STATUTO DI ABI-COOP PIACENZA A R.L. TITOLO I … · Essa opera come Cooperativa edilizia di...
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STATUTO DI ABI-COOP PIACENZA A R.L.
TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO - OGGETTO SOCIALE - DURATA
Articolo 1 – COSTITUZIONE E SEDE – E’ costituita una società Cooperativa
con la denominazione di “ABI-COOP PIACENZA – Società cooperativa a
responsabilità limitata”. L’organo amministrativo ha facoltà di istituire
succursali, filiali, agenzie ed uffici amministrativi, nonché di variare l’indirizzo
della società, purché nell’ambito dello stesso Comune. Spetta invece
all’Assemblea decidere l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
nonché il trasferimento in altri comuni.
Essa opera come Cooperativa edilizia di abitazione a mutualità prevalente e
principalmente a proprietà indivisa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 2 - SCOPO MUTUALISTICO – Lo scopo che i soci della cooperativa
intendono perseguire è quello di ottenere, nell’ambito dell’oggetto sociale,
tramite la gestione in forma associata e alle migliori condizioni, il
soddisfacimento dei propri bisogni abitativi e di quelli ad essi collegati.
Articolo 3 - OGGETTO SOCIALE – La società ha per oggetto principale
l’assegnazione di case di abitazione economico popolare, realizzate,
recuperate o comunque acquisite dalla cooperativa, anche in proprietà o con
patto di futura vendita, ai soci che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta.
Ha inoltre lo scopo di fornire agli stessi soci e ai loro familiari, direttamente o
indirettamente, servizi volti a favorirne la partecipazione, l’integrazione
sociale, il miglioramento della cultura associazionistica, l’elevazione culturale,
il godimento del tempo libero, la salvaguardia della salute ed il miglioramento
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dell’abitare.
A tal fine la società può, a mero titolo indicativo:
- acquistare ed acquisire terreni, anche in diritto di superficie;
- acquistare, alienare, costruire, permutare, ristrutturare, gestire ed
amministrare immobili o porzioni di essi, anche in usufrutto;
- compiere operazioni per l’acquisizione e la completa gestione di mezzi
finanziari;
- contrarre mutui e finanziamenti anche con garanzie ipotecarie.
Può comunque compiere tutti gli atti necessari e/o utili per il raggiungimento
dell’oggetto sociale e dei relativi fini mutualistici, ai sensi dell’art. 2512 del
codice civile, svolgendo la propria attività anche con terzi.
Inoltre promuove l’autofinanziamento della Cooperativa, stimolando lo spirito
di previdenza e risparmio dei soci e ricevendo prestiti da essi esclusivamente
per il conseguimento dell’oggetto sociale, secondo le forme previste dalla
legge e da apposito regolamento approvato dall’assemblea e nel rispetto
della normativa tempo per tempo vigente.
E’ vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
Può aderire ad associazioni, società, albi, consorzi ed organismi che si
propongono la tutela, il coordinamento ed il miglioramento delle attività
rientranti negli scopi sociali.
Articolo 4 – DURATA – La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre
2100 e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea straordinaria.
TITOLO II
SOCI
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Articolo 5 – NUMERO E REQUISITI DEI SOCI - Il numero dei soci è illimitato
e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono far parte della società tutte le persone fisiche che non abbiano
interessi contrari ad essa, aderiscano al suo statuto e vengano ammessi dal
Consiglio di Amministrazione. Non possono divenire soci quanti esercitano in
proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa. Non possono
essere soci gli interdetti e gli inabilitati.
La perdita sopravvenuta del possesso di uno qualsiasi dei requisiti sopra
indicati importa l’automatica esclusione del socio, ai sensi del successivo art.
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I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni di legge
agevolative, di cui la società si avvalga per il raggiungimento dell’oggetto
sociale, non costituiscono requisiti per l’assunzione della qualità di socio, ma
unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il
ricorso alle agevolazioni disposte dalla legge.
Nel rapporto con i soci, sia al momento della costituzione che dello
svolgimento del rapporto stesso, la società si impegna a rispettare il principio
di parità di trattamento.
Articolo 6 – AMMISSIONE - Chi intende essere ammesso come socio deve
presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta.
Il Consiglio di Amministrazione, verificata l’esistenza o meno dei requisiti e di
eventuali cause di incompatibilità, delibera sulla domanda di ammissione. La
deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e
annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
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La qualità di socio si acquisisce definitivamente con il versamento, entro il
termine perentorio di 15 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’ammissione,
di almeno una quota sociale e di quant’altro debitamente deliberato.
Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la
deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli
interessati. In tal caso chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni
dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci
l’Assemblea, la quale delibera sugli eventuali ricorsi in occasione della sua
prima successiva convocazione.
Nella relazione al bilancio gli amministratori illustrano le ragioni delle
decisioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
Articolo 7 – QUOTE - Il valore nominale di ciascuna quota non può essere
inferiore a venticinque Euro né superiore a cinquecento Euro.
Le quote sono indivisibili e nominative. Esse possono essere sottoposte a
pegno o vincolo e cedute con effetto verso la società solamente con il
consenso del Consiglio di Amministrazione.
Il trasferimento delle quote è disciplinato dall’art. 2530 del codice civile.
Articolo 8 – OBBLIGHI DEI SOCI – Il socio è tenuto:
a. all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni
validamente assunte dagli organi sociali;
b. a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico e alla
realizzazione dell’oggetto sociale;
c. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che
disciplinano i rapporti in corso con la Società.
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Articolo 9 – CESSAZIONE - Il socio cessa di appartenere alla società per
recesso, per esclusione, per causa di morte.
La cessazione, sia per recesso che per esclusione, ha effetto dal ricevimento
da parte del socio del provvedimento del Consiglio di Amministrazione e
determina pure la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso tra
socio e società.
Articolo 10 – SUCCESSIONE – ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE – In caso di
morte, l’anzianità di iscrizione del Socio passa agli eredi legittimi,
discendenti, ascendenti, fratelli, sorelle e coniuge superstite, purché convi-
venti col defunto. Questa anzianità non sarà operativa fino a che non sarà
designato un solo erede onde fare la variazione nominativa nel libro soci e
fino a che il proposto non sarà accettato dal Consiglio, previo esame della
sussistenza delle qualità necessarie per essere accettato come socio.
In mancanza di discendenza diretta l’anzianità della quota si trasferirà al
collaterale designato.
L’anzianità non si trasmette ulteriormente da un erede ad altro che non sia di
lui discendente diretto.
Articolo 11 – RECESSO – Il socio che intende recedere dalla società deve
motivarlo con lettera raccomandata alla società. Il Consiglio di
Amministrazione esamina la domanda entro sessanta giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne
immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento
della stessa può proporre opposizione davanti al Tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed i rapporti
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mutualistici in corso, dalla comunicazione del provvedimento di acco-
glimento della domanda.
Articolo 12 – ESCLUSIONE - L’esclusione dalla società è pronunciata dal
Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:
a) che perdano i requisiti per l’ammissione o per i quali sorgano motivi di
incompatibilità.
b) che non effettuino il pagamento della quota sociale.
c) che commettano gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla
legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni validamente
adottate dagli organismi sociali.
d) che, salva l’ipotesi di impossibilità temporanea per causa non imputabile
al socio debitore e dopo formale sollecitazione, si rendano morosi nel
versamento dei corrispettivi dovuti; la morosità temporanea è sanabile
con il pagamento del dovuto, oltre interessi stabiliti nei regolamenti
sociali.
e) che si rendano colpevoli di azioni pregiudizievoli e/o incompatibili con gli
interessi della Cooperativa.
f) nei casi previsti dagli articoli 2286 c.c. e 2288 comma 1 del codice civile.
g) negli altri casi espressamente previsti dallo statuto.
Articolo 13 - RICORSO - Contro la deliberazione di esclusione il socio può
proporre opposizione davanti al Tribunale, nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione del provvedimento.
Articolo 14 - RIMBORSO - I soci receduti o esclusi hanno soltanto diritto al
rimborso della quota sociale da essi effettivamente versata, calcolata sulla
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base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso o l’esclusione
e comunque in misura mai superiore al valore nominale.
Tale rimborso dovrà aver luogo entro centottanta giorni dalla approvazione
del primo bilancio consuntivo successivo alla cessazione.
Articolo 15 – PRESCRIZIONE – I soci receduti o esclusi, gli eredi del socio
defunto non possono più chiedere il rimborso di quanto ad essi dovuto,
quando sia trascorso un periodo di un anno dall’approvazione del bilancio.
Tali quote andranno ad incrementare il fondo di riserva ordinario.
Articolo 16 – DIRITTO DI ESAME DEI LIBRI SOCIALI – I soci hanno diritto di
esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3), dell’art. 2421 del
codice civile.
I soci, quando almeno un decimo del loro numero complessivo lo richieda,
hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente
assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
I diritti di cui ai commi precedenti non spettano ai soci in mora coi pagamenti
dovuti alla società e inadempienti rispetto alle obbligazioni sociali.
Articolo 17 - RICORSO AD ARBITRATO – Le controversie che dovessero
insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa o promosse da
amministratori, liquidatori e sindaci o promosse nei loro confronti che abbiano
ad oggetto diritti disponibili, ad eccezione di quelle nelle quali la legge
prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovranno essere
risolte da un Collegio Arbitrale composto di tre membri e da nominarsi dal
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, il quale dovrà provvedere
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alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
Nel caso il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la
nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la
Cooperativa.
Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina
secondo diritto.
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo
17 gennaio 2003 n. 5.
TITOLO III
SOCI UTENTI
Articolo 18 – OBBLIGHI DEL SOCIO UTENTE – Il socio utente è obbligato
ad osservare integralmente tutte le disposizioni del contratto di assegnazione
in godimento dell’alloggio, del regolamento per l’uso degli alloggi e dei
fabbricati della Cooperativa, del regolamento per la determinazione del
canone d’uso e del regolamento di condominio, ove esistente.
Nei casi più gravi di violazione di tali obblighi il Consiglio di Amministrazione
potrà revocare l’assegnazione, con conseguente risoluzione del relativo
contratto.
Articolo 19 – DIVIETO DI SUBLOCAZIONE – Il socio utente non può, a pena
di esclusione da socio e di risoluzione del contratto di assegnazione,
sublocare o comunque concedere in qualsiasi modo, anche in parte,
l’alloggio o i locali concessigli dalla società, pure nel caso in cui il
subconduttore sia un socio.
Articolo 20 – INAMMISSIBILITA’ AL CONCORSO PER ASSEGNAZIONE
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DELL’ALLOGGIO – Il socio o i componenti del suo nucleo familiare non
possono concorrere all’assegnazione di un alloggio della Cooperativa se uno
dei membri risulti proprietario di altro alloggio idoneo e disponibile nel
comune ove è posto l’alloggio da assegnare o in comune limitrofo.
Articolo 21 – SUCCESSIONE – In caso di decesso di un socio utente gli
succede, nella qualità di socio e assegnatario, il coniuge superstite
convivente, ovvero, in sua mancanza, nell’ordine:
a) i figli minorenni;
b) il coniuge separato al quale il giudice abbia assegnato l’alloggio;
c) il convivente more uxorio;
d) gli altri componenti del nucleo familiare conviventi alla data del decesso,
ai sensi dell’art. 17 L. 17/2/1992 n°179.
In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di
cessazione degli effetti civili dello stesso, nella assegnazione e nel contratto
di affitto, al socio utente succede l’altro coniuge, se la casa familiare gli sia
stata assegnata dal giudice.
In caso di separazione consensuale o di nullità di matrimonio, al socio utente
succede, nell’assegnazione e nel contratto di affitto, l’altro coniuge, se tra i
due si sia così convenuto.
In caso di recesso di un socio utente, il contratto perdurerà con uno dei
componenti il nucleo famigliare del socio receduto, intendendo per tali,
nell’ordine, il coniuge convivente (a cui spetta di abitare la casa familiare, in
caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio e di
cessazione degli effetti civili di esso), i parenti e gli affini entro il 2° grado, a
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condizione che il subentrante abbia convissuto continuativamente ed
anagraficamente con chi recede da almeno due anni e che il recedente non
sia moroso né inadempiente nei confronti della società, né abbia
abbandonato l’alloggio senza autorizzazione.
Nel caso più siano i componenti del nucleo familiare aventi diritto a
subentrare nel contratto di locazione, esso continuerà con quello dei membri
designato di comune accordo tra essi. Tale designazione dovrà essere
comunicata per iscritto alla sede sociale, pena la decadenza, entro il termine
di due mesi dall’avvenuto recesso. Il subentrante avrà diritto a sottoscrivere
con la società un nuovo contratto di utenza.
Il trasferimento dell’assegnazione, in ogni caso, non potrà avvenire se il
subentrante non è in possesso dei requisiti per l’assegnazione richiesti dalla
legge e dal presente statuto e se, all’atto della stipula del contratto, egli non
risulti socio della Cooperativa.
Articolo 22 – RECESSO DELLA SOCIETA’ – Qualora il socio utente (o
anche un membro del suo nucleo familiare) risulti o divenga proprietario di un
immobile idoneo ad uso abitazione nello stesso comune in cui è posto
l’alloggio assegnato o in comune limitrofo, ovvero non occupi
continuativamente e personalmente l’alloggio senza giustificato motivo, il
Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto. Il socio in questo
caso ha diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di anticipazione
in conformità a quanto previsto dai precedenti articoli 14 e 15.
Articolo 23 – RINVIO AI REGOLAMENTI – Salvo quanto previsto dalla
normativa vigente, i criteri per l’assegnazione degli appartamenti ai soci, la
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stipula dei contratti di assegnazione, i rapporti fra i soci utenti e società
nonché le norme d’uso sono stabiliti da appositi regolamenti, predisposti dal
Consiglio di Amministrazione e approvati dall’Assemblea ordinaria.
Ai fini della redazione delle graduatorie di assegnazione non viene
computata l’anzianità del socio relativa al periodo in cui egli risulti
assegnatario nel godimento di un alloggio.
TITOLO IV
ORGANI DELLA SOCIETA’
Articolo 24 - ORGANI DELLA SOCIETA’ - Sono organi della Società:
a. l’Assemblea dei soci
b. il Consiglio di amministrazione
c. il Presidente
d. il Collegio sindacale.
Articolo 25 – NATURA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI - L’assemblea dei soci
è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle
sue deliberazioni.
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le
sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore,
sono vincolanti anche per i soci assenti e per quelli dissenzienti.
L’Assemblea può essere convocata o come assemblea generale di tutti i soci
o per assemblee separate.
Articolo 26 – ASSEMBLEA GENERALE DI TUTTI I SOCI: CONVOCA-
ZIONE – La relativa convocazione deve essere effettuata a cura del
Presidente, in sede idonea scelta dal Consiglio di Amministrazione nel
comune dove ha sede la società o in comuni della Provincia di Piacenza e
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per iniziativa dello stesso mediante avviso da affiggere presso la sede
sociale, da pubblicare sul quotidiano locale “Libertà” e da inviare a ciascun
socio mediante lettera semplice all’indirizzo indicato nel libro dei soci, il tutto
almeno quindici giorni prima di quello fissato.
In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’assemblea si
reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci
con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
Articolo 27 – ASSEMBLEA ORDINARIA – L’assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio;
b) nomina gli amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
c) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
d) approva tutti i regolamenti interni;
e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla
sua competenza dalla legge e dal presente Statuto e comunque su quelli
sottoposti al suo esame per decisione del Consiglio di Amministrazione
f) delibera sull’ammontare dei gettoni di presenza ai consiglieri e sul
compenso ai sindaci.
Essa ha luogo una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo
creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della
materia da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei Soci.
In questi ultimi casi, la convocazione dovrà avere luogo senza ritardo dalla
data della richiesta.
L’assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sugli oggetti
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espressamente previsti dall’articolo 2365 del codice civile (modificazioni dello
Statuto, nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori) e sulle altre materie
stabilite dalla legge.
Articolo 28 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E VALIDITA’ DELLE
DELIBERAZIONI – In prima convocazione l’assemblea ordinaria e
straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei
soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è
regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi
diritto al voto, mentre l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con
la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto
favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
L’assemblea ordinaria e straordinaria regolarmente costituita delibera
validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine
del giorno, salvo che su scioglimento, proroga, trasformazione e liquidazione
della società, revoca dello stato di liquidazione, trasferimento della sede
sociale all’estero e cambiamento dell’oggetto sociale, nei quali casi delibera
l’assemblea straordinaria con il voto favorevole di più di un terzo del capitale
sociale e salvi tutti gli altri casi in cui la legge preveda una maggioranza
qualificata.
La seconda convocazione deve avere luogo almeno ventiquattro ore e non
oltre trenta giorni dopo la prima.
Articolo 29 – ASSEMBLEE: VOTAZIONI – Hanno diritto al voto nelle
assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta
giorni e siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società.
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Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore delle quote da lui
sottoscritte.
Il socio può farsi rappresentare nell’assemblea mediante delega scritta da un
altro socio che abbia diritto al voto, ma che non sia amministratore o
dipendente e che non faccia parte del Collegio Sindacale.
Di norma ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. Può
rappresentare sino a cinque soci nelle assemblee per la cui regolare
costituzione sia richiesta una partecipazione qualificata da parte dei soci. Le
deleghe devono essere separate per ciascun socio delegante. Devono
essere menzionate nel processo verbale dell’assemblea e conservate fra gli
atti sociali per almeno tre anni.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che il voto venga espresso per
corrispondenza. In tal caso l’avviso di convocazione spedito a ciascun socio
deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono messe in
votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di convocazione, i
voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare
costituzione dell’assemblea.
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare dal verbale, redatto senza
ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verbale che deve
consentire, per ciascuna votazione e anche per allegato, l’identificazione dei
soci astenuti e dissenzienti, e nel quale devono essere riassunte, su richiesta
dei soci, le dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. Ciascun socio
astenuto o dissenziente su richiesta del Presidente ha l’onere, ai fini
dell’eventuale impugnativa della delibera e quindi dell’identificazione della
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sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi
a disposizione dalla cooperativa.
Le organizzazioni di rappresentanza delle cooperative possono essere
invitate dal Consiglio di Amministrazione a partecipare senza diritto di voto
con propri rappresentanti ai lavori dell’assemblea.
Articolo 30 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA – L’assemblea, tanto in
sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza,
dall’amministratore più anziano di età. In mancanza dei predetti dalla
persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e due scrutatori.
Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Segretario e dal
Presidente dell’assemblea.
Il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.
Articolo 31 – ASSEMBLEE SEPARATE – Quando siano costituite le sezioni
soci, ex articolo 2540 del codice civile, l’assemblea generale di norma è
costituita dai delegati eletti dalle assemblee separate delle sezioni soci.
Per tali eventuali convocazioni dovranno essere osservate le seguenti
formalità:
a) le assemblee separate devono essere convocate con il medesimo avviso
dell’assemblea generale;
b) le date di convocazione delle singole assemblee separate potranno
essere diverse per ognuna di esse, ma la data dell’ultima deve comunque
precedere di almeno tre giorni quella fissata per la convocazione
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dell’assemblea generale;
c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della
prima e della seconda convocazione che dovrà essere di almeno
ventiquattro ore successiva a quella della prima;
d) nell’avviso dovrà essere indicata la sede di convocazione di ciascuna
assemblea separata;
e) nell’avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate
sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del
giorno della assemblea generale e per l’elezione dei propri delegati a
questa assemblea;
f) nell’avviso dovrà essere indicato il rapporto voti-delegati stabilito dal
Consiglio di Amministrazione in misura uguale per tutte le assemblee di
sezione soci, fra un minimo di un delegato ogni quindici voti (o frazione)
e un massimo di un delegato ogni cinque voti (o frazione).
Per la partecipazione dei soci alle assemblee separate, per la costituzione e
per la validità delle medesime e per le votazioni si applicano, in quanto
compatibili, le norme contenute nel presente Statuto.
Ogni socio ha diritto di partecipare all’assemblea della sezione di cui fa parte
o di farsi rappresentare da un altro socio della stessa sezione con le stesse
modalità e con gli stessi limiti di cui all’art. 29 di questo Statuto.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, uno degli
amministratori appositamente delegato dal Presidente interverrà a ciascuna
assemblea separata e ne assumerà la presidenza.
Ogni assemblea separata elegge fra i soci i delegati alla assemblea generale
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nella proporzione fissata dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 32 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI – L’Assemblea generale è
costituita dai delegati delle assemblee separate, i quali rappresentano i voti
espressi nelle singole assemblee.
L’assemblea dei delegati, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima
convocazione con la presenza dei due terzi dei delegati. In seconda
convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia
il numero dei delegati intervenuti, mentre l’assemblea straordinaria è
regolarmente costituita con la partecipazione di un numero di delegati che
rappresenti oltre un terzo del capitale sociale. Questa delibera con il voto
favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
L’assemblea ordinaria e straordinaria regolarmente costituita delibera
validamente a maggioranza assoluta dei delegati presenti su tutti gli oggetti
posti all’ordine del giorno, salvo che su scioglimento, proroga, trasformazione
e liquidazione della società, revoca dello stato di liquidazione, trasferimento
della sede sociale all’estero e cambiamento dell’oggetto sociale, per cui
occorrerà il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti almeno
un terzo del capitale sociale, e salvi tutti gli altri casi in cui la legge preveda
una maggioranza qualificata.
La seconda convocazione deve avere luogo almeno ventiquattro ore e non
oltre trenta giorni dopo la prima.
