Cassciv 20703_2013 Diritto Abitazione Coniuge Superstite

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    CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 10 settembre 2013, n.20703

    MASSIMA

    Al coniuge superstite che succede quale erede legittimo spetta il diritto di abitazionesulla casa familiare e di uso dei beni mobili che la arredano di cui allart. 540, comma2, c.c., che pur dettato in tema di successione necessaria trova applicazione anchealla successione intestata del coniuge. Nella successione legittima i diritti di abitazione

    e di uso sulla casa adibita a residenza familiare riconosciuti al coniuge si configuranocome prelegati e lege, che si cumulano alla quota prevista dagli artt. 5!" e 5!2 c.c.Ne deriva che il valore capitale di tali diritti attribuiti al coniuge viene detratto dallamassa ereditaria, che viene poi divisa tra tutti i coeredi secondo le norme sullasuccessione legittima non tenendo conto di tale attribuzione.

    CASUS DECISUS

    #a.$i. e #a.%i., con atto di citazione del &0 settembre "''&, convenivano davanti al(ribunale di )irenze, #.%.#., per ivi sentire dichiarare l*invalidit+ del testamento delproprio padre, per mancanza di olografia, in quanto corretto da mano estranea e per

    ivi sentire dichiarare l*indegnit+ a succedere della #. con conseguente devoluzione,dell*eredit+ ai due figli secondo la legge. sponevano gli attori che il -#/$$/$decedeva in -#/$$/$ il 1ott. #a.i. cui succedevano #a.$i. e #a.

    %. figli nati dal primo matrimonio e #.%.#., terza moglie, sposata dal 1ott. #a.i. ameno di quattro mesi prima della morte dopo un breve periodo di convivenza. Apertala successione la #. dichiarava l*esistenza di un testamento olografo in suo favoredatato 2& marzo "''" nel quale essa #. appariva beneficiaria dell*immobile abitatodal de cuius e costituente il cespite pi3 importante dell*asse ereditario.

    $i costituiva #. opponendosi alla domanda attorca e, in linea subordinata, chiedeva ilriconoscimento del diritto di abitazione sulla casa coniugale e l*accertamento della sua

    propriet+ esclusiva di taluni beni mobili caduti nell*inventario dell*eredit+.

    spletata istruttoria, con consulenza tecnica grafologica, il (ribunale di )irenze conparziale del " luglio 22 dichiarava aperta la successione, pronunciava la nullit+ deltestamento impugnato, rigettava la domanda di indegnit+ della #., dichiarava lastessa e i figli del de cuius eredi e lege per un terzo ciascuno e, successivamente il-#/$$/$ con sentenza definitiva, condannava la #. a titolo di conguaglio sulrendiconto a pagare ai coeredi la somma di uro "&.'6,!! ciascuno.

    Avverso entrambe le sentenze, proponeva appello la #.%. #.. %li appellati resistevanoe in via riconvenzionale insistevano per la dichiarazione di indegnit+ della #..

    7a 8orte di appello di )irenze con sentenza n. "6&" del 200 rigettava l*appelloprincipale e l*appello incidentale e confermava la sentenza impugnata. 8ompensava lespese del grado. $econdo la 8orte fiorentina posto che il testamento di cui si dice erarisultato manomesso per la presenza nel contesto del documento del termineapografo 9lasciare9 in sostituzione della parola cancellata 9donare9 il testamento, perquanto trasparente e indubitabile ne possa risultare la volont+ del testatore era nulloper contrariet+ all*art. 602 c.c.. $egnalava la 8orte di Appello di )irenze che risultavache qualcuno dopo la morte del 1ott. #a.i. si fosse preso l*ardire di correggere percos: dire, il testamento e, pertanto, era ragionevole pensare che lo stesso testatore sisarebbe servito di un collaboratore -o collaboratrice e la sostituzione di quella parolaprevia cancellatura della parola originale sarebbe avvenuta sotto dettatura ocomunque, previa autorizzazione. #ancando la prova che l*alterazione della schedatestamentaria sia opera della #., andava confermata l*esclusione della indegnit+ della

    #. a succedere al marito gi+ pronunciata dal (ribunale di )irenze. 8onfermava ladecisione del (ribunale nella parte in cui aveva escluso il prelegato del diritto diabitazione, specificando che quel beneficio si cumulava alla quota di riserva nella

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    successione necessaria del coniuge, ma non nella successione legittima in seno allaquale poteva semmai, costituire in sede di divisione un titolo preferenziale del coniugesui beni da assegnare.

    7a cassazione di questa sentenza ; stata chiesta da #. %.#. per sci motivi. #a.%i. e#. $. hanno resistito con controricorso proponendo a loro volta ricorso incidentale per

    due motivi.

    All*udienza del 2! febbraio 20"& rilevato che alla parte ricorrente non era pervenuta lanotifica della data di udienza rinviava la causa a Nuovo #.%.#. lamenta?

    " 8on il primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione degli artt. 620 e606 cc. Nonch; dell*art. "&62 c.c. e segg., comma &. 8on riferimento alla dichiaratanullit+ del testamento olografo e, ci@ in relazione all*art. &60, comma ", n. &, edell*art. &60, comma ", n. 5, motivazione insufficiente e contraddittoria.

    2 8on il secondo motivo la violazione degli artt. 602 e 60& c.c..

    Nonch; dell*art. "&2 c.p.c., per carenza di motivazione sul punto dell*inutilizzabilit+d*indagini scientifiche ai fini della declaratoria di nullit+ del testamento olografo e ci@in relazione all*art. &60 c.p.c., comma ", n. &. /nsufficiente, illogica e contraddittoriamotivazione sul medesimo punto e ci@ in relazione all*art. &60 c.p.c., comma ", n. 5.

    & 8on il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione delle norme dettate per c.d.

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    interpretazione soggettiva dei contratti di cui agli artt. "&62 e "&65 cc..

    $iccome applicabili, con i necessari correttivi, anche ai negozi mortis causa, violazionee falsa applicazione del principio di conservazione degli atti di cui all*art. "&6 c.c., edomessa considerazione ed interpretazione della volont+ testamentaria espressa neldocumento originario, e ci@ in relazione all*art. &60, comma ", n. &. #otivazioneillogica, contraddittoria e carente in relazione all*art. &60 c.p.c., comma ", n. 5.

    A Avrebbe errato la 8orte fiorentina, secondo la ricorrente, nell*aver ritenuto cheun*alterazione parziale di un testamento olografo, pur se originariamente provvistodei requisiti di cui all*art. 602 possa, sic et simpliciter, cagionare la nullit+ ed invalidit+dell*intero testamento, anche ove tale alterazione non impedisca l*individuazione

    dell*originaria e genuina volont+ del testatore.

    pper@ il ragionamento della 8orte di merito, sempre secondo la ricorrente, sarebbecontrario al consolidato orientamento di questa 8orte che avrebbe chiarito portata erilevanza dell*art. 602 c.c., specificando che l*alterazione di un testamento, siccomesuccessiva alla sua formazione e, dunque, al suo perfezionamento non sia tale daimpedire di individuare la volont+ originaria del testatore tale alterazione nonrenderebbe invalido il negozio che, al contrario, conserverebbe inalterato il propriovalore, -da ultimo 8ass. N. ""&& del 2002. /nsomma, il %iudice di appello avrebbeerrato nel limitare la propria indagine al mero dato testuale o, meglio, al solo

    significato del termine apografo, dovendo al contrario indagare ai sensi degli artt.602, 606 e "&62 e ss. $e fosse possibile, astraendo dall*alterazione, individuare unavolont+ testamentaria riconducibile al de cuius.

