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    1. In tema di divisione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 cod.civ. nel caso di uguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionalicontro ogni possibile favoritismo - applicabile anche nell'ipotesi di divisione dei beni comuni, invirt del rinvio recettizio di cui all'art. 111! cod. civ. - non ha carattere assoluto, ma soltantotendenziale, ed " pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, chepossono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed

    economica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche afattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunit#, la cui valutazione " sindacabile insede di legittimit# soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.

    2. Il principio posto dall'art. 729 cod. civ. non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale ed", pertanto, derogabile, in presenza di valide ragioni, in base a valutazioni prettamentediscrezionali, insindacabili in sede di legittimit# salvo che sotto il profilo dell'omessa,insufficiente o contraddittoria motivazione. In particolare, non costituisce una valida ragione la

    richiesta di alcuni dei condividenti di assegnazione delle quote relativa ad un bene immobileadibito ad attivit# commerciale, in quanto, in tal caso, aderendo a tale richiesta, da un lato nonsi raggiungerebbe l'obiettivo dello scioglimento della comunione $dandosi invece luogo ad unanuova, seppur minore comunione%, e dall'altro si violerebbe il principio della par condicio deicondividenti, che " alla base del criterio del sorteggio.

    CORTE DI CASSAZIONE. SEZ. VI - 2 CIVILE, SENTENZA 27 dicembre 2012 23930Pre. !"#d"$i % e&. Pe&i&&i , $.23930 - Pre. !"#d"$i % e&. Pe&i&&i

    &volgimento del processo

    a (orte d'appello di ecce, con sentenza depositata il 1) maggio 2*11, ha rigettato l'appelloproposto da +.. e +.. avverso la sentenza non definitiva e quella definitiva emesse dalribunale di rani in due giudizi riuniti e volti alla individuazione dei beni caduti nellasuccessione di /.+. e alla loro divisione.

    /er quanto ancora rileva nel presente giudizio, la (orte ha rigettato il motivo di gravame con ilquale gli appellanti avevano censurato l'assegnazione delle quote non tramite sorteggio, macon attribuzione ad opera del giudice. In proposito, la (orte d'appello ha ritenuto che, pur nellaperplessit# indotta dalla mancanza di motivazione espressa da parte del ribunale in ordine allascelta dell'attribuzione dei beni in luogo del sorteggio, il principio dettato dall'art. 729 cod. civ.a garanzia delle operazioni divisionali da ogni possibile favoritismo non ha carattere assolutoma solo tendenziale, ed " quindi derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali chepossono attenere non solo a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economicadei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzata e comprovata opportunit#. 0ella specie, la(orte d'appello, sul presupposto che era incontestato che gli attuali appellanti avessero abitatoper tantissimi anni nella casa materna, riteneva la decisione del ribunale non incongrua allaluce di tale circostanza, presumibilmente tenuta presente e valutata sia pure soloimplicitamente, e riteneva quindi il motivo infondato.

    /er la cassazione della sentenza della (orte d'appello di ecce ricorrono +.. e +.. con ricorsoproposto nei confronti di ..I. , in proprio e quale amministratrice di sostegno di &t.(a. , din.d. e &.. .

    0essun degli intimati ha svolto attivit# difensiva.

    I ricorrenti hanno depositato memoria e art. )73 cod. proc. civ..

    otivi della decisione

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    (on il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano difetto di motivazione in ordine all'utilizzodel criterio dell'attribuzione dei beni in luogo del sorteggio nello scioglimento della comunione.a (orte d'appello, sostengono i ricorrenti, pur avendo riconosciuto che la scelta del ribunaledi procedere all'attribuzione delle quote di eguale valore in luogo della assegnazione mediantesorteggio, era del tutto priva di motivazione, ha tuttavia condiviso la scelta e ne ha ribaditol'opportunit# adducendo una giustificazione del tutto inadeguata, per di pi tratta da una

    allegazione tardiva, in quanto fatta per la prima volta in appello dalla . , quale quella che essiricorrenti avevano abitato nella casa materna. a, da un lato, questa allegazione non haformato oggetto di alcuna integrazione probatoria4 dall'altro, sarebbe evidente la illogicit# delragionamento della (orte territoriale, che ha preteso si attribuire un significato e post allascelta del ribunale attraverso una deduzione che era stata fatta solo in appello. /ertanto, purfacendo riferimento all'orientamento pi permissivo della giurisprudenza di legittimit#, la (orted'appello avrebbe fatto ricorso ad un elemento di valutazione del tutto inidoneo, atteso che nonsi comprende cosa si sia inteso con casa materna, dal momento che tutti beni oggetto delladivisione erano materni.

    a (orte d'appello avrebbe poi del tutto omesso di considerare che la dante causa di essiricorrenti, &t.+i. , era titolare, pro quota, dei beni oggetto di divisione per averli ricevuti per

    donazione dalla madre /.+. , e che avrebbe quindi potuto effettuare la collazione perimputazione anzich5 mediante restituzione del bene alla comunione.

    ale circostanza, e solo questa, peraltro introdotta nel giudizio ritualmente e tempestivamente,avrebbe potuto indurre la (orte d'appello a derogare al criterio del sorteggio, procedendoall'attribuzione di quei beni ad essi ricorrenti. 6el resto, che questa fosse la loro volont# erareso evidente dal fatto che sia in primo grado che in appello essi avevano chiesto l'attribuzionedel bene di $I&&I&% . (ontraddittoriamente, quindi, la (orte d'appello ha utilizzato il criteriosoggettivo valorizzando una circostanza che risultava smentita dalle positive conclusioniassunte nel giudizio di divisione.

    (on il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 729 e

    78! cod. civ., rilevando che la (orte d'appello ha derogato al criterio del sorteggio senzaaddurre giustificazioni di tipo oggettivo che giustificassero la scelta e la deroga4 questa, delresto, " sempre possibile quando vi sia l'unanimit# dei condividenti o quando il testatore abbiaprovveduto all'attribuzione dei beni ai sensi dell'art. 7)) cod. civ. 6eve invece escludersi che ilgiudice possa derogare al sorteggio attribuendo rilievo ad una presunta volont# delle parti,suscettibile peraltro di essere smentita. In ogni caso, la deroga deve essere adeguatamentemotivata4 il che non si " verificato nella specie.

    (on il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 78! cod. civ. in relazione all'art.729 cod. civ. a (orte d'appello, nel condividere la decisione di primo grado, sarebbe incorsanella violazione dell'art. 78! cod. civ. presumendo che la collazione debba essere effettuatasolo in natura e privando il donatario della possibilit# di scelta a lui attribuita dalla legge. Il

    ribunale prima, e la (orte d'appello poi, non avrebbero quindi considerato che l'appartamentodi via $I&&I&% era stato dalla de cuius donato alla loro dante causa, la quale, nel costituirsiin giudizio, aveva espressamente chiesto l'attribuzione a s5 del bene, cos manifestando,ancorch5 implicitamente, la volont# di mantenere la propriet# del bene e di effettuare lacollazione per imputazione.

    (on il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. )8: cod.proc. civ., in relazione all'art. 11: cod. proc. civ., dolendosi del fatto che la (orte d'appelloabbia attribuito rilievo ad una circostanza di fatto che solo nella comparsa di costituzione inappello la . aveva allegato.

    Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, "

    fondato.

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    ccorre premettere che, nella giurisprudenza di questa (orte si " affermato che ;in tema didivisione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 cod. civ. nel caso diuguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ognipossibile favoritismo - applicabile anche nell'ipotesi di divisione dei beni comuni, in virt delrinvio recettizio di cui all'art. 111! cod. civ. - non ha carattere assoluto, ma soltantotendenziale, ed " pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che

    possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale edeconomica dei beni, quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche afattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunit#, la cui valutazione " sindacabile insede di legittimit# soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione. $0ella specie, " stataritenuta legittima l'attribuzione dell'unit# immobiliare a favore dei condividenti che vi avevanoabitato per molti anni e avevano effettuato cospicui miglioramenti che - in quanto destinati asoddisfare le loro specifiche esigenze - sarebbero risultati inutili e privi di qualsiasi valoreeconomico in caso di attribuzione agli altri condividenti%< $(ass. n. 1*91 del 2**7%.

    Il principio posto dall'art. 729 cod. civ., quindi, ;non ha carattere assoluto, ma soltantotendenziale, ed ", pertanto, derogabile, in presenza di valide ragioni, in base a valutazioniprettamente discrezionali, insindacabili in sede di legittimit# salvo che sotto il profilo

    dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. In particolare, non costituisce unavalida ragione la richiesta di alcuni dei condividenti di assegnazione delle quote relativa ad unbene immobile adibito ad attivit# commerciale, in quanto, in tal caso, aderendo a tale richiesta,da un lato non si raggiungerebbe l'obiettivo dello scioglimento della comunione $dandosi inveceluogo ad una nuova, seppur minore comunione%, e dall'altro si violerebbe il principio della parcondicio dei condividenti, che " alla base del criterio del sorteggio nella specie, non pu= ritenersi che la motivazione addotta dalla (orted'appello, imputando al ribunale l'avvenuta valutazione di una circostanza di fatto dedotta solo

    in appello, sia congrua. 0on si comprende, invero, il riferimento alla circostanza che i ricorrentiavessero abitato nell'appartamento materno, laddove veniva in discussione la divisione delcompendio dei beni della madre, e soprattutto non si comprende perch5, nell'ambito divalutazioni soggettive, la (orte d'appello non abbia attribuito rilievo alla richiesta fatta dalla

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    dante causa dei ricorrenti, di attribuzione a s5 del bene che le era stato donato dalla madre eche ella conferiva in collazione esprimendo la volont# che questa avvenisse per imputazione.

    In sostanza, dalla motivazione della sentenza impugnata, da un lato, emerge la valorizzazionedi una mera e tardiva allegazione difensiva della parte cui " stato attribuito dal ribunale, inassenza di alcuna motivazione, il lotto comprendente l'immobile di via $I&&I&% 4 dall'altro,

    risulta del tutto omessa la considerazione delle circostanze dedotte dalla dante causa degliodierni ricorrenti, che, se fossero state tenute presenti dalla (orte d'appello, avrebbero potutoindurre ad una diversa e adeguatamente motivata decisione, avendo il giudice del merito,nell'esercizio della discrezionalit# riconosciutagli, ritenuto di derogare al criterio del sorteggio.

    Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio per nuovo esame alla(orte d'appello di ecce.

    l giudice del rinvio " demandata altres la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimit#.

    P.'.(.

    a (orte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delgiudizio di legittimit#, alla (orte d'appello di ecce.