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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE NORMATIVA OGGETTO ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOI IDRICI, IMPIANTI E MANUFATTI COMPLEMENTARI - CUP G52B18001120005 Lotto N. 1: CIG 7707268EBE; Lotto N. 2: CIG 7707540F34 - Rif. Prat. n. G1800016. Direttore Servizio Logistica F.to Stefano DE GIOVANNI Responsabile Unico del Procedimento F.to Giorgio STAGNARO

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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PARTE NORMATIVA

OGGETTO

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI

RISTRUTTURAZIONE EDILE E

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

SERBATOI IDRICI, IMPIANTI E

MANUFATTI COMPLEMENTARI - CUP

G52B18001120005 – Lotto N. 1: CIG

7707268EBE; Lotto N. 2: CIG 7707540F34 -

Rif. Prat. n. G1800016.

Direttore Servizio Logistica

F.to Stefano DE GIOVANNI

Responsabile Unico del Procedimento

F.to Giorgio STAGNARO

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INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................................ 3

Articolo 1 - DEFINIZIONI .................................................................................................... 4

Articolo 2 – OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E DEI LAVORI ............................................................................................. 6

Articolo 3 – IMPORTO E LOCALIZZAZIONE DEI LAVORI ...................................... 6

Articolo 4 - DURATA ............................................................................................................ 7

Articolo 5 - NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO ........................................ 7

Articolo 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI – ORDINE DI VALIDITÀ DEGLI ATTI CONTRATTUALI ...................................................................................................... 7

Articolo 7 - DOMICILIO ....................................................................................................... 8

Articolo 8 – ORGANI DELL’ESECUZIONE ..................................................................... 9

Articolo 9 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E BREVETTI .............................................. 11

Articolo 10 - IMPEGNO DI RISERVATEZZA ............................................................... 12

Articolo 11 - PUBBLICITÀ.................................................................................................. 12

Articolo 12 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPALTO, CONOSCENZA DEL PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INFLUENTI SUI PREZZI, SOPRALLUOGO ..................................................................................... 13

Articolo 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI ..................................................................................................................... 13

CAPO II ESECUZIONE – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E GARANZIE ................................................................................................................ 13

Articolo 14 - STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO .................................................. 13

Articolo 15. NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI .................... 15

Articolo 16 – OCCUPAZIONI ............................................................................................ 15

Articolo 17. MANTENIMENTO E CUSTODIA DEL CANTIERE ............................. 16

Articolo 18. INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI .................................................. 16

Articolo 19. SOSPENSIONI E PROROGHE ................................................................... 17

Articolo 20 - VARIANTI ..................................................................................................... 21

Articolo 21 - SUBAPPALTO ............................................................................................... 22

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Articolo 22. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA ....................................................................................................... 23

CAPO III - CAUZIONI – GARANZIE - ASSICURAZIONI ........................................ 24

Articolo 23 - DANNI DI FORZA MAGGIORE E RESPONSABILITA’ DEL CONTRAENTE ......................................................................................................... 24

Articolo 24 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE ..... 25

Articolo 25 - GARANZIE DELLE OPERE ........................................................................ 26

Articolo 26 - RINVENIMENTI .......................................................................................... 27

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA – CONTABILIZZAZIONE, LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ............................................................................. 27

Articolo 27 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI ........ 27

Articolo 28 - RISERVE ......................................................................................................... 28

Articolo 29 - RIDUZIONE DEL PREZZO ........................................................................ 29

Articolo 30 - REVISIONE PREZZI .................................................................................... 30

Articolo 31 - Omissis ............................................................................................................ 30

Articolo 32 - LAVORI IN ECONOMIA ........................................................................... 30

CAPO V – RISOLUZIONE E RECESSO .......................................................................... 30

Articolo 33 - RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO, IRREGOLARITA’ E RITARDO SUI TEMPI DI ESECUZIONE ....................................................... 30

Articolo. 34 - EFFETTI E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE ............................... 32

Articolo. 35 – RECESSO DAL CONTRATTO ................................................................ 33

CAPO VI - NORME FINALI .............................................................................................. 33

Articolo 36 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE ................................................... 33

Articolo 37 - TASSE ED IMPOSTE ................................................................................... 34

Articolo 38 – TRATTAMENTO DEI DATI ..................................................................... 34

Articolo 39 - ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE ...................................................... 34

Articolo 40 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI....................................... 36

Articolo 41 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .................................................. 36

CAPO VII - CONTROVERSIE .......................................................................................... 36

Articolo 42 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .............................................. 36

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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DEFINIZIONI

1. Nel presente Capitolato Speciale e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni verranno attribuiti i seguenti significati: a) “Appaltatore/Esecutore/Contraente”: la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche ovvero soggetti senza personalità giuridica anche temporaneamente riuniti, consorziati, ovvero raggruppati in gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), che si impegnano alla realizzazione dei lavori descritti nel Contratto d’appalto e delle forniture e dei servizi ad essi connessi;

b) “Capitolato speciale di Appalto parte normativa”: si intende il presente documento, nel quale è contenuta la disciplina generale della prestazione oggetto di affidamento;

c) “Capitolato Speciale di Appalto Tecnico/prestazionale”: si intende il documento contenente le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni;

d) “Codice”: il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni;

e) “Committente”: la società Acqualatina S.p.A.;

f) “Accordo quadro”: l’accordo quadro scritto tra le parti che regola le prestazioni oggetto dell’appalto nel quale sono obbligatoriamente indicati almeno l’oggetto, l’importo, la durata e le eventuali clausole specifiche. Il Contratto, salvo non sia diversamente specificato, comprende i seguenti documenti che, qualora anche non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

✓ il capitolato speciale d’appalto–parte normativa e il capitolato speciale d’appalto tecnico/prestazionale dove sono specificati l’oggetto dell’appalto; l’importo dei lavori; il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell’appalto; i presupposti in presenza dei quali possono essere concesse proroghe al termine di ultimazione; le modalità di riconoscimento dei corrispettivi contrattuali; i limiti di riconoscimento dei danni per causa di forza maggiore; le eventuali ulteriori clausole particolari che regolano i contratti tra le parti:

✓ gli elaborati grafici; ✓ la "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" Deliberazione 6 agosto 2012, n. 412; ✓ il piano di sicurezza e coordinamento; ✓ le polizze di garanzia;

g) “Contratto applicativo”: il dettaglio delle lavorazioni, il luogo e le tempistiche di consegna saranno precisati dalla Direzione di Esecuzione del Contratto o da un suo delegato, al momento della sottoscrizione dei singoli Contratti Applicativi.

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Il Contratto applicativo, salvo non sia diversamente specificato, comprenderà l’allegazione del progetto esecutivo preventivamente redatto dalla Committente. h) “Direzione Lavori”: Il tecnico nominato dal Committente ed i suoi collaboratori che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, assumono la responsabilità della verifica circa la buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità al progetto, alle prescrizioni contrattuali, ai permessi ed alle disposizioni impartite dal Committente.

i) “Elenco Prezzi”: i documenti contenenti i prezzi da applicare ai fini:

i.della contabilizzazione dei lavori; ii.della definizione dei prezzi delle eventuali varianti che si dovessero rendere

necessarie in corso di esecuzione dei lavori; iii.della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso di estinzione del rapporto

contrattuale prima dell’ultimazione dei lavori;

j) “Piano di sicurezza e coordinamento”: elaborati progettuali allegati al Contratto di appalto, redatti dal coordinatore per la progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/08 e s. m.i.

k) “Piano sostitutivo di sicurezza”: documento redatto dall’Appaltatore in sostituzione del Piano di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s. m.i;

l) “Regolamento”: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, nelle parti ancora vigenti successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016;

m) “Responsabile dell’esecuzione dei lavori”: il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, a cui sono affidati i compiti che la disciplina vigente attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto;

n) “Codice etico”: il Codice Etico aziendale di Acqualatina S.p.A., pubblicato sul sito internet della società (www.acqualatina.it). Il Contratto contiene una apposita clausola nella quale si prevede che il Fornitore ha preso visione, accetta e si impegna a rispettare il Codice Etico;

o) “Modello 231”: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Acqualatina S.p.A., ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, pubblicato sul sito internet della società (www.acqualatina.it);

p) “Protocollo di Legalità”: l’accordo sottoscritto tra Acqualatina S.p.A. e la Prefettura di Latina, ai sensi della normativa vigente, finalizzato ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nell’ambito delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti di competenza del Committente, pubblicato sul sito internet della società (www.acqualatina.it);

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Articolo 2 – OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E DEI LAVORI

1. L'appalto ha per oggetto l’affidamento di due accordi quadro (uno per ciascun lotto di gara), ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edile e manutenzione straordinaria dei serbatoi idrici, impianti e manufatti complementari ubicati nei comuni ricadenti all'interno del territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 4 della Regione Lazio gestiti da ACQUALATINA S.p.A. 2. Le prestazioni sono specificamente illustrate negli art. 2 e ss. del Capitolato speciale di appalto tecnico/prestazionale.

Articolo 3 – IMPORTO E LOCALIZZAZIONE DEI LAVORI

1. L'importo complessivo della procedura di gara, stimato “a misura”, ammonta ad € 1.600.000,00 (Euro due milioni seicentomila/00), di cui € 83.032,74 (Euro ottanta tremila trentadue/74) di costi per la sicurezza cd. interferenziali non soggetti a ribasso d'asta, I.V.A. esclusa, cosi suddiviso per i due lotti:

Lotto Importo dei lavori I.V.A. esclusa

(di cui costi sicurezza I.V.A. esclusa)

Lotto 1 – Area Nord e Centro Nord € 800.000,00 (€ 41.516,37)

Lotto 2 – Area Centro Sud e Sud € 800.000,00 (€ 41.516,37)

Importo complessivo € 1.600.000,00 (€ 83.032,74)

Si precisa che, rispetto all’importo posto a base di gara per ciascun lotto, indicato al precedente comma 1, l’incidenza meramente stimata della manodopera è pari ad € 320.000,00 (Euro trecento ventimila/00), I.V.A. esclusa. 2. Le prestazioni avranno luogo presso gli impianti ricadenti nel territorio dell’ATO 4 - Lazio Meridionale e saranno così suddivise: a) Lotto 1 - Area Nord/Centro Nord: comprendente gli impianti ricadenti nei comuni di Nettuno, Anzio, Aprilia, Cisterna di Latina, Sermoneta, Bassiano, Norma, Cori e Rocca Massima, Latina, Sezze, Sabaudia, Pontinia, Sonnino, Priverno, Roccagorga, Amaseno, Roccasecca, Prossedi, Villa S. Stefano, Giuliano di Roma, Maenza; b) Lotto 2 – Area Sud/Centro Sud comprendente gli impianti ricadenti nei comuni di San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Vallecorsa, Gaeta, Itri, Castelforte, Formia, Minturno, SS. Cosma e Damiano, Spigno, Saturnia, Ponza e Ventotene.

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3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda integralmente all’art. 3 del capitolato speciale tecnico prestazionale.

Articolo 4 - DURATA

1. La durata del presente appalto è indicata all’art. 5 del capitolato speciale di appalto tecnico/prestazionale.

Articolo 5 - NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO

1. Nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato devono essere rispettate tutte le disposizioni legislative, i regolamenti, le norme, di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavori, di sicurezza e di igiene del lavoro e tutela ambientale, nonché le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma inerente l’appalto e la sua esecuzione. 2. Per quanto non disciplinato dal contratto, trovano, in particolare, applicazione: - il codice civile; - il Codice (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.); - il Regolamento, nelle parti ancora vigenti successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016; - il d.m. n. 49/2018; - la legge 136/2010 e s.m.i. sul piano straordinario contro le mafie; - il D.Lgs n. 152/2006 in materia di tutela ambientale; - il modello di organizzazione, gestione e controllo disciplinato dal D.Lgs. n. 231/2001 adottato dal Committente, disponibile sul sito internet www.acqualatina.it.; - la politica per la qualità ed ambiente di Acqualatina S.p.A; - il Protocollo di legalità firmato da Acqualatina Spa e dalla Prefettura di Latina in data 12 aprile 2017; 3. Nel capitolato speciale di appalto tecnico/prestazionale, nei singoli Contratti Applicativi e nei documenti progettuali sono individuate ulteriori normative e regole tecniche di settore il cui rispetto è obbligatorio nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. Le norme di riferimento dei principali componenti sono richiamate nelle specifiche tecniche esposte di volta in volta negli elaborati di progetto, ove previsti.

Articolo 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI –

ORDINE DI VALIDITÀ DEGLI ATTI CONTRATTUALI

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. cod. civ., ai fini dell’interpretazione degli atti del presente appalto, valgono i criteri di seguito riportati:

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a) l’uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limita le disposizioni del Contratto e del Capitolato Speciale; b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche ai documenti ad esso allegati; c) qualsiasi riferimento al Contratto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo compongono come, di volta in volta, emendati o modificati; d) le intestazioni dei Capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle clausole. 2. In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali di cui al precedente articolo 1, lettera f), la prevalenza è accordata alla disposizione di maggior favore per il Committente ovvero, in subordine, ove non vi sia una disposizione di maggior favore per il Committente, la prevalenza verrà attribuita in base all’ordine nel quale i documenti stessi sono elencati nel citato articolo, salva diversa previsione contrattuale. 3. In ogni caso, nell’ipotesi di discordanza tra i vari elaborati contrattuali e/o di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Articolo 7 - DOMICILIO

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle parti, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per l’Appaltatore presso la loro sede legale. 2. Nel Contratto, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e i codici contributivi. Non saranno opponibili al Committente variazioni ai predetti dati non comunicati per iscritto al Direttore dei lavori. 3. Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dall’Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del rappresentante dell’Appaltatore di cui al successivo art. 8 che dovrà controfirmarne una copia per ricevuta; ovvero dalla data di ricezione del documento stesso inviato per lettera raccomandata a.r., via fax, via pec ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite in Contratto, indirizzato al domicilio dell’Appaltatore di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Qualsiasi comunicazione (compresi i verbali) tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.

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Articolo 8 – ORGANI DELL’ESECUZIONE

8.1 – Direzione lavori

1. Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente, il Committente istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore Lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. L’ufficio è preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile, e amministrativo dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 2. Conformemente a quanto disposto dall’art. 101, comma 2, il Direttore Lavori è nominato prima dell’avvio delle procedure di gara. 3. La Direzione dei lavori, sulla base delle istruzioni ricevute dal Responsabile del Procedimento e coordinandosi con quest’ultimo, cura l’andamento generale dell’esecuzione del Contratto assumendo i compiti, gli obblighi e le responsabilità che la legge pone a suo carico, in particolare, a titolo esemplificativo: a) cura che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto esecutivo e al Contratto ed è responsabile del controllo amministrativo e contabile; b) è responsabile del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto; c) ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi così come stabilito dalla disciplina vigente; d) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore e del cottimista della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; e) verifica che le lavorazioni effettuate dai subappaltatori corrispondano alle dichiarazioni rilasciate in sede di gara e al contratto di subappalto; f) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; g) segnala al Responsabile dell’esecuzione dei lavori l’inosservanza, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo di applicare al subappaltatore gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e di corrispondere senza alcun ribasso al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate, in subappalto. 4. Inoltre il Direttore dei lavori: a) presenta periodicamente al Rup un rapporto sulle principali attività di cantiere e

sull’andamento delle lavorazioni; b) redige la relazione prodromica alla perizia di variante e provvede alla stesura di

tutti i documenti componenti la perizia di variante; c) trasmette al Rup la perizia tecnica redatta dall’esecutore per proporre variazioni

migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori;

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d) redige una relazione particolareggiata per il Rup in caso di Durc dell’esecutore negativo per due volte;

e) comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l’imprenditore.

