Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il...

102
Il processo di cognizione davanti al tribunale 107 Capitolo 10 IL PROCESSO DI COGNIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE SEZIONE PRIMA LA FASE INTRODUTTIVA 1 Il processo di cognizione Principi generali C C Per disciplinare il processo di cognizione, ossia il processo nel quale il giu- dice è chiamato ad accertare la situazione di fatto esistente tra le parti, a indi- viduare le norme giuridiche da applicare e a decidere con sentenza, il legisla- tore ha dettato una disciplina-tipo valida per ogni processo di cognizione da- vanti a ciascun giudice in tutti i gradi, integrata con le regole specifiche richie- ste dalle particolarità proprie dei singoli tipi di giudice o del singolo grado di giudizio. C C Per la disciplina tipica del processo di cognizione il legislatore ha scelto il giudizio di gran lunga più frequente, che si svolge davanti al giudice la cui sfera di competenza è più ampia, ossia il giudizio di primo grado davanti al tribunale. C C A questo giudizio è dedicato il Primo Titolo del secondo Libro del Codice. C C Al primo Titolo segue un titolo secondo dedicato al procedimento davanti giu- dice di pace (artt. 311-322 c.p.c.). Tale procedimento, «per tutto ciò che non è regolato nel presente Titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle nor- me relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocrati- ca, in quanto applicabili» (art. 311 c.p.c.). C C Pertanto, il procedimento davanti al giudice di pace è retto dalle norme che di- sciplinano il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, se il singolo istituto non è regolato espressamente da una disposizione ad hoc dettata per il processo davanti al giudice di pace, oppure se la disciplina del singolo istituto, in quanto contrastante con le caratteristiche generali della di- sciplina o della funzione del giudice di pace, risulti inapplicabile. C C Anche la disciplina dell’appello è limitata alle particolarità proprie di questa fase di giudizio ed è integrata da una norma di richiamo generale (art. 359 c.p.c.) che dispone testualmente così: «Nei procedimenti d’appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento in primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo». La tecnica è la stessa di cui il legisla- tore si è servito per i giudizi innanzi al giudice di pace e al tribunale in compo- sizione monocratica: la disciplina (paradigmatica) del procedimento innanzi al tribunale in primo grado si applica in quanto non incompatibile con le disposi- zioni previste dalla disciplina specifica dell’appello e in quanto applicabile, os- sia non in contrasto con la struttura e la funzione dell’istituto.

Transcript of Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il...

Page 1: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Il processo di cognizione davanti al tribunale • 107

Capitolo10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL tribunaLe

SEzIONE PRIMALa Fase introduttiva

1 il processo di cognizione

Principi generali

CC Per disciplinare il processo di cognizione, ossia il processo nel quale il giu-dice è chiamato ad accertare la situazione di fatto esistente tra le parti, a indi-viduare le norme giuridiche da applicare e a decidere con sentenza, il legisla-tore ha dettato una disciplina-tipo valida per ogni processo di cognizione da-vanti a ciascun giudice in tutti i gradi, integrata con le regole specifiche richie-ste dalle particolarità proprie dei singoli tipi di giudice o del singolo grado di giudizio.

CC Per la disciplina tipica del processo di cognizione il legislatore ha scelto il giudizio di gran lunga più frequente, che si svolge davanti al giudice la cui sfera di competenza è più ampia, ossia il giudizio di primo grado davanti al tribunale.

CC A questo giudizio è dedicato il Primo Titolo del secondo Libro del Codice.

CC Al primo Titolo segue un titolo secondo dedicato al procedimento davanti giu-dice di pace (artt. 311-322 c.p.c.). Tale procedimento, «per tutto ciò che non è regolato nel presente Titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle nor-me relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocrati-ca, in quanto applicabili» (art. 311 c.p.c.).

CC Pertanto, il procedimento davanti al giudice di pace è retto dalle norme che di-sciplinano il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, se il singolo istituto non è regolato espressamente da una disposizione ad hoc dettata per il processo davanti al giudice di pace, oppure se la disciplina del singolo istituto, in quanto contrastante con le caratteristiche generali della di-sciplina o della funzione del giudice di pace, risulti inapplicabile.

CC Anche la disciplina dell’appello è limitata alle particolarità proprie di questa fase di giudizio ed è integrata da una norma di richiamo generale (art. 359 c.p.c.) che dispone testualmente così: «Nei procedimenti d’appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento in primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo». La tecnica è la stessa di cui il legisla-tore si è servito per i giudizi innanzi al giudice di pace e al tribunale in compo-sizione monocratica: la disciplina (paradigmatica) del procedimento innanzi al tribunale in primo grado si applica in quanto non incompatibile con le disposi-zioni previste dalla disciplina specifica dell’appello e in quanto applicabile, os-sia non in contrasto con la struttura e la funzione dell’istituto.

Page 2: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

108 • Capitolo 10

sCheMa n. 14Fasi deL ProCesso di Cognizione

trattazione: attività diretta all’esposizio-ne e discussione delle domande e delle eccezioni che si suddivide in:— momento preparatorio— trattazione vera e propria

istruzione probatoria: attività diretta all’acquisizione delle prove

Fase preparatoria o introduttiVa

Si svolge prevalentemente su attività delle parti e comprende la notifica dell’atto introduttivo del giudizio e la costituzione delle parti

Fase istruttoria

Ha inizio con la prima udienza ex art. 183 c.p.c. e comprende le attività processuali necessarie perché la causa possa essere decisa

Fase decisoria

Caratterizzata dall’emissione della sentenza da parte del giudice

2 L’atto di citazione (artt. 163-164 c.p.c.)

generalità

CC L’atto di citazione è l’atto introduttivo del giudizio con il quale l’attore propone la domanda chiedendo tutela di un proprio diritto nei confronti del convenuto (edi-tio actionis), mettendo quest’ultimo in condizione di esercitare la propria difesa in causa invitandolo a comparire a una determinata udienza fissata dall’attore stes-so (vocatio in ius).

CC destinatario dell’atto di citazione non è solo il convenuto, nei cui confronti è pro-posta la domanda, ma anche il giudice, che su di essa deve pronunciarsi (MAN-DRIOLI).

CC La citazione deve essere portata a conoscenza del convenuto attraverso la no-tificazione e a conoscenza del giudice attraverso l’iscrizione a ruolo.

Contenuto(art. 163 c.p.c.)

CC La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fis-sa e deve contenere:

1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la doman-da è proposta;

2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se l’attore o il convenuto è una per-sona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denomi-nazione o la ditta con l’indicazione dell’organo o dell’ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

Page 3: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Il processo di cognizione davanti al tribunale • 109

Contenuto(art. 163 c.p.c.)

CC La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fis-sa e deve contenere:

3) la determinazione della cosa oggetto della doman-da, ossia il bene materiale di cui l’attore chiede l’at-tribuzione (c.d. petitum immediato);

4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costi-tuenti le ragioni della domanda (c.d. causa peten-di), con le relative conclusioni, ossia il provvedimen-to che l’attore chiede al giudice di pronunciare (c.d. petitum mediato);

5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’at-tore intende valersi e dei documenti che offre in co-municazione;

6) il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizio-ne; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nel-le forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., ovvero di 10 giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudi-ce designato ai sensi dell’art. 168bis c.p.c., con l’av-vertimento che la costituzione oltre i suddetti termi-ni implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

CC L’atto di citazione deve poi essere consegnato all’ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss. c.p.c.

notificazione

CC La notifica della citazio-ne al convenuto segna il momento iniziale della pendenza della lite. Da questo momen-to si determinano gli ef-fetti dell’atto di citazio-ne, quali, ad esempio:

• la litispendenza, cui si ricollegano anche gli istituti del-la continenza e della connessione;

• la perpetuatio iurisdictionis, ossia la fissazione del momento determinante per la valutazione dei presup-posti di giurisdizione e competenza del giudice adito, rendendo irrilevanti successive modificazioni dei pre-supposti di fatto o di diritto (art. 5 c.p.c.);

• l’interruzione della prescrizione (art. 2943 c.c.);

• la sospensione della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza (art. 2945 c.c.);

• l’impedimento della decadenza (art. 2966 c.c.).

termini percomparire

CC Nella scelta della data di prima udienza da indicare nell’atto di citazione, l’attore deve rispettare i termini dilatori previsti dell’art. 163bis c.p.c., i quali hanno lo scopo di garantire al convenuto un periodo minimo di tempo per la predisposi-zione delle proprie difese. Si deve trattare di termini liberi, per cui non deve cal-colarsi né il termine iniziale né il termine finale.

CC Tra il giorno della notifica della citazione e quello dell’udienza di comparizione de-vono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni, se il luogo della notifica-zione si trova in Italia, e di 150 giorni se si trova all’estero.

CC In caso di urgenza, il presidente può, su istanza dell’attore, abbreviare i termini di comparizione fino alla metà, alla riduzione dei termini di comparizione consegue au-tomaticamente anche la riduzione dei termini di costituzione di attore e convenuto.

CC Per impedire condotte dilatorie dell’attore, il quale abbia indicato, per la prima udienza, una data molto avanti nel tempo, l’art. 163bis, co. 3, c.p.c. prevede la possibilità, per il convenuto, di chiedere l’anticipazione dell’udienza.

Page 4: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

110 • Capitolo 10

vizi della voca-tio in ius

CC La citazione è nulla, ai sen-si dell’art. 164, co. 1, c.p.c.:

• se manca o è assolutamente incerto uno dei re-quisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell’art. 163 (in-dicazione dell’Autorità giudiziaria e delle parti);

• se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione;

• se è stato assegnato un termine a comparire in-feriore a quello stabilito dalla legge;

• se manca l’avvertimento previsto dal n. 7) dell’art. 163.

CC In queste ipotesi, se il convenuto non si costituisce il giudice, rilevata la nulli-tà della citazione, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perento-rio. La rinnovazione sana i vizi, e gli effetti processuali e sostanziali della doman-da si producono sin dal momento della prima notificazione. Se, invece, la rinno-vazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruo-lo e il processo si estingue a norma dell’art. 307, co. 3, c.p.c., con la conseguen-za che gli effetti processuali e sostanziali della domanda non si produrranno.

CC Se il convenuto si costituisce, la costituzione sana i vizi della citazione. Tutta-via, se il convenuto ritiene, in concreto, di non aver potuto predisporre tempesti-vamente le proprie difese a causa dell’inosservanza del termine a comparire o del-la mancanza dell’avvertimento, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini, ma se il giudice, nonostante l’eccezione del convenuto, omette di fissare la nuova udienza, la sanatoria non si verifica e la nullità permane (Cass. 9150/2004).

vizi dell’editio actionis

CC La citazione è altresì nulla per omissio-ne o assoluta incertezza dell’oggetto della domanda (art. 164, co. 4, c.p.c.), vale a dire dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 163, co. 3, c.p.c., che riguarda-no l’editio actionis (compresa l’individua-zione delle parti e il petitum immediato), la cui mancanza rende la domanda ini-donea a far conoscere al convenuto l’og-getto della domanda dalla quale deve di-fendersi. In questi casi, il giudice:

• se il convenuto non si costituisce, as-segna all’attore un termine perento-rio per rinnovare la citazione, fissan-do anche il giorno dell’udienza;

• se il convenuto si costituisce, fissa un termine perentorio per integrare la domanda.

CC Se la rinnovazione o l’integrazione avvengono, la sanatoria opera ex nunc, os-sia non ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che alle decadenze matura-te nel frattempo non è più possibile porre rimedio (Cass. 11149/1998).

CC Se, invece, la rinnovazione o l’integrazione non avvengono, si ha l’estinzione del processo in caso di mancata rinnovazione, o la nullità nel caso della man-cata integrazione.

osservazioni

Se il vizio investe addirittura l’esistenza dell’atto, non è possibile alcuna sanatoria. L’unico caso di citazione inesistente è la citazione priva di sottoscrizione. L’inesistenza dell’atto comporta che (CERINO CANOVA):— l’ufficiale giudiziario ha il dovere di rifiutare la notificazione;— il cancelliere deve rifiutare di ricevere gli atti e i documenti necessari per la costituzione dell’at-

tore a norma dell’art. 165 c.p.c., poiché la carenza della citazione li rende incompleti;— il presidente della sezione al quale è presentato il fascicolo d’ufficio deve rifiutare la designa-

re il giudice istruttore.

Page 5: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Il processo di cognizione davanti al tribunale • 111

La Cassazione esclude il difetto di sottoscrizione nel caso in cui il procuratore abbia sottoscritto soltanto l’autenticazione della firma della parte (Cass. 293/1974), nonché nel caso in cui la firma manchi solo nella copia notificata alla controparte (Cass. 802/1987).

sCheMa n. 15sCheMa generaLe deL ProCesso CiviLe

Per disciplinare il processo di cognizione il legislatore ha dettato una disciplina-tipo valida per ogni processo di cognizione davanti a ciascun giudice in tutti i gradi, integrata con le regole spe-cifiche richieste dalle particolarità proprie dei singoli tipi di giudice o del singolo grado di giudizio nonché integrata con la disciplina autonoma del giudizio di cassazione

Per la disciplina del proces-so di cognizione il legisla-tore ha scelto il giudizio più frequente, che si svolge da-vanti al giudice la cui sfera di competenza è più ampia, ossia il giudizio di primo grado davanti al tribunale:

— a questo giudizio il legislatore ha dedicato il titolo I del li-bro II del codice, includendo la disciplina delle eventua-li vicende anormali del processo

— la disciplina del procedimento davanti al giudice di pace e davanti al tribunale in composizione monocratica, non-ché del giudizio d’appello, è stata condensata in alcune norme dedicate a ciascuno di questi procedimenti, inte-grate da norme di richiamo alla disciplina del processo di primo grado davanti al tribunale per tutti i casi in cui non sia derogata dalle suddette norme particolari

Il titolo II è dedicato al procedimen-to davanti giudice di pace (artt. 311-322), retto dalle norme che di-sciplinano il procedimento davan-ti al tribunale in composizione mo-nocratica se non si verifichi una delle due seguenti circostanze:

L’art. 359 c.p.c. dispone che «nei procedimenti d’ap-pello … si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento in primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposi-zioni del presente capo». La disciplina del procedi-mento davanti al tribunale in primo grado si applica:

La disciplina di queste controversie configura un tipo parti-colare di processo di cognizione articolato con caratteristi-che sue proprie, e ciò gli conferisce, nonostante la sua col-locazione, i caratteri di un procedimento speciale

— in quanto non incompatibile con le disposizioni previste dalla di-sciplina specifica dell’appello

— in quanto applicabile, ossia non in contrasto con la struttura e la funzione dell’istituto

— che la disciplina del singolo istituto, in quanto con-trastante con le caratteristiche generali della di-sciplina o della funzione dei giudici unipersonali, risulti in pratica non applicabile

— che il singolo istituto sia regolato espressamente da disposizioni diverse che sostituiscono quelle dettate per il procedimento innanzi al tribunale

Il titolo IV del libro II è de-dicato alle «controversie in materia di lavoro» non-ché di previdenza e assi-stenza

Page 6: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

112 • Capitolo 10

sCheMa n. 16Casi di nuLLità degLi atti introduttivi

L’atto di Citazione è nuLLo

Nel caso in cui manchi l’indicazione del termine entro il quale deve avvenire la tem-pestiva costituzione in giudizio, sia l’avvertimento che la costituzione, oltre il termi-ne stesso, determina la decadenza di eventuali domande riconvenzionali di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio (art. 163, n. 7, c.p.c.)

In caso di assoluta incertezza sull’oggetto della domanda, che si verifica quando man-chino del tutto le conclusioni in ordine all’oggetto della domanda ma anche quando alcu-ne indicazioni sono state fornite ma sono contraddittorie o insufficienti, tanto che da esse è impossibile dedurre con precisione, secondo il libero apprezzamento del giudice, l’ele-mento della domanda attrice richiesto dalla legge

Nel caso in cui manchi l’indicazione del termine entro il quale deve avvenire la tem-pestiva costituzione in giudizio, sia l’avvertimento che la costituzione, oltre il termi-ne stesso, determina la decadenza di eventuali domande riconvenzionali di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio (art. 163, n. 7, c.p.c.)

Allorché manchino del tutto o siano assolutamente indecifrabili le conclusioni o quando siano contraddittorie

Nel caso di difformità tra la copia notificata e l’originale (ad es., per la diversa indi-cazione del giudice); infatti, la validità dell’atto deve essere valutata con riferimento alla copia notificata, poiché la parte destinataria dell’atto non ha il dovere di eliminare le in-certezze o di colmare le lacune dell’atto medesimo che le viene consegnato e deve rife-rirsi solo al contenuto di esso per svolgere le attività processuali conseguenti alla chia-mata in giudizio, con l’effetto che, in caso di discordanza tra l’originale e la copia dell’at-to notificato, assume rilievo il testo che risulta nella copia perché è su questa che la par-te evocata regola il suo comportamento processuale

In caso di mera affermazione dell’esistenza di un credito senza indicazione dell’esat-to ammontare

3 La costituzione dell’attore e del convenuto

Costituzione in giudizio

CC La costituzione in giudizio è l’atto con cui l’attore e il convenuto, ossia i soggetti che sono divenuti parti del processo a seguito della notifica dell’atto di citazione, assumono la presenza ufficiale nel processo depositando in cancelleria il fascicolo contenente gli atti introduttivi.

CC La parte non costituita è dichiarata contumace, mentre la parte che, pur essen-dosi costituita, non compare alle udienze, si dice assente.

CC La regolarità della costituzione è verificata d’ufficio dal giudice istruttore alla pri-ma udienza.

Page 7: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Il processo di cognizione davanti al tribunale • 113

Costituzione in giudizio

CC Per l’attore la costituzione in giudizio è l’ulteriore atto di impulso che deve com-piere per far proseguire il processo dopo la notifica della citazione.

CC La costituzione del convenuto è un atto analogo alla costituzione dell’attore, con la differenza che il convenuto entra in un processo il cui oggetto è già stato de-terminato dall’attore.

Costituzione dell’attore (art. 165 c.p.c.)

CC L’attore, entro 10 giorni dalla no-tifica della citazione al convenu-to (o entro 5 giorni, in caso di ab-breviazione dei termini), deve costituirsi in giudizio a mezzo di un avvocato, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria:

• la nota di iscrizione a ruolo;

• il proprio fascicolo contenente l’originale del-la citazione, la procura rilasciata al difensore e i documenti che intende utilizzare nel pro-cesso.

CC Se si costituisce personalmente, l’attore deve dichiarare la residenza o elegge-re domicilio nel comune dove ha sede il tribunale.

CC Se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione.

CC Ai sensi dell’art. 74 disp. att. c.p.c., la sottoscrizione dell’indice del fascicolo da parte del cancelliere attesta la regolarità della esibizione degli atti e dei documen-ti che la parte vi inserisce, nonché la data dell’esibizione, con lo scopo di mettere i documenti esibiti a disposizione della controparte in modo che la stessa possa esercitare il diritto di difesa: l’omissione di tale attestazione, in mancanza di con-testazioni sull’esibizione o sui documenti, costituisce una mera irregolarità forma-le, che non preclude l’utilizzazione dei documenti nel giudizio (Cass. 4898/2007).

Costituzione del convenuto (artt. 166 e 167 c.p.c.)

CC Il convenuto deve costituirsi a mezzo di un avvocato, o perso-nalmente nei casi consentiti dal-la legge, almeno 20 giorni pri-ma dell’udienza di comparizio-ne fissata nell’atto di citazione (o almeno 10 giorni prima, nel caso di abbreviazione di termi-ni), depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente:

• la comparsa di risposta (art. 167 c.p.c.). Il de-posito della comparsa di risposta è essenzia-le per la valida costituzione del convenuto;

• la copia della citazione notificata. Il deposito della copia notificata dell’atto di citazione è necessario solo se l’attore non si è costituito o non ha depositato l’originale della citazione;

• la procura rilasciata al difensore;

• i documenti che intende utilizzare nel processo.

Comparsa di ri-sposta: funzio-ne e contenuto (art. 167 c.p.c.)

CC La comparsa di risposta è il primo atto difensivo del convenuto ed è, come la ci-tazione, un atto doppiamente recettizio, poiché è indirizzato all’attore e al giudice.

CC Nella comparsa di rispo-sta il convenuto deve (art. 167 c.p.c.):

• proporre tutte le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda; la non contestazione ha effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo pro-batorio del fatto non contestato e ritenerlo sussisten-te, poiché l’atteggiamento difensivo del convenuto esclude il fatto stesso dall’ambito degli accertamen-ti richiesti (Cass. 5356/2009). La nuova formulazio-ne dell’art. 115, co. 1, c.p.c. ad opera della L. 69/2009, che prevede il dovere del giudice di porre a fonda-mento della decisione anche «i fatti non specifica-mente contestati dalla parte costituita», conferma l’onere, a carico delle parti, di prendere posizione in maniera specifica sui fatti allegati dalla controparte;

Page 8: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

114 • Capitolo 10

Comparsa di ri-sposta: funzio-ne e contenuto (art. 167 c.p.c.)

CC Nella comparsa di rispo-sta il convenuto deve (art. 167 c.p.c.):

• indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;

• formulare le conclusioni;

• proporre, a pena di decadenza, le eventuali doman-de riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. Se è omesso o assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della do-manda riconvenzionale, il giudice assegna al con-venuto un termine perentorio per integrarla. Resta-no ferme le decadenze maturate e salvi i diritti ac-quisiti anteriormente all’integrazione;

• chiamare un terzo in causa, chiedendo la fissa-zione di una nuova udienza ex art. 269 c.p.c. Il prov-vedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo nel pro-cesso, chiesta tempestivamente dal convenuto, è discrezionale, potendo il giudice rifiutare di fissare una nuova prima udienza per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo (Cass. 4309/2010).

differimento del l’udienza(art. 168bis, co. 4 e 5, c.p.c.)

CC L’art. 168bis, co. 5, c.p.c. prevede il potere del giudice di differire la data della prima udienza fino a un massimo di 45 giorni, allo scopo di consentire al giu-dice di organizzare il suo ruolo e potersi presentare alla fase preliminare in cui ha luogo il libero interrogatorio delle parti con la piena conoscenza degli atti in-troduttivi e quindi del thema decidendum.

CC L’art. 168bis, co. 4, c.p.c. prevede invece che «se nel giorno fissato per la com-parizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giu-dice designato». In questo caso, il termine di costituzione del convenuto rimane ancorato al giorno dell’udienza originariamente fissata (Cass. 4030/2009).

4 notificazioni e comunicazioni (art. 170 c.p.c.)

destinatari

CC L’art. 170 c.p.c. stabilisce che, dopo la costituzione in giudizio, tutte le noti-ficazioni e le comunicazioni si fanno al difensore, salvo che la legge dispon-ga altrimenti. È sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto anche se il pro-curatore è costituito per più parti.

CC Le notificazioni e le comunicazioni alla parte costituita personalmente si fan-no nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Modalità

CC Le comparse e le memorie si comunicano mediante deposito in cancelleria, op-pure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l’apposizio-ne sull’originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore.

CC Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione avvengano a mezzo fax o posta elettroni-ca certificata. A tal fine, il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il nu-mero di telefax o l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni (ex art. 125 c.p.c., come modificato ex D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011).

Ai sensi dell’art. 136, co. 4, c.p.c., inserito ex D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011, tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica.

Page 9: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Il processo di cognizione davanti al tribunale • 115

sCheMa n. 17notiFiCazioni e CoMuniCazioni neL Corso deL ProCediMento

Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al difensore, salvo che la legge disponga altrimenti

— mediante deposito in cancelleria— mediante notificazione— mediante scambio documentato

con l’apposizione sull’originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore

È sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto anche se il difensore è costituito per più parti

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto

Le comparse e le memorie difensive si comunicano

Il giudice può autorizzare che lo scambio possa av-venire a mezzo fax o posta elettronica

5 iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’uffi-cio (art. 168 c.p.c.)

iscrizione a ruolo

CC All’atto della costitu-zione dell’attore o, se questi non si è costituito, della co-stituzione del con-venuto, su presen-tazione di un’appo-sita istanza scritta della parte (la c.d. nota d’iscrizione a ruolo), il cancelliere:

• iscrive la causa nel ruolo generale (art. 168 c.p.c.), ossia il registro sul quale devono essere annotati cro-nologicamente dal cancelliere gli elementi di identifica-zione dei singoli affari contenziosi civili, ossia delle sin-gole cause, con l’indicazione dei nomi delle parti e dell’oggetto, in ordine cronologico e seguendo una nu-merazione progressiva che attribuisce alla causa un nu-mero di ruolo, col quale la causa stessa potrà essere facilmente individuata;

• forma il fascicolo d’ufficio, nel quale inserisce la nota d’iscrizione a ruolo, copia dell’atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, suc-cessivamente, i processi verbali d’udienza, i provve-dimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze.

Page 10: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

116 • Capitolo 10

giudice istruttore

CC Formato il fascicolo d’ufficio il cancelliere lo presenta al Presidente del tribunale il quale designa il giudice istruttore davanti al quale le parti devono comparire. Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è ri-mandata d’ufficio all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

CC Il giudice istruttore può differire la data della prima udienza fino a un massimo di 45 giorni e in tal caso il cancelliere comunica alle parti co-stituite la nuova data della prima udienza (art. 168bis c.p.c.).

sCheMa n. 18isCrizione deLLa Causa a ruoLo

e ForMazione deL FasCiCoLo d’uFFiCio

L’iscrizione a ruolo è l’atto con cui si determina la presa di contatto delle parti con l’ufficio presso il quale la causa viene incardinata

L’iscrizione a ruolo può avvenire su iniziativa dell’attore o del convenuto

Viene formato un fascicolo d’ufficio nel quale devono essere inseriti gli atti processuali

L’art. 168 c.p.c. consente che, in relazione a una determinata controversia, abbia luogo una sola volta l’iscrizione a ruolo

6 ritardata costituzione delle parti

L’art. 171 c.p.c. disciplina le conseguenze della mancata o tardiva costituzione delle parti. Le ipotesi prospettabili sono le seguenti.

nessuna delle parti si co-stituisce

CC La causa non viene iscritta sul ruolo del giudice e, pertanto, la contro-versia non si incardina davanti ad alcun ufficio giudiziario, né vi può es-sere un giudice che sia titolare della cognizione della causa.

CC Il giudizio entra in uno stato di quiescenza (art. 307 c.p.c.) dal quale può uscire se è riassunto nel termine perentorio di tre mesi a far data dal prov-vedimento del giudice. Il termine di tre mesi va calcolato tenendo conto del termine di sospensione del periodo feriale di cui all’art 1, L. 742/1969.

Costituzione tardiva di una parte e mancata co-stituzione dell’altra

CC Alla prima udienza il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo (artt. 171 e 307 c.p.c.).

CC Se l’attore si costituisce tardivamente, ma entro 20 giorni dalla data della prima udienza, si dovrebbe escludere la cancellazione della cau-sa dal ruolo.

Page 11: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Il processo di cognizione davanti al tribunale • 117

Costituzione tardiva di una parte e mancata co-stituzione dell’altra

CC Nell’ipotesi in cui l’attore provveda a costituirsi oltre il termine dei 20 giorni ma in modo tale da consentire lo svolgimento della prima udien-za, la cancellazione non è necessaria, poiché il convenuto potrebbe comparire ed eccepire la tardività della costituzione dell’attore, ottenen-do la fissazione di una nuova udienza.

Costituzione tardiva di entrambe le parti

CC È esclusa la cancellazione della causa dal ruolo, poiché il vizio di costi-tuzione è sanato dal raggiungimento dello scopo che la disciplina della costituzione si prefigge, ossia la partecipazione delle parti al processo.

Costituzione tardiva del convenuto e tempestiva dell’attore

CC Il convenuto può costituirsi fino alla prima udienza, evitando la decla-ratoria di contumacia ma incorrendo nelle decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. (proporre domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e chiamare in causa terzi).

Costituzione tardiva del-l’attore e tempestiva del convenuto

CC Se il convenuto si è costituito tempestivamente e ha, così, perfeziona-to la richiesta di iscrizione della causa sul ruolo del giudice, l’attore po-trà costituirsi tardivamente fino alla prima udienza, evitando così la de-claratoria di contumacia e l’estinzione del processo.

osservazioni

Se solo una delle parti si è costituita tempestivamente, l’altra parte, se non si costituisce neppure in udienza, è dichiarata contumace con ordinanza pronunciata dal giudice (art. 171, co. 3, c.p.c.).Se non si costituisce il convenuto a causa di un vizio che ha determinato la nullità della notifica del-la citazione, il giudice dovrà assegnare all’attore un termine perentorio, entro il quale l’attore deve rinnovare la citazione. La contumacia, pertanto, è la situazione di inattività che deriva dalla man-cata costituzione di una parte, ossia la situazione nella quale si viene a trovare una parte che, dopo aver proposto la domanda o, più frequentemente, dopo essere stata regolarmente citata, non si costituisce neppure alla prima udienza.La contumacia della parte non costituita può essere pronunciata dal giudice quando sia decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza (art. 59 disp. att. c.p.c.).

SEzIONE SECONDALa Fase deLL’istruzione e Le sue sottoFasi

1 istruzione e trattazione

generalità

CC Con la costituzione delle parti, o di una di esse, si esaurisce la fase introdut-tiva del processo di cognizione, con la quale si realizza il contatto giuridico tra le parti e il giudice.

CC A questa fase segue la fase di istruzione, che inizia nella prima udienza di comparizione-trattazione ex art. 183 c.p.c. e comprende tutte le attività pro-cessuali compiute dalle parti e dal giudice prima della terza e ultima fase, quella decisoria.

CC La fase istruttoria consente di precisare i contorni delle domande delle parti e di acquisire tutti gli elementi necessari per la decisione della causa, ossia di rendere la causa matura per la decisione.

Page 12: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

118 • Capitolo 10

L’istruzione si ar-ticola in tre sotto-fasi (MandrioLi):

CC la trattazione, che ha la particolare funzione della prima presa di conoscen-za delle domande con l’impostazione dei relativi problemi, compresi quelli ri-guardanti l’eventuale necessità di precisazioni o di ampliamento nonché di ulteriori atti per acquisire prove o altri elementi di giudizio;

CC l’istruzione probatoria, che consiste nell’attività di acquisizione di prove o di altri elementi di giudizio; è soltanto eventuale, poiché già in sede di trattazio-ne la causa potrebbe risultare matura per la decisione, senza necessità di ac-quisizione di altri elementi; è detta anche «istruzione in senso stretto», con un’espressione che palesemente si contrappone a quella di «istruzione in senso ampio» che riguarda l’intera seconda fase del processo di cognizione;

CC la rimessione della causa in decisione, ponte per il passaggio alla terza fase del processo, ossia alla fase di decisione che è affidata talora all’organo colle-giale e talora allo stesso giudice istruttore in funzione di giudice unico, nel qua-le ultimo caso la riserva in decisione assorbe anche gran parte della terza fase.

2 La trattazione e la direzione del procedimento

generalità

CC La trattazione della causa comprende le attività processuali compiute dal giu-dice e dalle parti dalla prima udienza di comparizione-trattazione ex art. 183 c.p.c. al momento della decisione.

CC L’attività istruttoria in senso stretto (o di acquisizione delle prove) si inserisce in essa come una parentesi soltanto eventuale, poiché la causa potrebbe es-sere «matura» (ossia, pronta per essere decisa) fin dalla prima udienza e, in tal caso, non occorrerebbe acquisire alcuna prova.

CC In particolare, la trattazione consiste nell’individuazione delle questioni nelle quali si articola il giudizio. A tal fine, il giudice esamina i fascicoli delle parti e gli atti in essi contenuti, specialmente l’atto di citazione e la comparsa di risposta.

CC Il «cuore» della trattazione risiede nel colloquio tra le parti e il giudice che si svolge nelle varie udienze. La trattazione della causa, infatti, è essenzialmen-te orale (art. 180 c.p.c.).

immutabilità del giudice istruttore

CC Il giudice designato è investito di tutta l’istruzione della causa, non potendo istruire solo una parte della causa e, quindi, conoscere solo parzialmente dei fatti allegati.

CC In caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio, può essere sostituito con decreto del Presidente del tribunale.

CC La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti (art. 174 c.p.c.).

direzione del pro-cedimento

CC Il giudice istruttore (art. 175 c.p.c.):

• esercita tutti i poteri finalizzati al sollecito e leale svolgimento del procedimento, impedendo alle parti di procedere con richieste di rinvio ingiustifica-te e volte esclusivamente a procrastinare l’attività processuale, indicando alle parti i punti della con-troversia da sviluppare, rimettendo la causa in de-cisione quando la ritenga matura ecc.;

• fissa le udienze e i termini entro i quali le parti de-vono compiere determinati atti processuali o produr-re documenti.

Page 13: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Il processo di cognizione davanti al tribunale • 119

Forma dei provve-dimenti

CC Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altri-menti, hanno la forma dell’ordinanza (art. 176 c.p.c.), che rappresenta lo stru-mento tipico attraverso il quale il giudice istruttore esercita i suoi poteri all’in-terno del processo.

CC Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti pre-senti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori udienza sono comunicate dal cancelliere nei tre giorni successivi anche a mezzo fax o posta elettronica. A tal fine il difensore indica, nel primo scritto difensivo uti-le, il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di vo-lere ricevere la comunicazione.

effetti e revoca delle ordinanze

CC Le ordinanze non possono mai pregiudicare la decisione della causa e pos-sono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate (art. 177 c.p.c.). Ciò significa che, in sede di decisione, il giudice può sotto-porre a riesame il contenuto dell’ordinanza.

CC Non sono modificabi-li né revocabili dal giudice che le ha pro-nunciate (art. 177, co. 3, c.p.c.):

• le ordinanze pronunciate con l’accordo delle parti su materie delle quali possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal colle-gio, quando vi sia l’accordo di tutte le parti;

• le ordinanze dichiarate espressamente non impu-gnabili dalla legge;

• le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo.

3 L’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa (art. 183 c.p.c.)

verifiche prelimi-nari

CC All’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e dei docu-menti. In caso di mancanza o di irregolarità degli atti e dei documenti prodotti, in-vita le parti a completarli o a metterli in regola, adottando i provvedimenti oppor-tuni, quali, ad es., l’ordine di integrazione del contraddittorio (art. 102, co. 2, c.p.c.), l’ordine di rinnovazione o di integrazione della citazione (art. 164 c.p.c.), l’ordine di integrazione della domanda riconvenzionale di cui all’art. 167 c.p.c. ecc.

CC Quando rileva un difetto di rappresentanza (ad es., per incapacità processua-le), di assistenza (ad es., il ricorso proposto dall’inabilitato senza l’assisten-za del curatore) o di autorizzazione (ad es., l’autorizzazione necessaria per-ché un ente pubblico possa agire o resistere in giudizio), il giudice può asse-gnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spet-ta la rappresentanza o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autoriz-zazioni, salvo che si sia verificata una decadenza (art. 182, co. 2, c.p.c.).

Le attività del giu-dice e delle parti

CC Il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

CC L’attore può:

• proporre le domande e le eccezioni che sono conseguen-za della domanda riconvenzionale o delle eccezioni pro-poste dal convenuto;

• chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto.

Page 14: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

120 • Capitolo 10

Le attività del giu-dice e delle parti

CC Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le con-clusioni già formulate.

CC Se richiesto, il giudice conce-de alle parti i seguenti termi-ni perentori:

• un termine di 30 giorni per il deposito di memorie limitate alle precisazioni o modificazioni delle domande, delle ec-cezioni e delle conclusioni già proposte;

• un termine di ulteriori 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per pro-porre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

• un termine di ulteriori 20 giorni per le indicazioni di prova contraria.

CC Il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l’udienza per l’assunzio-ne dei mezzi di prova ammissibili e rilevanti. Se provvede con ordinanza ema-nata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro 30 giorni.

CC Se vengono disposti d’ufficio mezzi di prova con ordinanza emessa fuori udien-za, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giu-dice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio assegnato dal giudice.

CC Con l’ordinanza che ammette le prove il giudice può disporre, qualora lo ri-tenga utile, l’interrogatorio libero delle parti.

Mancata compari-zione delle parti

CC L’art. 181 c.p.c. stabilisce che:

• se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un’udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la cau-sa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del pro-cesso;

• se l’attore costituito non compare alla prima udienza e il convenuto non chiede che si proceda in sua assenza, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’attore. Se questi non compare nean-che alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chie-de che si proceda ugualmente, ordina che la causa sia can-cellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

osservazioni

La suddetta disciplina, dettata nell’ambito del procedimento davanti al tribunale, non si applica ai procedimenti davanti al giudice di pace, attesa la peculiarità di questi ultimi, sebbene il giudice di pace possa farvi ricorso quando ne ravvisi l’opportunità.Ne deriva che, nel caso di mancata comparizione dell’attore alla prima udienza, qualora il giudice di pace, non osservando il precetto dell’art. 181, co. 2, c.p.c., fissi una nuova udienza per la trat-tazione della causa, il cancelliere non ha l’obbligo di comunicare all’attore la data della nuova udien-za, dal momento che opera la regola generale dell’art. 176, co. 2, c.p.c., a norma del quale i prov-vedimenti pronunciati dal giudice in udienza si considerano conosciuti dalle parti presenti, ovvero da quelle che dovevano comparire (MANDRIOLI).

Page 15: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Il processo di cognizione davanti al tribunale • 121

sCheMa n. 19udienza di CoMParizione-trattazione (art. 183 c.p.c.)

iL giudiCe

verifica d’ufficio la regolarità

del contraddittorio

effettua il libero interrogatorio delle parti e tenta la conciliazione

richiede alle parti i chiarimenti necessari e indica le questioni

delle quali ritiene opportuna la trattazione

L’attore

può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza

della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto

può chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo

entraMbe Le Parti

possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate

possono chiedere al giudice i termini (30+30+20) per precisare e

modificare domande, eccezioni e conclusioni

Page 16: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

122 • Capitolo 10

sCheMa n. 20La riChiesta di ChiariMenti

e Le Questioni riLevabiLi d’uFFiCio daL giudiCe

Il giudice può chiedere chiarimenti alle parti e indicare le questioni rilevabili d’ufficio

Tale potere è delimitato dalle affermazioni delle parti, per evitare che il giudice introduca fatti non allegati dalle parti in violazione del principio dell’allegazione

Il giudice può sollecitare le parti a introdurre in causa altre fonti di esame, quali fatti secondari o fatti giuridici modificativi di domande ed eccezioni che, da sole o insieme alle altre già allegate,

siano idonee a chiarire i confini della controversia

L’art. 101 c.p.c. impone al giudice, che intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di assegnare alle parti un termine non inferiore a 20 giorni e non superiore a 40 giorni dalla comunicazione per depositare in cancelleria memorie contenenti osservazioni sulla

medesima questione

Le questioni rilevabili d’ufficio sono:— le questioni di diritto relative all’esatta individuazione e interpretazione della norma

applicabile;— le questioni relative a fatti rilevanti ai fini della decisione (competenza, giurisdizione,

connessione ecc.).

Page 17: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Il processo di cognizione davanti al tribunale • 123

sCheMa n. 21tentativo di ConCiLiazione

Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione

Il giudice, se lo ritiene opportuno, può fissare l’udienza di comparizione delle parti anche per effettuare il tentativo di conciliazione a norma dell’art. 117

Le parti possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa

La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile coma argomento di prova ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.c.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione

Quando le parti sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo

4 L’assunzione delle prove

L’art. 183, co. 7, c.p.c. stabilisce che il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie delle parti con ordinanza, da emettersi in udienza oppure fuori udienza entro un termine non superiore a 30 giorni, fissando anche l’udienza di assunzione delle prove ammesse (art. 184 c.p.c.).L’assunzione dei mezzi di prova può avvenire anche nella prima udienza di comparizione-trattazione ex art. 183 c.p.c., se il giudice ammette i mezzi di prova direttamente all’udienza ed è materialmente possibile assumere le prove in quella sede (ad es., perché sono presenti i testimoni).

Page 18: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

124 • Capitolo 10

sCheMa n. 22La Fissazione deLL’udienza Per L’assunzione dei Mezzi di Prova

Salva l’ipotesi in cui la causa risulti già matura per la decisione, l’art. 183, co. 6, c.p.c. prevede che il giudice si riservi di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza da emettere fuori udienza

entro 30 giorni, fissando, con lo stesso provvedimento, l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova risultati ammissibili e rilevanti

Tale ordinanza deve essere comunicata alle parti a cura del cancelliere nei 30 giorni successivi alla sua emissione, anche mediante fax o e-mail

Se il giudice ritiene di procedere all’acquisizione d’ufficio dei mezzi di prova non dedotti dalle parti, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti

l’indicazione dei mezzi di prova la cui assunzione si rende necessaria in ragione dell’esercizio d’ufficio dei poteri istruttori del giudice, e un secondo termine per consentire alle parti

di depositare memorie contenenti le repliche

Con l’ordinanza che ammette le prove dedotte dalle parti il giudice può ordinare l’espletamento o la rinnovazione dell’interrogatorio libero delle parti

5 L’intervento in causa di terzi

L’intervento è l’ingresso di un soggetto in un processo già pendente tra altre parti, e può esse-re effettuato spontaneamente (intervento volontario), oppure su chiamata di una delle parti o del giu-dice (intervento coatto).

intervento volon-tario, principale e litisconsortile (art. 105, co. 1, c.p.c.)

CC L’art. 105, co. 1, c.p.c. sta-bilisce che l’intervento spontaneo può avvenire da parte di un soggetto che voglia far valere un diritto oggettivamente connesso con quello che costituisce oggetto del processo già pendente. Può trattarsi di una con-nessione relativa:

• al petitum (ad es., Tizio rivendica un diritto sul-la cosa che costituisce oggetto del processo pendente tra Caio e Sempronio);

• alla causa petendi (ad es., Tizio afferma di aver subito un danno dal medesimo fatto illecito com-messo da Caio a danno di Mevio e per il quale quest’ultimo ha già instaurato il processo con-tro Caio).

CC Se l’interveniente fa valere il suo diritto nei confronti di tutte le parti, si parla di intervento principale. Caratteristica dell’intervento principale è l’incompatibi-lità del diritto del terzo con quello delle parti. Il terzo assume una posizione au-tonoma rispetto a tutte le parti, nel senso che fa valere un diritto incompatibi-le con quelli fatti valere dalle parti. L’esempio tipico è quello del terzo che af-ferma di essere proprietario della cosa contesa tra l’attore e il convenuto.

Page 19: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Il processo di cognizione davanti al tribunale • 125

intervento volon-tario, principale e litisconsortile (art. 105, co. 1, c.p.c.)

CC Se l’interveniente fa valere il suo diritto soltanto nei confronti di alcune parti, si parla di intervento litisconsortile (o adesivo autonomo). Il terzo assume una posizione autonoma soltanto nei confronti di una o più parti: si pensi, ad es., all’intervento, in un giudizio tra l’acquirente di un appartamento e il ven-ditore costruttore dell’edificio, effettuato dall’acquirente di un altro apparta-menti dello stesso edificio per far valere lo stesso inadempimento di obbliga-zioni di identico contenuto (Cass. 6487/1981).

intervento volon-tario, adesivo di-pendente (art. 105, co. 2, c.p.c.)

CC Il terzo può intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse (art. 105, co. 2, c.p.c.). Tale figura è l’intervento ade-sivo (o adesivo dipendente), caratterizzato dal fatto che l’interveniente non fa valere un proprio diritto ma si limita a sostenere le ragioni di una parte, ade-risce cioè alla domanda di una parte e cerca di favorirne la vittoria: è il caso, ad es., dell’acquirente di un immobile oggetto di una precedente promessa di vendita in favore di un altro soggetto (Cass. 6574/1980).

CC L’interesse ad agire del terzo è la generica aspettativa di un vantaggio che il terzo può ripromettersi dall’accoglimento della domanda della parte adiuvata.

Modalità dell’inter-vento volontario

CC Per intervenire nel processo a norma dell’art. 105 c.p.c., il terzo ha l’onere di costituirsi presentando in udienza, o depositando in cancelleria, una compar-sa di intervento (formata sulla falsariga della comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c.), con le copie per le altre parti, i documenti e la procura (art. 267, co. 1, c.p.c.).

CC Se il deposito della comparsa avviene in udienza, le altre parti ne sono subi-to informate e il contraddittorio è già instaurato anche col terzo. Se avviene fuori udienza, il contraddittorio col terzo si instaura quando il cancelliere co-munica l’intervento alle parti costituite (art. 267, co. 2, c.p.c.).

CC L’intervento volontario è ammissibile, di regola, solo in primo grado.

CC In appello possono intervenire soltanto i terzi che sarebbero legittimati a pro-porre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (art. 344 c.p.c.).

CC In Cassazione l’intervento non è ammissibile per la particolare struttura di questo giudizio.

CC In primo grado l’intervento può avere luogo finché non vengano precisate le conclusioni (art. 268 c.p.c.). Poiché l’intervento del terzo non deve causare un rallentamento del processo, il terzo subisce le preclusioni già verificatesi nei confronti delle altre parti, per cui non può compiere gli atti che non sono più consentiti alle altre parti (art. 268, co. 2, c.p.c.), ossia le richieste istrutto-rie (ad es., istanza di ammissione di una prova testimoniale); invece, al terzo è consentita la formulazione di domande nuove (c.d. attività assertiva), poi-ché se il terzo non potesse proporle si priverebbe l’intervento di qualsiasi uti-lità processuale.

intervento su istan-za di parte (art. 106 c.p.c.)

CC Ciascuna parte può chiamare in giudizio un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende di essere garantita (art. 106 c.p.c.).

CC Se l’intervento avviene su istanza di parte, il terzo deve essere messo in con-dizione di esercitare appieno il suo diritto di difesa. Ciò comporta la ne-cessità che la prima udienza venga differita oppure, qualora la prima udien-za sia già stata celebrata, che venga fissata un’altra udienza di prima com-parizione e che il terzo venga citato per questa nuova udienza.

Page 20: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

126 • Capitolo 10

i n t e r v e n t o s u istanza di parte (art. 106 c.p.c.)

CC L’iniziativa per la nuova fissazione dell’udienza è as-sunta dalla parte che intende chia-mare il terzo:

• se la parte che intende chiamare il terzo è il convenu-to, questi deve, a pena di decadenza rilevabile d’uffi-cio, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza, per consentire la citazione del terzo nel ri-spetto dei termini dell’art. 163bis c.p.c. (art. 269, co. 2, c.p.c.). Se accoglie l’istanza di spostamento, il giu-dice fissa la data della nuova udienza di prima com-parizione. Il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del ter-zo è discrezionale, potendo egli rifiutare di fissare una nuova udienza per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo (Cass. S.U. 4309/2010);

• se la parte che intende chiamare il terzo è l’attore, la chiamata del terzo è possibile solo se l’interesse alla chiamata del terzo è nato dalle difese svolte dal con-venuto nella comparsa di risposta. Per la chiamata del terzo da parte dell’attore occorre l’autorizzazione del giudice, che implica una valutazione sulla comunan-za di cause e sull’interesse a chiamare il terzo. Il giu-dice, se concede l’autorizzazione, fissa una nuova udienza per consentire la citazione del terzo nel rispet-to dei termini dell’art. 163bis c.p.c. La citazione è no-tificata al terzo a cura dell’attore entro il termine pe-rentorio stabilito dal giudice.

CC La citazione del terzo può avvenire anche per la prima udienza origina-riamente fissata, a condizione che:

• la chiamata del terzo avvenga su istanza del conve-nuto;

• il convenuto abbia dichiarato di voler chiamare il ter-zo nella comparsa di risposta depositata nei termini;

• l’udienza originaria sia sufficientemente lontana da consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termi-ni a comparire.

intervento per or-dine del giudice (iussu iudicis)

CC Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l’intervento (art. 107 c.p.c.).

CC La chiamata iussu iudicis può essere ordinata solo in primo grado, in ogni momento (art. 270, co. 1, c.p.c.).

CC Il terzo non è chia-mato direttamente dal giudice ma da una delle due par-ti. In particolare:

• il giudice dichiara che non giudicherà se non nei con-fronti anche del terzo e ordina alle parti di chiamare il terzo in giudizio;

• la parte che ha interesse alla prosecuzione del giudi-zio (la parte più diligente), che di regola è l’attore, ese-gue l’ordine di chiamare in causa il terzo.

CC L’omessa attuazione dell’ordine comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo.

Page 21: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Il processo di cognizione davanti al tribunale • 127

intervento per or-dine del giudice (iussu iudicis)

CC Ai sensi dell’art. 271 c.p.c., al terzo si applicano, con riferimento all’udienza per la quale è stato citato, le disposizioni degli artt. 166 e 167 c.p.c. (compreso il comma 2 dell’art. 167, come sancito dalla sentenza n. 260/1997 della Corte co-stituzionale); ciò significa che al terzo sono attribuite le stesse facoltà previste per il convenuto e, dunque, anche l’assegnazione di un termine perentorio fino a venti giorni prima dell’udienza successiva per proporre eccezioni processua-li e di merito non rilevabili d’ufficio, così come previsto dall’art. 166 c.p.c.

CC Se il terzo intende chiamare in causa un altro terzo deve farlo, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi dell’art. 269, co. 3, c.p.c.

sCheMa n. 23L’intervento deL terzo

Un soggetto può entrare in un processo spontaneamente, su chiamata di una delle parti o del giudice

— dell’intervento volontario— dell’intervento coatto

A questo fenomeno si dà il nome di intervento, nel-le due specie:

Colui che interviene nel processo assume la qualità di parte

Per l’ammissibilità dell’intervento di un terzo in un giudizio pendente tra altre parti è sufficiente che la domanda dell’interveniente presenti una connessione o un collegamento implicante l’opportuni-tà di un simultaneus processus

Con l’intervento il terzo propone una domanda giudiziale diversa, anche se connessa, da quella origi-naria, determinando, salvo il caso dell’intervento adesivo, un allargamento dell’oggetto del processo

6 il processo contumaciale

generalità

CC La contumacia è la situazione di inattività della parte che, dopo aver propo-sto la domanda o, più frequentemente, dopo essere stata regolarmente ci-tata, non si costituisce in giudizio, neppure alla prima udienza. L’art. 171, co. 2, c.p.c. prevede, infatti, che se una delle parti si è costituita nel termine a essa assegnato, l’altra può costituirsi successivamente fino alla prima udienza.

CC La contumacia di una parte deve essere dichiarata dal giudice con ordinan-za. A seguito di tale dichiarazione, la situazione di fatto diventa situazione di di-ritto, dalla quale deriva l’applicabilità delle norme sul procedimento contuma-ciale (artt. 290-294 c.p.c.), che si svolge, cioè, nella contumacia di una parte.

Page 22: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

128 • Capitolo 10

generalità

CC Gli effetti della dichiarazione di contumacia sono limitati al grado di giudizio nel quale la situazione si verifica.

CC La dichiarazione di contumacia avviene, di regola, alla prima udienza, a se-guito della mancata costituzione di una delle parti (art. 171, co. 3, c.p.c.).

Mancata costitu-zione dell’attore (art. 290 c.p.c.)

CC In caso di mancata costituzione dell’at-tore:

• se il convenuto intende proseguire il processo, alla dichiarazione di contumacia dell’attore segue il nor-male svolgimento del processo (contumaciale) sulla domanda dell’attore, che potrebbe anche essere ac-colta, nonostante l’inerzia dell’attore, se l’attore abbia già assolto (ad es., sulla base di documenti) il suo one-re probatorio in ordine ai fatti costitutivi e il convenuto non sia in grado di allegare e provare fatti estintivi o impeditivi;

• se il convenuto non dichiara di voler proseguire il processo, il giudice istruttore ordina la cancellazione della causa dal ruolo, con estinzione immediata del giudizio (art. 290 c.p.c.).

Mancata costitu-zione del convenu-to (art. 291 c.p.c.)

CC In caso di mancata costituzione del convenuto, il giudi-ce verifica d’ufficio la regolarità della notifica dell’atto di citazione:

• se non rileva alcun vizio, dichiara la contumacia del convenuto;

• se rileva un vizio della notifica, ne dispone la rinno-vazione entro un termine perentorio (art. 291 c.p.c.). Se entro tale termine il convenuto si costituisce, il vi-zio si sana retroattivamente (ex tunc) e il convenuto evita ogni decadenza conseguente alla ritardata co-stituzione.

CC La verifica della regolarità della notifica non può riguardare eventuali ragioni di forza maggiore che possano aver impedito al convenuto la costituzione.

CC Se dopo la nuova notificazione il convenuto non si costituisce, il giudice lo di-chiara contumace (art. 291, co. 2, c.p.c.).

CC L’omessa rinnovazione della notifica comporta la cancellazione della causa dal ruolo (art. 291, co. 3, c.p.c.).

Costituzione del contumace (art. 293 c.p.c.)

CC La legge si preoccupa di facilitare l’ingresso del contumace nel processo, con-sentendogli la costituzione tardiva fino all’udienza in cui la causa è rimessa in decisione.

CC La costituzione avviene mediante il deposito di una comparsa contenente la procura al difensore e i documenti, oppure mediante la comparizione in udien-za (art. 293, co. 1 e 2, c.p.c.), ferme le preclusioni maturate nel frattempo: il contumace, cioè, non può compiere atti che, nel momento in cui entra, sono già preclusi. Tuttavia, il giudice può ammettere il contumace a compiere atti-vità che gli sarebbero precluse (rimessione in termini, art. 153 c.p.c.).

CC Se il contumace che si costituisce tardivamente non ottiene la rimessione in termini, deve accettare il processo nello stato in cui si trova e non può com-piere attività già precluse alle altre parti.

Page 23: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Il processo di cognizione davanti al tribunale • 129

osservazioni

La parte costituita ha l’onere di notificare al contumace alcuni atti che prevedono, a carico del-la parte contumace, oneri particolarmente pesanti o conseguenze più o meno gravi. Pertanto, l’or-dinanza che ammette l’interrogatorio formale o il giuramento e le comparse contenenti do-mande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte, sono notificate personalmente al con-tumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza (art. 292 c.p.c.).

7 rimessione della causa in decisione

generalità

CC La rimessione della causa in decisione è la terza e ultima sottofase dell’istru-zione (MANDRIOLI), che fa seguito alla trattazione e all’istruzione probatoria e introduce la fase della decisione.

CC Del resto, nel provvedimento di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni è implicitamente contenuto quello di chiusura dell’istrutto-ria, che ne costituisce il presupposto logico-giuridico.

CC Nelle cause di competenza collegiale (art. 50bis c.p.c.) il giudice istruttore tra-smette la causa al collegio affinché decida; si verifica un vero e proprio tra-sferimento di tutta la causa dal giudice istruttore al collegio, con passaggio dei relativi poteri dall’uno all’altro organo (art. 189, co. 2, c.p.c.).

CC Nelle cause di competenza del tribunale in composizione monocratica la ri-messione in decisione avviene nell’ambito del medesimo organo (giudice istruttore) che assume le funzioni decisorie di giudice unico, sicché è più esat-to parlare di riserva in decisione.

ipotesi nelle quali il giudice può effet-tuare la rimessione

CC rimessione immedia-ta per la decisione sul merito senza bisogno di istruzione probato-ria. Il giudice istruttore, se ritiene che la causa è matura per essere decisa, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette subito la causa in decisione (art. 187, co. 1, c.p.c.). Ciò può accadere, ad esempio, perché:

• i fatti di causa risultano pacifici e si devono affron-tare soltanto questioni di diritto;

• le parti non hanno indicato prove da assumere, né il giudice ritiene di dover disporre prove d’ufficio;

• le parti ritengono sufficienti le prove documentali;

• le parti non sono in grado di offrire prove a soste-gno delle loro affermazioni; in questo caso, la va-lutazione di maturità della causa implicherà il ri-getto della domanda, in quanto sfornita di prova;

• il giudice istruttore ritiene la causa matura per la decisione, pur in presenza di istanze di ammissio-ne di prove che, però, sono inammissibili o irrile-vanti.

CC rimessione per la soluzione di questioni preliminari o pregiudiziali su-scettibili di definire il giudizio. Tali questioni sono sollevate dalle parti me-diante eccezioni il cui accoglimento renderebbe inutile l’istruttoria e consen-tirebbe di risolvere la controversia: si pensi, ad es., all’eccezione di prescri-zione del diritto controverso. In tal caso, il giudice istruttore decide subito tali questioni, anziché accantonarle fino alla chiusura dell’istruzione (art. 187, co. 2 e 3, c.p.c.).

CC rimessione dopo lo svolgimento dell’istruzione probatoria. È prevista dall’art. 188 c.p.c., secondo cui «il giudice istruttore provvede all’assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l’istruzione, rimette le parti al collegio per la de-cisione».

Page 24: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

130 • Capitolo 10

8 La precisazione delle conclusioni

generalità

CC Quando il giudice istruttore rimette la causa in decisione invita le parti a pre-cisare le conclusioni (art. 189, co. 1, c.p.c.), ossia a formulare, in modo pre-ciso e definitivo, le domande che rivolgono al giudice tenendo conto de-gli elementi emersi nel corso della trattazione e dell’istruzione probatoria.

CC Quando il giudice dichiara chiusa l’istruttoria e invita le parti a precisare le con-clusioni, le parti decadono dai mezzi istruttori non assunti.

CC Le conclusioni possono essere inserite direttamente nel verbale d’udienza, oppure essere contenute in un foglio separato allegato al verbale.

CC Le parti non possono modificare le domande e le conclusioni già effettuate ne-gli atti introduttivi oppure in sede di precisazione/modificazione delle doman-de effettuate nei termini assegnati dal giudice all’udienza di comparizione-trat-tazione.

CC Tuttavia, nel precisare le loro conclusioni le parti possono, tra l’altro:

• rinunciare a una o più domande;

• diminuire il petitum, oppure aumentarlo in caso di sopravvenienza di norme o di fatti, ferma, natural-mente la causa petendi, oppure limitarsi a richia-mare le conclusioni formulate in precedenza (ad es., le conclusioni contenute nella citazione o nel-la comparsa di risposta o successivamente formu-late in udienza e raccolte a verbale o con memo-rie); questo richiamo dovrà intendersi effettuato implicitamente nel caso che una parte non ottem-peri all’invito di precisare le conclusioni, ad es. non comparendo all’udienza.

osservazioni

L’importanza della precisazione delle conclusioni risiede nell’esigenza, per ciascuna parte, di cono-scere la formulazione definitiva delle domande dell’altra parte. Questa esigenza implica che la man-cata riproduzione di una specifica conclusione comporta l’abbandono della domanda cui la conclu-sione avrebbe dovuto riferirsi, a meno che le conclusioni non riproposte siano implicite o strettamen-te connesse con quelle mantenute o che, più in generale, dai comportamenti processuali della par-te possa desumersi che, malgrado l’omessa riproduzione formale della domanda nelle conclusioni, abbia inteso mantenerla ferma. In sostanza, la mancata riproposizione implica una presunzione di abbandono che può essere contrastata solo con precise risultanze contrarie.

9 Comparse conclusionali e memorie (art. 190 c.p.c.)

Dopo la rimessione al collegio o, nelle cause da decidersi dal giudice unico, dopo la rimessione in de-cisione, la legge disciplina lo scambio, tra le parti, degli atti difensivi finali, nei quali si riassume l’atti-vità difensiva. Tali atti sono le comparse conclusionali e le memorie di replica.Nulla esclude, peraltro, l’accordo delle parti per rinunciare al deposito delle comparse e delle repliche.

Comparse con-clusionali

CC Le comparse conclusionali sono gli atti con i quali i difensori delle parti riassu-mono tutte le difese della parte assistita, anche contestando e contrastando le conclusioni avversarie definitivamente formulate in sede di precisazione del-le conclusioni.

Page 25: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Il processo di cognizione davanti al tribunale • 131

Comparse con-clusionali

CC Nel termine perentorio di 60 giorni dalla rimessione della causa in decisione le comparse conclusionali (art. 190 c.p.c.) devono essere depositate in cancelle-ria: l’originale è inserito nel fascicolo di parte, una copia è destinata alla con-troparte, una al fascicolo d’ufficio e le altre agli altri componenti del collegio.

CC Le comparse conclusio-nali devono contenere:

• le conclusioni già formulate davanti al giudice istrut-tore;

• le argomentazioni di fatto e di diritto su cui si fon-dano.

CC Poiché hanno la funzione di illustrare le conclusioni già precisate, non pos-sono contenere domande nuove. Nonostante la natura meramente illustra-tiva della comparsa conclusionale, è possibile rinunciare, attraverso di essa, a qualche capo della domanda, con conseguente restrizione del thema de-cidendum.

CC Allo stesso modo, il collegio non potrà tener conto di documenti prodotti con la comparsa conclusionale. Tuttavia, qualora la parte che ha interesse a op-porsi alla produzione di tali documenti non sollevi l’eccezione di tardività, la produzione deve intendersi sanata.

Memorie di replica

CC La memoria di replica è un atto di risposta alle deduzioni avversarie, che il-lustra ulteriormente le tesi difensive già enunciate nella comparsa conclusio-nale.

CC Nelle memorie non possono essere esposte questioni nuove o formulare nuo-ve conclusioni (MANDRIOLI).

CC La memoria di replica è presa in considerazione dal giudice soltanto se la par-te l’ha comunicata all’avversario nei cinque giorni antecedenti l’udienza.

SEzIONE TERzALa Fase deCisoria

A seguito delle modifiche che hanno reso facoltativa la discussione della causa e hanno, nella mag-gior parte dei casi, attribuito i poteri decisori allo stesso giudice istruttore in veste di giudice monocra-tico, la fase di decisione della causa comprende:

— la rimessione della causa in decisione, che può consistere nel trasferimento della causa al col-legio, nei casi di decisione da parte di quest’ultimo, o nella riserva in decisione da parte del giudi-ce istruttore, qualora la causa debba essere decisa dal tribunale in composizione monocratica;

— l’eventuale discussione;— le particolari modalità di deliberazione, nelle cause da decidersi dal collegio, e di deposito della

sentenza.

1 decisione del tribunale in composizione collegiale

Cause di compe-tenza collegiale (art. 50bis c.p.c.)

CC L’art. 50bis c.p.c. stabilisce che il tribunale giudica in composizione collegiale:

1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministe-ro, salvo che sia altrimenti disposto;

2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle con-seguenti a dichiarazioni tardive di crediti in materia fallimentare;

3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

Page 26: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

132 • Capitolo 10

Cause di compe-tenza collegiale (art. 50bis c.p.c.)

4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concor-dato preventivo;

5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i di-rettori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti con-tabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei con-sorzi;

6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima;

7) nelle cause sulla responsabilità civile dei magistrati;7-bis) nelle cause di cui all’articolo 140bis del Codice del consumo (D.Lgs.

206/2005), a decorrere dal 1°-1-2010.

CC Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in ca-mera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 ss. c.p.c., salvo che sia altrimenti disposto.

discussione ora-le (art. 275 c.p.c.)

CC Nelle cause di competenza collegiale, l’art. 275, co. 2, c.p.c. dispone che «ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso … la richiesta deve es-sere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il de-posito delle memorie di replica».

CC Da questa disposizione emerge che:

• la discussione, a differenza di quanto accade da-vanti al giudice monocratico, non è alternativa allo scambio delle memorie, ma eventualmente ag-giuntiva;

• la riproposizione della richiesta alla scadenza del termine per lo scambio delle memorie lascia spa-zio all’eventualità che la parte richiedente, dopo aver conosciuto la comparsa dell’altra parte, non ritenga più necessaria la discussione, consideran-do sufficiente la replica con la memoria scritta.

CC «Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell’udien-za di discussione da tenersi entro sessanta giorni» (art. 275, co. 3, c.p.c.). L’omessa fissazione dell’udienza di discussione non è causa di nullità della sentenza, se non ha pregiudicato, in concreto, il diritto di difesa (Cass. 18618/2003).

CC Se nessuna delle parti costituite è presente, la causa va rinviata ad altra udien-za per l’eventuale cancellazione dal ruolo (Cass. 5763/1983).

CC All’udienza di discussione, il giudice istruttore fa la relazione orale della cau-sa. Dopo la relazione il presidente ammette le parti alla discussione; la sen-tenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi (art. 275, co. 4, c.p.c.).

deliberazione(art. 276 c.p.c.)

CC La decisione è deliberata in camera di consiglio (art. 276, co. 1, c.p.c.). Alla deliberazione possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

Page 27: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Il processo di cognizione davanti al tribunale • 133

deliberazione(art. 276 c.p.c.)

CC Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide dapprima le questioni pre-liminari di rito e poi le questioni di merito (art. 276, co. 2, c.p.c.).

CC La decisione è presa a maggioranza dei voti:

• il primo a votare è il relatore, quindi l’altro giudice e infine il presidente (art. 276, co. 3, c.p.c.);

• se intorno a una questione si prospettano più so-luzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle so-luzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni sono ri-dotte a due, sulle quali avviene la votazione defi-nitiva (art. 276, co. 4, c.p.c.);

• chiusa la votazione il presidente scrive e sottoscri-ve il dispositivo su un foglio (c.d. minuta), che ha funzione di documentazione interna e provvisoria, poiché il testo completo della sentenza (che com-prende la sua parte più ampia, la motivazione) vie-ne steso successivamente dal relatore, che così di-viene estensore, a meno che il presidente voglia stenderlo egli stesso o affidarne la stesura a un al-tro giudice (art. 276, ult. co., c.p.c.), ad es. quando l’opinione del relatore non è conforme a quella del-la maggioranza del collegio.

CC L’estensore predispone una minuta, che viene sottoscritta dal presidente e dall’estensore e quindi consegnata al cancelliere, il quale scrive il testo origi-nale a norma dell’art. 132 c.p.c. Il presidente e il relatore, verificata la corri-spondenza dell’originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza (art. 119 disp. att. c.p.c.).

CC Il nuovo testo dell’art. 275, co. 1, c.p.c. dispone che il termine per il deposito della sentenza è di 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

2 decisione del tribunale in composizione monocratica (artt. 281quater-sexies c.p.c.)

generalità

CC Nelle cause attribuite al tribunale in composizio-ne monocratica, ossia nelle cause che non ri-entrano tra quelle attri-buite al collegio dall’art. 50bis c.p.c.:

• la discussione è prevista (art. 281sexies c.p.c.) come modalità propria di una delle due vie che il giudice può scegliere per la trattazione e la deci-sione;

• la decisione è presa dal giudice istruttore e dal giu-dice dell’esecuzione (art. 281quater c.p.c.).

• Gli artt. 281quinquies e sexies c.p.c. configurano, rispettivamente, due diverse modalità di decisione: la decisione a seguito di trattazione scritta o mista e la decisione a seguito di trattazione orale. Si tratta di due alternative tra le quali il giudice può scegliere in relazione alla natura della causa, alla sua comples-sità e a una serie di circostanze, da valutarsi caso per caso.

Page 28: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

134 • Capitolo 10

trattazione scrit-ta o mista

CC Il giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e deposita la sentenza in cancelleria entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle me-morie di replica (art. 281quinquies, co. 1, c.p.c.).

CC Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio delle sole com-parse conclusionali, fissa l’udienza di discussione orale non oltre 30 giorni dal-la scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la senten-za è depositata entro i 30 giorni successivi all’udienza di discussione (art. 281quinquies, co. 2, c.p.c.). A differenza di quanto accade nella fase di deci-sione davanti al tribunale in composizione collegiale, qui la discussione è so-stitutiva della replica.

trattazione orale

CC Se sceglie l’alternativa della decisione a seguito di trattazione orale, il giudi-ce, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nel-la stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva, e pronun-cia sentenza al termine della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 281sexies, co. 1, c.p.c.).

CC La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione, da parte del giudice, del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

3 rapporti tra collegio e giudice monocratico (artt. 281septies-281novies c.p.c.)

rimessione della causa al giudice monocratico

CC Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisio-ne, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile (art. 281sep-ties c.p.c.).

CC Il rinvio della causa dal collegio al giudice unico non produce alcuna conse-guenza sull’attività difensiva già svolta, la quale conserva piena validità, re-stando ferme tutte le preclusioni eventualmente maturate.

CC Il provvedimento dell’organo collegiale vincola il giudice e le parti; il giudice monocratico, pertanto, non può disattendere la decisione del collegio, per cui dovrà comunque pronunciare sentenza, mentre le parti potranno far valere il loro dissenso in sede di impugnazione.

rimessione della causa al tribuna-le in composizio-ne collegiale

CC Nel caso in cui il tribunale in composizione monocratica rilevi che la causa as-sunta da lui in decisione in funzione di giudice monocratico non è di sua spet-tanza, invita le parti a precisare di nuovo le conclusioni per poi rimettere la causa al collegio (art. 281octies c.p.c.). Se il tribunale collegiale non concor-da con la valutazione del giudice istruttore relativa alla collegialità della deci-sione, può revocare l’ordinanza di rimessione e restituire la causa allo stes-so giudice istruttore.

CC Allo scopo di evitare possibili contrasti di giudicato, il legislatore privilegia la trattazione e decisione unitaria delle cause connesse affidandola al collegio. Il provvedimento di riunione, avente la forma dell’ordinanza, spetta al giudi-ce istruttore, ma è fatta salva la possibilità per il collegio di disporre la sepa-razione delle cause.

Page 29: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Il processo di cognizione davanti al tribunale • 135

trattazione oraLe

sCheMa n. 24La deCisione deLLa Causa

trattazione sCritta o Mista

Se il giudice sceglie la via della decisione a se-guito di trattazione scritta, fatte precisare le conclusioni dispone lo scambio delle compar-se conclusionali e delle memorie di replica

Se il giudice sceglie la via della decisione a se-guito di trattazione orale, fatte precisare le con-clusioni può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva

deposita la sentenza in cancelleria entro tren-ta giorni dalla scadenza del termine per il de-posito delle memorie di replica

pronuncia sentenza al termine della discus-sione, dando lettura del dispositivo e della con-cisa esposizione delle ragioni di fatto e di dirit-to della decisione

Se una delle parti lo chiede, il giudice, dispo-sto lo scambio delle comparse conclusionali, fissa l’udienza di discussione orale non ol-tre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime

la sentenza si intende pubblicata con la sotto-scrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria

la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi all’udienza di discussione

Page 30: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

136 • Capitolo 10

sCheMa n. 25riunione deLLe Cause

Se, relativamente alla stessa causa, sono proposti diversi procedimenti davanti allo stesso ufficio giudiziario

— se i procedimenti pendono davanti allo stesso giudice-persona fisi-ca, il provvedimento di riunione verrà pronunciato da quest’ultimo

il giudice deve or-dinare la riunione dei procedimenti — se i procedimenti pendono davanti a giudici diversi della stessa o di

altra sezione dello stesso tribunale, la riunione verrà disposta dal presidente

In presenza di cause connesse proposte davanti allo stesso ufficio giudiziario

— se le cause connesse pendono davanti allo stesso giudice-persona fisica, la riunione può essere disposta da questoil giudice può di-

sporre, anche d’uf-ficio, la riunione del-le cause

— se pendono davanti a giudici diversi della stessa o di altra sezione dello stesso tribunale, il presidente ordina che le cause siano chia-mate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stes-sa sezione per i provvedimenti opportuni

4 esecuzione provvisoria

La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti (art. 282 c.p.c.). Pertanto, fin dal momento della sua pubblicazione vale come titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) e consente l’instau-razione di uno dei procedimenti di esecuzione forzata descritti nel Libro III del codice di Procedura ci-vile. Tuttavia, la sentenza di primo grado non è definitiva, potendo essere riformata dalla sentenza d’appello e, di conseguenza, la provvisoria esecutività (o esecutorietà) della sentenza può essere so-spesa dal giudice d’appello, come prevede l’art. 283 c.p.c.

in particolare:

CC la sospensione dell’efficacia esecutiva (o dell’esecuzione, se è già iniziata) della sentenza di primo grado è subordinata alla proposizione dell’appello ed è disposta dal giudice d’appello qualora ricorrano gravi e fondati motivi;

CC la sussistenza dei gravi e fondati motivi di sospensione è affidata alla valuta-zione discrezionale del giudice d’appello;

CC non costituisce «grave motivo» la dannosità in sé dell’esecuzione, perché l’ese-cuzione forzata è sempre dannosa per chi la subisce. Occorre qualcosa di più, ossia la fondatezza dell’appello (c.d. fumus dell’appello). Se il giudice d’appel-lo ritiene probabile l’accoglimento dell’appello, ciò integra un motivo grave e fondato per sospendere l’esecutività della sentenza;

CC l’esecutività della sentenza deve costituire effettivamente un pericolo di dan-no rilevante: se sono milionario e mi pignorano un televisore, non c’è danno rilevante, e quindi non c’è spazio per la sospensione della sentenza;

Page 31: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Il processo di cognizione davanti al tribunale • 137

in particolare:

CC i «gravi e fondati motivi» di sospensione devono essere valutati anche in re-lazione alla possibilità che l’eventuale esecuzione della sentenza pregiudichi la solvibilità di una delle parti. Ad es., se la sentenza ha condannato una piccola impresa al pagamento di un’ingente somma di denaro, il giudice d’ap-pello potrà sospendere la sentenza di condanna qualora la sua esecuzione possa condurre l’impresa al fallimento.

L’art. 282 c.p.c. non pone alcuna distinzione tra le diverse tipologie di sentenze. Pertanto, deve rite-nersi che tutte le sentenze di primo grado, siano esse dichiarative, costitutive o di condanna, sono esecutive.

5 Pubblicazione e comunicazione della sentenza (art. 133 c.p.c.)

Pubblicazione

CC Il processo di primo grado si conclude con la pubblicazione della sentenza, ossia con il deposito della sentenza in cancelleria, che è il momento ufficiale in cui la sentenza diventa un atto ufficiale dello Stato. Del deposito il cancel-liere dà atto in calce alla sentenza, apponendovi la firma e la data (art. 133, co. 2, c.p.c.).

CC Con la pubblicazione la sentenza viene resa pubblica, e acquista la sua effi-cacia autoritativa di provvedimento idoneo a divenire immutabile se non im-pugnato. Solo con il deposito, dunque, la sentenza esiste come atto giuridico.

Comunicazione

CC Entro cinque giorni dalla pubblicazione il cancelliere comunica la sentenza alle parti costituite, anche a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica (art. 133, co. 3, c.p.c.). A tal fine, il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ri-cevere l’avviso. Si tratta, ovviamente, di un adempimento facoltativo.

CC Mentre la data della pubblicazione della sentenza costituisce il termine inizia-le (dies a quo) per la decorrenza del termine annuale di impugnazione in man-canza di notificazione (art. 327 c.p.c.), la data della comunicazione costituisce il termine iniziale (dies a quo) per la proposizione del regolamento di compe-tenza (art. 47, co. 2, c.p.c.) e per la riassunzione della causa (art. 50 c.p.c.).

osservazioni

Ai fini del decorso del termine per la proposizione delle impugnazioni (ad eccezione del regola-mento di competenza), il termine iniziale è quello della notifica della sentenza (art. 326 c.p.c.), os-sia l’atto con il quale l’ufficiale giudiziario consegna la copia autentica della sentenza alla parte che sarebbe eventualmente interessata all’impugnazione.

La notifica va effettuata (art. 285 c.p.c.), su istanza di parte:

— a norma dell’art. 170 c.p.c., ossia al procuratore costituito;— alla parte personalmente (art. 286, co. 2, c.p.c.) se si è verificato uno dei casi previsti dall’art.

301 (un evento che colpisce il procuratore e che dà luogo all’interruzione del processo), men-tre se si è verificato un evento interruttivo che colpisce la parte dopo la chiusura della discus-sione, la notifica può essere effettuata a coloro ai quali spetta stare in giudizio (art. 286, co. 1, c.p.c.).

Page 32: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

138 • Capitolo 10

6 Correzione delle sentenze e delle ordinanze (artt. 287-289 c.p.c.)

generalità

CC L’art. 287 c.p.c. prevede la possibilità di correzione dei provvedimenti affetti da omissioni o errori materiali o di calcolo.

CC Per eliminare questo tipo di errori, per lo più dovuti a disattenzioni o sviste, la legge si preoccupa di predisporre uno strumento semplificato rispetto a quel-lo dell’impugnazione, la cui complessità sarebbe sproporzionata.

CC La correzione della sentenza è un provvedimento di tipo amministrativo che mira a ripristinare la corrispondenza tra quanto la sentenza ha inteso dichia-rare e quanto formalmente dichiarato; provvedimento da pronunciarsi dallo stesso ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza, salvo il caso dell’av-venuta proposizione dell’appello, nel qual caso la correzione compete al giu-dice dell’appello, che può provvedere anche d’ufficio.

errore materiale ed errore di cal-colo

CC L’errore materiale consiste in un errore di redazione della sentenza, ossia in una disat-tenzione o in una svista occor-sa nella stesuradell’atto. Tra i casi di errore materiale emen-dabili rientrano, ad es.:

• l’erronea indicazione della data di delibera-zione della sentenza;

• l’errore del giudice nella determinazione del-la misura delle spese sostenute dalla parte vittoriosa (Cass. 21012/2010);

• l’inesatta indicazione del nome di una delle parti, nell’intestazione della sentenza purché dal contesto della sentenza risulti con suffi-ciente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti (Cass. 7343/2010).

CC L’errore di calcolo aritmetico consiste nella scorretta applicazione delle re-gole matematiche ma sulla base di presupposti numerici non contestati ed esatti (Cass. 11333/2009).

omissione

CC L’omissione materiale consiste nella mancanza di uno o più elementi forma-li della sentenza dovuta a dimenticanza o svista.

CC Sono conside-rate omissioni riparabili con la correzione:

• la mancanza dell’intestazione «Repubblica Italiana – in nome del popolo italiano»;

• l’erronea indicazione della data di deliberazione;

• l’omessa indicazione, nell’epigrafe della sentenza, del nome di una delle parti, quando dal contesto della sentenza l’iden-tità della parte emerge senza possibilità di equivoci;

• la mancata trascrizione di una o più conclusioni delle par-ti, purché siano state esaminate e non sia mancata la de-cisione su di esse, altrimenti si verificherebbe una nullità.

CC L’omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice o, nel caso di pronuncia emessa dal giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., determina (nel caso in cui l’impe-dimento del magistrato non risulti menzionato) la nullità insanabile della sen-tenza medesima, dovendosi escludere l’applicabilità del procedimento di cor-rezione) (Cass. 12167/2009).

Page 33: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Il processo di cognizione davanti al tribunale • 139

osservazioni

Se il difensore della parte anticipa le spese e poi chiede al giudice la liquidazione, a proprio favo-re, delle spese anticipate (c.d. istanza di distrazione delle spese), in caso di omessa pronuncia, da parte del giudice, sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di cor-rezione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugna-zione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un ti-tolo esecutivo (Cass. S.U. 16037/2010).

Casi e procedi-mento di corre-zione

CC L’art. 287 c.p.c., nel disciplinare l’istituto della correzione, si riferisce alla sen-tenza e alle ordinanze non revocabili (art. 287 c.p.c.). Sono correggibili, inol-tre, i decreti non revocabili (ad es., il decreto ingiuntivo).

CC Il giudice competente a pronunciare sul procedimento di correzione è lo stes-so giudice (inteso come «stesso ufficio giudiziario») che ha pronunciato il prov-vedimento correggibile.

CC Ai sensi dell’art. 288 c.p.c.:

• se tutte le parti concordano nel chiedere la correzione, il giudice provvede con decreto;

• se, invece, la correzione è chiesta da una delle parti, il giudice fissa l’udienza nella quale le parti devono com-parire davanti a lui. Sull’istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull’originale del provvedimento;

• se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto devono essere notificati alle altre parti personalmente.

Page 34: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone
Page 35: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Vicende anomale del processo: sospensione, interruzione ed estinzione • 141

Capitolo11 viCende anoMaLe deL ProCesso: sosPensione, interruzione ed estinzione

Il processo può entrare in uno stato di quiescenza, ossia arrestarsi temporaneamente.Durante tale periodo il processo pende, ma non possono essere compiuti i normali atti della procedura.La quiescenza è uno stato provvisorio che viene meno soltanto con il compimento di specifici atti di impulso (in particolare, l’atto di riassunzione) in mancanza dei quali, alla scadenza di un determinato periodo di tempo, il processo si estingue.Il procedimento di cognizione può arrestarsi a causa di un provvedimento di sospensione, di inter-ruzione o di cancellazione della causa dal ruolo.

1 sospensione (artt. 295-298 c.p.c.)

definizione

CC La sospensione del processo è l’arresto dell’iter processuale a causa di un de-terminato evento e fino alla cessazione di quell’evento.

CC Di regola, la sospensione non si verifica automaticamente, ma a seguito di un prov-vedimento del giudice, non oltre la precisazione delle conclusioni.

tipologie

CC sospensione necessaria: il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui defi-nizione dipende la decisione della causa (art. 295 c.p.c.).

CC sospensione su istanza delle parti: il giudice istruttore, su istanza di tutte le par-ti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il proces-so rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo (art. 296 c.p.c.).

disciplina

CC Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione: se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le par-ti devono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessa-zione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia. L’istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al Presidente del tribunale (art. 297 c.p.c.).

CC effetti della sospensione: durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento. La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricomin-ciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di so-spensione o nel decreto di cui all’articolo precedente (art. 298 c.p.c.).

Page 36: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

142 • Capitolo 11

sCheMa n. 26La sosPensione deL ProCesso (artt. 295-298 c.p.c.)

La sospensione del processo consiste in un arresto dell’iter processuale a causa di un determina-to evento e fino alla cessazione di quell’evento

Sospensione necessaria

Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve prose-guire, le parti devono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazio-ne della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la contro-versia civile o amministrativa

Sospensione su istanza delle parti

Il giudice dispone che il processo sia sospe-so in ogni caso in cui occorre risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa

Il giudice istruttore, su istanza di tutte le par-ti, ove sussistano giustificati motivi, può di-sporre, per una sola volta, che il processo sia sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prose-cuzione del processo

L’istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione

L’istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale

Il ricorso, col decreto che fissa l’udienza, è notificato a cura dell’istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice

2 interruzione (artt. 229-305 c.p.c.)

nozione ed effetti

CC L’interruzione è l’arresto dell’iter processuale a causa di un evento che compromette l’effettività del contraddittorio (ad es., la morte di una parte o la perdita della sua capacità di agire).

CC In caso d’interruzione non possono essere compiuti gli atti del processo e restano interrotti i termini in corso. Gli atti eventualmente compiuti sono nulli. A seguito della riassunzione i termini precedentemente interrotti ripren-dono a decorrere per intero e non soltanto per la parte residua (SATTA) (artt. 298 e 304 c.p.c.).

Page 37: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Vicende anomale del processo: sospensione, interruzione ed estinzione • 143

eventi interruttivi

CC Morte o perdita della capacità di stare in giudizio prima della costituzio-ne (art. 299 c.p.c.): se prima della costituzione in cancelleria o all’udienza da-vanti al giudice istruttore sopravviene la morte (o la dichiarazione di morte pre-sunta: art. 58 c.c.) o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti (ad es., per interdizione), oppure la morte o la perdita di capacità del rap-presentante legale della parte (il tutore dell’interdetto, il curatore dell’inabilita-to, ecc.) o la cessazione di tale rappresentanza (ad es., a causa della revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione), il processo è interrotto immediatamen-te. L’interruzione, però, è esclusa, perché superflua, se l’evento interruttivo è seguito immediatamente (o comunque prima della dichiarazione dell’interru-zione) dalla ricostituzione dell’effettività del contraddittorio a seguito della co-stituzione spontanea di coloro ai quali spetta proseguire il processo (il succes-sore, il rappresentante legale, il minore divenuto maggiorenne, ecc.) o della loro citazione in riassunzione ad opera dell’altra parte.

CC Morte o perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita o del contumace (art. 300 c.p.c.): se la morte o la perdita della capacità della parte si avvera nei riguardi della parte costituita in giudizio, il difensore lo di-chiara in udienza o lo notifica alle altre parti, e da tale momento il processo è interrotto. In caso di mancata dichiarazione della morte, il processo prosegue nei confronti del defunto, da considerarsi processualmente ancora in vita.

Se la parte è costituita personalmente, il processo si interrompe dal momen-to dell’evento. Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il proces-so è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, è notificato o è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di no-tifica di uno degli atti che devono essere notificati al contumace.

L’interruzione si verifica automaticamente al momento della dichiarazione, notificazione o certificazione indipendentemente da un provvedimento del giu-dice, che però è tenuto a dichiararla non appena abbia avuto notizia di tali eventi.

CC Morte o impedimento del difensore: se la parte è costituita a mezzo di un difensore, il processo è interrotto dal giorno della sua morte, oppure dal gior-no della radiazione o della sospensione dall’albo professionale. Non sono cau-se d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa (art. 301 c.p.c.).

CC La cancellazione volontaria dall’albo professionale non determina l’interru-zione del processo, in quanto, mentre la morte, la sospensione o la radiazio-ne dall’albo sono accomunate dal fatto di non dipendere, almeno in via diret-ta, dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alla revoca della procura o alla rinuncia a essa (Cass. 12261/2009).

Prosecuzione del processo

CC Il processo interrotto può essere proseguito (art. 302 c.p.c.) oppure riassun-to (art. 303 c.p.c.). Si tratta di due mezzi idonei a far riprendere al giudizio il suo corso.

CC La prosecuzione può essere chiesta dalla parte colpita dall’evento interrut-tivo. Se il processo è interrotto per la morte di una parte, deve proseguire nei confronti di tutti gli eredi della parte deceduta.

CC La costituzione per proseguire il processo può avvenire:

• all’udienza;

• a norma dell’art. 166 c.p.c.

CC Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell’udien-za. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell’istante.

Page 38: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

144 • Capitolo 11

riassunzione del processo

CC Il giudizio interrotto può essere proseguito dalla parte colpita dall’evento interrut-tivo, oppure può essere riassunto dalla parte estranea all’evento stesso. In particolare, ai sensi dell’art. 303 c.p.c., se non avviene la prosecuzione del pro-cesso, l’altra parte può chiedere la fissazione dell’udienza e, successivamente, effettuare la notifica del ricorso e del decreto che fissa l’udienza a coloro che debbono costituirsi per proseguire il processo.

CC In caso di morte della parte, la notificazione, entro un anno dalla morte, può es-sere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto. Tutti gli eredi acquistano la qualità di parte e la mancata costituzione di alcuni di essi non comporta la necessità di integrare il contraddittorio.

CC Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue (art. 305 c.p.c.). Il termine tri-mestrale decorre, in caso di morte o impedimento del difensore (art. 301 c.p.c.), da quando la parte rimasta senza difensore ha avuto effettiva cono-scenza legale dell’evento (Corte cost. 139/1967). Il termine perentorio è ri-spettato se entro tre mesi il ricorso in riassunzione è depositato in cancelleria (Cass. 6325/2010).

sCheMa n. 27L’interruzione deL ProCesso (artt. 299-305 c.p.c.)

Morte o perdita della capa-cità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappre-sentante legale prima della costituzione in cancelleria

Morte o impedimento del procuratore

Morte o perdita della capa-cità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rap-presentante legale dopo la costituzione in giudizio

il processo è interrotto, sal-vo che coloro ai quali spet-ta di proseguirlo si costitui-scano volontariamente, op-pure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione

il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazio-ne o sospensione del pro-curatore

il difensore dichiara l’acca-dimento in udienza o lo no-tifica alle altre parti e il pro-cesso è interrotto

se l’evento riguarda la par-te contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è do-cumentato dall’altra parte, o è notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario

Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interru-zione, altrimenti si estingue

Page 39: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Vicende anomale del processo: sospensione, interruzione ed estinzione • 145

3 estinzione (artt. 306-310 c.p.c.)

generalità

CC La fine del processo può essere causata anche da una vicenda che la determi-na senza che sia avvenuta la pronuncia della sentenza definitiva. Tale vicenda è l’estinzione del processo.

CC Funzione dell’istituto è quella di evitare la prosecuzione dell’attività processuale quando tutte le parti, per accordo esplicito (rinuncia e relativa accettazione) o per comportamento concludente (inattività), la ritengono inutile.

CC Neppure lo Stato, in tale situazione, ha interesse a tenere impegnati i propri organi giurisdizionali, tra l’altro protraendo un’obiettiva situazione di incertezza; tanto più che gli eventuali interessi dell’ordinamento alla prosecuzione del processo possono essere tutelati dall’iniziativa del P.M, il quale, nei casi in cui ha proposto la doman-da, non può rinunciare alla domanda stessa né provocare l’estinzione per inattività.

rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.)

CC La rinuncia agli atti del giudizio è la dichiarazione dell’attore di non voler pro-seguire il processo e, quindi, di non volere che il processo giunga a una decisio-ne di merito sulla domanda.

CC La rinuncia:

• può essere effettuata dall’attore (o dal convenuto in caso di do-manda riconvenzionale), personalmente o a mezzo del difen-sore munito di procura speciale;

• è efficace soltanto se è accettata dalle parti costituite che po-trebbero essere interessate alla prosecuzione del giudizio. Non occorre l’accettazione del convenuto contumace. L’interes-se alla prosecuzione del giudizio sussiste quando il convenuto ha la possibilità di ottenere un provvedimento finale che produ-ce effetti più favorevoli di quelli discendenti dall’estinzione del processo (LUISO).

CC La rinuncia e l’accettazione devono essere fatte con dichiarazione orale in udien-za o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il giudice, se la rinuncia e l’ac-cettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo.

CC Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.

inattività delle parti (art. 307 c.p.c.)

CC Se, dopo la notifica della citazione, nessuna delle parti si costituisce entro il termi-ne stabilito dall’art. 166 c.p.c., oppure se, dopo la costituzione delle stesse, il giu-dice, nei casi previsti dalla legge, ordina la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto dell’art. 181 e dell’art. 290 c.p.c., deve essere riassun-to davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto (art. 166 c.p.c.) o dalla data del provve-dimento di cancellazione; altrimenti, si estingue.

CC Il processo, una volta riassunto, si estingue se nessuna delle parti si costituisce oppure se, nei casi previsti dalla legge, il giudice ordina la cancellazione della causa del ruolo.

CC Il processo si estingue, altresì, qualora le parti, alle quali spetta rinnovare la citazione o proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi hanno provveduto entro il ter-mine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. Quando la legge autorizza il giudi-ce a fissare il termine, questo non può essere inferiore a un mese né superiore a tre.

CC L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore o con sentenza del collegio.

Page 40: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

146 • Capitolo 11

La riassunzione del processo

CC Salvo diversa previsione di legge, la riassunzione è fatta con comparsa, ai sensi dell’art. 125 disp. att. c.p.c.

CC L’atto è valido, pur se formulato con citazione o ricorso (Cass. 21071/2009), se contiene gli elementi previsti dall’art. 125 disp. att. c.p.c. ed esprime chia-ramente la volontà della parte di riassumere il processo.

CC L’atto deve indicare:

• il giudice di fronte a cui le parti devono comparire, le parti e i loro difensori;

• l’udienza alla quale devono partecipare le parti;

• il provvedimento sulla base del quale è fatta la ri-assunzione.

CC Inoltre, l’atto di rias-sunzione deve:

• richiamare l’atto introduttivo del processo (non è ne-cessaria l’indicazione delle domande in esso propo-ste);

• contenere l’invito a costituirsi nei termini previsti dall’art. 163 bis c.p.c. o nei termini abbreviati (Cass. 3623/2004).

CC L’atto deve essere notificato alla parte personalmente, nel caso in cui essa non si sia costituita nel processo.

CC La riassunzione è tempestiva quando la comparsa è regolarmente notifica-ta entro il termine di tre mesi. Nel caso di mancata costituzione il termine rilevante per valutare l’integrazione della fattispecie estintiva è, a norma dell’art. 166 c.p.c., il ventesimo giorno antecedente all’udienza di prima com-parizione. Nelle altre ipotesi il termine decorre dal provvedimento di cancel-lazione della causa dal ruolo.

L’ordinanza di estinzione

CC L’ordinanza che di-chiara l’estinzione (art. 308 c.p.c.):

• è comunicata a cura del cancelliere se è pronun-ciata fuori udienza;

• è reclamabile nei modi di cui all’art. 178, co. 3, 4 e 5, c.p.c.

CC Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il re-clamo, e con ordinanza non impugnabile, se l’accoglie.

diserzione del l’udienza

CC Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giu-dice fissa una nuova udienza ex art. 181 c.p.c., comunicata alle parti costi-tuite (art. 309 c.p.c.).

CC In caso di mancata comparizione delle parti alla seconda udienza, il giudice:

• dispone, con ordinanza, la cancellazione della cau-sa dal ruolo, e dichiara l’estinzione del giudizio.

CC Il provvedimento di cancellazione non deve essere comunicato alle parti.

Page 41: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Vicende anomale del processo: sospensione, interruzione ed estinzione • 147

effetti del l’estinzione

CC Ai sensi dell’art. 310 c.p.c., l’estinzione del processo:

• non estingue l’azione. Pertanto, il diritto sostan-ziale oggetto del giudizio estinto resta integro, e può essere fatto valere in un altro processo;

• rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sen-tenze di merito pronunciate nel corso del proces-so e le sentenze pronunciate dalla Cassazione in sede di regolamento di competenza, alle qua-li non possono assimilarsi quelle dei giudici di merito in tema di competenza.

CC Anche le prove raccolte, come tutti gli atti del processo estinto, perdono effica-cia. Tuttavia, l’art. 310, co. 3, c.p.c. stabilisce che le prove raccolte sono valuta-te dal giudice di un eventuale nuovo giudizio a norma dell’art. 116, co. 2, c.p.c., ossia come elementi di prova.

CC Le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate.

Page 42: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone
Page 43: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Le impugnazioni • 149

Capitolo12 Le iMPugnazioni

1 in generale (artt. 323-338 c.p.c.)

i mezzi di impu-gnazione

CC Sono gli strumenti attraverso i quali una delle parti rimette in discussione, nei confronti dell’altra, un provvedimento giurisdizionale ritenuto invalido o ingiusto.

CC Contro le senten-ze i mezzi di im-pugnazione sono:

• l’appello (il mezzo generale di impugnazione contro le sentenze di primo grado);

• il ricorso in cassazione (il mezzo di impugnazione con-tro le sentenze emesse in secondo o in unico grado);

• la revocazione;

• l’opposizione di terzo;

• il regolamento di competenza.

CC Sono tassativi, per cui non sono ammesse impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali all’infuori delle ipotesi previste dalla legge.

Caratteristiche

CC Ciascun mezzo di impugnazione si dirige contro un provvedimento del giu-dice.

CC Legittimati a impugnare sono coloro che hanno rivestito la qualità di parte nel precedente grado di giudizio.

CC L’interesse a impugnare deriva dalla soccombenza.

Classificazioni

CC Mezzi di impu-gnazione e mez-zi di gravame:

• i mezzi di impugnazione mirano a eliminare la senten-za affetta da errores in iudicando (errori nell’individua-zione o interpretazione della norma applicabile o nell’ac-certamento dei fatti controversi) o errores in proceden-do (vizi di procedura non sanati o non sanabili, ad es. il difetto di giurisdizione, di competenza, di legittimazione ad agire, di litisconsorzio necessario);

• i mezzi di gravame si utilizzano contro una sentenza ingiusta, in quanto costituisce il risultato di un’ingiusta valutazione delle prove, dei fatti e, più in generale, di tutto ciò che rientra nella libera valutazione del giudice, e sono diretti a ottenere il riesame del rapporto contro-verso.

CC Mezzi di impugnazione a critica libera (appello) e mezzi di impugnazione a critica vincolata (ricorso in Cassazione).

CC Mezzi di impugnazione ordinari (appello, Cassazione, revocazione ordina-ria), la cui proposizione nei termini (artt. 325 e 327 c.p.c.) impedisce il pas-saggio in giudicato della sentenza, e mezzi di impugnazione straordinari, proponibili indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza (re-vocazione straordinaria, opposizione di terzo).

Page 44: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

150 • Capitolo 12

interesse e legittima-zione a impugnare

CC L’interesse a impugnare è l’interesse a ottenere una nuova pronuncia sul rapporto giuridico già oggetto del precedente giudizio. Tale interes-se deriva dalla soccombenza, ossia la condizione nella quale si trova, al termine di un giudizio, la parte quando la propria domanda non è sta-ta accolta o quando è stata accolta una domanda della controparte (LIEBMAN).

CC La soccombenza può essere totale, se viene respinta l’intera domanda della parte, oppure parziale, quando la sentenza accoglie solo parzial-mente la domanda della parte o quando, pur accogliendo la domanda della parte, accoglie anche una o più domande della controparte.

CC La legittimazio-ne a impugnare sussiste, di rego-la, a favore delle parti del giudizio concluso con la sentenza da im-pugnare, ossia:

• le parti originarie (attore e convenuto);

• le parti nei confronti delle quali è stata ordinata l’in-tegrazione del contraddittorio;

• i terzi intervenuti.

CC Eccezioni alla re-gola secondo la quale le impu-gnazioni sono ri-servate a coloro i quali hanno par-tecipato al giudi-zio sono:

• l’opposizione di terzo (artt. 404 ss. c.p.c.), che è un mezzo di impugnazione destinato a chi non è stato parte del giudizio concluso con la sentenza im-pugnabile;

• il pubblico ministero è titolare di un autonomo diritto di impugnazione nell’ambito delle cause che ha promosso o che avrebbe potuto promuovere; egli è inoltre legittimato a impugnare le sentenze relative alle cause matrimoniali (salvo quelle di se-parazione personale tra coniugi) e le sentenze che dichiarano l’efficacia o l’inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali. La legitti-mazione a impugnare spetta sia al p.m. presso il giudice che ha emesso la sentenza, sia al p.m. presso il giudice competente per l’impugnazione (art. 72 c.p.c.);

• la sentenza emessa nei confronti di una parte che sia venuta a mancare può essere impugnata dal suo successore universale (art. 110 c.p.c.);

• in caso di successione a titolo particolare, inter vivos o mortis causa, la sentenza è impugnabile an-che dal successore (art. 111 c.p.c.).

Passaggio in giudica-to (artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.)

CC La sentenza contro la quale non è più possibile esercitare il potere di impugnazione — per mancato esercizio nei termini di legge o per esau-rimento del potere stesso — si intende passata in giudicato formale.

CC Dal giudicato formale discende il giudicato sostanziale, secondo cui l’ac-certamento contenuto nella sentenza ormai incontrovertibile fa stato, a norma dell’art. 2909 c.c., tra le parti, i loro eredi e i loro aventi causa. Si tratta di due aspetti dello stesso fenomeno, costituito dalla incontroverti-bilità della sentenza e dall’immutabilità dei suoi effetti.

Page 45: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Le impugnazioni • 151

Passaggio in giudica-to (artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.)

CC I provvedimenti idonei al pas-saggio in giudi-cato sono:

• le sentenze di rito, di merito, definitive e non defini-tive, di primo e di secondo grado, contro le quali non siano stati proposti i mezzi di impugnazione;

• l’ordinanza che conclude il nuovo procedimento sommario di cognizione (art. 702quater c.p.c.);

• il decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto (artt. 645 ss. c.p.c.);

• l’ordinanza di convalida di sfratto non tempestiva-mente opposta (art. 668 c.p.c.).

Mezzi di impugnazio-ne (art. 323 c.p.c.)

CC I mezzi di impugnazione ordinari, la cui proposizione impedisce il pas-saggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale, sono il regolamen-to di competenza, l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione or-dinaria (art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c.).

CC I mezzi di impugnazione straordinari sono proponibili anche dopo il passaggio in giudicato formale della sentenza, e sono la revocazione stra-ordinaria (art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6, c.p.c.), la revocazione del P.M. (art. 397 c.p.c.), l’opposizione di terzo, l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e l’opposizione tardiva alla convalida di sfratto.

CC Con i mezzi di im-pugnazione stra-ordinari si pos-sono far valere:

• elementi turbativi del giudizio che possono essere conosciuti anche a distanza di molto tempo (revo-cazione straordinaria: art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c.) e rendono impossibile far dipendere l’impugnazio-ne da un termine prefissato;

• situazioni particolari che conseguono a posizioni soggettive diverse da quelle delle parti (l’opposizio-ne di terzo), che rendono inopportuno far dipende-re l’impugnazione da un termine rigorosamente pre-fissato.

termini per impugna-re (artt. 325-327 c.p.c.)

CC Ai sensi dell’art. 325 c.p.c., il ter-mine breve per impugnare è:

• di 30 giorni per l’appello, la revocazione e l’oppo-sizione di terzo revocatoria (art. 404, co. 2, c.p.c.) contro le sentenze dei tribunali e dei giudici pace;

• di 30 giorni per la revocazione e l’opposizione di terzo revocatoria (art. 404, co. 2, c.p.c.) contro le sentenze della Corte d’appello;

• di 60 giorni per il ricorso per Cassazione.

CC I termini brevi sono perentori e decorrono dalla notifica della sentenza eseguita a istanza di parte (art. 285 c.p.c.), oppure dalla scoperta del vi-zio o dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il dolo del giu-dice nella revocazione straordinaria (art. 395 nn. 1, 2, 3, 6 c.p.c.), o, infi-ne, dalla scoperta del dolo, della falsità o della collusione nella opposi-zione di terzo revocatoria (art. 404, co. 2, c.p.c.).

CC I termini brevi sono così definiti in contrapposizione al termine lungo di sei mesi che, per l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione or-dinaria (art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c.), decorrono, in mancanza di notificazio-ne, dalla data della pubblicazione del provvedimento (art. 327 c.p.c.).

Page 46: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

152 • Capitolo 12

osservazioni

L’atto che consente di verificare se essa sia stata tempestiva ai sensi della norma è la notifica dell’impugnazione o il deposito dell’atto di impugnazione nella cancelleria del giudice competen-te nel caso di controversie che si introducono mediante ricorso, come l’appello in materia di con-troversie di lavoro o in materia di separazione e divorzio, che in appello segue il rito camerale.

2 L’acquiescenza (art. 329 c.p.c.)

L’acquiescenza

CC Dall’impugnazione si può decadere anche indipendentemente dalla de-correnza di qualsiasi termine, per effetto dell’acquiescenza.

CC L’acquiescenza può consistere (art. 329 c.p.c.):

• nell’accettazione espressa della sentenza (acquie-scenza esplicita);

• in un comportamento inequivocabilmente incompa-tibile con la volontà del soggetto di impugnare la de-cisione (acquiescenza implicita). Non basta, a tal fine, un atteggiamento di mera tolleranza contingen-te e neppure il compimento di atti resi necessari o opportuni, nell’immediato, dall’esistenza del suddet-to provvedimento, in una logica di riduzione del pre-giudizio, ma che non per questo escludono l’inten-zione dell’interessato di agire per l’eliminazione de-gli effetti del provvedimento (Cass. S.U. 12339/2010);

• nell’impugnazione parziale della decisione, che com-porta acquiescenza alle parti di sentenza non impugna-te, purché autonome e non dipendenti da quella impu-gnata (acquiescenza impropria: art. 329, co. 2, c.p.c.).

3 il luogo di notifica dell’atto di impugnazione (art. 330 c.p.c.)

L’atto di impugnazione (atto di citazione per l’appello, la revocazio-ne e l’opposizione di terzo; ricorso per l’ap-pello nelle controver-sie di lavoro, la cassa-zione, il regolamento di competenza) deve essere notificato:

CC presso il domicilio eletto o la residenza indicata dalla parte nell’atto di notificazione della sentenza, purché entrambi questi luoghi siano situati nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza;

CC presso l’ufficio del difensore costituito, la re-sidenza dichia-rata o il domici-lio eletto per il giudizio che si è concluso con la sentenza, nel caso in cui:

a) manchi la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nell’atto di notificazione della sentenza; oppure:

b) non vi sia stata notificazione della sentenza; oppure:c) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domici-

lio siano effettuate fuori dalla circoscrizione del giu-dice che ha pronunciato la sentenza;

CC presso la parte personalmente, nei luoghi degli artt. 137 ss. c.p.c., nel caso in cui manchi la costituzione del difensore, la dichiarazione di resi-denza e l’elezione di domicilio, e quando l’impugnazione sia proposta dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Page 47: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Le impugnazioni • 153

4 impugnazione principale e impugnazione incidentale (artt. 333-335 c.p.c.)

definizioni

CC L’impugnazione principale è quella proposta per prima, ossia l’impu-gnazione notificata prima delle altre, mentre le impugnazioni inci-dentali sono le impugnazioni successive alla prima, le quali devono essere proposte nello stesso processo instaurato con l’impugnazione principale. Pertanto, il criterio distintivo tra impugnazione principale e im-pugnazione incidentale è meramente cronologico.

CC In base al principio di unità dei mezzi di impugnazione, il procedi-mento di impugnazione, una volta aperto, deve fungere da «contenito-re» di tutte le possibili impugnazioni di quella sentenza. Questo princi-pio è espresso dall’art. 333 c.p.c., secondo cui le parti alle quali sono state fatte le notificazioni dell’atto di impugnazione devono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.

Pertanto, proposta l’impugnazione principale, le altre impugnazioni si de-vono fare nella forma dell’impugnazione incidentale, cioè nello stesso processo.

CC L’interesse a proporre l’appello incidentale nasce in presenza della c.d. soccombenza reciproca, ossia quando la sentenza ha dato torto in par-te all’appellante principale e in parte all’appellante incidentale.

CC L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nella cancelleria del giudice d’appello almeno 20 giorni prima dell’udienza di prima comparizione fissata dall’appellante nell’atto d’appello.

riunione delle impu-gnazioni

CC Può accadere che contro la stessa sentenza si propongano impugna-zioni separate (ad es., ciascuna parte, parzialmente soccombente, no-tifica all’altra un atto d’appello). Qui si hanno due impugnazioni separa-te contro la stessa sentenza, per cui occorre ristabilire a posteriori l’uni-tarietà del procedimento di impugnazione. A questo provvede l’art. 335 c.p.c., secondo cui «tutte le impugnazioni proposte separatamente con-tro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo».

CC La mancata riunione comporta l’inammissibilità delle impugnazioni se-parate o l’improcedibilità degli altri giudizi di impugnazione, salvo che si tratti di cause scindibili, nel qual caso le distinte impugnazioni pos-sono essere separatamente decise anche se non riunite.

osservazioni

La riunione d’ufficio è applicabile anche alle impugnazioni proposte contro sentenze diverse, quan-do si riferiscano a una stessa domanda e a giudizi svolti tra le stesse parti (Cass. 21349/2004), qualora sussistano ragioni di unitarietà sostanziale e processuale della controversia o vi sia l’even-tualità di soluzioni contrastanti, oppure quando si tratti di sentenze che, integrandosi reciproca-mente, definiscano un’unica controversia di merito.

Page 48: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

154 • Capitolo 12

impugna-zione inci-dentale tar-diva

CC L’impugnazione incidentale tardiva è l’impugnazione proposta dalla parte soccom-bente parziale la quale, nel momento in cui gli viene notificata l’impugnazione prin-cipale, ha perso il potere di impugnare per decorrenza dei termini (ad es., perché l’impugnazione principale gli viene notificata l’ultimo giorno utile) o per acquiescen-za. In tal caso, la notifica dell’impugnazione la rimette in termini per proporre l’impu-gnazione, che sarà un’impugnazione incidentale (perché successiva alla prima) e tardiva (perché proposta oltre i termini per impugnare il provvedimento entro i termi-ni, in via principale o in via incidentale tempestiva).

CC Nel caso dell’appello, l’impugnazione incidentale deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi almeno venti giorni prima del-la prima udienza (art. 343 c.p.c.).

CC L’impugnazione incidentale tardiva può essere proposta nei confronti di qualsiasi capo della sentenza, e non soltanto nei confronti dei capi della sentenza impugna-ti con l’impugnazione principale (Cass. S.U. 4640/1989).

5 Litisconsorzio in sede di gravame (artt. 331-332 c.p.c.)

Cause in-scindibili e cause di-pendenti

CC In base al principio dell’unità soggettiva del processo di impugna-zione contro la stessa sentenza, al giudizio di impugnazione devono partecipare gli stessi sog-getti che hanno parteci-pato al giudizio del grado precedente, per evitare:

• che un processo che si è svolto tra più parti in primo gra-do si frantumi in più giudizi in sede d’appello;

• che la stessa sentenza che ha deciso posizioni tra loro interdipendenti possa passare in giudicato nei confronti di una parte soltanto e non di un’altra.

CC In attuazione del suddetto principio, l’art. 331 c.p.c. stabilisce che se la sentenza, pronunciata tra più parti di una causa inscindibile o di cause interdipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contrad-dittorio, fissando il termine entro il quale la notifica deve essere fatta e, se è neces-sario, l’udienza di comparizione.

CC L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’inte-grazione nel termine fissato.

CC Causa inscindibile con più parti è quella nella quale:

• la pluralità di parti, nel giudizio di primo grado, è stata determinata dalla necessità del litisconsorzio (art. 102 c.p.c.), come, ad es., nel caso del giudizio riguardante lo scioglimento di una comunione;

• la pluralità di parti è imposta da eventi sopravvenuti, come, ad es., la successione di più persone a una delle parti;

• la pluralità di parti in primo grado è stata determinata da ra-gioni processuali, come, ad es., l’ordine del giudice di chia-mata di un terzo (che rende necessario il litisconsorzio, che originariamente non era tale) o l’intervento di parti la cui po-sizione non può scindersi da quella delle parti principali.

CC Cause tra loro dipendenti sono le cause legate tra loro da un vincolo di pregiudi-zialità (la decisione dell’una costituisce il presupposto logico-giuridico della decisio-ne dell’altra) o di garanzia.

Page 49: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Le impugnazioni • 155

sCheMa n. 28Cause sCindibiLi e insCindibiLi

Sentenza pronunciata tra più parti in una cau-sa inscindibile o in cause tra loro dipendenti

Sentenza pronunciata in cause scindibili

Cause insCindibiLi Cause sCindibiLi

se non è impugnata nei confronti di tutte le parti, il giudice ordina l’integrazione del con-traddittorio fissando, se necessario, l’udien-za di comparizione

se l’impugnazione viene proposta soltan-to da una delle parti o nei confronti di una di esse, il giudice ne ordina la notificazio-ne alle altre fissando, se necessario, l’udienza di comparizione

la notifica è disposta per consentire alle parti l’eventuale partecipazione anche alla fase d’impugnazione

l’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integra-zione nel termine fissato

se la notifica ordinata dal giudice non av-viene, il processo rimane sospeso fino a quando le altre parti, rimaste estranee, siano decadute dall’impugnazione

6 effetto espansivo interno ed esterno (art. 336 c.p.c.)

effetto espan-sivo interno

CC L’art. 336, co. 1, c.p.c. dispone che la riforma o l’annullamento parziale della sen-tenza in Cassazione ha effetto anche sulle questioni che dipendono da essa (effet-to espansivo interno). Ad es., se una sentenza si pronuncia sull’an e sul quantum in materia di risarcimento dei danni e viene impugnata soltanto sul punto che ri-guarda l’an, la riforma della pronuncia, nel senso che il risarcimento non è dovuto, non può non travolgere anche la pronuncia sul quantum, sebbene non impugnata.

effetto espan-sivo esterno

CC L’art. 336, co. 2, c.p.c. dispone, invece, che la riforma, con sentenza passata in giudicato, o l’annullamento della sentenza in Cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti che sono dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (effetto espansivo esterno). Si pensi, ad es., a una sentenza non definitiva su una questione pregiudiziale alla quale abbia fatto seguito una sentenza definitiva non impugnata: se la sentenza non definitiva è riformata o cassata, ciò travolge an-che la sentenza definitiva.

RatioCC La ratio della norma va individuata nell’intento del legislatore di bloccare i ricorsi

per cassazione meramente dilatori, ossia proposti al solo fine di differire gli effet-ti della riforma in appello.

Page 50: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

156 • Capitolo 12

7 sospensione dell’esecuzione e dei processi (art. 337 c.p.c.)

L’impugnazione non ha effetto so-spensivo

CC L’art. 282 c.p.c. sancisce l’esecutività delle sentenze di primo grado, os-sia la possibilità di iniziare immediatamente l’esecuzione forzata sulla base della sentenza. In linea con tale disposizione, l’art. 337 c.p.c. afferma che l’im-pugnazione non sospende automaticamente né l’efficacia esecutiva della sen-tenza né l’esecuzione già iniziata. Sono fatte salve le disposizioni che preve-dono la possibilità, per il giudice dell’impugnazione e, in alcuni casi, per il giu-dice che ha emesso il provvedimento impugnato, di sospendere l’esecuzio-ne della sentenza su istanza di parte (ad es., l’art. 283 c.p.c. per l’appello e l’art. 373 c.p.c. per il ricorso in cassazione).

CC L’art. 282, co. 2, c.p.c. prevede la sospensione del processo quando venga invocata l’autorità di una sentenza resa in un altro giudizio, che sia stata impugnata e che sia in qualche modo pregiudicante l’esito del processo in cui viene invocata. In tal caso il giudice può tenere conto della sentenza pronun-ciata nell’altro processo, sebbene impugnata, oppure sospendere il proces-so in attesa di conoscere l’esito dell’impugnazione.

osservazioni

Secondo la giurisprudenza più recente, non c’è più spazio per una sospensione discrezionale del processo, poiché si porrebbe in contrasto con il canone della durata ragionevole che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi dell’art. 3 Cost. (Cass. 25900/2006).

sCheMa n. 29ProvvediMenti suLL’eseCuzione Provvisoria in aPPeLLo

Il giudice d’appello

— valutazione sommaria della fondatezza dell’impugnazione— valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccom-

bente può subire dall’esecuzione della sentenza, anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato

su istanza di parte proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale

quando sussistono gravi e fondati motivi anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti

sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata

con o senza cauzione

Presupposti della sospensione

Page 51: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Le impugnazioni • 157

8 effetti dell’estinzione del processo di impugnazione (art. 338 c.p.c.)

Passaggio in giu-dicato della sen-tenza impugnata

CC Mentre l’estinzione del giudizio di primo grado lascia impregiudicati i diritti del-le parti (art. 310 c.p.c.), l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che gli effetti del-la sentenza impugnata siano stati modificati con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto (art. 338 c.p.c.). I provvedimenti pronunciati nel pro-cedimento estinto che hanno modificato gli effetti della sentenza impugnata e, pertanto, ne impediscono il passaggio in giudicato, sono le sentenze non definitive, di rito o di merito, emesse nel processo estinto.

Passaggio in giu-dicato della sen-tenza impugnata

CC Proposta revocazione ex art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c., se il relativo giudizio si estingue la sentenza impugnata passa in giudicato solo se non è ancora decorso il termine per proporre ricorso in Cassazione, visto che questo mezzo di impugnazione è concorrente con quello della revocazione.

CC Il provvedimento con cui si pronuncia l’estinzione è una sentenza (artt. 307, ult. co., e 359 c.p.c.).

CC Il giudice competente a decidere sugli effetti dell’estinzione del giudizio di appello o di revocazione sulla sentenza impugnata è il giudice davanti al qua-le la questione viene sollevata.

9 L’appello (artt. 339-359 c.c.)

generalità

CC L’appello è il mezzo di impugnazione che introduce il giudizio di secon-do grado, ossia una fase del processo nella quale si ha un nuovo esame del-la causa, nei limiti delle censure contenute nella domanda d’appello.

CC La struttura del giudizio di appello è la stessa del giudizio di primo grado (art. 359 c.p.c.).

CC Il principio del doppio grado di giudizio, inteso nel senso che ogni controver-sia deve poter passare, salvo casi eccezionali, attraverso due gradi di giudi-zio, non ha fondamento costituzionale (Corte cost. 301/1986). Ne deriva la legittimità della previsione di sentenze non appellabili.

CaratteriCC L’appello è un mez-

zo di impugnazione:

• ordinario, poiché deve essere proposto nei termini di decadenza previsti dalla legge e la sua proposizione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza;

• a critica libera, ossia a motivi illimitati, in quanto si possono denunciare al giudice d’appello tutti i vizi in iudicando o in procedendo della sentenza impugnata;

• devolutivo, poiché il giudice d’appello conosce lo stesso rapporto sostanziale controverso in primo gra-do, nei limiti dei motivi specifici fatti valere dall’appel-lante (tantum devolutum quantum appellatum). L’ef-fetto devolutivo non investe il giudice di secondo gra-do dell’intera causa già decisa in primo grado, ma sol-tanto delle questioni sollevate con l’atto di appello;

• sostitutivo, poiché la sentenza di secondo grado, di ac-coglimento o di rigetto, si sostituisce a quella di primo grado nel determinare l’assetto di interessi tra le parti.

Page 52: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

158 • Capitolo 12

sentenze ap-pellabili …

CC Possono essere impugnate con l’appello tutte le sentenze di primo grado del tribunale e del giudice di pace, definitive e non definitive, di rito o di merito.

CC Per individuare i provvedimenti appellabili non si deve avere riguardo alla forma ma alla sostanza del provvedimento. Sono dunque appellabili i provvedimen-ti di primo grado aventi contenuto decisorio, cioè contenuto sostanziale di sen-tenza, anche se emessi in forma di ordinanza o decreto.

CC La natura del provvedimento non si ricava né dalla forma né dalla qualifica attribuita dal giudice ma dagli effetti giuridici che il provvedimento è destinato a produrre.

CC Anche le ordinanze e i decreti possono essere appellabili se hanno contenuto decisorio e dunque natura sostanziale di sentenza.

… e inappel-labili

CC Sono, invece, inap-pellabili:

• le sentenze dichiarate inappellabili da specifiche dispo-sizioni di legge, quali, ad es., le sentenze emanate all’esi-to di controversie individuali di lavoro di valore non supe-riore a 25,82 euro (art. 440 c.p.c.); di previdenza e assi-stenza di valore non superiore a 25,82 euro (art. 442 c.p.c.) nonché di locazione, comodato e affitto di valore inferiore a 50.000 euro (art. 447bis c.p.c.); le sentenze che decido-no l’opposizione agli atti esecutivi (art. 618 c.p.c.); le ordi-nanze che si pronunciano solo sulla competenza (sogget-te a regolamento necessario di competenza); le ordinanze che dichiarano la litispendenza, continenza o connessione e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del pro-cesso (art. 295 c.p.c.); le sentenze pronunciate dalla Cor-te d’appello in unico grado (ad es., le sentenze emesse in materia di antitrust ai sensi dell’art. 33, L. 287/1990);

• le sentenze rispetto alle quali le parti si sono accordate per rendere impugnabili soltanto con il ricorso immediato per cassazione (ricorso per saltum, ex art. 360, co. 2, c.p.c.);

• le sentenze pronunciate dal tribunale secondo equità a norma dell’art. 114 c.p.c., ossia quando la causa riguarda diritti disponibili e le parti gliene fanno concorde richiesta.

• Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, co. 2, c.p.c. sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimen-to, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia (art. 339, co. 3, c.p.c.).

giudice com-petente

CC Giudice competen-te per l’appello è il giudice di grado superiore a quel-lo che ha pronun-ciato la sentenza di primo grado, nella cui circoscri-z ione ha sede quest’ultimo, ossia:

• la Corte d’appello rispetto alle sentenze del tribunale;

• il tribunale in composizione monocratica (art. 350, co. 1, c.p.c.) rispetto alle sentenze del giudice di pace (art. 341 c.p.c.).

CC Davanti alla Corte d’appello la trattazione dell’appello è collegiale e davanti al tri-bunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico (art. 350 c.p.c.).

Page 53: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Le impugnazioni • 159

sentenze non definiti-ve e riserva d’appello

CC Contro le sentenze non definitive l’ap-pello può essere pro-posto:

• immediatamente, nei consueti termini di deca-denza che decorrono dalla notificazione o nel termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c.;

• in via differita, se il la parte soccombente si riser-va di appellare la sentenza non definitiva in un momento successivo, quando cioè sarà pronun-ciata la sentenza definitiva. Tale riserva deve es-sere effettuata entro il termine per appellare e, comunque, non oltre la prima udienza (art. 340, co. 1, c.p.c.) davanti al giudice istruttore succes-siva alla comunicazione della sentenza. La man-cata dichiarazione di riserva nel termine suindi-cato comporta la decadenza dal diritto di appel-lo differito ma non dall’appello immediato, pur-ché non siano decorsi i termini per appellare.

CC Le sentenze non definitive sono:

• le sentenze di condanna generica, con le quali si accerta soltanto l’esistenza del diritto, mentre il processo prosegue per la determinazione del quantum (art. 278, co. 1, c.p.c.);

• le sentenze che, oltre alla condanna generica, contengono la condanna al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui il giudice ritiene raggiunta la prova (art. 278, co. 2, c.p.c.);

• le sentenze che decidono, senza definire il giu-dizio, le questioni relative alla giurisdizione o alla competenza, le questioni preliminari di merito o le questioni pregiudiziali relative al processo (art. 279, co. 2, n. 4, c.p.c.);

• le sentenze emesse dal collegio o dal giudice monocratico soltanto sulle domande per le qua-li non occorre un’ulteriore attività istruttoria (art. 277, co. 2, c.p.c.).

CC La riserva d’appel-lo, ossia l’intenzione di differire la propo-sizione dell’impu-gnazione:

• deve provenire dalla parte soccombente;

• deve essere formulata in modo chiaro e univoco;

• può essere fatta con dichiarazione verbale resa in udienza o con atto notificato ai difensori delle altre parti costituite in giudizio;

• deve essere fatta entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza da-vanti al giudice istruttore successiva alla comu-nicazione della sentenza;

• impedisce la proposizione dell’appello immedia-to e impedisce la decadenza dal potere di appel-lare la sentenza non definitiva per decorso dei termini d’appello, protraendo la possibilità del po-tere di impugnazione fino alla pronuncia della sentenza definitiva insieme alla quale dovrà es-sere appellata.

Page 54: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

160 • Capitolo 12

onere di riproposi-zione delle doman-de e delle eccezio-ni non accolte

CC Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate (art. 346 c.p.c).

CC La riproposizione deve avvenire, per l’appellante, con l’atto di appello, e per l’appellato con la comparsa di risposta.

CC Anche le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non pos-sono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le ec-cezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere ri-proposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nel-le forme e nei termini previsti per il giudizio di primo grado (Cass. 14135/2000).

CC La riproposizione si realizza in qualsiasi forma idonea a manifestare la vo-lontà di ridiscutere, anche solo nel complesso, le ragioni esposte. Non è suf-ficiente il semplice richiamo alle difese precedenti.

divieto di doman-de, eccezioni e pro-ve nuove (art. 345 c.p.c.)

CC Nel giudizio d’appello:

• non possono proporsi domande nuove e, se pro-poste, devono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Si configura domanda nuova in presen-za di una pretesa diversa da quella fatta valere in primo grado, che introduce cioè un nuovo tema d’indagine (Cass. 8342/2010);

• non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio;

• non sono ammessi nuovi mezzi di prova;

• non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa o che la parte dimo-stri di non aver potuto proporli o produrli nel giu-dizio di primo grado per causa a essa non impu-tabile. Sono indispensabili, ai fini della decisione, soltanto i documenti che riguardano fatti che ac-quistano rilevanza per la prima volta nel giudizio di secondo grado;

• può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

L’intervento in ap-pello

CC Le parti nel procedimento d’appello sono quella che propone l’appello (ap-pellante) e quella che lo subisce (appellato). Quest’ultimo può anche assu-mere il ruolo di appellante in via incidentale.

CC Tuttavia, possono intervenire quei terzi che potrebbero proporre oppo-sizione di terzo di cui all’art. 404 c.p.c., in quanto titolari di un diritto in-compatibile che potrebbe essere pregiudicato dalla sentenza. Ad es., in un giudizio avente ad oggetto la tutela delle distanze di un fabbricato, promos-so da soggetto che si affermi proprietario dell’immobile, sussiste la legittima-zione a intervenire, in grado di appello, da parte del terzo che assuma di es-sere proprietario esclusivo del medesimo bene, in quanto la sentenza costi-tuisce una situazione giuridica incompatibile col diritto di proprietà vantato dal terzo (Cass. 11420/2009).

CC L’interesse del terzo a intervenire in appello va valutato ex ante, al momen-to della proposizione della domanda e tenuto conto dell’astratta idoneità del-la pronuncia richiesta a ledere l’interesse diretto del terzo medesimo (Cass. 18560/2009).

Page 55: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Le impugnazioni • 161

atti introduttivi

CC L’appello si propone con atto di citazione conte-nente:

• l’esposizione sommaria dei fatti relativi allo svolgimento del giudizio di primo grado che sia-no rilevanti per la decisione d’appello: tale espo-sizione non è un requisito formale a sé stante, ma può risultare anche indirettamente dalle argomen-tazioni utilizzate nell’esposizione dei motivi di im-pugnazione;

• i motivi specifici dell’impugnazione, per cui l’appellante non può limitarsi a chiedere un gene-rico riesame della controversia di primo grado ma deve indicare le parti della sentenza che inten-de sottoporre al riesame del giudice d’appel-lo (quantum appellatum) e le ragioni dell’appel-lo (quia appellatum). La mancata indicazione dei motivi specifici comporta l’inammissibilità dell’appello (Cass. S.U. 16/2000);

• le indicazioni prescritte dall’art. 163 c.p.c., os-sia il giudice e le parti, i mezzi di prova e i docu-menti che si offrono in comunicazione, il difenso-re e la procura, la sottoscrizione dell’atto, l’indi-cazione del giorno dell’udienza di comparizione, l’invito all’appellante a costituirsi almeno 20 gior-ni prima dell’udienza e a comparire davanti al giu-dice designato e l’avvertimento sulle decadenze. Le decadenze legate alla tardiva costituzione dell’appellato non sono, però, quelle previste dall’art. 167 c.p.c. per il convenuto nel giudizio di primo grado, ma quelle previste dagli artt. 343 (decadenza dal diritto di proporre appello inciden-tale) e 346 (decadenza dalla facoltà di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o assorbi-te in primo grado).

CC Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devo-no intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’art. 163bis (art. 342 c.p.c.).

CC La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini previsti per il procedimento davanti al tribunale. L’appellante deve inserire nel proprio fa-scicolo copia della sentenza appellata. Il cancelliere provvede a norma dell’art. 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudi-ce di primo grado (art. 347 c.p.c.).

improcedibilità

CC L’appello è dichiarato improcedibile se l’appellante non si costituisce nei termini.

CC Se l’appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormen-te costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa a una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’appellante.

CC Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiara-to improcedibile anche d’ufficio (art. 348 c.p.c.).

CC L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere ripropo-sto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge (art. 358 c.p.c.).

Page 56: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

162 • Capitolo 12

trattazione

CC Davanti alla Corte d’appello la trattazione è collegiale, mentre davanti al tribu-nale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.

CC Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giu-dizio, dichiara la contumacia dell’appellato, provvede alla riunione degli appelli pro-posti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione (art. 350 c.p.c.).

CC Sull’istanza di sospensione della sentenza di primo grado (art. 283 c.p.c.) il giudice d’appello provvede con ordinanza nella prima udienza, ma la parte può chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione (art. 351 c.p.c.).

CC Se il giudice d’appello dispone l’assunzione di una prova o la rinnovazione to-tale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o, comunque, dà di-sposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordi-nanza e provvede a norma degli artt. 191 ss. c.p.c. (art. 356, co. 1, c.p.c.).

decisione

CC Esaurita l’attività istruttoria, il collegio della Corte d’appello o il tribunale in compo-sizione monocratica, ove non provveda a disporre o a rinnovare prove ex art. 356 c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle com-parse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell’art. 190 c.p.c.

CC La sentenza deve essere depositata entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito della memoria di replica (art. 352, co. 1, c.p.c.).

CC Nei giudizi davanti alla Corte d’appello, ciascuna delle parti, nel precisare le con-clusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente. La richiesta deve es-sere riproposta alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Il presidente fissa con decreto la data dell’udienza di discussione da tenersi entro 60 giorni e designa il relatore. La discussione è preceduta dalla relazione della cau-sa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

CC Nei giudizi d’appello davanti al tribunale il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali e fissa l’udienza di discus-sione non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime. La sentenza è depositata in cancelleria entro i 60 giorni successivi.

CC Se il giudice dell’appello ritiene di disporre l’assunzione di una prova (oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado) o di dare disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronun-cia ordinanza e provvede all’assunzione della prova (art. 356, co. 1, c.p.c.).

CC La sentenza d’appello si sostituisce, nei limiti della domanda d’appello, a quella di primo grado.

rimessione della causa al primo giudice

CC rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione (art. 353 c.p.c.): il giudice di appello, se riforma la sentenza di primo grado riconoscendo sussisten-te la giurisdizione che era stata negata dal primo giudice, rimanda le parti davan-ti al primo giudice per la rinnovazione del procedimento.

CC Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.

CC rimessione al primo giudice per altri motivi (art. 354 c.p.c.): fuori dei casi pre-visti nell’art. 353 c.p.c., il giudice d’appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notifica della citazione introduttiva o ricono-sca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiari la nullità della senten-za di primo grado a norma dell’art. 161, co. 2, c.p.c.

CC Il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma del-la sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo.

Page 57: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Le impugnazioni • 163

sCheMa n. 30iL giudizio d’aPPeLLo

Sentenze inappellabili

— le sentenze pronunciate in primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti a proporre diretta-mente ricorso per saltum in Cassazione

— le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, co. 2, c.p.c., per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei prin-cipi regolatori della materia

Possono essere im-pugnate con l’appello

sentenze pronuncia-te secondo equità su richiesta delle parti (art. 114 c.p.c.)

sentenze rese dal giudice del lavoro nelle controversie di valore non superio-re a 25,82 euro

sentenze rese nei giudizi di opposizio-ne agli atti esecutivi

sentenze emesse dalla Corte d’appel-lo nei giudizi di im-pugnazione del lodo arbitrale

— trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado— sei mesi dalla pubblicazione della sentenza

termine per proporre appello

Contro le sentenze di condanna generica e le sentenze non definitive la parte può fare riserva d’appello, ossia differire l’impugnazione della sentenza con quella definitiva

La dichiarazione di riserva deve essere effettuata dalla parte soccombente entro il termine per ap-pellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza (art. 340 c.p.c.)

— il tribunale decide l’appello contro le sentenze del giudi-ce di pace

— la corte d’appello decide l’appello contro le sentenze del tribunale

Competente per il giudizio d’appello è il giudice superio-re a quello che ha emesso la sentenza di primo grado

Page 58: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

164 • Capitolo 12

La trattazione nel giudizio d’appello

davanti alla Corte d’appello è collegiale

davanti al tribunale invece è trattato dal giudice monocra-tico

si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, nei limiti della compatibilità

Il giudice non può riformare in peggio la sentenza di primo grado, a meno che accolga l’appello incidentale

Divieto di reformatio in peius

L’appello incidentale è l’appello proposto dall’appellato che sia rimasto soccombente nel prece-dente giudizio

I nuovi mezzi di prova sono ammissibili quando:— il giudice d’appello li ritenga indispensabili ai fini della decisione— la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli in primo

grado per causa ad essa non imputabile— venga deferito il giuramento decisorio

Non sono ammessi mezzi di prova diversi da quelli proposti in primo grado né nuovi documenti

Ai sensi dell’art. 344 c.p.c. l’intervento in appello è limitato a colo-ro che sarebbero legittimati a proporre l’opposizione di terzo di cui all’art. 404 c.p.c.

L’intervento in appello

— deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi spe-cifici dell’impugnazione

— non possono proporsi domande nuove, ossia che modifichino gli elementi soggettivi o oggettivi della domanda di primo grado

— non possono essere proposte nuove eccezioni che non siano ri-levabili d’ufficio dal giudice

— possono essere riproposte le domande e le eccezioni non ac-colte in primo grado

L’appello si propone con citazione

sCheMa n. 31iL ProCediMento in aPPeLLo

L’appello non sospende automaticamente l’efficacia esecu-tiva della sentenza. L’appellante può proporre al giudice dell’appello istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza di primo grado (art. 283 c.p.c.)

Provvedimenti sul l’esecuzione provvisoria

Page 59: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Le impugnazioni • 165

Se l’appello è proposto alla Corte di appel-lo, ciascuna delle parti può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio

Se l’appello è proposto al tribunale, il giu-dice, quando una delle parti lo chiede, di-spone lo scambio delle comparse conclu-sionali e fissa l’udienza di discussione

Esaurita l’attività istruttoria il giudice

invita le parti a precisare le conclusioni dispone lo scambio delle comparse con-clusionali e delle memorie di replica

La sentenza è depositata in cancelleria

sCheMa n. 32deCisione deLLa Causa

10 il giudizio di Cassazione (artt. 360-394 c.p.c.)

La Corte diCassazione

CC È il giudice collocato al vertice dell’ordinamento giudiziario, ed è unico in tutto il territorio dello Stato.

CC Ha sede in Roma.

CC Assolve la c.d. funzione di nomofilachia, ossia assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità dell’ordinamento e il rispetto dei li-miti delle diverse giurisdizioni (art. 65 ord. giud.).

CC Le decisioni della Cassazione costituiscono dei precedenti che, pur non essen-do strettamente vincolanti per gli altri giudici, ne orientano l’attività decisiona-le, per la forza stessa delle argomentazioni giuridiche sulle quali si fondano le pronunce della Cassazione oltre che per l’autorità del giudice dal quale proma-nano.

osservazioni

Benché non esista, nel nostro sistema processuale, una norma che imponga la regola dello stare decisis, essa tuttavia costituisce un valore o una direttiva di tendenza, immanente nel nostro ordi-namento, in forza della quale non ci si deve discostare da un’interpretazione consolidata del giudice di legittimità, investito, istituzionalmente, della funzione di nomofilachia, senza una ragione giustificativa.

Page 60: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

166 • Capitolo 12

sentenze im-pugnabili

CC Possono essere impugna-te in Cassazione:

• le sentenze pronunciate in grado d’appello;

• le sentenze pronunciate in unico grado;

• le sentenze appellabili del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (ricorso per saltum), ma in tal caso l’impugnazione può propor-si soltanto a norma dell’art. 360, n. 3, c.p.c.

• le sentenze non definitive, qualora sia impugna-ta la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

CC Inoltre, possono essere impugnate con ricorso per cassazione le decisioni in gra-do d’appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giu-risdizione del giudice stesso (art. 360, co. 1, c.p.c.).

CC Possono essere denuncia-ti in ogni tempo con ricor-so per cassazione (art. 362, co. 2, c.p.c.):

• i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giu-dici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;

• i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica am-ministrazione e il giudice ordinario.

10.1 • il ricorso per Cassazione

sospensione dell’esecuzio-ne (art. 373 c.p.c.)

CC Il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza. Tuttavia, il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte, qua-lora dall’esecuzione possa derivare un danno grave e irreparabile, disporre, con ordinanza non impugnabile, che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata con-grua cauzione (art. 373, co. 1, c.p.c.).

Caratteri

CC È un mezzo d’impugnazione ordinario, per cui deve essere proposto entro i ter-mini di decadenza e la sua proposizione impedisce il passaggio in giudicato.

CC A differenza dell’appello non ha effetto devolutivo, nel senso che non introdu-ce una rinnovazione del giudizio e perciò non può essere considerato un ter-zo grado di giudizio.

CC È un giudizio a critica vincolata, poiché si possono far valere soltanto errori nello svolgimento del giudizio (errores in procedendo) o errori nell’applica-zione delle norme di diritto sostanziale (errores in iudicando) e non la generi-ca ingiustizia della sentenza.

CC A differenza dell’appello, l’esame degli errori denunciati dal ricorrente dà vita a un giudizio rescindente, in quanto tende alla cancellazione della sentenza impu-gnata, e di solito esaurisce l’attività di giudizio per lasciare l’eventuale giudizio rescissorio a un altro giudice, il giudice di rinvio. In via eccezionale, se non sono necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione può effettuare direttamente an-che il giudizio rescissorio (art. 384 c.p.c.).

CC non ha effetto sospensivo della sentenza impugnata. Se, però, dall’esecuzio-ne della sentenza può derivare un danno grave e irreparabile, l’art. 373 c.p.c. consente, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata col ricorso per cassazione, su istanza di parte, di disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia data congrua cauzione. Il requisito della gra-vità del danno sussiste in presenza di un’eccezionale sproporzione tra il vantag-gio del creditore e il pregiudizio del debitore, mentre l’irreparabilità del danno ri-guarda tutte le ipotesi in cui il diritto del debitore subirebbe un pregiudizio non su-scettibile di adeguata tutela.

Page 61: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Le impugnazioni • 167

Motivi

CC Il ricorso può essere presentato (art. 360 c.p.c.):1) per motivi attinenti alla giurisdizione;2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il re-

golamento di competenza;3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e ac-

cordi collettivi nazionali di lavoro. Sono i c.d. errores in iudicando, ossia gli errori consistenti nell’erronea applicazione della legge che disciplina la fat-tispecie oggetto del giudizio;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto con-

troverso e decisivo per il giudizio.I vizi indicati dai nn. 1, 2, 4 e 5 sono i c.d. errores in procedendo, consistenti nell’erronea applicazione della legge processuale.

Principio di diritto nell’in-teresse della legge

CC Ai sensi dell’art. 363 c.p.c., quando le parti non hanno proposto ricorso nei termi-ni di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribi-le in Cassazione e non è altrimenti impugnabile, il procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci, nell’interesse della legge, il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto atte-nersi.

CC La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell’istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ri-tiene che la questione è di particolare importanza.

CC Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza.

CC La decisione non influisce sui rapporti tra le parti e viene provocata al solo scopo di determinare una pronuncia nel solo interesse della legge, con l’enuncia-zione del principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi e, quindi, con funzione di guida della giurisprudenza. In particolare, la pronuncia della Cassazione viene chiesta dal procuratore generale per togliere valore di precedente alla pronuncia impugnata e sostituirvi, sempre con tale funzio-ne, la pronuncia della Cassazione.

riserva di ri-corso contro sentenze non definitive

CC Contro le sentenze di condanna generica (art. 278 c.p.c.) e contro quelle che de-cidono una o più domande senza definire l’intero giudizio, il ricorso per cassazio-ne può essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso e, in ogni caso, non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa (art. 361 c.p.c.).

CC Qualora sia stata fatta riserva, il ricorso deve essere proposto unitamente a quel-lo contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga propo-sto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non defi-nisca il giudizio.

CC La riserva non può farsi — e se è fatta rimane priva di effetto — quando contro la stessa sentenza sia stato proposto immediatamente ricorso da una delle altre parti.

Page 62: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

168 • Capitolo 12

Contenuto

CC Il ricorso è indirizzato alla Cassazione e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale (art. 365 c.p.c.).

CC Il ricorso deve conte-nere, a pena di inam-missibilità (art. 366 c.p.c.):

• l’indicazione delle parti;

• l’indicazione della sentenza o decisione impugnata;

• l’esposizione sommaria dei fatti della causa;

• i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indica-zione delle norme di diritto su cui si fondano;

• l’indicazione della procura, se conferita con atto sepa-rato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;

• la specifica indicazione degli atti processuali, dei docu-menti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricor-so si fonda.

CC Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.

CC Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli artt. 372 e 390 c.p.c. possono essere fatte al numero di fax o all’indirizzo di posta elet-tronica indicato nel ricorso dal difensore.

CC Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena d’improce-dibilità, nel termine di 20 giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto (art. 369, co. 1, c.p.c.).

osservazioni

L’art. 366 indica gli elementi che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità, ciascuno dei quali deve essere compiutamente, ancorché sinteticamente, esposto nel ricorso per il principio di autosufficienza, il quale, pur non imponendo la ripetizione di tutte le circostanze di causa, e non escludendo quindi la possibilità di utilizzare la parte espositiva della sentenza impugnata, inseren-dola per esteso nel testo del ricorso, esige che dal contesto dell’atto emergano con chiarezza i fat-ti rilevanti, in modo tale da permettere di comprendere le censure sollevate in sede di legittimità, con la conseguenza che il rinvio ad altri atti (ad esempio, a quanto contenuto nella sentenza im-pugnata) espone il ricorrente al rischio di inammissibilità dell’impugnazione (Cass. 19100/2006).

Controricorso e ricorso inci-dentale(artt. 370 e 371 c.p.c.)

CC La parte contro la qua-le il ricorso è diretto:

• se intende contraddire deve farlo mediante controricorso, da notificarsi al ricorrente entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. Il controri-corso è depositato nella cancelleria della Corte entro 20 giorni dalla notificazione con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato;

• deve proporre, con il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.

CC La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli artt. 331 e 332 deve proporre l’eventuale ricorso incidentale nel termine di 40 giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nel-lo stesso modo del ricorso principale.

CC Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli artt. 365, 366 e 369.

CC Per resistere al ricorso incidentale può essere notificato un controricorso a nor-ma dell’articolo precedente.

CC Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione im-pugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.

Page 63: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Le impugnazioni • 169

osservazioni

In Cassazione non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammis-sibilità del ricorso e del controricorso (art. 372 c.p.c.).Il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ri-corso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti.

La decisione

CC Normalmente la Cassazione pronuncia a sezione semplice.

CC Decide a sezioni uni-te (otto giudici più un presidente):

• i ricorsi in materia di giurisdizione. Tuttavia, il ricor-so può essere assegnato alle sezioni semplici se sulla questione di giurisdizione si sono già pronunciate le se-zioni unite;

• i ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici e su quelli che presentano una questione di principio di particolare importanza.

CC Se la sezione sempli-ce non condivide un principio di diritto enunciato dalle sezio-ni unite, ha due alter-native:

• può rimettere la decisione alle sezioni unite, le quali po-tranno riaffermare il principio già enunciato o mutare orientamento ed enunciare un principio di diritto diverso;

• può decidere direttamente in senso difforme dal prece-dente delle sezioni unite, motivando la divergenza di opinione.

CC La Corte, a sezioni unite e a sezione sem-plice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., quando deve:

• dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale;

• ordinare l’integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita o rinnovata la notifica dell’impugnazione;

• provvedere in ordine all’estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;

• pronunciare sulle istanze di regolamento di competen-za e di giurisdizione;

• accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infonda-tezza.

annullamento con rinvio

CC Se la Cassazione accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360, n. 3, c.p.c.), per la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.) o per la presenza di un vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), an-nulla la sentenza impugnata (giudizio rescindente) e rimette la causa a un altro giudice di pari grado di quello che ha pronunciato la sentenza annullata, affinché si pronunci nuovamente (giudizio rescissorio).

CC Se la Cassazione rileva un vizio del procedimento di primo grado (ad esem-pio, violazione delle norme sul litisconsorzio necessario), dispone il rinvio al giu-dice di primo grado e il processo ricomincia a partire dal momento in cui si è ve-rificata la nullità che non è stata rilevata dal giudice d’appello.

CC Se si tratta di un vizio radicale, che compromette tutto il procedimento (ad es., nullità della citazione), la Corte dichiara la nullità dell’intero procedimento e an-nulla senza rinvio (art. 382, ult. co., c.p.c.).

Page 64: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

170 • Capitolo 12

il «filtro» di ammis-sibilità del ricorso (art. 360bis c.p.c.)

CC La L. 18-6-2009, n. 69 ha introdotto l’art. 360bis nel codice di procedura ci-vile, che prevede il c.d. «filtro» in Cassazione.

CC Pertanto, ai sensi del-l’art. 360bis c.p.c., il ricorso è inammissi-bile:

• quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurispru-denza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa. In realtà, più che di inammissibilità si dovrebbe parlare di infondatezza, perché per sindacare l’ammissibilità del rimedio la Corte deve esamina-re il merito del ricorso e dichiararlo inammissibile se è infondato. Pertanto, contrariamente a quan-to prevede il dato letterale dell’art. 360bis, n. 1, c.p.c., il ricorso, anziché essere dichiarato inam-missibile, dovrà essere rigettato, perché manife-stamente infondato, se la decisione di merito si presenta conforme alla giurisprudenza della Cas-sazione e il ricorso non offre argomenti per modi-ficarla (Cass. S.U. 19051/2010);

• quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

CC I requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall’art. 360bis c.p.c. si applicano anche al regolamento di competenza.

enunciazione del principio di diritto e decisione della cau-sa nel merito

CC La Corte enuncia il principio di diritto quando (ar t . 384 c.p.c.):

• decide il ricorso proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.);

• decidendo su altri motivi di ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.

CC Se accoglie il ricorso, annulla la sentenza e rinvia la causa a un altro giudi-ce, se sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, il quale dovrà unifor-marsi al principio di diritto enunciato dalla Corte, oppure decide la causa nel merito, con una pronuncia di accoglimento o di rigetto del ricorso, qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Al fine di evitare decisioni «a sorpresa» e garantire l’effettività del contrad-dittorio tra le parti, se la Corte ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, la Corte rinvia la decisione e assegna al pubblico ministero e alle parti un termine per il deposito di osservazioni (art. 384, co. 3, c.p.c.).

CC Se la Corte, nel rigettare il ricorso, rileva errori di diritto nella motivazio-ne della sentenza impugnata, tali da non inficiare la correttezza del prov-vedimento impugnato e da non comportare quindi il suo annullamento, la Corte si limita a correggere la motivazione (art. 384, co. 4, c.p.c.).

CC L’esercizio da parte della Cassazione, del potere d’ufficio di correzione della motivazione della sentenza non è soggetto alla regola prevista dal 3° comma dell’art. 384 c.p.c., che impone alla Corte di stimolare il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevabili d’ufficio che ritenga di porre a fondamento della decisione (Cass. 22283/2009).

Page 65: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Le impugnazioni • 171

Provvedimenti sul-le spese

CC La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spe-se (art. 385, co. 1, c.p.c.).

CC Se annulla senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, prov-vede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o ri-mettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cas-sata.

CC Se, invece, rinvia la causa a un altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

Correzione degli er-rori materiali e re-vocazione

CC Le sentenze della Cassazione non sono, di regola, impugnabili, attesa la loro funzione di ultimo controllo di legalità nell’iter. Le sole eccezioni riguar-dano i vizi di inesistenza (che consentono la proposizione dell’actio nullita-tis), la revocazione e l’opposizione di terzo (art. 391ter c.p.c.).

CC Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Cassazione ai sensi dell’art. 375, co. 1, nn. 1), 4) e 5), c.p.c. è affetta da errore materiale (disattenzio-ne o svista commessa nell’operazione di redazione dell’atto), da errore di calcolo (erronea utilizzazione delle regole matematiche) o da errore di fat-to, la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ri-corso da notificare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazio-ne della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.

Page 66: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

172 • Capitolo 12

Forma della domanda

Inammissibilità(art. 360bis)

Decisione

Pubblica udienza

rettificazione

rigetto, improcedibilità, inammissibilità

• inammissibilità del ricorso principa-le e di quello incidentale, anche per difetto dei motivi di cui art. 360

• integrazione del contraddittorio, or-dine di notifica ex art. 332, ovvero rinnovazione della stessa

• estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia

• decisione del regolamento di com-petenza e di giurisdizione

• accoglimento o rigetto del ricorso principale e dell’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatez-za o infondatezza

Con rinvio

Ipotesi diverse da quelle previste dall’art. 375 c.p.c.

sCheMa n. 33riCorso Per Cassazione (artt. 360-394 c.p.c.)

ricorso sottoscritto da avvocato, munito di procura speciale, iscrit-to nell’albo dei difensori presso la Corte di cassazione

Caratteri

Giudizio di legittimità

Nuovo processo

Rescindente

Motivi (art. 360)

vizi di giudizio

Errori di diritto

vizi di attività

Questioni di diritto decise conformemente alla giu-risprudenza della Corte e inesistenza di elementi per confermare o mutare il suo orientamento

Infondatezza della censura sulla violazione dei principi regolatori del giusto processo

Camera di consiglio con ordinanza per:

Sentenza

accoglimento

Cassazione della sentenza

Senza rinvio

Page 67: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Le impugnazioni • 173

11 il giudizio di rinvio (artt. 392-394 c.p.c.)

generalità

CC Il giudizio di rinvio è il giudizio che segue all’annullamento della sentenza, da par-te della Cassazione, per un motivo di cui all’art. 360, n. 3 o 5, c.p.c.

CC Si tratta di una fase autonoma dell’originario processo civile, che si svolge davan-ti al giudice al quale la Cassazione, con una scelta discrezionale, ha rimesso la causa: un giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, secondo quanto dispone l’art. 383, 1° comma c.p.c.

CC Il giudice del rinvio deve essere un giudice di pari grado, ma diverso da quello che ha pronunciato la sentenza cassata. Questa diversità si sostanzia nella alte-rità delle persone fisiche dei singoli magistrati. Se il giudizio è collegiale, nessu-no dei componenti del precedente collegio può partecipare al collegio che giudi-ca sul rinvio.

CC La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da cia-scuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Cas-sazione.

CC La riassunzione si fa con citazione notificata personalmente a norma degli artt. 137 ss. c.p.c. (art. 392 c.p.c.).

CC Il giudizio di rinvio:

• è la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado concluso con la pronuncia della sentenza cas-sata. Perciò, la parte che riassume la causa davanti al giu-dice di rinvio non è tenuta a conferire una nuova procura al difensore che lo ha già assistito nel pregresso giudizio di merito (Cass. 7983/2010);

• è un giudizio chiuso, nel quale non è ammessa la produ-zione di nuovi documenti (art. 394 c.p.c.). Tale divieto non trova applicazione qualora fatti sopravvenuti o la stessa sentenza di cassazione rendano necessaria un’ulteriore attività (Cass. 21587/2009).

CC Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui sopra o si avvera succes-sivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero proces-so si estingue, ma la sentenza della Cassazione conserva il suo effetto vincolan-te anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della do-manda.

osservazioni

In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Cor-te ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassa-zione.Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pro-nunciata la sentenza cassata.Nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere con-clusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione.

Page 68: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

174 • Capitolo 12

12 revocazione (artt. 395-403 c.p.c.)

generalità

CC La revocazione è un mezzo d’impugnazione a carattere eccezionale che può aggiungersi o sovrapporsi alla normale serie delle impugnazioni costituita dall’ap-pello e dal ricorso per Cassazione (MANDRIOLI).

CC Appello e revocazione sono subordinati tra loro, perché la revocazione è am-missibile soltanto se l’appello è escluso.

CC È un’impugnazione a critica vincolata, poiché può essere proposta soltanto per i motivi indicati alla legge.

CC La revocazione può essere di due tipi:

• ordinaria (art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c.), se i vizi che la fondano sono rilevabili soltanto dalla sentenza. Il ter-mine per proporla è di 30 giorni dalla notificazione del-la sentenza, come normalmente accade per le impu-gnazioni ordinarie;

• straordinaria (art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6, c.p.c.), se i vizi che consentono la revocazione possono essere co-nosciuti soltanto dopo la pubblicazione della senten-za, a seguito della scoperta di fatti in precedenza sco-nosciuti.

Provvedimenti impugnabili con la revocazione

CC Le sentenze pronunciate in appello o in unico grado.

CC Le sentenze pronunciate in primo grado purché sia scaduto il termine per appellare e si tratti di revocazione straordinaria (art. 395, nn. 1, 2, 3, 6, c.p.c.). La sentenza ancora appellabile non è suscettibile di revocazione perché i mo-tivi di revocazione possono essere fatti valere con l’appello.

CC Le sentenze e le ordinanze della Cassazione viziate da errori di fatto e rese su ricorsi fondati su uno qualsiasi dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c.

CC Altri provvedimenti a contenuto decisorio, come il decreto ingiuntivo (per i motivi di cui all’art. 395, n. 1, 2, 5 e 6, c.p.c.) e la sentenza arbitrale quando non si può proporre l’azione di nullità (art. 831 c.p.c.).

CC L’ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione o per morosità emes-sa in assenza o per mancata comparizione dell’intimato.

osservazioni

Con riferimento alle sentenze emesse dalla Cassazione, l’errore di fatto idoneo a costituire il vi-zio revocatorio previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c. deve:

— consistere in un’errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamen-te e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fat-to la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;

— essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;— non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; — presentare i caratteri della evidenza e dell’obiettività, ossia non deve richiedere, per essere in-

dividuato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;— non consistere in un vizio di assunzione del fatto né in un errore nella scelta del criterio di va-

lutazione del fatto medesimo; — riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte esamina direttamente, con propria autonoma

indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e avere

Page 69: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Le impugnazioni • 175

quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla senten-za della Cassazione, perché, se invece l’errore è stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza dà adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito (Cass. 8295/2005).

Motivi di revoca-zione tassativi

CC dolo di una parte in danno dell’altra (art. 395, n. 1, c.p.c.). Il dolo revocato-rio sussiste se la parte pone in essere artifici e raggiri tali da pregiudicare con-cretamente il diritto di difesa della controparte e la possibilità, per il giudice, di accertare la verità.

CC Prove dichiarate false dopo la pronuncia del giudice (art. 395, n. 2, c.p.c.). Deve trattarsi di prove che abbiano concorso alla formazione del convincimen-to del giudice. Può trattarsi di qualunque prova, ad eccezione del giuramento decisorio, la cui falsità consente all’avversario del giurante soltanto di chiede-re il risarcimento del danno.

CC documenti decisivi (art. 395, n. 3, c.p.c.), ossia dai quali risultino fatti tali che se il giudice avesse potuto valutarli, la decisione sarebbe stata diversa. Deve trattarsi di un documento preesistente alla decisione impugnata che la parte non abbia potuto produrre in giudizio per cause di forza maggiore o per fatto dell’avversario.

CC errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa (art. 395, n. 4, c.p.c.). Deve trattarsi di un errore su un fatto non contestato sul quale la sen-tenza si è pronunciata, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure di un errore su un fatto ritenuto inesistente ma la cui verità è positivamente sta-bilita e accertata. Si tratta, quindi, di una fala percezione della realtà, di una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile che ha portato ad afferma-re o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che da-gli atti e dai documenti di causa risulta positivamente accertato (Cass. S.U. 26022/2008).

CC Contraddittorietà con un precedente giudicato (art. 395, n. 5, c.p.c.), ossia incompatibilità della sentenza con un’altra sentenza passata in giudicato emes-sa tra le stesse parti.

CC dolo del giudice (art. 395, n. 6, c.p.c.), ossia un comportamento volutamente a favore di una parte, lesivo del dovere di imparzialità.

Procedimento

CC Le norme applicabili al procedimento di revocazione sono quelle che normal-mente si osservano davanti al giudice adito in relazione a quel grado di giudi-zio, se non derogate dalla specifica disciplina della revocazione (art. 400 c.p.c.).

CC Giudice competente per il giudizio di revocazione è lo stesso ufficio giudizia-rio che ha pronunciato la sentenza impugnata (art. 398, co. 1, c.p.c.). Se la sentenza impugnata è una sentenza della Cassazione, giudice competente è la Cassazione stessa.

CC La domanda di revocazione si propone con atto di citazione. La revocazione di una sentenza della Cassazione si propone con ricorso.

CC Il termine per proporre la revocazione è sempre di 30 giorni, salvo che nei con-fronti delle sentenze della Cassazione, e decorre, nel caso della revocazione ordinaria, dalla notifica della sentenza (come per le impugnazioni ordinarie), mentre nel caso della revocazione straordinaria decorre dal momento in cui viene scoperto il fatto o rilevata la circostanza eccezionale su cui si fonda il mo-tivo di revocazione.

Page 70: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

176 • Capitolo 12

Procedimento

CC La domanda di revocazione deve indicare, a pena d’inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395, del giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo e della falsità, o del recupero dei documenti.

decisione

CC Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l’eventuale restituzione di ciò che è stato conseguito con la sentenza revocata.

CC Se per la decisione di merito il giudice ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia la revocazione della sentenza impugnata e rimette con or-dinanza le parti davanti al giudice istruttore (art. 402 c.p.c.).

impugnazione

CC Ai sensi dell’art. 403 c.p.c., la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazio-ne non può essere impugnata per revocazione, essendo contro di essa pro-ponibili soltanto i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente sog-getta la sentenza impugnata per revocazione; pertanto, la sentenza o l’or-dinanza emessa dalla Cassazione nel giudizio di revocazione non è suscetti-bile di una nuova impugnazione per revocazione, né nei suoi confronti è pro-ponibile il ricorso straordinario di cui all’art. 111 Cost., essendo tale rimedio con-sentito contro un provvedimento di merito avente carattere decisorio quando l’ordinamento non preveda altri mezzi di impugnazione (Cass. S.U. 5055/2006).

Page 71: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Le impugnazioni • 177

sCheMa n. 34revoCazione

Sono impugnabili per revocazione le sen-tenze pronunciate in grado di appello o in unico grado

se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra

se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiara-te false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignora-va essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza

se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di for-za maggiore o per fatto dell’avversario

se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti au-torità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione

se la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con senten-za passata in giudicato

Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione

se sono l’effetto del dolo di una parte o di prove dichiarate false, se sono stati scoperti documenti che avrebbero prodotto una decisione diversa o se è l’effetto del dolo del giudice

purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza affetta dal dolo del giudice siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto

Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice— decide il merito della causa— dispone l’eventuale restituzione di ciò che è

stato conseguito con la sentenza revocata

se per la decisione del merito della causa ri-tiene di dover disporre nuovi mezzi istrutto-ri, il giudice revoca la sentenza impugnata e rimette le parti davanti al giudice istruttore

Page 72: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

178 • Capitolo 12

13 opposizione di terzo (artt. 404-408 c.p.c.)

generalità

CC L’opposizione di terzo (artt. 404 ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione che può essere esperito da chi non è stato parte nel giudizio sfociato nella senten-za da impugnare.

CC Può trattarsi di op-posizione di terzo:

• ordinaria (art. 404, co. 1, c.p.c.), proponibile dal terzo contro una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, se la sentenza pregiudica un suo diritto auto-nomo e incompatibile con quello affermato dalla senten-za impugnata;

• revocatoria (art. 404, co. 2, c.p.c.), se è proposta dai cre-ditori e dagli aventi causa da una delle parti che intenda-no sottrarsi all’efficacia di una sentenza emessa tra altri soggetti allegando il dolo o la collusione a loro danno.

Procedimento

CC L’opposizione di terzo ordinaria può essere proposta in ogni tempo (a meno che il diritto fatto valere sia prescritto), mentre l’opposizione revocatoria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla scoperta del dolo o della collusione.

CC L’opposizione è proposta davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha pro-nunciato la sentenza impugnata, secondo le forme prescritte per il procedi-mento davanti a lui.

CC L’atto di opposizione di terzo (citazione o ricorso) deve contenere anche l’indi-cazione della sentenza impugnata e, nell’opposizione di terzo revocatoria, l’in-dicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della col-lusione e della relativa prova (art. 405 c.p.c.).

CC Al giudizio di revocazione si applicano le norme dettate per il procedimento da-vanti al giudice adito (art. 406 c.p.c.). Pertanto, se l’opposizione è proposta da-vanti al giudice di primo grado, si applicano gli artt. 163 ss. c.p.c., mentre se è instaurata davanti al giudice d’appello si applicano gli artt. 339 ss. c.p.c., con esclusione dell’art. 345 c.p.c.: tale norma, infatti, limita la possibilità di intro-durre nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova e comprimerebbe eccessivamen-te il diritto di difesa del terzo, il quale, invece, potrà richiedere tutti i mezzi di prova rilevanti, così come le altre parti potranno addurre ogni prova idonea a dimostrare l’infondatezza della pretesa del terzo (VERDE).

CC Su istanza di parte il giudice dell’opposizione può disporre la sospensione dell’esecuzione della sentenza opposta (art. 407 c.p.c.).

CC Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l’opponente al pagamento di una pena pe-cuniaria (art. 408 c.p.c.).

14 il giudicato (art. 324 c.p.c.)

Concetto

CC Nel nostro ordinamento i gradi di giurisdizione sono due (giudizio di primo grado e giudizio di appello o di secondo grado), oltre a un ulteriore riesame di solo diritto (giudizio di cassazione).

CC Dal loro esaurimento l’ordinamento fa derivare l’incontrovertibilità dell’accer-tamento contenuto nella sentenza.

Page 73: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

Le impugnazioni • 179

Concetto

CC Questa incontrovertibilità è detta «cosa giudicata», la quale, pertanto, può es-sere definita come la situazione in forza della quale nessun giudice può pro-nunciarsi su quel diritto sul quale è intervenuta una pronuncia definitiva (per-ché i diversi gradi di giurisdizione si sono effettivamente svolti o perché non sono stati attivati nei termini previsti dalla legge) (art. 324 c.p.c.).

CC Il vincolo derivante dal giudicato non costituisce patrimonio esclusivo delle par-ti, ma, mirando a evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemen-te al principio del ne bis in idem (= il giudice non può pronunciarsi due volte sulla stessa domanda) corrisponde a un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell’eliminazione dell’incer-tezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione (Cass. 8379/2009).

osservazioni

L’intangibilità del giudicato non regge in caso di contrasto con il diritto comunitario. Infatti, il dirit-to comunitario impedisce l’applicazione dell’art. 2909 c.c., volto a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, qualora l’applicazione di tale norma impedisca il recupero di un aiuto di Stato eroga-to in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune sia stata dichia-rata con decisione della commissione divenuta definitiva (Corte di Giustizia 18-7-2007, n. 119/2005).

giudicato for-male e sostan-ziale

CC Il giudicato sostanziale è l’accertamento contenuto nella sentenza definitiva, che ha efficacia giuridica tra le parti e nei confronti dei loro eredi o aventi cau-sa (la res iudicium deducta dopo che è stata giudicata) (art. 2909 c.c.), mentre il giudicato formale, presupposto logico-giuridico dell’art. 2909 c.c., consiste nella definitività della sentenza, non più assoggettata ai mezzi ordinari di im-pugnazione (art. 324 c.p.c.).

CC L’attributo «formale» equivale quindi a «processuale», poiché è una regola di diritto processuale — l’art. 324 c.p.c. — quella che stabilisce quando nessun giudice può più giudicare, ossia quando sono stati esauriti tutti i possibili mez-zi di impugnazione.

CC L’efficacia di accertamento della sentenza si verifica, quindi, con il suo passaggio in giudicato, ossia nel momento in cui diventa definitiva e non è più impugnabile.

Limiti oggettivi e soggettivi del giudicato.il giudicato im-plicito

CC Il riferimento alle «parti, loro eredi o aventi causa» attiene al problema dei li-miti soggettivi del giudicato. «Fa stato a ogni effetto» significa che il giudi-cato rende il diritto fatto valere in giudizio (ad es., il diritto di proprietà su un bene) definitivamente conforme all’accertamento effettuato dal provvedimento del giudice (ad es., quel diritto appartiene a Tizio sul bene X), salve le conse-guenze di eventuali fatti successivi (ius superveniens).

CC Le parole «a ogni effetto» significano che, tra gli effetti che derivano dal provvedi-mento giurisdizionale, rientrano anche quelli che, pur non essendo conseguenza diretta delle domande fatte valere in giudizio (ad es., il risarcimento del danno de-rivante dalla risoluzione del contratto), tuttavia rientrano nel contenuto sostanziale dell’accertamento (ad es., il contratto, a seguito della sua risoluzione, è cancella-to dal mondo del diritto e non può produrre alcun effetto nei confronti di chiunque).

CC «Parti» del processo sono, in generale, i soggetti degli atti del processo (parte in senso processuale: ad es., il genitore che fa valere il diritto del proprio figlio minorenne) e i soggetti del rapporto sostanziale affermato (parte in senso so-stanziale: ad es., il figlio minorenne titolare del diritto fatto valere, nel suo inte-resse, dal genitore). Le parti alle quali si riferisce l’art. 2909 c.c. sono le parti in senso sostanziale.

Page 74: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

180 • Capitolo 12

Limiti oggettivi e soggettivi del giudicato.il giudicato im-plicito

CC «Eredi e aventi causa» sono coloro che sono divenuti tali dopo il giudicato, poi-ché a coloro che diventano eredi o aventi causa in pendenza di lite provvedo-no gli artt. 110 e 111 c.p.c., in base ai quali il terzo deve (nel caso della succes-sione a titolo universale) o può (nel caso della successione a titolo particolare) essere fatto partecipare al processo.

«Avente causa» è il soggetto che acquista un diritto a titolo derivativo.

CC Il principio secondo cui il giudicato copre «il dedotto e il deducibile» include non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio (il giudicato espli-cito), ma anche tutte quelle altre che, sebbene non dedotte specificamente, co-stituiscono le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della pronuncia (giudicato implicito).

giudicato inter-no ed esterno e rilevabilità d’uf-ficio

Il giudicato può essere:

• interno, se si è formato nello stesso processo nel quale viene ec-cepito;

• esterno, se si è formato, tra le stesse parti, in un processo diver-so da quello nel quale viene rilevato o eccepito. Il giudicato ester-no ha la medesima autorità di quello interno, in quanto corrispon-dono entrambi all’unica finalità dell’eliminazione dell’incertezza del-le situazioni giuridiche e della stabilità delle decisioni.

CC L’esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rile-vabile d’ufficio, e il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito (Cass. 6326/2010). L’eccezione di giudicato interno ed esterno non può qualificarsi come eccezione di merito in senso stretto, per cui non è rimessa alla disponibilità della parte interessata, attenendo all’esigenza, di ordine pubblico, di assicurare cer-tezza alla definizione dei rapporti giuridici e stabilità alle pronunce giurisdi-zionali, per cui trascende gli interessi di tale parte ed è rimessa alla valutazione del giudice.

Page 75: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

I riti speciali • 181

Capitolo13 i riti sPeCiaLi

1 Quadro generale

La funzione giurisdizionale, affidata in via esclusiva allo Stato, è strumentale all’attuazione dei diritti, poiché in mancanza della necessaria cooperazione da parte dei consociati, le utilità che le norme di diritto sostanziale attribuiscono ai soggetti possono essere ottenute soltanto mediante il processo.A tale esigenza provvede, anzitutto, il processo ordinario di cognizione previsto dal Libro II del Codi-ce di procedura civile, caratterizzato da una cognizione piena, ossia dalla predeterminazione delle for-me e dei tempi del procedimento e da un’analisi tendenzialmente completa delle pretese delle parti in contraddittorio tra loro, finalizzata al conseguimento di un provvedimento finale dotato di stabilità (c.d. giudicato).A tal fine il legislatore ha previsto una dettagliata sequenza procedimentale diretta all’accertamento della verità processuale, e in particolari ipotesi ha previsto procedimenti più rapidi e semplificati rispet-to al processo ordinario di cognizione al quale è affidata, in via generale, la tutela giurisdizionale dei diritti. Tali procedimenti sono i c.d. riti differenziati, che costituiscono pur sempre dei procedimenti a cognizione piena, come il giudizio ordinario di cognizione, ma sono soggetti a regole particolari im-prontate a una maggiore speditezza e semplicità di forme (ad es., il processo del lavoro o il giudi-zio davanti al giudice di pace).Accanto a questi riti differenziati a cognizione piena sono previsti procedimenti caratterizzati non dal-la mera snellezza del rito ma dall’incompletezza della cognizione, in quanto non definitiva, parziale o superficiale. Si tratta dei c.d. riti sommari, diretti ad assicurare all’avente diritto una tutela anticipato-ria, più sollecita rispetto a quella ordinaria, che mira a evitare che la durata del processo ordinario di cognizione possa vanificare le tutele cui è preordinato.

2 il procedimento davanti al giudice di Pace (artt. 311-322 c.p.c.)

generalità

CC Il giudice di pace, che la L. 374/1991 ha introdotto in luogo del conciliatore, è un giu-dice unipersonale.

CC Il conciliatore assolveva, tra l’altro, la particolare funzione di conciliazione (di qui il suo nome) che le parti gli potevano chiedere anche al di fuori dei limiti della sua competenza. Queste funzioni non contenziose sono rimaste anche in capo al giu-dice di pace, la cui fisionomia è assai mutata rispetto a quella del conciliatore, poi-ché il giudice di pace è inserito in un ruolo diverso da quello dei giudici togati ed è in possesso delle cognizioni che derivano dalla laurea in giurisprudenza oltre che di una certa esperienza professionale in senso ampio. In questa diversa cornice, l’attribuzione del potere di decidere secondo equità non trova altro fondamento che nella modestia (relativa) dei limiti di valore della sua competenza.

CC Gli artt. 316-321 c.p.c. disciplinano specificamente il procedimento contenzioso da-vanti al giudice di pace, a integrazione della disciplina del procedimento davanti al tribunale.

Page 76: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

182 • Capitolo 13

Forma della domanda

CC La domanda può essere proposta:

• mediante citazione a comparire a udienza fissa;

• verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato con citazione a com-parire a udienza fissa.

CC Le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare com-prende sempre quello a transigere e a conciliare.

CC La domanda deve contenere l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizio-ne dei fatti e l’indicazione dell’oggetto.

CC Tra il giorno della notificazione della domanda e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’art. 163bis c.p.c., ridotti alla metà.

CC Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva.

CC Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione (o il verbale in caso di domanda proposta oralmente), con la relazione della notificazione e, quan-do occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

CC A differenza di quanto avviene per i giudizi davanti al tribunale, per i quali la parte che iscrive la causa a ruolo deve contestualmente costituirsi, nei giudizi dinanzi al giudice di pace, caratterizzati da semplificazione di forme, gli artt. 316, 319 c.p.c. e 56 disp. att. c.p.c. delineano un sistema in cui la costituzione in giudizio dell’at-tore può anche non coincidere con l’iscrizione della causa a ruolo ed essere, invece, formalizzata nella prima udienza di trattazione; pertanto, il deposito del fascicolo di parte, con l’atto di citazione e gli altri documenti, effettuato in cancelle-ria contestualmente all’iscrizione a ruolo, deve intendersi finalizzato a tale iscrizio-ne, e la citazione non può ritenersi nulla per carenza di procura, se quest’ultima sia depositata nella prima udienza di trattazione, in tal modo perfezionandosi la costi-tuzione in giudizio (Cass. 25727/2008).

trattazione della causa

CC Nella prima udienza il giudice di pace interro-ga liberamente le parti e tenta la conciliazione:

• se la conciliazione riesce, si redige apposito verbale;

• se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

CC L’omissione del tentativo di conciliazione alla prima udienza non è espressamente sanzionata con la previsione di nullità e può produrre tale effetto soltanto qualora abbia comportato, in concreto, un pregiudizio del diritto di difesa (Cass. 11411/2010).

CC Quando è reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudi-ce di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e ri-chieste di prova.

CC I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

Page 77: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

I riti speciali • 183

Preclusioni

CC Il procedimento davanti al giudice di pace é caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il procedimento davanti al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina. Pertanto, deve ritenersi tardiva la completa articolazione della prova qualora l’indicazione del teste sia stata effet-tuata quando siano già maturate le preclusioni istruttorie: ad esempio, l’attore, pur avendo articolato la prova orale in citazione, indica il nominativo del testimone solo alla quarta udienza, ben oltre quindi l’udienza di trattazione prevista dall’art. 320 c.p.c., entro la quale, salva l’ipotesi di cui al 4º comma della medesima norma, van-no richieste le prove (Cass. 13250/2010).

decisione

CC Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa. Il deposito di memorie conclusiona-li può essere consentito dal giudice ma non è previsto come dovuto; in caso di man-cata concessione di tale termine, gli argomenti che le parti avrebbero potuto svol-gere nelle memorie conclusionali, a sostegno delle domande proposte e delle ec-cezioni formulate, possono essere riportati senza alcuna preclusione nel giudizio di appello (Cass. 17444/2006).

CC La decisione della causa non preceduta dalla precisazione delle conclusioni defini-tive, istruttorie e di merito, né dal semplice invito a provvedervi rivolto dal giudice alle parti, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa (Cass. 5225/2006).

CC La sentenza è depositata in cancelleria entro 15 giorni dalla discussione.

osservazioni

Conciliazione non contenziosa

L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa (art. 322 c.p.c.) è proposta anche verbal-mente al giudice di pace competente per territorio.Il verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’art. 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.Se la conciliazione non contenziosa non è raggiunta o non è stato possibile esperirne il tentativo per la mancata presentazione di una delle parti, è consentita la prosecuzione del giudizio nella forma ordinaria, a condizione che entrambe le parti (se presenti e concordi nella richiesta) o il ri-corrente (se l’altra parte non si è presentata) avanzino un’istanza in tal senso.

Page 78: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

184 • Capitolo 13

sCheMa n. 35iL ProCediMento davanti aL giudiCe di PaCe

Davanti al giudice di pace la domanda si propone

mediante citazione a comparire a udienza fissa verbalmente

Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato con ci-tazione a comparire a udienza fissa

La domanda deve contenere:— l’indicazione del giudice e delle parti— l’esposizione dei fatti— l’indicazione dell’oggetto

Tra il giorno della notificazione di cui all’art. 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’art. 163bis ridotti alla metà

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all’art. 316 con la relazione della notificazione, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza

La costituzione in giudizio dell’attore può anche non coincidere con l’iscrizione della causa a ruo-lo ed essere, invece, formalizzata nella prima udienza

Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione

Se la conciliazione non riesce il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti di causa, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere

Quando è reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice fissa, per una sola volta, una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova

Il giudice, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusio-ni e a discutere la causa

La sentenza è depositata in cancelleria entro 15 giorni dalla discussione

Page 79: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

I riti speciali • 185

3 il processo del lavoro (artt. 409-447bis c.p.c.)

Controversie indivi-duali di lavoro

CC Il processo del lavoro, disciplinato dagli artt. 409 ss. c.p.c., ha ad oggetto (art. 409 c.p.c.):

1) i rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’eserci-zio di un’impresa;

2) i rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agra-ria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri con-tratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continua-tiva e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a caratte-re subordinato;

4) i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusi-vamente o prevalentemente attività economica;

5) i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di lavo-ro pubblico, se non sono devoluti dalla legge ad altro giudice.

3.1 • Fase preliminare

tentativo facoltativo di conciliazione (artt. 410 e 411 c.p.c., co-me sostituiti dalla L. 183/2010)

CC Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’art. 409 c.p.c., può promuovere, anche tramite l’associazione sinda-cale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di con-ciliazione presso la Commissione di conciliazione istituita presso la Dire-zione provinciale del lavoro.

CC La comunicazio-ne della richiesta di conciliazione produce due ef-fetti:

• interrompe la prescrizione del diritto fatto valere;

• sospende il decorso di ogni termine di decaden-za, per l’intera durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione.

CC La richiesta del tentativo di con-ciliazione:

• è sottoscritta dall’istante;

• è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

• è consegnata o spedita con raccomandata con rice-vuta di ritorno alla controparte a cura della stessa par-te istante;

• deve precisare i dati identificativi dell’istante e del con-venuto, il luogo dove è sorto il rapporto, ovvero dove si trova l’azienda, il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla proce-dura e l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fon-damento della pretesa.

CC Se la controparte accetta la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non av-venga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria.

CC Entro i 10 giorni successivi al deposito, la Commissione fissa la compari-zione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto en-tro i successivi 30 giorni.

Page 80: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

186 • Capitolo 13

tentativo facoltativo di conciliazione (artt. 410 e 411 c.p.c., co-me sostituiti dalla L. 183/2010)

CC Davanti alla Commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’or-ganizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

CC Se la conciliazione riesce (anche limitatamente a una parte della doman-da), viene redatto separato verbale sottoscritto dalle parti e dai componen-ti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte inte-ressata, lo dichiara esecutivo con decreto.

CC Se la conciliazione non riesce, la Commissione di conciliazione deve for-mulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa vanno riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze di que-sta proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adegua-ta motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

osservazioni

dal tentativo obbligatorio al tentativo facoltativo di conciliazione

Prima della L. 4-11-2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro), nelle controversie individuali di lavoro l’espletamento preventivo del tentativo di conciliazione era obbligatorio, e costitutiva condizione di procedibilità della domanda, la cui mancanza era rilevabile, anche d’ufficio, non oltre l’udienza di discussione del giudizio di primo grado. La L. 183/2010, in vigore dal 24-11-2010, ha posto fine, dopo poco più di un decennio, all’espe-rienza del tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Direzioni provinciali del lavoro avviata con il D.Lgs. 80/1998, e il tentativo di conciliazione è tornato a essere facoltativo, com’era prima del 1998. Resta, tuttavia, l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione unicamente per i contratti certificati in base al D.Lgs. 276/2003. La certificazione, si ricorda, è una procedura volontaria at-traverso la quale le parti di un rapporto di lavoro possono far qualificare il proprio contratto ad ope-ra di un organo terzo, tramite l’adozione di un provvedimento amministrativo di certificazione del contratto idoneo a conferire chiarezza e stabilità alla pattuizione.

altre conciliazioni

CC Il tentativo di conciliazione può anche essere esperito in sede sindacale, ovvero con le modalità previste dai contratti e accordi collettivi di lavoro, sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (art. 412ter c.p.c.). In tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui al novellato art. 410 c.p.c. Peraltro, anche laddove si scegliesse questa alter-nativa, il verbale di conciliazione può acquistare efficacia esecutiva me-diante il deposito, a cura di una delle parti o per il tramite di un’associazio-ne sindacale, dello stesso verbale presso la Direzione provinciale del lavo-ro, il cui direttore (o un suo delegato) previo un semplice accertamento di autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto perché, accertatane la regolarità formale, lo dichiari esecutivo con decreto (art. 411, co. 3, c.p.c.).

CC L’art. 412quater c.p.c. prevede che le parti, ferma restando la facoltà di adi-re l’autorità giudiziaria, possono proporre la controversia davanti a un col-legio di conciliazione e di arbitrato irrituale composto da un rappresen-tante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presiden-te, scelto di comune accordo dai rappresentanti delle parti fra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati patrocinanti in Cassazione. Se il tentativo sortisce esito positivo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 411 c.p.c. circa l’efficacia del verbale di raggiunta conciliazione.

CC Anche per le controversie con i pubblici dipendenti trovano applicazio-ne, a proposito dell’esperibilità del tentativo facoltativo di conciliazione, gli artt. 410, 411, 412ter e 412quater c.p.c.

Page 81: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

I riti speciali • 187

3.2 • Fase introduttiva

Competenza

CC Le controversie di lavoro sono, in primo grado, di competenza del tribuna-le in funzione di giudice del lavoro.

CC Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rap-porto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento del-la fine del rapporto.

CC Tale competenza permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazio-ne di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

CC Competente per territorio per le controversie previste dal n. 3) dell’art. 409 c.p.c. è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agen-te, del rappresentante di commercio ovvero del titolare di altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n. 3) dell’art. 409 c.p.c.

CC Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addet-to al momento della cessazione del rapporto.

CC Nelle controversie nelle quali è parte un’Amministrazione dello Stato non si applica il c.d. foro erariale ex art. 25 c.p.c.

CC Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell’art. 18 c.p.c.

CC Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

Forma della doman-da e costituzione in giudizio

CC La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere le indicazio-ni previste dall’art. 414 c.p.c. Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

CC Il giudice fissa, con decreto, l’udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere più di 60 giorni.

CC Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere no-tificato al convenuto. Tra la data di notifica e l’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di 30 giorni (art. 415 c.p.c.).

CC Il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza, median-te deposito in cancelleria di una memoria difensiva nella quale devono es-sere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconven-zionale (artt. 36, 418 c.p.c.) e le eccezioni processuali e di merito non rile-vabili d’ufficio. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizio-ne, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, sui fat-ti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificatamente, a pena di decaden-za, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documen-ti che deve contestualmente depositare (art. 416 c.p.c.).

CC In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede euro 129,11 (art. 417 c.p.c.) e nelle contro-versie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche ammini-strazioni, limitatamente al giudizio di primo grado, le amministrazioni stes-se possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti (art. 417bis, co. 1, c.p.c.).

Page 82: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

188 • Capitolo 13

3.3 • Fase istruttoria

udienza di discus-sione della causa

CC Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga libe-ramente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle par-ti una proposta transattiva.

CC La mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della propo-sta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono compor-tamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.

CC Le parti possono:

• modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice, se ricorrono gra-vi motivi;

• farsi rappresentare da un procuratore, generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La manca-ta conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

CC Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

CC Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla compe-tenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudi-ce invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.

CC Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non hanno potuto proporre prima, se li ritiene rilevanti, di-sponendo per la loro immediata assunzione. Qualora ciò non sia possibi-le, fissa un’altra udienza concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio per il deposito in cancelleria di note difensive.

CC Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli am-messi. Il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

CC L’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in un’udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente suc-cessivi.

CC Nel caso di chiamata in causa a norma degli artt. 102, 106 e 107 c.p.c., il giu-dice fissa una nuova udienza e dispone che siano notificati al terzo il provve-dimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto.

CC Le udienze di mero rinvio sono vietate.

Poteri del giudice. il giudice:

CC può indicare alle parti, in ogni momento, le irregolarità degli atti e dei docu-menti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi;

CC può disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile (artt. 2721 ss. c.c.) — a eccezione del giuramento decisorio (art. 2736 c.c.) —, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sinda-cali indicate dalle parti;

CC può disporre, su istanza di parte, l’accesso sul luogo di lavoro, purché ne-cessario al fine dell’accertamento dei fatti, e l’esame dei testimoni sul luo-go stesso, se ne ravvisa l’utilità;

Page 83: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

I riti speciali • 189

Poteri del giudice. il giudice:

CC ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle li-beramente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell’art. 246 c.p.c. (o a cui sia vietato a norma dell’art. 247 c.p.c.);

CC può disporre, su istanza di parte, l’accesso sul luogo di lavoro, se neces-sario all’accertamento dei fatti, e l’esame dei testimoni sul luogo stesso (art. 421, co. 3, c.p.c.);

CC su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, può disporre con ordinanza il pagamento delle somme non contestate (art. 423 c.p.c.);

CC in ogni stato del giudizio, su istanza del lavoratore, può disporre con ordi-nanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la pro-va (art. 423 c.p.c.);

CC può avvalersi di un consulente tecnico (art. 424 c.p.c.), che può nominare in qualsiasi momento, d’ufficio o su istanza di parte.

osservazioni

accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi

Quando per la definizione di una controversia di lavoro è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide tale questione con sentenza, impartendo distinti prov-vedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una suc-cessiva udienza in data non anteriore a novanta giorni. La sentenza è impugnabile con ricorso im-mediato per Cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’avviso di de-posito della sentenza (art. 420bis c.p.c.).

3.4 • Passaggi di rito

Passaggio dal rito ordinario al rito speciale (art. 426 c.p.c.)

CC Il giudice, quando rileva che una causa relativa a uno dei rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. è promossa davanti al tribunale nelle forme del rito ordi-nario di cognizione (artt. 163 ss. c.p.c.) anziché in quelle del rito del lavoro, pronuncia l’ordinanza di mutamento del rito, con la quale fissa l’udien-za di discussione ex art. 420 c.p.c. e assegna alle parti un termine pe-rentorio entro il quale dovranno provvedere all’eventuale integrazione de-gli atti introduttivi mediante deposito di memoria e documenti di cancelleria (art. 426 c.p.c.).

CC La conversione del rito comporta la continuazione del processo secondo le norme del rito del lavoro. Restano fermi gli effetti delle prove raccol-te e le decadenze già maturate alla stregua della normativa del rito or-dinario, poiché la trasformazione del rito non consente di ricondurre il pro-cesso a una fase anteriore a quella già svolta (Cass. 9559/2010).

CC Se il giudice, esaurita l’udienza di discussione, ritiene la causa matura per la decisione, potrà decidere, nella stessa udienza, anche sulla base del ma-teriale acquisito e delle prove raccolte nel rito ordinario.

Page 84: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

190 • Capitolo 13

Passaggio dal rito speciale al rito ordinario (art. 427 c.p.c.)

CC Se una causa è pro-mossa nelle forme del rito del lavoro ma riguarda, sulla base di quanto r isulta dall’atto introduttivo del giudizio (Cass. 1916/1993), un rap-porto diverso da quelli previsti dall’art. 409 c.p.c., il giudice ha due opzioni (art. 427 c.p.c.):

• se la causa rientra nella sua competenza per territorio e per valore, dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie (le cause di lavoro sono esenti dal contributo unificato previsto per le cause or-dinarie). L’ordinanza di conversione non può essere emessa prima di aver sentito le parti e, quindi, prima dell’udienza di discussione. La conversione del rito fa venir meno le preclusioni istruttorie verificatesi ai sensi del rito del lavoro (artt. 414 e 416 c.p.c.) e l’applicazio-ne del diverso regime delle preclusioni previste dall’art. 183 c.p.c. per il rito ordinario;

• se la causa non rientra nella sua competenza secondo i criteri ordinari (materia, valore o territorio) il giudice la rimette, con ordinanza, al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la riassunzione con il rito ordinario. La mancata riassun-zione della causa comporta l’estinzione del processo.

CC Le prove acquisite nel corso del processo che si è svolto secondo le regole del rito speciale, avranno, nel giudizio che prosegue con il rito ordinario, l’efficacia consentita dalle norme ordinarie. Pertanto, poiché il rito speciale del lavoro con-sente l’ammissione, anche d’ufficio, di prove che non sarebbero ammissibili se-condo il rito ordinario, tali prove dovranno ritenersi inefficaci nel giudizio che pro-segue secondo il rito ordinario (PROTO PISANI).

3.5 • Fase decisoria

decisione

CC Ai sensi dell’art. 429 c.p.c., esaurita la discussione orale e udite le conclusioni del-le parti, il giudice pronuncia la sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

CC In caso di particolare complessità della controversia il giudice fissa nel disposi-tivo un termine, non superiore a 60 giorni, per il deposito della sentenza.

CC Se lo ritiene necessario, su richiesta delle parti concede un termine per il deposi-to di note difensive, rinviando la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

CC Quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare il maggior danno eventualmente subito dal la-voratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamen-to della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

CC La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro 15 giorni dalla pronun-cia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti (art. 430 c.p.c.).

CC Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti deri-vanti dai rapporti di lavoro sono provvisoriamente esecutive. All’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

CC Il giudice d’appello può disporre, con ordinanza non impugnabile, che l’esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all’altra parte gravissimo danno.

CC Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono prov-visoriamente esecutive. Il giudice di appello può disporre, con ordinanza non im-pugnabile, che l’esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gra-vi motivi (art. 431 c.p.c.).

Page 85: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

I riti speciali • 191

sCheMa n. 36iL ProCesso deL Lavoro (artt. 410 e ss. c.p.c.)

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di lavoro previsti dall’art. 409 c.p.c. può promuovere un tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione

Se la conciliazione riesce, viene redatto un verbale e il giudice lo dichiara esecutivo con decreto

Se la conciliazione non riesce, la commis-sione di conciliazione formula una proposta per la bonaria definizione della controversia

In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, riconoscendo il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la soluzione della lite affidando alla commissio-ne di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia

giudice competente: tribunale in funzione di giudice del lavoro

il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente

Il giudice, entro 5 giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza di discussione

Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati al convenuto

Il convenuto si costituisce almeno dieci giorni prima della udienza depositando in cancelleria una memoria difensiva

(Segue)

Page 86: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

192 • Capitolo 13

Deposito Esecutorietà

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti

pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio

dà lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

in caso di particolare complessità della controversia il giudice fissa un termine non superiore a 60 giorni per il deposito della sentenza

su richiesta delle parti concede un termine non superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa per la discussione e la pronuncia della sentenza

Indica alle parti le irregolarità sa-nabili degli atti e dei documenti

Dispone, su istanza di parte e se lo ritiene necessario, l’accesso e l’esame dei testimo-ni sul luogo di lavoro

Ammette d’ufficio le pro-ve se è opportuno inte-grare un quadro proba-torio tempestivamente delineato dalle parti

Richiesta di infor-mazioni e osser-vazioni, orali o scritte, alle asso-ciazioni sindacali

Udienza di discussione della causa

Verifica dell’integrità del contraddittorio e della regolare costitu-zione delle parti

Interrogatorio libero delle parti e tentativo di conciliazione

Modificabilità di domande, eccezioni e conclusioni

Ammissione e assunzione dei mezzi di prova

Poteri istruttori del giudice

Page 87: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

I riti speciali • 193

3.6 • appello

Competenza

CC Le sentenze del tribunale pronunciate secondo il rito del lavoro sono appella-bili davanti alla Corte d’appello, a eccezione delle sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a 25,82 (art. 440 c.p.c.), assogget-tate soltanto al ricorso ex art. 111 Cost.

CC Sono appellabili anche le sentenze non definitive, per le quali è operante il si-stema della riserva dell’appello di cui all’art. 340 c.p.c.

CC La Corte d’appello competente è quella nel cui distretto si trova il tribunale che ha pronunciato in primo grado (art. 433 c.p.c.) e le forme del giudizio di appel-lo sono le stesse del giudizio di primo grado.

L’atto di appello

CC L’appello si propone con ricorso. Il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifi-

ci dell’impugnazione e le indicazioni prescritte dall’art. 414 c.p.c. Ai fini della specificità dei motivi d’appello, l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione deve risolversi in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice d’appello di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento a una o più sta-tuizioni adottate dal primo giudice. Ne consegue, ad esempio, che l’onere di specificazione non può ritenersi assolto dal mero dissenso avverso i conteggi elaborati dal consulente tecnico d’ufficio attraverso l’allegazione di copiosi con-teggi di parte, trascritti in molteplici pagine e materialmente spillati all’atto di ap-pello, elaborati dalle associazioni sindacali su documentazione reperita suc-cessivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, traducendosi la contestazione in una censura per relationem che, oltre a introdurre inammis-sibili documenti nuovi nel giudizio di appello, è inidonea a consentire al giudi-ce del gravame di percepire il contenuto delle contestazioni. Non vale, al ri-guardo, il rilievo, di mero buon senso ma processualmente irrilevante, di poter desumere dalla discordanza tra i dati numerici ivi riportati e quelli elaborati da-gli ausiliari del primo giudice le intrinseche ragioni del dissenso alle statuizioni adottate, restando esclusa la possibilità di demandare al giudice dell’appello un’operazione di comparazione dalla quale desumere le censure alla consu-lenza tecnica d’ufficio (Cass. 25588/2010);

CC non può contenere domande nuove. Si configura domanda nuova, inammis-sibile in appello, quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diver-sa da quella fatta valere in primo grado, determinando l’introduzione di un nuo-vo tema di indagine e di decisione (Cass. 8342/2010). Non sono nuove, inve-ce, le domande fondate sui medesimi fatti, come ad esempio la domanda di li-cenziamento per giustificato motivo rispetto alla domanda di licenziamento per giusta causa (Cass. 837/2008);

CC deve essere depositato nella cancelleria della Corte di appello (art. 434 c.p.c.).

adempimentiulteriori

CC A seguito del deposito del ricorso il presidente della Corte d’appello nomina il giudice relatore e fissa l’udienza di discussione davanti al collegio. L’appellan-te provvede alla notifica del ricorso e del decreto all’appellato (art. 435 c.p.c.).

CC L’appellato si costituisce depositando in cancelleria una memoria difensiva nel-la quale deve essere contenuta l’esposizione dettagliata di tutte le sue difese (art. 436, co. 1, c.p.c.).

Page 88: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

194 • Capitolo 13

adempimenti ul-teriori

CC Nell’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

CC Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio li ritenga indi-spensabili. Il giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello implica l’idoneità della prova a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti con-troversi (Cass. 14133/2006).

CC Le parti possono deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.

CC Qualora ammetta nuove prove il collegio fissa l’udienza nella quale esse devo-no essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza (art. 437 c.p.c.).

La sentenza di appello

CC La sentenza d’ap-pello può decidere:

• nel merito, confermando o riformando parzialmente o totalmente la sentenza impugnata. La riforma della sen-tenza appellata è parziale se l’appello riguarda soltan-to alcune statuizioni della sentenza impugnata o se l’ap-pello, pur gravando su tutti i capi della sentenza, non viene interamente accolto. La riforma ha effetto anche sulle parti della sentenza impugnata che dipendono da quella riformata (c.d. effetto espansivo interno);

• nel rito, dichiarando l’inammissibilità, l’improcedibilità dell’appello o l’estinzione del procedimento.

CC La sentenza d’appello è esecutiva ex lege. Si può procedere all’esecuzione forzata sulla base del solo dispositivo in caso di sentenza di condanna a favo-re del lavoratore per crediti.

CC Contro la sentenza d’appello può essere chiesta la sospensione dell’esecu-zione ex art. 373 c.p.c.

4 Controversie in materia previdenziale (artt. 442-447bis c.p.c.)

oggetto

CC Per la disciplina delle controversie in materia di previdenza e assistenza ob-bligatorie, l’art. 442 c.p.c. richiama la disciplina delle controversie individuali di lavoro, integrandola con particolari regole riguardanti la competenza territo-riale del tribunale in funzione di giudice del lavoro (art. 444 c.p.c.), il regime di improcedibilità conseguente all’onere della previa proposizione del procedi-mento amministrativo (art. 443 c.p.c. e artt. 7 e 8, L. 533/1973), la consulenza tecnica (art. 445 c.p.c.), l’audizione degli istituti di patronato e di assistenza so-ciale (art. 446 c.p.c.) e l’esecuzione provvisoria della sentenza (art. 447 c.p.c.).

CC L’art. 442 c.p.c. stabilisce che si osservano le disposizioni sul processo del lavoro «nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall’applicazione del-le norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie» e «anche per le controversie relative alla inosservan-za degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi». Nella disciplina rientra, pertanto, ogni controversia in materia di sicurezza sociale del lavoratore e del cittadino (ad esempio, le controver-sie relative alla pensione sociale agli ultrasessantacinquenni).

Page 89: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

I riti speciali • 195

oggetto

CC Estranee all’ambito del richiamo sono le controversie aventi ad oggetto il dirit-to del lavoratore al risarcimento dei danni per omissioni contributive (art. 2116, co. 2, c.c.), che peraltro rientrano direttamente nella portata dell’art. 409 c.p.c., le cause di risarcimento contro il datore di lavoro per omissioni di cautele an-tinfortunistiche (Cass. 2689/1986) o contro l’INPS per errate dichiarazioni (Cass. 7445/1986). Tra queste controversie vanno incluse quelle per la restituzione di contributi che si assumono indebitamente versati (Cass. 1401/1985), le con-troversie con le quali si chiede il versamento dei contributi dovuti e non pre-scritti (Cass. 503/1979) e le controversie relative allo sgravio di contributi pre-videnziali (Cass. 2474/1980).

osservazioni

Il giudice competente per territorio per tutte le controversie indicate dall’art. 442 c.p.c. è il tribuna-le in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribuna-le nella quale risiede il beneficiario della prestazione (art. 444, co. 1, c.p.c.). Con riguardo alla competenza, la L. 69/2009 ha aggiunto all’art. 442 c.p.c. il co. 3, ove si dispone che per le controversie di cui all’art. 7, co. 3, c.p.c. (controversie relative ad accessori e interessi per ritardato pagamento) non si osservano le disposizioni sulle cause in materia di previdenza e assistenza né la disciplina del processo del lavoro. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità, chi intende agire in giudizio per il riconoscimento dei propri diritti deve presentare, con ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 442 c.p.c., istanza di accer-tamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta va-lere. Il giudice procede a norma dell’art. 696bis c.p.c. (art. 445bis, c.p.c., inserito ex D.L. 98/2001, conv. in L. 111/2011).

rilevanza del procedimento amministrativo

CC Le leggi speciali che disciplinano i singoli istituti previdenziali possono attribu-ire all’ente previdenziale il potere di emanare atti amministrativi impugnabili nel-la medesima sede amministrativa (ad es., i provvedimenti dell’Inps sono impu-gnabili davanti al Comitato provinciale e al Comitato regionale), al fine di faci-litare una definizione interna della vertenza.

CC L’art. 443, co. 1, c.p.c. stabilisce che la domanda relativa alle controversie di cui trattasi è procedibile se sono esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o sono decorsi i termini per il compimento dei procedimenti stessi o sono decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo. Nella prima udienza di discussio-ne, se il giudice rileva una delle suddette situazioni di improcedibilità, sospen-de il giudizio e assegna all’attore un termine perentorio di 60 giorni per la pre-sentazione del ricorso in sede amministrativa (art. 443, co. 2, c.p.c.).

CC Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscri-zione ha la residenza l’attore (art. 444 c.p.c.).

CC Nei processi relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedono accertamenti tecnici il giudice può nominare uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi (art. 445 c.p.c.).

CC Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possono, su istanza dell’assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e os-servazioni orali o scritte (art. 446 c.p.c.).

CC Le sentenze pronunciate nei giudizi previdenziali e assistenziali sono provviso-riamente esecutive (art. 447 c.p.c.), fermo restando che la possibilità di agire in executivis sulla base del solo dispositivo è riservata soltanto al lavoratore.

Page 90: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

196 • Capitolo 13

5 il processo locatizio (art. 447bis c.p.c.)

generalità

CC Le cause aventi ad oggetto materie locatizie, quelle relative a contratti di co-modato su immobili urbani e affitto di aziende, escluse solo quelle relative a immobili non urbani, introdotte con ricorso ex art. 414 c.p.c. o con le forme del procedimento per convalida di licenza o sfratto, sono di competenza del tribu-nale del luogo nel quale si trova la cosa e sono disciplinate dalle disposizio-ni sul processo del lavoro (art. 447bis c.p.c.).

CC Il richiamo effettuato dall’art. 447bis c.p.c. agli artt. 414-423 c.p.c. comporta l’ap-plicabilità delle norme sul rito del lavoro relative alla proposizione della doman-da, all’instaurazione del contraddittorio, alla costituzione e alla difesa delle par-ti, alla proposizione della domanda riconvenzionale, all’intervento dei terzi, allo svolgimento dell’udienza di discussione, ai poteri istruttori del giudice (limitata-mente alle rilevazioni di irregolarità e fissazione di termini per la relativa sana-toria, ex art. 421, co. 1, c.p.c.).

CC L’art. 423 è richiamato dall’art. 447bis c.p.c. solo con riguardo all’ordinanza di paga-mento di somme non contestate. Non è richiamato il comma 2, ciò che peraltro non impedisce la pronuncia dell’ordinanza ex art. 186ter in quanto non incompatibile.

osservazioni

Il richiamo agli artt. 424-429 c.p.c. implica l’applicabilità integrale delle disposizioni sull’assistenza del consulente tecnico, sulla richiesta di informazioni e sulle osservazioni alle associazioni di ca-tegoria, sul passaggio dal rito ordinario a quello locatizio e viceversa, sul rilievo dell’incompetenza del giudice e dei relativi limiti, nonché sulla pronuncia della sentenza.Il richiamo agli artt. 430-441 c.p.c. implica, infine, l’applicabilità di tutte le altre disposizioni del processo del lavoro, dalla precisazione delle conclusioni al deposito della sentenza, fino all’intera fase di appello, compreso l’appello con riserva dei motivi, ad eccezione del regime di esecutorietà della sentenza, di-sciplinato dall’art. 447bis, co. 4, c.p.c., che oltre a ribadire l’esecutorietà della sentenza di primo grado, estende alla materia locatizia la possibilità di procedere esecutivamente sulla base del solo dispositivo.

6 il procedimento sommario-semplificato di cognizione (artt. 702bis-702quater c.p.c.)

applicabilità

CC Il nuovo procedimento sommario di cognizione (artt. 702bis ss. c.p.c.), introdot-to dalla L. 69/2009, si pone come modello di cognizione generalizzato, alterna-tivo al processo ordinario di cognizione disciplinato nel Libro II, titolo I, del Codice di rito, applicabile a ogni tipo di controversia (pagamento di somme di denaro, consegna o rilascio di cose, ecc.), sempre che appartenga alla co-gnizione del tribunale in composizione monocratica: infatti, come emerge dall’esordio dell’art. 702bis c.p.c., sussiste un preciso limite normativo all’ambi-to applicativo del procedimento sommario di cognizione, segnato dalla compe-tenza dell’ufficio adito, il tribunale, e dalla composizione monocratica, e non col-legiale, del giudice. Pertanto, è esclusa la competenza del giudice di pace, del-la Corte d’appello quale giudice di secondo grado (davanti al quale la trattazio-ne e la decisione sono collegiali, ai sensi dell’art. 350 c.p.c.).

CC Inoltre, il rito sommario di cognizione non si applica alle cause d’appello contro le pronunce del giudice di pace, pure attribuite alla competenza del giudice mo-nocratico del tribunale (artt. 341 e 50ter c.p.c.), stante l’applicabilità della nor-mativa sul processo d’appello (artt. 342 ss. c.p.c.) che, per motivi di specialità, è incompatibile con quella in esame.

Page 91: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

I riti speciali • 197

applicabilità

CC Il procedimento sommario di cognizione non è applicabile alle controversie in ma-teria di locazione o di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende, as-soggettate, in quanto tali, al rito speciale di cui all’art. 447bis c.p.c., mutuato da quel-lo del lavoro (Trib. Modena 18-1-2010). Qualora una domanda concernente una con-troversia soggetta al rito speciale locatizio sia stata introdotta, erroneamente, nelle forme del procedimento sommario di cognizione, il giudice non può dichiararne l’inam-missibilità, ma deve disporre il mutamento del rito da speciale sommario a speciale ordinario, ai sensi dell’art. 426 c.p.c., fissando l’udienza di discussione e assegnan-do alle parti un termine per l’integrazione degli atti (Trib. Torre Annunziata 10-2-2010).

La costituzione delle parti

CC La domanda è proposta con ricorso al tribunale competente, contenente le in-dicazioni di cui all’art. 163 c.p.c., compreso l’avvertimento di cui al n. 7).

CC Il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al Presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

CC Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, as-segnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza.

CC Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati al convenuto al-meno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

CC Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande ricon-venzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio. Se intende chiamare un terzo in garanzia deve farne dichiarazione, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice fissa la data della nuova udienza assegnan-do un termine perentorio per la citazione del terzo.

il procedimento

CC Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

CC Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’art. 702bis, la di-chiara inammissibile con ordinanza non impugnabile. Nello stesso modo prov-vede sulla domanda riconvenzionale.

CC Se occorre un’istruzione probatoria approfondita sui vari capitoli della prova te-stimoniale dedotti dal resistente e la necessità di consentire al ricorrente l’indicazio-ne di prova contraria, il giudice fissa l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. per lo svol-gimento della istruzione nelle forme della cognizione piena (Trib. Bologna 29-10-2009). Pertanto, la pluralità e la varietà dei mezzi istruttori richiesti (ad esempio, pro-ve orali, consulenza tecnica, perizia fonica, acquisizione di documentazione banca-ria e di scritture private) e la conseguente necessità di numerose udienze, impongo-no la fissazione dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. per lo svolgimento della istruzio-ne nelle forme della cognizione piena (Trib. S. Angelo dei Lombardi 20-11-2009).

CC Se l’istruttoria può essere condotta in modo deformalizzato e con rapidità, il giudice, alla prima udienza, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più op-portuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.

CC Nel procedimento sommario di cognizione il mezzo istruttorio della consu-lenza tecnica è compatibile col rito semplificato (Trib. Mondovì 5-11-2009). È possibile, ad esempio, far ricorso al procedimento di cui agli artt. 702bis ss. c.p.c. al fine di determinare il saldo del conto corrente, posto che, ove non siano state dedotte prove testimoniali o altre istanze, l’accertamento in questio-ne richiede lo svolgimento di una semplice c.t.u. (Trib. Brescia 10-2-2010).

Page 92: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

198 • Capitolo 13

La decisione e l’appello

CC L’ordinanza emes-sa all’esito del giu-dizio sommario di cognizione:

• è provvisoriamente esecutiva;

• costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Il giudice provvede in ogni caso sul-le spese del procedimento ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.c.;

• produce gli effetti di cui all’art. 2909 c.c. se non è appella-ta entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

CC In appello sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il col-legio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver po-tuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa a essa non imputabile.

CC Il Presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori a uno dei componenti del collegio (art. 702quater c.p.c.).

Possibili contenuti del provvedimento che chiude la prima udienza. Il giudice

Dichiara con decreto la propria incompetenza

oppure

Dichiara il ricorso inammissibile

oppure

Fissa l’udienza ex art. 183 c.p.c.

oppure

Procede all’istituzione della causa

sCheMa n. 37ProCediMento soMMario di Cognizione (art. 702bis c.p.c.)

Forma della domanda: ricorso al tribunale Monocratico

Il ricorso, sottoscritto a norma dell’art. 125 c.p.c., deve contenere tutti gli elementi della citazione esclusa la data di fissazione della prima udienza

Deposito del ricorso in cancelleria.Nomina del giudice da parte del Presidente del Tribunale

Il giudice

L’attoreRitira in cancelleria il ricorso con il decreto che fissa la data dell’udienza e lo

notifica al convenuto, ma tra la data di notifica del ricorso e la data di costituzione del convenuto fissata dal giudice

Devono intercorrere

almeno 30gg.

Fissa con decreto la data della prima udienza

Assegna al convenuto il termine di costituzione in giudizio,

che deve avvenire non oltre 10 gg. prima dell’udienza

Page 93: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

I riti speciali • 199

7 il processo di opposizione a decreto ingiuntivo

accoglimento del decreto in-giuntivo

CC Se esistono le condizioni previste nell’art. 633 c.p.c. il giudice, con decreto mo-tivato da emettere entro 30 giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all’altra par-te di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o la somma di cui all’art. 639 nel termine di 40 giorni, con l’espresso avvertimen-to che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. Quando concorrono giusti motivi il termine può essere ridotto fino a 10 giorni oppure aumentato a 60 (art. 641 c.p.c.).

Finalità dell’op-posizione

CC L’opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.) dà luogo a un giudizio ordi-nario di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l’in-giunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dal-la legge per l’emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, pretesa che può essere dall’attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione.

CC Il giudice, pertanto, dovrà valutare l’an e il quantum della pretesa del creditore entrando nel merito della controversia.

il ruolo delleparti

CC Nel giudizio di opposizione l’opposto riveste il ruolo dell’attore, poiché ha in-staurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimen-to monitorio, e l’opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di na-tura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto.

Competenza

CC L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente.

CC In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimen-to ordinario davanti al giudice adito, ma i termini di comparizione sono ridotti a metà (art. 645 c.p.c.).

La riduzione dei termini di com-parizione

CC L’art. 645, co. 2, c.p.c. prevede espressamente la riduzione a metà dei soli ter-mini di comparizione e non menziona i termini di costituzione.

CC La Cassazione è consolidata nel ritenere che la riduzione a metà riguardi an-che i termini di costituzione.

CC La riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente, ai sensi dell’art. 645, co. 2, c.p.c., è un effetto automatico conseguente al solo fatto che l’oppo-sizione sia stata proposta, indipendentemente dall’assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario, e che si verifica, perciò, an-che qualora l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale (Cass. S.U. 19246/2010).

osservazioni

Nel caso in cui sia stato emesso decreto ingiuntivo per i compensi professionali di un avvoca-to, ai sensi degli artt. 28 e 29 L. 794/1942, al giudizio di opposizione si applica l’art. 30 della legge e, per quanto non previsto da tale disposizione speciale, il processo è regolato dalle norme del Co-dice di rito sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. S.U. 4071/2010).

Page 94: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

200 • Capitolo 13

8 i processi di separazione tra coniugi e di divorzio (artt. 706-711 c.p.c.)

generalità

CC La separazione personale dei coniugi è una situazione temporanea con la qua-le si allenta, ma non si scioglie, il vincolo matrimoniale.

CC Può essere di due tipi (art. 150 c.c.):

• giudiziale, che è chiesta unilateralmente da uno dei co-niugi e ha, come presupposto, l’intollerabilità della convi-venza o il grave pregiudizio per l’educazione dei figli (art. 151 c.c.), mentre l’eventuale violazione dei doveri che de-rivano dal matrimonio può costituire, a richiesta di uno o dell’altro dei coniugi, fondamento di una pronuncia acces-soria con cui viene dichiarato a quale dei coniugi la sepa-razione è addebitabile (art. 151, co. 2, c.c.);

• consensuale, che si basa sul consenso dei coniugi (art. 150 c.c.).

CC Il diritto di chiedere la separazione spetta esclusivamente ai coniugi (art. 150, co. 3, c.c.). Tale diritto è personalissimo, indisponibile, imprescrittibile e in-trasmissibile agli eredi (non è consentita, pertanto, la prosecuzione del giudi-zio di separazione da parte degli eredi).

separazionegiudiziale

CC Il giudizio di separazione giudiziale ha natura di accertamento costitutivo, poi-ché è finalizzato all’accertamento dei fatti che rendono intollerabile la conviven-za e dell’addebitabilità della separazione e costituisce lo stato di separazione tra i coniugi.

CC Il giudizio si propone con ricorso al tribunale del luogo dell’ultima residenza co-mune dei coniugi. In mancanza, è competente il tribunale del luogo di residen-za del coniuge convenuto.

CC Il procedimento di separazione giudiziale si articola in due fasi: fase presiden-ziale (o precontenziosa) e fase contenziosa (o istruttoria).

Fase presidenziale

CC La domanda si pro-pone con ricorso al tribunale, che deve contenere:

• l’esposizione dei fatti sui quali è fondata la domanda di se-parazione, mentre i più specifici riferimenti al petitum, alla causa petendi e alle prove offerte potranno essere contenu-ti nella memoria integrativa prevista dall’art. 709, co. 3, c.p.c.;

• la proposizione della domanda di separazione, inclusa l’eventuale richiesta di addebito nonché l’eventuale ri-chiesta di assegno di mantenimento.

• la sottoscrizione del ricorrente (art. 706, co. 1, c.p.c.);

• l’indicazione dell’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio (art. 706, ult. co., c.p.c.).

CC Il Presidente fissa l’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé. All’udien-za i coniugi devono comparire personalmente con l’assistenza del difensore (art. 707, co. 1, c.p.c.). Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata (art. 707, co. 2 e 3, c.p.c.).

CC Affinché il Presidente possa effettuare il tentativo di conciliazione con le maggiori probabilità di successo, la legge dispone che «deve sentire i coniugi prima sepa-ratamente e poi congiuntamente, tentando la conciliazione» (art. 708, co. 1, c.p.c.). Possono essere interrogati anche i figli minori (art. 155sexies c.c.).

Page 95: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

I riti speciali • 201

esito del tentativo di conciliazione

CC Se i coniugi si conciliano, il Presidente fa redigere un verbale della conci-liazione (art. 708, co. 2, c.p.c.).

CC Se il tentativo di conciliazione non riesce, ossia se i coniugi non trovano neppure l’accordo per separarsi consensualmente, il Presidente dà con or-dinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’inte-resse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione davanti a questi.

CC Contro tali provvedimenti si può proporre reclamo alla Corte d’appello.

CC Con l’ordinanza il Presidente assegna al ricorrente un termine per il deposi-to di una memoria integrativa. Perciò, il ricorso introduttivo può essere an-che sintetico e parzialmente incompleto, e limitarsi a indicare genericamen-te le circostanze di atto tali da rendere intollerabili la prosecuzione della con-vivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Inoltre, con la stessa ordinanza il Presidente assegna un termine al convenuto per la co-stituzione in giudizio e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

Fase contenziosa

CC Fase contenziosa. All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le di-sposizioni del processo ordinario di cognizione di cui agli artt. 180, 183, co. 1, 2, 4-10 e 184 c.p.c. Nel caso in cui il processo debba continuare per la ri-chiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avver-so tale sentenza è ammesso appello immediato (art. 709bis c.p.c.).

CC I provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal Presidente possono esse-re revocati o modificati dal giudice istruttore (art. 709, co. 4, c.p.c.), se so-pravvengono giustificati motivi di tipo sostanziale (fatti nuovi) o processuale (nuove allegazioni o nuove prove).

osservazioni

L’art. 709ter c.p.c. prevede che, in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore o ne ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, il giudice può:— ammonire il genitore inadempiente;— disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;— disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;— condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecunia-

ria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro.Tale previsione disciplina un’ipotesi di responsabilità ordinaria ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno non patrimoniale arrecato dal genitore al minore.

Modificabilità dei provvedimenti

CC Le parti possono sempre chiedere la modificazione dei provvedimenti riguar-danti i coniugi e la prole conseguenti alla separazione.

CC Il tribunale, sentite le parti, provvede all’eventuale ammissione di mezzi istrut-tori e può delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti.

CC Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il con-tenuto nel corso del procedimento (art. 710 c.p.c.).

Page 96: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

202 • Capitolo 13

separazione con-sensuale

CC Nel caso di separazione consensuale il Presidente, su ricorso di entrambi i co-niugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli.

CC Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l’art. 706, ultimo comma, c.p.c.

CC Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.

CC La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribu-nale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del Presidente.

CC Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell’ar-ticolo precedente (art. 711 c.p.c.).

sCheMa n. 38seParazione PersonaLe dei Coniugi

La domanda di separazione, giudiziale o consensuale, si propone

con ricorso

al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio

il presidente, o il giudice delegato, deve sentire i coniugi

prima separatamente e poi congiuntamente

tentando la conciliazione

se la conciliazione non riesce, il presidente dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi

nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione davanti a questi

Page 97: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

I riti speciali • 203

seParazione giudiziaLe

La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi quando si verificano, anche in-dipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intol-lerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazio-ne della prole

seParazione ConsensuaLe

La separazione chiesta da entrambi i co-niugi produce i suoi effetti soltanto con l’omologazione del giudice

Il giudice, pronunciando la separazione, di-chiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia adde-bitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio

Quando l’accordo dei coniugi relativamen-te all’affidamento e al mantenimento dei fi-gli è in contrasto con l’interesse di questi, il giudice riconvoca i coniugi indicando le mo-dificazioni da adottare nell’interesse dei fi-gli e, in caso di inidonea soluzione, può ri-fiutare l’omologazione

sCheMa n. 39tiPi di seParazione

Page 98: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

204 • Capitolo 13

sCheMa n. 40i ProvvediMenti deL giudiCe in sede di seParazione

Il giudice:

adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa

valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entram-bi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati

determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore

prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori, se non sono contrari all’in-teresse dei figli

adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole

può disporre l’affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore

stabilisce, ove necessario, il pagamento di un assegno periodico a favore dei figli, anche se maggiorenni ma non indipendenti economicamente

stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri

può disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni dei coniugi

attribuisce il godimento della casa familiare tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli

9 interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno

Presupposti

CC Il soggetto maggiorenne e il minore emancipato che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interes-si sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata pro-tezione (art. 414 c.c.).

CC Sono inabilitati:

• il soggetto maggiorenne la cui infermità mentale non è tal-mente grave da far luogo all’interdizione;

• coloro che, per prodigalità (tendenza a dissipare il patrimo-nio) o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacen-ti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi;

Page 99: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

I riti speciali • 205

Presupposti

CC Sono inabilitati:

• il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’appli-cazione dell’art. 414 c.c. quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi (art. 415 c.c.).

CC La persona che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psi-chica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nomi-nato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.).

Procedimento

CC I procedimenti di interdizione e inabilitazione sono contraddistinti da una pecu-liare natura e funzione pubblicistica, in quanto hanno ad oggetto la rimozione (interdizione) o l’affievolimento (inabilitazione) dello stato di capacità della per-sona a fini di tutela del soggetto totalmente o parzialmente incapace (App. Mila-no 7-3-2001).

CC L’interdicendo o l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è sta-to nominato il tutore o il curatore provvisorio (art. 716 c.p.c.).

CC La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso al tribuna-le del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza anagrafica (Cass. 17235/2006) o il domicilio (art. 712 c.p.c.).

Il ricorso deve indicare:— i fatti sui quali la domanda è fondata; — il nome e cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto gra-

do, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell’in-terdicendo o dell’inabilitando.

CC Il ricorso è inoltrato, prima della notificazione, al Presidente, il quale ne ordina la comunicazione al P.M. A richiesta di quest’ultimo il Presidente può pronunciare un decreto di rigetto della domanda (art. 713 c.p.c.). Prima di pronunciare il ri-getto il Presidente deve comunicare al ricorrente la richiesta del P.M. e disporre la comparizione delle parti innanzi a sé (Corte cost. 87/1968). Se non dispone il rigetto, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione davan-ti a lui del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone in-dicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.Il ricorso e il decreto sono no-tificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle per-sone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico mini-stero (art. 713 c.p.c.).

CC All’udienza il giudice istruttore procede all’esame dell’interdicendo o dell’ina-bilitando, sente il parere delle altre persone, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d’ufficio l’assun-zione di ulteriori informazioni (art. 714 c.p.c.). Tuttavia, se per legittimo im-pedimento l’interdicendo o l’inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova (art. 715 c.p.c.).

CC Terminata l’istruzione, la causa è decisa con sentenza dal collegio (art. 50bis c.p.c.). Tale sentenza:— è costitutiva dello stato di inabilitazione o interdizione;— produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione (art. 421 c.c.);— può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre

la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, o dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza (artt. 718 s. c.p.c.).

Page 100: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

206 • Capitolo 13

Procedimento

CC Qualora dopo il passaggio in giudicato della sentenza di interdizione o inabilita-zione vi sia un mutamento delle condizioni di salute dell’interdetto o dell’inabili-tato tale da far cessare lo stato di fatto che aveva reso necessario il provvedi-mento, l’interdetto e l’inabilitato (MANDRIOLI) e i soggetti che possono presen-tare istanza di interdizione o inabilitazione (art. 429 c.c.) possono chiedere la re-voca dell’interdizione o inabilitazione (art. 720 c.p.c.). La sentenza di revoca produce i suoi effetti con il passaggio in giudicato.

osservazioni

Il procedimento di interdizione, pur presentando numerose peculiarità, essendo caratterizzato dal-la coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici, dalla natura e non disponibilità de-gli interessi coinvolti, dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso, che esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo, dagli ampi poteri in-quisitori del giudice, dalla particolare pubblicità della sentenza e dalla sua revocabilità, si configu-ra pur sempre come un procedimento contenzioso speciale, il che comporta l’applicazione ad esso di tutte le regole del processo di cognizione.

Procedimento di nomina del-l’amministrato-re di sostegno

CC Il procedimento per la designazione dell’amministratore di sostegno è struttura-to con le forme dei procedimenti in camera di consiglio e inizia con ricorso dello stesso beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato, nonché dei sogget-ti indicati dai commi 2 e 3 dell’art. 406 c.c. e ancora dall’art. 417 c.c. e cioè, ol-tre che dai parenti ivi indicati, dal coniuge nonché dalla «persona stabilmente convivente» anche non more uxorio (art. 406 c.c.).

CC Anche in questo procedimento, come nel procedimento di interdizione o inabili-tazione, la persona di cui si intende valutare l’autonomia decisionale ha piena capacità processuale.

CC Trattandosi di un procedimento in camera di consiglio, non sussiste l’obbligo ma soltanto la facoltà di avvalersi del difensore (Cass. 17421/2009).

CC Nel procedimento deve intervenire il pubblico ministero (art. 407, ult. co., c.p.c.) e il giudice tutelare provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo, previe le necessarie informazioni (art. 407 c.c.).

CC La scelta dell’amministratore deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario e comunque preferendo il coniuge non separato, la persona stabilmente convivente e i parenti più prossimi (art. 408 c.c.). Il beneficiario può anche compiere una designazione in previsione della propria eventuale futura incapacità. Ne deriva la possibilità di delegare all’ammi-nistratore di sostegno manifestazioni di volontà di contenuto paragonabile a quel-lo del c.d. testamento biologico, cioè delegandogli il compito di esprimere il con-senso al trattamento sanitario e alle decisione di «fine vita» in nome e per con-to del beneficiario (Trib. Cagliari 22-10-2009).

CC L’art. 413 c.c. prevede la revoca e la cessazione dell’amministratore di sostegno, indicandone i presupposti e le modalità.

CC Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’art. 739 e contro il decreto della corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione (art. 720bis, co. 2, c.p.c.).

Page 101: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone

I riti speciali • 207

sCheMa n. 41noMina deLL’aMMinistratore di sostegno

La L. 6/2004 ha introdotto, tra le misure di protezione delle persone prive di autonomia, quella dell’amministrazione di sostegno, la cui disciplina sostanziale e processuale è contenuta negli artt. 404-413 c.c. e nell’art. 720bis c.p.c.

Il ricorso per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno può essere proposto dal soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, o da uno dei soggetti indicati nell’art. 417 c.c.

L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona beneficia-ria ha la residenza o il domicilio

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno

Il beneficiario:• conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o

l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno• può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana

Page 102: Capitolo 10 iL ProCesso di Cognizione davanti aL … · dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone