CASSAZIONE (2014): «NON È UN’INGIURIA DIRE ALLA SUOCERA CHE È UNA VIPERA»

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CASSAZIONE (2014): «NON È UN’INGIURIA DIRE ALLA SUOCERA CHE È UNA VIPERA» Giugno 2016

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CASSAZIONE (2014): «NON È UN’INGIURIA DIRE ALLA SUOCERA CHE È UNA VIPERA»

Giugno 2016

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Quando leggiamo o ascoltiamo una notizia riguardante una sentenza della Corte di Cassazione, il livello della nostra attenzione tende ad aumentare improvvisamente nel tentativo di comprendere bene ciò che è stato deciso. Sebbene il nostro Paese abbia prodotto giuristi di rango internazionale, e praticamente ogni italiano sia parente, amico o conoscente di almeno un avvocato, l’interesse nei confronti delle sentenze della Corte Suprema è però difficilmente attribuibile all’amore per Codici e procedure.Più prosaicamente, le sentenze della Corte assurgono alla cronaca nazionale quando hanno dei contenuti bizzarri e curiosi, o quando le decisioni appaiono all’opinione pubblica come del tutto prive di senso: vediamone alcune!

UN POPOLO DI GIURISTI. O DI CURIOSI?

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I JEANS DI CASTITÀ

Una sentenza a suo modo storica fu senza dubbio la n. 1636/1999, una pronuncia sul reato di violenza sessuale. In quel caso, la Suprema Corte annullò una condanna di due anni e dieci mesi comminata a un istruttore di guida, che violentò un’allieva appena maggiorenne durante una lezione.Secondo la Cassazione la ragazza era “consenziente”. Il motivo? Indossava un paio di jeans aderenti che, come scrissero i giudici, è un capo che «non può essere sfilato nemmeno in parte senza la fattiva collaborazione di chi li porta». La ragazza, insomma, ci stava. La sentenza ebbe una grande eco mediatica e fu aspramente contestata da esponenti politici, associazioni e comuni cittadini. Per fortuna, una successiva sentenza della Cassazione su un caso analogo ha stabilito che i jeans non sono «paragonabili a una specie di cintura di castità», confermando quindi la condanna per violenza sessuale. Se si tratta di applicare il buon senso, meglio tardi che mai.

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Un’altra sentenza della Cassazione, che appare quantomeno discutibile, è datata 2012 e riguarda il reato di corruzione. La Corte Suprema ha ritenuto lecita la raccomandazione fatta da un Sindaco al Direttore generale di una ASL, con la quale caldeggiava il trasferimento di una dottoressa.I giudici di piazza Cavour hanno deciso così nonostante il Sindaco, dopo il trasferimento della dottoressa, abbia omaggiato il dirigente dell’Azienda ospedaliera con un computer portatile.La motivazione? Il Sindaco ha agito di «spontanea iniziativa quale segno di apprezzamento e riconoscimento della disponibilità ricevuta» e non può configurarsi reato perché il Sindaco non ha competenza diretta sulle ASL. Certo, magari un pensierino all’influenza dei politici in ambito locale si poteva anche fare!

DOTTORE, MI RACCOMANDO!

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Ricordate le “assenze tattiche” a scuola, in quei giorni in cui era previsto il compito in classe o l’interrogazione di matematica e avevate improvvisamente la febbre o il funerale dello zio che non avevate mai visto? Ecco, i giudici del Palazzaccio hanno stabilito che adesso siete adulti e al lavoro queste cose non si fanno!Con la sentenza 18678/2014, infatti, la Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore licenziato per via di troppe assenze «a macchia di leopardo»: troppi i giorni di malattia a ridosso di fine settimana e festività o seguite a giorni di riposo. Per la Corte, con questo comportamento non era possibile fornire «una prestazione lavorativa sufficiente e proficuamente utilizzabile dall’azienda». Il punto di contestazione è relativo al fatto che il lavoratore fosse stato licenziato nonostante il numero delle sue assenze non avesse superato la soglia di giorni di malattia consentiti. A far pendere la bilancia in favore dell’azienda sono state le testimonianze dei colleghi.

ASSENZE TATTICHE? FUNZIONANO SOLO A SCUOLA!

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AUTOVELOX SÌ, MA BENE IN VISTA!

La ratio della Corte è chiara: gli autovelox sono strumenti deterrenti il cui scopo è indur-re comportamenti virtuosi da parte degli automobilisti, e non dei dispositivi da utilizza-re per fare cassa. I Comuni sono avvisati!

Una sentenza della Cassazione che ha fatto felici migliaia di automobilisti, è la n. 22158 del 2013: si tratta di una decisione relativa alla legittimità del posizionamento degli autovelox.I giudici hanno infatti confermato la condanna per truffa di una società che forniva ed eseguiva il posizionamento di alcuni autovelox in autovetture, in modo da renderli invisibili agli automobilisti (ad esempio, all’interno di alcune “auto civetta” o dentro personal computer).

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MA DOVE VAI, IMPIEGATO IN BICICLETTA?