    Avrebbe errato la 8orte fiorentina, secondo la ricorrente nell*aver ritenuto/nammissibile il ricorso a strumenti scientifici che consentano di riesumare il possibilecontenuto sottostante alle alterazioni atteso che tale indagine sarebbe coerente con ildisposto normativo di cui agli artt. 602 e 606 e conforme a costante orientamentogiurisprudenziale. /n particolare, ritiene la ricorrente, la 8orte fiorentina avrebberitenuto possibile prescindere da un*indagine circa la sussistenza o meno di un

    testamento valido in quanto perfettamente formato per mano del testatore, nontenendo conto dell*orientamento giurisprudenziale secondo cui la validit+ deltestamento olografo permarrebbe nell*ipotesi in cui la manomissione della schedatestamentaria sia avvenuta in un momento successivo al perfezionamento dellostesso testamento. di pi3, la 8orte fiorentina, compiendo un percorso logicogiuridico del tutto arbitrario ha sostenuto che l*alterazione del testamento del dr.#a.i. risalisse ad epoca antecedente al morte del testatore e quindi con la sicurapartecipazione di quest*ultima, mediante dettatura eBo autorizzazione. (aleconclusione 8 $econdo la ricorrente la 8orte di merito avrebbe omesso qualunqueindagine interpretativa diretta a ricavare dal testo della scheda testamentaria, intesanel suo complesso, la volont+ originariamente espressa dal dr. #a.

    . e si ; limitata ad escludere in capo al defunto la volont+ di disporre dei cespiti

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    oggetto del testamento in questione in favore della sig.ra #. sulla base del significatotecnico giuridico del termine *donare* redatto ed utilizzato dal testatore.

    ".".> (utti e tre i motivi vanno esaminati congiuntamente vista l*innegabileconnessione che esiste tra gli stessi e tutti e tre sono infondati.

    8ome correttamente ha evidenziato la 8orte fiorentina nel caso in esame, tenutoconto che la sig.ra #., moglie del de cuius, sostanzialmente ; come chi dice *allamorte, si ; trovato in casa questo documento cos: come lo vedete*, non si pu@ direche qualcuno dopo la morte del 1ott. #a.i. *si fosse preso l*ardire di correggere,diciamo cos:, il testamento*. Certanto, non si pu@ non pensare che la cancellazionedella parola *donare* con la sostituzione della parola *lasciale*, nonch;, quel ripasso

    delle parole scritte con mano, come afferma la 8orte fiorentina, troppo insicura, sianoavvenuti quando ancora il testamento era custodito dal -dato che non risulta sia statodepositato presso persona di fiducia o presso un Notaio e, quindi, si trovava nellasfera di controllo del suo autore, sempre modificabile per sua iniziativa, $icch;, ; daritenere, come correttamente ha affermato la 8orte fiorentina, che la cancellazionedella parola *donare* con la sostituzione della parola *lasciare* sia avvenuta o sotto ladettatura del testatore o comunque, visto che il testamento era conservato dal suoautore, previa autorizzazione dello stesso. 8i@ significa che l*azione del terzo si ;svolta durante la redazione o la revisione del testamento e, pertanto, anche l*aggiuntadi una sola parola nel corpo della disposizione di ultima volont+ per mano di altridurante la confezione -o lo stesso durante la modifica di un originario contenuto deltestamento priva il testamento stesso del requisito dell*autografia e ne determina, aisensi dell*art. 602 cod. civ., la nullit+. A ben vedere, il testamento sarebbe statovalido, e avrebbe rispettato il requisito dell*olografia, nonostante la correzione di cui sidice, ove fosse stato dimostrato ovvero si avesse avuto la certezza che il testamentoal momento della morte esisteva e che dopo la morte una mano estraneaillecitamente lo avesse alterato -dimostrazione che nel caso concreto ; mancataperch; in questa ipotesi il testamento di che trattasi sarebbe stato un testamentoesistente e rispondente ai requisiti voluti dalla legge, valutabile e apprezzabile ancorprima di un*eventuale manomissione.

    ".".a.> 8ome ha affermato questa 8orte in altra occasione, che qui si condivide, la

    validit+ del testamento olografo esige, ai sensi dell*art. 602 c.c., l*autografia non solodella sottoscrizione ma anche della data e del testo documento, ad escluderel*olografia ; sufficiente ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo edall*entit+ -e quindi anche in presenza di una sola parola scritta da un terzo durante laconfezione del testamento, non assumendo al riguardo rilevanza l*importanza che dalpunto di vista sostanziale la parte eterografa riveste ai fini della nullit+ dell*interotestamento secondo il principio *utile per inutile non vitiatur*.

    ".".b.> /nconferente, altres:, risulta la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente asostegno della propria tesi perch; non pertinente al caso di specie.

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    Duesta 8orte con la sentenza n. ""&& del 2002 citata dalla ricorrente, ha escluso lanullit+ del testamento quando la disposizione di ultima volont+ sia stata interamentescritta di pugno dal testatore e da lui sottoscritta pur se il documento cartaceo che lareca contenga scritti di mano aliena in una parte diversa da quella occupata dalladisposizione testamentaria. pper@, il caso in esame riguarda, invece, l*ipotesi in cui ;stata alterata o corretta proprio la disposizione testamentaria e non, invece, la schedache conteneva il testamento. Ciuttosto, il caso in esame ; riconducibile alle categoriedelle ipotesi in cui la stessa sentenza citata ha ritenuto configurabile la nullit+ deltestamento per difetto di autografia, allorch; nel corpo della disposizione di ultimavolont+, anche, una sola parola sia di mano altrui o risulti scritta dal terzo durante laconfezione del testamento, ancorch; su incarico o col consenso del testatore.

    2> 8on il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell*art.540 c.c., comma 2, e art. 5!" c.c.. $ul punto del mancato riconoscimento, in capo alconiuge superstite, del diritto di abitazione nella casa coniugale e di uso degli eredi, eci@ in relazione all*art. &60 c.p.c., comma ", n. &, nonch; in relazione all*art. &60c.p.c., comma ", n. 5, per illogicit+ e contraddittoriet+ della motivazione. Avrebbeerrato la 8orte fiorentina, secondo la ricorrente, nell*aver escluso che la sig.ra #.fosse titolare del diritto di abitazione nella casa coniugale e di quello di uso degliarredi ivi contenuti come previsti dall*art. 540, secondo comma, a favore del coniugesuperstite.

    $econdo la ricorrente, la 8orte di appello di )irenze, avrebbe giustificato il mancatoriconoscimento dei diritti di abitazione e d*uso previo espresso richiamo a quanto gi+disposto dal %iudice di primo grado, epper@ lo fa in modo parziale, cos:, viziandol*intero ragionamento il (ribunale aveva dapprima negato la sussistenza in capo allaricorrente di qualunque diritto di abitazione e di uso e successivamente, con lasentenza definitiva, aveva completato la decisione assunta specificando che la quotadi legittima spettante al coniuge superstite e art. 5!" non era cumulabile con i dirittidi abitazione e di uso. 7a 8orte di appello a differenza del primo giudice parte dalpresupposto del riconoscimento in capo alla ricorrente dei diritti di uso e di abitazionesalvo poi a ritenerli insussistenti in quanto non cumulabili con la quota di legittima, bCer altro, tenuto conto della sentenza della 8orte costituzionale n. 52 del "'!!,secondo la ricorrente l*interpretazione corretta della normativa di cui all*art. 540 c.c.,sarebbe quella di escludere che i diritti di abitazione e di uso siano cumulabili con laquota di legittima riconosciuta in forza degli artt. 5!" e 5!2, ma quei diritti dovrannoessere ricompresi nella quota e artt. 5!" e 5!2.

