CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA … · CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA...

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REGIONE ABRUZZO Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANOVASTOCHIETI C.F. e P. Iva 02307130696 U.O.C. Governo dei contratti di servizi e forniture tel. 0871.358751 fax 0871.357522 Via Martiri Lancianesi n. 17/19 66100 Chieti PARTE I - DISPOSIZIONI TECNICHE....................................................................................... 1 Art. 1 Oggetto della fornitura ............................................................................................................ 1 Art. 2 Sopralluogo ............................................................................................................................. 1 Art. 3 - Caratteristiche tecniche e funzionali del sistema .................................................................... 2 Art. 4 Termine di consegna ............................................................................................................... 2 Art. 5 Obbligazioni contrattuali ........................................................................................................ 2 5.1. Consegna, Installazione, Dosimetria, Prove di accettazione e Collaudo ...................................... 2 5.2 - Manutenzione e assistenza tecnica .............................................................................................. 4 5.2.1 - Manutenzione preventiva.......................................................................................................... 4 5.2.2 - Manutenzione correttiva .......................................................................................................... 5 5.3 Formazione del personale ed aggiornamento scientifico ............................................................ 6 Art. 6 - Penalità ................................................................................................................................... 6 Art. 7 - Sicurezza ................................................................................................................................. 8 PARTE II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE ....................................................................... 9 Art. 8 - Controllo sull’esecuzione del contratto .................................................................................. 9 Art. 9 Rapporti tra azienda ed appaltatore .......................................................................................... 9 Art. 10 - Accertamento Danni .............................................................................................................. 9 Art. 11 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità............................................................... 10 Art. 12 Subappalto .......................................................................................................................... 10 Art. 13 - Cessione del credito e cessione del contratto ...................................................................... 10 Art. 14 Recesso e risoluzione del contratto..................................................................................... 11 Art. 15 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari...................................................................... 12 Art. 16- Controversie ........................................................................................................................ 12 Art. 17 Deposito cauzionale definitivo ........................................................................................... 13 Art. 18 - Rinvio ................................................................................................................................. 13 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI UN ACCELERATORE LINEARE PER TRATTAMENTI RADIOTERAPICI UOC DI RADIOTERAPIA DELL’OSPEDALE CLINICIZZATO “SS. ANNUNZIATA” DI CHIETI - CIG 4914306599

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REGIONE ABRUZZO Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI

C.F. e P. Iva 02307130696

U.O.C. Governo dei contratti di servizi e forniture

tel. 0871.358751 fax 0871.357522

Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti

PARTE I - DISPOSIZIONI TECNICHE ....................................................................................... 1

Art. 1 – Oggetto della fornitura ............................................................................................................ 1

Art. 2 – Sopralluogo ............................................................................................................................. 1

Art. 3 - Caratteristiche tecniche e funzionali del sistema .................................................................... 2

Art. 4 – Termine di consegna ............................................................................................................... 2

Art. 5 – Obbligazioni contrattuali ........................................................................................................ 2

5.1. Consegna, Installazione, Dosimetria, Prove di accettazione e Collaudo ...................................... 2

5.2 - Manutenzione e assistenza tecnica .............................................................................................. 4

5.2.1 - Manutenzione preventiva .......................................................................................................... 4

5.2.2 - Manutenzione correttiva .......................................................................................................... 5

5.3 – Formazione del personale ed aggiornamento scientifico ............................................................ 6

Art. 6 - Penalità ................................................................................................................................... 6

Art. 7 - Sicurezza ................................................................................................................................. 8

PARTE II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE ....................................................................... 9

Art. 8 - Controllo sull’esecuzione del contratto .................................................................................. 9

Art. 9 Rapporti tra azienda ed appaltatore .......................................................................................... 9

Art. 10 - Accertamento Danni .............................................................................................................. 9

Art. 11 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità............................................................... 10

Art. 12 – Subappalto .......................................................................................................................... 10

Art. 13 - Cessione del credito e cessione del contratto ...................................................................... 10

Art. 14 – Recesso e risoluzione del contratto ..................................................................................... 11

Art. 15 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari...................................................................... 12

Art. 16- Controversie ........................................................................................................................ 12

Art. 17 – Deposito cauzionale definitivo ........................................................................................... 13

Art. 18 - Rinvio ................................................................................................................................. 13

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI UN ACCELERATORE LINEARE PER TRATTAMENTI RADIOTERAPICI

UOC DI RADIOTERAPIA DELL’OSPEDALE CLINICIZZATO “SS. ANNUNZIATA” DI CHIETI - CIG 4914306599

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PARTE I - DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 1 – Oggetto della fornitura

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura “chiavi in mano” di 1 Acceleratore Lineare da

destinare all’U.O.C. Radioterapia dell’Ospedale Clinicizzato “SS. Annunziata” di Chieti della ASL2

Lanciano-Vasto-Chieti (di seguito denominata ASL) con relativi accessori nonché l’effettuazione dei

lavori di adeguamento impiantistici, edili, di sicurezza antincendio e di radioprotezione dei locali della

Radioterapia, smontaggio e relativo smaltimento delle attrezzature in uso (Acceleratore Lineare

MEVATRON M con lettino di trattamento e Console di comando).

In particolare l’oggetto della fornitura è costituito da:

1. fornitura delle apparecchiature nel rispetto dei requisiti minimi di cui alla scheda tecnica allegata al presente capitolato che devono intendersi vincolanti;

2. consegna, installazione, collaudo, dosimetria e prove di accettazione delle apparecchiature;

3. realizzazione delle opere edili impiantistiche necessarie in ragione dell’apparecchiatura offerta e di arredo tecnico, finalizzate ad un ergonomico e sicuro utilizzo; tale attività include tutte le esigenze progettuali necessarie e previste dalla legge per la realizzazione della soluzione proposta in gara, individuata sulla base di quanto previsto nel presente CSA, dei vincoli esistenti, delle esigenze di omogeneità e/o integrazione con le strutture e gli impianti esistenti, dello stato di fatto riscontrato in sito, delle specifiche tecniche delle apparecchiature, delle attrezzature, degli arredi e di tutto quanto proposto in fornitura;

4. servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk comprensiva anche delle parti usurabili sia per il primo anno di garanzia gratuita che per i successivi sette anni;

5. smontaggio, ritiro e smaltimento a norma dell’apparecchiatura in uso (Acceleratore Lineare MEVATRON M con lettino di trattamento e Console di comando);

6. formazione ed aggiornamento scientifico del personale.

L’importo complessivo dell’appalto, omnicomprensivo di tutto quanto richiesto nel presente capitolato, ammonta ad € 3.600.000,00 I.V.A. esclusa ed euro zero per rimozione rischi da interferenze.

L'importo della base d’appalto ribassabile è così ripartito:

- € 2.200.000,00 per fornitura sistema, opere edili e sistemazione locali;

- €. 1.400.000,00 per manutenzione settennale full-risk (comprensiva di parti in vetro e

consumabili) successiva al primo anno di garanzia.

Sono compresi nella suddetta base di appalto, oltre che le attrezzature richieste, tutti gli oneri per la

realizzazione delle opere edilizie ed impiantistiche necessarie per rendere il nuovo acceleratore

perfettamente funzionante e completamente integrato col sistema di diagnosi e cura esistente

nella UO di Radioterapia, così come tutti gli oneri accessori (trasporto, facchinaggio, installazione,

collaudo, pulizie post-edili, smaltimento imballi e rifiuti), nessuno escluso, gli oneri assicurativi, i costi di

progettazione definitiva ed esecutiva.

Sono esclusi gli oneri per la direzione dei lavori che sarà in ogni caso assunta direttamente da incaricato

della ASL.

Art. 2 – Sopralluogo

Al fine di accertare il reale stato dei luoghi di installazione, per una corretta formulazione dell’offerta, le ditte concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione dalla gara, un sopralluogo tecnico in sito, entro

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il giorno 24 aprile 2013, previo contatto con il Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica, al seguente numero 0872-706423 o alla mail [email protected]

Il sopralluogo dovrà essere eseguito da un rappresentante della ditta, munito di un documento di identità valido e delega del Legale Rappresentante.

In sede di sopralluogo verranno consegnate le planimetrie dei locali necessarie per la stesura del progetto e la documentazione tecnica relativa alla fase di progettazione e prima verifica di Sorveglianza Fisica del macchinario da sostituire, redatta dalla UO di Fisica Sanitaria.

Tale sopralluogo è volto anche a verificare:

- i punti di intercettazione delle fonti di energia ed i siti per l’installazione di eventuali altri macchinari di supporto;

- lo stato di efficienza ed il dimensionamento degli impianti;

- la disposizione dell’attuale radioprotezionistica;

- gli eventuali lavori di adeguamento impiantistici e dei locali.

Art. 3 - Caratteristiche tecniche e funzionali del sistema

Le caratteristiche tecniche minime del sistema richiesto sono descritte nella scheda tecnica allegata al presente capitolato e devono intendersi vincolanti.

Si precisa che le apparecchiature devono essere nuove e non ricondizionate e fornite complete di tutti gli accessori tali da renderle funzionali e idonee all’uso cui sono destinate.

La ditta aggiudicataria s’impegna a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, le apparecchiature/sistemi e le componenti tecnologicamente più avanzati posti in commercio fino al momento della consegna, anche se non oggetto dell’offerta ma comunque equivalenti alla stessa, nella versione più aggiornata disponibile.

Ogni materiale, manufatto, fornitura, lavorazione ed opera compiuta dovrà soddisfare ogni disposizione emessa da organi nazionali o comunitari e ogni normativa vigente alla data dell’esecuzione dei lavori.

