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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A
PROTEZIONE AZIENDALE
CONVENZIONE N_____/_____
per la “Realizzazione di un impianto di security e TVCC presso il Terminal
Ferroviario di Fiumicino Aeroporto”
TRA
Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni (Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane, società con socio unico soggetta, a norma dell’art.2497 sexies cod.civ.
e del D.Lgs. n° 188/2003, alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello
Stato Italiane SpA), con sede in Roma, di seguito, per brevità indicata come
“RFI” ovvero “Ferrovie”, per la quale interviene nel presente Atto il
sig………………….. nato a ………………… il ……………………., nella
sua qualità di
……………………………………………………………………………....,
giusta Procura conferita per atti Dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma,
(Repertorio …………….) in data …………….., dal Dr. Ing. Michele Mario
Elia, nato a Castellana Grotte il 5 Ottobre 1946, quale Amministratore
Delegato RFI, da una parte;
E
l’Appaltatore________________________________________________
con sede in ______________________ n° _____ P.I.V.A.
____________________ Cod. Fisc. ___________________ Iscritta alla
CCIAA di _________________ al n°_________________in seguito per
brevità indicata come “Appaltatore”, per la il quale interviene nel presente Atto
il Sig. __________________ nato a________________ il______________
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nella sua qualità di ________________________ come risulta dal certificato
della CCIAA di___________________________.
PREMESSO CHE
- RFI ha necessità di procedere all'affidamento della “Realizzazione di un
impianto di security e TVCC presso il Terminal Ferroviario di Fiumicino
Aeroporto”;
- ai fini suddetti è stata esperita apposita gara ai sensi della Parte III del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., a seguito della quale è risultata aggiudicataria
l’Impresa_______________________________________;
- con lettera _________________ del __________________, ricevuta
dall’Appaltatore in data ___________, è stato comunicato all’Impresa il buon
esito delle verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione efficace;
- l’Impresa ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo Articolo 10;
- con lettera _________________ del ___________ è stata data
comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione;
- pertanto si rende ora necessario procedere alla stipula del relativo contratto di
appalto.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano
quanto segue:
ARTICOLO 1
RICHIAMO PREMESSE
Le premesse alla presente Convenzione ne costituiscono parte integrante e
sostanziale
ARTICOLO 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
3
Con la presente Convenzione RFI affida all'Appaltatore che accetta e si
impegna sin d’ora ad eseguire l’intervento di “Realizzazione di un impianto di
security e TVCC presso il Terminal Ferroviario di Fiumicino Aeroporto”.
Tali attività riportate nel progetto posto a base di gara e negli atti ivi richiamati
consistono nella realizzazione di nuovi impianti di sicurezza e
videosorveglianza, completi di apparati di campo, linee di collegamento,
apparati di gestione come da elenco:
1. Progettazione esecutiva dell’impianto in funzione della progettazione
definitiva allegata alla Convenzione in oggetto.
2. Fornitura in opera di n°13 telecamere fisse analogiche colori D&N (per
esterno o in condizioni di scarsa luminosità) comprensiva di obiettivo varifocal
- Specifiche tecniche minime: CCD con diagonale di 1/3" e risoluzione 752
(H) x 582 (V) pixels. - Risoluzione orizzontale 480 TvL. Rapporto
segnale/disturbo: >=50 db. Sensibilità 0.5 lux (colore); 0.1 lux bianco e nero.
Ottica: Asferica, Autofocus, apertura diaframma f1.2, Autoshutter, Autoiris,
Varifocal (2.8-12mm). Back Light Compensation, AGC con custodia IP 66,
trasmettitore ottico e staffa per montaggio a parete.
3. Fornitura in opera di n°40 telecamere fisse analogiche colori (per interno)
comprensiva di obiettivo varifocal - Specifiche tecniche minime: CCD con
diagonale di 1/3" e risoluzione 752 (H) x 582 (V) pixels. Risoluzione
orizzontale 480 TvL. Rapporto segnale/disturbo: >=50 db -Sensibilità 0.5 lux
(colore) Ottica: Asferica, Autofocus, apertura diaframma f1.2, Autoshutter,
Autoiris, Varifocal (2.7-12mm). Back Light Compensation, AGC con custodia
IP 55, trasmettitore ottico e staffa per montaggio a parete.
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4. Fornitura in opera di n°1 telecamera Speed Dome analogica brandeggiabile
D&N comprensiva di obiettivo varifocal – Specifiche tecniche minime: CCD
con diagonale di 1/4" e risoluzione 750(H) x 580(V) pixels. - Risoluzione
orizzontale 480 TvL.-Rapporto segnale/disturbo: >=50 db -Sensibilità 0.03 lux
(colore); 0.009 lux bianco e nero - Motion detection incorporato - Ottica:
Asferica, Autofocus, apertura diaframma f1.2, Autoshutter, Autoiris, Varifocal
- Zoom Ottico 28X e digitale 10X - Back Light Compensation, AGC -
Completa di custodia da esterno con cupola trasparente e staffa per montaggio
a muro; comprensiva della quota parte dell'incidenza della messa in servizio e
engineering).
5. Fornitura in opera di n°2 telecamere mini dome analogiche colori
comprensive di obiettivo varifocal - Specifiche tecniche minime: CCD con
diagonale di 1/3" e risoluzione 752 (H) x 582 (V) pixels. Risoluzione
orizzontale 480 TvL. Rapporto segnale/disturbo: >=50 db -Sensibilità 0.5 lux
(colore) Ottica: Asferica, Autofocus, apertura diaframma f1.2, Autoshutter,
Autoiris, Varifocal (2.7-12mm). Back Light Compensation, AGC con custodia
IP 55, trasmettitore ottico e staffa per montaggio a parete.
6. Fornitura in opera di apparati NVR Encoder da 12 e 24 ingressi con le
seguenti principali caratteristiche tecniche:
codifica multifunzionale con compressione H264 SVC nativa garantita a
livello Hardware dalle schede di codifica Scalabilità del sistema con
modularità: 8, 16, 24 canali Storage disponibile 5 HD da 2Tb in
configurazione raid 5 o superiore + 1 Hard disk per S.O. e Software
videoregistratore. Possibilità di analisi video su tetti gli ingressi come da
specifica allegata.
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7. Fornitura in opera di ricevitore video digitale dual in miniatura con elevata
qualità video a 9 bit >_ 63 dBw SNR su qualsiasi tipo di fibre ottiche,
trasmettitori in miniatura 2 x 2 x 1 pollici, ricevitori ad alta densità, possibilità
di contatti di allarme ed alimentazione telecamera in cc e ca.
8. Realizzazione di linee di alimentazione delle telecamere in cavidotti/
canalette già esistenti o da realizzare in base agli elaborati di progetto.
9. Realizzazione di linee di segnale in fibra ottica multimodale 50/125 micron
o monomodale ove richiesto secondo specifiche RFI - TT 528.
10. Fornitura e posa in opera di gruppo UPS da 4,5 KVA di backup da 6h per
installazione in rack 19".
11. Realizzazione di postazione client di controllo TVCC ed antintrusione per
Il locale Posto Polfer.
12. Fornitura in opera di apparecchiature (switch, concentratori di flussi tipo
DXC-30) per la remotizzazione dei flussi video tramite SDH a Control Room
Compartimentali e Nazionale.
13. Realizzazione impianto di controllo accessi a locali sensibili mediante
contatti magnetici, sensori a tecnologie multiple, lettori di
prossimità,centralina di gestione antintrusione, sirene di allarme,
concentratori ecc…
14. Opere di allestimento del locale tecnico da dedicare a locale server TVCC,
realizzazione quadro di alimentazione generale degli apparati installati.
15. Eventuali opere di completamento per dare l’intervento finito a regola
d’arte.
ARTICOLO 3
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
6
L'Appalto è affidato sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme
stabilite con la presente Convenzione nonché con i sotto elencati documenti
che, pur non essendo allegati all’Atto stesso, ne costituiscono parte integrante
e sostanziale, e dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso particolareggiata
e perfetta conoscenza:
▪ “Condizioni Generali di Contratto (per brevità indicate come CGC) per gli
appalti di opere, lavori e forniture in opera” delle Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato, approvate dal C.A. nella seduta del 31/01/2012,
emanate con DdG. 151/AD in data 27/03/2012 e registrate all’Agenzia
delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma – Trastevere al n.5424 in data
02/03/2012;
▪ Disposizioni Generali Tecniche ed Amministrative approvate con D.M.
26.06.1965 n. 5360, limitatamente alla parte tecnica;
▪ D.P.R. 01.06.1979 n. 469 "Regolamento di attuazione della Legge
26.04.1974 n. 191 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e
negli impianti gestiti dall'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato;
▪ D.M. 22.01.2008 n°37 “Norme per la sicurezza degli impianti”;
▪ D.Lgs. 09.04.2008 n°81 “Attuazione della direttiva 92/57 CEE concernente
le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei e mobili”;
Norme e tabelle UNI, CNR, UNEL e CEI in vigore;
▪ Dichiarazione dell'Appaltatore allegata alla presente Convenzione (Allegato
n.1) rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 co2 e 1342 del
Codice Civile.
ARTICOLO 4
7
DIRETTORE DEI LAVORI E RAPPRESENTANTI
DELL’APPALTATORE
Il Direttore dei lavori è nominato da parte di RFI ai sensi dell’articolo 14 delle
CGC. L’Appaltatore nomina un proprio Direttore Tecnico ai sensi del
medesimo articolo 15 delle citate CGC. Il Direttore Lavori può rifiutare per
giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i di Cantiere e in
generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore di gestire per proprio conto
i rapporti relativi al contratto d’appalto, ovvero esigerne la sostituzione, senza
che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.
ARTICOLO 5
IMPORTO DELL'APPALTO
L'importo presunto dell'appalto, al netto del ribasso praticato nell’offerta è di
Euro_____________________ (euro
_________________________________) di cui:
- Euro____________________ (euro __________________________)
per lavorazioni compensate a misura in deroga a quanto stabilito dall’Art..
44.1 delle CGC;
- Euro 15.640,12 (euro quindicimilaseicentoquaranta/12) per oneri
relativi all’attuazione del Piano di Sicurezza.
Tale importo corrisponde a quello indicato nel bando di gara e non è soggetto
al ribasso, di cui sopra, offerto dall’appaltatore.
ARTICOLO 6
TARIFFA DEI PREZZI
Le prestazioni oggetto dell'appalto saranno compensate con i prezzi di cui alle
Tariffe qui di seguito richiamate, con gli incrementi e le diminuzioni indicate
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per ciascuna delle tariffe stesse:
a) Nuovi prezzi approvati dal Sig. Referente di Progetto 1290.I1.VA con
Delibera 142 del 15.03.2012.
N.P.1 – Fornitura di cavo a 2 fibre ottiche multimodale tipo 50\125 del tipo
per posa da esterno armato ed antiroditore - al metro – Euro 1,57 (euro
uno\57);
N.P.2 – Terminazione cavo a 2 F.O. comprese tutte le opere necessarie a dare
l’intervento finito a regola d’arte - cadauna - Euro 900,00 (euro
novecento\00);
N.P.3 – Fornitura di alimentatore per telecamera on board 220 V\12 V
secondo specifiche come da relazione tecnica allegata - cadauno - Euro 400,00
(euro quattrocento\00);
)N.P.4 – Fornitura in opera di NVR Encoder multifunzione a 24 ingressi
secondo specifiche come da relazione tecnica allegata - cadauno - Euro
25.809,87 (euro venticinquemilaottocentonove\87);
N.P.5 – Fornitura in opera di NVR Encoder multifunzione a 12 ingressi
secondo specifiche come da relazione tecnica allegata - cadauno - Euro
15.931,75 ( euro quindicimilanovecentotrentuno\75);
N.P.6 – Fornitura in opera di Server da rack per gestione integrata a mappe
grafiche di impianto TVCC ed impianto antintrusione, compreso di pc da
rack e monitor di visualizzazione immagini\mappe - cadauno - Euro 2.650,00
(euro duemilaseicentocinquanta\00);
N.P.7 - Fornitura in opera di UPS da 4,5 KVA trifase tensione ingresso
400V. autonomia 30’, conversione on line e commutazione istantanea,
interfaccia di collegamento alla rete LAN - cadauno – Euro 9.487,72 (euro
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novemilaquattrocentottantasette\72);
N.P.8 - Fornitura di licenza software di gestione integrata impianto TVCC ed
antintrusione - cadauna - Euro 1.040,00 (euro millequaranta\00);
N.P.9 - Fornitura in opera di patch cord UTP in cat 6 - cadauna – Euro
14,71 (euro quattordici\71);
N.P.10 - Fornitura in opera di estrattore di calore per rack da 19” e 41 unità -
cadauna – Euro 41,00 ( euro cinquecentoquarantuno\00);
N.P.11 - Fornitura in opera di patch panel in fibra ottica a 24 connettori -
cadauna - Euro 234,70 (euro duecentotrentaquattro\70);
N.P.12 - Fornitura in opera di Switch Cisco Giga Ethernet 24 porte
10/100/1000 Base T- cadauna - Euro 3.070,88 (euro tremilasettanta\88)
N.P.14 - Fornitura in opera di Converter DXC-30 RAD flussi Ethernet E1
scheda I/scheda O - cadauno - Euro 7.914,03 (euro settemilanovecento-
tredici\03);
N.P.15 - Fornitura in opera di Tastiera di controllo DOME - cadauna -
Euro 777,41 (euro settecentosettantasette\41);
N.P.16 - Fornitura ed installazione di fax/stampante Laser - cadauna - Euro
147,81 (euro centoquarantasette\81);
N.P.17 - Fornitura in opera di cancello motorizzato scorrevole di luce
minima 4 metri - cadauno - Euro 6.707,36 (euro seimilasettecentosette/36);
N.P.18 - Fornitura in opera di contatti magnetici - cadauno - Euro 231,90
(euro duecentotrentuno\90);
N.P.19 - Fornitura in opera di Lettore di badge magnetici per controllo
accessi - cadauno - Euro 426,66 (euro quattrocentoventisei\66);
N.P.20 - Fornitura in opera di Centralina per il controllo degli accessi -
10
cadauno - Euro 3.139,45 (euro tremilacentotrentanove\45);
N.P.21 - Fornitura in opera di Avvisatore acustico - cadauno - Euro 191,15
(euro centonovantuno\15)
N.P.22 - Fornitura di cavo dati 2*0,75 + 4*0,22 - al metro - Euro 7,11 (euro
sette\11).
b) TARIFFA“TC” per la Realizzazione di impianti di telecomunicazioni –
Edizione 2011 – depositata presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 1 in
data 11/8/2011 al n.3/16288.
c) TARIFFA “MO” per la Manutenzione agli Impianti Tecnologici -
Edizione 2011 (depositata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1
in data 11/08/2011 al n.3/16296).
d) TARIFFA“OM” per la Manutenzione ordinaria delle opere civili -
Edizione 2011 (depositata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma
1 in data 11/08/2011 al n.3/16278).
e) TARIFFA “EI” per la Realizzazione di impianti illuminazione - Edizione
2011 (depositata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 in data
8/11/2011 al n.3/16290).
f) TARIFFA “BA” per la Realizzazione opere di carattere generale -
Edizione 2011 (depositata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1
in data 11/08/2011 al n.3/16298).
g) TARIFFA “OS” per le opere ed i dispositivi di sicurezza - Edizione 2011
(depositata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 in data
11/08/2011 al n.3/16294).
Qualora esistessero per lo stesso lavoro identiche voci nelle tariffe sopra
descritte verrà applicato il prezzo di tariffa più conveniente per RFI. Nei prezzi
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di tariffa si intende compresa e compensata la progettazione esecutiva così
come si intendono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti
dall’osservanza delle CGC, dei capitolati, delle istruzioni, delle prescrizioni
tecniche, regolamenti, disegni, norme ecc. Qualora tali disposizioni stabiliscano
per uno stesso oggetto prescrizioni diverse, sono da applicarsi quelle più
restrittive e/o convenienti per RFI.
ARTICOLO 7
INVARIABILITA’ DEI PREZZI
Tutti i prezzi di tariffa di cui all'art. 6 si intendono accettati dall'Appaltatore in
base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e, in deroga
all'art. 1664 del Codice Civile., rimane stabilito che saranno invariabili e non
soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in
qualsiasi momento, per tutta la durata della Convenzione, ivi comprese
eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe e/o sospensioni
di lavori ordinati da RFI.
ARTICOLO 8
PAGAMENTI
L’Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull’importo dell’appalto.
L’importo di ciascun acconto, riguardante le prestazioni di realizzazione delle
opere, è determinato mensilmente con i criteri di seguito indicati.
Il termine di cui all’art. 44 delle CCG decorre a partire dal trentunesimo giorno
successivo al completamento del mese al quale si riferisce il singolo Stato di
Avanzamento Lavori (SAL).
Il prezzo del costo della sicurezza sarà contabilizzato, fino a concorrenza del
prezzo stesso, incrementando l’importo di ogni SAL di una percentuale
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ottenuta dividendo l’importo della sicurezza per l’importo dell’appalto, al netto
degli oneri per la sicurezza.
Qualora si renda necessario, nell’ultimo SAL si procederà al conguaglio fra
l’importo sino ad allora corrisposto e quanto effettivamente spettante
all’Appaltatore per oneri di sicurezza. Qualsiasi ritardo nella compilazione degli
Stati di Avanzamento Lavori e nel pagamento delle somme dovute in acconto
è disciplinato dall’art. 45 delle CGC.
Il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP)
relativi al presente Contratto, vengono indicati da RFI nei seguenti: CIG
4052612138 – CUP J31H03000320001.
I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che
l'Appaltatore potrà emettere solo dopo aver ricevuto, da parte del Direttore
Lavori, copia dell’Entrata merci emessa da RFI. Ciascuna fattura, da emettere
in originale e due copie, dovrà riportare il codice identificativo di gara (CIG) e
il codice unico di progetto (CUP) cui si riferisce ed essere intestata a:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato -
Piazza della Croce Rossa 1 – 00161 ROMA e trasmessa a:
FERSERVIZI S.p.A. – Service Unit - Polo Piazza della Croce Rossa, 1 00161
Roma.
I pagamenti saranno effettuati a 90 gg. dalla fattura fine mese.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. l’Appaltatore ha comunicato a
RFI con nota n………….. del ……………………………….. gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso, estremi e generalità che vengono
qui di seguito riportati:
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
I pagamenti saranno, pertanto, effettuati da RFI, a mezzo bonifico bancario,
sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che
l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di
RFI da ogni responsabilità conseguente. E’ obbligo dell’appaltatore
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota e sopra
riportati.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art.3 della Legge 136/2010 e s.m..
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia
di …………………………………………… della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all’art.60 delle Condizioni Generali,
in ragione di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m, costituisce
causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile anche
il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell’art. 3,
comma 9, della Legge 136/2010 e s.m.i, RFI verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate al presente contratto sia inserita a pena di nullità
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assoluta, un’apposita clausola del seguente tenore: “L’Impresa
………………………, in qualità di subappaltatore/subcontraente
dell’Impresa.........……….………. nell’ambito del contratto sottoscritto con
……….…..……………. identificato con il CIG /CUP……………… assume tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e
s.m.i. L’Impresa…………..…………, in qualità di subappaltatore/subcontraente
dell’Impresa ………….…………… Si impegna a dare immediata comunicazione a
RFI della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria. L’Impresa …………………….……., in qualità di
subappaltatore/subcontraenti dell’Impresa ……………….……….., si impegna ad
inviare copia del presente contratto a RFI “.
Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore
diversi dal contratto di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto di
cui al comma 11 dell’art. 118 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., l’Appaltatore,
unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, è obbligato a
trasmettere a RFI copia del subcontratto.
Qualora il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo
all’Appaltatore segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più
soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, RFI trattiene dal certificato di
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, disponendo il
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli
Enti previdenziali e assistenziali compresa la Cassa Edile.
In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una
ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della
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stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità,
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva e previa verifica
dell’assenza di inadempienze contributive”.
RFI, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo dell’Appaltatore nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato
nell’esecuzione dei lavori, senza che il soggetto inadempiente abbia adempiuto
entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta, è in facoltà di sostituirsi
all’Appaltatore provvedendo, anche in corso d’opera, a corrispondere
direttamente ai lavoratori le somme dovute da quest’ultimo.
La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di
ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte
del subappaltatore, nell’ipotesi in cui sia previsto che RFI proceda al
pagamento diretto del subappaltatore e cottimista.
ARTICOLO 8 bis
VERSAMENTI RITENUTE REDDITI
LAVORO DIPENDENTE ED IVA
Ai sensi del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 sulle semplificazioni fiscali,
coordinato con la Legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44 (recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento) RFI, in qualità di committente, è responsabile in solido
con l’Appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, del versamento delle
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativa alle fatture inerenti
le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto e degli eventuali subappalti.
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L’Appaltatore, per quanto riguarda il versamento delle ritenute sui
redditi di lavoro dipendente è tenuto:
1) a comunicare il codice fiscale dei soggetti impiegati nell’esecuzione
dell’opera e/o nelle prestazioni di fornitura e/o servizi affidati, nonché ogni
eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti;
2) a presentare l’attestazione dell’avvenuto versamento delle ritenute fiscali in
relazione ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella fornitura
del servizio nell’ambito dell’appalto, mediante:
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi degli
Articoli 2 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, nonché delle copie del modello
F24 riferite all’appalto corredate delle ricevute attestanti l’avvenuto addebito
(Allegato n….)
oppure in altenativa:
- una asseverazione ad opera dei “Responsabili dei Centri di Assistenza
Fiscale” o degli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
dei periti commerciali e del consulenti del lavoro”, che l’Appaltatore ha
effettuato correttamente e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto
(Allegato n….)
L’Appaltatore è tenuto a presentare la medesima documentazione, di cui sopra,
in relazione ai lavoratori impiegati nell’ambito di eventuali subappalti (Allegati
n….. e n…..)
L’Appaltatore, per quanto riguarda il versamento dell’IVA è altresì
tenuto a presentare:
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- una asseverazione ad opera dei “Responsabili dei Centri di Assistenza
Fiscale” o degli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
dei periti commerciali e del consulenti del lavoro” che le fatture inerenti le
prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto:
- siano state correttamente emesse;
- siano state correttamente registrate;
- siano state correttamente computate nella liquidazione IVA relativa al
periodo di riferimento;
- siano state correttamente computate ai fini della comunicazione annuale dei
dati IVA di riferimento;
- siano state correttamente computate ai fini della dichiarazione annuale IVA
di riferimento (Allegato n….).
L’Appaltatore è tenuto a presentare la medesima documentazione, di cui
sopra, in relazione alle fatture emesse nell’ambito degli eventuali subappalti
(Allegato n….)..)
ARTICOLO 9
CESSIONE DEI CREDITI
Le parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall’esecuzione del
presente contratto sono cedibili a terzi solo previa autorizzazione scritta del
direttore amministrativo della società committente, che la potrà rifiutare per
giustificati motivi.
Le parti concordano altresì espressamente che la cessione senza previa
autorizzazione dà diritto alle Ferrovie di risolvere il rapporto ai sensi e per gli
effetti dell’art.1456 Codice Civile, con conseguente diritto delle Ferrovie al
risarcimento dei danni. Resta inteso che Ferrovie intende far salve, anche nei
18
confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere
nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi
credito maturato o maturando a favore di Ferrovie.
ARTICOLO 10
CAUZIONE DEFINITIVA
La garanzia fideiussoria di Euro____________________________________
(euro____________________________/______), che l’Appaltatore è tenuto
a presentare, ai sensi dell'articolo 11 delle CGC è stata dallo stesso costituita
mediante ________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
La suddetta cauzione che è stata costituita in conformità alle indicazioni
contenute nei documenti richiamati nel bando di gara e/o nella richiesta di
offerta, non sarà soggetta alle riduzioni progressive di cui all’art. 11.4 delle
CGC e cesserà di avere effetto a partire dalla data di approvazione del
Certificato di Regolare Esecuzione redatto di cui all’Art.20 del presente Atto.
ARTICOLO 11
POLIZZE ASSICURATIVE
L’Appaltatore si obbliga a stipulare le polizze assicurative di seguito elencate
con Compagnie Assicuratrici classificate con rating non inferiore a: A-) per
quanto attiene all’Agenzia Standard & Poor’s, A2) per quanto attiene
all’Agenzia Moody’s e A) per quanto attiene all’Agenzia FITCH.
1. Polizza per copertura assicurativa rischi di esecuzione, responsabilità
civile terzi e garanzia di manutenzione CAR.
19
Tale polizza deve tenere indenne Ferrovie da tutti i rischi di cui ai numeri 8 e 9
dell’Art. 11 delle CGC.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a Ferrovie, per la preventiva
approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al
rilascio da parte della Compagnia, almeno un mese prima dell’inizio della
copertura assicurativa, e comunque entro tre mesi dalla sottoscrizione della
presente Convenzione. Copia di tale polizza, con la prova
dell’avvenuta stipula, dovrà esser trasmessa comunque a Ferrovie almeno 10
giorni prima della consegna dei lavori.
La polizza, che considererà “Assicurato” Ferrovie e l’Appaltatore, dovrà
prevedere, per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, di cui all’art.
11.8, massimali non inferiori ad euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila)
Essa dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell’esecuzione dei lavori,
di cui all’Art. 11.9 delle GCG, massimali pari ad euro 100.000,00.
Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a
quant’altro previsto nella presente Convenzione, dovrà contenere chiare e
specifiche clausole con le quali siano previsti:
- la rinuncia della compagnia al diritto di surrogazione nei confronti di
Ferrovie e dei suoi dipendenti;
- l’obbligo per la compagnia di risarcire a Ferrovie i sinistri al lordo di
eventuali franchigie e scoperti;
- ai fini della responsabilità civile, con la “Clausola di responsabilità civile
incrociata”, la parificazione a terzi di subappaltatori e fornitori presenti nei
luoghi di esecuzione dei lavori e persone che siano in rapporto di
dipendenza, anche solo funzionale, con uno degli assicurati;
20
- pagamento, in unica soluzione, contestuale alla stipula della copertura
assicurativa iniziale, del premio dovuto per ogni Sezione della polizza,
salva rateizzazione convenzionale;
- l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio
da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della copertura
assicurativa nei confronti delle Ferrovie per due mesi a partire dalla data
del pagamento dovuto. La Compagnia si obbliga ad avvertire del mancato
pagamento, a mezzo lettera raccomandata a.r.. La validità della copertura
assicurativa viene comunque estesa per ulteriori trenta giorni dalla data di
ricevimento della citata comunicazione. Le Ferrovie possono sostituirsi
all’Appaltatore nel pagamento del premio ed in mancanza di detto
dichiarato intervento sostitutivo, la copertura cessa per riprendere a
condizioni da convenirsi tra le parti;
- inclusione, tra i rischi assicurati, dei danni a cose causati da vibrazioni o da
rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi d’appoggio o di
sostegni in genere; danni a cavi e condutture sotterranee;
- obbligo della Compagnia a reintegrare i massimali, in caso di indennizzo,
alle condizioni prefissate in polizza;
- obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di
ritardo nell’emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del premio in base
alle correnti condizioni di mercato;
- obbligo della Compagnia a estendere la copertura assicurativa a tutto il
periodo di manutenzione di cui all’Art. 27 delle CGC.
21
La competenza territoriale per le controversie in cui è parte Ferrovie del foro
indicato all’Art. 64 delle CGC.
In difetto Ferrovie avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione.
2. Attivazione della Garanzia Appalti del Gruppo Ferrovie dello Stato.
Sarà inoltre a carico dell’Appaltatore il costo assicurativo rinveniente dalla
“Garanzia Appalti” di cui alla Polizza n. 303669061, stipulata con
Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali) da Ferrovie dello Stato S.p.A., per la
copertura del rischio relativo alla Responsabilità Civile dell’Appaltatore per
l’intero periodo di durata dei lavori. Detta garanzia, pertanto, si intende
prestata in secondo rischio ad esaurimento delle somme previste dalle polizze
assicurative di cui ai precedenti punti e per i danni eventualmente non coperti
da tali assicurazioni.
Si evidenzia che agli effetti dell’estensione della polizza di cui sopra,
l’Appaltatore stesso e gli eventuali subappaltatori sono considerati assicurati. Il
premio è dovuto dall’appaltatore e sarà pari allo 0,1983% (zero virgola
millenovecentottantatre per cento) del valore dell’appalto più l’imposta di
assicurazione (22,25%).
Tale somma sarà corrisposta a Ferrovie mediante trattenuta sui primi due
pagamenti utili e sarà soggetta a conguaglio per eventuali eccedenze o
diminuzioni in sede di liquidazione del saldo.
La compagnia, a ricevimento dell’avviso di affidamento dell’appalto, emetterà
un certificato di assicurazione agli effetti dell’estensione di detta polizza.
L’Appaltatore dichiara altresì di conoscere tutti gli obblighi assicurativi
incombenti ai sensi e per gli effetti di detta polizza, ivi compresi gli oneri di
22
denuncia e le clausole di gestione delle liti da parte della Compagnia
impegnandosi al rispetto di essi. Agli effetti per i sinistri di cui a tali polizza,
l’Appaltatore dovrà inoltrare avvisi, denunce, ed atti giudiziari a mezzo lettera
raccomandata, telefax o telegramma (indicandone data, luogo e cause) a:
Assicurazioni Generali S.p.A., Direzione per l’Italia, Area Corporate, Servizio
Danni, Linea RCG Piazza Cordusio n° 2, - 20123 – Milano, (Tel 02/48248909
– Fax 041/5492681), nonché, in copia a:
Ferrovie dello Stato, Direzione Generale di Gruppo, Finanza
Controllo e Partecipazione, Direzione Finanza, Gestione del Rischio – Piazza
della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma ed all’Ufficio della Gestione Esecutiva
delle Ferrovie.
Successivamente, nel più breve tempo possibile, l’Appaltatore inoltrerà ai sopra
descritti indirizzi, dettagliata relazione contenente la descrizione del fatto
nonché i dati di identificazione dei danneggiati e dei testimoni nonché i relativi
atti giudiziari.
ARTICOLO 12
SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA
1. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla
normativa che regola la materia.
2. La quota parte subappaltabile delle prestazioni, non potrà in ogni caso essere
superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo delle stesse.
3. L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente a RFI, secondo le indicazioni
del Direttore Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni
23
subappaltate e la previsione della quota finale. La richiesta di autorizzazione
al subappalto dovrà essere inoltrata al Direttore dei Lavori e dovrà essere
corredata dal contratto di subappalto e dai documenti correlati.
4. RFI rimane del tutto estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi
subappaltatori, fornitori e terzi in genere.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 5, qualora
l’Appaltatore si avvalga del subappalto ai sensi dell’art. 37, comma 11 del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i., RFI procederà alla corresponsione diretta al
subappaltatore dell’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, nei limiti
previsti dal medesimo art. 37, comma 11 e secondo quanto disciplinato
dall’art. 118, comma 3 dallo stesso richiamato e negli stessi termini previsti
per l’Appaltatore e con le eventuali modalità che RFI medesima si riserva di
indicare per il tramite del Direttore Lavori con apposito OdS.
6. Le disposizioni del contratto in materia di subappalto si applicano, oltre che
ai contratti di subappalto in senso proprio (ai quali si applicano comunque,
a prescindere dal relativo importo e dalla incidenza su quest'ultimo del
valore della mano d’opera), anche agli altri contratti posti in essere
dall’Appaltatore ai fini della realizzazione dell’opera per i quali ricorrano le
condizioni di cui al comma 11 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In
particolare, sono assimilabili al subappalto, e dunque assoggettati al relativo
regime autorizzatorio, i contratti aventi ad oggetto attività espletate
all’interno del cantiere cui si riferisce l’appalto, che richiedano l’impiego di
manodopera - come, ad esempio, le forniture con posa in opera ed i noli a
caldo -, sempre che ricorrano entrambe le condizioni di seguito indicate:
a) l’importo del singolo subcontratto superi il 2,0% delle prestazioni
24
appaltate;
b) l’incidenza del costo della mano d’opera e del personale sia superiore al
50% dell’importo del subcontratto.
Per tutti gli altri subcontratti stipulati dall'Appaltatore per l’esecuzione
dell’appalto, diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al
subappalto ai sensi del comma 11 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
l’Appaltatore è, comunque, tenuto a comunicare a RFI il nome del sub-
contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.
7. E’ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente al Direttore Lavori
ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di
amministrazione, della propria Impresa e delle Imprese subaffidatarie. A tal
fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di
comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite
dell'Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere a RFI la documentazione
necessaria per procedere alla verifica antimafia.
8. Restano ferme le incombenze e le prescrizioni derivanti dalla soggezione del
presente appalto al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura –
U.T.G. di Roma ed RFI in data 7/02/2012, ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (Allegato n.4).
9. Qualora il Documento unico di regolarità contributiva DURC relativo al
subappaltatore o cottimista segnali per due volte consecutive inadempienze
a carico di quest’ultimo, RFI dispone la decadenza dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del presente articolo e della disciplina vigente, previa
25
contestazione degli addebiti al subappaltatore o cottimista e assegnazione di
un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
controdeduzioni.
ARTICOLO 13
ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI
MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA
L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle
CGC, dal Capitolato speciale Sicurezza Cantieri, dal D.Lgs. 81/2008, e da tutte
le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, nei
Contratti di subappalto, e di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i
subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette disposizioni.
Inoltre, l’Appaltatore e, per suo tramite, il/i subappaltatore/i e il /i fornitore/i
in opera, sono tenuti a trasmettere al Direttore Lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici
(compresa la cassa edile) ed in seguito, periodicamente, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi
paritetici, nonché copia del proprio registro infortuni e di quello del/i
subappaltatore/i; e del/i fornitore/i in opera.
ARTICOLO 14
OBBLIGHI E ONERI PARTICOLARI DELL' APPALTATORE
DISPOSIZIONI SPECIALI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI -
PIANO DI SICUREZZA – TUTELA AMBIENTALE
14. 1 - AVVERTENZE
L’Appaltatore nominerà, alla firma della Convenzione, le seguenti persone
responsabili:
26
− Direttore Tecnico per conto dell’Appaltatore ai sensi dell’art 15 delle CGC;
− Responsabile del Cantiere;
− Responsabile per la Sicurezza, se diverso dal Direttore Tecnico;
− Responsabile per la Qualità, se diverso dal Direttore Tecnico.
L’Appaltatore è comunque responsabile esclusivo dell’operato dei propri
dipendenti, oltre che dei danni causati dai medesimi per imperizia, negligenza,
malafede o frode nella esecuzione delle opere e dei lavori e nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali, o nel mancato rispetto di tutte le
norme di sicurezza previste nella vigente normativa.
14.2 ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI
MANODOPERA E INFORTUNISTICA
L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle
CGC, dal Capitolato speciale Sicurezza Cantieri, dal D.Lgs. 81/2008 e da tutte
le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, nei
contratti di subappalto e di fornitura in opera, l’obbligo, da parte del/i
subappaltatore/i e del/i fornitore/i in opera, di osservare dette disposizioni.
14. 3 - PIANO DI SICUREZZA
16.3.1 Per la redazione del Piano Sostitutivo RFI comunicherà i propri Rischi
Specifici e Generici tramite il P.S.C. Piano di Sicurezza e Coordinamento
(Allegato n. 2).
L’incidenza degli oneri relativi alla redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, nonché l’adozione di tutte le procedure esecutive, di tutti gli
apprestamenti, di tutte le attrezzature e tutto quanto altro sia necessario al fine
di garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, sono
27
interamente compresi e compensati dall’importo previsto dagli oneri relativi
all’attuazione del Piano di Sicurezza all’Art.5 della presente Convenzione. Il
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). forma parte integrante della
Convenzione.
14.3.2 Il predetto corrispettivo per gli oneri di sicurezza è corrisposto
all’Appaltatore senza applicazione del ribasso offerto.
14.3.3 L’Appaltatore dovrà produrre e consegnare a RFI un proprio “Piano
Operativo di Sicurezza” per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilità nell‘organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei
lavori.
14.3.4 Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore del detto termine per la
presentazione, nella sua completezza, della documentazione di cui sopra
comporterà, per ogni giorno di ritardo, l’applicazione di diritto da parte di RFI
della penale pari a un millesimo dell’importo presunto dei lavori.
14.3.5 RFI verificherà la congruità del Piano fornito dall’Appaltatore in
relazione alle norme in vigore ed alle proprie misure di sicurezza e verificherà
la coerenza di tale piano con quelli di altre imprese eventualmente presenti
sullo stesso luogo di lavoro.
14.3.6 L’Appaltatore è tenuta ad uniformarsi ad ogni prescrizione al riguardo
impartitale da RFI, nonché comunque obbligata ad ottemperare a tutte le
norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro.
14.3.7 E’ obbligo dell’Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di
sicurezza, conformi agli originali custoditi da RFI, sia mantenuta presso il
Direttore delle prestazioni a disposizione delle autorità competenti alle
28
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
14.3.8 Salvo quanto previsto dall‘art. 28.1 CGC, RFI potrà ordinare la
sospensione dei lavori qualora l’Appaltatore non rispetti le norme del Piano di
Sicurezza.
14.3.9 Le sospensioni dei lavori ordinate ai sensi del precedente punto non
avranno alcun effetto modificativo del termine utile previsto, con conseguente
applicazione delle penalità per il ritardo, anche se dovuto a dette sospensioni.
14.3.10 Il Direttore delle prestazioni avrà, in ogni caso, facoltà di sospendere,
in caso di pericolo grave ed imminente, singole lavorazioni eseguite in
violazione dei Piani di Sicurezza fino alla comunicazione scritta da parte
dell’Appaltatore degli avvenuti adeguamenti.
14.3.11 Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento
a quanto disposto dalla Normativa vigente in materia di sicurezza.
14.4 - TUTELA AMBIENTALE
14.4.1 L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle
eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale anche
in corso d’opera, di quanto prescritto dalle CGC e dalla normativa vigente in
materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell’eventuale contratto di
subappalto o di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i o
del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni.
In particolare, 1’Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli
adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla
normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che
dall’esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della
stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio o
29
pericolo di pregiudizio per l’ambiente.
14.4.2 Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di
inquinamento dei siti il Direttore Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove
essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla Pubblica Autorità, ai
fini del tempestivo ottemperamento degli obblighi previsti dalla normativa
vigente in materia di inquinamento e bonifica dei siti. In tal caso nulla
competerà all’Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.
14.4.3 Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell’Appaltatore e tutte le
connesse conseguenze ove l’inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero
l’aggravamento dei medesimi ovvero l’abbandono di rifiuti, siano imputabili
alla condotta dell’Appaltatore stesso.
14.4.4 L’Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla
normativa vigente, provvederà autonomamente, in quanto diretto produttore
dei rifiuti, al conferimento a trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti
costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l’esecuzione dei lavori. Il
corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituirà
oggetto di accertamento da parte di Ferrovie nel corso dei lavori, anche ai fini
della verifica della regolare esecuzione dei lavori di cui alla presente
Convenzione.
14.4.5 Gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti prodotti fanno carico
all’Appaltatore ai sensi del presente articolo e si intendono compresi e
compensati con i corrispettivi di Contratto.
14.4.6 L’inosservanza delle misure prescritte nel Piano Operativo di Sicurezza
e comunque l’inosservanza delle disposizioni impartite dal D.L./C.E.L. (non
conformità accertate e notificate all’Appaltatore e dallo stesso non
30
tempestivamente eliminate) comporta il non inserimento, nella Situazione
mensile di Avanzamento dei Lavori (SAL), della quota di rimborso dei Costi
della Sicurezza;
tale quota sarà inserita, senza interessi e previa risoluzione delle non
conformità, nella successiva Situazione di Avanzamento Lavori.
ARTICOLO 15
DURATA DEL CONTRATTO
Il termine contrattuale per portare a compimento tutti i lavori oggetto del
presente Atto viene stabilito in giorni 210 (duecentodieci), naturali
consecutivi alla data stabilita nel verbale di consegna.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Atto, si impegna già da ora,
ad eseguire ulteriori prestazioni agli stessi patti e condizioni contrattuali fino
alla concorrenza massima del 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale
ARTICOLO 16
PENALITA'
L’Appaltatore, nel rispetto degli obblighi inerenti e conseguenti all’applicazione
delle penali, eventualmente comminate nell’esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente appalto, sottoscrive la relativa disciplina e l’accetta ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1341 co.2 e 1342 Codice civile, dando atto che la stessa
è contenuta in apposita separata ed autonoma clausola.
ARTICOLO 17
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI
INADEMPIMENTI E IRREGOLARITA’
1. Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 60 delle CGC costituisce
motivo di risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile,
31
anche il ritardo dell’Appaltatore nell'esecuzione dei lavori tale da
compromettere il rispetto dei termini contrattuali, sempre che l’Appaltatore
non si sia adeguato alle disposizioni di RFI entro il termine assegnatogli previa
diffida ai sensi di quanto previsto dalle CGC, comunque non inferiore a 15
(quindici) giorni.
2. RFI ha, inoltre, facoltà di risolvere la Convenzione quando accerti
comportamenti dell’Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle
obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita delle
prestazioni, come ad esempio il mancato adempimento degli obblighi
contenuti nel Codice Etico di cui al successivo Articolo 22, e sempre che
l’Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli previa diffida ai sensi
di quanto previsto dalle CGC idonee giustificazioni.
3. Costituisce altresì motivo di risoluzione il mancato rispetto da parte
dell’Appaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art 3
della Legge 136/2010.
4. Ferrovie ha, inoltre, facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora Il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) segnali inadempienze
contributive per due volte consecutive, su proposta del Responsabile del
Procedimento per la fase dell’esecuzione del Contratto, previa constatazione
degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo la risoluzione si verifica
di diritto, nel momento in cui Ferrovie abbia dichiarato all’Appaltatore, a
mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della clausola risolutiva.
6. Qualora in corso di esecuzione del Contratto venga meno uno dei requisiti
32
di carattere generale richiesti per la partecipazione alla gara, “Ferrovie” è in
facoltà di risolvere la Convenzione.
In tal caso, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento del solo valore delle opere
già eseguite e al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente,
nei limiti delle utilità conseguite da Ferrovie.
La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui Ferrovie dichiari
all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della
clausola risolutiva.
ARTICOLO 18
FORO COMPETENTE
Per le controversie che dovessero insorgere fra le Parti, in relazione a
interpretazione, esecuzione, risoluzione ed esistenza della presente
Convenzione, resta stabilito che è competente in via esclusiva il Tribunale di
Roma.17/10/201217/10/2012
ARTICOLO 19
TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
DEI LAVORI / PROGETTO ESECUTIVO
Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione
l'Appaltatore è obbligato alla presentazione del Programma Lavori e del
Progetto Esecutivo sulla base del Progetto definitivo posto a base di gara.
Il Programma Lavori dovrà essere presentato entro 30 (trenta) gg dalla data di
consegna lavori sottoscritta sul verbale di consegna lavori .
Il Progetto Esecutivo dovrà essere presentato entro 45 (quarantacinque) gg.
dalla data di consegna lavori sottoscritta nel verbale di consegna lavori.
ARTICOLO 20
33
REGOLARE ESECUZIONE
Dalla data di ultimazione delle prestazioni, come da verbale redatto in
contraddittorio dal Direttore Lavori e l’Appaltatore, entro il termine di mesi 3
(tre), al fine di constatare la regolare esecuzione, Articolo 55 delle CGC, verrà
redatto dal Direttore Lavori, in contraddittorio con l’Appaltatore, il Certificato
di Regolare Esecuzione dei lavori.
ARTICOLO 21
TRASPARENZA DEI PREZZI
L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara:
a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della
presente Convenzione;
b) di non aver corrisposto ne promesso di corrispondere ad alcuno,
direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri
corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a
facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a
facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del
presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti ne a compiere
azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle
dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non
rispettasse gli impegni e gli obblighi in esso assunti per tutta la durata della
presente Convenzione, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e
per gli effetti dell' articolo 1456 Cod.Civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore che
34
sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla
risoluzione.
ARTICOLO 22
CODICE ETICO
L’Appaltatore attesta di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo
Ferrovie dello Stato pubblicato sul sito internet www.Ferroviedellostato.it.
L’Appaltatore dichiara anche di ben conoscere il Codice Etico e si impegna
anche per i propri amministratori, dipendenti, collaboratori e subcontraenti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice Civile- ad attenersi rigorosamente
ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato.
In caso di violazione del suddetto impegno, sarà facoltà di RFI risolvere di
diritto la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile,
mediante dichiarazione unilaterale di RFI medesima, da eseguirsi con lettera
raccomandata A.R., fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni
subiti.
ARTICOLO 23
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Appaltatore acconsente, ai sensi del D.Lgs. giugno 2003 n.196, al trattamento
dei dati personali dal medesimo forniti nell’ambito delle attività di Ferrovie
RFI, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è
ispirata l’attività di RFI sulla base delle informazioni di seguito riportate.
Per trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4 del citato Decreto, si
intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
35
blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se
non registrati in una banca dati.
L’Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità
istituzionali, connesse o strumentali all’attività di Ferrovie per le quali si
indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
− dare esecuzione ad obblighi di legge;
− per esigenze di tipo operativo e gestionale;
− per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
− per dare esecuzione a prestazioni convenute.
Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi.
La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l’utilizzo di
strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri
soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti
di volta in volta.
L’Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti,
potranno essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196.
ARTICOLO 24
DOMICILIO
Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio
in_______________________________, via _________ n.______, con
l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito
presso il Municipio di ______________________, salva l'applicazione dell'art
36
4.3 delle CGC. L’Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è
in___________________, Via ________________ n. ____ e che gli sono
stati attribuiti il Codice Fiscale n. _____________________ e la Partita I.V.A.
n. ________________.
RFI la cui denominazione anagrafica tributaria è “Rete Ferroviaria Italiana
Società per Azioni” - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma - Piazza della
Croce Rossa n. 1 (c.a.p. 00161), la Partita I.V.A. n. 01008081000 e il Codice
Fiscale n. 01585570581.
ARTICOLO 25
OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE A CARICO
DELL'APPALTATORE
L’Appaltatore è tenuto, con cadenza mensile e per tutta la durata del contratto,
a presentare le dichiarazioni indicate nell’Allegato n. 5, riguardanti l’obbligo del
versamento sia delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dei dipendenti
dell’appaltatore stesso (dichiarazione 1 o 2 di cui al citato allegato – alternative
fra di loro) tale obbligo è esteso anche agli eventuali subappaltatori
(dichiarazione 3 o 4 di cui al citato allegato – alternative fra di loro).
L’Appaltatore è tenuto altresì a presentare con cadenza mensile o trimestrale le
dichiarazioni riguardanti il versamento dell’IVA (dichiarazione 5 di cui al citato
Allegato) tale obbligo è esteso anche agli eventuali subappaltatori
(dichiarazione 6 di cui al citato Allegato ).
ARTICOLO 26
DOCUMENTI FACENTI PARTE DELLA CONVENZIONE
Fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i documenti di
seguito elencati:
37
- Allegato n.1 - Dichiarazione dell’Appaltatore rilasciata ai sensi e per gli effetti
di cui agli articoli 1341 co.2 – 1342 del Codice Civile;
- Allegato n.2 - PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento contenente il DUVRI
Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenze;
- Allegato n.3 - Progetto Definitivo e Capitolato Tecnico delle apparecchiature;
- Allegato n.4 - Protocollo d’intesa tra UTG Prefettura di Roma e RFI S.p.A.
Redatto in triplice originale, di cui due in bollo, uno per RFI e l’altro per
l’Ufficio delle Entrate in caso d’uso, che l’Appaltatore accetta vengano custoditi
da RFI.
Letto confermato e sottoscritto.
Roma, li
Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'Appaltatore
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