    1ica, pertanto, conclude la ricorrente, l*cc.ma 8orte di 8assazione se, in forza delcombinato disposto dell*art. 540 c.c., comma 2, e art. 5!" c.c., al coniuge superstitechiamato alla successione legittima, spetti il diritto di abitazione nella casa coniugaleed il diritto di uso degli arredi in essa contenuti e se tali diritti siano da ricomprendersinella quota di legittima.

    2.".> /l motivo ; fondalo per le ragioni di cui si dir+.

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    7a prima questione da prendere in esame ; quella prospettata con il quarto motivodel ricorso principale, vale a dire il significato ed il valore del precetto di cui all*art.540 c.c., comma 2, dettato in tema di successione necessaria, secondo cui al coniuge,anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sullacasa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di propriet+del defunto o comuni. (ali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questanon sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge edeventualmente sulla quota riservata ai figli. ra, la dottrina pi3 attenta, che in questasede si intende condividere, ha avuto modo di chiarire che la norma si applica anchealla successione legittima.

    7*art. 5!4 c.c., comma ", dettato in tema di successioni legittime, con riferimento al

    coniuge putativo contempla espressamente l*applicabilit+ della disposizione stabilitadall*art. 540, comma 2.

    7*estensione dei diritti previsti da questa norma al coniuge legittimo non pu@ essererevocata in dubbio, perch; sarebbe contrario al principio di eguaglianza che il coniugeputativo fosse trattato diversamente e in modo pi3 favorevole rispetto al coniugelegittimo.

    2.".a.> 7o stesso risultato per altro verrebbe assicurato interpretando correttamente,-cio; tenendo conto delle esigenze che sono poste al fondamento del l*art. 540 c.c.,comma 2, il quale prevede i diritti di abitazione e di uso in favore del coniugesuperstite *anche quando concorra con altri chiamati*. ra poich; un concorso conaltri chiamati pu@ verificarsi solo con riferimento alla successione legittima o a quellatestamentaria, sembra evidente che il legislatore abbia inteso stabilire che, aprescindere del tipo di successione, al coniuge superstite spettano, comunque, ipredetti diritti, dettando, poi, delle regole per fare in modo che gli stessi incidono ilmeno possibile sulla quota di riserva degli altri legittimari. /nsomma, come con l*art.5!4 cc. collocato nelle norme relative alla successione legittima, il legislatore hadisciplinato la posizione del coniuge putativo anche quale legittimario, cos: nell*ari.540 collocato nelle norme relative alla tutela dei legittimari, il legislatore ha dettato

    una disposizioni che vale anche per la successione legittima.

    Certanto, o un*interpretazione costituzionalmente orientata, dell*art. 5!4 cc. oun*interpretazione assiologica della normativa di cui agli artt. 5!" e 540 cc, consentedi affermare che anche al coniuge legittimo sono riservati i diritti di abitazione sullacasa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano -cfr. 8ass.$$. N. 4!4 del 2 febbraio 20"&.

    2.2.> ra, posto che i diritti di abitazione e d*uso competano indifferentemente alconiuge che succeda ab intestato ed a quello che succeda in via legittima, resta da

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    individuare il criterio di imputabilit+ dei diritti di cui si dice sulla successione.

    A Alcuni ritengono che l*abitazione e l*uso raffigurino dei diritti, che al coniuge sonoriservati come prelegati, oltre la sua quota di riserva. 8i@ si argomenta dal datotestuale, secondo cui i diritti di abitazione e di uso gravano sulla disponibile e, solo sequesta non sia sufficiente, sulla quota riservata al coniuge ed ai figli. 7a definizione dilegato *e lege*, poi, si fonda /mi modo della trasmissione? contemplando ladisposizione beni determinati -il diritto di uso e di abitazione, si ritiene che la normadisciplini una trasmissione a titolo particolare. 1alla lettera della legge e dal chiarointendimento legislativo di favorire il coniuge superstite, si argomenta che questidiritti si aggiungono alla quota spettante al coniuge. Assegnati, anzitutto, al coniuge idiritti di abitazione e di uso, la successione legittima si apre sul residuo.

