Capitolo 8 La responsabilità dell’avvocato · Edizioni Simone - Vol. 8/4 Ordinamento e...

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Ha collaborato alla revisione del testo la dott. Gabriela Gianturco

L’elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze

Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito: www.simone.itove è anche possibile scaricare alcune pagine saggio dei testi pubblicati

Finito di stampare nel mese di luglio 2018da «MultiMedia» - V.le Ferrovie dello Stato Zona Asi - Giugliano (NA)

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PREMESSA

Per facilitare lo studio e consentire un’agevole individuazione degli argomen-ti, le parti nelle quali è suddiviso il Compendio seguono, laddove possibile, la struttura della legge professionale e del codice di deontologia. La prima parte, dedicata all’ordinamento forense, si apre con l’esame degli ordini professionali in genere e dell’ordine professionale forense, con par-ticolare riguardo ai compiti e ai profili organizzativi del Consiglio nazionale forense (Cnf) e degli ordini circondariali forensi (alla luce della L. L. 113/2017), presso i quali sono tenuti gli albi e gli elenchi. A questi ultimi è dedicato un capitolo ad hoc, nel quale sono messi in luce il regime delle in-compatibilità, dell’iscrizione/cancellazione dall’albo e la questione dibattu-ta degli avvocati stabiliti. L’analisi prosegue con un capitolo dedicato all’accesso alla professione fo-rense, dal tirocinio al nuovo esame di Stato (esplorato nel dettaglio).Si entra, quindi, nel vivo della professione, con l’esposizione della professio-ne di avvocato nei suoi molteplici aspetti: rappresentanza e assistenza, eser-cizio in forma societaria, obblighi assicurativi, incarico professionale, forma-zione continua, responsabilità, compenso e patto di quota lite.La seconda parte esamina la deontologia forense.Dopo un’esposizione introduttiva degli obblighi deontologici dell’avvocato vengono esaminati da vicino i singoli doveri imposti dal codice di deontologia (fedeltà, diligenza, riservatezza, competenza), con un’attenzione particolare al dovere di aggiornamento e formazione professionale continua.Un capitolo è riservato ai rapporti con i clienti e, quindi, alle vicende del mandato (accettazione, rinuncia, ecc.), agli obblighi di segretezza e di riserbo, al compenso e alle azioni esercitabili contro il cliente inadempiente. Altri capitoli riguardano i rapporti con i colleghi avvocati e praticanti, con i terzi e con le istituzioni forensi.Corposa è la parte sui doveri dell’avvocato nel processo, minuziosamente elencati dal codice deontologico (si pensi, ad es., al divieto di usare espressio-ni offensive o sconvenienti). In questa parte sono inserite anche le tematiche della mediazione e della negoziazione assistita.Estremamente dettagliato è il capitolo sul procedimento disciplinare, esami-nato dalla fase embrionale a quella conclusiva.

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La parte sulla deontologia si chiude con la responsabilità civile e penale dell’avvocato. Alla fine di ciascun capitolo una serie di domande agevola il ripasso e consente un’efficace autoverifica.Tra le numerose novità di questa edizione si segnalano:— i paragrafi sugli obblighi antiriciclaggio a carico degli avvocati e degli

ordini professionali;— la parte sul trattamento dei dati dei clienti nel Reg. Ue 679/2016 (c.d.

GDPR), nella quale si dà conto anche della pubblicazione «Il GDPR e l’avvocato» del 22-5-2018, redatta dalla Commissione Cnf in materia di privacy;

— la sentenza della Corte cost. 19-4-2018, n. 77, che ha dichiarato l’illegitti-mità parziale dell’art. 92, co. 2, c.p.c.;

— la delibera CNF del 23-2-2018 sui poteri disciplinari;— il D.M. 8-3-2018, n. 37, che ha modificato il precedente D.M. 10-3-2014,

n. 55 in materia di compensi;— il D.M. 9-2-2018, n. 17 sui corsi di formazione per l’accesso alla profes-

sione di avvocato;— la L. 8-8-2017, n. 124 sull’esercizio della professione forense in forma

societaria.Il volume è completato da un’appendice normativa con i provvedimenti più rilevanti.

Ringrazio la dott.ssa Gabriela Gianturco per l’attenta revisione del testo.

Tivoli, 2-7-2018 Massimiliano Di Pirro

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Parte prima L’ordinamento forense74

5. L’esame di Stato

L’art. 48, L. 247/2012 stabilisce che fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge (ovvero, fino al 31-12-2014), l’accesso all’esa-me di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge, fatta salva la riduzione a 18 mesi del periodo di tirocinio.L’esame di Stato si articola in tre prove scritte e una prova orale (art. 46, L. 247/2012).Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia e hanno per oggetto:— la redazione di un parere motivato di diritto civile;— la redazione di un parere motivato di diritto penale;— la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostan-

ziale e di diritto processuale in una materia scelta dal candidato tra il dirit-to privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.

Nella prova orale il candidato:— deve illustrare la prova scritta. È presumibile che questo esordio dell’ora-

le sarà, il più delle volte, omesso, poiché la prova scritta viene corretta da una commissione diversa da quella che si occupa dell’orale, la quale, per-tanto, non l’avrà neanche letta;

— deve prepararsi obbligatoriamente sulle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile e diritto processuale penale; inoltre deve prepararsi su altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra diritto costituzionale, diritto am-ministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiasti-co e ordinamento giudiziario e penitenziario.

Le spese per la sessione d’esame sono poste a carico del candidato nella misura forfettaria di 50 euro, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia. Il contri-buto è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le fa-miglie di operai e impiegati (art. 46, co. 13bis e 13ter, inseriti dalla L. 147/2013).La riforma dell’esame è stata rinviata al 2018 dal decreto-milleproroghe (D.L. 30-12-2016, n. 244, conv. dalla L. 27-2-2017, n. 19). In particolare, l’art. 49, L. 247/2012 (Disciplina transitoria per l’esame) è stato così riformulato: «per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’esa-

Lo svolgimento dell’orale

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Capitolo 3 Accesso alla professione forense 75

me di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti».Pertanto, anche per l’anno 2017 gli aspiranti avvocati possono sostenere l’esa-me di abilitazione con le vecchie regole, potendo utilizzare nelle prove scritte i codici commentati.

5.1 La commissione centrale e le sottocommissioni

Ai sensi dell’art. 47, L. 247/2012 la commissione d’esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:— tre membri effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal Cnf tra gli

iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superio-ri, uno dei quali la presiede;

— un membro effettivo e un supplente sono, di regola, prioritariamente magi-strati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio;

— un membro effettivo e un supplente sono professori universitari o ricerca-tori confermati in materie giuridiche.

Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d’appello è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione centrale.Se il numero dei candidati lo richiede possono essere formate, con lo stesso criterio, ulteriori sottocommissioni per gruppi fino a 300 candidati.Per scongiurare eventuali abusi, l’art. 47, co. 5 e 6, prevede che:— non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che

siano membri dei Consigli dell’ordine o di un Consiglio distrettuale di di-sciplina ovvero componenti del Consiglio di amministrazione o del Comi-tato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Cnf;

— gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell’ordine, di un Consiglio distrettuale di disci-plina, del Consiglio di amministrazione o del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Cnf nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto.

L’avvio delle procedure per l’esame di abilitazione deve essere tempestiva-mente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazio-ne emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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Parte prima L’ordinamento forense76

Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del Cnf, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d’esame scritte ed orali. Gli ispet-tori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell’atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione con risultato positivo, la com-missione rilascia il certificato per l’iscrizione nell’albo degli avvocati. Il certi-ficato conserva efficacia ai fini dell’iscrizione negli albi.

5.2 I testi consultabili in sede d’esame

Le prove scritte si svolgono fino al 2017 (compreso) con l’ausilio di codici commenti con la giurisprudenza.L’art. 46, co. 7, L. 247/2012 — in vigore a partire dall’esame del 2018 — pre-vede, invece che «le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali». Le prove devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine i testi portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vi-stati nei giorni anteriori all’inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L’appello dei candidati deve svolgersi in modo che le prove scritte inizino all’ora fissata dal Ministro della giustizia.I candidati non possono portare con sé strumenti informatici, carta, libri, o altro e non possono conferire tra loro, pena l’immediata esclusione dall’esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due com-missari (art. 46, co. 8, L. 247/2012).Qualora siano fatti pervenire nell’aula scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall’esame.Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo, a uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni e i candidati sono denunciati al Consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedi-menti di sua competenza (art. 46, co. 10, L. 247/2012).

