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1 STATUTO DI ABI-COOP PIACENZA A R.L. TITOLO I COSTITUZIONE SEDE SCOPO - OGGETTO SOCIALE - DURATA Articolo 1 COSTITUZIONE E SEDE E’ costituita una società Cooperativa con la denominazione di “ABI-COOP PIACENZA Società cooperativa a responsabilità limitata”. L’organo amministrativo ha facoltà di istituire succursali, filiali, agenzie ed uffici amministrativi, nonché di variare l’indirizzo della società, purché nell’ambito dello stesso Comune. Spetta invece all’Assemblea decidere l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento in altri comuni. Essa opera come Cooperativa edilizia di abitazione a mutualità prevalente e principalmente a proprietà indivisa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Articolo 2 - SCOPO MUTUALISTICO Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, nell’ambito dell’oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata e alle migliori condizioni, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi e di quelli ad essi collegati. Articolo 3 - OGGETTO SOCIALE La società ha per oggetto principale l’assegnazione di case di abitazione economico popolare, realizzate, recuperate o comunque acquisite dalla cooperativa, anche in proprietà o con patto di futura vendita, ai soci che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta. Ha inoltre lo scopo di fornire agli stessi soci e ai loro familiari, direttamente o indirettamente, servizi volti a favorirne la partecipazione, l’integrazione sociale, il miglioramento della cultura associazionistica, l’elevazione culturale, il godimento del tempo libero, la salvaguardia della salute ed il miglioramento

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STATUTO DI ABI-COOP PIACENZA A R.L.

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO - OGGETTO SOCIALE - DURATA

Articolo 1 – COSTITUZIONE E SEDE – E’ costituita una società Cooperativa

con la denominazione di “ABI-COOP PIACENZA – Società cooperativa a

responsabilità limitata”. L’organo amministrativo ha facoltà di istituire

succursali, filiali, agenzie ed uffici amministrativi, nonché di variare l’indirizzo

della società, purché nell’ambito dello stesso Comune. Spetta invece

all’Assemblea decidere l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie,

nonché il trasferimento in altri comuni.

Essa opera come Cooperativa edilizia di abitazione a mutualità prevalente e

principalmente a proprietà indivisa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 2 - SCOPO MUTUALISTICO – Lo scopo che i soci della cooperativa

intendono perseguire è quello di ottenere, nell’ambito dell’oggetto sociale,

tramite la gestione in forma associata e alle migliori condizioni, il

soddisfacimento dei propri bisogni abitativi e di quelli ad essi collegati.

Articolo 3 - OGGETTO SOCIALE – La società ha per oggetto principale

l’assegnazione di case di abitazione economico popolare, realizzate,

recuperate o comunque acquisite dalla cooperativa, anche in proprietà o con

patto di futura vendita, ai soci che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta.

Ha inoltre lo scopo di fornire agli stessi soci e ai loro familiari, direttamente o

indirettamente, servizi volti a favorirne la partecipazione, l’integrazione

sociale, il miglioramento della cultura associazionistica, l’elevazione culturale,

il godimento del tempo libero, la salvaguardia della salute ed il miglioramento

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dell’abitare.

A tal fine la società può, a mero titolo indicativo:

- acquistare ed acquisire terreni, anche in diritto di superficie;

- acquistare, alienare, costruire, permutare, ristrutturare, gestire ed

amministrare immobili o porzioni di essi, anche in usufrutto;

- compiere operazioni per l’acquisizione e la completa gestione di mezzi

finanziari;

- contrarre mutui e finanziamenti anche con garanzie ipotecarie.

Può comunque compiere tutti gli atti necessari e/o utili per il raggiungimento

dell’oggetto sociale e dei relativi fini mutualistici, ai sensi dell’art. 2512 del

codice civile, svolgendo la propria attività anche con terzi.

Inoltre promuove l’autofinanziamento della Cooperativa, stimolando lo spirito

di previdenza e risparmio dei soci e ricevendo prestiti da essi esclusivamente

per il conseguimento dell’oggetto sociale, secondo le forme previste dalla

legge e da apposito regolamento approvato dall’assemblea e nel rispetto

della normativa tempo per tempo vigente.

E’ vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Può aderire ad associazioni, società, albi, consorzi ed organismi che si

propongono la tutela, il coordinamento ed il miglioramento delle attività

rientranti negli scopi sociali.

Articolo 4 – DURATA – La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre

2100 e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea straordinaria.

TITOLO II

SOCI

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Articolo 5 – NUMERO E REQUISITI DEI SOCI - Il numero dei soci è illimitato

e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte della società tutte le persone fisiche che non abbiano

interessi contrari ad essa, aderiscano al suo statuto e vengano ammessi dal

Consiglio di Amministrazione. Non possono divenire soci quanti esercitano in

proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa. Non possono

essere soci gli interdetti e gli inabilitati.

La perdita sopravvenuta del possesso di uno qualsiasi dei requisiti sopra

indicati importa l’automatica esclusione del socio, ai sensi del successivo art.

12.

I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni di legge

agevolative, di cui la società si avvalga per il raggiungimento dell’oggetto

sociale, non costituiscono requisiti per l’assunzione della qualità di socio, ma

unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il

ricorso alle agevolazioni disposte dalla legge.

Nel rapporto con i soci, sia al momento della costituzione che dello

svolgimento del rapporto stesso, la società si impegna a rispettare il principio

di parità di trattamento.

Articolo 6 – AMMISSIONE - Chi intende essere ammesso come socio deve

presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta.

Il Consiglio di Amministrazione, verificata l’esistenza o meno dei requisiti e di

eventuali cause di incompatibilità, delibera sulla domanda di ammissione. La

deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e

annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

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La qualità di socio si acquisisce definitivamente con il versamento, entro il

termine perentorio di 15 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’ammissione,

di almeno una quota sociale e di quant’altro debitamente deliberato.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la

deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli

interessati. In tal caso chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni

dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci

l’Assemblea, la quale delibera sugli eventuali ricorsi in occasione della sua

prima successiva convocazione.

Nella relazione al bilancio gli amministratori illustrano le ragioni delle

decisioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

Articolo 7 – QUOTE - Il valore nominale di ciascuna quota non può essere

inferiore a venticinque Euro né superiore a cinquecento Euro.

Le quote sono indivisibili e nominative. Esse possono essere sottoposte a

pegno o vincolo e cedute con effetto verso la società solamente con il

consenso del Consiglio di Amministrazione.

Il trasferimento delle quote è disciplinato dall’art. 2530 del codice civile.

Articolo 8 – OBBLIGHI DEI SOCI – Il socio è tenuto:

a. all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni

validamente assunte dagli organi sociali;

b. a contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico e alla

realizzazione dell’oggetto sociale;

c. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che

disciplinano i rapporti in corso con la Società.

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Articolo 9 – CESSAZIONE - Il socio cessa di appartenere alla società per

recesso, per esclusione, per causa di morte.

La cessazione, sia per recesso che per esclusione, ha effetto dal ricevimento

da parte del socio del provvedimento del Consiglio di Amministrazione e

determina pure la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso tra

socio e società.

Articolo 10 – SUCCESSIONE – ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE – In caso di

morte, l’anzianità di iscrizione del Socio passa agli eredi legittimi,

discendenti, ascendenti, fratelli, sorelle e coniuge superstite, purché convi-

venti col defunto. Questa anzianità non sarà operativa fino a che non sarà

designato un solo erede onde fare la variazione nominativa nel libro soci e

fino a che il proposto non sarà accettato dal Consiglio, previo esame della

sussistenza delle qualità necessarie per essere accettato come socio.

In mancanza di discendenza diretta l’anzianità della quota si trasferirà al

collaterale designato.

L’anzianità non si trasmette ulteriormente da un erede ad altro che non sia di

lui discendente diretto.

Articolo 11 – RECESSO – Il socio che intende recedere dalla società deve

motivarlo con lettera raccomandata alla società. Il Consiglio di

Amministrazione esamina la domanda entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne

immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento

della stessa può proporre opposizione davanti al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale ed i rapporti

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mutualistici in corso, dalla comunicazione del provvedimento di acco-

glimento della domanda.

Articolo 12 – ESCLUSIONE - L’esclusione dalla società è pronunciata dal

Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:

a) che perdano i requisiti per l’ammissione o per i quali sorgano motivi di

incompatibilità.

b) che non effettuino il pagamento della quota sociale.

c) che commettano gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla

legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni validamente

adottate dagli organismi sociali.

d) che, salva l’ipotesi di impossibilità temporanea per causa non imputabile

al socio debitore e dopo formale sollecitazione, si rendano morosi nel

versamento dei corrispettivi dovuti; la morosità temporanea è sanabile

con il pagamento del dovuto, oltre interessi stabiliti nei regolamenti

sociali.

e) che si rendano colpevoli di azioni pregiudizievoli e/o incompatibili con gli

interessi della Cooperativa.

f) nei casi previsti dagli articoli 2286 c.c. e 2288 comma 1 del codice civile.

g) negli altri casi espressamente previsti dallo statuto.

