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Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici” · IL BUIO OLTRE LA SIEPE LA DIFESA DELLE GARANZIE...
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Presidente: VENEZIA-MESTRE, Corso del Popolo 70 - 30172 - Tel. 041/977304 - Fax 041/8220057 Segreteria: VENEZIA - S. Croce 430 - 30135 - Tel. 041/5209155 - Fax 041/5203106
Segretario: CHIOGGIA (VE) - Campo S. Andrea 640 - 30015 - Tel. e Fax 041/401775 Tesoriere: VENEZIA-MESTRE – piazzale Leonardo da Vinci 8 - 30172 - Tel. 041.5055596 - Fax 041/8626634
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Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”
MOZIONE IN TEMA DI RIFORMA DELL’ORDINAMENTO
PENITENZIARIO E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA
REALTÀ CARCERARIA
XVII CONGRESSO ORDINARIO UCPI, SORRENTO 19/21 OTTOBRE 2018
IL BUIO OLTRE LA SIEPE
LA DIFESA DELLE GARANZIE NELL’EPOCA DEI POPULISMI
La Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”
PREMESSO
– che i lavori degli Stati Generali dell’esecuzione penale che tanti entusiasmi
avevano suscitato sono sfociati in una legge delega che, oltre ad
accantonare le norme sul lavoro e quelle sull’affettività, non ha prodotto
alcun risultato tangibile, neppure a seguito della rinuncia a intervenire su
importanti aspetti quali l’ordinamento penitenziario minorile, le misure di
sicurezza e la giustizia riparativa;
– che la legge delega conteneva financo un punto specifico sulle preclusioni
all’accesso a misure alternative e benefici penitenziari (art. 1 co. 85 lett. e),
prescrivendo l’eliminazione di automatismi e di preclusioni che
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impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di
determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento
rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla
tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato,
nonché la revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari
per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale
gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le
condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
– che l’attuale governo ha rigettato in toto l’impostazione degli Stati Generali
dell’esecuzione penale regredendo piuttosto a una visione meramente
punitiva e carcerocentrica.
CONSIDERATO
– che la situazione carceraria continua a destare forte preoccupazione; l’alto
tasso di recidiva di detenuti che non abbiano avuto accesso a misure
alternative per tutta la durata della pena, il tangibile e diffuso disagio della
popolazione carceraria e degli operatori penitenziari, manifestato anche dal
numero di suicidi, tentativi di suicidio ed atti di autolesionismo, la
compressione di diritti fondamentali ai danni dei soggetti detenuti (diritto
all’affettività e tutela della salute), non paiono destinati a trovare risposta
alcuna nelle norme di recente approvazione;
– che si impone, dunque, di mantenere vivo il dibattito, a livello politico, sulla
necessità di interventi concreti ed efficaci nella direzione della
individualizzazione del trattamento detentivo e del riallineamento del
sistema di esecuzione penale ai principi costituzionali e ai trattati
internazionali;
– che non può, infine, venire disattesa la necessità di un profondo
cambiamento culturale manifestata dai lavori degli Stati Generali, che porti
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le istituzioni, il legislatore e, soprattutto, la società civile, alla
consapevolezza che la mera privazione della libertà e dei diritti, che spesso
caratterizza l’esecuzione penale, non produce maggiore sicurezza, mentre la
vera risocializzazione genera il più efficace sistema di prevenzione;
– che è preciso dovere dell’Avvocatura, in ossequio alla funzione sociale che
essa deve svolgere e nel rispetto degli impegni assunti da ciascun avvocato
nello svolgimento della professione, offrire il proprio contributo al dibattito
culturale, istituzionale e politico anche sui predetti temi, ai fini della maggior
tutela dei diritti dei cittadini.
Tutto ciò premesso e considerato,
DÀ MANDATO
alla Giunta, per quanto di competenza, affinchè promuova:
1) la implementazione normativa delle indicazioni svolte dagli Stati
Generali dell’esecuzione penale, contribuendo a stimolare il dibattito
culturale e giurisprudenziale sugli strumenti di attuazione del dettato
costituzionale sulla funzione rieducativa e risocializzante della pena;
2) la diffusione della conoscenza della realtà carceraria e delle sue
complesse dinamiche nella società civile, affinché quest’ultima possa
disporre degli strumenti atti a comprendere e a partecipare al dibattito
sulle istanze di riforma.
Sorrento, li 19 ottobre 2018
La Presidente
Annamaria Marin
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Presidente: VENEZIA-MESTRE, Corso del Popolo 70 - 30172 - Tel. 041/977304 - Fax 041/8220057
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I Delegati
Federico Cappelletti
Giovanni Coli
Carlo Costantini
Claudia de Martin
Augusto Palese
Umberto Pauro
Marco Vassallo
1
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Camera Penale Veneziana
“Antonio Pognic i”
MOZIONE IN TEMA DI RATIFICA DEL PROT. 16 ALLA CEDU
XVII CONGRESSO ORDINARIO UCPI, SORRENTO 19/21 OTTOBRE 2018 IL BUIO OLTRE LA SIEPE
LA DIFESA DELLE GARANZIE NELL’EPOCA DEI POPULISMI
La Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”
PREMESSO
- che l’Unione delle Camere Penali Italiane ha avviato da tempo un percorso
culturale, oltre che formativo, fattivamente condiviso dalla Camera Penale
Veneziana, volto a creare la consapevolezza nell’Avvocatura penalista della
centralità della tutela multilivello dei diritti fondamentali e, conseguentemente,
della necessità per i giuristi di avere familiarità con le fonti sovranazionali e le
loro intersezioni col diritto penale interno;
- che tale impegno, da un lato, è complementare al dovere deontologico che
impone all’avvocato di vigilare sul rispetto dei principi della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo a tutela e nell’interesse della parte assistita,
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dall’altro, risponde all’esigenza di qualificare il difensore quale garante
dell’effettività dei diritti dei cittadini, secondo quella che è la funzione sociale
riconosciutagli dal dettato costituzionale e della legge sull’Ordinamento Forense;
- che è ferma la convinzione che solo un avvocato penalista in grado di
impostare e gestire una difesa orientata ad individuare e denunciare gli eventuali
contrasti fra la normativa interna ed il diritto sovranazionale sin dal primo grado
di giudizio, possa rivestire un ruolo da protagonista nell’ambito del cosiddetto
“dialogo fra le Corti”;
- che, nell’ottica di favorire il processo di integrazione fra la giurisprudenza
delle Corti interne e quella della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, assume
grande rilievo il Protocollo n. 16 alla CEDU* il quale, tra l’altro, prevede la
possibilità per le giurisdizioni superiori interne di rivolgersi direttamente alla
Corte di Strasburgo, prima di assumere una decisione, al fine di chiedere pareri
consultivi su questioni di principio in ordine all’interpretazione o
all’applicazione del diritto convenzionale rilevante nel caso di specie;
- che la ratio dell’innovazione, siccome evincibile dal suo Prembolo, è quella
di incentivare l’interazione della Corte con le autorità nazionali consolidando in
tal modo l’attuazione della Convenzione, conformemente al principio di
sussidiarietà, per evitare future violazioni e, conseguentemente, ridurre il
contenzioso a Strasburgo;
- che il Protocollo n. 16 alla CEDU è entrato in vigore il 1 agosto 2018, nei
termini previsti dal suo art. 8 al raggiungimento della decima ratifica, nei
confronti dei seguenti Stati Parte della Convenzione: Albania, Armenia, Estonia,
Finlandia, Francia, Georgia, Lituania, Repubblica di San Marino, Slovenia ed
Ucraina;
CONSIDERATO
- che, ad oggi, l’Italia non ha ratificato il Protocollo n. 16 alla CEDU;
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- che, nel corso della scorsa legislatura, lo strumento di ratifica contenuto nel
D.L. n. 2921 del Senato della Repubblica, non ha avuto seguito;
- che il 10 agosto 2018 il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale ed il Ministro della Giustizia, di concerto col Ministro
dell’Economia e delle Finanze, hanno presentato alla Camera dei Deputati il D.L.
n. 1124, la discussione in Assemblea del quale, tuttavia, non è ancora
calendarizzata;
- che il ratificando Protocollo appare idoneo a garantire una migliore
giustiziabilità dei diritti e delle libertà fondamentali previsti dalla CEDU,
attualmente frustrata dall’eccessiva durata dei procedimenti avanti la Corte di
Strasburgo in ragione del suo imponente arretrato dovuto anche al fatto che serve
un bacino d’utenza di 800 milioni di cittadini,
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
ritenuto che lo strumento contemplato dall’art. 1, § 1 del Protocollo n. 16 recante
emendamenti alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sia funzionale ad
implementare l’effettività della tutela dei diritti fondamentali in ragione di
quanto esposto all’ultimo punto del “considerato”,
DÀ MANDATO
alla Giunta, per quanto di competenza, affinché ponga in essere le iniziative
politiche e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica più opportune perché l’iter
parlamentare della legge di ratifica del Protocollo n. 16 alla Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo possa giungere a compimento senza ulteriori
ritardi.
Sorrento, li 19 ottobre 2018.
* si allega traduzione in Italiano del Prot. 16 alla CEDU a cura del Ministero della Giustizia
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La Presidente Annamaria Marin
I Delegati Federico Cappelletti Giovanni Coli Carlo Costantini Claudia de Martin Augusto Palese Umberto Pauro Marco Vassallo
Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo e delle Libertà fondamentali
[Strasburgo, 2.X.2013]
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e le altre Alte Parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione»), firmatari del presente Protocollo,
Viste le disposizioni della Convenzione, in particolare l’articolo 19 che istituisce la Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito denominata «la Corte»);
Considerato che l’estensione della competenza della Corte a emettere pareri consultivi permetterà alla Corte di interagire maggiormente con le autorità nazionali consolidando in tal modo l’attuazione della Convenzione, conformemente al principio di sussidiarietà;
Visto il Parere n. 285 (2013) adottato dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa il 28 giugno 2013,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
1 Le più alte giurisdizioni di un’Alta Parte contraente, designate conformemente all’articolo 10, possono presentare alla Corte delle richieste di pareri consultivi su questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli.
2 La giurisdizione che presenta la domanda può chiedere un parere consultivo solo nell’ambito di una causa pendente dinanzi ad essa.
3 La giurisdizione che presenta la domanda deve motivare la richiesta di parere e produrre gli elementi pertinenti inerenti al contesto giuridico e fattuale della causa pendente.
© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Martina Scantamburlo. Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.
Articolo 2
1 Un collegio di cinque giudici della Grande Camera decide se accogliere la richiesta di parere consultivo rispetto all’articolo 1. Il rigetto della domanda dovrà essere motivato.
2 Quando il collegio accoglie la richiesta, la Grande Camera emette un parere consultivo.
3 Il collegio e la Grande Camera, indicati ai paragrafi precedenti, comprendono di pieno diritto il giudice eletto per l’Alta Parte contraente cui appartiene l’autorità giudiziaria che ha richiesto il parere. Se tale giudice è assente o non è in grado di partecipare alla riunione, una persona scelta dal Presidente della Corte da una lista previamente sottoposta a tal Parte sarà presente in qualità di giudice.
Articolo 3
Il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa e l’Alta Parte contraente cui appartiene l’autorità giudiziaria che ha richiesto il parere hanno il diritto di presentare osservazioni per iscritto e di prendere parte alle udienze. Il Presidente della Corte può, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, invitare anche altre Alte Parti contraenti o persone a presentare osservazioni per iscritto o a prendere parte alle udienze.
Articolo 4
1 I pareri consultivi sono motivati.
2 Se il parere consultivo non esprime, in tutto o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ciascuno dei giudici ha il diritto di allegare allo stesso la propria opinione separata.
3 I pareri consultivi sono trasmessi all’autorità giudiziaria che li ha richiesti e all’Alta Parte contraente cui appartiene tale autorità.
4 I pareri consultivi sono pubblicati.
Articolo 5
I pareri consultivi non sono vincolanti.
Articolo 6
Le Alte Parti contraenti considerano gli articoli 1-5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.
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Articolo 7
1 Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Alte Parti contraenti della Convenzione, le quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolate da:
a la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o b la firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2 Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 8
1 Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.
2 Per le Alte Parti contraenti alla Convenzione che esprimeranno successivamente il proprio consenso a essere vincolate dal presente Protocollo, quest’ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui hanno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.
Articolo 9
Non sono ammesse riserve alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della Convenzione.
Articolo 10
Ciascuna Alta Parte contraente della Convenzione indica, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, quali autorità giudiziarie nomina ai fini dell’articolo 1, paragrafo 1, del presente Protocollo. Tale dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento nello stesso modo.
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Articolo 11
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione:
a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c la data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all’articolo 8; d ogni dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 10; e e ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a [Strasburgo], il [2 ottobre 2013], in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione.
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