La bicicletta, inventata circa 200 anni fa, sembra essere il mezzo di trasporto del futuro: ecologica e silenziosa, consente di muoversi comodamente in città e fare anche un po’ di moto. Peccato che, secondo la Cassazione, se subite un infortunio andando al lavoro in bicicletta non vi spetti alcun risarcimento.Nel 2012 la Cassazione, con sentenza n. 7970, ha stabilito che se il percorso casa-ufficio è servito da un mezzo pubblico, il lavoratore può affidarsi a quest’ultimo, ritenuto dai giudici più comodo e di minore disagio. Insomma, usufruire dei mezzi pubblici quando disponibili è quasi un obbligo. Certo, sui concetti di comodità e disagio come intesi dalla Corte, qualche dubbio rimane, in particolare per alcune nostre grandi città.

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FACEBOOK, LA PIAZZA DEL PAESE

In una società che vive sem-pre più sui social network, e che sempre più dà peso a ciò che accade in questo mondo parallelo, la Corte di Cassazione è stata chiama-ta a esprimersi su un caso di offese e ingiurie recapi-tate via Facebook.A piazza Cavour (sentenza n. 37596/2014) hanno stabili-to che, affinché si configuri il reato di molestie o distur-bo alle persone, la piattafor-

ma ideata da Mark Zuckerberg debba essere considerata alla stregua di un luogo pubblico o aperto al pubblico. Nella lungimirante sentenza, la Corte ritiene innegabile che Facebook «rap-presenti una sorta di piazza imma-teriale che consente un numero in-determinato di accessi e visioni, rese possibili da una evoluzione scientifica che il Legislatore non era arrivato a im-maginare». Cari haters, siete avvisati!

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Offrire denaro ad agenti in divisa, lo sanno anche i bambini, è il modo più semplice per beccarsi una denuncia per istigazione alla corruzione di pub-blico ufficiale. A meno che, sostiene la Cassazione (sentenza n. 7505/2013), non stiate tentando di corrompere due agenti con pochi spiccioli.Il caso riguarda un automobilista fer-mato per un controllo, che ha pensa-to bene di inserire ben dieci euro nel libretto di circolazione fornito agli agenti, per evitare una sanzione.

AH CHE BELLO O ‘CAFÈ!

Per la Corte, infatti, si può parlare al limite di oltraggio, data la “palese irrisorietà” della somma.A ben vedere, però, non si tratta neanche di oltraggio. Nel porgere il denaro, infatti, l’automobilista ha detto agli agenti: «lassate stare e pi-gliatevi nu cafè». In fondo, l’automobilista voleva solo essere gentile!

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SE SON SEMI, CRESCERANNO!

Nonostante l’impegno di un gruppo di parlamentari che hanno anche dato vita a un Intergruppo per la liberalizzazione, la vendita e il consumo di cannabis sono ancora puniti nel nostro Paese.Tuttavia, la stessa cosa non può dirsi per i semi della pianta, almeno stando a quanto afferma la Cassazione (sentenza n. 47604/2012). Secondo la Corte: «la mera offerta in vendita di semi di pianta dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti non è penalmente rilevante, configurandosi come atto preparatorio non punibile».I giudici ritengono infatti impossibile dedurre «l’effettiva destinazione dei semi». Resta da capire cosa sia possibile fare con i semi, a parte piantarli.

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AVANTI, C’È POSTO!

Curiosa la sentenza n. 15936/2013, anche se in questo caso la Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto di un vuoto normativo. Il risultato, però, è il parziale sdoganamento di una delle professioni più antiche praticate sul suolo italico: il parcheggiatore abusivo!La decisione riguarda un cittadino immigrato, che era stato diffidato dal Questore di Salerno dal continuare a svolgere questa attività. Il parcheggiatore, mosso da un ammirevole senso del dovere professionale, aveva disatteso all’ordine del Questore continuando il proprio lavoro.Stando all’ordinamento italiano, il reato di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore non esiste. È un semplice illecito amministrativo, sanzionato dal Codice della Strada.

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In questa rassegna poteva mancare una diatriba tra casalinghe? Ovviamente no. Per l’occasione andiamo nel bresciano a occuparci di candeggio, risciacquo e centrifuga.Dopo una lite durata circa dieci anni, la Cassazione si è espressa sull’annosa questione relativa alla cosiddetta “servitù di stillicidio”. A dispetto del nome altiso-nante, si tratta semplicemente del diritto di far sgocciolare i propri panni al piano di sotto.

I PANNI SPORCHI SI STRIZZANO IN FAMIGLIA!

Secondo i giudici (sentenza n. 14547/2012) due sempli-ci fili sostenuti da staffe di metallo non sono sufficienti per godere di questo dirit-to. A piazza Cavour hanno infatti stabilito che, prima di stendere i panni, occorre accertarsi che siano stati strizzati bene.

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AMORE, DIAMOCI UN TAGLIO!

Ammettiamolo: quante volte, usciti dal parrucchiere, abbiamo pensato «questo mi ha rovinato». La soluzione può essere abbastanza semplice: cambiare parrucchiere!Se a tagliare i capelli alla moglie, però, è un marito geloso che ha appena scoperto il tradimento della consorte, il finale può essere molto diverso. La moglie, fedifraga accertata e “tosata” dal marito, ha sporto denuncia per violenza privata aggravata.Nella sentenza n. 10413/2013 la Corte di Cassazione ha dato ragione alla moglie, confermando la condanna all’uomo per avere posto in essere un comportamento in grado di comprimere la libertà morale della donna.

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