Articolo 13 - RICORSO - Contro la deliberazione di esclusione il socio può

proporre opposizione davanti al Tribunale, nel termine di sessanta giorni

dalla comunicazione del provvedimento.

Articolo 14 - RIMBORSO - I soci receduti o esclusi hanno soltanto diritto al

rimborso della quota sociale da essi effettivamente versata, calcolata sulla

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base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso o l’esclusione

e comunque in misura mai superiore al valore nominale.

Tale rimborso dovrà aver luogo entro centottanta giorni dalla approvazione

del primo bilancio consuntivo successivo alla cessazione.

Articolo 15 – PRESCRIZIONE – I soci receduti o esclusi, gli eredi del socio

defunto non possono più chiedere il rimborso di quanto ad essi dovuto,

quando sia trascorso un periodo di un anno dall’approvazione del bilancio.

Tali quote andranno ad incrementare il fondo di riserva ordinario.

Articolo 16 – DIRITTO DI ESAME DEI LIBRI SOCIALI – I soci hanno diritto di

esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3), dell’art. 2421 del

codice civile.

I soci, quando almeno un decimo del loro numero complessivo lo richieda,

hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente

assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

I diritti di cui ai commi precedenti non spettano ai soci in mora coi pagamenti

dovuti alla società e inadempienti rispetto alle obbligazioni sociali.

Articolo 17 - RICORSO AD ARBITRATO – Le controversie che dovessero

insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa o promosse da

amministratori, liquidatori e sindaci o promosse nei loro confronti che abbiano

ad oggetto diritti disponibili, ad eccezione di quelle nelle quali la legge

prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovranno essere

risolte da un Collegio Arbitrale composto di tre membri e da nominarsi dal

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, il quale dovrà provvedere

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alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la

nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la

Cooperativa.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina

secondo diritto.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo

17 gennaio 2003 n. 5.

TITOLO III

SOCI UTENTI

Articolo 18 – OBBLIGHI DEL SOCIO UTENTE – Il socio utente è obbligato

ad osservare integralmente tutte le disposizioni del contratto di assegnazione

in godimento dell’alloggio, del regolamento per l’uso degli alloggi e dei

fabbricati della Cooperativa, del regolamento per la determinazione del

canone d’uso e del regolamento di condominio, ove esistente.

Nei casi più gravi di violazione di tali obblighi il Consiglio di Amministrazione

potrà revocare l’assegnazione, con conseguente risoluzione del relativo

contratto.

Articolo 19 – DIVIETO DI SUBLOCAZIONE – Il socio utente non può, a pena

di esclusione da socio e di risoluzione del contratto di assegnazione,

sublocare o comunque concedere in qualsiasi modo, anche in parte,

l’alloggio o i locali concessigli dalla società, pure nel caso in cui il

subconduttore sia un socio.

Articolo 20 – INAMMISSIBILITA’ AL CONCORSO PER ASSEGNAZIONE

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DELL’ALLOGGIO – Il socio o i componenti del suo nucleo familiare non

possono concorrere all’assegnazione di un alloggio della Cooperativa se uno

dei membri risulti proprietario di altro alloggio idoneo e disponibile nel

comune ove è posto l’alloggio da assegnare o in comune limitrofo.

Articolo 21 – SUCCESSIONE – In caso di decesso di un socio utente gli

succede, nella qualità di socio e assegnatario, il coniuge superstite

convivente, ovvero, in sua mancanza, nell’ordine:

a) i figli minorenni;

b) il coniuge separato al quale il giudice abbia assegnato l’alloggio;

c) il convivente more uxorio;

d) gli altri componenti del nucleo familiare conviventi alla data del decesso,

ai sensi dell’art. 17 L. 17/2/1992 n°179.

In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di

cessazione degli effetti civili dello stesso, nella assegnazione e nel contratto

di affitto, al socio utente succede l’altro coniuge, se la casa familiare gli sia

stata assegnata dal giudice.

In caso di separazione consensuale o di nullità di matrimonio, al socio utente

succede, nell’assegnazione e nel contratto di affitto, l’altro coniuge, se tra i

due si sia così convenuto.

In caso di recesso di un socio utente, il contratto perdurerà con uno dei

componenti il nucleo famigliare del socio receduto, intendendo per tali,

nell’ordine, il coniuge convivente (a cui spetta di abitare la casa familiare, in

caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio e di

cessazione degli effetti civili di esso), i parenti e gli affini entro il 2° grado, a

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condizione che il subentrante abbia convissuto continuativamente ed

anagraficamente con chi recede da almeno due anni e che il recedente non

sia moroso né inadempiente nei confronti della società, né abbia

abbandonato l’alloggio senza autorizzazione.