5.3 La segretezza delle tracce d’esame

L’art. 3, D.M. 48/2016 disciplina la formulazione e la trasmissione dei temi dal Ministero alla Commissione.

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Capitolo 3 Accesso alla professione forense 77

I temi sono protetti da un meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche. La chiave di decrittazione è inserita dal Ministero tra i 60 e i 30 minuti prece-denti l’ora fissata per l’inizio delle prove scritte, in un’area riservata per i presidenti delle commissioni distrettuali.Il Ministero consegna al presidente della commissione distrettuale le creden-ziali personali per l’accesso all’area riservata e, all’inizio di ciascuna prova, la commissione procede alla decrittazione del tema inviato a mezzo di posta elettronica certificata. In questo modo si intende assicurare che nessun candi-dato possa venire a conoscenza dei temi prima delle prove scritte stesse.L’art. 4, D.M. 48/2016, inoltre, affida poi al presidente della Corte d’appello il compito di disporre che i locali degli esami siano sottoposti a schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e dei collegamenti wi-fi.

5.4 I criteri di valutazione delle prove scritte e orali

La valutazione delle prove scritte è effettuata tenendo conto dei seguenti cri-teri (art. 46, co. 6, L. 247/2012):— chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;— dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi

giuridici;— dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giu-

ridici trattati;— dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdiscipli-

narietà. Questo criterio di valutazione è particolarmente importante, poiché la capacità di muover-

si tra i vari settori del diritto è una qualità indispensabile dell’avvocato, così come del magistrato, soprattutto in un ordinamento caotico e in fibrillazione continua come il nostro. L’avvocato, quindi, deve saper effettuare i collegamenti tra le varie parti dell’ordinamento. Ciò dimostra che l’esasperata specializzazione, oggi tanto di moda, è in realtà un limite e non una risorsa;

— dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argo-mentazione. Si tratta di un criterio che risente dello stereotipo dell’av-vocato statunitense, figura ibrida a metà strada tra l’oratore e l’imboni-tore. Del resto, un simile criterio non è neppure concepibile per le prove scritte; all’orale, invece, il candidato dovrà, più realisticamente, rispon-dere con competenza a domande specifiche e non sfoggiare la propria eloquenza.

Per la valutazione di ciascuna prova scritta ogni componente della commissio-ne d’esame dispone di 10 punti di merito.

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Parte prima L’ordinamento forense78

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.Qualora si accerti che l’elaborato è, in tutto o in parte, copiato da un altro la-voro o da un’altra fonte, la Commissione annulla la prova.La correzione degli elaborati deve avvenire in un tempo non superiore a sei mesi.Dopo le operazioni di correzione le buste piccole, che accoppiano l’elaborato al nome del candidato, sono aperte, alla presenza di due unità di personale amministrativo o di personale delle forze di polizia individuate dal presidente della Corte d’appello (art. 5, co. 8, D.M. 48/2016).

5.5 Prove orali e giudizio di idoneità

Le prove orali sono pubbliche, durano non meno di 45 e non più di 60 mi-nuti per ciascun candidato e le domande sono rivolte mediante estrazione svolta con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito data-base (art. 6, D.M. 48/2016).Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti per ciascuna delle materie d’esame.Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a 30 punti per ciascuna materia (art. 46, co. 11 e 12, L. 247/2012).L’impossibilità di utilizzare codici commentati (a partire dall’esame 2018, salvo ulteriori proroghe) dovrebbe indurre i commissari a utilizzare parametri valutativi diversi da quelli impiegati in passato. La valutazione, cioè, dovrà concentrarsi sulla propensione del candidato al ragionamento e all’elaborazione del dato normativo, e non sulla conformità o meno della soluzione all’interpretazione giurisprudenziale consolidata, come solitamente accadeva sotto il regime previgente (la cui operatività è stata dif-ferita fino al 2017). Pertanto con il nuovo esame senza codici commentati conterà (quasi) esclusivamente il tipo di ragionamento seguito, che potrà anche approdare a soluzioni minoritarie o abbandonate dalla giurisprudenza, purché siano puntellate da argomentazioni corrette.

