Bozza Quaderno 157 - Registro 231

56
InvesƟre in arte e cultura: aspeƫ nanziari, di mercato, scali Associazione Italiana degli AnalisƟ Finanziari i quaderni Luglio 2013 online ISSN 2280-949X 157

Transcript of Bozza Quaderno 157 - Registro 231

Page 1: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

Inves re in arte

e cultura:

aspe finanziari,

di mercato, fiscali

Associazione Italiana degli Analis Finanziari

i quaderni

Luglio 2013 online

ISSN 2280-949X

157

Page 2: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

2

I Quaderni AIAF online n. 157 Inves re in arte e cultura: aspe finanziari, di mercato, fiscali

Gruppo di lavoro Ges one finanziariamente sostenibile dei beni culturali Socio Responsabile: Antonio Mansueto Autori

Claudio Borghi Aquilini Professore incaricato di Economia e Mercato dell’Arte – Università Ca olica del Sacro Cuore – Milano, Socio AIAF

Alessandro Furiesi Dire ore Pinacoteca civica di Volterra Michele Gucci Do ore Commercialista e Revisore Contabile, Socio AIAF Franca Lamantea Do ore in Economia e Commercio, Mercato Imprese – Intesa Sanpaolo Spa Antonio Mansueto Analista Finanziario e ar sta, Socio AIAF Marianna Sorrente Analista Finanziario, Firenze, Socio AIAF

Dire ore Responsabile Ugo Bertone Chiuso in redazione Milano, 26 luglio 2013 Il contenuto del presente Quaderno esprime l’opinione del Gruppo di lavoro Anno inizio pubblicazione: 2012 Editore AIAF Associazione Italiana degli Analis Finanziari © Copyright 2013 AIAF Associazione Italiana degli Analisti Finanziari

Associazione Italiana degli Analis Finanziari cos tuita nel 1971

Consiglio Dire vo Presidente: Paolo Balice Vice Presiden : Paolo Guida, Antonio Tognoli Tesoriere: Alberto Borgia Consiglieri: Giovanni Camera, Andrea Carli, Giacomo Fedi, Pietro Gasparri, Maria Isabella Mastrofini, Secondino Natale Collegio dei Revisori Presidente: Marco Fabruzzo Paolo Citoni, Bianca Laura Volterra (effe vi) Massimo Foschiani, Lorenzo Parrini (supplen ) Collegio dei Probiviri Presidente: Teodoro Dalavecuras Alex Bolis, Stefano Volante (effe vi) Luca Spoldi, Giovanni Bo azzi (supplen )

Sede e Segreteria Segretario Generale: Franco Biscare di Ru a Segreteria: Ivana Bravin, Ka a Diani, Monica Berto, Sabrina Napoli Corso Magenta, 56 - 20123 Milano Tel. +39 0272023500 r.a. Fax +39 0272023652 sito Internet: www.aiaf.it - e-mail: [email protected] AIAF Formazione e Cultura Srl unipersonale Presidente: Paolo Balice Vice Presiden : Paolo Guida, Antonio Tognoli Amministratore Delegato: Giovanni Camera Tesoriere: Alberto Borgia Consiglieri: Pietro Gasparri, Secondino Natale, Francesca Romana Saba ni Segretario del Consiglio: Franco Biscare di Ru a Dire ore della formazione: Silvio Cere

Organismi internazionali EFFAS The European Federa on of Financial Analysts Socie es Secretariat: Claudia S nnes Mainzer Landstrasse 47a DE 60329 Frankfurt am Main DE 60329 GERMANY Tel. +49 69 26 4848 300 Fax +49 69 26 4848 335 sito Internet: www.effas.com e-mail: claudia.s [email protected]

ACIIA The Associa on of Cer fied Interna onal Investment Analysts Company Secretary: Fiona Tween Feldstrasse 80 Buelach CH 8180 Switzerland Tel. 0041 448723551 Fax 0041 448723532 sito Internet: www.aciia.org e-mail: [email protected]

Soci Sostenitori Banca Aletti, Enel, ENI, Fondiaria–Sai, Intesa Sanpaolo, Tender Capital, UBI Banca, UniCredit Group

Page 3: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

3

Indice Introduzione 5 Cultura e crescita economica di Antonio Mansueto

Il mercato dell’arte in Italia, arretratezze ed opportunità 8 di Claudio Borghi Aquilini

Programmazione e controllo nelle Is tuzioni Culturali 10 e Ar s che no profit di Marianna Sorrente Premessa 10

Fondazione di partecipazione 10 ASPETTI DI GOVERNANCE

Programmazione e controllo 11 AREE GESTIONALI LE PROIEZIONI ECONOMICO FINANZIARIE IL CONFRONTO CON GLI SCENARI ALTERNATIVI

Introduzione del modello scalare 14 RENDICONTO GESTIONALE CON ESPOSIZIONE SCALARE STATO PATRIMONIALE SCALARE FONTI E IMPIEGHI LA RAPPRESENTAZIONE DINAMICA FINANZIARIA

Il quadro norma vo e le principali cri cità fiscali ineren 19 le erogazioni liberali, le sponsorizzazioni e le altre agevolazioni previste per interven sul patrimonio e le a vità culturali di Michele Gucci Premessa 19

Il quadro cos tuzionale 19

La definizione di Bene Culturale nel Codice dei Beni Culturali 20

Il quadro norma vo e le principali problema che fiscali 22 a. Le agevolazioni IRPEF b. Le agevolazioni IRES c. Le altre agevolazioni alle erogazioni liberali nelle imposte dire e d. Le agevolazioni rela ve agli immobili di interesse storico e ar s co e l’IMU e. Le agevolazioni in tema di imposte indire e

Page 4: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

4

f. Le agevolazioni in tema di imposte sulle successioni e donazioni g. L’agevolazione “5 per mille” Il contra o di sponsorizzazione: elemen cos tu vi e aspe fiscali 33

La sponsorizzazione nel se ore dei beni culturali 35

La sponsorizzazione nel codice dei contra pubblici 36

La disciplina speciale dei contra di sponsorizzazione di lavori, 37 servizi e forniture aven ad ogge o beni culturali

L’intervento priva s co nei beni culturali: i modelli di 40 partenariato pubblico privato

Bilbao Effect: Il Museo Guggenheim di Bilbao 43

di Antonio Mansueto e Franca Lamantea

La storia 43

Le cara eris che del proge o 44

L’a vità esposi va e le collezioni 46

La collaborazione museo-imprese 46

La sfida imprenditoriale e il successo: il “Bilbao effect” 47

Opportunità e difficoltà piche del sistema museale italiano. 49 Il punto di vista dei musei civici di Alessandro Furiesi

Page 5: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

5

INTRODUZIONE Cultura e crescita economica di Antonio Mansueto

Se è assolutamente necessario che l'arte o il teatro servano a qualche cosa, dirò che dovrebbero servire a insegnare alla gente che ci sono a vità che non servono a niente, e che è indispensabile che ce ne siano. Eugène Ionesco, Note e contronote, 1962 La frase di Ionesco è di effe o perché propone un paradosso: se qualcosa non è u le, non è indispensabile che ci sia. In realtà arte e cultura sono anche un valido se ore economico produ vo, ed è ciò che qui si intende so olineare. Il presente Quaderno prende spunto dagli interven presenta nella conferenza “Reperimento risorse finanziarie e ges one di proge culturali” organizzata da AIAF e Florens 2012 nell’ambito della “Biennale Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali” che si è svolta a Firenze durante la se mana dal 3 all’11 novembre 2012. Tale conferenza è stata tenuta dagli autori nell’ambito delle a vità del Gruppo di Lavoro “Ges one finanziariamente sostenibile dei beni culturali” ed ospitata per l’occasione presso il Salone del Restauro di Firenze. L’esito dell’incontro ci ha confermato l’u lità dei nostri interven . Ci si è propos di affrontare le tema che, le cara eris che e i problemi ineren il reperimento di risorse finanziarie e la loro ges one di inizia ve ineren il patrimonio e le a vità culturali in Italia. Principale “mecenate” e “gestore”, in Italia, è di gran lunga il se ore pubblico; tu avia quest’ul mo dispone di stanziamen sempre più rido per i

Beni e per le A vità Culturali, sia a livello centrale che presso gli en locali. Anche la conservazione dei nostri numerosissimi beni culturali è sempre più carente mentre comporta cos crescen . Si tra a di un problema indubbiamente aggravato dalle necessità di rientro dal debito pubblico, ma anche di una scelta poli ca economica persistente nel tempo, a giudizio di mol sbagliata. Quanto al sostegno dei priva (italiani ed esteri), esso, nel campo delle sponsorizzazioni, assume rilievo solo per even e proge di primo richiamo per il grande pubblico, casi nei quali il ritorno di immagine è di assoluto interesse. E’ sintoma co che nel campo restauro c’è chi parli di “accanimento terapeu co” verso opere di primo piano, con restauri non indispensabili ripetu nel tempo, quindi talora persino sconsigliabili. È poco diffusa, invece, la pra ca delle donazioni, che in altri paesi occidentali contribuiscono a formare il profilo di social responsibility di ogni impresa o privato di successo, a causa di una minore percezione della responsabilità sociale e senso civico dei singoli ci adini, ed anche a causa di un tra amento fiscale veramente sfavorevole. Su ques argomen troverete pane per i vostri den nell’intervento assolutamente esaus vo di Michele Gucci.

Anche l’acquisto di opere d’arte, e quindi un mercato dell’arte tonico e sano, può sostenere i proge e il mondo dell’arte; ma anche in questo caso noteremo che le norma ve e il tra amento fiscale in Italia sono piu osto sfavorevoli, sia nel sostegno agli ar s che nella fiscalità delle transazioni di compravendita (qui sono addiri ura puni ve). Tanto che le gallerie italiane, sempre poco sviluppate rispe o alle gallerie straniere, tendono ora “a migrare all’estero”, proprio nel momento in cui le banche da internazionali e le aste online rendono più fruibile il mercato dell’arte. Su questo argomento vi proponiamo l’intervento illuminante di Claudio Borghi Aquilini. In questa assenza di sostegni, un ruolo significa vo viene svolto dalle fondazioni bancarie (ma anche dalla crescente e già fol ssima schiera di fondazioni di ges one). Quello delle fondazioni bancarie è un se ore di certo interessante, ma al momento ancora insufficiente a incidere sulle dimensioni del problema. Il patrimonio contabile delle fondazioni di origine bancaria, in base ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2011, ammonta a 43 miliardi di euro (di cui 31 miliardi le fondazioni del nord Italia) e nel periodo 2000-2011, le Fondazioni sono riuscite a erogare risorse per complessivi 15,6 miliardi di euro. Nella Rivista AIAF abbiamo già descri o il caso di studio “eccellente” straniero della Fondazione Guggenheim a Bilbao, e ripor amo questo ar colo a completamento di questo Quaderno, in quanto si tra a di un caso in cui la volontà poli ca ha rivoltato completamente e rivitalizzato l’economia di una regione in crisi, grazie ad un proge o culturale di eccellenza. Il

Inves re in arte

e cultura:

aspe finanziari,

di mercato,

fiscali

Page 6: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

6

costo del Guggenheim di Bilbao: 100 milioni di euro, il costo possibile di 5 km di autostrada con svincoli e galleria: 250 milioni di euro. La cultura fa buona economia. Quanto alla governance degli en di ges one dei proge museali e culturali, va de o che dopo la conversione in legge del decreto sullo sviluppo che, all’ar colo 8, prevede la creazione della Grande Brera quale fondazione pubblico-privata incaricata di ges re la Pinacoteca Nazionale di Milano, si è inevitabilmente riacceso anche il diba to sul ruolo dei priva nell’ambito delle Is tuzioni culturali. A livello ges onale, sebbene siano in corso mol miglioramen , è opinione comune che in Italia esiste ancora una bassa interazione di molte is tuzioni museali con le collezioni private ed eventuali sponsor. Per migliorare il reperimento di risorse finanziarie private e donazioni, alle Is tuzioni culturali e ar s che è consigliata l’adozione di asse ges onali più efficien e trasparen . Tali asse sono impronta al miglioramento dell’efficienza interna superando così le difficoltà indo e dal sempre minore contributo statale. Le fondazioni e gli en non profit (di erogazione e non) sono tra i sogge cui è riservata una specifica categoria del premio “Oscar di Bilancio”. La giuria – cui partecipa AIAF- è impegnata a verificare proprio gli aspe sopra cita : la percezione che si ha da questa a vità è che gli en validi so o ques profili non siano mol , sebbene in crescita. In riferimento a tale necessità di miglioramento esamineremo, grazie all’intervento mirato di Marianna Sorrente, l’aspe o ges onale e informa vo, che, se ben implementato da corre business plan reda con una buona sensi vity analysis e bilanci

cer fica , può aumentare la disponibilità di donatori e datori di risorse verso i proge culturali. Il ruolo dei priva nell’ambito delle is tuzioni culturali è concreto ed anche visto con sospe o nei grandi proge : vedasi le inizia ve legate al Colosseo, Alla Fondazione Parco della Musica a Roma, alla Fondazione Reggia di Venaria a Torino, e a varie inizia ve a Venezia, luogo certo di non comune internazionalità. Ma l’Italia si cara erizza per una miriade di musei locali dota di patrimoni ar s ci rilevan : ben circa 500 is tu museali, di cui oltre 200 ad ingresso gratuito! Essi hanno problema che specifiche, diverse dalla grande is tuzione. Qui le problema che legate alla professionalità del personale, alla autonomia ges onale, alla scarsa disponibilità di risorse, si fanno più pesan . L’intervento di Alessandro Furiesi, Dire ore museale a Volterra, un distre o museale “provinciale” di notevole eccellenza, ci introdurrà a queste tema che interessan . I musei provinciali sono un se ore di a vità da sviluppare. Il “se ore beni culturali”, o arte e cultura in generale, ha in Italia un alto numero di occupa ed è importante sia so o il profilo della crescita civica che economica: il suo futuro è una sfida apparentemente difficile e sicuramente importante. Tanto più difficile in un momento in cui sia il se ore pubblico sia quello manifa uriero soffrono di una crisi economica lunga e profonda. Mol esper da tempo auspicano inu lmente la creazione di un ministero dei Beni Culturali più incisivo quanto a organizzazione territoriale (Sovraintendenze) e risorse disponibili. Vale la pena di riportare qualche passaggio ancora a ualissimo di quanto sostenne lo scorso anno Mario Resca,

dire ore uscente per la valorizzazione nel MIBAC, intervenuto a un convegno a Ferrara: Esiste uno stato d’abbandono

scandaloso di loca on a for ssima a razione come Pompei e Villa Adriana. C’è poi un sistema museale, che senza orari prolunga non consente una fruizione o male da parte dei visitatori e tra l’altro non consente di aumentare gli introi derivan dagli ingressi. In altre parole c’è una scarsa a enzione per la conservazione dei si e una totale assenza di lungimiranza nella ges one museale.

Vi è in corso una con nua erosione dei fondi a disposizione: rispe o a mol Paesi europei che des nano lo 0,9% o addiri ura l’1,2% del Pil alla conservazione e valorizzazione dei propri beni culturali, l’Italia è precipitata allo 0,2%, che è ben poca cosa, assolutamente insufficiente a ges re il comparto. (Italia: PIL 2011 a 1580,22 mld di euro, 3 miliardi des na ai beni culturali).

Occorre una nuova stagione nelle sponsorizzazioni di restauri e di even culturali che possano incen vare i flussi turis ci, ma per promuoverla occorre azzerare gli ostacoli burocra ci che allontanano gli inves tori esteri.

Recentemente, ul mo di una lunga serie, anche Boston Consul ng Group, nel costatare i soli mali dell’Italia, ha ricordato la forza del nostro se ore manifa uriero, ma anche la ulteriore opportunità nel se ore turismo (che in Italia è in buona parte legato al turismo culturale). Secondo Bcg il turismo potrebbe portare all’Italia nei prossimi 7 anni 30 miliardi ulteriori di PIL e 500.000 nuovi pos di lavoro. Sembra che sino ad oggi gli unici a non crederci siano i nostri governi sussegui si nel tempo.

Page 7: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

7

Qualche numero emblema co sul Turismo: Osservatorio Nazionale del Turismo:

nell’ul mo decennio la quota spesa delle famiglie italiane per il se ore “ricreazione e cultura” non ha mai manifestato flessioni, rappresentando, nel 2010, circa l’8% della spesa totale.

La valenza economica del se ore culturale nel nostro paese è dimostrata dal peso che l’industria della cultura e della crea vità in generale esprime in termini di Pil: il 2,6% della ricchezza nazionale, con un contributo s mato, in valore

assoluto, di circa 40 miliardi di euro. Il fa urato generato dal se ore è pari a 103 miliardi di euro e sono 550 mila gli occupa del comparto culturale.

La tendenza ai viaggi più brevi ma ripetu durante l’anno, la maggiore propensione alle vacanze “a ve”, la diffusione di i nerari tema ci integra (cultura, enogastronomia, even ), e di forme di fruizione alterna ve legate alle nuove tecnologie (applicazioni per telefonia mobile, card integrate, web 2.0), hanno fa o si che il turismo culturale sia diventato uno

dei prodo che non ha conosciuto crisi negli ul mi anni.

Per l’immenso patrimonio storico – ar s co che possiede, per la sua notorietà a livello internazionale e per la capacità a ra va legata ai valori dell’Italian style, il nostro Paese si conferma una delle mete mondiali più ambite in valore assoluto.

Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo l’Italia è la 5 des nazione nel Mondo in termini di arrivi da turismo internazionale. Gli ul mi da del Ministero per i Beni e le A vità Culturali del primo

ART WORLD, Antoh, 2012

Page 8: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

8

semestre 2011 segnano un aumento del 9,6% rispe o al 2010 dei visitatori dei luoghi della cultura statali raggiungendo oltre 20 milioni di ingressi (+1.751.987).

Il turismo è una delle a vità più reddi zie in Italia. Il paese era, nel 2011, il quinto più visitato nel mondo con 46,1 milioni di turis internazionali in arrivo, una cifra in crescita rispe o ai due anni preceden (43,6 nel 2009 e 43,2 milioni nel 2010). Secondo le s me del World Travel and Tourism Council, l'industria turis ca nel suo complesso (turismo nazionale e estero) avrebbe contribuito, con 147 miliardi di euro, per il 9,4% alla formazione del PIL del paese, impiegando all'incirca 2,5 milioni di persone, pari al 10,9% dell'occupazione nazionale.

Conclusione del discorso: reddito dell’arte e della cultura non è solo la crescita spirituale e civile, nonché il miglioramento della qualità della vita. E non solo questo se ore si sviluppa spesso in sincronia con la ricerca scien fica (che nel medio periodo è il vero motore della crescita) e con il se ore design, ma esso genera anche occupazione e crescita economica immediata, per esempio a raverso il se ore del turismo culturale. Ebbene, tu o ciò non arriva dal cielo, bisogna saper inves re e incoraggiare gli inves men a raverso un mercato dell’arte dinamico, una fiscalità giusta, l’incen vazione delle donazioni a proge di ricerca, ad even e spe acoli, e tu o quanto descriveremo qui di seguito.

IL MERCATO DELL’ARTE IN ITALIA, ARRETRATEZZE ED OPPORTUNITÀ di Claudio Borghi Aquilini

Uno degli aspe più visibili della globalizzazione 2.0 è la creazione di distre e luoghi preferenziali dove “far succedere le cose”. E’ un po’ come se il mondo, una volta sperimentato l’abba mento di barriere, distanze e confini, tentasse di nuovo delle aggregazioni di altro po, quasi delle “strade delle corporazioni” di medioevale memoria ma questa volta dispiegate nel villaggio globale e segnalate dal flusso informa vo dei social networks. Ebbene, per l’Italia diventare un marketplace preferenziale per l’arte dovrebbe essere una vocazione naturale e i mo vi sarebbero ovvi: l’acquisto dell’opera d’arte è anche una ques one emozionale e quale luogo migliore dell’Italia per convogliare queste emozioni grazie al suo patrimonio ar s co ines mabile, non replicabile e già universalmente riconosciuto? Purtroppo le cose stanno molto diversamente e anzi, a fronte di un mercato dell’arte in forte espansione con “auc on weeks” che fanno segnare sempre nuovi record e una compe zione a livello mondiale fra colossi esposi vi quali le fiere ArtBasel, Frieze o Tefaf, che si espandono verso oriente creando nuovi momen di scambio mondiale, la contrazione del mercato dell’arte Italiano è sensibile e preoccupante. Si pone l’enfasi sul mercato e non sull’aspe o puramente esposi vo perché le due cose idealmente dovrebbero andare di pari passo: la vendita dell’opera d’arte è il momento di massimo valore aggiunto dopo la creazione dell’opera stessa e consente il finanziamento e l’efficienza di ogni altra a vità legata all’arte: in parole povere

dove c’è mercato è probabile che ci sia anche un exhibit di alto livello così come in una strada dove c’è pubblico disposto a comperare è più probabile che le vetrine siano più belle e che i marciapiedi siano più in ordine. Qual è invece la situazione in Italia? Basterebbe un dato: l’Iva sulle opere d’arte è al 21% (con rischio di passare al 22%) mentre in Germania è al 7% e ogni richiamo dell’Unione Europea perché i tedeschi la rivedano al rialzo è sinora caduto nel vuoto. Vista l’esiguità del ge to non si capisce perché non dovremmo tentare una strada opposta a quella fallimentare sinora perseguita di inseguire le massime aliquote internazionali in ogni segmento, probabilmente il rischio è che si verifichi “sul campo” l’assunto che la detassazione può essere benefica. Altre anto perniciosa è l’enfasi che si è data ai controlli a tappeto per gli acquiren (dichiara ) di arte con requisizione di liste dei clien a case d’asta e gallerie. Proprio in un momento in cui l’arte sta dimostrando di avere cara eris che tali da renderla paragonabile a bene di inves mento non si capisce quale sia la differenza fra chi acquista un quadro del valore di un milione di euro o chi spende un pari importo per una villa, azioni di società quotate, buoni del tesoro oppure oro. Se il sospe o è che la cifra provenga da evasione esso dovrebbe risiedere nella semplice disponibilità della stessa e come tale essere origine di legi mi controlli, al contrario considerare come pregiudizievole o sospe o un u lizzo della somma che dovrebbe invece essere incen vato, al contrario di altri impieghi meno u li, è senza senso e dannoso. Anche il recepimento della dire va sul “diri o di seguito” presenta aspe problema ci. Per diri o di seguito si intende una forma di diri o di autore

Il mercato dell’arte in Italia, arretratezze ed opportunità

Page 9: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

9

spe ante all’ar sta, che gli consente di o enere un compenso sul prezzo di ogni vendita della sua opera successiva alla prima cessione. La ra o di un tale diri o tende ad assicurare agli autori di opere d’arte visiva la compartecipazione al successo delle loro opere, con l’intento di parificare la loro condizione a quella degli altri operatori crea vi che traggono un u le dalle successive u lizzazioni delle loro opere, quali gli autori di opere cinematografiche, le erarie o musicali. In Italia la legislazione che ha introdo o il diri o di seguito è entrata in vigore il 9 aprile 2006 recependo dopo iter lungo e travagliato una dire va comunitaria di mol anni prima (2001/84/CE) e prevede che il diri o sia inalienabile ed irrinunciabile dall’ar sta e dai suoi eredi a cui spe a per se ant’anni dalla morte dell’ar sta. Viene inoltre previsto che il diri o si riferisca alle transazioni effe uate con l’intervento di un sogge o operatore professionale del mercato dell’arte (gallerie, case d’asta, commercian in genere) definendo come “opere d’arte” sogge e al pagamento del diri o. “Gli originali delle opere delle ar figura ve, (…) come i quadri, i “collages”, i dipin , i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscri , purché si tra di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considera come opere d'arte e originali.” Per questo mo vo poco importa se un quadro è un banale paesaggio scolas co: esso rientra nel diri o proprio in quanto “quadro” e “originale”. Da notare poi l’estensione del diri o di seguito anche alle copie, con l’affermazione che “le copie delle opere delle ar figura ve

prodo e in numero limitato dall'autore stesso o so o la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimen debitamente autorizzate dall'autore.” In tale modo i mul pli, la grafica e le fotografie sono ricomprese nei limi della legge anche se non viene esplicitata una ratura minima, cosa che potrebbe aprire la strada al tenta vo di far ricomprendere nel diri o di seguito anche ogge seriali quali i prodo di design. Il compenso è calcolato sul prezzo di vendita, al ne o dell’imposta, in base percentuale differenziata in relazione ai diversi scaglioni, così determina :

Sebbene l’idea del riconoscimento di un diri o d’autore inalienabile (per evitare clausole vessatorie ai danni del giovane ar sta) possa essere in linea di principio condivisibile, la formulazione del contributo calcolato sul prezzo totale e non sugli incremen di valore a seguito di transazioni successive (fa a salva la prima, vale a dire la cessione da parte dell’ar sta) appare eccessivamente penalizzante, specialmente se si ene conto delle possibilità di aggiramento della norma va. Vi sono infa aree di esenzione e sono rappresentate dalle compravendite fra priva , le rivendite di opere acquistate dire amente dall’autore meno di tre anni prima e di valore inferiore a 10.000 Euro, nonché la soglia minima di 3.000 euro per l’applicazione del diri o in tu gli altri casi.