    1a altri, invece, si rileva che in tema di successioni legittime non possono trovareapplicazione gli istituti della disponibile e della quota di riserva.

    Certanto, la enunciazione del diritto di abitazione e di uso raffigura la mera indicazionedei beni, i quali concorrono a formare la quota spettante al coniuge nella successionelegittima. 7e conseguenze sulla formazione della quota del coniuge sono differenti,perch; i diritti di abitazione e di uso non si aggiungono, ma vengono a comprendersinella quota spettante a titolo di successione legittima.

    8 =i ; ancora chi distingue tra successione necessaria e successione legittima. $iritiene che avuto riguardo alla successione necessaria, posto che la norma stabilisceche i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ci@ significache, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, aisensi dell*art. 556 c.c., e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. 8alcolatapoi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabilisconol*art. 540 c.c., comma ", art. 542 c.c., e art. 54& c.c., comma, alla quota di riservacos: ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cuivalore viene a gravare la disponibile -sempre che la disponibile sia capiente. 1iversosarebbe, secondo questo orientamento, il discorso riguardante la successione

    legittima. Nella successione legittima i diritti di cui si dice non si aggiungerebbero allaquota ereditaria per due ragioni? una di ordine formale e altra per l*effetto di unainterpretazione sistematica delle norme. /ntanto, vien osservato che la quota diriserva stabilita in favore del coniuge si incrementa, aggiungendosi i diritti diabitazione e di uso gravanti per la ragione assorbente che quei diritti, ai sensi dall*art.540 c.c., comma ", art. 542 c.c., e art. 544 c.c., comma ", gravano sulla disponibile.$icch; questo stesso criterio non sarebbe applicabile all*ipotesi di successionelegittima perch; in tema di successione legittima, non troverebbero applicazione gliistituti della disponibile e della riserva. #a si rinviene una ragione sistematica pi3persuasiva. 7a riserva rappresenta il minimo, che il legislatore vuole assicurare ai pi3stretti congiunti, anche contro la volont+ del defunto. / diritti di abitazione e di usofanno parte della riserva e, quindi, anch*essi fanno parte del minimo. Cer evitare che

    attraverso la disciplina delle successioni legittime vengano pregiudicati i diritti deilegittimari, l*art. 55& c.c., che serve di raccordo tra la successione legittima e lasuccessione necessaria, stabilisce che le porzioni fissate nelle successioni legittime,ove risultino lesive dei diritti dei legittimari, si riducono proporzionalmente per

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    integrare tali diritti. Ceraltro, dal sistema della successione necessaria emerge che illegislatore interviene nel meccanismo delle successioni legittime quando la quotaspettante nella successione intestata andrebbe al di sotto della quota di riservaE danessuna norma, per contro, risulta che il legislatore abbia modificato il regime dellasuccessione intestata per attribuire agli eredi legittimi -che siano anche legittimari,pi3 di quanto viene loro riservato con la successione necessaria.

    Coich; l*art. 55& cit. vuole fare salva l*intera riserva del coniuge -secondo il sistemadella successione necessaria, i diritti di abitazione e di uso si aggiungono alla quotadi riserva regolata dall*art. 540, comma ", e art. 542 cit..

    Cer contro, non essendo ci@ previsto da nessuna norma in tema di successione

    legittima, non v*; ragione per ritenere che alla quota intestata contemplata dagli artt.5!" e 5!2 c.c., si aggiungano i diritti di abitazione e di uso.

    2.2.a > (uttavia, il regime va ricostruito tenuto conio che uno dei presupposti perl*attribuzione dei diritti di cui si dice ; quello che la casa e i mobili che la corredanodevono potersi considerare come quella di abituale coabitazione, ci@ significa chel*esigenza che quell*attribuzione intende garantire ; il diritto all*abitazione, qualeminimo, che il legislatore vuole assicurare al coniuge superstite in ragione di quellasolidariet+ coniugale che ha animato il rapporto tra i coniugi, un diritto questo -quellodell*abitazione e una solidariet+ coniugale garantiti anche dalla costituzione -artt. 4

    e 2 8ost. quali esigenze a garanzia di un pieno ed integrale sviluppo della persona. =i; ragione, pertanto, di ritenere che quei diritti vanno posto a carico dell*interopatrimonio ereditario. 8on la precisazione che nella successione legittima, nontrovando applicazione gli istituti della riserva e della disponibile quei diritti vannoimputati all*asse ereditario e proporzionalmente sulle quote legittime degli eredicompreso il coniuge-cfr. 8ass. $$. N. 4!4 del 2 febbraio 20"&.

    2.2.b 7a 8orte fiorentina, pertanto, ha errato nel non aver considerato che i diritti diabitazione e di uso del mobili che la corredavano, sono diritti garantiti anche alconiuge legittimo, in caso di successione legittima e che quei diritti gravano sull*asse

    ereditario e proporzionalmente imputate alle singole quote degli eredi legittimi.

    &.> 7*accoglimento del quarto motivo del ricorso assorbe il quinto e il sesto motivo delricorso con i quali la ricorrente lamenta?

    a con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione dell*art. 540 c.c., comma 2, eart. 5!" c.c., in relazione all*errata misura della percentuale di devoluzione dei beniereditali a favore degli eredi, e ci@ in relazione all*art. &60 c.p.c., comma ", n. &.

    messa motivazione in relazione all*art. &60 c.p.c., n. 5. Avrebbe errato la 8ortefiorentina, secondo la ricorrente, nell*aver disposto l*attribuzione di una quota pari adun terzo dell*asse ereditario per ciascun coerede perch; non ha tenuto conto dei legati

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    di abitazione della casa coniugale e di uso degli arredi previsti e lege a favore delconiuge superstite.

    Certanto, conclude la ricorrente, dica l*cc. ma 8orte di 8assazione se in caso disuccessione legittima e art. 5!" c.c., nell*attribuzione della quota pari ad un "B&dell*intero riservata la coniuge superstite per il caso di concorso con due o pi3 figli delde cuius debbano espressamente includersi anche i diritti di abitazione nella casaconiugale e di uso degli arredi ivi contenuti.

    b.> con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 540, secondocomma, e 5!" cc. in relazione all*erroneit+ della determinazione di un debito daconguaglio gravante sulla ricorrente e ci@ in relazione all*art. &60 c.p.c., comma ", n.

    &. messa, erronea o illogica motivazione in relazione all*art. &60 c.p.c., n. 5.

    $econdo la ricorrente, falso sarebbe il presupposto della negazione del diritto diabitazione della casa coniugale e di uso degli arredi ivi contenuti in capo al coniugesuperstite pure se chiamato alla successione legittima e falsa sarebbe la conseguentevalutazione della sussistenza di un debito gravante sul coniuge che abbia continuatoad abitare la casa coniugale dopo il decesso del de cuius siccome conseguente a taleutilizzo.

    1ica, pertanto l*cc.ma 8orte di 8assazione se i diritti di abitazione della casaconiugale e di uso degli arredi di cui all*art. 540 c.c., comma 2, riconosciuti al coniugesuperstite chiamato a succedere e art. 5!" c.c., siano gratuiti, ovvero, se dagli stessinasca un onere economico a carico del coniuge medesimo ed a favore degli altricoeredi pretermessi dall*uso di tali beni ereditari.

    .> 8on il primo motivo del ricorso incidentale #a.$i. e #a.%i. lamentano l*omessapronuncia in merito alla dichiarazione di indegnit+ della ricorrente, in relazione all*art.&60 c.p.c., n. 4. Avrebbe errato la 8orte fiorentina, secondo i ricorrenti, nel non averescluso la indegnit+ della #. a succedere al marito, considerato che le circostanze difatto portano a ritenere che nel caso in esame ricorre l*ipotesi prevista dall*art. 46&c.c., n. 6. /n verit+, la 8orte fiorentina, ritengono i ricorrenti, non avrebbe tenutoconto che la sig.ra #., come la stessa ha dichiarato ha avuto nella disponibilit+ iltestamento del sig. #a. dal momento della sua formazione fino a quando a cura dellastessa, fu pubblicato e posto che il disordine grafico della parola *lasciare*, cos: come iripassi mostravano immediatamente l*artefatto, la stessa si sarebbe avvalsa di untestamento falso. 1ica, pertanto l*cc.ma 8orte di cassazione se in base all*art. 46&,

    n. 6, debba dichiararsi la indegnit+ di colui che abbia usato testamento che risultivisibilmente alterato.

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    4.".> /l motivo ; infondato non solo perch; si risolve nella richiesta di una nuova ediversa valutazione delle circostanze di fatto correttamente valutate dalla 8orteterritoriale, non proponibile nel giudizio di cassazione, ma, soprattutto, perch; non ;stata fornita dai #a. > e avrebbero dovuto 3 la dimostrazione che la manomissione deltestamento sia stata operata dalla #., eBo che, comunque, sia stata operatasuccessivamente la morte di #a., non essendo, a tal fine, sufficiente una sempliceillazione di probabilit+, atteso che la stessa probabilit+ porta a ritenere > come ; statochiarito dalla 8orte territoriale, che il testamento sia stato modificato o perautorizzazione del de cuius o su dettatura dello stesso, essendo il testamento nelladisponibilit+ e in custodia dello stesso de cuius.

    5.> 8on il secondo motivo i ricorrenti incidentali lamentano l*omessa pronuncia in

    merito alla domanda in appello e art. &45 c.p.c., del valore locativo dovuto dallasig.ra #. dal " novembre 2004 fino al rilascio effettivo dell*immobile di via -#/$$/$,in relazione all*art. &60 c.p.c., comma ", n. 4. Avrebbe errato la corte fiorentina,secondo i ricorrenti, nell*aver riconosciuto soltanto un debito a conguaglio della #. diuro "&.'6,!! a favore di ciascuno degli altri due coeredi omettendo per@ dipronunciarsi in merito alla domanda in appello e art. &45 c.p.c., del valore locativodovuto dalla signora #. dall*"" gennaio 2004 fino al rilascio effettivo dell*immobile divia -#/$$/$.

    1ica, pertanto la cc.ma 8orte di 8assazione se in virt3 di domanda formulata ai sensi

    dell*art. &45 c.p.c., comma ", il giudice di secondo grado sia tenuto a pronunciarsisulla richiesta di pagamento di canoni locativi dal momento della pronuncia di primogrado sino al momento della liberazione dell*immobile, essendo gi+ stato in primogrado liquidato l*importo derivante dalla configurazione di canone locativo virtuale perl*occupazione di un immobile sino al di della sentenza.

    5.".> /l motivo rimane assorbito dal quarto e quinto motivo del ricorso principale.

    /n definitiva, riuniti i ricorsi, va accolto il quarto motivo del ricorso principale,dichiarato assorbito il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, rigettati gli altriEva rigettato il primo motivo del ricorso incidentale e dichiarato assorbito il secondomotivo. Certanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, lacausa rinviata ad altra sezione della 8orte di Appello di )irenze, la quale provveder+ alregolamento delle spese anche del presente giudizio di cassazione.

    P.&.'.

    7a 8orte riuniti i ricorsi, accoglie il quarto motivo del ricorso principale, dichiara

    assorbiti il quinto e il sesto motivo, rigetta gli altri, rigetta il primo motivo del ricorsoincidentale, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del

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    presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della 8orte di Appello di )irenze.