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BOLLETTINO UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA 14 Serie Ordinaria - Lunedì 02 aprile 2012 SOMMARIO C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI Seduta di Giunta regionale n. 93 del 29 marzo 2012 Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3162 al n. 3199) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 3200 al n. 3203) . . . . . . . . . . . . . . . 3 Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n. 3204 al n. 3212) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 D.g.r. 29 marzo 2012 - n. IX/3180 Promozione dell’accordo di programma per lo sviluppo della residenza temporanea presso l’università “C. Cattaneo” – LIUC di Castellanza (VA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 D.g.r. 29 marzo 2012 - n. IX/3181 Promozione dell’accordo di programma per la valorizzazione della struttura turistico-alberghiera in casa albergo per perso- ne fragili in Comune di Pontida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 D.g.r. 29 marzo 2012 - n. IX/3203 Programma operativo competitivita’ regionale e occupazione FESR 2007-2013. “Aggiornamento linee guida di attuazione”. . . 9 D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta Regionale D.G. Sistemi verdi e paesaggio D.d.g. 23 marzo 2012 - n. 2481 Approvazione del capitolato d’oneri generale e del capitolato d’oneri particolare per la vendita in piedi di lotti boschivi di proprietà pubblica (art. 75 comma 2 bis del r.r. 5/2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 D.G. Agricoltura D.d.s. 29 marzo 2012 - n. 2680 D.g.r. n VIII/11292 del 10 febbraio 2010 «Applicazione della misura “Vendemmia Verde” in Regione Lombardia per le cam- pagne dal 2009/2010 al 2012/2013 in attuazione dei regg. CE 1234/07 e 555/08» - Modalita’ applicative campagna 2011/2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione D.d.s. 28 marzo 2012 - n. 2617 Approvazione esiti istruttori finali delle domande presentate ai sensi del bando decreto n. 3678/2011 - Linea d’intervento n. 8 “Start up d’impresa di giovani (18-35 anni), donne (senza limiti d’eta’) e soggetti svantaggiati (senza limiti d’eta’)” - Fondo di rotazione per l’imprenditorialita’ (FRIM) - d.g.r. n. 5130/2007. VI provvedimento . . . . . . . . . . . . . . 25 Anno XLII – N. 081 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Marco Pilloni – Redazione: tel. 02/6765 int. 4041 – 4107 – 5644; e-mail: [email protected]

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BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

14Serie Ordinaria - Lunedì 02 aprile 2012

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORISeduta di Giunta regionale n. 93 del 29 marzo 2012Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3162 al n. 3199) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 3200 al n. 3203) . . . . . . . . . . . . . . . 3Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n. 3204 al n. 3212) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

D.g.r. 29 marzo 2012 - n. IX/3180Promozione dell’accordo di programma per lo sviluppo della residenza temporanea presso l’università “C. Cattaneo” – LIUC di Castellanza (VA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

D.g.r. 29 marzo 2012 - n. IX/3181Promozione dell’accordo di programma per la valorizzazione della struttura turistico-alberghiera in casa albergo per perso-ne fragili in Comune di Pontida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

D.g.r. 29 marzo 2012 - n. IX/3203Programma operativo competitivita’ regionale e occupazione FESR 2007-2013. “Aggiornamento linee guida di attuazione”. . . 9

D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta Regionale

D.G. Sistemi verdi e paesaggioD.d.g. 23 marzo 2012 - n. 2481Approvazione del capitolato d’oneri generale e del capitolato d’oneri particolare per la vendita in piedi di lotti boschivi di proprietà pubblica (art. 75 comma 2 bis del r.r. 5/2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

D.G. AgricolturaD.d.s. 29 marzo 2012 - n. 2680D.g.r. n VIII/11292 del 10 febbraio 2010 «Applicazione della misura “Vendemmia Verde” in Regione Lombardia per le cam-pagne dal 2009/2010 al 2012/2013 in attuazione dei regg. CE 1234/07 e 555/08» - Modalita’ applicative campagna 2011/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazioneD.d.s. 28 marzo 2012 - n. 2617Approvazione esiti istruttori finali delle domande presentate ai sensi del bando decreto n. 3678/2011 - Linea d’intervento n. 8 “Start up d’impresa di giovani (18-35 anni), donne (senza limiti d’eta’) e soggetti svantaggiati (senza limiti d’eta’)” - Fondo di rotazione per l’imprenditorialita’ (FRIM) - d.g.r. n. 5130/2007. VI provvedimento . . . . . . . . . . . . . . 25

Anno XLII – N. 081 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Marco Pilloni – Redazione: tel. 02/6765 int. 4041 – 4107 – 5644; e-mail: [email protected]

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 02 aprile 2012

– 2 – Bollettino Ufficiale

Seduta di Giunta regionale n. 93 del 29 marzo 2012Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3162 al n. 3199)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONEDIREZIONE CENTRALE AA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVOAA01 - AVVOCATURA(Relatore il Presidente Formigoni)3162 - IMPUGNATIVA AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIO-NALE DI MILANO DELLA SENTENZA N. 28/23/12 DEL 14 NOVEM-BRE 2011, DEPOSITATA IL 16 FEBBRAIO 2012, RESA DALLA SEZ. 23^, DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO, IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARCO CEDERLE DELL’AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. N. 132/12)

3163 - IMPUGNATIVA AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA RE-GIONALE DI MILANO DELLA SENTENZA N. 223/22/11 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO IN MERITO A MANCATO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARIA LUCIA TAMBORI-NO DELL’AVVOCATURA REGIONALE (RIF. 135/12)

3164 - IMPUGNATIVA AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA RE-GIONALE DI MILANO DELLA SENTENZA N. 330/05/11 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO IN MERITO A MANCATO PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARIA LUCIA TAMBORI-NO DELL’AVVOCATURA REGIONALE (RIF. 136/12)

3165 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL’AVV. RAFFAELA SCHIENA DELL’AVVOCATURA REGIONALE A PRESENTARE ISTANZA DI TRA-SPOSIZIONE AL TAR LOMBARDIA DEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA IN DATA 3 OTTOBRE 2011 CON-CERNENTE LA NOMINA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL QUA-DRIENNIO 2011/2015 (96/2012)

3166 - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROC. PEN. N. 66223/10 PROMOSSO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO IN ORDINE A REATI IN MATERIA AMBIENTALE E DI SMALTIMENTO RIFIU-TI. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. ANTONELLA FORLONI DELL’AVVOCATURA REGIONALE

3167 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CONSI-GLIO DI STATO PER L’ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 2206/11 RESA DAL TAR LOMBARDIA IN MATERIA DI REVOCA CONTRIBUTO CONCESSO IN VIRTU’ DEL BANDO REGIONALE «FRIM FESR 2007-2013». NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI RAFFAELA SCHIE-NA E VIVIANA FIDANI DELL’AVVOCATURA REGIONALE (RIF. 130/12)

3168 - IMPUGNATIVA AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA RE-GIONALE DI MILANO DELLA SENTENZA N. 310/40/11 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO, IN MATE-RIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA (RECUPERO TRAMITE CARTELLA ESATTORIALE). NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. ANNA-LISA SANTAGOSTINO DELL’AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. N. 133/12)

3169 - IMPUGNATIVA AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA RE-GIONALE DI MILANO DELLA SENTENZA N. 324/12/11 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO, IN MATE-RIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA (RECUPERO TRAMITE CARTELLA ESATTORIALE). NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. ANNA-LISA SANTAGOSTINO DELL’AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. N. 134/12)

3170 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBU-NALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - ROMA PER L’ANNUL-LAMENTO DELLA D.G.R. N. 2762 DEL 22 DICEMBRE 2011 RECANTE «SEMPLIFICAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E RIORDINO DEI RETICOLI IDRICI». NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARCO CEDERLE DELL’AVVOCATURA REGIONALE (RIF. 116/12)

3171 - IMPUGNATIVA AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA RE-GIONALE DI MILANO DELLA SENTENZA N. 248/29/11 DEL 17 OT-TOBRE 2011, DEPOSITATA L’8.11.2011, RESA DALLA SEZ. 29^, DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO, NEL GIUDIZIO N. 2339/11, IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. PIERA PUJATTI DELL’AV-VOCATURA REGIONALE (NS. RIF. N. 151/12)

3172 - PROPOSIZIONE DI CONTRORICORSO AL RICORSO INCI-DENTALE PROMOSSO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, AVVERSO LA SENTENZA N. 761/2011 RESA DALLA SEZ. 1^ CIVILE DELLA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA, IN MATERIA DI PAGAMENTO LAVORI APPALTATI. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI SA-BRINA GALLONETTO E MARINELLA ORLANDI DELL’AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. N. 142/2012)

3173 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CONSI-GLIO DI STATO PER L’ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 2596/11 RESA DAL TAR LOMBARDIA IN MATERIA DI DINIEGO AUTORIZZAZIO-NE AD USUFRUIRE DI RICOVERO E CURE ALL’ESTERO. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARINELLA ORLANDI DELL’AVVOCA-TURA REGIONALE (RIF. 41/12)

3174 - IMPUGNATIVA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DELL’ORDI-NANZA N. 217/2012, RESA DALLA 4^ SEZIONE DEL TAR LOMBARDIA, NEL GIUDIZIO R.G. 227/2012, RIGUARDANTE LA D.C.R. N. 279/2011, IN TEMA DI AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DEI DIRITTI DI ESCAVA-ZIONE. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI PIERA PUJATTI E SABRINA GALLONETTO DELL’ AVVOCATURA REGIONALE

AA02 - LEGISLATIVO E RAPPORTI ISTITUZIONALI(Relatore il Presidente Formigoni)3175 - DESIGNAZIONE DI DUE COMPONENTI REGIONALI I NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE «SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA» CON SEDE NEL COMUNE DI MONZA - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI DE CAPITANI E APREA)

3176 - DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE EFFETTIVO DEL COL-LEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI - (DI CONCERTO CON L’ASSESSORE APREA)

3177 - SCHEMA DI CONVENZIONE TRA EXPO 2015 S.P.A., REGIONE LOMBARDIA E INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. PER IL CONFERI-MENTO DELLE ATTIVITA’ DI D.L., ASSISTENZA E SUPPORTO AD EXPO 2015 S.P.A. IN FASE ESECUTIVA IN RELAZIONE ALL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA CD. PIASTRA, AFFERENTE AL SITO PER L’E-SPOSIZIONE UNIVERSALE DEL 2015, NONCHE’ ALLA REALIZZAZIONE DELLE ULTERIORI OPERE CONNESSE, QUALI LA PARTE FUORI TERRA DELLE ARCHITETTURE DI SERVIZIO E IL VERDE INTERNO AL SITO

DIREZIONE CENTRALE AC ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVOAC04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE(Relatore il Presidente Formigoni)3178 - II° PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2012

AC06 - PATRIMONIO E ACQUISTI(Relatore il Presidente Formigoni)3179 - AUTORIZZAZIONE A CONCEDERE IN COMODATO A FAVORE DELL’ICOM ( INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS ) I LOCALI SITI AL 29° PIANO DEL PALAZZO PIRELLI ADIBITI A SEGRETERIA OPE-RATIVA E SEDE RIUNIONI

DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATAAD04 - PROGRAMMAZIONE(Relatore il Presidente Formigoni)3180 - PROMOZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA RESIDENZA TEMPORANEA PRESSO L’UNIVERSITA’ «C. CATTANEO» – LIUC DI CASTELLANZA (VA) - (DI CONCERTO CON L’ASSESSORE ZAMBETTI) - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSI-GLIO REGIONALE)

3181 - PROMOZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VA-LORIZZAZIONE DELLA STRUTTURA TURISTICO-ALBERGHIERA IN CA-SA ALBERGO PER PERSONE FRAGILI IN COMUNE DI PONTIDA - (DI

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 02 aprile 2012

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CONCERTO CON L’ASSESSORE BOSCAGLI) - (ATTO DA TRASMETTE-RE AL CONSIGLIO REGIONALE)

DIREZIONE GENERALE F SISTEMI VERDI E PAESAGGIO(Relatore l’assessore Colucci)F102 - PARCHI E RETE NATURA 20203182 - ART. 22-QUATER DELLA L.R. 86/1983: ISTITUZIONE DELL’E-LENCO DEI DIRETTORI DEI PARCHI REGIONALI - INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI E DELLE COMPETENZE PER L’ISCRI-ZIONE ALL’ELENCO - (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)

DIREZIONE GENERALE G FAMIGLIA, CONCILIAZIONE, INTEGRAZIONE E SOLIDARIETA’ SOCIALE(Relatore l’assessore Boscagli)G103 - PROGRAMMAZIONE3183 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI DECADENZA DELLE OBBLI-GAZIONI RELATIVE AD INVESTIMENTI NELLE STRUTTURE SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI CONTABILIZZATE ALLA DATA DEL 31 DICEM-BRE 2007, DEI QUALI UNO RELATIVO AD UN INTERVENTO IN PARTE CONTABILIZZATO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2006, NONCHE’ DI QUELLE CONTABILIZZATE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2003 E PER LE QUALI CON D.G.R. 1262 DEL 1 FEBBRAIO 2011 E’ STATA ACCER-TATA LA SUSSISTENZA E LA PERMANENZA DELL’OBBLIGAZIONE AS-SUNTA A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2011, (ART. 27, C. 5, L.R. N. 34/78) - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE) (C. 5, ART. 27, L.R. N. 34/78)

G104 - SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI E SOCIOSANITARI3184 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL COFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE SOCIALE DI CUI IL DIPARTIMENTO PA-RI OPPORTUNITA’ HA AUTORIZZATO LA PROROGA PER SEI MESI (ART. 18 DEL T.U. 286/98 - AVVISO N. 11/2010)

DIREZIONE GENERALE H SANITA’(Relatore l’assessore Bresciani)H105 - VETERINARIA3185 - DETERMINAZIONE IN ORDINE AGLI OBIETTIVI DI INTERESSE REGIONALE DA ASSEGNARE ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPE-RIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA PER L’AN-NO 2012

DIREZIONE GENERALE N SPORT E GIOVANI(Relatore l’assessore Rizzi)N101 - PROMOZIONE E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA3186 - SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI MILANO PER IL SOSTEGNO AL PROGETTO «IO TIFO POSITIVO … NEL SEGNO DI CANDIDO» - 20123187 - ADESIONE AL PROGETTO SPERIMENTALE «SICUREZZA DONNA»

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE E MOBILITA’(Relatore l’assessore Cattaneo)S103 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E DI SVILUPPO URBANO E TERRITORIALE3188 - CONFERIMENTO IN DIRITTO D’USO DEL CANTIERE NAVALE DI COSTA VOLPINO E DEL CASELLO IDRAULICO D’ISEO A FAVORE DEL CONSORZIO DEI LAGHI D’ISEO, ENDINE E MORO

3189 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PRIORITA-RIE E URGENTI SULLA LINEA FERROVIARIA REGIONALE SARONNO - COMO NEL TERRITORIO DI ROVELLO PORRO. SCHEMA DI ACCOR-DO CON LA PROVINCIA DI COMO, IL COMUNE DI ROVELLO POR-RO E FERROVIENORD S.P.A.

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E RETI(Relatore l’assessore Raimondi)T102 - ENERGIA E RETI TECNOLOGICHE3190 - ASSENSO ALL’INTESA DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 26, DEL-LA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239, NELL’AMBITO DEL PROCEDI-MENTO UNICO RELATIVO AL PROGETTO DELLA SOCIETÀ TERNA S.P.A. INERENTE COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI VARIANTI AEREE ALLE LINEE A 220 KV «CASSANO-TAVAZZANO» N. 276/2 E «COLA’-TAVAZZANO» N. 220; VARIANTI DI TRACCIATO IN PARTE AEREA E IN PARTE IN CAVO DELLE LINEE A 220 KV «TAVAZZANO EST-SARMATO» N. 221 E «TAVAZZANO EST-CESANO» N. 223; E DELLE LINEE A 132

KV «TAVAZZANO EST-GARLASCO» N. 035, «LODI-BREMBIO» N. 590, «MONTANASO-LODI» N. 591 E «LODI-LODI F.S.» N. 576 IN COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO E LODI

3191 - ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE (AQST) «PROGETTO FO.R.AGRI. FONTI RINNOVABILI IN AGRICOLTURA IN PROVINCIA DI MANTOVA». RIMODULAZIONE DEL PROGRAMMA D’INTERVENTI

DIREZIONE GENERALE U CASA(Relatore l’assessore Zambetti)U101 - PROGETTI E PROGRAMMI INNOVATIVI PER LA CASA3192 - AUTORIZZAZIONE ALL’ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL’ERP DI 1 ALLOGGIO DEL COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) (ART. 26 C. 1, R.R. 1/2004, MODIFICATO DA R.R. 3/2011)

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E URBANISTICA(Relatore l’assessore Belotti)Z102 - PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE3193 - COMUNE DI MEDA (MB). DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

Z1 PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO(Relatore l’assessore Bresciani)3194 - MODIFICA DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (POA) DELLA FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NAZIONALE DEI TU-MORI APPROVATO CON D.G.R. N. VIII/8855 DEL 30 DICEMBRE 2008 AVENTE AD OGGETTO «DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13, C. 6 L.R. N. 31/1997» (L.R. N. 33/09, ART. 18, C. 6) - (ATTO DA TRASMET-TERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

3195 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO E L’UNIVER-SITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA PER LA SCUOLA DI SPECIA-LIZZAZIONE IN CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA (ART. 18, C.6 L.R. N. 33/2009)

3196 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO E L’UNIVER-SITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA PER LA SCUOLA DI SPECIA-LIZZAZIONE IN RADIOTERAPIA (ART. 18, C.6 L.R. N. 33/2009)

3197 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTAL-MICO» E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTEN-SIVA (ART. 18, C.6 L.R. N. 33/2009)

3198 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA «L’AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII» (GIÀ «AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO») E L’UNIVERSITÀ DE-GLI STUDI DI MILANO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BIO-CHIMICA CLINICA (ART. 18, C.6 L.R. N. 33/2009)

3199 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA «L’AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII» (GIÀ «AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO») E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA (ART. 18, C.6 L.R. N. 33/2009)

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 3200 al n. 3203)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONEDIREZIONE CENTRALE AA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVOAA02 - LEGISLATIVO E RAPPORTI ISTITUZIONALI(Relatore il Presidente Formigoni)3200 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DI DUE COMPONENTI DEL CON-SIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA «FONDAZIONE ASILO MARI-UCCIA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE – O.N.L.U.S.» CON SEDE NEL COMUNE DI MILANO – (DI CONCERTO CON L’ASSESSORE BOSCAGLI)

Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 02 aprile 2012

– 4 – Bollettino Ufficiale

DIREZIONE CENTRALE AC ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVOAC05 - SISTEMI INFORMATIVI E ICT(Relatore il Presidente Formigoni)3201 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIO-NE LOMBARDIA, ASL DI MILANO, INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA E LOMBARDIA INFORMATICA SPA PER L’APPRONTAMENTO DELLA SEDE LOMBARDA DEL CALL CENTER (CCR) PER LE PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SANITARIE - (DI CONCERTO CON L’ASSESSORE BRESCIANI)

DIREZIONE GENERALE R INDUSTRIA, ARTIGIANATO, EDILIZIA E COOPERAZIONE(Relatore il Vice Presidente Gibelli)R101 - COMPETITIVITÀ3202 - APPROVAZIONE DEL «PROGETTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE INIZIATIVE 2012 A FAVORE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE LOMBARDE»

R103 - PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA3203 - PROGRAMMA OPERATIVO COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE FESR 2007-2013. «AGGIORNAMENTO LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE»

Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n. 3204 al n. 3212)

3204 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI AVENTE AD OGGETTO: «FNM SPA - CONSIGLIO DI AM-MINISTRAZIONE - AVVIO PROCEDURE DI NOMINA»

3205 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI AVENTE AD OGGETTO: «ATTUALE SISTEMA REGIONALE DEI CONTROLLI E PROPOSTE DI ULTERIORE SVILUPPO»

3206 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI AVENTE AD OGGETTO: «ACCORDO DI PROGRAM-MA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA RICERCA»

3207 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI AVENTE AD OGGETTO: «AFFIDAMENTO AD ERSAF DI FUNZIONI PER SERVIZI AL TERRITORIO - SPERIMENTAZIONE IN CORSO»

3208 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON IL VICEPRESIDENTE GIBELLI E GLI ASSESSORI BOSCAGLI E ROSSONI AVENTE AD OGGETTO: «STATO DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI CONCILIAZIONE IN LOMBARDIA E STRATEGIE DI SVILUPPO»

3209 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON L’ASSESSORE COLOZZI AVENTE AD OGGETTO: «RELAZIONE SUGLI INTERVENTI ATTUATI NEL TRIEN-NIO 2008-2010 AI SENSI DELLA L.R. N. 25 DEL 15 OTTOBRE 2007 - INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEI TERRI-TORI MONTANI»

3210 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI APREA E ROS-SONI AVENTE AD OGGETTO: «IMPLEMENTAZIONE E VALORIZZAZIO-NE DELL’ANAGRAFE REGIONALE DEGLI STUDENTI - PROTOCOLLO TERRITORIALE TRA REGIONE LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, UNIONE PROVINCE LOMBARDE E ASSOCIAZIONE NA-ZIONALE COMUNI ITALIANI»

3211 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL’ASSESSORE BELOTTI AVENTE AD OGGETTO: «PIANI DI GOVERNO DEL TERRITO-RIO - AGGIORNAMENTO E INDICAZIONI»

3212 - PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELL’ASSESSORE RIZZI AVENTE AD OGGETTO: «PIANO D’AZIONE GIOVANI - POLITI-CHE GIOVANILI E STRATEGIE»

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 02 aprile 2012

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D.g.r. 29 marzo 2012 - n. IX/3180Promozione dell’accordo di programma per lo sviluppo della residenza temporanea presso l’università “C. Cattaneo” – LIUC di Castellanza (VA)

LA GIUNTA REGIONALEPremesso che:

•in data 3 aprile 1997 è stato sottoscritto tra Regione Lom-bardia, Comune di Castellanza ed Università «C. Catta-neo» – LIUC un Accordo di Programma (A. di P.), approvato con d.p.g.r. 7 maggio 1997 n. 54953, proposto dal Comu-ne per la qualificazione dell’area industriale dismessa denominata «Ex Cotonificio Cantoni», localizzata in piazza Soldini n. 5 in Castellanza (VA), finalizzato all’attuazione di un intervento di edilizia residenziale universitaria, con-sistente nella costruzione, ampliamento ristrutturazione ed ammodernamento di strutture destinate ad alloggi universitari per complessivi 468 posti letto, attuato ai sensi dell’art. 18 della legge 2 dicembre 1991 n. 390 mediante un Programma di Recupero Urbano (P.R.U.) ex art. 11 leg-ge 2 dicembre 1993 n. 493;

•soggetto attuatore, proprietario e gestore della residenza universitaria studentesca, è Hinterland Soc. Coop., ora in li-quidazione volontaria, che opera in diritto di superficie per sessanta anni concesso da Iniziativa Universitaria 1991 s.p.a., proprietaria dell’area interessata, come da atto di acquisto in data 19 settembre 1990 n. 105397/21117 rep.;

•per la realizzazione dell’intervento, Hinterland Soc. Coop. ha ottenuto da Regione Lombardia due finanziamenti, di € 5.681.025,89 e di € 326.905,24, a valere sul Programma quadriennale 1992/1995 di edilizia residenziale pubblica - leggi 179/1992 e 493/1993 - Deliberazione CIPE 16 mar-zo 1994, con obbligo di restituzione secondo le modalità contemplate rispettivamente nella d.g.r. 26 luglio 1997 n. VI/16790 e nella d.g.r. 21 febbraio 2000 n. VI/48372;

•nella convenzione attuativa dell’A. di P. di cui sopra, sti-pulata per atto pubblico tra Comune, Università, Coop. Hinterland e Iniziativa Universitaria 1991 s.p.a, in data 11 giugno 1997, n. 23464 rep. n. 6163, si prevede, tra altro, di destinare esclusivamente a residenza universitaria gli im-mobili oggetto della costituzione del diritto di superficie;

•il vigente PGT del Comune di Castellanza, approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 19 marzo 2010, ed il Piano delle Regole modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 27 luglio 2010, prevedono che l’immobile, individua-to alla Sezione CZ foglio 5 mappale 4485 del N.C.E.U. di Castellanza, sia destinato esclusivamente a residenza uni-versitaria;

•il predetto A. di P., modificato con un primo atto approvato con d.p.g.r. 20 maggio 1999 n. 29898 e quindi ulteriormen-te integrato con atto approvato con d.p.g.r. 25 giugno 2003 n. 10455, è stato definitivamente chiuso in data 22 giugno 2009 con verbale del Collegio di Vigilanza, che ha dato atto della regolare esecuzione di tutti i lavori previsti;

Dato atto che:

•l’iniziativa oggetto dell’A. di P. concluso ha riscontrato cri-ticità nella gestione economica finanziaria in quanto, a fronte dei n. 468 posti letto disponibili ed ipotizzati come necessari all’epoca della realizzazione, nel periodo di uti-lizzo intercorso ne ha visti in media occupati da studenti universitari solo la metà, andamento questo che ha gene-rato e genera costanti perdite economiche;

•e’ stata pertanto valutata l’esigenza di adeguare le mo-dalità di gestione della residenza universitaria, anche at-traverso l’eventuale futuro trasferimento della proprietà e della gestione dell’attività ad altro soggetto;

•e’ obiettivo della Regione dare risposta alla domanda abitativa di particolari categorie sociali aventi esigenze abitative di tipo temporaneo in un ambito che favorisca l’integrazione tra le stesse ed altre componenti sociali, quali in particolare studenti e lavoratori, arrivando quin-di a combinare all’interno di un’unica unità immobiliare una molteplicità di utenze, ossia creare un contesto di mix abitativo, come espressamente riconosciuto nell’ordina-mento regionale attraverso le recenti modifiche al Rego-lamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1;

•in data 29 febbraio 2012 è stato sottoscritto da Comune di Castellanza, Università «Carlo Cattaneo» – LIUC, Hinter-land Soc. Coop. in liquidazione, Iniziativa Universitaria 1991 s.p.a. e l’Azienda Lombarda per L’Edilizia Residenziale

(A.L.E..R.) di Milano, un accordo preliminare, con il quale questi soggetti hanno confermato il proprio impegno a collaborare, ognuno per la propria parte e competenza, alla valorizzazione, anche sotto il profilo della sostenibili-tà economica, della Residenza temporanea, mediante l’assunzione degli adempimenti meglio specificati per ciascuno di essi sempre nel medesimo accordo prelimi-nare, in coerenza con le linee programmatiche regionali in materia di residenza temporanea;

•in particolare l’accordo preliminare prevede l’amplia-mento delle categorie di soggetti che possono fruire della ospitalità temporanea del complesso, da orientare agli studenti, al personale e agli ospiti della struttura universi-taria, ai membri delle Forze dell’Ordine, a operatori socio-sanitari, compatibilmente con le esigenze dell’attività uni-versitaria, nonchè allo svolgimento di attività sociali;

•sempre nel predetto accordo preliminare la parti si sono date reciprocamente atto e hanno dato atto a Regione Lombardia che per la definizione di tempi e modalità di attuazione degli impegni assunti verrà promosso a cura di Regione Lombardia un Accordo di Programma, del quale intendono porsi quali soggetti sottoscrittori;

Considerato di procedere alla promozione di un Accordo di Programma, con l’obiettivo già concordato nell’accordo preli-minare sopra richiamato di valorizzazione del complesso immo-biliare in oggetto, in particolare sotto il profilo della sostenibilità economica dell’attività residenziale di tipo temporaneo a cui è destinato, anche attraverso l’approvazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del-la legge regionale 14 marzo 2003 n. 2;

Dato atto che la variante urbanistica di cui trattasi consiste in una modifica al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del PTG del Comune di Castellanza nel senso di estendere la frui-zione della residenza temporanea anche ad altre categorie di soggetti oltre a quella già individuata degli studenti universitari, senza alcun incremento della capacità insediativa e/o realizza-zione di interventi di trasformazione;

Constatato altresì che, relativamente alla VAS, vanno appli-cate le disposizioni contenute nel «Modello metodologico, pro-cedurale ed organizzativo della Valutazione Ambientale di pia-ni e programmi (VAS) Accordo di Programma promosso dalla Regione – (Allegato 1l)», approvato dalla Giunta regionale con proprio atto in data 27 dicembre 2007, atto n.8/6420 «Determi-nazioni della procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS», come modificato dalla successiva delibera-zione della Giunta regionale n. 9/761 del 10 novembre 2010;

Ritenuto pertanto, relativamente alle disposizioni di cui so-pra in merito alla Valutazione Ambientale Strategica VAS, di individuare:

− quale Autorità procedente, la DG Casa della Regione Lombardia;

− quale Autorità competente, la DG Territorio e Urbanisti-ca della Regione Lombardia;

Visti:

•il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma ed in par-ticolare l’art. 34;

•la legge regionale 14 marzo 2003 n. 2, recante la disci-plina della programmazione negoziata regionale ed in particolare l’art. 6 in materia di Accordo di Programma;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;DELIBERA

1. di promuovere l’Accordo di Programma per la valorizzazio-ne della Residenza temporanea presso l’Università «C. Catta-neo» – LIUC di Castellanza (VA);

2. di dare atto che l’Accordo di Programma di cui al punto 1) costituisce, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 2/2003, variante al vigente PTG del Comune di Castellanza;

3. Di dare atto altresì che la promozione dell’Accordo dii Pro-gramma non comporta oneri finanziari per Regione Lombardia;

4. di individuare quali soggetti pubblici interessati all’Accordo di Programma:

•Regione Lombardia

•Comune di Castellanza

•Università «Carlo Cattaneo» – LIUC di Castellanza

•l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (A.L.E.R.) di Milano

Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 02 aprile 2012

– 6 – Bollettino Ufficiale

5. di dare atto che il Comitato per l’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della l.r. 2/2003, è costituito dai rappre-sentanti dei soggetti di cui al punto 3;

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 6, comma 6, della l.r. n. 2/2003, compete al Comitato per l’Accordo di Programma valu-tare le istanze di adesione dei privati all’Accordo di Programma;

7. di individuare, in merito alla Valutazione Ambientale strategica:

•quale Autorità procedente, la D.G. Casa della Regione Lombardia

•quale Autorità competente, la DG Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia

8. di stabilire che la definizione dell’Accordo di Programma sia completata entro il 30 giugno 2012;

9. di trasmettere in data odierna copia della presente delibe-razione al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del-la l.r. n.2/2003;

10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito regionale web http://www.casa.regione.lombardia.it;

11. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Uffi-ciale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003.

II segretario: Marco Pilloni

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 02 aprile 2012

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D.g.r. 29 marzo 2012 - n. IX/3181Promozione dell’accordo di programma per la valorizzazione della struttura turistico-alberghiera in casa albergo per persone fragili in Comune di Pontida

LA GIUNTA REGIONALEPremesso che:

− il Sindaco di Pontida ha chiesto al Presidente della Regio-ne con lettera del 9 gennaio 2012, prot. 125/2012 di av-viare la promozione di un Accordo di Programma per la valorizzazione della struttura turistico-alberghiera in casa albergo per persone fragili in Comune di Pontida;

− il Comune di Pontida, nella citata lettera, dà esito di aver effettuato una verifica con l’ASL di Bergamo per cui una nuova struttura di carattere socio-assistenziale sul territo-rio provinciale potrebbe andare a soddisfare una quota di domanda ad oggi inevasa;

− l’iniziativa progettuale prevede la sistemazione ambien-tale del territorio sotteso e la riqualificazione della viabi-lità di strada pubblica di accesso (via Gambirago), del-la mulattiera e del tracciato storico di collegamento tra Pontida, Villa d’Adda e Sotto il Monte di Giovanni XXIII;

Visti: − la d.g.r n. 2633 del 6 dicembre 2011 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2012» con cui all’allegato 15 si stabilisce la necessità di sperimentare strutture di residenzialità legge-ra con caratteristiche di tipo alberghiero, ma nel contem-po in grado di offrire protezione sociale al fine di offrire alle famiglie periodi di sollievo;

− la d.g.r n. 983 del 15 dicembre 2010 «Determinazioni in or-dine al Piano d’Azione Regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità e relativa Relazione Tecnica» con cui si stabilisce anche di dare sostegno alle persone con disabilità attraverso strutture di tipo alberghiero per accoglienza temporanea delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

− il Piano Socio Sanitario Regionale (P.S.S.R.), approvato con delibera del consiglio regionale n. 88 del 17 novem-bre 2010 che prevede, tra l’altro, nel percorso di riqualifi-cazione della rete degli interventi e servizi sociali l’indivi-duazione di nuove unità d’offerta volte alla prevenzione dei rischi prettamente sociali, al sostegno / accoglienza diurna e residenziale dei singoli o famiglie, in situazione di povertà o di disagio;

− nel Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.), l’obiettivo specifico 7.5 «Attuazione del piano regionale per la disa-bilità» e l’obiettivo operativo 7.5.1 «Attività di comunica-zione e realizzazione di azioni a sostegno dell’inclusione sociale delle persone con disabilità e di potenziamento degli interventi a favore della domiciliarità»;

Considerato che il progetto proposto è pertanto coerente con gli indirizzi della programmazione regionale ed è rispondente al-la domanda del territorio che evidenzia una carenza di strutture socia-assistenziali;

Preso atto che la società azienda agricola Faida s.r.l. è pro-prietaria della struttura alberghiera, oggetto del presente inter-vento di trasformazione;

Ritenuto che l’Accordo di Programma presuppone, al fine di garantire il coordinamento e l’efficacia degli interventi previsti, l’azione integrata di:

−Regione Lombardia −Comune di Pontida −Asl di Bergamo

con l’adesione della: − società Faida s.r.l.

Considerato che l’Accordo di Programma costituisce varian-te allo strumento urbanistico vigente del Comune di Pontida, ai sensi dell’art. 6, comma 10, della l.r.14 marzo 2003 e rientra nell’ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strate-gica VAS;

Constatato altresì che, relativamente alla VAS, vanno appli-cate le disposizioni contenute nel «Modello metodologico, pro-cedurale ed organizzativo della Valutazione Ambientale di pia-ni e programmi (VAS) Accordo di Programma promosso dalla Regione – (Allegato 1l)», approvato dalla Giunta regionale con proprio atto in data 27 dicembre 2007, atto n.8/6420 «Determi-nazioni della procedura di Valutazione Ambientale di piani e

programmi – VAS», come modificato dalla successiva delibera-zione della Giunta regionale n. 9/761 del 10 novembre 2010;

•Ritenuto pertanto di: −dare avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VAS relativo alle varianti dello strumento urba-nistico del Comune di Pontida;

− individuare, ai fini dell’espletamento della procedura di VAS:

•quale Autorità procedente, la DG Presidenza - Sede Ter-ritoriale di Bergamo della Regione Lombardia;

•quale Autorità competente, la DG Territorio e Urbanisti-ca della Regione Lombardia;

Ritenuto di: −dare informazione al pubblico dell’avvio del procedi-mento di VAS mediante la pubblicazione del presente avviso sul BURL della Regione Lombardia, sui siti web del-la Regione Lombardia e del Comune di Pontida;

−avviare, altresì, la fase di consultazione dei soggetti com-petenti in materia ambientale e degli enti territorialmen-te interessati, e prevedere opportune modalità di infor-mazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;

Ritenuto inoltre opportuno fissare nel 31 marzo 2013, il termine entro il quale definire l’Accordo di Programma;

Visti: − il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l’art. 34 della legge medesima, riguardante la disciplina genera-le in materia di accordi di programma;

− la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l’art. 6 della legge medesima che disciplina le procedu-re per gli accordi di programma di prevalente compe-tenza regionale;

− la l.r. 11 marzo 2005 n.12 ed in particolare l’art.4 recante la disciplina della valutazione ambientale dei piani, la d.c.r. 13 marzo 2007 n.351 «Indirizzi generali per la VAS» e la d.g.r. 27 dicembre 2007 n.6420 «Disciplina regio-nale dei procedimenti VAS» e successive modifiche e integrazioni;

− il Programma Regionale di Sviluppo dell’IX legislatura, ap-provato con d.c.r. 28 settembre 2010, n. 56;

− la d.c.r. n. IX/276 dell’8 novembre 2011 «Risoluzione con-cernente il documento strategico annuale 2012»;

A votazione Unanime espressa nelle forme di legge;DELIBERA

1. di promuovere, per le motivazioni in premessa, l’Accordo di Programma finalizzato alla valorizzazione della struttura turistico-alberghiera in casa albergo per persone fragili in Comune di Pontida, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n.2;

2. di dare atto che l’Accordo di Programma di cui al punto 1) costituisce, ai sensi dell’art.6 della l.r. 14 marzo 2003, n.2, variante urbanistica del PRG del Comune di Pontida;

3. di individuare quali soggetti interessati all’Accordo di Programma:

−Regione Lombardia −Comune di Pontida −Asl di Bergamo

con l’adesione della: − società Faida s.r.l.

4. di dare atto che il Comitato per l’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della l.r. 14 marzo 2003, n.2, è costituito dai rappresentanti dei soggetti pubblici di cui al punto 3), che si avvarranno di una Segreteria Tecnica, che sarà appositamente designata;

5. di dare atto, sin d’ora, che al procedimento potranno inter-venire eventuali altri enti e soggetti pubblici o privati interessati;

6. di avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategi-ca VAS relativa all’Accordo di programma in variante al vigente PRG del Comune di Pontida, individuando:

•quale Autorità procedente, la D.G. Presidenza - Sede Terri-toriale di Bergamo della Regione Lombardia;

•quale Autorità competente, la D.G. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia;

Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 02 aprile 2012

– 8 – Bollettino Ufficiale

7. di provvedere, con successivo atto dirigenziale, ad indivi-duare, al fine dell’espletamento della procedura VAS:

− i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti ter-ritorialmente interessati da invitare alla Conferenza di Valutazione;

− i settori del pubblico interessati all’iter decisionale, defi-nendo le modalità di informazione e partecipazione allo stesso;

8. di stabilire che la definizione dell’Accordo di Programma sia completata entro il 31 marzo 2013;

9. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regio-nale, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2;

10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2;

11. di pubblicare la presente deliberazione, oltre che sul por-tale www.regione.lombardia.it, sul sito web regionale http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/, sui siti delle Direzio-ni Generali della Regione Lombardia coinvolte nell’Accordo di Programma e sul sito del Comune di Pontida.

Il segretario: Marco Pilloni

Bollettino Ufficiale

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D.g.r. 29 marzo 2012 - n. IX/3203Programma operativo competitivita’ regionale e occupazione FESR 2007-2013. “Aggiornamento linee guida di attuazione”

LA GIUNTA REGIONALEVisti:

− Il regolamento (CE) N.1080/2006 del Parlamento Euro-peo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;

− Il regolamento (CE) N.1083/2006 del Consiglio dell’11 Luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo euro-peo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

− Il regolamento (CE) N.1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 e successive modifiche, che sta-bilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo socia-le europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consi-glio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il d.p.r. 3 ottobre 2008 , n. 196 «Regolamento di esecuzio-ne del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni ge-nerali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione»;

Visto il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia approvato con decisione della Commissio-ne Europea C(2007) 3784 del 1 agosto 2007, modificata con decisione C(2010)1575 del 15 marzo 2010;

Vista la d.g.r.VIII/8298 del 29 ottobre 2008 con la quale è sta-to approvato il documento «Programma operativo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013. Linee guida di attua-zione - Primo provvedimento, nonché le successive deliberazioni di aggiornamento delle stesse;

Verificato lo stato di attuazione degli ASSI 3 e 4 del POR FESR 2007-2013;

Rilevata, nel corso dell’attuazione del Programma Operativo, l’opportunità di introdurre in merito ai succitati ASSI del POR al-cune misure di semplificazione delle procedure amministrative prevedendo il ricorso a procedure concertative- negoziali, in at-tuazione delle strategie programmatiche e di sviluppo regionali, ritenute idonee a garantire in modo snello ed efficace il riutilizzo delle risorse residue ed agevolare il completo utilizzo della dota-zione finanziaria;

Dato atto, in particolare, che relativamente all’ASSE 3 (Mobilità Sostenibile) si rende necessario procedere alla modifica della modalità di applicazione delle Linee di intervento;

Ritenuto, a riguardo, necessario, al fine di conferire incisiva ef-ficacia alla nuova modalità attuativa individuata per l’ASSE 3, riprogrammare l’intensità di aiuto del contributo previsto, consi-derate le attuali difficoltà di ordine economico e finanziario de-gli Enti locali, in conseguenza della linea di rigore adottata dal Governo nazionale per far fronte agli impegni europei in tema di disavanzo pubblico;

Ritenuto, inoltre, per quanto concerne l’ ASSE 4 (Tutela e va-lorizzazione del patrimonio naturale e culturale) , di introdurre relativamente alla linea di intervento 4.1.1.1, alcune specifiche in merito alla adozione delle semplificazioni amministrative re-lative al ricorso a strumenti negoziali , approvati in attuazione delle strategie programmatiche e di sviluppo regionale;

Valutata, quindi, la necessità di apportare le summenzionate variazioni al documento Linee Guida di attuazione POR FESR 2007-2013, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato di demandare alla Direzione competente in ca-po alla quale è posta l’Autorità di Gestione del POR di procede-re all’aggiornamento delle Linee guida di attuazione in ogget-to, a conclusione dei procedimenti prima richiamati;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 nonché i provvedi-menti organizzativi della IX legislatura (d.g.r. 29 aprile 2010, n.4), nonché i successivi aggiornamenti;

Ad unanimita’ nelle forme di legge;DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche alle Linee guida di attuazione del Programma Ope-

rativo Regionale Competitività 2007-2013 riportate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, unitamente all’allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.fesr.regione.lombardia.it;

3. di dare mandato alla Direzione Industria, Artigianato, Edili-zia e Cooperazione presso la quale è collocata l’Autorità di Ge-stione del POR, a predisporre un testo consolidato (Testo Unico) delle Linee Guida di attuazione del Programma Operativo Re-gionale Competitività 2007-2013.

II segretario: Marco Pilloni

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Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 02 aprile 2012

– 10 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO ASintesi delle modifiche apportate alle Linee Guida di Attuazione del POR Competitività 2007-2013

1. Linee di Intervento dell’Asse 3 – introduzione della procedura “Concertativo-negoziale” tra le procedure amministrative per la realizzazione delle Linee di interventoNelle sezioni “Procedure amministrative per la realizzazione della linea di intervento” delle Linee di intervento:

3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2,

dopo la descrizione delle modalità di applicazione della procedura di evidenza pubblica di tipo “valutativo” sono inserite la modalità di applicazione della procedura “Concertativo-negoziale”. La sezione è pertanto integrata con i seguenti paragrafi: “Modalità di applicazione: Procedura “Concertativo-negoziale”.

SelezioneFase 1 – Individuazione degli interventi.La Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità si interfaccia preliminarmente con le Province attraverso tavoli tecnici per raccogliere proposte progettuali considerate prioritarie sul territorio regionale, individuate dalle stesse Province e realizzabili dai soggetti beneficiari del POR, verificando l’osservanza dei criteri di selezione, dei tempi di realizzazione e degli obiettivi del POR e analizzando le possibili sinergie con altre finalità o interventi finanziati e con i Programmi di intervento già in atto.Individuato un parco progetti ammissibile al Programma, la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità procede con la istituzione di un tavolo concertativo-negoziale con le Amministrazioni provinciali lombarde dove si condivideranno le priorità di realizzazione e finanziamento delle iniziative selezionate, da sottoporre anche alla valutazione dell’Autorità Ambientale.L’elenco dei progetti finanziabili con le risorse del Programma Operativo è quindi approvato con una Delibera di Giunta Regionale in cui si dà altresì evidenza delle modalità di individuazione degli interventi e si esplicita l’analisi svolta preliminarmente sulla coerenza con i criteri selettivi e gli obiettivi del Programma.Con successivi decreti si provvede infine ad assegnare il contributo POR ai progetti ammissibili in base alle risorse finanziarie disponibili a valere sul Programma e sull’Asse di riferimento e alle priorità di finanziamento indicate in Delibera.Fase 2 – Comunicazione formale agli interessati e atto di definitiva accettazione.A seguito del decreto di assegnazione di cui alla Fase 1, il dirigente competente dà comunicazione formale dell’ammissibilità al finanziamento ai beneficiari interessati, definendo altresì le fasi attuative ed i tempi degli interventi. A seguito di tale comunicazione il soggetto Beneficiario deve confermare ufficialmente l’accettazione dell’aiuto finanziario assegnato, tramite specifico atto di impegno, nel quale siano esplicitati gli oneri ed i tempi di realizzazione degli interventi fissati nel decreto di assegnazione.Il dirigente provvede altresì a fornire ai beneficiari le linee guida per l’attuazione dei progetti, il monitoraggio e la rendicontazione delle spese.

Attuazione Fase 3 – Avvio dei progetti e rideterminazione dell’aiuto finanziario Successivamente, a seguito dell’espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori, il soggetto Beneficiario trasmette al Dirigente regionale preposto copia del contratto d’appalto, verbali di consegna ed inizio dei lavori, il quadro economico aggiornato a seguito della stessa gara e l’eventuale ulteriore documentazione prevista dalle linee guida di rendicontazione. Il Dirigente regionale preposto, con Decreto, dispone la formale determinazione e conferma dell’aiuto finanziario con impegno di spesa e dispone l’erogazione della prima tranche a titolo di anticipazione.Fase 4 – Esecuzione dei progetti. Il soggetto Beneficiario provvede a dare esecuzione al progetto, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal contratto d’appalto. Al raggiungimento delle quote definite nelle linee guida di rendicontazione e monitoraggio con riferimento all’avvenuta esecuzione di opere e all’avvenuta liquidazione delle spese, su richiesta del Beneficiario, corredata della documentazione prevista nelle linee guida di rendicontazione, con Decreto del Dirigente regionale preposto vengono erogate le quote dell’aiuto finanziario concesso.Fase 5 – Conclusione dei progetti ed erogazione del saldo. L’erogazione del saldo, compreso nel limite dell’aiuto finanziario concesso, avviene con Decreto del Dirigente regionale preposto, su richiesta del Beneficiario, corredata dalla documentazione attestante la fine di tutti i lavori, il collaudo tecnico/amministrativo delle opere (o certificato di regolare esecuzione), la rendicontazione finale delle spese completa di relazione illustrante il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ecc. secondo quanto riportato nelle linee guida di rendicontazione.Ogni maggior onere che si dovesse registrare rispetto alla spesa ammessa è in ogni caso a carico del soggetto Beneficiario.”Inoltre, al fine di conferire maggiore efficacia alla nuova modalità attuativa, il contenuto dei paragrafi “Intensità di aiuto” delle quattro Linee di Intervento è sostituito come segue:

“Contributo a fondo perduto fino al 80% dei costi ammessi.”

2. Linea di Intervento 4.1.1.1 – specifiche sulle procedure amministrative per la realizzazione della linea di intervento in relazione alla selezione di interventi compresi in strumenti negoziali Con riferimento alla sezione “Procedure amministrative per la realizzazione della linea di intervento” della Linea di Intervento 4.1.1.1 la descrizione dell’ultimo paragrafo viene sostituita dai seguenti:

“Possono altresì accedere alle risorse dell’Asse 4 anche PIA costituiti sulla base di interventi coerenti con le finalità e i contenuti dell’Asse stesso, compresi in strumenti negoziali approvati in attuazione delle strategie programmatiche e di sviluppo regionali.

Nell’ambito dei citati strumenti negoziali non si applicano i vincoli ed i limiti stabiliti dalle presenti Linee Guida di Attuazione dell’Asse 4 per la procedura mediante avviso pubblico, riguardanti nello specifico:• le caratteristiche del soggetto capofila;• l’entità del contributo massimo erogabile per ciascun PIA;• l’intensità massima del contributo.

D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta Regionale

D.G. Sistemi verdi e paesaggio

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D.d.g. 23 marzo 2012 - n. 2481Approvazione del capitolato d’oneri generale e del capitolato d’oneri particolare per la vendita in piedi di lotti boschivi di proprietà pubblica (art. 75 comma 2 bis del r.r. 5/2007)

IL DIRETTORE GENERALE DELLADIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

Visti:

•il r.d.18 novembre 1923, n.2440 «Nuove disposizioni sull’am-ministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

•il r.d. 23 maggio 1924, n.827 «Regolamento per l’ammi-nistrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

•la l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e in parti-colare l’art. 54, comma 8, che prevede diverse forme di esecuzione dei boschi di proprietà pubblica non affidate in gestione ai consorzi forestali, fra le quali rientra la vendi-ta diretta o appalto a un’impresa boschiva;

•il regolamento regionale n. 5/2007 (Norme Forestali Regio-nali) e sue modifiche ed integrazioni e in particolare l’art. 75 (Esecuzione dei tagli nei boschi pubblici), comma 2 bis, che dispone che con provvedimento del competen-te direttore generale siano approvati i capitolati d’oneri generale e particolare per la vendita dei lotti boschivi di proprietà pubblica;

•la d.g.r. n. 5/13596 del 17 ottobre 1991 (Approvazione del capitolato generale e del capitolato speciale per la ven-dita in piedi di lotti boschivi di proprietà pubblica);

Ritenuto che i capitolati generale e speciale approvati dalla citata d.g.r. 13596/1991 risultino obsoleti alla luce del mutato contesto normativo di riferimento, sotto il profilo sia tecnico che procedurale, e che le penalità in essi previste siano ormai dive-nute irrilevanti per effetto dei processi inflazionistici dell’ultimo ventennio;

Considerata, pertanto, la necessità di approvare, in applica-zione delle citate disposizioni della l.r. 31/2008 e del r.r. 5/2007, una versione aggiornata dei capitolati d’oneri generale e parti-colare, destinati agli Enti indicati all’art. 54, comma 8, della me-desima l.r. 31/2008;

Viste le proposte di capitolato d’oneri generale e particolare predisposte dalla Struttura Foreste e condivise dai competenti uffici delle province, delle comunità montane e dei parchi, non-ché dall’associazione regionale delle imprese boschive della Lombardia;

Visti la l.r. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA1. di approvare il capitolato d’oneri generale e il capitolato

d’oneri particolare per la vendita in piedi di lotti boschivi di pro-prietà pubblica, riportati nell’allegato 1, parte integrante e so-stanziale del presente decreto;

2. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, nonché sul sito in-ternet della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio.

Il direttore generaleDaniela Marforio

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ALLEGATO 1

Capitolato d’oneri generale e Capitolato d’oneri particolare per la vendita in piedi di lotti boschivi di proprietà pubblica

INDICE

1) Introduzione al capitolato2) Il capitolato d’oneri generale per la vendita in piedi di lotti boschivi di proprietà pubblica

Art 1) GeneralitàArt 2) VenditaArt 3) ContrassegnaturaArt 4) Esecuzione dell’utilizzazioneArt 5) Norme amministrativeArt 6) Ammissione alla garaArt 7) Aggiudicazione della gara – adempimenti (cauzione)Art 8) ContrattoArt 9) Restituzione della cauzioneArt 10) Pagamento del legnameArt 11) Migliorie boschiveArt 12) ConsegnaArt 13) Assicurazioni ed adempimenti variArt 14) Disciplina generale dell’utilizzazioneArt 15) Norme particolariArt 16) Termini, sospensioni, proroghe e penaliArt 17) Norme particolari per il taglio delle fustaieArt 18) Norme particolari per il taglio dei ceduiArt 19) Assortimenti legnosiArt 20) MisurazioneArt 21) Stima danniArt 22) PenaliArt 23) Ultimazione dei lavori, verifica finale e riconsegna del boscoArt 24) Risoluzione delle controversie

3) Il capitolato d’oneri particolare per la vendita in piedi di lotti boschivi di proprietà pubblicaArt 1) Definizione del lottoArt 2) GeneralitàArt 3) VenditaArt 4) Individuazione delle piante oggetto di contrattoArt 5) CauzioneArt 6) Termine per l’utilizzazioneArt 7) Riduzione in assortimentiArt 8) SalvalegnoArt 9) Norme amministrative particolariArt 10) Norme tecniche particolari

1) Introduzione al capitolato

L’art. 54 comma 8 della l.r. 31/2008 prevede diverse forme di esecuzione dei boschi di proprietà pubblica non affidate in gestione ai consorzi forestali:

a) amministrazione diretta fino ad un massimo di 100 metri cubi nel caso dei tagli di utilizzazione;b) concessione diretta a impresa iscritta all’albo regionale di cui all’articolo 57, per un periodo non superiore alla validità del piano

di assestamento forestale;c) vendita diretta o appalto a un’impresa iscritta nell’albo regionale.

Con deliberazione n. 5/13596 del 17 ottobre 1991 la Giunta regionale aveva approvato il capitolato generale e il capitolato speciale per la vendita in piedi di lotti boschivi di proprietà pubblica. A distanza di vent’anni dalla predetta deliberazione, il capitolato conserva sostanzialmente la sua validità tecnica e normativa. Tuttavia, risulta necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni, al fine di pervenire ad un completo adeguamento sia normativo che degli importi delle penali.

Appare utile sottolineare che il capitolato riguarda esclusivamente la vendita in piedi di boschi di proprietà pubblica ed è obbligatorio in tutti i casi di intervento a macchiatico positivo, salvo che per gli assegni di uso civico.

Viceversa, nel caso in cui l’ente pubblico decidesse di far eseguire l’utilizzazione boschiva come lavoro pubblico e solo e succes-sivamente vendere il legname ricavato al miglior offerente (ad esempio una segheria o un commerciante di legnami), il presente capitolato non si applica. In questo caso, infatti, i lavori sarebbero soggetti alla normativa sui lavori pubblici (d. lgs. 163/2006). Tuttavia, il presente capitolato, opportunamente adottato, potrà essere utilizzato per la predisposizione del “capitolato speciale d’appalto”.

Un secondo caso in cui il capitolato non trova applicazione è la «concessione diretta a impresa iscritta all’albo regionale di cui

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all’articolo 57, per un periodo non superiore alla validità del piano di assestamento forestale» (riportato alla precedente lettera b). Anche se, sia nella “concessione del bosco” che nella “vendita del lotto boschivo”, l’impresa boschiva acquista le piante (che sono piante in piedi, ossia una parte o la totalità della ripresa del piano) e al termine dell’utilizzazione vende il legname ricavato, vi sono differenze significative fra la concessione e la vendita, che pare utile qui illustrare per evitare confusioni:- innanzitutto il possesso del terreno: nel caso della vendita, infatti, l’impresa acquista gli alberi in piedi ma non può vantare alcun

diritto di possesso sul suolo. Viceversa, nella concessione, l’impresa entra anche in possesso del terreno per un periodo più o meno lungo (in pratica, al massimo per quindici anni, ossia la durata massima di un piano di assestamento). I terreni possono essere regi-strati sul fascicolo aziendale (SIARL) dell’azienda boschiva.

- inoltre, l’esecuzione di migliorie: nella concessione, infatti, l’impresa si prende carico anche delle migliorìe previste dal piano, tratte-nendo (in toto o in parte) l’accantonamento previsto dall’articolo 45 comma 1 delle Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007 e s.m.i.) ed effettuando le migliorie secondo la scala di urgenza indicate dal piano stesso;

- una diversa normativa statale: la concessione può essere affidata direttamente alle “imprese agricole” (di cui all’art. 2135 del codice civile) in base all’art. 15 del d. lgs. 228/2001 e s.m.i., che prevede che le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti d’ap-palto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000,00 euro nel caso di imprenditori singoli, e a 300.000,00 euro nel caso di imprenditori in forma associata(1).

Ritornando ora alla “vendita del lotto boschivo”, appare opportuno sottolineare che il capitolato generale non entra nel merito tecni-co di come eseguire gli interventi e neppure obbliga ad eseguire la contrassegnatura delle piante da abbattere secondo particolari modalità: in particolare, si vuole evidenziare che il capitolato generale non obbliga a contrassegnare le piante da abbattere prima di avviare le procedure di selezione dell’impresa boschiva. L’ente pubblico infatti può procedere alla vendita della ripresa di una o più particelle, specificando nel bando o nell’invito il quantitativo di legname che sarà contrassegnato, la tolleranza massima (più o meno x per cento), le dimensioni stimate del materiale legnoso e altre informazioni ritenute utili. La contrassegnatura potrà essere effettuata dal tecnico forestale solo dopo l’individuazione dell’impresa boschiva aggiudicatrice, in contraddittorio fra ente pubblico e impresa, stabilendo innanzitutto la posizione dei percorsi delle gru a cavo eventualmente necessarie. Questa soluzione è spesso la migliore, perché permette di ottimizzare le risorse aziendali della ditta boschiva vincitrice e ha già permesso in molti casi di aumentare il prezzo di vendita del lotto boschivo e di portare in attivo un taglio boschivo che altrimenti avrebbe potuto essere realizzato solo con un contributo pubblico.

Per quanto riguarda la scelta dell’impresa boschiva in caso di vendita del bosco in piedi, ricordiamo che la normativa nazionale per-mette il ricorso alla trattativa privata in vari casi, fra i quali ricordiamo l’art. 41 comma 1 del regio decreto m. 827/1924, che prevede: «Quando gl’incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbe-ro deserte». Quindi, non solo quando le gare sono andate deserte, ma anche quando è ragionevole pensare che, se fossero avviate le gare, andrebbero deserte. La scelta della tipologia di procedura per l‘individuazione dei contraenti deve infatti contemperare le esigenze legate all’applicazione dei principi costituzionali propri dell’azione amministrativa (art. 97 Costituzione). Da un lato, in ossequio al principio di trasparenza, dovrà essere privilegiata una procedura che garantisca la massima partecipazio-ne; dall’altro lato, in ossequio alle esigenze del buon andamento, si dovrà tener conto della necessità che le procedure scelte siano efficaci ed efficienti e rispettino i principio di economicità dell’azione amministrativa. Infine, si segnala che quando la norma regionale parla di “impresa boschiva iscritta all’albo regionale”, nel rispetto delle norme a tutela della concorrenza e della libertà di circolazione dell’ordinamento statale e comunitario, deve intendersi una “impresa boschi-va iscritta all’albo di cui all’articolo 57 della l.r. 31/2008 o con una analoga qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell’Unione europea”. Per gli stati extracomunitari (es. Svizzera) è necessario invece valutare di volta in volta anche l’esistenza di Trattati internazionali fra l’Unione Europea e il singolo stato che permettano la libera circolazione delle imprese.

2) Il capitolato d’oneri generale per la vendita in piedi di lotti boschivi di proprietà pubblica

Art 1) Generalità

1. Il presente capitolato è volto a disciplinare la vendita in piedi a scopi commerciali di lotti boschivi di proprietà pubblica, con esclusione pertanto degli assegni per uso civico.

2. Le condizioni particolari saranno fissate con apposito capitolato particolare.3. Capitolato generale e capitolato particolare sono parte integrante del progetto di taglio; dovranno pertanto essere richiamati

nei vari atti e documenti riguardanti l’appalto. 4. Il presente capitolato è pertanto obbligatorio in tutti quei casi in cui è necessario predisporre un progetto di taglio, in quanto

previsto dalle Norme Forestali Regionali o richiesto da eventuali bandi per la concessione di contributi pubblici.

Art 2) Vendita

1. La vendita può essere fatta a misura o a corpo, con prezzi distinti per assortimento o ad assortimento unico.2. Nella vendita a misura, prevista a metro cubo, a metro stero o a quintale, le specie, gli assortimenti, le quantità, i valori, i depositi

per le spese e le cauzioni saranno determinati dal capitolato particolare. Nel caso della vendita a misura, è possibile indire la gara in base al quantitativo di legname ritraibile in base alle indicazioni del piano di assestamento (ripresa), specificando specie, volumi, diametri medi, tipo di taglio da effettuare e rimandando l’esatta quantificazione del legname alla contrasse-gnatura che sarà effettuata in contraddittorio con l’impresa dopo l’aggiudicazione del lotto boschivo.

3. Nella vendita per assortimenti della legna da opera, il valore dei bottoli e delle sottomisure e il valore del legname per cellulosa o per biomassa è definito nel capitolato particolare (indicativamente il valore dei bottoli e delle sottomisure pari al 75% del valore delle misure normali; il valore del legname per cellulosa o per biomassa al 25% del valore delle misure normali). Qualora

(1) d. lgs. 228/2001 Art. 15 Co nvenzioni con le pubbliche amministrazioni 1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale,

alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbli-che amministrazioni (ivi compresi i consorzi di bonifica) possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comu-nitari in materia di aiuti di Stato all’agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d’appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.

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durante la misurazione la massa dei bottoli superasse la percentuale specifica del capitolato particolare, l’eccedenza verrà valutata al prezzo delle misure normali.

4. Nella vendita a corpo (senza misurazione) il valore del lotto sarà stabilito sulla base dei quantitativi di cui al verbale di stima, applicando un prezzo unitario. Il valore di una eventuale assegnazione suppletiva sarà calcolato sulla base del prezzo unitario e dei criteri di valutazione della massa di cui all’assegno principale.

5. La vendita del legname e della legna viene fatta in piedi in bosco per la quantità presuntiva risultante dal capitolato partico-lare d’oneri. Per tutto il materiale posto in vendita l’ente venditore non garantisce né il numero delle piante né le dimensioni, lo stato fisico e la qualità commerciale degli assortimenti. A solo titolo d’informazione per l’acquirente e senza alcun impegno l’ente venditore rende noti i termini presunti della massa ricavabile nel capitolato particolare, fatti salvi i risultati della misurazio-ne definitiva.

Art 3) Contrassegnatura

1. Nelle fustaie di conifere e di latifoglie le piante da utilizzare sono contrassegnate al colletto con martello forestale o con altro strumento di contrassegnatura permanente, come specificato dal capitolato particolare; il materiale intercalare da utilizzare, di diametro inferiore a cm 15, è individuato con semplice segnatura sul fusto.

2. Nei cedui e nei boschi in conversione le piante da rilasciare sono contrassegnate con vernice rossa o bianca o arancione; sono vietati metodi di contrassegnatura che possano lesionare le piante da rilasciare.

3. Le piante da mantenere in piedi per l’invecchiamento a tempo indefinito sono contrassegnate da vernice gialla o con contras-segno rilasciato dall’ente forestale indicato nel capitolato particolare.

4. La contrassegnatura può avvenire prima della gara o dopo l’individuazione della ditta aggiudicatrice: in quest’ultimo caso, da preferire soprattutto nel caso di utilizzazione di boschi d’alto fusto, la contrassegnatura deve avvenire in contraddittorio alla presenza di un rappresentante dell’impresa boschiva, procedendo innanzitutto all’individuazione dei varchi per l’installazione di eventuali impianti a fune (gru a cavo o fili a sbalzo), tenendo conto che le piante tagliate per la realizzazione dei varchi devono essere contabilizzate nella ripresa venduta.

Art 4) Esecuzione dell’utilizzazione

1. La vendita del lotto è fatta a tutto rischio o pericolo dell’acquirente, il quale eseguirà il taglio, l’allestimento, l’esbosco del materiale, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti o stabiliti dal presente capitolato, a sue spese, senza che possa pretendere indennità o compensi di sorta per infortuni, aggravi o per qualunque altra causa ovvero per variazione dei quantitativi previsti dal capitolato particolare.

Art 5) Norme amministrative

1. Il sistema di vendita dei lotti boschivi è regolato dalle norme vigenti, ed in particolare dai principi della contabilità generale dello Stato contenuti nel r.d. 2440/ 1923 e nel r.d. 827/1924.

2. La vendita è eseguita tramite gara osservando una delle seguenti modalità:• pubblico incanto, in base all’art. 3 del r.d. 2440/1923;• licitazione privata, nei casi previsti dagli articoli 38 e 39 del r.d. 827/1924;• trattativa privata, nei casi previsti dall’art. 41 del r.d. 827/1924.

3. La licitazione privata si terrà nei modi di cui all’art. 73 lettere b) e c) del r.d. 827/1924(2).4. Prima di iniziare la gara, l’ente venditore, a richiesta, fornirà tutti i chiarimenti necessari affinché non possano sorgere conte-

stazioni in merito al materiale legnoso posto in vendita, alle località ove esso si trova ed alle condizioni dell’aggiudicazione. In particolare, l’avviso di gara deve evidenziare la presenza di viabilità ordinaria e di viabilità agro-silvo-pastorale e le relative classi di transitabilità, la presenza di piazzali utilizzabili per il deposito temporaneo di materiale legnoso e la presenza di eventuali vincoli di qualsiasi natura che possano incidere sulle operazioni di taglio e di trasporto del materiale legnoso (e conseguente-mente sui costi sostenuti da parte dell’impresa boschiva), in particolare le eventuali cattive condizioni di manutenzione in cui potrebbe versare la viabilità di accesso al bosco.

5. Nell’offerta dovrà essere dichiarata la presa visione del lotto e del progetto di taglio allegato al verbale di assegno e stima.6. In caso di licitazione privata o pubblico incanto, è necessario indicare:

a) il termine entro il quale l’impresa aggiudicataria deve versare in contanti o assegno circolare il deposito cauzionale (di regola, entro sette giorni lavorativi)

b) qualora l’impresa aggiudicataria non proceda a versare il deposito cauzionale o altri documenti essenziali previsti dall’art. 6 o in casi di mancato inizio delle operazioni di taglio, si procederà all’indizione di una nuova gara oppure si procederà ad assegnare la vendita ad altra impresa, seconda per offerta più conveniente.

Art 6) Ammissione alla gara

1. Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno produrre, allegati all’offerta (oltre ad eventuali ulteriori documenti previsti dalle leggi vigenti e da specificarsi nel bando di gara o nella lettera di invito), le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazio-ne o dell’atto di notorietà(3): a) autocertificazione di assenza di condanne penali e di non aver conoscenza di procedimenti penali pendenti (art. 46 del

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.);b) autocertificazione di iscrizione all’albo di cui all’articolo 57, della l.r. 31/2008 o di possesso di analoghe qualifiche attestate

da altre regioni o altri Stati membri dell’Unione europea;c) dichiarazione in carta libera con la quale il concorrente attesta:

(2) Ossia:b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo prestabilito e indicato in una scheda segreta dell’amministrazione; c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell’avviso d’asta.

(3) La legge 12/11/2011, n. 183, con l’art. 15, c. 1, ha introdotto modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel d.P.R. 28/12/2000, n. 445, finalizzate a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati. In particolare, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

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• di essersi recato sul luogo della prevista utilizzazione e di aver preso visione e cognizione delle condizioni locali nonché di tutte le condizioni generali e particolari dell'utilizzazione stessa;

• di aver preso visione e di aver accettato il capitolato d'oneri;• di essere pronto a versare alla tesoreria dell’ente, in caso di aggiudicazione della gara nei termini previsti dal capi-

tolato speciale, cauzione a garanzia dell'offerta in contanti o assegno circolare, pari al 2% del valore presunto del lotto;

• di essere consapevole che il mancato versamento della cauzione prevista o la mancata o incompleta presenta-zione dei documenti da presentare richiesti in sede di invito comporterà la perdita dell’aggiudicazione della gara;

d) dichiarazione di come sarà eseguito, in caso di aggiudicazione della gara, l’accesso al bosco (es. attraverso strade agro-silvo-pastorali nel territorio di altri comuni o nuova pista forestale temporanea) e le modalità di esbosco e trasporto del materiale legnoso (es. posa di impianti a fune, risine ecc.).

2. La mancanza o incompletezza di una delle suddette dichiarazioni sostitutive comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara.

Art 7) Aggiudicazione della gara – adempimenti (cauzione)

1. Il concorrente che si aggiudica la gara deve presentare, entro i termini fissati nell’avviso di gara, la quietanza rilasciata dalla tesoreria dell’ente o assegno circolare intestato all’ente proprietario quale cauzione provvisoria. L’importo della cauzione a garanzia dell’offerta viene fissato nel 2% del valore presunto del lotto. Tale importo sarà convertito nel deposito cauzionale defi-nitivo, da costituirsi, con le necessarie integrazioni, all’atto del contratto.

2. Dal momento dell’aggiudicazione l’acquirente resta vincolato al pieno adempimento degli obblighi assunti verso l’ente.3. L’ente non è vincolato fino a quanto l’aggiudicazione non sarà divenuta efficace ed esecutiva.4. La mancanza di uno dei documenti richiesti al precedente comma 1) comporterà l’esclusione dalla gara dell’offerente5. Il contratto va stipulato entro 20 giorni dall’aggiudicazione, salvo che il verbale di aggiudicazione tenga luogo di formale con-

tratto.6. Nel caso di definitiva mancata efficacia dell’aggiudicazione l’ente ne darà immediata comunicazione all’aggiudicatario.

Art 8) Contratto

1. Il contratto o il verbale di gara dovrà fare esplicito richiamo al presente capitolato d’oneri ed essere corredato dal capitolato particolare debitamente sottoscritto.

2. La cauzione provvisoria, costituita ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), è convertita e riversata nel deposito cauzionale defini-tivo, di importo totale pari al 10% del valore di aggiudicazione del lotto, a copertura di eventuali danni provocati dall’impresa;

3. In caso di mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo, l’ente potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., dandone comunicazione con lettera raccomandata, incamerando la cauzione provvisoria e provvedendo ad aggiudicare la gara all’impresa seconda per offerta più conveniente o, in mancanza, provvedendo ad esperire una nuova gara.

Art 9) Restituzione della cauzione

1. Quanto resta del deposito cauzionale definitivo verrà restituito entro 30 giorni dalla data di redazione del verbale di stima danni di fine lavori e dopo che, da parte dell’acquirente, sarà stata soddisfatta ogni pendenza amministrativa con l’ente.

2. Con il ritiro della cauzione l’acquirente rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti dell’ente.

Art 10) Pagamento del legname

1. L’acquirente dovrà pagare il legname alla tesoreria dell’ente ai prezzi di aggiudicazione, secondo quanto disposto dal capi-tolato particolare e/o dal contratto. Il saldo del legname sarà comunque effettuato entro 60 giorni dalla data del verbale di stima danni di fine lavori di cui all’art. 21.

2. Nel caso di vendita a corpo, verranno osservate le disposizioni fissate dal capitolato speciale.3. Qualora l’acquirente non ottemperi a quanto descritto, si procederà secondo quanto stabilito dall’art. 16.

Art 11) Migliorie boschive

1. In caso di utilizzazioni che riguardino un ente pubblico dotato di piano di assestamento forestale vigente, scaduto od in re-dazione, l’ente è tenuto a versare su un conto migliorie boschive il 30% dell’utile ricavato dal lotto, come previsto dall’art. 45 comma 1 del r.r. 5/2007 e s.m.i. (i piani di assestamento forestale possono prevedere una percentuale differente).

2. L’ente venditore e l’impresa boschiva possono accordarsi per realizzare direttamente migliorie boschive indicate dal piano di assestamento forestale per l’importo previsto al precedente comma.

3. L’ente venditore è tenuto a dare immediata comunicazione dell’avvenuto versamento all’ente forestale competente per territo-rio o dell’esecuzione diretta dei lavori di miglioria.

4. Nel caso di lotti venduti all’imposto, il versamento dovrà essere effettuato sulla base del valore di macchiatico del lotto come desumibile dal progetto di taglio.

5. L’ente forestale competente procede annualmente alla verifica degli accantonamenti e degli interventi realizzati con tali fondi.

Art 12) Consegna

1. Entro 60 giorni dalla data di piena validità del contratto, su richiesta dell’aggiudicatario, il “direttore delle operazioni di taglio” provvederà, con l’assistenza della guardia boschiva eventualmente presente, alla consegna del lotto, stilando apposito verba-le (cfr. art. 75, comma 1, lettera a del r.r. 5/2007).

2. La consegna potrà essere effettuata in bosco o in via fiduciaria su richiesta dell’acquirente.3. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell’acquirente entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta

d’ufficio con invito tramite lettera raccomandata a.r. all’acquirente; se la ditta acquirente non è presente alla consegna del bosco, la stessa sarà dichiarata decaduta dal contratto e l’ente potrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, assegnando il lotto all’impresa seconda per offerta più conveniente oppure, in mancanza, disponendo l’indizione di una nuova gara.

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4. L’acquirente è responsabile, a decorrere dal giorno della consegna fino a quello della verifica finale, di tutti i danni che si veri-ficheranno in dipendenza delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco.

5. Avvenuta la consegna, l’acquirente potrà iniziare il taglio, preavvisando nel modo indicato dal capitolato speciale l’ente ven-ditore”.

Art 13) Assicurazioni ed adempimenti vari

1. La presentazione della denuncia di taglio bosco o della richiesta di autorizzazione nei casi eventualmente dovuti nel Sistema Informativo Taglio Bosco di Regione Lombardia è di competenza dell’impresa acquirente.

2. L’acquirente è tenuto a provvedere alle assicurazioni obbligatorie del personale impiegato durante l’utilizzazione. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti, comprovanti l’adempimento di cui sopra.

3. L’acquirente non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al contratto. La eventuale esecuzione da parte di terzi di eventuali lavori specialistici dovrà essere preventivamente comunicata all’ente venditore.

4. Durante le operazioni di utilizzazione, concentramento ed esbosco il personale dovrà essere munito degli idonei dispositivi di protezione individuale (casco, tuta antistrappo, guanti, calzature antischiacciamento, etc.)

5. L’Ente venditore, in applicazione della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro:• prende atto dell'idoneità tecnico-professionale garantita dall’ iscrizione all'albo di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o dal

possesso di analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati membri dell’Unione europea;• fornisce all'impresa le informazioni di dettaglio sui rischi e limitazioni specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad

operare e sulle relative vie d'accesso. Tali informazioni sono specificate nel Capitolato particolare• coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e promuove il coordinamento sulla sicurezza, dando comun-

que atto che tali obblighi non si estendono ai rischi specifici dell'attività dell'impresa• verifica che l’impresa delimiti in sicurezza l’area di cantiere secondo la normativa vigente (delimitazione dell’intera zona

interessata al taglio con un nastro bianco/rosso, del tipo in uso nei cantieri, apposizione di cartelli monitore, che evidenzi l’esistenza di un pericolo o di un eventuale blocco del percorso, all’imbocco di ogni strada agro-silvo-pastorale o di piste di servizio o di qualsiasi altro tracciato percorribile con mezzi a motore, eccetera).

Art 14) Disciplina generale dell’utilizzazione

1. Il concentramento e l’esbosco dei prodotti legnosi dovrà avvenire in prevalenza lungo le piste, i varchi e gli avvallamenti già esistenti con tutti i mezzi ritenuti idonei dalle moderne tecniche di utilizzazione. Sono consentiti senza autorizzazione transiti di trattori nel bosco lungo tracciati o varchi naturali, che non comportino danni al soprassuolo o movimenti di terra.

2. Qualora indispensabile, potranno essere operati assegni suppletivi delle piante strettamente necessarie per l’applicazione degli opportuni sistemi di esbosco.

3. Nell’impiego dei diversi sistemi di concentramento ed esbosco dovranno essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo ed al soprassuolo.

4. L’acquirente è obbligato a tenere sgombri i passaggi e i sentieri nella tagliata in modo che vi si possa sempre e ovunque tran-sitare liberamente. In caso di inadempimento, si procederà d’ufficio, a spese dell’acquirente.

5. Nell’abbattere gli alberi si avranno tutti i riguardi necessari e si useranno tutti i mezzi per non danneggiare le piante circostanti ed il novellame.

6. Resta convenuto che l’acquirente è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, anche tutte le piante abbat-tute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori, fatta salva l’applicazione delle relative penali.

7. Nel caso che nel lotto si verifichino schianti di entità inferiore al 20% del quantitativo assegnato, resta convenuto che l’acqui-rente è obbligato ad accettare agli stessi prezzi del contratto le piante schiantate.

8. Nel caso si verificassero schianti di entità superiore al 20% del volume assegnato, l’aggiudicatario potrà richiederne l’acquisto a trattativa privata; l’ente deciderà sulla richiesta e disporrà l’assegno suppletivo.

9. L’impresa ha la possibilità di utilizzare le strade agro-silvo-pastorali, anche di comuni limitrofi, liberamente e gratuitamente per l’acceso, l’esbosco e il trasporto, limitatamente al periodo dello svolgimento delle operazioni forestali.

Art 15) Norme particolari

1. L’ente venditore, tramite il “direttore delle operazioni di taglio” da esso nominato, si riserva la sorveglianza di tutti i lavori. Tanto l’acquirente che i suoi operai debbono pertanto attenersi alle disposizioni impartite sia relativamente alle modalità di taglio che di quelle di allestimento ed esbosco.

2. L’ente forestale competente per territorio potrà sospendere con comunicazione scritta il taglio o le altre fasi dell’utilizzazione, nel caso l’acquirente persista ad utilizzare il bosco, malgrado gli avvertimenti del “direttore delle operazioni di taglio”, senza rispettare le norme contrattuali e le vigenti disposizioni legislative in materia forestale

3. I lavori potranno essere ripresi una volta che la ditta abbia pagato i danni all’ente venditore e rimosso le cause che li avevano determinati, ferma restando l’applicazione delle sanzioni normalmente previste per eventuali violazioni commesse.

4. Eventuali eventi di natura eccezionale che comportino un danno economico alle operazioni in corso nel lotto boschivo od al legname in esso giacente dovranno essere notificati, entro 5 giorni dall’evento, all’ente venditore ed all’ente forestale compe-tente per territorio per la valutazione del danno, che nel caso potrà costituire oggetto di riconoscimento economico mediante revisione contrattuale

5. A giudizio dell’ente forestale competente per territorio nei boschi in precario equilibrio biologico, l’avviso di gara può prevedere l’obbligo di accorgimenti fitosanitari, quali la scortecciatura dei tronchi abbandonati nei boschi e la distruzione dei residui di lavorazione.

Art 16) Termini, sospensioni, proroghe e penali

1. L’utilizzazione, il concentramento e l’esbosco dovranno essere completati entro il periodo stabilito dal capitolato speciale, a partire dalla data di consegna del lotto.

2. Le operazioni dovranno comunque svolgersi nei periodi consentiti dall’art. 21 del r.r. 5/2007 e s.m.i.

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3. Eventuali inclemenze stagionali di natura eccezionale possono determinare, previo verbale redatto dal “direttore delle opera-zioni di taglio” su richiesta dell’acquirente, la sospensione dei lavori.

4. Il materiale legnoso non esboscato nei termini di cui sopra resterà di proprietà dell’ente venditore, senza che esso debba pa-gare all’acquirente indennità o compensi di sorta. L’acquirente resterà parimenti obbligato a pagarne per intero il prezzo di aggiudicazione.

5. L’acquirente, nel rispetto della stagione silvana fissata dalla normativa, può richiedere una proroga all’amministrazione alie-nante, per il tramite del “direttore delle operazioni di taglio” che esprimerà un proprio parere; la richiesta di proroga deve perve-nire all’ente venditore almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per l’ultimazione dei lavori, salvo che nei casi di forza maggiore o di assegni suppletivi stabiliti entro 30 giorni dal termine previsto per i lavori.

6. Qualora detta proroga non sia motivata da eventi di forza maggiore o da assegni suppletivi, verrà calcolato un indennizzo per ritardo a favore dell’ente venditore, applicando al materiale legnoso non ancora pagato il tasso di interesse legale.

7. Nel caso l’acquirente non rispetti il periodo contrattuale o quello stabilito da eventuali proroghe, si applicherà, oltre all’eventua-le indennizzo sopra richiamato, anche una penale per ogni giorno di ritardo sui termini dell’utilizzazione di euro 5,00 per ogni ara o frazione di ara oggetto della gara, oltre all’eventuale sanzione amministrativa prevista dall’art. 61 della l.r. 31/2008 in caso di mancato rispetto della stagione silvana.

8. Trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per l’ultimazione dei lavori, in assenza di concessione di proroga, il contratto di vendita decade, fatte salve condizioni eccezionali previste dal capitolato particolare.

Art 17) Norme particolari per il taglio delle fustaie

1. Nelle fustaie di conifere e latifoglie l’acquirente ha l’obbligo dell’utilizzazione di tutte le piante contrassegnate, nonché delle piante morte in piedi (salvo l’obbligo di rilascio di alcune piante morte in piedi eventualmente previsto dal r.r. 5/2007 e s.m.i. o dalle deroghe previste per i piani forestali approvate dalla Giunta regionale). Nel caso di piante di diametro superiore a 15 cm, il taglio dovrà essere eseguito in modo da conservare sulla ceppaia l’impronta del martello forestale o del contrassegno.

2. Per ogni pianta contrassegnata non tagliata verrà applicata una penale di pari ad un terzo della sanzione prevista nell’allega-to B della l.r. 31/2008, oltre al valore del legname utilizzabile al prezzo di aggiudicazione

3. È proibito il taglio di qualsiasi pianta non contrassegnata, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 61 della l.r. 31/2008 e l’obbligo di corrispondere all’ente venditore il valore del legname indebitamente utilizzato, computato al doppio del prezzo di aggiudicazione

4. Le piante non contrassegnate, danneggiate durante le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco, saranno indennizzate all’ente venditore con una penale dalla metà al doppio del prezzo di aggiudicazione, in funzione della gravità del danno.

5. In caso di urgenza e di assoluta necessità il personale incaricato della direzione delle operazioni di taglio potrà procedere all’assegno delle piante non martellate che risultassero di ostacolo ad una corretta utilizzazione; l’operazione dovrà essere oggetto di un verbale suppletivo.

6. L’utilizzazione dovrà essere eseguita a regola d’arte e, qualora la vendita fosse per ‘assortimenti’, in modo da ricavare il maggior volume commerciale a favore dell’ente venditore.

7. La riduzione in assortimenti è obbligatoria almeno fino al diametro minimo in punta di cm 15. In caso di vendite per assortimen-to, l’acquirente dovrà allestire, oltre alle misure normali, bottoli e sottomisure ricavati dal legname non adatto a fornire misure normali.

8. L’avviso di gara specifica se le ramaglie, i cimali ed ogni altro residuo dell’utilizzazione possono essere utilizzate dalla dita ag-giudicataria o devono rimanere in bosco a disposizione dell’ente proprietario

9. In caso che le ramaglie, i cimali ed ogni altro residuo dell’utilizzazione rimangano in bosco, l’avviso di gara specifica la pre-senza di eventuali limiti alla combustione aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla l.r. 31/2008 e dal r.r. 5/2007; la combustione è comunque sconsigliata nei comuni ad elevato rischio di incendio.

10. In caso di rilascio in bosco, ramaglie, cimali ed ogni altro residuo dell’utilizzazione devono essere ammucchiati, secondo quan-to disposto dal r.r. 5/2007 e s.m.i.. negli spazi vuoti meno suscettibili all’attecchimento della rinnovazione naturale, e comunque non sulle ceppaie; l’allestimento dovrà sempre essere fatto prima della ripresa vegetativa, salvo prescrizioni particolari stabilite dal capitolato particolare.

11. L’impresa acquirente ha comunque diritto ad utilizzare le ramaglie come combustibile a favore degli operai che soggiornano in bosco.

12. Le operazioni di allestimento dei residui dell’utilizzazione potranno essere effettuate, previo anticipo da parte dell’acquirente delle relative spese, da operai forestali dell’ente venditore o dell’ente forestale competente per territorio

13. Per ogni ara o frazione di ara ingombra di ramaglie l’acquirente dovrà pagare una penale di euro 25,00, oltre all’eventuale sanzione amministrativa prevista dall’art. 61 della l.r. 31/2008

Art 18) Norme particolari per il taglio dei cedui

1. Il taglio dei boschi cedui dovrà essere eseguito a regola d’arte, il più in basso possibile, con attrezzature adatte e ben taglienti, osservando le norme e le precauzioni previste dalla normativa vigente.

2. Dovranno essere preservati dal taglio tutti i polloni o gli allievi appositamente contrassegnati o individuati con le modalità descritte dal capitolato particolare; le piante da rilasciare che durante l’utilizzazione dovessero essere danneggiate andranno sostituite con altrettante scelte fra le vicine più robuste.

3. Le matricine da rilasciare che venissero danneggiate durante le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco saranno inden-nizzate all’ente venditore con una penale dalla metà al doppio del prezzo di aggiudicazione, in funzione della gravità del danno.

4. È proibito il taglio di qualsiasi pianta da rilasciare, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 61 della l.r. 31/2008 e l’obbligo a corrispondere all’ente venditore il valore del legname indebitamente utilizzato, computato al doppio del prezzo di aggiudicazione

5. La riduzione in assortimenti è obbligatoria almeno fino al diametro minimo in punta di cm 10.6. L’avviso di gara specifica se le ramaglie, i cimali ed ogni altro residuo dell’utilizzazione possono essere utilizzate dalla dita ag-

giudicataria o devono rimanere in bosco a disposizione dell’ente proprietario7. In caso che le ramaglie, i cimali ed ogni altro residuo dell’utilizzazione rimangano in bosco, l’avviso di gara specifica la pre-

senza di eventuali limiti alla combustione aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla l.r. 31/2008 e dal r.r. 5/2007; la combustione è comunque sconsigliata nei comuni ad elevato rischio di incendio.

8. In caso di rilascio in bosco, ramaglie, cimali ed ogni altro residuo dell’utilizzazione devono essere ammucchiati, secondo quan-

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to disposto dal r.r. 5/2007 e s.m.i.. negli spazi vuoti meno suscettibili all’attecchimento della rinnovazione naturale, e comunque non sulle ceppaie; l’allestimento dovrà sempre essere fatto prima della ripresa vegetativa, salvo prescrizioni particolari stabilite dal capitolato particolare.

9. L’impresa acquirente ha comunque diritto ad utilizzare le ramaglie come combustibile a favore degli operai che soggiornano in bosco.

10. Per ogni ara o frazione di ara non adeguatamente sistemata l’acquirente dovrà pagare una penale di euro 13,00, oltre all’e-ventuale sanzione amministrativa prevista dall’art. 61 della l.r. 31/2008.

Art 19) Assortimenti legnosi

1. Agli effetti del presente capitolato generale vengono considerati:

a) Assortimenti mercantili Di resinose

• Misure normali - tronchi da sega: i tronchi aventi a metà un diametro maggiore o uguale a cm 23, con lunghezza minima di m 4;

• Sottomisure: i tronchi con diametro a metà inferiore a cm 23 con lunghezza di m 4 o superiore;• Bottoli: i tronchi con diametro a metà superiore o uguale a cm 23 e .lunghezza tra m 2 e 4;• Cellulosa: tutto il materiale non compreso nelle categorie precedenti, fino al diametro di cm 15 a metà.

Sono da considerarsi altresì per cellulosa i toppi che su lunghezze minime di due metri presentino i seguenti difetti:

- storto: freccia superiore al 30% del diametro; - rosato duro superiore alla metà del diametro;- marcio centrale o cipollatura su ambedue le facce:

diametro della parte difettosa superiore al 20% per diametri inferiore a cm 45; superiore al 30% per diametri superiori a cm 45;

- marcio laterale di ampiezza superiore al 40% della circonferenza;Sono inoltre considerate per cellulosa le sottomisure interessate da cretti da gelo, nonché da perforazioni da insetti.In caso di piante schiantate, sradicate, in parte perforate da insetti o rosate, per legname derivante da piante secche in piedi, e per fusti comunque danneggiati, si opererà una riduzione a cellulosa per una percentuale pari al volume difettoso.La definizione in assortimenti dei doppioni e dei fusti eccessivamente rastremati è demandata alle consuetudine locali.

Di latifoglie- Legname da opera: tronchi da lavoro con diametro a metà superiore a cm 20, di lunghezza superiore a m 2, diritti, con

fibra dritta e non eccessivamente nodosi;- Legna da ardere o legname da trasformazione: tutto il materiale non compreso nell’assortimento precedente, di qual-

siasi lunghezza, fino al diametro previsto dal capitolato particolare.

b) Assortimento unico- Di resinose: tutto il materiale ricavato fino al diametro di cm 15 in punta;- Di latifoglie: tutto il materiale ricavato fino al diametro di cm l0 in punta o del diametro fissato dal capitolato particolare.

2. L’acquirente ha facoltà di allestire assortimenti di lunghezza diversa da quella indicata nei punti precedenti; essi verranno comunque conteggiati, in sede di misurazione, nel modo più favorevole all’ente.

3. Le misure del salvalegno verranno specificate dal capitolato particolare.

Art 20) Misurazione

1. La massa cubica degli assortimenti verrà ricavata dalla misurazione del diametro a metà lunghezza, al netto della corteccia per le conifere ed al lordo per le latifoglie, e della lunghezza al netto del salvalegno. Per i tronchi a sezione ovale il diametro ver-rà ricavato dalla media di due misure ortogonali. Nelle misure diametriche e di lunghezza verranno rispettivamente trascurate la frazione di centimetro e di decimetro.

2. La misurazione verrà effettuata secondo una delle seguenti modalità: a) a misura piena senza tarizzo; b) con tarizzo prefissato dal capitolato particolare, comprensivo di tutti i difetti; c) con tarizzo calcolato secondo l’allegata tabella; d) con tarizzo a calcolo per il guasto e prefissato dal capitolato particolare per gli altri difetti; e) altre modalità.

3. Nella vendita per assortimenti mercantili la massa del legname da opera che presenta in parte legno non sano e diritto, rotto, cipollato, rosato di qualità non commerciabile verrà computata effettuando una congrua riduzione della lunghezza o un de-classamento degli assortimenti.

4. La misurazione sarà eseguita in una o più soluzioni, normalmente sul letto di caduta, salvo casi particolari specificati nel capi-tolato particolare.

5. Per la determinazione della massa delle cataste allestite di legna da ardere o di tondelli per cellulosa si applicherà un coeffi-ciente di riduzione metro stero-metro cubo di 0,65 per le latifoglie e di 0,72 per le conifere.

6. La vendita a peso sarà disciplinata caso per caso dal capitolato particolare.7. Qualora il legname di conifere venisse allestito con corteccia, la relativa misurazione verrà effettuata sopra corteccia. Verrà così

applicata una riduzione sul volume del 10% per i lotti a prevalenza di abete bianco ed abete rosso, del 16% per i lotti di pino silvestre; del 25% per i lotti di pino nero e larice.

8. Nel caso di misurazione con corteccia il diametro di “passaggio degli assortimenti normali a sottomisure”, di cui all’art. 20, viene elevato da 23 a 25 centimetri.

9. Al fine di dare avvio alle operazioni di misurazione, totale o parziale, l’aggiudicatario inoltrerà apposita richiesta al “direttore delle operazioni di taglio”, che procederà ad eseguire la misurazione ed i relativi conteggi, a spese dell’acquirente, alla presen-za di rappresentanti dell’ente venditore e dell’aggiudicatario e della guardia boschiva; l’aggiudicatario dovrà fornire la mano

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d’opera indispensabile alla misurazione.10. L’incaricato della misurazione dovrà redigere apposito verbale (cfr art. 75, comma 1, lettera b del r.r. 5/2007), firmato dagli inter-

venuti, che servirà di base per la liquidazione della massa tagliata.11. In particolare tale verbale dovrà indicare:

a) il numero complessivo delle piante da utilizzare (nelle fustaie), come risulta dal verbale di assegno e da eventuali assegni suppletivi;

b) il numero delle piante o dei tronchi effettivamente misurate; c) la massa totale ricavata al lordo ed al netto del tarizzo; d) l’ammontare del valore della massa tagliata.

12. Il materiale legnoso escluso dalla misurazione resterà a disposizione dell’ente venditore.13. Qualora nel corso della misurazione insorgessero divergenze non risolvi bili, la stessa verrà sospesa per due giorni. Trascorso tale

termine e mancando ancora l’accordo fra le parti, la misurazione verrà eseguita da personale del competente ente forestale, nel modo che lo stesso giudicherà più opportuno, anche in assenza delle parti, in considerazione dei prevalenti interessi pub-blici legati allo sgombero della tagliata. I risultati avranno piena validità e le parti saranno tenute ad accettarli senza riserva alcuna.

14. Nel caso che l’acquirente, debitamente invitato, non intervenga alla misurazione, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà ugualmente eseguita senza alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti.

15. I competenti uffici della giunta regionale e dell’ente forestale di competenza si riservano di controllare la regolarità delle ope-razioni di misurazione, conteggio e qualifica del legname, anche avvalendosi del personale del corpo forestale dello Stato.

Art 21) Stima danni

1. Durante l’utilizzazione, nonché alla fine dei lavori, il personale incaricato della direzione delle operazioni di taglio procederà, alla presenza dei rappresentanti dell’ente e dell’acquirente, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, alla viabilità agro-silvo-pastorale o ad altri manufatti, previa evidenziazione del rilevamento stesso (quando tecnicamente possibile) per mezzo di segni a vernice.

2. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale, da sottoscriversi da parte dei presenti; tale verbale sarà sottoposto al giudizio del funzionario incaricato della verifica finale di cui all’art. 23, che disporrà la eventuale liquidazione dei danni in via definitiva.

3. Il verbale è obbligatorio (cfr art. 75, comma 1, lettera c del r.r. 5/2007) anche in assenza di danni: in questo caso, il direttore delle operazioni di taglio certificherà l’assenza di danni al suolo e al soprassuolo.

Art 22) Penali

1. Oltre a quanto precedentemente riportato, l’aggiudicatario è tenuto al pagamento delle seguenti penali: a) inizio dei lavori di utilizzazione prima della consegna: 20% del valore dei prodotti legnosi abbattuti; b) piante recise troppo alte: euro 43,00 per ogni pianta o ceppaia, oltre al valore del materiale non utilizzato; c) asportazione del contrassegno alla base della pianta: euro 43,00 per ogni pianta o ceppaia.

2. Il capitolato speciale aggiorna l’importo di tutte le penali previste dal capitolato generale utilizzando i “Coefficienti mensili per rivalutare somme di denaro da un determinato periodo all’ultimo mese disponibile” pubblicati sul sito internet dell’Istituto Na-zionale di Statistica

Art 23) Ultimazione dei lavori, verifica finale e riconsegna del bosco

1. A lavori ultimati l’acquirente provvederà ad informare per iscritto l’ente venditore e l’ente forestale competente per territorio, inoltrando inoltre domanda di verifica finale corredata da tutta la documentazione tecnico amministrativa prodotta.

2. Ersaf potrà nominare direttamente un collaudatore3. Prima dell’esecuzione della verifica finale l’acquirente è obbligato a riparare e ripristinare tutto quanto eventualmente dan-

neggiato durante i lavori; nel caso di mancata esecuzione le spese di ripristino verranno addebitate all’acquirente in sede di verifica finale.

4. Il sopralluogo di verifica finale dovrà essere eseguito a cura degli organi incaricati entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, salvo il caso in cui l’area non risulti inaccessibile a causa della presenza di neve.

5. Con la redazione del verbale di verifica finale (cfr art. 75, comma 1, lettera d del r.r. 5/2007) il bosco si intende riconsegnato all’ente proprietario. Nel caso di interventi su oltre sette ettari e mezzo di superficie, il verbale svolge anche la funzione di verbale di verifica amministrativa (cfr art. 75, comma 2 del r.r. 5/2007).

6. Il funzionario incaricato della redazione del verbale di verifica finale procederà al collaudo tecnico amministrativo della taglia-ta, disponendo la liquidazione dei danni in base ai rilievi effettuati in sede di verbale di stima danni.

7. Il funzionario incaricato della redazione del verbale di verifica finale compila una scheda statistica (cfr art. 75, comma 1, lettera e del r.r. 5/2007), indicando per ogni forma di governo la superficie effettivamente percorsa dal taglio, la massa legnosa utiliz-zata per specie e gli assortimenti presumibilmente ritraibili.

8. Le penalità e gli indennizzi dei danni accertati verranno trattenuti sul deposito cauzionale costituito dalla ditta ed interamente versati sul fondo migliorie boschive dell’ente venditore; eventuali eccedenze dovranno essere pagate entro 20 giorni dalla notifica mediante versamento su apposito conto dell’ente venditore.

9. A versamenti conclusi l’ente venditore provvederà alla restituzione di quanto residuo dei depositi alla ditta aggiudicataria.

Art 24) Risoluzione delle controversie

1. Ogni controversia di natura tecnico economica concernente l’applicazione delle norme del presente capitolato sarà da diri-mersi dal competente ente forestale, sentito il parere dell’ente venditore e dell’acquirente.

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3) Il capitolato d’oneri particolare per la vendita in piedi di lotti boschivi di proprietà pubblica

Proprietà: …………………….……………………..……………………..….Comune censuario di ………………………………………………..…… (……....……..), particelle catastali ……………………………..…………..N. piante da abbattere: ……………………………..……………………..Superficie: ……………………………………………..…………………………..Massa stimata: …………………………………………………..….……....Valore stimato (euro): …………………………………...…….…………...

Art 1) Definizione del lotto

In esecuzione alla determinazione n. …………………………..….. del ………………………..……….., il ......…………………….................. mette in vendita il materiale legnoso in piedi in località ……………………………………………..………………….……..……… di seguito descritto:

Componente n. piante Assortimenti ricavabili Quantità stimata Prezzo di macchiatico Valore complessivoAlto fustoCeduoSomma

Il lotto è delimitato dai seguenti confini: Nord ..., Est ..., Ovest ..., Sud …; si allega planimetria.

Art 2) Generalità

Tutte le condizioni generali relative alla vendita, contratto, consegna, modalità di utilizzazione, misurazione, esbosco e verifica finale della tagliata sono contenute nel progetto depositato presso la segreteria dell’Ente, ove può essere consultato.

Art 3) Vendita

La vendita avverrà a mezzo di ………………………, nelle circostanze di tempo e luogo precisate nel …………….............................., parten-do dal prezzo base di € ………….. a metro cubo (o a quintale o a metro stero) (diconsi €uro …………… e centesimi ……………..), per un valore complessivo del lotto di € ……………………………..…………. (diconsi €uro …………… e centesimi ……………………………..……..).Il materiale sopra descritto è stato assegnato con verbale di stima redatto in data ……………………………………..……………..……………..

Art 4) Individuazione delle piante oggetto di contratto

Nel bosco di conifere e nelle fustaie di latifoglie le piante da abbattere sono specchiate al fusto e martellate alla base della ceppa-ia con il seguente sigillo di martello forestale: ……………………………………..……………………..……………………..……………………...…..Nel bosco ceduo il taglio riguarda tutti gli alberi che non sono stati contrassegnati da vernice colore rosso (o bianco o arancione) al fusto e alla base della ceppaia.Le piante da mantenere in piedi per l’invecchiamento a tempo indefinito sono contrassegnate da vernice gialla (o con contrassegno rilasciato dall’ente forestale con le seguenti caratteristiche: …………………………………..……………………..…………………….................)In tutti i casi, lungo le eventuali linee d’esbosco per installazione di impianti a fune, le piante assegnate al taglio dalla D.L. durante le operazioni di sgombero sono specchiate al fusto e martellate alla base della ceppaia con il seguente sigillo di martello forestale: ………………………………..……………………..……………………..………..; qualora eccedessero il quantitativo stimato, le stesse dovranno esser computate e pagate dall’assegnatario del lotto all’ente.

Art 5) Cauzione

La cauzione provvisoria, da costituirsi a garanzia dell’offerta e da convertirsi poi in cauzione definitiva come da capitolato d’oneri generale, pari al 2% del valore di stima del lotto, è pari a € …………....……….., diconsi euro ……………………… e centesimi …………….

Art 6) Termine per l’utilizzazione

Le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dovranno concludersi entro ……...……….. mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna del lotto.

Art 7) Riduzione in assortimenti

La riduzione delle piante in assortimenti è obbligatoria fino al diametro minimo in punta di cm 5.

Art 8) Salvalegno

La tolleranza per salva legno sul legname da opera è fissata in centimetri ………………….………..

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Art 9) Norme amministrative particolari

La presentazione della denuncia di taglio bosco o della richiesta di autorizzazione nei casi eventualmente dovuti nel Sistema Informa-tivo Taglio Bosco di Regione Lombardia è di competenza dell’impresa boschiva acquirente.Il pagamento avverrà con le seguenti modalità:……………………………………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………......……..

Art 10) Norme tecniche particolari

…………………………………….............……..

………….......…...……, lì .................................

Il tecnico incaricato del progetto di taglio e D.L.

Dottore Forestale……………………………..……………….……………

L’Ente venditore L’impresa acquirente

…….………………..……………… ……………………..………………………..……

D.G. Agricoltura

Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 02 aprile 2012

– 22 – Bollettino Ufficiale

D.d.s. 29 marzo 2012 - n. 2680D.g.r. n VIII/11292 del 10 febbraio 2010 «Applicazione della misura “Vendemmia Verde” in Regione Lombardia per le campagne dal 2009/2010 al 2012/2013 in attuazione dei regg. CE 1234/07 e 555/08» - Modalita’ applicative campagna 2011/2012

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURAORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO E DISTRETTI AGRICOLIVisto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22

ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agri-coli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (rego-lamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio del 25 maggio 2009, ed in particolare l’articolo 103 novodecies;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regola-mento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di so-stegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, ed in particolare gli articoli 11 e seguenti;

Visto il d.m. n. 9258 del 23 dicembre 2009 «Disposizioni nazio-nali, applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all’organizzazione co-mune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura «Vendemmia verde»;

Visto il d.m. n.7462 del 10 novembre 2011 «Programma di so-stegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finan-ziaria relativa all’anno 2012» con il quale, all’art. 3 – allegato A - è fissata la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che assegna alla Regione Lombardia per la Misura «Vendemmia Verde», una cifra pari a euro 1.064.948 per la campagna 2011- 2012;

Considerato che nell’ambito del tavolo istituzionale tenutosi in data 7 marzo 2012 è stata approvata la rimodulazione finanzia-ria delle risorse disponibili per il Piano nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo per il successivo inoltro al MIPAAF, che desti-na la cifra massima di 500.000 € alla misura della Vendemmia verde e sposta le dotazioni rimanenti pari a 564.948 € alla misu-re della ristrutturazione vigneti e degli investimenti;

Vista la d.g.r. n. VIII/11292 del 10 febbraio 2010 «Applicazione della Misura «Vendemmia Verde» in Regione Lombardia per le Campagne dal 2009/2010 al 2012/2013 prevista dal Program-ma Nazionale di Sostegno per la viticoltura in attuazione dei regg. CE 1234/07 e 555/08;

Considerato che il d.m. 9258 del 23 dicembre 2009: − all’art. 5 comma 1 stabilisce che le Regioni e le Province autonome emanano proprie disposizioni attuative della misura «vendemmia verde»;

− all’art. 5 comma 6 è previsto che entro il 10 maggio di cia-scun anno, tenuto conto delle proposte delle Regioni inte-ressate e della situazione del mercato, viene disposta, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), l’attivazione della misura per la campa-gna in corso;

Considerato che: − con decreto del MIPAAF del 8 marzo 2010 sono stati stabi-liti i criteri per la determinazione dell’importo dell’aiuto per la misura «Vendemmia Verde» così come previsto dall’art 7 del d.m. 9258 del 23 dicembre 2009;

− è possibile determinare l’ammontare dell’aiuto ad ettaro erogabile nelle diverse zone produttive (DOC - DOCG - IGT - Vino comune) della Regione Lombardia;

− è opportuno stabilire i metodi ammessi per la distruzione dei grappoli e i relativi costi; le modalità e i termini per la presentazione delle domande nonché le procedure e i controlli sono stabiliti da OPR Regione Lombardia con ap-posito manuale;

Ritenuto pertanto di stabilire le modalità applicative per l’at-tuazione della misura Vendemmia Verde per le campagna 2011/2012 così come riportate nell’allegato 1 composto di 3 pagg. parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l’art. 17 della l. r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedi-menti organizzativi della IX legislatura;

DECRETARecepite le premesse che formano parte integrale del presen-

te atto;1. Di approvare l’allegato 1 «Modalità applicative per l’attua-

zione della Misura della Vendemmia Verde per la campagna 2011-2012 » composto di 3 pagine parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigenteAndrea Massari

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Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 02 aprile 2012

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ALLEGATO 1

Modalità applicative per l’attuazione della Misura della Vendemmia Verde per la campagna 2011 – 2012

Premessa

La “vendemmia verde” consiste nella distruzione o eliminazione totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della intera unità vitata.La misura si applica alle unità vitate che producono uva da vino sull’intero territorio regionale a partire dalla campagna 2009/2010 fino alla campagna 2012/13.Le superfici a vite per le quali le imprese agricole aderiscono alla misura della vendemmia verde non possono ricevere l’aiuto previsto dall’azione B “Produzioni agricole integrate” e dall’azione E “Produzioni agricole biologiche” della misura 214 del Programma di Sviluppo Rurale.Per tutti gli aspetti relativi alle modalità applicative della presente misura si rimanda a quanto previsto dal manuale delle procedure e dei controlli predisposto da OPR Regione Lombardia.

Determinazione della perdita di reddito

La perdita di reddito è data dalla resa media del vigneto da uve da vino per i prezzi medi delle uve da vino prendendo a riferimento i seguenti dati:

- resa media del vigneto da uve da vino: calcolata a livello regionale e per tipologia utilizzata (DOC - DOCG - IGT - Vino comune) tenuto conto delle dichiarazioni di raccolta delle ultime 5 campagne disponibili ad esclusione della campagna con la resa più alta e di quella con la resa più bassa;

- prezzi medi uve da vino: calcolati sulla base dei prezzi rilevati nella campagna di riferimento da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni ammissibili all’assicurazione agevolata ai sensi della normativa del Fondo di solidarietà nazionale.

Per ottenere il prezzo medio per tipologia (DOC - DOCG - IGT - Vino comune) i prezzi per singolo vitigno sono stati ponderati tenendo conto delle superfici realmente investite al fine di considerare una situazione maggiormente aderente alla realtà lombarda.Sono stati considerati i vitigni più rappresentativi in Regione Lombardia.La fonte dati utilizzata per la determinazione delle superfici distinte per vitigno e tipologia (DOC - DOCG - IGT - Vino comune) è l’inventario delle superfici vitate su SIARL (Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia) dati 2010.Sulla base di quanto sopra riportato la perdita di reddito è stimata come segue:

Reddito medio stimato della superficie ad uva da vino per tipo di impiego in Lombardia (€/quintale)

  Prezzo medio (a) Resa media (b) Reddito medio (a) x (b)

  €/quintale quintale/ha €/ettaroUva per vino generico 22,32 91 2.032Uva per vino Igt 39,46 135,7 5.354Uva per vino Doc-Docg 67,90 96,3 6.539

Determinazione dei costi

I metodi ammessi per l’eliminazione dei grappoli sono:- manuale - meccanico

Non viene contemplato il metodo chimico in quanto, allo stato attuale, non sono disponibili in commercio formulati chimici che rispondano a requisiti di idoneità e sicurezza rispetto all’impiego previsto.Il metodo manuale consiste nel distacco dei grappoli a mano o con forbici.Il metodo meccanico consiste nel distacco del grappolo tramite utilizzo di:

- vendemmiatrici a battenti o a scuotimento orizzontale;- potatura verde meccanizzata effettuata in modo da garantire la successiva differenziazione delle gemme a frutto in modo

da non compromettere la successiva produzione.Nel caso di scelta del metodo meccanico il produttore deve accertarsi che tutti i grappoli siano stati eliminati pena l’esclusione dal contributo.I costi per l’eliminazione o la distruzione totale dei grappoli sono così determinati:- per il metodo manuale è indicato un costo complessivo tra i 7 e i 9 euro per quintale in base alle rese medie regionali tenuto

conto delle peculiarità del vigneto. Calcolando una resa media regionale di 107 q/ha il costo medio è pari a 856 €/ha;- per il metodo meccanico è individuato un costo complessivo di 500 euro/ha.

Contributo

Il contributo per le operazioni di “Vendemmia Verde” di cui all’articolo 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/07 (comma 3), non può superare il 50% della somma dei costi diretti relativi alla distruzione o eliminazione dei grappoli e della conseguente perdita di reddito.Da quanto sopra riportato il contributo massimo/ha è determinato come segue:

  Reddito medio (a) Costo medio vendemmia manuale (b)

Contributo massimo[(a) + (b)]/ 2

  €/ettaro €/ettaro €/ettaroUva per vino generico 2.032 856 1.444Uva per vino Igt 5.354 856 3.105Uva per vino Doc-Docg 6.539 856 3.697Uva per vino generico 2.032 500 1.266Uva per vino Igt 5.354 500 2.927Uva per vino Doc-Docg 6.539 500 3.519

Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 02 aprile 2012

– 24 – Bollettino Ufficiale

In virtù dell’art. 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/07 (comma 4) in via cautelativa il mancato reddito di cui sopra per le uve per vino DOC e DOCG viene abbattuto del 10%.

Di conseguenza il contributo erogato è riportato nella tabella seguente:

Tipologie 50% reddito medio €/ettaro

A

Abbattimento reddito medio 10% €/ettaro

B

50% costo vendemmia manuale €/ettaro

C

Contributoerogato €/ettaro

B + C

Uva per vino generico 1.016 428 1.440Uva per vino Igt 2.677 2.409 428 2.830Uva per vino Doc-Docg 3.269 2.942 428 3.350Uva per vino generico 1.016 250 1.260Uva per vino Igt 2.677 2.409 250 2.650Uva per vino Doc-Docg 3.269 2.942 250 3.150

In fase di istruttoria gli importi relativi ai costi potranno essere abbattuti in relazione all’effettiva spesa sostenuta per le operazioni di vendemmia.

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

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– 25 – Bollettino Ufficiale

D.d.s. 28 marzo 2012 - n. 2617Approvazione esiti istruttori finali delle domande presentate ai sensi del bando decreto n. 3678/2011 - Linea d’intervento n. 8 “Start up d’impresa di giovani (18-35 anni), donne (senza limiti d’eta’) e soggetti svantaggiati (senza limiti d’eta’)” - Fondo di rotazione per l’imprenditorialita’ (FRIM) - d.g.r. n. 5130/2007. VI provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESERichiamati:

− la d.g.r. n. 1515 del 30 marzo 2011 «Presa d’atto della co-municazione del Presidente Formigoni, di concerto con il Vicepresidente Gibelli avente ad oggetto Programma di interventi a favore dello start up d’impresa»;

− la d.g.r. n. 1510 del 30 marzo 2011 «Fondo di Rotazione per l’imprenditorialità (d.g.r. 5130/2007): istituzione della linea n. 8 del FRIM «Start up d’impresa di giovani (18-35), donne e soggetti svantaggiati» ed approvazione delle re-lative modalità operative»;

− il decreto n. 3678 del 30 marzo 2011 «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. 1510 del 30 marzo 2011: approvazio-ne del bando – Linea di intervento n. 8 «Start up d’impre-sa di giovani (18-35), donne (senza limiti di età), e sog-getti svantaggiati (senza limiti di età) fondo di rotazione per l’imprenditorialità (FRIM) d.g.r. 5130/2007»;

− il decreto n. 4756 del 25 maggio 2011 «Determinazioni in merito al decreto n. 3678 del 21 aprile 2011 allegato A art. 9 Oggetto e forma dell’agevolazione, punto 2», che so-stituisce integralmente l’art. 9 del bando d.d. 3678/2011, recependo le indicazioni della d.g.r. n. 1770 del 24 mag-gio 2011 in merito alle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie;

− la lettera d’incarico, sottoscritta in data 23 novembre 2007 (5 dicembre 2007 – RCC 13884), con la quale sono state affidate a Finlombarda S.p.A. le attività di gestione del Fondo di Rotazione per l’imprenditorialità;

− l’integrazione alla suddetta lettera d’incarico, sottoscritta in data 21 aprile 2011 (05 maggio 2011 – RCC 15278) per la gestione della linea d’intervento n. 8 «Start up d’im-presa di giovani (18-35 anni), donne (senza limite d’età) e soggetti svantaggiati (senza limite d’età)» da parte di Finlombarda s.p.a.;

Dato atto che con decreti n. 8951/2011, n. 10722/2011, n. 12606/2011, 1258/2012 e 1712/2012 è stata approvata la concessione dell’agevolazione, di cui al citato bando decre-to n. 3678/2011, per complessive n. 156 domande totali e per un finanziamento complessivo pari ad € 13.572.000,00 (€ 9.500.400,00) quota Fondo regionale);

Viste le note di Finlombarda s.p.a. del: − 9 marzo 2012, pervenuta in data 12 marzo 2012, prot. R1.2012.0006209,

− 16 marzo 2012, pervenuta in data 19 marzo 2012, prot. R1.2012.0006547,

con le quali si trasmettono gli esiti finali delle istruttorie di n. 24 domande pervenute mediante il sistema di procedura infor-matica nel periodo 30 maggio 2011 – 19 gennaio 2012 da cui risultano:

− n. 9 domande ammissibili; − n. 15 domande non ammissibili;

Ritenuto pertanto di recepire gli esiti finali delle istruttorie effet-tuate da Finlombarda s.p.a.;

Dato atto che il fabbisogno per gli interventi di finanziamento a favore di n. 9 imprese ritenute ammissibili di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, è complessiva-mente pari ad € 766.500,00 di cui € 536.550,00 quota Fondo regionale, e trova copertura nelle risorse di cui all’art. 2 comma 1 Allegato A al decreto n. 3678/2011;

Dato atto altresì che la comunicazione alle imprese ed agli Istituti di Credito interessati, avverrà secondo le modalità indica-te all’art. 13, comma 2 Allegato A al decreto n. 3678/2011, ovvero mediante il sistema di procedura informatica;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, non-ché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

Vista la legge regionale n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

per le motivazioni espresse in premessa,DECRETA

1. di approvare gli esiti finali delle istruttorie rassegnate dal Soggetto Gestore – Finlombarda s.p.a. - per complessi-ve n. 24 domande presentate on line nel periodo 30 mag-gio 2011 – 19 gennaio 2012, ai sensi del bando di cui al decreto n. 3678/2011, come specificato negli allegati sotto in-dicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

•Allegato 1 «Elenco delle domande ammesse al finanzia-mento (n. 9) – dal 30 maggio 2011 al 19 gennaio 2012 – in ordine d’invio elettronico;

•Allegato 2 «Elenco delle domande non ammesse al fi-nanziamento (n. 15) – dal 30 maggio 2011 al 19 gennaio 2012 – in ordine d’invio elettronico, con le relative motiva-zioni;

2. di concedere alle imprese di cui all’Allegato 1, parte inte-grante e sostanziale del presente atto, il finanziamento comples-sivo pari ad € 766.500,00 di cui € 536.550,00 quota Fondo Re-gionale, secondo i corrispettivi in esso specificati;

3. di trasmettere il presente atto a Finlombarda S.p.A. per gli adempimenti di competenza;

4. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L. della Regione Lom-bardia e sul sito Internet www.industria.regione.lombardia.it.

Il dirigenteMarina Gori

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Bollettino Ufficiale – 26 –

Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 02 aprile 2012

ALLEGATO 1Elenco delle domande ammesse al finanziamento (n. 9) dal 30/05/2011 al 19/01/2012 - in ordine d’invio elettronico

NR. DATA INVIO ELETTRONICO

DATA INVIO CARTACEO

ID DOMANDA DENOMINAZIONE IMPRESA SEDE LEGALE SEDE OPERATIVA INVESTIMENTO

AMMESSOIMPORTO

FINANZIATOQUOTA FONDO

REGIONALE

1 30/05/2011 07/06/2011 27637444 MARYLIN SNC DI CASTELLI LAURA & C. VIA MARCONI 5 - 24021 ALBINO (BG) VIA MARCONI 5 - 24021 ALBINO

(BG) € 130.000,00 € 130.000,00 € 91.000,00

2 10/06/2011 15/06/2011 27662629 LA CLINICA DEL SALE SRL VIA DELLE CONCERIE 31 - 24023 CLUSO-NE (BG)

VIA CAVAGNA 19 - 24044 DALMINE (BG) € 106.000,00 € 106.000,00 € 74.200,00

3 26/06/2011 01/07/2011 28527327 V.M. GROUP SRL VIA KENNEDY 100/A - 25040 MALONO (BS) VIA DERNA 52 - 25048 EDOLO (BS) € 87.500,00 € 87.500,00 € 61.250,00

4 07/07/2011 09/07/2011 28221531 CHARLOTTE’S CLOSET SRL VIALE SABOTINO 19/2 - 20135 MILANO VIA CASCIA 6 - 20128 MILANO € 115.000,00 € 115.000,00 € 80.500,005 07/07/2011 11/07/2011 28698331 LIGHTAIR SRL VIA VALLAZZE 93 - 20131 MILANO VIA VALLAZZE 93 - 20131 MILANO € 114.000,00 € 114.000,00 € 79.800,006 25/07/2011 26/07/2011 28749136 FANTONI FRANCESCA VIA CREMONA 219 - 25124 BRESCIA VIA CREMONA 219 - 25124 BRESCIA € 40.000,00 € 40.000,00 € 28.000,00

7 24/10/2011 02/11/2011 29728448 LA SVOLTA SAS DI ZOUDOVA ANNA & C. VIA AGOSTINO BASSI 8 - 25123 BRESCIA VIA AGOSTINO BASSI 8 - 25123

BRESCIA € 38.000,00 € 38.000,00 € 26.600,00

8 24/10/2011 02/11/2011 29923958 MAZZUCCHELLI GIANFRANCA VIA PROVINCIALE 26/D - 24021 ALBINO (BG)

VIA PROVINCIALE 26/D - 24021 ALBINO (BG) € 40.000,00 € 40.000,00 € 28.000,00

9 26/10/2011 27/10/2011 29896141RF GOMME & AUTOFFICINA SAS DI SORANZO ROBERTO PAOLO

VIA ROBECCO 48 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)

VIA ROBECCO 48 - 20092 CINISEL-LO BALSAMO (MI) € 96.000,00 € 96.000,00 € 67.200,00

TOTALI € 766.500,00 € 766.500,00 € 536.550,00

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Bollettino Ufficiale – 27 –

Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 02 aprile 2012

ALLEGATO 2Elenco delle domande non ammesse al finanziamento (n. 15) - dal 30/05/2011 al 19/01/2012 - in ordine d’invio elettronico

NR. DATA INVIO ELETTRONICO

DATA INVIO CARTACEO

ID DOMANDA DENOMINAZIONE IMPRESA SEDE LEGALE SEDE OPERATIVA MOTIVAZIONE

1 30/05/2011 09/06/2011 27638666 NONSOLOPOST@ SNC DI BETOLINI FABRIZIA E SALOMONE LISA

VIA MARSALA 36 - 21013 GALLARATE (VA)

VIA PER CRENNA 27 - 21010 CARDANO AL CAMPO (VA)

Rinuncia comunicata in data 28/02/2012.

2 30/05/2011 09/06/2011 27648461G & G RESTAURANT TAVERNETAA E ANGOLO DEI SAPORI DI GATTO GIADA & C. SAS

VIA DEI MILLE 4 - 21010 GERMIGNAN-GA (VA)

PIAZZA XX SETTEMBRE 27 - 21010 GERMIGNA-NA (VA) Mancato rispetto art. 12 punto 4.

3 30/05/2011 09/06/2011 27648741 PNP SNC DI SIMONA MONICA NASSETTI & C.

VIA CURIEL 8 - 20090 BUCCINASCO (MI) VIA CURIEL 8 - 20090 BUCCINASCO (MI) Mancato rispetto art. 12 punto 4.

4 31/05/2011 06/06/2011 27654126 LA CORTE VIAGGI SAS DI MAURI-ZIO MARCHI & C.

VIA MONSIGNOR GRISETTI 20 - 20056 TREZZO S/ADDA (MI)

STRADA PAD. SUP. 54 - 20060 BELLINZAGO LOMBARDO (MI) Mancato rispetto art. 12 punto 4.

5 01/06/2011 01/06/2011 27650294 THE CULTURAL EXPERIENCE CORSO ANITA GARIBALDI 14 - 27029 VIGEVANO (PV)

CORSO ANITA GARIBALDI 14 - 27029 VIGEVA-NO (PV) Mancato rispetto art. 12 punto 4.

6 03/06/2011 09/06/2011 27679280 FABIO MIRABILE VIA MILANO 47 - 23871 LOMAGNA (LC) VIA MILANO 47 - 23871 LOMAGNA (LC) Mancato rispetto art. 12 punto 4.

7 04/08/2011 06/08/2011 29083930 G & L SRL VIA MARSALA 36/B - 21013 GALLARA-TE (VA) CORSO EUROPA 23 - 22063 CANTU’ (CO) Mancato rispetto art. 12 punto 4.

8 05/08/2011 05/08/2011 29037267 OLIMED SAS DI GRILLO VERONICA E C.

VIA FOSCOLO 2 - 30843 VERANO BRIANZA (MB)

VIA FOSCOLO 2 - 30843 VERANO BRIANZA (MB)

Perdita requisiti soggettivi di partecipazione al bando (art. 6 punto 1 e 2).

9 18/08/2011 22/08/2011 29152969 COMAC SNC DI COLOMBO DA-RIO, MACCHI ALDO & C.

VIA DON FRIPPO 20 - 21013 GALLA-RATE (VA)

VIA RONCHETTO 6 - 21011 CASORATE SEM-PIONE (VA)

Rinuncia comunicata in data 20/02/2012.

10 30/09/2011 10/10/2011 29611983 P.J. SNC DI GIOLO LOREDANA E C. VIA VALLE 1 - 25080 PUEGNAGO SUL GARDA (BS) VIALE EUROPA 9 - 25088 SALO’ (BS) Mancato rispetto art. 12 punto 4.

11 27/11/2011 _______ 30301960 CHICHERIN DE CAFE’ PIAZZA MONSIGNOR BERNARDO CIT-TERIO 7 - 23868 VALMADRERA (LC)

PIAZZA MONSIGNOR BERNARDO CITTERIO 7 - 23868 VALMADRERA (LC)

Mancato rispetto art.11 punto 4 lettera c.

12 12/12/2011 _______ 29676113 CR MANUTENZIONE DI ROGORA CRISTINA ANTONELLA

VIA ALBERTO DA SOMMA 22 - 21019 SOMMA LOMBARDO (VA)

VIA ALBERTO DA SOMMA 22 - 21019 SOMMA LOMBARDO (VA)

Mancato rispetto art.11 punto 4 lettera c.

13 26/12/2011 _______ 30300354 LA COCCINELLA DI ANGELA PALADINO

VIA NOVARA 7 - 20010 BAREGGIO (MI) VIA NOVARA 7 - 20010 BAREGGIO (MI) Mancato rispetto art.11 punto 4

lettera c.

14 12/01/2012 23/01/2012 30546888 NUOVA CARROZZERIA 2000 SNC VIA A. MINUZIANO 37/BIS - 20161 MILANO VIA A. MINUZIANO 37/BIS - 20161 MILANO Mancato rispetto art.11 punto 4

lettera c.

15 18/01/2012 19/01/2012 30726033 ORSO BRUNO SRL VIA REGINA VECCHIA 45 - 22010 CARATE URIO (CO)

VIA REGINA VECCHIA 45 - 22010 CARATE URIO (CO) Mancato rispetto art. 10 punto 1 .