Bonus investimenti Dl 91/2014 art.18
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Bonus investimenti
Chiarimenti in merito all’art.18 del Dl 91/2014
03 settembre 201403 settembre 2014
Barbara Torrini
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Bonus investimenti
Soggetti titolari di reddito d’impresa
Particolari condizioni
Soggetti titolari di attività industriali soggette a rischio di incidenti sul lavoro, come individuate dal D.Lgs 334/1999, in possesso della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto stesso
Presupposti soggettivi:
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Acquisto di beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007
Spesa unitaria almeno pari a 10.000 euro Destinazione dei beni in strutture produttive ubicate in
Italia
A seguito di confronto per analogia con la Circolare dell’Agenzia delle entrate 44/E del 27 ottobre 2009 si evince che non sono agevolabili i beni trasformati o
assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita
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Presupposti oggettivi:
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Bonus investimenti
Periodo di validità:
Termini temporali per l’investimento:dal 25 giugno 2014al 30 giugno 2015
Termini temporali per l’utilizzo del credito d’imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo:dal 2° periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento della spesa e per i due successivi in compensazione di debiti tributari (art. 17 del D.Lgs 241/1997).
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Bonus investimenti
L’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole della competenza previste dall’art.109, c.1 e 2, del TUIR.
Le spese di acquisizione di beni mobili si considerano sostenute
•alla data di consegna o spedizione
•alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o altro diritto reale)
Momento di effettuazione degli investimenti
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il soggetto beneficiario dell’agevolazione indica il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nei due successivi.
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Esempi pratici:
Credito da investimenti sostenuti nel 2014Indicazione in Unico 2015Utilizzo del credito dal 1/01/2016:
• 1/3 nel 2016• 1/3 nel 2017• 1/3 nel 2018
Credito da investimenti sostenuti nel 2015Indicazione in Unico 2016Utilizzo del credito dal 1/01/2017:
• 1/3 nel 2017• 1/3 nel 2018• 1/3 nel 2019
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L’agevolazione dell’art.18 del Dl 91/2014 prevede un credito d’imposta pari al 15% delle spese per tali beni sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti sostenuti negli ultimi cinque anni per beni strumentali appartenenti alla medesima divisione 28 della tabella Ateco 2007.
Il soggetto ha la facoltà di escludere dal calcolo della media l’anno in cui la spesa per tali investimenti è stata maggiore.
CASO 1
Impresa attiva da più di cinque anni al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto legge)
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• Spesa oggetto di agevolazione sostenuta dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014: la media degli investimenti si calcola sui periodi d’imposta precedenti (fino al 2013);
• Spesa oggetto di agevolazione sostenuta nel 2015 (entro il 30 giugno): la media degli investimenti si calcola sui periodi d’imposta precedenti (fino al 2014)
E’ fatta salva la facoltà di escludere dal calcolo l’anno in cui la spesa per investimenti dei beni specificati è stata maggiore.
CASO 2
Impresa attiva da meno di cinque anni al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto legge)
Bonus investimenti
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CASO 3
Impresa inattiva al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto legge)
E’ il caso in cui l’impresa si costituisce successivamente a tale data ed investe in beni strumentali oggetto di agevolazione entro il 30 giugno 2015.
Il credito d’imposta si applica al valore complessivo degli investimenti effettuati in ciascun periodo d’imposta.
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Casi di revoca dell’agevolazione:
I beni oggetto di agevolazione vengono, prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisto
Investimento nel 2014: entro il 31 dicembre 2015
Investimento nel 2015: entro il 31 dicembre 2016
ceduti a terzi
destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa
I beni oggetto di agevolazione vengono, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Investimento nel 2014: entro il 31 dicembre 2018
Investimento nel 2015: entro il 31 dicembre 2019
trasferiti in strutture produttive ubicate fuori dall’Italia (anche se appartenenti al soggetto beneficiario del credito d’imposta)
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Controlli e sanzioni
Nel caso in cui, a seguito di controlli, venga riscontrato l’indebito utilizzo del credito per:
•mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa
•inammissibilità dei costi sostenuti e considerati oggetto di agevolazione
La sanzione prevista - nel caso l’indebito utilizzo sia rilevato dall’Agenzia - (art 27 DL 185/2008):
•Va dal 100% al 200% dell’importo utilizzato indebitamente, se esso è pari od inferiore a 50.000 € (per ciascun anno solare)
•È del 200% dell’importo utilizzato indebitamente, se esso è superiore a 50.000 €
Applicabili le riduzioni alle sanzioni sia nel caso di ravvedimento operoso che di acquiescenza ai controlli automatizzati (circ. 18/E 10.5.2011).
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