La fornitura dovrà essere effettuata tenendo conto che l’area di intervento nella UO Radioterapia include anche il locale ove è attivo altro acceleratore e che durante i lavori di messa in opera dovrà essere garantita la piena funzionalità e la continuità dell’attività dello stesso. In ogni caso, tutti i lavori che si renderanno necessari dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo il disturbo e/o l’interruzione delle attività cliniche della UO: a tal fine in offerta dovranno essere descritte, in modo particolareggiato, le modalità operative (ad esempio svolgimento attività rumorose, polverose, carichi ingombranti, percorsi ecc.).

Art. 4 – Termine di consegna

La consegna delle attrezzature, installate e funzionanti per l’uso clinico (incluse dosimetria e prove di accettazione) ivi compresa l’esecuzione di tutti i lavori previsti, dovrà essere effettuata entro un massimo di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del cantiere, fatto salvo l’eventuale minor tempo indicato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara e fatte salve le eventuali diverse disposizioni adottate dalla ASL. La consegna dei locali sarà formalizzata in apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti; il mancato rispetto di suddetto termine prevede l’applicazione delle penali di seguito disciplinate, fatta salva la facoltà di risoluzione dal contratto secondo quanto previsto all’art. 6 del presente CSA.

Art. 5 – Obbligazioni contrattuali

5.1. Consegna, Installazione, Dosimetria, Prove di accettazione e Collaudo

La ditta Aggiudicataria dovrà eseguire a regola d’arte tutte le opere propedeutiche all’installazione del

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Sistema, incluso l’ottemperamento degli obblighi radioprotezionistici, la consegna e la completa installazione di tutte le apparecchiature e software di utilizzo, franchi di ogni rischio e spesa.

E’ richiesto, a carico della aggiudicataria, a mezzo di congruo staff di Fisica Sanitaria, il completamento

di tutta la Dosimetria, incluso l’allineamento dei dati dosimetrici sulle console dei piani di trattamento

(esistenti e/o integrativi in base all’offerta). A tal fine le ditte dovranno allegare in offerta adeguata

relazione descrittiva.

Le Prove di Accettazione dell’apparecchiatura, previste dalla normativa in oggetto, verranno effettuate

secondo il protocollo presentato in offerta, eventualmente modificato su richiesta della

Amministrazione. Il protocollo dovrà contenere tutti i test necessari a verificare la rispondenza dei

valori dei parametri tecnici con quanto dichiarato nella documentazione allegata all’offerta; dovrà

inoltre, ed in particolare, prevedere le verifiche richieste dalle norme vigenti o raccomandazioni di

buona tecnica in materia. Le Prove di Accettazione si intendono superate solo a seguito

dell’approvazione firmata dal responsabile dell’impianto (D.Lgs. 187/2000) e del Fisico Medico

incaricato dalla ASL, dopo la presa visione e valutazione del Verbale delle Prove di Accettazione. Il

Verbale delle Prove di Accettazione e l’Approvazione del Responsabile dell’Impianto fanno parte

integrante del procedimento generale di Collaudo della fornitura.

Per questi motivi è obbligo della Ditta concorrente soddisfare, in caso di aggiudicazione, senza alcun

onere di spesa aggiuntivo per la ASL, le seguenti richieste:

a) Modifica ed integrazione del protocollo proposto per le Prove di Accettazione, secondo gli

adeguamenti richiesti dal Fisico Specialista Esperto in Fisica Medica incaricato dalla ASL;

b) Messa a disposizione del personale dei dispositivi e della strumentazione regolarmente tarata e

certificata, per l’esecuzione di tutte le Prove di Accettazione previste dal protocollo.

c) Eventuali integrazioni e/o modifiche al Progetto radioprotezionistico completo dell’impianto.

L’Amministrazione procederà al controllo della fornitura e delle opere edili al fine di verificare la

corrispondenza con quanto dichiarato in offerta ed accertare che la fornitura presenti i requisiti di

minima richiesti dal presente CSA e scheda tecnica allegata. La precisa corrispondenza della qualità del

sistema fornito con quanto indicato nell’allegata scheda tecnica costituisce elemento essenziale della

aggiudicazione/fornitura, in mancanza della quale l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura, non

soltanto all’atto della consegna ma anche successivamente alla stessa, e ciò nel caso in cui la stessa

palesasse difetti non rilevati all’atto della consegna.

Le operazioni di collaudo saranno eseguite a spese dell’Impresa aggiudicataria dal personale della

committente munito della competenza tecnica necessaria ovvero, ove occorra, da altri professionisti di

fiducia. Al collaudo dovranno assistere i rappresentanti della fornitrice, in assenza dei quali le eventuali

contestazioni saranno considerate accettate tacitamente. Gli eventuali danni dei prodotti che si

deteriorano per l’esecuzione di prove, accertamenti, analisi sono a carico della fornitrice che dovrà

fornire tutta l’assistenza, il personale ed i mezzi tecnici necessari per l’espletamento delle operazioni

medesime. La data riportata sul verbale di collaudo è da considerarsi “Data di accettazione della

fornitura”.

Se il collaudo darà esito di rivedibilità con prescrizioni, il fornitore dovrà adempiervi secondo la

tempistica concordata in sede di collaudo stesso, a pena di applicazione delle penalità di cui seguente

art. 6. Decorsi infruttuosamente i tempi accordati, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere

il contratto, secondo le modalità di cui al successivo art. 14.

In ipotesi di dichiarazione di non conformità, la fornitura verrà rifiutata con applicazione di quanto

previsto dall’art. 14 e, salvo diversa indicazione, il fornitore dovrà ritirare a sua cura e spesa

l’attrezzatura non accettata entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale dei collaudatori

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da cui risulti l’avvenuta dichiarazione di non conformità, o dalla data della lettera raccomandata del

Committente di notifica della non conformità, ove la fornitrice non abbia presenziato al collaudo.

La Ditta aggiudicataria sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta

esecuzione dell’installazione e della completa rispondenza, anche impiantistica, a quanto prescritto dalla

normativa vigente in materia di protezione.

In concomitanza dell’inoltro della comunicazione scritta di ultimazione della fornitura, l’aggiudicatario

dovrà far pervenire alla ASL documento riepilogativo avente ad oggetto:

a) documento di trasporto contenente l’elenco completo di hw e sw consegnati;

b) formazione ed aggiornamento scientifico;

c) schemi elettrici e meccanici “as built”, nonché i manuali d’uso.

d) certificato di smaltimento dell’attrezzatura.

5.2 - Manutenzione e assistenza tecnica

La ditta deve garantire per il periodo di 12 mesi dalla data del collaudo positivo, interventi di manutenzione programmata e correttiva con l’eventuale sostituzione di qualsiasi parte risultasse non riparabile, a suo totale carico.

Trascorso il periodo di garanzia sopra menzionato, la fornitrice dovrà garantire per i successivi 7 anni, il servizio di manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva su tutta l’impiantistica e le attrezzatura offerte e relativi accessori, inclusi gli aggiornamenti software ed i dispositivi opzionali installati e ad esse funzionalmente annessi e di tutte le parti usurabili, incluse quelle “in vetro” (es: magnetron/klystron), in modo da mantenere un corretto ed aggiornato stato di efficienza di tutto il sistema.

A tal fine dovrà essere prodotta in sede di offerta proposta di manutenzione e assistenza, con indicazione dei piani di manutenzione preventiva e correttiva relativi alle apparecchiature

La proposta deve almeno comprendere:

- calendario annuale di manutenzione programmata;

- numero illimitato di interventi manutentivi correttivi;

- descrizione dell’organizzazione del servizio di assistenza tecnica.

Dovrà inoltre essere specificata a parte la eventuale disponibilità di assistenza tecnica a partire dalle ore 14 del venerdì fino al lunedì mattina e nei giorni festivi.

Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di collaudo dell’Apparecchiatura. Le parti sostituite dovranno essere ritirate dal Fornitore che si impegna, a propria cura, onere e spese, ad effettuare le operazioni di smaltimento che dovranno includere anche quei materiali che richiedano una particolare procedura.

Gli interventi tecnici necessari per il ripristino del corretto funzionamento delle apparecchiature dovranno essere assicurati entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di 8 ore lavorative dalla comunicazione del guasto, per il primo intervento di individuazione delle cause d’avaria e 24 ore lavorative per la risoluzione dell’inefficienza.

Resta inteso che, ai fini del calcolo delle somme dovute, verranno sottratti i periodi di eventuale inattività delle apparecchiature dovute a cause di forza maggiore.

5.2.1 - Manutenzione preventiva

Per tutti i dispositivi oggetto della fornitura, il Fornitore dovrà erogare un servizio di manutenzione preventiva, incluse le regolazioni e la manutenzione generale, in accordo con quanto indicato nella documentazione tecnica e nei manuali d’uso vigenti, forniti dal Produttore (comunque, ove nulla sia

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previsto in detti manuali, con cadenza almeno annuale).

Sono ritenuti indispensabili le verifiche di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Il piano annuale degli interventi di manutenzione preventiva dovrà essere concordato per iscritto con i Servizi di Fisica Sanitaria e Ingegneria Clinica e consegnato a quest’ultimo entro il 15 dicembre dell’anno precedente all’anno di riferimento della manutenzione preventiva da eseguirsi. Eventuali modifiche al piano verranno concordate preventivamente con il Servizio di Ingegneria Clinica. Nel modificare il calendario si dovranno rispettare gli intervalli temporali tra gli interventi di manutenzione preventiva eventualmente previsti nel manuale d’uso.

Al Servizio di Ingegneria Clinica dovrà essere inviato il calendario aggiornato.

Il Fornitore è tenuto a rispettare il calendario redatto, eventualmente modificato d’intesa con il Servizio di Ingegneria Clinica, pena l’applicazione delle penali previste, nell’apposita sezione del CSA.

Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà redatto un apposito “Verbale di manutenzione preventiva”, da consegnare al Servizio di Ingegneria Clinica. Tale documento dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, alla data, al numero di ore nelle quali l’Apparecchiatura è rimasta in stato di fermo e all’elenco delle componenti eventualmente sostituite.

Su tutte le apparecchiature fornite, i dispositivi opzionali e i loro accessori eventualmente utilizzabili separatamente dalle stesse, dovranno essere poste etichette riportanti il tipo di controllo effettuato, la data dell’ultimo controllo e la periodicità.

5.2.2 - Manutenzione correttiva

La manutenzione correttiva comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori dell’Attrezzatura e dei dispositivi opzionali a seguito di guasti o deterioramento o malfunzionamento che ne pregiudichino il corretto funzionamento.

Si precisa che, per tutta la durata del Contratto di manutenzione (n° 7 anni), la ASL potrà richiedere interventi per un numero illimitato di volte, ovviamente per giustificati motivi.

Il servizio di manutenzione correttiva potrà essere effettuato sia attraverso un servizio di assistenza telefonica sia tramite la richiesta di intervento di assistenza in loco, fermo restando che nessuna tipologia di assistenza preclude l’altra.

- Assistenza telefonica e/o telematica

Il Fornitore dovrà garantire il servizio di assistenza telefonica/telematica per un primo tentativo di risoluzione assistita dei guasti. Tale servizio dovrà essere richiesto dalla ASL tramite un Call Center della ditta, e dovrà essere erogato tempestivamente dal Fornitore e comunque entro un’ora lavorativa dalla ricezione della chiamata.

- Assistenza in loco

Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere richiesti dalla ASL al Call Center (esclusivamente attraverso gli uffici preposti) a mezzo fax o posta elettronica.

A seguito della ricezione della richiesta di intervento, il Fornitore dovrà assegnare un codice univoco di chiamata che la ASL potrà utilizzare per eventuali future comunicazioni e chiarimenti relativi a ciascun intervento correttivo. Tale codice andrà comunicato alla ASL, a mezzo fax o mail, insieme alle modalità di intervento, entro i termini stabiliti per l’erogazione del servizio di assistenza qui indicati.

Il Fornitore dovrà intervenire per individuare la tipologia e l’entità del malfunzionamento e/o guasto entro il termine massimo di 8 (otto) ore lavorative decorrenti dall’ora di invio della richiesta da parte della ASL , pena l’applicazione delle penali previste.

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Il Fornitore dovrà inoltre redigere un apposito “Verbale di rilevazione guasto”, in contraddittorio con la Ingegneria Clinica e/o UOC Radioterapia, il quale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- il codice univoco di chiamata;

- la data e l’ora dell’intervento;

- la tipologia di Apparecchiatura e/o dispositivi opzionali ed il relativo il codice identificativo;

- la tipologia del guasto. Il Fornitore dovrà altresì ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità dell’apparecchiatura e/o dei dispositivi opzionali entro il termine massimo di 24 ore lavorative decorrenti dalla data riportata nel “Verbale di rilevazione guasto” pena l’applicazione delle penali di cui al presente CSA.

Per ogni intervento correttivo, il Fornitore dovrà redigere un apposito “Verbale di ripristino funzionalità”, in contraddittorio con il Servizi di Radioterapia e Ingegneria Clinica e sottoscritto dalle parti, riportante almeno la tipologia di intervento effettuato al fine di eliminare il malfunzionamento, il numero di ore lavorative nelle quali l’apparecchiatura, ivi compresi i dispositivi opzionali, sia rimasta in stato di fermo, nonché le eventuali componenti sostituite.

Si precisa che il numero massimo annuo di giorni di fermo macchina per manutenzione preventiva e manutenzione correttiva è fissato in 10 (dieci) giorni lavorativi corrispondenti ad 80 (ottanta) ore lavorative, pena l’applicazione delle penali, di cui al presente CSA.

I termini massimi sopra indicati sono calcolati sulla base degli orari di apertura del Call Center (h 8:30 - h 17:30): ad esempio nel caso di richiesta di assistenza in loco inviata da parte dell’Azienda alle ore 16:30, l’intervento del Fornitore dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 15:30 del giorno lavorativo successivo al giorno di invio della richiesta medesima.

Il personale della ditta, che effettuerà l’intervento, dovrà essere munito di cartellino di identificazione personale con nome, cognome, qualifica e fotografia rilasciato dalla ditta.

5.3 – Formazione del personale ed aggiornamento scientifico La Ditta partecipante dovrà presentare proposta di piano di formazione ed addestramento all’uso delle attrezzature per il personale medico, fisico e tecnico Asl afferente al servizio, con descrizione dettagliata dei tempi e delle modalità. Tale formazione dovrà prevedere almeno le seguenti fasi:

- formazione minima necessaria per l’utilizzo corretto dell’apparecchiatura concernente: o formazione di Tecnici ASL per l’assistenza di Pronto Intervento; o formazione su Linac e TPS e sul sistema di gestione informatico on-site per personale Medico,

Fisico e TSRM;

- formazione approfondita e continua sul corretto utilizzo dei macchinari e dei relativi aggiornamenti che verranno effettuati durante la durata del contratto; parte di questa formazione dovrà comprendere l’aggiornamento scientifico per il personale utilizzatore, per un periodo di due anni, inclusivo almeno di corso di formazione presso Centro di Riferimento nazionale o internazionale per le Tecniche Speciali (VMAT, Stereotassi, IGRT) dedicato a Medico, Fisico e Tecnico.

Art. 6 - Penalità

L’aggiudicataria è tenuta ad eseguire la fornitura rispettando rigorosamente le prescrizioni richieste dal capitolato speciale d’appalto e relativa scheda tecnica e dichiarati nell’offerta.

Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato, la ASL a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nello stesso, qualora le anzidette norma vengano in tutto e/o in parte disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità giornaliere cumulabili:

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1. Per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine di cui all’art. 4 del presente CSA, la ASL applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00). Decorso tale termine la ASL potrà risolvere il contratto secondo quanto previsto al successivo art. 14.

2. Per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 15 giorni naturali e consecutivi rispetto alla tempistica concordata per l’adempimento delle prescrizioni richieste dalla ASL in ipotesi di collaudo con esito di rivedibilità, la ASL applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00). Decorso tale termine la ASL potrà risolvere il contratto secondo quanto previsto al successivo art. 14.

3. Per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto al termine massimo (n° 8 ore lavorative dalla comunicazione del guasto) stabilito per l’individuazione della tipologia ed entità del malfunzionamento e/o guasto di cui al presente CSA , la ASL applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 300,00= (trecento/00).

4. Per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto al termine massimo (24 ore lavorative decorrenti dalla data riportata nel “Verbale di rilevazione guasto”) stabilito nel presente CSA per il ripristino della piena e perfetta operatività e funzionalità delle apparecchiature installate, la ASL applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 300,00= (trecento/00).

5. Per ogni ora lavorativa ulteriore rispetto ai termini massimi di fermo tecnico/annuo (complessive 80 ore lavorative anno), la ASL applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 300,00= (trecento/00). Verrà altresì decurtata la quota corrispettiva del canone di manutenzione

6. Per ogni mancanza e/o difformità rispetto alle frequenze degli interventi di manutenzione preventiva secondo il calendario concordato con l’Ingegneria Clinica, il fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL una penale pari ad Euro 300,00 (trecento/00).

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso la ASL applicherà al fornitore le penali di cui ai precedenti punti sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

Fatte in ogni caso salve le disposizioni tutte in tema di risoluzione del contratto, di cui al successivo art. 14, alle contestazioni inviate all’appaltatore si applicheranno le procedure di seguito descritte:

a) Il Direttore dell’Esecuzione provvederà a far pervenire per iscritto al Fornitore le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

b) Entro tre giorni dal ricevimento della nota di contestazione, il Fornitore dovrà presentare le proprie giustificazioni ai Servizi di Ingegneria Clinica e Radioterapia.

c) La penale è comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell’Esecuzione, previa valutazione delle giustificazioni addotte dall’appaltatore per i singoli e specifici casi.

d) Il Fornitore non potrà addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze e fatti che potevano essere previsti e che non sono stati preventivamente comunicati per iscritto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

La ASL potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

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Qualora l’ammontare delle penali, complessivamente addebitate all’aggiudicatario per le inadempienze di cui sopra, superi il 10% del valore del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

L'applicazione delle suddette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che la ASL intenda eventualmente intraprendere. Rimane in ogni caso riservato alla ASL il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Art. 7 - Sicurezza

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 ed in generale di tutte le norme di tutela della sicurezza del lavoratore.

Non si evidenziano costi per la eliminazione dei rischi da interferenze, fermo restando che al momento della stipula del contratto, qualora si evidenziassero costi aggiuntivi per la sicurezza dovuti ai rischi per le interferenze, saranno valutati congiuntamente con l’impresa che si è aggiudicata l’appalto. In tal caso la stessa si impegna, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, entro il termine indicato dalla ASL a compilare in tutte le sue parti il “Documento di valutazione dei rischi dovuti alle interferenze” (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 che la ASL provvederà a predisporre sulla base del modello allegato.

L’Impresa aggiudicataria inoltre, prima dell’inizio attività è tenuta a:

- fornire ai propri operatori tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, provvedendo agli adempimenti previsti dal citato decreto;

- fornire la documentazione attestante la nomina e l’avvenuta comunicazione agli enti preposti del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e del nominativo del Medico Competente, e dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di informazione e formazione di cui al D. Lgs 81/08 citato;

- rispettare le norme del DM 10/3/98 e s.m.i. “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenze nei luoghi di lavoro”.

L’Impresa aggiudicataria entro i termini indicati dalla ASL ed in collaborazione con il competente Ufficio si impegna altresì a predisporre un piano di gestione delle emergenze nell’eventualità di incidenti casuali quali: terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, etc. nel rispetto della normativa vigente in materia.

La ASL si riserva di chiedere qualsiasi integrazione, anche in corso di esecuzione della fornitura, della documentazione presentata.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della ASL che delle autorità presso la sede delle strutture e dell’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza, o che abbia rilievo in tale ambito, dovrà essere comunicata alla ASL che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

La ASL si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione

Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per la ASL per gli obblighi di cui al presente paragrafo.

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PARTE II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 8 - Controllo sull’esecuzione del contratto

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore dell'Esecuzione ex art. 300 del D.P.R. n. 207/2010, che verrà nominato con apposito provvedimento.

Il Direttore dell'Esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto, inoltre assicura la regolare esecuzione dello stesso mediante verifica della conformità delle prestazioni effettuate a quanto previsto dal capitolato di gara.

Art. 9 Rapporti tra azienda ed appaltatore

Per assicurare le prestazioni contrattuali, l'aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato, impiegandolo sotto la propria esclusiva responsabilità. L'aggiudicatario sarà l'unico responsabile per gli eventuali danni che i dipendenti dovessero arrecare o che comunque nell'esecuzione della fornitura venissero arrecati a persone e/o cose, impegnandosi di conseguenza alla pronta riparazione dei danni ed al loro risarcimento, manlevando completamente la ASL da qualsiasi responsabilità in merito.

La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali; sono a carico della Ditta aggiudicataria i rischi di perdite e danni alle apparecchiature durante l'eventuale trasporto dei beni della all'esterno di essa.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, in qualità di datore di lavoro, tutte le incombenze e responsabilità derivanti dal D.Lgs. 81/08, a tal proposito essa è tenuta a fornire al proprio personale tecnico tutte le prescrizioni di sicurezza inerenti le mansioni richieste.

L'aggiudicatario è quindi l'unico responsabile in caso di infortuni o danni arrecati alle persone o cose, tanto della ASL che di terzi, derivanti da manchevolezze o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

La ditta aggiudicataria è inoltre tenuta a predisporre un piano di misure di sicurezza fisica dei lavoratori compatibile al rispetto di tutte le norme vigenti in materia.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, prima dell'inizio della fornitura, a ritirare presso il Servizio Protezione e Prevenzione il materiale informativo sui rischi per la salute in ospedale.

Art. 10 - Accertamento danni

L’Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale:

• a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Impresa stessa;

• a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ASL, che stipula il contratto;

• a terzi e/o cose di loro proprietà.

L’aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e della ASL per i danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall’operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto.

L’accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell’Esecuzione che provvederà a comunicare

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all’appaltatore, mediante posta-raccomandata con avviso di ricevimento o via fax, entro 10 giorni dall’accertamento del danno, il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all’appaltatore stesso di intervenire.

Qualora l’appaltatore non dovesse manifestare la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, la procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto anche a mezzo di rivalsa sulla cauzione definitiva.

Art. 11 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L’aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio e danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all’aggiudicataria stessa, anche se eseguite da parte di terzi. Anche a tal fine, l'aggiudicataria dovrà provvedere, se non già in possesso, a stipulare apposita polizza assicurativa a garanzia della copertura dei seguenti rischi (da consegnare in copia con la documentazione a carico dell'aggiudicatario) concernenti responsabilità verso terzi, copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che il fornitore e il suo prodotto possano arrecare all’Amministrazione, ai dipendenti e ai collaboratori di queste, nonché ai terzi, inclusi i danni da trattamento dei dati personali, ecc.

I massimali della polizza assicurativa richiesta per le predette coperture dovranno essere adeguati all’attività oggetto della presente procedura, restando in ogni caso ferma l'intera responsabilità dell’aggiudicataria anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L’aggiudicataria sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali e di ogni danno che possa derivare all’Amministrazione e a terzi nell'espletamento della fornitura, in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

L’aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le vigenti normative, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.

L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'aggiudicataria nell'esecuzione del contratto.

Art. 12 – Subappalto

All’impresa appaltatrice è fatto divieto di cedere in tutto o in parte o di subappaltare la fornitura affidata senza preventiva autorizzazione scritta della ASL, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della cauzione definitiva e risarcimento di ogni conseguente danno.

I provvedimenti suddetti saranno adottati con semplice atto amministrativo.

L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di osservare - oltre alle norme del presente capitolato speciale e del disciplinare di gara, ogni altra disposizione relativa alla materia in oggetto, sia vigente, che successivamente emanata nel corso dell’appalto e che trovi, comunque, applicabilità alla gestione della fornitura di cui trattasi.

Art. 13 - Cessione del credito e cessione del contratto

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E’ vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del contratto.

L’Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell’appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Qualora l’Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura nonché copia dell’atto di cessione o di fusione.

Art. 14 – Recesso e risoluzione del contratto

1. La ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c., qualora una determinata obbligazione e/o prestazione e/o servizio, oggetto dell’appalto non sia adempiuta o esattamente adempiuta, secondo le modalità previste dal presente capitolato.

2. Detta risoluzione avverrà tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

dichiarazione di non conformità in sede di collaudo;

mancata consegna delle attrezzature installate e perfettamente funzionanti per l’uso clinico (incluse dosimetria e prove di accettazione) oltre i termini di cui all’art.6 del presente CSA;

mancato adempimento delle prescrizioni richieste dalla ASL in ipotesi di collaudo con esito di rivedibilità oltre i termini di cui all’art. 6 del presente CSA;

violazione norme sul subappalto;

in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell'azienda o del ramo di attività;

in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa;

per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di Risoluzione;

violazione della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti;

mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro i termini prescritti dall’Amministrazione;

sopravvenuta incapacità giuridica dell’appaltatore;

utilizzo di materiale e attrezzature non in conformità alle vigenti normative;

frode o negligenza nell’espletamento della fornitura;

4. Nei casi di inesatto adempimento, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3 , la ASL avrà la facoltà di intimare alla aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., diffida ad adempiere – entro il termine di giorni 3 – mediante lettera raccomandata a.r.

5. Detta diffida non potrà essere inviata per più di 2 volte, pena l’immediata risoluzione del contratto.

6. Con la risoluzione del contratto sorge per la ASL il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno alla affidataria. Le maggiori spese sostenute dalla ASL rispetto a quelle previste dal contratto in essere, saranno addebitate all’Appaltatore mediante prelievo dalla cauzione definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti.

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7. In ogni caso i motivi che daranno luogo alla risoluzione del contratto comporteranno, per la ASL il diritto al risarcimento del danno.

8. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di far valere, da parte della ASL, ogni ragione ed azione presso le competenti sedi, per ogni altra forma di responsabilità dovesse riconoscersi in danno dell’appaltatore.

Art. 15 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

I prezzi offerti, si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell’IVA. L’aggiudicataria assume l’obbligo di eseguire la fornitura ai prezzi unitari indicati in offerta: tali prezzi devono intendersi fissi ed invariabili ed in alcun modo suscettibili di revisione.

L’aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia e, comunque, in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati. E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Amministrazione, interrompere le prestazioni previste.

Il pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura che, corredata di DURC regolare in corso di validità, dovrà essere compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge, deve essere inviata in ORIGINALE al seguente indirizzo “ASL 2 Lanciano – Vasto – Chieti – Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - P. IVA n° 02307130696 – CIG 4914306599.

In particolare per gli anni successivi al periodo di garanzia, il canone annuale di assistenza e manutenzione full risk, verrà pagato in quattro rate trimestrali posticipate.

La liquidazione delle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs.n° 231/2002, a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010 come modificato dalla legge n. 217 del 17 dicembre 2010 (di conversione del D.L. n.187/2010), l'impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato.

L'aggiudicatario deve rendere noti: gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i "dedicato/i" alla presente commessa pubblica, i soggetti delegati ad operare su tali conti con loro generalità e codice fiscale. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni.

L'aggiudicataria deve riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto e di applicabilità delle sanzioni previste (art. 3 comma 9 bis e art. 6 legge di conversione 13 agosto 2010, con le modifiche introdotte con la legge n. 217 del 17 dicembre 2010).

L'aggiudicatario deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

Art. 16 - Controversie

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Per la risoluzione di eventuali controversie fra le parti per effetto del presente appalto, il foro territorialmente competente sarà unicamente quello di Chieti.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria, relativa all’esecuzione del fornitura.

Art. 17 – Deposito cauzionale definitivo

A garanzia degli obblighi contrattuali la Ditta dovrà costituire a favore dell’Asl entro 10 giorni dalla richiesta di sottoscrizione del contratto, deposito cauzionale calcolato sull’importo del contratto che si andrà a sottoscrivere secondo le modalità e i termini previsti dall’art.113 del D.Lgs. 163/06.

La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione stessa e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l’ammontare delle garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

Art. 18 - Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato speciale si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari in vigore, in particolare al Codice dei Contratti pubblici e s.m.i.

si accettano integralmente ed incondizionatamente le norme contenute

nel presente capitolato speciale d’appalto da pag 1 a pag. 13 (timbro e firma del legale rappresentante)

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