È logico che circoscrivere l’obbligo del diri o di seguito per le transazioni che vedano la partecipazione di un mercante o di un intermediario professionale, se da un lato intende limitare la legge all’area ar sta/commerciante, dall’altro si presta a incen vare forme di scambio fra priva , magari con l’ausilio di mezzi telema ci, quali portali di aste online e simili. In pra ca la severa tassazione/contribuzione a carico del commercio regolare dell’opera d’arte, abbinata ad una completa deregula on ed esenzione da qualsiasi tassa o diri o delle compravendite effe uate tra priva , rappresenta un for ssimo incen vo al commercio irregolare o, in ogni caso, disintermediato. Allontanare il commercio regolare invece di incen varlo è esa amente l’opposto di quanto si dovrebbe domandare per o enere una pianificazione strategica tesa a valorizzare l’Italia come un marketplace di richiamo internazionale per il mercato dell’arte. Gli effe nocivi di tale allontanamento non si fermano poi alle ovvie conseguenze dire e ma è possibile pensare ad effe di spillover nega vo sul turismo culturale e persino sull’ educazione alla valorizzazione e al rispe o del patrimonio ar s co. Non si può obbligare qualcuno ad informarsi e a studiare storia dell’arte, tu avia il cartellino del prezzo è compreso anche dal più stolto degli amministratori della cosa pubblica. Basterebbe una maggiore consapevolezza del valore globalmente assegnato agli ogge d’arte, inclusi alcuni inseri nei nostri musei o addiri ura nel nostro paesaggio urbano (e che i più spesso non degnano di uno sguardo) per o enere una diversa a enzione e una dissuasione allo spreco e all’incuria.

percentuale Prezzo di vendita

4% 3.000,00 / 50.000,00

3% 50.000,01 / 200.000,00

1% 200.000,01 / 350.000,00 0,5% 350.000,01 / 500.000,00

0,25% > 500.000,00

Page 10: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

10

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE ISTITUZIONI CULTURALI E ARTISTICHE NO PROFIT di Marianna Sorrente

Premessa La crescente necessità per le is tuzioni culturali e ar s che no profit (di seguito Is tuzioni) del reperimento di risorse finanziarie, sia proprie, sia di donatori e priva , che compensino minori contribu pubblici, consiglia l’adozione di asse ges onali più efficien e trasparen . L’introduzione e la diffusione di approcci ges onali di bilancio pici del se ore privato in impostazioni di bilancio di taglio pubblico può garan re una ges one più efficiente volta anche ad o enere maggiore affidabilità presso i finanziatori priva ; infa è innegabile che a causa della tendenza alla riduzione dei contribu pubblici occorra l’apporto di risorse dei priva per sopperire alle esigenze finanziarie. Una Is tuzione dovrebbe basarsi sull’equilibrio economico a valere nel tempo (con nuità “aziendale”) dotandosi di un’organizzazione autonoma volta a ges re in modo efficiente le risorse di cui dispone. Una Is tuzione è autonoma quando possiede una propria iden tà, giuridicamente sancita comportante la presenza sia di uno statuto che ne individui i fini e disciplini l’uso dei mezzi appronta , sia di un organo di governo che abbia un dire o controllo delle risorse.

Fondazione di partecipazione La Fondazione, quale Is tuto giuridico di diri o privato no profit, disciplinato dall’ar colo 14 e succ. del Codice Civile ed in sintonia con l’ar colo 45 della Cos tuzione, persegue finalità di

interesse generale, la cui realizzazione si basa su conferimen di denaro, beni materiali o immateriali, professionalità o servizi da parte dei suoi soci, e, eventualmente, di donatori. Pertanto la sua peculiarità principale è cos tuita dalla presenza di un patrimonio di des nazione a stru ura aperta che può essere alimentato, anche successivamente da sogge sia pubblici che priva (Tavola 1), donde l’opportunità di stabilire una collaborazione a va tra pubblico e privato. ASPETTI DI GOVERNANCE

La Fondazione è guidata da un Consiglio di Amministrazione autonomo e indipendente nominato dai fondatori generalmente per un periodo di tre anni. Il Consiglio di Amministrazione (CdA), cui spe ano i poteri di indirizzo e programmazione di tu e le a vità della fondazione, delibera la proposta degli a programma ci e di bilancio da so oporre all’approvazione della Assemblea dei soci; determina gli obie vi e i programmi; verifica i risulta della ges one amministra va ed esercita tu i poteri per l’ordinaria e la

straordinaria amministrazione della Fondazione (Tavola 2). In un modello o male de a programma ci e di bilancio sono: Documento programma co

finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d’azione della Fondazione (Business Plan).

Documento programma co annuale (Budget annuale).

Bilancio consun vo e relazione annuale sull’a vità svolta.

Il CdA inoltre provvede alla nomina del Dire ore Generale della fondazione, determinandone compi , poteri, durata, inquadramento, compensi. Al Dire ore Generale compete l’a uazione delle dire ve del Consiglio e l’indicazione delle poli che aziendali. In par colare:

cura che il budget contenga un numero sufficiente di informazioni per consen re una previsione credibile di: ricavi, spese e flusso di cassa, separazione di capitale e voci opera ve, rilevazione di presuppos di programmazione;

Programmazione e controllo nelle Is tuzioni Culturali e Ar s che no profit

Cara eris che Fondazione di Partecipazione

Tavola 1

Page 11: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

11

pianifica, in un qualsiasi esercizio finanziario, la spesa entro i limi dei fondi dei quali sia prevista la disponibilità per quel periodo.

Programmazione e controllo L’approccio ges onale prevede di norma un quadro di controllo economico-finanziario (Tavola 3) la cui funzione è quella di accertare le dinamiche patrimoniali, economiche e monetarie della ges one a raverso la redazione di documen di sintesi: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario confluen nel Business Plan (BP). Il BP delinea per le Start-up o, in previsione di un nuovo ciclo ges onale, per le is tuzioni già in a vità il programma delle a vità con la specificazione delle rela ve inizia ve al fine di conciliare in termini di quan tà e qualità l’offerta dei servizi ipo zza con la necessaria sostenibilità degli equilibri economico-finanziari. Il monitoraggio economico-finanziario è cruciale per una corre a ges one in quanto consente di testare la realizzazione dei programmi in aderenza al budget di spesa stanziato a raverso il confronto dei risulta contabili, in i nere ed ex post, con quelli ipo zza a preven vo. La ricerca di risorse aggiun ve per sovvenzionare il piano di a vità deve essere de agliato e corroborato da schede contabili anali che. Il Business plan, quale documento programma co finanziario pluriennale, è principalmente uno strumento u lizzato nel processo di pianificazione strategica di una Is tuzione. E’ un documento quali-quan ta vo che mira ad analizzare e pianificare un proge o imprenditoriale, in un orizzonte temporale di medio

lungo termine, di regola triennale o quinquennale. Le finalità del piano sono molteplici e possono essere rivolte sia all’interno che all’esterno dell’Is tuzione. In par colare il BP può essere u lizzato per: definire le scelte strategiche e

ar colarle rispe o agli scopi statutari di riferimento specificandone i contenu ;

esplicitare le scelte strategiche dell’Is tuzione e le rela ve ricadute in termini economici e finanziari.

Inoltre il BP è uno strumento indispensabile per presentare la reddi vità e la fa bilità finanziaria di proge o strategie aziendali e le previsioni economico-finanziarie pluriennali oltre che all’assemblea dei soci agli eventuali finanziatori pubblici e priva e alle is tuzioni credi zie. Il BP si ar cola sostanzialmente in tre sezioni principali: I. Piano strategico: ha specifica valenza

in quanto rivolto all’intero ciclo. II. Piano opera vo. III. Le proiezioni economico-finanziarie.

Governance

Tavola 2

Approccio ges onale

Tavola 3

Page 12: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

12

AREE GESTIONALI

Nell’ambito del quadro di controllo economico-finanziario, lo scopo dell’indagine è la verifica dell’esistenza di un equilibrio economico, ovvero l’a tudine dell’Is tuzione ad operare in condizioni che consentano almeno di ripris nare, nell’arco pluriennale dato, le risorse consumate nello svolgimento della ges one. Il criterio di rilevazione contabile della competenza economica risulta più idoneo rispe o a quello della competenza finanziaria (per cassa) per rappresentare il volume di risorse prodo e e consumate nell’arco dell’esercizio, infa , indipendentemente dalla manifestazione finanziaria, i ricavi si imputano all’esercizio se e nella misura in cui il rela vo servizio è stato prodo o e ceduto a terzi mentre i cos sono imputa all’esercizio in corso se, e nella misura in cui, il rela vo fa ore produ vo è stato impiegato per l’o enimento dei ricavi in precedenza determina . Il criterio della competenza economica consente di determinare, in maniera più coerente rispe o al criterio per cassa, il risultato di esercizio ogge o di analisi e quindi il contributo ad esso assicurato, rispe vamente, dalla ges one “opera va cara eris ca” e da quella “accessoria”.

La ges one opera va cara eris ca comprende tu e quelle a vità connesse alla conservazione (fa specie dei musei) o promozione del patrimonio custodito. I processi ges onali che afferiscono a tale area si possono generalmente individuare in: Ricerca e innovazione, Incremento della collezione, Ges one del deposito, Restauro e manutenzione ordinaria, Alles mento e interpretazione.

La valutazione di quanta ricchezza produce o assorbe ogni processo ges onale, anello della catena del valore, e quanta ricchezza in più potrebbe produrre o in meno assorbire, rappresenta un’informazione indispensabile per migliorare il futuro equilibrio economico, anche ai fini dell’esternalizzazione di alcune funzioni. La ges one accessoria, realizzata a supporto e integrazione di quella opera va cara eris ca, ha lo scopo principale di rendere più confortevole la visita oltre ad accrescere i proven . Afferiscono a tale area ges onale le a vità commerciali volte ad offrire servizi aggiun vi dis n per pologia dai più tradizionali quali la ristorazione, il bar, bookshop a quelli più innova vi quali la nursery e la ges one dei copyright e dei diri d’immagine. Tali a vità commerciali possono essere

affidate a terzi, in tal caso il risultato della ges one accessoria sarà esclusivamente formato dalle royal es o dai canoni percepi , se, invece, il servizio viene ges to in proprio il risultato proviene dalla contabilità separata. Le a vità accessorie dovrebbero sostenere, in modo più o meno consistente, le a vità opera ve cara eris che che si trovano fisiologicamente in perdita. A tal fine i visitatori ricoprono un ruolo chiave per cui l’Is tuzione culturale non solo dovrà a rarli, ma anche convincerli a ripetere questo po di esperienza culturale in compe zione con altri erogatori di servizi per l’educazione e il tempo libero. Tali sfide si giocano infa sempre di più su servizi e a vità accessorie che rendono l’Is tuzione culturale interessante, invitante e appagante per crescen fasce di uten . I servizi afferen alla ges one accessoria1 si possono così sinte zzare: Servizi a ges one dire a (caffe eria,

ristorazione, bookshop), Servizi in concessione di ges one, Diri di riproduzioni fotografiche,

pubblicazioni, merchandising Servizi di accoglienza (guardaroba,

visite guidate, audioguide) Affi e locazioni.

Ulteriori entrate possono essere o enute tramite l’offerta di servizi di ricerca tramite l’offerta di corsi e

NOTA 1 I servizi di caffe eria, ristorazione,

bookshop hanno avuto un notevole sviluppo sostenuto ed incrementato dai crescen bisogni dei visitatori. In quest’o ca, l’offerta di spazi di ristoro differenzia in base alla pologia ed al livello di ristorazione si è rivelata strategica consentendo di raggiungere e soddisfare maggiori segmen di utenza. Ulteriori reddi sono conseguibili tramite

le pubblicazioni, generalmente specializzate rispe o al visitatore cui si rivolge. Esistono pertanto edizioni di lusso per clien esigen , libri e cataloghi delle esposizioni, giornali o riviste, pubblicazioni per bambini. La ges one di tali servizi può avvenire sia in modo dire o che indire o, nel primo caso è necessaria una stru ura organizza va interna dotata di adeguata autonomia organizza va, finanziaria e contabile, nel

secondo caso la ges one è a uata tramite la concessione a terzi a raverso un contra o di convenzione tra l’ente proprietario e sogge priva . Le indagini sul pubblico dei musei hanno evidenziato la necessità dei servizi di accoglienza, specialmente quelli ineren orientamento del visitatore ed i servizi di informazione, questa pologia di servizi “aggiun vi” rientra nelle disposizioni ex art. 117 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Page 13: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

13

laboratori per diverse pologie di uten , dall’appassionato principiante interessato ad un esperienza per il proprio tempo libero, a professionis che intendono migliorare le proprie conoscenze specifiche.

LE PROIEZIONI ECONOMICO FINANZIARIE

La proiezione dei Proven nell’analisi previsionale è considerata una delle fasi

di costruzione per eccellenza perché la categoria ogge o di analisi rappresenta uno dei “key drivers” o valori che guidano tu gli altri (Tavola 4) – Effe o di conto economico – Effe o di stato patrimoniale

Dal punto di vista economico la previsione di uno sviluppo dei proven , a seguito di un volume crescente di prestazioni, comporta l’introduzione dell’analisi dei cos opera vi. D’altro

canto abbiamo una conseguenza anche patrimoniale perché la previsione delle vendite implica l’esigenza di una previsione di inves men sia in immobilizzazioni sia in capitale circolante ne o (risultanza algebrica tra le rimanenze di magazzino, i credi vs la clientela e i debi vs i fornitori), che potrà essere coperto in parte a raverso l’autofinanziamento e in parte a raverso il ricorso al capitale di debito, quest’ul ma implicherà a sua volta la generazione di oneri finanziari che a loro volta richiedono nuova copertura. Il ricorso al capitale di debito può essere sos tuito da una sponsorizzazione dedicata. La sequenza delle elaborazioni è sinte zzata dall’analisi di po economico e patrimoniale. Il Rendiconto ges onale, sintesi di proven , cos variabili e cos fissi evidenzierà quindi per differenza il Margine Opera vo lordo (EBITDA) al lordo degli ammortamen che sono inclusi nel calcolo del Margine Opera vo, dal quale per so razione degli oneri finanziari a medio lungo termine e delle imposte si determina l’U le ne o. Dall’altra parte avremo uno Stato Patrimoniale cos tuito principalmente dalle seguen voci: immobilizzazioni, credi vs clien , rimanenze di magazzino, i finanziamen a medio lungo termine, i debi vs i finanziatori, le altre passività opera ve, i debi tributari, i debi verso le banche e il patrimonio ne o. Il Rendiconto finanziario (Tavola 5) è il documento di sintesi di maggior rilievo in questa analisi in quanto u lizza le informazioni di Stato Patrimoniale e Rendiconto ges onale per ricostruire i flussi finanziari della ges one il cui saldo sommato alla PFN (Posizione Finanziaria Ne a) iniziale determina la PFN finale.

Key drivers

Tavola 4

Rendiconto finanziario

Tavola 5

Page 14: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

14

IL CONFRONTO CON GLI SCENARI ALTERNATIVI

Appare indispensabile prevedere nella programmazione pluriennale la tenuta dei con allo scopo di assicurare la necessaria cornice finanziaria affinché l’Is tuzione possa svolgere le proprie a vità di is tuto, per cui le previsioni strategiche dovranno riguardare, oltre alle variabili di produzione, quelle finanziarie quali la posizione finanziaria ne a o cash flow. L’analisi dei risulta può essere condo a secondo due tecniche: Analisi di scenario: è realizzata

costruendo scenari ipote ci alterna vi rispe o a quello base, di solito defini “o mis co” e “pessimis co”, i cui indicatori sinte ci di riferimento forniscono risulta che variano da esi posi vi ad esi molto problema ci.

Analisi di sensi vità: si modifica un indicatore indipendente e si analizzano i riflessi di questa azione sulle risultanze economico, patrimoniali e finanziarie del piano.

L’analisi degli scenari comporta modifiche a tu o il Business Plan onde la necessità di riformulare le strategie e conseguentemente il piano opera vo, anche se il piano di base resterà il riferimento da cui par re. Sulla base di queste assunzioni si ricostruisce passo dopo passo il piano economico-finanziario. La simulazione sia dello scenario o male sia di quello pessimis co, partendo dallo scenario base ossia quello realizzato tramite le a uali condizioni di riferimento, perme e di delimitare un range di affidabilità del piano programma co all’interno del “mercato di riferimento”. La distanza rispe o allo scenario base (Tavola 6) si “apre” con il passare del

tempo, aumentando le incertezze connesse allo sviluppo. L’analisi di sensi vità valuta l’impa o dei cambiamen di una variabile base sui riflessi economico patrimoniali e finanziari, senza modificare le altre variabili del piano, in questo caso si tra a di scegliere la variabile indipendente da modificare, stabilire la scala di variazione da ado are, selezionare le variabili dipenden ogge o di osservazione ( picamente EBIT, u le, cash flow). L’analisi di sensi vità perme e di individuare pun di ro ura o elas cità del modello rispe o alla variabile in gioco.

Introduzione del modello scalare L’introduzione del modello scalare, ad integrazione di quello a sezioni contrapposte (Tavola 7), consen rebbe di individuare l’apporto economico delle prede e aree ges onali sul risultato d’esercizio, ovvero individuarne il contributo; perme erebbe inoltre di: monitorare per ogni area ges onale e

per proge o (es: singola mostra) il movimento di cassa, anche a scadenza trimestrale,

favorire l’introduzione della contabilità anali ca,

orientare le scelte strategiche sulla base della conoscenza della reddi vità delle singole aree.

RENDICONTO GESTIONALE CON ESPOSIZIONE SCALARE

L’esposizione scalare illustra la formazione graduale del risultato d’esercizio evidenziando i risulta intermedi fru o della somma algebrica di più processi/a vità afferen alle aree ges onali. Una rappresentazione ideale di Rendiconto ges onale riclassificato a margine di contribuzione (Tavola 8) evidenzia gli output della Ges one Cara eris ca iden ficabili in contribu pubblici, proven da biglie eria, proven da raccolta fondi. Proseguendo nella le ura del Rendiconto vi sono i cos rela vi agli input per la produzione ovvero i cos variabili, i cos fissi e quelli del personale. La sommatoria algebrica dei “Proven da a vità piche” e dei “Cos ” (cos variabili, cos fissi e cos del personale) genera un primo risultato intermedio ovvero il Risultato

Tavola 6 - Analisi di scenario

Analisi di scenario

Tavola 6

Page 15: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

15

cara eris co o EBITDA (Earnings before interests taxes deprecia on and amor za on) rela vo al processo ripe vo di acquisto dei fa ori della produzione, trasformazione e vendita

pica della Ges one Cara eris ca. Tale risultato (cfr. Tavola 8, le . B) è, dal punto di vista economico, il margine disponibile per il reintegro del capitale fisso impiegato nella produzione e, al contempo, una grandezza finanziaria che rappresenta il punto di congiunzione tra dinamica economica e finanziaria della ges one in quanto determinata come differenza tra ricavi e cos monetari rela vi al processo ripe vo della ges one corrente.

Il Risultato opera vo o EBIT (Earning before interests and taxes) si determina so raendo al Risultato cara eris co il costo d’uso del capitale fisso rappresentato dagli ammortamen . So o al “Risultato opera vo” (cfr. le . C) si colloca il saldo rela vo all’Area ges onale accessoria in cui affluiscono i margini reddituali prodo dai “Servizi aggiun vi”, dis n per pologia; se il servizio viene affidato a terzi, questo risultato sarà esclusivamente formato dalle royal es o dai canoni percepi . Le “a vità accessorie”, dovrebbero integrare in modo più o meno consistente le a vità opera ve che si trovano fisiologicamente in perdita.

Se al “Risultato ante Ges one finanziaria” (cfr. le . D) si sommano algebricamente “i Proven e gli Oneri finanziari” si perviene al Risultato Ordinario (cfr. le . E) che esprime la capacità della ges one ordinaria di rinnovare uno stabile equilibrio economico. Infine, il Risultato Ne o è la sintesi ul ma della ricchezza prodo a o distru a dalla ges one nella sua interezza; esso include infa anche eventuali oneri e proven straordinari rispe o alla normale a vità. La redazione del “Conto economico di previsione”/”Rendiconto Ges onale”2 pur con tu e le cautele e le considerazioni legate al conseguimento

Rendiconto ges onale a sezioni contrapposte vs Rendiconto ges onale scalare

Tavola 7

Page 16: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

16

dei ricavi a esi nonché alla puntuale s ma dei cos (fissi e variabili) previs , deve inoltre considerare il punto di pareggio di bilancio (break-even point), intendendosi con tale espressione il momento in cui i ricavi a esi sono pari ai cos a esi (fissi e variabili). Tale punto di pareggio, come ben noto, è stre amente legato al margine s mato3. De e considerazioni saranno u li per poter compiutamente determinare fino a quale punto l’Is tuzione può erodere parte del suo margine s mato e quindi evitare di inserirsi in una fase di domanda debole, tendenzialmente portata a creare uno stato di difficoltà finanziaria. Questo significa dover calcolare alterna vamente: 1) di quanto può fle ersi il fa urato, ovvero, 2) di

quanto può ridursi il margine per evitare di trovarsi in una situazione di perdita. Al fine di valutare se l’obie vo di break-even (pareggio di bilancio) sia finanziariamente sostenibile occorre proseguire l’indagine analizzando lo Stato Patrimoniale e successivamente il Rendiconto Finanziario.

STATO PATRIMONIALE SCALARE FONTI E IMPIEGHI

Lo Stato Patrimoniale illustra la composizione delle risorse dell’Is tuzione. Nella rappresentazione scalare (Tavola 9) si evidenzia come il patrimonio sia stato impiegato fra le varie aree ges onali e quali siano state le sue fon di provenienza, e come si dis ngue il capitale inves to (Impieghi)

Rendiconto ges onale con esposizione scalare

Tavola 8

NOTE 2 Il prospe o in formato scalare esposto nella

Tavola n. 8, così come quelli espos nelle tabelle successive, può essere di riferimento sia per la pianificazione (nell’ambito del Business Plan), sia per le rendicontazioni di fine, rispe vamente, esercizio e ciclo pluriennale.

3 Il margine s mato corrisponde, nella fa specie, al Risultato ne o del Conto economico di previsione che a sua volta è la risultante di tu i saldi algebrici, s ma in sede previsionale, accerta in sede di consun vo. Il monitoraggio in i nere dell’andamento ges onale consente, a seguito dell’analisi degli scostamen , di apportare opportune modifiche ai programmi della Is tuzione, sia nel corso di un esercizio che a maggior ragione nell’arco del periodo pluriennale dato.

Page 17: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

17

da quello raccolto (Fon ). In par colare, gli inves men cara eris ci vengono suddivisi in due gruppi, in funzione della loro differente a tudine produ va: corren , ovvero des na ad esaurirsi

nel corso di un ciclo produ vo; immobilizza , quelli invece che

partecipano a più cicli produ vi. A quan ficare gli inves men corren dell’area cara eris ca è il Capitale circolante ne o commerciale, o enuto dalla differenza fra le rela ve a vità e passività. Tale margine indica il livello di fabbisogno monetario legato allo svolgimento della dimensione corrente dei processi cara eris ci (o pici). Gli inves men maggiormente significa vi nell’area cara eris ca sono quelli stru urali che hanno di norma impiego pluriennale e si dis nguono tra immobilizzazioni immateriali e materiali.

il Capitale inves to ne o opera vo chiude così l’ “area cara eris ca”, indicando l’ammontare di inves men effe ua nella ges one opera va dell’Is tuzione (cfr. le . D, Tavola n.9). Se poi si integra tale margine con gli eventuali inves men opera nell’Aree accessoria e finanziaria si o ene il fabbisogno finanziario dell’intera ges one ovvero il Capitale inves to ne o globale (CING). Occorre, precisare che i criteri di valutazione degli asset iscri in bilancio non sempre sono di facile individuazione, infa , da una parte nel rispe o del criterio della prudenza, vi è l’esigenza di ado are il metodo del costo storico come da prassi nazionale (cfr. “Documento di presentazione di un sistema rappresenta vo dei risulta di sintesi delle aziende no profit”, Consiglio

nazionale dei Do ori Commercialis , raccomandazione n.6), da un’altra parte, il riferimento al fair value può fotografare meglio la consistenza patrimoniale dell’Is tuzione in un dato momento storico. Le modalità di approvvigionamento delle risorse per far fronte al fabbisogno quan ficato dal Capitale inves to ne o globale (cfr. le . E) si riassumono in: finanziamen propri, finanziamen di terzi. La situazione o male è rappresentata dall’assenza di indebitamento, tu avia un certo ammontare di indebitamento può essere tollerato, se contra o per acquistare, ad esempio, un’importante opera d’arte o un macchinario, a condizione che all’acquisto siano correla contribu pubblici e priva dedica all’uopo o fondate a ese di

Stato Patrimoniale scalare Fon e Impieghi

Tavola 9

Page 18: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

18

maggiori entrate proprie da mone zzarsi, in entrambi i casi, nell’arco del periodo pluriennale dato. Altra eccezione può essere fa a nel caso in cui i debi siano necessari a finanziare l’alles mento di a vità accessorie, che, in previsione di conseguen futuri flussi di cassa, consentano di rimborsare i pres . Con riferimento al prospe o in esame si evidenzia la dis nzione fra capitale autoprodo o dalla ges one dell’Is tuzione (U le) e “Fondo contribu Fondatori a donazione”. Tramite tale Fondo i fondatori si impegnano a finanziare la Fondazione nel medio lungo termine oppure conferiscono beni o denari quali fonte vincolata di reddi a beneficio della a vità della Fondazione, in entrambi i casi, per assicurare il presupposto della con nuità della Is tuzione.

LA RAPPRESENTAZIONE DINAMICA FINANZIARIA

La funzione del Rendiconto finanziario è quella di indagare i movimen subi dalle disponibilità liquide durante l’esercizio ovvero di appurare quanta liquidità venga prodo a e quali siano le sue fon di provenienza e parallelamente, dove e come sia impiegata. Lo schema di Rendiconto, coerentemente agli altri documen contabili, viene rappresentato in forma scalare, al fine di evidenziare la liquidità generata dalle aree ges onali (cfr. Tavola 10). L’effe vo assorbimento (o afflusso) di moneta generato dallo svolgimento quo diano dell’a vità cara eris ca è quan ficato dal rela vo fabbisogno di cassa corrente, ovvero dal Flusso di cassa della ges one corrente, margine che indica la liquidità da reperire ogni anno per finanziare la ges one corrente. Tale margine è il risultato della somma algebrica dei seguen addendi: EBITDA,

Variazione del Capitale Circolante Ne o commerciale, Variazione Fondi. Nello specifico, EBITDA evidenzia il complessivo assorbimento (o generazione) di moneta generato dalle a vità cara eris che e ricorren dell’Is tuzione, pur con la precisazione che tra asi di un indicatore di un deflusso (afflusso) potenziale, ciò perché gli oneri e i proven che lo formano sebbene abbiano natura monetaria possono non aver avuto concreta manifestazione nel corso dell’esercizio (ad esempio il caso dei cos registra nel periodo in chiusura, ma da saldare nell’anno successivo); per questo mo vo si formano poste patrimoniali, quali credi verso clien (residui a vi) e debi verso fornitori (residui passivi) che devono essere porta a re fica dell’EBITDA nel calcolare l’effe vo flusso di cassa della ges one cara eris ca. La somma algebrica dei credi e debi , trova espressione nella “Variazione del Capitale circolante ne o commerciale” (CCN). La sua variazione,

Rendiconto finanziario

Tavola 10

Page 19: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

19

se posi va, contribuisce ad assorbire liquidità e quindi ad aumentare il fabbisogno opera vo corrente; se nega va, libera risorse. L’EBITDA, dal confronto con le variazioni del CCN e del fondo TFR e degli altri fondi, si trasforma da potenziale in reale fabbisogno finanziario. L’osservazione dei movimen di acquisto e di dismissione dei cespi (immobilizzazioni) intercorsi durante l’esercizio iden fica le uscite e le entrate di cassa di natura stru urale che riguardano il complesso delle operazioni a raverso le quali viene predisposto, conservato e sviluppato l’apparato produ vo stabile. La dismissione potrebbe riguardare, ad esempio, nell’ambito di un museo, la vendita di un’opera d’arte minore L’azione congiunta dei profili corrente e stru urale, determina il fabbisogno della ges one opera va ovvero il fabbisogno finanziario conseguente allo svolgimento dell’a vità principale dell’ente di riferimento, il Flusso di cassa della ges one opera va. Altra area des nata ad assorbire liquidità è quella che ospita il servizio del debito, in pra ca tra asi dell’ammontare del capitale rimborsato e degl’interessi paga ai finanziatori. Il contributo dell’Area accessoria, il cui flusso viene determinato a raverso la redazione di un apposito rendiconto derivante dalla contabilità separata, può rappresentare un’importante funzione di autofinanziamento. La determinazione della Posizione finanziaria ne a (cfr. Tabella 10, le . C). se nega va pone il problema di copertura di tale fabbisogno risolvibile aumentando il capitale sociale o il fondo di dotazione oppure contraendo debi ; quest’ul ma via essendo sogge a a vincolo di rimborso oneroso è una fonte che va ges ta con prudenza.

Certamente, il ricorso all’indebitamento per fronteggiare esigenze corren e non stru urali rispecchia, di per sé, disfunzioni ges onali.

IL QUADRO NORMATIVO E LE PRINCIPALI CRITICITÀ FISCALI INERENTI LE EROGAZIONI LIBERALI, LE SPONSORIZZAZIONI E LE ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO E LE ATTIVITÀ CULTURALI di Michele Gucci

Premessa Il Decreto Sviluppo 83/2012 prevedendo all’art. 8 comma 3 la cos tuzione nel 2013, da parte del Ministero per i beni e le a vità culturali, della fondazione di diri o privato denominata “Fondazione La Grande Brera” finalizzata alla valorizzazione dell’Is tuto nonché alla ges one del medesimo secondo criteri di efficienza economica, ha aperto il fronte alla discussione inerente possibili e diversi approcci di intervento priva s co nei proge di ges one di a vità culturali. Ciò sta s molando una riflessione sia in relazione alle poli che e strategie in ambito fiscale che potrebbero essere a vate a livello governa vo per favorire gli inves men in cultura, sia alle stru ure di governance societaria che, compa bilmente con la tutela del patrimonio culturale, siano idonee a meglio rappresentare gli interessi degli inves tori priva . Obie vo del presente lavoro è analizzare il quadro norma vo esistente, evidenziare alcune possibili cri cità che rendono ancora oggi non par colarmente appe bile

l’inves mento in cultura e fornire alcune possibili soluzioni volte a superarle. Si precisa che nel seguito della tra azione si preferisce riportare, ove cita , i tes integrali degli ar coli del TUIR o di altre norma ve che riguardano la materia. Si ri ene infa che l’analisi parziale dei medesimi possa non perme ere di rappresentare efficacemente le problema che ad essi so ostan , le quali presentano un elevato grado di interrelazione ai fini dell’analisi che si intende condurre. Ciò nonostante e nei casi più complessi ove è richiesta una interpretazione più puntuale delle norme sarebbe auspicabile che i contribuen u lizzassero l’is tuto dell’interpello presentando alla Direzione Regionale competente apposita istanza ai sensi dell’art. 11 della legge n° 212 del 2000 secondo le modalità previste dal D.M. n° 209 del 2001. Prima di entrare nel vivo della norma va di riferimento e delle problema che ad essa connesse, si ri ene opportuno esaminare il quadro “cos tuzionale” inerente il se ore dei Beni Culturali e individuare la definizione più appropriata da a ribuire al conce o di “Bene Culturale”.

Il quadro cos tuzionale

Le norme cos tuzionali riguardan l’organizzazione della cultura e dell’arte sono sostanzialmente l’art. 9 della Cos tuzione che recita “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scien fica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e ar s co della Nazione” e l’art. 33 comma 1 della Cos tuzione, secondo il quale “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. L’art. 9 afferma il fondamentale principio del collegamento

Il quadro norma vo e le principali cri cità fiscali ineren le erogazioni liberali, le sponsorizzazioni e le altre agevolazioni previste per interven sul patrimonio e le a vità culturali

Page 20: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

20

tra tutela del patrimonio storico-ar s co e promozione dello sviluppo della cultura mentre l’art. 33 Cost. enuncia la libertà di espressione ar s ca e culturale che il sogge o pubblico è chiamato a dover tutelare assecondando e rafforzando le istanze di autonomia provenien dal mondo culturale. La riforma del Titolo V della Cos tuzione, approvata con legge cos tuzionale 18 o obre 2001, n. 3, aveva operato una redistribuzione delle competenze tra Stato e Regioni, a ribuendo allo Stato la potestà legisla va esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (art. 117, comma 2, le . s), Cost.) e affidando alla legislazione concorrente delle Regioni le funzioni di “valorizzazione dei beni culturali, ambientali e promozione e organizzazione di a vità culturali” (art. 117, comma 3, Cost.). Tale riforma aveva altresì disciplinato (art. 118, comma 3, Cost.) “forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni nella materia della tutela dei beni culturali”. Con tale riforma era stata superata la precedente impostazione che a ribuiva la potestà legisla va alle Regioni per determinate materie anche se nei limi dei principi fondamentali stabili dalle leggi dello Stato e nei limi in cui tali norme non si ponessero in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni. Tu avia fra le materie elencate nel precedente de ato cos tuzionale non c’era espresso riferimento al conce o di bene culturale ma ci si limitava a parlare di “musei e biblioteche di en locali”. Pertanto in tal senso la portata innova va delle nuove norme è da ritenersi fondamentale sia per l’estensione dei conce di tutela e valorizzazione ai “beni culturali” intesi in senso lato sia per la riappropriazione da parte dello Stato della potestà legisla va in materia. Occorre tu avia prendere

a o che, dal de ato cos tuzionale precedentemente esaminato, non si desume alcuna definizione esplicita per “beni culturali o ar s ci” né per “inizia ve culturali” in genere, ma si fà riferimento alla tutela e promozione della cultura e del patrimonio ar s co e culturale della nazione, operando quindi un rinvio implicito ad altre norme contenute nell’ordinamento giuridico. E’ tu avia importante notare che il riferimento del Cos tuente alla tutela e promozione della cultura in senso lato lascerebbe pensare ad una estensione di tale tutela anche al patrimonio “immateriale”, quindi a tu o ciò che si ri ene meritevole di tutela per un par colare livello di pregio culturale, ar s co, archite onico etc., ma che di fa o non è incorporato in alcun bene materiale.

La definizione di bene culturale nel codice dei beni culturali La materia inerente i beni culturali è stata regolata per molto tempo dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla “tutela delle cose di interesse ar s co e storico” e dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, rela va alla “protezione delle bellezze naturali”. A par re dagli anni Novanta si è assis to, alla luce anche dell’interesse mostrato dal diri o comunitario alla problema ca dei beni culturali, ad alcuni interven norma vi che sono culmina con l’emanazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (poi modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155), recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (di seguito “Il Codice”) nel corpo del quale il conce o di bene culturale è contenuto. In par colare l’art. 10 comma 1 del Codice (come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156), definisce beni culturali “le cose immobili e mobili appartenen allo

Stato, alle regioni, agli altri en pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed is tuto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli en ecclesias ci civilmente riconosciu , che presentano interesse ar s co, storico, archeologico, etnoantropologico “. L’art. 2, comma 2 estende la definizione di bene culturale alle “cose immobili o mobili aven interesse archivis co e bibliografico” nonché alle “altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali tes monianze aven valore di civiltà” (art. 2, comma 2, ul ma parte). In tal senso l’art. 10 prevede al comma 2 il riconoscimento di bene culturale ex lege, senza necessità di verifica dell’ “interesse culturale” alle seguen fa specie: a. le raccolte di musei, pinacoteche,

gallerie e altri luoghi esposi vi dello Stato, delle regioni, degli altri en pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed is tuto pubblico;

b. gli archivi e i singoli documen dello Stato, delle regioni, degli altri en pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed is tuto pubblico;

c. le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri en pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e is tuto pubblico.

Si tra a di beni culturali ope legis che, peraltro, rimangono tali anche ove i sogge cui appartengono mu no in qualunque modo la loro natura giuridica (art. 13). Il Codice afferma altresì che, a seguito dell’intervento della dichiarazione di interesse culturale ex art. 13, sono da ritenersi beni culturali anche i seguen : a. le cose immobili e mobili che

presentano interesse ar s co, storico, archeologico o etnoantropologico

Page 21: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

21

par colarmente importante, appartenen a sogge diversi da quelli indica al comma 1;

b. gli archivi e i singoli documen , appartenen a priva , che rivestono interesse storico par colarmente importante;

c. le raccolte librarie, appartenen a priva , di eccezionale interesse culturale;

d. le cose immobili e mobili, a chiunque appartenen , che rivestono un interesse par colarmente importante a causa del loro riferimento con la storia poli ca, militare, della le eratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali tes monianze dell’iden tà e della storia delle is tuzioni pubbliche, colle ve o religiose;

e. le collezioni o serie di ogge , a chiunque appartenen , che per tradizione, fama e par colari cara eris che ambientali, rivestano come complesso un eccezionale interesse ar s co o storico (art. 10, comma 3). Si tra a in tal caso di beni prevalentemente di proprietà di persone fisiche, ad eccezione delle persone giuridiche private e senza fini di lucro, e salvo le categorie di cui alle le ere d) ed e), che si riferiscono alle cose “a chiunque appartenen ”, per i quali la dichiarazione di interesse culturale è basata sull’intensità dell’interesse.

Il Codice opera una ulteriore estensione, che per brevità non si riporta, all’art. 10 comma 4 ove dà ulteriori specificazioni in merito alle cose da includere in quelle indicate al comma 1 e al comma 3 le era a). Da quanto indicato nelle preceden disposizioni emerge una definizione piu osto ampia di bene culturale, ovvero di bene susce bile di

acquisire interesse culturale e dunque assogge abile a tutela, nonché un ampliamento dei sogge des natari della disciplina (priva , persone giuridiche private senza fini di lucro, Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali e territoriali). I beni sono da ritenersi tu culturali in via presun va, salvo la verifica, ove prevista, dell’interesse culturale ex art. 12 del Codice, in mancanza della quale le cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni ineren la tutela dei beni culturali. In merito alle problema che ineren la verifica dell’interesse culturale è importante so olineare che l’art. 43 del decreto “Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico” in vigore dal 7 aprile 2012 prevede meccanismi di snellimento di tali operazioni. L’ar colo su citato recita testualmente:” 1. Al fine di accelerare i processi di

dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'ar colo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'ar colo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, all'ar colo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver to, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli ar coli 307, comma 10, e 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legisla vo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispe o delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le a vità culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da ado arsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono definite modalità tecniche opera ve, anche informa che, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'ar colo 12, del decreto legisla vo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Le Amministrazioni provvedono all'a uazione del presente ar colo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

La do rina ha offerto mol e interessan contribu in materia di definizione di beni culturali, sui quali non intendiamo soffermarci nell’ambito di questo lavoro, ma su tu riveste a ns. avviso rilevante importanza e, pertanto la ci amo, la definizione di cultura elaborata dall’Unesco nel Rapporto finale della conferenza internazionale sulle poli che culturali tenutasi a Ci à del Messico dal 26 luglio al 6 agosto 1982, la quale testualmente recita: “La cultura in senso lato può essere considerata come l’insieme degli aspe spirituali, materiali, intelle uali ed emozionali unici nel loro genere che contraddis nguono una società o un gruppo sociale. Essa non comprende solo l’arte e la le eratura, ma anche i modi di vita, i diri fondamentali degli esseri umani, i sistemi di valori, le tradizioni e le credenze”. Sembrerebbe invece assente all’interno del Codice una disciplina comune per i beni culturali immateriali anche se i medesimi rientrano nel conce o di patrimonio culturale, in quanto gli interessi ad essi connessi sono garan tramite alcune a vità quali ad esempio, l’organizzazione, la promozione, la

Page 22: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

22

valorizzazione, a vità diverse dalle funzioni di tutela delle “cose”. In merito alla possibile iden ficazione di cosa debba esa amente intendersi per “beni culturali immateriali” ci sembra par colarmente interessante e appropriata la definizione fornita dalla Convenzione di Parigi sulla Salvaguardia dei Beni Immateriali dell’Umanità, il cui ar colo 2 dispone che per patrimonio culturale immateriale si intendono “le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how (cioè le abilità opera ve) - come pure gli strumen , gli ogge , i manufa e gli spazi culturali associa agli stessi - che le comunità, i gruppi e, in alcun casi, gli individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale. Tra le forme ed i se ori in cui trova manifestazione il “patrimonio culturale immateriale” sono enunciate tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, quale “veicolo” del patrimonio culturale immateriale; le ar dello spe acolo; le consuetudini sociali, gli even rituali e fes vi; le conoscenze pra che riguardan la natura e l’universo e l’ar gianato tradizionale”.

Il quadro norma vo e le principali problema che fiscali

Le principali norme cui fare riferimento sono: – il Testo Unico delle Imposte sui

Reddi (TUIR), n.917/1986 così come successivamente modificato e integrato;

– i Decre Ministeriali richiama dal TUIR e le circolari del Ministero per i beni e le a vità culturali, che hanno disciplinato singoli aspe della ques one.

Le due macro-categorie proposte dal TUIR sono contenute nell’ambito del

Titolo I “Imposta sul reddito delle persone fisiche” e nel Titolo II “Imposta sul reddito delle società”, Capo II “ Determinazione della base imponibile delle società e degli en commerciali residen ”. I decre e le Circolari del Ministero per i beni e le a vità culturali che hanno disciplinato in de aglio quanto previsto dagli ar coli 15, comma 1, le . h) e dall’art.100, comma 2, le era m) sono:

DM del 3 o obre 2002 (G.U. 15/11/2002 n. 268) Individuazione dei sogge e delle categorie di sogge beneficiari di contribu in denaro, per lo svolgimento dei propri compi is tuzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei se ori dei beni culturali e dello spe acolo (art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e art. 65, le era c-nonies del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986);

Circolare n° 183 del 22 dicembre 2005, che fornisce indicazioni procedurali e metodologiche, per l’individuazione dei sogge e delle a vità per cui sono valide le agevolazioni fiscali e per la trasmissione dei da per nen tra gli uffici e le amministrazioni competen in materia (Mibac e Ministero delle Finanze);

Circolare n° 38 del 19 febbraio 2007, che integra e modifica la precedente;

DM del 19 novembre 2010, contenente modifiche riguardan le modalità di comunicazione e trasmissione dell’ammontare delle erogazioni liberali effe uate nel periodo di imposta.

D. Lgs. 14 marzo 2005 n° 35 conver to dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 che all’art.14 ha introdo o la possibilità di dedurre dalle imposte sui reddi anche

liberalità in natura, integrando in tal modo quanto previsto dal TUIR.

La materia è stata ulteriormente ogge o di Circolari e Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate che si è espressa in merito a specifiche istanze di interpello avanzate dai contribuen su casi specifici. Di tali Circolari e Risoluzioni si dà evidenza, ove necessario ai fini dei contenu esamina , nel corso dell’ar colo. Dall’analisi delle disposizioni e dei da empirici desun dalle più autorevoli fon disponibili, emerge un dato inquietante, poiché non si comprende come mai a un sistema agevola vo così completo (riguardante sia l’imposizione dire a che quella indire a) non corrisponda una adeguata adesione da parte di sogge erogatori. Ciò appare strano anche in relazione alla consolidata tradizione dell’Italia in ambito culturale e all’importanza e visibilità che il suo patrimonio culturale riveste a livello mondiale. Il contributo priva s co ai beni culturali in Italia è scarsamente significa vo rispe o alle contribuzioni delle imprese nonostante l’Italia van per tradizione una grande propensione al risparmio e l’arte rappresen da sempre uno dei suoi principali elemen di spicco. Come si vedrà meglio nel prosieguo, lo scarso “appeal” verso gli inves men in cultura sembra principalmente dovuto sia alla complessità della disciplina ( in termini di imposizione di oneri procedurali eccessivi da parte delle stesse norme agevola ve, non “profi abilità” di tali forme di erogazioni liberali per i sogge

tolari di a vità commerciali, scarsa conoscenza delle misure agevola ve da parte dei potenziali des natari) che alla mancanza di un ritorno di immagine.

Page 23: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

23

A. LE AGEVOLAZIONI IRPEF

L’ar colo 15, comma 1, le era h del D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui reddi , di seguito anche “Tuir”) prevede, per le persone fisiche e per gli en non commerciali (in virtù del rinvio a tale ar colo da parte dell’ar colo 147 comma 1 del Tuir), una detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19%, se non deducibile nella determinazione dei singoli reddi che concorrono a formare il reddito complessivo “delle erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli en locali territoriali, di en o is tuzioni pubbliche, di comita organizzatori appositamente is tui con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che svolgono o promuovono a vità di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e ar s co o che organizzano e realizzano a vità culturali, effe uate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate..........., ivi comprese le erogazioni effe uate per l'organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scien fico-culturale, delle cose anzide e, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scien fico-culturale, anche ai fini dida co-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni rela ve ai beni culturali”. Il de ato norma vo prevede altresì che “le inizia ve culturali debbano essere autorizzate, previo parere del competente comitato di se ore del Consiglio nazionale per i beni culturali e

ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali (MiBAC), che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consun vo. Il MiBAC stabilisce altresì i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fa e a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle is tuzioni e delle fondazioni siano u lizzate per gli scopi indica nella presente le era e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. I termini sopra menziona possono, per causa non imputabile al donatario, essere proroga una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente u lizzate nei termini assegna affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli en locali territoriali, nel caso di a vità o manifestazioni in cui essi siano dire amente coinvol , e sono des nate ad un fondo da u lizzare per le a vità culturali previste per l'anno successivo……..”.

La previsione del beneficio, essendo prevista anche per gli en non commerciali residen , si estende quindi anche agli en pubblici e priva diversi dalle società, ai trust che non hanno per ogge o esclusivo o principale l’esercizio di a vità commerciale nonché agli organismi di inves mento colle vo del risparmio residen nel territorio dello stato (art. 73 comma 1 le era c TUIR). L’art. 154 TUIR (determinazione del reddito complessivo) contenuto nel Capo V (En non commerciali non residen ) prevede analoga disposizione (e agevolazione) per le società e gli en non residen di cui alla le era d) del comma 1 dell’art. 73 comma 1 le era d TUIR (indicante l’assogge abilità all’imposta sul reddito delle società delle “società e en di ogni po, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residen nel territorio dello Stato”).

L’analisi della norma perme e di fare alcune considerazioni, u li ai fini del prosieguo della tra azione. In primis si evince che i sogge IRPEF possano beneficiare di una detrazione, ovverosia di una riduzione dall’imposta lorda, pari al 19% delle erogazioni liberali effe uate. La detrazione, incidendo sull’imposta dovuta con una percentuale fissa (il 19%, appunto) perme e a tu i contribuen un uguale risparmio da un punto di vista quan ta vo ma non qualita vo poiché in proporzione tale risparmio è più elevato per i contribuen con reddi medio-bassi. La deduzione invece, incidendo sulla base imponibile, favorisce a parità di importo i contribuen con reddi più eleva , sogge ad un’aliquota progressiva marginale più alta. La detrazione è in linea con quella prevista per altre detrazioni contenute nel medesimo ar colo 15, non sussiste pertanto un problema di “discriminazione” quan ta va rispe o ad altre detrazioni; semmai, si potrebbe obie are circa l’adeguatezza dell’aliquota di detrazione e la possibilità e/o opportunità di u lizzare tale leva per spingere maggiormente gli inves men in cultura rispe o ad altri. Rispe o alla norma in commento, sono senza dubbio i profili procedurali a destare maggiore preoccupazione. Tali profili possono essere suddivisi in qua ro aree: a. problema che rela ve

all’autorizzazione delle inizia ve da parte del MIBAC, dietro parere espresso dal competente comitato di se ore;

b. problema che rela ve ai termini da rispe are per l’impiego delle erogazioni liberali;

c. problema che rela ve alla convenzione tra sogge o erogante e

Page 24: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

24

sogge o beneficiario delle liberalità; d. problema che connesse alla parziale

u lizzazione delle erogazioni liberali da parte dei sogge beneficiari.

In merito alla le era a), occorre precisare che le erogazioni liberali concernen le inizia ve culturali prevedono la preven va autorizzazione del Ministero per i Beni e le A vità Culturali (MIBAC), disincen vando di fa o le associazioni che operano in ambito culturale ed effe uano a vità di fund raising. E’ altresì richiesto, ai fini della detraibilità per i contribuen erogan , il preven vo parere, ai fini dell’autorizzazione, del competente comitato di se ore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nonché l’approvazione del preven vo di spesa e del conto consun vo da parte del MIBAC. Ciò implica che le associazioni che operano in ambito culturale e sono potenzialmente sogge beneficiari delle erogazioni, debbano avvalersi di una stru ura, interna o esterna per acquisire le autorizzazioni necessarie e svolgere tu e le a vità richieste. Resta evidente pertanto che sopra u o le associazioni di minori dimensioni potrebbero non ritenere opportuno beneficiare di tali erogazioni poiché i cos da sostenere per l’o enimento dell’autorizzazione potrebbero essere superiori ai benefici lega alla raccolta dei fondi.

In merito alla le era b), il MIBAC ha il compito di vigilare sul corre o impiego delle erogazioni, e sopra u o di definire i termini entro cui le medesime debbano essere u lizzate con possibilità di proroga, a sua totale discrezionalità, per una sola volta e per causa non imputabile al donatario. Inoltre il decorso dei termini stabili dal MIBAC

comporta, a tolo di sanzione per il beneficiario delle erogazioni, la devoluzione delle erogazioni liberali non u lizzate (oppure u lizzate in modo difforme da quanto inizialmente previsto) all’entrata dello Stato. Ciò non comporta la perdita della detrazione per il sogge o erogante, ma determina notevoli complicazioni per il sogge o beneficiario nonché organizzatore di even culturali a seguito dell’incertezza dei termini e/o della necessità di avere proroghe maggiori di quelle stabilite dal Ministero. Tali cri cità potrebbero anche dissuaderlo dall’acquisizione di tali erogazioni.

In merito alla le era c), si evidenzia la necessità di s pulare una “apposita convenzione” tra il sogge o erogante e il beneficiario (così come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n° 42 del 5 aprile 2005 su indicazione del MIBAC) ai fini della detraibilità delle erogazioni. Tale convenzione deve essere s pulata solo tra il sogge o erogatore ed il beneficiario a uatore dell’inizia va culturale. Il MIBAC, con circolare n° 183 del 22 dicembre 2005, ha precisato l’obbligo della forma scri a ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n° 2440 e qualora uno dei sogge coinvol sia una amm.ne pubblica, un ente o una is tuzione pubblica, tale convenzione deve essere corredata da un proge o nel quale si abbia adeguata evidenza dei cos totali, delle fon di finanziamento previste ivi incluse le liberalità nonché l’avvenuto versamento delle somme erogate e i tempi di completamento dell’inizia va. Qualora invece le persone coinvolte siano persone fisiche o persone giuridiche private, è necessario un accordo scri o che disciplini la volontà di portare a termine l’inizia va culturale e

l’impegno al sostenimento finanziario della medesima. Tale adempimento si risolve in un maggior onere di po organizza vo per il beneficiario delle erogazioni, il quale potrebbe scegliere di non richiedere alcuna liberalità per non accollarsi i cos degli adempimen ad esse connessi.

In merito alla le era d), merita un approfondimento l’aspe o legato alla devoluzione all’entrata dello Stato delle erogazioni liberali non u lizzate che non incen va il beneficiario all’accesso a tali erogazioni.

Per completezza informa va si segnala che, anche rela vamente a quanto previsto nelle le ere h-bis) (che rimanda comunque alle a vità di cui alla le era h precedentemente esaminate), i) dell’art. 15 comma 1 (che riguarda più specificatamente il se ore ar s co) e g) sono previste analoghe detrazioni.

La le era g) prevede la detrazione del 19% per le “spese sostenute dai sogge obbliga alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n° 1089 e del D.P.R. 30 se embre 1963, n° 1409 nella misura effe vamente rimasta a carico…”, la le era h-bis prevede la detraibilità “del costo specifico o, in mancanza, del valore normale dei beni cedu gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai sogge e per le a vità di cui alla le era h”, la le era i) prevede la detraibilità delle “erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di en o is tuzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente a vità nello spe acolo, effe uate per la realizzazione di nuove

Page 25: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

25

stru ure, per il restauro ed il potenziamento delle stru ure esisten , nonché per la produzione nei vari se ori dello spe acolo. Le erogazioni non u lizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato”. Anche in tal senso il limite del 2% e la necessità di u lizzare le medesime entro 2 anni dall’erogazione rappresentano un freno sia per l’erogante che per il sogge o beneficiario.

B. LE AGEVOLAZIONI IRES

La principale agevolazione ai fini IRES per le società e gli en commerciali è l’ar colo 100, del Tuir, rubricato “Oneri di u lità sociale”, il quale, alla le era m) prevede la deducibilità delle “erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli en locali territoriali, di en o is tuzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compi is tuzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei se ori dei beni culturali e dello spe acolo. Il Ministro per i beni e le a vità culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno defini sen ta la Conferenza unificata di cui all'ar colo 8 del decreto legisla vo 28 agosto 1997, n. 281, i sogge e le categorie di sogge che possono beneficiare delle prede e erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o sogge o beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei sogge erogatori e dei sogge beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di

riferimento all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei sogge erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effe uate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli sogge beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le a vità culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza”.

Il medesimo ar colo 100 recita così alla le era a): “Sono deducibili le erogazioni liberali fa e a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1, o finalità di ricerca scien fica, nonché i contribu , le donazioni e le oblazioni di cui all’ar colo 10, comma 1, le era g) per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato”.

Dal de ato norma vo richiamato emerge che, mentre per l’agevolazione di cui alla le era a) non sono richies specifici adempimen , per l’agevolazione di cui alla le era m) il MIBAC svolge un ruolo di assoluto rilievo nell’ambito della procedura con poteri chiaramente individua . Inoltre, si fa riferimento al fa o che i singoli sogge beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal MIBAC versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza fra le somme complessivamente erogate in un dato anno e la somma allo scopo indicata o determinata.

Rela vamente all’ambito sogge vo di

applicazione delle norme emerge che : – l’agevolazione di cui al comma 2,

le era a) prevede che i des natari delle erogazioni debbano essere persone giuridiche che perseguono esclusivamente una finalità rientrante tra quelle tassa vamente indicate nel comma 1 dell’ar colo 100 (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto);

– l’agevolazione di cui al comma 2 le era m) prevede che il MIBAC individui con proprio decreto periodicamente i sogge e le categorie di sogge che possono beneficiare delle prede e erogazioni liberali. In tal senso , la disciplina è a ualmente contenuta nel Decreto Ministeriale 3 o obre 2002 (di seguito anche il “D.M.”) del MIBAC, che ha modificato il precedente Decreto 11 aprile 2001. Il D.M. prevede, all’ar colo 1, che possono essere beneficiari, oltre allo Stato, agli en pubblici ed ai sogge da ques partecipa , i seguen sogge , a condizione che non perseguano fini di lucro ed il proprio a o cos tu vo o statuto preveda lo svolgimento di compi is tuzionali nei se ori dei beni culturali e dello spe acolo e vi sia effe vo svolgimento di corrispondente a vità di realizzazione di programmi culturali negli stessi se ori;

– i sogge , aven personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto almeno in uno degli ul mi cinque anni anteceden all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo unico dello spe acolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai prede benefici ovvero

Page 26: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

26

che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari, si trovino nella condizione di aver diri o a riceverli, anche se nel primo anno di a vità;

– i sogge , aven personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ul mi cinque anni anteceden all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari ai sensi della legge 17 o obre 1996, n. 534, e che non siano incorsi nella revoca o decadenza dai prede benefici, ovvero che, pur non avendo ricevuto ausili finanziari, si trovino nella condizione di aver diri o a riceverli, anche se nel primo anno di a vità;

– i sogge , aven personalità giuridica pubblica o privata, che non rientrando nelle ipotesi di cui alle le ere preceden , comunque abbiano ricevuto, almeno in uno degli ul mi cinque anni anteceden all'anno di imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari (dire amente) previs da disposizioni di legge statale o regionale;

– le associazioni, fondazioni e consorzi, che risul no cos tui sia tra en locali e sogge con personalità giuridica di diri o privato rientran nelle categorie di cui ai pun preceden , sia esclusivamente tra tali ul mi sogge ;

– le persone giuridiche private che sono tolari o gestori di musei, gallerie,

pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque sogge ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legisla vo 29 o obre 1999, n. 490, funzionalmente organizza ed aper al pubblico per almeno cinque giorni alla se mana con orario con nuato o predeterminato;

– le persone giuridiche private che esercitano a vità dire e a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, così come definite dall'art. 148 e segg. D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998.

Riguardo alla definizione delle “finalità” e “a vità” nel se ore dei beni culturali, l’ar colo 3 del D.M. precisa che “si intendono tali tu e le a vità di tutela, conservazione, promozione, ges one e valorizzazione dei beni culturali e le a vità culturali, come definite dagli ar coli 148 e successivi del decreto legisla vo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dal decreto legisla vo 29 o obre 1999, n 490, ed inoltre le a vità di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legisla vo 20 o obre 1998, n. 368”. Dal confronto delle due disposizioni emerge in primis che mentre la deduzione di cui alla le era a) prevede una misura massima, pari ad una certa percentuale del reddito (2%), entro la quale l’erogazione è deducibile, la deduzione di cui alla le era m) non prevede alcun limite per l’erogante. Tu avia tale discrasia è apparente in quanto esistono precisi limi all’effe uazione di erogazioni liberali ex comma 2, le . m) da parte delle società e degli en commerciali, riscontrabili nel medesimo de ato norma vo il quale prevede che le liberalità effe uate in eccesso rispe o alla quota prefissata dal MIBAC siano sogge e, nel caso eccedano la somma massima compa bile annualmente prevista nel bilancio dello Stato, ad una sorta di riversamento dire amente in capo al sogge o beneficiario. Infa , il D.M. sopra citato prevede, all’ar colo 23, meccanismi par colari di a ribuzione delle quote ai sogge beneficiari che per brevità di tra azione non vengono approfondi in tale sede. Il

meccanismo di cui al comma 2, le era m) precedentemente citato rappresenta un limite notevole, per i sogge beneficiari, nel porre in essere a vità di fund raising, poiché il beneficiario delle erogazioni è impossibilitato ad acquisire liberalità ricevute oltre un certo limite. Al contrario, la limitazione ex comma 2, le era a), ovverosia il 2% del reddito, disincen va l’effe uazione di erogazioni da parte del contribuente, ma allo stesso tempo non si riverbera sul sogge o beneficiario che riceve liberalità oltre i limi prefissa dal MIBAC. Ma c’è di più: il sogge o erogante, sulla base di quanto previsto dal comma 2, le era a) è ulteriormente disincen vato in quanto grava su di esso l’onere di accertare i requisi , in capo al beneficiario, indispensabili per fruire dell’agevolazione fiscale. Tale accertamento è a volte estremamente laborioso anche in virtù di incertezze interpreta ve la cui risoluzione non sembrerebbe giusto debba gravare sull’erogante medesimo. Se infa la forma giuridica del beneficiario è accertabile con sufficiente precisione, salvo eventuali dubbi circa le persone giuridiche di diri o straniero per le quali è stata comunque stata considerata ammissibile la deducibilità delle erogazioni nei loro confron a determinate condizioni e con limi ben precisi, la valutazione circa le finalità perseguite dal beneficiario è oltremodo complessa, ed espone al rischio che l’Amministrazione finanziaria possa “rideterminare” l’a vità svolta da un sogge o beneficiario e di conseguenza negare ex post la deducibilità delle liberalità per il sogge o erogante. In tal senso e a dimostrazione di quanto sia a volte complesso pervenire alla qualificazione delle finalità svolte dal sogge o beneficiario, l’Amministrazione finanziaria si è espressa con numerose

Page 27: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

27

Risoluzioni, spesso a sfavore del sogge o erogante. Altra importante disposizione è quella prevista dal comma 2 le era f) del TUIR la quale ripropone per le imprese quanto previsto dall’art. 15 le era h) per le persone fisiche. Essa così recita: “le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di en o is tuzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono a vità di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e ar s co, effe uate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro …[del patrimonio culturale, ex Dlgs.42/2004 e s.m.i.], ivi comprese le erogazioni effe uate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scien fico o culturale, delle cose anzide e, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizza , previo parere del competente comitato di se ore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le a vità culturali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consun vo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fa e a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle is tuzioni e delle fondazioni siano u lizzate per gli scopi preindica , e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. De termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere proroga una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente u lizzate nei termini assegna , ovvero u lizzate non in conformità alla des nazione, affluiscono, nella loro

totalità, all'entrata dello Stato”. Altra disposizione, che riguarda il se ore dello spe acolo, è quella inerente il comma 2 le era g) del TUIR la quale recita testualmente “le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di en o is tuzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente a vità nello spe acolo, effe uate per la realizzazione di nuove stru ure, per il restauro ed il potenziamento delle stru ure esisten , nonché per la produzione nei vari se ori dello spe acolo. Le erogazioni non u lizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato”.

Tale procedura, al contrario, apparrebbe piu osto snella ma sempre con la problema ca connessa alla deducibilità limitata del 2%. Importante, per completezza informa va, anche la disposizione di cui all’art. 100, comma 2 le . e) il quale così recita: “Le spese sostenute dai sogge obbliga alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legisla vo 29 o obre 1999, n.90 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 se embre 1963, n. 1409 , ora Dlgs.42/2004 e s.m.i., nella misura effe vamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita cer ficazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le a vità culturali, previo accertamento della loro congruità effe uato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio. […]”

C. LE ALTRE AGEVOLAZIONI ALLE EROGAZIONI LIBERALI NELLE IMPOSTE DIRETTE

L’altra norma di par colare importanza in materia di agevolazioni alle erogazioni liberali è contenuta nell’ar colo 14, commi 1-6, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (decreto “compe vità”, conver to, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80. L’ar colo cita testualmente “1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da en sogge all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucra ve di u lità sociale di cui all'ar colo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legisla vo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscri e nel registro nazionale previsto dall'ar colo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aven per ogge o statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse ar s co, storico e paesaggis co di cui al decreto legisla vo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del sogge o erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2. Cos tuisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del sogge o che riceve le erogazioni, di scri ure contabili a e a rappresentare con completezza e anali cità le operazioni poste in essere nel periodo di ges one, nonché la redazione, entro qua ro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresen adeguatamente la situazione

Page 28: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

28

patrimoniale, economica e finanziaria.

3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'ar colo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui reddi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Qualora nella dichiarazione dei reddi del sogge o erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presuppos di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'ar colo 1, comma 2, del decreto legisla vo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.

5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei cara eri solidaris ci e sociali dichiara in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresenta ai sogge erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbliga in solido con i sogge erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

6. In relazione alle erogazioni effe uate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a tolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. Tale norma prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da en sogge all’IRES in favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale iscri e nell’apposito registro nazionale e di associazioni riconosciute aven per ogge o statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse ar s co, storico e paesaggis co, e in favore di fondazioni e

associazioni riconosciute aven per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di a vità di ricerca scien fica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano deducibili dal reddito complessivo del sogge o erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

L’esame di tale norma perme e di fare le seguen considerazioni: a. Dal punto di vista del sogge o

erogante, l’agevolazione si applica sia ai sogge IRPEF che ai sogge IRES, contravvenendo alla precedente impostazione del TUIR che, limitatamente al tra amento fiscale delle operazioni, dis ngueva sogge IRPEF da sogge IRES.

b. Dal punto di vista del sogge o beneficiario delle erogazioni, l’ambito sogge vo è più ar colato e ricomprende una platea di sogge molto più ampia. La norma si rivolge infa a: – organizzazioni non lucra ve di

u lità sociale di cui all'ar colo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legisla vo 4 dicembre 1997, n. 460;

– associazioni di promozione sociale iscri e nel registro nazionale previsto dall'ar colo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

– fondazioni e associazioni riconosciute aven per ogge o statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse ar s co, storico e paesaggis co di cui al decreto legisla vo 22 gennaio 2004, n. 42;

– fondazioni e associazioni riconosciute aven per scopo

statutario lo svolgimento o la promozione di a vità di ricerca scien fica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ado ato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

c. Rela vamente all’ambito ogge vo è significa vo notare l’espresso riferimento non solo alle liberalità in denaro, ma anche a quelle in natura modificando quindi il de ato previsto dalla norma va del TUIR.

d. In merito alla natura ed en tà dell’agevolazione, la medesima prevede la possibilità di dedurre dal reddito (ai fini IRPEF o IRES, a seconda del sogge o erogante) le liberalità effe uate. Si u lizza quindi lo strumento “deduzione” anche per le persone fisiche , ove per queste è normalmente previsto il regime di detrazione dall’imposta (nella misura del 19%) ex ar colo 15, comma 1, le era h del Tuir precedentemente esaminato;

e. I limi previs per la deduzione delle liberalità sono concorren e riguardano la possibilità di deduzione delle erogazioni nel limite del 10% del reddito del contribuente e ,in termini assolu , un limite massimo di deducibilità nella misura di Euro 70.000,00.

f. Con riferimento al rapporto tra la norma in commento e le altre agevolazioni in tema di erogazioni liberali, si rileva che al comma 3 è prevista la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'ar colo 100, comma 2, del Tuir, consentendo quindi al contribuente IRES di scegliere quale delle due

Page 29: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

29

agevolazioni applicare e al comma 6 si prevede che la deducibilità non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a tolo di deduzione o di detrazione di imposta presente in altre disposizioni di legge.

Tu avia, se dall’analisi di quanto sopra esposto sembra emergere un quadro agevola vo più ampio e flessibile, tale indicazione risulta offuscata dalla presenza di diverse disposizioni rela ve alla procedura e alle sanzioni, par colarmente ar colate e che rendono poco incen vante, ad avviso di chi scrive, l’u lizzo delle agevolazioni previste da tale de ato norma vo. Innanzitu o, ai fini della deducibilità delle erogazioni liberali, occorre “ la tenuta, da parte del sogge o che riceve le erogazioni, di scri ure contabili a e a rappresentare con completezza e anali cità le operazioni poste in essere nel periodo di ges one, nonché la redazione, entro qua ro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresen adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria”. Inoltre se la deduzione risulta indebita, in ragione dell’insussistenza, in capo all'ente beneficiario, dei “cara eri solidaris ci e sociali dichiara in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresenta ai sogge erogatori delle liberalità”, l'ente beneficiario e i suoi amministratori rispondono in solido con i sogge erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate. Queste sanzioni sono par colarmente onerose, in quanto maggiorate del duecento per cento rispe o a quelle previste nel decreto legisla vo 18 dicembre 1997, n. 471,

ar colo 1, comma 2,. La c.d. “solidarietà passiva” tra beneficiario e sogge o erogatore per il pagamento delle sanzioni dovute nel caso di disconoscimento ex post della deduzione (per cause imputabili al solo beneficiario) e la significa vità della sanzione stessa rendono il de ato di tale norma par colarmente disincen vante per un privato che intenda inves re in inizia ve culturali o ar s che. D. LE AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO E L’IMU

Le principali disposizioni nel sistema delle imposte dire e (IRPEF ed IRES) volte ad incen vare il possesso di beni immobili di interesse storico e ar s co, nonché ad incen vare la des nazione di immobili ad usi culturali risultano essere le seguen : – l’ar colo 190, comma 3 del Tuir, il

quale prevede che “l’aggiornamento delle rendite catastali degli immobili riconosciu di interesse storico o ar s co ai sensi…... è effe uato mediante l'applicazione del minore tra i coefficien previs per i fabbrica …”;

– gli ar coli 37, 90 e 144 del Tuir, recentemente modifica dall’ar colo 4, comma 5-sexies del D.l. 2 marzo 2012, n. 16, conver to con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 , secondo i quali, ai fini Irpef ed Ires, la deduzione forfe aria del reddito imponibile derivante dalla locazione degli immobili riconosciu di interesse storico o ar s co, allorché sia determinata in base al valore del canone e non della rendita catastale, aumenta dal 15% al 35% del canone stesso e ai fini Ires il reddito medio ordinario è rido o

del 50% per le società e gli en proprietari di beni immobili di interesse storico o ar s co (che non cos tuiscono beni strumentali all'esercizio dell'impresa di cui all’art. 43 del TUIR, né beni alla cui produzione o al cui scambio è dire a l'a vità d'impresa di cui all’art. 83 del TUIR);

– l’art. 5-bis del D.P.R. 29 se embre 1973, n. 601, rubricato “Immobili con des nazione ad usi culturali”, il quale prevede che non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche i reddi catastali degli immobili totalmente adibi a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di priva , di en pubblici, di is tuzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla u lizzazione dell'immobile.

Quanto all’ambito di applicazione delle norme si rileva che l’ar colo 190, comma 3 del Tuir, non si applica alle società e agli en commerciali. L’ar colo 37 del Tuir si applica ai sogge Irpef, l’ar colo 90 del Tuir si applica alle società e agli en commerciali e l’ar colo 144 del Tuir agli en non commerciali. L’ar colo 5-bis del D.P.R. 29 se embre 1973, n. 601 si applica alle persone fisiche, alle società, agli en commerciali e agli en non commerciali.

Sembra potersi affermare che sia la natura, sia l’en tà di tali agevolazioni siano sufficien per gli scopi che si prefiggono, per cui tali disposizioni non possono che valutarsi posi vamente. Più in generale il riconoscimento di agevolazioni agli immobili di interesse storico o ar s co sono state anche giudicate in maniera posi va dalla Corte

Page 30: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

30

Cos tuzionale, la quale, con sentenza 28 novembre 2003, n. 346, ha rilevato che “nessun dubbio può sussistere sulla legi mità della concessione di un beneficio fiscale rela vo agli immobili di interesse storico o ar s co, apparendo tale scelta tu ’altro che arbitraria o irragionevole, in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravan per legge sulla proprietà di siffa beni quale riflesso della tutela cos tuzionale”.

Non si rilevano pertanto par colari problema che rela vamente alle agevolazioni in commento, anche alla luce del fa o che solo recentemente sono state effe uate modifiche significa ve alla disciplina degli immobili di interesse storico e ar s co nelle imposte dire e.

Quanto alle agevolazioni previste in materia di IMU per il se ore della cultura si deve fare sostanzialmente riferimento a due disposizioni: – l’ar colo 9, comma 8, del D. lgs.14

marzo 2011 n. 23, che rende applicabile la disciplina già in vigore in materia di ICI (ar colo 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) il quale prevede l’esenzione da imposta per i fabbrica con des nazione ad usi culturali ai sensi dell’ar colo 5-bis del D.P.R. 29 se embre 1973, n. 601, nonché i fabbrica u lizza da en non commerciali quando tali fabbrica sono in concreto e totalmente des na allo svolgimento di talune a vità, tra cui quelle culturali. Occorre a tal fine notare che l’esenzione spe a anche se l’ente non ne è proprietario, ma lo u lizza in dipendenza di un altro

tolo; in questo caso, il beneficiario dell’esenzione è il proprietario del fabbricato o il tolare del diri o reale sullo stesso;

– l’art. 4, comma 5, le era b), del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, introdo o in sede di conversione dalla l. 26 aprile 2012, n. 44, che integra l’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 e stabilisce, in luogo delle preceden agevolazioni, che la base imponibile sia rido a del 50 per cento per i fabbrica di interesse storico o ar s co di cui all’ar colo 10 del codice di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

In merito a tale imposta, non si riscontrano par colari problema che rela vamente alle agevolazioni sopra analizzate. E. LE AGEVOLAZIONI IN TEMA DI IMPOSTE INDIRETTE

Con riferimento alle imposte indire e, le principali norme riguardano l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali. In merito alla disciplina IVA, l’ar colo 10, comma 1, n. 22 del D.P.R. 26 o obre 1972, n. 633 esenta da imposta le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle ineren alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumen , ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili. Tu avia l’esenzione riguarda unicamente le prestazioni “proprie”, cioè la raccolta, la catalogazione, la consultazione per quanto riguarda le biblioteche o, per quanto riguarda la visita di musei, gallerie etc. le prestazioni “ineren ” a tale visita come ad esempio i servizi resi dalle guide o la fornitura di cuffie; non è invece esente da IVA la vendita di cataloghi, stampe o altri ogge , i quali andranno assogge a ad IVA secondo la rispe va aliquota.

L’esenzione ai fini IVA è de ata dalla volontà di garan re un tra amento più

favorevole per l’u lizzatore finale, tu avia spesso l’onere della mancata detrazione sugli acquis viene trasferito sull’u lizzatore finale mediante un aumento del prezzo facendo venir meno uno degli elemen fondamentali per i quali era stata prevista l’agevolazione.

In materia di imposta di registro, l’art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce aliquote agevolate per il trasferimento di beni culturali. Difa , a fronte di una generale aliquota dell’8% per i trasferimen di beni immobili, l’ar colo 1 della Tariffa prevede che l’aliquota debba essere rido a al 3% se il trasferimento ha per ogge o immobili di interesse storico, ar s co e archeologico sogge alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sempreché l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione. Tu avia, secondo quanto previsto dalla nota II) a tale ar colo, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento la parte acquirente, ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , per i beni culturali dichiara deve dichiarare nell'a o di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari e ,qualora il vincolo non sia stato ancora imposto, deve presentare, contestualmente all'a o da registrare, una a estazione, da rilasciarsi dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risul che è in corso la procedura di so oposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'a o, non venga documentata l'avvenuta so oposizione del bene al vincolo.

In materia di imposte ipotecarie e catastali, gli ar coli 1, comma 2, e 10,

Page 31: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

31

comma 3, dispongono che non sono sogge ad imposta ipotecaria e catastale i trasferimen effe ua a favore di determina sogge , quali fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scien fica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblico interesse.

Allo stato a uale non sembrano ravvisarsi par colari problema che in merito alle disposizioni in commento, se non quelle rela ve in via generale al meccanismo dell’esenzione IVA che comporta l’indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquis e la ripercussione di de o onere in via indire a mediante l’aumento del prezzo di acquisto. F. LE AGEVOLAZIONI IN TEMA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Le norme di riferimento a ualmente in vigore in materia di imposte sulle successioni e donazioni riguardano: – l’art. 3 del D. Lgs. 31 o obre 1990 n.

346 (Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, di seguito anche “TUSD”), secondo cui non sono sogge all’imposta “i trasferimen a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, ovvero a favore di en pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scien fica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica u lità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucra ve di u lità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legisla vo emanato in a uazione della l. 23 dicembre 1998, n. 461”. Inoltre, il comma 2 del

medesimo ar colo prevede che “i trasferimen a favore di en pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute diversi da quelli indica nel comma1 non sono sogge ad imposta se sono sta dispos per le finalità di cui allo stesso comma”. Per usufruire di tale agevolazione, il successivo comma 3 dispone che “il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall’acce azione dell’eredità o della donazione o dall’acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diri ricevu o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell’imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata”. Con tali premesse, risulta evidente il rischio di assogge amento ad imposta sulle successioni e donazioni delle erogazioni liberali versate a sogge diversi da quelli considera nel menzionato ar colo 3, nonché la rilevante difficoltà che può emergere nel definire esa amente l’ambito della “finalità di pubblica u lità”, ovvero delle finalità di studio, ricerca scien fica, educazione e istruzione, che perme erebbero di applicare l’esenzione in parola ad alcuni dei sogge potenzialmente interessa , pur non essendo gli stessi cara erizza dall’esclusività dello scopo. L’incertezza norma va, ed il costo che dovrebbe sostenersi in caso di applicazione delle disposizioni in esame, non possono quindi non essere considera laddove si prendano in considerazione gli elemen di cri cità del sistema di norme agevola ve preposte

all’incen vo alla spesa culturale.

– l’art. 12 del TUSD, secondo cui non concorrono a formare l'a vo ereditario i beni culturali, previa la sussistenza delle condizioni di cui all’ar colo 13, di seguito richiamate: “i beni culturali sono esclusi

dall'a vo ereditario se sono sta so opos al vincolo ivi previsto anteriormente all'apertura della successione e sono sta assol i conseguen obblighi di conservazione e protezione;

l’erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni culturali che ri ene non debbano essere compresi nell'a vo ereditario, con la descrizione par colareggiata degli stessi e con ogni no zia idonea alla loro iden ficazione, al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale a esta per ogni singolo bene l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. L'a estazione deve essere presentata all'ufficio del registro in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa. Contro il rifiuto dell'a estazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sen to il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali; la decisione di accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, all'ufficio del registro competente, che provvede al rimborso dell'eventuale maggiore imposta pagata;

Page 32: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

32

l'alienazione in tu o o in parte dei beni di cui sopra prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di des nazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescri per consen re l'esercizio del diri o di prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei beni nell'a vo ereditario”.

– l’art. 25, c. 2 del TUSD, secondo cui “se nell'a vo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui all'art. 13, non so opos anteriormente all'apertura della successione al vincolo previsto nell'art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devolu è rido a ,a talune condizioni, dell'importo proporzionalmente corrispondente al cinquanta per cento del loro valore”. Anche in tal caso, come per l’agevolazione ex art. 13 sopra descri a, l’erede o legatario deve

presentare l'inventario dei beni per i quali ri ene spe ante la riduzione, con la descrizione par colareggiata degli stessi e con ogni no zia idonea alla loro iden ficazione, al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale a esta per ogni singolo bene l'esistenza delle cara eris che di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e l'a estazione deve essere allegata alla dichiarazione della successione. L’accertamento posi vo delle cara eris che di cui

alla prede a legge comporta la so oposizione dell'immobile al vincolo ivi previsto);

contro il rifiuto dell'a estazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sen to il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali; la decisione di accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, all'ufficio del registro competente, che provvede al rimborso dell'eventuale maggiore imposta pagata;

l’alienazione in tu o o in parte dei beni di cui sopra prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di des nazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescri per consen re l'esercizio del diri o di prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei beni nell'a vo ereditario.

– l’art. 59, c. 1, le . b del TUSD, secondo il quale l’imposta sulle donazioni è applicata in misura fissa per le donazioni di beni culturali vincola e per la donazione di ogni altro bene esente da imposta.

Rela vamente all’imposta sulle successioni e donazioni, sogge passivi di tale imposta sono gli eredi e i legatari per l’imposta sulle successioni, i donatari per le donazioni e i beneficiari per le altre liberalità. Le agevolazioni rela ve all’imposta sulle successioni sono principalmente volte a esentare da imposta (o a ridurne in maniera

significa va il carico imposi vo) i beni culturali in caso di successione. Quanto all’imposta sulle donazioni, oltre all’agevolazione di cui all’ar colo 3, già esaminata precedentemente e a cui si rinvia, è prevista l’applicazione dell’imposta in misura fissa ex ar colo 59 con l’obie vo di agevolare il des natario della prestazione, alla stessa stregua di quanto previsto nella disciplina IVA. Si consideri peraltro che in caso di donazione, contrariamente a quanto accade per l’esenzione IVA , l’imposta sul valore aggiunto inerente la cessione (art. 56, comma 5 del D.P.R. 346/90) è detraibile, se alla richiesta di registrazione è esibita la fa ura. In conclusione, per l’imposta sulle donazioni non si riscontrano par colari problema che, mentre nel caso dell’imposta sulle successioni i principali ostacoli sono di ordine procedurale in quanto l’obbligo di acquisire l’a estazione da parte del MIBAC, nonché le altre condizioni necessarie per poter usufruire delle agevolazioni rendono difficile la possibilità di usufruire delle medesime pur essendo indiscu bile la par colare finalità di tutela dei beni culturali vincola . G. L’AGEVOLAZIONE “5 PER MILLE”

L’agevolazione c.d. “5 per mille” alle a vità di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggis ci fu introdo a a par re dall’anno 2006 e successivamente prorogata. Tale disposizione offre la possibilità alle persone fisiche di optare, in sede di dichiarazione annuale, per la devoluzione di un quota corrispondente al 5 per mille dell’imposta dovuta a favore di determina en indica dal legislatore. L’agevolazione in esame è stata introdo a dall’ ar colo 23, comma

Page 33: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

33

46, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conver to, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha inserito tra le a vità che possono essere finanziate con la quota del cinque per mille dell’Irpef quelle di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggis ci. Gli en che possono beneficiare, quali des natari, dell’agevolazione in commento, sono le organizzazioni di volontariato, le ONLUS, le APS, le associazioni e fondazioni riconosciute operan nei se ori indica nell'art. 10, comma 1, le , a) del D.Lgs. n. 460/1997, gli en di ricerca scien fica e dell'Università, gli en della ricerca sanitaria, le a vità sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente, le associazioni spor ve dile an s che riconosciute dal CONI impegnate in a vità di rilevante interesse sociale. Le finalità per le quali è concessa la des nazione dell’agevolazione, come indicato dalla legge n. 183 del 2011 risultano essere le seguen : – “sostegno del volontariato e delle

altre organizzazioni non lucra ve di u lità sociale di cui all’ar colo 10 del decreto legisla vo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscri e nei registri nazionale, regionali e provinciali previs dall’ar colo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei se ori di cui all’ar colo 10, comma 1, le era a), del citato decreto legisla vo n. 460 del 1997;

– finanziamento della ricerca scien fica e dell’università;

– finanziamento della ricerca sanitaria; – sostegno delle a vità sociali svolte

dal comune di residenza del

contribuente; – sostegno delle associazioni spor ve

dile an s che, riconosciute ai fini spor vi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante a vità di interesse sociale”.

Inoltre, il citato d.l. 98 del 2011 ha aggiunto la finalità di “tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggis ci”. Non si è a conoscenza di specifiche problema che nell’applicazione dell’agevolazione in commento ed anzi l’estensione della stessa anche alle a vità di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggis ci sembra dimostrare il buon funzionamento di tale agevolazione. Occorre poi rilevare che la stessa Corte cos tuzionale, con sentenza 18 giugno 2007, n. 202 ha escluso qualsiasi eventuale profilo di illegi mità cos tuzionale di tali norme.

Il contra o di sponsorizzazione: elemen cos tu vi e aspe fiscali Il contra o di sponsorizzazione è la forma più u lizzata di partecipazione dei sogge priva nel se ore dei beni culturali. Da un punto di vista priva s co, la sponsorizzazione è un contra o a pico, in quanto privo di una specifica regolamentazione in ambito civilis co. E’ altresì un contra o consensuale, a tolo oneroso e sinallagma co (ossia a prestazioni corrispe ve), in cui una parte (sponsor) assume una obbligazione di dare o di fare nei confron della controparte (cd. “sponsee”) per il finanziamento dell’a vità da quest’ul ma posta in essere. Lo sponsee si impegna, a sua volta, ad u lizzare, nello svolgimento di

de a a vità, il nome, il marchio o un altro segno dis n vo riconducibile allo sponsor, promuovendone così l’immagine presso il pubblico. La stessa giurisprudenza (Cass., civ., sez. I, 11.10.1997, n. 9880) ha definito il contra o di sponsorizzazione come un contra o a pico a tolo oneroso e a prestazioni corrispe ve che “comprende una serie di ipotesi nelle quali si ha che un sogge o , il quale viene de o “sponsorizzato”, si obbliga a consen re, ad altri, l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodo o specificamente marcato, dietro corrispe vo”. Tali aspe differenziano pertanto il contra o di sponsorizzazione da altre forme di intervento economico a favore di sogge terzi, quali ad esempio il c.d. “mecena smo” e il contra o di pubblicità. Il mecena smo è da ritenersi un contra o a tolo gratuito il cui ogge o è un insieme di erogazioni liberali elargite da un sogge o a favore di un altro, affinché quest’ul mo le des ni ad una specifica finalità. Nel mecena smo, a differenza del contra o di sponsorizzazione, il sogge o des natario dell’erogazione non assume alcun obbligo giuridicamente rilevante e non è tenuto a favorire la diffusione di marchi e/o altri segni dis n vi del sogge o erogante. Allo stesso tempo il contra o di sponsorizzazione si differenzia dal contra o pubblicitario in quanto ciò che lo cara erizza è lo stre o legame fra la divulgazione dell’immagine o dei segni dis n vi dello sponsor e l’evento che egli u lizza. Ciò è evidentemente possibile quanto maggiore è la forza a ra va delle opere eseguite per promuovere la propria immagine fra gli uten o des natari della manifestazione o dello spe acolo. In sostanza, la sponsorizzazione assicura allo sponsor una forma di pubblicità solo

Page 34: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

34

indire a ove il ritorno pubblicitario cos tuisce solo un effe o del contra o, ma non ne iden fica il contenuto. Le sponsorizzazioni entrano nel se ore dell’a vità della Pubblica Amministrazione con la legge n. 223/1990 (c.d. legge Mammì), la quale, all’art. 8, comma 12, definì la sponsorizzazione come “ogni contributo di un’impresa pubblica o privata, non impegnata in a vità televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue a vità o i suoi prodo ”. Successivamente, la legge 27.12.1997, n. 449 (legge finanziaria 1998) con l’art. 43 stabilì la possibilità che le Pubbliche Amministrazioni potessero s pulare contra di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con sogge priva ed associazioni senza fini di lucro “al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministra va e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi presta ”. La norma superava alcuni preceden orientamen dei giudici amministra vi contrari alla s pulazione di contra da parte dell’amministrazione come sponsee cui per brevità non si fà riferimento nell’ambito della precedente tra azione. La disposizione, peraltro prevedeva, al fine dell’ammissibilità di tale modello contra uale, la sussistenza di tre condizioni e cioè che tali contra e/o accordi fossero dire al perseguimento di interessi pubblici, escludessero qualsiasi confli o di interesse tra a vità pubblica e a vità privata e comportassero risparmi di spesa per le amministrazioni coinvolte. Da quanto asserito emerge che la norma in ques one sia applicabile solo ai contra di c.d. sponsorizzazione passiva, ove

l’amministrazione è il sogge o sponsorizzato (sponsee) e il privato lo sponsor. La disciplina di cui all’art. 43 citato è stata poi riproposta, con riferimento agli en locali, dall'art. 119, d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Tuel). Si ricorda altresì che la Giurisprudenza Amministra va (vedasi Consiglio di Stato - sez. VI, 4 dicembre 2001, n. 6073) si era già espressa in merito alla legi mità di u lizzo da parte delle Pubbliche Amministrazioni di un contra o a pico affermando che, “a prescindere dal fa o che non esiste alcuna norma di legge che specificamente faccia divieto alle Amministrazioni di fare ricorso a contra a pici, la sempre maggiore u lizzazione dello strumento contra uale per soddisfare bisogni pubblici, prima affida all’a o amministra vo e autorita vo, conferma che non è ipo zzabile una compressione della loro autonomia negoziale”. Da un punto di vista fiscale, è importante dis nguere fra imposizione dire a e indire a. Nell’ambito della imposizione dire a, l’elemento della corrispe vità a ribuibile al contra o di sponsorizzazione ha indo o do rina, prassi e giurisprudenza a configurare tale fa specie come spesa pubblicitaria, da cui deriverebbe, ai fini delle imposte sui reddi , la piena deducibilità del rela vo costo, ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo del TUIR che testualmente recita: “le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costan nell'esercizio stesso e nei qua ro successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se risponden ai requisi di inerenza e congruità stabili con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, anche in funzione della natura e della des nazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'a vità cara eris ca dell'impresa e dell'a vità internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese rela ve a beni distribui gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. […]”. Tu avia tale impostazione è stata recentemente messa in discussione a seguito della sentenza della Cassazione n. 8679 del 15 aprile 2011 la quale ha qualificato le spese di sponsorizzazione nel novero delle spese di rappresentanza. Tale approccio determina una maggiore onerosità per i contribuen interessa in quanto la qualificazione di tali spese come “di rappresentanza” comporta la deduzione dei cos di sponsorizzazione , ai sensi di quanto previsto dall’art. 108, comma 2, periodi secondo e terzo del TUIR solo se i medesimi rispondono ai requisi di inerenza e congruità stabili con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della des nazione degli stessi, del volume dei ricavi delle a vità cara eris che dell’impresa e dell’a vità internazionale dell’impresa.

Riguardo invece alla problema ca delle imposte indire e, il contra o di sponsorizzazione, in quanto negozio di

po sinallagma co, integra il presupposto ogge vo IVA. La rilevanza ai fini IVA del contra o di sponsorizzazione è oramai assodata nella do rina e nella prassi dell’Amministrazione finanziaria. In tal senso la Risoluzione n. 88/E dell’11 luglio 2005, la quale conferma espressamente la sussistenza del presupposto ogge vo del tributo stante “la natura onerosa dell’accordo; l’esistenza di prestazioni contrapposte tra lo sponsor e il sogge o sponsorizzato; la realizzazione di una

Page 35: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

35

pubblicità per lo sponsor”, e conclude per l’assogge abilità ad aliquota IVA ordinaria del 21% giacché “la sponsorizzazione, pur dis nguendosi dall’ordinario contra o di pubblicità, cos tuisce comunque una forma a pica di pubblicità commerciale, a vità considerata, ai sensi dell’art. 4, quinto comma, le . i), del D.P.R. n. 633/1972, ‹‹in ogni caso commerciale›› ancorché eseguita da en pubblici. Concre zzando l’a vità di sponsorizzazione in esame un’a vità di natura commerciale, sorge in capo all’ente il presupposto sogge vo, richiesto dall’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui per gli en non commerciali si considerano effe uate nell’esercizio di impresa soltanto le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di a vità commerciali”.

L’inquadramento ai fini IVA subisce alcune variazioni nel caso in cui lo sponsor corrisponda allo sponsee beni o servizi afferen all’a vità svolta da quest’ul mo (cd. sponsorizzazione “tecnica”). In tal caso il reciproco scambio tra prestazione e controprestazione tra i sogge deve essere considerato nell’ambito di operazioni permuta ve, le quali sono espressamente disciplinate ai fini IVA dall’art. 11 del D.P.R. n. 633/1972 e sogge e a tassazione separata. In tal caso, la base imponibile di ciascuna operazione è cos tuita dal “valore normale” del bene o servizio scambiato mentre il momento imposi vo coincide con l’effe uazione della seconda operazione, essendo quest’ul ma il corrispe vo della prima.

La sponsorizzazione nel se ore dei beni culturali

Il se ore culturale è senza dubbio idoneo per la diffusione di contra di sponsorizzazione, in relazione alla visibilità di mol dei beni che possono essere ogge o della sponsorizzazione. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio iden fica i contra di sponsorizzazione all’art. 120, così come modificato dal d.lgs. 62/2008. Tale disposizione, ampliando l’ambito sogge vo e ogge vo di applicazione della disciplina di cui all’art. 120 del Codice e eliminando il riferimento esclusivo ai sogge priva come possibili sponsor di inizia ve pubbliche, definisce sponsorizzazione di beni culturali “qualsiasi contributo, anche in beni o servizi, erogato per la proge azione o l'a uazione di inizia ve in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'a vità o il prodo o dell'a vità del sogge o erogante”. La norma amplia anche l'ogge o della sponsorizzazione, aggiungendo alle inizia ve del ministero, regioni ed en territoriali, anche quelle di “altri sogge pubblici” e precisando che, sul versante dei beneficiari priva , si deve tra are o di inizia ve di “persone giuridiche private senza fine di lucro” o di inizia ve di “sogge priva su beni culturali di loro proprietà” anche se per ques ul mi ha affidato al sudde o Ministero il compito di procedere ad una previa verifica della compa bilità delle inizia ve proge ate con le esigenze della tutela da assicurare ai beni da promuovere e pubblicizzare. Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 120 la partecipazione dei priva può estendersi non solo alle a vità di valorizzazione ma anche alla tutela del patrimonio culturale, ruolo che altrimen potrebbe

essere riconosciuto a sogge priva solo se proprietari, possessori o detentori del bene da tutelare. L’ammissibilità del contra o di sponsorizzazione di beni culturali è sogge a ad alcune limitazioni, evincibili dallo stesso art. 120, comma 2 che testualmente recita: “la promozione di cui al comma 1 avviene a raverso l’associazione del nome, del marchio, dell’immagine, dell’a vità o del prodo o all’inizia va ogge o del contributo, in forme compa bili con il cara ere ar s co o storico, l’aspe o e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contra o di sponsorizzazione”. Lo stesso Codice prevede alcune disposizioni generali agli art. 20 e 21 che sono applicabili anche alle condizioni di ammissibilità dei contra di sponsorizzazione. Infa gli ar coli in ques one definiscono gli interven vieta in ambito di protezione e conservazione dei beni culturali e gli interven sogge ad autorizzazione ministeriale. Ulteriori limi sono rinvenibili nelle disposizioni generali di cui agli ar . 43 co. 2, l. 27.12.1997 n. 449 e 119 T.U. 18.8.2000 n. 267 secondo i quali il contra o di sponsorizzazione, anche nel se ore dei beni culturali, debba comunque perseguire l’interesse pubblico e non debba essere fonte di confli o di interessi pubblici e priva o di danno per immagine o a vità della pubblica amministrazione. Inoltre tale contra o deve essere assolutamente compa bile con le previsioni del d.lgs. 196/2003 (see bolle no n. 75/2006 del Garante sulla privacy) ed è tassa vamente escluso per tu e le inizia ve aven ad ogge o propaganda di natura poli ca, sindacale, filosofica o religiosa; produzione o distribuzione di tabacco, alcoolici o materiale pornografico o a sfondo sessuale; messaggi offensivi, espressioni di

Page 36: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

36

fana smo razzismo, odio o minaccia. Quanto al contenuto necessario del contra o, il terzo comma dell’art. 120 specifica che esso deve prevedere le modalità di erogazione del contributo, le forme a raverso le quali lo sponsor privato può esercitare un controllo sulla realizzazione dell'inizia va cui il contributo si riferisce. Come già rilevato per la disciplina generale del contra o di sponsorizzazione, anche nella sponsorizzazione culturale, nulla è previsto in relazione alle procedure da seguire per la scelta dello sponsor da parte dell’amministrazione.

La sponsorizzazione nel codice dei contra pubblici Un caso pico di contra o di sponsorizzazione è quello in cui lo sponsor privato non eroga una somma di denaro ma paga un corrispe vo consistente in lavori pubblici, servizi o forniture alla pubblica amministrazione, perme endo alla medesima di non pagare un fornitore e/o appaltatore conseguendo così un consistente risparmio di spesa. Tra asi di un contra o consensuale, a tolo oneroso e a prestazioni corrispe ve che può coinvolgere mol sogge (amministrazione, sponsor, realizzatore del lavoro o prestatore del servizio). L’Autorità di Vigilanza per i lavori pubblici si era già espressa posi vamente sul contra o di sponsorizzazione come strumento per la realizzazione di lavori pubblici e aveva escluso che a tale fa specie potesse applicarsi la norma va comunitaria e nazionale sugli appal pubblici in quanto il contra o di sponsorizzazione non comporta esborsi per la pubblica amministrazione e si concre zza, al

contrario, in un risparmio di spesa. La stessa Autorità aveva invece ritenuto applicabili le norme sulla qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori e aveva sancito l’obbligo delle amministrazioni di vigilanza sugli interven effe ua . La fa specie contra uale è allo stato a uale regolata dall’art. 26 del d.lgs. 163/2006 che così recita “1. Ai contra di sponsorizzazione e ai contra a ques assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aven ad ogge o i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interven di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni archite onici so opos a tutela ai sensi del decreto legisla vo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisi o realizza a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Tra ato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisi sogge vi dei proge s e degli esecutori del contra o. 2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impar sce le prescrizioni opportune in ordine alla proge azione, nonché alla direzione ed esecuzione del contra o.

L’ art. 26 si limita a richiamare l’applicazione dei principi del Tra ato dell’Unione Europea per la scelta dello sponsor mentre l’art. 27 si sofferma sui principi cui l’affidamento di incarichi deve ispirarsi. Nello specifico l’art. 27 così recita “l'affidamento dei contra pubblici aven ad ogge o lavori, servizi

forniture, esclusi, in tu o o in parte, dall'ambito di applicazione ogge va del presente codice, avviene nel rispe o dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di tra amento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorren , se compa bile con l'ogge o del contra o. L'affidamento dei contra di finanziamento, comunque s pula , dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o en aggiudicatori avviene nel rispe o dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorren . (comma così modificato dall’art.4, comma 2, le .a) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, conver to con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, poi integrato dal Decreto-legge 5/2012 in vigore dal 10/02/2012, conver to dalla Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 in vigore dal 07/04/2012). In riferimento a tali disposizioni, la Giurisprudenza amministra va ha avuto interpretazioni non sempre convergen . Riguardo alle modalità di scelta dello sponsor, Il Consiglio di Stato, nel parere sul Codice dei Contra Pubblici, aveva prima ritenuto insufficien le norme degli ar . 26 e 27, poi successivamente aveva affermato che l'amministrazione può offrire a chiunque una fornitura e un servizio gratui e ciò non implica che la stessa amministrazione me a in compe zione coloro che intendono operare in tal senso. Per quanto riguarda l’esecuzione del contra o, dall’analisi degli ar . 26 e 27 del codice dei contra pubblici, si evince che la pubblica amministrazione sponsorizzata deve impar re le prescrizioni opportune in ordine alla proge azione, direzione ed esecuzione del contra o. Inoltre la

Page 37: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

37

pubblica amministrazione stabilisce se è ammesso il subappalto e, in caso afferma vo ne stabilisce le condizioni di ammissibilità, prevedendo in tal caso l’applicazione dell‘art. 118 dello stesso codice. Occorre però precisare che tu o quanto de o in materia di scelta dello sponsor e di esecuzione del contra o, deve riferirsi solo all’ipotesi in cui la sponsorizzazione sia l’ogge o prevalente del contra o e non a quella in cui l’ogge o prevalente sia un altro contra o (ad esempio appalto) di lavori, servizi e forniture. Se infa l’ogge o prevalente del contra o è l’appalto e la sponsorizzazione cos tuisce solo il corrispe vo (tu o o parte di esso) dell’appaltatore, in tale ipotesi sarebbero applicabili le norme previste in materia di appal . In tal senso si è espressa anche la Giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha affermato che il corrispe vo della sponsorizzazione nell’affidamento di un appalto è legi mo se la clausola è prevista nel bando e se tale corrispe vo (sponsorizzazione) non snatura il principale fine della pubblica amministrazione, cioè l’appalto pubblico. Qualora l’appaltatore selezionato dalla pubblica amministrazione non sia sponsor ma a sua volta sia lui a ricercarne uno, non sono chiare quali le modalità cui l’appaltatore dovrà a enersi per la scelta dello sponsor e quali vincoli debba avere visto che comunque il sogge o sponsorizzato resta sempre una pubblica amministrazione. Se poi si considera che il corrispe vo (totale o parziale) della sponsorizzazione, a fronte della realizzazione di un lavoro pubblico o della erogazione di un servizio, può

coinvolgere non solo contra di appalto ma anche altre pologie di contra quali ad esempio i contra di concessione di lavori su inizia va pubblica di cui all’ art. 143 d.lgs. 163/2006 o privata, per il caso della finanza di proge o, ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. 163/2006, i contra di concessione di servizi su inizia va pubblica di cui all’art. 30 del d.lgs. 163/2006, i contra di concessione di servizi su inizia va privata, ai sensi dell’art. 278 del D.P.R. 207/2010, allora le problema che diventano oltremodo complesse. In tali casi, la sponsorizzazione può diventare un elemento di un più complesso e vasto rapporto di partenariato pubblico privato, ai sensi dell’art. 3 comma 15 ter del d.lgs. 163/2006. Tu o ciò premesso, il problema della sponsorizzazione legata alla realizzazione di lavori pubblici, servizi o forniture presenta problemi di par colare complessità. La fa specie della sponsorizzazione dell’amministrazione a fronte della quale il corrispe vo dello sponsor sia pagato a raverso un lavoro pubblico, un servizio, una fornitura, ovvero un intervento di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni archite onici, tu e fa specie previste dall’art. 26 del d.lgs. 163/2006, può andare di pari passo con la sponsorizzazione culturale di cui all’art. 120 comma 1 del codice dei beni culturali che, peraltro, prevede che la forma del corrispe vo pagato dallo sponsor possa assumere, oltre alla forma in denaro, anche quella di “beni e servizi”. Più in de aglio, potrebbe verificarsi il caso in cui a fronte della possibilità di sponsorizzare la proge azione o l’a uazione di inizia ve in ordine alla

tutela o alla valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi dell’art. 120, il contributo pagato dallo sponsor sia rappresentato da una prestazione regolata dal codice dei contra pubblici di cui al d.lgs. 163/2006. In tale caso si applicheranno le norme de ate dal codice dei contra pubblici anche alla sponsorizzazione culturale, oltre alle norme specifiche statuite nel codice dei beni culturali.

La disciplina speciale dei contra di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aven ad ogge o beni culturali Tale fa specie è stata recentemente disciplinata dal D.L. 5/2012 (c.d. decreto semplificazioni”), conver to con l. 35/2012, che ha inserito nel codice dei contra pubblici due disposizioni, quella di cui all'art. 26 comma 2 bis e quella di cui all'art. 199 bis. La disposizione di cui all’art. 26 comma 2 bis rimanda all’art. 199-bis prevedendo che “Ai contra di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aven ad ogge o beni culturali si applicano altresì le disposizioni dell'ar colo 199-bis del presente codice” e la disposizione di cui all’art. 199 bis (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor) prevede che:

1. Al fine di assicurare il rispe o dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di tra amento, trasparenza, proporzionalità, di cui all'ar colo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competen per la realizzazione degli interven rela vi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'ar colo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli

Page 38: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

38

interven . A tal fine provvedono a predisporre i rela vi studi di fa bilità, anche semplifica , o i proge preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseri gli interven per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito is tuzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di de a pubblicazione è dato avviso su almeno due dei principali quo diani a diffusione nazionale e nella Gazze a Ufficiale della Repubblica italiana, nonché per contra di importo superiore alle soglie di cui all'ar colo 28, nella Gazze a Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso con ene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso è altresì specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispe vi dell'appalto dovu dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla proge azione e alla realizzazione di parte o di tu o l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indica gli elemen e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i sogge interessa possono far pervenire offerte impegna ve di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate dire amente dall'amministrazione

aggiudicatrice o, in caso di interven il cui valore s mato al ne o dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di par colare complessità, mediante una commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a s lare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliora ve, stabilendo il termine ul mo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla s pula del contra o di sponsorizzazione con il sogge o che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizza va giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.

2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tu e le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisi degli offeren e delle offerte, o non siano risponden ai requisi formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria inizia va lo sponsor con cui negoziare il contra o di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I proge per i quali non sono pervenute offerte u li, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblica nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo. 3. Restano fermi i presuppos e i requisi di compa bilità stabili dall'ar colo 120 del decreto legisla vo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i requisi di partecipazione di ordine generale dei

partecipan stabili nell'ar colo 38 del presente codice, nonché, per i sogge incarica di tu a o di parte della realizzazione degli interven , i requisi di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli ar coli 39, 40, 41 e 42, oltre ai requisi speciali e ulteriori di cui all'ar colo 201 del presente codice”. Elemento importante previsto dall'art. 199 bis è la dis nzione tra due forme di sponsorizzazione, entrambe ammissibili, e la cui scelta deve essere resa pubblica nel bando di gara. La prima forma è definita “di puro finanziamento” ove lo sponsor assume le obbligazioni di pagamento dei corrispe vi dell'appalto dovu dall'amministrazione ma rimane estraneo all'esecuzione dell'appalto. Tale fa specie è simile a quella indicata dall'art. 120 del codice dei beni culturali (lo sponsor infa paga un corrispe vo in danaro) ma se ne differenzia perché il corrispe vo in danaro pagato dallo sponsor rimane legato all'esecuzione di un appalto (di lavori, servizi, e forniture). La seconda forma è definita “sponsorizzazione tecnica”, consistente nella fa specie disciplinata dal codice dei contra pubblici, ovvero quella in cui il corrispe vo pagato dallo sponsor consiste nell'esecuzione di un appalto di lavori, servizi e forniture. Secondo la stessa disposizione, peraltro, tale fa specie cos tuisce una “forma di partenariato pubblico privato” di cui all'art. 3 comma 15 ter del d.lgs. 163/2006. Il presupposto è che, pur essendo un contra o a prestazioni corrispe ve, è comunque un contra o che avvantaggia la pubblica amministrazione senza gravare in alcun

Page 39: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

39

modo sulla spesa pubblica. Se tra asi di corrispe vo pagato in danaro, rappresenta un ricavo, se invece il corrispe vo è pagato in beni o servizi , rappresenta un risparmio di spesa. Tale flessibilità si evince anche dall’analisi dell'art. 120 del codice dei beni culturali, ove non c’è alcun riferimento alle modalità di scelta dello sponsor e poco si dice in merito al contenuto del contra o e alla sua esecuzione. Il contra o di sponsorizzazione culturale prevede limi solo in relazione alla natura del bene ogge o della sponsorizzazione e alla necessità che la contribuzione dello sponsor privato sia finalizzata alla sua tutela e valorizzazione. Anche l’art. 26 del codice dei contra pubblici, per il caso di corrispe vo dello sponsor consistente in lavori, servizi o forniture ovvero in interven di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni archite onici so opos a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004, nonché l’art. 199-bis che riguarda la sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture avente ad ogge o beni culturali, và nel senso di mantenere una certa flessibilità necessaria per favorire l’approccio a tali forme contra uali da parte del se ore priva s co senza che ciò significhi però totale arbitrarietà da parte della pubblica amministrazione nella scelta dello sponsor. Siamo d’accordo con la do rina prevalente nel considerare questo approccio legisla vo un modo per garan re il perseguimento dell’interesse pubblico salvaguardando allo stesso tempo il principio di libera concorrenza che la stessa pubblica amministrazione deve tutelare a uando le regole cos tuzionali dell’imparzialità e del buon andamento sancite dall’art. 97 della Cos tuzione. In altre parole, la pubblica

amministrazione, scegliendo lo sponsor, sceglierà il sogge o in grado di meglio remunerare lo sfru amento della sua immagine ma allo stesso tempo il sogge o che effe ua la sponsorizzazione ha la possibilità di acquisire un vantaggio compe vo rispe o alla concorrenza per il fa o stesso di associare alla sua contribuzione il nome o l’immagine della pubblica amministrazione medesima. L’amministrazione, nella scelta dello sponsor dovrà rispe are il principio di concorrenzialità imposto dal diri o comunitario. Quindi i singoli Sta membri, pur rimanendo liberi di stabilire le norma ve e le procedure, sono sempre tenu al rispe o dei principi generali derivan dal Tra ato e dalle dire ve comunitarie, quali ad esempio quelli ineren la parità di tra amento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, che, peraltro, devono considerarsi implicitamente contenu in quello più ampio della libera concorrenza. Di tali principi la Giurisprudenza della Corte di Gius zia ha da tempo delineato contenu e applicazioni pra che in ordine alla selezione di un contraente privato della pubblica amministrazione ma l’analisi dei medesimi non è ogge o di tra azione nel corso del presente lavoro. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Tu o ciò premesso, il contra o di sponsorizzazione culturale appare al momento quello più confacente alle esigenze delle imprese in quanto presenta i seguen vantaggi: a. spendibilità dell’immagine dello

sponsor. Il mancato ritorno di immagine conseguente all’u lizzo dell’agevolazione specifica proposta per le erogazioni liberali, oltre che i

suoi oneri procedurali, fa sì che difficilmente un’impresa proceda all’allocazione delle risorse u lizzando tale metodologia ma più volen eri u lizzi lo strumento della sponsorizzazione;

b. flessibilità dell’intervento, essendo consen to allo sponsor non solo la scelta dell’inizia va da finanziare ma anche la sua partecipazione nella ges one dell’inizia va stessa;

c. piena deducibilità fiscale delle risorse des nate, essendo le medesime fiscalmente equiparate ad una spesa di pubblicità.

Tale contra o presenta tu avia alcuni svantaggi, di seguito rappresenta : a. impossibilità di estendere tale

pologia contra uale ai priva poiché, in base alla legislazione fiscale vigente, il privato non ha diri o ad alcun beneficio fiscale (la sponsorizzazione culturale, essendo una spesa di pubblicità, consente la deduzione fiscale solo nell’ambito del reddito d’impresa);

b. assogge abilità ad IVA del contra o di sponsorizzazione culturale. So o tale ul mo profilo, si potrebbe pensare;

c. u lizzabilità di tale strumento solo per i “grandi even ”, gli unici che possono assicurare allo sponsor quel ritorno di immagine adeguato a gius ficare la sua contribuzione;

d. mancanza di una disciplina legisla va , sia fiscale che civilis co – amministra va, che definisca compiutamente tale strumento contra uale, al fine di evitare possibili problema che interpreta ve.

Alla luce di quanto sopra e volendo individuare possibili miglioramen e

Page 40: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

40

scenari evolu vi che consolidino il contra o di sponsorizzazione culturale, strumento oramai affermato e diffuso nel mondo imprenditoriale, è auspicabile innanzitu o una chiara regolamentazione civilis co - amministra va quanto fiscale del contra o medesimo che riduca al minimo eventuali interpretazioni divergen sulle cara eris che del contra o e sui suoi profili di contabilizzazione e deducibilità fiscale. Infa se, rela vamente allo sponsor, non vi sono par colari problema che nell’u lizzo del contra o di sponsorizzazione, che anzi viene preferito al mecena smo in quanto più flessibile e più vantaggioso anche so o il profilo tributario, l’u lizzo di tale

pologia contra uale potrebbe divenire in prospe va meno conveniente nel caso in cui l’orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione (che ha a ribuito alle spese per la sponsorizzazione il regime fiscale delle spese di rappresentanza) si consolidasse in futuro, rendendo più onerosi i contra di sponsorizzazione. Inoltre sarebbe opportuno rifle ere sull’applicazione di un’aliquota IVA agevolata o ad ogni modo su una rivisitazione del sistema di detraibilità dell’IVA al fine di evitare le cri cità in capo allo sponsee in merito all’applicazione dell’IVA su quanto ricevuto a tolo di sponsorizzazione, specialmente nel caso in cui le prestazioni erogate dallo sponsee siano esen ai fini IVA, come in precedenza argomentato. Inoltre, al fine di incen vare la partecipazione delle imprese ai c.d. “piccoli even ”, diventa assolutamente prioritario ripensare ad una forma più moderna di mecena smo culturale ove l’impresa rivesta un ruolo cardine sia nella realizzazione e ges one dell’inizia va culturale che nella

possibilità di conseguire un ritorno di immagine dalla sua partecipazione all’inizia va culturale. Ciò appare oltremodo interessante alla luce del fa o che l’impresa sarebbe s molata, per il finanziamento dei piccoli even , ad u lizzare forme contra uali più confacen allo scopo, non essendo il contra o di sponsorizzazione ritenuto ada o per tali pologie di even . Quanto ai priva e alla luce di quanto espresso nei preceden paragrafi, le indicazioni da seguire in un o ca futura riguardano prevalentemente: a. la semplificazione delle a uali

procedure burocra che che disciplinano l’a uale regime fiscale delle erogazioni liberali per la cultura;

b. una maggiore a enzione alle campagne di sensibilizzazione del privato a favore della cultura, troppo spesso lasciate alle inizia ve delle singole amministrazioni locali e non par colarmente con nue e incisive rispe o a quanto fa o per altre inizia ve sociali. Tali campagne devono prevedere adegua sistemi di selezione e pubblicizzazione delle inizia ve culturali e di individuazione delle pologie di sogge finanziatori (associazioni e quant’altro) in grado di interfacciarsi con l’ente pubblico per la ges one dell’inizia va. Resta evidente che a tali sogge dovrebbero essere riservate delle condizioni “di favore” rispe o all’inizia va culturale sponsorizzata prevedendo ad esempio un diri o a biglie sconta , a visite guidate e/o riservate etc.. Resta evidente che si pone comunque il problema della disponibilità dei fondi necessari per finanziare tali campagne, in un momento economico che appare

alquanto delicato; c. aumento delle detrazioni fiscali.

Occorrerebbe rifle ere, compa bilmente con le esigenze di ge to dello Stato italiano, su tale aspe o anche eventualmente con l’indicazione di soglie di progressività legate a parametri considera rilevan (ad esempio il reddito imponibile della persona fisica). La “parziarietà” del risparmio derivante dall’agevolazione fiscale consente un risparmio finanziario limitato al rapporto tra l’ammontare della spesa e l’aliquota marginale del contribuente rappresentando quindi un evidente disincen vo laddove invece una norma agevola va che garan sca la detrazione totale di quanto speso susciterebbe il sicuro interesse del privato;

d. unificazione di norme sparse in diversi tes di legge. La loro scarsa conoscenza, ivi incluse quelle agevola ve, e la loro frammentarietà e confliggenza non facilita la partecipazione di un privato o di un impresa alla determinazione del proprio reddito imponibile.

L’intervento priva s co nei beni culturali: i modelli di partenariato pubblico privato

Nonostante la rilevanza dei beni culturali in Italia sia in termini qualita vi che quan ta vi, negli ul mi anni la crisi economica ha prepotentemente inves to anche il sistema dei beni culturali richiedendo tagli di spesa pubblica che hanno limitato le risorse a disposizione per il se ore. In tale contesto, si è reso indispensabile

Page 41: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

41

favorire l’intervento priva s co e ciò è stato fa o sia tramite il sistema agevola vo delle erogazioni liberali che tramite quello delle sponsorizzazioni. Per le mo vazioni già in precedenza esaminate (rido a convenienza fiscale, mancata visibilità, ritorno di immagine non adeguato per il sogge o erogante, lungaggini burocra che, presenza e concorrenza di altre forme di donazione per scopi umanitari, sanitari e sociali), il sistema delle erogazioni liberali non ha portato risulta soddisfacen . Riguardo invece al sistema delle sponsorizzazioni, queste ul me presentano l’indubbio vantaggio di consen re un ritorno di immagine allo sponsor e garan rgli un potenziale vantaggio commerciale, grazie alla pubblicità, rispe o ai suoi concorren . Occorre comunque osservare che in entrambi gli strumen ci troviamo di fronte ad un sogge o privato (l’erogante e/o sponsor) e ad un sogge o pubblico (il beneficiario dell’erogazione) ove il sogge o privato assume esclusivamente una funzione di finanziatore e il sogge o pubblico resta responsabile della governance del bene culturale, ossia della sua tutela, valorizzazione e ges one. Vi è stata negli anni una forte diffidenza nei confron di forme contra uali e/o altre pologie di accordi che garan ssero ai priva una maggiore partecipazione alla ges one dei beni culturali. Ciò perché si riteneva che le esigenze di tutela, conservazione e u lizzazione del bene culturale in conformità all’interesse pubblico fossero di assoluta competenza del sogge o pubblico e non fosse possibile pensare ad un qualunque esercizio di una a vità imprenditoriale da parte di un privato. Tu avia tale convinzione necessita di essere rivista alla luce dei cambiamen in corso nella società e di fronte alla

evidenza che i vincoli di bilancio impos alle amministrazioni pubbliche rendono sempre più difficile per le medesime tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale. La necessità di esplorare soluzioni alterna ve trova la sua ragion d’essere anche nella stre a correlazione esistente fra il se ore culturale e il se ore del turismo. Ques due se ori sono stre amente collega nel senso che l’uno può essere un volano per lo sviluppo dell’altro. Il nostro Paese è ricco di cultura e bellezze naturali e una adeguata valorizzazione e promozione del patrimonio culturale esistente porterebbe importan benefici al se ore del turismo cui la nostra economia è in gran parte legata e alle singole a vità del territorio. Nella ricerca di schemi contra uali “alterna vi” occorre tu avia far presente che già ad esempio nel se ore della contra ualis ca pubblica di lavori, servizi e forniture, si sono sviluppa nuovi modelli contra uali, riconducibili al fenomeno del c.d. partenariato pubblico privato. Tali modelli potrebbero essere u lizza anche nel se ore dei beni culturali nei limi in cui si riesca a conciliare l’obie vo del profi o e dell’efficienza economica, pico di un sogge o privato, con l’esigenza della fruibilità colle va della cultura e della necessità che il bene culturale venga u lizzato con modalità compa bili con la natura stessa del bene. Perché ciò avvenga occorre considerare la par colare natura e disciplina del bene culturale. Infa , come già precedentemente asserito, la Cos tuzione prevede all’art.9 che la tutela del bene culturale debba essere necessariamente garan ta dalla Repubblica e lo stesso Codice dei Beni Culturali prevede all’art. 3, comma 1 che la tutela del bene culturale consiste

“nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle a vità dire e, sulla base di un’adeguata a vità conosci va, ad individuare i beni cos tuen il patrimonio culturale ed a garan rne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”. Secondo il secondo comma del medesimo art. 3, “l’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche a raverso provvedimen vol a conformare e regolare diri e comportamen ineren al patrimonio culturale”. Il successivo art. 4 afferma che “al fine di garan re l’esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell’ar colo 118 della Cos tuzione, le funzioni stesse sono a ribuite al Ministero per i beni e le a vità culturali..., che le esercita dire amente o ne può conferire l’esercizio alle regioni….”. Il conce o di fruizione diffusa limita, evidentemente, l’interesse del privato verso forme di partecipazione dire a alle inizia ve culturali coinvolgendolo più in un o ca di valorizzazione delle medesime compa bilmente con quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del codice dei beni culturali che afferma che “La Repubblica favorisce e sos ene la partecipazione dei sogge priva , singoli o associa , alla valorizzazione del patrimonio culturale”. Ovviamente, la valorizzazione, anche a raverso l'apporto privato, dovrà essere a uata “in forme compa bili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze” come previsto dallo stesso Art. 6 comma 2 del d.lgs. 42/2004. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del d.lgs. 42/2004, “la valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle a vità dire e a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di u lizzazione e

Page 42: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

42

fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interven di conservazione del patrimonio culturale”. Entro tali limi e, dunque, con riferimento alla sola valorizzazione, anche i beni culturali potranno essere ogge o di contra di partenariato pubblico privato. Sulle problema che di cui al partenariato pubblico privato si è già espressa la Commissione delle Comunità Europee, con il “Libro Verde rela vo ai partenaria pubblico priva ed al diri o comunitario degli appal pubblici e delle concessioni”, che ha suggerito alcune linee guida ineren sia la fase di selezione del partner privato, quanto quella dell’esecuzione. Senza entrare nel merito delle singole disposizioni, si rileva in questa sede che la Commissione ha analizzato tu e le possibili ipotesi di cooperazione tra le autorità pubbliche e imprese private che abbiano come obie vo gli aspe connessi alla ges one in senso lato di un’infrastru ura o la fornitura di un servizio. La definizione di “partenariato pubblico privato” è già del resto stata recepita nel nostro ordinamento interno. Bas pensare all’art. 2 comma 1 le era a) del d.lgs. 152/2008 che ha introdo o l’art. 3 comma 15 ter nel d.lgs. 167/2006 il quale afferma che i contra di partenariato pubblico privato sono “contra aven per ogge o una o più prestazioni quali la proge azione, la costruzione, la ges one o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica u lità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di priva , anche in forme diverse, di tali

prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigen ”. La norma introduce possibili pologie contra uali fra le quali la concessione di lavori e servizi e l’affidamento di lavori e servizi tramite finanza di proge o, modelli che potrebbero essere u lizza anche nel se ore dei beni culturali. In tal senso si ricorda che il Codice dei beni culturali prevede all’art. 115 comma 3 del d.lgs. 42/2004 che la ges one privata (c.d. indire a), avente ad ogge o l'a vità di valorizzazione del bene culturale, sia “a uata tramite a) affidamento dire o a is tuzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri sogge , cos tui o partecipa , in misura prevalente, dall’amministrazione pubblica cui i beni appartengono; b) concessione a terzi in base ai criteri indica ai commi 4 e 5”. Tali affidamen e/o concessioni sono regolate (art. 115 comma 8) mediante “contra o di servizio, nel quale sono specifica , tra l'altro, i livelli qualita vi di erogazione del servizio e di professionalità degli adde nonché i poteri di indirizzo e controllo spe an al

tolare dell’a vità o del servizio”. Lo stesso art. 116 ribadisce il principio che “i beni culturali che siano sta conferi o concessi in uso ai sensi dell'art. 115, commi 9 e 10, restano a tu gli effe assogge a al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero, che provvede anche su richiesta ovvero nei confron del sogge o conferitario o concessionario dell’uso dei beni medesimi”. Lo stesso modello di ges one riguarda anche i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico is tui negli is tu e nei luoghi della cultura come previsto dall’art. 117 del d.lgs. 42/2004.

Si tra a dei seguen servizi: a. “Il servizio editoriale e di vendita

riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informa ci, ogni altro materiale informa vo, e le riproduzioni di beni culturali;

b. i servizi riguardan beni librari e archivis ci per la fornitura di riproduzioni e il recapito del pres to bibliotecario;

c. la ges one di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d. la ges one dei pun vendita e l’u lizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e. i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intra enimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza dida ca, i centri di incontro;

f. i servizi di caffe eria, di ristorazione, di guardaroba;

g. l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di inizia ve promozionali”.

Anche il codice dei contra pubblici, con ene disposizioni che prevedono l'u lizzo del modello della concessione per i beni culturali. L'art. 197 comma 1 rimanda alla parte II, tolo III, capo II, ovvero alle norme sulla concessione di lavori pubblici; il successivo comma 3 rimanda alla parte II, tolo III, capo III, sulla finanza di proge o all' “affidamento di lavori e servizi rela vi ai beni culturali”. La presenza di tali disposizioni dimostra come il modello concessorio possa essere u lizzato per il se ore dei beni culturali. A tale conclusione è pervenuta anche l'Autorità di Vigilanza sui contra pubblici che, con deliberazione n. 37 del 22.04.2009 ha sancito la conformità al

Page 43: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

43

disposto dell’art. 197, comma 3, della concessione a priva della ges one temporanea di beni culturali so opos a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004, mediante l’is tuto del project financing. Da ul mo si ri ene opportuno segnalare che, nel corso degli anni, c’è stata una vasta diffusione di organizzazioni (associazioni, Onlus, volontariato, fondazioni) all’interno delle quali operano per la soddisfazione di interessi generali sogge priva di varia natura , par colarmente impegna nel se ore delle a vità culturali. Tu avia alla luce della sostanziale inesistenza di vincoli cos tuzionali par colari alla presenza del privato nella ges one delle inizia ve culturali e alla sempre maggiore necessità di a rarre capitali priva per la tutela, valorizzazione e ges one del patrimonio culturale, diventa necessario pervenire ad una sinergia sempre più stre a fra pubblico e privato ove l’Amministrazione man ene il suo imprescindibile ruolo di indirizzo e di controllo ma si lasci al privato una adeguata autonomia ges onale sogge a ad una eventuale revoca dal sogge o pubblico qualora gli a pos in essere dal privato non siano compa bili con le esigenze di tutela dell’interesse pubblico.

BILBAO EFFECT: IL MUSEO GUGGENHEIM DI BILBAO

di Antonio Mansueto e Franca Lamantea

La storia Le premesse per la nascita di quella che è diventata la più grande opera pubblica della ci à basca di Bilbao risalgono alla fine degli anni ‘70, durante i quali le trasformazioni economiche e sociali alterarono il sistema economico

mondiale, pregiudicando in modo par colare i se ori da sempre alla base dell’industria, vale a dire la siderurgia, la costruzione navale e il tessile. Tu o questo ebbe delle for ripercussioni anche sul tessuto industriale di Bilbao e la decadenza del sistema industriale di

base portò con sé al tassi di disoccupazione, il degrado dell’ambiente e del tessuto urbano, l’emigrazione e la nascita di problemi di emarginazione sociale. Per far fronte a questa grave crisi,

Bilbao Effect: Il Museo Guggenheim di Bilbao

Pinacoteca di Brera

Page 44: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

44

l’amministrazione basca sviluppò un piano di riorganizzazione e rivitalizzazione della ci à, scomme endo su un nuovo modello di futuro. Il proposito era quello di creare una nuova capitale del terziario avanzato e un luogo di interesse turis co e culturale. Così le autorità basche elaborarono e svilupparono una pianificazione urbanis ca e strategica, avvalendosi anche, per i proge di par colare rilievo, della collaborazione di archite di fama internazionale. Questa strategia di rinnovamento prevedeva in par colare: accessibilità esterna e mobilità interna della metropoli; rigenerazione ambientale e urbana; inves mento in risorse umane e trasformazione tecnologica; centralità culturale. Sulla scia di questo disegno sono sor il “Palazzo Euskalduna dei Congressi e della Musica”, la nuova linea della metropolitana e il “Ponte Blanco” e si è provveduto all’ampliamento dell’aeroporto e al miglioramento della rete di biblioteche. Inoltre si è dato corso all’o mizzazione del “Museo delle Belle Ar ” e del “Teatro Arriaga”, è stata avviata una nuova stagione d’opera e sono sta crea campi da golf. La stella in questo proge o di rilancio della ci à era rappresentata dall’idea della realizzazione di un nuovo Museo Guggenheim a Bilbao, un museo che nelle intenzioni strategiche delle autorità basche avesse la potenzialità di trasformarsi in un emblema della ci à e allo stesso tempo facesse entrare Bilbao nel circuito delle esposizioni d’arte delle principali capitali del mondo. Il problema principale è stato rappresentato dal rifiuto che il proge o ha suscitato nella ci adinanza di Bilbao, la quale non comprendeva i mo vi per cui si volessero inves re risorse di proporzioni così ingen nella costruzione

di un museo in un momento di crisi economica per l’industria. La ci adinanza di Bilbao non aveva inteso che la proposta di museo presentata dalle is tuzioni basche, oltre alla importante componente culturale, intendeva avere anche una rilevanza economica. In pra ca, l’idea che le autorità basche volevano trasme ere era che la cultura doveva sme ere di essere vista come una spesa, per essere considerata un inves mento. Nel 1991 sono comincia i conta tra l’amministrazione basca e la Fondazione Solomon R. Guggenheim, tolare del famosissimo “Solomon R. Guggenheim Museum” di New York, che in questa ci à ha due sedi, nonché di altri musei Guggenheim nelle ci à di Venezia e Berlino. Senza grosse difficoltà, l’accordo venne formalizzato entro il 1992 e, di conseguenza, si organizzò immediatamente il concorso per assegnare il proge o. La rapidità nel raggiungimento dell’accordo può essere spiegata a raverso la formidabile sinergia di inten tra le due par coinvolte. Oltre che agli aspe ar s ci, culturali ed educa vi, l’amministrazione ci adina era interessata alla realizzazione di un edificio che, con il suo splendore e il suo pres gio, riuscisse ad esercitare una forte a razione sui visitatori spagnoli e stranieri. Da questo punto di vista la Fondazione Guggenheim, con tu o il suo patrimonio, le sue a vità e la sua esperienza, forniva il massimo delle garanzie. Per la Fondazione Guggenheim, d’altra parte, una delle esigenze primarie era ed è tu ora quella di espandersi, ramificarsi nel mondo e creare una sorta di network internazionale di musei, allo scopo di far circolare le grandi mostre prodo e

dall’is tuzione e di far ruotare par dell’enorme collezione permanente. Inoltre la Fondazione Guggenheim riusciva in tal modo a dividere i propri cos opera vi – retribuzioni, cataloghi, sviluppo delle mostre e così via – fra i musei di New York, Berlino, Venezia e ora anche Bilbao, con nuando ad operare all’interno della propria is tuzione, mantenendo i propri standard e fissando il proprio calendario. Il concorso per la realizzazione del proge o è stato vinto dal famoso archite o americano Frank O. Gehry; dall’appalto del proge o al termine dei lavori trascorsero qua ro anni e il Museo Guggenheim di Bilbao fu aperto al pubblico il 19 o obre 1997. Vediamo più nel de aglio le cara eris che dell’edificio.

Le cara eris che del proge o

L’edificio del Museo Guggenheim di Bilbao è collocato in un sito di forma irregolare che segna il centro di un triangolo culturale formato dal “Museo delle Belle Ar ”, dall’Universidad de Deusto e dal vecchio Municipio. L’area di circa 32.500 metri quadra , precedentemente occupata da una fabbrica e da un parcheggio, è intersecata dal Puente de la Salve, che cos tuisce una delle principali entrate del traffico automobilis co nella ci à. Il proge o di Gehry ha assunto come dato di partenza proprio questa intersezione urbana; infa nella visione di questo archite o i musei d'arte sono pun di intersezione per tu e le grandi ci à del mondo e l’area di questo proge o, collocata sull’ansa del fiume Nerviòn, ha permesso a Gehry di creare quel genere di intersezione a Bilbao. La costruzione, che per la parte che si affaccia sulle sponde del fiume Nerviòn,

Page 45: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

45

arriva fino a 16 metri so o il livello del resto della ci à di Bilbao, si presenta come una straordinaria combinazione di forme intersecate fra di loro, che sembrano sbocciare come i petali di una rosa. I blocchi ortogonali di pietra calcarea contrastano con altri blocchi dalle forme ricurve; tu i blocchi sono rives in tanio, mentre le vetrate sono in cristallo per fornire all’edificio luci e trasparenze. La superficie metallica ricurva crea incredibili giochi di riflessi e ombre, che conferiscono all’edificio un aspe o sempre diverso al mutare della luce e delle ore del giorno. Con le sue geometrie curve, le prospe ve sbilenche, le superfici apparentemente non finite, il Guggenheim di Bilbao chiude in maniera spe acolare le principali visuali della ci à. Sulla sponda del fiume le masse sinuose digradano, mentre al di là del fiume si innalzano a formare una so le torre inclinata, in pietra. Le vetrate sono state proge ate e realizzate al fine di proteggere le opere d’arte dal calore e dai raggi solari, mentre i pannelli di tanio dello spessore di mezzo millimetro che rivestono la maggior parte dell’edificio sono garan te per durare cen naia di anni. Nel complesso, la stru ura proge ata da Gehry risulta essere una creazione archite onica veramente spe acolare, che, a colpo d’occhio, appare come un’enorme scultura sullo sfondo della ci à. I visitatori che provengono dalla calle Iparraguirre, una delle principali strade di Bilbao che tagliano in due diagonalmente il centro della ci à, vengono guida dire amente all’entrata principale: l’idea è stata quella di accedere dalla ci à dire amente alle porte del Museo. I visitatori possono

raggiungere l’ingresso principale del Museo scendendo una larga scalinata: proprio questa scalinata discendente rappresenta una delle tante par colarità archite oniche di questo edificio, essendo una cara eris ca non frequente negli edifici is tuzionali. La realizzazione della scalinata discendente, in realtà, rappresenta l’ar ficio archite onico per risolvere la differenza tra il livello del fiume e il livello del centro della ci à; inoltre perme e a una costruzione avente una superficie di più di 24.000 metri quadra e altezza di più di 50 metri di inserirsi nel paesaggio ci adino senza sovrastare gli edifici vicini. Cao ca soltanto all’apparenza, la stru ura dell’edificio è in realtà estremamente funzionale. E’ disposto su tre piani, più uno, dedicato agli impian . I visitatori, dopo aver a raversato la Hall per avviarsi verso le sale esposi ve, accedono immediatamente all’Atrio, che è il vero cuore del Museo e rappresenta una delle creazioni più eccentriche nell’ambito del proge o di Gehry, cara erizzato da una cupola di metallo a forma di fiore che perme e l’ingresso di un fascio di luce ad illuminare l’ambiente caldo ed invitante. Dall’Atrio, i visitatori possono recarsi su una terrazza, affacciata su un laghe o ar ficiale, che ha una volta, una sorta di te o, sorre o soltanto da una colonna di pietra. La larga scalinata discendente, concepita come uno stratagemma per assorbire ed integrare il Puente de la Salve nella stru ura globale dell’edificio, cos tuisce anche una pubblica via di accesso che perme e ai pedoni di raggiungere il resto della ci à.

Le sale esposi ve, come abbiamo già accennato, sono disposte su tre piani organizza intorno all’Atrio centrale e

sono collegate da una serie di corridoi, passerelle sospese, ascensori di vetro e scale. Lo spazio esposi vo complessivo è di circa 11.000 metri quadra , distribui in diciannove sale. Dieci di queste hanno una forma piu osto regolare e possono essere riconosciute dall’esterno poiché sono state ricavate negli spazi in pietra, quindi hanno le finiture in pietra. Le altre nove invece hanno una pianta più irregolare e possono essere riconosciute dall’esterno, oltre che per le forme archite oniche inusuali, anche dal fa o che, essendo state realizzate negli spazi in tanio, creano dei notevoli contras con le sale in pietra.

Unica nel suo genere è la galleria chiamata “El Pez” (Il Pesce). E’ una vas ssima sala delle dimensioni di 130 metri di lunghezza per 30 di larghezza, priva di colonne portan , che passa so o il Puente de la Salve. Questa sala è riservata alle creazioni di grande formato e alle mostre temporanee; infa proprio per sopportare il passaggio delle migliaia di visitatori e del personale del museo, nonché semplicemente il peso delle opere d’arte di notevoli dimensioni, in questa sala si trova una pavimentazione di una par colare resistenza adeguata alle esigenze sopra descri e. Vista dall’esterno, questa sala scivola so o il Puente de la Salve e risalendo si “scontra” con la parte finale della torre in pietra, che abbraccia il ponte e lo assorbe nell’edificio.

L’a vità esposi va e le collezioni Il Museo Guggenheim di Bilbao, è sorto con l’obie vo di cos tuire una collezione permanente in grado di rappresentare le principali tendenze dell’arte contemporanea a par re dagli anni ’50, con un’a enzione par colare agli ar s baschi e spagnoli.

Page 46: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

46

Le linee fondamentali della poli ca di acquisizione del museo, che, come abbiamo già ricordato è amministrato dalla Fondazione Solomon R. Guggeheim, sono le seguen : • comprare singoli capolavori, in grado

di documentare la fase fondamentale dell’a vità di importan ar s internazionali;

• comprare gruppi di opere di uno stesso autore, in grado di delinearne integralmente l’evoluzione s lis ca;

• commissionare agli ar s opere e installazioni, in rapporto a par colari spazi museali;

• acquistare opere di ar s moderni e contemporanei, baschi e spagnoli, con lo scopo da un lato di creare una panoramica completa dell’arte locale e nazionale e dall’altro di s molare la produzione ar s ca locale.

Da gli obie vi, l’intervento della Fondazione Guggenheim si è rivelata di importanza strategica fondamentale. La possibilità di ospitare a rotazione nuclei di opere del ‘900, provenien dalle altre sedi della Fondazione (che ricordiamo ancora una volta sono New York, Venezia e Berlino), consente di presentare al pubblico una selezione di capolavori dell’arte moderna di cui altrimen il museo non potrebbe disporre, date le quotazioni al ssime. Allo stesso tempo, però, la vasta esperienza in fa di acquisizioni e i conta internazionali della Fondazione Guggenheim garan scono una maggiore incisività sul fronte degli acquis di opere recen .

Esemplifica vi del primo punto della poli ca di acquisizione sono alcuni capolavori di grandi autori del dopoguerra europeo e americano, acquista con fondi messi a disposizione

dall’amministrazione dei Paesi Baschi: Willem de Kooning (Un tled del 1952 e Villa Borghese del 1960), Robert Motherwell (Phoenician Red Studio, 1977), Mark Rothko (Un tled, 1952) Clyfford S ll (Un tled, 1962) per citarne alcuni.

Due autori, rappresenta ciascuno da nuclei di più opere, sono Anselm Kiefer e Francesco Clemente, cui sono dedicate rispe vamente una sala ciascuno. Di Kiefer figurano opere di vari periodi, tra cui una grande versione del ciclo Wege der Weltweishei – Die Hermannsschlacht (1982-83). Di Clemente, invece, è esposto La stanza della madre (1995-96), ciclo di diciasse e tele di grande formato.

Tra gli ar s cui sono state commissionate opere appositamente per spazi del museo troviamo, tra gli altri, Jenny Holzer, con Installa on for Bilbao (1997), Sol LeWi , con Wall Drawing #831 (1997).

Il programma prevede inoltre l’acquisizione di opere di ar s contemporanei baschi e spagnoli. Tra i primi ci amo Eduardo Chillida, ar sta affermato, affiancato da autori più giovani, come Txmin Badiola e Prudencio Irazabal. Per quanto riguarda gli spagnoli, spicca la figura di Antoni Tàpies, di cui il Museo Guggenheim di Bilbao intende cos tuire un nucleo rappresenta vo.

A queste e a tu e le altre numerose opere di proprietà del Museo Guggenheim di Bilbao, che evidentemente non abbiamo potuto elencare nella loro totalità, vanno aggiunte quelle in pres to provenien da altre is tuzioni facen capo alla Fondazione Guggenheim.

Infa l’a vità esposi va del Museo Guggenheim di Bilbao si muove entro tre linee guida, vale a dire:

• grandi mostre personali e tema che; • esposizione temporanea di piccoli

nuclei di opere di un singolo ar sta o di par colari proge ar s ci, inseri all’interno del percorso esposi vo principale;

• selezioni di opere in pres to dalle altre is tuzioni della Fondazione Guggenheim, come fu stabilito nell’accordo s pulato a suo tempo dalle autorità basche con la stessa Fondazione.

Il Museo offre alcuni servizi di supporto al visitatore. Sono previste visite guidate organizzate dall’Educa on Department del Museo, allo scopo di aiutare il pubblico, in tu e le diverse fasce che ne fanno parte, nella comprensione e nell’interpretazione delle opere di arte moderna e contemporanea esposte nel Museo nonché della par colarissima stru ura archite onica del Museo stesso.

L’Educa on Department prepara anche un’ampia scelta di materiale dida co-pedagogico studiato per i diversi gruppi (bambini, studen , famiglie, insegnan e così via).

Inoltre è in funzione un museum-shop molto fornito, con libri, cataloghi d’arte, ogge che si ricollegano alle a vità museali e al mondo del design. Il caffè-ristorante è nello stesso s le di quelli presen negli altri musei Guggenheim, non è molto grande ma si affaccia su una splendida terrazza panoramica.

La collaborazione museo-imprese Riteniamo molto interessante so olineare che il Museo Guggenheim ha approntato un Corporate Members Program, che ha lo scopo di incoraggiare le imprese, il business world in senso lato, a collaborare alle a vità del

Page 47: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

47

museo.

Infa la sponsorizzazione da parte delle imprese è una delle principali fon di finanziamento per il Guggenheim di Bilbao e contribuisce notevolmente al mantenimento di un elevato livello qualita vo nelle a vità ar s che ed educa ve.

Sono previste tre modalità di sostegno alle a vità del museo a cui corrispondono tre categorie di sostenitori: Trustees, Corporate Benefactors e Associate Members.

Naturalmente ai membri del Corporate Members Program sono riconosciu dei vantaggi, i cosidde benefits che possono consistere in: • riconoscimen pubblici, come

l’inclusione della denominazione dell’impresa nell’elenco dei Trustees esposto nella Hall del Museo; la citazione dell’impresa nelle pubblicazioni del Museo (bilancio, cataloghi delle mostre, e così via); comunicazione della collaborazione museo-impresa alla stampa (pubblicità, pubbliche relazioni, e così via);

• uso degli spazi del Museo, cioè la possibilità di poter organizzare mee ngs, conferenze, seminari e altre inizia ve analoghe nell’Auditorium del Museo piu osto che cocktail par es, cene o presentazioni nella Hall o nell’Atrio del Museo;

• u lizzo dell’immagine del Museo, cioè la possibilità di usare l’immagine del Museo in campagne pubblicitarie di vario po oltre che la possibilità di disporre di un logo come Guggenheim Corporate Member;

• invi alle prime delle mostre temporanee;

• carte di ingresso corporate che prevedono l’ingresso libero al Museo; possibilità di entrate gratuite in musei internazionali; biglie gratui di ingresso al museo; visite guidate per gruppi;

• scon sugli ar coli della libreria o degli altri negozi presen nel Museo; regali corporate personalizza .

Oltre al sostegno che è possibile fornire al Museo Guggenheim di Bilbao a raverso il Corporate Members Program, le imprese possono collaborare con il museo a raverso la sponsorizzazione di mostre temporanee o di altri even e inizia ve promosse dal museo, ricevendo chiaramente in cambio dei benefits più limita .

L’Auditorium del Museo dispone di 300 pos a sedere e quando viene ceduto per conferenze o congressi (la disponibilità è aperta tu i giorni a qualunque ora) me e a disposizione anche apparecchi audiovisivi e personale tecnico.

La Hall, che misura 330 metri quadra , può essere invece u lizzata soltanto quando il Museo è chiuso al pubblico e può contenere fino a 300 persone in piedi.

L’Atrio, che misura 900 metri quadra e può ospitare fino a 400 persone sedute e fino a 800 in piedi, può anch’esso essere u lizzato quando il Museo è chiuso al pubblico.

In occasione di even par colari, è prevista la possibilità di poter fruire di visite private mentre il museo è chiuso al pubblico; la possibilità rimane valida anche nel caso in cui sia stato affi ato soltanto l’Atrio.

Inoltre, sempre per occasioni speciali, il Museo può fornire, oltre a tu i servizi del ristorante fisso presente nel museo,

anche altri servizi come musica, sistemi audiovisivi, luci speciali e così via.

La sfida imprenditoriale e il successo: il “Bilbao effect” Nel primo paragrafo abbiamo evidenziato che l’idea di realizzazione del Museo Guggenheim di Bilbao non aveva incontrato il favore degli abitan di Bilbao.

In realtà già nei primi due anni di apertura l’operazione Museo Guggenheim di Bilbao si è rivelata un enorme successo: a fronte dei cos dell’intervento, pure eleva , si è registrato un effe o calamita sulla ci à ben superiore alle previsioni: un fenomeno che ad oggi non denuncia flessioni sensibili.

In base allo studio di fa bilità realizzato inizialmente l’inves mento previsto era di 132,2 milioni di euro così suddivisi: 84,14 milioni per coprire il costo di costruzione del Museo e dell’urbanizzazione dei suoi dintorni; 36,6 milioni per l’acquisto delle opere d’arte che cos tuiscono i fondi propri iniziali del Museo; i rimanen 12,2 milioni si riferiscono alla quota versata alla Fondazione Guggenheim per diventare membro della stessa. Quest’ul ma operazione ha permesso al Museo Guggenheim di Bilbao di poter entrare nel giro delle opere della Fondazione, evitando così il lungo periodo di consolidamento di cui ha bisogno un nuovo museo e collocandosi fin dall’inizio ad un livello elevato in termini di qualità dell’offerta esposi va.

Per gius ficare l’inves mento complessivo lo studio di fa bilità s mava la necessità di almeno 400.000 visitatori all’anno. Il dato sorprendente è che nel primo anno, dal 19 o obre 1997

Page 48: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

48

al 19 o obre 1998, i visitatori del Museo sono sta ben 1.360.000 e successivamente dal 19 o obre 1998 al 31 dicembre 1999, i visitatori sono sta 1.265.000. Di essi, circa il 79% e l’87%, rispe vamente, si sono reca a Bilbao esclusivamente per vedere il Museo o se erano nella ci à per altri mo vi, hanno prolungato il soggiorno per poterlo visitare.

Le entrate derivate dal Museo Guggenheim di Bilbao in quei periodi per la Comunità autonoma del Paese Basco, nei se ori che ne sono sta maggiormente interessa , risultano distribuite così: oltre 63,40 milioni di euro in ristoran , bar e caffe erie nel primo anno e circa 84,14 milioni nel secondo periodo; oltre 48,70 e 60,10 milioni, rispe vamente, presso negozi e a vità commerciali; oltre 39 milioni in alberghi, pensioni e altri pi di alloggiamento nel primo periodo dell’analisi e 56,50 nel secondo; oltre 10,80 milioni in spese rela ve al trasporto (benzina, pedaggi, ecc.) nel primo periodo e 13,80 nel secondo; oltre 10,80 milioni spesi all’interno del Museo vero e proprio (ingressi, ristorante, acquis presso il museum-shop) nel primo periodo e oltre 12,60 nel secondo.

Queste spese hanno significato una produzione di valore aggiunto e ricchezza a beneficio dell’economia della Comunità Autonoma del Paese Basco, che si è trado a in un incremento complessivo del PIL per i due periodi di oltre 337 milioni, 144 milioni nel primo periodo e 193 milioni nel secondo. Questo incremento di ricchezza ha comportato per la finanza pubblica basca entrate addizionali ammontan in 63 milioni di euro e ha implicato inoltre il mantenimento di 3.816 pos di lavoro nel primo periodo e 5.083 nel secondo.

Il Museo ha prodo o quindi, dalla sua inaugurazione fino alla fine dell’anno 2000, oltre 600 milioni di euro in termini di a vità economica e 90 milioni in entrate per l’ente pubblico (entrate fiscali e entrate ineren all’a vità museale). Osserviamo che l’incremento del PIL del primo anno – 144 milioni di euro – ha consen to, alla società basca in un anno, il recupero del totale dell’inves mento effe uato; se vogliamo considerare soltanto il punto di vista amministra vo, l’inves mento pubblico des nato alla costruzione del Museo risulta recuperato dalle imposte rela ve all’incremento della ricchezza in tre anni e in poco più di qua ro anni rientra

invece il recupero dell’intero inves mento.

Dopo i primi anni, il numero di visitatori si è assestato, restando tu avia su livelli molto eleva , intorno al milione di visitatori all’anno. Anche le mostre temporanee principali hanno avuto un numero di visitatori che ha superato i 600.000.

Nel fra empo, il museo ha avviato un solido piano di membership da parte delle imprese, che ha mantenuto quasi 150 iscri sino a tu o il 2007, e ha gradualmente fidelizzato l’associazione di priva : la crescita dopo il 2000 è stata costante, portandosi da 12.000 a circa 16.000 a fine 2007.

In livello di autofinanziamento delle a vità svolte ha mantenuto una quota oscillante tra il 65 e il 75%: ai ver ci per le is tuzioni museali europee.

Il Museo con nua a segnalare annualmente quanto ri ene sia il contributo dato dai visitatori del museo all’economia locale, basandosi sulla loro spesa e permanenza media. Nel 2006, ad esempio, il 60 per cento dei visitatori è stato straniero, il contributo complessivo al PIL locale è stato valutato in 211 milioni di euro, quello alle tasse di 29

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Visitors 975000 930000 851628 874807 909144 965082 1008774 1002963 Education 238000 238764 233134 309756 308612 346000 432000 453762 Museum Members Program 12050 14076 14587 14000 14000 14432 15282 16100 Corporate program 145 140 139 138 136 139 146 148 Self financing % 75 73 70 70 70 78 75 65 GDP millions 100 28 162 173 184 186 211 220 TAX millions 15 4,48 26 28 30 30 29 30 Jobs nr. 4000 4415 4265 4547 4842 4893 4232 4399 main exhibition (visitors) 870000 528000 822563 766379 0 600000 620000 0

Page 49: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

49

milioni di euro, e si è s mato di aver contribuito al mantenimento di circa 4200 pos di lavoro. In conclusione, il Museo Guggenheim di Bilbao può essere considerato a tu gli effe un grande museo di arte moderna e arte contemporanea internazionale, e allo stesso tempo uno dei più grandi successi anche economici in campo culturale, un caso in cui le risorse des nate ad un proge o culturale si possono definire non come spesa, ma come inves mento di un intero distre o economico.

OPPORTUNITÀ E DIFFICOLTÀ TIPICHE DEL SISTEMA MUSEALE ITALIANO. IL PUNTO DI VISTA DEI MUSEI CIVICI

di Alessandro Furiesi

La maggior parte dei musei del mondo non è in grado di sostenersi autonomamente tramite le entrate dire e, cioè le vendite di biglie e libri, i servizi a pagamento e i diri di immagine, questo è ormai un dato di fa o recepito dall’intera comunità degli operatori dei musei e per risolvere i problemi di bilancio le entrate mancan vengono coperte da contribu forni dagli en pubblici delle nazioni in cui operano, oppure viene fa o ricorso a finanziamen da parte di sogge priva o ad altre forme di cooperazione con priva , come la concessione di servizi a pagamento.

Anche in Italia i musei non riescono – salvo rarissime eccezioni – a coprire con le entrate dire e il bilancio annuale, ma nel nostro paese esistono alcune par colarità che rendono piu osto problema co il ricorso a

sponsorizzazioni e donazioni da parte di priva .

Il primo aspe o che cara erizza i musei italiani è la diversa natura del museo stesso e dell’ente di appartenenza. Infa dei circa 6000 musei italiani la maggior parte è di proprietà pubblica, ma solamente pochi di essi (circa 400) sono di proprietà statale ges dire amente dallo Stato tramite il Ministero per i Beni e le A vità Culturali. La gran parte dei musei pubblici sono di proprietà di en locali, perlopiù comuni, e questo aspe o rifle e una cara eris ca del nostro paese; infa l’Italia è una nazione dove le ar colate vicende storiche ed ar s che che hanno contrassegnato la penisola hanno portato a creare, nel corso del tempo, realtà locali con aspe della cultura, dell’arte, dell’archite ura, nel cibo, nel linguaggio diversi tra loro,

anche confrontando ci à distan poche decine di chilometri.

Queste diverse storie territoriali hanno come conseguenza che in Italia esistono molteplici pi di musei che rifle ono il territorio dove sono sta crea : dai musei di Genova, Verona e Milano al museo della carta di Pescia o ai tan musei civici delle nostre ci à, e sono all’origine del perché in musei di piccole dimensioni si conservino talvolta dei capolavori unici, è il caso ad esempio del museo dei Bronzi di Cartoceto o della Pinacoteca di Sansepolcro.

A fianco della miriade di musei civici ci sono poi grandi musei statali, sia ar s ci che archeologici, organizza su base provinciale, mol dei quali conservano le raccolte provenien dalle grandi famiglie che hanno governato quei territori dopo il medioevo. Ci sono poi i musei

Museo Archeologico di Napoli

Opportunità e difficoltà tipiche del sistema museale italiano. Il punto di vista dei musei civici

Page 50: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

50

ecclesias ci ed infine i musei priva o ges da en priva .

La loro diffusione sul territorio è allo stesso tempo una opportunità e una difficoltà, una cara eris ca che ci dis ngue dalle altre nazioni e che consente di comprendere meglio l’evoluzione delle singole realtà in cui è divisa l’Italia. La varietà poi, se sapientemente promossa, può o enere un beneficio, in termini di entrate, dai biglie per i turis che possono essere spin a vedere musei diversi che “non sembrino tu uguali”, pur essendo colloca nella stessa ci à.

Ma un numero di musei cosi elevato crea anche molte difficoltà organizza ve e ges onali, a par re da quella di poter coprire con fondi pubblici la parte del budget di spesa che non viene finanziato dalle entrate dire e. Senza contare i problemi del personale, infa una frammentazione di questo genere si rifle e anche sul contra o di dire ori, conservatori e operatori museali, quando non vi sia una prevalenza di volontari.

In questo intervento affronterò in maniera par colareggiata alcuni problemi rela vi ai musei civici, cioè quei musei dove il gestore è il Comune, in par colar modo le problema che legate all’organizzazione del personale di alto profilo e alle sponsorizzazioni.

I musei civici sono quelli giuridicamente più complessi, il Comune in genere è il proprietario dei beni espos , in quanto nascono da raccolte formatesi nel corso dei secoli e conservate nelle sedi comunali o recuperate dal territorio. In realtà solo una parte dei musei civici conserva opere di sua proprietà, le collezioni esposte infa in mol casi derivano da accordi con altri en .

L’esempio più significa vo è quello dei musei archeologici comunali; mol di essi sono in realtà na da un accordo fra lo Stato (tramite il Ministero per i Beni e le A vità Culturali) e il comune, dove l’ente locale si prende l’onere di ges re il museo a proprie spese, ma gli ogge rimangono di proprietà dello Stato e lo Stato sorveglia dire amente sia la conservazione che la valorizzazione di ciò che è esposto.

In mol musei civici sono anche conservate raccolte o opere concesse in pres to da altri en territoriali (ad esempio gli en ecclesias ci, le parrocchie o le diocesi), che non erano in grado di formare un museo autonomo, o da priva ci adini che spontaneamente hanno concesso al museo beni di loro proprietà.

È comprensibile che nei musei locali la ges one di ques beni possa essere complessa, pensiamo solo ai rappor che ci devono essere fra i diversi proprietari e l’ente gestore rela vamente a tu e le azioni di conservazione, tutela ed esposizione. Senza degli accordi chiari è molto difficile una collaborazione, inoltre spesso il comune, a spese della colle vità, si accolla l’onere di ges re il museo, mentre gli altri proprietari cedono solo l’uso del bene, senza oneri da parte loro. Può quindi essere molto difficile conciliare le necessità culturali della comunità con quelle dei partner priva . In momen di crisi economica, con finanziamen taglia , il comune spesso si trova ad operare tagli proprio nella ges one dei musei e questo può mandare in crisi anche i rappor di reciproco interesse fra il gestore ed i proprietari dei beni espos .

Una delle cara eris che più posi ve dei musei locali è proprio quella di essere

calata nella realtà del centro dove si trovano, le a vità di ques is tu culturali possono cosi interessare tu i sogge di quel territorio, i ci adini, le scuole, le parrocchie, ecc.. I musei diventano così luoghi di a razione per gli interessi specifici della comunità, sia di quelli più preminentemente culturali, che quelli lega alla condivisione della propria storia e alla coesione sociale.

La presenza sul territorio e il rapporto con i ci adini, le imprese e gli altri stakeholders locali, può anche consen re ad un museo civico di avere maggiori possibilità di o enere sponsorizzazioni e finanziamen . Molto spesso si tra a di cifre rido e, ma che possono servire a sostenere proge specifici, sia di ricerca, che di alles mento o miglioramento del museo; la realtà in cui si calano la maggior parte dei musei italiani è quella dei piccoli centri, dove anche poche migliaia di euro di contributo possono fare la differenza fra fare e non fare un proge o. Un altro po di contributo può essere fornito in prestazioni o in fornitura di materiali e a rezzature da parte di di e che possono compiere dire amente i lavori o fornire materiali a prezzo di costo per il museo del territorio dove ha sede la propria a vità. Infine le associazioni possono contribuire fornendo volontari per l’organizzazione di even o di aperture speciali.

L’ente locale, comunque, deve compartecipare alle spese, sia perché proprietario o gestore, sia perché per il principio della sussidiarietà è l’ente che più ha l’obbligo di valorizzare e conservare il patrimonio pubblico di un determinato territorio. Mol en , fra l’altro, specificano questo compito nel proprio statuto, trasponendo su base locale i principi cos tuzionali che fanno

Page 51: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

51

della cultura un bene di tu a la comunità.

Pertanto se impos amo l’equazione museo civico = rappresentazione del territorio, è giusto che l’ente locale finanzi il museo, con fondi propri o a raverso entrate provenien da contribu di altri en o sponsorizzazioni private.

Un aspe o non da trascurare è che queste spese spesso muovono parte dell’economia locale, sia perché i fornitori dei musei possono essere imprese locali, sia perché l’apertura del museo spesso genera un movimento turis co di cui beneficiano anche gli operatori turis ci (ristoran , alberghi, ecc.) e pertanto le risorse che il comune fornisce al museo vengono riversate proprio sul territorio o enendo un introito dai visitatori esterni, divenendo cosi un vero e proprio inves mento.

I musei locali possono infa a rarre vari pi di visitatori: sia visitatori locali come

scuole, ci adini residen e associazioni, ma anche visitatori non locali: turis , scuole residen nei comuni vicini, ecc.

Un museo però, in base alla propria mission ed alla vocazione culturale di quell’is tuto, dovrebbe rivolgere la propria a enzione ad un determinato

po di pubblico, verso cui concentrare i propri sforzi organizza vi e divulga vi. Non tu i musei sono interessa allo stesso pubblico, spesso dipende dall’interesse del dire ore del museo, una categoria di professionis in cui circolano differen idee sul po di visitatore da privilegiare.

In genere comunque mol dire ori o gestori privilegiano l’a vità dida ca, che è rivolta in par colare a scuole e a gruppi interessa a conoscere determina aspe culturali. Anche i

turis sono un pubblico che mol musei cercano di a rarre, perché possono portare delle entrate dire e che vanno quindi a ridurre la spesa pubblica, ma sono pochi i musei che veramente scelgono di lavorare avendo come obie vo l’a razione dei turis .

I limi di un museo civico sono però numerosi: mol di essi derivano dall’impostazione lavora va degli en locali che considera il museo un servizio uguale a tu gli altri (conce o di museo/ufficio, picamente italiano, per cui non vi sono differenze organizza ve nei vari pi di servizi, da quello anagrafico alle opere pubbliche), e quindi deve essere so oposto a tu e le leggi che regolano gli en locali (D. Lgs. 267/2000, Testo Unico degli En Locali).

Un altro problema deriva dal fa o che nella legislazione italiana, i musei sono scarsamente regolamenta . La prima legge che li cita testualmente è il Codice dei Beni culturali (D. Lgs. 42/2004, art. 101), seguono poi le norma ve emesse dalle Regioni, en a cui la riforma del

tolo V della cos tuzione affida la valorizzazione dei beni culturali, fra cui i musei. Vi però è una forte differenza fra le varie leggi regionali, alcune, come ad esempio quelle della Toscana, della Lombardia o dell’Emilia Romagna, definiscono chiaramente cosa è il museo e lo regolamentano in maniera de agliata, altre invece non lasciano molto spazio a definizioni diverse da quella nazionale.

Le differenze legisla ve hanno portato come conseguenza che i musei civici presentano delle differenze, anche sostanziali, su base geografica. Alcune di queste differenze riguardano le figure professionali che devono essere previste nell’organico, gli standard di qualità minimi, le ore di apertura.

Un altro problema pico dei musei civici è legato alla professionalità del personale, in par colare del personale dirigente. A parte il fa o che mol comuni non hanno previsto dire ori nei musei, la dove essi siano presen il comune può scegliere il loro po di contra o, infa i dire ori possono essere dipenden di ruolo a tempo indeterminato, dipenden di ruolo a tempo indeterminato, consulen o liberi professionis . Si capisce che il rapporto fra il comune e il dire ore è molto diverso a seconda del po di contra o con cui viene assunto ed anche le modalità lavora ve sono differen .

La categoria che allo stesso tempo è più tutelata, ma che ha anche maggiori difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro è quella dei dipenden di ruolo, in quanto spesso non svolgono solo l’incarico di dire ore di museo, ma gli vengono affidate anche altre funzioni, solitamente legate ai servizi culturali, ma non necessariamente (non c’è alcuna norma che lo stabilisca). Un buon dire ore lavora bene solamente se o ene il livello dirigenziale, altrimen non ha alcuna autonomia ges onale, come per ogni dipendente pubblico è so oposto al controllo di un dirigente ed i poteri decisionali e di spesa sono propri solamente del dirigente; anche i rappor esterni sono affida al dirigente, se quest’ul mo non delega espressamente il suo dipendente.

Nel caso in cui vi siano dei dire ori ad incarico, o dire ori assun come consulen , se l’incarico è breve, costoro non hanno possibilità di svolgere il lavoro in un tempo congruo per fare cambiamen effe vi e sviluppare proge di crescita. Purtroppo la maggior parte dei casi vede dire ori nomina per tre, massimo cinque anni, ma si sta

Page 52: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

52

diffondendo la tendenza a nominare professionis anche per tempi più brevi.

Questa è la differenza principale fra un dire ore di museo di ente locale ed un dire ore di qualsiasi altro ufficio pubblico o privato, ad esempio di una filiale di banca: le possibilità di autonomia sono molto scarse.

La ges one di un dire ore è ancora più rido a se viene assunto con contra o di consulenza o libero professionale, infa in ques casi l’incarico si limita perlopiù a prestazioni scien fiche o rela ve a singoli aspe del lavoro di un museo (la comunicazione, la dida ca, ecc.), con nessuna possibilità di programmare o di decidere le spese, in quanto ques compi devono essere svol dai dipenden dell’ente.

Si sta anche diffondendo l’abitudine, da parte di vari en locali, a far pagare il dire ore dalle di e (spesso coopera ve di servizio) che o engono la ges one delle stru ure. In questo caso il dire ore è scelto spesso fra le persone già in rapporto con la di a o viene indicato dalle soprintendenze. In questo modo, anche in presenza di persone degnissime e di indubbia capacità, può venire meno il principio che il controllore deve essere uomo di fiducia del proprietario del museo – l’ente locale – e pone dubbi al dire ore che in circostanze par colari deve decidere da che parte stare: ente locale, soprintendenza o di a concessionaria?

Ma un dire ore di carriera, che svolge il suo lavoro per alcuni anni in un certo territorio può, grazie all’esperienza e alla conoscenza, riuscire a coinvolgere di e locali e priva in sponsorizzazioni o donazioni a favore del museo. Molte piccole aziende possono essere interessate in sponsorizzazioni di a vità culturali del territorio dove fanno

riferimento, conoscere di e, banche, agenzie assicura ve, è importante e non sempre le sponsorizzazioni sono in contan , possono consistere anche in lavori, forniture e manodopera a buon prezzo o gratuita. Prendiamo ad esempio il caso di una di a di vini locale che offra bo glie gra s per inaugurazioni o even nei musei.

Un’ulteriore complicazione può derivare dal fa o che molto spesso le amministrazioni non apprezzano che i dipenden vadano in cerca di contribu . Secondo mol poli ci locali questa è una preroga va della parte poli ca. Ciò comporta che non necessariamente i soldi che un assessore o sindaco trova tramite uno sponsor vadano nei musei o per proge concre di sviluppo del museo stesso.

Questo problema è stato in parte risolto dalla norma va a uale che impone che la ricerca di sponsor presso gli en locali deve avvenire solamente per mezzo di bandi di sponsorizzazione in cui siano indica gli interven di cui si desidera ricevere il finanziamento in cambio dell’uso del marchio della azienda abbinata a quel determinato comune o museo.

Si tra a comunque di una forzatura, in quanto gli interven di sponsorizzazione sono lega alla fiducia fra una di a ed il sogge o che beneficia del finanziamento, che deve essere regolata da un contra o e da un rapporto dire o fra sponsor e ente locale.

Per quanto riguarda i musei civici sono spesso le piccole aziende locali ad essere legate a collegare la propria immagine con quella del museo e sopra u o possono essere interessate a fidelizzarsi, ripetendo i piccoli interven o confermando anno dopo anno il loro contributo. Un bando di

sponsorizzazione può essere percepito da parte dell’azienda come una ulteriore difficoltà burocra ca.

Inoltre molte di e potrebbero o enere anche degli sgravi fiscali concedendo sponsorizzazioni o “erogazioni liberali” a musei e is tu culturali, ma per o enere ques sgravi è necessario seguire una procedura molto complessa che se fosse semplificata aumenterebbe il numero di sponsor e donatori.

Infine ci sono problemi, lega sopra u o alla tempis ca necessaria per poter spendere i soldi che vengono recupera tramite le sponsorizzazioni. Infa , ogni spesa di un museo di ente locale deve essere inserita nel bilancio del Comune. Se la dichiarazione di sponsorizzare arriva dopo l’approvazione del bilancio ad inizio anno, deve essere effe uata una variazione di bilancio, a o che spe a al consiglio comunale, che negli en di piccole dimensioni si riunisce raramente, al massimo una volta al mese, salvo situazioni par colari.

Una volta approvata l’entrata e modificato il bilancio si può quindi par re con le procedure per sviluppare il proge o di sponsorizzazione, con affidamen di incarichi, acquis , lavori, ecc.. Anche qui, in base al Codice degli Appal (D.lgs. 163/2006) esiste una tempis ca ben definita che richiede almeno 3 mesi dalla pubblicazione del bando all’affidamento dell’incarico, solo dopo l’affidamento dell’incarico possono essere inizia i lavori (restauri, nuovi alles men , even , ecc.). In conclusione possono passare anche dei mesi prima che uno sponsor veda a uato il proge o che ha finanziato, cosa che talvolta può irritare lo sponsor stesso che aspe a di poter vedere il proprio logo affiancato al museo al più presto possibile.

Page 53: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

53

Per concludere esistono mol ssime difficoltà per un museo di ente locale per trovare finanziamen e sviluppare proge che possano farlo crescere o interessare un target di visitatori. Una possibile soluzione è stata cercata nella realizzazione di fondazioni culturali cosidde e “di partecipazione” che comprendono fra i partner anche priva (sopra u o fondazioni bancarie) oltre agli en pubblici che, obbligatoriamente, dovevano però avere la maggioranza dei vo . Ne sono nate numerose, con alterne vicende, due a Torino, a Venezia, una fondazione per i musei della provincia di Siena.

Lo scopo delle fondazione è quello di essere en strumentali rivol principalmente al reperimento dei fondi per la ges one dei beni, in par colare musei. L’aspe o interessante di esse è che sono en di diri o pubblico, ma con ges one di po privato, fa o che rende tu e le tempis che rela ve all’acquisizione di finanziamen ed alla loro spesa più semplice. Anche le responsabilità degli organi sono diverse e consentono di svolgere la ges one delle stru ure in maniera agevole.

Le differenze ges onali e le diverse scelte nei partner, operate dalle fondazioni che sono nate in Italia, hanno

portato a diverse pologie di management, con diversi risulta , in alcuni casi eccellen , in altri deluden , cosa che ha comportato la necessità di un intervento da parte dei sogge fondatori, in par colar modo dagli en pubblici.

Una soluzione più semplice per far funzionare i musei italiani, senza la necessità di creare ques en strumentali, sarebbe quella di poter dotare i musei di una propria autonomia ges onale ed economica e di sviluppare una generazione di dire ori con capacità sia scien fiche che ges onali e dota di

Pinacoteca di Volterra

Page 54: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

54

una autonomia tale da poter convogliare risorse verso il proprio museo.

L’autonomia vuol dire che il responsabile della stru ura e il loro staff dipendono dire amente dal proprietario, che nel caso dei musei civici è il sindaco.

Questa soluzione per far funzionare i musei civici potrebbe essere quindi composta dalle seguen azioni: avere degli obie vi di mantenimento

o sviluppo con conseguente a vazione di proge , interven e micro interven che por no al raggiungimento di quell'obie vo,

professionalità dei dipenden , sopra u o di quelli di ver ce e incarichi a tempo indeterminato o di lunga durata (5/7 anni), ma aggiornamento costante e professionalità di tu , anche dei custodi,

indipendenza economica e ges onale, puntare al connubio musei / turismo,

riservando ai residen ingresso gratuito e partecipazione gratuita alle inizia ve,

o mizzare le risorse, ad esempio risparmiando sulla sorveglianza con l’u lizzo della sorveglianza ele ronica,

organizzare a vità (ad esempio mostre o even ) solo se si ha la copertura del 100% delle spese,

una buona poli ca di comunicazione e divulgazione.

La realizzazione di ques interven , con personale di alto profilo che sia autonomo nelle proprie scelte può comportare un miglioramento degli standard, una migliore ges one delle spese e del personale dei musei italiani.

Questa scelta consente anche, per un museo di mantenere una fidelizzazione

con le imprese e gli altri stakeholders locali.

Un cambiamento del genere, diffuso a livello nazionale, potrebbe perme ere di avere risorse e potenzialità tali da garan re la conservazione dei beni, lo sviluppo dei musei ed anche un aumento dell’occupazione nel se ore.

Page 55: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

55

Formazione e opportunità professionali nella Finanza

• Corso di Formazione per Analis Finanziari AIAF-CIIA® • Diploma CIIA® Cer fied Interna onal Investment Analyst • Diploma CIWM® Cer fied Interna onal Wealth Manager • Diploma AIAF di Consulente in Finanza di Impresa • Corsi Base di Finanza • Corsi Professionali di Finanza

• Corsi Specialis ci • Corsi per Gestori di Patrimoni

Il nostro network internazionale

AIAF Financial School Corso Magenta, 56 - 20123 Milano Tel. +39 0272023500 / Fax +39 0272023652 www.aiaf.it - [email protected]

Per informazioni:

Col

ombi

C&

E

European Federa on of Financial Analyst Socie es EFFAS

ILPIP®

Interna onal Learning Pla orm for Investment Professional

CIWM® Cer fied Interna onal Wealth Manager

Associa on of Cer fied Interna onal Investment Analysts ACIIA

®

Page 56: Bozza Quaderno 157 - Registro 231

56

i soci sostenitori di aiaf associazione italiana degli analisti finanziari