5. Il Direttore dei lavori, con l’ausilio dei propri coadiutori, oltre a controllare la buona e puntuale esecuzione dell’opera, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d’opera eseguite, alla emissione delle situazioni di acconto e di quella finale e impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per il coordinamento del lavoro con eventuali altri appalti con i quali vi fosse interdipendenza esecutiva, nonché recepisce e attua le prescrizioni emanate dal Committente per garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio ferroviario, curandone l’attuazione. Il Direttore dei lavori trasmette tutte le comunicazioni e le istruzioni in merito alla conduzione dei lavori all’Appaltatore, con apposite comunicazioni scritte. 6. Per effettuare i controlli necessari allo svolgimento della propria attività, il Direttore dei lavori e i propri coadiutori accedono nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i lavori nei momenti e con la frequenza da loro ritenuta necessaria od opportuna per lo svolgimento del proprio compito. 7. Il Direttore dei lavori impartisce all’esecutore le disposizioni e istruzioni necessarie tramite ordini di servizio che devono essere vistati dal Responsabile del Procedimento, comunicati all’esecutore - il quale li restituisce firmati per avvenuta conoscenza - e annotati nel giornale dei lavori. 8. Il Direttore dei lavori, nei casi e con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, assume l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, svolgendone le relative funzioni. Ove, invece, in seno alla parte committente l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori venga assegnato ad un soggetto diverso, spettano a quest’ultimo i poteri, doveri e responsabilità previsti in capo a tale figura dalla vigente legislazione; in tal caso, gli atti del coordinatore predetti devono essere comunicati anche al Direttore dei lavori.

8.2 – Rappresentanza dell’appaltatore

1. L’Appaltatore, anteriormente alla consegna dei lavori, è tenuto ad affidare la direzione tecnica di cantiere ad un tecnico abilitato, di gradimento del Committente, che lo rappresenterà permanentemente con ampio mandato presso il Committente stesso, sottoscrivendo gli Ordini di lavoro, la contabilità dei lavori, i verbali predisposti dalla Direzione lavori, ecc…. 2. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante procura speciale, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Tale

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procura deve essere consegnata in copia conforme all’originale al direttore dei lavori al momento della consegna dei lavori. 3. Il direttore tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell’appalto. Il predetto tecnico assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa alla carica, dovrà essere specializzato nel particolare genere di lavori oggetto dell'affidamento, essere iscritto all'albo professionale ed eleggere domicilio nel luogo dove si svolgono le prestazioni contrattuali. 4. Qualora l’Appaltatore non ottemperi alle prescrizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, il Committente non procede alla consegna dei lavori e, dopo aver invitato l’Appaltatore a regolarizzare la situazione, è in facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la garanzia prestata per la buona esecuzione dei lavori. 5. Il Committente ha la facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico nominato dall’Appaltatore, ovvero di esigerne la sostituzione. L'esercizio di tale facoltà non comporta alcun onere per il Committente.

Articolo 9 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E BREVETTI

1. L’Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione del Contratto. 2. L’Appaltatore deve indicare i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati da esso stesso Appaltatore o da terzi, che intenda eventualmente adottare segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrando, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno di un impegno irrevocabile del titolare di tali diritti di cedere i diritti stessi all’Appaltatore in caso di conclusione del Contratto con il Committente. 3. In ogni caso, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno. 4. Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie tra di loro. 5. L’Appaltatore si impegna inoltre a far quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall’Appaltatore e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. 6. Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti dell’Appaltatore qualora il Committente intendesse utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altre persone, in altri appalti.

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Articolo 10 - IMPEGNO DI RISERVATEZZA

1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di segretezza è assoluto e vincolante per l’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 3. L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e subcontraenti, nonché degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare. 5. E’ fatto divieto all’Appaltatore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sui lavori che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiuto, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente. 6. E’, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente stesso, fatta eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione dei lavori assunti.

Articolo 11 - PUBBLICITÀ

1. Sono riservati al Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l’Appaltatore costruisca per l’esecuzione dei lavori, con assoluto divieto all’Appaltatore di fare o di concedere a terzi avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti. 2. L’Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente; inoltre, l’Appaltatore stesso non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dai diritti o dalle facoltà che il Committente si è riservato.

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Articolo 12 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPALTO, CONOSCENZA DEL PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INFLUENTI SUI

PREZZI, SOPRALLUOGO

1. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei successivi Contratti Applicativi da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione degli allegati allo stesso, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’Appaltatore, con la presentazione dell’offerta, conferma di avere acquisito piena conoscenza delle tipologie di interventi standard, degli schemi tecnici, degli impianti, della natura dei luoghi (comprese le caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrologiche), delle condizioni locali (inclusi vincoli ecologici e ambientali), degli eventuali vincoli e/o oneri derivanti da lavori su impianti in esercizio od in prossimità di impianti in esercizio e di ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei Lavori (strade di accesso, cave, discariche, permessi, etc.). Rinuncia pertanto a qualsiasi richiesta di indennizzi o compensi di sorta per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti dalle caratteristiche del progetto e/o dalle condizioni ambientali. 3. La sottoscrizione del Contratto da parte dell’Appaltatore implica la conoscenza, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che potranno presentarsi nell’esecuzione dei lavori. 4. Per tutte le condizioni sopra riportate all’Appaltatore non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo oltre ai prezzi contrattuali.

Articolo 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. L’eventuale cessione ad altri soggetti del credito vantato da parte della Contraente nei confronti della Committente sarà disciplinato dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

CAPO II ESECUZIONE – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E GARANZIE

Articolo 14 - STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO

1. L’accordo quadro viene stipulato secondo modalità e termini indicati dalla Committente una volta decorsi i termini di inibizione alla stipula, ovvero qualora consentito dalla disciplina vigente, anche in pendenza degli stessi. In ogni caso, salvo

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espresso differimento concordato con il Contraente, la stipula avverrà entro 60 giorni da quando l’aggiudicazione diviene efficace. 2. Il mancato rispetto dei termini indicati dalla Committente comporta la facoltà per la stessa di procedere con la revoca dell’aggiudicazione, senza che la Contraente possa vantare per tal motivo alcuna pretesa ad alcun titolo. Ove la Committente decida di procedere comunque con la stipula dell’accordo quadro, la stessa avrà la facoltà di applicare alla Contraente una penale giornaliera pari al 0,3‰ dell’importo contrattuale. Nel caso in cui l’accordo quadro non venga sottoscritto per fatto della Contraente la Committente è in facoltà di revocare l’aggiudicazione e incamerare la cauzione. 3. Nel caso in cui non si addivenga alla stipula dell’accordo quadro per fatto della Committente, il Contraente può sciogliersi da ogni impegno con atto comunicato alla Committente senza aver diritto ad alcun rimborso, risarcimento o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori, compresi quelle sostenute per le opere provvisionali. 4. I termini di durata dell’accordo quadro fissati in 24 (ventiquatto) mesi decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso. 5. In caso di urgenza, l’accordo quadro può essere stipulato, sotto condizione risolutiva, anche in assenza della documentazione antimafia. In tali casi, l’accertamento, nel corso dell’esecuzione del contratto dell’esistenza di condizioni ostative alla stipula del contratto, costituisce causa di risoluzione del contratto. 6. A seguito della stipula dell’accordo quadro, è prevista la stipula di due o più contratti applicativi, ciascuno della durata massima di dodici mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi. L’accordo quadro si intenderà estinto e privo di effetto una volta stipulati i contratti applicativi per un importo pari all’importo contrattuale dell’accordo quadro stesso; ugualmente, al termine del periodo di 24 mesi, l’accordo quadro si estingue anche qualora non sia stato consumato l’intero importo e in tal caso l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non utilizzare l’intero importo contrattuale, senza che la Contraente possa avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. 7. Nel caso in cui alla scadenza della durata dell’Accordo Quadro di cui al precedente comma 6, il valore dei singoli Contratti Applicativi affidati all’Appaltatore non raggiunga l’importo netto contrattuale, è facoltà della Committente disporre la prosecuzione dell’Accordo Quadro per un periodo, comunque, non superiore a mesi 12 (dodici) e fino a concorrenza dell’importo dello stesso. 8. I singoli Contratti Applicativi saranno stipulati secondo modalità e termini indicati di volta in volta dalla Committente.

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Articolo 15. NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Nell’esecuzione delle opere il Contraente è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme stabilite negli atti contrattuali. 2. Nell’esecuzione dei lavori il Contraente è, altresì, obbligato ad osservare ed a fare osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro. 3. La Contraente è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall’inosservanza o dall’imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi, anche se tali inadempienze derivano da carenze del progetto o di ogni altro elaborato che sia stato approvato dalla Committente. 4. Ordine da tenersi nell’avanzamento dei lavori Il Contraente ha la facoltà di sviluppare i lavori, nel rispetto del cronoprogramma, nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini stabiliti. Tuttavia, la Committente si riserva il diritto di prescrivere, durante il corso dei lavori, l’esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che il Contraente possa rifiutarsi ed avanzare pretese di particolari compensi. 5. Autorizzazione della Committente all’esecuzione delle opere Nel corso dell’esecuzione dei lavori il Contraente dovrà provvedere con la necessaria tempestività alla verifica, per ciascuna opera, delle indicazioni degli elaborati del progetto ove previsto, integrandoli, ove occorra, con i necessari disegni ed elaborati senza che possa pretendere alcunché ad alcun titolo per tale attività di integrazione che si intende completamente remunerata in ragione del prezzo offerto in sede di gara. 6. Lavori eseguiti ad iniziativa del Contraente Qualora il Contraente, di propria iniziativa e senza opposizione della Direzione dei lavori, esegua lavori od impieghi materiali di dimensioni eccedenti o di lavorazione più accurata o di maggior pregio rispetto a quelli approvati od autorizzati, e sempre che la Committente accetti le opere così come eseguite, non avrà diritto ad alcuno aumento di prezzi e comunque ad alcun compenso, quali che sono i vantaggi che possano derivare alla Committente stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualità previste. 7. Ordini della Committente e degli Organi di Direzione Tutti gli ordini della Committente e degli organi di Direzione dovranno risultare esclusivamente da atti scritti; sono nulli gli ordini verbali.

Articolo 16 – OCCUPAZIONI

1. La gestione delle pratiche relative all’ottenimento di tutti i permessi e licenze necessari, nonché alle occupazioni provvisorie per l'impianto dei cantieri, per la

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costituzione di depositi (ivi comprese le discariche provvisorie e definitive), per l'apertura e lo sfruttamento delle cave di prestito, per l'occupazione delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni per ogni altra esigenza connessa all’esecuzione dei lavori è a carico del Contraente e sarà ottenuta secondo la normativa vigente al momento ed in accordo alle prescrizioni ed agli elaborati progettuali relativi 2. L'esecutore dovrà richiedere l’emissione degli atti secondo un cronoprogramma da redigere all'avvio della procedura. Il cronoprogramma dovrà tenere conto dei tempi per la validità degli atti emessi ed i tempi di realizzazione dell'intera opera. 3. Sono a carico della Committente tutti gli oneri e le incombenze occorrenti per l'espletamento delle attività e delle pratiche necessarie per l'eventuale rinnovo della dichiarazione di Pubblica Utilità, nonché le tasse d'occupazione.

Articolo 17. MANTENIMENTO E CUSTODIA DEL CANTIERE

1. L’acquisizione dell’area di cantiere, compreso il transennamento, l’apposizione di segnaletiche e di avvisi all’utenza, inclusi eventuali sopralluoghi preventivi, sono a totale carico del Contraente. 2. È a carico e a cura del Contraente la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino all'affidamento in consegna dell'opera da parte della Committente. 3. Sono inoltre a carico del Contraente la guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Committente. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, il Contraente dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

Articolo 18. INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI

1. Si evidenzia che entro i limiti e nelle adiacenze degli eventuali scavi da eseguire potranno essere presenti servizi pubblici e privati sotterranei, superficiali ed aerei quali, fognature, drenaggi, reti di distribuzione del gas, dell’acqua, dell’energia elettrica, reti di telecomunicazioni, reti semaforiche, tranviarie ecc.. 2. Il Contraente ha l’obbligo di accertarsi preventivamente circa la presenza di canalizzazioni o altri sotto servizi ubicati nel sottosuolo interessato dai lavori. Gli oneri da ciò derivanti sono stati considerati nella formazione dei prezzi. A tale fine, qualora in progetto sia segnalata o meno la presenza di sotto servizi, tali elementi devono considerarsi non esaustivi e sarà pertanto cura del Contraente provvedere al completamento ed eventuale integrazione del rilevamento. 3. Il Contraente dovrà notificare alla Direzione dei lavori, alle Aziende ed Enti gestori dei pp.ss sopra citati le attività che potranno interferire con gli impianti e collaborare con gli stessi per tutto il periodo dei lavori.

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4. L’appaltatore si impegna, altresì, ad assicurare e mantenere l’integrità, con le opere provvisionali di ogni tipo ed importanza che si rendessero necessarie, i cavi elettrici e telefonici, le tubazioni dell’acquedotto e del metanodotto, le canalizzazioni di ogni sotto servizio pubblico o privato ogni qualvolta ciò sarà necessario per l'esecuzione dei lavori, previo intese dirette con gli Enti che curano l'esercizio dei citati servizi.

Articolo 19. SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi. In tal caso, l’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le sospensioni determinate dalla necessità di redigere varianti in corso d’opera, ove queste siano riconducibili: a) ad esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) a cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del procedimento ovvero all’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione, da cui possono derivare significativi miglioramenti nella qualità dell’opera; c) alla presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera o a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale, sempreché si tratti di situazioni non prevedibili al momento della stipula del Contratto; d) ai casi stabiliti dall’art. 1664, comma 2, cod. civ., non prevedibili al momento della stipula del Contratto. Non rientra tra le circostanze speciali di cui al presente comma, l’ipotesi in cui la sospensione sia stata dovuta alla redazione di una perizia di variante per errore progettuale. In ogni caso, la durata della sospensione deve essere adeguata alla complessità e all’importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. 2. In caso di pubblico interesse o necessità, il Responsabile del procedimento ordina la sospensione dei lavori. In tale ipotesi, qualora la sospensione sia disposta per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso, se a più riprese, superi un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione della singola commessa di lavori, e in ogni caso isei mesi, l’Appaltatore può chiedere lo scioglimento del Contratto senza alcuna indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, a decorrere dalla data, successiva ai predetti termini, in cui è pervenuta al Committente la suddetta richiesta di scioglimento del Contratto. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore negli altri casi,

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3. Il Committente è in facoltà di disporre una o più sospensioni dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai primi due commi del presente articolo, per un periodo che, in una o più riprese, non può superare un decimo della durata del Contratto senza che l’Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. 4. La sospensione, disposta ai sensi dei primi due commi del presente articolo, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’Appaltatore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione disposta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, ovvero qualora ritenga che siano stati superati i limiti di durata indicati ai precedenti commi 2 e 3, senza che i lavori siano ripresi, può diffidare per iscritto il Committente affinché ne disponga la ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, costituisce condizione necessaria perché l’Appaltatore possa iscrivere riserva ai sensi e nei modi di cui al successivo art. 28 del presente Capitolato, qualora intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 5. Salva diversa previsione contrattuale, qualora il regolare svolgimento dei lavori sia impedito solo parzialmente, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre viene disposta - dandone atto in apposito verbale - la sospensione parziale dei lavori non eseguibili. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali dei lavori, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima. 6. Nel caso di sospensione parziale, l’eventuale proroga del termine per l’ultimazione dei lavori verrà concordata in contraddittorio tra le parti. In caso di mancato accordo, la durata della proroga verrà stabilita dal Direttore dei lavori, salvo il diritto dell’Appaltatore di apporre, limitatamente all’entità della proroga medesima, riserva ai sensi e secondo i termini di cui all’art. 28 del presente Capitolato. 7. In ogni caso di sospensione dei lavori, il Direttore dei lavori, alla presenza dell’Appaltatore, redige il verbale di sospensione dei lavori indicando le ragioni che ne hanno determinato l’interruzione. Il verbale è inoltrato al Responsabile dell’esecuzione dei lavori entro cinque giorni dalla sua redazione. Il verbale di sospensione, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore, contiene l’indicazione di elementi e circostanze rilevanti per la successiva verifica della fondatezza di pretese dell’Appaltatore, quali, a titolo esemplificativo: a) dello stato di avanzamento dei lavori; b) delle lavorazioni la cui esecuzione è sospesa; c) delle cautele da adottare affinché, alla ripresa delle attività, le lavorazioni sospese possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri per il Committente; d) della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione, dando eventuali disposizioni necessarie al fine di

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contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria ad evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 8. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei lavori dispone visite di cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 90 giorni, durante le quali accerta le condizioni delle opere realizzate e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti ed emana, ove occorra, le necessarie disposizioni allo scopo di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 9. La sospensione dei lavori, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all’Appaltatore, comporta il differimento del termine per l’ultimazione dei lavori per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Nell’ipotesi di sospensione parziale, ai sensi del precedente comma 5 del presente articolo, il differimento del termine per l’ultimazione dei lavori è stabilito in misura pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori che si sarebbero dovuti realizzare nel periodo di durata della sospensione parziale secondo il cronoprogramma ove esistente ovvero l’Ordine di lavoro. 10. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Committente per cause diverse da quelle stabilite dal presente articolo, salva diversa previsione contrattuale, sono considerate illegittime e danno diritto all’Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti, ai sensi dei successivi commi 11 e 12 del presente articolo. 11. Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dal Committente per cause diverse da quelle stabilite dai commi 1 e 2 del presente articolo e fermo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. e salva diversa disposizione contrattuale, secondo i seguenti criteri: a) le spese generali sono determinate nella misura pari al 6,5% (sei virgola cinque per cento) dell’importo contrattuale, al netto delle spese generali stesse e dell’utile di commessa, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi computati, per tutta la durata della illegittima sospensione, sulla percentuale del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto dell’utile di commessa e commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal Direttore dei lavori; d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui previsti dalle vigenti norme fiscali.

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Ai soli fini del presente articolo, le spese generali sono presuntivamente determinate nella misura del 13% (tredici per cento) dell’importo di Contratto; l’utile di commessa è presuntivamente determinato nella misura del 10% (dieci per cento) della sommatoria dei costi e delle spese generali. 12. Al di fuori delle voci elencate al precedente comma 11 del presente articolo, sono ammesse, a titolo di risarcimento, ulteriori voci di danno solo se dettagliatamente documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori. 13. In ogni caso, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori nel termine previsto dal contratto, o in quello diverso risultante dalle proroghe concesse in caso di sospensione dei lavori. Qualora l’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine previsto, può chiedere una proroga. La proroga va richiesta per iscritto almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale; sull’istanza decide il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore Lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento. La concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all’Appaltatore per l’eventuale imputabilità del ritardo a fatto della Stazione appaltante. 14. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo, nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l’esecuzione di accertamenti integrativi che il Contraente ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico del Contraente comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto; f) le eventuali controversie tra il Contraente e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra il Contraente e il proprio personale dipendente; h) gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva. 15. In ogni caso, l’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità, qualora i lavori non siano ultimati nel termine contrattuale, o in quello diverso risultante dalle proroghe concesse, per qualsiasi causa non imputabile

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alla stazione appaltante, qualunque sia il maggior tempo impiegato per l’ultimazione stessa.

Articolo 20 - VARIANTI

1. La committente, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 1 e 2 del Codice, è in facoltà di ordinare per iscritto, con apposito ordine del Direttore Lavori, varianti al progetto originario. Le varianti possono anche disporre che l’Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel progetto originario. 2. Nessuna variante al progetto può, per qualsiasi ragione, essere eseguita dall’Appaltatore in assenza del preventivo ordine scritto della Committente. 3. Fermo rimanendo quanto previsto al precedente art. 15, comma 6, nel caso in cui l’Appaltatore esegua varianti al progetto in assenza dell’ordine della Committente, il Direttore dei lavori può ordinare la rimessione in pristino a cura e spese dell’Appaltatore stesso che non può vantare alcun tipo di pretesa per compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti in variante. 4. Qualora le varianti di cui al comma 1 non comportino un aumento o una diminuzione delle opere in misura superiore ad un quinto dell’importo contrattuale, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto. 5. Nel caso in cui la variante superi l’importo di cui al comma 4, l’Appaltatore può recedere dal Contratto, avendo diritto al pagamento dei lavori eseguiti. 6. Nel caso in cui l’importo contrattuale rientri nei limiti di cui al comma 4, la perizia di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore deve sottoscrivere per accettazione. Nel caso in cui l’importo della variante ecceda il limite di cui al comma 4, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto, sottoscritto anch’esso dall’Appaltatore per accettazione. 7. Nel caso di variante in aumento, ove necessario, le Parti concordano un nuovo termine per l’ultimazione dei lavori. 8. Ferma l’impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto di appalto, qualora le variazioni comportino modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all’Appaltatore, è riconosciuto allo stesso un equo compenso, comunque nei limiti di un quinto dell’importo contrattuale. Si considera notevolmente pregiudizievole la variazione di quantità di un singolo gruppo di lavorazione omogenee che superi il quinto della corrispondente quantità originaria. Nel caso in cui l’Appaltatore dissenta sulla misura del compenso, è iscritta in contabilità la somma offerta dalla Committente, salvo il diritto dell’Appaltatore di iscrivere idonea riserva. 9. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trovano applicazione l’art. 106 del Codice.

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Articolo 21 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso per tutte le categorie di lavori oggetto del presente appalto, alle condizioni e con i limiti previsti dall’articolo 105, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La stessa norma trova integrale applicazione per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo. 2. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. 3. L’Appaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad osservare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione. L’Appaltatore è inoltre tenuto a rispettare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Committente prima del dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, nonché la copia del piano di sicurezza laddove questo è previsto. L’appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante verifica l’effettiva applicazione di quest’ultimo obbligo ai sensi dell’art. 105, comma 14 del Codice. L’appaltatore è altresì responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 4. La committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, ad esclusione dei casi previsti all’art. 105, comma 13 del Codice. 5. Ad esclusione di quanto previsto nel precedente comma 4, l’appaltatore è tenuto a fornire alla Committente, entro 20 giorni dal pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative al pagamento dei subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia. L’affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente alla committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 6. Qualora l’appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell’appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori. 7. In caso di inadempienza contributiva o retributiva da parte del subappaltatore, trova applicazione l’art. 17, commi 2 e 3 del Capitolato Speciale di Appalto – Tecnico prestazionale.

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8. La risoluzione del contratto di subappalto comporta per l’Appaltatore, ove qualificato per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l’assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente. In tale caso, l’Appaltatore non ha diritto ad alcuna pretesa di indennizzo, risarcimento o spostamento dei termini contrattuali. 9. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti deve essere prevista, a pena di nullità del Contratto stesso, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. In ogni caso, l’appaltatore è tenuto a comunicare al committente per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione del contratto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati e con l’espressa dichiarazione che sono rispettate le disposizioni di cui alla legge n. 136/2010. 10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Articolo 22. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. Il Contraente è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, il Contraente si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano il Contraente anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni del Contraente stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il Contraente dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. In caso di inadempienza contributiva o retributiva da parte dell’Appaltatore, trova applicazione l’art. 17, commi 2 e 3 del Capitolato Speciale di Appalto – Tecnico prestazionale.

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3. L’Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni di cui alla L. 68/1999 e s.m.i. sulle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione.

CAPO III - CAUZIONI – GARANZIE - ASSICURAZIONI

Articolo 23 - DANNI DI FORZA MAGGIORE E RESPONSABILITA’ DEL CONTRAENTE

1. La Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare al Contraente, ai suoi dipendenti o a terzi nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, ivi compresi i danni per forza maggiore. 2. Il Contraente, quale esecutore delle opere, è responsabile della perfetta realizzazione dei lavori nel loro complesso ed in ogni loro parte. Il Contraente dovrà demolire e ricostruire, ovvero modificare, a proprie spese, le parti di opere che non risulteranno perfettamente rispondenti alle condizioni tecniche e funzionali prescritte nel Capitolato Speciale e negli altri atti contrattuali per difetti di esecuzione e sarà tenuta al risarcimento dei danni provocati. È obbligo del Contraente adottare, di propria iniziativa ed a proprie spese, nell'esecuzione dei lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e del personale addetto alle lavorazioni e dei terzi e per evitare qualsiasi danno alle opere in costruzione o costruite, all’ambiente e ai beni di proprietà aliena. Rimane, pertanto, stabilito che esclusivamente e direttamente sul Contraente ricadrà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per ogni incidente o danno che abbia a verificarsi, per qualsiasi causa, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nel corso dei lavori, o in dipendenza di essi, alle persone, anche se estranee al lavoro e compresi i dipendenti del Committenti o persone da esso nominate, ed alle cose, anche di proprietà del Committente, qualora: a) non dimostri di aver adottato ogni provvedimento prescritto dalle presenti dal presente Capitolato e dal Contratto o previsto da leggi, regolamenti, istruzioni e prescrizioni, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze e teso ad impedire l’evento, o ad evitare il danno; b) non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato. 3. Da tale responsabilità si intende, quindi, sollevato il personale preposto dalla Committente alla Direzione ed alla sorveglianza dei lavori i cui compiti e responsabilità sono quelli previsti nel Regolamento. Il Contraente è, inoltre, responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivanti da manomissioni di opere o da occupazioni di aree pubbliche o private, anche se adibite all’installazione dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori e si obbliga a tenere indenne e sollevata la Committente da qualunque richiesta, azione o molestia che può derivare da terzi. 4. Il Contraente non potrà mai invocare ad esonero o ad attenuazione delle proprie responsabilità, sia di quelle indicate nel presente articolo che di ogni altra responsabilità derivante dall'osservanza delle norme del presente Capitolato Speciale e degli altri atti contrattuali, l'approvazione da parte della Committente, dei disegni e

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l’accettazione dei calcoli, la presenza nei cantieri del personale di direzione e di sorveglianza, l'accettazione di materiali e di opere da parte della Committente stessa. 5. L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti di seguito indicati. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso, procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 6. In ogni caso, nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Resta esplicitamente escluso il riconoscimento dei danni, anche se dovuti a causa di forza maggiore, agli scavi, rinterri, attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di sostegno, baracche e di ogni altra opera provvisionale, nonché ai materiali di costruzione approvvigionati a piè d'opera.

Articolo 24 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. L’Appaltatore, ai fini della sottoscrizione dell’accordo quadro, è obbligato a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 2. La mancata costituzione della garanzia definitiva, di cui al primo comma del presente articolo, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte di Acqualatina S.p.A.; in tale caso, l’appalto sarà aggiudicato mediante scorrimento della graduatoria definitiva approvata dalla commissione di gara. 3. In ogni caso la Stazione Appaltante, a tutela dei propri interessi, ha il diritto di disporre della garanzia definitiva e di ogni altra somma comunque ancora dovuta all’Appaltatore, fermo restando la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale per il risarcimento di quanto eccedente l’importo della garanzia stessa. 4. Ai sensi degli artt. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è onere dell’Appaltatore l’accensione di una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori e contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso

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dell’esecuzione dei lavori per una somma assicurata pari ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). 5. La copertura assicurativa della suddetta polizza decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 6. L’Appaltatore deve trasmettere al Committente copia delle polizze di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. Resta espressamente pattuito che il Committente in tutti i casi in cui l’Appaltatore ometterà prestazioni ed attività derivanti dall'obbligo di garanzia assunto, avrà diritto di disporre della cauzione e di effettuare direttamente ogni necessaria riparazione o sostituzione, salvo sempre il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 7. Le garanzie di cui al presente articolo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dalla normativa vigente, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 8. In ogni caso, l’Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie e coperture assicurative di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie e delle coperture assicurative previste dal presente articolo, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie e delle coperture assicurative, ne ripristini l’ammontare. 9. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporterà l’inefficacia della garanzia.

Articolo 25 - GARANZIE DELLE OPERE

1. Ferma restando l’applicabilità dell’articolo 1669 c.c. (garanzie per vizi o difetti) e dei termini in esso previsti, l’Appaltatore garantisce la perfetta rispondenza delle opere ai requisiti contrattuali ed alle disposizioni impartite in corso d'opera, nonché l'esecuzione a perfetta regola d'arte e secondo la migliore tecnica di tutti i lavori relativi a parti e componenti, visibili e non, che hanno concorso nelle relative fasi lavorative a realizzare le opere suddette. 2. Tutte le opere oggetto del Contratto saranno garantite per la durata di mesi 12 (dodici) dalla data di certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni. 3. Le eventuali riparazioni in detto periodo saranno effettuate a cura e spese dell'Appaltatore, che sarà comunque tenuto a riparare e rifondere, oltre ai danni causati durante l'effettuazione dei lavori anche quelli che, ad opere ultimate,

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dovessero successivamente verificarsi in diretta dipendenza di effettivi ed accertati difformità e/o vizi non rilevabili o non rilevati al momento della presa in consegna delle opere, nel periodo di garanzia e/o in sede di collaudo. 4. Se durante il suddetto periodo di garanzia le opere si rendessero non utilizzabili a causa di inconvenienti imputabili all'Appaltatore, la durata della garanzia suddetta sarà aumentata del periodo complessivo di non utilizzo delle opere.

Articolo 26 - RINVENIMENTI

1. Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore che interesseranno la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, l’Appaltatore dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, dandone immediatamente comunicazione alla Direzione dei Lavori ed adottando ogni disposizione necessaria per garantire l’integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione. I lavori potranno essere ripresi solo in seguito ad ordine scritto della Direzione dei lavori, nel quale sia riportata, ove necessaria, l'autorizzazione della competente Autorità, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che saranno imposte. 2. Fatta salva ogni diversa disposizione vigente in materia, spettano alla Committente tutti i diritti sugli oggetti di valore e su quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, eventualmente rinvenuti durante l’esecuzione dei lavori. 3. Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore tutti gli oneri ed i costi derivanti dalle eventuali prescrizioni delle competenti Autorità per la custodia e la conservazione dei beni di cui al precedente comma.

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA – CONTABILIZZAZIONE, LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Articolo 27 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Fermo restando quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’appalto – parte tecnico prestazionale con riguardo alla contabilizzazione dei lavori, nel caso di eventuali variazioni o addizioni al progetto, qualora non sia possibile applicare i prezzi di cui all’elenco prezzi allegato al progetto stesso, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi, comprensivi del 13,65% per spese generali e del 10% per utili dell’Impresa, applicando il ribasso offerto dall’Impresa in sede di gara. 2. Per la valutazione dei nuovi prezzi si procederà: a) desumendoli, se presenti, dall’elenco Prezzi Regionale (BURL); b) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel contratto

d’appalto; c) quando è impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da

nuove regolari analisi.

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4. Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta da parte dell’Impresa. 5. I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Impresa ed approvati da Acqualatina prima di poter ammessi nella contabilità dell’appalto. 6. Ai prezzi unitari di cui sopra, comprensivi degli eventuali incrementi, sarà applicato il ribasso offerto dall’Impresa in sede di gara. 7. I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata dell’appalto. 8. In ogni caso, le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell’Appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza dei lavori; i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per consegnare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione dei lavori, sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si riferisce a lavori provvisionali ed all’approntamento delle attrezzature dei cantieri e mezzi d’opera.

Articolo 28 - RISERVE

1. L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l’onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all’insorgenza dell’atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che esso iscriva negli atti contabili. 2. L’Appaltatore ha, inoltre, l’obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. Nel caso in cui l’Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell’astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro. 3. Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall’Appaltatore, si intendono rinunciate. 4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute.

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Qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l’ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. 5. Qualora la contestazione dell’Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l’Appaltatore ritenga la sospensione, fin dall’inizio, illegittima. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all’Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei quindici giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio. Fermo restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l’Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a riprendere i lavori, ai sensi del quarto comma dell’art. 19 del presente capitolato. 6. Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione ed il Direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l’onere per l’Appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione. 7. Le domande formulate dall’Appaltatore e riferite a fare valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse. In ogni caso, l’importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, incrementato dell’importo relativo ad eventuali varianti in corso d’opera nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all’Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni. In alcun caso, le riserve possono avere per oggetto aspetti del progetto esecutivo predisposto dal Committente o a cura dello stesso che siano stati oggetto delle attività di verifica secondo quanto previsto dal Regolamento.

Articolo 29 - RIDUZIONE DEL PREZZO

1. Qualora in sede di verifica da parte del Committente si evidenziassero delle non conformità tali da non compromettere la funzionalità dell’opera o delle lavorazioni effettuate ed in particolare la qualità dell’acqua distribuita, la Direzione Lavori potrà comunque disporre l’accettazione delle stesse, applicando una congrua riduzione del prezzo, adeguata alla minor qualità del lavoro consegnato.

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2. L'applicazione dei provvedimenti sopra esposti non limiterà in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore derivanti dall'esecuzione delle opere.

Articolo 30 - REVISIONE PREZZI

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 31 - Omissis

Articolo 32 - LAVORI IN ECONOMIA

1. Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili devono essere autorizzati ed eseguiti solo con ordine di lavoro della Direzione Lavori. 2. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con le modalità previste dall'art. 179 del regolamento D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

CAPO V – RISOLUZIONE E RECESSO

Articolo 33 - RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO, IRREGOLARITA’ E RITARDO SUI TEMPI DI ESECUZIONE

1. Il Committente è in facoltà di risolvere il Contratto, anche parzialmente, in caso di grave inadempimento degli obblighi attinenti allo stesso, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni 2. Delle violazioni comportanti grave inadempimento risponde sempre e comunque l’Appaltatore anche se le stesse derivino da fatti dolosi o colposi di terzi, della cui opera si avvalga per l’adempimento delle prestazioni contrattuali. 3. Non appena venga a conoscenza di una violazione del tipo suddetto, il Committente provvederà a darne tempestiva comunicazione all’Appaltatore, a mezzo lettera raccomandata A/R. 4. L’Appaltatore, entro 15 (quindici giorni) dalla ricezione della lettera di contestazione, potrà addurre le giustificazioni che riterrà opportune o, qualora possibile, eliminare le cause dell’addebito contestato. Il Committente si riserva il diritto di valutare in maniera discrezionale gli elementi acquisiti e di decidere insindacabilmente in merito alla prosecuzione o risoluzione, anche parziale, del Contratto. 5. Il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale ed anticipata del Contratto, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, senza bisogno di preavviso o messa in mora e, senza che nulla possa pretendere l’Appaltatore per tale decisione, oltre che negli altri casi previsti dalla disciplina vigente, dal presente Capitolato o dal Contratto, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti inadempimenti dell’Appaltatore o accadimenti:

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a) cumulo da parte dell’Appaltatore di una somma di penalità superiore al 10% dell’importo del Contratto; b) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al Contratto; c) sia intervenuta un’informativa prefettizia ai sensi della vigente disciplina antimafia; d) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell’art. 9, comma 2 lettere a), b) e c) del d.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231; e) qualora sia stata nei confronti dell’Appaltatore accertata la grave inosservanza dei piani di sicurezza, ovvero degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali previste dalle vigenti normative in materia di salute dei lavoratori e di tutela ambientale; f) qualora vengano accertate violazioni agli obblighi stabiliti dal Protocollo di Legalità sottoscritto tra Acqualatina e la Prefettura di Latina in data 12 aprile 2017; g) qualora, da evidenze consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l’impresa aggiudicatrice; h) ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 – bis c.p., 319 – ter c.p., 319 – quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.; i) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o, quando risulti accertato, il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; j) cessazione di attività da parte dell’Appaltatore; k) perdita dei requisiti indicati in sede di partecipazione alla gara; l) utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati difettosi al collaudo; m) accertamento di false dichiarazioni rese in fase di gara; n) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; o) affidamento, senza previa autorizzazione del Committente, in subappalto o a cottimo di tutto o parte del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo; p) violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Committente;

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q) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell’Appaltatore, entro il termine a tal fine fissato dal Committente ai sensi dell’art. 9 del Capitolato speciale tecnico/prestazionale; r) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall'Osservatorio dei contratti pubblici. 6. Nei casi di cui ai punti f) e g) del precedente comma l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 cc, ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’appaltatore, ovvero per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014. 7. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Impresa Appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti al Committente dallo scioglimento del contratto e degli eventuali ulteriori danni diretti ed indiretti subiti.

Articolo. 34 - EFFETTI E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE

1. La risoluzione del Contratto obbliga l’Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita lettera inviata all’Appaltatore a mezzo raccomandata ovvero via pec, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcunché. In caso di ritardo dell’Appaltatore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri, l’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista all’art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto – tecnico prestazionale, salvo risarcimento del maggior danno. 2. Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la propria determinazione di risolvere il Contratto, stabilisce con un preavviso che non può essere inferiore a dieci giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori già oggetto di esecuzione, nonché l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate, l’inventario dei materiali, macchine e mezzi di opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione hanno luogo in contraddittorio con l’Appaltatore. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore non si presenti nella data stabilita dal Committente, le operazioni di cui al presente comma hanno luogo con l’assistenza di due tecnici

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scelti tra i professionisti iscritti all’albo dei consulenti del Tribunale del luogo di esecuzione dei lavori, i cui onorari sono a carico dell’Appaltatore medesimo. 3. Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e i materiali a piè d’opera. L’Appaltatore ha l’obbligo di ritirare i macchinari ed attrezzature e i mezzi d’opera di sua proprietà che il Committente non intende utilizzare. Il ripiegamento dei cantieri è a carico dell’Appaltatore, che dovrà provvedere, anche in più riprese, secondo le disposizioni impartite dal Committente di volta in volta, previa comunicazione scritta da eseguirsi con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni. Qualora l’Appaltatore non vi provveda, le operazioni di ripiegamento saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell’Appaltatore. Il Committente, per tutto quanto acquisito ai sensi del presente articolo, dovrà riconoscere all’Appaltatore un compenso calcolato per quanto possibile sulla base dei corrispettivi contrattualmente pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo, sulla base dei prezzi di mercato per beni uguali o simili. 4. Dal momento in cui il Contratto viene risolto, l’Appaltatore non ha diritto a percepire alcun compenso fintanto che i lavori non siano completamente ultimati. 5. Sono a carico dell’Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese a qualsiasi titolo sostenuti, per l’ultimazione dei lavori da parte di altra impresa.

Articolo. 35 – RECESSO DAL CONTRATTO

1. Il Committente è in facoltà di recedere dall’Accordo Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento lavori, con preavviso non inferiore a 30 giorni. L'Appaltatore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori. 2. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore con lettera raccomandata, senza che l’Appaltatore, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ., abbia nulla a che pretendere ad alcun titolo eccetto il pagamento, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto, delle prestazioni eseguite a regola d’arte e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Committente sono soltanto quelli già accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

CAPO VI - NORME FINALI

Articolo 36 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell’appaltatore si applica l’art. 110 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

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2. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trova applicazione l’art. 48, commi 17 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 37 - TASSE ED IMPOSTE

1. Tutte le spese, le tasse, le imposte per la stipula e la registrazione del Contratto di appalto saranno a totale carico dell’Appaltatore. 2. Parimenti a carico dell’Appaltatore sono le spese per le copie del Contratto, dei documenti e dei disegni di progetto. 3. I lavori in appalto sono soggetti ad I.V.A. e, pertanto, la registrazione del Contratto avverrà a tassa fissa, ai sensi dell’art. 40 del DPR 131/86 e s.m.i.

Articolo 38 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, prendono atto e riconoscono di aver ricevuto una completa e accurata informativa relativa al trattamento dei propri dati, nel rispetto delle disposizioni a tal fine previste dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento 2016/679. Ciascuna delle Parti potrà pertanto in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e di cui agli artt. 13 e ss Regolamento 2016/679, da intendersi qui integralmente richiamati.

Articolo 39 - ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE

1. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., l'Appaltatore prende atto che l'esecuzione delle prestazioni è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata dell'appalto. 2. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dal contratto stesso. 3. L'Appaltatore si impegna, comunque a comunicare immediatamente alla Stazione appaltante, ai sensi del del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., quanto di seguito riportato:

a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del contratto nei riguardi della Società stessa ovvero dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011;

b) ogni modificazione intervenuta relativamente alla rappresentanza legale e agli altri soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011;

c) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini dell'art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187;

d) ogni altra comunicazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

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4. L’Appaltatore, i subappaltatori e comunque tutti gli operatori economici che risulteranno direttamente o indirettamente interessati alla realizzazione delle attività oggetto del presente appalto prendono atto del Protocollo di legalità stipulato da Acqualatina SpA e dalla Prefettura di Latina e si impegnano al suo integrale rispetto.

5. In particolare, la Contraente:

a) si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dal contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 cc ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.;

b) si impegna a fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi alle società ed alle imprese sub-contraenti e sub – affidatarie interessate a qualunque titolo all’esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto.

c) Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo, pena l’applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto o subcontratto o sub-affidamento;

d) dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al sub contratto o sub affidamento, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub contratto o sub affidamento, informazioni interdittive di cui all’art. 91 D.Lgs 159/2011 e s.m.i., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni al Prefetto sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo delle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile;

e) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e

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sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale:

f) dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Acqualatina SpA e la Prefettura – UTG di Latina in data 12 aprile 2017.

Articolo 40 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Contraente riconosce espressamente a proprio carico l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e, per effetto della sottoscrizione del contratto assume espressamente tutti gli obblighi di cui alla predetta Legge 136/2010 e s.m.i.. 2. In applicazione dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Contraente è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre, in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge, dovrà essere riportato il Codice CIG relativo all’appalto. 3. Ai sensi dell’art. 40 del presente Capitolato Speciale, gli obblighi di tracciabilità devono essere osservati anche dai subappaltatori e dai subcontraenti. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, la Stazione Appaltante, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi con lettera A/R ha diritto di risolvere il contratto d’appalto e di procedere all’esecuzione d’ufficio del medesimo qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., nel rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

Articolo 41 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ogni diritto dell’affidatario nascente dal presente contratto, decadrà con la risoluzione o la decadenza della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art. 3, 2° comma, Titolo I della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato. 2. La Committente adotta il modello di organizzazione, gestione e controllo disciplinato dal D.Lgs. 231/2001. Tale modello è disponibile sul sito www.acqualatina.it; la Contraente con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di averne preso visione e di adeguarsi al modello.

CAPO VII - CONTROVERSIE

Articolo 42 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l’esecuzione delle obbligazioni comunque assunte con il presente appalto.

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2. Le parti si impegnano ad esprimere, con la migliore volontà, ogni tentativo di amichevole composizione. 3. Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente in tema di contratti pubblici, eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle norme del Codice Civile. L’accordo transattivo è redatto in forma scritta a pena di nullità. Si applica l’art. 208 del Codice. 4. L'Appaltatore dovrà formulare le proprie motivate riserve entro i termini e nei modi indicati all'art. 28 del presente Capitolato pena la decadenza di ogni eventuale diritto. 5. Tutte le riserve avanzate per le quali non si sia addivenuti ad una soluzione nel corso dell’esecuzione del Contratto, verranno prese in esame al termine dello stesso. 6. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale, e comunque compresa tra il 5% e il 15% dell’importo contrattuale, si applica la procedura di accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice. Ove non si proceda all’accordo bonario o l’accordo non venga raggiunto, trovano applicazione i commi 7 e 8 del presente articolo. 7. Il foro competente per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente atto, sia in corso d’opera che al termine delle attività, con l’esclusione della competenza arbitrale, sarà il foro di Latina. 8. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 9. Le parti convengono che l’oggetto del presente appalto sia regolato dalle norme dell’Ordinamento giuridico italiano.