broker e scuola: dinamiche di un rapporto utile e non oneroso

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BROKER E SCUOLA DINAMICHE DI UN RAPPORTO UTILE E NON ONEROSO ANTONIO MARCELLINO VITERBO, 4 LUGLIO 2014 BROKER e SCUOLA 1

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BROKER E SCUOLADINAMICHE DI UN RAPPORTO UTILE E NON ONEROSO

ANTONIO MARCELLINO

VITERBO, 4 LUGLIO 2014

BROKER e SCUOLA

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IL BROKER PROFILO GIURIDICO

L’attività degli intermediari di assicurazione e riassicurazione è definita dall’art.106 del D.Lgs n. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private come

… l’attività che consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.

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IL BROKER PROFILO GIURIDICO

DIFFERENZE TRA BROKER E AGENTE

E’ lo stesso Codice delle Assicurazioni a definire i ruoli dell’agente e del Broker all’art. 109 2° Comma:

Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:

A) GLI AGENTI DI ASSICURAZIONE, in qualità di intermediari che agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione.

B) I MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE, altresì denominati Broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione.

La figura del Broker è ulteriormente definita dal Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.

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IL BROKER PROFILO GIURIDICO

Le condizioni d’accesso alla professione di Broker sono le seguenti:

1. Onorabilità: non deve aver riportato condanne penali né essere stato assoggettato a procedure concorsuali.

2. Professionalità: L’intermediario deve essere in possesso dei requisiti di professionalità derivanti dal superamento di apposito esame di abilitazione e dallo svolgimento di corsi di aggiornamento ogni 12 mesi;

3. Autonomia: L’intermediario non deve avere vincoli di sorta con Compagnie di Assicurazione. Di eventuali partecipazioni azionarie incrociate nella misura superiore al 10% del capitale sociale devono essere resi edotti i clienti in sede di informativa precontrattuale.

4. Garanzia: Il Broker ha l’obbligo, di stipulare polizza di RC professionale per la copertura di eventuali danni causati ai clienti per errori derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza propria o dei propri collaboratori nonché ad aderire al Fondo di Garanzia, che ha lo scopo di risarcire assicurati e compagnie per danni causati dagli intermediari e non coperti dalla polizza nella misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annuali.

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IL BROKER PROFILO GIURIDICO

Codice deontologico

Nell'intento di qualificare ulteriormente il ruolo del Broker, di tutelarne la professionalità e quindi di salvaguardare i diritti del cliente, l'AIBA , oltre a far proprie le condizioni indicate dall'Albo, si è data un "Codice Deontologico" al quale tutti gli associati sono tenuti ad attenersi.

Secondo il Codice i Brokers aderenti all'Associazione devono fondare la loro attività sui principi di professionalità, indipendenza e trasparenza nei confronti della clientela, degli assicuratori e dei propri colleghi.

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IL BROKERBROKER E RISCHIO SCOLASTICO

Il Broker, instaurando un rapporto con l’Istituzione Scolastica, deve adempiere in maniera scrupolosa, a 5 obblighi procedurali specifici per salvaguardare la dirigenza da una serie di rischi:

1. Individuare e analizzare i rischi in maniera completa ed esaustiva.

2. Elaborare una strategia di politica assicurativa che tenga conto delle tecniche di trattamento del rischio (Riduzione attraverso prevenzione/protezione, Eliminazione/Esternalizzazione, Trasferimento).

3. Consigliare procedure di gara efficaci, efficienti e a norma, elaborando un capitolato che rispetti gli obblighi di imparzialità, efficacia e trasparenza nell’interesse della P.A, dell’Utenza e degli offerenti.

4. Comparare le offerte con criteri matematici basati sul rischio reale e su parametri oggettivi per individuare le max coperture dei rischi possibili.

5. Monitorare la gestione dei sinistri, intervenendo con atti di mediazione in favore degli Assicurati e revisionare periodicamente i contratti in caso di inefficacia anche parziale.

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BROKER E SCUOLADINAMICHE DI UN RAPPORTO UTILE E NON ONEROSO

Il rapporto tra Broker e Pubblica Amministrazione è stato oggetto negli ultimi anni di continui interventi di carattere normativo, giurisprudenziale, regolamentare e dottrinale, a fronte dei quali è emersa la difficoltà di individuare una chiara e condivisa linea d’indirizzo, sia per la complessità degli aspetti di questo particolare rapporto contrattuale, che per la molteplicità dei contributi sulla materia. In questo vivace dibattito raramente è stata valutata con attenzione la tipicità del comparto scolastico, le cui caratteristiche si discostano dalla maggior parte delle Pubbliche Amministrazioni: l’aspetto dimensionale (grandi e piccole amministrazioni pubbliche) e la correlata entità dei premi assicurativi determinano, infatti, marcate differenze sulla normativa di riferimento per l’acquisizione dei contratti, sulle procedure di gara da adottare e, a discendere, sulle modalità di acquisizione dei consulenti tecnici indipendenti (broker).

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IL BROKER E LE GRANDI PP.AA.DISINTERMEDIAZIONE AGENZIALE E CONSEGUIMENTO DI ECONOMIE DI SPESA

La complessità delle coperture richieste e l’entità dei premi generati dalle grandi P.A. comportano un coinvolgimento diretto delle direzioni tecnico-assuntive delle compagnie di assicurazione: in questi ambiti il broker è un consulente istituzionalizzato, che assiste la pubblica amministrazione nella gestione di tutte le problematiche attinenti ai contratti assicurativi, svolgendo un’attività caratterizzata da un elevato contenuto tecnico-professionale. Nell’ambito delle grandi amministrazioni pubbliche l’intervento del broker nell’interesse esclusivo della P.A. legittima la compagnia di assicurazione come controparte unica ed esclusiva della titolarità del rapporto assicurativo, rendendo ridondante e superfluo il coinvolgimento della rete distributiva agenziale; questa disintermediazione comporta per l’amministrazione i seguenti vantaggi:

1. economie di spesa per effetto del differenziale di compenso previsto tra le due categorie di intermediari (rete agenziale al 26% e broker al 13%), come evidenziato dal grafico sottostante;

2. rapporti diretti tra contraente/assicurato e centri di responsabilità direzionali della compagnia al fine di ottenere la massima tempestività ed efficacia a tutela degli interessi assicurati.

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IL BROKER E LE GRANDI PP.AA.DISINTERMEDIAZIONE AGENZIALE E CONSEGUIMENTO DI ECONOMIE DI SPESA

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BROKER E PP.AA.PRESENZA DEL BROKER NEL MERCATO DELLA P.A.

ALERT!

NELLA SCUOLA LA PRESENZA DEL BROKER È APPENA ALL’11%

Agenti; 3% Diretta con la compagnia; 3%

Broker; 94%

Enti Pubblici (Scuole escluse)

Agenti; 89%

Broker; 11%

Scuole Pubbliche

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BROKER, PP.AA. E SCUOLESOGLIE DI PREMIO E OBBLIGO DI GARA

Tipologia di contraenteimporto di gara per

assicurazione riferimento normativo

Grandi Amministrazioni Pubbliche > 200.000,00 euro

Art. 124 CCP Bando Pubblico

Enti Locali > 40.000,00 euroArt. 125 comma 8 CCP

Cottimo Fiduciario

Istituzioni Scolastiche < 40.000,00 euro

Art. 125 comma 11 CCP Affidamento diretto o informale

consultazione di mercato

La principale differenza tra grandi PP.AA. e Istituzioni Scolastiche è rappresentata dall’ammontare dei premi posti a gara:

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BROKER PP.AA. E SCUOLEDIFFERENZE TRA GRANDI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Quotazione, Standardizzazione, Intermediazione dell’agente

Quotazione ad hocElementi dimensionali/

Sinistrosità/

Strategia commerciale

Ufficio Gare di Direzione

Garanzie e tariffe personalizzate

Quotazione Standardizzata

Parametri Portafoglio /

Strategia CommercialeAgenzie Garanzie e tariffe

Massificate

Altre Amministrazioni

Scuole

Diseconomie, inefficacia coperture, aumento contenzioso, spreco risorse.

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IL BROKER. QUADRO DI SINTESI DELLE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA GRANDI PP.AA. E ISTITUZIONI SCOLASTICHE NEL RAPPORTO CON IL BROKER

GRANDI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Ammontare dei premi intermediati > 200.000 euro < 40.000 euro

Ammontare Commissioni Broker annue <200.000 euro < 2.000 euro

Potere contrattuale con la compagnia Elevato Nessuno

Contrattualizzazione del rischio Contratti ad hoc per ciascun Ente Contratti standard

Tipologia di procedura Aperta Ristretta / Affidamento diretto

Intermediari presenti nel processo di gara

Broker Agenti / Agenti + Broker

Concorrenzialità del mercato assicurativo Alta Scarsa

Incasso dei premi A cura del Broker A cura dell’Agente

Gestione dei sinistri Liquidatori di Compagnia A cura degli agenti

Compenso Broker Potenzialmente oneroso Non oneroso

Presenza del broker 95% 11%

Giurisprudenza in merito al rapporto Corposa e contrastante Assente

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LA SCELTA DEL BROKERMODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO

Il quadro normativo di riferimento per la procedura da adottare nella selezione del broker è il seguente:

Art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici (CCP) che prevede che “Il responsabile del procedimento della stazione appaltante, per importi fino a 40.000 euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, dopo una informale indagine di mercato, può scegliere, in modo motivato, tra i soggetti idonei presenti sul mercato, quello a cui affidare l’incarico in modo diretto”.

Art. 34 D.I. 44/2001 “Per servizi o forniture fino a 2.000 euro (o maggiore soglia preventivamente fissata dal CdI) è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.”

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LA SCELTA DEL BROKERMODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO

La Dirigenza Scolastica può pertanto ricorrere all’affidamento diretto dell’incarico di brokeraggio, in quanto l’ammontare delle commissioni percepite dal broker si attesta al di sotto di entrambe le soglie previste dalla normativa di riferimento.

Anche la lettura più restrittiva e conservativa del solo art. 125 comma 11 del CCP impone al responsabile del procedimento non la “gara broker”, ma la necessità di procedere ad un affidamento diretto all’esito di un percorso razionale, il cui svolgimento è illustrato dalla lettera della norma appena citata;

l’art 125 CCP fa esplicito riferimento:

• a principi di trasparenza;

• alla necessità di effettuare una informale indagine di mercato;

• alla circostanza della idoneità dei soggetti presenti sul mercato;

• alla necessità di motivazione della decisione.

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LA SCELTA DEL BROKERMODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO

L’informale consultazione di mercato dovrà in ogni caso essere basata sui criteri che possano rappresentare dei validi indicatori per la selezione del consulente più qualificato in relazione alle caratteristiche del comparto scolastico:

• anni di esperienza documentabile nel settore scolastico;

• numero di amministrazioni scolastiche gestite;

• numero di responsabili dell’intermediazione assicurativa;

• numero di amministrazioni scolastiche assistite in gara (con identificativo CIG);

• struttura operativa adeguata alle necessità della scuola e dell’utenza;

• adozione di criteri matematici nella valutazione delle offerte (stabiliti dall’art. 283 DPR 207/2012 Allegato P);

• numero di voci sulle quali avviene la comparazione tecnica delle offerte;

• adozione di parametri oggettivi di valutazione dei danni (IP, danno denti, danno estetico);

• numero di interventi di consulenza e di conciliazione (assistenza sinistri, struttura dedicata).

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LA SCELTA DEL BROKER.IDONEITÀ DEI SOGGETTI.CONTROLLI PREVENTIVI A CURA DEL RUP

Un’ulteriore precisazione dell’art. 125 del CCP è quella relativa all’idoneità dei soggetti presenti sul mercato…

Esperienza e capacità prof.le

Affidabilità tecnica del processo

Autonomia e terzietà

VERIFICHE N° clienti / n° Gare seguite / anni di esperienza nel settore Scuola / struttura operativa

Processi / Capitolato Speciale / Criteri Matematici

Estratto Camerale / Bilanci

INFORMAZIONI Focus aziendale / adeguatezza della struttura /

Impugnabilità / Sussistenza di profili penali ex artt.533/533bis c.p.

Rapporti societari / Fatturato relativo al comparto scuola

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LA SCELTA DEL BROKERUN CRITERIO INUTILE: IL COSTO DEL BROKER

Tra i requisiti sopraindicati non può comparire il costo del broker, perché l’entità della commissione percepita dal consulente non può determinare in alcun modo un incremento di costo per l’Amministrazione Scolastica, andando ad incidere esclusivamente sulla provvigione spettante alla rete agenziale delle compagnie di assicurazione.

A maggior chiarimento di questo concetto simuliamo la dinamica di acquisto di una polizza da parte di un’Istituzione Scolastica in tre diversi scenari:

• acquisto intermediato dalla sola agenzia;

• acquisto intermediato dall’agenzia e da un broker che opera al 3%;

• acquisto intermediato dall’agenzia e da un broker che opera al 14%;

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LA SCELTA DEL BROKERNON ONEROSITÀ DELL’INCARICO

ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione) in sede di Audizione AVCP 19/09/2012 Questioni interpretative concernenti l’affidamento dei servizi d’intermediazione assicurativa: 

“[…] Sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che, finché vengano seguiti gli usi negoziali (riconosciuti anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata dall’impresa nel quadro dei caricamenti è ripartita tra l’agente e il broker, l’intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell’appalto.[…]”

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LA SCELTA DEL BROKERNON ONEROSITÀ DELL’INCARICO

Ulteriore conferma

sentenza n. 179/2008 della Corte dei Conti

“[…]l’entità della provvigione riconosciuta dalle compagnie ai broker, è stata infatti compensata dal mancato versamento pro-quota della provvigione agli agenti assicurativi. Di talché non costituirebbe un ricarico sul premio assicurativo, più di quanto lo sia la provvigione dovuta agli agenti assicurativi… deve assumersi che l’importo delle provvigioni spettanti al broker non fosse riversato dalla compagnia assicuratrice sui premi… i compiti specialistici svolti dal broker non rientravano nelle normali mansioni amministrative espletabili dai funzionari dell’ente, in quanto si trattava di attività complessa che richiedeva alta professionalità specifica di cui non disponeva l’ente e i cui costi sono stati nel caso di specie risparmiati… Anche per tale via, è dunque da escludere una specifica onerosità del contratto, legata alla presenza del broker.[…]”

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LA SCELTA DEL BROKERIL CRITERIO CORRETTO: CAPACITÀ TECNICHE DI CONSULENZA

l’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP ha precisato che:

”l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione”;

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LA SCELTA DEL BROKERCONCLUSIONI

1. La scelta del Broker nella scuola può essere lecitamente compiuta per affidamento diretto, perché le norme lo consentono espressamente. L’autorevole giurisprudenza sul tema è relativa alla fattispecie del rapporto tra broker e grandi pubbliche amministrazioni, che ha caratteristiche diverse rispetto al comparto scolastico.

2. Nella scelta del proprio consulente assicurativo la Dirigenza Scolastica dovrà privilegiare l’aspetto consulenziale e tecnico della prestazione professionale dell’intermediario rispetto a quello della remunerazione, in quanto il livello di commissioni del broker non potrà determinare in alcun modo un differenziale di costo per l’Amministrazione.

3. La scelta dovrà tener conto della necessaria indipendenza del Broker dalle Compagnie/Agenzie offerenti. La esibizione di estratti camerali e bilanci della società, già in fase di iscrizione all’albo dei fornitori, potranno evidenziare eventuali anomalie a fronte delle quali l’Amministrazione procederà con apposita esclusione preventiva.

4. L’eventuale consultazione di mercato presuppone una verifica scrupolosa sulla professionalità e sull’esperienza del broker in base alla specializzazione sul comparto scuola ed in base alla sua capacità di documentare questa esperienza, anche attraverso l’analisi dei processi aziendali e dei supporti tecnico-matematici adottati per la comparazione delle offerte pervenute.

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OPPORTUNITÀ BROKERGARE MATEMATICHE = POTENZIAMENTO DELLE GARANZIE

L’ingresso dei broker nel mercato scolastico ha determinato, in 5 anni di attività, l’adeguamento di molteplici garanzie con conseguente riduzione del contenzioso tra famiglie e Amministrazione:

1. adeguamento dei massimali I.P. nella microinvalidità (da 250 euro a punto agli attuali 1500);

2. adozione della tabella ANDI e anticipazione spese ricostruttive future per danno ai denti (circa 1200 euro di incremento per la risarcibilità di un singolo dente);

3. danno estetico passato da semplice ed inutile rimborso spese ad indennità forfetaria (da 0 a 130.000 c.a).

4. Tolleranza tra Alunni iscritti e paganti passata dal 5 al 10%.

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OPPORTUNITÀ BROKERLE RAGIONI DI UNA SCELTA RAZIONALE

Il Broker…

1. Agisce in veste di Consulente della P.A e non vende prodotti assicurativi, connotandosi in tal modo come soggetto neutrale rispetto ad Agenzie e Compagnie (che perseguono interessi divergenti dal cliente).

2. Ha interessi convergenti con il DS e con la P.A. nel perseguire i medesimi obiettivi:

• Migliorare le coperture assicurative;• Ridurre il contenzioso con Famiglie;• Adottare un processo di gara inattaccabile sotto il profilo Tecnico/Legale

ed Amministrativo.

3. Per raggiungere questi obiettivi si avvale di competenze specifiche tecnico/assicurative di cui i DS, il MIUR e l’Avv. dello Stato sono naturalmente sprovvisti.

4. L’attività svolta è a titolo non oneroso per la P.A e per l’Utenza sino a prova contraria!

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OPPORTUNITÀ BROKERLE RAGIONI DI UNA SCELTA RAZIONALE

1. Perché è utile ed opportuno

2. Perché è lecito

3. Perché non comporta costi e non necessita di gara per l’affidamento. Corte Conti sez. prima giurisdizione centrale sent. 179/2008 – Avv. Di Stato di Milano parere CS7739 del 28/11/2011 (E’ Consentito l’affidamento diretto per commissioni sotto soglia ex art. 34 D.I. 44/2001)

FINE

IL BROKER