applicazione delle nuove disposizioni sia circoscritta alla species di contratto pubblico di cui all’art. 3 del Codice e soggetto alla relativa disciplina, con esclusione dei contratti sottratti all’applicazione del Codice stesso (si pensi, a titolo esemplificativo, ai contratti di compravendita o locazione immobiliare stipulati dalle pubbliche amministrazioni). 2. Forma del contratto La novella legislativa vale in primo luogo a superare le incertezze interpretative determinatesi, sotto la vigenza della precedente formulazione, in relazione al requisito della forma scritta ad substantiam per i contratti soggetti all’applicazione del Codice. Pertanto, secondo quanto già osservato dall’Autorità (cfr. parere AG 43/2010), tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando quest’ultima agisce iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam (Corte di Cassazione, sez. I civile, 4 settembre 2009, n. 19206). In linea generale, si osserva poi che il documento pubblico è definito dal codice civile (art. 2699) come il «documento redatto con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato». La definizione di scrittura privata è ricavata, invece, da quest’ultima definizione, per relationem, venendo ad identificare il documento sottoscritto da un privato

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senza la partecipazione, nell’esercizio delle sue funzioni, di un pubblico ufficiale abilitato a dare pubblica fede agli atti ed ai documenti formati in sua presenza, atteso che il codice civile si limita a stabilirne l’efficacia (artt. 2702 e ss.). Chiarito quanto precede, occorre verificare l’estensione dell’obbligo di ricorso alle modalità elettroniche di stipula. Al riguardo si osserva che, dall’esegesi letterale delle due disposizioni succedutesi nel tempo, detto obbligo appare circoscritto alla stipulazione in forma pubblica amministrativa, non essendovi una analoga specificazione con riguardo all’utilizzo della scrittura privata, nei casi in cui detto utilizzo è consentito. La presenza della congiunzione avversativa “o”, prima dell’espressione “mediante scrittura privata”, non depone nel senso di poter ritenere estendibile l’inciso “in modalità elettronica” anche alla stipulazione per scrittura privata. A corroborare tale interpretazione concorre il fatto che la modalità elettronica debba avvenire “secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”: detta specificazione sembra logicamente riferita alla sola forma pubblica amministrativa, per la quale l’intervento dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante lascia presupporre una specifica disciplina di dettaglio, prevista da ciascuna amministrazione, per la stipula dei contratti allo stesso demandata. Una tale interpretazione sembra, inoltre, coerente anche con il disposto dell’art. 334, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2012, n. 207 (nel seguito, Regolamento), in materia di servizi e forniture, a tenore del quale «il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito». Vale, altresì osservare, che, in caso di scrittura privata, non interviene alcun pubblico ufficiale rogante in grado di accertare la validità dei certificati di firma digitale o la provenienza dalle parti della sottoscrizione autografa scansionata ed allegata all’eventuale file del contratto (sul punto, si rinvia a quanto osservato al paragrafo 3). Pertanto, la modalità elettronica costituisce una modalità attuativa obbligatoria della forma pubblica amministrativa e non una forma alternativa alla stessa (in questo senso, cfr. anche disegno di legge A.S. n. 3533 “Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

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recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” Vol. II - Sintesi e schede di lettura, ottobre 2012, n. 397/II, pagg. 85-86). In altri termini, stante il tenore letterale della disposizione, la “forma elettronica” è l’unica modalità ammessa per la stesura degli atti in forma pubblica amministrativa, mentre la forma cartacea resta legittima in caso di scrittura privata. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la stipulazione del contratto conseguente all'atto di aggiudicazione può assumere, a seconda delle disposizioni di volta in volta applicabili, una delle seguenti forme: atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili (l. 16 febbraio 1913, n. 89 e s.m.i.; in particolare, si menzionano le modifiche apportate dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110 “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69”); forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice; scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento. Fermo quanto sin qui osservato, laddove sia ammessa la stipulazione per scrittura privata, è chiaramente nella facoltà delle parti sottoscrivere il contratto con firma digitale; parimenti, lo scambio delle lettere ex art. 334 del Regolamento può avvenire mediante “modalità elettroniche” (i.e. invio tramite posta elettronica certificata). 3. La modalità elettronica Ulteriore conseguenza della novella è che ogni amministrazione, al fine della stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa mediante ufficiale rogante, è chiamata ad adottare le disposizioni regolamentari relative alla “modalità elettronica”, anche con rinvio a quelle del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, nel seguito CAD). Assume, quindi, importanza dirimente chiarire il significato da attribuire all’espressione “modalità elettronica. Al riguardo giova precisare che il CAD laddove tratta delle modalità informatiche con cui devono essere redatte le scritture private (rectius gli atti pubblici e le scritture private di cui all’art. 1350 c.c., dal n. 1 al n. 12), all’art. 21, comma 2-bis, parla espressamente di “documento informatico”, precisando che le suddette scritture sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale.

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L’espressione usata, invece dal legislatore nel contesto dell’art. 11, comma 13, non rinvia al concetto di documento informatico o ad una più generica modalità informatica, ma semplicemente ad una non meglio specificata “modalità elettronica”. A questo si aggiunga, inoltre, che con riferimento agli accordi tra pubbliche amministrazioni (art. 15, l. della legge 7 agosto 1990, n. 241) – con previsione asimmetrica rispetto a quella utilizzata per la stipula dei contratti di appalto di cui al Codice – il comma 2 dell’art. 6 del decreto sviluppo bis, espressamente ha previsto che, a far data dal 1° gennaio 2013, i suddetti accordi “(…) sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”. Ciò a dimostrazione del fatto che la medesima fonte normativa, laddove ha inteso fare riferimento al Codice dell’amministrazione digitale, lo ha richiamato espressamente. Alla luce di quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del CAD, secondo cui “l’autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare”, l’espressione utilizzata dall’art. 11, comma 13, può essere intesa anche nel senso che, per la forma pubblica amministrativa, è ammesso il ricorso all’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, ferma restando l’attestazione, da parte dell’Ufficiale rogante, dotato di firma digitale, che la firma dell’operatore è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della sua identità personale. Sulla base di quanto sopra considerato

IL CONSIGLIO ritiene che: l’applicazione dell’art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, nel testo novellato dall’art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, sia circoscritta alla species di contratto pubblico di cui all’art. 3 del Codice; i contratti pubblici di cui all’art. 3 del medesimo Codice debbano essere redatti, a pena di nullità, o mediante atto pubblico notarile informatico o in

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forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, o mediante scrittura privata; per la scrittura privata, quindi, resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento; la “modalità elettronica” della forma pubblica amministrativa possa essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa,nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Il Relatore : Sergio Gallo Il Presidente : Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data: 19 febbraio 2013 Il Segretario: Maria Esposito

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158

Testo del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214), coordinato con la legge di

conversione 8 novembre 2012, n. 189 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute.».

(GU n. 263 del 10-11-2012 - Suppl. Ordinario n. 201) Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I Norme per la razionalizzazione dell'attivita' assistenziale e sanitaria

Art. 1 (( Riordino dell'assistenza territoriale e mobilita' del personale delle

aziende sanitarie 1. Le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l'integrazione con il sociale, anche con riferimento all'assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacita' di presa in carico dei cittadini, secondo modalita' operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualita' assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche' forme organizzative multiprofessionali, denominate unita'

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complesse di cure primarie, che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici,delle altre professionalita' convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delleprofessionalita' ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria.In particolare, le regioni disciplinano le unita' complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonche' nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei sistemi informatici, assicurano l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonche' la partecipazione attiva all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche. 2. Le aggregazioni funzionali territoriali e le unita' complesse di cure primarie erogano l'assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedere la presenza, presso le medesime strutture, sulla base della convenzione nazionale, di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza. 3. Il personale convenzionato e' costituito dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti ambulatoriali. Per i medici di medicina generale e' istituito il ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale, fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali. 4. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) e' premessa la seguente: "0a) prevedere che le attivita' e le funzioni disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilita' finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;"; b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti : "b-bis)

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nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attivita' assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonche' un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualita' assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche' forme organizzative multiprofessionali, denominate unita' complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria, tenuto conto della peculiarita' delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori; b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare, anche per il tramite del distretto sanitario, forme di finanziamento a budget; b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis); b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalita' con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali; b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attivita' delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attivita' del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter); b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilita' ed alla continuita' delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;"; c) la lettera e) e' abrogata; d) la lettera f) e' abrogata; e) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: "f-bis) prevedere la possibilita' per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di specifiche attivita' assistenziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo modalita' e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale"; f) la lettera h) e' sostituita dalle seguenti: "h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli

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accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma e' comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del diploma; h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali; h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca di interesse;"; g) alla lettera i), le parole: "di tali medici" sono sostituite dalle seguenti: "dei medici convenzionati"; h) dopo la lettera m-bis) e' inserita la seguente: "m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonche' la partecipazione attiva all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche". 5. Nell'ambito del patto della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vengono definiti modalita', criteri e procedure per valorizzare, ai fini della formazione specifica in medicina generale, l'attivita' remunerata svolta dai medici in formazione presso i servizi dell'azienda sanitaria e della medicina convenzionata. 6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si procede, secondo la normativa vigente, all'adeguamento degli accordi collettivi nazionali relativi alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali ai contenuti dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del presente articolo, con particolare riguardo ai principi di cui alle lettere b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies), b-sexies), h), h-bis) e h-ter) del citato articolo 8, comma 1, nel limite dei livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi collettivi nazionali e nel rispetto dell'articolo 15, comma 25,

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del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e delle disposizioni ivi richiamate. Entro i successivi novanta giorni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sono stipulati i relativi accordi regionali attuativi. 7. Decorso il termine di cui al comma 6, primo periodo, il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, emana, nelle more della conclusione delle trattative, disposizioni per l'attuazione in via transitoria dei principi richiamati dal medesimo comma 6. Tali disposizioni cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi di cui al comma 6. 8. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, processi di mobilita' del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate anche al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilita' di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie.Le aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui al presente comma.))