Nel caso più siano i componenti del nucleo familiare aventi diritto a

subentrare nel contratto di locazione, esso continuerà con quello dei membri

designato di comune accordo tra essi. Tale designazione dovrà essere

comunicata per iscritto alla sede sociale, pena la decadenza, entro il termine

di due mesi dall’avvenuto recesso. Il subentrante avrà diritto a sottoscrivere

con la società un nuovo contratto di utenza.

Il trasferimento dell’assegnazione, in ogni caso, non potrà avvenire se il

subentrante non è in possesso dei requisiti per l’assegnazione richiesti dalla

legge e dal presente statuto e se, all’atto della stipula del contratto, egli non

risulti socio della Cooperativa.

Articolo 22 – RECESSO DELLA SOCIETA’ – Qualora il socio utente (o

anche un membro del suo nucleo familiare) risulti o divenga proprietario di un

immobile idoneo ad uso abitazione nello stesso comune in cui è posto

l’alloggio assegnato o in comune limitrofo, ovvero non occupi

continuativamente e personalmente l’alloggio senza giustificato motivo, il

Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto. Il socio in questo

caso ha diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di anticipazione

in conformità a quanto previsto dai precedenti articoli 14 e 15.

Articolo 23 – RINVIO AI REGOLAMENTI – Salvo quanto previsto dalla

normativa vigente, i criteri per l’assegnazione degli appartamenti ai soci, la

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stipula dei contratti di assegnazione, i rapporti fra i soci utenti e società

nonché le norme d’uso sono stabiliti da appositi regolamenti, predisposti dal

Consiglio di Amministrazione e approvati dall’Assemblea ordinaria.

Ai fini della redazione delle graduatorie di assegnazione non viene

computata l’anzianità del socio relativa al periodo in cui egli risulti

assegnatario nel godimento di un alloggio.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETA’

Articolo 24 - ORGANI DELLA SOCIETA’ - Sono organi della Società:

a. l’Assemblea dei soci

b. il Consiglio di amministrazione

c. il Presidente

d. il Collegio sindacale.

Articolo 25 – NATURA DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI - L’assemblea dei soci

è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle

sue deliberazioni.

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le

sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore,

sono vincolanti anche per i soci assenti e per quelli dissenzienti.

L’Assemblea può essere convocata o come assemblea generale di tutti i soci

o per assemblee separate.

Articolo 26 – ASSEMBLEA GENERALE DI TUTTI I SOCI: CONVOCA-

ZIONE – La relativa convocazione deve essere effettuata a cura del

Presidente, in sede idonea scelta dal Consiglio di Amministrazione nel

comune dove ha sede la società o in comuni della Provincia di Piacenza e

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per iniziativa dello stesso mediante avviso da affiggere presso la sede

sociale, da pubblicare sul quotidiano locale “Libertà” e da inviare a ciascun

socio mediante lettera semplice all’indirizzo indicato nel libro dei soci, il tutto

almeno quindici giorni prima di quello fissato.

In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’assemblea si

reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci

con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 27 – ASSEMBLEA ORDINARIA – L’assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina gli amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;

c) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

d) approva tutti i regolamenti interni;

e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla

sua competenza dalla legge e dal presente Statuto e comunque su quelli

sottoposti al suo esame per decisione del Consiglio di Amministrazione

f) delibera sull’ammontare dei gettoni di presenza ai consiglieri e sul

compenso ai sindaci.

Essa ha luogo una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura

dell’esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo

creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della

materia da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei Soci.

In questi ultimi casi, la convocazione dovrà avere luogo senza ritardo dalla

data della richiesta.

L’assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sugli oggetti

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espressamente previsti dall’articolo 2365 del codice civile (modificazioni dello

Statuto, nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori) e sulle altre materie

stabilite dalla legge.

Articolo 28 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E VALIDITA’ DELLE

DELIBERAZIONI – In prima convocazione l’assemblea ordinaria e

straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei

soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è

regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi

diritto al voto, mentre l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con

la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto

favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

L’assemblea ordinaria e straordinaria regolarmente costituita delibera

validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine

del giorno, salvo che su scioglimento, proroga, trasformazione e liquidazione

della società, revoca dello stato di liquidazione, trasferimento della sede

sociale all’estero e cambiamento dell’oggetto sociale, nei quali casi delibera

l’assemblea straordinaria con il voto favorevole di più di un terzo del capitale

sociale e salvi tutti gli altri casi in cui la legge preveda una maggioranza

qualificata.

La seconda convocazione deve avere luogo almeno ventiquattro ore e non

oltre trenta giorni dopo la prima.

Articolo 29 – ASSEMBLEE: VOTAZIONI – Hanno diritto al voto nelle

assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta

giorni e siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società.

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Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore delle quote da lui

sottoscritte.

Il socio può farsi rappresentare nell’assemblea mediante delega scritta da un

altro socio che abbia diritto al voto, ma che non sia amministratore o

dipendente e che non faccia parte del Collegio Sindacale.

Di norma ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. Può

rappresentare sino a cinque soci nelle assemblee per la cui regolare

costituzione sia richiesta una partecipazione qualificata da parte dei soci. Le

deleghe devono essere separate per ciascun socio delegante. Devono

essere menzionate nel processo verbale dell’assemblea e conservate fra gli

atti sociali per almeno tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che il voto venga espresso per

corrispondenza. In tal caso l’avviso di convocazione spedito a ciascun socio

deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono messe in

votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di convocazione, i

voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare

costituzione dell’assemblea.

Le deliberazioni dell’assemblea devono constare dal verbale, redatto senza

ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verbale che deve

consentire, per ciascuna votazione e anche per allegato, l’identificazione dei

soci astenuti e dissenzienti, e nel quale devono essere riassunte, su richiesta

dei soci, le dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. Ciascun socio

astenuto o dissenziente su richiesta del Presidente ha l’onere, ai fini

dell’eventuale impugnativa della delibera e quindi dell’identificazione della

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sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi

a disposizione dalla cooperativa.

Le organizzazioni di rappresentanza delle cooperative possono essere

invitate dal Consiglio di Amministrazione a partecipare senza diritto di voto

con propri rappresentanti ai lavori dell’assemblea.

Articolo 30 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA – L’assemblea, tanto in

sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza,

dall’amministratore più anziano di età. In mancanza dei predetti dalla

persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L’assemblea nomina un segretario e due scrutatori.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Segretario e dal

Presidente dell’assemblea.

Il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Articolo 31 – ASSEMBLEE SEPARATE – Quando siano costituite le sezioni

soci, ex articolo 2540 del codice civile, l’assemblea generale di norma è

costituita dai delegati eletti dalle assemblee separate delle sezioni soci.

Per tali eventuali convocazioni dovranno essere osservate le seguenti

formalità:

a) le assemblee separate devono essere convocate con il medesimo avviso

dell’assemblea generale;

b) le date di convocazione delle singole assemblee separate potranno

essere diverse per ognuna di esse, ma la data dell’ultima deve comunque

precedere di almeno tre giorni quella fissata per la convocazione

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dell’assemblea generale;

c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della

prima e della seconda convocazione che dovrà essere di almeno

ventiquattro ore successiva a quella della prima;

d) nell’avviso dovrà essere indicata la sede di convocazione di ciascuna

assemblea separata;

e) nell’avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate

sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del

giorno della assemblea generale e per l’elezione dei propri delegati a

questa assemblea;

f) nell’avviso dovrà essere indicato il rapporto voti-delegati stabilito dal

Consiglio di Amministrazione in misura uguale per tutte le assemblee di

sezione soci, fra un minimo di un delegato ogni quindici voti (o frazione)

e un massimo di un delegato ogni cinque voti (o frazione).

Per la partecipazione dei soci alle assemblee separate, per la costituzione e

per la validità delle medesime e per le votazioni si applicano, in quanto

compatibili, le norme contenute nel presente Statuto.

Ogni socio ha diritto di partecipare all’assemblea della sezione di cui fa parte

o di farsi rappresentare da un altro socio della stessa sezione con le stesse

modalità e con gli stessi limiti di cui all’art. 29 di questo Statuto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, uno degli

amministratori appositamente delegato dal Presidente interverrà a ciascuna

assemblea separata e ne assumerà la presidenza.

Ogni assemblea separata elegge fra i soci i delegati alla assemblea generale

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nella proporzione fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 32 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI – L’Assemblea generale è

costituita dai delegati delle assemblee separate, i quali rappresentano i voti

espressi nelle singole assemblee.

L’assemblea dei delegati, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima

convocazione con la presenza dei due terzi dei delegati. In seconda

convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia

il numero dei delegati intervenuti, mentre l’assemblea straordinaria è

regolarmente costituita con la partecipazione di un numero di delegati che

rappresenti oltre un terzo del capitale sociale. Questa delibera con il voto

favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

L’assemblea ordinaria e straordinaria regolarmente costituita delibera

validamente a maggioranza assoluta dei delegati presenti su tutti gli oggetti

posti all’ordine del giorno, salvo che su scioglimento, proroga, trasformazione

e liquidazione della società, revoca dello stato di liquidazione, trasferimento

della sede sociale all’estero e cambiamento dell’oggetto sociale, per cui

occorrerà il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti almeno

un terzo del capitale sociale, e salvi tutti gli altri casi in cui la legge preveda

una maggioranza qualificata.

La seconda convocazione deve avere luogo almeno ventiquattro ore e non

oltre trenta giorni dopo la prima.

Per ogni deliberazione dell’assemblea generale il computo dei voti sarà fatto

sommando i voti espressi per ciascuna deliberazione nelle assemblee

separate e risultanti dalla lettera di delega, sottoscritta dal Presidente e dal

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Segretario dell’assemblea separata, della quale ogni delegato dovrà essere

munito.

L’assemblea dei delegati ratifica a maggioranza assoluta dei presenti, la

regolarità delle operazioni di somma dei voti prevista dal comma precedente

con una sola votazione o, se qualcuno la richiede, con una votazione per

ogni argomento all’ordine del giorno.

Qualora, in sede di assemblea generale la somma dei voti delle assemblee

separate non consenta di definire una maggioranza precisa, il Consiglio di

Amministrazione provvederà a convocare l’assemblea generale di tutti i soci.

Le deliberazioni dell’assemblea generale dei delegati possono essere

impugnate ai sensi dell’art. 2377 del codice civile anche dai soci assenti e

dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai

delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la

maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate

autonomamente.

Articolo 33 – SEZIONE SOCI – I soci della Cooperativa sono raggruppati in

sezioni che costituiscono unità organiche del corpo sociale.

Le sezioni soci hanno lo scopo:

a) di promuovere e di consolidare tra i soci il vincolo associativo proprio

dell’organizzazione cooperativa;

b) di instaurare e di coltivare rapporti più intensi tra il Consiglio di

Amministrazione e la collegialità dei soci;

c) di stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai

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problemi ed alla vita dell’impresa cooperativa;

d) di facilitare la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate.

Ciascuna sezione comprende i soci residenti nel territorio delimitato dal

Consiglio di Amministrazione.

I soci di una sezione che si riducono ad un numero minore di cinquanta

saranno dal Consiglio di Amministrazione assegnati alla sezione più vicina.

Articolo 34 – ASSEMBLEE DI SEZIONE – Le assemblee di sezione debbono

essere sempre convocate dal Consiglio di Amministrazione come assemblee

separate della assemblea generale dei soci, sia in sede ordinaria che in sede

straordinaria.

Articolo 35 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ELEZIONE – La società

è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero

dispari di consiglieri, da nove a tredici, eletti dall’Assemblea dei soci, previa

determinazione del numero da nominare per il successivo triennio, nella

proporzione di un mezzo (arrotondato per eccesso) di soci utenti e di un

mezzo (arrotondato per difetto) di soci non utenti.

Ogni socio vota due schede, una di utenti, l’altra di non utenti, in ciascuna

delle quali può indicare rispettivamente un numero di nomi non superiore a

tre soci utenti ed a tre soci non utenti.

Le schede contenenti un numero maggiore di nomi e/o contenenti

promiscuamente nomi di soci utenti e non utenti, sono nulle.

Le schede vengono depositate in due urne separate, una destinata ai

candidati utenti, l’altra ai non utenti.

Chiusa la votazione ed eseguito lo spoglio delle schede, viene formata una

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duplice graduatoria. Si proclamano eletti i primi di ciascuna graduatoria, sino

alla concorrenza del numero di consiglieri fissato per ogni categoria. In caso

di parità di voti, si proclama eletto il socio più anziano di iscrizione.

Nel caso che l’assemblea generale si svolga con le modalità previste

dall’articolo 31, le operazioni di voto in ogni assemblea separata si

svolgeranno secondo quanto sopra previsto per l’assemblea generale. Prima

della proclamazione degli eletti, da farsi da parte dell’assemblea dei delegati,

dovrà essere verificato che ogni sezione soci sia rappresentata da almeno un

socio residente.

Nel caso in cui ciò non si verifichi, si procederà alla sostituzione dell’ultimo o

degli ultimi degli eletti con il primo o i primi dei non eletti di dette sezioni.

Articolo 36 – CONSIGLIERI – I consiglieri restano in carica tre esercizi e

sono rieleggibili. Essi scadono nel momento della nomina del nuovo

Consiglio di amministrazione, la quale deve essere votata nella stessa

assemblea in cui viene approvato il bilancio alla fine del terzo esercizio.

Salvo quanto previsto dall’art. 2389 comma 3 del codice civile per gli

amministratori investiti di particolari cariche, l’ufficio di consigliere è gratuito

ed esente da cauzione. Ai consiglieri spetta un gettone di presenza il cui

ammontare è determinato dall’Assemblea. Essi sono revocabili in ogni

momento.

Articolo 37 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI – Se nel corso

dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di

Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti all’art. 2386 del

codice civile.

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Articolo 38 – POTERI DEL CONSIGLIO – Il Consiglio di Amministrazione è

investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione sia ordinaria che

straordinaria della società, senza eccezione di sorta e segnatamente di tutte

le facoltà per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 39 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE – Nella sua prima seduta il

Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed il

Vicepresidente.

Al Presidente o, in caso di suo impedimento, al Vicepresidente spettano la

firma e la rappresentanza della società.

Essi sono revocabili dal Consiglio in qualsiasi momento.

Articolo 40 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI DELEGATI – Il

Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad

uno o più dei suoi membri. Non possono essere delegati i poteri in materia di

redazione del bilancio di esercizio, convocazione dell’assemblea,

ammissione, recesso ed esclusione dei soci.

Le decisioni assunte per delega del Consiglio di Amministrazione debbono

essere comunicate allo stesso nella prima riunione successiva. Nella stessa

riunione in cui approva il bilancio annuale da presentare all’Assemblea, il

Consiglio delibera sulle deleghe da attribuire per la durata di tutto l’esercizio

successivo.

Le deleghe possono essere revocate dal Consiglio in qualsiasi momento.

Articolo 41 – ADUNANZA DEL CONSIGLIO – Le adunanze del Consiglio di

Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua mancanza dal

Vicepresidente e, in subordine, dal Consigliere più anziano d’età.

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Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che

egli lo riterrà opportuno oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due

consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera contenente l’ordine del giorno da

spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a

mezzo di messo oppure di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci

effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli

amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta

dei voti.

Le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

L’amministratore dissenziente ha diritto di far risultare a verbale i motivi del

proprio dissenso.

Articolo 42 – COLLEGIO SINDACALE: COMPOSIZIONE, DURATA E

RETRIBUZIONE – Il Collegio sindacale è composto dal Presidente del

Collegio, da due membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’assemblea

anche tra i non soci, purchè non si trovino nelle condizioni ostative di cui

all’art. 2399 de codice civile.

Tutti i membri effettivi e supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel

registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

I sindaci durano in carica tre esercizi finanziari e scadono alla data

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo

esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del

termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

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Essi possono essere rieletti.

Essi possono essere revocati solo per giusta causa e con l’approvazione da

parte del Tribunale, ai sensi del secondo comma dell’art. 2400 del codice

civile. La loro sostituzione viene effettuata in conformità all’art. 2401 del

codice civile.

La retribuzione dei sindaci viene stabilita dall’Assemblea in misura non

superiore alle tariffe concordate a livello nazionale dalla Lega delle

cooperative.

Articolo 43 – COLLEGIO SINDACALE: DOVERI E POTERI – Il Collegio

Sindacale controlla la corretta amministrazione della società, vigila

sull’osservanza delle leggi e dello Statuto, sull’adeguatezza e sul concreto

funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti

di ispezione e di controllo e chiedere agli amministratori notizie

sull’andamento delle operazioni e delle attività della società. Degli

accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito libro verbali previsto

dall’art. 2421 comma 1 n. 5 del codice civile.

I sindaci devono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed

alle assemblee.

Il Collegio sindacale, oltre a tutti i compiti e i doveri stabiliti dalla legge e dallo

Statuto, in particolare:

a.- richiede la convocazione del Consiglio di Amministrazione o

dell’Assemblea quando le risultanze delle attività di vigilanza e di controllo

svolte lo rendano opportuno, indicando gli argomenti sui quali tali organi sono

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invitati ad adottare i provvedimenti di competenza;

b.- convoca l’Assemblea, assolvendo ai relativi adempimenti, in caso di

omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di Amministrazione

o qualora, nell’espletamento del suo incarico, ravvisi fatti censurabili di

rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Articolo 44 – COLLEGIO SINDACALE: RIUNIONI E DELIBERAZIONI – Il

collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del sindaco che, senza

giustificato motivo, non partecipa a due riunioni del Collegio.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi il verbale, sottoscritto dagli

intervenuti, nell’apposito libro.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei

componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco

dissenziente ha diritto di far risultare a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO – RISTORNI

Articolo 45 - PATRIMONIO DELLA SOCIETA’ – Il patrimonio della società è

costituito:

a. dal capitale sociale, che può non essere rappresentato da titoli, è

variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni dei soci

cooperatori, ciascuna delle quali non potrà essere inferiore né

superiore ai limiti di legge;

b. dalla riserva legale;

c. della eventuale riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva

costituito dall’assemblea e previsto per legge.

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Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere

ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del

suo scioglimento.

Art. 46 - IMPIEGO DEI CAPITALI – I capitali disponibili e non investiti in

costruzioni saranno amministrati secondo il criterio dell’impiego che offra le

massime garanzie possibili di sicurezza per i suoi depositanti e per la società

stessa.

Art. 47 – ANTICIPAZIONI – Il Consiglio di Amministrazione potrà chiedere ai

soci assegnatari o richiedenti di alloggi versamenti a titolo di anticipazione

rivalutabile al momento del rilascio dell’alloggio con le modalità stabilite nel

regolamento di assegnazione alloggi, qualora i mutui ottenuti non siano

sufficienti a coprire l’intero costo degli alloggi.

I soci possono versare alla cooperativa (oltre a capitale sociale, quote di

gestione e anticipazioni) depositi a risparmio, da conferirsi esclusivamente

per il conseguimento dell’oggetto sociale.

Le modalità e la durata dei conferimenti saranno determinati da apposito

regolamento nei limiti di legge.

Art. 48 - RISTORNI – Tenuto conto degli scopi sociali, nonché della

situazione economica e finanziaria della cooperativa, il Consiglio di

Amministrazione può proporre all’assemblea che approva il bilancio la

deliberazione di un ristorno ai soci.

Il ristorno può essere concesso ai soci soltanto in stretta ed esclusiva

relazione allo scambio mutualistico e quindi alla loro effettiva partecipazione

ad un programma edilizio. Pertanto non costituisce diritto soggettivo del socio

e non spetta a tutti i soci indistintamente, ma soltanto ai soci che siano

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contemporaneamente assegnatari.

L’attribuzione del ristorno, prioritariamente destinata al consolidamento

patrimoniale della società, può avvenire con un aumento delle singole

partecipazioni, in deroga a quanto previsto dall’art. 2525 del codice civile.

L’entità delle quote da destinare al ristorno deve tenere conto

prioritariamente del valore della prestazione mutualistica goduta dai

medesimi, potendosi ridurre sino ad annullarsi quanto più quest’ultima appaia

vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato.

In ogni caso l’entità complessiva del ristorno eventualmente deliberato in

ogni singolo esercizio non può mai superare il due per cento dell’utile

realizzato nell’esercizio cui il ristorno si riferisce.

Art. 49 – ESERCIZIO SOCIALE - L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31

dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla

redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge e con

criteri di oculata prudenza.

Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione dell’approvazione del

bilancio di esercizio, nella relazione sulla gestione del Consiglio di

Amministrazione (art. 2428 del codice civile) e in quella sindacale (art. 2429

del codice civile), indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione

sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci, per l’approvazione,

entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili

annuali destinandoli:

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a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

secondo le previsioni di legge;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni

previsti dall’art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità

previste dal precedente articolo;

e) la restante parte a riserva straordinaria.

E’ fatto divieto di distribuire dividendi.

E’ fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari conferiti dai soci in

misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di

due punti e mezzo.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione

iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 50 – NOMINA DEI LIQUIDATORI – L’assemblea che dichiara lo

scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori,

scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Articolo 51 – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ALLOGGI – Gli alloggi costruiti

mediante finanziamenti e/o contributi previsti da leggi statali e/o regionali non

possono essere ceduti in proprietà e in caso di liquidazione o di scioglimento

della cooperativa dovranno essere trasferiti alla competente Azienda Casa

Emilia Romagna. La trasformazione degli alloggi e degli interventi da

proprietà indivisa a proprietà individuale è consentita soltanto in caso di

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espressa previsione legislativa nazionale o regionale, alle condizioni e nei

modi indicati da tali norme.

Articolo 52 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO – In caso di cessazione

della cooperativa, l’eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato,

nell’ordine:

a) al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate dai soci

cooperatori;

b) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione di cui all’art. 11, legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 53 – CLAUSOLE MUTUALISTICHE – Le clausole mutualistiche di

cui agli articoli 45 ultimo comma, 49 comma 5 e 52 del presente Statuto sono

inderogabili.