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    Condominio, parcheggio, cortili, sbarra elettrica, servitùpersonale, divietoCassazione civile , sez. II, sentenza 13.09.2012 n° 1533

    In tema di possesso, l'utilizzazione, da parte dei condomini di uno stabile, di un'area condominiale ai fini di parcheggio,

    non è tutelabile con l'azione di reintegrazione del possesso di servitù, nei confronti di colui che l'abbia recintata nellaasserita qualità di proprietario.

    Per l'esperimento dell'azione di reintegrazione occorre infatti un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo,purché avente i caratteri esteriori di un diritto reale, laddove il parcheggio dell'auto non rientra nello schema di alcundiritto di servitù, difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ovverosia la realità inerenza al fondo dominantedell'utilità cos! come al fondo servente del peso", in quanto la comodità di parcheggiare l'auto per specifiche persone cheaccedono al fondo non pu# valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tuttopersonale dei proprietari. $"

    %" &iferimenti normativi artt. !1"#!19 c.c.( ar. )*, co. +, . )- febbraio $-+, n. /0.$" 1fr. Cass. Civ., sez. II, sentenza 21 gennaio 2009, n. 1551.

    2onte $assimario.it # 1%2013"

     % condominio  % parcheggio 3 cortili 3 sbarra elettrica 3 servitù personale 3 divieto 3

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    &entenza 22 novembre 2011 13 settembre 2012, n. 1533

    (Presidente Triola – Relatore Petitti)

    &volgimento del processo

    1on ricorso proposto nel $-, P.4., 5.P., 6.5.5. e 7.5. chiedevano di essere reintegrati nel possesso del secondo cortiledello stabile sito in omissis", l'accesso al quale era stato loro precluso dalla 1ostruzioni 5oschi s.r.l. mediantel'apposizione di una sbarra all'ingresso dello stesso.

    'adito 5ribunale di 4ologna pronunciava provvedimento provvisorio di reintegra, ordinando la rimozione della sbarra efacoltizzando i ricorrenti ad accedere al suddetto cortile.

     7ll'esito del giudizio di primo grado il 5ribunale confermava i provvedimenti di reintegra nel possesso, condannando laconvenuta alla rimozione della sbarra e al pagamento delle spese.

     7vverso questa pronuncia proponeva appello la 1ostruzioni 5oschi s.r.l.( ricostituitosi il contraddittorio, il 4. rinunciavaagli atti di causa e la rinuncia veniva accettata dall'appellante( la causa proseguiva tra l'appellante e i 5.

    a 1orte d'appello di 4ologna, con sentenza resa pubblica mediante deposito in data )8 agosto )99+, accoglieval'appello, revocava le statuizioni in materia possessoria e condannava gli appellati al pagamento delle spese di entrambigradi di giudizio.

    &igettate alcune eccezioni preliminari, la 1orte d'appello rilevava che i 5. reclamavano il loro possesso : che si eraestrinsecato prevalentemente attraverso il parcheggio delle loro autovetture : su entrambi i cortili attigui facenti parte delcondominio di via omissis" e via dei omissis", dove gli stessi erano proprietari di una unità immobiliare. &ilevava altres!che il primo cortile, a cui si accedeva da via omissis", era di proprietà, tra gli altri, degli appellati, che ne esercitavanoanche il possesso, mentre il secondo cortile, con accesso da vicolo omissis" , apparteneva per /+0 millesimi alla 5osti;.r.l. e ad altri soggetti diversi da coloro che erano comproprietari soltanto del primo cortile.

    1i# premesso, la 1orte d'appello rigettava l'eccezione di tardività dell'azione possessoria, atteso che l'atto di spoglio erastato individuato dai 5. nella apposizione della sbarra con congegno elettrico, che impediva l'accesso da vicolo omissis",avvenuta il $9 gennaio $-, mentre il ricorso possessorio era stato proposto il $* gennaio successivo.

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    &ilevava che dalle risultanze istruttorie emergeva che i 5., quando non trovavano parcheggio nel cortile principale,utilizzavano per il parcheggio della propria autovettura il secondo cortile con accesso autonomo da vicolo omissis"( chedai verbali condominiali emergeva che l'uso del secondo cortile effettuato dagli appellati e anche da estranei avevaformato oggetto di discussione tra i legittimi proprietari( che era priva di fondamento l'asserzione degli appellati di averprovveduto al pagamento delle spese condominiali relative al secondo cortile. 1oncludeva pertanto nel senso chenell'uso del parcheggio da parte degli appellati non era configurabile l'animus rem sibi habendi , con esclusione di ogni

    altro soggetto, ivi compresi i proprietari che continuavano a possedere e che quindi non sussistevano gli elementi peraccordare l'invocata tutela possessoria.

    Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso 5.P., 6.5.5. e 5.7. sulla base di sette motivi( ha resistito concontroricorso 1ostruzioni 5oschi s.r.l., la quale ha altres! proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

    I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell'udienza.

    $otivi della decisione

    $.

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    specie si era infatti in presenza non di un compossesso, ma di possessi simultanei corrispondenti a diritti reali di diversanatura.

    I ricorrenti ricordano quindi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la natura di bene accessorio del cortilecondominiale comporrà che i condomini che su di esso si affacciano godano del cortile iure servitutis o pro indiviso,indipendentemente dal diritto di proprietà che pu# appartenere a uno o a più condomini. Il condomino che parcheggia faquindi uso di una porzione di bene indiviso e se il suo parcheggio è ripetuto nel tempo esercita un possessouti singuli

    sulla res, che pu# difendere da solo o con gli altri condomini che ne fanno analogo uso e che, come lui, possonoreclamare il possesso.

    8.). ;otto altro profilo, i ricorrenti rilevano che erroneamente la 1orte d'appello avrebbe ritenuto che l'art. $$/9 cod. civ.postuli una insistenza fisica continua del possessore rispetto alla cosa.

    8.8. ;otto un ulteriore profilo, i ricorrenti criticano la sentenza impugnata perché avrebbe dato preminente rilievo al fattoche l'esercizio del parcheggio era contrastato non tollerato", segno questo >che non solo non vi era autorizzazionealcuna, ma neppure una tolleranza silenziosa? all'interno del condominio. In proposito, i ricorrenti osservano che icondomini si erano accordati e che solo il dante causa della resistente aveva mostrato disaccordo, pur non impugnandola delibera condominiale. ;ostengono quindi che proprio la mancanza di tolleranza di uno solo dei condomini gioverebbeal riconoscimento del proprio possesso e non farebbe certamente venire meno l'animus possidendi ( l'opposizione deltitolare del diritto all'esercizio del possesso : rilevano i ricorrenti : non farebbe venire meno nel possessore l'animus possidendi , né trasformerebbe il possesso in tolleranza non tutelabile, se il possessore continui ad esercitare il

    possesso.

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    nello schema del contratto di locazione o dei contratti affini, quali l'affitto o il comodato. In entrambi i casi, il dirittotrasferito, attesane la natura personale ed il carattere obbligatorio, non pu# ritenersi ipso facto trasmissibile, in assenzadi una ulteriore, apposita convenzione stipulata dall'avente diritto con il nuovo proprietario del bene asservito. Aellaspecie, il giudice di merito aveva qualificato come costitutiva di una duplice servitù, di passaggio e di parcheggio, unaconvenzione tra privati con la quale il venditore di un appartamento aveva altres! concesso all'acquirente, in sede distipula dell'atto pubblico di alienazione, il diritto d'uso di uno scantinato al fine di parcheggiarvi un'autovettura : nonché ildiritto di passaggio sull'area che ne consentita l'accesso :, diritto non riconosciuto, in seguito, dagli eredi dello stesso

    venditore. a ;.1., nel cassare la pronuncia, ha sancito il principio di diritto di cui in massima"? 1ass. n. $9 del $".

    +.8. 7lla luce di tali principi, deve quindi escludersi che la domanda possessoria proposta dal dante causa degli odierniricorrenti, in quanto volta a tutelare non un possesso riferibile ad un diritto di proprietà sull'area in contestazione cheanzi, come rilevato, si afferma esplicitamente l'appartenenza di detta area ad altri soggetti", ma l'affermato possesso diuna servitù di parcheggio dell'auto in un cortile di proprietà di altre persone, potesse essere accolta.

    *. a sentenza impugnata, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda possessoria propostadal dante causa degli odierni ricorrenti, è dunque corretta nel dispositivo. Ae consegue che il ricorso per cassazionedeve essere rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

    In considerazione delle ragioni della presente pronuncia, si reputa opportuno disporre la compensazione delle spese delgiudizio di legittimità.

    (.4.$.

    a Corte, riniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l6incidentale condizionato7 compensa lespese del gidizio di legittimit8.