Art. 2 Esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria

1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole: «entro il termine stabilito dal comma 2, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»; b) al comma 4, il primo periodo ed il secondo periodo fino alle parole: «seguenti modalita':» sono sostituiti dai seguenti: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, in coerenza con le misure di cui ai commi 1 e 2, adottano provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ((di seguito denominati IRCCS di diritto pubblico,)) provvedano, entro il ((31 dicembre 2012)), ad

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una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili ((e che si renderanno disponibili in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,e successive modificazioni,)) per l'esercizio dell'attivita' libero professionale, comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell'ultimo biennio, in tale tipo di attivita' ((presso le strutture)) interne, le strutture esterne e gli studi professionali. Sulla base della ricognizione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessita' e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonche' tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attivita' sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruita' e idoneita' per l'esercizio delle attivita' medesime, previo parere da parte del collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Qualora quest'ultimo non sia costituito, il parere e' reso da una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attivita' libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale. Le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attivita' libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attivita', in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del presente comma, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ((Le autorizzazioni di cui al comma 3)) dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cessano al ((31 dicembre 2012)). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono((, anche attraverso proprie linee guida,)) che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilita' propria, l'attivita' libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in

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particolare nel rispetto delle seguenti modalita':»; ((b-bis) al comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;»;)) c) al comma 4, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per il collegamento ((in voce o in dati)), in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attivita' libero professionale intramuraria, interna o in rete. La disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze dell'azienda ((sanitaria e del professionista, prevede,)) con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura,l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalita' di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. ((Ferme restando le disposizioni in materia di tracciabilita' delle prestazioni e dei relativi pagamenti, la suddetta disposizione regionale deve prevedere le misure da adottare in caso di emergenze assistenziali o di malfunzionamento del sistema.)) Le modalita' tecniche per la realizzazione della infrastruttura sono determinate, entro il 30 novembre 2012, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Agli oneri si provvede ai sensi della lettera c), mediante adeguata rideterminazione delle tariffe operata in misura tale da coprire i costi della prima ((attivazione)) della rete, anche stimati in via preventiva; a-ter) facolta' di concedere, su domanda degli interessati e con l'applicazione del principio del silenzio-assenso, la temporanea continuazione dello svolgimento di attivita' libero professionali presso studi professionali, gia' autorizzati ai sensi del comma 3 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, oltre la data del 30 novembre 2012, fino all'attivazione del loro collegamento operativo alla infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis), e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per l'acquisizione della

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necessaria strumentazione per il predetto collegamento sono a carico del titolare dello studio;»; d) al comma 4 la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilita' della corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione e' acquisita dal titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013;»; e) al comma 4 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalita', i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonche' ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attivita' di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella gia' prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;»; f) al comma 4 la lettera f) e' sostituita dalle seguenti: «f) esclusione della possibilita' di svolgimento dell'attivita' libero professionale presso studi professionali collegati in rete nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusivita' o convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusivita', salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilita' delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a carico dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale; f-bis) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attivita' libero-professionale, in tutte le forme regolate dal presente comma, compresa quella esercitata nell'ambito

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del programma sperimentale, siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma;»; g) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. I risultati della ricognizione di cui al comma 4 sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed all'Osservatorio nazionale sull'attivita' libero professionale. La verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attivita' libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete di cui al comma 4, e' effettuata, entro il 28 febbraio 2015, dalla regione interessata, in base a criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di verifica positiva, la regione medesima, ponendo contestualmente termine al programma sperimentale, puo' consentire in via permanente ed ordinaria, limitatamente allo specifico ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove si e' svolto il programma sperimentale, lo svolgimento della attivita' libero professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete. In caso di inadempienza da parte dell'ente o azienda del Servizio sanitario regionale, provvede la regione o provincia autonoma interessata. In caso di verifica negativa, tale attivita' cessa entro il 28 febbraio 2015. Degli esiti delle verifiche regionali viene data informazione al Parlamento attraverso la relazione annuale di cui all'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.»; h) al comma 7, primo periodo, le parole: «e la destituzione» sono sostituite dalle seguenti: «, la decurtazione della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero la destituzione»; i) il comma 10 e' abrogato.

Art. 2 bis Misure in materia di tariffe massime per la remunerazione delle

prestazioni sanitarie 1. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 17 e' inserito il seguente: «17-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione per la formulazione di proposte, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l'aggiornamento delle tariffe determinate ai sensi del comma 15. La commissione, composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si confronta con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti titolari di strutture private accreditate. Ai componenti

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della commissione non e' corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. La commissione conclude i suoi lavori entro sessanta giorni dalla data dell'insediamento. Entro i successivi trenta giorni il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, provvede all'eventuale aggiornamento delle predette tariffe.». 2. Il decreto di cui al comma 17-bis, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

Art. 3 Responsabilita' professionale dell'esercente le professioni sanitarie

1. (( L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita' si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita' scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. )) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (( da emanare entro il 30 giugno 2013 )), su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), (( la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' )) le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneita' dei relativi contratti, in conformita' ai seguenti criteri: a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta ((, in misura definita in sede di contrattazione collettiva, )) e da un ulteriore contributo a carico delle

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imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attivita' medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite (( la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' )) le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie; b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario (( accertata con sentenza definitiva )). 3. Il danno biologico conseguente all'attivita' dell'esercente della professione sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attivita' di cui al presente articolo. 4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresi' la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilita' civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente. 5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria anche con il coinvolgimento delle societa' scientifiche, (( tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento )). 6. Dall'applicazione del presente articolo non (( devono derivare )) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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(( Art. 3 bis Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari

1. Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attivita', le aziende sanitarie, nell'ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l'analisi, studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Il Ministero della salute e le regioni monitorano, a livello nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico.))

Art. 4 (( Dirigenza sanitaria e governo clinico

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all'articolo 3, comma 1-quater, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono organi dell'azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale."; a) all'articolo 3-bis, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalita' e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonche' di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito Internet, adeguata pubblicita' e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie.»; b) all'articolo 3-bis, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare una omogeneita' nella valutazione dell'attivita' dei direttori generali, le regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attivita', sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi

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definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.»; b-bis) all'articolo 7-quater: 1) al comma 1, secondo periodo, la parola: "dirigenti" e' sostituita dalle seguenti: "direttori di struttura complessa del dipartimento" ; 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le strutture organizzative dell'area di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano quali centri di responsabilita', dotati di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali ed internazionali, nonche' della gestione delle risorse economiche attribuite"; 3) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero di altre funzioni di prevenzione comprese nei livelli essenziali di assistenza "; c) all'articolo 15, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalita' definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonche' a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attivita' professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalita' definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantita' e la qualita' delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito

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positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; d) all'articolo 15, comma 7, secondo periodo, le parole da: «e secondo» fino alla fine del periodo sono soppresse e il terzo periodo e' soppresso; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda e' tenuta a dare adeguata pubblicita', sulla base dei seguenti principi: a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parita' di voti e' eletto il componente piu' anziano. In caso di parita' nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente; b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attivita' svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria

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interessata puo' preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui e' stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale; c) la nomina dei responsabili di unita' operativa complessa a direzione universitaria e' effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare; d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione, sono pubblicati sul sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresi' pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del direttore generale di cui alla lettera b), terzo periodo. I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati sul sito dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati. 7-ter. L'incarico di direttore di struttura complessa e' soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5. 7-quater. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, e' attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, e' attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilita' di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonche' il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

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7-quinquies. Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies.»; e) all'articolo 15-ter, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facolta' di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu' breve»; e-bis) all'articolo 15-septies, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza," sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto"; e-ter) all'articolo 15-septies, comma 2, le parole da: "non superiore" fino a: "dirigenza professionale, tecnica e amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonche' al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto"; f) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Collegio di direzione). - 1. Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell'azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonche' le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attivita' cliniche, partecipa alla pianificazione delle attivita', incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attivita' libero-professionale intramuraria. Nelle aziende ospedaliero-universitarie il collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attivita' di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'universita'; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di

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efficienza, nonche' dei requisiti di appropriatezza e di qualita' delle prestazioni. Partecipa altresi' alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed e' consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attivita' cliniche. Ai componenti del predetto collegio non e' corrisposto alcun emolumento, compenso, indennita' o rimborso spese.». 2. Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli 3-bis, comma 3, e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonche' dei direttori di struttura complessa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette modifiche non si applicano altresi' agli incarichi gia' conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla loro scadenza. 3. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto predispongono ovvero aggiornano gli elenchi di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo. 4. Ciascuna regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un sistema di monitoraggio delle attivita' assistenziali e della loro qualita' finalizzato a verificare la qualita' delle prestazioni delle singole unita' assistenziali delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, in raccordo con il programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e con il coinvolgimento dei direttori di dipartimento. 5. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessita' di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis.". ))

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(( Art. 4 bis Disposizioni in materia di assunzioni del personale del Servizio

sanitario nazionale e livelli di spesa 1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nelle quali sia scattato per l'anno 2012 il blocco automatico del turn over ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del turn over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del piano, tale blocco puo' essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessita' di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi. La predetta disapplicazione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. ))

Art. 5 Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare

riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonche' da ludopatia

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, (( e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti )), si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001, n. 279, (( e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto, )) al fine di assicurare il bisogno di salute, l'equita' nell'accesso

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all'assistenza, la qualita' delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. 2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, cosi' come definita dall'Organizzazione mondiale della sanita' (G.A.P.). (( 2-bis. Il Ministro della salute procede entro il 31 maggio 2013 all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1999, n. 332. ))

Art. 6 Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione

incendi nelle strutture sanitarie, nonche' di ospedali psichiatrici giudiziari

1. La procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento a specifiche normative, nonche' di costruzione di strutture ospedaliere, da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico-privato di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, puo' altresi' prevedere la cessione all'aggiudicatario, come componente del corrispettivo, di immobili ospitanti strutture ospedaliere da dismettere, ove l'utilizzazione comporti il mutamento di destinazione d'uso, da attuarsi secondo la disciplina regionale vigente. (( I lavori di ristrutturazione nonche' di costruzione di strutture ospedaliere di cui al presente comma devono prevedere, previa analisi costi-benefici che ne accerti la convenienza, anche interventi di efficienza energetica ovvero l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonche' interventi ecosostenibili quali quelli finalizzati al risparmio delle risorse idriche e al riutilizzo delle acque meteoriche. )) 2. Le risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rese annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, sono in quota parte stabilite con specifica intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate agli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio. A tale fine, nei limiti della predetta quota parte e in relazione alla particolare situazione di distinte tipologie di strutture ospedaliere, con decreto del Ministro

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dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, nonche' sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie (( pubbliche )) sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione e articolazione dei requisiti di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, con scadenze differenziate per il loro rispetto, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parita' di sicurezza; b) previsione di una specifica disciplina semplificata per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002 ((, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste )); c) adozione, da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ai fini della prosecuzione dell'attivita' fino alla predetta scadenza, di un modello di organizzazione e gestione conforme alle disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il contestuale impegno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a sostituirle entro la medesima scadenza con strutture in regola con la normativa tecnica antincendio ((. Fino alla data di sostituzione della struttura sanitaria con altra in regola, l'adozione del modello citato ha efficacia esimente della responsabilita' delle persone fisiche della struttura medesima di cui alle disposizioni del capo III del titolo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni )); d) applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le altre strutture sanitarie individuate nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di una specifica disciplina semplificata di prevenzione incendi, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (( 2-bis. La normativa antincendio come integrata ai sensi del comma 2, si applica anche alle strutture private. )) 3. All'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, il secondo periodo e' sostituito (( dai seguenti )): «Le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza

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permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione ((, che deve consentire la realizzabilita' di progetti terapeutico-riabilitativi individuali )). All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».

Art. 6 bis

Misure finanziarie e patrimoniali a favore delle regioni 1. In parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita di immobili di cui all'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per l'importo eccedente il valore destinato al ripiano del disavanzo sanitario dell'esercizio 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,e successive modificazioni, possono essere utilizzate dalla regione per finalita' extrasanitarie. 2. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «azioni esecutive» sono inserite le seguenti: «, anche ai sensi dell'articolo 112 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,» e le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2013 »; b) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni medesime di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, ancorche' effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono estinti di diritto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dalla medesima data cessano i doveri di custodia sulle predette somme, con obbligo per i tesorieri di renderle immediatamente disponibili, senza previa pronuncia giurisdizionale, per garantire l'espletamento delle finalita' indicate nel primo periodo.». ))

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Riduzione dei rischi sanitari connessi all'alimentazione e alle emergenze veterinarie

Art. 7 Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di

prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica

1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternita' e infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attivita'.». 2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonche' l'adeguamento dei sistemi automatici gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013. (( 3-bis. Dopo l'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, e' inserito il seguente: "Art.14-ter. (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori). - 1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne che nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi". 3-ter. All'articolo 689 del codice penale, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la

Capo II

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ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. Se il fatto di cui al primo comma e' commesso piu' di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi". 3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attivita' di offerta di giochi con vincita in denaro, e' vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorita'. )) 4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche (( rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. E' altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita' sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori )). Sono altresi' vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; b) presenza di minori; c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonche' dell'indicazione della possibilita' di consultazione di note informative sulle probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. (( 4-bis. La pubblicita' dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilita' di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, e' indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto proponente e' obbligato a ripetere la stessa pubblicita' secondo modalita', mezzi utilizzati e quantita' di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo

rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura

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nonche' il fatto che la pubblicita' e' ripetuta per violazione della normativa di riferimento. )) 5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonche' le relative probabilita' di vincita devono altresi' figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entita' dei dati da riportare (( sia tale )) da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilita' di consultazione di note informative sulle probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, (( dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli )), nonche' dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. (( Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P. 5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinche' gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco ed i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo. )) 6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario e' diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da

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centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita' di contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle sanzioni e' competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal 1° gennaio 2013. 8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, (( e' vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso )) nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonche' nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di eta' mediante richiesta di esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' sia manifesta. (( Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonche' volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco. )) 9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di intesa con la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei

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Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno (( diecimila )) controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attivita' di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimita' di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attivita' possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie attivita' di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le attivita' del presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 10. (( L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi )). Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonche' di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. ((Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia

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delle dogane e dei monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonche' rappresentanti dei comuni, per valutare le misure piu' efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non e' corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. )) 11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di societa' sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Art. 8 Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande

1. I commi da 1 a 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono sostituiti dai seguenti: «1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 1 sono riconosciuti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarie locali. 2. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene previa verifica in loco: a) del rispetto dei pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE) n. 852 /2004 e al regolamento (CE) n. 853/ 2004 e degli altri specifici requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente; b) della disponibilita' di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti. 3. Il riconoscimento viene sospeso o revocato quando vengono meno i presupposti di cui al comma 2. 4. Il Ministero della salute, anche avvalendosi della collaborazione di esperti dell'Istituto superiore di sanita', senza nuovi o maggiori oneri (( a carico della finanza pubblica )) puo' effettuare, in ogni momento, verifiche ispettive sugli stabilimenti di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 2. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e' sostituito dal seguente: «6. Le Aziende sanitarie locali competenti comunicano tempestivamente al Ministero della salute i dati relativi agli stabilimenti riconosciuti con

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l'indicazione delle specifiche produzioni effettuate e gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca. Il Ministero della salute provvede, (( senza nuovi o maggiori oneri )) a carico della finanza pubblica, all'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale degli stabilimenti riconosciuti pubblicato sul portale del Ministero.». 3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, le parole: «per il rilascio dell'autorizzazione o» sono soppresse. 4. L'operatore del settore alimentare che offre in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonche' prodotti di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) 1169/2011, e' tenuto ad apporre in modo visibile apposito cartello con le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, riportanti le informazioni relative alle corrette condizioni di impiego. 5. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 4, e' punita dall'autorita' competente, da determinarsi ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.500. 6. L'operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta, deve riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta le informazioni indicate con decreto del Ministro della salute. 7. Salvo quanto previsto dal comma 6, in caso di cessione diretta di latte crudo, l'operatore del settore alimentare provvede con l'esposizione di un cartello, nello stesso luogo in cui avviene la vendita del prodotto, ad informare il consumatore finale di consumare il prodotto previa bollitura. 8. L'operatore del settore alimentare che, per la produzione di gelati utilizza latte crudo, deve (( garantire che durante le fasi di lavorazione sia sottoposto )) a trattamento termico conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004. 9. L'operatore del settore alimentare che utilizza distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo deve provvedere secondo le indicazioni stabilite con decreto del Ministro della salute. 10. La somministrazione di latte crudo e crema cruda nell'ambito della ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche, e' vietata. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non rispettano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10 sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (( da euro 2.000 a euro 20.000 )). 12. Le regioni e le province autonome provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 11.

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13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempienti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 14. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'esclusione si applica per le attivita' di cui all'allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste.». 15. All'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo la Sezione 7 e' aggiunta in fine la Sezione 8, di cui all'Allegato 1 del presente decreto. 16. (( Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento. 16-bis. Alla legge 3 aprile 1961, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, le parole: «non possono essere colorate se non contengono anche» sono sostituite dalle seguenti: «devono contenere» e le parole: «al 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento»; b) all'articolo 2, le parole: «colorate in violazione del divieto» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione delle disposizioni». 16-ter.Le disposizioni di cui ai commi 16 e 16-bissi applicano a decorrere dal nono mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi dei commi 16 e 16-bis,prodotte prima della data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui ai medesimi commi 16 e 16-bis, stabilita ai sensi del precedente periodo, possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data. 16-quater. Ai fini dell'applicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, delle modalita' di formazione, anche a distanza, del personale adibito alla produzione, alla somministrazione e alla commercializzazione di alimenti, il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri di tale formazione. 16-quinquies. Al fine di incentivare il consumo di prodotti vegetali freschi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare provvedimenti volti a promuovere la distribuzione di frutta fresca di

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stagione in buste monoporzioni, mediante l'installazione di appositi distributori automatici negli istituti scolastici. ))

Art. 9 Disposizioni in materia di emergenze veterinarie

1. In presenza di malattie infettive e diffusive del bestiame, anche di rilevanza internazionale, che abbiano carattere emergenziale o per le quali non si e' proceduto all'eradicazione prescritta dalla normativa dell'Unione europea, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, sentito il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, diffida la regione interessata ad adottare entro quindici giorni gli atti necessari alla salvaguardia della salute dell'uomo e degli animali. 2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti posti in essere risultino inidonei o insufficienti, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, sentito il Ministro per gli affari regionali ((, il turismo e lo sport )), alla presenza del Presidente della regione interessata, nomina un commissario ad acta per la risoluzione dell'emergenza o il conseguimento dell'eradicazione. Gli oneri per l'attivita' del Commissario sono a carico della regione inadempiente.

