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Repubblica Italiana Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011 Data 5/05/2015 Numero 36 Periodicità bisettimanale Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 – 00147 ROMA Direttore del Bollettino: Dott. Alessandro Bacci

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  • Repubblica Italiana

    Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

    Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it

    Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011

    Data 5/05/2015Numero 36

    Periodicit bisettimanale

    Direzione Redazione ed Amministrazione presso la Presidenza della Giunta Regionale Via Cristoforo Colombo, 212 00147 ROMADirettore del Bollettino: Dott. Alessandro Bacci

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    http://www.regione.lazio.it
  • SOMMARIO

    StatoPresidenza del Consiglio dei Ministri

    Presidente del Consiglio dei Ministri

    Decreti Presidenziali

    Direttiva 24 febbraio 2015

    Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale,

    statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di

    recepimento della Direttiva 2007/60/CE. Pag. 9

    MinisteriMinistero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

    Decreti, Delibere e Ordinanze Ministeriali

    Decreto 10 marzo 2015

    Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti

    fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette. Pag. 20

    Regione LazioRegolamenti Regionali

    Regolamento 30 aprile 2015, n. 4

    Regolamento dei profili formativi dell'apprendistato Pag. 23

    Atti del Presidente della Regione Lazio

    Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 aprile 2015, n. T00081

    Oggetto: POR FESR Lazio 2007-2013 Modifica del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0279 del 10/08/2011

    relativo alla costituzione dell'Organismo Deliberante di cui al punto 3.2, Allegato A, della D.G.R. del 29.10.2010 n. 485

    concernente lo "Statuto del Fondo Capitale di Rischio POR FESR I.3 Lazio 2007/2013" gi modificato dal Decreto del

    Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 15/07/2013 e dal Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del

    29/01/2014. Pag. 50

    Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

    Deliberazione 24 febbraio 2015, n. 73

    Legge regionale 29/05/1997, n. 13, "Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale". Approvazione Statuto del

    Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti. Pag. 55

    Deliberazione 21 aprile 2015, n. 162

    Assegnazione di fondi regionali alla Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata per la "Realizzazione SIMT 5 piano corpo D

    P.O. S. Giovanni" - DCA U00207/14 e DCA U00219/14 - Importo complessivo di euro 675.982,95 a valere sul Capitolo

    H22103 - esercizio finanziario 2015 del bilancio regionale. Pag. 59

    Deliberazione 21 aprile 2015, n. 164

    Comune di Torrita Tiberina (RM). Variante Generale al Piano Regolatore Generale. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22

    del 22.06.2006. Approvazione con modifiche, prescrizioni e condizioni. Pag. 63

    Deliberazione 21 aprile 2015, n. 172

    Regolamento di attuazione dei profili formativi dell'apprendistato. Pag. 103

    05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 2 di 460

  • DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

    Atti dirigenziali di Gestione

    Determinazione 23 aprile 2015, n. G04889

    Nomina della Commissione di valutazione dei progetti di cui all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti di

    comunicazione turistica da parte dei Comuni del Lazio in attuazione della DGR n. 718 del 28/10/2014" approvato con

    determinazione n. G15790 del 7 novembre 2014 . Pag. 157

    DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

    Atti dirigenziali di Gestione

    Determinazione 27 febbraio 2015, n. G01931

    Reg. CE 1698/2005 - PSR 2007/2013 del Lazio - Misura 311 "Diversificazione verso attivit non agricole" - Azione 3

    "Sostegno all'offerta agrituristica" - Pronunzia della decadenza totale e revoca degli aiuti concessi alla ditta Pacciani Luciana

    titolare della domanda n. 8475915176, per un contributo pubblico totale pari ad Euro 191.415,59 Pag. 161

    Determinazione 24 aprile 2015, n. G04919

    Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 313 D.G.R. n. 300/2014. Approvazione del finanziamento della domanda

    di aiuto ammissibile n. 8475922128 del Comune di Roccantica, progetto "Ristrutturazione per la trasformazione dell'ex scuola

    elementare in ostello per la giovent", per un costo complessivo di Euro 137.209,11 ed un contributo di Euro 137.209,11.

    Pag. 166

    Determinazione 24 aprile 2015, n. G04949

    Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013. D. G. R. 246 del 22 marzo 2010 - Misura 214.

    Domande anno 2010. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Latina. Invio regionale n. 61.

    Domande n. 3. Importo Euro 2.891,60. Pag. 170

    Determinazione 24 aprile 2015, n. G04950

    Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013. D. G. R. 184 del 6 maggio 2011 - Misura 214.

    Domande anno 2011. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Frosinone e Latina. Invio

    regionale n. 38. Domande n. 3. Importo Euro 4.145,30. Pag. 174

    Determinazione 24 aprile 2015, n. G04951

    Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013. D. G. R. 184 del 6 maggio 2011 - Misura 214.

    Domande anno 2011. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Latina. Invio regionale n. 44.

    Domande n. 1. Importo Euro 20,09. Pag. 179

    Determinazione 24 aprile 2015, n. G04952

    Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013. D. G. R. 184 del 6 maggio 2011 - Misura 212.

    Domande anno 2011. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Latina. Invio regionale n. 12.

    Domande n. 3. Importo Euro 6.440,00. Pag. 183

    Determinazione 24 aprile 2015, n. G04953

    Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013. D. G. R. 186 del 18 aprile 2012 - Misura 214.

    Domande anno 2012. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Latina. Invio regionale n. 64.

    Domande n. 3. Importo Euro 1.033,29. Pag. 187

    Determinazione 24 aprile 2015, n. G04954

    Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013. D. G. R. 76 del 24 aprile 2013 - Misura 214.

    Domande anno 2013. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Latina, Rieti e Viterbo. Invio

    regionale n. 42. Domande n. 64. Importo Euro 353.725,45. Pag. 191

    Determinazione 24 aprile 2015, n. G04955

    Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013. D. G. R. 208 del 23 aprile 2014 - Misura 214.

    Domande anno 2014. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Viterbo. Invio regionale n. 17.

    Domande n. 90. Importo Euro 700.364,46. Pag. 200

    05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 3 di 460

  • Determinazione 24 aprile 2015, n. G04956

    Regolamento CE 1698/05. Piano di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013. Delibera di Giunta Regionale n. 290 del 18 aprile

    2008. Avviso pubblico misura 214 "Misure Agroambientali". Domande anno 2008. Approvazione elenco provinciale di

    autorizzazione di Latina. Invio regionale n. 65. Domande n. 1. Importo Euro 1.251,90. Pag. 210

    Determinazione 24 aprile 2015, n. G04957

    Regolamento CE 1698/05. Programma di sviluppo rurale del Lazio 2007/2013. D. G. R. 289 del 18 aprile 2008 - Misura 212 -

    Domande anno 2008. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Latina. Invio regionale n. 14.

    Domande n. 1. Importo Euro 2.300,00. Pag. 214

    DIREZIONE FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO

    Atti dirigenziali di Gestione

    Determinazione 23 aprile 2015, n. G04871

    Percorsi triennali di IeFP di cui al capo III del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Indicazioni in materia di esami di

    qualifica professionale - Anno scolastico e formativo 2014-2015. Pag. 218

    Determinazione 23 aprile 2015, n. G04877

    Legge regionale 25 febbraio 1992, n.23 - Titolo V - Rinnovo e Integrazione Autorizzazione, ente "LABOCONSULT SRL" a

    svolgere corsi privati non finanziati. Pag. 245

    Determinazione 23 aprile 2015, n. G04878

    Legge regionale 25 febbraio 1992, n.23 - Titolo V - Autorizzazione "CONSILIA CFO" a svolgere corsi privati non finanziati.

    Autorizzazione Corsi. Pag. 250

    Determinazione 23 aprile 2015, n. G04879

    D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.- Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attivit di formazione e di

    orientamento nella Regione Lazio". - conferma dell'accreditamento in ingresso relativo all'ente "ACCADEMIA SUPERIORE

    DI ESTETICA DI G.P. AIELLI (P.IVA 00719970592)". Pag. 254

    Atto di Organizzazione 23 aprile 2015, n. G04843

    Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art. 68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002, a

    personale dipendente regionale - designazione regionale esperto della formazione professionale Giuseppe Carbonetti presidente

    in COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale presso Ente A.L.E.SS. DON MILANI nel giorno

    23 aprile 2015. Codice corso ASL RM G/10 Pag. 257

    Atto di Organizzazione 23 aprile 2015, n. G04844

    Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art. 68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002, a

    personale dipendente regionale - designazione regionale esperto della formazione professionale Antonella Ruscitti presidente in

    COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale presso Ente ASL ROMA A nei giorni 23 - 24

    aprile 2015. Codice corso ASL RM A/1 Pag. 260

    Atto di Organizzazione 23 aprile 2015, n. G04845

    Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art. 68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002, a

    personale dipendente regionale - designazione regionale esperto della formazione professionale Annalisa Quaglia presidente in

    COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale presso Ente ERFAP LAZIO nei giorni 23 - 24

    aprile 2015. Codice corso IDI/4 Pag. 263

    Atto di Organizzazione 23 aprile 2015, n. G04846

    Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art. 68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002, a

    personale dipendente regionale - designazione regionale esperto della formazione professionale Carmen Pegoraro presidente in

    COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale presso Ente GLOBAL INVESTIGATION SERVICE

    SRL nel giorno 23 aprile 2015. Codice progetto RL 035548 - azione 50983 Pag. 266

    05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 4 di 460

  • Atto di Organizzazione 23 aprile 2015, n. G04847

    Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art. 68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002, a

    personale dipendente regionale - designazione regionale esperto della formazione professionale Giovanna Buccheri presidente

    in COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale presso Ente ASL ROMA B nei giorni 27 - 28

    aprile 2015. Codice progetto ASL RM B/4 Pag. 269

    Atto di Organizzazione 23 aprile 2015, n. G04870

    Regolamento regionale n. 1/2002, art. 164, comma 5. Affidamento ad interim della responsabilit dell'Area "Programmazione

    dell'Offerta d'Istruzione e Diritto allo Studio Scolastico". Pag. 272

    Atto di Organizzazione 24 aprile 2015, n. G04920

    Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art. 68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002, a

    personale dipendente regionale - designazione regionale esperto della formazione professionale. Claudio Marazza presidente in

    COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale presso Ente ENALC SRL nei giorni 27 - 28 aprile

    2015. Codice progetto RL029988 - azione 47278 Pag. 275

    Atto di Organizzazione 24 aprile 2015, n. G04921

    Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art. 68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002, a

    personale dipendente regionale - designazione regionale esperto della formazione professionale Marco Maulini presidente in

    COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale presso Ente A.L.E.SS. DON MILANI nei giorni 28

    - 29 aprile 2015. Codice progetto ASL RM G/9 Pag. 278

    Atto di Organizzazione 24 aprile 2015, n. G04922

    Conferimento di incarico ai sensi dell'art. 66, comma 3 e art. 68, comma 2, lettera c, del Regolamento regionale n.1 del 2002, a

    personale dipendente regionale - designazione regionale esperto della formazione professionale. Ida Vecchiarelli presidente in

    COMMISSIONI ESAMI FINALI nei corsi di Formazione Professionale presso Ente ENALC SRL nei giorni 29 - 30 aprile

    2015. Codice progetto RL029988 - azione 42503 Pag. 281

    DIREZIONE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE

    Atti dirigenziali di Gestione

    Determinazione 23 aprile 2015, n. G04880

    Soc. Energie Nuove Srl - Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, nel comune di

    Tuscania (VT) - "Condotta Forzata Tarquinia 1". Ammissione ad istruttoria. Pag. 284

    Determinazione 23 aprile 2015, n. G04881

    Soc. Energie Nuove Srl - Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, nel comune di

    Tuscania (VT) - "Condotta Forzata Tarquinia 2". Ammissione ad istruttoria. Pag. 290

    Determinazione 23 aprile 2015, n. G04882

    Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico dal Fiume Marta, nel comune di Tarquinia (VT) -

    localit Torrone - Foglio 46 particella 90, per un prelievo di portata media pari a 425 l/s pari al volume annuo di

    m313.402.800,00, per una potenza nominale di KW 53,91, richiesta dalla Soc. Green Energy Srl. Esclusione dell'ammissione

    ad istruttoria. Pag. 296

    Determinazione 23 aprile 2015, n. G04883

    Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico dal Fiume Marta, nel comune di Tarquinia (VT) -

    localit Colonnetta (Fossaccio) - Foglio 68 particella 59, per un prelievo di portata media pari a 1.000,856 l/s pari al volume

    annuo di m3 31.563.000,00, per una potenza nominale di KW 206,48, richiesta dalla Soc. Green Energy Srl. Esclusione

    dell'ammissione ad istruttoria. Pag. 302

    05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 5 di 460

  • DIREZIONE PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

    Atti dirigenziali di Gestione

    Determinazione 24 aprile 2015, n. G04923

    Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 - Variazione di bilancio con prelievo dal fondo di riserva per

    le autorizzazioni di cassa, capitoli di spesa: A14127 e T25502. Pag. 308

    Determinazione 24 aprile 2015, n. G04924

    Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 - Variazione di bilancio con prelievo dal fondo di riserva per

    le autorizzazioni di cassa, capitoli di spesa: T92600 e T25502. Pag. 312

    Determinazione 24 aprile 2015, n. G04938

    Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 - Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, tra

    i capitoli D12503 e D12536, appartenenti al programma 05 della missione 10 ed ulteriore prelevamento, in termini di cassa, dal

    fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, capitolo T25502. Pag. 316

    DIREZIONE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI

    Atti dirigenziali di Gestione

    Determinazione 23 aprile 2015, n. G04894

    Nomina della Commissione giudicatrice per la gara ad evidenza pubblica a procedura aperta ex art. 30 D.Lgs. 163/2006 per la

    "Concessione del servizio bar e tavola calda/fredda nella sede della Regione Lazio di Via R. Raimondi Garibaldi 7- Roma.

    Pag. 321

    Atto di Organizzazione 4 maggio 2015, n. G05381

    Ricerca di professionalit per l'affidamento dell'incarico di dirigente dell'Area "Giuridico Normativa, Istituzionale e Gestione

    del Rischio Clinico" della Direzione regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" a soggetto esterno all'amministrazione

    regionale, ai sensi dell'art. 162 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e

    successive modificazioni. Pubblicazione avviso informativo. Pag. 325

    Atto di Organizzazione 4 maggio 2015, n. G05382

    Ricerca di professionalit per l'affidamento dell'incarico di dirigente dell'Area "Porti e Trasporto Marittimo" della Direzione

    regionale "Territorio, Urbanistica, Mobilit e Rifiuti" a soggetto esterno all'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 162 del

    Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni.

    Pubblicazione avviso informativo. Pag. 332

    Atto di Organizzazione 4 maggio 2015, n. G05383

    Ricerca di professionalit per l'affidamento dell'incarico di dirigente dell'Area "Relazioni Istituzionali" della Direzione regionale

    "Per lo Sviluppo Economico e le Attivit Produttive" a soggetto esterno all'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 162 del

    Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni.

    Pubblicazione avviso informativo. Pag. 338

    DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

    Atti dirigenziali di Gestione

    Determinazione 23 aprile 2015, n. G04869

    REG.853/2004/CE Ampliamento prodotti deposito frigorifero autonomo Ditta ARIETE - FATTORIA LATTE SANO SPA Via

    della Muratella, 165 - Roma (RM) Pag. 344

    Determinazione 24 aprile 2015, n. G04896

    ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e s. m. i. - Integrazione graduatorie di

    settore della medicina generale valide per l'anno 2015 (domande presentate entro il 31 gennaio 2014 ) approvate con

    Determinazione n. G03501 del 26 marzo 2015 pubblicate sul BURL n. 28 del 7 aprile 2015 - inserimento dottor F.A.

    Pag. 347

    05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 6 di 460

  • Determinazione 24 aprile 2015, n. G04901

    Piano per la malattia diabetica. Integrazione componente del gruppo di lavoro regionale. Pag. 350

    DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

    Atti dirigenziali di Gestione

    Determinazione 10 aprile 2015, n. G04134

    Art. 14 ter della L.n.241/90 ss.mm.ii. - Determina conclusiva della Conferenza di Servizi relativa al procedimento

    amministrativo inerente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una nuova cava di Tufo in Loc. "San silvestro"

    nel Comune di Civitacastellana presentata dalla Soc. Mondial Tufo a r.l. Pag. 356

    Determinazione 23 aprile 2015, n. G04865

    POR FESR Lazio 2007-2013 - Attivit I.1. Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di contributo "Horizon2020 Misure

    per favorire l'accesso ai Programmi dell'Unione per il finanziamento della Ricerca, dell'Innovazione e della Competitivit" -

    Approvazione esiti domande "formalmente ammissibili". Pag. 361

    Enti LocaliComuni

    Comune di Formia

    Decreto di esproprio 21 aprile 2015, n. 2

    Decreto di Esproprio relativo ai terreni privati interessati alla Sistemazione e all'ampliamento della strada di accesso al Piano di

    Zona di Castellonorato denominata via Campole Pag. 366

    Comune di Marino

    Statuto

    Modifica dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 6 maggio 1999 e n. 47 del 7

    maggio 1999 - Art. 1, Art. 3 e sostituzione stemma Civico Comunale ( Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2015)

    Pag. 371

    Enti PubbliciASL

    AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

    Deliberazione 27 febbraio 2015, n. 123/DG

    Approvazione Graduatorie Provinciali branche specialistiche, professionisti e veterinari valide per l'anno 2015 (domande al

    31.01.2015) Art. 21 A.C.N. per la specialistica ambulatoriale del 23 marzo 2005 e s.m.i.. Pag. 374

    PrivatiAZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A

    Determinazione 16 aprile 2015, n. 101

    SR AUSONIA EX SS 630 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TRATTE IN CORRISPONDENZA DEI CENTRI

    ABITATI. APPROVAZIONE PAGAMENTI DI ESPROPRIO Pag. 449

    ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

    Avviso

    Costruzione ed esercizio elettrodotto 20 KV in loc. S. ANDREA nei COMUNI DI CANTALUPO IN SABINA e POGGIO

    CATINO(RI)-Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione N.54/2013 rilasciata dalla Provincia di Rieti, VI SETTORE - RIf. Enel

    RI/549 - ITER 170824 Pag. 453

    05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 7 di 460

  • Avviso

    Costruzione ed esercizio nuovo elettrodotto aereo 20 KV in conduttori nudi con relativo PTP in loc. CASALE nel COMUNE

    DI SCANDRIGLIA (RI) - Richiesta di rinnovo autorizzazione N. 139/2013 rilasciata dalla Provincia di Rieti, VI SETTORE -

    RIf. Enel RI/549 - ITER 170824 Pag. 455

    Avviso

    Nuovo elettrodotto MT 20 denominato KV DIAMETRALE PECE - ELPIM in Loc. Capo D'Acqua di Amaseno (FR) e Prossedi

    (LT) IDENTIFICATIVO Pratica Enel ITER 771560 Pag. 457

    Silos del Fibreno S.r.l.

    Verifica Impatto Ambientale

    Progetto di realizzazione di centro commerciale in Via Campo La Guzza nel Comune di Broccostella (FR), inserito nel

    Programma Integrato di Intervento in Localit San Martino Pag. 459

    05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 8 di 460

  • StatoPresidenza del Consiglio dei Ministri

    Presidente del Consiglio dei MinistriDecreti Presidenziali

    Direttiva 24 febbraio 2015

    Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema diallertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decretolegislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE.

    05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 9 di 460

  • DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 2015

    Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani

    di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e

    regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di

    cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento

    della Direttiva 2007/60/CE.

    (Pubbl. sulla G.U. n. 75 del 31 marzo 2015)

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del

    Servizio nazionale della protezione civile" e s. m. i.;

    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante

    "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

    Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15

    marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli articoli 107 e 108;

    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante

    "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma

    dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

    Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante

    "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle

    strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per

    migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile"

    ed in particolare l'articolo 5, comma 2, del predetto decreto-legge

    ove e' previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri,

    predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e

    prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i

    piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza,

    d'intesa con le regioni e gli enti locali;

    Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante

    "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle

    calamita' naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonche'

    ulteriori disposizioni in materia di protezione civile" ed, in

    particolare, l'articolo che autorizza il Presidente del Consiglio dei

    ministri, al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale

    da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione

    dell'integrita' della vita, su proposta del Capo del Dipartimento

    della protezione civile e sentito il Presidente della regione

    interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di

    emergenza, a disporre il coinvolgimento delle strutture operative

    nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per

    fronteggiare l'emergenza;

    Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, inerente

    l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed

    alla gestione dei rischi di alluvioni ed in particolare:

    l'articolo 3, ove e' previsto che le regioni, in coordinamento

    tra loro e con il Dipartimento della protezione civile, provvedano,

    ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri

    del 27 febbraio 2004, per il distretto idrografico di riferimento,

    alla predisposizione ed all'attuazione del sistema di allertamento

    nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di

    protezione civile;

    l'articolo 7, comma 3, ove e' disposto che i piani di gestione

    rechino una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza

    05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 10 di 460

  • predisposti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto

    legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' della normativa previgente

    e tengano conto degli aspetti relativi alle attivita' di regolazione

    dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione;

    Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con

    modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante

    "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

    Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con

    modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare,

    l'articolo 19 inerente le "funzioni fondamentali dei comuni e

    modalita' di servizio associato di funzioni e servizi comunali";

    Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2013, n. 119 recante

    "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto

    della violenza in genere, nonche' in tema di protezione civile e di

    commissariamento delle province" ed, in particolare, l'articolo 10;

    Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27

    febbraio 2004, recante "Indirizzi operativi per la gestione

    organizzativa e del sistema di allertamento nazionale e regionale per

    il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile e

    s.m.i., pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale

    n. 59 dell'11 marzo 2004;

    Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3

    dicembre 2008, recante "Indirizzi operativi per la gestione delle

    emergenze" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2009,

    n. 36;

    Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9

    novembre 2012, inerente gli "indirizzi operativi per assicurare

    l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato

    all'attivita' di protezione civile", pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale n. 27 del 1 febbraio 2013;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7

    novembre 2012 recante "Organizzazione del Dipartimento della

    protezione civile";

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9

    aprile 2014 - registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 2014,

    al n. 1155 - con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli e' stato

    conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto

    1988, n. 400, nonche' dell'articolo 19 del decreto legislativo 30

    marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della

    protezione civile, a far data dal 9 aprile 2014 e fino al verificarsi

    della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23

    agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del

    D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed e' stata attribuita la titolarita'

    del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - "protezione

    civile" - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio

    dei ministri;

    Considerato che, in attuazione della direttiva 2007/60/CE, le

    regioni devono, in coordinamento fra loro e con il Dipartimento della

    protezione civile, provvedere alla predisposizione ed all'attuazione

    del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il

    rischio idraulico ai fini di protezione civile nell'ambito del piano

    di gestione delle alluvioni;

    Ravvisata l'esigenza di fornire alle regioni specifici indirizzi

    operativi in relazione alle modalita' di predisposizione della parte

    dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale,

    statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione

    civile di cui al comma 3, lettera b) ed al comma 5 dell'articolo 7,

    del decreto legislativo n. 49/2010;

    Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

    Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 22

    gennaio 2015;

    05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 11 di 460

  • Emana

    i seguenti indirizzi operativi inerenti la predisposizione della

    parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni relativa al

    sistema di allertamento nazionale per il rischio idraulico ai fini di

    protezione civile.

    1. Finalita'

    Lo scopo della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e

    alla gestione del rischio di alluvioni e' "istituire un quadro per la

    valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le

    conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio

    culturale e le attivita' economiche connesse con le alluvioni

    all'interno della Comunita'" (art.1). Tale direttiva, quindi,

    affronta l'argomento della gestione delle alluvioni nel suo

    complesso, vale a dire, sia la gestione nel "tempo reale" che nel

    "tempo differito", cosi' come definiti dalla Dir. P.C.M. 27/02/2004 e

    s.m.i. Una forte sinergia tra le misure nel tempo reale, prime fra

    tutte il sistema di allertamento e la pianificazione di emergenza, e

    le misure nel tempo differito, tra cui interventi strutturali e

    vincoli territoriali, puo' concretizzarsi in un'efficace gestione

    delle alluvioni, cosi' come previsto dalla direttiva 2007/60/CE, che

    dispone l'adozione di piani di gestione del rischio alluvione che

    "riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio e, in

    particolare, la prevenzione, la protezione e la preparazione,

    comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento, e

    tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del

    sottobacino interessato".

    L'articolo 7 del decreto legislativo 49/2010, decreto di

    recepimento nella legislazione nazionale, definisce le attivita' che

    devono essere svolte ai fini della predisposizione dei suddetti piani

    sulla base delle mappe della pericolosita' e del rischio di

    alluvioni, ed in particolare le autorita' di bacino distrettuali

    predispongono piani di gestione, coordinati a livello di distretto

    idrografico, nell'ambito delle attivita' di pianificazione di bacino,

    mentre le regioni, in coordinamento tra loro, nonche' con il

    Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono la

    parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di

    riferimento relativa al sistema di allertamento nazionale per il

    rischio idraulico ai fini di protezione civile.

    In tale ambito, la presente direttiva, emanata ai sensi

    dell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,

    reca disposizioni relative alla predisposizione della parte dei piani

    di gestione relativa al tempo reale.

    A tal fine, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del

    decreto legislativo n. 49/2010, le presenti indicazioni operative

    individuano le informazioni che devono essere contenute nel piano di

    gestione in riferimento agli argomenti:

    previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in

    essere attraverso la rete dei centri funzionali;

    presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso

    adeguate strutture e soggetti interregionali, regionali e

    provinciali;

    regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani

    di laminazione;

    supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza

    predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell'articolo

    67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della

    normativa previgente;

    05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 12 di 460

  • sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti

    ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152

    del 2006, nonche' della normativa previgente.

    Inoltre, vengono indicate le modalita' per la predisposizione del

    piano di gestione in relazione alle ulteriori attivita' previste dal

    decreto legislativo 49/2010:

    relazioni ed informazioni alla Commissione europea;

    predisposizione del catasto degli eventi alluvionali;

    obiettivi per il miglioramento della gestione del rischio

    alluvioni attraverso l'adozione di misure non strutturali.

    Ciascuna struttura regionale di protezione civile predispone la

    parte di propria competenza del piano di gestione distrettuale in

    accordo con le altre strutture regionali e la coordina con le altre

    regioni afferenti al medesimo Distretto idrografico, di cui

    all'articolo 64, del decreto legislativo n. 152/2006 nonche' con la

    stessa Autorita' di Distretto soprattutto in riferimento agli

    obiettivi di piano e alle misure.

    Il Dipartimento della protezione civile predispone la parte del

    piano di gestione comune a tutti i distretti in cui vengono descritte

    le azioni di coordinamento a livello nazionale relative al sistema di

    allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

    In attuazione dell'articolo 8, del decreto legislativo 49/2010 ai

    fini della predisposizione dei piani di gestione coordinati a livello

    di distretto idrografico internazionale, il Dipartimento della

    protezione civile d'intesa con le regioni interessate predispone le

    sezioni inerenti al sistema di allertamento per il rischio idraulico

    ai fini di protezione civile.

    2. Previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in

    essere attraverso la rete dei centri funzionali

    Il Piano di gestione contiene la sezione relativa al sistema di

    allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico previsto a

    livello nazionale, statale e regionale, ai sensi della direttiva 27

    febbraio 2004 e s.m.i.

    In particolare, data la natura distribuita, propria della struttura

    del sistema di allertamento a livello nazionale, ogni regione e

    provincia autonoma coinvolta nel Distretto idrografico riassume

    l'organizzazione del proprio sistema inserendo nel documento almeno

    la descrizione dei seguenti contenuti:

    a) la normativa regionale sul sistema di allertamento, ovvero

    l'elenco e la sintesi dei contenuti delle norme regionali relative al

    sistema di allertamento in vigore al momento della redazione del

    Piano di gestione, al fine di definire un quadro normativo chiaro che

    possa essere esaustivo a livello di bacino distrettuale;

    b) la definizione degli scenari del tempo reale, ovvero la

    descrizione degli scenari di criticita' idrogeologica e idraulica

    ufficialmente adottati a livello regionale con esplicito riferimento

    ai tempi di ritorno associati a ciascun scenario di criticita';

    c) la descrizione dei documenti di allertamento adottati a

    livello regionale in riferimento alla Dir. 27/02/2004, ovvero la

    descrizione dei bollettini e avvisi di criticita' idrogeologica e

    idraulica disseminati a livello regionale, corredati da una breve

    guida alla consultazione degli stessi al fine di facilitarne la

    comprensione e l'interpretazione a livello di distretto idrografico.

    Nel caso in cui a livello di Bacino di Distretto siano stati adottati

    dei bollettini specifici per l'allertamento in caso di rischio

    alluvioni (ad esempio per il bacino del fiume Po), le regioni

    interessate, in coordinamento tra loro e con l'Ente responsabile

    dell'emissione degli stessi, predisporranno un unico documento

    descrittivo per la consultazione del bollettino esplicitando, in modo

    sintetico, le modalita' di coordinamento e raccordo interregionale

    05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 13 di 460

  • che ne permettono la compilazione, condivisione e diffusione.

    d) la descrizione delle procedure di diramazione delle allerte a

    livello regionale, ovvero la descrizione sintetica della catena di

    allertamento dal livello regionale al livello locale in caso di

    previsione e/o imminenza e/o evento alluvionale in atto, con

    particolare riguardo alle modalita' di diffusione e disseminazione

    dei bollettini/avvisi di cui alla lettera c). Nel caso in cui a

    livello di Bacino di Distretto siano stati adottati dei bollettini

    specifici per l'allertamento in caso di rischio alluvioni (ad esempio

    per il bacino del fiume Po), le regioni interessate, in coordinamento

    tra loro e con l'Ente responsabile dell'emissione degli stessi,

    predisporranno un unico documento descrittivo delle procedure di

    disseminazione di livello interregionale.

    e) la descrizione della sensoristica presente a livello

    regionale, ovvero la descrizione sintetica degli strumenti di

    monitoraggio: stazioni idrometeorologiche a terra, radar

    meteorologici, satelliti, etc. e la politica di condivisione dei dati

    adottata. Nel caso in cui siano presenti sensori di proprieta' di

    enti di livello interregionale, le regioni interessate, in

    coordinamento tra loro e con l'ente stesso, cureranno la redazione di

    detti contenuti da inserire nel Piano di Gestione.

    3. Presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso

    adeguate strutture e soggetti interregionali, regionali e

    provinciali

    Con specifico riferimento al presidio territoriale idraulico, il

    Piano di gestione contiene:

    a) il quadro normativo di riferimento, ovvero una sintesi delle

    normative regionali sui presidi territoriali idraulici;

    b) l'organizzazione dei presidi idraulici ovvero la descrizione

    della tipologia di organizzazione dei presidi idraulici dove viene

    evidenziata la scala territoriale alla quale operano (interregionale,

    regionale, provinciale, intercomunale, comunale); elenco delle sedi

    presenti sul territorio e delle dotazioni disponibili;

    c) l'attivita' dei presidi idraulici, ovvero la descrizione dei

    servizi che vengono svolti dal presidio idraulico (rilevamento,

    monitoraggio, controllo, etc.) associati alle aree a rischio e/o a

    punti critici con particolare riferimento alle criticita' arginali.

    Descrizione delle modalita' di attivazione in funzione dei livelli di

    allertamento. Descrizione del flusso di informazioni con il Centro

    funzionale decentrato e con gli altri soggetti competenti;

    d) i soggetti preposti al funzionamento dei presidi idraulici,

    ovvero l'elenco delle categorie di personale preposto al

    funzionamento dei presidi, eventuali protocolli di intesa con ordini

    professionali e/o con associazioni di volontariato. Descrizione delle

    attivita' di formazione e di aggiornamento previste. Nel caso in cui

    sia costituito un Presidio territoriale idraulico organizzato a

    livello di bacino idrografico (ad esempio per il bacino del fiume

    Po), le regioni interessate, in coordinamento tra loro e con l'ente

    responsabile dell'organizzazione del Presidio, predisporranno un

    unico documento descrittivo delle procedure di attivazione e

    funzionamento a livello interregionale.

    4. Regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani

    di laminazione

    Il Piano di gestione contiene una sezione relativa al governo delle

    piene in particolare per cio' che concerne la regolazione dei

    deflussi, posta in essere anche attraverso i piani di laminazione, e

    la costituzione di Unita' di comando e controllo.

    05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 14 di 460

  • Con specifico riferimento ai piani di laminazione, il Piano di

    gestione contiene:

    a) Elenco delle grandi dighe presenti nel bacino.

    Elenco degli invasi presenti e loro principali caratteristiche,

    tra le quali: tipologia costruttiva, anno di costruzione, ente

    gestore, ente concessionario, volume di massimo invaso, quota di

    massimo invaso, quota di massima regolazione, volume di laminazione,

    capacita' complessiva degli scarichi di superficie e di fondo e usi

    concessori. Particolare attenzione va dedicata alla presenza di

    pianificazione di emergenza per i territori a valle.

    b) Sintesi delle considerazioni finali degli studi sull'influenza

    degli invasi e dei piani di laminazione.

    Elenco degli studi condotti completato da una breve sintesi delle

    loro risultanze in cui si vanno ad evidenziare gli invasi individuati

    come effettivamente utili alla laminazione delle piene e quindi ad

    una riduzione del rischio idraulico a valle degli invasi.

    Elenco dei piani di laminazione adottati dalle Regioni coinvolte

    nel bacino corredato da una descrizione sintetica del tipo di

    procedura definita, vale a dire statica o dinamica.

    c) Unita' di comando e controllo istituite.

    Riferimenti normativi e descrizione sintetica della struttura

    delle Unita' di comando e controllo istituite.

    5. Supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza

    predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell'articolo

    67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della

    normativa previgente

    Il Piano di gestione contiene una dettagliata descrizione della

    corrispondenza tra livelli di criticita' previsti e/o in atto,

    livelli di allerta, e l'associazione di tali livelli con

    l'attivazione delle fasi operative a livello regionale. Il Piano

    reca, inoltre, la descrizione di come il sistema di allertamento

    viene inserito nelle procedure di pianificazione di emergenza

    nell'ambito del rischio idraulico.

    6. Sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza

    I Comuni, ai sensi del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100,

    hanno l'obbligo di dotarsi di Piani di emergenza di protezione civile

    redatti in coerenza con quanto disposto nella direttiva del

    Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008.

    I piani di gestione, secondo il disposto del comma 5, dell'articolo

    7 del decreto legislativo 49/2010, debbono contenere una sintesi dei

    contenuti dei piani urgenti di emergenza per il rischio idraulico di

    cui all'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 152/2006 da

    effettuarsi a cura degli organi di protezione civile.

    La sintesi dei contenuti dei piani di emergenza nel piano di

    gestione ha il fine di rappresentare unitariamente come viene

    affrontato un evento critico di tipo idraulico. Cio' richiede,

    quindi, la descrizione delle attivazioni ed attivita' di gestione

    dell'emergenza da parte degli organi di protezione civile preposti,

    tenuto conto delle valutazioni inerenti i passaggi tra i livelli di

    allerta e le fasi operative.

    Detta sintesi, dopo i riferimenti alle normative regionali inerenti

    la pianificazione di emergenza riporta l'inquadramento territoriale,

    con gli elementi utili alla elaborazione degli scenari e alla

    valutazione del rischio idraulico, e le informazioni sulla presenza

    di opere idrauliche (dighe o sbarramenti, argini, casse di

    espansione, briglie ecc.) rilevanti per la pericolosita' e per la

    05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 15 di 460

  • mitigazione del rischio.

    Per l'individuazione di possibili scenari di riferimento e del

    relativo impatto sul territorio si tiene conto:

    i) della mappatura di pericolosita' e di rischio, elaborate

    dall'Autorita' di Bacino nell'ambito dei PAI vigenti o delle mappe

    predisposte ai sensi della direttiva 2007/60/CE qualora piu' gravose,

    e di ulteriori dati conoscitivi di dettaglio eventualmente

    disponibili, incluse le alluvioni recenti. A tal proposito si

    rammenta che le suddette mappature si riferiscono a tempi di ritorno

    generalmente maggiori di venti anni che nel sistema di allertamento

    corrispondono indistintamente a uno scenario di criticita' elevata;

    ii) dei punti critici (ad es. opere di attraversamento -

    pedonali, viarie, ferroviarie - dei corsi d'acqua, attraversamenti

    con insufficiente sezione di deflusso/sponde in erosione/bruschi

    cambiamenti di sezione) e interferenze con le infrastrutture di

    mobilita' (ad es. sottopassi), individuati anche tenendo conto

    specificatamente delle condizioni di criticita' delle strutture

    arginali;

    iii) della descrizione della dinamica degli eventi attesi.

    Inoltre, e' presente una descrizione generale degli elementi del

    Sistema di protezione civile rilevanti ai fini della gestione di un

    evento idraulico e alla definizione del modello di intervento. In

    particolare, sono evidenziati gli aspetti organizzativi di risposta

    all'emergenza, quali la presenza di accordi tra amministrazioni per

    la gestione emergenziale (unioni di comuni o protocolli d'intesa tra

    amministrazioni locali, statali e strutture operative),

    l'organizzazione del sistema di allertamento e i relativi flussi di

    comunicazione, la presenza di risorse logistiche sul territorio.

    Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle

    responsabilita' e dei compiti per la gestione coordinata

    dell'emergenza e riporta le procedure, suddivise in diverse fasi

    operative previste nel Piano, per l'attuazione delle attivita' in

    base alle caratteristiche e all'evoluzione dell'evento. La corretta

    pianificazione favorisce l'utilizzo razionale delle risorse e il

    coordinamento delle attivita' e dei soggetti competenti sul

    territorio.

    Le procedure operative si basano sugli obiettivi da perseguire per

    la gestione dell'emergenza, assegnando agli operatori delle diverse

    aree di intervento individuate, secondo competenza, le relative

    azioni. Tali azioni devono essere associate alle fasi operative che

    vengono attivate in base ai livelli di allerta comunicati dai Centri

    Funzionali e alle informazioni provenienti dal territorio.

    Il passaggio da una fase operativa a quella superiore ovvero a

    quella inferiore viene disposto dall'Autorita' competente sul

    territorio.

    Sono riportate, dunque, sinteticamente l'organizzazione del sistema

    e le attivita' previste in fase di pianificazione di emergenza volte

    a perseguire gli obiettivi generali e specifici, di seguito elencati,

    in caso di un evento alluvionale:

    a) salvaguardia della popolazione (allertamento, soccorso ed

    eventuale evacuazione);

    b) assistenza alla popolazione (logistica e sanitaria);

    c) monitoraggio dei fenomeni e dell'evolversi dell'emergenza;

    d) coordinamento delle attivita' di emergenza;

    e) salvaguardia delle strutture e infrastrutture a rischio;

    f) verifica della funzionalita' delle telecomunicazioni;

    g) informazione alla popolazione;

    h) ripristino della viabilita' e dei trasporti - controllo del

    traffico;

    i) ripristino dei servizi essenziali;

    j) censimento del danno;

    k) salvaguardia dei beni di interesse artistico e culturale;

    l) rapporto con gli organi di informazione.

    05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 16 di 460

  • La sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza di cui al

    comma 5, dell'articolo 7 del decreto legislativo 49/2010 si esplica,

    quindi, nella ricognizione dei piani di emergenza esistenti

    nell'ambito del rischio idraulico, quali le pianificazioni regionali,

    provinciali, intercomunali, comunali e degli enti che, a vario

    titolo, effettuano attivita' finalizzate anche alla protezione civile

    nel contesto del territorio interessato dalla pianificazione di

    gestione del rischio alluvioni (ad esempio, enti fornitori di servizi

    e consorzi di bonifica).

    7. Relazioni ed informazioni alla Commissione europea

    In attuazione del disposto dell'articolo 13 del decreto legislativo

    49/2010 che sancisce che le regioni mettano a disposizione sul

    portale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del

    Consiglio dei ministri i bollettini e gli avvisi di cui alla

    direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio

    2004, il Dipartimento della protezione civile crea sul proprio sito

    web - d'intesa con le regioni - una sezione dedicata all'allertamento

    meteo-idro nella quale e' possibile consultare, in una sintesi

    nazionale, il quadro complessivo delle previsioni meteo a fini di

    protezione civile e delle valutazioni di criticita' nonche' le norme

    di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni

    meteo-idrogeologici e idraulici.

    In particolare, sul sito del Dipartimento deve essere pubblicato:

    a) ogni giorno, entro le ore 15,00, il bollettino di vigilanza

    meteorologica nazionale che segnala i fenomeni meteorologici

    rilevanti ai fini di protezione civile previsti per il giorno di

    emissione e per il giorno seguente, piu' la tendenza attesa per il

    giorno ancora successivo;

    b) ogni giorno, entro le ore 16,00, il bollettino di Criticita'

    Nazionale che sintetizza le valutazioni di criticita' dei Centri

    funzionali decentrati con l'obiettivo di fornire ai cittadini e alla

    Commissione europea il quadro completo delle criticita' attese su

    tutto il territorio nazionale.

    Inoltre, il Dipartimento da' notizia degli avvisi meteo diramando

    comunicati stampa, che sono pubblicati anche nella sezione dedicata

    all'allertamento meteo-idro.

    Nella stessa sezione dovra' essere consultabile una pagina web che

    raccoglie i link dei siti web delle regioni, nei quali vengono

    pubblicati:

    a) bollettini di vigilanza meteorologica e avvisi di Condizioni

    meteorologiche avverse;

    b) bollettini di criticita' idrogeologica e idraulica e avvisi di

    criticita' idrogeologica e idraulica;

    c) allerte in corso.

    Le regioni e province autonome hanno cura di comunicare

    tempestivamente al Dipartimento eventuali aggiornamenti e/o modifiche

    degli indirizzi web relativi a tali siti.

    8. Catalogo degli eventi alluvionali

    Il Dipartimento della protezione civile mette a disposizione una

    piattaforma informatica sulla quale saranno caricati e visualizzati i

    dati validati resi disponibili dalle regioni e dalle altre autorita'

    competenti, nonche' sara' possibile permettere anche l'attivita' di

    inserimento, validazione e visualizzazione di nuove informazioni

    relative agli eventi storici di alluvioni che saranno messi a

    disposizione della Commissione europea.

    Le modalita' di alimentazione saranno definite da specifiche intese

    tra le varie strutture regionali competenti e le autorita' di

    05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 17 di 460

  • distretto.

    Tutti i dati raccolti sono archiviati in un database centrale

    progettato secondo le indicazioni del documento "TECHNICAL SUPPORT IN

    RELATION TO THE IMPLEMENTATION OF THE FLOODS DIRECTIVE (2007/60/EC) A

    USER GUIDE TO THE FLOODS REPORTING SCHEMAS".

    9. Obiettivi e misure

    Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 49/2010 "nei piani

    di gestione .... sono definiti gli obiettivi della gestione del

    rischio di alluvioni per le zone a rischio .... evidenziando, in

    particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per

    la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio

    culturale e le attivita' economiche e sociali, attraverso

    l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni

    per la riduzione della pericolosita'."

    Ai fini dell'attuazione delle disposizioni inerenti il sistema di

    allertamento, ciascuna regione definisce i propri obiettivi di

    gestione del rischio, intesi come il rafforzamento del sistema di

    protezione civile e l'incremento della resilienza delle comunita',

    raggiungibili attraverso l'adozione di interventi non strutturali.

    In particolare, gli obiettivi devono essere focalizzati

    sull'utilizzo e il miglioramento continuo di misure non strutturali,

    tra cui:

    a) la previsione e la gestione in tempo reale delle piene

    attraverso il sistema di allertamento;

    b) la pianificazione di emergenza e le relative attivita'

    esercitative di verifica;

    c) la formazione degli operatori di protezione civile;

    d) l'informazione alla popolazione sul rischio, sulle azioni di

    prevenzione e autoprotezione da adottare e sui piani di emergenza.

    Tali obiettivi e misure non strutturali definiti da ciascuna

    regione devono essere coordinati con le altre regioni afferenti al

    medesimo distretto e con l'autorita' di distretto stessa al fine di

    condividere un unico documento nel quale concordare le tipologie

    delle misure e distinguere le responsabilita' di attuazione.

    10. Informazione e consultazione del pubblico

    Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 49/2010 ed in

    relazione agli Indirizzi operativi di cui alla presente direttiva, le

    regioni afferenti il bacino idrografico, in coordinamento tra loro e

    con il Dipartimento nazionale della protezione civile, d'intesa con

    le Autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del

    decreto legislativo n. 152/2006, mettono a disposizione del pubblico

    la parte di propria competenza del Piani di gestione del rischio

    alluvioni e promuovono la partecipazione attiva di tutti soggetti

    interessati all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei

    piani di gestione.

    11. Disposizioni finali

    Per le regioni a Statuto speciale sono fatte salve le competenze

    riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di

    attuazione. Per le Provincie autonome di Trento e Bolzano sono fatte

    salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (DPR del 31

    agosto 1972, n. 670 e s.m.i.) e dalle relative norme di attuazione.

    In tale contesto le Province autonome provvedono ad adeguare la

    presente direttiva alle norme dello Statuto di autonomia.

    All'attuazione delle presente direttiva si provvede nell'ambito

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  • delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

    legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la

    finanza pubblica.

    Roma, 24 febbraio 2015

    p. Il Presidente

    del Consiglio dei ministri

    Delrio

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  • StatoMinisteri

    Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e ForestaliDecreti, Delibere e Ordinanze Ministeriali

    Decreto 10 marzo 2015

    Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso diprodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette.

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  • DECRETO 10 marzo 2015 Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e

    dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti

    fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree

    naturali protette.

    (Pubbl. sul S.O. n. 16 alla G.U. n. 71 del 26 marzo 2015)

    IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

    ALIMENTARI E FORESTALI

    di concerto con

    IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

    E DEL MARE

    e

    IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del

    Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione

    comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

    Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante

    Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per

    l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei

    pesticidi;

    Visto il decreto 22 luglio 2012 del Ministro delle politiche

    agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della

    tutela del territorio e del mare, che istituisce il Consiglio

    tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,

    di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

    Visto il decreto 22 gennaio 2014 del Ministro delle politiche

    agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro

    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro

    della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12

    febbraio 2014, con il quale e' stato adottato il Piano d'azione

    nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi

    dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

    Visto, in particolare, il paragrafo A.5.1 del Piano d'azione

    nazionale a tenore del quale i Ministeri dell'ambiente e della

    tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari

    e forestali e della salute, su proposta del Consiglio, entro dodici

    mesi dall'entrata in vigore del Piano, predispongono linee guida di

    indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

    e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi

    rischi in aree specifiche;

    Considerato che il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso

    sostenibile dei prodotti fitosanitari nella seduta del 26 novembre

    2014, ha approvato la proposta di linee guida di indirizzo per la

    scelta di misure volte alla riduzione dei rischi derivanti dall'uso

    dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente

    acquatico, dell'acqua potabile e dei Siti Natura 2000 e delle aree

    naturali protette;

    Considerata la presa d'atto della Conferenza permanente per i

    rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

    di Bolzano, nella seduta del 18 dicembre 2014;

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  • Decreta:

    Art. 1

    Sono approvate le linee guida di indirizzo, allegate al presente

    decreto, per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

    e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi

    rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, secondo

    quanto disposto al paragrafo A.5.1 del Piano d'azione nazionale per

    l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto

    interministeriale 22 gennaio 2014 del Ministro delle politiche

    agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro

    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro

    della salute.

    Art. 2

    Le regioni e le province autonome, conformemente alle linee guida

    di cui all'art. 1, individuano le misure di cui ai paragrafi A.5.2

    Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

    e A.5.8 Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette

    del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti

    fitosanitari.

    Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello

    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

    italiana.

    Roma, 10 marzo 2015

    Il Ministro delle politiche agricole

    alimentari e forestali

    Martina

    Il Ministro dell'ambiente

    e della tutela del territorio

    e del mare

    Galletti

    Il Ministro della salute

    Lorenzin

    Allegato

    (Omissis)

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  • Regione LazioRegolamenti Regionali

    Regolamento 30 aprile 2015, n. 4

    Regolamento dei profili formativi dell'apprendistato

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  • LA GIUNTA REGIONALE

    ha adottato

    IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    e m a n a

    il seguente regolamento:

    TITOLO I

    (Disposizioni generali)

    Art. 1

    (Finalit)

    1. Ai sensi dellarticolo 15 dello Statuto, la Regione, nellambito della potest regolamentare in materia di legislazione esclusiva ai sensi dellarticolo 117 della

    Costituzione, detta disposizioni sui profili formativi dellapprendistato.

    2. Il presente regolamento ha la finalit di realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico per i giovani, in grado di contribuire alla creazione di occupazione

    di qualit, alla crescita sociale e alla riduzione del tasso di disoccupazione.

    3. La Regione, nellambito delle competenze di cui al comma 1: a) sostiene loccupabilit dei giovani rafforzando lintegrazione tra formazione e

    lavoro valorizzando il potenziale educativo del lavoro anche per conseguire

    titoli di studio;

    b) favorisce lingresso e la permanenza dei giovani nel mercato del lavoro attraverso iniziative tese allo sviluppo delle competenze in linea con le

    esigenze espresse dalle imprese e dal sistema economico.

    05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 24 di 460

  • Art. 2

    (Oggetto del regolamento)

    1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, in attuazione di quanto

    previsto dallarticolo 2, comma 115, lettere a), b) e c), della legge regionale 14 luglio

    2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalit della Regione:

    Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dellordinamento regionale

    nonch interventi per lo sviluppo e la competitivit dei territori e a sostegno delle

    famiglie) e nel rispetto dei principi e criteri previsti dal decreto legislativo 14 settembre

    2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della

    legge 24 dicembre 2007, n. 247) e successive modifiche, di seguito denominato testo

    unico:

    a) i profili formativi concernenti il contratto di apprendistato per la qualifica e per il

    diploma professionale, in conformit allAccordo stipulato in sede di Conferenza

    permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e

    Bolzano il 15 marzo 2012;

    b) i profili formativi dellofferta formativa pubblica, interna o esterna allazienda,

    finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali concernenti il contratto

    di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, in conformit alle Linee

    guida adottate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e

    le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 febbraio 2014, di seguito denominate

    Linee guida;

    c) i profili formativi concernenti il contratto di apprendistato di alta formazione e di

    ricerca.

    Art. 3

    (Azioni di sistema)

    1. La Regione realizza, senza oneri per il bilancio regionale, le seguenti azioni di sistema:

    a) attivit di monitoraggio periodico al fine di migliorare lefficacia delle azioni previste e degli interventi programmati;

    b) azioni di informazione e comunicazione volte a promuovere lapprendistato presso le universit, gli istituti scolastici, le altre istituzioni formative o di

    ricerca, le imprese, le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

    comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale e i diversi soggetti

    del mercato del lavoro regionale.

    TITOLO II

    (Tipologie di apprendistato)

    CAPO I

    (Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)

    Art. 4

    (Durata del periodo di formazione dellapprendistato per la qualifica e per il

    diploma professionale)

    1. Nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 2, comma 1, del testo unico e dallarticolo 6, la durata del periodo di formazione dellapprendistato per la qualifica e

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  • per il diploma professionale stabilita dalle parti, dintesa con listituzione formativa

    che realizza il percorso formativo.

    2. La durata del periodo di formazione dellapprendistato di cui al comma 1 pu essere ridotta, nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 3, comma 1, del testo unico,

    in caso di riconoscimento di crediti formativi secondo i criteri previsti dallarticolo 11.

    3. Il periodo di formazione dellapprendistato di cui al comma 1 termina alla data prevista dal contratto ai sensi dei commi 1 e 2 ovvero con il conseguimento del titolo di

    cui allarticolo 9 se intervenuto anticipatamente rispetto alla durata contrattualmente

    convenuta.

    Art. 5

    (Articolazione e finalit della formazione strutturata)

    1. I percorsi formativi dellapprendistato di cui allarticolo 4, comma 1, prevedono la frequenza di attivit di formazione, interna o esterna allazienda, strutturata in

    osservanza degli standard minimi formativi definiti dallAccordo stipulato in sede di

    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di

    Trento e Bolzano il 15 marzo 2012, per un monte di quattrocento ore annue.

    2. La formazione di cui al comma 1, come definita allarticolo 8, comma 1, pu essere erogata allinterno dellazienda o presso le istituzioni formative di cui allarticolo

    7, in ragione dellet dellapprendista, secondo la seguente articolazione:

    a) per apprendisti di et inferiore a diciotto anni, duecento ore di formazione esterna e duecento ore di formazione interna;

    b) per apprendisti di et superiore a diciotto anni, cento ore di formazione esterna e trecento ore di formazione interna.

    3. Gli standard minimi formativi di cui al comma 1 si riferiscono alle competenze di base e alle competenze tecnico-professionali delle figure professionali inserite nel

    Repertorio di cui allarticolo 9 nonch alle competenze tecnico professionali comuni di

    qualifica professionale nelle aree qualit, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale.

    4. Gli standard minimi formativi per gli apprendisti in obbligo di istruzione garantiscono lacquisizione dei saperi e delle competenze riferibili agli assi culturali di

    cui al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139

    (Regolamento recante norme in materia di adempimento dellobbligo di istruzione).

    Art. 6

    (Piano Formativo Individuale)

    1. Nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 2, comma 1, lettera a), del testo unico il Piano Formativo Individuale, di seguito denominato PFI, definito dintesa

    con listituzione formativa e contiene i seguenti elementi minimi:

    a) i dati indentificativi dellistituzione formativa e dellimpresa; b) i dati indentificativi del tutor didattico e del tutor/referente aziendale e

    dei rispettivi ruoli nonch le modalit e le ore dedicate allattivit di

    tutoraggio in accordo con lIstituzione formativa;

    c) la qualifica o il diploma professionale da conseguire; d) la durata del periodo di formazione dellapprendistato per la qualifica o

    per il diploma professionale;

    05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 26 di 460

  • e) le competenze da acquisire attraverso la formazione strutturata e la formazione non strutturata di cui allarticolo 8 coerenti con le

    competenze delle figure del Repertorio di cui allarticolo 9;

    f) le modalit di erogazione della formazione strutturata con indicazione del numero di ore di formazione esterna e interna nel rispetto dei limiti

    previsti dallarticolo 5, comma 2;

    g) le modalit di erogazione della formazione non strutturata. 2. Nel caso di apprendisti in obbligo di istruzione il PFI indica altres gli obiettivi

    formativi relativi agli assi culturali di cui allarticolo 5, comma 4.

    Art. 7

    (Soggetti responsabili del processo formativo)

    1. I percorsi formativi per lapprendistato di cui allarticolo 4, comma 1, possono essere erogati da:

    a) Istituzioni formative accreditate dalla Regione per la formazione di soggetti in diritto-dovere allistruzione e alla formazione in conformit

    allIntesa adottata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

    Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20

    marzo 2008;

    b) Istituti professionali, di cui allarticolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,

    aderenti ai regimi di sussidiariet previsti dallIntesa concernente

    ladozione delle linee guida per realizzare organici raccordi tra i

    percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione

    professionale, a norma dellarticolo 13, comma 1 quinquies, della legge 2

    aprile 2007, n. 40, adottata in sede di Conferenza Unificata il 16

    dicembre 2010.

    2. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili dellintero processo formativo dellapprendista anche con riferimento alla formazione strutturata di cui allarticolo 8,

    comma 1, erogata allinterno dellimpresa.

    3. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono: a) agli apprendisti di et compresa tra i quindici ed i diciotto anni, ai fini

    dellassolvimento dellobbligo di istruzione e del diritto-dovere

    allistruzione e alla formazione, gli standard minimi formativi di cui

    allarticolo 5, commi 3 e 4;

    b) agli apprendisti di et compresa tra i diciotto e i venticinque anni, gli standard minimi formativi di cui allarticolo 5, comma 3.

    4. Le istituzioni formative di cui al comma 1 promuovono unofferta didattica mirata ad agevolare lintegrazione della formazione esterna con quella interna allo

    scopo di valorizzare la componente formativa del lavoro.

    Art. 8

    (Formazione strutturata e formazione non strutturata)

    1. La formazione strutturata prioritariamente finalizzata allacquisizione delle competenze di base e delle competenze tecnico-professionali ed :

    a) progettata e declinata in obiettivi di apprendimento;

    05/05/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 36 Pag. 27 di 460

  • b) documentata attraverso il PFI; c) monitorata e verificabile nella sua esecuzione; d) erogata e assistita da figure professionali con competenze adeguate; e) accertata mediante il rilascio di una attestazione/certificazione da parte dei

    soggetti responsabili del processo formativo di cui allarticolo 7;

    2. La formazione strutturata di cui al comma 1 per apprendisti in obbligo di istruzione e in diritto-dovere allistruzione e alla formazione erogata sia allesterno sia

    allinterno delle imprese nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 5.

    3. La formazione non strutturata finalizzata allacquisizione di competenze definite dalla contrattazione collettiva.

    Art. 9

    (Repertorio nazionale dellofferta di Istruzione e Formazione professionale)

    1. Le figure nazionali di riferimento per i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma

    professionale attraverso l'apprendistato sono quelle indicate nel Repertorio nazionale

    dellofferta dIstruzione e Formazione Professionale, di seguito Repertorio, istituito con

    lAccordo adottato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le

    Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011, recepito con

    decreto interministeriale dell11 novembre 2011, e successive modifiche e integrazioni.

    Le figure professionali del Repertorio sono declinate in indirizzi nazionali.

    2. Le qualifiche professionali di cui al comma 1, conseguibili al termine dei percorsi triennali, si identificano con il termine di Operatore e sono indicate

    nellallegato A al presente regolamento. I diplomi professionali di cui al comma 1,

    conseguibili al termine del quarto anno, si identificano con il termine di Tecnico e

    sono indicati nellallegato B al presente regolamento.

    Art. 10

    (Tutor formativo e tutor/referente aziendale)

    1. Il tutor formativo la figura professionale che opera allinterno delle istituzioni formative di cui allarticolo 7 con la funzione di supportare i docenti e/o formatori nel

    processo di progettazione dellazione formativa e gli allievi nel processo di

    apprendimento.

    2. Il corretto svolgimento delle attivit formative svolte dallapprendista assicurata dal tutor formativo di cui al comma 1, in qualit di facilitatore dellintero

    processo formativo e dal tutor/referente aziendale. Il tutor formativo e il tutor/referente

    aziendale, in stretto raccordo tra di loro, assicurano lefficace svolgimento delle attivit

    previste dal PFI attraverso lutilizzo di modalit di verifica effettuate in fase intermedia

    e a conclusione del percorso formativo.

    3. Il tutor formativo opera, in raccordo con il tutor/referente aziendale, per il raggiungimento degli obiettivi formativi dellapprendista.

    4. La funzione di tutor/referente aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, pu essere svolta dal titolare dellazienda o da un dipendente

    della stessa che sia in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore rispetto

    allinquadramento finale che lapprendista acquisisce al termine del contratto o da un

    soggetto esterno allimpresa.

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  • 5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il tutor/referente aziendale deve possedere, in ogni caso, competenze adeguate in relazione alle attivit svolte

    dallapprendista allinterno dellimpresa.

    6. Nellipotesi in cui il tutor/referente aziendale sia un soggetto esterno, limpresa garantisce ladeguatezza delle sue competenze in relazione alle attivit svolte

    dallapprendista allinterno dellimpresa.

    Art. 11

    (Riconoscimento dei crediti formativi)

    1. La durata, l'articolazione e l'organizzazione dei percorsi formativi pu essere differenziata in relazione alle competenze possedute dall'apprendista attraverso il

    riconoscimento di crediti formativi in ingresso, nel rispetto degli standard formativi di

    cui all'articolo 5, commi 3 e 4.

    2. Possono concorrere al riconoscimento di crediti formativi per la riduzione della durata della componente formativa del contratto di apprendistato la frequenza di

    percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale e di formazione

    professionale. Costituisce, altres, elemento per il riconoscimento di crediti formativi di

    cui al comma 1, lacquisizione di competenze a seguito di esperienza lavorativa attestate

    o certificate.

    3. Con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, sentito il Direttore regionale competente in materia di formazione, sono individuati, nel

    rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i criteri e le modalit per la

    valutazione dei crediti formativi.

    Art. 12

    (Conseguimento del titolo e certificazione delle competenze)

    1. I titoli di cui allarticolo 9, comma 2, si conseguono a seguito dellesito positivo delle prove di accertamento delle competenze acquisite e verificate nel rispetto delle

    disposizioni adottate ai sensi dellarticolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.

    226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del

    sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28

    marzo 2003, n. 53).

    2. Le modalit di rilascio nonch i modelli degli attestati di qualifica professionale e di diploma professionale sono definiti dallAccordo adottato in sede di Conferenza

    permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 27

    luglio 2011 e dai relativi allegati n. 5 e n. 6.

    3. Agli apprendisti che interrompono il percorso formativo garantita lattestazione delle competenze acquisite secondo il modello di cui allallegato n. 7

    dellAccordo di cui al comma 2.

    4. La certificazione delle competenze acquisite attraverso il contratto di apprendistato di cui allarticolo 4, comma 1, avviene con le modalit definite

    dallAccordo del 19 aprile 2012 adottato in sede di Conferenza permanente per i

    rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base

    del Repertorio delle professioni di cui allarticolo 6, comma 3, del testo unico.

    5. Agli apprendisti in obbligo di istruzione garantita, altres, la certificazione delle competenze di base acquisite nellassolvimento dellobbligo di istruzione di cui al

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  • decreto del Ministro dellIstruzione, dellUniversit e della Ricerca del 27 gennaio

    2010, n. 9.

    6. Ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera g), del testo unico, la formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sono

    registrate dal datore di lavoro sul libretto formativo del cittadino di cui allarticolo 2,

    comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle

    deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio

    2003, n. 30) e successive modifiche.

    7. In mancanza del libretto formativo del cittadino, la registrazione effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino

    di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 ottobre 2005. Il

    documento contiene le informazioni personali dellapprendista e la descrizione dei

    contenuti e delle attivit formative svolte in apprendistato. Resta salva la possibilit di

    utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

    CAPO II

    (Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere)

    Art. 13

    (Articolazione e finalit dellofferta formativa pubblica)

    1. Nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 4, comma 3, del testo unico, la durata massima della formazione pubblica, interna o esterna allazienda, finalizzata

    allacquisizione di competenze di base e trasversali di centoventi ore per la durata del

    triennio.

    2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, lofferta formativa pubblica si articola in moduli di quaranta ore per ciascun anno di durata del contratto ed avviata entro sei

    mesi dalla data di assunzione dellapprendista.

    3. La durata e i contenuti dellofferta formativa pubblica sono determinati, per lintero periodo di formazione dellapprendistato professionalizzante o contratto di

    mestiere, sulla base del titolo di studio posseduto dallapprendista al momento

    dellassunzione:

    a) centoventi ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio;

    b) ottanta ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado;

    c) quaranta ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.

    4. La durata, come articolata al comma 3, pu essere ulteriormente ridotta in presenza dei crediti formativi di cui allarticolo 16.

    5. Qualora la durata del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere sia superiore a tre anni, le attivit di formazione pubblica, interna o esterna allazienda,

    finalizzate allacquisizione di competenze di base e trasversali sono realizzate nel primo

    triennio.

    6. La formazione pubblica per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per le attivit stagionali erogata ai sensi dellarticolo 14 ed parametrata secondo le

    seguenti proporzioni:

    a) per i contratti di durata fino a tre mesi:

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  • 1) dodici ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio;

    2) otto ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado;

    3) quattro ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.

    b) per i contratti di durata da tre a quattro mesi: 1) sedici ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I

    grado o privi di titolo di studio;

    2) dodici ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado;

    3) otto ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.

    c) per i contratti di durata di oltre quattro mesi: 1) ventiquattro ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria

    di I grado o privi di titolo di studio;

    2) venti ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado;

    3) sedici ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.

    Art. 14

    (Modalit di realizzazione dellofferta formativa pubblica)

    1. Lofferta formativa pubblica finalizzata allacquisizione di competenze di base e trasversali pu essere erogata allesterno o allinterno dellimpresa ed obbligatoria

    nella misura in cui disponibile. Lofferta formativa pubblica disponibile a

    condizione che:

    a) sia finanziata con risorse pubbliche; b) consenta al datore di lavoro liscrizione dellapprendista allofferta

    medesima per lavvio delle attivit formative nei termini di cui allarticolo

    13, comma 2.

    2. La formazio