Per ogni deliberazione dell’assemblea generale il computo dei voti sarà fatto
sommando i voti espressi per ciascuna deliberazione nelle assemblee
separate e risultanti dalla lettera di delega, sottoscritta dal Presidente e dal
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Segretario dell’assemblea separata, della quale ogni delegato dovrà essere
munito.
L’assemblea dei delegati ratifica a maggioranza assoluta dei presenti, la
regolarità delle operazioni di somma dei voti prevista dal comma precedente
con una sola votazione o, se qualcuno la richiede, con una votazione per
ogni argomento all’ordine del giorno.
Qualora, in sede di assemblea generale la somma dei voti delle assemblee
separate non consenta di definire una maggioranza precisa, il Consiglio di
Amministrazione provvederà a convocare l’assemblea generale di tutti i soci.
Le deliberazioni dell’assemblea generale dei delegati possono essere
impugnate ai sensi dell’art. 2377 del codice civile anche dai soci assenti e
dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai
delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la
maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.
Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate
autonomamente.
Articolo 33 – SEZIONE SOCI – I soci della Cooperativa sono raggruppati in
sezioni che costituiscono unità organiche del corpo sociale.
Le sezioni soci hanno lo scopo:
a) di promuovere e di consolidare tra i soci il vincolo associativo proprio
dell’organizzazione cooperativa;
b) di instaurare e di coltivare rapporti più intensi tra il Consiglio di
Amministrazione e la collegialità dei soci;
c) di stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai
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problemi ed alla vita dell’impresa cooperativa;
d) di facilitare la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate.
Ciascuna sezione comprende i soci residenti nel territorio delimitato dal
Consiglio di Amministrazione.
I soci di una sezione che si riducono ad un numero minore di cinquanta
saranno dal Consiglio di Amministrazione assegnati alla sezione più vicina.
Articolo 34 – ASSEMBLEE DI SEZIONE – Le assemblee di sezione debbono
essere sempre convocate dal Consiglio di Amministrazione come assemblee
separate della assemblea generale dei soci, sia in sede ordinaria che in sede
straordinaria.
Articolo 35 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ELEZIONE – La società
è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero
dispari di consiglieri, da nove a tredici, eletti dall’Assemblea dei soci, previa
determinazione del numero da nominare per il successivo triennio, nella
proporzione di un mezzo (arrotondato per eccesso) di soci utenti e di un
mezzo (arrotondato per difetto) di soci non utenti.
Ogni socio vota due schede, una di utenti, l’altra di non utenti, in ciascuna
delle quali può indicare rispettivamente un numero di nomi non superiore a
tre soci utenti ed a tre soci non utenti.
Le schede contenenti un numero maggiore di nomi e/o contenenti
promiscuamente nomi di soci utenti e non utenti, sono nulle.
Le schede vengono depositate in due urne separate, una destinata ai
candidati utenti, l’altra ai non utenti.
Chiusa la votazione ed eseguito lo spoglio delle schede, viene formata una
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duplice graduatoria. Si proclamano eletti i primi di ciascuna graduatoria, sino
alla concorrenza del numero di consiglieri fissato per ogni categoria. In caso
di parità di voti, si proclama eletto il socio più anziano di iscrizione.
Nel caso che l’assemblea generale si svolga con le modalità previste
dall’articolo 31, le operazioni di voto in ogni assemblea separata si
svolgeranno secondo quanto sopra previsto per l’assemblea generale. Prima
della proclamazione degli eletti, da farsi da parte dell’assemblea dei delegati,
dovrà essere verificato che ogni sezione soci sia rappresentata da almeno un
socio residente.
Nel caso in cui ciò non si verifichi, si procederà alla sostituzione dell’ultimo o
degli ultimi degli eletti con il primo o i primi dei non eletti di dette sezioni.
Articolo 36 – CONSIGLIERI – I consiglieri restano in carica tre esercizi e
sono rieleggibili. Essi scadono nel momento della nomina del nuovo
Consiglio di amministrazione, la quale deve essere votata nella stessa
assemblea in cui viene approvato il bilancio alla fine del terzo esercizio.
Salvo quanto previsto dall’art. 2389 comma 3 del codice civile per gli
amministratori investiti di particolari cariche, l’ufficio di consigliere è gratuito
ed esente da cauzione. Ai consiglieri spetta un gettone di presenza il cui
ammontare è determinato dall’Assemblea. Essi sono revocabili in ogni
momento.
Articolo 37 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI – Se nel corso
dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di
Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti all’art. 2386 del
codice civile.
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Articolo 38 – POTERI DEL CONSIGLIO – Il Consiglio di Amministrazione è
investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione sia ordinaria che
straordinaria della società, senza eccezione di sorta e segnatamente di tutte
le facoltà per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.
Articolo 39 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE – Nella sua prima seduta il
Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed il
Vicepresidente.
Al Presidente o, in caso di suo impedimento, al Vicepresidente spettano la
firma e la rappresentanza della società.
Essi sono revocabili dal Consiglio in qualsiasi momento.
Articolo 40 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI DELEGATI – Il
Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad
uno o più dei suoi membri. Non possono essere delegati i poteri in materia di
redazione del bilancio di esercizio, convocazione dell’assemblea,
ammissione, recesso ed esclusione dei soci.
Le decisioni assunte per delega del Consiglio di Amministrazione debbono
essere comunicate allo stesso nella prima riunione successiva. Nella stessa
riunione in cui approva il bilancio annuale da presentare all’Assemblea, il
Consiglio delibera sulle deleghe da attribuire per la durata di tutto l’esercizio
successivo.
Le deleghe possono essere revocate dal Consiglio in qualsiasi momento.
Articolo 41 – ADUNANZA DEL CONSIGLIO – Le adunanze del Consiglio di
Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua mancanza dal
Vicepresidente e, in subordine, dal Consigliere più anziano d’età.
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Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che
egli lo riterrà opportuno oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due
consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera contenente l’ordine del giorno da
spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a
mezzo di messo oppure di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci
effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli
amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
dei voti.
Le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
L’amministratore dissenziente ha diritto di far risultare a verbale i motivi del
proprio dissenso.
Articolo 42 – COLLEGIO SINDACALE: COMPOSIZIONE, DURATA E
RETRIBUZIONE – Il Collegio sindacale è composto dal Presidente del
Collegio, da due membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’assemblea
anche tra i non soci, purchè non si trovino nelle condizioni ostative di cui
all’art. 2399 de codice civile.
Tutti i membri effettivi e supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
I sindaci durano in carica tre esercizi finanziari e scadono alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo
esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del
termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
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Essi possono essere rieletti.
Essi possono essere revocati solo per giusta causa e con l’approvazione da
parte del Tribunale, ai sensi del secondo comma dell’art. 2400 del codice
civile. La loro sostituzione viene effettuata in conformità all’art. 2401 del
codice civile.
La retribuzione dei sindaci viene stabilita dall’Assemblea in misura non
superiore alle tariffe concordate a livello nazionale dalla Lega delle
cooperative.
Articolo 43 – COLLEGIO SINDACALE: DOVERI E POTERI – Il Collegio
Sindacale controlla la corretta amministrazione della società, vigila
sull’osservanza delle leggi e dello Statuto, sull’adeguatezza e sul concreto
funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti
di ispezione e di controllo e chiedere agli amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni e delle attività della società. Degli
accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito libro verbali previsto
dall’art. 2421 comma 1 n. 5 del codice civile.
I sindaci devono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed
alle assemblee.
Il Collegio sindacale, oltre a tutti i compiti e i doveri stabiliti dalla legge e dallo
Statuto, in particolare:
a.- richiede la convocazione del Consiglio di Amministrazione o
dell’Assemblea quando le risultanze delle attività di vigilanza e di controllo
svolte lo rendano opportuno, indicando gli argomenti sui quali tali organi sono
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invitati ad adottare i provvedimenti di competenza;
b.- convoca l’Assemblea, assolvendo ai relativi adempimenti, in caso di
omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di Amministrazione
o qualora, nell’espletamento del suo incarico, ravvisi fatti censurabili di
rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
Articolo 44 – COLLEGIO SINDACALE: RIUNIONI E DELIBERAZIONI – Il
collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.
Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del sindaco che, senza
giustificato motivo, non partecipa a due riunioni del Collegio.
Delle riunioni del Collegio deve redigersi il verbale, sottoscritto dagli
intervenuti, nell’apposito libro.
Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei
componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco
dissenziente ha diritto di far risultare a verbale i motivi del proprio dissenso.
TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO – RISTORNI
Articolo 45 - PATRIMONIO DELLA SOCIETA’ – Il patrimonio della società è
costituito:
a. dal capitale sociale, che può non essere rappresentato da titoli, è
variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni dei soci
cooperatori, ciascuna delle quali non potrà essere inferiore né
superiore ai limiti di legge;
b. dalla riserva legale;
c. della eventuale riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva
costituito dall’assemblea e previsto per legge.
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Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere
ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del
suo scioglimento.
Art. 46 - IMPIEGO DEI CAPITALI – I capitali disponibili e non investiti in
costruzioni saranno amministrati secondo il criterio dell’impiego che offra le
massime garanzie possibili di sicurezza per i suoi depositanti e per la società
stessa.
Art. 47 – ANTICIPAZIONI – Il Consiglio di Amministrazione potrà chiedere ai
soci assegnatari o richiedenti di alloggi versamenti a titolo di anticipazione
rivalutabile al momento del rilascio dell’alloggio con le modalità stabilite nel
regolamento di assegnazione alloggi, qualora i mutui ottenuti non siano
sufficienti a coprire l’intero costo degli alloggi.
I soci possono versare alla cooperativa (oltre a capitale sociale, quote di
gestione e anticipazioni) depositi a risparmio, da conferirsi esclusivamente
per il conseguimento dell’oggetto sociale.
Le modalità e la durata dei conferimenti saranno determinati da apposito
regolamento nei limiti di legge.
Art. 48 - RISTORNI – Tenuto conto degli scopi sociali, nonché della
situazione economica e finanziaria della cooperativa, il Consiglio di
Amministrazione può proporre all’assemblea che approva il bilancio la
deliberazione di un ristorno ai soci.
Il ristorno può essere concesso ai soci soltanto in stretta ed esclusiva
relazione allo scambio mutualistico e quindi alla loro effettiva partecipazione
ad un programma edilizio. Pertanto non costituisce diritto soggettivo del socio
e non spetta a tutti i soci indistintamente, ma soltanto ai soci che siano
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contemporaneamente assegnatari.
L’attribuzione del ristorno, prioritariamente destinata al consolidamento
patrimoniale della società, può avvenire con un aumento delle singole
partecipazioni, in deroga a quanto previsto dall’art. 2525 del codice civile.
L’entità delle quote da destinare al ristorno deve tenere conto
prioritariamente del valore della prestazione mutualistica goduta dai
medesimi, potendosi ridurre sino ad annullarsi quanto più quest’ultima appaia
vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato.
In ogni caso l’entità complessiva del ristorno eventualmente deliberato in
ogni singolo esercizio non può mai superare il due per cento dell’utile
realizzato nell’esercizio cui il ristorno si riferisce.
Art. 49 – ESERCIZIO SOCIALE - L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla
redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge e con
criteri di oculata prudenza.
Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione dell’approvazione del
bilancio di esercizio, nella relazione sulla gestione del Consiglio di
Amministrazione (art. 2428 del codice civile) e in quella sindacale (art. 2429
del codice civile), indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci, per l’approvazione,
entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili
annuali destinandoli:
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a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
secondo le previsioni di legge;
c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni
previsti dall’art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità
previste dal precedente articolo;
e) la restante parte a riserva straordinaria.
E’ fatto divieto di distribuire dividendi.
E’ fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari conferiti dai soci in
misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di
due punti e mezzo.
Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione
iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 50 – NOMINA DEI LIQUIDATORI – L’assemblea che dichiara lo
scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori,
scegliendoli preferibilmente tra i soci.
Articolo 51 – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ALLOGGI – Gli alloggi costruiti
mediante finanziamenti e/o contributi previsti da leggi statali e/o regionali non
possono essere ceduti in proprietà e in caso di liquidazione o di scioglimento
della cooperativa dovranno essere trasferiti alla competente Azienda Casa
Emilia Romagna. La trasformazione degli alloggi e degli interventi da
proprietà indivisa a proprietà individuale è consentita soltanto in caso di
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espressa previsione legislativa nazionale o regionale, alle condizioni e nei
modi indicati da tali norme.
Articolo 52 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO – In caso di cessazione
della cooperativa, l’eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato,
nell’ordine:
a) al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate dai soci
cooperatori;
b) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione di cui all’art. 11, legge 31 gennaio 1992 n. 59.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 53 – CLAUSOLE MUTUALISTICHE – Le clausole mutualistiche di
cui agli articoli 45 ultimo comma, 49 comma 5 e 52 del presente Statuto sono
inderogabili.