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Comune di Rimini U.O. Gestione Sistema Informativo Capitolato speciale per l’affidamento in appalto dei servizi informatici comunali

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Capitolato speciale per l’affidamento in appalto dei servizi informatici comunali

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Allegato 7 alla D.D. n. 1294 del 27/09/11

Capitolato speciale per l’affidamento in appalto dei servizi informatici comunali

INDICE

PREMESSA a) SITUAZIONE ATTUALEb) OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTOART. 2 CORRISPETTIVO DELL’APPALTOART. 3 DURATA DELL’APPALTO

ART. 4 OBBLIGHI DELL’APPALTATOREART. 5 AUMENTO, DIMINUZIONE E VARIAZIONI DELLE

PRESTAZIONI OGGETTO DI APPALTOART. 6 LIVELLI DI SERVIZIOART. 7 PROPRIETÀ E DIVIETO DI CESSIONE. BREVETTI E DIRITTI

D’AUTOREART. 8 GARANZIEART. 9 DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO E

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIOART. 10 STRUTTURA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI

CONTRATTUALI TRA LE PARTIART. 11 PRESTAZIONI CONNESSE AL TERMINE DEL SERVIZIO

ART. 12 OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTIART. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEI

CREDITI DERIVANTI DALL’APPALTO E SUBAPPALTOART. 14 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVOROART. 15 ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVIDENZIALIART. 16 VERIFICHE E CONTROLLIART. 17 MODALITA’ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO E

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARIART. 18 RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI E DANNIART. 19 INADEMPIENZE E PENALITA’ART. 20 SICUREZZA, PRIVACY E RISERVATEZZAART. 21 DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE ESTERNOART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTOART. 23 ESECUZIONE IN DANNOART. 24 ALTRI OBBLIGHI E RESPONSABILITA’

ART. 25 AUTORIZZAZIONI E PERMESSIART. 26 EFFETTO OBBLIGATORIO E RINVIO

ART. 27 FORO COMPETENTE

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PREMESSA

a) - Situazione Attuale

1) Sistema di rete

La rete del Comune di Rimini è di tipo “a stella” con tecnologia multilayer switching.

Tutti gli edifici dell’Ente sono collegati al centro stella della rete situato presso il centro elaborazione dati - CED (via Casadei 2, Rimini).

Le reti locali (LAN) operanti all’interno dei principali edifici dell’Ente sono interconnesse tramite una dorsale in fibra ottica con tecnologia Ethernet Switched Full Duplex, con velocità di trasmissione di 1 Gbit/s.

Gli altri sono collegati al centro stella tramite tecnologia wireless e collegamenti geografici con tecnologia MPLS tramite apparati/servizi di fornitori esterni.

La principale tipologia di apparati presenti nella dorsale è rappresentata da switch HP ProCurve 53xx XL e Cisco ME-3400.

Presso il centro stella è attestato il collegamento alla rete della Regione Emilia Romagna (Lepida).

In questa sede è presente anche il collegamento al Data Center principale tramite una doppia connessione dedicata in fibra ottica, che consente di ottenere la necessaria ridondanza ed affidabilità.

Una descrizione fisica della rete è fornita nell’allegato B al presente capitolato.

2) Data Center e postazioni di lavoro (PDL)

Nell’ultimo biennio è stata ultimata la transizione da una architettura di sistema basata su server “stand-alone” a quella prevalentemente virtualizzata fondata su un ambiente multinodo ad alta disponibilità e su un sottosistema di storage condiviso (SAN).

Le principali caratteristiche dei Data Center sono descritte nell’allegato D (Descrizione Data Center in produzione) al presente capitolato.

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Le postazioni di lavoro (PDL) del Comune di Rimini sono descritte, quanto a tipo di processore e sistema operativo, nell’allegato C (Descrizione postazioni di lavoro-PDL) al presente capitolato.

E' in corso di sostituzione il gruppo di postazioni che ancora utilizzano Windows 2000.

3) Sistema di sicurezza

Il Comune di Rimini è dotato di un sistema di sicurezza e di controllo delle risorse in rete intranet composto dai seguenti elementi:

• sistema di autenticazione centralizzato Microsoft Active Directory per l'accesso alle postazioni di lavoro;

• aggiornamento centralizzato delle correzioni relative al S.O. delle postazioni di lavoro e dei server;

• antivirus centralizzato Norton Symantec che garantisce l’aggiornamento del software antivirus su tutte le postazioni di lavoro connesse alla rete;

• antivirus per la Posta Elettronica e limitazione dello “spamming” Open Source;

• gestione servizio dischi di rete e relative abilitazioni centralizzato;• firewall e sistema antivirus centralizzato relativamente al

collegamento Internet;• sistema di “content filtering” centralizzato relativamente all'accesso

ad Internet• accesso VPN-SSL per gli utenti di rete esterni;• autenticazione e controllo, via “Terminal Server”, per l'accesso alle

principali applicazioni client-server.

4) Software di base ed applicativo

Con il termine software di base si intendono: i sistemi operativi, i sistemi per la gestione di database, i pacchetti di servizio (antivirus, compressori, etc.), i prodotti per il lavoro individuale, ormai assurti a sistema standardizzato di gestione e scambio delle informazioni.

Il software applicativo costituisce l'insieme dei programmi che consentono l’utilizzo delle funzioni del software di base al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'utente. L’applicazione può essere di tipo client/server oppure “web based”, cioè utilizzabile tramite il browser della postazione di lavoro.

Nell’allegato A (Elenco Applicazioni) al presente capitolato sono riportati tutti i principali applicativi.

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La diversificazione dei fornitori di questi prodotti implica anche la necessità di gestire e di controllare i rispettivi contratti di manutenzione/aggiornamento.

Un elenco indicativo e non esaustivo delle tipologie di applicazioni utilizzate sulle postazioni di lavoro dell'Ente è il seguente:

• applicazioni che accedono archivi condivisi su dischi di rete (es. DB MS-Access)

• applicazioni che accedono DB server (client/server a due livelli)• applicazioni “browser based”• applicazioni VOIP• gestione documentale (comprensiva di immagini ed allegati)• videosorveglianza

5) Altri sistemi ICT

Sistema telefonico: sulla rete dell’Ente e’ in corso di dispiegamento l’estensione VoIP dell’attuale sottosistema telefonico, composto da n. 1.000 terminali analogico/digitali; la consistenza iniziale dei dispositivi VoIP sara’ di n. 110 unita’.

Sistema di rilevazione presenze: sono installati presso le principali sedi comunali n. 66 terminali per la registrazione degli accessi dei dipendenti; tali dispositivi effettuano lo scarico dati giornaliero tramite collegamento su linea commutata.

b) – Obiettivi dell’Amministrazione Comunale

Il raggiungimento di standard prestazionali più elevati e l’incremento per gli utenti interni ed esterni della percezione di affidabilità, efficacia ed efficienza dei servizi, rappresentano i principali obiettivi dell’Amministrazione nel disporsi all’affidamento in appalto dei servizi informatici comunali.

Del pari prioritario è l’obiettivo di assicurare più evoluti presidi di protezione e più evolute modalità di valorizzazione al patrimonio di informazioni detenute dal Comune; atteso che esso rappresenta – oltre che una cospicua

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ricchezza in termini economici – una decisiva condizione di efficacia delle politiche pubbliche presenti e future.

* * *

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

1. L’oggetto del presente appalto consiste nella conduzione e gestione del sistema informativo comunale.

2. In dettaglio l’appaltatore dovrà garantire l’espletamento delle seguenti attività:a) gestione di tutto il software attualmente in uso presso il Comune;b) manutenzione correttiva, adattiva e perfettiva, sia preventiva che su

richiesta, di tutte le componenti software sia di base che applicativo;c) distribuzione ed installazione di software di base o applicativo a richiesta

dell’Ente sia per le postazioni client che per i server;d) istituzione e gestione di un servizio di call center / help desk per far

fronte ai problemi riguardanti le risorse hardware e software in uso presso l’Ente;

e) attivazione di un servizio web based che consenta all’Ente di svolgere la supervisione, il controllo e l’analisi statistica sulle attività svolte dalla Ditta aggiudicataria;

f) attivazione di un servizio web based che consenta all’Ente di svolgere il monitoraggio complessivo sulla gestione e l’impiego di ogni oggetto-entità in carico all’aggiudicatario; tale servizio dovrà prevedere anche un idoneo accesso in sola lettura al DB relativo, da utilizzare per compiere in linguaggio SQL le interrogazioni del caso e relativa esportazione dei dati risultanti;

g) manutenzione dei componenti hardware delle postazioni di lavoro;h) gestione, manutenzione delle componenti hardware e software, degli

apparati interni alle sedi dell’Ente che costituiscono l’infrastruttura di rete e relative attività logistiche (trasporto, installazione, disintallazione, aggiornamento firmware,…);

i) gestione del data center, con inclusa la manutenzione delle componenti hardware e software, degli apparati ospitati e le relative attività logistiche (trasporto, installazione, disinstallazione, aggiornamento firmware,…)

j) gestione complessiva degli incidenti e dei problemi inerenti la sicurezza delle informazioni (disponibilità, integrità e riservatezza), di cui dovrà essere prodotto, al termine dell’evento, idoneo report riportante ogni informazione al riguardo ed eventuali ipotesi migliorative.

3. Il Comune di Rimini resterà titolare dei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica attualmente in essere con i fornitori dell’hardware e del software (i principali sono elencati nell’ allegato E al presente capitolato), con i quali regolerà direttamente i relativi canoni. I ricambi hardware sono a Per l’APPALTATORE Pag 6 di 22

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carico della stazione appaltante.

4. L’appaltatore assume altresì tutti gli obblighi in qualunque modo connessi con l’esecuzione del presente appalto, i quali, ancorchè non espressamente trascritti nel presente capitolato, risultano comunque previsti dai documenti di gara (bando, disciplinare di gara, offerta tecnica, offerta economica, ecc.) nessuno escluso.

ART. 2 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

1. Il corrispettivo del presente appalto è determinato dall’offerta presentata in sede di gara.

2. Il corrispettivo, come risultante in sede di aggiudicazione, remunera l’appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e per tutte le forniture che egli dovrà porre in essere in adempimento del presente appalto, compresi i costi di housing presso il data center di cui al successivo articolo 4 e quelli necessari a fornire la connettività da e verso il data center.

3. Il prezzo di aggiudicazione sarà sottoposto a revisione su richiesta espressa dell’appaltatore, il quale dovrà produrre la relativa documentazione giustificativa.

La revisione prezzi avverra’ con le modalita’ di cui all’art. 5 del Disciplinare di gara.

ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO

1. Il contratto ha durata di anni tre decorrenti dalla data della stipula. l’Amministrazione si riserva la facolta’ di riaffidare il servizio fino ad un massimo di ulteriori tre anni come previsto dall’art. 4 del Disciplinare di gara.

ART. 4 –OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

1. L’appaltatore assume l’obbligo di dare piena attuazione - secondo i contenuti, le modalità e i tempi indicati – a quanto previsto nei documenti costituenti la “Offerta per la gestione dei servizi informatici” presentata in sede di gara, in modo da conseguire i risultati indicati.

2. I progetti di dettaglio relativi al dispiegamento dei servizi dovranno essere preventivamente approvati dal Comune che si riserva il diritto di richiedere eventuali motivate modifiche.

3.

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3. L’appaltatore dovrà collocare, a proprie cura e spese, la infrastruttura server/storage del Comune di Rimini presso un data center, di cui avrà la disponibilità, con le caratteristiche minime indicate nell’allegato G al presente capitolato, provvedendo in accordo con l’A.C. a tutte le necessarie attività tecnico/logistiche.

4. L’appaltatore dovrà provvedere a proprie spese alla progettazione e alla realizzazione del collegamento fra il Data Center e il centro a stella del Comune di Rimini collocato in Via F. Casadei, 2.

5. Il dimensionamento e le prestazioni del collegamento dovranno essere adeguati alle entità e caratteristiche del traffico applicativo dell’Ente. La ditta aggiudicataria deve garantire la ridondanza dell’interconnessione Data Center con il Comune attraverso due collegamenti (dedicati punto-punto) appartenenti a due dorsali geograficamente distinte, ciascuno dei quali con banda di almeno 1 Gb/s.

6. In ordine al raggiungimento degli obiettivi prefissati (rif. "Capitolato Speciale - Premessa - sez. b)" ), l'appaltatore dovrà, a propria cura e spese, predisporre un servizio di copie di sicurezza per i dati e i programmi del Comune di Rimini con le caratteristiche indicate nell'allegato H al presente capitolato.

7. L'appaltatore dovrà inoltre, a propria cura e spese, predisporre un servizio di archiviazione e conservazione su supporto removibile a lungo termine dei dati e dei programmi del Comune di Rimini con le caratteristiche minime indicate nell'allegato H al presente capitolato.

8. Al fine di proteggere i dati e i programmi del Comune di Rimini da accessi non autorizzati, il fornitore dovrà, a propria cura e spese, predisporre tutte le idonee misure di sicurezza fisica e logica a protezione degli stessi, contenuti negli apparati di storage, nelle copie di sicurezza, nei supporti removibili e in transito in tutti i collegamenti utilizzati.

9 L’appaltatore dovrà assicurare la gestione tecnica dei rapporti di servizio relativi ai contratti in essere con i fornitori hardware e software.

ART. 5 –AUMENTO, DIMINUZIONE E VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI APPALTO

1. Nessuna variazione o modifica al contratto puo’ essere introdotta dall’esecutore, se non e’ disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti disposti dalla normativa vigente. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e,

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ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente.

2. Il Comune di Rimini, ai sensi dell’art. 114 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà di aumentare o diminuire l’intero servizio nel limite di un quinto del prezzo complessivo di aggiudicazione, anche al fine di affidare all’appaltatore, nel corso del periodo di contratto, la progettazione e l’esecuzione di interventi di manutenzione evolutiva del software in uso.

3. In tal caso l’esecutore e’ tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di apposito disciplinare, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennita’ ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

4. Il Comune di Rimini si riserva inoltre la facolta’ di richiedere all’esecutore la realizzazione di varianti finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita’ delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e comunque fino a concorrenza dell’economia di spesa realizzata in virtu’ del ribasso d’asta conseguito con l’aggiudicazione.

5. L’esecutore e’ obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al comma precedente, alle stesse condizioni previste dal contratto.-

ART. 6 – LIVELLI DI SERVIZIO

1. Nello svolgimento delle attività costituenti la gestione dei servizi informatici l’appaltatore è obbligato a rispettare i livelli di qualità indicati nell’apposito documento “Livelli minimi di servizio ” di cui all’allegato F al presente capitolato.

2. I livelli di servizio rappresentano quelle caratteristiche misurabili, la cui osservazione consente di esprimere un giudizio sulla qualità del servizio offerto. Vengono definiti sia gli elementi da valutare che i valori di riferimento su cui poggia la valutazione. Gli accordi di servizio (SLA) hanno la funzione di stabilire il livello minimo di servizio atteso da parte dell’Ente.

3. Nel caso in cui la responsabilità di guasto e/o malfunzionamento sia imputabile unicamente a fornitori terzi dell’Ente l’appaltatore dovrà provare la circostanza ai fini della puntuale attribuzione di responsabilità.

4. L’appaltatore dovrà garantire un sistema automatico di raccolta e monitoraggio dei dati SLA e metterlo a disposizione dell’Ente. Questo servizio dovrà prevedere anche un idoneo accesso in sola lettura al DB relativo, da utilizzare per compiere in linguaggio SQL le interrogazioni del caso e relativa esportazione dei dati risultanti. Inoltre, dovrà produrre un

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idoneo report relativo al periodo di osservazione, in cui siano evidenziati i dettagli delle attività svolte, la sintesi dei livelli di servizio realizzati nel periodo e il calcolo analitico di eventuali penali, il cui valore massimo addebitabile sarà pari al 20% dell’intero corrispettivo previsto nel periodo di osservazione.

5. Per la supervisione, il controllo e l’analisi statistica dei livelli di servizio, dovranno essere utilizzati programmi web based messi a disposizione dall’appaltatore, che permettano un monitoraggio continuo dei vari servizi.

6. Il periodo di osservazione assunto a riferimento per l’esame delle risultanze del monitoraggio è il trimestre.

7. Ad eccezione dei servizi per i quali è espressamente prevista la disponibilità 24x7x365, tutti gli altri contemplati nella presente fornitura dovranno essere disponibili dalle ore 7,30 alle ore 19,30 dal lunedì al venerdì. In casi eccezionali (e comunque non oltre le 120 ore/uomo per ogni anno), l’Amministrazione potrà richiedere che i servizi vengano protratti oltre le 12 ore giornaliere ed anche nei giorni festivi e prefestivi senza oneri aggiuntivi.

8. La prestazione del servizio che si discosti in misura rilevante dagli standard di qualità minima attesa costituisce inadempimento contrattuale.

9. Per consentire la necessaria revisione, pianificazione ed adeguamento del sistema informativo, limitatamente ai tre mesi successivi all’inizio del servizio, le penali previste dai livelli minimi di servizio, di cui all’allegato F al presente capitolato, saranno applicate nella misura ridotta di:- 1/100 il primo mese- 1/50 il secondo mese- 1/10 il terzo mese

ART. 7 – PROPRIETÀ E DIVIETO DI CESSIONE. BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE

1. Tutte le informazioni trattate dall’appaltatore per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto restano di proprietà inalienabile del Comune di Rimini. In nessun caso l’appaltatore potrà, senza autorizzazione esplicita del Comune, diffondere anche singole informazioni tratte da questo complesso.

2. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l’appaltatore abbia usato, nell’esecuzione del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L’appaltatore, pertanto, assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall’adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di

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autore, sollevandone espressamente il Comune di Rimini.

ART. 8 - GARANZIE

1. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare al Comune di Rimini, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., una cauzione di importo pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, che sarà costituita da polizza assicurativa o fideiussione bancaria irrevocabile. La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 del citato articolo, prevista con le modalita’ di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonche’ l’operativita’ della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 2. Lo svincolo della cauzione verrà effettuato, ex art. 113 comma 3 D.Lgs. 163/2006.3. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudichera’ l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 9 – DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Sono parte integrante e sostanziale del contratto il presente Capitolato, l’offerta tecnica (progetto-offerta) presentata dalla Ditta, l’offerta economica, nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente capitolato o dai documenti di gara.

2. L’inizio del servizio oggetto del presente contratto deve avvenire non oltre il trentesimo giorno successivo alla sottoscrizione del contratto. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale specificata al successivo art. 19.

ART. 10 – STRUTTURA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LE PARTI

1. L’articolazione ed estensione del servizio è tale da imporre ai due contraenti, l’adozione di una struttura di coordinamento, denominata “Unità di Coordinamento”, che agevoli la gestione ordinata delle attività di rispettiva competenza, soprattutto laddove le esigenze di raccordo sono implicite nella natura stessa delle soluzioni adottate o degli istituti contrattuali utilizzati.

2. Allo scopo di garantire un’efficiente collaborazione con l’appaltatore, il Comune di Rimini costituisce una Unità Operativa IT (Information

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Tecnology) interna, con il compito di:

a)b) verificare il rispetto degli standard di servizio cui è tenuto l’appaltatore;c) rilevare, presso gli utenti, il grado di soddisfazione del servizio e le

esigenze emergenti;d) proporre le problematiche all’appaltatore ed esaminare le proposte

risolutive;e) illustrare le proposte agli organi comunali;f) garantire l’approvvigionamento di dispositivi e sistemi hardware e

materiale informatico di consumo da ufficio sulla base delle specifiche tecniche concordate con l’appaltatore;

g) rilevare necessità formative e curare l’esecuzione dei corsi;h) curare la diffusione interna dell’informazione tecnica.

3. Le attività elencate al comma precedente vengono svolte ricorrendo alle opportune fonti informative ed in particolare al servizio di controllo predisposto dall’appaltatore.

4. Nell’ambito della U.O. IT l’Amministrazione Comunale individua un referente che mantenga i contatti con l’appaltatore. Il referente dell’Amministrazione svolgera’ anche i compiti del Direttore dell’esecuzione di cui all’art. 300 e segg. del Regolamento attuativo del D.Lgs. 163/2006, approvato con DPR 207 del 05/10/10.

5. Analogamente l’appaltatore si impegna a indicare un proprio rappresentante, individuato come “Capo Commessa”, il quale assume la responsabilità di coordinare l’insieme delle attività oggetto del contratto e funge altresì da interlocutore ufficiale nei confronti del Comune di Rimini.

6. L’Amministrazione mette a disposizione del Capo Commessa e dei suoi collaboratori, all’interno delle strutture comunali, i locali sufficienti a svolgere le proprie funzioni (ovvero fino a 8 postazioni fisse per l’esercizio delle funzioni di gestione del sistema, le attività di test e collaudo, e locali adeguati per la formazione e l’addestramento degli utenti).

7. Il Capo Commessa nominato dall’appaltatore ed il referente designato dall’Amministrazione Comunale costituiscono insieme l’Unità di Coordinamento che assolve alla funzione di coordinare tutte le attività da svolgere in collaborazione fra personale dell’appaltatore ed operatori del Comune o che richiedono qualche forma di cooperazione o concertazione.

8. L’Unità di Coordinamento deve essere in grado di operare senza soluzione di continuità: pertanto, ciascuno dei suoi membri deve indicare un proprio collaboratore che lo sostituisce in caso di assenza senza limitazione di poteri.

ART. 11 – PRESTAZIONI CONNESSE AL TERMINE DEL SERVIZIO

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1. Sei mesi prima del termine del servizio stabilito, il Comune provvederà a mettere a disposizione dell’appaltatore un adeguato gruppo di tecnici ai quali l’appaltatore dovrà trasferire tutte le conoscenze inerenti la gestione del sistema informativo. Il gruppo di lavoro potrà includere sia personale dipendente del Comune, sia consulenti esterni, sia dipendenti di altre ditte appaltatrici o fornitrici del Comune. La costituzione del gruppo di lavoro dovrà essere in ogni caso conclusa entro i due mesi precedenti la scadenza del contratto. L’appaltatore consegnerà dettagliata relazione delle attività svolte e dei livelli di conoscenza finali raggiunti dai singoli componenti il gruppo di lavoro.

2. L’appaltatore garantirà un servizio di Supporto continuativo al gruppo di lavoro per i due mesi precedenti la scadenza del contratto e per i due mesi successivi. Il servizio includerà tutte le attività necessarie per la presa in carico della gestione completa dei sistemi. Tale servizio dovrà essere assicurato da parte dell’appaltatore mediante non meno di tre tecnici a tempo pieno, dotati di adeguata competenza e dislocati presso la sede del Comune.

3. L’appaltatore dovrà altresì garantire un servizio di Supporto su chiamata al gruppo di lavoro per i quattro mesi successivi al termine del servizio di supporto continuativo. Il servizio includerà tutte le attività necessarie per la risoluzione di eventuali problemi relativi alla gestione dei sistemi. Tale servizio dovrà essere assicurato per un totale di non meno di 30 giorni/uomo e dovrà essere reso da personale dotato di adeguate competenze.

4. I servizi di supporto continuativo e su chiamata indicati ai commi precedenti dovranno essere resi dall’appaltatore anche nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, sicchè un’eventuale rifiuto di renderli costituirà un’autonoma voce di danno per l’Amministrazione.

5. Il corrispettivo dei servizi di supporto continuativo e su chiamata di cui ai precedenti commi 2 e 3, è regolato a parte sulla base di tariffe unitarie concordate e congruenti con i valori espressi in sede di offerta.

ART. 12 – OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI

1. L’impresa aggiudicataria e’ l’esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze

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Allegato 7 alla D.D. n. 1294 del 27/09/11

Capitolato speciale per l’affidamento in appalto dei servizi informatici comunali

addette all’esecuzione dell’appalto di cui al presente capitolato.

2. L’impresa dovra’ osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti di lavoratori e soci.

3. E’ fatto carico all’impresa medesima di adempiere, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

4. In caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’esecutore, si applicano gli articoli 4 e 5 del Regolamento attuativo del D.Lgs. 163/2006, approvato con DPR 207 del 05/10/10.

5. L’impresa si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall’Ente.

ART. 13 –DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DALL’APPALTO E SUBAPPALTO

1. E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto derivante dal presente appalto, a pena di nullita’ della cessione stessa.

2. L’eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto e’ regolamentata dall’art. 117 D.Lgs. 163/2006.

3. Il mancato rispetto dei punti 1. e 2. costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e fa sorgere il diritto per il committente ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

4. L’affidamento in subappalto e’ sottoposto al limite del 30% dell’importo contrattuale complessivo; si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ad esclusione dei commi 5 e 7.

ART. 14 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. Ai sensi dell’Art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato dall’Art. 16 del D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, l’appaltatore fornirà al committente il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ed una autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità

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tecnico-professionale, ai sensi dell’Art. 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.

2. Parimenti il datore di lavoro committente si impegna a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita’.

3. I datori di lavoro coinvolti, committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori:

a. cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto di appalto;

b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

4. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui sopra, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI). Tale documento, che fa parte integrante del presente contratto di appalto, deve essere inteso come dinamico ed andrà adeguato in funzione dell’evoluzione operativa dei lavori oggetto dell’appalto stesso, nonché delle attività di coordinamento e cooperazione di cui al precedente paragrafo.

5. L’appaltatore dovrà inoltre adempiere puntualmente a quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., con particolare riferimento agli Artt. 86, commi 3 e 3 bis e 87, comma 4.

6. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 15 – ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI

1. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori o subcontraenti devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu’ rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. L’appaltatore è tenuto prima dell’inizio del servizio a trasmettere alla Stazione appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti

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previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

3. Con cadenza trimestrale (a decorrere dalla data di attivazione del servizio) il committente verifichera,’ presso gli Enti previdenziali ed assicurativi, la regolarita’ della posizione contributiva dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e subcontraenti, mediante l’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) rilasciato dagli enti predetti. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti si obbligano ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio, nel periodo di contratto.

ART. 16 – VERIFICHE E CONTROLLI

1. L’Appaltatore garantisce l’accesso al luogo dell’appalto durante gli orari di svolgimento del servizio al personale del Comune addetto ai controlli, al fine di verificare il rispetto delle norme contrattuali.

2. Il diniego di permettere i controlli previsti costituisce grave inadempienza contrattuale.

ART. 17 – MODALITA’ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il pagamento del corrispettivo dell’appalto avverrà mediante rate trimestrali scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, 30 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno; su ogni importo da corrispondere verra’ operata la ritenuta di cui all’art. 4, comma 3 del DPR 207/2010.

2. Il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse, in ragione degli adempimenti riferiti alle prestazioni contrattuali correlati alla verifica ex post degli standard qualitativi definiti nel presente Capitolato e relativi allegati.

3. L’aggiudicatario si impegna a rispettare, a pena di nullita’ del contratto, gli obblighi relativi alla tracciabilita’ dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i..

ART. 18 – RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI E DANNI

1. E’ obbligo del prestatore di servizi stipulare le seguenti polizze:a) R.C.T. - Responsabilita’ civile volta a garantire il risarcimento per danni

cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto causato dall’aggiudicatario e verificatosi in

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relazione allo svolgimento di tutte le attivita’ previste dall’appalto. L’assicurazione deve prevedere anche la responsabilita’ civile derivante da fatto, anche doloso, causato da persone delle quali l’aggiudicatario assicurato debba rispondere nello svolgimento di tutte le attivita’ previste dall’appalto.Condizioni particolari:

- Novero di terzi: estensione della qualifica di terzi a tutti i soggetti - sia persone fisiche che giuridiche (a titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati terzi: l’Amministrazione e i suoi dipendenti o, persone, anche non dipendenti, di cui l’Amministrazione si avvalga ai fini delle proprie attivita’, ivi compresi amministratori, volontari, ecc. nonche’ eventuali subappaltatori e loro dipendenti ecc.);

- Massimale unico minimo Euro 5.000.000 per evento;- Danni consequenziali e da interruzione o sospensione di attivita’ con un

limite di risarcimento non inferiore al 10% del massimale;- Danni a terzi da incendio di cose di proprieta’ dell’assicurato, o da lui

detenute, con un limite di risarcimento non inferiore al 10% del massimale;

- Danni a cose di terzi che si trovano nell’ambito di esercizio delle attivita’ previste dall’appalto.

b) R.C.O. – Responsabilita’ civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera.

Condizioni particolari:- Massimale minimo per evento di Euro 3.000.000/Euro 1.500.000 persona;- Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento

del sinistro. c) R.C. Prof. - Responsabilita’ civile professionale dell’aggiudicatario per

danni causati dall’aggiudicatario, o da persone di cui l’aggiudicatario e’ tenuto a rispondere, per tutte le attivita’ previste dall’appalto.

Condizioni particolari:- Massimale unico minimo Euro 5.000.000 per evento;- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio;- Retroattivita’ dalla data di inizio del servizio, postuma 5 anni dopo la data

in cui termina il servizio.- Estensione per perdite patrimoniali derivanti dall’attivita’ di cui al D.Lgs.

196/2003 e s.m.i. (perdite patrimoniali conseguenti ad una violazione degli obblighi previsti in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili).

ART. 19 – INADEMPIENZE E PENALITA’

1. Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno e fatta salva ogni azione di rivalsa per gli eventuali danni causati a terzi nell’espletamento del servizio, l’aggiudicatario sarà soggetto a penalità se non ottempera alle prescrizioni richieste; penalità che comunque non esonereranno l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

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2. Per ogni giorno di ritardo dall’inizio del servizio di cui al punto 2 dell’art. 9 sarà applicata una penale pari al 3% (tre per cento) del corrispettivo trimestrale pattuito per la gestione dei servizi informatici.

3. Lo strumento web based di cui ai punti 4 - 5 dell’art. 6 dovrà essere reso disponibile entro gg. 60 dall’inizio del servizio di cui al punto 2 dell’art. 9; in difetto verrà applicata una penale dello 0,3‰ (0,3 per mille).

4. Lo strumento web based di cui ai punti e) - f) dell’art. 1 dovrà essere reso disponibile entro gg. 60 dall’inizio del servizio di cui al punto 2 dell’art. 9; in difetto verrà applicata una penale dello 0,3‰ (0,3 per mille).

5. Ciascun report prodotto in ottemperanza a quanto stabilito dai documenti di gara, nessuno escluso, dovrà essere consegnato entro 3 giorni lavorativi dal termine di consegna previsto, decorsi i quali, verrà applicata una penale dello 0,3‰ (0,3 per mille).

6. I dati contenuti nel report di cui al punto 4 dell’art. 6 del presente Capitolato dovranno essere chiari, congruenti e riconducibili ai dati di sintesi o di origine; in difetto verrà applicata una penale dello 0,3‰ (0,3 per mille).

7. Qualora le prove di ripristino dei dati e dei programmi dalle copie di sicurezza di cui all’allegato H al presente capitolato non venissero svolte o non venissero ripetute in caso di esito negativo, verrà applicata una penale di € 5.000,00 (cinquemila).

8. Salvo quanto previsto al successivo art. 22, il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all’allegato F al presente capitolato (c.d. valore soglia) comporta l’applicazione delle penali riportate nell’ultima colonna del medesimo allegato F .

ART. 20 – SICUREZZA, PRIVACY E RISERVATEZZA

1. I dati e le informazioni oggetto dei servizi del presente affidamento sono di proprieta’ del Comune di Rimini.

2. L’aggiudicatario ha la responsabilita’ della sicurezza delle informazioni (integrita’, riservatezza e disponibilita’) dei dati e dei programmi affidati in gestione dal Comune di Rimini e dovra’ assicurare l’attivazione di tutte le misure idonee al raggiungimento di tale obiettivo (rif. Premessa – punto “b” del presente Capitolato).

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3. La ditta aggiudicataria dovrà garantire al Comune di Rimini, che i servizi di supporto informatico e l’eventuale trattamento di dati sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato "B" del citato Testo Unico.

4. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Comune di Rimini o proprio incaricato di fiducia attinente le procedure adottate dal contraente in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi e gli altri obblighi assunti.

5. La ditta aggiudicataria non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune di Rimini, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.

6. L’appaltatore assumerà l’obbligo di agire in modo che il proprio personale incaricato di eseguire le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni, comprese quelle sui programmi, di cui venga in possesso, non li riveli senza ordine della legittima autorità, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.).

7. L’appaltatore avrà la responsabilità di attuare le operazioni di sicurezza sui dati e sui programmi mediante la duplicazione e il mantenimento di copie delle banche dati, delle registrazioni statistiche e di qualsiasi altra informazione necessaria per la fornitura del servizio e della sua continuità.

8. L’appaltatore si farà altresì carico dell’integrità fisica dei dati di proprietà esclusiva dell’Ente, anche a fronte di calamità o eventi distruttivi di qualsiasi genere.

9. Il contraente dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della Sicurezza delle informazioni.

10. I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell’eventuale stipulazione del contratto, secondo le modalita’ e le finalita’ di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

ART. 21 – DESIGNAZIONE RESPONSABILE ESTERNO

1. L’incarico di cui al presente capitolato ricomprende i seguenti trattamenti di dati personali:• gestione tecnica dei sistemi per l’erogazione dei servizi;• e quei trattamenti che in futuro verranno affidati per iscritto.

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2. L’aggiudicazione di tale incarico comporta la designazione quale responsabile esterno dei suddetti trattamenti, secondo quanto stabilito dall’art. 29, c. 2 del D.Lgs. 196/03.

3. Per tutte le attività la cui tipologia ricade tra le fattispecie individuate dal “provvedimento” del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008 e s.m.i., l’appaltatore dovrà provvedere ad ogni prescrizione ivi prevista, assoggettandosi altresì alla gerarchia funzionale dell’Ente.

4. In riferimento alla normativa citata nel presente articolo, l’appaltatore dovrà trasmettere al Comune di Rimini la documentazione, con cadenza annuale o a richiesta, comprovante l’espletamento delle prescrizioni richiamate.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il rapporto contrattuale viene risolto di diritto nei seguenti casi:a) sospensione della prestazione per fatto dell’Impresa aggiudicataria per

una durata superiore a 12 (dodici) ore;b) fallimento dell’Impresa aggiudicataria o della mandataria in caso di

associazione temporanea di imprese;c) cessione del contratto;d) subappalto non autorizzato;e) intervenuto provvedimento definitivo, a carico dell’appaltatore, che

disponga l’applicazione di una o piu’ misure di prevenzione di cui all’art. 3 Legge n. 1423/1956 ed agli artt. 2 e segg. Legge n. 575/1965;

f) sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati alla prestazione contrattuale;

g) violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;h) grave inadempimento in relazione alle obbligazioni contrattuali, nonche’

grave irregolarita’ e grave ritardo (per negligenza dell’appaltatore), tali da compromettere la buona riuscita della prestazione contrattuale.

2. Il contratto può altresì essere risolto per iniziativa unilaterale dell’Amministrazione (recesso) nei casi espressamente previsti dal presente capitolato e dalla normativa vigente .

3. Si applica l’art. 136 del D.P.R. 207/2010.

4. In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante procedera’ ai sensi degli artt. 138 e 139 D.Lgs. 163/2006.

5. La risoluzione comporta l’incameramento a titolo di penale della cauzione prestata, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni consequenziali.

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ART. 23 – ESECUZIONE IN DANNO

1. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si applica l’art. 140 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 24 – ALTRI OBBLIGHI E RESPONSABILITA’

1. Ai sensi dell’art. 1375 cod. civ., l’appaltatore ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Committente tutte le circostanze ed i fatti che, rilevati nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

2. L’appaltatore si obbliga inoltre a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualunque azione che possa esserle intentata da terzi a qualunque titolo in dipendenza dell’esecuzione dell’appalto.

3. L’appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le disposizioni di natura contrattuale, in quanto idonee a disciplinare i rapporti tra appaltatore ed Amministrazione committente, comunque contenute nei documenti di gara, ivi compresa l’offerta presentata dalla ditta, la quale e’ da ritenersi integralmente richiamata e trascritta nel presente capitolato.

4. L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare al Comune di Rimini ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonche’ ogni mutamento inerente l’amministrazione e la rappresentanza della stessa, fermo restando la facolta’ dell’Amministrazione comunale di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

5. Sara’ a carico dell’aggiudicatario ogni spesa relativa e conseguente all’appalto in questione (spese contrattuali e di registrazione, bolli ecc.) prevista dalla vigente normativa.

ART. 25 – AUTORIZZAZIONI E PERMESSI

1. Restano a carico dell’appaltatore tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti, nulla escluso, necessari per l’esecuzione del Servizio.

ART. 26 – EFFETTO OBBLIGATORIO E RINVIO

2. E’ espressamente stabilito che l’impegno delle ditte concorrenti e’ vincolante dal momento stesso della presentazione dell’offerta, mentre

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l’Amministrazione comunale rimarra’ vincolata solo al momento della sottoscrizione del contratto.

3. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) ed alle altre norme applicabili in materia, oltre che al Codice Civile ed al Regolamento attuativo del D.Lgs. 163/2006 approvato con DPR 207 del 05/10/10.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

1. Eventuali controversie, inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del presente contratto, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno deferite in via esclusiva all’Autorita’ Giudiziaria competente in materia.

Per il Comune di Rimini Per l’Appaltatore

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