CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - Ama Roma · 2018. 3. 27. · c) "Tariffa dei prezzi 2012 Regione...

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0 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI PRESENTI NELLE STRUTTURE AZIENDALI, SUDDIVISA IN 2 (DUE) LOTTI, PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI.

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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE

PAVIMENTAZIONI STRADALI PRESENTI NELLE

STRUTTURE AZIENDALI, SUDDIVISA IN 2 (DUE) LOTTI,

PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI.

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MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI AZIENDALI - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell’appalto ............................................................................................................... 1

Art. 2 - Ammontare dell’appalto, suddivisione in lotti ....................................................................... 1 Art. 3 - Descrizione dei lavori ............................................................................................................. 1

Art. 4 - Documenti facenti parte integrante del presente Capitolato Speciale .................................... 3

Art. 5 - Direttore dei Lavori ................................................................................................................ 3

Art. 6 - Direzione del cantiere ............................................................................................................. 4

Art. 7 - Consegna dei lavori ................................................................................................................ 4

Art. 8 - Condotta dei lavori e custodia dei cantieri ............................................................................. 5 Art. 9 - Controllo del personale impiegato in cantiere ........................................................................ 6 Art. 10 - Disciplina del Subappalto ....................................................................................................... 6 Art. 11 - Programma Esecutivo dei lavori ............................................................................................. 8 Art. 12 - Autorizzazioni relative all’esecuzione dei lavori ................................................................... 8 Art. 13 - Inizio e termine per l’esecuzione dei lavori ............................................................................ 8 Art. 14 - Sospensione dei lavori ............................................................................................................ 9

Art. 15 - Responsabilità dell’appaltatore per danni ............................................................................... 9 Art. 16 - Ritrovamento di oggetti e materiali ...................................................................................... 10 Art. 17 - Obbligo di cooperazione ad attività di verifica e controlli da parte di AMA S.p.A. ............ 10

Art. 18 - Verifiche in corso di esecuzione del lavoro .......................................................................... 10 Art. 19 - Riserve dell’Appaltatore ....................................................................................................... 11 Art. 20 - Varianti ................................................................................................................................. 11

Art. 21 - Nuovi prezzi .......................................................................................................................... 12

Art. 22 - Piano per la Sicurezza ........................................................................................................... 12

Art. 23 - Oneri a carico dell’Appaltatore ............................................................................................ 13 Art. 24 - Gestione dei rifiuti prodotti .................................................................................................. 17 Art. 25 - Penali .................................................................................................................................... 18

Art. 26 - Criteri per la misurazione e valutazione dei lavori ............................................................... 19 Art. 27 - Stati di Avanzamento del lavoro ........................................................................................... 19 Art. 28 - Anticipazioni ......................................................................................................................... 19

Art. 29 - Pagamenti in acconto, ritenute e saldo ................................................................................. 19 Art. 30 - Documenti di contabilità ....................................................................................................... 20 Art. 31 - Norme generali per la tenuta dei documenti contabili .......................................................... 20 Art. 32 - Giornale dei lavori ................................................................................................................ 20

Art. 33 - Libretto di misura dei lavori e delle provviste ...................................................................... 21 Art. 34 - Registro di contabilità ........................................................................................................... 21

Art. 35 - Conto prefinale ..................................................................................................................... 21

Art. 36 - Conto finale dei lavori .......................................................................................................... 21

Art. 37 - Collaudo ................................................................................................................................ 22

Art. 38 - Cauzione e garanzie .............................................................................................................. 23

Art. 39 - Manutenzione ....................................................................................................................... 25

Art. 40 - Oggetto delle operazioni di collaudo .................................................................................... 25 Art. 41 - Verbale di visita di collaudo ................................................................................................. 25 Art. 42 - Relazione di Collaudo ........................................................................................................... 26

Art. 43 - Certificato di Collaudo ......................................................................................................... 26

Art. 44 - Osservazioni dell’appaltatore al certificato di collaudo ....................................................... 26 Art. 45 - Approvazione del certificato di collaudo .............................................................................. 26

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Art. 46 - Pagamento della rata di saldo ............................................................................................... 27 Art. 47 - Difetti, vizi e difformità riscontrate in sede di collaudo ....................................................... 27

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Art. 1 - Oggetto dell’appalto 1.1. L'appalto ha per oggetto l'adeguamento alle condizioni di usura e sollecitazione delle pavimentazioni stradali presenti nelle strutture aziendali al fine di garantire maggiore durabilità, drenaggio e fonoassorbimento delle medesime attualmente installate, nonché eventuali opere di adeguamento a nuove esigenze funzionali. In particolare gli interventi riguarderanno: gli stabilimenti aziendali di Ponte Malnome, di Rocca Cencia di Tor Pagnotta e di Salario; la strada di accesso all’impianto aziendale di compostaggio di Maccarese; l’area circostante l’impianto di Via Laurentina (Pomezia). L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà, a seguito di sopravvenute necessità aziendali, di rimodulare il piano degli interventi prevedendo localizzazioni anche diverse da quelle precedentemente elencate, sempre per lavori da espletare nei limiti temporali ed economici previsti nel bando di gara, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie. Art. 2 - Ammontare dell’appalto, suddivisione in lotti

1 L'importo complessivo del presente appalto, a base d’asta, ammonta ad € 4.672.446,00 (sulla base delle quantità stimate come da allegati e dei prezzi di cui alla "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio"(BURL N. 41 - Supplemento n. 1 - 28/08/2012) da valutarsi a misura al lordo del ribasso d’asta, di cui € 222.497,43 relativi alla sicurezza, inclusi quelli derivanti da rischi di interferenze come specificato al punto 4.3 del Piano di Sicurezza e Coordinamento e non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., oltre I.V.A.. Categoria prevalente richiesta : OG3 classifica III bis per il lotto I OG3 classifica IV per il lotto II L’importo effettivo di tutte le opere da realizzare sarà determinato in base ai prezzi offerti in sede di gara. Ai sensi dell’Art. 51 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto è suddiviso in due “lotti funzionali”, come nella tabella che segue:

LOTTO Descrizione Importo totale di cui costi sicurezza

(non soggetti a ribasso)

Lotto I

• Stabilimento Rocca Cencia;

• Stabilimento Salario;

• Impianto di compostaggio

Maccarese.

€ 1.775.529,48

€ 84549,02

Lotto II

• Stabilimento Ponte Malnome;

• Impianto Laurentino (Pomezia);

• Stabilimento Tor Pagnotta

€ 2.896.916,52

€ 138.393,40

Ciascun concorrente può aggiudicarsi un solo lotto. Art. 3 - Descrizione dei lavori 3.1. Realizzazione di una sovrastruttura che verrà realizzata nelle aree di traffico e di sosta dei mezzi aziendali (tipologia principale) secondo lo schema seguente:

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1. Scavo sull'intera superficie interessata per uno spessore di circa cm 50,00 compreso trasporto ed oneri di smaltimento a discarica;

2. Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 98% della prova AASHO modificata ed un valore del modulo di compressibilità Me non inferiore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti;

3. Fondazione stradale in misto granulare naturale, compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq. secondo le norme del C. N. R. relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale costipato: spessore cm 25,00;

4. Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il sottofondo e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti, trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni, assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, stabilizzata ai raggi UV, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno, dovrà avere un coefficiente di danneggiamento pari all'unità per i terreni soffici ed essere caratterizzata dalle curve caratteristiche a 120 anni con una deformazione massima al carico di rottura < al 12%. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: carico di rottura nominale di 100 KN/m;

5. Conglomerato bituminoso per strato di base con bitume modificato hard. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: spessore cm 15,00;

6. Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) con bitume modificato hard. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: spessore di cm 7,00;

7. Mano d'attacco con emulsione bituminosa modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa modificata, nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 1,00 kg/mq, da utilizzare alla base di strati di usura drenanti;

8. Conglomerato bituminoso per strato di usura drenante. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Spessore cm 3,00.

I lavori di sistemazione dei piazzali e delle strade saranno completati dalla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale secondo le normative vigenti e le disposizioni della D.L., per quanto concerne la segnaletica orizzontale, ove necessario, saranno previsti forfettariamente circa 10 Km di strisce orizzontali realizzati secondo le normative vigenti, da considerarsi nel caso in cui non sia possibile intervenire con gli affidamenti già attivi per AMA S.p.A. nelle medesime sottoelencate sedi. Preventivamente alla realizzazione della nuova sovrastruttura si procederà alla rimozione e al trasporto a discarica autorizzata di quella esistente in tutte le sue componenti fino al raggiungimento del terreno sottostante; tutti i lavori di scavo e le demolizioni saranno eseguite con idonei mezzi meccanici ad eccezione dei tratti interessati dal passaggio di servizi e sottoservizi per i quali, previa segnalazione alla D.L., si procederà a mano.

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Inoltre, nel corso delle lavorazioni, se necessario, dovranno essere ripristinate o realizzate reti fognarie o di servizi, nonché rimossi e ricollocati a giusta quota chiusini e griglie. 3.2. In particolare gli interventi interesseranno le seguenti aree come riportato nelle planimetrie allegate. Lotto I - Stabilimento Rocca Cencia - Stabilimento Salario - Impianto di compostaggio Maccarese. Lotto II - Stabilimento Ponte Malnome - Impianto Laurentino (Pomezia) - Stabilimento Tor Pagnotta per un totale di circa 45.000 mq di pavimentazione complessiva. 3.3. Pavimentazioni di marciapiedi Nell'ambito dell'appalto potrà essere richiesta la costruzione di nuovi marciapiedi o il ripristino di quelli esistenti secondo le modalità di seguito riportate: i marciapiedi verranno delimitati da cordonature in travertino (o altra pietra adatta) di altezza 20-30 cm, larghezza 12-30 cm, lunghezza 50-100 cm, posati su fondazione in cls e realizzati con asfalto colato su sottofondo di cretoni di pozzolana ovvero con pietrischetti bitumati o catramati su sottofondo in terra battuta. Gli interventi saranno effettuati previa autorizzazione di preventivo con analisi prezzi redatta mediante applicazione del prezzario Regione Lazio 2012 sopra citato. Al preventivo approvato sarà applicato il ribasso d’asta aggiudicato. Art. 4 - Documenti facenti parte integrante del presente Capitolato Speciale 4.1. Costituiscono parte integrante del presente Capitolato speciale i seguenti documenti: a) Piano di Sicurezza previsto all’art.100 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.; b) Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000; c) "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" (BURL N. 41 - Supplemento n. 1 - 28/08/2012); d) Planimetrie generali con indicazione delle aree di intervento. Art. 5 - Direttore dei Lavori 5.1. AMA S.p.A., prima dell’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato speciale e del Contratto, nomina il Direttore dei Lavori, quale responsabile dell’esatto adempimento degli obblighi di legge e dei regolamenti e dell’esatta esecuzione delle opere appaltate. Ferme restando le responsabilità dell’appaltatore e del Direttore tecnico nominato da quest’ultimo, il Direttore dei Lavori con l’ausilio dei propri coadiutori, oltre a controllare la buona e puntuale esecuzione dell’opera, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti di opera eseguite, all’approvazione – in uno con AMA S.p.A. – degli stati di avanzamento lavori e dei pagamenti in acconto, nonché – in contradditorio con l’appaltatore - al collaudo delle opere. Il Direttore dei Lavori impartisce, inoltre, tutte le disposizioni che ritenga necessarie per il coordinamento ed il buon andamento dei lavori, nonché recepisce e attua le prescrizioni emanate da AMA S.p.A. anche al fine di garantire la sicurezza nella fase di realizzazione dei lavori. 5.2. Il Direttore dei Lavori trasmette tutte le comunicazioni in merito all’esecuzione dei lavori all’appaltatore, per iscritto e sempre per iscritto impartisce le istruzioni ritenute più necessarie con appositi ordini di servizio. Tutte le comunicazioni scritte dal Direttore dei Lavori e/o da AMA S.p.A. all’appaltatore, saranno inoltrate a mezzo fax o PEC. 5.3. Per effettuare i controlli necessari allo svolgimento della propria attività, il Direttore dei Lavori ed i propri coadiutori accedono nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i lavori nei momenti e con la frequenza da loro ritenuta necessaria od opportuna per lo svolgimento del proprio compito.

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5.4. Il Direttore dei Lavori, nei casi e con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, può assumere l’incarico di Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori, svolgendone le relative funzioni. 5.5. Ove, invece, in seno ad AMA S.p.A. l’incarico di Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori venga assegnato ad un soggetto diverso dal Direttore dei Lavori, spettano a quest’ultimo i poteri, doveri e responsabilità previsti in capo a tale figura dalla vigente legislazione; in tal caso, gli atti del Coordinatore predetti verranno comunicati anche al Direttore dei Lavori, oltre che all’appaltatore. Art. 6 - Direzione del cantiere 6.1. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le disposizioni vigenti in materia. 6.2. L’Appaltatore, prima della stipula del Contratto e/o della consegna dei lavori nomina, comunicandolo ad AMA S.p.A., un proprio Direttore Tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Il Direttore Tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell’appalto e deve essere munito dei necessari poteri, conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che l’appaltatore deve consegnare, in copia conforme all’originale, ad AMA S.p.A. Nel caso in cui l’appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, AMA S.p.A. non procederà alla stipula del Contratto. 6.3. L’appaltatore – anche tramite il proprio Direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato – può nominare con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo uno o più Direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del Direttore Tecnico in uno o più cantieri determinati. 6.4. AMA S.p.A., ove sussistano giustificati motivi, può non accettare il Direttore Tecnico ovvero i Direttori di cantiere nominati dall’appaltatore, ed esigerne la sostituzione. In tali ipotesi l’appaltatore è tenuto a sostituirli con soggetti idonei, dotati di tutte le necessarie competenze, comunicandone, prima della nomina, il nominativo a AMA S.p.A. entro il termine di 7 (sette) giorni solari Art. 7 - Consegna dei lavori 7.1. Nel giorno e nell’ora fissati da AMA S.p.A. e, comunque, entro e non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto, l’Appaltatore, previa comunicazione del Direttore dei Lavori, dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, i profili e i disegni di progetto. 7.2. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’appaltatore (di seguito, per brevità, “Verbale di consegna”) e potrà riguardare anche soltanto una parte dei lavori stessi, facendo salve successive date di attivazione per le parti ulteriori. 7.3. L’appaltatore è tenuto a trasmettere ad AMA S.p.A., prima dell’effettivo inizio dei lavori e, comunque, entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici, comprensiva della valutazione dell’appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell’appalto. Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell’appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei Lavori, ed all’appaltatore verranno applicate le penali di cui al successivo art. 24. 7.4. Lo stesso obbligo incombe sull’Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra, da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte di AMA S.p.A., del subappalto. Superato il suddetto limite si applicheranno le penali di cui all’art. 24. 7.5. Il Direttore dei Lavori comunicherà all’impresa, con apposito ordine di servizio, la possibilità che la consegna dei lavori possa farsi più volte con successivi verbali di consegna parziale in funzione delle esigenze aziendali riscontrate al momento. 7.6. In caso di urgenza, l’appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna, a tutti gli effetti di legge, è quella del primo verbale di consegna parziale. 7.7 Nel caso di consegne parziali, l’appaltatore è tenuto a predisporre il Programma Esecutivo dei lavori di cui all’articolo 11, in modo da prevedere la prioritaria esecuzione nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare,

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nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. 7.8 Nel caso di consegne parziali dei cantieri, ove la consegna dell’ultima zona intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal Programma Esecutivo dei lavori redatto dall’Impresa - ed approvato dal Direttore dei Lavori d’intesa con il Responsabile del Procedimento - non si verificano spostamenti del termine contrattuale (come da Programma Esecutivo) di ultimazione dei lavori; in caso contrario – ovverosia, ove la consegna dell’ultima zona intervenga in data successiva a quella prevista nel Programma Esecutivo dei lavori redatto dall’Impresa per l’inizio dei lavori in tale ultima zona - la scadenza contrattuale viene, automaticamente, prorogata di un numero di giorni pari al numero di giorni di ritardo nella consegna di detta zona rispetto alla data di inizio dei relativi lavori prevista nel menzionato Programma Esecutivo. 7.9. Nel caso di consegna parziale, decorsi 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal Programma Esecutivo dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte di AMA S.p.A., alla consegna delle zone non disponibili, l’appaltatore potrà chiedere, formalmente, di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette. 7.10. Nel caso in cui l’appaltatore, nei menzionati 60 (sessanta) giorni non formuli richiesta di recesso, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna. 7.11. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’appaltatore procedere all’impianto del cantiere nei termini di cui sopra tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l’accesso, che il rispetto delle indicazioni contenute nel Programma Esecutivo dei lavori nonché del fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere, oltre che alle vigenti norme in materia di sicurezza richiamate ed esplicitate nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, anche alle norme del Regolamento Edilizio e di Igiene e alle altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Roma, nonché alle norme vigenti relative all’omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. 7.12. L’appaltatore è tenuto, quindi, appena consegnati i lavori ad iniziarli, attenendosi al Programma Esecutivo da esso redatto in modo da completarli nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente, prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi. Art. 8 - Condotta dei lavori e custodia dei cantieri 8.1. Nella esecuzione delle opere l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nella documentazione di gara e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori e/o di AMA S.p.A. senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità dell’Appaltatore per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori. 8.2. Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell’Appaltatore, qualificato a ricevere direttive dalla Direzione dei Lavori. 8.3. L’Appaltatore è obbligato a condurre l’appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, anche altri lavori, eventualmente, affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici di AMA S.p.A. 8.4. L’Appaltatore è obbligato altresì ad eseguire i lavori anche in soggezione di traffico, approntando le relative necessarie deviazioni provvisorie e la segnaletica occorrente a sua cura e spese. 8.5. La sorveglianza da parte del personale di AMA S.p.A. e/o del Direttore dei Lavori, non esonera l’Appaltatore dalla responsabilità circa l’esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell’arte e l’ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell’esecuzione. 8.6. L’Appaltatore dovrà provvedere all’esecuzione dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità. L’Appaltatore risponderà dell’idoneità del Direttore Tecnico e, in genere, di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale idoneo allo svolgimento delle attività. La Direzione Lavori può richiedere, motivatamente, l’allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori e la sua relativa sostituzione. 8.7. L’Appaltatore dovrà, in ogni caso, provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori, impiegando a tale scopo la mano d’opera che, secondo le

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circostanze e l’estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione dei lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe per aggottamento ecc. 8.8. I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma potranno proseguire anche durante le ore notturne ed i giorni festivi qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, con riconoscimento delle relative indennità, normativamente, previste per attività svolte nelle giornate festive. 8.9. Il tecnico, nominato dall’Appaltatore quale Direttore di Cantiere, dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere e, in particolare, di quelle strutturali oggetto dell’appalto, sollevando, al riguardo, interamente AMA S.p.A. e la Direzione Lavori da qualsiasi responsabilità. Art. 9 - Controllo del personale impiegato in cantiere 9.1. L’Appaltatore è tenuto ad esporre liste del personale presente in cantiere e a trasmetterle, settimanalmente, unitamente alle liste dei mezzi, alla Direzione Lavori. È, inoltre, tenuto ad esibire, a semplice richiesta della Direzione Lavori, i documenti del proprio personale, oltre che di quello dipendente dalle Ditte subappaltatrici, impiegato nei lavori medesimi. 9.2. Nel caso di attività per le quali non sia prevista l’installazione di uno o, comunque, di un numero limitato di cantieri fissi, l’Appaltatore è tenuto a presentare, giornalmente, alla Direzione Lavori l’elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri d’intervento, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o dai cottimisti. Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore tecnico, dovranno specificare per ciascun dipendente: o generalità complete; o qualifica professionale; o estremi iscrizione ai libri paga dell’Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice. Il personale impiegato nel cantiere è tenuto a provare al Direttore dei Lavori e/o all’AMA S.p.A. la propria identità. 9.3. In caso di subappalto o cottimi concernenti parte dell’opera, l’appaltatore è tenuto a far assumere all’impresa subappaltatrice l’obbligo di fornire le informazioni di cui sopra per i propri dipendenti aventi accesso al cantiere. Gli elenchi del personale dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibiti, su richiesta, al rappresentante di AMA S.p.A. (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario che svolga funzioni di controllo). Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori non sono compresi negli elenchi di cui sopra, verranno prese le generalità degli stessi e il Direttore dei Lavori, nell’informare il Responsabile del Procedimento, applicherà, a carico dell’Appaltatore, la penale prevista nel successivo articolo 24, salvo successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia. Gli elenchi di cui sopra dovranno essere firmati dall’Appaltatore e dal Direttore tecnico che ne assumono pertanto ogni responsabilità. 9.4 In ogni caso, nella gestione del cantiere dovranno essere osservate le norme di cui alla L. n. 136/2010. Art. 10 - Disciplina del Subappalto 10.1. L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%. 10.2. Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. In particolare l’Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei lavori:

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a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto; d) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l’iscrizione alla C.C.I.A.A.; e) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fino alla legge 356/92.

10.3. Le suddette disposizioni si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati. Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

1) che i contratti di subappalto o di cottimo, da stipularsi in forma pubblica o registrati, debbono fare chiaro ed unico riferimento ai prezzi unitari di aggiudicazione, essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto a detti prezzi, ed essere trasmessi, dopo la regolarizzazione, in copia autentica, all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, entro i venti giorni successivi alla data del contratto; 2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; 3) che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio; 4) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici; 5) L'Appaltatore è tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, all'Amministrazione, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura di Roma, del sussistere dei requisiti della Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni. 6) l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. 7) L’Azienda AMA, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, provvederà a trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, la comunicazione circa i nominativi delle imprese subappaltatrici con allegati gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’attestazione SOA per le categorie e classifiche di importi richiesti, le opere da eseguire in subappalto ed il loro valore. 8) L'inosservanza delle suddette prescrizioni di cui ai punti 2, 3, 4 5 e 6, comporta l'applicazione di una penale come di seguito riportato.

10.4. È facoltà della Stazione appaltante di corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice i pagamenti a questa dovuti nel caso non provveda l'appaltatore. In questo caso la Stazione appaltante provvederà ad incamerare la garanzia fidejussoria di cui all'articolo "Cauzione e Garanzie", nella misura di un decimo 10.5. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultime da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi

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dell’art. 105, del D. Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa conformemente all’istituto del “silenzio-assenso”. Art. 11 - Programma Esecutivo dei lavori 11.1. Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del Contratto, l’Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di Programma Esecutivo. Esso dovrà essere redatto tenendo conto, inoltre, delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori, nel corso dei sopralluoghi effettuati congiuntamente. 11.2. Entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori, d’intesa con il Responsabile del Procedimento, comunicherà all’Impresa l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Impresa entro 10 (dieci) giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa intesa con il Responsabile del Procedimento. 11.3. Decorsi 10 (dieci) giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il Programma Esecutivo si darà per approvato. All’approvazione seguirà la sottoscrizione delle parti. 11.4. La proposta approvata sarà impegnativa per l’Appaltatore e varrà, ad ogni effetto, quale patto contrattuale aggiunto, l’Appaltatore deve rispettare i termini di avanzamento periodico stabilito nel Programma Esecutivo dei lavori ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al Programma Esecutivo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori. 11.5. Il mancato rispetto dei termini di avanzamento mensili daranno luogo all’applicazione delle penalità nella misura stabilita all’art. 24. L’appaltatore deve, altresì, tenere conto nella redazione del programma: o delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere; o della compresenza circostante di altre attività di AMA; o della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori; o delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere; o dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti, laddove previsto. 11.6. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. 11.7. L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R., l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. 11.8. I lavori dovranno essere eseguiti uniformandosi ai criteri generali richiesti dal Direttore dei Lavori così come modificati e integrati dal Programma Esecutivo, redatto dall’Impresa entro il termine di gg. 20 dalla stipula del contratto ed accettato dalla Direzione Lavori d’intesa con il Responsabile Unico del Procedimento. Art. 12 - Autorizzazioni relative all’esecuzione dei lavori 12.1. AMA S.p.A. avrà la piena autonomia e l’esclusiva responsabilità per la corretta esecuzione delle procedure finalizzate all’approvazione del progetto da parte degli enti interessati e di ogni attività diretta all’acquisizione di tutti i permessi occorrenti all’Appaltatore medesimo per l’esecuzione dei lavori. Art. 13 - Inizio e termine per l’esecuzione dei lavori 13.1. Il tempo complessivo per l’esecuzione dei lavori è stabilito in 730 giorni naturali e consecutivi. 13.2. L’Appaltatore dovrà, comunque, dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di 5 (cinque) giorni dalla data del Verbale di consegna dell’area di cantiere ed ultimarli secondo il programma stabilito di volta in volta dagli ordini di servizio e riepilogato nel Programma Esecutivo.

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13.3. Nell’ambito della durata complessiva dei lavori, potranno essere attivate ( per fasi ) le diverse lavorazioni, sulla base di provvedimenti del Direttore dei Lavori (vedi art. 7). Art. 14 - Sospensione dei lavori 14.1. Le sospensioni parziali o totali delle singole lavorazioni, già previste in modo dettagliato, tanto nella durata che nella causa, nel Programma Esecutivo dei lavori predisposto dall’appaltatore non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti nel citato programma. 14.2. Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore ed in generale circostanze oggettive che impediscano di procedere al regolare svolgimento dei lavori secondo regola d’arte, il Direttore dei Lavori può, con apposito Ordine di Servizio, ordinare la sospensione, in via temporanea, dei lavori. Se le circostanze di cui sopra impediscono, soltanto parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori l’Appaltatore sarà obbligato, previo Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori, a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre provvederà alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili. 14.3. La sospensione si protrarrà per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell’esecuzione, anche parziale dell’appalto. Salvo comunque il fatto che, ove le sospensioni totali per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o, comunque, sei mesi complessivi l’appaltatore, può recedere dal Contratto senza indennità. 14.4. Se, però, la stazione appaltante faccia opposizione espressa al recesso l’Appaltatore avrà diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopra indicati. 14.5. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene differito, su istanza dell’Appaltatore, di un numero di giorni determinato dal prodotto tra i giorni di sospensione e il rapporto tra l’ammontare dei lavori non eseguiti a causa della sospensione parziale e l’importo dei lavori previsto nello stesso periodo di tempo secondo il programma dei lavori predisposto dall’impresa. 14.6. Ove pertanto, secondo tale programma, l’esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la durata della sospensione non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione dei lavori. 14.7. La sospensione dovrà risultare da regolare verbale (di seguito, per brevità, “Verbale di sospensione”), redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati: o i motivi della sospensione o lo stato di avanzamento dei lavori; o le opere la cui esecuzione è rimasta interrotta; o l’insieme delle cautele adottate affinché al momento della ripresa dei lavori le stesse possano essere ultimate senza eccessivi oneri; o la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 14.8. Il Verbale di sospensione deve essere inoltrato a AMA S.p.A., nella persona del Responsabile Unico del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Parimenti dovrà essere indicata, in apposito verbale, la data di ripresa dei lavori. Entrambi i Verbali, di cui al presente comma, sono redatti a cura del Direttore dei Lavori in contradditorio con l’Appaltatore e trasmessi nei termini anzidetti a AMA S.p.A. e al Responsabile Unico del Procedimento. Art. 15 - Responsabilità dell’appaltatore per danni 15.1. AMA S.p.A. non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Appaltatore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore presterà la relativa garanzia, ai sensi e nei termini di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 15.2. L’Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità impegnandosi, altresì, a tenere sollevata ed indenne AMA S.p.A. da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.

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15.3. L’Appaltatore sarà responsabile verso AMA S.p.A. e verso qualsiasi terzo di eventuali danni alle canalizzazioni pp.ss. esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti nel corso dell’esecuzione dei lavori. 15.4. Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, AMA S.p.A. si riserva la facoltà di ordinare all’Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese, effettivamente sostenute, dai mandati di pagamento da effettuare in favore dell’Appaltatore. 15.5. L’Appaltatore si obbliga a garantire e sollevare AMA S.p.A. da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’esecuzione del Contratto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell’adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta delle opere. 15.6. L’Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi, eventualmente, intentati da terzi contro AMA S.p.A. in relazione ad incidenti e fatti connessi con l’appalto. 15.7. L’Appaltatore s’impegna, inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme da AMA S.p.A., eventualmente, corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che AMA S.p.A. non preferisca prelevarli dai crediti che l’Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei suoi confronti. 15.8. Sarà infine obbligo dell’Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s’intendono integralmente riportate.

Art. 16 - Ritrovamento di oggetti e materiali 16.1. Qualunque oggetto rinvenuto in occasione di scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile di AMA S.p.A. abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti. 16.2. Oltre all’adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione su opere e manufatti antichi e sui beni d’arte, l’Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori. Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi. 16.3. AMA S.p.A. si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per l’importo che riterrà conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l’Appaltatore. 16.4. Sono di proprietà di AMA S.p.A. e verranno ceduti, se del caso, all’Appaltatore, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni.

Art. 17 - Obbligo di cooperazione ad attività di verifica e controlli da parte di AMA S.p.A. 17.1. In corso di esecuzione dei lavori e fino all’accettazione delle opere, l’Appaltatore, deve provvedere a quanto necessario per consentire ad AMA S.p.A. l’esecuzione di controlli, anche in contradditorio, di verifiche contabili e, comunque, di tutte le verifiche ed i collaudi contrattualmente previsti. 17.2. L’Appaltatore deve, altresì, esibire a richiesta di AMA S.p.A. i libri contabili e la documentazione relativa all’utilizzazione dei propri dipendenti nell’esecuzione dell’appalto e ogni altra documentazione inerente, compresi i contratti conclusi con terzi per forniture o subappalti e contratti similari, anche se già visionati da AMA S.p.A. in fase di autorizzazione.

Art. 18 - Verifiche in corso di esecuzione del lavoro 18.1. I controlli e le verifiche effettuate dal personale incaricato di AMA S.p.A. nel corso dell’esecuzione del lavoro non escludono né la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa e dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore per le parti e i materiali già controllati e verificati. 18.2. AMA S.p.A., qualora riscontri che l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi e le condizioni convenute e a regola d’arte può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si deve conformare a tali tempi e condizioni. Decorso, infruttuosamente, tale termine il contratto può essere risolto.

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Art. 19 - Riserve dell’Appaltatore 19.1. L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare pretese di qualsiasi natura e contenuto ha l’onere di iscrivere, a pena di decadenza, una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all’insorgenza o alla cessazione dell’atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. 19.2. L’Appaltatore ha, inoltre, sempre a pena di decadenza, l’obbligo di iscrivere o confermare le riserve già iscritte, anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che ha determinato pregiudizio. Nel caso in cui l’appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e qualora persista nell’astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro. 19.3. Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall’Appaltatore, si intendono rinunciate. 19.4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute. Resta comunque fermo il fatto che qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili alla data della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l’ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascun domanda. 19.5. Qualora la contestazione dell’Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all’Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio. Fermo quanto disposto nel presente comma l’Appaltatore, nel caso in cui ritenga che la sospensione dei lavori abbia una durata eccessiva rispetto alle cause che l’hanno determinata è tenuto ad iscrivere riserva volta a far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempre che abbia, previamente, diffidato per iscritto AMA S.p.A. alla ripresa dei lavori. 19.6. Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione dei lavori ed il Direttore dei Lavori registri in partita provvisoria sui libretti e sugli ulteriori documenti contabili quantità di lavori determinate sulla base di misurazioni sommarie, l’onere per l’appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione.

Art. 20 - Varianti 20.1. È facoltà di AMA S.p.A., nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 149 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., approvare e richiedere per iscritto varianti al progetto originario, che l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire nei limiti previsti per legge. È in ogni caso facoltà di AMA S.p.A. disporre che l’Appaltatore esegua i lavori in misura inferiore o maggiore, fino alla concorrenza di un quinto del valore complessivo previsto nel contratto di appalto, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. 20.2. L’ordine, a firma del Direttore dei Lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione di AMA S.p.A., la descrizione della variante, l’eventuale programma dei lavori e il relativo prezzo calcolato secondo i criteri di Legge. 20.3. Nessuna variante al progetto dei lavori, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’Appaltatore senza la preventiva approvazione e/o richiesta scritta di AMA S.p.A. 20.4. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni o addizioni senza preventivo ordine/richiesta per iscritto, il Direttore dei Lavori può ordinare all’Appaltatore la rimessa in pristino a propria cura e a proprie spese. Qualora le opere variate dall’Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, AMA S.p.A. può, tuttavia, disporne la conservazione pagandone l’importo in base ai prezzi contrattuali.

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20.5. Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il dieci per cento delle categorie di lavoro dell’appalto per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro. 20.6. L’Appaltatore è, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e, senza aver diritto ad alcuna indennità, le varianti ordinate ai sensi dei precedenti articoli purché non comportino un aumento o una diminuzione delle opere in misura superiore ad un quinto dell’importo del contratto ovvero non mutino, sostanzialmente, la natura dei lavori compresi in contratto.

Art. 21 - Nuovi prezzi 21.1. Qualora per modifiche tecniche o varianti, sia necessario eseguire una tipologia di lavorazione non prevista dal presente Capitolato, dal Contratto e/o dagli elaborati grafici, ovvero adoperare materiali di tipo diverso da quelli previsti da detti documenti, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali sono determinati sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine decrescente di priorità: a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel Contratto;b) desumendoli dalle tariffe, in ordine di priorità: del Prezzario della Regione Lazio 2012, del Prezzario DEI -

Urbanizzazione Infrastrutture Ambiente - novembre 2016, del Prezzario ANAS S.p.A. Elenco Prezzi lavoristradali per l'anno 2015;

c) ricavandoli, totalmente o parzialmente, da nuove analisi, quando sia impossibile l’applicazione deiprecedenti criteri a) e b). 21.2. I nuovi prezzi sono concordati tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore. In caso di disaccordo la Direzione Lavori applicherà i prezzi approvati da AMA S.p.A., salvo il diritto dell’Appaltatore di iscrivere riserva nei modi e nei termini, precedentemente, stabiliti nel presente documento.

Art. 22 - Piano per la Sicurezza 22.1. L’Appaltatore, qualora non lo abbia fatto precedentemente, prima della data fissata per la consegna dei lavori o, al massimo, contestualmente alla redazione del Verbale di consegna (precedente articolo 7, commi 1 e 2) , dovrà presentare al Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori le eventuali osservazioni e/o integrazioni alPiano di Sicurezza e Coordinamento. L’Appaltatore dovrà, inoltre, presentare il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome con indicazione delle relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio al Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall’Appaltatore medesimo. 22.2. È altresì previsto che prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, l’Appaltatore possa presentare al Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori proposte di modificazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento trasmessogli al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, oltre che per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente, disattese. Il Piano di Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito ed onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative che concernono le maestranze, i mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche. 22.3. In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., consegnare al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per l’Esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL ed all’Ispettorato del Lavoro del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e copia della designazione degli addetti alla gestione delle emergenze. All’atto dell’inizio dei lavori, nel Verbale di Consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente: o di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l’appalto;o di aver preso visione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e/o del Piano Generale di Sicurezza, inquanto facente parte del progetto, e di avervi adeguato la propria offerta, tenendo conto dei relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi dell’art. 23, comma 15, D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. 22.4. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “Piano di Sicurezza Sostitutivo” e nel “Piano Operativo di Sicurezza”:

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o il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguentiattrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.; o le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;o le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali:caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni; o le fonti di energia che intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per forza motriceper macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; o i mezzi, i macchinari e le attrezzature che ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gliestremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; o le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terrarealizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc. che dichiara di mettere a disposizione; o le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacciature, ponteggi, ecc.,corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per Legge; o particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l’igienedel lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire; o quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori daeseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. 22.5. Il Piano (o i piani) dovrà, comunque, essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il Piano (o i piani) dovrà, comunque, essere sottoscritto dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza, le seguenti responsabilità: o il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;o l’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzionedell’appalto. 22.6. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il Piano (o i piani) di Sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive, eventualmente, emanate dal Coordinatore per l’Esecuzione.

Art. 23 - Oneri a carico dell’Appaltatore 23.1. Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, anche perché ricompresi nel corrispettivo contrattuale che è omnicomprensivo, i seguenti oneri:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quellerelative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta

dei lavori;d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche

su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo dicollaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio oall'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di

direzione lavori;

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g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento dipiante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio oall'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/08, e successive modificazioni;j) le spese di cancelleria, di copia dei disegni l’appalto;k) le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo

Regolamento;l) le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori ivi

compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari chedovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori;

m) le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere,allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anchedopo la provvista a piè d’opera, senza che l’Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventualisospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell’esecuzione delle prove;

n) le spese per provvedere agli strumenti topografici e al personale necessario per le eventualioperazioni di tracciamento, livellazione, trasporto di caposaldi, e dei disegni da allegare allacontabilità dei lavori;

o) la spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardia particolaregiurata ai sensi dell’art. 22 della L. 13/9/82 n. 646 esonerando AMA S.p.A. da ogni e qualsiasiresponsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti;

p) le spese per la recinzione e la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione deilavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, concavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonchéle spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opereanche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte edEnti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizieseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime, purché previste nel Programma Indicativo lavoripredisposto da AMA S.p.A.. e dal Piano Operativo dell’Appaltatore; le spese relative agli oneriprevisti al precedente punto h) anche per il periodo successivo all’ultimazione dei lavori, finoall’approvazione del collaudo finale o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegnastessa per l’utilizzazione dell’opera;

q) la fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; laprovvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario;

r) gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere, la circolazionestradale secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, con traffico pedonale e veicolare, pubblicoe privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale previstadal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alleproprietà limitrofe alle zone dei lavori, purché tali oneri siano stati espressamente previsti nelProgramma Indicativo e nel Programma Esecutivo dei lavori;

s) la pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche seoccorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla direttadipendenza di AMA S.p.A., nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria,materiali di residuo, di scarico o detriti;

t) l’adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché, nel caso di sospensione dei lavori prevista dalProgramma indicativo lavori predisposto da AMA S.p.A. e dal Piano Operativo dell’Impresa, sianoimpediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno acarico esclusivo dell’Appaltatore, e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore, i danniche potranno derivare da inadempienza alla presente clausola;

u) l’esecuzione dei lavori “per singoli tratti”, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro ed in tutta lazona interessata dall’appalto, sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio del Direttore deiLavori, la circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del

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presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi. Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Tecnico e gli ordini del Direttore dei Lavori, la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l’Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all’Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d’opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo;

v) gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza dellamano d’opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici ed amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti, purché previsti nel Programma lavori indicativo predisposto da AMA S.p.A. e del Piano Operativo dell’Appaltatore;

w) la costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, senecessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono su rete fissa, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l’esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature;

x) l’onere di aggiornare i calcoli statici delle strutture secondo la normativa vigente;y) gli oneri, comunque, connessi con il collaudo statico delle strutture, ai sensi della Legge

05/11/1971, n. 1086, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dalCollaudatore, nonché il pagamento della parcella in favore del Collaudatore medesimo. L’importodi tale parcella sarà detratto dalle competenze dell’Appaltatore in sede di redazione del certificato dipagamento della rata di acconto immediatamente successiva alla avvenuta presentazione delcertificato di collaudo statico;

z) l’onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche, debitamente, autorizzate a raccoglierli, a secondadella natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all’Appaltatore venga corrisposto alcunulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta;

aa) l’obbligo di apporre il cartello di indicazione delle opere come da normativa vigente ed in esecuzione della deliberazione C.C. 27/04/95 n. 85 con eventuale allegato;

bb) l’esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l’esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l’appalto quali: collettori, adduttrici, operefognanti, strade (compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi opertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l’appalto, ecc.le speserelative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento;

cc) le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori ivi compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari chedovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori;

dd) le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anchedopo la provvista a piè d’opera, senza che l’Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventualisospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell’esecuzione delle prove;

ee) le spese per provvedere agli strumenti topografici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazione, trasporto di caposaldi, e dei disegni da allegare allacontabilità dei lavori;

ff) la spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell’art. 22 della L. 13/9/82 n. 646 esonerando AMA S.p.A. da ogni e qualsiasiresponsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti;

gg) le spese per la recinzione e la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, concavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonchéle spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opereanche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte edEnti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi

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eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime, purché previste nel Programma Indicativo lavori predisposto da AMA S.p.A.. e dal Piano Operativo dell’Appaltatore;

hh) le spese relative agli oneri previsti al precedente punto h) anche per il periodo successivo all’ultimazione dei lavori, fino all’approvazione del collaudo finale o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera;

ii) la fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; laprovvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario;

jj) gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere, la circolazione stradale secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori, purché tali oneri siano stati espressamente previsti nel Programma Indicativo e nel Programma Esecutivo dei lavori;

kk) la pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza di AMA S.p.A., nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti;

ll) l’adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché, nel caso di sospensione dei lavori prevista dal Programma indicativo lavori predisposto da AMA S.p.A. e dal Piano Operativo dell’Impresa, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell’Appaltatore, e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore, i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola;

mm) l’esecuzione dei lavori “per singoli tratti”, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro ed in tutta la zona interessata dall’appalto, sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, la circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi. Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Tecnico e gli ordini del Direttore dei Lavori, la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l’Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all’Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d’opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo;

nn) gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d’opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici ed amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti, purché previsti nel Programma lavori indicativo predisposto da AMA S.p.A. e del Piano Operativo dell’Appaltatore;

oo) la costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono su rete fissa, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l’esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature;

pp) l’onere di aggiornare i calcoli statici delle strutture secondo la normativa vigente; qq) gli oneri, comunque, connessi con il collaudo statico delle strutture, ai sensi della Legge

05/11/1971, n. 1086, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, nonché il pagamento della parcella in favore del Collaudatore medesimo. L’importo di tale parcella sarà detratto dalle competenze dell’Appaltatore in sede di redazione del certificato di pagamento della rata di acconto immediatamente successiva alla avvenuta presentazione del certificato di collaudo statico;

rr) l’onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche, debitamente, autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all’Appaltatore venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta;

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ss) l’obbligo di apporre il cartello di indicazione delle opere come da normativa vigente ed in esecuzione della deliberazione C.C. 27/04/95 n. 85 con eventuale allegato;

tt) l’esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l’esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l’appalto quali: collettori, adduttrici, opere fognanti, strade (compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l’appalto, ecc.

uu) Sarà a carico dell’Impresa anche l’esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori. Infine l’Impresa per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc., realizzate nel corso dell’appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative;

vv) gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnatenello stato ante-operam;

ww) gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d’opera per le misurazioni dei lavori a misura di cui al successivo art. 25;

23.2. Sono sempre a carico dell’Appaltatore, che non ha diritto ad alcun ulteriore compenso oltre ai corrispettivi contrattualmente previsti, i seguenti oneri: a) gli oneri relativi all’esecuzione di scavi di indagine per accertare l’ubicazione delle canalizzazioni dei PP.SS.non previsti nel Progetto e nel Programma Esecutivo dell’Appaltatore; b) a completamento di quanto disposto dall’art. Pagamenti in acconto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, finoalla data di approvazione del collaudo finale, tutti i lavori di manutenzione per la riparazione delle opere ammalorate per l’uso non corretto e, comunque, ordinate dal Direttore dei Lavori; c) le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell’appalto, ai lavori di videoscrittura;d) i costi relativi agli obblighi dell’Appaltatore in caso di emergenza, quali: l’obbligo di prestare soccorsi incaso di emergenza, l’obbligo, all’atto della consegna dei lavori, di presentare per iscritto al Direttore dei Lavori l’elenco dei mezzi d’opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc.; e) l’esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, e in tutta la zonainteressata dall’appalto sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, la circolazione degli automezzi dei cantieri di qualsiasi genere, escluso quello di cui al presente appalto, esistenti nella zona medesima; Per l’inosservanza delle disposizioni del presente articolo saranno applicate le penali di cui all’art. 24. 23.3. L’Appaltatore non avrà, inoltre, diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla Direzione dei Lavori, la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Art. 24 - Gestione dei rifiuti prodotti

24.1. Gli aggiudicatari sono produttori/detentori di tutti i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività oggetto dell’appalto. I principali riferimenti normativi per la gestione dei rifiuti speciali prodotti nel corso delle attività svolte dalle ditte aggiudicatrici, sono contenute nella Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, del D.Lgs.152/2006 “Norme in materia ambientale”. All’avvio dei lavori/servizi l’aggiudicatario fornirà un Piano di gestione Rifiuti che identifichi tutte le tipologie di rifiuto per le quali l’aggiudicatario risulti essere il “produttore/detentore”. In particolare il Piano deve contenere:

� rifiuti prodotti: il produttore del rifiuto deve provvedere alla corretta classificazione e caratterizzazionedel rifiuto attraverso l’analisi dell’attività che lo ha generato, della sua composizione e dei valori limite

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di concentrazione delle sostanze pericolose attraverso l’utilizzo di laboratori accreditati. La Stazione Appaltante e/o la Direzione dei Lavori possono richiedere all’aggiudicatario evidenza delle informazioni utilizzate per la classificazione e caratterizzazione del rifiuto e copia del certificato di analisi emesso dal laboratorio accreditato;

� deposito temporaneo: l’aggiudicatario deve depositare i rifiuti prodotti in area adibite a “deposito temporaneo” nel rispetto delle norme tecniche, modalità di stoccaggio, e dei limiti temporali e quantitativi previsti dalla normativa vigente, evitando qualunque commistione tra i rifiuti e suolo non

protetto; � idoneità trasportatori: il trasporto dei rifiuti può essere effettuato dalle stesse imprese produttrici dei

rifiuti se regolarmente iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto in conto terzi alla categoria idonea. Alla Stazione Appaltante e/o alla Direzione dei Lavori deve essere fornita l’evidenza delle necessarie iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali. Nel caso in cui il produttore dei rifiuti deve affidare gli stessi ad altri soggetti regolarmente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto in conto terzi, deve accertare che il soggetto trasportatore sia iscritto alla categoria idonea. L’aggiudicatario fornisce alla Stazione Appaltante copia dell’iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l’operazione di trasporto;

� idoneità impianti di smaltimento e di recupero: l’aggiudicatario deve assicurarsi che gli impianti presso i quali avviene il conferimento dei rifiuti siano regolarmente autorizzati ad una o più operazioni di smaltimento e/o recupero tra quelle elencate negli allegati B e C della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 - L’aggiudicatario fornisce alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzativi posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l’operazione smaltimento o recupero.

24.2. L’aggiudicatario si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (“quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti” e “certificato di avvenuto smaltimento”). L’aggiudicatario, in qualità di produttore dei rifiuti, dispone di un regolare Registro di carico e scarico dei rifiuti, provvedendo a tenerlo aggiornato conformemente alle modalità e tempistiche di compilazione previste dalla normativa vigente in materia. L’aggiudicatario fornisce alla Stazione Appaltante e/o alla Direzione dei Lavori, dietro esplicita richiesta, copia della documentazione (FIR e registro di carico e scarico) per la verifica della corretta gestione dei rifiuti. Art. 25 - Penali 25.1. AMA S.p.A. si riserva comunque il diritto di risolvere il Contratto ed agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno, per i casi previsti dalla legge compreso il mancato rispetto degli standard migliorativi dichiarati in sede d’offerta. 25.2. AMA S.p.A. potrà applicare, nei casi di seguito indicati, le penali ivi previste. Le penali si intendono riferite alle singole lavorazioni, con i relativi importi e tempi di esecuzione: a) In caso di mancato rispetto delle proposte migliorative presentate in sede di offerta tecnica di gara, AMA S.p.A. potrà applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,5 ‰ (zerovirgolacinquepermille) dell’importo netto contrattuale per ciascun inadempimento riscontrato, sino al rispetto delle suddette proposte; b) In caso di mancato rispetto dei termini di inizio lavori di cui all’art. 13, AMA S.p.A. potrà applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,5 ‰ (zerovirgolacinquepermille) dell’importo netto contrattuale; c) In caso di mancato rispetto dei termini di presentazione del Programma Esecutivo di cui all’art. 11, AMA S.p.A. potrà applicare all’Appaltatore una penale giornaliera di importo pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) dell’importo netto contrattuale; d) In caso di mancato rispetto dei termini di avanzamento mensile dei lavori riportati nel Programma Esecutivo di cui all’art. 10, AMA S.p.A. potrà applicare all’Appaltatore una penale giornaliera di importo pari al 10% (dieci percento) del corrispettivo lordo giornaliero medio (= importo dell’appalto a base d’asta / giorni complessivi di durata dei lavori). e) In caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori di cui all’art. 13, AMA S.p.A. potrà applicare all’Appaltatore una penale giornaliera di importo pari al 30% (trenta percento) del corrispettivo lordo giornaliero medio (= importo dell’appalto a base d’asta / giorni complessivi di durata dei lavori).

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f) In caso di inadempimento agli obblighi di controllo del personale di cantiere di cui all’art. 9, AMA S.p.A. potrà applicare all’Appaltatore una penale pari allo 0,1‰ (zerovirgolaunopermille) dell’importo contrattuale incrementato degli eventuali importi delle perizie di variante approvati alla data dell’inadempimento: la penale non potrà, comunque, essere inferiore ad euro 500,00 e per ogni infrazione successiva alla prima, la penale ed il relativo limite minimo saranno aumentati del 50%. 25.3. Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelle particolari di cui al precedente paragrafo 1), la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali di AMA S.p.A., saranno passibili di penalità. Le penalità saranno applicate in base alle norme del Capitolato Generale dello Stato e varieranno da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 1.000,00. 25.4. In caso di inadempienza grave o ripetuta agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, AMA S.p.A., prima di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l’Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere agli impegni assunti. Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l’Appaltatore non potrà avanzare nessuna pretesa ad alcun titolo, ivi incluso a titolo di indennizzo e/o di risarcimento. Art. 26 - Criteri per la misurazione e valutazione dei lavori 26.1. Le opere realizzate a misura saranno contabilizzate in base alla lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto, corredata dai prezzi unitari offerti dall’Appaltatore. Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici a numero e a peso, in relazione a quanto previsto nell’elenco prezzi allo scopo di verificare la corrispondenza dell’eseguito con il progetto e per preparare la banca dati necessaria alla gestione dell’opera. 26.2. Le spese di misurazione sono a carico dell’Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d’opera necessari. È fatto obbligo all’Appaltatore di avvertire in tempo debito la D.L. affinché provveda a far rilevare le misure e i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili o, comunque, non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito, eventualmente, avanzata in merito alle quantità stesse. 26.3. Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e l’Appaltatore e contabilizzati in base ai prezzi offerti in sede di gara. Art. 27 - Stati di Avanzamento del lavoro 27.1. Nel corso di esecuzione dei lavori, sono corrisposti all’Appaltatore i pagamenti in acconto, secondo le modalità e nelle quantità previste dal successivo art. 27. Art. 28 - Anticipazioni 28.1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/03/1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28/05/1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione. Art. 29 - Pagamenti in acconto, ritenute e saldo 29.1. Durante il corso dei lavori, a fronte degli stati di avanzamento approvati dal Direttore dei Lavori o da AMA S.p.A. saranno pagati all’Appaltatore acconti dell’ammontare non inferiore a euro 100.000,00 valutato sulla base delle quantità di opere realizzate e dei prezzi riportati nel Computo metrico al netto del ribasso offerto; l’ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare. 29.2. In caso di sospensione totale dei lavori, di durata superiore a mesi 1 (uno), la rata d’acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessa verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare. Sull’importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell’Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, AMA S.p.A. opera una ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinque percento).

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29.3. L’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo avverrà entro i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell’art. 29 del Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto Decreto 19/04/2000 n. 145. 29.4. In sede di Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) l’Appaltatore è inoltre tenuto ad esibire copia delle fatture emesse dalle cooperative prestatrici del servizio di trasporto del personale di AMA S.p.A. addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto, quando per tale servizio non venga utilizzato personale dipendente dell’appaltatore. Qualora si verificasse la circostanza che l’appaltatore utilizzi proprio personale dipendente, dovrà essere prodotta copia della documentazione comprovante il contratto di lavoro in essere tra autista e Appaltatore. In sede di Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) l’Appaltatore è, inoltre, tenuto ad esibire copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori. 29.5. Il pagamento della rata di saldo, sarà effettuato non oltre il 90 (novanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo finale. Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del c.c.. 29.6. Ogni pagamento sarà effettuato in osservanza di quanto disposto dalla L. n. 136/2010. Art. 30 - Documenti di contabilità 30.1. I documenti di contabilità per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono i seguenti: - giornale dei lavori; - i libretti di misura dei lavori e delle provviste; - il registro di contabilità; - gli stati di avanzamenti dei lavori e i relativi certificati per il pagamento delle rate d’acconto; - il conto finale. Art. 31 - Norme generali per la tenuta dei documenti contabili 31.1. Il giornale, i libretti di misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni saranno a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal Direttore dei Lavori. È assolutamente vietata ogni lacerazione dei fogli. Le annotazioni riguardanti i lavori e le somministrazioni sui libretti e sugli stati dei lavori e delle misurazioni dovranno farsi immediatamente e sul luogo stesso dell’operazione di accertamento. Occorrendo qualche correzione o cancellatura, la si dovrà apportare in modo da lasciar vedere ciò che vi era precedentemente scritto, apponendovi in margine l’annotazione “annullato”, se si tratta di cancellature, ed i relativi numeri d’ordine di riferimento in caso di annotazioni in sostituzione o aggiunta. La misurazione e classificazione dei lavori e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio dell’appaltatore o di chi lo rappresenta legalmente. 31.2. Salve le speciali prescrizioni di questo Capitolato, i risultati di tali operazioni, iscritte a libretto ed a registro, saranno, al termine di ogni operazione od al fine di ogni giorno quando l’operazione non è ultimata, sottoscritti da chi esegue la misurazione e classificazione. Il Direttore dei Lavori, firma i documenti contabili al fine di attestarne la veridicità e l’esattezza delle cifre ed operazioni che ha rilevato, notato o verificato, e delle quali è responsabile. Art. 32 - Giornale dei lavori 32.1. Il Direttore dei Lavori, ovvero persona dallo stesso formalmente incaricata, tiene il giornale dei lavori su cui annota giornalmente, o almeno ogni settimana, l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono i lavori, la specie e il numero degli operai nonché i mezzi impiegati dall’impresa. Nel Giornale dei lavori si fa, inoltre, menzione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori o che possono influire sui medesimi inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e tutte quelle altre particolarità che possono essere utili. 32.2. Nel Giornale dei lavori sono inoltre annotati gli ordini di servizio e le prescrizioni del Direttore dei Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le variazioni o addizioni ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi.

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32.3. Il Direttore dei Lavori verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori eventualmente apposte da persona dallo stesso incaricata, ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene più opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all’ultima annotazione. Art. 33 - Libretto di misura dei lavori e delle provviste 33.1. La misura e la classificazione dei lavori e delle provviste in genere si annotano sui libretti delle misure. Nella colonna “indicazione dei lavori” si enuncia succintamente: - il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla denominazione che sta scritta nel contratto e/o nel presente Capitolato; - la parte di lavoro eseguita ed il posto. La colonna delle annotazioni contiene: - le figure quotate dei lavori eseguiti, quando ne sia il caso; - le altre memorie, disegni, note, schizzi atti a dimostrare chiaramente la forma ed il modo di esecuzione. I libretti delle misure devono essere firmati, pagina per pagina, dal Direttore dei Lavori o dai suoi assistenti, e dall’Appaltatore, man mano che procedono le constatazioni e i rilievi, con cadenza almeno quindicinale. 33.2. Nel caso in cui l’Appaltatore si rifiuti di intervenire alle constatazioni suddette o di firmare le relative registrazioni sui libretti, dopo regolare invito per iscritto del Direttore dei Lavori, quest’ultimo o i suoi eventuali assistenti eseguono ugualmente i rilievi in presenza di due testimoni, che possono essere anche due operai addetti ai lavori, facendo nel libretto specifica annotazione del mancato intervento dell’Appaltatore o del suo rifiuto di firmare. I due testimoni firmano nel libretto le constatazioni fatte, le quali costituiscono piena prova nei rapporti con l’Appaltatore. 33.3. L’Appaltatore deve tempestivamente invitare il Direttore dei Lavori a procedere alla misurazione dei lavori che, continuando l’esecuzione, non potrebbero più essere oggetto di quantificazione. Qualora, per mancata tempestiva misurazione, alcune lavorazioni non possano essere più accertate, l’appaltatore sarà vincolato alla valutazione fatta dall’AMA S.p.A. . Art. 34 - Registro di contabilità 34.1. Il registro di contabilità è il documento in cui vengono riportate, in ordine cronologico, tutte le lavorazioni e le somministrazioni già iscritte nei libretti delle misure. Le pagine del registro di contabilità devono essere preventivamente numerate e sottoscritte dal Direttore dei Lavori. In base alle registrazioni contenute nei libretti di misura il Direttore dei Lavori compila e sottoscrive il registro di contabilità. Il registro di contabilità dovrà essere sottoscritto anche dall’Appaltatore. 34.2. All’atto della firma, l’Appaltatore può iscrivere le proprie riserve secondo le modalità di cui all’art. 19. AMA S.p.A. può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali di cui al presente Capitolato effettivamente applicate. Art. 35 - Conto prefinale 35.1. Ferma restando l’osservanza dei termini di cui al successivo art. 36, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori in cui sono state contabilizzate le ultime partite di lavoro, verrà, se necessario, redatto un ultimo S.A.L. (avente natura di situazione contabile prefinale), con il quale verranno liquidate le partite di lavoro, eventualmente, omesse o rettificate. Art. 36 - Conto finale dei lavori 36.1. Ferma restando l’osservanza dei termini di cui al successivo art. 37, relativo al collaudo, entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e, comunque, non oltre il 30° (trentesimo) giorno precedente il termine di cui all’art. 34 per l’inizio del collaudo, il Direttore dei Lavori compila il conto finale dei lavori ed invita l’Appaltatore a prenderne cognizione e a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni (trovano in ogni caso applicazione gli artt. 200, 201 e 202 del D.P.R. 207/10).

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Il conto finale si intende, definitivamente, accettato dall’Appaltatore, qualora quest’ultimo non lo sottoscriva entro il termine di 30 (trenta) giorni anzidetto ovvero lo sottoscriva senza riserve. Nel sottoscrivere il conto finale l’Appaltatore può apporre, nei modi e nei termini di cui all’art. 19, soltanto le riserve che si riferiscano a fatti emergenti esclusivamente dal conto finale stesso ed è tenuto a confermare, a pena di decadenza, le riserve sino a quel momento già iscritte negli atti contabili, che non siano già state oggetto di composizione tra le parti. 36.2. Il conto finale è costituito di due documenti congiunti che vengono consegnati all’AMA S.p.A. ed al Collaudatore. 36.3. Il Direttore dei Lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione e, segnatamente: a) i verbali di consegna dei lavori; b) gli atti di consegna e riconsegna dei mezzi d’opera, aree o eventuali cave di prestito concessi in uso all’impresa; c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi “verbali di concordamento” o atti aggiuntivi con gli estremi di approvazione e di registrazione; e) gli ordini di servizio impartiti; f) la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti; g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con l’indicazione dei ritardi e delle relative cause; h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con l’indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze; i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; j) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante; k) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, e relativo sommario); l) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell’esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. 36.4. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere nonché quello di manutenerle ai sensi del successivo articolo 35. Art. 37 - Collaudo 37.1. AMA S.p.A. entro il termine di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori - accertata con apposito verbale congiunto redatto a seguito della comunicazione di fine lavori dell’Appaltatore - effettua il collaudo dei lavori appaltati. Ai fini del collaudo, AMA S.p.A. nominerà apposito Collaudatore/Commissione di collaudo che provvederà a comunicare, in tempo utile, all’Appaltatore la data di inizio delle operazioni di collaudo invitandolo ad intervenire. Alle operazioni di collaudo intervengono, oltre al Collaudatore, all’Appaltatore e/o a suoi rappresentanti, anche il Direttore dei Lavori. Tuttavia, l’assenza dell’Appaltatore o dei suoi rappresentanti alle operazioni di collaudo non ne infirmerà sotto alcun profilo i risultati né le conseguenze. Delle operazioni di collaudo viene redatto apposito verbale e firma congiunta che deve riportare, tra l’altro, la data di inizio e fine delle operazioni di collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo dopo l’approvazione da parte di AMA S.p.A. ed in ogni caso decorsi 2 (due) anni e 2 (due) mesi dalla emissione del certificato stesso. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato. Qualora l’emissione del certificato di collaudo abbia luogo successivamente ai termini indicati nel primo capoverso, detto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni e 2 (due) mesi dalla scadenza di tali termini senza che sia intervenuta l’approvazione del certificato medesimo da parte di AMA S.p.A.. Nelle more dell’approvazione del certificato di collaudo, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.

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37.2. Qualora si ravvisi la necessità di occupare o utilizzare anche solo in parte l’opera, prima del completamento delle operazioni di collaudo, AMA S.p.A. procede alla presa in consegna anticipata dell’opera, dandone comunicazione scritta contenuta in apposito verbale all’Appaltatore e all’organo di collaudo. 37.3. A richiesta di AMA S.p.A. l’organo di collaudo procede a verificare l’esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l’utilizzo anticipato dell’opera sia possibile nei limiti di sicurezza; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene in ordine alla agibilità delle opere anticipatamente prese in consegna. Rimane fermo il fatto che la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali responsabilità dell’appaltatore. Costituisce specifico obbligo dell’Appaltatore, e in assenza non si potrà collaudare definitivamente l’opera, l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari all’agibilità e funzionalità dell’opera. Art. 38 - Cauzione e garanzie 38.1. L’impresa appaltatrice è obbligata, prima della stipula del contratto, a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (diecipercento) dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 20% (venti per cento), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%. La cauzione definitiva qualora l'Impresa appaltatrice sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, e purchè riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente, è ridotta al 50%. La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria. Il deposito cauzionale resta vincolato fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. L'Istituto fidejussore non può avvalersi del termine di cui all'articolo 1957, comma 1, del codice civile. 38.2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio; per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori; nel caso di rescissione d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in sede di liquidazione finale. L'appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. 38.3. Ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Di conseguenza è onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

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1) all’assicurazione RCT per il massimale di € 4.000.000,00 per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo”. 2) all’assicurazione contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere con massimale pari al 20% dell’ammontare contrattuale. Le polizze di cui ai precedenti commi devono • essere accese prima della consegna dei lavori; • portare la dichiarazione di vincolo a favore dell'Amministrazione; • coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; • risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato • essere esibite alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette.

L'Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle canalizzazioni pp.ss. esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati. Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni aziendali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento. L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare l’ A.M.A. da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione. L'Appaltatore, tra l'altro, si obbliga di intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro l’AMA S.p.A. in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto. A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art.269 del C.P.C., l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art.105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata. L'Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere, all'Amministrazione, tutte le spese a quest'ultima addebitate. S'impegna, inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme dall'Amministrazione eventualmente corrisposta a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che l'Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti dell’Amministrazione. Sarà comunque obbligo dell'appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s'intendono integralmente riportate. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa deve essere sostituita da una polizza, che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle opere di impianto in garanzia o dagli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore, la sospensione della efficacia della garanzia, a norma dell’articolo 1901, comma 2, del Codice Civile è subordinata alla comunicazione, da parte dell’assicuratore all’Amministrazione appaltante, della inadempienza del contraente e decorre dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione. 38.4. Le garanzie bancarie devono essere prestate da istituti di credito o da banche di interesse nazionale accreditati all'esercizio dell'attività ed in possesso dei coefficienti di solvibilità determinati dalle rispettive autorità di vigilanza.

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Le garanzie assicurative devono essere prestate da imprese di assicurazione che siano autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione di cui all'allegato A del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, e che dispongono del coefficiente di solvibilità ivi previsto. 38.5. In caso di riunione di concorrenti, le garanzie fideiussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti come da art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Art. 39 - Manutenzione 39.1. Fino alla data di approvazione del collaudo finale, l’Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite, ed avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, la manutenzione delle opere stesse, secondo quanto previsto dall’art. 5 punto h) del Capitolato Generale di appalto D.M. 19/04/2000 n. 145. Qualora per esigenze di AMA S.p.A. si debba procedere all’utilizzo, in tutto o in parte, di manufatti già realizzati, la consegna avrà luogo a tutti gli effetti soprattutto per quanto concerne le responsabilità verso terzi per eventuali incidenti conseguenti all’utilizzazione dei manufatti già realizzati. 39.2. La consegna stessa dovrà essere preceduta da verbale di constatazione redatto a cura del Direttore dei Lavori attestante la avvenuta esecuzione, secondo progetto, delle opere da attivare e, ove necessario, da collaudo statico ai sensi della legge n. 1086/71 e s.m.i. L’Appaltatore rimane, comunque, responsabile, fino all’approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, dei difetti e dei vizi di costruzione, anche se rilevati dopo l’attivazione predetta, secondo quanto stabilito dal Capitolato Generale. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione degli atti di collaudo finale, l’opera eseguita verrà consegnata per l’ordinaria manutenzione all’Ufficio Tecnico competente e l’Appaltatore cesserà da qualsiasi obbligo di manutenzione. Art. 40 - Oggetto delle operazioni di collaudo 40.1. Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione dei lavori sono diretti ad accertare che il lavoro appaltato è stato eseguito a regola d’arte, in conformità al contratto e secondo le prescrizioni tecniche stabilite da AMA S.p.A. 40.2. Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 40.3. Nel corso del collaudo: a. verrà eseguito il controllo tecnico amministrativo per determinare: - se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, anche per quanto attiene alla qualità dei materiali e delle provviste; - se il compenso determinato nella liquidazione finale è conforme al contratto; - se i collaudi tecnici sono stati eseguiti ed hanno esito positivo; b. verranno esaminate le riserve formulate dall’appaltatore in conformità a quanto previsto dal previsto dall’art. 19 del presente Capitolato. Devono essere sottoposti al Collaudatore tutti i progetti approvati e tutti i documenti tecnici, contabili o giustificativi prescritti dal contratto o comunque richiesti dal Collaudatore o dal Direttore dei Lavori per l’adempimento del suo mandato. Art. 41 - Verbale di visita di collaudo 41.1. Delle operazioni di collaudo si compila processo verbale che deve indicare la provincia e la località; il lavoro appaltato; la data e l’importo del progetto e delle successive variazioni o aggiunte; la data del contratto e degli eventuali atti integrativi; l’importo della spesa; le generalità dell’Appaltatore; le date dei processi verbali di consegna e di ultimazione dei lavori; il tempo prescritto per l’esecuzione con l’indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni; la data e l’importo della situazione finale; gli estremi di nomina del Collaudatore o della

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Commissione di Collaudo; i giorni della visita di collaudo; le generalità degli intervenuti e di quelli che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale vengono descritte le operazioni eseguite e i risultati degli accertamenti esperiti. Il processo verbale deve essere firmato dai componenti l’organo di collaudo, dall’Appaltatore o dal suo legale rappresentante nonché dal Direttore dei Lavori e dalle altre persone eventualmente intervenute. Art. 42 - Relazione di Collaudo 42.1. Il Collaudatore, ovvero la Commissione di Collaudo, pongono a confronto i dati di fatto risultanti dal processo verbale della visita (o delle visite) di cui al precedente articolo con quanto previsto dal progetto e dai documenti contabili, e redigono apposita relazione contenente le deduzioni sull’osservanza delle prescrizioni contrattuali, esponendo: 1) se l’opera sia o meno collaudabile; 2) sotto quali condizioni o limitazioni si possa collaudare; 3) i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile; 4) le modificazioni da introdursi sul conto finale; 5) la liquidazione delle penali e degli addebiti; 6) le sue proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da terzi danneggiati; 7) il credito residuo dell’appaltatore. 42.2. In una relazione separata il Collaudatore espone il proprio parere sulle riserve dell’Appaltatore che non siano state oggetto di composizione tra le parti. Art. 43 - Certificato di Collaudo 43.1. Qualora il lavoro risulti regolarmente eseguito il Certificato di Collaudo è sottoposto per l’approvazione di AMA S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 44. In tale certificato, premesse le indicazioni di cui al precedente articolo e le date del processo verbale e della relazione: a) vengono riassunti per sommi capi gli elementi che hanno concorso alla formazione del costo dell’opera, specificando le modificazioni, le aggiunte e le deduzioni al conto finale; b) sono determinati, la somma da porsi a carico dell’appaltatore per i danni, le indennità, o le spese che eventualmente dovesse, a qualsiasi titolo, risarcire ad AMA S.p.A.; l’importo delle penalità stabilite dal contratto evidenziando eventuali controversie pendenti insorte in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto; c) viene accertato, salvo ulteriori verifiche e rettifiche di AMA S.p.A., il conto liquidato all’Appaltatore e la collaudabilità dell’opera stessa. Art. 44 - Osservazioni dell’appaltatore al certificato di collaudo 44.1. Il certificato di collaudo è comunicato per iscritto, per la sua accettazione, all’Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 20 (venti) giorni. All’atto della firma egli può aggiungere, esclusivamente, le riserve che siano, direttamente, dipendenti dalle risultanze del certificato di collaudo. Se l’Appaltatore non firma il certificato nel termine predetto o lo sottoscrive senza riserve, il certificato stesso e le sue risultanze si intendono come da lui, definitivamente, accettate. Art. 45 - Approvazione del certificato di collaudo 45.1. Il collaudo dei lavori si intende perfezionato ed il lavoro accettato con l’approvazione scritta del relativo certificato da parte di AMA S.p.A. L’approvazione scritta di AMA S.p.A. equivale ad accettazione dell’opera; l’eventuale presa in consegna dell’opera, o di una parte di essa, e l’eventuale messa in esercizio della stessa non costituisce accettazione dell’opera. Dalla data di approvazione del certificato di collaudo decorrono le garanzie previste dalle disposizioni di contratto e di legge.

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Art. 46 - Pagamento della rata di saldo 46.1. Il pagamento della rata di saldo, è disposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo previa: - deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo; - presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta a garanzia del pagamento della rata di saldo; - emissione della relativa fattura, da parte dell’Appaltatore, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del detto termine. 46.2. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, c.c. La fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, è costituita per un importo pari alla somma erogata maggiorata del tasso d’interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo. La garanzia permane fino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Art. 47 - Difetti, vizi e difformità riscontrate in sede di collaudo 47.1. Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi parziali, nonché l’eventuale già avvenuta riacquisizione della proprietà, AMA S.p.A. nell’ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo vizi, difetti, o difformità dei materiali e/o dei lavori: a) ha il diritto di chiedere che l’Appaltatore, entro il termine fissato da AMA S.p.A. stessa, elimini tutti i vizi e difformità a propria cura e a proprie spese, comunque con il minimo pregiudizio per il funzionamento dell’opera; b) alternativamente a propria scelta, oppure ove l’Appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario ed opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformità, addebitandone il relativo importo all’Appaltatore; c) alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo. In tutti i casi sopra indicati AMA S.p.A. ha, comunque, diritto al risarcimento del danno. 47.2. Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre opere già eseguite o in corso di esecuzione, l’Appaltatore è tenuto al ripristino completo, a perfetta regola d’arte, di tutte le opere danneggiate, a sue spese oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate da AMA S.p.A. nel caso in cui quest’ultima abbia fatto eseguire le opere di ripristino da altro soggetto. In caso di vizi, difetti o difformità del lavoro oggetto dell’appalto che rendano l’opera inadatta alla sua destinazione, AMA S.p.A. ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno.