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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Cerimoniale Diplomatico della Repubblica CERIMONIALE 2.0 Riferimenti normativi ***

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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERICerimoniale Diplomatico della Repubblica

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Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi2

SOMMARIO

Le Convenzioni Internazionali .............................................................................................................. 41. La Convenzione Nazioni Unite sui privilegi e le

immunità (13 febbraio 1946) .............................................................................................. 5

2. La Convenzione Nazioni Unite sui privilegi e leimmunità (13 febbraio 1946) – Versione in italiano .........................................10

3. La Convenzione delle Nazioni Unite sui privilegi delleistituzioni specializzate (21 novembre 1947) .........................................................17

4. La Convenzione delle Nazioni Unite sui privilegi delleistituzioni specializzate (21 novembre 1947) – Versionein italiano ...................................................................................................................................... 35

5. La Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche(18 aprile 1961) .......................................................................................................................... 52

6. La Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche(18 aprile 1961) – Versione in italiano ...................................................................... 60

7. La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (24aprile 1963) ................................................................................................................................... 79

8. La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (24aprile 1963) – Versione in italiano ............................................................................... 95

9. Il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delleComunità Europee (8 aprile 1965) ............................................................................ 118

10. Il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delleComunità Europee (8 aprile 1965) – Versione initaliano ........................................................................................................................................... 122

11. Convenzione delle Nazioni Unite sull'immunitàgiurisdizionale degli Stati e dei loro beni (2 dicembre2004) ................................................................................................................................................ 126

12. Convenzione delle Nazioni Unite sull'immunitàgiurisdizionale degli Stati e dei loro beni (2 dicembre2004) – Versione in italiano ............................................................................................ 134

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La normativa italiana ............................................................................................................................. 142

1. Legge 8 luglio 1950, n. 572: “Istituzione presso ilMinistero degli Affari Esteri della carica di Capo delCerimoniale diplomatico della Repubblica”. .................................................... 143

2. Legge 3 marzo 1951, n. 178: Istituzione dell’Ordine:“Al Merito della Repubblica italiana” e disciplina delconferimento delle onorificenze ................................................................................. 143

3. D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458: L’attuazione delladisciplina dell’OMRI ........................................................................................................... 146

4. D.P.R. 31 ottobre 1952: Statuto dell’OMRI .......................................................... 149

5. D.P.R. 30 marzo 2001, n. 173: Caratteristiche delledecorazioni per le classi di onorificenze ............................................................... 152

6. Legge 15 maggio 1986, n. 194: L’Ordine al Merito delLavoro ........................................................................................................................................... 154

7. Legge 3 febbraio 2011, n. 3: L’Ordine della Stellad’Italia ............................................................................................................................................ 157

8. D.P.R. 15 novembre 2011, n. 221: L’attuazione delladisciplina dell’OSI ........................................................................................... 158

9. Il CCNL dei dipendenti delle Rappresentanze in Italia ............................ 161

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1. La Convenzione Nazioni Unite sui privilegi e le immunità (13 febbraio 1946)

No. 4. CONVENTION ON THE PRIVILEGESAND IMMUNITIES OF THE UNITEDNATIONS, ADOPTED BY THE GENERALASSEMBLY OF THE UNITED NATIONS ON13 FEBRUARY 1946

Whereas Article 104 of the Charter of the UnitedNations provides that the Organization shall enjoyin the territory of each of its Members such legalcapacity as may be necessary for the exercise of itsfunctions and the fulfilment of its purposes and

Whereas Article 105 of the Charter of the UnitedNations provides that the Organization shall enjoyin the territory of each of its Members suchprivileges and immunities as are necessary for thefulfilment of its purposes and that representatives ofthe Members of the United Nations and officials ofthe Organization shall similarly enjoy suchprivileges ajid immunities as are necessary for theindependent exercise of their functions in connectionwith the Organization.

Consequently the General Assembly by aResolution adopted on the 13 February 1946,approved the following Convention and proposed itfor accession by each Member of the United Nations.

Article IJURIDICAL PERSONALITY

SECTION 1. The United Nations shall possessjuridical personality. It shall have the capacity:

(a) To contract;(b) To acquire and dispose of immovable andmovable property;(c) To institute legal proceedings.

Article IIPROPERTY, FUNDS AND ASSETS

SECTION 2. The United Nations, its property andassets wherever located and by whomsoever held,shall enjoy immunity from every form of legalprocess except insofar as in any particular case it hasexpressly waived its immunity shall extend to anyparticular case it has expressly waived its immunity.

It is, however, understood that no waiver ofimmunity shall ex tend to any measure of execution.SECTION 3. The premises of the United Nationsshall be inviolable. The property and assets of theUnited Nations, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search,requisition, confiscation, expropriation and anyother form of interference, whether by executive,administrative, judicial or legislative action.SECTION 4. The archives of the United Nations,and in general all documents belonging to it or heldby it, shall be inviolable wherever located.SECTION 5. Without being restricted by financialcontrols, regulations or moratoria of any kind,

(a) The United Nations may hold funds, gold orcurrency of any kind and operate accounts in anycurrency;(b) The United Nations shall be free to transfer itsfunds, gold or currency from one country toanother or within any country and to convert anycurrency held by it into any other currency.

SECTION 6. In exercising its rights under Section5 above, the United Nations shall pay due regard toany representations made by the Government of anyMember insofar as it is considered that effect can begiven to such representations without detriment tothe interests of the United Nations.SECTION 7. The United Nations, its assets, incomeand other property shall be:

(a) Exempt from all direct taxes; it is understood,however, that the United Nations will not claimexemption from taxes which are, in fact, no morethan charges for public utility services;(b) Exempt from customs duties and prohibitionsand restrictions on imports and exports in respectof articles imported or exported bythe UnitedNations for its official use. It is understood,however, that articles imported under suchexemption will not be sold in the country intowhich they were imported except under conditionsagreed with the Government of that country;(c) Exempt from customs duties and prohibitionsand restrictions on imports and exports in respecto£ its publications.

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SECTION 8. While the United Nations will not, asa general rule, Chaim exemption from excise dutiesand from taxes on the sale of movable andimmovable property which form part of the price tobe paid, nevertheless when the United Nations ismaking important purchases for official use ofproperty on which such duties and taxes have beencharged or are charge able, Members will, wheneverpossible, make appropriate administrativearrangements for the remission or return of theamount of duty or tax.

Article IIIFACILITIES IN RESPECT OF

COMMUNICATIONSSECTION 9. The United Nations shall enjoy in theterritory of each Member for its officialcommunications treatment not less favourable thanthat accorded by the Government of that Member toany other Government including its diplomaticmission in the matter of priorities, rates and taxes onmails, cables, telegrams, radiograms, telephotos,telephone and other communications; and press ratesfor information to the press and radio. No censorshipshall be applied to the official correspondence andother official communications of the United Nations.SECTION 10. The United Nations shall have theright to use codes and to despatch and receive itscorrespondence by courier or in bags, which shallhave the same immunities and privileges asdiplomatic couriers and bags.

Article IVTHE REPRESENTATIVES OF MEMBERS

SECTION 11. Representatives of Members to theprincipal and subsidiary organs of the UnitedNations and to conferences convened by the UnitedNations, shall, while exercising their functions andduring the journey to and from the place of meeting,enjoy the following privileges and immunities:

(a) Immunity from personal arrest or detentionand from seizure of their personal baggage, and,in respect of words spoken or written and all actsdone by them in their capacity as representatives,immunity from legal process of every kind;(b) Inviolability for all papers and documents;(c) The right to use codes and to receive papers orcorrespond ence by courier or in sealed bags;(d) Exemption in respect of themselves and theirspouses from immigration restrictions, aliensregistration or national service obligations in the

state they are visiting or through which they arepassing in the exercise of their functions;(e) The same facilities in respect of currency orexchange restrictions as are accorded torepresentatives of foreign governments ontemporary official missions;(f) The same immunities and facilities in respect oftheir personal baggage as are accorded todiplomatic envoys, and also;(g) Such other privileges, immunities andfacilities not inconsistent with the foregoing asdiplomatic envoys enjoy, except that they shallhave no right to claim exemption from customsduties on goods imported (otherwise than as partof their personal baggage) or from excise duties orsales taxes.

SECTION 12. In order to secure, for therepresentatives of Members to the principal andsubsidiary organs of the United Nations and toconferences convened by the United Nations,complete freedom of speech and indpendance in thedischarge of their duties, the immunity from legalprocess in respect of words spoken or written and allacts done by them in discharging their duties shallcontinue to be accorded, notwithstanding that thepersons concerned are no longer the representativesof Members.SECTION 13. Where the incidence of any form oftaxation depends upon residence, periods duringwhich the representatives of Members to theprincipal and subsidiary organs of the UnitedNations and to conferences convened by the UnitedNations are present in a state for the discharge oftheir duties shall not be considered as periods ofresidence.SECTION 14. Privileges and immunities areaccorded to the representatives of Members not forthe personal benefit of the irdividuals themselves,but in order to safeguard the independent exercise oftheir functions in connection with the UnitedNations. Consequently a Member not only has theright but is under a duty to waive the immunity ofits representative in any case where in the opinion ofthe Member the immunity would impede the courseof justice, and it can be waived without prejudice tothe purpose for which the immunity is accorded.SECTION 15. The provisions of Sections n, 12 and13 are not applicable as between a representative andthe authorities o£ the state of which he is a nationalor of which he is or has been the representative.SECTION 16. In this article the expression"representatives" shall be deemed to include all

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delegates, deputy delegates, advisers, technicalexperts and secretaries of delegations.

Article VOFFICIALS

SECTION 17. The Secretary-General will specifythe categories of officials to which the provisions ofthis Article and Article VII shall apply. He shallsubmit these categories to the General Assembly.Thereafter these categories shall be communicated tothe Governments of all Members. The names of theofficials included in these categories shall from timeto time be made known to the Governments ofMembers.SECTION 18. Officials of the United Nations shall:

(a) Be immune from legal process in respect ofwords spoken or written and all acts performed bythem in their official capacity;(b) Be exempt from taxation on the salaries andemoluments paid to them by the United Nations;(c) Be immune from national service obligations;(d) Be immune, together with their spouses andrelatives dependent on them, from immigrationrestrictions and alien registration;(e) Be accorded the same privileges in respect ofexchange facilities as are accorded to the officialsof comparable ranks forming part of diplomaticmissions to the Government concerned;(f) Be given, together with their spouses andrelatives dependent on them, the, samerepatriation facilities in time of internationalcrisis as diplomatic envoys;(g) Have the right to import free of duty theirfurniture and effects at the time of first taking uptheir post in the country in question.

SECTION 19. In addition to the immunities andprivileges specified in Section 18, th 'Secretary-General and all Assistant Secretaries-General shallbe accorded in respect of themselves, their spousesand minor children, the privileges and immunities,exemptions and facilities accorded to diplomaticenvoys, in accordance with international law.SECTION 20. Privileges and immunities aregranted to officials in the interests o£ the UnitedNations and not for the personal benefit of theindividuals themselves. The Secretary-General shallhave the right and the duty to waive the immunity ofany official in any case where, in his opinion, theimmunity would impede the course of justice andcan be waived without prejudice to the interests ofthe United Nations. In the case of the Secretary-

General, the Security Counsil shall have the right towaive immunity.SECTION 21. The United Nations shall co-operateat all times with the appropriate authorities ofMembers to facilitate the proper administration ofjustice, secure the observance of police regulationsand prevent the occurrence of any abuse inconnection with the privileges, immunities andfacilities mentioned in this Article.

Article VIEXPERTS ON MISSIONS FOR THE UNITED

NATIONSSECTION 22. Experts (other than officials comingwithin the scope of Article V) performing missionsfor the United Nations shall be accorded suchprivileges and immunities as are necessary for theindependent exercise of their functions during theperiod of their missions, including the time spent onjourneys in connection with their missions. Inparticular they shall beaccorded:

(a) Immunity from personal arrest or detentionand from seizure of their personal baggage;(b) In respect of words spoken or written and actsdone by them in the course of the performance oftheir mission, immunity from legal process ofevery kind. This immunity from legal processshall continue to be accorded notwithstandingthat the persons concerned are no longer employedon missions for the United Nations;(c) Inviolability for all papers and documents;(d) For the purpose of their communications withthe United Nations, the right to use codes and toreceive papers or correspondence by courier or insealed bags;(e) The Same facilities in respect of currency orexchange restric tions as are accorded torepresentatives of foreign governments ontemporary official missions;(f) The same immunities and facilities in respect oftheir personal baggage as are accorded todiplomatic envoys.

SECTION 23. Privileges and immunities aregranted to experts in the interests of the UnitedNations and not for the personal benefit of theindividuals themselves. The Secretary-General shallhave the right and the duty to waive the immunity ofany expert in any case where, in his opinion, theimmunity would impede the course of justice and itcan be waived without prejudice to the interests ofthe United Nations.

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Article VIIUNITED NATIONS LAISSEZ-PASSER

SECTION 24. The United Nations may issueUnited Nations laissezpasser to its officials. Theselaissez-passer shall be recognized and accepted asvalid travel documents by the authorities ofMembers, taking into account the provisions ofSection 25.SECTION 25. Applications for visas (whererequired) from the holders of United Nations laissez-passer, when accompanied by a certificate that theyare travelling on the business of the United Nations,shall be dealt with as speedily as possible. Inaddition, such persons shall be granted facilities forspeedy travel.SECTION 26. Similar facilities to those specified inSection 25 shall be accorded to experts and otherpersons who, though not the holders of UnitedNations laissez-passer, have a certificate that theyare travelling on the business of the United Nations.SECTION 27. The Secretary-General, AssistantSecretaries General and Directors travelling onUnited Nations laissez-passer on the business of theUnited Nations shall be granted the same facilitiesas are accorded to diplomatic envoys.SECTION 28. The provisions of this article may beapplied to the comparable officials of specializedagencies if the agreements for relationship madeunder Article 63 of the Charter so provide.

Article VIIISETTLEMENTS OF DISPUTES

SECTION 29. The United Nations shall makeprovisions for appropriate modes of settlement of:

(a) Disputes arising out of contracts or otherdisputes of a private law character to which theUnited Nations is a party;(b) Disputes involving any official of the UnitedNations who by reason of his official positionenjoys immunity, if immunity has not beenwaived by the Secretary-General.

SECTION 30. All differences arising out of theinterpretation or application of the presentconvention shall be referred to the InternationalCourt of Justice, unless in any case it is agreed bythe parties to have recourse to another mode ofsettlement. If a difference arises between the UnitedNations on the one hand and a Member on the otherhand, a request shall be made for an advisoryopinion on any legal question involved in accordancewith Article 96 of the Charter and Article 65 of the

Statute of the Court. The opinion given by the Courtshall be accepted as decisive by the parties.

Final ArticleSECTION 31. This convention is submitted to everyMember of the United Nations for accession.SECTION 32. Accession shall be affected by depositof an instrument with the Secretary-General of theUnited Nations and the convention shall come intoforce as regards each Member on the date of depositof each instrument of accession.SECTION 33. The Secretary-General shall informall Members of the United Nations of the deposit ofeach accession.SECTION 34. It is understood that, when aninstrument of accession is deposited on behalf of anyMember, the Member will be in a position under itsown law to give effect to the terms of thisconvention.SECTION 35. This convention shall continue inforce as between the United Nations and everyMember which has deposited an instrument ofaccession for so long as that Member remains aMember of the United Nations, or until a revisedgeneral convention has been approved by theGeneral Assembly and that Member has become aparty to this revised convention.SECTION 36. The Secretary-General may concludewith any Member or Members supplementaryagreements adjusting the provisions of thisconvention so far as that Member or those Membersare concerned. These supplementary agreementsshall in each case be subject to the approval of theGeneral Assembly.

No. 4UNITED NATIONS and LEAGUE OF

NATIONS

Protocol (No. I) concerning the execution ofvarious operations in the transfer to the UnitedNations of certain assets of the League of Nations.Signed at Geneva, on 1 August 1946French official text communicated by the Secretary-General of the United Nations. The filing andrecording took place on 14 December 1946.

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ORGANISATION DES NATIONS UNIESet

SOCIETE DES NATIONSProtocole (No I) concernant l'exécution de diversesopérations de transfert de certains avoirs de laSociété des Nations aux Nations Unies. Signé àGenève, le 1er août 1946Texte officiel français communiqué par le Secrétairegénéral de l'Organisation des Nations Unies. Leclassement et l'inscription au répertoire ont eu lieule 14 décembre 1946.

TRANSLATION TRADUCTIONNo. 4. PROTOCOL (NO. I) CONCERNINGTHE EXECUTION OF VARIOUSOPERATIONS IN THE TRANSFER TO THEUNITED NATIONS OF CERTAIN ASSETS OFTHE LEAGUE OF NATIONS, SIGNED ATGENEVA ON 1 AUGUST 1946

Mr. Scan LESTER, Secretary-General of theLeague of Nations, andMr. WlodzimierzMODEROW, Director, Representative of theSecretary-General of the United Nations in Geneva:

Note that, in application of the Common Plan,approved by a resolution of the General Assembly ofthe United Nations, dated 12 February 1946, and bya resolution of the Assembly of the League ofNations, dated 18 April 1946, and of a subsequentAgreement1 dated 19 July 1946, concerning theexecution of the transfer to the United Nations ofcertain assets of the League of Nations, the followingoperations were effected on 1 August 1946:

1. The transfer of rights in respect of the League ofNations buildings and other immovable propertywas effected on i August 1946, and the necessaryentries having been made this day in the LandRegister of the Republic and Canton of Geneva.

2. The transfer of the ownership and possession ofthe movable property was also effected on i August1946.

In accordance with Article 6 of the Agreement of19 July 1946, the movable objects transferred havebeen listed in an inventory drawn up by the Leagueof Nations which is in course of being verified by theUnited Nations. A protocol will be drawn upplacing on record the completion of this operation.

3. A final valuation of the assets will be made inaccordance with the terms of the Common Plan. Itwill be the subject of a special protocol.

Geneva, 1 August 1946(Signed)Scan LESTERW. MODEROW

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2. La Convenzione Nazioni Unite sui privilegi e le immunità (13 febbraio 1946) –Versione in italiano

STRUMENTO DI ADESIONE DEPOSITATODALLA SVIZZERA IL 25 SETTEMBRE 2012ENTRATA IN VIGORE PER LA SVIZZERA IL25 SETTEMBRE 2012

Considerato che l’articolo 104 dello Statuto delleNazioni Unite (Statuto) stabilisce chel’Organizzazione gode, sul territorio di ciascuno deisuoi Membri, della capacità giuridica necessaria perl’esercizio delle sue funzioni e per il conseguimentodei suoi fini,

Considerato che l’articolo 105 dello Statutostabilisce che l’Organizzazione gode, sul territorio diciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delleimmunità necessari per il conseguimento dei suoifini e che i rappresentanti dei Membri delle NazioniUnite ed i funzionari dell’Organizzazione godrannoparimenti dei privilegi e delle immunità necessariper l’esercizio indipendente delle loro funzioniinerenti all’Organizzazione,

l’Assemblea generale ha approvato la seguenteConvenzione mediante una risoluzione adottata il 13febbraio 1946 e l’ha proposta a ciascun Membro delleNazioni Unite per adesione.

Art. IPERSONALITÀ GIURIDICA

Sezione 1. L’Organizzazione delle Nazioni Unite(Organizzazione) ha personalità giuridica.Essa ha la facoltà di:

a) contrattare;b) acquistare e vendere beni immobili e mobili;c) stare in giudizio.

Art. IIBENI, FONDI E AVERI

Sezione 2. L’Organizzazione, con i suoi beni eaveri, indipendentemente dal luogo in cui si trovanoe dal loro detentore, gode dell’immunità digiurisdizione, salvo esplicita rinunciadell’Organizzazione a tale immunità in un casoparticolare. Resta tuttavia inteso che tale rinuncianon può estendersi alle misure esecutive.Sezione 3. I locali dell’Organizzazione sonoinviolabili. I suoi beni e averi, indipendentemente dalluogo in cui si trovano e dal loro detentore, sono

esenti da perquisizioni, requisizioni, confische,espropriazioni e qualsiasi altra forma di coercizioneesecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.Sezione 4. Gli archivi dell’Organizzazione e, ingenerale, tutti i documenti da essa posseduti oconservati, sono inviolabili, indipendentemente dalluogo in cui si trovano.Sezione 5. Senza essere sottoposta ad alcuncontrollo, regolamento o moratoria finanziaria,l’Organizzazione può:

a) possedere fondi, oro o divise di qualsiasi naturae avere conti in qualsiasi moneta;b) trasferire liberamente, da un Paese a un altro oall’interno di un qualsiasi Paese, i fondi, l’oro o ledivise in suo possesso e convertire queste ultimein qualsiasi altra moneta.

Sezione 6. Nell’esercizio dei diritti a essa concessi invirtù della sezione 5 di cui sopra, l’Organizzazionetiene conto di ogni esigenza presentatale dalGoverno di uno Stato Membro, nella misura in cuiritenga di potervi adempiere senza pregiudicare ipropri interessi.Sezione 7. L’Organizzazione, i suoi averi, redditi ealtri beni sono esenti:

a) da qualsiasi imposta diretta. Rimane tuttaviainteso che l’Organizzazione non chiedonol’esenzione da imposte non eccedenti la semplicerimunerazione di servizi d’utilità pubblica;b) da qualsiasi dazio doganale, divieto elimitazione d’importazione o d’esportazione, pergli oggetti importati o esportatidall’Organizzazione per il proprio uso ufficiale.Rimane tuttavia inteso che gli articoli cosìimportati in franchigia non sono venduti sulterritorio del Paese d’importazione, salvo che ciòavvenga alle condizioni stabilite dal Governo didetto Paese;c) da qualsiasi dazio doganale, divieto elimitazione d’importazione o di esportazione sullesue pubblicazioni.

Sezione 8. Sebbene l’Organizzazione non rivendichiin linea di principio l’esenzione dalle accise e dalletasse sulle vendite comprese nei prezzi di beni mobilie immobili, gli Stati Membri provvedono a stabilire,ove possibile, adeguati accordi amministrativi volti agarantirle l’esenzione o il rimborso di dette accise etasse, qualora incluse nel prezzo di acquisti

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importanti cui essa proceda per il suo impegnoufficiale.

Art. IIIAGEVOLAZIONI DI COMUNICAZIONE

Sezione 9. L’Organizzazione beneficia, sul territoriodi ogni Membro, per le sue comunicazioni ufficiali,di un trattamento di favore pari almeno a quello daesso concesso a qualsiasi Governo o relativarappresentanza diplomatica, per quanto concerne lepriorità, le tariffe e le tasse di corriere, icablogrammi, i telegrammi, i radiotelegrammi, letelefotografie, le comunicazioni telefoniche e le altrecomunicazioni, nonché le tariffe di stampa per leinformazioni ai giornali e alla radio. Lacorrispondenza ufficiale e le altre comunicazioniufficiali dell’Organizzazione non possono esseresottoposte a censura.Sezione 10. L’Organizzazione ha il diritto diutilizzare codici e di spedire e ricevere la suacorrispondenza per corrieri o valigie che godonodegli stessi privilegi e delle stesse immunità concessia corrieri e valigie diplomatici.

Art. IVRAPPRESENTANTI DEI MEMBRI

Sezione 11. I rappresentanti dei Membri presso gliorgani principali e sussidiari delle Nazioni Unite ealle conferenze convocate dalle Nazioni Unite,durante l’esercizio delle loro funzioni e durante ilviaggio di andata e ritorno dalla sede della riunione,godono dei seguenti privilegi e immunità:

a) immunità da arresto o da detenzione esequestro dei loro bagagli personali e, per quantoconcerne gli atti da essi compiuti in qualità dirappresentanti (parole e scritti compresi),immunità da qualsiasi giurisdizione;b) inviolabilità di qualsiasi pratica e documento;c) diritto di fare uso di codici e di riceveredocumenti o corrispondenza per corriere o valigiesigillate;d) esenzione, per sé e per i congiunti, da qualsiasimisura restrittiva in materiadi immigrazione, da ogni formalità diregistrazione degli stranieri e da qualunqueobbligo di servizio nazionale nel Paese visitato oattraversato nell’esercizio delle proprie funzioni;e) stesse agevolazioni concesse ai rappresentantidei Governi stranieri in missione ufficiale

temporanea, in materia di disciplinamentimonetari o di cambio;f) stesse immunità e agevolazioni concesse agliagenti diplomatici per i loro bagagli personali,nonchég) altri privilegi, immunità e agevolazioni nonincompatibili con quanto precede, concessi agliagenti diplomatici, salvo il diritto di chiederel’esenzione da dazi doganali sugli oggettiimportati (diversi da quelli che costituiscono i lorobagagli personali) o l’esenzione da accise o datasse sulle vendite.

Sezione 12. Al fine di garantire ai rappresentantidei Membri presso gli organi principali e sussidiaridelle Nazioni Unite e alle conferenze convocatedall’Organizzazione piena libertà di parola e totaleindipendenza nell’adempimento delle loro funzioni,l’immunità di giurisdizione concernente parole,scritti o atti relativi a detto adempimento continuaad essere loro concessa anche dopo la cessazione delloro mandato.Sezione 13. I periodi durante i quali irappresentanti dei Membri presso gli organiprincipali e sussidiari delle Nazioni Unite e alleconferenze convocate dall’Organizzazione si trovanosul territorio di uno Stato Membro per l’eserciziodelle loro funzioni non sono considerati periodi diresidenza nei casi in cui l’applicazione di un’impostasia subordinata alla residenza del contribuente.Sezione 14. I privilegi e le immunità non sonoconcessi ai rappresentanti dei Membri a lorovantaggio personale, bensì allo scopo di garantirel’esercizio, in piena indipendenza, delle loro funzionirelative all’Organizzazione. Un Membro ha pertantonon solo il diritto ma il dovere di revocarel’immunità al suo rappresentante in tutti i casi incui ritenga che essa ostacoli l’azione della giustizia equalora possa essere revocata senza compromettere loscopo per cui era stata concessa.Sezione 15. Le disposizioni delle sezioni 11, 12 e 13non sono applicabili nel caso di un rappresentante difronte alle autorità dello Stato di cui questi siacittadino o di cui sia o sia stato rappresentante.Sezione 16. Ai fini del presente articolo, il termine«rappresentante» designa tutti i delegati aggiunti, iconsiglieri, gli esperti tecnici e i segretari didelegazione.

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Art. VFUNZIONARI

Sezione 17. Il Segretario generale determina lecategorie di funzionari a cui si applicano ledisposizioni del presente articolo e dell’articolo VII.Questi ne presenta l’elenco all’Assemblea generale ene dà in seguito comunicazione ai Governi di tutti iMembri.I nomi dei funzionari corrispondenti a tali categoriesono comunicati periodicamente ai Governi deiMembri.Sezione 18. I funzionari dell’Organizzazione:

a) godono dell’immunità di giurisdizione per gliatti da essi compiuti in veste ufficiale (parole escritti compresi);b) sono esenti da qualsiasi imposta sugli stipendi esulle gratificazioni versati dall’Organizzazione;c) sono esenti da qualsiasi obbligo di servizionazionale;d) unitamente ai loro congiunti e familiari acarico, non sono soggetti alle disposizioni chelimitano l’immigrazione e alle formalità diregistrazione degli stranieri;e) in materia di agevolazioni di cambio, godonodegli stessi privilegi concessi ai funzionari dirango corrispondente appartenenti alle missionidiplomatiche accreditate presso il Governointeressato;f) unitamente ai loro congiunti e familiari acarico, godono delle stesse agevolazioni dirimpatrio concesse agli agenti diplomatici inperiodi di crisi internazionale;g) godono del diritto di importare in franchigia imobili ed effetti di loro proprietà in occasione dellaloro prima entrata in funzione nel Paeseinteressato.

Sezione 19. Oltre ai privilegi e alle immunitàprevisti nella sezione 18, il Segretario generale etutti i Sottosegretari generali, così come i lorocongiunti e figli minorenni, godono dei privilegi,immunità, esenzioni e agevolazioni concessi agliinviati diplomatici conformemente al dirittointernazionale.Sezione 20. I privilegi e le immunità sono concessiai funzionari esclusivamente nell’interesse delleNazioni Unite e non a loro vantaggio personale. IlSegretario generale può e deve revocare l’immunitàconcessa a un funzionario in tutti i casi in cuiritenga che essa ostacoli l’azione della giustizia e

qualora possa essere revocata senza pregiudicare gliinteressi dell’Organizzazione. Il Consiglio diSicurezza è competente per la revoca delle immunitàdel Segretario generale.Sezione 21. L’Organizzazione collaboracostantemente con le autorità competenti degli StatiMembri allo scopo di facilitare la buonaamministrazione della giustizia, garantirel’osservanza dei regolamenti di polizia ed evitareogni abuso che possa essere causato dai privilegi,immunità e agevolazioni elencati nel presentearticolo.

Art. VIESPERTI IN MISSIONE PER

L’ORGANIZZAZIONESezione 22. Gli esperti (diversi dai funzionarielencati nell’articolo V) in missione perl’Organizzazione godono dei privilegi e delleimmunità necessari per esercitare in pienaindipendenza le loro funzioni durante tutta ladurata della missione, incluso il tempo del viaggio.Essi godono in particolare dei privilegi e delleimmunità seguenti:

a) immunità da arresto o da detenzione esequestro dei loro bagagli personali;b) immunità da qualsiasi giurisdizione per quantoconcerne gli atti da essi compiuti durante le loromissioni (parole e scritti compresi). Taleimmunità continua a essere loro concessa anchedopo la conclusione delle loro missioni perl’Organizzazione;c) inviolabilità di qualsiasi pratica e documento;d) diritto di fare uso di codici e di riceveredocumenti o corrispondenza per corriere o valigiesigillate per le loro comunicazioni conl’Organizzazione;e) stesse agevolazioni concesse ai rappresentantidei Governi stranieri in missione ufficialetemporanea, in materia di disciplinamentimonetari o di cambio;f) stesse immunità e agevolazioni concesse agliagenti diplomatici per i loro bagagli personali.

Sezione 23. I privilegi e le immunità sono concessiagli esperti nell’interesse dell’Organizzazione e nona loro vantaggio personale. Il Segretario generalepuò e deve revocare l’immunità concessa a unesperto in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacolil’azione della giustizia e qualora possa essere

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 13

revocata senza pregiudicare gli interessidell’Organizzazione.

Art. VIILASCIAPASSARE DELLE NAZIONI UNITE

Sezione 24. L’Organizzazione può rilasciarelasciapassare ai suoi funzionari. Tali lasciapassaresono riconosciuti e accettati dalle autorità degli StatiMembri come titoli di viaggio validi, tenuto contodelle disposizioni della sezione 25.Sezione 25. Le domande di visto (qualora sianecessario un visto) presentate dai titolari di dettilasciapassare e munite di un certificato attestanteche i funzionari viaggiano per contodell’Organizzazione devono essere esaminate entro ilpiù breve tempo possibile.Ai titolari dei lasciapassare sono inoltre concesseagevolazioni di viaggio rapido.Sezione 26. Agli esperti e alle altre persone che,senza essere in possesso di un lasciapassare delleNazioni Unite, presentano un certificato attestante ilfatto che essi viaggiano per contodell’Organizzazione sono concesse agevolazionianaloghe a quelle menzionate nella sezione 25.Sezione 27. Il Segretario generale, i Sottosegretarigenerali e i direttori, quando viaggiano per contodell’Organizzazione con lasciapassare rilasciatodalla stessa, godono delle stesse agevolazioniconcesse agli inviati diplomatici.Sezione 28. Le disposizioni del presente articolopossono essere applicate ai funzionari di rangoanalogo appartenenti a istituzioni specializzatequalora gli accordi che stabiliscono i rapporti diqueste istituzioni con l’Organizzazione, di cuiall’articolo 63 dello Statuto, contemplino unadisposizione in tal senso.

Art. VIIICOMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Sezione 29. L’Organizzazione prevede procedureadeguate per comporre:

a) le controversie in materia di contratti o altrecontroversie di diritto privato in cuil’Organizzazione sia parte in causa;b) le controversie in cui sia coinvolto unfunzionario dell’Organizzazione che, in virtùdella sua situazione ufficiale, gode dell’immunità,qualora questa non sia stata revocata dalSegretario generale.

Sezione 30. Ogni divergenza sull’interpretazione ol’applicazione della presente Convenzione è portatadinanzi alla Corte internazionale di Giustizia, salvoove le parti abbiano stabilito, per un determinatocaso, di ricorrere a una diversa modalità dicomposizione.Se nasce una controversia tra l’Organizzazione euno Stato Membro, è chiesto un parere consultivo suogni questione giuridica controversa, in conformitàall’articolo 96 dello Statuto e all’articolo 65 delloStatuto della Corte internazionale di Giustizia del26 giugno 19453. Il parere della Corte è accettatodalle parti come definitivo.

Articolo finaleSezione 31. La presente Convenzione è sottoposta atutti i Membri dell’Organizzazione per adesione.Sezione 32. L’adesione avviene mediante deposito diuno strumento presso il Segretario generaledell’Organizzazione e la Convenzione entra invigore nei confronti di ciascun Membro alla data incui esso deposita il proprio strumento di adesione.Sezione 33. Il Segretario generale informa tutti iMembri dell’Organizzazione del deposito di ognistrumento di adesione.Sezione 34. Resta inteso che, quando uno strumentodi adesione è depositato da un qualsiasi Membro,quest’ultimo deve essere in grado, in virtù delproprio diritto, di applicare i disposti della presenteConvenzione.Sezione 35. La presente Convenzione tral’Organizzazione e ciascun Membro che abbiadepositato il proprio strumento di adesione rimanein vigore per tutto il tempo in cui quest’ultimo èMembro dell’Organizzazione o fino a quandol’Assemblea generale non approvi una convenzionegenerale riveduta cui partecipi detto Membro.Sezione 36. Il Segretario generale può concludere,con uno o più Membri, accordi aggiuntivi chemodifichino i disposti della presente Convenzione,relativamente a quel Membro o quei Membri. Taliaccordi aggiuntivi sono sottoposti, caso per caso,all’approvazione dell’Assemblea generale.

(Seguono le firme)

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi14

Campo d’applicazione il 24 settembre 2012

Stati partecipanti RatificaAdesione (A)Dichiarazione di successione (S)Entrata in vigore1. Afghanistan 5 settembre 1947 A 5

settembre 19472. Albania 2 luglio 1957 A 2 luglio 19573. Algeria 31 ottobre 1963 A 31 ottobre 19634. Angola 9 agosto 1990 A 9 agosto 19905. Antigua e Barbuda 25 ottobre 1988 S 1°

novembre 19816. Argentina 12 ottobre 1956 A 12 ottobre

19567. Armenia 29 aprile 2004 A 29 aprile 20048. Australia 2 marzo 1949 A 2 marzo 19499. Austria 10 maggio 1957 A 10 maggio 195710. Azerbaigian 13 agosto 1992 A 13 agosto

199211. Bahama 17 marzo 1977 S 10 luglio 197312. Bahrein 17 settembre 1992 A 17 settembre

199213. Bangladesh 13 gennaio 1978 S 26 marzo

197114. Barbados 10 gennaio 1972 S 30 novembre

196615. Belgio 25 settembre 1948 A 25 settembre

194816. Belize 14 settembre 2005 A 14 settembre

200517. Bielorussia 22 ottobre 1953 A 22 ottobre

195318. Bolivia 23 dicembre 1949 A 23 dicembre

194919. Bosnia ed Erzegovina 1° settembre 1993 S 6

marzo 199220. Brasile 15 dicembre 1949 A 15 dicembre

194921. Bulgaria 30 settembre 1960 A 30 settembre

196022. Burkina Faso 27 aprile 1962 A 27 aprile

196223. Burundi 17 marzo 1971 A 17 marzo 197124. Cambogia 6 novembre 1963 A 6 novembre

196325. Camerun 20 ottobre 1961 S 1° gennaio 196026. Canada 22 gennaio 1948 A 22 gennaio 1948

27. Ceca, Repubblica 22 febbraio 1993 S 1°gennaio 1993

28. Centrafricana, Repubblica 4 settembre 1962S 14 agosto 1960

29. Cile 15 ottobre 1948 A 15 ottobre 194830. Cina 11 settembre 1979 A 11 settembre

197931. Hong Kong 1° luglio 1997 1° luglio 199732. Macao 20 dicembre 1999 20 dicembre 199933. Cipro 5 novembre 1963 S 16 agosto 196034. Colombia 6 agosto 1974 A 6 agosto 197435. Congo (Brazzaville) 15 ottobre 1962 S 15

agosto 196036. Congo (Kinshasa) 8 dicembre 1964 A 8

dicembre 196437. Corea del Sud 9 aprile 1992 A 9 aprile 199238. Costa d’Avorio 8 dicembre 1961 S 7 agosto

196039. Costa Rica 26 ottobre 1949 A 26 ottobre

194940. Croazia 12 ottobre 1992 S 8 ottobre 199141. Cuba 9 settembre 1959 A 9 settembre 195942. Danimarca 10 giugno 1948 A 10 giugno

194843. Dominica 24 novembre 1987 S 3 novembre

197844. Dominicana, Repubblica 7 marzo 1947 A 7

marzo 194745. Ecuador 22 marzo 1956 A 22 marzo 195646. Egitto 17 settembre 1948 A 17 settembre

194847. El Salvador 9 luglio 1947 A 9 luglio 194748. Emirati Arabi Uniti 2 giugno 2003 A 2

giugno 200349. Estonia 21 ottobre 1991 A 21 ottobre 199150. Etiopia 22 luglio 1947 A 22 luglio 194751. Figi 21 giugno 1971 S 10 ottobre 197052. Filippine 28 ottobre 1947 A 28 ottobre 194753. Finlandia 31 luglio 1958 A 31 luglio 195854. Francia 18 agosto 1947 A 18 agosto 194755. Gabon 13 marzo 1964 A 13 marzo 196456. Gambia 1° agosto 1966 S 18 febbraio 196557. Georgia 17 dicembre 2007 A 17 dicembre

200758. Germania 5 novembre 1980 A 5 novembre

198059. Ghana 5 agosto 1958 A 5 agosto 195860. Giamaica 9 settembre 1963 A 9 settembre

1963

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 15

61. Giappone 18 aprile 1963 A 18 aprile 196362. Gibuti 6 aprile 1978 S 27 giugno 197763. Giordania 3 gennaio 1958 A 3 gennaio 195864. Grecia 29 dicembre 1947 A 29 dicembre

194765. Guatemala 7 luglio 1947 A 7 luglio 194766. Guinea 10 gennaio 1968 A 10 gennaio 196867. Guyana 28 dicembre 1972 A 28 dicembre

197268. Haiti 6 agosto 1947 A 6 agosto 194769. Honduras 16 maggio 1947 A 16 maggio

194770. India 13 maggio 1948 A 13 maggio 194871. Indonesia 8 marzo 1972 A 8 marzo 197272. Iran 8 maggio 1947 A 8 maggio 194773. Iraq 15 settembre 1949 A 15 settembre 194974. Irlanda 10 maggio 1967 A 10 maggio 196775. Islanda 10 marzo 1948 A 10 marzo 194876. Israele 21 settembre 1949 A 21 settembre

194977. Italia 3 febbraio 1958 A 3 febbraio 195878. Kazakistan 26 agosto 1998 A 26 agosto 199879. Kenya 1° luglio 1965 A 1° luglio 196580. Kirghizistan 28 gennaio 2000 A 28 gennaio

200081. Kuwait 13 dicembre 1963 A 13 dicembre

196382. Laos 24 novembre 1956 A 24 novembre

195683. Lesotho 26 novembre 1969 A 26 novembre

196984. Lettonia 21 novembre 1997 A 21 novembre

199785. Libano 10 marzo 1949 A 10 marzo 194986. Liberia 14 marzo 1947 A 14 marzo 194787. Libia 28 novembre 1958 A 28 novembre

195888. Liechtenstein 25 marzo 1993 A 25 marzo

199389. Lituania 9 dicembre 1993 9 dicembre 199390. Lussemburgo 14 febbraio 1949 A 14

febbraio 194991. Macedonia 18 agosto 1993 S 17 novembre

199192. Madagascar 23 maggio 1962 S 26 giugno

196093. Malawi 17 maggio 1966 A 17 maggio 196694. Malaysia 28 ottobre 1957 S 31 agosto 195795. Mali 28 marzo 1968 A 28 marzo 1968

96. Malta 27 giugno 1968 S 21 settembre 196497. Marocco 18 marzo 1957 A 18 marzo 195798. Maurizio 18 luglio 1969 S 12 marzo 196899. Messico 26 novembre 1962 A 26 novembre

1962100. Micronesia 5 dicembre 2008 A 5 dicembre

2008101. Moldova 12 aprile 1995 A 12 aprile 1995102. Monaco 8 marzo 2005 A 8 marzo 2005103. Mongolia 31 maggio 1962 A 31 maggio

1962104. Montenegro 23 ottobre 2006 S 3 giugno

2006105. Mozambico 8 maggio 2001 A 8 maggio

2001106. Myanmar 25 gennaio 1955 A 25 gennaio

1955107. Namibia 17 luglio 2006 A 17 luglio 2006108. Nepal 28 settembre 1965 A 28 settembre

1965109. Nicaragua 29 novembre 1947 A 29

novembre 1947110. Niger 25 agosto 1961 S 3 agosto 1960111. Nigeria 26 giugno 1961 S 1° ottobre 1960112. Norvegia 18 agosto 1947 A 18 agosto 1947113. Nuova Zelanda 10 dicembre 1947 A 10

dicembre 1947114. Tokelau 10 dicembre 1947 A 10 dicembre

1947115. Paesi Bassi 19 aprile 1948 A 19 aprile 1948116. Pakistan 22 settembre 1948 A 22 settembre

1948117. Panama 27 maggio 1947 A 27 maggio 1947118. Papua Nuova Guinea 4 dicembre 1975 S 16

settembre 1975119. Paraguay 2 ottobre 1953 A 2 ottobre 1953120. Perù 24 luglio 1963 A 24 luglio 1963121. Polonia 8 gennaio 1948 A 8 gennaio 1948122. Portogallo 14 ottobre 1998 A 14 ottobre

1998123. Qatar 26 settembre 2007 A 26 settembre

2007124. Regno Unito 17 settembre 1946 A 17

settembre 1946125. Romania 5 luglio 1956 A 5 luglio 1956126. Ruanda 15 aprile 1964 A 15 aprile 1964127. Russia 22 settembre 1953 A 22 settembre

1953

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi16

128. San Marino 22 febbraio 2012 A 22 febbraio2012

129. Santa Lucia 27 agosto 1986 S 22 febbraio1979

130. Seicelle 26 agosto 1980 A 26 agosto 1980131. Senegal 27 maggio 1963 S 20 giugno 1960132. Serbia 12 marzo 2001 S 27 aprile 1992133. Sierra Leone 13 marzo 1962 S 27 aprile 1961134. Singapore 18 marzo 1966 S 9 agosto 1965135. Siria 29 settembre 1953 A 29 settembre 1953136. Slovacchia 28 maggio 1993 S 1° gennaio

1993137. Slovenia 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991138. Somalia 9 luglio 1963 A 9 luglio 1963139. Spagna 31 luglio 1974 A 31 luglio 1974140. Sri Lanka 19 giugno 2003 A 19 giugno 2003141. Stati Uniti d’America 29 aprile 1970 A 29

aprile 1970142. Sudafrica 30 agosto 2002 A 30 agosto 2002143. Sudan 21 marzo 1977 A 21 marzo 1977144. Svezia 28 agosto 1947 A 28 agosto 1947145. Svizzera 25 settembre 2012 A 25 settembre

2012

146. Tagikistan 19 ottobre 2001 A 19 ottobre2001

147. Tanzania 29 ottobre 1962 A 29 ottobre 1962148. Thailandia 30 marzo 1956 A 30 marzo 1956149. Togo 27 febbraio 1962 S 27 aprile 1960150. Trinidad e Tobago 19 ottobre 1965 A 19

ottobre 1965151. Tunisia 7 maggio 1957 A 7 maggio 1957152. Turchia 22 agosto 1950 A 22 agosto 1950153. Turkmenistan 23 novembre 2007 A 23

novembre 2007154. Ucraina 20 novembre 1953 A 20 novembre

1953155. Uganda 9 luglio 2001 A 9 luglio 2001156. Ungheria 30 luglio 1956 A 30 luglio 1956157. Uruguay 16 febbraio 1984 A 16 febbraio

1984158. Venezuela 21 dicembre 1998 A 21 dicembre

1998159. Vietnam 6 aprile 1988 A 6 aprile 1988160. Yemen 23 luglio 1963 A 23 luglio 1963161. Zambia 16 giugno 1975 S 24 ottobre 1964162. Zimbabwe 13 maggio 1991 A 13 maggio

1991

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 17

3. La Convenzione delle Nazioni Unite sui privilegi delle istituzionispecializzate (21 novembre 1947)

Whereas the General Assembly of the UnitedNations adopted on 13 February 1946 a resolutioncontemplating the unification as far as possible of theprivileges and immunities enjoyed by the UnitedNations and by the various specialized agencies; andWhereas consultations concerning theimplementation of the aforesaid resolution havetaken place between the United Nations and thespecialized agencies;Consequently by resolution 179 (II) adopted on 21November 1947, the General Assembly has approvedthe following Convention, which is submitted to thespecialized agencies for acceptance and to everyMember of the United Nations and to every otherState member of one or more of the specializedagencies for accession.

Article IDEFINITION AND SCOPE

Section 1. In this Convention:(i) The words “standard clauses” refer to theprovisions of articles II to IX.(ii) The words “specialized agencies” mean:

a) The International Labour Organisation;b) The Food and Agriculture Organization of theUnited Nations;c) The United Nations Educational, Scientific andCultural Organization;d) The International Civil Aviation Organization;e) The International Monetary Fund;f) The International Bank for Reconstruction andDevelopment;g) The World Health Organization;h) The Universal Postal Union;i) The International Telecommunication Union;andj) Any other agency in relationship with theUnited Nations in accordance with Articles 57and 63 of the Charter.

(iii) The word “Convention” means, in relation toany particular specialized agency, the standardclauses as modified by the final (or revised) text ofthe annex transmitted by that agency in accordancewith sections 36 and 38.

(iv) For the purposes of article III, the words“property and assets” shall also include propertyand funds administered by a specialized agency infurtherance of its constitutional functions.(v) For the purposes of articles V and VII, theexpression “representatives of members” shall bedeemed to include all representatives, alternates,advisers, technical experts and secretaries ofdelegations.(vi) In sections 13, 14, 15 and 25, the expression“meetings convened by a specialized agency” meansmeetings:

(1) of its assembly and of its executive body(however designated), and(2) of any commission provided for in itsconstitution;(3) of any international conference convened by it;and(4) of any committee of any of these bodies.

(vii) The term “executive head” means the principalexecutive official of the specialized agency inquestion, whether designated “Director-General” orotherwise.Section 2. Each State party to this Convention inrespect of any specialized agency to which thisConvention has become applicable in accordancewith section 37 shall accord to, or in connexion with,that agency the privileges and immunities set forthin the standard clauses on the conditions specifiedtherein, subject to any modification of those clausescontained in the provisions of the final (or revised)annex relating to that agency and transmitted inaccordance with sections 36 or 38.

Article IIJURIDICAL PERSONALITY

Section 3. The specialized agencies shall possessjuridical personality. They shall have the capacity

(a) to contract,(b) to acquire and dispose of immovable andmovable property,(c) to institute legal proceedings.

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Article IIIPROPERTY, FUNDS AND ASSETS

Section 4. The specialized agencies, their propertyand assets, wherever located and by whomsoeverheld, shall enjoy immunity from every form of legalprocess except in so far as in any particular case theyhave expressly waived their immunity. It is,however, understood that no waiver of immunityshall extend to any measure of execution.Section 5. The premises of the specialized agenciesshall be inviolable. The property and assets of thespecialized agencies, wherever located and bywhomsoever held, shall be immune from search,requisition, confiscation, expropriation and anyother form of interference, whether by executive,administrative, judicial or legislative action.Section 6. The archives of the specialized agencies,and in general all documents belonging to them orheld by them, shall be inviolable, wherever located.Section 7. Without being restricted by financialcontrols, regulations or moratoria of any kind:

(a) The specialized agencies may hold funds, goldor currency of any kind and operate accounts inany currency;(b) The specialized agencies may freely transfertheir funds, gold or currency from one country toanother or within any country and convert anycurrency held by them into any other currency.

Section 8. Each specialized agency shall, inexercising its rights under section 7 above, pay dueregard to any representations made by theGovernment of any State party to this Conventionin so far as it is considered that effect can be given tosuch representations without detriment to theinterests of the agency.Section 9. The specialized agencies, their assets,income and other property shall be:

(a) Exempt from all direct taxes; it is understood,however, that the specialized agencies will notclaim exemption from taxes which are, in fact, nomore than charges for public utility services;(b) Exempt from customs duties and prohibitionsand restrictions on imports and exports in respectof articles imported or exported by the specializedagencies for their official use; it is understood,however, that articles imported under suchexemption will not be sold in the country intowhich they were imported except under conditionsagreed to with the Government of that country;

(c) Exempt from duties and prohibitions andrestrictions on imports and exports in respect oftheir publications.

Section 10. While the specialized agencies will not,as a general rule, claim exemption from excise dutiesand from taxes on the sale of movable andimmovable property which forms part of the price tobe paid, nevertheless when the specialized agenciesare making important purchases for official use ofproperty on which such duties and taxes have beencharged or are chargeable, States parties to thisConvention will, whenever possible, makeappropriate administrative arrangements for theremission or return of the amount of duty or tax.

Article IVFACILITIES IN RESPECT OF

COMMUNICATIONSSection 11. Each specialized agency shall enjoy, inthe territory of each State party to this Conventionin respect of that agency, for its officialcommunications, treatment not less favourable thanthat accorded by the Government of such State toany other Government, including the latter’sdiplomatic mission, in the matter of priorities, ratesand taxes on mails, cables, telegrams, radiograms,telephotos, telephone and other communications, andpress rates for information to the press and radio.Section 12. No censorship shall be applied to theofficial correspondence and other officialcommunications of the specialized agencies.The specialized agencies shall have the right to usecodes and to dispatch and receive correspondence bycourier or in sealed bags, which shall have the sameimmunities and privileges as diplomatic couriersand bags.Nothing in this section shall be construed topreclude the adoption of appropriate securityprecautions to be determined by agreement betweena State party to this Convention and a specializedagency.

Article VREPRESENTATIVES OF MEMBERS

Section 13. Representatives of members at meetingsconvened by a specialized agency shall, whileexercising their functions and during their journeysto and from the place of meeting, enjoy the followingprivileges and immunities:

(a) Immunity from personal arrest or detentionand from seizure of their personal baggage, and in

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 19

respect of words spoken or written and all actsdone by them in their official capacity, immunityfrom legal process of every kind;(b) Inviolability for all papers and documents;(c) The right to use codes and to receive papers orcorrespondence by courier or in sealed bags;(d) Exemption in respect of themselves and theirspouses from immigration restrictions, aliens’registration or national service obligations in theState which they are visiting or through whichthey are passing in the exercise of their functions;(e) The same facilities in respect of currency orexchange restrictions as are accorded torepresentatives of foreign Governments ontemporary official missions;(f) The same immunities and facilities in respectof their personal baggage as are accorded tomembers of comparable rank of diplomaticmissions.

Section 14. In order to secure for the representativesof members of the specialized agencies at meetingsconvened by them complete freedom of speech andcomplete independence in the discharge of theirduties, the immunity from legal process in respect ofwords spoken or written and all acts done by them indischarging their duties shall continue to beaccorded, notwithstanding that the personsconcerned are no longer engaged in the discharge ofsuch duties.Section 15. Where the incidence of any form oftaxation depends upon residence, periods duringwhich the representatives of members of thespecialized agencies at meetings convened by themare present in a member State for the discharge oftheir duties shall not be considered as periods ofresidence.Section 16. Privileges and immunities are accordedto the representatives of members, not for thepersonal benefit of the individuals themselves, but inorder to safeguard the independent exercise of theirfunctions in connexion with the specialized agencies.Consequently, a member not only has the right butis under a duty to waive the immunity of itsrepresentatives in any case where, in the opinion ofthe member, the immunity would impede the courseof justice, and where it can be waived withoutprejudice to the purpose for which the immunity isaccorded.Section 17. The provisions of sections 13, 14 and 15are not applicable in relation to the authorities of a

State of which the person is a national or of which heis or has been a representative.

Article VIOFFICIALS

Section 18. Each specialized agency will specify thecategories of officials to which the provisions of thisarticle and of article VIII shall apply. It shallcommunicate them to the Governments of all Statesparties to this Convention in respect of that agencyand to the Secretary-General of the United Nations.The names of the officials included in thesecategories shall from time to time be made known tothe abovementioned Governments.Section 19. Officials of the specialized agenciesshall:

(a) Be immune from legal process in respect ofwords spoken or written and all acts performed bythem in their official capacity;(b) Enjoy the same exemptions from taxation inrespect of the salaries and emoluments paid tothem by the specialized agencies and on the sameconditions as are enjoyed by officials of the UnitedNations;(c) Be immune, together with their spouses andrelatives dependent on them, from immigrationrestrictions and alien registration;(d) Be accorded the same privileges in respect ofexchange facilities as are accorded to officials ofcomparable rank of diplomatic missions;(e) Be given, together with their spouses andrelatives dependent on them, the samerepatriation facilities in time of internationalcrises as officials of comparable rank of diplomaticmissions;(f) Have the right to import free of duty theirfurniture and effects at the time of first taking uptheir post in the country in question.

Section 20. The officials of the specialized agenciesshall be exempt from national service obligations,provided that in relation to the States of which theyare nationals, such exemption shall be confined toofficials of the specialized agencies whose nameshave, by reason of their duties, been placed upon alist compiled by the executive head of the specializedagency and approved by the State concerned.Should other officials of specialized agencies be calledup for national service, the State concerned shall, atthe request of the specialized agency concerned,grant such temporary deferments in the call-up of

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such officials as may be necessary to avoidinterruption in the continuation of essential work.Section 21. In addition to the immunities andprivileges specified in sections 19 and 20, theexecutive head of each specialized agency, includingany official acting on his behalf during his absencefrom duty, shall be accorded in respect of himself, hisspouse and minor children, the privileges andimmunities, exemptions and facilities accorded todiplomatic envoys, in accordance with internationallaw.Section 22. Privileges and immunities are grantedto officials in the interests of the specialized agenciesonly and not for personal benefit of the individualsthemselves.Each specialized agency shall have the right and theduty to waive the immunity of any official in anycase where, in its opinion, the immunity wouldimpede the course of justice and can be waivedwithout prejudice to the interests of the specializedagency.Section 23. Each specialized agency shall co-operateat all times with the appropriate authorities ofmember States to facilitate the proper administrationof justice, secure the observance of police regulationsand prevent the occurrence of any abuses inconnexion with the privileges, immunities andfacilities mentioned in this article.

Article VIIABUSES OF PRIVILEGE

Section 24. If any State party to this Conventionconsiders that there has been an abuse of a privilegeor immunity conferred by this Convention,consultations shall be held between that State andthe specialized agency concerned to determinewhether any such abuse has occurred and, if so, toattempt to ensure that no repetition occurs. If suchconsultations fail to achieve a result satisfactory tothe State and the specialized agency concerned, thequestion whether an abuse of a privilege orimmunity has occurred shall be submitted to theInternational Court of Justice in accordance withsection 32. If the International Court of Justice findsthat such an abuse has occurred, the State party tothis Convention affected by such abuse shall have theright, after notification to the specialized agency inquestion, to withhold from the specialized agencyconcerned the benefits of the privilege or immunityso abused.

Section 25. 1. Representatives of members atmeetings convened by specialized agencies, whileexercising their functions and during their journeysto and from the place of meeting, and officials withinthe meaning of section 18, shall not be required bythe territorial authorities to leave the country inwhich they are performing their functions onaccount of any activities by them in their officialcapacity. In the case, however, of abuse of privilegesof residence committed by any such person inactivities in that country outside his officialfunctions, he may be required to leave by theGovernment of that country provided that:2. (I) Representatives of members, or persons whoare entitled to diplomatic immunity under section21, shall not be required to leave the countryotherwise than in accordance with the diplomaticprocedure applicable to diplomatic envoys accreditedto that country.(II) In the case of an official to whom section 21 isnot applicable, no order to leave the country shall beissued other than with the approval of the ForeignMinister of the country in question, and suchapproval shall be given only after consultation withthe executive head of the specialized agencyconcerned; and, if expulsion proceedings are takenagainst an official, the executive head of thespecialized agency shall have the right to appear insuch proceedings on behalf of the person againstwhom they are instituted.

Article VIIILAISSEZ-PASSER

Section 26. Officials of the specialized agencies shallbe entitled to use the United Nations laissez-passerin conformity with administrative arrangements tobe concluded between the Secretary-General of theUnited Nations and the competent authorities of thespecialized agencies, to which agencies specialpowers to issue laissez-passer may be delegated. TheSecretary-General of the United Nations shall notifyeach State party to this Convention of eachadministrative arrangement so concluded.Section 27. States parties to this Convention shallrecognize and accept the United Nations laissez-passer issued to officials of the specialized agencies asvalid travel documents.Section 28. Applications for visas, where required,from officials of specialized agencies holding UnitedNations laissez-passer, when accompanied by acertificate that they are travelling on the business ofa specialized agency, shall be dealt with as speedily

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as possible. In addition, such persons shall begranted facilities for speedy travel.Section 29. Similar facilities to those specified insection 28 shall be accorded to experts and otherpersons who, though not the holders of UnitedNations laissez-passer, have a certificate that theyare travelling on the business of a specializedagency.Section 30. The executive heads, assistant executiveheads, heads of departments and other officials of arank not lower than head of department of thespecialized agencies, travelling on United Nationslaissez-passer on the business of the specializedagencies, shall be granted the same facilities fortravel as are accorded to officials of comparable rankin diplomatic missions.

Article IXSETTLEMENT OF DISPUTES

Section 31. Each specialized agency shall makeprovision for appropriate modes of settlement of:

(a) Disputes arising out of contracts or otherdisputes of private character to which thespecialized agency is a party;(b) Disputes involving any official of a specializedagency who by reason of his official positionenjoys immunity, if immunity has not beenwaived in accordance with the provisions ofsection 22.

Section 32. All differences arising out of theinterpretation or application of the presentConvention shall be referred to the InternationalCourt of Justice unless in any case it is agreed by theparties to have recourse to another mode ofsettlement. If a difference arises between one of thespecialized agencies on the one hand, and a memberon the other hand, a request shall be made for anadvisory opinion on any legal question involved inaccordance with Article 96 of the Charter andArticle 65 of the Statute of the Court and therelevant provisions of the agreements concludedbetween the United Nations and the specializedagency concerned. The opinion given by the Courtshall be accepted as decisive by the parties.

Article XANNEXES AND APPLICATION TO

INDIVIDUAL SPECIALIZED AGENCIESSection 33. In their application to each specializedagency, the standard clauses shall operate subject to

any modifications set forth in the final (or revised)text of the annex relating to that agency, as providedin sections 36 and 38.Section 34. The provisions of the Convention inrelation to any specialized agency must beinterpreted in the light of the functions with whichthat agency is entrusted by its constitutionalinstrument.Section 35. Draft annexes I to IX1 arerecommended to the specialized agencies namedtherein. In the case of any specialized agency notmentioned by name in section 1, the Secretary-General of the United Nations shall transmit to theagency a draft annex recommended by the Economicand Social Council.Section 36. The final text of each annex shall be thatapproved by the specialized agency in question inaccordance with its constitutional procedure. A copyof the annex as approved by each specialized agencyshall be transmitted by the agency in question to theSecretary-General of the United Nations and shallthereupon replace the draft referred to in section 35.Section 37. The present Convention becomesapplicable to each specialized agency when it hastransmitted to the Secretary-General of the UnitedNations the final text of the relevant annex and hasinformed him that it accepts the standard clauses, asmodified by this annex, and undertakes to give effectto sections 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 and 45(subject to any modification of section 32 which maybe found necessary in order to make the final text ofthe annex consonant with the constitutionalinstrument of the agency) and any provisions of theannex placing obligations on the agency. TheSecretary-General shall communicate to allMembers of the United Nations and to other Statesmembers of the specialized agencies certified copiesof all annexes transmitted to him under this sectionand of revised annexes transmitted under section 38.Section 38. If, after the transmission of a final annexunder section 36, any specialized agency approvesany amendments thereto in accordance with itsconstitutional procedure, a revised annex shall betransmitted by it to the Secretary-General of theUnited Nations.Section 39. The provisions of this Convention shallin no way limit or prejudice the privileges andimmunities which have been, or may hereafter be,accorded by any State to any specialized agency byreason of the location in the territory of that State ofits headquarters or regional offices. This Convention

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shall not be deemed to prevent the conclusionbetween any State party thereto and any specializedagency of supplemental agreements adjusting theprovisions of this Convention or extending orcurtailing the privileges and immunities therebygranted.Section 40. It is understood that the standardclauses, as modified by the final text of an annexsent by a specialized agency to the Secretary-Generalof the United Nations under section 36 (or anyrevised annex sent under section 38), will beconsistent with the provisions of the constitutionalinstrument then in force of the agency in question,and that if any amendment to that instrument isnecessary for the purpose of making theconstitutional instrument so consistent, suchamendment will have been brought into force inaccordance with the constitutional procedure of thatagency before the final (or revised) annex istransmitted.The Convention shall not itself operate so as toabrogate, or derogate from, any provisions of theconstitutional instrument of any specialized agencyor any rights or obligations which the agency mayotherwise have, acquire, or assume.

Article XIFINAL PROVISIONS

Section 41. Accession to this Convention by aMember of the United Nations and (subject tosection 42) by any State member of a specializedagency shall be effected by deposit with theSecretary-General of the United Nations of aninstrument of accession which shall take effect on thedate of its deposit.Section 42. Each specialized agency concerned shallcommunicate the text of this Convention togetherwith the relevant annexes to those of its memberswhich are not Members of the United Nations andshall invite them to accede thereto in respect of thatagency by depositing an instrument of accession tothis Convention in respect thereof either with theSecretary-General of the United Nations or with theexecutive head of the specialized agency.Section 43. Each State party to this Conventionshall indicate in its instrument of accession thespecialized agency or agencies in respect of which itundertakes to apply the provisions of thisConvention. Each State party to this Conventionmay by subsequent written notification to theSecretary-General of the United Nations undertaketo apply the provisions of this Convention to one or

more further specialized agencies. This notificationshall take effect on the date of its receipt by theSecretary-General.Section 44. This Convention shall enter into forcefor each State party to this Convention in respect ofa specialized agency when it has become applicable tothat agency in accordance with section 37 and theState party has undertaken to apply the provisions ofthe Convention to that agency in accordance withsection 43.Section 45. The Secretary-General of the UnitedNations shall inform all Members of the UnitedNations, as well as all members of the specializedagencies, and executive heads of the specializedagencies, of the deposit of each instrument ofaccession received under section 41 and ofsubsequent notifications received under section 43.The executive head of a specialized agency shallinform the Secretary-General of the United Nationsand the members of the agency concerned of thedeposit of any instrument of accession depositedwith him under section 42.Section 46. It is understood that, when aninstrument of accession or a subsequent notificationis deposited on behalf of any State, this State will bein a position under its own law to give effect to theterms of this Convention, as modified by the finaltexts of any annexes relating to the agencies coveredby such accessions or notifications.Section 47. 1. Subject to the provisions ofparagraphs 2 and 3 of this section, each State partyto this Convention undertakes to apply thisConvention in respect of each specialized agencycovered by its accession or subsequent notification,until such time as a revised convention or annexshall have become applicable to that agency and thesaid State shall have accepted the revised conventionor annex. In the case of a revised annex, theacceptance of States shall be by a notificationaddressed to the Secretary-General of the UnitedNations, which shall take effect on the date of itsreceipt by the Secretary-General.2. Each State party to this Convention, however,which is not, or has ceased to be, a member of aspecialized agency, may address a writtennotification to the Secretary-General of the UnitedNations and the executive head of the agencyconcerned to the effect that it intends to withholdfrom that agency the benefits of this Convention asfrom a specified date, which shall not be earlier thanthree months from the date of receipt of thenotification.

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3. Each State party to this Convention may withholdthe benefit of this Convention from any specializedagency which ceases to be in relationship with theUnited Nations.4. The Secretary-General of the United Nations shallinform all member States parties to this Conventionof any notification transmitted to him under theprovisions of this section.Section 48. At the request of one third of the Statesparties to this Convention, the Secretary-General ofthe United Nations will convene a conference with aview to its revision.Section 49. The Secretary-General of the UnitedNations shall transmit copies of this Convention toeach specialized agency and to the Government ofeach Member of the United Nations.

FINAL TEXTS AND REVISED TEXTS OF THEANNEXES

(as approved by the specialized agencies as at 1April 2003)

ANNEX IINTERNATIONAL LABOUR

ORGANISATIONIn their application to the International LabourOrganisation the standard clauses shall operatesubject to the following provisions:1. Article V (other than paragraph (c) of section 13)and section 25, paragraphs 1 and 2 (I), of article VIIshall extend to the employers’ and workers’ membersand deputy members of the Governing Body of theInternational Labour Organisation and theirsubstitutes, except that any waiver of the immunityof any such person member under section 16 shall beby the Governing Body.2. The privileges, immunities, exemptions andfacilities referred to in section 21 of the standardclauses shall also be accorded to any DeputyDirector-General of the International Labour Officeand any Assistant Director-General of theInternational Labour Office.3. (i) Experts (other than officials coming within thescope of article VI) serving on committees of, orperforming missions for, the Organisation shall beaccorded the following privileges and immunities sofar as is necessary for the effective exercise of theirfunctions, including the time spent on journeys inconnexion with service on such committees ormissions:

(a) Immunity from personal arrest or seizure oftheir personal baggage;(b) In respect of words spoken or written or actsdone by them in the performance of their officialfunctions, immunity from legal process of everykind, such immunity to continue notwithstandingthat the persons concerned are no longer servingon committees of, or employed on missions for, theOrganisation;(c) The same facilities in respect of currency andexchange restrictions and in respect of theirpersonal baggage as are accorded to officials offoreign Government on temporary officialmissions;(d) Inviolability of their papers and documentsrelating to the work on which they are engaged forthe Organisation.

(ii) In connexion with (d) of 3 (i) above, the principlecontained in the last sentence of section 12 of thestandard clauses shall be applicable.(iii) Privileges and immunities are granted to theexperts of the Organisation in the interests of theOrganisation and not for the personal benefit of theindividuals themselves. The Organisation shall havethe right and the duty to waive the immunity of anyexpert in any case where in its opinion the immunitywould impede the course of justice, and it can bewaived without prejudice to the interests of theOrganisation.

ANNEX IIFOOD AND AGRICULTURE

ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONSIn their application to the Food and AgricultureOrganization of the United Nations (hereinaftercalled “the Organization”) the standard clausesshall operate subject to the following provisions:1. Article V and section 25, paragraphs 1 and 2 (I)of article VII shall extend to the Chairman of theCouncil of the Organization, except that any waiverof the immunity of the Chairman under section 16shall be by the Council of the Organization.2. (i) Experts (other than officials coming within thescope of article VI) serving on committees of, orperforming missions for, the Organization shall beaccorded the following privileges and immunities sofar as is necessary for the effective exercise of theirfunctions, including the time spent on journeys inconnexion with service on such committees ormissions;

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(a) Immunity from personal arrest or seizure oftheir personal baggage;(b) In respect of words spoken or written or actsdone by them in the performance of their officialfunctions, immunity from legal process of everykind, such immunity to continue notwithstandingthat the persons concerned are no longer servingon committees of, or employed on missions for, theOrganization;(c) The same facilities in respect of currency andexchange restrictions and in respect of theirpersonal baggage as are accorded to officials offoreign Governments on temporary officialmissions;(d) Inviolability of their papers and documentsrelating to the work on which they are engaged forthe Organization.

(ii) In connexion with (d) of 2 (i) above, the principlecontained in the last sentence of section 12 of thestandard clauses shall be applicable.(iii) Privileges and immunities are granted to theexperts in the interests of the Organization and notfor the personal benefit of the individuals themselves.The Organization shall have the right and the dutyto waive the immunity of any expert in any casewhere in its opinion the immunity would impede thecourse of justice, and it can be waived withoutprejudice to the interests of the Organization.3. The privileges, immunities, exemptions andfacilities referred to in section 21 of the standardclauses shall also be accorded to any DeputyDirector-General of the Organization.

ANNEX II(Revised text)

FOOD AND AGRICULTUREORGANIZATION OF THE UNITED NATIONSIn their application to the Food and AgricultureOrganization of the United Nations (hereinaftercalled “the Organization”) the standard clausesshall operate subject to the following provisions:1. Article V and section 25, paragraphs 1 and 2 (I)of article VII shall extend to the Chairman of theCouncil of the Organization and to therepresentatives of Associate Members, except thatany waiver of the immunity of the Chairman undersection 16 shall be by the Council of theOrganization.2. (i) Experts (other than officials coming within thescope of article VI) serving on committees of, or

performing missions for, the Organization shall beaccorded the following privileges and immunities sofar as is necessary for the effective exercise of theirfunctions, including the time spent on journeys inconnection with service on such committees ormissions:

(a) immunity from personal arrest or seizure oftheir personal baggage;(b) in respect of words spoken or written or actsdone by them in the performance of their officialfunctions, immunity from legal process of everykind, such immunity to continue notwithstandingthat the persons concerned are no longer servingon committees of, or employed on missions for, theOrganization;(c) the same facilities in respect of currency andexchange restrictions and in respect of theirpersonal baggage as are accorded to officials offoreign governments on temporary officialmissions;(d) inviolability of their papers and documentsrelating to the work on which they are engaged forthe Organization and, for the purpose of theircommunications with the Organization, the rightto use codes and to receive papers orcorrespondence by courier or in sealed bags.

(ii) In connexion with (d) of 2 (i) above, the principlecontained in the last sentence of section 12 of thestandard clauses shall be applicable.(iii) Privileges and immunities are granted to theexperts in the interests of the Organization and notfor the personal benefit of the individuals themselves.The Organization shall have the right and the dutyto waive the immunity of any expert in any casewhere in its opinion the immunity would impede thecourse of justice, and it can be waived withoutprejudice to the interests of the Organization.3. The privileges, immunities, exemptions andfacilities referred to in section 21 of the standardclauses shall also be accorded to the DeputyDirector-General of the Organization.

ANNEX II(Second revised text)

FOOD AND AGRICULTUREORGANIZATION OF THE UNITED NATIONSIn their application to the Food and AgricultureOrganization of the United Nations (hereinaftercalled “the Organization”) the standard clausesshall operate subject to the following provisions:

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1. Article V and section 25, paragraphs 1 and 2 (I)of article VII shall extend to the Chairman of theCouncil of the Organization and to therepresentatives of Associate Members, except thatany waiver of the immunity of the Chairman undersection 16 shall be by the Council of theOrganization.2. (i) Experts (other than officials coming within thescope of article VI) serving on committees of, orperforming missions for, the Organization shall beaccorded the following privileges and immunities sofar as is necessary for the effective exercise of theirfunctions, including the time spent on journeys inconnexion with service on such committees ormissions:

(a) immunity from personal arrest or seizure oftheir personal baggage;(b) in respect of words spoken or written or actsdone by them in the performance of their officialfunctions, immunity from legal process of everykind, such immunity to continue notwithstandingthat the persons concerned are no longer servingon committees of, or employed on missions for, theOrganization;(c) the same facilities in respect of currency andexchange restrictions and in respect of theirpersonal baggage as are accorded to officials offoreign governments on temporary officialmissions;(d) inviolability of their papers and documentsrelating to the work on which they are engaged forthe Organization and, for the purpose of theircommunications with the Organization, the rightto use codes and to receive papers orcorrespondence by courier or in sealed bags.

(ii) In connexion with (d) of 2 (i) above, the principlecontained in the last sentence of section 12 of thestandard clauses shall be applicable.(iii) Privileges and immunities are granted to theexperts in the interests of the Organization and notfor the personal benefit of the individuals themselves.The Organization shall have the right and the dutyto waive the immunity of any experts in any casewhere in its opinion the immunity would impede thecourse of justice, and it can be waived withoutprejudice to the interests of the Organization.3. The privileges, immunities, exemptions andfacilities referred to in section 21 of the standardclauses shall be accorded to the Deputy Director-General and the Assistant Directors-General of theOrganization.

ANNEX IIIINTERNATIONAL CIVIL AVIATION

ORGANIZATIONThe standard clauses shall operate in respect to theInternational Civil Aviation Organization(hereinafter called “the Organization” subject to thefollowing provisions:1. The privileges, immunities, exemptions andfacilities referred to in section 21 of the standardclauses shall also be accorded to the President of theCouncil of the Organization.2. (i) Experts (other than officials coming within thescope of article VI) serving on committees of, orperforming missions for, the Organization shall beaccorded the following privileges and immunities sofar as is necessary for the effective exercise of theirfunctions, including the time spent on journeys inconnexion with service on such committees ormissions:

(a) Immunity from personal arrest or seizure oftheir personal baggage;(b) Immunity from legal process of every kind inrespect of words spoken or written or acts done bythem in the performance of their official functions,such immunity to continue notwithstanding thatthe persons concerned are no longer serving oncommittees of, or employed on missions for, theOrganization;(c) The same facilities in respect of currency andexchange restrictions and in respect of theirpersonal baggage as are accorded to officials offoreign Governments on temporary officialmissions;(d) Inviolability of their papers and documentsrelating to the work on which they are engaged forthe Organization.

(ii) In connexion with (d) of 2 (i) above, the principlecontained in the last sentence of section 12 of thestandard clauses shall be applicable.(iii) Privileges and immunities are granted to theexperts of the Organization in the interests of theOrganization and not for the personal benefit of theindividuals themselves. The Organization shall havethe right and the duty to waive the immunity of anyexpert in any case where in its opinion the immunitywould impede the course of justice, and it can bewaived without prejudice to the interests of theOrganization.

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ANNEX IVUNITED NATIONS EDUCATIONAL,

SCIENTIFICAND CULTURAL ORGANIZATION

The standard clauses shall operate in respect to theUnited Nations Educational, Scientific and CulturalOrganization (hereinafter called “theOrganization”) subject to the following provisions:1. Article V and section 25, paragraphs 1 and 2 (I)of article VII shall extend to the President of theConference and members of the Executive Board ofthe Organization, their substitutes and advisers,except that any waiver of the immunity of any suchperson of the Executive Board under section 16 shallbe by the Executive Board.2. The Deputy Director-General of theOrganization, his spouse and minor children shallalso enjoy the privileges and immunities, exemptionsand facilities accorded to diplomatic envoys inaccordance with international law, which article VI,section 21, of the Convention ensures to theexecutive head of each specialized agency.3. (i) Experts (other than officials coming within thescope of article VI) serving on committees of, orperforming missions for, the Organization shall beaccorded the following privileges and immunities sofar as is necessary for the effective exercise of theirfunctions, including the time spent on journeys inconnexion with service on such committees ormissions:

(a) Immunity from personal arrest or seizure oftheir personal baggage;(b) In respect of words spoken or written or actsdone by them in the performance of their officialfunctions, immunity from legal process of everykind, such immunity to continue notwithstandingthat the persons concerned are no longer servingon committees of, or employed on missions for, theOrganization;(c) The same facilities in respect of currency andexchange restrictions and in respect of theirpersonal baggage as are accorded to officials offoreign Governments on temporary officialmissions;

(ii) Privileges and immunities are granted to theexperts of the Organization in the interests of theOrganization and not for the personal benefit of theindividuals themselves. The Organization shall havethe right and the duty to waive the immunity of anyexpert in any case where in its opinion the immunitywould impede the course of justice, and it can be

waived without prejudice to the interests of theOrganization.

ANNEX VINTERNATIONAL MONETARY FUND

In its application to the International MonetaryFund (hereinafter called “the Fund”), theConvention (including this annex) shall operatesubject to the following provisions:1. Section 32 of the standard clauses shall only applyto differences arising out of the interpretation orapplication of privileges and immunities which arederived by the Fund solely from this Convention andare not included in those which it can claim underits Articles of Agreement or otherwise.2. The provisions of the Convention (including thisannex) do not modify or amend or require themodification or amendment of the Articles ofAgreement of the Fund or impair or limit any of therights, immunities, privileges or exemptionsconferred upon the Fund or any of its members,Governors, Executive Directors, alternates, officersor employees by the Articles of Agreement of theFund, or by any statute, law or regulation of anymember of the Fund or any political subdivision ofany such member, or otherwise.

ANNEX VIINTERNATIONAL BANK FOR

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTIn its application to the International Bank ForReconstruction and Development (hereinafter called“the Bank”), the Convention (including this annex)shall operate subject to the following provisions:1. The following shall be substituted for section 4:“Actions may be brought against the Bank only in acourt of competent jurisdiction in the territories of amember of the Bank in which the Bank has an office,has appointed an agent for the purpose of acceptingservice or notice of process, or has issued orguaranteed securities. No actions shall, however, bebrought by members or persons acting for orderiving claims from members. The property andassets of the Bank shall, wheresoever located and bywhomsoever held, be immune from all forms ofseizure, attachment of execution before the deliveryof final judgment against the Bank.”2. Section 32 of the standard clauses shall only applyto differences arising out of the interpretation orapplication of privileges and immunities which arederived by the Bank solely from this Convention and

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are not included in those which it can claim underits Articles of Agreement or otherwise.3. The provisions of the Convention (including thisannex) do not modify or amend or require themodification or amendment of the Articles ofAgreement of the Bank or impair or limit any of therights, immunities, privileges or exemptionsconferred upon the Bank or any of its members,Governors, Executive Directors, alternates, officersor employees by the Articles of Agreement of theBank, or by any statute, law or regulation of anymember of the Bank or any political subdivision ofany such member, or otherwise.

ANNEX VIIWORLD HEALTH ORGANIZATION

In their application to the World HealthOrganization (hereinafter called “theOrganization”) the standard clauses shall operatesubject to the following modifications:1. Article V and section 25, paragraphs 1 and 2 (I)of article VII shall extend to persons designated toserve on the Executive Board of the Organization,their alternates and advisers, except that any waiverof the immunity of any such persons under section16 shall be by the Board.2. (i) Experts (other than officials coming within thescope of article VI) serving on committees of, orperforming missions for, the Organization shall beaccorded the following privileges and immunities sofar as is necessary for the effective exercise of theirfunctions, including the time spent on journeys inconnexion with service on such committees ormissions:

(a) Immunity from personal arrest or seizure oftheir personal baggage;(b) In respect of words spoken or written or actsdone by them in the performance of their officialfunctions, immunity from legal process of everykind, such immunity to continue notwithstandingthat the persons concerned are no longer servingon committees of, or employed on missions for, theOrganization;(c) The same facilities in respect of currency andexchange restrictions and in respect of theirpersonal baggage as are accorded to officials offoreign Governments on temporary officialmissions;(d) Inviolability for all papers and documents;

(e) The right to use codes and to receivedocuments and correspondence by courier or insealed dispatch bags for their communicationswith the World Health Organization.

(ii) Privileges and immunities are granted to theexperts of the Organization in the interests of theOrganization and not for the personal benefit of theindividuals themselves. The Organization shall havethe right and the duty to waive the immunity of anyexpert in any case where in its opinion the immunitywould impede the course of justice, and it can bewaived without prejudice to the interests of theOrganization.

ANNEX VII(Revised text)

WORLD HEALTH ORGANIZATIONIn their application to the World HealthOrganization (hereinafter called “theOrganization”) the standard clauses shall operatesubject to the following modifications:1. Article V and section 25, paragraphs 1 and 2 (I)of article VII shall extend to persons designated toserve on the Executive Board of the Organization,their alternates and advisers, except that any waiverof the immunity of such persons under section 16shall be by the Executive Board.2. (i) Experts (other than officials coming within thescope of article VI) serving on committees of, orperforming missions for, the Organization shall beaccorded the following privileges and immunities sofar as is necessary for the effective exercise of theirfunctions, including the time spent on journeys inconnexion with service on such committees ormissions:

(a) Immunity from personal arrest or seizure oftheir personal baggage;(b) In respect of words spoken or written or actsdone by them in the performance of their officialfunctions, immunity from legal process of everykind, such immunity to continue notwithstandingthat the persons concerned are no longer servingon committees of, or employed on missions for, theOrganization;(c) The same facilities in respect of currency andexchange restrictions and in respect of theirpersonal baggage as are accorded to officials offoreign Governments on temporary officialmissions;(d) Inviolability for all papers and documents;

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(e) For the purposes of their communications withthe Organization, the right to use codes and toreceive papers or correspondence by courier or insealed bags.

(ii) The privileges and immunities set forth inparagraphs (b) and (e) above shall be accorded topersons serving on Expert Advisory Panels of theOrganization in the exercise of their functions assuch.(iii) Privileges and immunities are granted to theexperts of the Organization in the interests of theOrganization and not for the personal benefit of theindividuals themselves. The Organization shall havethe right and the duty to waive the immunity of anyexpert in any case where in its opinion the immunitywould impede the course of justice, and it can bewaived without prejudice to the interests of theOrganization.3. Article V and section 25, paragraphs 1 and 2 (I)of article VII shall extend to the representatives ofassociate members participating in the work of theOrganization in accordance with articles 8 and 47 ofthe Constitution.

ANNEX VII(Second revised text)

WORLD HEALTH ORGANIZATIONIn their application to the World HealthOrganization (hereinafter called “theOrganization”) the standard clauses shall operatesubject to the following modifications:1. Article V and section 25, paragraphs 1 and 2 (I)of article VII shall extend to persons designated toserve on the Executive Board of the Organization,their alternates and advisers, except that any waiverof the immunity of such persons under section 16shall be by the Executive Board.2. (i) Experts (other than officials coming within thescope of article VI) serving on committees of, orperforming missions for, the Organization shall beaccorded the following privileges and immunities sofar as is necessary for the effective exercise of theirfunctions, including the time spent on journeys inconnexion with service on such committees ormissions:

(a) Immunity from personal arrest or seizure oftheir personal baggage;(b) In respect of words spoken or written or actsdone by them in the performance of their officialfunctions, immunity from legal process of everykind, such immunity to continue notwithstanding

that the persons concerned are no longer servingon committees of, or employed on missions for, theOrganization;(c) The same facilities in respect of currency andexchange restrictions and in respect of theirpersonal baggage as are accorded to officials offoreign Governments on temporary officialmissions;(d) Inviolability for all papers and documents;(e) For the purposes of their communications withthe Organization, the right to use codes and toreceive papers or correspondence by courier or insealed bags.

(ii) The privileges and immunities set forth inparagraphs (b) and (e) above shall be accorded topersons serving on Expert Advisory Panels of theOrganization in the exercise of their functions assuch.(iii) Privileges and immunities are granted to theexperts of the Organization in the interests of theOrganization and not for the personal benefit of theindividuals themselves. The Organization shall havethe right and the duty to waive the immunity of anyexpert in any case where in its opinion the immunitywould impede the course of justice, and it can bewaived without prejudice to the interests of theOrganization.3. Article V and section 25, paragraphs 1 and 2 (I)of article VII shall extend to the representatives ofassociate members participating in the work of theOrganization in accordance with articles 8 and 47 ofthe Constitution.4. The privileges, immunities, exemptions andfacilities referred to in section 21 of the standardclauses shall also be accorded to any DeputyDirector-General of the Organization.

ANNEX VII(Third revised text)

WORLD HEALTH ORGANIZATIONIn their application to the World HealthOrganization (hereinafter called “theOrganization”) the standard clauses shall operatesubject to the following modifications:1. Article V and section 25, paragraphs 1 and 2 (I)of article VII shall extend to persons designated toserve on the Executive Board of the Organization,their alternates and advisers, except that any waiverof the immunity of such persons under section 16shall be by the Board.

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2. (i) Experts (other than officials coming within thescope of article VI) serving on committees of, orperforming missions for, the Organization shall beaccorded the following privileges and immunities sofar as is necessary for the effective exercise of theirfunctions, including the time spent on journeys inconnexion with service on such committees ormissions:

(a) Immunity from personal arrest or seizure oftheir personal baggage;(b) In respect of words spoken or written or actsdone by them in the performance of their officialfunctions, immunity from legal process of everykind, such immunity to continue notwithstandingthat the persons concerned are no longer servingon committees of, or employed on missions for, theOrganization;(c) The same facilities in respect of currency andexchange restrictions and in respect of theirpersonal baggage as are accorded to officials offoreign Governments on temporary officialmissions;(d) Inviolability for all papers and documents;(e) For the purposes of their communications withthe Organization, the right to use codes and toreceive papers or correspondence by courier or insealed bags.

(ii) The privileges and immunities set forth inparagraphs (b) and (e) above shall be accorded topersons serving on Expert Advisory Panels of theOrganization in the exercise of their functions assuch.(iii) Privileges and immunities are granted to theexperts of the Organization in the interests of theOrganization and not for the personal benefit of theindividuals themselves. The Organization shall havethe right and the duty to waive the immunity of anyexpert in any case where in its opinion the immunitywould impede the course of justice, and it can bewaived without prejudice to the interests of theOrganization.3. Article V and section 25, paragraphs 1 and 2 (I)of article VII shall extend to the representatives ofAssociate Members participating in the work of theOrganization in accordance with articles 8 and 47 ofthe Constitution.4. The privileges, immunities, exemptions andfacilities referred to in section 21 of the standardclauses shall also be accorded to any DeputyDirector-General, Assistant Director-General andRegional Director of the Organization.

ANNEX VIIIUNIVERSAL POSTAL UNION

The standard clauses shall apply withoutmodification.

ANNEX IXINTERNATIONAL TELECOMMUNICATION

UNIONThe standard clauses shall apply withoutmodification except that the InternationalTelecommunication Union shall not claim for itselfthe enjoyment of privileged treatment with regard tothe “Facilities in respect of communications”provided in article IV, section 11.

ANNEX XINTERNATIONAL REFUGEE

ORGANIZATIONThe standard clauses shall apply withoutmodification.

ANNEX XIWORLD METEOROLOGICAL

ORGANIZATIONThe standard clauses shall apply withoutmodification.

ANNEX XIIINTER-GOVERNMENTAL MARITIME

CONSULTATIVE ORGANIZATION1. The privileges and immunities, exemptions andfacilities referred to in article VI, section 21 of thestandard clauses, shall be accorded to the Secretary-General of the Organization and to the Secretary ofthe Maritime Safety Committee, provided that theprovisions of this paragraph shall not require theMember in whose territory the Organization has itsHeadquarters to apply article VI, section 21 of thestandard clauses to any person who is its national.2. (a) Experts (other than officials coming within thescope of article VI) serving on committees of, orperforming missions for, the Organization shall beaccorded the following privileges and immunities sofar as is necessary for the effective exercise of theirfunctions, including time spent on journeys inconnexion with service on such committees ormissions:

(i) immunity from personal arrest or seizure oftheir personal baggage;(ii) in respect of words spoken or written or actsdone by them in the performance of their official

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi30

functions, immunity from legal process of everykind, such immunity to continue notwithstandingthat the persons concerned are no longer servingon committees of, or employed on missions for, theOrganization;(iii) the same facilities in respect of currency andexchange restrictions and in respect of theirpersonal baggage as are accorded to officials offoreign governments on temporary officialmissions;(iv) inviolability for all papers and documentsrelating to the work on which they are engaged forthe Organization;(v) the right to use codes and to receivedocuments and correspondence by courier or insealed dispatch bags for their communicationswith the Inter-Governmental MaritimeConsultative Organization.

In connexion with section 2 (a) (iv) and (v) abovethe principle contained in the last sentence of section12 of the standard clauses shall be applicable.(b) Privileges and immunities are granted to suchexperts in the interests of the Organization and notfor the personal benefit of the individuals themselves.The Organization shall have the right and duty towaive the immunity of any expert in any case where,in its opinion, the immunity would impede thecourse of justice and it can be waived withoutprejudice to the interests of the Organization.

ANNEX XII(Revised text)

INTER-GOVERNMENTAL MARITIMECONSULTATIVE ORGANIZATION

1. The privileges and immunities, exemptions andfacilities referred to in article VI, section 21 of thestandard clauses, shall be accorded to the Secretary-General of the Organization, to the DeputySecretary-General and to the Secretary of theMaritime Safety Committee, provided that theprovisions of this paragraph shall not require theMember in whose territory the Organization has itsHeadquarters to apply article VI, section 21 of thestandard clauses to any person who is its national.2. (a) Experts (other than officials coming within thescope of article VI) serving on committees of, orperforming missions for, the Organization shall beaccorded the following privileges and immunities sofar as is necessary for the effective exercise of theirfunctions, including time spent on journeys in

connexion with service on such committees ormissions:

(i) immunity from personal arrest or seizure oftheir personal baggage;(ii) in respect of words spoken or written or actsdone by them in the performance of their officialfunctions, immunity from legal process of everykind, such immunity to continue notwithstandingthat the persons concerned are no longer servingon committees of, or employed on missions for, theOrganization;(iii) the same facilities in respect of currency andexchange restrictions and in respect of theirpersonal baggage as are accorded to officials offoreign governments on temporary officialmissions;(iv) inviolability for all papers and documentsrelating to the work on which they are engaged forthe Organization;(v) the right to use codes and to receivedocuments and correspondence by courier or insealed dispatch bags for their communicationswith the Inter-Governmental MaritimeConsultative Organization.

In connexion with section 2 (a) (iv) and (v) above,the principle contained in the last sentence of section12 of the standard clauses shall be applicable.(b) Privileges and immunities are granted to suchexperts in the interests of the Organization and notfor the personal benefit of the individuals themselves.The Organization shall have the right and duty towaive the immunity of any expert in any case where,in its opinion, the immunity would impede thecourse of justice and it can be waived withoutprejudice to the interests of the Organization.

ANNEX XII(Second revised text)

INTERNATIONAL MARITIMEORGANIZATION

The privileges and immunities, exemptions andfacilities referred to in article VI, section 21 of thestandard clauses, shall be accorded to the Secretary-General of the Organization, to the DeputySecretary-General, to the Secretary of the MaritimeSafety Committee and to the Directors of theAdministrative Division, the Technical Co-operationDivision, the Legal Affairs and External RelationsDivision, the Conference Division and the MarineEnvironment Division, provided that the provisionsof this paragraph shall not require the Member in

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 31

whose territory the Organization has itsHeadquarters to apply article VI, section 21 of thestandard clauses to any person who is its national. Ifthe Organization changes the titles of any of theDirector posts at any time, the holders for the timebeing of such posts shall continue to be accorded theprivileges and immunities, exemptions and facilitiesreferred to in this paragraph.(a) Experts (other than officials coming within thescope of article VI) serving on committees of, orperforming missions for, the Organization shall beaccorded the following privileges and immunities sofar as is necessary for the effective exercise of theirfunctions, including time spent on journeys inconnection with service on such committees ormissions:

(i) immunity from personal arrest or seizure oftheir personal baggage;(ii) in respect of words spoken or written or actsdone by them in the performance of their officialfunctions, immunity from legal process of everykind, such immunity to continue notwithstandingthat the persons concerned are no longer servingon committees of, or employed on missions for, theOrganization;(iii) the same facilities in respect of currency andexchange restrictions and in respect of theirpersonal baggage as are accorded to officials offoreign governments on temporary officialmissions;(iv) inviolability for all papers and documentsrelating to the work on which they are engaged forthe Organization; and(v) the right to use codes and to receivedocuments and correspondence by courier or insealed dispatch bags for their communicationswith the International Maritime Organization.

In connection with section 2 (a) (iv) and (v) above,the principle contained in the last sentence of section12 of the standard clauses shall be applicable.(b) Privileges and immunities are granted to suchexperts in the interests of the Organization and notfor the personal benefit of the individuals themselves.The Organization shall have the right and duty towaive the immunity of any expert in any case where,in its opinion, the immunity would impede thecourse of justice and it can be waived withoutprejudice to the interests of the Organization.

ANNEX XIIIINTERNATIONAL FINANCE

CORPORATIONIn its application to the International FinanceCorporation (hereinafter called “The Corporation”)the Convention (including this annex) shall operatesubject to the following provisions:1. The following shall be substituted for Section 4:“Actions may be brought against the Corporationonly in a court of competent jurisdiction in theterritories of a member in which the Corporation hasan office, has appointed an agent for the purpose ofaccepting service or notice of process, or has issuedor guaranteed securities. No actions shall, however,be brought by members or persons acting for orderiving claims from members. The property andassets of the Corporation shall, wheresoever locatedand by whomsoever held, be immune from all formsof seizure, attachment or execution before thedelivery of final judgment against the Corporation.”2. Paragraph (b) of section 7 of the standard clausesshall apply to the Corporation subject to article III,section 5 of the Articles of Agreement of theCorporation.3. The Corporation in its discretion may waive anyof the privileges and immunities conferred underarticle VI of its Articles of Agreement to such extentand upon such conditions as it may determine.4. Section 32 of the standard clauses shall only applyto differences arising out of the interpretation orapplication of privileges and immunities which arederived by the Corporation from this Conventionand are not included in those which it can claimunder its Articles of Agreement or otherwise.5. The provisions of the Convention (including thisannex) do not modify or amend or require themodification or amendment of the Articles ofAgreement of the Corporation or impair or limit anyof the rights, immunities, privileges or exemptionsconferred upon the Corporation or any of itsmembers, governors, executive directors, alternates,officers and employees by the Articles of Agreementof the Corporation, or by any statute, law orregulation of any member of the Corporation or anypolitical subdivision of any such member, orotherwise.

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ANNEX XIVINTERNATIONAL DEVELOPMENT

ASSOCIATIONIn its application to the International DevelopmentAssociation (hereinafter called “the Association”)the Convention, including this annex, shall operatesubject to the following provisions:1. The following shall be substituted for section 4:“Actions may be brought against the Associationonly in a court of competent jurisdiction in theterritories of a member in which the Association hasan office, has appointed an agent for the purpose ofaccepting service or notice of process, or has issuedor guaranteed securities. No actions shall, however,be brought by members or persons acting for orderiving claims from members. The property andassets of the Association shall, wheresoever locatedand by whomsoever held, be immune from all formsof seizure, attachment or execution before thedelivery of final judgment against the Association.”2. Section 32 of the standard clauses shall only applyto differences arising out of the interpretation orapplication of privileges and immunities which arederived by the Association from this Convention andare not included in those which it can claim underits Articles of Agreement or otherwise.3. The provisions of the Convention (including thisannex) do not modify or amend or require themodification or amendment of the Articles ofAgreement of the Association or impair or limit anyof the rights, immunities, privileges or exemptionsconferred upon the Association or any of itsmembers, governors, executive directors, alternates,officers or employees by the Articles of Agreement ofthe Association, or by any statute, law or regulationof any member of the Association or any politicalsubdivision of any such member, or otherwise.

ANNEX XVWORLD INTELLECTUAL PROPERTY

ORGANIZATION“In their application to the World IntellectualProperty Organization (hereinafter called ‘theOrganization’), the standard clauses shall operatesubject to the following modifications:“1. The privileges, immunities, exemptions andfacilities referred to in article VI, section 21, of thestandard clauses shall also be accorded to the DeputyDirectors General of the Organization.“2. (a) Experts (other than officials coming withinthe scope of article VI) serving on committees of, or

performing missions for, the Organization shall beaccorded the following privileges and immunities sofar as is necessary for the effective exercise of theirfunctions, including the time spent on journeys inconnexion with service on such committees ormissions:

“(i) Immunity from personal arrest or seizure oftheir personal baggage;“(ii) In respect of words spoken or written or actsdone by them in the performance of their officialfunctions, immunity from legal process of everykind, such immunity to continue notwithstandingthat the persons concerned are no longer servingon committees of, or employed on missions for, theOrganization;“(iii) The same facilities in respect of currencyand exchange restrictions and in respect of theirpersonal baggage as are accorded to officials offoreign Governments on temporary officialmissions;“(iv) Inviolability for all papers and documentsrelating to the work on which they are engaged forthe Organization;“(v) For their communications with theOrganization, the right to use codes and to receivedocuments and correspondence by courier or insealed dispatch bags.

In connexion with (iv) and (v) above, the principlecontained in the last sentence of section 12 of thestandard clauses shall be applicable.“(b) Privileges and immunities are granted to theexperts referred to in paragraph (a) above in theinterests of the Organization and not for thepersonal benefit of the individuals themselves. TheOrganization shall have the right and duty to waivethe immunity of any expert in any case where, in itsopinion, the immunity would impede the course ofjustice and it can be waived without prejudice to theinterests of the Organization.”

ANNEX XVIINTERNATIONAL FUND FOR

AGRICULTURAL DEVELOPMENTIn their application to the International Fund forAgricultural Development (hereinafter called “theFund”) the standard clauses shall operate subject tothe following provisions:1. The privileges, immunities, exemptions andfacilities referred to in section 21 of the standard

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clauses shall also be accorded to any Vice-Presidentof the Fund.2. (i) Experts (other than officials coming within thescope of article VI) serving on committees of, orperforming missions for the Fund shall be accordedthe following privileges and immunities so far as isnecessary for the effective exercise of their functions,including the time spent on journeys in connectionwith service on such committees or missions:

(a) immunity from personal arrest or seizure oftheir personal baggage;(b) in respect of words spoken or written or actsdone by them in the performance of their officialfunctions, immunity from legal process of everykind, such immunity to continue notwithstandingthat the persons concerned are no longer servingon committees of, or employed on missions for, theFund;(c) the same facilities in respect of currency andexchange restrictions and in respect of theirpersonal baggage as are accorded to officials offoreign governments on temporary officialmissions;(d) inviolability of their papers and documentsrelating to the work on which they are engaged forthe Fund and, for the purpose of theircommunications with the Fund, the right to usecodes and to receive papers or correspondence bycourier or in sealed bags.

(ii) In connection with (d) of 2 (i) above, theprinciple contained in the last sentence of section 12of the standard clauses shall be applicable.(iii) Privileges and immunities are granted to theexperts in the interests of the Fund and not for thepersonal benefit of the individuals themselves. TheFund shall have the right and the duty to waive theimmunity of any expert in any case where in itsopinion the immunity would impede the course ofjustice, and it can be waived without prejudice to theinterests of the Fund.

ANNEX XVIIUNITED NATIONS INDUSTRIAL

DEVELOPMENT ORGANIZATIONIn their application to the United Nations IndustrialDevelopment Organization (hereinafter called “theOrganization”) the standard clauses shall operatesubject to the following modifications:1. (a) Experts (other than officials coming within thescope of article VI) serving as committees of, orperforming missions for, the Organization shall be

accorded the following privileges and immunities sofar as is necessary for the effective exercise of theirfunctions, including the time spent on journeys inconnection with service on such committees ormissions:

(i) Immunity from personal arrest or seizure oftheir personal baggage;(ii) In respect of words spoken or written or actsdone by them in the performance of their officialfunctions, immunity from legal process of everykind, such immunity to continue notwithstandingthat the person concerned is no longer serving oncommittees of, or employed on missions for, theOrganization;(iii) The same facilities in respect of currency andexchange restrictions and in respect of theirpersonal baggage as are accorded to officials offoreign Governments on temporary officialmissions;(iv) Inviolability for all papers and documents;(v) For their communications with theOrganization, the right to use codes and to receivedocuments and correspondence by courier or insealed bags;

(b) In connection with subparagraphs (iv) and (v) ofparagraph 1 (a) above, the principle contained in thelast sentence of section 12 of the standard clausesshall be applicable;(c) Privileges and immunities are granted to expertsof the Organization in the interests of theOrganization and not for the personal benefit of theindividuals themselves. The Organization shall havethe right and the duty to waive the immunity of anyexpert in any case where in its opinion the immunitywould impede the course of justice, and it can bewaived without prejudice to the interests of theOrganization.2. The privileges, immunities, exemptions andfacilities referred to in section 21 of the standardclauses shall also be accorded to any DeputyDirector-General of the Organization.

ANNEX XVIIIWORLD TOURISM ORGANIZATION

In their application to the World TourismOrganization (hereinafter referred to as "theOrganization"), the standard clauses shall operatesubject to the following modifications:1. Article V and section 25, paragraphs 1 and 2 (I),of article VII of the Convention shall extend to the

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representatives of Associate Members participatingin the work of the Organization in accordance withthe Statutes of the World Tourism Organization(hereinafter referred to as "the Statutes").2. Representatives of Affiliate Members,participating in the activities of the Organization inaccordance with the Statutes, shall be granted:

(a) All facilities in order to safeguard theindependent exercise of their official functions;(b) Maximum expeditiousness in the processing oftheir applications for visas, where required andwhen accompanied by a certificate that they aretravelling on the business of the Organization. Inaddition, such persons shall be granted facilitiesfor speedy travel;(c) In connection with subparagraph (b) above,the principle contained in the last sentence ofsection 12 of the standard clauses shall apply.

3. Experts, other than officials coming within thescope of article VI of the Convention, serving onorgans and bodies of, or performing missions for, theOrganization, shall be accorded such privileges andimmunities as are necessary for the independent andeffective exercise of their functions, including thetime spent on journeys in connection with service onorgans and bodies or missions. In particular theyshall be accorded:

(a) Immunity from personal arrest or seizure oftheir personal baggage;(b) In respect of words spoken or written or actsdone by them in the performance of their officialfunctions, immunity from legal process of everykind, such immunity to continue notwithstandingthat the persons concerned are no longer servingon organs and bodies of, or employed on missionfor, the Organization;(c) Inviolability for all papers and documentsrelating to the work on which they are engaged forthe Organization;(d) For the purpose of their communications withthe Organization, the right to use codes and toreceive papers or correspondence by courier or insealed bags;

(e) The same facilities in respect of currency andexchange restrictions and in respect of theirpersonal baggage as are accorded to officials offoreign Governments on temporary officialmissions.

4. Privileges and immunities are granted to theexperts in the interests of the Organization and notfor the personal benefit of the individuals themselves.The Secretary-General of the Organization shallhave the right and the duty to waive the immunity ofany expert in any case where, in his/her opinion, theimmunity would impede the course of justice and itcan be waived without prejudice to the interests ofthe Organization.5. Notwithstanding paragraph 2 above, paragraphs3 and 4 above shall apply to representatives ofAffiliate Members performing missions for theOrganization as experts.6. The privileges and immunities, exemptions andfacilities referred to in section 21 of the standardclauses shall also be accorded to the DeputySecretary-General of the Organization, his/herspouse and minor children.

I hereby certify that the foregoing document containsthe English, French, Chinese, Russian and Spanishtexts of the Convention on the Privileges andImmunities of the Specialized Agencies, approved bythe General Assembly of the United Nations on 21November 1947, and the final and revised texts ofannexes I to XVIII as approved by the SpecializedAgencies, together with translations thereof whereapplicable (the translations were established by theSecretariat unless otherwise indicated.The Arabic translation of the Convention and thefinal and revised texts of annexes I to XVIII wasestablished by the Secretariat for working purposesonly.The Chinese text of the Convention has been revisedby the Secretariat to ensure conformity with modernusage.

For the Secretary-General,The Legal Counsel

(Under-Secretary-General for Legal Affairs)

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4. La Convenzione delle Nazioni Unite sui privilegi delle istituzionispecializzate (21 novembre 1947) – Versione in italiano

Conclusa a New York il 21 novembre 1947Strumento di adesione depositato dallaSvizzera il 25 settembre 2012.Entrata in vigore per la Svizzera il 25 settembre2012

Considerato che il 13 febbraio 1946 l’Assembleagenerale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite haadottato una risoluzione volta a unificare, nellamisura del possibile, i privilegi e le immunità di cuigodono l’Organizzazione delle Nazioni Unite e lediverse istituzioni specializzate, considerato che sonostate condotte consultazioni tra l’Organizzazionedelle Nazioni Unite e le istituzioni specializzate invista dell’applicazione di detta risoluzione, con larisoluzione 179 (II) adottata il 21 novembre 1947,l’Assemblea generale ha quindi approvato laseguente Convenzione, che viene sottoposta peraccettazione alle istituzioni specializzate e peradesione a tutti i Membri dell’Organizzazione delleNazioni Unite e a qualsiasi altro Stato Membro diuna o più istituzioni specializzate.

Art. IDEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Sezione 1. Ai fini della presente Convenzione siintende per:i) «clausole standard»: le disposizioni contenutenegli articoli da II a IX;ii) «istituzioni specializzate»:

a) l’Organizzazione Internazionale del Lavoro,b) l’Organizzazione delle Nazioni Unite perl’Alimentazione e l’Agricoltura,c) l’Organizzazione delle Nazioni Unite perl’Educazione, la Scienza e la Cultura,d) l’Organizzazione dell’aviazione civileinternazionale,e) il Fondo monetario internazionale,f) la Banca internazionale per la ricostruzione e losviluppo,g) l’Organizzazione mondiale della Sanità,h) l’Unione postale universale,

i) l’Unione internazionale delletelecomunicazioni,j) qualsiasi altra istituzione collegataall’Organizzazione delle Nazioni Unite ai sensidegli articoli 57 e 63 dello Statuto2;

iii) «Convenzione»: applicandosi ad una determinataistituzione specializzata, le clausole standardmodificate dal testo finale (o riveduto) dell’allegatotrasmesso da detta istituzione ai sensi delle sezioni36 e 38;iv) «beni ed averi»: giusta l’articolo III, anche i benie i fondi amministrati da un’istituzione specializzatanell’esercizio delle sue mansioni previste dall’attocostitutivo;v) «rappresentanti dei membri»: giusta gli articoli Ve VII, tutti i rappresentanti, rappresentantisupplenti, consiglieri, esperti e segretari didelegazione;vi) «riunioni convocate da un’istituzionespecializzata»: giusta le sezioni 13, 14, 15 e 25, leriunioni:1) della sua assemblea o del suo consiglio didirezione (comunque siano denominati),2) di qualsiasi commissione prevista dall’attocostitutivo,3) di qualsiasi conferenza internazionale da essaindetta,4) di qualsiasi commissione appartenente a uno degliorgani precedenti;vii) «direttore generale»: il funzionario principaledell’istituzione specializzata in questione,indipendentemente dal fatto che venga utilizzato iltitolo di direttore generale o un titolo diverso.Sezione 2. Ogni Stato Parte della presenteConvenzione riconosce a tutte le istituzionispecializzate coperte dalla loro adesione e alle qualisia divenuta applicabile la presente Convenzione invirtù della sezione 37, i privilegi e le immunitàprevisti dalle clausole standard alle condizioni ivispecificate, con riserva di ogni eventualeemendamento apportato a dette clausole dalledisposizioni del testo finale (o riveduto) dell’allegatorelativo a tale istituzione, debitamente trasmesso inconformità con le sezioni 36 o 38.

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Art. IIPERSONALITÀ GIURIDICA

Sezione 3. Le istituzioni specializzate hannopersonalità giuridica. Esse hanno la facoltà di:a) contrattare;b) acquistare e vendere beni immobili e mobili;c) stare in giudizio.

Art. IIIBENI, FONDI E AVERI

Sezione 4. Le istituzioni specializzate con i loro benie averi, indipendentemente dal luogo in cui sitrovano e dal loro detentore, godono dell’immunitàdi giurisdizione, salvo esplicita rinuncia da partedelle stesse a tale immunità in un caso particolare.Resta tuttavia inteso che tale rinuncia non puòestendersi alle misure esecutive.Sezione 5. I locali delle istituzioni specializzate sonoinviolabili. I loro beni e averi, indipendentementedal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, sonoesenti da perquisizioni, requisizioni, confische,espropriazioni e qualsiasi altra forma di coercizioneesecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.Sezione 6. Gli archivi delle istituzioni specializzatee, in generale, tutti i documenti da esse posseduti oconservati sono inviolabili indipendentemente dalluogo in cui si trovano.Sezione 7. Senza essere sottoposte ad alcuncontrollo, regolamento o moratoria finanziaria, leistituzioni specializzate possono:

a) possedere fondi, oro o divise di qualsiasi naturae avere conti in qualsiasi moneta;b) trasferire liberamente da una Paese a un altro oall’interno di un qualsiasi Paese, i fondi, l’oro o ledivise in loro possesso e convertire queste ultimein qualsiasi altra moneta.

Sezione 8. Nell’esercizio dei diritti concessi loro invirtù della sezione 7 di cui sopra, ogni istituzionespecializzata tiene conto di qualsiasi esigenzapresentatale dal Governo di uno Stato Parte dellapresente Convenzione, nella misura in cui ritenga dipotervi adempiere senza pregiudicare i propriinteressi.Sezione 9. Le istituzioni specializzate, i loro averi,redditi e altri beni, sono esenti:

a) da qualsiasi imposta diretta, rimanendotuttavia inteso che le istituzioni specializzate nonchiedono l’esenzione da imposte non eccedenti la

semplice rimunerazione di servizi d’utilitàpubblica;b) da qualsiasi dazio doganale, divieto elimitazione di importazione o di esportazione, pergli oggetti importati o esportati dalle istituzionispecializzate per il proprio uso ufficiale. Rimanetuttavia inteso che gli articoli così importati infranchigia non sono venduti sul territorio delPaese di importazione, salvo che ciò avvenga allecondizioni stabilite dal Governo di detto Paese;c) da qualsiasi dazio, divieto e limitazione diimportazione o di esportazione delle loropubblicazioni.

Sezione 10. Sebbene le istituzioni specializzate nonrivendichino in linea di principio l’esenzione dalleaccise e dalle tasse sulle vendite comprese nei prezzidi beni mobili e immobili, gli Stati Parte dellapresente Convenzione provvedono a stabilire, ovepossibile, adeguati accordi amministrativi volti agarantire loro l’esenzione o il rimborso di dette accisee tasse, qualora incluse nel prezzo di acquistiimportanti cui esse procedano per i propri impieghiufficiali.

Art. IVAGEVOLAZIONI DI COMUNICAZIONE

Sezione 11. Ogni istituzione specializzata gode, perle sue comunicazioni ufficiali sul territorio di unoStato Parte della presente Convenzione,relativamente a tale istituzione, di un trattamentonon meno favorevole di quello concesso dal Governodi detto Stato a qualsiasi altro Governo o relativarappresentanza diplomatica, per quanto concerne lepriorità, le tariffe e le tasse di corriere, icablogrammi, i telegrammi, i radiotelegrammi, letelefotografie, le comunicazioni telefoniche e le altrecomunicazioni, nonché le tariffe di stampa per leinformazioni ai giornali e alla radio.Sezione 12. La corrispondenza ufficiale e le altrecomunicazioni ufficiali delle istituzioni specializzatenon possono essere sottoposte a censura. Leistituzioni specializzate hanno il diritto di utilizzarecodici e di spedire e ricevere la loro corrispondenzaper corrieri o valigie sigillate che godono degli stessiprivilegi e delle stesse immunità concessi a corrieri evaligie diplomatici.La presente sezione non può in alcun modo essereinterpretata come un divieto di adottare adeguatemisure di sicurezza, da definire mediante accordo tralo Stato Parte della presente Convenzione eun’istituzione specializzata.

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Art. VRAPPRESENTANTI DEI MEMBRI

Sezione 13. I rappresentanti dei Membri alleriunioni convocate da un’istituzione specializzata,durante l’esercizio delle loro funzioni e durante ilviaggio di andata e ritorno dalla sede della riunione,godono dei seguenti privilegi e immunità:

a) immunità da arresto o da detenzione esequestro dei loro bagagli personali e, per quantoconcerne gli atti da essi compiuti in veste ufficiale(parole e scritti compresi), immunità da qualsiasigiurisdizione;b) inviolabilità di qualsiasi pratica e documento;c) diritto di fare uso di codici e di riceveredocumenti o corrispondenza per corrieri o valigiesigillate;d) esenzione, per sé e per i congiunti, da qualsiasimisura restrittiva in materia di immigrazione, daogni formalità di registrazione degli stranieri e daqualunque obbligo di servizio nazionale nel Paesevisitato o attraversato nell’esercizio delle propriefunzioni;e) stesse agevolazioni concesse ai rappresentantidei Governi stranieri in missione ufficialetemporanea, in materia di restrizioni monetarie ocambiarie;f) stesse immunità e agevolazioni concesse agliagenti diplomatici di rango analogo, quanto ailoro bagagli personali.

Sezione 14. Al fine di garantire ai rappresentantidei Membri delle istituzioni specializzate, durante leriunioni da queste convocate, piena libertà di parolae totale indipendenza nell’adempimento delle lorofunzioni, l’immunità di giurisdizione per parole,scritti o atti relativi a detto adempimento continuaad essere loro concessa anche dopo la cessazione delloro mandato.Sezione 15. I periodi durante i quali irappresentanti dei Membri delle istituzionispecializzate, alle riunioni da queste convocate, sitrovano sul territorio di uno Stato Parte perl’esercizio delle loro funzioni non sono consideratiperiodi di residenza nei casi in cui l’applicazione diun’imposta sia subordinata alla residenza delcontribuente.Sezione 16. I privilegi e le immunità non sonoconcessi ai rappresentanti dei membri a lorovantaggio personale, bensì allo scopo di garantirel’esercizio, in piena indipendenza, delle loro funzionirelative alle istituzioni specializzate. Un Membro ha

pertanto non solo il diritto ma anche il dovere direvocare l’immunità al suo rappresentante in tutti icasi in cui ritenga che questa ostacoli l’azione dellagiustizia e qualora possa essere revocata senzacompromettere lo scopo per cui era stata concessa.Sezione 17. Le disposizioni delle sezioni 13, 14 e 15non sono opponibili dinanzi alle autorità dello Statodi cui la persona in questione è cittadina o di cui è oè stata rappresentante.

Art. VIFUNZIONARI

Sezione 18. Ogni istituzione specializzatadetermina le categorie di funzionari a cui sonoapplicabili le disposizioni del presente articolo edell’articolo VIII e le comunica periodicamente aiGoverni degli Stati Parti della presente Convenzioneper quanto concerne detta istituzione, e al Segretariogenerale delle Nazioni Unite. I nomi dei funzionaricorrispondenti a tali categorie sono comunicatiperiodicamente ai Governi di cui sopra.Sezione 19. I funzionari delle istituzionispecializzate:

a) godono dell’immunità di giurisdizione per gliatti da essi compiuti in veste ufficiale (parole escritti compresi);b) godono degli stessi esoneri d’imposta concessiai funzionari dell’Organizzazione delle NazioniUnite, a parità di condizioni, per quanto concernegli stipendi e le gratificazioni versate dalleistituzioni specializzate;c) unitamente ai loro congiunti e familiari acarico, non sono soggetti alle misure restrittiveper l’immigrazione né alle formalità diregistrazione degli stranieri;d) godono degli stessi privilegi concessi agli agentidiplomatici di rango analogo in materia diagevolazioni cambiarie;e) unitamente ai loro congiunti e familiari acarico, godono, in periodi di crisi internazionale,delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse agliagenti diplomatici di analogo rango;f) godono del diritto di importare in franchigia iloro mobili ed effetti personali in occasione dellaloro prima entrata in funzione nel Paeseinteressato.

Sezione 20. I funzionari delle istituzionispecializzate sono esenti da ogni obbligo relativo alservizio nazionale. Tuttavia, per quanto concerne gliStati di cui sono cittadini, l’esenzione è limitata ai

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funzionari delle istituzioni specializzate il cui nome,in ragione delle loro funzioni, è incluso nell’elencocompilato dal direttore generale dell’istituzionespecializzata e approvato dal predetto Stato.In caso di chiamata al servizio nazionale di altrifunzionari delle istituzioni specializzate, lo Statointeressato concede, su domanda delle stesse, ladispensa necessaria per evitare l’interruzione di unservizio essenziale.Sezione 21. Oltre ai privilegi e alle immunitàprevisti nelle sezioni 19 e 20, il direttore generale diogni istituzione specializzata e qualsiasi funzionarioche lo sostituisca in sua assenza, unitamente ai suoicongiunti e figli minorenni, godono dei privilegi,immunità, esenzioni e agevolazioni concessi,conformemente al diritto internazionale, agli inviatidiplomatici.Sezione 22. I privilegi e le immunità sono concessiai funzionari esclusivamente nell’interesse delleistituzioni specializzate e non già a loro vantaggiopersonale. Ogni istituzione specializzata può e deverevocare l’immunità concessa a un funzionario intutti i casi in cui ritenga che questa ostacoli l’azionedella giustizia e qualora possa essere revocata senzapregiudicare gli interessi dell’istituzionespecializzata.Sezione 23. L’istituzione specializzata collabora inqualsiasi momento con le competenti autorità degliStati Parti onde facilitare la buona amministrazionedella giustizia, garantire l’osservanza deiregolamenti di polizia ed evitare gli abusi cuipossano dare adito i privilegi, le immunità e leagevolazioni elencati nel presente articolo.

Art. VIIABUSO DI PRIVILEGI

Sezione 24. Se uno Stato Parte della presenteConvenzione ritiene che sia stato commesso unabuso di un privilegio o di una immunità concessidalla presente Convenzione, sono avviateconsultazioni tra tale Stato e l’istituzionespecializzata interessata al fine di accertare se siastato effettivamente commesso l’abuso e, nel casoaffermativo, di prevenirne la reiterazione. Se taliconsultazioni non dovessero produrre un risultatosoddisfacente per lo Stato o l’istituzione specializzatainteressata, la questione dell’accertamento dell’abusoè portata dinanzi alla Corte internazionale diGiustizia conformemente ai disposti della sezione 32.Qualora la Corte internazionale di Giustizia constatiche si è verificato un simile abuso, lo Stato Partedella presente Convenzione leso da detto abuso ha il

diritto, previa notifica all’istituzione specializzata inquestione, di non concedere più, nei suoi rapporticon essa, il beneficio del privilegio o dell’immunitàoggetto dell’abuso.Sezione 25. 1. I rappresentanti dei Membri alleriunioni convocate dalle istituzioni specializzate,nell’esercizio delle loro funzioni e durante i viaggi diandata e ritorno dalla sede della riunione, come purei funzionari di cui alla sezione 18, non possonoessere costretti dalle autorità territoriali a lasciare ilPaese nel quale esercitano le loro funzioni a causa diattività da loro compiute in veste ufficiale. Tuttavia,nel caso in cui uno di essi abusi del privilegio diresidenza per esercitare nel Paese attività irrelate allesue funzioni ufficiali, questi potrebbe essere costrettodal Governo del Paese a lasciare il territorio dellostesso, fatte salve le seguenti disposizioni.2. (i) i rappresentanti dei Membri o le persone chegodono dell’immunità diplomatica, ai sensi dellasezione 21, possono essere costretti a lasciare il Paesesolo conformemente alla procedura diplomaticaapplicabile agli agenti diplomatici in esso accreditati;(ii) nel caso di un funzionario a cui non si applichiquanto disposto alla sezione 21, l’espulsione non puòessere decisa senza l’approvazione del ministro degliaffari esteri di quel Paese, concessa previaconsultazione con il direttore generaledell’istituzione specializzata in questione; nel caso incui venga avviata una procedura d’espulsione controun funzionario, il direttore generale dell’istituzionespecializzata ha il diritto di intervenire a favore dellapersona contro cui è diretta tale procedura.

Art. VIIILASCIAPASSARE

Sezione 26. I funzionari delle istituzionispecializzate hanno il diritto d’utilizzare ilasciapassare delle Nazioni Unite, conformementeagli accordi amministrativi conclusi tra il Segretariogenerale delle Nazioni Unite e le autorità competentidelle istituzioni specializzate a cui saranno delegati ipoteri speciali di rilasciare i lasciapassare. IlSegretario generale delle Nazioni Unite notifica aciascuno Stato Parte della presente Convenzione gliaccordi amministrativi così conclusi.Sezione 27. I lasciapassare delle Nazioni Uniterilasciati ai funzionari delle istituzioni specializzatesono riconosciuti e accettati come titoli di viaggiovalidi dagli Stati Parte della presente Convenzione.Sezione 28. Le domande di visto (qualora sianecessario un visto) presentate dai funzionari delleistituzioni specializzate titolari di lasciapassare delle

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Nazioni Unite e munite di un certificato attestanteche i funzionari viaggiano per conto diun’istituzione specializzata, devono essere esaminateentro il più breve tempo possibile. Ai titolari deilasciapassare sono inoltre concesse agevolazioni diviaggio rapido.Sezione 29. Agli esperti e alle altre persone che,senza essere in possesso di un lasciapassare delleNazioni Unite, presentano un certificato attestanteil fatto che essi viaggiano per conto di un’istituzionespecializzata sono concesse agevolazioni analoghe aquelle menzionate nella sezione 28.Sezione 30. I direttori generali delle istituzionispecializzate, i direttori generali aggiunti, i capi didipartimento e gli altri funzionari di rango almenopari a quello di capo di dipartimento, quandoviaggiano per conto di queste ultime con unlasciapassare delle Nazioni Unite, godono dellestesse agevolazioni di viaggio concesse agli agentidiplomatici di analogo rango.

Art. IXCOMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Sezione 31. Ogni istituzione specializzata prevedeprocedure adeguate per comporre:

a) le controversie in materia di contratti o altrecontroversie di diritto privato in cui l’istituzionespecializzata sia parte in causa;b) le controversie in cui sia coinvolto unfunzionario di un’istituzione specializzata che, invirtù della sua situazione ufficiale, godedell’immunità, qualora questa non sia statarevocata in conformità con le disposizioni dellasezione 22.

Sezione 32. Ogni divergenza sull’interpretazione ol’applicazione della presente Convenzione è portatadinanzi alla Corte internazionale di Giustizia, salvoove le parti abbiano stabilito, per un determinatocaso, di ricorrere a una diversa modalità dicomposizione. Se nasce una controversia tra unadelle istituzioni specializzate e uno Stato Membro, èchiesto un parere consultivo su ogni questionegiuridica controversa, in conformità con l’articolo 96dello Statuto delle Nazioni Unite, l’articolo 65 delloStatuto della Corte internazionale di Giustizia del26 giugno 1945 e le disposizioni corrispondenti degliaccordi conclusi tra le Nazioni Unite e l’istituzionespecializzata in questione. Il parere della Corte èaccettato dalle parti come definitivo.

Art. XALLEGATI E APPLICAZIONE DELLA

CONVENZIONE A OGNI ISTITUZIONESPECIALIZZATA

Sezione 33. Le clausole standard sono applicate aogni istituzione specializzata, fatte salve eventualimodifiche incluse nel testo finale (o riveduto)dell’allegato relativo all’istituzione in questione,come previsto alle sezioni 36 e 38.Sezione 34. Le disposizioni della Convenzione sonointerpretate per ciascuna istituzione specializzataalla luce delle finalità assegnatele dal proprio attocostitutivo.Sezione 35. I progetti di allegato I–IX costituisconoraccomandazioni per le istituzioni specializzate ivinominate. Nel caso di un’istituzione specializzatache non compare nella sezione 1, il Segretariogenerale delle Nazioni Unite trasmette a taleistituzione un progetto di allegato raccomandato dalConsiglio Economico e Sociale.Sezione 36. Il testo finale di ciascun allegato è laversione approvata dall’istituzione specializzata inquestione, in conformità con la sua proceduraprevista dall’atto costitutivo.Ogni istituzione specializzata trasmette alSegretario generale delle Nazioni Unite una copiadell’allegato approvato dalla stessa, che sostituisce ilprogetto di cui alla sezione 35.Sezione 37. La presente Convenzione può essereapplicata a un’istituzione specializzata quandoquesta ha trasmesso al Segretario generale delleNazioni Unite il testo finale dell’allegato che laconcerne e gli ha notificato l’accettazione delleclausole standard modificate dall’allegato e il proprioimpegno ad applicare le sezioni 8, 18, 22, 23, 24, 31,32, 42 e 45 (fatti salvi gli emendamenti che potrebbeessere necessario apportare alla sezione 32 nel testofinale dell’allegato affinché questo sia conformeall’atto costitutivo dell’istituzione) e tutte ledisposizioni dell’allegato che impongono obblighiall’istituzione. Il Segretario generale invia a tutti iMembri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e atutti gli altri Stati Parte delle istituzionispecializzate le copie conformi certificate di tutti gliallegati trasmessigli in virtù della presente sezione, edegli allegati riveduti trasmessi in virtù dellasezione 38.Sezione 38. Se, dopo aver trasmesso il testo finale diun allegato ai sensi della sezione 36, adottaemendamenti a tale allegato in conformità con laprocedura prevista dal suo atto costitutivo,

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l’istituzione specializzata trasmette il testo rivedutodell’allegato al Segretario generale delle NazioniUnite.Sezione 39. Le disposizioni della presenteConvenzione non comportano alcuna restrizione enon pregiudicano i privilegi e le immunità che sonogià stati o possono essere concessi da uno Stato aun’istituzione specializzata che abbia stabilito lapropria sede o i propri uffici regionali sul territoriodi detto Stato. La presente Convenzione non puòessere interpretata come un divieto di concludereulteriori accordi tra uno Stato Parte e un’istituzionespecializzata allo scopo di emendare disposizionidella presente Convenzione e di estendere o limitare iprivilegi o le immunità da essa concessi.Sezione 40. Resta inteso che le clausole standardmodificate dal testo finale di un allegato trasmessoda un’istituzione specializzata al Segretario generaledell’Organizzazione delle Nazioni Unite in virtùdella sezione 36 (o di un allegato riveduto trasmessoin virtù della sezione 38) devono essere in armoniacon le disposizioni previste dall’atto costitutivodell’istituzione allora in vigore e che se a tal finedovesse essere necessario apportare un emendamentoa tale atto, esso deve entrare in vigore in conformitàcon la procedura prevista dall’atto costitutivodell’istituzione prima della trasmissione del testofinale (o riveduto) dell’allegato.Nessuna disposizione dell’atto costitutivo diun’istituzione specializzata, nessun diritto oobbligazione che tale istituzione possa possedere,acquisire o assumere, può essere abrogato per il soloeffetto della presente Convenzione, che non puòapportarvi ulteriori deroghe.

Art. XIDISPOSIZIONI FINALI

Sezione 41. L’adesione alla presente Convenzioneda parte di un Membro dell’Organizzazione delleNazioni Unite e, fatta salva la sezione 42, da parte diqualsiasi Stato Parte di un’istituzione specializzataavviene mediante deposito presso il Segretariogenerale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite diuno strumento di adesione che acquista validità alladata del suo deposito.Sezione 42. Ogni istituzione specializzatainteressata comunica il testo della presenteConvenzione e degli allegati che la concernono aisuoi Membri che non fanno partedell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e li invitaad aderire alla Convenzione, per quanto la concerne,mediante deposito dello strumento di adesione

richiesto presso il Privilegi Segretario generaledell’Organizzazione delle Nazioni Unite o deldirettore generale di detta istituzione.Sezione 43. Ogni Stato Parte della presenteConvenzione indica, nel proprio strumento diadesione, l’istituzione specializzata o le istituzionispecializzate verso cui si impegna ad applicare ledisposizioni della presente Convenzione. Ogni Statoparte della presente Convenzione può impegnarsi adapplicare le disposizioni in essa presenti a un’altra oaltre istituzioni specializzate, mediante ulteriorenotifica scritta al Segretario generaledell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Talenotifica acquista validità a partire dalla data diricezione da parte del Segretario generale.Sezione 44. La presente Convenzione entra invigore tra qualsivoglia Stato Parte di dettaConvenzione e un’istituzione specializzata quandoessa sarà divenuta applicabile all’istituzione inquestione ai sensi della sezione 37 e quando lo StatoParte si sarà impegnato ad applicare le disposizionidella presente Convenzione a tale istituzione ai sensidella sezione 43.Sezione 45. Il Segretario generaledell’Organizzazione delle Nazioni Unite informatutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delleNazioni Unite, tutti gli Stati Membri delleistituzioni specializzate e i loro direttori generali deldeposito di ogni strumento di adesione ricevuto invirtù della sezione 41, e di tutte le ulteriori notifichericevute in virtù della sezione 43. Il direttoregenerale di ciascuna istituzione specializzatainforma il Segretario generale dell’Organizzazionedelle Nazioni Unite e i Membri dell’istituzionespecializzata del deposito di ogni strumento diadesione depositato presso di sé in virtù della sezione42.Sezione 46. Resta inteso che, qualora vengadepositato uno strumento di adesione o un’ulteriorenotifica a nome di un qualsiasi Stato, quest’ultimodeve essere in grado, in virtù del proprio diritto, diapplicare le disposizioni della presente Convenzionecome modificate dai testi finali di tutti gli allegatirelativi alle istituzioni oggetto delle adesioni onotifiche di cui sopra.Sezione 47. 1. Fatte salve le disposizioni deiparagrafi 2 e 3, ogni Stato Parte della presenteConvenzione si impegna ad applicare dettaConvenzione a ciascuna istituzione specializzataoggetto dello strumento di adesione dello Stato o diun’ulteriore notifica, fino a quando una convenzioneo un allegato riveduto diventi applicabile a tale

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istituzione e fino ad avvenuta accettazione da partedello Stato in questione. Nel caso di un allegatoriveduto, l’accettazione degli Stati avviene mediantenotifica indirizzata al Segretario generale delleNazioni Unite, che acquista validità il giorno dellasua ricezione da parte del Segretario generale.2. Ogni Stato Parte alla presente Convenzione chenon è o non è più Membro di un’istituzionespecializzata può tuttavia indirizzare una notificascritta al Segretario generale delle Nazioni Unite e aldirettore generale dell’istituzione interessata perinformarli dell’intenzione di cessare di concederle ilbeneficio della presente Convenzione a partire dauna determinata data che non può precedere di menodi tre mesi la ricezione della notifica.3. Ogni Stato Parte alla presente Convenzione puòrifiutare di concedere il beneficio di dettaConvenzione a un’istituzione specializzata qualoraessa non dovesse più essere collegataall’Organizzazione delle Nazioni Unite.4. Il Segretario generale dell’Organizzazione delleNazioni Unite informa tutti gli Stati Membri Partidella presente Convenzione di tutte le notifichetrasmessegli in conformità con le disposizioni dellapresente sezione.Sezione 48. Su richiesta di un terzo degli StatiParte della presente Convenzione, il Segretariogenerale delle Nazioni Unite convoca unaconferenza per la revisione della Convenzione.Sezione 49. Il Segretario generale trasmette copiadella presente Convenzione a ogni istituzionespecializzata e ai Governi di ciascun Membro delleNazioni Unite.

(Seguono le firme)

Allegato IORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

DEL LAVOROAll’Organizzazione internazionale del Lavoro sonoapplicate le clausole standard, fatte salve le seguentidisposizioni:1. I membri e i membri aggiunti imprenditori elavoratori del Consiglio di Amministrazionedell’Organizzazione internazionale del Lavoro, cosìcome i loro supplenti, beneficeranno delledisposizioni dell’articolo V (a esclusione della letterac) della sezione 13) e della sezione 25 paragrafi 1 e 2.i) dell’articolo VII, con l’eccezione che, in virtù dellasezione 16, l’immunità di costoro potrà essererevocata solo dal Consiglio.

2. I privilegi, le immunità, le esenzioni e i vantaggidi cui alla sezione 21 delle clausole standard sonoaltresì concessi a ciascun direttore generale aggiuntoe vicedirettore generale dell’Ufficio internazionaledel Lavoro.3. i) Gli esperti (diversi dai funzionari elencatinell’articolo VI) che esercitano funzioni presso lecommissioni dell’Organizzazione o che si trovano inmissione per conto della stessa godono dei seguentiprivilegi e immunità nella misura in cui essi sirendano necessari per l’esercizio effettivo delle lorofunzioni, anche durante i viaggi effettuati inoccasione dell’esercizio delle loro funzioni presso talicommissioni o durante lo svolgimento di talimissioni:

(a) immunità da arresto o da sequestro dei bagaglipersonali;(b) immunità da qualsiasi giurisdizioneconcernente gli atti da essi compiuti nell’eserciziodelle loro funzioni ufficiali (parole e scrittiinclusi); gli interessati continuano a beneficiare didetta immunità anche quando non eserciterannopiù le loro funzioni presso le commissionidell’Organizzazione o non sono più incaricatidelle missioni per conto di quest’ultima;(c) le stesse agevolazioni concesse ai funzionaridei Governi stranieri in missione ufficialetemporanea in materia di disciplinamenti valutarie cambiari e di bagagli personali;(d) inviolabilità di tutte le pratiche e i documentirelativi ai lavori da loro svolti per contodell’Organizzazione.

ii) Il principio enunciato nell’ultima frase dellasezione 12 delle clausole standard è applicabilerelativamente alle disposizioni della lettera d) delparagrafo 3 di cui sopra.iii) I privilegi e le immunità sono concessi ai peritinell’interesse dell’Organizzazione e non già a lorovantaggio personale. L’Organizzazione può e deverevocare l’immunità concessa a un perito in tutti icasi in cui ritenga che ostacoli l’azione dellagiustizia e che possa essere revocata senzapregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.

Allegato IIORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITEPER L’ALIMENTAZIONE E L’AGRICOLTURALe clausole «uniformi» entrano in vigore nella loroapplicazione all’Organizzazione delle Nazioni Uniteper l’Alimentazione e l’Agricoltura7 (di seguito

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi42

denominata «l’Organizzazione»), fatte salve leseguenti disposizioni:1. L’articolo V e la sezione 25 paragrafi 1 e 2. i)dell’articolo VII si applicano al presidente delConsiglio dell’Organizzazione e ai rappresentantidei membri associati, con l’eccezione che, in virtùdella sezione 16, l’immunità del presidente puòessere revocata solo dal Consigliodell’Organizzazione.2. i) Gli esperti (diversi dai funzionari di cuiall’articolo VI), che siedono nei comitatidell’Organizzazione o sono da questa incaricati dimissioni, beneficiano dei seguenti privilegi eimmunità nella misura in cui si rendano necessariper l’esercizio effettivo delle loro funzioni, anchedurante le trasferte perconto di detti comitati omissioni:

a) immunità da arresto o da sequestro dei bagaglipersonali;b) immunità da qualsiasi giurisdizioneconcernente i discorsi pronunciati oralmente, gliscritti o gli atti compiuti nell’esercizio delle lorofunzioni ufficiali; detta immunità deve continuarea essere applicata anche quando l’interessato nonsiede più nei comitati dell’Organizzazione o non èpiù incaricato delle missioni per conto diquest’ultima;c) sono concessi gli stessi esoneri in materia direstrizioni sul cambio e bagagli personali di cuigodono i rappresentanti ufficiali dei Governiesteri in missione temporanea di carattereufficiale;d) inviolabilità di tutte le pratiche e i documentirelativi ai lavori da loro svolti per contodell’Organizzazione e a fini di comunicazione conl’Organizzazione, diritto di utilizzare codici ericevere documenti o corrispondenza per corrieri ovaligie diplomatici.

ii) Relativamente alla lettera d) del paragrafo 2. i), èapplicato il principio enunciato nella prima frasedella sezione 12 delle clausole uniformi.iii) I privilegi e le immunità sono concessi agliesperti nell’interesse dell’Organizzazione e non avantaggio personale del beneficiario.L’Organizzazione ha il diritto, se non il dovere, dirinunciare all’immunità di qualsiasi esperto qualoraritenga che essa ostacoli il corso della giustizia e chetale rinuncia non pregiudichi gli interessidell’Organizzazione.3. I privilegi, le immunità, le esenzioni e leagevolazioni citati alla sezione 21 delle clausole

standard sono inoltre concessi al direttore generaleaggiunto e ai vicedirettori generalidell’Organizzazione.

Allegato IIIORGANIZZAZIONE DELL’AVIAZIONE

CIVILE INTERNAZIONALEAll’Organizzazione dell’aviazione civileinternazionale (di seguito denominata«l’Organizzazione») sono applicate le clausolestandard, fatte salve le seguenti disposizioni:1. Il beneficio dei privilegi, immunità, esenzioni,agevolazioni e i vantaggi citati alla sezione 21 delleclausole standard è inoltre concesso al presidente delConsiglio dell’Organizzazione.2. i) Gli esperti (diversi dai funzionari elencatinell’articolo VI) che esercitano funzioni presso lecommissioni dell’Organizzazione o che si trovano inmissione per conto della stessa godono dei seguentiprivilegi e immunità nella misura in cui si rendanonecessari per l’esercizio effettivo delle loro funzioni,anche durante i viaggi effettuati in occasionedell’esercizio delle loro funzioni presso talicommissioni o durante lo svolgimento di talimissioni:

a) immunità da arresto o da sequestro dei bagaglipersonali;b)immunità da qualsiasi giurisdizioneconcernente gli atti da essi compiuti nell’eserciziodelle loro funzioni ufficiali (parole e scrittiinclusi); gli interessati continuano a beneficiare didetta immunità anche quando non esercitano piùle loro funzioni presso le commissionidell’Organizzazione o non sono più incaricatidelle missioni per conto di quest’ultima;c) le stesse agevolazioni concesse ai funzionari deiGoverni stranieri in missione ufficiale temporaneain materia di disciplinamenti valutari e cambiari edi bagagli personali;d) inviolabilità di tutte le pratiche e i documentirelativi ai lavori da loro svolti per contodell’Organizzazione.

ii) Il principio enunciato nell’ultima frase dellasezione 12 delle clausole standard è applicabilerelativamente alle disposizioni della lettera d) delparagrafo 2. i).iii) I privilegi e le immunità sono concessi agliesperti nell’interesse dell’Organizzazione e non aloro vantaggio personale. L’Organizzazione può edeve revocare l’immunità concessa a un esperto intutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l’azione

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della giustizia e qualora possa essere revocata senzapregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.

Allegato IVORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE

PER L’EDUCAZIONE, LE SCIENZE E LACULTURA

All’Organizzazione delle Nazioni Unite perl’educazione, le scienze e la cultura (di seguitodenominata «l’Organizzazione») sono applicate leclausole standard, fatte salve le seguentidisposizioni:1. Il presidente della Conferenza e i membri delConsiglio d’amministrazione dell’Organizzazione, iloro supplenti e consiglieri beneficiano delledisposizioni dell’articolo V e della sezione 25paragrafo 2. i) dell’articolo VII, con l’eccezione che,in virtù della sezione 16, l’immunità di costoro puòessere revocata solo dal Consiglio diamministrazione.2. Il direttore generale aggiuntodell’Organizzazione, unitamente ai suoi congiunti eai figli minorenni, gode dei privilegi, immunità,esenzioni e agevolazioni concessi agli agentidiplomatici in conformità con il dirittointernazionale e garantite al direttore generale diogni istituzione specializzata dall’articolo VI,sezione 21 della Convenzione.3. i) Gli esperti (diversi dai funzionari elencatinell’articolo VI) che esercitano funzioni presso lecommissioni dell’Organizzazione o che si trovano inmissione per conto della stessa godono dei seguentiprivilegi e immunità nella misura in cui si rendanonecessari per l’esercizio effettivo delle loro funzioni,anche durante i viaggi effettuati in occasionedell’esercizio delle loro funzioni presso talicommissioni o durante lo svolgimento di talimissioni:

a) immunità da arresto o da sequestro dei bagaglipersonali;b) immunità da qualsiasi giurisdizioneconcernente gli atti da essi compiuti nell’eserciziodelle loro funzioni ufficiali (parole e scrittiinclusi); gli interessati continuano a beneficiare didetta immunità anche quando non eserciterannopiù le loro funzioni presso le commissionidell’Organizzazione o non sono più incaricatidelle missioni per conto di quest’ultima;c) le stesse agevolazioni concesse ai funzionari deiGoverni stranieri in missione ufficiale temporanea

in materia di disciplinamenti valutari e cambiari edi bagagli personali.

ii) I privilegi e le immunità sono concessi ai peritinell’interesse dell’Organizzazione e non a lorovantaggio personale. L’Organizzazione può e deverevocare l’immunità concessa a un esperto in tutti icasi in cui ritenga che ostacoli l’azione dellagiustizia e qualora possa essere revocata senzapregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.

Allegato VFONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

La Convenzione (incluso il presente allegato) èapplicata al Fondo monetario internazionale (diseguito denominato «il Fondo»), fatte salve leseguenti disposizioni:1. La sezione 32 delle clausole standard è applicatasolo alle contestazioni che vertonosull’interpretazione o applicazione delle disposizionirelative a privilegi e immunità di cui gode il Fondounicamente in virtù della presente Convenzione eche non fanno parte di quelle che esso puòrivendicare in virtù del suo atto costitutivo o diqualsiasi altra disposizione.2. Le disposizioni della Convenzione (incluse quelledel presente allegato) non apportano né richiedonoalcuna modifica o emendamento dell’atto costitutivodel Fondo, e non pregiudicano né limitano alcundiritto, immunità, privilegio o esenzione concessi alFondo o a uno dei suoi membri, governatori,amministratori, supplenti, funzionari dirigenti odipendenti dall’atto costitutivo del Fondo o da unstatuto, legge o regolamento di un qualsiasi membrodel Fondo o di uno schieramento politico di dettomembro, o da qualsiasi altra disposizione.

Allegato VIBANCA INTERNAZIONALE PER LARICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO

La Convenzione (incluso il presente allegato) èapplicata alla Banca Internazionale per laRicostruzione e lo Sviluppo (di seguito denominata«la Banca»), fatte salve le seguenti disposizioni:1. Il seguente testo sostituisce quello della sezione 4:«La Banca può essere perseguita soltanto dinanzi aun tribunale che abbia giurisdizione sui territori diuno Stato membro in cui essa possieda unasuccursale, abbia designato un agente incaricato diricevere ingiunzioni o notifiche di ingiunzioni,oppure in cui abbia emesso o garantito valorimobiliari. Non potrà essere intentato alcun

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi44

procedimento giudiziario da parte degli Stati membrio di persone che li rappresentino o facciano valerediritti di reclamo di questi ultimi. I beni e averi dellaBanca, indipendentemente dal luogo in cui sitrovano e dal loro detentore, sono esclusi da qualsiasiforma di sequestro, opposizione o esecuzione fino ache sia stata pronunciata una sentenza definitiva neiconfronti della Banca.»2. La sezione 32 delle clausole standard è applicatasolo alle contestazioni che vertonosull’interpretazione o applicazione delle disposizionirelative a privilegi e immunità di cui gode il Fondounicamente in virtù della presente Convenzione eche non fanno parte di quelle che essa possarivendicare in virtù del suo atto costitutivo o diqualsiasi altra disposizione.3. Le disposizioni della Convenzione (incluse quelledel presente allegato) non apportano né richiedonoalcuna modifica o emendamento dell’atto costitutivodella Banca e non pregiudicano né limitano alcundiritto, immunità, privilegio o esenzione concessoalla Banca o a uno dei suoi membri, governatori,amministratori, supplenti, funzionari dirigenti odipendenti dall’atto costitutivo della Banca o da unostatuto, legge o regolamento di un qualsiasi membrodella Banca o di uno schieramento politico di dettomembro, o da qualsiasi altra disposizione.

Allegato VIIORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA

SANITÀAll’Organizzazione mondiale della Sanità (diseguito denominata «l’Organizzazione») sonoapplicate le clausole standard, fatte salve le seguentidisposizioni:1. Le persone designate per far parte del Consiglioesecutivo dell’Organizzazione, i loro supplenti econsiglieri beneficiano delle disposizioni dell’articoloV e della sezione 25 paragrafi 1 e 2. i) dell’articoloVII, con l’eccezione che, in virtù della sezione 16,l’immunità di costoro può essere revocata solo dalConsiglio.2. i) Gli esperti (diversi dai funzionari elencatinell’articolo VI) che esercitano funzioni presso lecommissioni dell’Organizzazione o che si trovano inmissione per conto della stessa godono dei seguentiprivilegi e immunità nella misura in cui si rendanonecessari per l’esercizio effettivo delle loro funzioni,anche durante i viaggi effettuati in occasionedell’esercizio delle loro funzioni presso talicommissioni o durante lo svolgimento di talimissioni:

a) immunità da arresto o da sequestro dei bagaglipersonali;b) immunità da qualsiasi giurisdizioneconcernente gli atti da essi compiuti nell’eserciziodelle loro funzioni ufficiali (parole e scrittiinclusi); gli interessati continuano a beneficiare didetta immunità anche quando non esercitano piùle loro funzioni presso le commissionidell’Organizzazione o non sono più incaricatidelle missioni per conto di quest’ultima;c) le stesse agevolazioni concesse ai funzionari deiGoverni stranieri in missione ufficiale temporaneain materia di disciplinamenti valutari e cambiari edi bagagli personali;d) inviolabilità di qualsiasi pratica e documento;e) diritto di fare uso di codici e di riceveredocumenti e corrispondenza per corriere o valigiesigillate per le loro comunicazioni conl’Organizzazione mondiale della Sanità.

ii) Il beneficio dei privilegi e delle immunità citatialle lettere b) ed e) di cui sopra è concesso allepersone facenti parte dei gruppi consultivi di espertidell’Organizzazione nell’esercizio delle lorofunzioni.iii) I privilegi e le immunità sono concessi ai peritinell’interesse dell’Organizzazione e non a lorovantaggio personale. L’Organizzazione può e deverevocare l’immunità concessa a un esperto in tutti icasi in cui ritenga che essa ostacoli l’azione dellagiustizia e qualora possa essere revocata senzapregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.3. Le disposizioni dell’articolo V e della sezione 25paragrafi 1 e 2. i) dell’articolo VII sono estese airappresentanti dei membri associati che partecipanoai lavori dell’Organizzazione, ai sensi degli articoli 8e 47 della Costituzione.4. Il beneficio dei privilegi, delle immunità, delleesenzioni e delle agevolazioni citati alla sezione 21delle clausole standard è inoltre concesso a tutti idirettori generali aggiunti, vicedirettori generali edirettori regionali dell’Organizzazione.

Allegato VIIIUNIONE POSTALE UNIVERSALE

Le clausole standard si applicano senza alcunamodifica.

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Allegato IXUNIONE INTERNAZIONALE DELLE

TELECOMUNICAZIONILe clausole standard sono applicate senza alcunamodifica, salvo che l’Unione internazionale delletelecomunicazioni richieda di beneficiare deltrattamento privilegiato previsto nella sezione 11dell’articolo IV per le «Agevolazioni dicomunicazione».

Allegato XORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER

I RIFUGIATIL’Organizzazione internazionale per i rifugiati èstata sciolta il 15 feb. 1952.

Allegato XIORGANIZZAZIONE METEOROLOGICA

MONDIALELe clausole standard si applicano senza alcunamodifica.

Allegato XIIORGANIZZAZIONE MARITTIMA

INTERNAZIONALE1. Il Segretario generale dell’Organizzazione, ilSegretario generale aggiunto, il Segretario delComitato di sicurezza marittima e i direttori dellaDivisione amministrativa, della Divisione per lacooperazione tecnica, della Divisione legale e per lerelazioni esterne, della Divisione delle conferenze edella Divisione dell’ambiente marino godono deiprivilegi, delle immunità, delle esenzioni e delleagevolazioni citati nella sezione 21 dell’articolo VIdelle clausole standard, fatto salvo che le disposizionidel presente paragrafo non obblighino lo Statomembro nel cui territorio si trova la sededell’Organizzazione ad applicare ai suoi cittadini lasezione 21 dell’articolo VI delle clausole standard. Sel’Organizzazione dovesse modificare in un qualsiasimomento il titolo delle cariche direttive, al momentodella modifica i titolari di dette cariche continuano abeneficiare dei privilegi, immunità, esenzioni eagevolazioni citati nel presente paragrafo.2. a) Gli esperti (diversi dai funzionari elencatinell’articolo VI) che esercitano funzioni presso lecommissioni dell’Organizzazione o che si trovano inmissione per conto della stessa godono dei seguentiprivilegi e immunità nella misura in cui si rendanonecessari per l’esercizio effettivo delle loro funzioni,anche durante i viaggi effettuati in occasione

dell’esercizio delle loro funzioni presso talicommissioni o durante lo svolgimento di talimissioni:

i) immunità da arresto o da sequestro dei bagaglipersonali;ii) immunità da qualsiasi giurisdizioneconcernente gli atti da essi compiuti nell’eserciziodelle loro funzioni ufficiali (parole e scrittiinclusi); gli interessati continuano a beneficiare didetta immunità anche quando non esercitano piùle loro funzioni presso le commissionidell’Organizzazione o non sono più incaricatidelle missioni per conto di quest’ultima;iii) le stesse agevolazioni concesse ai funzionaridei Governi stranieri in missione ufficialetemporanea in materia di disciplinamenti valutarie cambiari e di bagagli personali;iv) inviolabilità di tutte le pratiche e i documentirelativi ai lavori da loro svolti perl’Organizzazione; ev) diritto di fare uso di codici cifrati e di riceveredocumenti e corrispondenza per corriere o valigiesigillate per le loro comunicazioni conl’Organizzazione marittima internazionale.

Il principio enunciato nell’ultima frase della sezione12 delle clausole standard è applicabile alledisposizioni previste ai punti iv) e v) .b) I privilegi e le immunità sono concessi agli espertinell’interesse dell’Organizzazione e non a lorovantaggio personale. L’Organizzazione può e deverevocare l’immunità concessa a un esperto in tutti icasi in cui ritenga che essa ostacoli l’azione dellagiustizia e qualora possa essere revocata senzapregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.

Allegato XIIISOCIETÀ FINANZIARIA INTERNAZIONALELa Convenzione (incluso il presente allegato) èapplicata alla Società finanziaria internazionale (diseguito denominata «la Società»), fatte salve leseguenti disposizioni:1. Il seguente testo sostituisce quello della sezione 4:«La Società può essere perseguita soltanto dinanzi aun tribunale che abbia giurisdizione sui territori diuno Stato membro in cui essa possieda unasuccursale, abbia designato un agente incaricato diricevere ingiunzioni o notifiche di ingiunzioni,oppure in cui abbia emesso o garantito valorimobiliari. Non potrà essere intentato alcunprocedimento giudiziario da parte degli Stati membri

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi46

o di persone che li rappresentino o facciano valerediritti di reclamo di questi ultimi. I beni e averi dellaSocietà, indipendentemente dal luogo in cui sitrovano e dal loro detentore, sono esclusi da qualsiasiforma di sequestro, opposizione o esecuzione fino ache sia stata pronunciata una sentenza definitiva neiconfronti della Società.»2. La lettera b) della sezione 7 delle clausole standardè applicata alla Società, fatte salve le disposizionidella sezione 5 dell’articolo III dello statuto dellaSocietà.3. La società ha la facoltà di rinunciare a qualsiasiprivilegio e immunità conferitigli in virtùdell’articolo VI del suo statuto, nella misura e allecondizioni da essa stabilite.4. La sezione 32 delle clausole standard è applicatasolo alle contestazioni che vertonosull’interpretazione o applicazione delle disposizionirelative a privilegi e immunità di cui gode la Societàin virtù della presente Convenzione e che non fannoparte di quelle che essa possa rivendicare in virtù delsuo statuto o di qualsiasi altra disposizione.5. Le disposizioni della Convenzione, incluse quelledel presente allegato, non apportano né richiedonoalcuna modifica o emendamento dello statuto dellaSocietà, e non pregiudicano né limitano alcundiritto, immunità, privilegio o eccezione concessoalla Società o a uno dei suoi membri, governatori,amministratori, supplenti, funzionari o dipendentidallo statuto della Società o da un statuto, legge oregolamento di un qualsiasi membro della Società odi uno schieramento politico di detto membro, o daqualsiasi altra disposizione.

Allegato XIVASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI

SVILUPPOLa Convenzione (incluso il presente allegato) èapplicata all’Associazione Internazionale di sviluppo(di seguito denominata «l’Associazione»), fatte salvele seguenti disposizioni:1. Il seguente testo sostituisce quello della sezione 4:«L’Associazione può essere perseguita soltantodinanzi a un tribunale che abbia giurisdizione suiterritori di uno Stato membro in cui essa possiedauna succursale, abbia designato un agente incaricatodi ricevere ingiunzioni o notifiche di ingiunzioni,oppure in cui abbia emesso o garantito valorimobiliari. Non potrà essere intentato alcunprocedimento giudiziario da parte degli Stati membrio di persone che li rappresentino o facciano valere

diritti di reclamo di questi ultimi. I beni e averidell’Associazione, indipendentemente dal luogo incui si trovano e dal loro detentore, sono esclusi daqualsiasi forma di sequestro, opposizione oesecuzione fino a che sia stata pronunciata unasentenza definitiva nei confronti dell’Associazione.»2. La sezione 32 delle clausole standard è applicatasolo alle contestazioni che vertonosull’interpretazione o applicazione delle disposizionirelative a privilegi e immunità di cui godel’Associazione in virtù della presente Convenzione eche non fanno parte di quelle che essa possarivendicare in virtù del suo atto costitutivo o diqualsiasi altra disposizione.3. Le disposizioni della Convenzione (incluse quelledel presente allegato) non apportano né richiedonoalcuna modifica o emendamento dell’atto costitutivodell’Associazione, e non pregiudicano né limitanoalcun diritto, immunità, privilegio o esenzioneconcesso all’Associazione o a uno dei suoi membri,governatori, amministratori, supplenti, funzionaridirigenti o dipendenti dall’atto costitutivodell’Associazione o da un statuto, legge oregolamento di un qualsiasi membrodell’Associazione o di uno schieramento politico didetto membro, o da qualsiasi altra disposizione.

Allegato XVORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA

PROPRIETÀ INTELLETTUALEAll’Organizzazione Mondiale della ProprietàIntellettuale (di seguito denominata«l’Organizzazione») sono applicate le clausolestandard, fatte salve le seguenti modifiche:1. Il beneficio dei privilegi, immunità, esenzioni eagevolazioni citati alla sezione 21 dell’articolo VIdelle clausole standard è inoltre concesso aivicedirettori generali dell’Organizzazione.2. a) Gli esperti (diversi dai funzionari elencatinell’articolo VI) che esercitano funzioni presso lecommissioni dell’Organizzazione o che si trovano inmissione per conto della stessa godono dei seguentiprivilegi e immunità nella misura in cui si rendanonecessari per l’esercizio effettivo delle loro funzioni,anche durante i viaggi effettuati in occasionedell’esercizio delle loro funzioni presso talicommissioni o durante lo svolgimento di talimissioni, e in particolare:

i) immunità da arresto o da sequestro dei lorobagagli personali;

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 47

ii) immunità da qualsiasi giurisdizioneconcernente gli atti da essi compiuti nell’eserciziodelle loro funzioni ufficiali (parole e scrittiinclusi); gli interessati continuano a beneficiare didetta immunità anche quando non esercitano piùle loro funzioni presso le commissionidell’Organizzazione o non sono più incaricatidelle missioni per conto di quest’ultima;iii) le stesse agevolazioni concesse ai funzionaridei Governi stranieri in missione ufficialetemporanea in materia di disciplinamenti valutarie cambiari e di bagagli personali;iv) inviolabilità di tutte le pratiche e i documentirelativi ai lavori da loro svolti per contodell’Organizzazione;v) diritto di fare uso di codici e di riceveredocumenti e corrispondenza per corriere o valigiesigillate per le loro comunicazioni conl’Organizzazione.

Il principio enunciato nell’ultima frase della sezione12 delle clausole standard è applicabile alledisposizioni previste ai punti iv) e v).b) I privilegi e le immunità sono concessi agli espertidi cui alla lettera a) nell’interessedell’Organizzazione e non a loro vantaggiopersonale. L’Organizzazione può e deve revocarel’immunità concessa a un esperto in tutti i casi incui ritenga che essa ostacoli l’azione della giustizia equalora possa essere revocata senza pregiudicare gliinteressi dell’Organizzazione.

Allegato XVIFONDO INTERNAZIONALE DI SVILUPPO

AGRICOLOPer quanto concerne il Fondo internazionale disviluppo agricolo (di seguito designato con iltermine «il Fondo»), sono applicate le clausolestandard, fatte salve le seguenti disposizioni:1. Il beneficio dei privilegi, immunità, esenzioni,agevolazioni e vantaggi citati alla sezione 21 delleclausole standard è inoltre concesso ai vicepresidentidel Fondo.2. a) Gli esperti (diversi dai funzionari elencatinell’articolo VI) che esercitano funzioni presso icomitati del Fondo o che si trovano in missione perconto dello stesso godono dei seguenti privilegi eimmunità nella misura in cui si rendano necessariper l’esercizio effettivo delle loro funzioni, anchedurante i viaggi effettuati in occasione dell’eserciziodelle loro funzioni presso tali comitati o durante losvolgimento di tali missioni:

i) immunità da arresto o da sequestro dei bagaglipersonali;ii) immunità da qualsiasi giurisdizioneconcernente gli atti da essi compiuti nell’eserciziodelle loro funzioni ufficiali (parole e scrittiinclusi); gli interessati continuano a beneficiare didetta immunità anche quando non esercitano piùle loro funzioni presso i comitati del Fondo o nonsono più incaricati delle missioni per conto diquest’ultimo;iii) le stesse agevolazioni concesse ai funzionaridei Governi stranieri in missione ufficialetemporanea in materia di restrizioni valutarie ecambiarie e di bagagli personali;iv) inviolabilità di tutte le pratiche e i documentirelativi ai lavori da loro svolti per conto del Fondoe, per le loro comunicazioni con il Fondo, il dirittodi utilizzare codici e di ricevere la corrispondenzaper corriere o valigie sigillate.

b) Relativamente alle disposizioni della lettera a) delparagrafo 2. i), è applicabile il principio contenutonell’ultima frase della sezione 12 delle clausolestandard.c) I privilegi e le immunità sono concessi agli espertinell’interesse del Fondo e non a loro vantaggiopersonale. Il Fondo ha il diritto e il dovere direvocare l’immunità concessa a un esperto in tutti icasi in cui ritenga che essa ostacoli l’azione dellagiustizia e qualora possa essere revocata senzapregiudicare gli interessi del Fondo.

Allegato XVIIORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE

PER LO SVILUPPO INDUSTRIALEAll’Organizzazione delle Nazioni Unite per losviluppo industriale (di seguito denominata«l’Organizzazione») sono applicate le clausolestandard, fatte salve le seguenti modifiche apportatea tali disposizioni:1. a) Gli esperti (diversi dai funzionari elencatinell’articolo VI) che esercitano funzioni presso lecommissioni dell’Organizzazione o che si trovano inmissione per conto della stessa godono dei seguentiprivilegi e immunità nella misura in cui si rendanonecessari per l’esercizio effettivo delle loro funzioni,anche durante i viaggi effettuati in occasionedell’esercizio delle loro funzioni presso talicommissioni o durante lo svolgimento di talimissioni:

i) immunità da arresto o da sequestro dei lorobagagli personali;

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi48

ii) immunità da qualsiasi giurisdizioneconcernente gli atti da essi compiuti in vesteufficiale (parole e scritti inclusi); gli interessaticontinuano a beneficiare di detta immunità anchequando non esercitano più le loro funzioni pressole commissioni dell’Organizzazione o non sonopiù incaricati delle missioni per conto diquest’ultima;iii) le stesse agevolazioni concesse ai funzionaridei Governi stranieri in missione ufficialetemporanea in materia di disciplinamenti valutarie cambiari e di bagagli personali;iv) inviolabilità di qualsiasi pratica e documento;v) diritto di utilizzare codici e di riceveredocumenti e corrispondenza per corriere o valigiesigillate ai fini delle comunicazioni conl’Organizzazione.

b) Per quanto concerne le disposizioni riportate aipunti iv) e v) della lettera a) del paragrafo 1, saràapplicato il principio enunciato nell’ultima frasedella sezione 12 delle clausole standard.c) I privilegi e le immunità sono concessi ai peritidell’Organizzazione nell’interesse della stessa e nona loro vantaggio personale. L’Organizzazione può edeve revocare l’immunità concessa a un esperto intutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l’azionedella giustizia e qualora possa essere revocata senzapregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.2. I privilegi, le immunità, le esenzioni e leagevolazioni citati alla sezione 21 delle clausolestandard sono inoltre concessi a tutti i direttorigenerali aggiunti dell’Organizzazione.

Allegato XVIIIORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL

TURISMOAll’Organizzazione mondiale del turismo (di seguitodenominata «l’Organizzazione»), sono applicate leclausole standard, fatte salve le seguentidisposizioni:1. L’articolo V e la sezione 25 paragrafi 1 e 2. i)dell’articolo VII della Convenzione sono estesi airappresentanti dei membri associati che partecipanoai lavori dell’Organizzazione in conformità con lostatuto dell’Organizzazione mondiale del turismo(denominato di seguito «lo statuto»).2. I rappresentanti dei membri affiliati chepartecipano alle attività dell’Organizzazione inconformità con lo statuto beneficiano:

a) di tutte le agevolazioni atte a consentirel’esercizio indipendente delle loro funzioniufficiali;b) della massima diligenza nel trattamento delleloro domande per i visti (qualora necessari)accompagnate da un certificato in cui si attestache viaggiano per conto dell’Organizzazione. Aqueste persone sono inoltre concesse agevolazioniche consentano loro di spostarsi rapidamente;c) il principio enunciato nell’ultima frase dellasezione 12 delle clausole standard è applicabilerelativamente alla lettera b).

3. Gli esperti, diversi dai funzionari che rientranonel campo di applicazione dell’articolo VI dellaConvenzione, membri di organi e di organismidell’Organizzazione o che compiono missioni per suoconto, godono dei privilegi e delle immunitànecessari all’esercizio indipendente ed effettivo delleloro funzioni, anche durante i viaggi intrapresi inrelazione alla loro appartenenza a tali organi eorganismi o alle loro missioni. In particolare, godonodi:

a) immunità da arresto o da sequestro dei bagaglipersonali;b) immunità da qualsiasi giurisdizioneconcernente gli atti da essi compiuti nell’eserciziodelle loro funzioni ufficiali (parole e scrittiinclusi); gli interessati continuano a beneficiare didetta immunità anche quando non sono piùmembri degli organi e organismidell’Organizzazione o non compiono più missioniper conto di quest’ultima;c) inviolabilità di tutte le pratiche e i documentirelativi ai lavori di cui si occupano perl’Organizzazione;d) diritto di trasmettere messaggi cifrati e diricevere documenti o corrispondenza per corriereo in valigie sigillate, a fini di comunicazione conl’Organizzazione;e) le stesse agevolazioni concesse ai rappresentantidei Governi stranieri in missione ufficialetemporanea in materia di disciplinamenti valutarie cambiari e di bagagli personali.

4. I privilegi e le immunità sono concessi agli espertinell’interesse dell’Organizzazione e non a lorovantaggio personale. Il Segretario generaledell’Organizzazione ha il diritto e il dovere direvocare l’immunità di qualsiasi esperto in tutti icasi in cui, a suo parere, essa ostacoli il corso dellagiustizia e qualora possa essere revocata senzapregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 49

5. Nonostante il paragrafo 2 di cui sopra, i paragrafi3 e 4 si applicano ai rappresentanti dei membriaffiliati in missione per l’Organizzazione in qualitàdi esperti.6. Al Segretario generale aggiuntodell’Organizzazione, al suo coniuge e ai suoi figliminorenni sono concessi i privilegi, le immunità, leesenzioni e le agevolazioni di cui alla sezione 21 delleclausole standard.

Stati partecipanti RatificaAdesione (A)Dichiarazione di successione (S)Entrata in vigore

1. Albania 15 dicembre 2003 A 15 dicembre2003

2. Algeria 25 marzo 1964 A 25 marzo 19643. Angola 9 maggio 2012 A 9 maggio 20124. Antigua e Barbuda 14 dicembre 1988 S 1°

novembre 19815. Argentina 10 ottobre 1963 A 10 ottobre

19636. Australia 9 maggio 1986 A 9 maggio 19867. Austria 21 luglio 1950 A 21 luglio 19508. Bahama 17 marzo 1977 S 10 luglio 19739. Bahrein 17 settembre 1992 A 17 settembre

199210. Barbados 19 novembre 1971 A 19

novembre 197111. Belgio 14 marzo 1962 A 14 marzo 196212. Bielorussia* 18 marzo 1966 A 18 marzo

196613. Bosnia ed Erzegovina 1° settembre 1993 S 6

marzo 199214. Botswana 5 aprile 1983 A 5 aprile 198315. Brasile 22 marzo 1963 A 22 marzo 196316. Bulgaria 13 giugno 1968 A 13 giugno 196817. Burkina Faso 6 aprile 1962 A 6 aprile 196218. Cambogia 15 ottobre 1953 A 15 ottobre

195319. Camerun 30 aprile 1992 A 30 aprile 199220. Ceca, Repubblica 22 febbraio 1993 S 1°

gennaio 199321. Centrafricana, Repubblica 15 ottobre 1962

A 15 ottobre 196222. Cile 21 settembre 1951 A 21 settembre 195123. Cina* 11 settembre 1979 A 11 settembre

197924. Hong Kong 1° luglio 1997 1° luglio 199725. Cipro 6 maggio 1964 S 16 agosto 1960

26. Congo (Kinshasa) 8 dicembre 1964 A 8dicembre 1964

27. Corea del Sud 13 maggio 1977 A 13 maggio1977

28. Croazia 12 ottobre 1992 A 8 ottobre 199129. Cuba* 13 settembre 1972 A 13 settembre

197230. Costa d’Avorio* 8 settembre 1961 A 8

settembre 196131. Danimarca 25 gennaio 1950 A 25 gennaio

195032. Dominica 24 giugno 1988 A 24 giugno 198833. Ecuador 8 giugno 1951 A 8 giugno 195134. Egitto 28 settembre 1954 A 28 settembre

195435. Emirati Arabi Uniti 11 dicembre 2003 A 11

dicembre 200336. Estonia 8 ottobre 1997 A 8 ottobre 199737. Figi 21 giugno 1971 S 10 ottobre 197038. Filippine 20 marzo 1950 A 20 marzo 195039. Finlandia 31 luglio 1958 A 31 luglio 195840. Francia* 2 agosto 2000 A 2 agosto 200041. Gabon* 29 giugno 1961 A 29 giugno 196142. Gambia 1° agosto 1966 S 18 febbraio 196543. Georgia 18 luglio 2007 A 18 luglio 200744. Germania* 10 ottobre 1957 A 10 ottobre

195745. Ghana 9 settembre 1958 A 9 settembre 195846. Giamaica 4 novembre 1963 A 4 novembre

196347. Giappone 18 aprile 1963 A 18 aprile 196348. Giordania 12 dicembre 1950 A 12 dicembre

195049. Grecia 21 giugno 1977 A 21 giugno 197750. Guatemala 30 giugno 1951 A 30 giugno

195151. Guinea 1° luglio 1959 A 1° luglio 195952. Guyana 13 settembre 1973 A 13 settembre

197353. Haiti 16 aprile 1952 A 16 aprile 195254. Honduras 16 agosto 2012 A 16 agosto 201255. India 10 febbraio 1949 A 10 febbraio 194956. Indonesia* 8 marzo 1972 A 8 marzo 197257. Iran 16 maggio 1974 A 16 maggio 197458. Iraq 9 luglio 1954 A 9 luglio 195459. Irlanda 10 maggio 1967 A 10 maggio 196760. Islanda 17 gennaio 2006 A 17 gennaio 200661. Italia* 30 agosto 1985 A 30 agosto 198562. Kenya 1° luglio 1965 A 1° luglio 196563. Kuwait 13 novembre 1961 A 13 novembre

196164. Laos 9 agosto 1960 A 9 agosto 1960

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi50

65. Lesotho 26 novembre 1969 A 26 novembre1969

66. Lettonia 19 dicembre 2005 A 19 dicembre2005

67. Libia 30 aprile 1958 A 30 aprile 195868. Lituania* 10 febbraio 1997 A 10 febbraio

199769. Lussemburgo 20 settembre 1950 A 20

settembre 195070. Macedonia 11 marzo 1996 S 17 novembre

199171. Madagascar* 3 gennaio 1966 A 3 gennaio

196672. Malawi 2 agosto 1965 A 2 agosto 196573. Malaysia 29 marzo 1962 S 31 agosto 195774. Maldive 26 maggio 1969 A 26 maggio 196975. Mali 24 giugno 1968 A 24 giugno 196876. Malta 27 giugno 1968 S 21 settembre 196477. Marocco 28 aprile 1958 A 28 aprile 195878. Maurizio 18 luglio 1969 S 12 marzo 196879. Moldova 2 settembre 2011 A 2 settembre

201180. Mongolia 3 marzo 1970 A 3 marzo 197081. Montenegro 23 ottobre 2006 S 3 giugno

200682. Mozambico 6 ottobre 2011 A 6 ottobre 201183. Nepal 23 febbraio 1954 A 23 febbraio 195484. Nicaragua 6 aprile 1959 A 6 aprile 195985. Niger 15 maggio 1968 A 15 maggio 196886. Nigeria 26 giugno 1961 S 1° ottobre 196087. Norvegia* 25 gennaio 1950 A 25 gennaio

195088. Nuova Zelanda* 25 novembre 1960 A 25

novembre 196089. Tokelau 25 novembre 1960 A 25 novembre

196090. Paesi Bassi** 2 dicembre 1948 A 2 dicembre

194891. Pakistan* 23 luglio 1951 A 23 luglio 195192. Paraguay 13 gennaio 2006 A 13 gennaio

200693. Polonia 19 giugno 1969 A 19 giugno 196994. Regno Unito* 16 agosto 1949 A 16 agosto

194995. Romania* 15 settembre 1970 A 15

settembre 197096. Ruanda 15 aprile 1964 A 15 aprile 196497. Russia* 10 gennaio 1966 A 10 gennaio 196698. Santa Lucia 2 settembre 1986 A 2 settembre

198699. Seicelle 24 luglio 1985 A 24 luglio 1985100. Senegal 2 marzo 1966 A 2 marzo 1966

101. Serbia 12 marzo 2001 S 27 aprile 1992102. Sierra Leone 13 marzo 1962 S 27 aprile 1961103. Singapore 18 marzo 1966 S 9 agosto 1965104. Slovacchia 28 maggio 1993 S 1° gennaio

1993105. Slovenia 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991106. Spagna 26 settembre 1974 A 26 settembre

1974107. Sudafrica* 30 agosto 2002 A 30 agosto 2002108. Svezia 12 settembre 1951 A 12 settembre

1951109. Svizzera* 25 settembre 2012 A 25 settembre

2012110. Tanzania 29 ottobre 1962 A 29 ottobre 1962111. Thailandia 30 marzo 1956 A 30 marzo 1956112. Togo 15 luglio 1960 A 15 luglio 1960113. Tonga 17 marzo 1976 S 4 giugno 1970114. Trinidad e Tobago 19 ottobre 1965 A 19

ottobre 1965115. Tunisia 3 dicembre 1957 A 3 dicembre 1957116. Ucraina* 13 aprile 1966 A 13 aprile 1966117. Uganda 11 agosto 1983 A 11 agosto 1983118. Ungheria 2 agosto 1967 A 2 agosto 1967119. Uruguay 29 dicembre 1977 A 29 dicembre

1977120. Uzbekistan 18 febbraio 1997 A 18 febbraio

1997121. Vanuatu 2 gennaio 2008 A 2 gennaio 2008122. Zambia 16 giugno 1975 S 24 ottobre 1964123. Zimbabwe 5 marzo 1991 A 5 marzo 1991

* Riserve e dichiarazioni.** Obiezioni.

DichiarazioneSvizzeraLa Svizzera si impegna di applicare le disposizionidella Convenzione, in conformità all’articolo XI,sezione 43, alle istituzioni specializzate qui sottodesignate:1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)2. Organizzazione delle Nazioni Unite perl’alimentazione e l’agricoltura (FAO)3. Organizzazione dell’aviazione civileinternazionale (OACI)4. Organizzazione delle Nazioni Unite perl’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)5. Fondo monetario internazionale (FMI)

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 51

6. Banca internazionale per la ricostruzione e losviluppo (BIRS)7. Organizzazione mondiale della sanità (OMS)8. Unione postale universale (UPU)9. Unione internazionale delle telecomunicazioni(UIT)10. Organizzazione meteorologica mondiale (OMM)11. Organizzazione marittima internazionale (IMO)12. Società finanziaria internazionale (IFC)

13. Associazione internazionale per lo sviluppo(AIS)14. Organizzazione mondiale della proprietàintellettuale (OMPI)15. Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA)16. Organizzazione delle Nazioni Unite per losviluppo industriale (ONUSI)17. Organizzazione mondiale del turismo (OMT).

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi52

5. La Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (18 aprile 1961)

The States Parties to the present Convention,Recalling that peoples of all nations from ancienttimes have recognized the status of diplomaticagents,Having in mind the purposes and principles of theCharter of the United Nations concerning thesovereign equality of States, the maintenance ofinternational peace and security, and the promotionof friendly relations among nations,Believing that an international convention ondiplomatic intercourse, privileges and immunitieswould contribute to the development of friendlyrelations among nations, irrespective of theirdiffering constitutional and social systems,Realizing that the purpose of such privileges andimmunities is not to benefit individuals but toensure the efficient performance of the functions ofdiplomatic missions as representing States,Affirming that the rules of customary internationallaw should continue to govern questions notexpressly regulated by the provisions of the presentConvention,Have agreed as follows:

Article 1For the purpose of the present Convention, thefollowing expressions shall have the meaningshereunder assigned to them:

(a) The “head of the mission” is the personcharged by the sending State with the duty ofacting in that capacity;(b) The “members of the mission” are the head ofthe mission and the members of the staff of themission;(c) The “members of the staff of the mission” arethe members of the diplomatic staff, of theadministrative and technical staff and of theservice staff of the mission;(d) The “members of the diplomatic staff” are themembers of the staff of the mission havingdiplomatic rank;(e) A “diplomatic agent” is the head of themission or a member of the diplomatic staff of themission;(f) The “members of the administrative andtechnical staff” are the members of the staff of the

mission employed in the administrative andtechnical service of the mission;(g) The “members of the service staff” are themembers of the staff of the mission in the domesticservice of the mission;(h) A “private servant” is a person who is in thedomestic service of a member of the mission andwho is not an employee of the sending State;(i) The “premises of the mission” are thebuildings or parts of buildings and the landancillary thereto, irrespective of ownership, usedfor the purposes of the mission including theresidence of the head of the mission.

Article 2The establishment of diplomatic relations betweenStates, and of permanent diplomatic missions, takesplace by mutual consent.

Article 31. The functions of a diplomatic mission consist,inter alia, in:

(a) Representing the sending State in thereceiving State;(b) Protecting in the receiving State the interestsof the sending State and of its nationals, withinthe limits permitted by international law;(c) Negotiating with the Government of thereceiving State;(d) Ascertaining by all lawful means conditionsand developments in the receiving State, andreporting thereon to the Government of thesending State;(e) Promoting friendly relations between thesending State and the receiving State, anddeveloping their economic, cultural and scientificrelations.

2. Nothing in the present Convention shall beconstrued as preventing the performance of consularfunctions by a diplomatic mission.

Article 41. The sending State must make certain that theagrément of the receiving State has been given forthe person it proposes to accredit as head of themission to that State.

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2. The receiving State is not obliged to give reasonsto the sending State for a refusal of agrément.

Article 51. The sending State may, after it has given duenotification to the receiving States concerned,accredit a head of mission or assign any member ofthe diplomatic staff, as the case may be, to more thanone State, unless there is express objection by any ofthe receiving States.2. If the sending State accredits a head of mission toone or more other States it may establish adiplomatic mission headed by a chargé d’affaires adinterim in each State where the head of mission hasnot his permanent seat.3. A head of mission or any member of thediplomatic staff of the mission may act asrepresentative of the sending State to anyinternational organization.

Article 6Two or more States may accredit the same person ashead of mission to another State, unless objection isoffered by the receiving State.

Article 7Subject to the provisions of articles 5, 8, 9 and 11,the sending State may freely appoint the members ofthe staff of the mission. In the case of military, navalor air attachés, the receiving State may require theirnames to be submitted beforehand, for its approval.

Article 81. Members of the diplomatic staff of the missionshould in principle be of the nationality of thesending State.2. Members of the diplomatic staff of the missionmay not be appointed from among persons havingthe nationality of the receiving State, except with theconsent of that State which may be withdrawn atany time.3. The receiving State may reserve the same rightwith regard to nationals of a third State who are notalso nationals of the sending State.

Article 91. The receiving State may at any time and withouthaving to explain its decision, notify the sendingState that the head of the mission or any member ofthe diplomatic staff of the mission is persona nongrata or that any other member of the staff of themission is not acceptable. In any such case, thesending State shall, as appropriate, either recall the

person concerned or terminate his functions with themission. A person may be declared non grata or notacceptable before arriving in the territory of thereceiving State.2. If the sending State refuses or fails within areasonable period to carry out its obligations underparagraph 1 of this article, the receiving State mayrefuse to recognize the person concerned as amember of the mission.

Article 101. The Ministry for Foreign Affairs of the receivingState, or such other ministry as may be agreed, shallbe notified of:

(a) The appointment of members of the mission,their arrival and their final departure or thetermination of their functions with the mission;(b) The arrival and final departure of a personbelonging to the family of a member of the missionand, where appropriate, the fact that a personbecomes or ceases to be a member of the family of amember of the mission;(c) The arrival and final departure of privateservants in the employ of persons referred to insubparagraph (a) of this paragraph and, whereappropriate, the fact that they are leaving theemploy of such persons;(d) The engagement and discharge of personsresident in the receiving State as members of themission or private servants entitled to privilegesand immunities.

2. Where possible, prior notification of arrival andfinal departure shall also be given.

Article 111. In the absence of specific agreement as to the sizeof the mission, the receiving State may require thatthe size of a mission be kept within limits consideredby it to be reasonable and normal, having regard tocircumstances and conditions in the receiving Stateand to the needs of the particular mission.2. The receiving State may equally, within similarbounds and on a non-discriminatory basis, refuse toaccept officials of a particular category.

Article 12The sending State may not, without the priorexpress consent of the receiving State, establishoffices forming part of the mission in localities otherthan those in which the mission itself is established.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi54

Article 131. The head of the mission is considered as havingtaken up his functions in the receiving State eitherwhen he has presented his credentials or when he hasnotified his arrival and a true copy of his credentialshas been presented to the Ministry for ForeignAffairs of the receiving State, or such other ministryas may be agreed, in accordance with the practiceprevailing in the receiving State which shall beapplied in a uniform manner.2. The order of presentation of credentials or of atrue copy thereof will be determined by the date andtime of the arrival of the head of the mission.

Article 141. Heads of mission are divided into three classes,namely:

(a) That of ambassadors or nuncios accredited toHeads of State, and other heads of mission ofequivalent rank;(b) That of envoys, ministers and internunciosaccredited to Heads of State;(c) That of chargés d’affaires accredited toMinisters for Foreign Affairs.

2.Except as concerns precedence and etiquette, thereshall be no differentiation between heads of missionby reason of their class.

Article 15The class to which the heads of their missions are tobe assigned shall be agreed between States.

Article 161. Heads of mission shall take precedence in theirrespective classes in the order of the date and time oftaking up their functions in accordance with article13.2. Alterations in the credentials of a head of missionnot involving any change of class shall not affect hisprecedence.3. This article is without prejudice to any practiceaccepted by the receiving State regarding theprecedence of the representative of the Holy See.

Article 17The precedence of the members of the diplomatic staffof the mission shall be notified by the head of themission to the Ministry for Foreign Affairs or suchother ministry as may be agreed.

Article 18The procedure to be observed in each State for thereception of heads of mission shall be uniform inrespect of each class.

Article 191. If the post of head of the mission is vacant, or ifthe head of the mission is unable to perform hisfunctions a chargé d’affaires ad interim shall actprovisionally as head of the mission. The name of thechargé d’affaires ad interim shall be notified, eitherby the head of the mission or, in case he is unable todo so, by the Ministry for Foreign Affairs of thesending State to the Ministry for Foreign Affairs ofthe receiving State or such other ministry as may beagreed.2. In cases where no member of the diplomatic staffof the mission is present in the receiving State, amember of the administrative and technical staffmay, with the consent of the receiving State, bedesignated by the sending State to be in charge of thecurrent administrative affairs of the mission.

Article 20The mission and its head shall have the right to usethe flag and emblem of the sending State on thepremises of the mission, including the residence ofthe head of the mission, and on his means oftransport.

Article 211. The receiving State shall either facilitate theacquisition on its territory, in accordance with itslaws, by the sending State of premises necessary forits mission or assist the latter in obtainingaccommodation in some other way.2. It shall also, where necessary, assist missions inobtaining suitable accommodation for theirmembers.

Article 221. The premises of the mission shall be inviolable.The agents of the receiving State may not enterthem, except with the consent of the head of themission.2. The receiving State is under a special duty to takeall appropriate steps to protect the premises of themission against any intrusion or damage and toprevent any disturbance of the peace of the missionor impairment of its dignity.3. The premises of the mission, their furnishings andother property thereon and the means of transport of

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the mission shall be immune from search,requisition, attachment or execution.

Article 231. The sending State and the head of the missionshall be exempt from all national, regional ormunicipal dues and taxes in respect of the premisesof the mission, whether owned or leased, other thansuch as represent payment for specific servicesrendered.2. The exemption from taxation referred to in thisarticle shall not apply to such dues and taxes payableunder the law of the receiving State by personscontracting with the sending State or the head of themission.

Article 24The archives and documents of the mission shall beinviolable at any time and wherever they may be.

Article 25The receiving State shall accord full facilities for theperformance of the functions of the mission.

Article 26Subject to its laws and regulations concerning zonesentry into which is prohibited or regulated forreasons of national security, the receiving State shallensure to all members of the mission freedom ofmovement and travel in its territory.

Article 271. The receiving State shall permit and protect freecommunication on the part of the mission for allofficial purposes. In communicating with theGovernment and the other missions and consulatesof the sending State, wherever situated, the missionmay employ all appropriate means, includingdiplomatic couriers and messages in code or cipher.However, the mission may install and use a wirelesstransmitter only with the consent of the receivingState.2. The official correspondence of the mission shall beinviolable. Official correspondence means allcorrespondence relating to the mission and itsfunctions.3. The diplomatic bag shall not be opened ordetained.4. The packages constituting the diplomatic bagmust bear visible external marks of their characterand may contain only diplomatic documents orarticles intended for official use.

5. The diplomatic courier, who shall be providedwith an official document indicating his status andthe number of packages constituting the diplomaticbag, shall be protected by the receiving State in theperformance of his functions. He shall enjoy personinviolability and shall not be liable to any form ofarrest or detention.6. The sending State or the mission may designatediplomatic couriers ad hoc. In such cases theprovisions of paragraph 5 of this article shall alsoapply, except that the immunities therein mentionedshall cease to apply when such a courier hasdelivered to the consignee the diplomatic bag in hischarge.7. A diplomatic bag may be entrusted to the captainof a commercial aircraft scheduled to land at anauthorized port of entry. He shall be provided withan official document indicating the number ofpackages constituting the bag but he shall not beconsidered to be a diplomatic courier. The missionmay send one of its members to take possession of thediplomatic bag directly and freely from the captain ofthe aircraft.

Article 28The fees and charges levied by the mission in thecourse of its official duties shall be exempt from alldues and taxes.

Article 29The person of a diplomatic agent shall be inviolable.He shall not be liable to any form of arrest ordetention. The receiving State shall treat him withdue respect and shall take all appropriate steps toprevent any attack on his person, freedom or dignity.

Article 301. The private residence of a diplomatic agent shallenjoy the same inviolability and protection as thepremises of the mission.2. His papers, correspondence and, except asprovided in paragraph 3 of article 31, his property,shall likewise enjoy inviolability.

Article 311. A diplomatic agent shall enjoy immunity from thecriminal jurisdiction of the receiving State.He shall also enjoy immunity from its civil andadministrative jurisdiction, except in the case of:

(a) A real action relating to private immovableproperty situated in the territory of the receivingState, unless he holds it on behalf of the sendingState for the purposes of the mission;

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(b) An action relating to succession in which thediplomatic agent is involved as executor,administrator, heir or legatee as a private personand not on behalf of the sending State;(c) An action relating to any professional orcommercial activity exercised by the diplomaticagent in the receiving State outside his officialfunctions.

2. A diplomatic agent is not obliged to give evidenceas a witness.3. No measures of execution may be taken in respectof a diplomatic agent except in the cases comingunder subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph 1of this article, and provided that the measuresconcerned can be taken without infringing theinviolability of his person or of his residence.4. The immunity of a diplomatic agent from thejurisdiction of the receiving State does not exempthim from the jurisdiction of the sending State.

Article 321. The immunity from jurisdiction of diplomaticagents and of persons enjoying immunity underarticle 37 may be waived by the sending State.2. Waiver must always be express.3. The initiation of proceedings by a diplomaticagent or by a person enjoying immunity fromjurisdiction under article 37 shall preclude him frominvoking immunity from jurisdiction in respect ofany counterclaim directly connected with theprincipal claim.4. Waiver of immunity from jurisdiction in respectof civil or administrative proceedings shall not beheld to imply waiver of immunity in respect of theexecution of the judgement, for which a separatewaiver shall be necessary.

Article 331. Subject to the provisions of paragraph 3 of thisarticle, a diplomatic agent shall with respect toservices rendered for the sending State be exemptfrom social security provisions which may be in forcein the receiving State.2 .The exemption provided for in paragraph 1 of thisarticle shall also apply to private servants who are inthe sole employ of a diplomatic agent, on condition:

(a) That they are not nationals of or permanentlyresident in the receiving State; and(b) That they are covered by the social securityprovisions which may be in force in the sendingState or a third State.

3. A diplomatic agent who employs persons to whomthe exemption provided for in paragraph 2 of this

article does not apply shall observe the obligationswhich the social security provisions of the receivingState impose upon employers.4. The exemption provided for in paragraphs 1 and 2of this article shall not preclude voluntaryparticipation in the social security system of thereceiving State provided that such participation ispermitted by that State.5. The provisions of this article shall not affectbilateral or multilateral agreements concerningsocial security concluded previously and shall notprevent the conclusion of such agreements in thefuture.

Article 34A diplomatic agent shall be exempt from all duesand taxes, personal or real, national, regional ormunicipal, except:

(a) Indirect taxes of a kind which are normallyincorporated in the price of goods or services;(b) Dues and taxes on private immovable propertysituated in the territory of the receiving State,unless he holds it on behalf of the sending Statefor the purposes of the mission;(c) Estate, succession or inheritance duties leviedby the receiving State, subject to the provisions ofparagraph 4 of article 39;(d) Dues and taxes on private income having itssource in the receiving State and capital taxes oninvestments made in commercial undertakings inthe receiving State;(e) Charges levied for specific services rendered;(f) Registration, court or record fees, mortgagedues and stamp duty, with respect to immovableproperty, subject to the provisions of article 23.

Article 35The receiving State shall exempt diplomatic agentsfrom all personal services, from all public service ofany kind whatsoever, and from military obligationssuch as those connected with requisitioning, militarycontributions and billeting.

Article 361. The receiving State shall, in accordance with suchlaws and regulations as it may adopt, permit entryof and grant exemption from all customs duties,taxes, and related charges other than charges forstorage, cartage and similar services, on:

(a) Articles for the official use of the mission;(b) Articles for the personal use of a diplomaticagent or members of his family forming part of his

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household, including articles intended for hisestablishment.

2. The personal baggage of a diplomatic agent shallbe exempt from inspection, unless there are seriousgrounds for presuming that it contains articles notcovered by the exemptions mentioned in paragraph 1of this article, or articles the import or export ofwhich is prohibited by the law or controlled by thequarantine regulations of the receiving State. Suchinspection shall be conducted only in the presence ofthe diplomatic agent or of his authorizedrepresentative.

Article 371. The members of the family of a diplomatic agentforming part of his household shall, if they are notnationals of the receiving State, enjoy the privilegesand immunities specified in articles 29 to 36.2. Members of the administrative and technical staffof the mission, together with members of theirfamilies forming part of their respective households,shall, if they are not nationals of or permanentlyresident in the receiving State, enjoy the privilegesand immunities specified in articles 29 to 35, exceptthat the immunity from civil and administrativejurisdiction of the receiving State specified inparagraph 1 of article 31 shall not extend to actsperformed outside the course of their duties. Theyshall also enjoy the privileges specified in article 36,paragraph 1, in respect of articles imported at thetime of first installation.3. Members of the service staff of the mission whoare not nationals of or permanently resident in thereceiving State shall enjoy immunity in respect ofacts performed in the course of their duties,exemption from dues and taxes on the emolumentsthey receive by reason of their employment and theexemption contained in article 33.4. Private servants of members of the mission shall,if they are not nationals of or permanently residentin the receiving State, be exempt from dues andtaxes on the emoluments they receive by reason oftheir employment. In other respects, they may enjoyprivileges and immunities only to the extentadmitted by the receiving State. However, thereceiving State must exercise its jurisdiction overthose persons in such a manner as not to interfereunduly with the performance of the functions of themission.

Article 381. Except insofar as additional privileges andimmunities may be granted by the receiving State, a

diplomatic agent who is a national of or permanentlyresident in that State shall enjoy only immunityfrom jurisdiction, and inviolability, in respect ofofficial acts performed in the exercise of hisfunctions.2. Other members of the staff of the mission andprivate servants who are nationals of or permanentlyresident in the receiving State shall enjoy privilegesand immunities only to the extent admitted by thereceiving State. However, the receiving State mustexercise its jurisdiction over those persons in such amanner as not to interfere unduly with theperformance of the functions of the mission.

Article 391. Every person entitled to privileges andimmunities shall enjoy them from the moment heenters the territory of the receiving State onproceeding to take up his post or, if already in itsterritory, from the moment when his appointment isnotified to the Ministry for Foreign Affairs or suchother ministry as may be agreed.2. When the functions of a person enjoyingprivileges and immunities have come to an end, suchprivileges and immunities shall normally cease atthe moment when he leaves the country, or on expiryof a reasonable period in which to do so, but shallsubsist until that time, even in case of armedconflict. However, with respect to acts performed bysuch a person in the exercise of his functions as amember of the mission, immunity shall continue tosubsist.3. In case of the death of a member of the mission, themembers of his family shall continue toenjoy the privileges and immunities to which theyare entitled until the expiry of a reasonable period inwhich to leave the country.4. In the event of the death of a member of themission not a national of or permanently resident inthe receiving State or a member of his familyforming part of his household, the receiving Stateshall permit the withdrawal of the movable propertyof the deceased, with the exception of any propertyacquired in the country the export of which wasprohibited at the time of his death. Estate, successionand inheritance duties shall not be levied on movableproperty the presence of which in the receiving Statewas due solely to the presence there of the deceasedas a member of the mission or as a member of thefamily of a member of the mission.

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Article 401. If a diplomatic agent passes through or is in theterritory of a third State, which has granted him apassport visa if such visa was necessary, whileproceeding to take up or to return to his post, orwhen returning to his own country, the third Stateshall accord him inviolability and such otherimmunities as may be required to ensure his transitor return. The same shall apply in the case of anymembers of his family enjoying privileges orimmunities who are accompanying the diplomaticagent, or travelling separately to join him or toreturn to their country.2. In circumstances similar to those specified inparagraph 1 of this article, third States shall nothinder the passage of members of the administrativeand technical or service staff of a mission, and ofmembers of their families, through their territories.3. Third States shall accord to officialcorrespondence and other official communications intransit, including messages in code or cipher, thesame freedom and protection as is accorded by thereceiving State. They shall accord to diplomaticcouriers, who have been granted a passport visa ifsuch visa was necessary, and diplomatic bags intransit, the same inviolability and protection as thereceiving State is bound to accord.4. The obligations of third States under paragraphs1, 2 and 3 of this article shall also apply to thepersons mentioned respectively in those paragraphs,and to official communications and diplomatic bags,whose presence in the territory of the third State isdue to force majeure.

Article 411. Without prejudice to their privileges andimmunities, it is the duty of all persons enjoyingsuch privileges and immunities to respect the lawsand regulations of the receiving State. They alsohave a duty not to interfere in the internal affairs ofthat State.2. All official business with the receiving Stateentrusted to the mission by the sending State shallbe conducted with or through the Ministry forForeign Affairs of the receiving State or such otherministry as may be agreed.3. The premises of the mission must not be used inany manner incompatible with the functions of themission as laid down in the present Convention orby other rules of general international law or by anyspecial agreements in force between the sending andthe receiving State.

Article 42A diplomatic agent shall not in the receiving Statepractise for personal profit any professional orcommercial activity.

Article 43The function of a diplomatic agent comes to an end,inter alia:

(a) On notification by the sending State to thereceiving State that the function of the diplomaticagent has come to an end;(b) On notification by the receiving State to thesending State that, in accordance with paragraph2 of article 9, it refuses to recognize the diplomaticagent as a member of the mission.

Article 44The receiving State must, even in case of armedconflict, grant facilities in order to enable personsenjoying privileges and immunities, other thannationals of the receiving State, and members of thefamilies of such persons irrespective of theirnationality, to leave at the earliest possible moment.It must, in particular, in case of need, place at theirdisposal the necessary means of transport forthemselves and their property.

Article 45If diplomatic relations are broken off between twoStates, or if a mission is permanently or temporarilyrecalled:

(a) The receiving State must, even in case ofarmed conflict, respect and protect the premises ofthe mission, together with its property andarchives;(b) The sending State may entrust the custody ofthe premises of the mission, together with itsproperty and archives, to a third State acceptableto the receiving State;(c) The sending State may entrust the protectionof its interests and those of its nationals to a thirdState acceptable to the receiving State.

Article 46A sending State may with the prior consent of areceiving State, and at the request of a third Statenot represented in the receiving State, undertake thetemporary protection of the interests of the thirdState and of its nationals.

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Article 471. In the application of the provisions of the presentConvention, the receiving State shall notdiscriminate as between States.2. However, discrimination shall not be regarded astaking place:

(a) Where the receiving State applies any of theprovisions of the present Convention restrictivelybecause of a restrictive application of thatprovision to its mission in the sending State;(b) Where by custom or agreement States extendto each other more favourable treatment than isrequired by the provisions of the presentConvention.

Article 48The present Convention shall be open for signatureby all States Members of the United Nations or ofany of the specialized agencies Parties to the Statuteof the International Court of Justice, and by anyother State invited by the General Assembly of theUnited Nations to become a Party to theConvention, as follows: until 31 October 1961 at theFederal Ministry for Foreign Affairs of Austria andsubsequently, until 31 March 1962, at the UnitedNations Headquarters in New York.

Article 49The present Convention is subject to ratification.The instruments of ratification shall be depositedwith the Secretary-General of the United Nations.

Article 50The present Convention shall remain open foraccession by any State belonging to any of the fourcategories mentioned in article 48. The instrumentsof accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 511. The present Convention shall enter into force onthe thirtieth day following the date of deposit of thetwenty-second instrument of ratification oraccession with the Secretary-General of the UnitedNations.2. For each State ratifying or acceding to theConvention after the deposit of the twenty-secondinstrument of ratification or accession, theConvention shall enter into force on the thirtieth dayafter deposit by such State of its instrument ofratification or accession.

Article 52The Secretary-General of the United Nations shallinform all States belonging to any of the fourcategories mentioned in article 48:(a) Of signatures to the present Convention and ofthe deposit of instruments of ratification oraccession, in accordance with articles 48, 49 and 50;(b) Of the date on which the present Convention willenter into force, in accordance with article 51.

Article 53The original of the present Convention, of which theChinese, English, French, Russian and Spanish textsare equally authentic, shall be deposited with theSecretary-General of the United Nations, who shallsend certified copies thereof to all States belonging toany of the four categories mentioned in article 48.

IN WITNESS WHEREOF the undersignedPlenipotentiaries, being duly authorized thereto bytheir respective Governments, have signed thepresent Convention.

DONE at Vienna this eighteenth day of April onethousand nine hundred and sixty-one.

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6. La Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (18 aprile 1961) –Versione in italiano

Conclusa a Vienna il 18 aprile 1961Approvata dall’Assemblea federale il 21 giugno1963Istrumento di ratificazione depositato dallaSvizzera il 30 ottobre 1963Entrata in vigore per la Svizzera il 24 aprile1964

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,memori che fino dall’antichità i popoli di ogni paesericonoscono lo stato degli agenti diplomatici,coscienti degli scopi e dei principi della Carta delleNazioni Unite concernenti l’uguaglianza sovranadegli Stati, la conservazione della pace e dellasicurezza internazionale e lo sviluppo delle relazioniamichevoli tra le nazioni,persuasi che una convenzione internazionale su lerelazioni, i privilegi e le immunità diplomatichecontribuirebbe a favorire le relazioni amichevoli tra ipaesi, quale che sia la diversità dei loro ordinamenticostituzionali e sociali,convinti che questi privilegi e immunità nontendono ad avvantaggiare persone singole, ma adassicurare l’adempimento efficace delle funzioni dellemissioni diplomatiche in quanto rappresentano gliStati,affermato che le regole del diritto internazionaleconsuetudinario devono rimanere applicabili allequestioni che non sono regolate espressamente nelledisposizioni della presente Convenzione,hanno convenuto quanto segue:

Art. 1Secondo la presente Convenzione, le locuzioniseguenti significano:

a. «capomissione», la persona incaricata dalloStato accreditante ad agire in tale qualità;b. «membri della missione», il capomissione e imembri del personale della missione;c. «membri del personale della missione», imembri del personale diplomatico, dei personaleamministrativo e tecnico e del personale diservizio della missione;

d. «membri del personale diplomatico», i membridel personale della missione che hanno la qualitàdi diplomatici;e. «agente diplomatico», il capomissione o unmembro del personale diplomatico della missione;f. «membri del personale amministrativo etecnico», i membri del personale della missioneimpiegati nel servizio amministrativo e tecnicodella stessa;g. «membri del personale di servizio», i membridel personale della missione impiegati nel serviziodomestico della stessa;h. «domestico privato», la persona impiegata nelservizio domestico di un membro della missione,che non sia impiegata dello Stato accreditante;i. «stanze della missione», gli edifici o parti diedifici e il terreno annesso, qualunque ne sia ilproprietario, adoperati ai fini della missione,compresa la residenza del capo della stessa.

Art. 2L’istituzione di relazioni diplomatiche tra Stati el’invio di missioni diplomatiche permanentiavvengono per consenso vicendevole.

Art. 31. Le funzioni d’una missione diplomaticaconsistono segnatamente nel:

a. rappresentare lo Stato accreditante presso loStato accreditatario;b. proteggere nello Stato accreditatario gliinteressi dello Stato accreditante e dei cittadini diquesto, nei limiti ammessi dal dirittointernazionale;c. negoziare con il governo dello Statoaccreditatario;d. informarsi, con ogni mezzo lecito, dellecondizioni e dell’evoluzione degli avvenimentinello Stato accreditatario e fare rapporto a taleriguardo allo Stato accreditante;e. promuovere le relazioni amichevoli e svilupparele relazioni economiche, culturali e scientifiche tralo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzionepuò essere intesa come vietante l’esercizio di

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funzioni consolari da parte d’una missionediplomatica.

Art. 41. Lo Stato accreditante deve accertarsi che lapersona che intende accreditare abbia ricevuto ilgradimento dello Stato accreditatario.2. Lo Stato accreditatario non è tenuto a comunicareallo Stato accreditante le ragioni del diniego d’ungradimento.

Art. 51. Lo Stato accreditante può, dopo la debitanotificazione agli Stati accreditatari interessati,accreditare un capo di missione o, se è il caso,destinare un membro del personale diplomaticopresso parecchi Stati, salvo che uno degli Statiaccredita tari non vi si opponga espressamente.2. Lo Stato che accredita un capomissione presso unoo parecchi altri Stati, può stabilire una missionediplomatica diretta da un incaricato d’affari adinterim in ciascuno degli Stati dove il capomissionenon ha la residenza permanente.3. Un capomissione o un membro del personalediplomatico della missione può rappresentare loStato accreditante presso ogni organizzazioneinternazionale.

Art. 6Parecchi Stati possono accreditare la medesimapersona come capomissione presso un altro Stato,semprechè lo Stato accreditatario non vi si opponga.

Art. 7Salvo le disposizioni degli articoli 5, 8, 9 e 11, loStato accreditante nomina, a sua scelta, i membri delpersonale della missione. Per gli addetti militari,navali o aeronautici, lo Stato accreditatario puòesigere che gli siano prima comunicati i nomi perl’approvazione.

Art. 81. I membri del personale diplomatico della missionedevono, di regola, avere la cittadinanza dello Statoaccreditante.2. I membri del personale diplomatico della missionenon possono essere scelti tra i cittadini dello Statoaccreditatario senza il consenso di questo, che lo puòrevocare in ogni tempo.3. Lo Stato accreditatario può riservarsi il medesimodiritto quanto ai cittadini d’un terzo Stato, qualoranon siano anche cittadini dello Stato accreditante.

Art. 91. Lo Stato accreditatario può in ogni tempo, senzadoverne indicare i motivi, informare lo Statoaccreditante che il capo o un membro del personalediplomatico della missione è persona non grataoppure che un altro membro del personale dellamissione non è accettabile. Lo Stato accreditanterichiama allora la persona della quale si tratta o,secondo i casi, pone fine alle funzioni della stessanella missione. Una persona può essere dichiaratanon grata o non accettabile anche prima che siagiunta sul territorio dello Stato accreditatario.2. Ove lo Stato accreditante neghi d’eseguire oppurenon eseguisce entro un termine ragionevole leobbligazioni che gli spettano secondo il paragrafo 1,lo Stato accreditata rio può ricusare di riconoscere laqualità di membro della missione alla persona dellaquale si tratta.

Art. 101. Sono notificati al Ministero degli Affari esteri o aun altro ministero convenuto dello Statoaccreditatario:

a. la nomina dei membri della missione, il loroarrivo, la partenza definitiva o la cessazione delleloro funzioni nella missione;b. l’arrivo e la partenza definitiva d’una personaappartenente alla famiglia di un membro dellamissione e, se è il caso, il fatto che una personadiviene o cessa d’essere membro d’una talefamiglia;c. l’arrivo e la partenza definitiva di domesticiprivati al servizio delle persone di cui al capoversoa e, se è il caso, il fatto che essi abbandonano ilservizio di tali persone;d. l’impiego e il licenziamento di persone residentinello Stato accreditatario, in quanto membri dellamissione o in quanto domestici privati aventidiritto ai privilegi e alle immunità.

2. Sempre che sia possibile, l’arrivo e la partenzadefinitiva devono essere notificati anche inprecedenza.

Art. 111. Mancando un accordo esplicito circa il numero deimembri dei personale della missione, lo Statoaccreditatario può esigere che esso sia mantenuto neilimiti che considera ragionevoli e normali, avutoriguardo alle circostanze e condizioni dominantinello stesso e ai bisogni della missione della quale sitratta.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi62

2. Negli stessi limiti e senza discriminazione, loStato accreditatario può parimente ricusared’ammettere funzionari d’una determinata categoria.

Art. 12Lo Stato accreditante non deve, senz’avereprecedentemente ottenuto il consenso dello Statoaccreditatario, stabilire uffici della missione inluoghi diversi da quelli in cui è stabilita la missionestessa.

Art. 131. Si reputa che il capomissione assume le funzioninello Stato accreditatario allorchè presenta lecredenziali o notifica l’arrivo e presenta una copiad’uso delle credenziali al Ministero degli Affariesteri o a un altro ministero convenuto dello Statoaccreditatario, secondo la pratica vigente inquest’ultimo, che dev’essere applicata in manierauniforme.2. L’ordine di presentazione delle credenziali o d’unacopia d’uso delle stesse è determinato dal giorno edall’ora dell’arrivo del capomissione.

Art. 141. I capimissione sono distribuiti in tre classi:

a. la classe degli ambasciatori o nunzi accreditatipresso i capi di Stato e degli altri capimissioni digrado equivalente;b. la classe degli inviati, ministri o internunziaccreditati presso i capi di Stato;c. la classe degli incaricati d’affari accreditatipresso i Ministeri degli Affari esteri.

2. Salvo per quanto concerne la precedenza e ilcerimoniale, non è fatta alcuna differenza tra icapimissione a cagione della loro classe.

Art. 15Gli Stati convengono circa la classe cui devonoappartenere i loro capimissione.

Art. 161. I capimissioni prendono posto in ciascuna classesecondo il giorno e l’ora in cui hanno assunto lefunzioni conformemente all’articolo 13.2. Le modificazioni apportate alle credenziali d’uncapomissione che non implichino mutamenti diclasse non toccano il grado di precedenza.3. Il presente articolo non tocca gli usi accolti o chesaranno accolti dallo Stato accreditatario per quantoconcerne la precedenza del rappresentante dellaSanta Sede.

Art. 17L’ordine di precedenza dei membri del personalediplomatico della missione è notificato dalcapomissione al Ministero degli Affari esteri o a unaltro ministero convenuto.

Art. 18In ogni Stato, la procedura di ricevimento deicapimissione dev’essere uniforme per ciascunaclasse.

Art. 191. Qualora il posto di capomissione sia vacante oquesti sia impedito d’esercitare le funzioni, unincaricato d’affari ad interim fungeprovvisoriamente da capomissione.Il nome dell’incaricato d’affari ad interim è notificatodal capomissione o, se è impedito, dal Ministerodegli Affari esteri dello Stato accreditante alMinistero degli Affari esteri dello Statoaccreditatario o a un altro ministero convenuto.2. Qualora nessun membro del personalediplomatico della missione sia presente nello Statoaccreditatario, un membro del personaleamministrativo e tecnico può, con il consenso delloStato accreditatario, essere incaricato dallo Statoaccreditante di curare gli affari amministrativicorrenti della missione.

Art. 20La missione e il suo capo hanno il diritto di porre labandiera e l’emblema dello Stato accreditante sullestanze della missione, compresa la residenza e suimezzi di trasporto del capomissione.

Art. 211. Lo Stato accreditatario deve, nell’ambito della sualegislazione, agevolare sul suo territorio l’acquisto,da parte dello Stato accreditante, delle stanzenecessarie alla missione oppure aiutarlo aprocurarsele in altra maniera.2. Se occorre, esso deve anche aiutare le missioni aottenere delle abitazioni adeguate per i loro membri.

Art. 221. Le stanze della missione sono inviolabili. Senza ilconsenso del capomissione, è vietato agli agenti delloStato accreditatario accedere alle stesse.2. Lo Stato accreditatario è particolarmente tenuto aprendere tutte le misure appropriate per impedireche le stanze della missione siano invase odanneggiate, la pace della missione sia turbata, e ladignità della stessa diminuita.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 63

3. Le stanze, la mobilia, gli altri oggetti che vi sitrovano e i mezzi di trasporto della missione nonpossono essere oggetto di perquisizione, requisizione,sequestro o esecuzione forzata.

Art. 231. Lo Stato accreditante e il capo della missione sonoesenti da ogni imposta o tassa nazionale, regionale ocomunale per le stanze della missione di cui sonoproprietari o conduttori, salvo che essa non siariscossa come rimunerazione di particolari serviziresi.2. L’esenzione fiscale prevista nel presente articolonon concerne le imposte e tasse che secondo lalegislazione dello Stato accreditatario sono a caricodella persona che negozia con lo Stato accreditante oil capomissione.

Art. 24L’archivio e i documenti della missione sonoinviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino.

Art. 25Lo Stato accreditatario accorda tutte le agevolezzeper l’adempimento delle funzioni della missione.

Art. 26Lo Stato accreditatario assicura a tutti i membridella missione la libertà di muoversi e viaggiare sulsuo territorio, con riserva delle sue leggi eregolamenti relativi alle zone cui l’accesso è vietato odisciplinato per motivi di sicurezza nazionale.

Art. 271. Lo Stato accreditatario permette e protegge lalibera comunicazione della missione per ogni fineufficiale. Nelle relazioni con il governo, le altremissioni e consolati dello Stato accreditante,ovunque si trovino, la missione può valersi di tutti imezzi di comunicazione appropriati, compreso icorrieri diplomatici e i messaggi crittografici.Nondimeno, la missione non può, senza il consensodello Stato accreditatario, impiantare nè adoperareun posto radiofonico emittente.2. La corrispondenza ufficiale della missione èinviolabile. La locuzione «corrispondenza ufficiale»si riferisce a tutta la corrispondenza concernente lamissione e le sue funzioni.3. La valigia diplomatica non dev’essere aperta nètrattenuta.4. I colli che compongono la valigia diplomaticadevono portare all’esterno i contrassegni visibili diquesta loro natura e devono contenere

esclusivamente documenti diplomatici od oggettidestinati a un uso ufficiale.5. Il corriere diplomatico, il quale dev’essere latored’un documento ufficiale attestante questa suaqualità e indicante il numero dei colli componenti lavaligia diplomatica, dev’essere protetto, nell’eserciziodelle sue funzioni, dallo Stato accreditatario. Essogode dell’inviolabilità personale né può essereassoggettato ad alcuna forma d’arresto o didetenzione.6. Lo Stato accreditante o la missione può nominarecorrieri diplomatici ad hoc. In tale caso sonoparimente applicabili le disposizioni del paragrafo 5,ma le immunità ivi menzionate cesseranno d’avereeffetto non appena il corriere abbia consegnato aldestinatario la valigia diplomatica affidatagli.7. La valigia diplomatica può essere affidata alcomandante d’un aeromobile commerciale che deveatterrare in un punto d’entrata autorizzato. Eglideve essere latore d’un documento ufficiale indicanteil numero dei colli costituenti la valigia, ma non éconsiderato corriere diplomatico. La missione puòinviare un suo membro a prendere direttamente eliberamente possesso della valigia diplomatica dallemani del comandante dell’aeromobile.

Art. 28Le tasse e gli emolumenti riscossi dalla missione peratti ufficiali sono esenti da ogni imposta e tassa.

Art. 29La persona dell’agente diplomatico è inviolabile. Eglinon può essere sottoposto ad alcuna forma di arrestoo di detenzione. Lo Stato accreditatario lo tratta conil rispetto dovutogli e provvede adeguatamente aimpedire ogni offesa alla persona, libertà e dignitàdello stesso.

Art. 301. La dimora privata dell’agente diplomatico godedella medesima inviolabilità e protezione delle stanzedella missione.2. I suoi documenti, la sua corrispondenza e, conriserva del paragrafo 3 dell’articolo 31, i suoi benigodono parimente dell’inviolabilità.

Art. 311. L’agente diplomatico gode dell’immunità dallagiurisdizione penale dello Stato accreditatario. Essogode del pari dell’immunità dalla giurisdizione civilee amministrativa dello stesso, salvo si tratti di:

a. azione reale circa un immobile privato situatosul territorio dello Stato accreditatario, purchè

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi64

l’agente diplomatico non lo possegga per contodello Stato accreditante ai fini della missione;b. azione circa una successione cui l’agentediplomatico partecipi privatamente, e non in nomedello Stato accreditante, come esecutoretestamentario, amministratore, erede o legatario;c. azione circa un’attività professionale ocommerciale qualsiasi, esercitata dall’agentediplomatico fuori delle sue funzioni ufficiali nelloStato accreditatario.

2. L’agente diplomatico non è tenuto a prestaretestimonianza.3. Contro l’agente diplomatico non può essere presaalcuna misura d’esecuzione, salvo nel casi di cui alparagrafo 1, capoversi a a c, purchè non ne siamenomata l’inviolabilità della persona e delladimora.4. L’immunità giurisdizionale di un agentediplomatico nello Stato accreditata rio non puòesentarlo dalla giurisdizione dello Stato accreditante.

Art. 321. Lo Stato accreditante può rinunciare all’immunitàgiurisdizionale degli agenti diplomatici e dellepersone che ne godono in virtù dell’articolo 37.2. La rinuncia dev’essere sempre espressa.3. Un agente diplomatico o una persona fruentedell’immunità giurisdizionale in virtù dell’articolo37, che promuova una procedura, non può invocarequesta immunità per alcuna domandariconvenzionale connessa con la domanda principale.4. La rinuncia all’immunità giurisdizionale perun’azione civile o amministrativa non implica unarinuncia quanto alle misure d’esecuzione deigiudizio, per la quale è necessario un atto distinto.

Art. 331. Salvo le disposizioni del paragrafo 3, l’agentediplomatico è esente, per quanto concerne i serviziresi allo Stato accreditante, dalle norme di sicurezzasociale in vigore nello Stato accreditatario.2. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applicaparimente ai domestici privati al servizio esclusivodell’agente diplomatico, a condizione che:

a. non siano cittadini dello Stato accreditatario onon vi risiedano in permanenza; eb. siano soggetti alle norme di sicurezza sociale invigore nello Stato accreditante o in uno Statoterzo.

3. L’agente diplomatico che impiega persone cui nonsia applicabile l’esenzione prevista nel paragrafo 2,deve osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro

dalle norme di sicurezza sociale dello Statoaccreditatario.4. L’esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2 non esclude lapartecipazione volontaria all’ordinamento disicurezza sociale dello Stato accreditatario, in quantoquesto l’ammetta.5. Le disposizioni del presente articolo non toccanogli accordi bilaterali o multilaterali concernenti lasicurezza sociale conchiusi anteriormente nèimpediscono la conclusione ulteriore di similiaccordi.

Art. 34L’agente diplomatico è esente da ogni imposta e tassapersonale o reale, nazionale, regionale o comunale,ma non:a. dalle imposte indirette che ordinariamente sonoincorporate nel prezzi delle merci e dei servizi;b. dalle imposte e tasse sui beni immobili privatisituati sul territorio dello Stato accreditatario, salvoche l’agente non li possegga per conto dello Statoaccreditante, ai fini della missione;c. dalle imposte di successione riscosse dallo Statoaccreditatario, riservate le disposizioni dell’articolo39 paragrafo 4;d. dalle imposte e tasse sui redditi privati la cui fontetrovasi nello Stato accreditatario e dalle imposte sulcapitale riscosse per investimenti in impresecommerciali situate nel detto Stato;e. dalle imposte e tasse riscosse in rimunerazione diparticolari servizi resi;f. dalle tasse di registro, di cancelleria, d’ipoteca e dibollo per i beni immobili, riservate le disposizionidell’articolo 23.

Art. 35Lo Stato accreditatario deve esentare gli agentidiplomatici da ogni prestazione personale, da ogniservizio pubblico, qualunque sia, e da oneri militari,come le requisizioni, contribuzioni eacquartieramenti.

Art. 361. Lo Stato accreditatario concede, secondo ledisposizioni legislative e regolamentari che puòprendere, l’entrata e l’esenzione da dazi doganali,tasse e altri diritti annessi, diversi dalle spese dideposito, trasporto o di altro servizio analogo:

a. degli oggetti destinati all’uso ufficiale dellamissione;b. degli oggetti destinati all’uso personaledell’agente diplomatico o dei membri della sua

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 65

famiglia che convivono con lui, compresi quelliper il loro stabilimento.

2. L’agente diplomatico è esente dalla visita delbagaglio personale, semprechè non vi siano serimotivi da credere che contenga oggetti esclusi dalleesenzioni menzionate nel paragrafo 1, oppure oggettila cui importazione o esportazione sia vietata dallalegislazione, o sottoposti a prescrizioni diquarantena dello Stato accreditatario. In tale caso, lavisita può essere fatta soltanto alla presenzadell’agente diplomatico o d’un suo rappresentanteautorizzato.

Art. 371. I membri della famiglia dell’agente diplomatico,che convivono con lui, godono dei privilegi e delleimmunità menzionati negli articoli 29 a 36,semprechè non siano cittadini dello Statoaccreditatario.2. I membri del personale amministrativo e tecnicodella missione e i membri delle loro famiglie, checonvivono con loro, godono, semprechè non sianocittadini dello Stato accreditatario o non abbiano inesso la residenza permanente, dei privilegi e delleimmunità menzionati negli articoli 29 a 35, salvoche l’immunità giurisdizionale civile eamministrativa dello Stato accreditatario,menzionata nel paragrafo 1 dell’articolo 31, non siapplichi agli atti compiuti fuori dell’ esercizio delleloro funzioni. Essi godono altresì dei privilegimenzionati nel paragrafo 1 dell’articolo 36,per gli oggetti importati in occasione del loro primostabilimento.3. I membri del personale di servizio della missione,che non sono cittadini dello Stato accreditatario nèvi hanno la residenza permanente, godonodell’immunità per gli atti compiuti nell’eserciziodelle loro funzioni, dell’esenzione dalle imposte etasse sui salari che ricevono per i loro servizi edell’esenzione prevista nell’articolo 33.4. I domestici privati dei membri della missione, chenon sono cittadini dello Stato accreditatario nè vihanno la residenza permanente, sono esenti dalleimposte e tasse sui salari che ricevono per i loroservizi. Per ogni altro riguardo, essi non godono deiprivilegi e delle immunità, che nella misuraammessa dal detto Stato. Questo deve tuttaviaesercitare la giurisdizione su tali persone in manierada non intralciare eccessivamente l’adempimentodelle funzioni della missione.

Art. 381. Salvo che lo Stato accreditatario non abbiaaccordato privilegi e immunità aggiuntivi, l’agentediplomatico avente la cittadinanza di tale Stato o laresidenza permanente nello stesso non godedell’immunità giurisdizionale nè dell’inviolabilitàche per gli atti ufficiali compiuti nell’esercizio dellesue funzioni.2. Gli altri membri della missione e i domesticiprivati, che hanno la cittadinanza dello Statoaccreditatario o la residenza permanente nello stesso,godono dei privilegi e delle immunità soltanto nellamisura in cui sono loro riconosciuti dal detto Stato.Questo deve tuttavia esercitare la giurisdizione sutali persone in maniera da non intralciare troppol’adempimento delle funzioni della missione.

Art. 391. Ogni persona avente diritto ai privilegi e alleimmunità ne gode a contare dall’ingresso nelterritorio dello Stato accreditatario per occupare ilsuo posto o, se già vi si trova, a contare dallanotificazione della sua nomina al Ministero degliAffari esteri o a un altro ministero convenuto.2. I privilegi e le immunità di una persona che cessadalle sue funzioni, decadono ordinariamente almomento in cui essa lascia il paese oppure al decorsod’un termine ragionevole che le sia stato concesso,ma sussistono fino a tale momento anche in caso diconflitto armato. L’immunità sussiste tuttavia perquanto concerne gli atti compiuti da tale personanell’esercizio delle sue funzioni come membro dellamissione.3. Morendo un membro della missione, i membridella sua famiglia continuano a godere dei privilegi edelle immunità che loro spettano fino al decorso diun termine ragionevole per lasciare il territorio delloStato accreditatario.4. Morendo un membro della missione, che non siacittadino dello Stato accreditatario o non vi abbia laresidenza permanente, oppure un membro della suafamiglia che con lui conviva, lo Stato accreditatariopermette il ritiro dei beni mobili dei defunto,eccettuato quelli acquistati nel paese e per i qualiviga un divieto d’esportazione al momento dellamorte. Non sarà riscossa alcuna imposta disuccessione sui beni mobili la cui presenza nelloStato accreditatario sia dovuta esclusivamente allapresenza del defunto in quanto membro dellamissione o della famiglia d’un membro della stessa.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi66

Art. 401. Se l’agente diplomatico traversa il territorio o sitrova sul territorio di uno Stato terzo, che gli haconcesso un visto per il passaporto, qualora un talevisto sia richiesto, per recarsi ad assumere le suefunzioni, raggiungere il suo posto o ritornare nel suopaese, lo Stato terzo gli accorderà l’inviolabilità eogni altra immunità necessaria a permettergli ilpassaggio o il ritorno. Esso farà altrettanto per imembri della famiglia fruenti dei privilegi e delleimmunità che accompagnano l’agente diplomatico oche viaggiano separatamente per raggiungerlo oritornare nel loro paese.2. In circostanze simili a quelle previste nelparagrafo 1, gli Stati terzi non devono intralciare ilpassaggio, sul loro territorio, dei membri delpersonale amministrativo e tecnico o di servizio dellamissione, nè dei membri della loro famiglia.3. Gli Stati terzi accordano alla corrispondenza e allealtre comunicazioni ufficiali in transito, compresi imessaggi crittografici, la medesima libertà eprotezione concessa dallo Stato accreditatario. Essiaccordano ai corrieri diplomatici cui è stato concessoun visto per il passaporto, qualora un tale visto siarichiesto, e alle valigie diplomatiche in transito, lastessa inviolabilità e protezione che lo Statoaccreditata rio è tenuto ad accordare.4. Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi1, 2 e 3 si applicano parimente alle personemenzionate negli stessi, alle comunicazioni ufficiali ealle valigie diplomatiche, qualora la loro presenza sulterritorio dello Stato terzo sia dovuta a forzamaggiore.

Art. 411. Tutte le persone che godono di privilegi eimmunità sono tenute, senza pregiudizio deglistessi, a rispettare le leggi e i regolamenti dello Statoaccreditatatario. Esse sono anche tenute a nonimmischiarsi negli affari interni di questo Stato.2. Tutti gli affari ufficiali con lo Stato accreditatarioaffidati dallo Stato accreditante alle funzioni dellamissione sono trattati con il Ministero degli Affariesteri dello Stato accreditatario o per il tramite diesso, oppure con un altro ministero convenuto.3. Le stanze della missione non saranno adoperate inmaniera incompatibile con le funzioni dellamissione, quali sono menzionate nella presenteConvenzione, in altre regole del dirittointernazionale generale o in accordi particolarivigenti tra lo Stato accreditante e lo Statoaccreditatario.

Art. 42L’agente diplomatico non deve esercitare nello Statoaccreditatario una attività professionale ocommerciale a scopo di lucro personale.

Art. 43Le funzioni di un agente diplomatico cessanosegnatamente con:a. la notificazione dello Stato accreditante allo Statoaccreditatario che le funzioni dell’agente sonocessate;b. la notificazione dello Stato accreditatario alloStato accreditante che, conformemente al paragrafo 2dell’articolo 9, esso ricusa di riconoscere l’agentecome membro della missione.

Art. 44Lo Stato accreditatario deve, anche in caso diconflitto armato, accordare agevolezze per permetterealle persone fruenti dei privilegi e immunità, noncittadini dello stesso, e ai membri delle loro famiglie,qualunque ne sia la cittadinanza, di lasciare il suoterritorio quanto più presto. Esso, in particolare,deve fornire i mezzi di trasporto necessari per le loropersone e i loro beni.

Art. 45In caso di rottura delle relazioni diplomatiche fra idue Stati o qualora una missione sia richiamatadefinitivamente o temporaneamente:a. lo Stato accreditatario è tenuto, anche in caso diconflitto armato, a rispettare e proteggere le stanze, ibeni e l’archivio della missione;b. lo Stato accreditante può confidare la custodiadelle stanze, dei beni che vi si trovano e dell’archiviodella missione a uno Stato terzo accettabile per loStato accreditatario;c. lo Stato accreditante può affidare la protezionedegli interessi suoi e dei suoi cittadini a uno Statoterzo accettabile per lo Stato accreditatario.

Art. 46Con il precedente consenso dello Stato accreditatarioe a richiesta d’uno Stato terzo non rappresentato intale Stato, lo Stato accreditante può assumere laprotezione temporanea degli interessi e dei cittadinidello Stato terzo.

Art. 471. Nell’applicare le disposizioni della presenteConvenzione, lo Stato accreditatario non faràdiscriminazione fra gli Stati.2. Non saranno per altro considerati discriminatori:

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 67

a. l’applicazione restrittiva d’una disposizionedella presente Convenzione da parte dello Statoaccreditatario, perché così venga applicata alla suamissione nello Stato accreditante;b. il trattamento più favorevole di quello richiestodalle disposizioni della presente Convenzione, chegli Stati si concedano per consuetudine o accordo.

Art. 48La presente Convenzione sarà aperta alla firma ditutti gli Stati membri dell’Organizzazione delleNazioni Unite o di un’istituzione speciale, di tuttigli Stati che partecipano allo Statuto della Corteinternazionale di Giustizia e di ogni altro Statoinvitato dall’Assemblea generaledell’Organizzazione delle Nazioni Unite apartecipare alla Convenzione, nella manieraseguente: fino al 31 ottobre 1961, al Ministerofederale degli Affari esteri dell’Austria e,successivamente, fino al 31 marzo 1962, alla Sededell’Organizzazione delle Nazioni Unite in NuovaYork.

Art. 49La presente Convenzione sarà ratificata. Glistrumenti di ratificazione saranno depositati pressoil Segretario generale dell’Organizzazione delleNazioni Unite.

Art. 50La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesionedi ogni Stato appartenente a una delle quattrocategorie menzionate nell’articolo 48. Gli strumentidi adesione saranno depositati presso il Segretariogenerale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 511. La presente Convenzione entrerà in vigore iltrentesimo giorno successivo a quello del deposito,presso il Segretario generale dell’Organizzazionedelle Nazioni Unite, del ventiduesimo strumento diratificazione o d’adesione.2. Per ogni Stato che avrà ratificato la Convenzioneo vi avrà aderito dopo il deposito del ventiduesimostrumento di ratificazione o d’adesione, laConvenzione entrerà in vigore il trentesimo giornodopo il deposito dello strumento di ratificazione o diadesione.

Art. 52Il Segretario generale dell’Organizzazione delleNazioni Unite notificherà a tutti gli Stati

appartenenti a una delle quattro categoriemenzionate nell’articolo 48:a. le firme apposte alla presente Convenzione e ildeposito degli strumenti di ratificazione od’adesione, conformemente agli articoli 48, 49 e 50;b. il giorno in cui la presente Convenzione entrerà invigore, conformemente all’articolo 51.

Art. 53L’originale della presente Convenzione, i cui testiinglese, cinese, spagnuolo, francese e russo fannoparimente fede, sarà depositato presso il Segretariogenerale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,che ne invierà copia, certificata conforme, a tutti gliStati appartenenti a una delle quattro categoriemenzionate nell’articolo 48.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciòdebitamente autorizzati dai loro governi, hannofirmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna, il diciotto aprilemillenovecentosessantuno.

(Seguono le firme)

Stati partecipanti RatificazioneAdesione (A)Successione (S)Entrata in vigore

1. Afganistan 6 ottobre 1965 A 5 novembre1965

2. Albania 8 febbraio 1988 9 marzo 19883. Algeria 14 aprile 1964 A 14 maggio 19644. Angola 9 agosto 1990 A 8 settembre 19905. Arabia Saudita* 10 febbraio 1981 A 12

marzo 19816. Argentina 10 ottobre 1963 24 aprile 19647. Australia** 26 gennaio 1968 25 febbraio

19688. Austria 28 aprile 1966 28 maggio 19669. Azerbajdzan 13 agosto 1992 A 12 settembre

199210. Bahamas** 17 marzo 1977 S 10 luglio 197311. Bahrein* 2 novembre 1971 A 2 dicembre

197112. Bangladesh 13 gennaio 1978 S 26 marzo

197113. Barbados 6 maggio 1968 S 30 novembre

196614. Belgio** 2 maggio 1968 1° giugno 1968

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15. Benin 27 marzo 1967 A 26 aprile 196716. Bhutan 7 dicembre 1972 A 6 gennaio 197317. Bielorussia* ** 14 maggio 1964 13 giugno

196418. Bolivia 28 dicembre 1977 A 27 gennaio

197819. Botswana* 11 aprile 1969 A 11 maggio 196920. Brasile 25 marzo 1965 24 aprile 196521. Bulgaria* ** 17 gennaio 1968 16 febbraio

196822. Burkina Faso 4 maggio 1987 A 3 giugno

198723. Burundi 1° maggio 1968 A 31 maggio 196824. Cambogia* 31 agosto 1965 A 30 settembre

196525. Camerun 4 marzo 1977 A 3 aprile 197726. Canada** 26 maggio 1966 25 giugno 196627. Capo Verde 30 luglio 1979 A 29 agosto

197928. Cecoslovacchia** 24 maggio 1963 24 aprile

196429. Ciad 3 novembre 1977 A 3 dicembre 197730. Cile 9 gennaio 1968 8 febbraio 196831. Cina* 25 novembre 1975 A 25 dicembre

197532. Cina (Taiwan) 19 dicembre 1969 18 gennaio

197033. Cipro 10 settembre 1968 A 10 ottobre 196834. Città del Vaticano 17 aprile 1964 17 maggio

196435. Colombia 5 aprile 1973 5 maggio 197336. Congo 11 marzo 1963 A 24 aprile 196437. Corea (Nord) 29 ottobre 1980 A 28

novembre 198038. Corea (Sud) 28 dicembre 1970 27 gennaio

197139. Costa d’Avorio 1° ottobre 1962 A 24 aprile

196440. Costarica 9 novembre 1964 9 dicembre 196441. Croazia 12 ottobre 1992 S 8 ottobre 199142. Cuba 26 settembre 1963 24 aprile 196443. Danimarca* 2 ottobre 1968 1° novembre

196844. Dominica 24 novembre 1987 S 3 novembre

197845. Ecuador 21 settembre 1964 21 ottobre 196446. Egitto** 9 giugno 1964 A 9 luglio 196447. Emirati arabi uniti 24 febbraio 1977 A 26

marzo 197748. Estonia 21 ottobre 1991 A 20 novembre

199149. Etiopia 22 marzo 1979 A 21 aprile 1979

50. Figi 21 giugno 1971 S 10 ottobre 197051. Filippine 15 novembre 1965 15 dicembre

196552. Finlandia 9 dicembre 1969 8 gennaio 197053. Francia* ** 31 dicembre 1970 30 gennaio

197154. Gabon 2 aprile 1964 A 2 maggio 196455. Germania* 11 novembre 1964 11 novembre

196456. Ghana 28 giugno 1962 24 aprile 196457. Giamaica 5 giugno 1963 A 24 aprile 196458. Giappone* ** 8 giugno 1964 8 luglio 196459. Gibuti 2 novembre 1978 A 2 dicembre 197860. Giordania 29 luglio 1971 A 28 agosto 197161. Gran Bretagna* 1° settembre 1964 1°

ottobre 196462. Grecia* 16 luglio 1970 15 agosto 197063. Grenada 2 settembre 1992 A 2 ottobre 199264. Guatemala 1° ottobre 1963 24 aprile 196465. Guinea 10 gennaio 1968 A 9 febbraio 196866. Guinea equatoriale 30 agosto 1976 A 29

settembre 197667. Guaiana 28 dicembre 1972 A 27 gennaio

197368. Haiti* 2 febbraio 1978 A 4 marzo 197869. Honduras 13 febbraio 1968 A 14 marzo

196870. India 15 ottobre 1965 A 14 novembre 196571. Indonesia 4 giugno 1982 A 4 luglio 198272. Iran 3 febbraio 1965 5 marzo 196573. Iraq** 15 ottobre 1963 24 aprile 196474. Irlanda* 10 maggio 1967 9 giugno 196775. Islanda 18 maggio 1971 A 7 giugno 197176. Isole Marshall 9 agosto 1991 A 8 settembre

199177. Israele 11 agosto 1970 10 settembre 197078. Italia 25 giugno 1969 25 luglio 196979. Lettonia 13 febbraio 1992 A 14 marzo 199280. Libia* 7 giugno 1977 A 7 luglio 197781. Lituania 15 gennaio 1992 A 14 febbraio

199282. Jugoslavia 1° aprile 1963 24 aprile 196483. Kenya 1° luglio 1965 A 31 luglio 196584. Kiribati 2 aprile 1982 S 12 luglio 197985. Kuwait* 23 luglio 1969 A 22 agosto 196986. Laos 3 dicembre 1962 A 24 aprile 196487. Lesotho 26 novembre 1969 A 26 dicembre

196988. Libano 16 marzo 1971 15 aprile 197189. Liberia 15 maggio 1962 24 aprile 196490. Liechtenstein 8 maggio 1964 7 giugno 1964

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 69

91. Lussemburgo** 17 agosto 1966 16settembre 1966

92. Madagascar 31 luglio 1963 A 24 aprile 196493. Malaysia 9 novembre 1965 A 9 dicembre

196594. Malawi 19 maggio 1965 A 18 giugno 196595. Mali 28 marzo 1968 A 27 aprile 196896. Malta* ** 7 marzo 1967 S 1° ottobre 196497. Marocco* 19 giugno 1968 A 19 luglio 196898. Mauritania 16 luglio 1962 A 24 aprile 196499. Mauritius 18 luglio 1969 S 12 marzo 1968100. Messico 16 giugno 1965 16 luglio 1965101. Micronesia 29 aprile 1991 A 29 maggio

1991102. Moldavia 26 gennaio 1993 A 25 febbraio

1993103. Mongolia** 5 gennaio 1967 A 4 febbraio

1967104. Mozambico 18 novembre 1981 A 18

dicembre 1981105. Myanmar 7 marzo 1980 A 6 aprile 1980106. Namibia 14 settembre 1992 A 14 ottobre

1992107. Nauru 5 maggio 1978 S 31 gennaio 1978108. Nepal* 28 settembre 1965 A 28 ottobre 1965109. Nicaragua 31 ottobre 1975 A 30 novembre

1975110. Niger 5 dicembre 1962 A 24 aprile 1964111. Nigeria 19 giugno 1967 19 luglio 1967112. Norvegia 24 ottobre 1967 23 novembre

1967113. Nuova Zelanda** 23 settembre 1970 23

ottobre 1970114. Oman 31 maggio 1974 A 30 giugno 1974115. Paesi Bassi* ** 7 settembre 1984 A 7 ottobre

1984116. Pakistan 29 marzo 1962 24 aprile 1964117. Panama 4 dicembre 1963 24 aprile 1964118. Papua-Nuova Guinea 4 dicembre 1975 S 16

settembre 1975119. Paraguay 23 dicembre 1969 A 22 gennaio

1970120. Perù 18 dicembre 1968 A 17 gennaio 1969121. Polonia 19 aprile 1965 19 maggio 1965122. Portogallo 11 settembre 1968 A 11 ottobre

1968123. Qatar** 6 giugno 1986 A 6 luglio 1986124. Rep. Ceca 22 febbraio 1993 S 1° gennaio

1993125. Rep. Centro Africana 19 marzo 1973 18

aprile 1973

126. Rep. dello Zaire 19 luglio 1965 18 agosto1965

127. Rep. Dominicana 14 gennaio 1964 24 aprile1964

128. Romania 15 novembre 1968 15 dicembre1968

129. Rwanda 15 aprile 1964 A 15 maggio 1964130. Salvador 9 dicembre 1965 A 8 gennaio 1966131. Samoa 26 ottobre 1987 A 25 novembre 1987132. San Marino 8 settembre 1965 8 ottobre 1965133. Santa Lucia 27 agosto 1986 S 22 febbraio

1979134. Sao Taomé e Principe 3 maggio 1983 A 2

giugno 1983135. Senegal 12 ottobre 1972 11 novembre 1972136. Seychelles 29 maggio 1979 A 28 giugno

1979137. Sierra Leone 13 agosto 1962 A 24 aprile

1964138. Siria** 4 agosto 1978 A 3 settembre 1978139. Slovenia 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991140. Somalia 29 marzo 1968 A 28 aprile 1968141. Spagna 21 novembre 1967 A 21 dicembre

1967142. Stati Uniti d'America* 13 novembre 1972 13

dicembre 1972143. Sri Lanka 2 giugno 1978 2 luglio 1978144. Sudafrica 21 agosto 1989 20 settembre 1989145. Sudan** 13 aprile 1981 A 13 maggio 1981146. Surinam 28 ottobre 1992 A 27 novembre

1992147. Svezia 21 marzo 1967 20 aprile 1967148. Svizzera 30 ottobre 1963 24 aprile 1964149. Swaziland 25 aprile 1969 A 25 maggio 1969150. Tanzania* 5 novembre 1962 24 aprile 1964151. Thailandia* 23 gennaio 1985 22 febbraio

1985152. Togo 27 novembre 1970 A 27 dicembre

1970153. Tonga* 31 gennaio 1973 S 4 giugno 1970154. Trinidad e Tobago 19 ottobre 1965 A 18

novembre 1965155. Tunisia 24 gennaio 1968 A 23 febbraio 1968156. Turchia 6 marzo 1985 A 5 aprile 1985157. Tuvalu 15 settembre 1982 S 23 ottobre 1978158. Ucraina* ** 12 giugno 1964 12 luglio 1964159. Uganda 15 aprile 1965 A 15 maggio 1965160. Ungheria* 24 settembre 1965 24 ottobre

1965161. Russia* ** 25 marzo 1964 24 aprile 1964162. Uruguay 10 marzo 1970 9 aprile 1970163. Uzbekistan 2 marzo 1992 A 1° aprile 1992

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi70

164. Venezuela** 16 marzo 1965 15 aprile 1965165. Vietnam** 26 agosto 1980 A 25 settembre

1980166. Yemen (Aden) 24 novembre 1976 A 24

dicembre 1976167. Yemen (Sanaa)** 10 aprile 1986 A 10

maggio 1986168. Zambia 16 giugno 1975 S 24 ottobre 1964169. Zimbabwe 13 maggio 1991 A 12 giugno

1991

* Obiezioni, vedi qui di seguito.** Riserve e dichiarazioni, vedi qui diseguito.

Riserve e dichiarazioni

Arabia SauditaSe le autorità del Regno d’Arabia saudita sospettanoche la valigia diplomatica o tutti i pacchi spediti condetto mezzo contiene oggetti che non devono esserespediti con essa, possono domandare l’apertura delpacco in presenza loro e di un rappresentanteufficiale della missione diplomatica interessata. Incaso di rifiuto la valigia sarà rimandata al luogod’origine.

BahreinIn quanto attiene al paragrafo 3 dell’articolo 27 sulla«valigia diplomatica», questo Governo si riserva ildiritto d’aprirla ove seriamente si possa pensare checontenga oggetti la cui importazione o esportazione èvietata per legge.

BielorussiaConcerne paragrafo 1 dell’articolo 11. Partendo dalprincipio dell’uguaglianza giuridica degli Stati, laRepubblica socialista sovietica di Bielorussiaconsidera che in caso di divergenza sull’effettivod’una missione diplomatica, la questione vadaregolata di comune intesa tra lo Stato accreditante elo Stato accreditatario.

BotswanaL’articolo 37 della Convenzione dovrebbe essereapplicato soltanto nell’osservanza del principio dellareciprocità.

BulgariaStessa riserva della Bielorussia.

CambogiaLe immunità e privilegi diplomatici previsti nelparagrafo 2 dell’articolo 37 della convenzione,riconosciuti e ammessi sia dal dirittoconsuetudinario che dalla pratica degli Stati infavore dei capi di missioni e dei membri del personalediplomatico della missione, non potrebbero esserericonosciuti dal Governo della Cambogia al beneficiodi altre categorie di personale della missione,compreso il personale amministrativo e tecnico.

CinaIl Governo della Repubblica popolare di Cinaformula delle riserve per quanto attiene alledisposizioni concernenti i nunzi e i rappresentantidella Santa Sede menzionati negli articoli 14 e 16.

EgittoIl paragrafo 2 dell’articolo 37 non è applicabile.

FranciaIl governo della Repubblica francese giudica chel’articolo 38 paragrafo 1 debba essere interpretatocome se esso accordasse all’agente diplomatico,avente la cittadinanza dello Stato accreditatario o laresidenza permanente nello stesso, soltanto unaimmunità giurisdizionale e una inviolabilità limitateagli atti ufficiali svolti da detto agente diplomaticonell’esercizio delle sue funzioni.Il Governo della Repubblica francese dichiara inoltreche le disposizioni degli accordi bilaterali tra laFrancia e gli Stati esteri non sono infirmate daquelle della presente Convenzione.

GiapponeE inteso che le imposte, di cui all’articolo 34capoverso a, comprendono le imposte riscosse dagliesattori speciali giusta la legislazione giapponese,purché siano normalmente incorporate nei prezzidelle merci e dei servizi. Così, nel caso dell’impostasui viaggi, le compagnie ferroviarie, nautiche edaeree sono considerate «esattori speciali»dell’imposta prevista dalla legge pertinente; iviaggiatori che prendono il treno, il battello o l’aereo,essendo soggetti all’imposta sui viaggi all’interno, lapagano acquistando i biglietti ad un prezzocomprensivo della medesima, normalmentesenz’essere espressamente informati del montantedella stessa. Conseguentemente, le imposte riscossedagli «esattori speciali», come appunto l’imposta suiviaggi, vanno considerate imposte indirettenormalmente incorporate nel prezzo delle merci eservizi, ai sensi dell’articolo 34 capoverso a.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 71

IraqCon riserva che il paragrafo 2 dell’articolo 37 siaapplicato sul fondamento della reciprocità.

LibiaLa Libia sarà vincolata dal paragrafo 3 dell’articolo37 della convenzione solo a titolo di reciprocità.Nel caso in cui le autorità della Libia avessero motiviseri per supporre che una valigia diplomaticacontiene oggetti che, in virtù del paragrafo 4dell’articolo 27 della suddetta convenzione, nondevono essere spediti con detto mezzo, la Libia siriserva il diritto di chiedere l’apertura della citatavaligia in presenza di un rappresentante ufficialedella missione diplomatica interessata. Se i servizidello Stato speditore non aderiscono a tale richiesta,la valigia sarà rimandata al luogo d’origine.

KuwaitLo Stato del Kuwait, se ha motivo di credere che lavaligia diplomatica contiene un oggetto che non deveessere spedito con detto mezzo, giusta il paragrafo 4dell’articolo 27 della Convenzione considera d’avereil diritto di chiedere che la valigia diplomatica siaaperta in presenza di un rappresentante dellamissione diplomatica interessata. Se le autorità delpaese speditore non soddisfano questa istanza, lavaligia diplomatica verrà ritornata al luogod’origine.

MaltaIl Governo di Malta dichiara che il paragrafo 2dell’articolo 37 deve essere applicato su base direciprocità.

MaroccoIl Regno del Marocco aderisce alla convenzioneriservandosi di non applicare il paragrafo 2dell’articolo 37.

NepalConcerne il paragrafo 3 dell’articolo 8: per la nominaa membro del personale diplomatico, in una missionein Nepal, di qualsiasi cittadino d’un terzo paese chenon sia parimenti cittadino dello Stato accreditanteva previamente richiesto il consenso del Governo diSua Maestà.

Paesi Bassi1. Al momento dell’adesione alla Convenzione diVienna sulle relazioni diplomatiche, il Regno deiPaesi Bassi dichiara che la frase «non acquista lacittadinanza di questo Stato per il solo effetto della

legislazione», di cui all’articolo Il del Protocollo difirma facoltativa sull’acquisto della cittadinanza,viene interpretata che l’acquisto della cittadinanzaper filiazione non è assimilato all’acquisto dellacittadinanza per il solo effetto della legislazione delloStato accreditatario.2. La convenzione s’applica al Regno in Europa ealle Antille olandesi.

SiriaLe immunità previste al paragrafo 1 dell’articolo 36si applicano ai membri dei servizi amministrativi etecnici delle missioni solo durante i primi sei mesidel loro arrivo in Siria.

SudanLe immunità e i privilegi diplomatici previstidall’articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione diVienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche,riconosciuti e ammessi, sia dal dirittoconsuetudinario che dalla pratica degli Stati, infavore dei capi di missioni e dei membri del personalediplomatico della missione, possono essere concessidalla Repubblica democratica del Sudan al beneficiodi altre categorie di personale della missione solosulla base della reciprocità.Il Governo della Repubblica democratica del Sudansi riserva il diritto di interpretare l’articolo 38 comese non accordasse a un agente diplomatico, dicittadinanza sudanese o che risiedepermanentemente nel paese, nessuna immunitàgiurisdizionale né inviolabilità, anche se gli atticontestati sono atti ufficiali svolti da detto agentediplomatico nell’esercizio delle sue funzioni.

UcrainaStessa riserva della Bielorussia.

RussiaStessa riserva della Bielorussia.

Venezuela1. Giusta l’articolo 2 del decreto legge del 23 maggio1876, il Venezuela non ammette che una stessapersona assuma contemporaneamente funzionidiplomatiche e consolari; conseguentemente esso nonpuò accettare il paragrafo 2 dell’articolo 3.2. La vigente legislazione venezuelana non permetteil conferimento di privilegi ed immunità al personaletecnico ed amministrativo né al personale di servizio;conseguentemente il Venezuela non può accettare iparagrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 37. 3.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi72

Secondo la costituzione Venezuelana, tutti gli Statisono uguali davanti alla legge onde nessuno puògodere speciali privilegi; conseguentemente ilVenezuela fa una riserva formale circa l’articolo 38.

VietnamL’estensione dei privilegi e delle immunità ai membridel personale amministrativo e tecnico e ai membridelle loro famiglie, conformemente all’articolo 37paragrafo 2 della Convenzione, dovrà essereconcordata tra gli Stati interessati.

Yemen (Sanaa)1. La Repubblica araba dello Yemen ha il dirittod’ispezionare le derrate alimentari importate dallemissioni diplomatiche e da loro membri perassicurarsi che esse sono conformi alle indicazioniquantitative e qualitative dell’elenco sottoposto alleautorità doganali e al Servizio del Protocollo delMinistero degli affari esteri onde ottenere l’esenzionedoganale su tali importazioni, giusta le disposizionidell’articolo 36 della Convenzione.2. Quando sussistono solidi e seri motivi di supporreche la valigia diplomatica contenga oggetti o derratediversi da quelli menzionati nel numero 4dell’articolo 27 della Convenzione, la Repubblicaaraba dello Yemen si riserva il diritto di chiedere chela valigia diplomatica venga aperta in presenza di unrappresentante della missione diplomaticainteressata; in caso di rifiuto da parte della missione,la valigia sarà rinviata al mittente.3. La Repubblica araba dello Yemen esprime riserveriguardo alle disposizioni del numero 2 dell’articolo37 della Convenzione, concernenti i privilegi e leimmunità dei membri del personale amministrativoe tecnico e si reputa tenuta ad applicare questedisposizioni soltanto in base alla reciprocità.

QatarArticolo 27 numero 3. Il Governo dello Stato delQatar si riserva il diritto di aprire una valigiadiplomatica nei due casi seguenti:1. Se vi è abuso, accertato sul fatto, della valigiadiplomatica a scopi illeciti e incompatibili con lefinalità della norma corrispondente in materiad’immunità, in quanto essa contiene articoli diversidai documenti diplomatici o dagli oggetti destinati aun uso ufficiale giusta il numero 4 dell’articolorubricato, in violazione degli obblighi imposti dallaConvenzione, come anche dal diritto internazionale edagli usi.In tal caso, una notificazione dev’essere inviata sia alministero degli affari esteri, sia alla missione

interessata. La valigia diplomatica sarà apertasoltanto con il consenso del ministero degli affariesteri. Gli articoli introdotti in contrabbandosaranno sequestrati in presenza di un rapresentantedel ministero o della missione.2. Quando sussistono solidi indizi o seriepresunzioni che tali violazioni siano state commesse.In siffatto caso, la valigia diplomatica sarà apertasoltanto con l’accordo del ministero degli affari esterie in presenza di un membro della missioneinteressata.Se l’autorizzazione di aprire la valigia diplomaticanon è accordata, essa verrà spedita al luogo diorigine.Articolo 37 numero 2. Lo Stato del Qatar non èvincolato dall’articolo 37 numero 2.

Obiezioni

AustraliaIl Governo australiano non ritiene che ledichiarazioni della Repubblica socialista sovietica diBielorussia, della Repubblica socialista sovieticad’Ucraina, dell’Unione delle Repubbliche socialistesovietiche e della Repubblica popolare mongolasull’articolo Il paragrafo 1 modifichino in qualchemodo i diritti e gli obblighi derivanti da questoparagrafo.Il Governo australiano dichiara che non riconosceràvalida la riserva sull’articolo 37 paragrafo 2 dellaConvenzione formulata dall’Egitto e dallaKampuchea.Il Governo australiano dichiara che non riconosceràvalide le riserve sull’articolo 37 paragrafo 2 dellaConvenzione di Vienna sulle relazioni diplomaticheformulate dal Marocco.L’Australia non riconosce la validità delle riserveformulate dallo Stato del Qatar e dalla Repubblicaaraba dello Yemen riguardo alle disposizionidell’articolo 27 della Convenzione concernente iltrattamento della valigia diplomatica.

BahamasStesse obiezioni della Gran Bretagna.

BelgioIl Governo belga ritiene che la dichiarazione dellaRepubblica socialista sovietica di Bielorussia, dellaRepubblica popolare mongola, della Repubblicasocialista sovietica d’Ucraina e dell’Unione delleRepubbliche socialiste sovietiche relativa all’articoloIl paragrafo 1 è incompatibile con la lettera e lo

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 73

spirito della Convenzione e che non modifica alcundiritto né obbligo derivante da questo paragrafo.Il Governo del Regno del Belgio fa obiezione alleriserve formulate su l’articolo 27 paragrafo 3 daBahrein, l’articolo 37 paragrafo 2 da Egitto,Kampuchea e Marocco.Il Governo belga considera tuttavia che laConvenzione resta in vigore tra esso e gli Statisummenzionati, tranne per le disposizioni su cuivertono le singole riserve.

BielorussiaIl Governo della Bielorussia non riconosce la validitàdelle riserve formulate dal Governo dei Qatarsull’articolo 27 paragrafo 3 e sull’articolo 37paragrafo 2 della Convenzione. Il Governo dellaBielorussia ritiene illecite tali riserve in quantocontrastino con le finalità della Convenzione.Il Governo della Bielorussia considera illecite leriserve dal Governo dello Yemen fondate sugliarticoli 27, 36 e 37 della Convenzione in quanto necontrastino le finalità.

BulgariaIl Governo della Repubblica popolare di Bulgarianon riconoscerà la validità della riserva formulatadal Governo di Bahrein sull’articolo 27 paragrafo 3della Convenzione di Vienna sulle relazionidiplomatiche.Il Governo bulgaro non si considera vincolato dallariserva fatta dalla Libia sull’applicazionedell’articolo 27 paragrafo 3 della Convenzione diVienna sulle relazioni diplomatiche.Il Governo della Repubblica popolare di Bulgarianon si considera vincolato dalla riserva formulatadal Governo del Regno dell’Arabia Saudita nel suostrumento d’adesione alla Convenzione di Viennasulle relazioni diplomatiche riguardo all’immunitàdella valigia diplomatica e al diritto delle autoritàcompetenti del Regno dell’Arabia Saudita di esigernel’apertura e, in caso di rifiuto da parte della missionediplomatica interessata, di ordinare il rinvio dellastessa.Secondo il Governo della Repubblica popolare diBulgaria, questa riserva costituisce una violazionedell’articolo 27 paragrafo 4 della Convenzione diVienna sulle relazioni diplomatiche del 1961.

CanadaIl Governo canadese non ritiene che la dichiarazionedella Repubblica socialista sovietica di Bielorussia,della Repubblica socialista sovietica d’Ucraina edell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche

relativa all’articolo Il paragrafo 1, modifichi qualchediritto o obbligo derivante da questo paragrafo.Il Governo canadese non considera valide le riservesull’articolo 37 paragrafo 2 della Convenzioneformulate da Egitto, Kampuchea e Marocco.Il Governo canadese non ritiene che le dichiarazionisull’articolo Il paragrafo 1 della Convenzione fatteda Mongolia e Bulgaria modifichino qualche diritto oobbligo derivante da questo paragrafo.Il Governo canadese desidera che sia preso atto chenon considera valide le riserve sull’articolo 27paragrafo 3 della Convenzione formulate dalGoverno di Bahrein e quelle sull’articolo 27paragrafo 4 formulate dallo Stato del Kuwait e dalGoverno libico.

Cecoslovacchia1. La Repubblica socialista cecoslovacca sollevaobiezioni sulla riserva summenzionata e nonriconoscerà la riserva formulata dal Governo delloStato di Bahrein.L’inviolabilità della corrispondenza diplomatica,sovente recapitata da corrieri diplomatici, è unaregola assoluta senza eccezione alcuna. Tutti gliStati hanno l’obbligo di garantirne l’inviolabilità e diastenersi dall’aprirla o trattenerla.Questa riserva è incompatibile con gli scopi e gliobiettivi della Convenzione giusta l’avvisoconsultivo della Corte internazionale di Giustizia;non dev’essere considerata valida perchè contraria auna norma vigente del diritto internazionale e aduna disposizione fondamentale della Convenzione.2. Lo strumento d’adesione della Libia allaConvenzione di Vienna sulle relazioni diplomatichereca una riserva per l’articolo 27 paragrafo 4 dellasuddetta Convenzione, relativo al regime giuridicodella valigia diplomatica. A tal proposito, laMissione permanente della Repubblica socialistacecoslovacca presso l’Organizzazione delle NazioniUnite informa il Segretario Generale che laRepubblica socialista cecoslovacca non si consideravincolata dalla riserva suddetta.Il principio dell’inviolabilità della valigiadiplomatica, così come esposto nell’articolo 27paragrafo 3 e 4 della Convenzione di Vienna, è ingenerale ammesso dal diritto internazionale; esso èinsindacabile e non ammette eccezioni nel suo campod’applicazione.La Repubblica socialista cecoslovacca ritiene che leriserve fatte dalla Repubblica araba dello Yemensugli articoli 27, 36 e 37 della Convenzione sonoincompatibili con gli scopi e gli obiettivi stessi dellaConvenzione. Per conseguenza, la Repubblica

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi74

socialista cecoslovacca non riconosce loro alcunavalidità.La Repubblica socialista cecoslovacca considera chele riserve formulate dallo Stato del Qatar sugliarticoli 27 paragrafo 3 e 37 paragrafo 2 dellaConvenzione sono incompatibili con gli scopi e gliobiettivi della Convenzione. Per conseguenza, laRepubblica socialista cecoslovacca non riconosce loroalcuna validità.

DanimarcaIl Governo danese non ritiene che le dichiarazionifatte dalla Republica popolare di Bulgaria, laRepubblica socialista sovietica di Bielorussia, laRepubblica popolare mongola, la Repubblicasocialista sovietica di Ucraina e l’Unione delleRepubbliche socialiste sovietiche relative all’articoloIl paragrafo 1 della Convenzione di Vienna sullerelazioni diplomatiche modifichino un qualchediritto od obbligo derivante da questo paragrafo.Inoltre il Governo danese non riconosce valida lariserva sull’articolo 37 paragrafo 2 formulata daEgitto, Kampuchea e Marocco. Questa dichiarazionenon ostacolerà l’entrata in vigore della Convenzionetra la Danimarca e i Paesi summenzionati.

FranciaIl Governo della Repubblica francese considera che ledichiarazioni della Repubblica popolare di Bulgaria,della Repubblica popolare mongola, della Repubblicasocialista sovietica di Bielorussia, della Repubblicasocialista sovietica di Ucraina e dell’Unione delleRepubbliche socialiste sovietiche relative all’articoloIl paragrafo 1 non modifichino alcun diritto oobbligo derivante da questo paragrafo.Il Governo della Repubblica francese non consideravalida la riserva sull’articolo 27 paragrafo 4 fattadallo Stato del Kuwait.Il Governo della Repubblica francese non ritienevalide le riserve sull’articolo 37 paragrafo 2 fatte dalGoverno di Kampuchea, il Governo del Regno delMarocco e dal Governo dell’Egitto.Il Governo della Repubblica francese dichiara di nonriconoscere valida la riserva dei Governo dellaRepubblica araba dello Yemen intesa a permettere larichiesta di aprire la valigia diplomatica e dirinviarla al mittente. Il Governo della Repubblicafrancese considera infatti che questa riserva, comequalsiasi riserva analoga, sia incompatibile con ilcontenuto e lo scopo della Convenzione.Nessuna delle suddette dichiarazioni potràostacolare l’entrata in vigore della Convenzione trala Repubblica francese e gli Stati menzionati.

GermaniaIl Governo della Repubblica federale di Germaniagiudica incompatibile con la lettera e lo spirito dellaConvenzione la riserva fatta dall’Unione delleRepubbliche socialiste sovietiche, dalla Repubblicasocialista sovietica di Bielorussia e dalla Repubblicasocialista sovietica d’Ucraina concernente l’articoloIl della Convenzione.Il Governo della Repubblica federale di Germaniaritiene incompatibile con la lettera e lo spirito dellaConvenzione le riserve formulate dall’Egitto e dallaKampuchea sull’articolo 37 paragrafo 2 dellaConvenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche,del 18 aprile 1961.Il Governo della Repubblica federale di Germaniaconsidera che la riserva fatta dalla Repubblicapopolare mongola sull’articolo Il della Convenzionedi Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile1961, è incompatibile con la lettera e lo spirito dellaConvenzione.Il Governo della Repubblica federale di Germaniaconsidera che la riserva formulata dalla Repubblicapopolare di Bulgaria sull’articolo Il paragrafo 1 dellaConvenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche,del 18 aprile 1961, è incompatibile con la lettera e lospirito della Convenzione.Il Governo della Repubblica federale di Germaniaconsidera che la riserva del Regno del Marocco, del19 giugno 1968, sull’articolo 37 paragrafo 2 dellaConvenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche,del 18 aprile 1961, è incompatibile con la lettera e lospirito della Convenzione.Il Governo della Repubblica federale di Germaniaconsidera incompatibile con l’oggetto e lo scopo dellaConvenzione la riserva del Governo di Bahreinsull’articolo 27 paragrafo 3 della Convenzione diVienna del 18 aprile 1961 sulle relazionidiplomatiche.Il Governo della Repubblica federale di Germanianon considera valida la riserva della Libiasull’articolo 27 della Convenzione di Vienna sullerelazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. Lapresente dichiarazione non ostacolerà l’entrata invigore della Convenzione tra la Repubblica federaledi Germania e la Libia. Il Governo della Repubblicafederale di Germania non riconosce valida la riservasull’articolo 36 paragrafo 1 della Convenzione diVienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile1961, formulata dalla Repubblica araba siriana. Lapresente dichiarazione non impedirà l’entrata invigore della suddetta Convenzione tra la Repubblicafederale di Germania e la Repubblica araba siriana.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 75

Il Governo della Repubblica federale di Germaniaconsidera incompatibile con l’oggetto e lo scopo dellaConvenzione la dichiarazione della Repubblicasocialista del Vietnam sull’articolo 37 paragrafo 2della Convenzione di Vienna sulle relazionidiplomatiche del 18 aprile 1961.Il Governo della Repubblica federale di Germanianon considera valida la riserva sull’articolo 27 dellaConvenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche,del 18 aprile 1961, formulata dal Regno dell’ArabiaSaudita. La presente dichiarazione non impediràl’entrata in vigore della suddetta Convenzione tra laRepubblica federale di Germania e il Regnodell’Arabia Saudita.Il Governo della Repubblica federale di Germaniaconsidera incompatibili con l’oggetto e lo scopo dellaConvenzione le riserve formulate dal Governo dellaRepubblica democratica del Sudan sull’articolo 37paragrafo 2 e sull’articolo 38 della Convenzione diVienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile1961. La presente dichiarazione non impediràl’entrata in vigore della suddetta Convenzione tra laRepubblica federale di Germania e la Repubblicademocratica del Sudan. Il Governo della Repubblicafederale di Germania non riconosce, in quantoincompatibili con l’oggetto e gli scopi dellaConvenzione, le riserve formulate dalla Repubblicaaraba dello Yemen e dallo Stato del Qatar riguardoagli articoli 27 paragrafo 3 e 37 paragrafo 2 dellaConvenzione.

GiapponePer quanto concerne i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 27della convenzione, il Governo giapponese ritiene chela protezione della corrispondenza diplomaticamediante valigia diplomatica costituisca un elementoimportante della convenzione e che qualsiasi riservaintesa a permettere a uno Stato accreditato di aprirevaligie diplomatiche senza il consenso dello Statoaccreditante è incompatibile con l’oggetto e gli scopidella convenzione.Conseguentemente, il Governo giapponese nonriconosce la validità delle riserve sull’articolo 27della convenzione formulate dal Governo del Bahreine dal Governo del Qatar rispettivamente il 2novembre 1971 e il 6 giugno 1986. Inoltre ilGoverno giapponese tiene a dichiarare che questaposizione vale anche per tutte le future riserveanaloghe che altri Paesi dovessero formulare.

Gran BretagnaIl Governo del Regno Unito non ritiene valida lariserva sull’articolo 37 paragrafo 2 della

Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomaticheformulata dall’Egitto.Inoltre, il Governo del Regno Unito considera che ladichiarazione fatta dalla Repubblica socialista diBielorussia, la Repubblica socialista sovietica diUcraina e l’Unione delle Repubbliche socialistesovietiche riguardo all’articolo Il paragrafo 1 dellaConvenzione non modifichi in alcun modo i diritti egli obblighi derivanti da quest’ultimo. Il Governo delRegno Unito non ritiene che la dichiarazione delGoverno della Repubblica popolare mongolasull’articolo Il paragrafo 1 della Convenzionemodifichi alcun diritto o obbligo da esso derivante.Il Governo del Regno Unito non ritiene che ladichiarazione del Governo bulgaro relativaall’articolo Il paragrafo 1 della Convenzionemodifichi alcun diritto od obbligo derivante daquest’ultimo.Il Governo del Regno Unito ha dichiarato che nonconsidera valida la riserva fatta dal Governo delKampuchea sull’articolo 37 paragrafo 2 dellaConvenzione.Il Governo del Regno Unito non considera valida lariserva fatta dal Regno del Marocco sull’articolo 37paragrafo 2 della Convenzione.Il Governo dei Regno Unito informa che nonconsidera valida la riserva sull’articolo 27 paragrafo3 della Convenzione di Vienna sulle relazionidiplomatiche, fatta dal Governo di Bahrein.Il Governo del Regno Unito informa che nonconsidera valide le riserve formulate sugli articoli 27paragrafo 3 e 37 paragrafo 2 dallo Stato dei Qatar.

GreciaIl Governo greco non può accettare la riservaformulata da Bulgaria, Mongolia, Repubblicasocialista sovietica di Bielorussia, Repubblicasocialista sovietica di Ucraina e Unione delleRepubbliche socialiste sovietiche sull’articolo Ilparagrafo 1 della Convenzione, come pure la riservaformulata da Kampuchea, Marocco e Egittoconcernente l’articolo 37 paragrafo 2 dellaConvenzione.

HaitiIl Governo di Haiti ritiene che le riserve formulatedal Governo di Bahrein sull’inviolabilità dellacorrispondenza diplomatica rischiano di rendereinoperante la Convenzione che, tra gli obiettiviprincipali, si prefigge di porre fine a talune praticheincompatibili con l’esercizio delle funzioni assegnateagli agenti diplomatici.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi76

IrlandaIl Governo irlandese non accetta le riserve delGoverno della Repubblica popolare di Cina sulledisposizioni relative ai nunzi e ai rappresentantidella Santa Sede giusta gli articoli 14 e 16 dellaConvenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.Il Governo irlandese considera che queste riservenon modificano affatto i diritti o gli obblighi sancitida questi articoli.La presente dichiarazione non impedisce l’entrata invigore della Convenzione tra Irlanda e Repubblicapopolare di Cina.

LussemburgoRiferendosi alla riserva e alla dichiarazione fatte almomento della ratifica della Convenzione dalGoverno dell’Unione delle Repubbliche socialistesovietiche, dalla Repubblica socialista sovietica diBielorussia e dalla Repubblica socialista sovietica diUcraina, il Governo lussemburghese è spiacente dinon poter accettare questa riserva né la dichiarazioneperché volte a modificare talune disposizioni dellaConvenzione di Vienna.

MaltaIl Governo di Malta considera che la dichiarazionedella Repubblica socialista sovietica di Bielorussia,della Repubblica socialista sovietica di Ucraina edell’Unione delle Repubbliche socialiste sovieticheriguardo all’articolo Il paragrafo 1 non modifica inalcun modo i diritti e gli obblighi derivanti da dettoparagrafo.

MongoliaLa riserva fatta dal Governo di Bahrein sull’articolo27 paragrafo 3 della Convenzione di Vienna sullerelazioni diplomatiche è incompatibile con l’oggetto elo scopo stesso della Convenzione. Il Governo dellaRepubblica popolare mongola non si consideradunque vincolato dalla suddetta riserva.

Nuova ZelandaIl Governo neozelandese non ritiene che ledichiarazioni fatte da Repubblica popolare diBulgaria, Repubblica socialista sovietica diBielorussia, Repubblica popolare mongola,Repubblica socialista sovietica di Ucraina e Unionedelle Repubbliche socialiste sovietiche relativeall’articolo Il paragrafo 1 della Convenzione diVienna sulle relazioni diplomatiche modifichinoalcun diritto o obbligo derivante da questo paragrafo.Inoltre, il Governo neozelandese non accetta la

riserva sull’articolo 37 paragrafo 2 formulata daKampuchea, Marocco e Egitto.

Paesi Bassi1. Il Regno dei Paesi Bassi non accetta ledichiarazioni di Bulgaria, Mongolia, Ucraina,Unione Sovietica e Bielorussia concernenti l’articoloIl paragrafo 1 della Convenzione. Il Regno dei PaesiBassi dichiara che questa disposizione resta in vigoretra le sue relazioni con i suddetti Stati in virtù deldiritto internazionale consuetudinario.2. Il Regno dei Paesi Bassi non accetta ladichiarazione dello Stato di Bahrein sull’articolo 27paragrafo 3 della Convenzione. Esso ritiene chequesta disposizione resta in vigore tra le suerelazioni e lo Stato di Bahrein in virtù del dirittointernazionale consuetudinario. Il Regno dei PaesiBassi è nondimeno disposto ad accettare il seguenteaccordo sulla base della reciprocità; se le autoritàdello Stato accreditata rio hanno serie ragioni percredere che la valigia diplomatica contiene unoggetto che, in virtù dell’articolo 27 paragrafo 4della Convenzione, non deve essere spedito convaligia diplomatica, possono chiedere di aprire lavaligia in presenza del rappresentante della missionediplomatica interessata. Se le autorità dello Statoaccreditante rifiutano, la valigia diplomatica saràrimandata al luogo d’origine.3. Il Regno dei Paesi Bassi non accetta ledichiarazioni fatte dalla Repubblica araba d’Egitto,dalla Kampuchea democratica, dalla Repubblica diMalta e dal Regno del Marocco concernentel’articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione. Essoconsidera che le corrispondenti disposizioni restanoin vigore tra le sue relazioni con i suddetti Stati invirtù del diritto internazionale consuetudinario.4. Il Regno dei Paesi Bassi non accetta la riserva sulparagrafo 2 dell’articolo 37 della convenzioneformulata dalla Repubblica araba dello Yemen.Considera che questa disposizione resta in vigorenelle relazioni tra il Regno dei Paesi Bassi e laRepubblica araba dello Yemen, conformemente aldiritto internazionale consuetudinario.Il Regno dei Paesi Bassi non accetta le due riservesul paragrafo 3 dell’articolo 27 della convenzioneformulate dal Qatar. Considera che questadisposizione resta in vigore nelle relazioni tra ilRegno dei Paesi Bassi e il Qatar conformemente aldiritto consuetudinario. Tuttavia il Regno dei PaesiBassi è disposto ad accettare il seguente accordosulla base della reciprocità: se le autorità dello Statoaccreditatario hanno validi motivi per ritenere che lavaligia diplomatica contenga oggetti che, in virtù

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 77

dell’articolo 27 paragrafo 4 della convenzione, nondevono essere spediti con una valigia diplomatica,possono chiedere di aprire la valigia in presenza delrappresentante della missione diplomaticainteressata. Se le autorità dello Stato accreditanterifiutano di dar seguito alla domanda, la valigiadiplomatica può essere rimandata al luogo d’origine.Inoltre il Regno dei Paesi Bassi non accetta lariserva sul paragrafo 2 dell’articolo 37 dellaconvenzione formulata dal Qatar. Considera chequesta disposizione resta in vigore nelle relazioni trail Regno dei Paesi Bassi e il Qatar conformemente aldiritto consuetudinario internazionale.

PoloniaLa riserva del Governo di Bahrein sull’articolo 27paragrafo 3 della Convenzione di Vienna sullerelazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, èincompatibile con l’oggetto e lo scopo di dettaconvenzione ed è contraria ai principi fondamentalidel diritto diplomatico internazionale; per ciò laRepubblica popolare di Polonia non ne riconosce lavalidità.Il principio d’inviolabilità della valigia diplomatica edella libertà di comunicazione è universalmentericonosciuto nel diritto internazionale e non puòessere modificato da una riserva unilaterale. Questaobiezione non impedisce l’entrata in vigore dellaConvenzione tra Repubblica popolare di Polonia eLibia.

Stati Uniti d’AmericaIl Governo degli Stati Uniti obietta sulle riserveformulate sull’articolo 27 paragrafo 3 da Bahrein,l’articolo 27 paragrafo 4 dal Kuwait, l’articolo 37paragrafo 2 da Egitto, Kampuchea e Marocco,rispettivamente. Il Governo degli Stati Uniticonsidera tuttavia che la Convenzione resta invigore tra esso e gli Stati summenzionati, salvo perle disposizioni su cui vertono le singole riserve.Il Governo degli Stati Uniti d’America obietta sulleriserve formulate sull’articolo 27 paragrafo 3 comeanche sull’articolo 37 paragrafo 2 dello Stato delQatar.Il Governo degli Stati Uniti considera tuttavia che laConvenzione resta in vigore tra esso e gli Statisummenzionati, salvo per le disposizioni su cuivertono le singole riserve.

TanzaniaLa Tanzania ha respinto formalmente la riservasull’articolo Il paragrafo 1 della Convenzione fattadal Governo sovietico.

Thailandia1. Il Governo del Regno di Thailandia non ritieneche le dichiarazioni fatte dalla Repubblica socialistasovietica di Bielorussia, dalla Repubblica popolare diBulgaria, dalla Repubblica popolare mongola, dallaRepubblica socialista sovietica di Ucraina edall’Unione delle Repubbliche socialiste sovieticherelative all’articolo Il paragrafo 1 della Convenzionemodifichino un qualche diritto o obbligo derivante daquesto paragrafo.2. Il Governo del Regno di Thailandia non riconoscela validità delle riserve formulate dallo Stato diBahrein sull’articolo 27 paragrafo 3 dellaConvenzione.3. Il Governo del Regno di Thailandia non riconoscela validità delle riserve e dichiarazioni formulatedalla Repubblica araba d’Egitto, dalla Kampucheademocratica e dal Regno del Marocco sull’articolo 37paragrafo 2 della Convenzione.Queste obiezioni non ostacoleranno l’entrata invigore della Convenzione tra la Thailandia e i Paesisummenzionati.

TongaIl Governo del Tonga ha dichiarato d’adottare leobiezioni formulate dal Regno Unito relative alleriserve e alle dichiarazioni fatte da Egitto,Repubblica socialista di Bielorussia, Repubblicasocialista sovietica di Ucraina, Unione delleRepubbliche socialiste sovietiche, Mongolia,Bulgaria, Kampuchea e Marocco.

UcrainaLa riserva del Governo di Bahrein alla Convenzionesummenzionata è contraria ai principidell’inviolabilità della valigia diplomatica,generalmente ammessa nella pratica internazionale edunque inaccettabile dalla Repubblica socialistasovietica di Ucraina.Il Governo ucraino non riconosce la validità delleriserve formulate dal Governo del Qatar sugliarticoli 27 paragrafo 3 e 37 paragrafo 2 dellaConvenzione. Il Governo ucraino ritiene illegaliqueste riserve nella misura in cui sono incompatibilicon gli scopi della Convenzione.

UngheriaLa riserva del Governo di Bahrein all’articolo 27paragrafo 3 della Convenzione di Vienna sullerelazioni diplomatiche del 1961 è contraria alprincipio dell’inviolabilità della valigia diplomatica,generalmente ammessa nella pratica internazionalema incompatibile con gli obiettivi della Convenzione.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi78

Visto quanto sopra, la Repubblica ungherese nonconsidera valida questa riserva.

RussiaLa riserva di Bahrein concernente l’articolo 27paragrafo 3 è contraria al principio dell’inviolabilitàdella valigia diplomatica riconosciuto dalla prassiinternazionale; di conseguenza questa riserva èinaccettabile.Il Governo dell’Unione delle Repubbliche socialistesovietiche non si considera vincolato dalla riservadella Libia riguardo all’articolo 27 dellaConvenzione di Vienna sulle relazioni diplomatichedel 1961.Il Governo dell’Unione delle Repubbliche socialistesovietiche considera nulla e non avvenuta la riservadel Governo del Regno dell’Arabia Saudita al

momento della sua adesione alla Convenzione diVienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, inquanto contraria a una delle disposizioni principalidella suddetta Convenzione, ossia che la valigiadiplomatica non dev’essere aperta né trattenuta».Il Governo sovietico non riconosce valide le riserveespresse dal Governo catariano riguardo gli articoli27 numero 3 e 37 numero 2 della Convenzione. IlGoverno sovietico considera queste riserve illecitenella misura in cui siano contrarie agli scopi dellaConvenzione.Il Governo sovietico ritiene illecite le riserveformulate dal Governo dello Yemen riguardo agliarticoli 27, 36 e 37 della Convenzione nella misurain cui queste riserve sono incompatibili con gli scopidella Convenzione.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 79

7. La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (24 aprile 1963)

Done at Vienna on 24 April 1963Entered into force on 19 March 1967.

The States Parties to the present Convention,Recalling that consular relations have beenestablished between peoples since ancient times,Having in mind the Purposes and Principles of theCharter of the United Nations concerning thesovereign equality of States, the maintenance ofinternational peace and security, and the promotionof friendly relations among nations,Considering that the United Nations Conference onDiplomatic Intercourse and Immunities adopted theVienna Convention on Diplomatic Relations whichwas opened for signature on 18 April 1961,Believing that an international convention onconsular relations, privileges and immunities wouldalso contribute to the development of friendlyrelations among nations, irrespective of theirdiffering constitutional and social systems,Realizing that the purpose of such privileges andimmunities is not to benefit individuals but toensure the efficient performance of functions byconsular posts on behalf of their respective States,Affirming that the rules of customary internationallaw continue to govern matters not expresslyregulated by the provisions of the presentConvention,Have agreed as follows:

Article 1Definitions

1. For the purposes of the present Convention, thefollowing expressions shall have the meaningshereunder assigned to them:

(a) “consular post” means any consulate-general,consulate, vice-consulate or consular agency;(b) “consular district” means the area assigned toa consular post for the exercise of consularfunctions;(c) “head of consular post” means the personcharged with the duty of acting in that capacity;(d)“consular officer” means any person, includingthe head of a consular post, entrusted in thatcapacity with the exercise of consular functions;

(e) “consular employee” means any personemployed in the administrative or technicalservice of a consular post;(f) “member of the service staff” means anyperson employed in the domestic service of aconsular post;(g) “members of the consular post” meansconsular officers, consular employees andmembers of the service staff;(h) “members of the consular staff” meansconsular officers, other than the head of a consularpost, consular employees and members of theservice staff;(i) “member of the private staff” means a personwho is employed exclusively in the private serviceof a member of the consular post;(j) “consular premises” means the buildings orparts of buildings and the land ancillary thereto,irrespective of ownership, used exclusively for thepurposes of the consular post;(k) “consular archives” includes all the papers,documents, correspondence, books, films, tapesand registers of the consular post, together withthe ciphers and codes, the card-indexes and anyarticle of furniture intended for their protection orsafe keeping.

2. Consular officers are of two categories, namelycareer consular officers and honorary consularofficers. The provisions of Chapter II of the presentConvention apply to consular posts headed by careerconsular officers, the provisions of Chapter IIIgovern consular posts headed by honorary consularofficers.3. The particular status of members of the consularposts who are nationals or permanent residents ofthe receiving State is governed by article 71 of thepresent Convention.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi80

CHAPTER ICONSULAR RELATIONS IN GENERAL

SECTION I. ESTABLISHMENT ANDCONDUCT OF CONSULAR RELATIONS

Article 2Establishment of consular relations

1. The establishment of consular relations betweenStates takes place by mutual consent.2. The consent given to the establishment ofdiplomatic relations between two States implies,unless otherwise stated, consent to the establishmentof consular relations.3. The severance of diplomatic relations shall notipso facto involve the severance of consular relations.

Article 3Exercise of consular functions

Consular functions are exercised by consular posts.They are also exercised by diplomatic missions inaccordance with the provisions of the presentConvention.

Article 4Establishment of a consular post

1. A consular post may be established in theterritory of the receiving State only with that Statèsconsent.2. The seat of the consular post, its classification andthe consular district shall be established by thesending State and shall be subject to the approval ofthe receiving State.3. Subsequent changes in the seat of the consularpost, its classification or the consular district may bemade by the sending State only with the consent ofthe receiving State.4. The consent of the receiving State shall also berequired if a consulate-general or a consulate desiresto open a vice-consulate or a consular agency in alocality other than that in which it is itselfestablished.5. The prior express consent of the receiving Stateshall also be required for the opening of an officeforming part of an existing consular post elsewherethan at the seat thereof.

Article 5Consular functions

Consular functions consist in:(a) protecting in the receiving State the interests ofthe sending State and of its nationals, both

individuals and bodies corporate, within the limitspermitted by international law;(b) furthering the development of commercial,economic, cultural and scientific relations betweenthe sending State and the receiving State andotherwise promoting friendly relations between themin accordance with the provisions of the presentConvention;(c) ascertaining by all lawful means conditions anddevelopments in the commercial, economic, culturaland scientific life of the receiving State, reportingthereon to the Government of the sending State andgiving information to persons interested;(d) issuing passports and travel documents tonationals of the sending State, and visas orappropriate documents to persons wishing to travelto the sending State;(e) helping and assisting nationals, both individualsand bodies corporate, of the sending State;(f) acting as notary and civil registrar and incapacities of a similar kind, and performing certainfunctions of an administrative nature, provided thatthere is nothing contrary thereto in the laws andregulations of the receiving State;(g) safeguarding the interests of nationals, bothindividuals and bodies corporate, of the sendingStates in cases of succession mortis causa in theterritory of the receiving State, in accordance withthe laws and regulations of the receiving State;(h) safeguarding, within the limits imposed by thelaws and regulations of the receiving State, theinterests of minors and other persons lacking fullcapacity who are nationals of the sending State,particularly where any guardianship or trusteeshipis required with respect to such persons;(i) subject to the practices and procedures obtainingin the receiving State, representing or arrangingappropriate representation for nationals of thesending State before the tribunals and otherauthorities of the receiving State, for the purpose ofobtaining, in accordance with the laws andregulations of the receiving State, provisionalmeasures for the preservation of the rights andinterests of these nationals, where, because ofabsence or any other reason, such nationals areunable at the proper time to assume the defence oftheir rights and interests;(j) transmitting judicial and extrajudicialdocuments or executing letters rogatory orcommissions to take evidence for the courts of thesending State in accordance with internationalagreements in force or, in the absence of suchinternational agreements, in any other manner

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 81

compatible with the laws and regulations of thereceiving State;(k) exercising rights of supervision and inspectionprovided for in the laws and regulations of thesending State in respect of vessels having thenationality of the sending State, and of aircraftregistered in that State, and in respect of their crews;(l) extending assistance to vessels and aircraftmentioned in subparagraph (k) of this article, and totheir crews, taking statements regarding the voyageof a vessel, examining and stamping the ship’spapers, and, without prejudice to the powers of theauthorities of the receiving State, conductinginvestigations into any incidents which occurredduring the voyage, and settling disputes of any kindbetween the master, the officers and the seameninsofar as this may be authorized by the laws andregulations of the sending State;(m) performing any other functions entrusted to aconsular post by the sending State which are notprohibited by the laws and regulations of thereceiving State or to which no objection is taken bythe receiving State or which are referred to in theinternational agreements in force between thesending State and the receiving State.

Article 6Exercise of consular functions outside the

consular districtA consular officer may, in special circumstances,with the consent of the receiving State, exercise hisfunctions outside his consular district.

Article 7Exercise of consular functions in a third State

The sending State may, after notifying the Statesconcerned, entrust a consular post established in aparticular State with the exercise of consularfunctions in another State, unless there is expressobjection by one of the States concerned.

Article 8Exercise of consular functions on behalf of a

third StateUpon appropriate notification to the receiving State,a consular post of the sending State may, unless thereceiving State objects, exercise consular functionsin the receiving State on behalf of a third State.

Article 9Classes of heads of consular posts

1.Heads of consular posts are divided into fourclasses, namely

a) consuls-general;b)consuls;c) vice-consuls;d) consular agents.

2. Paragraph 1 of this article in no way restricts theright of any of the Contracting Parties to fix thedesignation of consular officers other than the headsof consular posts.

Article 10Appointment and admission of heads of

consular posts1. Heads of consular posts are appointed by thesending State and are admitted to the exercise oftheir functions by the receiving State.2. Subject to the provisions of the presentConvention, the formalities for the appointment andfor the admission of the head of a consular post aredetermined by the laws, regulations and usages ofthe sending State and of the receiving Staterespectively.

Article 11The consular commission or notification of

appointment1. The head of a consular post shall be provided bythe sending State with a document, in the form of acommission or similar instrument, made out for eachappointment, certifying his capacity and showing, asa general rule, his full name, his category and class,the consular district and the seat of the consularpost.2. The sending State shall transmit the commissionor similar instrument through the diplomatic orother appropriate channel to the Government of theState in whose territory the head of a consular postis to exercise his functions.3. If the receiving State agrees, the sending Statemay, instead of a commission or similar instrument,send to the receiving State a notification containingthe particulars required by paragraph 1 of thisarticle.

Article 12The exequatur

1. The head of a consular post is admitted to theexercise of his functions by an authorization fromthe receiving State termed an exequatur, whateverthe form of this authorization.2. A State which refused to grant an exequatur isnot obliged to give to the sending State reasons forsuch refusal.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi82

3. Subject to the provisions of articles 13 and 15, thehead of a consular post shall not enter upon hisduties until he has received an exequatur.

Article 13Provisional admission of heads of consular

postsPending delivery of the exequatur, the head of aconsular post may be admitted on a provisional basisto the exercise of his functions. In that case, theprovisions of the present Convention shall apply.

Article 14Notification to the authorities of the consular

districtAs soon as the head of a consular post is admittedeven provisionally to the exercise of his functions,the receiving State shall immediately notify thecompetent authorities of the consular district. Itshall also ensure that the necessary measures aretaken to enable the head of a consular post to carryout the duties of his office and to have the benefit ofthe provisions of the present Convention.

Article 15Temporary exercise of the functions of the head

of a consular post1. If the head of a consular post is unable to carryout his functions or the position of head of consularpost is vacant, an acting head of post may actprovisionally as head of the consular post.2. The full name of the acting head of post shall benotified either by the diplomatic mission of thesending State or, if that State has no such mission inthe receiving State, by the head of the consular post,or, if he is unable to do so, by any competentauthority of the sending State, to the Ministry forForeign Affairs of the receiving State or to theauthority designated by that Ministry. As a generalrule, this notification shall be given in advance. Thereceiving State may make the admission as actinghead of post of a person who is neither a diplomaticagent nor a consular officer of the sending State inthe receiving State conditional on its consent.3. The competent authorities of the receiving Stateshall afford assistance and protection to theacting head of post. While he is in charge of the post,the provisions of the present Convention shall applyto him on the same basis as to the head of theconsular post concerned. The receiving State shallnot, however, be obliged to grant to an acting head ofpost any facility, privilege or immunity which the

head of the consular post enjoys only subject toconditions not fulfilled by the acting head of post.4. When, in the circumstances referred to inparagraph 1 of this article, a member of thediplomatic staff of the diplomatic mission of thesending State in the receiving State is designated bythe sending State as an acting head of post, he shall,if the receiving State does not object thereto,continue to enjoy diplomatic privileges andimmunities.

Article 16Precedence as between heads of consular posts

1. Heads of consular posts shall rank in each classaccording to the date of the grant of the exequatur.2. If, however, the head of a consular post beforeobtaining the exequatur is admitted to the exercise ofhis functions provisionally, his precedence shall bedetermined according to the date of the provisionaladmission; this precedence shall be maintained afterthe granting of the exequatur.3. The order of precedence as between two or moreheads of consular posts who obtained the exequaturor provisional admission on the same date shall bedetermined according to the dates on which theircommissions or similar instruments or thenotifications referred to in paragraph 3 of articlewere presented to the receiving State.4. Acting heads of posts shall rank after all heads ofconsular posts and, as between themselves, theyshall rank according to the dates on which theyassumed their functions as acting heads of posts asindicated in the notifications given under paragraph2 of article 15.5. Honorary consular officers who are heads ofconsular posts shall rank in each class after careerheads of consular posts, in the order and accordingto the rules laid down in the foregoing paragraphs.6. Heads of consular posts shall have precedence overconsular officers not having that status.

Article 17Performance of diplomatic acts by consular

officers1. In a State where the sending State has nodiplomatic mission and is not represented by adiplomatic mission of a third State, a consular officermay, with the consent of the receiving State, andwithout affecting his consular status, be authorizedto perform diplomatic acts. The performance of suchacts by a consular officer shall not confer upon himany right to claim diplomatic privileges andimmunities.

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2. A consular officer may, after notificationaddressed to the receiving State, act asrepresentative of the sending State to anyintergovernmental organization. When so acting, heshall be entitled to enjoy any privileges andimmunities accorded to such a representative bycustomary international law or by internationalagreements; however, in respect of the performanceby him of any consular function, he shall not beentitled to any greater immunity from jurisdictionthan that to which a consular officer is entitledunder the present Convention.

Article 18Appointment of the same person by two or

more States as a consular officerTwo or more States may, with the consent of thereceiving State, appoint the same person as aconsular officer in that State.

Article 19Appointment of members of consular staff

1. Subject to the provisions of articles 20, 22 and 23,the sending State may freely appoint the members ofthe consular staff.2. The full name, category and class of all consularofficers, other than the head of a consular post, shallbe notified by the sending State to the receivingState in sufficient time for the receiving State, if it sowishes, to exercise its rights under paragraph 3 ofarticle 23.3. The sending State may, if required by its laws andregulations, request the receiving State to grant anexequatur to a consular officer other than the head ofa consular post.4. The receiving State may, if required by its lawsand regulations, grant an exequatur to a consularofficer other than the head of a consular post.

Article 20Size of the consular staff

In the absence of an express agreement as to the sizeof the consular staff, the receiving State may requirethat the size of the staff be kept within limitsconsidered by it to be reasonable and normal, havingregard to circumstances and conditions in theconsular district and to the needs of the particularconsular post.

Article 21Precedence as between consular officers of a

consular postThe order of precedence as between the consularofficers of a consular post and any change thereofshall be notified by the diplomatic mission of thesending State or, if that State has no such mission inthe receiving State, by the head of the consular post,to the Ministry for Foreign Affairs of the receivingState or to the authority designated by thatMinistry.

Article 22Nationality of consular officers

1. Consular officers should, in principle, have thenationality of the sending State.2. Consular officers may not be appointed fromamong persons having the nationality of thereceiving State except with the express consent ofthat State which may be withdrawn at any time.3. The receiving State may reserve the same rightwith regard to nationals of a third State who are notalso nationals of the sending State.

Article 23Persons declared “non grata”

1. The receiving State may at any time notify thesending State that a consular officer is persona nongrata or that any other member of the consular staffis not acceptable. In that event, the sending Stateshall, as the case may be, either recall the personconcerned or terminate his functions with theconsular post.2. If the sending State refuses or fails within areasonable time to carry out its obligations underparagraph 1 of this article, the receiving State may,as the case may be, either withdraw the exequaturfrom the person concerned or cease to consider himas a member of the consular staff.3. A person appointed as a member of a consularpost may be declared unacceptable before arriving inthe territory of the receiving State or, if already inthe receiving State, before entering on his dutieswith the consular post. In any such case, the sendingState shall withdraw his appointment.4. In the cases mentioned in paragraphs 1 and 3 ofthis article, the receiving State is not obliged to giveto the sending State reasons for its decision.

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Article 24Notification to the receiving State of

appointments, arrivals and departures1.The Ministry for Foreign Affairs of the receivingState or the authority designated by that Ministryshall be notified of:

a) the appointment of members of a consular post,their arrival after appointment to the consularpost, their final departure or the termination oftheir functions and any other changes affectingtheir status that may occur in the course of theirservice with the consular post;b) the arrival and final departure of a personbelonging to the family of a member of a consularpost forming part of his household and, whereappropriate, the fact that a person becomes orceases to be such a member of the family;c) the arrival and final departure of members ofthe private staff and, where appropriate, thetermination of their service as such;d) the engagement and discharge of personsresident in the receiving State as members of aconsular post or as members of the private staffentitled to privileges and immunities.

2.When possible, prior notification of arrival andfinal departure shall also be given.

SECTION II. END OF CONSULARFUNCTIONS

Article 25Termination of the functions of a member of a

consular postThe functions of a member of a consular post shallcome to an end, inter alia:(a) on notification by the sending State to thereceiving State that his functions have come to anend;(b) on withdrawal of the exequatur;(c) on notification by the receiving State to thesending State that the receiving State has ceased toconsider him as a member of the consular staff.

Article 26Departure from the territory of the receiving

StateThe receiving State shall, even in case of armedconflict, grant to members of the consular post andmembers of the private staff, other than nationals ofthe receiving State, and to members of their familiesforming part of their households irrespective ofnationality, the necessary time and facilities toenable them to prepare their departure and to leave

at the earliest possible moment after the terminationof the functions of the members concerned. Inparticular, it shall, in case of need, place at theirdisposal the necessary means of transport forthemselves and their property other than propertyacquired in the receiving State the export of which isprohibited at the time of departure.

Article 27Protection of consular premises and archives

and of the interests of the sending State inexceptional circumstances

1. In the event of the severance of consular relationsbetween two States:

a) the receiving State shall, even in case of armedconflict, respect and protect the consularpremises, together with the property of theconsular post and the consular archives;b) the sending State may entrust the custody ofthe consular premises, together with the propertycontained therein and the consular archives, to athird State acceptable to the receiving State;c) the sending State may entrust the protection ofits interests and those of its nationals to a thirdState acceptable to the receiving State.

2. In the event of the temporary or permanentclosure of a consular post, the provisions ofsubparagraph (a) of paragraph 1 of this article shallapply. In addition,

a) if the sending State, although not representedin the receiving State by a diplomatic mission, hasanother consular post in the territory of thatState, that consular post may be entrusted withthe custody of the premises of the consular postwhich has been closed, together with the propertycontained therein and the consular archives, and,with the consent of the receiving State, with theexercise of consular functions in the district ofthat consular post; orb) if the sending State has no diplomatic missionand no other consular post in the receiving State,the provisions of subparagraphs (b) and (c) ofparagraph 1 of this article shall apply.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 85

CHAPTER IIFACILITIES, PRIVILEGES AND IMMUNITIESRELATING TO CONSULAR POSTS, CAREER

CONSULAR OFFICERS AND OTHERMEMBERS OF A CONSULAR POST

SECTION I. FACILITIES, PRIVILEGES ANDIMMUNITIES RELATING TO A CONSULAR

POST

Article 28Facilities for the work of the consular post

The receiving State shall accord full facilities for theperformance of the functions of the consular post.

Article 29Use of national flag and coat-of-arms

1. The sending State shall have the right to the use ofits national flag and coat-of-arms in the receivingState in accordance with the provisions of thisarticle.2. The national flag of the sending State may beflown and its coat-of-arms displayed on the buildingoccupied by the consular post and at the entrancedoor thereof, on the residence of the head of theconsular post and on his means of transport whenused on official business.3. In the exercise of the right accorded by this articleregard shall be had to the laws, regulations andusages of the receiving State.

Article 30Accommodation

1. The receiving State shall either facilitate theacquisition on its territory, in accordance with itslaws and regulations, by the sending State ofpremises necessary for its consular post or assist thelatter in obtaining accommodation in some otherway.2. It shall also, where necessary, assist the consularpost in obtaining suitable accommodation for itsmembers.

Article 31Inviolability of the consular premises

1. Consular premises shall be inviolable to the extentprovided in this article.2. The authorities of the receiving State shall notenter that part of the consular premises which isused exclusively for the purpose of the work of theconsular post except with the consent of the head ofthe consular post or of his designee or of the head ofthe diplomatic mission of the sending State. The

consent of the head of the consular post may,however, be assumed in case of fire or other disasterrequiring prompt protective action.3. Subject to the provisions of paragraph 2 of thisarticle, the receiving State is under a special duty totake all appropriate steps to protect the consularpremises against any intrusion or damage and toprevent any disturbance of the peace of the consularpost or impairment of its dignity.4. The consular premises, their furnishings, theproperty of the consular post and its means oftransport shall be immune from any form ofrequisition for purposes of national defence or publicutility. If expropriation is necessary for suchpurposes, all possible steps shall be taken to avoidimpeding the performance of consular functions, andprompt, adequate and effective compensation shall bepaid to the sending State.

Article 32Exemption from taxation of consular premises

1.Consular premises and the residence of the careerhead of consular post of which the sending State orany person acting on its behalf is the owner or lesseeshall be exempt from all national, regional ormunicipal dues and taxes whatsoever, other thansuch as represent payment for specific servicesrendered.2.The exemption from taxation referred to paragraph1 of this article shall not apply to such dues andtaxes if, under the law of the receiving State, theyare payable by the person who contracted with thesending State or with the person acting on its behalf.

Article 33Inviolability of the consular archives and

documentsThe consular archives and documents shall beinviolable at all times and wherever they may be.

Article 34Freedom of movement

Subject to its laws and regulations concerning zonesentry into which is prohibited or regulated forreasons of national security, the receiving State shallensure freedom of movement and travel in itsterritory to all members of the consular post.

Article 35Freedom of communication

1. The receiving State shall permit and protectfreedom of communication on the part of theconsular post for all official purposes. In

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi86

communicating with the Government, thediplomatic missions and other consular posts,wherever situated, of the sending State, the consularpost may employ all appropriate means, includingdiplomatic or consular couriers, diplomatic orconsular bags and messages in code or cipher.However, the consular post may install and use awireless transmitter only with the consent of thereceiving State.2. The official correspondence of the consular postshall be inviolable. Official correspondence means allcorrespondence relating to the consular post and itsfunctions.3. The consular bag shall be neither opened nordetained. Nevertheless, if the competent authoritiesof the receiving State have serious reason to believethat the bag contains something other than thecorrespondence, documents or articles referred to inparagraph 4 of this article, they may request that thebag be opened in their presence by an authorizedrepresentative of the sending State. If this request isrefused by the authorities of the sending State, thebag shall be returned to its place of origin.4. The packages constituting the consular bag shallbear visible external marks of their character andmay contain only official correspondence anddocuments or articles intended exclusively forofficial use.5. The consular courier shall be provided with anofficial document indicating his status and thenumber of packages constituting the consular bag.Except with the consent of the receiving State heshall be neither a national of the receiving State, nor,unless he is a national of the sending State, apermanent resident of the receiving State. In theperformance of his functions he shall be protected bythe receiving State. He shall enjoy personalinviolability and shall not be liable to any form ofarrest or detention.6. The sending State, its diplomatic missions and itsconsular posts may designate consular couriers adhoc. In such cases the provisions of paragraph 5 ofthis article shall also apply except that theimmunities therein mentioned shall cease to applywhen such a courier has delivered to the consigneethe consular bag in his charge.7. A consular bag may be entrusted to the captain ofa ship or of a commercial aircraft scheduled to landat an authorized port of entry. He shall be providedwith an official document indicating the number ofpackages constituting the bag, but he shall not beconsidered to be a consular courier. By arrangementwith the appropriate local authorities, the consular

post may send one of its members to take possessionof the bag directly and freely from the captain of theship or of the aircraft.

Article 36Communication and contact with nationals of

the sending State1. With a view to facilitating the exercise of consularfunctions relating to nationals of the sending State:

(a) consular officers shall be free to communicatewith nationals of the sending State and to haveaccess to them. Nationals of the sending Stateshall have the same freedom with respect tocommunication with and access to consularofficers of the sending State;(b) if he so requests, the competent authorities ofthe receiving State shall, without delay, informthe consular post of the sending State if, withinits consular district, a national of that State isarrested or committed to prison or to custodypending trial or is detained in any other manner.Any communication addressed to the consularpost by the person arrested, in prison, custody ordetention shall be forwarded by the saidauthorities without delay. The said authoritiesshall inform the person concerned without delayof his rights under this subparagraph;(c) consular officers shall have the right to visit anational of the sending State who is in prison,custody or detention, to converse and correspondwith him and to arrange for his legalrepresentation. They shall also have the right tovisit any national of the sending State who is inprison, custody or detention in their district inpursuance of a judgement. Nevertheless, consularofficers shall refrain from taking action on behalfof a national who is in prison, custody ordetention if he expressly opposes such action.

2.The rights referred to in paragraph 1 of this articleshall be exercised in conformity with the laws andregulations of the receiving State, subject to theproviso, however, that the said laws and regulationsmust enable full effect to be given to the purposes forwhich the rights accorded under this article areintended.

Article 37Information in cases of deaths, guardianship or

trusteeship, wrecks and air accidentsIf the relevant information is available to thecompetent authorities of the receiving State, suchauthorities shall have the duty:

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 87

(a) in the case of the death of a national of thesending State, to inform without delay the consularpost in whose district the death occurred;(b) to inform the competent consular post withoutdelay of any case where the appointment of aguardian or trustee appears to be in the interests of aminor or other person lacking full capacity who is anational of the sending State. The giving of thisinformation shall, however, be without prejudice tothe operation of the laws and regulations of thereceiving State concerning such appointments;(c) if a vessel, having the nationality of the sendingState, is wrecked or runs aground in the territorialsea or internal waters of the receiving State, or if anaircraft registered in the sending State suffers anaccident on the territory of the receiving State, toinform without delay the consular post nearest to thescene of the occurrence.

Article 38Communication with the authorities of the

receiving StateIn the exercise of their functions, consular officersmay address:(a) the competent local authorities of their consulardistrict;(b) the competent central authorities of the receivingState if and to the extent that this is allowed by thelaws, regulations and usages of the receiving Stateor by the relevant international agreements.

Article 39Consular fees and charges

1. The consular post may levy in the territory of thereceiving State the fees and charges provided by thelaws and regulations of the sending State forconsular acts.2. The sums collected in the form of the fees andcharges referred to in paragraph 1 of this article, andthe receipts for such fees and charges, shall beexempt from all dues and taxes in the receivingState.

SECTION II. FACILITIES, PRIVILEGES ANDIMMUNITIES RELATING TO CAREERCONSULAR OFFICERS AND OTHERMEMBERS OF A CONSULAR POST

Article 40Protection of consular officers

The receiving State shall treat consular officers withdue respect and shall take all appropriate steps to

prevent any attack on their person, freedom ordignity.

Article 41Personal inviolability of consular officers

1. Consular officers shall not be liable to arrest ordetention pending trial, except in the case of a gravecrime and pursuant to a decision by the competentjudicial authority.2. Except in the case specified in paragraph 1 of thisarticle, consular officers shall not be committed toprison or be liable to any other form of restriction ontheir personal freedom save in execution of a judicialdecision of final effect.3. If criminal proceedings are instituted against aconsular officer, he must appear before the competentauthorities. Nevertheless, the proceedings shall beconducted with the respect due to him by reason ofhis official position and, except in the case specifiedin paragraph 1 of this article, in a manner whichwill hamper the exercise of consular functions aslittle as possible. When, in the circumstancesmentioned in paragraph 1 of this article, it hasbecome necessary to detain a consular officer, theproceedings against him shall be instituted with theminimum of delay.

Article 42Notification of arrest, detention or prosecution

In the event of the arrest or detention, pending trial,of a member of the consular staff, or of criminalproceedings being instituted against him, thereceiving State shall promptly notify the head of theconsular post. Should the latter be himself the objectof any such measure, the receiving State shall notifythe sending State through the diplomatic channel.

Article 43Immunity from jurisdiction

1. Consular officers and consular employees shallnot be amenable to the jurisdiction of the judicial oradministrative authorities of the receiving State inrespect of acts performed in the exercise of consularfunctions.2. The provisions of paragraph 1 of this article shallnot, however, apply in respect of a civil action either:

(a) arising out of a contract concluded by aconsular officer or a consular employee in whichhe did not contract expressly or impliedly as anagent of the sending State; or(b) by a third party for damage arising from anaccident in the receiving State caused by a vehicle,vessel or aircraft.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi88

Article 44Liability to give evidence

1. Members of a consular post may be called upon toattend as witnesses in the course of sudicia oradministrative proceedings. A consular employee ora member of the service staff shall not, except in thecases mentioned in paragraph 3 of this article,decline to give evidence. If a consular officer shoulddecline to do so, no coercive measure or penalty maybe applied to him.2. The authority requiring the evidence of a consularofficer shall avoid interference with the performanceof his functions. It may, when possible, take suchevidence at his residence or at the consular post oraccept a statement from him in writing.3. Members of a consular post are under noobligation to give evidence concerning mattersconnected with the exercise of their functions or toproduce official correspondence and documentsrelating thereto. They are also entitled to decline togive evidence as expert witnesses with regard to thelaw of the sending State.

Article 45Waiver of privileges and immunities

1. The sending State may waive, with regard to amember of the consular post, any of the privilegesand immunities provided for in articles 41, 43 and44.2. The waiver shall in all cases be express, except asprovided in paragraph 3 of this article, and shall becommunicated to the receiving State in writing.3. The initiation of proceedings by a consular officeror a consular employee in a matter where he mightenjoy immunity from jurisdiction under article 43shall preclude him from invoking immunity fromjurisdiction in respect of any counterclaim directlyconnected with the principal claim.4. The waiver of immunity from jurisdiction for thepurposes of civil or administrative proceedings shallnot be deemed to imply the waiver of immunity fromthe measures of execution resulting from the judicialdecision; in respect of such measures, a separatewaiver shall be necessary.

Article 46Exemption from registration of aliens and

residence permits1. Consular officers and consular employees andmembers of their families forming part of theirhouseholds shall be exempt from all obligationsunder the laws and regulations of the receiving State

in regard to the registration of aliens and residencepermits.2. The provisions of paragraph 1 of this article shallnot, however, apply to any consular employee who isnot a permanent employee of the sending State orwho carries on any private gainful occupation in thereceiving State or to any member of the family of anysuch employee.

Article 47Exemption from work permits

1. Members of the consular post shall, with respectto services rendered for the sending State, be exemptfrom any obligations in regard to work permitsimposed by the laws and regulations of the receivingState concerning the employment of foreign labour.2. Members of the private staff of consular officersand of consular employees shall, if they do not carryon any other gainful occupation in the receivingState, be exempt from the obligations referred to inparagraph 1 of this article.

Article 48Social security exemption

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of thisarticle, members of the consular post with respect toservices rendered by them for the sending State, andmembers of their families forming part of theirhouseholds, shall be exempt from social securityprovisions which may be in force in the receivingState.2. The exemption provided for in paragraph 1 of thisarticle shall apply also to members of the privatestaff who are in the sole employ of members of theconsular post, on condition:

(a) that they are not nationals of or permanentlyresident in the receiving State; and(b) that they are covered by the social securityprovisions which are in force in the sending Stateor a third State.

3. Members of the consular post who employ personsto whom the exemption provided for in paragraph 2of this article does not apply shall observe theobligations which the social security provisions ofthe receiving State impose upon employers.4. The exemption provided for in paragraphs 1 and 2of this article shall not preclude voluntaryparticipation in the social security system of thereceiving State, provided that such participation ispermitted by that State.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 89

Article 49Exemption from taxation

1. Consular officers and consular employees andmembers of their families forming part of theirhouseholds shall be exempt from all dues and taxes,personal or real, national, regional or municipal,except:

a) indirect taxes of a kind which are normallyincorporated in the price of goods or services;b) dues or taxes on private immovable propertysituated in the territory of the receiving State,subject to the provisions of article 32;c) estate, succession or inheritance duties, andduties on transfers, levied by the receiving State,subject to the provisions of paragraph (b) of article51;d) dues and taxes on private income, includingcapital gains, having its source in the receivingState and capital taxes relating to investmentsmade in commercial or financial undertakings inthe receiving State;e) charges levied for specific services rendered;f) registration, court or record fees, mortgage duesand stamp duties, subject to the provisions ofarticle 32.

2. Members of the service staff shall be exempt fromdues and taxes on the wages which they receive fortheir services.3. Members of the consular post who employ personswhose wages or salaries are not exempt from incometax in the receiving State shall observe theobligations which the laws and regulations of thatState impose upon employers concerning the levyingof income tax.

Article 50Exemption from customs duties and inspection1. The receiving State shall, in accordance with suchlaws and regulations as it may adopt, permit entryof and grant exemption from all customs duties,taxes, and related charges other than charges forstorage, cartage and similar services, on:

(a) articles for the official use of the consular post;(b) articles for the personal use of a consularofficer or members of his family forming part ofhis household, including articles intended for hisestablishment. The articles intended forconsumption shall not exceed the quantitiesnecessary for direct utilization by the personsconcerned.

2. Consular employees shall enjoy the privileges andexemptions specified in paragraph 1 of this article in

respect of articles imported at the time of firstinstallation.3. Personal baggage accompanying consular officersand members of their families forming part of theirhouseholds shall be exempt from inspection. It maybe inspected only if there is serious reason to believethat it contains articles other than those referred toin subparagraph (b) of paragraph 1 of this article, orarticles the import or export of which is prohibitedby the laws and regulations of the receiving State orwhich are subject to its quarantine laws andregulations. Such inspection shall be carried out inthe presence of the consular officer or member of hisfamily concerned.

Article 51Estate of a member of the consular post or of a

member of his familyIn the event of the death of a member of the consularpost or of a member of his family forming part of hishousehold, the receiving State:(a) shall permit the export of the movable property ofthe deceased, with the exception of any such propertyacquired in the receiving State the export of whichwas prohibited at the time of his death;(b) shall not levy national, regional or municipalestate, succession or inheritance duties, and dulie ontransfers, on movable property the presence of whichin the receiving State was due solely to the presencein that State of the deceased as a member of theconsular post or as a member of the family of amember of the consular post.

Article 52Exemption from personal services and

contributionsThe receiving State shall exempt members of theconsular post and members of their famiglie formingpart of their households from all personal services,from all public service of any kind whatsoever, andfrom military obligations such as those connectedwith requisitioning, military contributions andbilleting.

Article 53Beginning and end of consular privileges and

immunities1. Every member of the consular post shall enjoy theprivileges and immunities provided in the presentConvention from the moment he enters the territoryof the receiving State on proceeding to take up hispost or, if already in its territory, from the momentwhen he enters on his duties with the consular post.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi90

2. Members of the family of a member of the consularpost forming part of his household and members ofhis private staff shall receive the privileges andimmunities provided in the present Convention fromthe date from which he enjoys privileges andimmunities in accordance with paragraph 1 of thisarticle or from the date of their entry into theterritory of the receiving State or from the date oftheir becoming a member of such family or privatestaff, whichever is the latest.3. When the functions of a member of the consularpost have come to an end, his privileges andimmunities and those of a member of his familyforming part of his household or a member of hisprivate staff shall normally cease at the momentwhen the person concerned leaves the receiving Stateor on the expiry of a reasonable period in which to doso, whichever is the sooner, but shall subsist untilthat time, even in case of armed conflict. In the caseof the persons referred to in paragraph 2 of thisarticle, their privileges and immunities shall come toan end when they cease to belong to the household orto be in the service of a member of the consular postprovided, however, that if such persons intendleaving the receiving State within a reasonableperiod thereafter, their privileges and immunitiesshall subsist until the time of their departure.4. However, with respect to acts performed by aconsular officer or a consular employee in theexercise of his functions, immunity from jurisdictionshall continue to subsist without limitation of time.5. In the event of the death of a member of theconsular post, the members of his family formingpart of his household shall continue to enjoy theprivileges and immunities accorded to them untilthey leave the receiving State or until the expiry of areasonable period enabling them to do so, whicheveris the sooner.

Article 54Obligations of third States

1. If a consular officer passes through or is in theterritory of a third State, which has granted him avisa if a visa was necessary, while proceeding to takeup or return to his post or when returning to thesending State, the third State shall accord to him allimmunities provided for by the other articles of thepresent Convention as may be required to ensure histransit or return. The same shall apply in the case ofany member of his family forming part of hishousehold enjoying such privileges and immunitieswho are accompanying the consular officer or

travelling separately to join him or to return to thesending State.2. In circumstances similar to those specified inparagraph 1 of this article, third States shall nothinder the transit through their territory of othermembers of the consular post or of members of theirfamilies forming part of their households.3. Third States shall accord to officialcorrespondence and to other official communicationsin transit, including messages in code or cipher, thesame freedom and protection as the receiving State isbound to accord under the present Convention. Theyshall accord to consular couriers who have beengranted a visa, if a visa was necessary, and toconsular bags in transit, the same inviolability andprotection as the receiving State is bound to accordunder the present Convention.4. The obligations of third States under paragraphs1, 2 and 3 of this article shall also apply to thepersons mentioned respectively in those paragraphs,and to official communications and to consular bags,whose presence in the territory of the third State isdue to force majeure.

Article 55Respect for the laws and regulations of the

receiving State1. Without prejudice to their privileges andimmunities, it is the duty of all persons enjoyingsuch privileges and immunities to respect the lawsand regulations of the receiving State. They alsohave a duty not to interfere in the internal affairs ofthe State.2. The consular premises shall not be used in anymanner incompatible with the exercise of consularfunctions.3. The provisions of paragraph 2 of this article shallnot exclude the possibility of offices of otherinstitutions or agencies being installed in part of thebuilding in which the consular premises aresituated, provided that the premises assigned tothem are separate from those used by the consularpost. In that event, the said offices shall not, for thepurposes of the present Convention, be considered toform part of the consular premises.

Article 56Insurance against third party risks

Members of the consular post shall comply with anyrequirements imposed by the laws and regulations ofthe receiving State, in respect of insurance againstthird party risks arising from the use of any vehicle,vessel or aircraft.

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Article 57Special provisions concerning private gainful

occupation1. Career consular officers shall not carry on forpersonal profit any professional or commercialactivity in the receiving State.2. Privileges and immunities provided in thischapter shall not be accorded:

a) to consular employees or to members of theservice staff who carry on any private gainfuloccupation in the receiving State;b) to members of the family of a person referred toin subparagraph (a) of this paragraph or tomembers of his private staff;c) to members of the family of a member of aconsular post who themselves carry on anyprivate gainful occupation in the receiving State.

CHAPTER IIIREGIME RELATING TO HONORARY

CONSULAR OFFICERS AND CONSULARPOSTS HEADED BY SUCH OFFICERS

Article 58General provisions relating to facilities,

privileges and immunities1. Articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 and 39,paragraph 3 of article 54 and paragraphs 2 and 3 ofarticle 55 shall apply to consular posts headed by anhonorary consular officer. In addition, the facilities,privileges and immunities of such consular postsshall be governed by articles 59, 60, 61 and 62.2. Articles 42 and 43, paragraph 3 of article 44,articles 45 and 53 and paragraph 1 of article 55 shallapply to honorary consular officers. In addition, thefacilities, privileges and immunities of such consularofficers shall be governed by articles 63, 64, 65, 66and 67.3. Privileges and immunities provided in the presentConvention shall not be accorded to members of thefamily of an honorary consular officer or of aconsular employee employed at a consular postheaded by an honorary consular officer.4. The exchange of consular bags between twoconsular posts headed by honorary consular officersin different States shall not be allowed without theconsent of the two receiving States concerned.

Article 59Protection of the consular premises

The receiving State shall take such steps as may benecessary to protect the consular premises of aconsular post headed by an honorary consular officer

against any intrusion or damage and to prevent anydisturbance of the peace of the consular post orimpairment of its dignity.

Article 60Exemption from taxation of consular premises

1. Consular premises of a consular post headed by anhonorary consular officer of which the sending Stateis the owner or lessee shall be exempt from allnational, regional or municipal dues and taxeswhatsoever, other than such as represent paymentfor specific services rendered.2. The exemption from taxation referred to inparagraph l of this article shall not apply to suchdues and taxes if, under the laws and regulations ofthe receiving State, they are payable by the personwho contracted with the sending State.

Article 61Inviolability of consular archives and

documentsThe consular archives and documents of a consularpost headed by an honorary consular officer shall beinviolable at all times and wherever they may be,provided that they are kept separate from otherpapers and documents and, in particular, from theprivate correspondence of the head of a consular postand of any person working with him, and from thematerials, books or documents relating to theirprofession or trade.

Article 62Exemption from customs duties

The receiving State shall, in accordance with suchlaws and regulations as it may adopt, permit entryof, and grant exemption from all customs duties,taxes, and related charges other than charges forstorage, cartage and similar services on the followingarticles, provided that they are for the official use of aconsular post headed by an honorary consularofficer: coats-of-arms, flags, signboards, seals andstamps, books, official printed matter, officefurniture, office equipment and similar articlessupplied by or at the instance of the sending State tothe consular post.

Article 63Criminal proceedings

If criminal proceedings are instituted against anhonorary consular officer, he must appear before thecompetent authorities. Nevertheless, the proceedingsshall be conducted with the respect due to him byreason of his official position and, except when he is

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi92

under arrest or detention, in a manner which willhamper the exercise of consular functions as little aspossible. When it has become necessary to detain anhonorary consular officer, the proceedings againsthim shall be instituted with the minimum of delay.

Article 64Protection of honorary consular officers

The receiving State is under a duty to accord to anhonorary consular officer such protection as may berequired by reason of his official position.

Article 65Exemption from registration of aliens and

residence permitsHonorary consular officers, with the exception ofthose who carry on for personal profit anyprofessional or commercial activity in the receivingState, shall be exempt from all obligations under thelaws and regulations of the receiving State in regardto the registration of aliens and residence permits.

Article 66Exemption from taxation

An honorary consular officer shall be exempt fromall dues and taxes on the remuneration andemoluments which he receives from the sendingState in respect of the exercise of consular functions.

Article 67Exemption from personal services and

contributionsThe receiving State shall exempt honorary consularofficers from all personal services and from all publicservices of any kind whatsoever and from militaryobligations such as those connected withrequisitioning, military contributions and billeting.

Article 68Optional character of the institution of

honorary consular officersEach State is free to decide whether it will appoint orreceive honorary consular officers.

CHAPTER IVGENERAL PROVISIONS

Article 69Consular agents who are not heads of consular

posts1. Each State is free to decide whether it willestablish or admit consular agencies conducted by

consular agents not designated as heads of consularpost by the sending State.2. The conditions under which the consular agenciesreferred to in paragraph 1 of this article may carryon their activities and the privileges and immunitieswhich may be enjoyed by the consular agents incharge of them shall be determined by agreementbetween the sending State and the receiving State.

Article 70Exercise of consular functions by diplomatic

missions1. The provisions of the present Convention applyalso, so far as the context permits, to the exercise ofconsular functions by a diplomatic mission.2. The names of members of a diplomatic missionassigned to the consular section or otherwise chargedwith the exercise of the consular functions of themission shall be notified to the Ministry for ForeignAffairs of the receiving State or to the authoritydesignated by that Ministry.3. In the exercise of consular functions a diplomaticmission may address:

a) the local authorities of the consular district;b) the central authorities of the receiving State ifthis is allowed by the laws, regulations and usagesof the receiving State or by relevant internationalagreements.

4. The privileges and immunities of the members of adiplomatic mission referred to in paragraph 2 of thisarticle shall continue to be governed by the rules ofinternational law concerning diplomatic relations.

Article 71Nationals or permanent residents of the

receiving State1. Except insofar as additional facilities, privilegesand immunities may be granted by the receivingState, consular officers who are nationals of orpermanently resident in the receiving State shallenjoy only immunity from jurisdiction and personalinviolability in respect of official acts performed inthe exercise of their functions, and the privilegesprovided in paragraph 3 of article 44. So far as theseconsular officers are concerned, the receiving Stateshall likewise be bound by the obligation laid downin article 42. If criminal proceedings are institutedagainst such a consular officer, the proceedings shall,except when he is under arrest or detention, beconducted in a manner which will hamper theexercise of consular functions as little as possible.2. Other members of the consular post who arenationals of or permanently resident in the receiving

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 93

State and members of their families, as well asmembers of the families of consular officers referredto in paragraph 1 of this article, shall enjoy facilities,privileges and immunities only insofar as these aregranted to them by the receiving State. Thosemembers of the families of members of the consularpost and those members of the private staff who arethemselves nationals of or permanently resident inthe receiving State shall likewise enjoy facilities,privileges and immunities only insofar as these aregranted to them by the receiving State. The receivingState shall, however, exercise its jurisdiction overthose persons in such a way as not to hinder undulythe performance of the functions of the consular post.

Article 72Non-discrimination

1. In the application of the provisions of the presentConvention the receiving State shall notdiscriminate as between States.2. However, discrimination shall not be regarded astaking place:

(a) where the receiving State applies any of theprovisions of the present Convention restrictivelybecause of a restrictive application of thatprovision to its consular posts in the sendingState;(b) where by custom or agreement States extendto each other more favourable treatment than isrequired by the provisions of the presentConvention.

Article 73Relationship between the present Convention

and other international agreements1. The provisions of the present Convention shall notaffect other international agreements in force asbetween States Parties to them.2. Nothing in the present Convention shall precludeStates from concluding international agreementsconfirming or supplementing or extending oramplifying the provisions thereof.

CHAPTER VFINAL PROVISIONS

Article 74Signature

The present Convention shall be open for signatureby all States Members of the United Nations or ofany of the specialized agencies or Parties to theStatute of the International Court of Justice, and byany other State invited by the General Assembly of

the United Nations to become a Party to theConvention, as follows: until 31 October 1963 at theFederal Ministry for Foreign Affairs of the Republicof Austria and subsequently, until 31 March 1964,at the United Nations Headquarters in New York.

Article 75Ratification

The present Convention is subject to ratification.The instruments of ratification shall be depositedwith the Secretary-General of the United Nations.

Article 76Accession

The present Convention shall remain open foraccession by any State belonging to any of the fourcategories mentioned in article 74. The instrumentsof accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 77Entry into force

1. The present Convention shall enter into force onthe thirtieth day following the date of deposit of thetwenty-second instrument of ratification oraccession with the Secretary-General of the UnitedNations.2. For each State ratifying or acceding to theConvention after the deposit of the twenty-secondinstrument of ratification or accession, theConvention shall enter into force on the thirtieth dayafter deposit by such State of its instrument ofratification or accession.

Article 78Notifications by the Secretary-General

The Secretary-General of the United Nations shallinform all States belonging to any of the fourcategories mentioned in article 74:(a) of signatures to the present Convention and ofthe deposit of instruments of ratification oraccession, in accordance with articles 74, 75 and 76;(b) of the date on which the present Convention willenter into force, in accordance with article 77.

Article 79Authentic texts

The original of the present Convention, of which theChinese, English, French, Russian and Spanish textsare equally authentic, shall be deposited with theSecretary-General of the United Nations, who shallsend certified copies thereof to all States belonging toany of the four categories mentioned in article 74.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi94

IN WITNESS WHEREOF the undersignedPlenipotentiaries, being duly authorized thereto bytheir respective Governments, have signed thepresent Convention.

DONE at Vienna this twenty-fourth day of April,one thousand nine hundred and sixty-three.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 95

8. La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (24 aprile 1963) –Versione in italiano

Conclusa a Vienna il 24 aprile 1963Approvata dall’Assemblea federale il 18dicembre 1964Istrumento di ratificazione depositato dallaSvizzera il 3 maggio 1965Entrata in vigore per la Svizzera il 19 marzo1967

Gli Stati parti alla presente Convenzione, memoriche, da un tempo remoto, si sono stabilite relazioniconsolari tra i popoli, coscienti degli Scopi e deiPrincipi della Carta delle Nazioni Unite concernentil’uguaglianza sovrana degli Stati, la conservazionedella pace e della sicurezza internazionale e losviluppo delle relazioni amichevoli tra le nazioni,considerato che la Conferenza delle Nazioni Unitesulle relazioni e immunità diplomatiche haapprovato la Convenzione di Vienna sulle relazionidiplomatiche, aperta alla firma il 18 aprile 1961,persuasi che una convenzione internazionale su lerelazioni, i privilegi e le immunità consolaricontribuirebbe del pari a favorire le relazioniamichevoli tra i paesi, quale che sia la diversità deiloro ordinamenti costituzionali e sociali, convinti chequesti privilegi e immunità non tendono adavvantaggiare singole persone, ma ad assicurarel’adempimento efficace delle funzioni da parte deiposti consolari in nome dei loro Stati,affermato che le regole del diritto internazionaleconsuetudinario devono rimanere applicabili allequestioni che non sono regolate espressamente nelledisposizioni della presente Convenzione, hannoconvenuto quanto segue:

Art. 1Definizioni

1. Secondo la presente Convenzione, le locuzioniseguenti significano:

a. «posto consolare», ogni consolato generale,viceconsolato o agenzia consolare;b. «circoscrizione consolare», il territorioassegnato a un posto consolare per l’esercizio dellefunzioni consolari;

c. «capo d’un posto consolare», la personaincaricata d’agire in tale qualità;d. «funzionario consolare», ogni persona,compreso il capo del posto consolare, incaricata intale qualità d’esercitare le funzioni consolari;e. «impiegato consolare», ogni persona impiegatanei servizi amministrativi o tecnici d’un postoconsolare;f. «membri del personale di servizio», ognipersona addetta al servizio domestico d’un postoconsolare;g. «membri d’un posto consolare», i funzionariconsolari, gli impiegati consolari e i membri delpersonale di servizio;h. «membri del personale consolare», i funzionariconsolari, escluso il capo del posto consolare, gliimpiegati consolari e i membri del personale diservizio;i. «membro del personale privato », una personaimpiegata esclusivamente nel servizio privatod’un membro del posto consolare;j. «stanze consolari», gli edifici o parti d’edifici e ilterreno annesso, adoperati, qualunque ne sia ilproprietario, esclusivamente ai fini del postoconsolare;k. «archivio consolare», ogni carta, documento,corrispondenza, libro, pellicola cinematografica,nastro magnetico e registro del posto consolare,compresi il materiale della cifra, gli schedari e lamobilia destinata a proteggerli e a conservarli.

2. I funzionari consolari sono distinti in duecategorie: i funzionari consolari di carriera e ifunzionari consolari onorari. Le disposizioni del capoIl della presente Convenzione s’applicano ai posticonsolari diretti da funzionari consolari di carriera;le disposizioni del capo III, s’applicano ai posticonsolari diretti da funzionari consolari onorari.3. Lo stato particolare dei membri dei posti consolari,che sono cittadini o residenti permanenti dello Statodi residenza è disciplinato nell’articolo 71 dellapresente Convenzione.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi96

Capo IDelle relazioni diplomatiche in generale

Sezione I. Stabilimento e condotta dellerelazioni consolari

Art. 2Stabilimento di relazioni consolari

1. Lo stabilimento di relazioni consolari tra Statiavviene per mutuo consenso.2. Il consenso dato allo stabilimento di relazionidiplomatiche tra due Stati implica, salvo indicazionecontraria, il consenso allo stabilimento di relazioniconsolari.3. La rottura delle relazioni diplomatiche nondetermina ipso facto la rottura delle relazioniconsolari.

Art. 3Esercizio delle funzioni consolari

Le funzioni consolari sono esercitate da posticonsolari. Esse sono anche esercitate da missionidiplomatiche conformemente alle disposizioni dellapresente Convenzione.

Art. 4Stabilimento d’un posto consolare

1. Un posto consolare può essere stabilito sulterritorio dello Stato di residenza solamente con ilconsenso di questo Stato.2. La sede del posto consolare, la sua classe e la suacircoscrizione consolare sono determinate dallo Statod’invio e sottoposte all’approvazione dello Stato diresidenza.3. Modificazioni ulteriori possono essere apportatedallo Stato d’invio alla sede del posto consolare, allasua classe e alla sua circoscrizione consolare,solamente con il consenso dello Stato di residenza.4. Il consenso dello Stato di residenza è parimenterichiesto qualora un consolato generale o unconsolato voglia aprire un viceconsolato oun’agenzia consolare in un luogo diverso da quelloin cui esso stesso è stabilito.5. Il consenso espresso e precedente dello Stato diresidenza è parimente richiesto per l’apertura d’unufficio che faccia parte d’un consolato esistente, fuoridella sede di quest’ultimo.

Art. 5Funzioni consolari

Le funzioni consolari consistono a:a. proteggere nello Stato di residenza gl’interessidello Stato d’invio e dei suoi cittadini, siano questipersone fisiche oppure giuridiche, nei limiti ammessidal diritto internazionale;b. favorire lo sviluppo di relazioni commerciali,economiche, culturali e scientifiche tra lo Statod’invio e lo Stato di residenza e promuovere inqualsiasi altra maniera relazioni amichevoli fra glistessi nell’ambito delle disposizioni della presenteConvenzione;c. informarsi, con tutti i mezzi leciti, delle condizionie dell’evoluzione della vita commerciale, economica,culturale e scientifica dello Stato di residenza, farerapporto a questo riguardo al governo dello Statod’invio e dare informazioni alle persone interessate;d. concedere passaporti e documenti di viaggio aicittadini dello Stato d’invio, come anche visti edocumenti appropriati alle persone che desideranorecarsi in questo Stato;e. prestare soccorso e assistenza ai cittadini, sianoquesti persone fisiche oppure giuridiche, dello Statod’invio;f. agire come notaio e ufficiale dello stato civile edesercitare funzioni simili e talune funzioni d’ordineamministrativo, in quanto non ostino le leggi e iregolamenti dello Stato di residenza;g. tutelare gl’interessi dei cittadini, siano questipersone fisiche oppure morali, dello Stato d’invio,nelle successioni sul territorio dello Stato diresidenza, conformemente alle leggi e ai regolamentidello Stato di residenza;h. tutelare, nei limiti stabiliti dalle leggi e dairegolamenti dello Stato di residenza, l’interessi deiminorenni e degli incapaci, cittadini dello Statod’invio, particolarmente qualora sia richiesta a lororiguardo l’istituzione d’una tutela o d’una curatela;i. con riserva delle pratiche e procedure vigenti nelloStato di residenza, rappresentare i cittadini delloStato d’invio o prendere disposizioni allo scopod’assicurare loro una rappresentanza appropriatadavanti ai tribunali o alle altre autorità dello Stato diresidenza per domandare, conformemente alle leggi eai regolamenti di questo Stato, lo stabilimento dimisure provvisorie a tutela dei diritti e degliinteressi di questi cittadini, qualora, per effetto dellaloro assenza o per qualsiasi altra cagione, nonpossano difendere in tempo utile i loro diritti einteressi;

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 97

j. trasmettere atti giudiziali e stragiudiziali oeseguire commissioni rogatorie secondo gli accordiinternazionali vigenti o, in mancanza di tali accordi,in maniera compatibile con le leggi e i regolamentidello Stato di residenza;k. esercitare i diritti di controllo e d’ispezione,previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Statod’invio, sui navigli marittimi e sui battelli fluvialiaventi la cittadinanza di questo Stato e sugliaeromobili immatricolati nello stesso, come anche suiloro equipaggi;l. prestare assistenza ai navigli, battelli e aeromobilimenzionati nel capoverso k, e ai loro equipaggi,ricevere le dichiarazioni sul viaggio di questi naviglie battelli, esaminare e vistare le carte di bordo e,senza pregiudizio dei poteri delle autorità dello Statodi residenza, fare inchieste sugli infortuni occorsinella traversata e comporre, in quanto l’autorizzinole leggi e i regolamenti dello Stato d’invio, lecontroversie di qualsiasi natura tra il capitano, gliufficiali e i marinai;m. esercitare tutte le altre funzioni affidate a unposto consolare dallo Stato di invio, che non sianovietate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato diresidenza o alle quali questo Stato non s’opponga,oppure che sono menzionate negli accordiinternazionali in vigore tra lo Stato d’invio e loStato di residenza.

Art. 6Esercizio delle funzioni consolari fuori della

circoscrizione consolareIn circostanze particolari, un funzionario consolarepuò, con il consenso dello Stato di residenza,esercitare le sue funzioni fuori della suacircoscrizione consolare.

Art. 7Esercizio di funzioni consolari in uno Stato

terzoLo Stato d’invio può, dopo averlo notificato agli Statiinteressati e qualora uno di essi non s’oppongaespressamente, incaricare un posto consolarestabilito in uno Stato d’assumere l’esercizio difunzioni consolari in un altro Stato.

Art. 8Esercizio di funzioni consolari per conto d’uno

Stato terzoDopo un’appropriata notificazione allo Stato diresidenza e qualora questo Stato non s’opponga, unposto consolare dello Stato d’invio può esercitarefunzioni consolari nello Stato di residenza per contod’uno Stato terzo.

Art. 9Classi dei capi di posti consolari

1. I capi di posti consolari sono ripartiti in quattroclassi, come segue:

a. consoli generali;b. consoli;c. viceconsoli;d. agenti consolari.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non restringepunto il diritto d’una qualsiasi delle PartiContraenti di stabilire la denominazione deifunzionari consolari che non sono capi di posticonsolari.

Art. 10Nomina e ammissione dei capi di posti

consolari1. I capi di posti consolari sono nominati dallo Statod’invio e sono ammessi all’esercizio delle lorofunzioni dallo Stato di residenza.2. Riservate le disposizioni della presenteConvenzione, i modi della nomina e dell’ammissionedel capo d’un posto consolare sono stabiliti dalleleggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato d’invio edello Stato di residenza.

Art. 11Lettera patente o notificazione della nomina

I. Il capo d’un posto consolare è provveduto, dalloStato d’invio, d’un documento, in forma di letterapatente o d’atto simile, steso per ciascuna nomina,attestante la sua qualità e indicante, di regola, i suoinomi e cognome, la sua categoria e classe, lacircoscrizione consolare e la sede del posto consolare.2. Lo Stato d’invio trasmette la lettera patente o unatto simile, per il tramite diplomatico o per qualsiasialtro mezzo appropriato, al governo dello Stato sulcui territorio il capo d’un posto consolare deveesercitare le sue funzioni.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi98

3. Se lo Stato di residenza consente, lo Stato d’inviopuò sostituire alla lettera patente o a un atto simileuna notificazione contenente le indicazioni previstenel paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 12Exequatur

1. Il capo d’un posto consolare è ammessoall’esercizio delle sue funzioni da un permesso delloStato di residenza, chiamato «exequatur», quale chesia la forma di questo permesso.2. Lo Stato che nega un exequatur non è tenuto acomunicarne il motivo allo Stato d’invio.3. Riservate le disposizioni degli articoli 13 e 15, ilcapo d’un posto consolare non può entrare infunzione prima d’avere ricevuto l’exequatur.

Art. 13Ammissione provvisoria dei capi di posti

consolariNell’attesa della concessione dell’exequatur, il capod’un posto consolare può essere ammessoprovvisoriamente all’esercizio delle sue funzioni. Inquesto caso, le disposizioni della presenteConvenzione sono applicabili.

Art. 14Notificazione alle autorità della circoscrizione

consolareNon appena il capo d’un posto consolare è statoammesso, sia pure provvisoriamente, all’eserciziodelle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto ainformare immediatamente le autorità competentidella circoscrizione consolare. Esso è del pari tenutoa vegliare affinché siano prese le misure necessarie apermettere al capo d’un posto consolare d’adempierei doveri del suo ufficio e di godere del trattamentoprevisto nelle disposizioni della presenteConvenzione.

Art. 15Esercizio temporaneo delle funzioni di capo

d’un posto consolare1. Se il capo d’un posto consolare è impeditod’esercitare le sue funzioni, oppure se il posto èvacante, un gerente interinale può agireprovvisoriamente come capo d’un posto consolare.2. I nomi e il cognome del gerente interinale sononotificati dalla missione diplomatica allo Statod’invio o, in mancanza d’una missione diplomatica

di questo Stato nello Stato di residenza, dal capo delposto consolare o, se questo è impedito, da ogni altraautorità competente dello Stato d’invio al ministerodegli affari esteri dello Stato di residenza oall’autorità designata da questo ministero. Di regola,questa notificazione dev’essere fatta in precedenza.Lo Stato di residenza può sottoporre al suo consensol’ammissione, come gerente interinale, di unapersona che non sia un agente diplomatico né unfunzionario consolare dello Stato d’invio nello Statodi residenza.3. Le autorità competenti dello Stato di residenzadevono prestare assistenza e protezione al gerenteinterinale. Durante la sua gestione, le disposizionidella presente Convenzione gli sono applicabili nonaltrimenti che al capo del posto consolare del quale sitratta. Tuttavia, lo Stato di residenza non è tenutoad accordare al gerente interinale le agevolezze, iprivilegi e le immunità il cui godimento da parte delcapo del posto consolare è subordinato a condizioniche il gerente interinale non adempie.4. Il membro del personale diplomatico dellarappresentanza diplomatica dello Stato d’invio nelloStato di residenza, che sia nominato gerenteinterinale dallo Stato d’invio nelle condizionipreviste dal paragrafo 1 del presente articolo,continua a godere dei privilegi e delle immunitàdiplomatiche, se lo Stato di residenza non vi sioppone.

Art. 16Precedenza tra i capi di posti consolari

1. I capi di posti consolari prendono posto inciascuna classe secondo il giorno della concessionedell’exequatur.2. Se, per altro, il capo d’un posto consolare, primad’ottenere l’exequatur, è ammesso provvisoriamenteall’esercizio delle sue funzioni, il giorno di questaammissione provvisoria determina l’ordine diprecedenza; quest’ordine è mantenuto dopo laconcessione dell’exequatur.3. L’ordine di precedenza tra due o più capi di posticonsolari, che hanno ottenuto l’exequatur ol’ammissione provvisoria in uno stesso giorno, èdeterminato dal giorno in cui la lettera patente o unatto simile è stato presentato oppure la notificazionedi cui al paragrafo 3 dell’articolo 11 è stata fatta alloStato di residenza.4. I gerenti interinali prendono posto dopo tutti icapi di posti consolari. Tra essi, prendono postosecondo i momenti in cui hanno assunto le funzionidi gerenti interinali e che sono stati indicati nelle

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 99

notificazioni fatte in virtù dell’articolo 15 paragrafo2.5. I funzionari consolari onorari, capi di posticonsolari, prendono posto, in ciascuna classe, dopo ifunzionari consolari di carriera, capi di posticonsolari, nell’ordine e secondo le regole stabilite neiparagrafi precedenti.6. I capi di posti consolari hanno la precedenza suifunzionari consolari che non abbiano questa qualità.

Art. 17Compimento d’atti diplomatici da funzionari

consolari1. Nello Stato dove lo Stato d’invio non ha unamissione diplomatica o non è rappresentato dallamissione diplomatica d’uno Stato terzo, unfunzionario consolare può, con il consenso delloStato di residenza e senza che ne sia toccato il suostato consolare, essere incaricato di compiere attidiplomatici. Il compimento di questi atti da unfunzionario consolare non gli conferiscono alcundiritto ai privilegi e alle immunità diplomatici.2. Un funzionario consolare può, dopo lanotificazione allo Stato di residenza, essereincaricato di rappresentare lo Stato d’invio in tuttele organizzazioni intergovernative.Agendo in questa qualità, egli ha diritto a tutti iprivilegi e immunità concessi dal dirittointernazionale consuetudinario o dagli accordiinternazionali a un rappresentante inun’organizzazione intergovernativa; tuttavia, perquanto concerne ogni altra funzione consolare da luiesercitata, non ha diritto a un’immunitàgiurisdizionale più ampia di quella di cui un agenteconsolare gode in virtù della presente Convenzione.

Art. 18Nomina d’una medesima persona, comefunzionario consolare, da due o più Stati

Due o più Stati possono, con il consenso dello Statodi residenza, nominare una medesima persona comefunzionario consolare in questo Stato.

Art. 19Nomina dei membri del personale consolare

1. Riservate le disposizioni degli articoli 20, 22 e 23,lo Stato d’invio nomina a suo grado i membri delpersonale consolare.2. Lo Stato d’invio notifica abbastanza per tempoallo Stato di residenza i nomi e il cognome, la

categoria e la classe di tutti i funzionari consolaridiversi dal capo d’un posto consolare, affinché questoStato possa, se lo desidera, esercitare i diritti che gliconferisce il paragrafo 3 dell’articolo 23.3. Lo Stato d’invio può, se le sue leggi e i suoiregolamenti l’esigono, domandare allo Stato diresidenza di concedere un exequatur a unfunzionario consolare che non è capo d’un postoconsolare.4. Lo Stato di residenza può se le sue leggi e i suoiregolamenti l’esigono, concedere un exequatur a unfunzionario consolare che non è capo d’un postoconsolare.

Art. 20Effettivo del personale consolare

Ove manchi un accordo esplicito sull’effettivo delpersonale del posto consolare, lo Stato di residenzapuò esigere che esso sia mantenuto nei limiti diquello che desidera come ragionevole e normale,tenuto conto delle circostanze e delle condizioniprevalenti nella circoscrizione consolare e dei bisognidel posto consolare considerato.

Art. 21Precedenza tra funzionari consolari d’un posto

consolareL’ordine di precedenza tra funzionari consolari d’unposto consolare e tutti i cambiamenti di tale ordinesono notificati dalla missione diplomatica dello Statod’invio o, mancando una tale missione nello Stato diresidenza, dal capo del posto consolare al ministerodegli affari esteri dello Stato di residenza oall’autorità designata da questo ministero.

Art. 22Cittadinanza dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari avranno, di regola, lacittadinanza dello Stato di invio.2. I funzionari consolari possono essere scelti tra icittadini dello Stato di residenza, solamente con ilconsenso espresso di questo Stato, che può revocarloin ogni momento.3. Lo Stato di residenza può riservarsi il medesimodiritto rispetto ai cittadini d’uno Stato terzo, chenon siano anche cittadini dello Stato d’invio.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi100

Art. 23Persona dichiarata non grata

1. Lo Stato di residenza può in ogni momentoinformare lo Stato d’invio che un funzionarioconsolare è persona non grata o che qualsiasi altromembro del personale consolare non è accettabile. LoStato d’invio richiamerà la persona della quale sitratta oppure metterà fine alle sue funzioni nel postoconsolare, secondo il caso.2. Se lo Stato d’invio nega d’eseguire o non eseguiscein un termine ragionevole gli obblighi che glispettano secondo il paragrafo 1 del presente articolo,lo Stato di residenza può, secondo il caso, ritirarel’exequatur alla persona della quale si tratta ocessare di considerarla un membro del personaleconsolare.3. Una persona nominata membro d’un postoconsolare può essere dichiarata non accettabile primache arrivi sul territorio dello Stato di residenza o, segià vi si trovi, prima dell’entrata in funzione nelposto consolare. In tale caso, lo Stato d’invio deverevocare la nomina.4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 3 del presentearticolo, lo Stato di residenza non è tenuto acomunicare allo Stato d’invio le ragioni della suarisoluzione.

Art. 24Notificazione allo Stato di residenza delle

nomine, degli arrivi e delle partenze1. Sono notificati al ministero degli affari esteri delloStato di residenza o all’autorità designata da questoministero:

a. la nomina dei membri d’un posto consolare, illoro arrivo dopo la nomina al posto consolare, laloro partenza definitiva o la cessazione dalle lorofunzioni e ogni altro cambiamento interessante illoro stato e occorso durante il loro servizio nelposto consolare;b. l’arrivo e la partenza definitiva d’una personadella famiglia d’un membro d’un posto consolare evivente nella sua comunione domestica e, se è ilcaso, il fatto che una persona divenga o cessid’essere membro della famiglia;c. l’arrivo e la partenza definitiva di membri delpersonale privato e, se è il caso, la cessazione delloro servizio in tale qualità;d. l’impiego e il licenziamento di persone residentinello Stato di residenza, come membri del postoconsolare o del personale privato aventi diritto aiprivilegi e alle immunità.

2. Sempre che sia possibile, l’arrivo e la partenzadefinitiva devono parimente essere notificati inprecedenza.

Sezione II. Fine delle funzioni consolari

Art. 25Fine delle funzioni di membro d’un posto

consolareLe funzioni di membro d’un posto consolare cessanosegnatamente con:a. la notificazione dallo Stato d’invio allo Stato diresidenza della cessazione da tali funzioni;b. il ritiro dell’exequatur;c. la notificazione dallo Stato d’invio allo Stato diresidenza d’avere cessato di considerare membro delpersonale consolare la persona della quale si tratta.

Art. 26Partenza dal territorio dello Stato di residenza

Lo Stato di residenza deve, anche in caso di conflittoarmato, accordare ai membri del posto consolare e aimembri del personale privato, che non siano suoicittadini, e ai membri della loro famiglia viventi conloro in comunione domestica, qualunque ne sia lacittadinanza, il tempo e le agevolezze necessarie perpreparare la loro partenza e lasciare il suo territorioentro i termini migliori dopo la cessazione delle lorofunzioni. In particolare, se occorre, deve fornire imezzi di trasporto necessari a loro e ai loro beni,salvo i beni acquistati sul suo territorio e di cui almomento della partenza sia vietata l’esportazione.

Art. 27Protezione delle stanze e dell’archivio consolari

e degli interessi dello Stato d’invio incircostanze eccezionali

1. In caso di rottura delle relazioni consolari tra dueStati:

a. lo Stato di residenza è tenuto, anche in caso diconflitto armato, a rispettare e proteggere lestanze consolari, come anche i beni del postoconsolare e l’archivio consolare;b. lo Stato d’invio può affidare la custodia dellestanze consolari, dei beni che vi si trovino el’archivio consolare a uno Stato terzo accettabileper lo Stato di residenza;

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 101

c. lo Stato d’invio può affidare la protezione deisuoi interessi e di quelli dei suoi cittadini a unoStato terzo accettabile per lo Stato di residenza.

2. In caso di chiusura temporanea o definitiva d’unposto consolare, sono applicabili le disposizioni delcapoverso a paragrafo 1 del presente articolo. Inoltre,

a. se lo Stato d’invio, ancorché non rappresentatonello Stato di residenza da una missionediplomatica, ha sul territorio di questo Stato unaltro posto consolare, questo posto consolare puòessere incaricato della custodia dei locali del postoconsolare che è stato chiuso, dei beni che vi sitrovino, dell’archivio consolare e, con il consensodello Stato di residenza, dell’esercizio dellefunzioni consolari nella circoscrizione di questoposto consolare; oppureb. se lo Stato d’invio non ha nello Stato diresidenza una missione diplomatica né un altroposto consolare, sono applicabili le disposizioni deicapoversi b e c del paragrafo 1 del presentearticolo.

Capo IIAgevolezze, privilegi e immunità concernenti iposti consolari, i funzionari consolari di carriera

e gli altri membri d’un posto consolare

Sezione I. Agevolezze, privilegi e immunitàconcernenti il posto consolare

Art. 28Agevolezze accordate al posto consolare per la

sua attivitàLo Stato dì residenza accorda tutte le agevolezze peril compimento delle funzioni del posto consolare.

Art. 29Uso della bandiera e dello stemma nazionali

1. Lo Stato d’invio ha il diritto d’adoperare nelloStato di residenza la sua bandiera nazionale e il suostemma con le armi dello Stato conformemente alledisposizioni del presente articolo.2. La bandiera nazionale dello Stato d’invio puòessere inalberata e, lo stemma con le armi delloStato, collocato sull’edificio occupato dal postoconsolare e sulla sua porta d’entrata, come anchesulla residenza del capo d’un posto consolare e sui

suoi mezzi di trasporto quando sono adoperati per ibisogni del servizio.3. Nell’esercizio del diritto accordato nel presentearticolo, sarà tenuto conto delle leggi, deiregolamenti e degli usi dello Stato di residenza.

Art. 30Abitazione

1. Lo Stato di residenza deve agevolare l’acquisto sulsuo territorio, nell’ambito delle leggi e deiregolamenti, da parte dello Stato d’invio, delle stanzenecessarie al posto consolare oppure aiutarlo aprocurarsele in altra maniera.2. Esso deve parimente, se occorre, aiutare il postoconsolare a ottenere delle abitazioni convenienti per imembri dello stesso.

Art. 31Inviolabilità delle stanze consolari

1. Le stanze consolari sono inviolabili nella misuraprevista nel presente articolo.2. Le autorità dello Stato di residenza non possonopenetrare nella parte delle stanze consolari, che ilposto consolare adopera esclusivamente per i bisognidel suo lavoro, salvo che con il consenso del capo delposto consolare, della persona da lui designata o delcapo della missione diplomatica dello Stato d’invio.Tuttavia, il consenso del capo del posto consolarepuò essere presunto in caso d’incendio o d’altrosinistro che esiga misure di protezione immediate.3. Riservate le disposizioni del paragrafo 2 delpresente articolo, lo Stato di residenza ha l’obbligospeciale di prendere tutte le misure appropriate perimpedire che le stanze consolari siano invase odanneggiate e che la pace del posto consolare siaturbata oppure la sua dignità diminuita.4. Le stanze consolari e la loro mobilia, i beni delposto consolare e i suoi mezzi di trasporto nonpossono essere oggetto d’alcuna forma direquisizione a fini di difesa nazionale o d’utilitàpubblica. Qualora un’espropriazione fosse necessariaa tali fini, saranno prese tutte le disposizioniappropriate per evitare che sia posto ostacoloall’esercizio delle funzioni consolari e sarà pagataallo Stato d’invio un’indennità pronta, adeguata edeffettiva.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi102

Art. 32Esenzione fiscale delle stanze consolari

1. Le stanze consolari e la residenza del capo d’unposto consolare di carriera, delle quali è proprietarioo conduttore lo Stato d’invio o qualsiasi altrapersona operante per conto di questo Stato, sonoesenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura,nazionali, regionali o comunali, purché non si trattidi tasse riscosse a rimunerazione di particolariservizi resi.2. L’esenzione fiscale prevista nel paragrafo 1 delpresente articolo non è applicabile a queste imposte etasse, qualora secondo le leggi e i regolamenti delloStato di residenza siano a carico della persona che hacontrattato con lo Stato d’invio o che ha operato perconto di questo Stato.

Art. 33Inviolabilità dell’archivio e dei documenti

consolariL’archivio e i documenti consolari sono inviolabili inogni tempo e ovunque si trovino.

Art. 34Libertà di movimento

Riservate le leggi e i regolamenti sulle zone il cuiaccesso è vietato o disciplinato per motivi disicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura lalibertà di collocamento e di circolazione sul suoterritorio a tutti i membri del posto consolare.

Art. 35Libertà di comunicazione

1. Lo Stato di residenza permette e protegge lalibertà di comunicazione del posto consolare per ognifine ufficiale. Comunicando con il governo, lemissioni diplomatiche e gli altri posti consolari delloStato d’invio, ovunque si trovino, il posto consolarepuò adoperare tutti i mezzi appropriati dicomunicazione, compresi i corrieri diplomatici oconsolari, la valigia diplomatica o consolare e imessaggi crittografici.Nondimeno, il posto consolare non può, senza ilconsenso dello Stato di residenza, impiantare eadoperare un posto radiofonico emittente.2. La corrispondenza ufficiale del posto consolare èinviolabile. La locuzione «corrispondenza ufficiale»si riferisce a tutta la corrispondenza concernente ilposto consolare e le sue funzioni.

3. La valigia consolare non dev’essere aperta nétrattenuta. Nondimeno, se le autorità competentidello Stato di residenza hanno seri motivi di credereche la valigia contenga cose diverse dallacorrispondenza, dal documenti e dagli oggetti di cuial paragrafo 4 del presente articolo, possonodomandare che essa sia aperta in loro presenza da unrappresentante autorizzato dello Stato d’invio. Se leautorità di questo Stato respingono la domanda, lavaligia è rinviata al suo luogo di origine.4. I colli componenti la valigia consolare devonorecare all’esterno i contrassegni visibili della loronatura e possono contenere soltanto lacorrispondenza ufficiale e i documenti od oggettidestinati esclusivamente a un uso ufficiale.5. Il corriere consolare dev’essere latore d’undocumento ufficiale attestante questa sua qualità eindicante il numero dei colli componenti la valigiaconsolare. Salvo che lo Stato di residenza viconsenta, egli non dev’essere cittadino di questoStato né, qualora non sia cittadino dello Statod’invio, un residente permanente nello Stato diresidenza. Nell’esercizio delle sue funzioni, questocorriere è protetto dallo Stato di residenza. Egli godedell’inviolabilità personale e non può essereassoggettato ad alcuna forma d’arresto o didetenzione.6. Lo Stato d’invio, le sue missioni diplomatiche e isuoi posti consolari possono designare corrieridiplomatici ad hoc. In questo caso, le disposizioni delparagrafo 5 del presente articolo sono parimenteapplicabili, ma le immunità quivi menzionatecesseranno d’essere applicabili non appena il corriereabbia consegnato al destinatario la valigia consolareaffidatagli.7. La valigia consolare può essere affidata alcomandante d’un naviglio o d’un aeromobilecommerciale, che deve giungere a un punto d’entrataautorizzato. Questo comandante deve essere latored’un documento ufficiale indicante il numero deicolli componenti la valigia, ma non è consideratocorriere consolare. In virtù d’un accordo con leautorità locali competenti, il posto consolare puòinviare un suo membro a prendere direttamente eliberamente possesso della valigia dalle mani delcomandante del naviglio o dell’aeromobile.

Art. 36Comunicazione con i cittadini dello Stato

d’invio1. Per agevolare l’esercizio delle funzioni consolariconcernenti i cittadini dello Stato d’invio:

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a. il funzionario consolare deve avere la libertà dicomunicare con i cittadini dello Stato d’invio e direcarsi da loro. I cittadini dello Stato d’inviodevono avere la stessa libertà di comunicare con ifunzionari consolari e di recarsi da loro;b. a domanda dell’interessato, le autoritàcompetenti dello Stato di residenza devonoavvertire senza indugio il posto consolare delloStato d’invio allorché, nella sua circoscrizioneconsolare, un cittadino di questo Stato è arrestato,incarcerato o messo in stato di detenzionepreventiva o d’ogni altra forma di detenzione.Ogni comunicazione indirizzata al postoconsolare dalla persona arrestata, incarcerata omessa in stato di detenzione preventiva o d’ognialtra forma di detenzione deve parimente esseretrasmessa senza indugio da tali autorità. Questedevono informare senza indugio l’interessato deisuoi diritti in conformità del presente capoverso;c. i funzionari consolari hanno il diritto di recarsidal cittadino dello Stato di invio, che siaincarcerato, in stato di detenzione preventiva od’ogni altra forma di detenzione, d’intrattenersi ecorrispondere con lui e di provvedere alla suarappresentanza in giudizio. Essi hanno parimenteil diritto di recarsi da un cittadino dello Statod’invio, che sia incarcerato o detenuto inesecuzione d’un giudizio nella loro circoscrizione.Nondimeno, i funzionari consolari devonoastenersi dall’intervenire in favore d’un cittadinoincarcerato oppure in stato di detenzionepreventiva o di qualsiasi altra forma didetenzione, qualora l’interessato s’oppongaespressamente.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolodevono essere esercitati nell’ambito delle leggi e diregolamenti dello Stato di residenza, ma è inteso chequeste leggi e regolamenti devono permettere lapiena attuazione degli scopi per i quali i diritti sonoaccordati in virtù del presente articolo.

Art. 37Informazioni in caso di morte, di tutela ocuratela, di naufragio e d’infortunio aereo

Le autorità competenti dello Stato di residenza,qualora posseggano le informazioni corrispondenti,devono:a. in caso di morte d’un cittadino dello Stato d’invio,informare senza indugio il posto consolare nella cuicircoscrizione è avvenuta la morte;

b. notificare senza indugio al posto consolarecompetente tutti i casi in cui dovrebbe essereprovveduto alla nomina d’un tutore o d’un curatorea un cittadino minorenne o incapace dello Statod’invio. È tuttavia riservata, per quanto concerne lanomina del tutore e del curatore, l’applicazione delleleggi e dei regolamenti dello Stato di residenza;c. se un naviglio o un battello avente la cittadinanzadello Stato d’invio fa naufragio o dà in secco nelmare territoriale o nelle acque interne dello Stato diresidenza, oppure se un aeromobile immatricolatonello Stato d’invio subisce un infortunio sulterritorio dello Stato di residenza, informare senzaindugio il posto consolare più vicino al luogo dovel’infortunio è avvenuto.

Art. 38Comunicazione con le autorità dello Stato di

residenzaNell’esercizio delle loro funzioni, i funzionariconsolari possono rivolgersi:a. alle autorità locali competenti della lorocircoscrizione consolare;b. alle autorità centrali competenti dello Stato diresidenza se e nella misura in cui sia ammesso dalleleggi, dai regolamenti e dagli usi di questo Stato odagli accordi internazionali in materia.

Art. 39Diritti e tasse consolari

1. Il posto consolare può riscuotere nel territoriodello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti pergli atti consolari dalle leggi e dai regolamenti delloStato d’invio.2. Le somme riscosse a titolo di diritti e tasse di cuial paragrafo 1 del presente articolo e le relativericevute sono esenti da ogni imposta e tassa delloStato di residenza.

Sezione II. Agevolezze, privilegi e immunitàconcernenti i funzionari consolari di carriera e

gli altri membri del corpo consolare

Art. 40Protezione dei funzionari consolari

Lo Stato di residenza tratterà i funzionari consolaricon il rispetto che loro è dovuto e prenderà tutte lemisure appropriate a impedire ogni offesa allapersona, libertà e dignità degli stessi.

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Art. 41Inviolabilità personale dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari possono essere messi instato d’arresto o di detenzione preventiva solamentein caso di grave delitto e per effetto d’una decisionedell’autorità giudiziaria competente.2. Eccettuato il caso previsto nel paragrafo 1 delpresente articolo, i funzionari consolari non possonoessere incarcerati né sottoposti ad alcun’altra formadi restrizione della libertà personale, se non sia inesecuzione d’una decisione giudiziale definitiva.3. Allorché sia promossa una procedura penalecontro un funzionario consolare, questi è tenuto apresentarsi alle autorità competenti. Nondimeno, laprocedura dev’essere condotta con i riguardi chesono dovuti al funzionario consolare a cagione delsuo stato ufficiale e, eccettuato il caso previsto nelparagrafo 1 del presente articolo, in maniera dadisturbare il meno possibile l’esercizio delle funzioniconsolari. Allorché, nelle circostanze di cui alparagrafo 1 del presente articolo, divenga necessariomettere un funzionario consolare in stato didetenzione preventiva, la procedura contro di luideve essere aperta nel termine più breve.

Art. 42Notificazione dei casi d’arresto, di detenzione o

d’esecuzione forzataIn caso d’arresto, di detenzione preventiva d’unmembro del personale consolare o di perseguimentopenale contro di lui, lo Stato di residenza è tenuto ainformare al più presto il capo del posto consolare. Sequest’ultimo stesso è oggetto d’una di queste misure,lo Stato di residenza deve informarne in viadiplomatica lo Stato d’invio.

Art. 43Immunità dalla giurisdizione

1. I funzionari consolari e gl’impiegati consolari nonsono soggetti alla giurisdizione delle autoritàgiudiziarie e amministrative dello Stato di residenzaper gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioniconsolari.2. Nondimeno, le disposizioni del paragrafo 1 delpresente articolo non si applicano in caso d’azionecivile:

a. risultante da un contratto che un funzionarioconsolare o un impiegato consolare non abbiaconchiuso espressamente o implicitamente comemandatario dello Stato d’invio; oppure

b. promossa da un terzo per danno risultante daun infortunio cagionato nello Stato di residenzada un veicolo, naviglio o aeromobile.

Art. 44Obbligo di rispondere come testimonio

1. I membri d’un posto consolare possono esserechiamati a rispondere come testimoni nel corso diprocedure giudiziarie e amministrative. Gliimpiegati consolari e i membri del personale diservizio non devono negare di rispondere cometestimoni, eccettuato il caso indicato nel paragrafo 3del presente articolo. Nessuna misura coercitiva oaltra sanzione può essere applicata al funzionarioconsolare che non testimonia.2. L’autorità che chiede la testimonianza deve evitaredi disturbare un funzionario consolare nell’eserciziodelle sue funzioni. Essa può assumere latestimonianza nella residenza dello stesso o nel postoconsolare, oppure accettarne una dichiarazionescritta, ogni volta che sia possibile.3. I membri d’un posto consolare non sono tenuti adeporre su fatti attenenti all’esercizio delle lorofunzioni e a produrre la corrispondenza e idocumenti ufficiali che le concernono. Essi sonoanche autorizzati a non testimoniare come periticirca il diritto nazionale dello Stato d’invio.

Art. 45Rinuncia ai privilegi e alle immunità

1. Lo Stato d’invio può rinunciare rispetto a unmembro del posto consolare ai privilegi e alleimmunità previsti negli articoli 41, 43 e 44.2. La rinuncia deve sempre essere espressa, conriserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presentearticolo, ed essere comunicata in scritto allo Stato diresidenza.3. Il funzionario consolare o un impiegato consolare,che promuove una procedura in una materia nellaquale godrebbe dell’immunità di giurisdizione invirtù dell’articolo 43, non è ammesso a invocarequesta immunità rispetto a qualsiasi domandariconvenzionale direttamente legata con la domandaprincipale.4. La rinuncia all’immunità di giurisdizione perun’azione civile o amministrativa non implica per séla rinuncia all’immunità dalle misure d’esecuzionedel giudizio, per le quali occorre una rinunciadistinta.

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Art. 46Esenzione dall’immatricolazione degli stranieri

e dal permesso di dimora1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari e imembri delle loro famiglie viventi con loro incomunione domestica sono esenti da ogni obbligoprevisto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato diresidenza in materia d’immatricolazione deglistranieri e di permesso di dimora.2. Nondimeno, le disposizioni del paragrafo 1 delpresente articolo non si applicano all’impiegatoconsolare, che non sia impiegato permanente delloStato d’invio o che eserciti un’attività privata dicarattere lucrativo nello Stato di residenza, né a unmembro della sua famiglia.

Art. 47Esenzione dal permesso di lavoro

1. I membri del posto consolare sono, per quantoconcerne i servizi resi allo Stato d’invio, esenti dagliobblighi imposti in materia di permesso di lavorodalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenzaconcernenti l’impiego della mano d’opera straniera.2. I membri del personale privato dei funzionariconsolari e impiegati consolari, che non esercitanoalcuna occupazione di natura lucrativa nello Stato diresidenza, sono esenti dagli obblighi di cui alparagrafo 1 del presente articolo.

Art. 48Esenzione dall’ordinamento di sicurezza sociale1. Riservate le disposizioni del paragrafo 3 delpresente articolo, i membri del posto consolare,quanto ai servizi che rendono allo Stato d’invio, e imembri delle loro famiglie viventi nella lorocomunione domestica sono esenti dalle disposizionidi sicurezza sociale che possano essere in vigore nelloStato di residenza.2. L’esenzione prevista nel paragrafo 1 del presentearticolo s’applica parimente ai membri del personaleprivato al servizio esclusivo dei membri del postoconsolare, a condizione:

a. che non siano cittadini dello Stato di residenzao non abbiano in questo la residenza permanente;eb. che siano soggetti alle disposizioni di sicurezzasociale in vigore nello Stato d’invio o in uno Statoterzo.

3. I membri del posto consolare che hanno al serviziopersone cui non si applichi l’esenzione prevista nelparagrafo 2 del presente articolo, devono osservare

gli obblighi imposti al datore di lavoro dalledisposizioni di sicurezza sociale dello Stato diresidenza.4. L’esenzione prevista nei paragrafi 1 e 2 delpresente articolo non esclude la partecipazionevolontaria all’ordinamento di sicurezza sociale delloStato di residenza, in quanto sia ammessa da questoStato.

Art. 49Esenzione fiscale

1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari e imembri della loro famiglia viventi nella lorocomunione domestica sono esenti da ogni imposta etassa, personali o reali, nazionali regionali ecomunali, eccettuati:

a. le imposte indirette di natura tale che sonoordinariamente incorporate nei prezzi delle mercio dei servizi;b. le imposte e le tasse sui beni immobili privatisituati nel territorio dello Stato di residenza,riservate le disposizioni dell’articolo 32;c. i diritti di successione e di mutazione riscossidallo Stato di residenza, riservate le disposizionidel paragrafo b dell’articolo 51;d. le imposte e le tasse sui redditi privati, compresii guadagni in capitale, che abbiano la fonte nelloStato di residenza, e le imposte sul capitaleriscosse sugli investimenti fatti in impresecommerciali o finanziarie situate nello Stato diresidenza;e. le imposte e le tasse riscosse a rimunerazione diservizi particolari resi;f. i diritti di registro, di cancelleria, d’ipoteca e dibollo, riservate le disposizioni dell’articolo 32.

2. I membri del personale di servizio sono esentidalle imposte e dalle tasse sulle mercedi che ricevonoper i loro servizi.3. I membri del posto consolare, che impieganopersone il cui stipendio o la cui mercede non sianoesenti dall’imposta sul reddito nello Stato diresidenza, devono rispettare gli obblighi imposti aldatori di lavoro dalla legge e dai regolamenti diquesto Stato in materia di riscossione dell’impostasul reddito.

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Art. 50Esenzione dai diritti doganali e dalla visita

doganale1. Secondo le disposizioni legislative eregolamentari, che può prendere, lo Stato diresidenza autorizza l’entrata e accorda l’esenzione daogni diritto doganale, tassa e altro tributo connesso,diversi dalle spese di deposito, di trasporto oattenenti a servizi analoghi, per:

a. gli oggetti destinati all’uso ufficiale del postoconsolare;b. gli oggetti destinati all’uso personale delfunzionario consolare e dei membri della suafamiglia viventi nella sua comunione domestica,comprese le masserizie destinate al suostabilimento. Le merci di consumo non devonosuperare le quantità necessarie all’uso diretto daparte degli interessati.

2. Gli impiegati consolari godono dei privilegi e delleesenzioni previste nel paragrafo 1 del presentearticolo per gli oggetti importati in occasione del loroprimo impianto.3. Gli oggetti destinati all’uso personale delfunzionario consolare e dei membri della suafamiglia viventi nella sua comunione domestica sonoesenti dalla visita doganale. Essi possono esseresottoposti alla visita solamente se vi siano serieragioni di supporre che contengono oggetti diversida quelli menzionati nel capoverso b del paragrafo 1del presente articolo oppure oggetti la cuiimportazione o esportazione è vietata dalle leggi e dairegolamenti dello Stato di residenza o sottoposta allesue leggi e ai suoi regolamenti di quarantena.Questa visita non può essere fatta che in presenzadel funzionario consolare o del membro interessatodella sua famiglia.

Art. 51Successione d’un membro del posto consolare o

d’un membro della sua famigliaIn caso di morte d’un membro del posto consolare od’un membro della sua famiglia, che viveva nella suacomunione domestica, lo Stato di residenza è tenuto:a. a permettere l’esportazione dei beni mobili deldefunto, eccettuati quelli acquistati nello Stato diresidenza e che siano oggetto d’una proibizione diesportazione al momento della morte;b. a non riscuotere diritti nazionali, regionali ocomunali di successione né di mutazione sui benimobili la cui presenza nello Stato di residenza eradovuta esclusivamente alla presenza, nello stesso, del

defunto come membro del corpo consolare o dellafamiglia d’un membro del posto consolare.

Art. 52Esenzione dalle prestazioni personali

Lo Stato di residenza deve esentare i membri delposto consolare e i membri della loro famiglia viventinella loro comunione domestica, da ogni prestazionepersonale e da ogni servizio d’interesse pubblico,qualunque ne sia la natura, e dagli oneri militaricome le requisizioni, le contribuzioni e gliacquartieramenti.

Art. 53Principio e fine dei privilegi e delle immunità

consolari1. Ogni membro d’un posto consolare gode deiprivilegi e delle immunità previsti nella presenteConvenzione, a contare dalla sua entrata sulterritorio dello Stato dì residenza per arrivare al suoposto o, se già si trova su questo territorio,dall’entrata in funzione nel posto consolare.2. I membri della famiglia d’un membro d’un postoconsolare, viventi nella sua comunione domestica, e imembri del suo personale privato, godono deiprivilegi e delle immunità previsti nella presenteConvenzione, a contare dall’ultimo dei momentiseguenti: quello a contare dal quale il detto membrodel corpo consolare gode dei privilegi e delleimmunità secondo il paragrafo 1 dei presentearticolo, quello della loro entrata sul territorio delloStato di residenza o quello in cui sono divenutimembri della detta famiglia o del detto personaleprivato.3. Cessando le funzioni d’un membro del postoconsolare, i suoi privilegi e le sue immunità, comeanche quelli dei membri della sua famiglia viventinella sua comunione domestica o dei membri del suopersonale privato, cessano ordinariamente al primodei momenti seguenti: al momento in cui la personaconsiderata lascia il territorio dello Stato diresidenza, oppure al decorso d’un termineragionevole accordatole a tale scopo, ma sussistonofino a questo momento, anche in caso di conflittoarmato. 1 privilegi e le immunità delle personeindicate nel paragrafo 2 del presente articolo cessanonon appena esse cessino d’appartenere allacomunione domestica o d’essere al servizio d’unmembro del posto consolare, rimanendo inteso che,se queste persone intendano lasciare il territoriodello Stato di residenza in un termine ragionevole, i

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loro privilegi e le loro immunità sussistono fino almomento della loro partenza.4. Nondimeno, quanto agli atti compiuti da unfunzionario consolare o da un impiegato consolarenell’esercizio delle sue funzioni, l’immunità dallagiurisdizione sussiste senza limitazione di durata.5. In caso di morte d’un membro del posto consolare,i membri della sua famiglia, che convivono con lui,continuano a godere dei privilegi e delle immunitàche loro spettano, fino al primo dei momentiseguenti: quello in cui lasciano il territorio delloStato di residenza, oppure al decorso d’un termineragionevole che sarà loro accordato a tale scopo.

Art. 54Obblighi degli Stati terzi

1. Se il funzionario consolare traversa il territorio osi trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli haconcesso un visto, qualora questo sia richiesto, perandare ad assumere le sue funzioni o per recarsi alsuo posto, oppure per rientrare nello Stato d’invio, loStato terzo gli accorderà le immunità previste neglialtri articoli della presente Convenzione, che possonoessere necessarie a permettergli il passaggio o ilritorno. Lo Stato terzo farà lo stesso per i membridella sua famiglia, viventi nella sua comunionedomestica e fruenti dei privilegi e delle immunità,che accompagnano il funzionario consolare oviaggiano separatamente per giungere a lui e perrientrare nello Stato d’invio.2. In condizioni simili a quelle previste nel paragrafo1 del presente articolo, gli Stati terzi non devonointralciare il passaggio, sul loro territorio, deimembri del posto consolare e dei membri della lorofamiglia viventi nella loro comunione domestica.3. Gli Stati terzi accorderanno alla corrispondenzaufficiale e alle altre comunicazioni ufficiali intransito, compresi i messaggi crittografici, lamedesima libertà e protezione che lo Stato diresidenza è tenuto ad accordare in virtù dellapresente convenzione. Essi accorderanno ai corriericonsolari, cui è stato concesso un visto, qualora fosserichiesto, e alle valigie consolari in transito, lamedesima inviolabilità e protezione che lo Stato diresidenza è tenuto ad accordare in virtù dellapresente Convenzione.4. Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi1, 2 e 3 del presente articolo s’applicano parimentealle persone indicate in questi paragrafi e allecomunicazioni ufficiali e alle valigie consolari,allorché la loro presenza sul territorio dello Statoterzo è dovuta a un caso di forza maggiore.

Art. 55Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello

Stato di residenza1. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loroimmunità, tutte le persone che ne godono hanno ildovere di rispettare le leggi e i regolamenti delloStato di residenza.Esse hanno parimente il dovere di non immischiarsinegli affari interni di questo Stato.2. Le stanze consolari non saranno adoperate inmaniera incompatibile con l’esercizio delle funzioniconsolari.3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presentearticolo non escludono la possibilità d’impiantare, inuna parte dell’edificio dove sono le stanze del postoconsolare, gli uffici di altri organismi o agenzie, acondizione che le stanze occupate da questi sianoseparate da quelle del posto consolare. In questo caso,tali uffici non sono considerati, ai fini della presenteConvenzione, come facenti parte delle stanzeconsolari.

Art. 56Assicurazione contro i danni cagionati da terzi

I membri del posto consolare devono conformarsi atutti gli obblighi imposti dalle leggi e dairegolamenti dello Stato di residenza in materiad’assicurazione di responsabilità civile per l’uso diqualsiasi veicolo, battello o aeromobile.

Art. 57Disposizioni speciali concernenti l’occupazione

privata di natura lucrativa1. I funzionari consolari di carriera noneserciteranno nello Stato di residenza alcuna attivitàprofessionale o commerciale per loro profittopersonale.2. I privilegi e le immunità previsti nel presente caponon sono accordati:

a. agli impiegati consolari e ai membri delpersonale di servizio, che esercitano nello Stato diresidenza un’occupazione privata di naturalucrativa;b. ai membri della famiglia d’una persona indicatanel capoverso a del presente numero e ai membridel suo personale privato;c. ai membri della famiglia d’un membro del postoconsolare, che esercitano essi stessi nello Stato diresidenza un’occupazione privata di caratterelucrativo.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi108

Capo IIIOrdinamento applicabile ai funzionari consolari

onorari e ai posti consolari da essi diretti

Art. 58Disposizioni generali concernenti le agevolezze,

i privilegi e le immunità1. Gli articoli 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, ilparagrafo 3 dell’articolo 54 e i paragrafi 2 e 3dell’articolo 55 si applicano ai posti consolari direttida un funzionario consolare onorario. In oltre, leagevolezze, i privilegi e le immunità di questi posticonsolari sono regolati dagli articoli 59, 60, 61 e 62.2. Gli articoli 42 e 43, il paragrafo 3 dell’articolo 44,gli articoli 45 e 53 e il paragrafo 1 dell’articolo 55 siapplicano ai funzionari consolari onorari. In oltre, leagevolezze, i privilegi e le immunità di questifunzionari consolari sono regolati dagli articoli 63,64, 65, 66 e 67.3. I privilegi e le immunità previsti nella presenteConvenzione non sono concessi ai membri dellafamiglia d’un funzionario consolare onorario o di unimpiegato consolare occupato in un posto consolarediretto da un funzionario consolare onorario.4. Lo scambio di valigie diplomatiche tra due posticonsolari situati in paesi differenti e diretti dafunzionari consolari onorari è ammesso soltanto conriserva del consenso dei due Stati di residenza.

Art. 59Protezione delle stanze consolari

Lo Stato di residenza prende le misure necessarie perproteggere le stanze consolari d’un posto consolarediretto da un funzionario consolare onorario eimpedire che siano invase o danneggiate e che la pacedel posto consolare sia turbata o la sua dignitàdiminuita.

Art. 60Esenzione fiscale delle stanze consolari

1. Le stanze consolari d’un posto consolare diretto daun funzionario consolare onorario, di cui lo Statod’invio è proprietario o conduttore, sono esenti daogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionale,regionale o comunale, purché non si tratti di tasseriscosse a rimunerazione di servizi particolari resi.2. L’esenzione fiscale prevista nel paragrafo 1 delpresente articolo non si applica a queste imposte etasse, qualora, secondo le leggi e i regolamenti dello

Stato di residenza, sono a carico della persona che hacontrattato con lo Stato di invio.

Art. 61Inviolabilità dell’archivio e dei documenti

consolariL’archivio e i documenti consolari d’un postoconsolare diretto da un funzionario consolareonorario sono inviolabili in ogni tempo e ovunque sitrovino, a condizione che siano separati dalle altrecarte e documenti e, in particolare, dallacorrispondenza privata del capo del posto consolare edi ogni persona che lavora con lui, come anche daibeni, libri o documenti attenenti alla loro professioneo commercio.

Art. 62Esenzione doganale

Secondo le disposizioni legislative e regolamentariche può prendere, lo Stato di residenza accordal’entrata e l’esenzione di ogni diritto doganale, tassae altro tributo connesso, diversi delle spese dideposito, di trasporto o attenenti a servizi analoghi,per gli oggetti seguenti, a condizione che sianodestinati esclusivamente all’uso ufficiale d’un postoconsolare diretto da un funzionario consolareonorario: stemmi, bandiere, insegne, sigilli e timbri,libri, stampati ufficiali, mobilia, materiale e fornitured’ufficio e oggetti analoghi forniti al posto consolaredallo Stato d’invio o a sua domanda.

Art. 63Procedura penale

Allorché sia promossa una procedura penale controun funzionario consolare onorario, questi è tenuto apresentarsi alle autorità competenti. Nondimeno, laprocedura dev’essere condotta con i riguardi dovutial funzionario consolare onorario a cagione del suostato ufficiale e, eccettuato il caso previsto nelparagrafo 1 del presente articolo, in maniera dadisturbare il meno possibile l’esercizio delle funzioniconsolari. Allorché divenga necessario mettere unfunzionario consolare onorario in stato di detenzionepreventiva, la procedura contro di lui dev’essereaperta nel termine più breve.

Art. 64Protezione del funzionario consolare onorario

Lo Stato di residenza è tenuto ad accordare alfunzionario consolare onorario la protezione che puòessere necessaria a cagione del suo stato ufficiale.

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Art. 65Esenzione dall’immatricolazione degli stranieri

e dal permesso di dimoraI funzionari consolari onorari, eccettuati quelli cheesercitano nello Stato di residenza un’attivitàprofessionale o commerciale per loro profittopersonale, sono esenti da ogni obbligo previsto dalleleggi e dai regolamenti dello Stato di residenza inmateria d’immatricolazione degli stranieri e dipermesso di dimora.

Art. 66Esenzione fiscale

Il funzionario consolare onorario è esente da ogniimposta e tassa sulle indennità ed emolumenti chericeve dallo Stato d’invio a cagione dell’eserciziodelle funzioni consolari.

Art. 67Esenzione dalle prestazioni personali

Lo Stato di residenza deve esentare i funzionariconsolari onorari da ogni prestazione personale, daogni servizio d’interesse pubblico, qualunque ne siala natura, e dagli oneri militari come le requisizioni,le contribuzioni e gli acquartieramenti.

Art. 68Natura facoltativa dell’istituzione delle funzioni

consolari onorarieOgni Stato è libero di risolvere se nominare oricevere dei funzionari consolari onorari.

Capo IVDisposizioni generali

Art. 69Agenti consolari non capi di posti consolari

1. Ogni Stato è libero di risolvere se stabilire oammettere delle agenzie consolari gestite da agenticonsolari non designati come capi di posto consolaridallo Stato d’invio.2. Le condizioni nelle quali le agenzie consolarisecondo il paragrafo 1 del presente articolo possonoesercitare la loro attività, come anche i privilegi e leimmunità di cui possono godere gli agenti consolariche le amministrano, sono stabiliti mediante accordotra lo Stato d’invio e lo Stato di residenza.

Art. 70Esercizio di funzioni consolari da una missione

diplomatica1. Le disposizioni della presente Convenzione siapplicano anche, in quanto il contesto lo permetta,all’esercizio di funzioni consolari da una missionediplomatica.2. I nomi dei membri della missione diplomaticaaddetti alla sezione consolare o altrimenti incaricatidell’esercizio delle funzioni consolari della missionesono notificati al ministero degli affari esteri delloStato di residenza o all’autorità designata da questoministero.3. Nell’esercizio di funzioni consolari, la missionediplomatica può rivolgersi:

a. alle autorità locali della circoscrizioneconsolare;b. alle autorità centrali dello Stato di residenza, sele leggi, i regolamenti e gli usi di questo Stato ogli accordi internazionali in materia lopermettono.

4. I privilegi e le immunità dei membri dellamissione diplomatica, indicati nel paragrafo 2 delpresente articolo, rimangono determinati dalle regoledel diritto internazionale concernenti le relazionidiplomatiche.

Art. 71Cittadini o residenti permanenti dello Stato di

residenza1. Salvo che lo Stato di residenza non accordiagevolezze, privilegi e immunità, i funzionariconsolari che non siano cittadini o residentipermanenti di questo Stato godono solamentedell’immunità dalla giurisdizione e dell’inviolabilitàpersonale per gli atti ufficiali compiuti nell’eserciziodelle loro funzioni e del privilegio previsto nelparagrafo 3 dell’articolo 44. Per questi funzionariconsolari, lo Stato di residenza è parimente soggettoall’obbligo di cui all’articolo 42. Se contro un talefunzionario è promossa un’azione penale, laprocedura dev’essere condotta in maniera da nondisturbare l’esercizio delle funzioni consolari,sempreché l’interessato non sia in stato d’arresto o didetenzione.2. Gli altri membri del posto consolare che sonocittadini o residenti permanenti dello Stato diresidenza, i membri della loro famiglia e i membridella famiglia dei funzionari consolari di cui alparagrafo 1 del presente articolo, godono delleagevolezze, dei privilegi e delle immunità solamente

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi110

in quanto siano loro accordati da questo Stato. 1membri della famiglia d’un membro del postoconsolare e i membri del personale privato, che sianoanch’essi cittadini o residenti permanenti dello Statodi residenza, godono del pari delle agevolezze, deiprivilegi e delle immunità solamente in quanto sianoloro accordati da questo Stato. Nondimeno, lo Statodi residenza deve esercitare la sua giurisdizione sullepersone in maniera da non intralciareeccessivamente l’esercizio delle funzioni del postoconsolare.

Art. 72Non discriminazione

1. Applicando le disposizioni della presenteConvenzione, lo Stato di residenza non faràdiscriminazione fra gli Stati.2. Per altro, non saranno considerati discriminatori:

a. l’applicazione restrittiva d’una disposizionedella presente Convenzione da parte dello Stato diresidenza per il motivo che così sia applicata aisuoi posti consolari nello Stato d’invio;b. il trattamento più favorevole di quanto nondisponga la presente Convenzione, che degli Statisi concedono per uso o per accordo.

Art. 73Rapporto tra la presente Convenzione e gli altri

accordi internazionali1. Le disposizioni della presente Convenzione nontoccano gli altri accordi internazionali in vigore neirapporti tra gli Stati che vi partecipano.2. Nessuna disposizione della presente Convenzionepotrebbe impedire gli Stati di conchiudere accordiinternazionali che la confermino, completino osviluppino oppure ne allarghino il campod’applicazione.

Capo VDisposizioni finali

Art. 74Firma

La presente Convenzione rimane aperta alla firma ditutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delleNazioni Unite o di un’istituzione speciale, di tuttigli Stati che partecipano allo Statuto della Corteinternazionale di Giustizia4 e di ogni altro Statoinvitato dall’Assemblea generaledell’Organizzazione delle Nazioni Unite a

partecipare alla Convenzione, nella manieraseguente: fino al 31 ottobre 1963, al Ministerofederale degli Affari esteri della Repubblicad’Austria e, successivamente, fino al 31 marzo 1964,alla Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inNuova York.

Art. 75Ratificazione

La presente Convenzione sarà ratificata. Glistrumenti di ratificazione saranno depositati pressoil Segretario generale dell’Organizzazione delleNazioni Unite.

Art. 76Adesione

La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesionedi ogni Stato appartenente a una delle quattrocategorie menzionate nell’articolo 74. Gli strumentidi adesione saranno depositati presso il Segretariogenerale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 77Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore iltrentesimo giorno successivo a quello del deposito,presso il Segretario generale dell’Organizzazionedelle Nazioni Unite, del ventiduesimo strumento diratificazione o d’adesione.2. Per ogni Stato che avrà ratificato la Convenzioneo vi avrà aderito dopo il deposito del ventiduesimostrumento di ratificazione o d’adesione, laConvenzione entrerà in vigore il trentesimo giornodopo il deposito dello strumento di ratificazione o diadesione.

Art. 78Notificazione da parte del Segretario generale

Il Segretario generale dell’Organizzazione delleNazioni Unite notificherà a tutti gli Statiappartenenti a una delle quattro categoriemenzionate nell’articolo 74:a. le firme apposte alla presente Convenzione e ildeposito degli strumenti di ratificazione o d’adesioneconformemente agli articoli 74, 75 e 76;b. il giorno in cui la presente Convenzione entrerà invigore conformemente all’articolo 77.

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Art. 79Testi facenti fede

L’originale della presente Convenzione, i cui testiinglese, cinese, spagnolo, francese e russo fannoparimente fede, sarà depositato presso il Segretariogenerale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,che ne invierà copia, certificata conforme, a tutti gliStati appartenenti a una delle quattro categoriemenzionate nell’articolo 74.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciòdebitamente autorizzati dai loro governi, hannofirmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna, il ventiquattro aprilemilienovecentosessantatre.(Seguono le firme)

Stati partecipanti RatificazioneAdesione (A)Successione (S)Entrata in vigore

1. Albania 4 ottobre 1991 A 3 novembre 19912. Algeria 14 aprile 1964 A 19 marzo 19673. Angola 21 novembre 1990 A 21 dicembre

19904. Antigua e Barbuda 25 ottobre 1988 S 1°

novembre 19815. Argentina 7 marzo 1967 6 aprile 19676. Arabia Saudita* 29 giugno 1988 A 29

luglio 19887. Australia 12 febbraio 1973 14 marzo 19738. Austria 12 giugno 1969 12 luglio 19699. Azerbajdzan 13 agosto 1992 A 12

settembre 199210. Bahamas 17 marzo 1977 S 10 luglio 197311. Bangladesh 31 gennaio 1978 S 26 marzo

197112. Bahrein 17 settembre 1992 A 17 ottobre

199213. Barbados* 11 maggio 1992 A 10 giugno

199214. Belgio 9 settembre 1970 9 ottobre 197015. Benin 27 aprile 1979 27 maggio 197916. Bielorussia 21 marzo 1989 A 20 aprile 198917. Bolivia 22 settembre 1970 22 ottobre 197018. Brasile 11 maggio 1967 10 giugno 196719. Bulgaria* 11 luglio 1989 A 10 agosto 1989

20. Burkina Faso 11 agosto 1964 19 marzo1967

21. Bhutan 27 luglio 1981 A 27 agosto 198122. Camerun 22 maggio 1967 21 giugno 196723. Canada 18 luglio 1974 A 17 agosto 197424. Capo Verde 30 luglio 1979 A 29 agosto

197925. Cecoslovacchia 13 marzo 1968 12 aprile

196826. Cile 9 gennaio 1968 8 febbraio 196827. Cina 2 luglio 1979 A 1° agosto 197928. Cipro 14 aprile 1976 A 14 maggio 197629. Città del Vaticano 8 ottobre 1970 7

novembre 197030. Colombia 6 settembre 1972 6 ottobre 197231. Corea (Nord) 8 agosto 1984 A 7 settembre

198432. Corea (Sud) 7 marzo 1977 A 6 aprile 197733. Costarica 29 dicembre 1966 19 marzo 196734. Croazia 12 ottobre 1992 S 8 ottobre 199135. Cuba 15 ottobre 1965 19 marzo 196736. Danimarca* ** 15 novembre 1972 15

dicembre 197237. Dominica 24 novembre 1987 S 3 novembre

197838. Ecuador 11 marzo 1965 19 marzo 196739. Egitto* 21 giugno 1965 A 19 marzo 196740. Emirati Arabi Uniti 24 febbraio 1977 A 26

marzo 197741. Estonia 21 ottobre 1991 A 20 novembre

199142. Figi* 28 aprile 1972 A 28 maggio 197243. Filippine 15 novembre 1965 19 marzo 196744. Finlandia* 2 luglio 1980 1° agosto 198045. Francia* 31 dicembre 1970 30 gennaio

197146. Gabon 23 febbraio 1965 19 marzo 196747. Germania* 7 settembre 1971 7 ottobre 197148. Ghana 4 ottobre 1963 19 marzo 196749. Giamaica 9 febbraio 1976 A 10 marzo 197650. Giappone 3 ottobre 1983 A 2 novembre

198351. Gibuti 2 novembre 1978 A 2 dicembre

197852. Giordania 7 marzo 1973 A 6 aprile 197353. Gran Bretagna* 9 maggio 1972 8 giugno

197254. Grecia 14 ottobre 1975 A 13 novembre

197555. Grenada 2 settembre 1992 A 2 ottobre

1992

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi112

56. Guatemala 9 febbraio 1973 A 11 marzo1973

57. Guaiana 13 settembre 1973 A 13 ottobre1973

58. Guinea 30 giugno 1988 A 30 luglio 198859. Guinea equatoriale 30 agosto 1976 A 29

settembre 197660. Haiti 2 febbraio 1978 A 4 marzo 197861. Honduras 13 febbraio 1968 A 14 marzo

196862. India. 28 novembre 1977 A 28 dicembre

197763. Indonesia 4 giugno 1982 A 4 luglio 198264. Iran 5 giugno 1975 5 luglio 197565. Iraq 14 gennaio 1970 A 13 febbraio 197066. Irlanda 10 maggio 1967 9 giugno 196767. Islanda** 1° giugno 1978 A 1° luglio 197868. Isole Marshall 9 agosto 1991 A 8 settembre

199169. Italia** 25 giugno 1969 25 luglio 196970. Jugoslavia 8 febbraio 1965 19 marzo 196771. Kenya 1° luglio 1965 A 19 marzo 196772. Kiribati 2 aprile 1982 S 12 luglio 197973. Kuwait 31 luglio 1975 30 agosto 197574. Laos 9 agosto 1973 A 8 settembre 197375. Lesotho** 26 luglio 1972 A 25 agosto 197276. Lettonia 13 febbraio 1992 A 14 marzo 199277. Libano 20 marzo 1975 19 aprile 197578. Liberia 28 agosto 1984 27 settembre 198479. Liechtenstein 18 maggio 1966 19 marzo

196780. Lussemburgo 8 marzo 1972 7 aprile 197281. Madagascar 17 febbraio 1967 A 19 marzo

196782. Malaisia 1° ottobre 1991 A 31 ottobre 199183. Malawi 29 aprile 1980 A 29 maggio 198084. Maldive 21 gennaio 1991 A 20 febbraio

199185. Mali 28 marzo 1968 A 27 aprile 196886. Marocco* 23 febbraio 1977 A 25 marzo

197787. Mauritius 13 maggio 1970 A 12 giugno

197088. Messico* 16 giugno 1965 19 marzo 196789. Micronesia 29 aprile 1991 A 29 maggio

199190. Moldavia 26 gennaio 1993 A 25 febbraio

199391. Mongolia 14 marzo 1989 A 13 aprile 198992. Mozambico 18 aprile 1983 A 18 maggio

1983

93. Namibia 14 settembre 1992 A 14 ottobre1992

94. Nepal 28 settembre 1965 A 19 marzo 196795. Nicaragua 31 ottobre 1975 A 30 novembre

197596. Niger 26 aprile 1966 19 marzo 196797. Nigeria 22 gennaio 1968 A 21 febbraio

196898. Norvegia* 13 febbraio 1980 14 marzo 198099. Nuova Zelanda 10 settembre 1974 A 10

ottobre 1974100. Oman 31 maggio 1974 A 30 giugno 1974101. Paesi Bassi* ** 17 dicembre 1985 A 16

gennaio 1986102. Pakistan 14 aprile 1969 A 14 maggio 1969103. Panama 28 agosto 1967 27 settembre 1967104. Papuasia-Nuova Guinea 4 dicembre 1975

S 16 settembre 1975105. Paraguay 23 dicembre 1969 A 22 gennaio

1970106. Perù 17 febbraio 1978 19 marzo 1978107. Polonia 13 ottobre 1981 12 novembre 1981108. Portogallo 13 settembre 1972 A 13 ottobre

1972109. Rep. Ceca 22 febbraio 1993S 1° gennaio

1993110. Rep. Dominicana 4 marzo 1964 19 marzo

1967111. Romania 24 febbraio 1972 A 25 marzo

1972112. Russia 15 marzo 1989 A 14 aprile 1989113. Rwanda 31 maggio 1974 A 30 giugno 1974114. Salvador 19 gennaio 1973 A 18 febbraio

1973115. Samoa 26 ottobre 1987 A 25 novembre

1987116. Santa Lucia 27 agosto 1986 S 22 febbraio

1979117. Sao Tomé-e-Principe 3 maggio 1983 A 2

giugno 1983118. Senegal 29 aprile 1966 A 19 marzo 1967119. Seychelles 29 maggio 1979 A 28 giugno

1979120. Slovenia 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991121. Siria* 13 ottobre 1978 A 12 novembre 1978122. Somalia 29 marzo 1968 A 28 aprile 1968123. Spagna 3 febbraio 1970 A 5 marzo 1970124. Stati Uniti d'America** 24 novembre 1969

24 dicembre 1969125. Sudafrica 21 agosto 1989 A 20 settembre

1989

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 113

126. Surinam 11 settembre 1980 A 11 ottobre1980

127. Svezia* 19 marzo 1974 18 aprile 1974128. Svizzera 3 maggio 1965 19 marzo 1967129. Tanzania 18 aprile 1977 A 18 maggio 1977130. Togo 26 settembre 1983 A 26 ottobre 1983131. Tonga 7 gennaio 1972 A 6 febbraio 1972132. Trinidad e Tobago 19 ottobre 1965 A 19

marzo 1967133. Tunisia 8 luglio 1964 A 19 marzo 1967134. Turchia 19 febbraio 1976 A 20 marzo 1976135. Tuvalu 15 settembre 1982 S 23 ottobre

1978136. Ucraina 27 aprile 1989 A 27 maggio 1989137. Ungheria 19 giugno 1987 A 19 luglio 1987138. Uruguay 10 marzo 1970 9 aprile 1970139. Uzbekistan 2 marzo 1992 A 1° aprile 1992140. Vanuatu 18 agosto 1987 A 17 settembre

1987141. Venezuela 27 ottobre 1965 19 marzo 1967142. Vietnam* 8 settembre 1992 A 8 ottobre

1992143. Yemen (Sanaa)* 10 aprile 1986 A 10

maggio 1986144. Zaire 15 luglio 1976 14 agosto 1976145. Zimbabwe 13 maggio 1991 A 12 giugno

1991

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui di seguito.** Obiezioni, vedi qui di seguito.

RISERVE E DICHIARAZIONI

Arabia Saudita1. La trasmissione di atti giudiziari ed extragiudiziari si limita alle questioni civili ecommerciali, salvo in caso di accordo particolare.2. I privilegi e le immunità garantiti dallaConvenzione non si applicano ai funzionariconsolari, ai loro coniugi e ai loro figli minorenni enon si estendono agli altri membri della lorofamiglia.3. I privilegi e le immunità conferiti ai funzionariconsolari onorari e ai posti consolari da essi diretti,enunciati nel Capo III della Convenzione,riguardano unicamente i posti consolari il cuiconsole è cittadino saudita; le disposizioni relative aicorrieri ed alla valigia consolari, di cui all’articolo 35della Convenzione, non si applicano ai posticonsolari diretti da un console onorario; i Governi, le

missioni diplomatiche e gli altri posti consolari nonhanno il diritto di far uso di questi mezzi percomunicare con i posti consolari diretti da unfunzionario consolare onorario, salvo nei casiparticolari in cui sia stata espressamente concessal’autorizzazione.

BarbadosIl Governo delle Barbados dichiara che interpreteràla deroga secondo cui i membri di un posto consolarenon sono tenuti, in virtù dell’articolo 44 paragrafo3, a deporre su fatti attenenti all’esercizio delle lorofunzioni, come applicantisi unicamente agli atti per iquali i funzionari consolari e gli impiegati consolarinon sono soggetti alla giurisdizione delle autoritàgiudiziarie e amministrative dello Stato di residenzaconformemente alle disposizioni dell’articolo 43 dellaConvenzione.

BulgariaIn riferimento alle disposizioni dell’articolo 31paragrafo 2 della convenzione, la Repubblicapopolare di Bulgaria considera che le autorità delloStato di residenza possono penetrare nei localiconsolari in caso di incendio o di altro sinistro inpresenza di un rappresentante dello Stato di invio odopo che siano state prese tutte le misure appropriateper ottenere il consenso del capo del posto consolare.

DanimarcaLo strumento di ratificazione della convenzionecomprende la seguente riserva:Per quanto concerne l’articolo 5 j), i posti consolaridegli Stati esteri stabiliti in Danimarca non possono,in mancanza d’un accordo speciale, eseguire dellecommissioni rogatorie e possono unicamentetrasmettere degli atti giudiziali e stragiudiziali negliaffari civili e commerciali.La Danimarca ha inoltre fatto la seguentedichiarazione:1) Per quanto concerne l’articolo 22, il Governodanese auspica che sia possibile continuare la praticaesistente tra la Danimarca ed un certo numero dialtri Paesi consistente nello scegliere dei funzionariconsolari onorari tra i cittadini dello Stato diresidenza o d’uno Stato terzo; il Governo danesespera inoltre che gli Stati coi quali la Danimarcastabilirà delle relazioni consolari acconsentiranno,giusta i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 22, alla nomina

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi114

di consoli onorari, cittadini dello Stato di residenza od’uno Stato terzo.;2) Per quanto concerne l’articolo 68, il Governodanese desidera, conformemente alla pratica vigentein Danimarca, continuare a nominare dei funzionariconsolari onorari ed è disposto, con riserva direciprocità, di continuare a ricevere dei funzionariconsolari onorari.

EgittoIl paragrafo 1 dell’articolo 46, relativo all’esenzioned’immatricolazione degli stranieri e dei permessi disoggiorno, non s’applicherà agli impiegati consolari.L’articolo 49, relativo all’esenzione fiscales’applicherà solo ai funzionari consolari, al lorocongiunto ed ai loro figli minori. L’esenzione èinestensibile agli impiegati consolari e ai membri delpersonale di servizio.L’articolo 62, relativo all’esenzione doganale deglioggetti d’uso ufficiale di un posto consolare, direttoda un funzionario onorario, non sarà applicabile.L’articolo 65 non è accettato. I funzionari consolarionorari non possono venir esentati dalla procedurad’immatricolazione degli stranieri e del permesso disoggiorno.La Repubblica araba unita interpreta i privilegi edimmunità, specificati nella convenzione, comeaccordati solo ai funzionari consolari, al lorocongiunto e ai loro figli minori e come inestensibiliad altri familiari.

FigiQuesto Stato interpreterà la deroga, giusta la quale imembri d’un posto consolare sono, in baseall’articolo 44 paragrafo 3, esentati dal testimoniaresu fatti connessi con l’esercizio delle loro funzioni,come estesa solo a quegli atti per i quali i funzionarie gli impiegati consolari godono dell’immunità digiurisdizione verso le autorità giudiziarie eamministrative dello Stato di residenza, in virtùdell’articolo 43.

FinlandiaPer quanto concerne il paragrafo 1 dell’articolo 35 eil paragrafo 1 dell’articolo 58, la Finlandia nonaccorda ai posti consolari diretti da un funzionarioconsolare onorario il diritto di servirsi del corrierediplomatico o consolare e della valigia diplomatica oconsolare; inoltre non accorda ai Governi, alle

missioni diplomatiche e ad altri posti consolari ildiritto di servirsi di detti mezzi per comunicare con iposti consolari diretti da un funzionario consolareonorario, salvo in casi particolari ove la Finlandiaavesse dato il proprio consenso in merito.In riferimento all’articolo 22 della convenzione, ilgoverno finlandese auspica che, nei paesi dove vigedetta pratica, si continui, come sinora, adautorizzare la nomina di cittadini dello Stato diresidenza o di uno Stato terzo quali consolari onoraridi Finlandia. Il governo finlandese auspica altresìche i paesi, con i quali instaura relazioni consolari,seguano una pratica analoga e acconsentano a dettenomine giusta i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 22.Per quanto concerne l’articolo 49 paragrafo 1 b), ilgoverno finlandese desidera aggiungere che,conformemente alla pratica stabilita, nessunaesenzione fiscale può essere accordata per le impostee tasse gravanti taluni beni mobili privati, qualiparti, azioni o ogni altra forma di partecipazione aduna società d’appartamenti in comproprietà o ad unasocietà immobiliare, che permette a chi la detiene dipossedere e di controllare beni immobili situati sulterritorio finlandese e dei quali la suddetta societàd’appartamenti in comproprietà o societàimmobiliare è proprietaria o detiene giuridicamentela proprietà in qualsiasi altro modo.

GermaniaL’8 aprile 1974, ha nuovamente formulato laseguente dichiarazione:La Repubblica federale di Germania interpreta ledisposizioni del capo Il della convenzione di Viennasulle relazioni consolari, in data 24 aprile 1963,come applicabili a tutto il personale consolare dicarriera (funzionari consolari, impiegati consolari emembri del personale di servizio), incluso ilpersonale addetto ad un posto diretto da unfunzionario consolare onorario, e applicherà diconseguenza dette disposizioni.

Gran BretagnaQuesto Regno interpreterà che l’esenzione, accordatadall’articolo 44 paragrafo 3 ai membri di un postoconsolare, dall’obbligo di testimoniare su fatticonnessi con l’esercizio delle loro funzioni s’applicasolamente agli atti per i quali i funzionari e gliimpiegati consolari non sono giudicabili dalleautorità giudiziarie e amministrative dello Stato diresidenza, conformemente alle disposizionidell’articolo 43 della convenzione.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 115

(Dichiarazione fatta al momento della ratificazione):Il Regno Unito conferma, con la presente, ladichiarazione fatta al momento della firma, circal’articolo 44 paragrafo 3, ed inoltre dichiarad’interpretare il capo Il come applicabile a tutti gliimpiegati consolari di carriera, inclusi quelli addettiad un posto diretto da un console onorario.La ratificazione della Convenzione da parte delRegno Unito è valevole anche per gli Stati Associati(St. Cristoforo e Nevis, Anguilla) e i territorisottoposti alla sovranità del Regno Unito.

IslandaPer quanto concerne l’articolo 22 della convenzione,il Governo islandese auspica che i paesi che hannofinora autorizzato la nomina di cittadini dello Statodi residenza o di uno Stato terzo al posto di consoleonorario d’Islanda continuino a farlo. Il Governoislandese spera altresì che i paesi con i quali l’Islandastabilisce per la prima volta relazioni consolariseguiranno la stessa prassi e accetteranno questenomine in virtù dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 22.

ItaliaPer quanto concerne la disposizione della lettera cdel paragrafo 1 dell’articolo 36 della convenzione, ilGoverno italiano, secondo l’uso invalso nel dirittogenerale, considera irrinunciabile la facoltà spettanteai funzionari consolari di recarsi da un cittadinodello Stato d’invio, che sia incarcerato per qualunquemotivo, e d’intervenire in suo favore.Conseguentemente, il Governo italiano agiràsecondo il principio della reciprocità.

LesothoQuesto Regno interpreterà l’esenzione, accordatadall’articolo 44 paragrafo 3, ai membri di un postoconsolare, dall’obbligo di testimoniare su fatticonnessi con l’esercizio delle loro funzioni e diesibire i relativi carteggi e documenti ufficiali, comenon abbracciante fatti, carteggi o documenti relativiall’amministrazione d’una successione per la qualeun membro di un posto consolare abbia ricevuto unpotere di rappresentanza.

MaroccoL’articolo 62 relativo all’esenzione doganale dioggetti destinati all’uso d’un posto consolare diretto

da un funzionario consolare onorario non saràapplicabile.L’articolo 65 non sarà applicabile dacchè i funzionariconsolari onorari non possono essere esentatidall’immatricolazione degli stranieri e dal permessodi soggiorno.

MessicoIl Messico non accetta quella parte dell’articolo 31capoverso 4 che tratta dell’espropriazione dei localiconsolari, poiché tal capoverso, per ammettere dettaespropriazione ad opera dello Stato di residenza,presuppone che lo Stato rappresentato siaproprietario dei locali, il che non s’avvera per ilMessico, ove, giusta le disposizioni dell’articolo 27della costituzione politica degli Stati Uniti delMessico, gli Stati stranieri non possono acquisiretitoli di proprietà sugli immobili direttamentenecessari alla loro ambasciata o legazione nella sededel potere federale.

NorvegiaPer quanto concerne l’articolo 22 della Convenzione,il Governo norvegese auspica che possa esseremantenuta, nei paesi dove è autorizzata, la pratica dinominare cittadini dello Stato di residenza o di unoStato terzo alla funzione di console onorario diNorvegia. Il Governo norvegese spera altresì che ipaesi con i quali la Norvegia stabilirà per la primavolta relazioni consolari seguiranno la stessa prassi eaccetteranno queste nomine in virtù dei paragrafi 2 e3 dell’articolo 22.

Paesi BassiLa convenzione è applicabile al Regno in Europa,alle Antille olandesi e ad Aruba. Il Regno dei PaesiBassi interpreta il capitolo Il della convenzione comeapplicabile a tutti i funzionari consolari e impiegaticonsolari di carriera, compresi quelli assegnati a unposto consolare diretto da un funzionario consolareonorario.

SiriaLa Siria non sarà tenuta ad applicare l’articolo 49della convenzione al personale del posto occupatopresso i consolati o d’esentarlo di tutte le imposte e letasse.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi116

SveziaLo strumento di ratificazione della convenzionecontempla la seguente riserva:Per quanto concerne il paragrafo 1 dell’articolo 35 eil paragrafo 1 dell’articolo 58, la Svezia non accordaai posti consolari diretti da un funzionario consolareonorario il diritto di servirsi del corriere diplomaticoo consolare e della valigia diplomatica o consolare;inoltre non accorda ai Governi, missionidiplomatiche e altri posti consolari il diritto diservirsi di detti mezzi per comunicare con i posticonsolari diretti da un funzionario consolareonorario, salvo i casi particolari ove la Svezia avessedato il proprio consenso in merito.Inoltre la Svezia ha fatto la seguente dichiarazione:In riferimento all’articolo 22 della convenzione, ilGoverno svedese esprime il desiderio che, nei paesiove vige detta pratica, si continui, come sinora, adautorizzare la nomina di cittadini dello Stato diresidenza o d’uno Stato terzo quali consoli onorari diSvezia. Il Governo svedese auspica altresì che i paesi,con i quali instaura delle relazioni consolari,seguano una pratica analoga e acconsentano a dettenomine giusta i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 22.

VietnamLa Repubblica socialista del Vietnam non accorderàai posti consolari diretti da un funzionario consolareonorario il diritto di impiegare corrieri diplomatici oconsolari, valigia diplomatica o consolare, messaggiin codice o messaggi cifrati né accorderà ai Governi omissioni diplomatiche e ad altri posti consolari, ildiritto di impiegare detti mezzi per comunicare conposti consolari diretti da un funzionario consolareonorario, eccettuati i casi particolari in cui ilGoverno della Repubblica socialista del Vietnamabbia autorizzato detto impiego.

Yemen (Sanaa)1. Riguardo ai privilegi e alle immunità, laRepubblica araba dello Yemen intende per «membridelle loro famiglie» di cui al paragrafo 1 articoli 46 e49 solo la moglie e i figli minorenni del membro delposto consolare.2. Quando sussistono solidi e seri motivi di supporreche la valigia consolare contenga oggetti o derratediversi da quelli menzionati nel paragrafo 4dell’articolo 35 della Convenzione, la Repubblicaaraba dello Yemen si riserva il diritto di chiedere chela valigia venga aperta in presenza di un

rappresentante della missione consolare interessata;in caso di rifiuto da parte della missione, la valigia èrinviata al mittente.3. La Repubblica araba dello Yemen ha il dirittod’ispezionare le derrate alimentari importate dairappresentanti delle missioni consolari perassicurarsi che esse siano conformi alle indicazioniquantitative e qualitative dell’elenco sottoposto alleautorità doganali e al Servizio del Protocollo delMinistero degli affari esteri per l’ottenimentodell’esenzione dei dazi doganali sulle importazioni.

OBIEZIONI

DanimarcaIl Governo danese formula una obiezione alle riservedella Repubblica araba d’Egitto riguardante ilparagrafo 1 dell’articolo 46 e gli articoli 49, 62 e 65della Convenzione come pure sulla riserva dell’Italiariguardante la lettera c del paragrafo 1 dell’articolo36 della Convenzione.

FranciaIl Governo della Repubblica francese non consideravalide le riserve sugli articoli 46, 49, 62 e 65 dellaConvenzione fatte dal Governo egiziano.La presente dichiarazione non ostacolerà l’entrata invigore della Convenzione tra la Repubblica francesee l’Egitto.

GermaniaIl Governo della Repubblica federale di Germanianon considera valide le riserve formulate dalGoverno egiziano sugli articoli 46, 49, 62 e 65 dellaConvenzione. La presente dichiarazione nonostacolerà l’entrata in vigore della Convenzione trala Repubblica federale di Germania e l’Egitto.Il Governo della Repubblica federale di Germaniaconsidera che le riserve fatte dal Regno del Maroccosugli articoli 62 e 65 della Convenzione di Viennasulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 sonoincompatibili con gli scopi e gli obiettivi dellasuddetta convenzione. Questa osservazione tuttavianon ostacolerà l’entrata in vigore della Convenzioneper i rapporti tra la Repubblica federale di Germaniae il Regno del Marocco.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 117

Paesi Bassi1. Il Regno dei Paesi Bassi non riconosce valide leriserve espresse dall’Egitto riguardo agli articoli 46,49 e 62 della convenzione. La presente dichiarazionenon dev’essere considerata un ostacolo all’entrata invigore della convenzione tra il Regno dei Paesi Bassie l’Egitto.2. Il Regno dei Paesi Bassi non riconosce valida lariserva espressa dal Regno del Marocco riguardoall’articolo 62 della convenzione. La presentedichiarazione non dev’essere considerata un ostacoloall’entrata in vigore della convenzione tra il Regnodei Paesi Bassi e il Regno del Marocco.3. Il Regno dei Paesi Bassi accetta la riservaformulata dalla Repubblica araba dello Yemenriguardo agli articoli 46 paragrafo 1 e 49 dellaConvenzione nella misura in cui detta riserva nonescluda, dal beneficio dei privilegi e immunitàprevisti dalla Convenzione, i coniugi dei membri disesso femminile dei posti consolari.

Stati Uniti d’AmericaIl Governo degli Stati Uniti obietta sulle riserveformulate dalla Repubblica araba dello Yemen circal’articolo 35 paragrafo 3.Il Governo degli Stati Uniti sottolinea inoltre che lariserva formulata dalla Repubblica araba delloYemen sugli articoli 46 paragrafo 1 e 49, menzionache la Repubblica araba dello Yemen intende per«membri della loro famiglia viventi nella lorocomunione domestica» di cui agli articoli 46paragrafo 1 e 49 della Convenzione, soltanto imembri dei posti consolari e le loro mogli, ai fini deiprivilegi e delle immunità di cui beneficiano. Per gliStati Uniti detta espressione comprende i membridei posti consolari e il loro coniuge, sia che si trattidel marito o della moglie. Il Governo degli StatiUniti formula pertanto la propria obiezione qualorala Repubblica araba dello Yemen non includanell’espressione «membri della loro famiglia viventinella loro comunione domestica» tutti i familiari deimembri dei posti consolari, di cui agli articoli 46paragrafo 1 e 49.Il Governo degli Stati Uniti considera tuttavia che laConvenzione resta in vigore tra esso e la Repubblicaaraba dello Yemen salvo per le disposizioni su cuivertono le riserve.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi118

9. Il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee (8 aprile1965)

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,CONSIDERING that, in accordance with Article 28of the Treaty establishing a Single Council and aSingle Commission of the European Communities,these Communities and the European InvestmentBank shall enjoy in the territories of the MemberStates such privileges and immunities as arenecessary for the performance of their tasks,HAVE AGREED upon the following provisions,which shall be annexed to this Treaty.

CHAPTER I. PROPERTY, FUNDS, ASSETSAND OPERATIONS OF THE EUROPEAN

COMMUNITIES

Article 1The premises and buildings of the Communitiesshall be inviolable. They shall be exempt from search,requisition, confiscation or expropriation. Theproperty and assets of the Communities shall not bethe subject of any administrative or legal measure ofconstraint without the authorization of the Court ofJustice.

Article 2The archives of the Communities shall be inviolable.

Article 3The Communities, their assets, revenues and otherproperty shall be exempt from all direct taxes. Thegovernments of the Member States shall, whereverpossible, take the appropriate measures to remit orrefund the amount of indirect taxes or sales taxesincluded in the price of movable or immovableproperty, where the Communities make, for theirofficial use, substantial purchases the price of whichincludes taxes of this kind. These provisions shallnot be applied, however, so as to have the effect ofdistorting competition within the Communities.No exemption shall be granted in respect of taxesand dues which amount merely to charges for publicutility services.

Article 4The Communities shall be exempt from all customsduties, prohibitions and restrictions on imports andexports in respect of articles intended for theirofficial use: articles so imported shall not be disposedof, whether or not in return for payment, in theterritory of the country into which they have beenimported, except under conditions approved by thegovernment of that country.The Communities shall also be exempt from anycustoms duties and any prohibitions and restrictionson import and exports in respect of theirpublications.

Article 5The European Coal and Steel Community may holdcurrency of any kind and operate accounts in anycurrency.

CHAPTER II. COMMUNICATIONS ANDLAISSEZ-PASSER

Article 6For their official communications and thetransmission of all their documents, the institutionsof the Communities shall enjoy in the territory ofeach Member State the treatment accorded by thatState to diplomatic missions. Official correspondenceand other official communications of the institutionsof the Communities shall not be subject tocensorship.

Article 71. Laissez-passer in a form to be prescribed by theCouncil, which shall be recognized as valid traveldocuments by the authorities of the Member States,may be issued to members and servants of theinstitutions of the Communities by the Presidents ofthese institutions. These laissez-passer shall beissued to officials and other servants underconditions laid down in the Staff Regulations ofofficials and the Conditions of Employment of otherservants of the Communities.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 119

The Commission may conclude agreements for theselaissez-passer to be recognized as valid traveldocuments within the territory of third countries.2. The provisions of Article 6 of the Protocol on theprivileges and immunities of the European Coal andSteel Community shall, however, remain applicableto members and servants of the institutions who areat the date of entry into force of this Treaty inpossession of the laissez-passer provided for in thatArticle, until the provisions of paragraph 1 of thisArticle are applied.

CHAPTER III. MEMBERS OF THEEUROPEAN PARLIAMENT

Article 8No administrative or other restriction shall beimposed on the free movement of Members of theEuropean Parliament travelling to or from the placeof meeting of the European Parliament.Members of the European Parliament shall, inrespect of customs and exchange control, beaccorded:by their own government, the same facilities as thoseaccorded to senior officials travelling abroad ontemporary official missions;by the government of other Member States, the samefacilities as those accorded to representatives offoreign governments on temporary official missions.

Article 9Members of the European Parliament shall not besubject to any form of inquiry, detention or legalproceedings in respect of opinions expressed or votescast by them in the performance of their duties.

Article 10During the sessions of the European Parliament, itsMembers shall enjoy:in the territory of their own State, the immunitiesaccorded to members of their parliament;in the territory of any other Member State,immunity from any measure of detention and fromlegal proceedings.Immunity shall likewise apply to Members whilethey are travelling to and from the place of meetingof the European Parliament. Immunity cannot beclaimed when a Member is found in the act ofcommitting an offence and shall not prevent the

European Parliament from exercising its right towaive the immunity of one of its Members.

CHAPTER IV. REPRESENTATIVES OFMEMBER STATES TAKING PART IN THEWORK OF THE INSTITUTIONS OF THE

EUROPEAN COMMUNITIES

Article 11Representatives of Member States taking part in thework of the institutions of the Communities, theiradvisers and technical experts shall, in theperformance of their duties and during their travelto and from the place of meeting, enjoy thecustomary privileges, immunities and facilities.This Article shall also apply to members of theadvisory bodies of the Communities.

CHAPTER V. OFFICIALS AND OTHERSERVANTS OF THE EUROPEAN

COMMUNITIES

Article 12In the territory of each Member State and whatevertheir nationality, officials and other servants of theCommunities shall:(a) subject to the provisions of the Treaties relating,on the one hand, to the rules on the liability ofofficials and other servants towards theCommunities and, on the other hand, to thejurisdiction of the Court in disputes between theCommunities and their officials and other servants,be immune from legal proceedings in respect of actsperformed by them in their official capacity,including their words spoken or written. They shallcontinue to enjoy this immunity after they haveceased to hold office;(b) together with their spouses and dependentmembers of their families, not be subject toimmigration restrictions or to formalities for theregistration of aliens;(c) in respect of currency or exchange regulations, beaccorded the same facilities as are customarilyaccorded to officials of international organizations;(d) enjoy the right to import free of duty theirfurniture and effects at the time of first taking uptheir post in the country concerned, and the right tore-export free of duty their furniture and effects, ontermination of their duties in that country, subject

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi120

in either case to the conditions considered to benecessary by the government of the country in whichthis right is exercised;(e) have the right to import free of duty a motor carfor their personal use, acquired either in the countryof their last residence or in the country of which theyare nationals on the terms ruling in the home marketin that country, and to re-export it free of duty,subject in either case to the conditions considered tobe necessary by the government of the countryconcerned.

Article 13Officials and other servants of the Communitiesshall be liable to a tax for the benefit of theCommunities on salaries, wages and emolumentspaid to them by the Communities, in accordancewith the conditions and procedure laid down by theCouncil, acting on a proposal from the Commission.They shall be exempt from national taxes on salaries,wages and emoluments paid by the Communities.

Article 14In the application of income tax, wealth tax anddeath duties and in the application of conventions onthe avoidance of double taxation concluded betweenMember States of the Communities, officials andother servants of the Communities who, solely byreason of the performance of their duties in theservice of the Communities, establish their residencein the territory of a Member State other than theircountry of domicile for tax purposes at the time ofentering the service of the Communities, shall beconsidered, both in the country of their actualresidence and in the country of domicile for taxpurposes, as having maintained their domicile in thelatter country provided that it is a member of theCommunities. This provision shall also apply to aspouse, to the extent that the latter is not separatelyengaged in a gainful occupation, and to childrendependent on and in the care of the persons referredto in this Article.Movable property belonging to persons referred to inthe preceding paragraph and situated in the territoryof the country where they are staying shall beexempt from death duties in that country; suchproperty shall, for the assessment of such duty, beconsidered as being in the country of domicile for taxpurposes, subject to the rights of third countries andto the possible application of provisions ofinternational conventions on double taxation.

Any domicile acquired solely by reason of theperformance of duties in the service of otherinternational organizations shall not be taken intoconsideration in applying the provisions of thisArticle.

Article 15The Council shall, acting unanimously on a proposalfrom the Commission, lay down the scheme of socialsecurity benefits for officials and other servants ofthe Communities.

Article 16The Council shall, acting on a proposal from theCommission and after consulting the otherinstitutions concerned, determine the categories ofofficials and other servants of the Communities towhom the provisions of Article 12, the secondparagraph of Article 13, and Article 14 shall apply,in whole or in part.The names, grades and addresses of officials andother servants included in such categories shall becommunicated periodically to the governments of theMember States.

CHAPTER VI. PRIVILEGES ANDIMMUNITIES OF MISSIONS OF THIRD

COUNTRIES ACCREDITED TO THEEUROPEAN COMMUNITIES

Article 17The Member State in whose territory theCommunities have their seat shall accord thecustomary diplomatic immunities and privileges tomissions of third countries accredited to theCommunities.

CHAPTER VII. GENERAL PROVISIONS

Article 18Privileges, immunities and facilities shall beaccorded to officials and other servants of theCommunities solely in the interests of theCommunities.Each institution of the Communities shall berequired to waive the immunity accorded to anofficial or other servant wherever that institutionconsiders that the waiver of such immunity is notcontrary to the interests of the Communities.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 121

Article 19The institutions of the Communities shall, for thepurpose of applying this Protocol, cooperate with theresponsible authorities of the Member Statesconcerned.

Article 20Articles 12 to 15 and Article 18 shall apply toMembers of the Commission.

Article 21Articles 12 to 15 and Article 18 shall apply to theJudges, the Advocates-General, the Registrar and theAssistant Rapporteurs of the Court of Justice and tothe Members and Registrar of the Court of FirstInstance, without prejudice to the provisions ofArticle 3 of the Protocol on the Statute of the Courtof Justice relating to immunity from legalproceedings of Judges and Advocates-General.

Article 22This Protocol shall also apply to the EuropeanInvestment Bank, to the members of its organs, to itsstaff and to the representatives of the Member Statestaking part in its activities, without prejudice to theprovisions of the Protocol on the Statute of the Bank.The European Investment Bank shall in addition beexempt from any form of taxation or imposition of alike nature on the occasion of any increase in itscapital and from the various formalities which maybe connected therewith in the State where the Bankhas its seat. Similarly, its dissolution or liquidationshall not give rise to any imposition. Finally, theactivities of the Bank and of its organs carried on in

accordance with its Statute shall not be subject toany turnover tax.

Article 23This Protocol shall also apply to the EuropeanCentral Bank, to the members of its organs and to itsstaff, without prejudice to the provisions of theProtocol on the Statute of the European System ofCentral Banks and the European Central Bank.The European Central Bank shall, in addition, beexempt from any form of taxation or imposition of alike nature on the occasion of any increase in itscapital and from the various formalities which maybe connected therewith in the State where the bankhas its seat. The activities of the Bank and of itsorgans carried on in accordance with the Statute ofthe European System of Central Banks and of theEuropean Central Bank shall not be subject to anyturnover tax.The above provisions shall also apply to theEuropean Monetary Institute. Its dissolution orliquidation shall not give rise to anyimposition.

IN WITNESS WHEREOF, the undersignedPlenipotentiaries have signed this Protocol.

Done at Brussels this eighth day of April in the yearone thousand nine hundred and sixty-five.

Paul Henri SPAAKKurt SCHMÜCKERMaurice COUVE DE MURVILLEAmintore FANFANIPierre WERNERJ. M. A. H. LUNS

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi122

10. Il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee (8 aprile1965) – Versione in italiano

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,Considerando che, al termini dell'articolo 28 delTrattato che istituisce un Consiglio unico e unaCommissione unica delle Comunità europee, detteComunità e la Banca europea per gli investimentigodono sul territorio degli Stati membri delleimmunità e dei privilegi necessari all'assolvimentodella loro missione,HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioniche sono allegate a detto Trattato:

CAPO I. Beni, fondi, averi e operazioni delleComunità europee

Articolo 1I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili.Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni,confisca o espropriazione. I beni e gli averi delleComunità non possono essere oggetto di alcunprovvedimento di coercizione amministrativa ogiudiziaria senza autorizzazione della Corte diGiustizia.

Articolo 2Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.

Articolo 3Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sonoesenti da qualsiasi imposta diretta.I governi degli Stati membri adottano, ogniqualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioniper l'abbuono o il rimborso dell'importo dei dirittiindiretti e delle tasse sulla vendita compresi neiprezzi dei beni immobili o mobili, quando leComunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisticonsiderevoli il cui prezzo comprenda diritti e tassedi tale natura. Tuttavia l'applicazione di talidisposizioni non deve avere per effetto di falsare laconcorrenza all'interno delle Comunità.Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda leimposte, tasse e diritti che costituiscono merarimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale,divieto e restrizione all'importazione eall'esportazione, in ordine agli oggetti destinati alloro uso ufficiale; gli oggetti così importati nonsaranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sulterritorio del paese nel quale sono stati importati,salvo che ciò non avvenga a condizioni accette algoverno di tale paese.Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e daogni divieto e restrizione all'importazione eall'esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.

Articolo 5La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaiopuò tenere divise qualsiasi e avere conti inqualunque valuta.

CAPO II. Comunicazioni e lasciapassare

Articolo 6Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nelterritorio di ciascuno Stato membro, per le lorocomunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti iloro documenti, del trattamento concesso da questoStato alle missioni diplomatiche.La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioniufficiali delle istituzioni delle Comunità non possonoessere censurate.

Articolo 71. I presidenti delle istituzioni delle Comunitàpossono rilasciare ai membri ed agli agenti di detteistituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dalConsiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degliStati membri come titoli di viaggio validi. Talilasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli altriagenti secondo le condizioni stabilite dallo statutodei funzionari e dal regime applicabile agli altriagenti delle Comunità.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 123

La Commissione può concludere accordi per farriconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggiovalidi sul territorio di Stati terzi.2. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 6 delprotocollo sui privilegi e sulle immunità dellaComunità Europea del Carbone e dell'Acciaiorimangono in vigore e si applicano ai membri ed agliagenti delle istituzioni che, all'entrata in vigore delpresente Trattato, sono in possesso del lasciapassareprevisto da detto articolo sino all'applicazione delledisposizioni del precedente paragrafo.

CAPO III. Membri dell'assemblea

Articolo 8Nessuna restrizione di ordine amministrativo o dialtro genere è apportata alla libertà di movimento deimembri dell'assemblea che si recano al luogo diriunione dell'assemblea o ne ritornano.Ai membri dell'assemblea sono concessi in materiadi dogana e di controllo dei cambi:a) dal proprio governo, le stesse agevolazioniconcesse agli alti funzionari che si recano all'esteroin missione ufficiale temporanea,b) dai governi degli altri Stati membri, le stesseagevolazioni concesse al rappresentanti di governiesteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 9I membri dell'assemblea non possono essere ricercati,detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o deivoti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10Per la durata delle sessioni dell'assemblea, i membridi essa beneficiano:a) su territorio nazionale, delle immunitàriconosciute ai membri del Parlamento del loropaese,b) sul territorio di ogni altro Stato membro,dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzionee da ogni procedimento giudiziario.L'immunità li copre anche quando essi si recano alluogo di riunione dell'assemblea o ne ritornano.L'immunità non può essere invocata nel caso diflagrante delitto e non può inoltre pregiudicare ildiritto dell'assemblea di togliere l'immunità ad unodei suoi membri.

CAPO IV. Rappresentanti degli Stati membriche partecipano ai lavori delle istituzioni

delle Comunità europee

Articolo 11I rappresentanti degli Stati membri che partecipanoal lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché iloro consiglieri e periti tecnici, godono, durantel'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggia destinazione o in provenienza dal luogo dellariunione, dei privilegi, delle immunità e delleagevolazioni d'uso.Il presente articolo si applica ugualmente ai membridegli organi consultivi delle Comunità.

CAPO V. Funzionari e agenti delle Comunitàeuropee

Articolo 12Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunquesia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agentidelle Comunitàa) godono dell'immunità di giurisdizione per gli attida loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loroparole e i loro scritti, con riserva dell'applicazionedelle disposizioni dei Trattati relative, da un lato,alle regole delle responsabilità dei funzionari edagenti nei confronti delle Comunità, e, dall'altro,alla competenza della Corte per deliberare in meritoai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altriagenti. Continueranno a beneficiare di questaimmunità dopo la cessazione delle loro funzioni,b) né essi, né i loro coniugi e i familiari a loro carico,sono sottoposti alle disposizioni che limitanol'immigrazione e alle formalità di registrazione deglistranieri,c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigentein materia valutarla o di cambio, delle agevolazioniusualmente riconosciute ai funzionari delleorganizzazioni internazionali,d) godono del diritto di importare in franchigia lapropria mobilia ed i propri effetti personali, inoccasione della loro prima immissione in funzionenel paese interessato, e del diritto di riesportare infranchigia la propria mobilia e ì propri effettipersonali alla cessazione delle loro funzioni nelsuddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso,le condizioni ritenute necessarie dal governo delpaese in cui il diritto è esercitato,

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi124

e) godono del diritto di importare in franchigia lapropria autovettura destinata al loro uso personale,acquistata nel paese della loro ultima residenza o nelpaese di cui sono cittadini alle condizioni delmercato interno di tale paese, e di riesportarla infranchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, lecondizioni ritenute necessarie dal governo del paeseinteressato.

Articolo 13Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dalConsiglio, che delibera su proposta dellaCommissione, i funzionari e gli altri agenti delleComunità saranno soggetti, a profitto di questeultime, ad una imposta sugli stipendi, salari edemolumenti dalle stesse versati.Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi,salari ed emolumenti versati dalle Comunità.

Articolo 14Al fini dell'applicazione delle imposte sul reddito esul patrimonio, dei diritti di successione, nonchédelle convenzioni concluse fra i paesi membri delleComunità al fine di evitare le doppie imposizioni, ifunzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, inragione esclusivamente dell'esercizio delle lorofunzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono laloro residenza sul territorio di un paese membrodiverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale almomento dell'entrata in servizio presso leComunità, sono considerati, sia nel paese diresidenza che nel paese del domicilio fiscale, cometutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualoraesso sia membro delle Comunità. Tale disposizione siapplica ugualmente al coniuge, sempreché noneserciti una propria attività professionale, nonché aifigli ed ai minori a carico delle persone indicate nelpresente articolo e in loro custodia.I beni mobili appartenenti alle persone di cui alcomma precedente e che si trovino nel territorio delloStato di residenza, sono esenti dall'imposta disuccessione in tale Stato; al fini dell'applicazione ditale imposta essi sono considerati come se fosserosituati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi idiritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazionedelle norme delle convenzioni internazionali sulledoppie imposizioni.Ai fini dell'applicazione delle disposizioni delpresente articolo non si prendono in considerazione idomicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di

funzioni al servizio di altre organizzazioniinternazionali.

Articolo 15Il Consiglio, deliberando all'unanimità sii propostadella Commissione, stabilisce il regime di previdenzasociale applicabile ai funzionari e agli altri agentidelle Comunità.

Articolo 16Il Consiglio, deliberando su proposta dellaCommissione e previa consultazione delle altreistituzioni interessate, determina le categorie (11funzionari ed altri agenti delle Comunità cui siapplicano, in tutto o in parte, le disposizioni degliarticoli 12, 13, secondo comma, e 14.I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari ealtri agenti compresi in tali categorie sonocomunicati periodicamente ai governi degli Statimembri.

CAPO VI - Privilegi e immunità delle missionidi Stati terzi accreditate presso le Comunità

Europee

Articolo 17Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sededelle Comunità, riconosce alle missioni dei paesiterzi accreditate presso le Comunità, le immunità e iprivilegi diplomatici d'uso.

CAPO VII - Disposizioni generali

Articolo 18I privilegi, le immunità e le agevolazioni sonoconcesse ai funzionari e agli altri agenti delleComunità esclusivamente nell'interesse di questeultime.Ciascuna istituzione delle Comunità ha l'obbligo ditogliere l’immunità concessa a un funzionario o adun altro agente ogni qualvolta essa reputi che ciònon sia contrario agli interessi delle Comunità.

Articolo 19Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, leistituzioni delle Comunità agiranno d'intesa con leautorità responsabili degli Stati membri interessati.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 125

Articolo 20Gli articoli da 12 a 15 incluso e l'articolo 18 sonoapplicabili ai membri della Commissione.

Articolo 21Gli articoli da 12 a 15 incluso e l'articolo 18 sonoapplicabili ai giudici, agli avvocati generali, alcancelliere e ai relatori aggiunti della Corte diGiustizia, senza pregiudizio delle disposizionidell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Cortedi Giustizia, relative all'immunità di giurisdizionedei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 22Il presente protocollo si applica anche alla Bancaeuropea per gli investimenti, ai membri dei suoiorgani, al suo personale e ai rappresentanti degliStati membri che partecipano al suoi lavori, senzapregiudizio delle disposizioni del protocollo sullostatuto della Banca.La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre,esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale almomento degli aumenti del suo capitale, nonchédalle varie formalità che tali operazioni potrannocomportare nello Stato in cui ha la propria sede.Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazionenon comporteranno alcuna imposizione fiscale.Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi,svolgentesi secondo le condizioni statutarie, nondarà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra diaffari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscrittihanno apposto le, loro firme in calce al presenteprotocollo.

Fatto a Bruxelles, addì otto aprilemillenovecentosessantacinque.

Seguono le firme

Paul Henri SPAAKKurt SCHMÜCKERMaurice COUVE DE MURVILLEAmintore FANFANIPierre WERNERJ. M. A. H. LUNS

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi126

11. Convenzione delle Nazioni Unite sull'immunità giurisdizionale degli Stati edei loro beni (2 dicembre 2004)

Adopted by the General Assembly of theUnited Nations on 2 December 2004.Not yet in force. See General Assemblyresolution 59/38, annex, OfficialRecords of the General Assembly, Fifty-ninthSession, Supplement No. 49 (A/59/49).

The States Parties to the present Convention,Considering that the jurisdictional immunities ofStates and their property are generally accepted as aprinciple of customary international law,Having in mind the principles of international lawembodied in the Charter of the United Nations,Believing that an international convention on thejurisdictional immunities of States and theirproperty would enhance the rule of law and legalcertainty, particularly in dealings of States withnatural or juridical persons, and would contribute tothe codification and development of internationallaw and the harmonization of practice in this area,Taking into account developments in State practicewith regard to the jurisdictional immunities ofStates and their property,Affirming that the rules of customary internationallaw continue to govern matters not regulated by theprovisions of the present Convention,Have agreed as follows:

PART I. INTRODUCTION

Article 1Scope of the present Convention

The present Convention applies to the immunity of aState and its property from the jurisdiction of thecourts of another State.

Article 2Use of terms

1. For the purposes of the present Convention:(a) “court” means any organ of a State, howevernamed, entitled to exercise judicial functions;

(b) “State” means:i) the State and its various organs of government;ii) constituent units of a federal State or politicalsubdivisions of the State, which are entitled toperform acts in the exercise of sovereignauthority, and are acting in that capacity;iii) agencies or instrumentalities of the State orother entities, to the extent that they are entitledto perform and are actually performing acts in theexercise of sovereign authority of the State;iv) representatives of the State acting in thatcapacity;

(c) “commercial transaction” means:i) any commercial contract or transaction for thesale of goods or supply of services;ii) any contract for a loan or other transaction of afinancial nature, including any obligation ofguarantee or of indemnity in respect of any suchloan or transaction;iii) any other contract or transaction of acommercial, industrial, trading or professionalnature, but not including a contract ofemployment of persons.

2. In determining whether a contract or transactionis a “commercial transaction” under paragraph 1(c), reference should be made primarily to the natureof the contract or transaction, but its purpose shouldalso be taken into account if the parties to thecontract or transaction have so agreed, or if, in thepractice of the State of the forum, that purpose isrelevant to determining the non-commercialcharacter of the contract or transaction.3. The provisions of paragraphs 1 and 2 regardingthe use of terms in the present Convention arewithout prejudice to the use of those terms or to themeanings which may be given to them in otherinternational instruments or in the internal law ofany State.

Article 3Privileges and immunities not affected by the

present Convention1. The present Convention is without prejudice tothe privileges and immunities enjoyed by a State

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 127

under international law in relation to the exercise ofthe functions of:

(a) its diplomatic missions, consular posts, specialmissions, missions to international organizationsor delegations to organs of internationalorganizations or to international conferences; and(b) persons connected with them.

2. The present Convention is without prejudice toprivileges and immunities accorded underinternational law to heads of State ratione personae.3. The present Convention is without prejudice tothe immunities enjoyed by a State underinternational law with respect to aircraft or spaceobjects owned or operated by a State.

Article 4Non-retroactivity of the present Convention

Without prejudice to the application of any rules setforth in the present Convention to whichjurisdictional immunities of States and theirproperty are subject under international lawindependently of the present Convention, the presentConvention shall not apply to any question ofjurisdictional immunities of States or their propertyarising in a proceeding instituted against a Statebefore a court of another State prior to the entry intoforce of the present Convention for the Statesconcerned.

PART II. GENERAL PRINCIPLES

Article 5State immunity

A State enjoys immunity, in respect of itself and itsproperty, from the jurisdiction of the courts ofanother State subject to the provisions of the presentConvention.

Article 6Modalities for giving effect to State immunity

1. A State shall give effect to State immunity underarticle 5 by refraining from exercising jurisdiction ina proceeding before its courts against another Stateand to that end shall ensure that its courts determineon their own initiative that the immunity of thatother State under article 5 is respected.2. A proceeding before a court of a State shall beconsidered to have been instituted against anotherState if that other State:

(a) is named as a party to that proceeding; or(b) is not named as a party to the proceeding but theproceeding in effect seeks to affect the property,rights, interests or activities of that other State.

Article 7Express consent to exercise of jurisdiction

1. A State cannot invoke immunity from jurisdictionin a proceeding before a court of another State withregard to a matter or case if it has expresslyconsented to the exercise of jurisdiction by the courtwith regard to the matter or case:(a) by international agreement;(b) in a written contract; or(c) by a declaration before the court or by a writtencommunication in a specific proceeding.2. Agreement by a State for the application of thelaw of another State shall not be interpreted asconsent to the exercise of jurisdiction by the courtsof that other State.

Article 8Effect of participation in a proceeding before a

court1. A State cannot invoke immunity from jurisdictionin a proceeding before a court of another State if ithas:

(a) itself instituted the proceeding; or(b) intervened in the proceeding or taken anyother step relating to the merits. However, if theState satisfies the court that it could not haveacquired knowledge of facts on which a claim toimmunity can be based until after it took such astep, it can claim immunity based on those facts,provided it does so at the earliest possible moment.

2. A State shall not be considered to have consentedto the exercise of jurisdiction by a court of anotherState if it intervenes in a proceeding or takes anyother step for the sole purpose of:

(a) invoking immunity; or(b) asserting a right or interest in property atissue in the proceeding.

3. The appearance of a representative of a Statebefore a court of another State as a witness shallnot be interpreted as consent by the former State tothe exercise of jurisdiction by the court.4. Failure on the part of a State to enter anappearance in a proceeding before a court of another

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi128

State shall not be interpreted as consent by theformer State to the exercise of jurisdiction by thecourt.

Article 9Counterclaims

1. A State instituting a proceeding before a court ofanother State cannot invoke immunity from thejurisdiction of the court in respect of anycounterclaim arising out of the same legalrelationship or facts as the principal claim.2. A State intervening to present a claim in aproceeding before a court of another State cannotinvoke immunity from the jurisdiction of the courtin respect of any counterclaim arising out of thesame legal relationship or facts as the claimpresented by the State.3. A State making a counterclaim in a proceedinginstituted against it before a court of another Statecannot invoke immunity from the jurisdiction of thecourt in respect of the principal claim.

PART III. PROCEEDINGS IN WHICH STATEIMMUNITY CANNOT BE INVOKED

Article 10Commercial transactions

1. If a State engages in a commercial transactionwith a foreign natural or juridical person and, byvirtue of the applicable rules of private internationallaw, differences relating to the commercialtransaction fall within the jurisdiction of a court ofanother State, the State cannot invoke immunityfrom that jurisdiction in a proceeding arising out ofthat commercial transaction.2. Paragraph 1 does not apply:

(a) in the case of a commercial transactionbetween States; or(b) if the parties to the commercial transactionhave expressly agreed otherwise.

3. Where a State enterprise or other entityestablished by a State which has an independentlegal personality and is capable of:

(a) suing or being sued; and(b) acquiring, owning or possessing and disposingof property, including property which that Statehas authorized it to operate or manage, is involvedin a proceeding which relates to a commercialtransaction in which that entity is engaged, the

immunity from jurisdiction enjoyed by that Stateshall not be affected.

Article 11Contracts of employment

1. Unless otherwise agreed between the Statesconcerned, a State cannot invoke immunity fromjurisdiction before a court of another State which isotherwise competent in a proceeding which relates toa contract of employment between the State and anindividual for work performed or to be performed, inwhole or in part, in the territory of that other State.2. Paragraph 1 does not apply if:(a) the employee has been recruited to performparticular functions in the exercise of governmentalauthority;(b) the employee is:

i) a diplomatic agent, as defined in the ViennaConvention on Diplomatic Relations of 1961;ii) a consular officer, as defined in the ViennaConvention on Consular Relations of 1963;iii) a member of the diplomatic staff of apermanent mission to an internationalorganization or of a special mission, or isrecruited to represent a State at an internationalconference; oriv) any other person enjoying diplomaticimmunity;

(c) the subject-matter of the proceeding is therecruitment, renewal of employment orreinstatement of an individual;(d) the subject-matter of the proceeding is thedismissal or termination of employment of anindividual and, as determined by the head of State,the head of Government or the Minister for ForeignAffairs of the employer State, such a proceedingwould interfere with the security interests of thatState;(e) the employee is a national of the employer Stateat the time when the proceeding is instituted, unlessthis person has the permanent residence in the Stateof the forum; or(f) the employer State and the employee haveotherwise agreed in writing, subject to anyconsiderations of public policy conferring on thecourts of the State of the forum exclusivejurisdiction by reason of the subject-matter of theproceeding.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 129

Article 12Personal injuries and damage to property

Unless otherwise agreed between the Statesconcerned, a State cannot invoke immunity fromjurisdiction before a court of another State which isotherwise competent in a proceeding which relates topecuniary compensation for death or injury to theperson, or damage to or loss of tangible property,caused by an act or omission which is alleged to beattributable to the State, if the act or omissionoccurred in whole or in part in the territory of thatother State and if the author of the act or omissionwas present in that territory at the time of the act oromission.

Article 13Ownership, possession and use of property

Unless otherwise agreed between the Statesconcerned, a State cannot invoke immunity fromjurisdiction before a court of another State which isotherwise competent in a proceeding which relates tothe determination of:(a) any right or interest of the State in, or itspossession or use of, or any obligation of the Statearising out of its interest in, or its possession or useof, immovable property situated in the State of theforum;(b) any right or interest of the State in movable orimmovable property arising by way of succession,gift or bona vacantia; or(c) any right or interest of the State in theadministration of property, such as trust property,the estate of a bankrupt or the property of a companyin the event of its winding up.

Article 14Intellectual and industrial property

Unless otherwise agreed between the Statesconcerned, a State cannot invoke immunity fromjurisdiction before a court of another State which isotherwise competent in a proceeding which relatesto:(a) the determination of any right of the State in apatent, industrial design, trade name or businessname, trademark, copyright or any other form ofintellectual or industrial property which enjoys ameasure of legal protection, even if provisional, inthe State of the forum; or(b) an alleged infringement by the State, in theterritory of the State of the forum, of a right of thenature mentioned in subparagraph (a) which

belongs to a third person and is protected in theState of the forum.

Article 15Participation in companies or other collective

bodies1. A State cannot invoke immunity from jurisdictionbefore a court of another State which is otherwisecompetent in a proceeding which relates to itsparticipation in a company or other collective body,whether incorporated or unincorporated, being aproceeding concerning the relationship between theState and the body or the other participants therein,provided that the body:

(a) has participants other than States orinternational organizations; and(b) is incorporated or constituted under the law ofthe State of the forum or has its seat or principalplace of business in that State.

2. A State can, however, invoke immunity fromjurisdiction in such a proceeding if the Statesconcerned have so agreed or if the parties to thedispute have so provided by an agreement in writingor if the instrument establishing or regulating thebody in question contains provisions to that effect.

Article 16Ships owned or operated by a State

1. Unless otherwise agreed between the Statesconcerned, a State which owns or operates a shipcannot invoke immunity from jurisdiction before acourt of another State which is otherwise competentin a proceeding which relates to the operation of thatship if, at the time the cause of action arose, the shipwas used for other than government non-commercialpurposes.2. Paragraph 1 does not apply to warships, or navalauxiliaries, nor does it apply to other vessels ownedor operated by a State and used, for the time being,only on government non-commercial service.3. Unless otherwise agreed between the Statesconcerned, a State cannot invoke immunity fromjurisdiction before a court of another State which isotherwise competent in a proceeding which relates tothe carriage of cargo on board a ship owned oroperated by that State if, at the time the cause ofaction arose, the ship was used for other thangovernment non-commercial purposes.4. Paragraph 3 does not apply to any cargo carriedon board the ships referred to in paragraph 2, nor

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does it apply to any cargo owned by a State and usedor intended for use exclusively for government non-commercial purposes.5. States may plead all measures of defence,prescription and limitation of liability which areavailable to private ships and cargoes and theirowners.6. If in a proceeding there arises a question relatingto the government and non-commercial character ofa ship owned or operated by a State or cargo ownedby a State, a certificate signed by a diplomaticrepresentative or other competent authority of thatState and communicated to the court shall serve asevidence of the character of that ship or cargo.

Article 17Effect of an arbitration agreement

If a State enters into an agreement in writing with aforeign natural or juridical person to submit toarbitration differences relating to a commercialtransaction, that State cannot invoke immunityfrom jurisdiction before a court of another Statewhich is otherwise competent in a proceeding whichrelates to:(a) the validity, interpretation or application of thearbitration agreement;(b) the arbitration procedure; or(c) the confirmation or the setting aside of the award,unless the arbitration agreement otherwise provides.

PART IV. STATE IMMUNITY FROMMEASURES OF CONSTRAINT IN

CONNECTION WITH PROCEEDINGSBEFORE A COURT

Article 18State immunity from pre-judgment measures of

constraintNo pre-judgment measures of constraint, such asattachment or arrest, against property of a State maybe taken in connection with a proceeding before acourt of another State unless and except to theextent that:(a) the State has expressly consented to the taking ofsuch measures as indicated:by international agreement;by an arbitration agreement or in a written contract;or

by a declaration before the court or by a writtencommunication after a dispute between the partieshas arisen; or(b) the State has allocated or earmarked property forthe satisfaction of the claim which is the object ofthat proceeding.

Article 19State immunity from post-judgment measures

of constraintNo post-judgment measures of constraint, such asattachment, arrest or execution, against property ofa State may be taken in connection with aproceeding before a court of another State unless andexcept to the extent that:(a) the State has expressly consented to the taking ofsuch measures as indicated:by international agreement;by an arbitration agreement or in a written contract;orby a declaration before the court or by a writtencommunication after a dispute between the partieshas arisen; or(b) the State has allocated or earmarked property forthe satisfaction of the claim which is the object ofthat proceeding; or(c) it has been established that the property isspecifically in use or intended for use by the State forother than government non-commercial purposesand is in the territory of the State of the forum,provided that post-judgment measures of constraintmay only be taken against property that has aconnection with the entity against which theproceeding was directed.

Article 20Effect of consent to jurisdiction to measures of

constraintWhere consent to the measures of constraint isrequired under articles 18 and 19, consent to theexercise of jurisdiction under article 7 shall notimply consent to the taking of measures ofconstraint.

Article 21Specific categories of property

1. The following categories, in particular, of propertyof a State shall not be considered as propertyspecifically in use or intended for use by the State for

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other than government non-commercial purposesunder article 19, subparagraph (c):(a) property, including any bank account, which isused or intended for use in the performance of thefunctions of the diplomatic mission of the State or itsconsular posts, special missions, missions tointernational organizations or delegations to organsof international organizations or to internationalconferences;(b) property of a military character or used orintended for use in the performance of militaryfunctions;(c) property of the central bank or other monetaryauthority of the State;(d) property forming part of the cultural heritage ofthe State or part of its archives and not placed orintended to be placed on sale;(e) property forming part of an exhibition of objectsof scientific, cultural or historical interest and notplaced or intended to be placed on sale.2. Paragraph 1 is without prejudice to article 18 andarticle 19, subparagraphs (a) and (b).

PART V. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 22Service of process

1. Service of process by writ or other documentinstituting a proceeding against a State shall beeffected:(a) in accordance with any applicable internationalconvention binding on the State of the forum and theState concerned; or(b) in accordance with any special arrangement forservice between the claimant and the Stateconcerned, if not precluded by the law of the State ofthe forum; or(c) in the absence of such a convention or specialarrangement:by transmission through diplomatic channels to theMinistry of Foreign Affairs of the State concerned;orby any other means accepted by the State concerned,if not precluded by the law of the State of the forum.2. Service of process referred to in paragraph 1 (c) (i)is deemed to have been effected by receipt of thedocuments by the Ministry of Foreign Affairs.

3. These documents shall be accompanied, ifnecessary, by a translation into the official language,or one of the official languages, of the Stateconcerned.4. Any State that enters an appearance on the meritsin a proceeding instituted against it may notthereafter assert that service of process did notcomply with the provisions of paragraphs 1 and 3.

Article 23Default judgment

1. A default judgment shall not be rendered againsta State unless the court has found that:(a) the requirements laid down in article 22,paragraphs 1 and 3, have been complied with;(b) a period of not less than four months has expiredfrom the date on which the service of the writ orother document instituting a proceeding has beeneffected or deemed to have been effected inaccordance with article 22, paragraphs 1 and 2; and(c) the present Convention does not preclude it fromexercising jurisdiction.2. A copy of any default judgment rendered againsta State, accompanied if necessary by a translationinto the official language or one of the officiallanguages of the State concerned, shall betransmitted to it through one of the means specifiedin article 22, paragraph 1, and in accordance withthe provisions of that paragraph.3. The time-limit for applying to have a defaultjudgment set aside shall not be less than four monthsand shall begin to run from the date on which thecopy of the judgment is received or is deemed to havebeen received by the State concerned.

Article 24Privileges and immunities during court

proceedings1. Any failure or refusal by a State to comply withan order of a court of another State enjoining it toperform or refrain from performing a specific act orto produce any document or disclose any otherinformation for the purposes of a proceeding shallentail no consequences other than those which mayresult from such conduct in relation to the merits ofthe case. In particular, no fine or penalty shall beimposed on the State by reason of such failure orrefusal.2. A State shall not be required to provide anysecurity, bond or deposit, however described, to

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guarantee the payment of judicial costs or expensesin any proceeding to which it is a respondent partybefore a court of another State.

PART VI. FINAL CLAUSES

Article 25Annex

The annex to the present Convention forms anintegral part of the Convention.

Article 26Other international agreements

Nothing in the present Convention shall affect therights and obligations of States Parties underexisting international agreements which relate tomatters dealt with in the present Convention asbetween the parties to those agreements.

Article 27Settlement of disputes

1. States Parties shall endeavour to settle disputesconcerning the interpretation or application of thepresent Convention through negotiation.2. Any dispute between two or more States Partiesconcerning the interpretation or application of thepresent Convention which cannot be settled throughnegotiation within six months shall, at the request ofany of those States Parties, be submitted toarbitration. If, six months after the date of therequest for arbitration, those States Parties areunable to agree on the organization of thearbitration, any of those States Parties may refer thedispute to the International Court of Justice byrequest in accordance with the Statute of the Court.3. Each State Party may, at the time of signature,ratification, acceptance or approval of, or accessionto, the present Convention, declare that it does notconsider itself bound by paragraph 2. The otherStates Parties shall not be bound by paragraph 2with respect to any State Party which has made sucha declaration.4. Any State Party that has made a declaration inaccordance with paragraph 3 may at any timewithdraw that declaration by notification to theSecretary-General of the United Nations.

Article 28Signature

The present Convention shall be open for signatureby all States until 17 January 2007, at UnitedNations Headquarters, New York.

Article 29Ratification, acceptance, approval or accession

1. The present Convention shall be subject toratification, acceptance or approval.2. The present Convention shall remain open foraccession by any State.3. The instruments of ratification, acceptance,approval or accession shall be deposited with theSecretary-General of the United Nations.

Article 30Entry into force

1. The present Convention shall enter into force onthe thirtieth day following the date of deposit of thethirtieth instrument of ratification, acceptance,approval or accession with the Secretary-General ofthe United Nations.2. For each State ratifying, accepting, approving oracceding to the present Convention after the depositof the thirtieth instrument of ratification,acceptance, approval or accession, the Conventionshall enter into force on the thirtieth day after thedeposit by such State of its instrument ofratification, acceptance, approval or accession.

Article 31Denunciation

1. Any State Party may denounce the presentConvention by written notification to the Secretary-General of the United Nations.2. Denunciation shall take effect one year followingthe date on which notification is received by theSecretary-General of the United Nations. Thepresent Convention shall, however, continue toapply to any question of jurisdictional immunities ofStates or their property arising in a proceedinginstituted against a State before a court of anotherState prior to the date on which the denunciationtakes effect for any of the States concerned.3. The denunciation shall not in any way affect theduty of any State Party to fulfil any obligationembodied in the present Convention to which itwould be subject under international lawindependently of the present Convention.

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Article 32Depositary and notifications

1. The Secretary-General of the United Nations isdesignated the depositary of the present Convention.2. As depositary of the present Convention, theSecretary-General of the United Nations shallinform all States of the following:

(a) signatures of the present Convention and thedeposit of instruments of ratification, acceptance,approval or accession or notifications ofdenunciation, in accordance with articles 29 and31;(b) the date on which the present Convention willenter into force, in accordance with article 30;(c) any acts, notifications or communicationsrelating to the present Convention.

Article 33Authentic texts

The Arabic, Chinese, English, French, Russian andSpanish texts of the present Convention are equallyauthentic.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, beingduly authorized thereto by their respectiveGovernments, have signed this Convention openedfor signature at United Nations Headquarters inNew York on 17 January 2005.

Annex to the Convention

Understandings with respect to certainprovisions of the Convention

The present annex is for the purpose of setting outunderstandings relating to the provisions concerned.

With respect to article 10The term “immunity” in article 10 is to beunderstood in the context of the present Conventionas a whole.Article 10, paragraph 3, does not prejudge thequestion of “piercing the corporate veil”, questionsrelating to a situation where a State entity hasdeliberately misrepresented its financial position orsubsequently reduced its assets to avoid satisfying aclaim, or other related issues.

With respect to article 11The reference in article 11, paragraph 2 (d), to the“security interests” of the employer State is intendedprimarily to address matters of national security andthe security of diplomatic missions and consularposts.Under article 41 of the 1961 Vienna Convention onDiplomatic Relations and article 55 of the 1963Vienna Convention on Consular Relations, allpersons referred to in those articles have the duty torespect the laws and regulations, including labourlaws, of the host country. At the same time, underarticle 38 of the 1961 Vienna Convention onDiplomatic Relations and article 71 of the 1963Vienna Convention on Consular Relations, thereceiving State has a duty to exercise its jurisdictionin such a manner as not to interfere unduly with theperformance of the functions of the mission or theconsular post.

With respect to articles 13 and 14The expression “determination” is used to refer notonly to the ascertainment or verification of theexistence of the rights protected, but also to theevaluation or assessment of the substance, includingcontent, scope and extent, of such rights.

With respect to article 17The expression “commercial transaction” includesinvestment matters.

With respect to article 19The expression “entity” in subparagraph (c) meansthe State as an independent legal personality, aconstituent unit of a federal State, a subdivision of aState, an agency or instrumentality of a State orother entity, which enjoys independent legalpersonality.The words “property that has a connection with theentity” in subparagraph (c) are to be understood asbroader than ownership or possession.Article 19 does not prejudge the question of“piercing the corporate veil”, questions relating to asituation where a State entity has deliberatelymisrepresented its financial position or subsequentlyreduced its assets to avoid satisfying a claim, orother related issues.

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12. Convenzione delle Nazioni Unite sull'immunità giurisdizionale degli Stati edei loro beni (2 dicembre 2004) – Versione in italiano

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,considerando che le immunità giurisdizionali degliStati e dei loro beni derivano da un principiogeneralmente accettato del diritto internazionaleconsuetudinario,tenendo presenti i principi del diritto internazionalesanciti nello Statuto delle Nazioni Unite,convinti che una convenzione internazionale sulleimmunità giurisdizionali degli Stati e dei loro benirafforzerebbe i principi dello Stato di diritto e lacertezza del diritto, in particolare nei rapporti tra gliStati e le persone fisiche e giuridiche, econtribuirebbe alla codificazione e allo sviluppo deldiritto internazionale e all’armonizzazione dellepratiche in questo settore,tenendo conto dell’evoluzione della pratica degliStati per quanto concerne le immunitàgiurisdizionali degli Stati e dei loro beni,affermando che le regole del diritto internazionaleconsuetudinario continuano ad applicarsi allequestioni non disciplinate nella presenteConvenzione,hanno convenuto quanto segue:

Parte prima. Introduzione

Art. 1Campo d’applicazione della presente

ConvenzioneLa presente Convenzione si applica all’immunitàgiurisdizionale di uno Stato e dei suoi beni davantiai tribunali di un altro Stato.

Art. 2Definizioni

1. Ai fini della presente Convenzione:a) il termine «tribunale» si riferisce a ogni organo diuno Stato, qualunque sia la sua denominazione,abilitato a esercitare funzioni giudiziarie;b) il termine «Stato» designa:

i) lo Stato e i suoi diversi organi di governo,ii) le componenti di uno Stato federale o lesuddivisioni politiche dello Stato abilitate acompiere atti nell’esercizio dell’autorità sovrana eche agiscono a tale titolo,

iii) stabilimenti o organismi statali o altri entiabilitati a compiere e che effettivamente compionoatti nell’esercizio dell’autorità sovrana dello Stato,iv) i rappresentanti dello Stato che agiscono a taletitolo;

c) l’espressione «transazione commerciale» designa:i) ogni contratto o transazione di naturacommerciale per la vendita di beni o la prestazionedi servizi,ii) ogni contratto di prestito o altra transazione dinatura finanziaria, compreso ogni obbligo digaranzia o d’indennizzo connesso con un simileprestito o una simile transazione,iii) ogni altro contratto o altra transazione dinatura commerciale, industriale o concernente lafornitura di beni o servizi, esclusi i contratti dilavoro.

2. Per determinare se un contratto o una transazionesia una «transazione commerciale» ai sensi delparagrafo 1 lettera c), occorre tener conto in primoluogo della natura del contratto o della transazione,ma bisogna prendere in considerazione anche il suoobiettivo se le parti al contratto o alla transazionel’hanno convenuto o se, nella prassi dello Stato delforo, tale obiettivo è pertinente per determinare lanatura non commerciale del contratto o dellatransazione.3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 concernenti ledefinizioni dei termini impiegati nella presenteConvenzione non pregiudicano l’impiego di talitermini né il senso che può essere dato loro in altristrumenti internazionali o nel diritto interno di unoStato.

Art. 3Privilegi e immunità non pregiudicati dalla

presente Convenzione1. La presente Convenzione non pregiudica iprivilegi e le immunità di cui beneficia uno Stato invirtù del diritto internazionale per quanto concernel’esercizio delle funzioni:

a) delle sue missioni diplomatiche, dei suoi posticonsolari, delle sue missioni speciali, delle suemissioni presso le organizzazioni internazionali odelle sue delegazioni negli organi delle

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organizzazioni internazionali o alle conferenzeinternazionali; eb) delle persone che vi sono attribuite.

2. La presente Convenzione non pregiudicanemmeno i privilegi e le immunità che il dirittointernazionale riconosce ratione personae ai capi diStato.3. La presente Convenzione non pregiudica iprivilegi e le immunità che il diritto internazionalericonosce a uno Stato per quanto concerneaeromobili o oggetti spaziali che gli appartengono oche esso gestisce.

Art. 4Irretroattività della presente Convenzione

Senza pregiudizio dell’applicazione delle regole dellapresente Convenzione alle quali le immunitàgiurisdizionali degli Stati e dei loro beni sonoassoggettate in virtù del diritto internazionaleindipendentemente dalla presente Convenzione,quest’ultima non si applica ad alcuna questionerelativa alle immunità giurisdizionali degli Stati edei loro beni sollevata in un procedimento promossocontro uno Stato davanti a un tribunale di un altroStato prima dell’entrata in vigore della presenteConvenzione tra gli Stati interessati.

Parte seconda. Principi generali

Art. 5Immunità degli Stati

Uno Stato beneficia, per se stesso e per i suoi beni,dell’immunità giurisdizionale davanti ai tribunali diun altro Stato, fatte salve le disposizioni dellapresente Convenzione.

Art. 6Modalità d’attuazione dell’immunità degli Stati1. Uno Stato attua l’immunità degli Stati previstanell’articolo 5 astenendosi dall’esercitare la suagiurisdizione in un procedimento davanti ai propritribunali contro un altro Stato e, a tal fine, vigilandoaffinché i suoi tribunali decidano d’ufficio chel’immunità dell’altro Stato prevista nell’articolo 5sia rispettata.2. Un procedimento davanti a un tribunale di unoStato è considerato promosso contro un altro Statoquando quest’ultimo:

a) è citato come parte nel procedimento; ob) non è citato come parte nel procedimento, ma ilprocedimento è di fatto mirato a recare pregiudizioai suoi beni, diritti, interessi o attività.

Art. 7Consenso esplicito all’esercizio della

giurisdizione1. Uno Stato non può invocare l’immunitàgiurisdizionale in un procedimento davanti a untribunale di un altro Stato nei confronti di unamateria o di una causa se esso ha dato il suo esplicitoconsenso all’esercizio della giurisdizione di taletribunale nei confronti di tale materia o causa:

a) mediante accordo internazionale;b) in un contratto scritto; oc) mediante una dichiarazione davanti altribunale o una comunicazione scritta in unprocedimento determinato.

2. L’accordo dato da uno Stato per l’applicazionedella legge di un altro Stato non è consideratoconsenso all’esercizio della giurisdizione deitribunali dell’altro Stato.

Art. 8Effetti della partecipazione a un procedimento

davanti a un tribunale1. Uno Stato non può invocare l’immunitàgiurisdizionale in un procedimento davanti a untribunale di un altro Stato se:

a) ha promosso esso medesimo il procedimento; ob) è intervenuto nel merito del procedimento o viha partecipato in qualche modo. Tuttavia, sedimostra al tribunale di aver potuto avereconoscenza di fatti su cui una domandad’immunità può essere fondata soltanto dopo averpartecipato al procedimento, lo Stato può invocarel’immunità sulla base di tali fatti, a condizioneche lo faccia senza indugio.

2. Non è considerato consenso all’esercizio dellagiurisdizione di un tribunale di un altro Stato ilfatto che uno Stato intervenga in un procedimento ovi partecipi con il solo scopo di:invocare l’immunità; ofar valere un diritto o un interesse nei confronti diun bene in causa nel procedimento.3. La comparizione di un rappresentante di unoStato davanti a un tribunale di un altro Stato inqualità di teste non è considerata consenso del primoStato all’esercizio della giurisdizione di taletribunale.4. La non comparizione di uno Stato in unprocedimento davanti a un tribunale di un altroStato non può essere interpretata come consenso delprimo Stato all’esercizio della giurisdizione di taletribunale.

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Art. 9Domande riconvenzionali

1. Uno Stato che promuove un procedimento davantia un tribunale di un altro Stato non può invocarel’immunità giurisdizionale davanti a tale tribunaleper quanto concerne una domanda riconvenzionalefondata sullo stesso rapporto giuridico o sugli stessifatti della domanda principale.2. Uno Stato che interviene per presentare unadomanda in un procedimento davanti a un tribunaledi un altro Stato non può invocare l’immunitàgiurisdizionale davanti a tale tribunale per quantoconcerne una domanda riconvenzionale fondatasullo stesso rapporto giuridico o sugli stessi fattidella domanda da esso presentata.3. Uno Stato che presenta una domandariconvenzionale in un procedimento promossocontro di esso davanti a un tribunale di un altroStato non può invocare l’immunità giurisdizionaledavanti a tale tribunale per quanto concerne ladomanda principale.

Parte terza. Procedimenti in cui gli Stati nonpossono invocare l’immunità

Art. 10Transazioni commerciali

1. Se uno Stato effettua una transazionecommerciale con una persona fisica o giuridicastraniera e se, in virtù di norme applicabili deldiritto internazionale privato, le contestazionirelative a tale transazione commerciale attengonoalla giurisdizione di un tribunale di un altro Stato,lo Stato non può invocare l’immunitàgiurisdizionale davanti a tale tribunale in unprocedimento conseguente a detta transazione.2. Il paragrafo 1 non si applica:

a )nel caso di una transazione commerciale traStati; ob) se le parti alla transazione commerciale hannoesplicitamente convenuto diversamente.

3. Se un’impresa statale o un altro ente istituitodallo Stato, dotato di personalitàgiuridica e avente la capacità di:

a) stare in giudizio; eb) acquisire, possedere o detenere e cedere beni,compresi i beni che lo Stato l’ha autorizzato aesercitare o gestire, è implicato in unprocedimento concernente una transazionecommerciale in cui esso è impegnato, l’immunitàgiurisdizionale di cui beneficia lo Stato non èpregiudicata.

Art. 11Contratti di lavoro

1. Sempre che gli Stati interessati non convenganodiversamente, uno Stato non può invocarel’immunità giurisdizionale davanti a un tribunale diun altro Stato, competente in materia, in unprocedimento concernente un contratto di lavoro tralo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito oda eseguirsi, interamente o in parte, sul territoriodell’altro Stato.2. Il paragrafo 1 non si applica se:a) l’impiegato è stato assunto per adempiere funzioniparticolari nell’esercizio del potere pubblico;b) l’impiegato è:

i) un agente diplomatico ai sensi dellaConvenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sullerelazioni diplomatiche;ii) un funzionario consolare ai sensi dellaConvenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sullerelazioni consolari;iii) un membro del personale diplomatico di unamissione permanente presso un’organizzazioneinternazionale, o di una missione speciale, oppureè assunto per rappresentare uno Stato inoccasione di una conferenza internazionale; oiv) una persona diversa che beneficiadell’immunità diplomatica;

c) l’azione ha per oggetto l’assunzione, la proroga delrapporto di lavoro o il reinserimento di uncandidato;d) l’azione ha per oggetto il licenziamento o larisoluzione del contratto di un impiegato e se,secondo il parere del capo dello Stato, del capo delgoverno o del ministro degli affari esteri dello Statodatore di lavoro, tale azione rischia di interferire congli interessi dello Stato in materia di sicurezza;e) l’impiegato è cittadino dello Stato datore di lavoronel momento in cui l’azione è avviata, sempre chenon abbia la residenza permanente nello Stato delforo; of) l’impiegato e lo Stato datore di lavoro hannoconvenuto diversamente per scritto, fatte salveconsiderazioni d’ordine pubblico che conferiscono aitribunali dello Stato del foro la giurisdizioneesclusiva in ragione dell’oggetto dell’azione.

Art. 12Lesione dell’integrità fisica di una persona o

danni ai beniSempre che gli Stati interessati non convenganodiversamente, uno Stato non può invocarel’immunità giurisdizionale davanti a un tribunale diun altro Stato, competente in materia, in un

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 137

procedimento concernente un’azione di riparazionepecuniaria in caso di decesso o di lesionedell’integrità fisica di una persona, o in caso didanno o di perdita di un bene corporeo, dovuti a unatto o a un’omissione presumibilmente attribuibileallo Stato, se tale atto o omissione si sono prodotti,interamente o in parte, sul territorio dell’altro Statoe se l’autore dell’atto o dell’omissione era presente sutale territorio nel momento in cui si è prodotto l’attoo l’omissione.

Art. 13Proprietà, possesso e utilizzo di beni

Sempre che gli Stati interessati non convenganodiversamente, uno Stato non può invocarel’immunità giurisdizionale davanti a un tribunale diun altro Stato, competente in materia, in unprocedimento concernente la determinazione:a) di un diritto o interesse dello Stato su un beneimmobiliare situato sul territorio dello Stato del foro,del possesso del bene immobiliare da parte dello Statoo dell’utilizzo che ne fa, o di un obbligo dello Stato inragione del suo interesse giuridico nei confronti ditale bene immobiliare, del suo possesso o del suoutilizzo;b) di un diritto o interesse dello Stato su un benemobiliare o immobiliare sorto da una successione odonazione oppure vacante; oc) di un diritto o interesse dello Statonell’amministrazione di beni quali beni di un trust,beni di un fallimento o beni di una società in caso discioglimento.

Art. 14Proprietà intellettuale e industriale

Sempre che gli Stati interessati non convenganodiversamente, uno Stato non può invocarel’immunità giurisdizionale davanti a un tribunale diun altro Stato, competente in materia, in unprocedimento concernente:a) la determinazione di un diritto dello Stato su unbrevetto, un disegno o modello industriale, un nomecommerciale o una ragione sociale, un marchio difabbrica o commerciale o un diritto d’autore o ognialtra forma di proprietà intellettuale o industriale,che beneficia di una misura di protezione giuridica,anche se provvisoria, nello Stato del foro; ob) una presunta inosservanza da parte dello Stato,sul territorio dello Stato del foro, di un dirittosecondo la lettera a) appartenente a un terzo eprotetto dallo Stato del foro.

Art. 15Partecipazione a società o altri gruppi

1. Uno Stato non può invocare l’immunitàgiurisdizionale davanti a un tribunale di un altroStato, competente in materia, in un procedimentoconcernente la sua partecipazione a una società o aun gruppo con o senza personalità giuridica e irapporti tra lo Stato e la società o il gruppo o le altreparti, se la società o il gruppo:

a) comprende parti diverse da Stati o daorganizzazioni internazionali; eb) è registrato o costituito conformemente allalegislazione dello Stato del foro o ha la sede socialeo il principale luogo d’attività in tale Stato.

2. Uno Stato può tuttavia invocare l’immunitàgiurisdizionale in un simile procedimento se gli Statiinteressati l’hanno convenuto o se le parti allacontroversia l’hanno stabilito mediante accordoscritto o se lo strumento che istituisce o regge lasocietà o il gruppo in questione contiene disposizionia questo riguardo.

Art. 16Navi di cui uno Stato è proprietario o esercente1. Sempre che gli Stati interessati non convenganodiversamente, uno Stato proprietario o esercente diuna nave non può invocare l’immunitàgiurisdizionale davanti a un tribunale di un altroStato, competente in materia, in un procedimentoconcernente l’esercizio di tale nave se, nel momentoin cui si è verificato il fatto che ha dato luogoall’azione, la nave non era utilizzata a scopi diservizio pubblico non commerciali.2. Il paragrafo 1 non si applica né alle navi da guerrae alle navi ausiliarie né alle altre navi di cui unoStato è proprietario o esercente e che attualmentesono utilizzate esclusivamente a scopi di serviziopubblico non commerciali.3. Sempre che gli Stati interessati non convenganodiversamente, uno Stato non può invocarel’immunità giurisdizionale davanti a un tribunale diun altro Stato, competente in materia, in unprocedimento concernente il trasporto di carico abordo di una nave di cui uno Stato è proprietario oesercente se, nel momento in cui si è verificato ilfatto che ha dato luogo all’azione, la nave non erautilizzata a scopi di servizio pubblico noncommerciali.4. Il paragrafo 3 non si applica né a un caricotrasportato a bordo delle navi di cui al paragrafo 2 néa un carico di cui uno Stato è proprietario e che èutilizzato o destinato a essere utilizzato

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi138

esclusivamente a scopi di servizio pubblico noncommerciali.5. Gli Stati possono invocare tutti i mezzi di difesa,prescrizione e limitazione di responsabilità di cuipossono prevalersi le navi e i carichi privati e i loroproprietari.6. Se in un procedimento si pone la questione delcarattere governativo e non commerciale di una navedi cui uno Stato è proprietario o esercente o di uncarico di cui uno Stato è proprietario, lapresentazione davanti al tribunale di un’attestazionefirmata da un rappresentante diplomatico o daun’altra autorità competente di tale Stato avràvalore di prova del carattere della nave o del carico inquestione.

Art. 17Effetti di un patto d’arbitrato

Uno Stato che conclude per scritto un patto con unapersona fisica o giuridica straniera allo scopo disottoporre ad arbitrato contestazioni relative a unatransazione commerciale non può invocarel’immunità giurisdizionale davanti a un tribunale diun altro Stato, competente in materia, in unprocedimento concernente:a) la validità, l’interpretazione o l’applicazione delpatto d’arbitrato;b) la procedura d’arbitrato; oc) la conferma o l’annullamento del lodo arbitrale,sempre che il patto d’arbitrato non dispongadiversamente.

Parte quarta. Immunità degli Stati nei confrontidelle misure coercitive in relazione a un

procedimento davanti a un tribunale

Art. 18Immunità degli Stati nei confronti delle misure

coercitive anteriori alla sentenzaAnteriormente alla sentenza non si può procedere adalcuna misura coercitiva, quale il pignoramento o ilsequestro, contro i beni di uno Stato in relazione aun procedimento davanti a un tribunale di un altroStato, salvo se e nella misura in cui:a) lo Stato ha esplicitamente consentitol’applicazione di tali misure nei termini indicati da:

i) un accordo internazionale;ii) un patto d’arbitrato o un contratto scritto; oiii) una dichiarazione davanti al tribunale o unacomunicazione scritta fatta dopo l’insorgere diuna controversia tra le parti; o

b) lo Stato ha riservato o destinato beniall’adempimento della richiesta oggetto delprocedimento in questione.

Art. 19Immunità degli Stati nei confronti delle misure

coercitive posteriori alla sentenzaAlcuna misura coercitiva posteriore alla sentenza,quale il pignoramento, il sequestro o il sequestroesecutivo, può essere presa contro i beni di uno Statoin relazione a un procedimento promosso davanti aun tribunale di un altro Stato, salvo se e nellamisura in cui:a) lo Stato ha esplicitamente consentitol’applicazione di tali misure nei termini indicati da:

i) un accordo internazionale;ii) un patto d’arbitrato o un contratto scritto; oiii) una dichiarazione davanti al tribunale o unacomunicazione scritta fatta dopo l’insorgere dellacontroversia tra le parti; o

b) lo Stato ha riservato o destinato beniall’adempimento della richiesta oggetto delprocedimento in questione; oc) lo Stato ha stabilito che i beni sono specificamenteutilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato ascopi diversi da scopi di servizio pubblico noncommerciali e sono situati sul territorio dello Statodel foro, a condizione che le misure coercitiveposteriori alla sentenza riguardino soltanto beni chehanno un legame con l’ente contro il quale è statopromosso il procedimento.

Art. 20Effetti del consenso all’esercizio della

giurisdizione sull’adozione di misure coercitiveNei casi in cui il consenso all’adozione di misurecoercitive è richiesto in virtù degli articoli 18 e 19, ilconsenso all’esercizio della giurisdizione ai sensidell’articolo 7 non implica che vi sia consensoall’adozione di misure coercitive.

Art. 21Categorie specifiche di beni

1. I beni statali delle seguenti categorie non sonosegnatamente considerati beni specificamenteutilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato ascopi diversi da scopi di servizio pubblico noncommerciali ai sensi delle disposizioni dell’articolo19 lettera c):a) i beni, compresi i conti bancari, utilizzati odestinati a essere utilizzati nell’esercizio dellefunzioni della missione diplomatica dello Stato o deisuoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 139

sue missioni presso le organizzazioni internazionalio delle sue delegazioni negli organi delleorganizzazioni internazionali o alle conferenzeinternazionali;b) i beni a carattere militare o i beni utilizzati odestinati a essere utilizzati nell’esercizio di funzionimilitari;c) i beni della banca centrale o di un’altra autoritàmonetaria dello Stato;d) i beni facenti parte del patrimonio culturale delloStato o dei suoi archivi che non sono messi odestinati a esser messi in vendita;e) i beni facenti parte di un’esposizione di oggettid’interesse scientifico, culturale o storico che nonsono messi o destinati a esser messi in vendita.2. Il paragrafo 1 non pregiudica gli articoli 18 e 19lettere a) e b).

Parte quinta. Disposizioni varie

Art. 22Notificazione o comunicazione degli atti di

citazione1. La notificazione o la comunicazione di unacitazione o di un altro documento che istituisce unprocedimento contro uno Stato è effettuata:

a) conformemente a una convenzioneinternazionale applicabile che vincoli lo Stato delforo e lo Stato interessato; ob) conformemente a un accordo particolare inmateria di notificazione o comunicazione conclusotra l’attore e lo Stato interessato, se la legge delloStato del foro non vi si oppone; oc) in assenza di una simile convenzione o di unsimile accordo particolare:i) mediante trasmissione per via diplomatica alMinistero degli affari esteri dello Statointeressato; oii) mediante qualsiasi altro mezzo accettato dalloStato interessato, se la legge dello Stato del foronon vi si oppone.

2. La notificazione o la comunicazione secondo ilparagrafo 1 lettera c) numero i) è considerataeffettuata con la ricezione dei documenti da parte delMinistero degli affari esteri.3. Questi documenti sono accompagnati, se del caso,da una traduzione nella lingua ufficiale o in unadelle lingue ufficiali dello Stato interessato.4. Uno Stato che interviene nel merito di unprocedimento promosso contro di lui non può inseguito opporre l’eccezione che la notificazione o lacomunicazione della citazione non sia conforme alledisposizioni dei paragrafi 1 e 3.

Art. 23Sentenza contumaciale

1. Una sentenza contumaciale non può esserepronunciata contro uno Stato, eccetto che iltribunale assicuri che:

a) le condizioni previste nell’articolo 22 paragrafi1 e 3 sono state rispettate;b) è passato un periodo di almeno quattro mesidalla data in cui la notificazione o lacomunicazione della citazione o di un altrodocumento che ha istituito il procedimento è stataeffettuata o è ritenuta essere stata effettuataconformemente all’articolo 22 paragrafi 1 e 2; ec) la presente Convenzione non gli vieta diesercitare la sua giurisdizione.

2. Una copia di ogni sentenza contumacialepronunciata contro uno Stato, accompagnata, se delcaso, da una traduzione nella lingua ufficiale o inuna delle lingue ufficiali dello Stato interessato, ètrasmessa a quest’ultimo con uno dei mezzispecificati nell’articolo 22 paragrafo 1 econformemente alle disposizioni di tale paragrafo.3. Il termine per presentare ricorso contro unasentenza contumaciale non deve essere inferiore aquattro mesi e decorre dalla data in cui la copia dellasentenza è stata ricevuta o è ritenuta essere stataricevuta dallo Stato interessato.

Art. 24Privilegi e immunità nel corso di unprocedimento davanti a un tribunale

1. Ogni omissione o rifiuto da parte di uno Stato diconformarsi a una decisione del tribunale di un altroStato che gli ingiunga di compiere o di astenersi dalcompiere un determinato atto o di presentare undocumento o di fornire un’informazione ai fini di unprocedimento non ha altre conseguenze che quelleche possono risultare, quanto al merito della causa,da tale comportamento. In particolare, allo Stato nonsarà inflitta alcuna multa o altra pena a causa di unasimile omissione o di un simile rifiuto.2. Uno Stato non è tenuto a fornire una fideiussionené a costituire un deposito, qualunque ne sia ladenominazione, a garanzia del pagamento di spese eripetibili di un procedimento al quale esso è parteconvenuta davanti a un tribunale di un altro Stato.

Parte sesta. Disposizioni finali

Art. 25Allegato

L’allegato della presente Convenzione costituisceparte integrante della stessa.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi140

Art. 26Altri accordi internazionali

Le disposizioni della presente Convenzione nonpregiudicano i diritti e gli obblighi degli Stati Partein virtù di accordi internazionali vigenti ai qualisono parti e che trattano questioni oggetto dellapresente Convenzione.

Art. 27Composizione delle controversie

1. Gli Stati Parte si sforzano di comporre lecontroversie circa l’interpretazione o l’applicazionedella presente Convenzione mediante negoziato.2. Se non può essere composta mediante negoziatoentro un termine di sei mesi, una controversia tradue o più Stati Parte circa l’interpretazione ol’applicazione della presente Convenzione èsottoposta, su domanda di uno di tali Stati Parte, adarbitrato. Se entro un termine di sei mesi dalla datadella domanda d’arbitrato gli Stati Parte nonriescono a intendersi sull’organizzazionedell’arbitrato, ciascuno di essi può portare lacontroversia davanti alla Corte internazionale diGiustizia, presentandole una richiestaconformemente allo Statuto della Corte.3. Al momento della firma, della ratifica,dell’accettazione o dell’approvazione della presenteConvenzione o dell’adesione alla stessa, ogni Statopuò dichiarare di non considerarsi vincolato alparagrafo 2. Gli altri Stati Parte non sono vincolatial paragrafo 2 nei confronti di uno Stato Parte cheabbia fatto tale dichiarazione.4. Uno Stato Parte che ha fatto una dichiarazione aisensi del paragrafo 3 può ritirarla in qualsiasimomento mediante notificazione al Segretariogenerale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 28Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma di tuttigli Stati fino al 17 gennaio 2007 presso la Sededell’Organizzazione delle Nazioni Unite a NewYork.

Art. 29Ratifica, accettazione, approvazione o adesione1. La presente Convenzione sarà sottoposta aratifica, accettazione o approvazione.2. La presente Convenzione resta aperta all’adesionedi qualsiasi Stato.3. Gli strumenti di ratifica, accettazione,approvazione o adesione saranno depositati presso il

Segretario generale dell’Organizzazione delleNazioni Unite.

Art. 30Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore trentagiorni dopo la data del deposito del trentesimostrumento di ratifica, accettazione, approvazione oadesione presso il Segretario generaledell’Organizzazione delle Nazioni Unite.2. Per ogni Stato che ratificherà, accetterà oapproverà la presente Convenzione o vi aderirà dopoil deposito del trentesimo strumento di ratifica,accettazione, approvazione o adesione, la presenteConvenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo ladata del deposito dello strumento pertinente da partedello Stato in questione.

Art. 31Disdetta

1. Ogni Stato Parte può disdire la presenteConvenzione mediante notificazione scritta alSegretario generale dell’Organizzazione delleNazioni Unite.2. La disdetta ha effetto un anno dopo la data diricezione della notificazione da parte del Segretariogenerale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.La presente Convenzione continuerà tuttavia adapplicarsi a qualsiasi questione relativa alleimmunità giurisdizionali degli Stati o dei loro benisollevata in un procedimento promosso contro unoStato davanti a un tribunale di un altro Stato primadella data in cui la disdetta ha effetto nei confronti diuno qualsiasi degli Stati interessati.3. La disdetta non influisce in alcun modo sul doveredi ciascuno Stato Parte di adempiere qualsiasiobbligo enunciato nella presente Convenzione alquale esso, indipendentemente da quest’ultima, èsoggetto in virtù del diritto internazionale.

Art. 32Depositario e notificazioni

1. Il Segretario generale dell’Organizzazione delleNazioni Unite è depositario della presenteConvenzione.2. Nella sua qualità di depositario della presenteConvenzione, il Segretario generaledell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica atutti gli Stati:

a) ogni firma della presente Convenzione e ognideposito di uno strumento di ratifica,accettazione, approvazione o adesione o di una

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notificazione di disdetta, conformemente agliarticoli 29 e 31;b) la data dell’entrata in vigore della presenteConvenzione, conformemente all’articolo 30;c) tutti gli altri atti e tutte le altre notificazioni ocomunicazioni in relazione alla presenteConvenzione.

Art. 33Testi autentici

I testi arabo, cinese, francese, inglese, russo espagnolo della presente Convenzione fannougualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzatidai rispettivi governi, hanno firmato la presenteConvenzione che è stata aperta alla firma presso laSede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a NewYork il 17 gennaio 2005.

Allegato della Convenzione

Interpretazione concordata di alcunedisposizioni della Convenzione

Il presente allegato ha lo scopo di enunciarel’interpretazione concordata delle disposizioni inquestione.

Art. 10Il termine «immunità» menzionato nell’articolo 10deve essere inteso nel contesto globale della presenteConvenzione. L’articolo 10 paragrafo 3 nonpregiudica né la questione dello «spezzare l’opacitàaziendale» («piercing the corporate veil»,responsabilità diretta), né le questioni legate a unasituazione in cui un ente statale ha deliberatamentealterato la sua situazione finanziaria o ridottosuccessivamente i suoi attivi per evitare di soddisfareuna pretesa, né altre questioni connesse.

Art. 11Il riferimento agli «interessi in materia di sicurezza»dello Stato datore di lavoro, nell’articolo 11paragrafo 2 lettera d), mira essenzialmente a trattarele questioni relative alla sicurezza nazionale e alla

sicurezza delle missioni diplomatiche e dei posticonsolari.Secondo l’articolo 41 della Convenzione di Viennadel 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche el’articolo 55 della Convenzione di Vienna del 24aprile 1963 sulle relazioni consolari, tutte le personeoggetto di tali articoli sono tenute a rispettare leleggi e i regolamenti dello Stato ospitante, compresala legislazione sul lavoro. Parallelamente, secondol’articolo 38 della Convenzione di Vienna del 18aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e l’articolo71 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963sulle relazioni consolari, lo Stato ospitante deveesercitare la sua giurisdizione su tali persone inmodo tale da non ostacolare eccessivamentel’adempimento delle funzioni della missione o delposto consolare.

Art. 13 e 14Il termine «determinazione» quale è utilizzato negliarticoli 13 e 14 non va inteso soltanto comeaccertamento o verifica dell’esistenza dei dirittiprotetti, ma anche come valutazione oapprezzamento di tali diritti sotto il profilomateriale, compresi il loro contenuto, la loro portatae la loro estensione.

Art. 17L’espressione «transazione commerciale» ingloba lequestioni legate agli investimenti.

Art. 19Il termine «ente» utilizzato nella lettera c) va intesocome Stato in quanto personalità giuridica, comeunità costitutiva di uno Stato federale, comesuddivisione di uno Stato, come organismo oistituzione statale o come qualsiasi altro ente dotatodi personalità giuridica.L’espressione «beni che hanno un legame con l’ente»utilizzata nella lettera c) va intesa in un senso piùampio rispetto alla proprietà o al possesso. L’articolo19 non pregiudica né la questione dello «spezzarel’opacità aziendale» («piercing the corporate veil»,responsabilità diretta), né le questioni legate a unasituazione in cui un ente statale ha deliberatamentealterato la sua situazione finanziaria o ridottosuccessivamente i suoi attivi per evitare di soddisfareuna pretesa, né altre questioni connesse.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi142

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 143

1. Legge 8 luglio 1950, n. 572: “Istituzione presso il Ministero degli Affari Esteridella carica di Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica”.

1. È istituita presso il Ministero degli affari esterila carica di Capo del cerimoniale diplomatico dellaRepubblica.

2. Il Capo del cerimoniale diplomatico dellaRepubblica, d’intesa con le Amministrazioniinteressate, cura il protocollo delle cerimonieufficiali alle quali partecipano Capi di Stati esteri,ovvero rappresentanze diplomatiche, delegazioni epersonalità estere.

In particolare, introduce gli Ambasciatori e iMinistri plenipotenziari presso il Presidente dellaRepubblica e cura il protocollo dei viaggi delPresidente stesso all’estero.1

3. Il Capo del cerimoniale diplomatico dellaRepubblica è coadiuvato da un vice Capo e siavvale dell’Ufficio del cerimoniale del Ministerodegli affari esteri.2

4. Il Capo del cerimoniale diplomatico dellaRepubblica è nominato con decreto del Presidentedella Repubblica, su proposta del Ministro per gliaffari esteri, sentito il Consiglio dei Ministri, ed èscelto fra gli Ambasciatori e i Ministriplenipotenziari di 1a classe.3

Egli partecipa di diritto alle funzioni collegiali allequali sono chiamati i direttori generali delMinistero degli affari esteri.

5. Le funzioni di vice Capo del cerimonialediplomatico della Repubblica sono conferite al Capodell’Ufficio del cerimoniale del Ministero degliaffari esteri. Il medesimo è scelto tra i funzionari

della carriera diplomatico-consolare di grado noninferiore al V.4________________________________1 In materia l’art. 6 del DPR 5 gennaio 1967 n. 18dispone: “Il capo del Cerimoniale diplomatico dellaRepubblica, presso il Ministero degli affari esteri, esplicale funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n.572, eattende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti allerelazioni internazionali. Egli è coadiuvato, eall’occorrenza sostituito, da un vice capo del Cerimonialee si avvale, per l’espletamento delle sue funzioni, diappositi uffici stabiliti con il decreto di cui all’art.25.”

2 La disciplina delle articolazioni interne del Cerimonialeè contenuta nell’art. 4 del D.M. n.034/375 del 18 febbraio2003.

3 L’articolo è da ritenersi modificato dall’art. 16, comma2, del DPR 5 gennaio 1967 n. 18 che così dispone: “Conle modalità indicate nel primo comma del presentearticolo sono conferite ad un ambasciatore o ad unministro plenipotenziario le funzioni di vice segretariogenerale, capo del Cerimoniale diplomatico dellaRepubblica, direttore generale ad eccezione di quello pergli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio,ispettore generale del Ministero e degli uffici all’estero,direttore dell’Istituto diplomatico.”

4 L’articolo è da ritenersi modificato dall’art. 16, comma3, del DPR 5 gennaio 1967 n. 18 che così dispone:“ Lefunzioni di capo di Gabinetto sono conferite ad unambasciatore o ad un ministro plenipotenziario. Quelle divice capo del Cerimoniale, di vice-ispettore generale, dicapo del Servizio stampa e informazione cui competeanche l’incarico di portavoce del Ministro, di capo delServizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capodel Servizio storico, archivi e documentazione e di capodelle Unità della Segreteria generale sono conferite aministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possonoessere incaricati di presiedere temporaneamente ai

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi144

2. Legge 3 marzo 1951, n. 178: Istituzione dell’Ordine: “Al Merito dellaRepubblica italiana” e disciplina del conferimento delle onorificenze

Art. 1.È istituito l'Ordine "Al merito della Repubblicaitaliana", destinato a dare una particolareattestazione a coloro che abbiano specialibenemerenze verso la Nazione.

Art. 2.Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.L'Ordine è retto da un Consiglio composto di uncancelliere, che lo presiede, e di sedici membri.Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordinesono nominati con decreto del Presidente dellaRepubblica, su proposta del Presidente del Consigliodei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta diquattro membri.La Giunta è presieduta dal cancelliere.

Art. 3.L'Ordine è composto di cinque classi: cavalieri digran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali ecavalieri.Per altissime benemerenze può essereeccezionalmente conferita ai cavalieri di gran crocela decorazione di gran cordone.Il numero massimo delle nomine che potranno farsiannualmente nelle cinque classi è determinato condecreto del Presidente della Repubblica, su propostadel Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti ilConsiglio dei Ministri e il Consiglio dell'Ordine.

Art. 4.Le onorificenze sono conferite con decreto delPresidente della Repubblica, su proposta delPresidente del Consiglio dei Ministri, sentita laGiunta dell'Ordine.Particolari forme di conferimento possono esserestabilite nello statuto previsto dall'art. 6.Le onorificenze non possono essere conferite aisenatori ed ai deputati durante il tempo del loromandato parlamentare.

Art. 5.Salve le disposizioni della legge penale, incorre nellaperdita della onorificenza l'insignito che se ne renda

indegno. La revoca è pronunciata con decreto delPresidente della Repubblica, su proposta motivatadel Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito ilConsiglio dell'Ordine.

Art. 6.Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto delPresidente della Repubblica, su proposta delPresidente del Consiglio dei Ministri, sentito ilConsiglio dell'Ordine.

Art. 7.I cittadini italiani non possono usare nel territoriodella Repubblica onorificenze o distinzionicavalleresche loro conferite in Ordini non nazionalio da Stati esteri, se non sono autorizzati con decretodel Presidente della Repubblica, su proposta delMinistro per gli affari esteri.I contravventori sono puniti con l'ammenda sino alire cinquecentomila.L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzionicavalleresche della Santa Sede e dell'OrdineEquestre del Santo Sepolcro continua ad essereregolato dalle disposizioni vigenti.Nulla è parimente innovato alle norme in vigore peruso delle onorificenze, decorazioni e distinzionicavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 8.Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato ilconferimento di onorificenze, decorazioni edistinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma edenominazione, da parte di enti, associazioni oprivati. I trasgressori sono puniti con la reclusioneda sei mesi a due anni e con la multa da lireduecentocinquantamila a lire cinquecentomila.Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, dionorificenze, decorazioni o distinzioni di cui alprecedente comma, anche se conferite primadell'entrata in vigore della presente legge, è punitocon l'ammenda da lire cinquantamila a liretrecentocinquantamila.La condanna per i reati previsti nei commiprecedenti importa la pubblicazione della sentenza aisensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 145

Le disposizioni del secondo e terzo comma siapplicano anche quando il conferimento delleonorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenutoall'estero.

Art. 9.L'Ordine della SS. Annunziata e le relativeonorificenze sono soppressi.L'Ordine della Corona d'Italia è soppresso e cessa ilconferimento delle onorificenze dell'Ordine dei SantiMaurizio e Lazzaro. È tuttavia consentito l'uso delleonorificenze già conferite, escluso ogni diritto diprecedenza nelle pubbliche cerimonie.Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti primadel 2 giugno 1946, si provvederà con separata legge.

Art. 10.Il Governo è autorizzato ad emanare le normeoccorrenti per l'attuazione della presente legge.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, saràinserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e deidecreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo achiunque spetti di osservarla e di farla osservarecome legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1951EINAUDI

DE GASPERI - SFORZA -PICCIONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi146

3. D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458: L’attuazione della disciplina dell’OMRI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;Udito il parere del Consiglio di Stato;Sentito il Consiglio dei Ministri;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei

Ministri;Decreta:

Art. 1.Le onorificenze dell'ordine "Al merito dellaRepubblica italiana" possono essere conferiti acittadini italiani e a stranieri.

Art. 2.Le onorificenze da conferire secondo le particolariforme previste dal secondo comma dell'art. 4 dellalegge 3 marzo 1951, n. 178, non possono superarenell'anno ((il quindicesimo)) del numerocomplessivo delle nomine, stabilito ai sensidell'ultimo comma dell'art. 3 della legge stessa.

Art. 3.Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei limitistabiliti a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 dellalegge, determina per ciascun anno, con propriodecreto, il numero massimo delle onorificenze,distinte per classi, che possono essere conferite, susegnalazioni di ciascun Ministero, a personebenemerite nel campo di attività che rientra nellerispettive competenze.

Art. 4.Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascunMinistero invia alla Presidenza del Consiglio deiMinistri le segnalazioni individuali per ilconferimento di onorificenze, corredate dagli attiistruttori giustificativi.Le segnalazioni per onorificenze a stranieri e acittadini italiani residenti all'estero debbono esseretrasmesse alla Presidenza del Consiglio per il tramitedel Ministero degli affari esteri.

Art. 5.Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alcancelliere dell'Ordine le segnalazioni cui intendedar corso, perchè sia sentita la Giunta dell'Ordine ai

sensi dell'art. 4, primo comma, della legge, e dopoche i pareri da questa espressi gli siano staticomunicati dal cancelliere, predispone le proposte dasottoporre all'approvazione del Presidente dellaRepubblica.

Art. 6.I decreti di concessione delle onorificenze,controfirmati dal Presidente del Consiglio deiMinistri, sono inviati al cancelliere dell'Ordine, perla registrazione nell'albo dell'Ordine.Il cancelliere provvede inoltre a dar notizia dellenomine nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ealla partecipazione e al rilascio dei diplomi agliinteressati.

Art. 7.Gli insigniti possono far uso del titolo e delladecorazione relativa soltanto dopo la registrazionedel decreto di concessione nell'albo dell'Ordine.La disposizione del comma precedente non si applicaalle onorificenze conferite a stranieri nelle formeparticolari previste dal secondo comma dell'art. 4della legge.

Art. 8.Qualora dopo la controfirma di un decreto diconcessione e prima della registrazione, risultinogravi circostanze che sconsiglino il conferimentodell'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine sospendela registrazione del decreto e ne riferisce alPresidente del Consiglio dei Ministri.Il Presidente del Consiglio, sentito il Consigliodell'Ordine, può promuovere la revoca del decreto diconcessione o disporre perché esso abbia ulteriorecorso.

Art. 9.Nel caso di rinuncia all'onorificenza, il cancellieredell'Ordine non dà corso alla registrazione deldecreto di concessione informandone il Presidentedel Consiglio dei Ministri; se la registrazione sia giàavvenuta il Presidente del Consiglio promuovela revoca del decreto di concessione.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 147

Art. 10.Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, leonorificenze possono essere revocate solo perindegnità.Il cancelliere comunica all'interessato la proposta direvoca e gli contesta i fatti su cui essa si fonda,prefiggendogli un termine, non inferiore a giorniventi, per presentare per iscritto le sue difese, dasottoporre alla valutazione del Consigliodell'Ordine.La comunicazione è fatta a mezzo di letteraraccomandata con avviso di ricevimentonell'abituale residenza dell'interessato, o se questanon sia nota, nel luogo ove fu data partecipazione deldecreto di concessione.Decorso il termine assegnato per la presentazionedelle difese, il cancelliere sottopone gli atti alConsiglio dell'Ordine, per il parere prescrittodall'art. 5 della legge.

Art. 11.Nei casi previsti dagli articoli 28 e 29 del Codicepenale, il cancelliere dell'Ordine disponel'annotazione sul decreto originale di concessione,degli estremi della sentenza comportante laprivazione dell'onorificenza.

Art. 12.Del decreto del Presidente della Repubblica chedispone la revoca di una onorificenza è data notizianella Gazzetta Ufficiale.

Art. 13.Il cancelliere del giudice che abbia pronunciatosentenza di condanna divenuta definitiva per delittoa carico di insigniti di onorificenze dell'Ordine,comunica alla segreteria dell'ordine copia dellasentenza.

Art. 14.((Le caratteristiche delle decorazioni per le rispettiveclassi di cui all'articolo 3, primo e secondo comma,della legge 3 marzo 1951, n. 178, sono specificatenell'allegato al presente decreto.))

Art. 15.Per l'anno in corso, le segnalazioni individuali dicui all'art. 4 debbono essere inviate da ciascunMinistero alla Presidenza del Consiglio dei Ministrientro il 30 giugno 1952.((1))------------------AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 28 giugno 1952, n. 707, ha disposto (conl'art. 1) che "Il termine previsto dall'art. 15 deldecreto 13 maggio 1952, n. 458, per l'invio allaPresidenza del Consiglio dei Ministri da parte deiMinisteri, entro il 30 giugno dell'anno in corso,delle segnalazioni individuali per il conferimentodelle onorificenze dell'Ordine "Al Merito dellaRepubblica italiana" è prorogato al 31 ottobre1952."

Art. 16.Il presente decreto entra in vigore il giornosuccessivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e deidecreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo achiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.Dato a Roma, addì 13 maggio 1952

EINAUDIDE GASPERI

Visto,il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1952Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 57. -

FRASCA

ALLEGATOA

La decorazione di 1a classe (Cavaliere di GranCroce) è costituita da:1. una croce patente ritondata smaltata di bianco,filettata d'oro, della misura di mm 52, attraversantedue rami di ulivo e di quercia d'oro, fruttati dellostesso, posti in cerchio. La croce è caricata al centroda uno scudetto circolare d'oro, bordato d'azzurro,recante nel recto, l'emblema della Repubblicaitaliana d'oro e, all'interno della bordatura, la scrittain lettere lapidarie maiuscole romane al merito dellarepubblica; nel verso, l'effigie a sbalzo dell'Italiaturrita d'oro e, all'interno della bordatura, le scrittein lettere lapidarie maiuscole romane d'oro, nellasemiarea superiore patriae unitati, in quella inferiorecivium libertati. La croce va appesa ad una fascia diseta dalla spalla destra al fianco sinistro. La fascia dimm 101 di altezza è verde bandiera con una lista dirosso per lato di mm 9. Il verde ed il rossorappresentano i colori dell'Ordine;2. una placca del diametro di mm 85 a forma diraggiera convessa d'argento, costituita da ottogruppi di raggi ciascuno intagliati a punta didiamante, con sovrapposta al centro la croce uguale

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi148

a quella già descritta. La placca si porta sul petto asinistra.Le insegne di Gran Cordone hanno la placca di cui alpunto 2. della lettera A) dorata; nei casi previsti, ladecorazione dell'Ordine è appesa a un collare d'orocostituito da maglie di elementi mistilinei.Identiche caratteristiche hanno le decorazioni di 1aclasse per le Signore, con l'unica differenza che lafascia è di 82 mm di altezza.

BLa decorazione di 2a classe (Grande Ufficiale) ècostituita da:1. una croce dalle stesse caratteristiche delladecorazione di 1° classe; essa va portata al colloappesa adun nastro dei colori dell'Ordine di mm 50di altezza; con le due liste laterali di rosso di 4 mmciascuna, poste come sub A);2. una placca del diametro di mm 80 a forma diraggiera convessa, costituita da quattro gruppi diraggi d'argento intagliati a punta di diamante ecaricata al centro dalla croce dell'Ordine descrittasub A.La decorazione di 2a classe per le Signore è identica aquella descritta per gli uomini: la croce, pero, vieneappuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fioccodi nastro dei colori dell'Ordine.

CLa decorazione di 3a classe (Commendatore) consistenella sola croce appesa al nastro con i colori

dell'Ordine da portarsi al collo,uguale a quella della2a classe.Per le Signore, la decorazione di 3a classe è identicaa quella descritta per gli uomini; essa va appuntatasotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastrodei colori dell'Ordine.

DLa decorazione di 4a classe (Ufficiale) consiste nellacroce uguale a quella di 3a classe, ma con i braccidorati e della misura di mm 40, appesa ad un nastrocon i colori dell'Ordine di mm 37 di altezza, con ledue liste laterali di rosso di mm 3 ciascuna, postecome sub A); essa va portata appuntata al latosinistro del petto.La decorazione di 4a classe per le Signore è identica aquella descritta per gli uomini: la croce, pero, vieneappuntata sotto la spalla sinistra, appesa ad unfiocco di nastro dei colori dell'Ordine.

ELa decorazione di 5a classe (Cavaliere) consiste nellacroce uguale a quella di 4a classe, ma con i bracciargentati, appesa al medesimo nastro; essa va portataappuntata al lato sinistro del petto.La decorazione di 5a classe per le Signore è identica aquella descritta per gli uomini: la croce, pero, vieneappuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fioccodi nastro dei colori dell'Ordine.))

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 149

4. D.P.R. 31 ottobre 1952: Statuto dell’OMRI

Approvazione dello Statuto dell'Ordine "AlMerito della Repubblica Italiana".Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre1952, 277È approvato lo Statuto dell'Ordine "Al Merito dellaRepubblica Italiana", composto di numero ventiduearticoli, che, visto e firmato dal Presidente delConsiglio dei Ministri, viene allegato al presentedecreto.

Statuto dell'Ordine "Al Merito della RepubblicaItaliana"

Art. 1L'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana",secondo gli scopi indicati dalla legge 3 marzo 1951,n. 178, che lo istituisce, è destinato a ricompensarebenemerenze acquistate verso la Nazione nel campodelle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia enel disimpegno di pubbliche cariche e di attivitàsvolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari,nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carrierecivili e militari.

Art. 2Per benemerenze di segnalato rilievo nel campo delleattività indicate nell'articolo precedente e per ragionidi cortesia internazionale il Presidente dellaRepubblica può conferire onorificenze all'infuoridella proposta e del parere richiesti dal primo commadell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.Il decreto di concessione è controfirmato dalPresidente del Consiglio.

Art. 3Le onorificenze corrispondenti alle classidell'"Ordine al Merito della Repubblica Italiana"sono stabilite nei seguenti gradi:Cavaliere,Ufficiale,Commendatore,Grande Ufficiale,Cavaliere di Gran Croce.La distinzione di Gran Cordone dell'Ordine vieneconferita ai Cavalieri di Gran Croce per premiarealtissime benemerenze di uomini eminenti, italiani estranieri.

Art. 4Fatta eccezione dei casi previsti nel precedente art. 2,a nessuno può essere per la prima volta conferitaonorificenza di grado superiore a quello di Cavaliere.Per le promozioni nei vari gradi è richiesta lapermanenza di tre anni nel grado inferiore.Per i primi sei anni è consentito di derogare a quantostabilito nel primo comma del presente articolo.

Art. 5Per benemerenze particolari, per le quali ilPresidente del Consiglio dei Ministri ritenga dipromuovere singole proposte, è ammessa deroga alledisposizioni dei primi due comma dell'articoloprecedente.

Art. 6I nominativi degli insigniti sono registrati nell'albodell'Ordine, suddiviso nelle classi di cui è compostol'Ordine stesso. Nell'albo sono indicatesuccintamente le benemerenze per le quali è stataconcessa l'onorificenza.Agli insigniti viene rilasciato il diploma diconferimento di onorificenza con l'indicazione delnumero di registrazione nell'albo dell'Ordine.Dopo tale formalità gli insigniti hanno diritto difregiarsi con le insegne corrispondenti algrado ricevuto.

Art. 7Le concessioni delle onorificenze hanno luogo il 2giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica,ed il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazionedella Costituzione della Repubblica Italiana.Soltanto le concessioni previste dall'art. 2 dellenorme di attuazione, quelle concesse in occasionedella cessazione dal servizio dei pubblici dipendenti equelle accordate a stranieri, possono avvenire inqualunque data.

Art. 8Il Consiglio dell'Ordine elegge la Giunta, esprime ilparere sulle modificazioni dello Statuto, sul numeromassimo delle onorificenze che potrannoannualmente essere conferite, sulle proposte direvoca delle onorificenze e sulle questioni di massimaproposte dalla Giunta o dal Presidente del Consiglio.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi150

Art. 9Il Consiglio è convocato dal Cancelliere con avvisodiramato almeno otto giorni prima di quello stabilitoper la riunione.L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno dellaseduta.Il Consiglio può essere convocato anche su istanza diun numero di Consiglieri non inferiore a cinque.

Art. 10Le adunanze del Consiglio sono presiedute dalCancelliere e sono valide con l'intervento della metàdei Consiglieri oltre il Cancelliere. Nel caso che nonvenga raggiunto il numero legale le deliberazionisaranno valide in seconda convocazione, che nonpotrà essere indetta prima di cinque giorni,qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 11La Giunta esprime il parere sulle designazioni dionorificenze presentate da parte dei Ministri etrasmesse dal Presidente del Consiglio dei Ministri,e riferisce al Consiglio dell'Ordine sulle proposte direvoca e sulle questioni di massima.

Art. 12Per l'elezione della Giunta è necessario, sia in primache in seconda convocazione, la maggioranzaassoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 13I membri della Giunta restano in carica un anno epossono essere riconfermati.

Art. 14Le deliberazioni della Giunta sono valide conl'intervento di tre membri compreso il Cancelliere.

Art. 15Il Cancelliere nomina un relatore per gli affari suiquali la Giunta è chiamata a pronunziarsi.Sulle proposte di onorificenze il relatore riferisce periscritto.

Art. 16Le proposte, sulle quali sia stato espresso parerecontrario dalla Giunta, non possono essere riprese inesame se non siano trascorsi almeno due anni dalladata della prima pronuncia del parere stesso e purché

la persona proposta per l'onorificenza abbiaacquistato nuovi titoli di benemerenza.

Art. 17La Giunta verifica se le proposte di onorificenze sonoconformi alle leggi ed ai regolamenti, esprime ilgiudizio sulle singole proposte e riferisce al Consigliosulle questioni di massima.Può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministrinuovi elementi di giudizio.

Art. 18Il Cancelliere dell'Ordine cura la tenuta dell'albodegli insigniti "Al Merito della RepubblicaItaliana", suddiviso in classi, sottoscrive i diplomi diconcessione, provvede alla comunicazione delconferimento delle onorificenze agli interessati, allaregistrazione dei decreti di concessione e revoca,nonché alla pubblicazione dei medesimi nellaGazzetta Ufficiale.Nell'albo sono indicate succintamente lebenemerenze per le quali è stata concessal'onorificenza e sul diploma viene riportato ilnumero dell'albo assegnato al decorato.

Art. 19Il Cancelliere dell'Ordine, quando rilevi nei decretidi conferimento di onorificenze irregolarità,inesattezze o comunque ritenga di dover formulareosservazioni, riferisce al Presidente del Consiglio deiMinistri per i provvedimenti di rettifica.In tal caso sospende la registrazione sull'albo ed ilrilascio del diploma nonché la comunicazioneall'interessato.

Art. 20Il Cancelliere non può rilasciare, su richiesta deidecorati, duplicati di diplomi smarriti, ma soloattestazioni che dichiarino le risultanze dell'albo.

Art. 21Sulle proposte di revoca delle onorificenze la Giuntariferisce con motivata relazione al Consiglio e puòchiedere chiarimenti e nuovi accertamenti alPresidente del Consiglio dei Ministri.Il Consiglio esprime il proprio avviso sulle propostedi revoca ed il parere è trasmesso dalCancelliere al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 22Il decreto di revoca, controfirmato dal Presidente delConsiglio, sarà notificato all'interessato a mezzo di

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ufficiale giudiziario con l'intimazione di cessare difar uso della distinzione e di fregiarsi della relativainsegna, con diffida che, in caso di contravvenzione,incorrerà nelle pene sancite dalle leggi penali.La notifica viene effettuata a cura del Cancellieredell'Ordine il quale provvederà anche allacancellazione del nominativo dall'albo dei decoratied a dare notizia nella Gazzetta Ufficiale del decretodi revoca.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi152

5. D.P.R. 30 marzo 2001, n. 173: Caratteristiche delle decorazioni per le classi dionorificenze

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisto l'articolo 87, quinto comma, dellaCostituzione;Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178, che ha istituitol'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" ed hadisciplinato le onorificenze;Visto il regolamento di attuazione della predettalegge, emanato con decreto del Presidente dellaRepubblica 13 maggio 1952, n. 458, ed in particolarel'articolo 14 in base al quale le caratteristiche delledecorazioni per le classi di onorificenze sonospecificate in distinti allegati;Ritenuta l'opportunità di rivedere e aggiornare talicaratteristiche, consentendo peraltro l'uso delleattuali insegne fino al loro esaurimento;Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dallaSezione consultiva per gli atti normativinell'adunanza del 26 marzo 2001;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 28 marzo 2001;Sulla proposta del Presidente del Consiglio deiMinistri;

E m a n ail seguente regolamento:

Art. 1.Modifiche al decreto del Presidente della

Repubblica 13 maggio 1952, n. 4581. L'articolo 14 del regolamento emanato con decretodel Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n.458, è sostituito dal seguente:"Art. 14. - Le caratteristiche delle decorazioni per lerispettive classi di cui all'articolo 3, primo e secondocomma, della legge 3 marzo 1951, n. 178, sonospecificate nell'allegato al presente decreto.".2. L'allegato al regolamento emanato con decreto delPresidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458,è sostituito dal seguente:"Allegato (previsto dall'articolo 14)La decorazione di 1a classe (Cavaliere di GranCroce) è costituita da:1. una croce patente ritondata smaltata di bianco,filettata d'oro, della misura di mm 52, attraversantedue rami di ulivo e di quercia d'oro, fruttati dellostesso, posti in cerchio. La croce è caricata al centroda uno scudetto circolare d'oro, bordato d'azzurro,recante, nel recto, l'emblema della Repubblica

italiana d'oro e, all'interno della bordatura, la scrittain lettere lapidarie maiuscole romane al merito dellarepubblica; nel verso, l'effigie a sbalzo dell'Italiaturrita d'oro e, all'interno della bordatura, le scrittein lettere lapidarie maiuscole romane d'oro, nellasemiarea superiore patriae unitati, in quella inferiorecivium libertati. La croce va appesa ad una fascia diseta dalla spalla destra al fianco sinistro. La fascia dimm 101 di altezza è verde bandiera con una lista dirosso per lato di mm 9. Il verde ed il rossorappresentano i colori dell'Ordine;2. una placca del diametro di mm 85 a forma diraggiera convessa d'argento, costituita da ottogruppi di raggi ciascuno intagliati a punta didiamante, con sovrapposta al centro la croce ugualea quella già descritta. La placca si porta sul petto asinistra.Le insegne di Gran Cordone hanno la placca di cui alpunto 2. della lettera A) dorata; nei casi previsti, ladecorazione dell'Ordine è appesa a un collare d'orocostituito da maglie di elementi mistilinei.Identiche caratteristiche hanno le decorazioni di 1aclasse per le Signore, con l'unica differenza che lafascia è di 82 mm di altezza.

BLa decorazione di 2a classe (Grande Ufficiale) ècostituita da:1. una croce dalle stesse caratteristiche delladecorazione di 1° classe; essa va portata al colloappesa adun nastro dei colori dell'Ordine di mm 50di altezza; con le due liste laterali di rosso di 4 mmciascuna, poste come sub A);2. una placca del diametro di mm 80 a forma diraggiera convessa, costituita da quattro gruppi diraggi d'argento intagliati a punta di diamante ecaricata al centro dalla croce dell'Ordine descrittasub A.La decorazione di 2a classe per le Signore è identica aquella descritta per gli uomini: la croce, pero, vieneappuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fioccodi nastro dei colori dell'Ordine.

CLa decorazione di 3a classe (Commendatore) consistenella sola croce appesa al nastro con i coloridell'Ordine da portarsi al collo, uguale a quella della2a classe.Per le Signore, la decorazione di 3a classe è identicaa quella descritta per gli uomini; essa va appuntata

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 153

sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastrodei colori dell'Ordine.

DLa decorazione di 4a classe (Ufficiale) consiste nellacroce uguale a quella di 3a classe, ma con i braccidorati e della misura di mm 40, appesa ad un nastrocon i colori dell'Ordine di mm 37 di altezza,con le due liste laterali di rosso di mm 3 ciascuna,poste come sub A); essa va portata appuntata al latosinistro del petto.La decorazione di 4a classe per le Signore è identica aquella descritta per gli uomini: la croce, pero, vieneappuntata sotto la spalla sinistra, appesa ad unfiocco di nastro dei colori dell'Ordine.

ELa decorazione di 5a classe (Cavaliere) consiste nellacroce uguale a quella di 4a classe, ma con i bracciargentati, appesa al medesimo nastro; essa va portataappuntata al lato sinistro del petto.La decorazione di 5a classe per le Signore è identica aquella descritta per gli uomini: la croce, pero, vieneappuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fioccodi nastro dei colori dell'Ordine.

Art. 2.Disposizione transitoria

1. L'uso delle insegne dell'Ordine "Al merito dellaRepubblica italiana", conformi al modello di cuiall'allegato sostituito dal presente decreto, èconsentito senza limitazione alcuna.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli attinormativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo achiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2001

CIAMPIAmato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: FassinoRegistrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio deiMinistri,

registro n. 4, foglio n. 348

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi154

6. Legge 15 maggio 1986, n. 194: L’Ordine al Merito del Lavoro

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.1. L'Ordine cavalleresco al merito del lavoro,istituito con regio decreto 9 maggio 1901, n. 168,conferisce il titolo di cavaliere del lavoro ed èconcesso ai cittadini benemeriti nelle sotto indicateattività per aver creato o ampliato le stesse:

a) nell'agricoltura, per avere compiuto opererilevanti di difesa o di incremento del patrimonioagrario, zoologico o di bonifica e disciplina di corsid'acqua o di rimboschimento dei terreni montani;per avere introdotto nuove colture o importantiinnovazioni o perfezionamenti nei processiproduttivi; per avere svolto efficace opera di tutelaecologica;b) nell'industria, per le scoperte o le invenzioniindustriali di grande importanza pratica; perl'introduzione di considerevoli perfezionamentitecnici; per la creazione e l'organizzazione diimportanti complessi industriali; perl'utilizzazione più efficace delle fonti di energia, diforze motrici o di materie prime; per le ideazionitecniche atte a garantire la tutela igienico-ambientale dei lavoratori;c) nel commercio, nel turismo e nei servizi per leiniziative imprenditoriali tese all'apertura oall'ampliamento di sbocchi alla produzionenazionale e all'offerta turistica, all'incrementodelle relazioni commerciali, alla creazione e allosviluppo di organismi atti a favorire gli scambi,alla conclusione di contratti ed accordi aventiduraturi effetti di rilevante interesse perl'economia nazionale;d) nell'artigianato, per avere con lavorazioni dialto pregio artistico e tecnico contribuito a darenuova e larga rinomanza alla produzioneartigiana italiana;e) nell'attività creditizia e assicurativa, per averecon la creazione o l'organizzazione di efficientientità finanziarie contribuito allo sviluppo delcomplesso delle attività economiche nazionali, oper avere posto in essere efficaci azioni a tutela delrisparmio e della stabilità monetaria.

2. Le benemerenze di cui ai punti specificati nelcomma precedente possono contribuire a formaretitolo all'onorificenza per la stessa persona.

3. Concorrono, inoltre, a formare motivo diparticolare benemerenza l'aver operato perl'elevazione economica e sociale dei lavoratori,contribuendo alla eliminazione dei divari esistenti,per lo sviluppo della cooperazione nonchè in aree oin campi di attività economicamente depressi.

Art. 2.1. La decorazione consiste in una croce d'oro piena,smaltata verde, caricata di uno scudo di forma tonda,il quale da un lato presenta l'emblema dellaRepubblica e dall'altro la dicitura: "Al merito dellavoro 1901".2. La croce è sorretta da un collare di nastro listatoda una banda di colore rosso fra due bande verdi.3. Il nastro può essere portato senza la decorazione.

Art. 3.1. I requisiti per ottenere la decorazione sono iseguenti:a) aver tenuto una specchiata condotta civile esociale;b) aver operato nel settore per il quale la decorazioneè proposta in via continuativa e per almenovent'anni con autonomaresponsabilità;c) aver adempiuto agli obblighi tributari ed aversoddisfatto ogni obbligo previdenziale e assistenzialea favore dei lavoratori;d) non aver svolto nè in Italia, nè all'estero attivitàeconomiche e commerciali lesive dell'economianazionale.

Art. 4.1. Le onorificenze sono conferite annualmente dalPresidente della Repubblica, nel limite massimo diventicinque per ciascun anno.

Art. 5.1. Le candidature per il conferimento delleonorificenze sono proposte da ciascun Ministrocompetente e, per i cittadini italiani residenti fuoridel territorio nazionale, dal Ministro degli affariesteri.2. I prefetti in sede, in quanto organi rappresentatividel Governo nell'ambito della provincia, possonoinoltrare segnalazioni, che, per avere ulteriore corso,devono essere fatte proprie dai Ministri destinatari.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 155

3. Le candidature debbono essere inoltrate alMinistro dell'industria, del commercio edell'artigianato entro il 15 gennaio di ciascun anno.

Art. 6.1. Tutte le proposte di candidature vengonotrasmesse ai prefetti, territorialmente competenti,per un'istruttoria.2. L'istruttoria tiene conto, oltrechè delleinformazioni di cui ciascuna prefettura dispone,anche delle relazioni all'uopo richieste all'autoritàgiudiziaria, alla camera di commercio, all'ispettoratodel lavoro, all'intendenza di finanza.3. L'istruttoria è preordinata a documentare, ai sensidell'articolo 1 della presente legge, che i candidati sisiano resi singolarmente benemeriti promuovendoun incremento notevole dell'economia nazionale econtribuendo alla elevazione economica e sociale deilavoratori.4. In caso di proposte concernenti più titolari odirigenti di imprese di eccezionali dimensioni, deveessere particolarmente valutato il contributo dato daciascuno all'iniziativa imprenditoriale e al suosviluppo.5. Le candidature dei prossimi congiunti di insignitidella distinzione possono essere prese inconsiderazione se i nuovi candidati abbianoautonomamente contribuito alla espansione delleoriginarie attività o si siano dedicati, con successo,ad attività diverse.

Art. 7.1. L'istruttoria deve essere corredata da elementi edati rigorosamente controllati e tale da permettereun analitico esame dei titoli in possesso degliinteressati ed una valutazione comparativa con lebenemerenze acquisite dagli altri aspiranti.2. Accertamenti specifici devono riguardare ilpossesso dei requisiti di cui all'articolo 3 dellapresente legge.3. Possono inoltre essere presi in considerazione aifini della valutazione comparativa di cui al primocapoverso del presente articolo:

a) le iniziative realizzate riguardanti le finalità dicui al primo comma dell'articolo 60 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597;b) le opere sociali e di beneficenza eventualmentecompiute;c) l'estimazione ed il prestigio goduti negliambienti economici e presso la pubblicaamministrazione e la popolazione.

Art. 8.1. La documentazione raccolta, a seguitodell'istruttoria, corredata da un motivato parere delprefetto, dovrà pervenire al Ministero dell'industria,del commercio e dell'artigianato, per esseresottoposta al consiglio dell'Ordine, entro il 31 marzodi ciascun anno.2. Alla documentazione predetta sono allegati:

a) estratto del casellario giudiziario e certificatodei carichi pendenti;b) certificato di nascita;c) certificato di residenza e cittadinanza;d) stato di famiglia;e) certificato dell'intendenza di finanza in ordineal carico tributario con precisazione dei redditidefiniti ed in contestazione distinti per singoleimposte e tasse.

Art. 9.1. Il consiglio dell'Ordine è presieduto dal Ministrodell'industria, del commercio e dell'artigianato o daun Sottosegretario di Stato da lui delegato ed ècomposto da:un rappresentante della Presidenza del Consiglio deiMinistri;un rappresentante del Ministero degli affari esteri;un rappresentante del Ministero del bilancio e dellaprogrammazione economica;un rappresentante del Ministero delle finanze;un rappresentante del Ministero del tesoro;un rappresentante del Ministero dell'agricoltura edelle foreste;un rappresentante del Ministero dell'industria, delcommercio e dell'artigianato;un rappresentante del Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale;un rappresentante del Ministero del commercio conl'estero;un rappresentante del Ministero della marinamercantile;un rappresentante del Ministero delle partecipazionistatali;quattro membri in rappresentanza, ciascuno, degliindustriali, degli agricoltori, degli operatori delcommercio, del turismo e dei servizi, delle impresedel credito e delle assicurazioni, designati dallerispettive organizzazioni sindacali o, in mancanza,dal Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato;otto cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministrodell'industria, del commercio e dell'artigianato traun numero doppio di nomi proposti dallaFederazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi156

2. Il consiglio dura in carica tre anni e i suoi membrinon possono essere confermati per più di due volte.

Art. 10.1. Il consiglio dell'Ordine è convocato dal Ministrodell'industria, del commercio e dell'artigianato entrola prima decade di maggio per esprimere levalutazioni di competenza sulle proposte.2. Le riunioni del consiglio dell'Ordine sono validese sono presenti almeno due terzi dei consiglieri.3. Uno o più consiglieri sono incaricati di redigereuna relazione sulle designazioni.4. Le designazioni si intendono approvate dalconsiglio qualora conseguano, con votazione segreta,il voto favorevole dei due terzi dei presenti.5. Svolge funzione di segretario il funzionariopreposto all'ufficio onorificenze del Ministerodell'industria, del commercio e dell'artigianato.6. I membri del consiglio dell'Ordine possonoaccedere, a partire dal ventesimo giorno antecedentela data di convocazione del consesso, all'ufficioonorificenze del Ministero per prendere visione dellecandidature e della relativa documentazione.

Art. 11.1. Il Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato, tenuto conto delle risultanzeistruttorie e dell'esito delle votazioni del consiglio,sceglie i candidati da proporre al Presidente dellaRepubblica per il conferimento della onorificenza -di concerto, per quanto attiene alle designazioni dicui al punto a) del comma 1 dell'articolo 1 dellapresente legge, con il Ministro dell'agricoltura edelle foreste - tra quelli ritenuti idonei dal consiglio.2. Il Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato sottopone alla firma del Presidentedella Repubblica il decreto di conferimento delleonorificenze in tempo utile per darne notizia inoccasione della festa della Repubblica.

Art. 12.1. Il Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato può proporre ogni anno la nomina dinon più di due cittadini stranieri che abbiano

operato per almeno quindici anni continuativamentea favore della economia italiana acquisendo alcunadelle benemerenze di cui all'articolo 1 della presentelegge.

Art. 13.1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignitoche se ne renda indegno.2. La proposta di revoca della onorificenza ècomunicata all'interessato affinchè, entro il terminedi decadenza di giorni trenta, presenti per iscritto ledifese da sottoporre alla valutazione del consigliodell'Ordine, che esprime il proprio parerenei successivi sessanta giorni.3. Sono vincolanti per il Ministro dell'industria delcommercio e dell'artigianato le richieste di revocaindirizzategli dai soggetti di cui all'articolo 5,comma 1, della presente legge.4. Previo parere del consiglio dell'Ordine e suproposta motivata del Ministro dell'industria, delcommercio e dell'artigianato, la revoca è dispostacon decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 14.1. Sono abrogati il regio decreto 9 maggio 1901, n.168, la legge 27 marzo 1952, n. 199, la legge 15novembre 1952, n. 1793, la legge 12 ottobre 1964, n.1080, nonchè ogni altra disposizione incompatibilecon la presente legge.2. Le disposizioni della presente legge si applicano adecorrere dalla sessione di conferimento delleonorificenze successiva a quella in corso alla data dientrata in vigore della legge stessa.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, saràinserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e deidecreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo achiunque spetti di osservarla e di farla osservarecome legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1986COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei MinistriVisto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 157

7. Legge 3 febbraio 2011, n. 3: L’Ordine della Stella d’Italia

Modifiche al decreto legislativo 9 marzo 1948,n. 812

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948,n. 812, di seguito denominato «decreto legislativo n.812 del 1948», è sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1.è istituito l'Ordine della "Stella d'Italia" qualeattestato in favore di tutti coloro che, italiani ostranieri, hanno acquisito particolari benemerenzenella promozione dei rapporti di amicizia e dicollaborazione tra l'Italia e gli altri Paesi e nellapromozione dei legami con l'Italia».2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 812 del 1948è sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. Il presidentedell'Ordine della "Stella d'Italia" è il Presidentedella Repubblica».3. L'articolo 3 del decreto legislativo n. 812 del 1948,e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:«Art. 3. - 1. L'Ordine della "Stella d'Italia"comprende cinque classi: la prima conferisce il titolodi cavaliere di gran croce, la seconda quello digrande ufficiale, la terza quello di commendatore, laquarta quello di ufficiale e la quinta quello dicavaliere. è istituita inoltre una classe speciale, checonferisce il titolo di gran croce d'onore, per iconferimenti destinati a coloro che hanno perso lavita o subito gravi menomazioni fisiche nellosvolgimento di attività di alto valore umanitarioall'estero.4. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della presente disposizione,ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, suproposta del Ministro degli affari esteri, di concertocon il Ministro dell'interno e con il Ministrodell'economia e delle finanze, sono disciplinati icriteri di conferimento e di revoca nonché lecaratteristiche dell'Ordine della "Stella d'Italia"».5. Il primo comma dell'articolo 5 del decretolegislativo n. 812 del 1948 è sostituito dal seguente:«L'Ordine della "Stella d'Italia" ha un Consigliocomposto da un presidente e da quattro membri» .6. Il primo comma dell'articolo 6 del decretolegislativo n. 812 del 1948 è sostituito dal seguente:«L'Ordine della "Stella d'Italia" è conferito condecreto del Presidente della Repubblica, su proposta

del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dicui all'articolo 5».7. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 812 del 1948è sostituito dal seguente: «Art. 8. - 1. Alle speserelative all'Ordine della "Stella d'Italia" perinsegne, diplomi e cancelleria si provvede a valeresugli stanziamenti all'uopo destinati a legislazionevigente nell'ambito dello stato di previsione delMinistero degli affari esteri».8. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 812 del1948 sono aggiunti i seguenti: «Art. 9-bis. - 1. L'usodelle insegne dell'Ordine della "Stella dellasolidarietà italiana", conformi ai modelli precedentialla data di entrata in vigore della presentedisposizione e a quello definito dall'articolo 3, èconsentito senza alcuna limitazione. Art. 9-ter. - 1.Fatte salve le disposizioni della legge penale incorrenella perdita dell'onorificenza l'insignito che se nerende indegno. La revoca è pronunziata con decretodel Presidente della Repubblica, su proposta delMinistro degli affari esteri, sentito il Consiglio di cuiall'articolo 5.9. La proposta di revoca dell'onorificenza ècomunicata all'interessato affinchè, entro il terminedi decadenza di trenta giorni, presenti per iscritto ledifese da sottoporre alla valutazione del Consiglio dicui all'articolo 5, che esprime il proprio pareredefinitivo nei successivi sessanta giorni».10. Nel titolo del decreto legislativo n. 812 del 1948,le parole: «Ordine della "Stella della solidarietàitaliana"» sono sostituite dalle seguenti: «Ordinedella "Stella d'Italia"».

Art. 2Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilanciodello Stato. La presente legge, munita del sigillodello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degliatti normativi della Repubblica italiana. È fattoobbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 2011NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei MinistriFrattini, Ministro degli affari esteri

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi158

Visto, il Guardasigilli: Alfano

8. D.P.R. 15 novembre 2011, n. 221: L’attuazione della disciplina dell’OSI

Regolamento di esecuzione della legge 3febbraio 2011, n. 13 recante modifiche al decretolegislativo 9 marzo 1948, n. 812, concernentel'Ordine della «Stella d'Italia». (12G0003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisto l'articolo 87 della Costituzione;Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto

1988, n. 400;Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio

2011, n. 13, recante modifica al decreto legislativo 9marzo 1948, n. 812, relativo all'istituzionedell'Ordine della «Stella d'Italia»;

Vista la preliminare deliberazione del Consigliodei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio2011;

Udito il parere n. 3854/2011 del Consiglio diStato, espresso dalla sezione consultiva per gli attinormativi nell'adunanza del 27 settembre 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 2 novembre 2011;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, diconcerto con i Ministri dell'interno e dell'economia edelle finanze;

Emanail seguente regolamento:

Art. 1Classi dell'Ordine della Stella d'Italia

1. L'Ordine della «Stella d'Italia» si compone dicinque classi che conferiscono i titoli di Cavaliere diGran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore,Ufficiale e Cavaliere.2. È inoltre prevista la classe speciale di Gran Croced'Onore.

Art. 2Definizione dell'insegna

1. L'insegna della «Stella d'Italia» consiste in unacroce stellata smaltata di bianco, filettata d'oro,attraversante un'altra croce stellata di verde,filettata d'oro, posta in decusse, esse croci a lorovolta attraversanti due rami di ulivo e di querciad'oro, fruttati dello stesso, posti in cerchio. La crocestellata di bianco reca al centro uno scudettocircolare d'oro, bordato d'azzurro, recante unaraffigurazione in oro dell'emblema della Repubblica;

all'interno della bordatura, in lettere lapidariemaiuscole romane d'oro, nell'area superiore la parolaSTELLA, in quella inferiore la parola D'ITALIA.2. La Stella di Cavaliere di Gran Croce (1ª Classe)consiste nell'insegna già descritta, della misura dimm 50, appesa ad una fascia di seta da indossaredalla spalla destra al fianco sinistro.La fascia di mm 101 di altezza è di rosso, bordato alleestremità da due liste affiancate, l'esterna di verde,l'altra di bianco; e da una placca del diametro di mm75 a forma di raggiera convessa, costituita da ottogruppi di raggi d'oro, intagliati a punta di diamantee caricata al centro dallo scudetto circolaredell'insegna dell'Ordine. Identiche caratteristichehanno le decorazioni di Cavaliere di Gran Croce perle signore, con l'unica differenza che la fascia è di 82mm di altezza.3. La Stella di Grande Ufficiale (2ª classe) consistenell'insegna già descritta appesa ad un nastro dacollo di 50 mm di altezza e dalla stessa placca con iraggi argentati anzichè dorati. Le signoreappunteranno la Stella di Grande Ufficiale sotto laspalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in formadi fiocco.4. La Stella di Commendatore (3ª classe) consiste inuna insegna identica nella foggia e nell'uso a quellagià descritta, ma senza la placca. Per le signore, laStella di Commendatore si porta appuntata sotto laspalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in formadi fiocco.5. La Stella di Ufficiale (4ª classe) consiste inun'insegna identica nella foggia a quella giàdescritta, ma della misura di mm 40, appesa ad unnastro di seta con i colori dell'ordine di mm 37 dilarghezza, da appuntare al petto. Sul nastro delladecorazione è appuntata una coccarda di mm 24 didiametro. Per le signore, la Stella di Ufficiale si portaappuntata sotto la spalla sinistra, appesa almedesimo nastro, in forma di fiocco e con al centrouna coroncina argentata.6. La stella di Cavaliere (5ª classe) consiste inun'insegna identica nella foggia a quella di 4ª classe,ma senza la coccarda sul nastro. Per le signore, laStella di Cavaliere si porta appuntata sotto la spallasinistra, appesa al medesimo nastro, in forma difiocco.7. La classe speciale della Gran Croce d'Onoreconsiste della sola placca già descritta per la 1ª

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 159

classe, recando però quest'ultima una ghirlanda dialloro di verde intorno al medaglione centrale.

Art. 3Validità dei conferimenti antecedenti

1. I conferimenti dell'Ordine della Stella dellaSolidarietà Italiana effettuati prima dell'entrata invigore del presente regolamento mantengono la loropiena validità. L'uso da parte degli insigniti dellerelative decorazioni è consentito senza limitazionealcuna.

Art. 4Destinatari dei conferimenti

1. Il conferimento della «Stella d'Italia» è riservatoai cittadini italiani e stranieri che, all'estero, abbianoacquisito particolari benemerenze nella promozionedei rapporti di amicizia e collaborazione tra l'Italia eil Paese in cui operano, e nella promozione deilegami con l'Italia.2. Le proposte di conferimento devono pervenire daparte dei Rappresentanti diplomatici italianiall'estero - ivi incluse quelle formulate dai Capi degliUffici Consolari - al Ministero degli Affari Esteri -Cerimoniale Diplomatico della Repubblica - che lesottopone al Consiglio dell'Ordine.3. Ciascuna proposta dovrà contenere, oltre alleindicazioni delle generalità e dei titoli del candidato,anche una precisa esposizione delle motivazioni chesottendono la proposta medesima.

Art. 5Proposte di conferimento

1. Il Consiglio dà il proprio parere, in base allebenemerenze indicate dal RappresentanteDiplomatico italiano all'estero, anche sulla classedella «Stella d'Italia» da conferirsi ai candidatisegnalati, tenendo conto delle disponibilità dellediverse classi per l'anno in corso stabilite dalPresidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 4del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812.

Art. 6Firma dei decreti di conferimento da parte del

Presidente della Repubblica1. In base al parere del Consiglio su ogni singolaproposta, il Ministro degli Affari Esteri presenta allafirma del Presidente della Repubblica i relatividecreti.2. I conferimenti dell'Ordine avvengono due voltel'anno in date stabilite dal Consiglio.

3. Il Consiglio provvede inoltre a dare notizia dellenomine nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana.

Art. 7Assegnazioni dei gradi e promozioni

1. Fatta eccezione per benemerenze di segnalatorilievo o per ragioni di cortesia internazionale, per lequali il Consiglio può decidere l'assegnazione di unaclasse superiore, a nessuno può essere per la primavolta conferita un'onorificenza di grado superiore aCavaliere.2. Le promozioni ad una classe superiore richiedonol'acquisizione da parte dell'insignito di nuovi titoli enuove benemerenze verso l'Italia, e possono essereproposte solo dopo una permanenza di tre anni nelgrado inferiore.

Art. 8Classe speciale di Gran Croce

1. La classe speciale della Gran Croce d'Onore vieneconferita ai cittadini italiani che abbiano perso lavita ovvero abbiano subito un'invalidità superioreall'80 per cento della capacità lavorativa inconseguenza dello svolgimento all'estero di attivitàdi alto valore umanitario.2. Nel caso di conferimento alla memoria, la GranCroce d'Onore è attribuita al coniuge superstite o, inmancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle,ovvero, in assenza dei parenti indicati, al Comune diresidenza dell'insignito.

Art. 9Conferimento all'estero delle insegne

1. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, cui èaffidata la Segreteria dell'Ordine, provvede a farrimettere ai Rappresentanti diplomatici italianiall'estero le insegne e i diplomi della Stella d'Italia.

Art. 10Tenuta degli schedari

1. I precedenti e lo schedario relativi agli insignitidella «Stella d'Italia» sono conservati nell'archiviodel Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.

Art. 11Rinuncia all'onorificenza

1. Nel caso di rinuncia all'onorificenza, il Consigliodell'Ordine non dà corso alla registrazione deldecreto di concessione informandone la Presidenzadella Repubblica; se la registrazione è già avvenuta,il Ministro degli Affari Esteri propone al Presidentedella Repubblica la revoca del decreto di concessione.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi160

Art. 12Procedimento di revoca dell'onorificenza

1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignitoche se ne renda indegno.2. L'iter per l'eventuale revoca può essere avviatodalla Rappresentanza diplomatica a diverso titolocompetente a fornire valutazioni sull'insignitooppure dal Consiglio dell'Ordine.3. Il Consiglio dell'Ordine comunica all'interessatola proposta di revoca, stabilendo un termine, noninferiore a giorni trenta, per presentare per iscritto leproprie difese che sono valutate dal Consiglio stesso.La comunicazione della proposta di revoca è fatta amezzo lettera raccomandata con avviso diricevimento. Decorso il termine assegnato per lapresentazione delle difese, il Consiglio esprime ilproprio parere definitivo nei successivi sessantagiorni.4. La revoca è disposta, previo parere del Consigliodell'Ordine e su proposta del Ministro degli affariesteri, con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 13

Abrogazioni1. Con effetto dalla data di entrata in vigore delpresente Regolamento è abrogato il decreto delPresidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61,e successive modificazioni.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli attinormativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo achiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2011

NAPOLITANOBerlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteriMaroni, Ministro dell'interno

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanzeVisto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2012Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 1, foglio n. 21

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 161

9. Il CCNL dei dipendenti delle Rappresentanze in Italia

Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendentidelle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituticulturali ed Organismi internazionali in Italia

INTRODUZIONEA seguito delle richieste delle OO.SS. dei lavoratoriCGIL – CISL – UIL, rivolte al Ministero del Lavoroe delle Politiche Sociali e al Ministero degli Esteri, siè pervenuti alla revisione della Disciplina nazionaledel rapporto di lavoro dei dipendenti delleAmbasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturalied Organismi internazionali.I lavori sono stati seguiti, secondo le competenze diciascuno, da:

Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiDivisione IV D.G. delle Relazioni Industriali e deiRapporti di LavoroDr.ssa Paola Urso - dirigenteDr.ssa Mercedes TerzoSig.ra Sabrina NatiliDott. Stefano D’Ubaldi

Ministero degli Affari EsteriCerimoniale Diplomatico – Ufficio IIDr. Daniele SfregolaDr.ssa Tiziana TalloneDr.ssa Lauredana Colonna

Delegazioni SindacaliCGIL Dr. Sergio CarloniCISL FP Dr. Andrea LadoganaUIL PA Dr. Norberto Filippidi

PREMESSAIl rapporto di lavoro tra le Ambasciate, Consolati,Legazioni, Istituti Culturali, OrganismiInternazionali ed i loro dipendenti italiani o stranieriresidenti in Italia, è regolato dalla presente disciplinanazionale di lavoro.Essa raccoglie organicamente le normative di lavoropreviste dalle leggi vigenti in Italia e dallacontrattazione collettiva di diritto pubblico e privato.La presente disciplina rinnova la precedente dell’11aprile 2007, sia per la parte normativa che per laparte economica.La sua definizione è in applicazione:

delle Convenzioni di Vienna e particolarmenteper l’attuazione ed applicazione degli articoli n.33 e n. 41 sulle Relazioni Diplomatiche del 18aprile 1961 e degli articoli n. 48 e n. 55 sulleRelazioni Consolari del 24 aprile 1963,ratificate in Italia con legge 9 agosto 1967 n.804;

delle Convenzioni n. 87, San Francisco 17giugno 1948, concernenti "La libertà sindacalee la protezione del diritto sindacale", e n. 98,Ginevra 8 giugno 1949, concernentel’applicazione dei principi del "Diritto diorganizzazione e di negoziazione collettiva",adottata dalla Conferenza della OrganizzazioneInternazionale del Lavoro (O.I.L.);

della Carta Sociale Europea, rivista (Legge 9febbraio 1999, n. 30);

della Costituzione della Repubblica Italiana.

N.B. - Per qualsiasi problema di interpretazione, havalore il testo italiano

RIFERIMENTI NORMATIVII riferimenti normativi applicati sono indicatispecificamente sotto ogni articolo.

ARTICOLO 1VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE

La presente disciplina del rapporto di lavoro regolain maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale,i rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra leAmbasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali,Organismi Internazionali ed il relativo personaledipendente.

La presente disciplina, che per tutto il periodo dellasua validità deve essere considerata un complessonormativo unitario ed inscindibile, sostituisce adogni effetto le norme di eventuali discipline, accordispeciali, usi e consuetudini riferentisi alla disciplinadei rapporti di lavoro fra le Ambasciate, i Consolati,le Legazioni, gli Istituti Culturali, gli OrganismiInternazionali ed il relativo personale dipendente,fatte salve le condizioni di miglior favore in attorispetto alla presente disciplina del rapporto dilavoro.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi162

Per quanto non esplicitamente previsto dallapresente disciplina valgono le disposizioni di leggevigenti in materia.

ARTICOLO 2ASSUNZIONE

(Legge n. 264 del 23-4-49; Legge n. 300 del 20-5-70; Legge n. 39 del 28-2-90 e D. Leg.vo 6.9.2001,n.368; art. 4 bis d.lgs 181/2000; d.lgs 276/03)L’assunzione del personale sarà effettuata secondo lenorme di legge in vigore.Non è consentita l’assunzione a tempo determinatose non nei casi previsti dalla legge D.lg. 6.9.2001,n.368 e successive modificazioni.L’assunzione dovrà risultare da atto scritto e dovràcontenere le seguenti indicazioni: la data di assunzione; la durata del periodo di prova; la qualifica del lavoratore; la retribuzione.All’atto dell’assunzione il lavoratore dovràpresentare i seguenti documenti: certificato di nascita; certificato o diploma degli studi compiuti,

oppure diploma o attestato dei corsi diaddestramento professionale compiuti;

attestato di conoscenza di una o più lingueestere per le mansioni che implicano talerequisito;

attestato o dichiarazione di servizioeventualmente prestato presso altri datori dilavoro;

documenti relativi alle assicurazioni sociali; certificato di famiglia.Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta deidocumenti ritirati e comunicare, entro il giornoprecedente l’inizio del rapporto di lavoro, in viatelematica, l’assunzione del lavoratore al Centro perl’impiego competente nel cui ambito territoriale èubicata la sede di lavoro. Tale comunicazione è utileanche ai fini dell’assolvimento degli obblighi dicomunicazione nei confronti di enti ed istitutiprevidenziali interessati (Direzione Territoriale delLavoro, INPS, INAIL). Il datore di lavoro è altresì tenuto a fornire allavoratore la documentazione necessariaall’iscrizione presso il S.S.N. o presso il ServizioSanitario Pubblico dello Stato di nazionalità dellavoratore medesimo o della rappresentanza presso laquale è impiegato. In alternativa fornirà allavoratore una assicurazione privata Italiana o delloStato di nazionalità propria o della rappresentanza.

L’avvenuta assunzione dovrà essere comunicataanche al Ministero degli Affari Esteri - UfficioCerimoniale II.

ARTICOLO 3CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il sistema di classificazione del personale si articolasu tre Aree Professionali, all’interno di ciascunadelle quali sono compresi profili professionalicollocati su posizioni economiche diverse, in base aidifferenti gradi di complessità delle mansioni efunzioni. Questo sistema prevede sia riqualificazionie progressioni economiche nell’ambito di ciascunaArea professionale, sia il passaggio dall’Area diappartenenza alla posizione iniziale dell’Areaimmediatamente superiore, secondo le procedurepreviste dall’art. 21 di questa disciplina.Le Aree A, B e C sono così configurate:AREA AAppartengono a questa area quei prestatori di lavorosubordinato che, pur non rientrando nella categoriadei dirigenti, svolgono funzioni di responsabilità eautonomia di esecuzione con carattere continuativodi rilevante importanza. È richiesta un’ottimaconoscenza della lingua italiana e di quella ufficialedella Missione o dell’Organizzazione Internazionale.Profili professionali: A-1 e A-2Mansioni e funzioni:Livello A-1 – Esempi: Collaboratore e/o Assistente diCapo Missione, o di Legazione, o di Direttore,Collaboratore ufficio relazioni esterne, ResponsabileTecnico Amministrativo, ResponsabileAmministrativo Contabile, Incaricatoall’Insegnamento, Responsabile del Personale e tuttele figure professionali contemplate nel livello A-2 neicasi di maggiore autonomia organizzativa eoperativa; altre qualifiche assimilabili.Livello A-2 - Esempi: Impiegato di concetto,Personale tecnico specializzato, Aiuto delResponsabile Amministrativo Contabile,Interpreti/traduttori e tutte le figure professionalicontemplate nel livello B-1 nei casi di accertateidoneità e professionalità richiestedall’inquadramento superiore; altre qualificheassimilabili.AREA BAppartengono a questa area quei lavoratori inpossesso di normali capacità professionalitecnico/amministrative, che svolgono mansioniimpiegatizie e di servizio di maggiore responsabilità.È richiesta una buona conoscenza della linguaitaliana e di quella ufficiale della Missione odell’Organizzazione Internazionale.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 163

Profili professionali: B-1, B-2 e B-3Mansioni e funzioni:Livello B-1 - Esempi: Segretario di Funzionari,Addetti e Agenti Diplomatici e tutte le figureprofessionali contemplate nei livelli B-2 e B-3 neicasi di effettivo accrescimento delle conoscenze edelle competenze; altre qualifiche assimilabili.Livello B-2 - Esempi: Operatore Tecnico-Amministrativo, Operatore contabile, Operatoreinformatico, Stenodattilografo e tutte le figureprofessionali contemplate nel livello B-3 nei casi dieffettivo accrescimento delle conoscenze e dellecompetenze; altre qualifiche assimilabili.Livello B-3 - Esempi: Impiegato Esecutivo,Impiegato addetto alla segreteria e/o alla contabilità,Addetti uffici informazioni, passaporti, visti,legalizzazioni, ecc., Addetto ai terminali informatici,Addetto alla biblioteca, Archivista, Responsabiledella sicurezza e vigilanza, Receptionista, Autistadel Capo Missione o Direttore, Governante,Maggiordomo della Residenza, Capocuoco,Responsabile tecnico della manutenzione,Capomastro e tutte le figure professionalicontemplate nel livello C-1 nei casi di accertateidoneità e professionalità richiestedall’inquadramento superiore; altre qualificheassimilabili.AREA CAppartengono a questa area quei lavoratori conmansioni prevalentemente manuali o impiegatizie diminore responsabilità per le quali si richiedononormali conoscenze pratiche. Richiede unaconoscenza di base della lingua italiana e di quellaufficiale della Missione o dell’OrganizzazioneInternazionale.Profili professionali: C-1, C-2, C-3 e C-4Mansioni e funzioni:Livello C-1 - Esempi: Autista, Addetto/a allefotocopie, Operaio/a Specializzato/a (Elettricista,Idraulico, Falegname, Tipografo) e tutte le figureprofessionali contemplate nei livelli C-2, C-3 e C-4nei casi di effettivo accrescimento delle conoscenze edelle competenze; altre qualifiche assimilabili.Livello C-2 - Fattorini con mansioni impiegatizie,Uscieri con mansioni impiegatizie, Addetti trasportovaligia diplomatica e della corrispondenza ufficiale,Guardie addette alla sicurezza del Personale evigilanza della Cancelleria e/o Residenza, Cuoco,Imbianchino, Muratore, Giardiniere, Elettricistagenerico e tutte le figure professionali contemplatenei livelli C-3 e C-4 nei casi di effettivoaccrescimento delle conoscenze e delle competenze;altre qualifiche assimilabili.

Livello C-3 - Esempi: Usciere, Portiere, Custode,Aiuto Giardiniere, Cameriere, Guardarobiere, Aiutocuoco, Addetti alla manutenzione generale e tutte lefigure professionali contemplate nel livello C-4 neicasi di effettivo accrescimento delle conoscenze edelle competenze; altre qualifiche assimilabili.Livello C-4 - Esempi: Addetti pulizie, Fattorini,Addetti alle residenze private o della Residenza; altrequalifiche assimilabili.

ARTICOLO 4TRATTAMENTO ECONOMICO

(Art. 36 Costituzione Repubblica Italiana; art. 2099C.C.)La struttura della retribuzione si compone delleseguenti voci:a. paga base conglobata (comprende anche

l’indennità di contingenza);b. scatti di anzianità maturati;c. indennità di funzione;d. premio di rendimento.La paga base conglobata mensile, secondo i livelli diArea, è la seguente:Livello gennaio 2011 gennaio 2012 gennaio 2013A- 1 1745,20 1785,22 1824,00A-2 1664,66 1702,40 1738,97B-1 1609,38 1644,87 1679,26B-2 1572,01 1606,60 1640,11B-3 1531,52 1565,16 1597,76C-1 1496,52 1530,10 1562,64C-2 1416,68 1447,59 1477,54C-3 1339,93 1369,09 1397,35C-4 1258,85 1286,17 1312,64

Indennità di funzioneAi lavoratori appartenenti ai livelli A-1 e A-2 verràcorrisposta una indennità di funzionerispettivamente di euro 75,00 e di euro 50,00 lordeper quattordici mensilità.Ai lavoratori con mansione di autista verràcorrisposta una indennità di funzione di euro 40,00lorde per quattordici mensilità.Premio di rendimentoAl personale in servizio verrà erogato un premio direndimento in proporzione ai mesi di lavoro prestatonel corso dell’anno e comunque in misura noninferiore al 2% della paga conglobata.Assegni per il nucleo familiareAl personale, ove spettante, è corrisposto l’assegnoper il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio1988, n. 153 e successive modificazioni.

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ARTICOLO 5CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

(Artt. 2078 Codice Civile)Ai lavoratori in servizio, alla data dell’entrata invigore della presente disciplina di lavoro, verrannomantenute le condizioni di miglior favore in atto.

ARTICOLO 6RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO

PARZIALE(D.Leg.vo n. 61/2000 e s.m.)

Il datore di lavoro può costituire rapporti di lavoro atempo parziale o trasformare, d’intesa con ildipendente, il rapporto di lavoro a tempo pieno inrapporto a tempo parziale con le modalità previstedalla normativa vigente.L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovràrisultare da atto scritto, nel quale siano indicati: il periodo di prova per i nuovi assunti; la durata della prestazione lavorativa ridotta e

le relative modalità da ricondurre ai regimi diorario esistenti in Rappresentanza;

il trattamento economico e normativo secondocriteri di proporzionalità e non discriminazionerispetto quello corrisposto al dipendente atempo pieno a parità di qualifica e mansione.

La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 orenon potrà essere frazionata nell’arco della giornata.

ARTICOLO 7PERIODO DI PROVA(Art. 2096 Codice Civile)

La durata massima del periodo di prova per tutto ilpersonale non potrà superare i seguenti limiti: per il personale destinato alle mansioni

comprese nelle Aree A e B e nel livello C1dell’area C, 30 (trenta) giorni di calendario;

per il restante personale dell’area C, 15(quindici) giorni di calendario.

Durante il periodo di prova la retribuzione dellavoratore non potrà essere inferiore al minimostabilito per la qualifica del lavoratore stesso.Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoropotrà essere risolto in qualsiasi momento da unaparte o dall’altra, senza preavviso né altre indennità.Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delleparti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione dellavoratore si intenderà confermata a tempoindeterminato e il periodo stesso sarà computatonell’anzianità di servizio.

ARTICOLO 8DIRITTO ALLO STUDIO

(Legge 20 maggio 1970 n. 300)Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 dellalegge n.300 del 1970, per i lavoratori che frequentinocorsi regolari di studio in scuole di istruzioneprimaria, secondaria, universitaria e diqualificazione, statali, parificate e legalmentericonosciute, od adibite al rilascio di titoli di studiolegali, nonché a corsi di formazione professionaleistituiti o convenzionati dalle regioni, sono concesse150 ore di permessi nell’anno.

ARTICOLO 9ORARIO DI LAVORO

(D.lgs. n. 66/2003 e s.m. )L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore e quarantaminuti settimanali ed è articolato generalmente sucinque giorni, di norma dal lunedì al venerdì, persette ore e venti minuti al giorno.La distribuzione dell’orario di lavoro sarà realizzatain modo da: garantire la presenza in servizio di tutto il

personale in determinate fasce orarie al fine disoddisfare in maniera ottimale le esigenze delservizio;

consentire un’articolazione dell’orario flessibile,purché compatibile con l’organizzazione degliuffici e del lavoro, a favore dei dipendenti insituazioni di svantaggio personale, sociale efamiliare e dei dipendenti impegnati in attivitàdi volontariato ai sensi della legge 11 agosto1991, n. 266.

L’organizzazione generale dell’orario di lavoroflessibile sarà determinata dai dirigenti responsabili,previo accordo con il personale.Il lavoratore è tenuto a rispettare l’orario che verràfissato in relazione alle esigenze del servizio e resonoto con comunicazione personale e scritta omediante l’affissione di una comunicazione scrittavisibile da parte di tutto il personale.Qualora l’orario giornaliero superi le sei ore dilavoro effettivo, al lavoratore spetta una pausa dialmeno trenta minuti per il recupero delle energiepsico-fisiche ed un buono pasto di importo noninferiore a euro 6,50.Per quanto non previsto dalla presente disciplina inmateria di orario di lavoro valgono le vigenti normedi legge.

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ARTICOLO 10LAVORO STRAORDINARIO

(D.lgs n.66/2003 e s.m.)Le mansioni di ciascun lavoratore debbono esseresvolte durante il normale orario di lavoro fissatodalla presente disciplina.Il lavoratore non può compiere lavoro straordinarioove non sia autorizzato dal datore di lavoro, il qualepuò richiedere tale prestazione solo in casi dieffettiva necessità o situazioni di comprovataemergenza e/o urgenza.

Le ore di lavoro straordinario sono considerate quelleeccedenti l’orario ordinario di lavoro, indicatenell’articolo 9. Queste verranno retribuite con unamaggiorazione del trattamento previsto ai punti a eb dell’articolo 4: del 20 per cento per le ore diurne fino a due ore

giornaliere; del 30 per cento per le eventuali ore eccedenti

tale limite; del 50 per cento per le ore notturne; del 100 per cento per i giorni festivi. Le prestazioni lavorative complessive (ordinarie estraordinarie) non possono eccedere il limite legale di48 ore settimanali di lavoro.

ARTICOLO 11RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITÀ

(Art. 2109 Codice Civile; L. 260/49D.lgs n.66/2003e s.m.)

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale,normalmente coincidente con la domenica.I lavoratori che in casi del tutto eccezionali prestinola loro opera la domenica godranno del prescrittoriposo in altro giorno della settimana.Qualora l’attività lavorativa venga prestata nellagiornata del riposo settimanale o di altro giornofestivo, il lavoratore avrà diritto, oltre alla normaleretribuzione giornaliera, alla maggiorazione per illavoro festivo nella misura del 100%.Agli effetti della presente disciplina sono consideratigiorni festivi quelli previsti dalla legislazionenazionale: le domeniche o i giorni di riposo settimanale

compensativo; le festività (da retribuire) appresso indicate:

1) 1º gennaio……………..…Primo giorno dell’anno2) 6 gennaio…………………………..…….Epifania3) lunedì dell’Angelo…………...lunedì dopo Pasqua4) 25 aprile………….Anniversario della Liberazione5) 1º maggio………………………..Festa del Lavoro

6) 2 giugno………….Anniversario della Repubblica7) 15 agosto.............. ..Assunzione di Maria Vergine8) 1º novembre…………………….…...Tutti i Santi9) 8 dicembre……………….Immacolata Concezione10) 25 dicembre………………………………Natale11) 26 dicembre………………………Santo Stefano;12) la Solennità del Santo Patrono del luogo ove sisvolge il lavoro.

Esempio:Roma la festività del Santo Patrono SS. Pietro ePaolo (29 giugno),Milano, Sant’Ambrogio (7 dicembre).Il lavoro svolto nei predetti giorni festivi saràcompensato, oltre alla normale retribuzione mensile,con la paga oraria aumentata della maggiorazioneper il lavoro festivo (100%).Qualora il dipendente presti la propria operadurante una giornata considerata festiva checoincide con la domenica, oltre al giorno di riposocompensativo, in aggiunta alla normale retribuzionemensile, avrà un ulteriore importo pari allaretribuzione normale giornaliera.

ARTICOLO 12FERIE E RECUPERO FESTIVITÀ SOPPRESSE

(Art. 2109, 2° comma del Codice Civile; art 10D.Leg.vo n.66/2003 e s.m. )

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, adun periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo aldipendente spetta la normale retribuzione.La durata delle ferie, in caso di orario di lavoroarticolato su cinque giorni, è fissata in 26 giornilavorativi.Nel caso di orario di lavoro articolato su sei giorni,la durata delle ferie è di 30 giorni lavorativi.Dal computo sono escluse le giornate di sabato,domenica e festività cadenti nel periodo stesso.A tutti i dipendenti sono attribuite anche 4 giornatedi riposo, corrispondenti alle festività soppresse dafruire nell’anno solare ai sensi della legge 937/1977.In ogni caso le ferie vanno fruite secondo ledisposizioni previste dal D.Leg.vo n.66/2003. Inparticolare, il periodo minimo di ferie, da fruirenell’anno di maturazione, è di due settimaneconsecutive.Ai lavoratori che non hanno maturato un anno diservizio spetteranno tanti dodicesimi del periodo diferie al quale hanno diritto, quanti sono i mesi dieffettivo servizio prestato, computando le frazioni dimese, superiori a giorni 15, come mese intero.Le ferie non possono essere concesse durante ilperiodo di preavviso di licenziamento.

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Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancatafruizione non dà luogo alla corresponsione dicompensi sostitutivi salvo in caso di cessazione dirapporto di lavoro. Esse vanno fruite generalmentenel corso dell’anno solare di riferimento, secondooggettive esigenze di servizio, tenuto conto dellerichieste del dipendente.In caso di indifferibili esigenze di servizio, che nonabbiano reso possibile il godimento delle ferie nelcorso dell’anno, o motivate esigenze di caratterepersonale del lavoratore, la fruizione delle ferie puòavvenire nel corso del primo semestre dell’annosuccessivo.Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso disopravvenienza, durante il periodo stesso, dimalattia regolarmente denunciata e riconosciuta. Leassenze per malattie non riducono il periodo di feriespettanti.

ARTICOLO 13MALATTIE ED INFORTUNI

(art. 55 septies del D.lgs. 165/2001, introdottodall’art. 69 del D.lgs. 150/2009)

A – MalattiaIl lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notiziadella propria malattia al datore di lavoro; in caso dimancata comunicazione, trascorso un giornodall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa saràconsiderata ingiustificata.Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizioalla data indicata dal certificato del medico di base (ocomunque di un medico dipendente dal Serviziosanitario nazionale) ovvero, laddove siano esperiti icontrolli sanitari previsti, alla data indicata dalcertificato del medico di controllo.Nell’ipotesi di continuazione della malattia, salvo ilcaso di giustificato e comprovato impedimento, illavoratore ha l’obbligo di dare immediata notiziadella continuazione stessa alla Rappresentanza dacui dipende. In caso di mancata comunicazione,trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza,l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata.Allo scadere del periodo coperto dal certificatomedico se il lavoratore non si presenta al lavorosenza addurre alcuna giustificazione, il rapporto dilavoro si intenderà risolto di pieno diritto con lacorresponsione della indennità di preavviso e deltrattamento di fine rapporto.Ai sensi dell’art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n.300 il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto difar effettuare il controllo delle assenze per infermitàdi malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituticompetenti nonché dai medici dei Servizi Sanitari

indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fale veci ha facoltà di far controllare la idoneità fisicadel lavoratore da parte di enti pubblici ed istitutispecializzati di diritto pubblico.B – Obblighi del lavoratoreLo stato di malattia dovrà essere comunicato conimmediatezza dal lavoratore al proprio medico dibase che provvederà ai conseguenti adempimenti aisensi e per gli effetti dell’art. 55 septies del D.lgs.165/2001, introdotto dall’art. 69 del D.lgs.150/2009.Allo scopo di rendere possibile il controllo dello statodi malattia, il lavoratore ha l’obbligo di comunicarealla Rappresentanza da cui dipende il proprioeffettivo domicilio durante la malattia, anche secoincidente con quello abituale.È altresì tenuto a permanere presso il comunicatoindirizzo durante tutta la durata della malattia,nelle seguenti fasce orarie giornaliere: dalle ore 10.00alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità diassentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni,gli accertamenti specialistici e le visite ambulatorialidi controllo e salvo i casi di forza maggiore, dei qualiultimi il lavoratore ha l’obbligo di dare immediatanotizia alla Rappresentanza da cui dipende, ilmancato rispetto da parte del lavoratore dell’obbligodi cui al terzo comma del presente paragrafocomporta comunque l’applicazione delle sanzionipreviste dall’art. 5, Legge 11 novembre 1983, n. 638,quattordicesimo comma, nonché l’obbligodell’immediato rientro in servizio.C – Periodo di comportoDurante la malattia, il lavoratore non in prova hadiritto alla conservazione del posto per un periodomassimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso ilquale, perdurando la malattia, il datore di lavoropotrà procedere al licenziamento, con lacorresponsione della indennità di preavviso e deltrattamento di fine rapporto.Il periodo di malattia è considerato utile ai fini delcomputo delle indennità di preavviso e dilicenziamento.Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto atempo determinato le norme relative allaconservazione del posto ed al trattamento retributivodi cui al successivo paragrafo sono applicabili neilimiti di scadenza del contratto stesso.D – Trattamento economico di malattiaDurante il periodo di malattia, previsto dalparagrafo precedente, il lavoratore avrà diritto, allenormali scadenze dei periodi di paga:

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 167

1) ad una indennità pari al cinquanta per centodella retribuzione giornaliera per i giorni di malattiadal quarto al ventesimo e pari a due terzi dellaretribuzione stessa per i giorni di malattia dalventunesimo in poi, posta a carico dell’INPS ai sensidell’art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datoredi lavoro ai sensi dell’art. 1, Legge 29 febbraio 1980,n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro èposto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS,secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, Legge 29febbraio1980, n. 33;2) ad una integrazione dell’indennità a caricodell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, asuo carico, in modo da raggiungerecomplessivamente le seguenti misure: 100% (cento per cento) per i primi tre giorni

(periodo di carenza); 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal

4° al 20°; 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in

poi della retribuzione giornaliera netta cui illavoratore avrebbe avuto diritto in caso dinormale svolgimento del rapporto. Perretribuzione giornaliera si intende la quotagiornaliera della retribuzione di fatto di cuiall’art. 4.

Al momento della risoluzione del rapporto, il datoredi lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione diresponsabilità dalla quale risulti il numero digiornate di malattia indennizzate nell’anno in corso.Le indennità a carico del datore di lavoro non sonodovute se l’INPS non corrisponde per qualsiasimotivo l’indennità di cui al punto 1) del presenteparagrafo; se l’indennità stessa è corrispostadall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non ètenuto ad integrare la parte di indennità noncorrisposta dall’Istituto.E - InfortunioLe Rappresentanze Diplomatiche sono tenute adassicurare presso l’INAIL contro gli infortuni sullavoro e le malattie professionali il personaledipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondole vigenti norme legislative e regolamentari.Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasiinfortunio, anche di lieve entità, al proprio datore dilavoro; quando il lavoratore abbia trascurato diottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro,non essendo venuto altrimenti a conoscenzadell’infortunio, non abbia potuto inoltrare laprescritta denuncia all’INAIL, il datore di lavororesta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilitàderivante dal ritardo stesso.

In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, ildipendente ha diritto alla conservazione del postofino a completa guarigione clinica e, comunque, nonoltre il periodo di conservazione del posto, fissato in180 giorni (paragrafo C).F – Trattamento economico di infortunioAi sensi dell’art. 73, D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondereun’intera quota giornaliera della retribuzione difatto per la giornata in cui avviene l’infortunio.A decorrere dal primo giorno successivo a quellodell’infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoroal lavoratore, assente per inabilità temporaneaassoluta derivante da infortunio sul lavoro, unaintegrazione dell’indennità corrisposta dall’INAILfino a raggiungere complessivamente le seguentimisure: 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni

(periodo di carenza); 90% (novanta per cento) per i giorni dal 5° al

20°; 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in

poi della retribuzione giornaliera netta cui illavoratore avrebbe avuto diritto in caso dinormale svolgimento del rapporto.

L’indennità a carico del datore di lavoro non èdovuta se l’INAIL non corrisponde per qualsiasimotivo l’indennità prevista dalla legge.G – Aspettativa non retribuita per malattiaNei confronti dei lavoratori malati la conservazionedel posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180,sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per unulteriore periodo di aspettativa non retribuita e nonsuperiore a 120 giorni alla condizione che sianoesibiti dal lavoratore regolari certificati medici.I lavoratori che intendano beneficiare del periodo diaspettativa di cui al precedente comma dovrannopresentare richiesta a mezzo raccomandata A.R.,ovvero per posta elettronica certificata, prima dellascadenza del 180° giorno di assenza per malattia efirmare espressa accettazione della suddettacondizione.Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cuial precedente comma, comunicando per iscritto lascadenza del periodo di aspettativa.Al termine del periodo di aspettativa il datore dilavoro potrà procedere al licenziamento; il periodostesso è considerato utile ai fini dell’anzianità diservizio in caso di prosecuzione del rapporto.H – Aspettativa non retribuita per infortunioNei confronti dei lavoratori infortunati sul lavoro,assenti per invalidità temporanea assoluta, laconservazione del posto oltre il periodo massimo di

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180 giorni, sarà prolungata, a richiesta dellavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativanon retribuita, per tutta la durata dell’infortunio.L’aspettativa spetta fino alla cessazione dellacorresponsione dell’indennità di inabilitàtemporanea da parte dell’INAIL, a condizione chesiano esibiti regolari certificati medici ed idoneadocumentazione comprovante il permanere dellostato di inabilità temporanea assoluta.I lavoratori che intendano beneficiare del periodo diaspettativa di cui ai precedenti commi dovrannopresentare richiesta a mezzo raccomandata A.R.,ovvero per posta elettronica certificata prima dellascadenza del 180° giorno di assenza per infortunio efirmare espressa accettazione della suddettacondizione.Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cuial precedente comma.Al termine del periodo di aspettativa, perdurandol’assenza, il datore di lavoro potrà procedere allarisoluzione del rapporto; il periodo stesso èconsiderato utile ai fini dell’anzianità di servizio incaso di prosecuzione del rapporto limitatamente aiprimi 120 giorni del periodo di aspettativa.I – TubercolosiI lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoveratiin Istituti Sanitari o Case di Cura a caricodell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato,delle Province e dei Comuni, o a proprie spese,hanno diritto alla conservazione del posto fino adiciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro acausa della malattia tubercolare; nel caso didimissioni per dichiarata guarigione, prima dellascadenza di quattordici mesi dalla data disospensione predetta, il diritto alla conservazione delposto sussiste fino a quattro mesi successivi alladimissione stessa.Per le Rappresentanze che impiegano più di quindicidipendenti l’obbligo di conservazione del postosussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data didimissione dal luogo di cura per avvenutastabilizzazione, ai sensi dell'’art. 9, legge 14dicembre 1970, n. 1088.Il diritto alla conservazione del posto cessacomunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisicapermanente al posto occupato prima della malattia;in caso di contestazione in merito all’idoneità stessadecide in via definitiva la competente StrutturaSanitaria Pubblica assistita, a richiesta, da sanitariindicati dalle parti interessate.Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura, quantonegli altri casi, al lavoratore affetto da malattia

tubercolare sarà riconosciuto, nell’anzianità diservizio, un periodo massimo di 180 giorni.

ARTICOLO 14GRAVIDANZA E PUERPERIO

(D.Leg.vo 26 marzo 2001, n.151- “Testo Unico delledisposizioni legislative in materia di tutela e di

sostegno della maternità e della paternità” esuccessive modificazioni)

La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta adesibire al datore di lavoro il certificato rilasciato daun ufficiale sanitario o da un medico del ServizioSanitario Nazionale ed il datore di lavoro è tenuto adarne ricevuta.Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed ilpuerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datoredi lavoro, entro il 15° giorno successivo al parto, ilcertificato di nascita.A – Congedo di maternitàDurante lo stato di gravidanza e puerperio lalavoratrice ha l’obbligo di astenersi dal lavoro:a) per i due mesi precedenti la data presunta delparto indicata nel certificato medico di gravidanza(ex astensione obbligatoria);b) per il periodo intercorrente tra la data presuntadel parto e il parto stesso (ex astensioneobbligatoria);c) per i tre mesi dopo il parto (ex astensioneobbligatoria).Il diritto di cui alla lettera c) è riconosciuto anche alpadre lavoratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 28,del D.lgs.151/2001 , ove l’assistenza della madre alminore sia divenuta impossibile per decesso, graveinfermità, abbandono ovvero affidamento esclusivodel bambino al padre.In applicazione degli artt. 6 e 7 del d.lgs 151/2001,per le lavoratrici madri addette a lavori pericolosi,faticosi e insalubri il periodo di astensioneobbligatoria post partum è fissato in 7 mesi.I periodi di astensione obbligatoria dal lavoroindicati alle lettere a), b), e c) devono esserecomputati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetticontrattualmente previsti, compresi quelli relativialla tredicesima e quattordicesima mensilità, alleferie ed al trattamento di fine rapporto.Durante i periodi di assenza obbligatoria lalavoratrice ha diritto ad una indennità paririspettivamente all’80% della retribuzione, posta acarico dell’INPS ai sensi dell’art. 22 del d.lgs.151/2001 , e anticipata dal datore di lavoro ai sensidell’art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n. 33.L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto aconguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo

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le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio1980, n. 33.Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempodeterminato per i lavori stagionali, l’INPS provvededirettamente al pagamento delle prestazioni dimaternità agli aventi diritto, ai sensi del sestocomma dell’art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n. 33.B - Congedo parentaleI genitori hanno la facoltà (ex astensione facoltativa),alternativamente, di astenersi dal lavoro per unulteriore periodo di sei mesi, per ciascun figlio, dopoil periodo di cui alla lettera c). Il periodo diastensione facoltativa complessivo dei genitori nonpuò eccedere il limite di dieci mesi; undici mesi se ilpadre si astiene dal lavoro per un periodocomplessivo non inferiore a tre mesi.Il periodo di assenza facoltativa è computato, ai sensidell’art. 34, comma 5, del d.lgs 151/2011,nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativialle ferie ed alle mensilità supplementari.La lavoratrice ha diritto alla conservazione del postoper tutto il periodo di gestazione, attestato daregolare certificato medico, e fino al compimento diun anno di età del bambino ai sensi dell’art. 56,comma 1, del citato D.lgs. 151, salvo le eccezionipreviste dalla legge (licenziamento per giusta causa;cessazione dell’attività dell’azienda; ultimazionedella prestazione per la quale la lavoratrice era stataassunta; cessazione del rapporto di lavoro perscadenza del termine per il quale era stato stipulato;esito negativo della prova).Il divieto di licenziamento opera in connessione conlo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e lalavoratrice licenziata nel corso del periodo in cuiopera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino delrapporto di lavoro mediante presentazione, entro itermini di legge, di idonea certificazione dalla qualerisulti l’esistenza, all’epoca del licenziamento, dellecondizioni che lo vietavano.Rimane tuttora in vigore, ad eccezione degli articoli1, 11 e 21, il DPR di attuazione n.1026 del 1976,con riferimento alle disposizioni del testo unico151/2001.Nel caso di dimissioni presentate durante il periodoper cui è previsto il divieto di licenziamento, lalavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapportoe ad un’indennità pari a quella spettante in caso dipreavviso. Le dimissioni presentate durante taleperiodo devono essere convalidate presso lecompetenti Direzioni Territoriali del lavoro.Durante i periodi di assenza facoltativa lalavoratrice ha diritto ad una indennità paririspettivamente al 30% della retribuzione, posta a

carico dell’INPS ai sensi dell’art. 34 del d.lgs.151/2001 , e anticipata dal datore di lavoro ai sensidell’art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n. 33.Per i soli periodi sopraindicati nei punti a), b) e c),l’indennità di cui al comma precedente verràintegrata dal datore di lavoro in modo daraggiungere il 90% della retribuzione mensile nettacui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso dinormale svolgimento del rapporto, salvo chel’indennità economica dell’INPS non raggiunga unimporto superiore, a decorrere dall’1.1.2000 ed il100% della retribuzione mensile netta cui lalavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normalesvolgimento del rapporto, salvo che l’indennitàeconomica dell’INPS non raggiunga un importosuperiore, a decorrere dall’1.1.2001, ferma restandol’indennità pari all’80% della retribuzione per tuttoil periodo di astensione obbligatoria anticipata di cuiall’art. 5 della legge 1204/1971. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto aconguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondole modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio1980, n. 33.Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempodeterminato per i lavori stagionali, l’INPS provvededirettamente al pagamento delle prestazioni dimaternità agli aventi diritto, ai sensi del sestocomma dell’art. 1, Legge 29 febbraio 1980, n. 33.C – Riposi giornalieriIl datore di lavoro deve consentire alle lavoratricimadri, durante il primo anno di vita del bambino,due periodi di riposo, di un’ora ciascuno, anchecumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno soloquando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6ore (art. 39 D.lgs. 151/2001)Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto,in alternativa alla madre, al padre lavoratore, aisensi dell’articolo 40 del d.lgs. 151/2001.I predetti riposi sono considerati ore lavorative aglieffetti della durata del lavoro; essi comportano ildiritto della lavoratrice ad uscire dallaRappresentanza.Per detti riposi è dovuta dall’INPS un’indennitàpari all’intero ammontare della retribuzione relativaai riposi medesimi.L’indennità è anticipata dal datore ed è portata aconguaglio con gli importi contributivi dovutiall’Ente assicuratore, ai sensi del d.lgs. 151/2001.D - Congedi per malattia del figlioLa lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dallavoro: durante tutta la durata delle malattie del

bambino di età inferiore a tre anni, dietro

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi170

presentazione di certificato medico rilasciato daun medico del Servizio Sanitario Nazionale ocon esso convenzionato;

per cinque giorni lavorativi all’anno per ognifiglio di età compresa tra i tre e gli otto anni,dietro presentazione di certificato medicorilasciato da un medico del Servizio SanitarioNazionale o con esso convenzionato.

Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto,in alternativa alla madre, al padre lavoratore.Ai congedi per malattia del figlio non si applicano ledisposizioni sul controllo della malattia dellavoratore.I predetti periodi di assenza sono computatinell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativialle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensidell’art. 48, D.lgs. 151/2001.Adozione e affidamentoNei confronti delle lavoratrici che abbiano adottatobambini o che li abbiano ottenuti in affidamentopreadottivo si applica l’art. 26, del d.lgs. 151/2001,così come modificato dalla legge finanziaria del 2008(L.244/07).Ai sensi della Legge 31 marzo 1954, n. 90, per lefestività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria efacoltativa, la lavoratrice ha diritto a un’indennitàintegrativa di quella a carico dell’INPS, dacorrispondersi a carico del datore di lavoro in mododa raggiungere complessivamente il 100% (centoper cento) della quota giornaliera della retribuzionedi fatto di cui all’art. 4.Per quanto non previsto dalla presente disciplina inmateria di gravidanza e puerperio valgono le normedi legge e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 15CONGEDO MATRIMONIALE

Al lavoratore, che non sia in periodo di prova,compete, per contrarre matrimonio, un congedostraordinario retribuito della durata di quindicigiorni di calendario.Il datore di lavoro dovrà concedere il congedostraordinario con decorrenza dal terzo giornoantecedente alla celebrazione del matrimonio.Il lavoratore ha l’obbligo di esibire al datore dilavoro, alla fine del congedo, regolaredocumentazione della celebrazione del matrimonio.

ART. 16PERMESSI RETRIBUITI

A domanda del dipendente e sulla base di idoneadocumentazione, sono concessi permessi individualiretribuiti per complessive 58 ore all’anno.

In casi speciali e giustificati la Rappresentanza potràconcedere in qualunque epoca dell’anno congediretribuiti con facoltà di dedurli dai permessiindividuali di cui al precedente comma, ovvero, oveesauriti, dalle ferie.Al dipendente spettano tre giorni di permessoretribuito per lutto, per il coniuge, parenti entro il2^ grado e affini di 1^ grado.I lavoratori studenti, compresi quelli universitari,che devono sostenere prove di esame, in base allalegge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto adusufruire di permessi giornalieri retribuiti. LaRappresentanza concederà altri 5 giorni retribuitiannui, per la relativa preparazione.I permessi di cui al precedente comma sarannoretribuiti previa presentazione della documentazioneufficiale degli esami sostenuti (certificati,dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo diprova).Durante i predetti periodi al dipendente spettal’intera retribuzione esclusi i compensi di lavorostraordinario.I permessi sono valutati agli effetti dell’anzianità diservizio.

ARTICOLO 17ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

In presenza di gravi e comprovati motivi, illavoratore ha diritto a un periodo di aspettativa nonretribuita, con diritto alla conservazione del posto, didurata non inferiore a un mese e non superiore a seimesi. In tal caso, la Rappresentanza potrà procederealla sostituzione del lavoratore in aspettativa conassunzione a tempo determinato.Resta esclusa per tale periodo la maturazione dellaretribuzione, di tutti gli istituti contrattuali e dilegge ivi compresa l’anzianità di servizio.

ARTICOLO 18RICHIAMO ALLE ARMI

(art. 2111 codice civile; Legge n. 370 del 3-5-1955)Il richiamo alle armi per qualsiasi esigenza delleforze armate non risolve il rapporto di lavoro, ma siconsidera come sospensione temporanea del rapportostesso, con diritto alla conservazione del posto dilavoro e reintegro nel posto stesso all’atto del rientroin servizio.Alla fine del richiamo, il lavoratore, entro trentagiorni di calendario, deve presentarsi al datore dilavoro per riprendere servizio; se il lavoratore entro itrenta giorni di calendario non si presenta al datoredi lavoro per riprendere servizio il rapporto di lavoro

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 171

si considera di fatto risolto, a meno che non provi ungiustificato impedimento.Il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimanesotto le armi, alla conservazione del posto, fermorestando a tutti gli effetti il computo del tempotrascorso in servizio militare nell’anzianità diservizio.

ARTICOLO 19MISSIONI FUORI SEDE

(Legge n. 836 del 18-12-1976; Legge n. 417 del 26-7-1978; D.P.R. n. 513/78; R.D. 3-6-1926, n. 941;

D.P.R. del 31-3-1971, n. 286)Il datore di lavoro ha facoltà di inviare il personale inmissione temporanea fuori sede. Per fuori sede siintende comune diverso da quello in cui ildipendente esegue normalmente la sua attività. Intal caso al personale compete: il rimborso delle spese effettive e documentate di

viaggio, trasporto bagagli, pernottamento, pastie spese varie sostenute in esecuzione delmandato ricevuto dal datore di lavoro;

una diaria non inferiore al doppio dellaretribuzione giornaliera globale di fatto.

Non è considerata missione quella effettuata pressogli aeroporti della sede di lavoro.

ARTICOLO 20ASSISTENZA E PREVIDENZA

(Art. 38 Cost.; art. 2110 Codice Civile; Legge n. 153del 30-4-1969; Legge n. 132 dell’11-1-1943; Legge n.

335 dell’8-8-1995, art. 9; D.P.R. n. 1124 del 30-6-1965)

Per quanto riguarda la tutela previdenziale edassistenziale (Istituto Nazionale di PrevidenzaSociale - INPS, Aziende Sanitarie Locali e IstitutoNazionale per l’Assicurazione contro gli Infortunisul Lavoro - INAIL), saranno garantiti tutti i dirittiprevisti dalla legislazione italiana e dalleconvenzioni internazionali.Le Rappresentanze non sono tenute ad operare latrattenuta fiscale sugli emolumenti spettanti aidipendenti. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate, aspecifiche richieste di alcune Rappresentanzediplomatiche, ha ritenuto che non è in contrasto conle ragioni erariali, l’effettuazione delle ritenute allafonte, da parte delle Rappresentanze, sulleretribuzioni dei propri dipendenti.Comunque, al fine di consentire al lavoratore diprovvedere alla corresponsione dell’imposta sulreddito (IRPEF), le Rappresentanze rilasceranno,entro il 31 gennaio di ogni anno, al lavoratore stessoidonea certificazione circa gli emolumenti percepiti

nel corso dell’anno precedente al netto dei contributiprevidenziali.

ARTICOLO 21MANSIONI E PASSAGGI DI QUALIFICA

(art.2103 codice civile)Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per lequali è stato assunto, ovvero alle mansioniequivalenti, senza alcuna diminuzione dellaretribuzione.Nel caso di assegnazione a mansioni superiori illavoratore ha diritto al trattamento corrispondenteall’attività svolta e l’assegnazione stessa divienedefinitiva ove la medesima non abbia avuto luogo persostituzione di lavoratore assente con diritto allaconservazione del posto, dopo un periodo nonsuperiore a tre mesi.In caso di mansioni promiscue si farà riferimentoall’attività prevalente, intendendosi per tale quella dimaggiore valore professionale, sempre che vengaabitualmente prestata. In tal caso, ferme restando lemansioni di fatto espletate, al lavoratore competel’inquadramento al livello/area superiore.Le Rappresentanze promuoveranno i passaggi diqualifica anche con idonei percorsi di qualificazionee/o aggiornamento professionale nonché con ilriconoscimento delle capacità professionaliaccresciute nel tempo.

ARTICOLO 22SCATTI DI ANZIANITÀ

(Art. 10 Legge 18-3-1968, n. 249)I lavoratori dipendenti hanno diritto a maturare unmassimo di cinque aumenti biennali periodici dianzianità, fissati nelle seguenti misure (in euro)secondo i rispettivi livelli:LIVELLO DI AREA BIENNIOA-1 36,18A-2 34,47B-1 33,06B-2 31,45B-3 30,09C-1 28,49C-2 25,79C-3 23,62C-4 21,43Gli scatti biennali decorreranno dal primo giorno delmese immediatamente successivo a quello in cui sicompie il biennio di anzianità e ogni rivalutazionedel valore dello scatto comporta anche il ricalcalodell’importo complessivo degli scatti maturati, sullabase del nuovo valore degli stessi.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi172

ARTICOLO 23PROSPETTO PAGA O BUSTA PAGA

(Legge n. 4 del 1953)La retribuzione mensile corrisposta al lavoratoredeve essere accompagnata da relativa busta paga oprospetto paga, redatto in lingua italiana, nel qualedovrà essere specificato: nome, cognome, qualifica del dipendente; il periodo di lavoro a cui la retribuzione si

riferisce; tutti gli elementi che compongono la

retribuzione, compresi gli assegni per il nucleofamiliare e l’importo corrisposto per l’eventualelavoro straordinario;

tutte le trattenute effettuate singolarmentespecificate.

In caso di decesso del lavoratore, la sua retribuzionemensile fino all’atto del decesso verrà pagata daldatore di lavoro agli eredi del lavoratore.È possibile trasmettere la busta paga con messaggiodi posta elettronica, se viene inviato all’indirizzointestato al lavoratore provvisto di passwordpersonale.

ARTICOLO 24INDENNITÀ DI CASSA E/O DI MANEGGIO

DENAROSenza pregiudizio di eventuali procedimenti penali edelle sanzioni disciplinari, al personale normalmenteadibito ad operazioni di cassa e/o di maneggio denarocon carattere continuativo, qualora abbia piena ecompleta responsabilità della gestione di maneggiodenaro, con l’obbligo di accollarsi le eventualidifferenze, compete una indennità di maneggiodenaro nella misura del 7% (sette per cento) dellaretribuzione globale di fatto percepita.

ARTICOLO 2513^ E 14^ MENSILITÀ

Ogni anno entro il giorno 20 del mese di dicembreverrà corrisposta ai lavoratori una mensilità dellanormale retribuzione in atto (art. 4) esclusi gliassegni familiari.A coloro che non abbiano prestato lavoro per l’interoanno, la mensilità verrà commisurata in ragione diun dodicesimo per ogni mese di servizio prestato,computando come tale anche la frazione di mesesuperiore a quindici giorni.Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavorodurante il corso dell’anno, e sempre che sia superatoil periodo di prova, il lavoratore avrà diritto a tantidodicesimi dell’ammontare della tredicesimamensilità per quanto sono i mesi di servizio prestati.

Ogni anno entro il giorno 20 del mese di giugnoverrà corrisposta ai lavoratori una mensilità dellanormale retribuzione in atto (art. 4) esclusi gliassegni familiari.A coloro che non abbiano prestato lavoro per l’interoanno, la mensilità verrà commisurata in ragione diun dodicesimo per ogni mese di servizio prestato,computando come tale anche la frazione di mesesuperiore a quindici giorni.Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavorodurante il corso dell’anno, e sempre che sia superatoil periodo di prova, il lavoratore avrà diritto a tantidodicesimi dell’ammontare della quattordicesimamensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati.

ARTICOLO 26ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

(Legge 20-5-1970 n. 300 e Legge 11-5-1990 n. 108)La risoluzione del rapporto di lavoro avviene nelleipotesi e con le modalità di cui agli artt. 2118 e 2119del codice civile.Ai sensi dell’art. 2118 ciascuno dei contraenti puòrecedere dal contratto di lavoro a tempoindeterminato, dandone preavviso scritto a mezzo diraccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzoidoneo a certificarne la data di ricevimento.I termini di preavviso sono stabiliti come segue:

A1 e A2: 90 giorni di calendario;B1, B2, B3, C1 e C2: 60 giorni di calendario;C3 e C4: 30 giorni di calendario.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senzal’osservanza dei predetti termini di preavviso devecorrispondere all’altra una indennità pariall’importo della retribuzione per il periodo dimancato preavviso.Il periodo di preavviso, anche se sostituito dallacorrispondente indennità, è computato a tutti glieffetti nel calcolo del trattamento di fine rapporto.Il licenziamento del lavoratore non può avvenire cheper “giusta causa e giustificato motivo”, anche per leistituzioni con meno di 15 dipendenti, secondoquanto previsto dalla legge 108/90.Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamentodeterminato da ragioni di sesso, credo politico o federeligiosa, ovvero dall’appartenenza ad un sindacatoo dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo,indipendentemente dalla motivazione addotta.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana – I riferimenti normativi 173

ARTICOLO 27TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)(Artt. 2120-2121-2122 del Codice Civile; Legge n.1561 del 18-12-1960; Legge n. 604 del 15-7-1966;Legge n. 297 del 29-5-1982; D.Leg.vo 5.12.2005,

n.252; art.1 comma 749-766, legge 296/2006)All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro,indipendentemente dalle cause che l’hannoprovocata, verrà corrisposta al lavoratore unaindennità proporzionale all’anzianità maturata(TFR), secondo le modalità previste dalla legge n.297 del 29-5-1982 e Decreto Legislativo 5.12.2005,n.252.In caso di decesso del lavoratore l’indennità dianzianità sarà corrisposta agli eredi secondo quantoprevisto dagli articoli n. 2120, 2121 e 2122 delCodice Civile.L’indennità deve essere versata al lavoratore all’attodella cessazione del rapporto, unitamente aidocumenti personali di lavoro e assicurativi.Il dipendente, con almeno otto anni di serviziopresso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, incostanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione nonsuperiore al 70% sul trattamento cui avrebbe dirittonel caso di cessazione del rapporto alla data dellarichiesta.La richiesta deve essere giustificata dalla necessitàdi: eventuali spese sanitarie per terapie e interventi

straordinari riconosciuti dalle competentistrutture pubbliche, per se e per il suo nucleofamiliare a carico;

acquisto della prima casa di abitazione per sé oper i figli, documentato con atto notarile;

fruizione dei congedi per astensione facoltativaper maternità;

fruizione dei congedi per formazione; fruizione dei congedi per formazione continua.L’anticipazione può essere ottenuta una sola voltanel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, atutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.I dipendenti delle Rappresentanze possono esercitareil diritto di opzione previsto dal Decreto Legislativo5.12.2005, n.252, in ordine alla destinazione delproprio trattamento di fine rapporto (TFR).Le relative procedure sono esplicitate nella notaallegata che fa parte integrante della presenteDisciplina, in considerazione delle diverse modalitàpreviste in relazione al numero dei dipendentiassunti localmente (meno di 50, da 50 in poi) dalleRappresentanze.

ARTICOLO 28NORME DISCIPLINARI

(art.2106 codice civile; Legge n. 300 del 20-5-1970;D.lgs. 150/2009)Il lavoratore ha l’obbligo di osservare i doveri ed isegreti d’ufficio.È vietato ai lavoratori di ritornare nel posto di lavoroe trattenersi oltre l’orario prescritto, se non perragioni di servizio e con l’autorizzazione del datoredi lavoro.Non è consentito ai lavoratori di allontanarsi dalservizio durante l’orario di lavoro se non per ragionidi lavoro con permesso esplicito ovvero persopravvenuta malattia, opportunamentedocumentata.La rappresentanza, a sua volta, non potrà trattenereil proprio personale oltre l’orario normale, salvo nelcaso di prestazione di lavoro straordinario.In caso di inosservanza dell’orario di lavoro, saràoperata una trattenuta pari all’importo dellespettanze corrispondenti al ritardo maggiorato diuna multa pari all’ammontare della trattenuta.La trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga obusta paga. In caso di recidiva nel ritardo per laterza volta nell’anno solare, il datore di lavoro potràraddoppiare la multa, che, comunque, non potràeccedere l’importo corrispondente a quattro ore diretribuzione.Fermo restando quanto previsto precedentemente perle assenze e i ritardi, la inosservanza dei doveri daparte dei lavoratori comporta i seguentiprovvedimenti, che saranno presi dal datore dilavoro in relazione alla entità delle mancanze e allecircostanze che le accompagnano: biasimo inflitto verbalmente per le mancanze

più lievi; biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva; multa in misura non eccedente l’importo di

quattro ore di retribuzione; sospensione della retribuzione e dal servizio per

un massimo di 10 giorni; licenziamento disciplinare, senza preavviso.L’importo delle multe sarà destinato al FondoPensioni dei lavoratori dipendenti ed il lavoratore hafacoltà di prendere visione della documentazionerelativa al versamento.I provvedimenti disciplinari sopra citati non possonoessere adottati nei confronti del lavoratore senzaavergli preventivamente contestato l’addebito esenza averlo sentito a sua difesa.In ogni caso i provvedimenti disciplinari, adeccezione del biasimo verbale, non possono essereapplicati prima che siano trascorsi cinque giorni

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi174

dalla contestazione per iscritto del fatto che ha datocausa.Il lavoratore colpito da provvedimenti disciplinari, ilquale intende impugnare la legittimità delprovvedimento stesso, può avvalersi delle proceduredi conciliazione della presente disciplina di lavoro.L’insieme delle norme disciplinari (norme relativealle infrazioni, alle procedure di contestazioni e allesanzioni applicabili) poste dalla presente disciplinacostituisce il “codice disciplinare” che deve essereportato a conoscenza dei lavoratori medianteaffissione in luogo accessibile a tutti.

ARTICOLO 29DIRITTI SINDACALI

(Legge n. 300 del 20-5-1970)Il datore di lavoro deve consentire l’effettivosvolgimento dell’attività sindacale sul luogo dilavoro, permettendo ai rappresentanti sindacali diesercitare le loro funzioni, garantendo loro i mezziper farlo.I lavoratori, i quali risultano eletti negli organismisindacali delle organizzazioni, alle quali esseappartengono, sono da considerarsi rappresentantisindacali e come tali tutelati dalla presentenormativa e dalla legge n. 300 del 20-5-1970.L’elezione dei rappresentanti sindacali deve esserecomunicata per iscritto con lettera raccomandata aldatore di lavoro, da parte dell’organizzazione diappartenenza.I lavoratori rappresentanti sindacali hanno diritto ainecessari permessi o congedi retribuiti per potersvolgere l’incarico assunto nella misura massima di12 (dodici) ore annue.Il datore di lavoro, dietro delega scritta dellavoratore, può provvedere alla trattenuta mensilesullo stipendio del lavoratore per il pagamento delcontributo associativo sindacale che verserà poi allaassociazione sindacale direttamente.La lettera di delega deve contenere l’indicazionedell’ammontare del contributo da trattenere el’organizzazione sindacale a cui il datore di lavorodovrà versarlo.I lavoratori rappresentanti sindacali hanno diritto adaffiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro hal’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti ilavoratori all’interno del posto di lavoro,pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materiedi interesse sindacale e del lavoro.I lavoratori rappresentanti sindacali hanno diritto apermessi non retribuiti o congedi non retribuiti perpoter svolgere l’incarico assunto, nella misuramassima di 12 (dodici) giorni ogni anno solare.

I lavoratori rappresentanti sindacali che intendonousufruire di permessi e congedi, sia retribuiti chenon retribuiti, devono darne comunicazione scrittaal datore di lavoro tre giorni prima.La medesima disposizione si applica anche ailavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacaliprovinciali, regionali e nazionali.

ARTICOLO 30CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE(Legge 15-7-1966 n.604; Legge 20-5-1970, n.300;Legge 11-8-1973, n.533; Legge 11-5-1990, n.108;

legge 23-7-1991, n.223; legge n. 4 -11-2010 n. 183)Per le eventuali controversie individuali o collettiveriguardanti il rapporto di lavoro regolamentato dallapresente Disciplina, è possibile segnalare ilcontenzioso in atto, al Ministero degli Affari Esteri,che si avvarrà dell’assistenza del Ministero delLavoro e delle Politiche sociali di cui all’art 3 dellapresente disciplina, al fine di verificare la possibilitàdi una soluzione prima di ricorrere alle procedurepreviste dalla normativa vigente in materia.Per quanto non previsto dal presente articolo si fariferimento alle leggi vigenti.

ARTICOLO 31SICUREZZA SUL LAVORO

(Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificatoed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106, di seguito indicato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.)

I datori di lavoro sono tenuti all’osservanza dellemisure generali di tutela della salute e per lasicurezza durante il lavoro, secondo quanto previstodal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e dai provvedimentiattuativi previsti dall’articolo 3, comma 2, deldecreto medesimo nonché dalle altre disposizioni dilegge in materia.Nell’applicazione delle norme di protezione e disicurezza sul lavoro il datore di lavoro è tenuto apredisporre tutte le misure necessarie asalvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori,nell’ambito del luogo di lavoro, come stabilito negliarticoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.Il lavoratore a sua volta dovrà prendersi cura dellapropria sicurezza e della propria salute e di quelladelle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sucui possono ricadere gli effetti delle sue azioni oomissioni, conformemente alla sua formazione e alleistruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro,secondo quanto stabilito dall’art. 37 e dal Titolo IIIdel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.Nei luoghi di lavoro dovranno essere predispostetutte le misure di prevenzione e protezione, tra cui la

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prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori,servizio di pronto soccorso, ecc. ai sensi dell’art 18D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.Particolare attenzione è richiesta nel disporre misuredi prevenzione e protezione per quei lavoratoriaddetti ai videoterminali (computer) ai sensi delTitolo VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.

ARTICOLO 32PARI OPPORTUNITÀ

(D.lgs. n. 198/2006)Nel quadro delle normative nazionali e comunitarievigenti, in materia di pari opportunità tra lavoratorie lavoratrici, le Rappresentanze devono rispettare ilprincipio di uguaglianza professionale tra ilavoratori e adottare strumenti idonei a prevenire econtrastare le discriminazioni nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 33DECORRENZA E DURATA

La presente disciplina sia per la parte normativa cheper quella economica ha validità per il periodo 1gennaio 2011 – 31 dicembre 2013.

ARTICOLO 34INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialifornisce la propria assistenza tecnico-giuridicasull’interpretazione della presente disciplina.

ARTICOLO 35NORMA FINALE

Le Parti convengono di istituire un Osservatoriopresso il Ministero degli Affari Esteri, allo scopo dimonitorare l’applicazione della presente Disciplina.

Roma, 12ottobre 2011

NOTA CONGIUNTALe parti convengono di verificare – in tempi brevi –

con il Ministero della Salute la problematica relativaall’assicurazione o all’assistenza sanitaria deilavoratori extracomunitari appartenenti a quei Paesiche non hanno sottoscritto accordi bilaterali inmateria sanitaria.

ADDENDUM ALLA DISCIPLINA DELRAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI

DELLE AMBASCIATE, CONSOLATI,LEGAZIONI, ISTITUTI CULTURALI ED

ORGANISMI INTERNAZIONALI IN ITALIA2011-2013

La normativa nazionale consente ai cittadinistranieri regolarmente soggiornanti non aventi titoloall'iscrizione obbligatoria (gratuita) al ServizioSanitario Nazionale (SSN) di optare, fatti salvieventuali accordi internazionali in materia sanitaria,tra la sottoscrizione di una polizza sanitaria el'iscrizione al SSN.Si incoraggia fortemente di optare per l'iscrizionevolontaria al servizio sanitario nazionale inconsiderazione dell'ampia copertura sanitariaassicurata dal SSN rispetto alla copertura garantitada una polizza. L'iscrizione volontaria ponel'iscritto nella stessa posizione giuridica di uncittadino italiano.Ove comunque si decidesse di dotare invece illavoratore di una polizza sanitaria, la stessa dovràessere conforme alla normativa vigente in Italia.Tale normativa prevede che lo straniero sia tenuto adassicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio ematernità in alternativa all'iscrizione volontaria alSSN, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs.286/98. La polizza dovrà includere prestazioni diassistenza farmaceutica, assistenza specialisticaambulatoriale ed assistenza ospedaliera, chegarantiscono la copertura delle prestazioni sanitariericonosciute in Italia secondo i livelli essenziali diassistenza (LEA) definiti dal DPCM del 29novembre 2001 e successive modificazioni edintegrazioni.

Cerimoniale 2.0Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi176