CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI...

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1 CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA “LA CASA FRA I CASTAGNI” PER MINORI IN ETA’ ADOLESCENZIALE E DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA “LA CASA DEI SOGNI” PER MINORI IN ETA’ SCOLARE IN CASTELLANZA

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CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA

“LA CASA FRA I CASTAGNI” PER MINORI IN ETA’ ADOLESCENZIALE E DELLA COMUNITA’ EDUCATIVA “LA

CASA DEI SOGNI” PER MINORI IN ETA’ SCOLARE IN CASTELLANZA

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PREMESSO CHE:

1 - La società Castellanza Servizi Patrimonio Srl (già Castellanza Patrimonio Srl) e di seguito

denominata CSP, con sede in Castellanza via Vittorio Veneto n.27, è proprietaria dell’immobile sito

in Castellanza in via Gerenzano n.27, identificato catastalmente al NCEU di Castellanza alla Sezione

CG - Foglio 7 - mappale 240, denominato centro San Camillo.

2 - Gli spazi individuati nelle planimetrie allegate sono destinati ad ospitare le attività descritte nel

presente capitolato e precisamente:

a) Al piano primo gli spazi individuati in colore VERDE sono dedicati alla comunità educativa

denominata “La casa fra i Castagni”

b) Al piano secondo gli spazi individuati in colore GIALLO sono dedicati alla comunità educativa

denominata “La casa dei Sogni”

c) Al piano rialzato gli spazi individuati in colore BLU sono spazi di servizio dedicati all’uso di

entrambe le comunità su indicate.

d) L’area verde all’esterno, è in uso ad entrambe le comunità

3 – La CSP è titolare della comunità educativa “La Casa fra i Castagni” che ospita minori di entrambi

i sessi in età adolescenziale tra i 12 ed i 18 anni, rispondente ai requisiti fissati dalla Regione

Lombardia (D.Q.R. 13 giugno 2008, n°7437) per una capacità ricettiva fino a 10 posti (oltre ad altri 2

posti emergenziali) e per assicurare l ‘apertura annuale di 365 giorni per 24 ore.

4 - La CSP intende avviare, in affiancamento alla “Casa fra i Castagni”, una nuova comunità educativa

denominata “La casa dei Sogni” dedicata ad ospitare minori, di entrambi i sessi, in età scolare dai 3

agli 11 anni da ubicarsi negli spazi indicati nel punto b) del paragrafo precedente, dotata di tutte le

strutture necessarie per soddisfare i requisiti tecnologici e strutturali richiesti dalla normativa della

Regione Lombardia per rispondere alla ricettività fino a 10 posti (oltre ai 2 emergenziali) con

apertura annuale di 365 giorni per 24 ore.

5 - La comunità educativa “La casa dei sogni”, pur avendo finalità analoghe alla comunità “La Casa

fra i castagni”, sarà caratterizzata da servizi e progetti educativi orientati in modo specifico alla fascia

di età dei giovani ospiti.

6 – La CSP oltre a mettere a disposizione gli spazi dedicati in modo esclusivo ad ogni singola

comunità, metterà a disposizione anche spazi comuni che potranno essere utilizzati in comunione

da entrambe le comunità secondo le esigenze che saranno descritte e definite nel regolamento che

sarà redatto dalla CSP per il corretto uso degli spazi affidati, nei modi ed alle condizioni precisati nel

presente capitolato, a colui che risulterà aggiudicatario.

Art.1-Oggetto

Il presente capitolato disciplina le modalità di affidamento della gestione ad un unico soggetto delle

comunità educative: “La Casa fra i Castagni” (denominata lotto 1) e “La casa dei sogni” (denominata

lotto 2), entrambe ubicate nell’immobile di proprietà della CSP in Castellanza, via Gerenzano n.27,

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secondo quanto descritto nella premessa, che costituisce parte integrante, e riportato nelle

planimetrie allegate al presente capitolato.

Art2-Modalità di gara, durata

La gestione del servizio di cui al presente capitolato è affidata da CSP mediante procedura aperta ai

sensi del D.lgs 12/4/2006 n 163 e successive modifiche, con il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa di cui all’art.15 del presente capitolato e con le modalità descritte nel Bando di gara

allegato, quale parte integrante, al presente capitolato.

Il servizio è unico e l’offerta deve essere unica riferendosi ad entrambi i lotti, non sono ammesse

offerte parziali.

La suddivisione in lotti è finalizzata a meglio individuare le comunità ed il servizio oggetto del

contratto:

Lotto 1 – relativo alla comunità educativa “Casa fra i Castagni”, per il periodo dal 1/2/2016 al

31/12/2020;

Lotto 2 – relativo alla comunità educativa “La Casa dei Sogni”, per il periodo dal 1/2/2016 al

31/12/2020.

In considerazione dello start up di una delle comunità ed al fine di dare la massima stabilità ai minori

ospitati, la CSP si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare il rapporto contrattuale

per un ulteriore anno dalla scadenza.

Art.3 – Caratteristiche del servizio

Il servizio deve dotarsi di forme di gestione idonee per garantire la residenzialità dei minori ospitati

per 365 giorni l’anno e per 24 ore al giorno, tenendo i considerazione che:

lotto 1 – la comunità educativa la “Casa fra i castagni” è dedicata ad ospitare fino a 10 minori

adolescenti, di entrambi i sessi, di età fra i 12 ed i 18 anni ed è dotata di strutture da utilizzare anche

come base per il verbale di consegna da redigere con l’aggiudicatario.

Lotto 2 - la comunità educativa “La Casa dei Sogni” è dedicata ad ospitare fino a 10 minori, di

entrambi i sessi, in età scolare fra i 3 e gli 11 anni ed è dotata di strutture da utilizzare anche come

base per il verbale di consegna da redigere con l’aggiudicatario.

Per entrambe le comunità, il quadro di progettazione della gestione del servizio deve essere

impostato secondo i criteri di:

- Priorità assoluta della tutela dei diritti e del soddisfacimento dei bisogni dell’utenza;

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- Impiego di strumenti di programmazione e di realizzazione degli interventi, di verifica e

valutazione della loro efficacia ed efficienza utili al controllo costante delle qualità del

servizio;

- Coerenza interna del servizio nel suo complesso grazie alla sintesi organica tra diverse

funzioni e attività, con particolare attenzione alla compresenza e alla continuità tra

prestazioni assistenziali e prestazioni educative.

Art.4- Finalità ed obiettivi del servizio

Le finalità delle comunità educative in oggetto comprendono:

- Finalità di accoglienza e di assistenza a favore dei minori;

- Finalità educative a carattere individualizzato per la positiva evoluzione della personalità del

minore;

- Finalità sociali ed educative a favore dei minori e dei nuclei familiari in generale.

Gli obiettivi comuni ad entrambe le comunità educative oggetto del presente capitolato possono

essere cosi sintetizzati:

�assicurare il mantenimento, l’educazione, l’istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto

delle indicazioni delle prescrizioni eventualmente stabilite dall’autorità affidante;

�sostenere il minore, nella sfera personale, scolastica, educativa, relazionale, familiare ed

ambientale, per una equilibrata crescita psico-fisica e per il recupero/reinserimento sociale dello

stesso attraverso l’offerta di un quadro di normalità che sopperisca alle carenze di base (affettive,

relazionali, cognitivi) per favorire forme di relazione e di attività fondate sulla valorizzazione del

maternage e della ricerca di legami positivi, sulla cooperazione e l’ascolto attivo;

�agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne, se possibile, il

reinserimento;

�predisporre dopo un periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in

accordo con l’equipe degli educatori, tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di

affidamento;

�curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l’autorità

giudiziaria minorile;

�migliorare il funzionamento psicosociale e cognitivo dei minori all’interno dei diversi contesti di

vita;

�offrire uno spazio di accoglienza ed un ambiente sereno in cui vivere, nel quale sia possibile

esprimere le proprie esigenze e i propri bisogni educativi;

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�supportare il minore nell’elaborazione del distacco dalla famiglia e sostenerlo nella costruzione e

attuazione di un progetto per il suo futuro (rientro a casa presso familiari o in un nucleo familiare

differente);

�garantire e mediare, in accordo con l’autorità affidante, le relazioni fra il minore e la famiglia;

�stimolare il minore all’accrescimento della propria autonomia personale;

�stimolare il minore a un uso attivo e proficuo del tempo libero, proponendo attività ludiche,

culturali e sportive appropriate e ricercando nel territorio eventuali risorse per incentivare la sua

socializzazione;

�favorire lo sviluppo delle capacità e delle potenzialità del minore;

�coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e

nella gestione delle attività.

Art .5- Prestazioni oggetto del servizio

Le attività richieste all’aggiudicatario, consistono nell’erogazione delle seguenti prestazioni;

1. Assistenza alla persona

2. Educative

3. Animazione

4. Trasporto

1 - Le prestazioni di assistenza alla persona riguardano le attività di aiuto alla persona rivolte a

soddisfare le esigenze degli ospiti e consistono :

- nella cura della persona e igiene personale;

- nell’aiuto nel riassetto della camera e nel riordino degli effetti personali;

- nell’aiuto nell’assunzione dei pasti, se necessario e attenzione alle norme igieniche-sanitarie

e alle tabelle dietetiche personalizzate;

- nell’accompagnamento del minore a visite mediche ed assistenza per eventuali ricoveri

d’urgenza, e a tutte quelle attività educative programmate all’esterno e previste nel (Piano

Educativo Individualizzato);

- nella vigilanza continua sulle condizioni generali del minore e negli interventi di assistenza

individuale(ad esempio aiuto nella somministrazione di farmaci dietro prescrizione medica);

- nella gestione di particolari momenti di crisi del minore derivati da difficoltà di adattamento

o da situazioni pregresse e/o contingenti;

- nel sostegno alla genitorialità, rivolto alle famiglie dei minori ospitati, attraverso l’aiuto dello

psicologo e dell’assistente sociale.

2 - Le prestazioni educative riguardano la stesura, in collaborazione con le specifiche professionalità

competenti (assistente sociale, educatori professionali, psicologo, ecc.) l’attuazione e la verifica del

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Progetto Educativo Individualizzato (PEI) a partire dalla osservazione e rilevazione dei bisogni, degli

interessi e delle attitudini del minore.

Le prestazioni educative sono articolate in una gamma di attività diversificate che devono

necessariamente tendere:

- all’acquisizione di regole di vita quotidiana all’interno della struttura (rispetto degli altri

ospiti, e degli spazi comuni, degli orari e dei beni materiali);

- all’individuazione di figure di riferimento positive che accompagnano il minore nelle

esperienze sia all’interno che all’esterno della struttura (educatori ed assistenti di base);

- ad indirizzare i minori verso l’autonomia personale (igiene e cura personale dei singoli minori

inseriti, con particolare riguardo alla somministrazione di medicinali su prescrizione medica

e previa autorizzazione da parte di chi ha la tutela dei minori stessi ecc.)

- a favorire la socializzazione, legata alla vita comune e al tempo libero, sia all’interno che

all’esterno della comunità, anche attraverso l’uso di strutture ricreative e sportive del

territorio;

- a sostenere il percorso scolastico compreso lo svolgimento dei compiti giornalieri.

Nell’ambito del programma generale di attività stabilite, potranno essere previsti ulteriori

ampliamenti delle stesse da realizzarsi in sinergia con i servizi pubblici e del privato sociale presenti

sul territorio, sulla base di progetti integrativi concertati tra le parti coinvolte.

3 - le prestazioni di animazione si riferiscono ad attività espressive, creative e manuali che devono

tener conto degli interessi, delle attitudini e delle abilità dei minori. Tali attività potranno, in parte,

compatibilmente con le caratteristiche dei minori, essere svolte anche all’esterno al fine di realizzare

esperienze di integrazione anche con gli altri coetanei.

4 - Il servizio di trasporto da effettuarsi da parte di personale del soggetto aggiudicatario dovrà

essere svolto per le funzioni di accompagnamento al fine di espletare attività educative e ricreative

in genere, programmate all’esterno della struttura.

Art. 6 –Utenza

Entrambe le Comunità Educative sono strutture residenziali a carattere comunitario caratterizzate

dalla convivenza di un gruppo di minori privi di famiglia, o con una famiglia in difficoltà tale da

pregiudicare lo sviluppo armonico delle loro personalità, con un’equipe di operatori professionali

che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro.

All’interno di ognuna delle due Comunità Educative si potranno effettuare ricoveri di urgenza per

n°2 minori di età compresa nella fascia di ammissibilità della rispettiva comunità di riferimento.

Le Comunità accolgono minori temporaneamente allontanati dalle famiglie a seguito di

provvedimenti assunti dai Servizi Sociali competenti e/o dal Tribunale dei Minori.

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Le modalità di accesso ai servizi sono determinate dal gestore aggiudicatario, nel rispetto della

normativa vigente e delle direttive impartite dalla Regione Lombardia. La modalità di presa in carico

di un minore contempla l’elaborazione di un progetto a cura del coordinatore della Comunità sulla

base della relazione redatto dai servizi specialisti che ha emesso il provvedimento e dopo averne

accertato l’ammissibilità.

Ogni volta che si rendono disponibili dei posti, il gestore aggiudicatario, con il supporto del

coordinatore della comunità di riferimento provvederà all’inserimento del nuovo ospite tenendo

presente quanto segue:

a)-Inserimento ordinario

L’inserimento di ogni singolo minore sarà realizzato previa valutazione della compatibilità con gli

ospiti già presenti, relativamente sia all’età, alla tipologia di situazione personale, al sesso ed anche

all’opportunità di accogliere insieme due o più fratelli.

In coerenza con gli orientamenti culturali ed i vincoli normativi, in Comunità sono inseriti minori per

i quali sia prevedibile una permanenza per i periodi che non devono superare orientativamente i

due anni di legge.

Nella propria fase offerta-progetto l’impresa concorrente dovrà specificare le caratteristiche e la

tipologia delle risorse che è in grado di mettere a disposizione per facilitare il compimento del

percorso educativo individuato per la tipologia dei minori inseriti.

b)-Inserimento in Pronto Intervento

Per ognuna delle due comunità deve essere garantita, all’occorrenza, anche l’accoglienza di

massimo 2 minori, in regime di Pronto Intervento, da effettuarsi presso la struttura stessa,

ovviamente se vi è disponibilità di posto. L’accoglienza in pronto intervento è prevista anche per

minori di età diversa da quella dei minori ospiti delle singole strutture oggetto del presente

capitolato, fatta salve le valutazioni di compatibilità dell’inserimento con il gruppo dei minori già

presenti nella struttura ospitante.

Nel caso di inserimenti urgenti, in regime di Pronto intervento, la permanenza in Comunità, non può

superare i 45 giorni, eccezionalmente rinnovabili una sola volta; in tale periodo, anche sulla base

dell’osservazione/valutazione effettuate da parte del coordinatore, congiuntamente dell’intero

servizio educativo della comunità, deve essere predisposto il successivo piano di intervento che

dovrà prevedere le dismissioni o la proposta di inserimento presso la medesima struttura per un

periodo di permanenza medio-lungo (massimo 2 anni).

Per ogni minore accolto il coordinatore, in collaborazione con l’equipe educativa della comunità,

dovrà elaborare in accordo con il servizio inviante per la sua competenza tecnico istituzionale, il

progetto personalizzato a favore del minore.

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Art.7-Obblighi dell’aggiudicatario

L’aggiudicatario del servizio di impegna, senza eccezione alcuna:

- a vigilar sui minori;

- a garantire l’adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato

e nel contratto di servizio;

- a dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nel progetto presentato in sede di gara,

il cui contenuto costituisce quindi l’obbligo per l’aggiudicatario ad integrazione di quanto

previsto nel presente capitolato;

- a rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza

sul luogo di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;

- a mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospiti della struttura, da

qualsiasi fonte provengano, in applicazione del Dlgs. 196-/2003, e ad assumere la qualifica

di Responsabile del trattamento dati inerenti la gestione dei servizi oggetto del presente

capitolato;

- a ricollocare, ove il contratto collettivo di lavoro di riferimento lo preveda, preferibilmente

gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto di affidamento;

- fermo quanto proposto in sede di gara, a impiegare personale stabile, adottando azioni e

modelli organizzativi orientati a garantire la continuità e limitare un elevato turn-over del

personale, e adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad

ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;

- ad assicurare, con la cadenza proposta in sede di gara e comunque almeno semestrale,

l’aggiornamento professionale del proprio personale mediante occasioni di formazione e di

riqualificazione, fornendo a CSP adeguata documentazione relativa alla programmazione e

allo svolgimento dell’attività formativa;

- in caso di sciopero, a garantire i servizi essenziali, secondo quanto stabilito dalle normative

vigenti;

- ad adottare, anche attraverso l’azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire

il pieno rispetto delle dignità e dei diritti degli utenti;

- indicare il nominativo di un Coordinatore del personale da individuarsi tra le figure degli

educatori presenti presso la struttura per ogni contatto che si rendesse necessario nel corso

dello svolgimento del servizio;

- a custodire i locali e tutti gli impianti, attrezzature e mobili ricevuti in consegna, che

dovranno essere utilizzati e mantenuti con cura e restituiti al termine del contratto nello

stesso stato e nello stesso numero in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale

deperimento d’uso. In caso contrario, saranno addebitate all’aggiudicatario le spese per il

loro ripristino.

L’aggiudicatario, si impegna a collaborare con CSP nello studio e realizzazione di eventuali progetti

relativi all’implementazione di nuove forme organizzative e di gestione dei servizi oggetto del

presente capitolato.

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Art.8- Sede delle Comunità

Come indicato in premessa la comunità educativa “La Casa fra i Castagni” e la comunità “La Casa dei

Sogni” hanno entrambe sede nell’immobile di proprietà della CSP sito in Castellanza, via Gerenzano

27.

La “Casa fra i Castagni” occupa una porzione di circa mq 600 situata al piano primo

La “La Casa dei Sogni” occupa una porzione di circa mq 600 al piano secondo

La CSP mette quindi a disposizione dell’aggiudicatario, con il vincolo di utilizzo esclusivo per la

gestione del servizio relativo ad entrambe le comunità, i seguenti beni:

a) in locazione la porzione complessiva di circa 1200 mq all’interno dell’immobile comune, e l’area

verde dedicata all’uso degli ospiti di entrambe le Comunità.

L’aggiudicatario, oltre a corrispondere a CSP il canone annuo di locazione fissato nel successivo

art.15 dovrà eseguire, per tutta la durata della gestione, a sua cura e spese tutte le opere di

manutenzione ordinaria necessarie per assicurare l’ottimale funzionamento delle strutture oggetto

del presente capitolato.

A titolo indicativo si richiama di seguito la definizione di manutenzione ordinaria e della tipologia

d’interventi ricompresa: ”Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere di

riparazione, rinnovamento delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in

efficienza gli impianti tecnologici esistenti (Legge 457/78 art 31 lett. A)”

Sono altresì a carico dell’impresa aggiudicataria:

1 Il rimborso a CSP delle spese sostenute per garantire le utenze e l’utilizzo delle parti

comuni che saranno addebitate al gestore sulla base del calcolo di riparto in millesimi di

pertinenza.

2 Il pagamento della tariffa smaltimento rifiuti.

E’ a carico della CSP la manutenzione straordinaria dei locali e degli spazi messi a disposizione

dell’aggiudicatario per lo svolgimento del servizio delle Comunità educative. A tal fine

l’aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente per iscritto, anche via fax e/o con mail, a CSP

ogni anomalia o cattivo funzionamento che possano richiedere interventi di manutenzione

straordinaria.

b) a titolo gratuito l’uso delle parti comuni e dell’area verde esterna, appositamente evidenziate

nelle planimetrie allegate.

c)- in comodato d’uso l’arredamento completo e le attrezzature necessarie per il funzionamento di

entrambe le strutture destinate ad ospitare le due comunità.

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Sono escluse dal suddetto comodato d’uso i complementi d’arredo e la biancheria piana che sarà

fornita, in prima dotazione, da CSP, ma che sarà mantenuta e sostituita a cura e spese

dell’aggiudicatario.

Art. 9 - Autorizzazione al funzionamento

L’aggiudicatario, nella sua qualità di titolare e gestore del servizio di Comunità educative per minori,

provvederà a richiedere ed ottenere, sostenendone i relativi oneri, la necessaria autorizzazione al

funzionamento, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale.

Art. 10 – Adempimenti in materia di sicurezza

All’atto della firma del contratto la CSP presenterà una relazione sullo stato di fatto dei luoghi.

Si precisa che saranno di esclusiva competenza dell’aggiudicatario gli adempimenti relativi alle

norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione incendi, evacuazione dei

lavoratori e pronto soccorso.

Art. 11 - Organizzazione e requisiti del personale

Per la gestione del servizio l’aggiudicataria dovrà avvalersi di un’organizzazione rispettosa di quanto

stabilito dalla Regione Lombardia con la DGR 13 giugno 2008, n. 7437 in merito alle Comunità

Educative per minori, e dalla DGR 16 febbraio, n. 20762 in merito ai requisiti minimi richiesti per il

servizio.

In particolare ognuna delle due strutture (La Casa fra i Castagni e La Casa dei Sogni) dovrà dotarsi di

un organico socio educativo rispondere a quanto richiesto dalla normativa su richiamata.

Per ogni singola comunità è quindi richiesta la presenza di:

• un coordinatore;

• un operatore socio educativo ogni 5 posti di capacità ricettiva, nelle ore diurne;

• un operatore socio educativo sempre presente nelle ore notturne;

• un operatore qualificato idoneo a garantire la supervisione.

Il ruolo del coordinatore può essere ricoperto, anche a tempo parziale, da un laureato in scienze

dell’educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale oppure da un

dipendente in servizio con funzioni educative e esperienza di almeno 5 anni.

Al coordinatore competono le seguenti attribuzioni:

� garantire il regolare funzionamento del servizio e la qualità del medesimo;

� programmare ed organizzare le attività, sia interne che esterne;

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� gestire e controllare il personale (mansioni, turni, presenze, assenze, sostituzioni,

affiancamenti, compresenze, ecc.);

� mantenere permanenti collegamenti con i Responsabili della CSP;

� evidenziare l’insorgenza di eventuali problematiche, al fine di ricercare comuni strategie di

intervento;

� vigilare sulla corretta compilazione della documentazione e sulla puntualità delle relazioni

periodiche da trasmettere alle Autorità Giudiziarie e ai servizi afferenti.

Il ruolo dell’operatore socio-educativo potrà essere ricoperto da personale in possesso del titolo di

Educatore Professionale con comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito

socio-educativo o con esperienza in servizi educativi per minori equipollenti maturati in comunità

educativa e/o residenze diurne.

Nell’organico socio educativo potranno essere previsti anche coloro che, non essendo in possesso

del titolo di cui sopra, possano vantare almeno 5 anni di esperienza nel ruolo di educatore in

strutture educative per minori o che frequentino il corso di Laurea universitario presso la Facoltà di

Scienze dell’Educazione.

I requisiti e i titoli professionali dovranno essere certificati dall’aggiudicatario unitamente all’elenco

nominativo del personale stesso prima dell’inizio del rapporto contrattuale. Nel caso di sostituzioni

del personale, l’aggiudicataria provvederà ad inviare preventivamente tale documentazione alla

CSP. L’aggiudicatario dovrà comunque dichiarare di aver appurato che il personale impiegato come

operatore socio-educativo risponda almeno alle seguenti caratteristiche:

� Adeguata conoscenza delle caratteristiche/problematiche della fase evolutiva del target

potenziale del servizio, nonché del significato, ruolo e funzione della comunità educativa

interessata;

� Capacità di lettura della situazione individuale e delle dinamiche relazionali che la

caratterizzano, di approccio corretto ad esse nel contesto in cui si opera e della formulazione

di ipotesi di orientamento del PEI;

� Competenze relazionali e professionali adeguate a sostenere una relazione educativa;

� Competenze necessarie alla relazione di gruppo e alla partecipazione ad un gruppo di lavoro,

alla relazione con gli altri operatori e con la realtà sociale, in un’ottica di lavoro di rete.

Ad un operatore qualificato, ovvero un formatore con comprovata esperienza nel settore specifico,

dovrà essere affidato il ruolo di supervisore in quanto la supervisione costituisce una metodologia

di lavoro e rappresenta un supporto costante agli operatori.

Tale attività deve essere finalizzata a:

� favorire e guidare la riflessione e la rielaborazione degli operatori in merito alle tematiche

riguardanti i singoli minori, le dinamiche del gruppo e la qualità delle relazioni interne alla

struttura;

� mantenere costante l’attenzione sugli strumenti professionali, affinandoli;

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� garantire una forma di costante auto-aggiornamento e di scambio reciproco di notizie fra gli

operatori, anche attraverso il ripensamento critico degli “atti educativi”;

� fornire gli opportuni sostegni, sia di gruppo che eventualmente, se richiesti, anche

individuali, per poter far fronte ad un lavoro che emotivamente raggiunge livelli di

coinvolgimento estremamente profondi ed impegnativi, sia personalmente che

professionalmente.

L’aggiudicatario, in adempimento a quanto previsto dall’art.7 del presente capitolato, dovrà inoltre

assicurare un’adeguata e continua formazione degli operatori e il costante aggiornamento tematico

e professionale, rispettando la soglia minima di ore per l’attività di formazione/supervisione,

dichiarate nell’offerta progettuale precisando quali figure professionali esterne al servizio intende

impiegare per tale supporto tecnico.

Data la delicatezza e la riservatezza delle situazioni cui il personale accederà, viene richiesta agli

operatori impiegati nel servizio una particolare sensibilità e coscienziosità, nonché un rigoroso

rispetto della deontologia professionale, in modo che gli interventi effettuati non siano sentiti dal

minore come lesivi della propria dignità.

In ogni caso la CSP, su motivazione reale, può chiedere l’esclusione di un operatore proposto

dall’impresa aggiudicataria, per gravi inadempienze, irregolarità, comportamenti scorretti messi in

atto nel corso dell’intervento professionale, richiedendone la sostituzione.

Il gruppo degli operatori socio- educativi, sotto la guida del coordinatore adotta la metodologia di

lavoro d’equipe per la stesura e l’aggiornamento del Progetto Educativo Individualizzato (PEI)

relativo ad ogni minore presente in struttura, ma anche per il confronto, la riflessione, la verifica e

la formulazione di proposte inerenti ai contenuti e agli aspetti organizzativi.

Pertanto l’organizzazione degli orari e l’articolazione dei turni di attività devono essere funzionali

all’attuazione di quanto sopra e dovranno consentire agli operatori della documentazione (schede,

cartelle individuali, verbali di incontri, ecc.) nonché la stesura delle relazioni periodiche relative agli

ospiti.

Presso la Comunità, in misura aggiuntiva all’organico, è consentito l’inserimento, a scopo di

tirocinio, di allievi frequentanti corsi di Laurea per la formazione di figure professionali delle

medesime qualifiche di quelle operanti nel servizio oggetto del presente capitolato. Le disposizioni

di riguardo all’obbligo di riservatezza devono essere osservate anche dai tirocinanti.

Art. 12 – Comportamento del personale

L’aggiudicatario è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale per quanto

attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti tra il personale stesso, nonché ai rapporti con gli ospiti.

In caso di eventuali assenze (malattie, permessi e ferie) del singolo operatore incaricato del servizio,

l’aggiudicatario è comunque tenuto ad assicurare il completo e corretto espletamento dei servizi

programmati, ricorrendo alla sostituzione immediata del personale assente.

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In caso di assenze, anche temporanee o di breve durata, del Coordinatore, l’aggiudicatario dovrà

sempre assicurare la sua sostituzione con persone idonee, competenti e di pari professionalità

dandone tempestiva informazione a CSP.

L’ aggiudicatario, al fine di garantire la continuità nel servizio, dovrà impiegare per lo svolgimento

del servizio stesso e per tutta la durata dell’affidamento il medesimo personale, limitando al

massimo il turn-over, da effettuarsi solo in casi di forza maggiore, e per una percentuale che in

nessun caso superi il 25% delle forze presenti. In caso di superamento di tale limite senza giustificati

motivi si potrà arrivare alla risoluzione del contratto con l’affidamento al secondo in graduatoria

nella gara di affidamento del servizio con l’addebito delle maggiori spese sostenute da CSP.

Il personale dell’affidatario è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti circostanze di cui sia

stato venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.

L’aggiudicatario dovrà garantire inoltre la presenza di un responsabile della sicurezza e per la

gestione delle emergenze.

Il vestiario per tutti i dipendenti è a carico del soggetto aggiudicatario che dovrà farsi carico del

lavaggio e della consegna dello stesso.

L’aggiudicatario è tenuto a predisporre un sistema di rilevazione delle presenze per il proprio

personale, eventualmente dotando la sede di dispositivi atti a tale funzione il cui costo e

manutenzione è a carico dell’aggiudicatario.

Per ogni prestazione il numero degli addetti dovrà essere sufficiente a garantire regolari turnazioni

nel rispetto del CCNL.

Per le prestazioni di tipo “alberghiero” l’aggiudicatario potrà avvalersi anche di personale ausiliario.

Art 13 –Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza

L’aggiudicatario è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei

confronti di CSP e/o d’indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute assicurazione, assistenza,

contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in

vigore nel corso del servizio.

In particolare l’aggiudicatario, per tutto il periodo di esecuzione dei servizi che formano oggetto del

presente capitolato, si obbliga:

- ad applicare integralmente, anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci

lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionali di lavoro per la specifica

categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si

esegue il servizio. I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle

associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,

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dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,

economica o sindacale;

- al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. Risponde altresì in solido con gli

eventuali subprestatori;

- alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori,

all’osservanza delle disposizioni dettate del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in

particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma

1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:

a) - ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di

indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi

svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone

addette e dei terzi.

b) - garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:

• nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

aziendale di cui all’articolo 2 , comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;

• nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1,

lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;

• fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori sicurezza e di salute, ai

sensi dell’articolo 37 D.Lgs. 81/2008.

L’aggiudicatario dovrà altresì, a tutela della comunità del rapporto educativo tra minori ed

operatori, e nell’ipotesi in cui il contratto collettivo di riferimento lo preveda, assumere,

compatibilmente con l’offerta qualitativa formulata in sede di gara, il personale dipendente in

servizio già assunto dal precedente appaltatore. A tal fine, e qualora si renda necessario,

impegnandosi ad effettuare incontri preventivi con le organizzazioni sindacali per cercare possibili

soluzioni a tutela dei lavoratori occupati.

L’aggiudicatario deve certificare, prima dell’inizio del contratto e periodicamente a richiesta di CSP,

l’organico addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle

denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei

versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi.

La CSP si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione

relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.

15

Art.14 - Modalità di svolgimento del servizio

L’aggiudicatario è tenuto a provvedere a tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato a titolo

esemplificativo, ma non esaustivo, garantendone lo svolgimento secondo le modalità specificate nel

progetto presentato in sede d’offerta.

Ad integrazione di quanto altrove specificato si precisa che l’organizzazione proposta dall’offerente

in sede di gara dovrà essere tale da prevedere:

a) Prestazioni educative: elaborazione ed attuazione di specifici progetti educativi per ciascun

minore, cercando di mantenere i rapporti con l‘ambiente esterno, compresa la famiglia, ove non

sussistano controindicazioni; attività di sostegno mirate all’autonomia del singolo soggetto nella

gestione della propria vita quotidiana; assicurare il trasporto degli ospiti verso le attività esterne

didattiche, ludico-ricreative, sportive alle quali partecipano i minori della comunità; trasporto ed

accompagnamento per l’accesso alla scuola, agli incontri con i parenti qualora questi debbano

avvenire fuori dall’ambito della Comunità; programmazione e organizzazione di soggiorni di vacanza

climatici.

I mezzi di trasporto dovranno essere messi a disposizione dell’aggiudicatario a proprie cure e spese

e l’impegno dovrà essere esplicitato nel progetto proposto in sede d’offerta.

b) Prestazioni alberghiere: accoglienza in camere da max 2 posti letto; servizio di ristorazione in

apposita sala pranzo; pulizia e igienizzazione dei locali; lavanderia e stireria del corredo della

Comunità e degli effetti personali degli ospiti; acquisto del vestiario per costruire il corredo minimo

in dotazione personale, qualora il minore al momento dell’ingresso in Comunità ne fosse sprovvisto

e successiva integrazione e sostituzione dei capi usurati; i capi di vestiario dovranno essere ad uso

personale esclusivo, decorosi e non tali da consentire, in base all’abbigliamento indossato,

l’identificazione del minore come ospite della Comunità.

c) Prestazioni sanitarie: interventi sanitari preventivi; assistenza medica generica e specialistica

attraverso l’orientamento al corretto uso e l’accompagnamento ai servizi sanitari; assistenza e

vigilanza nella corretta assunzione dei farmaci.

Art. 15- Criteri di aggiudicazione

L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.

163 e ss.mm.ii.

I partecipanti alla gara dovranno presentare un’offerta tecnica e una offerta economica correlata.

L’aggiudicazione verrà effettuata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tramite

l’assegnazione di un punteggio, come dal seguente schema dei criteri:

16

1-OFFERTA TECNICA ( totale fino 75 punti)

A1)-Progetto educativo globale:

� modello educativo di riferimento , costruzione del PEI e metodologiche di lavoro

utilizzate anche in relazione ai percorsi di accoglienza e dimissione;

� sistema del rapporto tra educatori e valutazione dei PEI;

� articolazione dello staff educativo;

� articolazione del rapporto tra educatori e famiglia;

� costruzione di una rete operativa con le agenzie del territorio, con particolare

riferimento ai servizi educativi per minori: finalità e metodo di lavoro;

� risorse logistiche e strumentali proprie, indipendenti da quelle fornite da CSP.

� sistemi aggiuntivi e innovativi destinati ai minori accolti e/o alle loro famiglie;

� tipologia degli operatori che verranno utilizzati per il servizio in merito a titoli,

professionalità esperienze pregresse (fatti salvi minimi che devono essere garantiti

come da capitolato).

(massimo 30 facciate formato A4)

Fino a 60 punti

A2)-Piano di formazione, aggiornamento e supervisione degli educatori impiegati

con indicazione del:

� monte ore annuo dedicato alla formazione;

� tipo di supervisione e della frequenza di tale intervento.

(massimo 5 facciate formato A4)

Fino a 5 punti

B)-Descrizione dei servizi alberghieri offerti

Fino a 5 punti

C)-Descrizione delle modalità assunte per le prescrizioni sanitarie

Fino a 5 punti

2-OFFERTA ECONOMICA:

Canone annuo di locazione (al netto di IVA)

Fino a 25 punti

Per consentire la valutazione dell’offerta tecnica di cui al punto 1, i partecipanti alla gara, a pena di

inammissibilità dell’offerta, dovranno esplicitamente indicare gli estremi della loro offerta

relativamente ai punti: A1); A2); B); C).

Verranno ammesse all’apertura delle offerte economiche solo le offerte che avranno raggiunto

nell’offerta tecnica il punteggio minimo di complessivi punti 50/75.

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Il canone annuo di locazione offerto va indicato al netto dell’IVA.

Al fine di individuare il canone di locazione annuo da offrire alla CSP per l’utilizzo di tutte le strutture

messe a disposizione per il corretto svolgimento de servizio delle due Comunità educative per

minori, l’offerente dovrà considerare tutte le spese necessarie al fine della piena realizzazione degli

interventi sulla base del presente capitolato e dell’offerta tecnica presentata.

Per la valutazione dell’offerta economica di cui al punto 2, si applicherà il seguente criterio:

Prezzo offerto x punteggio massimo (del punto 2) / Prezzo Massimo Offerto

(punteggio da assegnare = Prezzo Offerto x 25 / Prezzo massimo Offerto)

Come specificato nel bando, non sono ammesse offerte inferiori a euro 36.000,00 (iva esclusa),

somma posta a base d’asta per il canone di locazione annuo a decorrere dal terzo anno e che, in

considerazione del valore sociale dell’iniziativa, oltre a risultare agevolato rispetto i valori di mercato

dei canoni per locazioni ad uso analogo, potrà godere dell’abbattimento dei 2/3 per il primo anno e

di 1/3 per il secondo. Pertanto i canoni saranno di € 12.000,00 per il primo anno, di € 24.000,00 per

il secondo e di € 36.000,00 a regime dal terzo anno e successivi.

Art. 16 -Pagamento canone

L’aggiudicatario, per la messa a disposizione delle strutture per le comunità educative su descritte,

dovrà riconoscere a CSP il canone annuo di locazione offerto in quattro rate trimestrali da versare il

31/3; il 30/6; il 30/9; il 31/12 di ogni anno.

Ogni singola rata dovrà essere saldata entro 30 gg dal ricevimento del relativo ordinamento di

pagamento. A decorrere dall’anno successivo alla sottoscrizione del contratto il canone sarà

aggiornato nella misura del 75% delle variazioni registrate dall’ISTAT nell’anno precedente e cosi di

anno in anno.

Art.17- Rimborso spese

Il pagamento per il rimborso delle spese per il riscaldamento delle parti di struttura destinate a

comunità educative, presuntivamente calcolate in euro su base annua, salvo effettivo conguaglio

relativamente ai millesimi della superficie occupata, verrà ripartito, quale anticipo, sulle rate del

canone. Il pagamento del saldo a conguaglio verrà richiesto insieme al canone della prima rata

dell’anno successivo in scadenza al 31/03.

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Il pagamento del rimborso delle spese sostenute per le utenze (acqua e luce elettrica) verrà ripartito

sulle rate di canone quale anticipo calcolato sulla base annua dei consumi, salvo conguaglio che sarà

effettuato con la prima rata dell’anno successivo.

Art.18 –Tutela contro azioni di terzi

L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente

alla CSP e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli

adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l’inosservanza dell’obbligo di adottare

tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose

nell’esecuzione del servizio sancito dall’art. 165 del DRP 207/2010 come richiamato dall’art. 298 del

decreto medesimo.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni e danni, ricadrà pertanto esclusivamente

sull’aggiudicatario stesso, restandone completamente sollevato la CSP.

L’aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria compagnia

assicurativa apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e prestatori di

lavoro conseguente all’attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti

quali che siano le rispettive mansioni.

Detta polizza dovrà essere prodotta a CSP prima dell’inizio del contratto pena la revoca

dell’affidamento o la risoluzione del contratto e prevedere:

a) Nel novero dei terzi la CSP nella sua qualità di committente:

b) Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a € 2.000.000,00 unico per R.C.T. e a

€ 1.000.000,00 unico per R.C.C.O e più precisamente:

�R.C.T. Per sinistro € 2.000.000,00

�R.C.T. Per persona € 2.000.000,00

�R.C.T. Per danni a cose € 2.000.000,00

�R.C.O. Per sinistro € 1.000.000,00

�R.C.O. Per persone € 1.000.000,00

L’aggiudicatario è altresì obbligato a mantenere in vigore e a non modificare il contenuto di tale

polizza per tutta la durata del contratto.

Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa l’aggiudicatario dovrà, in ogni

caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle

parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei

necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

19

Art. 19- Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

Ai sensi dell’art. 299 del DPR 207/2010 la CSP verifica il regolare andamento dell’esecuzione del

contratto da parte dell’aggiudicatario attraverso proprio personale incaricato dell’esecuzione del

contratto.

E’ in facoltà di coloro che nominerà come responsabile dell’esecuzione del contratto eseguire in

qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle

prescrizioni di cui al presente Capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento.

I Responsabili dell’esecuzione redigono apposito verbale con il quale pongono in evidenza le

manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono

necessarie per gli ulteriori interventi della CSP.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell’aggiudicatario, che possono

essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l’aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi

altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.

Art.20- Richiami e diffide in corso di esecuzione

L’aggiudicatario che durante l’esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi, per negligenze ed

inadempienze nell’osservanza delle clausole riportate in contratto, può essere soggetto a diffida e/o

a richiami.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dai responsabili incaricati da CSP di vigilare

sull’esecuzione del contratto.

Art.21- Varianti contrattuali

Le varianti in aumento o diminuzione al contratto stipulato sono ammesse esclusivamente qualora

ricorrano i presupposti previsti dall’art. 311 comm. 2 e 3 del DPR 207/2010 e nel rispetto e con

l’osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo.

Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma e l’aggiudicatario è tenuto in ogni

caso ad eseguirle, le variazioni, che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di

contratto e non comportino maggiori oneri per l’aggiudicatario medesimo, ritenute opportune da

CSP e disposte dal Responsabile dell’esecuzione del contratto.

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Art.22 -Risoluzione anticipata, scioglimento e recesso dal contratto

La CSP può chiedere la risoluzione, il recesso o lo scioglimento del contratto, senza pregiudizio per

eventuali azioni di risarcimento, nei seguenti casi:

1. Nel caso intervengano o siano intervenuti a carico della ditta aggiudicataria

procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione

di cui all’art. 3 L 27/12/1956 n°1423 ovvero dei provvedimenti indicati nel 10 ter e 10

quater, L 31/05/1965, n°575 ovvero dei provvedimenti indicati nel nuovo testo della

L 19/03/90 n°55 (leggi antimafia);

2. In qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista

dall’articolo 1671 del c.c., tenendo indenne l’aggiudicatario dalle spese sostenute,

dalle prestazioni eseguite e dai mancati guadagni;

3. In caso di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo, o fallimento,

ovvero in caso di liquidazione amministrativa coatta;

4. Cessione o sub-affidamento dei servizi oggetto del contratto (art. 1) non

esplicitamente approvati, in via preventiva da CSP, come stabilito nell’art. 23 del

presente capitolato;

5. Sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio senza giustificato

motivo;

6. Abituale imperizia e/o negligenza nell’espletamento del contratto quando la gravità

e il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano,

ad insindacabile giudizio della CSP, il regolare svolgimento del servizio stesso;

7. In caso di frode, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni

contrattuali;

8. Nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni

eventuale responsabilità sia penale che civile;

9. In caso di mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia

di assunzione, retribuzione e sicurezza;

10. Perdita dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed

integrazioni;

11. L’aggiudicataria o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano

direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi o regolamenti, ovvero

inosservanza di ordinanze e prescrizioni della committente;

12. Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli

articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti potranno chiedere lo scioglimento del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il

contratto per cause non imputabili a loro, ai sensi dell’articolo 1672 del c.c..

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l’aggiudicataria incorre

nel divieto di partecipare ad eventuale nuovo appalto della CSP.

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Della risoluzione del contratto verrà data informazione ai competenti uffici della Regione

Lombardia.

La risoluzione del contratto per inadempimento fa sorgere a favore della CSP, la facoltà di affidare

la gestione del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria.

Alla parte inadempiente vengono addebitate le maggiori spese sostenute dalla CSP, salvo il

risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art.23- Cessioni del contratto

L’aggiudicatario è obbligato allo svolgimento delle prestazioni previste nel presente capitolato ed

oggetto (art. 1) del contratto da sottoscrivere con CSP. L’aggiudicatario rimane obbligato nei

confronti di CSP anche qualora intendesse avvalersi di terzi per lo svolgimento di parte del contratto

che, per altro, non può essere ceduto a terzi, neppure parzialmente, senza esplicito consenso scritto

di CSP che valuterà, a suo insindacabile giudizio, la permanenza dei requisiti e degli impegni assunti

dall’aggiudicatario.

E’ ammessa la cessione dei crediti vantati dall’impresa aggiudicataria verso gli Enti affidatari dei

minori, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma, 1 del D.L.GS N, 163/2006 e della

legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un

intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale

preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa e che il contratto di cessione, in

originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla CSP prima o contestualmente al certificato di

pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art.24- Penalità e contestazioni

Nel caso in cui l’aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto la CSP procederà all’incameramento

della garanzia provvisoria prevista all’art.25 del presente capitolato.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, compresa l’impossibilità a

garantirne il regolare e corretto svolgimento, la CSP ha facoltà di risolvere il contratto “ipso facto”

e “de jure”, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R.,

incamerando la garanzia di cui all’art. 26 del presente capitolato, a titolo penale e di indennizzo,

fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni.

In casi meno gravi la CSP si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità

suindicate quando, dopo avere intimato almeno due volte all’aggiudicatario, a mezzo raccomandata

A.R., una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle

irregolarità contestategli o non abbia prodotto controdeduzioni accettate, se richieste.

22

In caso di negligenze o inadempienze (riguardanti per es. assenze saltuarie di operatori o ritardi nelle

comunicazioni dovute ecc.) la CSP procederà all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati,

invitando l’aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni.

Nel caso in cui entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le

inadempienze contestate si disporrà l’applicazione di una penale da un minimo di euro 100,00 a un

massimo di euro 3.000,00, in base alla gravità dell’inadempienza.

La suddetta penale è pertanto da intendersi complessivamente riferita a uno o a più motivi.

Nel caso di gravi e persistenti carenze nell’effettuazione dei servizi, la CSP per garantirne la

continuità, potrà farli effettuare da altri, ponendo a carico dell’aggiudicatario stesso la relativa spesa

fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo.

Art.25 -Garanzia a corredo dell’offerta

Le ditte partecipanti dovranno presentare, insieme all’offerta, una garanzia di euro 2.880,00

(duemilaottocentoottanta/00) pari al 2% del valore del servizio calcolato considerando il prezzo

base del canone di locazione annuo per l’intera durata, come indicato nel bando di gara, ovvero di

euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00).

La garanzia, da presentarsi in una delle forme previste dalla normativa vigente in materia, avrà una

durata di 180 giorni e sarà svincolata entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, salvo che per il

soggetto aggiudicatario per il quale verrà trattenuta fino alla stipulazione del contratto.

Art.26- Garanzia di esecuzione

Anteriormente alla stipula del contratto, a garanzia degli adempimenti derivanti dal presente

incarico, l’aggiudicatario è tenuto a costituire una garanzia di esecuzione degli obblighi assunti con

la sottoscrizione del contratto, pari al 10% dell’importo contrattuale.

La garanzia può essere costituita nelle forme previste dalla normativa vigente e, se costituita con

fidejussione bancaria o con polizza assicurativa, questa dovrà prevedere espressamente la rinuncia

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.

1957, comma 2 , del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di esecuzione resterà vincolata fino a servizio ultimato e comunque fino a quando non

sia stata definita ogni eventuale controversia.

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Art.27- Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato saranno applicate le clausole stabilite dalla

normativa vigente in materia.

Art.28- Vertenze

Per la risoluzione di eventuale controversie le parti si rivolgono all’autorità giudiziaria ordinaria.

Il foro competente territorialmente è quello del Tribunale di Busto Arsizio (VA).

Art.29 -Altre norme

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e

condizioni previste dal presente capitolato, oltre all’obbligo di rispettare tutte le disposizioni

previste nel “Codice etico” adottato dalla CSP ai sensi della L. 231/2001 e s.m.i., consultabile e

scaricabile dal sito web, con particolare riferimento agli aggiornamenti relativi alla L. 190/2012 e

s.m.i.

Art.30 – Spese Contrattuali

Ogni spesa connessa alla stipulazione del contratto sarà a carico della Ditta Appaltatrice.

Art. 31 – Normativa antimafia

L’affidamento della gestione oggetto del presente capitolato resta subordinato al rispetto delle

vigenti disposizioni in materia di prevenzione della lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare

riferimento alla L. 575/1965 e alla L. 55/1990 e s.m.i. La stipula del contratto è sottoposta alla

condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli sull’aggiudicatario.

Art. 32 – Trattamento dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla

gara e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla C.S.P. s.r.l.

conformemente alle disposizioni della legge di cui sopra e saranno comunicati a terzi solo per motivi

inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà

di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.