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PERIODICO QUADRIMESTRALE - ANNO I - n° 2 - DICEMBRE 2009 Notiziario dell’Ordine degli Avvocati di Livorno L’INDICATORE FORENSE

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PERIODICO QUADRIMESTRALE - ANNO I - n° 2 - DICEMBRE 2009

Notiziario dell’Ordine degli Avvocati di Livorno

L’INDICATORE FORENSE

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L’Indicatore Forense 2

SOMMARIO

� Ciao, Gabriella.

di Vito Vannucci Pag. 3� I luoghi della giustizia

di Fausto Bianchi Pag. 4/5� Ricordo di Oreste Caravelli

di Arrigo Melani Pag. 5� Confidenziale al neofita

di Franco Crovetti Pag. 6/7� La poesia “Le spese legali”

di Paolo Martini Pag. 7� La domandina

di Marco Vitalizi Pag. 8� La lunga attessa della Riforma

di Roberto Cartei Pag. 9/10� Contesta o concilia?

di Lord Pag.11/12� Ricordo di un eroe borghese

di Leonardo Biagi Pag. 13� L’indipendenza

di Carlo Borghi Pag. 14� La decisione della Cassazione

di Davide Lera Pag. 15� Il parere del CNF

di Andrea Ghezzani Pag. 16� Il Consiglio risponde a...

di Leonardo Biagi Pag. 17� La riforma dei Consigli Giudiziari,

un’ occasione persa?

di Andrea Ghezzani Pag. 18� Quando la prescrizione dei contributi può diventare

un boomerang per la pensione dell’avvocato

di Federico Procchi Pag.19/20� Piccolo vademecum per chi è rimasto senza PEC

di Marco Vitalizi Pag. 21� Informazioni sulla “formazione continua”

di Paolo Cotza Pag.22/23� Le statistiche Pag. 24

L’INDICATORE FORENSEQuadrimestrale

registrazione c/o il Tribunale di Livorno in data 26 giugno 2009 al n.12 Redazione e Amministrazione:

c/o Ordine Avvocati e Procuratori di Livorno, Via De Larderel 88, Tel. 0586/895064, Livorno.

Stampa: Editrice «Il Quadrifoglio» Via C.Pisacane, 7 - LivornoDirettore responsabile: Bruno Damari

Comitato di Redazione: Marco Vitalizi (coordinatore), Leonardo Biagi, Roberto Cartei, Davide Lera, Federico Procchi.

La redazione dell'Indicatore Forense

e il Consiglio dell'Ordine augurano ai colleghi e alle loro famiglie

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

L’INDICATORE FORENSE

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L’Indicatore Forense 3

CIAO, GABRIELLA. di VITO VANNUCCI

La voce circolava nei corridoi, nelleaule e negli uffici del Tribunale ormaida alcuni giorni; ovunque vi fosse ungruppo di persone ferme a parlare(cosa peraltro non rara negli ufficigiudiziari), questa era la frase ricor-rente: “Gabriella sta per lasciarel’Ordine, va in pensione; dici dav-vero? Non ci credo”.

L’Indicatore Forense non poteva star-sene con le mani in mano e lasciareche l’incertezza la facesse da pa-drona su una questione così impor-tante, e così ha ottenuto, in esclusiva,un’intervista telefonica con Ga-briella.

Questo il testo integrale.

FRANCO (marito di Gabriella):“pronto?”.

I.F.: “buongiorno, sono l’inviato deL’indicatore Forense”.

FRANCO: “no, guardi, la ringrazioma abbiamo già tutto, non ci serveniente”.

I.F.: “ma cosa ha capito? l’I.F. è il pe-riodico del Consiglio dell’Ordine;abbiamo un appuntamento telefonicocon sua moglie per un intervista”.

FRANCO: “Ah, mi scusi. Un momentoche la chiamo, sa, è di là che fa ilbagno al gatto” (passano alcuni mi-nuti e poi, finalmente, eccola).

GABRIELLA: “Buongiorno, sono Ga-briella, mi dica”.

I.F.: “buongiorno signora. Secondo al-cune indiscrezioni lei da qui a pocolascerà l’ordine degli Avvocati di Li-vorno: è vero? L’avvocatura livor-nese deve sapere”.

GABRIELLA: “si è vero, ormai la de-cisione è ufficiale e definitiva e,quindi, possiamo renderla pubblica”.

I.F.: “Si rende conto che è una notiziaa dir poco clamorosa?”.

GABRIELLA: (con tono un po’ forzatoed apparentemente distaccato):“No,non credo, potranno sostituirmi be-nissimo, morto un papa se ne fa unaltro”.

I.F.: “Ma è vero che andrà a fare la di-rigente della segreteria dell’Ordinedegli Avvocati di Dubai?” (il figlio diGabriella, Alessandro, è avvocato aDubai: n.d.r.).

GABRIELLA: “mi hanno fatto un’of-ferta molto allettante, ma ho rifiu-tato; ho deciso di chiudere con gliavvocati, tutti gli avvocati, anchearabi”.

I.F.: “ma come? Non le mancheremo?E adesso cosa farà?”

GABRIELLA: (con lo stesso tono unpo’ forzato ed apparentemente di-staccato di prima e tossendo legger-mente) “ma, sa … le idee non mimancano, sono una donna piena diinteressi. Piuttosto, io non vi man-cherò? Come farete senza di me ?”.

I.F.: (anche il nostro inviato qui tradi-sce uno tono di apparente distacco)“non credo, abbiamo tanti problemi:la PEC, la formazione, il prossimonumero del giornale da far uscire;no, siamo troppo impegnati per pen-sare a chi se ne va” (tossisce).

GABRIELLA: “adesso la lascio devofinire il bagno al gatto (sullo sfondosi sentono le grida di Franco ed imiagolii disperati del gatto)”.

I.F.: “d’accordo; grazie del tempoche ci ha dedicato e in bocca al lupoper il futuro”.

*L’intervista che precede, ovviamente,è di pura fantasia (l’avranno capitoanche gli avvocati).La notizia, invece, è vera.Gabriella, dopo 46 anni, ha deciso didedicarsi interamente a Franco, Ales-sandro e … ai gatti.“Il Presidente dell’Ordine ci devescrivere su un pezzo”, mi hanno detto.Ma non è facile parlare di Gabriella.Di quale Gabriella, poi? Di quellache 24 anni fa mi ha fornito le prime“istruzioni per l’uso” per essere av-vocato?Di quella che, dal 1998, mi ha “cre-sciuto” come consigliere e mi è poistata, a sua volta, preziosa “consi-

gliera” (anche, e soprattutto, sotto ilprofilo umano) in questi miei due annidi presidenza?Della “donna manager” che ho vistostare al pezzo da pari a pari con tuttii più rappresentativi esponenti del-l’avvocatura nazionale, o della mo-glie/mamma che ho visto pensierosae preoccupata per Franco ed Ales-sandro?Credo che la cosa migliore da fare siasottolineare solo il profilo umanodella vicenda.Gabriella è entrata nel nostro Ordinenel 1963 (quando c’erano i telefonineri di bachelite) e ne esce nel 2009(con la famigerata PEC alle porte).Quarantasei anni, una vita e, nelmezzo, centinaia di storie di avvocati,magistrati, cancellieri ed altro.Ecco, Gabriella è la memoria storicadell’Ordine degli Avvocati di Livornonon solo perché sa tutto della nostrastoria istituzionale, ma soprattuttoperché è stata partecipe delle nostrestorie di uomini e di donne.Non è facile per nessuno, neppure peril più “fannullone” dei pubblici im-piegati brunettiani, dire basta, dopo46 anni, con il proprio ambiente di la-voro.Men che mai può esserlo per Ga-briella che a tale ambiente ha datotutta se stessa, mente, anima e cuore(e quest’ultimo, non solo in senso fi-gurato).Il più grosso augurio che possiamofarle è, quindi, quello che riesca a sa-lutarci con il cuore sereno e con unbel sorriso sulle labbra, il sorriso dichi sente la inevitabile punta di ma-linconia della partenza subito stem-prata dalla bellezza dei ricordi edall’orgoglio per quello che è riuscitaa fare.

Ciao Gabri.

Ciao, Gabriella.

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L’Indicatore Forense 4

I luoghi della giustizia di FAUSTO BIANCHI

Enrico Mattei lo aveva capito subito;nel dopoguerra fece costruire tutte le sta-zioni di servizio Agip uguali tra loro, siaall’esterno che all’interno.

Gli automobilisti individuavano cosìl’inconfondibile architettura delle stazionie familiarizzavano con l’immagine este-tica della struttura; all’interno gli spazierano suddivisi, organizzati ed arredati inmodo uniforme sì da dare confidenza conl’ambiente e sicurezza nelle scelte degliavventori.

L’immediata riconoscibilità e praticabi-lità delle strutture e soprattutto la loro con-formità estetica, oltre che sovvenire allenecessità “orientative” del cliente, davanolustro all’importanza ed al prestigio del-l’azienda: essa nel precario panorama ur-banistico del dopoguerra, dimostrava diavere la possibilità (cioè, il Potere) di ce-lebrare la sua importanza investendo, oggisi direbbe, nell’immagine.

Anche i Tribunali costruiti nel venten-nio fascista avevano qualcosa di simile;ispirati al razionalismo urbanistico propo-nevano la potente presenza dello Stato, ri-marcavano fermamente il concetto di unitànazionale ed il principio di Autorità attra-verso edifici possenti e tra di sé eguali.

A prescindere dall’ideologia sottesa alleforme architettoniche (il cittadino –pic-colo, piccolo- negli enormi volumi dei pa-lazzi di giustizia), nei fatti quellaconformità delle costruzioni sottolineava,agli occhi della Nazione, la conformitàdella giustizia in ogni dove della penisola;incuteva il giusto rispetto ed il dovuto ti-more; ai cittadini, ai giudici ed agli avvo-cati rendeva familiare il luogo ove lagiustizia veniva amministrata e le leggi in-differentemente applicate.

Oggi i Tribunali sembrano il vestito diArlecchino ospitati, come sono, in edificieterogenei dalle forme più diverse e piùbizzarre: si va dal barocco di certi Tribu-nali del meridione a edifici –pure costruitiad hoc- realizzati durante lo scempio edi-lizio del cd. boom economico.

Ovviamente anche gli interni, le aule ele cancellerie, risentono del-l’improvvisazione, trasmet-tono il senso dell’incertezza edella precarietà.

Chi vi entra non trova maiciò che cerca, viene accoltodal miserando stato dei muri escosso dall’accozzaglia del-l’arredamento.

Egli è sperso in un am-biente sconosciuto ed incono-scibile: al di là delle grandidisquisizioni sul punto, co-mincia a capire perché la Giu-

stizia non funziona; teme, non senza ra-gione, che l’occupazione di quei luoghi siastata frutto di scelte dalle motivazioni in-confessabili o gravemente inquinatedalle condizioni mentali degli autori.

Gli avvocati –per necessità di cose ipiù attenti- si arrendono all’idea che farfunzionare la Giustizia sia un propositoda matti, come un noto politico conte-stava a chi pretendeva di far funzionarele Ferrovie.

E a Livorno? Dio ci salvi.Esisteva un Tribunale, quello di Via

dei Milanesi. Restaurato –“riportato anuova gloria”- da un grande sindaco al-l’inizio del ‘900, non venne rimpiazzatoda quelli costruiti nel ventennio: però erafatto come un Tribunale.

Nel secolo scorso l’aumento della po-polazione (in Italia quasi raddoppiata) e,soprattutto nell’ultimo quarto, la cre-scente domanda di giustizia frutto del ra-dicamento della democrazia, ha resoangusto quel Tribunale cosicché si è do-vuto reperire un ulteriore numero di lo-cali (ahimè non un equivalente numerodi giudici).

Nell’occasione la sempre sottolineatapenuria di mezzi si è combinata con lasfrenata fantasia del legislatore, forieraad ogni piè sospinto di nuovi riti e dinuove macchinazioni procedurali.

Ciò in parte spiega e giustifica il defi-

cit di pianificazione responsabile dimolte disfunzioni.

Ma a ciò, invero, si è sommata una note-vole estraneità di tutto ciò che riguarda l’am-ministrazione della giustizia al sentirepolitico della Città e si è accompagnato, allescelte fatte, il disinteresse generalizzato(vedi le Terme del Corallo) per le tradizioni,il bello ed il pulito.

Oggi tutti noi abbiamo sotto gli occhi que-sta desolante situazione che a Livorno si èarricchita, a dispetto della logica e del razio-nale utilizzo degli spazi, della ineguagliabilecompresenza di Tre Tribunali: è da credereche non vi sia altra città d’ Italia che possavantare questo record.

Come Tre Tribunali? Sono due! No,no, sono tre.

Il Penale sta dove era ed ospita fra lesue accoglienti mura, a uscio e bottega,la Procura della Repubblica, a gloriadella terzietà del Giudice.

Il Civile è in Via De Larderel. Magni-fico palazzo con statue, saloni degli spec-chi, sale da ballo e via di seguito. Uncomplesso monumentale che sta a un Tri-bunale come la gazzosa al ponce.

Utilizzato al meglio, così ci viene detto, di-spensa quotidianamente ai visitatori i suoigrandi saloni dedicati alle udienze completa-mente vuoti (perché i Giudici questa residualeattività del processo la celebrano nelle lorostanze nonostante che le condizioni siano allimite, non dico del decoroso ma addiritturadel decente: tutti in piedi, in ambienti angusti,senza una sedia e a volte, d’estate, nell' afroredi una calca surriscaldata).

Una leggenda metropolitana imputala scellerata scelta dell’augusto pa-lazzo alla ferma determinazione diuna delle persone deputate alla de-cisione, sicuramente sensibile al

conforto che può re-care il bello a chi ha lamissione di prendereardue decisioni.

E’ certo bello, in quelPalazzo, avere il pro-prio ufficio. Ma questoche c’entra con un Tri-bunale che funzioni?

Entriamo.La bella scala dà in

ambulacri che cele-brano la gloria terrenadel suo proprietario.

I luoghi della giustizia

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Ricordo di Oreste Caravelli DI ARRIGO MELANI

L’Indicatore Forense 5

Al piano nobile non vi è dubbio che ilocali siano molto belli ancorchè vuoti e,soprattutto, disabitati.

In quel piano e soprattutto in quelli su-periori trionfano, appiccicati al muro oalle porte, avvisi di imprevedibile durata ecollocazione, aventi la funzione di rendereedotti gli avventori della mutevole dislo-cazione degli uffici ovvero contenenti or-dini di servizio ed indicazioni in talquantità da far dubitare dell’intelligenzadi chi è costretto a frequentare il Tribu-nale: l’unico modo, infatti, per andaredove si vuole e fare ciò che si deve, è chie-dere; fidando nella buona sorte e nel-l’umore (benevolo) del destinatario delladomanda.

Da quel medesimo scalone si va nel-l’iperbole della disorganizzazione, nelgiubileo della sgangheratezza, nel tripu-dio dell’inverosimile: il nostro Terzo Tri-bunale, cioè la Sezione Lavoro.

Posta nelle stalle del palazzo nobiliare,è così tanto un Tribunale a sé stante chegli avvocati (che come è noto rappresen-tano la stragrande maggioranza dei visita-tori dei luoghi di giustizia) se hanno la

disavventura, in una stessa mattina, diavere udienza colà e qualche altra al Ci-vile, devono organizzarsi all’immanesforzo dell’ubiquità.

L’ambiente interno è angusto e, one-stamente, poco civile, indegno di ospi-tare quella funzione fondamentale per loStato ed i cittadini che è, o dovrebbe es-sere, l’amministrazione della giustizia.

Ma questo non è nulla; il bello è arri-varci: occorre percorrere un centinaio dimetri attraverso l’ameno parco di bambùcalpestando un tratturo che d’inverno im-pone l’adozione, quanto meno, di calza-ture idrorepellenti ovvero, se si è menofortunati, di stivali.

Ma come si fa!?Se la (amministrazione della) giusti-

zia interessasse ai politici - a tutti i poli-tici- che ci vorrebbe a costruire un nuovoTribunale? Che ci vorrebbe ad aggiun-gere questo nuovo edificio, fondamen-tale, agli altri costruiti negli ultimi anniche ospitano Enti dagli acronimi incom-prensibili?

La risposta parrebbe facile: solo un po’di buona volontà.

Ancor meno ci vorrebbe a concentraretutta l’attività giurisdizionale in un unicoedificio, ufficiali giudiziari compresi,magari reperendo una decorosa palazzinaper ospitare, decorosamente separata, laProcura.

Ma, come si dice quando non si vuolerisolvere le questioni, “non è questo ilproblema”.

Ecco la soluzione che ci verrà prospettata:quella specie di dematerializzazione del pro-cesso, quell’ennesimo tentativo di forzare leregole aritmetiche cercando di far entrare il3 nel 2: vale a dire il processo telematico,ennesima e illusoria panacea di tutti i mali.

Accadrà che degli avvocati, finalmente ri-dotti in uno studio precario e pencolanteospitato in un garage, interloquiranno concolleghi in eguali condizioni e con giudiciassisi sul sofà di casa che emetteranno viaetere ordinanze e sentenze senza mai avervisto un avvocato, una parte, un perito, untestimone, un cancelliere.

Così, finalmente senza più bisogno di Tri-bunali, come nell’immagine tradizionale, laGiustizia terrà in equilibrio la sua bilancia esarà, finalmente, cieca per davvero.

Il giorno dell’Epifania 6 gennaio 1997veniva, come titolava Il Tirreno, “uccisoda un infarto” il magistrato del Tribunaledi Livorno Oreste Caravelli, un magistratogentiluomo.

Riteniamo di riproporre sul nostro Indi-catore Forense quanto scrisse allora,sempre sul Tirreno, l’Avv. Arrigo Melani.Solo una rettifica o meglio, una aggiunta:ove si legge delle sue “due meravigliosebambine”, dato il tempo trascorso, èd’obbligo scrivere, oggi di “due meravi-gliose ragazze”.

UNO DI NOILa televisione, i giornali parlano del mi-

nistro Flick e dei nuovi programmi delmondo giudiziario: d’improvviso la notiziache è morto Oreste Caravelli. Una sen-sazione da upercut allo stomaco. Non èpossibile. Immediatamente un amarcord:luglio 1978.

Il Franzoni, livornese in cella nel Ca-stelletto di Pistoia, ha un compagno disventura senza difensore e mi invia untelegramma. C’è da difendere SilvanoVeronesi, per una terribile rapina. Il Vero-nesi finirà una vita criminosa nel lugliodell’86, in un podere di Castellina Marit-tima, si dice fatto a pezzi e dato in pastoai maiali.

A luglio, in Piazza del Duomo di Pi-stoia, ove due finestroni dell’aula penaledel tribunale si affacciano imperiosi, c’ègià la serie di preparativi per la Festa dellOrso. Entra il Tribunale e nel turno c’èCaravelli, giudice relatore, già pretore aPescia, venuto in Toscana dalla Calabriae toscanizzato confesso.

Nell’afa estiva del luglio un pubblicoministero dai capelli rossi, di cui non ri-cordo il nome, chiede nove anni di reclu-sione. una faticaccia ed una sudata sottola toga: il Veronesi viene assolto ed il giu-dice relatore mi stringe con impeto lamano. E’ Oreste Caravelli: un incontro“positivo”.

Verrà dopo pochi mesi a Livorno, in Tri-bunale, e percorre le vie della Procura (pub-blico ministero in aula per lo “stupro delMaroccone”), dell’istruttoria e del giudicante:una pasta di “ragazzo”, preparato, oculato,serio, bastone e carota usati come dovuto.

Poi un giorno va a fare una “gabbionata”che spezza le gambe e il cuore - si dice - achi non è preparato ed allenato.

Oreste deve affrontare un ricovero inclinica specializzata; torna più cauto,meno allegro, ma sempre in gamba. Pareormai tutto passato, riprende il suo lavoro,sempre giovane e senza fatica: le nozzecon una collega magistrato che affasci-nava tutti lo esaltano. Hanno due meravi-gliose bambine, ancora pargole oggi.

Oreste Caravelli passa al “Civile” e sifa fatica a vederlo in veste diversa dallebattaglie penali: ormai sta dietro a pile difascicoli e nelle udienze ancora mostrala sua preparazione decisa ed inflessi-bile di uomo giusto.

Spesso lo vedi in via della Madonna afare acquisti di frutta e verdura: è uno dinoi, uomo sereno.

Si aspetta il 1997 per riprendere il filodella cause, tante delle quali lo ango-sciano perchè sono da rinviare al 2000.

Poi una telefonata: Oreste Caravelli sta-mani è morto. Sovvengono le parole di Bu-falino... “m’inferse una punta di baionettanel ventre”. Così tramortiti ed addolorati, losalutiamo increduli. Sarà dura andare neicorridoi della ex Via dei Milanesi senza in-contrarlo più, un livornese adottivo.

Una carezza alle sue tre donne.

I luoghi della giustizia di FAUSTO BIANCHI

Un livornese adottivo

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L’Indicatore Forense 6

Confidenziale al neofita di FRANCO CROVETTI

Caro Mariuccio,il tuo babbo mi ha detto che, vinta

ogni perplessità, stai per iniziare il tiro-cinio forense e che ti farebbe piacere di-sporre di una specie di prontuarioorientativo, per il tuo corredo profes-sionale e quant'altro inerente.

Obbedisco, con l'intesa che potraitrasgredire, sistematicamente, i sugge-rimenti che, di seguito, ti porgo:

1) LA PENNA: la scelta della pennareclama una certa riflessione; deve es-sere stilografica, a inchiostro nero obleu; sobria, di bachelite nera con fa-scetta d'oro, di bella linea, a sigaroavana, con largo e flessuoso penninod'oro. Evita le penne a sfera che avreb-bero senso se fossero state inventateprima, e non dopo la stilografica a in-chiostro. Fra l'altro, la penna a sfera, intempo d'estate, ti riduce la bianca cami-cia come il manto di un cane dalmata.

2) LA TARGA-INSEGNA: deveessere di ottone, possibilmente ovale, ebombata; la targa in pietra, tipo fram-mento archeologico, può andar bene sehai lo studio sull'Appia Antica; vetro,plexiglas, alluminio, non servono alloscopo.

3) CARTA DA LETTERA E BI-GLIETTI DA VISITA: le lettere, sem-pre di buona carta "Japan" filigranata,né troppo leggera né troppo pesante,con margini tagliati dritti e non frasta-gliati a papiro. Buste ovviamente fode-rate e seriamente gommate. Il formato"memorandum", di misura classica, matale da poter agevolmente contenere ilfatidico invito al cliente, di memoria la-bile, "di voler cortesemente passare daltuo studio per ecc.". Caratteri tipogra-fici: stampatello romano o corsivo in-glese in nero o bleu. Decisamentevitandi sono i caratteri che voglionoriecheggiare il gotico, l'egizio, il flore-altermale. Litografia a leggero rilievo;mai rilievo marcato e brillarello, a ce-ralacca, che fa molto premiata cantinavinicola! Ovviamente vietato è porre ilcognome prima del nome (anche fir-mando). E' triste retaggio della vita sco-lastica e di caserma. Biglietti da visita,in cartoncino bristol, bianco, con solo

nome e cognome per l'uso privato. Diformato più grande quello professio-nale con caratteri tipografici come perla carta da lettere. Sono esecrabili i bi-glietti in falsa o vera pergamena, pur-troppo apprezzati da molti genitori dicresimandi. Non farai gli auguri con lasciagurata abbreviazione p.a., né rin-grazierai con il p.r.. E' indice di fretto-losa sciatteria, fino al punto che èmeglio astenersi dal porgere gli augurie dal ringraziare in siffatta guisa.

4) LA BORSA PROFESSIO-NALE: non fartela regalare giacché ildonatore difficilmente sceglierebbequanto serve. Infatti, o te la regalano,luttuosa, di pelle di foca, acchiappa pol-vere, o di sottile pelle di vitello, conmanici retraibili che ti segano la manoe che si staccano molto facilmente. Ta-piro, pitone, coccodrillo, sono decisa-mente da "press-agent" di dive. Albando è da mettere la borsa-valigia, inmetallo con borchie ed angoli rinfor-zati; pensa alla tua giovane segretaria,che trotterella al tuo fianco e che ri-schierebbe estesi lividi alle gambe, pro-prio quando l'estate sta perincominciare. Il borsello non deve esi-stere per te, sia nella versione pendula,da ufficiale cartografo, sia in quella, piùridotta, con laccio al polso, e che di so-lito, strabuzza di chiavi, occhiali dasole, sigarette, accendino, pettinino,ecc...La borsa professionale, comeavrai capito, deve essere semplice, dipulito disegno, di ottimo cuoio natu-rale, foderata all'interno di morbidapelle; serratura non di latta dorata madi consistente metallo che non simulil'oro. Da evitare sono tutti gli elementidecorativi e melensi, quali ad esempio,il marchio, a fuoco, del cosiddetto"maestro sellaio". Dalla borsa non faraiuscire fascicoli casarecci, di carta dazucchero o, peggio ancora, inserti lu-cidi, lavabili, con nome e cognome, in-dirizzo, telefono, telex, grupposanguigno, ecc.... Per quanto simpatichesono da escludere le cartelle trasparenti(da frigo) care ai disegnatori, ai proget-tisti, ai litografi, e, in genere, a moltistudenti convinti che "nuovo è bello".

Confidenziale al neofita Chiamato in causa da Lord nel primonumero della nostra rivista, viene diconseguenza riproporre il brevescritto “Confidenziale al neofita”,pubblicato sul vecchio Indicatore Fo-rense del 30 giugno 1987, nel qualel'Avv. Franco Crovetti sottoponeva algiovane praticante Mariuccio rifles-sioni che conservano in buona partela loro attualità e che, soprattutto, cidisvelano i tratti di quel grande per-sonaggio che fu l'autore dell'articolo.Colto, amante e profondo conosci-tore dell'arte, in particolar modo dellapittura, dotato di temperamento bril-lante ed eclettico, Franco Crovetti eraanche un uomo di naturale e raffinataeleganza. Questa somma di caratte-ristiche gli conferiva uno stile incon-fondibile, tuttora vivido nella memoriadi chi ha avuto la fortuna di cono-scerlo e che lo faceva distinguere sianel privato, sia nell'esercizio dellaprofessione, che ha onorato nel pe-riodo post bellico per circa quaran-t'anni, durante i quali è stato a lungoanche componente del Consiglio del-l'Ordine. Franco Crovetti ha rivestitoruoli di primo piano anche al di fuoridell'ambito professionale, avendofatto parte tra l'altro, ininterrottamenteper più di vent'anni, del Consigliod'Amministrazione della Società La-bronica Corse dei Cavalli. Ma il suopiù significativo contributo all'ammini-strazione della cosa pubblica lo ha si-curamente fornito, poco più chetrentenne, come assessore all'Urba-nistica del Comune di Livorno nel-l'immediato dopoguerra, allorché sitrattava di prendere decisioni di fon-damentale rilievo per il futuro dellacittà nella fase della sua ricostru-zione. In tale contesto egli fu tra ipochi che espressero ferma opposi-zione alla costruzione del PalazzoGrande, quello che, interponendosi aseparare in due spazi distinti laPiazza Grande, è da allora cono-sciuto come il “nobile interrompi-mento” (come ricorda LandoBortolotti, in Livorno dal 1748 al 1958,Firenze, Leo S. Olschki Editore, ri-stampa 1977, p. 367, i consiglieri,compreso Crovetti, che espresserovoto contrario furono solo sei; tra essianche l'Avv. Giorgio Campi, futuropresidente del nostro Ordine, che ri-cordiamo anche in altra parte di que-sto giornale). (m.v.)

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LA POESIA di PAOLO MARTINI

L’Indicatore Forense 7

5) L'ABBIGLIAMENTO: deve essere sobriamente im-portante senza toccare il triste. Camicie unite e non a rigonitipo guscio di materasso. Le camicie di colore rosso vino,verdi ramarro e marrone frate sono decisamente da "albatragica". Colore dell'abito: grigio, biondo gabardine, nero-bianco principe di Galles, antracite, fumo di Londra, verdesalvia, autunno inoltrato. Le scarpe: né da "marcialonga"né da "padule"; calzini lunghi, di filo di scozia o di cache-mere, a colore unito, che occultino, interamente, lo stin-chetto bianco da morto. Cravatte assolutamente italiane oinglesi; sono da escludere quelle americane. Soprabito dicammello o di vigogna grigia spigata; il soprabito bleu (unavolta alla settimana) il "loden" (una volta al mese) il ca-sentino (una volta all'anno). Il giubbotto-piumino (mai,anche se "ca fait jeune"). Non idoneo per Via dei Milanesi,il giubbotto-piumino è assai valido per i vicini Scali delCorso, sopra un'imbarcazione da pesca, pronta a salpareverso la Meloria.

6) QUALCHE CONSIGLIO VOLANTE: non usaremai la parola "rinvio" che molto addolora il tuo cliente-at-tore. Pertanto, scrivendogli, potrai dire che, "assolta ogniopportuna esigenza processuale, la causa è stata aggiornataal..." e per la data del rinvio, userai la numerazione romana.In tal modo, eviterai che il tuo cliente possa essere colto da

improvviso malore. Questo è l'unico caso in cui è doverosofar ricorso al latino e meglio ancora all'etrusco ed al "pro-cedurese", per non essere capito, all'impronta, dal cliente.Se devi inviare a Roma un plico urgente, con atti e docu-menti importanti, serviti, fiducioso, di Michele Strogoff chefu corriere dello Zar e che dispone ancora di cavalli velo-cissimi. Non acquistare una sola marca da bollo alla volta.Per ripescarla poi, nel taschino anteriore dei tuoi attillatijeans, sarai costretto ad esibirti in una specie di danza delventre, correndo altresì il rischio di ferirti, con le unghie, laregione pubica. Quando offri un caffè, evita di estrarre ilportafoglio dalla tasca posteriore dei calzoni, con gesto re-pentino, come se fosse un "revolver".

L'ospite potrebbe spaventarsi e, in tal caso, ci vorrebbeanche il cognac.

Mariuccio, sono quasi le nove del mattino e già..."sul ponte di S. Giovannipassano gli avvocati,a piedi, in berlina,vanno a disputarein Tribunale ogni mattina."Vai anche tu, Mariuccio, e che la Fortuna ti assista!

Il tuo vecchio amico Franco

Confidenziale al neofita di FRANCO CROVETTI

Le spese legaliSorse una volta disputa ferocetra due tranquilli e quieti contadini,che discutendo alzarono la voceper questione volgare di quattrini.

Richiesto, l'uno all'altro avea vendutouna sua vacca il giorno della fiera,ricevendone il prezzo convenuto,comprata e ben accetta tal com'era.

Tutto era stato liscio e regolare,ma queta mucca aveva poi figliatoe il vitello li spinse a litigare.Andaron tutti e due dall'avvocato.

"Illustrissimo esimio sor dottore,noi siam venuti per proporle un caso."Esordì deferente il venditore."E' giusto ch'io sia preso per il naso?

Io fui pagato solo della vaccae quindi il parto vuol significareche lui si frughi bene nella saccae il vitello mi debba ancor pagare."

"Eh no, perdio, chiarissima Eccellenza!"Ribatteva convinto il compratore."Della vacca acquistai ogni pertinenzae spetta a me anche il frutto del suo amore."

Era presente a quella discussioneanche il piccolo figlio del legale,che il padre indirizzava a professione,che fosse come lui furbo tal quale.

Vedendo il babbo serio meditare,gli parve fosse in grave indecisionee non sapesse bene giudicarechi tra quei due potesse aver ragione.

Ingenuamente domandò il monello:"Ditemi, babbo, qual giudizio è il Vostro?A quale per giustizia andrà il vitello?""Calma" - rispose - "il vitellino è nostro."

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L’Indicatore Forense 8

La giornata, come spesso accadeva, erastata pesante.

Era uscito dal Tribunale quasi alle tre edaveva fatto appena in tempo ad ingoiare un pa-nino prima di rituffarsi nella comparsa con-clusionale che doveva finire per l’indomani.

Aveva trascorso il resto del pomeriggio a ri-spondere al telefono e a ricevere clienti che siattardavano in inutili particolari senza arri-vare mai al punto.

Alle otto e mezzo, quando era uscito dallostudio dopo avere riletto ancora una volta lacomparsa, aveva la testa che gli martellava enon vedeva l’ora di arrivare a casa, fare ladoccia e sedere a tavola per godersi finalmenteun pasto caldo.

Il telefono aveva squillato quando aveva ap-pena cominciato a mangiare.

“Rispondi tu per favore......chi è?”“E’ Piero, ti vuole un momento.”“Va bene, passamelo.”“Ciao Marco, come stai? Stavi mica ce-

nando, eh? Scusa sai, ma non ti ho voluto te-lefonare in studio perché temevo di disturbarti.Posso farti una domandina veloce veloce?”

o§o§o

“Pssst....avvocato.....pssst .....avvocato.”Non riusciva a capire da dove arrivasse quel

sussurro e pensò che forse stava sognando.“Pssst....avvocato...pssst...”Nel risvegliarsi si rese conto che era l’infer-

miera che lo stava chiamando e pian piano siricordò.

Risentì la sirena dell’ambulanza che lo stavatrasportando all’ospedale dopo l’incidente erivide i parenti e gli amici intorno al suo lettodopo che era stato trasferito al reparto dalpronto soccorso. Se ne dovevano essere andatiquando lui, sfinito dalla stanchezza, era cadutoaddormentato.

“Pssst....avvocato...”Per rispondere dovette fare richiamo a tutte

le sue forze.“Cosa c’è, cos’è successo?” - replicò con

una voce flebile.

“Niente, niente. Stia tranquillo. Era soloche.....insomma....le potrei fare una doman-dina?”

“Come? Scusi, non ho capito.....”“Sì...sa, ho visto dalla scheda che lei è un av-

vocato. Ho una questione che mi sta a cuore emi farebbe piacere ricevere un suo consiglio.Per essere sincera l’avvocato ce l’ho già, mavorrei sapere anche da lei cosa ne pensa, tantoper stare un po’ più tranquilla.....”.

L’infermiera non capì mai perché, prima an-cora di aver finito la frase, il paziente avessecominciato improvvisamente ad urlare, sca-gliandole contro la scatola di biscotti cheaveva sul comodino.

o§o§o

Nelle serate estive in cui gli capitava diuscire dallo studio un po’ meno tardi del solito,gli piaceva rilassarsi portando il cane a fareuna passeggiatina prima di cena lungo il vialealberato vicino a casa.

Era stato in una di queste occasioni che sel’era trovato di fronte nel rialzarsi, dopo avereraccolto con cura, da buon padrone, le deie-zioni del suo adorato meticcio.

“Buonasera, avvocato.”“Ah, è lei? Buonasera.”“Senta, già che l’ho incontrata.....le potrei

fare una domandina?”“Mah, veramente - rispose lui accennando

al sacchetto - non mi sembrerebbe proprio ilmomento adatto....”

“Ah, se è per quello non si preoccupi. Tantoanche mia sorella ha un cane...” (!?)

“Ah, bé, se è così. Mi faccia una cortesia al-lora, tenga questo, mi aiuti a portarlo al cas-sonetto.”

“Volentieri, dia a me! Allora le volevo chie-dere......”

o§o§o

N.B. Ogni riferimento a persone o fatti real-mente accaduti è (quasi del tutto) puramentevoluto.

La domandina di MARCO VITALIZI

La domandina

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L’Indicatore Forense 9

E’ davvero prossima la riforma del-l’ordinamento forense? Gli avvocati selo sono chiesto non poche volte in que-sti ultimi lustri, rimanendo ogni voltadelusi. Mai però la riforma era parsaoggettivamente così vicina come ora.

Questa volta, infatti, l’iter parla-mentare del disegno di legge sulla ri-forma è approdato ad una fase che inpassato – nonostante che almeno dal-l’anno 1949 in poi non sia mai man-cata la presentazione in parlamento diuno o più disegni di legge in materia –non era mai stata raggiunta. La Com-missione Giustizia del Senato ha, in-fatti, recentemente concluso l’esamedel Disegno di Legge sulla riforma, dicui dovrebbe essere pertanto prossimala discussione in aula.

Se la riforma dovesse essere final-mente realizzata, si tratterebbe di unevento epocale per più di un motivo.

L’ordinamento della professione fo-rense, come noto, è tuttora retto, nellesue linee essenziali, dal regio decretolegge 27.11.1933 n. 1578.

Nella sua originaria formulazione, ilregio decreto prevedeva la soppressio-ne degli Ordini, sostituendoli, in attua-zione della legislazione corporativa,con i Sindacati. Nell’immediato dopo-guerra, abrogata tale legislazione, gliOrdini venivano ricostituiti con il de-creto legge luogotenenziale del23.11.1944. In quell’occasione lo stes-so legislatore, peraltro, riconobbeespressamente che la disciplina profes-sionale risultante dall’innesto dellenuove norme nell’ordinamento preesi-stente doveva ritenersi del tutto provvi-soria e formulò l’espressa riserva di“provvedere alla riforma generale del-la professione”, di cui evidenziava co-sì anche l’urgenza.

Non può non apparire, dunque, pa-radossale il fatto che a distanza di oltre60 anni gli avvocati siano ancora in at-

tesa della riforma organica dell’ordina-mento professionale, soprattutto se siriflette sulle trasformazioni sociali edeconomiche che si sono verificate nelnostro Paese dall’epoca cui risale lanormativa che disciplina tuttora la pro-fessione; trasformazioni che, fra l’altro,hanno fatto sorgere nuovi interessi so-ciali e conseguentemente nuove esi-genze di tutela.

Indubbiamente, l’avvocatura hafrattanto tentato di mettersi al passo coni tempi e di adeguare la propria orga-nizzazione e i propri comportamenti atali nuove esigenze. Rimane però lagrave discrasia costituita dal fatto chel’ordinamento professionale continuaad essere quello che, per spirito, prin-cipi e soluzioni organizzative era statopensato per una professione sostanzial-mente diversa da quella che oggi l’av-vocato è chiamato ad esercitare.

L’avvocatura, che troppo spesso inpassato si è divisa allorquando si è trat-tato di formulare proposte concrete perla soluzione dei suoi problemi, ha fi-nalmente mostrato di comprendere chesoltanto presentandosi compatta neirapporti con le altre istituzioni può spe-rare di essere ascoltata. Questa volta,infatti, è stato possibile – soprattutto permerito della instancabile opera di me-diazione di Guido Alpa, presidente delCNF, e della sua personale autorevo-lezza – ottenere l’approvazione di unprogetto unitario di riforma dell’ordi-namento professionale forense da par-te di tutte le più significativecomponenti dell’Avvocatura: ed è que-sto il progetto che, tradotto in Disegnodi Legge, è stato sottoposto all’esamedella Commissione Giustizia del Sena-to, che l’ha ora approvato, sia pure conalcuni emendamenti.

Le innovazioni che il disegno di leg-ge mira ad introdurre nell’ordinamentoforense non sono poche; ed alcune rap-

presentano il conseguimento di obietti-vi che da tempo l’avvocatura persegue,come la previsione, tra le attività “ri-servate” all’avvocato, della consulenzalegale e della assistenza legale “in ognicampo del diritto” (fatte salve le com-petenze di altri professionisti specifica-mente individuati), e come l’assistenza,la rappresentanza e la difesa “nelle pro-cedure arbitrali, nei procedimenti difronte alle autorità amministrative in-dipendenti e ad ogni altra amministra-zione pubblica, e nei procedimenti diconciliazione e mediazione”.

Il disegno di legge prevede, inoltre,la reintroduzione dei minimi tariffariinderogabili, abrogati dal contestatissi-mo decreto Bersani, di cui sono noti idanni incalcolabili frattanto causati,sotto più profili, all’avvocatura.

Di particolare interesse appaiono lenorme che attengono al conseguimentodel titolo di specialista; norme conce-pite “per valorizzare i saperi specificidell’avvocato” – sono parole di GuidoAlpa – e per sottolineare la sua partico-lare qualificazione in determinati setto-ri piuttosto che in altri, “nellaconsapevolezza che il mercato profes-sionale richiede prestazioni sempre piùpuntuali”.

Le critiche che ormai da lungo tem-po vengono rivolte all’avvocatura, acausa dello scarso impegno con cui ta-luni Consigli dell’Ordine esercitano lafunzione disciplinare, hanno indotto aprevedere una profonda revisione dellalacunosa normativa vigente: il disegnodi legge prevede, in particolare, l’intro-duzione di un “Collegio di disciplina”,organo degli ordini circondariali del di-stretto, istituito appunto a livello di-strettuale e composto da avvocati conalmeno dodici anni di anzianità di iscri-zione, eletti – non più di due volte con-secutivamente – in ciascun ordine.

Rilevanti modifiche sono apportate

Ordinamento Forense

Ordinamento Forense di ROBERTO CARTEI

La lunga attesa della riforma

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L’Indicatore Forense 10

Egregi Colleghi, L'auspicata e sempre più necessa-ria riforma della legge professio-nale è ancora lungi dall'arrivaredall'arrivare in porto.Il progetto ministeriale, speciedopo la radicale e contrastata mo-difica ad esso apportata dallaCommissione Giustizia della Ca-mera dei Deputati, e che ha solle-vato le unanimi proteste dellaintera classe forense, segna nuo-vamente il passo e l'iter futuro nonne sarà semplice e rapido.Anche per il prossimo biennio, per-tanto, i compiti dei Consigli degliOrdini saranno regolati dalla vec-chia legge e lo sguardo al passatoche ci accingiamo a sottoporvi nonpuò prescindere dalla considera-zione che dopo voti di congressi,studi parlamentari e ministeriali,tutto sia rimasto allo stato di prima.Con questa constatazione, nel ren-dervi conto di quanto il vostro Con-siglio ha operato nel bienniodecorso, possiamo affermare contranquilla coscienza che i compitid'istituto demandatigli dalla leggesono stati da esso pienamenteadempiuti, non soltanto, ma che lamancanza di un Sindacato ope-rante nella circoscrizione del no-stro Tribunale ha fatto sì chespesso l'Ordine ha dovuto assu-mersi compiti e adempiere a ne-cessità speciali.

(Estratto dalla relazione del Presidente

dell'Ordine Avv. Giorgio Campi alla as-

semblea ordinaria del 20 gennaio 1966)

ANCORA

SULLA RIFORMA

DELL’ORDINAMENTO

FORENSE.....

all’esame di Stato, per il quale sonopreviste una prova di preselezione in-formatica, una sola prova scritta (nel-la quale è ammesso essclusivamente“l’ausilio dei testi di legge senzacommenti e citazioni giurispruden-ziali”) e una prova orale.

Quanto al tirocinio, di cui rima-ne invariata la durata biennale, vie-ne mantenuta la facoltà, per ilpraticante avvocato, di esercitare,decorso un anno della sua iscrizio-ne nel registro dei praticanti, l’atti-vità professionale, sostanzialmentesenza le attuali limitazioni in ambi-to civile e con le attuali limitazioniin ambito penale, ma in entrambi icasi soltanto “in sostituzione del-l’avvocato presso il quale svolge lapratica e comunque sotto il con-trollo e la responsabilità dello stes-so”.

Dopo decenni di sterili discussio-ni in ambito forense, viene finalmen-te riconosciuta all’Ordine Territorialela rappresentanza istituzionale degliiscritti e al Consiglio Nazionale Fo-rense quella dell’avvocatura a livellonazionale.

Tra le nuove prerogative del Con-siglio dell’Ordine, appare di partico-lare attualità quella che riguarda lapossibilità di costituire “camere ar-bitrali, di conciliazione ed organismidi risoluzione alternativa delle con-troversie”.

Una novità destinata ad incidereprofondamente nello svolgimento del-la professione appare l’introduzionedell’istituto della specializzazione, lacui concreta realizzazione è rimanda-ta all’approvazione di un regolamentoche dovrà prevedere, “in maniera dagarantire libertà e pluralismo dell’of-ferta formativa e della relativa sceltaindividuale”, l’elenco delle specializ-zazioni riconosciute, i percorsi forma-tivi per il conseguimento dei titoli dispecializzazione, di durata almenobiennale, le prescrizioni per l’organiz-zazione di scuole e corsi di alta forma-zione, le sanzioni per l’uso indebito deititoli.

Se in questa sede non è possibi-

le andare oltre un superficiale esommario accenno al contenuto deldisegno di legge, l’Indicatore si ri-serva, peraltro, di riprendere in esa-me la riforma nei prossimi numeri,per approfondirne le innovazioni ele implicazioni in dettaglio. E’ tut-tavia doveroso sottolineare sin daora come, indipendentemente dalladisciplina di singoli istituti, il nuo-vo ordinamento, se sarà approvato– al riguardo inducono alla cautelale forti resistenze che la riforma staincontrando, soprattutto in tema diattività riservate, e segnatamente aproposito della consulenza e dellaassistenza stragiudiziale – segneràuna svolta nella generale valorizza-zione del ruolo dell’avvocato inambito sociale e istituzionale, ancheper le enunciazioni di principi chenon hanno precedenti nella storiadella nostra legislazione forense: daquello secondo cui “in considera-zione della specificità e rilevanzadella funzione difensiva e consulti-va, l’ordinamento forense deve va-lorizzare la rilevanza sociale edeconomica della professione lega-le, favorendo la partecipazione del-l’avvocatura all’organizzazionepolitica, sociale ed economica delPaese, al fine di garantire in ognisede la massima tutela dei diritti,delle libertà e della dignità dellapersona e dare attuazione agli arti-coli 3 e 24 della Costituzione”; aquello secondo cui “l’avvocato,quale soggetto necessario e insosti-tuibile per l’attuazione concretadella giustizia nella società e nel-l’esercizio della giurisdizione, ha lafunzione indispensabile di garanti-re al cittadino, mediante la difesain giudizio e la consulenza ed assi-stenza nella interpretazione dellenorme, l’effettività della tutela deidiritti in ogni sede”. Per tacere del-la realizzazione di un’antica aspira-zione dell’avvocatura, quella diveder affermato il principio secon-do cui “nell’esercizio delle loro fun-zioni, l’ordine forense e l’avvocatosono soggetti soltanto alla legge”.

Ordinamento Forense di ROBERTO CARTEI

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L’Indicatore Forense 11

Contesta o concilia? (Comportamento processuale e condanna alle spese nella Legge 69/09)

La legge 18 giugno 2009 n. 69,ha – come è noto – lo scopo di ac-celerare i tempi delle controversiegiudiziarie civili attraverso lo snel-limento delle procedure e la limita-zione della spinta a comportamentidilatori. Sotto quest’ultimo aspetto– cui sono dedicate le presenti os-servazioni – sono stati principal-mente riconsiderati la posizione delconvenuto ed il costo del processoquale elemento determinante lascelta della strategia difensiva.

Un emerito avvocato del nostroForo, era solito iniziare le propriecomparse di costituzione e rispostacon la frase: “Niente si ammette etutto si contesta della narrativa av-versaria”, creando così un certoscompiglio nella difesa della con-troparte e strappando talvolta in-sperati successi.

A quei tempi infatti (si parladegli anni ’50) l’onere di contesta-zione era sconosciuto nel nostro or-dinamento ed era pertantosufficiente una generica opposi-zione per pretendere dall’attore unarigorosa dimostrazione dei fattiposti a fondamento della domanda.Da allora l’evoluzione normativa egiurisprudenziale e gli interventidel legislatore hanno via via deli-neato il principio dell’onere di con-testazione imperniato sul dovere dilealtà e probità posto dall’art. 88c.p.c., nonché sul generale princi-pio di economia del giusto processogià recepito dal processo del lavoro(art. 416 c.p.c.) per cui le contesta-zioni generiche e perfino fondatesul mero silenzio sono ormai rite-

nute inammissibili dalla più recentegiurisprudenza della SupremaCorte.

Il novellato art. 115 c.p.c. di-spone infatti che il Giudice puòporre a fondamento della propriadecisione anche “i fatti non speci-ficamente contestati dalla parte co-stituita” integrando così la portatadel 1° comma dell’art. 167 che im-pone al convenuto di prendere po-sizione sui fatti costitutivi delladomanda, per mezzo di contesta-zioni specifiche.

E’ dunque destinata a scompa-rire la figura della controparte evo-cata in giudizio, che passivamenterifiuta il contraddittorio, limitandosia contrastare l’attore nell’attività diimpulso processuale, e si delinea, alcontrario, la figura di un convenutomoralmente impegnato, proposi-tivo e collaborativo che può da talecomportamento evitare la con-danna al pagamento di una penapecuniaria, ottenere la compensa-zione delle spese processuali o ad-dirittura conseguirne la refusione.

L’esame della novella relativaalle spese di soccombenza non puòprescindere da un rilievo di carat-tere generale preliminare che nondeve sembrare un appello di “Ci-cero pro domo sua”, ma trova ri-scontro nella prevalente prassigiudiziaria di falcidiare le parcellelegali anche in violazione dei para-metri delle tariffe professionali. Idispositivi della Suprema Corte co-stituiscono al riguardo l’esempiopiù autorevole!

Se si vuole dunque che la con-

danna alle spese costituisca un de-terrente a certe resistenze in giudi-zio, occorre un primo luogoconsiderare l’attività difensiva sottoogni possibile aspetto e valutarlasenza preconcetti.

Il capo del codice di procedurarelativo alla responsabilità delleparti per le spese e per i danni pro-cessuali, rappresenta – a nostro av-viso – un cardine del fair trial chela novella legislativa ha inteso at-tuare.

Il vecchio regime delle speseprocessuali era com’è noto anco-rato al principio della soccombenzae, in caso di parziale accoglimentodelle domanda, alla compensa-zione. Tale compensazione è oraammessa anche qualora concor-rano “altre gravi ed eccezionali ra-gioni, esplicitamente indicate nellamotivazione”. È infine previsto “unmeccanismo sanzionatorio a caricodella parte che abbia rifiutato senzagiustificato motivo, una propostaconciliativa avanzata dalla contro-parte” per cui il Giudice “se acco-glie la domanda in misura superioreall’eventuale proposta conciliativa,condanna la parte che ha rifiutatosenza giustificato motivo la propo-sta, al pagamento delle spese delprocesso maturate dopo la formu-lazione della stessa”.

L’interpretazione letterale dellanorma indurrebbe a ritenere chetale condanna è pronunciata sol-tanto quando il giudizio si conclude

Contesta o concilia?(Comportamento processuale e condanna alle spese nella Legge 69/09)

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L’Indicatore Forense 12

Contesta o concilia? (Comportamento processuale e condanna alle spese nella Legge 69/09)

con sentenza e non sarebbe per-tanto applicabile al procedimentosommario di cognizione (art. 702bis) ed ai procedimenti previsti dal-l’art. 279. che si concludono conordinanza.

E’da ritenere peraltro trattarsi diuna svista del legislatore che non haprovveduto a modificare la dispo-sizione dell’art. 91. Ulteriore mo-tivo di novità è rappresentato dallaprevisione di una terza categoria diresponsabilità aggravata con l’in-troduzione, nell’art. 96, di un terzocomma ove si prevede che in ognicaso, quando pronuncia sulla speseai sensi dell’art. 91, il giudice,anche d’ufficio, può altresì condan-nare la parte soccombente al paga-mento, a favore della controparte,di una somma equitativamente de-terminata. Non è questa la sede perapprofondire la problematica con-seguente all’ampliamento della di-sposizione in merito allaresponsabilità aggravata. Basta ac-cennare che la disposizione nonsembra applicabile nella ipotesi dicompensazione delle spese ed è in-vece prevista in ogni caso di con-danna e cioè nella ipotesi dimalafede o di colpa grave. La mi-sura della sanzione, che in uno deiprogetti legislativi era stata fissatafra i mille e i ventimila euro, è at-tribuita completamente al potere di-screzionale del giudice in viaequitativa. Resta il principio asso-lutamente condivisibile, di concretaopposizione a comportamenti con-trari ai doveri di lealtà e probitàprocessuale.

La nuova scrittura dei diritti edegli obblighi del convenuto e dellaregolamentazione del carico dellespese processuali, deve dunque es-sere accolta con favore, qualesegno di un efficace contributo alla

moralizzazione di un processomeno lento e più giusto.

Un ultima osservazione merital’art. 60 della Legge 69/09 che de-lega il Governo ad adottare entrosei mesi (e quindi entro il 4 gennaio2010) uno o più decreti legislativiin materia di mediazione e di con-ciliazione in ambito civile e com-merciale.

L’istituto raccoglie un orienta-mento, sorto negli Stati Uniti dacirca cinquant’anni, e seguito anchein alcuni Paesi europei quale rime-dio alternativo alle controversiegiudiziarie.

Nel nostro ordinamento eranonote ipotesi di conciliazione giudi-ziale obbligatoria e facoltativa, que-st’ultima prevista, in materia dicontroversie societarie (oggi abro-gata dall’art. 54 co. 5° della stessaLegge 69/09) ed, in generale, dal-l’art. 322 c.p.c raramente applicatonella prassi.

La delega è vincolata, fra lealtre, a particolari prescrizioni fracui la limitazione, quanto all’og-getto, delle controversie su dirittidisponibili e senza preclusione del-l’accesso alla giustizia; la previ-sione che l’attribuzione dell’oneredelle spese sia regolato in analogiaa quanto dispone il novellato art. 91c.p.c. e l’attribuzione di efficaciaesecutiva al verbale di concilia-zione che costituirà titolo perl’iscrizione di ipoteca giudiziale. È

infine prevista per i Consigli del-l’Ordine la possibilità di istituirepresso il Tribunale organismi diconciliazione.

Sottolineiamo l’assoluta novitàe l’importanza di quest’ultima pre-visione che vedrà gli avvocati im-pegnati in prima linea nel processodi formazione di una cultura conci-liativa e nella attuazione di un isti-tuto fondamentale per lasemplificazione e lo snellimentodel processo civile, auspicando cheanche nel codice deontologico fo-rense sia previsto espressamente,fra i doveri dell’avvocato, quello diadoperarsi per definire la contro-versia con una rapida soluzionetransattiva. All’istanza di concilia-zione dovrebbe essere attribuital’efficacia della domanda giudizialeanche agli effetti della prescrizione.

E dovrebbe altresì prevedersiche il Giudice, in ogni stato e gradodel giudizio, solleciti le parti a for-mulare una proposta conciliativa,fissando apposita udienza per la di-scussione in merito. Le novità so-stanziali della recente novella sonodunque rappresentate dall’onere dicontestazione della domanda attricee dai nuovi criteri di attribuzionedelle spese di soccombenza.

Riteniamo che i due istituti e, dejure condendo, quelli della media-zione e della conciliazione, impor-ranno alla parte convenuta unaprecisa scelta fra la resistenza ingiudizio basata su fatti e deduzionidi serio fondamento e la proposi-zione di una equa soluzione conci-liativa.

Non c’è più spazio per compor-tamenti cavillosi e dilatori pena lasostanziale soccombenza nellespese di causa, aggravata da consi-stente penalità risarcitoria.

Lord

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L’Indicatore Forense 13

Ricordo di un eroe borghese di LEONARDO BIAGI

Sono molti i luoghi comuni sullanostra professione che richiamano ilcinismo o l’individualismo degli Av-vocati, dipinti assai spesso come san-guisughe che antepongono i lorovantaggi e benessere economici aqualsivoglia altro interesse personale,che sia culturale, sociale o etico, opersino all’interesse dello stessocliente.

Ma bisogna dire con forza che iluoghi comuni, se eventualmente pos-sono trovare i loro spunti nella realtà,tuttavia contrastano con questaquando si deve prendere atto che gior-nalmente migliaia di Colleghi si fannocarico non solo di tutelare meccanica-mente e, come si dice, “tecnicamente”diritti di uomini e donne, criminali ovittime, industriali o disoccupati, sog-getti deboli come i minori, o Pubbli-che Amministrazioni, ma di ascoltarefatti personali, talvolta consolare oaiutare, valutare situazioni che vannoal di là della “fattispecie giuridica”posta, consigliare scelte di vita o de-cisioni immediate che magari poco onulla hanno a che fare con la strategiaprocessuale da assumere.

Invero un incarico non è mai unnumero o un fascicolo per l’Avvocato,è sempre qualcosa di più, proprio perquel contatto privilegiato che egli hacon la persona o la parte assistita econ il mondo che le circonda che,compatibilmente con i canoni deonto-logici, inevitabilmente non possononon coinvolgerlo oltre al freddo com-pito professionale che, bisogna ricor-darlo, non ha mai un valore limitatoal singolo caso: tutelare un diritto,anche il più piccolo, costituisce sem-pre una affermazione di principi uni-versali.

In questo impegno molti Avvocatihanno addirittura sacrificato la lorovita.

Negli ultimi anni in Iraq sono statiuccisi decine di avvocati, che fosserodifensori di Saddam Hussein nel noto

processo o dei diritti delle donne; inRussia, nel Gennaio 2009, è stato uc-ciso l’Avvocato Stanislav Markelovche animava battaglie per i dirittiumani soprattutto in Cecenia.

In Italia è recente il caso di Anto-nio Metafora, ucciso perché aveva ini-ziato una procedura di reintrega nelpossesso di un immobile. Nel 1995viene ucciso a Catania Serafino Famà,stimato e affermato penalista, soloperché aveva respinto la richiesta difare un “favore processuale” ad uncapo – mafia. Più lontano nella me-moria il caso di Fulvio Croce, Presi-dente dell’Ordine degli Avvocati diTorino, ucciso nell’Aprile del 1977dalle Brigate Rosse solo perché, dopoil rifiuto ideologico dei brigatisti rossidi difendersi nel primo processo in-tentato contro di loro dallo Stato,aveva ricevuto, e svolgeva con grandeprofessionalità e onore, l’incarico diloro difensore d’ufficio.

Quest’anno si ricordano i trent’an-ni della morte di un altro Avvocato,ucciso per aver voluto adempiere cononestà ed indipendenza all’incaricoprofessionale ricevuto, quello diCommissario Liquidatore della Ban-ca Privata di Michele Sindona: nellanotte tra l’11 ed il 12 luglio 1979 ve-niva ucciso l’Avvocato Giorgio Am-brosoli.

Il suo impegno professionale èesemplare di alcuni fondamentali do-veri canonizzati nel nostro CodiceDeontologico, e ci consente soprat-tutto di ricordare un elemento che, amio avviso, è caratterizzante dellanostra professione e che rischia di di-sperdersi: il nostro ruolo sociale, siacome singoli che come categoria pro-fessionale.

La logica imprenditoriale è sem-pre più presente nell’organizzazionee nelle finalità degli Studi legali, lacui forma è oggetto di grandi cam-biamenti che comportano una sperso-nalizzazione dell’attività accanto ad

una sempre più forte e necessaria esi-genza di specializzazione; ma il giu-sto obbiettivo economico del nostrolavoro ed una società in forte cam-biamento non posso stravolgerel’onore e l’onere che abbiamo di es-sere presidio della legalità e fonda-mentale riferimento per la tutela deidiritti e delle legittime aspettative deicittadini.

Sotto altro aspetto, l’essere natu-ralmente portatori di un interesse diparte non ci esime dal dovere di indi-pendenza e soprattutto di essere, conlealtà e coscienza, il primo filtro ditale interesse e della controversia checi viene sottoposta.

Il ruolo centrale che l’avvocaturaha e deve mantenere nella nostra so-cietà è del resto ben riassunta daltesto del giuramento che tutti noi ab-biamo prestato e che prevede l’adem-pimento dei doveri professionali nonsolo con lealtà, onore e diligenza, maanche “per i fini della giustizia e pergli interessi superiori della Nazione”.

Lo spirito di tale giuramento è in-tegralmente racchiuso nell’esempioofferto dall’Avvocato Giorgio Am-brosoli il quale così lo riassunse nellacelebre lettera scritta alla moglieAnna quattro anni prima di essere uc-ciso: “Pagherò a caro prezzo l’inca-rico: lo sapevo prima di accettarlo equindi non mi lamento affatto perchéper me è stata un’occasione unica difare qualcosa per il Paese”.

Ecco, mi piace pensare chel’esempio professionale dell’Avvo-cato Ambrosoli ci possa ricordare,rendendoci orgogliosi, che quelloche facciamo, operando nell’osser-vanza delle norme comportamentaliche ci caratterizzano, non è solo pernoi o per le parti che assistiamo macontribuisce a qualcosa di piùgrande, che trascende la nostra stessaattività: alla garanzia della conserva-zione di uno Stato di diritto, ad unapiù serena convivenza civile, ad unamaggiore giustizia sociale, all’affer-mazione di quei valori che sono in-carnati nell’essere Avvocato e chesono sintetizzati nel nostro CodiceDeontologico.

Ricordo di un eroe borghese

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L’Indicatore Forense 14

L’indipendenza di CARLO BORGHI

Abbiamo già scritto in un precedente in-tervento su questo giornale che l’avvo-cato deve porre la dignità quale valorefondante della propria professione.Il lessico Dignità indica un valoreastratto al quale deve darsi un contenutoche va identificato nella adeguatezza dicomportamenti ai ruoli di appartenenza.Per essere degno del ruolo ricopertonella società è comportamento primariodell’avvocato quello di mantenersi indi-pendente.I principi generali del codice deontolo-gico europeo propugnano al primo postotale requisito: La molteplicità dei doveriche incombono sull’avvocato gli imponeuna indipendenza assoluta, immune daqualsiasi pressione e in particolare daquella derivante da propri interessi o dainfluenze esterne.Ivi si precisa che l’indipendenza del-l’avvocato è requisito pari all’imparzia-lità del giudice perché possa nutrirsifiducia nella giustizia; e che è compitodell’avvocato difendere la propria indi-pendenza contro attacchi che possanogiungere dal proprio cliente, dal giudiceo da terzi in quanto la consulenza fornitadall’avvocato al proprio cliente non haalcun valore reale se è data per compia-cenza o per un interesse personale osotto l’effetto di una pressione esterna. L’indipendenza è perciò un diritto e unobbligo dell’avvocato.Il diritto gli è riconosciuto nel preambolodel nostro Codice Deontologico che de-scrive l’opera dell’avvocato quale atti-vità esercitata in piena libertà, autonomiaed indipendenza, mentre l’obbligo diconservare concretamente l’indipen-denza è sancito dall’art. 10 del suddettocodice.L’indipendenza costituisce infatti il pre-supposto della libertà, deontologica-mente guidata, che deve presiedere allescelte difensive dell’avvocato.Il dovere di indipendenza deve indurrel’avvocato a combattere tutte le pressionie le influenze esterne che lo spingano adadottare comportamenti professionalinon guidati da un libero e ponderatoconvincimento della loro necessità o op-portunità nell’interesse della parte assi-stita ma suggerito o imposto da interessiche altre forze cerchino di imporre osuggerire.

La minaccia all’indipendenza può anni-darsi nelle stesse richieste, se ingiustifi-cate gravatorie o illegittime, chepervengano dalla parte assistita.Gli stessi interessi personali dell’avvo-cato possono limitare la sua serena va-lutazione dei fatti, e contro la loroinfluenza l’avvocato deve combattere.L’esigenza di assicurare l’indipendenzaè affermata implicitamente in molti pre-cetti stabiliti dal codice, che intendiamoesemplificare.L’art. 16 stabilisce il dovere di evitare in-compatibilità, Esso vieta all’avvocatol’esercizio di attività commerciale e dimediazione: la ragione del divieto trovaspiegazione anche nella necessità di ga-rantire la serenità dell’avvocato nellosvolgimento della professione inten-dendo ostacolare l’interesse umano chespinga il professionista a procacciarsiprofitti meramente economici.L’art. 19 fa divieto di accaparramentodi clientela: è di assoluta evidenza chenon potrebbe sussistere alcuna auto-noma indipendenza per l’avvocato chepiatisca lavoro remunerando chi possaprocurare un cliente o si prostri alcliente potenziale per ottenerne inca-richi.L’art. 35 fa divieto di stringere conl’assistito rapporti “di natura econo-mica, patrimoniale o commerciale” perevitare che essi condizionino o in-fluenzino lo svolgimento della difesariducendo l’avvocato ad esecutore perinteresse di iniziative elaborate dalcliente, divenuto quasi il suo datore dilavoro, o secondo vecchi cliché, il suopadrone.Corollario all’obbligo di indipendenzaè il precetto sancito dall’art. 36 sul-l’autonomia del rapporto professionale.Ivi si stabilisce senza equivoci chel’opera dell’avvocato deve restare suibinari della deontologia e dell’osser-vanza della legge, subordinando al ri-spetto di tali principi l’obbligo delladifesa dei diritti dell’assistito.Per il rispetto di tale dovere l’avvocatodeve godere della necessaria indipen-denza, sottraendosi alle richieste del pro-prio mandante che egli ritengainadeguate sotto il profilo della liceità odella deontologia.Anche l’obbligo di astenersi dal tro-

varsi in conflitto di interessi deve in-quadrarsi nel diritto-dovere dell’avvo-cato di mantenersi in una posizione diindipendenza rispetto alle persone e aifatti che intersecano il suo rapportoprofessionale.Il conflitto di contrapposti interessiportati dalle parti assistite (art. 37), im-pone all’avvocato di astenersi dallosvolgimento di attività professionali erinunciare all’incarico perché gli inte-ressi di una parte o di una posizionenon determino il sacrificio di altre, ov-vero condizionino l’avvocato a sce-gliere le iniziative legali essendoguidato da fattori estranei alla sua li-bertà di giudicare i fatti, gli argomentio le scelte difensive.Coerentemente all’enunciata esigenzadi indipendenza, il codice deontologicovietava all’art. 45 il patto di quota lite.Tale norma è stata abrogata in seguitoad un preciso ordine del legislatore.Non possiamo peraltro tacere il nostrodissenso dal nuovo regime, che con-traddice l’esigenza della totale indi-pendenza dell’avvocato dai riflessieconomici che la lite patrocinata possacomportare.Il divieto è tuttavia mantenuto nel ri-chiamo alla necessità che i compensiassicurati al difensore non abbiano ri-ferimento specifico a quanto sia l’og-getto dei giudizi patrocinati, con ciòsottolineandosi l’esigenza che l’avvo-cato resti attore disinteressato all’esitoeconomico della controversia trattata.E’ infine assai significativa la disposi-zione dell’art. 47 del Codice Deonto-logico relativa al diritto spettanteall’avvocato di rinunciare al mandatoprecedentemente accettato.Ivi si interpreta in modo estensivo ladisposizione dell’art. 2237 c.c.: non èinfatti richiamata l’esigenza di una“giusta causa” per la rinuncia, affi-dando alla valutazione dell’avvocatola necessità di riscontrare i requisiti diindipendenza e libertà che sono essen-ziali perchè la funzione dell’avvocatosia conforme ai principi della nostracostituzione.

L’indipendenza

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L’Indicatore Forense 15

La decisione della Cassazione di DAVIDE LERA

Mi preme svolgere qualche breve riflessione sul pro-blema della assunzione di incarichi contro ex clienti,analizzando, nelle conclusioni, un caso particolare emolto frequente.

L’art.51 del Codice deontologico prevede espressa-mente che “ l’assunzione di un incarico professionalecontro un ex cliente è ammessa quando sia trascorsoalmeno un biennio dalla cessazione del rapporto pro-fessionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneoa quello espletato in precedenza”.

Due sono le condizioni imprescindibili previstedalla norma: criterio temporale in base al quale devonoessere trascorsi almeno due anni dalla assunzione del-l’ultimo incarico contro l’ex cliente e quello dell’og-getto secondo cui, e a prescindere anche dal limitetemporale, l’oggetto del nuovo incarico deve sempreessere estraneo a quello dell’incarico espletato in pre-cedenza

In ogni caso poi, anche se le due condizioni sopra ri-chiamate sono rispettate e quindi anche se il nuovo in-carico è del tutto estraneo a quello precedente e sonopassati più di due anni dal conferimento dell’ultimo in-carico, è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizieacquisite in ragione del rapporto professionale già esau-rito.

Caso particolare e che può proporsi frequentementenella pratica di tutti i giorni, affrontato nell’ultimocomma della disposizione in esame, è poi l’ipotesi incui l’avvocato, che ha assistito congiuntamente i co-niugi in controversie familiari, viene richiesto, da uno

solo di essi, di essere assistito in una controversia suc-cessiva con l’altro coniuge. In questo caso l’avvocatodeve astenersi dall’assumere l’incarico. Se ad esempioun avvocato assiste due coniugi in sede di separazioneconsensuale, potrà in futuro prestare la propria operaprofessionale in favore di entrambi in coniugi in sededi ricorso congiunto per la cessazione degli effetti ci-vili del matrimonio, ma non potrà, in via assoluta e aprescindere da qualsiasi limitazione di carattere tem-porale, assistere soltanto uno dei due coniugi che vo-glia ricorrere onde ottenere il divorzio giudiziale.

Tale limitazione si riferisce soltanto all’assunzionedi nuovi incarichi relativi a controversie in ambito fa-miliare. Al di fuori di queste, l’unico limite che dovràessere rispettato è il criterio temporale.

Prima della formale consacrazione all’interno delCodice deontologico, tuttavia, il divieto di assumereincarichi contro ex clienti si desumeva implicitamentedal principio generale di correttezza nello svolgimentodella attività professionale dettato dalla legge profes-sionale e costantemente riconosciuto dalla giurispru-denza disciplinare.

Oggi che il principio generale di correttezza vedesempre più eccezioni ed “interpretazioni restrittive”, ilcomportamento in esame è stato consacrato formal-mente nel dipositivo menzionato.

L’impressione è che un numero sempre maggiore dicomportamenti prima lasciati al “buon senso” e alla di-sciplina soggettiva, debbano essere affrontati e risoltiformalmente in strutture codicistiche.

“Incorre in responsabilità disciplinare l’avvocato il quale assumal’incarico professionale di agire contro un suo cliente senza pre-viamente rinunciare alla difesa di quest’ultimo e senza lasciare pre-viamente intercorrere, tra i due mandati, un ragionevole lasso ditempo, a nulla rilevando che detto comportamento si riferisca ad un periodo antecedente al-l’approvazione (avvenuta il 7 aprile 1997) del codice deontologico forense, che ne prevede espres-samente la rilevanza disciplinare, attesa la natura non innovativa della previsione deontologica,che codifica un precetto già ricavabile dal principio generale di correttezza dettato dalla leggeprofessionale forense e costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza disciplinare”

Cass. civ. Sez. Unite, 18-12-2001, n. 15980 Frojo c. Consiglio ord. avv. Biella e altri

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La decisione della Cassazione

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L’Indicatore Forense 16

Il parere del CNF

Il parere del CNF di ANDREA GHEZZANI

Un recente parere del Consiglio Nazionale Fo-rense merita di essere segnalato, perché affrontadue questioni non propriamente di routine.La prima è in rito; il CNF, infatti, affronta l’am-missibilità della richiesta di parere avanzata daparte dei singoli iscritti agli Albi Forensi, perve-nuta peraltro, a quanto sembra di capire, tramiteil Consiglio dell’Ordine.Il CNF risolve positivamente il quesito, speciequando le questioni abbiano carattere di inte-resse generale e non interferiscano con lo svol-gimento delle funzioni che la legge attribuisceallo stesso CNF.La seconda questione attiene al merito del parereed in particolare il quesito se siano possibili in-vestigazioni difensive dell’Avvocato anche nelprocesso civile.Il CNF richiama anzitutto l’art. 52 del CodiceDeontologico, che contiene un comma ed un ca-none.Al primo comma la norma sancisce che l’Av-vocato “deve evitare di intrattenersi con i testi-moni” che abbiano già assunto tale veste; il suc-cessivo canone disciplina, in ben sedici punti,l’attività difensiva del difensore in sede penale.Il Consiglio, richiamando il principio che lenorme deontologiche forensi costituiscono “fontinormative integrative di precetto legislativo”,come tali da interpretarsi ai sensi dell’art. 12 e 14delle preleggi, conclude che all’art. 52 non possadarsi che il senso fatto palese dalle parole e cioèche il secondo comma si applica solo in sede pro-cessuale penale, come eccezione al generale di-vieto del primo comma.A ciò si aggiunga che la legge 397/2000, che haintrodotto la facoltà di indagini difensive in sedepenale, rivela con chiarezza l’intenzione del Le-gislatore di rafforzare l’esercizio del diritto di di-fesa esclusivamente in sede penale.

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L’Indicatore Forense 17

• E’ consentito, ed in qual limiti, pro-

durre in giudizio la corrispondenza

intercorsa tra Colleghi?

Assai spesso questo Consiglio è stato in-vestito della questione della producibili-tà o meno della corrispondenzaintercorsa tra Colleghi , questione che,talvolta non senza ragione, viene ritenu-ta disciplinata dal nostro Codice Deon-tologico in modo non così rigorosocome la sensibilità di molti vorrebbe.L’art. 28 del Codice Deontologico pre-vede la NON producibilità della solacorrispondenza qualificata come RI-SERVATA e di quella che contenga pro-poste transattive, a prescindere dailatori dei singoli messaggi (parere CNF16/04/08 n.19). E’ al contrario produci-bile la corrispondenza tra colleghiquando sia stato perfezionato un accor-do, di cui la stessa corrispondenza co-stituisca attuazione.Da questo principio generale si deve as-sumere che il Codice Deontologico havoluto consentire la produzione dellacorrispondenza tra colleghi che non rien-tri nella prima ipotesi sopra ricordata (èquindi producibile tutta la corrisponden-za che non è stata espressamente indica-ta come “riservata” e quella che noncontiene proposte transattive, oltre, ov-viamente, quella che è attuazione di unaccordo già perfezionato). Quindi, alladomanda “se sia producibile la corri-spondenza intercorsa per una trattativache non si è perfezionata”, si deve ri-spondere negativamente, ritenendo cheper “trattativa” si debba intendere unaproposta transattiva che poi non ha tro-vato accoglimento. Il principio informa-tore sta infatti nella circostanza chel’avvocato non è solo il difensore (insenso tecnico – giuridico) della parte, maè anche arbitro della conduzione della li-te, e quindi della possibilità della conci-liazione della stessa: se non vi fosse ilprincipio della riservatezza per le propo-ste transattive formulate, saremmo in-dotti a non far ricorso agli scritti, facendocosì venire meno ogni possibilità di ini-ziative conciliative e mortificando altre-sì il “principio di collaborazione” che èinvece alla base della professione lega-le. Oltretutto, il principio della riserva-tezza della corrispondenza, così comesancito dalla prima parte dell’art. 28

Cod. Deont., non è neppure superabilené superato “dal fine, anche considere-vole, di tutelare in ogni modo l’interes-se del cliente” (Consiglio NazionaleForense 6.11.1995 n. 110 in commenta-rio del Cod. Deontologico Forense, R.Danovi, Giuffrè 2004 pag. 454).

• Secondo quali criteri deve stabilirsi

il compenso del Collega domiciliata-

rio?

Il caso, piuttosto frequente nella praticaed invero assai dibattuto, riguardava ildisaccordo in merito ai diritti ed aglionorari spettanti al codifensore che, seb-bene sostanzialmente avesse dovuto ri-vestire la funzione di procuratoredomiciliatario, era stato però formal-mente inserito nel mandato difensivocon la conseguenza che, solo formal-mente o anche di fatto, aveva svolto at-tività professionali di spettanza del“dominus” talvolta anche in aggiunta aquesti.Il Consiglio ha ritenuto di doversi con-formare al criterio che si trova comune-mente riaffermato in pareri o direttive dialtri Consigli dell’Ordine (cfr. direttivaOrdine Avvocati Brescia, parere OrdineAvvocati Foggia del 19/2/2005, direttivaUnione Triveneta dei Consigli dell’Or-dine degli Avvocati del 13/12/2003, di-rettiva Ordine Avvocati Torino), nonchéin alcune pronunce della Suprema Cor-te (cfr. Cass. 24/8/1993 n. 8906, Cass.12/7/2000 n. 9242). Ivi ricorre l’affer-mazione del principio secondo il qualeai singoli difensori spetta il compensoper le attività rispettivamente espletatein concreto e più specificamente si è sta-tuito che “Il contestuale conferimentodel mandato a difendere a più avvocatinon comporta ...... l’automatica liquida-zione a favore di ciascuno di essi deglionorari relativi a tutte le prestazioniprofessionali rese nel o in funzione delgiudizio (con ingiustificato moltiplicar-si di oneri a carico del cliente), spettan-do invece ai singoli difensori ilcompenso per le attività rispettivamen-te espletate in concreto. Pertanto, lapreparazione e redazione dell’atto in-troduttivo del giudizio o della comparsadi risposta ...... e, in generale, la reda-zione degli scritti difensivi, ai fini dellaliquidazione delle relative voci di ono-

rario, debbono essere intese nel sensodella effettiva espressione delle cono-scenze, esperienze ed impegno intellet-tuale del professionista; il che nonesclude e non contraddice la rilevanza,ad altri fini, della sottoscrizione degliatti da parte dei condifensori“ (così te-stualmente Cass. 8906/1993 cit, la qua-le sembra, nel finale, voler alludere allarilevanza”esterna” della sottoscrizioneda parte del procuratore domiciliatariodegli atti predisposti dal dominus, conriferimento, ad esempio, alla necessitàdella detta sottoscrizione ai fini della va-lidità dell’atto, che si determinava nelvigore dell’art. 5 RDL n. 1578/33, suc-cessivamente abrogato dall’art. 6 dellaLegge 24/2/1997 n 27, ovvero in ordineal disposto di cui all’art. 89 c.p.c. ed aipossibili riflessi di carattere disciplinare,se non addirittura penale, allorché l’attocontenga espressioni sconvenienti od of-fensive).In applicazione dello stesso principio didiritto è stato anche ritenuto che glionorari relativi alle “consultazioni”spettassero esclusivamente nel caso dirapporti diretti con il cliente ovvero,laddove sia intervenuto col dominusuno scambio di informazioni e di valu-tazioni diretto ad inviduare la miglioreimpostazione difensiva nell’interessedel cliente. Ed ancora, in relazione allapartecipazione alle udienze e alle attivi-tà istruttorie, spetteranno al codifensoregli onorari relativi se ed in quanto egliabbia svolto concrete ed effettive attivi-tà defensionali, in sostituzione del do-minus ed in via del tutto autonoma,anche se nel rispetto delle istruzioni edi una linea difensiva preventivamenteconcordata con quest’ultimo. In questicasi e nei limiti della preparazione pro-pedeutica allo svolgimento delle attivi-tà istruttorie o di trattazione della causa,che gli sono state demandate dal domi-nus, dovrà essere riconosciuto al codi-fensore l’onorario relativo allo”studiodella controversia”. Analogo criteriosorregge l’attribuzione dei compensiper le funzioni procuratorie e pertantonon possono ritenersi dovuti diritti perl’esame degli scritti difensivi e della do-cumentazione prodotta dalla contropar-te, se il codifensore si sia limitato adinviare al dominus lo scritto difensivoovvero il documento avversario; ed an-cora non si ritengono dovuti di diritti dicollazione, laddove il codifensore abbiasolo richiesto la notifica ovvero deposi-tato atti già predisposti e collazionatidal dominus.

Il Consiglio risponde a.....

Il Consiglio risponde a...... di LEONARDO BIAGI

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L’Indicatore Forense 18

La riforma dei Consigli Giudiziari di ANDREA GHEZZANI

I Consigli Giudiziari vengono definiti dal CSM Organiterritoriali dell’autogoverno, che svolgono un’attivitàconsultiva, con un rapporto di “subordinazione funzio-nale”.Le attribuzioni dei Consiglio Giudiziari sono costituitedall’attività consultiva in materia di tabelle organizzativedi tutti gli Uffici Giudiziari del Distretto, dall’attivitàistruttoria in materia di Giudici Onorari, sia Giudici diPace, attraverso una Sezione autonoma, che VPO e GOT,attività che va dall’esame dei fascicolo, alla formazionedelle graduatorie all’istruttoria preliminare in materia di-sciplinare; essi poi esprimono parere sulla progressione dicarriera dei Magistrati togati ed altre evenienze della lo-ro vita professionale.Composizione e funzioni dei Consigli Giudiziari sonostate modificate con il D.lgs.27.01.2006 n. 25, modifica-to dalla legge 111/2007, che per la prima volta ha intro-dotto un analogo Organismo presso la Cassazione, delquale fanno parte, in rappresentanza dell’Avvocatura, ilPresidente ed il Vice Presidente del Consiglio NazionaleForense.Nei distretti come il nostro, con oltre 350 Magistrati, ilConsiglio è composto, oltre che dai due membri di dirit-to, il Primo Presidente ed il Procuratore Generale dellaCorte, da 10 Magistrati, di cui sette con funzioni giudi-canti e tre con funzioni requirenti, eletti dai Magistratidel distretto e da quattro membri non togati, tre Avvoca-ti, nominati dal CNF ed un Professore Universitario.La riforma è stata accolta dall’Avvocatura con grande fa-vore, perché vista come un’occasione per valorizzare ilcontributo degli Avvocati al miglior funzionamento delSistema Giustizia.La risposta alle attese non è stata però quella sperata, nelsenso che ancora si avverte una grande resistenza al ri-conoscimento di un ruolo di pari dignità alla Classe Fo-rense.Era infatti lecito attendersi una interpretazione ed applica-zione delle norme correttamente orientata e cioè in sensopiù elastico ed aperto, nel rispetto dello spirito – e delle di-chiarate finalità - della Legge, ma così non è stato.Intanto non si riusciti ad elaborare una bozza comune diregolamento.Nonostante lo sforzo del CNF, che ha subito diramato etentato di concordare con il CSM le linee guida del re-

golamento, ad oggi ne abbiamo 26, con rilevanti diffe-renze nelle modalità operative.Basti pensare al diritto dei membri non togati di parteci-pare alle riunioni anche quando si tratta di materie dovenon vi è diritto di voto.Da noi la partecipazione non è consentita, in altri distret-ti sì; ma anche dove è consentita si tende a considerarlaun mero “diritto di tribuna”, senza cioè alcuna possibili-tà di fornire un contributo di idee e conoscenza, ancheindipendentemente dal voto.Per fare un altro esempio, la normativa previgente pre-vedeva che si decidessero in composizione allargata tut-te le questioni attinenti alla magistratura Onoraria.Le nuove norme, che hanno ampliato le materie aperteanche ai membri non togati, non contemplano fra questele problematiche dei GOT e VPO, secondo l’opinione dimolti per un mero refuso.Il CSM si è subito affrettato ad emanare una circolare cheinterpreta in modo rigidamente formalistico la norma,escludendo tali materie da quelle rimesse all’esame deiConsigli nella composizione più ampia, soluzione damolti criticata e da alcuni disattesa.A Firenze, il Presidente della Corte si è subito adeguatoalle indicazioni del CSME poi la terminologia.Secondo la ratio, ma anche il testo, della norma, la com-posizione dei Consigli con i membri non togati dovreb-be essere quella “ordinaria”, mentre dovrebbe essere“ristretta” quella con i solo membri togati.Nel nostro distretto è definita sì “ristretta” la composi-zione con i soli togati, ma al contempo è definita “allar-gata” quella con anche i non togati, come se unacomposizione ordinaria non esistesse!E’ evidente che siamo di fronte ad un retaggio della for-te resistenza psicologica al riconoscimento all’Avvoca-tura di un ruolo paritetico.Siamo tutti impegnati a cercare di migliorare le cose, an-che attraverso le riunioni che il CNF periodicamente con-voca con i 62 Colleghi componenti del ConsigliGiudiziari, ma è evidente che il percorso verso il ricono-scimento di una pari dignità nel ruolo dell’Avvocatura al-l’interno del sistema è ancora lungo e pieno di difficoltà.

Andrea GhezzaniComponente del Consiglio Giudiziario della Toscana

La riforma dei Consigli Giudiziari,

UN’ OCCASIONE PERSA?

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L’Indicatore Forense 19

Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense di FEDERICO PROCCHI

1. Premessa. In attesa che i Mini-steri vigilanti si pronuncino sulla ri-forma della previdenza forense illu-strata nelle sue linee fondamentali nelprimo numero dell’Indicatore Fo-rense, ritengo opportuno portare al-l’attenzione dei Colleghi un’impor-tante delibera adottata dal Consiglio diAmministrazione della Cassa Forensenella seduta del 11 dicembre 2008,imposta dal “diritto vivente” dellaCorte di Cassazione in materia di pre-scrizione dei contributi previdenziali.

2. La previdenza forense e la ri-

forma del sistema pensionistico ob-

bligatorio e complementare attuata

nel 1995. Il tema della prescrizione deicontributi dovuti dagli avvocati eraregolato, come noto, dall’art. 19 dellaLegge 20 settembre 1980, n. 576 chestabiliva:a) un termine prescrizionale decen-nale per tutti i contributi dovuti allaCassa ed i relativi accessori;b) la decorrenza del dies a quo dalladata di comunicazione alla Cassa (me-diante modello 5 o dichiarazione equi-pollente) da parte dell’iscritto dei pro-pri dati reddituali;c) la rilevanza solo ope exceptionisdella prescrizione, con conseguenteammissibilità di pagamenti spontaneidi contributi prescritti in caso di ri-nunzia all’eccezione.

Al momento dell’entrata in vigoredella Legge 8 agosto 1995, n. 335 diriforma del sistema pensionistico ob-bligatorio e complementare la CassaForense ritenne che le nuove norme,dettate essenzialmente per il regimepubblico, non toccassero il sistemaprevidenziale dei liberi professionisti,caratterizzato da un sinallagma asso-luto tra il regolare versamento dei con-tributi ed il diritto alla percezione deltrattamento pensionistico da parte delsoggetto obbligato.

Malgrado la Cassa abbia tenuto

fermo il proprio indirizzo interpreta-tivo, lottando per più di due lustri, ilprevalente orientamento giurispru-denziale di legittimità (Cass., sez. lav.,9 aprile 2003, n. 5522; 15 marzo 2006,n. 5622; 6 settembre 2007, n. 18698)ha ritenuto che sia ormai venuta menola connotazione di specialità in prece-denza sussistente per i vari ordina-menti previdenziali (quale quello fo-rense) e si è pronunciato a favoredell’applicabilità della legge n. 335/95anche al sistema pensionistico dei pro-fessionisti.

3. La delibera n. 606/08 del Con-

siglio di Amministrazione della

Cassa Forense. La Cassa Forense si èquindi, infine, dovuta adeguare al “di-ritto vivente” della Corte di Cassa-zione, stabilendo, tuttavia, anche unadisciplina transitoria che tende a ren-dere meno traumatico il passaggiodalla vecchia alla nuova interpreta-zione delle norme in materia di pre-scrizione.

I principi generali in materia di pre-scrizione dei contributi derivanti dallalegge n. 335/95 sono i seguenti:a) termine prescrizionale quinquen-nale;b) dies a quo decorrente dalla comu-nicazione dei redditi da parte del-l’iscritto;c) rilevanza automatica ope legis dellaprescrizione, con conseguente impos-sibilità per l’iscritto di versare sponta-neamente i contributi prescritti;d) esclusione dal computo pensioni-stico dei periodi di iscrizione per cuisia stata accertata una totale o parzialeprescrizione dei contributi.

Tutti gli accertamenti contributiviavviati in data successiva al 1 gen-naio 2009 (quindi anche per tuttequelle pratiche la cui istruttoria è stataavviata in precedenza, purché la for-male richiesta di recupero crediti neiconfronti del professionista si sia con-

cretizzata dopo tale data) sono, per-tanto, assoggettati al nuovo regime diprescrizione quinquennale.

Rimanendo il dies a quo legato allatrasmissione alla Cassa delle comuni-cazioni degli esatti dati IRPEF/IVA,l’omessa comunicazione di tali datinon consente il decorso dei terminiprescrizionali. Qualora, invece, la co-noscenza degli esatti dati fiscali av-venga in momenti diversi con riferi-mento all’IRPEF e all’IVA, ladecorrenza del termine dovrà esserecalcolata diversamente per contributosoggettivo e contributo integrativo.

In base al dettato della giurispru-denza di legittimità (Cass., sez. un., 4marzo 2008, n. 5784; 7 marzo 2008, n.6173), le procedure di recupero ini-ziate prima del 17 agosto 1995 com-portano, in virtù dell’interruzione dellaprescrizione, la decorrenza di unnuovo termine decennale così comeprevisto dall’art. 19 della Legge n.576/80, mentre quelle iniziate dopotale data scontano un termine prescri-zionale di soli cinque anni.

In via transitoria si stabilisce, tutta-via, che agli atti di accertamento spe-cifici contestati per la prima volta al-l’iscritto in epoca precedente al primogennaio 2009 si applichi la vecchiadisciplina della prescrizione decen-nale, purché essi non siano stati con-testati in via amministrativa o giudi-ziaria.

4. La prescrizione quinquennale

ope legis e l’effetto boomerang sul

computo dei periodi di iscrizione

considerati ai fini pensionistici.

Se l’accorciamento dei termini diprescrizione (da dieci a cinque anni)deve essere salutato – a mio avviso –con favore, lo stesso non può esserdetto per la previsione della rilevanzaope legis dell’istituto in questione, cheimpedisce all’iscritto di sanare situa-zioni irregolari con versamenti spon-

QUANDO LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PUO’ DIVENTARE

UN “BOOMERANG” PER LA PENSIONE DELL’AVVOCATO

La delibera n. 606/08 del Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense

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L’Indicatore Forense 20

tanei. Tale meccanismo, accoppiato al-l’inevitabile perdita totale dei periodiper cui venga accertata una totale o par-ziale prescrizione di contributi, può, in-fatti, generare effetti disastrosi sul com-puto della pensione del professionista.

Si pensi, ad esempio, al caso in cuisi sia verificato un banale errore dicalcolo in sede di redazione del mo-dello 5 e che tale errore sia stato reite-rato dall’iscritto negli anni. Indipen-dentemente dalla modesta entità delladiscrepanza tra gli importi versati equelli realmente dovuti, se venisse ac-certato il decorso del termine prescri-zionale quinquennale, la posizionecontributiva non potrebbe in alcunmodo essere sanata dall’avvocato e irelativi anni di iscrizione non potreb-bero in alcun modo essere computatiai fini pensionistici. In altri termini, afronte del risparmio di poche decine ocentinaia di euro conseguente all’irri-nunciabilità della prescrizione, cosìcome prevista dalla legge n. 335/95, sipossono creare gravissimi danni allaposizione pensionistica dell’iscrittoalla Cassa, anche e soprattutto se en-treranno in vigore le nuove norme chesono state predisposte per regolarel’accesso ai trattamenti previdenzialinel prossimo futuro. Proprio per atte-nuare questo effetto boomerang suipropri iscritti, la Cassa ha introdotto ilregime transitorio pocanzi accennatofacendo salvi tutti gli accertamenti incorso, avviati entro il 31 dicembre2008, salvo, ovviamente, contesta-zione in via amministrativa o giudi-ziaria. Per questi ultimi casi è comun-que previsto dalla delibera un pienomandato all’ufficio legale per darcorso a tentativi di conciliazione chetengano conto singulatim delle pecu-liarità del caso concreto.

Al di là della disciplina transito-ria, di cui potrà beneficiare – è benericordarlo – solamente un numeroristretto di Colleghi, è, quindi, difondamentale importanza che ogniiscritto verifichi tempestivamente econtinuativamente la propria posi-zione previdenziale, onde non in-correre nella perdita di significativeannate contributive.

Proprio al fine di garantire la mas-sima pubblicità alle nuove regole, ri-teniamo utile pubblicare, di seguito eper estratto, la delibera del Consi-glio di Amministrazione che così davicino ci riguarda.

Delibera n. 606 adottata

dal Consiglio di Amministrazione

della Cassa Forense

nella seduta 11 dicembre 2008

Omissis

IL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Omissis

delibera

a) per tutti gli accertamenti contri-butivi avviati successivamente al 1gennaio 2009, gli uffici dell’Entesono tenuti ad applicare il termineprescrizionale quinquennale di cuiall’art. 3, comma 9 della legge335/95, in luogo di quello decennaleprevisto dall’art. 19, comma 1, dellalegge 576/80;b) il dies a quo per il computo deltermine prescrizionale quinquennale,ai sensi del 2° co. dell’art. 19 dellalegge 576/80, da ritenersi tutt’ora invigore, decorre dalla data di effet-tiva spedizione alla Cassa delle co-municazioni contenenti gli esatti datidichiarati ai fini IRPEF e IVA;c) ogni “atto interruttivo” dei ter-mini prescrizionali, ove avvenuto an-teriormente al 17/8/1995, interrompela prescrizione dei contributi dovutialla Cassa e di ogni relativo acces-sorio, comportando il decorso di unnuovo termine prescrizionale decen-nale, come espressamente previstodall’art. 3, co. 9 della legge 335/95.Nel caso in cui non siano stati com-piuti atti interruttivi prima del17/8/1995, il termine di prescrizionequinquennale decorre da quest’ul-tima data purchè, a norma della le-gislazione precedente (art. 19 l.

576/1980) non residui un termine in-feriore;d) alle sanzioni ed agli interessi dicui all’apposito regolamento, da con-siderarsi accessori rispetto alla con-tribuzione dovuta, si applicano i me-desimi termini prescrizionali previstiper le contribuzioni dovute, salvo lesanzioni di natura amministrativa peromesso o ritardato invio del mod. 5(art. 5 del Regolamento per la disci-plina delle sanzioni), il cui termineprescrizionale, sempre quinquennale,decorrerà dal primo giorno succes-sivo al termine previsto per l’inviodel modello stesso;e) sono, comunque, fatti salvi tuttigli accertamenti contributivi dispostisulla base dell’orientamento preesi-stente, se non contestati in via am-ministrativa o giudiziaria dal-l’iscritto, purché avviati in epocaprecedente al 1° gennaio 2009;f) per le situazioni in contenziosogiudiziario e/o amministrativo l’uf-ficio legale è autorizzato a procederea tentativi di conciliazione alla lucedei nuovi criteri adottati in materia diprescrizione, fermo restando una va-lutazione caso per caso dell’oggettocomplessivo della controversia e consalvaguardia di quanto dovuto a ti-tolo di contribuzione e spese com-pensate;g) restano fermi i principi di cui alledelibere n. 755 del 7/09/2001, n. 163del 15/03/2002 e n. 545 del23/11/2007, per cui l’accertata pre-scrizione, totale o parziale, di con-tributi rende invalidi i relativi anni diiscrizione, che non potranno, quindi,essere utilizzati a fini previdenzialisalvo il ricorso, sussistendone le con-dizioni, all’istituto della “rendita vi-talizia”;h) la Direzione Generale impartiràtutte le necessarie disposizioni ope-rative, anche di carattere organizza-tivo, agli uffici, finalizzate all’attua-zione della presente delibera e alrispetto, per il futuro, dei nuovi ter-mini prescrizionali, per tutti i recu-peri contributivi da avviare.

Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense di FEDERICO PROCCHI

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Piccolo vademecum per chi è rimasto senza PEC di MARCO VITALIZI

Gong! Il tempo è scaduto!

Piccolo vademecum per chi è rimasto senza PEC

(ed anche per chi ce l’ha già)

Come è noto, l’art. 16, VII comma, D.L. 29 novembre 2008 n. 185, con-vertito nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, imponeva a tutti i professionistiiscritti in albi, ivi compresi dunque gli avvocati, di dotarsi di una caselladi posta elettronica certificata (P.E.C.) e di comunicarla ai rispettivi ordi-ni o collegi entro e non oltre il 29 Novembre 2009.In vista di tale scadenza il nostro Ordine ha provveduto a richiedere la re-gistrazione di un dominio personalizzato sul quale sono state create le ca-selle (pec.ordineavvocatilivorno.it) ed ha stipulato con la DCS Softwaree Servizi s.r.l. una convenzione in favore dei propri iscritti, che prevede leseguenti condizioni:

�attivazione di una casella di posta elettronica certificata della dimensio-ne di 1 Gbyte con 50 Mbyte di dimensione massima per ogni allegato,

�servizio di assistenza mediante email, telefono e teleassistenza web,

�attivazione gratuita fino al 30 giugno 2010 (ovvero fino al 31 dicembre2010 per chi avrà attivato la casella entro il 31 dicembre 2009) e succes-sivo rinnovo al costo annuo di 4,00 euro più Iva, con fatturazione biennaleanticipata.

Sono state assegnate a ciascun iscritto le credenziali nel seguente formato:

Utente:(es. [email protected] )

Password: codice fiscale (es. RSSMRA70E01L219P)

Per ottenere il servizio è necessario collegarsi al sito internet , sele-zionare la voce di menu “Assistenza”, effettuare l’accesso usando gliidentificativi innanzi indicati, riempire, sottoscrivere ed inviare il mo-dulo di adesione con le modalità ivi indicate .

Confidando che a questo punto tutti gli iscritti abbiano già provvedu-to a mettersi in regola con gli adempimenti previsti dalla legge e racco-mandando a chi non lo avesse ancora fatto di affrettarsi a farlo, si ritieneutile proporre alcuni chiarimenti sul funzionamento del servizio.

� COS’E’ LA PEC ?La Posta Elettronica Certificata funziona esattamente come la norma-

le posta elettronica. L’unica e sostanziale differenza risiede in ciòche, se entrambi gli utenti hanno un indirizzo di PEC, il mittente, siaall’invio che alla consegna del messaggio, riceve una ricevuta di con-ferma con valore legale.

La Posta Elettronica Certificata aggiunge, all’immediatezza, alla sem-plicità e all’economicità dello strumento la certezza, a valore legale,dell’invio e della consegna (o meno) del messaggio e-mail al desti-natario, similmente a quanto avviene per la ordinaria posta racco-mandata con avviso di ricevimento.

�COME FACCIO AD INVIARE UN MESSAGGIO MEDIANTE LAPEC?

L’invio di un messaggio con la PEC avviene, come detto, in modo deltutto identico alla posta elettronica ordinaria e però si avranno i seguentipassaggi:1. il mittente compila il messaggio e lo spedisce al destinatario come

una normale email2. il server di posta certificata del mittente gli invia una ricevuta di av-

venuto invio del messaggio 3. il server di posta certificata del mittente invia il messaggio al server

di posta certificata del destinatario 4. il server di posta certificata del destinatario prende in carico la

mail del mittente

5. il server di posta certificata del destinatario recapita il messaggio alla ca-sella del destinatario ed invia una ricevuta di ritorno al server di postadel mittente riportante data ed ora di quando il messaggio è stato con-segnato alla casella di posta del destinatario

6. il server di posta certificata del mittente inoltra la ricevuta di ritorno al-la casella del mittente.

Alla fine il mittente si troverà dunque in possesso del messaggio inviato,della ricevuta dell’avvenuto invio e della ricevuta dell’avvenuto recapitoal destinatario.

� PER UTILIZZARE LA PEC HO BISOGNO DI PROGRAMMIAPPOSITI ?

No, si utilizzano gli stessi programmi della normale posta elettroni-ca e non c’è dunque nulla di nuovo da imparare. La PEC funzionacon qualsiasi software di posta elettronica e con qualsiasi sistemaoperativo. A puro titolo di esempio si potrà utilizzare la casella diPEC con programmi come Outlook, Eudora, Evolution Mail. Op-pure si potrà usare la webmail, in abbinamento al browser preferito(Explorer, Firefox, Mozilla, etc.) sia sotto Windows, che sotto Mac,Linux, Unix, etc.. Naturalmente la PEC è compatibile con gli stan-dard più attuali e quindi potrà essere usata anche attraverso il pal-mare o il telefono cellulare.

�POSSO TRASFORMARE LA MIA ATTUALE CASELLA DI PO-STA IN UNA DI CASELLA DI PEC?

Sfortunatamente no: l’attivazione della PEC richiede una nuova casel-la di posta, con un nuovo indirizzo.

�DEVO AVERE UN SMARTCARD CON FIRMA DIGITALE PERUTILIZZARE LA PEC?

No, il servizio di Posta Elettronica Certificata è indipendente dal kit di fir-ma digitale; si può cioè possedere una casella di PEC e non possedere unasmartcard di firma digitale e viceversa. Così come mediante la ordinariaposta raccomandata con avviso di ricevimento si possono inviare sia do-cumenti firmati che non firmati, analogamente avviene con la PEC. Lafirma digitale occorre solo se si intende firmare (elettronicamente) il do-cumento inviato tramite PEC, come sarà necessario ad esempio se si vuo-le inviare una comunicazione contenente una richiesta di adempimento,che debba valere altresì come costituzione in mora.

�COSA È NECESSARIO AFFINCHÉ LA PEC ABBIA VALORELEGALE?

Come già detto, affinché la PEC abbia valore legale è necessario chesia il mittente, che il destinatario siano dotati di un indirizzo di Po-sta Elettronica Certificata.

�PERCHÉ ABBIA VALORE LEGALE, IL DESTINATARIO DEVEEFFETTIVAMENTE LEGGERE IL MIO MESSAGGIO DI PEC?

No, tutto funziona in modo simile alla classica raccomandata a.r.. Co-me la raccomandata a.r. viene considerata giunta a destinazione e pre-suntivamente conosciuta nel suo contenuto al momento della consegnaal destinatario, indipendentemente dal fatto che questi apra o meno la bu-sta, così una email tramite PEC ottiene la ricevuta di consegna, nonquando il destinatario legge effettivamente il messaggio, ma sin da quan-do il server di posta certificata del destinatario prende in carico la mail.

�CHE DIFFERENZA C’È TRA LA PEC E IL SERVIZIO “RACCO-MANDATE ONLINE” OFFERTO DALLE POSTE ITALIANE?

Sono due cose diverse: infatti con le Poste l’inoltro avviene via webma la consegna al destinatario viene fatta attraverso il postino. Siperde così l’immediatezza tipica della posta elettronica.

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Informazioni di PAOLO COTZA

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO

Estratto dal piano dell’offerta formativa per l’anno 2009(art. 7 II comma e 4 Regolamento per la Formazione Permanente)

� 22 Gennaio in Livorno: “La class action” – evento organizzato dal Consiglio dell’Ordine, dalla Camera Pe-nale di Livorno e dalla sezione locale dell’AIGA della durata di 3 ore per n. 3 crediti formativi; relatori daindividuare;

� 5 Febbraio in Livorno “Il contratto di appalto” – evento organizzato dalla sezione locale dell’AIGA delladurata di 3 ore complessive per n. 3 crediti formativi; relatori da individuare;

� 12 Febbraio in Livorno: “Il ricorso per Cassazione in materia penale” – evento organizzato dal Consiglio del-l’Ordine e dalla Camera Penale della durata di 3 ore per n. 3 crediti formativi; relatori da individuare;

� 26 Febbraio in Piombino: “La previdenza forense” – evento organizzato dalla Associazione Forense AreaPiombinese della durata di 3 ore per n. 3 crediti formativi; relatori da individuare;

� 5 Marzo in Cecina: “Libera circolazione delle persone; il Regolamento CE n. 41/01 e 2201/03: il ricono-scimento e l’esecutività delle decisioni in materia di separazione, divorzio ed affidamento dei minori emes-se all’estero e l’esecutività all’estero di provvedimenti emessi in Italia” – evento organizzato dalla sezionelocale dell’AIAF e dal Consiglio dell’Ordine della durata di 3 ore per n. 3 crediti formativi; relatori da in-dividuare;

Informazioni sulla “formazione continua”

Di seguito si pubblica un estratto del Piano dell’Offerta Formativa del nostro Consiglio per l’anno 2010 ove sonoindicati gli eventi formativi di prossima realizzazione(anche in collaborazione con le associazioni forensi presentinella nostra realtà).

Il testo integrale del P.O.F. è scaricabile dalla sezione “Formazione Permanente” del nostro sito web.Nel Piano dell’Offerta Formativa che il Consiglio dell’Ordine ha organizzato per il prossimo anno 2010 si è cer-

cato di tenere conto di quelle che sono le materie di maggior coinvolgimento per la maggior parte degli iscritti, cer-cando inoltre di individuare argomenti di carattere generale, ritenendo debba essere cura di ciascuno approfondireargomenti più specifici, anche in relazione all’attività professionale svolta.

Si deve considerare che le date indicate nel Piano sono MERAMENTE INDICATIVE e potranno essere og-getto di modifica: la data ed il luogo dell’evento ed ogni altra infprmazione utile, compresa quella relativa alle mo-dalità di iscrizione, saranno quindi precisati - di volta in volta - nelle locandine che verranno pubblicate e pubblicizzatesul sito web (), attraverso l’invio di newsletter all’indirizzo mail degli iscritti avente dominio @ordineavvocatilivor-no.it (si ricorda che dal 1 gennaio 2010 non verranno più inviate comunicazioni ad altri indirizzi mail), nonché nellebacheche utilizzate dal Consiglio dell’Ordine.

Come potete vedere non sono stati precisati i relatori (se non in due casi particolari nei quali i relatori non poteva-no essere che “quelli”), atteso che, con un anno di anticipo, è davvero difficile pensare a chi possano essere i relatoriper i tanti eventi indicati e quindi contattarli perchè diano la propria disponibilità: in ogni caso - come abbiamo sino-ra fatto - daremo spazio e cercheremo di coinvolgere Colleghi del nostro Foro e del Consiglio, in questo come sem-pre aiutati (più che validamente) dalla Scuola Forense e dalle associazioni (AIAF, AIGA, Associazione Forense AreaPiombinese e Camera Penale, in rigoroso ordine alfabetico). Vi ricordiamo che sul sito troverete ogni novità in mate-ria di formazione e che, per coloro i quali hanno iniziato l’obbligo formativo nel 2008, il prossimo anno è l’ultimo perconseguire il numero di crediti obbligatorio secondo il regolamento del CNF (che ricordiamo essere 50 per il trien-nio 208/2010 con un minimo di 6 crediti in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, crediti che siriducono a 20 - sempre in detto triennio - per coloro i quali abbiano compiuto nel periodo 1 Settembre 2007/1 Set-tembre 2008 il quarantesimo anno di iscrizione all’Albo).

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L’Indicatore Forense 23

� 19 Marzo in Livorno: “La sicurezza per lo Studio legale” – evento organizzato dal Consiglio dell’Ordine conl’Associazione Forense Piombinese e la locale sezione dell’AIGA della durata di 3 ore per n. 3 crediti forma-tivi; relatori da individuare;

� 9 Aprile in Livorno: “Le pratiche commerciali sleali” – evento organizzato dal Consiglio dell’Ordine della du-rata di 3 ore per n. 3 crediti formativi; relatori da individuare;

� 16 Aprile in Livorno: “Aggiornamento in materia di procedura civile: le novità giurisprudenziali” – evento or-ganizzato dal Consiglio dell’Ordine e dalla Scuola Forense della durata di 3 ore per n. 3 crediti formativi; rela-tori da individuare;

� 30 Aprile in Livorno: “Il concordato preventivo” – evento organizzato dalla locale sezione dell’AIGA delladurata di 3 ore per n. 3 crediti formativi; relatori da individuare;

� 14 Maggio in Livorno: “Il rischio penale epr il difensore” – incontro con gli autori G. Insolera e L. Zilletti” –evento organizzato dal Consiglio dell’Ordine a valere in materia di deontologia, previdenza ed ordinamento fo-rense, della durata di 3 ore per n. 3 crediti formativi; relatori gli autori G. Insolera e L. Zilletti;

� 28 Maggio in Livorno: “La professione di avvocato nei Paesi di common law” – evento organizzato dal Consi-glio dell’Ordine della durata di 3 ore per n. 3 crediti formativi; relatori da individuare;

� 11 Giugno in Piombino: “La sicurezza delo Studio legale” – evento organizzato dal Consiglio dell’Ordine conl’Associazione Forense Piombinese e la locale sezione dell’AIGA della durata di 3 ore per n. 3 crediti forma-tivi; relatori da individuare;

� 18 Giugno in Livorno: “Il risarcimento del danno nella famiglia e l’art. 709ter” – evento organizzato dal Con-siglio dell’Ordine e dalla locale sezione dell’AIAF della durata di 3 ore per n. 3 crediti formativi; relatori da in-dividuare;

� 25 Giugno in Livorno: “In ricordo dell’Avv. Giorgio Ambrosoli. Incontro con il figlio Umberto”, evento orga-nizzato dal Consiglio dell’Ordine a valere in materia di deontologia, previdenza ed ordinamento forense, delladurata di 3 ore per n. 3 crediti formativi; relatore l’Avv. U. Ambrosoli;

� 2 Luglio in Livorno: “I rapporti patrimoniali e la crisi della convivenza more uxorio; aspetti processuali dinanzial Tribunale per i Minorenni” – evento organizzato dalla locale sezione dell’AIAF e dal Consiglio dell’Ordinedella durata di 3 ore per n. 3 crediti formativi; relatori da individuare;

� 24 Settembre in Cecina: “Il ricorso avverso le cartelle di pagamento” – evento organizzato dal Consiglio del-l’Ordine della durata di 3 ore per n. 3 crediti formativi; relatori da individuare;

� 8 Ottobre in Piombino: “La strategia difensiva nel processo penale” – evento organizzato dalla Associazione Fo-rense Piombinese della durata di 3 ore per n. 3 crediti formativi; relatori da individuare;

� 22 Ottobre in Livorno: “Teoria generale delle obbligazioni e diritto giurisprudenziale” – evento organizzatodal Consiglio dell’Ordine della durata di 3 ore per n. 3 crediti formativi; relatore Prof. D. Busnelli;

� 12 Novembre in Livorno: “Il danno non patrimoniale a due anni dalla sentenza delle Sezioni Unite” – eventoorganizzato dal Consiglio dell’Ordine e dalla sezione locale dell’AIGA della durata di 3 ore per n. 3 crediti for-mativi; relatori da individuare;

� 26 Novembre in Livorno: “Il diritto penale della famiglia” – evento organizzato dalla locale sezione dell’AIAFe dal Consiglio dell’Ordine della durata di 3 ore per n. 3 crediti formativi; relatori da individuare;

� 10 Dicembre in Livorno: “La gestione dei rapporti di lavoro nella crisi d’impresa” – evento organizzato dal Con-siglio dell’Ordine della durata di 3 ore per n. 3 crediti formativi; relatori da individuare;12 Giugno 2009 in Por-toferraio: “La deontologia forense (2°modulo)” – evento organizzato dal Consiglio dell’Ordine della durata di3 ore per n. 3 crediti formativi; relatori il Presidente del Consiglio dell’Ordine, Avv. A. Dinelli, Avv. Borghi;

Informazioni di PAOLO COTZA

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Le statisticheI numeri del Foro

I numeri del Consiglio

812 il numero degli avvocati iscritti all’Albo a tutto il 30/11/2009 (+2,4% rispetto al 31/12/2008),

di cui 446 uomini (+1,4%)e 366 donne (+3,7%).

294 il numero dei praticanti iscritti a tutto il 30/11/2009 (+0,3%), di cui 107 maschi (-4,5%) e

187 femmine (+3,3%). Rispetto al 31/12/1998 la riduzione dei praticanti iscritti è pari, in termini

percentuali, a -12,8% (M -33,5%; F +6,2%).

4 giugno 1899 è la data in cui, con il n° 1, venne iscritto all’Albo dei Procuratori Le-

gali il collega Luigi Cocchella, il quale, oltre a fregiarsi di essere stato anche il primo iscritto

della storia all’Albo degli Avvocati, fu amministratore dell’Ospedale e componente della Ammini-

strazione Provinciale. Nel 2008 ha avuto l’onore di vedersi intitolare una via nel quartiere di Coteto

(precedentemente denominata Via Sicilia).

Da allora ben 46 anni sono trascorsi prima che si potesse registrare (all’Albo dei Procura-

tori Legali, il 19 dicembre 1945) la prima iscrizione di una donna. Il primato in tal senso spetta alla

indimenticabile Piera Marchetti (che solo da pochi anni ha rinunciato a frequentare le aule dei

Tribunali per dedicarsi a ben più salutari passeggiate sul lungomare di Ardenza).

Il 1949 è l’anno in cui si inserisce al secondo posto della graduatoria delle iscrizioni femminili al-

l’Albo dei Procuratori e poi a quello degli Avvocati un’altra notissima rappresentante del nostro Foro,

Giuliana Carmignani, che alla sua morte volle che la villa appartenuta a lei e alla sua famiglia

rimanesse a beneficio della nostra categoria. Villa Carmignani di Collesalvetti è oggi di

proprietà della Cassa Nazionale di Previdenza Forense ed è sede della Fondazione GiulianaCarmignani, che promuove attività culturali e di formazione nell’interesse della classe forense.

Dal 1 gennaio al 31 ottobre 2009 il Consiglio ha tenuto 30 riunioni ordinarie.

Qui di seguito le percentuali di presenza dei consiglieri:

VANNUCCI 97%,MONACI 93%PROCCHI 93%MACCIONI 90%BORGHI 87%VITALIZI 87%COTZA 80%LERA 80%BIAGI 77%D’ANGELO 73%DINELLI 63%.CARTEI 60%GHEZZANI 57%BIANCHI 53%LO PIANO 43%