Capo III Disposizioni in materia di farmaci

Art. 10 Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e norme

sull'innovativita' terapeutica 1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 54, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La produzione di una specifica materia prima farmacologicamente attiva destinata esclusivamente alla produzione di medicinali sperimentali da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I non necessita di specifica autorizzazione, se, previa notifica all'AIFA da parte del titolare dell'officina, e' effettuata nel rispetto delle norme di buona fabbricazione in un'officina autorizzata alla produzione di materie prime farmacologicamente attive. Entro il 31 dicembre 2014 l'AIFA trasmette al Ministro della salute e pubblica nel suo sito internet una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma e sui possibili effetti della estensione di tale disciplina ai medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni cliniche di fase II. La relazione

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tiene adeguatamente conto anche degli interventi ispettivi effettuati dall'AIFA presso le officine di produzione delle materie prime farmacologicamente attive.»; b) al comma 3 dell'articolo 73 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione delle loro caratteristiche tecniche, i radiofarmaci sono esentati dall'obbligo di apposizione del bollino farmaceutico, disciplinato dal decreto del Ministro della sanita' in data 2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001.»; c) il comma 11 dell'articolo 130 e' sostituito dal seguente: «11. Le aziende titolari di AIC e le aziende responsabili della commercializzazione dei medicinali sono tenute alla trasmissione dei dati di vendita secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, concernente l'istituzione di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo.»; d) il comma 12 dell'articolo 130 e' abrogato; e) il comma 23 dell'articolo 148 e' abrogato; f) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 141 le parole: «La sospensione e' disposta in caso di lievi irregolarita' di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «La sospensione e' disposta, altresi', quando le irregolarita' di cui ai commi 2 e 3 risultano di lieve entita'». 2. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare l'immediata disponibilita' agli assistiti dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende sanitarie locali che, a giudizio della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, di seguito AIFA, possiedano, alla luce dei criteri predefiniti dalla medesima Commissione, il requisito della innovativita' terapeutica ((, come definito dall'articolo 1, comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 18 novembre 2010, n.197/CSR.)) 3. Quanto disposto dal comma 2 si applica indipendentemente dall'inserimento dei medicinali nei prontuari terapeutici ospedalieri o in altri analoghi elenchi predisposti dalle competenti autorita' regionali e locali ai fini della razionalizzazione dell'impiego dei farmaci da parte delle strutture pubbliche. 4. Quando una regione comunica all'AIFA dubbi sui requisiti di innovativita' riconosciuti a un medicinale, fornendo la documentazione scientifica su cui si basa tale valutazione, l'AIFA sottopone alla

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Commissione consultiva tecnico-scientifica la questione affinche' la riesamini entro 60 giorni dalla comunicazione regionale e esprima un motivato parere. 5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad aggiornare, con periodicita' almeno semestrale, i prontuari terapeutici ospedalieri e ogni altro strumento analogo regionale, elaborato allo scopo di razionalizzare l'impiego dei farmaci da parte di strutture pubbliche, di consolidare prassi assistenziali e di guidare i clinici in percorsi diagnostico-terapeutici specifici, nonche' a trasmetterne copia all'AIFA. 6. Presso l'AIFA, e' istituito, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo permanente di monitoraggio dei prontuari terapeutici ospedalieri, al quale partecipano rappresentanti della stessa Agenzia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Ministero della salute. La partecipazione al tavolo e' a titolo gratuito. Il tavolo discute eventuali criticita' nella gestione dei prontuari terapeutici ospedalieri e degli altri analoghi strumenti regionali e fornisce linee guida per l'armonizzazione e l'aggiornamento degli stessi ((, anche attraverso audizioni periodiche delle organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non e' corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese. ))

Art. 11 Revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale e altre disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale

1. Entro il 30 giugno 2013 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale, collocando nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i farmaci terapeuticamente superati. In sede di revisione straordinaria ai sensi (( del precedente periodo )) e, successivamente, in sede di periodico aggiornamento del Prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti, ai sensi di legge, ai medicinali di cui e' in scadenza il brevetto o il certificato di protezione complementare non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione

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complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. Qualora, alla scadenza di un accordo stipulato dall'AIFA con un'azienda farmaceutica ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il medicinale che era stato oggetto dell'accordo venga escluso dalla rimborsabilita', l'AIFA puo' stabilire l'ulteriore dispensazione del medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale ai soli fini del completamento della terapia dei pazienti gia' in trattamento. 3. (( (soppresso) )). 4. (( (soppresso) )). 5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a sperimentare, nei limiti delle loro disponibilita' di bilancio, sistemi di riconfezionamento, anche personalizzato, e di distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e residenziali, al fine di eliminare sprechi di prodotti e rischi di errori e di consumi impropri. Le operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento dei medicinali sono effettuate nel rispetto delle norme di buona fabbricazione ((, con indicazione del numero di lotto di origine e della data di scadenza )). L'AIFA, su richiesta della regione, autorizza l'allestimento e la fornitura alle strutture sanitarie che partecipano alla sperimentazione di macroconfezioni di medicinali in grado di agevolare le operazioni predette.

(( Art. 11 bis

Modifica al comma 811 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale

1. Al comma 811 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per i fatti disciplinati dal presente comma, non puo' essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva.». ))

Art. 12 (( Procedure concernenti i medicinali

1. La domanda di classificazione di un medicinale fra i medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, e' istruita dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) contestualmente alla contrattazione del relativo prezzo, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del

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decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326. 2. Fatto salvo il disposto del comma 3, l'azienda farmaceutica interessata puo' presentare all'AIFA la domanda di classificazione di cui al comma 1 e di avvio della procedura di contrattazione del prezzo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e successive modificazioni. 3. In deroga al disposto del comma 2, la domanda riguardante farmaci orfani ai sensi del regolamento (CE) n.141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, o altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale previsti in una specifica deliberazione dell'AIFA, adottata su proposta della Commissione consultiva tecnico-scientifica, o riguardante medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili, puo' essere presentata anteriormente al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 4. L'AIFA comunica all'interessato le proprie determinazioni entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda. Il rigetto della domanda e' comunicato al richiedente unitamente al parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica o del Comitato prezzi e rimborso sul quale la decisione e' fondata. Parimenti documentata e' la comunicazione della determinazione di esclusione di un medicinale in precedenza classificato fra i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale. 5. Fatta eccezione per i medicinali per i quali e' stata presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali per i quali e' rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio comunitaria a norma del regolamento (CE) n.726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, del regolamento (CE) n.1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, o del regolamento (CE) n.1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, o un'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, sono automaticamente collocati in apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, nelle more della presentazione, da parte dell'azienda interessata, di un'eventuale domanda di diversa classificazione ai sensi della citata disposizione legislativa. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della decisione della Commissione europea sulla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n.726/2004, del

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regolamento (CE) n.1901/2006 o del regolamento (CE) n.1394/2007, l'AIFA pubblica nella Gazzetta Ufficiale un provvedimento recante la classificazione del medicinale ai sensi del primo periodo del presente comma e il suo regime di fornitura. Per i medicinali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, le indicazioni della classificazione ai sensi del primo periodo del presente comma e del regime di fornitura sono incluse nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio. In ogni caso, prima dell'inizio della commercializzazione, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e' tenuto a comunicare all'AIFA il prezzo ex factory e il prezzo al pubblico del medicinale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai medicinali oggetto di importazione parallela. 6. Fatto in ogni caso salvo il disposto dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 del presente decreto, ciascun medicinale che abbia le caratteristiche di medicinale generico, di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, o di medicinale biosimilare, di cui all'articolo 10, comma 7, dello stesso decreto, e' automaticamente collocato, senza contrattazione del prezzo, nella classe di rimborso a cui appartiene il medicinale di riferimento qualora l'azienda titolare proponga un prezzo di vendita di evidente convenienza per il Servizio sanitario nazionale. E' considerato tale il prezzo che, rispetto a quello del medicinale di riferimento, presenta un ribasso almeno pari a quello stabilito con decreto adottato dal Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, in rapporto ai volumi di vendita previsti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai medicinali oggetto di importazione parallela. 7. Quando e' autorizzata un'estensione delle indicazioni terapeutiche di un medicinale autorizzato per l'immissione in commercio secondo la procedura prevista dai regolamenti comunitari di cui al comma 5 e gia' classificato come farmaco erogabile dal Servizio sanitario nazionale, il medicinale non puo' essere prescritto per le nuove indicazioni con onere a carico del Servizio sanitario nazionale prima della conclusione della procedura di contrattazione del prezzo e della correlata conferma della rimborsabilita' del medicinale medesimo, nonche' della pubblicazione, da parte dell'AIFA, del nuovo prezzo ai sensi della normativa vigente. Quando e' autorizzata un'estensione delle indicazioni terapeutiche di un medicinale autorizzato per l'immissione in commercio secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e gia' classificato come farmaco erogabile dal Servizio sanitario nazionale, il provvedimento che autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche contiene, altresi', il prezzo concordato in

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seguito alla nuova procedura di contrattazione del prezzo e di conferma della rimborsabilita' del medicinale. 8. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n.219, e successive modificazioni, e' abrogato il comma 6. 9. Le competenze in materia di sperimentazione clinica dei medicinali attribuite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n.211, all'Istituto superiore di sanita' sono trasferite all'AIFA, la quale si avvale del predetto Istituto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni trasferite, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro della salute, sentiti i due enti interessati. Fino all'adozione del decreto del Ministro della salute, l'Istituto superiore di sanita', raccordandosi con l'AIFA, svolge le competenze ad esso gia' attribuite, secondo le modalita' previste dalle disposizioni previgenti. Sono altresi' trasferite all'AIFA le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 1) e 1-bis), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.211. Sono confermate in capo all'AIFA le competenze in materia di sperimentazione clinica di medicinali attribuite dal citato decreto legislativo n.211 del 2003 al Ministero della salute e trasferite all'AIFA ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni. 10. Entro il 30 giugno 2013 ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano provvede a riorganizzare i comitati etici istituiti nel proprio territorio, attenendosi ai seguenti criteri: a) a ciascun comitato etico e' attribuita una competenza territoriale di una o piu' province, in modo che sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione di abitanti, fatta salva la possibilita' di prevedere un ulteriore comitato etico, con competenza estesa a uno o piu' istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; b) la scelta dei comitati da confermare tiene conto del numero dei pareri unici per sperimentazione clinica di medicinali emessi nel corso dell'ultimo triennio; c) la competenza di ciascun comitato puo' riguardare, oltre alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, ogni altra questione sull'uso dei medicinali e dei dispositivi medici, sull'impiego di procedure chirurgiche e cliniche o relativa allo studio di prodotti alimentari sull'uomo generalmente

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rimessa, per prassi internazionale, alle valutazioni dei comitati; d) sono assicurate l'indipendenza di ciascun comitato e l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati. 11. Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'AIFA per i profili di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati criteri per la composizione dei comitati etici e per il loro funzionamento. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 12. A decorrere dal 1º luglio 2013, la documentazione riguardante studi clinici sui medicinali disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n.211, e' gestita esclusivamente con modalita' telematiche, attraverso i modelli standard dell'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dell'AIFA. ))

Art. 13 Disposizioni in materia di medicinali omeopatici, anche veterinari e di

sostanze ad azione ormonica 1. L'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici) - 1. Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali prodotti sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista agli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 16. In alternativa alla documentazione richiesta dal modulo 4 di cui all'allegato 1 al presente decreto, per i medicinali omeopatici di cui al presente comma, le aziende titolari possono presentare una dichiarazione autocertificativa sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda medesima, recante: a) elementi comprovanti la sicurezza del prodotto, avendo riguardo alla sua composizione, forma farmaceutica e via di somministrazione; b) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque anni; c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IX del presente decreto. (( La disposizione del

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terzo periodo )) non si applica ai medicinali omeopatici di origine biologica o preparati per uso parenterale o preparati con concentrazione ponderale di ceppo omeopatico, per i quali resta confermato l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del modulo 4 di cui all'allegato 1 al presente decreto. 2. Anche a seguito dell'avvenuta registrazione in forma semplificata, per i medicinali omeopatici non in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 16 si applicano le disposizioni previste dal titolo IX del presente decreto. 3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo un metodo omeopatico sono assimilabili, agli effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici.». (( 2. I primi tre periodi del comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: «Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 30 novembre 2012, con un incremento del 10 per cento dei relativi importi, applicabile dal 1º gennaio 2013. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinita' tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate ed e' stabilito, nella misura del 20 per cento dell'importo dovuto per ciascuna autorizzazione all'immissione in commercio, il diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di un medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di un medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale. A decorrere dal 2014, entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto annuale sono aggiornati, con le stesse modalita', sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre». )) 3. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». 4. All'articolo 15, comma 6, lettera d) del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento della prescrizione o dell'invio degli animali allo stabilimento di macellazione, dal medico veterinario che ha prescritto i predetti trattamenti;» sono soppresse. (( 4-bis. Il comma 3 dell'articolo 84 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193, e' sostituito dal seguente: «3. Il medico veterinario, nell'ambito della propria attivita' e qualora l'intervento professionale lo richieda, puo' consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria

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scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui gia' utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n.158, e successive modificazioni. Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate.». ))

Capo IV Norme finali

Art. 14 Razionalizzazione di taluni enti sanitari

1. La societa' consortile «Consorzio anagrafi animali» di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' soppressa e posta in liquidazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le funzioni gia' svolte dalla societa' consortile «Consorzio Anagrafi animali» sono trasferite, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute secondo le rispettive competenze. Alle predette funzioni i citati Ministeri provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti di bilancio previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, riaffluiscono al bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche mediante (( versamento all'entrata del bilancio dello Stato )) e successiva riassegnazione alla spesa. 2. Al fine di limitare gli oneri per il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni in favore delle popolazioni immigrate, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta' (INMP) gia' costituito quale sperimentazione gestionale, e' ente con personalita' giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile,

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vigilato dal Ministero della salute, con il compito di promuovere attivita' di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e di contrastare le malattie della poverta'. 3. L'Istituto di cui al comma 2 e' altresi' centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo ((socio-sanitario )) legate alle popolazioni migranti e alla poverta', nonche' Centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario. 4. Sono organi dell'Istituto il Consiglio di indirizzo, il Direttore e il Collegio sindacale. Il Consiglio di indirizzo e' composto da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della salute e tre dai Presidenti delle regioni che partecipano alla rete di cui al comma 3 ed ha compiti di indirizzo strategico. Il Direttore e' nominato dal Ministro della salute, rappresenta legalmente l'Istituto ed esercita tutti i poteri di gestione. Il Collegio sindacale e' costituito da tre membri, due nominati dal Ministro della salute, di cui uno designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonche' uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, con compiti di controllo interno. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, (( sono disciplinati )) il funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto. 5. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per il finanziamento delle attivita' si provvede annualmente nell'ambito di un apposito progetto interregionale, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la cui realizzazione, sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e' vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 ((, alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno di riferimento )). 6. Per il finanziamento dell'Istituto nazionale per la promozione della salute

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delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta' (INMP), di cui al comma 2, si provvede nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 5, di euro 5 milioni nell'anno 2012 e di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013, nonche' mediante i rimborsi delle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale e la partecipazione a progetti anche di ricerca nazionali ed internazionali. 7. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 8. Per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 la misura del contributo obbligatorio alla Fondazione ONAOSI, a carico dei sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri e dei veterinari, e' determinata forfettariamente per ogni contribuente in 12 euro mensili per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per l'anno 2004, in 10 euro mensili per gli anni 2005 e 2006, nonche' in 11 (( euro mensili )) per il 2007. Per il periodo 1° gennaio 2003 - 1° gennaio 2007 la misura del contributo a carico dei sanitari individuati quali nuovi obbligati dalla lettera e), primo comma dell'articolo 2, della legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, e' anch'essa forfettariamente determinata negli identici importi di cui al presente comma. 9. Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti di cui al comma 8 per il periodo 1° gennaio 2003 - 21 giugno 2007 sono trattenute dalla Fondazione a titolo di acconto dei contributi da versare. Con delibera della Fondazione (( sono stabilite )) la procedura, le modalita' e le scadenze per l'eventuale conguaglio o rimborso. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono estinti ogni azione o processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi di cui al primo periodo. La Fondazione ONAOSI e' comunque autorizzata a non avviare le procedure per la riscossione coattiva per crediti di importo (( inferiore a 500 euro )). Per gli anni successivi al 2007 resta confermato, per la determinazione dei contributi dovuti alla Fondazione, quanto disposto dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. (( 9-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, le parole: «, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialita'» sono sostituite dalle seguenti: «ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialita' o svolgono altre attivita' aventi i caratteri di eccellenza di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d)». ))

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(( 9-ter. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) caratteri di eccellenza del livello dell'attivita' di ricovero e cura di alta specialita' direttamente svolta negli ultimi tre anni, ovvero del contributo tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di un'attivita' di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare una piu' alta qualita' dell'attivita' assistenziale, attestata da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale». )) 10. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono sostituiti dai seguenti: «1. La domanda di riconoscimento e' presentata dalla struttura interessata alla regione competente per territorio, unitamente alla documentazione comprovante la titolarita' dei requisiti di cui all'articolo 13, individuata con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La regione inoltra la domanda, nella quale ((devono essere indicate )) la sede effettiva di attivita' della struttura e la disciplina per la quale si richiede il riconoscimento, al Ministero della salute, evidenziando la coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria. 2. Il Ministro della salute nomina una commissione di valutazione formata da almeno due esperti nella disciplina oggetto della richiesta di riconoscimento, che svolgono l'incarico a titolo gratuito. Entro trenta giorni dalla nomina, la commissione esprime il proprio parere motivato sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, sulla completezza della documentazione allegata alla domanda e su quella eventualmente acquisita dalla struttura interessata. La commissione (( puo' procedere ai necessari sopralluoghi e valutare gli elementi cosi' acquisiti )). Entro dieci giorni dal ricevimento del parere, il Ministro della salute trasmette gli atti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che deve esprimersi sulla domanda di riconoscimento entro quarantacinque giorni dal ricevimento.». (( 10-bis.Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa». )) 11. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono cosi' sostituiti: «1. Le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano ogni due anni al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, nonche' la documentazione necessaria ai fini della conferma, (( secondo quanto stabilito )) dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 14. 2. Il Ministero

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della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, puo' verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle Fondazioni IRCCS, degli Istituti non trasformati e di quelli privati. Nel caso di sopravvenuta carenza di tali condizioni, il Ministero informa la regione territorialmente competente ed assegna all'ente un termine non superiore a sei mesi entro il quale reintegrare il possesso dei prescritti requisiti. Il Ministro della salute e la regione competente possono immediatamente sostituire i propri designati all'interno dei consigli di amministrazione, nonche' sospendere cautelativamente (( l'erogazione dei finanziamenti nei confronti degli enti interessati )). Alla scadenza di tale termine, sulla base dell'esito della verifica, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento.». 12. Con decreto del Ministro della salute, (( sentiti )) il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono stabiliti i criteri di classificazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati, delle Fondazioni IRCCS e degli altri IRCCS di diritto privato sulla base di indicatori (( qualitativi e quantitativi )) di carattere scientifico di comprovato valore internazionale, anche ai fini del loro inserimento nella rete di attivita' di ricerca; con il medesimo decreto, al fine di garantire la visione unitaria delle attivita' di ricerca scientifica nel campo sanitario dei predetti soggetti, sono individuate le modalita' attraverso cui realizzare l'attivita' di ricerca scientifica in materia sanitaria a livello internazionale.

Art. 15 Trasferimento delle funzioni di assistenza al personale navigante e altre

norme sulle prestazioni rese dal Ministero 1. I commi 89, 90, 91 e 92 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti: «89. Le funzioni relative all'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, ivi comprese le funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale di competenza del Ministero della salute, sono conferite alle regioni, ad esclusione di quelle relative alla certificazione delle competenze in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili, di formazione e aggiornamento di pronto soccorso sanitario del personale di volo, alle visite effettuate dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, alle visite di idoneita' presso gli

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Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF) per la prima iscrizione nelle matricole della gente di mare. Restano ferme tutte le tipologie di prestazioni di competenza dei predetti Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. 90. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, (( delle infrastrutture )) e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza. 91. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti riceventi, il personale di ruolo in servizio presso i Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (S.A.S.N.) di Napoli e Genova, e relative articolazioni territoriali, e' trasferito, nell'ambito del territorio provinciale, assicurando il riconoscimento del servizio prestato ed applicando il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo tabelle di corrispondenza da definirsi con i decreti di cui al comma 90. Qualora le voci fisse e continuative del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento alla data di trasferimento risultino maggiori di quelle spettanti nella nuova posizione di inquadramento, la relativa differenza e' conservata dagli interessati come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. All'esito del trasferimento le dotazioni organiche del Ministero della salute sono corrispondentemente ridotte, tenendo conto delle funzioni che lo Stato continua ad esercitare in materia. 92. I rapporti con il personale ambulatoriale infermieristico, tecnico e della riabilitazione sono disciplinati ad esaurimento da accordi collettivi nazionali di durata triennale stipulati dalla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC). Negli accordi collettivi della medicina specialistica ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale e' ricompreso il personale

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ambulatoriale medico e delle altre professionalita' sanitarie. Il predetto personale mantiene i rapporti convenzionali in essere. I rapporti con i medici fiduciari titolari di incarico nell'ambito della convenzione di medicina generale rimangono disciplinati dalla relativa convenzione, salva la possibilita', per gli assistiti di cui al comma 89, di optare, entro il primo anno, per uno dei predetti medici anche oltre il massimale previsto, fino al 20 per cento dello stesso, salvo riassorbimento. Ai medici fiduciari non titolari di altro rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, le regioni assicurano un incarico nell'ambito della medicina dei servizi per un monte orario non inferiore all'ammontare dei compensi percepiti nell'anno 2011. 92-bis. Con accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' assicurato l'esercizio coordinato delle funzioni conferite a salvaguardia del diritto del personale navigante ad usufruire dei livelli garantiti delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e all'estero. (( Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione del servizio adottati dalle regioni, in base ai principi definiti dai predetti accordi, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale la continuita' delle funzioni conferite, le regioni erogano l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, attraverso gli ambulatori SASN esistenti e i medici fiduciari incaricati, i quali stipulano apposite convenzioni non onerose. )) 92-ter. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse, al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile si applicano le vigenti disposizioni sull'assistenza sanitaria in ambito internazionale e dell'Unione europea, nello spazio economico europeo e in Svizzera, nonche' gli accordi di sicurezza sociale in vigore con i Paesi non aderenti all'Unione europea, fatto salvo quanto previsto per le prestazioni (( medico-legali )) dai decreti di cui al comma 90. 92-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate al Servizio sanitario nazionale le risorse finanziarie, relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 89 e 93, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.». 2. Sono prestazioni a titolo oneroso rese dal Ministero della salute a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati, le attivita' di vigilanza e controllo sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti, per uso terapeutico, profilattico e diagnostico, nonche' le attivita': a) per il rilascio del nulla osta per importazioni di prodotti di origine animale destinati alla commercializzazione, a seguito dei controlli sanitari effettuati

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ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; b) per il rilascio del documento veterinario di entrata per importazioni di prodotti di origine animale non destinati alla commercializzazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, e di prodotti di origine non animale; c) per il rilascio del documento veterinario di entrata per importazioni di prodotti di origine animale destinati a studi particolari o ad analisi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, ad eccezione di quelli destinati a laboratori pubblici e ad altre strutture pubbliche di ricerca che sono esclusi dal pagamento della tariffa; d) per le attivita' di cui all'articolo 1 paragrafi 1, 2 e 6 della decisione della Commissione 2000/571/CE dell'8 settembre 2000. 3. Alle prestazioni di cui al comma 2 si applicano tariffe da rideterminarsi con decreto del Ministro della salute, al fine di coprire le spese sostenute dal relativo Ministero, computate con il criterio del costo orario medio delle prestazioni professionali rese dal personale coinvolto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda di ciascun dipendente (( divisa per il numero )) di ore lavorative annue, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. (( 3-bis. In considerazione delle funzioni di giurisdizione speciale esercitate, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, e' esclusa dal riordino di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e continua ad operare, sulla base della normativa di riferimento, oltre il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, come modificato dal comma 3-terdel presente articolo. All'Allegato 1 annesso al citato decreto-legge n. 89 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2012, il numero 29 e' abrogato. 3-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, le parole: «non oltreil 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 30 aprile 2013». ))

Art. 15 bis Razionalizzazione della spesa sanitaria

1. All'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il rispetto di quanto disposto alla

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presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato- regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici». 2. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a): 1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il 5° percentile, ovvero il 10° percentile, ovvero il 20° percentile, ovvero il 25° percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o servizio oggetto di analisi sulla base della significativita' statistica e della eterogeneita' dei beni e dei servizi riscontrate dal predetto Osservatorio. Il percentile e' tanto piu' piccolo quanto maggiore risulta essere l'omogeneita' del bene o del servizio. Il prezzo e' rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni.»; 2) al quarto periodo, dopo le parole: «di cui al presente comma, nonche'» sono inserite le seguenti: «, in sua assenza,»; b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) in fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento di cui alla lettera a) e' effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;». ))

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Allegato 1 (Articolo 8, comma 15) Sezione 8

.........omissis......

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Comune di Avezzano Ai sensi dell’art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, art. 32 legge 18 giugno 2009, DPCM 26 aprile 2011 si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2011 e al conto consuntivo 2010. 1) Le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti:

(dati in €)

DenominazionePrevisioni di

competenza da bilancio anno 2012

Accertamenti da conto consuntivo

anno 2011

DenominazionePrevisioni di

competenza da bilancio anno 2012

Impegni da conto consuntivo anno

2011Avanzo amm.ne 1.283.407,00 0,00 Disavanzo amm.ne 0,00 0,00Tributarie 22.642.000,00 22.288.410,01 Correnti 29.739.932,00 28.075.943,64 Contributi e trasf. 3.436.923,00 4.417.749,07 Rimborso quote di 1.218.217,00 1.260.589,16 (di cui dallo Stato) 1.675.484,00 2.464.422,32 capitale per mutui in(di cui dalle Regioni) 1.214.439,00 1.451.478,22 ammortamentoExtratributarie 4.533.264,00 4.089.278,41 (di cui per proventi 4.068.685,00 3.485.167,51 servizi pubblici)Tot. entrate parte corr. 31.895.594,00 30.795.437,49 Tot. spese parte corr. 30.958.149,00 28.075.943,64 Alienaz. di beni e trasf. 23.112.359,00 1.960.038,73 Spese di investimento 24.049.804,00 2.964.031,29 (di cui dallo Stato) 6.099,00 135.666,06 (di cui dalle Regioni) 18.742.260,00 280.000,00 Assunzione prestiti 0,00 0,00

0,00 0,00

Tot. entrate c/capitale 23.112.359,00 1.960.038,73 Tot. spese c/capitale 24.049.804,00 2.964.031,29 Rimborso anticipazionitesoreria ed altri

TOTALE 59.368.496,00 36.123.430,80 TOTALE 59.368.496,00 34.407.929,51 Disavanzo di gestione Avanzo di gestione 1.715.501,29 TOTALE GENERALE 59.368.496,00 36.123.430,80 TOTALE GENERALE 59.368.496,00 36.123.430,80

3.367.954,58 4.360.543,00 3.367.954,58

Entrate da servizi per conto terzi

Entrate da servizi per conto terzi4.360.543,00

ENTRATE SPESE

(di cui per anticipazioni di Tesoreria)

0,00 0,00

2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l’analisi economico-funzionale è la seguente: (dati in €)

Personale 5.095.466,14 170.215,00 100.345,00 235.146,00 197.396,88 5.798.569,02

Acquisto beni e servizi 1.987.181,60 1.577.514,36 - 2.633.197,73 78.661,00 39.162,44 6.315.717,13

Interessi passivi 102.002,00 177.908,00 - - - - 279.910,00 Investimenti effettuati direttamente 341.236,03 471.801,66 - 70.315,40 - 10.000,00 893.353,09

Investimenti indiretti 20.000,00 - - - - 20.000,00

TO TALE 7.545.885,77 2.397.439,02 100.345,00 2.938.659,13 78.661,00 246.559,32 13.307.549,24

TrasportiAttività

EconomicaTOTALE

Amm.ne Generale

Istruzione Cultura

Abitazioni Attività sociali

3) La risultanza finale a tutto il 31.12.2011 desunta dal consuntivo: (in euro) - Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell’anno 2011 € 6.072.331,79 - Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell’anno 2011 € - - Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2011 € 6.072.331.79 - Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al conto consuntivo dell’anno 2011 (€. =====)

4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti: (in euro)

IL SINDACO (Dott. Giovanni Di Pangrazio)

(1)1 dati si riferiscono all’ultimo consuntivo approvato

Entrate correnti 723,90 Spese correnti 659,97

di cui: di cui: - tributarie 523,92 - personale 217,41 - contributi e trasferimenti 103,84 - acquisto beni e servizi 349,35 - altre entrate correnti 96,12 - altre spese correnti 93,21

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1. Le notizie relative alle Entrate e alle Spese sono le seguenti:

24.997.473,36 59.366.099,05 20.391.182,52 4.629.113,65

(13.221.589,05)(6.782.093,47 )

14.835.910,69 (11.252.361,55)

Totale entrate di parte corrente

Alienazioni di beni e trasferimenti 35.229.327,53 41.348.941,53 (1.308.023,45)

(0)24.390.260,13

(di cui per anticipazioni di tesoreria) (14.500.000,00)

Totale entrate conto capitale

8.157.291,38 14.500.000,00

8.157.291,38

128.001.445,61

-

63.995.212,70

41.348.941,53

22.657.291,38

128.001.445,61

60.224.566,57

59.619.587,66

8.157.291,38

-

Previsioni di competenza da

bilancio anno 2011

Previsioni di competenza da

bilancio anno 2011

5.695.697,69

71.515.960,71 151.671.756,81

5.695.697,69

Totale 67.657.291,38 5.695.697,69

Servizi per conto di terzi

64.873.906,21 58.190.055,28

Spese di investimento 19.140.559,22 7.630.207,74

Totale spese di parte corrente

53.810.705,69 4.379.349,59 6.024.683,04

58.849.223,17

Disavanzo amm.ne

Correnti

18.072.589,04

-

151.671.756,81

8.157.291,38

82.349.286,22

8.157.291,38

23.504.654,94 18.024.388,89

-

35.777.945,90

(2.813.462,06)(5.441.955,42)16.892.220,78

(12.549.449,68)

61.165.179,21 59.737.915,87

(0)(5.342.028,66)64.276.697,18

(59.500.000,00)

5.695.697,69

-

73.535.883,27

Avanzo di gestione

Totale generale

(0)

8.157.291,38

7.630.207,74

59.500.000,00 -

Totale spese in conto capitale 19.140.559,22 8.102.269,71

Rimborso anticipazione di tesoreria e altri

(15.988.521,77)(1.940.428,48)18.208.872,04

3.852.234,36 (568.016,58)

(2.044.192,29)

(11.776.218,89)

Totale generale

Extratributarie (di cui per proventi servizi pubblici)

(di cui dallo Stato) (di cui dalle Regioni) Assunzione Prestiti

Servizi per conto di terzi

Totale

TributarieContributi e trasferimenti

(di cui dallo Stato) (di cui dalle Regioni)

COMUNE DI CHIETIAi sensi dell’art.6 della legge 25.2.1987 n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2012 e al consuntivo 2010 (1)

-----------------------------------------------------------------------

Avanzo amm.ne

Denominazione

Entrate SpesePrevisioni

di competenza da bilancio anno 2012

Impegni da conto consuntivo anno

2010

Accertamenti da conto

consuntivo anno 2010

8.495.012,53

Previsioni di competenza da

bilancio anno 2012

Rimborso quote di capitale per mutui e prestiti obbligazionari in ammortamento

Denominazione

Disavanzo di gestione

4.250.035,35

Personale 10.390.915,24

Acquisto beni e servizi 15.157.216,22

Interessi passivi 3.140.708,06

Investimenti effettuati

direttamente dall'Amm.ne 5.698.523,07

Investimenti indiretti -

TOTALE 34.387.362,59

3. La risutanza finale a tutto il 31 dicembre 2010 desunta dal consuntivo :- Avanzo di Amm.ne del conto consuntivo 2010 +- Ammontare delle passività arretrate -- Avanzo di Amministrazione complessivo al 31.12.10 +-Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al conto consuntivo dell'anno 2010

4. Le principali Entrate e Spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:

Entrate correnti 1.108€ Spese correntidi cui di cui- Tributarie 436€ - Personale- Contributi e trasferimenti 334€ - Acquisto beni e servizi- Altre entrate correnti € 338 - Altre spese correnti

(1) I dati si riferiscono all'ultimo consuntivo approvato.IL SINDACO

Avv. Umberto Di Primio

587€ 844€

324.850,15

-

258€

3.991.331,39€ -€

3.991.331,39€

998€

7.164.420,04

- -

1.004.481,62 1.875,59

337.681,00 273.813,25

4.279.883,92 848.031,94

16.024.231,86 4.618.307,53 107.536,56 6.148.016,45

- - - -

296.841,75 - 273.765,46

1.521.542,04 452.961,60 66.475,62 93.371,59

6.526.931,43 3.063.685,39 2.399,94 3.972.664,65

804.818,79 38.661,00 1.808.214,75 7.127.726,45

Istruzione

1.542.373,50

Trasporti

49.161,31

AttivitàEconomica

Totalee Cultura

Abitazioni

2. La classificazione delle principali spese correnti ed in conto capitale, desunto dal consuntivo, secondo l'analisi economico-funzionale è la seguente :

Attività socialeAmm.ne Generale

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89

C O M U N E D I F E R R A R A

Ai sensi dell’art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2013 e al conto consuntivo 2011 (1):

1 - le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:

ENTRATE SPESE

Denominazione

Previsioni di competenza da bilancio ANNO

2013

Accertamenti da conto

consuntivo ANNO 2011

Denominazione

Previsioni di competenza da bilancio ANNO

2013

Accertamenti da conto

consuntivo ANNO 2011

− Avanzo amm.ne ……………….. - − Disavanzo amm.ne............................... - -− Tributarie................................... 110.665.933,79 78.532.263,07 − Correnti................................................

. 132.926.487,60 107.017.832,06

− Contributi e trasferimenti………. (di cui dello Stato)...................... (di cui delle Regioni)……………

8.422.354,993.310.121,023.337.008,74

9.314.751,66 2.458.285,37 4.843.476,31

− Rimborso quote di capitale per mutui in ammortamento......................................

9.867.506,18 13.047.101,68

− Extratributarie............................ (di cui per proventi servizi

pubblici.)...................................

23.705.705,009.273.402,00

25.796.396,90

9.586.986,32

Totale entrate di parte corrente...... 142.793.993,78 113.643.411,63 Totale spese di parte corrente.................. 142.793.993,78 120.064.933,74

− Alienazione di beni trasferimenti (di cui dall Stato)........................ (di cui dalle Regioni).................

72.495.985,5711.210.000,0014.246.738,00

13.003.292,621.089.087,371.977.761,11

− Spese di investimento...........................

78.105.214,00 16.693.366,59

− Assunzione di prestiti................. (di cui per anticipazioni di tesoreria)………………………

33.609.228,4328.000.000,00

475.250,980,00

Totale entrate conto capitale......... 106.105.214,00 13.478.543,60 Totale spese conto capitale..................... 78.105.214,00 16.693.366,59− Rimborso anticipazione di tesoreria ed

altri........................................................

28.000.000,00 0,00

− Partite di giro............................. 23.412.000,00 18.135.778,54 − Partite di giro........................................ 23.412.000,00 18.135.778,54

Totale............................ 272.311.207,78 145.257.733,77 Totale................................... 272.311.207,78 154.894.078,87− Disavanzo di gestione................ - - − Avanzo di gestione............................... - - TOTALE GENERALE............ 272.311.207,78 145.257.733,77 TOTALE GENERALE................. 272.311.207,78 154.894.078,87

2 - la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunto dal consuntivo, secondo l’analisi degli interventi è la seguente: Amministra-

zione gen.le Istruzione e

cultura Abitazioni Attività sociali Trasporti Attività

economica TOTALE

− Personale............................... 16.111.872,30 18.190.589,59 382.347,88 965.280,58 0,00 982.806,28 36.632.896,63− Acquisto beni e servizi........... 8.927.445,96 2.731.939,61 50.320,23 10.091.442,41 8.724,26 623.276,22 22.433.148,69− Interessi passivi..................... 1.779.305,83 456.328,33 135.692,62 158.993,97 91.979,34 279.335,09 2.901.635,18− Investimenti effettuati diret-

tamente dall’amministrazione 2.183.271,16 2.477.600,00 390.139,94 327.358,00 77.821,00 31.770,00 5.487.960,10

− Investimenti indiretti............... 0,00 311.333,33 707.388,99 113.330,48 676.089,44 0,00 1.808.142,24

29.001.895,25 24.167.790,86 1.665.889,66 11.656.405,44 854.614,04 1.917.187,59 69.263.782,84

2 - la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2011 desunta dal consuntivo:

− Avanzo di amministrazione del conto consuntivo dell’anno 2011 + 1.253.116,20 − Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell’anno -----

Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2011 + 1.253.116,20 − Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti della elencazione allegata al conto consuntivo - dell’anno 2011 3 - le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:

Entrate correnti € 839,04 Spese correnti € 790,13di cui: di cui: − Tributarie € 579,81 − personale € 356,03− contributi e trasferimenti € 68,77 − acquisto beni e servizi € 253,03− altre entrate correnti € 190,46 − altre spese correnti € 181,07

IL SINDACO Firmato: Avv. Tiziano Tagliani

(1) - i dati si riferiscono all’ultimo consuntivo approvato.

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COMUNE DI OLBIAAi sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al Bilancio Preventivo 2012 e al Conto Consuntivo 2011

1 - LE NOTIZIE RELATIVE ALLE ENTRATE ED ALLE SPESE SONO LE SEGUENTI:ENTRATE SPESE

DENOMINAZIONE PREVISIONE DI COMPETENZA ACCERTAMENTI DA DENOMINAZIONE PREVISIONI DI COMPETENZA IMPEGNI DA

DA BILANCIO ANNO 2012 CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011 DA BILANCIO ANNO 2012 CONTO CONSUNTIVO ANNO 2011

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 20.850,00 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - -

ENTRATE TRIBUTARIE 42.871.850,00 36.240.071,50 SPESE CORRENTI 67.260.857,00 61.040.105,61

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 21.878.731,00 26.164.702,65 RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE di cui: 1.051.110,00 1.014.236,91

(di cui dallo stato) 1.900.818,00 7.469.811,56 per mutui in ammortamento 1.051.110,00 1.014.236,91

(di cui dalle regioni) 18.574.527,00 17.229.708,78

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.690.326,00 4.296.120,23

(di cui proventi servizi pubblici) 3.008.956,00 2.774.597,22

TOTALE ENTRATE DI PARTE CORRENTE 92.925.208,00 66.700.894,38 TOTALE SPESE DI PARTE CORRENTE 69.363.077,00 62.054.342,52

ALIENAZIONE DI BENI E TRASFERIMENTI 13.424.810,00 5.962.328,76 SPESE DI INVESTIMENTO 14.553.750,00 8.274.054,80

(di cui dallo Stato) 157.000,00 6.452,04

(di cui dalle Regioni) 2.427.000,00 425.377,86 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 14.553.750,00 8.274.054,80

ASSUNZIONE PRESTITI

(di cui per anticipazioni tesoreria) RIMBORSO ANTICIPAZIONI E FINANZIAMENTI

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 13.424.810,00 5.962.328,76 (di tesoreria ed altri)

(Finanziamenti a breve)

PARTITE DI GIRO 20.000.000,00 9.829.428,57 PARTITE DI GIRO 20.000.000,00 9.829.428,57

TOTALE 102.865.717,00 82.492.651,71 TOTALE 102.865.717,00 80.157.825,89

DISAVANZO DI GESTIONE AVANZO DI GESTIONE

TOTALE GENERALE 102.865.717,00 82.492.651,71 TOTALE GENERALE 102.865.717,00 80.157.825,89

2 - LA CLASSIFICAZIONE DELLE PRINCIPALI SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE, DESUNTE DAL CONTO CONSUNTIVO, SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE E' LA SEGUENTE

DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE GENERALE ISTRUZIONE E CULTURA ABITAZIONI ATTIVITA SOCIALI TRASPORTI ATTIVITA' ECONOMICA TOTALE

PERSONALE 7.958.196,20 497.244,00€ 395.663,00 686.153,00 654.579,00 10.191.835,20

ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.296.981,15 3.831.558,79 15.906,78 6.414.577,37 444.596,03 16.003.620,12

INTERESSI PASSIVI 240.888,01 82.014,00 322.902,01

INVESTIMENTI EFFETTUATI:

direttamente dall'Amministrazione 152.000,00 2.147.832,15 1.345.462,00 400.000,00 0,00 4.045.294,15

investimenti indiretti - -

TOTALE GENERALE 13.648.065,36 6.558.648,94 1.757.031,78 7.500.730,37 1.099.175,03 30.563.651,48

3 - LA RISULTANZA FINALE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2011 DESUNTA DAL CONSUNTIVO 4 - LE PRINCIPALI ENTRATE E SPESE PER ABITANTE DESUNTE DAL CONTO CONSUNTIVO SONO LE SEGUENTI:

AVANZO DI GESTIONE ENTRATE CORRENTI 1.169,99

dal consuntivo dell'anno 2011 2.334.825,82 di cui:

RESIDUI PASSIVI PERENTI ESISTENTI ALLA ENTRATE TRIBUTARIE 635,68

DATA DI CHIUSURA DEL CONTO DELL'ANNO CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 458,95

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALTRE ENTRATE CORRENTI 75,36

disponibile al 31 dicembre 2011 15.085.154,69 SPESE CORRENTI 1.070,70

AMMONTARE DI DEBITI FUORI BILANCIO di cui:

RICONOSCIUTI E FINANZIATI 2011 PERSONALE 240,64

580.008,52 ACQUISTO BENI E SERVIZI 635,82

ALTRE SPESE CORRENTI 194,24

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO: DOTT. LORENZO ORRU'

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COMUNE DI PARMA

Ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio

Preventivo 2012 e al conto consuntivo 2010 (le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti):

Entrate (euro) (euro) Spese (euro) (euro)

Denominazione

Previsioni di competenza da bilancio anno

2012

Accertamenti da conto consuntivo

anno 2010 Denominazione

Previsioni di competenza da bilancio anno

2012

Impegni da conto

consuntivo anno 2010

Avanzo amministrazione 3.831.609,82 Disavanzo amministrazione 0,00 0,00

Tributarie 137.619.000,00 63.710.960,29 Correnti 178.994.349,30 198.772.105,73

Contributi e trasferimenti 24.467.643,05 72.062.718,59Rimborso quote di capitale per mutui in ammortamento 26.109.490,75 12.321.686,84

(di cui dallo Stato) 2.849.488,94 46.932.151,95

(di cui dalle Regioni) 3.220.246,55 7.177.064,96

Extratributarie 43.017.197,00 53.838.588,89

(di cui per proventi serv. Pubbl) 27.603.407,00 24.930.467,66

Tot. entrate di parte corrente 205.103.840,05 189.612.267,77 Tot. Spesa di parte corrente 205.103.840,05 211.093.792,57

Spese di investimento 55.975.009,82 82.617.034,25

Alienazione di beni e trasf. 52.143.400,00 89.192.660,79

(di cui dallo Stato) 0,00 10.737.697,73

(di cui dalle Regioni) 1.500.000,00 4.357.107,69

Assunzioni prestiti 10.000.000,00 20.134.000,00

(di cui per anticip. tesoreria) 10.000.000,00 0,00

Tot. Entrate conto capitale 62.143.400,00 109.326.660,79 Tot. Spesa conto capitale 55.975.009,82 82.617.034,25

Rimborso anticipazione di tesoreria ed altri 10.000.000,00 0,00

Partite di giro 29.208.000,00 19.265.036,72 Partite di giro 29.208.000,00 19.265.036,72

Totale 300.286.849,87 318.203.965,28 Totale 300.286.849,87 312.975.863,54

Disavanzo di gestione 0,00 0,00 Avanzo di gestione 0,00 5.228.101,74

TOTALE GENERALE 300.286.849,87 318.203.965,28 TOTALE GENERALE 300.286.849,87 318.203.965,28

2) la classificazione delle principali spese correnti e in c/capitale, desunte dal consuntivo 2010 secondo l'analisi economico-funzionale, è la seguente:

(euro) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro) (euro)

Amministrazione Istruzione e Abitazioni Attività Sociali Viabilità e Attività

Generale Cultura Trasporti Economiche Totale

Personale 19.963.418,85 10.554.046,60 56.021,49 10.898.420,26 637.387,48 616.897,92 42.726.192,60

Acquisto beni e servizi 13.841.363,43 22.162.842,99 107.009,91 33.984.408,27 8.017.876,99 76.752,71 78.190.254,30

Interessi passivi 1.863.207,81 1.030.329,39 114.256,79 186.120,49 1.115.451,59 6.662,19 4.316.028,26

Investimenti 35.562.217,38 10.717.788,58 5.689.873,98 1.349.812,67 13.084.495,72 3.123.000,00 69.527.188,33

Totale 71.230.207,47 44.465.007,56 5.967.162,17 46.418.761,69 22.855.211,78 3.823.312,82 194.759.663,49

3) La risultanza finale a tutto il 31.12.10 desunta dal consuntivo:

Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2010 27.148.952,77 Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell'anno 0,00

Avanzo di amministrazione disponibile 27.148.952,77

Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al conto consuntivo dell’anno 2010

4) Le principali entrate e spese per abitante, desunte dal consuntivo, sono le seguenti: n. abitanti al 31.12.2010: 186.690

(euro) (euro)

Entrate correnti 1.015,65 Spese correnti 1.064,72

di cui: di cui:

tributarie 341,27 personale 297,12

contributi e trasferimenti 386,00 acquisto beni e servizi 485,90

altre entrate correnti 288,38 altre spese correnti 281,70

Il commissario straordinario

(1) I dati si riferiscono all'ultimo consuntivo approvato (Dr. Mario Ciclosi)

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ATTIVO Totale al 31/12/11 Totale al 31/12/10A) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali 3.996.988,68 2.912.767,12 II Immobilizzazioni materiali 248.043.797,88 235.503.813,08

III Immobilizzazioni finanziarie 74.082,60 74.631,97 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) 252.114.869,16 238.491.212,17

B) ATTIVO CIRCOLANTEI Rimanenze 9.311.169,65 10.534.679,64

II Crediti 235.156.896,66 203.226.041,03 III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioniIV Disponibilità liquide 339.658,48 214.447,47

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) 244.807.724,79 213.975.168,14 C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.349.876,09 2.117.570,43

TOTALE ATTIVO 499.272.470,04 454.583.950,74 D) CONTI D'ORDINE 25.168.428,79 17.808.618,76

PASSIVOA) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 2.872.449,94- 2.872.449,94- II Contributi in conto capitale e conferimenti 82.536.877,15 79.332.434,49

III Donazioni vincolate ad investimenti 1.161.928,48 1.186.512,36 IV Riserve 6.719.118,20 6.719.118,20 V Utili (Perdite) portati a nuovo 43.714.689,78- 38.566.253,22-

VI Utile (Perdita) dell'esercizio 4.422.333,95- 5.148.436,56- VII Contributi per copertura perdite

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 39.408.450,16 40.650.925,33 B) FONDI PER RISCHI E ONERI 22.103.880,50 18.396.682,46 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTOD) DEBITI 419.400.496,49 378.755.350,35 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 18.359.642,89 16.780.992,60

TOTALE PASSIVO E NETTO 499.272.470,04 454.583.950,74 F) CONTI D'ORDINE 25.168.428,79 17.808.618,76

CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE Anno 2011 Anno 2010

1) Contributi in conto esercizio gestione sanitaria 849.940.960,22 838.342.547,37 2) Proventi e ricavi di esercizio 24.686.380,32 23.171.220,73 3) Rimborsi 47.299.882,57 47.292.917,60 4) Compartecipazione alla spesa 8.637.453,49 8.075.243,92 5) Incrementi di immobilizzazioni6) Sterilizzazione quote di ammortamento 3.016.909,64 2.679.257,24 7) Variazione delle rimanenze8) Altri ricavi 6.690.727,06 4.859.652,81

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 940.272.313,30 924.420.839,67

B) COSTI DELLA PRODUZIONE9) Acquisto beni di consumo 106.371.905,38 105.266.044,26

10) Acquisto di servizi sanitari 550.220.222,21 544.926.057,78 11) Acquisto di servizi non sanitari 45.271.340,24 44.411.669,88 12) Godimento di beni di terzi 4.023.097,48 7.641.168,10 13) Costo del personale dipendente 192.523.197,45 190.800.034,51 14) Ammortamenti e svalutazioni 15.134.424,18 12.540.256,11 15) Variazione delle rimanenze di beni di consumo 1.223.509,99 1.474.697,86- 16) Accantonamenti per rischi 3.625.000,00 1.615.000,00 17) Altri accantonamenti 2.466.126,00 2.441.727,00 18) Oneri diversi di gestione 5.834.190,47 3.670.790,83

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 926.693.013,40 911.838.050,61 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 13.579.299,90 12.582.789,06

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 4.083.653,03- 3.829.701,31- D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIEE) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 241.294,00 456.708,47

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 9.736.940,87 9.209.796,22 IMPOSTE 14.159.274,82 14.358.232,78 UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO 4.422.333,95- 5.148.436,56-

STATO PATRIMONIALE

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 25 Febbraio 1987 n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al Bilancio d'Esercizio 2011

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Associazione scientifico-culturale, senza fini di lucro, operante dal 1983, è composta dadocenti universitari, magistrati, liberi professionisti, studiosi, dipendenti pubblici.

Agenzia Formativa, certificata UNI EN ISO 9001:2008

Pubblica la rivista periodica di dottrina, giurisprudenza e legislazione “Quaderni

Amministrativi”.

Scopi del Centro

Promuovere e curare la trattazione e l'approfondimento di problemi culturali, economici,fiscali, amministrativi ed urbanistici degli operatori pubblici e privati con convegni, congressi, seminari, conferenze e corsi.

Fornisce, con la propria struttura operativa, servizi di assistenza e consulenza in materia tecnica, amministrativa, finanziaria, fiscale, urbanistica ed edilizia.

Attua corsi – con propria Agenzia Formativa – per la formazione ed aggiornamento del personale e per le varie categorie professionali validi per i concorsi .

L'obiettivo del CSA è quello di elaborare e diffondere specifiche conoscenze nel settore della P.A. in generale, degli EE.LL., ASL ed Aziende Pubbliche e, in particolare, promuovereun cambiamento della cultura degli operatori che dirigono, ai vari livelli di responsabilità, gli Enti Pubblici.

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- Promuove convegni, congressi, seminari e conferenze per operatori pubblici e privati.

- Compilazione completa, su modulistica ufficiale, delle pratiche di pensione e liquidazione.Consulenza e contenzioso in campo pensionistico con professionisti specializzati.

- È possibile associarsi al Centro con un contributo annuo di € 100,00 beneficiando, sulle ini-ziative della riduzione del 20%, con diritto a soluzione di quesiti e ricezione gratuita della rivi-sta “Quaderni Amministrativi”

- Pubblicazione su “Quaderni Amministrativi” del bilancio, con l’invio gratuito della rivista ela pubblicazione sul web al sito del CSA. La collaborazione alla rivista, è aperta a tutti.

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