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dossier Pdl 447 Disciplina della raccolta e cessione di piante di flora spontanea 1. Nota introduttiva 2. Quadro normativo di riferimento 3. Ambito di competenza 4. Impatto degli interventi 5. Analisi tecnico normativa 6. Ambito di comparazione 7. Considerazioni conclusive 8. Normativa altre regioni e sitografia. CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

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dossier

Pdl 447 Disciplina della raccolta e cessione di piante di flora spontanea

1. Nota introduttiva

2. Quadro normativo di riferimento

3. Ambito di competenza

4. Impatto degli interventi

5. Analisi tecnico normativa

6. Ambito di comparazione

7. Considerazioni conclusive

8. Normativa altre regioni e sitografia.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il dossier è stato chiuso il 29 ottobre 2014

Pdl 447 Disciplina della raccolta e cessione di piante della flora spontanea

1 Nota introduttiva

sezione curata da: B ri chese Fran cesco di ri gente del le pol iti che agri co le e f orest al i tel 041 2701378 e-mai l bri chesef@ cons igl iovene to. it

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Il presente dossier di approfondimento intende fornire alcuni dati di

supporto all’esame da parte dei consiglieri della commissione consiliare IV del progetto di legge n. 447 inerente la disciplina della raccolta e cessione di piante di flora spontanea, presentato il 9 luglio 2014 dal primo firmatario, consigliere Davide Bendinelli.

Con detta proposta legislativa s’intende disciplinare in particolare la raccolta di piante spontanee il cui uso rientra nelle antiche consuetudini locali, in particolare per scopi alimentari.

L’uso di piante spontanee per insaporire cibi o arricchire pietanze è ancora assai presente nelle tradizioni popolari e recentemente tale impiego ha conosciuto una rinnovata diffusione, complici le nuove tendenze della ristorazione di qualità che, in tempi di crisi, riscopre la cucina del territorio e i locali a tema.

Tuttavia, secondo la normativa regionale vigente, la quantità raccoglibile di specie della flora spontanea non soggetta a protezione giuridica è pari a “non più di sei steli fioriferi al giorno, per persona”; quantità questa che, oltre a essere inferiore per molte specie a quella detenibile per uso familiare stabilita dall’elenco del regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (che costituisce la norma statale di riferimento), rappresenta un limite irragionevole sia dal punto di vista della salvaguardia della biodiversità floristica del territorio, sia per promuovere un’attività di raccolta che potrebbe rappresentare un’utile integrazione di reddito e un elemento caratterizzante il patrimonio culturale del territorio.

La legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 “Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora”, se da un lato ha il grande pregio di aver tutelato specie floristiche rare e di grande valore botanico, dall’altro ha reso illegale qualsiasi tipo di raccolta che non fosse a fini scientifici o didattici.

La proposta di legge intende istituire un elenco positivo delle specie di piante spontanee che rientrano negli impieghi consuetudinari e disciplinarne la raccolta e l’impiego, sia a carattere commerciale che non.

Nonostante il pdl n. 447 abbia avuto una lunga gestazione, dopo la sua presentazione alla commissione competente è maturata la convinzione, da parte del primo firmatario, che ci potessero essere ulteriori margini di miglioramento sul piano della semplificazione.

E’ stato chiesto pertanto agli uffici della commissione di predisporre un dossier di approfondimento per verificare lo stato dell’arte a livello delle altre regioni e per formulare i miglioramenti al testo auspicati.

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Oltre al presente documento, la segreteria della IV commissione

consiliare ha predisposto, a parte, una raccolta di tutte le leggi regionali di cui comunque al paragrafo “Sitografia” si riportano gli indirizzi presso cui le stesse sono reperibili sul web.

Il dossier è stato realizzato dal dirigente assegnato alla IV commissione

consiliare, Brichese Francesco, dal dr Giachetti Carlo, dirigente capo del servizio assistenza legislativa. Hanno collaborato Scattolin Sonia e Nicola Gervasutti della segreteria della IV commissione consiliare.

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Pdl 447 Disciplina della raccolta e cessione di piante della flora spontanea

2 Quadro normativo di riferimento

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a. Livello nazionale A livello nazionale è ancora vigente la legge 6 gennaio 1931, n. 99 che regolamenta le modalità di coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali, il cui elenco è stabilito con regio decreto 26 maggio 1932, n. 772. Nei primi decenni del secolo scorso si avvertì la necessità di disciplinare l’impiego, anche commerciale, di svariate piante spontanee, la cui diffusione destava qualche preoccupazione di ordine sanitario e agricolo. Con la legge 99/31 fu definita la categoria delle piante officinali (“piante medicinali, aromatiche e da profumo”) e venne stabilito che la loro raccolta poteva essere fatta solo con l’ottenimento della “carta di autorizzazione” da parte di “raccoglitori” e l’utilizzo veniva consentito solo a professionisti in possesso del diploma di erborista. Altre leggi hanno trattato la materia in modo settoriale, come nel caso della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, che disciplina la raccolta e la vendita della camomilla oppure della legge 9 ottobre 1942, n. 1421 relativa alla raccolta e al commercio della digitale. A seguito del trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, con il dpr 616/77, e dell’emanazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, meglio nota come “legge quadrifoglio”, la materia della flora spontanea fu delegata alle regioni. Comunque, ancora prima di questa delega, il Veneto, come altre regioni (Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, province autonome di Trento e Bolzano), aveva già legiferato in merito, emanando la citata legge regionale n. 53 del 1974 che ancora oggi disciplina la materia a livello della regione Veneto. La successiva revisione della costituzione (a opera della legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha modificato la parte seconda del titolo quinto) ha attratto nuovamente allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della flora spontanea (lettera s) dell’articolo 117 “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”).

Tuttavia, il tema del progetto di legge potrebbe riguardare anche le materie della salute e dell’alimentazione, su cui la competenza legislativa delle regioni va esercitata nel rispetto di principi fondamentali fissati dallo Stato.

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Alla luce di quanto esposto e in carenza di una normativa a livello

nazionale che promuova anche impieghi culturali ed economici delle piante spontanee, pur nel quadro della salvaguardia delle specie vegetali che richiedono una rigorosa protezione [ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n, 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE (“direttiva habitat”)], risulta opportuno intervenire a livello di disciplina regionale.

b. Livello europeo In un’epoca di crescente attenzione alle tematiche connesse alla tutela

ambientale, la problematica centrale di cui si è maggiormente occupata la normativa comunitaria è stata quella della salvaguardia della ricchezza di specie animali e vegetali degli ecosistemi e più in generale del tema della conservazione della biodiversità.

Il problema della biodiversità e della sua conservazione è diventato una priorità per la maggior parte dei paesi di ogni continente e vari sono gli strumenti operativi scaturiti dagli accordi internazionali e dalla regolamentazione comunitaria, con finalità di protezione degli organismi viventi.

Quello più organico a livello unionale è la cosiddetta “direttiva habitat” (direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche recepita, prima, con DPR 357/1997 e con DPR 120/2003, poi), con cui l’Unione europea ha assicurato la realizzazione di una rete ecologica europea, definita “Natura 2000”, che comprende l’adozione di una serie di misure atte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

Per le piante elencate nell’allegato IV, lettera b), viene istituito un regime di rigorosa tutela mentre per quelle dell’allegato V viene prevista l’ipotesi del prelievo di esemplari e il loro sfruttamento compatibilmente con il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente.

Il progetto di legge, nel fare salva detta normativa vincolistica europea, prende in considerazione le specie vegetali di uso locale consuetudinario.

In tale contesto, grazie alle conoscenze acquisite sul territorio, risulta relativamente facile determinare se la raccolta di una determinata pianta o parti di essa, che non rientri ovviamente tra quelle tutelate, possa rappresentare un pericolo per la conservazione della specie stessa o per habitat ad essa collegati.

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Pdl 447 Disciplina della raccolta e cessione di piante della flora spontanea

3 Ambito di competenza

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Dal punto di vista della tecnica legislativa, analogamente a come fu fatto per la disciplina regionale relativa alla raccolta dei funghi epigei (LR 23/96) e dei tartufi (LR 30/88), il progetto di legge prende origine dagli articoli del titolo III della legge regionale 53/74 relativi alla tutela della flora di cui ne sviluppa il contenuto. In particolare, rilevando che i limiti ai quantitativi posti dalla vigente normativa regionale non consentono di poter svolgere una proficua attività di raccolta delle specie floricole spontanee non soggette a protezione giuridica, si ipotizza una disciplina della raccolta e dell’impiego consuetudinario di tali specie, secondo l’elenco e le quantità indicate nell’apposito allegato. Si ribadisce che la raccolta non è libera, ma soggetta all’acquisizione di uno specifico permesso di validità quinquennale rilasciato dagli enti competenti per territorio (unioni montane, province, enti gestori di parchi o aree demaniali regionali). Vengono altresì stabilite esenzioni, come pure restrizioni e divieti di tipo spaziale o temporale.

Tuttavia, tenendo presente che il progetto di legge non ha l’obiettivo di disciplinare la raccolta e l’uso delle piante spontanee in generale ma si rivolge esclusivamente alla particolare categoria delle specie della flora spontanea che hanno impieghi erboristici e alimentari secondo le consuetudini locali, risulta prima necessario cercare di inquadrare giuridicamente tale categoria di piante.

Si tratta innanzitutto di verificare se la categoria delle piante spontanee di uso consuetudinario sia inclusa, in toto o in parte, nell’ambito delle piante officinali spontanee, come definite dalla normativa statale.

Da un primo esame si potrebbe ritenere che tutte e tre le sottocategorie delle piante officinali (medicinali, aromatiche e da profumo) si possono prestare a comprendere detta categoria delle specie di uso tradizionale locale.

Di converso, non pare che l’elenco di specie fornito dal RD 772/1932 consenta di esaurire il nutrito elenco di piante spontanee che, secondo gli usi e i costumi locali, trovano comunemente impiego in cucina o in erboristeria.

A ben vedere il generico riferimento alle “antiche consuetudini locali” dell’allegato alla proposta di legge non trova alcuna corrispondenza giuridica nell’ordinamento statale e tanto meno in quello unionale.

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A livello dell’ordinamento regionale, per esempio, la Regione Molise,

nell’ambito della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 9 “Norme per la tutela della flora in via di estinzione e di quella autoctona e incentivi alla coltivazione delle piante del sottobosco e officinali”, ha coniato all’articolo 3 il termine di “Piante alimentari”. Tuttavia, confrontando l’elenco delle piante alimentari secondo la Regione Molise con quello del progetto di legge, risulta che i due elenchi differiscono alquanto, presentando in comune soltanto una specie: lo spinacio di montagna (Chenopodium bonus-enricus). La differenza non sembra dipendere tanto da una diversa cultura materiale fra le due regioni quanto piuttosto dal diverso obiettivo perseguito dalla legge: di tipo esemplificativo, nel caso della Regione Molise; di tipo ricognitivo-esaustivo, nel caso del progetto di legge n. 447.

Mentre infatti il primo elenco è composto di solo 15 specie di piante ad uso alimentare (erbacee e arbustive), nel secondo (assai più numeroso) ne compaiono 50 di specie e comprende anche piante ti tipo arboreo.

La legge della Regione Molise appare tuttavia interessante per l’aspetto legato alla disciplina della raccolta, in base alla quale per gli usi di tipo personale la raccolta giornaliera di piante alimentari non necessita di alcuna autorizzazione.

Questa impostazione, ribaltata rispetto il progetto di legge in esame, può offrire degli spunti di miglioramento della proposta, soprattutto in termini di semplificazione, in quanto consentirebbe di sopprimere gli adempimenti ora previsti dal progetto a carico della vasta platea dei raccoglitori casuali, senza eccessivamente aggravare le procedure per l’acquisizione del titolo relativo alla raccolta di tipo commerciale a carico del circoscritto numero di raccoglitori “professionali” ed erboristi.

Una piena rispondenza fra elenchi la si trova invece con l’allegato B del decreto n. 23 del 26 ottobre 2009 del presidente della Provincia di Trento che, come nel caso dell’allegato del progetto di legge tratta delle “specie vegetali il cui utilizzo rientra tra le antiche consuetudini”.

Si tratta del regolamento di applicazione previsto dall’articolo 25, comma 3 della legge provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” che, nell’ambito delle specie non tutelate, individua, come nel caso del progetto di legge in esame, una sottocategoria di specie per le quali, rinviando ad apposito regolamento, vengono stabilite specifiche quantità e modalità di raccolta, per la ragione appunto che l’uso di tali specie rientra nelle tradizioni locali.

Dall’esame dell’elenco si possono scorgere piante spontanee usate in cucina per insaporire i cibi, ma anche specie di impiego diverso ascrivibili, per esempio, alle categorie da profumo o medicinali.

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E’ evidente che il potenziale conflitto della disciplina della provincia di

Trento con la normativa nazionale sulle piante officinali (l. 99/31) sembra sia stato risolto dal fatto che, per le specie raccoglibili in quanto di uso tradizionale locale, vengono definite quantità e modalità di raccolta che in alcuni casi sono anche inferiori ai quantitativi previsti dal regio decreto n. 772 del 1932

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4 Impatto degli interventi

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Il progetto di legge n. 447, riconoscendo un’identità di consuetudini e usi locali con il confinante territorio trentino, prevede di fare proprio il relativo elenco delle specie raccoglibili, adottando altresì la medesima disciplina per quanto riguarda le quantità giornaliere di raccolta a persona. Rispetto alla vigente disciplina regionale, per la quale vige il limite massimo dei 6 steli per specie/persona/giorno, il progetto di legge istituisce, analogamente alla Provincia di Trento, una sottocategoria di piante spontanee che normalmente e da tempo rientrano nell’uso anche le popolazioni del territorio veneto e consente una quantità di raccolta superiore, ma comunque entro specifici limiti a tutela della salvaguardia della biodiversità del territorio.

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5 Analisi tecnico-normativa

sezione curata da: Giachetti Carl o di ri gente capo serv izio a ff ar i g iur idi ci e le gis lat iv i tel 041 2703301 e-mai l g iachett ic@consigl io veneto .it

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Il progetto di legge e la disciplina introdotta, se astrattamente possono ritenersi afferenti alla materia “agricoltura e foreste” di competenza esclusiva regionale ai sensi del comma quarto dell’articolo 117 della Costituzione (e ciò anche in quanto la disciplina delle coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni risultava a tale materia ascrivibile già ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 recante “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici” poi confermate con il DPR n. 616 del 1977) è materia con il tempo incisa da altri e diversi titoli di competenza legislativa statale e regionale, discendenti dalla qualificazione operata dalla legislazione, anche a livello di convenzioni internazionali e dalla stessa giurisprudenza costituzionale (vedi, fra le altre, la sentenza della Corte costituzionale n. 1002 del 1988) della flora, unitamente peraltro alla fauna selvatica, quale patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico ed intrinseco che va preservato e trasmesso alle generazioni future, nonchè dal ruolo fondamentale riconosciuto alla flora, sempre al pari di quello della fauna selvatica, per il mantenimento complessivo degli equilibri biologici: e di tale ricostruzione ed in inquadramento normativo costituisce espressione e sintesi, da un lato la legge 6 gennaio 1931, n. 99 e dall’altro il dpr 8 settembre 1997, n. 37 di attuazione della direttiva habitat.

La disciplina delineata dal progetto di legge, così come oggetto di proposte di modifica, nell’attualizzare e tradurre in norma di diritto positivo la pluralità di finalità cui può riconnettersi la raccolta della flora spontanea, dando così organica definizione ad una finalità peraltro già rinvenibile nell’ambito di taluni interventi operati dal legislatore regionale (basti ricordare la previsione di cui all’articolo 15, recante “Interventi a favore delle colture alternative” della legge regionale n. 2 del 1994 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani), si configura nel rispetto dei principi delineati dalla risalente legislazione statale, legge 6 gennaio 1931, n. 99 “Disciplina della coltivazione, della raccolta e commercio

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delle piante officinali” ed assumibili, in vigenza del nuovo assetto di competenze delineate dal Titolo V riformato della Costituzione, quali principi fondamentali cui il legislatore regionale è tenuto a conformare la propria azione; quanto sopra sia per quanto attiene ai regimi di salvaguardia per la tutela delle specie di piante di flora spontanea, sia per quanto riguarda la regolamentazione dei titoli alla raccolta in relazione alle finalità della medesima.

In merito, in ordine alla individuazione del diploma di erborista quale titolo legittimante alla raccolta per finalità già prevista ai sensi dell’articolo 7 e seguenti della legge n. 99 del 1931, pare opportuno valutare e prevedere la sussistenza di titoli equipollenti, anche in forma di mero rinvio a titoli equipollenti al diploma di erborista. Attese le proposte di modifica introdotte come da specifica

sezione del presente dossier, per un coordinamento fra la disciplina della legge regionale n. 53 del 1974 e la disciplina della nuova normativa oggetto del presente progetto di legge, si suggerisce di operare, con apposita novellazione nell’ambito dell’articolo 8 della legge 53 del 1974, disponendo che devono intendersi fatte salve le previsioni della disciplina regionale vigente in materia di raccolta e cessione di piante della flora spontanea il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali ed è oggi attualizzato anche in funzione di offerta di prodotti naturali per usi alimentari, di promozione di forme di offerta turistica gastronomica legata alle tradizioni locali e di integrazione di reddito (ovvero della disciplina introdotta con il presente progetto di legge)

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6 Ambito di comparazione

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Allo scopo di corrispondere al mandato della commissione consiliare che

auspicava un approfondimento tecnico-giuridico del testo ai fini di una semplificazione delle procedure previste per quanto riguarda il rilascio di permessi e autorizzazioni, è stato osservato che, in entrambi gli ordinamenti sopra esaminati (Molise e Trento), la raccolta delle quantità massime indicate negli allegati non necessita di rilascio di alcun titolo alla raccolta.

Mentre per scopi commerciali (farmaceutici, erboristici, ecc.) sussiste l’obbligo in capo ai soggetto titolare di acquisire il relativo titolo alla raccolta.

Questa diversa disciplina, che tiene conto dei due diversi scopi della raccolta ai fini dell’impatto ambientale dell’attività stessa, suggerisce una modifica del testo del progetto di legge che forse nella stesura originaria risente di un’impostazione esageratamente garantista; giustificabile nel caso della disciplina della raccolta dei funghi spontanei (LR n. 23 del 1996) cui la proposta di legge sembra ispirarsi, ma forse fuori luogo nel caso le piante spontanee non giuridicamente protette per le quali la pressione antropica appare sicuramente inferiore rispetto ai funghi o ai tartufi.

Per cui, prendendo spunto da queste osservazioni, si potrebbe istituire, per quanto riguarda le specie vegetali spontanee oggetto di utilizzo secondo antiche consuetudini, un regime di libera raccolta nell’ambito dell’elenco allegato al progetto di legge e nel rispetto delle relative quantità, assieme a un regime di raccolta regolamentata a scopo commerciale, realizzata da “raccoglitori” o erboristi, in deroga ai quantitativi previsti dal suddetto allegato.

Entrambi questi regimi di nuova istituzione dovrebbero poi convivere con la disciplina regionale in materia di tutela della flora spontanea (LR 53/1974) che già prevede, da un lato, il divieto assoluto di raccolta per le specie protette (articolo 7) e, dall’altro, prevede una raccolta consentita (articolo 8) per le specie che non godono della protezione giuridica piena e che possono essere raccolte in un numero non superiore a 6 esemplari.

Tenuto conto di questo quadro articolato di regimi si rende altresì necessario rivedere la norma relativa alle abrogazioni

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che, concepita inizialmente come necessaria in funzione della istituenda disciplina relativa alla raccolta di specie secondo antiche, ora potrebbe creare un vuoto legislativo. Pertanto, vengono fatti salvi gli articoli da 8 a 11 della legge regionale n. 53 del 1974, ritenendo che il divieto generale di commercializzazione di piante spontanee nel territorio regionale, previsto dall’articolo 10 si deve intendere non più vigente per le piante di cui all’elenco della proposta legislativa in esame raccolte a fini commerciali (articolo 4). In concreto, si indica di seguito il quadro comparato delle modifiche suggerite di alcuni articoli del testo del progetto presentato n. 447.

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Articoli Pdl n. 447 Testo presentato

Art. 2 – Ricerca, raccolta non commerciale e diritti di riserva. 1. La ricerca e la raccolta non commerciale di specie della flora spontanea allo stato fresco per scopi didattici o alimentari, secondo gli usi e le consuetudini locali, è ammessa con le modalità e i limiti quantitativi unitari e giornalieri indicati in allegato alla presente legge. 2. La raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi tramite l’affissione di proprie tabelle. 3. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravanti da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

Articoli modificati

Art. 2 – Ricerca, raccolta non commerciale e diritti di riserva Quantità e modalità di raccolta di particolari specie. 1. La ricerca e raccolta non commerciale di specie della flora spontanea allo stato fresco per scopi didattici o alimentari, secondo gli usi e le consuetudini locali, il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali è ammessa con le modalità e nei limiti quantitativi unitari e giornalieri indicati in allegato alla presente legge. 2. La raccolta di cui al comma 1 non richiede il rilascio di titolo alla raccolta ed è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi tramite l’affissione di proprie tabelle. 3. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravanti da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

Art. 3 – Titolo per la raccolta non commerciale. 1. Costituisce titolo per la raccolta non commerciale delle piante di flora spontanea il permesso rilasciato: a) dalle unioni montane, nell’ambito del territorio di propria competenza (nonché nei comuni parzialmente montani); b) dalle province per la restante parte del territorio regionale, salvo quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e); c) dagli enti gestori, nei territori appartenenti al demanio regionale; d) dall’ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale; nei territori dei parchi naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore; e) dal presidente della regola nel territorio regoliero. 2. Il permesso di cui al comma 1 ha validità quinquennale e, accompagnato da documento di identità in corso di validità, è esibito a richiesta del personale addetto alla vigilanza. 3. Sono esentati dal titolo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui al comma 1 possono altresì esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. 4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 3 devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l’esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47

Art. 3 – Titolo per la raccolta non commerciale. (Soppresso) 1. Costituisce titolo per la raccolta non commerciale delle piante di flora spontanea il permesso rilasciato: a) dalle unioni montane, nell’ambito del territorio di propria competenza (nonché nei comuni parzialmente montani); b) dalle province per la restante parte del territorio regionale, salvo quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e); c) dagli enti gestori, nei territori appartenenti al demanio regionale; d) dall’ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale; nei territori dei parchi naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore; e) dal presidente della regola nel territorio regoliero. 2. Il permesso di cui al comma 1 ha validità quinquennale e, accompagnato da documento di identità in corso di validità, è esibito a richiesta del personale addetto alla vigilanza. 3. Sono esentati dal titolo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui al comma 1 possono altresì esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. 4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 3 devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l’esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47

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del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 5. Gli enti di cui al comma 1 determinano su base annua: a) il numero massimo di permessi, in relazione all'estensione ed alla qualità del territorio, nonché al numero degli abitanti; b) le giornate nelle quali è consentita la raccolta, fatte salve le limitazioni temporali di cui all’articolo 6; 6. Nell’ambito della disciplina dei divieti di raccolta di cui all’articolo 5, gli enti di cui al comma 1 possono definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta delle specie floricole spontanee.

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 5. Gli enti di cui al comma 1 determinano su base annua: a) il numero massimo di permessi, in relazione all'estensione ed alla qualità del territorio, nonché al numero degli abitanti; b) le giornate nelle quali è consentita la raccolta, fatte salve le limitazioni temporali di cui all’articolo 6; 6. Nell’ambito della disciplina dei divieti di raccolta di cui all’articolo 5, gli enti di cui al comma 1 possono definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta delle specie floricole spontanee.

Art. 5 – Sanzioni amministrative. 1. Per la inosservanza delle disposizioni della presente legge, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 20,00 a euro 100,00 per la violazione ai divieti e vincoli di cui all’articolo 3; b) da euro 100,00 a euro 250 per le violazioni ai divieti e ai vincoli di cui all’articolo 4. 2. Nei casi di cui al comma 1 si applica inoltre la confisca amministrativa delle specie della flora tutelate dalla presente legge. 3. Le sanzioni di cui al presente articolo, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, sono comminate e introitate dagli enti competenti per territorio che impiegano le relative somme per lo svolgimento di attività di promozione e informazione in materia ambientale.

Art. 5 – Sanzioni amministrative. 1. Per la inosservanza delle disposizioni della presente legge, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 20,00 a euro 100,00 per la violazione ai divieti e vincoli di cui all’articolo 3; b) da euro 100,00 a euro 250 per le violazioni ai divieti e ai vincoli di cui all’articolo 4. 2. Nei casi di cui al comma 1 si applica inoltre la confisca amministrativa delle specie della flora tutelate dalla presente legge. 3. Le sanzioni di cui al presente articolo, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, sono comminate e introitate dagli enti competenti per territorio che impiegano le relative somme per lo svolgimento di attività di promozione e informazione in materia ambientale.

Art. 6 – Norme di abrogazione.

1. Dall’entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati gli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53.

Art. 6 – Norme di abrogazione. (Soppresso) 1. Dall’entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati gli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53.

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Pdl 447 Disciplina della raccolta e cessione di piante della flora spontanea

7 Considerazioni conclusive

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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Gli elementi di giudizio inerenti al Pdl n. 447 all’esame della IV commissione consiliare che con il presente dossier si è cercato di fornire hanno riguardato soprattutto: a) il confronto con la normativa statale e unionale; b) gli spunti offerti dalla normativa delle altre regioni; c) le proposte di modifiche al testo, come prospettato nel mandato della

commissione consiliare. Per quanto riguarda il primo punto, è risultato che la normativa statale e unionale si occupa in prevalenza di elencare le specie vegetali spontanee oggetto di protezione piena, in quanto minacciate di estinzione o perché pericolose per la salute umana. Per la vasta moltitudine delle restanti piante spontanee la normativa statale e la stessa disciplina veneta (LR 53/1974) prevedono un previevo massimo di 6 esemplari/persona/giorno. In questo panorama “monolitico”, la Regione Molise, prima, e la Provincia di Trento, poi, sono intervenute con propri provvedimenti legislativi a favore di una raccolta di alcune specie spontanee per usi alimentari e consuetudinari, nel rispetto di determinate quantità giornaliere, per persona. Inoltre, le modalità di raccolta previste dalle suddette leggi regionali e dai loro atti di attuazione (libera o vincolata all’acquisizione di uno specifico titolo alla raccolta) hanno suggerito di ipotizzare alcune modifiche al testo del progetto di legge, in modo da sollevare da onerosi adempimenti burocratici i soggetti che effettuano la raccolta per uso personale e limitare gli oneri amministrativi ai soli soggetti professionali (erboristi, raccoglitori). Comunque, a salvaguardia della conservazione del patrimonio di specie vegetali degli ecosistemi del Veneto, è previsto che in ogni momento la Giunta regionale potrà interdire la raccolta per ragioni ambientali o climatiche.

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Pdl 447 Disciplina della raccolta e cessione di piante della flora spontanea

8 Normativa altre regioni e sitografia

sezione curata da: Sonia Scatto lin e Nico la Ger vasutt i segreter ia IV commiss ione cons il iare tel 041 2701378 e-mai l scatto lins@cons ig liovenet o. it , gerv asutt in@ cons igl iove neto. it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Di seguito si riportano gli estremi delle leggi delle regioni italiane a

statuto ordinario che si riferiscono all’istituzione, modifica o soppressione dei relativi enti di sviluppo agricolo.

Per ognuna di esse viene riportato anche il relativo sito web. In ogni caso presso la segreteria della IV commissione consiliare è disponibile una copia cartacea della raccolta di tutte la normativa regionale sopra richiamata.

• Provincia di Trento e Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg “Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11(Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) Link: http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Decreto%20del%20presidente%20della%20provincia%2026%20ottobre%202009,%20n.%2023-25Leg_20796.aspx?zid= LEGGE PROVINCIALE SULLE FORESTE E SULLA PROTEZIONE DELLA NATURA 23 maggio 2007, n. 11 (1)

Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette Link: http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice- provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2023%20maggio%202007,%20n.%2011_16530.aspx?zid= LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 2010 n. 6 “Legge di tutela della natura e altre disposizioni” art. 4 Link: http://pubsrv.provinz.bz.it/apps/(lexweb/current/lp-2010-6.html

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• Regione Umbria

Legge regionale 19 novembre 2001, n.28 – art. 14 “Testo unico per le foreste” Link: http://www.cmaltochiascio.it/public/File/Moduli_LR_28_01/LR28_2001.pdf • Regione Toscana

Legge regionale 6 aprile 2000, n.56– art. 6 e 7 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 – Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995,n.49. Link: http://www.cmaltochiascio.it/public/File/Moduli_LR_28_01/LR28_2001.pdf • Regione Sicilia Legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, art. 11 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”

Link: http://www.regione.sicilia.it/presidenza/personale/n2/Sito_HTML/leggi/1996-04-06%20Legge%20Reg.%206%20aprile%201996%20%20n.%2016.pdf • Regione Piemonte Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, art. 15 “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale”

Link: http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1982032.html • Regione Liguria Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 9 “Norme per la protezione della flora spontanea”

Link: https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1984-01-30;9&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

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• Regione Campania Legge regionale 25 novembre 1994, n. 40 “Tutela della flora endemica e rara”

Link: http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali1994/lr40_1994.pdf • Regione Abruzzo Legge regionale 11 settembre 1979, n.45 “Provvedimenti per la protezione della flora in abruzzo”

Link: http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/1979/lr79045.htm • Regione Veneto Legge regionale 15 novembre 1974, n.53 “Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora”

Link: http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1974/74lr0053.html • Regione Valle d’Aosta Legge regionale 7 dicembre 2009, n.45 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 1977,n.17.

Link: http://www.regione.vda.it/risorsenaturali/conservazione/normativa/legge_flora_i.asp

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