5.6 La bocciatura deve essere motivata

La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto, che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli compo-nenti (art. 46, co. 5, L. 247/2012).

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Capitolo 3 Accesso alla professione forense 79

Questa disposizione consente finalmente di superare quel malcostume giuri-sprudenziale che riteneva sufficiente il voto numerico, impedendo, di fatto, al candidato di impugnare vittoriosamente la bocciatura. Pertanto, non sarà più sufficiente il voto numerico, a differenza di quanto ritenuto dal Consiglio di Stato (ex multis, Cons. Stato 174/2015) e da Corte cost. 175/2011, secondo la quale il criterio del punteggio numerico è idoneo a costituire la motivazione del giudizio espresso dalla commissione esaminatrice, in quanto rende palese l’apprezzamento più o meno soddisfacente che la commissione esaminatrice ha attribuito all’elaborato. Contrariamente a questa tesi, alla luce dell’art. 46, L. 247/2012 deve, pertanto, ritenersi che è illegittimo il provvedimento che non abbia ammesso alle prove orali un candidato qualora la valutazione delle prove scritte non abbia esplici-tato la motivazione in modo da andare oltre la semplice indicazione numerica, in considerazione della necessità di dare atto del rispetto dei criteri di valuta-zione indicati dalla commissione centrale (Tar Lombardia 2758/2015).Anche se la norma transitoria di cui al successivo art. 49 ne ha differito l’ap-plicazione, è pur vero che l’art. 46 è comunque sintomatico di un’evoluzione del quadro normativo, sì da ritenere ineludibile l’esigenza di esplicitare in qualche modo ulteriori elementi giustificativi della valutazione assegnata (Tar Lazio 9413/2015).Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello dove ha luogo la correzione delle prove scritte.La prova orale ha luogo nella stessa sede della prova scritta.

Questionario

1. In quali modi può essere svolto il tirocinio professionale? (par. 1) 2. È possibile anticipare il tirocinio durante l’università? (par. 1.1) 3. Come si svolgono i corsi di formazione per l’accesso alla professione fo-

rense? (par. 1.2) 4. Come funziona il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari? (par. 3) 5. Come cambiano le prove scritte e orali dopo la riforma? (par. 5) 6. Quali sono i criteri di valutazione delle prove scritte e orali dell’esame di

Stato? (par. 5.4)

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Capitolo 4 I soggetti (avvocati e patrocinatori) 111

In ogni caso, la misura del compenso dev’essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione (art. 2233, co. 2, c.c.).L’art. 13, co. 3, L. 247/2012 prevede la massima libertà nella determinazione del compenso (a tempo, in misura forfettaria, per uno o più affari, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il cliente).Quanto alla pattuizione a tempo, a percentuale e forfettaria, l’art. 25 del Codice deontologi-co consente all’avvocato di concordare onorari forfettari per le prestazioni continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale, purché siano proporzionali al prevedibile impegno.

13.1 Equo compenso e clausole vessatorie

L’art. 13bis L. 247/2012, inserito dal D.L. 148/2017, conv. in L. 172/2017, e successivamente modificato dalla L. 205/2017, stabilisce che quando vi siano convenzioni imposte unilateralmente dalle «imprese forti» (bancarie, assi-curative, grandi imprese e P.A., escluse le piccole e medie imprese e le perso-ne fisiche):a) il compenso deve essere equo, ossia «proporzionato alla quantità e quali-

tà del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della presta-zione legale e conforme ai parametri» (co. 2).

La quantità è un criterio agevole da accertare, avendo riguardo al numero degli atti, alla loro estensione e alla loro chiarezza e concisione. La qualità, invece, richiede di valuta-re se un lavoro sia stato fatto (oppure no) in modo scadente, ripetitivo, senza argomen-tazioni logico-giuridiche, senza alcuna ricerca di dottrina e giurisprudenza, se siano stati commessi errori, omissioni o impostazioni inappropriate delle questioni o domande ultronee o addirittura sbagliate, o del tutto pretestuose;

b) le convenzioni stesse non possono contenere clausole che determinino un «significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato» (co. 4). Tali clausole si considerano vessatorie.

In particolare, la vessatorietà ricorre quando il contratto:— riservi al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del

contratto (lett. a);— consenta al cliente di rifiutare la forma scritta degli elementi essenziali (lett. b); — di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito (lett. c); — o l’anticipazione delle spese a carico dell’avvocato (lett. d);— ovvero la sua rinuncia al rimborso (lett. e);— preveda termini di pagamento superiori ai 60 giorni dal ricevimento della

fattura o dalla richiesta di pagamento (lett. f);

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Parte prima L’ordinamento forense112

— attribuisca al cliente la differenza tra il compenso pattuito e quello even-tualmente maggiore liquidato dal giudice (lett. g);

— consenta di applicare a una prestazione in corso, o non ancora liquidata, le condizioni più favorevoli previste da una successiva convenzione (lett. h);

— preveda che il compenso pattuito per assistenza e consulenza contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto (lett. i).

La vessatorietà è presunta (salvo che per la clausola f) e impone la nullità (parziale) della clausola, senza travolgere l’intero contratto, che resta valido per il resto, poiché «la nullità opera soltanto a vantaggio dell’avvocato» (co. 8). Si tratta di nullità di protezione, che può essere fatta valere solo dalla parte per la quale il rimedio è predisposto, cioè dall’avvocato.Il comma 7 precisa che «non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione ... le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l’avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indica-zione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte».Infine, il comma 10 attribuisce al giudice il compito di accertare la non equità del compenso, di dichiarare la nullità delle clausole vessatorie e di procedere alla determinazione del corrispettivo tenendo conto dei parametri.Sul piano formale permangono talune anomalie nell’art. 13bis, frutto evidente della successione degli interventi nomativi:— la presunzione di vessatorietà è duplicata nell’incipt del comma 5 e comma

6;— la clausola f) è considerata vessatoria nei commi 5 e 8 ma non nel comma

6; — il compenso equo deve essere conforme ai parametri (co. 2), mentre il

comma 10 prescrive soltanto che si debba tener conto dei parametri.Occorre aggiungere che l’art. 13bis, che considera equo il compenso conforme ai parametri, dovrà tener conto delle nuove indicazioni contenute nel D.M. 8-3-2018, n. 37, che ha mo-dificato il precedente D.M. 10-3-2014, n. 55. In particolare:

— i compensi (che possono essere aumentati fino all’80%) possono essere «ulteriormente aumentati del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche siano redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione»;

— i compensi possono essere diminuiti, in ogni caso, non oltre il 50% (in materia civile, penale o stragiudiziale) e non oltre il 70% per l’attività istruttoria civile.

Con questo intervento, e con il limite della diminuzione non oltre il 50%, sono stati ristabili-ti i minimi inderogabili.

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Capitolo 1 Profili generali 147

18. Potestà disciplinare e sanzioni

Il nuovo art. 20 cod. deont., riformulato con delibera CNF del 23-2-2018, prevede, al comma 1, che la viola-zione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli (in particolare, art. 6. Dovere di evitare incompatibilità; art. 9. Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza; art. 10. Dovere di fedeltà; art. 12. Dovere di diligenza; art. 13. Dovere di segretezza e riservatezza; art. 14. Dovere di com-petenza; art. 15. Dovere di aggiornamento professionale e di formazione con-tinua; art. 16. Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo; art. 17. Informazione sull’esercizio dell’attività professionale; art. 18. Doveri nei rapporti con gli organi di informazione; art. 19. Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi) e le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’art. 51, co. 1, L. 247/2012. Secondo l’art. 51 cit., le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei Consigli distrettuali di disciplina del distret-to in cui è iscritto l’avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato com-piuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare.

Il comma 2, inserito dalla citata delibera CNF, aggiunge che tali violazioni, se riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del cod. deont., comportano l’applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; invece, se non sono riconducibili a tali ipotesi, comportano l’applicazione delle san-zioni disciplinari di cui agli artt. 52, lett. c) e 53 L. 247/2012 (avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione), da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli artt. 21 e 22 cod. deont. (v. infra).Ai sensi dell’art. 21 cod. deont. spetta agli organi disciplinari il potere di ap-plicare le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa.Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato.La sanzione è unica anche quando siano contestati più addebiti nell’ambi-to del medesimo procedimento. In tal caso la sanzione non è la somma delle singole pene previste per i vari addebiti conte-stati, ma è il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato; conseguentemen-te, in forza del criterio di proporzionalità, qualora da siffatto giudizio emerga la strutturale incapacità dell’incolpato a ravvedersi, ovvero la sua irrecuperabilità, la sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto potrebbe consistere nella radiazione anche se per nessuno dei comportamenti contestati, singolarmente considerati, fosse prevista una sanzione tanto grave (ad es., Cnf 2/2016 ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione nel caso di un

Violazione e infrazione

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Parte seconda La deontologia forense148

professionista che aveva reiteratamente omesso di dar corso a distinti mandati ricevuti, ri-ferendo falsamente ai clienti in ordine all’introduzione delle relative cause, al loro svolgimen-to e al loro esito positivo, in realtà negativo con condanna alla spese; inoltre, aveva conti-nuato a svolgere l’attività professionale in periodo di sospensione disciplinare).

La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo e alla sua intensità e al comportamen-to dell’incolpato, avuto riguardo alle circostanze nel cui contesto è avvenuta la violazione.Inoltre, nella determinazione della sanzione si deve tenere conto del pregiudizio subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale e dei precedenti disciplinari.Ai fini della determinazione della sanzione può aversi riguardo anche al tempo trascorso dai fatti nonché al comportamento tenuto successivamente dall’in-colpato (Cnf 18/2015).Risulta evidente, pertanto, che la determinazione della sanzione disciplinare non è il frutto di un mero calcolo matematico ma è la conseguenza della com-plessiva valutazione dei fatti e della gravità dei comportamenti contestati.

Le sanzioni disciplinari sono:a) l’avvertimento, che consiste nell’informare l’incol-

pato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni;

b) la censura, ossia il biasimo formale; si applica quando la gravità dell’in-frazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducano a ritenere che egli non incor-rerà in un’altra infrazione.

La censura si applica, ad es., in caso di minaccia di azioni alla controparte (Cass. S.U. 18395/2016);

c) la sospensione, ovvero l’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dall’esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussi-stono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;

d) la radiazione, consistente nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro.

Sanzioni

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Capitolo 1 Profili generali 149

Nei casi più gravi la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo mas-simo: — fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per 2 mesi,

nel caso sia prevista la sanzione dell’avvertimento;— fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superio-

re a 1 anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura;— fino alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale non superio-

re a 3 anni, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a 1 anno;

— fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da 1 a 3 anni.

Ad es., Cnf 128/2015 ha applicato la sanzione aggravata a un avvocato che aveva tradito il rapporto fiduciario sottraendo subdolamente somme alla propria assistita approfittando della sua debolezza psichica. Il Cnf ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radia-zione, aggravata ex art. 22, co. 2, cod. deont.

Nei casi meno gravi, invece, la sanzione disciplinare può essere ridotta:— all’avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;— alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’eser-

cizio dell’attività professionale fino a 1 anno;— alla sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a 2 mesi, nel

caso sia prevista la sospensione dall’esercizio della professione da 1 a 3 anni.

Nei casi di infrazioni lievi e scusabili all’incolpato è fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare.

Questionario

1. Che natura hanno le norme deontologiche? (par. 1) 2. Come si valuta l’illegittimità della condotta professionale? (par. 3) 3. In cosa si sostanzia il dovere di fedeltà dell’avvocato? (par. 8) 4. Quale grado di diligenza è richiesta all’avvocato? (par. 10) 5. Come si assolve l’obbligo di formazione continua? (par. 13) 6. Quali sono i caratteri della pubblicità informativa? (par. 15) 7. Come sono regolati i rapporti con i colleghi? (par. 17) 8. Quali sono le sanzioni disciplinari? (par. 18)